tesi Albano.pdf - Università degli Studi del Molise
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formazione <strong>del</strong> giudicato, semmai evidenzia quella che effettivamente<br />
appare come una «smagliatura» <strong>del</strong>la disciplina <strong>del</strong>l’estensione, che in<br />
questo caso tollera un evidente violazione <strong>del</strong> principio di favor alla base<br />
<strong>del</strong>l’istituto.<br />
Tale contrasto sussiste sia considerando il provvedimento come<br />
passato in giudicato, sia in caso contrario.<br />
Procedendo per ordine nell’esame dei punti sopra indicati,<br />
l’argomento sub d), che fa leva sulla sospensione <strong>del</strong> decreto penale<br />
cumulativo stabilita dall’art. 463 c.p.p., in realtà prova la <strong>tesi</strong> opposta:<br />
sull’assunto che ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, l’esplicita previsione<br />
<strong>del</strong>la non esecutività <strong>del</strong> decreto esprimerebbe la volontà di derogare all’art.<br />
587 c.p.p., diversamente, non sarebbe stata necessaria una norma ad hoc 26 .<br />
Né, tantomeno, risultano convincenti i rilievi secondo cui la natura di<br />
rimedio straordinario risolutivo <strong>del</strong> giudicato riconosciuta all’effetto<br />
estensivo lo renderebbe un inutile duplicato <strong>del</strong>la revisione.<br />
L’assunto non coglie nel segno, a causa di una premessa errata.<br />
I due istituti in oggetto hanno come unico punto di contatto la<br />
capacità di rimuovere il giudicato, ma le sfere di operatività riferibili a<br />
ciascuno dei due restano distinte e non sovrapponibili.<br />
Finalità <strong>del</strong>la revisione è quella di risolvere una contraddizione tra<br />
verità formale e la successiva verità reale emersa da situazioni nuove, non<br />
apprezzate nella sentenza, e tali da porne in evidenza l’ingiustizia 27 ,<br />
sostituendo al giudicato una nuova pronuncia all’esito di un nuovo diverso<br />
giudizio.<br />
26 Così, Sez. un. 24 marzo 1995, Cacciapuoti, cit., p. 2498. Secondo NAPPI, Ambito<br />
oggettivo ed estensione soggettiva dei giudizi di impugnazione, in Cass. pen., 2009, p. 3241, non<br />
vi sono ragioni per un’applicazione analogica <strong>del</strong>l’art. 463 c.p.p., ad altri giudizi d’impugnazione,<br />
in quanto l’opposizione al decreto penale di condanna rappresenta un caso tipico di impugnazione<br />
totalmente devolutiva, con la conseguenza che non si può determinarne preventivamente la portata<br />
estensiva. La previsione <strong>del</strong>la sospensione <strong>degli</strong> effetti <strong>del</strong> decreto penale di condanna nei<br />
confronti di tutti i condannati per lo stesso reato, si baserebbe, secondo l’Autore, sul fatto stesso<br />
che il giudice <strong>del</strong>l’opposizione può comunque decidere d’ufficio su ogni aspetto <strong>del</strong> fatto<br />
controverso e quindi anche nei confronti dei non impugnanti.<br />
27 Così, Sez. III 10 dicembre 1994, Masi, in C.E.D. Cass. n. 200730<br />
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