tesi Albano.pdf - Università degli Studi del Molise
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CAPITOLO I<br />
LA CONTROVERSA NATURA DELL’EFFETTO ESTENSIVO NELLA<br />
SUA EVOLUZIONE STORICA<br />
SOMMARIO: 1. Le origini <strong>del</strong>l’istituto. – 2. Il difficile inquadramento dei rapporti<br />
tra giudicato ed estensione. – 3. La devoluzione come parametro <strong>del</strong>l’effetto<br />
estensivo.<br />
1. Le origini <strong>del</strong>l’istituto.<br />
L’esigenza di regolare l’estensione soggettiva <strong>del</strong>le impugnazioni<br />
penali rappresenta una costante <strong>del</strong>l’ordinamento processuale italiano, come<br />
dimostrato dalla presenza di un espressa previsione normativa in tal senso<br />
negli ultimi tre codici di rito penale 1 .<br />
Sebbene l’idea che l’impugnazione di uno dei complices potesse<br />
giovare agli altri fosse già patrimonio comune nel diritto intermedio 2 , è<br />
sempre stato complesso l’inquadramento <strong>del</strong>l’istituto e <strong>del</strong> suo fondamento<br />
giuridico.<br />
Invero, trattazioni specifiche e complete <strong>del</strong> fenomeno nella sua<br />
fisionomia attuale sono poche 3 , diversamente da quanto avveniva sotto la<br />
1 Anche nel codice Zanar<strong>del</strong>li era presente una specifica disciplina <strong>del</strong>l’effetto estensivo:<br />
l’art. 403 stabiliva che « ove sianvi più persone imputate come agenti principali o complici <strong>del</strong><br />
medesimo reato, l’appello interposto da uno di essi gioverà agli altri sì presenti che contumaci». La<br />
norma era ricalcata sull’analogo art. 335 <strong>del</strong> codice sardo <strong>del</strong> 1859, mo<strong>del</strong>lato, a sua volta sul § 6,<br />
titolo 23, libro 4° <strong>del</strong>le regie costituzioni piemon<strong>tesi</strong>, secondo cui « ove sianvi più correi o<br />
complici <strong>del</strong>lo stesso <strong>del</strong>itto, l’appello interposto da uno di essi diventa comune agli altri sì<br />
presenti che contumaci, per modo che il giudice di appello debba anche per essi pronunziare la<br />
conferma o la riparazione <strong>del</strong>la sentenza».<br />
2 Si vedano, in proposito, le chiare affermazioni di IULIUS CLARUS, Sententiarum,<br />
Venetiis, 1580, p. 512: « Quero, numquid in criminalibus appellatio unius prosit alteri?<br />
Respondeo quod sic, et ideo si plures complices sint condamnati et unus appellet; eius appellatio<br />
aliis prodest et est communis opinio ».<br />
3 Si pensi ai fondamentali contributi MASSA, L’effetto estensivo <strong>del</strong>l'impugnazione nel<br />
processo penale, Napoli 1955; TRANCHINA, voce Impugnazione (Diritto processuale penale), in<br />
Enc. <strong>del</strong> Dir., XX, Milano 1970, p. 699 ss; PETRELLA, Le impugnazioni nel processo penale, I,<br />
Milano 1965.<br />
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