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tesi Albano.pdf - Università degli Studi del Molise

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Sul punto appaiono <strong>del</strong> tutto condivisibili i rilievi di chi osserva<br />

come tale evenienza contrasti con il principio di favor posto a fondamento<br />

<strong>del</strong>l’estensione 138 , che dovrebbe in ogni caso impedire che il non<br />

impugnante subisca una nuova decisione svantaggiosa.<br />

Al contrario, nel caso in cui il coimputato si astenga dalla<br />

partecipazione al giudizio, non potrebbe estendersi nei suoi confronti una<br />

decisione meno favorevole rispetto a quella di primo grado mentre<br />

comunque beneficerebbe di una riforma in melius 139 .<br />

2. L’effetto estensivo nel ricorso per cassazione.<br />

Il primo dato che emerge con riferimento all’estensione nel giudizio<br />

di legittimità è l’assenza di una norma analoga all’art. 601 comma 1 c.p.p.,<br />

che preveda l’obbligo di citazione dei coimputati non impugnanti qualora<br />

ricorra uno dei casi previsti dall’art. 587.<br />

Di fronte a tale lacuna legislativa, già esistente sotto la vigenza <strong>del</strong><br />

codice abrogato, i pochi autori che si sono interessati alla questione<br />

propendono per una soluzione che tuteli effettivamente l’interesse <strong>del</strong>la<br />

parte alla partecipazione al giudizio, e che si sostanzia nell’estendere al<br />

presidente <strong>del</strong>la sezione l’obbligo di svolgere la stessa attività di<br />

valutazione preliminare e di citazione prevista per il giudizio d’appello 140 .<br />

138 Secondo NUZZO, L’appello, cit., p. 223, si tratta di una «marcata deviazione dal<br />

principio generale affermato dall’art. 587 c.p.p., il quale prescrive che l’effetto estensivo nei<br />

confronti <strong>del</strong> non appellante opera soltanto in senso favorevole, a conferma anche <strong>del</strong>l’implicita<br />

funzione deterrente <strong>degli</strong> appelli temerari che sorregge tutta l’impalcatura <strong>del</strong>l’art. 595 c.p.p.»<br />

139 Sul punto, NUZZO, L’appello, cit., p. 223, osserva come tale evenienza rappresenti una<br />

«marcata deviazione dal principio generale affermato dall’art. 587 c.p.p., il quale prescrive che<br />

l’effetto estensivo nei confronti <strong>del</strong> non appellante opera soltanto in senso favorevole, a conferma<br />

anche <strong>del</strong>l’implicita funzione deterrente <strong>degli</strong> appelli temerari che sorregge tutta l’impalcatura<br />

<strong>del</strong>l’art. 595 c.p.p.»<br />

140 Così, MASSA, L’effetto estensivo, cit., p. 198.<br />

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