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tar toscana 112 condono fascia rispetto stradale.pdf

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sanatoria per un altro abuso (serra) posto a ridosso della strada e ciò confermerebbe la tesi già<br />

propugnata che nella specie si tratterebbe di un vincolo di in edificabilità relativa.<br />

L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.<br />

2) Il ricorso, nei tre motivi dedotti che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente<br />

infondati.<br />

Il Collegio osserva che un pacifico orientamento giurisprudenziale anche di questa Sezione, che il<br />

Collegio non ha motivo di disattendere, ha affermato che il vincolo di inedificabilità gravante sulla<br />

<strong>fascia</strong> di <strong>rispetto</strong> <strong>stradale</strong> abbia carattere assoluto e prescinda dalle caratteristiche dell'opera<br />

realizzata, in quanto il divieto di costruzione connesso al vincolo sancito dal successivo D.M.<br />

1.4.1968 n. 1404 non può essere inteso restrittivamente al solo scopo di prevenire l'esistenza di<br />

ostacoli materiali suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede <strong>stradale</strong>, pregiudizio alla<br />

sicurezza del traffico e all'incolumità delle persone, ma appare correlato alla più ampia esigenza di<br />

assicurare un'area contigua all'arteria <strong>stradale</strong> utilizzabile in qualsiasi momento dall'Ente<br />

proprie<strong>tar</strong>io o gestore per l'esecuzione di lavori ivi compresi quelli di ampliamento senza limiti<br />

connessi alla presenza di costruzioni; pertanto tale distanze vanno mantenute anche con riferimento<br />

ad opere che pur rientrando nella <strong>fascia</strong> stessa, siano arretrate <strong>rispetto</strong> ad opere preesistenti qual è<br />

nel caso di specie un filare di alberi (cfr. sul punto Cons. Stato, sez. IV, 30.9.2008 n. 4719; TAR<br />

Toscana, Sez. 3^ 23.7.2012, n. 1347).<br />

Tale principio trova applicazione per tutte le opere stabilmente realizzate sul terreno, a prescindere<br />

dalla loro tipologia, utilizzazione e dalla precarietà dei materiali utilizzati.<br />

Ne consegue che le opere realizzate all'interno della <strong>fascia</strong> di <strong>rispetto</strong> <strong>stradale</strong> prevista al di fuori del<br />

perimetro del centro abitato (<strong>fascia</strong> di venti metri per il caso specifico), se costruite dopo<br />

l'imposizione del vincolo (come nel caso di specie), rientrano nella previsione di cui all'articolo 33,<br />

comma 1, lettera d) della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e non sono suscettibili di sanatoria.<br />

Il ricorrente, che ha realizzato un'opera abusiva all'interno della predetta <strong>fascia</strong> di <strong>rispetto</strong> ed al di<br />

fuori del perimetro del centro abitato, non può, quindi, avvalersi della possibilità di sanatoria offerta<br />

dall'articolo 32, comma 2, lettera c) della citata legge n. 47 del 1985 (per cui "Sono suscettibili di<br />

sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione<br />

e che risultino: [...] c) in contrasto con le norme del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404 pubblicato nella<br />

Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia<br />

alla sicurezza del traffico"), perché nella fattispecie in esame il vincolo sull'area era stato imposto<br />

prima della costruzione del manufatto. Donde l’Amministrazione non doveva e non poteva<br />

sottoporre l’istanza all’Autorità preposta alla tutela del vincolo.<br />

Trattandosi di vincolo assoluto permanente e inderogabile, non occorreva alcuna particolare<br />

motivazione che si facesse carico della situazione in concreto, essendo sufficiente la verifica della<br />

violazione del limite di distanza dalla strada, configurandosi l'atto di diniego come un<br />

provvedimento del tutto vincolato. In tal senso, neppure la presenza di una fila di secolari cipressi<br />

posti sul ciglio <strong>stradale</strong> innanzi, quindi, al manufatto abusivo, poteva costituire motivo di deroga,<br />

posto che, verificandosi esigenze di pubblica necessità, anche tali alberi potrebbero essere rimossi.<br />

Dal che consegue in particolare anche l'infondatezza dei vizi dedotti nel secondo e terzo motivo,<br />

come pure l’irrilevanza della circostanza, peraltro non dimostrata con il deposito del tiolo rilasciato<br />

dall’Amministrazione, della sanatoria ottenuta nel 2001 per altro manufatto adibito a serra,non<br />

potendo giustificare eventuali illegittime precedenti autorizzazioni l'adozione di un provvedimento<br />

in ripetuta violazione della legge. E ciò a prescindere dalla precarietà propria della tipologia di<br />

abuso che sarebbe stato sanato.<br />

Di alcun rilievo è, infine, la tesi che una tale qualificazione renderebbe la disciplina del vincolo<br />

derivante dal <strong>rispetto</strong> delle fasce autostradali contrario all’art. 42 della Costituzione. Come<br />

evidenziato, infatti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, il vincolo di in edificabilità<br />

ricadente sulle aree situate in <strong>fascia</strong> di <strong>rispetto</strong> <strong>stradale</strong> non deriva dalla pianificazione e dalla<br />

programmazione urbanistica, ma è sancito nell’interesse pubblico da apposite leggi che rendono il<br />

suolo ad esso soggetto legalmente inedificabile, sicchè tale vincolo non ha né un contenuto

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