La questione delle lettere di cambio nel sec.XVII presso la Regia ...

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che e delle domande di grazia e di revisione. Si adiva in forma di supplica. Carlo di Borbone, nell'intento di riformare le istituzioni, lo abolì sostituendolo con la Real Camera di Santa Chiara che rilevò quasi tutte le competenze del Collaterale. Questo nuovo tribunale, però, non ebbe vita lunga: dopo Carlo, infatti, sotto Ferdinando, venne a svolgere solo funzioni molto modeste in campo giudiziario ed amministrativo 7. Le prammatiche che furono emanate fino alla fine del 1600 (11 luglio 1618, maggio 1622, 27 luglio 1632, 16 maggio e 27 settembre 1648, 17 ottobre 1686, 4 gennaio e 31 maggio 1690), erano tutte volte a regolare le modalità di pagamento e riscossione delle lettere di cambio: le monete con le quali potevano essere effettuati i pagamenti, i prezzi per ogni piazza ai quali i cambi potevano avvenire, ed infine i divieti, sanciti dalla prammatica emanata il 4 gennaio 1690, di introdurre nuove forme di lettere di cambio e di ammettere nel Regno quelle, di qualsiasi altra piazza o fiera, che contenessero girate. Testimonianze, questi continui interventi, dell'esigenza di sopprimere, o almeno limitare, le continue spinte autonomistiche della pratica quotidiana, a scapito del buon andamento comune. Alfonso d'Aragona aveva istituito, con la prammatica del 1 agosto 1447, la Regia Dogana della mena delle pecore di Puglia, la struttura che caratterizzò la vita economica, politica e sociale del Tavoliere delle Puglie fino agli inizi del 1800. Essa nasceva dall'esigenza di regolamentare, in favore del fisco, l'antico costume, risalente ai tempi dei romani, di portare, durante la stagione invernale, gli animali a pascolare su quelle terre dal clima mite. In pratica il sovrano pensò di concedere in affitto ai padroni degli animali, gli erbaggi necessari al pascolo dietro il pagamento di un prezzo, la fida, per ogni capo di bestiame. Per tutelare il buon andamento della Dogana, re Alfonso concesse ai padroni degli animali obbligati dietro contratto (il cosiddetto contratto di “fida”) a condurre le loro bestie ai pascoli fiscali, che con quello divenivano “locati”, cioè sudditi della Regia Dogana, vari privilegi che agevolavano notevolmente le loro condizioni di vita e di lavoro: esenzioni dal pagamento di dazi e gabelle varie, diritti di passaggio, di utilizzare acque, legna, riposi e difese per la notte, ecc., ma, tra tutti, il più importante era quello del foro privilegiato della Dogana, un privilegio, questo, più volte ____________ 7 - R. PESCIONE, Corti di giustizia nell'Italia meridionale, Napoli, 1924. 154

ibadito nel corso dei secoli 8, che affidava ai giudici doganali tutte le vertenze civili e penali che, in qualsiasi modo, riguardassero i locati, sottraendoli ad ogni altro tipo di giurisdizione (si pensi a quanto potesse essere iniqua la giustizia dei signori locali). Questo, ovviamente, non poteva non far nascere dei conflitti di competenza tra i tribunali del Regno di Napoli, in particolare tra il Regio Collateral Consiglio ed il Tribunale della Dogana il cui giudice, il Doganiere, era dotato di mero et mixto imperio, ac gladii potestate. Infatti, come risulta dagli atti dei processi civili conservati presso l'Archivio di Stato di Foggia 9, il Tribunale foggiano era solito occuparsi anche delle questioni riguardanti le lettere di cambio. Addirittura avocava a sé cause iniziate presso altri tribunali: per esempio, nel 1652 Antonio d'Onofrio, carcerato in Lucera per un debito derivante da una lettera di cambio da lui emessa nel 1647, che tra l'altro sosteneva d'aver onorato, chiese ed ottenne di essere trasferito dinanzi ai giudici della Dogana proprio in quanto locato della stessa 10. Ancora, nello stesso anno, vi fu un'altra avocazione al tribunale doganale di un processo promosso dinanzi la Regia Udienza di Lucera per il recupero di un credito ex polizza di cambio 11. Lo stesso avvenne, nel 1655, per una causa iniziata presso la Corte di Melfi 12 . Nel 1667, invece, vi fu un processo in cui l'attore, un tal Marino Stabile, pubblico mercante di S. Nicandro, carcerato presso la Regia Dogana ad istanza di Carlo Pertosa per pretesa soddisfazione di due lettere di cambio, chiese la trasmissione degli atti, per competenza, dal tribunale della Dogana, al Regio Collateral Consiglio presso il duca di S. Angelo, in quanto Commissario per gli affari di cambio. Agli atti del processo venne allegato un documento regio, emanato il 30 ottobre 1664, che oltre a ribadire la competenza esclusiva del Regio Collateral Consiglio ed, ovviamente, del suo delegato, in materia di cambi, faceva divieto assoluto ____________ 8 - Più dettagliatarnente rimandiamo al nostro Il contratto di fida presso la Dogana di Foggia nei secoli XV-XVIII (una base per una costruzione), Foggia, 1993, [Collana di Studi Contemporanei edita dalla Banca Popolare Dauna di San Paolo di Civitate]. 9 - A.S.F., Dogana della mena delle pecore di Puglia, serie II. 10 - A.S.F., Dogana, serie II, busta 6, fasc. 126. 11 - A.S.F., Dogana, serie II, busta 8, fasc. 169. 12 - A.S.F., Dogana, serie II, busta 18, fasc. 500. 13 - A.S.F., Dogana, serie II, busta 50, fasc. 1527. 155

iba<strong>di</strong>to <strong>nel</strong> corso dei <strong>sec</strong>oli 8, che affidava ai giu<strong>di</strong>ci doganali tutte le vertenze<br />

civili e penali che, in qualsiasi modo, riguardassero i locati, sottraendoli ad ogni<br />

altro tipo <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione (si pensi a quanto potesse essere iniqua <strong>la</strong> giustizia dei<br />

signori locali).<br />

Questo, ovviamente, non poteva non far nascere dei conflitti <strong>di</strong><br />

competenza tra i tribunali del Regno <strong>di</strong> Napoli, in partico<strong>la</strong>re tra il Regio<br />

Col<strong>la</strong>teral Consiglio ed il Tribunale del<strong>la</strong> Dogana il cui giu<strong>di</strong>ce, il Doganiere, era<br />

dotato <strong>di</strong> mero et mixto imperio, ac g<strong>la</strong><strong>di</strong>i potestate. Infatti, come risulta dagli atti dei<br />

processi civili conservati <strong>presso</strong> l'Archivio <strong>di</strong> Stato <strong>di</strong> Foggia 9, il Tribunale<br />

foggiano era solito occuparsi anche <strong>delle</strong> questioni riguardanti le <strong>lettere</strong> <strong>di</strong><br />

<strong>cambio</strong>. Ad<strong>di</strong>rittura avocava a sé cause iniziate <strong>presso</strong> altri tribunali: per<br />

esempio, <strong>nel</strong> 1652 Antonio d'Onofrio, carcerato in Lucera per un debito<br />

derivante da una lettera <strong>di</strong> <strong>cambio</strong> da lui emessa <strong>nel</strong> 1647, che tra l'altro<br />

sosteneva d'aver onorato, chiese ed ottenne <strong>di</strong> essere trasferito <strong>di</strong>nanzi ai giu<strong>di</strong>ci<br />

del<strong>la</strong> Dogana proprio in quanto locato del<strong>la</strong> stessa 10. Ancora, <strong>nel</strong>lo stesso anno,<br />

vi fu un'altra avocazione al tribunale doganale <strong>di</strong> un processo promosso <strong>di</strong>nanzi<br />

<strong>la</strong> <strong>Regia</strong> U<strong>di</strong>enza <strong>di</strong> Lucera per il recupero <strong>di</strong> un cre<strong>di</strong>to ex polizza <strong>di</strong> <strong>cambio</strong> 11.<br />

Lo stesso avvenne, <strong>nel</strong> 1655, per una causa iniziata <strong>presso</strong> <strong>la</strong> Corte <strong>di</strong> Melfi 12 .<br />

Nel 1667, invece, vi fu un processo in cui l'attore, un tal Marino Stabile,<br />

pubblico mercante <strong>di</strong> S. Nicandro, carcerato <strong>presso</strong> <strong>la</strong> <strong>Regia</strong> Dogana ad istanza<br />

<strong>di</strong> Carlo Pertosa per pretesa sod<strong>di</strong>sfazione <strong>di</strong> due <strong>lettere</strong> <strong>di</strong> <strong>cambio</strong>, chiese <strong>la</strong><br />

trasmissione degli atti, per competenza, dal tribunale del<strong>la</strong> Dogana, al Regio<br />

Col<strong>la</strong>teral Consiglio <strong>presso</strong> il duca <strong>di</strong> S. Angelo, in quanto Commissario per gli<br />

affari <strong>di</strong> <strong>cambio</strong>. Agli atti del processo venne allegato un documento regio,<br />

emanato il 30 ottobre 1664, che oltre a riba<strong>di</strong>re <strong>la</strong> competenza esclusiva del<br />

Regio Col<strong>la</strong>teral Consiglio ed, ovviamente, del suo delegato, in materia <strong>di</strong><br />

cambi, faceva <strong>di</strong>vieto assoluto<br />

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8 - Più dettagliatarnente riman<strong>di</strong>amo al nostro Il contratto <strong>di</strong> fida <strong>presso</strong> <strong>la</strong> Dogana <strong>di</strong><br />

Foggia nei <strong>sec</strong>oli XV-<strong>XVII</strong>I (una base per una costruzione), Foggia, 1993, [Col<strong>la</strong>na <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong><br />

Contemporanei e<strong>di</strong>ta dal<strong>la</strong> Banca Popo<strong>la</strong>re Dauna <strong>di</strong> San Paolo <strong>di</strong> Civitate].<br />

9 - A.S.F., Dogana del<strong>la</strong> mena <strong>delle</strong> pecore <strong>di</strong> Puglia, serie II.<br />

10 - A.S.F., Dogana, serie II, busta 6, fasc. 126.<br />

11 - A.S.F., Dogana, serie II, busta 8, fasc. 169.<br />

12 - A.S.F., Dogana, serie II, busta 18, fasc. 500.<br />

13 - A.S.F., Dogana, serie II, busta 50, fasc. 1527.<br />

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