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tar marche 169 decadenza omesso pagamento.pdf

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ha pronunciato la presente<br />

Sent. n. <strong>169</strong>/2013<br />

R E P U B B L I C A I T A L I A N A<br />

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />

(Sezione Prima)<br />

SENTENZA<br />

ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />

sul ricorso numero di registro generale 57 del 2013, proposto da:<br />

Ditta Individuale Avalais di Lillini Laurino, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Filippetti, con<br />

domicilio eletto presso Studio Marra in Ancona, corso Mazzini, 25;<br />

contro<br />

Comune di Porto Sant'Elpidio, rappresentato e difeso dall'avv. Catia Torresi, con domicilio eletto<br />

presso Roberta Rocchetti in Ancona, via degli Orefici, 1;<br />

per l'annullamento<br />

- del provvedimento 29.10.2012 prot. 27796, dichiarativo di <strong>decadenza</strong> della concessione demaniale<br />

marittima n. 23/2009;<br />

- degli atti consessi del procedimento.<br />

Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Porto Sant'Elpidio;<br />

Viste le memorie difensive;<br />

Visti tutti gli atti della causa;<br />

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 il dott. Gianluca Morri e uditi per le<br />

parti i difensori come specificato nel verbale;<br />

Avvisate e sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. come da verbale;<br />

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />

FATTO e DIRITTO<br />

1. Con l’odierno ricorso viene contestato il provvedimento 29.10.2012 prot. 27796, dichiarativo di<br />

<strong>decadenza</strong> della concessione demaniale marittima n. 23/2009, rilasciata per l’occupazione di mq.<br />

3500 di spiaggia da destinare a stabilimento balneare; <strong>decadenza</strong> pronunciata in applicazione<br />

dall’art. 47 lett. d) del Codice della navigazione e della condizione n. 9 riportata nell’atto<br />

concessorio, stante l’<strong>omesso</strong> <strong>pagamento</strong> dei canoni demaniali relativi agli anni 2010, 2011 e 2012.<br />

In punto di fatto va ricordato che la concessione in oggetto sarebbe scaduta in data 31.12.2013 e<br />

che, dopo la notifica del provvedimento impugnato, il ricorrente ha provveduto al <strong>pagamento</strong> dei<br />

canoni pregressi non ancora corrisposti (2011 e 2012), oltre al <strong>pagamento</strong> del canone per l’anno in<br />

corso (2013).<br />

2. Vanno disattese le eccezioni in rito dedotte dall’Amministrazione resistente, sul rilievo<br />

dell’omessa notifica del gravame all’Agenzia del Demanio (Filiale di Ancona) e alla Ditta “Atreyu<br />

Family di Ciraolo Salvatore”, in qualità di controinteressati.<br />

Al riguardo va osservato che tali soggetti, per quanto espressamente contemplati nel provvedimento<br />

impugnato, non rivestono la qualità di controinteressati in senso tecnico, poiché non emerge di


quale interesse qualificato, alla conservazione del provvedimento impugnato, di natura eguale e<br />

contraria a quella del ricorrente, gli stessi siano portatori (cd. elemento sostanziale).<br />

L’Agenzia del Demanio si limita, infatti, ad incassare i canoni demaniali (tutti corrisposti prima<br />

della notifica del ricorso), mentre la ditta “Atreyu Family di Ciraolo Salvatore” è l’attuale gestore<br />

dello stabilimento a seguito di affidamento temporaneo intervenuto ai sensi dell’art. 45-bis del<br />

Codice della navigazione sul presupposto della concessione dichiarata decaduta (e che quindi<br />

subisce un pregiudizio, anziché conseguire un vantaggio, dal provvedimento impugnato).<br />

3. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per i seguenti e assorbenti profili.<br />

Al riguardo va osservato che, nel caso specifico, la disciplina della <strong>decadenza</strong>, per mancato<br />

<strong>pagamento</strong> del canone, va ricostruita attraverso il combinato disposto dell’art. 47 del Codice della<br />

navigazione e della condizione n. 9 riportata nell’atto concessorio.<br />

Da questi si possono estrapolare i seguenti principi:<br />

- la dichiarazione di <strong>decadenza</strong> non è automatica, e va quindi disposta previa adeguata istruttoria (e<br />

motivazione) al fine di perseguire l’equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi;<br />

- prima di dichiarare la <strong>decadenza</strong>, l'amministrazione deve comunque fissare un termine entro il<br />

quale l'interessato può presen<strong>tar</strong>e le sue deduzioni, garantendo così l’effettivo contraddittorio<br />

secondo i principi del giusto procedimento amministrativo.<br />

Relativamente al primo principio, va osservato che il canone relativo all’anno 2010 era stato<br />

corrisposto nel mese di dicembre 2011, per cui l’impugnato provvedimento risulta essere fondato su<br />

un parziale falso presupposto che attenua la gravità dell’inadempimento, per quanto restassero<br />

comunque insoluti i canoni 2011 e 2012 a fronte di una clausola che legittimava l’amministrazione,<br />

quanto meno, ad avviare il procedimento di <strong>decadenza</strong> a fronte del mancato <strong>pagamento</strong> di una sola<br />

annualità.<br />

Relativamente al contraddittorio con l’interessato, va osservato che questo non si è potuto verificare<br />

per cause in parte ad esso imputabili (non avendo chiarito per quali ragioni abbia <strong>omesso</strong> di ritirare<br />

la corrispondenza legittimamente indirizzata alla propria residenza trattandosi di ditta individuale),<br />

ma in parte imputabili anche all’Amministrazione, che ha <strong>omesso</strong> di attivare tutte quelle misure<br />

necessarie affinché l’interessato fosse posto nelle effettive condizioni di contraddire e di<br />

regolarizzare la propria posizione, come poi concretamente avvenuto non appena ricevuto il<br />

provvedimento impugnato.<br />

4. La particolarità della vicenda costituisce, tuttavia, giustificata ed eccezionale ragione per disporre<br />

la compensazione delle spese, trattandosi di controversia che si sarebbe potuta evi<strong>tar</strong>e con maggiore<br />

diligenza e collaborazione da ambo le parti.<br />

P.Q.M.<br />

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, accoglie il<br />

ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />

Spese compensate.<br />

La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del<br />

Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 con l'intervento dei<br />

magistrati:<br />

Gianluca Morri, Presidente FF, Estensore<br />

Tommaso Capitanio, Consigliere<br />

Francesca Aprile, Primo Referendario<br />

IL PRESIDENTE, ESTENSORE<br />

DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />

Il 27/02/2013


IL SEGRETARIO<br />

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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