tesi Albano.pdf - Università degli Studi del Molise
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Tale figura viene anche definita come concorso eventuale, per<br />
distinguerla dal concorso necessario (o improprio 40 ), che si realizza in tutti<br />
i casi in cui l’esistenza stessa <strong>del</strong> reato necessiti di una pluralità di condotte<br />
(c.d. reati plurisoggettivi o a concorso necessario come la rissa (art. 588<br />
c.p.), la corruzione (318 c.p. ss.), o i reati associativi).<br />
Deve ritenersi assorbito, inoltre, il problema attinente le interferenze<br />
tra l’istituto generale <strong>del</strong> concorso di persone e i reati associativi: è ormai<br />
riconosciuta la configurabilità di un concorso eventuale ad un’associazione<br />
criminale da parte di un soggetto estraneo, stante l’applicabilità <strong>del</strong>le norme<br />
sul concorso di persone a qualsiasi tipo di reato, ivi compreso quello<br />
associativo (art. 416-bis c.p.), dove il mo<strong>del</strong>lo legale già prevede la<br />
partecipazione di più soggetti 41 .<br />
Non pare possa dubitarsi che quando le norme processuali<br />
richiamino sic et simpliciter il concorso di persone nel reato (si pensi ad<br />
esempio all’art. 12 c.p.p.) l’espressione comprenda entrambe le forme<br />
suindicate.<br />
In particolare, per ciò che attiene all’oggetto <strong>del</strong>la presente indagine,<br />
è pacifico che come l’effetto estensivo <strong>del</strong>l’impugnazione operi anche in<br />
ipo<strong>tesi</strong> di concorso improprio 42 .<br />
D’altra parte, non avrebbe alcuna giustificazione giuridica limitare ai<br />
soli concorrenti eventuali la possibilità di giovarsi <strong>del</strong> fenomeno de quo,<br />
40 Nella giurisprudenza la dizione maggiormente utilizzata è concorso improprio.<br />
41 Circa le interferenze tra l’istituto generale <strong>del</strong> concorso di persone e reati a concorso<br />
necessario, come reati associativi: Sez. un., 30 ottobre 2002, Carnevale, in Cass. pen., 2003, p.<br />
3276, che ha riconosciuto l’applicabilità <strong>del</strong>le norme sul concorso di persone a qualsiasi tipo di<br />
reato, ivi compreso quello associativo (art. 416-bis c.p.), dove il mo<strong>del</strong>lo legale già prevede la<br />
partecipazione di più soggetti; rilevano le Sezioni unite come il concorrente eventuale non sia<br />
identificabile con il partecipe <strong>del</strong>l’associazione, risultando differenti sia la condotta che l’elemento<br />
soggettivo: ad una condotta tipica di partecipazione, che costituisce l’elemento materiale <strong>del</strong> reato<br />
associativo e si estrinseca in una stabile permanenza <strong>del</strong> vincolo associativo tra gli autori, si<br />
contrappone una condotta «atipica», che assume rilevanza qualora apporti un contributo, non<br />
stabile ma circoscritto nel tempo, tale da consentire la permanenza <strong>del</strong> vincolo associativo.<br />
42 Per l’ampio panorama giurisprudenziale consolidatosi già nella vigenza <strong>del</strong>l’art. 203<br />
c.p.p. abr.: Sez. II, 14 marzo 1970, Maraffino, in C.E.D. Cass., n. 111179; Sez. I, 3 ottobre 1977,<br />
Provenza, ivi, n. 137588; Sez. I, 5 dicembre 1978, Campagna, ivi, n. 141804; Sez. VI, 23<br />
gennaio 1979, Addio, ivi, n. 142079; Sez. I, 4 maggio 1979, Baletta, ivi, n. 142783. In dottrina,<br />
sempre con riferimento alla disciplina <strong>del</strong> codice abrogato, MASSA, L’effetto estensivo, cit., p. 140.<br />
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