tesi Albano.pdf - Università degli Studi del Molise
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non siano ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti; in<br />
quest’ultimo caso, infatti, l’eliminazione <strong>del</strong>le conseguenze dannose<br />
successiva al nuovo giudizio di comparazione giustifica la valutazione<br />
normativa di irrilevanza <strong>del</strong> vizio che inficia la parte <strong>del</strong>la sentenza relativa<br />
all’aggravante.<br />
Meno problematica appare, invece, l’ipo<strong>tesi</strong> prevista dal comma 3°<br />
<strong>del</strong>l’art. 604 c.p.p.: il coimputato infatti, in ogni caso, trae vantaggio<br />
dall’annullamento <strong>del</strong> capo <strong>del</strong>la sentenza relativo alla condanna per un<br />
reato concorrente o per un fatto nuovo.<br />
Analogamente, al non impugnante giova la regressione <strong>del</strong><br />
procedimento disposta dal giudice di seconde cure, nel caso in cui sia stata<br />
accertata l’esistenza di una nullità assoluta o a regime intermedio non<br />
sanata, da cui sia derivata la nullità <strong>del</strong> provvedimento che dispone il<br />
giudizio – sempre che la stessa riguardi anche la vocatio in iudicium <strong>del</strong><br />
coimputato – o <strong>del</strong>la sentenza di primo grado.<br />
Anche nella fattispecie disciplinata dal comma 2 <strong>del</strong>l’art. 604 c.p.p.<br />
opera l’effetto estensivo, in quanto il non appellante può giovare <strong>del</strong>la<br />
rideterminazione <strong>del</strong>la pena conseguente ad un nuovo giudizio di<br />
comparazione tra le circostanze, effettuato, escluse le aggravanti, dal<br />
giudice d’appello.<br />
In argomento, la Suprema corte ha ribadito più volte che qualora il<br />
giudice di secondo grado abbia escluso per motivi oggettivi una circostanza<br />
aggravante per uno dei coimputati nello stesso reato, (si pensi, ad esempio,<br />
all’aggravante prevista dall’art. 73 comma 6 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309),<br />
deve estenderne l’effetto anche nei confronti <strong>del</strong> concorrente che sul punto<br />
non abbia proposto impugnazione e che, pertanto, ha diritto ad una<br />
rideterminazione <strong>del</strong>la pena 131 .<br />
131 Così, Sez. I, 29 gennaio 2003, n. 16965; Sez. I, 11 luglio 2003, n. 33033; sez. II, 14<br />
gennaio 2004, n. 7630. Sul punto, si veda anche Sez. I, 8 luglio 1995, Costioli, in C.E.D. Cass., n.<br />
202737, secondo cui, quando venga esclusa per alcuni <strong>degli</strong> imputati un’aggravante e questo renda<br />
l'attività <strong>del</strong>ittuosa complessivamente considerata meno allarmante per la collettività, e per di più<br />
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