01 - Copertina - Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia
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Attualità<br />
LA “NUOVA” LEGGE<br />
“PINTO”<br />
di Umberto Fava<br />
1.Nei numeri 7/8 dell'anno 2009 e 6/7<br />
dell'anno 2<strong>01</strong>2, tra l'altro, fu auspicato<br />
che, nell'ambito dei vari processi, fosse<br />
attuata una riduzione temporale ed una<br />
semplificazione degli stessi, in particolare<br />
per quanto concerneva la Legge<br />
24/3/20<strong>01</strong>, n. 89 (c.d. Legge Pinto).<br />
L'equa riparazione del danno derivante<br />
dalla irragionevole durata del processo<br />
è stata modificata dall'art. 55 del D.L.<br />
22/6/2<strong>01</strong>2, n. 83, convertito, con modificazioni,<br />
nella Legge 7/8/2<strong>01</strong>2, n.<br />
134,ispirandosi ad alcuni elementi di<br />
chiarezza, dedotti dalla giurisprudenza<br />
della Corte europea dei diritti dell'uomo<br />
e della Corte di cassazione, che hanno<br />
consentito, nella subjecta materia, di<br />
introdurre il ricorso ad un processo di<br />
tipo monitorio, con un possibile vantaggio:<br />
decisioni prevedibili e tendenzialmente<br />
standardizzate a seguito della<br />
individuazione sia del termine di durata<br />
ragionevole del processo sia<br />
dell'ammontare dell'indennizzo spettante<br />
per ciascun anno.<br />
2. In particolare le novità d'interesse più<br />
significative vengono, di seguito, riportate:<br />
a. colui che ha subito un danno patrimoniale<br />
o non patrimoniale per effetto della<br />
violazione della Convenzione per la salvaguardia<br />
dei diritti dell'uomo e delle<br />
libertà fondamentali, ratificata ai sensi<br />
della legge 4 agosto 1955, n. 848, per il<br />
mancato rispetto del temine ragionevole<br />
(del processo) di cui all'art. 6, paragrafo<br />
1 della Convenzione, ha diritto ad<br />
un'equa riparazione;<br />
b. il giudice, nell'accertare la violazione<br />
valuta, tra l'altro, la complessità del<br />
caso e l'oggetto del procedimento. La<br />
novità attiene alla sostituzione del termine<br />
“considera” con “valuta” e<br />
l'inserimento dell'espressione “l'oggetto<br />
del procedimento”;<br />
c. viene introdotto il comma 2 bis, all'art.<br />
2, con il quale vengono indicati i termini<br />
temporali perché il processo possa ritenersi<br />
“ragionevole” e cioè:<br />
FiammeGialle - Agosto 2<strong>01</strong>2<br />
* tre anni in primo grado, due in secondo<br />
grado ed uno sul giudizio di legittimità,<br />
per complessivi anni 6;<br />
* tre anni in presenza di un procedimento<br />
di esecuzione forzata e di sei<br />
anni nel caso di procedura concorsuale.<br />
La decorrenza del termine decorre dal<br />
deposito del ricorso introduttivo del giudizio<br />
ovvero con la notificazione<br />
dell'atto di citazione e, per il settore<br />
penale, dall'assunzione della qualità di<br />
imputato, di parte civile o di responsabile<br />
civile ovvero quando l'indagato ha<br />
avuto legale conoscenza della chiusura<br />
delle indagini preliminari;<br />
d. la durata ragionevole del processo si<br />
ritiene comunque rispettata se il giudizio<br />
viene definito in maniera irrevocabile<br />
in un tempo non superiore a sei anni.<br />
In tale determinazione non si tiene<br />
conto del tempo in cui il processo è<br />
sospeso e di quello intercorso tra il giorno<br />
in cui inizia a decorrere il termine per<br />
l'inaugurazione e la proposizione della<br />
stessa;<br />
e. la liquidazione a titolo di equa ripara-<br />
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