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tesi Albano.pdf - Università degli Studi del Molise

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Tentando una ricostruzione organica, è opportuno prendere le mosse<br />

dalla distinzione – autorevolmente formulata 78 – dei i motivi di<br />

impugnazione in tre grandi categorie: a) esclusivamente personali; b)<br />

personali estensibili; c) non esclusivamente personali.<br />

Nella prima categoria possono essere ricompresi i motivi che<br />

riguardano un punto <strong>del</strong>la sentenza o deducono una questione riconducibile<br />

alla sola posizione processuale <strong>del</strong>l’impugnante: si tratta, in altri termini, di<br />

motivi insuscettibili di produrre effetti, ancorché mediati, per il coimputato<br />

non impugnante.<br />

Si pensi, a titolo esemplificativo, ai motivi attinenti al diniego <strong>del</strong>la<br />

sospensione condizionale, alla rilevanza dei rapporti di famiglia ai fini <strong>del</strong>la<br />

non punibilità 79 o allo stato e alla qualità <strong>del</strong>l’impugnante.<br />

Sotto il genus di motivi personali estensibili rientrano, al contrario,<br />

quelli che, pur riguardando direttamente la sfera personale <strong>del</strong> proponente,<br />

possono indirettamente giovare ai non impugnanti.<br />

È il caso, ad esempio, <strong>del</strong>l’impugnazione proposta da uno solo dei<br />

cinque imputati <strong>del</strong> <strong>del</strong>itto di rissa, che sostenga di non aver commesso il<br />

fatto: il motivo è certamente personale ma può esplicare effetti favorevoli<br />

nei confronti <strong>degli</strong> altri coimputati, poiché, ove accolto, verrebbe meno la<br />

sussistenza <strong>del</strong>l’aggravante di cui all’art. 112 comma 1 c.p. 80<br />

Infine, sono motivi non esclusivamente personali quelli validamente<br />

proponibili anche dagli altri imputati e che risultano pertanto, non<br />

circoscritti alla sfera soggettiva <strong>del</strong>l’impugnante, come l’estinzione <strong>del</strong><br />

reato per prescrizione 81 .<br />

78 Il riferimento è a MASSA, L’effetto estensivo, cit., p. 175.<br />

79 È l’ipo<strong>tesi</strong> contemplata dall’art. 649 c.p.<br />

80 In argomento la Suprema corte ha chiarito come l’aggravante prevista dall’art. 112<br />

comma 1 c.p. si applica anche ai reati a concorso necessario, in quanto la circostanza che il<br />

concorso di un numero minimo di persone ne costituisca elemento essenziale, senza previsione di<br />

un numero massimo, non contrasta con la maggior gravità che essi assumono per effetto <strong>del</strong>la<br />

partecipazione di un numero notevole di soggetti (fattispecie in tema di associazione per<br />

<strong>del</strong>inquere composta da più di cinque persone): Sez. VI, 20 novembre 2003, in C.E.D. Cass., n.<br />

2296556; contra, Sez. VI, 5 luglio 2004, in C.E.D. Cass. n. 230236.<br />

81 Così, Sez. III, 04 aprile 2008, n. 21220.<br />

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