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21.06.2013 Views

106 CAPITOLO TERZO 2) attività che la ESCO deve svolgere nei confronti dei soggetti esterni, incluso il regolatore; 3) livelli di qualità delle prestazioni, anche in questo caso sia con rife- rimento alla RPr che ai singoli utenti; 4) misura della partecipazione dei singoli utenti ai benefici derivanti dal miglioramento dell’efficienza energetica; 5) distribuzione dei rischi relativi alla morosità degli utenti. Se l’ESCo agisce come unico responsabile nei rapporti verso soggetti esterni, dovrebbe svolgere la sua attività sulla base di un man- dato senza rappresentanza. In tal caso sarebbe responsabile in prima battuta, ma avrebbe la facoltà di rivalersi nei confronti degli utenti mo- rosi. Per evitare un’eccessiva esposizione, è prevedibile la richiesta di adeguate garanzie bancarie o assicurative. Nessuna delle criticità menzionate pone difficoltà insormontabili, ma richiede qualche adattamento agli EPC. La gestione di una RPr tramite ESCo può rappresentare un’alternativa plausibile alle altre strutture organizzative o contrattuali discusse in questo capitolo. Si noti, peraltro, che in alcuni casi sono gli stessi consorzi energia e le cooperative elettriche a promuovere la costituzione di ESCo. L’intreccio tra le varie figure mostra chiaramente il tentativo di offrire servizi integrati lungo l’intera filiera. Rimane, però, il dato di fondo di un diffuso scetticismo delle imprese italiane nei confronti delle soluzioni proposte dalle ESCo. L’incertezza sugli effettivi benefici di un investimento di lungo periodo sembra essere la principale barriera economica che occorre superare (ENERGY & STRATEGY GROUP 2012, p. 149). L’ingresso delle ESCo nel settore delle reti private potrebbe garantire la disponibilità di progetti che raggiungono la taglia necessaria per rendere possibile il finanziamento.

3.5 Il partenariato pubblico-privato LA GOVERNANCE DELLE RETI PRIVATE L’analisi dei meccanismi di governo delle RPr non può trascu- rare la possibilità di un coinvolgimento diretto del settore pubblico. Co- m’è ovvio, l’intervento pubblico avviene normalmente nelle forme della regolazione o dell’autorizzazione di attività private. Ma occorre chiedersi se e come tale intervento possa realizzarsi anche sotto forma di promozione delle RPr e di partecipazione diretta alla loro realizzazione e gestione. In termini generali, il settore pubblico ha svolto un ruolo spesso decisivo nella pianificazione delle infrastrutture. È plausibile ritenere che diversi soggetti pubblici possano assumere iniziative in materia di RPr per realizzare le loro finalità istituzionali nel campo dello sviluppo economico, dell’innovazione tecnologica o dell’offerta di servizi alla collettività. Con specifico riferimento al settore dell’energia, è ormai da tempo evidente l’ampia partecipazione del settore pubblico agli investimenti in materia di fonti rinnovabili. Nel 2010 il mercato pubblico per la produzione e distribuzione di energia elettrica e termica rappresentava oltre il 12% degli importi dell’intero mercato delle opere pubbliche (CAMERA DI COMMERCIO ROMA 2012, p. 23). Nel 2011 gli appalti pubblici di lavori aggiudicati per infrastrutture del settore energetico hanno rappresentato oltre il 14% degli importi totali per la fascia di valore superiore a €150.000 (AVCP 2012, p. 352). Nell’ambito delle politiche sull’efficienza energetica, sono le stesse direttive europee ad attribuire un ruolo centrale al settore pubblico. Nel par. 3.1 si è già ricordata l’esperienza di alcuni consorzi energia costituiti esclusivamente da soggetti pubblici. Se l’intervento pubblico per la realizzazione e gestione di RPr appare ammissibile sul piano della legittimità, decisamente più complesso è stabilire con quali forme possa essere attuato. In particolare, occorre verificare quali debbano essere gli obiettivi dell’intervento 107

3.5 Il partenariato pubblico-privato<br />

LA GOVERNANCE DELLE RETI PRIVATE<br />

L’analisi dei meccanismi <strong>di</strong> governo delle RPr non può trascu-<br />

rare la possibilità <strong>di</strong> un coinvolgimento <strong>di</strong>retto del settore pubblico. Co-<br />

m’è ovvio, l’intervento pubblico avviene normalmente nelle forme della<br />

regolazione o dell’autorizzazione <strong>di</strong> attività private. Ma occorre<br />

chiedersi se e come tale intervento possa realizzarsi anche sotto forma<br />

<strong>di</strong> promozione delle RPr e <strong>di</strong> partecipazione <strong>di</strong>retta alla loro realizzazione<br />

e gestione. In termini generali, il settore pubblico ha svolto un<br />

ruolo spesso decisivo nella pianificazione delle infrastrutture. È plausibile<br />

ritenere che <strong>di</strong>versi soggetti pubblici possano assumere iniziative in<br />

materia <strong>di</strong> RPr per realizzare le loro finalità istituzionali nel campo dello<br />

sviluppo economico, dell’innovazione tecnologica o dell’offerta <strong>di</strong><br />

servizi alla collettività.<br />

Con specifico riferimento al settore dell’energia, è ormai da<br />

tempo evidente l’ampia partecipazione del settore pubblico agli investimenti<br />

in materia <strong>di</strong> fonti rinnovabili. Nel 2010 il mercato pubblico<br />

per la produzione e <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> energia elettrica e termica rappresentava<br />

oltre il 12% <strong>degli</strong> importi dell’intero mercato delle opere pubbliche<br />

(CAMERA DI COMMERCIO ROMA 2012, p. 23). Nel 2011 gli appalti<br />

pubblici <strong>di</strong> lavori aggiu<strong>di</strong>cati per infrastrutture del settore energetico<br />

hanno rappresentato oltre il 14% <strong>degli</strong> importi totali per la fascia <strong>di</strong><br />

valore superiore a €150.000 (AVCP 2012, p. 352). Nell’ambito delle<br />

politiche sull’efficienza energetica, sono le stesse <strong>di</strong>rettive europee ad<br />

attribuire un ruolo centrale al settore pubblico. Nel par. 3.1 si è già ricordata<br />

l’esperienza <strong>di</strong> alcuni consorzi energia costituiti esclusivamente<br />

da soggetti pubblici.<br />

Se l’intervento pubblico per la realizzazione e gestione <strong>di</strong> RPr<br />

appare ammissibile sul piano della legittimità, decisamente più complesso<br />

è stabilire con quali forme possa essere attuato. In particolare,<br />

occorre verificare quali debbano essere gli obiettivi dell’intervento<br />

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