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120 CAPITOLO QUARTO consumi (TUA) 3 . Alcune modifiche recenti del TUA sono direttamente rilevanti per le reti private. In primo luogo, a partire dal 2012 è stata abolita nelle regioni a statuto ordinario l’addizionale provinciale sulle accise dell’energia elettrica, dovuta per gli usi in luoghi diversi dalle abitazioni 4 . In secondo luogo, è stata abrogata l’esenzione dalle accise per gli opifici industriali con consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh. Le aliquote per usi in luoghi diversi dalle abitazioni sono state contestualmente riviste, con decorrenza dal 1° giugno 2012 5 . I paragrafi che seguono illustrano gli effetti di tali modifiche. 4.1 Energia elettrica prodotta e consumata all’interno di reti private L’art. 52.1 TUA individua il presupposto di esigibilità delle ac- cise nella fornitura al consumatore finale o nell’autoconsumo per il ca- so di energia prodotta dal medesimo soggetto che la utilizza. L’art. 53 TUA identifica i soggetti obbligati al pagamento delle accise. Occorre, però, tener presenti le ipotesi di esclusione dall’accisa (art. 52.1 TUA) per alcuni processi produttivi industriali e per la produzione da fonti rinnovabili con impianti di potenza fino a 20 kW. Inoltre, l’art. 52.3 TUA elenca alcune esenzioni dall’accisa. L’ipotesi di esenzione rilevante per le reti private è prevista dall’art. 52.3, lett. b), relativa a unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili, a condizione che si tratti di un autoproduttore, gli impianti abbiano potenza nominale superiore a 20 kW e l’energia elettrica sia 3 V., in generale, FALSITTA (2012, p. 921ss.); SORRENTINO, PASCA (2008, p. 173ss.); CERIONI (2008). 4 V. art. 18.5 d.lgs. 68/11 e il relativo d.m. di attuazione del 30 dicembre 2011. È stata abolita anche l’addizionale comunale per l’elettricità utilizzata nelle abitazioni e nelle seconde case (art. 2.6 d.lgs. 23/11 e d.m. 30 dicembre 2011). 5 L’esenzione era prevista dall’art. 52.3, lett. f), abrogata dall’art. 3.3 l. 44/12. V., in proposito, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Dogane (AD) con la nota n. 62488 del 31 maggio 2012.
PROFILI FISCALI impiegata in luoghi diversi dalle abitazioni. La norma non fornisce una definizione di autoproduttore, nè alcuna indicazione in proposito è stata fornita dall’AD. La definizione di autoproduttore nell’art. 2.2 d.lgs. 79/99 richiede una percentuale di autoconsumo pari almeno al 70%. Ma si tratta di una definizione che, in mancanza di un esplicito rinvio legislativo, non può considerarsi automaticamente applicabile in ambito tributario. Pertanto, l’esenzione dovrebbe spettare per qualsiasi quota di autoconsumo. I soggetti che possono sicuramente beneficiare di questa esenzione sono: 1) il cliente finale di un SEU qualora abbia la disponibilità delle unità di produzione e utilizzi almeno in parte l’energia elettrica per uso proprio; 2) il produttore di un SEU per la quota di energia elettrica che utilizza direttamente; 3) il titolare di unità di produzione di una RIU o di una RPr qualora utilizzi almeno in parte l’energia elettrica per uso proprio. Si noti che, anche nel caso di applicazione dell’esenzione, potrebbero essere dovuti alcuni adempimenti fiscali, di cui si dirà nel par. 4.2. Non è chiaro quale regime fiscale debba applicarsi in altre ipotesi rilevanti per le reti private. Può considerarsi autoconsumo esente da accisa anche l’energia elettrica fornita da unità di produzione del SEU al cliente finale? E cosa succede nel caso di un consorzio, di un contratto di rete o di altra struttura organizzativa costituiti per la gestione di una RIU o RPr? Quest’ultima situazione è rilevante sia per definire il campo di applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 52.3, lett. b), sia per stabilire come debbano essere calcolate le accise sugli scaglioni di consumo qualora tale esenzione non sia applicabile. Se la struttura organizzativa o contrattuale è considerata un unico soggetto autoproduttore, l’energia elettrica interamente prodotta e consumata all’interno della 121
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PROFILI FISCALI<br />
impiegata in luoghi <strong>di</strong>versi dalle abitazioni. La norma non fornisce una<br />
definizione <strong>di</strong> autoproduttore, nè alcuna in<strong>di</strong>cazione in proposito è stata<br />
fornita dall’AD. La definizione <strong>di</strong> autoproduttore nell’art. 2.2 d.lgs.<br />
79/99 richiede una percentuale <strong>di</strong> autoconsumo pari almeno al 70%. Ma<br />
si tratta <strong>di</strong> una definizione che, in mancanza <strong>di</strong> un esplicito rinvio legislativo,<br />
non può considerarsi automaticamente applicabile in ambito<br />
tributario. Pertanto, l’esenzione dovrebbe spettare per qualsiasi quota <strong>di</strong><br />
autoconsumo.<br />
I soggetti che possono sicuramente beneficiare <strong>di</strong> questa esenzione<br />
sono:<br />
1) il cliente finale <strong>di</strong> un SEU qualora abbia la <strong>di</strong>sponibilità delle unità <strong>di</strong><br />
produzione e utilizzi almeno in parte l’energia elettrica per uso proprio;<br />
2) il produttore <strong>di</strong> un SEU per la quota <strong>di</strong> energia elettrica che utilizza<br />
<strong>di</strong>rettamente;<br />
3) il titolare <strong>di</strong> unità <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> una RIU o <strong>di</strong> una RPr qualora<br />
utilizzi almeno in parte l’energia elettrica per uso proprio.<br />
Si noti che, anche nel caso <strong>di</strong> applicazione dell’esenzione, potrebbero<br />
essere dovuti alcuni adempimenti fiscali, <strong>di</strong> cui si <strong>di</strong>rà nel<br />
par. 4.2.<br />
Non è chiaro quale regime fiscale debba applicarsi in altre ipotesi<br />
rilevanti per le reti private. Può considerarsi autoconsumo esente da<br />
accisa anche l’energia elettrica fornita da unità <strong>di</strong> produzione del SEU<br />
al cliente finale? E cosa succede nel caso <strong>di</strong> un consorzio, <strong>di</strong> un contratto<br />
<strong>di</strong> rete o <strong>di</strong> altra struttura organizzativa costituiti per la gestione <strong>di</strong><br />
una RIU o RPr? Quest’ultima situazione è rilevante sia per definire il<br />
campo <strong>di</strong> applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 52.3, lett. b), sia<br />
per stabilire come debbano essere calcolate le accise sugli scaglioni <strong>di</strong><br />
consumo qualora tale esenzione non sia applicabile. Se la struttura organizzativa<br />
o contrattuale è considerata un unico soggetto autoproduttore,<br />
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