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CAPITOLO QUARTO<br />
rete privata è esente dalle accise, ovviamente a con<strong>di</strong>zione che le unità<br />
<strong>di</strong> produzione siano alimentate da fonti rinnovabili. Ma la giurisprudenza<br />
tributaria che si è pronunciata su ipotesi analoghe suggerisce che una<br />
totale esenzione può essere ottenuta solo in presenza <strong>di</strong> determinate<br />
con<strong>di</strong>zioni.<br />
Negli ultimi anni il problema è stato sollevato sia con riferimento<br />
all’esenzione per gli opifici industriali (art. 52.3, lett. f), abrogato<br />
dalla l. 44/12), sia con riferimento alla definizione <strong>di</strong> officina elettrica<br />
<strong>di</strong> produzione e <strong>di</strong> acquisto (art. 54 TUA).<br />
Le situazioni prese in considerazione dalla giurisprudenza tributaria<br />
hanno riguardato produttori che forniscono energia elettrica a<br />
più utenti nello stesso sito industriale, società capogruppo che forniscono<br />
energia elettrica a società collegate nello stesso sito industriale, nonché<br />
gestori <strong>di</strong> aeroporti che forniscono energia elettrica a tutti gli utenti<br />
che svolgono attività connesse.<br />
Per quanto riguarda i siti industriali, la Cassazione (sentenza<br />
n. 3537/12) ha negato che il produttore incaricato <strong>di</strong> fornire energia elettrica<br />
a <strong>di</strong>versi utenti dell’area <strong>di</strong> Porto Marghera possa essere considerato<br />
un’unica officina elettrica. Pertanto, sia gli adempimenti fiscali che il<br />
versamento delle accise sarebbero dovuti dal produttore con riferimento<br />
a ciascun utente. Ma una conclusione opposta è stata raggiunta dalla<br />
Commissione tributaria regionale Umbria Perugia (sentenza 202/02/2012<br />
del 23 ottobre 2012), che ha considerato unico opificio industriale il<br />
Polo <strong>di</strong> Terni in presenza <strong>di</strong> una società che forniva energia elettrica ad<br />
altri quattro utenti.<br />
Diverse sentenze delle Commissioni tributarie hanno riguardato<br />
la fornitura integrata <strong>di</strong> servizi ed energia elettrica da parte <strong>di</strong> una società<br />
capogruppo ad altre società dello stesso gruppo, o comunque operanti<br />
nella stessa area industriale. In questo caso è stata riconosciuta l’esenzione<br />
dalle accise perché la fornitura <strong>di</strong> energia elettrica sarebbe inserita<br />
in un rapporto più ampio e non rappresenterebbe l’attività principale