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Relazione Dott STANZIOLA.pdf - Giustizia in lazio.it

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~<br />

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA<br />

~-<br />

INCONTRO DI STUDIO<br />

IMMIGRAZIONE -- -- ~~ - ~ ~ --- - E SISTEMA PENALE<br />

ROMA 3-5 ma1!1!io 2006<br />

<strong>Re<strong>lazio</strong>ne</strong> sul tema:<br />

<strong>Re<strong>lazio</strong>ne</strong> e materiale di studio a cura del<br />

dotto Maurizio ST ANZIOLA<br />

Tribunale di Napoli<br />

La trattazione tenterà di approfondire i profili sostanziali e processuali del "procedimento di<br />

espulsione amm<strong>in</strong>istrativa del c<strong>it</strong>tad<strong>in</strong>o straniero".<br />

Si tratta di un procedimento complesso ed articolato che vede co<strong>in</strong>volte l'<strong>in</strong>tervento di funzioni<br />

amm<strong>in</strong>istrative di polizia e di competenze giurisdizionali di controllo, <strong>in</strong> cui s'<strong>in</strong>seriscono <strong>in</strong><br />

successione il decreto d'espulsione del prefetto, l'attiv<strong>it</strong>à di esecuzione da parte del Questore che<br />

si concretizza nell'accompagnamento alla frontiera dello straniero per mezzo della forza pubblica<br />

ed, <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e, il procedimento giurisdizionale di convalida del Giudice di Pace (per quest'ultima<br />

fase, eventuale e necessaria <strong>in</strong> caso di decreto di espulsione immediatamente esecutivo, si parla


correttamente di "procedimento civile soeciale di natura contenziosa concernente dir<strong>it</strong>ti<br />

<strong>in</strong>dividuali delià persona").<br />

II legislatore ha cercato di affrontare il problema dell'immigrazione clandest<strong>in</strong>a attraverso<br />

successivi e rilevanti <strong>in</strong>terventi legislativi, che sono stati operati con la tecnica della<br />

novel<strong>lazio</strong>ne, della pr<strong>in</strong>cipale e fondamentale legge <strong>in</strong> materia di immigrazione cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a dal<br />

Testo Unico delle disposizioni concernenti la discipl<strong>in</strong>a dell'immigrazione e le norme sulla<br />

condizione dello straniero <strong>in</strong> Italia (legge 6/3/1998 n. 40, trasfusa nel successivo D. L. vo<br />

25/7/1998 n. 286).<br />

Le più rilevanti modifiche alla discipl<strong>in</strong>a generale, per la per la materia dell' espulsione<br />

amm<strong>in</strong>istrativa che <strong>in</strong>teressa, sono state <strong>in</strong>trodotte dalla legge 30/7/2002 n. 189 (cd. Bossi-F<strong>in</strong>i) e<br />

dalle disposizioni urgenti <strong>in</strong> materia d'immigrazione di cui al Decreto Legge 14/9/2004 n. 241,<br />

convert<strong>it</strong>o con modificazioni nella Legge 12111/2004 n.271.<br />

L'ultimo <strong>in</strong>tervento legislativo <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>e di tempo è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dalla L. 31/7/2005 n. 155 (cd.<br />

decreto PISA.1IW) che ha adottato misure urgenti per il contrasto al terrorismo <strong>in</strong>ternazionale<br />

prevedendo, <strong>in</strong> deroga alla discipl<strong>in</strong>a ord<strong>in</strong>aria, permessi di soggiorno a fIni <strong>in</strong>vestigativi e<br />

nuove norme <strong>in</strong> materia d'espulsione degli stranieri che, se residenti nel terr<strong>it</strong>orio dello stato e<br />

sospettati di agevolare <strong>in</strong> qualsiasi modo organizazioni o attiv<strong>it</strong>à terroristiche, sono espulsi con<br />

decreto del prefetto "immediatamente esecutivo", che, per ragioni di ord<strong>in</strong>e pubblico e<br />

sicurezza dello stato, non è più soggetto alla procedura di convalida del giudice di pace per la<br />

sua esecuzione.<br />

In l<strong>in</strong>ea con l'esigenza di celer<strong>it</strong>à del procedimento si è previsto che il gravame dell' <strong>in</strong>teressato<br />

non può avere effetti sospensivi sull'esecuzione del provvedimento espulsivo e che<br />

l'impugnazione deve essere proposto <strong>in</strong>nanzi al TAR, competente per terr<strong>it</strong>orio, da <strong>in</strong>dividuarsi<br />

<strong>in</strong> re<strong>lazio</strong>na all'autor<strong>it</strong>à amm<strong>in</strong>istrativa che ha emesso il provvedimento.<br />

Nella discipl<strong>in</strong>a dell'immigrazione e nei richiamati <strong>in</strong>terventi modificativi del regime<br />

dell'espulsione amm<strong>in</strong>istrativa, il legislatore si è preoccupato di creare non solo degli efficaci<br />

strumenti di controllo che hanno permesso di <strong>in</strong>dividuare tanto l'<strong>in</strong>gresso illegale degli stranieri<br />

<strong>in</strong> Italia e la loro permanenza sul terr<strong>it</strong>orio, ma anche di predisporre degli strumenti di<br />

repressione attraverso cui elim<strong>in</strong>are o ridurre i fenomeni illegali d'immigrazione clandest<strong>in</strong>a di<br />

riferimento, non escluso da ultimo la preoccupante espansione nei paesi occidentali del<br />

terrorismo <strong>in</strong>ternazionale.<br />

2<br />

-,


L'Unione Europea, nello stesso tempo, ha adottato nella materia una serie di provvedimenti e<br />

direttive che def<strong>in</strong>iscono gli standard m<strong>in</strong>imi per -il mutuo riconoscimento dei provvedimenti<br />

amm<strong>in</strong>istrativi d'espulsione nei paesi della comun<strong>it</strong>à europea (nella Direttiva 2001/40/CE del<br />

28/5/2001 si evidenzia, tra l'a<strong>it</strong>ro, l'importanza della tutela dei dir<strong>it</strong>ti umani e si prevede<br />

espressamente <strong>in</strong> capo agli Stati membri l'obbligo di provvedere aff<strong>in</strong>ché i c<strong>it</strong>tad<strong>in</strong>i di paesi terzi<br />

abbiano la possibil<strong>it</strong>à di proporre appello contro le misure d'espulsione).<br />

a) Il orocedimento di esoulsione amm<strong>in</strong>istrativa dello staniero<br />

Ai f<strong>in</strong>i dell' argomento <strong>in</strong> esame occocre <strong>in</strong> primo luogo operare una dist<strong>in</strong>zione fra le seguenti<br />

grandi categorie di stranieri:<br />

. ~!!!!!i!ero comun<strong>it</strong>ario ed straniero extra-comun<strong>it</strong>ario;<br />

. !!!:!!!iero irrc!!olare e straniero clandest<strong>in</strong>o.<br />

La prima dist<strong>in</strong>zione attiene alla condizione dello straniero che proviene da paesi rientranti nella<br />

comun<strong>it</strong>à economica europea o da paesi cd. extracomun<strong>it</strong>ari.<br />

Lo straniero irre!!olare è colui il quale, entrato nel terr<strong>it</strong>orio <strong>it</strong>aliano con regolare pennesso di<br />

soggiorno, non ha poi provveduto ha r<strong>in</strong>novarlo nei tempi e nelle forme previste; va chiar<strong>it</strong>o che<br />

questo soggetto è solo <strong>in</strong> m<strong>in</strong>ima parte <strong>in</strong>teressato alle disposizioni <strong>in</strong> oggetto, poiché nei suoi<br />

confronti è solo possibile l'emissione dell' ord<strong>in</strong>e di lasciare il paese entro 15 giorni e, qu<strong>in</strong>di, <strong>in</strong><br />

questa ipotesi non è previsto il ricorso alla procedura dell' espulsione immediatamente esecutiva.<br />

Lo straniero clandest<strong>in</strong>o; <strong>in</strong>vece, è quel soggetto che è entrato nel terr<strong>it</strong>orio <strong>it</strong>aliano sfuggendo<br />

ad ogni forma di controllo e che, anche successivamente, non ha provveduto a regolarizzare la<br />

sua posizione rispetto alle autor<strong>it</strong>à del nostro paese.<br />

La vicenda dell' espulsione, con il corollario della necessaria convalida, riguarda<br />

esclusivamentelo straniero clandest<strong>in</strong>o, sicché, la prima cosa che il giudice <strong>in</strong> sede di controllo<br />

giurisdizionale sarà chiamato a verificare è proprio la s<strong>it</strong>uazione amm<strong>in</strong>istrativa del<br />

c<strong>it</strong>tad<strong>in</strong>o extra-comun<strong>it</strong>ario di cui è stata disposta l'espulsione da parte del Prefetto,<br />

bisognevole della convalida da parte dell' autor<strong>it</strong>à giudiziaria.<br />

Ciò posto <strong>in</strong> via generale, <strong>in</strong> tema d'espulsione del c<strong>it</strong>tad<strong>in</strong>o extra-comun<strong>it</strong>ario occorre operare<br />

un'importante dist<strong>in</strong>zione dettata dal Testo Unico che prevede, tre diversi casi di espulsione:<br />

3


. l'espulsione amm<strong>in</strong>istrativa (articolo 13), che sarà oggetto della presente trattazione <strong>in</strong> via<br />

pr<strong>in</strong>cipale (le cui varie ipotesi s,ano discipl<strong>in</strong>ate dal c<strong>it</strong>ato articolo del testo unico, ivi<br />

comprese quella disposta dal m<strong>in</strong>istero dell'Interno, per motivi di ord<strong>in</strong>e e di sicurezza<br />

pubblica);<br />

. l'espulsione come misura di sicurezza (articolo 15);<br />

. l'espulsione come sanzione sost<strong>it</strong>utiva o alternativa alla detenzione (articolo16).<br />

Il primo tipo di espulsione è disposta dal m<strong>in</strong>istro degli <strong>in</strong>terni, ovvero dal prefetto, previa<br />

richiesta del questore, mentre, le altre espulsioni non sono provvedimenti amm<strong>in</strong>istrativi, bensì<br />

provvedimenti giurisdizionali <strong>in</strong> quanto emessi dal giudice penale. .<br />

La normativa dell' espulsione amm<strong>in</strong>istrativa ha lasciato <strong>in</strong>alterata l'espulsione m<strong>in</strong>isteriale per<br />

motivi d'ord<strong>in</strong>e pubblico o di sicurezza dello stato, atto discrezionale rimesso <strong>in</strong>teramente alla<br />

responsabil<strong>it</strong>à pol<strong>it</strong>ica del M<strong>in</strong>istro dell'Interno che deve dame preventiva notizia al Presidente<br />

del Consiglio dei M<strong>in</strong>istri ed al M<strong>in</strong>istro degli Affari Esteri (art. 13 primo comma).<br />

L'espulsione amm<strong>in</strong>istrativa comprende due dist<strong>in</strong>te ipotesi, che si diversificano secondo che il<br />

provvedimento sia adottata dal m<strong>in</strong>istro dell'Interno "per motivi di ord<strong>in</strong>e pubblico e di<br />

sicurezza dello Stato" ovvero dal Prefetto.<br />

L'espulsione amm<strong>in</strong>istrativa è stata rimodellata dalla riforma entro contorni più restr<strong>it</strong>tivi ed ~<br />

~isDosta dal Prefetto ed ese2u<strong>it</strong>a dal Questore con accomoa2namento aUa frontiera per<br />

mezzo di forza pubblica qlla-Tldo lo straniero:<br />

a) è entrato nel terr<strong>it</strong>orio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato<br />

resp<strong>in</strong>to ai sensi dell'art. lO (controllo alla frontiera e resp<strong>in</strong>gimento da parte della polizia);<br />

b) si è trattenuto nel terr<strong>it</strong>orio dello Stato senza aver richiesto il permesso di so!!!!iorno nel<br />

term<strong>in</strong>e Drescr<strong>it</strong>to, salvo che il r<strong>it</strong>ardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso<br />

di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato<br />

chiesto il r<strong>in</strong>novo;<br />

c) è SO22etto socialmente pericoloso <strong>in</strong> quanto appartiene a taluna delle categorie <strong>in</strong>dicate<br />

nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dall'art. 2 della legge 3 agosto<br />

1988, n. 327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dall'art. 13 della<br />

4


legge 13 settembre 1982, n. 646 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose<br />

per la sicurezza e per la pubblica moral<strong>it</strong>à).<br />

A queste tre ipotesi, la legge Bossi-F<strong>in</strong>i ha aggiunto due ulteriori casi:<br />

. la previsione dell'art.26 comma 7-bis del Testo Unico di una fonna d'espulsione, previa<br />

revoca del permesso di soggiorno, come conseguenza della condanna def<strong>in</strong><strong>it</strong>iva per reati<br />

connessi alla tutela del dir<strong>it</strong>to d'autore (legge 633/1941) ovvero per i reati di cui agli<br />

articoli 473 (contraffazione, alterazione o uso di segni dist<strong>in</strong>tivi d'opere dell'<strong>in</strong>gegno o di<br />

prodotti <strong>in</strong>dustriali) e 474 del codice penale (<strong>in</strong>troduzione nello Stato e commercio di<br />

prodotti con segni falsi);<br />

. un ulteriore caso di espulsione, conseguente all'immediata revoca del permesso di<br />

soggiorno, ricorre qualora sia accertato che al matrimonio - che cost<strong>it</strong>uisce presupposto<br />

per il rilascio del pennesso di soggiorno per motivi familiari - "non è segu<strong>it</strong>a effettiva<br />

convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole".<br />

La vecchia normativa si caratterizzava, nella' fase esecutiva, dall'<strong>in</strong>timazione allo straniero a<br />

lasciare il terr<strong>it</strong>orio nel term<strong>in</strong>e di qu<strong>in</strong>dici giorni, senza che ad essa seguisse l'effettivo<br />

rimpatrio mediante accompagnamento alla frontiera, con la conseguenza che la quasi total<strong>it</strong>à<br />

degli stranieri espulsi non lasciavano il terr<strong>it</strong>orio nazionale <strong>in</strong> modo di aggravare la loro<br />

condizione ed il grado di clandest<strong>in</strong><strong>it</strong>à.<br />

Secondo la nuova formu<strong>lazio</strong>ne dell'art. 13, comma terzo, l'espulsione è disposta <strong>in</strong> ogni caso con<br />

decreto motivato immediatamente esecutivo, senza possibil<strong>it</strong>à di sospendere esecuzione<br />

mediante gravame o impugnazione da parte dell'<strong>in</strong>teressato (<strong>in</strong> questo caso si parla di cd.<br />

"decreto di espulsione immediato").<br />

Il c<strong>it</strong>ato articolo 13, al quarto comma, prevede come sistema di espulsione ord<strong>in</strong>ario che, salvo<br />

rare eccezioni, ''l'esoulsione è sempre esel!u<strong>it</strong>a dal Questore con accomoal!namento alla<br />

frontiera a mezzo della forza oubblica", laddove nel previgente testo la regola era<br />

l'<strong>in</strong>timazione a lasciare il paese entro 15 giorni.<br />

Purtroppo, la previsione dell'espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, come<br />

strumento ord<strong>in</strong>ario d'esecuzione dell' ord<strong>in</strong>e d'allontanamento, già <strong>in</strong> precedenza si era rivelata<br />

<strong>in</strong>attuabile <strong>in</strong> concreto avendo vanificato l'obiettivo prefissato, <strong>in</strong> considerazione della scars<strong>it</strong>à<br />

dei mezzi predisposti (centri di pennanenza, mezzi di trasporto, personale addetto<br />

5


all'accompagnamento), dell'assenza d'accordi bilaterali con i paesi d'orig<strong>in</strong>e e di<br />

cooperazIone<strong>in</strong>ternazionaletra<br />

stati <strong>in</strong>teressati.<br />

Questa difficile s<strong>it</strong>uazione, nonostante le modifiche dettate dalla legge cd. Bossi-F<strong>in</strong>i e dalla<br />

successiva Legge 271/04, ancora oggi non si è modificata o migliorata nelle difficoltà di<br />

esecuzione del provvedimento espulsivo.<br />

Nella pratica quotidiana, <strong>in</strong>fatti, i Questori e gli Uffici Immigrazione delle Questure d'Italia,<br />

<strong>in</strong>vece di procedere con il cd. ",decreto di espulsione immediato", nella maggior parte dei casi<br />

<strong>in</strong>tervengono nei confronti dello straniero clandest<strong>in</strong>o attraverso due sistemi di espulsione che,<br />

per differenti ragioni, non devono passare per il controllo giurisdizionale della convalida del<br />

di Pace e sono:<br />

Giudice<br />

1. "il resp<strong>in</strong>gimento alla frontiera" disposto, ai sensi dell' art. 1 O, dalla Polizia di Frontiera<br />

o dal Questore nei confronti dello straniero fermato e controllato ai confmi terr<strong>it</strong>oriali<br />

dello stato;<br />

2. "l'ord<strong>in</strong>e di espulsione con <strong>in</strong>timazione a lasciare il terr<strong>it</strong>orio entro un term<strong>in</strong>e<br />

stabil<strong>it</strong>o", per lo straniero che già si trova nello stato e vi si trattiene avendo eluso i<br />

controlli alla frontiera, previsto dagli artt. 13 e 14 del TU Immigrazione.<br />

In re<strong>lazio</strong>ne a questa seconda previsione, dell' ord<strong>in</strong>e di espulsione con <strong>in</strong>timazione a lasciare il<br />

terr<strong>it</strong>orio entro un certo term<strong>in</strong>e, il provvedimento del Questore è applicato:<br />

. nel caso degli stranieri t<strong>it</strong>olari di pern1esso di soggiorno scaduto da più di sessanta<br />

giorni e che non abbiano richiesto il r<strong>in</strong>novo, <strong>in</strong> assenza di pericolo di<br />

<strong>in</strong>ottemperanza all'esecuzione del provvedimento (<strong>in</strong>timazione del Questore a<br />

lasciare il terr<strong>it</strong>orio dello stato nei 15 giorni senza accompagnamento immediato<br />

alla frontiera prevista al comma qu<strong>in</strong>to dell'art. 13);<br />

. nell'ipotesi <strong>in</strong> cui non sia possibile trattenere lo straniero presso un CPT o siano<br />

strascorsi i tern1<strong>in</strong>i di pern1anenza senza aver esegu<strong>it</strong>o l'espulsione o il<br />

resp<strong>in</strong>gimento (ord<strong>in</strong>e del Questore di lasciare il terr<strong>it</strong>orio dello stato nei 5 giorni<br />

senza accompagnamento immediato alla frontiera previsto al comma qu<strong>in</strong>to bis<br />

dell'art. 14).<br />

6<br />

una realc~<br />

.


In entrambe queste ultime ipotesi - trattandosi d'ord<strong>in</strong>e di espulsione con <strong>in</strong>timazione a lasciare il<br />

terr<strong>it</strong>orio entro. un term<strong>in</strong>e stabil<strong>it</strong>o - non sarà necessario procedere agli adempimenti di<br />

comunicazione ed ottenere la convalida del provvedimento di espulsione da parte del Giudice di<br />

Pace.<br />

Nella pratica, qu<strong>in</strong>di, "il resp<strong>in</strong>gimento alla frontiera" e "l'ord<strong>in</strong>e di espulsione con<br />

<strong>in</strong>timazione" sono gli strumenti di contrasto all'immigrazione più frequentemente adottati<br />

dagli Uffici Immigrazione delle Questure, al posto del procedimento di espulsione immediata<br />

che, pur dovendo essere lo strumento di espulsione ord<strong>in</strong>ario, presenta notevoli e non risolti<br />

problemi di esecuzione pratica e, peraltro, deve anche essere convalidato dal giudice di pace per<br />

la sua concreta efficacia.<br />

Alla luce dei rilievi sopra evidenziati, si comprende come siano ancora bassi i numeri statistici<br />

dei grandi uffici giudiziari metropol<strong>it</strong>ani dei Giudici di Pace, come quello di Napoli, c<strong>it</strong>tà con un<br />

elevatissimo numero di stranieri irregolari, che per prima ha ist<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o un Ufficio Immigrazione del<br />

Giudice di Pace con circa 250 giudici <strong>in</strong> organico che si occupano a rotazione della materia con<br />

turni di reperibil<strong>it</strong>à e con una prossima previsione tabellare, per il biennio 2006/2007, di una<br />

sezione specializzata composta da un dirigente coord<strong>in</strong>atore e 18 magistrati completamente<br />

dedicati alla materia dell'immigrazione.<br />

Uno sforzo organizzativo tanto consistente, con una previsione tabellare specialistica per materia<br />

sollec<strong>it</strong>ata dallo stesso CSM, dovrebbe avere riscontri statistici confortanti che, s<strong>in</strong>o ad oggi,<br />

sono mancati tenuto conto che presso l'Ufficio Immigrazione del Giudice di Pace di Napoli, per<br />

l'<strong>in</strong>tero periodo di funzionamento, dall'Ottobre 2004 al marzo 2006, sono stati trattati e def<strong>in</strong><strong>it</strong>i<br />

737 procedimenti di cui 490 convalide e 247 ricorsi avverso decreti di espulsione (con una<br />

sopravvenienza per il periodo giugno - settembre dell'anno 2005 di appena 22 ricorsi e 63<br />

convalide ).<br />

b) Il nuovo Drocedimento di convalida dell'esDulsione amm<strong>in</strong>istrativa<br />

La discipl<strong>in</strong>a sull'immigrazione da sempre ha tentato di trovare un difficile equilibrio tra due<br />

esigenze contrapposte: da un lato, la necess<strong>it</strong>à di una celere esecuzione delle procedure<br />

d'espulsione e, dall'altro, l'obbligo di assicurare per il c<strong>it</strong>tad<strong>in</strong>o straniero le fondamentali<br />

7


garanzie di libertà personale, nel rispetto dei pr<strong>in</strong>cipi cost<strong>it</strong>uzionali di cui agli artt.13 e 111 che<br />

dispone che la giurisdizione si attua mediante un "2iusto processo" regolato dalla legge.<br />

Il rafforzamento del momento precettivo della normativa sull'immigrazione doveva trovare la<br />

sua completa attuazione <strong>in</strong> una serie di rimedi preventivi e repressivi f<strong>in</strong>alizzati alla sicurezza<br />

sociale del paese: resp<strong>in</strong>gimento alla frontiera dello straniero e, <strong>in</strong> caso d'<strong>in</strong>gresso illegale,<br />

espulsione amm<strong>in</strong>istrativa ovvero espulsione giudiziaria (ord<strong>in</strong>ata dal Giudice a t<strong>it</strong>olo di<br />

sanzione sost<strong>it</strong>utiva o alternativa alla detenzione).<br />

La concreta realizzazione del sistema ha presentato diversi problemi applicativi che, <strong>in</strong><br />

concom<strong>it</strong>anza con gli <strong>in</strong>terventi della corte cost<strong>it</strong>uzionale, hanno determ<strong>in</strong>ano l'impossibil<strong>it</strong>à di<br />

procedere all'esecuzione dei provvedimenti d'espulsione amm<strong>in</strong>istrativa nei confronti degli<br />

stranieri <strong>in</strong>desiderati e, concretamente, hanno <strong>in</strong>tralciato la regolare celebrazione dei processi nei<br />

confronti dei trasgressori all'ord<strong>in</strong>e d'espulsione.<br />

Si è diffusamente evidenziato <strong>in</strong> precedenza che l'espulsione amm<strong>in</strong>istrativa con<br />

accompagnamento alla frontiera dello straniero, secondo l'orig<strong>in</strong>aria fonIlu<strong>lazio</strong>ne dell'art.13,<br />

pur dovendo essere motivata dall' Autor<strong>it</strong>à Amm<strong>in</strong>istrativa, era sempre immediatamente<br />

efficace, anche prima della convalida da parte dell'autor<strong>it</strong>à giudiziaria ed <strong>in</strong> assenza<br />

d'audizione dello straniero, che non aveva possibil<strong>it</strong>à di sospendere eseCUZIone mediante<br />

l'impugnazione.<br />

La Corte Cost<strong>it</strong>uzionale era già <strong>in</strong>tervenuta sul fronte delle misure tese alla realizzazione del<br />

giusto processo <strong>in</strong>troducendo la sospensione giudiziale dell'efficacia del provvedimento<br />

d'espulsione (vedi sentenza Corte Cost<strong>it</strong>uzionale n.161/2000) e riconoscendo al Giudice<br />

Monocratico di Tribunale, <strong>in</strong> sede di controllo dei procedimenti <strong>in</strong> esame, poteri d'<strong>in</strong>fonnazione<br />

più ampi di quelli previsti dall'art.213 del c.p.c. (vedi ord<strong>in</strong>anza Corte Cost<strong>it</strong>uzionale n.35/2002).<br />

Nel contesto normativo sopra descr<strong>it</strong>to, s'<strong>in</strong>seriscono le recenti pronunce della Corte<br />

Cost<strong>it</strong>uzionale n. 222 e 223 del 8-15 luglio 2004, che hanno dichiarato l'illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

cost<strong>it</strong>uzionale di due importanti disposizioni del Testo Unico (per un esame più approfond<strong>it</strong>o le<br />

pronunce sono state riportate <strong>in</strong> modo <strong>in</strong>tegrale nel cap<strong>it</strong>olo della giurisprudenza cost<strong>it</strong>uzionale).<br />

Con la prima sentenza n. 222 si è dichiarato <strong>in</strong>cost<strong>it</strong>uzionale l'art. 13 comma 5 bis relativo alla<br />

convalida dei provvedimenti di espulsione da parte del giudice nella parte <strong>in</strong> cui esso non<br />

prevede che il 2iudizio di convalida debba svol2ersi <strong>in</strong> contradd<strong>it</strong>torio prima<br />

8<br />

-.


~<br />

Esam<strong>in</strong>eremo <strong>in</strong> segu<strong>it</strong>o l'<strong>in</strong>tervenuto del D.L. 14 settembre 2004 n. 241 che ha sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o il<br />

comma qu<strong>in</strong>to bis, prevedendo che il provvedimento del questore di allontanamento sia sospeso<br />

f<strong>in</strong>o al momento della convalida, che il giudizio avvenga con la possibil<strong>it</strong>à per l'<strong>in</strong>teressato di<br />

essere sent<strong>it</strong>o e con l'assistenza del difensore, nonché con l'attribuzione della competenza per<br />

materia al giudice di pace.<br />

Con la sentenza 223 si è dichiarato <strong>in</strong>cost<strong>it</strong>uzionale l'art. 14 comma S-qu<strong>in</strong>quies nella Dane <strong>in</strong><br />

vale a dire per lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel terr<strong>it</strong>orio dello stato<br />

<strong>in</strong> vio<strong>lazio</strong>ne dell'ord<strong>in</strong>e del questore di lasciare il terr<strong>it</strong>orio dello stato.<br />

In propos<strong>it</strong>o vedremo che la norma è stata riformulata con D.L. 14 settembre 2004 n. 241 che,<br />

pur confermando la possibil<strong>it</strong>à di procedere con r<strong>it</strong>o direttissimo I, ha <strong>in</strong>aspr<strong>it</strong>o il quadro<br />

sanzionatorio che appariva assolutamente irragionevole ed <strong>in</strong> contrasto con l'art. 13 della<br />

Cost<strong>it</strong>uzione.<br />

In particolare la Corte ha evidenziato come l'arresto <strong>in</strong> flagranza sia una misura provvisoria di<br />

lim<strong>it</strong>azione della libertà personale strumentale alla verifica della sussistenza degli elementi per<br />

l'applicazione di una misura cautelare detentiva.<br />

Nel caso di specie, trattandosi di contravvenzione, e comunque di fatto pun<strong>it</strong>o con sanzione così<br />

bassa, era impossibile a norma dell'art. 280 e 391 comma 5 c.p.p. l'applicazione di una misura<br />

detentiva, per cui la previsione dell'arresto aveva <strong>in</strong>giustificati ed <strong>in</strong>ammissibili obiettivi di<br />

sanzione anticipata2.<br />

Concentrando, ai f<strong>in</strong>i che qui <strong>in</strong>teressa, la nostra attenzione sulla prima pronuncia, la Corte<br />

cost<strong>it</strong>uzionale ha giudicato il procedimento di convalida del provvedimento di accompagnamento<br />

alla frontiera non confonDe agli articoli 13 e 24 della Cost<strong>it</strong>uzione, sia <strong>in</strong> quanto si vanificava la<br />

garanzia contenuta nel terzo cornrna dell'articolo 13, "e cioè la perd<strong>it</strong>a di effetti del<br />

I Si è utilizzata una tecnica, quella del r<strong>it</strong>o direttissimo non <strong>in</strong>trodotto dalla convalida dell'arresto, già sperimentata<br />

<strong>in</strong> altri settori, per es. <strong>in</strong> materia di armi.<br />

2 Testualmente dalla sentenza della Corte Cost<strong>it</strong>uzionale: "... il giudice chiamato a pronunciarsi sulla convalida<br />

dell'arresto per il reato di cui all'art. 14 co. 5 ter deve comunque disporre l'immediata liberazione dell'arrestato ex<br />

art. 391 co. 6 c.p.p., ove non vi abbia già provveduto il pubblico m<strong>in</strong>istero a norma dell'art. l2! disp. atto c.p.p. ...<br />

L'arresto obbligatorio... è dunque privo di qualsiasi sbocco sul terreno processuale ... e non trova alcuna copertura<br />

cost<strong>it</strong>uzionale. ... Viene meno la giustificazione cost<strong>it</strong>uzionale della restrizione della libertà personale disposta<br />

dall'autor<strong>it</strong>à di polizia".<br />

9


provvedimento nel caso di d<strong>in</strong>iego o di mancata convalida ad opera dell'autor<strong>it</strong>à giudiziaria<br />

nelle successive 48 ore", sia <strong>in</strong> quan,to "è violato il dir<strong>it</strong>to di difesa dello straniero nel suo<br />

nucleo <strong>in</strong>comprimibile", poiché non si prevede che lo stesso debba essere ascoltato dal giudice,<br />

con l'assistenza di un difensore.<br />

Secondo il ragionamento sviluppato dalla Corte, pur potendo il legislatore, <strong>in</strong> esercizio del<br />

proprio potere discrezionale, discipl<strong>in</strong>are diversamente il procedimento di convalida delle misure<br />

che <strong>in</strong>cidono sulla libertà personale, non può <strong>in</strong> ogni caso "essere elim<strong>in</strong>ato l'e ettivo controllo<br />

sul rovvedimento de libertate ivato l'<strong>in</strong>teressato di o nsiva".3<br />

Con estrema chiarezza, i giudici delle leggi, hanno mosso la loro analisi dalla constatazione che<br />

"il procedimento di convalida discipl<strong>in</strong>ato dalla disposizione denunciata non prevede alcuna<br />

forma di contestazione ovvero di audizione dell '<strong>in</strong>teressato", non prevedendosi neanche una<br />

qualsivoglia forma di contradd<strong>it</strong>torio o difesa, riservando al giudice un "controllo puramente<br />

formale sul decreto di espulsione", essendo, per altro, d'immediata esecuzione, senza alcuna<br />

possibil<strong>it</strong>à di sospensione da parte dell' autor<strong>it</strong>à giudiziaria.<br />

Il punto centrale del ragionamento, che ha portato alla pronuncia d'<strong>in</strong>cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à della norma<br />

<strong>in</strong> discussione, è stato la compressione del dir<strong>it</strong>to all'<strong>in</strong>violabil<strong>it</strong>à della libertà personale<br />

previsto dall'art. 13 della Cost<strong>it</strong>uzione, oltre al co<strong>in</strong>volgimento del pr<strong>in</strong>cipio del<br />

contradd<strong>it</strong>torio regolato dall'art. 111 della Cost<strong>it</strong>uzione.<br />

Appare evidente che la valutazione si è Q:iocata tutta su un terreno di natura sQuis<strong>it</strong>amente<br />

sostanziale venale.<br />

3 Con la sentenza 223/2004, la Corte cost<strong>it</strong>uzionale ha <strong>in</strong>vece affiontato la disposizione di cui all'articolo 14, comma<br />

5-quiquies del D. Igs 286/1998, <strong>in</strong> base alla quale è previsto l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto e il<br />

procedimento mediante r<strong>it</strong>o direttissimo per i reati previsti dai precedenti commi 5- ter e 5 -quater. La Corte<br />

cost<strong>it</strong>uzionale ha dichiarato l'illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale del comma 5 - qu<strong>in</strong>quies <strong>in</strong> quanto rifer<strong>it</strong>o alla prima delle<br />

due ipotesi, e cioè la parte <strong>in</strong> cui l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto è previsto nel caso di cui al comma 5 -<br />

ter.<br />

Secondo la Corte, nel prevedersi l'arresto obbligatorio per un reato contravvenzionale ( con ciò derogando a quanto<br />

<strong>in</strong> generale previsto dal codice di procedura penale per l'applicazione delle misure coerc<strong>it</strong>ive), si prevede una ipotesi<br />

«priva di qualsiasi sbocco sul terreno processuale»,si prevede cioè «una misura f<strong>in</strong>e a se stesso, che non<br />

potrà mai trasformarsi nella custodia cautelare <strong>in</strong> carcere, né <strong>in</strong> qualsiasi altra misura coerc<strong>it</strong>iva, e non trova<br />

alcuna copertura cost<strong>it</strong>uzionale».<br />

Ancor più chiaramente, la Corte afferma che «la misura precautelare prevista dall' artico lo 14, comma 5 - qu<strong>in</strong>queis<br />

(. ..) non essendo f<strong>in</strong>alizzata all'adozione di alcun provvedimento coerc<strong>it</strong>ivo, si rivolse <strong>in</strong> una lim<strong>it</strong>azione<br />

"provvisoria" della libertà personale priva di qualsiasi funzione processuale e qu<strong>in</strong>di (...) manifestante<br />

irragionevole». Né, dall'altra parte, l'arresto obbligatorio cost<strong>it</strong>uisce un presupposto per lo svolgimento del<br />

procedimento amm<strong>in</strong>istrativo di espulsione, che è, <strong>in</strong> ogni caso, autonomamente previsto dai commi 5 - ter e 5 -<br />

qu<strong>in</strong>quies.<br />

lO<br />

-


La \..;one COStItUZIonale, nella propna sentenza, non a caso ha ha npercorso ripercorso l'evolUZIone l ~ evoluzione nonnatIva nonnativa<br />

della discipl<strong>in</strong>a sull' immigrazione, precisando che nel sistema orig<strong>in</strong>ario l'espulsione<br />

amm<strong>in</strong>istrativa aveva <strong>in</strong>izio, di regola, mediante <strong>in</strong>timazione del questore a lasciare il terr<strong>it</strong>orio<br />

nazionale e l'accompagnamento alla frontiera riguardava casi di particolare pericolos<strong>it</strong>à e<br />

rappresentava l'eccezione.<br />

E' proprio l'<strong>in</strong>versione di rotta evidenziata che ha mandato <strong>in</strong> crisi il sistema e ne ha detenn<strong>in</strong>ato<br />

la declaratoria d'<strong>in</strong>cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à.<br />

La filosofia che sottace a tale <strong>in</strong>versione di tendenza è evidente.<br />

Al riguardo è fondamentale l'osservazione che la previsione ha di fatto spostato la "competenza"<br />

ad occuparsi della vicenda dal giudice amm<strong>in</strong>istrativo o civile al giudice di pace, con<br />

procedimento che può def<strong>in</strong>irsi di natura contenziosa civile concernente dir<strong>it</strong>ti <strong>in</strong>dividuali<br />

della persona.<br />

Come già ricordato, si è <strong>in</strong>tervenuto nella materia, <strong>in</strong> funzione di garanzia e tutela per<br />

l'immigrato, con la ricordata decisione della Corte Cost<strong>it</strong>uzionale che ha dichiarato l'illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

iell'art.13 comma 5-bis del D. L.vo n.286/98, nella parte <strong>in</strong> cui non prevede che il giudizio di<br />

:onvaIida debba svolgersi <strong>in</strong> sede giurisdizionale, con le garanzie della difesa ed <strong>in</strong><br />

:ontradd<strong>it</strong>torio, prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla<br />

rontiera.<br />

l Consiglio dei M<strong>in</strong>istri, per salvare la legge di riforma Bossi-F<strong>in</strong>i dai rilievi d'<strong>in</strong>cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à,<br />

la emanato il Decreto Legge 14/9i2004 n. 241, entrato <strong>in</strong> vigore <strong>in</strong> data 15/9/2004 e convert<strong>it</strong>o<br />

on modificazioni nella Legge 12/11/2004 n.271, che ha modificato la discipl<strong>in</strong>a<br />

ull' immigrazione prevedendo, per l'esecuzione del provvedimento d'espulsione dello straniero<br />

Tegolare, !!n eiudizio di convalida da svoleersi alla nresenza di un difensore ed <strong>in</strong>nanzi ad<br />

D Giudice di P~ç~.<br />

e pr<strong>in</strong>cipali nov<strong>it</strong>à <strong>in</strong>trodotte dall' art. l della rifonna <strong>in</strong> esame consistono nelle seguenti<br />

revIsIom:<br />

a) il decreto di espulsione, nelle ipotesi di cui agli artt.13 comma 5 bis e 14, commi 4 e 5 del<br />

D. L.vo 286/1998 (cioè, espulsione con esecuzione mediante accompagnamento alla<br />

frontiera da parte della forza pubblica, ovvero mediante <strong>in</strong>timazione a lasciare il terr<strong>it</strong>orio<br />

dello Stato entro 15 giorni), non è più immediatamente esecutivo, essendo disposto,<br />

Il


j)<br />

nelle ipotesi richiamate, che il provvedimento del questore di accompagnamento alla<br />

frontiera che fa segu<strong>it</strong>o al decreto di espulsione emanato dal prefetto "è sospeso f<strong>in</strong>o alla<br />

decisone sulla convalida", con la previsione ché, <strong>in</strong> materia di esecuzione<br />

dell'espulsione, solo a segu<strong>it</strong>o della convalida "il provvedimento di accompagnamento<br />

alla frontiera diventa esecutivo";<br />

7) il procedimento di convalida dell'espulsione, tenuto con udienza <strong>in</strong> camera di consiglio,<br />

prevede la "partecipazione necessaria" di un difensore e l'audizione dell'<strong>in</strong>teressato<br />

"se comparso". La convalida è disposta con decreto motivato, entro il term<strong>in</strong>e di 48 ore<br />

dal ricevimento dee:li atti (che devono essere, a loro volta, <strong>in</strong>viati dal Questore entro il<br />

term<strong>in</strong>e di 48 ore dall'adozione del provvedimento);<br />

) il giudice competente alla convalida <strong>in</strong> materia di espulsione amm<strong>in</strong>istrativa diviene !!<br />

e:iudice di pace terr<strong>it</strong>orialmente competente, dovendosi r<strong>it</strong>enere per tale quello del<br />

luogo dove ha sede l'autor<strong>it</strong>à (questore), che ha adottato l'atto soggetto a convalida;<br />

~ avverso il decreto di espulsione può essere presentato, dall' <strong>in</strong>teressato o dal suo<br />

difensore, unicamente ricorso al giudice di pace del luogo <strong>in</strong> cui ha sede l'autor<strong>it</strong>à<br />

che ha disposto l'espulsione nel term<strong>in</strong>e di 60 giorni decorrenti dalla data del<br />

provvedimento di espulsione;<br />

<strong>in</strong> modo confonDe a quanto previsto per la convalida del provvedimento di<br />

accompagnamento alla frontiera, si procede nel caso di trattenimento dello straniero<br />

presso uno dei centri di permanenza temporanea di cui all'art. 14 del testo unico.<br />

Anche <strong>in</strong> questo caso, con i term<strong>in</strong>i e le modal<strong>it</strong>à descr<strong>it</strong>te, procede alla convalida il<br />

giudice di pace terr<strong>it</strong>orialmente competente. La convalida, peraltro, "può essere disposta<br />

anche <strong>in</strong> occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera,<br />

nonché <strong>in</strong> sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione";<br />

<strong>in</strong> materia sanzionatoria è disposto, per i reati previsti dall'art. 14 commi 5-ter e 5-quater,<br />

del D. Lgs 287/1998 (rispettivamente, nell'ipotesi <strong>in</strong> cui lo straniero si trattiene nel<br />

terr<strong>it</strong>orio dello Stato <strong>in</strong> vio<strong>lazio</strong>ne dell'ord<strong>in</strong>e impart<strong>it</strong>o dal questore di lasciare detto<br />

terr<strong>it</strong>orio entro c<strong>in</strong>que giorni, ovvero nel caso <strong>in</strong> cui lo straniero, già espulso a segu<strong>it</strong>o di<br />

condanna ai sensi dell'articolo 14, comma 5-ter viene trovato nel terr<strong>it</strong>orio dello Stato),~<br />

12<br />

.~<br />

.


un quadro sanzionatorio più grave con previsioni di reato del<strong>it</strong>tuose, l'arresto <strong>in</strong><br />

flagranza di reato e si procede con r<strong>it</strong>o direttissimo;<br />

g) <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e, il decreto dispone che, per assicurare la tempestiv<strong>it</strong>à del procedimento di<br />

convalida, "le questure forniscono al giudice di pace, nei lim<strong>it</strong>i delle risorse disponibili,<br />

il supporto occorrente e le disponibil<strong>it</strong>à di un locale idoneo".<br />

Con la discipl<strong>in</strong>a sopra s<strong>in</strong>tetizzata nelle sue l<strong>in</strong>ee essenziali, si è voluto adeguare il<br />

procedimento d'espulsione ad una serie di garanzie previste dalle norme della nostra cost<strong>it</strong>uzione<br />

e dalle stesse direttive comun<strong>it</strong>arie.<br />

In questo modo si è tentato di percorrere una strada obbligata e resa urgente dagli effetti delle<br />

pronunce d'<strong>in</strong>cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à sopra riportate, promulgando una legge che, per impostazioni e<br />

f<strong>in</strong>al<strong>it</strong>à che si propone di raggiungere, può r<strong>it</strong>enersi senz'altro maggiormente garantista per la<br />

tutela dei dir<strong>it</strong>ti personali del c<strong>it</strong>tad<strong>in</strong>o straniero.<br />

La competenza del Giudice di Pace<br />

Il punto di maggiore nov<strong>it</strong>à è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dalla previsione di affidare una competenza allar!!ata e<br />

completa ai Giudici di Pace <strong>in</strong> materia di controllo giurisdizionale dei provvedimenti<br />

amm<strong>in</strong>istrativi sulla convalida dei provvedimenti d'espulsione dello straniero e dei<br />

provvedimenti di trattenimento nei centri di permanenza temporanei (CTP), nonché sui ricorsi<br />

degli <strong>in</strong>teressati contro i provvedimenti relativi a tali materie.<br />

In ord<strong>in</strong>e alla competenza va segnalata<br />

- come unica eccezione - la previsione normativa di cui al<br />

comma 2bis della legge 271/04 - <strong>in</strong>ser<strong>it</strong>a <strong>in</strong> sede di convalida al decreto legislativo - per effetto<br />

della quale rimane ferma ed immutata la competenza del tribunale <strong>in</strong> composizione<br />

monocratica e del tribunale per i m<strong>in</strong>orenni a decidere i ricorsi contro il d<strong>in</strong>ie2o del nulla<br />

La nonna dispone, <strong>in</strong>oltre, che <strong>in</strong> pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra c<strong>it</strong>ate, i<br />

provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e l'esame<br />

dei relativi ricorsi, sono di competenza del tribunale <strong>in</strong> composizione monocratica.<br />

In precedenza, la convalida giurisdizionale si lim<strong>it</strong>ava ad un esame della documentazione forn<strong>it</strong>a<br />

dalla Questura che operava il Giudice Monocratico di Tribunale ed all'emissione di un decreto di<br />

13


convalida, la cui comunicazione poteva pervenire anche dopo l'effettivo allontanamento del<br />

c<strong>it</strong>tad<strong>in</strong>o strani..;.;ro dall'Italia.<br />

Si trattava, qu<strong>in</strong>di, di un meccanismo del tutto formale, giacché non <strong>in</strong>fluiva sull'esecutiv<strong>it</strong>à del<br />

provvedimento d'accompagnamento immediato alla frontiera e, proprio questa circostanza,<br />

aveva detenn<strong>in</strong>ato i dubbi di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à che la Corte aveva puntualmente rilevato,<br />

affermando che il controllo giurisdizionale doveva essere non fonnale o cartolare e consistere<br />

nella verifica dei presupposti stessi del provvedimento espulsivo <strong>in</strong> osservanza dei precetti<br />

cost<strong>it</strong>uzionali.<br />

Con la sentenza n.l OS/200 l, la Consulta aveva evidenziato come l'accompagnamento alla<br />

frontiera mediante la forza pubblica e il trattenimento dello straniero nei centri d'accoglienza<br />

cost<strong>it</strong>uivano misure <strong>in</strong>cidenti sulla libertà personale da adottarsi nell' amb<strong>it</strong>o delle garanzie<br />

dell'art.13 sopra c<strong>it</strong>ato e che il controllo effettuato dal giudice non poteva fennarsi ai marg<strong>in</strong>i<br />

del procedimento d'espulsione, ma doveva <strong>in</strong>vestire i motivi dell'amm<strong>in</strong>istrazione procedente a<br />

disporre quella peculiare modal<strong>it</strong>à esecutiva dell' espulsione con accompagnamento alla frontiera.<br />

In propos<strong>it</strong>o l'art.13 della Cost<strong>it</strong>uzione - norma che discipl<strong>in</strong>a i rapporti civili ed i casi <strong>in</strong> cui la<br />

libertà personale può essere lim<strong>it</strong>ata - prevede: "<strong>in</strong> casi di necess<strong>it</strong>à ed urgenza l'autor<strong>it</strong>à di<br />

pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro<br />

48 ore all'autor<strong>it</strong>à giudiziario e, se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si <strong>in</strong>tendono<br />

revocati e restano privi di effetto ".<br />

A questo punto deve essere svolta qualche breve considerazione <strong>in</strong> mer<strong>it</strong>o alla scelta di affidare<br />

l'attiv<strong>it</strong>à di controllo giurisdizionale <strong>in</strong> materia di convalida alla categoria dei Giudici di Pace.<br />

Sull'attribuzione della competenza i primi commentatori l, pur con qualche perpless<strong>it</strong>à, hanno<br />

evidenziato che si è trattato di una valutazione di opportun<strong>it</strong>à che rimane rimessa alla<br />

discrezional<strong>it</strong>à del legislatore.<br />

Deve peraltro sottol<strong>in</strong>earsi come l'attribuzione della competenza <strong>in</strong> materia di procedimenti,<br />

quali quelli <strong>in</strong>cidenti sulla libertà personale, che presenta <strong>in</strong>dubbi profili di difficoltà e<br />

delicatezza, cost<strong>it</strong>uisce un riconoscimento delle professional<strong>it</strong>à e competenze acquis<strong>it</strong>e dal~<br />

I vedi FORLENZA, Restano fermi i dubbi di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à sulla "conferma effettuata <strong>in</strong> Questura ", <strong>in</strong><br />

Guida al Dir<strong>it</strong>to 38/04, pag.36 55.<br />

14<br />

-.<br />

.


Giudice di Pace che deve essere considerato una nuova figura di magistrato onorario, con<br />

specifici comp<strong>it</strong>i conciliativi, sufficientemente diffuso sul terr<strong>it</strong>orio e con strutture giudiziarie<br />

che hanno sostanzialmente sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o le soppresse Preture Mandamentali.<br />

Pertanto, non deve meravigliare la scelta del legislatore che, per evidenti e richiamate ragioni<br />

deflattive del carico di lavoro dei giudici ord<strong>in</strong>ari, ha r<strong>it</strong>enuto di sottrarre la materia per affidarla<br />

alla Magistratura Onoraria.<br />

La soluzione non è censurabile anche sotto l'aspetto della leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale <strong>in</strong> quanto, ai<br />

sensi dell'art. 106 secondo comma della Cost<strong>it</strong>uzione, possono essere assel!oate ai !!iudici<br />

onorari tutte le funzioni attribu<strong>it</strong>e ai eiudici monocratici.<br />

In materia i pr<strong>in</strong>cipi esposti sono stati certamente osservati perché la convalida dell' espulsione<br />

era attribu<strong>it</strong>a, s<strong>in</strong>o alla modifica legislativa <strong>in</strong> esame, al tribunale <strong>in</strong> composizione monocratica.<br />

Qualche addetto ai lavori ha sollevato riserve sull'appartenenza del giudice di pace all'autor<strong>it</strong>à<br />

giudizi aria.<br />

Non vi è dubbio che la figura del Giudice di Pace rappresenta quella "autor<strong>it</strong>à giudiziaria" alla<br />

quale l'articolo 13 della Cost<strong>it</strong>uzione rimette il controllo dell' eccezionale adozione da parte degli<br />

organi di polizia di prowedimenti compressivi dell'<strong>in</strong>violabile libertà personale.<br />

Rientra, qu<strong>in</strong>di, nella discrezional<strong>it</strong>à del legislatore l'<strong>in</strong>dividuazione dell'autor<strong>it</strong>à giudiziaria<br />

competente <strong>in</strong> tema di prowedimenti sulla libertà, purché, owiamente, l'<strong>in</strong>dividuazione si<br />

presenti non irragionevole ed effettuata secondo regole tali da non cost<strong>it</strong>uire, nei fatti, una<br />

sostanziale compressione delle garanzie cost<strong>it</strong>uzionali.<br />

Lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura, nel parere fortemente cr<strong>it</strong>ico <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>e alla<br />

scelta legislativa, approvato il 21 ottobre 2004, ha tenuto ad evidenziare che "ferma restando la<br />

comune aDDartenenza all'ord<strong>in</strong>e J!iudiziario e, di conseguenza, la piena t<strong>it</strong>olar<strong>it</strong>à <strong>in</strong> caDO al<br />

eiudice di Dace delle J!aranzie ord<strong>in</strong>amentali previste dalla Cost<strong>it</strong>uzione. il diverso status del<br />

magistrato onorario rispetto a quello del magistrato professionale dovrebbe riflettersi<br />

sull'<strong>in</strong>dividuazione delle "materie"da assegnare alla competenza dell'uno e dell'altro: così come<br />

a livello cost<strong>it</strong>uzionale, esiste un collegamento tra riserva di giurisdizione <strong>in</strong> tema di tutela delle<br />

libertà fondamentali e garanzie ord<strong>in</strong>amentali di <strong>in</strong>dipendenza e di autonomia dell'ord<strong>in</strong>e<br />

giudiziario, a livello di normativa primaria l'attribuzione di determ<strong>in</strong>ate competenze al giudice<br />

15


di pace ovvero al giudice professionale deve essere orientata dalla ~alutazione della natura del<br />

bene affidato<br />

Alla luce di<br />

alla TUTela glurlsalZlonale"",<br />

quanto detto si deve affennare che, cost<strong>it</strong>uendo oggetto di una valutazione<br />

d'opportun<strong>it</strong>à e non di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale delle relative norme, la competenza del giudice<br />

di pace non si espone direttamente a vizi di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à.<br />

La preparazione professionale di tale categoria, del resto, da tempo è assicurata dalle molteplici<br />

<strong>in</strong>iziative di formazione già <strong>in</strong> c.orso di espletamento a cura del CSM e delle Commissioni per la<br />

Formazione Permanente della Magistratura Onoraria, strutture che curano <strong>in</strong> sede decentrata il<br />

programma di formazione ed aggiornamento professionale dei giudici nei distretti di Corte di<br />

Appello<br />

Attraverso un' adeguata e calibrata offerta formativa si potrà consentire ai Giudici di Pace di<br />

acquisire una sufficiente preparazione per affrontare<br />

discipl<strong>in</strong>a sull 'immigrazione.<br />

La discipl<strong>in</strong>a del procedimento di convalida<br />

La discipl<strong>in</strong>a processuale della convalida del provvedimento d'espulsione amm<strong>in</strong>istrativa è<br />

regolata dagli artt. 13 (espulsione amm<strong>in</strong>istrativa) e 13 bis (partecipazione dell'amm<strong>in</strong>istrazione<br />

nei procedimenti <strong>in</strong> camera di consiglio) del D. L. vo 25/7/1998 n.286.<br />

Relativamente alla natura del procedimento si è r<strong>it</strong>enuto - come già per i procedimenti sui ricorsi<br />

avverso i provvedimenti di espulsione di competenza dei giudici ord<strong>in</strong>ari - che si tratta di !!!!.<br />

procedimento civile speciale di natura contenziosa <strong>in</strong> quanto vi è palese contrapposizione di<br />

<strong>in</strong>teressi: da una parte l'<strong>in</strong>teresse del ricorrente alla libertà personale e di circo<strong>lazio</strong>ne e dall'altra<br />

quella dello Stato a fronteggiare il fenomeno dell 'immigrazione clandest<strong>in</strong>a.<br />

Tale qualificazione della natura giuridica, secondo alcuni, può essere estesa anche all'attuale<br />

procedimento di convalida dell' espulsione o ricovero nei CTP .<br />

le nuove competenzenell'<br />

am b<strong>it</strong>o della<br />

In virtù del novellato art. 13 comma 5 bis, a differenza che nel passato, allorché sostanzialmente<br />

era prevista unicamente una convalida meramente "cartacea" perché <strong>in</strong>terveniva a cose fatte, vale<br />

a dire nel momento <strong>in</strong> cui lo straniero già era stato rimpatriato, tanto che, quand' anche il<br />

provvedimento non fosse stato convalidato, orn1ai lo straniero non aveva più un <strong>in</strong>teresse<br />

16<br />

.


concreto al controllo del giudice perché già allontanato dal terr<strong>it</strong>orio <strong>it</strong>aliano, oggi è<br />

espressamente previsto che la convalida debba precedere l'accompagnamento alla<br />

frontiera.<br />

L'impianto nonnativo - nella sua orig<strong>in</strong>aria fomlu<strong>lazio</strong>ne - è stato radicalmente modificato, dal<br />

punto di vista della discipl<strong>in</strong>a processuale, dall'articolo 1 della rifomla che, ai f<strong>in</strong>i della<br />

competenza a provvedere, prevede un nuovo giudizio di convalida da svolgersi avanti al<br />

Giudice di Pace terr<strong>it</strong>orialmente competente, dovendosi r<strong>it</strong>enere per tale quello del luogo dove<br />

ha sede l'autor<strong>it</strong>à amm<strong>in</strong>istrativa (questore) che ha adottato il provvedimento d'allontanamento<br />

dal terr<strong>it</strong>orio nazionale soggetto a convalida.<br />

La comunicazione del Questore deve essere effettuata immediatamente o, comunque, entro il<br />

term<strong>in</strong>e erentorio di 48 ore dalla adozione del rovvedimento es ulsivo.<br />

Il vero momento di nov<strong>it</strong>à della riforma, <strong>in</strong> funzione di maggiore garanzia per lo straniero, è<br />

cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dalla previsione che il provvedimento d'allontanamento dal terr<strong>it</strong>orio nazionale è<br />

sospeso f<strong>in</strong>o alla decisione sulla convalida che deve arrivare entro le 48 ore successive.<br />

In propos<strong>it</strong>o la legge di conversione ha opportunamente precisato che il term<strong>in</strong>e di quarantotto<br />

ore, entro il quale il giudice di pace è tenuto a concedere o negare la convalida, decorre dal<br />

momento ~lIa comunicazione del orovvedimento alla cancelleria del Giudice di Pace, <strong>in</strong><br />

tale modo dovendosi chiaramente <strong>in</strong>tendere che il secondo teml<strong>in</strong>e perentorio di 48 ore decorre<br />

per il giudice dal momento dell'adempimento di comunicazione da parte del Questore.<br />

Per assicurare il rispetto dei predetti teml<strong>in</strong>i dovranno essere previsti, nell' organizzazione<br />

dell'ufficio dei Giudici di Pace, turni di servizio e strutture <strong>in</strong> QIado di courire anche le esigenze<br />

di convalida <strong>in</strong> ~iorni festivi. soprattutto per l'ipotesi che vi siano due giorni festivi consecutivi.<br />

Il procedimento giurisdizionale dell'udienza di convalida presenta diverse nov<strong>it</strong>à: il Giudice di<br />

Pace, attivato dalla comunicazione del provvedimento d'espulsione, stabilisce la data<br />

dell'udienza da tenersi <strong>in</strong> camera di consiglio nei teml<strong>in</strong>i perentori predetti (l'avviso deve essere<br />

comunicato all'<strong>in</strong>teressato ed al suo difensore d'ufficio o di fiducia se nom<strong>in</strong>ato).<br />

Il modello procedimentale prescelto è del<strong>in</strong>eato <strong>in</strong> modo scarno dal legislatore, lim<strong>it</strong>andosi <strong>in</strong><br />

effetti la norma <strong>in</strong> esame a prescrivere, che l'udienza per la convalida si svolge <strong>in</strong> camera di<br />

consi!!lio con la DarteciDazione necessaria del difensore e che, nel corso del procedimento di<br />

17


'convalida, sussiste l'obbligo per il Giudice di sentire l'<strong>in</strong>teressato se COmDarSQ4 con l'assistenza<br />

di un <strong>in</strong>terprete, nell'ipotesi <strong>in</strong> cui sia r<strong>it</strong>enuto necessaria la presenza di tale ausiliare del giudice.<br />

Cercheremo di fare un'esposizione anal<strong>it</strong>ica delle varie nov<strong>it</strong>à processuali <strong>in</strong> re<strong>lazio</strong>ne ai diversi<br />

soggetti di cui è prevista la partecipazione. per poi passare alla cost<strong>it</strong>uzione delle parti ed ai<br />

mezzi di impugnazione del procedimento di convalida.<br />

Lo straniero<br />

La novella dispone che lo straniero <strong>in</strong>teressato deve essere tempestivamente <strong>in</strong>formato e. a<br />

sua richiesta. condotto nelluo!!o <strong>in</strong> cui il 2:iudice tiene udienza.<br />

Tale ultima previsione, <strong>in</strong>trodotta <strong>in</strong> sede di conversione del decreto, è f<strong>in</strong>alizzata ad<br />

assicurare la presenza dello straniero che manifesti la sua volontà a partecipare all'udienza<br />

di convalida e, tale opportuna e logica garanzia di contradd<strong>it</strong>torio, si presenta di difficile<br />

attuazione nell'ipotesi, non <strong>in</strong>frequente, <strong>in</strong> cui il decreto d'espulsione o d'accompagnamento sia<br />

emesso da un questore o da un prefetto della c<strong>it</strong>tà <strong>in</strong> cui lo straniero è fennato e controllato - <strong>in</strong><br />

cui si radica la competenza per il procedimento di convalida - mentre lo straniero è stato <strong>in</strong>viato<br />

per il trattenimento <strong>in</strong> un<br />

nella zona.<br />

In tale ipotesi occorrerà predisporre i mezzi e le strutture logistiche per consentire il<br />

trasferimento dello straniero dal luogo di trattenimento al luogo di convalida.<br />

Altro importante adempimento consiste <strong>in</strong> una traduzione <strong>in</strong> una l<strong>in</strong>gua conosciuta dallo<br />

straniero di quanto verbalizzato e del provvedimento di espulsione ovvero, ove ciò non sia<br />

possibile, <strong>in</strong> l<strong>in</strong>gua francese, <strong>in</strong>glese o spagnola come dispone l'art.13 comma settimo del D.<br />

L.vo 25/7/1998 n.286.<br />

di accoglienza di altra c<strong>it</strong>tà per mancanza di strutture idonee<br />

centro<br />

4 Nel vigore dell'art. 13 comma 90 T.V. IMM., anterionnente alle modifiche apportate dalla L. n. 189/2002 che<br />

aveva, tra l'altro, abrogato detto comma, si r<strong>it</strong>eneva da parte della Suprema Corte (Cass. Civ. sez. 14 marzo 2003 n.<br />

3154, <strong>in</strong> Giust. Civ. Mass. 2003,439, che l'audizione dell'<strong>in</strong>teressato dovesse essere disposta <strong>in</strong> ogni caso. A<br />

segu<strong>it</strong>o delle ulteriori modifiche <strong>in</strong>trodotte dal D.L. n. 241/2004 relativamente al procedimento di convalida deve<br />

r<strong>it</strong>enersi che l'audizione dell'<strong>in</strong>teressato sia obbligatoria solo quando egli sia comparso.<br />

18


Il f!iudice<br />

In re<strong>lazio</strong>ne all'attiv<strong>it</strong>à del giudice lo stesso, <strong>in</strong> via prelim<strong>in</strong>are, è tenuto a compiere una verifica<br />

della regolare cost<strong>it</strong>uzione delle parti (osservanza dei tenD<strong>in</strong>i e sussistenza dei requis<strong>it</strong>i previsti<br />

dall'art. 13).<br />

Mentre non sembra porre particolari problemi <strong>in</strong>terpretativi la verifica dell'osservanza dei<br />

term<strong>in</strong>i, con riferimento al controllo da parte del Giudice dei requis<strong>it</strong>i di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

dell'espulsione previsti dall'art. 13, il controllo giurisdizionale non può lim<strong>it</strong>arsi soltanto ad una<br />

verifica fonnale dei casi nei quali la legge consente che l'espulsione avvenga secondo la suddetta<br />

modal<strong>it</strong>à, dovendo tale controllo estendersi <strong>in</strong>vece ad un accertamento, sia pure<br />

necessariamente sommario, della sussistenza dei requis<strong>it</strong>i lef!<strong>it</strong>timanti la stessa esDulsione<br />

amm<strong>in</strong>istrativa che sono esposti nella motivazione del provvedimento, rispetto al quale<br />

l'accompagnamento alla frontiera cost<strong>it</strong>uisce una mera modal<strong>it</strong>à d'attuazione.<br />

Nel silenzio del legislatore appare preferibile r<strong>it</strong>enere che, nella sommaria istruttoria da<br />

compiere, sia acquis<strong>it</strong>a previamente la re<strong>lazio</strong>ne dell'amm<strong>in</strong>istrazione sul procedimento<br />

amm<strong>in</strong>istrativo sfociato nel decreto d'espulsione con emissione da parte del questore di ord<strong>in</strong>e<br />

di accompagnamento alla frontiera, con eventuale audizione del funzionario presente su<br />

delega del questore e, qu<strong>in</strong>di, sia disposto dal Giudice l'<strong>in</strong>terrogatorio libero dello straniero,<br />

se comparso, alla presenza di un difensore e di un <strong>in</strong>terprete, quest'ultimo ove r<strong>it</strong>enuto<br />

necessario il suo <strong>in</strong>tervento.<br />

Di tutto quanto verificatosi <strong>in</strong> udienza e delle attiv<strong>it</strong>à svolte, dovrà essere redatto un processo<br />

verbale a-cura dell'ausiliare del giudice.<br />

La tempestiv<strong>it</strong>à della comunicazione al difensore di fiducia ed alla parte <strong>in</strong>teressata (anche <strong>in</strong><br />

re<strong>lazio</strong>ne alla possibil<strong>it</strong>à di assicurare la sua effettiva presenza) saranno valutate dal giudice che,<br />

<strong>in</strong> caso negativo, dovrà r<strong>in</strong>novare gli adempimenti di comunicazione e di accompagnamento<br />

dello straniero.<br />

A tale riguardo, occorrerà far ricorso alle forme di notificazioni previste dal codice processuale,<br />

con gli eventuali problemi di controllo <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>e alla regolar<strong>it</strong>à delle notifiche ed alla<br />

dichiarazione di null<strong>it</strong>à degli adempimenti <strong>in</strong> caso di difetto o omessa notifica e conseguente<br />

nuova fissazione della camera di consiglio.<br />

Poiché la valutazione si deve estendere anche all'<strong>in</strong>tero procedimento d'espulsione, la legge di<br />

19


iforn1a affida totalmente all'autor<strong>it</strong>à giudiziaria onoraria il comp<strong>it</strong>o di valutare la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à e la<br />

fondatezza del decreto di espulsione (qu<strong>in</strong>di anche il decreto di espulsione con <strong>in</strong>timazione a<br />

lasciare il terr<strong>it</strong>orio nazionale entro 15 giorni).<br />

All'atto della convalida, poi, è necessario che si proceda a controllare ed eventualmente<br />

convalidare, non solo la misura <strong>in</strong>cidente sulla libertà personale rappresentata<br />

dall'accompagnamento alla frontiera, ma anche quella (parallela e strumentale all'espulsione) del<br />

trattenimento nei CPT.<br />

In tale attiv<strong>it</strong>à il Giudice di Pace, nell'espletamento dei nuovi comp<strong>it</strong>i, non si deve lim<strong>it</strong>are ad un<br />

controllo fonnale, ma deve adeguatamente approfondire la sussistenza dei requis<strong>it</strong>i previsti dalla<br />

legge per l'espulsione e valutare adeeuatamente anche l'eventuale oresenza di cause<br />

eccezionali che impediscano l'allontanamento.<br />

A tale riguardo si ricorda - a t<strong>it</strong>olo di esempio rispetto all'ampia casistica giurisprudenziale del<br />

giudice ord<strong>in</strong>ario, riportata anche nel cd-rom allegato - che per quanto concerne il rifugiato<br />

pol<strong>it</strong>ico <strong>in</strong> nessun caso può disporsi l'espulsione o il resp<strong>in</strong>gimento verso uno Stato <strong>in</strong> cui lo<br />

straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di l<strong>in</strong>gua, di<br />

c<strong>it</strong>tad<strong>in</strong>anza, di religione, di op<strong>in</strong>ioni pol<strong>it</strong>iche, di condizioni personali o sociali.<br />

Il provvedimento di convalida è emesso nelle forme del decreto motivato, a segu<strong>it</strong>o del quale il<br />

provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo.<br />

Altro momento di difficoltà della rifonna sicuramente sarà rappresentato dal garantire,<br />

all'udienza di convalida, la presenza "necessaria" del difensore che deve essere sempre<br />

preventivamente avvert<strong>it</strong>o.<br />

Per dare concretezza alla statuizione è necessario che, al momento della notifica del<br />

provvedimento, lo straniero da espellere dovrà essere <strong>in</strong>v<strong>it</strong>ato a nom<strong>in</strong>are un difensore di fiducia,<br />

a cui, per consentire lo svolgimento del mandato difensivo, verrà data immediata comunicazione<br />

del provvedimento espulsivo.<br />

IIàifensore<br />

S i applicano le disposizioni di cui al sesto e settimo periodo del comma 8 dell' art.13, <strong>in</strong> quanto<br />

compatibili e, qu<strong>in</strong>di, lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di<br />

20


fiducia mun<strong>it</strong>o di procura speciale rilasciata davanti all'autor<strong>it</strong>à consolare e, qualora sia<br />

sprovvisto di un difensore, da un difensore nomInato di ufficio che è sempre ammesso al<br />

eratu<strong>it</strong>o patroc<strong>in</strong>io a soese dello Stato. ai sensi della legge 30/7/1990 n. 217 e successive<br />

modifiche, che ha ist<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o il patroc<strong>in</strong>io dello Stato per i non abbienti.<br />

Nel caso sia necessario la nom<strong>in</strong>a di un difensore d'ufficio, lo stesso sarà designato dal giudice<br />

nell'amb<strong>it</strong>o dei professionisti <strong>in</strong>ser<strong>it</strong>i negli elenchi predisposti dal Consiglio dell'Ord<strong>in</strong>e degli<br />

Avvocati di ciascun distretto di Corte di Appello ed iscr<strong>it</strong>ti nella tabella di cui all' art. 29 delle<br />

nonne di attuazione, coord<strong>in</strong>amento e trans<strong>it</strong>orie del codice di procedura penale, di cui al D. L. vo<br />

28/7/1989 n.271.<br />

Non si r<strong>it</strong>iene ammissibile che il difensore di ufficio possa essere <strong>in</strong>caricato di nom<strong>in</strong>are un<br />

sost<strong>it</strong>uto processuale, altrimenti si realizza una aprioristica delega dell'<strong>in</strong>carico nella sua<br />

<strong>in</strong>terezza, <strong>in</strong> vio<strong>lazio</strong>ne con la previsione dei turni dei difensori di un sost<strong>it</strong>uto <strong>in</strong> caso di<br />

impossibil<strong>it</strong>à del t<strong>it</strong>olare.<br />

La prassi <strong>in</strong> tema di ammissione al patroc<strong>in</strong>io a spese dello Stato, <strong>in</strong> re<strong>lazio</strong>ne all'art. 13 co.8 D.<br />

Lgs. n.286/1998 e l'art. 142 DPR n.l15/2002, sviluppatasi per i ricorsi avverso i decreti di<br />

espulsione, ha r<strong>it</strong>enuto di consentire (susc<strong>it</strong>ando dubbi di dispar<strong>it</strong>à di trattamento rispetto alla<br />

generale discipl<strong>in</strong>a della legge n.134/2001) l'ammissione d'ufficio dello straniero al<br />

patroc<strong>in</strong>io a spese dello Stato a presc<strong>in</strong>dere da requis<strong>it</strong>i dai redd<strong>it</strong>o (purché vi sia istanza<br />

dell'<strong>in</strong>teressato, non bastando l'istanza del solo difensore, vedi Trib. Milano, 29.4.2003) e per, la<br />

liquidazione dei compensi, ha fatto riferimento alla tariffa giudiziaria <strong>in</strong> materia civile relativa ai<br />

procedimenti speciali davanti al Giudice Monocratico.<br />

c) Il trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea ed il procedimento<br />

di convalida del Giudice di Pace<br />

In modo sostanzialmente conforme a quanto previsto per la convalida dell'accompagnamento<br />

alla frontiera il legislatore ha regolato il procedimento di convalida nel caso di trattenimento<br />

dello straniero presso i centri permanenza temporanea ed assistenza di cui all'art.14 del D. L.vo<br />

25/7/1998 n.286.<br />

La norma, che discipl<strong>in</strong>a l'esecuzione dell'espulsione, prevede che "quando non è possibile<br />

eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il<br />

21


esp<strong>in</strong>gimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, accertamenti<br />

supplementari <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>e alla sua ident,<strong>it</strong>à o nazional<strong>it</strong>à, ovvero all'acquisizione di documenti per<br />

il viaggio, ovvero per l'<strong>in</strong>disponibil<strong>it</strong>à di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo", il Questore<br />

dispone che lo straniero sia trattenuto oer il tempo strettamente necessario oresso il centro<br />

di permanenza temporanea e assistenza più vic<strong>in</strong>o.<br />

Si prevede, <strong>in</strong>oltre, che lo straniero è trattenuto nel centro con modal<strong>it</strong>à tali da assicurare la<br />

necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dign<strong>it</strong>à ed è assicurata <strong>in</strong> ogni caso la<br />

libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.<br />

In sede di controllo giurisdizionale il Giudice di Pace sarà tenuto ad una duplice convalida tanto<br />

sull' accompagnamento coattivo alla frontiera quanto sul trattenimento provvisorio nei CPT<br />

(centri di pennanenza temporanea).<br />

L'<strong>in</strong>dividuazione del giudice competente (Giudice di Pace del luogo <strong>in</strong> cui ha sede l'autor<strong>it</strong>à che<br />

ha disposto l'espulsione) ha susc<strong>it</strong>ato gravi perpless<strong>it</strong>à <strong>in</strong> tenn<strong>in</strong>i di funzional<strong>it</strong>à e costi di<br />

organizzazione del sistema, allorché non vi sia co<strong>in</strong>cidenza tra il luogo del centro di permanenza<br />

temporanea e quello dell'autor<strong>it</strong>à che ha emesso l'atto (Questore), anche <strong>in</strong> re<strong>lazio</strong>ne alle<br />

garanzie da assicurare allo straniero <strong>in</strong>teressato che ha dir<strong>it</strong>to di presenziare all'udienza di<br />

convalida.<br />

E' stato sostenuto che, essendo il Giudice di Pace chiamato ad eseguire un duplice s<strong>in</strong>dacato di<br />

convalida (tanto sull'accompagnamento alla frontiera quanto sul trattenimento temporaneo <strong>in</strong><br />

CPT, nelle more della celebrazione dell'udienza di convalida), nell'ipotesi <strong>in</strong> cui il centro non si<br />

trovi nella stessa local<strong>it</strong>à <strong>in</strong> cui ha sede l'autor<strong>it</strong>à che ha disposto l'espulsione, possa radicarsi!!<br />

competenza funzionale del Giudice di Pace del luo!!o ove ha sede il centro sulla convalida di<br />

entrambe le misure.<br />

La soluzione prospettata sembra trovare un argomento a sostegno nella previsione, sia pure con<br />

riferimento alla diversa ipotesi della convalida ex art. 14 40 comma T. U. nel testo modificato ex<br />

art. l comma 40 D.L. n. 241/2004, della possibil<strong>it</strong>à che tale convalida possa essere disposta <strong>in</strong><br />

occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché <strong>in</strong> sede di<br />

esame avverso il decreto di espulsione.<br />

In sede di conversione della predetta legge si è opportunamente previsto che il trattenimento<br />

22<br />

-


s<strong>it</strong>uazioni personali dei soggetti trattenuti presso i centri rispetto alle attiv<strong>it</strong>à e responsabil<strong>it</strong>à dei<br />

soggetti ist<strong>it</strong>uzionali ivi operanti (cfr. anche art. 21 L~PR 394/1999).<br />

Assiste all'udienza un funzionario della Questura che, peraltro, non <strong>in</strong>terloquisce sul mer<strong>it</strong>o<br />

se non per fornire chiarimenti e documentazione eventualmente richiesti dal Giudice.<br />

Nel procedimento di convalida d'espulsione <strong>in</strong> via amm<strong>in</strong>istrativa, è parte necessaria<br />

l'Autor<strong>it</strong>à che ha emesso il provvedimento di espulsione e cioè il Prefetto. che può stare <strong>in</strong><br />

giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appos<strong>it</strong>amente delegati.<br />

Nella prassi s<strong>in</strong> qui segu<strong>it</strong>a <strong>in</strong> sede contenziosa non si è mai attuato lo strumento della delega,<br />

lim<strong>it</strong>andosi ab<strong>it</strong>ualmente la Prefettura a trasmettere gli accertamenti svolti dalla Questura, dai<br />

quali è scatur<strong>it</strong>o il provvedimento d'espulsione.<br />

La giurisprudenza costante è nel senso di ammettere l'<strong>in</strong>vio di memoria difensiva con allegati<br />

documenti e la stessa pare leg<strong>it</strong>tima sia per il tenore testuale dell' art. 13 bis, nella parte <strong>in</strong> cui<br />

dispone che l'autor<strong>it</strong>à l'pUÒ stare <strong>in</strong> giudizio personalmente o a~'Valersi di funzionari..." (non<br />

dice ",.0 a mezzo di funzionari", e il term<strong>in</strong>e "avvalersi" ha portata ampia), sia per l'atipic<strong>it</strong>à ed<br />

elastic<strong>it</strong>à del r<strong>it</strong>o camerale, trattandosi di modal<strong>it</strong>à di salvaguardia del contradd<strong>it</strong>torio.<br />

Sembra peraltro che, a segu<strong>it</strong>o delle modifiche <strong>in</strong>trodotte, che rendono effettivo il giudizio di<br />

convalida sull'accompagnamento alla frontiera, sia necessario ogni possibile sforzo<br />

organizzativo da parte della Questura, al f<strong>in</strong>e di assicurare la presenza di un funzionario delegato,<br />

atteso che il procedimento di convalida dovrà svolgersi <strong>in</strong> locali messi a disposizione dalla<br />

Questura.<br />

Quanto alla leg<strong>it</strong>timazione passiva, la Suprema Corte5 ha <strong>in</strong> più occasioni ribad<strong>it</strong>o il pr<strong>in</strong>cipio<br />

che essa spetta, anche d<strong>in</strong>anzi al giudice di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à a segu<strong>it</strong>o di proposizione di ricorso per<br />

cassazione, alla locale Prefettura e non all' Autor<strong>it</strong>à centrale <strong>in</strong>dividuata nel M<strong>in</strong>istro dell'Interno.<br />

Si r<strong>it</strong>iene che tale orientamento possa trovare conferma anche nel mutato contesto normativo<br />

dell'art.13 T.V., senza necess<strong>it</strong>à di affermare una leg<strong>it</strong>timazione passiva concorrente della<br />

prefettura e della questura, quale autor<strong>it</strong>à che ha emanato il provvedimento di<br />

accompagnamento alla frontiera, con temporaneo trattenimento dello straniero nel CPT.~<br />

5 Cfi". Cass. civ. sez. I 14 novembre 2001 n. 14152, <strong>in</strong> Giust. civ. Mass. 2001, 1921; conforme Cass. civ. sez. un<strong>it</strong>e<br />

28 novembre 2001 n. 15141, ivi, 2046; più di recente si veda ancora Cass. civ. sez. 127 gennaio 2004 n. 1395, <strong>in</strong><br />

Giust.civ. Mass. fasc. I.<br />

24


In sede di ricorso avverso i provvedimenti di espulsione di competenza dei giudici ord<strong>in</strong>ari se<br />

all'udienza nessuno compariva e le notifiche e/o comunicazioni erano regolari6, il Giudice<br />

dichiarava non luogo a provvedere con conseguente est<strong>in</strong>zione del procedimento (non potendosi<br />

applicare l'art. 181 c.p.c. che riguarda il procedimento di cognizione e che, comunque, è norma<br />

<strong>in</strong>compatibile con la natura del procedimento <strong>in</strong> oggetto caratterizzato dalla massima celer<strong>it</strong>à).<br />

Tale previsione non è estendibile al procedimento di convalida dell'espulsione da parte dei<br />

giudici di pace che devono orovvedere sulla convalida <strong>in</strong> senso pos<strong>it</strong>ivo o ne2ativo, nel<br />

rispetto degli stretti term<strong>in</strong>i di legge e cioè entro 48 ore dalla comunicazione del<br />

provvedimento.<br />

La decisionef<strong>in</strong>ale del giudice, seppure emessa <strong>in</strong> forma di decreto a segu<strong>it</strong>o di procedura<br />

camerale, non è revocabile, stante la natura contenziosa del procedimento, essendo viceversa<br />

la revoca provvedimento tipico della giurisdizione volontaria (Cfr. Cass. civ. Sez. I 9 febbraio<br />

1999 n. 1082).<br />

L'<strong>in</strong>dividuazione del giudice competente (Giudice di Pace del luogo <strong>in</strong> cui ha sede l'autor<strong>it</strong>à che<br />

ha disposto l'espulsione) ha susc<strong>it</strong>ato gravi perpless<strong>it</strong>à <strong>in</strong> tenD<strong>in</strong>i di funzional<strong>it</strong>à e costi di<br />

organizzazione del sistema allorché non vi è co<strong>in</strong>cidenza tra il luogo del centro di pennanenza<br />

temporanea e quello dell'autor<strong>it</strong>à che ha emesso l'atto (Questore), anche <strong>in</strong> re<strong>lazio</strong>ne alle<br />

garanzie da assicurare allo straniero <strong>in</strong>teressato che ha dir<strong>it</strong>to di presenziare all'udienza di<br />

convalida.<br />

Al momento non sono stati ancora ist<strong>it</strong>u<strong>it</strong>i i centri di permanenza <strong>in</strong> diverse Regioni e questa<br />

s<strong>it</strong>uazione d'assenza di strutture idonee cost<strong>it</strong>uisce un grave problema, dovendo si r<strong>it</strong>enersi che -<br />

<strong>in</strong> corso di procedimento di convalida - ogni diverso luogo di trattenimento dello straniero<br />

non risponde allo spir<strong>it</strong>o della legge e Dotrebbe essere una ille2<strong>it</strong>tima Drivazione della<br />

libertà Derson~<br />

I centri di permanenza sono luoghi <strong>in</strong>dividuati e cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>i sul terr<strong>it</strong>orio con decreto del M<strong>in</strong>istro<br />

dell'Interno, di concerto con i M<strong>in</strong>istri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della<br />

programmazione economica e si prevede che, nel prossimo futuro, consorzi ed associazioni<br />

privati, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana o altri enti socio-san<strong>it</strong>ari si adoper<strong>in</strong>o<br />

6 Oltre alla notifica all' Autor<strong>it</strong>à che ha emesso l'atto, ricorre l'obbligo da parte della cancelleria di comunicazione<br />

della data dell'udienza al difensore cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o del ricorrente: cfr. Cass. civ. sez. I 2001 n. 1543, <strong>in</strong> Giust.civ. Mass.<br />

25


per la creazione sul terr<strong>it</strong>orio d'attrezzati e moderni centri di permanenza temporanei al<br />

f<strong>in</strong>e di adempiere il precetto legislativo e, così, assecondare l'aspettativa di avere nel nostro<br />

paese una diffusione maggiore dei centri con almeno una struttura attiva a livello prov<strong>in</strong>ciale.<br />

Ai f<strong>in</strong>i del periodo di permanenza nei centri le nov<strong>it</strong>à pr<strong>in</strong>cipali della legge Bossi-F<strong>in</strong>i sono<br />

rimaste <strong>in</strong>variate <strong>in</strong> re<strong>lazio</strong>ne al periodo di restrizione per lo straniero <strong>in</strong>ternato che è passato da<br />

20 giorni (prorogabili dal Giudice di altri lO) a 30 giorni (prorogabili dal Giudice di altri 30),<br />

salva la facoltà del Questore di eseguire l'espulsione <strong>in</strong> anticipo e l'<strong>in</strong>troduzione di nuove e più<br />

gravi sanzioni penali <strong>in</strong> caso di trasgressione.<br />

GIURISPRUDENZA DI MERITO DEI GIUDICI DI PACE<br />

Si segnala, come primi provvedimenti emessi dalla Magistratura Onoraria nell'espletarnento dei<br />

nuovi comp<strong>it</strong>i L'l materia di immigrazione, le ord<strong>in</strong>anze del Giudice di Pace di Isernia <strong>in</strong> data<br />

28/10/2004 e del Giudice di Pace di Bergamo del 4/1/2005, con cui si è r<strong>it</strong>enuta l'illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

cost<strong>it</strong>uzionale dell'art. 13 comma 3 ° ed 8° del TU Immigrazione, <strong>in</strong> re<strong>lazio</strong>ne all' art.24 della<br />

Cost<strong>it</strong>uzione, nella parte <strong>in</strong> cui non si prevede la possibil<strong>it</strong>à per il giudice di pace di<br />

sospendere <strong>in</strong>ter<strong>in</strong>almente il provvedimento di espulsione del Prefetto impugnato dallo<br />

straniero "laddove (art. 13, comma 3°) e' prevista l'esecutorietà immediata del decreto di<br />

espulsione prefettizio ancorché sottoposto a gravame od impugnativa, e, quanto al secondo (art.<br />

13, comma 8°), nella parte <strong>in</strong> cui non prevede l'adozione di provvedimenti cautelari di<br />

sospensione f<strong>in</strong>o alla data fissata per la camera di consiglio".<br />

Analoga questione è stata dichiarata, <strong>in</strong> passato, non fondata sul presupposto che la sospensione<br />

cost<strong>it</strong>uisca una forma di tutela cautelare, anticipatoria dell'es<strong>it</strong>o della decisione, la cui necess<strong>it</strong>à<br />

viene meno quando sia la stessa legge ad imporre che la pronuncia def<strong>in</strong><strong>it</strong>iva <strong>in</strong>tervenga entro<br />

un breve term<strong>in</strong>e dalla fonnu<strong>lazio</strong>ne della domanda (vedi sentenza della Corte Cost<strong>it</strong>uzionale n.<br />

161 del 2000) e che - secondo la tesi sostenuta dai Giudici di Pace rem<strong>it</strong>tenti - il mutato quadro<br />

normativo impone un ripensamento della tesi del giudice cost<strong>it</strong>uzionale.<br />

Altra <strong>in</strong>teressante pronuncia - peraltro riportata da molteplici organi di stampa - è quella emessa<br />

dal Giudice di Pace di Tor<strong>in</strong>o che, con ord<strong>in</strong>anza del 21/12/2004 n.OO/OS, ha annullato il decreto<br />

2001,2100.<br />

26<br />

..<br />

.


di espulsione del c<strong>it</strong>tad<strong>in</strong>o straniero per la sua accertata condizione di omosessual<strong>it</strong>à che lo<br />

avrebbe esposto ad un trattamento vessatorio e discrim<strong>in</strong>atorio nel suo paese di orig<strong>in</strong>e a<br />

religione mussulmana (SENEGAL), considerando tale condizione come momento soggettivo di<br />

<strong>in</strong>espellibil<strong>it</strong>à nel paese straniero ove l'omosessual<strong>it</strong>à è pun<strong>it</strong>a con la pena della reclusione da<br />

uno a c<strong>in</strong>que anni.<br />

d)<br />

convalida del Giudice di Pace<br />

Ai sensi dell' art. 13, comma 8, avverso il decreto di espulsione può essere presentato<br />

dall'<strong>in</strong>teressato o dal suo difensore unicamente ricorso al eiudice di pace delluoeo <strong>in</strong> cui ha<br />

sede l'autor<strong>it</strong>à che ha disposto l'espulsione nel tenD<strong>in</strong>e di 60 giorni decouenti dalla data del<br />

provvedimento di espulsione e, qu<strong>in</strong>di, non sono cambiati né i tenn<strong>in</strong>i né gli <strong>in</strong>combenti per il<br />

depos<strong>it</strong>o del ricorso avverso il decreto di espulsione.<br />

Invece, il provvedimento di convalida del decreto di espulsione (che è cosa diversa dell'atto<br />

precedente e presupposto cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dal decreto di espulsione), ai sensi del comma 5-bis<br />

dell'art. 13, ~o!!eetto unicamente a ricorso oer cassazione.<br />

Momento di perpless<strong>it</strong>à è dato dalla scelta del legislatore della rifonna di prevedere, come mezzo<br />

d'impugnazione del decreto di convalida, il ricorso per cassazione come disposto dalla novella<br />

"Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. il relativo ricorso non<br />

sospende l'esecuzione dell 'allontanamento dal terr<strong>it</strong>orio nazionale ".<br />

Si r<strong>it</strong>iene che la disposizione <strong>in</strong> esame sia un altro chiaro ed evidente segnale che il procedimento<br />

d'espulsione o di ricovero coatto nei centri di pennanenza provvisori cost<strong>it</strong>uisce provvedimento<br />

<strong>in</strong>cidente sulla libertà personale dello straniero e che, proprio per tale sua rilevanza, è<br />

consent<strong>it</strong>o - <strong>in</strong> funzione d'ultima garanzia d'impugnazione - il rimedio del ricorso per Cassazione<br />

per vio<strong>lazio</strong>ne di legge, come previsto - <strong>in</strong> via generale - per tutti i provvedimenti <strong>in</strong>cidenti<br />

sulla libertà personale dall'art.lll settimo comma della Cost<strong>it</strong>uzione.<br />

27


In dottr<strong>in</strong>a qualche commentatore' - dimenticando la necess<strong>it</strong>à del legislatore di contemperare le<br />

garanzie difensive con una rapida procedura di espulsione - ha lamentato la mancata previsione<br />

di sistema d'impugnazione <strong>in</strong>termedio della convalida <strong>in</strong>nanzi al giudice ord<strong>in</strong>ario (Giudice<br />

Monocratico o Tribunale del Riesame) <strong>in</strong> funzione di controllo dell'operato del giudice di<br />

pace di prima istanza, sia perché la proposizione del ricorso per cassazione non sospende<br />

l'esecutiv<strong>it</strong>à del decreto d'espulsione, sia perché il rimedio di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à rimane lim<strong>it</strong>ato ai soli<br />

profili di cui all'art.360 c.p.c. e, qu<strong>in</strong>di, potrebbe cost<strong>it</strong>uire per l'<strong>in</strong>teressato un rimedio tardivo e<br />

non adeguato.<br />

A questo punto si r<strong>it</strong>iene utile operare un esame delle pr<strong>in</strong>cipali questioni, s<strong>in</strong>o ad ora trattate, dai<br />

giudici ord<strong>in</strong>ari che hanno deciso sui ricorsi dello straniero e sulla convalida dei decreti di<br />

espulsione dello stesso.<br />

Le decisioni dei giudici ord<strong>in</strong>ari, attivati a segu<strong>it</strong>o di ricorso degli <strong>in</strong>teressati, sono state<br />

statisticamente più frequente nel caso di provvedimento di espulsione <strong>in</strong> via amm<strong>in</strong>istrativa<br />

conseguenti al trattenimento àello straniero nei terr<strong>it</strong>orio dello Stato, senza che sia stato richiesto<br />

il permesso di soggiorno entro gli otto giorni lavorativi dall'<strong>in</strong>gresso dello straniero <strong>in</strong> Italia.<br />

Certamente sono stati più rari i casi di espulsione connessi alla revoca o annullamento del<br />

permesso di soggiorno o alla scadenza dello stesso senza che ne sia stato richiesto il r<strong>in</strong>novo,<br />

decorsi sessanta giorni da detta scadenza.<br />

In propos<strong>it</strong>o si è chiar<strong>it</strong>o <strong>in</strong> giurisprudenza, nel solco dell'<strong>in</strong>dirizzo tradizionale secondo cui i casi<br />

di forza maggiore, ai sensi dell'art. 2045 c.c. e 45 c.p., non possono identificarsi <strong>in</strong> s<strong>it</strong>uazioni che<br />

avrebbero potuto essere ev<strong>it</strong>ate mediante un responsabile comportamento umano, che mai può<br />

<strong>in</strong>tegrare la causa di forza ma2:2:iore la mera ignoranza da parte dello straniero<br />

dell'obbligo di legge relativo alla necess<strong>it</strong>à di richiesta del permesso di soggiorno7.<br />

L'onere di provare la sussistenza della causa di forza maggiore giustificativa dell'omessa<br />

richiesta del permesso di soggiorno <strong>in</strong>combe all'<strong>in</strong>teressato, che deve dimostrare la sussistenza di<br />

circostanze specifiche8. .<br />

IMENCHINI, Immigrazione: a rischio le garanzie con l'arrivo del Giudice di Pace, <strong>in</strong> G. Dir. 38/04, pag.25 e<br />

seguenti.<br />

7 Cft. Cass. civ. sez. 114 dicembre 2001 n. 15832, <strong>in</strong> Giust. civ. Mass. 2001, fasc. 12.<br />

8 Cft. Cass. CIV. Sez. I 14 novembre 2001 n. 14152, <strong>in</strong> Giust. civ. Mass. 200 I, fasc. Il, che ha escluso che <strong>in</strong>tegrasse<br />

il caso di forza maggiore l'impedimento derivante dall'assistenza prestata, da epoca imprecisata ed <strong>in</strong> forza di<br />

contratto di lavoro, ad una persona anziana e sola.<br />

28<br />

.-<br />

.


Tra i motivi più di frequente addotti a sostegno delle impugnazioni dei decreti di espulsione per<br />

omessa richiesta del permesso di soggiorno entro il term<strong>in</strong>e prescr<strong>it</strong>to, vi è la comunicazione<br />

all'<strong>in</strong>teressato <strong>in</strong> una l<strong>in</strong>gua dallo stesso non conosciuta.<br />

In propos<strong>it</strong>o occorre ricordare che l'art. 13 settimo comma T.V. sull'immigrazione stabilisce, per<br />

quanto qui <strong>in</strong>teressa, che il decreto di espulsione è comunicato all'<strong>in</strong>teressato un<strong>it</strong>amente alle<br />

modal<strong>it</strong>à d'impugnazione e ad una traduzione <strong>in</strong> una l<strong>in</strong>gua da lui conosciuta, ovvero, ove<br />

non sia possibile, <strong>in</strong> l<strong>in</strong>e:ua francese. <strong>in</strong>e:lese o sDa2nola.<br />

Nelle prime pronunce rese al riguardo, un certo <strong>in</strong>dirizzo era portato a r<strong>it</strong>enere che l'avere<br />

proposto l'impugnativa avverso il decreto di espulsione entro il term<strong>in</strong>e decadenziale previsto<br />

valesse, <strong>in</strong> ogni caso, quale sanatoria dell'eventuale vizio dell'atto impugnato, per il<br />

raggiungimento dello scopo dell'atto medesimo.<br />

Tuttavia, già un <strong>in</strong>dirizzo più rigoroso della giurisprudenza di mer<strong>it</strong>o9, aveva affermato che,<br />

qualora non sia possibile tradurre il provvedimento <strong>in</strong> una l<strong>in</strong>gua conosciuta al dest<strong>in</strong>atario<br />

àeil'atto, si deve dare giustificazione di tale impossibil<strong>it</strong>à che comporti !a traduzioDf <strong>in</strong><br />

l<strong>in</strong>gua francese, <strong>in</strong>glese o spagnola, determ<strong>in</strong>ando altrimenti la relativa omissione lesione del<br />

dir<strong>it</strong>to di difesa e conseguente null<strong>it</strong>à dell'atto impugnato non sanabile attraverso il<br />

raggiungimento dello scopo.<br />

Detto <strong>in</strong>dirizzo è stato avallato dalla giurisprudenza di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, con una serie di decisioni<br />

conformi l°.<br />

Tuttavia la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha di fatto temperato il rigore della<br />

posizione assunta, sottol<strong>in</strong>eandosi <strong>in</strong> propos<strong>it</strong>o che "l'asser<strong>it</strong>a impossibil<strong>it</strong>à di re perire un<br />

<strong>in</strong>terprete qualificato non può considerarsi espressione stereotipa priva di concreto significato.<br />

ma es rime l'avvenuto svol imento <strong>in</strong> uttuoso dell'attiv<strong>it</strong>à necessaria alla ricerca di un<br />

<strong>in</strong>tervrete idoneo ne!!li stretti temvi consent<strong>it</strong>i dalla vrocedura di esvulsione. la cui efficacia <strong>in</strong><br />

concreto non può essere verificata dal giudice ord<strong>in</strong>ario al quale non è consent<strong>it</strong>o alcun<br />

s<strong>in</strong>dacato sulle modal<strong>it</strong>à di organizzazione della Pubblica Amm<strong>in</strong>istrazione"l I.<br />

9 Cfr. Trib. Napoli, (decr.) IO maggio 2001, <strong>in</strong>ed<strong>it</strong>o, <strong>in</strong> fattispecie <strong>in</strong> cui il provvedimento impugnato era stato<br />

tradotto <strong>in</strong> l<strong>in</strong>gua <strong>in</strong>glese, senza che fosse stata giustificata, da parte dell' Amm<strong>in</strong>istrazione, l'impossibil<strong>it</strong>à di<br />

comunicare l'atto <strong>in</strong> l<strong>in</strong>gua russa, nota all'<strong>in</strong>teressata. Detto decreto richiama, tra l'altro, a sostegno della tesi<br />

propugnata, la giurisprudenza elaborata <strong>in</strong> re<strong>lazio</strong>ne al disposto dell'art. 143 c.p.p.<br />

iO Cfr. Cass. civ. Sez. I 6 luglio 2001 n. 9138, <strong>in</strong> Giust. civ. 2001, I, 2018; Cass. civ. sez. I 7 luglio 2001 n. 9264, <strong>in</strong><br />

Giust. civ. Mass. 2001,1835; Cass. civ. sez. I 8 novembre 2001 n. 13817, ivi, 1876.<br />

Il Cfr. Cass. civ. sez. I 26 marzo 2002 n. 4288, <strong>in</strong> ed altre conformi.<br />

29


Ancora, di recente la Suprema Corte ha affennato che "il requis<strong>it</strong>o di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à del decreto di<br />

espulsione dello straniero cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dalla traduzione del testo comunicato all'espulso, prevista<br />

dall'art. 13 D. Lgs. n. 286 del 1998, è suverato dalla adegMata'comvrensione del testo <strong>it</strong>aliano<br />

da Jl.arte dello straniero: <strong>in</strong> difetto, vige l'obbligo della traduzione <strong>in</strong> l<strong>in</strong>gua da lui conosciuta, o,<br />

<strong>in</strong> caso di impossibil<strong>it</strong>à di traduzione <strong>in</strong> tale l<strong>in</strong>gua, della traduzione <strong>in</strong> l<strong>in</strong>gua <strong>in</strong>glese, francese<br />

o spagnola, ma con specificazione, <strong>in</strong> tal caso, nello stesso testo comunicato, della ragione della<br />

difficoltà tecnico-organizzativa imped<strong>it</strong>iva della traduzione stessa (ad es. il mancato reperimento<br />

immediato di un traduttore), con tale precisazione avendo l'Amm<strong>in</strong>istrazione soddisfatto il<br />

requis<strong>it</strong>o di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, senza che il giudice possa eserc<strong>it</strong>are alcun s<strong>in</strong>dacato sulla effettiv<strong>it</strong>à<br />

della ragione <strong>in</strong>dicata, trattandosi di modal<strong>it</strong>à della organizzazione o della esecuzione del<br />

servizio degli Uffici terr<strong>it</strong>oriali del Governo, sottratte al controllo del giudice ord<strong>in</strong>ario,,12.<br />

Altro frequente motivo d'opposizione è stato quello relativo alla deduzione dell'omissione, da<br />

parte dell' Amm<strong>in</strong>istrazione, dell'avvio di procedimento dal quale possa derivare pregiudizio<br />

per il dest<strong>in</strong>atario dell'atto emesso a conclusione del procedimento medesimo.<br />

Si è <strong>in</strong> propos<strong>it</strong>o precisato che l'obbligo dell' Amm<strong>in</strong>istrazione, ex art. 7 della L. n. 241/1990,<br />

non sussiste nella fattispecie <strong>in</strong> esame, atteso che l'obbligo di comunicazione previsto dalla<br />

c<strong>it</strong>ata norma è espressamente subord<strong>in</strong>ato alla condizione che non sussistano ragioni<br />

d'impedimento, derivanti da particolari esigenze di celer<strong>it</strong>à del procedimento, laddove nel caso di<br />

espulsione degli stranieri l'<strong>in</strong>tero procedimento di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 286/1998 è<br />

ispirato proprio a tale esigenza.13<br />

A segu<strong>it</strong>o dell'approvazione del D.L. 9 settembre 2002 n. 195, convert<strong>it</strong>o, con modificazioni <strong>in</strong><br />

L. 9 ottobre 2002 n. 222 concernente la ed. procedura di legalizzazione del lavoro irregolare<br />

di extracomun<strong>it</strong>ari, frequenti sono state le ipotesi d'impugnazione di decreto di espulsione<br />

adottato <strong>in</strong> pendenza della procedura amm<strong>in</strong>istrativa di regolarizzazione, sfociate <strong>in</strong><br />

provvedimenti di accoglimento del ricorso (vedi copio sa giurisprudenza dei Tribunali di Genova,<br />

Milano, Napoli e Tor<strong>in</strong>o di cui al cd-rom allegato).<br />

Non di rado, a segu<strong>it</strong>o di rigetto dell'istanza di regolarizzazione, si è proposta impugnazione<br />

davanti al giudice ord<strong>in</strong>ario direttamente avverso il decreto prefettizio di espulsione susseguente<br />

al rigetto dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subord<strong>in</strong>ato, senza che il<br />

12 Cfr. Cass. civ. sez. I 17 febbraio 2004 n. 3006 <strong>in</strong> Giust. civ. Mass. 2004, fasc. 2; conforme Cass. civ. sez. 13<br />

giugno 2004 n. 10567 <strong>in</strong> G.D. 29/04,71.<br />

30


TAR, avente la giurisdizione sull'impugnazione avverso l'atto presupposto di d<strong>in</strong>iego di rilascio<br />

del pennesso di soggiorno, fosse stato previamente ad<strong>it</strong>o.<br />

In propos<strong>it</strong>o il Tribunale di Napoli 14 ha r<strong>it</strong>enuto di poter s<strong>in</strong>dacare, <strong>in</strong> via <strong>in</strong>cidentale, la<br />

leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell' atto presupposto al f<strong>in</strong>e della sua disapplicazione ove illeg<strong>it</strong>timo, nell' ipotesi di<br />

r<strong>it</strong>enuta fondatezza della proposta opposizione.<br />

Ove, peraltro, l'atto presupposto sia stato impugnato d<strong>in</strong>anzi all'organo di giurisdizione<br />

amm<strong>in</strong>istrativa, deve r<strong>it</strong>enersi sussistente il rapporto di pregiudizial<strong>it</strong>à della decisione del giudice<br />

amm<strong>in</strong>istrativo rispetto a quella da emanarsi dal giudice civile sull'opposizione avverso il<br />

decreto di espulsione.<br />

Si r<strong>it</strong>iene, riprendendo un orientamento prevalente <strong>in</strong> sede di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à (vedi Cass, Sez. I,<br />

7.2.2003 n.1828), che l'obbligo di motivazione del decreto implichi la chiara esposizione<br />

della specifica s<strong>it</strong>uazione di fatto assunta a presupposto dell'espulsione (essendo irrilevanti i<br />

meri errori materiali o le erronee evocazioni delle nonne di legge non corrispondenti all'ipotesi<br />

di tatto contestaia e corrispondenti ad un errore materiale), rispetto alla quale l'espellendo sia<br />

messo <strong>in</strong> grado di apprestare le proprie difese, con la conseguenza che il giudizio ex art. 13 ha ad<br />

oggetto la verifica della pretesa espulsiva con riferimento alla specifica ipotesi contestata.<br />

In giurisprudenza di mer<strong>it</strong>o si è concordemente r<strong>it</strong>enuto (riprendendo un orientamento prevalente<br />

<strong>in</strong> sede di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, cfr Cass. Sez. I, 7.2.2003 n.1828) che l'obbligo di motivazione del decreto<br />

implichi la chiara esposizione della specifica s<strong>it</strong>uazione di fatto assunta a presupposto<br />

dell'espulsione (irrilevanti essendo meri errori materiali o erronee evocazioni delle nonne di<br />

legge non corrispondenti all'ipotesi di fatto contestata e risolventisi <strong>in</strong> errore materiale), rispetto<br />

alla quale lo straniero sia messo <strong>in</strong> grado di apprestare le proprie difese, con la conseguenza che<br />

il giudizio di impugnazione ha ad oggetto la verifica della pretesa espulsiva con riferimento alla<br />

specifica ipotesi contestata.<br />

Talora, peraltro, il Giudice ha giustamente esam<strong>in</strong>ato <strong>in</strong> senso più ampio il mer<strong>it</strong>o della pretesa<br />

espulsiva, e ciò - <strong>in</strong> particolare - quando lo straniero stesso abbia dato causa al vizio poi<br />

denunciato <strong>in</strong> ricorso (vedi Tribunale di Milano del 30.1.200 l, che ha deciso <strong>in</strong> fattispecie <strong>in</strong> cui<br />

il decreto riportava le general<strong>it</strong>à forn<strong>it</strong>e dallo straniero, diverse da quelle poi ricavate dal<br />

passaporto; analogo il caso di decreto espulsivo emesso per essere lo straniero entrato nel<br />

13 Cfi". Cass. civ. sez. 19 aprile 2002 n. 5050, <strong>in</strong> Giust. civ. Mass. 2002, 613.<br />

14 Cfi". Trib. Napoli (decr.) 25 marzo 2004, <strong>in</strong>ed<strong>it</strong>o.<br />

31


terr<strong>it</strong>orio nazionale sottraendosi ai controlli - art.13 letto a -, senza passaporto, il quale poi <strong>in</strong> sede<br />

di ricorso lo esibisce ma è privo di permesso di soggiorno mai richiesto - art. 13 letto b).<br />

A norma dell'art. 5 comma settimo gli stranieri mun<strong>it</strong>i di permesso di soggiorno <strong>in</strong> altro stato<br />

Schengen sono tenuti a rendere dichiarazione di presenza entro 8 giorni lavorativi dall '<strong>in</strong>gresso<br />

nel terr<strong>it</strong>orio nazionale, ai contravventori si applica la sanzione pecuniaria amm<strong>in</strong>istrativa e<br />

"qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'<strong>in</strong>gresso nel terr<strong>it</strong>orio dello Stato,<br />

può essere disposta l'espulsione".<br />

Nel caso d'espulsione motivata unicamente perché lo straniero è entrato "sottraendosi ai controlli<br />

di frontiera", ove <strong>in</strong> sede di ricorso ai sensi dell'art.13 sia esib<strong>it</strong>o passaporto con visto Schengen<br />

seppure scaduto, poiché il regolare <strong>in</strong>gresso <strong>in</strong> un paese dell'area Schengen leg<strong>it</strong>tima l'<strong>in</strong>gresso<br />

<strong>in</strong> Italia senza ulteriori visti, nella precedente giurisprudenza si è r<strong>it</strong>enuta l'illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à del<br />

decreto di espulsione, non potendo il Giudice <strong>in</strong>tegrare la carente motivazione (cfr. Tribunale di<br />

Milano, 5.4.2002; <strong>in</strong> senso contrario, <strong>in</strong> fattispecie di espulsione motivata per mancata richiesta<br />

del permesso di soggiorno entro 8 giorni, cfr. Tribunale di ~v1ilat"1o, 9.2.1001).<br />

Resta problematico, nel caso di visto Schengen non scaduto, il tema della prova circa il<br />

superamento del lim<strong>it</strong>e di irregolar<strong>it</strong>à di 60 giorni, potendosi r<strong>it</strong>enere l'onere della prova circa<br />

l'<strong>in</strong>gresso sul terr<strong>it</strong>orio nazionale a carico del ricorrente, ove la data del visto risalga a oltre 60<br />

giorni (trattandosi di questione di fatto peraltro, le dichiarazioni dello stesso ricorrente<br />

cost<strong>it</strong>uiscono il punto centrale della verifica <strong>in</strong> sede di ricorso).<br />

Si è r<strong>it</strong>enuto - <strong>in</strong> materia di espulsione per pericolos<strong>it</strong>à sociale dello straniero - che il<br />

provvedimento di espulsione debba contenere una motivazione idonea circa la<br />

riconducibil<strong>it</strong>à della posizione del ricorrente alle cate2orie di persone pericolose di cui<br />

all'art. 1 L. n.1423/1956, con un riscontro condotto sulla base dei seguenti cr<strong>it</strong>eri (cfr. Cass.,<br />

Sez. I, 30.8.2002 n.12721):<br />

. accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano<br />

sospetti e presunzioni; attual<strong>it</strong>à della pericolos<strong>it</strong>à;<br />

. esame globale della personal<strong>it</strong>à del soggetto risultante da tutte le manifestazioni<br />

sociali della sua v<strong>it</strong>a.<br />

In tal senso, si è r<strong>it</strong>enuto carente di motivazione il provvedimento prefettizio che si lim<strong>it</strong>i ad<br />

enunciare la presenza di una condanna senza compiere valutazioni ulteriori (cfr. Tribunale di<br />

Milano, 23.4.2003 e Tribunale di Milano, 25.8.2003), mentre è apparso adeguato il riferimento a<br />

32<br />

.


denunce e precedenti <strong>in</strong> un arco pluriennale a fronte dell'<strong>in</strong>sufficiente dimostrazione di<br />

<strong>in</strong>serimento sociale e lavorativo (cfr. Tribunale di Milano, 16.9.2003).<br />

La valutazione articolata della fattispecie si impone anche al f<strong>in</strong>e di apprezzare la occasionale<br />

commissione di un reato ovvero la dedizione ad attiv<strong>it</strong>à del<strong>it</strong>tuose (cfr. Tribunale di Milano,<br />

20.12.2002), che non pare da escludersi anche <strong>in</strong> ipotesi di un unico precedente penale, <strong>in</strong> quanto<br />

s<strong>in</strong>tomatico di un <strong>in</strong>serimento non episodico nel còntesto del<strong>in</strong>quenziale.<br />

Tra le questioni di natura squis<strong>it</strong>amente processuale rilevanti, va senz'altro <strong>in</strong>dicata quella<br />

relativa ai lim<strong>it</strong>i di ammissione dello straniero a patroc<strong>in</strong>io a spese dello Stato (prevista <strong>in</strong> via<br />

generale dall'art. 13 comma 80 T.V. IMM. e 142 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 cd. T.V. sulle<br />

spese di giustizia), essendosi posto il problema se l'art. 80 del T.V. da ultimo c<strong>it</strong>ato impedisse la<br />

possibil<strong>it</strong>à da parte dello straniero della nom<strong>in</strong>a di un difensore fuori del distretto della Corte di<br />

Appello, ipotesi nei fatti piuttosto frequente proprio <strong>in</strong> re<strong>lazio</strong>ne ai casi di stranieri trasfer<strong>it</strong>i <strong>in</strong><br />

centri di permanenza s<strong>it</strong>i al di fuori del distretto.<br />

I giudici, dopo alcune irliziali perpless<strong>it</strong>à, ha..'1..'1o riconosciuto a!!o stra..r1iero la possibil<strong>it</strong>à della<br />

nom<strong>in</strong>a di un difensore "extra districtum ".<br />

Nella prassi accade che la liquidazione delle spese, una volta disposta l'ammissione dello<br />

straniero al patroc<strong>in</strong>io a spese dello Stato, sia riservata ad un separato decreto emesso dal Giudice<br />

all'atto del depos<strong>it</strong>o della specifica che può essere vistata dal parere di congru<strong>it</strong>à del competente<br />

Consiglio dell'Ord<strong>in</strong>e degli Avvocati, che <strong>in</strong> ogni caso, non riveste efficacia v<strong>in</strong>colante.<br />

Ove il giudice <strong>in</strong>tenda discostarsi, deve tuttavia motivare le ragioni <strong>in</strong> virtù delle quali r<strong>it</strong>iene di<br />

non potersi uniformare nella liquidazione al deliberato dell'Ord<strong>in</strong>e professionale.<br />

In materia d'impugnazione al TAR del provvedimento di rigetto del r<strong>in</strong>novo/rilascio del<br />

permesso di soggiorno prevaleva l'orientamento (pur non univoco <strong>in</strong> sede di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à; <strong>in</strong> senso<br />

favorevole cfr. Cass., Sez. I, 20.6.2000 n.8381) per cui la sospensione necessaria ex art. 295<br />

c.p.c. del giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione può essere disposta ove vi sia<br />

procedimento pendente davanti al TAR (ma non <strong>in</strong> caso di mera pendenza dei term<strong>in</strong>i per<br />

l'impugnativa), la cui def<strong>in</strong>izione rivesta carattere pregiudiziale, cioè di necessario antecedente<br />

logico-giuridico, <strong>in</strong> quanto suscettibile di <strong>in</strong>ficiare il presupposto della emissione del decreto di<br />

espulsione.<br />

33


Del<strong>it</strong>ti dell'immi!!rato e controllo del !!iudice<br />

Commento pubblicato <strong>in</strong> data 28/1/2006 a cura del dotto Paolo Di Marzio sul quotidiano di<br />

<strong>in</strong>formazione giuridica "Dir<strong>it</strong>to e Giustizi@".<br />

La decisione del giudice napoletano (ord<strong>in</strong>anza<br />

Monocratico del Tribunale di Napoli <strong>in</strong> data 26/12/2005 ed allegata <strong>in</strong> calce) affronta uno dei<br />

profili più rilevanti nella materia dei del<strong>it</strong>ti ascr<strong>it</strong>ti aII' immigrato clandest<strong>in</strong>o, che ancora mer<strong>it</strong>a<br />

approfondimenti e non solo da parte della giurisprudenza, quello delle garanzie che spettano al<br />

c<strong>it</strong>tad<strong>in</strong>o straniero arrestato perché sorpreso nel terr<strong>it</strong>orio nazionale, sebbene già espulso dallo<br />

stesso.<br />

di non convalida emessa dal Giudice<br />

Nel caso <strong>in</strong> esame allo straniero è stato <strong>in</strong>dirizzato un decreto di espulsione del prefetto di<br />

Benevento del 2.11.2004 (il quale ne disponeva pure l'accompagnamento alla frontiera) <strong>in</strong><br />

quanto, oltre ad essere persona di ident<strong>it</strong>à non provata e presente <strong>in</strong> Italia <strong>in</strong> fonna clandest<strong>in</strong>a,<br />

era stato "scarcerato" nella stessa data "dalla locale Casa circo;jdariale per i rea!l'" di cui a!!'<br />

"art. 73 L. 309/90 e condannato per tali fatti"', poteva perciò r<strong>it</strong>enersi "che tragga i proventi per<br />

il suo sostentamento, <strong>in</strong> tutto o <strong>in</strong> parte, da attiv<strong>it</strong>à del<strong>it</strong>tuose, e pertanto rientri nella categoria<br />

di persone di cui al/a legge 1923/56" (art. l, n. 2). Qu<strong>in</strong>di nei confronti dello straniero è stato<br />

emesso nella stessa data il provvedimento del questore di Benevento il quale, "rilevato che deve<br />

procedersi ad accompagnamento al/a frontiera", ha contestualmente ord<strong>in</strong>ato il trattenimento<br />

dell' extracomun<strong>it</strong>ario presso un Centro di Permanenza ed assistenza Temporanea (CTP). Sia il<br />

provvedimento di accompagnamento alla frontiera sia quello di trattenimento <strong>in</strong> CTP necess<strong>it</strong>ano<br />

della convalida da parte del giudice di pace. n questore di Catanzaro, competente <strong>in</strong> re<strong>lazio</strong>ne al<br />

luogo ove si trovava lo straniero presso CTP (Lametia Terme), allo scadere del periodo di<br />

trattenimento ha poi emesso nei confronti dell' extracomun<strong>it</strong>ario il 31.12.2004 l'ord<strong>in</strong>e di<br />

lasciare il terr<strong>it</strong>orio nazionale, attraverso la frontiera di Roma Fiumic<strong>in</strong>o, entro c<strong>in</strong>que giorni.<br />

Qu<strong>in</strong>di lo straniero è stato recluso nel carcere napoletano di Poggioreale ed il 24.12.2005, all'<br />

atto della scarcerazione, ha trovato ad attenderlo la P .G., che lo ha arrestato per vio<strong>lazio</strong>ne dell'<br />

art. 14, co. 5ter, D.Lgs. 286/'98, contestandogli, si osservi, di aver violato l'ord<strong>in</strong>e di espulsione<br />

emesso dal prefetto di Benevento. L'uomo è stato allora presentato nei tenI1<strong>in</strong>i al Tribunale di<br />

Napoli per la convalida e la contestuale celebrazione del giudizio direttissimo. Il G.M. ha però<br />

negato la convalida perché non vi era prova <strong>in</strong> atti che alcun provvedimento emesso nei confronti<br />

34


dell' arrestato fosse stato convalidato dal giudice di pace. In assenza di accordo delle parti perché<br />

si procedesse al contestuale giudizio direttissimo, gli atti sono stati rest<strong>it</strong>u<strong>it</strong>i alla Pubblica<br />

Accusa.<br />

IL PROBLEMA DELL' IMMIGRAZIONE NELLA RECENTE EVOLUZIONE NORMA TIV A.<br />

La materia delle misure per contrastare l'immigrazione clandest<strong>in</strong>a è una di quelle che hanno<br />

maggiormente <strong>in</strong>teressato le ultime due legislature. Per effetto di nomlative emergenziali,<br />

derivanti all'esigenza di rispondere a fenomeni cont<strong>in</strong>genti ma di dimensioni tali da non poter<br />

essere trascurati (es. sbarchi di dec<strong>in</strong>e di migliaia di clandest<strong>in</strong>i sulle coste pugliesi o siciliane),<br />

nonché di scelte pol<strong>it</strong>iche <strong>in</strong>fluenzate dalla diversa estrazione ideologica dei governanti ed anche<br />

a segu<strong>it</strong>o di pronunce caducatorie di nonne da parte della Corte cost<strong>it</strong>uzionale, ne è venuto fuori<br />

un puzzle di disposizioni, sostanziali e processuali, non poco asistematico e che sarebbe arduo<br />

tentare di ricostruire nel dettaglio <strong>in</strong> spazi lim<strong>it</strong>ati.<br />

.A~ppare tuttavia opportuno ricordare che il nostro da Paese di emigranti si è trasformato, <strong>in</strong> pochi<br />

decenni, <strong>in</strong> Paese di immigrati. Diverse le cause del fenomeno: quali il rallentamento dello<br />

sviluppo economico nei Paesi europei occidentali (Germania, Belgio, etc.) da cui è derivata la<br />

dim<strong>in</strong>uzione della richiesta di forza lavoro straniera, che lim<strong>it</strong>a l'emigrazione nazionale tranne<br />

che <strong>in</strong> riferimento a professional<strong>it</strong>à di elevata specializzazione (fenomeno della c.d. fuga dei<br />

cervelli); l'aggravarsi delle difficoltà economiche e pertanto l'<strong>in</strong>cremento della disponibil<strong>it</strong>à a<br />

trasferirsi alla ricerca del benessere di c<strong>it</strong>tad<strong>in</strong>i provenienti da Paesi più o meno vic<strong>in</strong>i (Est<br />

europeo, Maghreb, etc.), che favorisce l'immigrazione; la ormai troppo bassa natal<strong>it</strong>à nel nostro<br />

Paese, che <strong>in</strong>duce a richiedere lavoratori stranieri specie per lo svolgimento di mansioni<br />

considerate umili, che registrano un numero sempre m<strong>in</strong>ore di disponibil<strong>it</strong>à tra i connazionali.<br />

L'immigrazione <strong>in</strong>discrim<strong>in</strong>ata, però, pone fatalmente il problema dell' arrivo sul terr<strong>it</strong>orio<br />

nazionale (anche) di soggetti ded<strong>it</strong>i ad attiv<strong>it</strong>à del<strong>it</strong>tuose, come lo spaccio di sostanze<br />

stupefacenti e lo sfruttamento della prost<strong>it</strong>uzione. Nasce allora l'esigenza di operare un<br />

bilanciamento tra gli <strong>in</strong>teressi della comun<strong>it</strong>à nazionale che, oltre alla disponibil<strong>it</strong>à della forza<br />

lavoro, domanda pure sicurezza e perciò contrasto del crim<strong>in</strong>e, e la tutela dei dir<strong>it</strong>ti di chi,<br />

dest<strong>in</strong>ato a patire la fame nel Paese di orig<strong>in</strong>e, cerca di garantirsi la sussistenza <strong>in</strong> un Paese<br />

straniero con ogni mezzo, anche illec<strong>it</strong>o. Pure lo straniero che del<strong>in</strong>que, come è ovvio, è un uomo<br />

che vanta una leg<strong>it</strong>tima pretesa al rispetto dei suoi dir<strong>it</strong>ti fondamentali, <strong>in</strong> primo luogo quello di<br />

35


eguaglianza. In tal senso aiuta però poco il disposto di cui all' art. 3, co. I, Cost., che riconosce il<br />

dir<strong>it</strong>to alla par<strong>it</strong>à di trattamento giuridico solo ai "c<strong>it</strong>tadim"". La Cost<strong>it</strong>uzione deve però essere<br />

letta ed <strong>in</strong>terpretata con cr<strong>it</strong>erio sistematico, ed appare allora <strong>in</strong>dubbio che il dir<strong>it</strong>to all'<br />

eguaglianza compete a tutti gli uom<strong>in</strong>i e ad ogni altro soggetto di dir<strong>it</strong>to (p. Di Marzio, Giust.<br />

Civ., 2004, p. 1683 ss. e, amplius, Idem, L'art. 20 della Cost<strong>it</strong>uzione, 1999, p. Il ss.) come del<br />

resto riconosciuto, <strong>in</strong> riferimento agli extracomun<strong>it</strong>ari, dal D.Lgs. n. 286/98, artt. 2 ss.<br />

Tutti i Paesi <strong>in</strong>dustrializzati hanno r<strong>it</strong>enuto necessario, <strong>in</strong> tempi recenti, adottare delle forme di<br />

contenimento dell' immigrazione, cercando di consentire la permanenza sul terr<strong>it</strong>orio nazionale<br />

solo di quei soggetti che <strong>in</strong>tendono risiedervi al f<strong>in</strong>e di poter svolgere un lavoro lec<strong>it</strong>o. In Italia il<br />

primo <strong>in</strong>tervento sistematico <strong>in</strong> materia è stato rappresentato dalla c.d. legge Martelli n. 39/1990,<br />

che <strong>in</strong>centrò la propria attenzione nel considerare l'immigrazione <strong>in</strong>discrim<strong>in</strong>ata come un<br />

problema di ord<strong>in</strong>e pubblico, da affrontarsi più nell' ottica della difesa dello Stato che <strong>in</strong> quella<br />

di favorire l'<strong>in</strong>tegrazione degli stranieri nella collettiv<strong>it</strong>à nazionale. Una prospettiva più ampia è<br />

stata poi persegu<strong>it</strong>a dalla c.d. legge Turco-_iVapol<strong>it</strong>ano (Testo unico sull' immigrazione) D.Lgs. n.<br />

286/98, che ha proposto una n<strong>it</strong>ida dist<strong>in</strong>zione tra lo straniero regolare, mer<strong>it</strong>evole di essere<br />

guardato senza sospetto ed assist<strong>it</strong>o e la, forse troppo ampia, categoria dello straniero<br />

clandest<strong>in</strong>o, il quale si <strong>in</strong>troduce nel terr<strong>it</strong>orio nazionale senza rispettame le regole ed è perciò<br />

mer<strong>it</strong>evole di essere resp<strong>in</strong>to. Nel corso dell' attuale legislatura è qu<strong>in</strong>di <strong>in</strong>tervenuta la c.d. legge<br />

Bassi-F<strong>in</strong>i n. 189/02, che ha modificato il T.U. sull' immigrazione cercando di meglio<br />

regolamentare gli arrivi di stranieri nel Paese, consentendo l'accesso sulla base di una più<br />

rigorosa discipl<strong>in</strong>a delle c.d. quote lavoro. In conseguenza sono stati m<strong>in</strong>uziosamente discipl<strong>in</strong>ati<br />

i tempi (da nove mesi a due anni) entro cui l'immigrato, pur mun<strong>it</strong>o di permesso di soggiorno,<br />

può trattenersi sul suolo nazionale per svolgervi un' attiv<strong>it</strong>à lavorativa, imponendo gli alla<br />

scadenza di provvedere a domandare il r<strong>in</strong>novo del permesso fmo al sesto anno di permanenza,<br />

alla scadenza del quale lo straniero può richiedere la carta d'ident<strong>it</strong>à e considerarsi "<strong>in</strong>tegrato".<br />

Si è pure imposto al dato re di lavoro di garantire che l'immigrato disponga di un alloggio e gli<br />

sia assicurata la disponibil<strong>it</strong>à dei fondi necessari per l'eventuale rientro nel Paese di<br />

provenienza. Il controllo sugli immigrati è poi divenuto più str<strong>in</strong>gente prevedendosi, ad esempio,<br />

che tutti coloro i quali domandano il permesso di soggiorno siano sottoposti a rilievi foto-<br />

dattiloscopici (art. 5, co. 2bis, L. 189/02). Ancor più rilevante è stata poi la previsione che lo<br />

straniero espulso dal terr<strong>it</strong>orio nazionale con provvedimento amm<strong>in</strong>istrativo debba essere, di<br />

36<br />

.


egola, forzosamente accompagnato alla frontiera a cura del questore (art. 13, co. 4, D.Lgs.<br />

285/'98), mentre <strong>in</strong> precedenza gli veniva<br />

prescrizione che raramente veniva rispettata.<br />

L'ESPULSIONE AMMINISTRATIVA DELLO STRANIERO CLANDESTINO.<br />

L'espulsione amm<strong>in</strong>istrativa, nel nuovo assetto nonnativo, presenta una plural<strong>it</strong>à di fonne. L'<br />

ipotesi più comune ricorre allorché essa è irrogata dal prefetto con proprio decreto, che la legge<br />

richiede espressamente sia "motivato" (art. 13, co.3, D.Lgs. 286/98) ed <strong>in</strong>dichi la durata,<br />

variabile dai c<strong>in</strong>que ai dieci anni. I presupposti sono che lo straniero, oltre ad essersi <strong>in</strong>trodotto<br />

nel terr<strong>it</strong>orio nazionale eludendo ogni controllo, pertanto <strong>in</strong> fonna clandest<strong>in</strong>a, non sia <strong>in</strong><br />

possesso del pennesso di soggiorno e sia soggetto socialmente pericoloso. Egli deve pertanto<br />

essere una persona che, sulla base di elementi di fatto, sia da r<strong>it</strong>enersi ded<strong>it</strong>a al del<strong>it</strong>to, o viva<br />

"ab<strong>it</strong>ualmente, anche <strong>in</strong> parte, con i proventi di attiv<strong>it</strong>à del<strong>it</strong>tuose", oppure sia un <strong>in</strong>dividuo<br />

ded<strong>it</strong>o "alla com.onissio.'1e di reati che oJfJendono o mettono <strong>in</strong> pericolo l'<strong>in</strong>tegr<strong>it</strong>à fisica o morale<br />

dei m<strong>in</strong>orenni, la san<strong>it</strong>à, la sicurezza o la tranquill<strong>it</strong>à pubblica" (art. 1, L. 1423/56). A segu<strong>it</strong>o<br />

del decreto prefettizio di espulsione, provvedimento immediatamente esecutivo ma soggetto a<br />

gravame mediante ricorso al giudice di pace, il questore (e non il prefetto), dispone con proprio<br />

provvedimento l'accompagnamento alla frontiera dello straniero a mezzo della forza pubblica.<br />

Si prevede ora che nelle 48 ore dall' adozione del provvedimento di accompagnamento il<br />

questore debba richiedeme la convalida al giudice di pace, il quale provvede nelle successive 48<br />

ore (art. 13, co. 5bis,D.Lgs. 286/98, come mod.). Se i tenn<strong>in</strong>i <strong>in</strong>dicati non sono rispettati, oppure<br />

se la convalida è negata per altre ragioni, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera<br />

emesso dal questore "perde ogni effetto".<br />

solo <strong>in</strong>timato di lasciare il terr<strong>it</strong>orio nazionale<br />

Può tuttavia accadere che il questore, presa cognizione del decreto prefettizio di espulsione,<br />

abbia la necess<strong>it</strong>à di trattenere lo straniero, ad esempio perché occorre prestargli soccorso, oppure<br />

perché è necessario procedere ad ulteriori accertamenti <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>e alla sua ident<strong>it</strong>à, come è<br />

accaduto nella vicenda <strong>in</strong> esame, ed anche <strong>in</strong> altre più rare ipotesi. Al ricorrere di queste<br />

circostanze il questore può disporre che lo straniero sia trattenuto per il tempo necessario presso<br />

il CTP più vic<strong>in</strong>o. In questo caso il questore "del luogo <strong>in</strong> cui si trova il centro" (art. 14, co. 3,<br />

D.Lgs. n. 286/98), entro 48 ore dall' adozione del provvedimento trasmette gli atti al giudice di<br />

pace perché provveda, anche questa volta nelle 48 ore successive, sulla convalida. La previsione<br />

37


si giustifica perché pure il trattenimento presso il CTP <strong>in</strong>cide, lim<strong>it</strong>andola significativamente,<br />

sulla libertà personale di chi vi è assoggettato. La pennanenza non può comunque protrarsi, sul<br />

fondamento del provvedimento di trattenimento adottato dal questore, per più di trenta giorni.<br />

Tale term<strong>in</strong>e è prorogabile per ulteriori trenta giorni dal giudice, su richiesta del questore,<br />

"qualora l'accertamento dell' ident<strong>it</strong>à o della nazional<strong>it</strong>à, ovvero l' acquisizione dei documenti<br />

per il viaggio presenti gravi difficoltà" (art. 14, co. 5, D.Lgs. 286/98). Si tratta di una norma<br />

forse mer<strong>it</strong>evole di essere rivista, perché consente espressamente la proroga, ad esempio, per<br />

acquisire documenti di viaggio, mentre non la prevede quando sia ancora necessario assicurare<br />

soccorso allo straniero. Anche se, come nel caso di specie, gli accertamenti sull' ident<strong>it</strong>à dello<br />

straniero non sono andati a buon f<strong>in</strong>e, quando sono "trascorsi i term<strong>in</strong>i di permanenza senza aver<br />

esegu<strong>it</strong>o l'espulsione", lo straniero viene dimesso dal CTP ed il questore gli ord<strong>in</strong>a di lasciare il<br />

terr<strong>it</strong>orio nazionale entro 5 giorni (art. 14, co. 5bis, D.Lgs. 286/98). Siamo qu<strong>in</strong>di <strong>in</strong> presenza di<br />

una ulteriore s<strong>in</strong>golar<strong>it</strong>à della nonnativa. Durante il periodo <strong>in</strong> cui è trattenuto presso il CTP,<br />

<strong>in</strong>fatti, l'espulsione dello straniero può essere sempre esegù<strong>it</strong>a a condizione, sembra doversi<br />

r<strong>it</strong>enere (per logica, la norma non lo dice), che siano venute meno le ragioni per cui era stato<br />

trattenuto. Diversamente, scaduti i term<strong>in</strong>i, non viene più esegu<strong>it</strong>a l'espulsione, ma ci si lim<strong>it</strong>a<br />

ad <strong>in</strong>timare allo straniero di allontanarsi. Ora, <strong>in</strong> alcuni casi la disposizione può apparire<br />

opportuna, ad esempio perché sembra che lo straniero sia libero di allontanarsi per la<br />

dest<strong>in</strong>azione che preferisce ev<strong>it</strong>ando, nell' eventual<strong>it</strong>à, il Paese di appartenenza o di provenienza<br />

<strong>in</strong> cui si "sospetta" possa essere un persegu<strong>it</strong>ato pol<strong>it</strong>ico. Ma, <strong>in</strong> casi diversi, non sembra agevole<br />

comprendere perché il provvedimento di espulsione non sia effettivamente esegu<strong>it</strong>o, ma si<br />

traduca soltanto <strong>in</strong> un' <strong>in</strong>timazione. Si osservi che lo straniero trattenuto <strong>in</strong> CTP è, nell' ipotesi <strong>in</strong><br />

esame, già un soggetto r<strong>it</strong>enuto pericoloso e dest<strong>in</strong>atario di ord<strong>in</strong>e di espulsione. Sembrerebbe<br />

opportuno differenziare le varie ipotesi; altrimenti potrebbe <strong>in</strong>trodursi una valutazione<br />

discrezionale <strong>in</strong> mer<strong>it</strong>o alla scelta del corretto provvedimento da adottare. Inoltre, ricevuta l'<br />

<strong>in</strong>timazione di allontanarsi da uno dei varchi di frontiera, nel nostro caso Roma Fiumic<strong>in</strong>o,<br />

qu<strong>in</strong>di un aeroporto, se lo straniero non dispone di denaro, o i voli sono già al completo, sarà ben<br />

difficile che riesca ad imbarcarsi tempestivamente. Ciononostante, se l' extracomun<strong>it</strong>ario non<br />

ottempera ed è sorpreso mentre si trova <strong>in</strong> Italia senza giustificato motivo oltre i c<strong>in</strong>que giorni, è<br />

r<strong>it</strong>enuto responsabile del del<strong>it</strong>to previsto dall' art. 14, co. 5ter, D.Lgs. 286/98, reato pun<strong>it</strong>o con la<br />

reclusione da l a 4 anni e per il quale è obbligatorio l'arresto; nei confronti dello straniero si<br />

38


procede con r<strong>it</strong>o direttissimo (art. 14, co. 5qu<strong>in</strong>quies, D.Lgs. 286/98). Deve poi disporsi, <strong>in</strong> ogni<br />

caso, "un nuovO provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della<br />

forza pubblica" (art. 14, co. 5ter, D.Lgs. 286/98) che, se si seguono le regole generali, comporta<br />

il co<strong>in</strong>vo1gimento del prefetto e del questore.<br />

LA GIURISPRUDENZA E LA DISCIPLINA SANZIONA TORIA DELL' IMMIGRAZIONE CLANDESTINA.<br />

La Corte Cost<strong>it</strong>uzionale, centrando l'attenzione sulle garanzie che debbono sempre essere<br />

assicurate a chi sia assoggettato. a provvedimenti lim<strong>it</strong>ativi della libertà personale (art. 13 Cost.),<br />

non solo <strong>in</strong> presenza di un arresto, ma anche dell' emissione di ogni provvedimento, pur<br />

amm<strong>in</strong>istrativo, che <strong>in</strong>cida sulla stessa, è <strong>in</strong>tervenuta più volte sulla legis<strong>lazio</strong>ne diretta a<br />

contrastare l'immigrazione clandest<strong>in</strong>a. Con sentenza 7.4.2004 n. 222 (<strong>in</strong> Foro <strong>it</strong>., 2004, p.<br />

2617, con nota di P. Passaglia), ha dichiarato l'illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale per contrasto con gli<br />

artt. 13 e 24 Costo del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, emesso nelle fonne<br />

previste dalla precedente discipl<strong>in</strong>a, nella pa.rte L'l cui la legge co!1-5entiva fosse esegu<strong>it</strong>o prima<br />

della convalida dell' autor<strong>it</strong>à giudiziaria, ledendosi la libertà personale, il pr<strong>in</strong>cipio del<br />

contradd<strong>it</strong>torio, il dir<strong>it</strong>to di difesa e pure la par<strong>it</strong>à di trattamento rispetto allo straniero nei cui<br />

confronti non fosse eseguibile l'espulsione immediata. La norma è stata perciò modificata ed ora<br />

l'esecuzione del provvedimento di espulsione rimane sospesa fmo alla decisione sulla convalida<br />

da parte del magistrato onorario che deve avvenire <strong>in</strong> breve term<strong>in</strong>e (art. 13, co. 5bis, D.Lgs.<br />

286/98, come mod.), come si è ricordato.<br />

Con la coeva sentenza 7.4.2004, n. 223 (<strong>in</strong> Cass. pen., 2004, p. 3990, con nota di E. Gallucci), la<br />

Corte ha pure dichiarato l'illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale per vio<strong>lazio</strong>ne degli arti. 3 e 13 Costo della<br />

nonnativa che imponeva l'arresto dello straniero sorpreso sul terr<strong>it</strong>orio nazionale <strong>in</strong> vio<strong>lazio</strong>ne<br />

dell' ord<strong>in</strong>e del questore di lasciarlo nei c<strong>in</strong>que giorni, poichè comportava una privazione della<br />

libertà personale la quale non poteva essere f<strong>in</strong>alizzata all' adozione di una misura coerc<strong>it</strong>iva,<br />

dato che l'art. 14, co. 5ter prevedeva solo l' irrogazione di una sanzione crim<strong>in</strong>ale di natura<br />

contravvenzionale. La norma è stata modificata prevedendosi un <strong>in</strong>asprimento sanzionatorio, e la<br />

condotta è ora pun<strong>it</strong>a quale del<strong>it</strong>to con pena da uno a quattro anni di reclusione.<br />

La Suprema Corte, a sua volta, pronunciando proprio <strong>in</strong> materia di convalida dell' arresto<br />

obbligatorio dello straniero per il reato previsto dall' art. 14, cO. 5ter, D.Lgs. 286/98 (come modo<br />

L. 189/02), ha r<strong>it</strong>enuto che il giudice della convalida dell' arresto non ha "alcuna facoltà di<br />

39


vagliare la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à del decreto ... di espulsione che ne è presupposto ... la sua cognizione ha<br />

come oggetto e.3clusivo la sussistenza della vio<strong>lazio</strong>ne dell' ord<strong>in</strong>e" (Cass. sento 12.2.2004, n.<br />

5822, CED RV. 227549; analoga Cass. sento 8.2.2005, n. 4626, CED RV. 230957) e, più<br />

specificamente, con sento 30.1.2004, n. 3870 (Grishakov, CED RV 227501), ha accolto l'<br />

impugnativa del P.M. che aveva contestato la decisione del G.M. il quale aveva negato la<br />

convalida dell' arresto non avendo r<strong>in</strong>venuto <strong>in</strong> atti prova dell' avvenuta notifica all'arrestato del<br />

provvedimento di espulsione adottato dal questore. Secondo il giudice di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à "deve<br />

r<strong>it</strong>enersi che il controllo dell' autor<strong>it</strong>à giudiziaria è lim<strong>it</strong>ato" <strong>in</strong> sede di convalida dell' arresto,<br />

"alla verifica dei presupposti per i quali il legislatore ha eccezionalmente riconosciuto il potere<br />

di arresto della polizia giudiziaria ... la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell'arresto deve, pertanto, essere valutata<br />

<strong>in</strong> base agli elementi <strong>in</strong>dicati dalla polizia giudiziaria", il verbale di arresto "cost<strong>it</strong>uisce prova,<br />

ai lim<strong>it</strong>ati f<strong>in</strong>i della convalida degli accertamenti svolti'" e "può cost<strong>it</strong>uire l'unica<br />

documentazione ostensibile".<br />

Il giudice napoleta.l1o nel caso <strong>in</strong> esame ha deciso di non convalidare l'arresto dell'<br />

extracomun<strong>it</strong>ario riscoperto sul terr<strong>it</strong>orio nazionale sebbene fosse stato dest<strong>in</strong>atario: di un decreto<br />

di espulsione emesso dal prefetto (che, ad abundantiam, ne ord<strong>in</strong>ava pure l'accompagnamento<br />

alla frontiera tram<strong>it</strong>e la forza pubblica), del provvedimento del questore di Benevento che, nell'<br />

<strong>in</strong>terpretazione del magistrato, oltre al trattenimento <strong>in</strong> CTP ord<strong>in</strong>ava pure l'accompagnamento<br />

forzoso dello straniero alla frontiera, nonché dell' ord<strong>in</strong>e del questore di Catanzaro di lasciare il<br />

terr<strong>it</strong>orio nazionale nei c<strong>in</strong>que giorni, provvedimenti che lo straniero avrebbe violato. Nel verbale<br />

d'arresto, si osservi, la P .G. aveva <strong>in</strong>dicato quali vio<strong>lazio</strong>ni commesse dallo straniero: la<br />

mancata ottemperanza al decreto di espulsione e di accompagnamento alla frontiera emesso dal<br />

prefetto di Benevento, e non dal questore cui competeva l'adozione del secondo provvedimento,<br />

nonché dei due decreti di trattenimento emessi: l'uno, che non risulta essere stato violato, dal<br />

questore di Benevento, e l'altro dal questore di Catanzaro, che però aveva emesso un<br />

provvedimento diverso, come si è visto. li giudice ha comunque osservato che la Pubblica<br />

Accusa non aveva provato che il provvedimento del questore di Benevento di accompagnamento<br />

forzoso alla frontiera, soggetto a controllo dell' autor<strong>it</strong>à giudiziaria, fosse stato convalidato dal<br />

giudice di pace, e potesse qu<strong>in</strong>di comportare una presenza dello straniero sul terr<strong>it</strong>orio nazionale<br />

penalmente sanzionata e tale da cost<strong>it</strong>uire il presupposto per l'arresto operato nei suoi confronti<br />

(art. 13, co. 13 e 13ter, D.Lgs. 286/98). Invero, neppure il provvedimento di trattenimento <strong>in</strong><br />

40


CTP, anch' essO restr<strong>it</strong>tivo della libertà personale, si attesta nel verbale di P .G. che fosse stato<br />

convalidato. Ancora; risulta <strong>in</strong> atti che lo straniero è stato arrestato dalla P .G. all'atto della<br />

dimissione dal carcere di Poggioreale, ma non risulta che egli sia stato ivi detenuto a far data<br />

(almeno) dal sesto giorno successivo rispetto a quando aveva ricevuto la notificazione dell'<br />

<strong>in</strong>timazione di lasciare il terr<strong>it</strong>orio nazionale, ed anche questo dato avrebbe potuto essere<br />

considerato. Nell' <strong>in</strong>trico di provvedimenti amm<strong>in</strong>istrativi che si sono duplicati e sovrapposti,<br />

non senza qualche ambigu<strong>it</strong>à, il giudice ha r<strong>it</strong>enuto di fare applicazione di un pr<strong>in</strong>cipio antico,<br />

quello delfavor rei, e nel bilanciamento che occorreva operare tra la lettera della legge e la tutela<br />

dei dir<strong>it</strong>ti fondamentali dell' uomo, assoggettato a misure restr<strong>it</strong>tive della libertà personale, ha<br />

r<strong>it</strong>enuto di dovere assicurare prevalenza a questi ultimi.<br />

Rimane da vedere se, anche a segu<strong>it</strong>o di pronunce come quella <strong>in</strong> commento, non si registrerà<br />

qualche cambiamento di rotta pure nella giurisprudenza di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à.<br />

Resta da osservare che, nonostante i ripetuti <strong>in</strong>terventi nonnativi succedutisi con <strong>in</strong>tenti<br />

correttivi, e forse proprio a causa del sovrapporsi di questi senza adeguato coord<strong>in</strong>amento, la<br />

discipl<strong>in</strong>a del contrasto penale al!' immigrazione clandest<strong>in</strong>a è divenuta oltremodo complessa, e<br />

richiederebbe un' adeguata e specifica formazione dest<strong>in</strong>ata, <strong>in</strong> primo luogo, alle autor<strong>it</strong>à<br />

amm<strong>in</strong>istrative co<strong>in</strong>volte, competenti ad emanare provvedimenti che comunque hanno per<br />

conseguenza di lim<strong>it</strong>are la libertà personale.


Il Tribunale di Napoli<br />

Nona Sezione Penale<br />

Giudice Monocratico dotto Maurizio <strong>STANZIOLA</strong><br />

nel procedimento penale contro' , nato <strong>in</strong> Algeria il , alias come <strong>in</strong> atti, imputato del<br />

reato di cui all'art. 14 comma qu<strong>in</strong>to ter D. L.vo. 286/98<br />

ha emesso la seguente<br />

ORDINANZA<br />

Visto l'es<strong>it</strong>o dell'udienza di convalida e le richieste del PM e difensore;<br />

r<strong>it</strong>enuto che dall'es<strong>it</strong>o dell'udienza di convalida è emerso che l'arresto è avvenuto rispetto a<br />

t<strong>it</strong>olo di reato che astrattamente lo consente (art. 14 co V ter D. L.vo 286/98 modo dalla l.<br />

189/02);<br />

considerato, tuttavia, che ai sensi delle disposizioni del decreto legge 14/9/2004 n° 241 il decreto<br />

di espulsione immediata a carico dello straniero detenuto, emesso del Questore di Benevento il<br />

2.11.2004 ed allegato <strong>in</strong> copia agli atti processuali, doveva essere convalidato dal Giudice di<br />

Pace terr<strong>it</strong>orialmente competente con decreto motivato entro le 48 ore successive all'emissione<br />

del provvedimento ai sensi dell'art. 13 del testo unico <strong>in</strong> materia di immigrazione, come<br />

modificato dal decreto legge 241/2004 entrato <strong>in</strong> vigore il 15 settembre 2004;<br />

evidenziato che, pertanto, ai sensi dell'art. 13 del testo unico <strong>in</strong> materia di immigrazione, se la<br />

convalida non è concessa dal giudice di pace o non è osservato il term<strong>in</strong>e di 48 ore per la<br />

comunicazione del provvedimento e per la decisione del giudice il decreto di espulsione del<br />

Questore "Derde oe:ni effetto":<br />

considerato che <strong>in</strong> atti non vi è prova di tale adempimento di comunicazione e/o di convalida ai<br />

sensi dell'art. 13 del testo unico <strong>in</strong> materia di immigrazione;<br />

alla luce delle esposte considerazioni;<br />

L'arresto di nato <strong>in</strong> Algeria il<br />

l'immediata liberazione se non detenuto per altro.<br />

Dispone trasmettersi gli atti al p.m. stante il<br />

contestuale giudizio direttissimo.<br />

Napoli, 26 dicembre 2005.<br />

TRIBUNALE DI NAPOLI<br />

NONA SEZIONE PENALE<br />

NON CONVALIDA<br />

42<br />

, alias come <strong>in</strong> attI, e<br />

per l'effetto ne ord<strong>in</strong>a<br />

mancato accordo delle parti a procedere al<br />

II Giudice Monocratico<br />

dotto Maurizio ST ANZIOLA


ESPULSIONE AMMINISTRA TIV A<br />

Decreto di esDulsione del Prefetto<br />

~ULSIONE IMMEDI~t\TA CON RICORSO AVVERSO IL DECRETO DI<br />

ACCOMPAGNAMENTO<br />

=-<br />

ALLA FRONTIERA<br />

ESPULSIONE<br />

(art. 13 comma 8)<br />

~--<br />

(art. 13 comma 4)<br />

Competenza del giudice di pace ai sensi<br />

Il provvedimento di espulsione è dell'art.13 co.8, va presentato entro 60<br />

disposto dal M<strong>in</strong>istro o dal Prefetto ed è giorni dalla data del provvedimento di<br />

esegu<strong>it</strong>o dal questore a mezzo della forza espulsione, è prevista assistenza legale,<br />

pubblica; per la sua efficacia esecutiva vi gratu<strong>it</strong>o patroc<strong>in</strong>io, difensore di ufficio,<br />

deve essere la convalida del giudice di <strong>in</strong>terprete.<br />

pace.<br />

CONVALIDA REA TI - PER L 'INOSSERVANZA<br />

(art. 13 comma 5 bis) DELL'ORDINE DI ESPULSIONE<br />

(art. 13 comma 13)<br />

Il questore comunica immediatamente e, Presuppone che l'espulsione sia stata<br />

comunque, entro 48 ore dalla sua esegu<strong>it</strong>a e che lo straniero sia usc<strong>it</strong>o dal<br />

adozione il provv. di allontanamento al terr<strong>it</strong>orio nazionale.<br />

Giudice di Pace; la convalida deve essere Art. 13 co. 13 prevede una pena da uno a<br />

effettua nelle 48 ore successive; quattro anni di reclusione e nuovo<br />

competente è il giudice di pace che accompagnamento alla frontiera; AI-t. 13 co.<br />

provvede con decreto motivato; dir<strong>it</strong>to 13 bis la seconda volta prevede una pena da<br />

di assistenza del difensore e di essere uno a quattro anni o da uno a c<strong>in</strong>que anni<br />

ascoltato, se presente. di reclusione; arresto obbligatorio anche<br />

fuori di flagranza e r<strong>it</strong>o direttissimo<br />

TRATTENIMENTO -- NEI CENTRI DI<br />

PERMANENZA<br />

(art. 14)<br />

Se non è possibile eseguire l'espulsione<br />

con accompagnamento alla frontiera (art.<br />

14), è previsto il trattenimento presso i<br />

centri di permanenza temporanei CTP .<br />

Convalida nelle 48 ore, assistenza del<br />

difensore e lo straniero deve essere<br />

sent<strong>it</strong>o se comparso; competenza del<br />

43


Argomenti e materiale estratti dal manuale giuridico<br />

"Le nuove competenze del Giudice di Pace <strong>in</strong> materia di<br />

immigrazione"<br />

autore Maurizio Stanziola - casa ed<strong>it</strong>rice Brunolibri - Salerno 2005.<br />

44<br />

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