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tesi Albano.pdf - Università degli Studi del Molise

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CAPITOLO I<br />

LA CONTROVERSA NATURA DELL’EFFETTO ESTENSIVO NELLA<br />

SUA EVOLUZIONE STORICA<br />

SOMMARIO: 1. Le origini <strong>del</strong>l’istituto. – 2. Il difficile inquadramento dei rapporti<br />

tra giudicato ed estensione. – 3. La devoluzione come parametro <strong>del</strong>l’effetto<br />

estensivo.<br />

1. Le origini <strong>del</strong>l’istituto.<br />

L’esigenza di regolare l’estensione soggettiva <strong>del</strong>le impugnazioni<br />

penali rappresenta una costante <strong>del</strong>l’ordinamento processuale italiano, come<br />

dimostrato dalla presenza di un espressa previsione normativa in tal senso<br />

negli ultimi tre codici di rito penale 1 .<br />

Sebbene l’idea che l’impugnazione di uno dei complices potesse<br />

giovare agli altri fosse già patrimonio comune nel diritto intermedio 2 , è<br />

sempre stato complesso l’inquadramento <strong>del</strong>l’istituto e <strong>del</strong> suo fondamento<br />

giuridico.<br />

Invero, trattazioni specifiche e complete <strong>del</strong> fenomeno nella sua<br />

fisionomia attuale sono poche 3 , diversamente da quanto avveniva sotto la<br />

1 Anche nel codice Zanar<strong>del</strong>li era presente una specifica disciplina <strong>del</strong>l’effetto estensivo:<br />

l’art. 403 stabiliva che « ove sianvi più persone imputate come agenti principali o complici <strong>del</strong><br />

medesimo reato, l’appello interposto da uno di essi gioverà agli altri sì presenti che contumaci». La<br />

norma era ricalcata sull’analogo art. 335 <strong>del</strong> codice sardo <strong>del</strong> 1859, mo<strong>del</strong>lato, a sua volta sul § 6,<br />

titolo 23, libro 4° <strong>del</strong>le regie costituzioni piemon<strong>tesi</strong>, secondo cui « ove sianvi più correi o<br />

complici <strong>del</strong>lo stesso <strong>del</strong>itto, l’appello interposto da uno di essi diventa comune agli altri sì<br />

presenti che contumaci, per modo che il giudice di appello debba anche per essi pronunziare la<br />

conferma o la riparazione <strong>del</strong>la sentenza».<br />

2 Si vedano, in proposito, le chiare affermazioni di IULIUS CLARUS, Sententiarum,<br />

Venetiis, 1580, p. 512: « Quero, numquid in criminalibus appellatio unius prosit alteri?<br />

Respondeo quod sic, et ideo si plures complices sint condamnati et unus appellet; eius appellatio<br />

aliis prodest et est communis opinio ».<br />

3 Si pensi ai fondamentali contributi MASSA, L’effetto estensivo <strong>del</strong>l'impugnazione nel<br />

processo penale, Napoli 1955; TRANCHINA, voce Impugnazione (Diritto processuale penale), in<br />

Enc. <strong>del</strong> Dir., XX, Milano 1970, p. 699 ss; PETRELLA, Le impugnazioni nel processo penale, I,<br />

Milano 1965.<br />

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