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tar marche 169 decadenza omesso pagamento.pdf

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quale interesse qualificato, alla conservazione del provvedimento impugnato, di natura eguale e<br />

contraria a quella del ricorrente, gli stessi siano portatori (cd. elemento sostanziale).<br />

L’Agenzia del Demanio si limita, infatti, ad incassare i canoni demaniali (tutti corrisposti prima<br />

della notifica del ricorso), mentre la ditta “Atreyu Family di Ciraolo Salvatore” è l’attuale gestore<br />

dello stabilimento a seguito di affidamento temporaneo intervenuto ai sensi dell’art. 45-bis del<br />

Codice della navigazione sul presupposto della concessione dichiarata decaduta (e che quindi<br />

subisce un pregiudizio, anziché conseguire un vantaggio, dal provvedimento impugnato).<br />

3. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per i seguenti e assorbenti profili.<br />

Al riguardo va osservato che, nel caso specifico, la disciplina della <strong>decadenza</strong>, per mancato<br />

<strong>pagamento</strong> del canone, va ricostruita attraverso il combinato disposto dell’art. 47 del Codice della<br />

navigazione e della condizione n. 9 riportata nell’atto concessorio.<br />

Da questi si possono estrapolare i seguenti principi:<br />

- la dichiarazione di <strong>decadenza</strong> non è automatica, e va quindi disposta previa adeguata istruttoria (e<br />

motivazione) al fine di perseguire l’equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi;<br />

- prima di dichiarare la <strong>decadenza</strong>, l'amministrazione deve comunque fissare un termine entro il<br />

quale l'interessato può presen<strong>tar</strong>e le sue deduzioni, garantendo così l’effettivo contraddittorio<br />

secondo i principi del giusto procedimento amministrativo.<br />

Relativamente al primo principio, va osservato che il canone relativo all’anno 2010 era stato<br />

corrisposto nel mese di dicembre 2011, per cui l’impugnato provvedimento risulta essere fondato su<br />

un parziale falso presupposto che attenua la gravità dell’inadempimento, per quanto restassero<br />

comunque insoluti i canoni 2011 e 2012 a fronte di una clausola che legittimava l’amministrazione,<br />

quanto meno, ad avviare il procedimento di <strong>decadenza</strong> a fronte del mancato <strong>pagamento</strong> di una sola<br />

annualità.<br />

Relativamente al contraddittorio con l’interessato, va osservato che questo non si è potuto verificare<br />

per cause in parte ad esso imputabili (non avendo chiarito per quali ragioni abbia <strong>omesso</strong> di ritirare<br />

la corrispondenza legittimamente indirizzata alla propria residenza trattandosi di ditta individuale),<br />

ma in parte imputabili anche all’Amministrazione, che ha <strong>omesso</strong> di attivare tutte quelle misure<br />

necessarie affinché l’interessato fosse posto nelle effettive condizioni di contraddire e di<br />

regolarizzare la propria posizione, come poi concretamente avvenuto non appena ricevuto il<br />

provvedimento impugnato.<br />

4. La particolarità della vicenda costituisce, tuttavia, giustificata ed eccezionale ragione per disporre<br />

la compensazione delle spese, trattandosi di controversia che si sarebbe potuta evi<strong>tar</strong>e con maggiore<br />

diligenza e collaborazione da ambo le parti.<br />

P.Q.M.<br />

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, accoglie il<br />

ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />

Spese compensate.<br />

La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del<br />

Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 con l'intervento dei<br />

magistrati:<br />

Gianluca Morri, Presidente FF, Estensore<br />

Tommaso Capitanio, Consigliere<br />

Francesca Aprile, Primo Referendario<br />

IL PRESIDENTE, ESTENSORE<br />

DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />

Il 27/02/2013

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