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tesi Albano.pdf - Università degli Studi del Molise

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In mancanza di un intervento legislativo in tal senso, appare,<br />

pertanto, condivisibile l’escamotage ideato dalla Corte.<br />

4. L’opposizione al decreto penale di condanna.<br />

Particolare rilievo assume la specifica disciplina dettata dal codice<br />

per l’opposizione al decreto penale di condanna, sia per ciò che riguarda i<br />

presupposti, sia per i profili esecutivi in pendenza <strong>del</strong>la decisione.<br />

Con una previsione radicalmente innovativa rispetto all’art. 508<br />

c.p.p. <strong>del</strong> 1930, l’art. 463 c.p.p. stabilisce che l’esecuzione <strong>del</strong> decreto<br />

penale di condanna pronunciato a carico di più imputati <strong>del</strong>lo stesso reato,<br />

rimane sospesa nei confronti dei coimputati non opponenti, fino a quando il<br />

giudizio di opposizione non sia definito con pronuncia irrevocabile.<br />

Tale indicazione legislativa viene considerata, da parte <strong>del</strong>la dottrina,<br />

un fondamentale argomento a sostegno <strong>del</strong>la <strong>tesi</strong> secondo cui<br />

l’impugnazione <strong>del</strong>l’imputato, ove astrattamente suscettibile di produrre<br />

effetti favorevoli per i non impugnanti, sospenda l’esecutività dei capi di<br />

sentenza relativi a costoro 161 .<br />

Difatti, si ritiene irragionevole che al coimputato non opponente, pur<br />

condannato ad una sanzione soltanto pecuniaria, sia concessa la<br />

sospensione <strong>del</strong>l’esecuzione sino all’esito <strong>del</strong> giudizio, mentre il correo<br />

condannato ad una pena detentiva non possa giovarsi di un simile beneficio.<br />

D’altro canto, il riferimento all’art. 463 c.p.p. è stato utilizzato anche<br />

dalle Sezioni unite ma in una prospettiva diametralmente opposta,<br />

ovverosia a sostegno <strong>del</strong>la <strong>tesi</strong> per cui l’art. 587 c.p.p. non impedirebbe il<br />

passaggio in giudicato <strong>del</strong>la sentenza nei confronti <strong>del</strong> non impugnante.<br />

161 LAVARINI, L’esecutività, cit., p. 46.<br />

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