Ambiente_e_Sicurezza..
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PRIMOPIANO<br />
INSERTO/RIFIUTIEBONIFICHE<br />
l SISTRI<br />
Alviaildoppioregime:riepilogoeistruzionioperative<br />
COMMENTOAPAGINAIV;TESTOAPAGINAVI;ARTICOLOAPAG.IX<br />
PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />
l <strong>Sicurezza</strong>dellavoro<br />
DalMinLavoroichiarimentisulregistroinfortuni<br />
ARTICOLOAPAG.17<br />
Enti:lanaturapubblicisticanonesonerada“responsabilità231”<br />
COMMENTOAPAG.23;TESTOAPAG.22<br />
RIFIUTIEBONIFICHE<br />
l Inapertura/Bonifiche<br />
Dall’OsservatorioalForumnuovispuntiperglioperatoridisettore<br />
ARTICOLOAPAG.46<br />
l Rifiuti<br />
Nuovi“limitidiquantificazione”peririfiuticontenentiidrocarburi<br />
ARTICOLOAPAG.61<br />
Sedimentidragati:lagestionenelladirettiva2008/98/CE<br />
ARTICOLOAPAG.66<br />
FORUM DELLE BONIFICHE<br />
Continuano le iscrizioni al Forum delle Bonifiche che si terrà presso la fiera Ecomondo<br />
di Rimini, giovedì 4 novembre. La partecipazione all’evento è libera e gratuita fino<br />
ad esaurimento posti, previo ingresso in fiera. Per iscrizioni e maggiori informazioni<br />
www.formazione.ilsole24ore.com/forumbonifiche o si veda la locandina a pagina 3.<br />
Tuttigliabbonati<br />
chedevono<br />
ancoraregistrarsi<br />
possonofarlo<br />
direttamentenel<br />
sitodi<br />
ambiente&sicurezzacliccandosu<br />
“registrati”,<br />
“nuovoutente”,<br />
ericordarsiche<br />
percompletare<br />
laregistrazione<br />
occorreil“codice<br />
utente”stampato<br />
sulcellophane<br />
dellarivista.<br />
Perulteriori<br />
Informazioni<br />
Rivolgersial<br />
Servizioclienti<br />
02o06<br />
30225680<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 5 ILSOLE24ORE
NOVITÀ<br />
GAZZETTA UFFICIALE: GLI ULTIMI 15 GIORNI<br />
ILSOLE24ORE 6<br />
GAZZETTAUFFICIALEREPUBBLICAITALIANA<br />
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN<br />
Finanziamenti Decreto del Ministero<br />
dell’Economia<br />
e delle finanze<br />
26 luglio 2010<br />
Rifiuti Comunicato del Ministero<br />
dell’<strong>Ambiente</strong> e della tutela<br />
del territorio e del mare<br />
Tutela<br />
ambientale<br />
D.P.R.<br />
7 settembre 2010, n. 168<br />
Decreto del Presidente<br />
del Consiglio dei Ministri<br />
16 aprile 2010<br />
«Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione<br />
delle attività dell’Agenzia nazionale per le nuove<br />
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile<br />
(ENEA) per il programma Euratom, anno 2009. (Decreto<br />
n. 24/2010). (10A12191)»<br />
«Consultabilità sul sito internet dell’albo nazionale gestori<br />
ambientali della deliberazione 19 maggio 2010.<br />
(10A12532)»<br />
«Regolamento in materia di servizi pubblici locali di<br />
rilevanza economica, a norma dell’articolo 23bis, comma<br />
10, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,<br />
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»<br />
«Approvazione delle Varianti del Piano stralcio per l’assetto<br />
idrogeologico “Variante delle fasce fluviali del fiume Po a<br />
Pancalieri”, e “Delimitazione delle Fasce Fluviali dei corsi<br />
d’acqua del reticolo minore in Provincia di Alessandria”,<br />
adottate dal Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino<br />
del Po con delibere del 22 luglio 2009, numeri 7 e 8.<br />
(10A12514)».<br />
GAZZETTAUFFICIALEDELLECOMUNITÀEUROPEE<br />
Gazzetta Ufficiale<br />
del20dicembre2010,n.246<br />
@Gazzetta Ufficiale<br />
del20ottobre2010,n.246<br />
Gazzetta Ufficiale<br />
del12ottobre2010,n.239<br />
In sintesi a pag. 84<br />
Gazzetta Ufficiale<br />
del16ottobre2010,n.243<br />
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO PUBBLICATO IN<br />
Aria «Regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione del 7 ottobre 2010 relativo ad G.U.C.E. L<br />
un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del14ottobre2010.n.270<br />
del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del<br />
Parlamento europeo e del Consiglio»<br />
Tutela ambientale «Regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 G.U.C.E. L<br />
settembre 2010 relativo al programma europeo di monitoraggio della terra del20ottobre2010,n.276<br />
(GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (20112013)»<br />
<strong>Sicurezza</strong><br />
dei trasporti<br />
«Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 G.U.C.E. L<br />
settembre 2010 relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci del20ottobre2010,n.276<br />
competitivo»<br />
@Iltestoèdisponibileonlineall’indirizzowwww.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010N.21
RIFIUTIEBONIFICHE<br />
l Inserto/SISTRI<br />
PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />
l<strong>Sicurezza</strong>dellavoro<br />
SOMMARIO<br />
SISTRI.Alviaildoppioregimepergliadempimenti<br />
diPaoloPipere....................................................................................................................IV<br />
DecretodelMinisterodell’<strong>Ambiente</strong>edellatuteladelterritorioedelmare<br />
28settembre2010.............................................................................................................VI<br />
SISTRI:soloobbligooancheopportunità?<br />
diRobertoConforto...........................................................................................................IX<br />
Registrodegliinfortuni:ichiarimentiministerialisull’obbligodellatenuta<br />
diMarioGallo......................................................................................................................17<br />
Lanaturapubblicisticanonècondizionesufficienteperl’esonero“231”dell’ente<br />
diAntonioSalvatore............................................................................................................23<br />
CortediCassazionepenale,sez.II,21luglio2010,n.28699................................................22<br />
l<strong>Sicurezza</strong>incantiere<br />
<strong>Sicurezza</strong>incantiere:diecipuntididiscussione<br />
diCarmeloG.Catanoso.......................................................................................................28<br />
Lavoriinquota:isistemidiprotezionecontrolecadutedall’alto<br />
diLucaRossi........................................................................................................................35<br />
GRANDIRISCHI<br />
lAntincendio<br />
Sistemidicollegamentotraattivitàricettive/Serbatoirimovibilidigasolio/<br />
Aumentodicapienzadiunlocaledipubblicospettacolo<br />
acuradiMarioAbate.........................................................................................................42<br />
SOMMARIO<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7 ILSOLE24ORE
SOMMARIO<br />
ILSOLE24ORE 8<br />
RIFIUTIEBONIFICHE<br />
lBonifiche<br />
Dall’OsservatorioalForumnuovispuntidiriflessioneperglioperatoridisettore<br />
diGianniSquitieri...............................................................................................................46<br />
Bonificadeisiticontaminati:contrattodiappaltostipulato<br />
conleimpreseiscritteall’Albo<br />
diEugenioOnori................................................................................................................51<br />
lDannoambientale<br />
Riparazionedannoambientale:valutazionetecnica/economica<br />
diAndreaCampioni,JoeNicoletteeVictorMagar..............................................................57<br />
lRifiuti<br />
Rifiuticontenentiidrocarburi:<br />
introdottiulteriorichiarimentisui“limitidiquantificazione”<br />
diMarinaZalin...................................................................................................................61<br />
Sedimentidragati:lagestionenelladirettiva2008/98/CE<br />
diFedericoPeres................................................................................................................66<br />
AMBIENTEERISORSE<br />
lAcqua<br />
Usociviledellerisorseidriche:<br />
l’indaginecondottadaISTATfotografalostatodell’arte<br />
diMariaLuisaFelici............................................................................................................69<br />
lEnergia<br />
Energiaelettricadarinnovabili:<br />
le“lineeguida”illustranol’iterperlarealizzazionediimpianti<br />
diDavideManzoni.............................................................................................................74<br />
lTutelaambientale<br />
FunzionieregolamentoISPRA:<br />
terminatoilprocessoistitutivoconilD.M.n.123/2010<br />
diGiovanniFantini.............................................................................................................80<br />
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RASSEGNE<br />
Rassegnadilegislazione<br />
acuradiMarcoFabrizio.....................................................................................................83<br />
Rassegnadigiurisprudenza<br />
acuradiPierguidoSoprani.................................................................................................85<br />
acuradiMariaMelizzi........................................................................................................89<br />
Rassegnadidelibereeleggiregionali<br />
acuradiSabrinaApicella...................................................................................................93<br />
RUBRICHE<br />
UltimeinGazzettaUfficiale............................................................................................5<br />
Insintesi..........................................................................................................................10<br />
Scadenzario<br />
acuradiMarcoFabrizio.....................................................................................................15<br />
SOMMARIO<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 ILSOLE24ORE
SINTESI<br />
Commento<br />
apag.IV<br />
Testo<br />
apag.VI<br />
Articolo<br />
apag.IX<br />
Articolo<br />
apag.17<br />
Articolo<br />
apag.22<br />
Articolo<br />
apag.28<br />
ILSOLE24ORE 10<br />
RIFIUTIEBONIFICHE<br />
lInserto<br />
IN SINTESI<br />
SISTRI. Al via il doppio regime per gli adempimenti Il D.M. 28 settembre 2010 ha<br />
prorogato il periodo transitorio di operatività del SISTRI; in particolare, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2010, il<br />
nuovo sistema telematico per la tracciabilità dei rifiuti si affianca ai tradizionali registri di carico e scarico e ai<br />
formulariditrasporto.Leimpreseeglientigiàdotatideidispositivielettronicisonotenutiautilizzarli,siapurein<br />
viasperimentale,mentredal1°gennaio2011isoggettiobbligatiadimpiegareilSISTRInonpotrannopiùservirsi<br />
di registri e formulari. La pubblicazione del decreto e della relativa nota esplicativa è il pretesto anche per<br />
tracciareunquadroriepilogativoefornirequalchespuntooperativo(inGazzettaUfficialedel1°ottobre2010,n.<br />
230).<br />
PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />
IchiarimentidelMinLavorosull’obbligodellatenutadelregistroinfortuniIlD.Lgs.n.<br />
81/2008,all’art.53,comma6,haprevistochefinoaseimesisuccessiviall’adozionedeldecretointerministeriale<br />
chedovràdisciplinareilnuovoSINP,previstodall’art.8,restanoinvigoreledisposizionirelativealregistroinfortuni<br />
nonché quelle relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici. Tuttavia, non è stata prevista<br />
nessunanormatransitoriae,mentreèstatoespressamenteabrogatoilD.Lgs.n.626/1994,èstataprevistauna<br />
disposizioneprovvisoriadicoordinamentoinbaseallaquale,qualoraledisposizionifaccianoriferimentoalD.Lgs.<br />
n. 626/1994, lo stesso riferimento deve intendersi al nuovo D.Lgs. n. 81/2008, ma solo fino a quando non<br />
saranno definiti appositi decreti integrativi. Questi provvedimenti dovevano essere emanati ai sensi dell’art. 1,<br />
comma6,leggen.123/2007,e,poichéladelegaèscadutaeilD.Lgs.n.106/2009nonhadisciplinatoquesto<br />
adempimento,l’obbligodellatenutadelregistroinfortunideveessereconsideratoancoravigente.<br />
La natura pubblicistica è condizione non sufficiente per l’esonero ex 231 dell’ente<br />
LasentenzadellaSupremaCorten.28699/2010haprecisatol’ambito“soggettivo”diapplicazione<br />
dellaresponsabilitàamministrativadell’entenelramodeglientioperantinelsettoresanitario,chenegliultimi<br />
tempiharichiamatosemprepiùl’attenzionedicoloroche,avariotitolo,sioccupanodelD.Lgs.n.231/2001.A<br />
dispetto dell’apparente chiarezza dell’art. 1, D.Lgs. n. 231/2001, la formulazione del disposto ha lasciato,<br />
soprattuttoinquestosettore,ampiezoned’ombranell’individuazionedeisoggettidestinataridellanormativa.<br />
Perilfattochel’attivitàmedicochirurgicaèsvolta,semprepiùfrequentemente,informa“associata”,nonè<br />
realmente possibile non “fare i conti” con la responsabilità “amministrativa” dell’ente “struttura sanitaria”<br />
discendentedallacommissione,dapartedeisoggettiqualificati,diunodeireaticontenutinel“catalogo”(in<br />
perennecrescita)dicuiagliartt.24eseguenti,D.Lgs.n.231/2001.<br />
<strong>Sicurezza</strong>incantiere:diecipuntididiscussioneNel1996,conilD.Lgs.n.494/1996erastata<br />
recepita la direttiva 92/57/CEE, cosiddetta “direttiva cantieri”. Il testo di recepimento, così come strutturato,<br />
aveva bisogno di modifiche significative per riavvicinare realmente la norma ai principi e ai contenuti della<br />
“direttivacantieri”.IlsuccessivoD.Lgs.n.528/1999avevaapportatoalcunemodificheeliminando,tral’altro,sia<br />
l’obbligodiredazionedelpianogeneraledisicurezza,siarivedendo,masoloinparte,gliobblighidelcoordinatoreperl’esecuzione.IlsuccessivoD.P.R.n.222/2003avevastabilitoicontenutiminimidelpianodisicurezzae<br />
coordinamento,delpianooperativodisicurezzaedelpianosostitutivononchéavevadefinitolatipologiaele<br />
modalitàdicalcolodeicostiperlasicurezza.ConilD.Lgs.n.81/2008,l’interoTitoloIVèstatodedicatoaicantieri<br />
temporaneiomobili,prevedendounaseriedimodifichealprecedenteespecificocorpusnormativo,ilcuiscopo<br />
eraquellodimigliorarel’efficaciadell’azioneprevenzionaleinquestoparticolaresettore.Infine,conlapubblicazionedeldecretocorrettivoD.Lgs.n.106/2009,nonostantesignificativieimportanticambiamenti,ancorauna<br />
volta,èstatapersal’occasioneperfarechiarezzasualcunipuntinodalivenutiallalucenegliultimiquattordici<br />
annicontinuandocosìamantenereancorainsolutialcuniimportantiproblemiapplicativi.<br />
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Lavori in quota: i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto I sistemi che<br />
impedisconolacadutaliberadevonoesserepreferitiaquellichearrestanolacadutaliberainquantononpermettono<br />
lacadutadall’alto.Ildatoredilavoro,sullabasedelleindicazionidelTUsicurezzadicuiall’art.79,comma2,deve<br />
fornireailavoratoriiDPIe/oisistemiconformiairequisitiprevistidall’art.76.L’AllegatoVIIIhafornitounelencodelle<br />
attivitàedeisettoridiattivitàperlequalipuòrendersinecessariomettereadisposizioneiDPIe/oisistemiedelle<br />
indicazioni non esaurienti per la loro valutazione. Il datore di lavoro deve assicurare la formazione adeguata e<br />
organizzarelospecificoaddestramentoobbligatoriocircal’usocorrettoel’utilizzopraticodelsistemadiprotezione<br />
individualedallecaduteinquantoditerzacategoria.Ilavoratoridevonosottoporsialprogrammadiformazioneedi<br />
addestramentoorganizzatodaldatoredilavoroeutilizzareiDPIe/oisistemimessialorodisposizione.<br />
VigilanzaeresponsabilitàdeldatoredilavoroDeveascriversiallaresponsabilitàdeldatore<br />
di lavoro un comportamento lassista e, comunque, omissivo sotto il profilo del controllo, imposto dalla<br />
normativaantinfortunistica,circal’utilizzodapartedeilavoratorideidispositividiprotezioneindividuale,anche<br />
in occasione di lavori di breve durata. (Cassazione penale, sez. IV, 15 gennaio 2010, n. 1829 e nella sezione<br />
“Documentazioneintegrativa”delsitowww.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />
ResponsabilitàdelRSPPIlResponsabiledelserviziodiprevenzioneeprotezione,ancheinassenzadi<br />
poteridiinterventoedispesa,puòessereritenutocorresponsabiledelverificarsidiuninfortuniosullavoro,pur<br />
rimanendofermalaposizionedigaranziadeldatoredilavoro,tuttelevolteincuil’eventosiaoggettivamente<br />
riconducibile ad una sua omissione ”sensibile”; segnatamente in relazione alla mancata individuazione e<br />
segnalazionediunoopiùfattoridirischioinerentiallelavorazioni,allamancataelaborazionedelleproceduredi<br />
sicurezza,edingenereconriguardoadognisituazionepericolosacheegliavrebbeavutol’obbligodiconoscere<br />
e di segnalare al datore di lavoro. (Cassazione penale, sez. IV, 15 gennaio 2010, n. 1834 e nella sezione<br />
“Documentazioneintegrativa”delsitowww.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />
MinimizzazionedelrischioTragliobblighifacenticapoaldatoredilavoroinmateriadiprevenzione<br />
degliinfortuni,ècompresoquellodinondiscostarsidall’obbligodellamassimariduzionedeirischi(fattispeciedi<br />
operaiointrodottosinelvanoinferiorediunavascadiimmissionedimaterialecalcareopereffettuarelavoridi<br />
pulizia,decedutoaseguitodellarovinosacadutasulsuocorpodipietreedaltromateriale,versatodall’altodai<br />
colleghidilavoroattraversolaboccasuperioredellatramoggia,inassenzadimisuredisicurezzapiùadeguate<br />
(segnaliluminosiesonori)inluogodell’apposizionedidueassidilegnosullagratasuperioredellatramoggia,al<br />
finediindicarecheeranoincorsolavoriall’internodellavasca).(Cassazionepenale,sez.IV,15gennaio2010,n.<br />
1841enellasezione“Documentazioneintegrativa”delsitowww.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />
GRANDIRISCHI<br />
Sistemidicollegamentotraattivitàricettive/Serbatoirimovibilidigasolio/Aumento<br />
dicapienzadiunlocaledipubblicospettacoloInquestonumero<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>propone<br />
alcuni chiarimenti in materia di progettazione antincendio. In primo luogo, è analizzato il caso di un albergo<br />
esistente,nelparticolarelecaratteristichechedevepossedereilsistemadicollegamentotralacucinaalimentataa<br />
gaselasaladapranzo.Inunsecondoquesitoèaffrontatol’ampliamentodellacapienzadiunlocaledipubblico<br />
spettacoloperilquale,però,nonèprevistaalcunaoperamurariasostanzialeoampliamentidellastrutturastessa.<br />
RIFIUTIEBONIFICHE<br />
Inapertura/Dall’OsservatorioalForumnuovispuntidiriflessioneperglioperatori<br />
disettoreIlsistemadelleBonificheinItaliaoscillaancoratrasegnalipositivi,comelacrescentedisponibilità<br />
dellapubblicaamministrazioneadaccettarel’applicazioneditecnologieinnovative,anchesespessosolocome<br />
misuradisupporto,eilfattochel’utilizzoditecnologieeprocessidirisanamentoinnovativisiaspessoostacolatoda<br />
procedure e previsioni normative che non riescono a seguire l’evoluzione tecnologica. Proprio la difficoltà di<br />
introdurre innovazioni verdi nel mercato delle bonifiche è una delle criticità che sono emerse da un’indagine<br />
compiuta recentemente e i cui risultati saranno presentati giovedì 4 novembre presso il Forum delle Bonifiche,<br />
giornatagratuitainteramenteorganizzatadalGruppo24OREpressolaFieraEcomondodiRimini,durantelaquale<br />
sarà anche dato avvio all’Osservatorio delle Bonifiche, iniziativa finalizzata ad aprire un tavolo di confronto<br />
permanentetraoperatorieistituzioni.<br />
SINTESI<br />
Articolo<br />
apag.35<br />
Massimaenota<br />
apag.85<br />
Massimaenota<br />
apag.86<br />
Massimaenota<br />
apag.87<br />
Quesiti<br />
sull’antincendio<br />
apag.42<br />
Articolo<br />
apag.46<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 11 ILSOLE24ORE
SINTESI<br />
Articolo<br />
apag.51<br />
Articolo<br />
apag.57<br />
Articolo<br />
apag.61<br />
Articolo<br />
apag.66<br />
Massimaenota<br />
apag.89<br />
ILSOLE24ORE 12<br />
Bonificadeisiticontaminati:stipulatoilcontrattodiappaltosoloconleimpreseiscritteall’AlboLeaziendechesvolgonoleoperazionidibonificadisiticontaminatisonoobbligate,secondol’art.30,D.Lgs.n.22/1997,el’art.212,D.Lgs.n.152/2006,all’iscrizioneall’Albodeigestoriambientali.<br />
Questa iscrizione ha valore di abilitazione. Secondo la legge n. 109/1994, inoltre, il conseguimento della<br />
qualificazionedapartedell’impresaèilrequisitonecessariochel’abilitaapartecipareallegareperl’affidamento<br />
e l’esecuzione di lavori pubblici. L’attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato,<br />
denominatiSOA.L’attestazioneSOA,dunque,costituiscerequisitoindispensabileesufficienteperlapartecipazioneagliappaltidilavoripubblici,l’iscrizioneall’Albodeigestoriambientali,invece,èdaconsiderarsirequisitodi<br />
esecuzioneequindipresuppostolegittimanteallastipulazionedelcontratto.<br />
Ibandipergliaffidamentidiappaltiriguardantilabonificadeisiti,dunque,devonoprevederespecificaclausolain<br />
baseallaqualenonsiprocederàallastipulazionedelcontrattoincasodimancatopossessodell’iscrizioneall’Albo.<br />
Riparazionedannoambientale:valutazionetecnica/economica L’Allegato3,Parte<br />
VI, D.Lgs. n. 152/2006 introduce due importanti strumenti di valutazione tecnica e di risoluzione del danno<br />
ambientale,ovverol’analisidirischioperlasaluteumanaelastimadellerisorsenaturaliedeiservizipersiacausa<br />
del danno adottando metodi di equivalenza in modo da definire le misure di riparazione complementari e<br />
compensative.Mamentrel’analisidirischiosanitariaèunostrumentoormaidiusofrequentenelladefinizione<br />
dellabonificadeisiticontaminati,imetodipervalutarel’entitàdeldannoambientaleinterminediperditaed<br />
equivalenzadellerisorseedeiservizisonoancoraaiprimordiinItaliaeinEuropa.Ènecessario,quindi,metterea<br />
puntoquestimetodi,sullafalsarigadiquellimessiapuntodatemponegliUSA,inmododadefinirelemisuredi<br />
riparazionecomplementariecompensative.<br />
Rifiuti contenenti idrocarburi: introdotti ulteriori chiarimenti sui “limiti di<br />
quantificazione”ConilD.M.4agosto2010,èstatamodificatalatabellaA2dell’AllegatoAalD.M.7<br />
novembre 2008, relativa alla classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi. L’Istituto Superiore di Sanità<br />
afferma che la necessità di classificare un rifiuto di questo tipo, con la caratteristica di pericolo cancerogeno,<br />
vieneeffettuatamediantelaricercadeimakersdicancerogenicità,dicuialladirettiva67/548/CEEesucc.modd.<br />
eint.,cioèdialcunesostanzespecificheassuntecomeindicatori.IlMinisterodell’<strong>Ambiente</strong>edellatuteladel<br />
territorioedelmare,connotadel14marzo2010,prot.n.6123/TRI/DI,chiarisceche,conformementealparere<br />
reso dall’ISS, le concentrazioni indicate nella tabella A2, D.M. 7 novembre 2008, sono inequivocabilmente<br />
riferite ai limiti di quantificazione che il metodo di analisi utilizzato dal laboratorio deve essere in grado di<br />
raggiungere e non indicano, pertanto, la concentrazione limite dei marker superata la quale il rifiuto è da<br />
classificare pericoloso. Questa classificazione deve essere effettuata attraverso il rilevamento della presenza e<br />
concentrazionediunoopiùmarkerdicancerogenesidicuialladirettiva67/548/CEEesucc.modd.eint.<br />
Quest’ultimo assunto è attualmente contenuto nelle note alla tabella A2, di cui al modificato D.M. 7<br />
novembre2008.<br />
Sedimenti dragati: la gestione nella direttiva 2008/98/CE Lo «schema di decreto<br />
legislativorecantenormeperilrecepimentodelladirettiva2008/98/CE»inmateriadirifiutiescludedall’ambito<br />
diapplicazioneisedimentispostatiall’internodiacquesuperficiali,apattochequestinonsianopericolosielo<br />
“spostamento”sialegatoagestionerisorseidriche,prevenzioneinondazionioripristinodeisuoli.Ilsignificato<br />
deltermine“spostamento”diventa,quindi,diimportanzacruciale,perché,asecondadell’interpretazione,può<br />
arrivarearendereinapplicabilelanorma.Lapropostainterpretativaaderenteallacosiddettaratiolegis(volontà<br />
del legislatore) prevede l’esclusione dalla disciplina sui rifiuti dei sedimenti smossi (rimossi o tecnicamente,<br />
dragati)all’internodiacquesuperficiali,apattochenonsianopericolosiechel’esigenzadirimuoverlidalfondo<br />
siadettatapersoddisfarelefinalitàindicatedallegislatore.<br />
GestionedeirifiutiIllegislatore,nell’attribuireallagiurisdizioneamministrativaesclusivalecontroversie<br />
attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, ha, innanzitutto, individuato una particolare materia,<br />
rappresentatadallagestionedeirifiuti,ehaconsideratol’attivitàamministrativapreordinataall’organizzazione<br />
oall’erogazionedelserviziopubblicodiraccoltaedismaltimentodeirifiuti.(Cassazionecivile,sezioniunite,9<br />
settembre2010,n.19253,enellasezione“Documentazioneintegrativa”delsitowww.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010N.21
MaterialidirisultaIricorsiincidentali,coniqualivengonoprospettatecensurediomessapronunciada<br />
partedisoggettitotalmentevittoriosineigradidimerito,sonoconseguentementeinammissibilipercarenzadi<br />
interesse,specialmentequando,comenellaspecie,conilricorsoincidentale«lapartevittoriosasollevicensure<br />
chenonsonodirettecontrounastatuizionedellasentenzadimerito,bensìabbianoadoggettoquestionisulle<br />
quali il giudice d’appello non si è pronunciato, ritenendole assorbite atteso che tali questioni, in caso di<br />
accoglimentodelricorsoprincipale,possonoessereripropostedavantialgiudicedirinvio».(Cassazionecivile,<br />
sezione tributaria, 24 settembre 2010, n. 20206, e nella sezione “Documentazione integrativa” del sito<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).<br />
AMBIENTEERISORSE<br />
Usociviledellerisorseidriche:l’indaginecondottadall’ISTATfotografalostato<br />
dell’arte L’ISTAT, nel 2008, ha effettuato rilevazioni nell’ambito dei servizi idrici integrati con l’obiettivo di<br />
fornireinformazionistatistichesull’usodellerisorseidricheascopopotabile,sultrattamentodelleacquerefluee<br />
sui gestori del servizio idrico. Per quanto riguarda i prelievi e la potabilizzazione, i maggiori quantitativi sono<br />
riscontratialcentronordeinBasilicata.Ilvaloremediodiimmissionedell’acquainreterimanepressochéinvariato<br />
intuttietregliannidicomparazione.Ladepurazionedeireflui,invece,èinaumentoconunincrementodegli<br />
impiantiditrattamentodicuiquelliprimaririmangonoipiùdiffusi.<br />
Energiaelettricadarinnovabili:le“lineeguida”illustranol’iterperlarealizzazionediimpianti<br />
ConildecretodelMinisterodelleSviluppoeconomico,10settembre2010,sonostate<br />
pubblicate le linee guida per l’autorizzazione alla costruzione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili, che<br />
illustrano,indettaglio,l’iterriservatoalleistallazionisopralesoglieditagliaprevistadalD.Lgs.n.387/2003,eil<br />
percorsosemplificatopergliimpiantipiùpiccoli.Èposta,inoltre,particolareattenzioneagliimpiantieoliciperi<br />
qualièpresenteunallegatocheillustraleanalisiambientalipreliminaridaeffettuare.Leregioni,secondoilD.M.<br />
10settembre2010,potrannoindividuareareeesitinonidoneiall’installazionedispecifichetipologiediimpianti,<br />
perchélegatiallatuteladell’ambiente,delpaesaggioedelpatrimonioculturale.Apriori,nessunsitopotràessere<br />
consideratoinidoneo,masidovrannoverificarealcunicriterispecifici.<br />
Sebbene gli operatori del settore siano soddisfatti, non mancano critiche relative al fatto che non sono state<br />
ancoraapplicatetuttelenovitàprevistenelladirettiva2009/28/CE,come,adesempio,l’applicazionedell’autorizzazioneunicasoloperimpiantisopra1MWdipotenzaelettrica.<br />
Funzioni e regolamento ISPRA: terminato l’iter di istituzione con il D.M. n.<br />
123/2010Dopounlungoiterdiapprovazione,acausadeirilieviformulati,insedeconsultiva,dalConsigliodi<br />
Stato,èstatopubblicato,inGazzettaUfficiale,ilD.M.n.123/2010,recanteilregolamentodiorganizzazionedi<br />
ISPRA.IlnuovodecretodisciplinalemodalitàdifusionedelnuovoIstitutoelastruttura,cheverràulteriormente<br />
regolamentatamediantel’approvazionediunostatutochedovrebbeoccuparsididefinirel’organizzazionedei<br />
diversi settori di ISPRA, in modo tale da separare le diverse attività dell’Istituto. Rimangono, invece, aperte le<br />
questionirelativeairapportitraISPRAeilsistemaARPAAPPA.SecondoilD.M.n.123/2010,l’Istitutosaràl’ente<br />
tecnicoscientificodiriferimentodirettodelMinistro.<br />
Ildecretocostituisce,difatto,lafasediavviodiunariformachenonpuòritenersiesaurita.<br />
Entieistituzioni.SUAPInattuazionedell’art.38,comma3,D.L.n.112/2008(progetto“impresainun<br />
giorno”), il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, reca la disciplina di riordino e aggiornamento della normativa in<br />
materiadiSportellounicoperleattivitàproduttive(SUAP),attualmenteinteso«qualeunicosoggettopubblicodi<br />
riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di<br />
prestazioni di servizi» nonché per «quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione,<br />
ristrutturazioneoriconversione,ampliamentootrasferimento,nonchécessazioneoriattivazionedellesuddette<br />
attività»(inS.O.n.227allaGazzettaUfficialedel30settembre2010,n.229).<br />
Entieistituzioni.ServizipubbliciInattuazionedell’articolo23bis,comma10,D.L.n.112/2008,il<br />
D.P.R.7settembre2010,n.168,recaladisciplinaperl’affidamentodeiservizipubblicidi“rilevanzaeconomica”,<br />
denominati«servizipubblicilocali»,fermarestandol’espressadichiarazione,quantoallagestionedelservizio<br />
idrico integrato, di autonomia gestionale del soggetto gestore, la piena ed esclusiva proprietà pubblica delle<br />
risorseidrichenonchélaspettanzaesclusivaalleistituzionipubblichedelgovernodellerisorsestesseexart.15,<br />
comma1ter,D.L.n.135/2009(inGazzettaUfficialedel12ottobre2010,n.239).<br />
SINTESI<br />
Massimaenota<br />
apag.91<br />
Articolo<br />
apag.69<br />
Articolo<br />
apag.74<br />
Articolo<br />
apag.80<br />
Sintesi<br />
apag.83<br />
Sintesi<br />
apag.84<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 13 ILSOLE24ORE
OBBLIGHI, ADEMPIMENTI, SCADENZE<br />
acuradiMarcoFabrizio,avvocatoinRoma<br />
Relazionemensileinquinamentoacusticoaeroportuale<br />
Entro questa data le regioni devono trasmettere al Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della tutela del territorio e del mare<br />
nonché al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la relazione mensile sul monitoraggio del rumore aeroportuale,alfinediverificareilrispettodapartedeglieventualivolinotturnicompresinellafasciaorariadalleore23.00<br />
alle ore 6.00 locali, dei requisiti acustici previsti dal capitolo 3, Parte II, volume I, Allegato XVI alla Convenzione<br />
relativa all’aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 e ratificata in Italia con legge n.<br />
561/1956. Dalle citate prescrizioni risultano esentati i voli di Stato, sanitari e di emergenza. (Art. 1, D.P.R. 9<br />
novembre1999,n.476)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
Regioni Mensile 30novembre2010<br />
Energia.Efficienzaenergeticasuedificipubblici.Contributiefinanziamenti<br />
In data odierna scade il termine entro il quale è possibile inviare domande di ammissione al finanziamento per la<br />
realizzazione di «interventi per l’efficientamento energetico degli edifici» di proprietà dei comuni fino a 15.000<br />
abitanti,compresiiborghiantichiedipregio,eleloroformeassociative,delleregioniSicilia,Calabria,Campaniae<br />
Puglia.Iltestocompletodell’avvisoelarelativamodulisticasonodisponibilisulsitodelprogrammawww.poienergia.it,<br />
nonché sul sito istituzionale www.minambiente.it oltre che sui siti istituzionali delle regioni a obiettivo<br />
convergenza. L’iniziativa in questione dovrà consentire di sperimentare e realizzare forme avanzate di efficienza<br />
energetica su edifici pubblici, prioritariamente con pregio architettonico, paesaggistico, storico e culturale,<br />
promuovendo nel contempo iniziative volte a ridurre i consumi energetici, con conseguenti positivi effetti<br />
ambientaliedeconomicisuiterritoriinteressati.<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
Comunifinoa15.000abitanti(eloroformeassociative)localizzati<br />
nelleregioniSicilia,Calabria,CampaniaePuglia<br />
<br />
Denunciainfortunisettoreestrattivo<br />
Entro questa data il “titolare” ex art. 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 624/1996, deve trasmettere all’autorità di<br />
vigilanzaunprospettoriassuntivo,anchesenegativo,degliinfortuniverificatisinelmeseprecedenteecheabbiano<br />
comportatoun’assenzadallavorodialmenotregiorni.(Art.25,comma8,D.Lgs.25novembre1996,n.624)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
Titolareexart.2,comma1,letterab),D.Lgs.n.624/1996 Mensile 15dicembre2010<br />
Denunciaperiodicaimballaggimeseprecedente<br />
Ultimo giorno per i produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in<br />
regime di dichiarazione mensile per presentare la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei<br />
documentiricevuti,ilcontributoprelevatoodovutonelmeseprecedente,distinguendogliimportirelativiaciascuna<br />
tipologia di materiali e indicando il relativo consorzio di appartenenza. Gli importi relativi alla dichiarazione<br />
presentata dovranno essere versati al CONAI entro i successivi 90 giorni su uno o più dei sei conti correnti bancari,<br />
ognuno relativo a una tipologia di materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro). (Art. 7, cc. 910,<br />
regolamentoCONAI)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
ProduttorioutilizzatoridiimballaggiiscrittialConsorzionazionale<br />
imballaggi(CONAI)einregimedidichiarazionemensile<br />
Mensile 20dicembre2010<br />
SCADENZARIO<br />
31<br />
OTTOBRE<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 15 ILSOLE24ORE<br />
8<br />
NOVEMBRE<br />
15<br />
NOVEMBRE<br />
2<br />
20<br />
NOVEMBRE
SCADENZARIO<br />
30<br />
NOVEMBRE<br />
ILSOLE24ORE 16<br />
SISTRI.DistribuzionechiavetteUSBeinstallazioneblackbox<br />
Scade il termine prorogato per addivenire alla completa distribuzione dei dispositivi USB e all’installazione delle<br />
blackboxaisensidelpunto5,AllegatoIAalD.M.17dicembre2009,comedaultimomodificatoexart.1,comma1,<br />
letteraa),D.M.28settembre2010.<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
CamerediCommercioeAlbonazionalegestoriambientali(previa<br />
collaborazionedeisoggettitenutiadaderirealSISTRIexartt.1e2,<br />
D.M.17dicembre2009)<br />
<br />
Produzionedienergiaelettricadabiomasse.Documentazioneperaccederealcoefficientemoltiplicativo<br />
Indataodiernascadeiltermineentroilqualeiproduttoridienergiaelettricadabiomasseinteressatiadaccedereal<br />
coefficientemoltiplicativok = 1,8(perilqualeèstatapresentatadomandadiqualificaIAFRconlemodalitàdicuial<br />
D.M.18dicembre2008)devonoinoltrare,alMinisterodellePoliticheagricolealimentarieforestali,ladocumentazioneindicatainAllegatoIalD.M.2marzo2010,relativamenteaciascunatipologiadibiomassaindicataintabella<br />
A,D.M.18dicembre2008.<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
Produttoridienergiaelettricadabiomasseinteressatiadaccedere<br />
alcoefficientemoltiplicativok=1,8(perilqualeèstatapresentata<br />
domanda di qualifica IAFR con le modalità di cui al D.M. 18<br />
dicembre2008)<br />
Annuale 30novembre2011<br />
Acquedibalneazione.Classificazioneeazioniantinquinamento<br />
In data odierna scade il termine previsto dall’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 116/2008, quanto all’obbligo, in capo alle<br />
regioni, di inviare al Ministero della Salute, le informazioni relative alla classificazione delle acque di balneazione di<br />
cuiall’art.8,D.Lgs.n.116/2008,equelleconcernentileazionivolteallarimozionedellecausediinquinamentoeal<br />
miglioramentodelleacquedibalneazione,comunicando,altresì,ancheirisultatidelleattivitàdimonitoraggio.<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
Regioni Annuale 30novembre2011<br />
RelazioneannualesullostatodiattuazionedeiprogrammiattuatividelProtocollodiKyoto<br />
Scade il termine annuale entro il quale il Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della tutela del territorio e del mare deve<br />
presentare al Parlamento una relazione illustrativa sullo stato di attuazione dei programmi pilota nazionali e<br />
internazionali per la riduzione delle emissioni e l’impiego di piantagioni forestali per l’assorbimento di carbonio. Si<br />
tratta dei programmi caratterizzati dall’obiettivo di definire i modelli di intervento più efficaci dal punto di vista dei<br />
costi,siaalivellointernochenell’ambitodelleiniziativecongiunteprevistedaimeccanismiistituitidalProtocollodi<br />
Kyoto. (Art. 2, commi 3 e 4, legge 1° giugno 2002, n. 120, «Ratifica ed esecuzione del protocollo di Kyoto alla<br />
ConvenzionequadrodelleNazioniUnitesuicambiamenticlimatici,fattoaKyotol’11dicembre1997»)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
Ministerodell’<strong>Ambiente</strong>edellatuteladelterritorioedelmare Annuale 30novembre2011<br />
Relazionemensileinquinamentoacusticoaeroportuale<br />
Entro questa data le regioni devono trasmettere al Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della tutela del territorio e del mare<br />
nonché al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la relazione mensile sul monitoraggio del rumore aeroportuale,alfinediverificareilrispettodapartedeglieventualivolinotturnicompresinellafasciaorariadalleore23.00<br />
alle ore 6.00 locali, dei requisiti acustici previsti dal capitolo 3, Parte II, volume I, Allegato XVI alla Convenzione<br />
relativa all’aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, e ratificata in Italia con legge n.<br />
561/1956. Dalle citate prescrizioni risultano esentati i voli di Stato, sanitari e di emergenza. (Art. 1, D.P.R. 9<br />
novembre1999,n.476)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
Regioni Mensile 31dicembre2010<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010N.21
PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />
Articolo<br />
l Necessario il coordinamento tra la precedente legislazione e il Testo unico<br />
Registro degli infortuni:<br />
i chiarimenti ministeriali<br />
sull’obbligo della tenuta<br />
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in seguito a un quesito proposto il 1° settembre<br />
2010, ha fornito alcuni chiarimenti sulla gestione del registro infortuni. Il problema nasce dalla<br />
mancanza di chiarezza dovuta a un non adeguato coordinamento tra la disciplina del D.Lgs. n.<br />
626/1994, abrogato, e del D.Lgs. n. 81/2008 che lo ha sostituito.<br />
Infatti, l’art. 53, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008, ha previsto che fino a sei mesi successivi<br />
all’adozione del decreto interministeriale che dovrà disciplinare il nuovo SINP, previsto dall’art. 8,<br />
restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni nonché quelle relative ai registri degli<br />
esposti ad agenti cancerogeni e biologici. Tuttavia, l’art. 304 non ha previsto nessuna norma<br />
transitoria e, mentre il comma 1, lettera a), ha espressamente abrogato il D.Lgs. n. 626/1994, il<br />
comma 3 ha previsto una disposizione provvisoria di coordinamento in base alla quale, qualora le<br />
disposizioni facciano riferimento al D.Lgs. n. 626/1994, lo stesso riferimento deve intendersi al<br />
nuovo D.Lgs. n. 81/2008, ma solo fino a quando non saranno definiti appositi decreti integrativi.<br />
Questi provvedimenti dovevano essere emanati ai sensi dell’art. 1, comma 6, legge n. 123/2007,<br />
e, poiché la delega è scaduta e il D.Lgs. n. 106/2009 non ha disciplinato questo adempimento,<br />
l’obbligo della tenuta del registro infortuni deve essere considerato ancora vigente.<br />
l diMarioGallo,docentediDirittodellavoro<br />
La riforma della disciplina antinfortunistica<br />
operata con il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, se<br />
daunlatohacontribuito a un miglioramento<br />
dell’organicità della materia e a orientare il<br />
modelloprevenzionaleintrodottonell’ordinamentogiuridicoitalianodalD.Lgs.19settembre1994,n.626,versolafilosofiadellacosiddettavigilanzarafforzata,dall’altrohagenerato<br />
anche alcuni difetti normativi dovuti alla<br />
mancanzadiunadeguatocoordinamento.Un<br />
esempio emblematico, in tal senso, è rappresentatodalregistrodegliinfortunichehafinalità<br />
statistiche e riepilogative dell’andamento<br />
del fenomeno infortunistico all’interno dell’impresa;infatti,l’art.53,comma6,D.Lgs.n.81/2008,haprevistochefinoaseimesisuccessivi<br />
all’adozione del decreto interministeriale<br />
che dovrà disciplinare il nuovo sistema<br />
informativo nazionale per la prevenzione nei<br />
luoghi di lavoro (SINP), previsto dall’art. 8,<br />
restanoinvigoreledisposizionirelativealregistro<br />
infortuni nonché quelle relative ai registridegliespostiadagenticancerogeniebiologici.<br />
Tuttavia, l’art. 304 non ha previsto in<br />
merito nessuna norma transitoria e mentre il<br />
comma 1, lettera a), ha dichiarato espressa<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 17 ILSOLE24ORE
ILSOLE24ORE 18<br />
PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />
Articolo<br />
mentel’abrogazionedelD.Lgs.n.626/1994,<br />
ilcomma3haprevistounadisposizioneprovvisoria<br />
di coordinamento in base alla quale,<br />
qualoraledisposizionidileggeoregolamentarifaccianoriferimentoalD.Lgs.n.626/1994,<br />
lostessoriferimentodeveintendersialnuovo<br />
D.Lgs.n.81/2008,masolofinoaquandonon<br />
saranno definiti appositi decreti integrativi.<br />
Questi provvedimenti dovevano essere emanati<br />
ai sensi dell’art. 1, comma 6, legge n.<br />
123/2007, e, poiché la delega è scaduta e il<br />
D.Lgs.n.106/2009nonhadisciplinatoquesto<br />
adempimento, si perviene al risultato che<br />
l’obbligo della tenuta del registro infortuni richiamato<br />
dal comma 6, art. 53, deve essere<br />
ritenuto ancora vigente anche se sussistono<br />
alcune zone d’ombra che riguardano soprattutto<br />
il profilo sanzionatorio. Questa conclusione<br />
sulla sussistenza ancora dell’obbligo<br />
d’istituzione e di tenuta di questo registro è<br />
confermata anche dal Ministero del Lavoro e<br />
dellePolitichesocialiche,fornendounarispostaaunquesitodel1°settembre2010,«Quali<br />
sono gli obblighi del datore di lavoro in ordine<br />
alle modalità di tenuta e vidimazione del registro<br />
infortuni?» [1] (si veda il riquadro 1), ha fornito<br />
alcuniimportantiindicazionioperativecheoffrono<br />
uno spunto anche per richiamare e approfondire<br />
alcuni ulteriori aspetti di quest’intricatoregimeallelucedelleinnovazioniintrodottedalD.Lgs.n.81/2008.<br />
L’obbligatorietà<br />
elemodalitàditenuta<br />
NellarispostailMinisterodelLavorohaprecisato,inprimoluogo,chel’obbligodellatenuta<br />
ricadesututteleazienderientrantinelcampo<br />
applicativodelcosiddettoTestounicosicurezza.<br />
Pertanto, il registro infortuni deve essere<br />
istituito da parte di tutti i datori di lavoro,<br />
pubblici e privati, che impiegano lavoratori<br />
secondo la definizione contenuta nell’art. 2,<br />
comma 1, lettera a), ossia un prestatore di<br />
lavoro che «indipendentemente dalla tipologia<br />
contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito<br />
dell’organizzazione di un datore di lavoro<br />
pubblico o privato, con o senza retribuzione,<br />
anche al solo fine di apprendere un mestiere,<br />
un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai<br />
servizi domestici e familiari». Inoltre, ricadono<br />
nelcampoapplicativoanchequellefattispecie<br />
nelle quali sono impiegati soggetti equiparati<br />
ailavoratori,comedefinitidall’art.2,come,tra<br />
glialtri,isocilavoratori,l’associatoinpartecipazione<br />
d’opera di cui all’art. 2549, c.c., i<br />
lavoratoriaprogetto(art.61eseguenti,D.Lgs.<br />
n. 276/2003) e i collaboratori coordinati e<br />
continuativi (art. 409, c.p.c.) che prestano la<br />
loro attività nei luoghi di lavoro del committente<br />
[2] . È opportuno sottolineare inoltre, che,<br />
allalucediquestoprincipio,l’obbligod’istituzione<br />
del registro opera anche nei confronti<br />
deiseguentidatoridilavoro:<br />
l glistudiprofessionali,informaindividuale<br />
oassociata;<br />
l lescuole,diogniordineegrado,siapubblichecheprivate;<br />
l le associazioni riconosciute e non e le fondazioni;<br />
l le onlus;<br />
l glientireligiosi;<br />
l lecooperativesociali;<br />
l le società di persone (S.a.s, S.n.c., S.s.), di<br />
capitali(S.r.l.,S.p.A.),elesocietàcooperative<br />
anche se occupano solo soci lavoratori<br />
(ancheilsolosocioamministratore).<br />
Chiarito questo primo aspetto, il Ministero ha<br />
ricordato che questo registro deve essere redatto<br />
conformemente al modello approvato<br />
conD.M.12settembre1958,comemodificato<br />
dal D.M. 5 dicembre 1996, vidimato presso<br />
l’ASL competente per territorio e conservato,<br />
adisposizionedell’organodivigilanza,sulluogodilavoro<br />
[3] .Tuttavia,appareopportunopre<br />
1) Il quesito èonline sul sito ufficiale del Ministero del Lavoro nella sezione FAQ dedicata alla sicurezza sul lavoro.<br />
2) Devono essere ritenuti esclusi dall’obbligo dell’istituzione del registro degli infortuni gli artigiani che non utilizzano<br />
lavoratori subordinati ed equiparati. Sembrano esonerate anche le imprese familiari ex art. 230bis, c.c., in virtù del<br />
disposto dall’art. 3, comma 12, D.Lgs. n. 81/2008; è opportuno osservare che, in relazione ai collaboratori dell’impresa<br />
familiare, il Ministero del Lavoro già in passato è intervenuto ripetutamente sottolineando che in mancanza di un regolare<br />
contratto di assunzione o di un intervento dell’autorità giudiziaria deve essere presunta la semplice collaborazione tra<br />
familiari (circolare 19 novembre 1996, n. 154; circolare 5 marzo 1997, n. 28; circolare 5 marzo 1998, n. 30).<br />
3) È necessario osservare che sul luogo di lavoro deve essere conservato l’originale del registro degli infortuni; infatti, le<br />
disposizioni previste per il libro unico del lavoro (LUL) dell’art. 39, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con<br />
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (si veda anche, del Ministero del Lavoro,VademecumsulLibroUnico<br />
del Lavoro, 5 dicembre 2008, e le circolari INAIL 10 settembre 2008 e 9 dicembre 2008) non sono estendibili alla<br />
tenuta del registro il quale, pertanto, non può essere conservato presso lo studio del consulente.<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010N.21
•Il regime del registro degli infortuni nel D.Lgs. n. 81/2008<br />
Presupposti Impiego di lavoratori tutelati dall’art. 2,<br />
D.Lgs. n. 81/2008<br />
PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />
Articolo<br />
Tabella1<br />
•lavoratori subordinati (art. 2094, cod.<br />
civ.);<br />
•lavoratori a progetto e coordinati e<br />
continuativi che svolgono la prestazione<br />
presso la sede del committente;<br />
•altri soggetti equiparati dall’art. 2 (per<br />
esempio, i soci lavoratori, associati in<br />
partecipazione ecc.).<br />
Esistenza di un’unità produttiva stabilimento o struttura finalizzati alla produzione<br />
di beni o all’erogazione di servizi,<br />
dotati di autonomia finanziaria e tecnicofunzionale<br />
(art. 2, comma 1, lettera t),<br />
D.Lgs. n. 81/2008).<br />
Regole di tenuta Vidimazione presso l’azienda sanitaria locale territorialmente<br />
competente, prima di essere posto<br />
in uso (questo obbligo non è più in vigore<br />
nella Regione Lombardia dal 7 aprile 2007,<br />
per effetto della L.R. n. 8/2007).<br />
Registrazione e conservazione •nel registro devono essere annotati cronologicamente<br />
tutti gli infortuni che comportano<br />
l’assenza dal lavoro per almeno<br />
un giorno, escluso quello dell’evento (D.M.<br />
5 dicembre 1996);<br />
•deve essere tenuto senza spazi in bianco,<br />
senza abrasioni e scritto con inchiostro<br />
indelebile;<br />
•deve essere tenuto in originale sul luogo<br />
di lavoro;<br />
•deve essere conservato per 4 anni dall’ultima<br />
registrazione o dalla data di vidimazione.<br />
Datori di lavoro obbligati •imprenditori privati e pubblici;<br />
•studi professionali, scuole sia pubbliche<br />
che private, associazioni onlus, enti religiosi,<br />
cooperative, società di persone<br />
(S.a.s., S.n.c., S.s.) o di capitali (S.r.l.,<br />
S.p.A.), con soli soci lavoratori, enti pubblici<br />
non economici.<br />
Accesso ai dati del registro • rappresentante dei lavoratori (RLS);<br />
•responsabile del servizio di prevenzione e<br />
protezione (RSPP);<br />
•medico competente;<br />
•l’originale del registro può essere consultato<br />
solo in azienda.<br />
Vigilanza vigilanza: ASL e per alcuni settori di attività<br />
DPL e altri enti (art. 13, D.Lgs. n. 81/2008).<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 19 ILSOLE24ORE
ILSOLE24ORE 20<br />
PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />
Articolo<br />
cisare che l’obbligo della vidimazione iniziale<br />
non opera nella Regione Lombardia; infatti,<br />
l’art.2,L.R.2aprile2007,n.8 [4] ,inun’otticadi<br />
semplificazione amministrativa, ha soppresso<br />
dal7aprile2007questoadempimento,fermi<br />
restandotuttiglialtriobblighid’istituzioneedi<br />
tenuta sul luogo di lavoro [5] . In relazione alla<br />
nozione di «luogo di lavoro» occorre anche<br />
ricordare che, sia in dottrina sia in giurisprudenza,<br />
è pacifico che il significato di questo<br />
termine coincide sostanzialmente con quello<br />
diunitàproduttiva,ossiastabilimentoostruttura<br />
finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione<br />
di servizi, dotati di autonomia finanziaria<br />
e tecnicofunzionale (art. 2, comma 1,<br />
lettera t), D.Lgs. n. 81/2008). Pertanto, deve<br />
esserevidimatoprimadell’usopressol’azienda<br />
sanitaria locale territorialmente competente<br />
un registro per ogni unità produttiva, a esclusione,peresempio,didepositiodiufficidistaccati<br />
non autonomi. In ordine alle modalità di<br />
tenutaoccorrericordarechenellostessodevono<br />
essere annotati cronologicamente tutti gli<br />
infortunichecomportanol’assenzadallavoro<br />
per almeno un giorno, escluso quello dell’evento<br />
(si veda la tabella 1) [6] . La ratio della<br />
normaapparechiara,consentireilmonitoraggio<br />
continuo dell’andamento infortunistico<br />
nell’unità produttiva, anche con riferimento<br />
aglieventidiminoregravità.<br />
Icasiparticolari:leattivitàmobili<br />
epressopiccolesedi<br />
Il Ministero del Lavoro, inoltre, ha affrontato<br />
opportunamenteancheilregimeapplicabilein<br />
alcunefattispecieparticolarimamoltodiffuse.<br />
Infatti,riprendendogliorientamentigiàespressi<br />
precedentemente [7] , ha affermato che con<br />
riferimentoallecosiddetteattivitàdibrevedurata,<br />
caratterizzate da mobilità o svolte in sedi<br />
conpochilavoratorieprivediadeguatestrutture<br />
amministrative, l’obbligo dell’istituzione del<br />
registrodegliinfortunièassoltoanchenell’ipotesiincuisiatenutonellasedecentraledell’im<br />
presa,semprechequesteattivitànonsianodislocateoltrel’ambitoprovinciale.Invece,qualora<br />
si tratti di imprese che svolgono attività<br />
prevalentemente fuori della propria sede per<br />
un periodo non breve, deve essere istituito un<br />
registroperciascuna“unitàproduttiva”vidimato<br />
presso l’ASL territorialmente competente.<br />
Sul concetto di «lavoro di breve durata» nella<br />
disamina ministeriale non è fornito nessun<br />
chiarimento; tuttavia, occorre osservare che il<br />
decretodelMinisterodelLavoroedellaPrevidenza<br />
sociale 12 dicembre 2000, all’art. 10,<br />
comma6,hafissatoilterminedi15giorniper<br />
stabilireseunlavoropuòesserequalificatocomedibrevedurataomeno<br />
[8] .<br />
Conclusioni<br />
Nella risposta del Ministero del Lavoro sono<br />
contenuti ulteriori richiami alla disciplina in<br />
materia di “semplificazione” della tenuta del<br />
registrodegliinfortuni,contenutanelD.M.10<br />
agosto 1984, attraverso sistemi automatizzati<br />
dirilevazione,dielaborazioneediregistrazione<br />
dei dati mediante schede individuali vidimate<br />
preventivamente dall’ASL competente<br />
perterritorio.Tuttavia,destamolteperplessità<br />
il fatto che il Ministero non abbia fornito nessunelementointerpretativoinordineall’aspetto<br />
sanzionatorio. In effetti, alla luce del groviglio<br />
normativo, la questione si presenta come<br />
un vero ginepraio. Infatti, l’obbligo d’istituzioneeditenutadelregistrosembrerebbesprovvisto<br />
di sanzione; in merito occorre precisare<br />
cheilD.Lgs.n.626/1994avevaprevisto,per<br />
la sua omessa istituzione o conservazione sul<br />
luogo di lavoro, la sproporzionata sanzione<br />
amministrativapecuniariadaeuro2.580,00a<br />
euro15.490,00(art.89,comma3,comeelevati<br />
dall’art. 1, comma 1177, legge n. 296/<br />
2006,dal1°gennaio2007),importiperaltro<br />
non rivisti nemmeno con il D.Lgs. n. 106/<br />
2009,mapereffettodiquestamancataarmonizzazionesonostategeneratemolteincertezze<br />
interpretative che richiedono quantomeno<br />
unchiarimentoministerialeintempibrevi. l<br />
4) InS.O.n.1alB.U.R.L.del6aprile2007,n.14.<br />
5) Si veda anche la circolare esplicativa della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia 6 aprile 2006, n.<br />
11/SAN/2007.<br />
6) SivedailD.M.5dicembre1996.<br />
7) SivedalacircolaredelMinisterodelLavoroedellePolitichesocialin.537/1959.<br />
8) È opportuno sottolineare che nella circolare 30 maggio 1997, n. 73, richiamata anche nella risposta al quesito, il<br />
MinisterodelLavoroedellePolitichesocialihaprecisatocheleimpresechelavoranofuoriprovinciaperperiodiridotti<br />
(peresempio,installatoridiimpianti,lavoristradaliecc.)possonotenereilregistronellasedecentraleubicatafuoridalla<br />
provinciadovesisvolgonotemporaneamenteilavori.<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010N.21
Box1<br />
PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />
Articolo<br />
lRispostadelMinisterodelLavoroedellePolitichesocialialquesitodel1°settembre2010<br />
«Quali sono gli obblighi del datore di lavoro in ordine alle modalità di tenuta e vidimazione del registro<br />
infortuni?»<br />
Ariscontrodelquesitosuemarginato,perquantodicompetenzadellascriventedivisione,sentitoilpareredellaDirezione<br />
Generale per l’Attività Ispettiva, si rende noto che, in attesa dell’emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui<br />
all’art.8,comma4,delD.Lgs.9aprile2008,n.81esuccessivemodificheointegrazioni,anchenotocome“Testounicodi<br />
saluteesicurezzasullavoro”,sonosoggetteallatenutadelregistroinfortunitutteleaziendechericadononellasferadi<br />
applicazionedellostesso.TaleregistrodeveessereredattoconformementealmodelloapprovatoconD.M.12settembre<br />
1958 (come modificato dal D.M. 5 dicembre 1996), istitutivo dello stesso e tuttora in vigore, vidimato presso l’A.S.L.<br />
competente per territorio e conservato, a disposizione dell’organo di vigilanza, sul luogo di lavoro. In particolare, sulla<br />
basedelleconsiderazioniespressenellecircolaridelloscriventeMinisterodel5marzo1997,n.28,e30maggio1997,n.<br />
73(cherecepisconolacircolare3febbraio1959,n.537),èopportunoprecisareche,nelcasodiattivitàdibrevedurata,<br />
caratterizzatadamobilità,osvoltainsediconpochilavoratorieprivediadeguatestruttureamministrative,l’obbligoin<br />
questionesiritieneassoltoanchenell’ipotesiincuiilregistroinesamesiatenutonellasedecentraledell’impresa,sempre<br />
chetaliattivitànonsianodislocateoltrel’ambitoprovinciale.<br />
Nelcasoincui,invece,sitrattidiimpresechesvolgonoattivitàprevalentementefuoridellapropriasedeperunperiodo<br />
non breve, ogni unità produttiva deve conservare un proprio registro che deve far vidimare dall’ASL territorialmente<br />
competente.<br />
In ogni caso, al fine di rendere meno gravosa la suddetta incombenza, il D.M. del 10 agosto 1984, integrativo del su<br />
richiamatoD.M.del1958,haintrodottolafacoltàperidatoridilavorodiutilizzaresistemiautomatizzatidirilevazione,<br />
elaborazione e registrazione dei dati del registro infortuni mediante l’utilizzo di schede individuali conformi al modello<br />
riportatoinallegatoaldecretostesso.Ancheinquestocasoleschedeutilizzatedevonoesserepreventivamentevidimate<br />
dalla ASL competente per territorio. Per le aziende che utilizzano procedure automatizzate, previa autorizzazione, è<br />
ammessol’accentramentodelleregistrazionipressounitàaziendalidotatediadeguatestruttureamministrative.L’autorizzazioneall’accentramentodovràessererichiestaalloscriventeMinistero.<br />
L’art.53,comma6,delTU,poi,prevedecheledisposizioniriguardantiiregistridegliinfortuniedegliagenticancerogeni<br />
ebiologicinonsarannopiùinvigoredoposeimesidall’emanazionedeldecretointerministeriale(previsto,comesidiceva,<br />
dall’art. 8 del D.Lgs. n. 81/2008) per la realizzazione ed il funzionamento del Servizio informativo nazionale per la<br />
prevenzioneneiluoghidilavoro(SINP).<br />
Fonte:http://www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro/MD/FAQ/<br />
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9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 21 ILSOLE24ORE<br />
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PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />
Giurisprudenza<br />
l La Suprema Corte discute il caso di un reato in una struttura sanitaria<br />
La sentenza della Suprema Corte di Cassazione penale (ud. 9 luglio 2010) 21 luglio 2010, n. 28699, ha<br />
definito l’ambito soggettivo di applicazione della responsabilità amministrativa dell’ente. Per la Corte, l’art.<br />
1, D.Lgs. n. 231/2001, è inequivocabile nel reputare la natura pubblicistica dell’ente condizione necessaria<br />
ma non sufficiente per l’esonero da responsabilità amministrativa derivante da reato. L’altro requisito,<br />
negativo, è rappresentato dal mancato esercizio, da parte dell’ente, di attività economica. In presenza di un<br />
ente costituito in forma di società, difetta il requisito della natura pubblicistica dell’ente, dal momento che<br />
ogni società (anche “mista”) è costituita, ai sensi dell’art. 2247, codice civile, allo scopo di esercitare<br />
un’attività economica per dividerne gli utili, a prescindere dalla destinazione di questi ultimi, se realizzati.<br />
Svolgimentodelprocesso<br />
Motividelladecisione<br />
Nell’ambito del procedimento a carico di V.A., M.M.,<br />
B.C.,C.F.eB.A.,indagatiperilreatoditruffae,aisensi<br />
del decreto legislativo 231 2001, a carico dell’Istituto<br />
C.P.S.p.A.(strutturaospedalieraspecializzata)edellaG.<br />
S.p.A. (partecipante alla prima), con decreto 28.1.10 il<br />
GIP del Tribunale di Belluno disponeva il sequestro<br />
preventivo di Euro 2.760.006,11 sul bilancio delle<br />
predettesocietà.<br />
Cameradiconsiglio<br />
Con ordinanza 26.2.10 il Tribunale di Belluno, sezione<br />
riesame, annullava la misura cautelare sul presupposto<br />
dell’inapplicabilitàdelcit.D.Lgs.n.231del2001all’IstitutoC.P.<br />
S.p.A.inquantoentepubblico.<br />
Ricorre il PM presso il Tribunale di Belluno contro la<br />
summenzionataordinanza,dicuichiedel’annullamento<br />
peraverilTribunaledelriesametrascuratochel’Istituto<br />
C.P.,purriconosciutoconD.M.31gennaio1995,come<br />
ospedalespecializzatointerregionale,operavacomunque<br />
informadis.p.a.“mista”,inquantopartecipataal49%da<br />
ILSOLE24ORE 22<br />
La natura pubblicistica<br />
non è condizione sufficiente<br />
per l’esonero “231” dell’ente<br />
Corte di Cassazione penale,<br />
sez. II, 21 luglio 2010, n. 28699<br />
capitaleprivato(dellaG.iS.p.A.)eperlarestantepercentualeacapitalepubblico;ciònonponeval’IstitutoC.P.aldifuoridell’ambitodioperativitàdelcit.D.Lgs.,prevalendolanaturaprivatisticadellesocietàmisteallastreguadi<br />
quantostatuitodalleS.U.civilidiquestaS.C.consentenza<br />
n.4989/95.IncontrarioproseguivailPMricorrentenon<br />
potevano valere gli argomenti spesi dall’impugnato<br />
provvedimentosullanaturadiinteressepubblicodell’attività<br />
sanitaria dell’Istituto C.P. S.p.A. (atteso che essa era<br />
esercitata anche in forma puramente privata) e sui controllisvoltidallaUlssn.(…)diBelluno,inrealtàmancanti.Néilperseguimentodiunoscopodilucroeraincompatibile<br />
con la gestione di servizi pubblici o comunque di<br />
interesse pubblicistico, tanto che la stessa Giunta Regionale<br />
del Veneto, con Delib. n. 3966 del 2007, aveva<br />
invitato le società partecipate dalla Regione ad adottare<br />
modelli organizzativi D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 6.<br />
Infineariprovadell’applicabilitàditalenormativaanche<br />
adentimunitidisoggettivitàprivata,machesvolgevano<br />
pubbliciservizidovevaconsiderarsichelaresponsabilità<br />
amministrativadareatodellepersonegiuridicheerapre<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010N.21
vistainconnessioneancheconreaticomelaconcussione,<br />
incuilanecessariaqualificasoggettivadelsoggettoagentepostulavalanaturapubblicisticadell’attivitàespletata.Nellemorel’IstitutoC.P.elaG.hannodepositatomemoriaconcuihannochiestoilrigettodell’impugnazione.<br />
1Ilricorsoèfondato.<br />
Sono esonerati dall’applicazione del D.Lgs. n. 231 del<br />
2001aventeadoggettoladisciplinadellaresponsabilità<br />
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e<br />
delle associazioni anche prive di personalità giuridica <br />
soltanto lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti che<br />
svolgonofunzionidirilievocostituzionaleegli“altrienti<br />
pubblicinoneconomici”(cfr.art.1u.c.).<br />
Dunque, il tenore testuale della norma è inequivocabile<br />
nelsensochelanaturapubblicisticadiunenteècondizionenecessaria,manonsufficiente,all’esonerodalladisciplinaindiscorso,dovendoaltresìconcorrerelacondizionechel’entemedesimononsvolgaattivitàeconomica.Nelcasodispeciedifettaquantomenolaprimacondizione,valeadirel’assenzadiattivitàeconomica,contraddetta<br />
dalla veste stessa di società per azioni dell’Istituto<br />
C.P.: ogni società, proprio in quanto tale, è costituita pur<br />
sempre per l’esercizio di un’attività economica al fine di<br />
dividerne gli utili (v. art. 2247 c.c.), a prescindere da<br />
quellachesaràpoiladestinazionedegliutilimedesimi,<br />
serealizzati.<br />
Ciòassorbeognialtraconsiderazionesull’effettivanatura<br />
dellesocietà“miste”,sucui,peraltro,leSezioniUnitecivili<br />
diquestaS.C.sisonopronunciate(cfr.sentenze26.8.98<br />
n.8454e6.5.95n.4989)ravvisandonaturaprivatistica<br />
nellesocietàcostituiteL.n.142del1990,exart.22,perla<br />
gestionediservizipubbliciattraversosocietàpartecipate<br />
dacapitalepubblico.<br />
Nelchiedereilrigettodelricorsoladifesadell’IstitutoC.P.<br />
ha insistito, sia nella memoria depositata che nel corso<br />
della discussione, sull’inapplicabilità della disciplina del<br />
D.Lgs. n. 231 del 2001, in quanto l’istituto medesimo<br />
sarebbe qualificabile non solo come ente pubblico, ma<br />
comeentechiamatoasvolgerefunzionidirilievocostituzionale.<br />
COMMENTO<br />
l diAntonioSalvatore,avvocato<br />
La sentenza della Suprema Corte n.<br />
28699/2010haprecisatol’ambito“soggettivo”<br />
di applicazione della responsabilità<br />
amministrativadell’entenelramodeglienti<br />
operantinelsettoresanitario,chenegliultimitempiharichiamatosemprepiùl’attenzionedicoloroche,avariotitolo,sioccupanodelD.Lgs.n.231/2001.<br />
PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />
Commento<br />
L’assunto,osservaquestaSupremaCorte,èmanifestamenteinfondatoperchélaratiodell’esenzioneèquelladipreservareentirispettoaiqualilemisurecautelarielesanzioniapplicabiliaisensidelD.Lgs.n.231del2001,sortirebbero<br />
l’effetto di sospendere funzioni indefettibili negli<br />
equilibri costituzionali, il che non accade rispetto a mere<br />
attivitàdiimpresa.<br />
In realtà non può confondersi il valore pur indubbiamentedispessorecostituzionaledellatuteladellasalute<br />
con il rilievo costituzionale dell’ente o della relativa funzione,riservatoesclusivamenteasoggetti(almeno)menzionatinellaCartacostituzionale(esuciòdottrinacostituzionalistica<br />
e giurisprudenza sono pacifiche); né si può<br />
qualificare come di rilievo costituzionale la funzione di<br />
una s.p.a., che è pur sempre quella di realizzare un utile<br />
economico.<br />
D’altrocanto,supporrechebastiperl’esonerodalD.Lgs.<br />
n.231del2001lamerarilevanzacostituzionalediuno<br />
deivaloripiùomenocoinvoltinellafunzionedell’enteè<br />
opzione interpretativa che condurrebbe all’aberrante<br />
conclusione di escludere dalla portata applicativa della<br />
disciplinaunnumeropressochéillimitatodientioperanti<br />
nonsolonelsettoresanitario,mainquellodell’informazione,<br />
della sicurezza antinfortunistica e dell’igiene del<br />
lavoro,dellatutelaambientaleedelpatrimoniostoricoe<br />
artistico, dell’istruzione, della ricerca scientifica, del risparmio<br />
e via enumerando valori (e non “funzioni”) di<br />
rangocostituzionale.<br />
Inconclusione,ilricorsomeritaaccoglimento.Deve,dunque,annullarsil’impugnatoprovvedimentoconrinvioal<br />
Tribunale di Belluno per nuovo esame. In quella sede<br />
verrannoesaminatiiprofili,rimastiassorbitinelladecisioneannullata,relativiallalegittimitàdelsequestroeffettuatoneiconfrontidellaG.S.p.A.(dicuisiparlanellarelativa<br />
memoria).<br />
P.Q.M.<br />
LaCorteSupremadiCassazione,SecondaSezionePenale,annullal’ordinanzaimpugnataconrinvioalTribunale<br />
diBellunopernuovoesame. l<br />
A dispetto dell’apparente chiarezza dell’art.1,D.Lgs.n.231/2001(sivedailriquadro<br />
1), la formulazione del disposto ha<br />
lasciato, soprattutto in questo settore,<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 23 ILSOLE24ORE
Riquadro1<br />
lArt.1,D.Lgs.n.231/2001<br />
ampie zone d’ombra nell’individuazione<br />
deisoggettidestinataridellanormativa.<br />
Per il fatto che l’attività medicochirurgica<br />
è svolta, sempre più frequentemente,<br />
in forma “associata”, non è<br />
possibile non “fare i conti” con la responsabilità<br />
“amministrativa” dell’ente<br />
“struttura sanitaria” discendente dalla<br />
commissione, da parte dei soggetti<br />
qualificati,diunodeireaticontenutinel<br />
“catalogo” (in perenne crescita) di cui<br />
agli artt. 24 e seguenti, D.Lgs. n. 231/<br />
2001.<br />
Questosiainconseguenzadell’introduzione,nel“catalogo”,difattispeciecriminose<br />
tipiche (di norma di scarsa applicazione,<br />
macheinambitosanitariotrovanoil“propriumapplicativo”)naturaliterafferentiallastrutturasanitaria(èilcasodellacommissionedelreatodicuiall’art.583bis,codicepenale,inseritonell’art.25quaterdallalegge9gennaio2006,n.7,inerentealle“pratiche<br />
di mutilazione” degli organi genitali<br />
femminilicommesseall’internodellastrutturasanitaria),siainrelazioneallapossibilità<br />
che, all’interno della struttura sanitaria,<br />
sianocommessialtritipidireato,suscettibilidigenerareresponsabilità“amministrativa”dellastruttura.<br />
In merito a questi “altri tipi” di reato,<br />
quellicontrolapubblicaamministrazione<br />
(artt.24e25,D.Lgs.n.231/2001)appaiono<br />
costituire la tipologia elettiva nel<br />
ILSOLE24ORE 24<br />
PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />
Commento<br />
«Soggetti»<br />
1.Ilpresentedecretolegislativodisciplinalaresponsabilitàdeglientipergliillecitiamministratividipendentidareato.<br />
2.Ledisposizioniinessoprevistesiapplicanoaglientifornitidipersonalitàgiuridicaeallesocietàeassociazioniancheprive<br />
dipersonalitàgiuridica.<br />
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che<br />
svolgonofunzionidirilievocostituzionale.<br />
contesto della struttura sanitaria; basti<br />
pensare allo scandalo “Malasanità” dei<br />
primi anni Novanta e, tra i più recenti,<br />
quello degli interventi, effettuati presso<br />
strutture sanitarie, non necessari (nel<br />
sensochealcuniinterventichirurgici,come<br />
l’inserimento di valvole cardiache,<br />
erano effettuati nonostante le situazioni<br />
cliniche dei pazienti fossero affrontabili<br />
con cure solo farmacologiche), allo scopodiottenereilrimborsodell’interventodallaregione;intalecaso,allaresponsabilitàpenaleindividualeincapoallegale<br />
rappresentante della struttura si è<br />
affiancata quella “amministrativa” a carico<br />
della struttura ex D.Lgs. n. 231/2001,<br />
discendentedallacommissionedelreato<br />
ditruffaaggravataaidannidellaregione.<br />
La truffa, del resto, costituiva il “reato<br />
presupposto”anchedellaresponsabilità<br />
amministrativaoggettodellasentenzan.<br />
28699/2010.<br />
In particolare, nell’ambito del procedimentopenaleacaricodi“X”(legalerappresentante<br />
della società per azioni “mista”<br />
Alfa, ospedale specializzato interregionale<br />
riconosciuto) e di “Y” (legale<br />
rappresentante della società per azioni<br />
Beta, partecipante alla società Alfa nella<br />
misura del 49%; per il restante 51% la<br />
società Alfa era partecipata da capitale<br />
pubblico), indagati per il reato di truffa, e<br />
dellesocietàAlfaeBetaaisensidelD.Lgs.<br />
n.231/2001,ilGiudiceperleindaginipreliminariavevadisposto,aisensidell’art.54,<br />
D.Lgs.n.231/2001(sivedailriquadro2),il<br />
sequestropreventivodi2.760.000,00euroacaricodelbilanciodellestessesocietà.IlTribunaledelriesameavevaemessoordinanza<br />
con la quale aveva annullato la<br />
misuracautelarerealesullabasedellanaturapubblicisticadellasocietàAlfa.<br />
IlricorsodelPM<br />
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale<br />
del riesame aveva interposto ricorso<br />
per Cassazione, domandando l’annullamentodell’ordinanzasullabasedelleseguentiargomentazioni:<br />
l nonostante il riconoscimento, con<br />
decretoministeriale,dellasocietàAlfacomeospedalespecializzatointerregionale,<br />
questo ente operava pur<br />
sempreinformadisocietàperazioni<br />
“mista”,inquantopartecipataal49%<br />
da capitale privato (della società Beta)<br />
e, per la restante percentuale, da<br />
capitalepubblico;<br />
l sulla scorta di quanto stabilito da<br />
Cass. civ., sezioni unite, 6 maggio<br />
1995,n.4989 [1] ,nellesocietà“miste”<br />
(cioè partecipate da capitale pubblicoeprivato)deveprevalerelanatura<br />
privatistica, con conseguente assoggettamentodell’entealladisciplinadi<br />
1) Contalesentenza,leSezioniUnitedellaCassazioneCivilehannostabilitocheunavoltaeffettuatal’opzione,dapartedell’ente<br />
pubblico, di gestire i pubblici servizi a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, il rapporto tra l’ente<br />
(segue)<br />
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Riquadro 2<br />
lArt.54,D.Lgs.n.231/2001<br />
cuialD.Lgs.n.231/2001eapplicabilità<br />
delle misure cautelari e delle sanzioniprevistedaquestanormativa;<br />
l nessuna rilevanza deve essere attribuitaallacircostanzachel’attivitàdellasocietàAlfaabbianaturadiinteresse<br />
pubblico (dal momento che era<br />
esercitata “anche” in forma puramenteprivata)eaquellapercuiquesta<br />
società fosse controllata dalla<br />
USL, controllo in realtà solo formale<br />
manellasostanzainsussistente;<br />
l il perseguimento di uno scopo di<br />
lucro non è incompatibile con la<br />
gestione di pubblici servizi o, comunque,<br />
di interesse pubblicistico,<br />
dal momento che la stessa Giunta<br />
Regionaleavevainvitatocondelibera<br />
le società partecipate dall’ente<br />
territoriale ad adottare modelli organizzativi<br />
ai sensi dell’art. 6, D.Lgs.<br />
n.231/2001;<br />
l il fatto che la responsabilità amministrativadeglientidiscendeanchedallacommissionedireaticomelaconcussione,<br />
in cui la necessaria qualifica<br />
soggettiva del reo postula la natura<br />
pubblicistica dell’attività espletata,<br />
costituiscechiaroindicedelfattoche<br />
la normativa di cui al D.Lgs. n. 231/<br />
2001èapplicabileancheaentimuniti<br />
di soggettività privata ma svolgenti<br />
pubbliciservizi.<br />
La Suprema Corte ha accolto il ricorso<br />
del Pubblico Ministero affermando che<br />
l’art. 1, D.Lgs. n. 231/2001, sarebbe inequivocabile<br />
nel reputare la natura pubblicistica<br />
dell’ente, condizione necessaria<br />
ma non sufficiente per l’esonero da<br />
responsabilità amministrativa derivante<br />
dareato.<br />
L’altrorequisito,perlaCorte,ènegativo<br />
ed è rappresentato dal mancato esercizio,dapartedell’ente,diattivitàeconomica.<br />
Ad avviso del Supremo Collegio, nel<br />
caso esaminato difetterebbe già il requisito<br />
della natura pubblicistica dell’ente,<br />
non già in virtù del richiamo alla<br />
giurisprudenzadellesezioniunitecivili,<br />
richiamata dal Pubblico Ministero [2]<br />
ma, ancor prima, per il fatto che Alfa<br />
avevaformadisocietàperazionieche<br />
ognisocietà(anche“mista”)ècostituita<br />
allo scopo di esercitare un’attività<br />
economica allo scopo di dividerne gli<br />
utili(sivedailriquadro3),aprescindere<br />
dalla destinazione di questi ultimi, se<br />
realizzati.<br />
PerlaCassazione,nonapparepiùpropi<br />
PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />
Commento<br />
«Sequestroconservativo»<br />
1.Sevièfondataragionediritenerechemanchinoosidisperdanolegaranzieperilpagamentodellasanzionepecuniaria,<br />
dellespesedelprocedimentoediognialtrasommadovutaall’erariodelloStato,ilpubblicoministero,inognistatoegrado<br />
del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell’ente o delle somme o cose allo<br />
stessodovute.Siosservanoledisposizionidicuiagliarticoli316,comma4,317,318,319e320delcodicediprocedura<br />
penale,inquantoapplicabili.<br />
zial’ulterioreargomentazionedelladifesa<br />
della società Alfa, secondo la quale<br />
questo ente sarebbe qualificabile non<br />
solo come ente pubblico, ma anche comeentechiamatoasvolgerefunzionidi<br />
rilievocostituzionale(nellafattispecie,la<br />
tutela della salute ai sensi dell’art. 32,<br />
Costituzione).<br />
Neconseguirebbe,perladifesadell’ente,<br />
l’inapplicabilità allo stesso della disciplina<br />
delD.Lgs.n.231/2001,sullabasedelcomma3,art.1(sivedailriquadro1).<br />
La Cassazione ha reputato infondato<br />
questoassunto,inquantofondatosulla<br />
confusione tra il valore della tutela<br />
dellasaluteconilrilievocostituzionale<br />
dell’ente o della relativa funzione, riservati<br />
esclusivamente a soggetti (almeno)menzionatinellaCostituzione.<br />
Non sarebbe possibile, per il Supremo<br />
Collegio, nemmeno reputare di rango<br />
costituzionalelafunzionediunasocietà<br />
per azioni (che è pur sempre quella di<br />
realizzareunutileeconomico).<br />
La Corte ha concluso che, ragionando<br />
diversamente(valeadire,ritenendosufficiente,<br />
per l’esonero dall’applicabilità<br />
delD.Lgs.n.231/2001,lamerarilevanza<br />
costituzionale dei valori coinvolti nella<br />
funzionedell’ente),siperverrebbeall’as<br />
pubblicoelapersonagiuridicaprivatapartecipantiallasocietàperazioni“mista”èdiassolutaautonomia,elasocietà“mista”<br />
opera come persona giuridica privata, nell’esercizio della propia autonomia negoziale propria, senza alcun collegamento con<br />
l’entepubblicopartecipante,delqualehaassuntol’obbligodigestireilservizio.<br />
2) Sivedalanota1.<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 ILSOLE24ORE
Riquadro 3<br />
lArt.2247,codicecivile<br />
surdo di sottrarre alla portata applicativadellaresponsabilitàamministrativaun<br />
elevatissimonumerodientioperantinei<br />
più disparati settori (oltre che a quello<br />
sanitario, quelli dell’istruzione, della ricerca<br />
scientifica, della tutela ambientale<br />
ecc.enumerandoquellichelaCorteha<br />
definito valori e non funzioni di rango<br />
costituzionale).<br />
LasentenzadellaCorteècondivisibile,<br />
anchesullabasedell’attualetendenzaa<br />
mettere in discussione l’esclusione degli<br />
enti sanitari di natura pubblicistica<br />
dalnoverodeisoggettidestinataridella<br />
normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001,<br />
soprattutto alla luce del superamento<br />
della risalente qualificazione dell’ASL<br />
quale“entestrumentaleregionale”(ex<br />
art. 3, D.Lgs. n. 502/1992), con l’introdotta<br />
definizione (a opera dell’art. 3,<br />
comma 1bis, D.Lgs. n. 502/1992, novellato<br />
dal D.Lgs. n. 229/1999) di «ente<br />
conpersonalitàdidirittopubblico,sebbenedotatodiautonomiaimprenditorialee<br />
professionalità, nonché operante in base<br />
allenormedeldirittoprivato».<br />
Questa “metamorfosi” [3] è dovuta al<br />
processo di “depubblicizzazione” della<br />
ILSOLE24ORE 26<br />
PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />
Commento<br />
Conilcontrattodisocietàdueopiùpersoneconferisconobenioserviziperl’esercizioincomunediunaattivitàeconomicaalloscopodidividernegliutili.<br />
ASL e delle aziende ospedaliere, processo<br />
registrato anche dalla giurisprudenza<br />
[4] .<br />
Tuttavia,permangonodifficoltàsostanziali<br />
per ricondurre alla categoria degli<br />
enti pubblici economici le ASL e le<br />
aziendeospedaliere,consistenti:<br />
l nellacarenzadieserciziodipoteriautoritativi(prerogativadellaregione);<br />
l nel fatto di erogare un servizio di<br />
interesse pubblico a prescindere da<br />
finalità lucrative, atteso il vincolo di<br />
pareggiodelbilanciotracosti/ricavie<br />
la natura pubblica del sistema di finanziamento,<br />
nonché la fissazione<br />
amministratadelprezzodelleprestazioni.<br />
Tuttavia, è necessario ricordare che<br />
l’esclusionedellanaturadientepubblico<br />
economico è stata mitigata, in parte,<br />
dall’esperienza di alcune regioni,<br />
come la Lombardia(condeliberadella<br />
Giunta regionale 11 giugno 2004, n.<br />
VII/17864),chehannoritenutoopportuno<br />
adottare volontariamente strumenti<br />
di prevenzione e organizzativi<br />
mutuati dal modello organizzativo ex<br />
D.Lgs.n.231/2001.<br />
In altri termini, hanno ritenuto di mu<br />
tuare i criteri contenuti nel D.Lgs. n.<br />
231/2001, dando avvio al progetto<br />
sperimentale riguardante l’introduzione<br />
nelle aziende sanitarie pubbliche<br />
lombarde di un codice etico comportamentale,<br />
con finalità di prevenzione<br />
della realizzazione degli illeciti amministrativi<br />
dipendenti dai reati previsti dal<br />
D.Lgs.n.231/2001.<br />
Un codice etico che risponde all’aspettativa<br />
della Regione Lombardia<br />
di avere aziende sanitarie dove lo sviluppo<br />
del rapporto di fiducia con i<br />
propri stakeholders sia funzionale al<br />
perseguimento degli obiettivi di una<br />
sanitàpubblica.<br />
Questo “avvicinamento” al D.Lgs. n.<br />
231/2001nonrivestecertonaturasimbolica,inconsiderazionedelfattochela<br />
delibera regionale lombarda ha promosso<br />
la sperimentazione per l’applicazione<br />
di un Codice «la cui osservanza è<br />
finalizzata alla prevenzione di eventuali<br />
illeciti».<br />
Dunque, una finalità coincidente<br />
con la ratio del modello organizzativo<br />
ex D.Lgs. n. 231/2001, vale a dire<br />
l’organizzazione in chiave penalepreventiva.<br />
l<br />
3) Sull’esperienza sperimentale delle ASL e Aziende Ospedaliere lombarde, si veda di S. Bartolomucci, Il comparto della sanità:<br />
analisidiscenariotraazionepenalpreventivaexD.Lgs.n.231/2001eclinicalgovernance,inLaresponsabilitàamministrativadellesocietàedeglientin.3/2009,pag.43.<br />
4) TAR Toscana 17 settembre 2003, n. 5101, che in ragione dell’attuale natura di soggetto giuridico autonomo di natura<br />
imprenditoriale,hanegatol’applicazionealleASLdell’art.2,R.D.14aprile1910,n.639,qualespecialestrumentodiingiunzione<br />
fiscaleriservatoaisolientiterritorialiestrumentaliperilrecuperocoattivodeipropricrediti,chedovrebbetenderealladirettae<br />
definitiva qualificazione di essi quali enti pubblici economici, come tali rientranti tra i soggetti ai quali si applica il D.Lgs. n.<br />
231/2001(lihacosìqualificatiilTARCalabria,sezioneII,5aprile2002,n.809).<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010N.21
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PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />
Articolo<br />
l Dal D.Lgs. n. 494/1996 al TU, ancora non risolti alcuni problemi applicativi<br />
Nell’agosto del 1996, era stato emanato il D.Lgs. n. 494/1996, riguardante il recepimento<br />
della direttiva 92/57/CEE meglio conosciuta come “direttiva cantieri”. I commenti degli<br />
addetti ai lavori erano stati piuttosto concordi nel ritenere che il testo di recepimento, così<br />
come strutturato, aveva bisogno di modifiche significative per riavvicinare realmente la norma ai<br />
principi e ai contenuti della direttiva cantieri.<br />
Il successivo D.Lgs. n. 528/1999 aveva apportato alcune modifiche sia eliminando, tra l’altro,<br />
l’obbligo di redazione del piano generale di sicurezza, sia rivedendo, ma solo in parte, gli obblighi<br />
del coordinatore per l’esecuzione.<br />
Il successivo D.P.R. n. 222/2003 aveva stabilito i contenuti minimi del piano di sicurezza e<br />
coordinamento, del piano operativo di sicurezza e del piano sostitutivo nonché aveva definito la<br />
tipologia e le modalità di calcolo dei costi per la sicurezza.<br />
Nel2008,illegislatore,nelD.Lgs.n.81/2008,avevadedicatol’interoTitoloIVaicantieritemporanei<br />
o mobili, apportando una serie di modifiche al precedente e specifico corpus normativo, con<br />
l’intento di migliorare l’efficacia dell’azione prevenzionale in questo particolare settore.<br />
Infine, nel D.Lgs. n. 106/2009, accanto a significativi e importanti cambiamenti, è stato possibile<br />
constatare come, ancora una volta, si sia persa l’occasione per fare chiarezza su alcuni punti<br />
nodali venuti alla luce negli ultimi quattordici anni continuando così a mantenere ancora insoluti<br />
alcuni importanti problemi applicativi.<br />
ILSOLE24ORE 28<br />
<strong>Sicurezza</strong> in cantiere:<br />
dieci punti di discussione<br />
l diCarmeloG.Catanoso,ingegnere<br />
Le conseguenze di quanto avvenuto in<br />
quasi tre lustri, dal 1996, sono quelle che<br />
portanogliaddettiailavoriascontrarsicon<br />
interpretazioni variegate delle norme ma<br />
che, in concreto, non forniscono chiare indicazioni<br />
sulla loro concreta applicabilità;<br />
per avere conferma di quanto affermato,<br />
basterebbe contare le linee guida che sono<br />
state emanate in Italia negli ultimi anni in<br />
materia di “sicurezza in cantiere” da associazioni<br />
di imprese, da enti di vigilanza, da<br />
enti paritetici, da ordini e da collegi professionaliecc.<br />
Inquestianniinambientilavoratividifferenti,<br />
sia per localizzazione geografica sia per<br />
tipologiadioperedaeseguire,èstatopossibile<br />
constatare, relazionandosi con i diversi attori<br />
della prevenzione nei cantieri edili, le<br />
differenti interpretazioni e applicazioni delle<br />
stesseregoleinmateriadisicurezzaedituteladellasalute.<br />
Tra le principali tematiche che sono continuamenteoggettodidiscussione,spessoscatenando<br />
forti conflittualità, tra gli addetti ai<br />
lavori dieci risultano essere quelle più problematiche.<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010N.21
1.Rischiinterferenziali,<br />
rischiaggiuntivierischispecifici<br />
opropridell’impresa<br />
Una prima trattazione riguarda l’affermazione,<br />
piuttosto diffusa, che il Coordinatore per<br />
l‘esecuzione(CSE)debbaoccuparsinonsolo<br />
dei rischi interferenziali e/o aggiuntivi ma<br />
anchedeirischispecificiopropridelleimpreseesecutrici.Un’affermazionediquestotipodenotailperduraredell’incapacitàdicomprendereladifferenza<br />
esistente tra la gestione dei «rischi<br />
interferenzialie/oaggiuntivi»edei«rischispecificiopropri».<br />
È importante chiarire, quindi, come prima<br />
cosa, la sostanziale differenza esistente tra<br />
rischiinterferenziali,rischiaggiuntivierischi<br />
specifici o propri, al fine di definire gli attori<br />
che sono obbligati alla loro individuazione e<br />
valutazione e alla successiva adozione delle<br />
misure di prevenzione e di protezione atte a<br />
eliminarlioaridurlialminimo.<br />
I rischi interferenziali derivano da una situazionedipresenzasimultaneaosuccessiva<br />
dipiùimpreseodilavoratoriautonominella<br />
medesima area di lavoro; pertanto, sono generati<br />
non da singole attività lavorative ma<br />
dalla suddetta situazione di promiscuità e<br />
dalle ricadute esterne delle attività stesse.<br />
Possono anche derivare dalla specifica interazione<br />
tra le diverse attività presenti nel<br />
cantiere come, per esempio, durante l’utilizzazionecomunediattrezzature,diimpiantie<br />
diareedilavoro.<br />
Perrischiaggiuntivis’intendonoquelliderivanti<br />
dalle specifiche condizioni dell’area di<br />
cantiere, come le condizioni idrogeologiche,<br />
o dalle particolari condizioni della zona dei<br />
lavoriedell’ambientecircostante.<br />
I rischi specifici o propri derivano dalla<br />
natura delle attività svolte dalle singole impreseesecutrici.<br />
Al riguardo, è necessario ricordare che, rispettoairischispecificiopropri,laposizionedigaranziacontinuaaesserequelladeldatore<br />
di lavoro che, tramite la sua catena gerarchica,<br />
è chiamato a soddisfare gli obblighi<br />
postiasuocaricodallegislatorefindaglianni<br />
’50 del secolo scorso con il D.P.R. n. 164/<br />
1956,ilD.P.R.n.547/1955ecc.Ognidatore<br />
di lavoro ha la sua autonomia organizzativa,<br />
mapiùdatoridilavoro,nellostessoambiente<br />
e ciascuno con la sua autonomia, possono<br />
PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />
Articolo<br />
crearedellesituazionidirischiochenonsono<br />
governabilidaciascunodiloromachenecessitanodiunaregia.<br />
Per questo motivo l’UE aveva emanato la<br />
direttiva92/57/CEEenoncertoperaggiungereunulteriorelivellodicontrollosuirischi<br />
propridell’impresa.<br />
Il legislatore italiano non ha certo brillato<br />
per chiarezza nel recepimento delle disposizioni<br />
comunitarie e ha innescato, negli enti<br />
di vigilanza, soliti rilevare i reati di puro<br />
pericolo, la convinzione che una situazione<br />
di reato concretizzatasi in seguito alla mancata<br />
adozione di una misura prevenzionale<br />
previstadaunobbligo“proprio”(quindi,posto<br />
a carico di ben determinati soggetti che,<br />
nelcasoesaminato,sonoildatoredilavoro,i<br />
dirigentieipreposti),siasempreaddebitabileanchealCSE.<br />
Occorre anche aggiungere che questo approcciodimostralapaleseincapacitàacomprendere<br />
quale sia la “condotta penalmente<br />
esigibile”dapartedeiCSE.Ammessochelo<br />
stesso CSE possa essere sempre presente in<br />
cantiere,questinonpotrebbemaiconseguire<br />
il risultato di assicurare la completa adozione<br />
di tutte le misure prevenzionali in<br />
quanto, fisicamente, non potrebbe mai vigilaresututtoilcantiere.<br />
Infatti,nonèuncasochelostessolegislatore,<br />
findaglianni’50,abbiadefinitolafiguradel<br />
“preposto”qualequelsoggetto,appartenente<br />
alla sfera imprenditoriale, addetto a vigilare<br />
sulla concreta applicazione delle misure prevenzionaliadottatedaldatoredilavoro.<br />
Pertanto, con l’introduzione della figura del<br />
CSE,èungraveerrorepensarecheicompiti<br />
(e le responsabilità) del preposto siano integralmentepassatisullespalledelcoordinatore<br />
e che quest’ultimo sia sempre chiamato a<br />
rispondere per la mancata attuazione degli<br />
obblighi di sorveglianza posti a carico del<br />
primo.<br />
Delresto,basterebbeleggereicontenutidell’Allegato<br />
XV al D.Lgs. n. 81/2008, «Contenutiminimideipianidisicurezza»,perrendersi<br />
conto che l’oggetto dell’azione dei coordinatori<br />
sono i rischi interferenziali e quelli<br />
derivanti dalle particolarità dell’area di cantiereedellarelativaorganizzazionedeilavorimanonquellipropriospecifici.Inconclusione,<br />
pensare che il coordinatore debba occuparsi<br />
anche dei rischi propri o specifici delle<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 29 ILSOLE24ORE
ILSOLE24ORE 30<br />
PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />
Articolo<br />
imprese esecutrici altro non è che l’applicazionedistortadelprecettonormativo<br />
[1] .<br />
2.Progettazioneesicurezza<br />
Un altro aspetto problematico del cantiere<br />
riguarda le critiche mosse ai coordinatori riguardo<br />
la mancata azione di ricerca prevenzionaleinfaseprogettualeconl’integrazione<br />
delle scelte conseguenti nella progettazione<br />
dell’opera visto che il PSC diviene un documento<br />
che viene allegato a posteriori alla<br />
progettazionedell’operao,addirittura,acantiere<br />
già aperto; di conseguenza la predisposizionediqualsiasimisuradisicurezzadiventadifficilee,talvolta,impossibile.<br />
Inquestocaso,basterebbericordarechenon<br />
è certo un obbligo di un professionista, in<br />
possesso dei requisiti per svolgere le funzionidicoordinatore,andaredalcommittentee<br />
proporsiperlanominaacoordinatoreperla<br />
progettazione (CSP). È sufficiente ricordare<br />
quantogiàprevistoprimanelD.P.R.n.222/<br />
2003 e poi ripreso nell’Allegato XV al<br />
D.Lgs.n.81/2008,quandosiparladi«scelte<br />
progettuali ed organizzative»; infatti, sarebbe<br />
benfacilecomprenderecheilsoggettodeputato<br />
a informare il committente sui suoi obblighiè,innanzitutto,ilprofessionistaalqualesirivolgeperlepraticheautorizzativeela<br />
progettazione o lo stesso imprenditore (nei<br />
casi in cui il committente si è direttamente<br />
rivolto allo stesso). I PSC diventano documenti“appiccicati”soloperchéilcommittente<br />
non ha proceduto alla nomina del CSP o<br />
perché non lo sapeva o perché non voleva<br />
procedere in tal senso per una sua precisa<br />
scelta. Eppure sarebbe bastato che, al momentodellarichiestadeltitoloautorizzativo<br />
all’amministrazione concedente, il legislatore<br />
avesse imposto anche la comunicazione<br />
dell’avvenuto affidamento dell’incarico di<br />
CSP. Così come concepita la norma (l’obbligodinominadelcoordinatorescattaquando<br />
incantiereèprevistalapresenza,anchenon<br />
contemporanea, di più imprese esecutrici)<br />
permette al committente privato, per esempio,<br />
di poter attendere fino all’ultimo momento<br />
per l’affidamento dell’incarico di co<br />
ordinatore,vistochel’appaltoperl’esecuzione<br />
dell’opera è assegnato, quasi sempre, ad<br />
un’unica impresa (esclusi gli appalti scorporati)<br />
mentre sarà solo in fase successiva che<br />
l’impresa affidataria subappalterà parte dei<br />
lavori ad altre imprese e lavoratori autonomi.<br />
Quindi, se si volesse rimuovere la causa<br />
principale dei “PSC appiccicati a posteriori”,<br />
basterebbe prevedere questa modalità di<br />
procedere perché, in concreto, attualmente<br />
gliappaltiperlacuiesecuzioneincantiereè<br />
presente una sola impresa sono praticamenteinesistenti.Infine,vistalanecessitàdisensibilizzazionedelcommittente,sucuituttigli<br />
attori sono d’accordo, non si può ritenere<br />
chequestocompitosiadiesclusivapertinenza<br />
di professionisti (al fine di procacciarsi<br />
l’incarico professionale) ma dovrà anche essere<br />
svolto, tramite specifiche campagne informativesugliobblighidelcommittente,siadagliorganismiprepostiallavigilanzaecontrollo,siadaglientilocali.<br />
3.Chideveeffettuare<br />
eimporrelescelteprevenzionali?<br />
Moltospessosisentedirecheilcoordinatore<br />
debba effettuare e imporre ai datori di lavorodelleimpreselescelteprevenzionalieffettuate.Fareprevenzionevuoldireintervenire<br />
diminuendoleprobabilitàdiaccadimentodi<br />
unevento;leazionipreventivedevonoessere<br />
messe in atto, in termini di scelte progettuali<br />
e organizzative, dal progettista supportato<br />
dal CSP (dove esistente/operante perché<br />
temporalmente nominato in modo<br />
corretto) durante lo sviluppo di tutta la fase<br />
progettuale. Le scelte progettuali e organizzative,<br />
definite per eliminare o per ridurre i<br />
rischi,sarebberocosìgiàdentroilprogettoe<br />
il capitolato. È necessario anche ricordare<br />
che non è certo il CSE e neanche il CSP che<br />
può, fin dall’inizio del processo costruttivo<br />
(inizio inteso come concezione dell’opera),<br />
farincamminareilcommittentelungoilpercorsovirtuosodefinitodallegislatore,maèilprogettistachepuò,ovviamente,anchecoincidereconilCSP.<br />
Ingenerale,quindi,asserirechedebbaessere<br />
1) QuantoespostoinquestoparagrafoèstatoribaditodallarecentesentenzadellaCortediCassazione,sez.IV,14gennaio<br />
2010,n.1490.<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010N.21
ilcoordinatoreaobbligareidatoridilavoro<br />
ad adottare le scelte prevenzionali effettuate<br />
denota, ancora una volta, che non si riesce a<br />
comprenderecomesidebbaorganizzarel’attività<br />
prevenzionale all’interno del processo<br />
costruttivo.<br />
Per esempio, dovendo realizzare una villetta<br />
conduepianifuoriterra,occorreràeseguirei<br />
solai. Nella fase progettuale e nell’ipotesi di<br />
percorso virtuoso intrapreso dal committente,ilprogettistaeilCSPdovrebberoanalizzare<br />
e valutare il rischio di caduta dall’alto e,<br />
conseguentemente,scegliere,peresempio,di<br />
realizzare la posa delle pignatte realizzando<br />
un impalcato sul quale si muoveranno gli<br />
operai per la posa delle stesse. In questo<br />
modosarebberidottoalminimoilpericolodi<br />
cadutadall’alto.Inaltreparole,conunamisuraprogettualeeorganizzativadefinitainfase<br />
diprogetto,siriducel’entitàdelrischiopergli<br />
addettiallaposamanonsieliminacompletamenteilrischiostesso.<br />
Ilrischiodicadutadall’altocherimane,pergli<br />
addettiallaposa,deveessereancoraanalizzato<br />
per comprendere se si tratta di un rischio<br />
interferenzialeoppure“specificooproprio”e,<br />
quindi,afferenteesclusivamentelelavorazionidell’impresacheeseguiràilsolaio.<br />
Nel primo caso, dovrà essere gestito con il<br />
PSC individuando le “regole” conseguenti;<br />
nelsecondocaso,dovràesseregestitodall’impresacheeseguiràilavoriconilproprioPOS.<br />
Per quanto riguarda i relativi costi, la scelta<br />
dell’impalcato non potrà che essere considerata<br />
come un costo della sicurezza e, quindi,<br />
computatacomeuncostoprevistonelPSCe<br />
nonsoggettoaribasso.<br />
IlCSE,quandoinizierannoilavori,verificheràche:<br />
l la posa delle pignatte avvenga mediante<br />
l’utilizzo dell’impalcato e il rispetto di<br />
quanto scritto nel PSC per rischi interferenziali(peresempio,ildivietodieseguirequalunquetipodilavorazionee/odipassare<br />
al di sotto dell’area di posa pignatte, il<br />
posizionamento di barriere fisiche e della<br />
segnaletica di divieto d’accesso al piano<br />
sottostanteecc.);<br />
l quanto definito nel POS dell’impresa esecutrice<br />
(montaggio dell’impalcato, modalità<br />
di accesso allo stesso ecc.), sia correttamenteattuatodallastessa.<br />
Questaultimaverifica,però,nonpotràessere<br />
PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />
Articolo<br />
eseguita con continuità da parte del CSE, e<br />
questoperalmenotremotivi:<br />
l laposadellepignattenonpuòritenersiuna<br />
fasecosìcriticadanecessitaredellapresenzastabiledelCSEincantieredurantetutto<br />
ilsuosviluppo;<br />
l non è concretamente possibile che il CSE<br />
effettui con continuità una attività di vigilanza<br />
sul rispetto di obblighi propri della<br />
catenagerarchicadell’impresadurantetuttalafasedilavorodiposadellepignatte;<br />
l laleggeindividuaneldatoredilavoro,nel<br />
dirigente e nel preposto i soggetti deputati<br />
all’attuazione e al controllo di quanto previstonelPSCenelPOS.<br />
Anche se la norma non lo richiede espressamente,èopportunocheilCSE,alfinedidareevidenzadelpropriooperato,producaspecifiche<br />
evidenze documentali (verbali di coordinamentoecc.)chedevonoesseredivulgate<br />
a tutti i soggetti interessati (imprese affidatarie,<br />
esecutrici, lavoratori autonomi, nonché<br />
direttoredeilavoriecommittente).Inoltre,è<br />
consigliabile che questa attività produca ancheevidenzefotografichecontenentinonsolole“nonconformità”maancheesoprattutto<br />
le “conformità” rilevate durante l’espletamento<br />
dell’attività, al fine di dimostrare il<br />
rispettodiquantoprevistonelPSCenelPOS<br />
in quel preciso momento temporale in cui il<br />
sopralluogoèstatoeffettuato.<br />
4.Coordinatori<br />
edeticaprofessionale<br />
Un’altra corrente di pensiero afferma che,<br />
ancheselenormenonsonochiareeleinterpretazionisonovariegate,l’obiettivoèquellodicontribuireaelevarelecondizionidisicurezza<br />
nei cantieri. Quindi, queste regole raggiungono<br />
l’obiettivo quando qualificano e<br />
specializzanoitecniciincaricati(CSPeCSE)<br />
sesonoeticamentespintidaunamotivazione<br />
prevenzionistica.<br />
Ilproblemaècheleregoledicomportamento<br />
devono essere scritte con il pieno coinvolgimentodegliattoricheledovrannoapplicare.<br />
Fino a oggi alcuni soggetti hanno inquadrato<br />
il problema “sicurezza cantieri” sulla<br />
basedelleconoscenzeesperenzialimaturate,<br />
peresempio,inuncontestoparticolarecome<br />
quello dell’area della vigilanza. Queste indubbie<br />
e qualificate conoscenze, però, permettono<br />
di avere solo una visione parziale<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 31 ILSOLE24ORE
ILSOLE24ORE 32<br />
PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />
Articolo<br />
del problema. La conseguenza è che tutto<br />
quello che viene prodotto non abbraccia la<br />
complessità del fenomeno, non è aderente<br />
alla realtà, non può essere condiviso e applicato<br />
e, quindi, non può raggiungere l’obiettivoprefissato.<br />
La visione del CSE che tutto sa, tutto vede e<br />
tutto può, fa parte della logica tutta italiana<br />
dellaricercadelcaproespiatorioo,meglio,è<br />
ilfruttodimeccanismidiproiezionechesono<br />
originatidallaconstatazionedell’estremadifficoltà<br />
a modificare i comportamenti dei<br />
committenti e, soprattutto, delle imprese e<br />
dei lavoratori autonomi i quali, vale la pena<br />
ricordarlo,sonogliattoriprincipalidellasicurezzaodellanonsicurezzaincantiere.<br />
Poiché, adesso, il legislatore europeo e, poi,<br />
quello italiano, hanno definito la figura del<br />
CSE,eccoprontoil“caproespiatorio”alquale<br />
attribuire, a prescindere, la responsabilità<br />
diqualunqueeventoincantiere.<br />
In altre parole, si costruisce il seguente schemalogicosequenziale:<br />
l la vigilanza da parte degli organi preposti<br />
puòessereassicuratasolonel510%dei<br />
cantieri per problemi di carenza di risorse<br />
(umaneedeconomiche);<br />
l il CSE è nominato in ogni cantiere e ha<br />
risorse in termini economici e di tempo,<br />
per«coordinare»e«verificare»(purtroppo,<br />
un termine che sottintende l’azione del<br />
“vigilare”) su tutto quello che succede in<br />
cantiere;<br />
l quandoincantieresuccedequalcosa(reatodipuropericolood’evento),vistocheil<br />
CSE è nominato, ha tempo, ha risorse,<br />
deve «coordinare» e «verificare» (quindi,<br />
“vigilare” nel senso distorto ormai comune),<br />
allora non può non essere almeno<br />
coresponsabilediquellocheèsuccesso.<br />
5.Il“dovere”delcoordinatore<br />
Un altro tema oggetto di discussione è se<br />
debbaessereilcoordinatoreilsoggettoche,<br />
avendo un livello di formazione e di conoscenzetecnichedifferentiepiùaltidiquello<br />
di un committente, di cui deve fare gli interessiecuraregliaspettiall’internodeilavori<br />
commissionati, prioritariamente abbia comedoverequellodievitarel’accadimentodi<br />
infortuni. In linea di principio è possibile<br />
essere d’accordo con questa affermazione;<br />
quando, però, è necessario definire gli stru<br />
menti e le modalità con cui tradurla in concreto,<br />
bisognerebbe ricordare che se c’è un<br />
imprenditore che esercisce un’attività imprenditoriale,sulqualegravanounaseriediobblighipropri,dovrebbeesserepresumibile<br />
che sia anche al corrente degli obblighi<br />
minimialuiimpostidallanormativavigente<br />
in tema di sicurezza e di salute dei propri<br />
dipendenti nell’ambito del suo esercizio<br />
d’impresa e non sia necessario, quindi, il<br />
continuo controllo sull’operato dello stesso<br />
e dei suoi collaboratori da parte del CSE.<br />
Quindi,lasicurezzasullavoroinizianelben<br />
più ampio ambito dell’esercizio d’impresa e<br />
non certo solo in cantiere con l’operato del<br />
CSE. Per cui il problema principale è quello<br />
di creare meccanismi affidabili di valutazione<br />
delle imprese ai fini dell’accesso e della<br />
permanenzasullospecificomercato.<br />
6.IlCSEeicontenutidelPOS<br />
Un’altra criticità è quella che riguarda i contenutidelPOS.Secondoalcuni,nelcaso,peresempio,diesecuzionediunoscavo,l’impresa<br />
dovrà indicare nel suo POS le schede<br />
d’uso delle attrezzature di lavoro che saranno<br />
utilizzate, l’adozione delle necessarie misuredisicurezzainrelazionealleattrezzature<br />
stesse, l’espletamento della specifica formazione<br />
per gli utilizzatori, le modalità di<br />
posizionamento dell’attrezzatura in modo<br />
stabileecc.NelPSC,invece,dovrannoessere<br />
indicate le modalità specifiche per eseguire<br />
questalavorazioneinsicurezza.<br />
Queste affermazioni non sono condivisibili.<br />
Infatti,nelPSCilprogettistaeilCSPdovrannoanalizzareirischiderivantidall’esecuzione<br />
dello scavo in quella particolare situazione,<br />
effettuare tutte le scelte (progettuali ed<br />
organizzative) in grado di eliminarli o di ridurli<br />
al minimo, esplicitandole nel PSC. Per<br />
esempio,sedovesseessereeseguitounoscavo,ilprogettistaeilCSPpotrebberoscegliere,alfinediridurreilrischiodiseppellimento,<br />
di aumentare l’angolo di natural declivio<br />
(e, quindi, i volumi di scavo) invece di ricordare<br />
all’impresa solo quanto previsto a suo<br />
carico dall’art. 118, D.Lgs. n. 81/2008 (armatura<br />
dello scavo). L’impresa esecutrice<br />
dello scavo dovrà indicare nel POS come<br />
effettueràillavoro(comescaveràperrispettareleprevisionidelPSC),cosautilizzeràper<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010N.21
farlo(attrezzaturedilavorocomel’escavatore)ecc.<br />
7.IlCSEelaverifica<br />
d’idoneitàdelPOS<br />
Un’altratematicaoggettodidiscussioneèquella<br />
riguardante il poteredovere, del CSE, di<br />
intervenire nella fase di verifica dell’idoneità<br />
del POS apportando, se del caso, modifiche<br />
anchedisostanzachedevonotrovareintegrazione<br />
con quanto previsto nel PSC. Anche in<br />
questo caso devono essere fatte delle precise<br />
distinzioni. Il CSE non può apportare alcuna<br />
modifica al POS ma può e deve attuare due<br />
differentiobblighi:<br />
l verificarel’idoneitàdelPOS;<br />
l assicurarelacoerenzadelPOSconilPSC.<br />
Nel primo caso, l’uso del verbo “verificare”<br />
derivadalfattocheillegislatoreharichiestoal<br />
CSE solo la verifica dell’idoneità del POS,<br />
proprioperchél’obbligodirisultatointermini<br />
d’idoneità del POS spetta solo al datore di<br />
lavorodell’impresaesecutrice.SeilPOSnonè<br />
idoneo,ilCSEnondovràfarealtrocherispedirloalmittenterichiedendogliadeguamenti<br />
allo standard costituito dai contenuti indicati<br />
dall’AllegatoXValD.Lgs.n.81/2008.<br />
Quindi, non è certo corretto pensare che il<br />
legislatore abbia voluto individuare un profilo<br />
di responsabilità del CSE anche per i<br />
rischi specifici o propri dell’attività d’impresa,<br />
perché in caso contrario si rischierebbe<br />
di attivare l’automatica chiamata in causa<br />
del CSE per qualunque reato di “puro pericolo”,<br />
contravvenzionalmente sanzionato<br />
dall’ente di vigilanza, a carico dell’impresa<br />
esecutrice.<br />
Nel secondo caso, l’uso del verbo “assicurare”,adifferenzadelprimo,imponeunobbligo<br />
di risultato al CSE e deve essere inteso,<br />
quindi,comeaspettofondamentaledelleattività<br />
funzionali di questa figura. Il CSE, quindi,deveesseregarantecheilPOSsiacoerenteconilPSCecioèchel’impresaabbiarecepito,coerentemente,leindicazionicontenute<br />
nel PSC.Questa“garanzia”,però,deveriguardare<br />
solo la parte programmatica<br />
del POS e non certo la condotta dell’impresa<br />
che ne è concreta espressione durante<br />
l’esecuzione delle lavorazioni in<br />
2) Sivedalanota1.<br />
PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />
Articolo<br />
cantiere. Se il POS non è coerente con il<br />
PSC,ilCSEnondovràfarealtrocherispedirlo<br />
al mittente richiedendo gli adeguamenti<br />
necessari.<br />
8.IlCSE:“regista”<br />
o“controlloreaggiunto”?<br />
Sempre nell’ambito delle attività del CSE, si<br />
sostiene,inoltre,chequestidebbametterein<br />
campo tutte le azioni per lui previste dalla<br />
normativa, mirate al rispetto della legge, che<br />
non si limitano ad una attività semplice di<br />
monitoraggio di “non conformità” riscontrate,inquantoilCSEèchiamatoadunruolodi<br />
guidaallasicurezzaperidiversisoggettiche<br />
intervengonoincantiere,dalmomentodella<br />
progettazione alla fine dell’esecuzione dell’opera.<br />
Innanzi tutto va chiarito che le “non<br />
conformità riscontrate”, ovviamente, sono<br />
quelle derivanti dal mancato rispetto di<br />
quantoprevistonelPSCenelPOS.<br />
Ilproblemaèchespessononsiriesceacapire<br />
che non è possibile verificare con continuità<br />
quantosopra.Questoperchélesituazioniedi<br />
comportamenti che si discostano da quanto<br />
definito nei documenti citati si possono concretizzareintempirapidissimiquandoilCSE<br />
non è presente in cantiere. Visto che ci sono<br />
datoridilavoro,dirigentiepreposti,conspecifici<br />
obblighi propri a loro carico, previsti<br />
dalla normativa fin dagli anni ’50 del secolo<br />
scorso,nonsicomprendeperchénondebbanoessereloroperprimiaverificareconcontinuitàilrispettoel’applicazionedeicontenutidelPSCedelPOS,vistochesonoodovrebberoessere,lorosì,sempreincantiere.<br />
Nel caso in cui si volesse avere un CSE sempre<br />
presente in cantiere, le scelte non possonocheessereleseguenti:<br />
l si cambia la legge permettendo la nomina<br />
di un CSE dipendente dell’impresa affidataria(equestoconbuonapacedelconflitto<br />
d’interessi);<br />
l si cambia la legge in modo che il committente<br />
paghi al professionista la parcella<br />
commisurata all’impegno esclusivo imposto,<br />
direttamente a questi o versandolo in<br />
anticipo all’amministrazione concedente il<br />
titolo abilitativo (nei casi in cui questo è<br />
richiesto) che lo girerà successivamente al<br />
coordinatore [2] .<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 33 ILSOLE24ORE
ILSOLE24ORE 34<br />
PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />
Articolo<br />
9.CSEincantiere:garantireuna<br />
presenzaminimaobbligatoria?<br />
Altro argomento è quello della presenza<br />
minima del CSE in cantiere in modo da<br />
evitare che la nomina di CSP e CSE e la<br />
stesura del PSC siano solo delle coperture<br />
formali di un obbligo che, altrimenti, lascerebbe<br />
totalmente scoperte le responsabilità<br />
delcommittente.<br />
In concreto, è possibile quantificare la presenza<br />
minima in cantiere di un CSE sulla<br />
basedituttaunaseriedivariabili,maquesto<br />
non implica automaticamente l’adozione di<br />
condotte virtuose da parte delle imprese.<br />
Insomma, un imprenditore non ha bisogno<br />
disentirelepressionidelCSEperrispettare<br />
lalegge,altrimenti,conquestalogica,chiunque<br />
operasse in cantiere dovrebbe essere<br />
controllato perché pronto a delinquere alla<br />
primaoccasione.<br />
Un CSE che fa con professionalità il suo<br />
lavoro, valutata la complessità dell’opera e<br />
le future attività del cantiere, si proporrà al<br />
committentenonsoloconunapropostaeconomica<br />
ma con un disciplinare d’incarico<br />
dove scriverà, nero su bianco, come svolgerà<br />
la sua attività, magari garantendo la sua<br />
presenza tutti i giorni in cantiere o almeno<br />
una volta alla settimana, due oppure tre<br />
ecc.,infunzionedelleparticolaritàdeilavori<br />
daeseguire.<br />
10.Quandodeveesserepresente<br />
ilCSEincantiere?<br />
Un’altra affermazione diffusa è quella che<br />
vuoleunCSEprontoainterveniresempre,<br />
dall’inizio lavori alla chiusura del cantiere,<br />
senzalimitarel’interventoaisolicasiincui<br />
si verifichino situazioni che mettano gravementearischiol’incolumitàdegliaddettiailavori.Affermazionicomequesta,purtroppomoltodiffuse,denotanocheancora<br />
una volta non si è compreso che, in cantiere,<br />
il CSE ci va sulla base di una sua<br />
valutazione che è soltanto sua ed è basata<br />
sucriterioggettivichetengonocontodelle<br />
diverse variabili tipiche del cantiere; in<br />
definitiva, il CSE in cantiere può andarci<br />
tutti i giorni, due volte al giorno, una volta<br />
alla settimana ecc., così come ritiene meglio<br />
fare per garantire l’espletamento dei<br />
propri compiti.<br />
Esistono, però, delle fasi particolarmente<br />
critiche durante il cui svolgimento la presenzadelCSEèindispensabile.<br />
Quando si parla di “fase critica” s’intende<br />
una fase dell’attività in cui si possono concretizzare,<br />
a causa della particolarità della<br />
stessa, situazioni e comportamenti in grado<br />
di alterare il livello di sicurezza atteso (già<br />
fruttodell’analisideirischiedelladefinizione<br />
delle misure prevenzionali previste nel<br />
PSC), rendendolo non più accettabile. In<br />
altre parole, parlando di criticità non si sta<br />
lasciando alle imprese l’onere di inventarsi<br />
delle soluzioni a rischi non valutati in fase<br />
di progetto e di coordinamento progettuale<br />
echenonhannoportatoall’adozionediben<br />
precisemisuredieliminazioneodicontenimento<br />
del rischio, ma si sta chiedendo al<br />
CSE, al verificarsi di queste criticità, una<br />
presenza in cantiere al fine di coordinare<br />
l’applicazione, in “tempo reale”, insieme all’impresaaffidatariaealleimpreseesecutrici,<br />
di una serie di soluzioni concrete e condivise<br />
che permettano l’esecuzione dei lavori<br />
in sicurezza. Quindi, deve essere<br />
chiaritochenonsistacertoaffermandoche<br />
una“fasecritica”èunmomentodell’attività<br />
in cui si devono accettare rischi oltre il<br />
consentito.<br />
Peresempio,nelcasodiuncantiereperl’esecuzionediuncavalcaviaferroviariodovesonopresentialcunelineeelettricheaereenon<br />
sezionabili (l’alimentazione elettrica della lineaferroviaria),purprevedendonelPSCunaseriedimisuretecniche,organizzativeeprocedurali,rimanelanecessitàdidoveroperare<br />
sia per l’esecuzione delle spalle che, in particolare,perlaposadelletravi,aldisopradelle<br />
linee elettriche in tensione non eliminabili/<br />
spostabili. Queste fasi critiche richiedono la<br />
presenzadelCSE:<br />
l prima dell’inizio dei lavori, per una riunionedicoordinamentocon,ovviamente,<br />
tutte le imprese incaricate dell’esecuzione<br />
di questi lavori, al fine di richiamare<br />
tutte le scelte progettuali e organizzative<br />
ele“regole”definitepreventivamentenel<br />
PSC;<br />
l successivamente, durante la vera e propriaposadelletravialdisopradellalineainesercizio,alfinediverificarelaconcretaapplicazionediquantoprevisto.<br />
l<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010N.21
PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />
OsservatorioINAILArticolo<br />
LAVORI IN QUOTA: I SISTEMI DI PROTEZIONE<br />
CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO<br />
l di Luca Rossi,<br />
Ricercatore, Dipartimento Tecnologie di <strong>Sicurezza</strong>, ex-ISPESL<br />
Osservatorioacuradell’UfficioRelazioniconilPubblico<br />
DipartimentoProcessiOrganizzativi<br />
L’esecuzione in sicurezza dei lavori in quota è subordinata, nella maggior parte<br />
dei casi, all’impiego di dispositivi di protezione collettiva. Qualora questo non sia<br />
possibile, é necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione<br />
composti da diversi elementi. L’art. 115, D.Lgs. n. 81/2008, ha elencato<br />
gli “elementi” ma non ha evidenziato i “sistemi”. Per comprendere meglio il dettato<br />
della norma può essere utile fare riferimento alla UNI EN 363:2008, «Dispositivi<br />
individuali per la protezione contro le cadute - Sistemi individuali per la protezione<br />
contro le cadute».<br />
I lavori in quota nei cantieri temporanei<br />
o mobili devono essere eseguiti<br />
in condizioni di sicurezza ed<br />
ergonomiche adeguate nel rispetto<br />
delle misure generali di tutela previste<br />
dagli artt. 15 e 95, D.Lgs. n.<br />
81/2008.<br />
A queste attività, particolarmente<br />
pericolose, il legislatore ha dedicato<br />
il Capo II, «Norme per la prevenzione<br />
degli infortuni sul lavoro nelle<br />
costruzioni e nei lavori in quota».<br />
Nell’ambito di queste “norme”<br />
rientra l’utilizzo dei DPI e dei sistemi<br />
(si veda la tabella 2). Questi<br />
ultimi appartengono a due categorie<br />
fondamentali:<br />
l i sistemi che impediscono la caduta<br />
libera;<br />
l i sistemi che arrestano la caduta<br />
libera.<br />
Un corpo è in caduta libera quando,<br />
non essendo trattenuto, è<br />
soggetto alla accelerazione di<br />
gravità e percorre una traiettoria<br />
verticale.<br />
I sistemi che impediscono la caduta<br />
libera sono da preferirsi, ovviamente,<br />
a quelli che arrestano la<br />
caduta libera in quanto, limitando<br />
il percorso che può compiere il lavoratore,<br />
non permettono la caduta<br />
dall’alto.<br />
Il datore di lavoro ai fini della scelta<br />
dei DPI e/o dei sistemi (art. 77):<br />
«a) effettua l’analisi e la valutazione<br />
dei rischi che non possono<br />
essere evitati con altri mezzi;<br />
b) individua le caratteristiche dei<br />
DPI necessarie affinché questi siano<br />
adeguati ai rischi di cui alla<br />
lettera a), tenendo conto delle<br />
eventuali ulteriori fonti di rischio<br />
rappresentate dagli stessi DPI;<br />
c) valuta, sulla base delle informazioni<br />
e delle norme d’uso fornite<br />
dal fabbricante a corredo dei<br />
DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili<br />
sul mercato e le raffronta<br />
con quelle individuate alla lettera<br />
b);<br />
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta<br />
intervenga una variazione significativa<br />
negli elementi di valutazione».<br />
Il datore di lavoro, sulla base delle<br />
indicazioni del decreto di cui al-<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 35 ILSOLE24ORE
PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />
OsservatorioINAILArticolo<br />
l’art. 79, comma 2, deve fornire ai<br />
lavoratori i DPI e/o i sistemi conformi<br />
ai requisiti previsti dall’art.<br />
76. Nell’Allegato VIII è presente un<br />
elenco delle attività e dei settori di<br />
attività per le quali può rendersi<br />
necessario mettere a disposizione i<br />
DPI e/o i sistemi (punto 3.9, «Attrezzatura<br />
di protezione anticaduta<br />
– Imbracature di sicurezza») e<br />
delle indicazioni non esaurienti per<br />
la loro valutazione (punto 4.9, «Dispositivi<br />
di protezione contro le<br />
cadute dall’alto – Rischi da cui proteggere»).<br />
Il datore di lavoro deve assicurare<br />
la formazione adeguata e organizzare<br />
lo specifico addestramento<br />
obbligatorio circa l’uso corretto e<br />
l’utilizzo pratico del sistema di<br />
protezione individuale dalle cadute<br />
in quanto di terza categoria.<br />
I lavoratori devono sottoporsi al<br />
programma di formazione e di addestramento<br />
organizzato dal datore<br />
di lavoro e utilizzare i DPI e/o<br />
i sistemi messi a loro disposizione<br />
conformemente all’informazione,<br />
alla formazione e all’addestramento<br />
ricevuto (art. 78).<br />
I SISTEMI<br />
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE<br />
I sistemi di protezione individuale<br />
dalle cadute proteggono il lavoratore<br />
dalle cadute dall’alto impedendo<br />
o arrestando la caduta libera<br />
e comprendono:<br />
l i sistemi di trattenuta;<br />
l i sistemi di posizionamento sul<br />
lavoro;<br />
l i sistemi di accesso su fune;<br />
l i sistemi di arresto caduta;<br />
l i sistemi di salvataggio.<br />
Un sistema di protezione individuale<br />
dalle cadute è costituito da<br />
un insieme di componenti collegati<br />
tra loro, separatamente o no,<br />
e include un dispositivo di presa<br />
ILSOLE24ORE 36<br />
del corpo collegato a un punto di<br />
ancoraggio sicuro attraverso un<br />
sistema di collegamento, che consiste<br />
in uno o più componenti,<br />
normalmente inclusi nel sistema,<br />
in conformità all’uso previsto<br />
(per esempio, cordini, connettori,<br />
assorbitori).<br />
TIPOLOGIE<br />
SISTEMA DI TRATTENUTA<br />
Un sistema di trattenuta è un sistema<br />
di protezione individuale dalle<br />
cadute che impedisce le cadute<br />
dall’alto, limitando il percorso che<br />
può compiere il lavoratore.<br />
L’utilizzo del sistema di trattenuta<br />
permette al lavoratore di trovarsi<br />
nella situazione in cui si realizza la<br />
condizione di impedimento di caduta<br />
dall’alto, in quanto non permette<br />
al lavoratore di raggiungere<br />
la zona pericolosa.<br />
Un sistema di trattenuta:<br />
l limita il movimento del lavoratore,<br />
in modo che allo stesso sia<br />
impedito di raggiungere zone in<br />
cui potrebbe verificarsi una caduta<br />
dall’alto;<br />
l non è destinato ad arrestare una<br />
caduta dall’alto;<br />
l non è destinato a situazioni di<br />
lavoro in cui il lavoratore ha<br />
bisogno di un dispositivo di presa<br />
del corpo (per esempio, per<br />
impedirgli di scivolare o di cadere).<br />
SISTEMA DI POSIZIONAMENTO<br />
SUL LAVORO<br />
Un sistema di posizionamento sul<br />
lavoro è un sistema di protezione<br />
individuale dalle cadute che permette<br />
al lavoratore di lavorare sostenuto,<br />
in tensione o in sospensione,<br />
in maniera tale che sia prevenuta<br />
la caduta libera.<br />
L’utilizzo del sistema di posizio-<br />
namento sul lavoro permette al<br />
lavoratore di trovarsi nella situazione<br />
in cui si realizza la condizione<br />
di prevenzione dal rischio caduta<br />
dall’alto, in quanto riduce al<br />
minimo la probabilità di accadimento.<br />
Un sistema di posizionamento sul<br />
lavoro:<br />
l previene la caduta libera del lavoratore;<br />
l permette al lavoratore di posizionarsi<br />
nel luogo di lavoro sostenuto,<br />
in tensione o in sospensione.<br />
SISTEMA DI ACCESSO SU FUNE<br />
Un sistema di accesso su fune è un<br />
sistema di protezione individuale<br />
dalle cadute che permette al lavoratore<br />
di accedere al o dal posto di<br />
lavoro sostenuto, in tensione o in<br />
sospensione, in maniera tale che<br />
sia prevenuta o arrestata la caduta<br />
libera.<br />
L’utilizzo del sistema di accesso su<br />
fune permette al lavoratore di trovarsi<br />
nella situazione in cui si realizza<br />
la condizione di prevenzione<br />
dal rischio caduta dall’alto, in<br />
quanto riduce al minimo la probabilità<br />
di accadimento o arresta la<br />
caduta.<br />
Un sistema di accesso su fune:<br />
l permette l’accesso al o dal posto<br />
di lavoro in tensione o in sospensione;<br />
l riduce al minimo il rischio o arresta<br />
la caduta libera del lavoratore;<br />
l consente al lavoratore di spostarsi<br />
tra le posizione superiore<br />
e inferiore e può consentire l’attraversamento;<br />
l utilizza un punto di attacco<br />
basso sull’imbragatura per il<br />
collegamento alla fune di lavoro;<br />
l comprende una fune di lavoro e<br />
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Tabella1<br />
•Normativa di riferimento<br />
D.Lgs. 4 dicembre 1992,<br />
n. 475<br />
D.Lgs. 9 aprile 2008,<br />
n. 81<br />
Legislazione<br />
PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />
OsservatorioINAILArticolo<br />
«Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di<br />
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai Dispositivi di protezione<br />
individuale»<br />
«Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della<br />
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»<br />
Norme tecniche<br />
UNI EN 341:1993 «Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto Dispositivi di discesa»<br />
UNI EN 341/A1:1998 «Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto Dispositivi di discesa»<br />
UNI EN 353/1:2003 «Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto Dispositivi anticaduta di<br />
tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida». La norma è stata cancellata<br />
dall’elenco delle norme armonizzate alla direttiva 89/686/CEE con decisione della<br />
Commissione 19 marzo 2010.<br />
UNI EN 353/2:2003 «Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto Dispositivi anticaduta di<br />
tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile»<br />
UNI EN 354:2003 «Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto Cordini»<br />
UNI EN 355:2003 «Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto Assorbitori di energia»<br />
UNI EN 358:2001 «Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle<br />
cadute dall’alto Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di<br />
posizionamento sul lavoro»<br />
UNI EN 360:2003 «Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto Dispositivi anticaduta di<br />
tipo retrattile»<br />
UNI EN 361:2003 «Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto Imbracature per il corpo»<br />
UNI EN 362:2005 «Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto Connettori»<br />
UNI EN 363:2008 «Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute Sistemi individuali per la<br />
protezione contro le cadute»<br />
UNI EN 364:1993 «Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto Metodi di prova»<br />
UNI EN 365:2005 «Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto Requisiti generale per le<br />
istruzioni per l’uso, la manutenzione, l’ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e<br />
l’imballaggio»<br />
UNI EN 795:2002 «Protezione contro le cadute dall’alto Dispositivi di ancoraggio. Requisiti e prove»<br />
UNI EN 813:2008 «Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute Cinture con cosciali»<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 37 ILSOLE24ORE
PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />
OsservatorioINAILArticolo<br />
UNI EN 1496:2007 «Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute Dispositivi di sollevamento per<br />
salvataggio»<br />
UNI EN 1497:2008 «Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute Imbracature di salvataggio»<br />
UNI EN 1498:2007 «Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute Cinghie di salvataggio»<br />
UNI EN 1868:2000 «Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto Lista dei termini<br />
equivalenti»<br />
UNI EN 1891:2001 «Dispositivi di protezione individuale per la prevenzione delle cadute dall’alto Corde con<br />
guaina a basso coefficiente di allungamento»<br />
UNI EN 12841:2007 «Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute Sistemi di accesso con fune <br />
Dispositivi di regolazione della fune»<br />
una fune di sicurezza fissate<br />
separatamente alla struttura;<br />
l può essere utilizzato per il posizionamento<br />
sul lavoro, dopo che<br />
è stato raggiunto il posto di lavoro.<br />
La fune di lavoro e la fune di sicurezza<br />
sono fissate alla stessa imbragatura.<br />
SISTEMA DI ARRESTO CADUTA<br />
Un sistema di arresto caduta è un<br />
sistema di protezione individuale<br />
dalle cadute che arresta la caduta<br />
libera e che limita la forza d’urto<br />
sul corpo del lavoratore durante<br />
l’arresto caduta.<br />
L’utilizzo del sistema di arresto<br />
caduta permette al lavoratore di<br />
trovarsi nella situazione in cui si<br />
realizza la condizione di prevenzione<br />
dal rischio caduta dall’alto,<br />
in quanto arresta la caduta e limita<br />
la forza trasmessa al corpo.<br />
Un sistema di arresto caduta:<br />
l non impedisce la caduta libera;<br />
l limita la lunghezza della caduta;<br />
l permette al lavoratore di raggiungere<br />
le zone o le posizioni<br />
in cui esiste il rischio di caduta<br />
libera ed è arrestato quando si<br />
verifica la caduta libera;<br />
ILSOLE24ORE 38<br />
l prevede la sospensione dopo<br />
l’arresto caduta.<br />
SISTEMA DI SALVATAGGIO<br />
Un sistema di salvataggio è un sistema<br />
di protezione individuale<br />
dalle cadute con il quale il lavoratore<br />
può salvare sé o altri, in maniera<br />
tale che sia prevenuta la caduta<br />
libera.<br />
L’utilizzo del sistema di salvataggio<br />
permette al lavoratore e/o altri<br />
di trovarsi nella situazione in cui si<br />
realizza la condizione di prevenzione<br />
dal rischio caduta dall’alto,<br />
in quanto riduce al minimo la probabilità<br />
di accadimento.<br />
Un sistema di salvataggio:<br />
l previene la caduta libera del<br />
soccorritore e della persona<br />
soccorsa durante il salvataggio;<br />
l permette il sollevamento in alto<br />
o la discesa in basso della<br />
persona soccorsa verso un luogo<br />
sicuro.<br />
REQUISITI<br />
Un sistema di protezione individuale<br />
dalle cadute è un DPI, quindi<br />
un prodotto che ha la funzione<br />
di salvaguardare la persona che lo<br />
indossa o, comunque, lo porta con<br />
sé da rischi per la salute e la sicu-<br />
rezza. Questi dispositivi sono coperti<br />
da direttiva di prodotto 89/<br />
686/CEE, recepita in Italia con il<br />
D.Lgs. n. 475/1992, che stabilisce<br />
che i DPI che rispondono ai requisiti<br />
previsti dalle norme armonizzate<br />
si presumono conformi ai requisiti<br />
essenziali di sicurezza (art.<br />
2, comma 5, D.Lgs. n. 475/1992).<br />
Dunque, devono essere marcati<br />
CE nonché:<br />
l essere adeguati ai rischi da prevenire,<br />
senza comportare di per<br />
sé un rischio maggiore;<br />
l essere adeguati alle condizioni<br />
esistenti sul luogo di lavoro;<br />
l tenere conto delle esigenze ergonomiche<br />
o di salute del lavoratore;<br />
l poter essere adattati all’utilizzatore<br />
secondo le sue necessità.<br />
I DPI destinati alla protezione dei<br />
lavoratori contro le cadute dall’alto<br />
sono disciplinati dall’art. 115,<br />
comma 1, per il quale «Nei lavori in<br />
quota qualora non siano state attuate<br />
misure di protezione collettiva<br />
come previsto all’articolo<br />
111, comma 1, lettera a), è necessario<br />
che i lavoratori utilizzino<br />
idonei sistemi di protezione composti<br />
da diversi elementi».<br />
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I «sistemi di protezione composti<br />
da diversi elementi» sono i sistemi<br />
di protezione individuale dalle<br />
cadute individuabili nell’Allegato<br />
II, punto 3.1.2.2, D.Lgs. n. 475/<br />
1992, «Requisiti supplementari<br />
specifici per i rischi da prevenire<br />
– Prevenzione contro le cadute<br />
dall’alto». Sono costituiti da «un<br />
dispositivo di presa del corpo e da<br />
un sistema di collegamento raccordabile<br />
ad un punto di ancoraggio<br />
affidabile».<br />
I componenti che devono essere<br />
utilizzati in un sistema di protezione<br />
individuale dalle cadute devono<br />
essere idonei in rapporto a:<br />
PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />
OsservatorioINAILArticolo<br />
l l’uso previsto durante tutte le<br />
fasi di lavoro (per esempio, accesso,<br />
lavoro);<br />
l le caratteristiche del luogo di<br />
lavoro come l’inclinazione e lo<br />
stato delle superfici;<br />
l le caratteristiche del sistema di<br />
ancoraggio, l’ubicazione e la<br />
forza agente sullo stesso;<br />
Tabella2<br />
• Definizioni<br />
Arresto caduta: prevenire l’impatto a terra, con una struttura o qualsiasi altro ostacolo durante la caduta libera<br />
per ll lavoratore mediante un sistema di protezione personale dalle cadute.<br />
Prevenzione<br />
dalle cadute:<br />
Sistema di protezione<br />
individuale<br />
dalle cadute:<br />
Sistema<br />
di trattenuta:<br />
Sistema<br />
di posizionamento<br />
sul lavoro:<br />
Sistema<br />
di accesso su fune:<br />
Sistema<br />
di arresto caduta:<br />
Sistema<br />
di salvataggio:<br />
prevenire la caduta libera per il lavoratore mediante un sistema di protezione personale dalle<br />
cadute.<br />
assemblaggio di componenti destinati a proteggere il lavoratore contro le cadute dall'alto,<br />
comprendente un dispositivo di presa del corpo e un sistema di collegamento, che può essere<br />
collegato a un punto di ancoraggio affidabile.<br />
sistema di protezione individuale dalle cadute che impedisce al lavoratore di raggiungere le<br />
zone dove esiste il rischio di caduta dall’alto.<br />
sistema di protezione individuale dalle cadute che permette al lavoratore di lavorare in<br />
tensione o in sospensione in maniera tale che sia prevenuta la caduta libera.<br />
sistema di protezione individuale dalle cadute, che permette al lavoratore di andare e<br />
tornare dal posto di lavoro in maniera tale che sia impedita o arrestata la caduta libera,<br />
utilizzando una fune di lavoro e una fune di sicurezza, collegate separatamente a punti di<br />
ancoraggio affidabili.<br />
sistema di protezione individuale dalle cadute che limita la forza d'urto sul corpo del<br />
lavoratore durante l'arresto caduta.<br />
sistema di protezione individuale dalle cadute con il quale una persona può salvare sé o altri,<br />
in maniera tale che sia prevenuta la caduta libera.<br />
Elemento: parte di un componente (per esempio, funi, cinghie, elementi di fissaggio e accessori).<br />
Componente: parte di un sistema fornito con imballaggio, marcatura e informazioni del fabbricante (per<br />
esempio, imbracature e cordini).<br />
Trattenuta: tecnica secondo la quale è impedito al lavoratore, che indossa un dispositivo di protezione<br />
individuale, di raggiungere le zone dove esiste il rischio di caduta dall’alto.<br />
Posizionamento<br />
sul lavoro:<br />
tecnica che permette al lavoratore, che indossa un dispositivo di protezione individuale, di<br />
lavorare in tensione o in sospensione in maniera tale che sia prevenuta la caduta libera.<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 39 ILSOLE24ORE
PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />
OsservatorioINAILArticolo<br />
l il livello di competenza dei lavoratori;<br />
l la compatibilità fra i componenti<br />
del sistema di protezione e del<br />
sistema di ancoraggio;<br />
l la compatibilità ergonomica<br />
del sistema di protezione rispetto<br />
al lavoratore e, dunque,<br />
la scelta della corretta imbracatura<br />
e degli elementi del sistema<br />
di ancoraggio in grado di<br />
ridurre al minimo il disagio e lo<br />
stress per il corpo;<br />
l le informazioni fornite dal fabbricante<br />
e relative a tutti i componenti<br />
del sistema;<br />
l la necessità di agevolare le operazioni<br />
per un soccorso sicuro ed<br />
efficace che permettano, per<br />
esempio, di evitare i traumi da<br />
sospensione inerte.<br />
DISPOSITIVO<br />
DI PRESA DEL CORPO<br />
Il dispositivo di presa del corpo<br />
può appartenere alle seguenti tipologie:<br />
l cinture di posizionamento sul lavoro<br />
e di trattenuta “Belts for<br />
work positioning and restraint”;<br />
l cinture con cosciali “Sit harnesses”;<br />
l imbracature di salvataggio “Rescue<br />
harnesses” e cinghie di salvataggio<br />
“Rescue loops”;<br />
l imbracature per il corpo “Full<br />
body harnesses”.<br />
Le cinture di posizionamento sul<br />
lavoro e di trattenuta, le cinture<br />
con cosciali, le imbracature di salvataggio<br />
e le cinghie di salvataggio<br />
non sono destinate a essere utilizzate<br />
come dispositivi di presa del<br />
corpo nei sistemi di arresto caduta.<br />
Per assolvere questa funzione<br />
devono soddisfare i requisiti specifici<br />
per l’arresto caduta, come<br />
quelli descritti all’interno della<br />
UNI EN 361.<br />
ILSOLE24ORE 40<br />
Le cinture di posizionamento sul<br />
lavoro e di trattenuta sono quelle<br />
descritte nella UNI EN 358 la quale<br />
ha specificato i requisiti, le<br />
prove, la marcatura e le informazioni<br />
fornite dal fabbricante in riferimento<br />
a cinture destinate al<br />
posizionamento sul lavoro o alla<br />
trattenuta.<br />
Questo DPI è progettato sia per<br />
assicurare in sicurezza l’utilizzatore<br />
sul punto di lavoro (posizionamento<br />
sul lavoro), sia per impedire<br />
all’utilizzatore di raggiungere<br />
una posizione in cui<br />
possa verificarsi una caduta<br />
(trattenuta).<br />
Le cinture con cosciali sono quelle<br />
descritte nella UNI EN 813 che ha<br />
specificato i requisiti, le prove, la<br />
marcatura e le informazioni fornite<br />
dal fabbricante in riferimento<br />
alle imbragature destinate ai sistemi<br />
di trattenuta, di posizionamento<br />
sul lavoro e di accesso con fune,<br />
dove è richiesto un punto di attacco<br />
basso.<br />
Le imbracature di salvataggio sono<br />
quelle descritte nella UNI EN<br />
1497. Questa norma ha specificato<br />
i requisiti, i metodi di prova, la<br />
marcatura e le informazioni fornite<br />
dal fabbricante per le imbracature<br />
di salvataggio, le quali sono<br />
utilizzate come componenti di<br />
sistemi di salvataggio destinate a<br />
essere indossate durante normali<br />
attività di lavoro.<br />
Le cinghie di salvataggio sono<br />
quelle descritte nella UNI EN 1498<br />
che ha fornito i requisiti, i metodi<br />
di prova, la marcatura e le informazioni<br />
fornite dal fabbricante<br />
per le cinghie di salvataggio utilizzate<br />
come componenti di sistemi<br />
di salvataggio destinate a essere<br />
indossate durante normali<br />
attività di lavoro.<br />
Le imbracature per il corpo sono<br />
quelle descritte nella UNI EN 361<br />
che ha riportato i requisiti, i metodi<br />
di prova, la marcatura, le informazioni<br />
fornite dal fabbricante<br />
e l’imballaggio per le imbracature<br />
per il corpo destinate ai<br />
sistemi di arresto caduta.<br />
L’imbracatura per il corpo può incorporare<br />
altri tipi di supporto<br />
per il corpo quali quelli specificati<br />
nella UNI EN 358, nella UNI EN<br />
813 o nella UNI EN 1497.<br />
SISTEMA DI COLLEGAMENTO<br />
Il sistema collega il dispositivo di<br />
presa del corpo al punto di ancoraggio<br />
sicuro.<br />
Nella sua versione più semplice è<br />
costituito da un cordino e da due<br />
connettori e cambia a seconda del<br />
tipo di sistema considerato. Nell<br />
tabella 3 sono riportati i sistemi<br />
previsti nella UNI EN 363 anche se<br />
il fabbricante può adottarne degli<br />
altri.<br />
PUNTO DI ANCORAGGIO<br />
AFFIDABILE<br />
Il punto di ancoraggio affidabile<br />
non è definito in nessun testo legislativo<br />
o normativo. È posibile fare<br />
riferimento alla UNI EN 795:<br />
2002, «Protezione contro le cadute<br />
dall’alto – Dispositivi di ancoraggio.<br />
Requisiti e prove», attualmente<br />
in fase di revisione, dove il<br />
punto di ancoraggio è «l’elemento<br />
a cui il dispositivo di protezione<br />
individuale può essere applicato».<br />
Questo “elemento” deve essere affidabile,<br />
il che comporta che deve<br />
essere in grado di resistere alle sollecitazioni<br />
derivanti da una possibile<br />
caduta del lavoratore, sicuro<br />
per l’impiego previsto e soddisfare,<br />
quando applicabili, i requisiti<br />
previsti nelle direttive o nei documenti<br />
loro correlati. l<br />
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PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />
OsservatorioINAILArticolo<br />
Tabella3<br />
•Tipologie di sistemi di collegamento<br />
Sistema di trattenuta Nel sistema di trattenuta il sistema di collegamento è costituito da un cordino e da due<br />
connettori (UNI EN 362); il cordino è di posizionamento sul lavoro (UNI EN 358).<br />
Sistema di posizionamento<br />
sul lavoro<br />
Nel sistema di posizionamento sul lavoro su palo il sistema di collegamento è costituito da<br />
un cordino e da due connettori (UNI EN 362); il cordino è di posizionamento sul lavoro<br />
(UNI EN 358).<br />
Sistema di accesso su fune Nel sistema di accesso su fune il sistema di collegamento è costituito da un dispositivo di<br />
regolazione della linea di sicurezza (UNI EN 12841), un risalitore della linea di lavoro (UNI EN<br />
12841), un discensore della linea di lavoro (UNI EN 12841), una fune di lavoro (UNI EN<br />
1891) e una fune di sicurezza (UNI EN 1891).<br />
Sistema di arresto caduta Nel sistema di arresto caduta generale il sistema di collegamento è costituito da un<br />
cordino (UNI EN 354), due connettori (UNI EN 362) e un assorbitore (UNI EN 355).<br />
Nel sistema di arresto caduta su linea di ancoraggio orizzontale il sistema di collegamento<br />
è costituito da un cordino (UNI EN 354), due connettori (UNI EN 362), un assorbitore (UNI<br />
EN 355), un punto di ancoraggio mobile (UNI EN 795) e una linea di ancoraggio<br />
orizzontale (UNI EN 795).<br />
Nel sistema di arresto caduta che include un dispositivo di arresto caduta di tipo retrattile il<br />
sistemadicollegamentoècostituitodauncordinoretrattile(UNIEN354UNIEN360),due<br />
connettori (UNI EN 362) e un dispositivo di arresto caduta di tipo retrattile (UNI EN 360).<br />
Nel sistema di arresto caduta su linea di ancoraggio rigida verticale il sistema di<br />
collegamento è costituito da un cordino (UNI EN 354), due connettori (UNI EN 362), un<br />
assorbitore (UNI EN 355), un dispositivo di arresto caduta di tipo guidato (UNI EN 3531) e<br />
una linea di ancoraggio rigida verticale (UNI EN 3531).<br />
Nel sistema di arresto caduta su linea di ancoraggio flessibile verticale il sistema di<br />
collegamento è costituito da un cordino (UNI EN 354), due connettori (UNI EN 362), un<br />
assorbitore (UNI EN 355), un dispositivo di arresto caduta di tipo guidato (UNI EN 3532)<br />
e una linea di ancoraggio rigida verticale (UNI EN 3532).<br />
Sistema di salvataggio Nel sistema di salvataggio il sistema di collegamento è costituito da un dispositivo di<br />
sollevamento per salvataggio (UNI EN 1496), due connettori (UNI EN 362) e una fune di<br />
salvataggio (UNI EN 1891).<br />
Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.<br />
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NORMATIVA E TECNICA ANTINCENDIO<br />
NORME DI PREVENZIONE<br />
INCENDI<br />
L. Corbo<br />
Pagg. 1.248 – € 115,00<br />
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ILSOLE24ORE 42<br />
GRANDIRISCHI<br />
Domandeerisposte<br />
Quesiti sull’antincendio<br />
l acuradiMarioAbate,Direttorevicedirigente,ComandoProvincialeVVFMilano<br />
Sistemi di collegamento tra attività ricettive<br />
DOMANDA<br />
Ilproprietariodiunalbergoesistente(quindi,realizzatoindataanterioreall’entratainvigoredel D.M.9aprile<br />
1994)halanecessitàdiavereunchiarimentoinmeritoalsistemadicollegamentotralacucina,alimentataagas<br />
conpotenzialitàdi126kW,elasaladapranzo;avendoeffettuatodeilavoridiadeguamentolastrutturadella<br />
cucinaèstataresaREI120edèstatainstallataun’unicaportaREI120nellazonadidisimpegno,realizzatoper<br />
ragionidiintrospezione,tralacucinaelasaladapranzo.<br />
Invece,nelcasodellacomunicazionetralacucinaelahallèstatorealizzatoundisimpegnononaeratochiuso<br />
condueporteREI60,conloscopodirispettarequantoprevistonelD.M.12aprile1996,alpunto4.4.2,ilquale<br />
haprevistochelacomunicazionetralacucinaelasaladapranzodeveavveniretramiteporteREI60mentretra<br />
la cucina e la hall deve avvenire tramite disimpegno anche non aerato e, in riferimento al punto 4.2.5.b, con<br />
porteREI60.<br />
LacucinacomunicaancheamezzodiunaportaREI120conunazonadidisimpegnosullaqualesiaffaccianouna<br />
dispensadipertinenzaeunlocalenelqualeèubicatoilsistemadipompaggioacquacalda,freddaealimentazionenaspo;ildisimpegnoconsideratoèmunitodiUSesternaelacaldaiaagasèinunaltroambienteREI120<br />
conuscitaesternaeaerazionepropria.<br />
Èsufficientequantorealizzatooènecessariopredisporreulterioriprotezioni?<br />
RISPOSTA<br />
Ilpunto5.2,D.M.9aprile1994,«Approvazionedellaregolatecnicadiprevenzioneincendiper<br />
la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive<br />
turisticoalberghiere», ha prescritto che «Salvo<br />
quanto disposto nelle specifiche regole tecniche,<br />
leattivitàricettive:c)possonocomunicaretramite<br />
filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le<br />
attivitàsoggetteaicontrollidiprevenzioneincendi<br />
ad essi pertinenti, elencate al punto 5.1; d)<br />
devonoessereseparatedalleattivitàindicatealle<br />
letterea)ec)delpresentepunto,mediantestrutturedicaratteristichealmenoREI90».<br />
Nel punto 5.1 è riportata, tra le altre, l’attività<br />
91,D.M.16febbraio1982,cioègliimpiantidi<br />
produzione di calore di potenzialità superiore<br />
a 116 kW e, quindi, anche l’impianto della<br />
cucina.<br />
Serbatoi rimovibili di gasolio<br />
DOMANDA<br />
Sembrerebbe, quindi, che la comunicazione<br />
tra la cucina e la hall debba essere realizzata<br />
tramitefiltroaprovadifumo.<br />
Invece, poiché il punto 5.2, D.M. 9 aprile<br />
1994, ha fatto chiaramente salvo quanto disposto<br />
nelle specifiche regole tecniche di prevenzioneincendi,lacomunicazionefral’attività<br />
alberghiera con il pertinente locale cucina<br />
può essere anche realizzata con le modalità<br />
previste dal punto 4.4, D.M. 12 aprile 1996,<br />
secondoilquale«È consentita la comunicazione<br />
con altri locali, pertinenti l’attività servita<br />
dall’impianto,tramitedisimpegnoanchenonaerato,coneccezionedeilocalidestinatiapubblico<br />
spettacolo, con i quali la comunicazione può<br />
avvenire esclusivamente tramite disimpegno<br />
avente le caratteristiche indicate al punto 4.2.5,<br />
b),indipendentementedallaportatatermica».<br />
Percuièsufficientequantorealizzato.<br />
Nell’ambitodeicantieriediliqualiquellidicostruzionedistrade,diferrovieediquantodisimile,ènecessario<br />
ilcontrollodiprevenzioneincendideiserbatoirimovibilidigasolioinferioriainovem 3 dapartedeiVVF.<br />
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GRANDIRISCHI<br />
Domandeerisposte<br />
Indiversicantierisonostateutilizzatecisterneomologatedotatedivascadicontenimento,tettoiaescarico<br />
terra nonché di due estintori a polvere per ogni serbatoio tutte inferiori ai 9.000 l. Secondo quanto<br />
comunicato dalla ditta fornitrice, leader in campo nazionale, non dovrebbero essere predisposte ulteriori<br />
pratichequaliquellerichiestedaldecretoministeriale12settembre2003.<br />
Negli ultimi anni le ASL e l’Ispettorato del Lavoro hanno effettuato numerosi controlli e hanno sempre<br />
richiesto unicamente il certificato di omologazione dei serbatoi. Nell’ultimo periodo, però, l’Agenzia delle<br />
doganehafattopresentel’inesattezzadelleprassiadottate.Qualisonoicorrettiadempimentidaosservare?<br />
RISPOSTA<br />
L’installazioneel’utilizzodicontenitoridistributorimobiliausoprivatoperliquididicategoriaC(gasolio)èconsentita,aisensidelD.M.<br />
19marzo1990,«Normeperilrifornimentodi<br />
carburanti, a mezzo di contenitoridistributori<br />
mobili,permacchineinusopressoaziendeagricole,<br />
cave e cantieri», esclusivamente per il<br />
rifornimento di macchine e di automezzi all’internodiaziendeagricole,dicaveperestrazione<br />
di materiali e di cantieri stradali, ferroviariededilieacondizionecheilcontenitore<br />
sia di tipo approvato dal Ministero dell’Interno<br />
(ai sensi di quanto previsto dal Titolo I,<br />
puntoXVII,decretodelMinistrodell’Interno<br />
31luglio1934)esiadicapacitànonsuperiorea9m<br />
3 .<br />
Inquestafattispecie,questicontenitoridistributorimobilinonsonosoggettiaicontrollidi<br />
prevenzioneincendidapartedeicomandidei<br />
VigilidelFuocoelenormetecnichecontenute<br />
nel D.M. 19 marzo 1990 devono essere<br />
osservate sotto la responsabilità del titolare<br />
delleattività.<br />
Il D.M. 12 settembre 2003, «Approvazione<br />
della regola tecnica di prevenzione incendi per<br />
l’installazioneel’eserciziodidepositidigasolio<br />
per autotrazione ad uso privato, di capacità<br />
geometricanonsuperiorea9m 3 ,incontenitoridistributoririmovibiliperilrifornimentodiautomezzi<br />
destinati all’attività di autotrasporto»,<br />
ha disciplinato, invece, la materia relativa al<br />
rifornimento con gasolio per autotrazione, a<br />
mezzo contenitoridistributori rimovibili, degli<br />
automezzi destinati all’attività di autotrasporto<br />
conto terzi e, quindi, non riguarda il<br />
rifornimento dei mezzi impiegati sui cantieri<br />
edilie/ostradali.<br />
Aumento di capienza di un locale di pubblico spettacolo<br />
DOCUMENTO<br />
Unlocaledipubblicospettacolohaunasuperficiedicirca450m 2 .Illocaleeraprecedentementeautorizzato<br />
dalla Commissione di vigilanza (nell’anno 1990), per una capienza di 300 presenze, e ora è richiesta la<br />
realizzazionediunimportanteaumentodellacapienza,passandoa500presenzecomplessive,utilizzandoil<br />
coefficientediaffollamento1,2persone/m 2 .<br />
Il locale non effettua, nell’occasione, manutenzione straordinaria o particolari rifacimenti. L’aumento di<br />
capienzaavverrebbesenzarealizzareoperemurariesostanzialie/oampliamenti,masemplicementeaprendoulterioridueportediuscitadiemergenzaversolastradaconlaqualeillocalecomunicadirettamente.<br />
L’aumento ipotizzato implica, dal punto di vista antincendio, la completa revisione del locale ai sensi della<br />
vigentenormativa(ilD.M.19agosto1996)oppure,nonessendociinpraticamodifichestrutturalisostanziali<br />
oampliamentipuòesserepossibileriferirsiallaprevigentenormativa(circolaren.16/1951)?<br />
RISPOSTA<br />
L’applicazione di una norma è consentita, evidentemente,<br />
con riferimento al campo di applicazionedellanormastessa.<br />
Infatti, secondo il D.M. 19 agosto 1996, art. 1,<br />
comma3,«Ledisposizionidelpresentedecretosi<br />
applicano ai locali di nuova realizzazione ed a<br />
quelli esistenti alla data di entrata in vigore dello<br />
stesso,giàadibitiadattivitàdicuialcomma1,nel<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 43 ILSOLE24ORE
ILSOLE24ORE 44<br />
GRANDIRISCHI<br />
Domandeerisposte<br />
casosianooggettodiinterventicomportantilaloro<br />
completaristrutturazionee/oilcambiodidestinazione<br />
d’uso, con esclusione degli interventi di manutenzione<br />
ordinaria, di cui all’art. 31 lettera a)<br />
della legge 5 agosto 1978, n. 457.Nelcasoche<br />
gliinterventi,effettuatisulocaliesistenti,comportino<br />
la sostituzione o modifica di impianti e/o<br />
attrezzature di protezione attiva antincendio, la<br />
modificaparzialedellecaratteristichecostruttive<br />
e/odelsistemadiviediuscita,e/oampliamenti,ledisposizionidelpresentedecretosiapplicanosolamenteagliimpiantie/oallepartidellacostruzioneoggettodegliinterventidimodifica.Inognicasogliinterventidimodificaeffettuatisulocaliesistenti,chenoncomportinounlorocambiodidestinazione,nonpossonodiminuirelecondizionidisicurezzapreesistenti».<br />
Quindi, ilD.M. 19 agosto1996 siapplicaletteralmentesoloallepartidellocalechesono,nella<br />
nuova configurazione, oggetto di modifica/ampliamentoenonatuttol’insiemedellostesso.<br />
In merito al quesito posto, può essere utile<br />
riferirsi,peranalogia,aicriteriesplicitatiperle<br />
attivitàricettiveinmeritoagliampliamentidegli<br />
alberghi preesistenti all’entrata in vigore<br />
dellanormaattualmentevigenteperglistessi,<br />
ilD.M.9aprile1994.<br />
QuestoprovvedimentosicomponediunaParte<br />
I, relativa alle attività ricettive di nuova costruzione,realizzate,quindi,dopoil1994,ediunaParteII,applicabilealleattivitàgiàesistenti<br />
come alberghi alla data di entrata in vigore<br />
deldecretostesso,il1994.<br />
Dunque, il D.M. 9 aprile 1994, all’art. 2,<br />
«Campo di applicazione», ha stabilito che «Le<br />
presenti disposizioni si applicano agli edifici ed<br />
ai locali di cui al precedente punto, esistenti e di<br />
nuovacostruzione.<br />
Agliedificielocaliesistenti,giàadibitiadattività<br />
di cui al punto 1, si applicano le disposizioni<br />
previsteperlenuovecostruzioninelcasodirifacimentodioltreil50%deisolai.<br />
Le disposizioni previste per le nuove costruzioni<br />
si applicano agli eventuali aumenti di volume e<br />
soloaquelli.<br />
Nelle attività ricettive esistenti, oggetto di ampliamentichecomportanounaumentodellacapacità<br />
ricettiva,qualorailsistemadiviediesodoesistente<br />
siacompatibileconl’incrementodiaffollamentoe<br />
conilnuovoassettoplanovolumetricodell’attività,<br />
puòessereapplicatoilTitoloIIParteII».<br />
Quindi, è possibile notare che anche per gli<br />
alberghi, seguendo un criterio generalmente<br />
adottatonellenormativeantincendio,ledisposizioni<br />
previste per le nuove costruzioni si ap<br />
plicano, in caso di ampliamenti, solo agli aumentidivolume.<br />
NelD.M.9aprile1994,però,conriferimento<br />
agli alberghi preesistenti all’entrata in vigore<br />
della norma, è specificato anche un ulteriore<br />
concetto. Infatti, per gli alberghi, gli ampliamentichedeterminanounaumentodicapienza,<br />
purché questa sia compatibile con il sistema<br />
di vie di esodo, non comportano necessariamente<br />
la revisione dell’attività in<br />
conformitàallenuovenorme,madiversamenteèpossibilefareriferimentoallenormeprevigenti<br />
(quindi, le disposizioni per gli alberghi<br />
preesistenti alla data di entrata in vigore del<br />
D.M.9aprile1994,riportatenellostessoprovvedimentoalTitoloIIParteII).<br />
Tra l’altro, la possibilità di applicare le norme<br />
vigentiperleattivitàricettiveesistentialladata<br />
del1994èconcessa,nonsoloperunsemplice<br />
aumento di capienza, ma addirittura per un<br />
«nuovo assetto planovolumetrico dell’attività»,<br />
allasolacondizionechel’esodosiaverificatoe<br />
assicurato.<br />
Apparedeltuttoevidentecheuncriteriogeneraledisicurezzacomequelloespressoperleattivitàricettivenonpuòesserevalidoesclusivamenteperleattivitàricettivestesse,madevelogicamenteessereestensibileaqualsiasiattività.Quindi,ritornandoailocalidipubblicospettacolo,<br />
un aumento di capienza come quello<br />
ipotizzatonelquesitoposto,chenonmodifica<br />
lostatodeiluoghisenonperl’aperturadidue<br />
ulteriori porte di uscita verso la strada, non<br />
comporta automaticamente l’applicazione del<br />
vigente D.M. 19 agosto 1996, al posto della<br />
previgente circolare n. 16/1951, se l’affollamento<br />
è compatibile con il sistema di vie di<br />
esodonellasuanuovaconfigurazione,nelcaso<br />
specifico, caratterizzata dalla realizzazione di<br />
dueulterioriuscitediemergenza.<br />
D’altronde, se è vero che le uniche modifiche<br />
consistono nell’apertura di due porte, l’applicazionedelD.M.19agosto1996dovrebbeesserearigorelimitataallecaratteristicherichiestedallanormaperledueportestesse,checostituiscono<br />
l’unica modifica “strutturale”. In definitiva,<br />
larghezzaealtezzaidoneedelleporte,apertura<br />
nel verso dell’esodo con barre di comando, segnalazioneeilluminazionediemergenza.<br />
Perl’attivitàconsiderata,comunque,dovrebbe<br />
essere già stato effettuato l’adeguamento previstodalTitoloXIX,D.M.19agosto1996,per<br />
impianti elettrici, impianti tecnologici, sistema<br />
diallarmeeimpiantidirivelazioneedisegnalazioneautomaticadegliincendi.<br />
l<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010N.21
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RIFIUTIEBONIFICHE<br />
Articolo<br />
l Terre e rocce da scavo e acque di falda emunte ancora tra le criticità più avvertite<br />
ILSOLE24ORE 46<br />
BONIFICHE<br />
Dall’Osservatorio al Forum<br />
nuovi spunti di riflessione<br />
per gli operatori di settore<br />
Sulle bonifiche, negli ultimi tempi in Italia stanno emergendo segnali sempre più<br />
positivi sia sul piano operativo sia su quello amministrativo; basti penare alla<br />
crescente disponibilità della pubblica amministrazione ad accettare<br />
l’applicazione tecnologie innovative, anche se spesso solo come misura di supporto,<br />
ad esempio nel caso di un sistema di messa in sicurezza della falda contaminata.<br />
Tuttavia, a fronte di queste considerazioni, resta incontrovertibile il fatto che nel<br />
settore delle bonifiche di siti inquinati l’utilizzo di tecnologie e processi di risanamento<br />
innovativi è spesso ostacolato da procedure e previsioni normative che non riescono a<br />
seguire l’evoluzione tecnologica. Proprio la difficoltà di introdurre innovazioni verdi nel<br />
mercato delle bonifiche è una delle criticità che sono emerse da un’indagine compiuta<br />
recentemente e i cui risultati saranno presentati giovedì 4 novembre presso il Forum<br />
delle Bonifiche, giornata gratuita interamente organizzata dal Gruppo 24 ORE presso<br />
la Fiera Ecomondo di Rimini, durante la quale prenderà ufficialmente il via<br />
l’Osservatorio delle Bonifiche, iniziativa finalizzata ad aprire un tavolo di confronto<br />
permanente tra operatori e istituzioni.<br />
l diGiovanniSquitieri,amministratoredelegatoSiap<br />
InItalia,quandosicitalagreeneconomy,quasi<br />
mai si fa riferimento alle bonifiche, al limite<br />
indirettamente,pursapendocheleareeboni<br />
ficate possono essere un’occasione straordinaria<br />
per lo sviluppo di nuovi insediamenti<br />
produttivi“verdi”.Vienedachiedersi,quindi,<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010N.21
se sia corretta questa “rimozione”. Guardandoallarealtàconcretaitaliananonc’èdubbio<br />
che la risposta sia affermativa, come dimostrano<br />
i rari casi di innovazione ambientale<br />
(ancordipiùallalucedell’attualecrisieconomicachehacolpitoduramenteanchequesto<br />
settore).<br />
Ma allargando la prospettiva a quanto sta<br />
avvenendoalivellomondiale,cisirendefacilmentecontodicomel’Italiastiarischiandodi<br />
perdere una grande opportunità. Con oltre il<br />
3% del territorio da bonificare, l’assenza di<br />
strategie nazionali orientate a introdurre tecniche<br />
e tecnologie ambientalmente avanzate<br />
rappresentaunaevidentecontraddizione.<br />
Eppure, basterebbe sfogliare le migliaia di<br />
paginecheilsitodell’OSWER [1] dedicaaquestaproblematica,percapireilritardochel’Italiastaaccumulando.Nonsitrattadiintrodurrecriterifinorasconosciuti;ilrisparmioenergeticoel’usodifontidienergiarinnovabile,lariduzionedell’inquinamento<br />
dell’aria e dei gas serra, la tutela delle<br />
risorse idriche, la riduzione, riuso, riciclo dei<br />
rifiuti e la protezione dell’ecosistema sono,<br />
infatti,cinqueindicatoriche,nonsolodovrebbero<br />
ormai essere alla base di ogni seria progettazione,<br />
ma che rappresentano anche un<br />
primosignificativoapproccioversounagreen<br />
economy;cosìcom’èormaicondivisoalivello<br />
internazionalechecriteriperunagreenremediation<br />
possono essere introdotti in tutte le<br />
fasideiprocessidibonifica,dallacaratterizzazione<br />
ai sistemi di bonifica veri e propri, dal<br />
monitoraggio dei processi di trattamento alla<br />
sistemazionedefinitivadelsito.<br />
L’Italia non parte da zero e il numero delle<br />
aziende del settore potenzialmente in grado<br />
di sviluppare ricerca e innovazione sta crescendodiannoinanno,nonostantelacrisi.<br />
Del resto, mai come in questo settore l’innovazioneambientalepiùcheper<br />
veriepropri<br />
saltitecnologicipassaperl’affinamentoditecniche<br />
già esistenti o, molto più spesso, per<br />
l’applicazione di più tecnologie in serie (i cosiddetti<br />
“treni tecnologici”) combinando diversi<br />
processi per diversi inquinanti e su matriciambientalichepossonoesseresiasingole<br />
(terreni o acque) sia combinate (terreni ed<br />
acquesotterraneecontemporaneamente).<br />
RIFIUTIEBONIFICHE<br />
Articolo<br />
Non a caso le tecnologie “innovative” a più<br />
elevatolivellodiapplicazionesonoconsiderate<br />
le barriere permeabili reattive (che opportunamente<br />
inserite in un processo integrato<br />
suolo/acquapermettonoseriepressochéinfinitediapplicazioni)oppureletecnichebiologiche<br />
o fisicobiologiche insitu (bioflushing,<br />
phytoremediation)o,ingenere,onsite(ovvero<br />
con escavo, movimentazione e riutilizzo dei<br />
materialilimitatoalsitostesso,senzatrasferimento<br />
di materiale all’esterno). E, in effetti,<br />
negli ultimi quindici anni, alcune di queste<br />
tecnologie sono passate dalla fase “innovativa”<br />
a quella “consolidata”, anche grazie ad<br />
alcunegrandiazionidibonificaavviate,come<br />
quelladiPortoMarghera.<br />
L’OsservatoriodelleBonifiche<br />
Negliultimitempi,inItaliastannoemergendo<br />
segnali sempre più positivi sia sul piano operativo(comelamessainsicurezzapermanente<br />
della discarica di ManfredoniaPariti 1 dove,perminimizzarel’impattoambientaledell’impermeabilizzazione<br />
del fondo e al tempo<br />
stesso rispettare i tempi ristretti richiesti dall’Unioneeuropea,èstatautilizzataunatecnologiagiàsperimentataperlacostruzionedellegalleriedellelineemetropolitane,denominata<br />
MPSP multi packers sleeved pipes) sia su<br />
quello amministrativo; basti penare alla crescente<br />
disponibilità della pubblica amministrazioneadaccettarel’applicazionedelletecnologieinnovativesopracitate,anchesespesso<br />
solo come misura di supporto, come nel<br />
casodiunsistemadimessainsicurezzadella<br />
faldacontaminata.<br />
Tuttavia,afrontediquesteconsiderazioni,resta<br />
incontrovertibile il fatto che nel settore<br />
dellebonifichedisitiinquinatil’utilizzoditecnologie<br />
e processi di risanamento innovativi<br />
(intendendoconquestoterminetuttequellela<br />
cui applicazione è ancora limitata e i risultati<br />
reali di applicazione non sono ancora ampiamente<br />
confrontabili) è spesso ostacolato da<br />
procedureeprevisioninormativechenonriesconoaseguirel’evoluzionetecnologica.<br />
Proprioladifficoltàdiintrodurreinnovazioni<br />
verdi nel mercato delle bonifiche è una delle<br />
1) OfficeofSolidWasteandEmergencyResponsedell’EPA(l’Agenziaamericanaperlaprotezionedell’ambiente).<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 47 ILSOLE24ORE
Box1<br />
ILSOLE24ORE 48<br />
RIFIUTIEBONIFICHE<br />
Articolo<br />
lILFORUMDELLEBONIFICHE<br />
Per quanto riguarda gli appalti pubblici, un contributo utile viene anche dalla relazione annuale al Parlamento<br />
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche se questi dati appaiono ancora<br />
troppodisaggregati,perchéspessolabonificanonèl’obiettivool’attivitàprevalente,mastrumentale.Sitrattadiuna<br />
lacunaacuiilMinisteroperl’<strong>Ambiente</strong>statentandodiporrerimedio,anchegrazieaglisforzicompiutiinquestiultimi<br />
annidavarisoggetti,comel’edizione2010del“RapportoBonifiche”diFederambiente,chesaràpresentato,atreanni<br />
dallaprecedenteedizione,inoccasionedellaterzaedizionediReclaimexpo,saloneinternazionalesullabonificadeisiti<br />
contaminati, organizzato nell’ambito di Ecomondo 2010 (36 novembre; Rimini Fiera), di cui <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> è<br />
mediapartneresclusivo.Nonacaso,nell’ambitodellastessamanifestazione,giovedì4novembresiterràilForumdelle<br />
Bonifiche,giornatagratuitainteramenteorganizzatadalGruppo24ORE,cheprevededuesessioni:<br />
l al mattino presentazione dell’Osservatorio delle Bonifiche e riflessioni e confronto tra istituzioni e operatori sulle<br />
esigenzeemersedalsurvey;<br />
l al pomeriggio analisi del mercato delle bonifiche con giuristi, committenti, progettisti ed esecutori di bonifiche e<br />
operatorideisettoriassicurativoedegliappalti.<br />
Perinfoeiscrizioni:www.formazione.ilsole24ore.com/forumbonificheosivedaapagina3.<br />
criticitàchesonoemersedalsurveycompiuto<br />
recentementeattraversol’inviodiunquestionarioaqualchecentinaiadiaziendeedisoggetti<br />
impegnati nei diversi ambiti del settore<br />
(dalla committenza alla progettazione, dalla<br />
realizzazioneallaricerca,ecc.) [2] .<br />
Irisultatidel survey(elaboratidaSviluppo<br />
Italia Aree Produttive) saranno presentatiadEcomondo2010,pressoRimini<br />
Fiera, il prossimo 4 novembre (si veda il<br />
box“IlForumdelleBonifiche”).<br />
Sulla base dei dati che emergeranno, saranno<br />
inoltre individuate 45 “criticità” su cui<br />
nel 2011 si svilupperà un approfondimento<br />
e un confronto con le istituzioni nazionali,<br />
regionali e locali. Gli incontri e le relative<br />
proposte saranno curati dal costituendo<br />
“Osservatorio Bonifiche”, iniziativa finalizzataadaprireuntavolodiconfrontopermanente<br />
tra operatori e istituzioni, “nata” nell’ambito<br />
di Ecomondo e promossa da <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong><br />
e dalla Fondazione per lo<br />
Sviluppo Sostenibile; anche l’Osservatorio<br />
Bonifiche sarà presentato nel corso del Forumdel4novembre.<br />
Obiettivo dell’Osservatorio sarà quello di<br />
fornire spunti di riflessioni alle istituzioni<br />
competenti attraverso un confronto che riunisca<br />
intorno allo stesso tavolo ambiti non<br />
sempre comunicanti tra loro, dal settore industriale<br />
a quello dell’edilizia, dal mondo<br />
delle assicurazioni e dell’assistenza legale a<br />
quello delle associazioni ambientaliste, dal<br />
mondodelcreditoalleimpreseoperantinelleinfrastrutture.<br />
Quello che, infatti, è mancato in questi anni<br />
nonsonotantoleproposte“specifiche”,sucui<br />
sisonoespressitantiequalificatisoggetti,ma<br />
una visione unitaria in grado di fornire alle<br />
istituzionispuntiperunaefficacesintesi,normativa<br />
in primo luogo. Obiettivo forse ancor<br />
più necessario dopo la mancata attivazione<br />
della“delegaambientale”perlaparteIV,titoloVdelCodiceambientale.<br />
Ledomandedell’indagine<br />
Del resto le diciassette “criticità” indicate nel<br />
questionario inviato non sono altro che una<br />
selezione dei punti su cui si è maggiormente<br />
concentrata la riflessione degli operatori, tra<br />
cuilenecessitàdi:<br />
l armonizzarelenormeinmateriadibonifica<br />
dei siti contaminati con le norme sul<br />
dannoambientale;<br />
2) Inparticolare,ladistribuzioneelaraccoltadeiquestionarièavvenutagrazieallacollaborazionedialcuneassociazionidi<br />
categoriadiConfindustria(Federchimica,UnionePetrolifera,Assoreca,Assoambiente,Anida,Ance),diFederambientee<br />
diespertidelsettoreassicurativoelegale(comeChartisEuropeeB&PAssociati):soggettidiversichehannounitoglisforzi<br />
perrealizzareun’analisichetenessecontodellediverseprospettiveesensibilità.<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010N.21
l rendere uniforme su tutto il territorio nazionalelecompetenzedeiprocedimentidi<br />
bonifica, garantendo anche il tempestivo<br />
coordinamento tra direttive nazionali e<br />
amministrazionilocali;<br />
l definire, sin dall’inizio, obiettivi e un percorso<br />
progettualeoperativo condivisi tra<br />
tutti i soggetti coinvolti nell’azione di risanamento<br />
di un sito all’ipotesi di riconsiderarel’estensionedegliattualisitidiinteresse<br />
nazionale e di “riconsegnare” parti di<br />
essiallacompetenzadelleregioni;<br />
l rilanciare l’ipotesi delineata dall’art.<br />
252bis, D.Lgs. n. 152/2006, introdotto<br />
dalD.Lgsn.4/2008sullareindustrializzazionedeisitiindustrialicontaminati;<br />
l garantirerisorseadeguate;<br />
l completare le previsioni normative per alcuni<br />
specifici, ma altrettanto “sensibili”,<br />
punti (dalle modalità con cui la VIA intervienenelleproceduredibonificaalrapportotralamessainsicurezzadiemergenzae<br />
le operazioni di bonifica, dai limiti per le<br />
areeagricoleallastessaanalisidirischiooal<br />
raccordo tra Codice ambientale e Codice<br />
degli appalti, al chiarimento sulla natura e<br />
limiti allo scarico per le acque emunte,<br />
ecc.).<br />
Iprimirisultati<br />
Dallarispostegiunteemergonomolteindicazioni<br />
interessanti. Innanzitutto, l’urgenza che<br />
le imprese (soprattutto quelle impegnate sul<br />
campo)hannodiaffrontareerisolverealcune<br />
criticità operative, ritenute in alcuni casi più<br />
urgenti di quelle strategiche. Basti pensare<br />
alla disciplina delle terre e rocce da scavo,<br />
chenonostantelemolteplicierecentiintegrazioni<br />
che introducono alcuni elementi innovativi(dalD.Lgs.n.4/2008,invigoredal13<br />
febbraio 2008, recante ulteriori disposizioni<br />
correttive e integrative del D.Lgs. n. 152/<br />
2006, a cui è seguita l’ulteriore modifica apportata<br />
dall’articolo 8ter del decreto legge<br />
30 dicembre 2008, n. 208, convertito con<br />
modifiche nella legge 27 febbraio 2009, n.<br />
13 «Misure straordinarie in materia di risorse<br />
idriche e di protezione dell’ambiente») «lascia<br />
irrisoltealcuneproblematiche,consentendoancora<br />
ampi margini di interpretazione», secondoquantoindicatonell’introduzionedellerecentilineeguidadellaRegionePiemonte.<br />
Altro tema su cui alta è la sensibilità delle<br />
RIFIUTIEBONIFICHE<br />
Articolo<br />
impreseedeidiversisoggetticoinvoltièquello<br />
relativo al trattamento delle acque di<br />
faldaemuntenell’ambitodiuninterventodi<br />
bonifica di un sito contaminato. Si tratta, in<br />
questo caso, di stabilire natura e limiti allo<br />
scaricoperleacqueemunte,chepotrebbero<br />
essereequiparatealleacquereflueindustriali<br />
oppure essere considerate veri e propri<br />
rifiuti, con conseguente applicazione di due<br />
regimi giuridici completamente differenti.<br />
Per operare questa distinzione, finora non è<br />
stato sufficiente indicare la destinazione di<br />
tali acque, se cioè siano destinate a essere<br />
reimmesse in falda o convogliate nei corpi<br />
idricisuperficiali.<br />
Suquestamateria,peraltro,lagiurisprudenza<br />
è intervenuta più volte (tra gli altri i TAR di<br />
Puglia,Sicilia,FriuliVeneziaGiulia,Sardegna,<br />
ecc.),malesentenzesonostatespessotraloro<br />
contraddittorie.Ovviamente,questaincertezzahaspessospintoleamministrazionipubbliche<br />
coinvolte a mantenere un atteggiamento<br />
molto prudenziale, richiedendo l’applicazionedellenormepiùrestrittive.<br />
Altro tema su cui è alta la sensibilità degli<br />
operatori riguarda la Conferenza dei servizi,nonsolorelativamenteallasuanatura(decisoria<br />
o istruttoria), ma anche all’effettivo<br />
coinvolgimento di tutti soggetti interessati in<br />
tuttelefaseproceduralieallarilevanzagiuridica<br />
di quanto da loro espresso. Questa esigenzaha,peraltro,unduplicerisvolto,normativo<br />
in primo luogo (tenuto conto delle integrazioni<br />
già operate dal D.Lgs. n. 152/2006<br />
rispetto alla norma generale, legge n. 241/<br />
1990),maancheorganizzativo,allalucedelle<br />
limitate risorse a disposizione delle amministrazionipubbliche.Sitrattaditematicheestremamentecomplesse<br />
che pongono anche il problema, chiaramente<br />
emerso dai primi risultati del questionario,<br />
delle competenze istituzionali e della<br />
collaborazionetraidiversiMinisterietraquestieleistituzionilocali.<br />
Perché,seèindubitabile,peresempio,chela<br />
competenza primaria per le bonifiche dei siti<br />
diinteressenazionaleèenonpuònonessere<br />
che del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> (i cui sforzi,<br />
pur tra mille difficoltà, vanno comunque apprezzati),èaltrettantoindubitabilecheledifficoltà<br />
di “dialogo” su queste tematiche con<br />
altri Ministeri rendono a volte difficile avere<br />
un’ideadiinsiemenonsolodeisingoliproget<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 49 ILSOLE24ORE
ILSOLE24ORE 50<br />
RIFIUTIEBONIFICHE<br />
Articolo<br />
ti,maanchedelquadrogeneraleedelleobiettivepriorità.<br />
Basti pensare all’esperienza del “Programma<br />
straordinario nazionale per il recupero economicoproduttivo<br />
di siti industriali inquinati”,<br />
creato in attuazione dell’art. 252bis del<br />
D.Lgs. n. 152/2006, che ha dovuto subire i<br />
progressivitaglidirisorseresinecessaridalla<br />
crisi economica, ma che nella sua fase istruttoria<br />
iniziale ha senza dubbio scontato una<br />
difficoltàdi“comprensione”traMinisterodell’<strong>Ambiente</strong>eMinisterodelloSviluppoeconomico;<br />
discorso analogo si può fare probabilmenteperaltridicasteri.<br />
Sempre dal survey emerge anche l’esigenza<br />
di una maggiore collaborazione tra questeistituzioniedisoggettiprivaticoinvolti.<br />
Anche in questo caso, si tratta di un’esigenza<br />
più volte richiamata dagli operatori<br />
del settore, come dimostra l’ultimo documento<br />
prodotto da Confindustria, realizzato<br />
dopo un’accurata consultazione con le impreseinteressate.Daquestopuntodivista,sarebbesicuramenteinteressantepoteravviareunavalutazionediquantoèconcretamenteaccadutoinseguito<br />
all’approvazione della legge n. 13/2009<br />
che,nell’ambitodeglistrumentidiattuazione<br />
di interventi di bonifica e messa in sicurezza<br />
dei siti di interesse nazionale (SIN), prevede<br />
cheilMinisterodell’<strong>Ambiente</strong>possastipulare<br />
con una o più imprese, pubbliche o private,<br />
una“transazioneglobale”perglioneridibonifica,ripristinoerisarcimentodeldannoambientale.<br />
Significative anche le conclusioni a<br />
cui è giunta una recente e corposa ricerca<br />
condotta dall’Audis (associazione aree urbanedismesse).Probabilmenteèanchelamancanza<br />
di visione di insieme che ha reso permeabile<br />
questo settore all’illegalità, come dimostrano<br />
casi eclatanti di realizzazione di<br />
intere aree residenziali, pur non essendo ancora<br />
terminata la bonifica dell’area exindustrialesucuisorgono.<br />
Peraltro, l’illegalità in questo settore è un fenomeno<br />
in crescita e non solo in Italia, come<br />
haevidenziatounrecenterapportodell’Europol,<br />
l’Agenzia anticrimine dell’Unione Europea.<br />
In Italia, come ha rilevato Legambiente<br />
nelRapporto“Ecomafie2010”,nonostantela<br />
crisi, il business illegale dei rifiuti (bonifiche<br />
comprese) continua, infatti, ad accrescere il<br />
suofatturato,che,senel2007ammontavaa<br />
circa quattro miliardi e mezzo, nel 2009 ha<br />
superatoisettemiliardi.<br />
Numericherimandanoaunproblemaessenziale,ovverol’insufficienzadidatiufficialiattendibiliecondivisichepermettanounareale<br />
conoscenza dei fenomeni in corso, premessa<br />
necessariaperimpostarestrategieefficaci,anche<br />
alla luce dell’obiettiva limitatezza delle<br />
risorsefinanziariedisponibili [3] . l<br />
3) In questo senso, da alcuni anni il Prontuario delle Bonifiche, opera a cadenza annuale allegata a questo numero di<br />
<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>,statentandodirealizzareunprimoapprofonditotentativodisintesi,analizzandoidatidell’Albo<br />
GestoriAmbientali.<br />
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www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010N.21<br />
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RIFIUTIEBONIFICHE<br />
Articolo<br />
l Qualificazione SOA necessaria per eseguire opere di protezione ambientale<br />
Bonifica dei siti contaminati:<br />
contratto di appalto stipulato<br />
con le imprese iscritte all’Albo<br />
Irequisiti “minimi” necessari per l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per lo<br />
svolgimento delle operazioni di bonifica dei siti, obbligatorio secondo il D.Lgs. n. 152/2006 e<br />
succ. modd. e int., sono illustrati nella delibera del 12 dicembre 2001, n. 5. La legge n.<br />
109/1994, ha previsto che i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo<br />
superiore a 150.000 euro, siano qualificati. Il conseguimento della qualificazione da parte<br />
dell’impresa è il requisito necessario che l’abilita a partecipare alle gare per l’affidamento e<br />
l’esecuzione di lavori pubblici.<br />
L’attestazione SOA, dunque, costituisce requisito indispensabile e sufficiente per la partecipazione<br />
agli appalti di lavori pubblici; l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, invece, è da considerarsi<br />
requisito di esecuzione e, quindi, è un presupposto legittimante alla stipulazione del contratto.<br />
l diEugenioOnori,presidenteAlbonazionalegestoriambientali<br />
L’iscrizioneall’Albonazionale<br />
gestoriambientali<br />
L’obbligo d’iscrizione all’Albo per lo svolgimento<br />
delle operazioni di bonifica dei siti è<br />
stato previsto dall’articolo 30, D.Lgs. n. 22/<br />
1997, e confermato dall’articolo 212, D.Lgs.<br />
n. 152/2006 e succ. modd. e int. Questa<br />
iscrizionehavalorediabilitazione.<br />
Ilregolamento,recanteladisciplinadell’Albo<br />
(D.M.28aprile1998,n.406),invigorefino<br />
allaemanazionedeldecretoprevistodall’articolo212,comma10,D.Lgs.n.152/2006,ha<br />
inquadrato l’attività di bonifica dei siti nella<br />
categoriadiiscrizione9,laqualeasuavoltaè<br />
suddivisa nelle seguenti cinque classi in fun<br />
1) InGazzettaUfficialedel18gennaio2002,n.15.<br />
2) InGazzettaUfficialedel24giugno2005,n.145.<br />
zione dell’importo dei lavori di bonifica cantierabili:<br />
l Aoltreeuro7.746.853,49;<br />
l Bfinoaeuro7.746.853,49;<br />
l Cfinoaeuro1.549.370,70;<br />
l Dfinoaeuro413.165,52;<br />
l Efinoaeuro51.645,69.<br />
Il Comitato nazionale, con la deliberazione<br />
12dicembre2001,n.5 [1] ,haprovveduto,ai<br />
sensi del D.M. n. 406/1998, a emanare le<br />
disposizionidipropriacompetenzainordine<br />
aicriterieairequisitiperl’iscrizione.Successivamente,haemanato:<br />
l la deliberazione 11 maggio 2005, n. 1 [2] ,<br />
contenentedisposizioniintegrativeeattua<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 51 ILSOLE24ORE
ILSOLE24ORE 52<br />
RIFIUTIEBONIFICHE<br />
Articolo<br />
tive della deliberazione 12 dicembre<br />
2001,n.5;<br />
l la deliberazione 11 maggio 2005, n. 2 [3] ,<br />
relativaallamodulisticaperl’iscrizione.<br />
Il quadro delle norme tecniche previste dall’articolo<br />
30, comma 8, D.Lgs. n. 22/1997,<br />
propedeutiche all’attivazione della categoria<br />
9, si è completato con l’entrata in vigore del<br />
D.M.5luglio2005 [4] ,relativoallefideiussioni<br />
che devono essere prestate allo Stato, ai<br />
fini dell’iscrizione alla categoria 9; pertanto,<br />
da questa data è scattato l’obbligo d’iscrizione<br />
all’Albo per le imprese che effettuano o<br />
intendonoeffettuareleoperazionidibonifica<br />
dicuialD.M.25ottobre1999,n.471(regolamentosullebonifiche).<br />
Irequisitiperl’iscrizione<br />
La deliberazione 12 dicembre 2001, n. 5,<br />
stabilisce:<br />
l i criteri relativi alla disponibilità delle attrezzaturetecniche;<br />
l icriteriperladimostrazionedellapregressaesecuzionediinterventidibonifica;<br />
l le dotazioni e la qualificazione del personaletecnico;<br />
l irequisitideiresponsabilitecnici;<br />
l gliimportirelativiallacapacitàfinanziaria.<br />
IrequisitifissatidalComitatonazionalesono<br />
da intendersi come “requisiti minimi” richiesti<br />
per l’iscrizione nella categoria 9. Resta<br />
salvol’obbligoperl’impresadidisporredelle<br />
dotazioni che in sede operativa risultino effettivamente<br />
necessarie per lo svolgimento<br />
dellaspecificaattività.<br />
Leattrezzaturetecniche<br />
L’AllegatoAalladelibera12dicembre2001,<br />
n. 5, contiene un elenco di attrezzature ritenute<br />
idonee per l’esecuzione degli interventi<br />
di bonifica di cui l’impresa deve disporre,<br />
riportandoilvalorecheleattrezzaturedevonoavereperciascunaclassed’iscrizione.<br />
Le 45 tipologie di apparecchiature elencate<br />
vanno da quelle necessarie per la fase di<br />
caratterizzazione del sito (attrezzature per il<br />
prelievo dei campioni e loro conservazione,<br />
attrezzatura per rilievi geofisici, laboratorio<br />
fissoemobileperanalisichimicheogeologiche)aquelledestinateaspecificiinterventidi<br />
3) InGazzettaUfficialedel2luglio2005,n.152.<br />
4) InGazzettaUfficialedel17settembre2005,n.217.<br />
bonifica (impianto di inertizzazione trasportabile,<br />
impianto mobile/fisso di trattamento<br />
rifiuti, stazione di stoccaggio provvisorio,<br />
ecc.). Si tratta di un elenco “aperto” e non<br />
esaustivo.Inbaseaquestocriterio,ilpossesso<br />
dell’idoneità tecnica potrà essere dimostrato<br />
anche mediante la disponibilità di attrezzature<br />
non ricomprese nell’elenco, ma<br />
che possano essere riconosciute idonee per<br />
l’esecuzionedispecificiinterventidibonifica.<br />
Si intendono in disponibilità dell’impresa le<br />
attrezzaturediproprietà,tenuteinusufrutto,<br />
acquistate con patto di riservato dominio o<br />
preseinleasing.<br />
Lapienaedesclusivadisponibilitàdelleattrezzaturepuòesseredimostrataanchemediante<br />
contratto di locazione alle condizioni stabilite<br />
dalladeliberadel28aprile2006,n.2.<br />
Mentre per stabilire il numero e le tipologie<br />
di attrezzature è stato adottato un criterio<br />
nonvincolante,perdeterminareillorovalore<br />
sonostatitassativamentefissati,perciascuna<br />
classe d’iscrizione, determinati importi; l’impresainteressata,pertanto,dovràdimostrare<br />
che le attrezzature di cui dispone hanno un<br />
valore almeno pari a quello fissato per la<br />
classenellaqualesirichiedel’iscrizione.<br />
Pregressaesecuzione<br />
diinterventidibonifica<br />
Alfinedistabilireirequisitid’idoneitàtecnica<br />
per l’iscrizione nella categoria 9, la deliberazione12dicembre2001,n.5,prendeinconsiderazione<br />
anche la pregressa esecuzione di<br />
interventi di bonifica. Questa disposizione riguardasolamentel’iscrizionenelleclassiA,B,<br />
e C; l’avvenuta esecuzione di interventi di<br />
bonifica non è, invece, richiesta per l’iscrizione<br />
nelle classi D ed E. Il Comitato nazionale,<br />
infatti,neldeterminareirequisiticheconcorronoadefinirelaqualificazionetecnicadelle<br />
imprese, ha anche tenuto conto dell’esigenza<br />
di non creare barriere all’ingresso degli operatorinelsettorediattivitàinesame.<br />
Disponibilitàdipersonaletecnico<br />
L’AllegatoCalladelibera12dicembre2001,<br />
n.5,riportaledotazioniminimedipersonale<br />
con funzioni tecniche, il quale deve essere<br />
munito di determinate qualificazioni in rela<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010N.21
zione a ciascuna classe d’iscrizione. In particolare,<br />
la delibera stabilisce che nella dotazione<br />
di personale devono essere ricompresi<br />
almeno:<br />
l un laureato in ingegneria, un laureato in<br />
chimicaoinscienzebiologicheeunlaureato<br />
in scienze geologiche per l’iscrizione<br />
nellaclasseA;<br />
l un laureato in ingegneria e un laureato in<br />
chimicaoinscienzebiologicheoinscienze<br />
geologicheperl’iscrizionenellaclasseB;<br />
l un laureato in ingegneria o in chimica o<br />
scienzebiologicheoinscienzegeologiche<br />
perl’iscrizionenelleclassiCeD.<br />
Ilresponsabiletecnico<br />
Tra gli elementi che concorrono a formare il<br />
requisitodiidoneitàtecnicarichiestoalleimpresechesiiscrivonoall’Albo,ladisponibilitàdiunresponsabiletecnicomunitodideterminatirequisitiassumeparticolarerilievo.L’Allegato<br />
F alla delibera 12 dicembre 2001, n.<br />
5,contienelatabelladeirequisitidelresponsabiletecnicoperl’iscrizionenellevarieclassi<br />
della categoria 9. Nell’elaborare questi requisiti,<br />
il Comitato nazionale si è basato sui<br />
parametri previsti dal D.M. n. 406/1998<br />
(idoneotitolodistudioposseduto,esperienza<br />
maturatanelsettore,partecipazioneadappositicorsidiformazione).<br />
Lacapacitàfinanziaria<br />
Al fine di dimostrare il requisito di capacità<br />
finanziaria, l’impresa interessata deve dimostrare<br />
di disporre degli importi riportati, per<br />
ciascuna classe d’iscrizione, nell’Allegato D<br />
alladelibera12dicembre2001,n.5.<br />
Perdimostrareladisponibilitàdiquestiimporti,l’impresapuòutilizzareglielementiprevisti<br />
dall’articolo11,comma2,D.M.n.406/1998<br />
(volume d’affari, capacità contributiva ai fini<br />
dell’IVA,patrimonio,bilanci).Aimedesimifini<br />
puòesserepresentataun’attestazionediaffidamentobancariorilasciatadaistitutidicreditoo<br />
dasocietàfinanziarieconcapitalesocialenon<br />
inferiore a euro 2 milioni e cinquecentomila,<br />
secondoloschemaallegatosottolalettera“E”,<br />
o una dichiarazione concernente la cifra di<br />
affari, globale e distinta per lavori, dell’impresa,pergliultimicinqueesercizi.<br />
LaqualificazioneSOA<br />
Lalegge11febbraio1994,n.109,haprevi<br />
RIFIUTIEBONIFICHE<br />
Articolo<br />
stocheisoggettiesecutoriaqualsiasititolodi<br />
lavori pubblici, di importo superiore a<br />
150.000euro,sianoqualificatieimprontino<br />
la loro attività ai principi della qualità, della<br />
professionalitàedellacorrettezza.Allostesso<br />
fine, i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi<br />
di qualità aziendali impiegati dai medesimi<br />
soggetti devono essere sottoposti a certificazione.<br />
Aisensidell’articolo8,leggen.109/1994,è<br />
stato emanato il D.P.R. 25 gennaio 2000, n.<br />
34,chedisciplinailsistemadiqualificazione,<br />
articolato per categorie di opere (generali <br />
OG e specializzate OS), nonché per prestazionidisolacostruzioneediprogettazioneecostruzione,e,nell’ambitodellecategorieloroattribuite,secondogliimportideilavorida<br />
eseguire(classifiche).<br />
Il conseguimento della qualificazione da<br />
parte dell’impresa è il requisito necessario<br />
che l’abilita a partecipare alle gare<br />
perl’affidamentoel’esecuzionedilavori<br />
pubblici. L’attestazione di qualificazione,<br />
consistente nell’accertamento dell’esistenza<br />
in capo ai soggetti interessati degli elementi<br />
di certificazione, è rilasciata da organismi di<br />
dirittoprivato,denominatiSOA.<br />
Il suddetto sistema di qualificazione degli<br />
operatori economici è stato confermato dal<br />
D.Lgs.n.163/2006.<br />
La qualificazione SOA è necessaria anche<br />
per l’esecuzione di opere relative ad attività<br />
di bonifica e protezione ambientale, così come<br />
identificate dalla categoria generale<br />
OG12 «Opere ed impianti di bonifica e protezioneambientale».<br />
In particolare, la categoria OG12 individua<br />
quella pluralità di lavorazioni che concorronoarealizzareopereeimpiantidibonificae<br />
protezione ambientale. La categoria comprende<br />
in via esemplificativa le discariche,<br />
l’impermeabilizzazione con geomembrane<br />
dei terreni per la protezione delle falde acquifere,labonificadimaterialipericolosi,gli<br />
impianti di rilevamento e telerilevamento<br />
per il monitoraggio ambientale per qualsiasi<br />
modificadell’equilibriostabilitodallavigente<br />
legislazione, nonché gli impianti necessari<br />
per il normale funzionamento delle opere o<br />
dei lavori e per fornire un buon servizio all’utente<br />
sia in termini di informazione che di<br />
sicurezza.<br />
Perlaqualificazionesonorichiestirequisitidi<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 53 ILSOLE24ORE
ILSOLE24ORE 54<br />
RIFIUTIEBONIFICHE<br />
Articolo<br />
carattere generale, quali, ad esempio, il requisito<br />
della cittadinanza, l’assenza di procedimentipenaliincorso,l’inesistenzadiviolazioni<br />
gravi delle norme in materia di contribuzione<br />
sociale, delle norme poste a tutela<br />
dellaprevenzioneedellasicurezzasuiluoghi<br />
di lavoro, l’insussistenza dello stato di fallimento,diliquidazioneodicessazionedell’attività,ecc.<br />
Oltre ai requisiti di carattere generale le impresedevonodimostrareilpossessodirequisitidiordinespecialequalilacapacitàeconomica<br />
e finanziaria, l’idoneità tecnica e organizzativanonchéladotazionediattrezzature<br />
tecnicheediorganico.<br />
Inparticolare,lacapacitàeconomicaefinanziaria<br />
e l’idoneità tecnica sono dimostrate<br />
dalla cifra d’affari e dai lavori eseguiti nel<br />
quinquenniocheprecedeladatadisottoscrizione<br />
del contratto con la SOA. L’impresa<br />
deve, infine, possedere il sistema di qualità<br />
aziendaleUNIENISO9001.<br />
Dunque, per queste tipologie di lavori pubblici,<br />
l’obbligo della qualificazione SOA, di<br />
cuialD.P.R.n.34/2000,èandatoadaggiungersi<br />
a quello dell’iscrizione all’Albo già previsto<br />
dall’articolo 30, D.Lgs. n. 22/1997, e<br />
regolamentato dal D.M. n. 406/1998, per<br />
tutte le imprese che effettuano l’attività di<br />
bonificadeisiti,ancheperquellenontenute<br />
allaqualificazioneSOA.<br />
Irequisitiperlapartecipazione<br />
allegarediappalto<br />
Sidiscutemoltosuirequisitidiqualificazione<br />
chedevonoesseredimostratidalleimpreseai<br />
finidellapartecipazioneallegared’appaltodi<br />
lavori pubblici di importo superiore a<br />
150.000euro.Inaltritermini,cisidomanda<br />
se la stazione appaltante debba richiedere ai<br />
concorrenti, oltre al possesso dell’attestazione<br />
SOA, anche il possesso dell’iscrizione all’Albonellacategoria9.<br />
In proposito, si segnalano pronunce di differenteorientamentoemessedagliorganidella<br />
giustiziaamministrativa.<br />
Alcune di esse [5] hanno ritenuto legittimi<br />
bandi di gara contemplanti, tra gli altri, il<br />
requisito dell’iscrizione all’Albo; altre, invece<br />
[6] , hanno osservato che la stazione appaltante<br />
non ha titolo, attraverso il bando di<br />
gara, per pretendere forme di qualificazioni<br />
ulterioriopiùgravoserispettoaquelleprevistedalsistemadiqualificazione.<br />
Sul punto è più volte intervenuta l’Autorità<br />
perlavigilanzasuicontrattipubblicidilavori,<br />
servizieforniture [7] .<br />
Al riguardo, l’Autorità ha effettuato un’approfondita<br />
disamina della normativa che<br />
concorreadisciplinarelamateria.<br />
In sintesi, ha rilevato che l’art. 1, comma 3,<br />
D.P.R. n. 34/2000 e succ. modd. e int., prevede<br />
che «fatto salvo quanto stabilito all’articolo3,commi6e7,l’attestazionediqualificazione<br />
rilasciata a norma del presente regolamento<br />
costituisce condizione necessaria e<br />
sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza<br />
deirequisitidicapacitàtecnicaefinanziariaai<br />
fini dell’affidamento di lavori pubblici». Il successivo<br />
comma 4 stabilisce, inoltre, che «le<br />
stazioni appaltanti non possono richiedere ai<br />
concorrenti la dimostrazione della qualificazione<br />
con modalità, procedure e contenuti diversi<br />
da quelli previsti dal presente titolo, nonchédaititoliIIIeIV».<br />
Sulla base di questo precetto normativo, ha<br />
argomentato l’Autorità, i requisiti di ordine<br />
generale,tecnicoeorganizzativochedevono<br />
esserepossedutidalleimpreseperpoterpartecipareallegarediappaltodilavoripubblici,<br />
dettagliatamente individuati agli artt. 17 e<br />
seguenti del suddetto regolamento, devono<br />
intendersi come inderogabili da parte della<br />
stazione appaltante, che non può prevedere<br />
requisiti maggiori o ulteriori rispetto a quelli<br />
fissatigiàdallalegge.<br />
Tuttavia, l’Autorità di vigilanza ha tenuto<br />
presente che, ai sensi dell’articolo 212, commi<br />
5 e 6, D.Lgs. n. 152/2006, «l’iscrizione<br />
all’Albo nazionale gestori ambientali costituisce<br />
requisito per lo svolgimento delle attività<br />
(omissis) di bonifica dei siti», e «abilita alla<br />
gestione degli impianti il cui esercizio sia stato<br />
autorizzato o allo svolgimento delle attività<br />
soggette ad iscrizione», rilevando, altresì, che<br />
questa previsione non contiene disposizioni<br />
5) SivedalasentenzadelTARSicilia,Catania,del7luglio2008,delConsigliodiStato,sez.V,n.9305/2003edelTAR<br />
Piemonten.382/2004.<br />
6) SivedalasentenzadelTARLazion.12218/2008,elesentenzedelConsigliodiStaton.5470/2007,en.8292/2004.<br />
7) Deliberazioninn.93/2007,95/2007,96/2007e128/2007;parere n.165/2008.<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010N.21
derogatorierispettoalregimediqualificazione<br />
previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal<br />
D.P.R.n.34/2000.<br />
Pertanto, sulla base del combinato disposto<br />
del D.Lgs. n. 152/2006, con la suddetta disciplina<br />
in materia di qualificazione, ha ritenutoche,mentrel’attestazioneSOAcostituisce<br />
requisito e indispensabile e sufficiente<br />
per la partecipazione agli appalti di lavori<br />
pubblici, l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali<br />
è da considerarsi requisito di esecuzione<br />
e come tale, presupposto legittimante<br />
allastipulazionedelcontratto.<br />
Dunque,ibandipergliaffidamentidiappaltiriguardantilabonificadeisiti,devono<br />
prevedere specifica clausola in base<br />
alla quale non si procederà alla stipulazione<br />
del contratto in caso di mancato<br />
possessodell’iscrizioneall’Albo.<br />
Peraltro, ha osservato l’Autorità di vigilanza,<br />
prevederel’iscrizioneall’Albocomerequisito<br />
diesecuzione,daunapartetutelalastazione<br />
appaltante in merito al possesso di questo<br />
requisito al momento in cui l’aggiudicatario<br />
sarà chiamato a svolgere sostanzialmente le<br />
prestazioni oggetto della gara e, dall’altra,<br />
consente all’aggiudicatario di perfezionare il<br />
possessodelrequisitostessoancheinunmomentosuccessivoaquellodellapartecipazioneallagara.<br />
Altro argomento di interesse per le connessioni<br />
tra la normativa che disciplina la materiadegliappaltiequellarelativaallagestione<br />
dei rifiuti riguarda gli appalti aventi per oggettosial’esecuzionediinterventidibonifica,<br />
sia le connesse attività di «trattamento dei<br />
rifiuti».<br />
Alriguardo,l’Autoritàdivigilanzaharitenutonecessarioconsiderarecheconilgenerico<br />
termine «trattamento dei rifiuti» spesso si intendono<br />
sia attività propriamente riconducibili<br />
all’esecuzione di lavori, quali, ad esempio,lastabilizzazionedelterrenoedelcorpo<br />
rifiuti, l’esecuzione di strutture di contenimento,<br />
la realizzazione di barriere di impermeabilizzazione,<br />
di sistemi di drenaggio del<br />
percolato, ecc., sia attività propriamente riconducibiliall’ambitodeiservizi,qualilaraccoltaeiltrasportodeirifiutiprodottidall’attivitàdibonifica.<br />
Lestazioniappaltantiaffidanocorrettamente<br />
l’insiemedellepredetteattivitàmedianteappaltimistineiquali,asecondadeicasi,risulta<br />
RIFIUTIEBONIFICHE<br />
Articolo<br />
prevalentelacomponentericonducibilealavori,<br />
ovvero la componente riconducibile a<br />
servizi.<br />
Inquesticasi,l’Autoritàharitenuto(determinazioni<br />
n. 3/2005 e n. 7/2005) che nei<br />
bandirelativiadappaltimistidebbanoessere<br />
opportunamente specificate le attività e gli<br />
importi relativi sia ai servizi che ai lavori,<br />
evidenziandoperquestiultimilerelativecategorie<br />
e classifiche. Ancorché gli stessi abbianofunzioneaccessoriarispettoaiservizi,i<br />
concorrenti devono, comunque, dimostrare<br />
diessereinpossessodellarichiestaqualificazione,<br />
di importo e tipologia corrispondente<br />
a detti lavori ai sensi del D.P.R. n. 34/2000.<br />
Aglistessicriteridevonoattenersilestazioni<br />
appaltanti in sede di rilascio alle imprese del<br />
certificato di esecuzione dei lavori di cui all’art.22,comma7,D.P.R.n.34/2000,specificandoleattivitàeseguiteeirelativiimporti,<br />
con ulteriore indicazione della categoria di<br />
riferimento per quanto riguarda i lavori eseguiti.<br />
Anche le SOA, nella verifica dei requisiti necessari<br />
al rilascio dell’attestazione di qualificazionenellacategoriaOG12,devonoattivareopportunicontrollisulrealecontenutodella<br />
certificazione rilasciata dal committente,<br />
siaessopubblicocheprivato,ovenellastessa<br />
nonsianochiaramenteidentificatelediverse<br />
attivitàeffettuateeirelativiimporti,alfinedi<br />
escludere dalla valutazione propedeutica al<br />
rilascio dell’attestazione SOA eventuali importi<br />
riferiti a prestazioni di servizi; infatti,<br />
l’art.18,comma5,D.P.R.n.34/2000,stabilisce<br />
che il requisito di adeguata idoneità<br />
tecnica deve essere comprovato con riferimento<br />
alla cifra d’affari in “lavori” realizzati<br />
inciascunadellecategorierichiestee,pertanto,<br />
alla qualificazione nella categoria OG12<br />
potranno concorrere solo quelle attività propriamente<br />
riferibili all’esecuzione di lavori<br />
afferentiadettacategoria.<br />
Rispondono agli stessi criteri le disposizioni<br />
che regolano l’iscrizione all’Albo nella categoria<br />
9 e, in particolare, le direttive emesse<br />
sull’argomento dal Comitato nazionale, nonché<br />
molte decisioni sui ricorsi adottate dallo<br />
stessoorgano.<br />
Concircolaredel28ottobre2005,n.1650,<br />
il Comitato nazionale dell’Albo ha chiarito<br />
che sussiste obbligo di iscrizione nella categoriainesameperleimpresecheintendono<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 55 ILSOLE24ORE
ILSOLE24ORE 56<br />
RIFIUTIEBONIFICHE<br />
Articolo<br />
svolgere le attività disciplinate dal D.M. n.<br />
471/1999,anchesesvolteinformaparziale<br />
nell’ambito di un intervento complessivo di<br />
bonifica,adesclusionedell’attivitàdiprogettazione.<br />
Con successiva circolare n. 614/<br />
200,6 è stato chiarito che per la sola attività<br />
di caratterizzazione del sito inquinato non è<br />
richiestal’iscrizionenellacategoria9.<br />
Pertanto,aifinidellavalutazionedeirequisiti<br />
per l’iscrizione nella categoria 9, di cui alla<br />
deliberazione 12 dicembre 2001, n. 5 (pregressa<br />
esecuzione di interventi di bonifica,<br />
esperienza maturata dal responsabile tecnico,ecc.),èritenutoidoneoesclusivamentelo<br />
svolgimento di attività contemplate dalla<br />
suddettanormativa.<br />
Sul piano operativo, ad esempio, ai fini della<br />
valutazione del previsto requisito della pregressaesecuzionediinterventidibonifica,sirichiedeall’impresalapresentazionedeicer<br />
tificati di esecuzione dei lavori. Qualora, in<br />
detticertificati,nonsianospecificateleattività<br />
eseguite e i relativi importi, è richiesta<br />
l’integrazione della documentazione al fine<br />
divalutareesclusivamentegliimportirelativi<br />
allavorodibonificaveroeproprio.<br />
Si segnala, infine, che il Comitato nazionale<br />
dell’Albo, in ordine alle attività di gestione<br />
deirifiuticonnesseagliinterventidibonifica,<br />
hapiùvoltechiaritochel’esecuzionedeltrasporto<br />
dei rifiuti prodotti dall’intervento di<br />
bonifica non rientra nelle attività per cui è<br />
richiesta l’iscrizione nella categoria 9; per<br />
effettuare questa attività risulta necessario<br />
che l’impresa sia iscritta in una o più delle<br />
categorie dell’Albo relative al trasporto dei<br />
rifiuti speciali (categorie dalla 2 alla 5), le<br />
quali, come è noto, sono individuate sulla<br />
basedelladestinazioneedellecaratteristiche<br />
deirifiutitrasportati. l<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010N.21
RIFIUTIEBONIFICHE<br />
Articolo<br />
l Necessari anche in Italia i metodi per stimare l’equivalenza in risorse naturali<br />
Riparazione danno ambientale:<br />
valutazione tecnica/economica<br />
Icriteri per scegliere le azioni di riparazione del danno ambientale prevedono, per il danno al<br />
terreno, l’adozione di misure adeguate a ridurre entro limiti accettabili i rischi per la salute<br />
umana e, per il danno all’acqua o alle specie e agli habitat naturali, azioni in gardo di riportare<br />
le risorse e/o i servizi naturali danneggiati verso le condizioni originarie (“riparazione primaria”) o<br />
tramite interventi equivalenti in altre aree. È necessario, quindi, mettere a punto metodi di<br />
equivalenza per l’analisi delle risorse naturali e dei servizi persi a causa del danno, sulla falsariga di<br />
quelli messi a punto da tempo negli U.S.A., in modo da definire le misure di riparazione<br />
complementari e compensative.<br />
l diAndreaCampioni,EnvironItalyS.r.l., JoeNicoletteeVictorMagar,<br />
EnvironinternationalCorporation<br />
IldannoambientaleèdisciplinatodallaParte<br />
VI del D.Lgs. n. 152/2006. Nell’Allegato 3<br />
sonoindicatiicriteriperscegliereleazionidi<br />
riparazionedeldannoambientale:<br />
l riparazione del danno al terreno, adottandomisureperridurreilrischioperlasalute<br />
umanaentrolimitiaccettabili;<br />
l riparazionedeldannoall’acquaoallespecieeaglihabitatnaturali,adottandomisure<br />
cheriportinolerisorsee/oiservizinaturali<br />
danneggiati verso le condizioni originarie<br />
(“riparazione primaria”). Possono essere<br />
scelte misure di riparazione primaria che<br />
non ripristinano le condizioni originarie o<br />
cheraggiungonol’obiettivointempilunghi<br />
a patto che «le risorse naturali e/o i servizi<br />
perduti per il ritardato o parziale ripristino<br />
siano compensati da azioni di riparazione<br />
complementariocompensative.Èilcaso,per<br />
esempio, di risorse naturali e/o servizi equivalenti<br />
forniti altrove a costo inferiore». La<br />
riparazionecompensativa«nonèunacompensazionefinanziariaalpubblico».<br />
Ildecretointroducedueimportantistrumenti<br />
di valutazione tecnica e di risoluzione del<br />
dannoambientale:<br />
l l’analisidirischioperlasaluteumana,e<br />
l l’analisi delle risorse naturali e dei servizi<br />
persiacausadeldanno,adottandometodi<br />
di equivalenza, in modo da definire le misure<br />
di riparazione complementari e compensative.Mentrel’analisidirischiosanitariaèunostrumentoormaidiusofrequentenelladefinizionedellabonificadeisiticontaminati,imetodipervalutarel’entitàdeldannoambientale<br />
in termine di perdita ed equivalenza<br />
delle risorse e dei servizi sono ancora ai<br />
primordiinItaliaeinEuropa.Negliultimi<br />
anni,proprioperlacarenzadimetodidivalutazioni<br />
adeguati il confronto sul danno ambientale<br />
è stato incentrato sulla richiesta da<br />
parte dello Stato alle imprese di risarcimenti<br />
economici di danni ambientali non conformi<br />
al dettato normativo. Questo approccio poco<br />
regolarehafavoritolosviluppodicontenziosi<br />
piuttostochediiniziativediripristinoambientale.<br />
È prevedibile che, nei prossimi anni,<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 57 ILSOLE24ORE
Figura1<br />
ILSOLE24ORE 58<br />
RIFIUTIEBONIFICHE<br />
Articolo<br />
Quantificazione delle perdite in unità di servizi dell’ecosistema generate<br />
dallo sversamento di greggio in un fiume<br />
questi contenziosi sul danno ambientale<br />
troveranno una composizione attraverso<br />
l’applicazione di metodi di valutazione<br />
tecnica/economicadeldannorispondentialleindicazionidellanormaeaimetodi<br />
di“bestpractice”internazionalecomegià<br />
avvenutoperl’analisidirischio.Perquesto<br />
motivo, è utile diffondere la conoscenza e<br />
l’applicazione di questi metodi in Italia partendodall’esperienzadisocietàeprofessionistichehannoapplicatoquestimetodinell’ultimo<br />
decennio negli Stati Uniti e, recentemente,<br />
anche in Italia. I metodi per stimare il<br />
danno ambientale e l’analisi di equivalenza<br />
partono dalla comprensione delle condizioni<br />
naturali danneggiate rispetto alle condizioni<br />
originali. Per effettuare questa analisi, oltre a<br />
comprendereladistribuzionedegliinquinanti,ènecessariovalutareanche:<br />
l l’impatto generato sull’ambiente naturale<br />
tramitemisuredirettediparametriecologici<br />
l le capacità di recupero naturali dell’ambiente;<br />
l la quantificazione delle risorse e dei servizi<br />
persi(servizidell’ecosistema)perdefinirela<br />
loro compensazioneconserviziequivalenti.<br />
“Servizidell’ecosistema”:<br />
cosasonoecomesivalutano<br />
Il processo di analisi dei costi e benefici per<br />
comparare le modificazioni relative (cioè positive<br />
o negative) indotte sull’ecosistema da<br />
attività umane (ad esempio lo scarico di acquereflue,lacontaminazionedellafaldaedei<br />
suoli ma anche le azioni riparatrici quali gli<br />
interventidibonifica)èchiamatoNEBA (net<br />
environmentalbenefitanalysis).Questaanalisi<br />
è basata sulla rappresentazione delle diverse<br />
funzioni o servizi espletati dall’ambiente naturale<br />
sull’uomo e su altre risorse naturali in<br />
“servizi dell’ecosistema”, unità semplici e facilmente<br />
misurabili. A causa della complessa<br />
correlazionetralevariefunzioniespletateda<br />
un ambiente naturale, la quantificazione dei<br />
servizi dell’ecosistema è effettuata suddividendo<br />
i servizi in macroaree e individuando<br />
perciascunaunoopiùservizirappresentativi<br />
emisurabilichevengonopoiusaticomeindicatoricaratteristici:<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010N.21
Quantificazione dei benefici ottenibili da un intervento di incremento<br />
della superficie dell’alveo fluviale<br />
l usoumanodirettoeindiretto:protezione<br />
dallealluvioni,ricaricadellefaldeacquifere,<br />
attivitàricreativeocommerciali,fornituradi<br />
acqua potabile o per l’irrigazione. Esempio<br />
diservizirappresentativiemisurabili:visitatori<br />
che conducono attività ricreative (giorni/uomo),<br />
legname prodotto dalla gestione<br />
deiboschi(m 3 /ha/anno);<br />
l usoecologico:habitatperlediversespecie<br />
vegetali e animali. Esempio di servizi rappresentativi<br />
e misurabili: densità dell’ittiofauna(pesci/ettaroopesci/km),densitàdellafaunabentonica(N/mq);<br />
l usopassivo:bellezzaestetica,riservagenica,tuteladellabiodiversità.<br />
Le unità di servizio così definite e misurate<br />
sono utilizzate per l’analisi di equivalenza<br />
confrontandodiversiscenarialternativi.<br />
Esempiodiapplicazione<br />
Considerandoilcasosemplicediunaperdita<br />
di petrolio greggio per la rottura di un oleodottoinunfiume,ilparametroutilizzatonell’analisièladensitàdipescinelfiume(numero<br />
di pesci/ettaro). Il calcolo del debito ambientaleèeffettuatoconvertendolariduzione<br />
RIFIUTIEBONIFICHE<br />
Articolo<br />
della densità di pesci legata all’incidente in<br />
unità di servizi dell’ecosistema persi. Come<br />
indicato nel primo grafico, è prevista una capacitàdirecuperodellecondizionioriginaliin<br />
5 anni generando un debito complessivo di<br />
850serviziperettaroperanno(SHYservices/<br />
hectar/year).<br />
Comeindicatoinfigura2,vienepoistimatoil<br />
beneficio ottenibile con un intervento di modifica<br />
morfologica delle sponde fluviali che<br />
aumenta del 20% la superficie dell’ecosistema<br />
rispetto alla situazione originaria. Si prevede<br />
che questo intervento compensativo<br />
possaesserecompletatoindueannidall’incidenteechel’effettosimantengaper25anni.<br />
Questointerventogenerauncreditodiservizi<br />
stimatoin1.250servizi/ettaro/annooSHY.<br />
Comparando i debiti e i crediti generati con<br />
l’applicazione dello scenario di intervento<br />
compensativosichiudeilbilancioconunattivonettodi400SHYcomeriassuntonelgraficodifigura3.<br />
L’analisideibeneficiambientatinettioNEBA<br />
puà essere applicata ai sedimenti, ai suoli e<br />
allefalde. l<br />
Figura2<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 59 ILSOLE24ORE
Figura3<br />
lBibliografia<br />
ILSOLE24ORE 60<br />
RIFIUTIEBONIFICHE<br />
Articolo<br />
l R.Efroymson,J.Nicolette,andSuter,G.2004.AFrameworkfornetenvironmentalbenefitanalysisforremediationor<br />
restorationofcontaminatedsites.EnvironmentalManagement.34,3,315331.<br />
l Victor S. Magar et alii 2009. Technical Guide Monitored Natural Recovery at Contaminated Sediment Sites US<br />
DepartmentofDefense.<br />
Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.<br />
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RIFIUTIEBONIFICHE<br />
Articolo<br />
l Il potenziale cancerogeno è attribuibile alla presenza di specifiche sostanze<br />
Rifiuti contenenti idrocarburi:<br />
introdotti ulteriori chiarimenti<br />
sui “limiti di quantificazione”<br />
Il D.M. 4 agosto 2010, introduce modifiche alla tabella A2 dell’Allegato A al decreto del<br />
Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2008, relative alla<br />
classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi. In particolare, ai fini dell’assegnazione della<br />
caratteristica di cancerogenicità, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), afferma che per poter<br />
classificare un rifiuto di questo tipo, con la caratteristica di pericolo cancerogeno, è necessario<br />
effettuare la ricerca dei makers di cancerogenicità, di cui alla direttiva 67/548/CEE e succ. modd. e<br />
int., cioè di alcune sostanze specifiche assunte come indicatori.<br />
Le concentrazioni indicate nella tabella A2, D.M. 7 novembre 2008, sono riferite ai limiti di<br />
quantificazione che il metodo di analisi utilizzato dal laboratorio deve essere in grado di<br />
raggiungere e non indicano la concentrazione limite dei marker, superata la quale il rifiuto è da<br />
classificare pericoloso.<br />
l diMarinaZalin,B&PAvvocati<br />
Le modifiche introdotte dal D.M. 4 agosto<br />
2010 [1] allatabellaA2dell’AllegatoAalD.M.<br />
7 novembre 2008 [2] , hanno una particolare<br />
rilevanza con riferimento alle problematiche<br />
connesse alla classificazione dei rifiuti contenenti<br />
idrocarburi, atteso l’esplicito richiamo<br />
contenuto nella legge del 27 febbraio 2009,<br />
n. 13. In particolare, l’art. 6quater aveva,<br />
quantomenonell’intentodellegislatore,definitivamente<br />
risolto l’annosa problematica <br />
cheavevadatoluogonegliultimianniainter<br />
pretazioni contrastanti, sia a livello amministrativo<br />
che giudiziario connessa alla metodica<br />
da utilizzare per rilevare la presenza di<br />
idrocarburonelrifiuto.<br />
L’art.6quater affermache«laclassificazione<br />
deirifiuticontenentiidrocarburiaifinidell’assegnazione<br />
della caratteristica di pericolo H7,<br />
«cancerogeno», si effettua conformemente a<br />
quantoindicatopergliidrocarburitotalinella<br />
TabellaA2dell’AllegatoAaldecretodelMinistro<br />
dell’ambiente e della tutela del territorio e<br />
1) DecretodelMinisterodell’<strong>Ambiente</strong>edellatuteladelterritorioedelmare4agosto2010recante«Modificadellatabella<br />
A2dell’allegatoAdeldecretoministeriale7novembre2008,relativoalladisciplinadelleoperazionididragaggio<br />
neisitidibonificadiinteressenazionale»(inGazzettaUfficialedel12agosto2010,n.187).<br />
2) Decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2010 recante «Disciplina delle<br />
operazionididragaggioneisitidibonificadiinteressenazionale,aisensidell’articolo1,comma996,dellalegge27<br />
dicembre2006,n.296»(inGazzettaUfficialedel4dicembre2008,n.284).<br />
Iltestointegraledel<br />
decretodelMinistero<br />
dell’<strong>Ambiente</strong>edella<br />
tuteladelterritorio<br />
edelmare,4agosto<br />
2010,èdisponibile<br />
nellasezione<br />
“Notizienormative”<br />
delsito<br />
www.ambientesicu<br />
rezza.ilsole24ore.com.<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 61 ILSOLE24ORE
ILSOLE24ORE 62<br />
RIFIUTIEBONIFICHE<br />
Articolo<br />
del mare 7 novembre 2008, pubblicato nella<br />
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre<br />
2008».<br />
Più precisamente, la classificazione dei rifiuti<br />
contenentiidrocarburi,aifinidell’assegnazionedellacaratteristicadipericolositàH7(cancerogeno)deveessereeffettuatainconformità<br />
a quanto già indicato per gli idrocarburi<br />
totalinellatabellaA2dell’AllegatoAalD.M.<br />
7 novembre 2008. Il riferimento è alla normativainmateriadicaratterizzazionedeifanghididragaggioneisitidibonificadiinteresse<br />
nazionale,ove,nellapartetecnicarelativaalla<br />
caratterizzazionedelmateriale,sifaespresso<br />
riferimento, per il parametro idrocarburi,<br />
aquantoindicatonelparereresodall’Istituto<br />
Superiore della Sanità il 5 luglio<br />
2006,protn.0036565.<br />
Ilpercorsonormativo<br />
Per comprendere meglio la problematica e<br />
le importanti implicazioni pratiche della<br />
norma in esame, è utile prendere le mosse<br />
dalla decisione 2000/532/CE, con la<br />
quale è stato istituito l’elenco europeo dei<br />
rifiuti (C.E.R.), il quale contiene i codici a<br />
sei cifre con i quali sono classificati, in<br />
modo armonizzato nei diversi Stati membri<br />
dell’Unione europea, i rifiuti pericolosi<br />
(contrassegnati con un asterisco) e non<br />
pericolosi.Ladecisioneèstataattuata,nello<br />
Stato italiano, con la direttiva 9 aprile<br />
2002 del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della<br />
tuteladelterritorioedelmare [3] esuccessivamenterecepitanell’AllegatoDallaParte<br />
IV,D.Lgs.n.152/2006.<br />
Per quanto riguarda i rifiuti contenenti idrocarburi,<br />
il “catalogo europeo” contiene alcunevocispecifiche,sempreecomunque“pericolose”<br />
sulla base dell’attività che ha dato<br />
originealrifiuto(eche,pertanto,nonnecessi<br />
tano di determinazione analitica ai fini della<br />
classificazione [4] ) e altre voci cosiddette “a<br />
specchio”,perlequalil’attribuzioneomeno<br />
delcodicepericolosoalrifiutodipendedalla<br />
presenza, all’interno dello stesso, di determinate<br />
sostanze o preparati pericolosi e deve,<br />
dunque, necessariamente passare attraverso<br />
un accertamento analitico. Non esistendo<br />
norme che definiscano puntualmente la<br />
concentrazione limite del parametro<br />
idrocarburi al fine della classificazione del<br />
rifiuto che contenga questo composto come<br />
“pericoloso”o“nonpericoloso”sidovevafare<br />
ricorso, in virtù di quanto previsto dalle<br />
citate direttiva 2000/532/CE, e direttiva<br />
delMinisterodell’<strong>Ambiente</strong>9aprile2002 [5] ,<br />
alle disposizioni normative in materia di<br />
classificazione, etichettatura e imballaggio<br />
delle sostanze e preparati pericolosi,<br />
e, in particolare, alla direttiva 67/548/<br />
CEEesuccessivemodificheeintegrazioni,laquale,tralecaratteristichedipericolosità,<br />
include anche quella relativa alla cancerogenicità(H7).<br />
Imakerdicancerogenicità<br />
Perladeterminazionediquestacaratteristica<br />
dipericolosità,l’IstitutoSuperiorediSanità(I.S.S.)principaleorganotecnicoscientifico<br />
del Servizio Sanitario Nazionale, alle dipendenze<br />
del Ministero della Salute, il quale<br />
svolge funzioni di ricerca, sperimentazione,<br />
controllo e formazione per quanto concerne<br />
la salute pubblica e l’ambiente aveva in<br />
proposito affermato, già con parere del 28<br />
settembre 2004, prot. n. 45882, che il<br />
potenziale cancerogenico delle frazioni<br />
idrocarburiche non è attribuibile ai componenti<br />
principali, ma alla presenza di alcunespecifichesostanze<br />
[6] ,chesonostate<br />
pertanto assunte come “indicatori” di<br />
3) Direttiva del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della tutela del territorio 9 aprile 2002 recante «Indicazione per la corretta e<br />
pienaapplicazionedelregolamentocomunitarion.2557/2001sullespedizionidirifiutiedinrelazionealnuovo<br />
elencodeirifiuti»(inS.O.n.102allaGazzettaUfficialedel10maggio2002,n.108).<br />
4) AdesempioCER050102*050108*080319*080417*160708*160709*190207*capitolo13nel<br />
suoinsieme.<br />
5) Secondol’introduzioneall’AllegatoDallaParteIV,D.Lgs.n.152/2006,«aifinidelpresenteAllegatoper“sostanza<br />
pericolosa” si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/<br />
CEEesuccessivemodifiche».<br />
6) Inparticolare:<br />
la maggior parte delle voci classificate con frase di rischio R45 (può provocare il cancro) devono il loro potere<br />
cancerogenoallapresenzadiquantità(ingenere>5%)diIdrocarburiaromaticia46nucleicondensati;<br />
utte le altre voci sono classificate sempre con la frase di rischio R 45 per la presenza di alcunimarker specifici, quali<br />
benzene,13butadieneebenzo(a)pirene.<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010N.21
cancerogenicità (cosiddetto “marker”),<br />
concludendopertantoche«perpoterclassificare<br />
un rifiuto con presenza di oli minerali, di<br />
cui non si conosce puntualmente l’origine, con<br />
la caratteristica di pericolo “Cancerogeno”, si<br />
consiglia di effettuare la ricerca dei<br />
“markers” di cancerogenicità» individuati<br />
sullabasedelladirettiva67/548/CEE(idrocarburi<br />
aromatici, benzene, 13butadiene e<br />
benzo[a]pirene),soltantoseessirisultinopresenti<br />
in concentrazione superiore allo 0,1%<br />
(0,001% per dibenzo(ah)antracene e benzo[a]pirene),<br />
il rifiuto deve essere consideratopericoloso(conlacaratteristicadipericolo<br />
“H7cancerogeno”).<br />
Interessato nuovamente dalla questione, e<br />
riscontrando una richiesta di parere della<br />
Regione Veneto [7] , con nota del 5 luglio<br />
2006, prot. n. 36565, il Dipartimento<br />
<strong>Ambiente</strong> e connessa prevenzione primaria<br />
dell’I.S.S. aveva ribadito il precedente<br />
parere del 28 settembre 2004, prot.<br />
n. 45882, affermando che «la classificazione<br />
di un rifiuto industriale come cancerogeno,<br />
laddove in tale rifiuto siano<br />
presentiresiduidiidrocarburi,deveessere<br />
effettuata determinando nel rifiuto la<br />
presenza di marker cancerogeni»; mentre<br />
«appare eccessivamente conservativa<br />
l’applicazione del valore di 1000 ppm<br />
(0,1%) di idrocarburi come limite per la<br />
classificazione del rifiuto come cancerogeno:taleapproccioimplicherebbeinfattiche<br />
tutti gli idrocarburi, indipendentemente dalla<br />
loro composizione e provenienza, siano da<br />
considerarecancerogeni».<br />
Allemedesimeconclusionipurconalcunedifferenzemetodologicheèaddivenuta<br />
anche l’Agenzia per la protezione dell’ambienteeperiservizitecnici(APAT)principale<br />
organo tecnicoscientifico del Ministerodell’<strong>Ambiente</strong>edellatuteladelterritorio<br />
e del mare, che svolge i compiti e le<br />
RIFIUTIEBONIFICHE<br />
Articolo<br />
attività tecnicoscientifiche di interesse nazionale<br />
per la protezione dell’ambiente, per<br />
la tutela delle risorse idriche e della difesa<br />
delsuolo,enascedallafusionetral’Agenzia<br />
nazionale per la protezione dell’ambiente<br />
(ANPA)eilDipartimentoperiservizitecnici<br />
nazionali della Presidenza del Consiglio dei<br />
Ministri nel parere del 6 giugno 2006,<br />
prot.n.16850,sempredirettoallaRegione<br />
Veneto, Direzione regionale tutela ambiente,<br />
in riscontro alla richiesta dell’aprile<br />
2006. L’Agenzia ha, infatti, ritenuto che,<br />
qualora la concentrazione totale degli idrocarburi<br />
presenti all’interno di un rifiuto si<br />
collochialdisopradellasogliadello0,1%,si<br />
debbaprocedere,aifinidellaclassificazione<br />
del rifiuto stesso come “pericoloso”, alla ricerca<br />
di specifici marker di cancerogenicità,<br />
individuati sulla base dell’Allegato I alla direttiva67/548/CEE(benzene,1,3butadiene,estrattodiDSMO,benzo[a]pirene).<br />
Sulla questione era, quindi, intervenuto anche<br />
il Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> il quale, con<br />
nota del 19 ottobre 2006, prot. n. 20577,<br />
aveva,invece,considerato«condivisibilel’approcciopiùconservativocheprevedelaclassificazionediunrifiutocomepericolososelaconcentrazione<br />
totale di idrocarburi è uguale o<br />
superioreallo0,1%».<br />
Su questo ultimo documento si era espresso,annullandolo,conefficaciadaritenersi<br />
erga omnes, il TAR Puglia con sentenza n.<br />
3406/2007,nellaqualehaespressamente<br />
chiaritoche«laddove, ai fini della classificazione<br />
dei rifiuti, la normativa di riferimento<br />
va individuata nella Decisione UE 200/<br />
532/CE, nella Direttiva MATT del 9 Aprile<br />
2002 e nel D.lgs. 152/06 parte quarta Allegato<br />
D, secondo la quale un rifiuto è classificato<br />
come pericoloso solo se le sostanze pericolose<br />
raggiungono determinate concentrazioni,<br />
tali concentrazioni vanno<br />
predeterminate (e poi riscontrate) ex art.<br />
7) Surichiestadelcommissariostraordinariodell’ARPAVenetoilquale,avendoavutonotiziadiisolate,diverseopinionidi<br />
consulenti tecnici nominati nell’ambito di processi penali (che avevano ritenuto “pericoloso” ogni rifiuto contenente<br />
idrocarburiinpercentualetotalesuperioreallo0,1%,indipendentementedallapresenzaomenodeimarkercancerogeni),<br />
con lettera del 5 aprile 2006, prot. n. 45783, sottopose alla regione il seguente quesito: «si chiede se ai fini della<br />
classificazione di rifiuto pericoloso, in assenza di specificazione, un rifiuto debba essere sempre considerato<br />
pericolosoquandolaconcentrazionedegliidrocarburièpariosuperiorea0,1%oppuresidebbaprocedereconla<br />
ricercadei“markerdicancerogenicità”secondoilparerepropostodall’IstitutoSuperiorediSanità.Inoltre,sichiede<br />
di conoscere come debba essere considerata la caratteristica di pericolo H14 7 » (rischio ecotossico), avvertendo che,<br />
nell’attesadellarisposta,sisarebbeattenutoalcriteriodellamassimacautela.<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 63 ILSOLE24ORE
ILSOLE24ORE 64<br />
RIFIUTIEBONIFICHE<br />
Articolo<br />
252, comma 5, del d.lgs n. 152 del 2006<br />
tramite appositi organi tecnici e senza possibilitàdiinterferenzedecisionalidelMinistero<br />
(omissis). Nel caso di specie, il Ministero dell’ambiente<br />
non solo ha preso posizioni tecniche<br />
in merito alla classificazione dei rifiuti<br />
pericolosi in assoluta autonomia rispetto agli<br />
organi tecnici, ma anche in contraddizione<br />
con le posizioni da questi assunte sul punto e,<br />
più precisamente, con il parere (omissis) con<br />
cui l’Istituto Superiore di Sanità, su richiesta<br />
dellaRegioneVenetohaaffermatoche“appareeccessivamenteconservatival’applicazionedelvaloredi1000ppm(0,1%)diidrocarburicomelimiteperlaclassificazionedelrifiuto<br />
come cancerogeno” (omissis). Alle considerazioni<br />
appena esposte, (omissis), deve dunque<br />
soltanto aggiungersi che: anche nel caso in<br />
esame sussiste il già delineato contrasto della<br />
decisione impugnata rispetto alle considerazioni,<br />
prima sinteticamente richiamate,<br />
espresse dall’Istituto Superiore di Sanità su<br />
richiesta della Regione Veneto; la stessa<br />
Agenziaperlaprotezionedell’<strong>Ambiente</strong>eper<br />
i servizi tecnici (Apat), inoltre, perveniva a<br />
conclusioni analoghe rispetto a quelle dell’I.S.S.,<br />
ritenendo che qualora la concentrazione<br />
totale degli idrocarburi presenti all’interno<br />
di un rifiuto si collochi al di sopra della<br />
sogliadello0,1%debbaprocedersiaverificare,<br />
ai fini della classificazione dello stesso<br />
come pericoloso, la soglia di concentrazione<br />
dei markers di cancerogenicità. (omissis) In<br />
ragione di tutto quanto fin qui esposto, dunque,<br />
l’impugnato provvedimento deve reputarsi<br />
illegittimo in quanto immotivatamente<br />
contraddittorio rispetto alle descritte valutazioni<br />
tecniche, e va, per conseguenza, annullato».<br />
Ciò che sul piano scientifico era ormai indiscutibile<br />
anche se l’applicazione da parte<br />
degliorganitecnicieraassolutamentedifformeasecondadell’ambitoregionalenelquale<br />
gli stessi si trovavano a operare era stato<br />
nuovamente ribadito dapprima con l’ordinanza<br />
del Presidente del Consiglio dei<br />
Ministri del 17 settembre 2008, n. 3704,<br />
dove all’art. 1, comma 1 (riferito ai materiali<br />
di dragaggio dei canali portuali di grande<br />
navigazione della laguna di Venezia, ma<br />
estensibile,datocheicriteridiclassificazione<br />
dei rifiuti debbono considerarsi generali e<br />
applicarsi conseguentemente a tutti i rifiuti<br />
compresi nel catalogo C.E.R.), il Presidente<br />
delConsigliodeiMinistrihaprecisatoche«ai<br />
fini della classificazione come pericoloso del<br />
materiale di dragaggio per il parametro idrocarburi,<br />
si applicano i criteri indicati dall’Istitutosuperioredisanitànellanotan.0036565<br />
del 5 luglio 2006». Successivamente, e in<br />
modo ancor più perentorio con il D.M. 7<br />
novembre2008,sifariferimentoallametodica<br />
proposta dall’I.S.S. basata sui marker e<br />
oradefinitivamenteconlasopramenzionata<br />
leggen.13/2009.<br />
Sulpunto,lagiurisprudenzaamministrativa<br />
di merito aveva già avuto modo di confermareche«lametodicachepuòricavarsidalla<br />
lettura della Tabella A2» richiamata dall’art.6quater,leggen.13/2009«èconforme<br />
a quanto, peraltro, era contenuto in due<br />
pareri dell’Istituto Superiore di Sanità del<br />
2004 e del 2006 ed in uno dell’APAT del<br />
2006; essa, infatti, prevede che, qualora la<br />
presenza degli idrocarburi totali superi la soglia<br />
dello 0,1 % sarà necessario procedere ad<br />
ulteriori analisi per verificare se, all’interno<br />
dellafrazionediidrocarburipresentinelrifiuto<br />
da classificare come pericoloso o meno,<br />
siano presenti specifiche sostante indicate come<br />
cancerogene in misura superiore alla soglia<br />
che le qualifica come pericolose» (si veda<br />
la sentenza del 7 maggio 2009 del TAR di<br />
Milano,n.3651).<br />
Conclusioni<br />
Con la recente nota del 23 giugno 2009,<br />
prot. n. 20606, l’I.S.S. nel fornire una<br />
risposta agli specifici quesiti in merito alla<br />
classificazionedeirifiuticontenentiidrocarburipropostidallaRegioneVenetoconnota<br />
del 14 aprile 2009 ha, peraltro, integrato,<br />
il proprio precedente parere del 5 luglio<br />
2006, n. 36565, dando atto dell’entrata in<br />
vigore della legge n. 13/2009 e del richiamo<br />
alla tabella 2, Allegato A al D.M. 7<br />
novembre2008.<br />
L’I.S.S. ha, quindi, precisato come «le concentrazioniindicatenellatabellaA2delD.M.7/11/2008sianoriferiteailimitidiquantificazione<br />
che il metodo di analisi utilizzato dal<br />
laboratoriodeveessereingradodiraggiungere<br />
(omissis) e non indicano, pertanto, la concentrazione<br />
limite dei marker superata la<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010N.21
quale il rifiuto è da classificare pericoloso» e<br />
come, quindi, «la concentrazione limite dei<br />
“marker” di cancerogenesi (idrocarburi policiclici<br />
aromatici classificati cancerogeni in<br />
base alla direttiva 67/548/CEE e s.m.i.) sia<br />
quella indicata nel parere dell’I.S.S. del 5/8/<br />
2006 n. 36565, integrata con quella del<br />
Crisene, contenuto quest’ultimo nel 29° ATP<br />
delladirettiva67/548/CEEes.m.i.».<br />
Ciò nonostante, a fronte di interpretazioni<br />
tecniche non coerenti, il Ministero dell’<strong>Ambiente</strong>,<br />
con nota del 14 marzo<br />
2010, prot. n. 6123/TRI/DI, ha nuovamente<br />
chiarito che, conformemente al parere<br />
reso dall’I.S.S. del 23 giugno 2009, le<br />
concentrazioni indicate nella tabella A2,<br />
D.M. 7 novembre 2008, sono inequivocabilmenteriferiteailimitidiquantificazione<br />
che il metodo di analisi utilizzato dal labo<br />
RIFIUTIEBONIFICHE<br />
Articolo<br />
ratorio deve essere in grado di raggiungere<br />
e non indicano, pertanto (come, invece,<br />
sostenutodaalcunitecnicidell’ARPAdella<br />
Regione Lombardia, cui la nota del Ministero<br />
è, infatti, rivolta), la concentrazione<br />
limitedeimarkersuperatalaqualeilrifiuto<br />
è da classificare pericoloso. Questa classificazione<br />
deve essere effettuata attraverso il<br />
rilevamentodellapresenzaeconcentrazione<br />
di uno o più “marker” di cancerogenesi<br />
di cui alla direttiva 67/548/CEE e succ.<br />
modd.eint.<br />
Quest’ultimo assunto è attualmente contenuto<br />
nelle note alla tabella A2 di cui al<br />
modificato D.M. 7 novembre 2008, nel<br />
quale espressamente si legge che «con la<br />
dizione limite di quantificazione richiesta si<br />
intendelaconcentrazionedianalistapiùbassa<br />
misurabile con metodo utilizzato dal laboratoriocheprocedeall’analisi».<br />
l<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 65 ILSOLE24ORE
RIFIUTIEBONIFICHE<br />
Articolo<br />
l Interpretazioni diverse in base al significato assunto dal termine “spostati”<br />
Nello «schema di decreto legislativo recante norme per il recepimento della direttiva<br />
2008/98/CE» in materia di rifiuti, vengono esclusi dall’ambito di applicazione i sedimenti<br />
spostati all’interno di acque superficiali, a patto che i sedimenti non siano pericolosi e lo<br />
spostamento sia legato a gestione risorse idriche, prevenzione inondazioni o ripristino dei suoli.<br />
Grande attenzione va, quindi, posta al significato del termine “spostamento”, che, se interpretato<br />
in senso non corretto, può rendere inapplicabile la norma.<br />
ILSOLE24ORE 66<br />
Sedimenti dragati: la gestione<br />
nella direttiva 2008/98/CE<br />
l diFedericoPeres,B&PAvvocati<br />
Secondo la legge n. 84/1994 [1] , contenente<br />
anche la disciplina dei dragaggi nei siti di<br />
bonifica di interesse nazionale, i materiali<br />
dragati, se contaminati ma non pericolosi<br />
(all’origine o a seguito di specifico trattamento),<br />
non sono rifiuti, ove gestiti secondo le<br />
disposizionidellastessalegge [2] e,perl’effetto,<br />
possono essere collocati in via definitiva in<br />
appositestrutturedicontenimento.Ladottrinaharitenutocorrettal’esclusionedall’ambito<br />
di applicazione del D.Lgs. n. 152/2006,<br />
non solo per il chiaro dato letterale normativo,<br />
ma anche in ragione delle gravi e non<br />
giustificate conseguenze che deriverebbero,<br />
affermandoilcontrario.Anchelagiurisprudenzaprimadellamodificaorientatadiversamente<br />
[3] haconfermatol’esclusione:«Il<br />
materialederivantedaoperazionididragaggio<br />
deifondaliportualideveessereassoggettatoalla<br />
disciplina in tema di rifiuti quando detto materialevienegestitoconmodalitàdiversedaquelle<br />
indicatedall’art.5,commi11terequaterdella<br />
legge n. 84/1994 (relative rispettivamente all’immissioneerefluimentoinmaredimateriale<br />
non inquinato ovvero al conferimento di materiale<br />
idoneo all’interno di vasche di colmata<br />
realizzateconformementealladisciplinavigente),ovveroquandolecaratteristicheecotossicologiche<br />
di detto materiale, anche dopo i trattamentiprevistidallanormativaapplicabile,presentino<br />
valori di inquinamento superiori a<br />
quelli consentiti dalla normativa vigente per il<br />
loro conferimento nelle suddette vasche di colmata.<br />
[…] Sulla base della normativa vigente,<br />
lagestionedelmaterialederivantedaoperazioni<br />
di dragaggio, e specificatamente lo<br />
sversamento di detto materiale nella vasca di<br />
colmata, è attività che, laddove compiuta […]<br />
nella scrupolosa osservanza delle procedure<br />
dettate dai commi 11bis e seguenti della legge<br />
84/1994 e dal decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong>del7novembre2008,fuoriesconodal<br />
1) «Riordino della legislazione in materia portuale», come modificata dalla Finanziaria del 2007 (legge 27 dicembre<br />
2006, n. 296), che con l’articolo 1, commi 996997, ha introdotto all’articolo 5 i commi dall’11bis all’11sexies e<br />
modificatol’articolo8,letteram).<br />
2) Nel rispetto anche di quanto previsto dal decreto 7 novembre 2008, come recentemente modificato dal D.M. 4 agosto<br />
2010.<br />
3) CortediCassazione,sez.IIIpenale,21marzo2006,n.21488.<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010N.21
la immediata e diretta sfera di operatività<br />
delD.Lgs.n.152/2006»(TribunaleLivorno,<br />
sentenza 2 gennaio 2009). In questo contesto<br />
si inserisce la direttiva 2008/98/CE in<br />
materia di rifiuti; in particolare, l’art. 2<br />
(«Esclusionidall’ambitodiapplicazione»)recita:<br />
«Fatti salvi gli obblighi risultanti da altre<br />
normativecomunitariepertinenti,sonoesclusi<br />
dall’ambito di applicazione della presente<br />
direttiva i sedimenti spostati all’interno di<br />
acque superficiali ai fini della gestione delle<br />
acqueedeicorsid’acquaodellaprevenzionedi<br />
inondazioni o della riduzione degli effetti di<br />
inondazioni o siccità o ripristino dei suoli, se è<br />
provato che i sedimenti non sono pericolosi».<br />
Nella versione più recente, lo «Schema di decretolegislativorecantenormeperilrecepimento<br />
della Direttiva 2008/98/CE» [4] richiama<br />
testualmente l’articolo della direttiva [5] .<br />
L’esclusione, valida ovviamente per tutto il<br />
territorio (e, quindi, oltre i confini dei SIN),<br />
operaaduecondizioni:<br />
l devetrattarsidisedimentinonpericolosi;<br />
l lo“spostamento”realizzaunadellefinalità<br />
indicatenellanorma,valeadire:<br />
gestionedelleacqueedeicorsid’acqua;<br />
prevenzionediinondazioni;<br />
riduzione degli effetti di inondazioni o di<br />
siccità;<br />
ripristinodeisuoli.<br />
Lanozionedi“spostamento”<br />
È possibile dare diverse interpretazioni del<br />
participiopassato«spostati»,adesempio:<br />
l isedimentinonsonorifiutiseillorospostamentoavvieneall’internodiacquesuperficiali,esclusapertantounaloromovimentazioneviaterra;<br />
l isedimentinonsonorifiutiseillorospostamentoavvieneall’internodiacquesuperficiali,intesocomelalororicollocazionenello<br />
stesso corso d’acqua o bacino dal quale<br />
eranostatirimossi;<br />
l i sedimenti non sono rifiuti se il loro «spostamento»<br />
avviene all’interno di acque su<br />
RIFIUTIEBONIFICHE<br />
Articolo<br />
perficiali, laddove «spostamento» va inteso<br />
come“rimozione”(“dragaggio”).<br />
Nell’interpretare la norma occorre guardare,<br />
innanzitutto, al dato letterale, al senso delle<br />
parole(spostati)eallaloroconnessione:<br />
l inparticolare,laprimainterpretazioneproposta<br />
quella che ammetterebbe una movimentazione<br />
via mare escludendo quella<br />
via terra potrebbe risultare illogica sul<br />
pianoletteraledatodallaconnessionedelle<br />
parole,inquantol’obiettivoadesempiodi<br />
prevenire gli effetti delle inondazioni<br />
nonsirealizzaspostandoviamare(anziché<br />
viaterra)isedimentirimossi.Nonsembra,<br />
dunque,chesialo“spostamento”,come<br />
movimentazione, dei sedimenti da un<br />
luogoall’altro,agarantireilraggiungimentodiunodeiquattroobiettivi,bensìlaloro“rimozione”dalfondo;<br />
l parimenti, anche la seconda interpretazione<br />
proposta quella che vorrebbe limitare<br />
l’esclusioneaisedimentiprelevatiericollocati<br />
all’interno dello stesso bacino o corso<br />
d’acquanonpersuade.Essapotrebbe,infatti,<br />
risultare manifestamente incompatibile<br />
con la finalità di “ripristino dei suoli”<br />
(espressamente indicata dal legislatore),<br />
che, per essere realizzata, impone che i<br />
sedimenti siano collocati sulla terra ferma<br />
(ilchesarebbeincontrastoconunaricollocazionecircoscrittainunprecisoperimetro<br />
di acque superficiali). A ciò va, inoltre, aggiuntaladifficoltàdiindividuarel’effettivo<br />
ambito spaziale all’interno del quale la ricollocazione<br />
sarebbe ammessa; invero, se<br />
questa ricollocazione dovesse avvenire in<br />
unambitodelimitato,l’utilitàdell’intervento<br />
potrebbe essere compromessa in quanto,sesipensa,adesempio,allanecessitàdimantenerenavigabileuncanale,laricollocazionedeisedimentiall’internodellostessocanalecomporterà,conogniprobabilità,<br />
la necessità di intervenire più volte, nel<br />
tempo,suglistessisedimenti.<br />
Inultimaanalisi,sesiattribuisceall’espressio<br />
4) Con la legge n. 88/2009 (cosiddetta legge Comunitaria), il Parlamento ha conferito al Governo la delega con cui<br />
adottare, entro la scadenza del 12 dicembre 2010, il decreto legislativo recante le norme attuative della direttiva<br />
2008/98/CE.<br />
5) Art. 13 «fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall’ambito di<br />
applicazionedellaParteQuartadelpresentedecretoisedimentispostatiall’internodiacquesuperficialiaifinidella<br />
gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di<br />
inondazioniosiccitàoripristinodeisuoliseèprovatocheisedimentinonsonopericolosiaisensidellaDecisione<br />
2000/532/CEdellaCommissionedel3maggio2000».<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 67 ILSOLE24ORE
ILSOLE24ORE 68<br />
RIFIUTIEBONIFICHE<br />
Articolo<br />
ne «spostati» il senso letterale più vicino all’uso<br />
corrente (nel senso di “movimentare” o<br />
“ricollocare”) la norma potrebbe risultare, almenoinparte,inapplicabile.<br />
È, dunque, necessario ricorrere al criterio<br />
teleologico e ricercare la volontà del legislatore(cosiddettaratiolegis)<br />
[6] ;inquestomodosigiungeapreferirelaterzapropostainterpretativacheprevedecomenonsianorifiutii<br />
sedimentismossi(rimossi,otecnicamente,<br />
dragati) all’interno di acque superficiali, a<br />
patto che non siano pericolosi e che l’esigenza<br />
di rimuoverli dal fondo sia dettata<br />
per soddisfare le finalità indicate dal legislatore.Questainterpretazioneapparecoerenteconlavolontàdellegislatoreinquanto:<br />
l iltemadellagestionedeisedimenti(equello<br />
preliminare della loro qualifica) è da<br />
tempo fortemente avvertito in ambito comunitario;<br />
l è,dunque,correttoritenerecheconlanuova<br />
disposizione il legislatore abbia inteso<br />
fornire una effettiva soluzione; depone in<br />
questo senso anche un information paper<br />
redatto dalla CEDA [7] nel dicembre 2009<br />
che legge in questa norma un autentico<br />
puntodisvolta;<br />
l èevidente,inoltre,cheilparticipiopassato<br />
“spostati” sia connesso con le finalità<br />
espressamente indicate dalla norma come<br />
condizioni (necessarie ma non sufficienti)<br />
affinché i sedimenti siano esclusi dalla disciplinadeirifiuti;<br />
l l’esclusione è coerente con il sistema; si<br />
puòosservare,infatti,comel’approcciooggi<br />
meno rigoroso, da parte del legislatore<br />
comunitario,inmateriadigestionedirifiuti<br />
non pericolosi, emerga chiaramente dall’esame<br />
della direttiva 2008/98/CE (ad<br />
esempio, viene rimessa alla libera valutazione<br />
degli Stati membri la decisione di<br />
prevedereomenolatracciabilitàdeirifiuti<br />
nonpericolosi).<br />
Aulterioreriprovadellacoerenzarisulta,infine,<br />
chiara l’importanza degli interventi che giustificanol’esclusione,trattandosi,infatti,dioperechemiranoatutelarel’ambiente,lasaluteel’incolumitàdellepersoneinun’otticadiprevenzioneda<br />
calamitàqualiinondazioni,siccitàecc. [8] . l<br />
6) L’art.12,comma1,delledisposizionisullaleggeingeneraleèdedicato,appunto,all’interpretazionedellaleggeeprevede:<br />
«Nell’applicarelaleggenonsipuòadessaattribuirealtrosensochequellofattopalesedalsignificatopropriodelle<br />
parolesecondolaconnessionediesse,edallaintenzionedellegislatore».Ilcarattereprioritariodell’interpretazione<br />
letterale è stato più volte confermato dalla giurisprudenza: «L’interpretazione delle norme giuridiche consiste nella<br />
ricerca dell’effettiva volontà del legislatore anche al di là della formulazione letterale, quante volte il contesto, la<br />
sistematicaedilsensogeneraledellanormativapermettonodiritenerechecisiastatoerrorenellamanifestazionedi<br />
volontà»(ConsigliodiStato,sez.II,11dicembre1996,n.798).<br />
7) Permaggioridettagliwww.dredging.org.<br />
8) Si consideri, infine, che il verbo francese “dèplacer” poteva essere tradotto non solo come “spostare”, ma anche<br />
“smuovere”(ilcheavrebberesopiùimmediatoilragionamentoquisviluppato).<br />
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AMBIENTEERISORSE<br />
Articolo<br />
l Acqua. Lazio e Molise registrano i più bassi livelli di preventiva potabilizzazione<br />
Uso civile delle risorse idriche:<br />
l’indagine condotta da ISTAT<br />
fotografa lo stato dell’arte<br />
ha effettuato, nel 2008, una rilevazione sui servizi idrici con lo scopo di reperire<br />
informazionirelativeall’usodellarisorsaidricaascopopotabilechehaportatoastimareuna<br />
L’ISTAT<br />
crescita negli ultimi anni del volume di prelievo dell’acqua ad uso domestico soprattutto nel<br />
nordest. In particolare, nel caso di quantità di acqua ad uso potabile effettivamente consumata dai<br />
diversi utenti, il censimento dell’ISTAT stima un valore medio in incremento rispetto al 2005,<br />
evidenziando,comunque,notevolidifferenzetraidiversicomuniitaliani.Unadellaproblematicheda<br />
tenere in considerazione è la dispersione di acqua potabile nelle infrastrutture della rete di<br />
distribuzione. I rilievi riguardano anche la depurazione delle acque reflue domestiche, poiché<br />
informazioni corrette a riguardo permettono di prevenire fenomeni di inquinamento delle falde.<br />
l diMariaLuisaFelici,geologa<br />
La conoscenza delle risorse idriche disponibili<br />
rende possibile una maggiore tutela ambientale<br />
e fruizione da parte dei consumatori finali. Si<br />
pone in questa direzione la rilevazione effettuata<br />
dall’ISTAT, e riferita al 2008, sui servizi<br />
idrici con l’obiettivo di fornire informazioni statistiche<br />
sull’uso delle risorse idriche a scopo<br />
potabile, sul trattamento delle acque reflue e<br />
sui gestori del servizio idrico.<br />
Nell’anno in esame, le Autorità di ambito territoriale<br />
ottimale (AATO) [1] erano 91 rispetto alle<br />
92 previste dalla normativa di riforma dei servizi<br />
idrici. Gli AATO che hanno proceduto all’affidamento<br />
del servizio idrico integrato a gestori<br />
operativi sono stati 67, per un totale di<br />
111 gestori. Rispetto all’anno precedente, nel<br />
2008 si conferma la tendenza di molti comuni<br />
a trasferire la gestione dei servizi idrici, spesso<br />
in economia, a nuovi gestori affidatari, per cui il<br />
numero dei comuni in cui le società affidatarie<br />
gestiscono almeno una tipologia di servizio<br />
idrico passa da 4.052 nel 2007 a 4.729 del<br />
2008. Sebbene il trasferimento di gestione interessi<br />
tutte le regioni, in Molise e Valle d’Aosta<br />
non è stato ancora avviato il processo di riorganizzazione<br />
del servizio idrico integrato, mentre<br />
in Umbria e Basilicata può considerarsi ormai<br />
completato [2] .<br />
Prelieviepotabilizzazionedell’acqua<br />
Nel 2008, il prelievo nazionale d’acqua a uso<br />
potabile è stato pari a 9,1 miliardi di metri cubi<br />
1) L’autorità di ambito territoriale ottimale è il soggetto istituzionale a cui spetta il compito di svolgere tutte le attività<br />
precedentiesuccessiveall’affidamentodelservizioidricointegrato.<br />
2) Sivedadellostessaautrice, La gestione del servizio idrico,in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>,n.22/2009.<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 69 ILSOLE24ORE
Tabella1<br />
•<br />
ILSOLE24ORE 70<br />
AMBIENTEERISORSE<br />
Articolo<br />
d’acqua, un volume in crescita rispetto al<br />
2005dell’1,7%,edel2,6%secomparatocon<br />
il 1999. La diversa distribuzione delle piogge<br />
hacomportatocheleregionidelnordest(Veneto,FriuliVeneziaGiulia)edelcentro(Lazio)<br />
mostrinogliincrementipiùsignificatividiprelievirispettoadaltreareegeografiche,caratterizzate<br />
da una maggiore carenza idrica nel<br />
periodo19992008(sivedalatabella1).<br />
L’acqua viene prelevata da falde sia superficiali<br />
Prelievi di acqua ad uso potabile, per regione e ripartizione geografica anni 1999, 2005, 2008<br />
Regioni<br />
Prelievi di acqua a uso potabile*<br />
(milioni di metri cubi)<br />
Prelievi di acqua a uso potabile*<br />
(variazioni percentuali)<br />
2008 2005 1999 2008 2005 1999<br />
Piemonte 594 588 591 1,0 0,5 0,4<br />
V. Aosta/V. Aoste 40 38 38 5,7 1,5 4,1<br />
Lombardia 1.452 1.465 1.452 0,9 0,9 0,0<br />
Trentino AltoAdige 214 199 195 7,6 2,2 10,0<br />
Bolzano/Bozen 77 74 72 3,9 2,7 6,7<br />
Trento 137 125 123 9,8 1,9 11,9<br />
Veneto 730 702 678 3,9 3,6 7,7<br />
Friuli VeneziaGiulia 224 202 202 10,7 0,3 11,0<br />
Liguria 258 263 275 1,9 4,4 6,2<br />
EmiliaRomagna 517 526 509 1,6 3,4 1,7<br />
Toscana 460 448 432 2,8 3,6 6,5<br />
Umbria 116 115 112 0,9 2,4 3,3<br />
Marche 202 202 205 0,2 1,3 1,1<br />
Lazio 1.140 1.087 1.035 4,9 5,1 10,2<br />
Abruzzo 291 293 337 0,6 13,1 13,6<br />
Molise 161 160 166 0,5 3,1 2,6<br />
Campania 872 870 848 0,3 2,6 2,9<br />
Puglia 210 198 202 5,8 1,7 4,0<br />
Basilicata 316 319 316 1,0 0,8 0,1<br />
Calabria 388 374 360 3,8 4,0 8,0<br />
Sicilia 626 628 617 0,3 1,7 1,5<br />
Sardegna 298 280 307 6,3 8,6 2,9<br />
ITALIA 9.108 8.956 8.874 1,7 0,9 2,6<br />
Nordovest 2.343 2.353 2.356 0,4 0,1 0,6<br />
Nordest 1.685 1.629 1.583 3,5 2,9 6,5<br />
Centro 1.919 1.852 1.784 3,6 3,8 7,6<br />
Sud 2.238 2.213 2.227 1,1 0,6 0,5<br />
Isole 924 908 924 1,7 1,7 0,0<br />
*Fonte: ISTAT, 2009<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010N.21
siasotterranee.Solitamente,leprimerichiedono,<br />
primadell’immissionenellaretedidistribuzione,<br />
untrattamentodipotabilizzazioneacausadella<br />
presenzaditraccediinquinamentoantropicoo<br />
disostanzetossichedioriginenaturale;lesecondesonospessodibuonaqualitàenonnecessitanodiunapreventivafasedipotabilizzazione.<br />
Imaggioriquantitatividiacquacontrattamento<br />
dipotabilizzazionesonoriscontratiinSardegna,<br />
Basilicata, Liguria ed Emilia Romagna; al contrario,<br />
regioni come Lazio e Molise registrano i<br />
piùbassilivellidipreventivapotabilizzazione.<br />
Per quanto riguarda l’immissione dell’acqua in<br />
rete, intendendo la quantità di acqua in uscita<br />
dai serbatoi comunali, il valore medio per abitantedi136m<br />
3 èrimastoinvarianteintuttietre<br />
gliannidicomparazione.Rispettoalvaloremedio,<br />
numerose regioni hanno presentato, nel<br />
2008,unvaloreinferiore [3] ;interminidilitridi<br />
acqua immessa al giorno per abitante, le differenzesononotevoli,inquantoilvaloreoscillatra<br />
i497dellaValled’Aostaei277dell’Umbria.<br />
Considerando, invece, la quantità di acqua ad<br />
uso potabile effettivamente consumata dai diversi<br />
utenti, il censimento dell’ISTAT calcola,<br />
peril2008,unamediadi92m 3 algiornoper<br />
abitante, con un incremento dell’1,2% rispetto<br />
al 2005, e dell’1% se calcolato in relazione al<br />
1999. I maggiori consumi sono registrati nella<br />
ProvinciaautonomadiTrento(127m 3 ),seguita<br />
da Valle d’Aosta (122), Lombardia e Trentino<br />
Alto Adige (115), Lazio (111), Liguria (107),<br />
mentre agli ultimi posti si attestano Sicilia e<br />
Campania(80),Marche(76),Umbria(69),Puglia<br />
(64). Anche in questo caso, ragionando in<br />
termini di litri di acqua erogata al giorno per<br />
abitante, si riscontrano scostamenti rimarchevolidaunaregioneall’altra,passandodai348litrialgiornoperlaProvinciaautonomadiTrento<br />
ai 174 litri al giorno della Puglia, a fronte di<br />
unconsumomediodi250litrialgiorno.<br />
Unpuntodolenteconnessoallerisorseidriche<br />
concerneladispersionediacquapotabilenelle<br />
infrastrutturedellaretedidistribuzione,dovute<br />
sia a perdite delle condotte, prelievi non<br />
autorizzati per lo più per gli usi agricoli o ad<br />
unamancataregolazionedelprelievoalmutamentoperiodicodeifabbisogni,siaallanecessità<br />
di garantire una continuità di afflusso alle<br />
AMBIENTEERISORSE<br />
Articolo<br />
conduttureealleadduzionidiacquaall’ingrossoconcessealleimpreseindustriali,inparticolareimpresealimentari,lequalinecessitanodi<br />
grandiquantitativipersvolgerelaloroattività<br />
produttiva.<br />
Ledispersionidiacquapotabilesonomisurate<br />
rispettoall’acquaerogataalconsumatorefinale,comeulteriorequotadiprelievonecessario<br />
per soddisfare le esigenze e come quota aggiuntivadiacquaimmessanellereticomunali.<br />
Per il 2008, il censimento ISTAT riporta che<br />
nelnostropaeseoccorreprelevare165litridi<br />
acquaperfornireun’erogazionedi100litridi<br />
acqua,conunadispersionedel65%,inflessione<br />
rispetto al 67% del 2005 e al 68% del<br />
1999.Rispetto,quindi,adunadispersionemedia<br />
di 65 litri, i maggiori scostamenti sono<br />
rilevati in Valle d’Aosta (158), Provincia autonomadiTrento(109),Sardegna(104).Lealtre<br />
regionisisituanoconvalorianchenettamente<br />
inferiore alla media, come EmiliaRomagna<br />
(44),Toscana(42),Lombardia(31).<br />
Considerandosoltantoledispersionidiretedi<br />
acquapotabiledovuteaperditedicondutture<br />
e alla mancata regolazione dell’immissione al<br />
variare delle necessità stagionali, la perdita<br />
media nazionale, per il 2008, è del 47%, di<br />
pocoinferioreal48%calcolatoperil2005eil<br />
1999. Le dispersioni più evidenti sono in Puglia<br />
(87 litri) e Sardegna (85), le minori nella<br />
ProvinciaautonomadiBolzano(26),LombardiaeTrentinoAltoAdige(27).<br />
Traicomuniconpiùdi200.000abitanti,Bari<br />
è al primo posto per le dispersioni di rete,<br />
seguitadaPalermo,Trieste,Catania,Roma.<br />
Ladepurazionedelleacquereflue<br />
La depurazione delle acque reflue è fondamentale<br />
per prevenire fenomeni di inquinamento<br />
interessanti falde idriche superficiali e<br />
sotterranee, corpi idrici (fiumi, laghi, invasi) e<br />
acquemarine,oltrechepergarantirelatutela<br />
dellasalutedellapopolazione.<br />
Il censimento dell’ISTAT ha rilevato, per ciascunimpianto,lacapacitàpotenzialedidepurazioneelacapacitàeffettivamenteutilizzata,intermini,rispettivamente,diabitantiequivalenti<br />
(AE) [4] e di abitanti equivalenti effetti<br />
3) Inparticolare,sitrattadiPiemonte(132),Veneto(127),EmiliaRomagna(110),Toscana(122),Umbria(101),Marche<br />
(102),Campania(131),Puglia(119),Sicilia(124)edellaProvinciaautonomadiBolzano(128).<br />
4) Gliabitantiequivalentirappresentanol’unitàdimisuraconcuièespressoilcaricoinquinanteorganicobiodegradabilein<br />
arrivo all’impianto di depurazione per cui un abitante equivalente è uguale a 60 grammi/giorno di BOD 5 (quantità di<br />
ossigenonecessariaperl’ossidazionebiochimicadeicompostiorganici,compostiossidabiliesostanzeinorganiche).<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 71 ILSOLE24ORE
Tabella2<br />
ILSOLE24ORE 72<br />
AMBIENTEERISORSE<br />
Articolo<br />
•Impianti di depurazione delle acque reflue domestiche in esercizio e relativa capacità potenziale<br />
ed effettiva, per tipologia di trattamento Anno 2008<br />
Tipologia di trattamento<br />
Impianti*<br />
(%)<br />
vi [5] . Gli impianti (si veda la tabella 2) sono<br />
classificatiinbasealtipoditrattamentoeffettuatosulleacquereflue:<br />
l primario;<br />
l secondario;<br />
l terziario [6] .<br />
Gli impianti di trattamento primario rappresentano<br />
il 53,2% delle strutture presenti in<br />
Italia per la depurazione delle acque reflue<br />
domestiche, corrispondenti ad una quota di<br />
capacitàpotenzialeparial4%edeffettivadel<br />
3,3%; gli impianti di tipo secondario costituisconoil36%,conil30,1%dicapacitàeffettiva<br />
e potenziale; gli impianti di tipo terziario<br />
sono il 10,8% del totale delle strutture, con il<br />
65,9%dicapacitàpotenzialee66,6%dicapacitàeffettiva.<br />
Gli impianti di depurazione realizzati nel<br />
2008hannoraggiuntounacapacitàcomplessiva,<br />
secondo il progetto di costruzione, di<br />
75,2 milioni di abitanti equivalenti, pari all’8,8%<br />
in più rispetto al 2005 e al 22,5% se<br />
correlataal1999.Complessivamentenelperiodo<br />
19992008, la potenza degli impianti è<br />
aumentatadel12,7%.Leregionipiùattivenel<br />
potenziamentodegliimpiantinell’arcotemporale<br />
esaminato sono state Umbria (87,3%) e<br />
Basilicata(77,2%)mentreCampaniaeLaziosi<br />
Capacità potenziale*<br />
(%)<br />
Capacità effettiva*<br />
(%)<br />
Primario 53,2 4,0 3,3<br />
Secondario 36,0 30,1 30,1<br />
Terziario 10,8 65,9 66.6<br />
Totale 100,0 100,0 100,0<br />
* Fonte: ISTAT, 2009<br />
collocanoagliultimiposti,rispettivamentecon<br />
il9,3%eil10,4%.<br />
Lacapacitàeffettivadegliimpiantiammontaa<br />
59 milioni di abitanti equivalenti, con un incremento<br />
del 7,7% rispetto al 2005, e del<br />
17,5% se posto in relazione al 17,5%. Nel<br />
totale si rileva un incremento del 26,6%. Le<br />
regioni che maggiormente hanno beneficiato<br />
di questo aumento sono Umbria, Basilicata,<br />
Calabria. Il minore incremento ha, invece, riguardatoEmiliaRomagna,PiemonteeProvinciaautonomadiTrento.<br />
Peril2008,ilcensimentoISTAThastimatoun<br />
fabbisogno di 100 milioni di abitanti equivalenti<br />
totali urbani come somma dei comuni<br />
italiani, includendo gli abitanti residenti nei<br />
comuni, gli abitanti pendolari per motivi di<br />
studio o lavoro, i pubblici esercizi alimentari,<br />
l’offerta turistica comunale, le microattività<br />
economiche, per lo più piccole industrie alimentari<br />
con al massimo 5 addetti, i cui reflui<br />
organici sono di norma convogliati nella rete<br />
fognariaurbana.<br />
Gliobiettividiservizio,perleregionidelMezzogiorno,<br />
per la depurazione delle acque reflue<br />
hanno stabilito che entro il 2013, il 70%<br />
della popolazione equivalente sia servita da<br />
impianti con trattamento almeno secondario.<br />
5) Gli abitanti equivalenti effettivi, invece, esprimono il carico inquinante biodegradabile effettivamente defluito negli<br />
impianti di depurazione.<br />
6) Il trattamento primario comporta la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici, in modo tale che prima<br />
dello scarico il BOD 5 delle acque di trattamento si riduca di almeno il 20% e i solidi sospesi totali per almeno il 50%.<br />
Il trattamento primario si effettua per lo più in vasche Imhoff, che permettono la chiarificazione dei reflui domestici<br />
provenienti da insediamenti civili di ridotte dimensioni. Il trattamento secondario comporta il trattamento biologico<br />
con sedimentazione secondaria o altro processo mediante biodischi, letti percolatori e vasche di aerazione. Il<br />
trattamento terziario si applica dopo i precedenti e può riguardare singoli processi chimicofisici, ad esempio la<br />
denitrificazione.<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010N.21
Nel2008,lacapacitàdegliimpiantididepurazione<br />
urbana ha soddisfatto il 75,2% delle<br />
potenzialità necessarie, mentre la capacità effettivamenteutilizzataèparial59%deifabbisognodidepurazione.IlTrentinoAltoAdigeèlaregionechepresenta<br />
la più elevata percentuale di impianti di<br />
depurazioneconl’87,3%dicapacitàpotenziale<br />
e il 76,7% di capacità effettiva. Seguono<br />
Valle d’Aosta, Sardegna, Liguria, EmiliaRomagna,tutteregioniadaltavocazioneturistica<br />
stagionaleeche,quindi,mostranounconcreto<br />
interesse verso le questioni ambientali. Il Veneto,<br />
con il 66% di capacità potenziale e il<br />
51,6%dicapacitàeffettiva,seguitodaSiciliae<br />
Calabria sono, invece, regioni ancora lontane<br />
dalraggiungimentodell’obiettivo.<br />
Se si valutano le capacità degli impianti di<br />
depurazione delle acque reflue domestiche<br />
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AMBIENTEERISORSE<br />
Articolo<br />
per bacino di utenza, inteso come l’insieme<br />
minimodicomunichecondividonounoopiù<br />
depuratori, tra i 17 bacini con oltre 500.000<br />
abitanti equivalenti, il bacino di utenza di Rimini,checomprendeancheicomunidiRiccione<br />
e Cattolica, è in grado di soddisfare pienamentelenecessitàdepurative,conunacapacità<br />
annua del 126,5%. Comuni come Napoli,<br />
Bologna,Reggionell’Emilia,Genova,Bari,Milano<br />
e Torino presentano capacità depurative<br />
dioltreil90%;Varese,MonzaeRomaintorno<br />
all’80%, Bergamo e Como al 70%, Firenze,<br />
Palermo, Venezia e Padova sono, invece, tra il<br />
54 e il 62%. In termini di effettiva capacità<br />
depurativa utilizzata, il bacino di utenza di<br />
Rimini è ancora al primo posto con il 97,7%<br />
seguitodaGenova(81,3%),Bologna(80,1%),<br />
Bari (77,5%), Milano (74,4%) e all’ultimo postoPalermoconil26,8%.<br />
l<br />
ciascunfascicolodiperiodicodietropagamentoallaSIAEdelcompenso<br />
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9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 73 ILSOLE24ORE
AMBIENTEERISORSE<br />
Articolo<br />
l In tutte le regioni, per produzioni maggiori di 1 MW sarà obbligatoria la VIA<br />
Il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 settembre 2010, reca in allegato, le «linee<br />
guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.<br />
387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità<br />
da fonti rinnovabili, nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi». Dopo otto anni di<br />
conflitto tra Stato e regioni a causa dell’inapplicabilità del D.Lgs. n. 387/2003, per mancanza di<br />
linee guida, vengono stabilite, in dettaglio, le regole per ottenere l’autorizzazione unica (A.U.) e i<br />
casi in cui è necessaria solo la D.I.A. per la realizzazione dei piccoli impianti.<br />
Iltestointegraledel<br />
decretodelMinistero<br />
delloSviluppo<br />
economico,<br />
10settembre2010,<br />
èdisponibilenella<br />
sezione“Notizie<br />
normative”delsito<br />
www.ambientesicu<br />
rezza.ilsole24ore.com<br />
ILSOLE24ORE 74<br />
Energia elettrica da rinnovabili:<br />
le “linee guida” illustrano l’iter<br />
per la realizzazione di impianti<br />
l diDavideManzoni,AltranItalia<br />
Con il decreto del Ministero delle Sviluppo<br />
economico, 10 settembre 2010 «Linee guida<br />
per l’autorizzazione degli impianti alimentati<br />
da fonti rinnovabili» (in Gazzetta Ufficiale del<br />
18settembre2010,n.219),sonostatepubblicate<br />
le linee guida per l’autorizzazione alla<br />
costruzione degli impianti alimentati a fonti<br />
rinnovabili, dopo quasi otto anni dall’emanazione<br />
del D.Lgs. n. 387/2003, che le prevedeva.Aseguitodellaconferenzaunificatacheavevaapprovato,l’8luglio2010,ilprovvedimentorelativoallaproceduradiautorizzazionesemplificataperlarealizzazionediimpiantidafontirinnovabili,tuttiglioperatoriattendevanoquestapubblicazione.Ildecretoministeriale10settembre2010definisceunavoltapertutte:<br />
l regolecomuniatutteleregioni;<br />
l nel dettaglio, regole per l’iter denominato<br />
«autorizzazione unica» riservato agli im<br />
piantisopralesoglieditagliaprevistedalla<br />
D.Lgs.n.387/2003;<br />
l l’iter semplificato nei casi di impianti più<br />
piccoli(percui,invece,bastaunasemplice<br />
D.I.A.).<br />
Il testo pone una particolare attenzione agli<br />
impianti eolici, per i quali è presente un allegatomoltoestesochedefiniscetutteleanalisi<br />
ambientali preliminari (sono, però, esclusi gli<br />
impianti eolici offshore che possono essere<br />
autorizzatisolodalMinisterodell’<strong>Ambiente</strong>e<br />
dellatuteladelterritorioedelmare).<br />
AutorizzazionetramiteDIA<br />
oalcomune<br />
Lelineeguidadefiniscono,pertuttoilterritorio<br />
nazionale, le taglie di potenza massima per gli<br />
impianti,alimentatidallediversefonti rinnovabili,<br />
che possono essere autorizzati con una<br />
sempliceDIA [1] (denunciadiinizioattività).<br />
1) LaddovefosseronecessarieconcessionioautorizzazioniambientaliepaesaggistichedevonoessereacquisiteeallegateallaD.I.A..<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010N.21
Inoltre, definiscono i cosiddetti impianti minori,<br />
integrati negli edifici che, considerati “attività<br />
di edilizia libera” possono essere autorizzati<br />
attraverso unacomunicazionediiniziolavorialcomune.<br />
Nel dettaglio, sarà sufficiente la DIA per la<br />
realizzazione di:<br />
l impianti fotovoltaici sugli edifici, con superficie<br />
dei pannelli non superiore a quella<br />
del tetto;<br />
l miniimpianti con capacità di generazione<br />
inferiore a 20 kW;<br />
l impianti elettrici di cogenerazione a biomasse,<br />
con capacità massima inferiore a<br />
1.000 kWe (piccola cogenerazione) e a<br />
3.000 kWt;<br />
l impianti a biomasse con capacità di generazione<br />
inferiore o uguale a 200 kW;<br />
l impianti eolici con capacità di generazione<br />
inferiore a 60 kW;<br />
l impianti idroelettrici e geotermoelettrici<br />
con capacità di generazione inferiore a<br />
100 kW.<br />
Si sottolinea che le soglie di taglia minime per<br />
la DIA (che rispondono ai criteri previsti della<br />
direttiva europea del 2001) [2] sono le stesse<br />
già introdotte dal D.Lgs. n. 387/2003, ma<br />
attualmente non ancora applicate. Sarebbe<br />
stato, forse, più utile elevarle già tutte a 1<br />
MW come previsto dalla nuova normativa<br />
europea del 2009 [3] .<br />
Gli impianti minori che potranno essere installati<br />
semplicemente previa comunicazione<br />
di inizio lavori indirizzata al sindaco sono i<br />
seguenti:<br />
l fotovoltaico integrato negli edifici;<br />
l minieolico;<br />
l miniidroelettrico in edifici esistenti;<br />
l torri anemometriche;<br />
l impianti a biomassa fino a 50 kW.<br />
Autorizzazioneunica<br />
Gli impianti di taglia superiore alle soglie indicate<br />
precedentemente devono essere autorizzati<br />
tramite un procedimento denominato autorizzazione<br />
unica (A.U.); con questo temine<br />
si intende un’unica pratica che verrà approvata<br />
AMBIENTEERISORSE<br />
Articolo<br />
da un unico ente (regione o provincia delegata).<br />
Il procedimento unico si svolge tramite conferenza<br />
di servizi, nell’ambito della quale confluiscono<br />
tutti gli apporti amministrativi necessari<br />
per la costruzione e l’esercizio dell’impianto,<br />
delle opere connesse e delle<br />
infrastrutture indispensabili.<br />
I diversi procedimenti saranno avviati in base<br />
all’ordine cronologico di presentazione delle<br />
domande. Entro 15 giorni dalla presentazione<br />
della domanda, l’amministrazione competente,<br />
verificata la completezza formale della<br />
documentazione, comunica al richiedente<br />
l’avvio del procedimento oppure comunica<br />
l’improcedibilità per carenza della documentazione<br />
prescritta (in questo caso, il procedimento<br />
può essere avviato solo alla data di<br />
ricevimento dell’istanza completa).<br />
Trascorsi 15 giorni senza comunicazioni, il<br />
procedimento si intende avviato ed entro 30<br />
giorni dal ricevimento della domanda l’amministrazione<br />
è tenuta a convocare la conferenza<br />
dei servizi.<br />
La conclusione del procedimento unico non<br />
può essere di oltre 180 giorni a partire dalla<br />
data di ricevimento dell’istanza (tenuto conto<br />
delle eventuali sospensioni per richieste di<br />
integrazione). In caso contrario, le pubbliche<br />
amministrazioni sono tenute al risarcimento<br />
del danno ingiusto cagionato al proponente.<br />
I documenti da presentare sono indicati in<br />
tabella 1, mentre nel box 1 si elencano le<br />
concessioni, i nulla osta o atti di assenso che<br />
confluiscono nel procedimento unico.<br />
UlteriorivalutazionieVIA<br />
Le province e le regioni, nel concedere l’autorizzazione<br />
unica, valuteranno:<br />
l l’inserimento nel paesaggio degli impianti;<br />
l l’adesione a norme ISO 9001, 14001 ed<br />
Emas;<br />
l la valorizzazione delle fonti rinnovabili già<br />
presenti;<br />
l il minor consumo di territorio;<br />
l l’utilizzo di aree già degradate dall’uso<br />
umano (cave, discariche, ecc.);<br />
l la progettazione in armonia con il paesaggio;<br />
2) Direttiva2001/77/CEdelParlamentoedelConsigliodel27settembre2001 «sulla promozione dell’energia elettrica<br />
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità»(G.U.C.E.Ldel27/10/2001,n.283).<br />
3) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 «sulla promozione dell’uso<br />
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttiva 2001/77/CE e 2003/<br />
30/CE»(G.U.C.E.Ldel5/6/2009,n.140).<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 75 ILSOLE24ORE
AMBIENTEERISORSE<br />
Articolo<br />
Tabella1<br />
• Documento da presentare per l’ottenimento dell’autorizzazione unica<br />
Documento Dettagli<br />
Progetto definitivo dell’iniziativa comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili<br />
previste, della dismissione dell’impianto e del ripristino dello stato dei luoghi. Il ripristino, per gli<br />
impianti idroelettrici, è sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale<br />
Relazione tecnica contenente:<br />
copia di certificato camerale;<br />
descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con l’analisi della producibilità attesa,<br />
ovvero delle modalità di approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della risorsa<br />
utilizzata; per gli impianti eolici andranno descritte le caratteristiche anemometriche del sito, le<br />
modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiore a un anno, e le risultanze sulle ore<br />
equivalenti annue di funzionamento;<br />
la descrizione dell’intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei complessivi<br />
lavori previsti, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi, ovvero,<br />
nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;<br />
una stima dei costi di dismissione dell’impianto e di ripristino dello stato dei luoghi ovvero, nel<br />
caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;<br />
un’analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell’intervento a livello<br />
locale per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW<br />
Certificato disponibilità territorio nel caso di impianti alimentati a biomassa e di impianti fotovoltaici, è allegata la<br />
documentazione da cui risulti la disponibilità dell’area su cui realizzare l’impianto e delle opere<br />
connesse, comprovata da titolo idoneo alla costruzione dell’impianto e delle opere connesse,<br />
ovvero, nel caso in cui sia necessaria, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere<br />
connesse e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, corredata dalla documentazione<br />
riportante l’estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate e il piano particellare; questa<br />
documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche<br />
durante la fase istruttoria;<br />
per gli impianti diversi da biomassa e fotovoltaico, la documentazione da cui risulti la<br />
disponibilità dell’area interessata dalla realizzazione dell’impianto e delle opere connesse ovvero,<br />
nel caso in cui sia necessaria la procedura di esproprio, la richiesta di dichiarazione di pubblica<br />
utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio corredata dalla<br />
documentazione riportante l’estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate e il piano<br />
particellare; questa documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto<br />
subisca modifiche durante la fase istruttoria<br />
Concessione per gli<br />
impianti idroelettrici<br />
Preventivo per la connessione<br />
redatto dal GSE o della rete<br />
di distribuzione<br />
Certificato di destinazione<br />
urbanistica<br />
ILSOLE24ORE 76<br />
concessione di derivazione d’acqua per uso idroelettrico qualora sia stata già acquisita<br />
al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell’autorizzazione degli impianti di rete<br />
per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli<br />
eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente. Entrambi i predetti<br />
elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione<br />
ed estratto dei mappali e delle norme d’uso del piano paesaggistico regionale in riferimento alle<br />
aree interessate dall’intervento nonché, ove prescritta, la relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M.<br />
12 dicembre 2005<br />
VIA ove prescritta, documentazione prevista dal D.Lgs. n. 4/2008, per la verifica di assoggettabilità alla<br />
VIA, ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, relativa al<br />
progetto<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010N.21
Ricevuta di pagamento<br />
degli oneri istruttori<br />
Impegno alla corresponsione<br />
all’atto di avvio dei lavori<br />
di una cauzione a garanzia<br />
della esecuzione degli interventi<br />
di dismissione e delle opere<br />
di messa in pristino<br />
Copia della comunicazione<br />
effettuata alla Soprintendenza<br />
per verificare la non sussistenza<br />
di procedimenti di tutela<br />
del territorio<br />
ove previsti<br />
l irequisitidiinnovazionetecnologica;<br />
l il coinvolgimento dei cittadini al processo<br />
diprogettazione.<br />
noltre, in aree agricole DOC, DOP, IGP, ci<br />
sarannomaggioricontrolli.Intutteleregioni,<br />
per gli impianti superiori ad 1 MW,<br />
saràobbligatorialavalutazionediimpattoambientale(VIA).<br />
Siti nonidonei<br />
Le regioni potranno individuare aree e siti<br />
nonidoneiall’installazionedispecifichetipologie<br />
di impianti. Tuttavia, per ciascuna area<br />
dichiarata non idonea, le regioni dovranno,<br />
poi, spiegare i motivi dell’esclusione, che saranno<br />
relativi a esigenze di tutela dell’ambiente,<br />
del paesaggio e del patrimonio culturale.Apriori,quindi,nessunsitopuòessere<br />
considerato inidoneo, ma si devono<br />
verificarealcunicriterispecifici.<br />
Nellezoneagricole,caratterizzatedaproduzioniagroalimentaridiqualità(comequelle<br />
tradizionali o biologiche, o come, per esempio,leproduzioniD.O.P.oI.G.P.)e/odiparticolare<br />
pregio rispetto al contesto paesaggisticoculturale,<br />
deve essere verificato che<br />
AMBIENTEERISORSE<br />
Articolo<br />
da versare a favore dell’amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa<br />
secondo l’importo stabilito in via generale dalle regioni o dalle province delegate in proporzione al<br />
valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la<br />
cauzione è stabilita in favore dell’amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa<br />
in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente;<br />
questa cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Le regioni<br />
o le province delegate, avvalendosi delle agenzie regionali per l’ambiente, possono motivatamente<br />
stabilire, nell’ambito della Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione<br />
parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in relazione alla particolare<br />
localizzazione dei medesimi<br />
Nelcasoincuiilpreventivoperlaconnessionecomprendaunastazionediraccoltapotenzialmenteasservibilea<br />
più impianti e le opere in esso individuate siano soggette a valutazione di impatto ambientale, la relazione che il<br />
gestore di rete rende disponibile al produttore, redatta sulla base delle richieste di connessione di impianti ricevute<br />
dall’azienda in riferimento all’area in cui è prevista la localizzazione dell’impianto, comprensiva dell’istruttoria di cui al punto<br />
3.1, corredata dei dati e delle informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre alle alternative progettuali di massima e le<br />
motivazioni di carattere elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre l’estensione complessiva e contenere l’impatto<br />
ambientale delle infrastrutture di rete.<br />
l’insediamento e l’esercizio dell’impianto<br />
noninterferiscanegativamenteconleattivitànelsettoreagricolo,«conparticolareriferimento<br />
alla valorizzazione delle tradizioni<br />
agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità,<br />
così come del patrimonio culturale e<br />
delpaesaggiorurale».<br />
Possono, altresì, essere considerati siti e aree<br />
nonidonee:<br />
l iprogettiricadentineisitiinseritinellalista<br />
delpatrimonioUnesco;<br />
l le zone all’interno di coni visuali la cui<br />
immagineèstoricizzataeidentificailuoghi<br />
ancheinterminidinotorietàinternazionalediattrattivitàturistica;<br />
l le zone situate in prossimità di parchi archeologici<br />
e nelle aree contermini a emergenzediparticolareinteresseculturale,storicoe/oreligioso;<br />
l le aree naturali protette ai diversi livelli<br />
(nazionale, regionale, locale) comprese le<br />
zoneumidediimportanzainternazionale;<br />
l le aree incluse nei siti della Rete Natura<br />
2000;<br />
l leimportantbirdarea;<br />
l le aree che, comunque, svolgono funzioni<br />
determinanti per la conservazione della<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 77 ILSOLE24ORE
Box1<br />
ILSOLE24ORE 78<br />
AMBIENTEERISORSE<br />
Articolo<br />
lConcessioni,nullaostaoattidiassensocheconfluiscononelprocedimentounico<br />
l autorizzazioneambientaleintegrata(AIA);<br />
l autorizzazionepaesaggistica;<br />
l valutazionedell’impattoambientalestataleoregionale(VIA);<br />
l autorizzazionealleemissioniinatmosfera;<br />
l autorizzazioneallagestionedeirifiuti;<br />
l nullaostadicompetenzadell’entedigestionedell'areaprotetta;<br />
l permessodicostruiredelcomuneinteressato;<br />
l parerediconformitàdelprogettoallanormativadiprevenzioneincendi;<br />
l nullaostadelleForzeArmateperleservitùmilitarieperlasicurezzadelvoloabassaquota(solosenecessarioesolonel<br />
casodiimpiantiubicatiinprossimitàdizonesottoposteavincolomilitare);<br />
l nullaostaidrogeologico;<br />
l nulloosta sismicoeperlasicurezzadelvolo(dapartediEnacedEnav);<br />
l mutamentodidestinazioned’usotemporaneoodefinitivodeiterrenigravatidausocivico;<br />
l autorizzazionealtagliodeglialberi;<br />
l verificadicoerenzaconilimitialleemissionisonore;<br />
l nullaostadell’ispettoratodelministerodelleComunicazioni(attualmenteMse);<br />
l autorizzazioneall’attraversamentoeall’usodellestrade;<br />
l autorizzazioneagliscarichirilasciatadall’autoritàcompetente;<br />
l nullaostaminerariorelativoall'interferenzadell’impiantoedellerelativelineedicollegamentoallareteelettricaconle<br />
attivitàminerarie.<br />
biodiversità delle specie rare, endemiche,<br />
vulnerabili,arischiodiestinzione;<br />
l leareecaratterizzatedasituazionididissesto<br />
e/o rischio idrogeologico perimetrate nei<br />
pianidiassettoidrogeologico(P.A.I.)adottati<br />
dallecompetentiAutoritàdibacino.<br />
Misurecompensativepericomuni<br />
Come già stabilito dal D.Lgs. n. 386/2003,<br />
l’autorizzazione alla realizzazione degli impianti<br />
non può prevedere misure di compensazione<br />
a favore di regioni e province,<br />
ma eventualmente solo a favore dei comuni<br />
ospitanti.Tuttavia,anchepericomuni,lemisure<br />
compensative non dovranno essere monetarie,<br />
ma potranno consistere in interventi<br />
di miglioramento ambientale, di efficienza<br />
energeticaodisensibilizzazionedeicittadini.<br />
Inoltre, «il contributo di costruzione non è dovuto».<br />
Le regioni possono imporre oneri<br />
istruttori al proponente per massimo lo<br />
0,03%dell’investimento.<br />
Sitowebregionierelazioniannuali<br />
Unaattenzionespecialeèstatapostaallatrasparenza<br />
da parte degli enti attraverso il<br />
web; le regioni (o le province delegate) dovrannopubblicare,sulpropriositoweb:<br />
l leinformazionicircailregimeautorizzatorio<br />
diriferimentodiognitipologiadiimpianto;<br />
l l’autoritàcompetentealrilasciodeltitolo;<br />
l l’eventualedocumentazionedaallegarerelativa<br />
alle competenze degli enti tenuti a<br />
esprimersi nell’ambito del procedimento<br />
unico;<br />
l ilnumerodicopienecessario;<br />
l le modalità e i termini di conclusione dei<br />
relativi procedimenti, fornendo l’apposita<br />
modulistica per i contenuti dell’istanza di<br />
autorizzazioneunica.<br />
Inoltre, si dovranno pubblicare su web gli<br />
elenchi e le planimetrie delle aree e dei siti<br />
dichiaratinonidonei.<br />
Lerelazioniannualidelleregioniaiministericompetenti,dovrannocomunicare:<br />
l il numero di richieste di autorizzazione<br />
pervenute (quali effettivamente autorizzateequalino);<br />
l iprocedimentipendenti;<br />
l iltempomedioperautorizzazioni;<br />
l idatisupotenza;<br />
l le proposte per migliorare l’efficienza del<br />
sistema.<br />
Sitieolici<br />
Sono previste, poi, alcune norme specifiche<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010N.21
per quanto riguarda gli impianti eolici industrialisoggettiadautorizzazioneunica.<br />
Il provvedimento stabilisce che le analisi sul<br />
territoriodovrannoessereeffettuateattraversouna«attentaepuntualericognizioneeindaginedeglielementicaratterizzantiequalificantiilpaesaggio»,alfinedidefinirel’areadivisibilitàdellepaleeglieffetticumulatividerivanti<br />
dallacompresenzadipiùimpianti.<br />
Un’altra analisi richiesta riguarda i diversi livelliditutela;infatti,sidevedare:<br />
l l’indicazionedellapresenzadibeniculturali;<br />
l l’analisi delle caratteristiche del paesaggio<br />
nelle sue diverse componenti, naturali e<br />
antropiche;<br />
l l’evoluzionestoricadelterritorioel’intervisibilità<br />
dell’impianto nel paesaggio, curandoincerticontestipanoramici,adesempio,<br />
la conoscenza dei colori, dei materiali esistentieprevalentinellezonepiùvisibili.<br />
Per quanto riguarda le misure di mitigazione<br />
sulterritoriodegliimpiantieolici,ilprovvedimentosuggeriscediassecondarelegeometrie<br />
consuete del territorio, l’utilizzo di materiali<br />
drenantinaturali,l’interramentodeicavidotti<br />
amediaebassatensione.<br />
Mentre, per quanto riguarda l’impatto su flora,<br />
fauna ed ecosistemi, si fa riferimento al<br />
danneggiamentoe/oallaeliminazionediretta<br />
dihabitatespeciefloristiche.<br />
Altreraccomandazioniriguardanol’analisidelleinterazioniconlageomorfologiadelterreno,<br />
AMBIENTEERISORSE<br />
Articolo<br />
quelle con le sorgenti sonore e le interferenze<br />
elettromagnetichesulletelecomunicazioni.<br />
Infine,alterminedellavitautiledell’impianto,<br />
sideveprocederealladismissioneealripristino<br />
del sito in condizioni analoghe allo stato<br />
originario(con,adesempio,interventidiriforestazione<br />
e afforestazione). Inoltre, se l’impianto<br />
risulterà non operativo da più di 12<br />
mesi,adeccezionedispecifichesituazionideterminatedainterventidimanutenzioneordinaria<br />
o straordinaria, il proprietario dovrà<br />
provvedereallasuadismissione.<br />
Tempistichediapplicazione<br />
Le linee guida entreranno in vigore il 15°<br />
giornosuccessivoalladatadipubblicazioneinGazzettaUfficialeeleregioniavrannoa<br />
disposizione90giorniperadeguarsi.<br />
Conclusioni<br />
Insieme alla soddisfazione di molti operatori,<br />
non mancono le critiche al D.M. 10 settembre<br />
2010.Inparticolare,iprincipalilimitidenunciati<br />
sono relativi al fatto che non sono state ancora<br />
applicate tutte le novità prevista nella direttiva<br />
del2009/28/CE,laqualeprevedechel’autorizzazioneunicaènecessariasoloperimpianti(a<br />
prescinderedallafonte)sopra1MWdipotenza<br />
elettrica.Inoltre,inmeritoagliimpiantidicogenerazione,<br />
va ricordato che non è stato ancora<br />
recepitoilD.Lgs.n.56/2010,perlasemplificazionedegliimpiantifinoa3MW.<br />
l<br />
Norme, progetti, appalti, mercati.<br />
Informazioni e abbonamenti al sito http://vetrina.ilsole24ore.com/ediliziaterritorio<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 79 ILSOLE24ORE
AMBIENTEERISORSE<br />
Articolo<br />
l Tutela ambientale. Diverse le modifiche nella struttura della governance<br />
La recente pubblicazione di un decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della tutela del<br />
territorio e del mare ha concluso l’iter di istituzione di ISPRA, avviato con la legge n.<br />
133/2008. I compiti del nuovo Istituto si pongono in sostanziale continuità con quelli<br />
precedentemente detenuti dalla soppressa APAT, mentre diverse sono le modifiche apportate<br />
nella struttura di governance. Tra le questioni ancora aperte la definizione dei rapporti di<br />
ISPRA con il sistema delle ARPAAPPA. A sedici anni dalla legge n. 61/1994, si ravvisa la<br />
necessità di una riforma complessiva del settore dei controlli ambientali.<br />
Iltestointegraledel<br />
decretodelMinistero<br />
dell’<strong>Ambiente</strong>edella<br />
tuteladelterritorioe<br />
delmaren.123/2010<br />
èdisponibilenella<br />
sezione“Notizie<br />
normative”delsito<br />
www.ambientesicu<br />
rezza.ilsole24ore.com<br />
ILSOLE24ORE 80<br />
Funzioni e regolamento ISPRA:<br />
terminato il processo istitutivo<br />
con il D.M. n. 123/2010<br />
l diGiovanniFantini,avvocato,dirigenteARPAEmiliaRomagna<br />
LefunzionidelnuovoIstituto<br />
Loscorso2agosto,dopounlungopercorsodi<br />
approvazione,ègiunto,inGazzettaUfficiale,il<br />
decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> n. 123/<br />
2010,recanteilregolamentodiorganizzazionediISPRA.<br />
Questo provvedimento, adottato di concerto<br />
conilMinisterodell’Economia,dovrebbeporrelecondizioniperlafinedellagestionecommissarialedell’ente,disciplinandolemodalità<br />
di fusione nel nuovo Istituto, dei disciolti<br />
ICRAM (struttura operante nel settore del<br />
monitoraggio marino), INFS (il riferimento<br />
nazionaleperlostudiodellafaunaselvatica)e<br />
soprattutto di APAT (agenzia per la protezionedell’ambienteeiservizitecnici)sortaasuavoltadall’evoluzionediANPA,laprimaagenzia<br />
ambientale istituita, a seguito del referendumdel1993,conlaleggen.61/1994.<br />
L’istituzione di ISPRA, e la contestuale soppressione<br />
dei tre enti preesistenti, risale alla<br />
legge n. 133/2008, la quale, all’art. 28, ha<br />
intrapreso una riforma delle strutture statali<br />
operanti nel settore del controllo e della prevenzioneambientale.<br />
I compiti istituzionali di ISPRA sono attualmentemegliodefinitidall’art.2,D.M.n.123/<br />
2010,ilqualeattribuisceall’Istitutofunzionidi<br />
ricerca, controllo, monitoraggio e informazioneambientaleconriferimentoalletradizionalimatricigiàpresidiatedaAPAT(acque,atmosfera,<br />
suolo e sottosuolo), alle quali vanno ad aggiungersi<br />
la tutela della biodiversità marina e<br />
terrestre,dellanaturaedellafaunaomeoterma.<br />
Il decreto, sotto questo profilo, pare peraltro<br />
porsi in una linea di continuità istituzionale in<br />
quantolefunzionidiISPRAsonodifattodefiniteperrelationemrichiamandoquellegiàdispecificacompetenzadiAPAT,ICRAMeINFS.Aconfermadiquestaimpostazioneèintervenuto<br />
anche il D.Lgs. n. 128/2010, cioè l’ultimo<br />
correttivo del Testo unico ambientale, il<br />
quale, all’art. 4, si premura di chiarire che<br />
all’interno del D.Lgs. n. 152/2006 ogni richiamo<br />
alla soppressa APAT deve ora intendersiriferitoalnuovoISPRA.<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010N.21
È questa indubbiamente una precisazione<br />
utile che risolve possibili dubbi interpretativi<br />
sul ruolo di ISPRA nelle varie discipline di<br />
settorecontemplatenelTUA.<br />
Una definizione più dettagliata, anche sotto il<br />
profilo quantitativo, delle attività istituzionali<br />
cheISPRAèchiamataagarantiresarà,inoltre,<br />
oggettodiunaconvenzionetriennalestipulata<br />
dallo stesso Istituto con il Ministero dell’<strong>Ambiente</strong>.Questaconvenzionedovràanchecontenereindicazionidicaratterefinanziarioegli<br />
obiettivi che l’Istituto dovrà raggiungere per<br />
ciascunesercizio(art.12,D.M.n.123/2010).<br />
L’organizzazioneelastruttura<br />
digovernance<br />
Passando ai profili della governance si deve,<br />
invece, evidenziare come la struttura gestionale<br />
di ISPRA si discosti radicalmente da<br />
quelladiAPAT.<br />
Infatti,selasoppressaagenziaerasostanzialmenterettadaunorganomonocraticoindividuato<br />
nel direttore generale, all’interno di<br />
ISPRAèprevistounorganigrammaalquanto<br />
articolatoformatodaunpresidente,unconsiglio<br />
di amministrazione di sei membri, un<br />
consiglioscientificoeundirettoregenerale.<br />
Relativamente alla procedura di nomina del<br />
presidente,ilquale,detenendoanchelalegalerappresentanzadell’ente,rappresentailveroverticedell’Istituto,sideveevidenziarecome<br />
il testo finale del decreto abbia tenuto<br />
conto del parere formulato dalla Commissione<br />
<strong>Ambiente</strong> della Camera il 16 marzo scorso,<br />
nel quale si richiedeva che sul candidato<br />
proposto dal Ministro dell’<strong>Ambiente</strong> vi fosse<br />
ancheunpronunciamentoparlamentare.<br />
Peraltro viene previsto un meccanismo di silenzioassensoinquantoseentroventigiorni<br />
dalla richiesta del Governo le competenti<br />
commissioninonformulanoilproprioparere<br />
siprocedecomunqueallanominacondecretodelPresidentedelConsigliodeiMinistri.<br />
Relativamente alla struttura organizzativa di<br />
ISPRAsidevesegnalare,infine,comeilregolamentoapprovatoconilD.M.n.123/2010nonsaràl’unicafontediriferimento;èinfattiprevistal’approvazione,sempretramitedecretoministeriale,diunostatutochedovrebbeoccuparsi<br />
di meglio definire l’organizzazione dei vari<br />
settoriinternidell’Istituto,prevedendolaseparazione<br />
dell’attività di ricerca e di consulenza<br />
tecnicoscientificadaquellaamministrativa.<br />
AMBIENTEERISORSE<br />
Articolo<br />
Lesedidecentratesulterritorio<br />
Come già evidenziato l’iter di approvazione<br />
delD.M.n.123/2010èstatoparticolarmente<br />
complesso, ciò anche a causa dei rilievi formulati,<br />
in sede consultiva, dal Consiglio di<br />
Stato.<br />
Igiudici,infatti,sisonopronunciatisulloschemadeldecretoconduedistintipareri:<br />
l il primo, dell’8 ottobre 2009, incentrato<br />
principalmente sulle disposizioni riguardantil’assunzioneel’utilizzodelpersonale;<br />
l il secondo, dell’8 febbraio 2010, che richiama,invece,l’attenzionesullanecessità<br />
diunmaggioreepiùesplicitoraccordotra<br />
le articolazioni territoriali di ISPRA e le<br />
agenzie regionali per la protezione ambientale.<br />
Infatti,edèquestaunadellenovitàprincipali<br />
introdottedalD.M.n.123/2010(inparticolarel’art.1),nelnuovoIstitutodiricercapotrannoessereattivateanchesedioperativedecentrate,<br />
le quali avranno il compito di erogare<br />
“assistenza tecnica e consulenza strategica”<br />
alle pubbliche amministrazioni non solo statali,maanchelocali.<br />
Questa disposizione, inserita anche per risolvereleproblematichelogistichederivantidallafusionediAPAT,ICRAMeINFS,nonmancheràprobabilmentediprodurreattriticonlenormativeregionalicheattribuisconodatempo<br />
alle ARPA funzioni potenzialmente sovrapponibili<br />
con quelle delle future sedi decentratediISPRA.AtalriguardosisegnalacomelastessaConferenza<br />
delle Regioni e delle Province Autonome,attraversounanotadelpropriopresidente,delloscorso11marzo,abbiaevidenziatola<br />
possibile interferenza della disposizione in<br />
questione con l’assetto ordinamentale attualmente<br />
consolidato, che vede appunto nelle<br />
Agenzieregionali,enoninISPRA,ilprincipalestrumentodisupportotecnicoallefunzioni<br />
di amministrazione attiva detenute dal sistemaregionaleelocale.<br />
L’attivitàafavoredisoggettiprivati<br />
Oggetto di alcune perplessità paiono essere,<br />
inoltre, quellepartidelD.M.n.123/2010(in<br />
particolaregliarticoli3e13)doveadISPRA<br />
vieneconsentitodisvolgereattivitàdi«consulenza»edi«venditadiservizieprodotti»anche<br />
afavoredisoggettiprivati,potendoalloscopo<br />
anchecostituireconsorzi.<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 81 ILSOLE24ORE
ILSOLE24ORE 82<br />
AMBIENTEERISORSE<br />
Articolo<br />
Questedisposizioni,ancheseedulcoratenella<br />
versione finale del decreto per accogliere i<br />
rilievi mossi dalla Commissione <strong>Ambiente</strong><br />
della Camera, non sembrano del tutto conferenti<br />
ad un ente come ISPRA che dovrebbe<br />
avere come prioritaria mission istituzionale il<br />
coordinamento tecnico della rete nazionale<br />
deicontrolliambientali.<br />
Peraltroun’attivitàconsulenzialetroppospinta,<br />
oltre a contrastare con gli obblighi di terzietà<br />
ai quali l’Istituto è tenuto, può porre<br />
problematichedidistorsionedellaconcorrenzaedicorrettofunzionamentodelmercato.<br />
Sidevericordare,infatti,cheneiprimiannidi<br />
attivitàdelsistemadelleagenzieambientalila<br />
competente authority ebbe modo di emanare<br />
una segnalazione (documento AGCM n.<br />
18922/2002) per stigmatizzare «l’ingiusto<br />
vantaggioconcorrenzialeneiconfrontideglioperatoridelmercato»chederiverebbedall’attività<br />
delle agenzie ambientali effettuate nei confrontideiprivati,qualoralastessanonsiaposta<br />
all’internodiunaprecisaregolamentazione.<br />
Diquestomonitomolteagenzieregionalihannotenutoconto,riducendoinmanieradrastica<br />
leentratefinanziarieprovenientidallafornitura<br />
diprestazioneasoggettiterzinonistituzionali.<br />
Nonèdicertoauspicabilechequesteattivitàdi<br />
mercatosianoorariassuntedaISPRA.<br />
Conclusioni<br />
Dal veloce esame del D.M. n. 123/2010,<br />
emergenelcomplessolavocazionediISPRA<br />
a divenire sempre più l’ente tecnicoscientificodiriferimentodirettodelMinistero,alqualesonoriservatipregnantipoteridivigilanza.Giàl’art.1disponeinfattiche«ISPRAèsottopostaalcontrollodelMinistrocheimpartiscele<br />
direttive generali alle quali l’Istituto si attiene<br />
nelperseguimentodeicompitiistituzionali».<br />
Perlaveritàanchesottoquestoprofiloèravvisabile<br />
una certa continuità di fondo con la<br />
normativa previgente in quanto è indubbio<br />
che già il D.Lgs. n. 300/1999, prevedendo<br />
l’istituzionedellevarieagenzieministeriali,tra<br />
le quali APAT, avesse sancito una sensibile<br />
compressionedeilivellidiautonomiadiquesta<br />
struttura rispetto a quanto originariamente<br />
previstodallaleggen.61/1994perl’ANPA.<br />
Da tempo, pertanto, la scelta del legislatore,<br />
appartenente tra l’altro a maggioranze diverse,èstataquelladinonaffidareilsettoredella<br />
prevenzione ambientale ad authority, titolari<br />
di vere e proprie funzioni di regolazione e<br />
caratterizzate da un apprezzabile grado di<br />
indipendenzaordinamentale.<br />
Inaltriambitisivedadirecentel’agenziaperla<br />
sicurezzanuclearedicuiallaleggen.99/2009<br />
sonostatefattesceltediverseprevedendo,ad<br />
esempio,chegliorganidivertice,nominaticon<br />
decretodelPresidentedellaRepubblicaprevio<br />
parerevincolantedellecompetenticommissioniparlamentari,rimanendoincaricasetteanni<br />
non siano strettamente legati al mandato del<br />
Governochelihadesignati.<br />
Si tratta, comunque, di opzioni politiche sul<br />
cuimeritononsivuoleentrareinquestasede.<br />
Ciò che, invece, si può evidenziare è come il<br />
D.M. n. 123/2010, e ancor prima l’art. 28,<br />
legge n. 133/2008, costituiscano la fase di<br />
avvio di una riforma che non può ritenersi<br />
esaurita.<br />
Si tratta, infatti, di interventi parziali che non<br />
affrontano molteplici problematiche, ad iniziare<br />
dalla necessaria regolamentazione dei<br />
rapporti intercorrenti tra i vari soggetti che<br />
compongono la rete nazionale della prevenzioneambientale,basatasuunnodonazionale(ISPRA)enodilocali(ARPAeAPPA).<br />
A tal riguardo si deve tra l’altro evidenziare<br />
come paia insufficiente la previsione all’internodiISPRAdiunconsigliofederale,composto<br />
dalpresidentedell’Istitutoedairappresentanti<br />
dellevarieagenzie(inparticolare,art.15).<br />
Infatti, la definizione delle competenze di<br />
questoconsesso,chenonèperaltroricompreso<br />
tra gli organi ufficiali dell’Istituto, è piuttostovagainquantononsonoindicatelematerie<br />
sulle quali deve esprimersi, le modalità di<br />
funzionamento e la frequenza della sua convocazione<br />
Pare, inoltre, lecito dubitare che l’implementazionedellesediperiferichediISPRA,senza<br />
la previsione di chiari processi di interazione<br />
conlecompetentiagenzieregionalioprovinciali,<br />
sarebbe in linea con quegli obiettivi di<br />
semplificazione e razionalizzazione dell’attivitàdellaPAchestannoallabasedellastessa<br />
leggen.133/2008.<br />
In conclusione, pertanto, nel settore dei controllisipercepiscelanecessitàdiunapproccio<br />
organico, di una nuova legge quadro che ad<br />
oltre quindici anni di distanza dalla legge n.<br />
61/1994riordinieaggiorniinmanieraarmonica<br />
le competenze dell’intero sistema nazionaledelleagenzieambientali.<br />
l<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010N.21
l ITALIA<br />
Enti e istituzioni.<br />
SUAP<br />
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE<br />
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160<br />
«Regolamento per la semplificazione ed il riordino<br />
della disciplina dello sportello unico per le<br />
attività produttive ai sensi dell’articolo 38, comma<br />
3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,<br />
convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto<br />
2008, n. 133» (in S.O. n. 227 alla G.U. del 30<br />
settembre 2010, n. 229)<br />
In attuazione dell’art. 38, comma 3, D.L. n. 112/<br />
2008(progetto“impresainungiorno”),ilpresente<br />
decreto reca la disciplina di riordino e aggiornamentodellanormativainmateriadiSportellounico<br />
per le attività produttive (SUAP), attualmente<br />
inteso «quale unico soggetto pubblico di riferimento<br />
territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad<br />
oggettol’eserciziodiattivitàproduttiveediprestazioni<br />
di servizi», nonché per «quelli relativi alle azioni<br />
di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazioneoriconversione,ampliamentootrasferimento,nonchécessazioneoriattivazionedellesuddette<br />
attività» (art. 2, comma 1, D.P.R. n. 160/<br />
2010). Risultano, peraltro, esclusi, dall’ambito di<br />
applicazionedeldecretoinoggettosiagliimpianti<br />
eleinfrastruttureenergetichesialeattivitàconnesseall’impiegodisorgentidiradiazioniionizzantie<br />
di materie radioattive, fino a comprendere nell’esclusionegliimpiantinucleariequellidismaltimento<br />
di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione,<br />
ricerca e coltivazione di idrocarburi nonché le<br />
infrastrutturestrategicheegliinsediamentiproduttiviexart.161,D.Lgs.n.163/2006.<br />
Numeroseedinotevoleportatarisultanolenovità<br />
rispettoallaprecedentedisciplinadicuialD.P.R.n.<br />
447/1998 (abrogato a far data da un anno dalla<br />
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.R. n.<br />
160/2010),acominciaredall’istituzionalizzazione<br />
espressa dal portale “impresainungiorno”, strutturainformaticadedicataafornireserviziinformativieoperativialSUAP,alladivulgazionedelletipologie<br />
di autorizzazioni per le quali è sufficiente<br />
l’attestazionedeisoggettiprivatiaccreditati,all’uti<br />
acuradiMarcoFabrizio,avvocato,studiolegaleFabrizio<br />
lizzo della procura speciale con le stesse modalità<br />
per la comunicazione unica, nonché dedicato al<br />
sistema di pagamento per i diritti, le imposte e gli<br />
oneri, comunque denominati, relativi ai procedimentigestitidalSUAP(art.3).<br />
IlSUAPdovràgarantirealrichiedente«unarisposta<br />
telematicaunicaetempestiva»inluogodituttigliuffici<br />
comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche<br />
comunque coinvolte nel procedimento, comprese<br />
quellepreposteallatutelaambientale,paesaggisticoterritoriale,delpatrimoniostoricoartisticooallatuteladellasaluteedellapubblicaincolumità.Dopoun<br />
doveroso rinvio agli ordinamenti interni dei singoli<br />
comuni quanto all’individuazione dell’ufficio competente<br />
per il SUAP, il D.P.R. n. 160/2010 si fa<br />
carico di superare lo scoglio dell’eventuale inerzia<br />
dellemenzionateamministrazioniinteressate,identificando,inviaprovvisoria,ilruolodelresponsabile<br />
delSUAPconilsegretariocomunaledelcaso(art.4,<br />
comma 4). Peraltro, allorché decorrano 180 giorni<br />
(dalladatadipubblicazioneinGazzettaUfficialedel<br />
D.P.R. n. 160/2010) senza alcuna istituzione in tal<br />
senso,lanuovanormativaprevede,alriguardo,una<br />
delega ope legis, in via automatica a favore della<br />
CameradiCommercioterritorialmentecompetente,<br />
senza necessità di alcun provvedimento espresso<br />
(art.4,comma11).<br />
Il regolamento in questione prevede, inoltre, due<br />
tipidiprocedimentodiavviodell’attività:<br />
l il «procedimento automatizzato» applicabile per<br />
l’avviodiattivitàbasatesullaSCIA(segnalazionecertificatadiinizioattività,exart.19,leggen.<br />
241/1990,comemodificato,inultimo,daD.L.<br />
n. 78/2010) allorché la ricevuta della segnalazione<br />
costituisce titolo autorizzatorio ai sensi<br />
dell’art.38,D.L.n.112/2008(capoIII,artt.5e<br />
seguenti,D.P.R.n.160/2010);<br />
l il «procedimento ordinario» basato su un decorso<br />
di 30 giorni a valle di un’istanza di avvio di<br />
attività, che, qualora decorsi senza alcuna richiestadiintegrazionidocumentali,porteranno<br />
allamaturazionediunsilenzioassensoprevisto<br />
inquestosenso(capoIV,art.7,comma1,D.P.R.<br />
n.160/2010).<br />
Inquestocasol’eserciziodell’attivitàpotràavvenire,immediatamente,allatrasmissionealSUAPdella<br />
documentazione attestante l’ultimazione dei lavori,ovvero:<br />
l unadichiarazionedeldirettoredeilavoriatte<br />
LEGISLAZIONE<br />
Testodisponibile<br />
onlinenellasezione<br />
”Notizienormative”<br />
delsito<br />
www.ambienteesicu<br />
rezza.ilsole24ore.com<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 83 ILSOLE24ORE
LEGISLAZIONE<br />
ILSOLE24ORE 84<br />
stantelaconformitàdell’operaalprogettopresentatononchélasuaagibilitàqualoranonsia<br />
stato attivato l’omologo procedimento basato<br />
sul silenzio assenso ex art. 25, D.P.R. n. 380/<br />
2001 (che, a questo, punto diviene un procedimento<br />
residuale rispetto alla “autoattestazione”diagibilitàattualmenteintrodotta);<br />
l qualoraprevistodallanormativavigente,ilcertificato<br />
di collaudo attestato da un professionistaabilitato(art.10,comma1).Aparteleultimedisposizionidette(avviodell’attivitàsuprocedimentoordinario),cheentrerannoin<br />
vigore il 30 settembre 2011, il resto della disciplinaattualmenteintrodottadiventeràefficacealdecorsodi180giornidalladatainGazzettaUfficiale<br />
delD.P.R.n.160/2010.L’Allegatoaldecretoreca,<br />
infine,lemodalitàtelematichedicomunicazionee<br />
trasferimentodatitrailSUAPeisoggetticoinvolti<br />
nelprocedimento.<br />
Enti e istituzioni.<br />
Servizi pubblici<br />
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168<br />
«Regolamento in materia di servizi pubblici locali<br />
di rilevanza economica, a norma dell’articolo<br />
23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno<br />
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla<br />
legge 6 agosto 2008, n. 133» (in G.U. del 12<br />
ottobre 2010, n. 239)<br />
dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo<br />
il diritto alla universalità ed accessibilità<br />
del servizio»). Ciò detto, la nuova disciplina non<br />
sarà, peraltro, applicabile a una serie di ulteriori<br />
servizidiinteressestrategicoquali:<br />
l ilserviziodidistribuzionedigasnaturale,dicui<br />
aldecretolegislativo23maggio2000,n.164;<br />
l ilserviziodidistribuzionedienergiaelettrica,di<br />
cuialdecretolegislativo16marzo1999,n.79<br />
eallalegge23agosto2004,n.239;<br />
l ilservizioditrasportoferroviarioregionale,dicui<br />
aldecretolegislativo19novembre1997,n.422;<br />
l la gestione delle farmacie comunali, di cui alla<br />
legge2aprile1968,n.475;<br />
l iservizistrumentaliall’attivitàoalfunzionamentodeglientiaffidantidicuiall’articolo13,comma1,decretolegge4luglio2006,n.223,convertito,conmodificazioni,dallalegge4agosto2006,<br />
n. 248, e succ. modd. (società, a capitale interamente<br />
pubblico o misto, costituite o partecipate<br />
dalleamministrazionipubblicheregionalielocali<br />
per la produzione di beni e servizi strumentali<br />
all’attività di questi enti, in funzione della loro<br />
attività,conesclusionedeiservizipubblicilocalie<br />
deiservizidicommittenzaodellecentralidicommittenzaapprestatialivelloregionaleasupporto<br />
dientisenzascopodilucroediamministrazioni<br />
aggiudicatricidicuiall’art.3,comma25,D.Lgs.n.<br />
163/2006).<br />
Il decreto fissa, dunque, una disciplina generale<br />
per l’affidamento dei servizi pubblici interessati<br />
(art. 3), demandando agli enti locali un obbligo di<br />
generale ricognizione (da fare entro un anno dall’entratainvigoredell’odiernodecretoepoiperiodicamente)quantoallarealizzabilitàdiunagestione<br />
concorrenziale dei servizi pubblici locali, limitandol’attribuzionedeidirittidiesclusiva(ovenon<br />
diversamenteprevistodallalegge),aicasiincui,a<br />
seguito di analisi di mercato, la libera iniziativa<br />
economicanonrisultiidoneaagarantireunservizio<br />
in linea con i bisogni della comunità, e bensì<br />
liberalizzando,intuttiglialtricasi,leattivitàeconomiche<br />
compatibilmente con le caratteristiche proprie<br />
di universalità e accessibilità del servizio medesimo<br />
(art. 2, comma 1). Queste valutazioni, dovranno<br />
essere adeguatamente pubblicizzate e<br />
inviate all’Autorità garante della concorrenza e di<br />
mercato per la relazione al Parlamento di cui alla<br />
leggen.287/1990.<br />
Il regolamento in oggetto abroga, tra l’altro, l’articolo<br />
150, comma 1, e l’art. 202, comma 1, D.Lgs.<br />
n.152/2006,rispettivamentededicatiallasceltaa<br />
favoredell’Autoritàdiambitoterritorialeottimale<br />
per la gestione del servizio idrico integrato, ex art.<br />
113,comma5,D.Lgs.n.267/2000,eallemodali<br />
In attuazione dell’articolo 23bis, comma 10,<br />
D.L.n.112/2008,ildecretoinquestionerecala<br />
disciplinaperl’affidamentodeiservizipubblicidi<br />
“rilevanza economica”, denominati «servizi pubblici<br />
locali», ferma restando l’espressa dichiarazione<br />
quanto alla gestione del servizio idrico<br />
integrato di autonomia gestionale del soggetto<br />
gestore, la piena ed esclusiva proprietà pubblica<br />
delle risorse idriche nonché la spettanza esclusiva<br />
alle istituzioni pubbliche del governo delle<br />
risorse stesse ex art. 15, comma 1ter, D.L. n.<br />
135/2009 («tutte le forme di affidamento della<br />
gestione del servizio idrico integrato di cui all’articolo<br />
23bis del citato decretolegge n. 112/2008,<br />
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/<br />
2008, devono avvenire nel rispetto dei principi di<br />
autonomiagestionaledelsoggettogestoreedipiena<br />
edesclusivaproprietàpubblicadellerisorseidriche,<br />
il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni<br />
pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e<br />
prezzodelservizio,inconformitàaquantoprevisto<br />
tàdiaffidamentodelserviziodigestioneintegrata<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com dei rifiuti urbani da parte delle 9novembre2010N.21 rispettive autorità<br />
d’ambito. l
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA<br />
Vigilanza<br />
eresponsabilità<br />
deldatoredilavoro<br />
Cassazionepenale,sez.IV,<br />
15gennaio2010,n.1829,<br />
Pres.Mocali,Rel.Licari<br />
Prevenzione infortuni Lavoro in galleria <br />
UsodiuncestelloelevatoreMancatoagganciodellacinturadisicurezzaLavorodibreve<br />
durata Prassi di lavoro usuale Modalità<br />
improprie di intervento Tolleranza della<br />
prassidilavoroscorrettaResponsabilitàdel<br />
datoredilavoroValutazioneÈresponsabile<br />
Deveascriversiallaresponsabilitàdeldatoredi<br />
lavoro un comportamento lassista e, comunque,omissivosottoilprofilodelcontrollo,imposto<br />
dalla normativa antinfortunistica, circa<br />
l’utilizzo da parte dei lavoratori dei dispositivi<br />
di protezione individuale, anche in occasione<br />
dilavoridibrevedurata.<br />
Mentreunoperaiositrovavaall’internodiuna<br />
galleria stradale, intento alla posa in opera di<br />
duequadrielettricisullatosinistrodell’ingressodellagalleria,eutilizzavainquotauncestelloelevatoresullaverticaledellalineadimezzeria<br />
di destra, aperta al pubblico, invadendone<br />
perlargapartelacorsia(almeno130cm),improvvisamente<br />
il braccio telescopico che reggevailcestellocollidevaconunautoarticolato<br />
(sopraggiungente alla velocità di 25 Km/h),<br />
provocando,aseguitodellarotazioneetraslazionedelcestello,lacadutaalsuolodell’operaiodaun’altezzadiquasi4metrielamortedel<br />
medesimo in conseguenza delle gravi lesioni<br />
patite. Rinviato a giudizio per rispondere del<br />
reatodiomicidiocolposocommessoconviolazionedispecifichedisposizioniantinfortunistiche,<br />
il datore di lavoro, nella sua qualità di<br />
amministratore unico della società, era stato<br />
assolto in primo grado dal Tribunale, poiché<br />
l’operaio,aventeinquell’occasionecompitidi<br />
acuradiPiergiorgioSoprani,avvocato<br />
caposquadraedipreposto,avevaautonomamentedecisodinonutilizzarelacinturadisicurezzaconaggancioalcarrellodicuipuredisponeva(cinturache,seeffettivamenteusata,gli<br />
avrebbe evitato la caduta al suolo e il conseguente<br />
decesso); derivandone l’impossibilità,<br />
per il datore di lavoro, di controllare siffatte<br />
inopinateiniziativeimprudentideidipendenti.<br />
In accoglimento dell’impugnazione proposta<br />
dal PM, la Corte d‘Appello, ritenendo in base<br />
alletestimonianzechefosseinvalsaunaprassi<br />
dilavorotaledaindurrelavittimaesuofratello<br />
aometterel’usodellecinturedisicurezzaogni<br />
voltachesitrattavadieseguirelavoridibreve<br />
durata, perveniva al convincimento che l’imputato,<br />
in qualità di datore di lavoro, fosse<br />
venutomenoall’obbligogiuridicodieffettuare<br />
dipersona,opermezzodisoggettoappositamente<br />
delegato, il controllo affinché fossero<br />
utilizzateledotazionidisicurezzaindividualida<br />
partedeilavoratoriancheinoccasionedilavori<br />
dibrevedurata;diquilaconseguenteaffermazione<br />
di colpevolezza, ritenuto il concorso di<br />
colpadellavittimaneldeterminismodell’eventoparial30%,stantel’evidentecondottaimprudentediessa.<br />
L’imputato, con il ricorso per Cassazione, non<br />
avevacondivisocheiGiudicidisecondogrado<br />
avesseroaccreditatocomerealelaprassichei<br />
DPInonfosseroutilizzatidailavoratoriinoccasione<br />
dei lavori brevi, senza tenere nel debito<br />
contochesitrattavadiunatesipatrocinatadal<br />
fratello della vittima, interessato a sostenerla<br />
peravvantaggiarelasuaposizionedipartecivile<br />
nel processo penale. L’imputato aveva dedottocheinrealtàquellaprassi,limitataailavori”brevi”,erastatasmentitadaglialtridipendenti,<br />
sicché ne risultava al più una condotta<br />
irregolare, ma non usuale dei lavoratori, condottanonconoscibilenécoercibiledapartedel<br />
datore di lavoro o dei suoi collaboratori, dunqueinterruttivadelnessocausale,laddoveper<br />
altro verso il datore di lavoro deve poter fare<br />
affidamento sull’esatto e diligente adempimento<br />
da parte dei lavoratori delle regole di<br />
lavoro.LaSupremaCorteharitenuto,tuttavia,<br />
il ricorso non meritevole di accoglimento. In<br />
primo luogo ha valutato come attendibili le<br />
GIURISPRUDENZA<br />
Testodisponibile<br />
onlinenellasezione<br />
”Documentazione<br />
integrativa”delsito<br />
www.ambientesicu<br />
rezza.ilsole24ore.com<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 85 ILSOLE24ORE
GIURISPRUDENZA<br />
ILSOLE24ORE 86<br />
testimonianze di due operai specializzati,<br />
colleghidellavittima,iqualiavevanoriferito<br />
circa la prassi consolidata di non utilizzare i<br />
dispositividiprotezioneindividualee,inparticolare,<br />
le cinture di sicurezza in occasione<br />
di lavori di breve durata, a prescindere della<br />
loropericolosità.Insecondoluogo,iGiudici<br />
dilegittimità,muovendodallaconsiderazione<br />
che chi è responsabile della sicurezza del<br />
lavorodeveaveresensibilitàtaledarendersi<br />
interprete, in via di prevedibilità, del comportamento<br />
altrui, hanno ritenuto che l’errore<br />
sulla legittima aspettativa che non si<br />
verifichinocondotteimprudentidapartedei<br />
lavoratori non è invocabile da parte di chi,<br />
purtrovandosiinconcretonellapossibilitàdi<br />
impedirel’evento,nonponeinesserealcuna<br />
attivitàdicontrollo,indipendentementedalla<br />
durata connessa all’esecuzione del lavoro<br />
assegnato.Ildatoredilavoroètenuto,infatti,<br />
adattivarsieacontrollarechelenormeantinfortunistiche<br />
siano assimilate e puntualmente<br />
osservate dai lavoratori, anche quelle che riguardanol’utilizzodeiDPInell’ordinariaprassidilavoro(compreselecinturedisicurezza,essendoidoneeaimpedireilpericolodicaduteal<br />
suolodall’alto);laddove,alcontrario,lavittima<br />
hapotutoliberamenteoperarenelcantierein<br />
condizionidipericolo,inquantoilsistemadei<br />
controllisuilavoratorinonavevaassicuratoun<br />
modusoperandirispettosodellemisuredisicurezza,<br />
e alternativo alla descritta censurabile<br />
prassiperilavoridibrevedurata.<br />
Responsabilità<br />
delRSPP<br />
Cassazionepenale,sez.IV,<br />
15gennaio2010,n.1834,<br />
Pres.Mocali,Rel.Licari<br />
<strong>Sicurezza</strong>sullavoroResponsabiledelServiziodiprevenzioneeprotezioneMancatatitolaritàdipoteridecisionaliedispesaInfortunio<br />
sul lavoro Omessa individuazione e segnalazionealDatoredilavorodiunfattoredi<br />
rischio o di una situazione pericolosa ResponsabilitàautonomadelRSPPValutazioneÈresponsabile<br />
Il Responsabile del servizio di prevenzione e<br />
protezione,ancheinassenzadipoteridiintervento<br />
e di spesa, può essere ritenuto corresponsabile<br />
del verificarsi di un infortunio sul<br />
lavoro, pur rimanendo ferma la posizione di<br />
garanziadeldatoredilavoro,tuttelevoltein<br />
cui l’evento sia oggettivamente riconducibile<br />
ad una sua omissione ”sensibile”; segnatamenteinrelazioneallamancataindividuazioneesegnalazionediunoopiùfattoridirischioinerentiallelavorazioni,allamancataelaborazionedelleproceduredisicurezza,edingenereconriguardoadognisituazionepericolosa<br />
cheegliavrebbeavutol’obbligodiconoscere<br />
edisegnalarealdatoredilavoro.<br />
Il responsabile del servizio di prevenzione e<br />
protezionedesignatodaldatoredilavoro,era<br />
stato tratto a giudizio per il reato di lesioni<br />
colposegraviverificatesiindannodiunoperaio<br />
il quale, effettuando in orario notturno, in<br />
assenzadiluceartificialeedicinturedisicurezza,<br />
le operazioni di posizionamento dei ganci<br />
diuncarrelloelevatoreall’estremitàdiuntubo<br />
metallico per gasdotto sovrapposto ad altri in<br />
quinta fila, perdeva l’equilibrio, precipitando<br />
daun’altezzadicirca3metri.Assoltoinprimo<br />
grado«pernonavercommessoilfatto»,aveva<br />
subitocondannainsecondogradodallaCorte<br />
d‘Appello. Con il ricorso per Cassazione, l’imputato<br />
aveva ipotizzato in primis che la designazione<br />
quale RSPP ricevuta dal titolare dell’impresa<br />
non lo investiva iure proprio della<br />
quotadiresponsabilitàderivataglidalDDLdesignante,tantopiùconsiderandochelostesso<br />
non era un dipendente dell’impresa, ma un<br />
professionista esterno che collaborava con<br />
l’imprenditore,senzaperòsostituirsiallostesso,nell’assolvimentodegliobblighicheaquest’ultimo<br />
per legge competono in materia di<br />
prevenzione degli infortuni durante il lavoro.<br />
Ritenevainsecondoluogochelacondottacolposaaddebitatagli(omessaprevisionenelDVR<br />
dello specifico rischio connesso all’attività di<br />
movimentazionemanualedeitubi)dipendeva<br />
dal fatto che il coordinatore del cantiere, cui<br />
eraaffidataladirettasorveglianzasulsitoproduttivo,<br />
non gli aveva “passato” nessuna segnalazioneinmerito,dunquelasuacondottadiomessavalutazionedeirischichenonriguardavanoattivitàdipertinenzadelladitta(eche,oltretutto,noneranostatiportatiasuacono<br />
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scenza)noneracensurabile.<br />
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso non<br />
meritevolediaccoglimento.Afrontedelragionamento<br />
assolutorio del Tribunale (il rischio<br />
connessoallemanovredimovimentazionedei<br />
tubi per gasdotto dal piazzale antistante il capannonealsuointerno,segnatamentelamanovra<br />
di aggancio dei tubi anzidetti, la quale<br />
noncomportavanecessariamentelasalitasulla<br />
catastaformatadaglistessi,nonerapreventivabile<br />
dall’imputato, onde nessun obbligo di informazionepotevaesigersidall’imputatosuun<br />
rischiooltretuttononcomunicatoglidaltitolare<br />
della società che lo aveva designato RSPP), la<br />
Cassazione ha richiamato l’osservanza dei<br />
compitiche,invirtùdelladesignazionericevuta,<br />
l’imputato era tenuto ad assolvere (individuazionedeifattoridirischioedellemisuredi<br />
prevenzionechedevonoessereadottate).<br />
SebbeneilResponsabiledelserviziodiprevenzione<br />
e protezione, che opera per conto del<br />
datoredilavoro,collaboriconluinell’effettuare<br />
la valutazione dei rischi e nell’elaborare il<br />
correlatodocumento(DVR),enonsiaprevista<br />
nessunasanzionepenalecontravvenzionalea<br />
suo carico, pertanto lo stesso è certamente<br />
qualificabilecomeconsulentedeldatoredilavoroeirisultatidellesueelaborazioni,qualora<br />
fattipropridaldatoredilavorochelohascelto,<br />
comportano la conseguenza che delle eventualinegligenzedelRSPPèildatoredilavoroa<br />
doverrispondere;nondimeno,conilD.Lgs.n.<br />
195/2003ilRSPPèdivenuto,persceltalegislativa,unaveraepropriaqualificaprofessionalediambitoprevenzionisticoe,dunque,lostesso,purrimanendofermalaposizionedigaranziadeldatoredilavoro,puòesserecorresponsabiledelverificarsidiuninfortunio,ancorché<br />
sia privo di poteri decisionali e di spesa, ogni<br />
qualvoltaquestosiaoggettivamentericonducibileaunasituazionepericolosacheavrebbe<br />
avuto l’obbligo di conoscere e di segnalare,<br />
dovendosi presumere che alla segnalazione<br />
avrebbefattoseguitol’adozione,dapartedel<br />
datoredilavoro,dellenecessarieiniziativeidonee<br />
a neutralizzare la situazione di pericolo.<br />
Dunque l’imputato, incaricato di monitorare<br />
costantementelasicurezzadegliimpiantiedi<br />
interloquireconildatoredilavoro,aveval’obbligodiindividuareedisegnalareirischiconnessi<br />
alla movimentazione dei tubi (nella specie,ilrischiodicadutadaunacatasta);peraltro,<br />
la Cassazione nulla ha detto circa la non pre<br />
ventivabilitàdelrischio(giacché,apareredelladifesa,lamanovradiagganciononcomportavalasalitasuitubi)el’incidenzadellamancata<br />
segnalazione da parte del coordinatore del<br />
cantiere.<br />
Minimizzazione<br />
delrischio<br />
Cassazionepenale,sez.IV,<br />
15gennaio2010,n.1841,<br />
Pres.Mocali,Rel.Licari<br />
<strong>Sicurezza</strong>sullavoroObbligodellamassima<br />
riduzionedeirischiSoggettoobbligatoValutazioneÈtaleildatoredilavoroCasistica<br />
Tragliobblighifacenticapoaldatoredilavoro<br />
in materia di prevenzione degli infortuni, è<br />
compresoquellodinondiscostarsidall’obbligodellamassimariduzionedeirischi(fattispeciedioperaiointrodottosinelvanoinferioredi<br />
unavascadiimmissionedimaterialecalcareo<br />
pereffettuarelavoridipulizia,decedutoaseguito<br />
della rovinosa caduta sul suo corpo di<br />
pietre ed altro materiale, versato dall’alto dai<br />
colleghidilavoroattraversolaboccasuperiore<br />
della tramoggia, in assenza di misure di sicurezzapiùadeguate(segnaliluminosiesonori)<br />
in luogo dell’apposizione di due assi di legno<br />
sullagratasuperioredellatramoggia,alfinedi<br />
indicare che erano in corso lavori all’interno<br />
dellavasca).<br />
L’amministratoreunicodiunaSocietàerastato<br />
condannato per la morte di un operaio in<br />
quantoavevaomessodiadottareefficientisistemidisicurezzanecessariasegnalareinmodoinequivocolapresenzadipersoneoperanti<br />
all’interno di una tramoggia (nella specie, vascadiimmissionedimaterialecalcareo),cagionando<br />
in tal modo al dipendente, che si era<br />
introdotto nel vano inferiore della vasca per<br />
effettuarnelavoridipulizia,lamorteinconseguenzadellarovinosacadutasulsuocorpodi<br />
pietre e altro materiale, versato dall’alto dai<br />
colleghidilavoroattraversolaboccasuperiore<br />
dellatramoggia.<br />
GIURISPRUDENZA<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 87 ILSOLE24ORE
GIURISPRUDENZA<br />
ILSOLE24ORE 88<br />
SecondoiGiudicidimerito,alfinedieffettuare<br />
ilavoridipulituradellatramoggiaedieliminare<br />
irischidiinfortunioinerentiataleattività,era<br />
stato adottato un sistema di sicurezza rudimentaleeinsufficiente(apposizionedidueassi<br />
di legno sulla grata superiore della tramoggia<br />
al fine di indicare che erano in corso lavori<br />
all’interno della vasca), perché non rispettoso<br />
delprincipiodellamassimariduzionedeirischi<br />
dettato dalla normativa prevenzionistica (attuale<br />
art. 15, D.Lgs. n. 81/2008, già art. 3,<br />
D.Lgs. n. 626/1994). Nel DVR aziendale era<br />
previsto che, al fine di effettuare i lavori di<br />
pulituradellatramoggia,l’operaioaddettofacesseingressodalbassonellavascaevipermanesse<br />
fino a che non fosse esaurita l’attività<br />
programmata; peraltro, al fine di eliminare i<br />
rischi di infortunio inerenti a questa attività,<br />
secondo il consulente tecnico era necessario<br />
adottaremisuredisicurezzapiùadeguate(segnaliluminosiesonori)econefficaciapreventivapiùvalida.<br />
Con il ricorso per Cassazione, l’imputato lamentavacheiGiudicinonavesseroconsideratochelostessoavevarilasciatoperiscrittodelega<br />
al ”direttore di cava”, cui doveva conseguireilproprioesonerodaogniresponsabilità<br />
per la violazione degli obblighi imposti dalla<br />
normativaprevenzionistica.Inoltre,avevacontestatocheilsistemadisegnalazioneacusticae<br />
visivafossestatoritenutocondottaalternativa<br />
doverosamente esigibile dall’imputato, in assenza<br />
della dimostrazione tecnicoscientifica<br />
dellasuaefficacia,semplicementefacendoricorsoall’inappropriatoconcettodelfatto”notorio”(nelsensocheèpatrimoniodiconoscenzageneralelaprassiinusodatempodiutilizzare<br />
sistemi di segnalazione attivabili<br />
elettricamente o elettronicamente). Per altro<br />
versosiadducevacheilsistemadiprevenzione<br />
adottato dall’imputato prevedeva, oltre alla<br />
collocazione delle due assi di legno, anche<br />
l’obbligatoriapartecipazionealleoperazionidi<br />
dueoperai,alfinediottenereunduplicelivello<br />
diattenzione,nell’evenienzadioccasionalicali<br />
diprudenzadapartediunodiessi(mentrela<br />
vittima si era introdotta senza aspettare il secondocollegadilavoro).Ilricorsoèstatorigettato,giacchéeraprocessualmenterisultatoche:<br />
l con costi esigui potevano essere installati<br />
sistemi elettronici di rilevazione della presenzadioperaiall’internodellatramoggiae<br />
di segnalazione luminosa e acustica all’esterno;<br />
l questisistemieranoconnotatidacaratteristichetecnichedisempliceinstallazioneedidiffusaesperimentataapplicazionedatempoinvarisettoridiimpiego;<br />
l gli stessi sarebbero stati tecnicamente idonei<br />
a prevenire, in maniera più efficace,<br />
eventualidisattenzionioimprudenzedeilavoratori<br />
addetti, come l’operaio deceduto,<br />
allapuliziaall’internodellatramoggia.IGiudici<br />
di legittimità hanno ritenuto, quindi,<br />
chel’imputatononsieraattenutoall’obbligo<br />
della massima riduzione dei rischi nell’ambientedilavoro,previstadallenorme.<br />
Quanto al preteso rilascio di delega, la Cassazione<br />
ha ritenuto che il documento prodotto<br />
eralimitatoall’esecuzionedellemisuredisicurezza<br />
e all’attività di sorveglianza circa il loro<br />
rispetto,inluogodiessereestesoancheall’obbligodell’individuazionedeifattoridirischioedellemisurediprevenzionedaadottareall’internodell’azienda.Conriguardo,infine,all’improprietàdelrichiamodeiGiudicidimeritoalconcettodel“fatto<br />
notorio”peraccreditarel’idoneitàdelsistema<br />
disegnalazioneaffidatoagliimpiantiadattivazione<br />
elettronica, la Cassazione, dopo avere<br />
osservatochel’apposizionedidueassidilegno<br />
sulla grata superiore della tramoggia, oltre a<br />
non recingere, di fatto, l’intero margine della<br />
vasca, costituiva un ostacolo di scarsa consistenza<br />
(potendo le assi essere rimosse da urti<br />
accidentali o da altri agenti esterni come, in<br />
effetti, avvenne), ha ritenuto «evidente il minoremarginedirischioassicuratodaunsistema,<br />
immune da condizionamenti esterni, come<br />
quello proposto di rilevazione elettronica<br />
dellapresenzadell’operaioall’internodellavasca<br />
e di segnalazione all’esterno mediante allarmiluminosiodacustici».Èstatocosìcondivisibilmente<br />
ritenuto fatto notorio «il dato non<br />
congetturale,maempiricamentericonosciuto<br />
egeneralmenteaccettato,cheisistemidirilevazione<br />
della presenza di persone negli ambientipiùdisparati(anchequelliovesisvolgonoattivitàproduttiveo,comunque,lavorative)<br />
mediante telecamere o altre apparecchiature<br />
attivabili elettricamente o elettronicamente,<br />
sono di uso generalizzato e assicurano, medianteallarmiluminosiodacustici,ilcontrollo<br />
più efficace, sulla scorta dell’”id quod plerumqueaccidit”,perimpedirechequellapresen<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010N.21
zanonsfuggaall’attenzionealtrui,senzasubire<br />
interferenze dalle eventuali condotte disattente<br />
od imprudenti della stessa persona<br />
soggettaalcontrollo».<br />
Nelcasoconcreto,pertanto,l’eventoinfortunistico<br />
è stato riconducibile comunque<br />
all’omissione, da parte dell’imputato, della<br />
condotta doverosa di impedire, con l’ap<br />
Gestionedeirifiuti<br />
Cassazionecivile,sezioniunite,<br />
9settembre2010,n.19253,<br />
Pres.Carbone<br />
Gestione dei rifiuti Servizio di smaltimento<br />
deirifiutiInadempimentoDecretoingiuntivo<br />
Giurisdizione Difetto di giurisdizione <br />
Giudiceordinarioegiudiceamministrativo<br />
Il legislatore, nell’attribuire alla giurisdizione<br />
amministrativa esclusiva le controversie attinenti<br />
alla complessiva azione di gestione dei<br />
rifiuti,ha,innanzitutto,individuatounaparticolare<br />
materia, rappresentata dalla gestione<br />
dei rifiuti, e ha considerato l’attività amministrativa<br />
preordinata all’organizzazione o all’erogazionedelserviziopubblicodiraccoltae<br />
di smaltimento dei rifiuti. Inoltre, l’espresso<br />
riferimentonormativoaicomportamentidella<br />
pubblica amministrazione deve essere inteso<br />
nel senso che quelli che rilevano, ai fini del<br />
riparto della giurisdizione, sono soltanto i<br />
comportamenti costituenti espressione di un<br />
potereamministrativo,enonanchequellimeramentemateriali,postiinesseredall’amministrazionealdifuoridell’eserciziodiun’attività<br />
autoritativa. Pertanto, quando vengono in rilievo<br />
questioni meramente patrimoniali, connessealmancatoadempimentodapartedell’amministrazionediunaprestazionepecuniaria<br />
nascente da un rapporto obbligatorio, i<br />
comportamenti posti in essere dall’amministrazionestessanonsonoricompresinell’ambitodiapplicazionedellanormaimpugnataerientrano,invece,nellagiurisdizionedell’autoritàgiudiziariaordinaria.<br />
prestamentodisistemidisicurezzatecnicamenteefficienti,cheillavoratorefossecolpito<br />
mortalmente da eventuali colate di<br />
materiale pietroso, scaricato dalla sua bocca<br />
superiore dall’alto della tramoggia dai<br />
compagni di lavoro, inconsapevoli della situazione<br />
altamente pericolosa venutasi a<br />
creare. l<br />
acuradiMariaMelizzi,consulentelegale<br />
Nelcasodispecie,lacontroversiahaadoggetto<br />
il pagamento dei corrispettivi dovuti per la<br />
fornitura di macchinari alla società affidataria<br />
delserviziodismaltimentorifiuti.<br />
Lasocietàcreditrice,perl’attivitàdinoleggiodi<br />
mezzicaldo/freddoafavoredellasocietàaffidataria<br />
del servizio di smaltimento dei rifiuti<br />
della Regione Campania, aveva ottenuto, dal<br />
Tribunale di Napoli, un decreto ingiuntivo nei<br />
confrontidiquest’ultimache,asuavolta,avevachiestolarevocadell’attoemessoeccependoildifettodigiurisdizionedelgiudiceordinario<br />
in favore della giurisdizione esclusiva del<br />
giudiceamministrativo.<br />
Lasocietàcreditrice,nelcostituirsi,haribadito<br />
lagiurisdizionedelgiudiceordinariosullabase<br />
delprincipiodelripartodellagiurisdizioneprevistodall’art.33,D.Lgs.n.80/1998,modificatoeintegratodall’art.7,leggen.205/2000,esullabasedeiprincipiespressidallaCorteCostituzionaleconlesentenzen.20/2004,n.281/2004en.191/2006,e,inpendenzadelgiudiziodimerito,hapropostoricorsoperilregolamentopreventivodigiurisdizione.LacontroversiasottopostaalgiudiziodellaSuprema<br />
Corte ha ad oggetto il recupero di un<br />
creditovantatodallasocietàricorrente.<br />
Algiudicedimeritononèstatochiestoalcun<br />
sindacato sulla situazione soggettiva del soggettoprivatoaseguitodell’eserciziodiunpoterediscrezionaledapartedellaPA,masololacognizioneinordineallasussistenzadelcreditopreteso.Sitratta,dunque,diunacontroversiainmateria<br />
di pubblici servizi concernente canoni, indennità<br />
o altri corrispettivi, espressamente<br />
esclusadallagiurisdizionedelgiudiceamministrativo(sentenzadellaCorteCostituzionalen.<br />
204/2004).<br />
GIURISPRUDENZA<br />
Testodisponibile<br />
onlinenellasezione<br />
”Documentazione<br />
integrativa”delsito<br />
www.ambientesicu<br />
rezza.ilsole24ore.com<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 89 ILSOLE24ORE
GIURISPRUDENZA<br />
ILSOLE24ORE 90<br />
NellacitatasentenzadellaCorteCostituzionale,<br />
infatti, relativa alla declaratoria di parziale incostituzionalitàdell’art.33,D.Lgs.n.80/1998,come<br />
modificato dall’art. 7, legge n. 205/2000,<br />
era stato chiaramente affermato che le controversie<br />
relative a concessioni di pubblici servizi<br />
sono devolute alla giurisdizione amministrativa<br />
esclusiva, ad eccezione di quelle concernenti<br />
indennità, canoni e altri corrispettivi.<br />
Allo stesso modo, per ciò che concerne la materia<br />
degli appalti pubblici, la controversia relativa<br />
al pagamento dei corrispettivi di un contratto<br />
di appalto di pubblici servizi non rientra<br />
nella previsione di cui al’art. 33, D.Lgs. n. 80/<br />
1998, ritenendosi applicabile il principio generale<br />
di cui all’art. 113 della Costituzione, per il<br />
quale la tutela dei diritti soggettivi va chiesta al<br />
giudice ordinario (Corte di Cassazione, sezioni<br />
unite civile, ordinanza del 22 agosto 20017, n.<br />
17829, e ordinanza del 18 novembre 2008, n.<br />
27346).<br />
Non può neanche essere seguito l’eccepito difetto<br />
di giurisdizione del giudice ordinario sollevato<br />
dalla società resistente con riferimento<br />
all’art. 4, D.L. n. 90/2009, in quanto la Corte<br />
Costituzionale aveva già, con la sentenza n.<br />
35/2010, dichiarato infondata la questione di<br />
legittimità costituzionale dell’art. 4, D.L. n. 90/<br />
2008 («Misure straordinarie per fronteggiare<br />
l’emergenzanelsettoredellosmaltimentodei<br />
rifiuti, nella Regione Campania e ulteriori disposizioni<br />
di protezione civile»), convertito,<br />
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008,<br />
n. 123, sollevata in riferimento all’art. 103,<br />
comma 1, della Costituzione.<br />
La Corte, sulla base della propria espressa giurisprudenza<br />
(sentenze n. 204/2004, n. 191/<br />
2006 e n. 140/2007) ha fondato condizioni e<br />
limiti della giurisdizione amministrativa esclusiva,<br />
ai fini della compatibilità costituzionale delle<br />
norme di legge devolutive di controversie a<br />
questa giurisdizione, sui presupposti del coinvolgimento<br />
di situazioni giuridiche di diritto<br />
soggettivo e di interesse legittimo strettamente<br />
connesse; dell’assegnazione, da parte del<br />
legislatore, al giudice amministrativo della cognizione<br />
non di ”blocchi di materie”, ma di<br />
materie determinate; e del fatto che l’amministrazione<br />
agisca, in questi ambiti predefiniti,<br />
come autorità, e cioè attraverso la spendita di<br />
poteri amministrativi, che possono essere esercitati,<br />
sia mediante atti unilaterali e autoritativi,<br />
sia mediante moduli consensuali, sia mediante<br />
comportamenti, purché questi ultimi siano po<br />
sti in essere nell’esercizio di un potere pubblico<br />
e non consistano, invece, in meri comportamenti<br />
materiali avulsi da tale esercizio.<br />
Questo è il motivo per il quale la disposizione<br />
impugnata, alla luce di quanto affermato, non<br />
ha violato l’articolo 103, comma 1, della Costituzione,.<br />
Proprio perché il legislatore, nell’attribuire alla<br />
giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie<br />
attinenti alla complessiva azione di<br />
gestione dei rifiuti, ha, innanzitutto, individuato<br />
una particolare materia, rappresentata dalla<br />
gestione dei rifiuti, e ha considerato l’attività<br />
amministrativa preordinata all’organizzazione<br />
o all’erogazione del servizio pubblico di raccolta<br />
e di smaltimento dei rifiuti. Inoltre, l’espresso<br />
riferimento normativo ai comportamenti della<br />
pubblica amministrazione deve essere inteso<br />
nel senso che quelli che rilevano, ai fini del<br />
riparto della giurisdizione, sono soltanto i comportamenti<br />
costituenti espressione di un potere<br />
amministrativo, e non anche quelli meramente<br />
materiali, posti in essere dall’amministrazione<br />
al di fuori dell’esercizio di un’attività<br />
autoritativa.<br />
Pertanto, quando vengono in rilievo questioni<br />
meramente patrimoniali, connesse al mancato<br />
adempimento da parte dell’amministrazione<br />
di una prestazione pecuniaria nascente da un<br />
rapporto obbligatorio, i comportamenti posti<br />
in essere dall’amministrazione stessa non sono<br />
ricompresi nell’ambito di applicazione della<br />
norma impugnata e rientrano, invece, nella<br />
giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.<br />
Nel caso di specie si è trattato, all’evidenza, di<br />
pretese pecuniarie nascenti da un rapporto obbligatorio<br />
di tipo privatistico, nell’ambito del<br />
quale le questioni dedotte sono di natura meramente<br />
patrimoniale, come tali al di fuori della<br />
giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
La controversia in esame, avente ad oggetto<br />
una domanda di pagamento somme, attiene a<br />
posizioni di diritto soggettivo derivanti dal rapporto<br />
fra le parti in causa e non è riconducibile<br />
a un procedimento amministrativo.<br />
Non configura neppure una controversia «comunque<br />
attinente alla gestione dei rifiuti»,<br />
presupponendo, quest’ultima, l’esercizio di un<br />
potere autoritativo della PA (o dei soggetti a<br />
essa equiparati) che è, invece, del tutto estraneo<br />
al rapporto obbligatorio dedotto in giudizio<br />
e che ha la propria fonte in una pattuizione<br />
di tipo negoziale, intesa a regolamentare gli<br />
aspetti patrimoniali della gestione.<br />
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Materialidirisulta<br />
Cassazionecivile,sez.tributaria,<br />
24settembre2010,n.20206,<br />
Pres.Papa<br />
Discarica Conferimento dei materiali di risultaDepositoindiscaricaVersamentodeltributospecialeOmissioneRicorsoQuesitodidiritto<br />
I ricorsi incidentali, con i quali vengono prospettate<br />
censure di omessa pronuncia da parte<br />
di soggetti totalmente vittoriosi nei gradi di<br />
merito, sono conseguentemente inammissibili<br />
per carenza di interesse, specialmente quando,<br />
come nella specie, con il ricorso incidentale<br />
«la parte vittoriosa sollevi censure che non<br />
sonodirettecontrounastatuizionedellasentenza<br />
di merito, bensì abbiano ad oggetto<br />
questionisullequaliilgiudiced’appellononsi<br />
è pronunciato, ritenendole assorbite atteso<br />
chetaliquestioni,incasodiaccoglimentodel<br />
ricorso principale, possono essere riproposte<br />
davantialgiudicedirinvio».<br />
IlricorsoèstatopropostodallaRegioneToscana<br />
perlacassazionedellasentenzadiappello<br />
con cui le commissioni tributarie, adite in primoeinsecondogrado,avevanoaccoltoiricorsiriunitideicontribuenti.<br />
IlConsorzioeglialtriresistentiinviaincidentale<br />
avevanoimpugnatodueavvisidiaccertamentoemessidallaRegioneToscanaconcuivenivanocontestati:<br />
l l’omessa tenuta del registro per le annotazionigiornalieredeiconferimentideimaterialidirisultadegliscavi(terreeroccia)nella<br />
discarica,relativiailavoriperlarealizzazione<br />
dellalineaferroviariadell’altavelocità;<br />
l l’omesso versamento del tributo speciale<br />
perildepositoindiscarica;<br />
l l’omessa presentazione della discarica dell’attivitàsvoltadal1997al1999;econcuivenivanoirrogateleconseguentisanzioni.<br />
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso<br />
principaleedichiaratoinammissibiliiricorsiincidentali.Conilprimomotivodiricorsoèstatoprospet<br />
tatoallaCorteilgenericoquesitodidiritto «se<br />
alla luce della normativa vigente all’epoca dell’emanazione<br />
degli avvisi e delle norme di interpretazione<br />
autentica l’onere della prova del<br />
riutilizzo delle terre e delle rocce da scavo, al<br />
fine della derubricazione delle stesse dalla categoria<br />
dei rifiuti, incomba o meno al produttore<br />
del materiale»,chesièrisoltoinuninterrogativoprivodiconcretiriferimentinormativi<br />
e dell’indicazione di una fattispecie storica in<br />
gradodiconsentireladefinizionediunprincipiodidirittoidoneoarisolverelacontroversia<br />
inesame.<br />
Nelformulareilquesitodidirittooccorrecheil<br />
ricorrenteprospetti,seppureinformadubitativa,<br />
una precisa tesi giuridica che derivi dalla<br />
sintesi tra il quadro normativo di riferimento<br />
sinteticamente,machiaramente,riportatonei<br />
suoicontenutiessenziali(premessamaggiore)<br />
e una concreta fattispecie, altrettanto sinteticamente,machiaramentedescritta(premessa<br />
minore).<br />
Ugualmente,conilsecondomotivodiricorso,<br />
è stata denunciata la violazione delle stesse<br />
disposizioni di legge di cui al primo motivo<br />
(articoli 6, 7 e 8, D.Lgs. n. 22/1997, e art. 1,<br />
commi17e19,leggen.443/2001,comemodificata<br />
dalla legge n. 306/2003, e art. 2697<br />
c.p.c.),conl’aggiuntadelriferimentoagliartt.<br />
1 e 2, direttiva n. 75/442/CEE, ed è stato formulato<br />
il seguente testuale quesito di diritto<br />
«se, alla luce della normativa in esame, il riutilizzo<br />
delle terre e delle rocce da scavo debba o<br />
meno essere certo e previamente autorizzato,<br />
cioè autorizzato prima che si dia corso alla produzione<br />
stessa», prospettando un problema<br />
assolutamenteavulsodaognirelazioneconla<br />
specificafattispecie.<br />
Allostessomodoilterzo,quartoeaseguireil<br />
quinto, sesto e settimo motivo di ricorso (è<br />
stata prospettata una censura di violazione<br />
dell’art. 116 c.p.c., piuttosto che un vizio di<br />
motivazione, e la richiesta tenderebbe a ottenereunriesamedelmerito)sonorisultatiinammissibili<br />
per totale carenza di un quesito di<br />
sintesi.<br />
Ilcomplessonormativocostituitodall’art.366<br />
c.p.c.,n.4,art.366bisc.p.c.,eart.375c.p.c.,<br />
n.5neltestorisultantedalD.Lgs.n.40/2006deve<br />
interpretarsi nel senso che, anche per<br />
quantoconcerneivizidicuiall’art.360c.p.c.,<br />
n. 5, l’illustrazione del motivo deve essere accompagnatadaunmomentodisintesichene<br />
circoscrivapuntualmenteilimiti,inmanierada<br />
GIURISPRUDENZA<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 91 ILSOLE24ORE
GIURISPRUDENZA<br />
ILSOLE24ORE 92<br />
noningenerareincertezzeinsedediformulazionedelricorsoedivalutazionedellasuaammissibilità.<br />
Inbaseaquestainterpretazione,lanormadi<br />
cuiall’art.366bisc.p.c.,sisottraeacensure<br />
di incostituzionalità in riferimento agli artt.<br />
76,77,24,111dellaCostituzioneeart.117,<br />
comma1,dellaCostituzione,giacché,quantoallasuppostaviolazionedegliartt.76e77<br />
della Costituzione, l’onere imposto al ricorrenteassolveaunafunzioneserventerispetto<br />
ai compiti della Corte di Cassazione; inoltre,<br />
quanto al preteso contrasto con gli artt.<br />
76, 77, 24 e 111 della Costituzione, e art.<br />
117,comma1,dellaCostituzione,nonsussiste<br />
una limitazione del diritto di accesso al<br />
giudice,tenutocontocheilrequisitodicontenutoforma(consistentenelridurreasintesi<br />
il complesso degli argomenti critici sviluppatinellaillustrazionedelmotivo)costituisceunmezzodieserciziodidettodirittonell’ambitodiungiudiziodiimpugnazioneconcepitoprimariamentecomemezzodiverificadellalegittimitàdelladecisione,sicchéilrequisitomedesimosiaccordaintrinsecamentecon<br />
lo scopo e con la funzione del giudizio per il<br />
quale è stato imposto come onere a carico<br />
dellaparte. l<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010N.21
LEGISLAZIONE<br />
RASSEGNA DI DELIBERE E LEGGI REGIONALI<br />
•AGOSTO OTTOBRE 2010<br />
Regione Ambito Estremi e nota<br />
PIEMONTE<br />
SICILIA<br />
LAZIO<br />
LOMBARDIA<br />
SICILIA<br />
TRENTINO AA<br />
Provincia<br />
autonoma<br />
di Bolzano<br />
FRIULI<br />
VENEZIA<br />
GIULIA<br />
Igiene<br />
del lavoro<br />
Igiene<br />
del lavoro<br />
Igiene di<br />
alimenti<br />
e bevande<br />
Igiene di<br />
alimenti<br />
e bevande<br />
<strong>Sicurezza</strong><br />
del lavoro<br />
<strong>Sicurezza</strong><br />
del lavoro<br />
<strong>Sicurezza</strong><br />
del lavoro<br />
acuradiSabrinaApicella,avvocato,SinthemaProfessionistiAssociati<br />
Il contenutoèdisponibileonlineall’indirizzo<br />
@<br />
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IGIENE E SICUREZZA<br />
Deliberazione Giunta Regionale 21 luglio 2010, n. 480<br />
«Programmi di prevenzione coordinati dal CCM Approvazione schema convenzione tra<br />
regione Piemonte e Arpa per la realizzazione del progetto: “Piano nazionale di prevenzione<br />
dei tumori da lavoro: sostegno tecnico organizzativo per il controllo e la riduzione del rischio<br />
di esposizione all’amianto durante le attività lavorative in presenza di materiali contenenti<br />
amianto ed in particolare durante le opere di bonifica»<br />
(in B.U. Piemonte 14 ottobre 2010, n. 41)<br />
Decreto Assessoriale 22 luglio 2010<br />
«Modifica del decreto 22 dicembre 2006, concernente programma di formazione per la<br />
prevenzione del rischio sanitario da esposizione all’amianto nei lavoratori interessati»<br />
(in B.U. Sicilia 28 luglio 2010, n. 34)<br />
Determinazione Direttoriale 9 agosto 2010, n. 3353<br />
«Piano regionale integrato dei controlli 20082010 sulla sicurezza alimentare, il benessere e<br />
la sanità animale (Determinazione n. 1166 del 17 marzo 2008). Approvazione verbale di<br />
campionamento degli alimenti di origine animale»<br />
(in B.U. Lazio 7 settembre 2010, n. 33)<br />
Circolare Regionale 29 settembre 2010, n. 13<br />
«Aggiornamento della circolare 52/SAN del 23 dicembre 2005 avente per oggetto:<br />
“Introduzione dell’obbligo di registrazione e riconoscimento per le imprese del settore<br />
alimentare“»<br />
(in B.U. Lombardia 11 ottobre 2010, n. 41)<br />
Decreto Assessoriale 21 luglio 2010<br />
«Costituzione dell’ufficio operativo del comitato regionale di coordinamento in materia di<br />
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.P.Reg. 14 gennaio 2009 e del decreto<br />
n. 2486 del 5 novembre 2009»<br />
(in B.U. Sicilia 28 luglio 2010, n. 34)<br />
Deliberazione Giunta Provinciale 26 luglio 2010, n. 1305<br />
@«Accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza in lavoratori addetti a mansioni<br />
che comportano particolari rischi per la sicurezza di terzi»<br />
(in S.O. n. 1 al B.U. Trentino Alto Adige 17 agosto 2010, n. 33)<br />
Deliberazione Giunta Regionale 28 luglio 2010, n. 1486<br />
«Recepimento dell’intesa n. 99/CU del 30/10/2007 sancita in Conferenza Unificata e<br />
dell’Accordo StatoRegioni rep. atti n. 178/CSR del 18/9/2008 e approvazione delle procedure<br />
adottate dalla Regione Friuli Venezia Giulia per gli “Accertamenti sanitari di assenza di<br />
tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a<br />
mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi»<br />
(in B.U. Friuli Venezia Giulia 11 agosto 2010, n. 32)<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 93 ILSOLE24ORE
LEGISLAZIONE<br />
EMILIA<br />
ROMAGNA<br />
MARCHE<br />
SICILIA<br />
SICILIA<br />
EMILIA<br />
ROMAGNA<br />
<strong>Sicurezza</strong><br />
del lavoro<br />
<strong>Sicurezza</strong><br />
del lavoro<br />
<strong>Sicurezza</strong><br />
del lavoro<br />
<strong>Sicurezza</strong><br />
del lavoro<br />
<strong>Sicurezza</strong><br />
del lavoro<br />
PIEMONTE Acqua<br />
PIEMONTE Acqua<br />
TRENTINO AA<br />
Provincia<br />
autonoma<br />
di Bolzano<br />
EMILIA<br />
ROMAGNA<br />
Acqua<br />
Acqua<br />
ILSOLE24ORE 94<br />
Deliberazione Giunta Regionale 27 luglio 2009, n. 1109<br />
«Accertamento assenza tossicodipendenza e assunzione sostanze in determinate categorie<br />
di lavoratori (Intesa StatoRegione 30/10/2007 e Accordo StatoRegioni 18/9/2008):<br />
modificazioni alla D.G.R. n. 170/2009»<br />
(in B.U. Emilia Romagna 18 agosto 2010, n. 105)<br />
Deliberazione Giunta Regionale 26 luglio 2010, n. 1181<br />
«Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 236/2010 concernente i criteri e modalità di<br />
attuazione del programma di attività formative di cui all’accordo stipulato in sede di<br />
conferenza permanente StatoRegioni del 20/11/2008, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del<br />
D.Lgs. n. 81/2008 per la promozione della cultura e delle azioni di prevenzione della salute<br />
e sicurezza sui luoghi d lavoro»<br />
(in B.U. Marche 6 agosto 2010, n. 70)<br />
Circolare 10 maggio 2010, n. 1269<br />
«Linee guida per l’organizzazione dell’area della tutela della salute e della sicurezza nei<br />
luoghi di lavoro nell’ambito del dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie<br />
provinciali»<br />
(in B.U. Sicilia 24 settembre 2010, n. 42)<br />
Circolare 26 luglio 2010, n. 1273<br />
«Linee guida sull’assetto organizzativo e funzionale dei servizi di prevenzione e protezione<br />
delle strutture sanitarie della Regione siciliana»<br />
(in B.U. Sicilia 24 settembre 2010, n. 42)<br />
Deliberazione Giunta Regionale 13 settembre 2010, n. 1350<br />
«Applicazione dell’art. 13, comma 6, e dell’art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e succ.<br />
mod. sui proventi derivanti dalle sanzioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei<br />
lavoratori»<br />
(in B.U. Emilia Romagna 13 ottobre 2010, n. 41)<br />
AMBIENTE<br />
Decreto Presidente della Giunta Regionale 4 agosto 2010, n. 12/R<br />
«Regolamento regionale recante: “Modifiche all’art. 13 del regolamento 6 dicembre 2004, n.<br />
15/R in materia di canoni regionali per l’uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto<br />
2002, n. 20)”»<br />
(in B.U. Piemonte 12 agosto 2010, n. 32)<br />
Deliberazione Giunta Regionale 4 agosto 2010, n. 13496<br />
«Regolamento regionale recante “Modifiche all'articolo 13 del regolamento regionale del 6<br />
dicembre 2004, n. 15/R in materia di canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (legge<br />
regionale 5 agosto 2002, n. 20)”. Approvazione»<br />
(in B.U. Piemonte 12 agosto 2010, n. 32)<br />
Deliberazione Giunta Provinciale 5 agosto 2010, n. 1793<br />
«Integrazione per l’anno 2010 del termine di presentazione delle domande di<br />
finanziamento per la costituzione di impianti di depurazione delle acque reflue derivanti dai<br />
rifugi alpini (deliberazione della Giunta Provinciale n. 1200 di data 22 maggio 2009) (fascicolo<br />
n. 110D10S158)»<br />
(in B.U. Trentino Alto Adige 17 agosto 2010, n. 33)<br />
Deliberazione Giunta Regionale 19 luglio 2010, n. 1042<br />
«Nuove determinazioni in materia di canoni demanio idrico»<br />
(in B.U. Emilia Romagna 18 agosto 2010, n. 105)<br />
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MOLISE Acqua<br />
PUGLIA Acqua<br />
TOSCANA Bonifica<br />
SARDEGNA Energia<br />
SICILIA Rifiuti<br />
ABRUZZO Rifiuti<br />
LOMBARDIA Rifiuti<br />
MARCHE Rifiuti<br />
VENETO Rifiuti<br />
SICILIA Rifiuti<br />
LEGISLAZIONE<br />
Deliberazione Giunta Regionale 6 agosto 2010, n. 685<br />
«Articolo 9, comma 2, della legge regionale 3 marzo 2009, n. 8 “Nuova disciplina in materia<br />
di organizzazione del servizio idrico integrato” Approvazione del conto patrimoniale<br />
straordinario e della consistenza netta della dotazione patrimoniale dell’autorità di ambito<br />
territoriale ottimale per il servizio idrico integrato del Molise»<br />
(in B.U. Molise 16 settembre 2010, n. 27)<br />
Deliberazione Giunta Regionale 30 luglio 2010, n. 1769<br />
«Individuazione e perimetrazione degli agglomerati urbani della Regione Puglia ai sensi e per<br />
gli effetti della Direttiva Comunitaria 91/271/CEE e del D.Lgs. n. 152/2006. Deliberazione di<br />
Giunta Regionale n. 1085 del 23 giugno 2009. Attività di ricognizione e verifica»<br />
(in B.U. Puglia 23 agosto 2010, n. 136)<br />
Legge Regionale 5 agosto 2010, n. 47<br />
@ «Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica»<br />
(in B.U. Toscana 9 agosto 2010, n. 36)<br />
Deliberazione Giunta Regionale 1° luglio 2010, n. 25/40<br />
“Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia<br />
elettrica da fonti rinnovabili. Chiarimenti Delib.G.R. n. 10/3 D.L. 12/3/2010. Riapprovazione<br />
Linee Guida»<br />
(in S.S. n. 1 al B.U. Sardegna 12 agosto 2010, n. 24)<br />
Circolare 23 luglio 2010, n. 2<br />
«Legge regionale 22 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in<br />
materia di entrate. Art. 2, legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Tributo speciale per il deposito<br />
in discarica dei rifiuti solidi. Indicazioni operative»<br />
(in B.U. Sicilia 20 agosto 2010, n. 37)<br />
Legge Regionale 2 agosto 2010, n. 36<br />
«Localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti inerti contenenti amianto»<br />
(in B.U. Abruzzo 13 agosto 2010, n. 13)<br />
Deliberazione Giunta Regionale 5 agosto 2010, n. 9/443<br />
«Ulteriori determinazioni in merito al “Progetto per l’approfondimento della conoscenza della filiera<br />
dei rottami ferrosi e non avviati a seconda fusione”, di cui alla D.G.R. 8 luglio 2009 n. 8/9795»<br />
(in B.U. Lombardia 16 agosto 2010, n. 33)<br />
Deliberazione Giunta Regionale 12 luglio 2010, n. 1111<br />
«Indirizzi per l’applicazione del decreto legislativo n. 36/2003 e del D.M. 3/8/2005 riguardanti<br />
l’ammissibilità dei rifiuti speciali non pericolosi in discarica»<br />
(in B.U. Marche 30 luglio 2010, n. 68)<br />
Deliberazione Giunta Regionale 3 agosto 2010, n. 2023<br />
«Decreto legislativo 13 febbraio 2003, n. 36 articolo 5, comma 4. Dcr 15/6/2006, n. 76.<br />
“Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica” <br />
Aggiornamento relativo alle annualità 20052008»<br />
(in B.U. Veneto 31 agosto 2010, n. 71)<br />
Ordinanza Commissariale 18 agosto 2010, n. 10<br />
«Deroga ai limiti di cui alla tabella 5 del decreto ministeriale 3 agosto 2005 all’ammissibilità in<br />
discarica dei rifiuti non pericolosi CER 191212»<br />
(in B.U. Sicilia 17 settembre 2010, n. 41)<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 95 ILSOLE24ORE
LEGISLAZIONE<br />
FRIULI<br />
VENEZIA<br />
GIULIA<br />
FRIULI<br />
VENEZIA<br />
GIULIA<br />
SARDEGNA<br />
PUGLIA<br />
LAZIO<br />
Rumore<br />
Sostanze<br />
pericolose<br />
Tutela<br />
ambientale<br />
Tutela<br />
ambientale<br />
Tutela<br />
ambientale<br />
MARCHE VIA<br />
EMILIA<br />
ROMAGNA<br />
VIA<br />
UMBRIA VIA<br />
ILSOLE24ORE 96<br />
Deliberazione Giunta Regionale 4 agosto 2010, n. 1542<br />
«L.R. 16/2007, art. 18, comma 1, lett. e) Norme in materia di tutela dall’inquinamento<br />
atmosferico e dall’inquinamento acustico. Adozione degli standard per la strutturazione delle<br />
banche dati relative alla gestione dei risultati delle indagini e degli studi effettuati nel settore<br />
del rumore ambientale: Approvazione»<br />
(in B.U. Friuli Venezia Giulia 18 agosto 2010, n. 33)<br />
Decreto Presidenziale 24 agosto 2010, n. 0198/Pres.<br />
«L.R. 23/2005. Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione dei<br />
contributi regionali per gli interventi in materia di situazioni da rischio amianto di cui agli<br />
articoli 7, comma 1 e 8, commi 1 e 3, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22<br />
(disposizioni in materia di situazioni da rischio amianto), emanato con decreto del Presidente<br />
della Regione 25 maggio 2006 n. 160»<br />
(in B.U. Friuli Venezia Giulia 8 settembre 2010, n. 36)<br />
Determinazione Direttoriale 11 agosto 2010, n. 1653<br />
«Requisiti di organizzazione e di competenza tecnicoscientifica dei soggetti delegati<br />
all’esercizio di funzioni paesaggistiche ai sensi della L.R. 12 agosto 1998, n. 28, in attuazione<br />
dell’art. 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni.<br />
Approvazione elenco, a fini riepilogativi e ricognitivi, degli enti idonei all’esercizio della<br />
funzione autorizzatoria delegata in materia di paesaggio»<br />
(in B.U. Sardegna 31 agosto 2010, n. 26)<br />
Deliberazione Giunta Regionale 30 luglio 2010, n. 1801<br />
«Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, successive modifiche e integrazioni, “Codice dei<br />
beni culturali e del paesaggio”, art. 146, comma 6. Ricognizione dei comuni singoli e delle<br />
associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnicoscientifica<br />
e abbiamo istituito la commissione locale per il paesaggio. Attribuzione della delega e<br />
disciplina della modalità di esercizio»<br />
(in B.U. Puglia 23 agosto 2010, n. 136)<br />
Determinazione Direttoriale 15 luglio 2010, n. 3393<br />
«Individuazione dei comuni in possesso di requisiti necessari per l’esecuzione della funzione<br />
delega in materia di autorizzazione paesaggistica, articoli 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio<br />
2004, n. 42»<br />
(in B.U. Lazio 21 agosto 2010, n. 31)<br />
Legge Regionale 4 agosto 2010, n. 12<br />
«Modifica alla Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 ”Disciplina della procedura di valutazione<br />
di impatto ambientale“»<br />
(in B.U. Marche 12 agosto 2010, n. 72)<br />
Deliberazione Giunta Regionale 12 luglio 2010, n. 987<br />
«Direttiva sulle modalità di svolgimento delle procedure di verifica (screening) normale dal<br />
Titolo II e delle procedure di VIA normale del Titolo III della L.R. n. 9/1999»<br />
(in B.U. Emilia Romagna 18 agosto 2010, n. 105)<br />
Determinazione Dirigenziale 27 luglio 2010, n. 6663<br />
«Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e di Verifica di Assoggettabilità.<br />
Determinazioni in merito alle decorrenze dei termini»<br />
(in B.U. Umbria 18 agosto 2010, n. 38)<br />
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MOLISE Acqua<br />
LIGURIA Amianto<br />
ABRUZZO Amianto<br />
TRENTINO<br />
AA<br />
Provincia<br />
autonoma<br />
di Bolzano<br />
VALLE<br />
D’AOSTA<br />
Aria<br />
Energia<br />
LIGURIA Energia<br />
CALABRIA REACH<br />
TRENTINO<br />
AA<br />
Provincia<br />
autonoma<br />
di Bolzano<br />
Rifiuti<br />
PIEMONTE Rifiuti<br />
LEGISLAZIONE<br />
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 settembre 2010, n. 282<br />
«Articolo 9, comma 2 delle legge regionale 3 marzo 2009, n. 8 “Nuova disciplina in materia<br />
di organizzazione del servizio idrico integrato” Trasferimento alla Regione Molise della<br />
consistenza netta della dotazione patrimoniale dell’Autorità di ambito territoriale ottimale per<br />
il servizio idrico integrato del Molise»<br />
(in B.U. Molise 1° ottobre 2010, n. 28)<br />
Deliberazione Giunta Regionale 17 settembre 2010, n. 1086<br />
«Definizione della graduatoria per la concessione dei contributi agli enti locali per azioni in<br />
tema di amianto»<br />
(in B.U. Liguria 13 ottobre 2010, n. 41)<br />
Deliberazione Giunta Regionale 31 agosto 2010, n. 657<br />
«Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 347 del 3/5/2010 avente ad oggetto: “Legge<br />
27/3/1992, n. 257 L.R. 4/8/2009, n. 11 D.G.R. n. 689 del 9/7/2007 D.G.R. n. 211 del<br />
4/5/2009. Programma per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiale<br />
contenenti amianto. Disposizioni attuative, modifiche ed integrazioni alle D.G.R. n. 689 del<br />
9/7/2007 e D.G.R. n. 211 del 4/5/2009”. Presa d’atto dell’ordinanza n. 274/2010 del TAR<br />
Abruzzo del 29 luglio 2010»<br />
(in B.U. Abruzzo 13 ottobre 2010, n. 59)<br />
Deliberazione Giunta Provinciale 13 settembre 2010, n. 1508<br />
«Modifiche degli allegati A e C della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, “Norme per la<br />
tutela della qualità dell’aria”»<br />
(in B.U. Trentino Alto Adige 28 settembre 2010, n. 39)<br />
Deliberazione Giunta Regionale 20 agosto 2010, n. 2236<br />
«Approvazione, ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 della L.R. 21/2008 e successive modificazioni,<br />
delle modalità di accertamento di A) soggetti fisici abilitati al rilascio dell’attestato di<br />
certificazione energetica degli edifici e B) soggetti ispettori»<br />
(in B.U. Valle d’Aosta 28 settembre 2010, n. 40)<br />
Deliberazione Giunta Regionale 24 settembre 2010, n. 1098<br />
«Adeguamento dell’art. 21 della l.r. n. 16/2008 alla nuova disciplina statale in materia di<br />
impianti di depurazione di energia da fonti rinnovabili soggetti a comunicazione di avvio<br />
dell’attività»<br />
(in B.U. Liguria 13 ottobre 2010, n. 41)<br />
Decreto Dirigenziale 8 luglio 2010, n. 10118<br />
«Deliberazione di Giunta regionale n. 26 del 28/1/2010: articolazioni organizzative Autorità<br />
Regionale Competente in materia di controlli e vigilanza sui Regolamenti “REACH” e “CLP”»<br />
(in S.S. n. 1 al B.U. Calabria 16 settembre 2010, n. 17)<br />
Deliberazione Giunta Provinciale 13 settembre 2010, n. 1507<br />
«Fissazione per l’anno 2011 degli importi dovuti dai comuni e dai gestori di impianti di<br />
raccolta e smaltimento ai sensi dell’articolo 35 della legge provinciale n. 4/2006»<br />
(in B.U. Trentino Alto Adige 28 settembre 2010, n. 39)<br />
Deliberazione Giunta Regionale 27 settembre 2010, n. 68703<br />
@«Approvazione dei dati di produzione rifiuti urbani e di raccolta differenziata relativi al 2009»<br />
(in B.U. Piemonte 30 settembre 2010, n. 39)<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 97 ILSOLE24ORE
LEGISLAZIONE<br />
MARCHE Rifiuti<br />
ABRUZZO Rifiuti<br />
ABRUZZO Rifiuti<br />
SARDEGNA Rifiuti<br />
LOMBARDIA<br />
UMBRIA<br />
Tutela<br />
Ambientale<br />
Tutela<br />
paesaggistica<br />
LOMBARDIA VIA<br />
ILSOLE24ORE 98<br />
Deliberazione Amministrativa 14 settembre 2010, n. 11<br />
«Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate e relativo rapporto ambientale.<br />
Aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti di cui alla deliberazione 15<br />
dicembre 1999, n. 284. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Legge regionale 12 ottobre<br />
2009, n. 24»<br />
(in B.U. Marche 4 ottobre 2010, n. 87)<br />
Deliberazione Giunta Regionale 26 luglio 2010, n. 588<br />
«L.R. 19/12/2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i. Approvazione<br />
del 4° Rapporto sulle raccolte differenziate 2008»<br />
(inB.U. Abruzzo 13 ottobre 2010, n. 59)<br />
Deliberazione Giunta Regionale 13 settembre 2010, n. 693<br />
«L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. art. 59. Direttive regionali per la determinazione della tariffa<br />
di conferimento di rifiuti urbani agli impianti. Approvazione»<br />
(in B.U. Abruzzo 13 ottobre 2010, n. 59)<br />
Deliberazione Giunta Regionale 15 settembre 2010, n. 32/71<br />
«Direttive regionali per la gestione e l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi di depurazione in<br />
agricoltura»<br />
(in B.U. Sardegna 9 ottobre 2010, n. 30)<br />
Deliberazione Giunta Regionale 15 settembre 2010, n. 9/479<br />
«Schema di Accordo di Programma tra Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della tutela del territorio e<br />
del mare e Regione Lombardia finalizzato alla programmazione e al finanziamento di<br />
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico»<br />
(in B.U. Lombardia 27 settembre 2010, n. 39)<br />
Comunicato<br />
«Elenco degli enti in possesso dei requisiti di legge per l’esercizio delle funzioni amministrative<br />
delegate in materia paesaggistica con L.R. n. 11/2005 (Allegato alla D.D. n. 6635 del 4<br />
maggio 2010)»<br />
(in B.U. Umbria 29 settembre 2010, n. 46)<br />
Testo coordinato della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 5<br />
«Testo coordinato della L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 “Norme in materia di Valutazione di<br />
Impatto Ambientale”»<br />
(in S.S. n. 1 al B.U. Lombardia 21 settembre 2010, n. 38)<br />
Il Sole 24 ORE Arketipo<br />
Progetti, dettagli, materiali, impianti.<br />
Informazioni e abbonamenti al sito http://vetrina.ilsole24ore.com/arketipo<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010N.21
SISTRI: AL VIA IL DOPPIO REGIME<br />
PER GLI ADEMPIMENTI<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
Inserto<br />
Per effetto del D.M. 28 settembre 2010, che ha prorogato il periodo transitorio di operatività del<br />
SISTRI,dal1°ottobreal31dicembre2010ilnuovosistematelematicoperlatracciabilitàdeirifiutisi<br />
affiancaaitradizionaliregistridicaricoescaricoeaiformulariditrasporto.<br />
Le imprese e gli enti già dotati dei dispositivi elettronici sono tenuti a utilizzarli, sia pure in via<br />
sperimentale,mentredal1°gennaio2011isoggettiobbligatiadimpiegareilSISTRInonpotrannopiù<br />
servirsidiregistrieformulari.<br />
La pubblicazione del decreto e della relativa nota esplicativa è il pretesto anche per tracciare un<br />
quadro riepilogativo e fornire qualche spunto operativo, anche per apprezzarne le opportunità di<br />
miglioramentosiaperisoggettiobbligatisiaperlaqualitàdelrelativobusiness.<br />
: Sul<br />
D.M. 28 settembre 2010, è disponibile un breve filmato riepilogativo sulla pagina di<br />
<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>inFacebook:http://www.facebook.com/<strong>Ambiente</strong><strong>Sicurezza</strong><br />
l contributo di<br />
Paolo Pipere<br />
Roberto Conforto<br />
9novembre2010N.21 ILSOLE24ORE ILSOLE24ORE<br />
III
ILSOLE24ORE IV<br />
RIFIUTIEBONIFICHE<br />
Commento<br />
Il D.M. 28 settembre 2010 proroga il periodo transitorio di operatività al 31/12/2010<br />
SISTRI<br />
AL VIA IL DOPPIO REGIME PER GLI ADEMPIMENTI<br />
l di Paolo Pipere<br />
Responsabile servizio ambiente e innovazione organizzativa - CCIAA Milano<br />
Per effetto del D.M. 28 settembre 2010, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2010 il SISTRI<br />
affianca i registri di carico e scarico e i formulari di trasporto, tradizionali strumenti<br />
per documentare la corretta gestione degli scarti di produzione e di consumo. Le<br />
imprese e gli enti già dotati dei dispositivi elettronici sono tenuti a utilizzarli, sia<br />
pure in via sperimentale; dal 1° gennaio 2011 scatta, comunque, l’obbligo di<br />
impiegare il SISTRI e il contestuale divieto di utilizzare i registri e i formulari. La<br />
pubblicazione del decreto e della relativa nota esplicativa è il pretesto anche per<br />
tracciare un quadro riepilogativo e fornire qualche spunto operativo.<br />
Doppio regime per gli adempimenti<br />
sui rifiuti. Il D.M. 28 settembre<br />
2010 ha prorogato il periodo<br />
transitorio di operatività del<br />
SISTRI. Dal 1° ottobre fino al 31<br />
dicembre 2010, il nuovo sistema<br />
telematico per la tracciabilità dei<br />
rifiuti si affianca ai registri di carico<br />
e scarico e ai formulari di<br />
trasporto, tradizionali strumenti<br />
per documentare la corretta gestione<br />
degli scarti di produzione e<br />
di consumo. Le imprese e gli enti<br />
già dotati dei dispositivi elettronici<br />
sono tenuti ad utilizzarli, sia<br />
pure in via sperimentale, mentre<br />
dal 1° gennaio 2011 i soggetti obbligati<br />
a impiegare il SISTRI non<br />
potranno più servirsi di registri e<br />
formulari.<br />
COME DEVE OPERARE<br />
CHI HA LA CHIAVETTA SISTRI<br />
Più precisamente, secondo le indicazioni<br />
della nota esplicativa [1] del D.M.<br />
28 settembre 2010, diffusa dal Ministero<br />
dell’<strong>Ambiente</strong>, dal 1° ottobre<br />
le imprese e gli enti già dotati dei<br />
dispositivi elettronici sono tenuti a<br />
effettuare i movimenti di carico relativi<br />
ai rifiuti prodotti, trasportati o<br />
gestiti utilizzando il Registro cronologico<br />
SISTRI, mentre lo scarico dei rifiuti<br />
già annotati nel registro di carico<br />
e scarico previsto dall’art. 190,<br />
D.Lgs. n. 152/2006, potrà essere riportato,<br />
fino al 31 dicembre 2010, solo<br />
in questo registro. Si è tentato, in<br />
questo modo, di limitare i pesanti impatti<br />
organizzativi causati dalla necessità<br />
di inserire in pochi giorni nel<br />
sistema telematico tutti i dati relativi<br />
alle giacenze di rifiuti stoccati in magazzino.<br />
La soluzione adottata, però,<br />
non convince del tutto le imprese e<br />
gli enti coinvolti. Nel caso in cui i rifiuti<br />
vengano quotidianamente prodotti,<br />
quando si deciderà di avviarli al<br />
recupero o allo smaltimento il movimento<br />
di scarico coinvolgerà sia le<br />
annotazioni di carico del tradizionale<br />
registro sia i nuovi movimenti di carico<br />
imputati nel sistema telematico,<br />
rendendo difficile adempiere all’obbligo<br />
di indicare quali movimenti di<br />
carico hanno generato il quantitativo<br />
di rifiuto destinato agli impianti autorizzati.<br />
In ogni caso, tutti i rifiuti in<br />
deposito temporaneo dovranno essere<br />
caricati nel Registro cronologico<br />
SISTRI entro il 31 dicembre 2010.<br />
1) Consultabileall’indirizzohttp://www.sistri.it/Documenti/Allegati/NOTA_ESPLICATIVA_IV_DECRETO_SISTRI.pdf.<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010N.21
Grafico1<br />
Riepilogo adempimenti<br />
Produttori di rifiuti<br />
con dispositivi<br />
Imprese ed enti<br />
con dispositivi<br />
Imprese ed enti<br />
senza dispositivi<br />
GARANTIRE LA TRACCIABILITÀ<br />
Sempre dal 1° ottobre al 30 novembre,<br />
le movimentazioni che coinvolgono<br />
imprese ed enti tenuti ad utilizzare<br />
il SISTRI, ma privi dei dispositivi<br />
elettronici, devono utilizzare la procedura<br />
definita dall’art. 6, comma 4,<br />
D.M. 17 dicembre 2009: «nel caso in<br />
cui uno dei soggetti tenuti alla compilazione<br />
della Scheda Sistri si trovi a<br />
non disporre temporaneamente dei<br />
mezzi informatici necessari […] la<br />
compilazione della scheda è effettuata,<br />
per conto di tale soggetto e su<br />
sua dichiarazione, da sottoscriversi<br />
su copia stampata della scheda, dal<br />
soggetto tenuto alla compilazione<br />
della parte precedente o successiva<br />
della scheda medesima».<br />
COSA FARE SE MANCANO<br />
I DISPOSITIVI ELETTRONICI<br />
Le imprese e gli enti privi dei disposi-<br />
Rifiuti prodotti dal 1° ottobre<br />
Rifiuti già caricati sul registro<br />
di carico e scarico<br />
D.Lgs. n. 152/2006<br />
Dal 1° ottobre registrazione dei<br />
movimenti di carico con SISTRI<br />
Emissione formulari<br />
tivi elettronici, invece, continueranno<br />
a compilare il registro di carico e<br />
scarico e a emettere il formulario<br />
identificativo del rifiuto fino a quando<br />
entreranno in possesso dei dispositivi<br />
elettronici, quindi, al più tardi,<br />
fino al 30 novembre, nuovo termine<br />
entro il quale dovrà concludersi il<br />
processo di distribuzione delle chiavette<br />
USB SISTRI e delle black box, i<br />
dispositivi di localizzazione che devono<br />
essere installati sui veicoli per il<br />
trasporto di rifiuti.<br />
LE SANZIONI ANNUNCIATE<br />
Il recente D.M. 28 settembre 2010<br />
assicura che fino al 31 dicembre, data<br />
entro la quale si concluderà il periodo<br />
transitorio, saranno sanzionabili<br />
solo le omissioni e gli errori relativi a<br />
registri e formulari, ma se la revisione<br />
del D.Lgs. n. 152/2006 - norma di<br />
RIFIUTIEBONIFICHE<br />
Commento<br />
Movimenti di “carico” su registro<br />
cronologico SISTRI<br />
Movimenti di “scarico”<br />
su registro di carico e scarico<br />
D.Lgs. n. 152/2006<br />
Entro il 31 dicembre carico<br />
dei rifiuti in giacenza con SISTRI<br />
Annotazioni su registro di carico<br />
e scarico D.Lgs. n. 152/2006<br />
rango primario - entrasse in vigore<br />
prima di questa scadenza, le nuove<br />
pesanti sanzioni potrebbero essere<br />
applicate anche agli errori nell’uso<br />
del SISTRI.<br />
Tra le sanzioni annunciate spicca anche<br />
quella prevista per la mancata<br />
conservazione del dispositivo SISTRI<br />
nel luogo per il quale è stato richiesto.<br />
Il D.M. 9 luglio 2010 [2] , infatti, ha<br />
introdotto l’obbligo di conservare i<br />
dispositivi elettronici presso l’unità<br />
locale o la sede dell’impresa «al fine<br />
di consentire la consultazione del registro<br />
cronologico e delle singole<br />
schede di movimentazione» da parte<br />
delle autorità di controllo. Questa<br />
scelta introduce un elemento di rigidità<br />
nella gestione, per esempio, dei<br />
rifiuti pericolosi prodotti in luoghi diversi<br />
dalle unità locali dell’impresa,<br />
come i magazzini degli operatori logistici.<br />
l<br />
2) «Modificheedintegrazionialdecreto17dicembre2009,recantel’istituzionedelsistemadicontrollodellatracciabilitàdeirifiuti,aisensi<br />
dell’articolo189deldecretolegislativon.152/2006edell’articolo14bisdeldecretoleggen.78/2009,convertito,conmodificazioni,<br />
dallaleggen.102/2009»(inGazzettaUfficialedel13luglio2010,n.161).Pertestoecommentosiveda<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>n.16/2010.<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com V ILSOLE24ORE
RIFIUTIEBONIFICHE<br />
Commento<br />
LEGISLAZIONE<br />
ILSOLE24ORE VI<br />
DETTAGLI RIEPILOGATIVI<br />
l QUANTI DISPOSITIVI SISTRI È NECESSARIO AVERE? I produttori di rifiuti devono dotarsi di un dispositivo USB (al quale<br />
possono essere associate fino a tre firme elettroniche) per ciascuna unità locale dell’impresa, con la possibilità di<br />
richiederne più di uno per la medesima unità locale nel caso in cui nell’ambito della stessa siano presenti unità<br />
operative dalle quali “originano in maniera autonoma rifiuti”. I trasportatori hanno un dispositivo per la sede legale<br />
(ma è possibile richiedere altri dispositivi per le eventuali unità locali), al quale possono essere associate fino a tre<br />
firme elettroniche, e uno per ogni mezzo di trasporto o, più precisamente, per ogni “veicolo a motore”. La Black Box,<br />
il dispositivo che trasmette e registra i dati che consentono di tracciare il percorso seguito dal mezzo, deve essere<br />
installato sui mezzi delle imprese che trasportano qualsiasi genere di rifiuto prodotto da terzi e da quelle che<br />
trasportano propri rifiuti pericolosi. I gestori di impianti, infine, dispongono di un dispositivo USB «per ciascuna<br />
attività di gestione dei rifiuti svolta all’interno dell’unità locale» (art. 4, comma 2, D.M. 17 dicembre 2009), ma se i<br />
delegati per le diverse operazioni di recupero o smaltimento sono i medesimi, la chiavetta può essere una sola.<br />
l A CHE COSA SERVONO LE CHIAVETTE USB? Ciascun dispositivo USB, ma non quelli associati ai mezzi di trasporto, può<br />
contenere fino a un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante l’iscrizione<br />
come delegati ad operare con il SISTRI. Questi certificati consentono l’identificazione univoca delle persone fisiche<br />
delegate e la generazione delle loro firme elettroniche. I delegati lo impiegano per effettuare l’accesso al sistema,<br />
firmare le schede del Registro cronologico e dell’Area movimentazione rifiuti, mentre i conducenti dei mezzi che<br />
trasportano rifiuti utilizzano il dispositivo del veicolo per accedere al sistema, comunicare la presa in carico dei rifiuti<br />
presso i produttori/detentori, attivare la trasmissione dei dati per tracciare il viaggio e comunicare l’avvenuta<br />
consegna del carico all’impianto di gestione.<br />
l QUALI DATI SONO REGISTRATI NEI DISPOSITIVI USB? Ciascun dispositivo USB contiene:<br />
- l’identificativo utente (username);<br />
- la password per l’accesso al sistema;<br />
- il codice di sblocco del dispositivo (definito PIN o password generale di sistema);<br />
- il codice di sblocco personale (PUK);<br />
- il browser internet per l’accesso al sistema.<br />
l COME SI ACCEDE AL SISTEMA? È necessario ð collegarsi ad internet ð inserire il dispositivo USB ð attendere l’avvio<br />
del software (browser dedicato) o attivarlo facendo doppio click sull’icona ð in seguito sarà necessario cliccare sul<br />
pulsante “accedi al sistema” della prima videata del software e inserire le credenziali di autenticazione dell’utente<br />
fornite con la chiavetta USB.<br />
Decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />
e della tutela del territorio e del mare 28 settembre 2010<br />
«Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema<br />
di controllo della tracciabilità dei rifiuti. (10A11755)»<br />
in Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2010, n. 230<br />
IlMinistrodell’<strong>Ambiente</strong><br />
edellatuteladelterritorioedelmare<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010N.21
Vistoildecretolegge1°luglio2009,n.78,convertitocon<br />
legge 3 agosto 2009, n. 102, recante: «Provvedimenti<br />
anticrisi,nonchéprorogaditermini»e,inparticolare,l’art.<br />
14bis;<br />
VistoildecretodelMinistrodell’ambienteedellatuteladel<br />
territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante:<br />
«Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei<br />
rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152<br />
del 2006 e dell’art. 14bis del decretolegge n. 78 del<br />
2009,convertito,conmodificazioni,dallaleggen.102del<br />
2009», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio<br />
2010,n.9,supplementoordinario;<br />
VistoildecretodelMinistrodell’ambienteedellatuteladel<br />
territorioedelmaredel15febbraio2010,recante:«Modificheedintegrazionialdecreto17dicembre2009,“recante:Istituzionedelsistemadicontrollodellatracciabilitàdei<br />
rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152<br />
del 2006 e dell’art. 14bis del decretolegge n. 78 del<br />
2009,convertito,conmodificazioni,dallaleggen.102del<br />
2009”»,pubblicatonellaGazzettaUfficialeseriegenerale<br />
27febbraio2010,n.48;<br />
VistoildecretodelMinistrodell’ambienteedellatuteladel<br />
territorioedelmaredel9luglio2010,recante«Modifiche<br />
ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante<br />
l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei<br />
rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152<br />
del 2006 e dell’art. 14bis del decretolegge n. 78 del<br />
2009,convertito,conmodificazioni,dallaleggen.102del<br />
2009»,pubblicatonellaGazzettaUfficialeseriegenerale<br />
13luglio2010,n.151;<br />
Ritenuta la necessità di prorogare, al fine di consentire il<br />
completamentodellafasediconfigurazioneeconsegnadei<br />
dispositividicuiall’allegatoIAdeldecretoministeriale17<br />
dicembre 2009, il termine di consegna dei dispositivi ai<br />
soggettiaventititolo,alladatadel12settembre,allaconsegnadeglistessi;Consideratochel’art.12,comma2,deldecretoministeriale<br />
17 dicembre 2009 prevede che, al fine di garantire<br />
l’adempimento degli obblighi di legge relativi alla tracciabilità<br />
dei rifiuti nella fase di avvio e verifica della piena<br />
funzionalità del SISTRI, i soggetti di cui agli articoli 1 e 2<br />
del medesimo decreto rimangono tenuti, per un mese<br />
RIFIUTIEBONIFICHE<br />
Legislazione<br />
successivoalladatadioperativitàdelSISTRI,agliadempimentidicuiagliarticoli190e193deldecretolegislativo3<br />
aprile2006,n.152;<br />
Ritenuto opportuno prorogare il periodo di cui all’art. 12,<br />
comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 al<br />
fine di assicurare che con l’avvio dell’operatività del SI<br />
STRInonvisiaalcunasoluzionedicontinuitànellatracciabilitàdeirifiuti;<br />
Considerata l’esigenza di assicurare, durante la verifica<br />
della piena funzionalità del SISTRI, gli obblighi di legge<br />
finalizzatiallatracciabilitàdeirifiutiattraversogliadempimentidicuiagliarticoli190e193deldecretolegislativo3<br />
aprile 2006, n. 152, e che, pertanto, le fattispecie sanzionabili<br />
restano esclusivamente quelle relative alla violazionedeimedesimiarticoli190e193;<br />
Adotta<br />
ilseguentedecreto:<br />
Art.1<br />
Prorogadeltermine<br />
perladistribuzionedeidispositivi<br />
1. Ferma restando la data di operatività del SISTRI come<br />
individuata agli articoli 1, commi 1 e 4, e 2 del decreto<br />
ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e<br />
integrazioni:<br />
a)iltermineprevistonell’allegatoIA,punto5,deldecreto<br />
misteriale 17 dicembre 2009, recante «Procedura di ritiro»,<br />
come modificato dall’art. 1, comma 2, del decreto<br />
ministeriale 9 luglio 2010, per il completamento della<br />
distribuzione dei dispositivi USB e l’installazione delle<br />
blackboxèprorogatoal30novembre2010;<br />
b)ilterminediunmeseprevistodall’art.12,comma2,del<br />
decretoministeriale17dicembre2009esuccessivemodificheeintegrazioni,èprorogatoal31dicembre2010.<br />
Art.2<br />
Entratainvigore<br />
1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />
dellaRepubblicaitaliana.<br />
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della<br />
suapubblicazionenellaGazzettaUfficialedellaRepubblica<br />
italiana. l<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com VII ILSOLE24ORE
RIFIUTIEBONIFICHE<br />
Articolo<br />
Dichiarazione per tutti i trasporti di rifiuti speciali e pericolosi dal 1° gennaio 2011<br />
SISTRI: SOLO OBBLIGO O ANCHE OPPORTUNITÀ?<br />
l di Roberto Conforto<br />
CEO Computer Solutions Group<br />
Al di là degli aspetti cogenti e dell’avvio non privo di difficoltà, l’entrata in vigore<br />
del SISTRI potenzialmente può rappresentare un punto di svolta nella gestione dei<br />
rifiuti, non soltanto dal punto di vista dei controlli, ma anche per quanto riguarda lo<br />
snellimento delle procedure burocratiche. È sicuramente utile, quindi, stilare un<br />
vademecum delle attività indispensabili per tramutare l’avvento di SISTRI in<br />
opportunità di miglioramento sia dell’organizzazione aziendale dei soggetti obbligati<br />
sia della qualità del business che essi interpretano.<br />
L’entrata in vigore di SISTRI, l’innovativo<br />
sistema di tracciabilità<br />
dei rifiuti speciali e pericolosi, oltre<br />
che dei trasporti - successivi<br />
alla raccolta - di rifiuti urbani in<br />
Campania, costituisce una vera<br />
svolta nei rapporti tra soggetti obbligati<br />
e pubblica amministrazione,<br />
resa possibile grazie anche alla<br />
tecnologia e alla volontà politica<br />
di utilizzarla ai fini della<br />
prevenzione di reati come quelli<br />
perpetrati a danno dell’ambiente<br />
e, quindi, della qualità della vita.<br />
SISTRI, prima di diventare un obbligo<br />
ineluttabile per tutti i soggetti obbligati,<br />
è entrato in funzione con modalità<br />
graduali per un periodo sufficiente<br />
a far sì che gli operatori possano<br />
familiarizzare con le nuove funzionalità,<br />
nonché, percepire i numerosi<br />
vantaggi, che la nuova operatività<br />
potrà portare al loro lavoro quotidiano.<br />
L’analisi approfondita del nuovo<br />
D.M. 28 settembre 2010 [1] e della nota<br />
esplicativa contemporaneamente<br />
emanata mette in luce quale potrà<br />
essere l’iter di avvicinamento a SI-<br />
STRI, i tempi di familiarizzazione e,<br />
soprattutto, fa intuire l’operatività<br />
reale del sistema a regime.<br />
IL PERIODO<br />
FINO AL 31 DICEMBRE<br />
L’amministrazione dello Stato ha<br />
previsto il 30 novembre 2010 come<br />
termine per la distribuzione dei<br />
supporti tecnologici hardware,<br />
senza i quali la piena operatività è<br />
compromessa. Tuttavia, è convinzione<br />
ormai dichiarata anche dal<br />
Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della tutela<br />
del territorio e del mare<br />
(MATTM) con il provvedimento di<br />
cui sopra, che, se non si concluderà<br />
questa attività propedeutica, il SI-<br />
STRI non potrà essere utilizzato appieno<br />
nella sua concezione originaria.<br />
A tutti i soggetti obbligati conviene<br />
utilizzare questo periodo per<br />
verificare la propria posizione verso<br />
il SISTRI; in particolare:<br />
l è indispensabile controllare, a<br />
fondo e con cognizione di causa,<br />
la propria iscrizione. Ovvero,<br />
rivedere le attività dichiarate,<br />
le unità locali, i limiti autorizzati,<br />
i delegati, eccetera.<br />
In altre parole, alla luce del-<br />
l’operatività che SISTRI imporrà,<br />
sarà necessario capire se il<br />
profilo aziendale riportato nell’iscrizione<br />
in SISTRI si avvicini<br />
o meno alla realtà. Quanto più<br />
questa immagine corrisponde<br />
al vero, tanto più l’impatto di<br />
SISTRI sul modello organizzativo<br />
sarà ininfluente;<br />
l è necessario provare a utilizzare<br />
il SISTRI e capire, attraverso la<br />
manualistica disponibile, se si<br />
sia autonomi nella sua gestione<br />
usuale o se si necessiti di formazione<br />
o di ausilio. Il MATTM sta<br />
promulgando una campagna informativa/formativa<br />
affinché le<br />
istituzioni in primis, ma anche<br />
le associazioni di categoria in<br />
seguito, possano interpretare il<br />
ruolo di formatori verso il mondo<br />
dei soggetti obbligati;<br />
l è necessario capire l’impatto<br />
che l’operatività su SISTRI comporta<br />
nel modello organizzativo<br />
di ciascun soggetto obbligato.<br />
Questo dipende molto dalla<br />
numerosità degli interventi che<br />
si è obbligati a effettuare su<br />
SISTRI nell’unità di tempo. Se il<br />
1) «Modificheedintegrazionialdecreto17dicembre2009,recantel’istituzionedelsistemadicontrollodellatracciabilitàdeirifiuti»(in<br />
GazzettaUfficialedel1°ottobre2010,n.230).<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com IX ILSOLE24ORE
Tabella1<br />
•<br />
ILSOLE24ORE X<br />
RIFIUTIEBONIFICHE<br />
Articolo<br />
Operazioni per il corretto avviamento a smaltimento/recupero:<br />
confronto “con SISTRI” e “senza SISTRI”<br />
Produttore<br />
Attività amministrative<br />
Operatività<br />
senza SISTRI<br />
Registrazione carichi deposito temporaneo o o<br />
Controllo giacenze deposito temporaneo o o<br />
Controllo preventivo autorizzazioni catena di smaltimento o o<br />
Compilazione documento trasporto o o<br />
Registrazione scarichi deposito temporaneo «<br />
Controllo quarta copia documento trasporto «<br />
Registrazione abbinamento riga registro/quarta copia «<br />
Produzione registro c/s «<br />
Mantenimento copia registro c/s ¢<br />
Produzione MUD «<br />
Trasportatore<br />
Controllo produzione documenti obbligatori per il trasporto o o<br />
Presa in carico automatica trasporti ¢<br />
Verifica del rifiuto da trasportare e coerenza documenti obbligatori o o<br />
Gestione 2 a , 3 a e 4 a copia documento trasporto «<br />
Gestione USB del mezzo ¢<br />
Produzione registro c/s «<br />
Mantenimento copia registro c/s «<br />
Produzione MUD «<br />
Destinatario<br />
Presa in carico e conferimenti o o<br />
Gestione 2 a , 3 a e 4 a copia documento trasporto «<br />
Produzione registro c/s «<br />
Gestione stoccaggio preliminare « ¢<br />
Mantenimento copia registro c/s «<br />
Gestione impianto e vincoli autorizzativi « ¢<br />
Produzione MUD «<br />
Operatività<br />
con SISTRI<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010N.21
Intermediari e consorzi<br />
soggetto obbligato è un produttore<br />
di rifiuti speciali/pericolosi<br />
che effettua, ad esempio, 12<br />
conferimenti/anno, è chiaro<br />
che il suo processo produttivo è<br />
coinvolto marginalmente dall’operatività<br />
richiesta da SI-<br />
STRI; al contrario, se il soggetto<br />
obbligato è un produttore di rifiuti<br />
che effettua, ad esempio,<br />
100 conferimenti/giorno, è evidente<br />
come il suo processo produttivo<br />
sia pesantemente coinvolto<br />
dall’operatività richiesta<br />
da SISTRI. Parimenti, i soggetti<br />
gestori e trasportatori, che fanno<br />
della movimentazione dei rifiuti<br />
il proprio oggetto sociale,<br />
sono, in modo inequivocabile,<br />
pesantemente coinvolti dall’operatività<br />
richiesta da SI-<br />
STRI, che si aggiunge di netto a<br />
quella necessaria all’organizzazione<br />
dedicata allo svolgimento<br />
di ogni singolo servizio.<br />
Si deve, quindi, intervenire sul<br />
modello organizzativo e identificare<br />
i punti di contatto tra<br />
operatività ordinaria e interazione<br />
con SISTRI, al fine di poter<br />
decidere come e quando<br />
modificare il proprio sistema<br />
gestionale per attivare le fun-<br />
zioni di interoperabilità che SI-<br />
STRI renderà disponibili. Solo in<br />
questo modo il SISTRI sarà una<br />
opportunità per questi soggetti;<br />
l è necessario, in particolar modo<br />
per i soggetti gestori, identificare<br />
e categorizzare i soggetti obbligati<br />
rispetto ai soggetti esenti<br />
o volontari con i quali si movimenteranno<br />
rifiuti da dichiarare<br />
a SISTRI, in quanto il modello<br />
organizzativo del trattamento<br />
dei dati sarà diverso nei due casi<br />
(soggetto iscritto e soggetto non<br />
iscritto). Questa informazione è<br />
indispensabile sia nella eventuale<br />
gestione manuale, ma soprattutto<br />
in quella automatica,<br />
in quanto deve essere previsto e<br />
programmato il diverso trattamento<br />
delle informazioni;<br />
l intimamente connessa con la capacità<br />
dei singoli gestori è la conoscenza<br />
del livello di apprendimento<br />
e confidenza con l’uso di<br />
SISTRI da parte dei produttori iniziali<br />
del rifiuto nel periodo di familiarizzazione.<br />
Questo perché<br />
tutti i trasporti di rifiuti speciali<br />
e pericolosi devono essere dichiarati<br />
a SISTRI a partire dal 1°<br />
gennaio 2011 o da data successiva<br />
in caso di eventuali impedi-<br />
RIFIUTIEBONIFICHE<br />
Articolo<br />
Organizzazione del conferimento « ¢<br />
Reperimento copia documento<br />
di trasporto<br />
Produzione registro c/s «<br />
Mantenimento copia registro c/s «<br />
Produzione MUD «<br />
Legenda<br />
o Attivtà comune ai due regimi<br />
« Attività SENZA SISTRI<br />
¢ Attività CON SISTRI<br />
menti che richiedano ulteriori<br />
rinvii, ma si può ragionevolmente<br />
ipotizzare si tratti eventualmente<br />
di qualche mese, non certamente<br />
di periodi consistenti.<br />
Questo fatto deve essere affrontato<br />
dai gestori con la stessa consapevolezza<br />
con la quale oggi<br />
aiutano i produttori iniziali del rifiuto<br />
a ottemperare agli obblighi<br />
amministrativi inerenti le operazioni<br />
amministrative obbligatorie<br />
per legge (compilazione di<br />
formulari, registri e MUD). A partire<br />
dal 1° gennaio 2011, ciò significherà<br />
supportare i medesimi<br />
soggetti nell’inserire in SISTRI il<br />
contenuto informativo di Registro<br />
Cronologico e Scheda Movimentazione.<br />
Pur non essendo<br />
operazioni di per sé complesse,<br />
tuttavia, la frequenza minima<br />
con cui la maggioranza dei soggetti<br />
obbligati le dovrà affrontare,<br />
la scarsa conoscenza specifica<br />
della materia e una naturale<br />
riluttanza nel prendere coscienza<br />
del “nuovo” farà diventare<br />
queste operazioni problematiche.<br />
In aggiunta, le difficoltà che<br />
la maggior parte dei soggetti obbligati<br />
incontreranno nell’utilizzo<br />
di SISTRI, per le ragioni esposte,<br />
metterà a rischio l’affidabili-<br />
9novembre2010N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com XI ILSOLE24ORE<br />
«
RIFIUTIEBONIFICHE<br />
Articolo<br />
tà del corredo informativo con<br />
cui l’intera filiera di raccolta e<br />
smaltimento dovrà affrontare il<br />
singolo trasporto e conferimento;<br />
questa situazione si tradurrà<br />
in maggiori costi di gestione del<br />
controllo di ogni operazione. Tale<br />
considerazione deve stimolare<br />
l’interesse dei soggetti gestori ad<br />
approfondire il livello di familiarizzazione<br />
con SISTRI raggiunto<br />
dai propri clienti conferitori.<br />
FAMILIARIZZAZIONE<br />
E OPPORTUNITÀ<br />
È sicuramente utile stilare un vademecum<br />
delle attività indispensabili<br />
per tramutare l’avvento di<br />
SISTRI in opportunità di miglioramento<br />
sia dell’organizzazione<br />
aziendale dei soggetti obbligati sia<br />
della qualità del business che essi<br />
interpretano. La considerazione<br />
già enunciata che a partire dal 1°<br />
gennaio 2011 tutti i trasporti di rifiuti<br />
speciali e pericolosi devono<br />
essere dichiarati a SISTRI comporta<br />
indiscutibilmente una crescita del<br />
mercato della raccolta e dello<br />
smaltimento/recupero di tali materiali<br />
di risulta. Quanto maggiore<br />
sarà il livello di copertura del servizio<br />
offerto al mercato tanto più<br />
crescerà il business di tutti i gestori<br />
parallelamente alle semplificazioni<br />
che essi sapranno correlare agli<br />
obblighi cui tutta la filiera della<br />
raccolta e del corretto avviamento<br />
a smaltimento/recupero sarà assoggettata<br />
dal nuovo sistema.<br />
l la due diligence del proprio modello<br />
organizzativo, finalizzata<br />
ad assicurarsi di poter affrontare<br />
il data entry richiesto da SI-<br />
STRI, sia esso manuale o automatico,<br />
minimizzando il rischio<br />
di errore, è un servizio che può<br />
essere proposto anche ai propri<br />
clienti produttori iniziali;<br />
l l’interoperabilità del proprio si-<br />
ILSOLE24ORE XII<br />
stema gestionale con SISTRI, attraverso<br />
la tecnologia web, è un<br />
altro plus che, in sostituzione<br />
della compilazione dei vecchi<br />
formulari, registri e MUD, può<br />
essere proposto anche ai propri<br />
clienti produttori iniziali;<br />
l l’anticipazione della determinazione<br />
del contenuto informativo<br />
del singolo movimento richiesta<br />
da SISTRI [2] , se viene interpretata<br />
come una opportunità all’anticipazione<br />
dell’organizzazione delle<br />
operazioni sia di logistica sia di<br />
conferimento, costituisce un’ottimizzazione<br />
del costo del servizio<br />
e dell’organizzazione necessaria<br />
al suo svolgimento;<br />
l l’analisi puntuale delle incombenze<br />
amministrative e organizzative<br />
che i diversi soggetti obbligati<br />
devono svolgere per affrontare<br />
il singolo smaltimento<br />
rende l’uso di SISTRI più conveniente<br />
del modello attuale (si<br />
veda la tabella 1). Questa analisi<br />
utilizzata a supporto di una<br />
attenta determinazione dei costi<br />
aziendali può quantificare i<br />
vantaggi derivanti da una corretta<br />
e puntuale adozione del<br />
sistema integrato al proprio modello<br />
organizzativo;<br />
l da un punto di vista delle responsabilità<br />
oggettive, rispetto agli<br />
obblighi imposti dalla normativa<br />
sui rifiuti, ottenere attraverso un<br />
e-mail la liberatoria da queste responsabilità<br />
costituirà un considerevole<br />
passo avanti nella deburocratizzazione<br />
dei processi e un notevole<br />
abbattimento dei costi del<br />
post controllo; alla stessa stregua,<br />
va considerata l’eliminazione<br />
della compilazioni di supporti<br />
cartacei a giustificazione della<br />
corretta gestione dei rifiuti da<br />
parte di ogni soggetto obbligato.<br />
Queste considerazioni, di per sé,<br />
già delineano il percorso che il sog-<br />
getto obbligato che intende cogliere<br />
le opportunità messe a disposizione<br />
da un corretto adeguamento<br />
a SISTRI, dovrà percorrere nel periodo<br />
di familiarizzazione. In aggiunta<br />
a ciò è opportuno precisare le<br />
azioni da intraprendere:<br />
l controllo e adeguamento del<br />
proprio modello organizzativo;<br />
l controllo e adeguamento del<br />
proprio sistema gestionale;<br />
l analisi di mercato destinata a palesare<br />
la situazione del proprio<br />
parco clienti in relazione a primi<br />
due punti; nel caso di produttori<br />
iniziali, l’analisi di mercato è rivolta<br />
ai partner della catena di<br />
smaltimento/recupero;<br />
l proposizione di servizi aggiuntivi<br />
alla clientela a riguardo dei<br />
primi due punti, nonché di servizi<br />
web destinati a sollevare tali<br />
soggetti obbligati dall’impatto<br />
SISTRI;<br />
l valutazione dell’impatto migliorativo<br />
conseguente all’anticipazione<br />
della determinazione<br />
del contenuto informativo di<br />
ogni singolo movimento di rifiuti<br />
e utilizzo di questa opportunità<br />
nella programmazione della logistica<br />
e dei conferimenti;<br />
l valutazione delle conseguenze<br />
in termini di deburocratizzazione<br />
dei processi e ottimizzazione<br />
del tempo uomo risparmiato.<br />
CONCLUSIONI<br />
Se si sapranno cogliere le opportunità,<br />
il SISTRI sarà l’incipit di un sistema<br />
di razionalizzazione e regolamentazione<br />
del comparto, dimostrando,<br />
inoltre, come la tecnologia<br />
possa venire in aiuto al corretto inquadramento<br />
dei problemi, alla<br />
semplificazione del peso burocratico,<br />
alla modernizzazione dei rapporti<br />
delle imprese con la pubblica<br />
amministrazione, in altre parole, alla<br />
modernizzazione dello Stato. l<br />
2) Il dover inserire i dati in tempo reale e preventivamente rispetto all’evento “trasporto” implica dover conoscere prima tutte le componenti<br />
informativedelmovimentodirifiuti.<br />
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