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Ambiente_e_Sicurezza..

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PRIMOPIANO<br />

INSERTO/RIFIUTIEBONIFICHE<br />

l SISTRI<br />

Alviaildoppioregime:riepilogoeistruzionioperative<br />

COMMENTOAPAGINAIV;TESTOAPAGINAVI;ARTICOLOAPAG.IX<br />

PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />

l <strong>Sicurezza</strong>dellavoro<br />

DalMinLavoroichiarimentisulregistroinfortuni<br />

ARTICOLOAPAG.17<br />

Enti:lanaturapubblicisticanonesonerada“responsabilità231”<br />

COMMENTOAPAG.23;TESTOAPAG.22<br />

RIFIUTIEBONIFICHE<br />

l Inapertura/Bonifiche<br />

Dall’OsservatorioalForumnuovispuntiperglioperatoridisettore<br />

ARTICOLOAPAG.46<br />

l Rifiuti<br />

Nuovi“limitidiquantificazione”peririfiuticontenentiidrocarburi<br />

ARTICOLOAPAG.61<br />

Sedimentidragati:lagestionenelladirettiva2008/98/CE<br />

ARTICOLOAPAG.66<br />

FORUM DELLE BONIFICHE<br />

Continuano le iscrizioni al Forum delle Bonifiche che si terrà presso la fiera Ecomondo<br />

di Rimini, giovedì 4 novembre. La partecipazione all’evento è libera e gratuita fino<br />

ad esaurimento posti, previo ingresso in fiera. Per iscrizioni e maggiori informazioni<br />

www.formazione.ilsole24ore.com/forumbonifiche o si veda la locandina a pagina 3.<br />

Tuttigliabbonati<br />

chedevono<br />

ancoraregistrarsi<br />

possonofarlo<br />

direttamentenel<br />

sitodi<br />

ambiente&sicurezzacliccandosu<br />

“registrati”,<br />

“nuovoutente”,<br />

ericordarsiche<br />

percompletare<br />

laregistrazione<br />

occorreil“codice<br />

utente”stampato<br />

sulcellophane<br />

dellarivista.<br />

Perulteriori<br />

Informazioni<br />

Rivolgersial<br />

Servizioclienti<br />

02o06<br />

30225680<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 5 ILSOLE24ORE


NOVITÀ<br />

GAZZETTA UFFICIALE: GLI ULTIMI 15 GIORNI<br />

ILSOLE24ORE 6<br />

GAZZETTAUFFICIALEREPUBBLICAITALIANA<br />

ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN<br />

Finanziamenti Decreto del Ministero<br />

dell’Economia<br />

e delle finanze<br />

26 luglio 2010<br />

Rifiuti Comunicato del Ministero<br />

dell’<strong>Ambiente</strong> e della tutela<br />

del territorio e del mare<br />

Tutela<br />

ambientale<br />

D.P.R.<br />

7 settembre 2010, n. 168<br />

Decreto del Presidente<br />

del Consiglio dei Ministri<br />

16 aprile 2010<br />

«Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione<br />

delle attività dell’Agenzia nazionale per le nuove<br />

tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile<br />

(ENEA) per il programma Euratom, anno 2009. (Decreto<br />

n. 24/2010). (10A12191)»<br />

«Consultabilità sul sito internet dell’albo nazionale gestori<br />

ambientali della deliberazione 19 maggio 2010.<br />

(10A12532)»<br />

«Regolamento in materia di servizi pubblici locali di<br />

rilevanza economica, a norma dell’articolo 23­bis, comma<br />

10, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,<br />

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»<br />

«Approvazione delle Varianti del Piano stralcio per l’assetto<br />

idrogeologico ­ “Variante delle fasce fluviali del fiume Po a<br />

Pancalieri”, e “Delimitazione delle Fasce Fluviali dei corsi<br />

d’acqua del reticolo minore in Provincia di Alessandria”,<br />

adottate dal Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino<br />

del Po con delibere del 22 luglio 2009, numeri 7 e 8.<br />

(10A12514)».<br />

GAZZETTAUFFICIALEDELLECOMUNITÀEUROPEE<br />

Gazzetta Ufficiale<br />

del20dicembre2010,n.246<br />

@Gazzetta Ufficiale<br />

del20ottobre2010,n.246<br />

Gazzetta Ufficiale<br />

del12ottobre2010,n.239<br />

In sintesi a pag. 84<br />

Gazzetta Ufficiale<br />

del16ottobre2010,n.243<br />

ARGOMENTO PROVVEDIMENTO PUBBLICATO IN<br />

Aria «Regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione del 7 ottobre 2010 relativo ad G.U.C.E. L<br />

un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del14ottobre2010.n.270<br />

del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del<br />

Parlamento europeo e del Consiglio»<br />

Tutela ambientale «Regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 G.U.C.E. L<br />

settembre 2010 relativo al programma europeo di monitoraggio della terra del20ottobre2010,n.276<br />

(GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011­2013)»<br />

<strong>Sicurezza</strong><br />

dei trasporti<br />

«Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 G.U.C.E. L<br />

settembre 2010 relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci del20ottobre2010,n.276<br />

competitivo»<br />

@Iltestoèdisponibileon­lineall’indirizzowwww.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010­N.21


RIFIUTIEBONIFICHE<br />

l Inserto/SISTRI<br />

PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />

l<strong>Sicurezza</strong>dellavoro<br />

SOMMARIO<br />

SISTRI.Alviaildoppioregimepergliadempimenti<br />

diPaoloPipere....................................................................................................................IV<br />

DecretodelMinisterodell’<strong>Ambiente</strong>edellatuteladelterritorioedelmare<br />

28settembre2010.............................................................................................................VI<br />

SISTRI:soloobbligooancheopportunità?<br />

diRobertoConforto...........................................................................................................IX<br />

Registrodegliinfortuni:ichiarimentiministerialisull’obbligodellatenuta<br />

diMarioGallo......................................................................................................................17<br />

Lanaturapubblicisticanonècondizionesufficienteperl’esonero“231”dell’ente<br />

diAntonioSalvatore............................................................................................................23<br />

CortediCassazionepenale,sez.II,21luglio2010,n.28699................................................22<br />

l<strong>Sicurezza</strong>incantiere<br />

<strong>Sicurezza</strong>incantiere:diecipuntididiscussione<br />

diCarmeloG.Catanoso.......................................................................................................28<br />

Lavoriinquota:isistemidiprotezionecontrolecadutedall’alto<br />

diLucaRossi........................................................................................................................35<br />

GRANDIRISCHI<br />

lAntincendio<br />

Sistemidicollegamentotraattivitàricettive/Serbatoirimovibilidigasolio/<br />

Aumentodicapienzadiunlocaledipubblicospettacolo<br />

acuradiMarioAbate.........................................................................................................42<br />

SOMMARIO<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7 ILSOLE24ORE


SOMMARIO<br />

ILSOLE24ORE 8<br />

RIFIUTIEBONIFICHE<br />

lBonifiche<br />

Dall’OsservatorioalForumnuovispuntidiriflessioneperglioperatoridisettore<br />

diGianniSquitieri...............................................................................................................46<br />

Bonificadeisiticontaminati:contrattodiappaltostipulato<br />

conleimpreseiscritteall’Albo<br />

diEugenioOnori................................................................................................................51<br />

lDannoambientale<br />

Riparazionedannoambientale:valutazionetecnica/economica<br />

diAndreaCampioni,JoeNicoletteeVictorMagar..............................................................57<br />

lRifiuti<br />

Rifiuticontenentiidrocarburi:<br />

introdottiulteriorichiarimentisui“limitidiquantificazione”<br />

diMarinaZalin...................................................................................................................61<br />

Sedimentidragati:lagestionenelladirettiva2008/98/CE<br />

diFedericoPeres................................................................................................................66<br />

AMBIENTEERISORSE<br />

lAcqua<br />

Usociviledellerisorseidriche:<br />

l’indaginecondottadaISTATfotografalostatodell’arte<br />

diMariaLuisaFelici............................................................................................................69<br />

lEnergia<br />

Energiaelettricadarinnovabili:<br />

le“lineeguida”illustranol’iterperlarealizzazionediimpianti<br />

diDavideManzoni.............................................................................................................74<br />

lTutelaambientale<br />

FunzionieregolamentoISPRA:<br />

terminatoilprocessoistitutivoconilD.M.n.123/2010<br />

diGiovanniFantini.............................................................................................................80<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010­N.21


RASSEGNE<br />

Rassegnadilegislazione<br />

acuradiMarcoFabrizio.....................................................................................................83<br />

Rassegnadigiurisprudenza<br />

acuradiPierguidoSoprani.................................................................................................85<br />

acuradiMariaMelizzi........................................................................................................89<br />

Rassegnadidelibereeleggiregionali<br />

acuradiSabrinaApicella...................................................................................................93<br />

RUBRICHE<br />

UltimeinGazzettaUfficiale............................................................................................5<br />

Insintesi..........................................................................................................................10<br />

Scadenzario<br />

acuradiMarcoFabrizio.....................................................................................................15<br />

SOMMARIO<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 ILSOLE24ORE


SINTESI<br />

Commento<br />

apag.IV<br />

Testo<br />

apag.VI<br />

Articolo<br />

apag.IX<br />

Articolo<br />

apag.17<br />

Articolo<br />

apag.22<br />

Articolo<br />

apag.28<br />

ILSOLE24ORE 10<br />

RIFIUTIEBONIFICHE<br />

lInserto<br />

IN SINTESI<br />

SISTRI. Al via il doppio regime per gli adempimenti ­ Il D.M. 28 settembre 2010 ha<br />

prorogato il periodo transitorio di operatività del SISTRI; in particolare, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2010, il<br />

nuovo sistema telematico per la tracciabilità dei rifiuti si affianca ai tradizionali registri di carico e scarico e ai<br />

formulariditrasporto.Leimpreseeglientigiàdotatideidispositivielettronicisonotenutiautilizzarli,siapurein<br />

viasperimentale,mentredal1°gennaio2011isoggettiobbligatiadimpiegareilSISTRInonpotrannopiùservirsi<br />

di registri e formulari. La pubblicazione del decreto e della relativa nota esplicativa è il pretesto anche per<br />

tracciareunquadroriepilogativoefornirequalchespuntooperativo(inGazzettaUfficialedel1°ottobre2010,n.<br />

230).<br />

PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />

IchiarimentidelMinLavorosull’obbligodellatenutadelregistroinfortuni­IlD.Lgs.n.<br />

81/2008,all’art.53,comma6,haprevistochefinoaseimesisuccessiviall’adozionedeldecretointerministeriale<br />

chedovràdisciplinareilnuovoSINP,previstodall’art.8,restanoinvigoreledisposizionirelativealregistroinfortuni<br />

nonché quelle relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici. Tuttavia, non è stata prevista<br />

nessunanormatransitoriae,mentreèstatoespressamenteabrogatoilD.Lgs.n.626/1994,èstataprevistauna<br />

disposizioneprovvisoriadicoordinamentoinbaseallaquale,qualoraledisposizionifaccianoriferimentoalD.Lgs.<br />

n. 626/1994, lo stesso riferimento deve intendersi al nuovo D.Lgs. n. 81/2008, ma solo fino a quando non<br />

saranno definiti appositi decreti integrativi. Questi provvedimenti dovevano essere emanati ai sensi dell’art. 1,<br />

comma6,leggen.123/2007,e,poichéladelegaèscadutaeilD.Lgs.n.106/2009nonhadisciplinatoquesto<br />

adempimento,l’obbligodellatenutadelregistroinfortunideveessereconsideratoancoravigente.<br />

La natura pubblicistica è condizione non sufficiente per l’esonero ex 231 dell’ente<br />

­LasentenzadellaSupremaCorten.28699/2010haprecisatol’ambito“soggettivo”diapplicazione<br />

dellaresponsabilitàamministrativadell’entenelramodeglientioperantinelsettoresanitario,chenegliultimi<br />

tempiharichiamatosemprepiùl’attenzionedicoloroche,avariotitolo,sioccupanodelD.Lgs.n.231/2001.A<br />

dispetto dell’apparente chiarezza dell’art. 1, D.Lgs. n. 231/2001, la formulazione del disposto ha lasciato,<br />

soprattuttoinquestosettore,ampiezoned’ombranell’individuazionedeisoggettidestinataridellanormativa.<br />

Perilfattochel’attivitàmedico­chirurgicaèsvolta,semprepiùfrequentemente,informa“associata”,nonè<br />

realmente possibile non “fare i conti” con la responsabilità “amministrativa” dell’ente “struttura sanitaria”<br />

discendentedallacommissione,dapartedeisoggettiqualificati,diunodeireaticontenutinel“catalogo”(in<br />

perennecrescita)dicuiagliartt.24eseguenti,D.Lgs.n.231/2001.<br />

<strong>Sicurezza</strong>incantiere:diecipuntididiscussione­Nel1996,conilD.Lgs.n.494/1996erastata<br />

recepita la direttiva 92/57/CEE, cosiddetta “direttiva cantieri”. Il testo di recepimento, così come strutturato,<br />

aveva bisogno di modifiche significative per riavvicinare realmente la norma ai principi e ai contenuti della<br />

“direttivacantieri”.IlsuccessivoD.Lgs.n.528/1999avevaapportatoalcunemodificheeliminando,tral’altro,sia<br />

l’obbligodiredazionedelpianogeneraledisicurezza,siarivedendo,masoloinparte,gliobblighidelcoordinatoreperl’esecuzione.IlsuccessivoD.P.R.n.222/2003avevastabilitoicontenutiminimidelpianodisicurezzae<br />

coordinamento,delpianooperativodisicurezzaedelpianosostitutivononchéavevadefinitolatipologiaele<br />

modalitàdicalcolodeicostiperlasicurezza.ConilD.Lgs.n.81/2008,l’interoTitoloIVèstatodedicatoaicantieri<br />

temporaneiomobili,prevedendounaseriedimodifichealprecedenteespecificocorpusnormativo,ilcuiscopo<br />

eraquellodimigliorarel’efficaciadell’azioneprevenzionaleinquestoparticolaresettore.Infine,conlapubblicazionedeldecretocorrettivoD.Lgs.n.106/2009,nonostantesignificativieimportanticambiamenti,ancorauna<br />

volta,èstatapersal’occasioneperfarechiarezzasualcunipuntinodalivenutiallalucenegliultimiquattordici<br />

annicontinuandocosìamantenereancorainsolutialcuniimportantiproblemiapplicativi.<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010­N.21


Lavori in quota: i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto ­ I sistemi che<br />

impedisconolacadutaliberadevonoesserepreferitiaquellichearrestanolacadutaliberainquantononpermettono<br />

lacadutadall’alto.Ildatoredilavoro,sullabasedelleindicazionidelTUsicurezzadicuiall’art.79,comma2,deve<br />

fornireailavoratoriiDPIe/oisistemiconformiairequisitiprevistidall’art.76.L’AllegatoVIIIhafornitounelencodelle<br />

attivitàedeisettoridiattivitàperlequalipuòrendersinecessariomettereadisposizioneiDPIe/oisistemiedelle<br />

indicazioni non esaurienti per la loro valutazione. Il datore di lavoro deve assicurare la formazione adeguata e<br />

organizzarelospecificoaddestramentoobbligatoriocircal’usocorrettoel’utilizzopraticodelsistemadiprotezione<br />

individualedallecaduteinquantoditerzacategoria.Ilavoratoridevonosottoporsialprogrammadiformazioneedi<br />

addestramentoorganizzatodaldatoredilavoroeutilizzareiDPIe/oisistemimessialorodisposizione.<br />

Vigilanzaeresponsabilitàdeldatoredilavoro­Deveascriversiallaresponsabilitàdeldatore<br />

di lavoro un comportamento lassista e, comunque, omissivo sotto il profilo del controllo, imposto dalla<br />

normativaantinfortunistica,circal’utilizzodapartedeilavoratorideidispositividiprotezioneindividuale,anche<br />

in occasione di lavori di breve durata. (Cassazione penale, sez. IV, 15 gennaio 2010, n. 1829 e nella sezione<br />

“Documentazioneintegrativa”delsitowww.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

ResponsabilitàdelRSPP­IlResponsabiledelserviziodiprevenzioneeprotezione,ancheinassenzadi<br />

poteridiinterventoedispesa,puòessereritenutocorresponsabiledelverificarsidiuninfortuniosullavoro,pur<br />

rimanendofermalaposizionedigaranziadeldatoredilavoro,tuttelevolteincuil’eventosiaoggettivamente<br />

riconducibile ad una sua omissione ”sensibile”; segnatamente in relazione alla mancata individuazione e<br />

segnalazionediunoopiùfattoridirischioinerentiallelavorazioni,allamancataelaborazionedelleproceduredi<br />

sicurezza,edingenereconriguardoadognisituazionepericolosacheegliavrebbeavutol’obbligodiconoscere<br />

e di segnalare al datore di lavoro. (Cassazione penale, sez. IV, 15 gennaio 2010, n. 1834 e nella sezione<br />

“Documentazioneintegrativa”delsitowww.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

Minimizzazionedelrischio­Tragliobblighifacenticapoaldatoredilavoroinmateriadiprevenzione<br />

degliinfortuni,ècompresoquellodinondiscostarsidall’obbligodellamassimariduzionedeirischi(fattispeciedi<br />

operaiointrodottosinelvanoinferiorediunavascadiimmissionedimaterialecalcareopereffettuarelavoridi<br />

pulizia,decedutoaseguitodellarovinosacadutasulsuocorpodipietreedaltromateriale,versatodall’altodai<br />

colleghidilavoroattraversolaboccasuperioredellatramoggia,inassenzadimisuredisicurezzapiùadeguate<br />

(segnaliluminosiesonori)inluogodell’apposizionedidueassidilegnosullagratasuperioredellatramoggia,al<br />

finediindicarecheeranoincorsolavoriall’internodellavasca).(Cassazionepenale,sez.IV,15gennaio2010,n.<br />

1841enellasezione“Documentazioneintegrativa”delsitowww.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

GRANDIRISCHI<br />

Sistemidicollegamentotraattivitàricettive/Serbatoirimovibilidigasolio/Aumento<br />

dicapienzadiunlocaledipubblicospettacolo­Inquestonumero<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>propone<br />

alcuni chiarimenti in materia di progettazione antincendio. In primo luogo, è analizzato il caso di un albergo<br />

esistente,nelparticolarelecaratteristichechedevepossedereilsistemadicollegamentotralacucinaalimentataa<br />

gaselasaladapranzo.Inunsecondoquesitoèaffrontatol’ampliamentodellacapienzadiunlocaledipubblico<br />

spettacoloperilquale,però,nonèprevistaalcunaoperamurariasostanzialeoampliamentidellastrutturastessa.<br />

RIFIUTIEBONIFICHE<br />

Inapertura/Dall’OsservatorioalForumnuovispuntidiriflessioneperglioperatori<br />

disettore­IlsistemadelleBonificheinItaliaoscillaancoratrasegnalipositivi,comelacrescentedisponibilità<br />

dellapubblicaamministrazioneadaccettarel’applicazioneditecnologieinnovative,anchesespessosolocome<br />

misuradisupporto,eilfattochel’utilizzoditecnologieeprocessidirisanamentoinnovativisiaspessoostacolatoda<br />

procedure e previsioni normative che non riescono a seguire l’evoluzione tecnologica. Proprio la difficoltà di<br />

introdurre innovazioni verdi nel mercato delle bonifiche è una delle criticità che sono emerse da un’indagine<br />

compiuta recentemente e i cui risultati saranno presentati giovedì 4 novembre presso il Forum delle Bonifiche,<br />

giornatagratuitainteramenteorganizzatadalGruppo24OREpressolaFieraEcomondodiRimini,durantelaquale<br />

sarà anche dato avvio all’Osservatorio delle Bonifiche, iniziativa finalizzata ad aprire un tavolo di confronto<br />

permanentetraoperatorieistituzioni.<br />

SINTESI<br />

Articolo<br />

apag.35<br />

Massimaenota<br />

apag.85<br />

Massimaenota<br />

apag.86<br />

Massimaenota<br />

apag.87<br />

Quesiti<br />

sull’antincendio<br />

apag.42<br />

Articolo<br />

apag.46<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 11 ILSOLE24ORE


SINTESI<br />

Articolo<br />

apag.51<br />

Articolo<br />

apag.57<br />

Articolo<br />

apag.61<br />

Articolo<br />

apag.66<br />

Massimaenota<br />

apag.89<br />

ILSOLE24ORE 12<br />

Bonificadeisiticontaminati:stipulatoilcontrattodiappaltosoloconleimpreseiscritteall’Albo­Leaziendechesvolgonoleoperazionidibonificadisiticontaminatisonoobbligate,secondol’art.30,D.Lgs.n.22/1997,el’art.212,D.Lgs.n.152/2006,all’iscrizioneall’Albodeigestoriambientali.<br />

Questa iscrizione ha valore di abilitazione. Secondo la legge n. 109/1994, inoltre, il conseguimento della<br />

qualificazionedapartedell’impresaèilrequisitonecessariochel’abilitaapartecipareallegareperl’affidamento<br />

e l’esecuzione di lavori pubblici. L’attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato,<br />

denominatiSOA.L’attestazioneSOA,dunque,costituiscerequisitoindispensabileesufficienteperlapartecipazioneagliappaltidilavoripubblici,l’iscrizioneall’Albodeigestoriambientali,invece,èdaconsiderarsirequisitodi<br />

esecuzioneequindipresuppostolegittimanteallastipulazionedelcontratto.<br />

Ibandipergliaffidamentidiappaltiriguardantilabonificadeisiti,dunque,devonoprevederespecificaclausolain<br />

baseallaqualenonsiprocederàallastipulazionedelcontrattoincasodimancatopossessodell’iscrizioneall’Albo.<br />

Riparazionedannoambientale:valutazionetecnica/economica ­L’Allegato3,Parte<br />

VI, D.Lgs. n. 152/2006 introduce due importanti strumenti di valutazione tecnica e di risoluzione del danno<br />

ambientale,ovverol’analisidirischioperlasaluteumanaelastimadellerisorsenaturaliedeiservizipersiacausa<br />

del danno adottando metodi di equivalenza in modo da definire le misure di riparazione complementari e<br />

compensative.Mamentrel’analisidirischiosanitariaèunostrumentoormaidiusofrequentenelladefinizione<br />

dellabonificadeisiticontaminati,imetodipervalutarel’entitàdeldannoambientaleinterminediperditaed<br />

equivalenzadellerisorseedeiservizisonoancoraaiprimordiinItaliaeinEuropa.Ènecessario,quindi,metterea<br />

puntoquestimetodi,sullafalsarigadiquellimessiapuntodatemponegliUSA,inmododadefinirelemisuredi<br />

riparazionecomplementariecompensative.<br />

Rifiuti contenenti idrocarburi: introdotti ulteriori chiarimenti sui “limiti di<br />

quantificazione”­ConilD.M.4agosto2010,èstatamodificatalatabellaA2dell’AllegatoAalD.M.7<br />

novembre 2008, relativa alla classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi. L’Istituto Superiore di Sanità<br />

afferma che la necessità di classificare un rifiuto di questo tipo, con la caratteristica di pericolo cancerogeno,<br />

vieneeffettuatamediantelaricercadeimakersdicancerogenicità,dicuialladirettiva67/548/CEEesucc.modd.<br />

eint.,cioèdialcunesostanzespecificheassuntecomeindicatori.IlMinisterodell’<strong>Ambiente</strong>edellatuteladel<br />

territorioedelmare,connotadel14marzo2010,prot.n.6123/TRI/DI,chiarisceche,conformementealparere<br />

reso dall’ISS, le concentrazioni indicate nella tabella A2, D.M. 7 novembre 2008, sono inequivocabilmente<br />

riferite ai limiti di quantificazione che il metodo di analisi utilizzato dal laboratorio deve essere in grado di<br />

raggiungere e non indicano, pertanto, la concentrazione limite dei marker superata la quale il rifiuto è da<br />

classificare pericoloso. Questa classificazione deve essere effettuata attraverso il rilevamento della presenza e<br />

concentrazionediunoopiùmarkerdicancerogenesidicuialladirettiva67/548/CEEesucc.modd.eint.<br />

Quest’ultimo assunto è attualmente contenuto nelle note alla tabella A2, di cui al modificato D.M. 7<br />

novembre2008.<br />

Sedimenti dragati: la gestione nella direttiva 2008/98/CE ­ Lo «schema di decreto<br />

legislativorecantenormeperilrecepimentodelladirettiva2008/98/CE»inmateriadirifiutiescludedall’ambito<br />

diapplicazioneisedimentispostatiall’internodiacquesuperficiali,apattochequestinonsianopericolosielo<br />

“spostamento”sialegatoagestionerisorseidriche,prevenzioneinondazionioripristinodeisuoli.Ilsignificato<br />

deltermine“spostamento”diventa,quindi,diimportanzacruciale,perché,asecondadell’interpretazione,può<br />

arrivarearendereinapplicabilelanorma.Lapropostainterpretativaaderenteallacosiddettaratiolegis(volontà<br />

del legislatore) prevede l’esclusione dalla disciplina sui rifiuti dei sedimenti smossi (rimossi o tecnicamente,<br />

dragati)all’internodiacquesuperficiali,apattochenonsianopericolosiechel’esigenzadirimuoverlidalfondo<br />

siadettatapersoddisfarelefinalitàindicatedallegislatore.<br />

Gestionedeirifiuti­Illegislatore,nell’attribuireallagiurisdizioneamministrativaesclusivalecontroversie<br />

attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, ha, innanzitutto, individuato una particolare materia,<br />

rappresentatadallagestionedeirifiuti,ehaconsideratol’attivitàamministrativapreordinataall’organizzazione<br />

oall’erogazionedelserviziopubblicodiraccoltaedismaltimentodeirifiuti.(Cassazionecivile,sezioniunite,9<br />

settembre2010,n.19253,enellasezione“Documentazioneintegrativa”delsitowww.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010­N.21


Materialidirisulta­Iricorsiincidentali,coniqualivengonoprospettatecensurediomessapronunciada<br />

partedisoggettitotalmentevittoriosineigradidimerito,sonoconseguentementeinammissibilipercarenzadi<br />

interesse,specialmentequando,comenellaspecie,conilricorsoincidentale«lapartevittoriosasollevicensure<br />

chenonsonodirettecontrounastatuizionedellasentenzadimerito,bensìabbianoadoggettoquestionisulle<br />

quali il giudice d’appello non si è pronunciato, ritenendole assorbite atteso che tali questioni, in caso di<br />

accoglimentodelricorsoprincipale,possonoessereripropostedavantialgiudicedirinvio».(Cassazionecivile,<br />

sezione tributaria, 24 settembre 2010, n. 20206, e nella sezione “Documentazione integrativa” del sito<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).<br />

AMBIENTEERISORSE<br />

Usociviledellerisorseidriche:l’indaginecondottadall’ISTATfotografalostato<br />

dell’arte ­ L’ISTAT, nel 2008, ha effettuato rilevazioni nell’ambito dei servizi idrici integrati con l’obiettivo di<br />

fornireinformazionistatistichesull’usodellerisorseidricheascopopotabile,sultrattamentodelleacquerefluee<br />

sui gestori del servizio idrico. Per quanto riguarda i prelievi e la potabilizzazione, i maggiori quantitativi sono<br />

riscontratialcentro­nordeinBasilicata.Ilvaloremediodiimmissionedell’acquainreterimanepressochéinvariato<br />

intuttietregliannidicomparazione.Ladepurazionedeireflui,invece,èinaumentoconunincrementodegli<br />

impiantiditrattamentodicuiquelliprimaririmangonoipiùdiffusi.<br />

Energiaelettricadarinnovabili:le“lineeguida”illustranol’iterperlarealizzazionediimpianti<br />

­ConildecretodelMinisterodelleSviluppoeconomico,10settembre2010,sonostate<br />

pubblicate le linee guida per l’autorizzazione alla costruzione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili, che<br />

illustrano,indettaglio,l’iterriservatoalleistallazionisopralesoglieditagliaprevistadalD.Lgs.n.387/2003,eil<br />

percorsosemplificatopergliimpiantipiùpiccoli.Èposta,inoltre,particolareattenzioneagliimpiantieoliciperi<br />

qualièpresenteunallegatocheillustraleanalisiambientalipreliminaridaeffettuare.Leregioni,secondoilD.M.<br />

10settembre2010,potrannoindividuareareeesitinonidoneiall’installazionedispecifichetipologiediimpianti,<br />

perchélegatiallatuteladell’ambiente,delpaesaggioedelpatrimonioculturale.Apriori,nessunsitopotràessere<br />

consideratoinidoneo,masidovrannoverificarealcunicriterispecifici.<br />

Sebbene gli operatori del settore siano soddisfatti, non mancano critiche relative al fatto che non sono state<br />

ancoraapplicatetuttelenovitàprevistenelladirettiva2009/28/CE,come,adesempio,l’applicazionedell’autorizzazioneunicasoloperimpiantisopra1MWdipotenzaelettrica.<br />

Funzioni e regolamento ISPRA: terminato l’iter di istituzione con il D.M. n.<br />

123/2010­Dopounlungoiterdiapprovazione,acausadeirilieviformulati,insedeconsultiva,dalConsigliodi<br />

Stato,èstatopubblicato,inGazzettaUfficiale,ilD.M.n.123/2010,recanteilregolamentodiorganizzazionedi<br />

ISPRA.IlnuovodecretodisciplinalemodalitàdifusionedelnuovoIstitutoelastruttura,cheverràulteriormente<br />

regolamentatamediantel’approvazionediunostatutochedovrebbeoccuparsididefinirel’organizzazionedei<br />

diversi settori di ISPRA, in modo tale da separare le diverse attività dell’Istituto. Rimangono, invece, aperte le<br />

questionirelativeairapportitraISPRAeilsistemaARPA­APPA.SecondoilD.M.n.123/2010,l’Istitutosaràl’ente<br />

tecnico­scientificodiriferimentodirettodelMinistro.<br />

Ildecretocostituisce,difatto,lafasediavviodiunariformachenonpuòritenersiesaurita.<br />

Entieistituzioni.SUAP­Inattuazionedell’art.38,comma3,D.L.n.112/2008(progetto“impresainun<br />

giorno”), il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, reca la disciplina di riordino e aggiornamento della normativa in<br />

materiadiSportellounicoperleattivitàproduttive(SUAP),attualmenteinteso«qualeunicosoggettopubblicodi<br />

riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di<br />

prestazioni di servizi» nonché per «quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione,<br />

ristrutturazioneoriconversione,ampliamentootrasferimento,nonchécessazioneoriattivazionedellesuddette<br />

attività»(inS.O.n.227allaGazzettaUfficialedel30settembre2010,n.229).<br />

Entieistituzioni.Servizipubblici­Inattuazionedell’articolo23­bis,comma10,D.L.n.112/2008,il<br />

D.P.R.7settembre2010,n.168,recaladisciplinaperl’affidamentodeiservizipubblicidi“rilevanzaeconomica”,<br />

denominati«servizipubblicilocali»,fermarestandol’espressadichiarazione,quantoallagestionedelservizio<br />

idrico integrato, di autonomia gestionale del soggetto gestore, la piena ed esclusiva proprietà pubblica delle<br />

risorseidrichenonchélaspettanzaesclusivaalleistituzionipubblichedelgovernodellerisorsestesseexart.15,<br />

comma1­ter,D.L.n.135/2009(inGazzettaUfficialedel12ottobre2010,n.239).<br />

SINTESI<br />

Massimaenota<br />

apag.91<br />

Articolo<br />

apag.69<br />

Articolo<br />

apag.74<br />

Articolo<br />

apag.80<br />

Sintesi<br />

apag.83<br />

Sintesi<br />

apag.84<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 13 ILSOLE24ORE


OBBLIGHI, ADEMPIMENTI, SCADENZE<br />

acuradiMarcoFabrizio,avvocatoinRoma<br />

Relazionemensileinquinamentoacusticoaeroportuale<br />

Entro questa data le regioni devono trasmettere al Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della tutela del territorio e del mare<br />

nonché al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la relazione mensile sul monitoraggio del rumore aeroportuale,alfinediverificareilrispettodapartedeglieventualivolinotturnicompresinellafasciaorariadalleore23.00<br />

alle ore 6.00 locali, dei requisiti acustici previsti dal capitolo 3, Parte II, volume I, Allegato XVI alla Convenzione<br />

relativa all’aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 e ratificata in Italia con legge n.<br />

561/1956. Dalle citate prescrizioni risultano esentati i voli di Stato, sanitari e di emergenza. (Art. 1, D.P.R. 9<br />

novembre1999,n.476)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Regioni Mensile 30novembre2010<br />

Energia.Efficienzaenergeticasuedificipubblici.Contributiefinanziamenti<br />

In data odierna scade il termine entro il quale è possibile inviare domande di ammissione al finanziamento per la<br />

realizzazione di «interventi per l’efficientamento energetico degli edifici» di proprietà dei comuni fino a 15.000<br />

abitanti,compresiiborghiantichiedipregio,eleloroformeassociative,delleregioniSicilia,Calabria,Campaniae<br />

Puglia.Iltestocompletodell’avvisoelarelativamodulisticasonodisponibilisulsitodelprogrammawww.poienergia.it,<br />

nonché sul sito istituzionale www.minambiente.it oltre che sui siti istituzionali delle regioni a obiettivo<br />

convergenza. L’iniziativa in questione dovrà consentire di sperimentare e realizzare forme avanzate di efficienza<br />

energetica su edifici pubblici, prioritariamente con pregio architettonico, paesaggistico, storico e culturale,<br />

promuovendo nel contempo iniziative volte a ridurre i consumi energetici, con conseguenti positivi effetti<br />

ambientaliedeconomicisuiterritoriinteressati.<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Comunifinoa15.000abitanti(eloroformeassociative)localizzati<br />

nelleregioniSicilia,Calabria,CampaniaePuglia<br />

­ ­<br />

Denunciainfortunisettoreestrattivo<br />

Entro questa data il “titolare” ex art. 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 624/1996, deve trasmettere all’autorità di<br />

vigilanzaunprospettoriassuntivo,anchesenegativo,degliinfortuniverificatisinelmeseprecedenteecheabbiano<br />

comportatoun’assenzadallavorodialmenotregiorni.(Art.25,comma8,D.Lgs.25novembre1996,n.624)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Titolareexart.2,comma1,letterab),D.Lgs.n.624/1996 Mensile 15dicembre2010<br />

Denunciaperiodicaimballaggimeseprecedente<br />

Ultimo giorno per i produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in<br />

regime di dichiarazione mensile per presentare la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei<br />

documentiricevuti,ilcontributoprelevatoodovutonelmeseprecedente,distinguendogliimportirelativiaciascuna<br />

tipologia di materiali e indicando il relativo consorzio di appartenenza. Gli importi relativi alla dichiarazione<br />

presentata dovranno essere versati al CONAI entro i successivi 90 giorni su uno o più dei sei conti correnti bancari,<br />

ognuno relativo a una tipologia di materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro). (Art. 7, cc. 9­10,<br />

regolamentoCONAI)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

ProduttorioutilizzatoridiimballaggiiscrittialConsorzionazionale<br />

imballaggi(CONAI)einregimedidichiarazionemensile<br />

Mensile 20dicembre2010<br />

SCADENZARIO<br />

31<br />

OTTOBRE<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 15 ILSOLE24ORE<br />

8<br />

NOVEMBRE<br />

15<br />

NOVEMBRE<br />

2<br />

20<br />

NOVEMBRE


SCADENZARIO<br />

30<br />

NOVEMBRE<br />

ILSOLE24ORE 16<br />

SISTRI.DistribuzionechiavetteUSBeinstallazioneblackbox<br />

Scade il termine ­ prorogato ­ per addivenire alla completa distribuzione dei dispositivi USB e all’installazione delle<br />

blackboxaisensidelpunto5,AllegatoIAalD.M.17dicembre2009,comedaultimomodificatoexart.1,comma1,<br />

letteraa),D.M.28settembre2010.<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

CamerediCommercioeAlbonazionalegestoriambientali(previa<br />

collaborazionedeisoggettitenutiadaderirealSISTRIexartt.1e2,<br />

D.M.17dicembre2009)<br />

­ ­<br />

Produzionedienergiaelettricadabiomasse.Documentazioneperaccederealcoefficientemoltiplicativo<br />

Indataodiernascadeiltermineentroilqualeiproduttoridienergiaelettricadabiomasseinteressatiadaccedereal<br />

coefficientemoltiplicativok = 1,8(perilqualeèstatapresentatadomandadiqualificaIAFRconlemodalitàdicuial<br />

D.M.18dicembre2008)devonoinoltrare,alMinisterodellePoliticheagricolealimentarieforestali,ladocumentazioneindicatainAllegatoIalD.M.2marzo2010,relativamenteaciascunatipologiadibiomassaindicataintabella<br />

A,D.M.18dicembre2008.<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Produttoridienergiaelettricadabiomasseinteressatiadaccedere<br />

alcoefficientemoltiplicativok=1,8(perilqualeèstatapresentata<br />

domanda di qualifica IAFR con le modalità di cui al D.M. 18<br />

dicembre2008)<br />

Annuale 30novembre2011<br />

Acquedibalneazione.Classificazioneeazioniantinquinamento<br />

In data odierna scade il termine previsto dall’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 116/2008, quanto all’obbligo, in capo alle<br />

regioni, di inviare al Ministero della Salute, le informazioni relative alla classificazione delle acque di balneazione di<br />

cuiall’art.8,D.Lgs.n.116/2008,equelleconcernentileazionivolteallarimozionedellecausediinquinamentoeal<br />

miglioramentodelleacquedibalneazione,comunicando,altresì,ancheirisultatidelleattivitàdimonitoraggio.<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Regioni Annuale 30novembre2011<br />

RelazioneannualesullostatodiattuazionedeiprogrammiattuatividelProtocollodiKyoto<br />

Scade il termine annuale entro il quale il Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della tutela del territorio e del mare deve<br />

presentare al Parlamento una relazione illustrativa sullo stato di attuazione dei programmi pilota nazionali e<br />

internazionali per la riduzione delle emissioni e l’impiego di piantagioni forestali per l’assorbimento di carbonio. Si<br />

tratta dei programmi caratterizzati dall’obiettivo di definire i modelli di intervento più efficaci dal punto di vista dei<br />

costi,siaalivellointernochenell’ambitodelleiniziativecongiunteprevistedaimeccanismiistituitidalProtocollodi<br />

Kyoto. (Art. 2, commi 3 e 4, legge 1° giugno 2002, n. 120, «Ratifica ed esecuzione del protocollo di Kyoto alla<br />

ConvenzionequadrodelleNazioniUnitesuicambiamenticlimatici,fattoaKyotol’11dicembre1997»)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Ministerodell’<strong>Ambiente</strong>edellatuteladelterritorioedelmare Annuale 30novembre2011<br />

Relazionemensileinquinamentoacusticoaeroportuale<br />

Entro questa data le regioni devono trasmettere al Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della tutela del territorio e del mare<br />

nonché al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la relazione mensile sul monitoraggio del rumore aeroportuale,alfinediverificareilrispettodapartedeglieventualivolinotturnicompresinellafasciaorariadalleore23.00<br />

alle ore 6.00 locali, dei requisiti acustici previsti dal capitolo 3, Parte II, volume I, Allegato XVI alla Convenzione<br />

relativa all’aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, e ratificata in Italia con legge n.<br />

561/1956. Dalle citate prescrizioni risultano esentati i voli di Stato, sanitari e di emergenza. (Art. 1, D.P.R. 9<br />

novembre1999,n.476)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Regioni Mensile 31dicembre2010<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010­N.21


PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />

Articolo<br />

l Necessario il coordinamento tra la precedente legislazione e il Testo unico<br />

Registro degli infortuni:<br />

i chiarimenti ministeriali<br />

sull’obbligo della tenuta<br />

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in seguito a un quesito proposto il 1° settembre<br />

2010, ha fornito alcuni chiarimenti sulla gestione del registro infortuni. Il problema nasce dalla<br />

mancanza di chiarezza dovuta a un non adeguato coordinamento tra la disciplina del D.Lgs. n.<br />

626/1994, abrogato, e del D.Lgs. n. 81/2008 che lo ha sostituito.<br />

Infatti, l’art. 53, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008, ha previsto che fino a sei mesi successivi<br />

all’adozione del decreto interministeriale che dovrà disciplinare il nuovo SINP, previsto dall’art. 8,<br />

restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni nonché quelle relative ai registri degli<br />

esposti ad agenti cancerogeni e biologici. Tuttavia, l’art. 304 non ha previsto nessuna norma<br />

transitoria e, mentre il comma 1, lettera a), ha espressamente abrogato il D.Lgs. n. 626/1994, il<br />

comma 3 ha previsto una disposizione provvisoria di coordinamento in base alla quale, qualora le<br />

disposizioni facciano riferimento al D.Lgs. n. 626/1994, lo stesso riferimento deve intendersi al<br />

nuovo D.Lgs. n. 81/2008, ma solo fino a quando non saranno definiti appositi decreti integrativi.<br />

Questi provvedimenti dovevano essere emanati ai sensi dell’art. 1, comma 6, legge n. 123/2007,<br />

e, poiché la delega è scaduta e il D.Lgs. n. 106/2009 non ha disciplinato questo adempimento,<br />

l’obbligo della tenuta del registro infortuni deve essere considerato ancora vigente.<br />

l diMarioGallo,docentediDirittodellavoro<br />

La riforma della disciplina antinfortunistica<br />

operata con il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, se<br />

daunlatohacontribuito a un miglioramento<br />

dell’organicità della materia e a orientare il<br />

modelloprevenzionaleintrodottonell’ordinamentogiuridicoitalianodalD.Lgs.19settembre1994,n.626,versolafilosofiadellacosiddettavigilanzarafforzata,dall’altrohagenerato<br />

anche alcuni difetti normativi dovuti alla<br />

mancanzadiunadeguatocoordinamento.Un<br />

esempio emblematico, in tal senso, è rappresentatodalregistrodegliinfortunichehafinalità<br />

statistiche e riepilogative dell’andamento<br />

del fenomeno infortunistico all’interno dell’impresa;infatti,l’art.53,comma6,D.Lgs.n.81/2008,haprevistochefinoaseimesisuccessivi<br />

all’adozione del decreto interministeriale<br />

che dovrà disciplinare il nuovo sistema<br />

informativo nazionale per la prevenzione nei<br />

luoghi di lavoro (SINP), previsto dall’art. 8,<br />

restanoinvigoreledisposizionirelativealregistro<br />

infortuni nonché quelle relative ai registridegliespostiadagenticancerogeniebiologici.<br />

Tuttavia, l’art. 304 non ha previsto in<br />

merito nessuna norma transitoria e mentre il<br />

comma 1, lettera a), ha dichiarato espressa­<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 17 ILSOLE24ORE


ILSOLE24ORE 18<br />

PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />

Articolo<br />

mentel’abrogazionedelD.Lgs.n.626/1994,<br />

ilcomma3haprevistounadisposizioneprovvisoria<br />

di coordinamento in base alla quale,<br />

qualoraledisposizionidileggeoregolamentarifaccianoriferimentoalD.Lgs.n.626/1994,<br />

lostessoriferimentodeveintendersialnuovo<br />

D.Lgs.n.81/2008,masolofinoaquandonon<br />

saranno definiti appositi decreti integrativi.<br />

Questi provvedimenti dovevano essere emanati<br />

ai sensi dell’art. 1, comma 6, legge n.<br />

123/2007, e, poiché la delega è scaduta e il<br />

D.Lgs.n.106/2009nonhadisciplinatoquesto<br />

adempimento, si perviene al risultato che<br />

l’obbligo della tenuta del registro infortuni richiamato<br />

dal comma 6, art. 53, deve essere<br />

ritenuto ancora vigente anche se sussistono<br />

alcune zone d’ombra che riguardano soprattutto<br />

il profilo sanzionatorio. Questa conclusione<br />

sulla sussistenza ancora dell’obbligo<br />

d’istituzione e di tenuta di questo registro è<br />

confermata anche dal Ministero del Lavoro e<br />

dellePolitichesocialiche,fornendounarispostaaunquesitodel1°settembre2010,«Quali<br />

sono gli obblighi del datore di lavoro in ordine<br />

alle modalità di tenuta e vidimazione del registro<br />

infortuni?» [1] (si veda il riquadro 1), ha fornito<br />

alcuniimportantiindicazionioperativecheoffrono<br />

uno spunto anche per richiamare e approfondire<br />

alcuni ulteriori aspetti di quest’intricatoregimeallelucedelleinnovazioniintrodottedalD.Lgs.n.81/2008.<br />

L’obbligatorietà<br />

elemodalitàditenuta<br />

NellarispostailMinisterodelLavorohaprecisato,inprimoluogo,chel’obbligodellatenuta<br />

ricadesututteleazienderientrantinelcampo<br />

applicativodelcosiddettoTestounicosicurezza.<br />

Pertanto, il registro infortuni deve essere<br />

istituito da parte di tutti i datori di lavoro,<br />

pubblici e privati, che impiegano lavoratori<br />

secondo la definizione contenuta nell’art. 2,<br />

comma 1, lettera a), ossia un prestatore di<br />

lavoro che «indipendentemente dalla tipologia<br />

contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito<br />

dell’organizzazione di un datore di lavoro<br />

pubblico o privato, con o senza retribuzione,<br />

anche al solo fine di apprendere un mestiere,<br />

un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai<br />

servizi domestici e familiari». Inoltre, ricadono<br />

nelcampoapplicativoanchequellefattispecie<br />

nelle quali sono impiegati soggetti equiparati<br />

ailavoratori,comedefinitidall’art.2,come,tra<br />

glialtri,isocilavoratori,l’associatoinpartecipazione<br />

d’opera di cui all’art. 2549, c.c., i<br />

lavoratoriaprogetto(art.61eseguenti,D.Lgs.<br />

n. 276/2003) e i collaboratori coordinati e<br />

continuativi (art. 409, c.p.c.) che prestano la<br />

loro attività nei luoghi di lavoro del committente<br />

[2] . È opportuno sottolineare inoltre, che,<br />

allalucediquestoprincipio,l’obbligod’istituzione<br />

del registro opera anche nei confronti<br />

deiseguentidatoridilavoro:<br />

l glistudiprofessionali,informaindividuale<br />

oassociata;<br />

l lescuole,diogniordineegrado,siapubblichecheprivate;<br />

l le associazioni riconosciute e non e le fondazioni;<br />

l le onlus;<br />

l glientireligiosi;<br />

l lecooperativesociali;<br />

l le società di persone (S.a.s, S.n.c., S.s.), di<br />

capitali(S.r.l.,S.p.A.),elesocietàcooperative<br />

anche se occupano solo soci lavoratori<br />

(ancheilsolosocio­amministratore).<br />

Chiarito questo primo aspetto, il Ministero ha<br />

ricordato che questo registro deve essere redatto<br />

conformemente al modello approvato<br />

conD.M.12settembre1958,comemodificato<br />

dal D.M. 5 dicembre 1996, vidimato presso<br />

l’ASL competente per territorio e conservato,<br />

adisposizionedell’organodivigilanza,sulluogodilavoro<br />

[3] .Tuttavia,appareopportunopre­<br />

1) Il quesito èonline sul sito ufficiale del Ministero del Lavoro nella sezione FAQ dedicata alla sicurezza sul lavoro.<br />

2) Devono essere ritenuti esclusi dall’obbligo dell’istituzione del registro degli infortuni gli artigiani che non utilizzano<br />

lavoratori subordinati ed equiparati. Sembrano esonerate anche le imprese familiari ex art. 230­bis, c.c., in virtù del<br />

disposto dall’art. 3, comma 12, D.Lgs. n. 81/2008; è opportuno osservare che, in relazione ai collaboratori dell’impresa<br />

familiare, il Ministero del Lavoro già in passato è intervenuto ripetutamente sottolineando che in mancanza di un regolare<br />

contratto di assunzione o di un intervento dell’autorità giudiziaria deve essere presunta la semplice collaborazione tra<br />

familiari (circolare 19 novembre 1996, n. 154; circolare 5 marzo 1997, n. 28; circolare 5 marzo 1998, n. 30).<br />

3) È necessario osservare che sul luogo di lavoro deve essere conservato l’originale del registro degli infortuni; infatti, le<br />

disposizioni previste per il libro unico del lavoro (LUL) dell’art. 39, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con<br />

modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (si veda anche, del Ministero del Lavoro,VademecumsulLibroUnico<br />

del Lavoro, 5 dicembre 2008, e le circolari INAIL 10 settembre 2008 e 9 dicembre 2008) non sono estendibili alla<br />

tenuta del registro il quale, pertanto, non può essere conservato presso lo studio del consulente.<br />

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•Il regime del registro degli infortuni nel D.Lgs. n. 81/2008<br />

Presupposti Impiego di lavoratori tutelati dall’art. 2,<br />

D.Lgs. n. 81/2008<br />

PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />

Articolo<br />

Tabella1<br />

•lavoratori subordinati (art. 2094, cod.<br />

civ.);<br />

•lavoratori a progetto e coordinati e<br />

continuativi che svolgono la prestazione<br />

presso la sede del committente;<br />

•altri soggetti equiparati dall’art. 2 (per<br />

esempio, i soci lavoratori, associati in<br />

partecipazione ecc.).<br />

Esistenza di un’unità produttiva stabilimento o struttura finalizzati alla produzione<br />

di beni o all’erogazione di servizi,<br />

dotati di autonomia finanziaria e tecnicofunzionale<br />

(art. 2, comma 1, lettera t),<br />

D.Lgs. n. 81/2008).<br />

Regole di tenuta Vidimazione presso l’azienda sanitaria locale territorialmente<br />

competente, prima di essere posto<br />

in uso (questo obbligo non è più in vigore<br />

nella Regione Lombardia dal 7 aprile 2007,<br />

per effetto della L.R. n. 8/2007).<br />

Registrazione e conservazione •nel registro devono essere annotati cronologicamente<br />

tutti gli infortuni che comportano<br />

l’assenza dal lavoro per almeno<br />

un giorno, escluso quello dell’evento (D.M.<br />

5 dicembre 1996);<br />

•deve essere tenuto senza spazi in bianco,<br />

senza abrasioni e scritto con inchiostro<br />

indelebile;<br />

•deve essere tenuto in originale sul luogo<br />

di lavoro;<br />

•deve essere conservato per 4 anni dall’ultima<br />

registrazione o dalla data di vidimazione.<br />

Datori di lavoro obbligati •imprenditori privati e pubblici;<br />

•studi professionali, scuole sia pubbliche<br />

che private, associazioni onlus, enti religiosi,<br />

cooperative, società di persone<br />

(S.a.s., S.n.c., S.s.) o di capitali (S.r.l.,<br />

S.p.A.), con soli soci lavoratori, enti pubblici<br />

non economici.<br />

Accesso ai dati del registro • rappresentante dei lavoratori (RLS);<br />

•responsabile del servizio di prevenzione e<br />

protezione (RSPP);<br />

•medico competente;<br />

•l’originale del registro può essere consultato<br />

solo in azienda.<br />

Vigilanza vigilanza: ASL e per alcuni settori di attività<br />

DPL e altri enti (art. 13, D.Lgs. n. 81/2008).<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 19 ILSOLE24ORE


ILSOLE24ORE 20<br />

PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />

Articolo<br />

cisare che l’obbligo della vidimazione iniziale<br />

non opera nella Regione Lombardia; infatti,<br />

l’art.2,L.R.2aprile2007,n.8 [4] ,inun’otticadi<br />

semplificazione amministrativa, ha soppresso<br />

dal7aprile2007questoadempimento,fermi<br />

restandotuttiglialtriobblighid’istituzioneedi<br />

tenuta sul luogo di lavoro [5] . In relazione alla<br />

nozione di «luogo di lavoro» occorre anche<br />

ricordare che, sia in dottrina sia in giurisprudenza,<br />

è pacifico che il significato di questo<br />

termine coincide sostanzialmente con quello<br />

diunitàproduttiva,ossiastabilimentoostruttura<br />

finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione<br />

di servizi, dotati di autonomia finanziaria<br />

e tecnico­funzionale (art. 2, comma 1,<br />

lettera t), D.Lgs. n. 81/2008). Pertanto, deve<br />

esserevidimatoprimadell’usopressol’azienda<br />

sanitaria locale territorialmente competente<br />

un registro per ogni unità produttiva, a esclusione,peresempio,didepositiodiufficidistaccati<br />

non autonomi. In ordine alle modalità di<br />

tenutaoccorrericordarechenellostessodevono<br />

essere annotati cronologicamente tutti gli<br />

infortunichecomportanol’assenzadallavoro<br />

per almeno un giorno, escluso quello dell’evento<br />

(si veda la tabella 1) [6] . La ratio della<br />

normaapparechiara,consentireilmonitoraggio<br />

continuo dell’andamento infortunistico<br />

nell’unità produttiva, anche con riferimento<br />

aglieventidiminoregravità.<br />

Icasiparticolari:leattivitàmobili<br />

epressopiccolesedi<br />

Il Ministero del Lavoro, inoltre, ha affrontato<br />

opportunamenteancheilregimeapplicabilein<br />

alcunefattispecieparticolarimamoltodiffuse.<br />

Infatti,riprendendogliorientamentigiàespressi<br />

precedentemente [7] , ha affermato che con<br />

riferimentoallecosiddetteattivitàdibrevedurata,<br />

caratterizzate da mobilità o svolte in sedi<br />

conpochilavoratorieprivediadeguatestrutture<br />

amministrative, l’obbligo dell’istituzione del<br />

registrodegliinfortunièassoltoanchenell’ipotesiincuisiatenutonellasedecentraledell’im­<br />

presa,semprechequesteattivitànonsianodislocateoltrel’ambitoprovinciale.Invece,qualora<br />

si tratti di imprese che svolgono attività<br />

prevalentemente fuori della propria sede per<br />

un periodo non breve, deve essere istituito un<br />

registroperciascuna“unitàproduttiva”vidimato<br />

presso l’ASL territorialmente competente.<br />

Sul concetto di «lavoro di breve durata» nella<br />

disamina ministeriale non è fornito nessun<br />

chiarimento; tuttavia, occorre osservare che il<br />

decretodelMinisterodelLavoroedellaPrevidenza<br />

sociale 12 dicembre 2000, all’art. 10,<br />

comma6,hafissatoilterminedi15giorniper<br />

stabilireseunlavoropuòesserequalificatocomedibrevedurataomeno<br />

[8] .<br />

Conclusioni<br />

Nella risposta del Ministero del Lavoro sono<br />

contenuti ulteriori richiami alla disciplina in<br />

materia di “semplificazione” della tenuta del<br />

registrodegliinfortuni,contenutanelD.M.10<br />

agosto 1984, attraverso sistemi automatizzati<br />

dirilevazione,dielaborazioneediregistrazione<br />

dei dati mediante schede individuali vidimate<br />

preventivamente dall’ASL competente<br />

perterritorio.Tuttavia,destamolteperplessità<br />

il fatto che il Ministero non abbia fornito nessunelementointerpretativoinordineall’aspetto<br />

sanzionatorio. In effetti, alla luce del groviglio<br />

normativo, la questione si presenta come<br />

un vero ginepraio. Infatti, l’obbligo d’istituzioneeditenutadelregistrosembrerebbesprovvisto<br />

di sanzione; in merito occorre precisare<br />

cheilD.Lgs.n.626/1994avevaprevisto,per<br />

la sua omessa istituzione o conservazione sul<br />

luogo di lavoro, la sproporzionata sanzione<br />

amministrativapecuniariadaeuro2.580,00a<br />

euro15.490,00(art.89,comma3,comeelevati<br />

dall’art. 1, comma 1177, legge n. 296/<br />

2006,dal1°gennaio2007),importiperaltro<br />

non rivisti nemmeno con il D.Lgs. n. 106/<br />

2009,mapereffettodiquestamancataarmonizzazionesonostategeneratemolteincertezze<br />

interpretative che richiedono quantomeno<br />

unchiarimentoministerialeintempibrevi. l<br />

4) InS.O.n.1alB.U.R.L.del6aprile2007,n.14.<br />

5) Si veda anche la circolare esplicativa della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia 6 aprile 2006, n.<br />

11/SAN/2007.<br />

6) SivedailD.M.5dicembre1996.<br />

7) SivedalacircolaredelMinisterodelLavoroedellePolitichesocialin.537/1959.<br />

8) È opportuno sottolineare che nella circolare 30 maggio 1997, n. 73, richiamata anche nella risposta al quesito, il<br />

MinisterodelLavoroedellePolitichesocialihaprecisatocheleimpresechelavoranofuoriprovinciaperperiodiridotti<br />

(peresempio,installatoridiimpianti,lavoristradaliecc.)possonotenereilregistronellasedecentraleubicatafuoridalla<br />

provinciadovesisvolgonotemporaneamenteilavori.<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010­N.21


Box1<br />

PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />

Articolo<br />

lRispostadelMinisterodelLavoroedellePolitichesocialialquesitodel1°settembre2010<br />

«Quali sono gli obblighi del datore di lavoro in ordine alle modalità di tenuta e vidimazione del registro<br />

infortuni?»<br />

Ariscontrodelquesitosuemarginato,perquantodicompetenzadellascriventedivisione,sentitoilpareredellaDirezione<br />

Generale per l’Attività Ispettiva, si rende noto che, in attesa dell’emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui<br />

all’art.8,comma4,delD.Lgs.9aprile2008,n.81esuccessivemodificheointegrazioni,anchenotocome“Testounicodi<br />

saluteesicurezzasullavoro”,sonosoggetteallatenutadelregistroinfortunitutteleaziendechericadononellasferadi<br />

applicazionedellostesso.TaleregistrodeveessereredattoconformementealmodelloapprovatoconD.M.12settembre<br />

1958 (come modificato dal D.M. 5 dicembre 1996), istitutivo dello stesso e tuttora in vigore, vidimato presso l’A.S.L.<br />

competente per territorio e conservato, a disposizione dell’organo di vigilanza, sul luogo di lavoro. In particolare, sulla<br />

basedelleconsiderazioniespressenellecircolaridelloscriventeMinisterodel5marzo1997,n.28,e30maggio1997,n.<br />

73(cherecepisconolacircolare3febbraio1959,n.537),èopportunoprecisareche,nelcasodiattivitàdibrevedurata,<br />

caratterizzatadamobilità,osvoltainsediconpochilavoratorieprivediadeguatestruttureamministrative,l’obbligoin<br />

questionesiritieneassoltoanchenell’ipotesiincuiilregistroinesamesiatenutonellasedecentraledell’impresa,sempre<br />

chetaliattivitànonsianodislocateoltrel’ambitoprovinciale.<br />

Nelcasoincui,invece,sitrattidiimpresechesvolgonoattivitàprevalentementefuoridellapropriasedeperunperiodo<br />

non breve, ogni unità produttiva deve conservare un proprio registro che deve far vidimare dall’ASL territorialmente<br />

competente.<br />

In ogni caso, al fine di rendere meno gravosa la suddetta incombenza, il D.M. del 10 agosto 1984, integrativo del su<br />

richiamatoD.M.del1958,haintrodottolafacoltàperidatoridilavorodiutilizzaresistemiautomatizzatidirilevazione,<br />

elaborazione e registrazione dei dati del registro infortuni mediante l’utilizzo di schede individuali conformi al modello<br />

riportatoinallegatoaldecretostesso.Ancheinquestocasoleschedeutilizzatedevonoesserepreventivamentevidimate<br />

dalla ASL competente per territorio. Per le aziende che utilizzano procedure automatizzate, previa autorizzazione, è<br />

ammessol’accentramentodelleregistrazionipressounitàaziendalidotatediadeguatestruttureamministrative.L’autorizzazioneall’accentramentodovràessererichiestaalloscriventeMinistero.<br />

L’art.53,comma6,delTU,poi,prevedecheledisposizioniriguardantiiregistridegliinfortuniedegliagenticancerogeni<br />

ebiologicinonsarannopiùinvigoredoposeimesidall’emanazionedeldecretointerministeriale(previsto,comesidiceva,<br />

dall’art. 8 del D.Lgs. n. 81/2008) per la realizzazione ed il funzionamento del Servizio informativo nazionale per la<br />

prevenzioneneiluoghidilavoro(SINP).<br />

Fonte:http://www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro/MD/FAQ/<br />

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9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 21 ILSOLE24ORE<br />

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PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />

Giurisprudenza<br />

l La Suprema Corte discute il caso di un reato in una struttura sanitaria<br />

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione penale (ud. 9 luglio 2010) 21 luglio 2010, n. 28699, ha<br />

definito l’ambito soggettivo di applicazione della responsabilità amministrativa dell’ente. Per la Corte, l’art.<br />

1, D.Lgs. n. 231/2001, è inequivocabile nel reputare la natura pubblicistica dell’ente condizione necessaria<br />

ma non sufficiente per l’esonero da responsabilità amministrativa derivante da reato. L’altro requisito,<br />

negativo, è rappresentato dal mancato esercizio, da parte dell’ente, di attività economica. In presenza di un<br />

ente costituito in forma di società, difetta il requisito della natura pubblicistica dell’ente, dal momento che<br />

ogni società (anche “mista”) è costituita, ai sensi dell’art. 2247, codice civile, allo scopo di esercitare<br />

un’attività economica per dividerne gli utili, a prescindere dalla destinazione di questi ultimi, se realizzati.<br />

Svolgimentodelprocesso<br />

Motividelladecisione<br />

Nell’ambito del procedimento a carico di V.A., M.M.,<br />

B.C.,C.F.eB.A.,indagatiperilreatoditruffae,aisensi<br />

del decreto legislativo 231 2001, a carico dell’Istituto<br />

C.P.S.p.A.(strutturaospedalieraspecializzata)edellaG.<br />

S.p.A. (partecipante alla prima), con decreto 28.1.10 il<br />

GIP del Tribunale di Belluno disponeva il sequestro<br />

preventivo di Euro 2.760.006,11 sul bilancio delle<br />

predettesocietà.<br />

Cameradiconsiglio<br />

Con ordinanza 26.2.10 il Tribunale di Belluno, sezione<br />

riesame, annullava la misura cautelare sul presupposto<br />

dell’inapplicabilitàdelcit.D.Lgs.n.231del2001all’IstitutoC.P.<br />

S.p.A.inquantoentepubblico.<br />

Ricorre il PM presso il Tribunale di Belluno contro la<br />

summenzionataordinanza,dicuichiedel’annullamento<br />

peraverilTribunaledelriesametrascuratochel’Istituto<br />

C.P.,purriconosciutoconD.M.31gennaio1995,come<br />

ospedalespecializzatointerregionale,operavacomunque<br />

informadis.p.a.“mista”,inquantopartecipataal49%da<br />

ILSOLE24ORE 22<br />

La natura pubblicistica<br />

non è condizione sufficiente<br />

per l’esonero “231” dell’ente<br />

Corte di Cassazione penale,<br />

sez. II, 21 luglio 2010, n. 28699<br />

capitaleprivato(dellaG.iS.p.A.)eperlarestantepercentualeacapitalepubblico;ciònonponeval’IstitutoC.P.aldifuoridell’ambitodioperativitàdelcit.D.Lgs.,prevalendolanaturaprivatisticadellesocietàmisteallastreguadi<br />

quantostatuitodalleS.U.civilidiquestaS.C.consentenza<br />

n.4989/95.Incontrario­proseguivailPMricorrentenon<br />

potevano valere gli argomenti spesi dall’impugnato<br />

provvedimentosullanaturadiinteressepubblicodell’attività<br />

sanitaria dell’Istituto C.P. S.p.A. (atteso che essa era<br />

esercitata anche in forma puramente privata) e sui controllisvoltidallaUlssn.(…)diBelluno,inrealtàmancanti.Néilperseguimentodiunoscopodilucroeraincompatibile<br />

con la gestione di servizi pubblici o comunque di<br />

interesse pubblicistico, tanto che la stessa Giunta Regionale<br />

del Veneto, con Delib. n. 3966 del 2007, aveva<br />

invitato le società partecipate dalla Regione ad adottare<br />

modelli organizzativi D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 6.<br />

Infine­ariprovadell’applicabilitàditalenormativaanche<br />

adentimunitidisoggettivitàprivata,machesvolgevano<br />

pubbliciservizi­dovevaconsiderarsichelaresponsabilità<br />

amministrativadareatodellepersonegiuridicheerapre­<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010­N.21


vistainconnessioneancheconreaticomelaconcussione,<br />

incuilanecessariaqualificasoggettivadelsoggettoagentepostulavalanaturapubblicisticadell’attivitàespletata.Nellemorel’IstitutoC.P.elaG.hannodepositatomemoriaconcuihannochiestoilrigettodell’impugnazione.<br />

1­Ilricorsoèfondato.<br />

Sono esonerati dall’applicazione del D.Lgs. n. 231 del<br />

2001­aventeadoggettoladisciplinadellaresponsabilità<br />

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e<br />

delle associazioni anche prive di personalità giuridica ­<br />

soltanto lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti che<br />

svolgonofunzionidirilievocostituzionaleegli“altrienti<br />

pubblicinoneconomici”(cfr.art.1u.c.).<br />

Dunque, il tenore testuale della norma è inequivocabile<br />

nelsensochelanaturapubblicisticadiunenteècondizionenecessaria,manonsufficiente,all’esonerodalladisciplinaindiscorso,dovendoaltresìconcorrerelacondizionechel’entemedesimononsvolgaattivitàeconomica.Nelcasodispeciedifetta­quantomeno­laprimacondizione,valeadirel’assenzadiattivitàeconomica,contraddetta<br />

dalla veste stessa di società per azioni dell’Istituto<br />

C.P.: ogni società, proprio in quanto tale, è costituita pur<br />

sempre per l’esercizio di un’attività economica al fine di<br />

dividerne gli utili (v. art. 2247 c.c.), a prescindere da<br />

quellachesarà­poi­ladestinazionedegliutilimedesimi,<br />

serealizzati.<br />

Ciòassorbeognialtraconsiderazionesull’effettivanatura<br />

dellesocietà“miste”,sucui,peraltro,leSezioniUnitecivili<br />

diquestaS.C.sisonopronunciate(cfr.sentenze26.8.98<br />

n.8454e6.5.95n.4989)ravvisandonaturaprivatistica<br />

nellesocietàcostituiteL.n.142del1990,exart.22,perla<br />

gestionediservizipubbliciattraversosocietàpartecipate<br />

dacapitalepubblico.<br />

Nelchiedereilrigettodelricorsoladifesadell’IstitutoC.P.<br />

ha insistito, sia nella memoria depositata che nel corso<br />

della discussione, sull’inapplicabilità della disciplina del<br />

D.Lgs. n. 231 del 2001, in quanto l’istituto medesimo<br />

sarebbe qualificabile non solo come ente pubblico, ma<br />

comeentechiamatoasvolgerefunzionidirilievocostituzionale.<br />

COMMENTO<br />

l diAntonioSalvatore,avvocato<br />

La sentenza della Suprema Corte n.<br />

28699/2010haprecisatol’ambito“soggettivo”<br />

di applicazione della responsabilità<br />

amministrativadell’entenelramodeglienti<br />

operantinelsettoresanitario,chenegliultimitempiharichiamatosemprepiùl’attenzionedicoloroche,avariotitolo,sioccupanodelD.Lgs.n.231/2001.<br />

PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />

Commento<br />

L’assunto,osservaquestaSupremaCorte,èmanifestamenteinfondatoperchélaratiodell’esenzioneèquelladipreservareentirispettoaiqualilemisurecautelarielesanzioniapplicabiliaisensidelD.Lgs.n.231del2001,sortirebbero<br />

l’effetto di sospendere funzioni indefettibili negli<br />

equilibri costituzionali, il che non accade rispetto a mere<br />

attivitàdiimpresa.<br />

In realtà non può confondersi il valore ­ pur indubbiamentedispessorecostituzionale­dellatuteladellasalute<br />

con il rilievo costituzionale dell’ente o della relativa funzione,riservatoesclusivamenteasoggetti(almeno)menzionatinellaCartacostituzionale(esuciòdottrinacostituzionalistica<br />

e giurisprudenza sono pacifiche); né si può<br />

qualificare come di rilievo costituzionale la funzione di<br />

una s.p.a., che è pur sempre quella di realizzare un utile<br />

economico.<br />

D’altrocanto,supporrechebasti­perl’esonerodalD.Lgs.<br />

n.231del2001­lamerarilevanzacostituzionalediuno<br />

deivaloripiùomenocoinvoltinellafunzionedell’enteè<br />

opzione interpretativa che condurrebbe all’aberrante<br />

conclusione di escludere dalla portata applicativa della<br />

disciplinaunnumeropressochéillimitatodientioperanti<br />

nonsolonelsettoresanitario,mainquellodell’informazione,<br />

della sicurezza antinfortunistica e dell’igiene del<br />

lavoro,dellatutelaambientaleedelpatrimoniostoricoe<br />

artistico, dell’istruzione, della ricerca scientifica, del risparmio<br />

e via enumerando valori (e non “funzioni”) di<br />

rangocostituzionale.<br />

Inconclusione,ilricorsomeritaaccoglimento.Deve,dunque,annullarsil’impugnatoprovvedimentoconrinvioal<br />

Tribunale di Belluno per nuovo esame. In quella sede<br />

verrannoesaminatiiprofili,rimastiassorbitinelladecisioneannullata,relativiallalegittimitàdelsequestroeffettuatoneiconfrontidellaG.S.p.A.(dicuisiparlanellarelativa<br />

memoria).<br />

P.Q.M.<br />

LaCorteSupremadiCassazione,SecondaSezionePenale,annullal’ordinanzaimpugnataconrinvioalTribunale<br />

diBellunopernuovoesame. l<br />

A dispetto dell’apparente chiarezza dell’art.1,D.Lgs.n.231/2001(sivedailriquadro<br />

1), la formulazione del disposto ha<br />

lasciato, soprattutto in questo settore,<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 23 ILSOLE24ORE


Riquadro1<br />

lArt.1,D.Lgs.n.231/2001<br />

ampie zone d’ombra nell’individuazione<br />

deisoggettidestinataridellanormativa.<br />

Per il fatto che l’attività medico­chirurgica<br />

è svolta, sempre più frequentemente,<br />

in forma “associata”, non è<br />

possibile non “fare i conti” con la responsabilità<br />

“amministrativa” dell’ente<br />

“struttura sanitaria” discendente dalla<br />

commissione, da parte dei soggetti<br />

qualificati,diunodeireaticontenutinel<br />

“catalogo” (in perenne crescita) di cui<br />

agli artt. 24 e seguenti, D.Lgs. n. 231/<br />

2001.<br />

Questosiainconseguenzadell’introduzione,nel“catalogo”,difattispeciecriminose<br />

tipiche (di norma di scarsa applicazione,<br />

macheinambitosanitariotrovanoil“propriumapplicativo”)naturaliterafferentiallastrutturasanitaria(èilcasodellacommissionedelreatodicuiall’art.583­bis,codicepenale,inseritonell’art.25­quaterdallalegge9gennaio2006,n.7,inerentealle“pratiche<br />

di mutilazione” degli organi genitali<br />

femminilicommesseall’internodellastrutturasanitaria),siainrelazioneallapossibilità<br />

che, all’interno della struttura sanitaria,<br />

sianocommessialtritipidireato,suscettibilidigenerareresponsabilità“amministrativa”dellastruttura.<br />

In merito a questi “altri tipi” di reato,<br />

quellicontrolapubblicaamministrazione<br />

(artt.24e25,D.Lgs.n.231/2001)appaiono<br />

costituire la tipologia elettiva nel<br />

ILSOLE24ORE 24<br />

PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />

Commento<br />

«Soggetti»<br />

1.Ilpresentedecretolegislativodisciplinalaresponsabilitàdeglientipergliillecitiamministratividipendentidareato.<br />

2.Ledisposizioniinessoprevistesiapplicanoaglientifornitidipersonalitàgiuridicaeallesocietàeassociazioniancheprive<br />

dipersonalitàgiuridica.<br />

3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che<br />

svolgonofunzionidirilievocostituzionale.<br />

contesto della struttura sanitaria; basti<br />

pensare allo scandalo “Malasanità” dei<br />

primi anni Novanta e, tra i più recenti,<br />

quello degli interventi, effettuati presso<br />

strutture sanitarie, non necessari (nel<br />

sensochealcuniinterventichirurgici,come<br />

l’inserimento di valvole cardiache,<br />

erano effettuati nonostante le situazioni<br />

cliniche dei pazienti fossero affrontabili<br />

con cure solo farmacologiche), allo scopodiottenereilrimborsodell’interventodallaregione;intalecaso,allaresponsabilitàpenaleindividualeincapoallegale<br />

rappresentante della struttura si è<br />

affiancata quella “amministrativa” a carico<br />

della struttura ex D.Lgs. n. 231/2001,<br />

discendentedallacommissionedelreato<br />

ditruffaaggravataaidannidellaregione.<br />

La truffa, del resto, costituiva il “reato<br />

presupposto”anchedellaresponsabilità<br />

amministrativaoggettodellasentenzan.<br />

28699/2010.<br />

In particolare, nell’ambito del procedimentopenaleacaricodi“X”(legalerappresentante<br />

della società per azioni “mista”<br />

Alfa, ospedale specializzato interregionale<br />

riconosciuto) e di “Y” (legale<br />

rappresentante della società per azioni<br />

Beta, partecipante alla società Alfa nella<br />

misura del 49%; per il restante 51% la<br />

società Alfa era partecipata da capitale<br />

pubblico), indagati per il reato di truffa, e<br />

dellesocietàAlfaeBetaaisensidelD.Lgs.<br />

n.231/2001,ilGiudiceperleindaginipreliminariavevadisposto,aisensidell’art.54,<br />

D.Lgs.n.231/2001(sivedailriquadro2),il<br />

sequestropreventivodi2.760.000,00euroacaricodelbilanciodellestessesocietà.IlTribunaledelriesameavevaemessoordinanza<br />

con la quale aveva annullato la<br />

misuracautelarerealesullabasedellanaturapubblicisticadellasocietàAlfa.<br />

IlricorsodelPM<br />

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale<br />

del riesame aveva interposto ricorso<br />

per Cassazione, domandando l’annullamentodell’ordinanzasullabasedelleseguentiargomentazioni:<br />

l nonostante il riconoscimento, con<br />

decretoministeriale,dellasocietàAlfacomeospedalespecializzatointerregionale,<br />

questo ente operava pur<br />

sempreinformadisocietàperazioni<br />

“mista”,inquantopartecipataal49%<br />

da capitale privato (della società Beta)<br />

e, per la restante percentuale, da<br />

capitalepubblico;<br />

l sulla scorta di quanto stabilito da<br />

Cass. civ., sezioni unite, 6 maggio<br />

1995,n.4989 [1] ,nellesocietà“miste”<br />

(cioè partecipate da capitale pubblicoeprivato)deveprevalerelanatura<br />

privatistica, con conseguente assoggettamentodell’entealladisciplinadi<br />

1) Contalesentenza,leSezioniUnitedellaCassazioneCivilehannostabilitocheunavoltaeffettuatal’opzione,dapartedell’ente<br />

pubblico, di gestire i pubblici servizi a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, il rapporto tra l’ente<br />

(segue)<br />

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Riquadro 2<br />

lArt.54,D.Lgs.n.231/2001<br />

cuialD.Lgs.n.231/2001eapplicabilità<br />

delle misure cautelari e delle sanzioniprevistedaquestanormativa;<br />

l nessuna rilevanza deve essere attribuitaallacircostanzachel’attivitàdellasocietàAlfaabbianaturadiinteresse<br />

pubblico (dal momento che era<br />

esercitata “anche” in forma puramenteprivata)eaquellapercuiquesta<br />

società fosse controllata dalla<br />

USL, controllo in realtà solo formale<br />

manellasostanzainsussistente;<br />

l il perseguimento di uno scopo di<br />

lucro non è incompatibile con la<br />

gestione di pubblici servizi o, comunque,<br />

di interesse pubblicistico,<br />

dal momento che la stessa Giunta<br />

Regionaleavevainvitatocondelibera<br />

le società partecipate dall’ente<br />

territoriale ad adottare modelli organizzativi<br />

ai sensi dell’art. 6, D.Lgs.<br />

n.231/2001;<br />

l il fatto che la responsabilità amministrativadeglientidiscendeanchedallacommissionedireaticomelaconcussione,<br />

in cui la necessaria qualifica<br />

soggettiva del reo postula la natura<br />

pubblicistica dell’attività espletata,<br />

costituiscechiaroindicedelfattoche<br />

la normativa di cui al D.Lgs. n. 231/<br />

2001èapplicabileancheaentimuniti<br />

di soggettività privata ma svolgenti<br />

pubbliciservizi.<br />

La Suprema Corte ha accolto il ricorso<br />

del Pubblico Ministero affermando che<br />

l’art. 1, D.Lgs. n. 231/2001, sarebbe inequivocabile<br />

nel reputare la natura pubblicistica<br />

dell’ente, condizione necessaria<br />

ma non sufficiente per l’esonero da<br />

responsabilità amministrativa derivante<br />

dareato.<br />

L’altrorequisito,perlaCorte,ènegativo<br />

ed è rappresentato dal mancato esercizio,dapartedell’ente,diattivitàeconomica.<br />

Ad avviso del Supremo Collegio, nel<br />

caso esaminato difetterebbe già il requisito<br />

della natura pubblicistica dell’ente,<br />

non già in virtù del richiamo alla<br />

giurisprudenzadellesezioniunitecivili,<br />

richiamata dal Pubblico Ministero [2]<br />

ma, ancor prima, per il fatto che Alfa<br />

avevaformadisocietàperazionieche<br />

ognisocietà(anche“mista”)ècostituita<br />

allo scopo di esercitare un’attività<br />

economica allo scopo di dividerne gli<br />

utili(sivedailriquadro3),aprescindere<br />

dalla destinazione di questi ultimi, se<br />

realizzati.<br />

PerlaCassazione,nonapparepiùpropi­<br />

PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />

Commento<br />

«Sequestroconservativo»<br />

1.Sevièfondataragionediritenerechemanchinoosidisperdanolegaranzieperilpagamentodellasanzionepecuniaria,<br />

dellespesedelprocedimentoediognialtrasommadovutaall’erariodelloStato,ilpubblicoministero,inognistatoegrado<br />

del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell’ente o delle somme o cose allo<br />

stessodovute.Siosservanoledisposizionidicuiagliarticoli316,comma4,317,318,319e320delcodicediprocedura<br />

penale,inquantoapplicabili.<br />

zial’ulterioreargomentazionedelladifesa<br />

della società Alfa, secondo la quale<br />

questo ente sarebbe qualificabile non<br />

solo come ente pubblico, ma anche comeentechiamatoasvolgerefunzionidi<br />

rilievocostituzionale(nellafattispecie,la<br />

tutela della salute ai sensi dell’art. 32,<br />

Costituzione).<br />

Neconseguirebbe,perladifesadell’ente,<br />

l’inapplicabilità allo stesso della disciplina<br />

delD.Lgs.n.231/2001,sullabasedelcomma3,art.1(sivedailriquadro1).<br />

La Cassazione ha reputato infondato<br />

questoassunto,inquantofondatosulla<br />

confusione tra il valore della tutela<br />

dellasaluteconilrilievocostituzionale<br />

dell’ente o della relativa funzione, riservati<br />

esclusivamente a soggetti (almeno)menzionatinellaCostituzione.<br />

Non sarebbe possibile, per il Supremo<br />

Collegio, nemmeno reputare di rango<br />

costituzionalelafunzionediunasocietà<br />

per azioni (che è pur sempre quella di<br />

realizzareunutileeconomico).<br />

La Corte ha concluso che, ragionando<br />

diversamente(valeadire,ritenendosufficiente,<br />

per l’esonero dall’applicabilità<br />

delD.Lgs.n.231/2001,lamerarilevanza<br />

costituzionale dei valori coinvolti nella<br />

funzionedell’ente),siperverrebbeall’as­<br />

pubblicoelapersonagiuridicaprivatapartecipantiallasocietàperazioni“mista”èdiassolutaautonomia,elasocietà“mista”<br />

opera come persona giuridica privata, nell’esercizio della propia autonomia negoziale propria, senza alcun collegamento con<br />

l’entepubblicopartecipante,delqualehaassuntol’obbligodigestireilservizio.<br />

2) Sivedalanota1.<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 ILSOLE24ORE


Riquadro 3<br />

lArt.2247,codicecivile<br />

surdo di sottrarre alla portata applicativadellaresponsabilitàamministrativaun<br />

elevatissimonumerodientioperantinei<br />

più disparati settori (oltre che a quello<br />

sanitario, quelli dell’istruzione, della ricerca<br />

scientifica, della tutela ambientale<br />

ecc.enumerandoquellichelaCorteha<br />

definito valori e non funzioni di rango<br />

costituzionale).<br />

LasentenzadellaCorteècondivisibile,<br />

anchesullabasedell’attualetendenzaa<br />

mettere in discussione l’esclusione degli<br />

enti sanitari di natura pubblicistica<br />

dalnoverodeisoggettidestinataridella<br />

normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001,<br />

soprattutto alla luce del superamento<br />

della risalente qualificazione dell’ASL<br />

quale“entestrumentaleregionale”(ex<br />

art. 3, D.Lgs. n. 502/1992), con l’introdotta<br />

definizione (a opera dell’art. 3,<br />

comma 1­bis, D.Lgs. n. 502/1992, novellato<br />

dal D.Lgs. n. 229/1999) di «ente<br />

conpersonalitàdidirittopubblico,sebbenedotatodiautonomiaimprenditorialee<br />

professionalità, nonché operante in base<br />

allenormedeldirittoprivato».<br />

Questa “metamorfosi” [3] è dovuta al<br />

processo di “de­pubblicizzazione” della<br />

ILSOLE24ORE 26<br />

PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />

Commento<br />

Conilcontrattodisocietàdueopiùpersoneconferisconobenioserviziperl’esercizioincomunediunaattivitàeconomicaalloscopodidividernegliutili.<br />

ASL e delle aziende ospedaliere, processo<br />

registrato anche dalla giurisprudenza<br />

[4] .<br />

Tuttavia,permangonodifficoltàsostanziali<br />

per ricondurre alla categoria degli<br />

enti pubblici economici le ASL e le<br />

aziendeospedaliere,consistenti:<br />

l nellacarenzadieserciziodipoteriautoritativi(prerogativadellaregione);<br />

l nel fatto di erogare un servizio di<br />

interesse pubblico a prescindere da<br />

finalità lucrative, atteso il vincolo di<br />

pareggiodelbilanciotracosti/ricavie<br />

la natura pubblica del sistema di finanziamento,<br />

nonché la fissazione<br />

amministratadelprezzodelleprestazioni.<br />

Tuttavia, è necessario ricordare che<br />

l’esclusionedellanaturadientepubblico<br />

economico è stata mitigata, in parte,<br />

dall’esperienza di alcune regioni,<br />

come la Lombardia(condeliberadella<br />

Giunta regionale 11 giugno 2004, n.<br />

VII/17864),chehannoritenutoopportuno<br />

adottare volontariamente strumenti<br />

di prevenzione e organizzativi<br />

mutuati dal modello organizzativo ex<br />

D.Lgs.n.231/2001.<br />

In altri termini, hanno ritenuto di mu­<br />

tuare i criteri contenuti nel D.Lgs. n.<br />

231/2001, dando avvio al progetto<br />

sperimentale riguardante l’introduzione<br />

nelle aziende sanitarie pubbliche<br />

lombarde di un codice etico comportamentale,<br />

con finalità di prevenzione<br />

della realizzazione degli illeciti amministrativi<br />

dipendenti dai reati previsti dal<br />

D.Lgs.n.231/2001.<br />

Un codice etico che risponde all’aspettativa<br />

della Regione Lombardia<br />

di avere aziende sanitarie dove lo sviluppo<br />

del rapporto di fiducia con i<br />

propri stakeholders sia funzionale al<br />

perseguimento degli obiettivi di una<br />

sanitàpubblica.<br />

Questo “avvicinamento” al D.Lgs. n.<br />

231/2001nonrivestecertonaturasimbolica,inconsiderazionedelfattochela<br />

delibera regionale lombarda ha promosso<br />

la sperimentazione per l’applicazione<br />

di un Codice «la cui osservanza è<br />

finalizzata alla prevenzione di eventuali<br />

illeciti».<br />

Dunque, una finalità coincidente<br />

con la ratio del modello organizzativo<br />

ex D.Lgs. n. 231/2001, vale a dire<br />

l’organizzazione in chiave penalepreventiva.<br />

l<br />

3) Sull’esperienza sperimentale delle ASL e Aziende Ospedaliere lombarde, si veda di S. Bartolomucci, Il comparto della sanità:<br />

analisidiscenariotraazionepenal­preventivaexD.Lgs.n.231/2001eclinicalgovernance,inLaresponsabilitàamministrativadellesocietàedeglientin.3/2009,pag.43.<br />

4) TAR Toscana 17 settembre 2003, n. 5101, che in ragione dell’attuale natura di soggetto giuridico autonomo di natura<br />

imprenditoriale,hanegatol’applicazionealleASLdell’art.2,R.D.14aprile1910,n.639,qualespecialestrumentodiingiunzione<br />

fiscaleriservatoaisolientiterritorialiestrumentaliperilrecuperocoattivodeipropricrediti,chedovrebbetenderealladirettae<br />

definitiva qualificazione di essi quali enti pubblici economici, come tali rientranti tra i soggetti ai quali si applica il D.Lgs. n.<br />

231/2001(lihacosìqualificatiilTARCalabria,sezioneII,5aprile2002,n.809).<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010­N.21


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l Dal D.Lgs. n. 494/1996 al TU, ancora non risolti alcuni problemi applicativi<br />

Nell’agosto del 1996, era stato emanato il D.Lgs. n. 494/1996, riguardante il recepimento<br />

della direttiva 92/57/CEE meglio conosciuta come “direttiva cantieri”. I commenti degli<br />

addetti ai lavori erano stati piuttosto concordi nel ritenere che il testo di recepimento, così<br />

come strutturato, aveva bisogno di modifiche significative per riavvicinare realmente la norma ai<br />

principi e ai contenuti della direttiva cantieri.<br />

Il successivo D.Lgs. n. 528/1999 aveva apportato alcune modifiche sia eliminando, tra l’altro,<br />

l’obbligo di redazione del piano generale di sicurezza, sia rivedendo, ma solo in parte, gli obblighi<br />

del coordinatore per l’esecuzione.<br />

Il successivo D.P.R. n. 222/2003 aveva stabilito i contenuti minimi del piano di sicurezza e<br />

coordinamento, del piano operativo di sicurezza e del piano sostitutivo nonché aveva definito la<br />

tipologia e le modalità di calcolo dei costi per la sicurezza.<br />

Nel2008,illegislatore,nelD.Lgs.n.81/2008,avevadedicatol’interoTitoloIVaicantieritemporanei<br />

o mobili, apportando una serie di modifiche al precedente e specifico corpus normativo, con<br />

l’intento di migliorare l’efficacia dell’azione prevenzionale in questo particolare settore.<br />

Infine, nel D.Lgs. n. 106/2009, accanto a significativi e importanti cambiamenti, è stato possibile<br />

constatare come, ancora una volta, si sia persa l’occasione per fare chiarezza su alcuni punti<br />

nodali venuti alla luce negli ultimi quattordici anni continuando così a mantenere ancora insoluti<br />

alcuni importanti problemi applicativi.<br />

ILSOLE24ORE 28<br />

<strong>Sicurezza</strong> in cantiere:<br />

dieci punti di discussione<br />

l diCarmeloG.Catanoso,ingegnere<br />

Le conseguenze di quanto avvenuto in<br />

quasi tre lustri, dal 1996, sono quelle che<br />

portanogliaddettiailavoriascontrarsicon<br />

interpretazioni variegate delle norme ma<br />

che, in concreto, non forniscono chiare indicazioni<br />

sulla loro concreta applicabilità;<br />

per avere conferma di quanto affermato,<br />

basterebbe contare le linee guida che sono<br />

state emanate in Italia negli ultimi anni in<br />

materia di “sicurezza in cantiere” da associazioni<br />

di imprese, da enti di vigilanza, da<br />

enti paritetici, da ordini e da collegi professionaliecc.<br />

Inquestianniinambientilavoratividifferenti,<br />

sia per localizzazione geografica sia per<br />

tipologiadioperedaeseguire,èstatopossibile<br />

constatare, relazionandosi con i diversi attori<br />

della prevenzione nei cantieri edili, le<br />

differenti interpretazioni e applicazioni delle<br />

stesseregoleinmateriadisicurezzaedituteladellasalute.<br />

Tra le principali tematiche che sono continuamenteoggettodidiscussione,spessoscatenando<br />

forti conflittualità, tra gli addetti ai<br />

lavori dieci risultano essere quelle più problematiche.<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010­N.21


1.Rischiinterferenziali,<br />

rischiaggiuntivierischispecifici<br />

opropridell’impresa<br />

Una prima trattazione riguarda l’affermazione,<br />

piuttosto diffusa, che il Coordinatore per<br />

l‘esecuzione(CSE)debbaoccuparsinonsolo<br />

dei rischi interferenziali e/o aggiuntivi ma<br />

anchedeirischispecificiopropridelleimpreseesecutrici.Un’affermazionediquestotipodenotailperduraredell’incapacitàdicomprendereladifferenza<br />

esistente tra la gestione dei «rischi<br />

interferenzialie/oaggiuntivi»edei«rischispecificiopropri».<br />

È importante chiarire, quindi, come prima<br />

cosa, la sostanziale differenza esistente tra<br />

rischiinterferenziali,rischiaggiuntivierischi<br />

specifici o propri, al fine di definire gli attori<br />

che sono obbligati alla loro individuazione e<br />

valutazione e alla successiva adozione delle<br />

misure di prevenzione e di protezione atte a<br />

eliminarlioaridurlialminimo.<br />

I rischi interferenziali derivano da una situazionedipresenzasimultaneaosuccessiva<br />

dipiùimpreseodilavoratoriautonominella<br />

medesima area di lavoro; pertanto, sono generati<br />

non da singole attività lavorative ma<br />

dalla suddetta situazione di promiscuità e<br />

dalle ricadute esterne delle attività stesse.<br />

Possono anche derivare dalla specifica interazione<br />

tra le diverse attività presenti nel<br />

cantiere come, per esempio, durante l’utilizzazionecomunediattrezzature,diimpiantie<br />

diareedilavoro.<br />

Perrischiaggiuntivis’intendonoquelliderivanti<br />

dalle specifiche condizioni dell’area di<br />

cantiere, come le condizioni idrogeologiche,<br />

o dalle particolari condizioni della zona dei<br />

lavoriedell’ambientecircostante.<br />

I rischi specifici o propri derivano dalla<br />

natura delle attività svolte dalle singole impreseesecutrici.<br />

Al riguardo, è necessario ricordare che, rispettoairischispecificiopropri,laposizionedigaranziacontinuaaesserequelladeldatore<br />

di lavoro che, tramite la sua catena gerarchica,<br />

è chiamato a soddisfare gli obblighi<br />

postiasuocaricodallegislatorefindaglianni<br />

’50 del secolo scorso con il D.P.R. n. 164/<br />

1956,ilD.P.R.n.547/1955ecc.Ognidatore<br />

di lavoro ha la sua autonomia organizzativa,<br />

mapiùdatoridilavoro,nellostessoambiente<br />

e ciascuno con la sua autonomia, possono<br />

PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />

Articolo<br />

crearedellesituazionidirischiochenonsono<br />

governabilidaciascunodiloromachenecessitanodiunaregia.<br />

Per questo motivo l’UE aveva emanato la<br />

direttiva92/57/CEEenoncertoperaggiungereunulteriorelivellodicontrollosuirischi<br />

propridell’impresa.<br />

Il legislatore italiano non ha certo brillato<br />

per chiarezza nel recepimento delle disposizioni<br />

comunitarie e ha innescato, negli enti<br />

di vigilanza, soliti rilevare i reati di puro<br />

pericolo, la convinzione che una situazione<br />

di reato concretizzatasi in seguito alla mancata<br />

adozione di una misura prevenzionale<br />

previstadaunobbligo“proprio”(quindi,posto<br />

a carico di ben determinati soggetti che,<br />

nelcasoesaminato,sonoildatoredilavoro,i<br />

dirigentieipreposti),siasempreaddebitabileanchealCSE.<br />

Occorre anche aggiungere che questo approcciodimostralapaleseincapacitàacomprendere<br />

quale sia la “condotta penalmente<br />

esigibile”dapartedeiCSE.Ammessochelo<br />

stesso CSE possa essere sempre presente in<br />

cantiere,questinonpotrebbemaiconseguire<br />

il risultato di assicurare la completa adozione<br />

di tutte le misure prevenzionali in<br />

quanto, fisicamente, non potrebbe mai vigilaresututtoilcantiere.<br />

Infatti,nonèuncasochelostessolegislatore,<br />

findaglianni’50,abbiadefinitolafiguradel<br />

“preposto”qualequelsoggetto,appartenente<br />

alla sfera imprenditoriale, addetto a vigilare<br />

sulla concreta applicazione delle misure prevenzionaliadottatedaldatoredilavoro.<br />

Pertanto, con l’introduzione della figura del<br />

CSE,èungraveerrorepensarecheicompiti<br />

(e le responsabilità) del preposto siano integralmentepassatisullespalledelcoordinatore<br />

e che quest’ultimo sia sempre chiamato a<br />

rispondere per la mancata attuazione degli<br />

obblighi di sorveglianza posti a carico del<br />

primo.<br />

Delresto,basterebbeleggereicontenutidell’Allegato<br />

XV al D.Lgs. n. 81/2008, «Contenutiminimideipianidisicurezza»,perrendersi<br />

conto che l’oggetto dell’azione dei coordinatori<br />

sono i rischi interferenziali e quelli<br />

derivanti dalle particolarità dell’area di cantiereedellarelativaorganizzazionedeilavorimanonquellipropriospecifici.Inconclusione,<br />

pensare che il coordinatore debba occuparsi<br />

anche dei rischi propri o specifici delle<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 29 ILSOLE24ORE


ILSOLE24ORE 30<br />

PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />

Articolo<br />

imprese esecutrici altro non è che l’applicazionedistortadelprecettonormativo<br />

[1] .<br />

2.Progettazioneesicurezza<br />

Un altro aspetto problematico del cantiere<br />

riguarda le critiche mosse ai coordinatori riguardo<br />

la mancata azione di ricerca prevenzionaleinfaseprogettualeconl’integrazione<br />

delle scelte conseguenti nella progettazione<br />

dell’opera visto che il PSC diviene un documento<br />

che viene allegato a posteriori alla<br />

progettazionedell’operao,addirittura,acantiere<br />

già aperto; di conseguenza la predisposizionediqualsiasimisuradisicurezzadiventadifficilee,talvolta,impossibile.<br />

Inquestocaso,basterebbericordarechenon<br />

è certo un obbligo di un professionista, in<br />

possesso dei requisiti per svolgere le funzionidicoordinatore,andaredalcommittentee<br />

proporsiperlanominaacoordinatoreperla<br />

progettazione (CSP). È sufficiente ricordare<br />

quantogiàprevistoprimanelD.P.R.n.222/<br />

2003 e poi ripreso nell’Allegato XV al<br />

D.Lgs.n.81/2008,quandosiparladi«scelte<br />

progettuali ed organizzative»; infatti, sarebbe<br />

benfacilecomprenderecheilsoggettodeputato<br />

a informare il committente sui suoi obblighiè,innanzitutto,ilprofessionistaalqualesirivolgeperlepraticheautorizzativeela<br />

progettazione o lo stesso imprenditore (nei<br />

casi in cui il committente si è direttamente<br />

rivolto allo stesso). I PSC diventano documenti“appiccicati”soloperchéilcommittente<br />

non ha proceduto alla nomina del CSP o<br />

perché non lo sapeva o perché non voleva<br />

procedere in tal senso per una sua precisa<br />

scelta. Eppure sarebbe bastato che, al momentodellarichiestadeltitoloautorizzativo<br />

all’amministrazione concedente, il legislatore<br />

avesse imposto anche la comunicazione<br />

dell’avvenuto affidamento dell’incarico di<br />

CSP. Così come concepita la norma (l’obbligodinominadelcoordinatorescattaquando<br />

incantiereèprevistalapresenza,anchenon<br />

contemporanea, di più imprese esecutrici)<br />

permette al committente privato, per esempio,<br />

di poter attendere fino all’ultimo momento<br />

per l’affidamento dell’incarico di co­<br />

ordinatore,vistochel’appaltoperl’esecuzione<br />

dell’opera è assegnato, quasi sempre, ad<br />

un’unica impresa (esclusi gli appalti scorporati)<br />

mentre sarà solo in fase successiva che<br />

l’impresa affidataria subappalterà parte dei<br />

lavori ad altre imprese e lavoratori autonomi.<br />

Quindi, se si volesse rimuovere la causa<br />

principale dei “PSC appiccicati a posteriori”,<br />

basterebbe prevedere questa modalità di<br />

procedere perché, in concreto, attualmente<br />

gliappaltiperlacuiesecuzioneincantiereè<br />

presente una sola impresa sono praticamenteinesistenti.Infine,vistalanecessitàdisensibilizzazionedelcommittente,sucuituttigli<br />

attori sono d’accordo, non si può ritenere<br />

chequestocompitosiadiesclusivapertinenza<br />

di professionisti (al fine di procacciarsi<br />

l’incarico professionale) ma dovrà anche essere<br />

svolto, tramite specifiche campagne informativesugliobblighidelcommittente,siadagliorganismiprepostiallavigilanzaecontrollo,siadaglientilocali.<br />

3.Chideveeffettuare<br />

eimporrelescelteprevenzionali?<br />

Moltospessosisentedirecheilcoordinatore<br />

debba effettuare e imporre ai datori di lavorodelleimpreselescelteprevenzionalieffettuate.Fareprevenzionevuoldireintervenire<br />

diminuendoleprobabilitàdiaccadimentodi<br />

unevento;leazionipreventivedevonoessere<br />

messe in atto, in termini di scelte progettuali<br />

e organizzative, dal progettista supportato<br />

dal CSP (dove esistente/operante perché<br />

temporalmente nominato in modo<br />

corretto) durante lo sviluppo di tutta la fase<br />

progettuale. Le scelte progettuali e organizzative,<br />

definite per eliminare o per ridurre i<br />

rischi,sarebberocosìgiàdentroilprogettoe<br />

il capitolato. È necessario anche ricordare<br />

che non è certo il CSE e neanche il CSP che<br />

può, fin dall’inizio del processo costruttivo<br />

(inizio inteso come concezione dell’opera),<br />

farincamminareilcommittentelungoilpercorsovirtuosodefinitodallegislatore,maèilprogettistachepuò,ovviamente,anchecoincidereconilCSP.<br />

Ingenerale,quindi,asserirechedebbaessere<br />

1) QuantoespostoinquestoparagrafoèstatoribaditodallarecentesentenzadellaCortediCassazione,sez.IV,14gennaio<br />

2010,n.1490.<br />

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ilcoordinatoreaobbligareidatoridilavoro<br />

ad adottare le scelte prevenzionali effettuate<br />

denota, ancora una volta, che non si riesce a<br />

comprenderecomesidebbaorganizzarel’attività<br />

prevenzionale all’interno del processo<br />

costruttivo.<br />

Per esempio, dovendo realizzare una villetta<br />

conduepianifuoriterra,occorreràeseguirei<br />

solai. Nella fase progettuale e nell’ipotesi di<br />

percorso virtuoso intrapreso dal committente,ilprogettistaeilCSPdovrebberoanalizzare<br />

e valutare il rischio di caduta dall’alto e,<br />

conseguentemente,scegliere,peresempio,di<br />

realizzare la posa delle pignatte realizzando<br />

un impalcato sul quale si muoveranno gli<br />

operai per la posa delle stesse. In questo<br />

modosarebberidottoalminimoilpericolodi<br />

cadutadall’alto.Inaltreparole,conunamisuraprogettualeeorganizzativadefinitainfase<br />

diprogetto,siriducel’entitàdelrischiopergli<br />

addettiallaposamanonsieliminacompletamenteilrischiostesso.<br />

Ilrischiodicadutadall’altocherimane,pergli<br />

addettiallaposa,deveessereancoraanalizzato<br />

per comprendere se si tratta di un rischio<br />

interferenzialeoppure“specificooproprio”e,<br />

quindi,afferenteesclusivamentelelavorazionidell’impresacheeseguiràilsolaio.<br />

Nel primo caso, dovrà essere gestito con il<br />

PSC individuando le “regole” conseguenti;<br />

nelsecondocaso,dovràesseregestitodall’impresacheeseguiràilavoriconilproprioPOS.<br />

Per quanto riguarda i relativi costi, la scelta<br />

dell’impalcato non potrà che essere considerata<br />

come un costo della sicurezza e, quindi,<br />

computatacomeuncostoprevistonelPSCe<br />

nonsoggettoaribasso.<br />

IlCSE,quandoinizierannoilavori,verificheràche:<br />

l la posa delle pignatte avvenga mediante<br />

l’utilizzo dell’impalcato e il rispetto di<br />

quanto scritto nel PSC per rischi interferenziali(peresempio,ildivietodieseguirequalunquetipodilavorazionee/odipassare<br />

al di sotto dell’area di posa pignatte, il<br />

posizionamento di barriere fisiche e della<br />

segnaletica di divieto d’accesso al piano<br />

sottostanteecc.);<br />

l quanto definito nel POS dell’impresa esecutrice<br />

(montaggio dell’impalcato, modalità<br />

di accesso allo stesso ecc.), sia correttamenteattuatodallastessa.<br />

Questaultimaverifica,però,nonpotràessere<br />

PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />

Articolo<br />

eseguita con continuità da parte del CSE, e<br />

questoperalmenotremotivi:<br />

l laposadellepignattenonpuòritenersiuna<br />

fasecosìcriticadanecessitaredellapresenzastabiledelCSEincantieredurantetutto<br />

ilsuosviluppo;<br />

l non è concretamente possibile che il CSE<br />

effettui con continuità una attività di vigilanza<br />

sul rispetto di obblighi propri della<br />

catenagerarchicadell’impresadurantetuttalafasedilavorodiposadellepignatte;<br />

l laleggeindividuaneldatoredilavoro,nel<br />

dirigente e nel preposto i soggetti deputati<br />

all’attuazione e al controllo di quanto previstonelPSCenelPOS.<br />

Anche se la norma non lo richiede espressamente,èopportunocheilCSE,alfinedidareevidenzadelpropriooperato,producaspecifiche<br />

evidenze documentali (verbali di coordinamentoecc.)chedevonoesseredivulgate<br />

a tutti i soggetti interessati (imprese affidatarie,<br />

esecutrici, lavoratori autonomi, nonché<br />

direttoredeilavoriecommittente).Inoltre,è<br />

consigliabile che questa attività produca ancheevidenzefotografichecontenentinonsolole“nonconformità”maancheesoprattutto<br />

le “conformità” rilevate durante l’espletamento<br />

dell’attività, al fine di dimostrare il<br />

rispettodiquantoprevistonelPSCenelPOS<br />

in quel preciso momento temporale in cui il<br />

sopralluogoèstatoeffettuato.<br />

4.Coordinatori<br />

edeticaprofessionale<br />

Un’altra corrente di pensiero afferma che,<br />

ancheselenormenonsonochiareeleinterpretazionisonovariegate,l’obiettivoèquellodicontribuireaelevarelecondizionidisicurezza<br />

nei cantieri. Quindi, queste regole raggiungono<br />

l’obiettivo quando qualificano e<br />

specializzanoitecniciincaricati(CSPeCSE)<br />

sesonoeticamentespintidaunamotivazione<br />

prevenzionistica.<br />

Ilproblemaècheleregoledicomportamento<br />

devono essere scritte con il pieno coinvolgimentodegliattoricheledovrannoapplicare.<br />

Fino a oggi alcuni soggetti hanno inquadrato<br />

il problema “sicurezza cantieri” sulla<br />

basedelleconoscenzeesperenzialimaturate,<br />

peresempio,inuncontestoparticolarecome<br />

quello dell’area della vigilanza. Queste indubbie<br />

e qualificate conoscenze, però, permettono<br />

di avere solo una visione parziale<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 31 ILSOLE24ORE


ILSOLE24ORE 32<br />

PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />

Articolo<br />

del problema. La conseguenza è che tutto<br />

quello che viene prodotto non abbraccia la<br />

complessità del fenomeno, non è aderente<br />

alla realtà, non può essere condiviso e applicato<br />

e, quindi, non può raggiungere l’obiettivoprefissato.<br />

La visione del CSE che tutto sa, tutto vede e<br />

tutto può, fa parte della logica tutta italiana<br />

dellaricercadelcaproespiatorioo,meglio,è<br />

ilfruttodimeccanismidiproiezionechesono<br />

originatidallaconstatazionedell’estremadifficoltà<br />

a modificare i comportamenti dei<br />

committenti e, soprattutto, delle imprese e<br />

dei lavoratori autonomi i quali, vale la pena<br />

ricordarlo,sonogliattoriprincipalidellasicurezzaodellanon­sicurezzaincantiere.<br />

Poiché, adesso, il legislatore europeo e, poi,<br />

quello italiano, hanno definito la figura del<br />

CSE,eccoprontoil“caproespiatorio”alquale<br />

attribuire, a prescindere, la responsabilità<br />

diqualunqueeventoincantiere.<br />

In altre parole, si costruisce il seguente schemalogico­sequenziale:<br />

l la vigilanza da parte degli organi preposti<br />

puòessereassicuratasolonel5­10%dei<br />

cantieri per problemi di carenza di risorse<br />

(umaneedeconomiche);<br />

l il CSE è nominato in ogni cantiere e ha<br />

risorse in termini economici e di tempo,<br />

per«coordinare»e«verificare»(purtroppo,<br />

un termine che sottintende l’azione del<br />

“vigilare”) su tutto quello che succede in<br />

cantiere;<br />

l quandoincantieresuccedequalcosa(reatodipuropericolood’evento),vistocheil<br />

CSE è nominato, ha tempo, ha risorse,<br />

deve «coordinare» e «verificare» (quindi,<br />

“vigilare” nel senso distorto ormai comune),<br />

allora non può non essere almeno<br />

co­responsabilediquellocheèsuccesso.<br />

5.Il“dovere”delcoordinatore<br />

Un altro tema oggetto di discussione è se<br />

debbaessereilcoordinatoreilsoggettoche,<br />

avendo un livello di formazione e di conoscenzetecnichedifferentiepiùaltidiquello<br />

di un committente, di cui deve fare gli interessiecuraregliaspettiall’internodeilavori<br />

commissionati, prioritariamente abbia comedoverequellodievitarel’accadimentodi<br />

infortuni. In linea di principio è possibile<br />

essere d’accordo con questa affermazione;<br />

quando, però, è necessario definire gli stru­<br />

menti e le modalità con cui tradurla in concreto,<br />

bisognerebbe ricordare che se c’è un<br />

imprenditore che esercisce un’attività imprenditoriale,sulqualegravanounaseriediobblighipropri,dovrebbeesserepresumibile<br />

che sia anche al corrente degli obblighi<br />

minimialuiimpostidallanormativavigente<br />

in tema di sicurezza e di salute dei propri<br />

dipendenti nell’ambito del suo esercizio<br />

d’impresa e non sia necessario, quindi, il<br />

continuo controllo sull’operato dello stesso<br />

e dei suoi collaboratori da parte del CSE.<br />

Quindi,lasicurezzasullavoroinizianelben<br />

più ampio ambito dell’esercizio d’impresa e<br />

non certo solo in cantiere con l’operato del<br />

CSE. Per cui il problema principale è quello<br />

di creare meccanismi affidabili di valutazione<br />

delle imprese ai fini dell’accesso e della<br />

permanenzasullospecificomercato.<br />

6.IlCSEeicontenutidelPOS<br />

Un’altra criticità è quella che riguarda i contenutidelPOS.Secondoalcuni,nelcaso,peresempio,diesecuzionediunoscavo,l’impresa<br />

dovrà indicare nel suo POS le schede<br />

d’uso delle attrezzature di lavoro che saranno<br />

utilizzate, l’adozione delle necessarie misuredisicurezzainrelazionealleattrezzature<br />

stesse, l’espletamento della specifica formazione<br />

per gli utilizzatori, le modalità di<br />

posizionamento dell’attrezzatura in modo<br />

stabileecc.NelPSC,invece,dovrannoessere<br />

indicate le modalità specifiche per eseguire<br />

questalavorazioneinsicurezza.<br />

Queste affermazioni non sono condivisibili.<br />

Infatti,nelPSCilprogettistaeilCSPdovrannoanalizzareirischiderivantidall’esecuzione<br />

dello scavo in quella particolare situazione,<br />

effettuare tutte le scelte (progettuali ed<br />

organizzative) in grado di eliminarli o di ridurli<br />

al minimo, esplicitandole nel PSC. Per<br />

esempio,sedovesseessereeseguitounoscavo,ilprogettistaeilCSPpotrebberoscegliere,alfinediridurreilrischiodiseppellimento,<br />

di aumentare l’angolo di natural declivio<br />

(e, quindi, i volumi di scavo) invece di ricordare<br />

all’impresa solo quanto previsto a suo<br />

carico dall’art. 118, D.Lgs. n. 81/2008 (armatura<br />

dello scavo). L’impresa esecutrice<br />

dello scavo dovrà indicare nel POS come<br />

effettueràillavoro(comescaveràperrispettareleprevisionidelPSC),cosautilizzeràper<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010­N.21


farlo(attrezzaturedilavorocomel’escavatore)ecc.<br />

7.IlCSEelaverifica<br />

d’idoneitàdelPOS<br />

Un’altratematicaoggettodidiscussioneèquella<br />

riguardante il potere­dovere, del CSE, di<br />

intervenire nella fase di verifica dell’idoneità<br />

del POS apportando, se del caso, modifiche<br />

anchedisostanzachedevonotrovareintegrazione<br />

con quanto previsto nel PSC. Anche in<br />

questo caso devono essere fatte delle precise<br />

distinzioni. Il CSE non può apportare alcuna<br />

modifica al POS ma può e deve attuare due<br />

differentiobblighi:<br />

l verificarel’idoneitàdelPOS;<br />

l assicurarelacoerenzadelPOSconilPSC.<br />

Nel primo caso, l’uso del verbo “verificare”<br />

derivadalfattocheillegislatoreharichiestoal<br />

CSE solo la verifica dell’idoneità del POS,<br />

proprioperchél’obbligodirisultatointermini<br />

d’idoneità del POS spetta solo al datore di<br />

lavorodell’impresaesecutrice.SeilPOSnonè<br />

idoneo,ilCSEnondovràfarealtrocherispedirloalmittenterichiedendogliadeguamenti<br />

allo standard costituito dai contenuti indicati<br />

dall’AllegatoXValD.Lgs.n.81/2008.<br />

Quindi, non è certo corretto pensare che il<br />

legislatore abbia voluto individuare un profilo<br />

di responsabilità del CSE anche per i<br />

rischi specifici o propri dell’attività d’impresa,<br />

perché in caso contrario si rischierebbe<br />

di attivare l’automatica chiamata in causa<br />

del CSE per qualunque reato di “puro pericolo”,<br />

contravvenzionalmente sanzionato<br />

dall’ente di vigilanza, a carico dell’impresa<br />

esecutrice.<br />

Nel secondo caso, l’uso del verbo “assicurare”,adifferenzadelprimo,imponeunobbligo<br />

di risultato al CSE e deve essere inteso,<br />

quindi,comeaspettofondamentaledelleattività<br />

funzionali di questa figura. Il CSE, quindi,deveesseregarantecheilPOSsiacoerenteconilPSCecioèchel’impresaabbiarecepito,coerentemente,leindicazionicontenute<br />

nel PSC.Questa“garanzia”,però,deveriguardare<br />

solo la parte programmatica<br />

del POS e non certo la condotta dell’impresa<br />

che ne è concreta espressione durante<br />

l’esecuzione delle lavorazioni in<br />

2) Sivedalanota1.<br />

PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />

Articolo<br />

cantiere. Se il POS non è coerente con il<br />

PSC,ilCSEnondovràfarealtrocherispedirlo<br />

al mittente richiedendo gli adeguamenti<br />

necessari.<br />

8.IlCSE:“regista”<br />

o“controlloreaggiunto”?<br />

Sempre nell’ambito delle attività del CSE, si<br />

sostiene,inoltre,chequestidebbametterein<br />

campo tutte le azioni per lui previste dalla<br />

normativa, mirate al rispetto della legge, che<br />

non si limitano ad una attività semplice di<br />

monitoraggio di “non conformità” riscontrate,inquantoilCSEèchiamatoadunruolodi<br />

guidaallasicurezzaperidiversisoggettiche<br />

intervengonoincantiere,dalmomentodella<br />

progettazione alla fine dell’esecuzione dell’opera.<br />

Innanzi tutto va chiarito che le “non<br />

conformità riscontrate”, ovviamente, sono<br />

quelle derivanti dal mancato rispetto di<br />

quantoprevistonelPSCenelPOS.<br />

Ilproblemaèchespessononsiriesceacapire<br />

che non è possibile verificare con continuità<br />

quantosopra.Questoperchélesituazioniedi<br />

comportamenti che si discostano da quanto<br />

definito nei documenti citati si possono concretizzareintempirapidissimiquandoilCSE<br />

non è presente in cantiere. Visto che ci sono<br />

datoridilavoro,dirigentiepreposti,conspecifici<br />

obblighi propri a loro carico, previsti<br />

dalla normativa fin dagli anni ’50 del secolo<br />

scorso,nonsicomprendeperchénondebbanoessereloroperprimiaverificareconcontinuitàilrispettoel’applicazionedeicontenutidelPSCedelPOS,vistochesonoodovrebberoessere,lorosì,sempreincantiere.<br />

Nel caso in cui si volesse avere un CSE sempre<br />

presente in cantiere, le scelte non possonocheessereleseguenti:<br />

l si cambia la legge permettendo la nomina<br />

di un CSE dipendente dell’impresa affidataria(equestoconbuonapacedelconflitto<br />

d’interessi);<br />

l si cambia la legge in modo che il committente<br />

paghi al professionista la parcella<br />

commisurata all’impegno esclusivo imposto,<br />

direttamente a questi o versandolo in<br />

anticipo all’amministrazione concedente il<br />

titolo abilitativo (nei casi in cui questo è<br />

richiesto) che lo girerà successivamente al<br />

coordinatore [2] .<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 33 ILSOLE24ORE


ILSOLE24ORE 34<br />

PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />

Articolo<br />

9.CSEincantiere:garantireuna<br />

presenzaminimaobbligatoria?<br />

Altro argomento è quello della presenza<br />

minima del CSE in cantiere in modo da<br />

evitare che la nomina di CSP e CSE e la<br />

stesura del PSC siano solo delle coperture<br />

formali di un obbligo che, altrimenti, lascerebbe<br />

totalmente scoperte le responsabilità<br />

delcommittente.<br />

In concreto, è possibile quantificare la presenza<br />

minima in cantiere di un CSE sulla<br />

basedituttaunaseriedivariabili,maquesto<br />

non implica automaticamente l’adozione di<br />

condotte virtuose da parte delle imprese.<br />

Insomma, un imprenditore non ha bisogno<br />

disentirelepressionidelCSEperrispettare<br />

lalegge,altrimenti,conquestalogica,chiunque<br />

operasse in cantiere dovrebbe essere<br />

controllato perché pronto a delinquere alla<br />

primaoccasione.<br />

Un CSE che fa con professionalità il suo<br />

lavoro, valutata la complessità dell’opera e<br />

le future attività del cantiere, si proporrà al<br />

committentenonsoloconunapropostaeconomica<br />

ma con un disciplinare d’incarico<br />

dove scriverà, nero su bianco, come svolgerà<br />

la sua attività, magari garantendo la sua<br />

presenza tutti i giorni in cantiere o almeno<br />

una volta alla settimana, due oppure tre<br />

ecc.,infunzionedelleparticolaritàdeilavori<br />

daeseguire.<br />

10.Quandodeveesserepresente<br />

ilCSEincantiere?<br />

Un’altra affermazione diffusa è quella che<br />

vuoleunCSEprontoainterveniresempre,<br />

dall’inizio lavori alla chiusura del cantiere,<br />

senzalimitarel’interventoaisolicasiincui<br />

si verifichino situazioni che mettano gravementearischiol’incolumitàdegliaddettiailavori.Affermazionicomequesta,purtroppomoltodiffuse,denotanocheancora<br />

una volta non si è compreso che, in cantiere,<br />

il CSE ci va sulla base di una sua<br />

valutazione che è soltanto sua ed è basata<br />

sucriterioggettivichetengonocontodelle<br />

diverse variabili tipiche del cantiere; in<br />

definitiva, il CSE in cantiere può andarci<br />

tutti i giorni, due volte al giorno, una volta<br />

alla settimana ecc., così come ritiene meglio<br />

fare per garantire l’espletamento dei<br />

propri compiti.<br />

Esistono, però, delle fasi particolarmente<br />

critiche durante il cui svolgimento la presenzadelCSEèindispensabile.<br />

Quando si parla di “fase critica” s’intende<br />

una fase dell’attività in cui si possono concretizzare,<br />

a causa della particolarità della<br />

stessa, situazioni e comportamenti in grado<br />

di alterare il livello di sicurezza atteso (già<br />

fruttodell’analisideirischiedelladefinizione<br />

delle misure prevenzionali previste nel<br />

PSC), rendendolo non più accettabile. In<br />

altre parole, parlando di criticità non si sta<br />

lasciando alle imprese l’onere di inventarsi<br />

delle soluzioni a rischi non valutati in fase<br />

di progetto e di coordinamento progettuale<br />

echenonhannoportatoall’adozionediben<br />

precisemisuredieliminazioneodicontenimento<br />

del rischio, ma si sta chiedendo al<br />

CSE, al verificarsi di queste criticità, una<br />

presenza in cantiere al fine di coordinare<br />

l’applicazione, in “tempo reale”, insieme all’impresaaffidatariaealleimpreseesecutrici,<br />

di una serie di soluzioni concrete e condivise<br />

che permettano l’esecuzione dei lavori<br />

in sicurezza. Quindi, deve essere<br />

chiaritochenonsistacertoaffermandoche<br />

una“fasecritica”èunmomentodell’attività<br />

in cui si devono accettare rischi oltre il<br />

consentito.<br />

Peresempio,nelcasodiuncantiereperl’esecuzionediuncavalcaviaferroviariodovesonopresentialcunelineeelettricheaereenon<br />

sezionabili (l’alimentazione elettrica della lineaferroviaria),purprevedendonelPSCunaseriedimisuretecniche,organizzativeeprocedurali,rimanelanecessitàdidoveroperare<br />

sia per l’esecuzione delle spalle che, in particolare,perlaposadelletravi,aldisopradelle<br />

linee elettriche in tensione non eliminabili/<br />

spostabili. Queste fasi critiche richiedono la<br />

presenzadelCSE:<br />

l prima dell’inizio dei lavori, per una riunionedicoordinamentocon,ovviamente,<br />

tutte le imprese incaricate dell’esecuzione<br />

di questi lavori, al fine di richiamare<br />

tutte le scelte progettuali e organizzative<br />

ele“regole”definitepreventivamentenel<br />

PSC;<br />

l successivamente, durante la vera e propriaposadelletravialdisopradellalineainesercizio,alfinediverificarelaconcretaapplicazionediquantoprevisto.<br />

l<br />

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PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />

OsservatorioINAIL­Articolo<br />

LAVORI IN QUOTA: I SISTEMI DI PROTEZIONE<br />

CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO<br />

l di Luca Rossi,<br />

Ricercatore, Dipartimento Tecnologie di <strong>Sicurezza</strong>, ex-ISPESL<br />

Osservatorioacuradell’UfficioRelazioniconilPubblico<br />

DipartimentoProcessiOrganizzativi<br />

L’esecuzione in sicurezza dei lavori in quota è subordinata, nella maggior parte<br />

dei casi, all’impiego di dispositivi di protezione collettiva. Qualora questo non sia<br />

possibile, é necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione<br />

composti da diversi elementi. L’art. 115, D.Lgs. n. 81/2008, ha elencato<br />

gli “elementi” ma non ha evidenziato i “sistemi”. Per comprendere meglio il dettato<br />

della norma può essere utile fare riferimento alla UNI EN 363:2008, «Dispositivi<br />

individuali per la protezione contro le cadute - Sistemi individuali per la protezione<br />

contro le cadute».<br />

I lavori in quota nei cantieri temporanei<br />

o mobili devono essere eseguiti<br />

in condizioni di sicurezza ed<br />

ergonomiche adeguate nel rispetto<br />

delle misure generali di tutela previste<br />

dagli artt. 15 e 95, D.Lgs. n.<br />

81/2008.<br />

A queste attività, particolarmente<br />

pericolose, il legislatore ha dedicato<br />

il Capo II, «Norme per la prevenzione<br />

degli infortuni sul lavoro nelle<br />

costruzioni e nei lavori in quota».<br />

Nell’ambito di queste “norme”<br />

rientra l’utilizzo dei DPI e dei sistemi<br />

(si veda la tabella 2). Questi<br />

ultimi appartengono a due categorie<br />

fondamentali:<br />

l i sistemi che impediscono la caduta<br />

libera;<br />

l i sistemi che arrestano la caduta<br />

libera.<br />

Un corpo è in caduta libera quando,<br />

non essendo trattenuto, è<br />

soggetto alla accelerazione di<br />

gravità e percorre una traiettoria<br />

verticale.<br />

I sistemi che impediscono la caduta<br />

libera sono da preferirsi, ovviamente,<br />

a quelli che arrestano la<br />

caduta libera in quanto, limitando<br />

il percorso che può compiere il lavoratore,<br />

non permettono la caduta<br />

dall’alto.<br />

Il datore di lavoro ai fini della scelta<br />

dei DPI e/o dei sistemi (art. 77):<br />

«a) effettua l’analisi e la valutazione<br />

dei rischi che non possono<br />

essere evitati con altri mezzi;<br />

b) individua le caratteristiche dei<br />

DPI necessarie affinché questi siano<br />

adeguati ai rischi di cui alla<br />

lettera a), tenendo conto delle<br />

eventuali ulteriori fonti di rischio<br />

rappresentate dagli stessi DPI;<br />

c) valuta, sulla base delle informazioni<br />

e delle norme d’uso fornite<br />

dal fabbricante a corredo dei<br />

DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili<br />

sul mercato e le raffronta<br />

con quelle individuate alla lettera<br />

b);<br />

d) aggiorna la scelta ogni qualvolta<br />

intervenga una variazione significativa<br />

negli elementi di valutazione».<br />

Il datore di lavoro, sulla base delle<br />

indicazioni del decreto di cui al-<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 35 ILSOLE24ORE


PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />

OsservatorioINAIL­Articolo<br />

l’art. 79, comma 2, deve fornire ai<br />

lavoratori i DPI e/o i sistemi conformi<br />

ai requisiti previsti dall’art.<br />

76. Nell’Allegato VIII è presente un<br />

elenco delle attività e dei settori di<br />

attività per le quali può rendersi<br />

necessario mettere a disposizione i<br />

DPI e/o i sistemi (punto 3.9, «Attrezzatura<br />

di protezione anticaduta<br />

– Imbracature di sicurezza») e<br />

delle indicazioni non esaurienti per<br />

la loro valutazione (punto 4.9, «Dispositivi<br />

di protezione contro le<br />

cadute dall’alto – Rischi da cui proteggere»).<br />

Il datore di lavoro deve assicurare<br />

la formazione adeguata e organizzare<br />

lo specifico addestramento<br />

obbligatorio circa l’uso corretto e<br />

l’utilizzo pratico del sistema di<br />

protezione individuale dalle cadute<br />

in quanto di terza categoria.<br />

I lavoratori devono sottoporsi al<br />

programma di formazione e di addestramento<br />

organizzato dal datore<br />

di lavoro e utilizzare i DPI e/o<br />

i sistemi messi a loro disposizione<br />

conformemente all’informazione,<br />

alla formazione e all’addestramento<br />

ricevuto (art. 78).<br />

I SISTEMI<br />

DI PROTEZIONE INDIVIDUALE<br />

I sistemi di protezione individuale<br />

dalle cadute proteggono il lavoratore<br />

dalle cadute dall’alto impedendo<br />

o arrestando la caduta libera<br />

e comprendono:<br />

l i sistemi di trattenuta;<br />

l i sistemi di posizionamento sul<br />

lavoro;<br />

l i sistemi di accesso su fune;<br />

l i sistemi di arresto caduta;<br />

l i sistemi di salvataggio.<br />

Un sistema di protezione individuale<br />

dalle cadute è costituito da<br />

un insieme di componenti collegati<br />

tra loro, separatamente o no,<br />

e include un dispositivo di presa<br />

ILSOLE24ORE 36<br />

del corpo collegato a un punto di<br />

ancoraggio sicuro attraverso un<br />

sistema di collegamento, che consiste<br />

in uno o più componenti,<br />

normalmente inclusi nel sistema,<br />

in conformità all’uso previsto<br />

(per esempio, cordini, connettori,<br />

assorbitori).<br />

TIPOLOGIE<br />

SISTEMA DI TRATTENUTA<br />

Un sistema di trattenuta è un sistema<br />

di protezione individuale dalle<br />

cadute che impedisce le cadute<br />

dall’alto, limitando il percorso che<br />

può compiere il lavoratore.<br />

L’utilizzo del sistema di trattenuta<br />

permette al lavoratore di trovarsi<br />

nella situazione in cui si realizza la<br />

condizione di impedimento di caduta<br />

dall’alto, in quanto non permette<br />

al lavoratore di raggiungere<br />

la zona pericolosa.<br />

Un sistema di trattenuta:<br />

l limita il movimento del lavoratore,<br />

in modo che allo stesso sia<br />

impedito di raggiungere zone in<br />

cui potrebbe verificarsi una caduta<br />

dall’alto;<br />

l non è destinato ad arrestare una<br />

caduta dall’alto;<br />

l non è destinato a situazioni di<br />

lavoro in cui il lavoratore ha<br />

bisogno di un dispositivo di presa<br />

del corpo (per esempio, per<br />

impedirgli di scivolare o di cadere).<br />

SISTEMA DI POSIZIONAMENTO<br />

SUL LAVORO<br />

Un sistema di posizionamento sul<br />

lavoro è un sistema di protezione<br />

individuale dalle cadute che permette<br />

al lavoratore di lavorare sostenuto,<br />

in tensione o in sospensione,<br />

in maniera tale che sia prevenuta<br />

la caduta libera.<br />

L’utilizzo del sistema di posizio-<br />

namento sul lavoro permette al<br />

lavoratore di trovarsi nella situazione<br />

in cui si realizza la condizione<br />

di prevenzione dal rischio caduta<br />

dall’alto, in quanto riduce al<br />

minimo la probabilità di accadimento.<br />

Un sistema di posizionamento sul<br />

lavoro:<br />

l previene la caduta libera del lavoratore;<br />

l permette al lavoratore di posizionarsi<br />

nel luogo di lavoro sostenuto,<br />

in tensione o in sospensione.<br />

SISTEMA DI ACCESSO SU FUNE<br />

Un sistema di accesso su fune è un<br />

sistema di protezione individuale<br />

dalle cadute che permette al lavoratore<br />

di accedere al o dal posto di<br />

lavoro sostenuto, in tensione o in<br />

sospensione, in maniera tale che<br />

sia prevenuta o arrestata la caduta<br />

libera.<br />

L’utilizzo del sistema di accesso su<br />

fune permette al lavoratore di trovarsi<br />

nella situazione in cui si realizza<br />

la condizione di prevenzione<br />

dal rischio caduta dall’alto, in<br />

quanto riduce al minimo la probabilità<br />

di accadimento o arresta la<br />

caduta.<br />

Un sistema di accesso su fune:<br />

l permette l’accesso al o dal posto<br />

di lavoro in tensione o in sospensione;<br />

l riduce al minimo il rischio o arresta<br />

la caduta libera del lavoratore;<br />

l consente al lavoratore di spostarsi<br />

tra le posizione superiore<br />

e inferiore e può consentire l’attraversamento;<br />

l utilizza un punto di attacco<br />

basso sull’imbragatura per il<br />

collegamento alla fune di lavoro;<br />

l comprende una fune di lavoro e<br />

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Tabella1<br />

•Normativa di riferimento<br />

D.Lgs. 4 dicembre 1992,<br />

n. 475<br />

D.Lgs. 9 aprile 2008,<br />

n. 81<br />

Legislazione<br />

PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />

OsservatorioINAIL­Articolo<br />

«Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di<br />

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai Dispositivi di protezione<br />

individuale»<br />

«Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della<br />

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»<br />

Norme tecniche<br />

UNI EN 341:1993 «Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto ­ Dispositivi di discesa»<br />

UNI EN 341/A1:1998 «Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto ­ Dispositivi di discesa»<br />

UNI EN 353/1:2003 «Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto ­ Dispositivi anticaduta di<br />

tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida». La norma è stata cancellata<br />

dall’elenco delle norme armonizzate alla direttiva 89/686/CEE con decisione della<br />

Commissione 19 marzo 2010.<br />

UNI EN 353/2:2003 «Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto ­ Dispositivi anticaduta di<br />

tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile»<br />

UNI EN 354:2003 «Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto ­ Cordini»<br />

UNI EN 355:2003 «Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto ­ Assorbitori di energia»<br />

UNI EN 358:2001 «Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle<br />

cadute dall’alto ­ Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di<br />

posizionamento sul lavoro»<br />

UNI EN 360:2003 «Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto ­ Dispositivi anticaduta di<br />

tipo retrattile»<br />

UNI EN 361:2003 «Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto ­ Imbracature per il corpo»<br />

UNI EN 362:2005 «Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto ­ Connettori»<br />

UNI EN 363:2008 «Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute ­ Sistemi individuali per la<br />

protezione contro le cadute»<br />

UNI EN 364:1993 «Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto ­ Metodi di prova»<br />

UNI EN 365:2005 «Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto ­ Requisiti generale per le<br />

istruzioni per l’uso, la manutenzione, l’ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e<br />

l’imballaggio»<br />

UNI EN 795:2002 «Protezione contro le cadute dall’alto ­ Dispositivi di ancoraggio. Requisiti e prove»<br />

UNI EN 813:2008 «Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute ­ Cinture con cosciali»<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 37 ILSOLE24ORE


PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />

OsservatorioINAIL­Articolo<br />

UNI EN 1496:2007 «Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute ­ Dispositivi di sollevamento per<br />

salvataggio»<br />

UNI EN 1497:2008 «Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute ­ Imbracature di salvataggio»<br />

UNI EN 1498:2007 «Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute ­ Cinghie di salvataggio»<br />

UNI EN 1868:2000 «Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto ­ Lista dei termini<br />

equivalenti»<br />

UNI EN 1891:2001 «Dispositivi di protezione individuale per la prevenzione delle cadute dall’alto ­ Corde con<br />

guaina a basso coefficiente di allungamento»<br />

UNI EN 12841:2007 «Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute ­ Sistemi di accesso con fune ­<br />

Dispositivi di regolazione della fune»<br />

una fune di sicurezza fissate<br />

separatamente alla struttura;<br />

l può essere utilizzato per il posizionamento<br />

sul lavoro, dopo che<br />

è stato raggiunto il posto di lavoro.<br />

La fune di lavoro e la fune di sicurezza<br />

sono fissate alla stessa imbragatura.<br />

SISTEMA DI ARRESTO CADUTA<br />

Un sistema di arresto caduta è un<br />

sistema di protezione individuale<br />

dalle cadute che arresta la caduta<br />

libera e che limita la forza d’urto<br />

sul corpo del lavoratore durante<br />

l’arresto caduta.<br />

L’utilizzo del sistema di arresto<br />

caduta permette al lavoratore di<br />

trovarsi nella situazione in cui si<br />

realizza la condizione di prevenzione<br />

dal rischio caduta dall’alto,<br />

in quanto arresta la caduta e limita<br />

la forza trasmessa al corpo.<br />

Un sistema di arresto caduta:<br />

l non impedisce la caduta libera;<br />

l limita la lunghezza della caduta;<br />

l permette al lavoratore di raggiungere<br />

le zone o le posizioni<br />

in cui esiste il rischio di caduta<br />

libera ed è arrestato quando si<br />

verifica la caduta libera;<br />

ILSOLE24ORE 38<br />

l prevede la sospensione dopo<br />

l’arresto caduta.<br />

SISTEMA DI SALVATAGGIO<br />

Un sistema di salvataggio è un sistema<br />

di protezione individuale<br />

dalle cadute con il quale il lavoratore<br />

può salvare sé o altri, in maniera<br />

tale che sia prevenuta la caduta<br />

libera.<br />

L’utilizzo del sistema di salvataggio<br />

permette al lavoratore e/o altri<br />

di trovarsi nella situazione in cui si<br />

realizza la condizione di prevenzione<br />

dal rischio caduta dall’alto,<br />

in quanto riduce al minimo la probabilità<br />

di accadimento.<br />

Un sistema di salvataggio:<br />

l previene la caduta libera del<br />

soccorritore e della persona<br />

soccorsa durante il salvataggio;<br />

l permette il sollevamento in alto<br />

o la discesa in basso della<br />

persona soccorsa verso un luogo<br />

sicuro.<br />

REQUISITI<br />

Un sistema di protezione individuale<br />

dalle cadute è un DPI, quindi<br />

un prodotto che ha la funzione<br />

di salvaguardare la persona che lo<br />

indossa o, comunque, lo porta con<br />

sé da rischi per la salute e la sicu-<br />

rezza. Questi dispositivi sono coperti<br />

da direttiva di prodotto 89/<br />

686/CEE, recepita in Italia con il<br />

D.Lgs. n. 475/1992, che stabilisce<br />

che i DPI che rispondono ai requisiti<br />

previsti dalle norme armonizzate<br />

si presumono conformi ai requisiti<br />

essenziali di sicurezza (art.<br />

2, comma 5, D.Lgs. n. 475/1992).<br />

Dunque, devono essere marcati<br />

CE nonché:<br />

l essere adeguati ai rischi da prevenire,<br />

senza comportare di per<br />

sé un rischio maggiore;<br />

l essere adeguati alle condizioni<br />

esistenti sul luogo di lavoro;<br />

l tenere conto delle esigenze ergonomiche<br />

o di salute del lavoratore;<br />

l poter essere adattati all’utilizzatore<br />

secondo le sue necessità.<br />

I DPI destinati alla protezione dei<br />

lavoratori contro le cadute dall’alto<br />

sono disciplinati dall’art. 115,<br />

comma 1, per il quale «Nei lavori in<br />

quota qualora non siano state attuate<br />

misure di protezione collettiva<br />

come previsto all’articolo<br />

111, comma 1, lettera a), è necessario<br />

che i lavoratori utilizzino<br />

idonei sistemi di protezione composti<br />

da diversi elementi».<br />

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I «sistemi di protezione composti<br />

da diversi elementi» sono i sistemi<br />

di protezione individuale dalle<br />

cadute individuabili nell’Allegato<br />

II, punto 3.1.2.2, D.Lgs. n. 475/<br />

1992, «Requisiti supplementari<br />

specifici per i rischi da prevenire<br />

– Prevenzione contro le cadute<br />

dall’alto». Sono costituiti da «un<br />

dispositivo di presa del corpo e da<br />

un sistema di collegamento raccordabile<br />

ad un punto di ancoraggio<br />

affidabile».<br />

I componenti che devono essere<br />

utilizzati in un sistema di protezione<br />

individuale dalle cadute devono<br />

essere idonei in rapporto a:<br />

PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />

OsservatorioINAIL­Articolo<br />

l l’uso previsto durante tutte le<br />

fasi di lavoro (per esempio, accesso,<br />

lavoro);<br />

l le caratteristiche del luogo di<br />

lavoro come l’inclinazione e lo<br />

stato delle superfici;<br />

l le caratteristiche del sistema di<br />

ancoraggio, l’ubicazione e la<br />

forza agente sullo stesso;<br />

Tabella2<br />

• Definizioni<br />

Arresto caduta: prevenire l’impatto a terra, con una struttura o qualsiasi altro ostacolo durante la caduta libera<br />

per ll lavoratore mediante un sistema di protezione personale dalle cadute.<br />

Prevenzione<br />

dalle cadute:<br />

Sistema di protezione<br />

individuale<br />

dalle cadute:<br />

Sistema<br />

di trattenuta:<br />

Sistema<br />

di posizionamento<br />

sul lavoro:<br />

Sistema<br />

di accesso su fune:<br />

Sistema<br />

di arresto caduta:<br />

Sistema<br />

di salvataggio:<br />

prevenire la caduta libera per il lavoratore mediante un sistema di protezione personale dalle<br />

cadute.<br />

assemblaggio di componenti destinati a proteggere il lavoratore contro le cadute dall'alto,<br />

comprendente un dispositivo di presa del corpo e un sistema di collegamento, che può essere<br />

collegato a un punto di ancoraggio affidabile.<br />

sistema di protezione individuale dalle cadute che impedisce al lavoratore di raggiungere le<br />

zone dove esiste il rischio di caduta dall’alto.<br />

sistema di protezione individuale dalle cadute che permette al lavoratore di lavorare in<br />

tensione o in sospensione in maniera tale che sia prevenuta la caduta libera.<br />

sistema di protezione individuale dalle cadute, che permette al lavoratore di andare e<br />

tornare dal posto di lavoro in maniera tale che sia impedita o arrestata la caduta libera,<br />

utilizzando una fune di lavoro e una fune di sicurezza, collegate separatamente a punti di<br />

ancoraggio affidabili.<br />

sistema di protezione individuale dalle cadute che limita la forza d'urto sul corpo del<br />

lavoratore durante l'arresto caduta.<br />

sistema di protezione individuale dalle cadute con il quale una persona può salvare sé o altri,<br />

in maniera tale che sia prevenuta la caduta libera.<br />

Elemento: parte di un componente (per esempio, funi, cinghie, elementi di fissaggio e accessori).<br />

Componente: parte di un sistema fornito con imballaggio, marcatura e informazioni del fabbricante (per<br />

esempio, imbracature e cordini).<br />

Trattenuta: tecnica secondo la quale è impedito al lavoratore, che indossa un dispositivo di protezione<br />

individuale, di raggiungere le zone dove esiste il rischio di caduta dall’alto.<br />

Posizionamento<br />

sul lavoro:<br />

tecnica che permette al lavoratore, che indossa un dispositivo di protezione individuale, di<br />

lavorare in tensione o in sospensione in maniera tale che sia prevenuta la caduta libera.<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 39 ILSOLE24ORE


PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />

OsservatorioINAIL­Articolo<br />

l il livello di competenza dei lavoratori;<br />

l la compatibilità fra i componenti<br />

del sistema di protezione e del<br />

sistema di ancoraggio;<br />

l la compatibilità ergonomica<br />

del sistema di protezione rispetto<br />

al lavoratore e, dunque,<br />

la scelta della corretta imbracatura<br />

e degli elementi del sistema<br />

di ancoraggio in grado di<br />

ridurre al minimo il disagio e lo<br />

stress per il corpo;<br />

l le informazioni fornite dal fabbricante<br />

e relative a tutti i componenti<br />

del sistema;<br />

l la necessità di agevolare le operazioni<br />

per un soccorso sicuro ed<br />

efficace che permettano, per<br />

esempio, di evitare i traumi da<br />

sospensione inerte.<br />

DISPOSITIVO<br />

DI PRESA DEL CORPO<br />

Il dispositivo di presa del corpo<br />

può appartenere alle seguenti tipologie:<br />

l cinture di posizionamento sul lavoro<br />

e di trattenuta “Belts for<br />

work positioning and restraint”;<br />

l cinture con cosciali “Sit harnesses”;<br />

l imbracature di salvataggio “Rescue<br />

harnesses” e cinghie di salvataggio<br />

“Rescue loops”;<br />

l imbracature per il corpo “Full<br />

body harnesses”.<br />

Le cinture di posizionamento sul<br />

lavoro e di trattenuta, le cinture<br />

con cosciali, le imbracature di salvataggio<br />

e le cinghie di salvataggio<br />

non sono destinate a essere utilizzate<br />

come dispositivi di presa del<br />

corpo nei sistemi di arresto caduta.<br />

Per assolvere questa funzione<br />

devono soddisfare i requisiti specifici<br />

per l’arresto caduta, come<br />

quelli descritti all’interno della<br />

UNI EN 361.<br />

ILSOLE24ORE 40<br />

Le cinture di posizionamento sul<br />

lavoro e di trattenuta sono quelle<br />

descritte nella UNI EN 358 la quale<br />

ha specificato i requisiti, le<br />

prove, la marcatura e le informazioni<br />

fornite dal fabbricante in riferimento<br />

a cinture destinate al<br />

posizionamento sul lavoro o alla<br />

trattenuta.<br />

Questo DPI è progettato sia per<br />

assicurare in sicurezza l’utilizzatore<br />

sul punto di lavoro (posizionamento<br />

sul lavoro), sia per impedire<br />

all’utilizzatore di raggiungere<br />

una posizione in cui<br />

possa verificarsi una caduta<br />

(trattenuta).<br />

Le cinture con cosciali sono quelle<br />

descritte nella UNI EN 813 che ha<br />

specificato i requisiti, le prove, la<br />

marcatura e le informazioni fornite<br />

dal fabbricante in riferimento<br />

alle imbragature destinate ai sistemi<br />

di trattenuta, di posizionamento<br />

sul lavoro e di accesso con fune,<br />

dove è richiesto un punto di attacco<br />

basso.<br />

Le imbracature di salvataggio sono<br />

quelle descritte nella UNI EN<br />

1497. Questa norma ha specificato<br />

i requisiti, i metodi di prova, la<br />

marcatura e le informazioni fornite<br />

dal fabbricante per le imbracature<br />

di salvataggio, le quali sono<br />

utilizzate come componenti di<br />

sistemi di salvataggio destinate a<br />

essere indossate durante normali<br />

attività di lavoro.<br />

Le cinghie di salvataggio sono<br />

quelle descritte nella UNI EN 1498<br />

che ha fornito i requisiti, i metodi<br />

di prova, la marcatura e le informazioni<br />

fornite dal fabbricante<br />

per le cinghie di salvataggio utilizzate<br />

come componenti di sistemi<br />

di salvataggio destinate a essere<br />

indossate durante normali<br />

attività di lavoro.<br />

Le imbracature per il corpo sono<br />

quelle descritte nella UNI EN 361<br />

che ha riportato i requisiti, i metodi<br />

di prova, la marcatura, le informazioni<br />

fornite dal fabbricante<br />

e l’imballaggio per le imbracature<br />

per il corpo destinate ai<br />

sistemi di arresto caduta.<br />

L’imbracatura per il corpo può incorporare<br />

altri tipi di supporto<br />

per il corpo quali quelli specificati<br />

nella UNI EN 358, nella UNI EN<br />

813 o nella UNI EN 1497.<br />

SISTEMA DI COLLEGAMENTO<br />

Il sistema collega il dispositivo di<br />

presa del corpo al punto di ancoraggio<br />

sicuro.<br />

Nella sua versione più semplice è<br />

costituito da un cordino e da due<br />

connettori e cambia a seconda del<br />

tipo di sistema considerato. Nell<br />

tabella 3 sono riportati i sistemi<br />

previsti nella UNI EN 363 anche se<br />

il fabbricante può adottarne degli<br />

altri.<br />

PUNTO DI ANCORAGGIO<br />

AFFIDABILE<br />

Il punto di ancoraggio affidabile<br />

non è definito in nessun testo legislativo<br />

o normativo. È posibile fare<br />

riferimento alla UNI EN 795:<br />

2002, «Protezione contro le cadute<br />

dall’alto – Dispositivi di ancoraggio.<br />

Requisiti e prove», attualmente<br />

in fase di revisione, dove il<br />

punto di ancoraggio è «l’elemento<br />

a cui il dispositivo di protezione<br />

individuale può essere applicato».<br />

Questo “elemento” deve essere affidabile,<br />

il che comporta che deve<br />

essere in grado di resistere alle sollecitazioni<br />

derivanti da una possibile<br />

caduta del lavoratore, sicuro<br />

per l’impiego previsto e soddisfare,<br />

quando applicabili, i requisiti<br />

previsti nelle direttive o nei documenti<br />

loro correlati. l<br />

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PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />

OsservatorioINAIL­Articolo<br />

Tabella3<br />

•Tipologie di sistemi di collegamento<br />

Sistema di trattenuta Nel sistema di trattenuta il sistema di collegamento è costituito da un cordino e da due<br />

connettori (UNI EN 362); il cordino è di posizionamento sul lavoro (UNI EN 358).<br />

Sistema di posizionamento<br />

sul lavoro<br />

Nel sistema di posizionamento sul lavoro su palo il sistema di collegamento è costituito da<br />

un cordino e da due connettori (UNI EN 362); il cordino è di posizionamento sul lavoro<br />

(UNI EN 358).<br />

Sistema di accesso su fune Nel sistema di accesso su fune il sistema di collegamento è costituito da un dispositivo di<br />

regolazione della linea di sicurezza (UNI EN 12841), un risalitore della linea di lavoro (UNI EN<br />

12841), un discensore della linea di lavoro (UNI EN 12841), una fune di lavoro (UNI EN<br />

1891) e una fune di sicurezza (UNI EN 1891).<br />

Sistema di arresto caduta Nel sistema di arresto caduta generale il sistema di collegamento è costituito da un<br />

cordino (UNI EN 354), due connettori (UNI EN 362) e un assorbitore (UNI EN 355).<br />

Nel sistema di arresto caduta su linea di ancoraggio orizzontale il sistema di collegamento<br />

è costituito da un cordino (UNI EN 354), due connettori (UNI EN 362), un assorbitore (UNI<br />

EN 355), un punto di ancoraggio mobile (UNI EN 795) e una linea di ancoraggio<br />

orizzontale (UNI EN 795).<br />

Nel sistema di arresto caduta che include un dispositivo di arresto caduta di tipo retrattile il<br />

sistemadicollegamentoècostituitodauncordinoretrattile(UNIEN354­UNIEN360),due<br />

connettori (UNI EN 362) e un dispositivo di arresto caduta di tipo retrattile (UNI EN 360).<br />

Nel sistema di arresto caduta su linea di ancoraggio rigida verticale il sistema di<br />

collegamento è costituito da un cordino (UNI EN 354), due connettori (UNI EN 362), un<br />

assorbitore (UNI EN 355), un dispositivo di arresto caduta di tipo guidato (UNI EN 353­1) e<br />

una linea di ancoraggio rigida verticale (UNI EN 353­1).<br />

Nel sistema di arresto caduta su linea di ancoraggio flessibile verticale il sistema di<br />

collegamento è costituito da un cordino (UNI EN 354), due connettori (UNI EN 362), un<br />

assorbitore (UNI EN 355), un dispositivo di arresto caduta di tipo guidato (UNI EN 353­2)<br />

e una linea di ancoraggio rigida verticale (UNI EN 353­2).<br />

Sistema di salvataggio Nel sistema di salvataggio il sistema di collegamento è costituito da un dispositivo di<br />

sollevamento per salvataggio (UNI EN 1496), due connettori (UNI EN 362) e una fune di<br />

salvataggio (UNI EN 1891).<br />

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.<br />

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NORMATIVA E TECNICA ANTINCENDIO<br />

NORME DI PREVENZIONE<br />

INCENDI<br />

L. Corbo<br />

Pagg. 1.248 – € 115,00<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 41 ILSOLE24ORE


ILSOLE24ORE 42<br />

GRANDIRISCHI<br />

Domandeerisposte<br />

Quesiti sull’antincendio<br />

l acuradiMarioAbate,Direttorevicedirigente,ComandoProvincialeVVF­Milano<br />

Sistemi di collegamento tra attività ricettive<br />

DOMANDA<br />

Ilproprietariodiunalbergoesistente(quindi,realizzatoindataanterioreall’entratainvigoredel D.M.9aprile<br />

1994)halanecessitàdiavereunchiarimentoinmeritoalsistemadicollegamentotralacucina,alimentataagas<br />

conpotenzialitàdi126kW,elasaladapranzo;avendoeffettuatodeilavoridiadeguamentolastrutturadella<br />

cucinaèstataresaREI120edèstatainstallataun’unicaportaREI120nellazonadidisimpegno,realizzatoper<br />

ragionidiintrospezione,tralacucinaelasaladapranzo.<br />

Invece,nelcasodellacomunicazionetralacucinaelahallèstatorealizzatoundisimpegnononaeratochiuso<br />

condueporteREI60,conloscopodirispettarequantoprevistonelD.M.12aprile1996,alpunto4.4.2,ilquale<br />

haprevistochelacomunicazionetralacucinaelasaladapranzodeveavveniretramiteporteREI60mentretra<br />

la cucina e la hall deve avvenire tramite disimpegno anche non aerato e, in riferimento al punto 4.2.5.b, con<br />

porteREI60.<br />

LacucinacomunicaancheamezzodiunaportaREI120conunazonadidisimpegnosullaqualesiaffaccianouna<br />

dispensadipertinenzaeunlocalenelqualeèubicatoilsistemadipompaggioacquacalda,freddaealimentazionenaspo;ildisimpegnoconsideratoèmunitodiUSesternaelacaldaiaagasèinunaltroambienteREI120<br />

conuscitaesternaeaerazionepropria.<br />

Èsufficientequantorealizzatooènecessariopredisporreulterioriprotezioni?<br />

RISPOSTA<br />

Ilpunto5.2,D.M.9aprile1994,«Approvazionedellaregolatecnicadiprevenzioneincendiper<br />

la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive<br />

turistico­alberghiere», ha prescritto che «Salvo<br />

quanto disposto nelle specifiche regole tecniche,<br />

leattivitàricettive:c)possonocomunicaretramite<br />

filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le<br />

attivitàsoggetteaicontrollidiprevenzioneincendi<br />

ad essi pertinenti, elencate al punto 5.1; d)<br />

devonoessereseparatedalleattivitàindicatealle<br />

letterea)ec)delpresentepunto,mediantestrutturedicaratteristichealmenoREI90».<br />

Nel punto 5.1 è riportata, tra le altre, l’attività<br />

91,D.M.16febbraio1982,cioègliimpiantidi<br />

produzione di calore di potenzialità superiore<br />

a 116 kW e, quindi, anche l’impianto della<br />

cucina.<br />

Serbatoi rimovibili di gasolio<br />

DOMANDA<br />

Sembrerebbe, quindi, che la comunicazione<br />

tra la cucina e la hall debba essere realizzata<br />

tramitefiltroaprovadifumo.<br />

Invece, poiché il punto 5.2, D.M. 9 aprile<br />

1994, ha fatto chiaramente salvo quanto disposto<br />

nelle specifiche regole tecniche di prevenzioneincendi,lacomunicazionefral’attività<br />

alberghiera con il pertinente locale cucina<br />

può essere anche realizzata con le modalità<br />

previste dal punto 4.4, D.M. 12 aprile 1996,<br />

secondoilquale«È consentita la comunicazione<br />

con altri locali, pertinenti l’attività servita<br />

dall’impianto,tramitedisimpegnoanchenonaerato,coneccezionedeilocalidestinatiapubblico<br />

spettacolo, con i quali la comunicazione può<br />

avvenire esclusivamente tramite disimpegno<br />

avente le caratteristiche indicate al punto 4.2.5,<br />

b),indipendentementedallaportatatermica».<br />

Percuièsufficientequantorealizzato.<br />

Nell’ambitodeicantieriediliqualiquellidicostruzionedistrade,diferrovieediquantodisimile,ènecessario<br />

ilcontrollodiprevenzioneincendideiserbatoirimovibilidigasolioinferioriainovem 3 dapartedeiVVF.<br />

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GRANDIRISCHI<br />

Domandeerisposte<br />

Indiversicantierisonostateutilizzatecisterneomologatedotatedivascadicontenimento,tettoiaescarico<br />

terra nonché di due estintori a polvere per ogni serbatoio tutte inferiori ai 9.000 l. Secondo quanto<br />

comunicato dalla ditta fornitrice, leader in campo nazionale, non dovrebbero essere predisposte ulteriori<br />

pratichequaliquellerichiestedaldecretoministeriale12settembre2003.<br />

Negli ultimi anni le ASL e l’Ispettorato del Lavoro hanno effettuato numerosi controlli e hanno sempre<br />

richiesto unicamente il certificato di omologazione dei serbatoi. Nell’ultimo periodo, però, l’Agenzia delle<br />

doganehafattopresentel’inesattezzadelleprassiadottate.Qualisonoicorrettiadempimentidaosservare?<br />

RISPOSTA<br />

L’installazioneel’utilizzodicontenitori­distributorimobiliausoprivatoperliquididicategoriaC(gasolio)èconsentita,aisensidelD.M.<br />

19marzo1990,«Normeperilrifornimentodi<br />

carburanti, a mezzo di contenitori­distributori<br />

mobili,permacchineinusopressoaziendeagricole,<br />

cave e cantieri», esclusivamente per il<br />

rifornimento di macchine e di automezzi all’internodiaziendeagricole,dicaveperestrazione<br />

di materiali e di cantieri stradali, ferroviariededilieacondizionecheilcontenitore<br />

sia di tipo approvato dal Ministero dell’Interno<br />

(ai sensi di quanto previsto dal Titolo I,<br />

puntoXVII,decretodelMinistrodell’Interno<br />

31luglio1934)esiadicapacitànonsuperiorea9m<br />

3 .<br />

Inquestafattispecie,questicontenitoridistributorimobilinonsonosoggettiaicontrollidi<br />

prevenzioneincendidapartedeicomandidei<br />

VigilidelFuocoelenormetecnichecontenute<br />

nel D.M. 19 marzo 1990 devono essere<br />

osservate sotto la responsabilità del titolare<br />

delleattività.<br />

Il D.M. 12 settembre 2003, «Approvazione<br />

della regola tecnica di prevenzione incendi per<br />

l’installazioneel’eserciziodidepositidigasolio<br />

per autotrazione ad uso privato, di capacità<br />

geometricanonsuperiorea9m 3 ,incontenitoridistributoririmovibiliperilrifornimentodiautomezzi<br />

destinati all’attività di autotrasporto»,<br />

ha disciplinato, invece, la materia relativa al<br />

rifornimento con gasolio per autotrazione, a<br />

mezzo contenitori­distributori rimovibili, degli<br />

automezzi destinati all’attività di autotrasporto<br />

conto terzi e, quindi, non riguarda il<br />

rifornimento dei mezzi impiegati sui cantieri<br />

edilie/ostradali.<br />

Aumento di capienza di un locale di pubblico spettacolo<br />

DOCUMENTO<br />

Unlocaledipubblicospettacolohaunasuperficiedicirca450m 2 .Illocaleeraprecedentementeautorizzato<br />

dalla Commissione di vigilanza (nell’anno 1990), per una capienza di 300 presenze, e ora è richiesta la<br />

realizzazionediunimportanteaumentodellacapienza,passandoa500presenzecomplessive,utilizzandoil<br />

coefficientediaffollamento1,2persone/m 2 .<br />

Il locale non effettua, nell’occasione, manutenzione straordinaria o particolari rifacimenti. L’aumento di<br />

capienzaavverrebbesenzarealizzareoperemurariesostanzialie/oampliamenti,masemplicementeaprendoulterioridueportediuscitadiemergenzaversolastradaconlaqualeillocalecomunicadirettamente.<br />

L’aumento ipotizzato implica, dal punto di vista antincendio, la completa revisione del locale ai sensi della<br />

vigentenormativa(ilD.M.19agosto1996)oppure,nonessendociinpraticamodifichestrutturalisostanziali<br />

oampliamentipuòesserepossibileriferirsiallaprevigentenormativa(circolaren.16/1951)?<br />

RISPOSTA<br />

L’applicazione di una norma è consentita, evidentemente,<br />

con riferimento al campo di applicazionedellanormastessa.<br />

Infatti, secondo il D.M. 19 agosto 1996, art. 1,<br />

comma3,«Ledisposizionidelpresentedecretosi<br />

applicano ai locali di nuova realizzazione ed a<br />

quelli esistenti alla data di entrata in vigore dello<br />

stesso,giàadibitiadattivitàdicuialcomma1,nel<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 43 ILSOLE24ORE


ILSOLE24ORE 44<br />

GRANDIRISCHI<br />

Domandeerisposte<br />

casosianooggettodiinterventicomportantilaloro<br />

completaristrutturazionee/oilcambiodidestinazione<br />

d’uso, con esclusione degli interventi di manutenzione<br />

ordinaria, di cui all’art. 31 lettera a)<br />

della legge 5 agosto 1978, n. 457.Nelcasoche<br />

gliinterventi,effettuatisulocaliesistenti,comportino<br />

la sostituzione o modifica di impianti e/o<br />

attrezzature di protezione attiva antincendio, la<br />

modificaparzialedellecaratteristichecostruttive<br />

e/odelsistemadiviediuscita,e/oampliamenti,ledisposizionidelpresentedecretosiapplicanosolamenteagliimpiantie/oallepartidellacostruzioneoggettodegliinterventidimodifica.Inognicasogliinterventidimodificaeffettuatisulocaliesistenti,chenoncomportinounlorocambiodidestinazione,nonpossonodiminuirelecondizionidisicurezzapreesistenti».<br />

Quindi, ilD.M. 19 agosto1996 siapplicaletteralmentesoloallepartidellocalechesono,nella<br />

nuova configurazione, oggetto di modifica/ampliamentoenonatuttol’insiemedellostesso.<br />

In merito al quesito posto, può essere utile<br />

riferirsi,peranalogia,aicriteriesplicitatiperle<br />

attivitàricettiveinmeritoagliampliamentidegli<br />

alberghi preesistenti all’entrata in vigore<br />

dellanormaattualmentevigenteperglistessi,<br />

ilD.M.9aprile1994.<br />

QuestoprovvedimentosicomponediunaParte<br />

I, relativa alle attività ricettive di nuova costruzione,realizzate,quindi,dopoil1994,ediunaParteII,applicabilealleattivitàgiàesistenti<br />

come alberghi alla data di entrata in vigore<br />

deldecretostesso,il1994.<br />

Dunque, il D.M. 9 aprile 1994, all’art. 2,<br />

«Campo di applicazione», ha stabilito che «Le<br />

presenti disposizioni si applicano agli edifici ed<br />

ai locali di cui al precedente punto, esistenti e di<br />

nuovacostruzione.<br />

Agliedificielocaliesistenti,giàadibitiadattività<br />

di cui al punto 1, si applicano le disposizioni<br />

previsteperlenuovecostruzioninelcasodirifacimentodioltreil50%deisolai.<br />

Le disposizioni previste per le nuove costruzioni<br />

si applicano agli eventuali aumenti di volume e<br />

soloaquelli.<br />

Nelle attività ricettive esistenti, oggetto di ampliamentichecomportanounaumentodellacapacità<br />

ricettiva,qualorailsistemadiviediesodoesistente<br />

siacompatibileconl’incrementodiaffollamentoe<br />

conilnuovoassettoplanovolumetricodell’attività,<br />

puòessereapplicatoilTitoloII­ParteII».<br />

Quindi, è possibile notare che anche per gli<br />

alberghi, seguendo un criterio generalmente<br />

adottatonellenormativeantincendio,ledisposizioni<br />

previste per le nuove costruzioni si ap­<br />

plicano, in caso di ampliamenti, solo agli aumentidivolume.<br />

NelD.M.9aprile1994,però,conriferimento<br />

agli alberghi preesistenti all’entrata in vigore<br />

della norma, è specificato anche un ulteriore<br />

concetto. Infatti, per gli alberghi, gli ampliamentichedeterminanounaumentodicapienza,<br />

purché questa sia compatibile con il sistema<br />

di vie di esodo, non comportano necessariamente<br />

la revisione dell’attività in<br />

conformitàallenuovenorme,madiversamenteèpossibilefareriferimentoallenormeprevigenti<br />

(quindi, le disposizioni per gli alberghi<br />

preesistenti alla data di entrata in vigore del<br />

D.M.9aprile1994,riportatenellostessoprovvedimentoalTitoloII­ParteII).<br />

Tra l’altro, la possibilità di applicare le norme<br />

vigentiperleattivitàricettiveesistentialladata<br />

del1994èconcessa,nonsoloperunsemplice<br />

aumento di capienza, ma addirittura per un<br />

«nuovo assetto planovolumetrico dell’attività»,<br />

allasolacondizionechel’esodosiaverificatoe<br />

assicurato.<br />

Apparedeltuttoevidentecheuncriteriogeneraledisicurezzacomequelloespressoperleattivitàricettivenonpuòesserevalidoesclusivamenteperleattivitàricettivestesse,madevelogicamenteessereestensibileaqualsiasiattività.Quindi,ritornandoailocalidipubblicospettacolo,<br />

un aumento di capienza come quello<br />

ipotizzatonelquesitoposto,chenonmodifica<br />

lostatodeiluoghisenonperl’aperturadidue<br />

ulteriori porte di uscita verso la strada, non<br />

comporta automaticamente l’applicazione del<br />

vigente D.M. 19 agosto 1996, al posto della<br />

previgente circolare n. 16/1951, se l’affollamento<br />

è compatibile con il sistema di vie di<br />

esodonellasuanuovaconfigurazione,nelcaso<br />

specifico, caratterizzata dalla realizzazione di<br />

dueulterioriuscitediemergenza.<br />

D’altronde, se è vero che le uniche modifiche<br />

consistono nell’apertura di due porte, l’applicazionedelD.M.19agosto1996dovrebbeesserearigorelimitataallecaratteristicherichiestedallanormaperledueportestesse,checostituiscono<br />

l’unica modifica “strutturale”. In definitiva,<br />

larghezzaealtezzaidoneedelleporte,apertura<br />

nel verso dell’esodo con barre di comando, segnalazioneeilluminazionediemergenza.<br />

Perl’attivitàconsiderata,comunque,dovrebbe<br />

essere già stato effettuato l’adeguamento previstodalTitoloXIX,D.M.19agosto1996,per<br />

impianti elettrici, impianti tecnologici, sistema<br />

diallarmeeimpiantidirivelazioneedisegnalazioneautomaticadegliincendi.<br />

l<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010­N.21


1986<br />

Tutti respirano la<br />

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RIFIUTIEBONIFICHE<br />

Articolo<br />

l Terre e rocce da scavo e acque di falda emunte ancora tra le criticità più avvertite<br />

ILSOLE24ORE 46<br />

BONIFICHE<br />

Dall’Osservatorio al Forum<br />

nuovi spunti di riflessione<br />

per gli operatori di settore<br />

Sulle bonifiche, negli ultimi tempi in Italia stanno emergendo segnali sempre più<br />

positivi sia sul piano operativo sia su quello amministrativo; basti penare alla<br />

crescente disponibilità della pubblica amministrazione ad accettare<br />

l’applicazione tecnologie innovative, anche se spesso solo come misura di supporto,<br />

ad esempio nel caso di un sistema di messa in sicurezza della falda contaminata.<br />

Tuttavia, a fronte di queste considerazioni, resta incontrovertibile il fatto che nel<br />

settore delle bonifiche di siti inquinati l’utilizzo di tecnologie e processi di risanamento<br />

innovativi è spesso ostacolato da procedure e previsioni normative che non riescono a<br />

seguire l’evoluzione tecnologica. Proprio la difficoltà di introdurre innovazioni verdi nel<br />

mercato delle bonifiche è una delle criticità che sono emerse da un’indagine compiuta<br />

recentemente e i cui risultati saranno presentati giovedì 4 novembre presso il Forum<br />

delle Bonifiche, giornata gratuita interamente organizzata dal Gruppo 24 ORE presso<br />

la Fiera Ecomondo di Rimini, durante la quale prenderà ufficialmente il via<br />

l’Osservatorio delle Bonifiche, iniziativa finalizzata ad aprire un tavolo di confronto<br />

permanente tra operatori e istituzioni.<br />

l diGiovanniSquitieri,amministratoredelegatoSiap<br />

InItalia,quandosicitalagreeneconomy,quasi<br />

mai si fa riferimento alle bonifiche, al limite<br />

indirettamente,pursapendocheleareeboni­<br />

ficate possono essere un’occasione straordinaria<br />

per lo sviluppo di nuovi insediamenti<br />

produttivi“verdi”.Vienedachiedersi,quindi,<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010­N.21


se sia corretta questa “rimozione”. Guardandoallarealtàconcretaitaliananonc’èdubbio<br />

che la risposta sia affermativa, come dimostrano<br />

i rari casi di innovazione ambientale<br />

(ancordipiùallalucedell’attualecrisieconomicachehacolpitoduramenteanchequesto<br />

settore).<br />

Ma allargando la prospettiva a quanto sta<br />

avvenendoalivellomondiale,cisirendefacilmentecontodicomel’Italiastiarischiandodi<br />

perdere una grande opportunità. Con oltre il<br />

3% del territorio da bonificare, l’assenza di<br />

strategie nazionali orientate a introdurre tecniche<br />

e tecnologie ambientalmente avanzate<br />

rappresentaunaevidentecontraddizione.<br />

Eppure, basterebbe sfogliare le migliaia di<br />

paginecheilsitodell’OSWER [1] dedicaaquestaproblematica,percapireilritardochel’Italiastaaccumulando.Nonsitrattadiintrodurrecriterifinorasconosciuti;ilrisparmioenergeticoel’usodifontidienergiarinnovabile,lariduzionedell’inquinamento<br />

dell’aria e dei gas serra, la tutela delle<br />

risorse idriche, la riduzione, riuso, riciclo dei<br />

rifiuti e la protezione dell’ecosistema sono,<br />

infatti,cinqueindicatoriche,nonsolodovrebbero<br />

ormai essere alla base di ogni seria progettazione,<br />

ma che rappresentano anche un<br />

primosignificativoapproccioversounagreen<br />

economy;cosìcom’èormaicondivisoalivello<br />

internazionalechecriteriperunagreenremediation<br />

possono essere introdotti in tutte le<br />

fasideiprocessidibonifica,dallacaratterizzazione<br />

ai sistemi di bonifica veri e propri, dal<br />

monitoraggio dei processi di trattamento alla<br />

sistemazionedefinitivadelsito.<br />

L’Italia non parte da zero e il numero delle<br />

aziende del settore potenzialmente in grado<br />

di sviluppare ricerca e innovazione sta crescendodiannoinanno,nonostantelacrisi.<br />

Del resto, mai come in questo settore l’innovazioneambientalepiùcheper<br />

veriepropri<br />

saltitecnologicipassaperl’affinamentoditecniche<br />

già esistenti o, molto più spesso, per<br />

l’applicazione di più tecnologie in serie (i cosiddetti<br />

“treni tecnologici”) combinando diversi<br />

processi per diversi inquinanti e su matriciambientalichepossonoesseresiasingole<br />

(terreni o acque) sia combinate (terreni ed<br />

acquesotterraneecontemporaneamente).<br />

RIFIUTIEBONIFICHE<br />

Articolo<br />

Non a caso le tecnologie “innovative” a più<br />

elevatolivellodiapplicazionesonoconsiderate<br />

le barriere permeabili reattive (che opportunamente<br />

inserite in un processo integrato<br />

suolo/acquapermettonoseriepressochéinfinitediapplicazioni)oppureletecnichebiologiche<br />

o fisico­biologiche in­situ (bioflushing,<br />

phytoremediation)o,ingenere,on­site(ovvero<br />

con escavo, movimentazione e riutilizzo dei<br />

materialilimitatoalsitostesso,senzatrasferimento<br />

di materiale all’esterno). E, in effetti,<br />

negli ultimi quindici anni, alcune di queste<br />

tecnologie sono passate dalla fase “innovativa”<br />

a quella “consolidata”, anche grazie ad<br />

alcunegrandiazionidibonificaavviate,come<br />

quelladiPortoMarghera.<br />

L’OsservatoriodelleBonifiche<br />

Negliultimitempi,inItaliastannoemergendo<br />

segnali sempre più positivi sia sul piano operativo(comelamessainsicurezzapermanente<br />

della discarica di Manfredonia­Pariti 1 dove,perminimizzarel’impattoambientaledell’impermeabilizzazione<br />

del fondo e al tempo<br />

stesso rispettare i tempi ristretti richiesti dall’Unioneeuropea,èstatautilizzataunatecnologiagiàsperimentataperlacostruzionedellegalleriedellelineemetropolitane,denominata<br />

MPSP ­ multi packers sleeved pipes) sia su<br />

quello amministrativo; basti penare alla crescente<br />

disponibilità della pubblica amministrazioneadaccettarel’applicazionedelletecnologieinnovativesopracitate,anchesespesso<br />

solo come misura di supporto, come nel<br />

casodiunsistemadimessainsicurezzadella<br />

faldacontaminata.<br />

Tuttavia,afrontediquesteconsiderazioni,resta<br />

incontrovertibile il fatto che nel settore<br />

dellebonifichedisitiinquinatil’utilizzoditecnologie<br />

e processi di risanamento innovativi<br />

(intendendoconquestoterminetuttequellela<br />

cui applicazione è ancora limitata e i risultati<br />

reali di applicazione non sono ancora ampiamente<br />

confrontabili) è spesso ostacolato da<br />

procedureeprevisioninormativechenonriesconoaseguirel’evoluzionetecnologica.<br />

Proprioladifficoltàdiintrodurreinnovazioni<br />

verdi nel mercato delle bonifiche è una delle<br />

1) OfficeofSolidWasteandEmergencyResponsedell’EPA(l’Agenziaamericanaperlaprotezionedell’ambiente).<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 47 ILSOLE24ORE


Box1<br />

ILSOLE24ORE 48<br />

RIFIUTIEBONIFICHE<br />

Articolo<br />

lILFORUMDELLEBONIFICHE<br />

Per quanto riguarda gli appalti pubblici, un contributo utile viene anche dalla relazione annuale al Parlamento<br />

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche se questi dati appaiono ancora<br />

troppodisaggregati,perchéspessolabonificanonèl’obiettivool’attivitàprevalente,mastrumentale.Sitrattadiuna<br />

lacunaacuiilMinisteroperl’<strong>Ambiente</strong>statentandodiporrerimedio,anchegrazieaglisforzicompiutiinquestiultimi<br />

annidavarisoggetti,comel’edizione2010del“RapportoBonifiche”diFederambiente,chesaràpresentato,atreanni<br />

dallaprecedenteedizione,inoccasionedellaterzaedizionediReclaim­expo,saloneinternazionalesullabonificadeisiti<br />

contaminati, organizzato nell’ambito di Ecomondo 2010 (3­6 novembre; Rimini Fiera), di cui <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> è<br />

mediapartneresclusivo.Nonacaso,nell’ambitodellastessamanifestazione,giovedì4novembresiterràilForumdelle<br />

Bonifiche,giornatagratuitainteramenteorganizzatadalGruppo24ORE,cheprevededuesessioni:<br />

l al mattino presentazione dell’Osservatorio delle Bonifiche e riflessioni e confronto tra istituzioni e operatori sulle<br />

esigenzeemersedalsurvey;<br />

l al pomeriggio analisi del mercato delle bonifiche con giuristi, committenti, progettisti ed esecutori di bonifiche e<br />

operatorideisettoriassicurativoedegliappalti.<br />

Perinfoeiscrizioni:www.formazione.ilsole24ore.com/forumbonificheosivedaapagina3.<br />

criticitàchesonoemersedalsurveycompiuto<br />

recentementeattraversol’inviodiunquestionarioaqualchecentinaiadiaziendeedisoggetti<br />

impegnati nei diversi ambiti del settore<br />

(dalla committenza alla progettazione, dalla<br />

realizzazioneallaricerca,ecc.) [2] .<br />

Irisultatidel survey(elaboratidaSviluppo<br />

Italia Aree Produttive) saranno presentatiadEcomondo2010,pressoRimini<br />

Fiera, il prossimo 4 novembre (si veda il<br />

box“IlForumdelleBonifiche”).<br />

Sulla base dei dati che emergeranno, saranno<br />

inoltre individuate 4­5 “criticità” su cui<br />

nel 2011 si svilupperà un approfondimento<br />

e un confronto con le istituzioni nazionali,<br />

regionali e locali. Gli incontri e le relative<br />

proposte saranno curati dal costituendo<br />

“Osservatorio Bonifiche”, iniziativa finalizzataadaprireuntavolodiconfrontopermanente<br />

tra operatori e istituzioni, “nata” nell’ambito<br />

di Ecomondo e promossa da <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong><br />

e dalla Fondazione per lo<br />

Sviluppo Sostenibile; anche l’Osservatorio<br />

Bonifiche sarà presentato nel corso del Forumdel4novembre.<br />

Obiettivo dell’Osservatorio sarà quello di<br />

fornire spunti di riflessioni alle istituzioni<br />

competenti attraverso un confronto che riunisca<br />

intorno allo stesso tavolo ambiti non<br />

sempre comunicanti tra loro, dal settore industriale<br />

a quello dell’edilizia, dal mondo<br />

delle assicurazioni e dell’assistenza legale a<br />

quello delle associazioni ambientaliste, dal<br />

mondodelcreditoalleimpreseoperantinelleinfrastrutture.<br />

Quello che, infatti, è mancato in questi anni<br />

nonsonotantoleproposte“specifiche”,sucui<br />

sisonoespressitantiequalificatisoggetti,ma<br />

una visione unitaria in grado di fornire alle<br />

istituzionispuntiperunaefficacesintesi,normativa<br />

in primo luogo. Obiettivo forse ancor<br />

più necessario dopo la mancata attivazione<br />

della“delegaambientale”perlaparteIV,titoloVdelCodiceambientale.<br />

Ledomandedell’indagine<br />

Del resto le diciassette “criticità” indicate nel<br />

questionario inviato non sono altro che una<br />

selezione dei punti su cui si è maggiormente<br />

concentrata la riflessione degli operatori, tra<br />

cuilenecessitàdi:<br />

l armonizzarelenormeinmateriadibonifica<br />

dei siti contaminati con le norme sul<br />

dannoambientale;<br />

2) Inparticolare,ladistribuzioneelaraccoltadeiquestionarièavvenutagrazieallacollaborazionedialcuneassociazionidi<br />

categoriadiConfindustria(Federchimica,UnionePetrolifera,Assoreca,Assoambiente,Anida,Ance),diFederambientee<br />

diespertidelsettoreassicurativoelegale(comeChartisEuropeeB&PAssociati):soggettidiversichehannounitoglisforzi<br />

perrealizzareun’analisichetenessecontodellediverseprospettiveesensibilità.<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010­N.21


l rendere uniforme su tutto il territorio nazionalelecompetenzedeiprocedimentidi<br />

bonifica, garantendo anche il tempestivo<br />

coordinamento tra direttive nazionali e<br />

amministrazionilocali;<br />

l definire, sin dall’inizio, obiettivi e un percorso<br />

progettuale­operativo condivisi tra<br />

tutti i soggetti coinvolti nell’azione di risanamento<br />

di un sito all’ipotesi di riconsiderarel’estensionedegliattualisitidiinteresse<br />

nazionale e di “riconsegnare” parti di<br />

essiallacompetenzadelleregioni;<br />

l rilanciare l’ipotesi delineata dall’art.<br />

252­bis, D.Lgs. n. 152/2006, introdotto<br />

dalD.Lgsn.4/2008sullareindustrializzazionedeisitiindustrialicontaminati;<br />

l garantirerisorseadeguate;<br />

l completare le previsioni normative per alcuni<br />

specifici, ma altrettanto “sensibili”,<br />

punti (dalle modalità con cui la VIA intervienenelleproceduredibonificaalrapportotralamessainsicurezzadiemergenzae<br />

le operazioni di bonifica, dai limiti per le<br />

areeagricoleallastessaanalisidirischiooal<br />

raccordo tra Codice ambientale e Codice<br />

degli appalti, al chiarimento sulla natura e<br />

limiti allo scarico per le acque emunte,<br />

ecc.).<br />

Iprimirisultati<br />

Dallarispostegiunteemergonomolteindicazioni<br />

interessanti. Innanzitutto, l’urgenza che<br />

le imprese (soprattutto quelle impegnate sul<br />

campo)hannodiaffrontareerisolverealcune<br />

criticità operative, ritenute in alcuni casi più<br />

urgenti di quelle strategiche. Basti pensare<br />

alla disciplina delle terre e rocce da scavo,<br />

chenonostantelemolteplicierecentiintegrazioni<br />

che introducono alcuni elementi innovativi(dalD.Lgs.n.4/2008,invigoredal13<br />

febbraio 2008, recante ulteriori disposizioni<br />

correttive e integrative del D.Lgs. n. 152/<br />

2006, a cui è seguita l’ulteriore modifica apportata<br />

dall’articolo 8­ter del decreto legge<br />

30 dicembre 2008, n. 208, convertito con<br />

modifiche nella legge 27 febbraio 2009, n.<br />

13 «Misure straordinarie in materia di risorse<br />

idriche e di protezione dell’ambiente») «lascia<br />

irrisoltealcuneproblematiche,consentendoancora<br />

ampi margini di interpretazione», secondoquantoindicatonell’introduzionedellerecentilineeguidadellaRegionePiemonte.<br />

Altro tema su cui alta è la sensibilità delle<br />

RIFIUTIEBONIFICHE<br />

Articolo<br />

impreseedeidiversisoggetticoinvoltièquello<br />

relativo al trattamento delle acque di<br />

faldaemuntenell’ambitodiuninterventodi<br />

bonifica di un sito contaminato. Si tratta, in<br />

questo caso, di stabilire natura e limiti allo<br />

scaricoperleacqueemunte,chepotrebbero<br />

essereequiparatealleacquereflueindustriali<br />

oppure essere considerate veri e propri<br />

rifiuti, con conseguente applicazione di due<br />

regimi giuridici completamente differenti.<br />

Per operare questa distinzione, finora non è<br />

stato sufficiente indicare la destinazione di<br />

tali acque, se cioè siano destinate a essere<br />

reimmesse in falda o convogliate nei corpi<br />

idricisuperficiali.<br />

Suquestamateria,peraltro,lagiurisprudenza<br />

è intervenuta più volte (tra gli altri i TAR di<br />

Puglia,Sicilia,FriuliVeneziaGiulia,Sardegna,<br />

ecc.),malesentenzesonostatespessotraloro<br />

contraddittorie.Ovviamente,questaincertezzahaspessospintoleamministrazionipubbliche<br />

coinvolte a mantenere un atteggiamento<br />

molto prudenziale, richiedendo l’applicazionedellenormepiùrestrittive.<br />

Altro tema su cui è alta la sensibilità degli<br />

operatori riguarda la Conferenza dei servizi,nonsolorelativamenteallasuanatura(decisoria<br />

o istruttoria), ma anche all’effettivo<br />

coinvolgimento di tutti soggetti interessati in<br />

tuttelefaseproceduralieallarilevanzagiuridica<br />

di quanto da loro espresso. Questa esigenzaha,peraltro,unduplicerisvolto,normativo<br />

in primo luogo (tenuto conto delle integrazioni<br />

già operate dal D.Lgs. n. 152/2006<br />

rispetto alla norma generale, legge n. 241/<br />

1990),maancheorganizzativo,allalucedelle<br />

limitate risorse a disposizione delle amministrazionipubbliche.Sitrattaditematicheestremamentecomplesse<br />

che pongono anche il problema, chiaramente<br />

emerso dai primi risultati del questionario,<br />

delle competenze istituzionali e della<br />

collaborazionetraidiversiMinisterietraquestieleistituzionilocali.<br />

Perché,seèindubitabile,peresempio,chela<br />

competenza primaria per le bonifiche dei siti<br />

diinteressenazionaleèenonpuònonessere<br />

che del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> (i cui sforzi,<br />

pur tra mille difficoltà, vanno comunque apprezzati),èaltrettantoindubitabilecheledifficoltà<br />

di “dialogo” su queste tematiche con<br />

altri Ministeri rendono a volte difficile avere<br />

un’ideadiinsiemenonsolodeisingoliproget­<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 49 ILSOLE24ORE


ILSOLE24ORE 50<br />

RIFIUTIEBONIFICHE<br />

Articolo<br />

ti,maanchedelquadrogeneraleedelleobiettivepriorità.<br />

Basti pensare all’esperienza del “Programma<br />

straordinario nazionale per il recupero economico­produttivo<br />

di siti industriali inquinati”,<br />

creato in attuazione dell’art. 252­bis del<br />

D.Lgs. n. 152/2006, che ha dovuto subire i<br />

progressivitaglidirisorseresinecessaridalla<br />

crisi economica, ma che nella sua fase istruttoria<br />

iniziale ha senza dubbio scontato una<br />

difficoltàdi“comprensione”traMinisterodell’<strong>Ambiente</strong>eMinisterodelloSviluppoeconomico;<br />

discorso analogo si può fare probabilmenteperaltridicasteri.<br />

Sempre dal survey emerge anche l’esigenza<br />

di una maggiore collaborazione tra questeistituzioniedisoggettiprivaticoinvolti.<br />

Anche in questo caso, si tratta di un’esigenza<br />

più volte richiamata dagli operatori<br />

del settore, come dimostra l’ultimo documento<br />

prodotto da Confindustria, realizzato<br />

dopo un’accurata consultazione con le impreseinteressate.Daquestopuntodivista,sarebbesicuramenteinteressantepoteravviareunavalutazionediquantoèconcretamenteaccadutoinseguito<br />

all’approvazione della legge n. 13/2009<br />

che,nell’ambitodeglistrumentidiattuazione<br />

di interventi di bonifica e messa in sicurezza<br />

dei siti di interesse nazionale (SIN), prevede<br />

cheilMinisterodell’<strong>Ambiente</strong>possastipulare<br />

con una o più imprese, pubbliche o private,<br />

una“transazioneglobale”perglioneridibonifica,ripristinoerisarcimentodeldannoambientale.<br />

Significative anche le conclusioni a<br />

cui è giunta una recente e corposa ricerca<br />

condotta dall’Audis (associazione aree urbanedismesse).Probabilmenteèanchelamancanza<br />

di visione di insieme che ha reso permeabile<br />

questo settore all’illegalità, come dimostrano<br />

casi eclatanti di realizzazione di<br />

intere aree residenziali, pur non essendo ancora<br />

terminata la bonifica dell’area ex­industrialesucuisorgono.<br />

Peraltro, l’illegalità in questo settore è un fenomeno<br />

in crescita e non solo in Italia, come<br />

haevidenziatounrecenterapportodell’Europol,<br />

l’Agenzia anticrimine dell’Unione Europea.<br />

In Italia, come ha rilevato Legambiente<br />

nelRapporto“Ecomafie2010”,nonostantela<br />

crisi, il business illegale dei rifiuti (bonifiche<br />

comprese) continua, infatti, ad accrescere il<br />

suofatturato,che,senel2007ammontavaa<br />

circa quattro miliardi e mezzo, nel 2009 ha<br />

superatoisettemiliardi.<br />

Numericherimandanoaunproblemaessenziale,ovverol’insufficienzadidatiufficialiattendibiliecondivisichepermettanounareale<br />

conoscenza dei fenomeni in corso, premessa<br />

necessariaperimpostarestrategieefficaci,anche<br />

alla luce dell’obiettiva limitatezza delle<br />

risorsefinanziariedisponibili [3] . l<br />

3) In questo senso, da alcuni anni il Prontuario delle Bonifiche, opera a cadenza annuale allegata a questo numero di<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>,statentandodirealizzareunprimoapprofonditotentativodisintesi,analizzandoidatidell’Albo<br />

GestoriAmbientali.<br />

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www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010­N.21<br />

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RIFIUTIEBONIFICHE<br />

Articolo<br />

l Qualificazione SOA necessaria per eseguire opere di protezione ambientale<br />

Bonifica dei siti contaminati:<br />

contratto di appalto stipulato<br />

con le imprese iscritte all’Albo<br />

Irequisiti “minimi” necessari per l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per lo<br />

svolgimento delle operazioni di bonifica dei siti, obbligatorio secondo il D.Lgs. n. 152/2006 e<br />

succ. modd. e int., sono illustrati nella delibera del 12 dicembre 2001, n. 5. La legge n.<br />

109/1994, ha previsto che i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo<br />

superiore a 150.000 euro, siano qualificati. Il conseguimento della qualificazione da parte<br />

dell’impresa è il requisito necessario che l’abilita a partecipare alle gare per l’affidamento e<br />

l’esecuzione di lavori pubblici.<br />

L’attestazione SOA, dunque, costituisce requisito indispensabile e sufficiente per la partecipazione<br />

agli appalti di lavori pubblici; l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, invece, è da considerarsi<br />

requisito di esecuzione e, quindi, è un presupposto legittimante alla stipulazione del contratto.<br />

l diEugenioOnori,presidenteAlbonazionalegestoriambientali<br />

L’iscrizioneall’Albonazionale<br />

gestoriambientali<br />

L’obbligo d’iscrizione all’Albo per lo svolgimento<br />

delle operazioni di bonifica dei siti è<br />

stato previsto dall’articolo 30, D.Lgs. n. 22/<br />

1997, e confermato dall’articolo 212, D.Lgs.<br />

n. 152/2006 e succ. modd. e int. Questa<br />

iscrizionehavalorediabilitazione.<br />

Ilregolamento,recanteladisciplinadell’Albo<br />

(D.M.28aprile1998,n.406),invigorefino<br />

allaemanazionedeldecretoprevistodall’articolo212,comma10,D.Lgs.n.152/2006,ha<br />

inquadrato l’attività di bonifica dei siti nella<br />

categoriadiiscrizione9,laqualeasuavoltaè<br />

suddivisa nelle seguenti cinque classi in fun­<br />

1) InGazzettaUfficialedel18gennaio2002,n.15.<br />

2) InGazzettaUfficialedel24giugno2005,n.145.<br />

zione dell’importo dei lavori di bonifica cantierabili:<br />

l A­oltreeuro7.746.853,49;<br />

l B­finoaeuro7.746.853,49;<br />

l C­finoaeuro1.549.370,70;<br />

l D­finoaeuro413.165,52;<br />

l E­finoaeuro51.645,69.<br />

Il Comitato nazionale, con la deliberazione<br />

12dicembre2001,n.5 [1] ,haprovveduto,ai<br />

sensi del D.M. n. 406/1998, a emanare le<br />

disposizionidipropriacompetenzainordine<br />

aicriterieairequisitiperl’iscrizione.Successivamente,haemanato:<br />

l la deliberazione 11 maggio 2005, n. 1 [2] ,<br />

contenentedisposizioniintegrativeeattua­<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 51 ILSOLE24ORE


ILSOLE24ORE 52<br />

RIFIUTIEBONIFICHE<br />

Articolo<br />

tive della deliberazione 12 dicembre<br />

2001,n.5;<br />

l la deliberazione 11 maggio 2005, n. 2 [3] ,<br />

relativaallamodulisticaperl’iscrizione.<br />

Il quadro delle norme tecniche previste dall’articolo<br />

30, comma 8, D.Lgs. n. 22/1997,<br />

propedeutiche all’attivazione della categoria<br />

9, si è completato con l’entrata in vigore del<br />

D.M.5luglio2005 [4] ,relativoallefideiussioni<br />

che devono essere prestate allo Stato, ai<br />

fini dell’iscrizione alla categoria 9; pertanto,<br />

da questa data è scattato l’obbligo d’iscrizione<br />

all’Albo per le imprese che effettuano o<br />

intendonoeffettuareleoperazionidibonifica<br />

dicuialD.M.25ottobre1999,n.471(regolamentosullebonifiche).<br />

Irequisitiperl’iscrizione<br />

La deliberazione 12 dicembre 2001, n. 5,<br />

stabilisce:<br />

l i criteri relativi alla disponibilità delle attrezzaturetecniche;<br />

l icriteriperladimostrazionedellapregressaesecuzionediinterventidibonifica;<br />

l le dotazioni e la qualificazione del personaletecnico;<br />

l irequisitideiresponsabilitecnici;<br />

l gliimportirelativiallacapacitàfinanziaria.<br />

IrequisitifissatidalComitatonazionalesono<br />

da intendersi come “requisiti minimi” richiesti<br />

per l’iscrizione nella categoria 9. Resta<br />

salvol’obbligoperl’impresadidisporredelle<br />

dotazioni che in sede operativa risultino effettivamente<br />

necessarie per lo svolgimento<br />

dellaspecificaattività.<br />

Leattrezzaturetecniche<br />

L’AllegatoAalladelibera12dicembre2001,<br />

n. 5, contiene un elenco di attrezzature ritenute<br />

idonee per l’esecuzione degli interventi<br />

di bonifica di cui l’impresa deve disporre,<br />

riportandoilvalorecheleattrezzaturedevonoavereperciascunaclassed’iscrizione.<br />

Le 45 tipologie di apparecchiature elencate<br />

vanno da quelle necessarie per la fase di<br />

caratterizzazione del sito (attrezzature per il<br />

prelievo dei campioni e loro conservazione,<br />

attrezzatura per rilievi geofisici, laboratorio<br />

fissoemobileperanalisichimicheogeologiche)aquelledestinateaspecificiinterventidi<br />

3) InGazzettaUfficialedel2luglio2005,n.152.<br />

4) InGazzettaUfficialedel17settembre2005,n.217.<br />

bonifica (impianto di inertizzazione trasportabile,<br />

impianto mobile/fisso di trattamento<br />

rifiuti, stazione di stoccaggio provvisorio,<br />

ecc.). Si tratta di un elenco “aperto” e non<br />

esaustivo.Inbaseaquestocriterio,ilpossesso<br />

dell’idoneità tecnica potrà essere dimostrato<br />

anche mediante la disponibilità di attrezzature<br />

non ricomprese nell’elenco, ma<br />

che possano essere riconosciute idonee per<br />

l’esecuzionedispecificiinterventidibonifica.<br />

Si intendono in disponibilità dell’impresa le<br />

attrezzaturediproprietà,tenuteinusufrutto,<br />

acquistate con patto di riservato dominio o<br />

preseinleasing.<br />

Lapienaedesclusivadisponibilitàdelleattrezzaturepuòesseredimostrataanchemediante<br />

contratto di locazione alle condizioni stabilite<br />

dalladeliberadel28aprile2006,n.2.<br />

Mentre per stabilire il numero e le tipologie<br />

di attrezzature è stato adottato un criterio<br />

nonvincolante,perdeterminareillorovalore<br />

sonostatitassativamentefissati,perciascuna<br />

classe d’iscrizione, determinati importi; l’impresainteressata,pertanto,dovràdimostrare<br />

che le attrezzature di cui dispone hanno un<br />

valore almeno pari a quello fissato per la<br />

classenellaqualesirichiedel’iscrizione.<br />

Pregressaesecuzione<br />

diinterventidibonifica<br />

Alfinedistabilireirequisitid’idoneitàtecnica<br />

per l’iscrizione nella categoria 9, la deliberazione12dicembre2001,n.5,prendeinconsiderazione<br />

anche la pregressa esecuzione di<br />

interventi di bonifica. Questa disposizione riguardasolamentel’iscrizionenelleclassiA,B,<br />

e C; l’avvenuta esecuzione di interventi di<br />

bonifica non è, invece, richiesta per l’iscrizione<br />

nelle classi D ed E. Il Comitato nazionale,<br />

infatti,neldeterminareirequisiticheconcorronoadefinirelaqualificazionetecnicadelle<br />

imprese, ha anche tenuto conto dell’esigenza<br />

di non creare barriere all’ingresso degli operatorinelsettorediattivitàinesame.<br />

Disponibilitàdipersonaletecnico<br />

L’AllegatoCalladelibera12dicembre2001,<br />

n.5,riportaledotazioniminimedipersonale<br />

con funzioni tecniche, il quale deve essere<br />

munito di determinate qualificazioni in rela­<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010­N.21


zione a ciascuna classe d’iscrizione. In particolare,<br />

la delibera stabilisce che nella dotazione<br />

di personale devono essere ricompresi<br />

almeno:<br />

l un laureato in ingegneria, un laureato in<br />

chimicaoinscienzebiologicheeunlaureato<br />

in scienze geologiche per l’iscrizione<br />

nellaclasseA;<br />

l un laureato in ingegneria e un laureato in<br />

chimicaoinscienzebiologicheoinscienze<br />

geologicheperl’iscrizionenellaclasseB;<br />

l un laureato in ingegneria o in chimica o<br />

scienzebiologicheoinscienzegeologiche<br />

perl’iscrizionenelleclassiCeD.<br />

Ilresponsabiletecnico<br />

Tra gli elementi che concorrono a formare il<br />

requisitodiidoneitàtecnicarichiestoalleimpresechesiiscrivonoall’Albo,ladisponibilitàdiunresponsabiletecnicomunitodideterminatirequisitiassumeparticolarerilievo.L’Allegato<br />

F alla delibera 12 dicembre 2001, n.<br />

5,contienelatabelladeirequisitidelresponsabiletecnicoperl’iscrizionenellevarieclassi<br />

della categoria 9. Nell’elaborare questi requisiti,<br />

il Comitato nazionale si è basato sui<br />

parametri previsti dal D.M. n. 406/1998<br />

(idoneotitolodistudioposseduto,esperienza<br />

maturatanelsettore,partecipazioneadappositicorsidiformazione).<br />

Lacapacitàfinanziaria<br />

Al fine di dimostrare il requisito di capacità<br />

finanziaria, l’impresa interessata deve dimostrare<br />

di disporre degli importi riportati, per<br />

ciascuna classe d’iscrizione, nell’Allegato D<br />

alladelibera12dicembre2001,n.5.<br />

Perdimostrareladisponibilitàdiquestiimporti,l’impresapuòutilizzareglielementiprevisti<br />

dall’articolo11,comma2,D.M.n.406/1998<br />

(volume d’affari, capacità contributiva ai fini<br />

dell’IVA,patrimonio,bilanci).Aimedesimifini<br />

puòesserepresentataun’attestazionediaffidamentobancariorilasciatadaistitutidicreditoo<br />

dasocietàfinanziarieconcapitalesocialenon<br />

inferiore a euro 2 milioni e cinquecentomila,<br />

secondoloschemaallegatosottolalettera“E”,<br />

o una dichiarazione concernente la cifra di<br />

affari, globale e distinta per lavori, dell’impresa,pergliultimicinqueesercizi.<br />

LaqualificazioneSOA<br />

Lalegge11febbraio1994,n.109,haprevi­<br />

RIFIUTIEBONIFICHE<br />

Articolo<br />

stocheisoggettiesecutoriaqualsiasititolodi<br />

lavori pubblici, di importo superiore a<br />

150.000euro,sianoqualificatieimprontino<br />

la loro attività ai principi della qualità, della<br />

professionalitàedellacorrettezza.Allostesso<br />

fine, i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi<br />

di qualità aziendali impiegati dai medesimi<br />

soggetti devono essere sottoposti a certificazione.<br />

Aisensidell’articolo8,leggen.109/1994,è<br />

stato emanato il D.P.R. 25 gennaio 2000, n.<br />

34,chedisciplinailsistemadiqualificazione,<br />

articolato per categorie di opere (generali ­<br />

OG e specializzate ­ OS), nonché per prestazionidisolacostruzioneediprogettazioneecostruzione,e,nell’ambitodellecategorieloroattribuite,secondogliimportideilavorida<br />

eseguire(classifiche).<br />

Il conseguimento della qualificazione da<br />

parte dell’impresa è il requisito necessario<br />

che l’abilita a partecipare alle gare<br />

perl’affidamentoel’esecuzionedilavori<br />

pubblici. L’attestazione di qualificazione,<br />

consistente nell’accertamento dell’esistenza<br />

in capo ai soggetti interessati degli elementi<br />

di certificazione, è rilasciata da organismi di<br />

dirittoprivato,denominatiSOA.<br />

Il suddetto sistema di qualificazione degli<br />

operatori economici è stato confermato dal<br />

D.Lgs.n.163/2006.<br />

La qualificazione SOA è necessaria anche<br />

per l’esecuzione di opere relative ad attività<br />

di bonifica e protezione ambientale, così come<br />

identificate dalla categoria generale<br />

OG12 «Opere ed impianti di bonifica e protezioneambientale».<br />

In particolare, la categoria OG12 individua<br />

quella pluralità di lavorazioni che concorronoarealizzareopereeimpiantidibonificae<br />

protezione ambientale. La categoria comprende<br />

in via esemplificativa le discariche,<br />

l’impermeabilizzazione con geomembrane<br />

dei terreni per la protezione delle falde acquifere,labonificadimaterialipericolosi,gli<br />

impianti di rilevamento e telerilevamento<br />

per il monitoraggio ambientale per qualsiasi<br />

modificadell’equilibriostabilitodallavigente<br />

legislazione, nonché gli impianti necessari<br />

per il normale funzionamento delle opere o<br />

dei lavori e per fornire un buon servizio all’utente<br />

sia in termini di informazione che di<br />

sicurezza.<br />

Perlaqualificazionesonorichiestirequisitidi<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 53 ILSOLE24ORE


ILSOLE24ORE 54<br />

RIFIUTIEBONIFICHE<br />

Articolo<br />

carattere generale, quali, ad esempio, il requisito<br />

della cittadinanza, l’assenza di procedimentipenaliincorso,l’inesistenzadiviolazioni<br />

gravi delle norme in materia di contribuzione<br />

sociale, delle norme poste a tutela<br />

dellaprevenzioneedellasicurezzasuiluoghi<br />

di lavoro, l’insussistenza dello stato di fallimento,diliquidazioneodicessazionedell’attività,ecc.<br />

Oltre ai requisiti di carattere generale le impresedevonodimostrareilpossessodirequisitidiordinespecialequalilacapacitàeconomica<br />

e finanziaria, l’idoneità tecnica e organizzativanonchéladotazionediattrezzature<br />

tecnicheediorganico.<br />

Inparticolare,lacapacitàeconomicaefinanziaria<br />

e l’idoneità tecnica sono dimostrate<br />

dalla cifra d’affari e dai lavori eseguiti nel<br />

quinquenniocheprecedeladatadisottoscrizione<br />

del contratto con la SOA. L’impresa<br />

deve, infine, possedere il sistema di qualità<br />

aziendaleUNIENISO9001.<br />

Dunque, per queste tipologie di lavori pubblici,<br />

l’obbligo della qualificazione SOA, di<br />

cuialD.P.R.n.34/2000,èandatoadaggiungersi<br />

a quello dell’iscrizione all’Albo già previsto<br />

dall’articolo 30, D.Lgs. n. 22/1997, e<br />

regolamentato dal D.M. n. 406/1998, per<br />

tutte le imprese che effettuano l’attività di<br />

bonificadeisiti,ancheperquellenontenute<br />

allaqualificazioneSOA.<br />

Irequisitiperlapartecipazione<br />

allegarediappalto<br />

Sidiscutemoltosuirequisitidiqualificazione<br />

chedevonoesseredimostratidalleimpreseai<br />

finidellapartecipazioneallegared’appaltodi<br />

lavori pubblici di importo superiore a<br />

150.000euro.Inaltritermini,cisidomanda<br />

se la stazione appaltante debba richiedere ai<br />

concorrenti, oltre al possesso dell’attestazione<br />

SOA, anche il possesso dell’iscrizione all’Albonellacategoria9.<br />

In proposito, si segnalano pronunce di differenteorientamentoemessedagliorganidella<br />

giustiziaamministrativa.<br />

Alcune di esse [5] hanno ritenuto legittimi<br />

bandi di gara contemplanti, tra gli altri, il<br />

requisito dell’iscrizione all’Albo; altre, invece<br />

[6] , hanno osservato che la stazione appaltante<br />

non ha titolo, attraverso il bando di<br />

gara, per pretendere forme di qualificazioni<br />

ulterioriopiùgravoserispettoaquelleprevistedalsistemadiqualificazione.<br />

Sul punto è più volte intervenuta l’Autorità<br />

perlavigilanzasuicontrattipubblicidilavori,<br />

servizieforniture [7] .<br />

Al riguardo, l’Autorità ha effettuato un’approfondita<br />

disamina della normativa che<br />

concorreadisciplinarelamateria.<br />

In sintesi, ha rilevato che l’art. 1, comma 3,<br />

D.P.R. n. 34/2000 e succ. modd. e int., prevede<br />

che «fatto salvo quanto stabilito all’articolo3,commi6e7,l’attestazionediqualificazione<br />

rilasciata a norma del presente regolamento<br />

costituisce condizione necessaria e<br />

sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza<br />

deirequisitidicapacitàtecnicaefinanziariaai<br />

fini dell’affidamento di lavori pubblici». Il successivo<br />

comma 4 stabilisce, inoltre, che «le<br />

stazioni appaltanti non possono richiedere ai<br />

concorrenti la dimostrazione della qualificazione<br />

con modalità, procedure e contenuti diversi<br />

da quelli previsti dal presente titolo, nonchédaititoliIIIeIV».<br />

Sulla base di questo precetto normativo, ha<br />

argomentato l’Autorità, i requisiti di ordine<br />

generale,tecnicoeorganizzativochedevono<br />

esserepossedutidalleimpreseperpoterpartecipareallegarediappaltodilavoripubblici,<br />

dettagliatamente individuati agli artt. 17 e<br />

seguenti del suddetto regolamento, devono<br />

intendersi come inderogabili da parte della<br />

stazione appaltante, che non può prevedere<br />

requisiti maggiori o ulteriori rispetto a quelli<br />

fissatigiàdallalegge.<br />

Tuttavia, l’Autorità di vigilanza ha tenuto<br />

presente che, ai sensi dell’articolo 212, commi<br />

5 e 6, D.Lgs. n. 152/2006, «l’iscrizione<br />

all’Albo nazionale gestori ambientali costituisce<br />

requisito per lo svolgimento delle attività<br />

(omissis) di bonifica dei siti», e «abilita alla<br />

gestione degli impianti il cui esercizio sia stato<br />

autorizzato o allo svolgimento delle attività<br />

soggette ad iscrizione», rilevando, altresì, che<br />

questa previsione non contiene disposizioni<br />

5) SivedalasentenzadelTARSicilia,Catania,del7luglio2008,delConsigliodiStato,sez.V,n.9305/2003edelTAR<br />

Piemonten.382/2004.<br />

6) SivedalasentenzadelTARLazion.12218/2008,elesentenzedelConsigliodiStaton.5470/2007,en.8292/2004.<br />

7) Deliberazioninn.93/2007,95/2007,96/2007e128/2007;parere n.165/2008.<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010­N.21


derogatorierispettoalregimediqualificazione<br />

previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal<br />

D.P.R.n.34/2000.<br />

Pertanto, sulla base del combinato disposto<br />

del D.Lgs. n. 152/2006, con la suddetta disciplina<br />

in materia di qualificazione, ha ritenutoche,mentrel’attestazioneSOAcostituisce<br />

requisito e indispensabile e sufficiente<br />

per la partecipazione agli appalti di lavori<br />

pubblici, l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali<br />

è da considerarsi requisito di esecuzione<br />

e come tale, presupposto legittimante<br />

allastipulazionedelcontratto.<br />

Dunque,ibandipergliaffidamentidiappaltiriguardantilabonificadeisiti,devono<br />

prevedere specifica clausola in base<br />

alla quale non si procederà alla stipulazione<br />

del contratto in caso di mancato<br />

possessodell’iscrizioneall’Albo.<br />

Peraltro, ha osservato l’Autorità di vigilanza,<br />

prevederel’iscrizioneall’Albocomerequisito<br />

diesecuzione,daunapartetutelalastazione<br />

appaltante in merito al possesso di questo<br />

requisito al momento in cui l’aggiudicatario<br />

sarà chiamato a svolgere sostanzialmente le<br />

prestazioni oggetto della gara e, dall’altra,<br />

consente all’aggiudicatario di perfezionare il<br />

possessodelrequisitostessoancheinunmomentosuccessivoaquellodellapartecipazioneallagara.<br />

Altro argomento di interesse per le connessioni<br />

tra la normativa che disciplina la materiadegliappaltiequellarelativaallagestione<br />

dei rifiuti riguarda gli appalti aventi per oggettosial’esecuzionediinterventidibonifica,<br />

sia le connesse attività di «trattamento dei<br />

rifiuti».<br />

Alriguardo,l’Autoritàdivigilanzaharitenutonecessarioconsiderarecheconilgenerico<br />

termine «trattamento dei rifiuti» spesso si intendono<br />

sia attività propriamente riconducibili<br />

all’esecuzione di lavori, quali, ad esempio,lastabilizzazionedelterrenoedelcorpo<br />

rifiuti, l’esecuzione di strutture di contenimento,<br />

la realizzazione di barriere di impermeabilizzazione,<br />

di sistemi di drenaggio del<br />

percolato, ecc., sia attività propriamente riconducibiliall’ambitodeiservizi,qualilaraccoltaeiltrasportodeirifiutiprodottidall’attivitàdibonifica.<br />

Lestazioniappaltantiaffidanocorrettamente<br />

l’insiemedellepredetteattivitàmedianteappaltimistineiquali,asecondadeicasi,risulta<br />

RIFIUTIEBONIFICHE<br />

Articolo<br />

prevalentelacomponentericonducibilealavori,<br />

ovvero la componente riconducibile a<br />

servizi.<br />

Inquesticasi,l’Autoritàharitenuto(determinazioni<br />

n. 3/2005 e n. 7/2005) che nei<br />

bandirelativiadappaltimistidebbanoessere<br />

opportunamente specificate le attività e gli<br />

importi relativi sia ai servizi che ai lavori,<br />

evidenziandoperquestiultimilerelativecategorie<br />

e classifiche. Ancorché gli stessi abbianofunzioneaccessoriarispettoaiservizi,i<br />

concorrenti devono, comunque, dimostrare<br />

diessereinpossessodellarichiestaqualificazione,<br />

di importo e tipologia corrispondente<br />

a detti lavori ai sensi del D.P.R. n. 34/2000.<br />

Aglistessicriteridevonoattenersilestazioni<br />

appaltanti in sede di rilascio alle imprese del<br />

certificato di esecuzione dei lavori di cui all’art.22,comma7,D.P.R.n.34/2000,specificandoleattivitàeseguiteeirelativiimporti,<br />

con ulteriore indicazione della categoria di<br />

riferimento per quanto riguarda i lavori eseguiti.<br />

Anche le SOA, nella verifica dei requisiti necessari<br />

al rilascio dell’attestazione di qualificazionenellacategoriaOG12,devonoattivareopportunicontrollisulrealecontenutodella<br />

certificazione rilasciata dal committente,<br />

siaessopubblicocheprivato,ovenellastessa<br />

nonsianochiaramenteidentificatelediverse<br />

attivitàeffettuateeirelativiimporti,alfinedi<br />

escludere dalla valutazione propedeutica al<br />

rilascio dell’attestazione SOA eventuali importi<br />

riferiti a prestazioni di servizi; infatti,<br />

l’art.18,comma5,D.P.R.n.34/2000,stabilisce<br />

che il requisito di adeguata idoneità<br />

tecnica deve essere comprovato con riferimento<br />

alla cifra d’affari in “lavori” realizzati<br />

inciascunadellecategorierichiestee,pertanto,<br />

alla qualificazione nella categoria OG12<br />

potranno concorrere solo quelle attività propriamente<br />

riferibili all’esecuzione di lavori<br />

afferentiadettacategoria.<br />

Rispondono agli stessi criteri le disposizioni<br />

che regolano l’iscrizione all’Albo nella categoria<br />

9 e, in particolare, le direttive emesse<br />

sull’argomento dal Comitato nazionale, nonché<br />

molte decisioni sui ricorsi adottate dallo<br />

stessoorgano.<br />

Concircolaredel28ottobre2005,n.1650,<br />

il Comitato nazionale dell’Albo ha chiarito<br />

che sussiste obbligo di iscrizione nella categoriainesameperleimpresecheintendono<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 55 ILSOLE24ORE


ILSOLE24ORE 56<br />

RIFIUTIEBONIFICHE<br />

Articolo<br />

svolgere le attività disciplinate dal D.M. n.<br />

471/1999,anchesesvolteinformaparziale<br />

nell’ambito di un intervento complessivo di<br />

bonifica,adesclusionedell’attivitàdiprogettazione.<br />

Con successiva circolare n. 614/<br />

200,6 è stato chiarito che per la sola attività<br />

di caratterizzazione del sito inquinato non è<br />

richiestal’iscrizionenellacategoria9.<br />

Pertanto,aifinidellavalutazionedeirequisiti<br />

per l’iscrizione nella categoria 9, di cui alla<br />

deliberazione 12 dicembre 2001, n. 5 (pregressa<br />

esecuzione di interventi di bonifica,<br />

esperienza maturata dal responsabile tecnico,ecc.),èritenutoidoneoesclusivamentelo<br />

svolgimento di attività contemplate dalla<br />

suddettanormativa.<br />

Sul piano operativo, ad esempio, ai fini della<br />

valutazione del previsto requisito della pregressaesecuzionediinterventidibonifica,sirichiedeall’impresalapresentazionedeicer­<br />

tificati di esecuzione dei lavori. Qualora, in<br />

detticertificati,nonsianospecificateleattività<br />

eseguite e i relativi importi, è richiesta<br />

l’integrazione della documentazione al fine<br />

divalutareesclusivamentegliimportirelativi<br />

allavorodibonificaveroeproprio.<br />

Si segnala, infine, che il Comitato nazionale<br />

dell’Albo, in ordine alle attività di gestione<br />

deirifiuticonnesseagliinterventidibonifica,<br />

hapiùvoltechiaritochel’esecuzionedeltrasporto<br />

dei rifiuti prodotti dall’intervento di<br />

bonifica non rientra nelle attività per cui è<br />

richiesta l’iscrizione nella categoria 9; per<br />

effettuare questa attività risulta necessario<br />

che l’impresa sia iscritta in una o più delle<br />

categorie dell’Albo relative al trasporto dei<br />

rifiuti speciali (categorie dalla 2 alla 5), le<br />

quali, come è noto, sono individuate sulla<br />

basedelladestinazioneedellecaratteristiche<br />

deirifiutitrasportati. l<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010­N.21


RIFIUTIEBONIFICHE<br />

Articolo<br />

l Necessari anche in Italia i metodi per stimare l’equivalenza in risorse naturali<br />

Riparazione danno ambientale:<br />

valutazione tecnica/economica<br />

Icriteri per scegliere le azioni di riparazione del danno ambientale prevedono, per il danno al<br />

terreno, l’adozione di misure adeguate a ridurre entro limiti accettabili i rischi per la salute<br />

umana e, per il danno all’acqua o alle specie e agli habitat naturali, azioni in gardo di riportare<br />

le risorse e/o i servizi naturali danneggiati verso le condizioni originarie (“riparazione primaria”) o<br />

tramite interventi equivalenti in altre aree. È necessario, quindi, mettere a punto metodi di<br />

equivalenza per l’analisi delle risorse naturali e dei servizi persi a causa del danno, sulla falsariga di<br />

quelli messi a punto da tempo negli U.S.A., in modo da definire le misure di riparazione<br />

complementari e compensative.<br />

l diAndreaCampioni,EnvironItalyS.r.l., JoeNicoletteeVictorMagar,<br />

EnvironinternationalCorporation<br />

IldannoambientaleèdisciplinatodallaParte<br />

VI del D.Lgs. n. 152/2006. Nell’Allegato 3<br />

sonoindicatiicriteriperscegliereleazionidi<br />

riparazionedeldannoambientale:<br />

l riparazione del danno al terreno, adottandomisureperridurreilrischioperlasalute<br />

umanaentrolimitiaccettabili;<br />

l riparazionedeldannoall’acquaoallespecieeaglihabitatnaturali,adottandomisure<br />

cheriportinolerisorsee/oiservizinaturali<br />

danneggiati verso le condizioni originarie<br />

(“riparazione primaria”). Possono essere<br />

scelte misure di riparazione primaria che<br />

non ripristinano le condizioni originarie o<br />

cheraggiungonol’obiettivointempilunghi<br />

a patto che «le risorse naturali e/o i servizi<br />

perduti per il ritardato o parziale ripristino<br />

siano compensati da azioni di riparazione<br />

complementariocompensative.Èilcaso,per<br />

esempio, di risorse naturali e/o servizi equivalenti<br />

forniti altrove a costo inferiore». La<br />

riparazionecompensativa«nonèunacompensazionefinanziariaalpubblico».<br />

Ildecretointroducedueimportantistrumenti<br />

di valutazione tecnica e di risoluzione del<br />

dannoambientale:<br />

l l’analisidirischioperlasaluteumana,e<br />

l l’analisi delle risorse naturali e dei servizi<br />

persiacausadeldanno,adottandometodi<br />

di equivalenza, in modo da definire le misure<br />

di riparazione complementari e compensative.Mentrel’analisidirischiosanitariaèunostrumentoormaidiusofrequentenelladefinizionedellabonificadeisiticontaminati,imetodipervalutarel’entitàdeldannoambientale<br />

in termine di perdita ed equivalenza<br />

delle risorse e dei servizi sono ancora ai<br />

primordiinItaliaeinEuropa.Negliultimi<br />

anni,proprioperlacarenzadimetodidivalutazioni<br />

adeguati il confronto sul danno ambientale<br />

è stato incentrato sulla richiesta da<br />

parte dello Stato alle imprese di risarcimenti<br />

economici di danni ambientali non conformi<br />

al dettato normativo. Questo approccio poco<br />

regolarehafavoritolosviluppodicontenziosi<br />

piuttostochediiniziativediripristinoambientale.<br />

È prevedibile che, nei prossimi anni,<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 57 ILSOLE24ORE


Figura1<br />

ILSOLE24ORE 58<br />

RIFIUTIEBONIFICHE<br />

Articolo<br />

Quantificazione delle perdite in unità di servizi dell’ecosistema generate<br />

dallo sversamento di greggio in un fiume<br />

questi contenziosi sul danno ambientale<br />

troveranno una composizione attraverso<br />

l’applicazione di metodi di valutazione<br />

tecnica/economicadeldannorispondentialleindicazionidellanormaeaimetodi<br />

di“bestpractice”internazionalecomegià<br />

avvenutoperl’analisidirischio.Perquesto<br />

motivo, è utile diffondere la conoscenza e<br />

l’applicazione di questi metodi in Italia partendodall’esperienzadisocietàeprofessionistichehannoapplicatoquestimetodinell’ultimo<br />

decennio negli Stati Uniti e, recentemente,<br />

anche in Italia. I metodi per stimare il<br />

danno ambientale e l’analisi di equivalenza<br />

partono dalla comprensione delle condizioni<br />

naturali danneggiate rispetto alle condizioni<br />

originali. Per effettuare questa analisi, oltre a<br />

comprendereladistribuzionedegliinquinanti,ènecessariovalutareanche:<br />

l l’impatto generato sull’ambiente naturale<br />

tramitemisuredirettediparametriecologici<br />

l le capacità di recupero naturali dell’ambiente;<br />

l la quantificazione delle risorse e dei servizi<br />

persi(servizidell’ecosistema)perdefinirela<br />

loro compensazioneconserviziequivalenti.<br />

“Servizidell’ecosistema”:<br />

cosasonoecomesivalutano<br />

Il processo di analisi dei costi e benefici per<br />

comparare le modificazioni relative (cioè positive<br />

o negative) indotte sull’ecosistema da<br />

attività umane (ad esempio lo scarico di acquereflue,lacontaminazionedellafaldaedei<br />

suoli ma anche le azioni riparatrici quali gli<br />

interventidibonifica)èchiamatoNEBA (net<br />

environmentalbenefitanalysis).Questaanalisi<br />

è basata sulla rappresentazione delle diverse<br />

funzioni o servizi espletati dall’ambiente naturale<br />

sull’uomo e su altre risorse naturali in<br />

“servizi dell’ecosistema”, unità semplici e facilmente<br />

misurabili. A causa della complessa<br />

correlazionetralevariefunzioniespletateda<br />

un ambiente naturale, la quantificazione dei<br />

servizi dell’ecosistema è effettuata suddividendo<br />

i servizi in macroaree e individuando<br />

perciascunaunoopiùservizirappresentativi<br />

emisurabilichevengonopoiusaticomeindicatoricaratteristici:<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010­N.21


Quantificazione dei benefici ottenibili da un intervento di incremento<br />

della superficie dell’alveo fluviale<br />

l usoumanodirettoeindiretto:protezione<br />

dallealluvioni,ricaricadellefaldeacquifere,<br />

attivitàricreativeocommerciali,fornituradi<br />

acqua potabile o per l’irrigazione. Esempio<br />

diservizirappresentativiemisurabili:visitatori<br />

che conducono attività ricreative (giorni/uomo),<br />

legname prodotto dalla gestione<br />

deiboschi(m 3 /ha/anno);<br />

l usoecologico:habitatperlediversespecie<br />

vegetali e animali. Esempio di servizi rappresentativi<br />

e misurabili: densità dell’ittiofauna(pesci/ettaroopesci/km),densitàdellafaunabentonica(N/mq);<br />

l usopassivo:bellezzaestetica,riservagenica,tuteladellabiodiversità.<br />

Le unità di servizio così definite e misurate<br />

sono utilizzate per l’analisi di equivalenza<br />

confrontandodiversiscenarialternativi.<br />

Esempiodiapplicazione<br />

Considerandoilcasosemplicediunaperdita<br />

di petrolio greggio per la rottura di un oleodottoinunfiume,ilparametroutilizzatonell’analisièladensitàdipescinelfiume(numero<br />

di pesci/ettaro). Il calcolo del debito ambientaleèeffettuatoconvertendolariduzione<br />

RIFIUTIEBONIFICHE<br />

Articolo<br />

della densità di pesci legata all’incidente in<br />

unità di servizi dell’ecosistema persi. Come<br />

indicato nel primo grafico, è prevista una capacitàdirecuperodellecondizionioriginaliin<br />

5 anni generando un debito complessivo di<br />

850serviziperettaroperanno(SHYservices/<br />

hectar/year).<br />

Comeindicatoinfigura2,vienepoistimatoil<br />

beneficio ottenibile con un intervento di modifica<br />

morfologica delle sponde fluviali che<br />

aumenta del 20% la superficie dell’ecosistema<br />

rispetto alla situazione originaria. Si prevede<br />

che questo intervento compensativo<br />

possaesserecompletatoindueannidall’incidenteechel’effettosimantengaper25anni.<br />

Questointerventogenerauncreditodiservizi<br />

stimatoin1.250servizi/ettaro/annooSHY.<br />

Comparando i debiti e i crediti generati con<br />

l’applicazione dello scenario di intervento<br />

compensativosichiudeilbilancioconunattivonettodi400SHYcomeriassuntonelgraficodifigura3.<br />

L’analisideibeneficiambientatinettioNEBA<br />

puà essere applicata ai sedimenti, ai suoli e<br />

allefalde. l<br />

Figura2<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 59 ILSOLE24ORE


Figura3<br />

lBibliografia<br />

ILSOLE24ORE 60<br />

RIFIUTIEBONIFICHE<br />

Articolo<br />

l R.Efroymson,J.Nicolette,andSuter,G.2004.AFrameworkfornetenvironmentalbenefitanalysisforremediationor<br />

restorationofcontaminatedsites.EnvironmentalManagement.34,3,315­331.<br />

l Victor S. Magar et alii ­ 2009. Technical Guide ­ Monitored Natural Recovery at Contaminated Sediment Sites ­ US<br />

DepartmentofDefense.<br />

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.<br />

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Bilancio tra debiti e crediti di servizi dell’ecosistema<br />

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NORME DI PREVENZIONE<br />

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L. Corbo<br />

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RIFIUTIEBONIFICHE<br />

Articolo<br />

l Il potenziale cancerogeno è attribuibile alla presenza di specifiche sostanze<br />

Rifiuti contenenti idrocarburi:<br />

introdotti ulteriori chiarimenti<br />

sui “limiti di quantificazione”<br />

Il D.M. 4 agosto 2010, introduce modifiche alla tabella A2 dell’Allegato A al decreto del<br />

Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2008, relative alla<br />

classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi. In particolare, ai fini dell’assegnazione della<br />

caratteristica di cancerogenicità, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), afferma che per poter<br />

classificare un rifiuto di questo tipo, con la caratteristica di pericolo cancerogeno, è necessario<br />

effettuare la ricerca dei makers di cancerogenicità, di cui alla direttiva 67/548/CEE e succ. modd. e<br />

int., cioè di alcune sostanze specifiche assunte come indicatori.<br />

Le concentrazioni indicate nella tabella A2, D.M. 7 novembre 2008, sono riferite ai limiti di<br />

quantificazione che il metodo di analisi utilizzato dal laboratorio deve essere in grado di<br />

raggiungere e non indicano la concentrazione limite dei marker, superata la quale il rifiuto è da<br />

classificare pericoloso.<br />

l diMarinaZalin,B&PAvvocati<br />

Le modifiche introdotte dal D.M. 4 agosto<br />

2010 [1] allatabellaA2dell’AllegatoAalD.M.<br />

7 novembre 2008 [2] , hanno una particolare<br />

rilevanza con riferimento alle problematiche<br />

connesse alla classificazione dei rifiuti contenenti<br />

idrocarburi, atteso l’esplicito richiamo<br />

contenuto nella legge del 27 febbraio 2009,<br />

n. 13. In particolare, l’art. 6­quater aveva,<br />

quantomenonell’intentodellegislatore,definitivamente<br />

risolto l’annosa problematica ­<br />

cheavevadatoluogonegliultimianniainter­<br />

pretazioni contrastanti, sia a livello amministrativo<br />

che giudiziario ­ connessa alla metodica<br />

da utilizzare per rilevare la presenza di<br />

idrocarburonelrifiuto.<br />

L’art.6­quater affermache«laclassificazione<br />

deirifiuticontenentiidrocarburiaifinidell’assegnazione<br />

della caratteristica di pericolo H7,<br />

«cancerogeno», si effettua conformemente a<br />

quantoindicatopergliidrocarburitotalinella<br />

TabellaA2dell’AllegatoAaldecretodelMinistro<br />

dell’ambiente e della tutela del territorio e<br />

1) DecretodelMinisterodell’<strong>Ambiente</strong>edellatuteladelterritorioedelmare4agosto2010recante«Modificadellatabella<br />

A2dell’allegatoAdeldecretoministeriale7novembre2008,relativoalladisciplinadelleoperazionididragaggio<br />

neisitidibonificadiinteressenazionale»(inGazzettaUfficialedel12agosto2010,n.187).<br />

2) Decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2010 recante «Disciplina delle<br />

operazionididragaggioneisitidibonificadiinteressenazionale,aisensidell’articolo1,comma996,dellalegge27<br />

dicembre2006,n.296»(inGazzettaUfficialedel4dicembre2008,n.284).<br />

Iltestointegraledel<br />

decretodelMinistero<br />

dell’<strong>Ambiente</strong>edella<br />

tuteladelterritorio<br />

edelmare,4agosto<br />

2010,èdisponibile<br />

nellasezione<br />

“Notizienormative”<br />

delsito<br />

www.ambientesicu­<br />

rezza.ilsole24ore.com.<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 61 ILSOLE24ORE


ILSOLE24ORE 62<br />

RIFIUTIEBONIFICHE<br />

Articolo<br />

del mare 7 novembre 2008, pubblicato nella<br />

Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre<br />

2008».<br />

Più precisamente, la classificazione dei rifiuti<br />

contenentiidrocarburi,aifinidell’assegnazionedellacaratteristicadipericolositàH7(cancerogeno)deveessereeffettuatainconformità<br />

a quanto già indicato per gli idrocarburi<br />

totalinellatabellaA2dell’AllegatoAalD.M.<br />

7 novembre 2008. Il riferimento è alla normativainmateriadicaratterizzazionedeifanghididragaggioneisitidibonificadiinteresse<br />

nazionale,ove,nellapartetecnicarelativaalla<br />

caratterizzazionedelmateriale,sifaespresso<br />

riferimento, per il parametro idrocarburi,<br />

aquantoindicatonelparereresodall’Istituto<br />

Superiore della Sanità il 5 luglio<br />

2006,protn.0036565.<br />

Ilpercorsonormativo<br />

Per comprendere meglio la problematica e<br />

le importanti implicazioni pratiche della<br />

norma in esame, è utile prendere le mosse<br />

dalla decisione 2000/532/CE, con la<br />

quale è stato istituito l’elenco europeo dei<br />

rifiuti (C.E.R.), il quale contiene i codici a<br />

sei cifre con i quali sono classificati, in<br />

modo armonizzato nei diversi Stati membri<br />

dell’Unione europea, i rifiuti pericolosi<br />

(contrassegnati con un asterisco) e non<br />

pericolosi.Ladecisioneèstataattuata,nello<br />

Stato italiano, con la direttiva 9 aprile<br />

2002 del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della<br />

tuteladelterritorioedelmare [3] esuccessivamenterecepitanell’AllegatoDallaParte<br />

IV,D.Lgs.n.152/2006.<br />

Per quanto riguarda i rifiuti contenenti idrocarburi,<br />

il “catalogo europeo” contiene alcunevocispecifiche,sempreecomunque“pericolose”<br />

sulla base dell’attività che ha dato<br />

originealrifiuto(eche,pertanto,nonnecessi­<br />

tano di determinazione analitica ai fini della<br />

classificazione [4] ) e altre voci cosiddette “a<br />

specchio”,perlequalil’attribuzioneomeno<br />

delcodicepericolosoalrifiutodipendedalla<br />

presenza, all’interno dello stesso, di determinate<br />

sostanze o preparati pericolosi e deve,<br />

dunque, necessariamente passare attraverso<br />

un accertamento analitico. Non esistendo<br />

norme che definiscano puntualmente la<br />

concentrazione limite del parametro<br />

idrocarburi al fine della classificazione del<br />

rifiuto che contenga questo composto come<br />

“pericoloso”o“nonpericoloso”sidovevafare<br />

ricorso, in virtù di quanto previsto dalle<br />

citate direttiva 2000/532/CE, e direttiva<br />

delMinisterodell’<strong>Ambiente</strong>9aprile2002 [5] ,<br />

alle disposizioni normative in materia di<br />

classificazione, etichettatura e imballaggio<br />

delle sostanze e preparati pericolosi,<br />

e, in particolare, alla direttiva 67/548/<br />

CEEesuccessivemodificheeintegrazioni,laquale,tralecaratteristichedipericolosità,<br />

include anche quella relativa alla cancerogenicità(H7).<br />

Imakerdicancerogenicità<br />

Perladeterminazionediquestacaratteristica<br />

dipericolosità,l’IstitutoSuperiorediSanità(I.S.S.)­principaleorganotecnico­scientifico<br />

del Servizio Sanitario Nazionale, alle dipendenze<br />

del Ministero della Salute, il quale<br />

svolge funzioni di ricerca, sperimentazione,<br />

controllo e formazione per quanto concerne<br />

la salute pubblica e l’ambiente ­ aveva in<br />

proposito affermato, già con parere del 28<br />

settembre 2004, prot. n. 45882, che il<br />

potenziale cancerogenico delle frazioni<br />

idrocarburiche non è attribuibile ai componenti<br />

principali, ma alla presenza di alcunespecifichesostanze<br />

[6] ,chesonostate<br />

pertanto assunte come “indicatori” di<br />

3) Direttiva del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della tutela del territorio 9 aprile 2002 recante «Indicazione per la corretta e<br />

pienaapplicazionedelregolamentocomunitarion.2557/2001sullespedizionidirifiutiedinrelazionealnuovo<br />

elencodeirifiuti»(inS.O.n.102allaGazzettaUfficialedel10maggio2002,n.108).<br />

4) AdesempioCER050102*­050108*­080319*­080417*­160708*­160709*­190207*­capitolo13nel<br />

suoinsieme.<br />

5) Secondol’introduzioneall’AllegatoDallaParteIV,D.Lgs.n.152/2006,«aifinidelpresenteAllegatoper“sostanza<br />

pericolosa” si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/<br />

CEEesuccessivemodifiche».<br />

6) Inparticolare:<br />

­ la maggior parte delle voci classificate con frase di rischio R45 (può provocare il cancro) devono il loro potere<br />

cancerogenoallapresenzadiquantità(ingenere>5%)diIdrocarburiaromaticia4­6nucleicondensati;<br />

­ utte le altre voci sono classificate sempre con la frase di rischio R 45 per la presenza di alcunimarker specifici, quali<br />

benzene,1­3butadieneebenzo(a)pirene.<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010­N.21


cancerogenicità (cosiddetto “marker”),<br />

concludendopertantoche«perpoterclassificare<br />

un rifiuto con presenza di oli minerali, di<br />

cui non si conosce puntualmente l’origine, con<br />

la caratteristica di pericolo “Cancerogeno”, si<br />

consiglia di effettuare la ricerca dei<br />

“markers” di cancerogenicità» individuati<br />

sullabasedelladirettiva67/548/CEE(idrocarburi<br />

aromatici, benzene, 1­3butadiene e<br />

benzo[a]pirene),soltantoseessirisultinopresenti<br />

in concentrazione superiore allo 0,1%<br />

(0,001% per dibenzo(ah)antracene e benzo[a]pirene),<br />

il rifiuto deve essere consideratopericoloso(conlacaratteristicadipericolo<br />

“H7­cancerogeno”).<br />

Interessato nuovamente dalla questione, e<br />

riscontrando una richiesta di parere della<br />

Regione Veneto [7] , con nota del 5 luglio<br />

2006, prot. n. 36565, il Dipartimento<br />

<strong>Ambiente</strong> e connessa prevenzione primaria<br />

dell’I.S.S. aveva ribadito il precedente<br />

parere del 28 settembre 2004, prot.<br />

n. 45882, affermando che «la classificazione<br />

di un rifiuto industriale come cancerogeno,<br />

laddove in tale rifiuto siano<br />

presentiresiduidiidrocarburi,deveessere<br />

effettuata determinando nel rifiuto la<br />

presenza di marker cancerogeni»; mentre<br />

«appare eccessivamente conservativa<br />

l’applicazione del valore di 1000 ppm<br />

(0,1%) di idrocarburi come limite per la<br />

classificazione del rifiuto come cancerogeno:taleapproccioimplicherebbeinfattiche<br />

tutti gli idrocarburi, indipendentemente dalla<br />

loro composizione e provenienza, siano da<br />

considerarecancerogeni».<br />

Allemedesimeconclusioni­purconalcunedifferenzemetodologiche­èaddivenuta<br />

anche l’Agenzia per la protezione dell’ambienteeperiservizitecnici(APAT)principale<br />

organo tecnico­scientifico del Ministerodell’<strong>Ambiente</strong>edellatuteladelterritorio<br />

e del mare, che svolge i compiti e le<br />

RIFIUTIEBONIFICHE<br />

Articolo<br />

attività tecnico­scientifiche di interesse nazionale<br />

per la protezione dell’ambiente, per<br />

la tutela delle risorse idriche e della difesa<br />

delsuolo,enascedallafusionetral’Agenzia<br />

nazionale per la protezione dell’ambiente<br />

(ANPA)eilDipartimentoperiservizitecnici<br />

nazionali della Presidenza del Consiglio dei<br />

Ministri ­ nel parere del 6 giugno 2006,<br />

prot.n.16850,sempredirettoallaRegione<br />

Veneto, Direzione regionale tutela ambiente,<br />

in riscontro alla richiesta dell’aprile<br />

2006. L’Agenzia ha, infatti, ritenuto che,<br />

qualora la concentrazione totale degli idrocarburi<br />

presenti all’interno di un rifiuto si<br />

collochialdisopradellasogliadello0,1%,si<br />

debbaprocedere,aifinidellaclassificazione<br />

del rifiuto stesso come “pericoloso”, alla ricerca<br />

di specifici marker di cancerogenicità,<br />

individuati sulla base dell’Allegato I alla direttiva67/548/CEE(benzene,1,3­butadiene,estrattodiDSMO,benzo[a]­pirene).<br />

Sulla questione era, quindi, intervenuto anche<br />

il Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> il quale, con<br />

nota del 19 ottobre 2006, prot. n. 20577,<br />

aveva,invece,considerato«condivisibilel’approcciopiùconservativocheprevedelaclassificazionediunrifiutocomepericolososelaconcentrazione<br />

totale di idrocarburi è uguale o<br />

superioreallo0,1%».<br />

Su questo ultimo documento si era espresso,annullandolo,conefficaciadaritenersi<br />

erga omnes, il TAR Puglia con sentenza n.<br />

3406/2007,nellaqualehaespressamente<br />

chiaritoche«laddove, ai fini della classificazione<br />

dei rifiuti, la normativa di riferimento<br />

va individuata nella Decisione UE 200/<br />

532/CE, nella Direttiva MATT del 9 Aprile<br />

2002 e nel D.lgs. 152/06 parte quarta Allegato<br />

D, secondo la quale un rifiuto è classificato<br />

come pericoloso solo se le sostanze pericolose<br />

raggiungono determinate concentrazioni,<br />

tali concentrazioni vanno<br />

predeterminate (e poi riscontrate) ex art.<br />

7) Surichiestadelcommissariostraordinariodell’ARPAVenetoilquale,avendoavutonotiziadiisolate,diverseopinionidi<br />

consulenti tecnici nominati nell’ambito di processi penali (che avevano ritenuto “pericoloso” ogni rifiuto contenente<br />

idrocarburiinpercentualetotalesuperioreallo0,1%,indipendentementedallapresenzaomenodeimarkercancerogeni),<br />

con lettera del 5 aprile 2006, prot. n. 45783, sottopose alla regione il seguente quesito: «si chiede se ai fini della<br />

classificazione di rifiuto pericoloso, in assenza di specificazione, un rifiuto debba essere sempre considerato<br />

pericolosoquandolaconcentrazionedegliidrocarburièpariosuperiorea0,1%oppuresidebbaprocedereconla<br />

ricercadei“markerdicancerogenicità”secondoilparerepropostodall’IstitutoSuperiorediSanità.Inoltre,sichiede<br />

di conoscere come debba essere considerata la caratteristica di pericolo H14 7 » (rischio ecotossico), avvertendo che,<br />

nell’attesadellarisposta,sisarebbeattenutoalcriteriodellamassimacautela.<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 63 ILSOLE24ORE


ILSOLE24ORE 64<br />

RIFIUTIEBONIFICHE<br />

Articolo<br />

252, comma 5, del d.lgs n. 152 del 2006<br />

tramite appositi organi tecnici e senza possibilitàdiinterferenzedecisionalidelMinistero<br />

(omissis). Nel caso di specie, il Ministero dell’ambiente<br />

non solo ha preso posizioni tecniche<br />

in merito alla classificazione dei rifiuti<br />

pericolosi in assoluta autonomia rispetto agli<br />

organi tecnici, ma anche in contraddizione<br />

con le posizioni da questi assunte sul punto e,<br />

più precisamente, con il parere (omissis) con<br />

cui l’Istituto Superiore di Sanità, su richiesta<br />

dellaRegioneVenetohaaffermatoche“appareeccessivamenteconservatival’applicazionedelvaloredi1000ppm(0,1%)diidrocarburicomelimiteperlaclassificazionedelrifiuto<br />

come cancerogeno” (omissis). Alle considerazioni<br />

appena esposte, (omissis), deve dunque<br />

soltanto aggiungersi che: anche nel caso in<br />

esame sussiste il già delineato contrasto della<br />

decisione impugnata rispetto alle considerazioni,<br />

prima sinteticamente richiamate,<br />

espresse dall’Istituto Superiore di Sanità su<br />

richiesta della Regione Veneto; la stessa<br />

Agenziaperlaprotezionedell’<strong>Ambiente</strong>eper<br />

i servizi tecnici (Apat), inoltre, perveniva a<br />

conclusioni analoghe rispetto a quelle dell’I.S.S.,<br />

ritenendo che qualora la concentrazione<br />

totale degli idrocarburi presenti all’interno<br />

di un rifiuto si collochi al di sopra della<br />

sogliadello0,1%debbaprocedersiaverificare,<br />

ai fini della classificazione dello stesso<br />

come pericoloso, la soglia di concentrazione<br />

dei markers di cancerogenicità. (omissis) In<br />

ragione di tutto quanto fin qui esposto, dunque,<br />

l’impugnato provvedimento deve reputarsi<br />

illegittimo in quanto immotivatamente<br />

contraddittorio rispetto alle descritte valutazioni<br />

tecniche, e va, per conseguenza, annullato».<br />

Ciò che sul piano scientifico era ormai indiscutibile<br />

­ anche se l’applicazione da parte<br />

degliorganitecnicieraassolutamentedifformeasecondadell’ambitoregionalenelquale<br />

gli stessi si trovavano a operare ­ era stato<br />

nuovamente ribadito dapprima con l’ordinanza<br />

del Presidente del Consiglio dei<br />

Ministri del 17 settembre 2008, n. 3704,<br />

dove all’art. 1, comma 1 (riferito ai materiali<br />

di dragaggio dei canali portuali di grande<br />

navigazione della laguna di Venezia, ma<br />

estensibile,datocheicriteridiclassificazione<br />

dei rifiuti debbono considerarsi generali e<br />

applicarsi conseguentemente a tutti i rifiuti<br />

compresi nel catalogo C.E.R.), il Presidente<br />

delConsigliodeiMinistrihaprecisatoche«ai<br />

fini della classificazione come pericoloso del<br />

materiale di dragaggio per il parametro idrocarburi,<br />

si applicano i criteri indicati dall’Istitutosuperioredisanitànellanotan.0036565<br />

del 5 luglio 2006». Successivamente, e in<br />

modo ancor più perentorio con il D.M. 7<br />

novembre2008,sifariferimentoallametodica<br />

proposta dall’I.S.S. basata sui marker e<br />

oradefinitivamenteconlasopramenzionata<br />

leggen.13/2009.<br />

Sulpunto,lagiurisprudenzaamministrativa<br />

di merito aveva già avuto modo di confermareche«lametodicachepuòricavarsidalla<br />

lettura della Tabella A2» ­ richiamata dall’art.6­quater,leggen.13/2009­«èconforme<br />

a quanto, peraltro, era contenuto in due<br />

pareri dell’Istituto Superiore di Sanità del<br />

2004 e del 2006 ed in uno dell’APAT del<br />

2006; essa, infatti, prevede che, qualora la<br />

presenza degli idrocarburi totali superi la soglia<br />

dello 0,1 % sarà necessario procedere ad<br />

ulteriori analisi per verificare se, all’interno<br />

dellafrazionediidrocarburipresentinelrifiuto<br />

da classificare come pericoloso o meno,<br />

siano presenti specifiche sostante indicate come<br />

cancerogene in misura superiore alla soglia<br />

che le qualifica come pericolose» (si veda<br />

la sentenza del 7 maggio 2009 del TAR di<br />

Milano,n.3651).<br />

Conclusioni<br />

Con la recente nota del 23 giugno 2009,<br />

prot. n. 20606, l’I.S.S. ­ nel fornire una<br />

risposta agli specifici quesiti in merito alla<br />

classificazionedeirifiuticontenentiidrocarburipropostidallaRegioneVenetoconnota<br />

del 14 aprile 2009 ­ ha, peraltro, integrato,<br />

il proprio precedente parere del 5 luglio<br />

2006, n. 36565, dando atto dell’entrata in<br />

vigore della legge n. 13/2009 e del richiamo<br />

alla tabella 2, Allegato A al D.M. 7<br />

novembre2008.<br />

L’I.S.S. ha, quindi, precisato come «le concentrazioniindicatenellatabellaA2delD.M.7/11/2008sianoriferiteailimitidiquantificazione<br />

che il metodo di analisi utilizzato dal<br />

laboratoriodeveessereingradodiraggiungere<br />

(omissis) e non indicano, pertanto, la concentrazione<br />

limite dei marker superata la<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010­N.21


quale il rifiuto è da classificare pericoloso» e<br />

come, quindi, «la concentrazione limite dei<br />

“marker” di cancerogenesi (idrocarburi policiclici<br />

aromatici classificati cancerogeni in<br />

base alla direttiva 67/548/CEE e s.m.i.) sia<br />

quella indicata nel parere dell’I.S.S. del 5/8/<br />

2006 n. 36565, integrata con quella del<br />

Crisene, contenuto quest’ultimo nel 29° ATP<br />

delladirettiva67/548/CEEes.m.i.».<br />

Ciò nonostante, a fronte di interpretazioni<br />

tecniche non coerenti, il Ministero dell’<strong>Ambiente</strong>,<br />

con nota del 14 marzo<br />

2010, prot. n. 6123/TRI/DI, ha nuovamente<br />

chiarito che, conformemente al parere<br />

reso dall’I.S.S. del 23 giugno 2009, le<br />

concentrazioni indicate nella tabella A2,<br />

D.M. 7 novembre 2008, sono inequivocabilmenteriferiteailimitidiquantificazione<br />

che il metodo di analisi utilizzato dal labo­<br />

RIFIUTIEBONIFICHE<br />

Articolo<br />

ratorio deve essere in grado di raggiungere<br />

e non indicano, pertanto (come, invece,<br />

sostenutodaalcunitecnicidell’ARPAdella<br />

Regione Lombardia, cui la nota del Ministero<br />

è, infatti, rivolta), la concentrazione<br />

limitedeimarkersuperatalaqualeilrifiuto<br />

è da classificare pericoloso. Questa classificazione<br />

deve essere effettuata attraverso il<br />

rilevamentodellapresenzaeconcentrazione<br />

di uno o più “marker” di cancerogenesi<br />

di cui alla direttiva 67/548/CEE e succ.<br />

modd.eint.<br />

Quest’ultimo assunto è attualmente contenuto<br />

nelle note alla tabella A2 di cui al<br />

modificato D.M. 7 novembre 2008, nel<br />

quale espressamente si legge che «con la<br />

dizione limite di quantificazione richiesta si<br />

intendelaconcentrazionedianalistapiùbassa<br />

misurabile con metodo utilizzato dal laboratoriocheprocedeall’analisi».<br />

l<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 65 ILSOLE24ORE


RIFIUTIEBONIFICHE<br />

Articolo<br />

l Interpretazioni diverse in base al significato assunto dal termine “spostati”<br />

Nello «schema di decreto legislativo recante norme per il recepimento della direttiva<br />

2008/98/CE» in materia di rifiuti, vengono esclusi dall’ambito di applicazione i sedimenti<br />

spostati all’interno di acque superficiali, a patto che i sedimenti non siano pericolosi e lo<br />

spostamento sia legato a gestione risorse idriche, prevenzione inondazioni o ripristino dei suoli.<br />

Grande attenzione va, quindi, posta al significato del termine “spostamento”, che, se interpretato<br />

in senso non corretto, può rendere inapplicabile la norma.<br />

ILSOLE24ORE 66<br />

Sedimenti dragati: la gestione<br />

nella direttiva 2008/98/CE<br />

l diFedericoPeres,B&PAvvocati<br />

Secondo la legge n. 84/1994 [1] , contenente<br />

anche la disciplina dei dragaggi nei siti di<br />

bonifica di interesse nazionale, i materiali<br />

dragati, se contaminati ma non pericolosi<br />

(all’origine o a seguito di specifico trattamento),<br />

non sono rifiuti, ove gestiti secondo le<br />

disposizionidellastessalegge [2] e,perl’effetto,<br />

possono essere collocati in via definitiva in<br />

appositestrutturedicontenimento.Ladottrinaharitenutocorrettal’esclusionedall’ambito<br />

di applicazione del D.Lgs. n. 152/2006,<br />

non solo per il chiaro dato letterale normativo,<br />

ma anche in ragione delle gravi e non<br />

giustificate conseguenze che deriverebbero,<br />

affermandoilcontrario.Anchelagiurisprudenza­primadellamodificaorientatadiversamente<br />

[3] ­haconfermatol’esclusione:«Il<br />

materialederivantedaoperazionididragaggio<br />

deifondaliportualideveessereassoggettatoalla<br />

disciplina in tema di rifiuti quando detto materialevienegestitoconmodalitàdiversedaquelle<br />

indicatedall’art.5,commi11­terequaterdella<br />

legge n. 84/1994 (relative rispettivamente all’immissioneerefluimentoinmaredimateriale<br />

non inquinato ovvero al conferimento di materiale<br />

idoneo all’interno di vasche di colmata<br />

realizzateconformementealladisciplinavigente),ovveroquandolecaratteristicheeco­tossicologiche<br />

di detto materiale, anche dopo i trattamentiprevistidallanormativaapplicabile,presentino<br />

valori di inquinamento superiori a<br />

quelli consentiti dalla normativa vigente per il<br />

loro conferimento nelle suddette vasche di colmata.<br />

[…] Sulla base della normativa vigente,<br />

lagestionedelmaterialederivantedaoperazioni<br />

di dragaggio, e specificatamente lo<br />

sversamento di detto materiale nella vasca di<br />

colmata, è attività che, laddove compiuta […]<br />

nella scrupolosa osservanza delle procedure<br />

dettate dai commi 11­bis e seguenti della legge<br />

84/1994 e dal decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong>del7novembre2008,fuoriesconodal<br />

1) «Riordino della legislazione in materia portuale», come modificata dalla Finanziaria del 2007 (legge 27 dicembre<br />

2006, n. 296), che con l’articolo 1, commi 996­997, ha introdotto all’articolo 5 i commi dall’11­bis all’11­sexies e<br />

modificatol’articolo8,letteram).<br />

2) Nel rispetto anche di quanto previsto dal decreto 7 novembre 2008, come recentemente modificato dal D.M. 4 agosto<br />

2010.<br />

3) CortediCassazione,sez.IIIpenale,21marzo2006,n.21488.<br />

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la immediata e diretta sfera di operatività<br />

delD.Lgs.n.152/2006»(TribunaleLivorno,<br />

sentenza 2 gennaio 2009). In questo contesto<br />

si inserisce la direttiva 2008/98/CE in<br />

materia di rifiuti; in particolare, l’art. 2<br />

(«Esclusionidall’ambitodiapplicazione»)recita:<br />

«Fatti salvi gli obblighi risultanti da altre<br />

normativecomunitariepertinenti,sonoesclusi<br />

dall’ambito di applicazione della presente<br />

direttiva i sedimenti spostati all’interno di<br />

acque superficiali ai fini della gestione delle<br />

acqueedeicorsid’acquaodellaprevenzionedi<br />

inondazioni o della riduzione degli effetti di<br />

inondazioni o siccità o ripristino dei suoli, se è<br />

provato che i sedimenti non sono pericolosi».<br />

Nella versione più recente, lo «Schema di decretolegislativorecantenormeperilrecepimento<br />

della Direttiva 2008/98/CE» [4] richiama<br />

testualmente l’articolo della direttiva [5] .<br />

L’esclusione, valida ovviamente per tutto il<br />

territorio (e, quindi, oltre i confini dei SIN),<br />

operaaduecondizioni:<br />

l devetrattarsidisedimentinonpericolosi;<br />

l lo“spostamento”realizzaunadellefinalità<br />

indicatenellanorma,valeadire:<br />

­ gestionedelleacqueedeicorsid’acqua;<br />

­ prevenzionediinondazioni;<br />

­ riduzione degli effetti di inondazioni o di<br />

siccità;<br />

­ ripristinodeisuoli.<br />

Lanozionedi“spostamento”<br />

È possibile dare diverse interpretazioni del<br />

participiopassato«spostati»,adesempio:<br />

l isedimentinonsonorifiutiseillorospostamentoavvieneall’internodiacquesuperficiali,esclusapertantounaloromovimentazioneviaterra;<br />

l isedimentinonsonorifiutiseillorospostamentoavvieneall’internodiacquesuperficiali,intesocomelalororicollocazionenello<br />

stesso corso d’acqua o bacino dal quale<br />

eranostatirimossi;<br />

l i sedimenti non sono rifiuti se il loro «spostamento»<br />

avviene all’interno di acque su­<br />

RIFIUTIEBONIFICHE<br />

Articolo<br />

perficiali, laddove «spostamento» va inteso<br />

come“rimozione”(“dragaggio”).<br />

Nell’interpretare la norma occorre guardare,<br />

innanzitutto, al dato letterale, al senso delle<br />

parole(spostati)eallaloroconnessione:<br />

l inparticolare,laprimainterpretazioneproposta<br />

­ quella che ammetterebbe una movimentazione<br />

via mare escludendo quella<br />

via terra ­ potrebbe risultare illogica sul<br />

pianoletteraledatodallaconnessionedelle<br />

parole,inquantol’obiettivo­adesempiodi<br />

prevenire gli effetti delle inondazioni<br />

nonsirealizzaspostandoviamare(anziché<br />

viaterra)isedimentirimossi.Nonsembra,<br />

dunque,chesialo“spostamento”,come<br />

movimentazione, dei sedimenti da un<br />

luogoall’altro,agarantireilraggiungimentodiunodeiquattroobiettivi,bensìlaloro“rimozione”dalfondo;<br />

l parimenti, anche la seconda interpretazione<br />

proposta ­ quella che vorrebbe limitare<br />

l’esclusioneaisedimentiprelevatiericollocati<br />

all’interno dello stesso bacino o corso<br />

d’acqua­nonpersuade.Essapotrebbe,infatti,<br />

risultare manifestamente incompatibile<br />

con la finalità di “ripristino dei suoli”<br />

(espressamente indicata dal legislatore),<br />

che, per essere realizzata, impone che i<br />

sedimenti siano collocati sulla terra ferma<br />

(ilchesarebbeincontrastoconunaricollocazionecircoscrittainunprecisoperimetro<br />

di acque superficiali). A ciò va, inoltre, aggiuntaladifficoltàdiindividuarel’effettivo<br />

ambito spaziale all’interno del quale la ricollocazione<br />

sarebbe ammessa; invero, se<br />

questa ricollocazione dovesse avvenire in<br />

unambitodelimitato,l’utilitàdell’intervento<br />

potrebbe essere compromessa in quanto,sesipensa,adesempio,allanecessitàdimantenerenavigabileuncanale,laricollocazionedeisedimentiall’internodellostessocanalecomporterà,conogniprobabilità,<br />

la necessità di intervenire più volte, nel<br />

tempo,suglistessisedimenti.<br />

Inultimaanalisi,sesiattribuisceall’espressio­<br />

4) Con la legge n. 88/2009 (cosiddetta legge Comunitaria), il Parlamento ha conferito al Governo la delega con cui<br />

adottare, entro la scadenza del 12 dicembre 2010, il decreto legislativo recante le norme attuative della direttiva<br />

2008/98/CE.<br />

5) Art. 13 «fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall’ambito di<br />

applicazionedellaParteQuartadelpresentedecretoisedimentispostatiall’internodiacquesuperficialiaifinidella<br />

gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di<br />

inondazioniosiccitàoripristinodeisuoliseèprovatocheisedimentinonsonopericolosiaisensidellaDecisione<br />

2000/532/CEdellaCommissionedel3maggio2000».<br />

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ILSOLE24ORE 68<br />

RIFIUTIEBONIFICHE<br />

Articolo<br />

ne «spostati» il senso letterale più vicino all’uso<br />

corrente (nel senso di “movimentare” o<br />

“ricollocare”) la norma potrebbe risultare, almenoinparte,inapplicabile.<br />

È, dunque, necessario ricorrere al criterio<br />

teleologico e ricercare la volontà del legislatore(cosiddettaratiolegis)<br />

[6] ;inquestomodosigiungeapreferirelaterzapropostainterpretativacheprevedecomenonsianorifiutii<br />

sedimentismossi(rimossi,otecnicamente,<br />

dragati) all’interno di acque superficiali, a<br />

patto che non siano pericolosi e che l’esigenza<br />

di rimuoverli dal fondo sia dettata<br />

per soddisfare le finalità indicate dal legislatore.Questainterpretazioneapparecoerenteconlavolontàdellegislatoreinquanto:<br />

l iltemadellagestionedeisedimenti(equello<br />

preliminare della loro qualifica) è da<br />

tempo fortemente avvertito in ambito comunitario;<br />

l è,dunque,correttoritenerecheconlanuova<br />

disposizione il legislatore abbia inteso<br />

fornire una effettiva soluzione; depone in<br />

questo senso anche un information paper<br />

redatto dalla CEDA [7] nel dicembre 2009<br />

che legge in questa norma un autentico<br />

puntodisvolta;<br />

l èevidente,inoltre,cheilparticipiopassato<br />

“spostati” sia connesso con le finalità<br />

espressamente indicate dalla norma come<br />

condizioni (necessarie ma non sufficienti)<br />

affinché i sedimenti siano esclusi dalla disciplinadeirifiuti;<br />

l l’esclusione è coerente con il sistema; si<br />

puòosservare,infatti,comel’approcciooggi<br />

meno rigoroso, da parte del legislatore<br />

comunitario,inmateriadigestionedirifiuti<br />

non pericolosi, emerga chiaramente dall’esame<br />

della direttiva 2008/98/CE (ad<br />

esempio, viene rimessa alla libera valutazione<br />

degli Stati membri la decisione di<br />

prevedereomenolatracciabilitàdeirifiuti<br />

nonpericolosi).<br />

Aulterioreriprovadellacoerenzarisulta,infine,<br />

chiara l’importanza degli interventi che giustificanol’esclusione,trattandosi,infatti,dioperechemiranoatutelarel’ambiente,lasaluteel’incolumitàdellepersoneinun’otticadiprevenzioneda<br />

calamitàqualiinondazioni,siccitàecc. [8] . l<br />

6) L’art.12,comma1,delledisposizionisullaleggeingeneraleèdedicato,appunto,all’interpretazionedellaleggeeprevede:<br />

«Nell’applicarelaleggenonsipuòadessaattribuirealtrosensochequellofattopalesedalsignificatopropriodelle<br />

parolesecondolaconnessionediesse,edallaintenzionedellegislatore».Ilcarattereprioritariodell’interpretazione<br />

letterale è stato più volte confermato dalla giurisprudenza: «L’interpretazione delle norme giuridiche consiste nella<br />

ricerca dell’effettiva volontà del legislatore anche al di là della formulazione letterale, quante volte il contesto, la<br />

sistematicaedilsensogeneraledellanormativapermettonodiritenerechecisiastatoerrorenellamanifestazionedi<br />

volontà»(ConsigliodiStato,sez.II,11dicembre1996,n.798).<br />

7) Permaggioridettagliwww.dredging.org.<br />

8) Si consideri, infine, che il verbo francese “dèplacer” poteva essere tradotto non solo come “spostare”, ma anche<br />

“smuovere”(ilcheavrebberesopiùimmediatoilragionamentoquisviluppato).<br />

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AMBIENTEERISORSE<br />

Articolo<br />

l Acqua. Lazio e Molise registrano i più bassi livelli di preventiva potabilizzazione<br />

Uso civile delle risorse idriche:<br />

l’indagine condotta da ISTAT<br />

fotografa lo stato dell’arte<br />

ha effettuato, nel 2008, una rilevazione sui servizi idrici con lo scopo di reperire<br />

informazionirelativeall’usodellarisorsaidricaascopopotabilechehaportatoastimareuna<br />

L’ISTAT<br />

crescita negli ultimi anni del volume di prelievo dell’acqua ad uso domestico soprattutto nel<br />

nord­est. In particolare, nel caso di quantità di acqua ad uso potabile effettivamente consumata dai<br />

diversi utenti, il censimento dell’ISTAT stima un valore medio in incremento rispetto al 2005,<br />

evidenziando,comunque,notevolidifferenzetraidiversicomuniitaliani.Unadellaproblematicheda<br />

tenere in considerazione è la dispersione di acqua potabile nelle infrastrutture della rete di<br />

distribuzione. I rilievi riguardano anche la depurazione delle acque reflue domestiche, poiché<br />

informazioni corrette a riguardo permettono di prevenire fenomeni di inquinamento delle falde.<br />

l diMariaLuisaFelici,geologa<br />

La conoscenza delle risorse idriche disponibili<br />

rende possibile una maggiore tutela ambientale<br />

e fruizione da parte dei consumatori finali. Si<br />

pone in questa direzione la rilevazione effettuata<br />

dall’ISTAT, e riferita al 2008, sui servizi<br />

idrici con l’obiettivo di fornire informazioni statistiche<br />

sull’uso delle risorse idriche a scopo<br />

potabile, sul trattamento delle acque reflue e<br />

sui gestori del servizio idrico.<br />

Nell’anno in esame, le Autorità di ambito territoriale<br />

ottimale (AATO) [1] erano 91 rispetto alle<br />

92 previste dalla normativa di riforma dei servizi<br />

idrici. Gli AATO che hanno proceduto all’affidamento<br />

del servizio idrico integrato a gestori<br />

operativi sono stati 67, per un totale di<br />

111 gestori. Rispetto all’anno precedente, nel<br />

2008 si conferma la tendenza di molti comuni<br />

a trasferire la gestione dei servizi idrici, spesso<br />

in economia, a nuovi gestori affidatari, per cui il<br />

numero dei comuni in cui le società affidatarie<br />

gestiscono almeno una tipologia di servizio<br />

idrico passa da 4.052 nel 2007 a 4.729 del<br />

2008. Sebbene il trasferimento di gestione interessi<br />

tutte le regioni, in Molise e Valle d’Aosta<br />

non è stato ancora avviato il processo di riorganizzazione<br />

del servizio idrico integrato, mentre<br />

in Umbria e Basilicata può considerarsi ormai<br />

completato [2] .<br />

Prelieviepotabilizzazionedell’acqua<br />

Nel 2008, il prelievo nazionale d’acqua a uso<br />

potabile è stato pari a 9,1 miliardi di metri cubi<br />

1) L’autorità di ambito territoriale ottimale è il soggetto istituzionale a cui spetta il compito di svolgere tutte le attività<br />

precedentiesuccessiveall’affidamentodelservizioidricointegrato.<br />

2) Sivedadellostessaautrice, La gestione del servizio idrico,in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>,n.22/2009.<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 69 ILSOLE24ORE


Tabella1<br />

•<br />

ILSOLE24ORE 70<br />

AMBIENTEERISORSE<br />

Articolo<br />

d’acqua, un volume in crescita rispetto al<br />

2005dell’1,7%,edel2,6%secomparatocon<br />

il 1999. La diversa distribuzione delle piogge<br />

hacomportatocheleregionidelnord­est(Veneto,FriuliVenezia­Giulia)edelcentro(Lazio)<br />

mostrinogliincrementipiùsignificatividiprelievirispettoadaltreareegeografiche,caratterizzate<br />

da una maggiore carenza idrica nel<br />

periodo1999­2008(sivedalatabella1).<br />

L’acqua viene prelevata da falde sia superficiali<br />

Prelievi di acqua ad uso potabile, per regione e ripartizione geografica ­ anni 1999, 2005, 2008<br />

Regioni<br />

Prelievi di acqua a uso potabile*<br />

(milioni di metri cubi)<br />

Prelievi di acqua a uso potabile*<br />

(variazioni percentuali)<br />

2008 2005 1999 2008 2005 1999<br />

Piemonte 594 588 591 1,0 ­0,5 0,4<br />

V. Aosta/V. Aoste 40 38 38 5,7 ­1,5 4,1<br />

Lombardia 1.452 1.465 1.452 ­0,9 0,9 0,0<br />

Trentino Alto­Adige 214 199 195 7,6 2,2 10,0<br />

Bolzano/Bozen 77 74 72 3,9 2,7 6,7<br />

Trento 137 125 123 9,8 1,9 11,9<br />

Veneto 730 702 678 3,9 3,6 7,7<br />

Friuli Venezia­Giulia 224 202 202 10,7 0,3 11,0<br />

Liguria 258 263 275 ­1,9 ­4,4 ­6,2<br />

Emilia­Romagna 517 526 509 ­1,6 3,4 1,7<br />

Toscana 460 448 432 2,8 3,6 6,5<br />

Umbria 116 115 112 0,9 2,4 3,3<br />

Marche 202 202 205 0,2 ­1,3 ­1,1<br />

Lazio 1.140 1.087 1.035 4,9 5,1 10,2<br />

Abruzzo 291 293 337 ­0,6 ­13,1 ­13,6<br />

Molise 161 160 166 0,5 ­3,1 ­2,6<br />

Campania 872 870 848 0,3 2,6 2,9<br />

Puglia 210 198 202 5,8 ­1,7 4,0<br />

Basilicata 316 319 316 ­1,0 0,8 ­0,1<br />

Calabria 388 374 360 3,8 4,0 8,0<br />

Sicilia 626 628 617 ­0,3 1,7 1,5<br />

Sardegna 298 280 307 6,3 ­8,6 ­2,9<br />

ITALIA 9.108 8.956 8.874 1,7 0,9 2,6<br />

Nord­ovest 2.343 2.353 2.356 ­0,4 ­0,1 ­0,6<br />

Nord­est 1.685 1.629 1.583 3,5 2,9 6,5<br />

Centro 1.919 1.852 1.784 3,6 3,8 7,6<br />

Sud 2.238 2.213 2.227 1,1 ­0,6 0,5<br />

Isole 924 908 924 1,7 ­1,7 0,0<br />

*Fonte: ISTAT, 2009<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010­N.21


siasotterranee.Solitamente,leprimerichiedono,<br />

primadell’immissionenellaretedidistribuzione,<br />

untrattamentodipotabilizzazioneacausadella<br />

presenzaditraccediinquinamentoantropicoo<br />

disostanzetossichedioriginenaturale;lesecondesonospessodibuonaqualitàenonnecessitanodiunapreventivafasedipotabilizzazione.<br />

Imaggioriquantitatividiacquacontrattamento<br />

dipotabilizzazionesonoriscontratiinSardegna,<br />

Basilicata, Liguria ed Emilia Romagna; al contrario,<br />

regioni come Lazio e Molise registrano i<br />

piùbassilivellidipreventivapotabilizzazione.<br />

Per quanto riguarda l’immissione dell’acqua in<br />

rete, intendendo la quantità di acqua in uscita<br />

dai serbatoi comunali, il valore medio per abitantedi136m<br />

3 èrimastoinvarianteintuttietre<br />

gliannidicomparazione.Rispettoalvaloremedio,<br />

numerose regioni hanno presentato, nel<br />

2008,unvaloreinferiore [3] ;interminidilitridi<br />

acqua immessa al giorno per abitante, le differenzesononotevoli,inquantoilvaloreoscillatra<br />

i497dellaValled’Aostaei277dell’Umbria.<br />

Considerando, invece, la quantità di acqua ad<br />

uso potabile effettivamente consumata dai diversi<br />

utenti, il censimento dell’ISTAT calcola,<br />

peril2008,unamediadi92m 3 algiornoper<br />

abitante, con un incremento dell’1,2% rispetto<br />

al 2005, e dell’1% se calcolato in relazione al<br />

1999. I maggiori consumi sono registrati nella<br />

ProvinciaautonomadiTrento(127m 3 ),seguita<br />

da Valle d’Aosta (122), Lombardia e Trentino<br />

Alto Adige (115), Lazio (111), Liguria (107),<br />

mentre agli ultimi posti si attestano Sicilia e<br />

Campania(80),Marche(76),Umbria(69),Puglia<br />

(64). Anche in questo caso, ragionando in<br />

termini di litri di acqua erogata al giorno per<br />

abitante, si riscontrano scostamenti rimarchevolidaunaregioneall’altra,passandodai348litrialgiornoperlaProvinciaautonomadiTrento<br />

ai 174 litri al giorno della Puglia, a fronte di<br />

unconsumomediodi250litrialgiorno.<br />

Unpuntodolenteconnessoallerisorseidriche<br />

concerneladispersionediacquapotabilenelle<br />

infrastrutturedellaretedidistribuzione,dovute<br />

sia a perdite delle condotte, prelievi non<br />

autorizzati per lo più per gli usi agricoli o ad<br />

unamancataregolazionedelprelievoalmutamentoperiodicodeifabbisogni,siaallanecessità<br />

di garantire una continuità di afflusso alle<br />

AMBIENTEERISORSE<br />

Articolo<br />

conduttureealleadduzionidiacquaall’ingrossoconcessealleimpreseindustriali,inparticolareimpresealimentari,lequalinecessitanodi<br />

grandiquantitativipersvolgerelaloroattività<br />

produttiva.<br />

Ledispersionidiacquapotabilesonomisurate<br />

rispettoall’acquaerogataalconsumatorefinale,comeulteriorequotadiprelievonecessario<br />

per soddisfare le esigenze e come quota aggiuntivadiacquaimmessanellereticomunali.<br />

Per il 2008, il censimento ISTAT riporta che<br />

nelnostropaeseoccorreprelevare165litridi<br />

acquaperfornireun’erogazionedi100litridi<br />

acqua,conunadispersionedel65%,inflessione<br />

rispetto al 67% del 2005 e al 68% del<br />

1999.Rispetto,quindi,adunadispersionemedia<br />

di 65 litri, i maggiori scostamenti sono<br />

rilevati in Valle d’Aosta (158), Provincia autonomadiTrento(109),Sardegna(104).Lealtre<br />

regionisisituanoconvalorianchenettamente<br />

inferiore alla media, come Emilia­Romagna<br />

(44),Toscana(42),Lombardia(31).<br />

Considerandosoltantoledispersionidiretedi<br />

acquapotabiledovuteaperditedicondutture<br />

e alla mancata regolazione dell’immissione al<br />

variare delle necessità stagionali, la perdita<br />

media nazionale, per il 2008, è del 47%, di<br />

pocoinferioreal48%calcolatoperil2005eil<br />

1999. Le dispersioni più evidenti sono in Puglia<br />

(87 litri) e Sardegna (85), le minori nella<br />

ProvinciaautonomadiBolzano(26),LombardiaeTrentinoAlto­Adige(27).<br />

Traicomuniconpiùdi200.000abitanti,Bari<br />

è al primo posto per le dispersioni di rete,<br />

seguitadaPalermo,Trieste,Catania,Roma.<br />

Ladepurazionedelleacquereflue<br />

La depurazione delle acque reflue è fondamentale<br />

per prevenire fenomeni di inquinamento<br />

interessanti falde idriche superficiali e<br />

sotterranee, corpi idrici (fiumi, laghi, invasi) e<br />

acquemarine,oltrechepergarantirelatutela<br />

dellasalutedellapopolazione.<br />

Il censimento dell’ISTAT ha rilevato, per ciascunimpianto,lacapacitàpotenzialedidepurazioneelacapacitàeffettivamenteutilizzata,intermini,rispettivamente,diabitantiequivalenti<br />

(AE) [4] e di abitanti equivalenti effetti­<br />

3) Inparticolare,sitrattadiPiemonte(132),Veneto(127),Emilia­Romagna(110),Toscana(122),Umbria(101),Marche<br />

(102),Campania(131),Puglia(119),Sicilia(124)edellaProvinciaautonomadiBolzano(128).<br />

4) Gliabitantiequivalentirappresentanol’unitàdimisuraconcuièespressoilcaricoinquinanteorganicobiodegradabilein<br />

arrivo all’impianto di depurazione per cui un abitante equivalente è uguale a 60 grammi/giorno di BOD 5 (quantità di<br />

ossigenonecessariaperl’ossidazionebiochimicadeicompostiorganici,compostiossidabiliesostanzeinorganiche).<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 71 ILSOLE24ORE


Tabella2<br />

ILSOLE24ORE 72<br />

AMBIENTEERISORSE<br />

Articolo<br />

•Impianti di depurazione delle acque reflue domestiche in esercizio e relativa capacità potenziale<br />

ed effettiva, per tipologia di trattamento ­ Anno 2008<br />

Tipologia di trattamento<br />

Impianti*<br />

(%)<br />

vi [5] . Gli impianti (si veda la tabella 2) sono<br />

classificatiinbasealtipoditrattamentoeffettuatosulleacquereflue:<br />

l primario;<br />

l secondario;<br />

l terziario [6] .<br />

Gli impianti di trattamento primario rappresentano<br />

il 53,2% delle strutture presenti in<br />

Italia per la depurazione delle acque reflue<br />

domestiche, corrispondenti ad una quota di<br />

capacitàpotenzialeparial4%edeffettivadel<br />

3,3%; gli impianti di tipo secondario costituisconoil36%,conil30,1%dicapacitàeffettiva<br />

e potenziale; gli impianti di tipo terziario<br />

sono il 10,8% del totale delle strutture, con il<br />

65,9%dicapacitàpotenzialee66,6%dicapacitàeffettiva.<br />

Gli impianti di depurazione realizzati nel<br />

2008hannoraggiuntounacapacitàcomplessiva,<br />

secondo il progetto di costruzione, di<br />

75,2 milioni di abitanti equivalenti, pari all’8,8%<br />

in più rispetto al 2005 e al 22,5% se<br />

correlataal1999.Complessivamentenelperiodo<br />

1999­2008, la potenza degli impianti è<br />

aumentatadel12,7%.Leregionipiùattivenel<br />

potenziamentodegliimpiantinell’arcotemporale<br />

esaminato sono state Umbria (87,3%) e<br />

Basilicata(77,2%)mentreCampaniaeLaziosi<br />

Capacità potenziale*<br />

(%)<br />

Capacità effettiva*<br />

(%)<br />

Primario 53,2 4,0 3,3<br />

Secondario 36,0 30,1 30,1<br />

Terziario 10,8 65,9 66.6<br />

Totale 100,0 100,0 100,0<br />

* Fonte: ISTAT, 2009<br />

collocanoagliultimiposti,rispettivamentecon<br />

il9,3%eil10,4%.<br />

Lacapacitàeffettivadegliimpiantiammontaa<br />

59 milioni di abitanti equivalenti, con un incremento<br />

del 7,7% rispetto al 2005, e del<br />

17,5% se posto in relazione al 17,5%. Nel<br />

totale si rileva un incremento del 26,6%. Le<br />

regioni che maggiormente hanno beneficiato<br />

di questo aumento sono Umbria, Basilicata,<br />

Calabria. Il minore incremento ha, invece, riguardatoEmilia­Romagna,PiemonteeProvinciaautonomadiTrento.<br />

Peril2008,ilcensimentoISTAThastimatoun<br />

fabbisogno di 100 milioni di abitanti equivalenti<br />

totali urbani come somma dei comuni<br />

italiani, includendo gli abitanti residenti nei<br />

comuni, gli abitanti pendolari per motivi di<br />

studio o lavoro, i pubblici esercizi alimentari,<br />

l’offerta turistica comunale, le microattività<br />

economiche, per lo più piccole industrie alimentari<br />

con al massimo 5 addetti, i cui reflui<br />

organici sono di norma convogliati nella rete<br />

fognariaurbana.<br />

Gliobiettividiservizio,perleregionidelMezzogiorno,<br />

per la depurazione delle acque reflue<br />

hanno stabilito che entro il 2013, il 70%<br />

della popolazione equivalente sia servita da<br />

impianti con trattamento almeno secondario.<br />

5) Gli abitanti equivalenti effettivi, invece, esprimono il carico inquinante biodegradabile effettivamente defluito negli<br />

impianti di depurazione.<br />

6) Il trattamento primario comporta la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici, in modo tale che prima<br />

dello scarico il BOD 5 delle acque di trattamento si riduca di almeno il 20% e i solidi sospesi totali per almeno il 50%.<br />

Il trattamento primario si effettua per lo più in vasche Imhoff, che permettono la chiarificazione dei reflui domestici<br />

provenienti da insediamenti civili di ridotte dimensioni. Il trattamento secondario comporta il trattamento biologico<br />

con sedimentazione secondaria o altro processo mediante biodischi, letti percolatori e vasche di aerazione. Il<br />

trattamento terziario si applica dopo i precedenti e può riguardare singoli processi chimico­fisici, ad esempio la<br />

denitrificazione.<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010­N.21


Nel2008,lacapacitàdegliimpiantididepurazione<br />

urbana ha soddisfatto il 75,2% delle<br />

potenzialità necessarie, mentre la capacità effettivamenteutilizzataèparial59%deifabbisognodidepurazione.IlTrentinoAlto­Adigeèlaregionechepresenta<br />

la più elevata percentuale di impianti di<br />

depurazioneconl’87,3%dicapacitàpotenziale<br />

e il 76,7% di capacità effettiva. Seguono<br />

Valle d’Aosta, Sardegna, Liguria, Emilia­Romagna,tutteregioniadaltavocazioneturistica<br />

stagionaleeche,quindi,mostranounconcreto<br />

interesse verso le questioni ambientali. Il Veneto,<br />

con il 66% di capacità potenziale e il<br />

51,6%dicapacitàeffettiva,seguitodaSiciliae<br />

Calabria sono, invece, regioni ancora lontane<br />

dalraggiungimentodell’obiettivo.<br />

Se si valutano le capacità degli impianti di<br />

depurazione delle acque reflue domestiche<br />

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Coordinamentoeditoriale:DarioDeAndrea(02/57316293)<br />

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personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di<br />

AMBIENTEERISORSE<br />

Articolo<br />

per bacino di utenza, inteso come l’insieme<br />

minimodicomunichecondividonounoopiù<br />

depuratori, tra i 17 bacini con oltre 500.000<br />

abitanti equivalenti, il bacino di utenza di Rimini,checomprendeancheicomunidiRiccione<br />

e Cattolica, è in grado di soddisfare pienamentelenecessitàdepurative,conunacapacità<br />

annua del 126,5%. Comuni come Napoli,<br />

Bologna,Reggionell’Emilia,Genova,Bari,Milano<br />

e Torino presentano capacità depurative<br />

dioltreil90%;Varese,MonzaeRomaintorno<br />

all’80%, Bergamo e Como al 70%, Firenze,<br />

Palermo, Venezia e Padova sono, invece, tra il<br />

54 e il 62%. In termini di effettiva capacità<br />

depurativa utilizzata, il bacino di utenza di<br />

Rimini è ancora al primo posto con il 97,7%<br />

seguitodaGenova(81,3%),Bologna(80,1%),<br />

Bari (77,5%), Milano (74,4%) e all’ultimo postoPalermoconil26,8%.<br />

l<br />

ciascunfascicolodiperiodicodietropagamentoallaSIAEdelcompenso<br />

previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n.<br />

633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale,<br />

economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello<br />

personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione<br />

rilasciata da AIDRO, C.so di Porta Romana n. 108, Milano<br />

20122,segreteria@aidro.orgesitowebwww.aidro.org.<br />

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Valeria(S.S.n.5)km68,700­67061Carsoli(AQ).Tel.30225680<br />

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9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 73 ILSOLE24ORE


AMBIENTEERISORSE<br />

Articolo<br />

l In tutte le regioni, per produzioni maggiori di 1 MW sarà obbligatoria la VIA<br />

Il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 settembre 2010, reca in allegato, le «linee<br />

guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.<br />

387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità<br />

da fonti rinnovabili, nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi». Dopo otto anni di<br />

conflitto tra Stato e regioni a causa dell’inapplicabilità del D.Lgs. n. 387/2003, per mancanza di<br />

linee guida, vengono stabilite, in dettaglio, le regole per ottenere l’autorizzazione unica (A.U.) e i<br />

casi in cui è necessaria solo la D.I.A. per la realizzazione dei piccoli impianti.<br />

Iltestointegraledel<br />

decretodelMinistero<br />

delloSviluppo<br />

economico,<br />

10settembre2010,<br />

èdisponibilenella<br />

sezione“Notizie<br />

normative”delsito<br />

www.ambientesicu­<br />

rezza.ilsole24ore.com<br />

ILSOLE24ORE 74<br />

Energia elettrica da rinnovabili:<br />

le “linee guida” illustrano l’iter<br />

per la realizzazione di impianti<br />

l diDavideManzoni,AltranItalia<br />

Con il decreto del Ministero delle Sviluppo<br />

economico, 10 settembre 2010 «Linee guida<br />

per l’autorizzazione degli impianti alimentati<br />

da fonti rinnovabili» (in Gazzetta Ufficiale del<br />

18settembre2010,n.219),sonostatepubblicate<br />

le linee guida per l’autorizzazione alla<br />

costruzione degli impianti alimentati a fonti<br />

rinnovabili, dopo quasi otto anni dall’emanazione<br />

del D.Lgs. n. 387/2003, che le prevedeva.Aseguitodellaconferenzaunificatacheavevaapprovato,l’8luglio2010,ilprovvedimentorelativoallaproceduradiautorizzazionesemplificataperlarealizzazionediimpiantidafontirinnovabili,tuttiglioperatoriattendevanoquestapubblicazione.Ildecretoministeriale10settembre2010definisceunavoltapertutte:<br />

l regolecomuniatutteleregioni;<br />

l nel dettaglio, regole per l’iter denominato<br />

«autorizzazione unica» riservato agli im­<br />

piantisopralesoglieditagliaprevistedalla<br />

D.Lgs.n.387/2003;<br />

l l’iter semplificato nei casi di impianti più<br />

piccoli(percui,invece,bastaunasemplice<br />

D.I.A.).<br />

Il testo pone una particolare attenzione agli<br />

impianti eolici, per i quali è presente un allegatomoltoestesochedefiniscetutteleanalisi<br />

ambientali preliminari (sono, però, esclusi gli<br />

impianti eolici off­shore che possono essere<br />

autorizzatisolodalMinisterodell’<strong>Ambiente</strong>e<br />

dellatuteladelterritorioedelmare).<br />

AutorizzazionetramiteDIA<br />

oalcomune<br />

Lelineeguidadefiniscono,pertuttoilterritorio<br />

nazionale, le taglie di potenza massima per gli<br />

impianti,alimentatidallediversefonti rinnovabili,<br />

che possono essere autorizzati con una<br />

sempliceDIA [1] (denunciadiinizioattività).<br />

1) LaddovefosseronecessarieconcessionioautorizzazioniambientaliepaesaggistichedevonoessereacquisiteeallegateallaD.I.A..<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010­N.21


Inoltre, definiscono i cosiddetti impianti minori,<br />

integrati negli edifici che, considerati “attività<br />

di edilizia libera” possono essere autorizzati<br />

attraverso unacomunicazionediiniziolavorialcomune.<br />

Nel dettaglio, sarà sufficiente la DIA per la<br />

realizzazione di:<br />

l impianti fotovoltaici sugli edifici, con superficie<br />

dei pannelli non superiore a quella<br />

del tetto;<br />

l mini­impianti con capacità di generazione<br />

inferiore a 20 kW;<br />

l impianti elettrici di cogenerazione a biomasse,<br />

con capacità massima inferiore a<br />

1.000 kWe (piccola cogenerazione) e a<br />

3.000 kWt;<br />

l impianti a biomasse con capacità di generazione<br />

inferiore o uguale a 200 kW;<br />

l impianti eolici con capacità di generazione<br />

inferiore a 60 kW;<br />

l impianti idroelettrici e geotermoelettrici<br />

con capacità di generazione inferiore a<br />

100 kW.<br />

Si sottolinea che le soglie di taglia minime per<br />

la DIA (che rispondono ai criteri previsti della<br />

direttiva europea del 2001) [2] sono le stesse<br />

già introdotte dal D.Lgs. n. 387/2003, ma<br />

attualmente non ancora applicate. Sarebbe<br />

stato, forse, più utile elevarle già tutte a 1<br />

MW come previsto dalla nuova normativa<br />

europea del 2009 [3] .<br />

Gli impianti minori che potranno essere installati<br />

semplicemente previa comunicazione<br />

di inizio lavori indirizzata al sindaco sono i<br />

seguenti:<br />

l fotovoltaico integrato negli edifici;<br />

l minieolico;<br />

l mini­idroelettrico in edifici esistenti;<br />

l torri anemometriche;<br />

l impianti a biomassa fino a 50 kW.<br />

Autorizzazioneunica<br />

Gli impianti di taglia superiore alle soglie indicate<br />

precedentemente devono essere autorizzati<br />

tramite un procedimento denominato autorizzazione<br />

unica (A.U.); con questo temine<br />

si intende un’unica pratica che verrà approvata<br />

AMBIENTEERISORSE<br />

Articolo<br />

da un unico ente (regione o provincia delegata).<br />

Il procedimento unico si svolge tramite conferenza<br />

di servizi, nell’ambito della quale confluiscono<br />

tutti gli apporti amministrativi necessari<br />

per la costruzione e l’esercizio dell’impianto,<br />

delle opere connesse e delle<br />

infrastrutture indispensabili.<br />

I diversi procedimenti saranno avviati in base<br />

all’ordine cronologico di presentazione delle<br />

domande. Entro 15 giorni dalla presentazione<br />

della domanda, l’amministrazione competente,<br />

verificata la completezza formale della<br />

documentazione, comunica al richiedente<br />

l’avvio del procedimento oppure comunica<br />

l’improcedibilità per carenza della documentazione<br />

prescritta (in questo caso, il procedimento<br />

può essere avviato solo alla data di<br />

ricevimento dell’istanza completa).<br />

Trascorsi 15 giorni senza comunicazioni, il<br />

procedimento si intende avviato ed entro 30<br />

giorni dal ricevimento della domanda l’amministrazione<br />

è tenuta a convocare la conferenza<br />

dei servizi.<br />

La conclusione del procedimento unico non<br />

può essere di oltre 180 giorni a partire dalla<br />

data di ricevimento dell’istanza (tenuto conto<br />

delle eventuali sospensioni per richieste di<br />

integrazione). In caso contrario, le pubbliche<br />

amministrazioni sono tenute al risarcimento<br />

del danno ingiusto cagionato al proponente.<br />

I documenti da presentare sono indicati in<br />

tabella 1, mentre nel box 1 si elencano le<br />

concessioni, i nulla osta o atti di assenso che<br />

confluiscono nel procedimento unico.<br />

UlteriorivalutazionieVIA<br />

Le province e le regioni, nel concedere l’autorizzazione<br />

unica, valuteranno:<br />

l l’inserimento nel paesaggio degli impianti;<br />

l l’adesione a norme ISO 9001, 14001 ed<br />

Emas;<br />

l la valorizzazione delle fonti rinnovabili già<br />

presenti;<br />

l il minor consumo di territorio;<br />

l l’utilizzo di aree già degradate dall’uso<br />

umano (cave, discariche, ecc.);<br />

l la progettazione in armonia con il paesaggio;<br />

2) Direttiva2001/77/CEdelParlamentoedelConsigliodel27settembre2001 «sulla promozione dell’energia elettrica<br />

prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità»(G.U.C.E.Ldel27/10/2001,n.283).<br />

3) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 «sulla promozione dell’uso<br />

dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttiva 2001/77/CE e 2003/<br />

30/CE»(G.U.C.E.Ldel5/6/2009,n.140).<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 75 ILSOLE24ORE


AMBIENTEERISORSE<br />

Articolo<br />

Tabella1<br />

• Documento da presentare per l’ottenimento dell’autorizzazione unica<br />

Documento Dettagli<br />

Progetto definitivo dell’iniziativa comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili<br />

previste, della dismissione dell’impianto e del ripristino dello stato dei luoghi. Il ripristino, per gli<br />

impianti idroelettrici, è sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale<br />

Relazione tecnica contenente:<br />

­ copia di certificato camerale;<br />

­ descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con l’analisi della producibilità attesa,<br />

ovvero delle modalità di approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della risorsa<br />

utilizzata; per gli impianti eolici andranno descritte le caratteristiche anemometriche del sito, le<br />

modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiore a un anno, e le risultanze sulle ore<br />

equivalenti annue di funzionamento;<br />

­ la descrizione dell’intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei complessivi<br />

lavori previsti, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi, ovvero,<br />

nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;<br />

­ una stima dei costi di dismissione dell’impianto e di ripristino dello stato dei luoghi ovvero, nel<br />

caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;<br />

­ un’analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell’intervento a livello<br />

locale per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW<br />

Certificato disponibilità territorio nel caso di impianti alimentati a biomassa e di impianti fotovoltaici, è allegata la<br />

documentazione da cui risulti la disponibilità dell’area su cui realizzare l’impianto e delle opere<br />

connesse, comprovata da titolo idoneo alla costruzione dell’impianto e delle opere connesse,<br />

ovvero, nel caso in cui sia necessaria, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere<br />

connesse e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, corredata dalla documentazione<br />

riportante l’estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate e il piano particellare; questa<br />

documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche<br />

durante la fase istruttoria;<br />

per gli impianti diversi da biomassa e fotovoltaico, la documentazione da cui risulti la<br />

disponibilità dell’area interessata dalla realizzazione dell’impianto e delle opere connesse ovvero,<br />

nel caso in cui sia necessaria la procedura di esproprio, la richiesta di dichiarazione di pubblica<br />

utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio corredata dalla<br />

documentazione riportante l’estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate e il piano<br />

particellare; questa documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto<br />

subisca modifiche durante la fase istruttoria<br />

Concessione per gli<br />

impianti idroelettrici<br />

Preventivo per la connessione<br />

redatto dal GSE o della rete<br />

di distribuzione<br />

Certificato di destinazione<br />

urbanistica<br />

ILSOLE24ORE 76<br />

concessione di derivazione d’acqua per uso idroelettrico qualora sia stata già acquisita<br />

al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell’autorizzazione degli impianti di rete<br />

per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli<br />

eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente. Entrambi i predetti<br />

elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione<br />

ed estratto dei mappali e delle norme d’uso del piano paesaggistico regionale in riferimento alle<br />

aree interessate dall’intervento nonché, ove prescritta, la relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M.<br />

12 dicembre 2005<br />

VIA ove prescritta, documentazione prevista dal D.Lgs. n. 4/2008, per la verifica di assoggettabilità alla<br />

VIA, ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, relativa al<br />

progetto<br />

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Ricevuta di pagamento<br />

degli oneri istruttori<br />

Impegno alla corresponsione<br />

all’atto di avvio dei lavori<br />

di una cauzione a garanzia<br />

della esecuzione degli interventi<br />

di dismissione e delle opere<br />

di messa in pristino<br />

Copia della comunicazione<br />

effettuata alla Soprintendenza<br />

per verificare la non sussistenza<br />

di procedimenti di tutela<br />

del territorio<br />

ove previsti<br />

l irequisitidiinnovazionetecnologica;<br />

l il coinvolgimento dei cittadini al processo<br />

diprogettazione.<br />

noltre, in aree agricole DOC, DOP, IGP, ci<br />

sarannomaggioricontrolli.Intutteleregioni,<br />

per gli impianti superiori ad 1 MW,<br />

saràobbligatorialavalutazionediimpattoambientale(VIA).<br />

Siti nonidonei<br />

Le regioni potranno individuare aree e siti<br />

nonidoneiall’installazionedispecifichetipologie<br />

di impianti. Tuttavia, per ciascuna area<br />

dichiarata non idonea, le regioni dovranno,<br />

poi, spiegare i motivi dell’esclusione, che saranno<br />

relativi a esigenze di tutela dell’ambiente,<br />

del paesaggio e del patrimonio culturale.Apriori,quindi,nessunsitopuòessere<br />

considerato inidoneo, ma si devono<br />

verificarealcunicriterispecifici.<br />

Nellezoneagricole,caratterizzatedaproduzioniagro­alimentaridiqualità(comequelle<br />

tradizionali o biologiche, o come, per esempio,leproduzioniD.O.P.oI.G.P.)e/odiparticolare<br />

pregio rispetto al contesto paesaggistico­culturale,<br />

deve essere verificato che<br />

AMBIENTEERISORSE<br />

Articolo<br />

da versare a favore dell’amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa<br />

secondo l’importo stabilito in via generale dalle regioni o dalle province delegate in proporzione al<br />

valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la<br />

cauzione è stabilita in favore dell’amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa<br />

in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente;<br />

questa cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Le regioni<br />

o le province delegate, avvalendosi delle agenzie regionali per l’ambiente, possono motivatamente<br />

stabilire, nell’ambito della Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione<br />

parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in relazione alla particolare<br />

localizzazione dei medesimi<br />

Nelcasoincuiilpreventivoperlaconnessionecomprendaunastazionediraccoltapotenzialmenteasservibilea<br />

più impianti e le opere in esso individuate siano soggette a valutazione di impatto ambientale, la relazione che il<br />

gestore di rete rende disponibile al produttore, redatta sulla base delle richieste di connessione di impianti ricevute<br />

dall’azienda in riferimento all’area in cui è prevista la localizzazione dell’impianto, comprensiva dell’istruttoria di cui al punto<br />

3.1, corredata dei dati e delle informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre alle alternative progettuali di massima e le<br />

motivazioni di carattere elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre l’estensione complessiva e contenere l’impatto<br />

ambientale delle infrastrutture di rete.<br />

l’insediamento e l’esercizio dell’impianto<br />

noninterferiscanegativamenteconleattivitànelsettoreagricolo,«conparticolareriferimento<br />

alla valorizzazione delle tradizioni<br />

agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità,<br />

così come del patrimonio culturale e<br />

delpaesaggiorurale».<br />

Possono, altresì, essere considerati siti e aree<br />

nonidonee:<br />

l iprogettiricadentineisitiinseritinellalista<br />

delpatrimonioUnesco;<br />

l le zone all’interno di coni visuali la cui<br />

immagineèstoricizzataeidentificailuoghi<br />

ancheinterminidinotorietàinternazionalediattrattivitàturistica;<br />

l le zone situate in prossimità di parchi archeologici<br />

e nelle aree contermini a emergenzediparticolareinteresseculturale,storicoe/oreligioso;<br />

l le aree naturali protette ai diversi livelli<br />

(nazionale, regionale, locale) comprese le<br />

zoneumidediimportanzainternazionale;<br />

l le aree incluse nei siti della Rete Natura<br />

2000;<br />

l leimportantbirdarea;<br />

l le aree che, comunque, svolgono funzioni<br />

determinanti per la conservazione della<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 77 ILSOLE24ORE


Box1<br />

ILSOLE24ORE 78<br />

AMBIENTEERISORSE<br />

Articolo<br />

lConcessioni,nullaostaoattidiassensocheconfluiscononelprocedimentounico<br />

l autorizzazioneambientaleintegrata(AIA);<br />

l autorizzazionepaesaggistica;<br />

l valutazionedell’impattoambientalestataleoregionale(VIA);<br />

l autorizzazionealleemissioniinatmosfera;<br />

l autorizzazioneallagestionedeirifiuti;<br />

l nullaostadicompetenzadell’entedigestionedell'areaprotetta;<br />

l permessodicostruiredelcomuneinteressato;<br />

l parerediconformitàdelprogettoallanormativadiprevenzioneincendi;<br />

l nullaostadelleForzeArmateperleservitùmilitarieperlasicurezzadelvoloabassaquota(solosenecessarioesolonel<br />

casodiimpiantiubicatiinprossimitàdizonesottoposteavincolomilitare);<br />

l nullaostaidrogeologico;<br />

l nulloosta sismicoeperlasicurezzadelvolo(dapartediEnacedEnav);<br />

l mutamentodidestinazioned’usotemporaneoodefinitivodeiterrenigravatidausocivico;<br />

l autorizzazionealtagliodeglialberi;<br />

l verificadicoerenzaconilimitialleemissionisonore;<br />

l nullaostadell’ispettoratodelministerodelleComunicazioni(attualmenteMse);<br />

l autorizzazioneall’attraversamentoeall’usodellestrade;<br />

l autorizzazioneagliscarichirilasciatadall’autoritàcompetente;<br />

l nullaostaminerariorelativoall'interferenzadell’impiantoedellerelativelineedicollegamentoallareteelettricaconle<br />

attivitàminerarie.<br />

biodiversità delle specie rare, endemiche,<br />

vulnerabili,arischiodiestinzione;<br />

l leareecaratterizzatedasituazionididissesto<br />

e/o rischio idrogeologico perimetrate nei<br />

pianidiassettoidrogeologico(P.A.I.)adottati<br />

dallecompetentiAutoritàdibacino.<br />

Misurecompensativepericomuni<br />

Come già stabilito dal D.Lgs. n. 386/2003,<br />

l’autorizzazione alla realizzazione degli impianti<br />

non può prevedere misure di compensazione<br />

a favore di regioni e province,<br />

ma eventualmente solo a favore dei comuni<br />

ospitanti.Tuttavia,anchepericomuni,lemisure<br />

compensative non dovranno essere monetarie,<br />

ma potranno consistere in interventi<br />

di miglioramento ambientale, di efficienza<br />

energeticaodisensibilizzazionedeicittadini.<br />

Inoltre, «il contributo di costruzione non è dovuto».<br />

Le regioni possono imporre oneri<br />

istruttori al proponente per massimo lo<br />

0,03%dell’investimento.<br />

Sitowebregionierelazioniannuali<br />

Unaattenzionespecialeèstatapostaallatrasparenza<br />

da parte degli enti attraverso il<br />

web; le regioni (o le province delegate) dovrannopubblicare,sulpropriositoweb:<br />

l leinformazionicircailregimeautorizzatorio<br />

diriferimentodiognitipologiadiimpianto;<br />

l l’autoritàcompetentealrilasciodeltitolo;<br />

l l’eventualedocumentazionedaallegarerelativa<br />

alle competenze degli enti tenuti a<br />

esprimersi nell’ambito del procedimento<br />

unico;<br />

l ilnumerodicopienecessario;<br />

l le modalità e i termini di conclusione dei<br />

relativi procedimenti, fornendo l’apposita<br />

modulistica per i contenuti dell’istanza di<br />

autorizzazioneunica.<br />

Inoltre, si dovranno pubblicare su web gli<br />

elenchi e le planimetrie delle aree e dei siti<br />

dichiaratinonidonei.<br />

Lerelazioniannualidelleregioniaiministericompetenti,dovrannocomunicare:<br />

l il numero di richieste di autorizzazione<br />

pervenute (quali effettivamente autorizzateequalino);<br />

l iprocedimentipendenti;<br />

l iltempomedioperautorizzazioni;<br />

l idatisupotenza;<br />

l le proposte per migliorare l’efficienza del<br />

sistema.<br />

Sitieolici<br />

Sono previste, poi, alcune norme specifiche<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010­N.21


per quanto riguarda gli impianti eolici industrialisoggettiadautorizzazioneunica.<br />

Il provvedimento stabilisce che le analisi sul<br />

territoriodovrannoessereeffettuateattraversouna«attentaepuntualericognizioneeindaginedeglielementicaratterizzantiequalificantiilpaesaggio»,alfinedidefinirel’areadivisibilitàdellepaleeglieffetticumulatividerivanti<br />

dallacompresenzadipiùimpianti.<br />

Un’altra analisi richiesta riguarda i diversi livelliditutela;infatti,sidevedare:<br />

l l’indicazionedellapresenzadibeniculturali;<br />

l l’analisi delle caratteristiche del paesaggio<br />

nelle sue diverse componenti, naturali e<br />

antropiche;<br />

l l’evoluzionestoricadelterritorioel’intervisibilità<br />

dell’impianto nel paesaggio, curandoincerticontestipanoramici,adesempio,<br />

la conoscenza dei colori, dei materiali esistentieprevalentinellezonepiùvisibili.<br />

Per quanto riguarda le misure di mitigazione<br />

sulterritoriodegliimpiantieolici,ilprovvedimentosuggeriscediassecondarelegeometrie<br />

consuete del territorio, l’utilizzo di materiali<br />

drenantinaturali,l’interramentodeicavidotti<br />

amediaebassatensione.<br />

Mentre, per quanto riguarda l’impatto su flora,<br />

fauna ed ecosistemi, si fa riferimento al<br />

danneggiamentoe/oallaeliminazionediretta<br />

dihabitatespeciefloristiche.<br />

Altreraccomandazioniriguardanol’analisidelleinterazioniconlageomorfologiadelterreno,<br />

AMBIENTEERISORSE<br />

Articolo<br />

quelle con le sorgenti sonore e le interferenze<br />

elettromagnetichesulletelecomunicazioni.<br />

Infine,alterminedellavitautiledell’impianto,<br />

sideveprocederealladismissioneealripristino<br />

del sito in condizioni analoghe allo stato<br />

originario(con,adesempio,interventidiriforestazione<br />

e afforestazione). Inoltre, se l’impianto<br />

risulterà non operativo da più di 12<br />

mesi,adeccezionedispecifichesituazionideterminatedainterventidimanutenzioneordinaria<br />

o straordinaria, il proprietario dovrà<br />

provvedereallasuadismissione.<br />

Tempistichediapplicazione<br />

Le linee guida entreranno in vigore il 15°<br />

giornosuccessivoalladatadipubblicazioneinGazzettaUfficialeeleregioniavrannoa<br />

disposizione90giorniperadeguarsi.<br />

Conclusioni<br />

Insieme alla soddisfazione di molti operatori,<br />

non mancono le critiche al D.M. 10 settembre<br />

2010.Inparticolare,iprincipalilimitidenunciati<br />

sono relativi al fatto che non sono state ancora<br />

applicate tutte le novità prevista nella direttiva<br />

del2009/28/CE,laqualeprevedechel’autorizzazioneunicaènecessariasoloperimpianti(a<br />

prescinderedallafonte)sopra1MWdipotenza<br />

elettrica.Inoltre,inmeritoagliimpiantidicogenerazione,<br />

va ricordato che non è stato ancora<br />

recepitoilD.Lgs.n.56/2010,perlasemplificazionedegliimpiantifinoa3MW.<br />

l<br />

Norme, progetti, appalti, mercati.<br />

Informazioni e abbonamenti al sito http://vetrina.ilsole24ore.com/ediliziaterritorio<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 79 ILSOLE24ORE


AMBIENTEERISORSE<br />

Articolo<br />

l Tutela ambientale. Diverse le modifiche nella struttura della governance<br />

La recente pubblicazione di un decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della tutela del<br />

territorio e del mare ha concluso l’iter di istituzione di ISPRA, avviato con la legge n.<br />

133/2008. I compiti del nuovo Istituto si pongono in sostanziale continuità con quelli<br />

precedentemente detenuti dalla soppressa APAT, mentre diverse sono le modifiche apportate<br />

nella struttura di governance. Tra le questioni ancora aperte la definizione dei rapporti di<br />

ISPRA con il sistema delle ARPA­APPA. A sedici anni dalla legge n. 61/1994, si ravvisa la<br />

necessità di una riforma complessiva del settore dei controlli ambientali.<br />

Iltestointegraledel<br />

decretodelMinistero<br />

dell’<strong>Ambiente</strong>edella<br />

tuteladelterritorioe<br />

delmaren.123/2010<br />

èdisponibilenella<br />

sezione“Notizie<br />

normative”delsito<br />

www.ambientesicu­<br />

rezza.ilsole24ore.com<br />

ILSOLE24ORE 80<br />

Funzioni e regolamento ISPRA:<br />

terminato il processo istitutivo<br />

con il D.M. n. 123/2010<br />

l diGiovanniFantini,avvocato,dirigenteARPAEmilia­Romagna<br />

LefunzionidelnuovoIstituto<br />

Loscorso2agosto,dopounlungopercorsodi<br />

approvazione,ègiunto,inGazzettaUfficiale,il<br />

decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> n. 123/<br />

2010,recanteilregolamentodiorganizzazionediISPRA.<br />

Questo provvedimento, adottato di concerto<br />

conilMinisterodell’Economia,dovrebbeporrelecondizioniperlafinedellagestionecommissarialedell’ente,disciplinandolemodalità<br />

di fusione nel nuovo Istituto, dei disciolti<br />

ICRAM (struttura operante nel settore del<br />

monitoraggio marino), INFS (il riferimento<br />

nazionaleperlostudiodellafaunaselvatica)e<br />

soprattutto di APAT (agenzia per la protezionedell’ambienteeiservizitecnici)sortaasuavoltadall’evoluzionediANPA,laprimaagenzia<br />

ambientale istituita, a seguito del referendumdel1993,conlaleggen.61/1994.<br />

L’istituzione di ISPRA, e la contestuale soppressione<br />

dei tre enti preesistenti, risale alla<br />

legge n. 133/2008, la quale, all’art. 28, ha<br />

intrapreso una riforma delle strutture statali<br />

operanti nel settore del controllo e della prevenzioneambientale.<br />

I compiti istituzionali di ISPRA sono attualmentemegliodefinitidall’art.2,D.M.n.123/<br />

2010,ilqualeattribuisceall’Istitutofunzionidi<br />

ricerca, controllo, monitoraggio e informazioneambientaleconriferimentoalletradizionalimatricigiàpresidiatedaAPAT(acque,atmosfera,<br />

suolo e sottosuolo), alle quali vanno ad aggiungersi<br />

la tutela della biodiversità marina e<br />

terrestre,dellanaturaedellafaunaomeoterma.<br />

Il decreto, sotto questo profilo, pare peraltro<br />

porsi in una linea di continuità istituzionale in<br />

quantolefunzionidiISPRAsonodifattodefiniteperrelationemrichiamandoquellegiàdispecificacompetenzadiAPAT,ICRAMeINFS.Aconfermadiquestaimpostazioneèintervenuto<br />

anche il D.Lgs. n. 128/2010, cioè l’ultimo<br />

correttivo del Testo unico ambientale, il<br />

quale, all’art. 4, si premura di chiarire che<br />

all’interno del D.Lgs. n. 152/2006 ogni richiamo<br />

alla soppressa APAT deve ora intendersiriferitoalnuovoISPRA.<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010­N.21


È questa indubbiamente una precisazione<br />

utile che risolve possibili dubbi interpretativi<br />

sul ruolo di ISPRA nelle varie discipline di<br />

settorecontemplatenelTUA.<br />

Una definizione più dettagliata, anche sotto il<br />

profilo quantitativo, delle attività istituzionali<br />

cheISPRAèchiamataagarantiresarà,inoltre,<br />

oggettodiunaconvenzionetriennalestipulata<br />

dallo stesso Istituto con il Ministero dell’<strong>Ambiente</strong>.Questaconvenzionedovràanchecontenereindicazionidicaratterefinanziarioegli<br />

obiettivi che l’Istituto dovrà raggiungere per<br />

ciascunesercizio(art.12,D.M.n.123/2010).<br />

L’organizzazioneelastruttura<br />

digovernance<br />

Passando ai profili della governance si deve,<br />

invece, evidenziare come la struttura gestionale<br />

di ISPRA si discosti radicalmente da<br />

quelladiAPAT.<br />

Infatti,selasoppressaagenziaerasostanzialmenterettadaunorganomonocraticoindividuato<br />

nel direttore generale, all’interno di<br />

ISPRAèprevistounorganigrammaalquanto<br />

articolatoformatodaunpresidente,unconsiglio<br />

di amministrazione di sei membri, un<br />

consiglioscientificoeundirettoregenerale.<br />

Relativamente alla procedura di nomina del<br />

presidente,ilquale,detenendoanchelalegalerappresentanzadell’ente,rappresentailveroverticedell’Istituto,sideveevidenziarecome<br />

il testo finale del decreto abbia tenuto<br />

conto del parere formulato dalla Commissione<br />

<strong>Ambiente</strong> della Camera il 16 marzo scorso,<br />

nel quale si richiedeva che sul candidato<br />

proposto dal Ministro dell’<strong>Ambiente</strong> vi fosse<br />

ancheunpronunciamentoparlamentare.<br />

Peraltro viene previsto un meccanismo di silenzio­assensoinquantoseentroventigiorni<br />

dalla richiesta del Governo le competenti<br />

commissioninonformulanoilproprioparere<br />

siprocedecomunqueallanominacondecretodelPresidentedelConsigliodeiMinistri.<br />

Relativamente alla struttura organizzativa di<br />

ISPRAsidevesegnalare,infine,comeilregolamentoapprovatoconilD.M.n.123/2010nonsaràl’unicafontediriferimento;èinfattiprevistal’approvazione,sempretramitedecretoministeriale,diunostatutochedovrebbeoccuparsi<br />

di meglio definire l’organizzazione dei vari<br />

settoriinternidell’Istituto,prevedendolaseparazione<br />

dell’attività di ricerca e di consulenza<br />

tecnico­scientificadaquellaamministrativa.<br />

AMBIENTEERISORSE<br />

Articolo<br />

Lesedidecentratesulterritorio<br />

Come già evidenziato l’iter di approvazione<br />

delD.M.n.123/2010èstatoparticolarmente<br />

complesso, ciò anche a causa dei rilievi formulati,<br />

in sede consultiva, dal Consiglio di<br />

Stato.<br />

Igiudici,infatti,sisonopronunciatisulloschemadeldecretoconduedistintipareri:<br />

l il primo, dell’8 ottobre 2009, incentrato<br />

principalmente sulle disposizioni riguardantil’assunzioneel’utilizzodelpersonale;<br />

l il secondo, dell’8 febbraio 2010, che richiama,invece,l’attenzionesullanecessità<br />

diunmaggioreepiùesplicitoraccordotra<br />

le articolazioni territoriali di ISPRA e le<br />

agenzie regionali per la protezione ambientale.<br />

Infatti,edèquestaunadellenovitàprincipali<br />

introdottedalD.M.n.123/2010(inparticolarel’art.1),nelnuovoIstitutodiricercapotrannoessereattivateanchesedioperativedecentrate,<br />

le quali avranno il compito di erogare<br />

“assistenza tecnica e consulenza strategica”<br />

alle pubbliche amministrazioni non solo statali,maanchelocali.<br />

Questa disposizione, inserita anche per risolvereleproblematichelogistichederivantidallafusionediAPAT,ICRAMeINFS,nonmancheràprobabilmentediprodurreattriticonlenormativeregionalicheattribuisconodatempo<br />

alle ARPA funzioni potenzialmente sovrapponibili<br />

con quelle delle future sedi decentratediISPRA.AtalriguardosisegnalacomelastessaConferenza<br />

delle Regioni e delle Province Autonome,attraversounanotadelpropriopresidente,delloscorso11marzo,abbiaevidenziatola<br />

possibile interferenza della disposizione in<br />

questione con l’assetto ordinamentale attualmente<br />

consolidato, che vede appunto nelle<br />

Agenzieregionali,enoninISPRA,ilprincipalestrumentodisupportotecnicoallefunzioni<br />

di amministrazione attiva detenute dal sistemaregionaleelocale.<br />

L’attivitàafavoredisoggettiprivati<br />

Oggetto di alcune perplessità paiono essere,<br />

inoltre, quellepartidelD.M.n.123/2010(in<br />

particolaregliarticoli3e13)doveadISPRA<br />

vieneconsentitodisvolgereattivitàdi«consulenza»edi«venditadiservizieprodotti»anche<br />

afavoredisoggettiprivati,potendoalloscopo<br />

anchecostituireconsorzi.<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 81 ILSOLE24ORE


ILSOLE24ORE 82<br />

AMBIENTEERISORSE<br />

Articolo<br />

Questedisposizioni,ancheseedulcoratenella<br />

versione finale del decreto per accogliere i<br />

rilievi mossi dalla Commissione <strong>Ambiente</strong><br />

della Camera, non sembrano del tutto conferenti<br />

ad un ente come ISPRA che dovrebbe<br />

avere come prioritaria mission istituzionale il<br />

coordinamento tecnico della rete nazionale<br />

deicontrolliambientali.<br />

Peraltroun’attivitàconsulenzialetroppospinta,<br />

oltre a contrastare con gli obblighi di terzietà<br />

ai quali l’Istituto è tenuto, può porre<br />

problematichedidistorsionedellaconcorrenzaedicorrettofunzionamentodelmercato.<br />

Sidevericordare,infatti,cheneiprimiannidi<br />

attivitàdelsistemadelleagenzieambientalila<br />

competente authority ebbe modo di emanare<br />

una segnalazione (documento AGCM n.<br />

18922/2002) per stigmatizzare «l’ingiusto<br />

vantaggioconcorrenzialeneiconfrontideglioperatoridelmercato»chederiverebbedall’attività<br />

delle agenzie ambientali effettuate nei confrontideiprivati,qualoralastessanonsiaposta<br />

all’internodiunaprecisaregolamentazione.<br />

Diquestomonitomolteagenzieregionalihannotenutoconto,riducendoinmanieradrastica<br />

leentratefinanziarieprovenientidallafornitura<br />

diprestazioneasoggettiterzinonistituzionali.<br />

Nonèdicertoauspicabilechequesteattivitàdi<br />

mercatosianoorariassuntedaISPRA.<br />

Conclusioni<br />

Dal veloce esame del D.M. n. 123/2010,<br />

emergenelcomplessolavocazionediISPRA<br />

a divenire sempre più l’ente tecnico­scientificodiriferimentodirettodelMinistero,alqualesonoriservatipregnantipoteridivigilanza.Giàl’art.1disponeinfattiche«ISPRAèsottopostaalcontrollodelMinistrocheimpartiscele<br />

direttive generali alle quali l’Istituto si attiene<br />

nelperseguimentodeicompitiistituzionali».<br />

Perlaveritàanchesottoquestoprofiloèravvisabile<br />

una certa continuità di fondo con la<br />

normativa previgente in quanto è indubbio<br />

che già il D.Lgs. n. 300/1999, prevedendo<br />

l’istituzionedellevarieagenzieministeriali,tra<br />

le quali APAT, avesse sancito una sensibile<br />

compressionedeilivellidiautonomiadiquesta<br />

struttura rispetto a quanto originariamente<br />

previstodallaleggen.61/1994perl’ANPA.<br />

Da tempo, pertanto, la scelta del legislatore,<br />

appartenente tra l’altro a maggioranze diverse,èstataquelladinonaffidareilsettoredella<br />

prevenzione ambientale ad authority, titolari<br />

di vere e proprie funzioni di regolazione e<br />

caratterizzate da un apprezzabile grado di<br />

indipendenzaordinamentale.<br />

Inaltriambiti­sivedadirecentel’agenziaperla<br />

sicurezzanuclearedicuiallaleggen.99/2009<br />

­sonostatefattesceltediverseprevedendo,ad<br />

esempio,chegliorganidivertice,nominaticon<br />

decretodelPresidentedellaRepubblicaprevio<br />

parerevincolantedellecompetenticommissioniparlamentari,rimanendoincaricasetteanni<br />

non siano strettamente legati al mandato del<br />

Governochelihadesignati.<br />

Si tratta, comunque, di opzioni politiche sul<br />

cuimeritononsivuoleentrareinquestasede.<br />

Ciò che, invece, si può evidenziare è come il<br />

D.M. n. 123/2010, e ancor prima l’art. 28,<br />

legge n. 133/2008, costituiscano la fase di<br />

avvio di una riforma che non può ritenersi<br />

esaurita.<br />

Si tratta, infatti, di interventi parziali che non<br />

affrontano molteplici problematiche, ad iniziare<br />

dalla necessaria regolamentazione dei<br />

rapporti intercorrenti tra i vari soggetti che<br />

compongono la rete nazionale della prevenzioneambientale,basatasuunnodonazionale(ISPRA)enodilocali(ARPAeAPPA).<br />

A tal riguardo si deve tra l’altro evidenziare<br />

come paia insufficiente la previsione all’internodiISPRAdiunconsigliofederale,composto<br />

dalpresidentedell’Istitutoedairappresentanti<br />

dellevarieagenzie(inparticolare,art.15).<br />

Infatti, la definizione delle competenze di<br />

questoconsesso,chenonèperaltroricompreso<br />

tra gli organi ufficiali dell’Istituto, è piuttostovagainquantononsonoindicatelematerie<br />

sulle quali deve esprimersi, le modalità di<br />

funzionamento e la frequenza della sua convocazione<br />

Pare, inoltre, lecito dubitare che l’implementazionedellesediperiferichediISPRA,senza<br />

la previsione di chiari processi di interazione<br />

conlecompetentiagenzieregionalioprovinciali,<br />

sarebbe in linea con quegli obiettivi di<br />

semplificazione e razionalizzazione dell’attivitàdellaPAchestannoallabasedellastessa<br />

leggen.133/2008.<br />

In conclusione, pertanto, nel settore dei controllisipercepiscelanecessitàdiunapproccio<br />

organico, di una nuova legge quadro che ad<br />

oltre quindici anni di distanza dalla legge n.<br />

61/1994riordinieaggiorniinmanieraarmonica<br />

le competenze dell’intero sistema nazionaledelleagenzieambientali.<br />

l<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010­N.21


l ITALIA<br />

Enti e istituzioni.<br />

SUAP<br />

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE<br />

D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160<br />

«Regolamento per la semplificazione ed il riordino<br />

della disciplina dello sportello unico per le<br />

attività produttive ai sensi dell’articolo 38, comma<br />

3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,<br />

convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto<br />

2008, n. 133» (in S.O. n. 227 alla G.U. del 30<br />

settembre 2010, n. 229)<br />

In attuazione dell’art. 38, comma 3, D.L. n. 112/<br />

2008(progetto“impresainungiorno”),ilpresente<br />

decreto reca la disciplina di riordino e aggiornamentodellanormativainmateriadiSportellounico<br />

per le attività produttive (SUAP), attualmente<br />

inteso «quale unico soggetto pubblico di riferimento<br />

territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad<br />

oggettol’eserciziodiattivitàproduttiveediprestazioni<br />

di servizi», nonché per «quelli relativi alle azioni<br />

di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazioneoriconversione,ampliamentootrasferimento,nonchécessazioneoriattivazionedellesuddette<br />

attività» (art. 2, comma 1, D.P.R. n. 160/<br />

2010). Risultano, peraltro, esclusi, dall’ambito di<br />

applicazionedeldecretoinoggettosiagliimpianti<br />

eleinfrastruttureenergetichesialeattivitàconnesseall’impiegodisorgentidiradiazioniionizzantie<br />

di materie radioattive, fino a comprendere nell’esclusionegliimpiantinucleariequellidismaltimento<br />

di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione,<br />

ricerca e coltivazione di idrocarburi nonché le<br />

infrastrutturestrategicheegliinsediamentiproduttiviexart.161,D.Lgs.n.163/2006.<br />

Numeroseedinotevoleportatarisultanolenovità<br />

rispettoallaprecedentedisciplinadicuialD.P.R.n.<br />

447/1998 (abrogato a far data da un anno dalla<br />

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.R. n.<br />

160/2010),acominciaredall’istituzionalizzazione<br />

espressa dal portale “impresainungiorno”, strutturainformaticadedicataafornireserviziinformativieoperativialSUAP,alladivulgazionedelletipologie<br />

di autorizzazioni per le quali è sufficiente<br />

l’attestazionedeisoggettiprivatiaccreditati,all’uti­<br />

acuradiMarcoFabrizio,avvocato,studiolegaleFabrizio<br />

lizzo della procura speciale con le stesse modalità<br />

per la comunicazione unica, nonché dedicato al<br />

sistema di pagamento per i diritti, le imposte e gli<br />

oneri, comunque denominati, relativi ai procedimentigestitidalSUAP(art.3).<br />

IlSUAPdovràgarantirealrichiedente«unarisposta<br />

telematicaunicaetempestiva»inluogodituttigliuffici<br />

comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche<br />

comunque coinvolte nel procedimento, comprese<br />

quellepreposteallatutelaambientale,paesaggisticoterritoriale,delpatrimoniostorico­artisticooallatuteladellasaluteedellapubblicaincolumità.Dopoun<br />

doveroso rinvio agli ordinamenti interni dei singoli<br />

comuni quanto all’individuazione dell’ufficio competente<br />

per il SUAP, il D.P.R. n. 160/2010 si fa<br />

carico di superare lo scoglio dell’eventuale inerzia<br />

dellemenzionateamministrazioniinteressate,identificando,inviaprovvisoria,ilruolodelresponsabile<br />

delSUAPconilsegretariocomunaledelcaso(art.4,<br />

comma 4). Peraltro, allorché decorrano 180 giorni<br />

(dalladatadipubblicazioneinGazzettaUfficialedel<br />

D.P.R. n. 160/2010) senza alcuna istituzione in tal<br />

senso,lanuovanormativaprevede,alriguardo,una<br />

delega ope legis, in via automatica a favore della<br />

CameradiCommercioterritorialmentecompetente,<br />

senza necessità di alcun provvedimento espresso<br />

(art.4,comma11).<br />

Il regolamento in questione prevede, inoltre, due<br />

tipidiprocedimentodiavviodell’attività:<br />

l il «procedimento automatizzato» applicabile per<br />

l’avviodiattivitàbasatesullaSCIA(segnalazionecertificatadiinizioattività,exart.19,leggen.<br />

241/1990,comemodificato,inultimo,daD.L.<br />

n. 78/2010) allorché la ricevuta della segnalazione<br />

costituisce titolo autorizzatorio ai sensi<br />

dell’art.38,D.L.n.112/2008(capoIII,artt.5e<br />

seguenti,D.P.R.n.160/2010);<br />

l il «procedimento ordinario» basato su un decorso<br />

di 30 giorni a valle di un’istanza di avvio di<br />

attività, che, qualora decorsi senza alcuna richiestadiintegrazionidocumentali,porteranno<br />

allamaturazionediunsilenzio­assensoprevisto<br />

inquestosenso(capoIV,art.7,comma1,D.P.R.<br />

n.160/2010).<br />

Inquestocasol’eserciziodell’attivitàpotràavvenire,immediatamente,allatrasmissionealSUAPdella<br />

documentazione attestante l’ultimazione dei lavori,ovvero:<br />

l unadichiarazionedeldirettoredeilavoriatte­<br />

LEGISLAZIONE<br />

Testodisponibile<br />

on­linenellasezione<br />

”Notizienormative”<br />

delsito<br />

www.ambienteesicu­<br />

rezza.ilsole24ore.com<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 83 ILSOLE24ORE


LEGISLAZIONE<br />

ILSOLE24ORE 84<br />

stantelaconformitàdell’operaalprogettopresentatononchélasuaagibilitàqualoranonsia<br />

stato attivato l’omologo procedimento basato<br />

sul silenzio assenso ex art. 25, D.P.R. n. 380/<br />

2001 (che, a questo, punto diviene un procedimento<br />

residuale rispetto alla “auto­attestazione”diagibilitàattualmenteintrodotta);<br />

l qualoraprevistodallanormativavigente,ilcertificato<br />

di collaudo attestato da un professionistaabilitato(art.10,comma1).Aparteleultimedisposizionidette(avviodell’attivitàsuprocedimentoordinario),cheentrerannoin<br />

vigore il 30 settembre 2011, il resto della disciplinaattualmenteintrodottadiventeràefficacealdecorsodi180giornidalladatainGazzettaUfficiale<br />

delD.P.R.n.160/2010.L’Allegatoaldecretoreca,<br />

infine,lemodalitàtelematichedicomunicazionee<br />

trasferimentodatitrailSUAPeisoggetticoinvolti<br />

nelprocedimento.<br />

Enti e istituzioni.<br />

Servizi pubblici<br />

D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168<br />

«Regolamento in materia di servizi pubblici locali<br />

di rilevanza economica, a norma dell’articolo<br />

23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno<br />

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla<br />

legge 6 agosto 2008, n. 133» (in G.U. del 12<br />

ottobre 2010, n. 239)<br />

dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo<br />

il diritto alla universalità ed accessibilità<br />

del servizio»). Ciò detto, la nuova disciplina non<br />

sarà, peraltro, applicabile a una serie di ulteriori<br />

servizidiinteressestrategicoquali:<br />

l ilserviziodidistribuzionedigasnaturale,dicui<br />

aldecretolegislativo23maggio2000,n.164;<br />

l ilserviziodidistribuzionedienergiaelettrica,di<br />

cuialdecretolegislativo16marzo1999,n.79<br />

eallalegge23agosto2004,n.239;<br />

l ilservizioditrasportoferroviarioregionale,dicui<br />

aldecretolegislativo19novembre1997,n.422;<br />

l la gestione delle farmacie comunali, di cui alla<br />

legge2aprile1968,n.475;<br />

l iservizistrumentaliall’attivitàoalfunzionamentodeglientiaffidantidicuiall’articolo13,comma1,decreto­legge4luglio2006,n.223,convertito,conmodificazioni,dallalegge4agosto2006,<br />

n. 248, e succ. modd. (società, a capitale interamente<br />

pubblico o misto, costituite o partecipate<br />

dalleamministrazionipubblicheregionalielocali<br />

per la produzione di beni e servizi strumentali<br />

all’attività di questi enti, in funzione della loro<br />

attività,conesclusionedeiservizipubblicilocalie<br />

deiservizidicommittenzaodellecentralidicommittenzaapprestatialivelloregionaleasupporto<br />

dientisenzascopodilucroediamministrazioni<br />

aggiudicatricidicuiall’art.3,comma25,D.Lgs.n.<br />

163/2006).<br />

Il decreto fissa, dunque, una disciplina generale<br />

per l’affidamento dei servizi pubblici interessati<br />

(art. 3), demandando agli enti locali un obbligo di<br />

generale ricognizione (da fare entro un anno dall’entratainvigoredell’odiernodecretoepoiperiodicamente)quantoallarealizzabilitàdiunagestione<br />

concorrenziale dei servizi pubblici locali, limitandol’attribuzionedeidirittidiesclusiva(ovenon<br />

diversamenteprevistodallalegge),aicasiincui,a<br />

seguito di analisi di mercato, la libera iniziativa<br />

economicanonrisultiidoneaagarantireunservizio<br />

in linea con i bisogni della comunità, e bensì<br />

liberalizzando,intuttiglialtricasi,leattivitàeconomiche<br />

compatibilmente con le caratteristiche proprie<br />

di universalità e accessibilità del servizio medesimo<br />

(art. 2, comma 1). Queste valutazioni, dovranno<br />

essere adeguatamente pubblicizzate e<br />

inviate all’Autorità garante della concorrenza e di<br />

mercato per la relazione al Parlamento di cui alla<br />

leggen.287/1990.<br />

Il regolamento in oggetto abroga, tra l’altro, l’articolo<br />

150, comma 1, e l’art. 202, comma 1, D.Lgs.<br />

n.152/2006,rispettivamentededicatiallasceltaa<br />

favoredell’Autoritàdiambitoterritorialeottimale<br />

per la gestione del servizio idrico integrato, ex art.<br />

113,comma5,D.Lgs.n.267/2000,eallemodali­<br />

In attuazione dell’articolo 23­bis, comma 10,<br />

D.L.n.112/2008,ildecretoinquestionerecala<br />

disciplinaperl’affidamentodeiservizipubblicidi<br />

“rilevanza economica”, denominati «servizi pubblici<br />

locali», ferma restando l’espressa dichiarazione<br />

­ quanto alla gestione del servizio idrico<br />

integrato ­ di autonomia gestionale del soggetto<br />

gestore, la piena ed esclusiva proprietà pubblica<br />

delle risorse idriche nonché la spettanza esclusiva<br />

alle istituzioni pubbliche del governo delle<br />

risorse stesse ex art. 15, comma 1­ter, D.L. n.<br />

135/2009 («tutte le forme di affidamento della<br />

gestione del servizio idrico integrato di cui all’articolo<br />

23­bis del citato decreto­legge n. 112/2008,<br />

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/<br />

2008, devono avvenire nel rispetto dei principi di<br />

autonomiagestionaledelsoggettogestoreedipiena<br />

edesclusivaproprietàpubblicadellerisorseidriche,<br />

il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni<br />

pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e<br />

prezzodelservizio,inconformitàaquantoprevisto<br />

tàdiaffidamentodelserviziodigestioneintegrata<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com dei rifiuti urbani da parte delle 9novembre2010­N.21 rispettive autorità<br />

d’ambito. l


RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA<br />

Vigilanza<br />

eresponsabilità<br />

deldatoredilavoro<br />

Cassazionepenale,sez.IV,<br />

15gennaio2010,n.1829,<br />

Pres.Mocali,Rel.Licari<br />

Prevenzione infortuni ­ Lavoro in galleria ­<br />

Usodiuncestelloelevatore­Mancatoagganciodellacinturadisicurezza­Lavorodibreve<br />

durata ­ Prassi di lavoro usuale ­ Modalità<br />

improprie di intervento ­ Tolleranza della<br />

prassidilavoroscorretta­Responsabilitàdel<br />

datoredilavoro­Valutazione­Èresponsabile<br />

Deveascriversiallaresponsabilitàdeldatoredi<br />

lavoro un comportamento lassista e, comunque,omissivosottoilprofilodelcontrollo,imposto<br />

dalla normativa antinfortunistica, circa<br />

l’utilizzo da parte dei lavoratori dei dispositivi<br />

di protezione individuale, anche in occasione<br />

dilavoridibrevedurata.<br />

Mentreunoperaiositrovavaall’internodiuna<br />

galleria stradale, intento alla posa in opera di<br />

duequadrielettricisullatosinistrodell’ingressodellagalleria,eutilizzavainquotauncestelloelevatoresullaverticaledellalineadimezzeria<br />

di destra, aperta al pubblico, invadendone<br />

perlargapartelacorsia(almeno130cm),improvvisamente<br />

il braccio telescopico che reggevailcestellocollidevaconunautoarticolato<br />

(sopraggiungente alla velocità di 25 Km/h),<br />

provocando,aseguitodellarotazioneetraslazionedelcestello,lacadutaalsuolodell’operaiodaun’altezzadiquasi4metrielamortedel<br />

medesimo in conseguenza delle gravi lesioni<br />

patite. Rinviato a giudizio per rispondere del<br />

reatodiomicidiocolposocommessoconviolazionedispecifichedisposizioniantinfortunistiche,<br />

il datore di lavoro, nella sua qualità di<br />

amministratore unico della società, era stato<br />

assolto in primo grado dal Tribunale, poiché<br />

l’operaio,aventeinquell’occasionecompitidi<br />

acuradiPiergiorgioSoprani,avvocato<br />

caposquadraedipreposto,avevaautonomamentedecisodinonutilizzarelacinturadisicurezzaconaggancioalcarrellodicuipuredisponeva(cinturache,seeffettivamenteusata,gli<br />

avrebbe evitato la caduta al suolo e il conseguente<br />

decesso); derivandone l’impossibilità,<br />

per il datore di lavoro, di controllare siffatte<br />

inopinateiniziativeimprudentideidipendenti.<br />

In accoglimento dell’impugnazione proposta<br />

dal PM, la Corte d‘Appello, ritenendo in base<br />

alletestimonianzechefosseinvalsaunaprassi<br />

dilavorotaledaindurrelavittimaesuofratello<br />

aometterel’usodellecinturedisicurezzaogni<br />

voltachesitrattavadieseguirelavoridibreve<br />

durata, perveniva al convincimento che l’imputato,<br />

in qualità di datore di lavoro, fosse<br />

venutomenoall’obbligogiuridicodieffettuare<br />

dipersona,opermezzodisoggettoappositamente<br />

delegato, il controllo affinché fossero<br />

utilizzateledotazionidisicurezzaindividualida<br />

partedeilavoratoriancheinoccasionedilavori<br />

dibrevedurata;diquilaconseguenteaffermazione<br />

di colpevolezza, ritenuto il concorso di<br />

colpadellavittimaneldeterminismodell’eventoparial30%,stantel’evidentecondottaimprudentediessa.<br />

L’imputato, con il ricorso per Cassazione, non<br />

avevacondivisocheiGiudicidisecondogrado<br />

avesseroaccreditatocomerealelaprassichei<br />

DPInonfosseroutilizzatidailavoratoriinoccasione<br />

dei lavori brevi, senza tenere nel debito<br />

contochesitrattavadiunatesipatrocinatadal<br />

fratello della vittima, interessato a sostenerla<br />

peravvantaggiarelasuaposizionedipartecivile<br />

nel processo penale. L’imputato aveva dedottocheinrealtàquellaprassi,limitataailavori”brevi”,erastatasmentitadaglialtridipendenti,<br />

sicché ne risultava al più una condotta<br />

irregolare, ma non usuale dei lavoratori, condottanonconoscibilenécoercibiledapartedel<br />

datore di lavoro o dei suoi collaboratori, dunqueinterruttivadelnessocausale,laddoveper<br />

altro verso il datore di lavoro deve poter fare<br />

affidamento sull’esatto e diligente adempimento<br />

da parte dei lavoratori delle regole di<br />

lavoro.LaSupremaCorteharitenuto,tuttavia,<br />

il ricorso non meritevole di accoglimento. In<br />

primo luogo ha valutato come attendibili le<br />

GIURISPRUDENZA<br />

Testodisponibile<br />

on­linenellasezione<br />

”Documentazione<br />

integrativa”delsito<br />

www.ambientesicu­<br />

rezza.ilsole24ore.com<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 85 ILSOLE24ORE


GIURISPRUDENZA<br />

ILSOLE24ORE 86<br />

testimonianze di due operai specializzati,<br />

colleghidellavittima,iqualiavevanoriferito<br />

circa la prassi consolidata di non utilizzare i<br />

dispositividiprotezioneindividualee,inparticolare,<br />

le cinture di sicurezza in occasione<br />

di lavori di breve durata, a prescindere della<br />

loropericolosità.Insecondoluogo,iGiudici<br />

dilegittimità,muovendodallaconsiderazione<br />

che chi è responsabile della sicurezza del<br />

lavorodeveaveresensibilitàtaledarendersi<br />

interprete, in via di prevedibilità, del comportamento<br />

altrui, hanno ritenuto che l’errore<br />

sulla legittima aspettativa che non si<br />

verifichinocondotteimprudentidapartedei<br />

lavoratori non è invocabile da parte di chi,<br />

purtrovandosiinconcretonellapossibilitàdi<br />

impedirel’evento,nonponeinesserealcuna<br />

attivitàdicontrollo,indipendentementedalla<br />

durata connessa all’esecuzione del lavoro<br />

assegnato.Ildatoredilavoroètenuto,infatti,<br />

adattivarsieacontrollarechelenormeantinfortunistiche<br />

siano assimilate e puntualmente<br />

osservate dai lavoratori, anche quelle che riguardanol’utilizzodeiDPInell’ordinariaprassidilavoro(compreselecinturedisicurezza,essendoidoneeaimpedireilpericolodicaduteal<br />

suolodall’alto);laddove,alcontrario,lavittima<br />

hapotutoliberamenteoperarenelcantierein<br />

condizionidipericolo,inquantoilsistemadei<br />

controllisuilavoratorinonavevaassicuratoun<br />

modusoperandirispettosodellemisuredisicurezza,<br />

e alternativo alla descritta censurabile<br />

prassiperilavoridibrevedurata.<br />

Responsabilità<br />

delRSPP<br />

Cassazionepenale,sez.IV,<br />

15gennaio2010,n.1834,<br />

Pres.Mocali,Rel.Licari<br />

<strong>Sicurezza</strong>sullavoro­ResponsabiledelServiziodiprevenzioneeprotezione­Mancatatitolaritàdipoteridecisionaliedispesa­Infortunio<br />

sul lavoro ­ Omessa individuazione e segnalazionealDatoredilavorodiunfattoredi<br />

rischio o di una situazione pericolosa ­ ResponsabilitàautonomadelRSPP­Valutazione­Èresponsabile<br />

Il Responsabile del servizio di prevenzione e<br />

protezione,ancheinassenzadipoteridiintervento<br />

e di spesa, può essere ritenuto corresponsabile<br />

del verificarsi di un infortunio sul<br />

lavoro, pur rimanendo ferma la posizione di<br />

garanziadeldatoredilavoro,tuttelevoltein<br />

cui l’evento sia oggettivamente riconducibile<br />

ad una sua omissione ”sensibile”; segnatamenteinrelazioneallamancataindividuazioneesegnalazionediunoopiùfattoridirischioinerentiallelavorazioni,allamancataelaborazionedelleproceduredisicurezza,edingenereconriguardoadognisituazionepericolosa<br />

cheegliavrebbeavutol’obbligodiconoscere<br />

edisegnalarealdatoredilavoro.<br />

Il responsabile del servizio di prevenzione e<br />

protezionedesignatodaldatoredilavoro,era<br />

stato tratto a giudizio per il reato di lesioni<br />

colposegraviverificatesiindannodiunoperaio<br />

il quale, effettuando in orario notturno, in<br />

assenzadiluceartificialeedicinturedisicurezza,<br />

le operazioni di posizionamento dei ganci<br />

diuncarrelloelevatoreall’estremitàdiuntubo<br />

metallico per gasdotto sovrapposto ad altri in<br />

quinta fila, perdeva l’equilibrio, precipitando<br />

daun’altezzadicirca3metri.Assoltoinprimo<br />

grado«pernonavercommessoilfatto»,aveva<br />

subitocondannainsecondogradodallaCorte<br />

d‘Appello. Con il ricorso per Cassazione, l’imputato<br />

aveva ipotizzato in primis che la designazione<br />

quale RSPP ricevuta dal titolare dell’impresa<br />

non lo investiva iure proprio della<br />

quotadiresponsabilitàderivataglidalDDLdesignante,tantopiùconsiderandochelostesso<br />

non era un dipendente dell’impresa, ma un<br />

professionista esterno che collaborava con<br />

l’imprenditore,senzaperòsostituirsiallostesso,nell’assolvimentodegliobblighicheaquest’ultimo<br />

per legge competono in materia di<br />

prevenzione degli infortuni durante il lavoro.<br />

Ritenevainsecondoluogochelacondottacolposaaddebitatagli(omessaprevisionenelDVR<br />

dello specifico rischio connesso all’attività di<br />

movimentazionemanualedeitubi)dipendeva<br />

dal fatto che il coordinatore del cantiere, cui<br />

eraaffidataladirettasorveglianzasulsitoproduttivo,<br />

non gli aveva “passato” nessuna segnalazioneinmerito,dunquelasuacondottadiomessavalutazionedeirischichenonriguardavanoattivitàdipertinenzadelladitta(eche,oltretutto,noneranostatiportatiasuacono­<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010­N.21


scenza)noneracensurabile.<br />

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso non<br />

meritevolediaccoglimento.Afrontedelragionamento<br />

assolutorio del Tribunale (il rischio<br />

connessoallemanovredimovimentazionedei<br />

tubi per gasdotto dal piazzale antistante il capannonealsuointerno,segnatamentelamanovra<br />

di aggancio dei tubi anzidetti, la quale<br />

noncomportavanecessariamentelasalitasulla<br />

catastaformatadaglistessi,nonerapreventivabile<br />

dall’imputato, onde nessun obbligo di informazionepotevaesigersidall’imputatosuun<br />

rischiooltretuttononcomunicatoglidaltitolare<br />

della società che lo aveva designato RSPP), la<br />

Cassazione ha richiamato l’osservanza dei<br />

compitiche,invirtùdelladesignazionericevuta,<br />

l’imputato era tenuto ad assolvere (individuazionedeifattoridirischioedellemisuredi<br />

prevenzionechedevonoessereadottate).<br />

SebbeneilResponsabiledelserviziodiprevenzione<br />

e protezione, che opera per conto del<br />

datoredilavoro,collaboriconluinell’effettuare<br />

la valutazione dei rischi e nell’elaborare il<br />

correlatodocumento(DVR),enonsiaprevista<br />

nessunasanzionepenalecontravvenzionalea<br />

suo carico, pertanto lo stesso è certamente<br />

qualificabilecomeconsulentedeldatoredilavoroeirisultatidellesueelaborazioni,qualora<br />

fattipropridaldatoredilavorochelohascelto,<br />

comportano la conseguenza che delle eventualinegligenzedelRSPPèildatoredilavoroa<br />

doverrispondere;nondimeno,conilD.Lgs.n.<br />

195/2003ilRSPPèdivenuto,persceltalegislativa,unaveraepropriaqualificaprofessionalediambitoprevenzionisticoe,dunque,lostesso,purrimanendofermalaposizionedigaranziadeldatoredilavoro,puòesserecorresponsabiledelverificarsidiuninfortunio,ancorché<br />

sia privo di poteri decisionali e di spesa, ogni<br />

qualvoltaquestosiaoggettivamentericonducibileaunasituazionepericolosacheavrebbe<br />

avuto l’obbligo di conoscere e di segnalare,<br />

dovendosi presumere che alla segnalazione<br />

avrebbefattoseguitol’adozione,dapartedel<br />

datoredilavoro,dellenecessarieiniziativeidonee<br />

a neutralizzare la situazione di pericolo.<br />

Dunque l’imputato, incaricato di monitorare<br />

costantementelasicurezzadegliimpiantiedi<br />

interloquireconildatoredilavoro,aveval’obbligodiindividuareedisegnalareirischiconnessi<br />

alla movimentazione dei tubi (nella specie,ilrischiodicadutadaunacatasta);peraltro,<br />

la Cassazione nulla ha detto circa la non pre­<br />

ventivabilitàdelrischio(giacché,apareredelladifesa,lamanovradiagganciononcomportavalasalitasuitubi)el’incidenzadellamancata<br />

segnalazione da parte del coordinatore del<br />

cantiere.<br />

Minimizzazione<br />

delrischio<br />

Cassazionepenale,sez.IV,<br />

15gennaio2010,n.1841,<br />

Pres.Mocali,Rel.Licari<br />

<strong>Sicurezza</strong>sullavoro­Obbligodellamassima<br />

riduzionedeirischi­Soggettoobbligato­Valutazione­Ètaleildatoredilavoro­Casistica<br />

Tragliobblighifacenticapoaldatoredilavoro<br />

in materia di prevenzione degli infortuni, è<br />

compresoquellodinondiscostarsidall’obbligodellamassimariduzionedeirischi(fattispeciedioperaiointrodottosinelvanoinferioredi<br />

unavascadiimmissionedimaterialecalcareo<br />

pereffettuarelavoridipulizia,decedutoaseguito<br />

della rovinosa caduta sul suo corpo di<br />

pietre ed altro materiale, versato dall’alto dai<br />

colleghidilavoroattraversolaboccasuperiore<br />

della tramoggia, in assenza di misure di sicurezzapiùadeguate(segnaliluminosiesonori)<br />

in luogo dell’apposizione di due assi di legno<br />

sullagratasuperioredellatramoggia,alfinedi<br />

indicare che erano in corso lavori all’interno<br />

dellavasca).<br />

L’amministratoreunicodiunaSocietàerastato<br />

condannato per la morte di un operaio in<br />

quantoavevaomessodiadottareefficientisistemidisicurezzanecessariasegnalareinmodoinequivocolapresenzadipersoneoperanti<br />

all’interno di una tramoggia (nella specie, vascadiimmissionedimaterialecalcareo),cagionando<br />

in tal modo al dipendente, che si era<br />

introdotto nel vano inferiore della vasca per<br />

effettuarnelavoridipulizia,lamorteinconseguenzadellarovinosacadutasulsuocorpodi<br />

pietre e altro materiale, versato dall’alto dai<br />

colleghidilavoroattraversolaboccasuperiore<br />

dellatramoggia.<br />

GIURISPRUDENZA<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 87 ILSOLE24ORE


GIURISPRUDENZA<br />

ILSOLE24ORE 88<br />

SecondoiGiudicidimerito,alfinedieffettuare<br />

ilavoridipulituradellatramoggiaedieliminare<br />

irischidiinfortunioinerentiataleattività,era<br />

stato adottato un sistema di sicurezza rudimentaleeinsufficiente(apposizionedidueassi<br />

di legno sulla grata superiore della tramoggia<br />

al fine di indicare che erano in corso lavori<br />

all’interno della vasca), perché non rispettoso<br />

delprincipiodellamassimariduzionedeirischi<br />

dettato dalla normativa prevenzionistica (attuale<br />

art. 15, D.Lgs. n. 81/2008, già art. 3,<br />

D.Lgs. n. 626/1994). Nel DVR aziendale era<br />

previsto che, al fine di effettuare i lavori di<br />

pulituradellatramoggia,l’operaioaddettofacesseingressodalbassonellavascaevipermanesse<br />

fino a che non fosse esaurita l’attività<br />

programmata; peraltro, al fine di eliminare i<br />

rischi di infortunio inerenti a questa attività,<br />

secondo il consulente tecnico era necessario<br />

adottaremisuredisicurezzapiùadeguate(segnaliluminosiesonori)econefficaciapreventivapiùvalida.<br />

Con il ricorso per Cassazione, l’imputato lamentavacheiGiudicinonavesseroconsideratochelostessoavevarilasciatoperiscrittodelega<br />

al ”direttore di cava”, cui doveva conseguireilproprioesonerodaogniresponsabilità<br />

per la violazione degli obblighi imposti dalla<br />

normativaprevenzionistica.Inoltre,avevacontestatocheilsistemadisegnalazioneacusticae<br />

visivafossestatoritenutocondottaalternativa<br />

doverosamente esigibile dall’imputato, in assenza<br />

della dimostrazione tecnico­scientifica<br />

dellasuaefficacia,semplicementefacendoricorsoall’inappropriatoconcettodelfatto”notorio”(nelsensocheèpatrimoniodiconoscenzageneralelaprassiinusodatempodiutilizzare<br />

sistemi di segnalazione attivabili<br />

elettricamente o elettronicamente). Per altro<br />

versosiadducevacheilsistemadiprevenzione<br />

adottato dall’imputato prevedeva, oltre alla<br />

collocazione delle due assi di legno, anche<br />

l’obbligatoriapartecipazionealleoperazionidi<br />

dueoperai,alfinediottenereunduplicelivello<br />

diattenzione,nell’evenienzadioccasionalicali<br />

diprudenzadapartediunodiessi(mentrela<br />

vittima si era introdotta senza aspettare il secondocollegadilavoro).Ilricorsoèstatorigettato,giacchéeraprocessualmenterisultatoche:<br />

l con costi esigui potevano essere installati<br />

sistemi elettronici di rilevazione della presenzadioperaiall’internodellatramoggiae<br />

di segnalazione luminosa e acustica all’esterno;<br />

l questisistemieranoconnotatidacaratteristichetecnichedisempliceinstallazioneedidiffusaesperimentataapplicazionedatempoinvarisettoridiimpiego;<br />

l gli stessi sarebbero stati tecnicamente idonei<br />

a prevenire, in maniera più efficace,<br />

eventualidisattenzionioimprudenzedeilavoratori<br />

addetti, come l’operaio deceduto,<br />

allapuliziaall’internodellatramoggia.IGiudici<br />

di legittimità hanno ritenuto, quindi,<br />

chel’imputatononsieraattenutoall’obbligo<br />

della massima riduzione dei rischi nell’ambientedilavoro,previstadallenorme.<br />

Quanto al preteso rilascio di delega, la Cassazione<br />

ha ritenuto che il documento prodotto<br />

eralimitatoall’esecuzionedellemisuredisicurezza<br />

e all’attività di sorveglianza circa il loro<br />

rispetto,inluogodiessereestesoancheall’obbligodell’individuazionedeifattoridirischioedellemisurediprevenzionedaadottareall’internodell’azienda.Conriguardo,infine,all’improprietàdelrichiamodeiGiudicidimeritoalconcettodel“fatto<br />

notorio”peraccreditarel’idoneitàdelsistema<br />

disegnalazioneaffidatoagliimpiantiadattivazione<br />

elettronica, la Cassazione, dopo avere<br />

osservatochel’apposizionedidueassidilegno<br />

sulla grata superiore della tramoggia, oltre a<br />

non recingere, di fatto, l’intero margine della<br />

vasca, costituiva un ostacolo di scarsa consistenza<br />

(potendo le assi essere rimosse da urti<br />

accidentali o da altri agenti esterni come, in<br />

effetti, avvenne), ha ritenuto «evidente il minoremarginedirischioassicuratodaunsistema,<br />

immune da condizionamenti esterni, come<br />

quello proposto di rilevazione elettronica<br />

dellapresenzadell’operaioall’internodellavasca<br />

e di segnalazione all’esterno mediante allarmiluminosiodacustici».Èstatocosìcondivisibilmente<br />

ritenuto fatto notorio «il dato non<br />

congetturale,maempiricamentericonosciuto<br />

egeneralmenteaccettato,cheisistemidirilevazione<br />

della presenza di persone negli ambientipiùdisparati(anchequelliovesisvolgonoattivitàproduttiveo,comunque,lavorative)<br />

mediante telecamere o altre apparecchiature<br />

attivabili elettricamente o elettronicamente,<br />

sono di uso generalizzato e assicurano, medianteallarmiluminosiodacustici,ilcontrollo<br />

più efficace, sulla scorta dell’”id quod plerumqueaccidit”,perimpedirechequellapresen­<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010­N.21


zanonsfuggaall’attenzionealtrui,senzasubire<br />

interferenze dalle eventuali condotte disattente<br />

od imprudenti della stessa persona<br />

soggettaalcontrollo».<br />

Nelcasoconcreto,pertanto,l’eventoinfortunistico<br />

è stato riconducibile comunque<br />

all’omissione, da parte dell’imputato, della<br />

condotta doverosa di impedire, con l’ap­<br />

Gestionedeirifiuti<br />

Cassazionecivile,sezioniunite,<br />

9settembre2010,n.19253,<br />

Pres.Carbone<br />

Gestione dei rifiuti ­ Servizio di smaltimento<br />

deirifiuti­Inadempimento­Decretoingiuntivo<br />

­ Giurisdizione ­ Difetto di giurisdizione ­<br />

Giudiceordinarioegiudiceamministrativo<br />

Il legislatore, nell’attribuire alla giurisdizione<br />

amministrativa esclusiva le controversie attinenti<br />

alla complessiva azione di gestione dei<br />

rifiuti,ha,innanzitutto,individuatounaparticolare<br />

materia, rappresentata dalla gestione<br />

dei rifiuti, e ha considerato l’attività amministrativa<br />

preordinata all’organizzazione o all’erogazionedelserviziopubblicodiraccoltae<br />

di smaltimento dei rifiuti. Inoltre, l’espresso<br />

riferimentonormativoaicomportamentidella<br />

pubblica amministrazione deve essere inteso<br />

nel senso che quelli che rilevano, ai fini del<br />

riparto della giurisdizione, sono soltanto i<br />

comportamenti costituenti espressione di un<br />

potereamministrativo,enonanchequellimeramentemateriali,postiinesseredall’amministrazionealdifuoridell’eserciziodiun’attività<br />

autoritativa. Pertanto, quando vengono in rilievo<br />

questioni meramente patrimoniali, connessealmancatoadempimentodapartedell’amministrazionediunaprestazionepecuniaria<br />

nascente da un rapporto obbligatorio, i<br />

comportamenti posti in essere dall’amministrazionestessanonsonoricompresinell’ambitodiapplicazionedellanormaimpugnataerientrano,invece,nellagiurisdizionedell’autoritàgiudiziariaordinaria.<br />

prestamentodisistemidisicurezzatecnicamenteefficienti,cheillavoratorefossecolpito<br />

mortalmente da eventuali colate di<br />

materiale pietroso, scaricato dalla sua bocca<br />

superiore dall’alto della tramoggia dai<br />

compagni di lavoro, inconsapevoli della situazione<br />

altamente pericolosa venutasi a<br />

creare. l<br />

acuradiMariaMelizzi,consulentelegale<br />

Nelcasodispecie,lacontroversiahaadoggetto<br />

il pagamento dei corrispettivi dovuti per la<br />

fornitura di macchinari alla società affidataria<br />

delserviziodismaltimentorifiuti.<br />

Lasocietàcreditrice,perl’attivitàdinoleggiodi<br />

mezzicaldo/freddoafavoredellasocietàaffidataria<br />

del servizio di smaltimento dei rifiuti<br />

della Regione Campania, aveva ottenuto, dal<br />

Tribunale di Napoli, un decreto ingiuntivo nei<br />

confrontidiquest’ultimache,asuavolta,avevachiestolarevocadell’attoemessoeccependoildifettodigiurisdizionedelgiudiceordinario<br />

in favore della giurisdizione esclusiva del<br />

giudiceamministrativo.<br />

Lasocietàcreditrice,nelcostituirsi,haribadito<br />

lagiurisdizionedelgiudiceordinariosullabase<br />

delprincipiodelripartodellagiurisdizioneprevistodall’art.33,D.Lgs.n.80/1998,modificatoeintegratodall’art.7,leggen.205/2000,esullabasedeiprincipiespressidallaCorteCostituzionaleconlesentenzen.20/2004,n.281/2004en.191/2006,e,inpendenzadelgiudiziodimerito,hapropostoricorsoperilregolamentopreventivodigiurisdizione.LacontroversiasottopostaalgiudiziodellaSuprema<br />

Corte ha ad oggetto il recupero di un<br />

creditovantatodallasocietàricorrente.<br />

Algiudicedimeritononèstatochiestoalcun<br />

sindacato sulla situazione soggettiva del soggettoprivatoaseguitodell’eserciziodiunpoterediscrezionaledapartedellaPA,masololacognizioneinordineallasussistenzadelcreditopreteso.Sitratta,dunque,diunacontroversiainmateria<br />

di pubblici servizi concernente canoni, indennità<br />

o altri corrispettivi, espressamente<br />

esclusadallagiurisdizionedelgiudiceamministrativo(sentenzadellaCorteCostituzionalen.<br />

204/2004).<br />

GIURISPRUDENZA<br />

Testodisponibile<br />

on­linenellasezione<br />

”Documentazione<br />

integrativa”delsito<br />

www.ambientesicu­<br />

rezza.ilsole24ore.com<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 89 ILSOLE24ORE


GIURISPRUDENZA<br />

ILSOLE24ORE 90<br />

NellacitatasentenzadellaCorteCostituzionale,<br />

infatti, relativa alla declaratoria di parziale incostituzionalitàdell’art.33,D.Lgs.n.80/1998,come<br />

modificato dall’art. 7, legge n. 205/2000,<br />

era stato chiaramente affermato che le controversie<br />

relative a concessioni di pubblici servizi<br />

sono devolute alla giurisdizione amministrativa<br />

esclusiva, ad eccezione di quelle concernenti<br />

indennità, canoni e altri corrispettivi.<br />

Allo stesso modo, per ciò che concerne la materia<br />

degli appalti pubblici, la controversia relativa<br />

al pagamento dei corrispettivi di un contratto<br />

di appalto di pubblici servizi non rientra<br />

nella previsione di cui al’art. 33, D.Lgs. n. 80/<br />

1998, ritenendosi applicabile il principio generale<br />

di cui all’art. 113 della Costituzione, per il<br />

quale la tutela dei diritti soggettivi va chiesta al<br />

giudice ordinario (Corte di Cassazione, sezioni<br />

unite civile, ordinanza del 22 agosto 20017, n.<br />

17829, e ordinanza del 18 novembre 2008, n.<br />

27346).<br />

Non può neanche essere seguito l’eccepito difetto<br />

di giurisdizione del giudice ordinario sollevato<br />

dalla società resistente con riferimento<br />

all’art. 4, D.L. n. 90/2009, in quanto la Corte<br />

Costituzionale aveva già, con la sentenza n.<br />

35/2010, dichiarato infondata la questione di<br />

legittimità costituzionale dell’art. 4, D.L. n. 90/<br />

2008 («Misure straordinarie per fronteggiare<br />

l’emergenzanelsettoredellosmaltimentodei<br />

rifiuti, nella Regione Campania e ulteriori disposizioni<br />

di protezione civile»), convertito,<br />

con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008,<br />

n. 123, sollevata in riferimento all’art. 103,<br />

comma 1, della Costituzione.<br />

La Corte, sulla base della propria espressa giurisprudenza<br />

(sentenze n. 204/2004, n. 191/<br />

2006 e n. 140/2007) ha fondato condizioni e<br />

limiti della giurisdizione amministrativa esclusiva,<br />

ai fini della compatibilità costituzionale delle<br />

norme di legge devolutive di controversie a<br />

questa giurisdizione, sui presupposti del coinvolgimento<br />

di situazioni giuridiche di diritto<br />

soggettivo e di interesse legittimo strettamente<br />

connesse; dell’assegnazione, da parte del<br />

legislatore, al giudice amministrativo della cognizione<br />

non di ”blocchi di materie”, ma di<br />

materie determinate; e del fatto che l’amministrazione<br />

agisca, in questi ambiti predefiniti,<br />

come autorità, e cioè attraverso la spendita di<br />

poteri amministrativi, che possono essere esercitati,<br />

sia mediante atti unilaterali e autoritativi,<br />

sia mediante moduli consensuali, sia mediante<br />

comportamenti, purché questi ultimi siano po­<br />

sti in essere nell’esercizio di un potere pubblico<br />

e non consistano, invece, in meri comportamenti<br />

materiali avulsi da tale esercizio.<br />

Questo è il motivo per il quale la disposizione<br />

impugnata, alla luce di quanto affermato, non<br />

ha violato l’articolo 103, comma 1, della Costituzione,.<br />

Proprio perché il legislatore, nell’attribuire alla<br />

giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie<br />

attinenti alla complessiva azione di<br />

gestione dei rifiuti, ha, innanzitutto, individuato<br />

una particolare materia, rappresentata dalla<br />

gestione dei rifiuti, e ha considerato l’attività<br />

amministrativa preordinata all’organizzazione<br />

o all’erogazione del servizio pubblico di raccolta<br />

e di smaltimento dei rifiuti. Inoltre, l’espresso<br />

riferimento normativo ai comportamenti della<br />

pubblica amministrazione deve essere inteso<br />

nel senso che quelli che rilevano, ai fini del<br />

riparto della giurisdizione, sono soltanto i comportamenti<br />

costituenti espressione di un potere<br />

amministrativo, e non anche quelli meramente<br />

materiali, posti in essere dall’amministrazione<br />

al di fuori dell’esercizio di un’attività<br />

autoritativa.<br />

Pertanto, quando vengono in rilievo questioni<br />

meramente patrimoniali, connesse al mancato<br />

adempimento da parte dell’amministrazione<br />

di una prestazione pecuniaria nascente da un<br />

rapporto obbligatorio, i comportamenti posti<br />

in essere dall’amministrazione stessa non sono<br />

ricompresi nell’ambito di applicazione della<br />

norma impugnata e rientrano, invece, nella<br />

giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.<br />

Nel caso di specie si è trattato, all’evidenza, di<br />

pretese pecuniarie nascenti da un rapporto obbligatorio<br />

di tipo privatistico, nell’ambito del<br />

quale le questioni dedotte sono di natura meramente<br />

patrimoniale, come tali al di fuori della<br />

giurisdizione del giudice amministrativo.<br />

La controversia in esame, avente ad oggetto<br />

una domanda di pagamento somme, attiene a<br />

posizioni di diritto soggettivo derivanti dal rapporto<br />

fra le parti in causa e non è riconducibile<br />

a un procedimento amministrativo.<br />

Non configura neppure una controversia «comunque<br />

attinente alla gestione dei rifiuti»,<br />

presupponendo, quest’ultima, l’esercizio di un<br />

potere autoritativo della PA (o dei soggetti a<br />

essa equiparati) che è, invece, del tutto estraneo<br />

al rapporto obbligatorio dedotto in giudizio<br />

e che ha la propria fonte in una pattuizione<br />

di tipo negoziale, intesa a regolamentare gli<br />

aspetti patrimoniali della gestione.<br />

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Materialidirisulta<br />

Cassazionecivile,sez.tributaria,<br />

24settembre2010,n.20206,<br />

Pres.Papa<br />

Discarica ­ Conferimento dei materiali di risulta­Depositoindiscarica­Versamentodeltributospeciale­Omissione­Ricorso­Quesitodidiritto<br />

I ricorsi incidentali, con i quali vengono prospettate<br />

censure di omessa pronuncia da parte<br />

di soggetti totalmente vittoriosi nei gradi di<br />

merito, sono conseguentemente inammissibili<br />

per carenza di interesse, specialmente quando,<br />

come nella specie, con il ricorso incidentale<br />

«la parte vittoriosa sollevi censure che non<br />

sonodirettecontrounastatuizionedellasentenza<br />

di merito, bensì abbiano ad oggetto<br />

questionisullequaliilgiudiced’appellononsi<br />

è pronunciato, ritenendole assorbite atteso<br />

chetaliquestioni,incasodiaccoglimentodel<br />

ricorso principale, possono essere riproposte<br />

davantialgiudicedirinvio».<br />

IlricorsoèstatopropostodallaRegioneToscana<br />

perlacassazionedellasentenzadiappello<br />

con cui le commissioni tributarie, adite in primoeinsecondogrado,avevanoaccoltoiricorsiriunitideicontribuenti.<br />

IlConsorzioeglialtriresistentiinviaincidentale<br />

avevanoimpugnatodueavvisidiaccertamentoemessidallaRegioneToscanaconcuivenivanocontestati:<br />

l l’omessa tenuta del registro per le annotazionigiornalieredeiconferimentideimaterialidirisultadegliscavi(terreeroccia)nella<br />

discarica,relativiailavoriperlarealizzazione<br />

dellalineaferroviariadell’altavelocità;<br />

l l’omesso versamento del tributo speciale<br />

perildepositoindiscarica;<br />

l l’omessa presentazione della discarica dell’attivitàsvoltadal1997al1999;econcuivenivanoirrogateleconseguentisanzioni.<br />

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso<br />

principaleedichiaratoinammissibiliiricorsiincidentali.Conilprimomotivodiricorsoèstatoprospet­<br />

tatoallaCorteilgenericoquesitodidiritto «se<br />

alla luce della normativa vigente all’epoca dell’emanazione<br />

degli avvisi e delle norme di interpretazione<br />

autentica l’onere della prova del<br />

riutilizzo delle terre e delle rocce da scavo, al<br />

fine della derubricazione delle stesse dalla categoria<br />

dei rifiuti, incomba o meno al produttore<br />

del materiale»,chesièrisoltoinuninterrogativoprivodiconcretiriferimentinormativi<br />

e dell’indicazione di una fattispecie storica in<br />

gradodiconsentireladefinizionediunprincipiodidirittoidoneoarisolverelacontroversia<br />

inesame.<br />

Nelformulareilquesitodidirittooccorrecheil<br />

ricorrenteprospetti,seppureinformadubitativa,<br />

una precisa tesi giuridica che derivi dalla<br />

sintesi tra il quadro normativo di riferimento<br />

sinteticamente,machiaramente,riportatonei<br />

suoicontenutiessenziali(premessamaggiore)<br />

e una concreta fattispecie, altrettanto sinteticamente,machiaramentedescritta(premessa<br />

minore).<br />

Ugualmente,conilsecondomotivodiricorso,<br />

è stata denunciata la violazione delle stesse<br />

disposizioni di legge di cui al primo motivo<br />

(articoli 6, 7 e 8, D.Lgs. n. 22/1997, e art. 1,<br />

commi17e19,leggen.443/2001,comemodificata<br />

dalla legge n. 306/2003, e art. 2697<br />

c.p.c.),conl’aggiuntadelriferimentoagliartt.<br />

1 e 2, direttiva n. 75/442/CEE, ed è stato formulato<br />

il seguente testuale quesito di diritto<br />

«se, alla luce della normativa in esame, il riutilizzo<br />

delle terre e delle rocce da scavo debba o<br />

meno essere certo e previamente autorizzato,<br />

cioè autorizzato prima che si dia corso alla produzione<br />

stessa», prospettando un problema<br />

assolutamenteavulsodaognirelazioneconla<br />

specificafattispecie.<br />

Allostessomodoilterzo,quartoeaseguireil<br />

quinto, sesto e settimo motivo di ricorso (è<br />

stata prospettata una censura di violazione<br />

dell’art. 116 c.p.c., piuttosto che un vizio di<br />

motivazione, e la richiesta tenderebbe a ottenereunriesamedelmerito)sonorisultatiinammissibili<br />

per totale carenza di un quesito di<br />

sintesi.<br />

Ilcomplessonormativocostituitodall’art.366<br />

c.p.c.,n.4,art.366­bisc.p.c.,eart.375c.p.c.,<br />

n.5­neltestorisultantedalD.Lgs.n.40/2006deve<br />

interpretarsi nel senso che, anche per<br />

quantoconcerneivizidicuiall’art.360c.p.c.,<br />

n. 5, l’illustrazione del motivo deve essere accompagnatadaunmomentodisintesichene<br />

circoscrivapuntualmenteilimiti,inmanierada<br />

GIURISPRUDENZA<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 91 ILSOLE24ORE


GIURISPRUDENZA<br />

ILSOLE24ORE 92<br />

noningenerareincertezzeinsedediformulazionedelricorsoedivalutazionedellasuaammissibilità.<br />

Inbaseaquestainterpretazione,lanormadi<br />

cuiall’art.366­bisc.p.c.,sisottraeacensure<br />

di incostituzionalità in riferimento agli artt.<br />

76,77,24,111dellaCostituzioneeart.117,<br />

comma1,dellaCostituzione,giacché,quantoallasuppostaviolazionedegliartt.76e77<br />

della Costituzione, l’onere imposto al ricorrenteassolveaunafunzioneserventerispetto<br />

ai compiti della Corte di Cassazione; inoltre,<br />

quanto al preteso contrasto con gli artt.<br />

76, 77, 24 e 111 della Costituzione, e art.<br />

117,comma1,dellaCostituzione,nonsussiste<br />

una limitazione del diritto di accesso al<br />

giudice,tenutocontocheilrequisitodicontenuto­forma(consistentenelridurreasintesi<br />

il complesso degli argomenti critici sviluppatinellaillustrazionedelmotivo)costituisceunmezzodieserciziodidettodirittonell’ambitodiungiudiziodiimpugnazioneconcepitoprimariamentecomemezzodiverificadellalegittimitàdelladecisione,sicchéilrequisitomedesimosiaccordaintrinsecamentecon<br />

lo scopo e con la funzione del giudizio per il<br />

quale è stato imposto come onere a carico<br />

dellaparte. l<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010­N.21


LEGISLAZIONE<br />

RASSEGNA DI DELIBERE E LEGGI REGIONALI<br />

•AGOSTO ­ OTTOBRE 2010<br />

Regione Ambito Estremi e nota<br />

PIEMONTE<br />

SICILIA<br />

LAZIO<br />

LOMBARDIA<br />

SICILIA<br />

TRENTINO A­A<br />

Provincia<br />

autonoma<br />

di Bolzano<br />

FRIULI<br />

VENEZIA<br />

GIULIA<br />

Igiene<br />

del lavoro<br />

Igiene<br />

del lavoro<br />

Igiene di<br />

alimenti<br />

e bevande<br />

Igiene di<br />

alimenti<br />

e bevande<br />

<strong>Sicurezza</strong><br />

del lavoro<br />

<strong>Sicurezza</strong><br />

del lavoro<br />

<strong>Sicurezza</strong><br />

del lavoro<br />

acuradiSabrinaApicella,avvocato,SinthemaProfessionistiAssociati<br />

Il contenutoèdisponibileon­lineall’indirizzo<br />

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IGIENE E SICUREZZA<br />

Deliberazione Giunta Regionale 21 luglio 2010, n. 480<br />

«Programmi di prevenzione coordinati dal CCM Approvazione schema convenzione tra<br />

regione Piemonte e Arpa per la realizzazione del progetto: “Piano nazionale di prevenzione<br />

dei tumori da lavoro: sostegno tecnico organizzativo per il controllo e la riduzione del rischio<br />

di esposizione all’amianto durante le attività lavorative in presenza di materiali contenenti<br />

amianto ed in particolare durante le opere di bonifica»<br />

(in B.U. Piemonte 14 ottobre 2010, n. 41)<br />

Decreto Assessoriale 22 luglio 2010<br />

«Modifica del decreto 22 dicembre 2006, concernente programma di formazione per la<br />

prevenzione del rischio sanitario da esposizione all’amianto nei lavoratori interessati»<br />

(in B.U. Sicilia 28 luglio 2010, n. 34)<br />

Determinazione Direttoriale 9 agosto 2010, n. 3353<br />

«Piano regionale integrato dei controlli 2008­2010 sulla sicurezza alimentare, il benessere e<br />

la sanità animale (Determinazione n. 1166 del 17 marzo 2008). Approvazione verbale di<br />

campionamento degli alimenti di origine animale»<br />

(in B.U. Lazio 7 settembre 2010, n. 33)<br />

Circolare Regionale 29 settembre 2010, n. 13<br />

«Aggiornamento della circolare 52/SAN del 23 dicembre 2005 avente per oggetto:<br />

“Introduzione dell’obbligo di registrazione e riconoscimento per le imprese del settore<br />

alimentare“»<br />

(in B.U. Lombardia 11 ottobre 2010, n. 41)<br />

Decreto Assessoriale 21 luglio 2010<br />

«Costituzione dell’ufficio operativo del comitato regionale di coordinamento in materia di<br />

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.P.Reg. 14 gennaio 2009 e del decreto<br />

n. 2486 del 5 novembre 2009»<br />

(in B.U. Sicilia 28 luglio 2010, n. 34)<br />

Deliberazione Giunta Provinciale 26 luglio 2010, n. 1305<br />

@«Accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza in lavoratori addetti a mansioni<br />

che comportano particolari rischi per la sicurezza di terzi»<br />

(in S.O. n. 1 al B.U. Trentino Alto Adige 17 agosto 2010, n. 33)<br />

Deliberazione Giunta Regionale 28 luglio 2010, n. 1486<br />

«Recepimento dell’intesa n. 99/CU del 30/10/2007 sancita in Conferenza Unificata e<br />

dell’Accordo Stato­Regioni rep. atti n. 178/CSR del 18/9/2008 e approvazione delle procedure<br />

adottate dalla Regione Friuli Venezia Giulia per gli “Accertamenti sanitari di assenza di<br />

tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a<br />

mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi»<br />

(in B.U. Friuli Venezia Giulia 11 agosto 2010, n. 32)<br />

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LEGISLAZIONE<br />

EMILIA<br />

ROMAGNA<br />

MARCHE<br />

SICILIA<br />

SICILIA<br />

EMILIA<br />

ROMAGNA<br />

<strong>Sicurezza</strong><br />

del lavoro<br />

<strong>Sicurezza</strong><br />

del lavoro<br />

<strong>Sicurezza</strong><br />

del lavoro<br />

<strong>Sicurezza</strong><br />

del lavoro<br />

<strong>Sicurezza</strong><br />

del lavoro<br />

PIEMONTE Acqua<br />

PIEMONTE Acqua<br />

TRENTINO A­A<br />

Provincia<br />

autonoma<br />

di Bolzano<br />

EMILIA<br />

ROMAGNA<br />

Acqua<br />

Acqua<br />

ILSOLE24ORE 94<br />

Deliberazione Giunta Regionale 27 luglio 2009, n. 1109<br />

«Accertamento assenza tossicodipendenza e assunzione sostanze in determinate categorie<br />

di lavoratori (Intesa Stato­Regione 30/10/2007 e Accordo Stato­Regioni 18/9/2008):<br />

modificazioni alla D.G.R. n. 170/2009»<br />

(in B.U. Emilia Romagna 18 agosto 2010, n. 105)<br />

Deliberazione Giunta Regionale 26 luglio 2010, n. 1181<br />

«Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 236/2010 concernente i criteri e modalità di<br />

attuazione del programma di attività formative di cui all’accordo stipulato in sede di<br />

conferenza permanente Stato­Regioni del 20/11/2008, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del<br />

D.Lgs. n. 81/2008 per la promozione della cultura e delle azioni di prevenzione della salute<br />

e sicurezza sui luoghi d lavoro»<br />

(in B.U. Marche 6 agosto 2010, n. 70)<br />

Circolare 10 maggio 2010, n. 1269<br />

«Linee guida per l’organizzazione dell’area della tutela della salute e della sicurezza nei<br />

luoghi di lavoro nell’ambito del dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie<br />

provinciali»<br />

(in B.U. Sicilia 24 settembre 2010, n. 42)<br />

Circolare 26 luglio 2010, n. 1273<br />

«Linee guida sull’assetto organizzativo e funzionale dei servizi di prevenzione e protezione<br />

delle strutture sanitarie della Regione siciliana»<br />

(in B.U. Sicilia 24 settembre 2010, n. 42)<br />

Deliberazione Giunta Regionale 13 settembre 2010, n. 1350<br />

«Applicazione dell’art. 13, comma 6, e dell’art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e succ.<br />

mod. sui proventi derivanti dalle sanzioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei<br />

lavoratori»<br />

(in B.U. Emilia Romagna 13 ottobre 2010, n. 41)<br />

AMBIENTE<br />

Decreto Presidente della Giunta Regionale 4 agosto 2010, n. 12/R<br />

«Regolamento regionale recante: “Modifiche all’art. 13 del regolamento 6 dicembre 2004, n.<br />

15/R in materia di canoni regionali per l’uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto<br />

2002, n. 20)”»<br />

(in B.U. Piemonte 12 agosto 2010, n. 32)<br />

Deliberazione Giunta Regionale 4 agosto 2010, n. 13­496<br />

«Regolamento regionale recante “Modifiche all'articolo 13 del regolamento regionale del 6<br />

dicembre 2004, n. 15/R in materia di canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (legge<br />

regionale 5 agosto 2002, n. 20)”. Approvazione»<br />

(in B.U. Piemonte 12 agosto 2010, n. 32)<br />

Deliberazione Giunta Provinciale 5 agosto 2010, n. 1793<br />

«Integrazione ­ per l’anno 2010 ­ del termine di presentazione delle domande di<br />

finanziamento per la costituzione di impianti di depurazione delle acque reflue derivanti dai<br />

rifugi alpini (deliberazione della Giunta Provinciale n. 1200 di data 22 maggio 2009) (fascicolo<br />

n. 110D10S158)»<br />

(in B.U. Trentino Alto Adige 17 agosto 2010, n. 33)<br />

Deliberazione Giunta Regionale 19 luglio 2010, n. 1042<br />

«Nuove determinazioni in materia di canoni demanio idrico»<br />

(in B.U. Emilia Romagna 18 agosto 2010, n. 105)<br />

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MOLISE Acqua<br />

PUGLIA Acqua<br />

TOSCANA Bonifica<br />

SARDEGNA Energia<br />

SICILIA Rifiuti<br />

ABRUZZO Rifiuti<br />

LOMBARDIA Rifiuti<br />

MARCHE Rifiuti<br />

VENETO Rifiuti<br />

SICILIA Rifiuti<br />

LEGISLAZIONE<br />

Deliberazione Giunta Regionale 6 agosto 2010, n. 685<br />

«Articolo 9, comma 2, della legge regionale 3 marzo 2009, n. 8 “Nuova disciplina in materia<br />

di organizzazione del servizio idrico integrato” ­ Approvazione del conto patrimoniale<br />

straordinario e della consistenza netta della dotazione patrimoniale dell’autorità di ambito<br />

territoriale ottimale per il servizio idrico integrato del Molise»<br />

(in B.U. Molise 16 settembre 2010, n. 27)<br />

Deliberazione Giunta Regionale 30 luglio 2010, n. 1769<br />

«Individuazione e perimetrazione degli agglomerati urbani della Regione Puglia ai sensi e per<br />

gli effetti della Direttiva Comunitaria 91/271/CEE e del D.Lgs. n. 152/2006. Deliberazione di<br />

Giunta Regionale n. 1085 del 23 giugno 2009. Attività di ricognizione e verifica»<br />

(in B.U. Puglia 23 agosto 2010, n. 136)<br />

Legge Regionale 5 agosto 2010, n. 47<br />

@ «Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica»<br />

(in B.U. Toscana 9 agosto 2010, n. 36)<br />

Deliberazione Giunta Regionale 1° luglio 2010, n. 25/40<br />

“Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia<br />

elettrica da fonti rinnovabili. Chiarimenti Delib.G.R. n. 10/3 D.L. 12/3/2010. Riapprovazione<br />

Linee Guida»<br />

(in S.S. n. 1 al B.U. Sardegna 12 agosto 2010, n. 24)<br />

Circolare 23 luglio 2010, n. 2<br />

«Legge regionale 22 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in<br />

materia di entrate. Art. 2, legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Tributo speciale per il deposito<br />

in discarica dei rifiuti solidi. Indicazioni operative»<br />

(in B.U. Sicilia 20 agosto 2010, n. 37)<br />

Legge Regionale 2 agosto 2010, n. 36<br />

«Localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti inerti contenenti amianto»<br />

(in B.U. Abruzzo 13 agosto 2010, n. 13)<br />

Deliberazione Giunta Regionale 5 agosto 2010, n. 9/443<br />

«Ulteriori determinazioni in merito al “Progetto per l’approfondimento della conoscenza della filiera<br />

dei rottami ferrosi e non avviati a seconda fusione”, di cui alla D.G.R. 8 luglio 2009 n. 8/9795»<br />

(in B.U. Lombardia 16 agosto 2010, n. 33)<br />

Deliberazione Giunta Regionale 12 luglio 2010, n. 1111<br />

«Indirizzi per l’applicazione del decreto legislativo n. 36/2003 e del D.M. 3/8/2005 riguardanti<br />

l’ammissibilità dei rifiuti speciali non pericolosi in discarica»<br />

(in B.U. Marche 30 luglio 2010, n. 68)<br />

Deliberazione Giunta Regionale 3 agosto 2010, n. 2023<br />

«Decreto legislativo 13 febbraio 2003, n. 36 ­ articolo 5, comma 4. Dcr 15/6/2006, n. 76.<br />

“Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica” ­<br />

Aggiornamento relativo alle annualità 2005­2008»<br />

(in B.U. Veneto 31 agosto 2010, n. 71)<br />

Ordinanza Commissariale 18 agosto 2010, n. 10<br />

«Deroga ai limiti di cui alla tabella 5 del decreto ministeriale 3 agosto 2005 all’ammissibilità in<br />

discarica dei rifiuti non pericolosi CER 191212»<br />

(in B.U. Sicilia 17 settembre 2010, n. 41)<br />

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LEGISLAZIONE<br />

FRIULI<br />

VENEZIA<br />

GIULIA<br />

FRIULI<br />

VENEZIA<br />

GIULIA<br />

SARDEGNA<br />

PUGLIA<br />

LAZIO<br />

Rumore<br />

Sostanze<br />

pericolose<br />

Tutela<br />

ambientale<br />

Tutela<br />

ambientale<br />

Tutela<br />

ambientale<br />

MARCHE VIA<br />

EMILIA<br />

ROMAGNA<br />

VIA<br />

UMBRIA VIA<br />

ILSOLE24ORE 96<br />

Deliberazione Giunta Regionale 4 agosto 2010, n. 1542<br />

«L.R. 16/2007, art. 18, comma 1, lett. e) ­ Norme in materia di tutela dall’inquinamento<br />

atmosferico e dall’inquinamento acustico. Adozione degli standard per la strutturazione delle<br />

banche dati relative alla gestione dei risultati delle indagini e degli studi effettuati nel settore<br />

del rumore ambientale: Approvazione»<br />

(in B.U. Friuli Venezia Giulia 18 agosto 2010, n. 33)<br />

Decreto Presidenziale 24 agosto 2010, n. 0198/Pres.<br />

«L.R. 23/2005. Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione dei<br />

contributi regionali per gli interventi in materia di situazioni da rischio amianto di cui agli<br />

articoli 7, comma 1 e 8, commi 1 e 3, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22<br />

(disposizioni in materia di situazioni da rischio amianto), emanato con decreto del Presidente<br />

della Regione 25 maggio 2006 n. 160»<br />

(in B.U. Friuli Venezia Giulia 8 settembre 2010, n. 36)<br />

Determinazione Direttoriale 11 agosto 2010, n. 1653<br />

«Requisiti di organizzazione e di competenza tecnico­scientifica dei soggetti delegati<br />

all’esercizio di funzioni paesaggistiche ai sensi della L.R. 12 agosto 1998, n. 28, in attuazione<br />

dell’art. 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni.<br />

Approvazione elenco, a fini riepilogativi e ricognitivi, degli enti idonei all’esercizio della<br />

funzione autorizzatoria delegata in materia di paesaggio»<br />

(in B.U. Sardegna 31 agosto 2010, n. 26)<br />

Deliberazione Giunta Regionale 30 luglio 2010, n. 1801<br />

«Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, successive modifiche e integrazioni, “Codice dei<br />

beni culturali e del paesaggio”, art. 146, comma 6. Ricognizione dei comuni singoli e delle<br />

associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico­scientifica<br />

e abbiamo istituito la commissione locale per il paesaggio. Attribuzione della delega e<br />

disciplina della modalità di esercizio»<br />

(in B.U. Puglia 23 agosto 2010, n. 136)<br />

Determinazione Direttoriale 15 luglio 2010, n. 3393<br />

«Individuazione dei comuni in possesso di requisiti necessari per l’esecuzione della funzione<br />

delega in materia di autorizzazione paesaggistica, articoli 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio<br />

2004, n. 42»<br />

(in B.U. Lazio 21 agosto 2010, n. 31)<br />

Legge Regionale 4 agosto 2010, n. 12<br />

«Modifica alla Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 ”Disciplina della procedura di valutazione<br />

di impatto ambientale“»<br />

(in B.U. Marche 12 agosto 2010, n. 72)<br />

Deliberazione Giunta Regionale 12 luglio 2010, n. 987<br />

«Direttiva sulle modalità di svolgimento delle procedure di verifica (screening) normale dal<br />

Titolo II e delle procedure di VIA normale del Titolo III della L.R. n. 9/1999»<br />

(in B.U. Emilia Romagna 18 agosto 2010, n. 105)<br />

Determinazione Dirigenziale 27 luglio 2010, n. 6663<br />

«Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e di Verifica di Assoggettabilità.<br />

Determinazioni in merito alle decorrenze dei termini»<br />

(in B.U. Umbria 18 agosto 2010, n. 38)<br />

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MOLISE Acqua<br />

LIGURIA Amianto<br />

ABRUZZO Amianto<br />

TRENTINO<br />

A­A<br />

Provincia<br />

autonoma<br />

di Bolzano<br />

VALLE<br />

D’AOSTA<br />

Aria<br />

Energia<br />

LIGURIA Energia<br />

CALABRIA REACH<br />

TRENTINO<br />

A­A<br />

Provincia<br />

autonoma<br />

di Bolzano<br />

Rifiuti<br />

PIEMONTE Rifiuti<br />

LEGISLAZIONE<br />

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 settembre 2010, n. 282<br />

«Articolo 9, comma 2 delle legge regionale 3 marzo 2009, n. 8 “Nuova disciplina in materia<br />

di organizzazione del servizio idrico integrato” ­ Trasferimento alla Regione Molise della<br />

consistenza netta della dotazione patrimoniale dell’Autorità di ambito territoriale ottimale per<br />

il servizio idrico integrato del Molise»<br />

(in B.U. Molise 1° ottobre 2010, n. 28)<br />

Deliberazione Giunta Regionale 17 settembre 2010, n. 1086<br />

«Definizione della graduatoria per la concessione dei contributi agli enti locali per azioni in<br />

tema di amianto»<br />

(in B.U. Liguria 13 ottobre 2010, n. 41)<br />

Deliberazione Giunta Regionale 31 agosto 2010, n. 657<br />

«Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 347 del 3/5/2010 avente ad oggetto: “Legge<br />

27/3/1992, n. 257 ­ L.R. 4/8/2009, n. 11 ­ D.G.R. n. 689 del 9/7/2007 ­ D.G.R. n. 211 del<br />

4/5/2009. Programma per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiale<br />

contenenti amianto. Disposizioni attuative, modifiche ed integrazioni alle D.G.R. n. 689 del<br />

9/7/2007 e D.G.R. n. 211 del 4/5/2009”. Presa d’atto dell’ordinanza n. 274/2010 del TAR<br />

Abruzzo del 29 luglio 2010»<br />

(in B.U. Abruzzo 13 ottobre 2010, n. 59)<br />

Deliberazione Giunta Provinciale 13 settembre 2010, n. 1508<br />

«Modifiche degli allegati A e C della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, “Norme per la<br />

tutela della qualità dell’aria”»<br />

(in B.U. Trentino Alto Adige 28 settembre 2010, n. 39)<br />

Deliberazione Giunta Regionale 20 agosto 2010, n. 2236<br />

«Approvazione, ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 della L.R. 21/2008 e successive modificazioni,<br />

delle modalità di accertamento di A) soggetti fisici abilitati al rilascio dell’attestato di<br />

certificazione energetica degli edifici e B) soggetti ispettori»<br />

(in B.U. Valle d’Aosta 28 settembre 2010, n. 40)<br />

Deliberazione Giunta Regionale 24 settembre 2010, n. 1098<br />

«Adeguamento dell’art. 21 della l.r. n. 16/2008 alla nuova disciplina statale in materia di<br />

impianti di depurazione di energia da fonti rinnovabili soggetti a comunicazione di avvio<br />

dell’attività»<br />

(in B.U. Liguria 13 ottobre 2010, n. 41)<br />

Decreto Dirigenziale 8 luglio 2010, n. 10118<br />

«Deliberazione di Giunta regionale n. 26 del 28/1/2010: articolazioni organizzative Autorità<br />

Regionale Competente in materia di controlli e vigilanza sui Regolamenti “REACH” e “CLP”»<br />

(in S.S. n. 1 al B.U. Calabria 16 settembre 2010, n. 17)<br />

Deliberazione Giunta Provinciale 13 settembre 2010, n. 1507<br />

«Fissazione per l’anno 2011 degli importi dovuti dai comuni e dai gestori di impianti di<br />

raccolta e smaltimento ai sensi dell’articolo 35 della legge provinciale n. 4/2006»<br />

(in B.U. Trentino Alto Adige 28 settembre 2010, n. 39)<br />

Deliberazione Giunta Regionale 27 settembre 2010, n. 68­703<br />

@«Approvazione dei dati di produzione rifiuti urbani e di raccolta differenziata relativi al 2009»<br />

(in B.U. Piemonte 30 settembre 2010, n. 39)<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 97 ILSOLE24ORE


LEGISLAZIONE<br />

MARCHE Rifiuti<br />

ABRUZZO Rifiuti<br />

ABRUZZO Rifiuti<br />

SARDEGNA Rifiuti<br />

LOMBARDIA<br />

UMBRIA<br />

Tutela<br />

Ambientale<br />

Tutela<br />

paesaggistica<br />

LOMBARDIA VIA<br />

ILSOLE24ORE 98<br />

Deliberazione Amministrativa 14 settembre 2010, n. 11<br />

«Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate e relativo rapporto ambientale.<br />

Aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti di cui alla deliberazione 15<br />

dicembre 1999, n. 284. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Legge regionale 12 ottobre<br />

2009, n. 24»<br />

(in B.U. Marche 4 ottobre 2010, n. 87)<br />

Deliberazione Giunta Regionale 26 luglio 2010, n. 588<br />

«L.R. 19/12/2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i. ­ Approvazione<br />

del 4° Rapporto sulle raccolte differenziate ­ 2008»<br />

(inB.U. Abruzzo 13 ottobre 2010, n. 59)<br />

Deliberazione Giunta Regionale 13 settembre 2010, n. 693<br />

«L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. ­ art. 59. Direttive regionali per la determinazione della tariffa<br />

di conferimento di rifiuti urbani agli impianti. Approvazione»<br />

(in B.U. Abruzzo 13 ottobre 2010, n. 59)<br />

Deliberazione Giunta Regionale 15 settembre 2010, n. 32/71<br />

«Direttive regionali per la gestione e l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi di depurazione in<br />

agricoltura»<br />

(in B.U. Sardegna 9 ottobre 2010, n. 30)<br />

Deliberazione Giunta Regionale 15 settembre 2010, n. 9/479<br />

«Schema di Accordo di Programma tra Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della tutela del territorio e<br />

del mare e Regione Lombardia finalizzato alla programmazione e al finanziamento di<br />

interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico»<br />

(in B.U. Lombardia 27 settembre 2010, n. 39)<br />

Comunicato<br />

«Elenco degli enti in possesso dei requisiti di legge per l’esercizio delle funzioni amministrative<br />

delegate in materia paesaggistica con L.R. n. 11/2005 (Allegato alla D.D. n. 6635 del 4<br />

maggio 2010)»<br />

(in B.U. Umbria 29 settembre 2010, n. 46)<br />

Testo coordinato della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 5<br />

«Testo coordinato della L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 “Norme in materia di Valutazione di<br />

Impatto Ambientale”»<br />

(in S.S. n. 1 al B.U. Lombardia 21 settembre 2010, n. 38)<br />

Il Sole 24 ORE Arketipo<br />

Progetti, dettagli, materiali, impianti.<br />

Informazioni e abbonamenti al sito http://vetrina.ilsole24ore.com/arketipo<br />

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SISTRI: AL VIA IL DOPPIO REGIME<br />

PER GLI ADEMPIMENTI<br />

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Inserto<br />

Per effetto del D.M. 28 settembre 2010, che ha prorogato il periodo transitorio di operatività del<br />

SISTRI,dal1°ottobreal31dicembre2010ilnuovosistematelematicoperlatracciabilitàdeirifiutisi<br />

affiancaaitradizionaliregistridicaricoescaricoeaiformulariditrasporto.<br />

Le imprese e gli enti già dotati dei dispositivi elettronici sono tenuti a utilizzarli, sia pure in via<br />

sperimentale,mentredal1°gennaio2011isoggettiobbligatiadimpiegareilSISTRInonpotrannopiù<br />

servirsidiregistrieformulari.<br />

La pubblicazione del decreto e della relativa nota esplicativa è il pretesto anche per tracciare un<br />

quadro riepilogativo e fornire qualche spunto operativo, anche per apprezzarne le opportunità di<br />

miglioramentosiaperisoggettiobbligatisiaperlaqualitàdelrelativobusiness.<br />

: Sul<br />

D.M. 28 settembre 2010, è disponibile un breve filmato riepilogativo sulla pagina di<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>inFacebook:http://www.facebook.com/<strong>Ambiente</strong><strong>Sicurezza</strong><br />

l contributo di<br />

Paolo Pipere<br />

Roberto Conforto<br />

9novembre2010­N.21 ILSOLE24ORE ILSOLE24ORE<br />

III


ILSOLE24ORE IV<br />

RIFIUTIEBONIFICHE<br />

Commento<br />

Il D.M. 28 settembre 2010 proroga il periodo transitorio di operatività al 31/12/2010<br />

SISTRI<br />

AL VIA IL DOPPIO REGIME PER GLI ADEMPIMENTI<br />

l di Paolo Pipere<br />

Responsabile servizio ambiente e innovazione organizzativa - CCIAA Milano<br />

Per effetto del D.M. 28 settembre 2010, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2010 il SISTRI<br />

affianca i registri di carico e scarico e i formulari di trasporto, tradizionali strumenti<br />

per documentare la corretta gestione degli scarti di produzione e di consumo. Le<br />

imprese e gli enti già dotati dei dispositivi elettronici sono tenuti a utilizzarli, sia<br />

pure in via sperimentale; dal 1° gennaio 2011 scatta, comunque, l’obbligo di<br />

impiegare il SISTRI e il contestuale divieto di utilizzare i registri e i formulari. La<br />

pubblicazione del decreto e della relativa nota esplicativa è il pretesto anche per<br />

tracciare un quadro riepilogativo e fornire qualche spunto operativo.<br />

Doppio regime per gli adempimenti<br />

sui rifiuti. Il D.M. 28 settembre<br />

2010 ha prorogato il periodo<br />

transitorio di operatività del<br />

SISTRI. Dal 1° ottobre fino al 31<br />

dicembre 2010, il nuovo sistema<br />

telematico per la tracciabilità dei<br />

rifiuti si affianca ai registri di carico<br />

e scarico e ai formulari di<br />

trasporto, tradizionali strumenti<br />

per documentare la corretta gestione<br />

degli scarti di produzione e<br />

di consumo. Le imprese e gli enti<br />

già dotati dei dispositivi elettronici<br />

sono tenuti ad utilizzarli, sia<br />

pure in via sperimentale, mentre<br />

dal 1° gennaio 2011 i soggetti obbligati<br />

a impiegare il SISTRI non<br />

potranno più servirsi di registri e<br />

formulari.<br />

COME DEVE OPERARE<br />

CHI HA LA CHIAVETTA SISTRI<br />

Più precisamente, secondo le indicazioni<br />

della nota esplicativa [1] del D.M.<br />

28 settembre 2010, diffusa dal Ministero<br />

dell’<strong>Ambiente</strong>, dal 1° ottobre<br />

le imprese e gli enti già dotati dei<br />

dispositivi elettronici sono tenuti a<br />

effettuare i movimenti di carico relativi<br />

ai rifiuti prodotti, trasportati o<br />

gestiti utilizzando il Registro cronologico<br />

SISTRI, mentre lo scarico dei rifiuti<br />

già annotati nel registro di carico<br />

e scarico previsto dall’art. 190,<br />

D.Lgs. n. 152/2006, potrà essere riportato,<br />

fino al 31 dicembre 2010, solo<br />

in questo registro. Si è tentato, in<br />

questo modo, di limitare i pesanti impatti<br />

organizzativi causati dalla necessità<br />

di inserire in pochi giorni nel<br />

sistema telematico tutti i dati relativi<br />

alle giacenze di rifiuti stoccati in magazzino.<br />

La soluzione adottata, però,<br />

non convince del tutto le imprese e<br />

gli enti coinvolti. Nel caso in cui i rifiuti<br />

vengano quotidianamente prodotti,<br />

quando si deciderà di avviarli al<br />

recupero o allo smaltimento il movimento<br />

di scarico coinvolgerà sia le<br />

annotazioni di carico del tradizionale<br />

registro sia i nuovi movimenti di carico<br />

imputati nel sistema telematico,<br />

rendendo difficile adempiere all’obbligo<br />

di indicare quali movimenti di<br />

carico hanno generato il quantitativo<br />

di rifiuto destinato agli impianti autorizzati.<br />

In ogni caso, tutti i rifiuti in<br />

deposito temporaneo dovranno essere<br />

caricati nel Registro cronologico<br />

SISTRI entro il 31 dicembre 2010.<br />

1) Consultabileall’indirizzohttp://www.sistri.it/Documenti/Allegati/NOTA_ESPLICATIVA_IV_DECRETO_SISTRI.pdf.<br />

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Grafico1<br />

Riepilogo adempimenti<br />

Produttori di rifiuti<br />

con dispositivi<br />

Imprese ed enti<br />

con dispositivi<br />

Imprese ed enti<br />

senza dispositivi<br />

GARANTIRE LA TRACCIABILITÀ<br />

Sempre dal 1° ottobre al 30 novembre,<br />

le movimentazioni che coinvolgono<br />

imprese ed enti tenuti ad utilizzare<br />

il SISTRI, ma privi dei dispositivi<br />

elettronici, devono utilizzare la procedura<br />

definita dall’art. 6, comma 4,<br />

D.M. 17 dicembre 2009: «nel caso in<br />

cui uno dei soggetti tenuti alla compilazione<br />

della Scheda Sistri si trovi a<br />

non disporre temporaneamente dei<br />

mezzi informatici necessari […] la<br />

compilazione della scheda è effettuata,<br />

per conto di tale soggetto e su<br />

sua dichiarazione, da sottoscriversi<br />

su copia stampata della scheda, dal<br />

soggetto tenuto alla compilazione<br />

della parte precedente o successiva<br />

della scheda medesima».<br />

COSA FARE SE MANCANO<br />

I DISPOSITIVI ELETTRONICI<br />

Le imprese e gli enti privi dei disposi-<br />

Rifiuti prodotti dal 1° ottobre<br />

Rifiuti già caricati sul registro<br />

di carico e scarico<br />

D.Lgs. n. 152/2006<br />

Dal 1° ottobre registrazione dei<br />

movimenti di carico con SISTRI<br />

Emissione formulari<br />

tivi elettronici, invece, continueranno<br />

a compilare il registro di carico e<br />

scarico e a emettere il formulario<br />

identificativo del rifiuto fino a quando<br />

entreranno in possesso dei dispositivi<br />

elettronici, quindi, al più tardi,<br />

fino al 30 novembre, nuovo termine<br />

entro il quale dovrà concludersi il<br />

processo di distribuzione delle chiavette<br />

USB SISTRI e delle black box, i<br />

dispositivi di localizzazione che devono<br />

essere installati sui veicoli per il<br />

trasporto di rifiuti.<br />

LE SANZIONI ANNUNCIATE<br />

Il recente D.M. 28 settembre 2010<br />

assicura che fino al 31 dicembre, data<br />

entro la quale si concluderà il periodo<br />

transitorio, saranno sanzionabili<br />

solo le omissioni e gli errori relativi a<br />

registri e formulari, ma se la revisione<br />

del D.Lgs. n. 152/2006 - norma di<br />

RIFIUTIEBONIFICHE<br />

Commento<br />

Movimenti di “carico” su registro<br />

cronologico SISTRI<br />

Movimenti di “scarico”<br />

su registro di carico e scarico<br />

D.Lgs. n. 152/2006<br />

Entro il 31 dicembre carico<br />

dei rifiuti in giacenza con SISTRI<br />

Annotazioni su registro di carico<br />

e scarico D.Lgs. n. 152/2006<br />

rango primario - entrasse in vigore<br />

prima di questa scadenza, le nuove<br />

pesanti sanzioni potrebbero essere<br />

applicate anche agli errori nell’uso<br />

del SISTRI.<br />

Tra le sanzioni annunciate spicca anche<br />

quella prevista per la mancata<br />

conservazione del dispositivo SISTRI<br />

nel luogo per il quale è stato richiesto.<br />

Il D.M. 9 luglio 2010 [2] , infatti, ha<br />

introdotto l’obbligo di conservare i<br />

dispositivi elettronici presso l’unità<br />

locale o la sede dell’impresa «al fine<br />

di consentire la consultazione del registro<br />

cronologico e delle singole<br />

schede di movimentazione» da parte<br />

delle autorità di controllo. Questa<br />

scelta introduce un elemento di rigidità<br />

nella gestione, per esempio, dei<br />

rifiuti pericolosi prodotti in luoghi diversi<br />

dalle unità locali dell’impresa,<br />

come i magazzini degli operatori logistici.<br />

l<br />

2) «Modificheedintegrazionialdecreto17dicembre2009,recantel’istituzionedelsistemadicontrollodellatracciabilitàdeirifiuti,aisensi<br />

dell’articolo189deldecretolegislativon.152/2006edell’articolo14­bisdeldecreto­leggen.78/2009,convertito,conmodificazioni,<br />

dallaleggen.102/2009»(inGazzettaUfficialedel13luglio2010,n.161).Pertestoecommentosiveda<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>n.16/2010.<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com V ILSOLE24ORE


RIFIUTIEBONIFICHE<br />

Commento<br />

LEGISLAZIONE<br />

ILSOLE24ORE VI<br />

DETTAGLI RIEPILOGATIVI<br />

l QUANTI DISPOSITIVI SISTRI È NECESSARIO AVERE? I produttori di rifiuti devono dotarsi di un dispositivo USB (al quale<br />

possono essere associate fino a tre firme elettroniche) per ciascuna unità locale dell’impresa, con la possibilità di<br />

richiederne più di uno per la medesima unità locale nel caso in cui nell’ambito della stessa siano presenti unità<br />

operative dalle quali “originano in maniera autonoma rifiuti”. I trasportatori hanno un dispositivo per la sede legale<br />

(ma è possibile richiedere altri dispositivi per le eventuali unità locali), al quale possono essere associate fino a tre<br />

firme elettroniche, e uno per ogni mezzo di trasporto o, più precisamente, per ogni “veicolo a motore”. La Black Box,<br />

il dispositivo che trasmette e registra i dati che consentono di tracciare il percorso seguito dal mezzo, deve essere<br />

installato sui mezzi delle imprese che trasportano qualsiasi genere di rifiuto prodotto da terzi e da quelle che<br />

trasportano propri rifiuti pericolosi. I gestori di impianti, infine, dispongono di un dispositivo USB «per ciascuna<br />

attività di gestione dei rifiuti svolta all’interno dell’unità locale» (art. 4, comma 2, D.M. 17 dicembre 2009), ma se i<br />

delegati per le diverse operazioni di recupero o smaltimento sono i medesimi, la chiavetta può essere una sola.<br />

l A CHE COSA SERVONO LE CHIAVETTE USB? Ciascun dispositivo USB, ma non quelli associati ai mezzi di trasporto, può<br />

contenere fino a un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante l’iscrizione<br />

come delegati ad operare con il SISTRI. Questi certificati consentono l’identificazione univoca delle persone fisiche<br />

delegate e la generazione delle loro firme elettroniche. I delegati lo impiegano per effettuare l’accesso al sistema,<br />

firmare le schede del Registro cronologico e dell’Area movimentazione rifiuti, mentre i conducenti dei mezzi che<br />

trasportano rifiuti utilizzano il dispositivo del veicolo per accedere al sistema, comunicare la presa in carico dei rifiuti<br />

presso i produttori/detentori, attivare la trasmissione dei dati per tracciare il viaggio e comunicare l’avvenuta<br />

consegna del carico all’impianto di gestione.<br />

l QUALI DATI SONO REGISTRATI NEI DISPOSITIVI USB? Ciascun dispositivo USB contiene:<br />

- l’identificativo utente (username);<br />

- la password per l’accesso al sistema;<br />

- il codice di sblocco del dispositivo (definito PIN o password generale di sistema);<br />

- il codice di sblocco personale (PUK);<br />

- il browser internet per l’accesso al sistema.<br />

l COME SI ACCEDE AL SISTEMA? È necessario ð collegarsi ad internet ð inserire il dispositivo USB ð attendere l’avvio<br />

del software (browser dedicato) o attivarlo facendo doppio click sull’icona ð in seguito sarà necessario cliccare sul<br />

pulsante “accedi al sistema” della prima videata del software e inserire le credenziali di autenticazione dell’utente<br />

fornite con la chiavetta USB.<br />

Decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />

e della tutela del territorio e del mare 28 settembre 2010<br />

«Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema<br />

di controllo della tracciabilità dei rifiuti. (10A11755)»<br />

in Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2010, n. 230<br />

IlMinistrodell’<strong>Ambiente</strong><br />

edellatuteladelterritorioedelmare<br />

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Vistoildecreto­legge1°luglio2009,n.78,convertitocon<br />

legge 3 agosto 2009, n. 102, recante: «Provvedimenti<br />

anticrisi,nonchéprorogaditermini»e,inparticolare,l’art.<br />

14­bis;<br />

VistoildecretodelMinistrodell’ambienteedellatuteladel<br />

territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante:<br />

«Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei<br />

rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152<br />

del 2006 e dell’art. 14­bis del decreto­legge n. 78 del<br />

2009,convertito,conmodificazioni,dallaleggen.102del<br />

2009», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio<br />

2010,n.9,supplementoordinario;<br />

VistoildecretodelMinistrodell’ambienteedellatuteladel<br />

territorioedelmaredel15febbraio2010,recante:«Modificheedintegrazionialdecreto17dicembre2009,“recante:Istituzionedelsistemadicontrollodellatracciabilitàdei<br />

rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152<br />

del 2006 e dell’art. 14­bis del decreto­legge n. 78 del<br />

2009,convertito,conmodificazioni,dallaleggen.102del<br />

2009”»,pubblicatonellaGazzettaUfficiale­seriegenerale<br />

­27febbraio2010,n.48;<br />

VistoildecretodelMinistrodell’ambienteedellatuteladel<br />

territorioedelmaredel9luglio2010,recante«Modifiche<br />

ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante<br />

l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei<br />

rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152<br />

del 2006 e dell’art. 14­bis del decreto­legge n. 78 del<br />

2009,convertito,conmodificazioni,dallaleggen.102del<br />

2009»,pubblicatonellaGazzettaUfficiale­seriegenerale­<br />

13luglio2010,n.151;<br />

Ritenuta la necessità di prorogare, al fine di consentire il<br />

completamentodellafasediconfigurazioneeconsegnadei<br />

dispositividicuiall’allegatoIAdeldecretoministeriale17<br />

dicembre 2009, il termine di consegna dei dispositivi ai<br />

soggettiaventititolo,alladatadel12settembre,allaconsegnadeglistessi;Consideratochel’art.12,comma2,deldecretoministeriale<br />

17 dicembre 2009 prevede che, al fine di garantire<br />

l’adempimento degli obblighi di legge relativi alla tracciabilità<br />

dei rifiuti nella fase di avvio e verifica della piena<br />

funzionalità del SISTRI, i soggetti di cui agli articoli 1 e 2<br />

del medesimo decreto rimangono tenuti, per un mese<br />

RIFIUTIEBONIFICHE<br />

Legislazione<br />

successivoalladatadioperativitàdelSISTRI,agliadempimentidicuiagliarticoli190e193deldecretolegislativo3<br />

aprile2006,n.152;<br />

Ritenuto opportuno prorogare il periodo di cui all’art. 12,<br />

comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 al<br />

fine di assicurare che con l’avvio dell’operatività del SI­<br />

STRInonvisiaalcunasoluzionedicontinuitànellatracciabilitàdeirifiuti;<br />

Considerata l’esigenza di assicurare, durante la verifica<br />

della piena funzionalità del SISTRI, gli obblighi di legge<br />

finalizzatiallatracciabilitàdeirifiutiattraversogliadempimentidicuiagliarticoli190e193deldecretolegislativo3<br />

aprile 2006, n. 152, e che, pertanto, le fattispecie sanzionabili<br />

restano esclusivamente quelle relative alla violazionedeimedesimiarticoli190e193;<br />

Adotta<br />

ilseguentedecreto:<br />

Art.1<br />

Prorogadeltermine<br />

perladistribuzionedeidispositivi<br />

1. Ferma restando la data di operatività del SISTRI come<br />

individuata agli articoli 1, commi 1 e 4, e 2 del decreto<br />

ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e<br />

integrazioni:<br />

a)iltermineprevistonell’allegatoIA,punto5,deldecreto<br />

misteriale 17 dicembre 2009, recante «Procedura di ritiro»,<br />

come modificato dall’art. 1, comma 2, del decreto<br />

ministeriale 9 luglio 2010, per il completamento della<br />

distribuzione dei dispositivi USB e l’installazione delle<br />

blackboxèprorogatoal30novembre2010;<br />

b)ilterminediunmeseprevistodall’art.12,comma2,del<br />

decretoministeriale17dicembre2009esuccessivemodificheeintegrazioni,èprorogatoal31dicembre2010.<br />

Art.2<br />

Entratainvigore<br />

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />

dellaRepubblicaitaliana.<br />

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della<br />

suapubblicazionenellaGazzettaUfficialedellaRepubblica<br />

italiana. l<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com VII ILSOLE24ORE


RIFIUTIEBONIFICHE<br />

Articolo<br />

Dichiarazione per tutti i trasporti di rifiuti speciali e pericolosi dal 1° gennaio 2011<br />

SISTRI: SOLO OBBLIGO O ANCHE OPPORTUNITÀ?<br />

l di Roberto Conforto<br />

CEO Computer Solutions Group<br />

Al di là degli aspetti cogenti e dell’avvio non privo di difficoltà, l’entrata in vigore<br />

del SISTRI potenzialmente può rappresentare un punto di svolta nella gestione dei<br />

rifiuti, non soltanto dal punto di vista dei controlli, ma anche per quanto riguarda lo<br />

snellimento delle procedure burocratiche. È sicuramente utile, quindi, stilare un<br />

vademecum delle attività indispensabili per tramutare l’avvento di SISTRI in<br />

opportunità di miglioramento sia dell’organizzazione aziendale dei soggetti obbligati<br />

sia della qualità del business che essi interpretano.<br />

L’entrata in vigore di SISTRI, l’innovativo<br />

sistema di tracciabilità<br />

dei rifiuti speciali e pericolosi, oltre<br />

che dei trasporti - successivi<br />

alla raccolta - di rifiuti urbani in<br />

Campania, costituisce una vera<br />

svolta nei rapporti tra soggetti obbligati<br />

e pubblica amministrazione,<br />

resa possibile grazie anche alla<br />

tecnologia e alla volontà politica<br />

di utilizzarla ai fini della<br />

prevenzione di reati come quelli<br />

perpetrati a danno dell’ambiente<br />

e, quindi, della qualità della vita.<br />

SISTRI, prima di diventare un obbligo<br />

ineluttabile per tutti i soggetti obbligati,<br />

è entrato in funzione con modalità<br />

graduali per un periodo sufficiente<br />

a far sì che gli operatori possano<br />

familiarizzare con le nuove funzionalità,<br />

nonché, percepire i numerosi<br />

vantaggi, che la nuova operatività<br />

potrà portare al loro lavoro quotidiano.<br />

L’analisi approfondita del nuovo<br />

D.M. 28 settembre 2010 [1] e della nota<br />

esplicativa contemporaneamente<br />

emanata mette in luce quale potrà<br />

essere l’iter di avvicinamento a SI-<br />

STRI, i tempi di familiarizzazione e,<br />

soprattutto, fa intuire l’operatività<br />

reale del sistema a regime.<br />

IL PERIODO<br />

FINO AL 31 DICEMBRE<br />

L’amministrazione dello Stato ha<br />

previsto il 30 novembre 2010 come<br />

termine per la distribuzione dei<br />

supporti tecnologici hardware,<br />

senza i quali la piena operatività è<br />

compromessa. Tuttavia, è convinzione<br />

ormai dichiarata anche dal<br />

Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della tutela<br />

del territorio e del mare<br />

(MATTM) con il provvedimento di<br />

cui sopra, che, se non si concluderà<br />

questa attività propedeutica, il SI-<br />

STRI non potrà essere utilizzato appieno<br />

nella sua concezione originaria.<br />

A tutti i soggetti obbligati conviene<br />

utilizzare questo periodo per<br />

verificare la propria posizione verso<br />

il SISTRI; in particolare:<br />

l è indispensabile controllare, a<br />

fondo e con cognizione di causa,<br />

la propria iscrizione. Ovvero,<br />

rivedere le attività dichiarate,<br />

le unità locali, i limiti autorizzati,<br />

i delegati, eccetera.<br />

In altre parole, alla luce del-<br />

l’operatività che SISTRI imporrà,<br />

sarà necessario capire se il<br />

profilo aziendale riportato nell’iscrizione<br />

in SISTRI si avvicini<br />

o meno alla realtà. Quanto più<br />

questa immagine corrisponde<br />

al vero, tanto più l’impatto di<br />

SISTRI sul modello organizzativo<br />

sarà ininfluente;<br />

l è necessario provare a utilizzare<br />

il SISTRI e capire, attraverso la<br />

manualistica disponibile, se si<br />

sia autonomi nella sua gestione<br />

usuale o se si necessiti di formazione<br />

o di ausilio. Il MATTM sta<br />

promulgando una campagna informativa/formativa<br />

affinché le<br />

istituzioni in primis, ma anche<br />

le associazioni di categoria in<br />

seguito, possano interpretare il<br />

ruolo di formatori verso il mondo<br />

dei soggetti obbligati;<br />

l è necessario capire l’impatto<br />

che l’operatività su SISTRI comporta<br />

nel modello organizzativo<br />

di ciascun soggetto obbligato.<br />

Questo dipende molto dalla<br />

numerosità degli interventi che<br />

si è obbligati a effettuare su<br />

SISTRI nell’unità di tempo. Se il<br />

1) «Modificheedintegrazionialdecreto17dicembre2009,recantel’istituzionedelsistemadicontrollodellatracciabilitàdeirifiuti»(in<br />

GazzettaUfficialedel1°ottobre2010,n.230).<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com IX ILSOLE24ORE


Tabella1<br />

•<br />

ILSOLE24ORE X<br />

RIFIUTIEBONIFICHE<br />

Articolo<br />

Operazioni per il corretto avviamento a smaltimento/recupero:<br />

confronto “con SISTRI” e “senza SISTRI”<br />

Produttore<br />

Attività amministrative<br />

Operatività<br />

senza SISTRI<br />

Registrazione carichi deposito temporaneo o o<br />

Controllo giacenze deposito temporaneo o o<br />

Controllo preventivo autorizzazioni catena di smaltimento o o<br />

Compilazione documento trasporto o o<br />

Registrazione scarichi deposito temporaneo «<br />

Controllo quarta copia documento trasporto «<br />

Registrazione abbinamento riga registro/quarta copia «<br />

Produzione registro c/s «<br />

Mantenimento copia registro c/s ¢<br />

Produzione MUD «<br />

Trasportatore<br />

Controllo produzione documenti obbligatori per il trasporto o o<br />

Presa in carico automatica trasporti ¢<br />

Verifica del rifiuto da trasportare e coerenza documenti obbligatori o o<br />

Gestione 2 a , 3 a e 4 a copia documento trasporto «<br />

Gestione USB del mezzo ¢<br />

Produzione registro c/s «<br />

Mantenimento copia registro c/s «<br />

Produzione MUD «<br />

Destinatario<br />

Presa in carico e conferimenti o o<br />

Gestione 2 a , 3 a e 4 a copia documento trasporto «<br />

Produzione registro c/s «<br />

Gestione stoccaggio preliminare « ¢<br />

Mantenimento copia registro c/s «<br />

Gestione impianto e vincoli autorizzativi « ¢<br />

Produzione MUD «<br />

Operatività<br />

con SISTRI<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9novembre2010­N.21


Intermediari e consorzi<br />

soggetto obbligato è un produttore<br />

di rifiuti speciali/pericolosi<br />

che effettua, ad esempio, 12<br />

conferimenti/anno, è chiaro<br />

che il suo processo produttivo è<br />

coinvolto marginalmente dall’operatività<br />

richiesta da SI-<br />

STRI; al contrario, se il soggetto<br />

obbligato è un produttore di rifiuti<br />

che effettua, ad esempio,<br />

100 conferimenti/giorno, è evidente<br />

come il suo processo produttivo<br />

sia pesantemente coinvolto<br />

dall’operatività richiesta<br />

da SISTRI. Parimenti, i soggetti<br />

gestori e trasportatori, che fanno<br />

della movimentazione dei rifiuti<br />

il proprio oggetto sociale,<br />

sono, in modo inequivocabile,<br />

pesantemente coinvolti dall’operatività<br />

richiesta da SI-<br />

STRI, che si aggiunge di netto a<br />

quella necessaria all’organizzazione<br />

dedicata allo svolgimento<br />

di ogni singolo servizio.<br />

Si deve, quindi, intervenire sul<br />

modello organizzativo e identificare<br />

i punti di contatto tra<br />

operatività ordinaria e interazione<br />

con SISTRI, al fine di poter<br />

decidere come e quando<br />

modificare il proprio sistema<br />

gestionale per attivare le fun-<br />

zioni di interoperabilità che SI-<br />

STRI renderà disponibili. Solo in<br />

questo modo il SISTRI sarà una<br />

opportunità per questi soggetti;<br />

l è necessario, in particolar modo<br />

per i soggetti gestori, identificare<br />

e categorizzare i soggetti obbligati<br />

rispetto ai soggetti esenti<br />

o volontari con i quali si movimenteranno<br />

rifiuti da dichiarare<br />

a SISTRI, in quanto il modello<br />

organizzativo del trattamento<br />

dei dati sarà diverso nei due casi<br />

(soggetto iscritto e soggetto non<br />

iscritto). Questa informazione è<br />

indispensabile sia nella eventuale<br />

gestione manuale, ma soprattutto<br />

in quella automatica,<br />

in quanto deve essere previsto e<br />

programmato il diverso trattamento<br />

delle informazioni;<br />

l intimamente connessa con la capacità<br />

dei singoli gestori è la conoscenza<br />

del livello di apprendimento<br />

e confidenza con l’uso di<br />

SISTRI da parte dei produttori iniziali<br />

del rifiuto nel periodo di familiarizzazione.<br />

Questo perché<br />

tutti i trasporti di rifiuti speciali<br />

e pericolosi devono essere dichiarati<br />

a SISTRI a partire dal 1°<br />

gennaio 2011 o da data successiva<br />

in caso di eventuali impedi-<br />

RIFIUTIEBONIFICHE<br />

Articolo<br />

Organizzazione del conferimento « ¢<br />

Reperimento copia documento<br />

di trasporto<br />

Produzione registro c/s «<br />

Mantenimento copia registro c/s «<br />

Produzione MUD «<br />

Legenda<br />

o Attivtà comune ai due regimi<br />

« Attività SENZA SISTRI<br />

¢ Attività CON SISTRI<br />

menti che richiedano ulteriori<br />

rinvii, ma si può ragionevolmente<br />

ipotizzare si tratti eventualmente<br />

di qualche mese, non certamente<br />

di periodi consistenti.<br />

Questo fatto deve essere affrontato<br />

dai gestori con la stessa consapevolezza<br />

con la quale oggi<br />

aiutano i produttori iniziali del rifiuto<br />

a ottemperare agli obblighi<br />

amministrativi inerenti le operazioni<br />

amministrative obbligatorie<br />

per legge (compilazione di<br />

formulari, registri e MUD). A partire<br />

dal 1° gennaio 2011, ciò significherà<br />

supportare i medesimi<br />

soggetti nell’inserire in SISTRI il<br />

contenuto informativo di Registro<br />

Cronologico e Scheda Movimentazione.<br />

Pur non essendo<br />

operazioni di per sé complesse,<br />

tuttavia, la frequenza minima<br />

con cui la maggioranza dei soggetti<br />

obbligati le dovrà affrontare,<br />

la scarsa conoscenza specifica<br />

della materia e una naturale<br />

riluttanza nel prendere coscienza<br />

del “nuovo” farà diventare<br />

queste operazioni problematiche.<br />

In aggiunta, le difficoltà che<br />

la maggior parte dei soggetti obbligati<br />

incontreranno nell’utilizzo<br />

di SISTRI, per le ragioni esposte,<br />

metterà a rischio l’affidabili-<br />

9novembre2010­N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com XI ILSOLE24ORE<br />

«


RIFIUTIEBONIFICHE<br />

Articolo<br />

tà del corredo informativo con<br />

cui l’intera filiera di raccolta e<br />

smaltimento dovrà affrontare il<br />

singolo trasporto e conferimento;<br />

questa situazione si tradurrà<br />

in maggiori costi di gestione del<br />

controllo di ogni operazione. Tale<br />

considerazione deve stimolare<br />

l’interesse dei soggetti gestori ad<br />

approfondire il livello di familiarizzazione<br />

con SISTRI raggiunto<br />

dai propri clienti conferitori.<br />

FAMILIARIZZAZIONE<br />

E OPPORTUNITÀ<br />

È sicuramente utile stilare un vademecum<br />

delle attività indispensabili<br />

per tramutare l’avvento di<br />

SISTRI in opportunità di miglioramento<br />

sia dell’organizzazione<br />

aziendale dei soggetti obbligati sia<br />

della qualità del business che essi<br />

interpretano. La considerazione<br />

già enunciata che a partire dal 1°<br />

gennaio 2011 tutti i trasporti di rifiuti<br />

speciali e pericolosi devono<br />

essere dichiarati a SISTRI comporta<br />

indiscutibilmente una crescita del<br />

mercato della raccolta e dello<br />

smaltimento/recupero di tali materiali<br />

di risulta. Quanto maggiore<br />

sarà il livello di copertura del servizio<br />

offerto al mercato tanto più<br />

crescerà il business di tutti i gestori<br />

parallelamente alle semplificazioni<br />

che essi sapranno correlare agli<br />

obblighi cui tutta la filiera della<br />

raccolta e del corretto avviamento<br />

a smaltimento/recupero sarà assoggettata<br />

dal nuovo sistema.<br />

l la due diligence del proprio modello<br />

organizzativo, finalizzata<br />

ad assicurarsi di poter affrontare<br />

il data entry richiesto da SI-<br />

STRI, sia esso manuale o automatico,<br />

minimizzando il rischio<br />

di errore, è un servizio che può<br />

essere proposto anche ai propri<br />

clienti produttori iniziali;<br />

l l’interoperabilità del proprio si-<br />

ILSOLE24ORE XII<br />

stema gestionale con SISTRI, attraverso<br />

la tecnologia web, è un<br />

altro plus che, in sostituzione<br />

della compilazione dei vecchi<br />

formulari, registri e MUD, può<br />

essere proposto anche ai propri<br />

clienti produttori iniziali;<br />

l l’anticipazione della determinazione<br />

del contenuto informativo<br />

del singolo movimento richiesta<br />

da SISTRI [2] , se viene interpretata<br />

come una opportunità all’anticipazione<br />

dell’organizzazione delle<br />

operazioni sia di logistica sia di<br />

conferimento, costituisce un’ottimizzazione<br />

del costo del servizio<br />

e dell’organizzazione necessaria<br />

al suo svolgimento;<br />

l l’analisi puntuale delle incombenze<br />

amministrative e organizzative<br />

che i diversi soggetti obbligati<br />

devono svolgere per affrontare<br />

il singolo smaltimento<br />

rende l’uso di SISTRI più conveniente<br />

del modello attuale (si<br />

veda la tabella 1). Questa analisi<br />

utilizzata a supporto di una<br />

attenta determinazione dei costi<br />

aziendali può quantificare i<br />

vantaggi derivanti da una corretta<br />

e puntuale adozione del<br />

sistema integrato al proprio modello<br />

organizzativo;<br />

l da un punto di vista delle responsabilità<br />

oggettive, rispetto agli<br />

obblighi imposti dalla normativa<br />

sui rifiuti, ottenere attraverso un<br />

e-mail la liberatoria da queste responsabilità<br />

costituirà un considerevole<br />

passo avanti nella deburocratizzazione<br />

dei processi e un notevole<br />

abbattimento dei costi del<br />

post controllo; alla stessa stregua,<br />

va considerata l’eliminazione<br />

della compilazioni di supporti<br />

cartacei a giustificazione della<br />

corretta gestione dei rifiuti da<br />

parte di ogni soggetto obbligato.<br />

Queste considerazioni, di per sé,<br />

già delineano il percorso che il sog-<br />

getto obbligato che intende cogliere<br />

le opportunità messe a disposizione<br />

da un corretto adeguamento<br />

a SISTRI, dovrà percorrere nel periodo<br />

di familiarizzazione. In aggiunta<br />

a ciò è opportuno precisare le<br />

azioni da intraprendere:<br />

l controllo e adeguamento del<br />

proprio modello organizzativo;<br />

l controllo e adeguamento del<br />

proprio sistema gestionale;<br />

l analisi di mercato destinata a palesare<br />

la situazione del proprio<br />

parco clienti in relazione a primi<br />

due punti; nel caso di produttori<br />

iniziali, l’analisi di mercato è rivolta<br />

ai partner della catena di<br />

smaltimento/recupero;<br />

l proposizione di servizi aggiuntivi<br />

alla clientela a riguardo dei<br />

primi due punti, nonché di servizi<br />

web destinati a sollevare tali<br />

soggetti obbligati dall’impatto<br />

SISTRI;<br />

l valutazione dell’impatto migliorativo<br />

conseguente all’anticipazione<br />

della determinazione<br />

del contenuto informativo di<br />

ogni singolo movimento di rifiuti<br />

e utilizzo di questa opportunità<br />

nella programmazione della logistica<br />

e dei conferimenti;<br />

l valutazione delle conseguenze<br />

in termini di deburocratizzazione<br />

dei processi e ottimizzazione<br />

del tempo uomo risparmiato.<br />

CONCLUSIONI<br />

Se si sapranno cogliere le opportunità,<br />

il SISTRI sarà l’incipit di un sistema<br />

di razionalizzazione e regolamentazione<br />

del comparto, dimostrando,<br />

inoltre, come la tecnologia<br />

possa venire in aiuto al corretto inquadramento<br />

dei problemi, alla<br />

semplificazione del peso burocratico,<br />

alla modernizzazione dei rapporti<br />

delle imprese con la pubblica<br />

amministrazione, in altre parole, alla<br />

modernizzazione dello Stato. l<br />

2) Il dover inserire i dati in tempo reale e preventivamente rispetto all’evento “trasporto” implica dover conoscere prima tutte le componenti<br />

informativedelmovimentodirifiuti.<br />

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