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Periodico di informazione e cultura - CASTRI PIRI VALLES

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La pratica crematoria<br />

La cremazione consiste nella pratica <strong>di</strong> ridurre, tramite il fuoco, un cadavere nei suoi elementi <strong>di</strong> base (gas e<br />

frammenti ossei).<br />

Solo negli ultimi decenni lo Stato Italiano si è interessato della pratica della cremazione emanando una normativa<br />

atta a darle pari <strong>di</strong>gnità rispetto alle altre pratiche “mortuarie” (l’inumazione, la sepoltura della salma in terra in un<br />

campo comune o in concessione, e la tumulazione, la sepoltura della salma in loculo o tomba).<br />

Importanti, in tal senso, sono state alcune leggi promulgate tra il 1987 e il 1990 e soprattutto la legge n. 130 del<br />

2001.<br />

La cremazione è un servizio pubblico a domanda in<strong>di</strong>viduale ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del D.L. 31<br />

agosto 1987, n. 359 convertito, con mo<strong>di</strong>ficazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440. Tale servizio era gratuito per i<br />

citta<strong>di</strong>ni nel senso che le spese erano sostenute dal comune <strong>di</strong> residenza fino alla legge 28 febbraio 2001, n. 26 che lo<br />

ha reso oneroso.<br />

A livello normativo si parlava però <strong>di</strong> cremazione già nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D.<br />

27 luglio 1934, n. 1265. Recitava, infatti, l'articolo 343 che "la cremazione dei cadaveri è fatta in crematori autorizzati<br />

dal prefetto, sentito il me<strong>di</strong>co provinciale. I comuni debbono concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per<br />

la costruzione dei crematori."<br />

La legge n. 130 del 2001 dà in<strong>di</strong>cazioni alle amministrazioni locali per la costruzione dei crematori, e istituisce<br />

il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> trarre lucro dalla <strong>di</strong>spersione delle ceneri. All'articolo 6, si <strong>di</strong>spone che "…le regioni elaborano piani regionali<br />

<strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo<br />

conto della popolazione residente, dell'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei<br />

citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> ciascun territorio comunale prevedendo, <strong>di</strong> norma, la realizzazione <strong>di</strong> almeno un crematorio per regione."<br />

Il secondo comma dell'articolo 6 <strong>di</strong>spone poi che "la gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso<br />

una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'or<strong>di</strong>namento degli enti locali… Agli oneri<br />

connessi alla realizzazione ed alla gestione dei crematori si provvede anche con i proventi derivanti dalle tariffe <strong>di</strong><br />

cui all'articolo 5, comma 2.". E' dunque da considerarsi implicitamente abrogato l'art. 343 del R.D. n. 1265/34 laddove<br />

si prevedeva la concessione a titolo gratuito dell'area per la costruzione dei crematori.<br />

Oggi, in Italia la cremazione è praticata in circa il 10% dei casi dei decessi, anche per l’assenza <strong>di</strong> strutture attrezzate,<br />

presenti solamente in una quarantina <strong>di</strong> province sopratutto al Centro – Nord. .<br />

Ogni persona ha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> scegliere se farsi cremare o no. L'interessato, nello scegliere la pratica della cremazione,<br />

può avvalersi <strong>di</strong> due modalità.<br />

Può fare testamento pubblico, segreto od olografo (artt. 602 e ss. c.c.) - con l'avvertenza che gli ultimi due dovranno<br />

essere pubblicati per acquisire efficacia - o può aderire ad una associazione riconosciuta avente tra i propri<br />

scopi statutari quello della cremazione. Si tratta del fenomeno associativo noto come SO.CREM. (Società <strong>di</strong> Cremazione).<br />

In tal caso è sufficiente una <strong>di</strong>chiarazione autografa scritta e datata dall'interessato, convalidata dal presidente<br />

dell'associazione.<br />

Qualora il defunto non abbia in vita espresso volontà cremazionista i familiari possono esprimere la propria<br />

volontà. Innanzitutto il coniuge, in sua mancanza tutti i parenti <strong>di</strong> primo grado e così via fino al sesto grado, sono<br />

esclusi gli affini. I parenti esprimono tale volontà in forma scritta e la sottoscrizione deve essere autenticata da pubblico<br />

ufficiale oggi nelle forme <strong>di</strong> cui al D.P.R. 28 <strong>di</strong>cembre 2000, n. 445 recante "Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa".<br />

Espressa la volontà cremazionista sarà necessario acquisire il certificato me<strong>di</strong>co da cui risulti escluso che la<br />

morte è dovuta a causa violenta o sospetta <strong>di</strong> esserlo, a reato o che sussista sospetto <strong>di</strong> reato. Si tratta <strong>di</strong> un certificato<br />

che deve rilasciare il me<strong>di</strong>co curante o il necroscopo in caso <strong>di</strong> morte senza assistenza me<strong>di</strong>ca. La sottoscrizione va<br />

autenticata dal coor<strong>di</strong>natore sanitario della ASL.<br />

Nel caso, invece, in cui la morte sia dovuta a reato o vi sia sospetto <strong>di</strong> reato, o a causa violenta o sospetta causa<br />

violenta, il certificato del me<strong>di</strong>co curante sarà sostituito dal nulla osta dell'autorità giu<strong>di</strong>ziaria (art. 79 del D.P.R. 285/<br />

90). Tale <strong>di</strong>sposizione va coor<strong>di</strong>nata con l'articolo 116 del d.lgs 28 luglio 1989, n. 216 dove si <strong>di</strong>spone che in caso indagini<br />

sulla morte <strong>di</strong> una persona per la quale sorge sospetto <strong>di</strong> reato la sepoltura non può essere eseguita senza l'or<strong>di</strong>ne<br />

del procuratore della Repubblica.<br />

L'articolo 79, comma 5 del D.P.R. n. 285/90, richiede il nulla osta dell'autorità giu<strong>di</strong>ziaria, anche in caso <strong>di</strong><br />

morte improvvisa. La morte improvvisa, però, rileva più sotto il profilo sanitario che giu<strong>di</strong>ziario specie in riferimento<br />

all'accertamento dell'effettività della morte.<br />

Con la legge n. 130 del 30 marzo 2001 viene mo<strong>di</strong>ficato l’articolo 411 c.p., consentendo così la <strong>di</strong>spersione<br />

delle ceneri in spazi aperti (mare, bosco, montagna, campagna,…), in aree private, oppure in spazi riservati all’interno<br />

dei cimiteri.<br />

Nel nostro paese tale pratica non era possibile in quanto l'art. 411 del co<strong>di</strong>ce penale - Distruzione, soppressione<br />

o sottrazione <strong>di</strong> cadavere - <strong>di</strong>spone che "1. Chiunque <strong>di</strong>strugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte <strong>di</strong> esso,<br />

ovvero ne <strong>di</strong>sperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni. 2. La pena è aumentata se il fatto è commesso<br />

in cimiteri o altri luoghi <strong>di</strong> sepoltura, <strong>di</strong> deposito o <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a."<br />

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