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21.06.2013 Views

96 CAPITOLO TERZO Per quanto riguarda l’adattamento nel tempo, il contratto di rete deve disciplinare le modalità per le nuove adesioni, nonché i casi di recesso e di esclusione. Per le nuove adesioni è preferibile il criterio di unanimità, allo scopo di salvaguardare l’omogeneità di interessi all’interno della rete. Il contratto dovrebbe comunque stabilire le modalità di richiesta dell’adesione e i requisiti necessari. Si tenga presente che l’adesione al contratto di rete è automaticamente collegata allo status di utente della RPr. Il recesso è generalmente libero, ma si applica la regola generale dei contratti plurilaterali, che prevede lo scioglimento del contratto nel caso il contributo del recedente debba considerarsi essenziale (art. 1459 c.c.). Questa ipotesi si verificherebbe nel caso di recesso del partecipante proprietario della RPr. Il contratto di rete dovrebbe anche disciplinare i casi di esclusione, o più esattamente di risoluzione parziale del contratto con riferimento ad uno dei partecipanti. L’ipotesi più frequente è l’inadempimento degli obblighi assunti con il contratto di rete o delle direttive dell’organo comune. Per evitare conflitti che potrebbero determinare paralisi decisionali, la risoluzione dovrebbe essere decisa a maggioranza. Ma è opportuno tutelare adeguatamente i partecipanti prevedendo una maggioranza qualificata 13 . Sia nell’ipotesi di recesso che di risoluzione parziale occorre stabilire se il partecipante ha diritto alla liquidazione della sua quota. In mancanza di clausole sul punto, si dovrebbe ritenere che si applichi la regola prevista per i consorzi, e cioè l’esclusione del rimborso. I vantaggi principali che la stipulazione di un contratto di rete sembra offrire sono due. In primo luogo, si tratta di uno strumento che favorisce le collaborazioni orientate all’innovazione tecnologica. Se la costruzione e gestione di una RPr comporta il ricorso alle tecnologie delle reti intelligenti, il contratto di rete potrebbe garantire l’aggregazione di imprese che dispongono delle necessarie conoscenze. In questo 13 Sulle modalità per disciplinare l’esclusione di un partecipante dalla rete v. IAMI- CELI (2012, p. 269ss.)

LA GOVERNANCE DELLE RETI PRIVATE caso occorrerebbe prevedere nel contratto una clausola relativa alla ge- stione dei diritti di proprietà intellettuale, conferiti dai partecipanti o frutto dell’attività comune. In secondo luogo, le scelte relative alla struttura di governo e ai processi decisionali sono quasi completamente affidate ai partecipanti. Questa flessibilità comporta oneri maggiori in sede di redazione del contratto di rete, ma nello stesso tempo consente di adattare la struttura di governo al tipo di attività che si intende svolgere. Si noti che il contratto di rete può anche essere utilizzato come struttura di secondo livello che collega le attività svolte da altri enti (ad esempio consorzi o joint ventures: v. FONDAZIONE VISENTINI 2012, p. 13s.). In un distretto industriale la gestione della RPr potrebbe essere affidata ad un consorzio con una partecipazione ristretta, mentre l’uso della RPr potrebbe essere gestito con un contratto di rete aperto a tutte le imprese del distretto. In alternativa, il responsabile RPr potrebbe rimanere esterno al contratto di rete, al quale parteciperebbero solo gli utenti. 3.3 La cooperativa elettrica In Italia esiste una lunga tradizione di impiego della forma coo- perativa nel settore elettrico. Alcune cooperative storiche sono state fondate oltre cento anni fa e sono sopravvissute alla nazionalizzazione degli anni Sessanta. Un numero limitato di cooperative è stato costituito di recente, dopo l’avvio della liberalizzazione. È opportuno, quindi, domandarsi quali vantaggi offrirebbe il ricorso alla forma cooperativa per la gestione di una RPr. I dati disponibili mostrano che nel settore dell’energia operano oggi circa settanta cooperative, tutte con sede nelle regioni settentrionali e con una più accentuata concentrazione lungo l’arco alpino. La maggior parte sono attive nella produzione e/o distribuzione di energia elet- 97

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CAPITOLO TERZO<br />

Per quanto riguarda l’adattamento nel tempo, il contratto <strong>di</strong> rete<br />

deve <strong>di</strong>sciplinare le modalità per le nuove adesioni, nonché i casi <strong>di</strong><br />

recesso e <strong>di</strong> esclusione. Per le nuove adesioni è preferibile il criterio <strong>di</strong><br />

unanimità, allo scopo <strong>di</strong> salvaguardare l’omogeneità <strong>di</strong> interessi all’interno<br />

della rete. Il contratto dovrebbe comunque stabilire le modalità <strong>di</strong><br />

richiesta dell’adesione e i requisiti necessari. Si tenga presente che l’adesione<br />

al contratto <strong>di</strong> rete è automaticamente collegata allo status <strong>di</strong><br />

utente della RPr. Il recesso è generalmente libero, ma si applica la regola<br />

generale dei contratti plurilaterali, che prevede lo scioglimento del<br />

contratto nel caso il contributo del recedente debba considerarsi essenziale<br />

(art. 1459 c.c.). Questa ipotesi si verificherebbe nel caso <strong>di</strong> recesso<br />

del partecipante proprietario della RPr. Il contratto <strong>di</strong> rete dovrebbe<br />

anche <strong>di</strong>sciplinare i casi <strong>di</strong> esclusione, o più esattamente <strong>di</strong> risoluzione<br />

parziale del contratto con riferimento ad uno dei partecipanti. L’ipotesi<br />

più frequente è l’inadempimento <strong>degli</strong> obblighi assunti con il contratto<br />

<strong>di</strong> rete o delle <strong>di</strong>rettive dell’organo comune. Per evitare conflitti che<br />

potrebbero determinare paralisi decisionali, la risoluzione dovrebbe<br />

essere decisa a maggioranza. Ma è opportuno tutelare adeguatamente i<br />

partecipanti prevedendo una maggioranza qualificata 13 .<br />

Sia nell’ipotesi <strong>di</strong> recesso che <strong>di</strong> risoluzione parziale occorre<br />

stabilire se il partecipante ha <strong>di</strong>ritto alla liquidazione della sua quota. In<br />

mancanza <strong>di</strong> clausole sul punto, si dovrebbe ritenere che si applichi la<br />

regola prevista per i consorzi, e cioè l’esclusione del rimborso.<br />

I vantaggi principali che la stipulazione <strong>di</strong> un contratto <strong>di</strong> rete<br />

sembra offrire sono due. In primo luogo, si tratta <strong>di</strong> uno strumento che<br />

favorisce le collaborazioni orientate all’innovazione tecnologica. Se la<br />

costruzione e gestione <strong>di</strong> una RPr comporta il ricorso alle tecnologie<br />

delle reti intelligenti, il contratto <strong>di</strong> rete potrebbe garantire l’aggregazione<br />

<strong>di</strong> imprese che <strong>di</strong>spongono delle necessarie conoscenze. In questo<br />

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Sulle modalità per <strong>di</strong>sciplinare l’esclusione <strong>di</strong> un partecipante dalla rete v. IAMI-<br />

CELI (2012, p. 269ss.)

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