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122<br />

CAPITOLO QUARTO<br />

rete privata è esente dalle accise, ovviamente a con<strong>di</strong>zione che le unità<br />

<strong>di</strong> produzione siano alimentate da fonti rinnovabili. Ma la giurisprudenza<br />

tributaria che si è pronunciata su ipotesi analoghe suggerisce che una<br />

totale esenzione può essere ottenuta solo in presenza <strong>di</strong> determinate<br />

con<strong>di</strong>zioni.<br />

Negli ultimi anni il problema è stato sollevato sia con riferimento<br />

all’esenzione per gli opifici industriali (art. 52.3, lett. f), abrogato<br />

dalla l. 44/12), sia con riferimento alla definizione <strong>di</strong> officina elettrica<br />

<strong>di</strong> produzione e <strong>di</strong> acquisto (art. 54 TUA).<br />

Le situazioni prese in considerazione dalla giurisprudenza tributaria<br />

hanno riguardato produttori che forniscono energia elettrica a<br />

più utenti nello stesso sito industriale, società capogruppo che forniscono<br />

energia elettrica a società collegate nello stesso sito industriale, nonché<br />

gestori <strong>di</strong> aeroporti che forniscono energia elettrica a tutti gli utenti<br />

che svolgono attività connesse.<br />

Per quanto riguarda i siti industriali, la Cassazione (sentenza<br />

n. 3537/12) ha negato che il produttore incaricato <strong>di</strong> fornire energia elettrica<br />

a <strong>di</strong>versi utenti dell’area <strong>di</strong> Porto Marghera possa essere considerato<br />

un’unica officina elettrica. Pertanto, sia gli adempimenti fiscali che il<br />

versamento delle accise sarebbero dovuti dal produttore con riferimento<br />

a ciascun utente. Ma una conclusione opposta è stata raggiunta dalla<br />

Commissione tributaria regionale Umbria Perugia (sentenza 202/02/2012<br />

del 23 ottobre 2012), che ha considerato unico opificio industriale il<br />

Polo <strong>di</strong> Terni in presenza <strong>di</strong> una società che forniva energia elettrica ad<br />

altri quattro utenti.<br />

Diverse sentenze delle Commissioni tributarie hanno riguardato<br />

la fornitura integrata <strong>di</strong> servizi ed energia elettrica da parte <strong>di</strong> una società<br />

capogruppo ad altre società dello stesso gruppo, o comunque operanti<br />

nella stessa area industriale. In questo caso è stata riconosciuta l’esenzione<br />

dalle accise perché la fornitura <strong>di</strong> energia elettrica sarebbe inserita<br />

in un rapporto più ampio e non rappresenterebbe l’attività principale

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