20.06.2013 Views

01 - Copertina - Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia

01 - Copertina - Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia

01 - Copertina - Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Attualità<br />

LA “NUOVA” LEGGE<br />

“PINTO”<br />

di Umberto Fava<br />

1.Nei numeri 7/8 dell'anno 2009 e 6/7<br />

dell'anno 2<strong>01</strong>2, tra l'altro, fu auspicato<br />

che, nell'ambito dei vari processi, fosse<br />

attuata una riduzione temporale ed una<br />

semplificazione degli stessi, in particolare<br />

per quanto concerneva la Legge<br />

24/3/20<strong>01</strong>, n. 89 (c.d. Legge Pinto).<br />

L'equa riparazione del danno derivante<br />

dalla irragionevole durata del processo<br />

è stata modificata dall'art. 55 del D.L.<br />

22/6/2<strong>01</strong>2, n. 83, convertito, con modificazioni,<br />

nella Legge 7/8/2<strong>01</strong>2, n.<br />

134,ispirandosi ad alcuni elementi di<br />

chiarezza, dedotti dalla giurisprudenza<br />

della Corte europea dei diritti dell'uomo<br />

e della Corte di cassazione, che hanno<br />

consentito, nella subjecta materia, di<br />

introdurre il ricorso ad un processo di<br />

tipo monitorio, con un possibile vantaggio:<br />

decisioni prevedibili e tendenzialmente<br />

standardizzate a seguito della<br />

individuazione sia del termine di durata<br />

ragionevole del processo sia<br />

dell'ammontare dell'indennizzo spettante<br />

per ciascun anno.<br />

2. In particolare le novità d'interesse più<br />

significative vengono, di seguito, riportate:<br />

a. colui che ha subito un danno patrimoniale<br />

o non patrimoniale per effetto della<br />

violazione della Convenzione per la salvaguardia<br />

dei diritti dell'uomo e delle<br />

libertà fondamentali, ratificata ai sensi<br />

della legge 4 agosto 1955, n. 848, per il<br />

mancato rispetto del temine ragionevole<br />

(del processo) di cui all'art. 6, paragrafo<br />

1 della Convenzione, ha diritto ad<br />

un'equa riparazione;<br />

b. il giudice, nell'accertare la violazione<br />

valuta, tra l'altro, la complessità del<br />

caso e l'oggetto del procedimento. La<br />

novità attiene alla sostituzione del termine<br />

“considera” con “valuta” e<br />

l'inserimento dell'espressione “l'oggetto<br />

del procedimento”;<br />

c. viene introdotto il comma 2 bis, all'art.<br />

2, con il quale vengono indicati i termini<br />

temporali perché il processo possa ritenersi<br />

“ragionevole” e cioè:<br />

FiammeGialle - Agosto 2<strong>01</strong>2<br />

* tre anni in primo grado, due in secondo<br />

grado ed uno sul giudizio di legittimità,<br />

per complessivi anni 6;<br />

* tre anni in presenza di un procedimento<br />

di esecuzione forzata e di sei<br />

anni nel caso di procedura concorsuale.<br />

La decorrenza del termine decorre dal<br />

deposito del ricorso introduttivo del giudizio<br />

ovvero con la notificazione<br />

dell'atto di citazione e, per il settore<br />

penale, dall'assunzione della qualità di<br />

imputato, di parte civile o di responsabile<br />

civile ovvero quando l'indagato ha<br />

avuto legale conoscenza della chiusura<br />

delle indagini preliminari;<br />

d. la durata ragionevole del processo si<br />

ritiene comunque rispettata se il giudizio<br />

viene definito in maniera irrevocabile<br />

in un tempo non superiore a sei anni.<br />

In tale determinazione non si tiene<br />

conto del tempo in cui il processo è<br />

sospeso e di quello intercorso tra il giorno<br />

in cui inizia a decorrere il termine per<br />

l'inaugurazione e la proposizione della<br />

stessa;<br />

e. la liquidazione a titolo di equa ripara-<br />

5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!