01 - Copertina - Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia
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FiammeGialle - Agosto 2<strong>01</strong>2<br />
zione non può essere inferiore a €.<br />
500,00 e non superiore a €. 1.500,00<br />
per ciascun anno o frazione di anno,<br />
superiore a sei mesi ed è determinata<br />
dal giudice, a norma dell'art. 2056 c.c.,<br />
tenendo conto di una serie di parametri<br />
e condizioni fissate dall'art. 2 bis,<br />
comma 2.<br />
L'entità dell'indennizzo, comunque,<br />
non può essere superiore al valore<br />
della causa stessa o, se inferiore, a<br />
quella del diritto accertato dal giudice;<br />
f. la domanda di equa riparazione va<br />
proposta con ricorso al Presidente<br />
della Corte d'Appello del distretto in cui<br />
ha sede il giudice competente, ai sensi<br />
dell'art. 11 c.p.p., a giudicare nei procedimenti<br />
riguardanti i magistrati, nel cui<br />
distretto si è concluso/estinto relativamente<br />
ai gradi di merito il procedimento<br />
nel cui ambito si presume si sia verificata<br />
la violazione;<br />
g. il ricorso è proposto rispettivamente<br />
nei confronti del Ministro della Giustizia<br />
(per i procedimenti del giudice ordinario),<br />
del Ministro della Difesa per i procedimenti<br />
del giudice militare e, negli<br />
altri casi, nei confronti del Ministro<br />
dell'Economia e delle Finanze.<br />
Unitamente al ricorso vanno depositati,<br />
in copia autentica: atto di citazione,<br />
ricorso, comparse, memorie relative al<br />
procedimento, i verbali di causa ed i<br />
provvedimenti del giudice, il provvedimento<br />
che ha definito il giudizio conclusivo<br />
con sentenza/ordinanza irrevocabili.<br />
La domanda di riparazione può<br />
essere proposta, a pena di decadenza,<br />
entro sei mesi dal<br />
momento in cui la<br />
d e c i-<br />
6<br />
sione che conclude il procedimento è<br />
divenuta definitiva ed il Presidente della<br />
Corte d'Appello o il giudice delegato<br />
deve emettere decreto motivato di equa<br />
riparazione entro 30 giorni dal deposito.<br />
Il ricorso, quindi, verrà esaminato da un<br />
giudice singolo (non più in forma collegiale)<br />
e deciso senza ritardo su base<br />
documentale;<br />
h. non viene riconosciuto alcun indennizzo<br />
in presenza di condotta non diligente<br />
o dilatoria o comunque abusiva<br />
della parte e cioè:<br />
* in favore della parte soccombente<br />
condannata a norma dell'art.96 c.p.c<br />
(responsabilità aggravata);<br />
* nel caso di cui all'art.91, primo comma,<br />
secondo periodo, del c.p.c. (condanna<br />
alle spese);<br />
* nel caso di cui all'art.13,primo comma,<br />
primo periodo, del Decreto Legislativo<br />
4 Marzo 2<strong>01</strong>0, n.28 (pagamento<br />
delle spese);<br />
* nel caso di estinzione del reato per<br />
intervenuta prescrizione connessa a<br />
condotte dilatorie della parte;<br />
* quando l'imputato non ha depositato<br />
istanza di accelerazione del processo<br />
penale nei trenta giorni successivi al<br />
superamento dei termini di cui al<br />
punto 2. lettera c.;<br />
* in ogni altro caso di abuso dei poteri<br />
processuali che abbia determinato<br />
una ingiustificata dilazione dei tempi<br />
del procedimento.<br />
3. La nuova normativa, oltre a ridisciplinare<br />
aspetti procedurali (opposizione,notificazioni<br />
e comunicazioni), ha introdotto<br />
l'art.5 quater con il quale vengono<br />
previste sanzioni processuali quando<br />
la domanda per equa riparazione sia<br />
dichiarata inammissibile ovvero manifestamente<br />
infondata. In tal caso il giudice,<br />
con il decreto sub 2 lettere g. ovvero<br />
con il provvedimento che definisce il<br />
giudizio di opposizione, può condannare<br />
il ricorrente al pagamento di una<br />
somma di denaro non inferiore a 1.000<br />
e non superiore a 10.000 Euro per i<br />
ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo<br />
giorno successivo a quello di<br />
entrata in vigore della legge di conversione,<br />
pubblicata sulla G.U. n.187 in<br />
data 11/08/2<strong>01</strong>2, s.o. n.171.<br />
La soluzione normativa dovrebbe semplificare<br />
ed accelerare la definizione<br />
del contesto (sia perché è stato confermato<br />
un tasso di strutturazione coerente<br />
con gli interessi in gioco sia perché il<br />
meccanismo adottato è rispettoso del<br />
diritto alla tutela giurisdizionale) e, probabilmente,<br />
incidere sul<br />
contenimento della<br />
spesa pubblica.