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110<br />

CAPITOLO TERZO<br />

schio, nel caso in cui esso si avveri. Un errore che occorre evitare è il<br />

trasferimento <strong>di</strong> qualsiasi tipo <strong>di</strong> rischio al contraente privato. Alcuni<br />

rischi, in particolare quelli legati al funzionamento del settore pubblico,<br />

dovrebbero rimanere a carico del contraente pubblico (IOSSA 2009;<br />

DUFFIELD 2010).<br />

Inoltre, la ripartizione dei rischi varia in relazione al tipo <strong>di</strong><br />

contratto che si intende utilizzare. Il co<strong>di</strong>ce dei contratti pubblici elenca,<br />

fra le opzioni <strong>di</strong>sponibili, la concessione <strong>di</strong> lavori e <strong>di</strong> servizi, la<br />

locazione finanziaria, il contratto <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità, l’affidamento <strong>di</strong> lavori<br />

me<strong>di</strong>ante finanza <strong>di</strong> progetto, le società miste, l’affidamento a contraente<br />

generale.<br />

Nel caso delle RPr, è plausibile ipotizzare il ricorso allo strumento<br />

della concessione <strong>di</strong> lavori pubblici <strong>di</strong>sciplinato dagli art. 142 ss.<br />

d.lgs. 163/06. Si tratta della formula <strong>di</strong> PPP più <strong>di</strong>ffusa nel mercato italiano<br />

(71% in termini <strong>di</strong> valore dei ban<strong>di</strong> nel 2011 secondo UTFP<br />

2012). La concessione <strong>di</strong> lavori appare idonea per un’infrastruttura come<br />

la RPr, che può generare ricavi sia attraverso le tariffe pagate dagli<br />

utenti che la ven<strong>di</strong>ta dell’energia prodotta in eccedenza. Il privato dovrebbe<br />

essere in grado <strong>di</strong> recuperare l’investimento anche in assenza <strong>di</strong><br />

contributi pubblici. Medesimo <strong>di</strong>scorso potrebbe farsi nell’ipotesi <strong>di</strong> affidamento<br />

con finanza <strong>di</strong> progetto (art. 153 d.lgs. 163/06: v. CARTEI,<br />

RICCHI 2010; LUGARESI 2011). Due ulteriori soluzioni potrebbero essere<br />

la locazione finanziaria (art. 160-bis d.lgs. 163/06) e il contratto <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>sponibilità introdotto nel 2012 (art. 3, comma 15-bis e art. 160-ter<br />

d.lgs. 163/06). Quest’ultima figura prevede che l’affidatario costruisca<br />

e metta a <strong>di</strong>sposizione dell’amministrazione un’opera privata destinata<br />

ad un servizio pubblico, a fronte <strong>di</strong> un corrispettivo (TUFARELLI 2012;<br />

MICONI 2012; BOTTEON 2012; FIDONE 2012). Si tratta, però, <strong>di</strong> una<br />

soluzione che impone al soggetto pubblico <strong>di</strong> valutare la sostenibilità<br />

finanziaria dell’opera nel lungo periodo. La soluzione della società mista,<br />

invece, è utilizzabile solo a con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> rispettare i vincoli norma-

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