20.06.2013 Views

tar toscana 112 condono fascia rispetto stradale.pdf

tar toscana 112 condono fascia rispetto stradale.pdf

tar toscana 112 condono fascia rispetto stradale.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ha pronunciato la presente<br />

Sent. n. <strong>112</strong>/2013<br />

R E P U B B L I C A I T A L I A N A<br />

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />

(Sezione Terza)<br />

SENTENZA<br />

sul ricorso numero di registro generale 4085 del 1996, proposto da:<br />

Cerreti Roberto, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Stancanelli, Antonio Stancanelli, con<br />

domicilio eletto presso Giuseppe Stancanelli in Firenze, via Masaccio 172;<br />

contro<br />

Comune di Bagno a Ripoli;<br />

per l'annullamento<br />

previa sospensione dell'ordinanza sindacale n. 470, prot. n. 29591, del 29.7.1996, notificata il<br />

26.8.1996, nella parte in cui dispone il diniego al rilascio della concessione edilizia in sanatoria e,<br />

conseguentemente, diffida a demolire entro 90 gg. le opere per le quali è stato disposto il diniego<br />

della concessione.<br />

Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />

Viste le memorie difensive;<br />

Visti tutti gli atti della causa;<br />

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2013 il dott. Maurizio Nicolosi e uditi per le<br />

parti i difensori A. Stancanelli;<br />

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />

FATTO e DIRITTO<br />

1) Con atto ritualmente notificato e depositato, il nominato ricorrente ha impugnato il<br />

provvedimento in epigrafe indicato, relativo al diniego di sanatoria di un piccolo<br />

magazzino/ripostiglio realizzato abusivamente a servizio dell’appartamento di proprietà,<br />

chiedendone –previa la sospensione (la relativa istanza è stata respinta con ordinanza n. 224 del<br />

1997), l’annullamento per i tre motivi dedotti nell’atto introduttivo del giudizio nei quali parte<br />

ricorrente lamenta:<br />

- il vincolo <strong>stradale</strong> che non consentirebbe la sanatoria non sarebbe assoluto, ma relativo, dovendosi<br />

diversamente considerare in violazione dell’art. 42 della Costituzione perché non soggetto a<br />

decadenza né a indennizzo;<br />

- trattandosi di vincolo relativo, l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto chiedere il parere<br />

all’Autorità preposta al vincolo anziché affermare apoditticamente l’insanabilità dell’abuso edilizio;<br />

- mancherebbe il necessario parere di compatibilità espresso dall’Autorità preposta al vincolo e<br />

un’adeguata motivazione sulle ragioni del contrasto dell’abuso con il vincolo stesso che in realtà<br />

non sussisterebbero, essendo collocato il manufatto al di sotto della sede <strong>stradale</strong> e dietro una fila di<br />

cipressi secolari che lo sovrastano.<br />

Una memoria difensiva è stata depositata dal ricorrente in data 14.12.2012. In tale atto, oltre a<br />

insistere sui motivi dedotti viene dedotto che sarebbe stata rilasciata nel 2001 un’autorizzazione a


sanatoria per un altro abuso (serra) posto a ridosso della strada e ciò confermerebbe la tesi già<br />

propugnata che nella specie si tratterebbe di un vincolo di in edificabilità relativa.<br />

L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.<br />

2) Il ricorso, nei tre motivi dedotti che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente<br />

infondati.<br />

Il Collegio osserva che un pacifico orientamento giurisprudenziale anche di questa Sezione, che il<br />

Collegio non ha motivo di disattendere, ha affermato che il vincolo di inedificabilità gravante sulla<br />

<strong>fascia</strong> di <strong>rispetto</strong> <strong>stradale</strong> abbia carattere assoluto e prescinda dalle caratteristiche dell'opera<br />

realizzata, in quanto il divieto di costruzione connesso al vincolo sancito dal successivo D.M.<br />

1.4.1968 n. 1404 non può essere inteso restrittivamente al solo scopo di prevenire l'esistenza di<br />

ostacoli materiali suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede <strong>stradale</strong>, pregiudizio alla<br />

sicurezza del traffico e all'incolumità delle persone, ma appare correlato alla più ampia esigenza di<br />

assicurare un'area contigua all'arteria <strong>stradale</strong> utilizzabile in qualsiasi momento dall'Ente<br />

proprie<strong>tar</strong>io o gestore per l'esecuzione di lavori ivi compresi quelli di ampliamento senza limiti<br />

connessi alla presenza di costruzioni; pertanto tale distanze vanno mantenute anche con riferimento<br />

ad opere che pur rientrando nella <strong>fascia</strong> stessa, siano arretrate <strong>rispetto</strong> ad opere preesistenti qual è<br />

nel caso di specie un filare di alberi (cfr. sul punto Cons. Stato, sez. IV, 30.9.2008 n. 4719; TAR<br />

Toscana, Sez. 3^ 23.7.2012, n. 1347).<br />

Tale principio trova applicazione per tutte le opere stabilmente realizzate sul terreno, a prescindere<br />

dalla loro tipologia, utilizzazione e dalla precarietà dei materiali utilizzati.<br />

Ne consegue che le opere realizzate all'interno della <strong>fascia</strong> di <strong>rispetto</strong> <strong>stradale</strong> prevista al di fuori del<br />

perimetro del centro abitato (<strong>fascia</strong> di venti metri per il caso specifico), se costruite dopo<br />

l'imposizione del vincolo (come nel caso di specie), rientrano nella previsione di cui all'articolo 33,<br />

comma 1, lettera d) della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e non sono suscettibili di sanatoria.<br />

Il ricorrente, che ha realizzato un'opera abusiva all'interno della predetta <strong>fascia</strong> di <strong>rispetto</strong> ed al di<br />

fuori del perimetro del centro abitato, non può, quindi, avvalersi della possibilità di sanatoria offerta<br />

dall'articolo 32, comma 2, lettera c) della citata legge n. 47 del 1985 (per cui "Sono suscettibili di<br />

sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione<br />

e che risultino: [...] c) in contrasto con le norme del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404 pubblicato nella<br />

Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia<br />

alla sicurezza del traffico"), perché nella fattispecie in esame il vincolo sull'area era stato imposto<br />

prima della costruzione del manufatto. Donde l’Amministrazione non doveva e non poteva<br />

sottoporre l’istanza all’Autorità preposta alla tutela del vincolo.<br />

Trattandosi di vincolo assoluto permanente e inderogabile, non occorreva alcuna particolare<br />

motivazione che si facesse carico della situazione in concreto, essendo sufficiente la verifica della<br />

violazione del limite di distanza dalla strada, configurandosi l'atto di diniego come un<br />

provvedimento del tutto vincolato. In tal senso, neppure la presenza di una fila di secolari cipressi<br />

posti sul ciglio <strong>stradale</strong> innanzi, quindi, al manufatto abusivo, poteva costituire motivo di deroga,<br />

posto che, verificandosi esigenze di pubblica necessità, anche tali alberi potrebbero essere rimossi.<br />

Dal che consegue in particolare anche l'infondatezza dei vizi dedotti nel secondo e terzo motivo,<br />

come pure l’irrilevanza della circostanza, peraltro non dimostrata con il deposito del tiolo rilasciato<br />

dall’Amministrazione, della sanatoria ottenuta nel 2001 per altro manufatto adibito a serra,non<br />

potendo giustificare eventuali illegittime precedenti autorizzazioni l'adozione di un provvedimento<br />

in ripetuta violazione della legge. E ciò a prescindere dalla precarietà propria della tipologia di<br />

abuso che sarebbe stato sanato.<br />

Di alcun rilievo è, infine, la tesi che una tale qualificazione renderebbe la disciplina del vincolo<br />

derivante dal <strong>rispetto</strong> delle fasce autostradali contrario all’art. 42 della Costituzione. Come<br />

evidenziato, infatti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, il vincolo di in edificabilità<br />

ricadente sulle aree situate in <strong>fascia</strong> di <strong>rispetto</strong> <strong>stradale</strong> non deriva dalla pianificazione e dalla<br />

programmazione urbanistica, ma è sancito nell’interesse pubblico da apposite leggi che rendono il<br />

suolo ad esso soggetto legalmente inedificabile, sicchè tale vincolo non ha né un contenuto


propriamente espropriativo né può qualificarsi come preordinato all’espropriazione, dovendosi<br />

tenere conto, invece, di esso nella determinazione dell’indennità di esproprio (cfr. Cass.ne. Sez. I^<br />

Civile, 13.4.2012 n. 5875; 6.9.2006 n. 19132).<br />

Non resta che respingere il ricorso, nulla disponendosi sulle spese in assenza della costituzione<br />

dell’Amministrazione intimata.<br />

P.Q.M.<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente<br />

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />

Nulla per le spese.<br />

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.<br />

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013 con l'intervento dei<br />

magistrati:<br />

Maurizio Nicolosi, Presidente, Estensore<br />

Eleonora Di Santo, Consigliere<br />

Silvio Lomazzi, Consigliere<br />

IL PRESIDENTE, ESTENSORE<br />

DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />

Il 24/01/2013<br />

IL SEGRETARIO<br />

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!