Istruzioni IMU 2013 - Comune di Vaiano
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<strong>IMU</strong> <strong>2013</strong><br />
ISTRUZIONI<br />
Aliquote <strong>IMU</strong> acconto <strong>2013</strong>:<br />
• Abitazione principale e relative pertinenze: 0,40 % per tale fattispecie, con l’esclusione<br />
dei fabbricati classificati nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è sospeso il pagamento<br />
dell’acconto La presente aliquota e detrazione si applica anche alle tipologie <strong>di</strong> alle lettere a) e<br />
b) dell’art.8 del regolamento comunale per la <strong>di</strong>sciplina dell’imposta municipale propria.<br />
• Aliquota or<strong>di</strong>naria: 0,93%<br />
• Aliquota per fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale C1, C3, D, ad<br />
esclusione delle categorie D10, D5 e D3 : 0,90%<br />
• Aliquota per fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale A, ad<br />
esclusione della categoria A10, concessi in locazione con regolare contratto a soggetti che<br />
eleggono negli stessi la loro residenza anagrafica,: 0,90%<br />
• Aliquota per fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D5: 1,06%<br />
• Aliquota per fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale A, ad<br />
esclusione della categoria A10, non occupati, cioè quelli nei quali non esistono soggetti<br />
residenti anagraficamente: 1,06 %<br />
• Aliquota per i terreni e<strong>di</strong>ficabili <strong>di</strong> cui all’art.6 del regolamento comunale per la <strong>di</strong>sciplina<br />
dell’imposta municipale propria: 1,06 %<br />
ATTENZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE<br />
PER L’ANNO <strong>2013</strong> E’ VENUTA MENO LA RISERVA A FAVORE DELLE STATO DEL<br />
PAGAMENTO DELLA RELATIVA IMPOSTA RIGUARDO AGLI IMMOBILI DIVERSI<br />
DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE. PERTANTO L’IMPOSTA PER TALI FATTISPECIE, AD<br />
ESCLUSIONE DI QUELLA INDICATA SOTTO, DEVE INTERAMENTE ESSERE<br />
VERSATA AL COMUNE.<br />
SEMPRE DA TALE ANNO E’ RISERVATA ALLA STATO IL VERSAMENTO<br />
DELL’IMPOSTA PARI ALL’ALIQUOTA BASE DI 0,76% RIGUARDO AI FABBRICATI<br />
CASSIFICATI E CLASSIFICABILI NELLA CATEGORIA D, (SONO ESCLUSI I<br />
FABBRICATI CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA D10-FABBRICATI RURALI AD USO<br />
STRUMENTALE- PERCHE’ IL COMUNE DI VAIANO E’ CLASSIFICATO<br />
PARZIALMENTE MONTANO E PERTANTO ESENTI <strong>IMU</strong>). SE IL COMUNE, COME NEL<br />
CASO DEL COMUNE DI VAIANO, HA ADOTTATO UN’ALIQUOTA SUPERIORE A<br />
QUELLA BASE PER I FABBRICATI SUDDETTI, L’IMPOSTA DEVE ESSERE VERSATA,<br />
PER LA PARTE ECCEDENTE LO 0,76%, DIRETTAMENTE AL COMUNE STESSO.<br />
PER L’ACCONTO ANNO <strong>2013</strong> E’ SOSPESO CON L’ART.1 DEL DL 54/<strong>2013</strong>) IL<br />
PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PER :
• L’abitazione principale e le relative pertinenze con l’esclusione dei fabbricati<br />
classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;<br />
• unita' immobiliari appartenenti alle cooperative e<strong>di</strong>lizie a proprieta' in<strong>di</strong>visa, a<strong>di</strong>bite<br />
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,<br />
• nonche' alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari<br />
(IACP) o dagli enti <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le<br />
stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del<br />
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;<br />
SI RICORDA CHE ABITAZIONE PRINCIPALE E’ ESCLUSIVAMENTE QUELLA DOVE<br />
IL SOGGETTO PASSIVO HA LA PROPRIA RESIDENZA ANAGRAFICA.<br />
CHI deve pagare?<br />
L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono immobili (fabbricati, aree fabbricabili,<br />
terreni) a titolo <strong>di</strong> proprietà o <strong>di</strong> altro <strong>di</strong>ritto reale <strong>di</strong> go<strong>di</strong>mento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi<br />
e superficie). Nel caso <strong>di</strong> concessione <strong>di</strong> aree demaniali, soggetto tenuto al versamento<br />
dell'imposta è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso <strong>di</strong> costruzione,<br />
concessi in locazione finanziaria, l'imposta deve essere pagata da chi utilizza l'immobile (locatario<br />
finanziario) a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto <strong>di</strong> leasing.<br />
CONIUGI SEPARATI: ai soli fini <strong>IMU</strong>, l’assegnazione della casa coniugale si intende effettuata a<br />
titolo <strong>di</strong> “<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> abitazione”, quin<strong>di</strong> il versamento dell’<strong>IMU</strong> compete esclusivamente al coniuge<br />
assegnatario al 100%, a prescindere dal possesso.<br />
I terreni agricoli ubicati nel <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Vaiano</strong> in ragione <strong>di</strong> quanto previsto dall’art.15 della legge<br />
27 <strong>di</strong>cembre 1977 n.984, sono esenti dall’imposta così come previsto dall’art.7, lettera h) del D.lgs<br />
504/92, applicabile anche in materia <strong>di</strong> Imposta Municipale propria, secondo quanto previsto al<br />
comma 8 art.9 del D.lgs n.23/2011.<br />
I fabbricati rurali ad uso strumentale <strong>di</strong> cui all’articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 <strong>di</strong>cembre<br />
1993, n. 557 Sono esenti dall’imposta convertito in Legge 133/94 del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Vaiano</strong> in quanto<br />
rientrante nell’elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente montani.<br />
QUANDO si deve pagare?<br />
Il pagamento dell'<strong>IMU</strong> <strong>2013</strong> complessivamente dovuta deve avvenire in due rate:<br />
• l’acconto entro il 17 giugno – il versamente sarà calcolato applicando le aliquote pubblicate<br />
sul sito web del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 16 maggio <strong>2013</strong>. Nel caso in<br />
cui entro tale data non siano state pubblicate le aliquote anno <strong>2013</strong>, si dovrà calcolare con<br />
le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente;<br />
• il saldo entro il 16 <strong>di</strong>cembre – il versamento sarà calcolato a saldo per tutto l’anno,<br />
applicando le aliquote approvate dal <strong>Comune</strong> e pubblicate su predetto sito entro 16<br />
novembre corrente anno. In caso <strong>di</strong> mancata pubblicazione entro tale data si applicano le<br />
aliquote pubblicate entro il 16 maggio, in manca, quelle adottati per l’anno precedente.<br />
L’importo deve essere arrotondato.<br />
Il versamento dell’I.M.U. è un’autoliquidazione, è annuale e deve essere eseguito per l’anno <strong>di</strong><br />
competenza: quin<strong>di</strong> se si è già proprietari oppure si acquisisce un immobile nel corso dell’anno<br />
<strong>2013</strong> si deve iniziare a versare l’imposta dallo stesso anno <strong>2013</strong>, proporzionalmente ai mesi <strong>di</strong><br />
possesso. Se l'importo da versare risulta, per effetto dell'applicazione delle aliquote e detrazioni,<br />
inferiore a 12 euro annui, il contribuente non deve effettuare alcun versamento.<br />
DOVE si paga?<br />
Il versamento dell'imposta è effettuato esclusivamente me<strong>di</strong>ante modello F24 <strong>di</strong>sponibile presso<br />
qualsiasi ufficio postale o sportello bancario (l'utilizzo è gratuito).<br />
Il co<strong>di</strong>ce Ente per il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Vaiano</strong> è: "L537".<br />
I co<strong>di</strong>ci tributi sono:<br />
Tipologia immobili Co<strong>di</strong>ce <strong>IMU</strong> quota<br />
<strong>Comune</strong><br />
Co<strong>di</strong>ce <strong>IMU</strong> quota<br />
Stato
Abitazione principale e pertinenze 3912 =====<br />
Fabbricati rurali strumentali 3913 ====<br />
Terreni 3914 ===<br />
Aree fabbricabili 3916 ===<br />
Altri fabbricati 3918 ===<br />
<strong>IMU</strong> immobili ad uso produttivo calssificati nel<br />
gruppo catastale D<br />
3930 3925<br />
Per sanare gli omessi o tar<strong>di</strong>vi versamenti <strong>di</strong> qualsiasi tributo, i contribuenti <strong>di</strong>spongono <strong>di</strong> tre tipi <strong>di</strong><br />
perdono, che possono ridurre la sanzione del 30%: il ravve<strong>di</strong>mento "sprint" entro 14 giorni. Il<br />
ravve<strong>di</strong>mento breve, dal quin<strong>di</strong>cesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza,. Il<br />
ravve<strong>di</strong>mento lungo o annuale, entro il termine <strong>di</strong> presentazione della <strong>di</strong>chiarazione relativa<br />
all'anno nel quale è commessa la violazione. In caso <strong>di</strong> ravve<strong>di</strong>mento, oltre alle somme dovute e<br />
alle mini-sanzioni, sono dovuti gli interessi legali, nella misura del 2,5% dal 1° gennaio 2012.<br />
Per il pagamento si usa il modello F24. Il contribuente beneficia delle riduzioni automatiche delle<br />
sanzioni applicabili, a con<strong>di</strong>zione che le violazioni oggetto <strong>di</strong> regolarizzazione non siano state già<br />
constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche. Sanzioni ed intressi versati<br />
unitamente all’Imposta<br />
Ravve<strong>di</strong>mento sprint<br />
Con il ravve<strong>di</strong>mento "sprint", da fare entro 14 giorni dalla scadenza, la sanzione or<strong>di</strong>naria del 30%,<br />
applicabile sui tar<strong>di</strong>vi od omessi versamenti <strong>di</strong> imposte, si riduce allo 0,2% per ogni giorno <strong>di</strong><br />
ritardo. La misura varia dallo 0,2% per un giorno <strong>di</strong> ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni <strong>di</strong> ritardo.<br />
Ravve<strong>di</strong>mento breve<br />
I contribuenti che hanno saltato l'appuntamento con i versamenti in scadenza dal quin<strong>di</strong>cesimo<br />
giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza, sanzione del 3%, più gli interessi<br />
dell'2,5% .<br />
Ravve<strong>di</strong>mento lungo<br />
Per chi si avvale del ravve<strong>di</strong>mento lungo o annuale, entro il termine <strong>di</strong> presentazione della<br />
<strong>di</strong>chiarazione relativa all'anno nel quale è commessa la violazione imposta omessa più sanzione<br />
del 3,75% più interessi del 2,5%.<br />
COME si calcola l'imposta?<br />
L'imposta si determina applicando al valore degli immobili e sulla base dei requisiti posseduti, una<br />
delle aliquote previste tenendo conto delle detrazioni e delle riduzioni d'imposta.<br />
Fabbricati - il valore è dato dalla ren<strong>di</strong>ta catastale, risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno<br />
d'imposta, aumentata del 5%, e moltiplicata per i seguenti coefficienti in base alla categoria<br />
catastale:<br />
• 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e<br />
C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;<br />
• 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e nelle le categorie C/3, C/4 e C/5;<br />
• 80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituti <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to, cambio, assicurazione);<br />
• 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;<br />
• 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (capannoni, alberghi, cinema, ecc.), ad<br />
eccezione degli immobili classificati nella categoria D/5; il moltiplicatore è elevato a 65 a<br />
decorrere dal 1°gennaio <strong>2013</strong>;<br />
• 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi)<br />
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE<br />
Dall'imposta dovuta per l'immobile destinato ad abitazione principale del soggetto passivo, e<br />
relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00.
La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale persiste tale destinazione; inoltre,<br />
nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata come abitazione principale da più soggetti passivi,<br />
la detrazione spetta a ciascuno <strong>di</strong> essi in proporzione alla quota <strong>di</strong> destinazione della stessa.<br />
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto e<strong>di</strong>lizio urbano come<br />
unica unità immobiliare, nel quale il possessore <strong>di</strong>mora abitualmente e risiede anagraficamente.<br />
Esclusivamente per gli anni 2012 e <strong>2013</strong>, la detrazione per l'abitazione principale è maggiorata <strong>di</strong><br />
50,00€ per ciascun figlio <strong>di</strong> età non superiore a ventisei anni, purchè <strong>di</strong>morante abitualmente e<br />
residente anagraficamente nell'unità immobiliare a<strong>di</strong>bita ad abitazione principale del soggetto<br />
passivo.Tale detrazione non può superare le €.400,00.<br />
Detrazione complessiva €.600,00(€.200,00+€400,00)<br />
La detrazione spetta proporzionalmente al periodo <strong>di</strong> sussistenza dei requisiti e va <strong>di</strong>visa in parti<br />
uguali tra i genitori, se entrambi soggetti passivi per lo stesso immobile<br />
PERTINENZE: Aliquote e detrazione<br />
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle<br />
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima <strong>di</strong> un'unità pertinenziale per ciascuna<br />
delle categorie catastali in<strong>di</strong>cate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.<br />
Alle pertinenze dell'abitazione principale si applica l'aliquota dell'abitazione principale, a con<strong>di</strong>zione<br />
che esista il requisito soggettivo <strong>di</strong> utilizzo.<br />
Per quanto attiene alla detrazione dell'abitazione principale, se la stessa non trova totale capienza<br />
nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, essa deve essere computata, per la parte residua,<br />
sull'imposta dovuta sulle pertinenze.<br />
ABITAZIONI ASSIMILATE A QUELLA PRINCIPALE:<br />
-L'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo <strong>di</strong> proprietà o <strong>di</strong> usufrutto da anziani<br />
o <strong>di</strong>sabili che acquisiscono la residenza in istituti <strong>di</strong> ricovero o sanitari a seguito <strong>di</strong> ricovero<br />
permanente, a con<strong>di</strong>zione che l’abitazione non risulti locata.<br />
-Si considera <strong>di</strong>rettamente a<strong>di</strong>bita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai<br />
citta<strong>di</strong>ni italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo <strong>di</strong> proprietà o <strong>di</strong> usufrutto in Italia, a<br />
con<strong>di</strong>zione che non risulti locata.<br />
RIDUZIONE FABBRICATI STORICI ED INAGIBILI:<br />
La base imponibile è ridotta del 50% per:<br />
- i fabbricati <strong>di</strong> interesse storico o artistico <strong>di</strong> cui all’articolo 10 del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> cui al decreto legislativo<br />
22 gennaio 2004, n. 42; (la base imponibile è data dalla ren<strong>di</strong>ta e non più come in regime <strong>di</strong> ICI<br />
dalla minore delle tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zone censuaria del fabbricato)<br />
- i fabbricati <strong>di</strong>chiarati inagibili o inabitabili e <strong>di</strong> fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno<br />
durante il quale sussistono dette con<strong>di</strong>zioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio<br />
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla<br />
<strong>di</strong>chiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà <strong>di</strong> presentare una <strong>di</strong>chiarazione sostitutiva ai<br />
sensi del testo unico <strong>di</strong> cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 <strong>di</strong>cembre 2000, n. 445.<br />
La riduzione è applicabile dal momento <strong>di</strong> presentazione della <strong>di</strong>chiarazione. Sono fatte salve,<br />
quelle <strong>di</strong>chiarazioni/perizie già presentate ai fini ICI.<br />
Fabbricati privi <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>ta catastale: si considera la ren<strong>di</strong>ta attribuita a fabbricati similari (ren<strong>di</strong>ta<br />
presunta) da trasformare in valore imponibile con i coefficienti in<strong>di</strong>cati;<br />
Fabbricati appartenenti al gruppo "D" privi <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>ta catastale e interamente posseduti da imprese:<br />
il valore imponibile è quello che risulta dalle scritture contabili, debitamente aggiornato con i<br />
coefficienti fissati annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze.<br />
Aree fabbricabili: - la base imponibile è il valore venale, risultante al 1° Gennaio dell'anno<br />
d'imposta, avendo riguardo: alla zona <strong>di</strong> ubicazione, all'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità, alla destinazione<br />
d'uso consentito, agli oneri per eventuali lavori <strong>di</strong> adattamento, ai vincoli posti dagli strumenti<br />
urbanistici, ai prezzi me<strong>di</strong><strong>di</strong> mercato. Per agevolare il contribuente, il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Vaiano</strong> ha stabilito<br />
i valori minimi per alcune le aree fabbricabili.<br />
Tutti i terreni sono esenti in quanto il comune è montano
Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 12,00.<br />
La formula per il calcolo dell'<strong>IMU</strong> è la seguente:<br />
• Per i fabbricati: <strong>IMU</strong> ANNUALE = RENDITA CATASTALE x 5% x MOLTIPLICATORE x<br />
ALIQUOTA <strong>IMU</strong>. Se trattasi <strong>di</strong> abitazione principale all’<strong>IMU</strong> ANNUALE TOTALE va detratta<br />
la DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE, eventualmente va detratta la DETRAZIONE<br />
PER FIGLI < 26 ANNI.<br />
• Per i terreni e<strong>di</strong>ficabili è la seguente: <strong>IMU</strong> ANNUALE = VALORE VENALE AREA x<br />
ALIQUOTA <strong>IMU</strong><br />
• Per i fabbricati appartenen<strong>di</strong> al gruppo D privi <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>ta catastale e interamente posseduti<br />
da imprese: <strong>IMU</strong> ANNUALE = VALORE RISULTANTE DALLE SCRITTURE CONTABILI<br />
DEBITAMENTE AGGIORNATO CON I COFFICIENTI MINISTERIALI x ALIQUOTA <strong>IMU</strong>.<br />
SuL sito del comune <strong>di</strong> <strong>Vaiano</strong> è presente un link per il calcolo e la compilazione del relativo<br />
modelllo F24<br />
Cosa fare in caso <strong>di</strong> VARIAZIONI.<br />
Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze <strong>di</strong> cui al D.Lgs n. 23/2011, art. 9,<br />
comma 6, pubblicato in G.U. 258 del 5/11/2012 è stato approvato il modello <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione <strong>IMU</strong><br />
per l'anno 2012 e seguenti. La <strong>di</strong>chiarazione va presentato solo quando le mo<strong>di</strong>fiche che<br />
determinano un <strong>di</strong>verso importo dell'imposta dovuta sono relative a riduzioni d'imposta e nei casi in<br />
cui tali variazioni non sono imme<strong>di</strong>atamente acquisibili da parte dei comuni attraverso la<br />
consultazione della banca dati catastale. La soppressione dell'obbligo <strong>di</strong>chiarativo <strong>di</strong>scende<br />
dall'effettiva operatività del sistema <strong>di</strong> circolazione e fruizione dei dati catastali, accertata con<br />
provve<strong>di</strong>mento 18/12/2007 del Territorio. Grazie all'interscambio informativo, infatti, gli enti locali<br />
possono <strong>di</strong>rettamente accedere ai dati relativi agli immobili in essi situati, contenuti negli archivi<br />
informatici del Catasto.<br />
In pratica, la <strong>di</strong>chiarazione <strong>IMU</strong> non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini<br />
dell'imposta <strong>di</strong>pendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche attraverso il<br />
modello unico informatico (MUI). Si tratta del modello tramite il quale i notai effettuano la<br />
registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura<br />
catastale <strong>di</strong> atti relativi a <strong>di</strong>ritti sugli immobili. In particolare, l'utilizzo del MUI è obbligatorio dal 15<br />
giugno 2004 per gli atti <strong>di</strong> compraven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> immobili e per gli adempimenti relativi agli atti <strong>di</strong><br />
cessione e costituzione, a titolo oneroso, dei <strong>di</strong>ritti reali <strong>di</strong> proprietà, usufrutto, uso, abitazione,<br />
enfiteusi, superficie; dal 1° giugno 2007, invece, per tutti gli altri atti formati o autenticati da quella<br />
data.<br />
Viceversa, la <strong>di</strong>chiarazione deve essere presentata:<br />
• per gli immobili che godono <strong>di</strong> una riduzione dell'imposta (come nel caso dei fabbricati<br />
<strong>di</strong>chiarati inagibili o inabitabili e <strong>di</strong> fatto non utilizzati, o dei terreni agricoli posseduti e<br />
condotti da coltivatori <strong>di</strong>retti o da impren<strong>di</strong>tori agricoli). Le riduzioni vanno <strong>di</strong>chiarate sia<br />
quando si acquista che quando si perde il relativo <strong>di</strong>ritto;<br />
• per gli immobili che sono stati oggetto <strong>di</strong> atti per i quali non è stato utilizzato il MUI;<br />
• quando il <strong>Comune</strong> non può acquisire dalla banca dati catastale le informazioni necessarie<br />
ai fini del pagamento dell'imposta:<br />
1. l'immobile è stato oggetto <strong>di</strong> locazione finanziaria o <strong>di</strong> un atto <strong>di</strong> concessione<br />
amministrativa su aree demaniali;<br />
2. l'atto ha riguardato un'area fabbricabile, a meno che il valore in comune commercio<br />
dell'area alienata non sia mutato rispetto a quello <strong>di</strong>chiarato in precedenza;<br />
3. il terreno agricolo è <strong>di</strong>venuto area fabbricabile o viceversa;<br />
4. l'area è <strong>di</strong>venuta e<strong>di</strong>ficabile in seguito alla demolizione del fabbricato;<br />
5. l'immobile ha perso o acquisito il <strong>di</strong>ritto all'esenzione o all'esclusione dall'<strong>IMU</strong>;<br />
6. l'immobile ha perso o acquisito la caratteristica della ruralità;<br />
7. l'immobile è <strong>di</strong> interesse storico o artistico;<br />
8. l'immobile è stato oggetto <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta all'asta giu<strong>di</strong>ziaria, nell'ambito <strong>di</strong> procedure <strong>di</strong><br />
fallimento o <strong>di</strong> liquidazione coatta amministrativa, ecc.
Per un’elencazione esaustiva dei casi in cui la <strong>di</strong>chiarazione va presentata si rimanda alle istruzioni<br />
per la compilazione che saranno pre<strong>di</strong>sposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.<br />
La Dichiarazione <strong>IMU</strong> deve essere presentata, limitatamente agli immobili siti nel <strong>Comune</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>Vaiano</strong>, se si rientra in uno dei casi <strong>di</strong> cui sopra e solo se si sono verificate variazioni nel corso del<br />
<strong>2013</strong> al <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Vaiano</strong> – Ufficio Tributi, piazza del <strong>Comune</strong>,4 - 59021 VAIANO in uno dei<br />
seguenti mo<strong>di</strong>:<br />
• con spe<strong>di</strong>zione a mezzo posta del modello <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione con raccomandata senza<br />
ricevuta <strong>di</strong> ritorno;<br />
• con consegna <strong>di</strong>retta all'ufficio succitato che restituisce la copia con la ricevuta;<br />
• con invio a mezzo casella <strong>di</strong> posta certificata all'in<strong>di</strong>rizzo<br />
comune.vaiano@postacert.toscana.it<br />
I modelli <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione possono essere ritirati presso il sopraddetto in<strong>di</strong>rizzo, nei giorni dal lunedì<br />
al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, oppure scaricati da questo sito.<br />
Termini <strong>di</strong> presentazione della <strong>di</strong>chiarazione <strong>IMU</strong><br />
La <strong>di</strong>chiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo dalla data in<br />
cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della<br />
determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto del Ministero<br />
dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. 258 del 5/11/2012.<br />
Restano ferme le <strong>di</strong>sposizioni sul Modello Unico Informatico (M.U.I.) e le <strong>di</strong>chiarazioni<br />
presentate ai fini dell'ICI, in quanto compatibili<br />
SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI VAIANO SARA’ PRESENTE UN LINK UTILE AL<br />
CALCOLO <strong>IMU</strong> <strong>2013</strong> AD ALLA STAMPA DEL RELATIVO MODELLO F24 PER IL VERSAMENTO<br />
DELL’IMPOSTA.<br />
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio Tributi del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Vaiano</strong>: dott .Stefano Bianchi<br />
tel 0574942444 fax 0574942439 e-mail: s.bianchi@comune.vaiano.po.it