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01 - Copertina - Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia

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FiammeGialle - Agosto 2<strong>01</strong>2<br />

zione non può essere inferiore a €.<br />

500,00 e non superiore a €. 1.500,00<br />

per ciascun anno o frazione di anno,<br />

superiore a sei mesi ed è determinata<br />

dal giudice, a norma dell'art. 2056 c.c.,<br />

tenendo conto di una serie di parametri<br />

e condizioni fissate dall'art. 2 bis,<br />

comma 2.<br />

L'entità dell'indennizzo, comunque,<br />

non può essere superiore al valore<br />

della causa stessa o, se inferiore, a<br />

quella del diritto accertato dal giudice;<br />

f. la domanda di equa riparazione va<br />

proposta con ricorso al Presidente<br />

della Corte d'Appello del distretto in cui<br />

ha sede il giudice competente, ai sensi<br />

dell'art. 11 c.p.p., a giudicare nei procedimenti<br />

riguardanti i magistrati, nel cui<br />

distretto si è concluso/estinto relativamente<br />

ai gradi di merito il procedimento<br />

nel cui ambito si presume si sia verificata<br />

la violazione;<br />

g. il ricorso è proposto rispettivamente<br />

nei confronti del Ministro della Giustizia<br />

(per i procedimenti del giudice ordinario),<br />

del Ministro della Difesa per i procedimenti<br />

del giudice militare e, negli<br />

altri casi, nei confronti del Ministro<br />

dell'Economia e delle Finanze.<br />

Unitamente al ricorso vanno depositati,<br />

in copia autentica: atto di citazione,<br />

ricorso, comparse, memorie relative al<br />

procedimento, i verbali di causa ed i<br />

provvedimenti del giudice, il provvedimento<br />

che ha definito il giudizio conclusivo<br />

con sentenza/ordinanza irrevocabili.<br />

La domanda di riparazione può<br />

essere proposta, a pena di decadenza,<br />

entro sei mesi dal<br />

momento in cui la<br />

d e c i-<br />

6<br />

sione che conclude il procedimento è<br />

divenuta definitiva ed il Presidente della<br />

Corte d'Appello o il giudice delegato<br />

deve emettere decreto motivato di equa<br />

riparazione entro 30 giorni dal deposito.<br />

Il ricorso, quindi, verrà esaminato da un<br />

giudice singolo (non più in forma collegiale)<br />

e deciso senza ritardo su base<br />

documentale;<br />

h. non viene riconosciuto alcun indennizzo<br />

in presenza di condotta non diligente<br />

o dilatoria o comunque abusiva<br />

della parte e cioè:<br />

* in favore della parte soccombente<br />

condannata a norma dell'art.96 c.p.c<br />

(responsabilità aggravata);<br />

* nel caso di cui all'art.91, primo comma,<br />

secondo periodo, del c.p.c. (condanna<br />

alle spese);<br />

* nel caso di cui all'art.13,primo comma,<br />

primo periodo, del Decreto Legislativo<br />

4 Marzo 2<strong>01</strong>0, n.28 (pagamento<br />

delle spese);<br />

* nel caso di estinzione del reato per<br />

intervenuta prescrizione connessa a<br />

condotte dilatorie della parte;<br />

* quando l'imputato non ha depositato<br />

istanza di accelerazione del processo<br />

penale nei trenta giorni successivi al<br />

superamento dei termini di cui al<br />

punto 2. lettera c.;<br />

* in ogni altro caso di abuso dei poteri<br />

processuali che abbia determinato<br />

una ingiustificata dilazione dei tempi<br />

del procedimento.<br />

3. La nuova normativa, oltre a ridisciplinare<br />

aspetti procedurali (opposizione,notificazioni<br />

e comunicazioni), ha introdotto<br />

l'art.5 quater con il quale vengono<br />

previste sanzioni processuali quando<br />

la domanda per equa riparazione sia<br />

dichiarata inammissibile ovvero manifestamente<br />

infondata. In tal caso il giudice,<br />

con il decreto sub 2 lettere g. ovvero<br />

con il provvedimento che definisce il<br />

giudizio di opposizione, può condannare<br />

il ricorrente al pagamento di una<br />

somma di denaro non inferiore a 1.000<br />

e non superiore a 10.000 Euro per i<br />

ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo<br />

giorno successivo a quello di<br />

entrata in vigore della legge di conversione,<br />

pubblicata sulla G.U. n.187 in<br />

data 11/08/2<strong>01</strong>2, s.o. n.171.<br />

La soluzione normativa dovrebbe semplificare<br />

ed accelerare la definizione<br />

del contesto (sia perché è stato confermato<br />

un tasso di strutturazione coerente<br />

con gli interessi in gioco sia perché il<br />

meccanismo adottato è rispettoso del<br />

diritto alla tutela giurisdizionale) e, probabilmente,<br />

incidere sul<br />

contenimento della<br />

spesa pubblica.

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