Eutekne - affitto d'azienda - Economia
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<strong>Eutekne</strong>.info - Il Quotidiano del Commercialista<br />
economico, nell’impianto normativo in vigore dal 2008 dovrebbe derivare la loro<br />
indeducibilità, trattandosi di componente negativo di reddito classificato in una voce<br />
non rilevante ai fini del tributo regionale.<br />
In questo senso si era pronunciata la C.M. 4 giugno 1998 n. 141/E (§ 3.2.1.3.3) con<br />
riferimento alla versione del DLgs. 446/97 pro tempore vigente, la quale<br />
ricomprendeva ugualmente gli accantonamenti stanziati nella voce B.13 tra gli oneri<br />
indeducibili ai fini IRAP. In maniera critica verso l’orientamento ministeriale si<br />
erano, peraltro, già allora pronunciate le circolari Assonime 9 giugno 1998 n. 52 e 10<br />
maggio 2000 n. 34, nonché le DRE per il Piemonte e la Lombardia nelle risposte<br />
fornite a una videoconferenza tenutasi l’8 marzo 2000.<br />
Comunque, il DLgs. 506/99, sancendo la potenziale rilevanza, nei limiti di quanto<br />
stabilito ai fini delle imposte sui redditi, di tutte le voci appartenenti alla macroclasse<br />
B (costi della produzione), ad eccezione soltanto dei costi relativi al personale e delle<br />
perdite su crediti, aveva di fatto determinato il superamento della problematica.<br />
Problematica che invece si è ripresentata con l’attuale formulazione dell’art. 5 del<br />
DLgs. 446/97.<br />
Oneri stanziati sulla base di elementi oggettivi<br />
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Nella nota in commento, l’Agenzia delle Entrate, privilegiando un’impostazione<br />
legata alla natura dei suddetti ammortamenti/accantonamenti, si è pronunciata per<br />
la loro deducibilità. Si tratta infatti di accantonamenti che, in conformità al documento<br />
OIC n. 19 (§ C.V.d), devono essere effettuati “sulla base di elementi oggettivi e valida<br />
documentazione”, al fine di ripristinare i beni allo stato in cui vanno restituiti al<br />
termine dell’<strong>affitto</strong> dell’azienda.<br />
Nel caso oggetto di interpello, poi, gli accantonamenti sono stati stanziati “sulla base<br />
delle aliquote di ammortamento fiscalmente riconosciute in deduzione”, sicché<br />
l’aliquota fiscale rappresenta comunque il limite massimo di deducibilità.<br />
Alla luce di tali considerazioni, secondo l’Agenzia, tali oneri sono deducibili per<br />
competenza anche ai fini IRAP, all’atto dello stanziamento a Conto economico. In<br />
ogni caso, essendo contabilizzati in una voce non rilevante ai fini della formazione<br />
della base imponibile, l’ammontare deducibile in ogni esercizio deve essere oggetto di<br />
apposita variazione in diminuzione nella dichiarazione IRAP.<br />
Per quanto la tematica non sia stata oggetto di approfondimento da parte della nota in<br />
commento, si rammenta che, in presenza di deroga contrattuale all’art. 2561 c.c., è il<br />
locatore a rilevare le quote di ammortamento dei beni dell’azienda concessa in <strong>affitto</strong><br />
o usufrutto nella voce B.10 del Conto economico, procedendo alla relativa deduzione.<br />
Infatti, gravando su di esso l’onere di conservare l’efficienza dell’azienda, nessun<br />
ulteriore accantonamento a tal fine sarà operato dal locatario.<br />
http://www.eutekne.info/Sezioni/Articolo_Print.aspx?ID=366102<br />
15/12/2011