tesi Albano.pdf - Università degli Studi del Molise
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3. I rapporti tra imputato e parti eventuali: l’impugnazione<br />
<strong>del</strong>l’imputato.<br />
A differenza <strong>del</strong>l’art. 203 <strong>del</strong> codice abrogato, che sul punto taceva,<br />
l’art. 587 comma 3 c.p.p. stabilisce che l’impugnazione proposta<br />
dall’imputato giova anche al responsabile civile e alla persona civilmente<br />
obbligata per la pena pecuniaria.<br />
Si tratta, a ben guardare, <strong>del</strong>la cristallizzazione di una regola già<br />
individuata – nella vigenza <strong>del</strong> vecchio codice – da dottrina unanime 67 ,<br />
secondo cui una espressa previsione ad hoc si sarebbe rivelata perfino<br />
pleonastica.<br />
Invero, la relazione di interdipendenza che lega le posizioni <strong>del</strong><br />
responsabile civile e <strong>del</strong> civilmente obbligato per la pena pecuniaria<br />
all’imputato avrebbe comunque determinato l’estensione <strong>degli</strong> effetti<br />
favorevoli <strong>del</strong> gravame di quest’ultimo agli altri due.<br />
D’altra parte, la norma va letta congiuntamente all’art. 574 comma 4<br />
c.p.p., che prevede l’effetto estensivo <strong>del</strong>l’impugnazione proposta<br />
dall’imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione<br />
(sempre che la pronuncia dipenda dal capo o dal punto impugnato) al capo<br />
<strong>del</strong>la sentenza relativo alle restituzioni, al risarcimento <strong>del</strong> danno e alla<br />
rifusione <strong>del</strong>le spese processuali.<br />
Dal contenuto <strong>del</strong>le due norme, secondo le Sezioni unite, emerge «un<br />
sistema in cui la decisione nel giudizio di impugnazione sulla responsabilità<br />
penale si riflette sulla decisione relativa alla responsabilità civile<br />
In senso contrario, Sez. VI, 13 gennaio, 2004, Campagna, in C.E.D. Cass., n. 229329, che<br />
evidenzia come presupposto per l’operatività <strong>del</strong>l'effetto estensivo è che imputato impugnante e<br />
imputato non impugnante siano stati giudicati nell'ambito <strong>del</strong>lo stesso procedimento, non<br />
potendosi verificarsi effetto estensivo <strong>del</strong>la impugnazione (o <strong>del</strong>la sentenza) nei confronti di un<br />
imputato, sia pure concorrente nel medesimo reato, giudicato con sentenza emessa in separato<br />
procedimento (in tal senso, sia pure nella vigenza <strong>del</strong> codice <strong>del</strong> 1930), venendo in questione in tal<br />
caso, sussistendone le condizioni, l’istituto <strong>del</strong>la revisione.<br />
67 Cfr. TRANCHINA, voce Impugnazione , cit. p. 737.<br />
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