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Periodico di informazione e cultura - CASTRI PIRI VALLES

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La legge 30 marzo 2001, n. 130 recante "Disposizioni in materia <strong>di</strong> cremazione e <strong>di</strong>spersione delle ceneri" ha<br />

mo<strong>di</strong>ficato all'articolo 2, l'articolo 411 del co<strong>di</strong>ce penale aggiungendo ai commi sopra riportati altri due. La nuova formulazione<br />

della norma è la seguente: "3. Non costituisce reato la <strong>di</strong>spersione delle ceneri <strong>di</strong> cadavere autorizzata dall'ufficiale<br />

dello stato civile sulla base <strong>di</strong> espressa volontà del defunto. 4. La <strong>di</strong>spersione delle ceneri non autorizzata<br />

dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità <strong>di</strong>verse rispetto a quanto in<strong>di</strong>cato dal defunto, è punita con la<br />

reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 2.582 a euro 12.911".<br />

La <strong>di</strong>spersione delle ceneri non è più reato dunque, a meno che non sia stata autorizzata dall'ufficiale <strong>di</strong> stato<br />

civile o che sia effettuata con modalità <strong>di</strong>verse da quelle volute dal defunto. La volontà del defunto può essere provata<br />

in tre mo<strong>di</strong>: con <strong>di</strong>chiarazione scritta del de cuius; con manifestazione scritta dei familiari che riportano la volontà del<br />

de cuius; con prove testimoniali attraverso sentenza del giu<strong>di</strong>ce.<br />

La <strong>di</strong>spersione delle ceneri è vietata nei centri abitati (e per la definizione si fa riferimento al co<strong>di</strong>ce della strada).<br />

La <strong>di</strong>spersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.<br />

La lettera d) del citato articolo 3, comma 1 della legge 130/01 <strong>di</strong>spone che la <strong>di</strong>spersione delle ceneri è eseguita<br />

dal coniuge o da altro familiare avente <strong>di</strong>ritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione<br />

cremazionista cui era iscritto il defunto o, in mancanza, da personale autorizzato dal comune.<br />

Altra novità della legge 130/01 è la possibilità <strong>di</strong> affidare l'urna ai familiari che potranno, ad esempio, interrarla<br />

nel giar<strong>di</strong>no <strong>di</strong> casa o tenerla in una stanza della casa.<br />

L’interesse crescente per la cremazione è testimoniato anche dal proliferare <strong>di</strong> legislazioni regionali cresciute<br />

sulla spinta delle istanze cremazioniste per la <strong>di</strong>spersione e per l’affidamento familiare o personale delle ceneri.<br />

L’avvio è stato dato dalla Regione Lombar<strong>di</strong>a con la legge regionale del 18 novembre 2003 n. 22, poi la regione<br />

Piemonte, Toscana, Umbria e nel 2005 anche la regione Marche con la legge regionale 1 febbraio 2005 n.5, “Norme<br />

in materia <strong>di</strong> attività e <strong>di</strong> servizi necroscopici, funebri e ciminerali”.<br />

La finalità <strong>di</strong> citata legge regionale è quella <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplinare le attività e servizi correlati al decesso <strong>di</strong> ogni citta<strong>di</strong>no,<br />

nel rispetto della <strong>di</strong>gnità e delle <strong>di</strong>verse convinzioni religiose e <strong>cultura</strong>li <strong>di</strong> ciascuna persona, con le finalità <strong>di</strong><br />

tutelare l’interesse degli utenti dei servizi funebri, anche tramite una corretta <strong>informazione</strong>, e <strong>di</strong> improntare le attività <strong>di</strong><br />

vigilanza sanitaria a principi <strong>di</strong> efficacia e <strong>di</strong> efficienza.<br />

All’articolo 6 la citata legge regionale <strong>di</strong>spone che l’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei<br />

principi e delle modalità <strong>di</strong> cui alla legge 30 marzo 2001 n. 130, e richiama l’articolo 3 della citata legge per in<strong>di</strong>care i<br />

luoghi dove procedere alla <strong>di</strong>spersione delle ceneri a cura dei familiari o dell’esecutore testamentario.<br />

Al secondo comma, la legge regionale <strong>di</strong>spone che la Zona territoriale dell’ASUR competente per territorio<br />

autorizza l’uso <strong>di</strong> feretri legno dolce non verniciato al fine <strong>di</strong> ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi <strong>di</strong> cremazione. La<br />

consegna dell’urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione <strong>di</strong> un documento nel quale i familiari o l’esecutore testamentario<br />

<strong>di</strong>chiarano la destinazione finale dell’urna o delle ceneri; tale documento, conservato in copia presso l’impianto<br />

<strong>di</strong> cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce il documento <strong>di</strong> accompagnamento<br />

obbligatorio nelle fasi <strong>di</strong> trasporto delle ceneri.<br />

Il Comune <strong>di</strong> Apiro, con delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 23.12.2009, ha approvato il regolamento<br />

comunale <strong>di</strong> polizia mortuaria. Tale regolamento, all’articolo 1, contiene la definizione <strong>di</strong> Polizia Mortuaria Comunale,<br />

la quale comprende tutte le funzione svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla<br />

sepoltura, alla gestione dei Cimiteri Comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra<br />

analoga, non specificamente attribuita ad altri enti o organi.<br />

Le funzioni della Polizia Mortuaria <strong>di</strong> competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale <strong>di</strong><br />

Stato Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del<br />

Servizio <strong>di</strong> Igiene Pubblica o del coor<strong>di</strong>natore sanitario dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, per quanto <strong>di</strong> competenza.<br />

Le funzioni e l’organizzazione degli uffici comunali in materia <strong>di</strong> polizia mortuaria e <strong>di</strong> attività comunque<br />

connesse con i cimiteri sono determinate con il regolamento <strong>di</strong> cui all’articolo 89 del D. lgs. n. 267/2000.<br />

In<strong>di</strong>cativamente tali funzioni sono così ripartite: l’Ufficio Servizi Demografici provvede agli adempimenti<br />

amministrativi in materia <strong>di</strong> polizia mortuaria e cimiteriale, esclusi gli atti contrattuali, contabili o tecnici, attribuiti agli<br />

uffici competenti; l’Ufficio <strong>di</strong> Segreteria provvede agli atti contrattuali; l’Ufficio <strong>di</strong> Ragioneria provvede agli atti contabili;<br />

l’Ufficio Tecnico Comunale provvede agli adempimenti <strong>di</strong> natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione<br />

e gestione dei Cimiteri, al personale addetto ai Cimiteri e alla loro custo<strong>di</strong>a, e ad ogni altro adempimento.<br />

Il Regolamento comunale <strong>di</strong> polizia mortuaria stabilisce all’articolo 19, che l’autorizzazione <strong>di</strong> cui all’articolo<br />

79, 1° comma del D.P.R. n. 285/90, è rilasciata a richiesta dei familiari o <strong>di</strong> loro incaricato, in presenza delle con<strong>di</strong>zioni<br />

ivi in<strong>di</strong>cate. Inoltre, le modalità operative nel caso che la manifestazione <strong>di</strong> volontà alla cremazione sia espressa dal<br />

coniuge o, in <strong>di</strong>fetto, dal parente più prossimo o, nel caso <strong>di</strong> concorrenza <strong>di</strong> più parenti nello stesso grado, da tutti gli<br />

stessi sono determinate dal Capo dell’ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.<br />

9<br />

Avv. Morena Soverchia<br />

www.stu<strong>di</strong>olegaleserrini.it

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