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tesi Albano.pdf - Università degli Studi del Molise

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Per un corretto approccio al tema <strong>del</strong>l’operatività <strong>del</strong>l’art. 587 c.p.p.<br />

nel campo <strong>del</strong>le impugnazioni cautelari reali, è necessario operare una<br />

distinzione preliminare tra l’ipo<strong>tesi</strong> in cui l’impugnazione riguardi il<br />

provvedimento di sequestro conservativo, e quella attinente al sequestro<br />

preventivo.<br />

Le ragioni di una tale differenziazione risiedono non nella diversità<br />

ontologica tra le due misure reali, ma nella previsione di differenti<br />

strumenti di controllo sulle stesse.<br />

Se, infatti, contro l’ordinanza di sequestro conservativo è ammesso<br />

soltanto il riesame a norma <strong>del</strong>l’art. 318 c.p.p., per il decreto di sequestro<br />

preventivo è consentito, oltre a tale mezzo di gravame, la revoca ex art. 321<br />

comma 1 c.p.p.<br />

Nel solco di quanto affermato in precedenza con riferimento alle<br />

misure cautelari personali 190 , le Sezioni unite hanno chiarito – in relazione<br />

all’annullamento di un provvedimento di sequestro conservativo –che<br />

condizione imprescindibile affinché la decisione adottata nel procedimento<br />

di riesame in materia di misure cautelari reali possa estendersi ai coimputati<br />

rimasti estranei al giudizio, è che la stessa non sia fondata su motivi<br />

personali riferibili al solo ricorrente e che il procedimento sia sorto e svolto<br />

in modo unitario e cumulativo 191 .<br />

La pronuncia risolve il contrasto interpretativo registrato tra<br />

l’orientamento cui poi aderisce 192 e quello di segno opposto, che aveva<br />

affermato la possibilità di superare l’omessa previsione <strong>del</strong>la revocabilità,<br />

essendo sempre possibile la caducazione <strong>del</strong> provvedimento quando il<br />

giudice avesse accertato anche ex officio, l’illegittimità <strong>del</strong>lo stesso, come<br />

in caso di vizio genetico 193 .<br />

190 Così, Sez. un., 22 novembre 2005, Ventura, cit.<br />

191 In argomento, Sez. un. 26 giugno 2002, Di donato, in Cass. pen., 2003, p. 51 ss.<br />

192 Così, Sez VI, 3 luglio 1996, De lorenzo, in Cass. pen., 1998, p. 588.<br />

193 Secondo Sez. VI, 19 maggio 1998, Russo, in C.E.D. Cass., n. 211715, «la mancata<br />

previsione <strong>del</strong>la revoca <strong>del</strong> provvedimento impositivo <strong>del</strong>la misura cautelare in parola non può<br />

significare che ove si sia omesso di attivare gli ordinari strumenti di gravame, non sia possibile<br />

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