Il sostituto d'imposta - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli ...

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21.06.2013 Views

Prestazioni di lavoro eseguite all’estero l'Italia non ha potere impositivo Il principio ha interessante rilievo per il caso, piuttosto frequente, in cui il dipendente di multinazionale italiana, dopo una carriera trascorsa all'estero, rientri in Italia a ridosso della conclusione del rapporto di lavoro. In questo caso, non rileva il fatto che al momento della liquidazione del TFR il dipendente sia residente in Italia, perché magari in procinto di accedere alla pensione; anche in questo caso, il potere impositivo è unicamente dello Stato in cui sono state, tempo per tempo, tassate le retribuzioni che hanno costituito base imponibile per l'accantonamento del trattamento di fine rapporto Commissione tributaria regionale Milano, Sentenza, Sez. XXXIV, 30/12/2010, n. 219 CORSO BASE DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI E COLLABORATORI DI STUDI PROFESSIONALI

La ritenuta a titolo d’imposta Esaurisce gli obblighi tributari del sostituito relativamente al reddito su cui incide Conseguentemente il fisco non chiede ai sostituti i nominativi dei sostituiti CORSO BASE DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI E COLLABORATORI DI STUDI PROFESSIONALI

Prestazioni di lavoro eseguite all’estero<br />

l'Italia non ha potere impositivo<br />

<strong>Il</strong> principio ha interessante rilievo per il caso, piuttosto<br />

frequente, in cui il dipendente di multinazionale italiana,<br />

dopo una carriera trascorsa all'estero, rientri in Italia a<br />

ridosso della conclusione del rapporto di lavoro.<br />

In questo caso, non rileva il fatto che al momento della<br />

liquidazione del TFR il dipendente sia residente in Italia,<br />

perché magari in procinto di accedere alla pensione;<br />

anche in questo caso, il potere impositivo è unicamente<br />

dello Stato in cui sono state, tempo per tempo, tassate le<br />

retribuzioni che hanno costituito base imponibile per<br />

l'accantonamento del trattamento di fine rapporto<br />

Commissione tributaria regionale Milano,<br />

Sentenza, Sez. XXXIV, 30/12/2010, n. 219<br />

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