Il sostituto d'imposta - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli ...
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Il sostituto d'imposta Relatrice: Dott.ssa Luisella Fontanella
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<strong>Il</strong> <strong>sostituto</strong> <strong>d'imposta</strong><br />
Relatrice: Dott.ssa Luisella Fontanella
Piano di lavoro<br />
. La nozione di soggetto passivo <strong>d'imposta</strong><br />
. La figura del <strong>sostituto</strong> <strong>d'imposta</strong><br />
. Le ritenute<br />
. Gli adempimenti <strong>dei</strong> sostituti <strong>d'imposta</strong><br />
. La responsabilità solidale tra <strong>sostituto</strong> e sostituito<br />
. <strong>Il</strong> reddito imponibile da lavoro dipendente<br />
- DPR 600/1973<br />
- D.L. 223/2006 (c.d. manovra Prodi)<br />
- D.Lgs. n. 471/1997<br />
- D.Lgs. n. 472/1997<br />
- D.P.R. 322/1998<br />
CORSO BASE DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI E COLLABORATORI DI STUDI PROFESSIONALI
Soggetto passivo dell'imposta<br />
<strong>Il</strong> soggetto che ha il compito di pagare un'imposta si dice soggetto<br />
passivo dell'imposta.<br />
Non sempre, però, il soggetto passivo di un'imposta è colui che ne<br />
sopporta il costo finale<br />
<strong>Il</strong> costo finale dell'imposta deve gravare sempre sul soggetto in capo al<br />
quale si realizza il presupposto dell'imposta, ma la legge può prevedere<br />
che in determinati casi l'obbligo di versare l'imposta all'Ente impositore<br />
(soggetto attivo) spetti ad un diverso soggetto<br />
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Soggetto passivo d’imposta<br />
RESPONSABILE<br />
DELL'IMPOSTA<br />
è il soggetto obbligato<br />
al pagamento<br />
dell'imposta insieme<br />
con altri per situazioni<br />
o fatti esclusivamente<br />
riferibili a questi<br />
art. 64, c.3 DPR 600/73<br />
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Soggetto passivo d’imposta<br />
SOSTITUTO<br />
D'IMPOSTA<br />
è il soggetto obbligato<br />
al pagamento<br />
dell'imposta in luogo<br />
di altri, per fatti o<br />
situazioni a essi<br />
riferibili.<br />
art. 64, c.3 DPR 600/73<br />
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Soggetto passivo d’imposta<br />
La legge può quindi stabilire che, in<br />
determinati casi tassativi, l'obbligo di pagare<br />
un'imposta spetti ad un soggetto diverso da<br />
quello al quale si riferisce il presupposto.<br />
Quando questo soggetto diventa per legge<br />
l'unico obbligato al pagamento dell'imposta<br />
nei confronti del soggetto attivo, si ha la<br />
sostituzione dell'imposta<br />
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Sostituto e sostituito<br />
Soggetto<br />
obbligato al<br />
pagamento<br />
=<br />
<strong>sostituto</strong><br />
Soggetto<br />
titolare della<br />
situazione che<br />
genera<br />
l'obbligo<br />
dell'imposta<br />
=<br />
sostituito<br />
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Definizione del <strong>sostituto</strong> <strong>d'imposta</strong><br />
E' il soggetto che la legge tributaria sostituisce completamente al<br />
soggetto passivo nei rapporti con l’amministrazione finanziaria.<br />
Infatti, l’art. 64, comma 1, del D.P.R. 600/73 ha introdotto la figura del<br />
<strong>sostituto</strong>e definisce <strong>sostituto</strong> d’imposta “chi in forza di disposizioni di<br />
legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o<br />
situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto”.<br />
La figura del <strong>sostituto</strong> ha una veste eminentemente strumentale, poiché<br />
da un lato tende ad agevolare il prelievo tributario da parte dell’erario<br />
(specie quando i soggetti sostituiti sono numerosi), e dall’altro, rende più<br />
sicura l’esazione perché il <strong>sostituto</strong>, chiamato a versare materialmente il<br />
tributo, di regola non ha (a differenza del sostituito) interesse<br />
all’evasione.<br />
La figura del <strong>sostituto</strong> è legata alla necessità di agevolare il controllo sui<br />
percettori di determinate categorie di reddito col sistema della ritenuta<br />
alla fonte<br />
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<strong>Il</strong> <strong>sostituto</strong> <strong>d'imposta</strong><br />
La legge individua come <strong>sostituto</strong> <strong>d'imposta</strong> quel soggetto che è tenuto a<br />
corrispondere ad un altro soggetto le somme che costituiscono il<br />
presupposto dell'imposta; ad esempio:<br />
Datore di lavoro<br />
per i redditi di lavoro<br />
dipendente<br />
Intermediario<br />
per i redditi di capitale<br />
<strong>Il</strong> <strong>sostituto</strong> deve materialmente trattenere una parte delle somme che<br />
dovrebbe corrispondere al sostituito in base al rapporto che ha con<br />
quest'ultimo<br />
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<strong>Il</strong> D.P.R. 600/73 individua, in modo tassativo, i soggetti che assumono la<br />
veste di sostituti d’imposta.<br />
- le società di capitali residenti nel territorio dello Stato;<br />
· i Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE);<br />
· gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che abbiano o meno per<br />
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, compresi i consorzi, le<br />
associazioni non riconosciute e le altre organizzazioni senza personalità giuridica non<br />
appartenenti ad altri soggetti nei cui confronti si verifica il presupposto di imposta,<br />
residenti nel territorio dello Stato;<br />
· le società e gli enti di qualsiasi tipo compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non<br />
residenti nel territorio dello Stato;<br />
· le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;<br />
· le società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice;<br />
· le società di fatto e le società di armamento;<br />
· le associazioni senza personalità giuridica, costituite tra persone fisiche per l’esercizio in<br />
forma associata di arti e professioni;<br />
· le persone fisiche che esercitano per professione abituale, ancorché non in via esclusiva,<br />
attività di natura commerciale;<br />
· le imprese agricole;<br />
· le persone fisiche che esercitano arti e professioni;<br />
· il condominio;<br />
· il curatore fallimentare e il commissario liquidatore. ( introdotto dal D.L.233/2006 )<br />
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La peculiarità del <strong>sostituto</strong> è<br />
quella di essere<br />
debitore del sostituito<br />
Ciò gli consente di operare la rivalsa tramite<br />
ritenuta alla fonte ossia decurtando direttamente<br />
la somma corrisposta al sostituito.<br />
La ritenuta è una somma che il <strong>sostituto</strong> è obbligato ad operare e<br />
versare periodicamente all’amministrazione finanziaria a titolo di<br />
IRPEF o IRES, da calcolarsi sul reddito spettante al percipiente quale<br />
controprestazione del servizio reso al <strong>sostituto</strong> ( ad es. una<br />
prestazione di lavoro dipendente o autonomo, un prestito di<br />
capitale o la vendita di una partecipazione societaria) e che può<br />
essere a titolo di acconto oppure a titolo d’imposta<br />
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Obblighi del <strong>sostituto</strong><br />
Dato l’elevato numero di soggetti percettori <strong>dei</strong> redditi<br />
quali i redditi da lavoro dipendente e assimilati, i redditi di<br />
lavoro autonomo e simili, redditi di capitale e i redditi<br />
diversi il legislatore tributario, attraverso il meccanismo<br />
del <strong>sostituto</strong> d’imposta, ha inteso circoscrivere il numero<br />
di soggetti accertabili imponendo loro determinati<br />
obblighi (certificazione e dichiarazione <strong>dei</strong> compensi e<br />
delle ritenute operate e versate) per i quali sono previste<br />
specifiche sanzioni amministrative e penali<br />
In merito si evidenzia che la finanziaria per il 2005<br />
ha reintrodotto la sanzione penale per omesso<br />
versamento di ritenute certificate<br />
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Obblighi del <strong>sostituto</strong> <strong>d'imposta</strong><br />
ritenuta<br />
versamento<br />
<strong>Il</strong> <strong>sostituto</strong> <strong>d'imposta</strong> deve<br />
attuare gli obblighi di<br />
rivalsa<br />
dichiarazione<br />
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Nel caso di rapporto di lavoro<br />
<strong>Il</strong> datore di<br />
lavoro è<br />
<strong>sostituto</strong><br />
<strong>d'imposta</strong> del<br />
lavoratore<br />
<strong>Il</strong><br />
lavoratore<br />
è sostituito<br />
subordinato<br />
<strong>Il</strong> datore di lavoro è quindi debitore verso<br />
l'Amministrazione Finanziaria delle imposte<br />
gravanti sul reddito di lavoro dipendente da<br />
lui erogato al lavoratore<br />
non è debitore verso l'Amministrazione<br />
Finanziaria, ma gli effetti economici<br />
dell'imposizione fiscale ricadranno su di lui,<br />
perché è lui che percepisce il reddito<br />
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Responsabilità solidale solidale tra <strong>sostituto</strong> tra<br />
<strong>sostituto</strong> <strong>d'imposta</strong> <strong>d'imposta</strong> e sostituito e sostituito<br />
<strong>Il</strong> <strong>sostituto</strong> d’imposta e il sostituito rispondono solidalmente<br />
dell’obbligazione tributaria nel caso in cui il primo non abbia<br />
provveduto, sulle somme erogate, ad effettuare e versare le<br />
ritenute a titolo d’imposta.<br />
Infatti, in base all’art. 35 del DPR. n. 602 del 1973, “quando il<br />
<strong>sostituto</strong> viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi<br />
relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo<br />
di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in<br />
solido”<br />
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Responsabilità solidale solidale tra <strong>sostituto</strong> tra<br />
<strong>sostituto</strong> <strong>d'imposta</strong> <strong>d'imposta</strong> e sostituito e sostituito<br />
affinché l’obbligazione tributaria sia posta a carico di entrambi,<br />
la legge richiede obbligatoriamente due condizioni:<br />
non devono essere state effettuate le ritenute<br />
non devono essere stati effettuati i relativi versamenti<br />
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Natura delle ritenute<br />
Nel caso della ritenuta a titolo d’acconto, essa costituisce solo<br />
un’anticipazione del tributo dovuto dal sostituito, il quale in<br />
quanto soggetto passivo dell’imposta, resta soggetto all’obbligo<br />
di dichiarazione <strong>dei</strong> redditi percepiti e a quello dell’individuazione<br />
dell’imposta complessiva dovuta mediante autotassazione.<br />
Naturalmente porterà in detrazione l’ammontare delle ritenute<br />
subite<br />
Nel caso, invece, di ritenute a titolo d’imposta, il<br />
versamento operato dal <strong>sostituto</strong> estingue l’obbligazione<br />
tributaria del sostituito relativa al reddito da questi<br />
percepito che, essendo già stato tassato a titolo definitivo,<br />
non dovrà essere richiamato dal percipiente<br />
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Non esaurisce gli<br />
obblighi tributari<br />
del sostituito<br />
relativamente al<br />
reddito su cui<br />
incide<br />
La ritenuta a titolo d'acconto<br />
Costituisce solo un<br />
acconto dell'IRPEF<br />
che dovrà essere<br />
determinata in<br />
dichiarazione <strong>dei</strong><br />
redditi<br />
Conseguentemente<br />
il fisco chiede ai<br />
sostituti i<br />
nominativi <strong>dei</strong><br />
sostituiti<br />
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La ritenuta a titolo d'acconto<br />
I redditi di lavoro<br />
autonomo ed<br />
assimilati percepiti<br />
da soggetti<br />
residenti<br />
Sono<br />
assoggettati a<br />
ritenuta<br />
d’acconto<br />
I redditi di lavoro dipendente<br />
(salari e stipendi; indennità di<br />
fine rapporto; emolumenti<br />
arretrati; altri redditi assimilati<br />
come, ad esempio, compensi<br />
per collaborazioni<br />
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Prestazioni di lavoro eseguite all’estero<br />
l'Italia non ha potere impositivo<br />
<strong>Il</strong> principio ha interessante rilievo per il caso, piuttosto<br />
frequente, in cui il dipendente di multinazionale italiana,<br />
dopo una carriera trascorsa all'estero, rientri in Italia a<br />
ridosso della conclusione del rapporto di lavoro.<br />
In questo caso, non rileva il fatto che al momento della<br />
liquidazione del TFR il dipendente sia residente in Italia,<br />
perché magari in procinto di accedere alla pensione;<br />
anche in questo caso, il potere impositivo è unicamente<br />
dello Stato in cui sono state, tempo per tempo, tassate le<br />
retribuzioni che hanno costituito base imponibile per<br />
l'accantonamento del trattamento di fine rapporto<br />
Commissione tributaria regionale Milano,<br />
Sentenza, Sez. XXXIV, 30/12/2010, n. 219<br />
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La ritenuta a titolo d’imposta<br />
Esaurisce gli obblighi<br />
tributari del sostituito<br />
relativamente al reddito<br />
su cui incide<br />
Conseguentemente il<br />
fisco non chiede ai<br />
sostituti i nominativi <strong>dei</strong><br />
sostituiti<br />
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La ritenuta a titolo imposta<br />
redditi di lavoro<br />
autonomo e simili<br />
corrisposti a non<br />
residenti<br />
sono<br />
assoggettati alle<br />
ritenute a titolo<br />
definitivo<br />
I redditi di<br />
capitale<br />
redditi diversi (ad<br />
es., plusvalenze da<br />
cessione di attività<br />
finanziarie)<br />
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Gli articoli da<br />
23 a 30 del<br />
DPR 600/73<br />
disciplinano<br />
le ritenute<br />
individuando<br />
per ciascun<br />
tipo di<br />
presupposto<br />
quale sia:<br />
la<br />
ritenuta<br />
da<br />
operare<br />
VALI<br />
Obbligo ad effettuare la ritenuta<br />
su quale<br />
base<br />
imponibile<br />
in<br />
quale<br />
misura<br />
quando:<br />
normalmen<br />
te viene<br />
effettuata<br />
all’atto del<br />
pagamento<br />
<strong>dei</strong><br />
compensi<br />
spettanti al<br />
sostituito<br />
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La<br />
mancata<br />
effettuazi<br />
one della<br />
ritenuta<br />
espone il<br />
<strong>sostituto</strong> a<br />
sanzioni
Le somme<br />
soggette a<br />
ritenuta<br />
vanno<br />
versate<br />
entro le<br />
scadenze<br />
previste<br />
dalla legge<br />
Obbligo del versamento della ritenuta<br />
effettuata<br />
VALI<br />
<strong>Il</strong> <strong>sostituto</strong> deve<br />
provvedere al<br />
versamento delle<br />
ritenute operate<br />
entro il giorno 16 del<br />
mese successivo a<br />
quello del pagamento<br />
o della maturazione<br />
delle somme<br />
imponibili, mediante<br />
il modello unificato di<br />
pagamento F24.<br />
<strong>Il</strong> mancato<br />
versamento<br />
è sanzionato<br />
autonomam<br />
ente<br />
rispetto alla<br />
mancata<br />
ritenuta<br />
Mancata<br />
ritenuta e<br />
mancato<br />
versamento<br />
sono due<br />
illeciti<br />
diversi,<br />
ognuno con<br />
la propria<br />
sanzione<br />
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SOSTITUTI D’IMPOSTA<br />
Versamento ritenute operate alla fonte mese 12/2012<br />
• Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese<br />
precedente<br />
• Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente<br />
• Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente<br />
• Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese<br />
precedente<br />
• Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente<br />
• Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente<br />
• Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente<br />
• Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese<br />
precedente<br />
• Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto<br />
corrisposte nel mese precedente<br />
• Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel<br />
mese precedente<br />
• Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente<br />
• Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente<br />
• Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese<br />
precedente<br />
• Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per<br />
prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa<br />
• Versamento addizionali regionale e comunale all’IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati<br />
• Versamento imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti per incrementi di produttività
Omesso versamento superiore a 50.000 euro<br />
L'art. 1, comma 414, della Legge Finanziaria 2005 ha integrato il D.Lgs. n. 74/2000,<br />
inserendo, dopo l'art. 10, l'art. 10-bis ('omesso versamento di ritenute certificate'),<br />
secondo cui 'è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa<br />
entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di<br />
<strong>sostituto</strong> di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per<br />
un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo <strong>d'imposta</strong>'<br />
Per quanto riguarda il momento in cui il reato si perfeziona, si precisa che ciò<br />
avviene solo quando il contribuente, entro il termine per la presentazione del Mod.<br />
770, non versa le ritenute certificate di ammontare superiore a 50.000 euro; se in<br />
sede di controllo, i verificatori constatano l'omesso versamento di ritenute, per un<br />
ammontare superiore a quello previsto dalla norma, il contribuente può ancora<br />
sanare l'irregolarità provvedendo al versamento stesso entro i termini di<br />
presentazione della dichiarazione relativa al <strong>sostituto</strong> <strong>d'imposta</strong>, trattandosi di un<br />
reato di dichiarazione<br />
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Omesso versamento superiore a 50.000 euro<br />
N.B.<br />
Sono penalmente rilevanti le omissioni nella dichiarazione<br />
annuale e non quelle commesse nel periodo d’imposta<br />
<strong>Il</strong> reato di omesso versamento delle ritenute d'acconto operate<br />
sugli stipendi <strong>dei</strong> dipendenti si consuma con la scadenza della<br />
presentazione della dichiarazione del <strong>sostituto</strong> <strong>d'imposta</strong>, a nulla<br />
rileva che la normativa tributaria preveda altri termini, cui sono<br />
invece collegate solo le sanzioni fiscali.<br />
A chiarirlo è la sezione penale della Corte di cassazione con la<br />
sentenza n. 25875 del 7 luglio 2010.<br />
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E' un obbligo destinato<br />
a garantire che il costo<br />
finale dell'imposta gravi<br />
sul sostituito, che è il<br />
soggetto passivo<br />
dell'imposta, e non<br />
resti in capo al <strong>sostituto</strong><br />
Obbligo di rivalsa<br />
della ritenuta effettuata<br />
VALI<br />
L'obbligo di rivalsa si<br />
esplica nel divieto di<br />
patti volti a restituire al<br />
sostituito quanto<br />
ritenuto<br />
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Controversie <strong>sostituto</strong> - sostituito<br />
Controversie <strong>sostituto</strong> - sostituito<br />
La controversia promossa dal sostituito<br />
<strong>d'imposta</strong> nei confronti del <strong>sostituto</strong>, ai fini<br />
delle imposte dirette, per pretendere il<br />
pagamento (anche) di quella parte del suo<br />
credito che il convenuto abbia trattenuto e<br />
versato a titolo di ritenuta <strong>d'imposta</strong> è '<br />
devoluta alla giurisdizione del giudice<br />
tributario<br />
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Ogni anno il<br />
<strong>sostituto</strong><br />
deve<br />
presentare:<br />
Obbligo di dichiarazione<br />
Una<br />
certificazione<br />
al sostituito<br />
<strong>dei</strong> compensi<br />
e delle<br />
ritenute<br />
operate e<br />
versate<br />
VALI<br />
Una<br />
dichiarazione<br />
relativa ai<br />
pagamenti<br />
effettuati<br />
nell'anno<br />
precedente (il<br />
modello 770<br />
con i nominativi<br />
<strong>dei</strong> soggetti a cui<br />
è stata effettuata<br />
la ritenuta<br />
N.B.<br />
L’art. 64 DPR<br />
600/73<br />
riconosce al<br />
<strong>sostituto</strong> la<br />
facoltà di<br />
intervenire nel<br />
processo di<br />
accertamento<br />
dell’imposta.<br />
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La certificazione delle ritenute<br />
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<strong>Il</strong> modello CUD<br />
Tutti i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati si trovano<br />
nel CUD (Certificazione Unica <strong>dei</strong> Dipendenti). Si tratta di un modello in cui sono<br />
certificati: le somme corrisposte per lavoro dipendente (e quelle assimilate ai redditi<br />
di lavoro dipendente); l’ammontare delle ritenute operate, delle deduzioni e delle<br />
detrazioni d’imposta effettuate, contributi previdenziali e assistenziali dovuti e versati<br />
all’INPS, Inpdap, Ipost, compresi quelli a carico del lavoratore; gli altri dati individuati<br />
con il provvedimento di approvazione dello schema di certificazione unica<br />
Oltre alla parte dedicata ai dati del datore di lavoro e del contribuente (parte<br />
A del modello), la struttura del CUD si compone di due distinte sezioni: la<br />
prima, dedicata ai dati fiscali (parte B del modello); la seconda, dedicata ai<br />
dati previdenziali e assistenziali (parte C del modello)<br />
Nel CUD sono certificate anche le somme assoggettate a tassazione separata, vale a<br />
dire, gli arretrati relativi ad anni precedenti e le indennità di fine rapporto di lavoro<br />
dipendente, compresi i relativi acconti o anticipazioni.<br />
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SEMPLIFICAZIONE PER SOSTITUTI<br />
DI IMPOSTA MINIMI SENZA DIPENDENTI<br />
I sostituti che erogano soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3<br />
soggetti e per un importo complessivo non superiore a € 1.032,91, la possibilità di<br />
effettuare i versamenti delle ritenute operate unitariamente per ciascun periodo di<br />
imposta entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.<br />
L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che la norma ha evidenti ed esclusive finalità<br />
agevolative e, quindi, deve essere considerata opzionale e non obbligatoria la scelta<br />
delle modalità di svolgimento <strong>degli</strong> adempimenti di versamento dalla stessa<br />
previste.<br />
<strong>Il</strong> <strong>sostituto</strong>, perciò, se lo ritiene preferibile, può continuare ad effettuare i<br />
versamenti delle ritenute alle scadenze tradizionali<br />
Art. 2, c. 1 del D.P.R. 445/1997<br />
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Versamento<br />
unitario<br />
Codice<br />
tributo<br />
VERSAMENTI DELLE<br />
RITENUTE OPERATE<br />
I sostituti di imposta agevolati possono<br />
effettuare il versamento delle ritenute<br />
effettuate unitariamente per ciascun<br />
periodo d’imposta entro il termine<br />
stabilito per il versamento a saldo delle<br />
imposte sui redditi<br />
Medesimo codice tributo utilizzato nei casi<br />
ordinari<br />
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Dalla prima<br />
scadenza utile<br />
Decadenza<br />
Qualora nel corso del<br />
periodo di imposta sia<br />
superato anche solo uno <strong>dei</strong><br />
limiti imposti, il <strong>sostituto</strong> è<br />
tenuto, a decorrere dalla<br />
prima scadenza utile, ad<br />
effettuare i versamenti nei<br />
termini ordinari e non può<br />
avvalersi delle disposizioni<br />
semplificative<br />
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Sanzioni relative alle dichiarazioni<br />
Art.2 del D. Lgs 471/97<br />
omissione dichiarazione: dal 120% al 240% dell'ammontare<br />
delle ritenute non versate con un minimo di € 258,23<br />
nel caso di accertamento di una maggior obbligo di<br />
ritenuta: dal 100% al 200% dell'importo delle ritenute non<br />
versate con un minimo di € 258,23<br />
nel caso di versamento ma di omissione della dichiarazione:<br />
sanzione da € 258,23 a € 2.065,83 con una aggiunta di €<br />
51,64 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione.<br />
Tale ultima disposizione si applica a tutti i sopra esposti casi di<br />
omissione della dichiarazione<br />
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ESEMPIO<br />
PRATICO<br />
R i t e n u t a s u u t i l i d i s t r i b u i t i<br />
d a s o c i e t à
ADEMPIMENTI OPERATIVI PER LA<br />
SOCIETÀ CHE DISTRIBUISCE UTILI<br />
<strong>Il</strong> trattamento fiscale, in capo ai soci che percepiscono gli utili, varia in funzione della natura del<br />
soggetto.<br />
Concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 49,72%, gli utili relativi a:<br />
.. partecipazioni qualificate detenute da società semplici, soggetti equiparati e persone fisiche;<br />
.. partecipazioni qualificate e non qualificate, percepiti dagli imprenditori individuali e società di<br />
persone.<br />
Gli utili distribuiti a persone fisiche, in relazione a partecipazioni non qualificate, sono<br />
assoggettati a una ritenuta a titolo d’imposta, in misura del 12,50%, sull’intero ammontare<br />
erogato, purché il socio attesti di essere residente, che la partecipazione non è relativa<br />
all’impresa e che la partecipazione non è qualificata.<br />
Gli utili percepiti dai soci persone giuridiche concorrono alla formazione del reddito solo nella<br />
misura del 5% del loro ammontare e sono assoggettati all’Ires.<br />
In funzione di tali distinzioni, maturano adempimenti diversi in capo alla società che eroga gli<br />
utili, in relazione alla certificazione <strong>degli</strong> importi erogati e delle ritenute da effettuare.<br />
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SEMPLIFICAZIONE PER SOSTITUTI<br />
EROGAZIONE DEGLI UTILI AI SOCI<br />
DI IMPOSTA MINIMI SENZA DIPENDENTI<br />
Socio persona fisica non imprenditore<br />
Partecipazione qualificata<br />
Gli utili concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del<br />
49,72% (40% se formati con utili prodotti fino al 31.12.2007).<br />
La società che eroga il dividendo non opera alcuna ritenuta, consegna al socio la<br />
certificazione <strong>degli</strong> utili corrisposti, entro il 28.02 dell’anno successivo e compila<br />
il mod. 770.<br />
Partecipazione non qualificata<br />
Gli utili distribuiti sono assoggettati ad una ritenuta a titolo di imposta nella<br />
misura del 12,50% sull’intero ammontare da parte della società che eroga il<br />
reddito<br />
La società è tenuta al versamento delle ritenute effettuate e alla compilazione<br />
del relativo modello 770<br />
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RITENUTA SUGLI UTILI<br />
CORRISPOSTI<br />
La circolare n. 11/E/2012 dell’Agenzia delle<br />
Entrate ha ribadito che la delibera di<br />
distribuzione <strong>dei</strong> dividendi entro il<br />
31.12.2011 non basta per applicare la<br />
ritenuta d’imposta del 12,50%, ma occorre<br />
averli effettivamente corrisposti ai soci entro<br />
tale data
SEMPLIFICAZIONE PER SOSTITUTI<br />
EROGAZIONE DEGLI UTILI AI SOCI<br />
DI IMPOSTA MINIMI SENZA DIPENDENTI<br />
Socio impresa Individuale e società di persone<br />
Partecipazione qualificata e non qualificata<br />
Gli utili percepiti concorrono a formare il reddito d’impresa nella misura<br />
del 49,72% (40% se formati con utili prodotti fino al 31.12.2007).<br />
La società che eroga il dividendo non opera alcuna ritenuta, consegna al<br />
socio la certificazione <strong>degli</strong> utili corrisposti, entro il 28.02 dell’anno<br />
successivo e compila il mod. 770.<br />
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SEMPLIFICAZIONE PER SOSTITUTI<br />
EROGAZIONE DEGLI UTILI AI SOCI<br />
DI IMPOSTA MINIMI SENZA DIPENDENTI<br />
Socio soggetto Ires<br />
Partecipazione qualificata e non qualificata<br />
Gli utili percepiti concorrono a formare il reddito d’impresa nella<br />
misura del 5%.<br />
La società che eroga il dividendo non opera alcuna ritenuta, consegna al<br />
socio la certificazione <strong>degli</strong> utili corrisposti, entro il 28.02 dell’anno<br />
successivo e compila il mod. 770.<br />
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SEMPLIFICAZIONE PER SOSTITUTI<br />
DI IMPOSTA MINIMI SENZA DIPENDENTI<br />
00123450206 ABCDE SRL<br />
Castel<br />
Via Castello<br />
RSSNRC49M56H223I Rossi<br />
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Enrica<br />
2011<br />
A
8.000<br />
Delibera distribuzione utili 24.04.2011<br />
28 02 2012 (per la società Abc S.r.l.) Enrica Rossi<br />
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25<br />
200.000,00
Versamento delle ritenute trattenute sugli utili corrisposti al<br />
socio con partecipazione non qualificata<br />
(12,50% di € 50.000,00)<br />
0 0 1 2 3 4 5 0 2 0 6<br />
ABCDEF S.r.l.<br />
Castel<br />
Via Castello<br />
1035 06 2011 6.250 00<br />
6.250 00 6.250 00<br />
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Grazie per<br />
l’attenzione<br />
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