Portolano P4 - Marina Militare Italiana
Portolano P4 - Marina Militare Italiana
Portolano P4 - Marina Militare Italiana
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
9.23 - 5-V-2010<br />
Punta Licosa - Ambiente<br />
MAR TIRRENO - ITALIA<br />
Inserire dopo la riga 9:<br />
«Area marina protetta - L'area marina protetta di Santa Maria di Castellabate è stata istituita con<br />
Decreto Ministeriale del 21 Ottobre 2009.<br />
L'area marina protetta, segnata sulle carte, è suddivisa in zone con regolamentazione differenziata.<br />
Zona A di riserva integrale: interessa il tratto di mare prospiciente la costa compresa tra Punta<br />
Tresino e Vallone Maroccia.<br />
In essa, sono consentite:<br />
a) le attività di soccorso e sorveglianza;<br />
b) le attività di servizio svolte dal gestore;<br />
c) le attività di ricerca autorizzate.<br />
Zona B di riserva generale comprende:<br />
- il tratto di mare circostante la Zona A di Punta Tresino;<br />
- il tratto di mare prospiciente la costa compreso tra Punta Torricella e Punta dell'Ogliastro.<br />
In essa, sono consentiti:<br />
a) le attività consentite in zona A;<br />
b) la balneazione;<br />
c) la navigazione, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità<br />
non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 m e i 600 m di distanza dalla costa,<br />
esclusivamente in assetto dislocante;<br />
d) l'accesso alle unità a vela, a remi, a pedali o con propulsore elettrico;<br />
e) l'accesso ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, ed alle<br />
imbarcazioni in linea con i requisiti di eco-compatibilità:<br />
- unità dotate di casse per la raccolta di liquami di scolo;<br />
- natanti e imbarcazioni equipaggiati con motore in linea con la direttiva 2003/44/CE;<br />
- navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78;<br />
f) l'accesso, alle imbarcazioni, per dodici mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del<br />
regolamento;<br />
g) l'accesso, alle unità navali adibite al trasporto passeggieri e alle visite guidate autorizzate;<br />
h) l'ormeggio, ai natanti ed alle imbarcazioni in zone individuate ed attrezzate con appositi campi boe;<br />
i) l'ancoraggio, ai natanti ed alle imbarcazioni in aree individuate e segnalate;<br />
j) l'esercizio della piccola pesca artigianale, riservata alle imprese che esercitano l'attività ed aventi<br />
sede legale nei Comuni compresi nell'area marina protetta;<br />
k) l'attività di pescaturismo riservata alle imprese che esercitano l'attività sia individuale sia in forma<br />
cooperativa aventi sede legale nei Comuni dell'area marina protetta;<br />
l) la pesca sportiva, con lenza e canna autorizzata e riservata ai residenti nei Comuni compresi<br />
nell'area marina protetta;<br />
m) le visite guidate subacquee, organizzate dai centri di immersione ed autorizzate dal gestore;<br />
n) le immersioni subacquee autorizzate dal gestore.<br />
All'interno della zona B è individuata, poco a NW di Punta dell'Ogliastro, una sottozona soggetta ad un<br />
più elevato regime di tutela ambientale per un particolare interesse naturalistico, nella quale sono consentite<br />
escusivamente le attività di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), j), m).<br />
Al fine di tutelare la biodiversità, è individuato un tratto di mare ampio 50 m a partire dalla costa W<br />
dell'isola di Licosa, nel quale sono consentite esclusivamente le attività di cui ai punti a), d), j), m).<br />
segue<br />
45