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Raggruppamento temporaneo di imprese - Affitto di ramo d ... - Inps

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Contratti pubblici - <strong>Raggruppamento</strong> <strong>temporaneo</strong> <strong>di</strong> <strong>imprese</strong> - <strong>Affitto</strong> <strong>di</strong> <strong>ramo</strong> d'azienda <strong>di</strong> una<br />

delle società mandanti - Rapporti con l'amministrazione appaltante – Irrilevanza.<br />

Tribunale <strong>di</strong> Roma – 01.02.2007, n. 2003 – Dott. Pontecorvo- 3i I.I.I. srl (Avv.ti Andrea e<br />

Nicola Saldutti) – INPS (Avv.ti Collina, De Ruvo, Carcavallo, Ferrazzoli) – F. S.p.A.(Avv.<br />

Salonia)<br />

Quando l'ente pubblico conclude un contratto <strong>di</strong> appalto con un raggruppamento <strong>temporaneo</strong> <strong>di</strong><br />

<strong>imprese</strong>, la capogruppo è l'unico soggetto legittimato a compiere ogni attività connessa o<br />

<strong>di</strong>pendente dall'appalto, nonché unico interlocutore dell'Amministrazione, restando le vicende<br />

interne delle <strong>imprese</strong> associate irrilevanti nei confronti dell'Amministrazione medesima.<br />

FATTO - Con citazione ritualmente notificata la 3i I. I. I. s.r.l. ha rappresentato quanto segue.<br />

Con contratto <strong>di</strong> mandato stipulato in data 5.11.1998 la G. 3 spa - già 3i I. I. I. s.p.a. - aveva<br />

costituito con la IBM spa. e la F. spa., quest'ultima in veste <strong>di</strong> mandataria, un raggruppamento<br />

<strong>temporaneo</strong> <strong>di</strong> <strong>imprese</strong> finalizzato all'esecuzione dei servizi <strong>di</strong> gestione e <strong>di</strong> sviluppo <strong>di</strong> un sistema<br />

informativo per conto dell'INPS.<br />

Era, quin<strong>di</strong>, intervenuto in data 3 febbraio 1999 il relativo contratto <strong>di</strong> appalto, poi esteso (con nota<br />

del 31 <strong>di</strong>cembre 2003) fino al 30 <strong>di</strong>cembre 2006 nonché l'accordo integrativo del 16 gennaio 2004<br />

che si era perfezionato tra la F. e la G. 3 spa.<br />

Quest'ultima, poi, con contratto del 1 giugno 2004, aveva concesso alla parte attrice l'affitto del<br />

<strong>ramo</strong> <strong>di</strong> azienda che, come prontamente comunicato sia all'INPS che alla F., aveva incluso anche il<br />

contratto <strong>di</strong> appalto.<br />

Successivamente la G. 3 spa, in forza della sentenza del 22 luglio 2004, era stata <strong>di</strong>chiarata fallita.<br />

Ciò premesso l'attrice ha lamentato che, nonostante si fosse perfezionata la rituale comunicazione<br />

concernente l'affitto <strong>di</strong> <strong>ramo</strong> d'azienda, la società mandataria aveva negato il subentro nel rapporto<br />

già intrattenuto con la società fallita mentre l'INPS, con nota del 6 agosto 2004, aveva <strong>di</strong>ffidato la<br />

società attrice dal prestare qualsiasi ulteriore attività.<br />

La società attrice, quin<strong>di</strong>, nel rilevare che le determinazioni assunte dalle controparti avevano<br />

comportato l'illegittima estromissione dal rapporto <strong>di</strong> appalto nonché determinato la risoluzione del<br />

contratto <strong>di</strong> affitto <strong>di</strong>sposta dalla parte istante con lettera del 24 agosto 2004, ha chiesto che venga<br />

accertato l'inadempimento degli obblighi assunti in forza degli accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> RTI e del contratto <strong>di</strong><br />

appalto.<br />

Sulla base <strong>di</strong> tale statuizione ha chiesto la condanna <strong>di</strong> entrambe le controparti al risarcimento dei<br />

1


danni subiti.<br />

Si è costituita la F. - Consulenza e Applicazioni Informatiche spa. Gruppo Telecom Italia spa,<br />

eccependo in via preliminare l'incompetenza del tribunale a<strong>di</strong>to per essere la controversia devoluta<br />

ad arbitri. A sostegno <strong>di</strong> tale tesi ha ricordato le clausole concordate in sede <strong>di</strong> stipula dell'accordo<br />

<strong>di</strong> raggruppamento e del contratto <strong>di</strong> appalto.<br />

Nel merito ha ritenuto che il contratto <strong>di</strong> affitto <strong>di</strong> <strong>ramo</strong> <strong>di</strong> azienda intercorso tra la G. 3 e la 3i non<br />

fosse opponibile al <strong>Raggruppamento</strong> Temporaneo <strong>di</strong> Impresa e ciò anche alla luce dell'intervenuto<br />

fallimento della G. 3 che avrebbe determinato la sua automatica esclusione dal rapporto associativo<br />

e dal concorso all'esecuzione dell'appalto.<br />

Ha inoltre evidenziato che il contratto <strong>di</strong> affitto <strong>di</strong> azienda era risolutivamente con<strong>di</strong>zionato alla<br />

mancata ammissione della G. 3 alla procedura <strong>di</strong> concordato preventivo evento questo che si era <strong>di</strong><br />

fatto verificato.<br />

Nel ritenere, infine, l'infondatezza delle pretese risarcitorie ha concluso per il rigetto delle domande<br />

proposte nei propri confronti.<br />

Si è costituito anche l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale eccependo il proprio <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong><br />

legittimazione passiva. A supporto <strong>di</strong> tale tesi ha sostenuto che la mandataria e capogruppo F. era<br />

l'unica legittimata a tenere i rapporti con l'Amministrazione.<br />

Nell'escludere, pertanto, che l'attrice avesse avuto un rapporto <strong>di</strong>retto con la committente ha ritenuto<br />

che ogni pretesa dovesse essere fatta valere nei confronti della capogruppo la quale, con specifico<br />

riferimento al merito della controversia, avrebbe assunto le proprie autonome determinazioni<br />

comunicando all'INPS che era sua intenzione eseguire <strong>di</strong>rettamente le attività che non avrebbero<br />

potuto essere più svolte dalla società fallita.<br />

Prodotti documenti la causa è stata trattenuta in decisione all'u<strong>di</strong>enza in epigrafe in<strong>di</strong>cata.<br />

DIRITTO - E' da ricordare che la giuris<strong>di</strong>zione e/o competenza si determinano sulla base della<br />

domanda. A tal fine, poi, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto "petitum"<br />

sostanziale che deve essere identificato non solo e non tanto .in funzione della concreta statuizione<br />

che si chiede al giu<strong>di</strong>ce, ma anche e soprattutto in funzione della "causa peten<strong>di</strong>", ossia<br />

dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giu<strong>di</strong>zio come in<strong>di</strong>viduata dal giu<strong>di</strong>ce<br />

sulla base dei fatti allegati e del rapporto giuri<strong>di</strong>co del quale essi sono manifestazione.<br />

Nel caso concreto, quin<strong>di</strong>, è indubbio che le domande della parte attrice riguardano una<br />

responsabilità <strong>di</strong> natura contrattuale che trova il suo presupposto nell'accordo che ha dato vita al<br />

raggruppamento <strong>temporaneo</strong> <strong>di</strong> <strong>imprese</strong> e nel quale la parte attrice assume <strong>di</strong> essere subentrata in<br />

2


forza del contratto <strong>di</strong> affitto <strong>di</strong> <strong>ramo</strong> <strong>di</strong> azienda, (tale contratto aveva, in particolare previsto che<br />

l’istante dovesse subentrare nei contratti in corso <strong>di</strong> esecuzione tra i quali erano inclusi quelli che<br />

avrebbero dovuto essere eseguiti, a mezzo <strong>di</strong> partecipazioni a raggruppamenti temporanei <strong>di</strong><br />

<strong>imprese</strong>).<br />

Né a tal fine rileva la circostanza che la 3i I. I. I. s.r.l. fosse effettivamente subentrata nei rapporti<br />

già intrattenuti dalla G. 3. Ciò che rileva, infatti, è la prospettazione <strong>di</strong>fensiva che ha portato la parte<br />

attrice a chiedere un risarcimento a titolo <strong>di</strong> responsabilità contrattuale fondata <strong>di</strong>rettamente ed<br />

esclusivamente sul contratto <strong>di</strong> raggruppamento.<br />

Del resto la fondatezza <strong>di</strong> una tale prospettazione costituisce il merito della controversia e dovrà,<br />

pertanto, essere valutata dal giu<strong>di</strong>ce competente (parte attrice al riguardo assume che debba<br />

applicarsi la <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> cui all'art. 2558 c.c. che consentirebbe il subentro dell'affittuaria<br />

d'azienda nelle obbligazioni assunte dalla G. in bonis la quale si era obbligata ad effettuare le<br />

prestazioni e le forniture oggetto della ripartizione concordata dalle <strong>imprese</strong> raggruppate).<br />

Avuto riguardo ai principi appena espressi è da richiamare il contenuto dell'articolo 11 dell'accordo<br />

<strong>di</strong> regolamento interno concordato dalle <strong>imprese</strong> raggruppate nella parte in cui prevede che<br />

qualunque controversia insorta in or<strong>di</strong>ne all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dell'accordo<br />

deve essere deferita al giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> un collegio <strong>di</strong> tre arbitri che devono giu<strong>di</strong>care secondo <strong>di</strong>ritto.<br />

Tale norma contempla una clausola compromissoria liberamente concordata dalle parti ed esclude,<br />

quin<strong>di</strong>, la competenza del giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario in or<strong>di</strong>ne alle domande proposte dalla 3i I. I.I. s.r.l. nei<br />

confronti della F. essendo la controversia devoluta alla competenza arbitrale e derivando<br />

l'inderogabilità <strong>di</strong> tale competenza dall'autonomia negoziale delle parti espressa nell'articolo 11 del<br />

contratto <strong>di</strong> appalto.<br />

Né può <strong>di</strong>rsi che la F., nel chiedere al costituendo collegio arbitrale attraverso il proprio atto <strong>di</strong><br />

nomina dell'arbitro (nomina questa sollecitata dalla parte attrice) che fosse <strong>di</strong>chiarata<br />

l'incompetenza del collegio arbitrale, abbia <strong>di</strong> fatto rinuncialo alla clausola compromissoria. Tali<br />

<strong>di</strong>fese, infatti, sono destinate a trovare ingresso proprio nell'ambito del proce<strong>di</strong>mento arbitrale e<br />

sono coerenti con la linea <strong>di</strong>fensiva della F. la quale ritiene che la controparte non abbia titolo per<br />

poter invocare un inadempimento contrattuale non essendo la stessa subentrata nel contratto<br />

contenente la clausola arbitrale.<br />

La domanda proposta nei confronti dell'INPS è, invece, inammissibile per quanto <strong>di</strong> ragione.<br />

L'associazione temporanea è fondata su un rapporto <strong>di</strong> mandato con rappresentanza, gratuito ed<br />

irrevocabile che viene conferito da una o più <strong>imprese</strong> collettivamente ad altra impresa, definita<br />

3


capogruppo. Questa ultima, poi, in forza <strong>di</strong> tale atto e per espressa <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> legge, è l'unico<br />

soggetto legittimato a compiere nei rapporti con l'Amministrazione ogni attività giuri<strong>di</strong>ca<br />

comunque connessa o <strong>di</strong>pendente dall'appalto (i cui effetti si producono <strong>di</strong>rettamente nei confronti<br />

delle <strong>imprese</strong> mandanti fino all'estinzione del rapporto) ed è il solo interlocutore<br />

dell'Amministrazione appaltante restando, pertanto, la ripartizione dei lavori e del compenso<br />

affidata alla <strong>di</strong>sciplina dei rapporti interni tra le <strong>imprese</strong> solidalmente obbligate.<br />

Da ciò consegue che le vicende interne delle <strong>imprese</strong> associate non assumono alcun rilevo nei<br />

confronti dell'Amministrazione committente nè tanto meno determinano la nascita <strong>di</strong> un rapporto<br />

<strong>di</strong>retto tra l'Amministrazione e la nuova impresa associata con l'ulteriore conseguenza che<br />

l'eventuale subentro della parte attrice non potrebbe avere alcun effetto giuri<strong>di</strong>co sull'assetto dei<br />

rapporti contrattuali nè farebbe venir meno la qualifica <strong>di</strong> mandataria dell'impresa capogruppo la<br />

quale pertanto continuerebbe la sua attività gestoria nella veste <strong>di</strong> unica interlocutrice della<br />

appaltante. Quest'ultima, poi, da parte sua, a fronte <strong>di</strong> tali vicende interne che potrebbero interferire<br />

esclusivamente su accor<strong>di</strong> perfezionatisi delle <strong>imprese</strong> riunite in piena autonomia, non potrebbe che<br />

limitarsi ad una mera presa d'atto.<br />

Ove, poi, dovesse ritenersi ammissibile la domanda formulata nei confronti della committente nella<br />

parte in cui l'attrice contesta all'INPS <strong>di</strong> averla illegittimamente estromessa dall'appalto - e con ciò<br />

contestando un comportamento lesivo dell'Amministrazione appaltante che si sarebbe consumato<br />

<strong>di</strong>rettamente in danno dell'impresa mandante - la stessa è, comunque, infondata per quanto <strong>di</strong><br />

ragione.<br />

Il comportamento contestato si sarebbe sostanzialmente concretizzato attraverso la nota 6 agosto<br />

2004 a mezzo della quale l'Amministrazione - nel prendere atto <strong>di</strong> quanto ad essa comunicato dalla<br />

mandataria F. la quale avrebbe ravvisato l'esistenza della ".. fattispecie <strong>di</strong> cui all'art. 11 del DLgs 17<br />

marzo 1995 n. 157.. " - aveva rappresentato alla parte attrice <strong>di</strong> restare "in attesa che codesta<br />

società (la 3i) proceda con la F....alle operazioni <strong>di</strong> subentro ..e si astenga.. .dal prestare qualsiasi<br />

ulteriore attività, anche all'interno della struttura <strong>di</strong> questo Istituto" -<br />

L'Istituto, pertanto, proprio nel rispetto della normativa che in<strong>di</strong>vidua nell'impresa "capogruppo"<br />

l'unico soggetto legittimato a compiere, nei rapporti con l'Amministrazione, ogni attività giuri<strong>di</strong>ca<br />

connessa o <strong>di</strong>pendente dall'appalto, si era limitata attraverso la comunicazione stigmatizzata a<br />

prendere atto delle determinazioni assunte dalla capogruppo nell'ambito dei rapporti interni tra le<br />

<strong>imprese</strong> associate la quale le aveva comunicato che, alla luce dell'intervenuto fallimento della G. 3,<br />

avrebbe provveduto, sempre in qualità <strong>di</strong> capogruppo, all'esecuzione <strong>di</strong>retta del contratto essendo a<br />

ciò autorizzata in forza del potere alla stessa attribuito dall'art 11 del DLgs n. 157/1995.<br />

4


E', in definitiva, escluso che l'INPS committente fosse chiamato a risolvere la situazione <strong>di</strong> conflitto<br />

in atto che riguardava problematiche relative ad un contratto rispetto al quale l'INPS era estraneo.<br />

L'effettiva incertezza della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese del giu<strong>di</strong>zio tra le<br />

parti.<br />

(Omissis)<br />

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