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Massime TAR Puglia, Bari - anno 2011

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<strong>TAR</strong> PUGLIA – BARI, MASSIME GENNAIO <strong>2011</strong><br />

Iª SEZIONE<br />

Tar <strong>Bari</strong>, Sez. I, 5 gennaio <strong>2011</strong>, n. 1 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – M. P. (avv.<br />

Tempesta), M. N. (avv. Benedetto) c. Comune di Andria (avv. ti De Candia e De <strong>Bari</strong>),<br />

Regione <strong>Puglia</strong> (n. c.)<br />

Competenza e giurisdizione – Espropriazione per pubblica utilità –<br />

Determinazione dell’indennità – Giurisdizione ordinaria – Competenza Corte<br />

d’appello.<br />

Edilizia e urbanistica – Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione<br />

d’urgenza – Esecuzione opere stradali – Motivazione – Non necessità.<br />

Comunicazioni e notificazioni – Espropriazione per pubblica utilità –<br />

Occupazione d’urgenza – Notifica ex art. 140 c.p.c. – Modalità.<br />

Il sacrificio in sede espropriativa di un fabbricato, quantunque dotato di tutte le<br />

autorizzazioni, è pur sempre possibile; la circostanza che si tratti di bene di<br />

particolare valore, influisce solo sulla quantificazione dell’indennità di esproprio, in<br />

ordine alla quale il giudice amministrativo non ha giurisdizione, a norma dell’articolo<br />

53, comma 3, e dell’articolo 54 del testo unico espropriazioni (d.P.R. 327/2001), per i<br />

quali le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione dell’indennità<br />

appartengono al giudice ordinario e devono essere promosse dinanzi alla Corte<br />

d’appello.<br />

Deve ritenersi non necessaria la precisa estrinsecazione delle ragioni<br />

dell’occupazione anticipata di suoli utilizzati per la realizzazione di opere stradali,<br />

visto che queste sono già ex lege qualificate urgenti dall’art. 15, comma 2, lettera c),<br />

della L.R. 22 febbraio 2005, n. 3, in modo da consentire che il decreto di occupazione<br />

anticipata possa essere emanato senza particolari indagini e formalità.<br />

La notifica ex art. 140 del codice di procedura civile si perfeziona con la spedizione<br />

della raccomandata inviata con funzione informativa a completamento delle formalità<br />

indicate nello stesso articolo: deposito nella casa comunale ed affissione dell’avviso<br />

del deposito alla porta dell’abitazione, dell’ufficio e dell’azienda (Fattispecie relativa<br />

alla notifica di un decreto del dirigente del settore espropriazioni recante l’ordine di<br />

sgombero dei suoli esecutivo del decreto d’occupazione anticipata ex art. 22 bis del<br />

d.P.R. n. 327/2001).<br />

Tar <strong>Bari</strong>, Sez. I, 5 gennaio <strong>2011</strong>, n. 2 – Pres. Allegretta – Est. Durante – A. H. S.p.A.<br />

(avv.ti Carrabba Tettamanti, Mancino e Ferrario) c. Regione <strong>Puglia</strong>, Assessorato<br />

all’Ecologia (avv. Liberti)<br />

1


Corte costituzionale – Dichiarazione di incostituzionalità di una norma – Effetti<br />

sui giudizi in corso.<br />

Corte costituzionale – Dichiarazione di incostituzionalità di una norma – Atto<br />

amministrativo – Poteri del giudice.<br />

Corte costituzionale – Atto amministrativo – Annullabilità.<br />

La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma ha efficacia erga omnes e<br />

retroattiva, perciò si applica non solo al giudizio nel corso del quale è stata sollevata<br />

la questione ma d’ufficio a tutti i giudizi non ancora definiti con sentenza passata in<br />

giudicato.<br />

Il dovere del giudice amministrativo di annullare, anche in mancanza di istanza di<br />

parte, i provvedimenti amministrativi emanati in forza di una legge dichiarata<br />

incostituzionale, trae fondamento nell’interesse generale di impedire che le norme<br />

dichiarate incostituzionali trovino ancora applicazione da parte del giudice e ciò,<br />

senza che sia necessaria la proposizione di uno specifico motivo aggiunto per la<br />

deduzione del vizio di invalidità sopravvenuta derivante dalla pronuncia stessa.<br />

L’atto amministrativo emanato in base a legge dichiarata incostituzionale è<br />

annullabile, in quanto tale declaratoria, costituendo un “fatto” temporalmente<br />

antecedente, inficia la sussistenza dello stesso atto rispetto all’intero sistema<br />

normativo che ha espulso tali norme perché in contrasto con i parametri<br />

costituzionali, con la conseguenza che l’invalidità del provvedimento che da essa<br />

deriva impone di avere riguardo al rapporto tra l’atto e l’ordinamento complessivo e<br />

in particolare rispetto alle norme della Costituzione che, non supportandolo, ne<br />

caducano il presupposto normativo.<br />

Tar <strong>Bari</strong>, Sez. I, 5 gennaio <strong>2011</strong>, n. 4 – Pres. Allegretta – Est. Durante – E. E. s.r.l.<br />

(avv. Nitti) c. Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia (Avv. Stato), Comune di Gravina<br />

in <strong>Puglia</strong> (n.c.)<br />

Corte costituzionale – Dichiarazione di incostituzionalità di una norma – Effetti<br />

sui giudizi in corso.<br />

Corte costituzionale – Dichiarazione di incostituzionalità di una norma – Atto<br />

amministrativo – Poteri del giudice.<br />

Corte costituzionale – Dichiarazione di incostituzionalità di una norma – Atto<br />

amministrativo – Annullabilità.<br />

La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma ha efficacia erga omnes e<br />

retroattiva, perciò si applica non solo al giudizio nel corso del quale è stata sollevata<br />

la questione ma d’ufficio a tutti i giudizi non ancora definiti con sentenza passata in<br />

2


giudicato.<br />

Il dovere del giudice amministrativo di annullare, anche in mancanza di istanza di<br />

parte, i provvedimenti amministrativi emanati in forza di una legge dichiarata<br />

incostituzionale, trae fondamento nell’interesse generale di impedire che le norme<br />

dichiarate incostituzionali trovino ancora applicazione da parte del giudice e ciò,<br />

senza che sia necessaria la proposizione di uno specifico motivo aggiunto per la<br />

deduzione del vizio di invalidità sopravvenuta derivante dalla pronuncia stessa.<br />

L’atto amministrativo emanato in base a legge dichiarata incostituzionale è<br />

annullabile, in quanto, tale declaratoria costituendo un “fatto” temporalmente<br />

antecedente, inficia la sussistenza dello stesso atto rispetto all’intero sistema<br />

normativo che ha espulso tali norme perché in contrasto con i parametri<br />

costituzionali, con la conseguenza che l’invalidità del provvedimento che da essa<br />

deriva impone di avere riguardo al rapporto tra l’atto e l’ordinamento complessivo e<br />

in particolare rispetto alle norme della Costituzione che, non supportandolo, ne<br />

caducano il presupposto normativo.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 12 gennaio <strong>2011</strong>, n. 20 – Pres. Allegretta – Est. Picone – D.<br />

s.p.a., D.S.C. s.p.a., C.S. s.p.a. (avv.ti Bello, Linguiti e Fidone) c. Università degli<br />

Studi di <strong>Bari</strong> (avv. Volpe), Regione <strong>Puglia</strong> (avv.ti Di Lecce e Shiroka), Ministero dello<br />

Sviluppo Economico, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (n.c.)<br />

Contratti della Pubblica Amministrazione – Revoca della gara – Condizioni.<br />

Contratti della Pubblica Amministrazione – Revoca della gara – Responsabilità<br />

precontrattuale – Quando sussiste.<br />

L’amministrazione conserva il potere di revocare il bando, ovvero l’aggiudicazione di<br />

un appalto per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, ovvero per la sopravvenuta<br />

riconsiderazione di fatti e situazioni preesistenti, purché l’atto di autotutela sia<br />

adeguatamente motivato; la potestà di ritiro si fonda sul principio costituzionale di<br />

buon andamento che impegna l’amministrazione ad adottare atti il più possibile<br />

rispondenti ai fini da conseguire e trova, ormai, positivo riconoscimento nella<br />

previsione dell’art. 21 quinquies della l. n. 241/1990.<br />

A seguito della revoca del bando di gara può sempre ritenersi configurabile la<br />

responsabilità precontrattuale della P.A., quando il fine pubblico venga attuato<br />

attraverso un comportamento obiettivamente lesivo del dovere di lealtà e buona fede<br />

nelle trattative, sicché anche dalla revoca legittima degli atti di gara può scaturire<br />

l’obbligo di risarcire il d<strong>anno</strong>, nel caso di legittimo affidamento suscitato<br />

nell’impresa.<br />

3


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 12 gennaio <strong>2011</strong>, n. 21 – Pres. Allegretta – Est. Picone – C. R.<br />

P. A. (avv.ti Macchione e Notarnicola) c. Università degli Studi di <strong>Bari</strong> (avv. Volpe)<br />

Contratti della Pubblica Amministrazione – Aggiudicazione provvisoria di un<br />

appalto pubblico – Provvedimento di revoca della procedura in sede di autotutela<br />

– Obbligo di motivazione.<br />

Contratti della Pubblica Amministrazione – Responsabilità precontrattuale della<br />

pubblica amministrazione – Non ostacolata dalla reiezione della domanda<br />

giudiziale di annullamento del provvedimento di revoca della procedura.<br />

Contratti della Pubblica Amministrazione – Responsabilità precontrattuale ex<br />

art. 1337 c.c. – Risarcimento del d<strong>anno</strong> – Modalità di computo.<br />

In ossequio al principio costituzionale di buon andamento, la P.A. ha il potere di<br />

revocare il bando di gara e l’aggiudicazione di un appalto per sopravvenute ragioni<br />

di interesse pubblico ovvero per la sopravvenuta riconsiderazione di fatti e situazioni<br />

preesistenti, purché l’atto di autotutela sia adeguatamente motivato con richiamo ad<br />

un preciso e concreto interesse pubblico.<br />

Non costituisce ostacolo al riconoscimento della responsabilità precontrattuale<br />

dell’ente la reiezione della domanda di annullamento del provvedimento di revoca, in<br />

quanto la legittimità dell’atto di revoca dell’aggiudicazione di una gara di appalto<br />

non elimina il profilo relativo alla valutazione del comportamento della P.A., con<br />

riguardo al rispetto dei canoni di buona fede e correttezza.<br />

Ai fini della commisurazione del d<strong>anno</strong> risarcibile, cagionato a seguito di una<br />

condotta della P.A. contraria ai canoni della buona fede e correttezza, deve aversi<br />

riguardo al solo interesse negativo, ossia alle spese effettivamente sostenute in vista<br />

della conclusione dell’affare (d<strong>anno</strong> emergente) ed alle occasioni contrattuali perse<br />

per aver confidato nell’impegno assunto (lucro cessante), mentre resta escluso il<br />

risarcimento dell’utile che si sarebbe conseguito con l’esecuzione del contratto.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 12 gennaio 2010, n. 23 – Pres. Allegretta – Est. Picone – E.C.,<br />

E.C., L.C., L.C., O.C., A.C., R.C. (avv.ti Sica e Angelini) c. Comune di Cassano delle<br />

Murge (n. c.)<br />

Espropriazione per pubblica utilità – Assenza dichiarazione pubblica utilità<br />

valida ed efficace – Occupazione usurpativa – Diritto alla restituzione delle aree<br />

ed al risarcimento.<br />

Si configura la c.d. occupazione usurpativa nell’ipotesi in cui si occupino e si<br />

utilizzino terreni in assenza di una dichiarazione di pubblica utilità valida ed efficace<br />

(non essendo mai stati emessi decreti di esproprio, ed essendo state annullate le<br />

4


delibere di approvazione del progetto di realizzazione di opere di urbanizzazione<br />

primaria e il decreto di occupazione d’urgenza). Si configurano, pertanto, il diritto al<br />

risarcimento del d<strong>anno</strong> per mancato godimento del bene e il diritto alla restituzione<br />

previa riduzione in pristino delle aree illecitamente occupate e trasformate.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, Sez. I, 12 gennaio <strong>2011</strong>, n. 27 – Pres. Allegretta – Est. Picone – P.C. (avv.<br />

Putignano) c. Ministero della Giustizia e Direzione della Casa Circondariale di <strong>Bari</strong><br />

(Avv. Stato)<br />

Risarcimento del d<strong>anno</strong> – Pubblico impiego – Congedo straordinario per cure<br />

termali – Necessità di adeguata prova.<br />

Sul ricorrente che intenda ottenere il risarcimento del d<strong>anno</strong> da mancata fruizione del<br />

congedo straordinario richiesto per cure balneo-termali – acclarata l’illegittimità del<br />

diniego opposto dall’Amministrazione – grava comunque l’onere di provare che il<br />

periodo di ferie goduto è stato effettivamente impegnato per le cure termali; all’uopo<br />

il ricorrente deve produrre indefettibilmente in giudizio idonea certificazione<br />

rilasciata dallo stabilimento termale – la stessa di cui è previsto l’obbligo di consegna<br />

all’Amministrazione all’atto della richiesta il congedo straordinario – pena il rigetto<br />

del ricorso.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 15 Dicembre 2010, n. 30 – Pres. Allegretta – Est. Durante –<br />

D.D.& C. (avv. Profeta) c. Comune di <strong>Bari</strong> (avv. Lanza)<br />

Contratti della Pubblica Amministrazione – Offerta economica – Discordanza tra<br />

ribasso indicato in lettere e quello indicato a numeri – Prevalenza ribasso in<br />

lettere – Ratio.<br />

La lettera e la ratio della disciplina contenuta nell’art. 90 del d.P.R. n. 554/1999 nella<br />

parte in cui stabilisce la prevalenza del ribasso percentuale indicato in lettere, è<br />

improntata ad un’esigenza di conservazione delle volontà negoziali e di certezza del<br />

confronto competitivo: la regola della prevalenza dell’offerta in lettere vige sia per i<br />

casi di discordanza tra cifra e lettera del prezzo o del ribasso sia nel caso di<br />

discordanza tra ribasso e prezzo complessivo.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 18 gennaio <strong>2011</strong>, n. 101 – Pres. Allegretta – Est. Adamo –<br />

V.E. S.r.l. (avv. Caggiano) c. Regione <strong>Puglia</strong> e Comune di <strong>Bari</strong> (avv. Paradiso)<br />

Ambiente – Fonti di energia rinnovabili – d.lgs. 387/2003 – Finalità.<br />

Ambiente – Fonti di energia rinnovabili – Impianti eolici – Procedimento di<br />

5


autorizzazione – Silenzio – Illegittimità.<br />

Il d.lgs. n. 387/2003, in attuazione della direttiva 96/92/CE, evidenzia nel suo<br />

complesso una precisa volontà promozionale dei procedimenti di installazione di<br />

impianti di produzione di energia mediante fonti rinnovabili che corrisponde a finalità<br />

di interesse pubblico. Tale finalità si sostanzia nella riduzione di ostacoli normativi o<br />

di altro tipo all’aumento della produzione di energia elettrica mediante fonti di<br />

energia rinnovabile, nell’allineamento delle procedure all’opportuno livello<br />

amministrativo e nella produzione di norme oggettive, trasparenti e non<br />

discriminatorie che tengano pienamente conto delle varie tecnologie per le fonti<br />

energetiche rinnovabili.<br />

È illegittimo il silenzio serbato dalla Regione in tema di autorizzazione unica<br />

all’installazione di impianti eolici – del quale non sia stata fornita alcuna spiegazione,<br />

neppure in sede processuale – poiché comporta un’inerzia ovvero una sospensione<br />

ingiustificata del relativo procedimento in contrasto con il d.lgs. n. 383/2003, il quale<br />

ne esige la conclusione in un termine non superiore a 180 giorni. Tale termine è stato<br />

qualificato dalla sentenza della Corte cost. n. 364/2006 principio fondamentale in<br />

materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 18 gennaio <strong>2011</strong>, n. 102 – Pres. Allegretta – Est. Adamo –<br />

N.W. S.r.l. (avv. Caggiano) c. Regione <strong>Puglia</strong> (n.c.), Provincia di Foggia (n.c.),<br />

Comune di Cerignola (avv. Paradiso)<br />

Ambiente – Fonti di energia rinnovabili – d.lgs. n. 387/2003 – Finalità.<br />

Ambiente – Fonti di energia rinnovabili – Impianti eolici – Procedimento di<br />

autorizzazione – Silenzio – Illegittimità.<br />

Il d.lgs. n. 387/2003, in attuazione della direttiva 96/92/CE, evidenzia nel suo<br />

complesso una precisa volontà promozionale dei procedimenti di installazione di<br />

impianti di produzione di energia mediante fonti rinnovabili che corrisponde a finalità<br />

di interesse pubblico. Tale finalità si sostanzia nella riduzione di ostacoli normativi o<br />

di altro tipo all’aumento della produzione di energia elettrica mediante fonti di<br />

energia rinnovabile, nell’allineamento delle procedure all’opportuno livello<br />

amministrativo e nella produzione di norme oggettive, trasparenti e non<br />

discriminatorie che tengano pienamente conto delle varie tecnologie per le fonti<br />

energetiche rinnovabili.<br />

È illegittimo il silenzio serbato dalla Regione in tema di autorizzazione unica<br />

all’installazione di impianti eolici – del quale non sia stata fornita alcuna spiegazione,<br />

neppure in sede processuale – poiché comporta un’inerzia ovvero una sospensione<br />

ingiustificata del relativo procedimento in contrasto con il d.lgs. n. 383/2003, il quale<br />

ne esige la conclusione in un termine non superiore a 180 giorni. Tale termine è stato<br />

6


qualificato dalla sentenza della Corte cost. n. 364/2006 principio fondamentale in<br />

materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 18 gennaio <strong>2011</strong>, n. 103 – Pres. Allegretta – Est. Adamo –<br />

A.C. S.r.l. (avv. Caggiano) c. Regione <strong>Puglia</strong> (n.c.), Provincia di Foggia (n.c.),<br />

Comune di Cerignola (avv. Paradiso)<br />

Ambiente – Fonti di energia rinnovabili – d.lgs. n. 387/2003 – Finalità.<br />

Ambiente – Fonti di energia rinnovabili – Impianti eolici – Procedimento di<br />

autorizzazione – Silenzio – Illegittimità.<br />

Il d.lgs. n. 387/2003, in attuazione della direttiva 96/92/CE, evidenzia nel suo<br />

complesso una precisa volontà promozionale ai procedimenti di installazione di<br />

impianti di produzione di energia mediante fonti rinnovabili che corrisponde a finalità<br />

di interesse pubblico. Tale finalità si sostanzia nella riduzione di ostacoli normativi o<br />

di altro tipo all’aumento della produzione di energia elettrica mediante fonti di<br />

energia rinnovabile, nell’allineamento delle procedure all’opportuno livello<br />

amministrativo e nella produzione di norme oggettive, trasparenti e non<br />

discriminatorie che tengano pienamente conto delle varie tecnologie per le fonti<br />

energetiche rinnovabili.<br />

È illegittimo il silenzio serbato dalla Regione in tema di autorizzazione unica<br />

all’installazione di impianti eolici – del quale non sia stata fornita alcuna spiegazione,<br />

neppure in sede processuale – poiché comporta un’inerzia ovvero una sospensione<br />

ingiustificata del relativo procedimento in contrasto con il d.lgs. n. 383/2003, il quale<br />

ne esige la conclusione in un termine non superiore a 180 giorni. Tale termine è stato<br />

qualificato dalla sentenza della Corte Cost. 364/2006 principio fondamentale in<br />

materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.<br />

Tar <strong>Puglia</strong> <strong>Bari</strong>, Sez. I, 19 gennaio <strong>2011</strong>, n. 105 – Pres. Durante – Est. Adamo – P.P.<br />

(avv.ti Marchitelli e Marsilio) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato)<br />

Impiegati dello Stato – Polizia di Stato – Esonero dal servizio di Polizia ausiliaria<br />

– Ambito applicativo della l. n. 343/1980.<br />

È legittimo il provvedimento di esonero dal servizio di un agente ausiliario di P.S.,<br />

adottato ai sensi dell’art. 4 della l. 8 luglio 1980, n. 343, che si sia reso colpevole di<br />

comportamenti idonei a minarne l’affidabilità; tale norma, infatti, delinea il<br />

provvedimento di esonero come ampiamente discrezionale, adottabile laddove si<br />

verifichino circostanze tali da integrare un giudizio di sostanziale inidoneità ai fini<br />

dello svolgimento dei compiti dell’agente di polizia.<br />

7


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 19 gennaio <strong>2011</strong>, n. 106 – Pres. Durante – Est. Adamo – A. B.<br />

(avv.ti Armiento e Foglia) c. Ministero della Giustizia (Avv. Stato), Dipartimento<br />

dell’Amministrazione Penitenziaria (n.c.)<br />

Impiegati dello Stato – Polizia penitenziaria – Indennità per causa di servizio –<br />

Onere della prova.<br />

Deve ritenersi fondato il ricorso proposto dal dipendente avverso il diniego di<br />

riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, se<br />

l’Amministrazione non smentisce l’assunto del ricorrente fornendo validi elementi di<br />

prova.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 19 gennaio <strong>2011</strong>, n. 107 – Pres. Allegretta – Est. Durante –<br />

B.M. (avv. De Leonardis) c. Comando Generale della Guardia di Finanza e il<br />

Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Stato)<br />

Impiegati dello Stato – Personale militare – Malattia professionale – Concessione<br />

e determinazione benefici economici – Presupposti.<br />

Ai sensi degli artt. 117 e 120 del r.d. n. 3458/1928, integrato dalla l. n. 539/1950, al<br />

militare in servizio permanente e a quelli delle categorie in congedo è concesso un<br />

beneficio economico attribuito alla data del riconoscimento di un’invalidità o di<br />

un’infermità contratta in servizio e per causa di servizio. Tale beneficio economico,<br />

concesso in forza di norme in vigore fino al 31 dicembre 1986, non può essere oggi<br />

rideterminato, in base al principio del tempus regit actum, essendosi definitivamente<br />

concluso il procedimento relativo al suo riconoscimento, e le nuove norme non<br />

possono trovare alcun effetto con riguardo ai procedimenti già conclusi.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 19 gennaio <strong>2011</strong>, n. 108 – Pres. Allegretta – Est. Durante –<br />

C.D. (avv. Bia) c. Ministero della Difesa – Marina Militare (Avv. Stato)<br />

Impiegati dello Stato – Causa di servizio – Infermità – Nesso di causalità diretto –<br />

Connessione concausale tra evento e fatto di servizio – Necessità.<br />

La dipendenza di un’infermità da causa di servizio, ricorre non solo nel caso di<br />

accertamento del nesso di causalità diretto, ma anche ove sussista una connessione<br />

concausale tra evento e fatto di servizio e questo sia valutabile come “efficiente” e<br />

determinante nella produzione dell’evento.<br />

8


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 19 gennaio <strong>2011</strong>, n. 111 – Pres. Allegretta – Est. Durante –<br />

I.M. (avv.ti Montedoro e Simone) c. Comune di Monopoli (avv. Dibello), Istituto<br />

Autonomo per le case popolari (n.c.)<br />

Edilizia e urbanistica – Assegnazione alloggi edilizia popolare – Occupazione<br />

stabile dell’immobile – Prova.<br />

Edilizia e urbanistica – Assegnazione alloggi edilizia popolare – Annullamento,<br />

revoca, decadenza – Giurisdizione esclusiva.<br />

Un uso occasionale e saltuario di un alloggio di edilizia pubblica confligge con la<br />

finalità di assicurare una casa a chi effettivamente ne ha bisogno e comporta la<br />

decadenza dell’assegnazione. L’occupazione stabile dell’immobile consiste nella<br />

dimora effettiva e abituale nell’alloggio assegnato. A tal fine non assume significativa<br />

valenza la circostanza che l’assegnatario abbia fissato la residenza nell’alloggio<br />

assegnato; al contrario, le bollette dei consumi di energia elettrica, acqua e gas<br />

costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti che in uno con gli accertamenti diretti<br />

(sopralluoghi) provano la mancata utilizzazione dell’alloggio, presupposto della<br />

decadenza.<br />

Può affermarsi, anche a seguito della sentenza Corte cost. n. 204/2004 che la<br />

concentrazione nell’ambito della giurisdizione amministrativa di tutte le controversie<br />

derivanti da rapporti di concessione di beni, comporta che appartengono alla<br />

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie concernenti le<br />

ipotesi di cessazione del rapporto di assegnazione di alloggi di edilizia economica e<br />

popolare, cioè l’annullamento dell’assegnazione nei confronti di colui che abbia<br />

conseguito l’assegnazione senza essere in possesso dei requisiti prescritti ovvero abbia<br />

fruito di indebiti punteggi, la revoca o la decadenza dell’assegnazione per le<br />

circostanze sopravvenute quali l’occupazione non stabile dell’alloggio ed il rilascio<br />

per il caso di occupazione senza titolo.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 12 gennaio <strong>2011</strong>, n. 24 – Pres. Allegretta – Est. Picone – H. L.<br />

(avv. Nilo) c. I. T. <strong>Bari</strong> (avv. Cutrone)<br />

Contratti della P.A. – Diniego di aggiudicazione di un appalto pubblico – In<br />

mancanza di offerte convenienti – Ammissibilità ex art. 81, comma 3, del d.lgs. n.<br />

163/2006.<br />

È legittimo provvedimento di diniego di aggiudicazione, se sorretto da motivazione<br />

congrua e sufficiente, considerato che l’art. 81, comma 3, del d. lgs. n. 163/2006<br />

prevede la facoltà, per la stazione appaltante, di non procedere all’aggiudicazione se<br />

nessuna offerta risulta conveniente.<br />

9


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 14 gennaio <strong>2011</strong>, n. 58 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – C.<br />

U. M. Ci. D. B. (avv.ti Mongelli e Pantaleo) c. Comune di <strong>Bari</strong> (avv. Lanza)<br />

Giurisdizione e competenza – Servizi pubblici – Decadenza di rapporto<br />

convenzionale a seguito di inadempimento – Giurisdizione ordinaria.<br />

Giurisdizione e competenza – Servizi pubblici – Art. 133, lett. c), del d.lgs. n.<br />

104/2010 – Questioni inerenti i profili economici della concessione – Giurisdizione<br />

ordinaria.<br />

È inammissibile per difetto di giurisdizione, il ricorso proposto innanzi al giudice<br />

amministrativo, che abbia ad oggetto la richiesta di annullamento di una<br />

determinazione dirigenziale con la quale si configura una decadenza a seguito di<br />

inadempimento, ovvero una risoluzione del rapporto convenzionale per grave<br />

inadempimento, dovuta al mancato pagamento dei canoni, giacché la relativa<br />

giurisdizione spetta in ogni caso al giudice ordinario.<br />

L’espressione “vigilanza e controllo nei confronti del gestore” contenuta nell’art.<br />

133, lett. c), del d.lgs. n. 104/2010 non fa riferimento ai profili economici della<br />

concessione (che, pertanto, sono sottratti alla giurisdizione amministrativa), ma,<br />

piuttosto, alla sorveglianza sul modo in cui viene svolta l’attività del gestore,<br />

considerata la primaria funzione del servizio pubblico organizzato per soddisfare<br />

esigenze ritenute d’interesse generale.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 14 gennaio <strong>2011</strong>, n. 59 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – E.<br />

S.p.a. (avv.ti Clarizio e Del Giudice) c. I. S.p.a. (avv. Triggiani)<br />

Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara d’appalto – Integrazione della<br />

documentazione incompleta – Facoltà – Limiti.<br />

L’integrazione della documentazione incompleta depositata nei termini previsti dal<br />

bando di gara, costituisce una facoltà meramente discrezionale per l’Amministrazione<br />

e non un obbligo. Tale integrazione non può comunque essere esercitata con<br />

riferimento a quei documenti la cui esistenza è prevista dal bando a pena di<br />

esclusione, in quanto riferentisi a requisiti essenziali per la partecipazione. Il<br />

riconoscimento di siffatta facoltà, infatti, risolvendosi in una impropria rimessione in<br />

termini del concorrente la cui domanda si sia palesata viziata in parte qua, oltre a<br />

ledere il principio di imparzialità – il cui rispetto è doveroso verso i partecipanti alla<br />

gara – vulnererebbe il principio di imperatività della lex specialis, da intendersi<br />

prevalente rispetto al favor partecipationis.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 18 Gennaio <strong>2011</strong> n. 100 – Pres. Allegretta – Est. Adamo –<br />

10


P.M. (avv.ti Campagna e Stante) c. U.T.G. Prefettura di <strong>Bari</strong> (Avv. Stato)<br />

Competenza e giurisdizione – Patente di guida – Revoca – Rilascio nuova patente<br />

– Giurisdizione.<br />

Circolazione stradale – Patente di guida – Art. 120 Codice della Strada –<br />

Costituzionalità.<br />

La natura del provvedimento relativo al rilascio della nuova patente di guida –<br />

richiesta dopo la revoca di quella acquisita in precedenza – rimane connotata da ampi<br />

margini di discrezionalità sia amministrativa che tecnica, a fronte dei quali si può<br />

configurare solo una posizione di interesse legittimo, sulla quale deve pronunciarsi il<br />

giudice amministrativo.<br />

Il vigente articolo 120 del codice della strada prevede che “la persona destinataria<br />

del provvedimento di revoca della patente non può conseguire una nuova patente di<br />

guida prima che siano trascorsi almeno tre anni”. La norma, la cui costituzionalità è<br />

stata più volte messa in dubbio, ma sempre confermata, non riconosce un’assoluta<br />

preminenza del diritto al lavoro rispetto alla sicurezza pubblica, sia perché tra la<br />

guida del proprio automezzo e l’esercizio del diritto al lavoro non c’è un rapporto di<br />

condizionamento assoluto, sia anche perché il diritto al lavoro può essere modellato<br />

dal legislatore per tenere ragionevolmente conto di altre esigenze costituzionalmente<br />

rilevanti, come appunto, quelle della prevenzione dei reati che d<strong>anno</strong> luogo alla<br />

misura della sorveglianza speciale.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 21 gennaio <strong>2011</strong>, n. 114 – Pres. Durante – Est. Serlenga – I-<br />

I.P. S.p.a. (avv. Rodio) c. Comune di Foggia (n.c.)<br />

Giustizia amministrativa – Ricorso per l’ottemperanza – Esecuzione di lodo<br />

arbitrale munito della dichiarazione di esecutività ex art. 825 c.p.c. –<br />

Ammissibilità.<br />

È ammissibile il ricorso per ottemperanza del lodo arbitrale, munito della formula<br />

esecutiva ex art. 825 c.p.c. e divenuto inoppugnabile, allo scopo di ottenere<br />

l’adempimento della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato e<br />

l’eventuale condanna della stessa a corrispondere i relativi interessi fino al soddisfo.<br />

A tali fini il creditore deve dimostrare, oltre all’inadempimento dell’ente pubblico, di<br />

aver posto in essere le formalità di legge per la proposizione del ricorso in<br />

ottemperanza così come disciplinate dall’art. 114 del d.lgs. n. 104/2010.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 27 gennaio <strong>2011</strong>, n. 168 – Pres. Allegretta – Est. Picone –<br />

T.&A. S.r.l. (avv. Di Mattia) c. Provincia di Foggia (n.c.)<br />

11


Ambiente – Procedimento di valutazione di impatto ambientale – L.R. <strong>Puglia</strong><br />

11/2001 – Termini di conclusione del procedimento.<br />

Ambiente – Procedimento di valutazione di impatto ambientale – Termini di<br />

conclusione del procedimento – Natura di principi fondamentali della materia –<br />

Incompetenza del legislatore regionale.<br />

La conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale è sottoposta al<br />

termine di novanta giorni (decorrenti dalla scadenza del termine per l’espressione dei<br />

pareri degli enti coinvolti), ai sensi dell’art. 13 della L.R. <strong>Puglia</strong> n. 11/2001, secondo<br />

il quale l’autorità competente delibera la Via anche in assenza dei predetti pareri. Allo<br />

stesso modo, il sub-procedimento di verifica della assoggettabilità a Via (di<br />

competenza della Provincia ai sensi dell’art. 6, comma 2, della L.R. n. 11/2001) deve<br />

concludersi nel termine di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 16, comma 7, della<br />

medesima legge regionale.<br />

La previsione di termini perentori entro i quali le amministrazioni sono chiamate a<br />

pronunciarsi sulle istanze di compatibilità ambientale, costituisce principio<br />

fondamentale della materia non derogabile dalle Regioni.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 27 gennaio <strong>2011</strong>, n. 171 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile –<br />

D.L.L.I.B.V. (avv. Di Tonno) c. Azienda Sanitaria Locale <strong>Bari</strong> (n.c.)<br />

Giustizia amministrativa – Ricorso per l’ottemperanza – Decreto ingiuntivo non<br />

opposto – Esperibilità.<br />

Se un decreto ingiuntivo diviene esecutivo e definitivo a norma degli artt. 653 ss. c.p.c.<br />

è ammessa l’azione di ottemperanza; se lo stesso non è opposto, infatti, definisce la<br />

controversia, al pari della sentenza passata in giudicato, ed assume valore di cosa<br />

giudicata agli effetti della proposizione del ricorso per ottemperanza. Ai sensi dell’art.<br />

112, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 104/2010, l’azione di ottemperanza può essere<br />

proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri<br />

provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario al fine di ottenere<br />

l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al<br />

giudicato; nell’ambito della nozione di “altri provvedimenti” rientra indubbiamente<br />

l’ipotesi del decreto ingiuntivo non opposto.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 27 gennaio <strong>2011</strong>, n. 173 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile –<br />

Mi.Ro.Ra C. s.r.l. (avv. A. Lazazzera) c. Comune di Sant’Agata di <strong>Puglia</strong> (n.c.)<br />

Giustizia amministrativa – Ricorso per l’ottemperanza – Decreto ingiuntivo non<br />

opposto – Esperibilità.<br />

12


Il decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia, al pari della sentenza<br />

passata in giudicato, ed ha quindi valore di cosa giudicata agli effetti della<br />

proposizione del ricorso per ottemperanza. Nell’ambito della nozione di “altri<br />

provvedimenti” del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato di<br />

cui all’art. 112, comma 2, lett. c, del d.lgs. n. 104/2010,eseguibili con l’azione di<br />

ottemperanza, rientra indubbiamente l’ipotesi del decreto ingiuntivo non opposto.<br />

13


IIª SEZIONE<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 5 gennaio <strong>2011</strong>, n. 8 – Pres. Mangialardi – Est. Cocomile –<br />

L.M. (avv. Bagnoli) c. Comune di <strong>Bari</strong> (avv. Farnelli)<br />

Edilizia ed urbanistica – Impugnazione di ordinanza di demolizione –<br />

Inammissibilità nel caso di omessa impugnazione diniego di condono edilizio.<br />

Edilizia ed urbanistica – Edificazione nella fascia di trecento metri dal confine del<br />

demanio marittimo – Insanabilità dell’abuso.<br />

È inammissibile il ricorso contro l’ordine di demolizione laddove non vi sia stata<br />

l’impugnazione del presupposto diniego di condono edilizio.<br />

Il carattere assoluto del vincolo di inedificabilità, previsto dall’art. 51 comma 1, lett.<br />

f), della L.R. <strong>Puglia</strong> 31 maggio 1980, n. 56, che vieta ogni opera di edificazione entro<br />

la fascia di trecento metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato<br />

sul mare, è ostativo al rilascio della concessione edilizia in sanatoria e non può non<br />

comportare la demolizione del manufatto abusivo.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 5 gennaio <strong>2011</strong>, n. 13 – Pres. Mangialardi – Est. Cocomile –<br />

S.S. (avv. Leporale) c. Comune di Gallipoli (avv. Quinto)<br />

Edilizia ed urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi<br />

comunali – Domanda di condono edilizio – Declaratoria di irricevibilità –<br />

Impossibilità – Ragioni.<br />

Edilizia ed urbanistica – Domanda di condono edilizio – Declaratoria di<br />

irricevibilità senza attendere l’esito del procedimento paesaggistico medio tempore<br />

attivato –Illegittimità.<br />

Non è irricevibile la domanda di condono edilizio per la semplice ragione che l’abuso<br />

realizzato, in un’area sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa, rientri nella<br />

tipologia di cui al n. 1 della tabella 1 allegata al decreto legge n. 269/2003. Tale sola<br />

circostanza non è di per sé ostativa al rilascio del titolo abilitativo edilizio in<br />

sanatoria, dovendo la Pubblica Amministrazione, in sede di esame della domanda di<br />

condono, verificare la sussistenza di altre condizioni, come la non insistenza delle<br />

opere abusive su beni riconosciuti monumento nazionale, l’esistenza anteriore alla<br />

realizzazione delle opere di un vincolo di carattere relativo, la conformità delle opere<br />

alla normativa urbanistica vigente al momento dell’entrata in vigore del decreto legge<br />

n. 269/2003, il rilascio del parere favorevole dell’Amministrazione preposta alla<br />

tutela del vincolo.<br />

È necessario che la Pubblica Amministrazione competente attenda l’esito del<br />

14


procedimento attivato a seguito dell’invio di una domanda di condono paesaggistico<br />

ex art. 1, comma 39, della l n. 308/2004, affinché possa provvedere in via definitiva<br />

sull’istanza di condono edilizio. È, pertanto, illegittimo il provvedimento che dichiara<br />

irricevibile la domanda di condono edilizio e ordina la demolizione delle opere<br />

abusive realizzate, senza attendere la conclusione del procedimento avviato a seguito<br />

della presentazione di un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 5 gennaio <strong>2011</strong>, n. 15 – Pres. Mangialardi – Est. Cocomile –<br />

M.A. (avv. Fistetti) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale<br />

della Guardia di Finanza di <strong>Bari</strong> (Avv. Stato)<br />

Pubblico impiego –Accesso ai documenti amministrativi – Diniego di accesso agli<br />

atti retributivi del richiedente – Illegittimità.<br />

L’impiegato pubblico sottoposto ad un provvedimento di decurtazione delle somme<br />

dello stipendio ha un interesse diretto, concreto ed attuale estrazione di copia di tale<br />

provvedimento, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata (anche ed<br />

eventualmente in sede giurisdizionale: il diritto alla retribuzione) e collegata al<br />

provvedimento di cui è chiesta l’ostensione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 5 gennaio <strong>2011</strong>, n. 16 – Pres. Est. Mangialardi – C.M. (avv.<br />

Lapomarda) c. Comune di Vieste (n.c.)<br />

Edilizia ed Urbanistica – Procedimento amministrativo – Ingiunzione di<br />

demolizione – Comunicazione di avvio del procedimento – Mancanza –<br />

Legittimità.<br />

Edilizia ed Urbanistica – Ordinanza di acquisizione dell’immobile abusivo –<br />

Notificazione dell’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di<br />

demolizione – Mancanza – Ininfluenza.<br />

Processo amministrativo – Regola del principio di prova – Applicabilità.<br />

Il depotenziamento dei vizi procedimentali e comunque formali si è avuto con la legge<br />

n. 15 dell’11 febbraio 2005 che ha introdotto nel corpo delle disposizioni in materia di<br />

procedimento amministrativo l’art. 21-octies, a mente del quale non può procedersi<br />

all’annullamento del provvedimento assunto in violazione di norme procedimentali<br />

qualora il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto comunque essere diverso.<br />

(Fattispecie in tema di adozione di demolizione di intervento abusivo).<br />

La mancata notificazione dell’atto di accertamento di inottemperanza all’ingiunzione<br />

di demolizione, comunque inserita quale atto presupposto nell’ordinanza di<br />

acquisizione del bene immobile abusivo al patrimonio comunale, non inficia la<br />

15


legittimità della misura acquisitiva, bensì incide sulla relativa conoscenza dell’iter<br />

procedimentale posto in essere dall’Amministrazione per il ripristino dei valori<br />

giuridici violati dalla realizzazione dell’opera abusiva. Nella mancata notifica della<br />

accertata inadempienza all’ingiunzione, non si ravvisa vulnus alla tutela della<br />

ricorrente potendo questa ben far valere ogni sua diversa ragione a conoscenza<br />

dell’ordinanza di acquisizione che nella inottemperanza a demolire vede il suo<br />

presupposto.<br />

A fronte della disposizione di cui all’art. 64 c.p.a. che sottolinea il principio secondo<br />

cui spetta alle parti l’onere di fornire la prova dei fatti che sono nella loro<br />

disponibilità e che vengono posti a fondamento della pretesa o delle eccezioni, sono<br />

pienamente applicabili le norme del c.c. art. 2697 e art. 115 c.p.c. le quali sanciscono<br />

una operatività del processo amministrativo uniforme ai canoni ispiratori di quello<br />

civile.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 5 gennaio <strong>2011</strong>, n. 17 – Pres. Est. Mangialardi – S.F. S.r.l.<br />

(avv.ti Medina, Vitone, Di Salvatore) c. Comune di Trani (avv. Capurso), Regione<br />

<strong>Puglia</strong> (avv. Loffredo), Agenzia del Demanio (Avv. Stato)<br />

Autorizzazioni e concessioni – Concessioni demaniali – Rinnovo della concessione<br />

mediante procedura ad evidenzia pubblica – Previsione in atto regolamentare –<br />

Necessità.<br />

L’ intenzione dell’Amministrazione comunale di provvedere al rinnovo di una<br />

concessione demaniale mediante procedure ad evidenza pubblica deve essere assunta<br />

e consacrata in un atto regolamentare a contenuto generale e non può essere rimessa<br />

ad un intendimento del dirigente comunale le cui determinazioni sul punto si<br />

appalesano illegittime oltre che per incompetenza anche per una considerazione in<br />

punto di fatto, prima che di diritto, vale a dire l’assenza di eventuali altri aspiranti<br />

alla concessione dell’area demaniale e quindi carenza di presupposto che potesse<br />

abilitare al sopra riferito intendimento di esperire la procedura ad evidenza pubblica.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 10 gennaio <strong>2011</strong>, n. 19 – Pres. Urbano – Est. Cocomile –<br />

L.M. (avv. Vernola) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Scattaglia) e Provincia di <strong>Bari</strong> (n.c.)<br />

Giustizia amministrativa – Risarcimento dei danni – Domanda avanzata con<br />

ricorso per esecuzione del giudicato – Dopo l’entrata in vigore del codice del<br />

processo amministrativo – Possibilità di chiedere anche il risarcimento dei danni<br />

verificatisi prima del giudicato – Sussiste – Modalità – Individuazione.<br />

Giustizia amministrativa – Risarcimento dei danni – Domanda – In relazione ad<br />

un giudizio che è diretto alla mera esecuzione di una sentenza del T.A.R. non<br />

16


sospesa in appello – Dopo l’entrata in vigore del codice del processo<br />

amministrativo – Possibilità – Sussiste.<br />

Giustizia amministrativa – Risarcimento dei danni – Domanda – Avanzata<br />

genericamente dal ricorrente – Potere del G.A. di qualificarla in relazione a<br />

quanto contenuto negli scritti difensivi – Sussiste.<br />

Giustizia amministrativa – Risarcimento dei danni – Risarcimento del d<strong>anno</strong> non<br />

patrimoniale – Possibilità – Sussiste – Condizioni – Individuazione.<br />

Dopo l’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs.<br />

2 luglio 2010, n. 104, non è più applicabile il principio giurisprudenziale secondo il<br />

quale in sede di ottemperanza è possibile formulare richiesta di risarcimento, ma solo<br />

per i danni verificatisi in seguito alla formazione del giudicato e a causa del ritardo<br />

nella esecuzione della pronuncia, mentre il risarcimento dei danni riferibili al periodo<br />

precedente al giudicato deve essere richiesto con un giudizio cognitorio da proporsi<br />

davanti al giudice di primo grado, atteso che – ai sensi dell’art. 112, comma 4, di<br />

detto Codice – è ora ammessa la proposizione, nel giudizio di ottemperanza, di una<br />

azione risarcitoria anche per i danni riguardanti periodi precedenti al giudicato;<br />

peraltro, tale possibilità deve intendersi contenuta nei limiti temporali e sostanziali<br />

dettati dal precedente art. 30 e, in tal caso, il giudizio si svolge nelle forme, nei modi e<br />

nei termini del processo ordinario.<br />

È ammissibile un’azione risarcitoria formulata in pendenza di un processo che solo in<br />

senso lato può definirsi di “ottemperanza” in base alla rubrica del Titolo I del Libro<br />

IV del codice del processo amministrativo ed alla rubrica dell’art. 112 c.p.a., ma che<br />

in senso stretto è diretto alla mera esecuzione di una sentenza del T.A.R. non sospesa<br />

e quindi non ancora passata in giudicato; in tal caso, infatti, si tratta di un giudizio<br />

non di vera e propria “ottemperanza” in senso tecnico, bensì di esecuzione di una<br />

sentenza di primo grado, nell’ambito del quale il giudice amministrativo adito si<br />

limita ad esercitare i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato (in tal<br />

senso disponeva originariamente l’art. 33, ultimo comma legge n. 1034/1971, come<br />

novellato sul punto dalla legge n. 205/2000).<br />

Nel caso in cui il ricorrente chieda genericamente il risarcimento del d<strong>anno</strong> cagionato<br />

dall’azione amministrativa illegittima, senza specificazione alcuna, tale domanda deve<br />

intendersi come riferita a tutte le possibili voci di d<strong>anno</strong> originate dalla condotta<br />

illecita posta in essere dalla P.A. convenuta (quindi sia il d<strong>anno</strong> non patrimoniale che<br />

il pregiudizio economico). D’altra parte, ai sensi dell’art. 32, comma 2, prima parte,<br />

c.p.a, il giudice amministrativo può qualificare l’azione proposta in base ai suoi<br />

elementi sostanziali evidentemente desumibili dal testo degli atti processuali di parte<br />

ed il d<strong>anno</strong> risarcibile, ai sensi dell’art. 112, commi 3 e 4 c.p.a., è comprensivo anche<br />

dell’eventuale pregiudizio non patrimoniale patito da chi subisce l’inerzia della P.A. a<br />

fronte di una decisione favorevole del giudice amministrativo.<br />

Il riconoscimento del d<strong>anno</strong> non patrimoniale è soggetto ad un limite ontologico e ad<br />

17


un onere probatorio. Quanto al primo, esso è ammesso nei soli casi in cui la lesione<br />

del diritto costituzionale sia qualificata dalla serietà dell’offesa e dalla gravità delle<br />

conseguenze nella sfera personale. Quanto al secondo aspetto, occorre che il<br />

danneggiato fornisca la prova, oltre dell’evento dato dalla sussistenza di una lesione<br />

del diritto costituzionalmente primario che superi la soglia della tollerabilità, anche<br />

della ricorrenza di significative ripercussioni pregiudizievoli sotto il profilo del<br />

d<strong>anno</strong>-conseguenza.<br />

<strong>TAR</strong> <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 13 gennaio <strong>2011</strong>, n. 33 – Pres. Urbano – Est. Serlenga –<br />

M.V. (avv. Rotolo) c. Comune di Monopoli (avv. Stefanelli)<br />

Edilizia ed urbanistica – Condono edilizio – Vincoli paesaggistici – Normativa.<br />

La disciplina di vincolo contenuta nel DM 1 agosto 1985 non può ritenersi confermata<br />

dall’articolo 1 quinquies della legge n. 431/85 poiché tale disposizione si riferisce ai<br />

soli vincoli prodottisi in applicazione – e quindi durante la vigenza – dell’art. 2 del<br />

D.M. 21 settembre 1984. Il decreto ministeriale del 1985, in quanto pubblicato<br />

successivamente alla legge, non può quindi ritenersi confermato dalla legge stessa;<br />

non può cioè considerarsi operativo.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 13 gennaio <strong>2011</strong>, n. 43 – Pres. Est. Urbano – D.L. e P.M.<br />

(avv.ti Digirolamo, Spano) c. Comune di Santeramo in Colle (n.c.)<br />

Edilizia e urbanistica – Ordine di demolizione di manufatti abusivi – Valutazione<br />

ragioni di interesse pubblico – Non occorre.<br />

Edilizia e urbanistica – Ordine di demolizione – Comunicazione di avvio del<br />

procedimento – Mancanza – Legittimità.<br />

Edilizia e urbanistica – Atto d’accertamento dell’inottemperanza – Acquisizione<br />

al patrimonio comunale – Verbale di polizia municipale – Insufficienza.<br />

In caso di ordine di demolizione di opere abusive, atto vincolato al pari di tutti i<br />

provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, non occorre una specifica valutazione<br />

delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli<br />

interessi privati coinvolti e sacrificati.<br />

L’ordine di demolizione di opere abusive, in quanto atto dovuto, emesso quale<br />

sanzione per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un<br />

procedimento di natura vincolata, precisamente tipizzato dal legislatore, non deve<br />

essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.<br />

L’acquisizione del manufatto abusivo al patrimonio comunale, presuppone un<br />

18


apposito atto procedimentale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di<br />

demolizione emesso dall’organo comunale competente, essendo insufficiente il verbale<br />

di polizia municipale di constatazione dell’inadempienza che, invece, è atto<br />

endoprocedimentale e comunque meramente ricognitivo.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 13 gennaio <strong>2011</strong>, n. 45 – Pres. Est. Urbano – L.C., L.P., L.N.,<br />

L.P. (avv. Basso) c. Comune di Sammichele di <strong>Bari</strong> (avv. Vernola)<br />

Edilizia e urbanistica – Ingiunzione di demolizione – Acquisizione gratuita<br />

dell’area e manufatti abusivi – Presupposti – Criterio interpretativo.<br />

L’art. 7, comma 3, della l. 47/1985 assoggettava alle misure repressive di abusi edilizi<br />

il responsabile dell’attività di costruzione e non anche il proprietario dell’immobile.<br />

In caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, l’acquisizione gratuita dell’area<br />

e dei manufatti abusivi a favore del Comune, così come prevista dall’art. 7, l. 47/1985,<br />

non poteva considerarsi misura strumentale diretta a consentire al Comune la<br />

demolizione, ma costituiva autonoma sanzione da irrogarsi al solo trasgressore<br />

inadempiente, nei cui confronti, non pure del proprietario non responsabile<br />

dell’abuso, andava disposta l’acquisizione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 13 gennaio <strong>2011</strong>, n. 50 – Pres. Urbano – Est. Serlenga – G.A.<br />

(avv.ti Giancaspro) c. Ministero della Difesa (avv. Matteo)<br />

Impiego pubblico – Equo indennizzo – Cumulo di provvidenze indennitarie –<br />

Inapplicabilità del divieto di cumulo agli eredi del dipendente.<br />

Il divieto di cumulo totale o parziale delle provvidenze indennitarie connesse ad<br />

infermità contratte per causa di servizio, sancito dall’art. 50 del d.P.R. 686/57, non si<br />

applica agli eredi del dipendente deceduto a causa di servizio giacché in capo a questi<br />

il diritto all’indennità assicurativa sorge ex novo ac iure proprio per finalità<br />

essenzialmente previdenziali, mentre il credito per l’equo indennizzo si trasmette iure<br />

successionis in quanto già presente nel patrimonio dell’impiegato dante causa. In<br />

simili ipotesi, pertanto non concorrerebbero due crediti traenti titolo da un solo fatto<br />

causativo di d<strong>anno</strong>.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 14 gennaio <strong>2011</strong>, n. 96 – Pres. Mangialardi – Est. Cocomile –<br />

F.D. (avv.ti Fasanella e Deramo) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e<br />

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la <strong>Puglia</strong> Province di<br />

<strong>Bari</strong> e Foggia (Avv. Stato)<br />

Beni paesaggistici – Tutela – Poteri Soprintendenza – Annullamento<br />

19


autorizzazione paesaggistica – Quando è possibile.<br />

Beni paesaggistici – Procedimento amministrativo – Potere discrezionale della<br />

P.A. di attivarsi – Integrazione carenze documentali – Sussistenza.<br />

Il potere della Soprintendenza, previsto dall’art. 159, comma 3, del d.lgs n. 42/2004,<br />

di annullare l’autorizzazione paesaggistica con provvedimento motivato, se la ritiene<br />

non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggi, deve essere esercitato con<br />

riferimento esclusivo al manufatto in merito al quale è essa è stata chiamata a<br />

pronunciarsi e non può estendersi a provvedimenti differenti riguardanti diversi<br />

interventi.<br />

È illegittimo il decreto di annullamento di autorizzazione paesaggistica emesso in<br />

conclamata situazione di carenza di istruttoria e di documentazione insufficiente<br />

atteso che il Soprintendente deve procedere ai sensi dell’art. 6, comma 6-bis, del d.m.<br />

495/1994 (richiamato dall’art. 159, comma 3, d.lgs. n. 42/2004), ad una integrazione<br />

istruttoria documentale e richiedere siffatta documentazione ai soggetti che ne sono in<br />

possesso.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 21 gennaio <strong>2011</strong>, n. 133 – Pres. Urbano – Est. Serlenga –<br />

A.C. (avv. Cretì) c. Comando Regione Carabinieri <strong>Puglia</strong> SM – Ufficio Personale,<br />

Ministero della Difesa (Avv. Stato)<br />

Impiegati dello Stato – Permesso ex art. 33 l. 104/1992 – Requisito della<br />

continuità di assistenza – Quando sussiste.<br />

A seguito della modifica della l. n. 104/1992 operata dall’art. 19 della l. 53/2000, per<br />

la fruizione del beneficio del permesso mensile per l’assistenza del congiunto affetto<br />

da handicap, la continuità dell’assistenza non deve essere intesa in senso materiale<br />

bensì in senso morale ed anzi la distanza tra la sede di servizio del pubblico<br />

dipendente e la residenza del disabile finisce per supportare la richiesta del permesso<br />

mensile. La presunta assenza di continuità di assistenza, non supportata da elementi<br />

concreti, determina l’illegittimità del diniego.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 21 gennaio <strong>2011</strong>, n. 138 – Pres. Urbano – Est. Mangialardi –<br />

O.M. (avv. Roselli) c. Ministero della Giustizia, Ministero della Giustizia<br />

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (n.c.)<br />

Pubblico impiego – Procedimento disciplinare – Destituzione dal servizio –<br />

Annullamento sanzione illegittimamente irrogata – Diritto alla restitutio in<br />

integrum – Sia dal punto di vista giuridico che economico.<br />

Pubblico impiego – Annullamento sanzione illegittimamente irrogata – Restituito<br />

20


in integrum dal punto di vista economico – Voci accessorie al credito maturato –<br />

Corresponsione non cumulativa.<br />

In caso di annullamento di un provvedimento di destituzione di un pubblico<br />

dipendente, la p.a. deve provvedere alla restituzione in integrum della posizione del<br />

dipendente illegittimamente cessato dal servizio dal punto di vista giuridico ed<br />

economico, e sotto questo ultimo profilo v<strong>anno</strong> anche considerati quali voci accessorie<br />

della sorte capitale anche gli interessi e la rivalutazione che avr<strong>anno</strong> decorrenza<br />

identica a quella dei singoli ratei di stipendio spettanti all’interessato ora per allora e<br />

sino al momento dell’effettiva corresponsione delle somme.<br />

In caso di annullamento di un illegittimo provvedimento di destituzione di un pubblico<br />

dipendente, la p.a. deve provvedere alla restituzione in integrum anche dal punto di<br />

vista economico della posizione del dipendente ma, nel corrispondere le voci<br />

accessorie alla sorte capitale, non potrà procedere cumulativamente. Ciò per effetto<br />

dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 che prevede l’applicazione anche agli<br />

emolumenti di natura retributiva dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991,<br />

disciplinante la materia previdenziale. Sulla sorte capitale dei crediti già riscossi<br />

sar<strong>anno</strong> corrisposti solo gli interessi legali in quanto la maggiorazione da tale data<br />

del tasso legale viene a coprire l’intera area del d<strong>anno</strong> derivante dall’aumento dei<br />

prezzi.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 21 gennaio <strong>2011</strong>, n. 139 – Pres. Urbano – Est. Mangialardi –<br />

A.S., M.C.M., D.S. (avv.ti D’Acciò, Delvino) c. Comune di Conversano (n.c.)<br />

Silenzio amministrativo – Obbligo della P.A. di provvedere – Legittima<br />

aspettativa del privato – Sussistenza.<br />

L’obbligo giuridico della Pubblica Amministrazione di concludere il procedimento<br />

amministrativo mediante l’adozione di un provvedimento espresso, così come previsto<br />

dall’art. 2 della l. n. 241/90, sussiste ogni qualvolta ciò sia imposto da ragioni di<br />

giustizia ed equità, ovvero allorché sia sorta, a fronte del dovere di correttezza e di<br />

buona amministrazione della parte pubblica, una legittima aspettativa del privato a<br />

conoscere contenuto e ragioni delle determinazioni che l’amministrazione ritiene di<br />

dover adottare. Una volta avviato anche di ufficio un procedimento l’Amministrazione<br />

ha il dovere di concluderlo con un provvedimento espresso, diretto ad indicare in<br />

modo trasparente la decisione assunta.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 31 gennaio <strong>2011</strong>, n. 205 – Pres. Urbano – Est. Mangialardi –<br />

A.I. (avv. De Marco) c. Comune di Molfetta (avv. Boccardi) e Regione <strong>Puglia</strong> (n.c.)<br />

Giustizia amministrativa – Edilizia e Urbanistica – Convenzioni urbanistiche –<br />

21


Giurisdizione esclusiva – Vi rientrano.<br />

Giustizia amministrativa – Edilizia e Urbanistica – Accordi ex art. 11 della l. n.<br />

241/1990 – Giurisdizione esclusiva.<br />

Edilizia e Urbanistica – Convenzioni urbanistiche – Diritto di ius variandi della<br />

Pubblica Amministrazione – Ambito di applicazione.<br />

L’art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 devolve alla giurisdizione esclusiva del<br />

giudice amministrativo i comportamenti ed i provvedimenti dell’amministrazione<br />

pubblica in materia di edilizia e urbanistica, e viene a riguardare la totalità degli<br />

aspetti dell’uso del territorio, nessuno escluso. Tra i comportamenti affidati alla<br />

giurisdizione esclusiva è possibile <strong>anno</strong>verare anche le convenzioni con le quali il<br />

Comune cede gratuitamente delle aree perché vengano destinate a urbanizzazione<br />

generale, ovvero ne cede altre, a titolo oneroso, perché vengano destinate ad edilizia<br />

economica e popolare.<br />

Le convenzioni urbanistiche rientrano nel modello procedimentale di cui all’art. 11<br />

della l. 241 del 1990 (accordi sostitutivi del provvedimento) con lo scopo di definire il<br />

contenuto sostanziale di un accordo pianificatorio territoriale tra l’autorità pubblica e<br />

il privato contraente. A mente del comma 5 del riferito art. 11, le controversie in tema<br />

di formazione, conclusione ed esecuzione di detti accordi sono riservate alla<br />

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non per materia, ma in virtù della<br />

tipologia dell’atto che è fonte del rapporto, vale a dire l’accordo.<br />

Le convenzioni urbanistiche h<strong>anno</strong> natura contrattuale, e, di conseguenza, deve<br />

ritenersi non consentita la modifica da parte della Pubblica Amministrazione degli<br />

obblighi determinatisi in convenzione, anche con il consenso del privato. Detta<br />

convenzione è, però, un contratto di natura peculiare, di talché sarebbero comunque<br />

possibili variazioni introdotte in virtù della iniziativa di parte pubblica e, questo, in<br />

sede di emanazione di un nuovo strumento urbanistico generale, implicando<br />

quest’ultimo la revisione dell’assetto urbanistico del territorio comunale. In tali e<br />

limitati casi di riesercizio del potere, la posizione soggettiva del cittadino è di<br />

interesse legittimo e non di diritto soggettivo.<br />

22


IIIª SEZIONE<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 14 gennaio <strong>2011</strong>, n. 63 – Pres. Morea – Est. Giansante – V.E.<br />

c. Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di<br />

Finanza (Avv. Stato).<br />

Mutilati e invalidi civili – Portatori di handicap vari – Assistenza ad opera dei<br />

familiari – Beneficio previsto dall’art. 33, comma 3, l. n. 104/1992 –<br />

Riconoscimento – Nozione di continuità – Lontananza del dipendente dalla sede<br />

del disabile – Irrilevanza – Applicabilità del beneficio anche ai dipendenti della<br />

Guardia di Finanza.<br />

Risarcimento del d<strong>anno</strong> – D<strong>anno</strong> non patrimoniale – Liquidazione – Non può<br />

prescindere dall’allegazione degli elementi di fattoda cui desumere l’esistenza e<br />

l’entità del pregiudizio.<br />

Ai sensi dell’art. 33 della l. n. 104/1992, i permessi retribuiti possono essere concessi<br />

sia ai familiari lavoratori conviventi che a quelli non conviventi purché questi ultimi<br />

assistano il portatore di handicap con continuità ed in via esclusiva. La continuità<br />

dell’assistenza non può coincidere con una quotidianità dell’assistenza stessa in<br />

quanto è sufficiente che essa si svolga secondo i criteri di sistematicità ed adeguatezza<br />

che non possono essere escluse in caso di obiettiva lontananza del dipendente dalla<br />

sede del disabile. In tali ipotesi il valore della tutela della salute della persona<br />

assistita ai sensi dell’art. 32 Cost. deve considerarsi preminente rispetto a quello<br />

dell’autorganizzazione dell’amministrazione ex art. 97 Cost. Alla luce di siffatto<br />

bilanciamento, la disciplina deve quindi essere estesa anche ai dipendenti della<br />

Guardia di Finanza: in caso contrario si verificherebbe una situazione discriminante<br />

per tale categoria di lavoratori.<br />

Il diritto al risarcimento del d<strong>anno</strong> morale, in tutti i casi in cui è ritenuto risarcibile,<br />

non può prescindere dalla allegazione da parte del richiedente, degli elementi di fatto<br />

dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio, ragione per cui deve essere<br />

rigettata la domanda genericamente formulata e non supportata neanche da un<br />

principio di prova.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 14 gennaio <strong>2011</strong>, n. 65 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

I.B.F. (avv. Pellegrini) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Torrente).<br />

Sovvenzioni, contributi, sussidi – Esclusione dai beneficiari di contributi pubblici<br />

– Dell'impresa che non abbia dimostrato di essere un esercizio commerciale di<br />

vicinato – In ottemperanza a quanto prescritto dal bando – Legittimità.<br />

Nel caso in cui il bando per l’assegnazione di contributi e agevolazioni finanziarie in<br />

favore delle P.M.I. nel settore Commercio, richieda il possesso di determinati<br />

23


equisiti, è necessario, ai fini dell’assegnazione, che l’impresa richiedente, dimostri,<br />

anche documentalmente, di esserne in possesso. È legittima, pertanto, l’esclusione<br />

dell’impresa ricorrente che, avendo rappresentato nella domanda di ammissione di<br />

essere un esercizio commerciale di vicinato, risulti in atti una impresa artigiana, in<br />

quanto tale non rientrante fra i soggetti beneficiari ai sensi del combinato disposto<br />

degli artt. 1, comma 2, e 4, comma 1, della l.r. <strong>Puglia</strong> n. 11/2003 espressamente<br />

richiamati nel bando.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 14 gennaio <strong>2011</strong>, n. 66 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

A.M. (avv. Ordine) c. Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e altri (Avv.<br />

Stato).<br />

Giurisdizione – In materia di Pubblico impiego – Concorsi a pubblici impieghi –<br />

Controversie in materia di graduatorie permanenti del personale docente della<br />

scuola – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza.<br />

Ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, appartengono alla giurisdizione del giudice<br />

ordinario le controversie inerenti l’assunzione mediante collocamento o le assunzioni<br />

obbligatorie (con riferimento ai titolari di riserve, iscritti nelle liste di collocamento o<br />

appartenenti a categorie protette) che, prescindendo dalla valutazione comparativa e<br />

selettiva delle procedure concorsuali, dipendono esclusivamente dall’inserimento in<br />

graduatoria sulla base dei titoli o dei presupposti predeterminati per legge. In<br />

presenza dei requisiti legittimanti, infatti, il soggetto che vanta il titolo all’assunzione<br />

è titolare di un diritto soggettivo all’assunzione medesima, la cui cognizione è<br />

naturalmente devoluta al giudice ordinario.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 14 gennaio <strong>2011</strong>, n. 69 – Pres. Morea – Est. Amovilli – R.R.<br />

(avv. Nitti) c. Comune di Monopoli (avv. Dibello).<br />

Beni paesaggistici – Abusi – Condono – Concessione in sanatoria – Rilascio –<br />

Valore vincolante del parere negativo dell’autorità preposta alla tutela del vincolo<br />

– Sussistenza.<br />

Edilizia e urbanistica – Piani regolatori – Violazione – Costruzione abusiva –<br />

Sanatoria – Parere negativo autorità preposta al vincolo paesaggistico – Diniego<br />

di sanatoria – Motivazione per relationem – Sufficienza.<br />

Nell’ambito del procedimento di condono edilizio ai sensi della l. n. 326/2003,<br />

l’eventuale atto negativo di compatibilità paesaggistica ex l. n. 308/2004, visto<br />

l’effetto pacificamente vincolante, ne comporta la natura direttamente ed<br />

immediatamente lesiva nei confronti del soggetto istante, con onere di impugnazione<br />

immediata nel termine decadenziale di cui agli artt. 29 e 41 c.p.a.<br />

24


Nel sistema delineato dalla disciplina sul condono edilizio di cui alla l. 326/2003 il<br />

diniego formulato dall’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico ex l.<br />

308/2004, ha valore vincolante nel procedimento di condono edilizio, impedendo<br />

definitivamente il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, il cui diniego non<br />

richiede una diffusa motivazione, potendosi legittimamente basare anche sul semplice<br />

rinvio agli atti acquisiti nel corso del procedimento predetto e formati dall’autorità<br />

preposta al vincolo, con conseguente legittimità anche di motivazione per relationem.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 14 gennaio <strong>2011</strong>, n. 72 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

E.T.C.M. s.n.c. (avv. Mariani) c. Comune di Triggiano (avv. Gagliardi La Gala).<br />

Porcesso amministrativo – Deposito tardivo memoria ex art. 73 c.p.a. – Eccezione<br />

di prescrizione – Decadenza.<br />

Edilizia ed urbanistica – Piano di lottizzazione – Approvazione – Efficacia –<br />

Apprensione volumetria – Obbligazione risarcitoria ex art. 2043 c.c.<br />

Giurisdizione – In materia edilizi ed urbanistica – Piano di lottizzazione –<br />

Approvazione – Efficacia – Apprensione volumetria – Obbligazione risarcitoria<br />

ex art. 2043 c.c. – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussistenza.<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizioanle – Qualificazione della<br />

domanda giudiziale da parte del giudice ex art. 32 c.p.a. – Impossibilità di<br />

sostituire la domanda proposta con una diversa quanto a causa petendi.<br />

Il deposito tardivo di una memoria rispetto ai termini codificati dal primo comma<br />

dell’art. 73 c.p.a., così come rispetto all’abrogato art. 23 della l. n. 1034/1971,<br />

impedisce l’esame dell’eccezione di prescrizione ivi contenuta, trattandosi di<br />

eccezione in senso stretto non rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 2938 c.c.<br />

Il trasferimento coattivo da parte di un ente espropriante, in assenza di alcun<br />

convenzionamento della volumetria o cubatura spettante ad un’area secondo il vigente<br />

regime urbanistico, non può non ricevere tutela sotto il profilo risarcitorio, trattandosi<br />

di una anomala forma di espropriazione “larvata” come tale in contrasto sia con l’art<br />

42 Cost. che con l’art. 1 del protocollo addizionale della C.E.D.U. come interpretato<br />

dalla Corte di Strasburgo – la cui efficacia acquisisce peraltro forza di diritto<br />

comunitario a seguito del Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1 dicembre 2009 –<br />

nel condivisibile presupposto che esse ricomprendano il c.d. diritto alla volumetria<br />

spettante come inerente il diritto di proprietà.<br />

L’efficacia di vincolo (ex art. 17 della l. n. 765/67) e di dichiarazione di pubblica<br />

utilità (art. 12, comma 1, lett. a)) propria dell’approvazione di un piano di<br />

lottizzazione poi non seguita dall’espropriazione o cessione bonaria delle aree,<br />

determina, quanto alla concreta apprensione della volumetria naturalmente spettante<br />

25


alle aree non oggetto di convenzionamento, un obbligazione risarcitoria a carico<br />

dell’ente pubblico espropriante e a beneficio dei relativi proprietari, ingiustamente<br />

lesi ex art 2043 c.c. da tal anomala forma ablatoria, costituente fatto illecito pur<br />

sempre riconducibile all’esercizio di un potere autoritativo che radica la giurisdizione<br />

amministrativa, ai sensi dell’art 133, comma 1, lett. g) c.p.a. (e dell’abrogato art. 53<br />

del d.P.R. n. 327/2001 applicabile ratione temporis ai sensi dell’art 5 c.p.c.).<br />

Non può il giudice amministrativo investito della domanda per l’accertamento “del<br />

diritto all’indennizzo” condannare invece l’ente espropriante al risarcimento del<br />

d<strong>anno</strong> da illecita apprensione del diritto alla volumetria spettante, in quanto in tal<br />

modo non si opererebbe una mera qualificazione della domanda, ma si darebbe luogo<br />

ad una pronuncia su domanda diversa per causa petendi e petitum essendo pacifico<br />

che il potere-dovere del giudice di qualificare correttamente la domanda giudiziale<br />

(per il principio iura novit curia oggi accolto dallo stesso art. 32, comma 2, c.p.a.) non<br />

consente di sostituire la domanda proposta con una diversa quanto a causa petendi.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 14 gennaio <strong>2011</strong>, n. 75 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

A.O.C.S. ed altri (avv. Taurino) c. R.P. (avv. Grimaldi).<br />

Sanità Pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – Cliniche<br />

private – Tariffe sanitarie – Discrezionalità – Limiti.<br />

Sanità Pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – Cliniche<br />

private – Tariffe sanitarie – Determinazione del quantum – Potere autoritativo<br />

dell’Amministrazione – Interesse legittimo - Sussistenza.<br />

Sanità Pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – Cliniche<br />

private – Concertazione – Valenza e natura giuridica – Carattere vincolante –<br />

Insussistenza.<br />

Sanità Pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – Cliniche<br />

private – Limiti di spesa e finanza pubblica – Rilevanza.<br />

Procedimento amministrativo – In genere – Termini di conclusione del<br />

procedimento – Inosservanza – Non determina l’illegittimità del provvedimento<br />

emanato.<br />

Procedimento amministrativo – In genere – Termini di conclusione del<br />

procedimento – Mancato rispetto – Diritto al risarcimento del d<strong>anno</strong> ex art. 2043<br />

c.c. – Accertamento.<br />

Risarcimento del d<strong>anno</strong> – D<strong>anno</strong> da mero ritardo – Valutazione e liquidazione –<br />

Liquidazione con criteri equitativi – Casi in cui è possibile – Preclusione nel caso<br />

in cui si voglia supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio posto a<br />

26


carico del danneggiato.<br />

In materia di determinazione del quantum delle tariffe per la remunerazione di<br />

prestazioni di rilievo sanitario rese nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, non<br />

diversamente da quanto avviene in genere per il corrispettivo spettante a beneficio dei<br />

gestori di un servizio pubblico, la P.A. è titolare di un potere discrezionale che<br />

incontra il solo limite dell’effettiva remuneratività del capitale investito. Tale limite<br />

trova la sua ragion d’essere nell’esigenza di tutela del diritto di iniziativa economica<br />

costituzionalmente garantito.<br />

Al cospetto del potere discrezionale di cui gode la P.A. nella materia di<br />

determinazione del quantum del corrispettivo spettante ai gestori di un servizio<br />

pubblico, il cittadino è titolare di un interesse legittimo, dovendosi riconoscere natura<br />

autoritativa a tale potere.<br />

Non può riconoscersi carattere vincolante alle risultanze della concertazione per la<br />

determinazione delle tariffe relative a prestazioni sanitarie, poiché tale strumento, a<br />

differenza della contrattazione, non ha valenza negoziale, ma rappresenta<br />

un’occasione di confronto per finalità istruttorie, fermo restando il potere<br />

dell’Amministrazione di determinarsi in modo difforme, nell’esercizio delle proprie<br />

prerogative in materia di politica sanitaria e tariffaria.<br />

La scelta della P.A. in materia di determinazione del contenuto delle tariffe sanitarie,<br />

di rinviare alla negoziazione delle rette con l’utenza ed i Comuni interessati e alla<br />

revisione delle convenzioni con i soggetti gestori, è rispondente all’interesse generale<br />

all’ottimizzazione della spesa pubblica ed equilibrio della finanza pubblica<br />

complessiva. Tale esigenza giustifica l’abbattimento anche drastico dei margini di<br />

utile degli operatori privati accreditati.<br />

La violazione del termine di cui all’art 2 della l. n. 241/90, se non assume rilevanza ai<br />

fini della legittimità dei provvedimenti tardivamente emanati, è però idonea a fondare<br />

la responsabilità risarcitoria della P.A. dovendosi riconoscere rilevanza giuridica<br />

l’interesse del privato al tempestivo esercizio del potere discrezionale.<br />

Nonostante il silenzio dell’art 2-bis della l. n. 241/90, deve riconoscersi che la<br />

certezza della conclusione del procedimento entro i termini legali costituisce<br />

autonomo bene della vita, la cui lesione è meritevole di tutela risarcitoria ex art. 2043<br />

c.c., fermo restando l’accertamento puntuale degli ulteriori elementi costitutivi della<br />

fattispecie aquiliana tra cui in particolare, la colpevolezza dell’inerzia e l’allegazione<br />

dei fatti costitutivi dello stesso d<strong>anno</strong>, oltre che del dovere di correttezza imposto al<br />

danneggiato dal comma 2 dell’art. 1227 c.c.<br />

Ammessa l’astratta configurabilità del d<strong>anno</strong> da “mero ritardo”, è onere del<br />

danneggiato dimostrare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi costituitivi della<br />

fattispecie aquiliana. In particolare, egli dovrà procedere all’esatta quantificazione<br />

del d<strong>anno</strong> effettivamente subito, secondo i criteri dettati dall’art. 1223 e ss. c.c. Sarà<br />

27


possibile la determinazione equitativa ex art.1226 c.c. soltanto in ipotesi di<br />

impossibilità o motivata difficoltà di procedere all’esatta quantificazione e non per<br />

supplire al mancato assolvimento dell’onus probandi in capo al ricorrente.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 14 gennaio 2010, n. 74 – Pres. Morea – Est. Amovilii –<br />

B.M.F. (avv. De Robertis) c. Ministero della Giustizia e altri (Avv. Stato).<br />

Avvocato – Esami di abilitazione – Commissione esaminatrice – Riesercizio in<br />

ottemperanza all’ordinanza cautelare propulsiva – Effetto conformativo –<br />

Appello – Caducazione – Irrilevanza.<br />

Avvocato – Esame di abilitazione – Attribuzione del punteggio numerico alle<br />

prove dei candidati – Motivazione numerica – Sufficienza.<br />

In tema di misure cautelari, il mero accoglimento della sospensiva con adozione di<br />

misura propulsiva (c.d. di “remand”) che non detti prescrizioni conformative lascia<br />

intatti i profili di discrezionalità in capo all’autorità procedente con la conseguenza<br />

che la successiva determinazione di questa non ha carattere meramente esecutivoattuativo<br />

dell’ordinanza ma, essendo espressione di una diversa valutazione e<br />

istruttoria, assume una sua autonomia sostanziale e non può ritenersi caducata a<br />

seguito di accoglimento di appello avverso il provvedimento applicativo della misura.<br />

In tema di motivazione del provvedimento costituisce ormai principio del diritto<br />

vivente la sufficienza del solo punteggio numerico ai fini delle valutazioni compiute<br />

dalla Commissione dell’esame di abilitazione alla professione forense.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 14 gennaio <strong>2011</strong>, n. 78 – Pres. Morea – Est. Amovilli – V.D.<br />

e altri (avv.ti Guastamacchio, Sorace) c. Comune di Foggia (avv.ti Barbato, Puzio).<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Notifica – Alle<br />

amministrazioni dello Stato e agli Enti pubblici – Sindaco ufficiale del Governo –<br />

Notificazione nella casa comunale anziché presso l’Avvocatura dello Stato –<br />

Ritualità.<br />

Comune – Organi di governo – Competenze del sindaco – Provvedimenti<br />

contingibili e urgenti – Esercizio del potere extra ordinem di cui all’art. 54 del<br />

T.U. enti locali – Presupposti e condizioni.<br />

Il Sindaco, quando agisce nella veste di Ufficiale di Governo, ovvero anche in quella<br />

di Commissario straordinario per interventi ricollegati alla protezione civile, non<br />

diventa ipso iure un “organo” di una Amministrazione dello Stato, poiché resta<br />

incardinato nel complesso organizzativo dell’ente locale, senza che il suo status sia<br />

minimamente modificato. Ne consegue che la notifica del ricorso può essere<br />

28


correttamente effettuata presso la Casa comunale anziché presso l’avvocatura dello<br />

Stato.<br />

L’ordinanza di necessità c.d. contingibile ed urgente adottata dal Sindaco, sia in veste<br />

di Ufficiale di Governo, ovvero in veste di Commissario straordinario per interventi<br />

ricollegati alla protezione civile, è legittima, solo quando vi è una situazione di<br />

pericolo effettivo per la pubblica incolumità o sicurezza urbana e, al contempo, tale<br />

situazione sia così eccezionale e imprevedibile da non potervi far fronte con i mezzi<br />

previsti in via ordinaria dall’ordinamento, presupposti entrambi da esternare con<br />

congrua motivazione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 14 gennaio <strong>2011</strong>, n. 83 – Pres. Morea – Est. Giansante – D.<br />

s.n.c. (avv.ti Franchini, Pontrelli, Orofino, De Letteriis) c. Comune di Acquaviva delle<br />

Fonti.<br />

Edilizia ed urbanistica – Carattere residenziale dei manufatti – Desumibilità dalle<br />

caratteristiche strutturali – Necessità.<br />

Edilizia ed urbanistica – Condono edilizio – Applicabilità del d.l. n. 269/03 alle<br />

nuove costruzioni non residenziali – Possibilità.<br />

Il carattere non residenziale di un manufatto non può essere desunto dalla sola<br />

destinazione data dai proprietari dell’immobile, ma deriva dalle caratteristiche<br />

estrinseche, strutturali ed obiettive dell’immobile stesso, le quali ne evidenzino la<br />

tipologia costruttiva.<br />

In tema di condono edilizio, va precisato che l’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003<br />

deve essere inteso che la sanatoria sia ammissibile per i manufatti aventi sia<br />

destinazione d’uso residenziale che destinazione d’uso non residenziale e dunque –<br />

disponendo che per le nuove costruzioni residenziali la sanatoria sia consentita solo<br />

entro determinati limiti volumetrici – la norma non ha implicitamente imposto il<br />

divieto nuove costruzioni non residenziali.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 14 gennaio <strong>2011</strong>, n. 84 – Pres. Morea – Est. Pasca – A.S.<br />

(avv. Converso) c. Questura di <strong>Bari</strong> e Ministero dell’Interno (Avv. Stato)<br />

Sicurezza pubblica – Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Rinnovo del<br />

permesso di soggiorno – Motivi ostativi – Decreto penale di condanna –<br />

Sussistono – Diniego di rinnovo – Legittimità.<br />

È legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato per “motivi<br />

commerciali/lavoro autonomo” nei confronti dello straniero a carico del quale sia<br />

stato emesso un decreto di condanna divenuto esecutivo per uno dei reati di cui<br />

29


all’art. 26, comma 7 bis, del d.lgs. n. 286/98, come integrato dall’art. 21 della l. n.<br />

189/02.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 14 gennaio <strong>2011</strong>, n. 85 – Pres. Morea – Est. Pasca – S. F.<br />

(avv.ti Amati, Rutigliano) c. Istituto di Ricovero e Cura, Ospedale Oncologico di <strong>Bari</strong><br />

(n.c.).<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Retribuzione di posizione e di risultato –<br />

Natura – Interesse legittimo – Attribuzione e/o quantificazione – Presupposti.<br />

La retribuzione di posizione, così come quella di risultato non h<strong>anno</strong> natura di diritto<br />

soggettivo ab origine, bensì di interesse legittimo suscettibile di espansione ovvero<br />

diritto condizionato; la relativa attribuzione e/o quantificazione non può prescindere<br />

da una preventiva graduazione delle funzioni, dalla predeterminazione di specifici<br />

obiettivi o risultati, nonché da una conseguente attività di valutazione e di verifica,<br />

che segnano il momento costitutivo del diritto.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 14 gennaio <strong>2011</strong>, n. 87 – Pres. Morea – Est. Pasca – L. S.r.l.<br />

(avv.ti Calvio, Di Gioia) c. AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura,<br />

Ministero della Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Avv. Stato), Regione <strong>Puglia</strong><br />

(n.c.).<br />

Giurisdizione – In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche – Revoca –<br />

Qualificazione della situazione giuridica dedotta – Diritto soggettivo –<br />

Giurisdizione al giudice ordinario - Sussistenza.<br />

In tema di riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi pubblici ed<br />

aiuti comunitari, rilevano i normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle<br />

situazioni soggettive azionate, con la conseguenza che rientra nella giurisdizione del<br />

giudice ordinario la revoca o la decadenza del beneficio, derivante dal provvedimento<br />

di concessione del contributo o del finanziamento richiesto, versando il privato in una<br />

posizione di diritto soggettivo, avente come oggetto la pretesa di mantenere e<br />

conservare l’agevolazione concessa e/o la disponibilità materiale delle somme<br />

eventualmente già erogate.<br />

Tar <strong>Bari</strong>, Sez. III, 14 gennaio <strong>2011</strong>, n. 88 – Pres. Morea – Est. Pasca – F.K. (avv.<br />

Gazidede) c. Questura di <strong>Bari</strong>, Ministero dell’Interno (Avv. Stato).<br />

Sicurezza pubblica – Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Permesso di<br />

soggiorno – Provvedimento di diniego di rinnovo – Condanna penale ostativa al<br />

rinnovo – Natura del diniego.<br />

30


In sede di esame della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, la sussistenza<br />

di una condanna penale per traffico di stupefacenti, attesa l’estrema gravità del reato<br />

e la sua idoneità a condurre a un giudizio di pericolosità sociale, rende vincolata la<br />

natura del diniego ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 5, comma 5 bis, del<br />

d.lgs. n. 286/98, integrato dal d.lgs. n. 5/07 e all’art. 407, comma 3,, lett. a), c.p.p.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 14 gennaio <strong>2011</strong>, n. 91 – Pres. Morea – Est. Pasca – G.S. e<br />

F.G. (avv. Placentino) c. U.S.R., M.I.U.R. e altri (Avv. Stato)<br />

Istruzione pubblica – Servizi per i disabili – Insegnante di sostegno –<br />

Determinazione delle ore di sostegno – Competenza esclusiva della Asl – Effetti –<br />

Discrezionalità dell’Amministrazione scolastica – Non sussiste.<br />

Il diritto al sostegno e all’ assistenza scolastica del disabile si configura come diritto<br />

fondamentale della persona e necessita di ricevere un concreto contenuto in relazione<br />

alla specifica fattispecie. Ciò vuol dire che il contenuto della prestazione di sostegno o<br />

assistenziale non deve essere determinato e specificato né dai genitori esercenti la<br />

potestà sul disabile, né tantomeno dall’Amministrazione scolastica, bensì<br />

esclusivamente ed unicamente dall’Asl, unico organo tecnico competente e in grado<br />

quindi di attribuire al diritto il concreto contenuto rapportato alle esigenze del<br />

disabile. L’Amministrazione non dispone di discrezionalità alcuna, essendo tenuta ad<br />

erogare esattamente al minore il livello di intervento terapeutico e assistenziale<br />

indicato dalla Asl, configurandosi come secondario ogni altro interesse antagonista,<br />

ivi compresa l’esigenza di contenimento di spesa o di non disponibilità finanziaria.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 14 gennaio <strong>2011</strong>, n. 94 – Pres. Morea – Est. Pasca – P.G. e<br />

altri (avv. Tedeschi) c. Gestione Commissariale Governativa Ferrovie Appulo-Lucane<br />

(Avv. Stato), F.A.L. – Ferrovie Appulo-Lucane s.r.l. (avv.ti Di Muro, Tricarico)<br />

Pensioni civili e militari (ex dipendenti pubblici) – Buonuscita (c.d.<br />

“liquidazione”) – Differente istituto rispetto al T.F.R. civilistico – Inapplicabilità<br />

relativa disciplina.<br />

Pensioni civili e militari (ex dipendenti pubblici) – Buonuscita (c.d.<br />

“liquidazione”) – Computabilità emolumenti nella base contributiva<br />

dell’indennità di buonuscita – Rilevanza del dato formale.<br />

Al fine della determinazione della base di computo del trattamento di fine rapporto,<br />

non rileva l’art. 2120 c.c., in quanto nella suddetta materia gli artt. 2021 e 2121 c.c. e<br />

i principi generali ad essi sottesi vengono in rilievo, in materia di pubblico impiego,<br />

soltanto in via sussidiaria, e cioè nei limiti in cui detta materia non sia diversamente<br />

regolata da norme speciali, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 2129 c.c.<br />

31


In sede di individuazione della base di computo dell’indennità di fine rapporto (nella<br />

di specie, dei dipendenti delle ferrovie Appulo-Lucane) non rileva il carattere<br />

sostanziale di ciascun emolumento, cioè la possibilità di riconoscere ad esso natura<br />

retributiva con carattere fisso e continuativo, ma il dato formale costituito dalle<br />

relative norme di legge e dalla contrattazione collettiva.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 14 gennaio <strong>2011</strong>, n. 95 – Pres. Morea – Est. Amovilli – R.L.<br />

(avv.ti De Feo, Mazzamauro, Cardarello) c. Banca d’Italia (avv.ti Capolino, De Troia,<br />

La Licata), M.C.W. (avv. Manna).<br />

Giurisdizione – In materia di pubblico impiego – Impiegati degli Enti Pubblici –<br />

Banca d’Italia – Criteri di riparto tra la giurisdizione ordinaria e quella<br />

amministrativa – Azione di accertamento – Termine di decadenza – Rilevanza.<br />

Giurisdizione – In materia di pubblico impiego – Impiegati degli Enti Pubblici –<br />

Banca d’Italia – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo –<br />

Risarcimento danni – D<strong>anno</strong> da mobbing – Ammissibilità.<br />

Risarcimento del d<strong>anno</strong> – D<strong>anno</strong> da atto illegittimo – Presupposti – Pregiudiziale<br />

amministrativa – Necessità.<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Impiegati degli Enti Pubblici – Banca d’Italia<br />

– Mansioni – Incarichi dirigenziali – Carattere fiduciario dell’incarico –<br />

Provvedimento di destituzione – Natura organizzativa – Potere disciplinare –<br />

Esclusione – Mobbing da demansionamento – Esclusione.<br />

Lavoro alle dipendenza della P.A. – Impiegati degli Enti Pubblici – Banca d’Italia<br />

– Mansioni – Incarichi dirigenziali – Diritto all’incarico – Insussistenza –<br />

Illegittimo o scorretto esercizio dello ius variandi – Tutela – Tutela reintegratoria<br />

– Non sussiste – Risarcimento per equivalente – Sussiste.<br />

Con riferimento al rapporto d’impiego dei dipendenti della Banca d’Italia – sottratto<br />

espressamente dalla legge (art. 68, comma 4, in riferimento all’art. 2, comma 4, del<br />

d.lgs. n. 29/1993, ora trasfusi rispettivamente negli artt. 63, comma 4, e 3, comma 1,<br />

del d.lgs. n. 165/2001) alla disciplina della cosiddetta privatizzazione del rapporto di<br />

lavoro pubblico –, l’amministrazione in veste di datore di lavoro emana atti di natura<br />

autoritativa idonei ad affievolire le posizioni soggettive del lavoratore. Ne consegue<br />

che, a fronte di atti quali la nomina, la cessazione del rapporto, l’inquadramento e la<br />

destituzione, il dipendente pubblico non vanta una posizione di diritto soggettivo bensì<br />

di interesse legittimo, la cui tutela va comunque esercitata entro il generale termine<br />

decadenziale, sia che abbia consistenza di azione demolitoria, sia di accertamento,<br />

non essendo mai ammissibile l’azione di accertamento se elusiva del suddetto termine.<br />

La giurisdizione esclusiva del g.a. in materia di pubblico impiego non privatizzato si<br />

32


estende alla cognizione sulle azioni inerenti il risarcimento del d<strong>anno</strong> patrimoniale e<br />

non patrimoniale derivante da mobbing, a condizione che l’azione proposta si<br />

qualifichi in termini di responsabilità contrattuale, per violazione dell’obbligo di<br />

garanzia imposto dall’art. 2087 c.c.<br />

È ammissibile, ma infondata nel merito, la domanda di risarcimento danni che non sia<br />

stata preceduta dall’annullamento dell’atto asseritamente illegittimo, che tale d<strong>anno</strong><br />

avrebbe provocato, atteso che la sua mancata impugnazione consente a tale atto di<br />

operare in modo precettivo, autorizzando la produzione dei relativi effetti ed<br />

imponendone l’osservanza ai consociati ed impedisce così che il d<strong>anno</strong> possa essere<br />

considerato ingiusto o illecita la condotta tenuta dall’Amministrazione in esecuzione<br />

dell’atto inoppugnato.<br />

La natura tipicamente organizzativa del provvedimento di destituzione dall’incarico<br />

del dirigente pubblico legato all’Amministrazione da un rapporto di lavoro non<br />

privatizzato, attesone il carattere fiduciario, osta alla stessa configurabilità del potere<br />

disciplinare. Segue da ciò che, non applicandosi l’art. 2103 c.c. (art. 19, comma 1, del<br />

d.lgs. n. 165/2001), bensì i soli principi del d.lgs. n. 165/2001, non può riconoscersi la<br />

figura del mobbing da demansionamento.<br />

Non esiste nell’ordinamento un diritto all’incarico dirigenziale, bensì una tutela<br />

risarcitoria per equivalente per l’illegittimo o scorretto esercizio datoriale dello ius<br />

variandi.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 27 gennaio <strong>2011</strong>, n. 174 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

A.A.B. di N.E.D. & C. s.s. (avv. Didonna) c. Comune di Brindisi (avv.ti Trane,<br />

Guarino), Regione <strong>Puglia</strong> (avv.ti Carletti, Francesconi)<br />

Giurisdizione – In materia di finanziamenti e contributi pubblici – Natura della<br />

situazione soggettiva azionata – Diritto soggettivo o interesse legittimo, a seconda<br />

che la legge riconosca direttamente la spettanza del beneficio – Conseguenze in<br />

termini di giurisdizione.<br />

In tema di riparto di giurisdizione, in materia di finanziamenti e contributi pubblici,<br />

rilevano i principi generali, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate, in<br />

base ai quali occorre distinguere a seconda che la legge riconosca direttamente la<br />

spettanza del beneficio ovvero la subordini ad una valutazione discrezionale della<br />

P.A.: ove la legge attribuisca alla P.A. esclusivamente il controllo in ordine alla<br />

effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa per<br />

l’ottenimento del beneficio richiesto, la giurisdizione spetterà al giudice ordinario,<br />

versando il privato in una posizione qualificabile in termini di diritto soggettivo.<br />

33


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 27 gennaio <strong>2011</strong>, n. 175 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

I.E. & C. s.a.s. (avv. Guantario) c. Comune di Andria (avv. De Candia).<br />

Edilizia e Urbanistica – Piani regolatori generali – Sull’istanza di ritipizzazione a<br />

seguito di annullamento del P.R.G.<br />

Processo amministrativo – Azione avverso il silenzio ex art. 32 c.p.a. – In materia<br />

di pianificazione urbanistica – Accoglimento – Fissazione di un termine per<br />

provvedere – Necessità – Impossibilità del giudice di sovrapporsi alle valutazioni<br />

risarvate alla P.A.<br />

Sussiste l’obbligo di provvedere del Comune in ordine all’istanza di parte privata<br />

volta ad ottenere la ritipizzazione dell’area di sua proprietà quando questa sia priva<br />

di destinazione urbanistica a seguito dell’annullamento della delibera della Giunta<br />

regionale di approvazione del P.R.G. del Comune stesso.<br />

In materia di pianificazione urbanistica la sentenza che chiude il giudizio avverso il<br />

silenzio deve limitarsi ad accertare l’inadempimento all’obbligo di provvedere a<br />

causa dell’illegittimità del silenzio, individuando altresì un ulteriore termine nel quale<br />

la P.A. dovrà agire, in quanto, trattandosi di attività altamente discrezionale, la<br />

potestà giurisdizionale del giudice non può sovrapporsi alle valutazioni riservate<br />

all’amministrazione, spettando questo compito, nell’ipotesi di ulteriore ed insistente<br />

inerzia dell’amministrazione soccombente, al commissario ad acta da nominarsi in<br />

sede di ottemperanza, il quale potrà agire sostituendosi all’organo<br />

dell’amministrazione rimasto ulteriormente inadempiente.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 27 gennaio <strong>2011</strong>, n. 177 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

P.L. (avv. Palumbo) c. Provincia di <strong>Bari</strong> (avv. Caramia), Provincia BAT.<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Bando di concorso per la selezione del<br />

personale dirigenziale – Impugnazione del bando congiuntamente al<br />

provvedimento di approvazione della graduatoria – Necessità.<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Bando di concorso per la selezione del<br />

personale dirigenziale – Legittimità – Conformità ai principi generali di cui al<br />

d.lgs. n. 165/2001 – Necessità.<br />

Giurisdizione – In materia di Pubblico impiego – Concorso per la selezione del<br />

personale dirigenziale – Annullamento e declaratoria di inefficacia del contratto –<br />

Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza.<br />

Il bando di concorso è impugnabile solo unitamente al provvedimento di approvazione<br />

della graduatoria (con decorrenza dal giorno di avvenuta conoscenza del relativo<br />

esito negativo), salvo i casi eccezionali di onere di impugnazione immediata, laddove<br />

34


si contestino esclusivamente clausole inerenti requisiti soggettivi di partecipazione o<br />

impositive di oneri sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura<br />

concorsuale.<br />

La legittimità delle previsioni contenute nel bando di concorso discende dall’esito<br />

positivo in ordine alla verifica della conformità delle stesse ai principi di carattere<br />

generale desumibili dalla legislazione statale e, in particolare, dalla normativa di cui<br />

al d.lgs. n. 165/2001. È, dunque, illegittimo il bando di concorso per la selezione del<br />

personale dirigenziale che consenta ai laureati iscritti al relativo albo professionale di<br />

parteciparvi, indipendentemente dalla dimostrazione dell’effettivo e comprovato<br />

esercizio professionale.<br />

Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie inerenti la<br />

declaratoria di inefficacia dei contratti di lavoro stipulati a seguito di concorsi<br />

pubblici, in quanto non rientranti nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice<br />

amministrativo che, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), num. 1) del d.lgs. n.<br />

104/2010, riguarda esclusivamente le controversie relative alla dichiarazione di<br />

inefficacia dei soli contratti disciplinati dal codice dei contratti (pubblici lavori,<br />

servizi e forniture).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 27 gennaio <strong>2011</strong>, n. 186 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

A.S. s.r.l. (avv. Portaluri) c. Asl <strong>Bari</strong>.<br />

Accesso – Domanda di accesso ai documenti amministrativi – Diniego tacito<br />

dell’amministrazione – Illegittimità – Conseguenza.<br />

A fronte di una domanda di accesso agli atti amministrativi motivata in ordine alla<br />

legittimazione attiva e determinata (o comunque determinabile) quanto all’oggetto e<br />

finalizzata alla tutela dei propri interessi giuridici ex art. 24, comma 7, della l. n.<br />

241/1990, il diniego tacito dell’amministrazione intimata assume carattere illegittimo.<br />

Ne conseguente l’accertamento del pieno diritto dell’istante all’accesso alla<br />

documentazione richiesta.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 27 gennaio <strong>2011</strong>, n. 187 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

L.S. (avv. Di Mattia) c. Comune di Foggia.<br />

Atto amministrativo – Revoca – Esercizio del potere di autotutela –<br />

Contraddittorio procedimentale – Necessità – Avviso di avvio del procedimento<br />

ex art. 7 della l. n. 241/1990 – Mancanza – Illegittimità del provvedimento di<br />

revoca.<br />

L’esercizio del potere di autotutela richiede il rispetto del contraddittorio<br />

35


procedimentale, essendo necessario garantire al destinatario del provvedimento la<br />

possibilità di far valere le proprie ragioni, in una prospettiva difensiva e al contempo<br />

di collaborazione con l’amministrazione procedente. Il confronto dialettico con<br />

l’interessata ha carattere indefettibile in relazione sia al contenuto discrezionale<br />

dell’attività sia alla contestazione dei presupposti fattuali.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 27 gennaio <strong>2011</strong>, n. 189 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

L.M. (avv. Piccolo) c. Azienda Sanitaria Locale BAT (avv. Delle Donne), A.M.R. e<br />

altri.<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Procedimento di mobilità volontaria esterna<br />

– Posizione giuridica soggettiva sottostante – Qualificazione – Diritto soggettivo –<br />

Equiparazione al concorso pubblico – Esclusione – Effetti – Applicabilità dell’art.<br />

63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 – Esclusione – Giurisdizione esclusiva del g.a.<br />

– Non sussiste.<br />

Il procedimento di mobilità volontaria esterna tra Pubbliche Amministrazioni,<br />

configurandosi come fattispecie di cessione del contratto e di modificazione soggettiva<br />

di un rapporto di lavoro già esistente, non rientra nell’ambito della giurisdizione di<br />

legittimità del g.a. Ai fini della sussistenza di tale giurisdizione ex art. 63, comma 4,<br />

del d.lgs. n. 165/2001, il concetto di procedura concorsuale va delimitato, infatti, ai<br />

soli procedimenti selettivi preordinati alla costituzione ex novo del rapporto di lavoro<br />

con l’Amministrazione, restando esclusi tutti gli altri procedimenti lato sensu<br />

concorsuali attivati in base a specifiche disposizioni normative o in base ai generali<br />

principi di imparzialità e trasparenza, i quali caratterizzano la stessa attività<br />

privatistica della P.A.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 27 gennaio <strong>2011</strong>, n. 190 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

T.P. (avv. Augusto) c. Ministero della Difesa, Ministero dell’Interno, Ministero delle<br />

Finanze, Comando di zona Guardia di Finanza <strong>Bari</strong> (Avv. Stato).<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Infermità per causa di servizio –<br />

Risarcimento del d<strong>anno</strong> – Termine di prescrizione – Decorrenza.<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Infermità per causa di servizio –<br />

Risarcimento del d<strong>anno</strong> – Onere della prova – Presunzione di colpa.<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Infermità per causa di servizio –<br />

Risarcimento del d<strong>anno</strong> – nesso eziologico – Prova.<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Infermità per causa di servizio –<br />

Risarcimento del d<strong>anno</strong> – D<strong>anno</strong> non patrimoniale – Configurabilità – D<strong>anno</strong><br />

36


conseguenza.<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Infermità per causa di servizio –<br />

Risarcimento del d<strong>anno</strong> ed equo indennizzo – Compensatio lucri cum damno.<br />

In tema di risarcimento del d<strong>anno</strong> biologico permanente derivante dall’esercizio di<br />

attività usuranti, il termine di prescrizione per l’esperimento della relativa azione, ex<br />

art. 2935 c.c. inizia a decorrere dalla data di cessazione del servizio e non dal giorno<br />

di percezione dei sintomi della malattia, trattandosi di d<strong>anno</strong> da illecito contrattuale<br />

permanente e non già di illecito istantaneo con effetti permanenti.<br />

In materia di prova dell’inadempimento contrattuale del datore di lavoro, non<br />

diversamente dal criterio tracciato in via generale nel campo della responsabilità<br />

contrattuale è il datore a dover dimostrare di aver assolto agli obblighi di prevenzione<br />

degli infortuni, come allegati dal lavoratore, non essendo richiesta anche<br />

l’allegazione delle specifiche norme antinfortunistiche violate o delle misure non<br />

adottate. Vale pertanto il principio di presunzione della colpa del datore ai sensi<br />

dell’art. 1218 c.c., il superamento del quale richiede la prova di aver adottato tutte le<br />

cautele necessarie ad evitare il d<strong>anno</strong>.<br />

Con riferimento alla prova del nesso eziologico in caso di risarcimento del d<strong>anno</strong><br />

biologico lamentato dal ricorrente-dipendente, deve applicarsi il criterio della c.d.<br />

causalità adeguata, dando rilievo solo agli eventi che non appaiano, ad una<br />

valutazione ex ante, del tutto inverosimili ma che invece, risultano una conseguenza<br />

statisticamente normale, secondo l’id quod plerumque accidit, della condotta della<br />

P.A.<br />

Il d<strong>anno</strong> non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti<br />

inviolabili della persona, costituisce d<strong>anno</strong> conseguenza, che deve essere allegato e<br />

provato; va disattesa, infatti, la tesi che identifica il d<strong>anno</strong> con l’evento d<strong>anno</strong>so,<br />

parlando di ‘‘d<strong>anno</strong> evento”; potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale<br />

e, soprattutto, presuntiva, la quale ultima potrà costituire anche l’unica fonte per la<br />

formazione del convincimento del giudice, anche se soggetta all’onere di allegazione<br />

della parte.<br />

Perché possa applicarsi il principio della "compensatio lucri cum damno" è<br />

necessario che vantaggio economico e d<strong>anno</strong> derivino dallo stesso fatto d<strong>anno</strong>so, con<br />

la conseguenza che dall’importo liquidato a titolo di risarcimento del d<strong>anno</strong> alla<br />

persona (patrimoniale o biologico) non può essere detratto quanto già percepito dal<br />

danneggiato a titolo di pensione di inabilità o di reversibilità, oppure a titolo di<br />

assegni, di equo indennizzo, o di qualsiasi altra speciale erogazione connessa alla<br />

morte od all’invalidità.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 27 gennaio <strong>2011</strong>, n. 192 – Pres. Morea – Est. Pasca – P.R.<br />

37


(avv.ti B. e F. Martelli) c. Comune di Foggia (n.c.)<br />

Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) – Decreto ingiuntivo<br />

emesso nei confronti della P.A. – Mancata impugnazione nei termini di legge –<br />

Ottemperanza – Ammissibilità.<br />

Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del comune, divenuto esecutivo per mancata<br />

impugnazione nei termini di legge, è assimilabile al giudicato con conseguente<br />

ammissibilità del giudizio di ottemperanza.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 27 gennaio <strong>2011</strong>, n. 197 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

R.C. (avv.ti A. e G. Mescia) c. M.I.U.R. (Avv. Stato), N.S. (avv. Pirro)<br />

Giurisdizione – In materia di pubblico impiego – Per le controversie relative a<br />

procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A. –<br />

Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussistenza.<br />

Giurisdizione – In materia di Istruzione pubblica – Personale docente (scuola<br />

primaria e secondaria) – Graduatorie – Procedura concorsuale interna –<br />

Aggiornamento nell’ambito della medesima qualifica – Giurisdizione del giudice<br />

amministrativo – Non sussiste.<br />

In materia di pubblico impiego privatizzato, tutte le controversie inerenti ad ogni fase<br />

del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l’assunzione al lavoro, sono<br />

attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre la riserva in via residuale<br />

alla giurisdizione amministrativa, concerne esclusivamente le procedure concorsuali<br />

strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., che si sviluppano fino alla<br />

approvazione delle graduatorie. Ne consegue che, le controversie relative alla fase<br />

successiva all’approvazione della graduatoria di un concorso esulano dalla<br />

giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella del giudice ordinario.<br />

Restano devolute al g.a. anche le controversie relative a procedure concorsuali di tipo<br />

interno, finalizzate non già alla costituzione del rapporto di impiego in senso vero e<br />

proprio, bensì all’acquisizione di diversa categoria, sempre che la nuova posizione<br />

funzionale possa considerarsi come una progressione in senso verticale. Sono,<br />

pertanto, escluse da tale ipotesi le procedure concorsuali interne che si svolgono<br />

nell’ambito della medesima fascia o area, trattandosi di procedimenti di mero<br />

aggiornamento della graduatoria ad esaurimento nell’ambito della medesima<br />

qualifica.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 27 gennaio <strong>2011</strong>, n. 200 – Pres. Morea – Est. Pasca (avv.<br />

Valla) – D.N.M.C. c. Comune di Zapponeta (avv.ti Ferrara, Triggiani), R.V., P.G.G,<br />

38


S.C. S.r.l. (avv. La Torre).<br />

Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Zona a destinazione<br />

alberghiera – Nuova destinazione: a centro riabilitativo psichiatrico –<br />

Presupposti - Variazione della normativa urbanistica – Non necessità – Ratio –<br />

Compatibilità ed omogeneità tra le due destinazioni: strutture ricettive destinate<br />

alla residenza temporanea.<br />

Edilizia ed urbanistica – Tracciato viario – Modifica – Presupposti –<br />

Procedimento – Delibera di approvazione dell’assetto plano volumetrico –<br />

Inammissibilità – Procedimento di variante urbanistica – Necessità.<br />

La destinazione a centro riabilitativo psichiatrico nell’ambito di una zona F4 e B2R3<br />

non richiede una previa variazione della normativa urbanistica, né acquisizione di un<br />

nuovo parere da parte della Asl, considerato che l’attività centro riabilitativo<br />

psichiatrico, così come l’attività alberghiera, presentano caratteristiche comuni ed<br />

omogenee, trattandosi comunque di strutture ricettive destinate alla residenza<br />

temporanea e, quindi, fra loro perfettamente compatibili.<br />

La modifica del tracciato viario, ancorché finalizzata all’allineamento della viabilità<br />

rispetto alla stato di fatto esistente e pur se coerente con l’idea di razionalizzazione<br />

della viabilità medesima, non può essere disposto ed attuato con la deliberazione<br />

consiliare che approva l’assetto plano volumetrico della B2R3, occorrendo viceversa<br />

seguire il regolare procedimento di variante urbanistica. Soltanto detto procedimento<br />

garantisce il contraddittorio attraverso la proposizione di osservazioni da parte di<br />

soggetti controinteressati, nonché soprattutto il controllo della Regione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 27 gennaio <strong>2011</strong>, n. 202 – Pres. Morea – Est. Pasca – P.N.<br />

(avv.ti Petruzzi, Damiani) c. Asl <strong>Bari</strong> (avv. Trotta), Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Nettis), N.Z.<br />

e altri (avv. Coccioli).<br />

Lavoro alle dipedenze della P.A. – Dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale –<br />

Procedura di stabilizzazione del personale precario ex art. 3, comma 40, l.r.<br />

<strong>Puglia</strong> n. 40/07 – Criterio interpretativo – Carattere eccezionale della norma –<br />

Effetti – Esclusione dei dipendenti in aspettativa presso altre aziende sanitarie.<br />

La procedura di stabilizzazione del personale precario, prevista dall’art. 3, comma<br />

40, della l.r. <strong>Puglia</strong> n. 40/2007, presuppone l’esistenza in atto di un rapporto precario<br />

da stabilizzare, e deve essere oggetto di una interpretazione restrittiva, sia in quanto<br />

normativa eccezionale rispetto alla regola generale del pubblico concorso come unico<br />

strumento per l’accesso al pubblico impiego, sia al fine di garantire la compatibilità<br />

con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. Pertanto, ai fini dell’ammissione<br />

alla procedura di stabilizzazione, la posizione dei dipendenti in aspettativa presso<br />

altre aziende sanitarie o Irccs pubblici, già titolari di rapporto a tempo indeterminato,<br />

39


deve essere considerata alla stessa stregua di quella di dipendenti titolari di rapporto<br />

di impiego a tempo indeterminato con la stessa azienda, con conseguente legittimità<br />

dell’esclusione dalla procedura di che trattasi.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 27 gennaio <strong>2011</strong>, n. 203 – Pres. Morea – Est. Pasca – A.I. e<br />

altri (avv.ti Marella, Paparella) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Di Lecce), Regione <strong>Puglia</strong> –<br />

Settore Formazione Professionale.<br />

Giurisdizione – In materia di sovvenzioni, contributi, sussidi – Esclusione dalla<br />

erogazione borse di studio post lauream – Giurisdizione del giudice<br />

amministrativo – Sussiste.<br />

Sovvenzioni, contributi, sussidi – Erogazione borse di studio post lauream –<br />

Eccezione di inammissibilità.<br />

Sovvenzioni, contributi, sussidi – Erogazione borse di studio post lauream –<br />

Requisiti di ammissione.<br />

Sovvenzioni, contributi, sussidi – Erogazione borse di studio post lauream –<br />

Esclusione automatica – Violazione art. 10, l. n. 241/90 – Onere della prova.<br />

Sovvenzioni, contributi, sussidi – Erogazione borse di studio post lauream –<br />

Esclusione.<br />

Quando il ricorso proposto attenga all’esclusione dal finanziamento pubblico e non<br />

già a provvedimenti di revoca o decadenza dal finanziamento già concesso, stante la<br />

natura valutativo-discrezionale riservata all’Amministrazione, lo stesso rientra<br />

nell’ambito della giurisdizione del g.a. adìto.<br />

É infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione<br />

resistente per omessa notifica ad alcuno dei controinteressati, trattandosi di mera<br />

esclusione dal procedimento e non già di contestazione relativa alla valutazione del<br />

progetto stesso ai fini di un utile collocazione in graduatoria. Essendo stati i ricorrenti<br />

esclusi dalla valutazione di merito, non ricorrono pertanto antagoniste posizioni di<br />

contro interesse.<br />

Ai sensi della l.r. <strong>Puglia</strong> n. 12/09, ove il bando preveda l’erogazione di borse di studio<br />

post lauream a giovani laureati disoccupati o inoccupati per il sostegno di attività di<br />

specializzazione in Italia e all’estero, per l’ammissione al finanziamento, è richiesta la<br />

frequenza di master post lauream, erogati da enti pubblici o privati che abbiano svolto<br />

attività di formazione avanzata nell’ultimo decennio, per ciascun <strong>anno</strong> e<br />

continuativamente, non già in modo episodico o saltuario, bensì ininterrottamente e<br />

senza soluzione alcuna di continuità. Non è pertanto sufficiente aver organizzato o<br />

erogato una serie di attività di formazione reiterate nel tempo e nell’arco dell’ultimo<br />

40


decennio.<br />

Nel caso in cui i ricorrenti lamentino che non sarebbe stato dato loro alcun preavviso<br />

del provvedimento di esclusione dal finanziamento pubblico – in violazione dell’art.<br />

10-bis, della l. n. 241/1990, nonché delle previsioni del bando, ove risultava<br />

espressamente prevista l’esclusione automatica con riferimento ad ipotesi tassative e<br />

diverse da quella in esame – ancorché siffatti profili di censura abbiano una valenza<br />

non solo formale, ma anche sostanziale, è necessario che il ricorrente che ne deduca<br />

la violazione assolva altresì contestualmente all’onere di prova di una sostanzialità<br />

della lesione, quanto meno in sede di ricorso giurisdizionale ed ai sensi del disposto di<br />

cui all’art. 21 octies, della l. n. 241/1990.<br />

Ai sensi della l.r. <strong>Puglia</strong> n. 12/2009, è legittima l’esclusione delle istanze o<br />

candidature in tutte le ipotesi di non conformità rispetto alle prescrizioni del bando e,<br />

quindi, con riferimento sia alle caratteristiche del master sia alle qualità del soggetto<br />

erogatore. I ricorrenti non in possesso dei requisiti specificati dal bando, sono stati<br />

legittimamente esclusi, per carenza sostanziale dei requisiti richiesti.<br />

41


<strong>TAR</strong> PUGLIA – BARI, MASSIME FEBBRAIO <strong>2011</strong><br />

Iª SEZIONE<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 1 Febbraio <strong>2011</strong>, n. 208 – Pres. Durante – Est. Adamo –<br />

C.N.I.P.A. (avv. Monterisi) c. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –<br />

Direzione provinciale del Lavoro di <strong>Bari</strong> Ispettorato del Lavoro (Avvocatura<br />

distrettuale dello Stato di <strong>Bari</strong>).<br />

Pubblico impiego - Formazione professionale – Requisiti – Verifica – Leale<br />

collaborazione tra Amministrazioni coinvolte.<br />

Il mancato parere di un’ Amministrazione municipale circa le valutazioni rese dal<br />

Ministero preposto, relative ad attività convenzionalmente previste, non incide sulla<br />

validità degli atti ma attua una forma di coordinamento e di leale collaborazione tra<br />

le amministrazioni coinvolte. L’Amministrazione municipale, con tale condotta,<br />

manifesta semplicemente l’adesione alle conclusioni dell’ordinaria attività accertativa<br />

e valutativa demandata ad uffici periferici del Ministero.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 1 febbraio <strong>2011</strong>, n. 209 – Pres. Allegretta – Est. Durante – S.<br />

S.r.l. (avv.ti Costantino e Di Gioia) c. Comune di San Paolo di Civitate (avv. Follieri).<br />

Comune e Provincia – Inquinamento – Salute pubblica – Provvedimenti con<br />

tingibili e urgenti – Natura.<br />

Comune e Provincia – Inquinamento – Salute pubblica - Contributo spese –<br />

Diritto di rivalsa.<br />

Le ordinanze contingibili e urgenti emesse dal Sindaco per sollecitare l’esecuzione dei<br />

lavori di bonifica, attengono a interventi necessitati e urgenti a tutela della salute e, in<br />

quanto tali, legittimano tale strumento extra ordinem.<br />

A fronte di un contributo della Provincia inferiore rispetto alla spesa effettivamente<br />

sostenuta dal Comune per il compimento dei lavori di bonifica, il Comune può<br />

chiedere il rimborso dell’intero importo sostenuto. Il diritto di rivalsa, infatti, non può<br />

che riguardare la somma effettivamente spesa, avendo lo stesso carattere di recupero<br />

delle spese sostenute in luogo dell’obbligato principale.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 1 febbraio <strong>2011</strong>, n. 211 – Pres. Allegretta – Est. Durante –<br />

C.D.(avv. Ciavarella) c. Comune di San Marco in Lamis (avv. Mescia).<br />

42


Usi civici – Richiesta di affrancazione del canone di natura enfiteutica –<br />

Legittimazione ex art. 54 l. reg. <strong>Puglia</strong> del 4 agosto 2000.<br />

Ai sensi dell’art. 54 della l. reg. <strong>Puglia</strong> n. 14 del 2000, l’inclusione di un fondo di uso<br />

civico nell’elenco degli occupatori arbitrari, in assenza di un provvedimento adottato<br />

dall’autorità amministrativa competente, costituisce un mero presupposto per ottenere<br />

la legittimazione all’affrancazione del canone di natura enfiteutica, non<br />

determinandola sic et simpliciter,<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez.I, 1 febbraio <strong>2011</strong>, n.213 – Pres. Allegretta – Est. Picone – T.<br />

s.r.l. (avv.ti Armiento e Foglia) c. Comune di <strong>Bari</strong> (avv.ti Cioffi e Lanza)<br />

Contratti della pubblica amministrazione - Provvedimento di aggiudicazione<br />

provvisoria di un appalto pubblico – Revoca.<br />

Contratti della pubblica amministrazione - Gara d’appalto - Requisiti di<br />

partecipazione.<br />

Contratti della pubblica amministrazione - Gara d’appalto - Requisiti di<br />

partecipazione – Esclusione.<br />

Il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione provvisoria si fonda sulla mancata<br />

regolarità nel pagamento delle imposte ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett.g del d.lgs.<br />

n.163 del 2006; ne consegue che la regolarizzazione, al suddetto pagamento,<br />

successiva all'emissione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria non possa<br />

legittimamente integrare, in capo al revocato, il requisito di partecipazione richiesto<br />

ex lege.<br />

Il requisito di regolarità contributiva e fiscale è richiesto dalla legge, non già ai fini<br />

della stipulazione del contratto, ma per la stessa partecipazione alla gara ex art.38,<br />

comma 1, del Codice dei contratti pubblici ove al riguardo è disposto che siano<br />

esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento e non possano stipulare i<br />

relativi contratti i soggetti ai quali sia imputabile una delle situazioni elencate dalla<br />

norma, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo delle obbligazioni<br />

previdenziali e tributarie.<br />

Risulta irrilevante la circostanza in cui la cartella esattoriale sia divenuta definitiva<br />

successivamente alla presentazione dell'offerta ma precedentemente all'adozione del<br />

provvedimento di esclusione, in quanto, la norma commina l'esclusione nelle sole<br />

situazioni di irregolarità fiscale definitivamente accertate, di talchè qualora l'atto<br />

dell'Amministrazione finanziaria acquisti definitività nel corso del procedimento di<br />

gara, una volta spirato il termine decadenziale per ricorrere, viene a consolidarsi e<br />

perfezionarsi il presupposto giuridico fattuale necessario per l'irrogazione della<br />

sanzione espulsiva e delle ulteriori a questa connesse.<br />

43


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, sez I, 7 febbraio <strong>2011</strong>, n 223 -Pres. Allegretta – Est. Adamo – D.B.M.<br />

(avv.Vernola) c. Ministero dell'Interno (Avvocatura distrettuale dello Stato di <strong>Bari</strong>).<br />

Pubblico impiego – Forze Armate - Indennità di missione - Finalità .<br />

L'indennità di missione, la quale va corrisposta in ragione del temporaneo<br />

spostamento dall’ordinaria sede ad un altro Comune, ha lo scopo di sovvenire alle<br />

relative necessità e, in particolare, di tenere indenne l'interessato dalle spese sostenute<br />

per svolgere altrove la propria attività di servizio. Ne deriva che quella parte del<br />

trattamento economico diretta a compensare le spese di alloggio può spettare solo<br />

quando i relativi costi da rimborsare siano stati effettivamente sostenuti.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 7 febbraio <strong>2011</strong>, n. 224 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – T.<br />

E. G. S.r.l. (avv.Sainato) c. Università degli Studi di Foggia ( Avvocatura distrettuale<br />

dello Stato di <strong>Bari</strong>).<br />

Contratti della Pubblica Amministrazione - Aggiudicazione provvisoria di un<br />

appalto pubblico – Natura.<br />

L’aggiudicazione provvisoria, in tema di gara d’appalto, scaturisce dal giudizio di<br />

verifica dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Tale verifica, pur avendo<br />

natura endoprocedimentale, come d’altronde la stessa aggiudicazione provvisoria,<br />

costituisce espressione finale della doverosa attività di valutazione e di controllo della<br />

regolarità della gara da parte della società appaltante e sfocia nell’aggiudicazione<br />

definitiva che ne attesta la correttezza della procedura .<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 7 febbraio <strong>2011</strong>, n. 225 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – C.<br />

s.r.l. (avv. Caggiano) c. Università degli Studi di <strong>Bari</strong> (Avvocatura Distrettuale dello<br />

Stato di <strong>Bari</strong>).<br />

Contratti della Pubblica Amministrazione - Gara d’appalto – Esclusione –<br />

Motivazione.<br />

In tema di gare d’appalto, quando l’esclusione rappresenta la diretta applicazione del<br />

capitolato di gara, la commissione giudicatrice può escludere un partecipante dalla<br />

procedura di gara senza bisogno di particolare motivazione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 10 febbraio <strong>2011</strong>, n. 244 – Pres. Allegretta – Est. Picone – E.<br />

E. (avv. Mescia) c. Comune di Foggia (n. c.).<br />

44


Ambiente - Valutazione impatto ambientale (VIA) – Silenzio-rifiuto –<br />

Ammissibilità – art. 26 d. lgs. n. 152/2006.<br />

L’obbligo, per l’Amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini perentori<br />

sulle istanze di compatibilità ambientale costituisce principio fondamentale della<br />

materia non derogabile dalle Regioni e dagli enti delegati.<br />

Tar <strong>Puglia</strong> <strong>Bari</strong>, Sez. I, 10 febbraio <strong>2011</strong>, n. 245 – Pres. Allegretta- Est. Picone – L.<br />

s.p.a. (avv. ti Valla) c. Azienda U.S.L. Ba/4 (avv. Paparella) e Regione <strong>Puglia</strong> (n.c.).<br />

Pubblica Amministrazione - Contratti con la PA – Appalti di servizi - Procedura<br />

negoziata – Direttiva 1992/50/CE.<br />

Giustizia amministrativa - Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea –<br />

Atto chiaro - Compatibilità.<br />

Il complesso delle disposizioni di cui ai Titoli III, IV e V (artt. 11-ss.) della Direttiva<br />

1992/50/CE elenca in via tassativa le ipotesi nelle quali gli Stati membri possono<br />

consentire l’aggiudicazione mediante procedura negoziata, senza pubblicazione del<br />

bando, di appalti di servizi rientranti nell’Allegato IA. Pertanto, la norma in contrasto<br />

con tali disposizioni, deve essere disapplicata.<br />

In base alla cosiddetta teoria dell’“atto chiaro”, il giudice nazionale non deve<br />

operare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea per la verifica della<br />

compatibilità della norma interna, qualora il contenuto della norma comunitaria che<br />

si intende applicare si ponga agli occhi dell’interprete con un’evidenza tale da non<br />

lasciar spazio ad alcun ragionevole dubbio.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 10 febbraio <strong>2011</strong>, n. 246 – Pres. Allegretta – Est. Durante –<br />

C.N. (avv. Lucchese) c. Ministero delle Finanze e Agenzia delle Entrate (Avvocatura<br />

dello Stato).<br />

Pubblico impiego – D.lgs. n. 80/1998 - Giurisdizione – Riparto – Disciplina<br />

transitoria.<br />

Le questioni attinenti al rapporto di impiego pubblico anteriori al 1°luglio 1998<br />

restano devolute al giudice amministrativo che aveva competenza esclusiva in tale<br />

materia prima della riforma dettata dall’art. 68 del d. lgs. n. 29 del 1993 e n. 80 del<br />

1998, purché proposte entro la data del 15 settembre 2000.<br />

45


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 10 febbraio <strong>2011</strong>, n. 247 – Pres. Allegretta – Est. Picone – G.<br />

S.p.a (avv. Petrarota) c. Azienda ospedaliera universitaria consorziale policlinico di<br />

<strong>Bari</strong> (avv.ti D'Ecclesis e Delle Donne).<br />

Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara d’appalto - Cause esclusione<br />

domanda - art. 1, commi 65-ss. l. 2005 n.266 - Decorrenza.<br />

In materia di appalti pubblici,le disposizioni di cui all'art. 1, commi 65-ss. della l.<br />

2005 n.206, non immediatamente efficaci dalla data di entrata in vigore della legge,<br />

decorrono dall’<strong>anno</strong> 2007, con la conseguenza che, per le gare bandite nell'<strong>anno</strong><br />

2006, il mancato versamento del contributo ivi prescritto può costituire causa di<br />

esclusione della domanda solo se il bando di gara lo prevede espressamente.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 10 febbraio <strong>2011</strong>, n. 248 - Pres. Durante - Est. Adamo - L. S.<br />

P. (avv. Nardelli) c. Ministero della difesa (Avvocatura distrettuale dello Stato di<br />

<strong>Bari</strong>); Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; Comando Reclutamento Forze di<br />

Completamento <strong>Puglia</strong>; 11° Battaglione Carabinieri <strong>Puglia</strong>;3Presidenza del Consiglio<br />

dei Ministri e Centro Militare di Medicina Legale di Roma -Cecchignola;<br />

Pubblico Impiego – Forze Armate – Domanda di ferma breve – Rigetto – Uso di<br />

sostanze stupefacenti – Difetto di istruttoria – Insussistenza - Legittimità.<br />

Il provvedimento di esonero dalla ferma biennale o quadriennale presso l’arma dei<br />

Carabinieri è ampiamente discrezionale nella valutazione della affidabilità e idoneità<br />

degli appartenenti alla stessa e deve ritenersi sufficientemente motivato e giustificato<br />

in caso di accertamento , ad esito di esami clinici, del consumo da parte<br />

dell’interessato di sostanze stupefacenti.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 10 febbraio <strong>2011</strong>, n. 250 - Pres. Allegretta – Est. Adamo –<br />

I.A.C.P. Foggia (avv. Tomasicchio) c. P.C. S.r.l. (avv. Rodio), C.R. S.r.l. (avv.<br />

D’ambrosio), Comune di Foggia.<br />

Competenza e giurisdizione civile – Giustizia amministrativa – Giurisdizione del<br />

giudice amministrativo.<br />

Edilizia e urbanistica – Edilizia sovvenzionata - Mancata attuazione di un<br />

programma urbanistico - Contratto preliminare – Sentenza ex art. 2932 c.c.<br />

Il ricorso diretto a far accertare la sussistenza di obblighi derivanti dalla stipulazione<br />

di convenzioni e programmi urbanistici, appartenendo alla materia urbanistica –<br />

disciplinata dall’art. 133, lettera f), del codice del processo amministrativo - , è<br />

certamente proponibile dinanzi al Giudice amministrativo.<br />

46


In una controversia avente ad oggetto la mancata attuazione della parte di un piano di<br />

recupero urbanistico riguardante la realizzazione di alloggi di edilizia sovvenzionata,<br />

tutte le volte in cui non si possa ritenere definito convenzionalmente l’assetto di<br />

interessi nell'atto preliminare, il Giudice adito non potrà emettere una sentenza<br />

costitutiva che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso fra le parti<br />

giacché, in caso contrario, egli sarebbe costretto ad integrare il contenuto dell'atto,<br />

esprimendo le proprie valutazioni in ordine agli interessi pubblici coinvolti.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 1 dicembre 2010 n. 251 - Pres. Durante - Est. Adamo - B., M.,<br />

G., D. V. e F., (Avv. Macchione), c. Comune di Sammichele di <strong>Bari</strong> (Avv. Binetti).<br />

Enti locali – Approvazione del rendiconto di gestione – Relazione dei revisori dei<br />

conti.<br />

Procedimento amministrativo - Termini del procedimento – Computo.<br />

In tema di approvazione del rendiconto di gestione degli enti locali, il termine<br />

dilatorio di venti giorni di cui all’art. 227 del T.U. n. 267 del 2000 si riferisce, in<br />

assenza di una diversa previsione del regolamento interno,alla sola proposta<br />

elaborata dalla Giunta e non anche alla relazione dei revisori dei conti.<br />

In materia di computo dei termini del procedimento amministrativo, in mancanza di<br />

specifica normativa, si applicano le norme di ordine generale dettate dagli artt. 155 e<br />

segg. c.p.c. e dall’art. 2963 c.c. che computano nel decorso del termine i giorni festivi.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 10 febbraio <strong>2011</strong>, n. 252 – Pres. Durante – Est. Durante – A.<br />

P.D. S. (avv. De Vitto) c. A.G. S.r.l (avv. Natale).<br />

Contratti della Pubblica Amministrazione - Gara pubblica – Pubblicità stradale –<br />

Giurisdizione.<br />

Contratti della Pubblica Amministrazione - Bandi di gara – Impugnazione –<br />

Clausola immediatamente lesiva.<br />

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie concernenti<br />

gare ad evidenza pubblica per la scelta dell’operatore cui affidare la pubblicità<br />

stradale, pur trattandosi questa di attività economica non configurabile come servizio<br />

reso ad un ente locale e pur se il contratto a stipularsi sia preordinato ad assicurare<br />

al soggetto pubblico una entrata e non una spesa.<br />

In tema di impugnazione dei bandi di gara, non è immediatamente lesiva e non<br />

necessita pertanto, a pena di decadenza, di immediata impugnazione, la clausola che<br />

47


stabilisce come requisito di partecipazione che i concorrenti non debbano avere<br />

contenzioso in atto con l’ente affidatario, nel caso in cui tale contenzioso sia stato<br />

instaurato dopo la scadenza del termine di proposizione della domanda.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 10 febbraio <strong>2011</strong>, n. 253 – Pres. Allegretta – Est. Picone –<br />

F.T.(Avv. Iurillo) c. Questura di <strong>Bari</strong> (Avvocatura distrettuale dello Stato di <strong>Bari</strong>).<br />

Procedimento amministrativo – Diritto di accesso ai documenti - Esclusioni - Art.<br />

24 L.241/90 - Art. 3 primo comma ,lettera b), D.M. n. 415 del 1994 - Licenza<br />

porto d’armi.<br />

Procedimento amministrativo – Diritto di accesso ai documenti - Art. 3 comma I<br />

,lettera b), D.M. n. 415 del 1994 - Vigenza .<br />

Procedimento amministrativo – Diritto di accesso ai documenti – Esclusione -<br />

Art. 3 comma I ,lettera b), D.M. n. 415 del 1994 - Legittimità.<br />

Ai fini dell’esclusione del diritto di accesso, rientrano nella previsione di cui all’art. 3<br />

comma I, lett. b) le informazioni e le attività di indagine preordinate al rilascio delle<br />

licenze di porto d’armi.<br />

La norma regolamentare di cui all’art. 3, primo comma, lettera b) del decreto del<br />

Ministero dell’Interno n. 415 del 1994 deve intendersi tuttora vigente, anche dopo<br />

l’entrata in vigore del D.P.R. n. 184 del 2006.<br />

L’accertamento dei presupposti descritti all’art. 3 del D.M. n. 415 del 1994 dà luogo<br />

ad una valutazione ampiamente discrezionale, che sfugge al sindacato di legittimità,<br />

salvi eventuali profili di arbitrarietà o illogicità.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez I, 18 febbraio <strong>2011</strong> n 281 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile –<br />

G.R. (avv.ti La Scala e Marchese) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze,<br />

Ministero della Difesa, Comando Generale Guardia di Finanza, Comando Regionale<br />

<strong>Puglia</strong> della Guardia di Finanza, Comando Provinciale <strong>Bari</strong> della Guardia di Finanza<br />

di <strong>Bari</strong>, Comando 1^ Compagnia <strong>Bari</strong> della Guardia di Finanza (Avvocatura<br />

distrettuale dello Stato di <strong>Bari</strong>).<br />

Pubblico impiego - Forze Armate - Qualifica finale – Presupposti – Sindacabilità.<br />

Pubblica Amministrazione - Ricorsi giurisdizionali – Ricorsi gerarchici - Motivi<br />

di impugnazione – Decadenze.<br />

Nell’ambito militare i giudizi del compilatore e del revisore sono frutto di attività<br />

ampiamente discrezionale. Essi sono emessi non già sulla scorta di un ragionamento<br />

48


aprioristico e vessatorio bensì sulla base di circostanze di fatto e sottendono un<br />

giudizio di valore insindacabile nel merito in sede giurisdizionale, salvo che sotto il<br />

profilo della palese illogicità o incongruenza rispetto alle valutazioni parziali,<br />

afferenti alle singole doti o qualità del militare.<br />

Nel ricorso giurisdizionale proposto avverso il provvedimento di decisione di un<br />

ricorso gerarchico, non è possibile dedurre motivi non prospettati nella sede<br />

contenziosa amministrativa, in quanto, altrimenti, si eluderebbe il termine<br />

decadenziale di cui all’art. 21, comma 1 L. n. 1034 del 6 dicembre 1971.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 18 febbraio <strong>2011</strong>, n. 284 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile – I.<br />

M. (avv. Di Gioia) c. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Capitaneria di porto<br />

di <strong>Bari</strong> (Avvocatura distrettuale dello Stato di <strong>Bari</strong>).<br />

Pubblica Amministrazione - Concessioni demaniali – Aree di preminente interesse<br />

nazionale - Art. 105 comma 2 lett l) del d.lgs. n. 112/1998 – D.P.C.M. 21 Dicembre<br />

1995 – Incompetenza.<br />

Non è affetto da vizio di incompetenza il provvedimento che decida su una istanza per<br />

il rilascio di concessione demaniale marittima adottato dalla Capitaneria di Porto<br />

allorquando l’area interessata sia classificabile, per effetto del D.P.C.M. 21 Dicembre<br />

1995, come di preminente interesse nazionale , non operando in tal caso, ai sensi art.<br />

105, comma 2, lett. l) d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, il conferimento di funzioni alla<br />

Regione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 18 febbraio <strong>2011</strong>, n. 285 – Pres. Allegretta – Est. Adamo –<br />

I.M.S.B. (avv. Binetti) c. Comune di Bitritto (avv. Medina) e Ministero dell’Interno e<br />

Prefettura di <strong>Bari</strong> (Avvocatura distrettuale dello Stato di <strong>Bari</strong>).<br />

Comune e Provincia – Sicurezza Pubblica – Deliberazioni d’urgenza.<br />

Qualora un’immobile versi in stato di degrado è imposto al Sindaco, quale legale<br />

rappresentante del Comune, proprietario dell’immobile, di dichiararne<br />

immediatamente l’inagibilità e ordinarne lo sgombero, ai sensi del tuttora vigente<br />

articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 18 Febbraio <strong>2011</strong>, n. 287 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile –<br />

S.M.D.R.A. s.r.l. (avv.ti Paccione e Poliseno) c. Azienda Sanitaria Locale <strong>Bari</strong><br />

(avv.Trotta).<br />

Procedimento amministrativo – Diritto di accesso – Onere della prova.<br />

49


Quando il diritto di accesso ha per oggetto documenti acquisiti con specifico<br />

provvedimento di sequestro dall’Autorità giudiziaria che conduce un’indagine penale,<br />

l’onere di provare detta circostanza, ai fini di negare legittimamente l’ostensione degli<br />

atti richiesti, spetta all’Amministrazione resistente. Ed infatti, il segreto istruttorio di<br />

cui all’art. 329 c.p.p. non costituisce un motivo legittimo di diniego all’accesso dei<br />

documenti fintantoché gli stessi siano nella disponibilità dell’amministrazione e il<br />

giudice che conduce l’indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico<br />

provvedimento di sequestro.<br />

Tar <strong>Puglia</strong> <strong>Bari</strong>, Sez. I, 18 febbraio <strong>2011</strong>, n. 291 – Pres. Allegretta- Est. Adamo – M.R.<br />

e A.M.S. (avv.ti Cangelli e Iadarola) c. Comune di Foggia.<br />

Giustizia amministrativa – Ricorso per l’esecuzione del giudicato – Procedimento<br />

per ingiunzione – Decreto ingiuntivo – Ammissibilità.<br />

Giustizia amministrativa – Ricorso per l’esecuzione del giudicato – Atto di diffida<br />

e messa in mora.<br />

Il ricorso per ottemperanza è ammissibile nei riguardi di un decreto ingiuntivo<br />

divenuto esecutivo e definitivo, dato il suo relativo consolidamento, a norma degli artt.<br />

653 e ss. c.p.c.<br />

Per la proposizione del ricorso per ottemperanza non è più necessario il formale atto<br />

di diffida e messa in mora ex art. 90 del R.D. 642 del 1907, secondo quanto<br />

testualmente disposto dall’art. 114, I co, c.p.a.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 24 Febbraio <strong>2011</strong>, n. 318 – Pres. Allegratta – Est. Picone –<br />

A.L. s.r.l. (avv.ti Pappalepore e Pepe) c. C. S. I. S. R. I. B. (avv. Paparella).<br />

Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara d’appalto – Manomissione<br />

buste - Annullamento gara in sede di autotutela – Legittimità – Presupposti.<br />

Deve essere giudicata legittima la decisione presa dall’appaltante di annullare la<br />

gara in presenza di elementi oggettivi atti a far temere che le buste contenenti le<br />

offerte fossero state manomesse in un momento successivo alla seduta di gara. È del<br />

tutto irrilevante dal punto di vista giuridico se l’aggiudicazione pronunciata debba<br />

qualificarsi come provvisoria oppure definitiva e se il contratto di appalto, in tal caso,<br />

possa considerarsi tacitamente perfezionato. Infatti, la decisione dell’appaltante di<br />

annullare la gara in autotutela per sospetta manomissione delle offerte, travolge<br />

l’intera procedura.<br />

50


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 24 febbraio <strong>2011</strong>, n. 319 – Pres. Allegretta – Est. Picone– M.<br />

P.(avv. Abbattista) c. Azienda Sanitaria Locale BAT (avv. Delle Donne).<br />

Giustizia amministrativa – Contratti della Pubblica Amministrazione - Gara<br />

d’appalto - Inammissibilità del ricorso - Difetto di interesse- Carenza di<br />

legittimazione attiva.<br />

Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara d’appalto – Aggiudicazione<br />

definitiva - Congruità dell’offerta.<br />

In tema di gara d’appalto per l’erogazione di un pubblico servizio, vi è<br />

inammissibilità dell’impugnativa per difetto di interesse ove il ricorrente sia rimasto<br />

estraneo alla procedura di negoziazione e sia dunque privo della legittimazione a<br />

contestare l’ammissione degli altri concorrenti e l’aggiudicazione definitiva<br />

dell’appalto.<br />

L’aggiudicazione definitiva di un pubblico appalto è annullabile per carenza<br />

d’istruttoria e difetto di motivazione ex art. 21 octies della l. n. 241/1990, ove<br />

l’amministrazione ometta di richiedere alla ditta aggiudicataria le giustificazioni circa<br />

la congruità dell’offerta e non dia atto della doverosa valutazione sull’attendibilità<br />

delle giustificazioni pervenute.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez I, 24 febbraio <strong>2011</strong> n 320 – Pres. Allegretta – Est. Picone - a.t.i.<br />

Alto Consorzio Nazionale Servizi (avv.ti Rinella, Senter) c. Provincia di <strong>Bari</strong> (avv.ti<br />

Dipierro, Minucci).<br />

Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara d’appalto - Autotutela della PA<br />

- Revoca bando e aggiudicazione – Presupposti.<br />

Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara d’appalto - Autotuela della PA-<br />

Responsabilità precontrattuale – Presupposti - Necessità dell'annullamento della<br />

revoca – Esclusione.<br />

Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara d’appalto - Autotutela della PA<br />

– Indennizzo ex 21quinquies l.241/90 – Risarcimento per responsabilità<br />

precontrattuale - Compatibilità.<br />

Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara d’appalto - Responsabilità<br />

precontrattuale – Voci di d<strong>anno</strong> risarcibili.<br />

Responsabilità civile – Responsabilità precontrattuale pubblica amministrazione<br />

- Debito di valore - Rivalutazione monetaria e interessi compensativi – Necessità<br />

di specifica domanda - Esclusione.<br />

51


Responsabilità civile - Responsabilità della pubblica amministrazione –<br />

Risarcimento per equivalente – Rivalutazione e Interessi – Criterio di calcolo.<br />

L’Amministrazione appaltante conserva il potere di revocare il bando ovvero<br />

l’aggiudicazione di un appalto, per sopravvenute ragioni, purché l’atto di autotutela<br />

sia adeguatamente motivato con richiamo ad un preciso e concreto interesse pubblico<br />

alla revoca d’ufficio; la potestà di ritiro si fonda sul principio costituzionale di buon<br />

andamento che, com’è noto, impegna l’Amministrazione ad adottare atti il più<br />

possibile rispondenti ai fini da conseguire e trova ormai positivo riconoscimento nella<br />

previsione dell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990.<br />

Non costituisce ostacolo al riconoscimento della responsabilità pre-contrattuale<br />

dell’ente la reiezione della domanda di annullamento del provvedimento di revoca<br />

poiché la legittimità dell’atto di revoca dell’aggiudicazione di una gara di appalto non<br />

elimina il profilo relativo alla valutazione del comportamento dell’Amministrazione,<br />

con riguardo al rispetto dei canoni di buona fede e correttezza (da intendersi in senso<br />

oggettivo), nell’ambito del procedimento di evidenza pubblica preordinato alla<br />

selezione del contraente; la responsabilità pre-contrattuale per la revoca della gara<br />

può infatti sempre ritenersi configurabile quando il fine pubblico venga attuato<br />

attraverso un comportamento obiettivamente lesivo dei doveri di lealtà che comporti<br />

la violazione del legittimo affidamento suscitato.<br />

L’espressa previsione nell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 dell’obbligo<br />

di indennizzare il privato, per eventuali pregiudizi subiti in conseguenza della revoca,<br />

non fa venir meno la possibile responsabilità della stazione appaltante per violazione<br />

dell’obbligo di buona fede nelle trattative che conducono alla conclusione del<br />

contratto di appalto.<br />

Ai fini della commisurazione del d<strong>anno</strong> da responsabilità precontrattuale risarcibile,<br />

deve aversi riguardo al solo interesse negativo, ossia alle spese effettivamente<br />

sostenute in vista della conclusione dell’affare (d<strong>anno</strong> emergente) ed alle occasioni<br />

contrattuali perse per aver confidato nell’impegno assunto (lucro cessante), mentre<br />

resta escluso il risarcimento dell’utile che si sarebbe conseguito con l’esecuzione del<br />

contratto.<br />

Sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento per responsabilità pre contrattuale<br />

v<strong>anno</strong> calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi, nonostante<br />

l’assenza di specifica domanda sul punto: il credito derivante da responsabilità extracontrattuale<br />

(cui è riconducibile la responsabilità pre-contrattuale, secondo la tesi<br />

preferibile) ha, infatti, natura di credito di valore, con la conseguenza che esso va<br />

anche maggiorato della rivalutazione monetaria, che deve ritenersi compresa nell'<br />

originario petitum della domanda risarcitoria, con decorrenza dalla maturazione del<br />

diritto; quanto agli interessi, è noto che nell’obbligazione risarcitoria da fatto illecito<br />

è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del d<strong>anno</strong> da ritardo conseguente alla<br />

52


mancata disponibilità per impieghi remunerativi della somma di denaro in cui il<br />

debito viene liquidato, da corrispondersi mediante interessi compensativi.<br />

Per la quantificazione del risarcimento per equivalente comprensivo di rivalutazione e<br />

interessi, tenendo conto degli indici di svalutazione e del tasso medio di<br />

remuneratività del denaro nel periodo rilevante, il criterio equitativamente preferibile<br />

è quello di calcolare gli interessi legali sull’importo non attualizzato dalla data<br />

dell’aggiudicazione alla pubblicazione della sentenza, e successivamente a<br />

quest’ultima data, sull’importo attualizzato e fino al dì del saldo.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 24 febbraio <strong>2011</strong>, n. 322 - Pres. Allegretta – Est. Picone – R.<br />

G. R., L. B., V. B. + altri (Avv. Basso) c. Comune di Mola di <strong>Bari</strong> (Avv. D’Ambrosio)<br />

Competenza e giurisdizione civile – Giustizia amministrativa - Giurisdizione del<br />

giudice ordinario e del giudice amministrativo – Presupposti.<br />

Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario quelle fattispecie ove si<br />

controverta, non della manifestazione di volontà dell’Amministrazione, in ordine<br />

all’entità della controprestazione pecuniaria richiesta al privato od ai criteri per<br />

determinarla, ma della concreta quantificazione del credito o dell’effettiva debenza<br />

del conguaglio. Tale giurisdizione sussiste quando non vengono in rilievo indagini<br />

sulla fase pubblicistica del rapporto.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 24 febbraio <strong>2011</strong>, n. 322 - Pres. Allegretta – Est. Picone – R.<br />

G. R., L. B., V. B. + altri (Avv. Basso) c. Comune di Mola di <strong>Bari</strong> (Avv. D’Ambrosio)<br />

Giurisdizione civile – Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice<br />

amministrativo – Presupposti.<br />

Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario quelle fattispecie ove si<br />

controverta, non della manifestazione di volontà dell’Amministrazione, in ordine<br />

all’entità della controprestazione pecuniaria richiesta al privato od ai criteri per<br />

determinarla, ma della concreta quantificazione del credito o dell’effettiva debenza<br />

del conguaglio. Tale giurisdizione sussiste quando non vengono in rilievo indagini<br />

sulla fase pubblicistica del rapporto.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 24 febbraio <strong>2011</strong>, n. 323 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - M.<br />

S.r.l. (avv. ti Mescia) c. Provincia di Foggia (n.c.).<br />

Ambiente – Impianti eolici – Valutazione di impatto ambientale – Silenzio<br />

inadempimento - Illegittimità.<br />

53


E’ illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione su una istanza volta al rilascio<br />

di una Valutazione di impatto ambientale sussistendo in capo a questa, secondo un<br />

principio fondamentale della materia non derogabile dalla Regione e dagli enti<br />

delegati, l’obbligo di pronunciarsi in modo espresso entro il termine perentorio di<br />

centocinquanta giorni previsto dall’art. 26 del d.lgs. n. 152/2006.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 25 febbraio <strong>2011</strong>, n. 355 – Pres. Allegretta – Est. Durante –<br />

C.I. S.p.a. e Conscoop (avv.ti Sticchi Damiani, Annoni, Clarizio) c. Azienda<br />

Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di <strong>Bari</strong> (avv. Volpe).<br />

Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara d’appalto - Aggiudicazione dei<br />

lavori - Art. 29 d.lgs. n. 163/2006.<br />

L’art. 29 del d. lgs. n. 163/2006 nel regolare la determinazione degli importi a base<br />

d’asta negli affidamenti dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture afferma il<br />

carattere onnicomprensivo del prezzo d’appalto imponendo di includere nell’importo<br />

a base d’asta tutti i possibili elementi che concorrono con certezza a determinarlo.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 25 febbraio <strong>2011</strong>, n. 356 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile –<br />

C.A. e C.A. (avv.ti Follieri) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Francesconi).<br />

Demanio e patrimonio dello Stato e degli enti pubblici – Regione <strong>Puglia</strong> -<br />

Sdemanializzazione – Competenza – Sindacabilità.<br />

L’amministrazione regionale gode, ai sensi dell’art. 2 comma II della l.r. <strong>Puglia</strong> n.<br />

29/2003, di un ampio potere discrezionale nel decidere se sdemanializzare e alienare<br />

le zone tratturali, come tale non sindacabile in sede giurisdizionale se non a fronte di<br />

manifeste illegittimità.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 25 Febbraio <strong>2011</strong> n. 357 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile - A.<br />

V., A. M., B. M. + altri (Avv. La Scala), c. Ministero dell’Economia e delle Finanze,<br />

Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Regionale <strong>Puglia</strong> della<br />

Guardia di Finanza (Avvocatura Distrettuale dello Stato di <strong>Bari</strong>).<br />

Pubblico impiego - Forze Armate - Personale - Indennità di servizio esterno –<br />

Presupposto.<br />

In materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle forze di Polizia, presupposto ai<br />

sensi dell’art. 50, comma 2 del d.P.R. n. 254/1999 per la corresponsione<br />

dell’indennità di servizio esterno è l’aver svolto questa non solo “all’esterno”,inteso<br />

54


come servizio espletato a cielo aperto, ma altresì “presso enti e strutture di terzi”,<br />

quali appunto le Sezioni di Polizia Giudiziaria.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 25 febbraio <strong>2011</strong>, n. 358 - Pres. Allegretta – Est. Cocomile –<br />

S. S.p.A. (avv.ti Loiodice e Lagrotta) c. Università degli Studi di <strong>Bari</strong> (avv.ti<br />

Carbonara e Saracino), C. I. S.p.A. (avv. Sticchi Damiani).<br />

Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara di appalto - Offerta<br />

anormalmente bassa – Verifica dell’offerta anomala da parte della commissione<br />

di gara e in sede giurisdizionale.<br />

Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara di appalto – Autonomia di<br />

ciascun procedimento concorsuale.<br />

Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara di appalto – Cause di<br />

esclusione – Principio del favor partecipationis.<br />

Giustizia amministrativa - Ricorso per motivi aggiunti – Termine di proposizione<br />

– Eccezione di tardività - Rimessione in termini per errore scusabile.<br />

Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara di appalto – Offerta anomala –<br />

Dimostrazione.<br />

In una controversia avente ad oggetto l’aggiudicazione di una gara di appalto a<br />

seguito di un’offerta anormalmente bassa occorre tener presente che la verifica della<br />

congruità di un’offerta “anomala” è espressione di un potere tecnico-discrezionale<br />

della pubblica amministrazione che non è sindacabile in sede giurisdizionale e,<br />

pertanto, il giudice amministrativo dovrà semplicemente accertare che la stazione<br />

appaltante, secondo gli ordinari canoni della ragionevolezza e della proporzionalità,<br />

abbia compiuto una verifica riguardante non l’analisi di tutte le componenti<br />

dell’offerta e di tutti gli elementi che concorrono a formare ciascuna componente,<br />

bensì la serietà dell’offerta nel suo complesso e la plausibilità delle giustificazioni<br />

formulate dal concorrente.<br />

E’ del tutto inconferente la circostanza che, in occasione di una precedente gara<br />

analoga, la ricorrente fosse stata esclusa per non aver giustificato l’offerta<br />

“anomala” in relazione ad una sua componente mentre, in una gara successiva, la<br />

medesima omissione non abbia determinato l’esclusione della concorrente<br />

aggiudicataria, in quanto ogni procedimento concorsuale è caratterizzato da una<br />

propria autonoma rilevanza, sicché non è detto che le valutazioni di una commissione<br />

di gara non possano differire da quelle formulate dall’altra.<br />

In ossequio al principio del “favor partecipationis”, non può essere estromesso un<br />

concorrente dalla gara di appalto a seguito della ricorrenza di una causa di<br />

55


esclusione che non è stata espressamente prevista dalla legge o dalla disciplina di<br />

gara.<br />

Nell’ipotesi di proposizione di ricorso per motivi aggiunti avverso atti già impugnati<br />

con il ricorso introduttivo, sussistendo un quadro legislativo ed interpretativo<br />

obiettivamente incerto, in quanto ai sensi dell’art. 245, comma 2 quinquies, lett. d),<br />

d.lgs. n. 163/2010 il termine per la proposizione dei motivi aggiunti avverso gli atti<br />

già impugnati è di 15 gg., mentre in forza della previsione di cui all’art. 120, comma<br />

5, cod. proc. amm. il termine per la proposizione dei motivi aggiunti (sia avverso atti<br />

già gravati con il ricorso introduttivo che atti diversi) è di 30 gg., il giudice<br />

amministrativo, in ossequio al diritto costituzionalmente garantito di difesa, può<br />

disattendere l’eccezione di tardività proposta dalla controparte e disporre d’ufficio ex<br />

art. 37 cod. proc. amm. la rimessione in termini della parte ricorrente per la<br />

proposizione dei motivi aggiunti.<br />

In sede di verifica delle offerte anomale, a fronte di un giudizio tecnico espresso dalla<br />

stazione appaltante, la parte ricorrente deve dimostrare l’inattendibilità complessiva<br />

dell’offerta attraverso dati certi e non con mere presunzioni.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 25 febbraio <strong>2011</strong>, n. 358 - Pres. Allegretta – Est. Cocomile –<br />

S. S.p.A. (avv.ti Loiodice e Lagrotta) c. Università degli Studi di <strong>Bari</strong> (avv.ti<br />

Carbonara e Saracino), C. I. S.p.A. (avv. Sticchi Damiani).<br />

Contratti della pubblica amministrazione – Gara di appalto - Offerta<br />

anormalmente bassa – Verifica dell’offerta anomala da parte della commissione<br />

di gara e in sede giurisdizionale.<br />

Contratti della pubblica amministrazione – Gara di appalto – Autonomia di<br />

ciascun procedimento concorsuale.<br />

Contratti della pubblica amministrazione – Gara di appalto – Cause di esclusione<br />

– Principio del favor partecipationis.<br />

Giustizia amministrativa - Ricorso per motivi aggiunti – Termine di proposizione<br />

– Eccezione di tardività - Rimessione in termini per errore scusabile.<br />

Contratti della pubblica amministrazione – Gara di appalto – Offerta anomala –<br />

Dimostrazione.<br />

In una controversia avente ad oggetto l’aggiudicazione di una gara di appalto a<br />

seguito di un’offerta anormalmente bassa occorre tener presente che la verifica della<br />

congruità di un’offerta “anomala” è espressione di un potere tecnico-discrezionale<br />

della pubblica amministrazione che non è sindacabile in sede giurisdizionale e,<br />

pertanto, il giudice amministrativo dovrà semplicemente accertare che la stazione<br />

56


appaltante, secondo gli ordinari canoni della ragionevolezza e della proporzionalità,<br />

abbia compiuto una verifica riguardante non l’analisi di tutte le componenti<br />

dell’offerta e di tutti gli elementi che concorrono a formare ciascuna componente,<br />

bensì la serietà dell’offerta nel suo complesso e la plausibilità delle giustificazioni<br />

formulate dal concorrente.<br />

E’ del tutto inconferente la circostanza che, in occasione di una precedente gara<br />

analoga, la ricorrente fosse stata esclusa per non aver giustificato l’offerta<br />

“anomala” in relazione ad una sua componente mentre, in una gara successiva, la<br />

medesima omissione non abbia determinato l’esclusione della concorrente<br />

aggiudicataria, in quanto ogni procedimento concorsuale è caratterizzato da una<br />

propria autonoma rilevanza, sicché non è detto che le valutazioni di una commissione<br />

di gara non possano differire da quelle formulate dall’altra.<br />

In ossequio al principio del “favor partecipationis”, non può essere estromesso un<br />

concorrente dalla gara di appalto a seguito della ricorrenza di una causa di<br />

esclusione che non è stata espressamente prevista dalla legge o dalla disciplina di<br />

gara.<br />

Nell’ipotesi di proposizione di ricorso per motivi aggiunti avverso atti già impugnati<br />

con il ricorso introduttivo, sussistendo un quadro legislativo ed interpretativo<br />

obiettivamente incerto, in quanto ai sensi dell’art. 245, comma 2 quinquies, lett. d),<br />

d.lgs. n. 163/2010 il termine per la proposizione dei motivi aggiunti avverso gli atti<br />

già impugnati è di 15 gg., mentre in forza della previsione di cui all’art. 120, comma<br />

5, cod. proc. amm. il termine per la proposizione dei motivi aggiunti (sia avverso atti<br />

già gravati con il ricorso introduttivo che atti diversi) è di 30 gg., il giudice<br />

amministrativo, in ossequio al diritto costituzionalmente garantito di difesa, può<br />

disattendere l’eccezione di tardività proposta dalla controparte e disporre d’ufficio ex<br />

art. 37 cod. proc. amm. la rimessione in termini della parte ricorrente per la<br />

proposizione dei motivi aggiunti.<br />

In sede di verifica delle offerte anomale, a fronte di un giudizio tecnico espresso dalla<br />

stazione appaltante, la parte ricorrente deve dimostrare l’inattendibilità complessiva<br />

dell’offerta attraverso dati certi e non con mere presunzioni.<br />

57


IIª SEZIONE<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 4 febbraio <strong>2011</strong>, n. 214 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - G.V.<br />

(avv.ti Chiarello, Tomasicchio) c. Comune di Ruvo di <strong>Puglia</strong> (avv. Caputi<br />

Jambrenghi).<br />

Edilizia e Urbanistica - Piani regolatori generali - Variante generale - Obbligo di<br />

preventiva progettazione esecutiva - Irrilevanza dell’obbligo sullo ius aedificandi.<br />

Edilizia e urbanistica - Progettazione esecutiva ed edificabilità di zone inedificate<br />

e non urbanizzate - Necessità.<br />

Giustizia amministrativa - Impugnazione di atti non lesivi - Interesse al controllo<br />

sull’attività amministrativa - Non sussiste - Inammissibilità.<br />

Giustizia amministrativa - Principio di buona fede ed affidamento - Violazione<br />

del principio - Responsabilità pre-contrattuale - Configurabilità.<br />

La variante generale al PRG che, in applicazione della logica dei comparti, impone ai<br />

privati l’obbligo di preventiva progettazione esecutiva per concretizzare l’edificazione<br />

su di una porzione dell’intera estensione, onde consentire il reperimento delle<br />

necessarie aree a standards urbanistici, non incide sullo ius aedificandi dei<br />

proprietari delle aree vincolate se non sotto il profilo procedimentale.<br />

La progettazione esecutiva, pur nel silenzio dello strumento urbanistico generale, si<br />

impone ogni qual volta si tratti di assoggettare ad edificazione una zona inedificata e<br />

sprovvista delle necessarie opere di urbanizzazione.<br />

Quando l’atto impugnato si connota in termini di adesione rispetto all’istanza del<br />

ricorrente, non pregiudicando così l’interesse sostanziale dello stesso, non è<br />

configurabile, né ammissibile in capo allo stesso un generale interesse al controllo di<br />

legittimità sull’attività amministrativa della p.a.<br />

E’ configurabile una responsabilità pre-contrattuale, per violazione del generale<br />

principio di buona fede ed affidamento, anche a carico del privato in d<strong>anno</strong> della P.A.,<br />

laddove il ricorrente stesso disattende la sua precisa manifestazione di volontà,<br />

insorgendo contro le determinazioni amministrative adesive rispetto alla sua richiesta.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 4 febbraio <strong>2011</strong>, n. 216, - Pres. Urbano - Est. Serlenga - G.L.<br />

(avv.ti Liuni e Musso) c. Comune di Putignano.<br />

Atto amministrativo - Comuni e Province - Ordinanze contingibili e urgenti -<br />

Poteri del Sindaco.<br />

58


Ai sensi dell’art. 50 comma 5, d.lg. n. 267 del 2000 e successive modificazioni, rientra<br />

nella competenza del Sindaco, in qualità di ufficiale di governo - e non di altro<br />

dirigente - adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene<br />

pubblica, in quanto espressione di un’elevata discrezionalità diretta a soddisfare<br />

esigenze di pubblico interesse onde porre rimedio a danni alla salute già verificatisi,<br />

ma anche e soprattutto per evitare danni futuri anche alla luce dei valori espressi<br />

dall’art. 32 Cost.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 4 febbraio <strong>2011</strong>, n. 220 - Pres. Urbano - Est. Mangialardi - S.<br />

T., ( avv.ti Loiodice e Pinto) c. Azienda Sanitaria Locale <strong>Bari</strong> (avv. Trotta).<br />

Questione di giurisdizione - Conferimento incarichi dirigenziali - Natura<br />

procedura concorsuale - Criterio interpretativo - Translatio iudicii.<br />

La procedura selettiva per il conferimento di incarichi di direzione complessa ex art.<br />

15 -ter del D. Lgs. 30/12/1992 n. 502, introdotto dal D.Lgs. 19/06/1999 n. 229, non<br />

avendo natura concorsuale e non comportando la assunzione dei soggetti beneficiari<br />

in quanto, nella specie, già dipendenti, rientra nella giurisdizione del Giudice<br />

ordinario in funzioni di giudice del lavoro ex art. 63 del D.Lgs. 165/2001. A tal fine va<br />

operata la translatio iudicii a favore del competente Giudice ordinario.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 9 febbraio <strong>2011</strong>, n. 228 - Pres. Urbano - Est. Urbano - C.F.<br />

(avv.ti Mastroviti e Mitolo) c. Sopraintendenza per i Beni Ambientali.<br />

Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso<br />

di costruire) - Diniego - Obbligo di motivazione.<br />

Il diniego di concessione edilizia deve essere motivato con puntuale e completa<br />

esposizione delle specifiche ragioni che impediscono il rilascio del titolo. A tale onere<br />

evidentemente non può neppure sottrarsi l’Autorità preposta alla tutela del vincolo<br />

paesaggistico chiamata a pronunciarsi in seno al procedimento di sanatoria edilizia di<br />

cui all’art. 32 della l. n. 47/85. Assumendo, infatti, valore vincolante il parere<br />

espresso da tale Autorità, va da sé che il giudizio negativo comporti una compressione<br />

dello “ius aedificandi” ed il giudizio positivo una tendenziale irreversibilità dello<br />

stato dei luoghi, così da rendere necessaria l’esternazione delle ragioni della scelta<br />

operata (positiva o negativa), onde consentire di valutarne la non manifesta<br />

irragionevolezza.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 9 febbraio <strong>2011</strong>, n. 230 - Pres. Urbano - Est. Serlenga -<br />

Pianeta Sport S.r.l. (avv. Petruzzelli) c. Soprintendenza per i Beni Architettonici e per<br />

59


il Paesaggio per la <strong>Puglia</strong> Province <strong>Bari</strong> Andria Barletta Trani e Foggia e il Ministero<br />

per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura Distr.le Stato di <strong>Bari</strong>), Comune di<br />

Monopoli (avv. Dibello).<br />

Edilizia ed urbanistica - Nulla osta paesistico - Annullamento - Presupposti.<br />

E’ illegittimo in via derivata il provvedimento comunale di annullamento del permesso<br />

ad eseguire la progettata attività edilizia, adottato a seguito della pronuncia negativa<br />

della Soprintendenza, in quanto priva di fondamento l’accusa mossa dalla<br />

Soprintendenza al Comune - traendo da ciò motivo determinante per annullare l’atto<br />

controllato - di avere giudicato compatibili gli interventi da autorizzare senza fornirne<br />

delucidazioni in concreto e senza essersi dato carico di apposita attività istruttoria,<br />

nel caso in cui la documentazione tecnica, agli atti del giudizio, precisi le ragioni<br />

della compatibilità dell’intervento autorizzato con il contesto paesistico senza<br />

pregiudizio dell’esigenza di rispetto e conservazione dei valori ambientali.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 9 febbraio <strong>2011</strong>, n. 232 - Pres. Urbano - Est. Urbano - G.M.S.<br />

(avv. Petrucci) c. Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio<br />

Scolastico Provinciale - Foggia, Ufficio Scolastico Regionale per la <strong>Puglia</strong> - <strong>Bari</strong>,<br />

Istituto Comprensivo “Mons. Dott. A. D.” (Avvocatura Distrettuale dello Stato di<br />

<strong>Bari</strong>).<br />

Istruzione pubblica - Alunni disabili - Attribuzione insegnante di sostegno -<br />

Determinazione delle ore di sostegno - Art. 2, commi 413 e 414, l. n. 244/2007 -<br />

Corte costituzionale n. 80/2010 - Effetti e conseguenze - Individuazione.<br />

Istruzione pubblica - Alunni disabili - Attribuzione insegnante di sostegno -<br />

Assunzione in deroga - Determinazione delle ore di sostegno - Limiti dati da<br />

mancanza di fondi.<br />

Istruzione pubblica - Alunni disabili - Attribuzione insegnante di sostegno -<br />

Assunzione in deroga - Determinazione delle ore di sostegno per anni successivi a<br />

quello della sua applicazione - Inammissibilità.<br />

In seguito alla sentenza n. 80/2010 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato<br />

l’illegittimità dei commi 413 e 414 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244,<br />

deve essere affermato il principio secondo cui non può in ogni caso costituire<br />

impedimento all’assegnazione, in favore dell’allievo disabile, delle ore di sostegno<br />

necessarie a realizzare il proprio diritto, il vincolo di un’apposita dotazione organica<br />

di docenti specializzati di sostegno, giacchè l’art. 40 della l. n. 449/97 assicura<br />

comunque l’integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati<br />

al tipo e alla gravità dell’handicap, compreso il ricorso alla assunzione con contratto<br />

a tempo indeterminato di insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti - alunni<br />

in presenza di handicap particolarmente gravi, consentendo così di garantire<br />

60


all’alunno bisognevole l’integrazione scolastica attraverso il miglioramento delle sue<br />

possibilità nell’apprendere, comunicare e socializzare.<br />

L’Amministrazione deve assegnare il numero delle ore di sostegno, valutata la<br />

specificità della situazione, eventualmente anche alla luce di un accertamento<br />

sanitario presso struttura pubblica, ma anche considerati gli ulteriori strumenti di<br />

tutela che siano previsti (come il servizio socio-educativo), nella misura<br />

motivatamente necessaria per perseguire al meglio l’obbiettivo dell’integrazione del<br />

disabile nelle condizioni date, con l’eventuale ricorso anche ad assunzione in deroga;<br />

in quest’ultima ipotesi, però, pur potendo l’Amministrazione scolastica agire in<br />

deroga alla legge 244/2007 (che stabilisce la presenza dell’insegnante di sostegno in<br />

proporzione al numero totale di alunni nell’edificio scolastico e non alla gravità<br />

dell’handicap del singolo allievo), l’orario di supporto dovrà comunque essere<br />

riparametrato tenendo conto anche della mancanza di fondi, per cui, a nessun ragazzo<br />

della scuola, a prescindere dalla gravità della disabilità, potrà essere garantito il<br />

sostegno per l’intera frequenza.<br />

La determinazione da parte dell’Amministrazione del numero delle ore di sostegno<br />

non può essere disposta per gli anni successivi a quello cui sia applicata, essendo<br />

previste, ai fini della decisione di cui si tratta, verifiche periodiche degli effetti degli<br />

interventi adottati per eventualmente modificarli in relazione alla loro efficacia e alla<br />

evoluzione della patologia accertata.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 10 febbraio <strong>2011</strong>, n. 258 - Pres. Morea - Est. Giansante -<br />

Idajet Calama (avv. Cinetto) c. Ministero dell'Interno - Ufficio Polizia di<br />

Frontiera (Avvocatura Distrettuale dello Stato).<br />

Stranieri - Permesso di soggiorno - Provvedimento di respingimento alla frontiera<br />

ex art. 10 d.lgs. n. 286/98.<br />

E' legittimo il provvedimento di respingimento alla frontiera, in applicazione dell’art.<br />

10 d.lgs. 25.7.1998 n. 286, adottato dall’Ufficio Polizia di Frontiera qualora la<br />

precedente statuizione del giudice amministrativo - conosciuta dal ricorrente e non<br />

sospesa - alla quale era condizionato il permesso di soggiorno valido, abbia respinto<br />

il ricorso proposto avverso il diniego di legalizzazione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 11 febbraio <strong>2011</strong>, n. 266 - Pres. Urbano - Est. Urbano - M.F.<br />

(avv. Petruzzelli) c. Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e Ufficio<br />

Scolastico Regionale per la <strong>Puglia</strong> (avv. Sisto).<br />

Giurisdizione - Giurisdizione in materia di Pubblico impiego.<br />

61


In materia di graduatorie del personale ATA la giurisdizione spetta al G.O. poiché<br />

non può configurarsi l’inerenza a procedure concorsuali per l’assenza di un bando, di<br />

una procedura di valutazione e, soprattutto, di un atto di approvazione finale che<br />

individui i vincitori - trattandosi piuttosto dell’inserimento di coloro che sono in<br />

possesso di determinati requisiti (anche derivanti da partecipazione a concorsi) in una<br />

graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. In tal<br />

senso è l’avviso concorde anche della giurisprudenza ordinaria.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 17 febbraio <strong>2011</strong>, n. 271 - Pres. Urbano - Est. Mangialardi -<br />

Z.S. (avv. Savasta) c. Comune di Manfredonia, G.S.<br />

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Contributo per<br />

oneri di urbanizzazione - Cartella esattoriale - Controversie - Giurisdizione<br />

esclusiva del giudice amministrativo.<br />

Ricorso giurisdizionale - Oneri di urbanizzazione - Mancata impugnazione ruolo<br />

esattoriale - Declaratoria di inammissibilità - Ragioni.<br />

La cognizione delle controversie attinenti la richiesta, mediante cartella esattoriale, di<br />

pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione appartiene alla giurisdizione<br />

esclusiva del giudice amministrativo, e non già del giudice tributario. Infatti, detti<br />

oneri non h<strong>anno</strong> natura tributaria, ma piuttosto quella di corrispettivo di diritto<br />

pubblico, con la funzione precipua di partecipazione ai costi delle opere di<br />

urbanizzazione.<br />

È inammissibile il ricorso proposto avverso una cartella esattoriale, riguardante<br />

l’omesso pagamento di oneri di urbanizzazione, e non anche avverso il ruolo, che ne<br />

costituisce il presupposto. Infatti, l’eventuale annullamento della cartella di<br />

pagamento risulterebbe privo di utilità concreta, restando pur sempre vigente<br />

l’iscrizione a ruolo della somma rivendicata dall’Ente creditore. Né, d’altra parte,<br />

vale a ricomprendere il ruolo nell’impugnativa proposta, il fatto che si dichiari di<br />

impugnare ogni altro atto presupposto e consequenziale alla cartella esattoriale<br />

gravata, non essendo sufficiente, trattandosi di una clausola di stile, a far<br />

ricomprendere nell’oggetto del gravame atti non specificatamente nominati, ma<br />

direttamente lesivi.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 17 febbraio <strong>2011</strong>, n. 272 - Pres. Urbano - Est. Mangialardi -<br />

B.B., B.S. e L.C. (avv.ti Spina e Monaco) c. Comune di Fasano (avv. Carparelli) e<br />

Regione <strong>Puglia</strong>.<br />

Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore generale - Discrezionalità della P.A. -<br />

Sussistenza.<br />

62


Edilizia ed urbanistica - Competenze delle Regioni e degli Enti Locali - Criteri<br />

generali.<br />

Edilizia ed urbanistica - Piani regolatori generali - Variante - Criteri generali -<br />

Motivazione.<br />

La vocazione boschiva della zona viene di per sé stessa a contrastare con eventuali<br />

intereventi costruttivi-edilizi da consentirsi in loco e quindi con una tipizzazione<br />

urbanistica dei luoghi che essi intereventi possa consentire. Si vuol dire, cioè, che lo<br />

stesso stato del sito ben predispone per la sua tipizzazione di “zona in parte boschiva<br />

ed in parte di rimboschimento con vincolo geologico e paesaggistico” il tutto anche<br />

alla luce di orami accettati principi urbanistici (e giurisprudenziali) per cui - a fronte<br />

di una fortissima antropizzazione del territorio - si pone come ineludibile bisogno la<br />

tutela delle ormai rare zone non edificate.<br />

L’intervento regionale nella formazione degli strumenti urbanistici generali non è<br />

limitato ad un mero controllo di legalità ma implica esercizio di amministrazione<br />

attiva nel merito delle scelte discrezionali in cui si compendia l’attività pianificatoria,<br />

tant’è che si parla di atto complesso quanto all’atto finale alla cui formazione<br />

concorre e l’Ente locale e quello Regionale.<br />

La variante generale al PRG consiste in una nuova disciplina in via generale<br />

dell’assetto del territorio che si rende necessaria in considerazione della durata<br />

indeterminata del piano e che non necessita, in quanto atto generale, di una<br />

motivazione specifica oltre quella che si può evincere dai criteri generali di ordine<br />

tecnico - discrezionale seguiti nell’impostazione del piano stesso. Di motivazione<br />

specifica può parlarsi quando la nuova disciplina venga ad incidere su qualificate<br />

aspettative legittime come nel caso di presenza di lottizzazione convenzionata.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 17 febbraio <strong>2011</strong>, n. 273 - Pres. Urbano - Est. Mangialardi -<br />

V.A. (avv. Monterisi) c. Comune di Barletta.<br />

Edilizia ed urbanistica - Opere edili costruite in assenza di concessione edilizia -<br />

Inottemperanza all’ ingiunzione di demolizione - Misure repressive -<br />

Destinatario.<br />

Edilizia ed urbanistica - Opere edili costruite in assenza di concessione edilizia -<br />

Presunzione di responsabilità in capo al proprietario dell’area di sedime -<br />

Superamento.<br />

L’art. 7, comma 3, della l. n. 47/1985 al fine di individuare il destinatario di misure<br />

repressive di abusi edilizi fa riferimento al responsabile dell’abuso e non anche al<br />

proprietario dell’immobile (questo nell’intento di ancorare l’attività ripristinatoria al<br />

63


medesimo soggetto che ne è l’autore in modo da favorire un sollecito ripristino dello<br />

stato dei luoghi ed il ripristino delle norme di legge in materia).<br />

In caso di opera edile eseguita in assenza di concessione edilizia, nei confronti del<br />

proprietario dell’area di sedime esiste una presunzione di responsabilità per gli abusi<br />

edilizi accertati che può essere vinta dall’interessato dimostrando la sua estraneità<br />

all’abuso.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 17 febbraio <strong>2011</strong>, n. 274 - Pres. Urbano - Est. Mangialardi, A.<br />

A. (avv. Valla) c. Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i beni<br />

ambientali aa.aa.ss. per la regione <strong>Puglia</strong> (Avvocatura di Stato).<br />

Beni culturali - Interventi di edilizia.<br />

Il Piano Particolareggiato (PP) è strumento di attuazione del PRG, disponendo una<br />

disciplina di dettaglio per gli interventi pubblici rientranti nell’ambito delle opere di<br />

urbanizzazione e una regolamentazione generale per l’edilizia privata (es. masse e<br />

altezze delle costruzioni lungo le zone principali). Date la sua connaturata genericità<br />

e la prerogativa esclusiva dello Stato alla tutela dei beni culturali, le preoccupazioni<br />

dell’amministrazione dei beni culturali sul futuro contesto dei luoghi non sono viziate<br />

per eccesso di potere. Il fatto poi che nella zona di interesse si siano già realizzati<br />

numerosi interventi costruttivi non abilita ad una riduzione del vincolo perché il<br />

degrado del contesto non può assurgere a motivo per aumentarne la compromissione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 17 febbraio <strong>2011</strong> n. 275 - Pres. Urbano - Est. Mangialardi -<br />

F.A. (avv. Valla) c. Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della <strong>Puglia</strong>,<br />

Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura dello Stato).<br />

Regione - Riparto della potestà legislativa tra Stato e Regione - Competenza<br />

esclusiva dello Stato.<br />

Beni culturali - Interventi di edilizia - Ammissibilità.<br />

Beni culturali - Autorizzazioni.<br />

Comunicazione di avvio del procedimento - Obbligo di comunicazione nei<br />

procedimenti relativi ai beni culturali.<br />

La tutela del bene culturale non può essere affidata ad un Piano Particolareggiato<br />

comunale, atteso che la tutela dei beni culturali rientra nella prerogativa esclusiva<br />

dello Stato e non dell’Ente locale.<br />

64


La circostanza che in un determinato territorio siano già stati realizzati numerosi<br />

interventi costruttivi non abilita ad una riduzione del vincolo paesaggistico, atteso che<br />

il degrado non può assurgere a motivo per aumentarne la compromissione.<br />

Organo competente ad esprimere l’autorizzazione in materia di vincolo indiretto è il<br />

Ministero e, quindi, in sede locale, la Direzione regionale per i (vincoli paesaggistici)<br />

beni culturali e paesaggistici, non già la Soprintendenza.<br />

Per l’apposizione di vincoli culturali e paesaggistici, diretti ed indiretti, in capo<br />

all’amministrazione vi è l’obbligo di comunicare agli interessati solo l’avvio del<br />

procedimento, non essendo applicabile l’art. 10-bis l. 241/1990 in materia di oneri<br />

procedimentali.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 17 Febbraio <strong>2011</strong>, n. 276 - Pres. Urbano - Est. Mangialardi -<br />

C.V., A.S., D.P., A.V., A.B., M.L., R.F., (avv. De Giorgi Cezzi) c. Regione <strong>Puglia</strong><br />

(avv. Di Lecce), G.L, G.C. (avv. Della Queva Mavi).<br />

Istruzione pubblica - Dottorandi di ricerca - Borse di studio - Indicazione dei<br />

criteri di attribuzione.<br />

In base alla previsione contenuta nell’Avviso Regionale e da atti connessi in materia<br />

di”POR”(programmi operativi regionali) per dottorandi in ricerca, la concessione dei<br />

finanziamenti di contributi finanziari (borse di studio) risulta essere subordinata alla<br />

sussistenza della condizione secondo la quale possono essere beneficiari<br />

esclusivamente i dottorandi che alla data dell’Avviso avessero già concluso i rispettivi<br />

cicli di lezione, nonché nell’ipotesi in cui i candidati abbiano precedentemente<br />

partecipato e vinto un’ulteriore borsa di studio i vincitori verr<strong>anno</strong> selezionati in base<br />

a criteri diversi da quelli più restrittivi previsti dall’ultimo bando.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 17 febbraio <strong>2011</strong>, n. 277 - Pres. Urbano - Est. Mangialardi -<br />

G.G. (avv. Casareale) c. Comune di Bitetto (avv. Bavaro).<br />

Edilizia e urbanistica - Variante al P.R.G. - Eccesso di potere.<br />

Non sussiste eccesso di potere per difetto di istruttoria, nell’ipotesi in cui l’autorità<br />

giudiziaria abbia disposto incombenti istruttori, sia in relazione della utilitas<br />

dell’opera pubblica, sia in relazione agli eventuali danni subiti dal proprietario del<br />

bene oggetto del procedimento di urbanizzazione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 17 febbraio <strong>2011</strong>, n. 278 - Pres. Urbano - Est. Mangialardi -<br />

N. D. (avv.ti Loiodice e Pinto) c. Azienda sanitaria locale <strong>Bari</strong> (avv. Trotta).<br />

65


Giurisdizione - Rapporto di pubblico impiego - Conferimento incarichi<br />

dirigenziali.<br />

La procedura selettiva per il conferimento di incarichi di direzione di Distretto Socio-<br />

Sanitario rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario in funzioni di giudice del<br />

lavoro ex art. 63 del d. lgs. 165/2001, poiché non ha natura concorsuale né comporta<br />

l’assunzione dei beneficiari (in quanto già dipendenti) ma afferisce al conferimento di<br />

incarico a carattere ampiamente fiduciario e a tempo determinato, ai sensi del d. lgs.<br />

502/92. A tal fine va operata la translatio iudicii a favore del competente Giudice<br />

ordinario.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 17 febbraio <strong>2011</strong>, n. 279 - Pres. Urbano- Est. Mangialardi -<br />

A. C. (avv. ti Mastroviti e Giancaspro) c. Provincia di Barletta Andria Trani.<br />

Lavoro alle dipendenze della p.a. - Reclutamento del personale - Requisiti di<br />

ammissione.<br />

Il candidato in possesso del titolo di architetto può legittimamente partecipare al<br />

concorso indetto dall’Ente locale per l’assegnazione di posti di geometra in quanto è<br />

in possesso di un titolo superiore e assorbente rispetto a quello di geometra.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 17 febbraio <strong>2011</strong>, n. 280 - Pres. Est. Urbano - L. A. F. (avv.<br />

Polignano) c. Ministero della Salute.<br />

Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) - Adempimento della<br />

p.a. al giudicato dell'ago - Titolo per l'esercizio del giudizio di ottemperanza:<br />

decreto ingiuntivo.<br />

Nell’ipotesi in cui la Pubblica Amministrazione non dia esecuzione ad un<br />

provvedimento emanato dall’Autorità Giudiziaria passato in giudicato, è possibile<br />

esperire ricorso ex art.114 c.p.a. al fine di ingiungere alla Pubblica Amministrazione<br />

rimasta inadempiente di darvi esecuzione nei termini di legge. Nel caso in cui, decorso<br />

il termine di sessanta giorni, la Pubblica Amministrazione risulti<br />

(ulteriormente)ancora inadempiente, il giudice può, ai sensi dell’art.114 c.p.a,.<br />

nominare in sostituzione un commissario ad acta che provvederà a porre in essere gli<br />

atti (sostitutivi) necessari all’adempimento, entro l’ulteriore termine di sessanta<br />

giorni.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 18 febbraio <strong>2011</strong>, n. 294 - Pres. Urbano - Est. Ravasio - I. S.<br />

s.r.l., (avv. Spagnuolo Vigorita) c. Comune di Trani (avv. Gagliardi La Gala), Regione<br />

<strong>Puglia</strong> (avv.ti Di Lecce e Bucci), Provincia di <strong>Bari</strong> ( avv.ti Dipierro e Minucci).<br />

66


Beni culturali - Interventi di edilizia.<br />

È contraddittorio il comportamento del Comune che, dopo aver considerato nel Pug<br />

(definitivamente approvato) un’area come “pertinenziale” e/o “annessa” a vincolo<br />

architettonico, poi rinnovi sulla stessa il permesso di costruire anziché dichiararne<br />

l’intervenuta decadenza poiché concernente opere non ancora intraprese e comunque<br />

divenute incompatibili con la nuova tipizzazione impressa al suolo interessato.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 18 febbraio <strong>2011</strong>, n. 295 - Pres. Urbano - Est. Ravasio - G.F.<br />

(avv. Caputi Jambrenghi) c. Comune di Trani (avv. Gagliardi La Gala); Regione<br />

<strong>Puglia</strong> (avv.ti Di Lecce Bucci).<br />

Conferenza di servizi - Decisoria - L.R. <strong>Puglia</strong> n. 20/01 - Art. 11 - Principio di<br />

copianificazione.<br />

Conferenza di servizi - L.R. <strong>Puglia</strong> n. 20/01 - Art. 11 - Partecipazione.<br />

Conferenza di servizi - L.R. <strong>Puglia</strong> n. 20/01 - Art. 11 - Partecipazione.<br />

Notificazione - Notificazione del ricorso - Piano urbanistico generale - Soggetti.<br />

Beni culturali - Vincoli - Procedimento di dichiarazione.<br />

La Conferenza di servizi, indetta ai sensi dell’art. 11 nono comma della l. reg. <strong>Puglia</strong><br />

n. 20/01, deve svolgersi nel rispetto del principio di copianificazione, in base al quale<br />

le varie Amministrazioni sono tenute a non interferire su questioni che non attengono<br />

alla tutela degli interessi loro affidati.<br />

La partecipazione alla Conferenza di servizi, indetta ai sensi dell’art. 11 c. 9 della l.<br />

reg. <strong>Puglia</strong> n. 20/01, dell’ente territoriale che abbia reso parere di compatibilità<br />

positivo del Pug rispetto ai propri strumenti di pianificazione urbanistici, è legata alla<br />

esigenza di consentire ad esso il contraddittorio su quegli emendamenti che emergono<br />

in sede di Conferenza di servizi e che siano suscettibili di rendere il Pug<br />

successivamente incompatibile con gli interessi tutelati dall’ente medesimo.<br />

Non risponde ad alcuna esigenza logico-sistematica la partecipazione alla Conferenza<br />

di servizi, indetta ai sensi dell’art. 11 nono comma della l. r. <strong>Puglia</strong> n. 20/01, della<br />

Provincia che non abbia precedentemente espresso alcun parere di compatibilità del<br />

Pug per mancanza del Ptcp. La Provincia che non abbia ancora adottato il Ptcp,<br />

dunque, non dovrà emettere parere di compatibilità e non sarà tenuta ad adottare,<br />

successivamente alla Conferenza di servizi, alcuna determinazione in adeguamento,<br />

né alcun controllo positivo, ai sensi dell’art. 11 undicesimo comma l.r. n. 20/01, potrà<br />

formarsi per silentium.<br />

67


Nella Regione <strong>Puglia</strong>, a seguito dell’entrata in vigore della l.r. <strong>Puglia</strong> 20/01,<br />

l’impugnativa di un Pug deve essere notificata, a pena di inammissibilità, a Comune,<br />

Regione e Provincia, in qualità di enti ai quali è contemporaneamente riferibile lo<br />

stesso Pug e nella misura in cui essi abbiano partecipato alla Conferenza di servizi<br />

indetta per la sua approvazione. Il ricorso, pertanto, non va notificato alla Provincia,<br />

che, non avendo effettuato la valutazione di compatibilità con il Piano Territoriale di<br />

Coordinamento Provinciale (non ancora approvato), non ha partecipato in concreto<br />

al procedimento di copianificazione.<br />

Il Comune, nell’esercizio dei poteri di pianificazione territoriale, non è legittimato a<br />

individuare beni da assoggettare ex novo a tutela paesaggistica e/o architettonica, ma<br />

solo a tipizzare il territorio in maniera coerente ad eventuali vincoli architettonici e<br />

paesaggistici precedentemente individuati ed adottati. L’introduzione di tali vincoli e<br />

prescrizioni direttamente in sede di approvazione dello strumento urbanistico<br />

generale si traduce, pertanto, nella imposizione di limitazioni alla proprietà privata.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 18 febbraio <strong>2011</strong>, n. 296 - Pres. Urbano - Est. Ravasio -<br />

D.R.M. (avv. Baldassarre) c. Comune di Trani ( avv. Gagliardi La Gala).<br />

Edilizia ed urbanistica - In genere - L.R. n. 6/85 - Tessuti edificati.<br />

Ai sensi dell’art. 3 l. r. 6/85, per “tessuti edificati” si intendono le maglie nelle quali<br />

la superficie dei suoli edificati non sia inferiore a due terzi della superficie dei suoli<br />

edificabili. Pertanto, al fine di stabilire se una maglia possa qualificarsi come<br />

“edificata”, è necessario verificare che la superficie sia concretamente asservita ai<br />

fabbricati esistenti, la semplice presenza di ville e di alcune opere di urbanizzazione<br />

primaria non è essendo sufficiente ad attribuire all’area tale tipizzazione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 18 febbraio <strong>2011</strong> n. 300 - Pres. Urbano - Est. Ravasio - M.L.<br />

(avv.ti Deramo e Tomasicchio) c. Comune di Trani (avv. Gagliardi La Gala) e Regione<br />

<strong>Puglia</strong> (avv.ti Di Lecce e Bucci).<br />

Edilizia ed urbanistica - Piano Urbanistico Generale - L.R. <strong>Puglia</strong> 20/2001 -<br />

Modifiche - Ripubblicazione.<br />

Edilizia ed urbanistica - Piano Urbanistico Generale - L.R. <strong>Puglia</strong> n. 20/2001 -<br />

Approvazione definitiva - Discrezionalità del Comune.<br />

Edilizia ed urbanistica - Piano Urbanistico Generale - L.R. <strong>Puglia</strong> n. 20/2001 -<br />

Sindacato giurisdizionale.<br />

Nella Regione <strong>Puglia</strong>, ove sia necessario apportare al Piano Urbanistico Generale<br />

delle modifiche necessarie per renderlo compatibile con gli strumenti di<br />

68


pianificazione regionale, si deve seguire la procedura di cui all’art. 11 l.r. <strong>Puglia</strong> n.<br />

20/2001, che non prevede la ripubblicazione del Pug e che non fa alcuna distinzione<br />

tra i vari tipi di modifiche che la Regione o la Provincia richiedano di apportare al<br />

Pug.<br />

Il Piano Urbanistico Generale dichiarato non compatibile con gli strumenti sovra<br />

comunali, laddove venga indetta la Conferenza di Servizi di cui all’art. 11 co. 9 l.r.<br />

<strong>Puglia</strong> n. 20/2001, può essere legittimamente approvato in via definitiva solo nella<br />

versione che costituisce mera esecuzione delle determinazioni di adeguamento della<br />

Giunta Ragionale e della Giunta Provinciale, non residuando in capo al Comune<br />

alcuna discrezionalità sulle modifiche necessarie all’adeguamento, se non quella<br />

insita nella possibilità di scegliere tra l’accettare o il rifiutare in toto le indicazioni<br />

promananti dalla Giunta Ragionale e dalla Giunta Provinciale.<br />

Il cittadino che, solo in sede di approvazione definitiva, si ritenga leso da previsioni<br />

introdotte al Piano Urbanistico Generale, non può limitarsi a dolersi della singola<br />

tipizzazione da esso impressa al suolo di interesse, ma deve estendere la doglianza<br />

alla decisione del Comune , in sé considerata, di approvarlo, evidenziandone la<br />

illegittimità o per il fatto che con essa sono state apportate modifiche sostanziali, ma<br />

non richieste dalla determinazione di adeguamento, o per il fatto che con essa il<br />

Comune si è adeguato a direttive illegittimamente impartite dalla Regione o in sede di<br />

Conferenza di Servizi. Il sindacato su una tale decisione è limitato al sindacato di<br />

legittimità.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 18 febbraio <strong>2011</strong>, n. 305 - Pres. Urbano - Est. Ravasio, -<br />

D.M. (avv. Cito) c. Comune di Trani (avv. Gagliardi La Gala), Regione <strong>Puglia</strong> (avv.<br />

Di Lecce)<br />

Conferenza di servizi - L.R. <strong>Puglia</strong> n. 20/2001 - Partecipazione.<br />

Annullabilità del provvedimento - Eccesso di potere - Difetto di motivazione.<br />

L’art. 11 comma 7, secondo alinea della L. R. 20/01, sostanzialmente “esautora” la<br />

Provincia, che sia priva del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, della<br />

competenza ad emettere qualsivoglia parere di compatibilità, il quale viene assorbito<br />

dal parere di competenza regionale. Non é, dunque, dalla semplice partecipazione alla<br />

Conferenza di servizi che discende la riferibilità del Pug alla Provincia, bensì dal fatto<br />

che questa ultima, in concreto, eserciti la cura degli interessi localizzati a livello<br />

provinciale: ove ciò non accada il Pug sarà riferibile solo al Comune ed alla Regione,<br />

alla quale é comunque demandato un controllo di compatibilità del nuovo strumento<br />

urbanistico.<br />

Eventuali discordanze tra diverse Tavole allegate al Pug incidono solo sulla<br />

individuazione della maglia di effettiva pertinenza, non invece in ordine alla<br />

69


sussunzione della destinazione impressa al suolo. Laddove lo strumento urbanistico<br />

generale localizzi in modo sufficientemente preciso e circostanziato delle opere<br />

pubbliche, ivi si concretizza un vincolo preordinato ad esproprio.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 25 febbraio <strong>2011</strong>, n. 340 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - S.O.<br />

S.r.l. (avv. Prencipe) c. Ministero dello Sviluppo Economico (Avvocatura Distrettuale<br />

dello Stato di <strong>Bari</strong>).<br />

Agevolazioni in favore delle imprese private - Ritiro in via di autotutela -<br />

Interesse legittimo.<br />

Agevolazioni in favore delle imprese private - Art. 4, punto 1, lett.e), D.M. 20<br />

ottobre 1995 n. 527 - Ambito di applicazione.<br />

Agevolazioni in favore delle imprese private - art. 1 D.M. n.320/2000 - Ambito di<br />

applicazione.<br />

In caso di controversia in materia di sovvenzioni alle imprese private, si ritiene<br />

ravvisabile una posizione di interesse legittimo del privato solo allorchè la<br />

controversia riguardi la fase procedimentale precedente il provvedimento attributivo<br />

del beneficio, ovvero se il provvedimento gravato sia stato ritirato in via di autotutela<br />

per vizi di legittimità o per il suo contrasto, ab origine, con il pubblico interesse.<br />

Diversamente la posizione si ritiene di diritto soggettivo allorchè la controversia<br />

attenga alla fase di concreta erogazione del contributo.<br />

L’art. 4, punto 1, lett.e) del D.M. 20 ottobre 1995 n.527, nell’ambito della concessione<br />

ed erogazione di agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse<br />

del Paese, considera ammesse al finanziamento le spese relative a macchinari,<br />

impianti ed attrezzature “nuovi di fabbrica”. E’ escluso il richiamo alla suddetta<br />

norma (per evidente assenza di rapporto diretto con i produttori) nel caso in cui i<br />

macchinari oggetto di finanziamento siano stati interessati da più transazioni<br />

commerciali o comunque da transazioni prive di giustificazione.<br />

L’art. 12 del D.M. n.320/2000 disciplina specifiche ipotesi di revoca delle<br />

agevolazioni alle imprese in caso di violazioni afferenti alla fase esecutiva del<br />

progetto. E’ esclusa la applicabilità della ridetta norma nella ipotesi di violazione<br />

delle originarie condizioni di ammissibilità del finanziamento (caso in cui la Pubblica<br />

Amministrazione è legittimata ad esperire il più generale potere di autotutela).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 25 febbraio <strong>2011</strong>, n. 341 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - V.A.<br />

(avv. Marseglia) c. Comune di Bovino (avv. Colangelo).<br />

Edilizia ed urbanistica - Atti del dirigente - Legittimazione passiva - Effetti.<br />

70


Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore - Mancata approvazione piani attuativi<br />

- Effetti.<br />

Gli atti del Dirigente, nella persona del responsabile dell’ufficio tecnico, non possono<br />

che imputarsi all’Ente in quanto posti in essere nella qualità di organo dell’Ente<br />

stesso; e quest’ultimo non può che stare in giudizio in persona del proprio legale<br />

rappresentante che indiscutibilmente si identifica con il Sindaco.<br />

La disposizione di piano regolatore che vieta le ristrutturazioni in zona “A” deve<br />

ritenersi decaduta per effetto della mancata approvazione dei piani attuativi previsti<br />

dal piano regolatore stesso; in ogni caso, si pone in contrasto con una norma di rango<br />

superiore (art.27, comma 4, della l. n.457/78) nella misura in cui non sono consentiti<br />

interventi di ristrutturazione riguardanti singole unità immobiliari o parti di esse pur<br />

in assenza dei piani attuativi, sicchè dovrebbe comunque essere disapplicata. In tale<br />

contesto non ha alcun rilievo la qualificazione dell’intervento per cui è causa come<br />

risanamento conservativo ovvero ristrutturazione dovendo in ogni caso essere<br />

ammesso.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 25 febbraio <strong>2011</strong>, n. 342 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - P. I.<br />

(avv.ti Dodaro e Mappa) c. Comune di <strong>Bari</strong> (avv. Valla), Direttore della Ripartizione<br />

Patrimonio del Comune di <strong>Bari</strong>, Istituto Autonomo Case Popolari di <strong>Bari</strong> (avv. De<br />

Robertis), S. G. (avv. Paccione).<br />

Edilizia popolare ed economica - Alloggi ex gestione INA casa - Locazione con<br />

patto di futura vendita - Riscatto - Pagamento integrale del prezzo - Divieto di<br />

sublocazione - Decadenza.<br />

L’art. 27 del d.P.R. n. 1265/1956 vieta la sublocazione all’assegnatario di un alloggio<br />

ex INA Casa con la promessa di vendita futura, fino a quando non abbia corrisposto<br />

integralmente le rate di prezzo o provveduto al riscatto anticipato, con la conseguenza<br />

che, salvo previa autorizzazione dell’Ente, la violazione di tale divieto comporta la<br />

decadenza dall’assegnazione. Il divieto di sublocazione, infatti, costituisce una<br />

costante della legislazione di settore, sia nell’ipotesi di assegnazione dell’alloggio con<br />

patto di futura vendita, sia nell’ipotesi di semplice assegnazione in locazione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 25 febbraio <strong>2011</strong>, n. 343 - Pres. Urbano - Est. Serlenga -<br />

P.M. (avv.ti Faccon e Scherma) c. Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e<br />

Comando Legione Carabinieri <strong>Puglia</strong> - SM - Nucleo relazioni con il<br />

pubblico (Avvocatura Distrettuale dello Stato).<br />

Accesso agli atti di un procedimento disciplinare - Rapporti tra domanda di<br />

accesso e ricorso per annullamento.<br />

71


L’ampio lasso di tempo trascorso e il presumibile spirare dei termini di legge per<br />

azionare la tutela giurisdizionale non può escludere in sé la persistenza di un interesse<br />

meritevole di tutela in capo al richiedente, posto che per prevalente orientamento<br />

giurisprudenziale non è perfettamente sovrapponibile all’interesse a proporre ricorso.<br />

Ciò comporta che la necessaria sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale,<br />

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al<br />

quale è chiesto l'accesso, non significhi che l'accesso sia stato configurato con<br />

carattere meramente strumentale rispetto alla difesa in giudizio della situazione<br />

sottostante, in quanto assume invece una valenza autonoma, non dipendente dalla<br />

sorte del processo principale e dalla stessa possibilità di instaurazione del medesimo.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 25 febbraio <strong>2011</strong> n. 344 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - A.G.<br />

(avv.ti Nesi e De Robertis) c. Azienda Sanitaria Locale di Foggia, G.P. e C.G. (avv.ti<br />

Follieri), D.D.L., M.L. e D.C. (avv.ti Nicassio e Ronzini).<br />

Giurisdizione in materia di pubblico impiego - Stabilizzazione personale<br />

temporaneo - Giurisdizione giudice ordinario.<br />

Spetta al G.O. la giurisdizione sulla domanda con la quale il lavoratore, assunto da<br />

un ente locale con contratto a tempo determinato, lamenti di essere stato escluso dalla<br />

procedura di stabilizzazione del personale temporaneo, imposta da una norma di<br />

legge (nella specie, l'art. 1, comma 519, l. 27 dicembre 2006, n. 296), atteso che con<br />

tale domanda, il lavoratore non lamenta il vizio di una procedura concorsuale, ma<br />

l'erronea applicazione di una legge, a nulla rilevando che il vizio fatto valere pertenga<br />

ad atti di organizzazione dell'ufficio. Trattasi, infatti, non di contestazione delle<br />

modalità di una procedura concorsuale, unico ambito entro il quale l’art. 63 del d.lgs.<br />

n. 165/2001 ha ritagliato la competenza del giudice amministrativo, bensì di<br />

riconoscimento, o meno, del diritto alla stabilizzazione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 25 febbraio <strong>2011</strong>, n. 346 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - A.C.<br />

(avv.ti Misserini e Viola) c. Comune di Putignano (avv. Di Muro) e nei confronti di<br />

A.G. (avv.ti Notarnicola e Scardaccione) e P.G.<br />

Giustizia amministrativa - Giudizio di ottemperanza - Oggetto.<br />

Concorsi per titoli ed esami - Limiti alle censure rilevabili dai concorrenti<br />

collocatisi in posizione non utile in graduatoria.<br />

L’oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica<br />

dell’esatto adempimento da parte della pubblica amministrazione dell’obbligo di<br />

conformarsi al giudicato. In alcun modo in questa sede può chiedersi la modifica del<br />

72


senso e della portata di statuizioni contenute in sentenza, che pertanto, se non<br />

condivise, v<strong>anno</strong> impugnate in sede di appello.<br />

Nell’ambito di concorsi per titoli e per esami, non è ammissibile la censura mossa dal<br />

concorrente collocatosi in posizione non utile in graduatoria in relazione ai posti<br />

disponibili, volta a contestare la riformulazione dei punteggi degli altri concorrenti<br />

dai medesimi non richiesta, allorché nessuna utilità possa derivare al ricorrente<br />

dall’accoglimento di siffatta censura, non essendo la stessa idonea ad incidere sulla<br />

sua posizione in graduatoria.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 25 febbraio <strong>2011</strong>, n. 350 - Pres. Urbano - Est. Serlenga -<br />

S.D. (avv. De Napoli) c. Questura di <strong>Bari</strong>, Ministero dell’Interno (Avvocatura<br />

Distrettuale dello Stato di <strong>Bari</strong>).<br />

Immigrazione - Reato ex art. 14, comma 5-ter, prima parte, d.lgs. n. 286/98 -<br />

Mancata regolarizzazione ex d.l. n. 78/2009 - Illegittimità - Ragioni.<br />

Atteso che non è configurabile alcuna estensione analogica in malam partem, ai sensi<br />

dell’art. 14 delle d.l.g., dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p., il reato ex art. 14,<br />

comma 5-ter, prima parte, del d.lgs. n. 286/98 non rientra tra quelli che la legge ha<br />

indicato come ostativi alla regolarizzazione ai sensi dell'art. 1-ter, comma 13, lett. c),<br />

del d.l. n. 78/2009, disposizione normativa che prevede - tra l’altro - che il decreto di<br />

espulsione è preclusivo della regolarizzazione soltanto in ipotesi in cui sia stato<br />

emesso per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e, in particolare, di<br />

prevenzione del terrorismo.<br />

73


IIIª SEZIONE<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 10 febbraio <strong>2011</strong>, n. 236 – Pres. Morea – Est. Amovilli – E.<br />

s.r.l. (avv. Ingravalle) c. Comune di Barletta (avv.ti Caruso, Cuocci Martorano), C.<br />

s.r.l. e C.D.C.I. s.r.l. (avv. Cito).<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Interesse a ricorrere – In<br />

caso di titoli edilizi rilasciati a terzi – Non può fondarsi sulla sola vicinitas<br />

rispetto all'avversato intervento edilizio – Conseguenza – Inammissibilità.<br />

In tema di presupposti processuali delle domande di annullamento di titoli edilizi, la<br />

mera vicinitas non è sufficiente a supportare il requisito dell’interesse a ricorrere.<br />

Occorre, invece, la dimostrazione della sussistenza di un interesse qualificato alla<br />

tutela giurisdizionale, ossia la derivazione di uno specifico pregiudizio dal<br />

provvedimento gravato ad un proprio bene della vita, non potendo lo stesso essere<br />

confuso con l’interesse pubblico, pur se di rilievo costituzionale, alla repressione<br />

dell’abusivismo edilizio. In difetto, il ricorso è inammissibile ex art. 35, comma 1,<br />

c.p.a.<br />

(Cfr., in senso conforme, Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 10 febbraio <strong>2011</strong>, n. 235).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 10 febbraio <strong>2011</strong>, n. 238 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

A.T. (avv. Rutigliani) c. Comune di Terlizzi (n.c.).<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Demolizione –<br />

Emesso in relazione ad opere non riconducibili al concetto di “volume tecnico” –<br />

Legittimità.<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Demolizione –<br />

Necessità di motivazione puntuale – Esclusione.<br />

È legittima l'ordinanza di demolizione emessa in relazione ad opere non riconducibili<br />

al concetto di “volume tecnico” ossia di opere completamente prive di una propria<br />

autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti<br />

serventi una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione<br />

stessa.<br />

Costituisce ius receptum che i provvedimenti sanzionatori repressivi dell’abusivismo<br />

edilizio non necessitino, quali atti interamente vincolati, di motivazione puntuale,<br />

essendo sufficiente la mera indicazione dei presupposti di fatto – specie in assenza di<br />

incertezze o specifiche contestazioni sul punto – ossia la constatazione delle opere<br />

edilizie eseguite in assenza di titolo.<br />

74


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 10 febbraio <strong>2011</strong>, n. 239 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

C.V. (avv.ti Clemente, Falcone) c. Comune di Peschici (avv. Follieri).<br />

Edilizia ed urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi<br />

comunali – Sanzione amministrativa – Demolizione di manufatto insistente su<br />

suolo demaniale – Carattere ripristinatorio – Effetti – Efficacia ed eseguibilità nei<br />

confronti degli eredi e degli aventi causa – Sussiste.<br />

Stante il carattere prevalentemente ripristinatorio delle sanzioni amministrative di<br />

repressione degli abusi edilizi a contenuto demolitorio, nonché di quelle riconducibili<br />

alla polizia demaniale, esse si trasmettono agli eredi ed ai successivi aventi causa,<br />

attesa la finalità non già punitivo/afflittiva di sanzionare l’autore dell’abuso, bensì di<br />

ripristino dell’ordine urbanistico violato, nonché della fruibilità del bene demaniale<br />

da parte dell’intera collettività. Pertanto è efficace ed eseguibile l’ordine di rimozione<br />

e ripristino stato, inoppugnato dall’autore dell’abuso, notificato all’erede dello stesso.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 10 febbraio <strong>2011</strong>, n. 240 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

Comune di Castellana Grotte (avv.ti Dalena, Pinto) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Volpe),<br />

Azienda Sanitaria Locale di Foggia (avv. Grittani) e altri.<br />

Atto amministrativo – Motivazione – Pluralità di motivi – Sufficienza di uno solo<br />

dei motivi a sorreggere la legittimità dell'atto gravato.<br />

Contratti pubblici – In genere – Gara – Commissione giudicatrice – Attestazioni<br />

effettuate dalla Commissione e recepite dall'Amministrazione – Valore<br />

fidefaciente di piena prova – Fino a querela di falso circa i fatti che il pubblico<br />

ufficiale dichiara essere avvenuti alla sua presenza.<br />

Contratti pubblici – In genere – Appalto – Gara – Concorrenti –<br />

Regolarizzazione documentale – Possibilità – Solo in presenza di vizi puramente<br />

formali o dichiaratamente imputabili ad errori materiali – Sempre che non<br />

riguardino dichiarazioni o documenti richiesti a pena di esclusione.<br />

Contratti pubblici – In genere - Appalto – Gara – Concorrenti – Omessa<br />

produzione della fotocopia del documento di identità del dichiarante in allegato<br />

all'autocertificazione – Regolarizzazione documentale – Possibilità – Esclusione.<br />

In presenza di un provvedimento amministrativo sorretto da plurime motivazioni,<br />

ricade su chi abbia interesse a rimuoverlo l'onere di contestarne integralmente e<br />

tempestivamente l'intero apparato giustificativo, pena altrimenti la definitiva<br />

inoppugnabilità dell'atto nelle parti non contestate, quando esse siano autonomamente<br />

in grado di supportarne validamente la dimensione motivazionale.<br />

75


Le attestazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice organo tecnico straordinario<br />

e temporaneo come poi recepite dall'Amministrazione h<strong>anno</strong> valore fidefaciente circa<br />

i fatti avvenuti in sede di gara, con conseguente valore di piena prova fino a querela<br />

di falso circa i fatti che il pubblico ufficiale sotto la propria responsabilità attesta<br />

essere avvenuti in sua presenza. Ne consegue che la circostanza circa la mancata<br />

allegazione di documenti alla domanda di partecipazione, se non contestata in sede di<br />

seduta di gara, non può essere comprovata dai soggetti partecipanti mediante<br />

semplice allegazione ex post, in giudizio, del documento asseritamente allegato (nella<br />

fattispecie, fotocopia del documento di identità) priva di qualsiasi valore anche solo<br />

indiziario dovendosi invece onerare di proporre querela di falso o domandare ex art.<br />

77 c.p.a. la fissazione di un termine entro cui proporla.<br />

Nelle procedure di tipo concorsuale quali gare d'appalto, concorsi pubblici, selezioni<br />

pubbliche per la concessione di finanziamenti et similia, la regolarizzazione<br />

documentale può essere consentita quando i vizi siano puramente formali o<br />

chiaramente imputabili ad errore materiale e sempre che riguardino dichiarazioni o<br />

documenti che non sono richiesti a pena di esclusione, non essendo, in quest'ultima<br />

ipotesi, consentita la sanatoria o l'integrazione postuma che si tradurrebbero in una<br />

violazione dei termini massimi di presentazione dell'offerta e, in definitiva, in una<br />

violazione della par condicio.<br />

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, in sede di<br />

partecipazione ad una gara pubblica, deve ritenersi che la produzione della fotocopia<br />

del documento di identità del dichiarante debba essere considerata elemento<br />

costitutivo dell'autocertificazione stessa; a tanto consegue che non può tale mancanza<br />

ritenersi regolarizzabile, proprio perché l'allegazione di copia del documento di<br />

identità costituisce adempimento di valore essenziale, in quanto volto a garantire<br />

l'esatta provenienza di ogni singola documentazione esibita, senza possibilità di<br />

regolarizzazione o integrazione, pena la violazione della par condicio tra i<br />

concorrenti.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 10 febbraio <strong>2011</strong>, n. 241 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

A.I. s.p.a. (avv.ti Cassola, Lofoco) c. Comune di Polignano a Mare (n.c.).<br />

Telecomunicazioni – Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) –<br />

Sospensione delle procedure per l'installazione degli impianti di telefonia mobile<br />

– Operata dal comune – Illegittimità.<br />

Telecomunicazioni – Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) –<br />

Installazione di stazioni radio base – Compatibilità con qualsiasi destinazione di<br />

p.r.g.<br />

76


Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Sospensione – Illegittimità.<br />

La sospensione dell’efficacia del permesso di costruire, disposta in attuazione di una<br />

deliberazione comunale che prevede il divieto di localizzare impianti di telefonia<br />

cellulare al di fuori delle aree ed immobili di proprietà comunale, rappresenta una<br />

forma surrettizia di tutela della salute della popolazione da immissioni radioelettriche,<br />

riservata sin dalla normativa pro tempore vigente alla competenza dello Stato,<br />

attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, non potendo il Comune ex<br />

l. n. 36/2001 limitare la localizzazione degli impianti di telefonia mobile per intere ed<br />

estese porzioni del territorio comunale, sì da limitare in definitiva l’erogazione di un<br />

servizio di carattere pubblico.<br />

Il potere di pianificazione comunale non ha carattere condizionante la realizzazione<br />

degli impianti di telefonia cellulare, pena il serio ostacolo alla realizzazione della rete<br />

e alla copertura del servizio pubblico. Tali impianti, infatti, in quanto parte di una rete<br />

di infrastrutture, qualificate come opere di urbanizzazione primaria, nonché in quanto<br />

impianti tecnologici e volumi tecnici, risultano tendenzialmente compatibili, secondo<br />

la specifica disciplina di settore, con qualsiasi destinazione di p.r.g.<br />

La sospensione dell’efficacia del permesso di costruire è strumento di per sé<br />

illegittimo, atteso che riguarda un provvedimento vincolato che può, mediante<br />

autotutela, con funzione di riesame essere al più annullato, ma non revocato o<br />

sospeso.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 10 febbraio <strong>2011</strong>, n. 242 – Pres. Morea – Est. Amovilli – P.I.<br />

in qualità di titolare dell’impresa “I.” (avv.ti Marella, Petrarota) c. Comune di Ruvo di<br />

<strong>Puglia</strong> (n.c.).<br />

Espropriazione – Occupazione illegittima – Effetti – Risarcimento del d<strong>anno</strong> da<br />

occupazione acquisitiva – Responsabilità degli assegnatari dei lotti P.I.P. –<br />

Esclusione.<br />

Solo il Comune, quale autorità espropriante, è obbligato al risarcimento del d<strong>anno</strong> da<br />

occupazione illecita nell’ambito di un procedimento espropriativo per l’acquisizione<br />

di aree P.I.P. non conclusosi con il tempestivo decreto di esproprio, essendo del tutto<br />

estranei a tal fattispecie di responsabilità da illecito ex art. 2043 c.c. i soggetti<br />

risultati assegnatari dei lotti P.I.P.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 10 febbraio <strong>2011</strong>, n. 243 – Pres. Morea – Est. Amovilli – P.<br />

s.r.l. e F. di D.C. s.n.c. (avv. Calculli) c. Comune di Gravina in <strong>Puglia</strong> (avv. Tedesco),<br />

V.G. e Nuova Tirrena Assicurazioni s.p.a.<br />

77


Giurisdizione – In materia edilizia ed urbanistica – Controversie in tema di<br />

determinazione dell'an e del quantum dell'oblazione e del contributo per oneri di<br />

urbanizzazione e costi di costruzione – Situazione giuridica sottostante –<br />

Qualificazione – Diritto soggettivo – Giurisdizione esclusiva del G.A. – Sussiste.<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Oneri per il rilascio della concessione – Natura giuridica<br />

e fondamento – Obbligazione tributaria – Sussistenza.<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Oneri per il rilascio della concessione – Atto<br />

amministrativo determinativo – Natura giuridica – Atto paritetico – Sussistenza.<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Oneri per il rilascio della concessione – Oneri di<br />

costruzione – Non debenza.<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Oneri per il rilascio della concessione – Contributo<br />

ecologico – Determinazione – Potere regolamentare comunale – Presupposti –<br />

Legge regionale indicativa dei parametri base – Necessità.<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Oneri per il rilascio della concessione –<br />

Regolamentazione comunale vigente all’atto del rilascio – Interpretazione<br />

autentica successiva al rilascio – Violazione del principio di irretroattività dei<br />

provvedimenti amministrativi – Violazione dell’art. 23 Cost. – Illegittimità.<br />

Attesa la natura paritetica dell’atto amministrativo che determina gli oneri di<br />

urbanizzazione connessi al rilascio della concessione edilizia, deve escludersi il<br />

carattere impugnatorio dei ricorsi avverso tale atto promossi. Le relative controversie<br />

concernono diritti soggettivi e sono devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A., con<br />

conseguente assoggettamento dell’azione al termine prescrizionale, il cui dies a quo<br />

coincide con la data del rilascio della concessione medesima.<br />

Il contributo per oneri di urbanizzazione costituisce un corrispettivo di diritto<br />

pubblico posto a carico del costruttore, connesso al rilascio della concessione edilizia,<br />

a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione<br />

all’insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae.<br />

Qualora non vengano dedotte censure derivanti da atti generali autoritativi di<br />

determinazione degli oneri presupposti di quello impugnato, l’atto amministrativo che<br />

determina l’an e il quantum dell’oblazione e del contributo per oneri di<br />

urbanizzazione e costi di costruzione ha natura paritetica, giacché si tratta di un mero<br />

accertamento dell’obbligazione contributiva effettuato dalla P.A. in base a rigidi<br />

78


parametri prefissati dalla legge e dai regolamenti in tema di criteri impositivi, nei cui<br />

riguardi essa è sfornita di potestà autoritative.<br />

In materia di concessione edilizia relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività<br />

industriali o artigianali, la disposizione di cui all’art. 10 della l. n. 10/77 esenta dal<br />

contributo denominato “costo di costruzione” gli immobili nei quali si svolga detta<br />

attività, da interpretarsi restrittivamente, riguardando tale contributo strettamente i<br />

fabbricati complementari ed asserviti alle esigenze proprie di un impianto industriale.<br />

Il contributo pari all’incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al<br />

trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi (c.d. contributo<br />

ecologico), previsto dall’art. 10 della l. n. 10/77, non può essere unilateralmente<br />

definito dall’Amministrazione comunale in assenza dei parametri stabiliti dalla<br />

Regione con propria legge.<br />

E’ illegittima in materia di determinazione degli oneri sia di urbanizzazione che di<br />

costruzione ex l. n. 10/77 l’attività di interpretazione autentica di precedente<br />

regolamentazione fissata in deliberazioni comunali vigenti al momento del rilascio del<br />

titolo edilizio. Essa contrasta con il principio di irretroattività dei provvedimenti<br />

amministrativi, derogabile soltanto in virtù di espressa deroga legislativa, ed elude il<br />

principio di legalità di cui all’art. 23 Cost., secondo il quale nessuna prestazione<br />

patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 10 febbraio <strong>2011</strong>, n. 256 – Pres. Morea – Est. Pasca – S.C.O.<br />

s.r.l. (avv. Lofoco) c. Provincia di <strong>Bari</strong> (avv.ti Minucci, Dipierro).<br />

Strade – Autorizzazione alla installazione di impianti pubblicitari –<br />

Impugnazione del provvedimento di diniego – Legittimazione passiva del<br />

Comune.<br />

Nelle controversie concernenti l’installazione di impianti pubblicitari su strada<br />

interna al centro abitato è legittimato passivo il Comune in quanto proprietario delle<br />

stesse secondo la classificazione, avente efficacia costitutiva, prevista dall’art. 2 del<br />

d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 10 febbraio <strong>2011</strong>, n. 258 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

I.C. (avv. Cinetto) c. Ministero dell’interno, Ufficio polizia di Frontiera <strong>Bari</strong> (Avv.<br />

Stato).<br />

Sicurezza pubblica – Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Provvedimento<br />

di respingimento alla frontiera – Legittimità – Conformità ai principi di cui al<br />

d.lgs. n. 286/1998 e alla l. n. 241/1990.<br />

79


E’ legittimo, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 286/1998, il respingimento dello<br />

straniero alla frontiera in possesso di un permesso di soggiorno scaduto e non<br />

rinnovabile (a seguito di determinazione Tar con sentenza non sospesa dal Consiglio<br />

di Stato), nonché di una invalida ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso stesso.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 10 febbraio <strong>2011</strong>, n. 259 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

P.M. (avv.ti Barone, Mercurio) c. Comune di Grumo Appula (avv. Caputi<br />

Jambrenghi), D.P. e P.P. (avv.ti Benedetto, Palladino).<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Permesso in sanatoria ex art. 37, comma 4, d.p.r. n.<br />

380/2001 – Intercapedine – Qualificazione di "costruzione” – Esclusione –<br />

Normativa sulla distanza minima degli edifici – Inapplicabilità – Diniego di<br />

sanatoria – Illegittimità.<br />

In tema di accertamento della conformità dell’intervento edilizio alla disciplina<br />

vigente ai fini della concessione della sanatoria di cui all’art. 37, comma 4, d.p.r. n.<br />

380/2001, l’intercapedine dell’edificio non può considerarsi “costruzione” in senso<br />

stretto, non esprimendo alcuna volumetria ed essendo destinato a proteggere l’edificio<br />

dai danni climatici. Ne consegue che, qualora non risulti annesso all’abitazione<br />

tramite un ingresso interno, esso non è soggetto all’applicazione della normativa<br />

comunale sulla distanza minima degli edifici, onde l’illegittimità del diniego di<br />

permesso di costruire in sanatoria sull’assunta violazione della medesima fondato.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, sez. III, 10 febbraio <strong>2011</strong>, n. 260 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

M.E. s.r.l. (avv. Profeta) c. Comune di Giovinazzo (avv. de Gennaro).<br />

Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso<br />

di costruire) – Demolizione e ricostruzione di immobile con incremento<br />

volumetrico ex art. 4 della l.r. <strong>Puglia</strong> n. 14/2009 – Inoperatività dell’art. 3 lett. d)<br />

del T.U. n. 380/2001.<br />

La demolizione e ricostruzione di un immobile di cui all’art. 4 della l.r. <strong>Puglia</strong> n.<br />

14/2009 che realizza un incremento volumetrico dello stesso non deve intendersi come<br />

intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, lettera d) del T.U. n.<br />

380/2001.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 10 febbraio <strong>2011</strong>, n. 261 – Pres. Morea – Est. Pasca – L.B.<br />

(avv. Padalino) c. Comune di Foggia (avv.ti Dragonetti, Puzio).<br />

80


Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Vincoli urbanistici – Natura<br />

conformativa e non espropriativa – Conseguenza.<br />

Se il vincolo urbanistico risulta essere di natura conformativa e non espropriativa, il<br />

diniego del permesso di costruire si configura come atto dovuto e vincolato, stante<br />

l’assenza del presupposto della eventuale previa riqualificazione urbanistica (nel caso<br />

di specie, i giudici h<strong>anno</strong> dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal ricorrente<br />

avverso il provvedimento di diniego del permesso di costruire sulla base di una<br />

presunta decadenza del vincolo asseritamente espropriativo).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 10 febbraio <strong>2011</strong>, n. 262 – Pres. Morea – Est. Pasca – S.D.F.<br />

(avv. Parato) c. Conservatorio di Musica Nino Rota, Ministero dell'Istruzione<br />

dell'Università e della Ricerca (Avv. Stato).<br />

Istruzione pubblica – Conservatori di musica – Giudizio di non ammissione –<br />

Interruzione della prova – Legittimità.<br />

In riferimento all’esame di ammissione al diploma accademico di secondo livello in<br />

discipline musicali, la commissione esaminatrice può riservarsi di ascoltare in tutto<br />

od in parte il programma presentato dal candidato e di interrompere le esecuzioni in<br />

qualsiasi momento. L’interruzione, infatti, ha valenza neutra in quanto può essere<br />

disposta qualora i beni eseguiti, o parte di essi, siano ritenuti dalla commissione<br />

sufficienti per pervenire ad una esaustiva valutazione che può essere, ovviamente, sia<br />

negativa che positiva.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 10 febbraio <strong>2011</strong>, n. 263 – Pres. Morea – Est. Pasca –<br />

Consorzio per la Bonifica della Capitanata (avv. Verrina) c. Comune di Foggia (avv.<br />

De Vitto).<br />

Ambiente – Rifiuti – Abbandono di rifiuti in un fondo privato – Responsabilità<br />

del proprietario dell’area – Culpa in vigilando – Sussistenza.<br />

Ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 22/1997 è tenuto a procedere alla<br />

rimozione dei rifiuti abbandonati e al recupero, smaltimento e ripristino dello stato<br />

dei luoghi inquinati il titolare di diritti di godimento sull’area interessata a carico del<br />

quale sussistano elementi probatori che consentano di affermarne la colpa (nel caso,<br />

culpa in vigilando).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 10 febbraio <strong>2011</strong>, n. 264 – Pres. Morea – Est. Pasca – D.O.<br />

(avv. Chiarelli) c. Comune di Noicattaro (n.c.), Dirigente dell’Ufficio tecnico del<br />

Comune di Noicattaro (n.c.).<br />

81


Edilizia e urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi<br />

comunali – Condono edilizio – Presentazione della relativa domanda – Comporta<br />

la sospensione ex lege di tutti i procedimenti sanzionatori in corso – Fino alla<br />

concreta definizione del procedimento di condono.<br />

Edilizia e urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi<br />

comunale – Sospensione lavori – Natura interinale del relativo potere –<br />

Conseguenze.<br />

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 comma 28 e 32, d.l. n. 326 del 2003 e 38<br />

comma 1, l. n. 47 del 1985, ricorre l'obbligo di sospensione ex lege di tutti i<br />

procedimenti sanzionatori in corso non solo fino alla data del 31 marzo 2004 (termine<br />

ultimo per presentare le domande di condono), ma fino alla concreta definizione del<br />

relativo procedimento sull'istanza di condono; definizione che costituirà il<br />

presupposto di rinnovate valutazioni in ordine all'eventuale ulteriore sanzionabilità<br />

dell'abuso, con adozione di nuovo provvedimento di demolizione. Ciò, ovviamente,<br />

comporta il venir meno dell'interesse a ricorrere nell'ambito del giudizio<br />

impugnatorio proposto avverso il provvedimento di demolizione.<br />

Non rileva alcun interesse con riferimento all’impugnazione dell’ordinanza di<br />

sospensione dei lavori, considerata la natura cautelare ed interinale del<br />

provvedimento, seguito tempestivamente dall’ordinanza di ingiunzione a demolire.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 24 febbraio <strong>2011</strong>, n. 324 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

V.O.N.V. (avv.ti Agostinacchio, Quero) c. Comune di Manfredonia (n.c.).<br />

Telecomunicazioni – Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) – Stazione<br />

radio base per telefonia cellulare – Installazione o modifica di impianti già<br />

esistenti – Autorizzazione ex art. 87, d.lgs. n. 259/2003 – Silenzio-assenso –<br />

Formazione – Termine – Decorrenza dalla presentazione della domanda.<br />

Telecomunicazioni – Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) – Stazione<br />

radio base di impianto telefonico mobile – Installazione – Formazione del silenzio<br />

assenso – Ex art. 87, d.lgs. n. 259/2003 – Parere favorevole dell’Arpa – Necessità –<br />

Ai fini della formazione del silenzio assenso – Esclusione – Ragioni.<br />

In tema di autorizzazione per la costruzione di una stazione radio-base o relativa alla<br />

modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, il termine per la<br />

formazione del silenzio-assenso di cui all’art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259/2003<br />

decorre dalla presentazione della domanda corredata dal progetto.<br />

Per la formazione del silenzio-assenso di cui all’art. 87, comma 9, del d.lgs. n.<br />

259/2003, non rileva la data della ricezione da parte del Comune del parere<br />

dell’Arpa, in quanto il deposito del parere preventivo favorevole dell’Arpa non è<br />

82


prescritto per la formazione del titolo edilizio ovvero per l’inizio dei lavori, ma solo<br />

per l’attivazione dell’impianto.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 24 febbraio <strong>2011</strong>, n. 325 – Pres. Morea – Est. Giansante – F.<br />

M. (avv. Desantis) c. Ministero dell’interno – Utg – Prefettura di <strong>Bari</strong> (Avv. Stato).<br />

Sicurezza pubblica – Autorizzazioni di polizia – Attività di pirotecnico – Licenza<br />

– Valutazione – Discrezionalità.<br />

Sicurezza pubblica – Autorizzazioni di polizia – Attività di pirotecnico – Licenza<br />

– Revoca – Presupposti – Detenzione e trasporto di materiale esplodente non<br />

riconosciuto – Sussistenza.<br />

In materia di autorizzazioni di polizia e in materia di licenze per esercitare l’attività di<br />

pirotecnico per l’accensione di fuochi artificiali, quale quella rilasciata ai sensi<br />

dell’art. 101 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635, recante Approvazione del regolamento<br />

per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica<br />

sicurezza, l’autorità di pubblica sicurezza dispone , ai sensi degli artt. 10 e 11 del<br />

Tulps, di una lata discrezionalità nell’apprezzare se il richiedente sia meritevole del<br />

titolo, per le evidenti ricadute che tali atti abilitativi possono avere ai fini di una<br />

efficace protezione di due beni giuridici di primario interesse pubblico, quali l’ordine<br />

e la sicurezza pubblica.<br />

L’accertamento, compiuto dall’autorità preposta, della detenzione e del trasporto di<br />

materiale esplodente non riconosciuto e classificato dal Ministero dell’interno,<br />

configura una situazione di grave abuso da parte di chi eserciti l’attività pirotecnica<br />

ed è di per sé sufficiente a porsi a fondamento dell’adozione del provvedimento di<br />

revoca della licenza per l’esercizio della suddetta attività.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 24 febbraio <strong>2011</strong>, n. 326 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

T.F (avv. Volpe) c. Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione<br />

autonoma dei monopoli di Stato – Ufficio regionale per la <strong>Puglia</strong> (Avv. Stato).<br />

Lotto, lotterie e concorsi a premio – In genere – Ricevitorie del lotto – Distanza<br />

tra ricevitorie – Criteri di misurazione – Attraversamenti pedonali – Irrilevanza.<br />

Ai fini dell’assegnazione di rivendita di generi di monopolio, la distanza rispetto alle<br />

ricevitorie esistenti va misurata in base al tragitto ordinariamente percorso mediante<br />

normale deambulazione, risultante dalla concreta configurazione delle strade e dei<br />

luoghi, in maniera certa, senza tener conto degli attraversamenti pedonali che,<br />

essendo istituiti o rimossi per mera discrezionalità amministrativa, introdurrebbero<br />

83


elementi di aleatorietà soggettiva insuscettibili di contribuire alla individuazione di<br />

una misurazione incontrovertibile.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 24 febbraio <strong>2011</strong>, n. 327 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

A.D. (avv. Damato) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Di Lecce).<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Rettifica del provvedimento<br />

di determinazione degli importi per l’assegnazione di borse di studio post lauream<br />

– Qualificazione giuridica – Azione di annullamento.<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Controinteressati – In<br />

materia concorsuale – Controversia in tema di assegnazione di borse di studio<br />

post lauream – Omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati –<br />

Inammissibilità del gravame.<br />

Sovvenzioni, contributi, sussidi – Borse di studio regionali – Assegnazione –<br />

Criteri – Discrezionalità amministrativa – Sussiste – Effetti – Estensione ai<br />

cittadini non più residenti – Possibilità – Differenziazione dell’importo della<br />

borsa in base alla residenza – Possibilità.<br />

La domanda giudiziale volta alla rettifica del provvedimento con cui la P.A. provvede<br />

alla fissazione degli importi per l’assegnazione di borse di studio post lauream deve<br />

qualificarsi ex art. 32 c.p.a. come domanda di annullamento, non essendo<br />

ammissibile, in sede di giurisdizione generale di legittimità, una rettifica o modifica di<br />

provvedimenti autoritativi.<br />

Nell’ambito di procedimenti di natura concorsuale devono ritenersi controinteressati<br />

al ricorso, e pertanto contraddittori necessari, tutti i soggetti utilmente collocati nella<br />

stessa graduatoria, indipendentemente dall'esito della impugnativa, rivestendo i<br />

candidati ammessi a contributo pubblico la posizione di controinteressati rispetto<br />

all'impugnazione della graduatoria di merito, discendendo da tale provvedimento<br />

situazioni di vantaggio. Ne consegue l’inammissibilità del gravame nel caso di<br />

mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato.<br />

In materia di concessione di borse di studio, l’Amministrazione regionale gode di<br />

ampi poteri discrezionali. Costituisce, pertanto, sua legittima facoltà sia l’estensione<br />

della concessione de qua ai cittadini non più residenti nel territorio pugliese che, al<br />

contempo, l’esclusione di questi ultimi dall’eventuale raddoppio dell’importo della<br />

borsa, in ipotesi di iscrizione a master ubicato in Regione diversa da quella di<br />

residenza, potendo l’Amministrazione prevedere particolari condizioni di favore<br />

riservate ai soli cittadini residenti in <strong>Puglia</strong>.<br />

84


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 24 febbraio <strong>2011</strong>, n. 328 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

M.V. s.n.c. (avv.ti U. e V. Operamolla) c. Comune di Spinazzola (avv. Spano).<br />

Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Variante – Procedimento ex<br />

d.P.R. n. 447/1998 – Provvedimenti della conferenza di servizi in deroga alla<br />

copianificazione – Impugnazione – Contraddittori necessari: tutte le autorità<br />

partecipanti – Omessa notificazione – Inammissibilità del ricorso.<br />

Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore generale – Variante – Procedimento ex<br />

d.P.R. n. 447/1998 – Conferenza di servizi in deroga alla copianificazione – Ruolo<br />

degli Enti territoriali – Approvazione dell’ente Comune – Necessità –<br />

Discrezionalità – Approvazione dell’ente Regione – Non necessità.<br />

In materia di conferenza di servizi in deroga alla copianificazione ex d.P.R. n.<br />

447/1998, il ricorso avverso i provvedimenti da questa adottati deve essere notificato<br />

a tutte le autorità amministrative, tra quelle partecipanti, che mediante il detto<br />

strumento abbiano adottato un atto a rilevanza esoprocedimentale lesivo della sfera<br />

giuridica del privato ricorrente, ovvero un atto che la parte ricorrente avrebbe avuto<br />

l'onere di impugnare autonomamente, se fosse stato emanato al di fuori della<br />

conferenza. Ne consegue che, in caso di omessa notificazione, l’impugnazione deve<br />

ritenersi inammissibile.<br />

Nell’ambito dello speciale strumento di variante urbanistica rappresentato dalla<br />

conferenze di servizi ex d.P.R. n. 447/1998, in deroga al principio della<br />

copianificazione in tema di ius variandi del Prg, l’Amministrazione comunale riveste<br />

un ruolo di preminenza, godendo di ampia discrezionalità nell’assentire o meno alla<br />

determinazione conclusiva, avente rilevanza esoprocedimentale, in relazione alla<br />

tutela del territorio. Al contrario, non è richiesta l’approvazione dell’ente Regione,<br />

completamente esautorato dalla copianificazione medesima.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 24 febbraio <strong>2011</strong>, n. 330 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

P.M. (avv. Masucci) c. Comune di Andria (avv.ti De Candia, Di <strong>Bari</strong>).<br />

Edilizia e urbanistica – Piani regolatori comunali – Indennità – Oneri e vincoli<br />

non indennizzabili – Natura espropriativa o conformativa del vincolo –<br />

Verificazione sulla base della concreta disciplina urbanistica impressa ai singoli<br />

suoli.<br />

Edilizia e urbanistica – Piani regolatori comunali – Indennità – Oneri e vincoli<br />

non indennizzabili – Vincoli riguardanti un'intera categoria di beni e non<br />

incidenti su beni determinati in funzione di una localizzazione puntuale<br />

dell'opera pubblica – Natura espropriativa – Esclusione.<br />

85


Edilizia e urbanistica – Piani regolatori comunali – Indennità – Oneri e vincoli<br />

non indennizzabili – Disciplina urbanistica delle aree consistente nella<br />

destinazione a servizi di interesse generale e ad eliporto – Carattere conformativo<br />

– Non soggetto a decadenza e ad indennizzo.<br />

La natura espropriativa o conformativa del vincolo insistente su una determinata area<br />

va verificata non in astratto ma sulla base della concreta disciplina urbanistica<br />

impressa ai singoli suoli, dovendosi escluderne il carattere espropriativo allorquando<br />

alla realizzazione della prevista opera pubblica possano concorrere anche i privati in<br />

regime di economia di mercato.<br />

Non h<strong>anno</strong> carattere espropriativo i vincoli contenuti nello strumento urbanistico<br />

generale riguardanti una intera categoria di beni e non già incidenti su beni<br />

determinati in funzione di una localizzazione puntuale o lenticolare dell'opera<br />

pubblica.<br />

La disciplina urbanistica delle aree consistente nella destinazione a “servizi di<br />

interesse generale” e ad “eliporto”, che oltre a non limitare l'edificazione alla sola<br />

mano pubblica, incide su di una generalità di beni in funzione di una generale<br />

destinazione di zona senza ancora localizzare l'opera da realizzarsi (demandata a<br />

successiva pianificazione attuativa) ha carattere conformativo, non soggetto a<br />

decadenza e ad indennizzo.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 24 febbraio <strong>2011</strong>, n. 338 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

R.C. e altri (avv. Dodaro) c. Azienda sanitaria locale Bat (avv. Giannini).<br />

Pubblico Impiego – Personale precario con qualifica di operatore professionale –<br />

Procedura di stabilizzazione – Qualificazione – Procedura concorsuale – Effetti –<br />

Giurisdizione amministrativa – Sussiste.<br />

Professioni e mestieri – Educatore professionale – Abilitazione all’esercizio -<br />

Pubblico Impiego – Stabilizzazione del personale precario – Ammissione alla<br />

procedura – Possesso dei requisiti di cui al d.m. n. 520/1998 – Valutazione dei<br />

titoli – Diploma di laurea in Scienze dell’educazione – Equipollenza – Non<br />

sussiste – Esclusione dalla procedura – Legittimità.<br />

Autotutela – Annullamento d’ufficio – Determinazioni dell’amministrazione in<br />

applicazione di norme imperative – Assenza di concreto e utile apporto<br />

partecipativo – Comunicazione di avvio – Omissione – Irrilevanza.<br />

Motivazione del provvedimento – Motivazione per relationem – Contestuale<br />

comunicazione dell’atto richiamato – Non necessità – Mera indicazione e<br />

disponibilità dell’atto richiamato – Sufficienza – Effetti – Invalidità del<br />

86


provvedimento – Esclusione – Non decorrenza del termine di impugnazione –<br />

Sussiste.<br />

Atto amministrativo – Omessa indicazione del responsabile del procedimento –<br />

Omessa indicazione dell’autorità alla quale ricorrere – Effetti – Illegittimità del<br />

provvedimento – Esclusione – Scusabilità del ricorso tardivo – Sussiste.<br />

Provvedimento amministrativo – Atto a contenuto vincolato – Mancata<br />

valutazione delle memorie ex art. 10 della l. n. 241/1990 – Illegittimità dell’atto –<br />

Non sussiste.<br />

Autotutela – Annullamento d’ufficio – Ammissione illegittima a procedura di<br />

stabilizzazione – Motivazione – Interesse pubblico all’annullamento d’ufficio –<br />

Caratteri – Interesse in re ipsa – Qualificazione – Interesse al ripristino della<br />

legalità – Effetti – Irrilevanza dell’affidamento del privato.<br />

L’assunzione definitiva del personale precario con la qualifica di operatore<br />

professionale subordinata al superamento di una procedura interna disposta secondo<br />

le modalità dell’art. 30, comma 2, della l.r. <strong>Puglia</strong> n. 26/2006, la quale prevede prove<br />

concorsuali e rinvia per la valutazione dei titoli e per il punteggio relativo alle<br />

suddette prove alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 220/2001 (“Regolamento recante<br />

disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario<br />

nazionale”) rientra fra le procedure selettive di tipo concorsuale. Ne consegue che le<br />

relative controversie sono soggette all’applicazione dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n.<br />

165/2001 e, pertanto, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.<br />

In materia di equipollenza di diplomi ed attestati al diploma universitario, Il d.m. 27<br />

luglio 2000 non prevede il diploma di laurea in Scienze della Educazione quale titolo<br />

equipollente al diploma universitario di educatore professionale ai fini dell'esercizio<br />

professionale; ne consegue che tale titolo di studio non può ritenersi abilitante<br />

all’esercizio della professione di educatore professionale, così come individuato dal<br />

d.m. 8 ottobre 1998, n. 520.<br />

Non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in<br />

autotutela laddove alcun concreto ed utile apporto partecipativo si sarebbe potuto<br />

arrecare alle determinazioni dell'amministrazione che adotti i provvedimenti<br />

impugnati in applicazione di norme imperative.<br />

Nei provvedimenti motivati per relationem non ha rilievo invalidante la mancata<br />

comunicazione contestuale dell'atto contenente la motivazione, essendo sufficiente il<br />

mero richiamo, ossia che l'atto richiamato sia indicato (senza che occorra<br />

menzionarne espressamente ogni estremo) e che questo sia a disposizione<br />

dell'interessato. Ciò in quanto gli effetti della mancata contestuale comunicazione<br />

potrebbero riverberare solo nel senso di impedire il decorso del termine per ricorrere<br />

contro ciò che concerne quello specifico atto, se dotato di una sua propria lesività e<br />

non pienamente conoscibile dall'atto principale.<br />

87


La mancata indicazione del responsabile e dell’autorità alla quale ricorrere nei<br />

provvedimenti amministrativi, in violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990, comporta<br />

non già la illegittimità, ma solo la possibilità di riconoscere l'errore scusabile ai fini<br />

della tempestività del ricorso.<br />

In caso di atti vincolati, l’omessa considerazione da parte dell’Amministrazione dei<br />

rilievi contenuti nelle memorie ex art. 10 della l. n. 241/1990, non inficia la legittimità<br />

dei provvedimenti impugnati qualora, in applicazione dell’art. 21 octies, comma 2,<br />

primo periodo, della l. n. 241/1990, il contenuto dispositivo dei provvedimenti stessi<br />

non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.<br />

Nel provvedimento di annullamento in autotutela della illegittima ammissione alla<br />

procedura di stabilizzazione non occorre una specifica motivazione sull'interesse<br />

pubblico all'intervento in autotutela, in quanto tale interesse è in re ipsa, ed è quello a<br />

risparmiare e ad evitare spese non giustificate in base alla normativa; il che significa<br />

che per procedere all'annullamento d'ufficio è sufficiente l'esigenza di ripristinare la<br />

legalità, con conseguente irrilevanza di ogni altra circostanza idonea a qualificare il<br />

contrapposto interesse del privato quale, ad esempio, il perdurare nel tempo della<br />

situazione di fatto per lui vantaggiosa.<br />

88


<strong>TAR</strong> PUGLIA – BARI, MASSIME MARZO <strong>2011</strong><br />

Iª SEZIONE<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 1 marzo <strong>2011</strong>, n. 360 – Pres. Allegretta – Est. Adamo –<br />

Vodafone Omnitel N.V. (avv.ti De Leonardis, Minervini e Zannetti ) c. A. P. S.p.A<br />

(avv.ti Nardelli e Di Corato).<br />

Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara d’appalto - Procedure di<br />

affidamento – Omissione di dichiarazione art. 18 d.lgs. n. 163/2006.<br />

In materia di procedure ad evidenza pubblica, quando manchi, di fatto, a prescindere<br />

da come si atteggi la lacuna, una dichiarazione espressamente richiesta dal<br />

disciplinare di gara o dall’art. 18 del d.lgs. 163/2006, la stazione appaltante deve<br />

escludere dalla selezione il concorrente non potendo esercitare la facoltà ,attribuitale<br />

dall’art. 46 di detto decreto,di chiedere l’integrazione della documentazione<br />

presentata, in quanto ciò, in violazione dei principi di par condicio e d’imparzialità,<br />

consentirebbe all’operatore di rinnovare completamente la dichiarazione,<br />

beneficiando così di un'impropria "rimessione in termini".<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 3 marzo <strong>2011</strong>, n. 363 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – A. N.<br />

E. S.r.l. (avv.ti Comandè e Pitruzzella) c. Regione <strong>Puglia</strong> ( Avv.ti Liberti e Colelli).<br />

Procedimento amministrativo - Silenzio inadempimento – Obbligo di conclusione<br />

del procedimento – Autorizzazione unica per l’installazione di impianto<br />

fotovoltaico - Art. 12 D.lgs n. 387/2003.<br />

E’ fondato il ricorso avverso il silenzio serbato dalla Regione su istanza per il rilascio<br />

dell’autorizzazione unica all’istallazione e all’esercizio di un impianto eolico, in<br />

quanto su di essa grava, in forza dell’art. 12, quarto comma, del decreto legislativo 29<br />

dicembre 2003 n. 387, considerato dalla giurisprudenza costituzionale principio<br />

fondamentale della legislazione statale in materia di energia, l’obbligo di concludere<br />

il procedimento entro il termine massimo, ivi indicato, di centottanta giorni.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 3 marzo <strong>2011</strong>, n. 364 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – S.S.D.<br />

s.r.l. (Avv. Rando) c. Azienda Municipalizzata del Gas - A.M.Gas di Foggia e Istituto<br />

Lucera-Falco.<br />

Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara d’appalto - Bando di gara -<br />

Revoca – Legittimità.<br />

Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara d’appalto - Procedura di<br />

affidamento - Aggiudicazione provvisoria – Natura.<br />

89


È legittima la revoca di una gara per l’affidamento di un servizio allorché sia sorretta<br />

dalla necessità di adeguare il bando ad esigenze pubbliche sopravvenute che lo stesso<br />

servizio in gara era destinato a soddisfare, anche se ciò è avvenuto dopo<br />

l'aggiudicazione provvisoria.<br />

L’aggiudicazione provvisoria di una gara per l’affidamento di un servizio pubblico<br />

rappresenta un atto meramente endoprocedimentale, con la conseguenza che, da un<br />

lato, non crea un particolare affidamento in capo al concorrente così individuato e,<br />

dall'altro, non necessita per il proprio ritiro di un apposito avviso di avvio del<br />

procedimento.<br />

Tar <strong>Puglia</strong> <strong>Bari</strong>, Sez. I, 3 Marzo <strong>2011</strong>, n. 371 – Pres. Allegretta- Est. Cocomile –D. &<br />

Co. s.r.l. (avv. Paccione) c. Provincia di Barletta Andria Trani (avv.Didonna) e<br />

Provincia di <strong>Bari</strong> (avv. Profeta).<br />

Pubblica Amministrazione – Contratti della Pubblcia Amministrazione – Gara<br />

d’appalto - Diritto di accesso – Art. 13 D.lgs. n. 163/2006 - Divieti di<br />

divulgazione.<br />

In materia di accesso agli atti di gara, il combinato disposto dei commi 5 e 6 dell’art.<br />

13 d.lgs. n. 163 del 2006 esclude l’esercizio del diritto di accesso alla documentazione<br />

posta a corredo dell’offerta selezionata, ove l’impresa aggiudicataria abbia<br />

dichiarato che sussistano esigenze di tutela del segreto tecnico o commerciale, ed il<br />

richiedente non abbia dimostrato la concreta necessità di utilizzare tale<br />

documentazione in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla<br />

procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata tale<br />

richiesta.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 3 Marzo <strong>2011</strong>, n. 372 - Pres. Allegretta – Est. Cocomile – D. (<br />

avv. ti Marangelli e Tricarico ) c. Comune di Foggia.<br />

Giustizia amministrativa – Ricorso per l’esecuzione del giudicato – Obbligo per la<br />

Pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato ordinario.<br />

A fronte di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il ricorrente può<br />

legittimamente adire il giudice amministrativo competente in sede di ottemperanza, al<br />

fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di<br />

conformarsi al giudicato.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 10 marzo <strong>2011</strong>, n. 364 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – A. N.<br />

E. s.r.l. (avv.ti Comandè e Pitruzzella) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv.ti Liberti e Colelli)<br />

90


Silenzio – Silenzio inadempimento – Autorizzazione unica ambientale – art. 12<br />

d.lgs. n. 387/2003 – Valutazione di impatto ambientale - Termine per provvedere<br />

Il termine di conclusione del procedimento per il rilascio di una autorizzazione<br />

ambientale unica è, come inderogabilmente stabilito dall’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, di<br />

180 giorni, anche laddove quello previsto da espressa norma regionale per il<br />

connesso ed eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale risulti pari<br />

o superiore.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 10 marzo <strong>2011</strong>, n. 414 – Pres. Allegretta – Est. Picone – I.<br />

Soc. Coop. (avv. Volpe) c. Ente Fiera del Levante di <strong>Bari</strong> (avv.ti Lorusso e Sisto)<br />

Contratti Pubblici – Verifica delle offerte anomale - Discrezionalità –<br />

Sindacabilità<br />

Al di fuori dei casi di verifica obbligatoria dell’anomalia indicati dall’art. 86 comma<br />

II del D. lgs. n. 163/2006 la facoltà di procedere comunque ala valutazione della<br />

congruità del ribasso è espressione della discrezionalità riconosciuta dalla legge<br />

all’amministrazione aggiudicataria, come tale sindacabile solo in presenza di<br />

macroscopica irragionevolezza.<br />

Contratti Pubblici - Bando di gara – Interpretazione - Favor partecipationis<br />

Un disciplinare di gara che contenga un elenco della documentazione richiesta al fine<br />

di valutare gli aspetti tecnico-progettuali dell’offerta, non può essere interpretata nel<br />

senso di vincolare i concorrenti al pedissequo rispetto dei criteri di formazione dei<br />

fascicoli contenenti le proposte tecniche migliorative, ma, ciò che rileva, è che<br />

l’insieme degli elaborati e dei documenti allegati da ciascun offerente consenta alla<br />

commissione di gara di esprimere un giudizio ponderato sulla qualità delle proposte,<br />

in ossequio al principio del favor partecipationis che deve ispirare la verifica della<br />

completezza e dell’ammissibilità delle offerte.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 10 marzo <strong>2011</strong>, n. 416 - Pres. Allegretta - Est. Picone – Coop.<br />

K. (avv.ti Balducci e Iacovone) c. Comune di Barletta (avv.ti Cuocci, Martorano e<br />

Palmiotti).<br />

Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) - Affidamento diretto<br />

dell’appalto ex novo - Violazione o elusione del giudicato - Non sussiste<br />

Contratti della Pubblica Amministrazione – Forma del contratto - Nullità<br />

Il provvedimento con cui la P.A. dà luogo ad un affidamento diretto dell’appalto, alla<br />

stregua di una valutazione ex novo e senza alcun nesso giuridico con l’appalto della<br />

91


cui aggiudicazione definitiva il giudice amministrativo abbia disposto l’annullamento,<br />

non costituisce violazione o elusione di giudicato.<br />

E’ nullo per mancata adibizione della forma scritta prescritta dalla legge il contratto<br />

concluso per facta concludentia e risultante dallo scambio tra impresa e<br />

amministrazione di atti scritti laddove la volontà negoziale delle parti non sia stata<br />

successivamente formalizzata con la stipula.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 3 marzo <strong>2011</strong>, n. 418– Pres. Allegretta – Est. Cocomile – E. I.<br />

S.r.l. (avv. Ruocco ) c. Provincia di Foggia ( Avv. Martino )<br />

Contratti pubblici - Contratto misto – Qualificazione - Criterio dell’oggetto<br />

principale del contratto – Art. 14 D.lgs n. 163/2006<br />

In tema di affidamento di un contratto misto, al fine di appurare a quale tipologia di<br />

appalto ( di lavori o di servizi ) sia riconducibile la procedura di evidenza pubblica,<br />

deve ritenersi prevalente , rispetto al mero elemento aritmetico di cui all’art. 14,<br />

comma 3, prima parte del D.lgs. n. 163/ 2006, il criterio “ comunitario “<br />

sostanzialistico basato sull’oggetto principale del contratto, recepito dalla seconda<br />

parte della stessa disposizione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 10 marzo <strong>2011</strong>, n. 417 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - S.<br />

S.p.a. (avv. Vimborsati) c. Azienda Sanitaria Locale BAT (avv. Delle Donne).<br />

Ricorso giurisdizionale – Controinteressati – Nozione – Contratti pubblici –<br />

Procedura di affidamento - Annullamento d’ufficio<br />

Contratti pubblici – Lavori pubblici – Nozione – Manutenzione - Qualificazione<br />

Contratti pubblici - Contratto misto – Qualificazione - Criterio dell’oggetto<br />

principale del contratto – Art. 14 D.lgs n. 163/2006<br />

Non sono controinteressati in senso tecnico nel giudizio di impugnazione del<br />

provvedimento che annulla in autotutela l’originaria procedura e ne indice una nuova,<br />

coloro che, avendo partecipato alla prima , si sono collocati in graduatoria dopo la<br />

ricorrente, se il ritiro si fonda su ragioni del tutto estranee alla loro posizione, atteso<br />

che tale atto arreca ad essi non un vantaggio immediato e diretto, bensì un vantaggio<br />

ipotetico ravvisabile nella possibilità di concorrere nuovamente all’aggiudicazione<br />

dell’appalto, che tuttavia come tale non si contrappone allo svantaggio che<br />

l’annullamento in autotutela arreca al soggetto dichiarato vincitore.<br />

Ai fini della qualificazione del contratto da affidare, la manutenzione va ricondotta nei<br />

lavori pubblici solo quando la prestazione comporti un’attività prevalente ed<br />

essenziale di modificazione della realtà fisica, con l’utilizzazione, la manipolazione e<br />

92


l’installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi, non inconsistenti sul piano<br />

strutturale e funzionale.<br />

Ai fini della qualificazione del contratto da affidare, l’oggetto principale dello stesso<br />

deve individuarsi alla stregua del criterio sostanziale , recepito nella seconda parte<br />

dell’art. 14 comma III del d. lgs. n. 163/2006, che fa leva sulla funzione obiettiva dello<br />

stesso e che prevale, in caso di contrasto, con il criterio aritmetico dell’importo<br />

economico dei lavori. (In tal senso si veda anche Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 3 marzo<br />

<strong>2011</strong>, n. 418)<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 10 marzo <strong>2011</strong>, n. 420 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile –<br />

B.V. (Avv. Greco) c. Ministero dell’interno (Avvocatura distrettuale dello Stato di<br />

<strong>Bari</strong>)<br />

Pubblico impiego – Destituzione di diritto - Art. 15, commi 4 quinquies e 4 octies<br />

legge n. 55/1990 – Sentenza penale di condanna – Misura sostitutiva ex art. 77<br />

legge n. 689/1981<br />

Pubblico impiego - Destituzione di diritto – Art. 15, comma 4 octies legge n.<br />

55/1990 – Dichiarazione di incostituzionalità – Illegittimità – Erronea<br />

applicazione di legge<br />

Pubblico impiego – Destituzione di diritto – Risarcimento - D<strong>anno</strong> non<br />

patrimoniale – Concorso del fatto colposo del creditore - art. 1227, comma 1 c.c.-<br />

– Reato – Esclusione<br />

Ai fini della destituzione di diritto di un dipendente pubblico dal suo ufficio, non<br />

rientra nel concetto di “sentenza penale di condanna” di cui all’art. 15, commi 4<br />

quinquies e 4 octies legge n. 55/1990 quella applicativa di una misura sostitutiva ex<br />

art. 77 legge n. 689/1981, dovendo questa assimilarsi ad una decisione di<br />

proscioglimento.<br />

La successiva dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 15, comma 4 octies legge n.<br />

55/1990 - nella parte in cui, mediante rinvio al comma 4 quinquies, prevede la<br />

destituzione di diritto del dipendente pubblico a seguito del passaggio in giudicato<br />

della sentenza penale di condanna, anziché lo svolgimento del procedimento<br />

disciplinare ai sensi dell’art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 – non sottrae alla<br />

censura di illegittimità il precedente provvedimento della p.a. che di tale articolo<br />

abbia fatto erronea applicazione, sotto il profilo della ingiustificata assimilazione di<br />

una sentenza penale applicativa di una misura sostitutiva ad una penale di condanna.<br />

In presenza di una sentenza penale passata in giudicato che abbia accertato, a carico<br />

del ricorrente, la sussistenza di un reato idoneo a dar causa a maldicenze nei suoi<br />

confronti, la gravità della colpa con cui il medesimo ricorrente ha concorso a<br />

cagionare il d<strong>anno</strong> non patrimoniale lamentato, ai sensi dell’art. 1227, comma 1 c.c.,<br />

93


è tale da escludere in toto la risarcibilità di qualsiasi pregiudizio dallo stesso patito in<br />

conseguenza di un provvedimento illegittimo della p.a.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 22 marzo <strong>2011</strong>, n. 442 – Pres. Allegretta – Est. Adamo –<br />

F.L.P.&F. Srl (avv.ti De Leonardis, Delucca, Marelli) c. A.P. Spa (avv. Sticchi<br />

Damiani)<br />

Ricorso giurisdizionale – Aggiudicazione della gara - Mancata impugnazione -<br />

Sopravvenuta carenza di interesse - Improcedibilità<br />

Risarcimento del d<strong>anno</strong> - Art. 30 III comma D. Lgs. n. 104/2010 – Mancato<br />

esperimento degli strumenti di tutela<br />

La mancata impugnazione dell’aggiudicazione che definisca la nuova procedura<br />

avviata dall’amministrazione nelle more del giudizio fa venire meno in capo<br />

ricorrente ogni interesse alla decisione della domanda demolitoria originariamente<br />

spiccata in quanto, anche in caso di accoglimento di quest’ultima, gli resterebbe<br />

precluso il conseguimento dell’effetto utile per il quale aveva agito.<br />

Il legislatore, nell’ introdurre l’articolo 30, comma III, del D.lgs. n.104/2010, norma<br />

ispirata dal comma II dell’art 1227 del codice civile, ha operato la scelta consapevole<br />

di allontanarsi dagli orientamenti giurisprudenziali civili prevalenti espressi sulla<br />

disposizione, preferendo una soluzione analoga a quella presente nel’ordinamento<br />

tedesco e accennata anche in alcune sentenze della Corte di Giustizia europea e<br />

sottolineando il ruolo rivestito, nella valutazione relativa al comportamento<br />

complessivo delle parti, dalla diligenza nell’attivare i mezzi offerti dal sistema per far<br />

valere la protezione di quel bene della vita cui risulta funzionale l’interesse alla<br />

legittimità dell’azione amministrativa.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 24 marzo <strong>2011</strong>, n. 476 - Pres. Allegretta – Est. Picone – A.S.L.<br />

<strong>Bari</strong> (avv.ti Trotta e Notarnicola) c. T.E.A. s.r.l. (avv. Nilo).<br />

Contratti pubblici – Gara di appalto – Rinnovazione della procedura di gara a<br />

seguito di un provvedimento del Giudice – Improcedibilità del ricorso originario.<br />

Contratti pubblici – Gara di appalto – Rinnovazione dell’istruttoria – Deroga alla<br />

regola della segretezza delle offerte.<br />

Contratti pubblici – Gara di appalto – Possesso di qualificazioni richieste dal<br />

bando – Cause di esclusione dalla gara.<br />

E’ improcedibile il ricorso con il quale un concorrente ha impugnato la delibera della<br />

stazione appaltante recante l’aggiudicazione definitiva di una gara allorquando la<br />

P.A. abbia rinnovato l’istruttoria a seguito di un provvedimento cautelare del T.A.R.<br />

94


ed emesso un nuovo provvedimento autonomamente lesivo, in quanto è venuto meno<br />

l’interesse a coltivare le censure introdotte con il ricorso originario.<br />

In ossequio ai principi costituzionali di giustiziabilità delle posizioni soggettive dei<br />

concorrenti e dell’eseguibilità del giudicato e delle misure cautelari, il Giudice<br />

amministrativo può disporre la rinnovazione parziale delle operazioni di gara, con<br />

conseguente riesame, da parte della stazione appaltante, delle offerte tecniche anche<br />

se è già noto il tenore delle offerte economiche, in quanto, non derogando alla regola<br />

della segretezza delle offerte, si rischierebbe di vanificare la legittima pretesa<br />

dell’interessato a conseguire il bene della vita in luogo del mero risarcimento per<br />

equivalente, nel nome di una presunta irreversibilità ed irripetibilità delle operazioni<br />

già compiute dalla P.A. che sia incorsa in errore.<br />

In materia di accertamento dei requisiti per il conseguimento degli appalti pubblici,<br />

vige il principio secondo cui le qualificazioni richieste dal bando debbano essere<br />

possedute dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la<br />

presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di<br />

evidenza pubblica e per tutta la durata dell’appalto, pena l’esclusione degli stessi.<br />

Tar <strong>Puglia</strong> <strong>Bari</strong>, Sez. I, 24 Marzo <strong>2011</strong> n. 474 – Pres. Allegretta- Est. Picone– M. G.<br />

s.r.l. (avv.ti Cairoli e Salvini, poi sostituiti dagli avv.ti Chianese, Di Trani e<br />

Pasqualone) c. Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia (avv.ti<br />

Pappalepore e Mastropieri)<br />

Ambiente – Rifiuti – Attività si raccolta, trasporto e conferimento – Smaltimento<br />

finale – Collegamento.<br />

Giurisdizione - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo- Art. 133,<br />

comma 1, lett. e) c.p.a.<br />

La vigente normativa sui rifiuti non postula un legame necessario ed inscindibile fra<br />

attività di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti e loro smaltimento finale, ben<br />

potendo le distinte fasi del complessivo servizio essere svolte da imprese diverse. Ciò<br />

perché, in primo luogo si tratta di operazioni del tutto autonome fra loro, ed in<br />

secondo luogo perché non è pensabile (a causa della carenza di un sufficiente numero<br />

di aree idonee) imporre a ciascuna impresa operante nel settore di possedere una<br />

propria autonoma discarica o un proprio impianto di smaltimento finale. Pertanto, il<br />

servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti presuppone quasi di necessità<br />

che l’operazione finale (lo smaltimento) sia appannaggio di un soggetto diverso<br />

rispetto a quello che svolge le fasi antecedenti. Ne consegue che, in relazione ad<br />

affidamenti ad imprese terze, titolari di impianti a ciò autorizzati, non è possibile<br />

parlare di subappalto o di avvalimento in senso stretto, poiché il risultato che<br />

l’Amministrazione persegue è semplicemente quello di essere certa che lo smaltimento<br />

finale dei rifiuti sanitari avvenga secundum legem.<br />

95


Le controversie sulla corretta esecuzione del contratto, che non riguardino il<br />

procedimento pubblicistico di selezione dell’appaltatore, né attengano a<br />

provvedimenti comunque posti in essere dalla stazione appaltante nell’esercizio di<br />

poteri autoritativi, restano estranee alla sfera di giurisdizione esclusiva che spetta al<br />

giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 244 del d. lgs. n. 163 del 2006, oggi sostituito<br />

dall’art. 133, primo comma – lett. e), cod. proc. amm.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 24 Marzo <strong>2011</strong>, n. 475 – Pres. Allegretta – Est. Picone – C.<br />

C.C. – R.A. & C. s.a.s.(Avv. Galli) c. Azienda Ospedaliero - Universitaria Ospedali<br />

Riuniti di Foggia (Avv. Pappalepore).<br />

Processo Amministrativo – Legittimazione a ricorrere – Associazione temporanea<br />

di imprese.<br />

Contratti pubblici - Gara d’appalto – Serietà dell’offerta – Possibilità di ribassare<br />

la percentuale dell’utile.<br />

Contratti pubblici – Gara d’appalto - Verifica dell’anomalia dell’offerta –<br />

Procedimento – Finalità.<br />

Deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità avente ad oggetto un ricorso<br />

proposto dalla sola mandataria di un’a.t.i. costituenda, dal momento che, anche prima<br />

della costituzione dell’associazione temporanea d’imprese e del conferimento della<br />

rappresentanza alla capogruppo mandataria, ciascuna impresa del raggruppamento è<br />

legittimata a proporre ricorso contro le determinazioni che provochino una lesione di<br />

propri interessi.<br />

Nelle gare d’appalto è possibile ribassare la percentuale dell’utile, restando escluso<br />

che un’impresa possa proporre un’offerta economica sguarnita da qualsiasi<br />

previsione di utile, né è possibile fissare una quota rigida di utile al di sotto della<br />

quale la proposta del concorrente debba considerarsi per definizione incongrua,<br />

assumendo, invece, rilievo, la circostanza che l’offerta di riveli seria e, cioè, non<br />

animata dall’intenzione di trarre lucro dal futuro inadempimento delle obbligazioni<br />

contrattuali.<br />

Il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, non ha per oggetto la ricerca di<br />

singole e specifiche inesattezze dell’offerta economica e, deve, invece, mirare ad<br />

accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile o inattendibile. Ne deriva che,<br />

la presenza nella fase del contraddittorio successivo, di eventuali significativi elementi<br />

di novità e di difformità rispetto alla prima giustificazione non si traduce<br />

automaticamente in un’inammissibile modifica dell’offerta originaria, dovendosi in<br />

proposito distinguere tra contenuto essenziale dell’offerta e parametri dimostrativi<br />

della sua affidabilità e rimuneratività.<br />

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Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I 24 marzo <strong>2011</strong>, n. 477- Pres. Allegretta - Est. Adamo – N.N.<br />

(avv. Bruno) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura distrettuale dello Stato di <strong>Bari</strong> ).<br />

Pubblico impiego – Provvedimenti di avanzamento di carriera – Natura – Dovere<br />

di provvedere dell’Amministrazione.<br />

Le posizioni soggettive inerenti i provvedimenti di avanzamento di carriera h<strong>anno</strong><br />

natura di interesse legittimo e non, invece, di diritto soggettivo, rientrando tra i<br />

provvedimenti di “status” dei pubblici dipendenti adottati nel prevalente interesse<br />

dell'Amministrazione; ne deriva che, la pretesa della retrodatazione della nomina ha<br />

consistenza di interesse legittimo ed è soggetta al relativo regime processuale. Di<br />

conseguenza, l’Amministrazione non ha alcun dovere di provvedere per effettuare<br />

modifiche di trattamenti già effettuati e divenuti inoppugnabili.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez I, 24 marzo <strong>2011</strong> n 478 – Pres. Allegretta – Est. Picone – M. srl<br />

(avv.ti Mescia) c. Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le<br />

Province di <strong>Bari</strong> e Foggia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di <strong>Bari</strong>) e Comune di<br />

Chieuti (n.c.).<br />

Conferenza di servizi – Funzione – Alternatività della diversa manifestazione di<br />

volontà dell'Amministrazione – Legittimità.<br />

Conferenza di servizi – Natura – Modalità di funzionamento – Semplificazione e<br />

accelerazione dell’azione amministrativa.<br />

Beni culturali – Beni paesaggistici – Impianti eolici – Autorizzazione unica -<br />

Sopraintendenza- Competenza.<br />

La conferenza di servizi costituisce una modalità di semplificazione ed accelerazione<br />

del procedimento, rispetto alla quale il rilascio del singolo assenso o nulla-osta da<br />

parte dell’Amministrazione competente rappresenta una possibile e legittima<br />

alternativa, ben potendo la volontà di ciascun ente essere manifestata anche in forma<br />

tacita ovvero non contestuale: da ciò deriva la piena legittimità dell’espressione della<br />

volontà di un’Amministrazione attraverso la trasmissione del proprio avviso positivo<br />

(o atto di assenso) determinatosi al di fuori della conferenza di servizi.<br />

La conferenza di servizi non ha natura di organo collegiale che funziona secondo il<br />

metodo deliberativo della discussione e deliberazione, ma è essenzialmente un luogo<br />

per l’acquisizione dell’assenso delle Amministrazioni o degli organi coinvolti<br />

nell’istruttoria interessati ad un procedimento. Essa dunque opera con scopi di<br />

semplificazione ed accelerazione dell’azione amministrativa, mirando all’acquisizione<br />

in un contesto unitario ed accelerato di tutte le valutazioni e pareri necessari per<br />

l’adozione di un determinato provvedimento.<br />

La Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio è, ex art 159 d.lgs<br />

42/2004, titolare di un potere di annullamento strettamente correlato alla verifica del<br />

97


ispetto delle prescrizioni di tutela del paesaggio, ma non può dilatarne l'esercizio -<br />

senza incorrere in sviamento nell'utilizzo del potere assegnatole- al punto da ingerirsi<br />

in aspetti procedurali che esulano dalle sue competenze, come nel caso del<br />

procedimento preordinato al rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12<br />

del d. lgs. n. 387 del 2003, per la costruzione ed esercizio di impianti eolici.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 24 Marzo <strong>2011</strong>, n. 480 – Presidente Allegretta – Est. Picone –<br />

B.P.B. s.c.p.a. (avv.Nitti) c. Provincia di Barletta Andria Trani (n.c.).<br />

Processo Amministrativo – Ricorso per motivi aggiunti – Finalità in materia di<br />

appalti pubblici.<br />

Ai sensi dell’art. 245, comma 2 septies del d.lgs. 163 del 2006, i nuovi atti avverso<br />

la medesima procedura devono essere impugnati con la proposizione di un ricorso<br />

per motivi aggiunti. Tale previsione risponde all’esigenza di accelerazione e<br />

concentrazione del contenzioso in materia di appalti pubblici, in assonanza con i<br />

principi espressi nella Direttiva 77/2006/CE, mirando in particolare a evitare<br />

impugnative differite nel tempo che possano rallentare la definizione di questioni<br />

insorte e dare luogo a pronunce giurisdizionali confliggenti.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 24 marzo <strong>2011</strong>, n. 481 – Pres. Allegretta – Est. Picone– V. A.<br />

(avv. Di Ruberto) c. Comune di Foggia.<br />

Processo amministrativo – Atti di esecuzione forzata – Pagamento di spese, diritti<br />

ed onorari.<br />

Non spetta al ricorrente il pagamento delle spese, diritti ed onorari calcolati con<br />

riferimento agli atti di esecuzione forzata posti in essere prima di intraprendere la<br />

procedura di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.<br />

Tar <strong>Puglia</strong> <strong>Bari</strong>, Sez. I, 29 marzo <strong>2011</strong>, n. 515 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile –<br />

L.P. (avv. Petrocelli) c. Università degli Studi di <strong>Bari</strong> (Avvocatura Distrettuale dello<br />

Stato di <strong>Bari</strong>)<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Rapporto di lavoro nell’ambito delle<br />

Università – Progressione in carriera – Riconoscimento dei titoli<br />

Non deve essere riconosciuta ai ricercatori universitari, ai fini della progressione in<br />

carriera, l'attività svolta in qualità di “professore a contratto” , stante il carattere<br />

tassativo dell’elencazione contenuta nell’art. 103 del D.P.R. n. 382/1980.<br />

98


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 29 marzo <strong>2011</strong>, n. 516 - Pres. Allegretta – Est. Cocomile – D.<br />

G. & Co. S.r.l. (avv. Paccione) c. Provincia di <strong>Bari</strong> (avv. Loiodice), A.T.I. C. s.r.l. – P.<br />

S.r.l. (avv.ti Loiodice e Pinto).<br />

Contratti pubblici – Bando di gara – Impugnazione – Imparzialità e<br />

indipendenza dei componenti della Commissione di gara.<br />

In caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,<br />

l’esercizio della discrezionalità tecnica valutativa è necessariamente correlato alla<br />

prescrizione di cui all’art. 84, co. 4, d.lg. n. 163 del 2006, che impedisce la<br />

partecipazione alla commissione esaminatrice di soggetti che, nell’interesse proprio o<br />

privato di alcuna delle imprese concorrenti, abbiano assunto o possano assumere<br />

compiti di progettazione, di esecuzione o di direzione relativamente ai lavori oggetto<br />

della procedura di gara.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez I, 31 marzo <strong>2011</strong> n 517 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile –<br />

C.Q.(avv.ti Castellano, Orlando e Bello) c. Comune di Mola di <strong>Bari</strong> (avv. Profeta).<br />

Edilizia popolare ed economica – Assegnazione alloggi – Competenza dei comuni.<br />

Edilizia popolare ed economica – Assegnazione alloggi – Priorità – Requisiti.<br />

Ai sensi dell’art. 11 legge Regione <strong>Puglia</strong> 15 dicembre 2000, n. 25, competono ai<br />

Comuni le funzioni relative all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale<br />

pubblica, ivi comprese le relative procedure concorsuali, gli atti di annullamento<br />

dell’assegnazione e decadenza da questa<br />

Al fine di beneficiare della priorità nell'assegnazione di alloggi di edilizia<br />

convenzionata non è sufficiente la dichiarazione del mero intento di costituire un<br />

nuovo nucleo familiare, tant’è che si richiede l’autocertificazione ai sensi dell’art. 47<br />

d.p.r. n. 445/2000 dell’appartenenza ad un nuovo nucleo familiare ancorché non<br />

ancora costituito, ma che, in base a fatti a conoscenza del dichiarante, si sarebbe<br />

costituito entro l’<strong>anno</strong>. Cosicché la mancata verificazione dell’evento fa venir meno la<br />

veridicità della dichiarazione che quell’evento ha attestato doversi verificare. Ne<br />

consegue che è certamente legittima la sanzione della decadenza dal beneficio<br />

conseguito in base a quella dichiarazione, peraltro espressamente subordinata alla<br />

dichiarata scienza della sanzione stessa.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 31 marzo <strong>2011</strong>, n.527- Pres. Allegretta – Est. Cocomile - D. P.<br />

R.(Avv.ti Carbonara e Falagario) c. Ministero della Difesa (Avvocatura distrettuale<br />

dello Stato di <strong>Bari</strong>)<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. - Forze Armate – Provvedimenti di<br />

trasferimento dei dipendenti - Disciplina.<br />

Procsso Amministrativo - Ricorso per motivi aggiunti – Ammissibilità -<br />

99


Tardività.<br />

I provvedimenti di trasferimento dei militari, rientrando nel genus degli ordini, sono<br />

sottratti alla disciplina generale sul procedimento amministrativo dettata dalla l. 7<br />

agosto 1990, n. 241 e, pertanto, non necessitano di particolare motivazione, in quanto<br />

l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è<br />

prevalente su altri eventuali interessi del militare.<br />

Il ricorso contenente motivi aggiunti è inammissibile, poiché tardivo, ove contenga<br />

nuove censure avverso l'originario provvedimento, gravato con ricorso introduttivo.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 31 marzo <strong>2011</strong>, n. 528 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile –<br />

D.R. (avv.ti Carbonara e Falagario) C. Ministero della difesa - DGPM, Corpo del<br />

Genio Aereonautico dell'A.M., Reparto Infrastrutture del Comando Logistico<br />

dell'A.M. e Comando16° Reparto Genio Campale dell'A.M.<br />

Lavoro alle dipendenze delle P.A. - Mobbing – Risarcimento del d<strong>anno</strong> - Onere<br />

della prova<br />

La domanda di risarcimento del d<strong>anno</strong> per mobbing avanzata dal dipendente va<br />

respinta, in applicazione del principio dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., oggi<br />

ribadito dall’art. 64 cod. proc. amm., non solo qualora questi non fornisca la prova,<br />

anche per testimoni, dell'intento e del carattere unitariamente persecutorio e<br />

discriminante delle condotte poste in essere dalla P.A. datrice di lavoro, ma anche nel<br />

caso in cui la stessa aministrazione dimostri in giudizio che vi è una ragionevole e<br />

alternativa spiegazione ai suoi comportamenti.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 31 marzo <strong>2011</strong>, n. 530 - Pres. C. Allegretta - Est. F. Cocomile<br />

- M. S. (avv. L. Lembo) c. Comune di Foggia<br />

Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) – Adempimento della<br />

PA al giudicato dell'AGO - Ottemperanza delle pronunce sul risarcimento del<br />

d<strong>anno</strong> per mancata esecuzione del giudicato – Esperibilità.<br />

La sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, rientrando nella categoria di<br />

decisioni ottemperabili ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c) c.p.a., legittima chi vi abbia<br />

interesse all’esperimento del giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice<br />

amministrativo, il quale – in questa sede e per l’ipotesi di persistente inadempienza<br />

della Pubblica Amministrazione oltre il termine assegnatole – può provvedere alla<br />

nomina di un commissario ad acta affinché dia corso all’integrale esecuzione in luogo<br />

e vece dell’Amministrazione.<br />

IIª SEZIONE<br />

100


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 22 marzo <strong>2011</strong>, n. 447 – Pres. Urbano – Est. Ravasio – F.L.<br />

(avv.ti Prosperetti, Lattanzio e Tomassetti) c. Università degli Studi di <strong>Bari</strong> (avv.ti<br />

Prudente e Saracino), Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, S.F.<br />

(avv.ti Caputi Jambrenghi, Mastroviti e Sanino).<br />

Concorsi a pubblici impieghi – Concorso per il conferimento del posto di<br />

professore ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia – Valutazione dei<br />

titoli posseduti – Funzione del ricercatore.<br />

Concorsi a pubblici impieghi – Concorso per il conferimento del posto di<br />

professore ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia – Valutazione dei<br />

titoli posseduti – Superiorità del professore associato rispetto al ricercatore<br />

confermato.<br />

Il d.P.R. n. 382/80 assegna ai ricercatori compiti integrativi di assistenza nello<br />

svolgimento dell’attività didattica e scientifica, escludendo ogni loro diretta<br />

responsabilità collegata alla funzione docente. Essi, nondimeno possono essere<br />

affidatari di incarichi d’insegnamento ai sensi dell’art. 12 della l. n. 341/90, la cui<br />

ratio è essenzialmente quella di consentire all’ateneo di far fronte ad esigenze<br />

momentanee, determinate per lo più da assenze o, verosimilmente, dall’interesse ad<br />

attivare un corso di durata limitata. L’art. 12 della l. n. 241/90, comunque, non incide<br />

minimamente sullo status giuridico dei ricercatori confermati, di guisa che l’eventuale<br />

svolgimento dei compiti di docenza non li equipara ai professori incaricati e associati,<br />

neppure agli “assistenti di ruolo ad esaurimento” ovvero ai “tecnici laureati” in<br />

possesso dei requisiti di cui all’art. 50 del d.P.R. n. 382/80. I ricercatori confermati,<br />

coerentemente, non h<strong>anno</strong> titolo, secondo quanto previsto dall’art. 50 del d.P.R. n.<br />

382/80, ad essere inquadrati quali professori associati previo giudizio d’idoneità, né a<br />

partecipare ai consigli dei corsi di laurea nel quale svolgono la loro attività.<br />

Lo status giuridico dei ricercatori confermati e quello dei professori associati<br />

indubbiamente colloca questi ultimi ad un livello superiore quanto allo svolgimento<br />

dell’attività didattica, di guisa che è d’obbligo presumere che l’attività didattica di un<br />

professore associato abbia un valore intrinseco superiore. Tale superiorità presunta<br />

non può essere sovvertita sol perché un ricercatore sia stato in concreto unico<br />

affidatario di un corso, giacché si parla di due figure professionali diverse, l’una<br />

deputata per definizione all’insegnamento, l’altra alla ricerca. Inoltre, la circostanza<br />

che il professore associato sia chiamato, in concreto, ad affiancare un professore di<br />

ruolo o che insegni nell’ambito di una scuola di specializzazione non significa che egli<br />

non abbia la responsabilità dell’insegnamento del singolo modulo o del corso che gli<br />

viene affidato.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 22 marzo <strong>2011</strong>, n.451- Pres. Urbano – Est. Ravasio – Ente<br />

C.P. e E.P. (avv. ti Caputi Jambrenghi e Muscatello) c. Regione <strong>Puglia</strong><br />

101


Risarcimento del d<strong>anno</strong> – Responsabilità extracontrattuale – Onere probatorio –<br />

Giurisdizione del giudice amministrativo.<br />

Risarcimento del d<strong>anno</strong> – Responsabilità precontrattuale – Interesse negativo.<br />

Risarcimento del d<strong>anno</strong> – Responsabilità contrattuale – Limiti – Giurisdizione<br />

del giudice ordinario.<br />

Nel caso in cui venga indetta dalla Regione una selezione per l’utilizzazione di risorse<br />

finanziarie stanziate dallo Stato o dal FSE per attività rientranti nell’ambito di un<br />

Programma Operativo Regionale e, alla approvazione della graduatoria dei progetti<br />

ammissibili al finanziamento, non segua la stipula della convenzione tra la Regione e i<br />

soggetti aggiudicatari della stessa, questi possono far valere innanzi al Giudice<br />

Amministrativo l’azione di responsabilità extracontrattuale ex artt. 1337 e/o 2043 c.c.<br />

connessa alla lesione del loro interesse legittimo. Devono, però, fornire la<br />

dimostrazione del quantum del d<strong>anno</strong> e del nesso di causalità tra il d<strong>anno</strong><br />

asseritamente patito e l’annullamento della graduatoria (ex art. 2697 c.c.).<br />

Nel caso in cui venga indetta dalla Regione una selezione per l’utilizzazione di risorse<br />

finanziarie stanziate dallo Stato o dal FSE per attività rientranti nell’ambito di un<br />

Programma Operativo Regionale e alla approvazione della graduatoria dei progetti<br />

ammissibili al finanziamento non segua la stipula della convenzione tra la Regione e i<br />

soggetti aggiudicatari della stessa, il risarcimento del c.d. interesse negativo è l'unica<br />

voce di d<strong>anno</strong> riconoscibile a titolo di responsabilità precontrattuale per i danni<br />

correlati alla partecipazione di una trattativa che poi non è andata a buon fine.<br />

Nel caso in cui venga indetta dalla Regione una selezione per l’utilizzazione di risorse<br />

finanziarie stanziate dallo Stato o dal FSE per attività rientranti nell’ambito di un<br />

Programma Operativo Regionale e, alla approvazione della graduatoria dei progetti<br />

ammissibili al finanziamento, non faccia seguito la somministrazione dei fondi<br />

assegnati, la eventuale responsabilità contrattuale della Regione dovrebbe essere fatta<br />

valere unicamente innanzi alla Autorità Giudiziaria Ordinaria a tutela del diritto<br />

soggettivo leso. La stessa, dunque, può essere esperita nel sol caso in cui la Regione<br />

non abbia annullato la graduatoria dei progetti ammissibili e si sia assunta l’obbligo<br />

di somministrare i rispettivi fondi. Il ricorrente, in tale sede, può aspirare ad un<br />

risarcimento commisurato all’importo dei fondi inizialmente assegnatigli.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, sez. II, 22 marzo <strong>2011</strong>, n. 453 – Pres. Urbano – Est. Ravasio – E. P.<br />

C. P. E. P. (avv.ti Caputi Jambrenghi e Muscatello) c. Regione <strong>Puglia</strong><br />

Accordi – Accordi sostitutivi – Convenzione di finanziamento - Giurisdizione<br />

esclusiva giudice amministrativo – Materie.<br />

102


Una convenzione con la quale si accorda un finanziamento, disciplinando i rispettivi<br />

obblighi delle parti, non può considerarsi sostituiva di un provvedimento<br />

amministrativo, poiché, a monte della stessa, vi è stata una procedura selettiva a<br />

mezzo della quale sono stati individuati i soggetti meritevoli di finanziamento nonché i<br />

progetti formativi. Essa non costituisce, pertanto accordo ex art. 11 legge 241/1990 e,<br />

inoltre, esula dalle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice<br />

amministrativo.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 22 marzo <strong>2011</strong>, n. 456 - Pres. Urbano - Est. Ravasio - M. L.<br />

(avv. Masi) c. Comune di Rodi Garganico (avv. Pappalepore)<br />

Edilizia e urbanistica - Piano attuativo - Necessità - Limite<br />

La necessità della preventiva approvazione di un piano attuativo imposta dallo<br />

strumento urbanistico generale può considerarsi superata allorquando l’area<br />

interessata risulti completamente urbanizzata. Sicché, tale principio non può trovare<br />

applicazione in presenza di edificazione disomogenea ed, in particolare, di comparti<br />

rimasti pressoché inedificati, quantomeno a scopi residenziali.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, sez. II, 22 marzo <strong>2011</strong>, n.464, Pres. Urbano- Est. Ravasio –S.M. (avv.<br />

Fasano) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Clarizio)<br />

Giurisdizione – Giurisdizione del giudice amministrativo – Limiti – Incarichi<br />

dirgenziali – Giurisdizione del giudice ordinario.<br />

Il Giudice Amministrativo ha giurisdizione per le procedure concorsuali caratterizzate<br />

da un’attività di comparazione che sfocia in una scelta-graduatoria. La procedura<br />

selettiva di valutazione dei titoli e del colloquio per il conferimento di incarichi<br />

dirigenziali non ha natura comparativa, cioè non sfocia in una graduatoria finale di<br />

merito bensì accerta le sole competenze acquisite dai candidati nel corso delle loro<br />

esperienze maturate e la loro idoneità a svolgere incarichi dirigenziali. Pertanto, non<br />

può essere derogata la competenza del giudice ordinario concernente le controversie<br />

sul conferimento di incarichi dirigenziali, rilevandosi il difetto di giurisdizione del<br />

giudice amministrativo.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 22 marzo <strong>2011</strong>, n. 465 - Pres. Urbano - Est. Ravasio - P.T.<br />

(avv. Angiuli) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Clarizio)<br />

Giurisdizione - Giurisdizione ordinaria – Sussistenza - Direttore generale di<br />

azienda sanitaria - Provvedimento di esclusione.<br />

103


Le controversie aventi ad oggetto procedure di inclusione / esclusione di un candidato<br />

dall’elenco degli aspiranti ad un incarico di direttore generale di azienda ospedaliera<br />

sono devolute alla giurisdizione del Giudice ordinario, non venendo in considerazione<br />

l’esercizio di discrezionalità amministrativa, né tale procedura assume i caratteri di<br />

procedura concorsuale per l’assunzione, essendo assente il carattere essenziale della<br />

indicazione di una scelta-graduatoria.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 22 marzo <strong>2011</strong> n. 448 – Pres. Urbano – Est. Ravasio – S.L. e<br />

S.T. (avv. Abbattista) c. Comune di Terlizzi (avv. Vendola).<br />

Edilizia ed urbanistica – Opere abusive - Vincoli di inedificabilità assoluta -<br />

Condono – Inammissibilità.<br />

Edilizia ed urbanistica – Opere abusive - Area soggetta a vincoli - Condono –<br />

Silenzio assenso – Incompatibilità.<br />

I vincoli di inedificabilità assoluta, ovvero quelli sorti prima della realizzazione delle<br />

opere abusive, ai sensi dell’art. 33 l. 47/1985 ostano a priori alla condonabilità di un<br />

manufatto abusivo, al contrario di quelli sorti in epoca successiva, per i quali la<br />

presenza del vincolo implica che l’autorità preposta alla tutela del medesimo deve<br />

emettere il proprio parere, che solo se negativo potrà giustificare il divieto di<br />

condono.<br />

Qualora le opere di edilizia siano realizzate in zone soggette a vincolo, non trova<br />

applicazione l’ipotesi di silenzio assenso sulla domanda di condono, la quale è<br />

suscettibile di perfezionarsi solo ove le opere abusive oggetto di condono non<br />

insistano su aree vincolate.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 10 marzo <strong>2011</strong>, n. 403 – Pres. Urbano – Est. Mangialardi –<br />

R.R, S.C, ( avv.ti Cafiero e Cicco) c. Comune di Barletta (avv. ti Cuocci e Palmiotti).<br />

Principi dell'azione amministrativa - Principio di legittimo affidamento.<br />

È illegittimo il provvedimento con cui il Comune sanziona la cessione di un alloggio<br />

di proprietà superficiaria nella zona per l'Edilizia Economica e Popolare a prezzo<br />

superiore a quello in seguito determinato dal medesimo Comune, se interviene dopo<br />

quattro anni dalla cessione, costituendo esso un grave vulnus del legittimo<br />

affidamento ingenerato nel cedente di buona fede.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 10 marzo <strong>2011</strong>, n. 405 – Pres. Urbano – Est. Urbano – P.L.<br />

(avv. Dodaro) c. Provincia di <strong>Bari</strong> (avv.ti Dipierro e Minucci).<br />

104


Giustizia amministrativa – Edilizia e urbanistica – Decreto d’esproprio – Notifica<br />

irregolare – Effetti.<br />

L’eventuale vizio di notifica non incide sulla legittimità dei provvedimenti<br />

espropriativi, non costituendo la notificazione atto perfezionativo del procedimento di<br />

esproprio; ne consegue che l’eventuale vizio non invalida l’atto di espropriazione, ma<br />

se mai può solo incidere sulla decorrenza del termine per l’impugnazione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 10 marzo <strong>2011</strong>, n. 407- Pres. Urbano - Est. Mangialardi – P.<br />

P. F. M. C. (avv. Paccione) c. Comune di <strong>Bari</strong> (avv. Farnelli).<br />

Edilizia ed urbanistica – Legge n. 10/77 – Contributo concessorio – Esenzione.<br />

Non è legittimo il diniego dell’Amministrazione di restituzione del contributo versato<br />

per il rilascio di concessione edilizia chiesta per la realizzazione di un edificio da<br />

destinare al culto od attività similari, dovendo, in tal caso, essere applicata la<br />

esenzione, di cui all’art. 9 lettera f) della legge n. 10 /1977, prevista per la<br />

realizzazione di opere di interesse generale, tali dovendosi considerare tutti gli edifici<br />

direttamente destinati alla fruizione della collettività dei fedeli indipendentemente da<br />

ogni denominazione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 10 marzo <strong>2011</strong>, n. 404 – Pres. Est. Urbano – A. C., (avv.<br />

Clarizio) c. Provincia di <strong>Bari</strong> (avv.ti Dipierro e Minucci), Enel s.p.a. (avv.ti Libratti<br />

Tanzariello e Zingrillo).<br />

Edilizia e urbanistica – Espropriazioni – Decreto di autorizzazione per la<br />

realizzazione di elettrodotti – Apposizione dei termini.<br />

Ai sensi dell’art. 9, commi 8 e 9, d.P.R. n. 342/1965 e dell’art. 113 TU n. 1775/1933,<br />

in aderenza alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, i decreti di autorizzazione<br />

provvisoria a realizzare gli elettrodotti da parte dell’Enel h<strong>anno</strong> efficacia di<br />

dichiarazione di pubblica utilità implicita oltre che di indifferibilità e urgenza. Ne<br />

consegue che tali autorizzazioni devono contenere l’indicazione dei termini di inizio e<br />

completamento della procedura espropriativa e dei lavori così come prescritto dall’art<br />

13 della l. n. 2359/1865.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 10 marzo <strong>2011</strong>, n.406 – Pres. Urbano – Est. Mangialardi – I.<br />

C. (avv. Di Modugno) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Liberti)<br />

105


Tutela cautelare – Presupposti.<br />

Il provvedimento giurisdizionale di annullamento del diniego di prosecuzione<br />

dell’attività di cava non costituisce oggetto di un’attività doverosa della P.A., per la<br />

quale, trattandosi di attività discrezionale, resta impregiudicata la possibilità di<br />

rinnovare le proprie valutazioni.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 22 marzo <strong>2011</strong>, n. 449 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - D.N.<br />

(avv. Scattarelli) c. Ordine dei Farmacisti di <strong>Bari</strong> (avv. Di Gioia), Azienda AUSL Ba/4<br />

(avv. Digirolamo), C.E., C.C., P.P., R.A., S.E., G.G. (avv. Loiodice), Codacons Onlus<br />

(n. c.) (avv.ti Amato, Gallo).<br />

Servizi pubblici – l. r. <strong>Puglia</strong> 22 luglio 1998, n. 19 – Art. 6 – Ambito applicativo.<br />

Servizi pubblici - l. r. <strong>Puglia</strong> 22 luglio 1998, n. 19 - Direttiva 93/104/CE.<br />

Ai sensi dell’art. 6 della l. r. <strong>Puglia</strong> 22 luglio 1998, n. 19, il servizio notturno delle<br />

farmacie deve essere garantito da un numero fisso di esercizi aperti e non minimo. Al<br />

terzo comma è stabilito, invece, che il servizio deve essere svolto a turno tra tutte le<br />

farmacie che si sono rese disponibili a tale scopo; l’apertura notturna, costituendo<br />

una deroga al principio di cui all’art. 2 l.r. 19/’98 - secondo il quale le farmacie<br />

devono essere aperte al pubblico non più di otto ore al giorno -, si giustifica solo per<br />

il fatto che le farmacie espletano un servizio pubblico e, pertanto, é ammissibile e<br />

legittima solo nei limiti dello stretto necessario per assicurare tale servizio.<br />

Le esigenze dei titolari di farmacie di espletare liberamente il servizio nell’esercizio di<br />

una attività economica e degli utenti di disporre di un efficiente servizio di farmacie<br />

notturne si scontrano con la necessità di salvaguardare i diritti dei lavoratori,<br />

dipendenti delle farmacie, che potrebbero essere messi a rischio. A questo proposito,<br />

la l. r. <strong>Puglia</strong> 22 luglio 1998, n. 19, limitando l’esercizio notturno a quanto<br />

strettamente necessario per assicurare tale servizio, è conforme ai principi comunitari<br />

dettati in materia dalla Direttiva 93/104/CE, che richiede l’adozione di particolari<br />

misure di protezione, adattate alla natura del lavoro.<br />

106


IIIª SEZIONE<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 3 marzo <strong>2011</strong>, n. 374 – Pres. Morea – Est. Pasca – F.P. (avv.<br />

Petrarota) c. Ministero dell’interno (Avv. Stato).<br />

Processo amministrativo – Spese giudiziali – Nei giudizi promossi nei confronti di<br />

dipendenti di amministrazioni statali – Rimborso da parte dell’Amministrazione<br />

di appartenenza – Presupposti.<br />

Processo amministrativo – Spese giudiziali – Rimborso delle spese giudiziali da<br />

parte dell’Amministrazione di appartenenza – Presupposti – Connessione<br />

oggettiva e diretta – Connessione soggettiva e indiretta – Nozione.<br />

Ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 67/1997 convertito in l. n. 135/1997, le spese legali<br />

relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa promossi nei<br />

confronti di dipendenti di Amministrazioni statali sono rimborsate da queste ultime,<br />

nei limiti della congruità ritenuta dall’Avvocatura dello Stato, allorché ricorrano due<br />

presupposti: l’attinenza, oggettiva e diretta ovvero soggettiva e indiretta, dei fatti e<br />

degli atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi<br />

istituzionali; l’esistenza di una sentenza o di un provvedimento giurisdizionale che<br />

escluda la loro responsabilità.<br />

Ai fini del rimborso delle spese di patrocinio legale ex art. 18 del d.l. n. 67/1997,<br />

convertito in l. n. 135/1997, il criterio di collegamento richiesto tra i fatti e gli atti<br />

connessi e l’espletamento del servizio o l’assolvimento di obblighi istituzionali è di<br />

tipo oggettivo e diretto, allorché la connessione intercorra tra i fatti e i compiti di<br />

servizio, ovvero soggettivo e indiretto, allorché la posizione e l’attività lavorativa del<br />

dipendente pubblico costituisca la causa del suo coinvolgimento nella vicenda<br />

antigiuridica di cui trattasi.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 3 marzo <strong>2011</strong>, n. 375 – Pres. Morea – Est. Pasca – S.&V.<br />

s.r.l. (avv.ti Bagnoli, Fenuta) c. Comune di Manfredonia (avv.ti D’Ambrosio, Totaro).<br />

Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso<br />

di costruire) – Destinazione alberghiera – Mutamento della destinazione ex art. 9,<br />

comma 4, l.r. <strong>Puglia</strong> n. 39/1979 – Cancellazione del vincolo di destinazione –<br />

Parere favorevole della Regione – Condizione – Restituzione del contributo<br />

erogato – Sussiste.<br />

Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso<br />

di costruire) – Destinazione alberghiera – Mutamento della destinazione –<br />

Cancellazione del vincolo di destinazione – Presupposto: prova dell’avvenuta<br />

restituzione del contributo – Sussiste.<br />

107


Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso<br />

di costruire) – Istanza di rilascio – Obbligo del Comune di provvedere – Sussiste<br />

– Differimento a momento futuro e incerto (approvazione Pug) – Illegittimità.<br />

L’art. 9, comma 4, della l.r. <strong>Puglia</strong> n. 39/1979, e successive modificazioni, condiziona<br />

il parere favorevole della Regione al mutamento della destinazione d’uso e alla<br />

cancellazione del vincolo di destinazione alberghiera alla integrale restituzione del<br />

contributo erogato in ragione della destinazione a struttura alberghiera. Il parere<br />

intervenuto in assenza della restituzione delle somme percepite è da ritenersi tamquam<br />

non esset.<br />

La prova dell’avvenuta restituzione del contributo erogato costituisce presupposto per<br />

il perfezionamento e l’efficacia della cancellazione del vincolo di destinazione<br />

alberghiera e per il conseguente cambio di destinazione d’uso con rilascio<br />

dell’autorizzazione a demolire e ricostruire.<br />

È illegittimo il provvedimento del Consiglio comunale che differisca l’obbligo di<br />

provvedere su un’istanza di concessione edilizia al momento futuro ed incerto della<br />

definizione e approvazione del Pug in itinere.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 3 marzo <strong>2011</strong>, n. 376 – Pres. Morea – Est. Pasca – G.C. e<br />

D.L. (avv. Gramatica) c. Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (Avv.<br />

Stato).<br />

Istruzione pubblica – In genere – Consigli di classe – Giudizio di non ammissione<br />

alla classe successiva – Accertamento di disturbi specifici dell’apprendimento –<br />

Irrilevanza.<br />

Deve considerarsi legittima la mancata ammissione di un alunno alla classe<br />

successiva determinata da una serie numerosa di insufficienze, anche gravi, nelle<br />

varie discipline, a nulla rilevando la circostanza che, solo dopo il giudizio di non<br />

ammissione, i genitori abbiano fatto ricorso ad un consulto medico, con conseguente<br />

diagnosi di dislessia - DSA (disturbi specifici dell’apprendimento).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 3 marzo <strong>2011</strong>, n. 378 – Pres. Morea – Est. Pasca – P.M. e<br />

altri (avv.ti De Grandis, Marzocco) c. Ministero dell'Istruzione dell'Università e della<br />

Ricerca, USR - Ufficio Scolastico Regionale per la <strong>Puglia</strong> ed altri (Avv. Stato).<br />

Istruzione pubblica – In genere – Alunni disabili – Attribuzione insegnante di<br />

sostegno – Determinazione delle ore di sostegno – Competenza esclusiva della Asl<br />

– Effetti – Discrezionalità dell’Amministrazione scolastica – Non sussiste.<br />

Spetta esclusivamente ed unicamente alla Asl determinare e specificare il contenuto<br />

108


della prestazione di sostegno o assistenziale da effettuare a favore del disabile, non<br />

sussistendo, in merito, alcuna discrezionalità in capo all’Amministrazione.<br />

Quest’ultima è tenuta ad erogare esattamente al disabile il livello di intervento<br />

terapeutico e assistenziale indicato dalla Asl, configurandosi come secondario e<br />

recessivo ogni altro interesse inerente gli aspetti organizzativi dell’attività scolastica,<br />

ivi comprese eventuali esigenze di bilancio.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 3 marzo <strong>2011</strong>, n. 383 – Pres. Morea – Est. Pasca – D.F. (avv.<br />

Caggiano) c. Comune di Cerignola (avv. Paradiso).<br />

Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori comunali – In genere – Natura<br />

conformativa e non espropriativa – Conseguenza.<br />

Il vincolo che importa una destinazione, anche specifica, realizzabile ad iniziativa<br />

privata o promiscua pubblico-privata, che non comporti necessariamente interventi ad<br />

iniziativa esclusiva pubblica e quindi sia attuabile anche dal soggetto privato e senza<br />

necessità di previa ablazione del bene, ha natura meramente conformativa, sicché non<br />

sussiste la decadenza quinquennale e, conseguentemente, l’obbligo<br />

dell’amministrazione di procedere alla riqualificazione dell’area (nel caso di specie il<br />

collegio ha dichiarato manifestamente infondato il ricorso con il quale si è impugnato<br />

il silenzio serbato dall’amministrazione sulla diffida, notificata dal ricorrente, volta ad<br />

ottenere la riqualificazione urbanistica dei suoli di proprietà).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 3 marzo <strong>2011</strong>, n. 385 – Pres. Morea – Est. Pasca – G.C.D. e<br />

altri (avv. Goffredo) c. Agea (Avv. Stato), Regione <strong>Puglia</strong> (n.c.), Soc. coop. A.d.M.<br />

Arl-Coam (n.c.).<br />

Unione Europea – Politica commerciale comune – Latte (quote latte) – Prelievo<br />

supplementare – Finalità sanzionatoria – Esclusione.<br />

Unione Europea – Politica commerciale comune – Latte (quote latte) – D.l. n. 49<br />

del 2003 – Entrata in vigore in data 31 marzo 2003 – Applicabilità – A decorrere<br />

dalla data del 1 aprile 2003.<br />

Unione Europea – Politica commerciale comune – Latte (quote latte) – D.l. n. 157<br />

del 2004 – Compatibilità con la disciplina comunitaria.<br />

La finalità del prelievo supplementare è quella di conseguire una situazione di<br />

equilibrio tra la domanda e l'offerta, al fine di evitare – limitando la produzione –<br />

eccedenze strutturali e alterazioni nei rapporti di mercato. Va dunque esclusa<br />

qualsivoglia finalità o natura sanzionatoria del prelievo supplementare.<br />

Il d.l. n. 49 del 2003, convertito in l. n. 119 del 2003, ai sensi dell'art. 16 del medesimo<br />

109


decreto, è entrato in vigore in data 31 marzo 2003, risultando, quindi, applicabile già<br />

dal 1° aprile 2003, dies a quo della campagna lattiero – casearia.<br />

Il d.l. n. 157 del 2004 è perfettamente compatibile e coerente rispetto alla disciplina<br />

comunitaria, tenuto conto dell'ambito di discrezionalità riservato agli Stati membri<br />

dall'art. 13, comma 1, regolamento CE n. 1788 del 2003, così come integrato dall'art.<br />

16 del successivo regolamento CE n. 595 del 2004.<br />

(Cfr., in senso sostanzialmente conforme, Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, sentt. n. 386-387-<br />

388-389 del 03/03/<strong>2011</strong>).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 3 marzo <strong>2011</strong>, n. 395 – Pres. Morea – Est. Pasca – R.M. s.r.l.<br />

(avv. De Vitto) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Bucci), Comune di Apricena (n.c.).<br />

Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Procedimento di modifica –<br />

Variazione della destinazione di area – Valutazione delle N.t.a. – Necessità –<br />

Valutazione della situazione geomorfologica del territorio – Necessità.<br />

È illegittima la delibera di approvazione del piano regolatore generale (c.d. Prg) con<br />

cui la Regione assegna ad alcuni terreni una destinazione urbanistica difforme<br />

rispetto alle pregresse previsioni nel caso in cui tale modifica non tenga conto, né<br />

della particolare conformazione normativa impressa alle singole aree dalle norme<br />

tecniche di attuazione (c.d. N.t.a.) annesse ai rispettivi strumenti urbanistici generali,<br />

né della situazione geomorfologica del territorio.<br />

(Cfr., in senso sostanzialmente conforme, Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, sentt. n. 390-391-<br />

392-393-394-396-397-398-399 del 03 marzo <strong>2011</strong>).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 10 marzo <strong>2011</strong>, n. 427 – Pres. Morea – Est. Amovilli – C.<br />

s.r.l. (avv. Bavaro) c. Comune di Ruvo di <strong>Puglia</strong> (avv. Testini).<br />

Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori comunali – In genere – Area priva di<br />

qualificazione urbanistica – Procedimento di ritipizzazione ex l.r. <strong>Puglia</strong> n.<br />

20/2001 – Obbligo del Comune di terminare il segmento procedimentale di<br />

propria competenza – Sussiste – Istanza di ritipizzazione – Silenzio-rifiuto –<br />

Illegittimità.<br />

Laddove la natura complessa dell’attività di formazione dello strumento urbanistico<br />

generale richieda il consenso di più Amministrazioni, l’autorità comunale è comunque<br />

obbligata a terminare il segmento di propria competenza entro il termine codificato<br />

dalla l.r. <strong>Puglia</strong> n. 20/2001 la quale disciplina il procedimento di formazione del Pug<br />

in tutte le sue diverse fasi, dettando precise scansioni temporali, in linea con il<br />

generale obbligo di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 l. n. 241/90 e s.m.<br />

110


E’ pertanto illegittimo il silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione comunale sulla<br />

domanda di ritipizzazione urbanistica concernente un’area ancora priva di<br />

qualificazione, onde il potere del G.A. di condannare il Comune a provvedere,<br />

mediante deliberazione del Consiglio comunale, alla adozione del Pug, fermo<br />

l’obbligo di dar corso alle successive fasi di copianificazione di cui alla medesima<br />

legge regionale.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 10 marzo <strong>2011</strong>, n. 428 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

V.L.M. (avv.ti Giornetti, Di Staso) c. Comune di Zapponeta (n.c.), Capitaneria di porto<br />

di Manfredonia (n.c.).<br />

Demanio e beni pubblici – Beni demaniali – Concessioni edilizie – Annullamento<br />

in autotutela – Delimitazione delle zone demaniali – Necessità – Mancanza –<br />

Illegittimità dell’ordinanza di sgombero.<br />

Il provvedimento di accertamento dei confini delle zone del demanio marittimo,<br />

previsto dall'art. 32 cod. nav. e dall'art. 58 del relativo regolamento, costituisce<br />

indispensabile presupposto per il legittimo esercizio del potere di autotutela avverso le<br />

concessioni edilizie rilasciate sulle zone medesime. Ne consegue che, qualora il<br />

relativo procedimento risulti avviato ma non concluso, l’Amministrazione comunale<br />

non può legittimamente procedere allo sgombero dell’area, a nulla rilevando i<br />

precedenti rilievi celerimetrici effettuati.<br />

Tar <strong>Bari</strong>, Sez. III, 10 marzo <strong>2011</strong>, n. 429 – Pres. Morea – Est. Giansante – F.B. e F.A.<br />

(avv.ti Colasuonno, Fuzio) c. Comune di Andria (avv.ti Di <strong>Bari</strong>, De Candia).<br />

Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso<br />

di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Demolizione – Emesso in<br />

pendenza di un sequestro penale sul manufatto – Legittimità.<br />

Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso<br />

di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Demolizione – Descrizione<br />

precisa della superficie occupata e dell'area di sedime da confiscare – Necessità –<br />

Esclusione.<br />

Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso<br />

di costruire) – Pertinenza urbanistica (anche per i parcheggi) – Nozione civilistica<br />

e urbanistica – Differenze.<br />

Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso<br />

di costruire) – Costruzione: nozione agli effetti dell'obbligo delle concessioni –<br />

Recinzioni.<br />

111


L’esistenza del sequestro penale di un fabbricato abusivamente realizzato, non<br />

comporta un vincolo ostativo all’adempimento di un ordine di demolizione, per via<br />

dell’indisponibilità e/o immodificabilità dei luoghi oggetto del sequestro, potendo il<br />

destinatario richiedere al giudice penale il dissequestro dell’immobile al fine di<br />

ottemperare alla prescrizione demolitoria. Di conseguenza, il provvedimento con il<br />

quale venga disposto il sequestro penale dell’immobile, non influisce sulla legittimità<br />

dell’ordinanza di demolizione.<br />

Nell’ambito di procedimenti sanzionatori in materia edilizia, al fine di giustificare<br />

l’ingiunzione di demolizione di un fabbricato è necessaria, ma al contempo sufficiente,<br />

l’analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate, in modo da consentire al<br />

destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente. Esula pertanto dal<br />

contenuto tipico del provvedimento la descrizione precisa della superficie occupata e<br />

dell’area di sedime che dovrebbe essere confiscata in caso di mancata spontanea<br />

esecuzione dell’ingiunzione demolitoria; elementi questi necessariamente afferenti,<br />

invece, la successiva ordinanza di gratuita acquisizione al patrimonio comunale.<br />

In materia urbanistica ed edilizia, la nozione di pertinenza ha peculiarità sue proprie,<br />

che la differenziano da quella civilistica dal momento che il manufatto deve essere non<br />

solo preordinato ad una oggettiva esigenza dell'edificio principale e funzionalmente<br />

inserito al suo servizio, ma deve essere anche sfornito di autonomo valore di mercato<br />

e dotato comunque di un volume modesto rispetto all'edificio principale, in modo da<br />

evitare il c.d. carico, sicché gli interventi che, pur essendo accessori a quello<br />

principale, incidono con tutta evidenza sull'assetto edilizio preesistente, determinando<br />

un aumento del carico urbanistico, devono ritenersi sottoposti a permesso di costruire.<br />

Non è necessario il permesso di costruire per la realizzazione di modeste recinzioni di<br />

fondi rustici senza opere murarie, e cioè per la mera recinzione con reti metalliche<br />

sorrette da paletti di ferro o di legno e senza muretto di sostegno, in quanto entro tali<br />

limiti la recinzione rientra solo tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che<br />

comprende lo ius excludendi alios, o comunque la delimitazione delle singole<br />

proprietà di ognuno. Occorre invece il permesso di costruire quando la recinzione<br />

determina una irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi, com’è nel caso di<br />

una recinzione costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante<br />

rete metallica.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 10 marzo <strong>2011</strong>, n. 432 – Pres. Morea – Est. Giansante – V.L.<br />

(avv. Lamanna) c. Ministero dell’Interno – Questura di <strong>Bari</strong> (Avv. Stato).<br />

Armi e materie esplodenti – Licenza di porto d'armi – Rinnovo – Diniego –<br />

Fondato su denuncia del privato all'autorità giudiziaria – Illegittimità.<br />

Il pericolo di abuso delle armi, che costituisce giusta e responsabile preoccupazione<br />

per le autorità incaricate del rispetto dell’ordine pubblico e delle incolumità delle<br />

112


persone, non solo deve essere comprovato ma richiede una adeguata valutazione non<br />

di un singolo episodio ma anche della personalità del soggetto sospettato che possa<br />

giustificare un giudizio necessariamente prognostico sulla sua sopravvenuta<br />

inaffidabilità, atteso che la mera denuncia all’Autorità giudiziaria per il reato di<br />

danneggiamento e minacce non è circostanza che da sola possa giustificare la revoca<br />

ovvero il diniego del porto d’armi.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 10 marzo <strong>2011</strong>, n. 433 – Pres. Morea – Est. Giansante – E.P.<br />

(avv. Paccione) c. Comune di Modugno (n.c.), Cond. Piazza Garibaldi n. 99 (n.c.).<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Permesso di costruire in sanatoria – Diniego fondato<br />

sull’assunta proprietà condominiale dell’immobile – Accertamento della<br />

proprietà esclusiva del singolo condomino – Illegittimità del diniego.<br />

È illegittimo il diniego di concessione edilizia in sanatoria, opposto dal Comune<br />

sull’assunto della proprietà condominiale del lastrico solare su cui sono state<br />

realizzate le opere per cui si richiede il condono, allorquando il condomino<br />

richiedente dimostri la proprietà esclusiva del lastrico stesso per effetto di atto di<br />

compravendita che lo abilita espressamente a realizzare tutto quanto previsto dalle<br />

vigenti norme urbanistiche, senza dover chiedere nessuna autorizzazione ai condomini<br />

ma solo alle competenti autorità comunali.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 10 marzo <strong>2011</strong>, n. 434 – Pres. Morea – Est. Amovilli – L.<br />

s.r.l. (avv.ti Augusto, D’Addabbo) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Toma).<br />

Autotutela – Annullamento d'ufficio – Motivazione – Ponderazione comparativa<br />

tra interesse pubblico e privato – Necessità.<br />

Demanio e beni pubblici – Concessioni demaniali marittime – Valutazione<br />

comparativa ex art. 37 – Mancato rispetto dei termini di presentazione della<br />

domanda – Illegittimità.<br />

Atto amministrativo – Eccesso di potere – In genere – Per violazione del canone<br />

di imparzialità – Partecipazione al procedimento di funzionari legati da rapporti<br />

di parentela con uno dei richiedenti – Illegittimità.<br />

L'annullamento di ufficio (di cui all'art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990) presuppone<br />

una congrua motivazione sull'interesse pubblico attuale e concreto posto a sostegno<br />

dell'esercizio discrezionale dei poteri di autotutela, con una adeguata ponderazione<br />

comparativa, che tenga anche conto dell'interesse dei destinatari dell'atto al<br />

113


mantenimento delle posizioni che su di esso si sono consolidate e del conseguente<br />

affidamento derivante dal comportamento seguito dall'amministrazione.<br />

Nella procedura di rilascio di concessione demaniale marittima per attività turisticoricreativa,<br />

la mancata presentazione nei termini della domanda di partecipazione,<br />

come attestato dalla certificazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto, è chiaro<br />

sintomo di illegittimità dell’intera procedura comparativa ex art. 37 cod. nav., in<br />

d<strong>anno</strong> della par condicio dei partecipanti.<br />

Costituisce violazione di legge, e pertanto motivo di annullamento del provvedimento<br />

concessorio ex art. 21 octies l. n. 241 del 1990, la partecipazione al relativo<br />

procedimento di funzionari della P.A. che siano legati da rapporti di parentela con<br />

uno dei richiedenti, essendo in tal modo disatteso il dovere di astensione discendente<br />

dal dettato costituzionale di cui all’art. 97 Cost., che sancisce il principio di<br />

imparzialità della pubblica amministrazione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 10 marzo <strong>2011</strong>, n. 435 – Pres. Morea – Est. Amovilli – L.N.<br />

e L.A. (avv. Mastropasqua) c. Comune di Bisceglie (avv. Ventola).<br />

Edilizia ed urbanistica – In genere – Vincolo cimiteriale ex art. 338 T.U. Leggi<br />

Sanitarie r.d. n. 1265/1934 – Qualificazione – Carattere assoluto – Esclusione –<br />

Motivi.<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Ius aedificandi – Limiti – Vincolo cimiteriale ex art. 338<br />

T.U. Leggi Sanitarie r.d. n. 1265/1934 – Zona di rispetto cimiteriale – Riduzione<br />

per ampliamento del sepolcreto – Edifici posti all’interno della zona – Edificio<br />

preesistente al vincolo e all’ampliamento cimiteriale – Ampliamento – In misura<br />

inferiore al 10 per cento della volumetria complessiva – Permesso di costruire in<br />

sanatoria – Diniego – Illegittimità.<br />

Notificazione – Notificazione del provvedimento amministrativo – Ordinanza di<br />

demolizione – Efficacia – Opera in comproprietà a più soggetti – Notificazione a<br />

tutti i comproprietari – Necessità.<br />

Il vincolo di inedificabilità ex art. 338 T.U. Leggi Sanitarie di cui al r.d. n. 1265/1934,<br />

come modificato dall’art. 28 l. n. 166/2002, non ha carattere assoluto. Ciò deriva, per<br />

un verso, dalla riconosciuta doppia e distinta possibilità di deroga, da parte del<br />

Consiglio comunale, da un lato, di approvare la costruzione di nuovi cimiteri o<br />

l'ampliamento di quelli esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro<br />

abitato; dall’altro, di ridurre la zona di rispetto cimiteriale autorizzando<br />

l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. Per altro verso,<br />

deriva dalla possibilità di interventi di recupero o funzionali all’utilizzo su edifici già<br />

esistenti all’interno della zona di rispetto, pur nel limite volumetrico stabilito nel 10%.<br />

114


È illegittimo il diniego di condono edilizio su area posta all’interno della zona di<br />

rispetto cimiteriale, relativo ad opera di modeste dimensioni e volume comunque<br />

inferiore al 10% dell’intero edificio preesistente al vincolo e già esistente alla data di<br />

ampliamento del cimitero, allorché il Comune ometta completamente di valutarne la<br />

compatibilità con il vincolo cimiteriale, secondo le disposizioni derogatorie di cui al<br />

settimo ed ultimo comma dell’art. 338 T.U. Leggi Sanitarie di cui al r.d. n. 1265/1934,<br />

come modificato dall’art. 28 l. n. 166/2002.<br />

La notifica/comunicazione costituisce una condizione legale di efficacia dell'ordinanza<br />

di demolizione quale atto recettizio impositivo di obblighi ex art. 21 bis, l. n.<br />

241/1990, costituendo il presupposto di operatività dell'atto nei confronti del suo<br />

diretto destinatario. Ne consegue che, qualora l’opera interessata dall’atto<br />

appartenga a più soggetti, l’ordinanza di demolizione è inefficace se non è stata<br />

previamente notificata/comunicata a tutti i comproprietari.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 10 marzo <strong>2011</strong>, n. 436 – Pres. Morea – Est. Amovilli – L.S.<br />

s.r.l. (avv.ti E. e I. Follieri) c. Comune di Canosa di <strong>Puglia</strong> (avv. Colopi), Regione<br />

<strong>Puglia</strong> (n.c.).<br />

Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Motivazione – Non necessità –<br />

Eccezioni.<br />

Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Discrezionalità – Sussiste –<br />

Insindacabilità giurisdizionale delle scelte urbanistiche – Limiti – Arbitrarietà,<br />

irrazionalità, irragionevolezza, travisamento dei fatti.<br />

Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Azzeramento della<br />

edificabilità su aree a destinazione industriale o edificabile – Valutazione più<br />

approfondita – Necessità – Ratio – Insorgenza di un’aspettativa qualificata.<br />

Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Discrezionalità – Sussiste –<br />

Aspettativa al mantenimento dell’assetto urbanistico – Qualificazione –<br />

Aspettativa generica alla non reformatio in peius – Affidamento qualificato e<br />

meritevole di tutela – Non sussiste – Onere motivazionale specifico – Sussiste.<br />

L'Amministrazione non è tenuta ad addurre puntuali e specifiche motivazioni per<br />

sorreggere le proprie scelte di pianificazione, con la sola eccezione di casi particolari,<br />

quali il superamento degli standards minimi, ovvero l'esistenza in capo al privato di<br />

aspettative giuridicamente tutelabili, rivenienti ad esempio da giudicati favorevoli o<br />

da pregressi accordi stipulati con l'Amministrazione stessa a cui deve aggiungersi<br />

l’ipotesi di reiterazione di vincoli a carattere espropriativo scaduti.<br />

Le scelte urbanistiche circa la disciplina del territorio possono formare oggetto di<br />

sindacato giurisdizionale nei soli casi di arbitrarietà, irrazionalità o irragionevolezza,<br />

115


ovvero di palese travisamento dei fatti, con la conseguenza che, in sede di previsioni<br />

di zona del piano regolatore, la valutazione dell’idoneità delle aree a soddisfare, con<br />

riferimento alle possibili destinazioni, rientra nei limiti dell’esercizio del potere<br />

discrezionale, rispetto al quale, a meno che non siano riscontrabili errori di fatto o<br />

abnormi illogicità, non è configurabile neppure il vizio di eccesso di potere per<br />

disparità di trattamento basato sulla comparazione con la destinazione impressa agli<br />

immobili adiacenti.<br />

In sede di pianificazione urbanistica è necessaria una valutazione approfondita, con<br />

corrispondente aspettativa qualificata, anche in ipotesi di sostanziale azzeramento<br />

della edificabilità con riferimento ad aree da lungo tempo aventi destinazione<br />

industriale o comunque edificabile.<br />

L’aspettativa al mantenimento del precedente assetto urbanistico, al fine di ampliare<br />

una propria attività economica, costituisce mera aspettativa del tutto generica alla<br />

non reformatio in peius delle destinazioni di zona, cedevole dinanzi alla<br />

discrezionalità del potere pubblico di pianificazione urbanistica in assenza di alcun<br />

affidamento qualificato e meritevole di tutela in grado di imporre uno specifico onere<br />

motivazionale in capo al pianificatore comunale.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 marzo <strong>2011</strong>, n. 484 – Pres. Morea – Est. Pasca – L.L.<br />

(avv.ti Clemente, Falcone) c. Comune di Peschici (n.c.), I.F.T.M (avv.ti E. e I.<br />

Follieri).<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Termine di proposizione del<br />

ricorso – Decorrenza – Comunicazione e trasmissione al ricorrente – Rilevanza.<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Concessione in sanatoria – Presupposti del rilascio –<br />

Compatibilità urbanistica dell’opera – In particolare – Alle N.t.a. – Necessità –<br />

Agli artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 – Necessità.<br />

La conoscenza dell’atto da parte del procuratore (non munito di procura speciale)<br />

non integra prova di piena conoscenza dell’atto per la parte rappresentata ai fini del<br />

decorso del termine decadenziale per l’impugnazione. Pertanto, in difetto di prova<br />

della piena conoscenza dell’atto impugnato da parte del ricorrente, il dies a quo deve<br />

individuarsi nella data in cui l’impugnato provvedimento è stato comunicato e<br />

trasmesso al ricorrente.<br />

Ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria è necessario sussista la<br />

compatibilità urbanistica dell’opera con riferimento alla normativa vigente al tempo<br />

del rilascio del titolo, in particolare, essa deve rientrare nell’ambito degli interventi di<br />

manutenzione ordinaria previsti dalle N.t.a. annesse al P.d.F. vigente, nonché essere<br />

116


supportata dagli adempimenti prescritti per le zone sismiche dagli artt. 93 e 94 d.P.R.<br />

380/2001.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 marzo <strong>2011</strong>, n. 485 – Pres. Morea – Est. Pasca – A.E.D.<br />

ed altri (avv.ti Marino, A.G. e R.G. Orofino, Franchini) c. Comune di Casamassima<br />

(n.c.).<br />

Edilizia ed urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi<br />

comunali – Condono edilizio – Procedimento – Obblighi della P.A. – Valutazione<br />

della sanabilità degli abusi – Obbligo di valutazione d’ufficio – Non sussiste.<br />

Edilizia ed urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi<br />

comunali – Procedimento sanzionatorio – Contraddittorio – Comunicazione<br />

avvio procedimento – Non necessità – Ratio – Specificità del procedimento –<br />

Equipollenza del provvedimento di sospensione dei lavori.<br />

Edilizia ed urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi<br />

comunali – Ordine di demolizione – Presupposti – Precarietà dell’opera –<br />

Valutazione della destinazione d’uso transitoria e temporanea – Necessità.<br />

Nel procedimento finalizzato al rilascio del condono edilizio, non sussiste l’obbligo<br />

della P.A. di valutazione preventiva d’ufficio della sanabilità degli abusi, essendo<br />

all’uopo necessario un’apposita istanza di parte.<br />

Non è applicabile al procedimento sanzionatorio degli abusi edilizi la normativa in<br />

tema di contradditorio e partecipazione delineata dalla l. n. 241/1990, ed in<br />

particolare l’art. 7 della stessa, considerata da un lato la specificità del procedimento<br />

edilizio sanzionatorio, esaustivamente definito in tutte le sue fasi, e dall’altro la<br />

riconosciuta equipollenza del provvedimento di sospensione dei lavori rispetto alla<br />

comunicazione di cui all’art. 7 della l. n. 241/90.<br />

Nel provvedimento sanzionatorio di demolizione dell’opera edilizia costruita in<br />

violazione con le prescrizioni dettate dal T.U. n. 380/2001, la P.A., nella valutazione<br />

della precarietà dell’opera, deve tener conto della destinazione d’uso transitoria e<br />

circoscritta nel tempo in quanto legata a esigenze temporanee, senza che assuma<br />

alcun rilievo il materiale utilizzato.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 marzo <strong>2011</strong>, n. 489 – Pres. Morea – Est. Pasca –<br />

Parrocchia San Filippo Neri di Barletta (avv. Cito) c. Comune di Barletta (avv.<br />

Palmiotti).<br />

117


Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Ricorso avverso permesso di<br />

costruire – Contestazione del quomodo dello ius aedificandi – Ricevibilità del<br />

ricorso – Sussiste.<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Difformità rispetto al progetto approvato –<br />

Procedimento sanzionatorio – Specifica relazione e attività istruttoria su ogni<br />

singola difformità – Necessità – Effetti – Ordine di demolizione e ripristino stato<br />

privo del relativo richiamo – Illegittimità.<br />

Il ricorso non è irricevibile in presenza di permesso di costruire rilasciato ai<br />

controinteressati avente oggetto diverso rispetto al manufatto poi effettivamente<br />

realizzato ove il petitum e la causa petendi non attengano alla contestazione dell’an<br />

dell’esercizio dello ius aedificandi, bensì al quomodo, nonché in considerazione del<br />

fatto che solo la compiuta definizione delle volumetrie e delle forometrie connesse<br />

all’ultimazione del rustico dell’edificio può consentire l’esatta percezione della<br />

lesione del diritto della parte ricorrente.<br />

Il Dirigente dell’Ufficio tecnico, in presenza di difformità rispetto al progetto<br />

approvato deve, in relazione ad ognuna di esse e previo supporto di specifica<br />

relazione e attività istruttoria, verificare la possibilità o meno di sanzionabilità,<br />

anzitutto attraverso la demolizione e la riduzione al pristino stato, misura che<br />

costituisce la sanzione principale nel sistema normativo di riferimento. Ne consegue<br />

che l’assenza di richiamo ad una qualsivoglia relazione istruttoria, così come<br />

l’assenza di specifica motivazione, rendono evidente l’eccesso di potere e la violazione<br />

di legge.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 marzo <strong>2011</strong>, n. 491 – Pres. Morea – Est. Giansante – G.R.<br />

(avv. Albanese) c. Comune di Rugliano (avv. Liberti) ed altro.<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Interesse a ricorrere – In<br />

caso di titoli edilizi rilasciati a terzi – Non può fondarsi sulla sola vicinitas<br />

rispetto all'avversato intervento edilizio – Prova – Necessità – Richiesta di c.t.u. –<br />

Non può supplire le carenze probatorie delle parti.<br />

In tema di presupposti processuali delle domande di annullamento di titoli edilizi<br />

rilasciati a terzi e di risarcimento del d<strong>anno</strong>, il criterio della vicinitas, seppur idoneo a<br />

supportare la legittimazione al ricorso, non esaurisce certo gli ulteriori profili<br />

dell’interesse concreto all’impugnazione, costituito dalla lesione effettiva e<br />

documentata delle facoltà dominicali del ricorrente (né a tal fine può supplire la<br />

consulenza tecnica d’ufficio richiesta dalla ricorrente stessa, considerato che la c.t.u.<br />

non è un mezzo di prova autonomo, ma un mezzo per valutare le prove fornite dalle<br />

parti).<br />

118


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 marzo <strong>2011</strong>, n. 492 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

F.M. e A.G. (avv. Petrarota) c. Comune di Ruvo di <strong>Puglia</strong> (avv. Testini).<br />

Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali intercomunali – Formazione e<br />

approvazione – Procedimento – Obbligo del Comune di terminare il segmento<br />

procedimentale di competenza – Sussiste – Effetti – Silenzio serbato su istanza di<br />

ritipizzazione urbanistica – Qualificazione – Silenzio inadempimento – Sussiste.<br />

Laddove la formazione dello strumento urbanistico generale richieda il consenso di<br />

più Amministrazioni, l’autorità comunale è comunque obbligata a terminare il<br />

segmento di propria competenza. Pertanto, il silenzio serbato sulla domanda di<br />

ritipizzazione urbanistica concernente un’area priva di qualificazione costituisce<br />

inadempimento, onde il potere del G.A. di condannare il Comune a provvedere<br />

mediante deliberazione del Consiglio comunale all’adozione del Pug, fermo l’obbligo<br />

di dar corso alle successive fasi di copianificazione. (Fattispecie nella quale l’Ente<br />

comunale aveva violato la l.r. <strong>Puglia</strong> n. 20/2001 la quale disciplina il procedimento di<br />

formazione del Pug in tutte le sue diverse fasi, dettando precise scansioni temporali, in<br />

linea con il generale obbligo di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 l. n.<br />

241/90 e s.m.).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 marzo <strong>2011</strong>, n. 493 – Pres. Morea – Est. Pasca – P.F. s.r.l.<br />

(avv. Amenduni) c. Comune di Ruvo di <strong>Puglia</strong> (avv. Chieffi).<br />

Giurisdizione – Difetto di giurisdizione nei confronti del G.O. – In materia di<br />

espropriazione – Recupero delle somme liquidate dall’Amministrazione in favore<br />

dei soggetti espropriati.<br />

In tema di recupero, nei confronti dell’assegnatario in proprietà delle aree P.I.P.,<br />

delle somme liquidate dall’Amministrazione in favore dei soggetti espropriati, la<br />

giurisdizione non spetta al Giudice amministrativo ma appartiene al Giudice<br />

ordinario. Ed invero, anche ai sensi dell’art. 133 c.p.a., è fatta salva la giurisdizione<br />

del Giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la<br />

corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura<br />

espropriativa o ablativa.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 marzo <strong>2011</strong>, n. 494 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

S.M. (avv. Binetti) c. Ministero dell'interno (Avv. Stato).<br />

Sicurezza Pubblica – Disposizioni relative all’ordine pubblico e all’incolumità<br />

pubblica – Divieto di accesso alle manifestazioni sportive – Fattispecie.<br />

119


Sicurezza Pubblica – Disposizioni relative all'ordine pubblico e all'incolumità<br />

pubblica in genere – Manifestazioni sportive – Divieto di accesso ex art. 6 della l.<br />

n. 401/89 – Qualificazione – Natura cautelare e urgente – Effetti – Comunicazione<br />

di avvio del procedimento – Non necessità.<br />

É legittimo, ai sensi dell’art. 1 septies, comma 1 e 2, d.l. n. 28 del 2003, convertito in l.<br />

n. 88 del 2003, il provvedimento del Questore che dispone il divieto di accesso alle<br />

manifestazioni sportive nei confronti di colui che, correttamente identificato sulla base<br />

di documentazione video fotografica, abbia violato il regolamento d’uso dell’impianto<br />

sportivo introducendosi indebitamente all’interno di esso, esponendo altresì uno<br />

striscione non autorizzato. (Nel caso di specie, tuttavia, i giudici h<strong>anno</strong> ritenuto<br />

sproporzionata la durata quinquennale del suddetto divieto, rilevando che, ai sensi<br />

dell’art. 1 septies, comma 2, d.l. n. 28 del 2003, nei casi di violazione dei rispettivi<br />

regolamenti d’uso degli impianti sportivi, al contravventore possono essere applicati<br />

il divieto e le prescrizioni di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per<br />

una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni).<br />

Non è soggetto alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento il<br />

provvedimento con il quale il Questore vieta l'accesso a manifestazioni sportive, ai<br />

sensi dell'art. 6 della l. n. 401/89, atteso il suo carattere cautelare ed urgente, volto a<br />

prevenire ulteriori pericoli per l'ordine pubblico in occasione di manifestazioni<br />

sportive.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 marzo <strong>2011</strong>, n. 495 – Pres. Morea – Est. Giansante – G.P.<br />

(avv.ti Ingravalle, Ricchiuti) c. Ministero dell’interno (Avv. Stato).<br />

Sicurezza pubblica – Guardie particolari e istituti di vigilanza e di investigazione<br />

privata – Attività di guardia giurata – Revoca della nomina e della licenza di<br />

porto d’armi – In presenza di una mera denunzia-querela – Insufficienza.<br />

In materia di revoca del decreto di nomina a guardia giurata e conseguente divieto di<br />

detenere armi e munizioni, il requisito della buona condotta non può essere escluso<br />

per la presenza di una mera denuncia-querela, priva peraltro di esito in sede penale.<br />

Occorre, al contrario, accertare, a mezzo di un’autonoma, specifica e rigorosa<br />

istruttoria, la sussistenza di elementi tali che, posti a corredo della denuncia-querela,<br />

facciano ritenere certa, o quanto meno probabile, la fondatezza dei fatti in essa<br />

riportati.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 marzo <strong>2011</strong>, n. 496 – Pres. Morea – Est. Giansante – I.D.<br />

(avv. Ciannameo) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato).<br />

120


Sicurezza Pubblica – Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Permesso di<br />

soggiorno – Istanza di rinnovo – Ritardo dipeso da forza maggiore – Diniego –<br />

Illegittimo.<br />

In presenza di una domanda di rinnovo presentata dopo la scadenza del termine di<br />

legge, l’amministrazione dell'Interno non può limitarsi a registrarne la tardività,<br />

dovendo piuttosto valutare se sussistesse una situazione di obbiettiva difficoltà a<br />

provvedere nel termine prescritto, e se dunque il ritardo trovasse una valida<br />

giustificazione. (Sulla scorta del principio di diritto enunciato, il collegio ha<br />

dichiarato nel caso di specie illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di<br />

soggiorno poiché è stato dimostrato, nel corso del giudizio, che il ritardo nella<br />

trasmissione dell’istanza di rinnovo fosse giustificato dallo stato di malattia del<br />

ricorrente, senza che il competente ufficio lo avesse reso edotto sulla necessità di<br />

inviare la documentazione medica in possesso per attestare il proprio impedimento a<br />

presentarsi presso lo sportello Ufficio Immigrazione, con conseguente violazione del<br />

suo diritto di difesa).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 marzo <strong>2011</strong>, n. 498 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

Cond. B. d. L. (avv. Palieri) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Scattaglia), Comune di Valenzano<br />

(n.c.), G.D. (avv. Ventura).<br />

Giurisdizione – Competenza dei giudici speciali – Competenza del Tribunale<br />

Superiore delle Acque Pubbliche – Incidenza diretta del provvedimento sul<br />

governo delle acque pubbliche – Rilevanza.<br />

Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche<br />

ex art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, tutti i ricorsi avverso<br />

provvedimenti amministrativi che, sebbene emanati da autorità non specificatamente<br />

preposte alla tutela delle acque pubbliche, abbiano sul governo di queste ultime<br />

(anche sotterranee) un’incidenza diretta. (Nel caso di specie era stato impugnato il<br />

provvedimento con il quale la regione <strong>Puglia</strong> aveva espresso parere sfavorevole<br />

sull’istanza di autorizzazione in sanatoria di un pozzo artesiano).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 marzo <strong>2011</strong>, n. 499 – Pres. Morea – Est. Giansante – E.<br />

s.r.l. (avv. Foglia) c. Comune di Manfredonia (avv. Ardò).<br />

Processo amministrativo – Azione avverso il silenzio – Qualificazione di<br />

controinteressato.<br />

Nei giudizi di impugnazione del silenzio-inadempimento va qualificato come<br />

controinteressato il soggetto che resta direttamente pregiudicato dalla dichiarazione<br />

dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere.<br />

121


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 marzo <strong>2011</strong>, n. 500 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

Consorzio “O.d.P.” (avv. Dentamaro) c. Ente Parco Nazionale del Gargano, Ministero<br />

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato), Associazione<br />

Italiana per il W.W.F. (avv. Masucci), Comune di Isole di Tremiti (avv.ti Lagrotta,<br />

Loiodice).<br />

Processo amministrativo – Impugnabilità dell'atto – Regolamenti – D.P.R.<br />

istitutivi di parchi nazionali – Disapplicazione del G.A. – In caso di lesione di<br />

interessi legittimi – Legittimità.<br />

Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Aree protette – Ente parco –<br />

Rilascio del nulla-osta previsto dall'art. 13, l. 394/1991 – Silenzio-assenso –<br />

Implicita abrogazione ad opera della l. 80/2005 – Insussistenza.<br />

Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Aree protette – Interventi<br />

all'interno di un parco – Nulla osta dell'ente parco – Prima dell'adozione del<br />

piano del parco – Necessità – Disposizioni di riferimento – Individuazione.<br />

Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Aree protette – Ente parco –<br />

Rilascio del nulla-osta previsto dall'art. 13, l. 394/1991 – Motivazione per<br />

relationem – In caso di richiamo a pareri contrastanti – Illegittimità.<br />

I d.P.R. istituitivi di parchi nazionali si collocano nella gerarchia delle fonti come<br />

normativa di rango secondario che trova il proprio fondamento nella stessa legge<br />

quadro 394/91, quali atti formalmente amministrativi ma sostanzialmente normativi;<br />

ne consegue oltre alla possibilità per i soggetti aventi legittimazione ed interesse di<br />

chiederne l’annullamento al G.A., la stessa possibilità per il giudice anche d’ufficio di<br />

disapplicazione, secondo il principio di legalità e di iuria novit curia, in ipotesi di<br />

lesione anche di posizioni di interesse legittimo.<br />

La forma del silenzio-assenso per il rilascio del nulla-osta dell'Ente parco prevista<br />

dall'art. 13, commi 1 e 2, l. 6 dicembre 1991 n. 394 non è stata implicitamente<br />

abrogata a seguito dell'entrata in vigore della l. 14 maggio 2005 n. 80.<br />

In tema di aree protette, l'operatività della previsione dell'art. 13, comma 1, l. 6<br />

dicembre 1991, n. 394, secondo cui «il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative<br />

ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla<br />

osta dell'Ente Parco», non è subordinata alla previa approvazione del piano e del<br />

regolamento del parco, atteso che in mancanza la valutazione spettante all'Ente Parco<br />

deve fare riferimento agli atti istitutivi del parco, alle deliberazioni ed altri<br />

provvedimenti emanati dagli organi di gestione dell'ente, alle misure di salvaguardia,<br />

ai piani paesistici territoriali o urbanistici, i quali h<strong>anno</strong> valenza fino al momento<br />

della approvazione del piano del parco.<br />

122


La motivazione per relationem, in caso di richiamo a pareri di per sé contrastanti,<br />

deve ovviamente farsi carico di ripercorrere l’iter logico seguito e di indicare quale<br />

opzione ha inteso esercitare l’amministrazione, pena la violazione dello stesso art. 3 l.<br />

241/90, specie a fronte del rilascio di un titolo quale quello ex art. 13 l. 394/91<br />

contraddistinto da valutazioni di tipo discrezionale tecnico.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 marzo <strong>2011</strong>, n. 501 – Pres. Morea – Est. Amovilli – E. P.<br />

(avv. Candiano) c. Comune di <strong>Bari</strong> (avv. Farnelli).<br />

Partecipazione al procedimento – Omessa integrazione documentale da parte del<br />

privato – Reiezione dell’istanza – Legittimità.<br />

Atto amministrativo – Normativa applicabile – Principio del tempus regit actum –<br />

Definizione.<br />

L'omessa risposta da parte del privato alla richiesta di integrazione documentale della<br />

Pubblica amministrazione inficia il dovere di collaborazione istruttorio e determina la<br />

legittima reiezione dell'istanza.<br />

Il principio del tempus regit actum, secondo cui la legittimità di ogni provvedimento<br />

deve essere considerata con riferimento alla normativa vigente al momento della sua<br />

emanazione, comporta che nel medesimo procedimento possano convivere più<br />

normative, in relazione alle diverse fasi interne subprocedimentali e autonome.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 marzo <strong>2011</strong>, n. 503 – Pres. Morea – Est. Amovilli – C.A.,<br />

M.C. s.r.l. (avv. Ciarcia) c. Comune di Lucera (avv. Panizzolo).<br />

Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso<br />

di costruire) – Costruzione: nozione agli effetti dell'obbligo delle concessioni –<br />

Muro di contenimento e vasca in muratura – Ordine di demolizione – Legittimità.<br />

Un muro di contenimento avente lunghezza di mt. 26,30 e altezza pari a mt. 1, così<br />

come una vasca in muratura di mq. 120, non rientrano nel concetto di pertinenza<br />

urbanistico-edilizia, bensì sono configurabili come “opere di nuova costruzione” ai<br />

sensi del combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 1, lett. a) e 3, comma 1, lett.<br />

e) del d.P.R. n. 380/2001, in quanto destinate a trasformare durevolmente l’area<br />

impegnata. In mancanza di apposito permesso di costruire, pertanto, deve ritenersi<br />

legittima la sanzione demolitoria applicata ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R.<br />

380/2001.<br />

123


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 marzo <strong>2011</strong>, n. 504 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

D.M.C. (avv. Nasca) c. Comune di Barletta (avv.ti Caruso, Cuocci Martorano).<br />

Edilizia ed urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi<br />

comunali – Condono edilizio – Controversie relative al quantum debeatur<br />

dell’oblazione, degli oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione –<br />

Qualificazione giuridica della situazione giuridica soggettiva – Diritto soggettivo –<br />

Impugnazione degli atti “impositivi” emanati – Non necessità.<br />

Edilizia ed urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi<br />

comunali – Condono edilizio – Determinazione del quantum debeatur<br />

dell’oblazione, degli oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione – Regime<br />

applicabile – Normativa vigente al momento in cui l’Amministrazione effettua la<br />

quantificazione delle somme dovute – Rilevanza.<br />

Edilizia ed urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi<br />

comunali – Condono edilizio – Domanda di rideterminazione dell’oblazione –<br />

Effetto – Rinuncia tacita alla prescrizione ex art. 2937.<br />

Tutte le controversie relative all’an e al quantum dell’oblazione e al contributo dovuto<br />

a titolo di oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione di opere oggetto di<br />

concessione edilizia in sanatoria (eccetto le impugnative degli atti regolamentari con i<br />

quali le Regioni e i Consigli comunali stabiliscono i criteri generali per la<br />

determinazione del contributo), previsti ai sensi dell’art. 35 della l. 28 febbraio 1985<br />

n. 47, riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, riguardano<br />

diritti soggettivi delle parti in relazione ai quali l’Amministrazione è sfornita di<br />

potestà autoritativa, dovendo compiere un’attività di mero accertamento in base a<br />

parametri normativi prefissati. Ne consegue pertanto il diritto per i soggetti interessati<br />

di contestare, mediante azione di accertamento, l’erroneità della qualificazione<br />

operata dall’Amministrazione secondo i criteri fissati in via normativa o<br />

regolamentare, indipendentemente dalla rituale impugnazione degli atti “impositivi”<br />

emanati, i quali si risolvono in definitiva in mere operazioni di calcolo.<br />

Ai fini dell’accertamento del quantum debeatur, previsto nelle ipotesi di richiesta di<br />

concessione edilizia in sanatoria di opere abusivamente realizzate, la quantificazione<br />

delle somme dovute, tanto a titolo di oneri di urbanizzazione quanto a titolo di costi di<br />

costruzione, deve essere effettuata con riguardo non già alla misura in vigore al<br />

momento della presentazione domanda, bensì in base alla misura vigente al momento<br />

in cui sorge l’obbligazione contributiva, coincidente, cioè, con il momento in cui<br />

l’Amministrazione comunale effettua materialmente la quantificazione delle somme<br />

dovute al fine di ottenere il rilascio del titolo concessorio del condono edilizio.<br />

Stante una richiesta di concessione edilizia in sanatoria, di opere abusivamente<br />

realizzate, la circostanza per cui il richiedente effettui domanda di rideterminazione<br />

dell’oblazione dovuta a titolo di condono edilizio, costituisce comportamento<br />

incompatibile con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto<br />

124


dell’Amministrazione di ottenere il quantum dovuto. In conseguenza sarà<br />

inammissibile e infondata una eccezione di prescrizione in tale ipotesi, essendo<br />

ragionevole invece, una previsione di rinuncia tacita alla prescrizione prevista a<br />

norma del principio giuridico espresso dall’art. 2937 c.c.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 marzo <strong>2011</strong>, n. 505 – Pres. Morea – Est. Amovilli – M.G.<br />

e M.C.G. (avv. De Marco) c. Comune di Locorotondo (avv. Lorusso), F.A. (n.c.).<br />

Espropriazione – Retrocessione parziale – Vendita all’asta delle aree non<br />

espropriate – Natura – Dichiarazione di inservibilità implicita – Conversione<br />

dell’interesse legittimo in diritto soggettivo – Giurisdizione del G.O.<br />

L'utilizzo soltanto di una parte dei suoli di cui alla dichiarazione di pubblica utilità<br />

derivante da un P.I.P., poi decaduto, determina nei confronti dei proprietari dei suoli<br />

rimasti inutilizzati, anche se coincidente con l’intera superficie espropriata in loro<br />

d<strong>anno</strong>, una posizione di interesse legittimo alla retrocessione parziale, consistente<br />

nell’accertamento dell'inservibilità delle aree espropriate ma non interamente<br />

utilizzate, venendo in rilievo la scelta discrezionale dell’Amministrazione al<br />

mantenimento della parte residua per ragioni di pubblico interesse. Deve ritenersi,<br />

tuttavia, che tale dichiarazione di inservibilità della porzione di bene non utilizzata<br />

possa anche essere implicita, oltre che espressa, in base a comportamenti o attività<br />

sintomatiche della decisiva decisione di non utilizzare quella parte dei beni per<br />

l’opera pubblica, come nelle deliberazioni con cui l’Amministrazione espropriante<br />

destini a vendita i fondi per scopi diversi dalle programmate iniziative. Di<br />

conseguenza, in tali ipotesi, la posizione sostanziale del proprietario espropriato si<br />

converte in diritto soggettivo potestativo alla retrocessione (c.d. iura ad rem) tutelabile<br />

innanzi al G.O.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 marzo <strong>2011</strong>, n. 506 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

Coop. Soc. “Q.C.” a r.l. (avv.ti A. e I. Loiodice, Pinto) c. Regione <strong>Puglia</strong> (n.c.).<br />

Procedimento amministrativo – Conclusione del procedimento – Termine –<br />

Assenza – Applicabilità art. 2 l. n. 241/1990 – Sussiste – Ratio.<br />

Sanità pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – Strutture di<br />

riabilitazione psichiatrica – Istanza di accreditamento ex art. 12, comma 5, l.r.<br />

<strong>Puglia</strong> n. 4/2010 – Natura dell’accreditamento – Mista: tecnica e discrezionale –<br />

Effetti – Rito speciale contra silentium – Cognizione in merito alla fondatezza<br />

dell’istanza – Esclusione.<br />

In assenza di diverso specifico termine stabilito dalla normativa in materia, ogni<br />

Amministrazione deve concludere i procedimenti avviati a seguito di istanza di parte<br />

125


entro il termine di trenta giorni fissato in via generale e sussidiaria dal comma<br />

secondo del art. 2 della l. n. 241/90, rientrandosi, ai sensi dell’art. 29, comma 2 bis, l.<br />

n. 241/90, nei c.d. “livelli essenziali delle prestazioni” che, ex art. 117, comma 2, lett.<br />

m), Cost., debbono essere garantiti a livello unitario nell’ordinamento.<br />

Ai sensi dell’art. 12, comma 5, l.r. <strong>Puglia</strong> n. 4/2010, l'accreditamento della struttura<br />

sanitaria concreta, allo stesso tempo, sia un atto di accertamento tecnicodiscrezionale<br />

per la parte in cui viene verificato il possesso, in capo alla struttura che<br />

ne faccia richiesta, dei requisiti ulteriori di qualificazione, sia una valutazione<br />

connotata da elementi di discrezionalità amministrativa per la parte in cui viene<br />

ponderata la funzionalità della struttura rispetto alle scelte della programmazione<br />

sanitaria nazionale. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a. il giudice<br />

non può, nell’ambito dello speciale rito contro il silenzio, serbato<br />

dall’Amministrazione avverso l’istanza di accreditamento, pronunciare sulla<br />

fondatezza della pretesa dedotta in giudizio.<br />

(Cfr., in senso conforme, Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, sentt. n. 507-508-509-510-511-<br />

512-513 del 25 marzo <strong>2011</strong>)<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 29 marzo <strong>2011</strong>, n. 514 – Pres. Morea – Est. Pasca –<br />

D.P.G.A. (avv.ti Daloiso, Gagliardi) c. Comune di Ruvo di <strong>Puglia</strong> (n.c.).<br />

Espropriazione – Vincolo preordinato all’esproprio – Decadenza – Reiterazione –<br />

Verifica delle aree a standards – Necessità.<br />

La previsione legislativa della decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio dopo<br />

cinque anni dalla loro apposizione indica che la pubblica utilità di essi può<br />

presumersi solo in quell'arco di tempo e non oltre, trascorso il quale<br />

l’Amministrazione deve darne dimostrazione. Ne consegue che, in sede di decisione<br />

sulla reiterazione dei vincoli, la verifica delle aree a standards non può mai essere<br />

omessa, pena l’annullabilità della delibera recante la reiterazione dei vincoli.<br />

126


<strong>TAR</strong> PUGLIA – BARI, MASSIME APRILE <strong>2011</strong><br />

Iª SEZIONE<br />

Tar <strong>Puglia</strong> <strong>Bari</strong>, Sez. I, 5 aprile <strong>2011</strong>, n. 544 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - S.A.<br />

(avv. Ladogana) c. Ministero della Difesa, Comando generale dell’Arma dei<br />

Carabinieri (Avvocatura Distrettuale dello Stato di <strong>Bari</strong>).<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. - Causa di servizio - Benefici - Presupposti -<br />

Tempus.<br />

I benefici previsti dall’art. 117 del R.D. n. 3458/1928 possono essere concessi solo<br />

qualora l’infermità dipendente da causa di servizio sia stata contratta in costanza del<br />

rapporto di impiego, essendo in proposito assolutamente irrilevante che il relativo<br />

accertamento sia intervenuto solo successivamente quando il soggetto già risulta, per<br />

congedo o altra ragione, non più in servizio attivo.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 5 aprile <strong>2011</strong>, n. 546 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - I.P.<br />

s.p.a. (avv.ti Balducci e Giorgio) c. F.S.E.S.A. s.r.l. (avv.ti. Schiano e Ancora).<br />

Contratti pubblici - Bandi di gara - Cause di esclusione automatica.<br />

Contratti pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei<br />

settori ordinari - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento.<br />

La pendenza della procedura di concordato preventivo costituisce ai sensi dell’art. 38,<br />

comma 1, lett. a) d.lgs. n. 163/2006 motivo di esclusione automatica dalla gara<br />

d’appalto e quindi anche causa di esclusione in via successiva laddove tale procedura<br />

concorsuale venga avviata, come nel caso di specie, in una fase posteriore.<br />

I requisiti generali per un appalto pubblico (identificati dall’art. 75 d.P.R. 554/99,<br />

oggi dall’art. 38 d.lg. 12 aprile 2006 n. 163) devono essere posseduti dai concorrenti<br />

durante la gara e permanere fino alla stipulazione del contratto; pertanto, va escluso<br />

da una gara il raggruppamento temporaneo cui aderiva un’impresa che, nel corso<br />

della verifica dei requisiti e al momento dell’offerta, risultava sprovvista di tali<br />

requisiti, per aver chiesto l’ammissione a concordato preventivo.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 5 Aprile <strong>2011</strong>, n. 547 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile -<br />

C.O.M. (avv. Alterio) c. Comune di Foggia (avv.ti Dragonetti e Lorusso).<br />

Enti Pubblici - Organi di Governo del Comune e della Provincia - Competenze<br />

della Giunta.<br />

127


Quando una deliberazione è espressione di un potere di indirizzo e di controllo<br />

politico-amministrativo non sussiste incompetenza della Giunta comunale, dal<br />

momento che non si verifica un’ingerenza nelle competenze di tipo gestionale proprie<br />

degli uffici amministrativi.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 5 aprile <strong>2011</strong>, n. 548 - Pres. Allegretta - Est. Picone - M.F.M.<br />

(Avv.ti Dragogna e Mazzei) c. Comune di Molfetta; Regione <strong>Puglia</strong>; Consorzio per lo<br />

Sviluppo Industriale di <strong>Bari</strong> (Avv. ti Paparella e Prisciantielli).<br />

Espropriazione - Procedimento espropriativo - Partecipazione degli interessati -<br />

Comunicazioni - Notificazione - Destinatario - Intestatario catastale.<br />

Espropriazione - Soggetto passivo - art. 3 D.P.R. n. 327/2001 - Successione<br />

ereditaria.<br />

Espropriazione - Procedimento espropriativo - Partecipazione degli interessati -<br />

Comunicazione di avvio del procedimento - Delibera approvazione progetto<br />

dell'opera pubblica o di pubblica utilità.<br />

Espropriazione - Procedimento espropriativo - Termini di conclusione del<br />

procedimento - artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 218 del 1978 - Specialità.<br />

In materia di procedimento di esproprio, tutte le comunicazioni ad esso inerenti<br />

risultano ritualmente e legittimamente notificate a chi, pur dopo la morte, sia rimasto<br />

unico intestatario catastale del bene oggetto della procedura ablativa, non essendo<br />

tenuta l’Amministrazione ad alcuna indagine ulteriore finalizzata ad accertare<br />

l’identità di coloro che sono effettivamente proprietari dei terreni.<br />

Il principio, pacifico in giurisprudenza, per cui il soggetto passivo della procedura<br />

espropriativa è sempre, anche in caso di successione ereditaria, l'intestatario<br />

catastale del bene, trova conferma legislativa nell’art. 3 del D.P.R. n. 327 del 2001 e<br />

si giustifica con la necessità, che mal si concilia con le indagini sulla proprietà<br />

effettiva, di provvedere celermente all’approvazione del progetto ed all’acquisizione<br />

dell’area.<br />

L’anteriorità cronologica della comunicazione di avvio del procedimento rispetto alla<br />

delibera di approvazione del progetto con contestuale dichiarazione di pubblica<br />

utilità, lungi dal comportare un vizio della procedura espropriativa, è funzionale alla<br />

realizzazione dell’obbligo della p.a. di consentirvi la partecipazione degli interessati,<br />

mediante osservazioni o ulteriori apporti collaborativi, prima della formale<br />

apposizione del vincolo sul bene.<br />

Gli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 218 del 1978 (Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno),<br />

i quali prevedono che la dichiarazione di pubblica utilità, avente efficacia decennale,<br />

128


consegua ex lege all’approvazione dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di<br />

sviluppo industriale (disponendo, altresì, l’ assoggettamento automatico al vincolo<br />

espropriativo delle aree di proprietà privata incluse nel piano) rivestono carattere di<br />

specialità e prevalgono sulla disciplina comune (di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 327<br />

del 2001) dei termini massimi per la conclusione del procedimento di esproprio.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 5 aprile <strong>2011</strong>, n. 549 - Pres. Allegretta - Est. Picone - M. S.r.l.<br />

(avv.ti Mescia) c. Provincia di Foggia.<br />

Silenzio - Silenzio inadempimento - Valutazione di impatto ambientale - Obbligo<br />

di provvedere.<br />

L’obbligo, per l’Amministrazione preposta, di pronunciarsi, entro i termini perentori<br />

stabiliti dall’art. 26 del d.lgs. n. 152/2006, sulle istanze di compatibilità ambientale<br />

costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle Regioni e dagli<br />

enti delegati.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 15 Aprile <strong>2011</strong>, n. 605 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile -<br />

A.C.-C.D.C.C.P (avv.ti Giacomelli e Calè) c. A.T.O. <strong>Puglia</strong>, Provincia di <strong>Bari</strong>,<br />

Regione <strong>Puglia</strong> (n.c.).<br />

Accesso - Accesso Ambientale - Posizione soggettiva legittimante l’accesso -<br />

Presupposti.<br />

Il diritto di accesso è garantito a tutti i soggetti “interessati”, intendendosi per tali i<br />

soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano<br />

un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione<br />

giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.<br />

Diversamente accade in materia ambientale laddove, ai sensi dell’art.3, co. 1, d.lgs.<br />

19 agosto 2005, n. 195 (attuazione della direttiva 2003/4/CE), l’autorità pubblica<br />

rende disponibile l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta,<br />

senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 21 aprile <strong>2011</strong>, n. 632- Pres. Allegretta - Est. Picone - E.<br />

s.p.a.(avv. Notarnicola) c. F.A.L. s.r.l. (avv. Didonna).<br />

Contratti pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei<br />

settori ordinari - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento - Onere<br />

della prova - Ricorso giurisdizionale.<br />

In tema di gara d'appalto, secondo l'ordinaria ripartizione dell'onere della prova, è il<br />

129


icorrente a dover provare il difetto dei requisiti di ammissione in capo ai<br />

partecipanti alla procedura, non è, dunque, possibile sopperire alla mancata prova<br />

con un'ordinanza istruttoria del Tribunale che comporterebbe una inammissibile<br />

surrogazione giudiziale nei confronti dell’Amministrazione titolare del procedimento.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 22 Aprile <strong>2011</strong>, n. 640 - Pres. Allegretta - Est. Picone - B.<br />

s.p.a. (avv. Violi) c. Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di <strong>Bari</strong>, (avv.ti<br />

Binetti e Paparella).<br />

Accesso - Accesso endoprocedimentale - Casi di esclusione del diritto di accesso -<br />

Presupposti.<br />

L’accesso non può riguardare documenti allo stato non esistenti; allo stesso modo non<br />

può riguardare documenti da formare per dare risposta alla richiesta ostensiva.<br />

Oggetto dell’accesso sono, infatti, i documenti amministrativi e non le generiche<br />

informazioni sull’attività dell’Amministrazione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I 26 aprile <strong>2011</strong>, n. 642- Pres. Allegretta - Est. Adamo - S.F.<br />

(avv. Zagaria,) c. Comune di Andria (avv.ti. De Candia e Di <strong>Bari</strong>).<br />

Processo amministrativo - Ricorso giurisdizionale - In materia elettorale -<br />

Corrispondenza tra chiesto e pronunciato.<br />

E' inammissibile l'istanza del controinteressato volta a conseguire la correzione del<br />

risultato elettorale oltre i limiti evidenziati nella domanda del ricorrente, ove tale<br />

pretesa non sia avanzata nelle rituali forme e nei tempi previsti per il ricorso<br />

incidentale, non potendosi ipotizzare un potere correttivo, ex officio, che, se esercitato,<br />

vizierebbe la sentenza per ultrapetizione e non potendosi trasformare il giudizio<br />

elettorale in un successivo, generalizzato riconteggio dei voti. Anche nel giudizio<br />

elettorale, infatti, vige il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.<br />

130


IIª SEZIONE<br />

Tar <strong>Bari</strong>, Sez. II, 4 aprile <strong>2011</strong>, n.533 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - M.S., (avv.<br />

Stano) c. Comune di Conversano (n. c.).<br />

Espropriazione - Vincolo preordinato all’esproprio - Decadenza - Disciplina.<br />

La caducazione di un vincolo di piano preordinato all’esproprio, a seguito del<br />

decorso del termine decadenziale, determina l’assoggettamento del suolo interessato,<br />

in via provvisoria, alla disciplina di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 380/01, fino al<br />

riesercizio dei poteri pianificatori da parte degli enti preposti e conseguente<br />

previsione di una nuova disciplina dell’area, solo eventualmente reiterativa dei vincoli<br />

decaduti, previa approfondita istruttoria, soddisfacente motivazione in ordine al<br />

pubblico interesse e previsione di apposito indennizzo.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 4 aprile <strong>2011</strong>, n.535 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - G.P.<br />

(avv. Deramo e Savino) c. Comune di Gioia del Colle c. L.M. (avv. Fioretti)<br />

Edilizia - Accertamento di conformità - Art. 26 D.P.R. 495/92 - Distanze minime e<br />

protezione del nastro stradale.<br />

Non si applicano le deroghe disposte dai commi quinto e nono dell’art. 26 D.P.R.<br />

495/92 alle opere costruite fuori dal centro abitato ma in zona non edificabile ed in<br />

presenza di una nuova opera insuscettibile di essere qualificata come “ricostruzione”,<br />

stante il principio consolidato secondo cui la ricostruzione non fedele del manufatto<br />

debba attenersi alla normativa vigente per le nuove costruzioni.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 4 aprile <strong>2011</strong>, n. 536 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - C.L.<br />

(avv.ti Basso e Nigro Imperiale) c. Poste Italiane S.p.A. (avv.ti Ciriello e Dentamaro).<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. - Parere CMO - Provvedimento<br />

Amministrativo - Difetto di motivazione - Non sussiste.<br />

Il giudizio medico-legale, reso dalla Commissione medico-ospedaliera (Cmo) nel<br />

corso del procedimento preordinato all'accertamento della dipendenza da causa di<br />

servizio dell'infermità contratta o della lesione subita da un pubblico dipendente, si<br />

basa su nozioni scientifiche e su dati dell'esperienza propri della disciplina applicata<br />

che, per il loro carattere squisitamente tecnico, non h<strong>anno</strong> bisogno di essere<br />

dimostrati; da ciò ne discende che l'Amministrazione può limitarsi semplicemente a<br />

richiamare le risultanze contenute nel predetto parere senza dovere esplicare le<br />

ragioni per cui non ha inteso discostarsene, atteso che tale provvedimento per<br />

131


elationem difetterebbe di motivazione qualora ci fossero elementi di abnormità /<br />

erroneità del correlato parere.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 4 aprile <strong>2011</strong> n. 539 - Pres. Urbano - Est. Mangialardi - S.S.<br />

(avv. Sgaramella) c. Comune di Andria (avv.ti De Candia e Di <strong>Bari</strong>).<br />

Edilizia ed urbanistica - Pertinenze.<br />

Ediliza ed urbanistica - Poteri sanzionatori - Rapporti con l’istanza di sanatoria.<br />

Gli interventi edilizi che comportano un aumento di vani abitabili determinano un<br />

maggior carico urbanistico e pertanto abbisognano di un previo permesso di<br />

costruire, non potendosi parlare di semplice pertinenze perché l’opera realizzata ha<br />

autonoma destinazione ed autonomo valore di mercato.<br />

La sanabilità di un’opera abusiva non vincola il Comune nella sua attività<br />

sanzionatoria, non rilevando che un’istanza di parte in tal senso sia mai stata<br />

avanzata.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 4 aprile <strong>2011</strong>, n. 540 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - M.N.<br />

(avv. Panizzolo) c. Comune di Gioia del Colle (avv. Matarrese), Ministero delle<br />

Infrastrutture e dei Trasporti.<br />

Autotutela - Revoca - Tutela del privato - Partecipazione - Affidamento.<br />

È annullabile l’atto di revoca di un provvedimento che incida su posizioni giuridiche<br />

consolidatesi in un apprezzabile periodo di tempo, ove non sia preceduto né da<br />

adeguata comunicazione al privato interessato dell’avvio del procedimento di<br />

riesame, da parte dell’Amministrazione procedente (artt. 7 e ss. l. 241/90), né da<br />

idonea istruttoria.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 4 aprile <strong>2011</strong>, n.541 - Pres. Urbano - Est. Mangialardi - P.D.<br />

(avv. Ordine) c. Comune di Cerignola.<br />

Processo amministrativo - Tutela cautelare - Domanda cautelare - Finalità.<br />

Edilizia e Urbanistica - Piano Regolatore Generale - Variante - Consiglio<br />

Comunale - Cessazione del mandato - Poteri.<br />

La sospensiva, proprio, per il suo carattere interinale e provvisorio deve realizzare<br />

più che una funzione anticipatoria della decisione, una finalità assicuratoria degli<br />

132


effetti di essa determinando una situazione (operativa per tutto il corso del giudizio)<br />

che consenta al privato in caso di accoglimento del ricorso di fruire dell’utilità della<br />

pronuncia giurisdizionale.<br />

Ai sensi dell’art. 38 comma 5 del d.lgs. 267/2000, i Consigli Comunali durano in<br />

carica sino all’elezione dei nuovi limitandosi, dopo la pubblicazione dei decreti di<br />

indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili, tra i quali<br />

non rientrano le delibere di adozione di variante ad un PRG.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 4 aprile <strong>2011</strong>, n. 543 - Pres. Urbano - Est. Mangialardi - V.C.<br />

(avv. Ingravalle) c. Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, L.M.<br />

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Prova d’esame - Prova<br />

scritta - Cancellatura - Segno di riconoscimento - Insussistenza.<br />

La cancellatura, in uno con la correzione, non rappresenta di per sé circostanza<br />

idonea a sostanziare un provvedimento espulsivo, potendo pur essere un mezzo usato<br />

dall’autore dell’elaborato finalizzato alla mera organizzazione del suo espresso<br />

pensiero in maniera più ordinata e coerente. Infatti, si ravvisa la buona fede del<br />

candidato il quale nella operata cancellatura di quanto riportato sui fogli forniti per<br />

lo svolgimento delle prove, e riguardante le due tracce che non erano state<br />

sorteggiate, viene a rappresentare, più che l’intento fraudolento di farsi identificare,<br />

una indicazione alla Commissione di non valutare le tracce che erroneamente erano<br />

state svolte.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 12 aprile <strong>2011</strong>, n. 561 - Pres. Urbano - Est. Ravasio - N.B.<br />

(avv. Caputi Jambrenghi) c. Università degli Studi di <strong>Bari</strong> (avv.ti Antuofermo,<br />

Prudente, Saracino).<br />

Istruzione Pubblica - Professori e ricercatori di Università - Trattenimento in<br />

servizio del personale dipendente - Finanziatore privato.<br />

Istruzione Pubblica - Professori e ricercatori di Università - Trattenimento in<br />

servizio del dipendente che ne fa richiesta - Atto non dovuto per la p.a.<br />

Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 1 del d.l. n. 180/08, convertito nella l. n.<br />

1/09, gli atenei le cui spese fisse superino il 90% delle risorse del Fondo di<br />

Finanziamento Ordinario non possono procedere all’indizione di nuove procedure<br />

concorsuali e di valutazione comparativa, né possono procedere a qualsivoglia nuova<br />

assunzione. Siffatto divieto non soffre eccezioni laddove gli oneri derivanti da una<br />

nuova assunzione o da un trattenimento in servizio siano interamente finanziati da<br />

privati, e per tale ragione, non gravino sul bilancio dell’ateneo, allorquando il<br />

133


finanziamento non si appalesi destinato a sostenere un determinato progetto di<br />

ricerca, ma a consentire semplicemente la permanenza in servizio del dipendente.<br />

L’istituto del trattenimento in servizio oltre l’età di collocamento a riposo non può<br />

essere qualificato come un diritto del dipendente, costituendo esso l’eccezione, e non<br />

la regola. Sicché, il legislatore ha limitato la possibilità di ricorso a tale istituto<br />

introducendo, all’art. 72 del d.l. n. 112/08, il principio secondo il quale i trattenimenti<br />

in servizio debbono essere compatibili con le esigenze organizzative e funzionali<br />

dell’università, attribuendo così a quest’ultime un margine di discrezionalità nella<br />

valutazione delle relative domande.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 12 aprile <strong>2011</strong>, n. 562 - Pres. Mangialardi - Est. Mangialardi -<br />

Telecom Italia S.p.A. (avv.ti Rallo e Riccardi) c. Comune di Andria (avv.ti Di <strong>Bari</strong> e<br />

Matera), Settore Finanziario del Comune di Andria e nei confronti di S.B.B. S.r.l.<br />

(avv. Caputi Jambrenghi).<br />

Contratti pubblici - Affidamento a società private - Impugnazione della<br />

determinazione di affidamento - Decorrenza del dies a quo.<br />

Contratti pubblici - Affidamento a società private - Violazione dell’esperimento<br />

di gara pubblica - Risarcimento del d<strong>anno</strong> - Sussistenza.<br />

Contratti pubblici - Affidamento a società private - Cambio dell’affidamento -<br />

Comunicazione al fornitore con rapporto in esecuzione - Obbligatorietà.<br />

Il dies a quo per l’impugnazione di una determinazione dirigenziale, con la quale la<br />

pubblica amministrazione affida la gestione di servizi pubblici a società private,<br />

decorre dalla data della pubblicazione della determinazione medesima all’albo<br />

pretorio per i terzi, ma non per i soggetti giuridici che siano direttamente ed<br />

immediatamente incisi dagli effetti dello stesso, cui pertanto il provvedimento in<br />

questione va comunicato e/o notificato, da tale momento sostanziandosi il dies a quo<br />

dei termini decadenziali.<br />

L’affidamento a società private di un servizio da parte della pubblica amministrazione<br />

impone il previo esperimento di una gara pubblica (come previsto da normativa<br />

nazionale e comunitaria) e confronto concorrenziale tra i possibili fornitori del<br />

servizio.<br />

L’amministrazione comunale che non rispetta nel “nuovo” affidamento del servizio la<br />

normativa vuoi nazionale vuoi comunitaria di settore è tenuta al risarcimento del<br />

d<strong>anno</strong> cagionato al fornitore con rapporto in esecuzione.<br />

134


È pacifico che il fornitore con rapporto in esecuzione ha titolo ex art. 3.7 ed 8 della<br />

legge 241/90 ad essere avvisato dalle nuove intenzioni comunali intese al cambio<br />

dell’affidamento.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, sez. II, 12 aprile <strong>2011</strong>, n.564 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - C.G. e<br />

D.B. (avv.ti Consiglio e Pappalepore) c. Comune di Foggia (avv. De Vito)<br />

Processo Amministrativo - Ricorso giurisdizionale - Notifica del ricorso -<br />

Inammisibilità.<br />

Edilizia e Urbanistica - Accertamento di conformità - Opere edilizie accessorie -<br />

Computo delle altezze.<br />

Non può rilevarsi l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica del gravame alla<br />

Regione, in quanto la Regione non ha interesse ad intervenire nel giudizio che abbia<br />

ad oggetto un P.R.G. privo di efficacia al momento della proposizione del ricorso.<br />

Il piano attico, ex art.58 del Regolamento Edilizio “Rutelli”, può essere edificato oltre<br />

la massima altezza se arretrato entro l’inclinata relativa alla parte di città in cui<br />

l’edificio sorge. Tale disposizione non si applica alle opere edilizie completamente<br />

prive di propria autonomia funzionale, anche potenziale, destinate a contenere<br />

impianti serventi di una costruzione principale per esigenze tecnico funzionali della<br />

costruzione stessa. In questa definizione rientra il vano scala, che per giurisprudenza<br />

costante, è escluso dalla nozione di volume tecnico, non computabile nè per il calcolo<br />

della volumetria massima consentita né per quello dell’altezza massima del<br />

fabbricato. Per tanto la parte terminale del vano scala può sporgere rispetto l’altezza<br />

massima non potendosi applicare la prescrizione sull’arretramento degli attici, anche<br />

ove quest’ultimo non fosse stato previsto dal progetto.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 12 aprile <strong>2011</strong>, n. 565 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - F.S. di<br />

C.S (avv. Didonna) c. Azienda Sanitaria Locale Asl/Ba (avv.ti Digirolamo, Trotta)<br />

Farmacie - Revisione della Pianta Organica - Sedi farmaceutiche - circoscrizioni<br />

territoriali.<br />

Il procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie esistenti in un<br />

Comune dovrebbe fondarsi su specifici e indefettibili presupposti oggettivi quali il<br />

“mutamento sostanziale della popolazione” in senso demografico ed il “mutamento<br />

nella distribuzione della popolazione” in senso topografico.<br />

135


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 12 aprile <strong>2011</strong>, n. 568 - Pres. Est. Mangialardi - P.C di F.P.<br />

(avv. Albanese) c. Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato - Ufficio Regionale<br />

per la <strong>Puglia</strong> (Avvocatura distrettuale dello Stato di <strong>Bari</strong>) e Amministrazione<br />

Autonoma Monopoli di Stato - Roma.<br />

Silenzio - Silenzio rigetto - Limiti.<br />

Non è raffigurabile alcun silenzio rifiuto della P.A. sull’istanza del ricorrente di<br />

apertura di rivendita speciale, qualora la p.a. abbia chiesto espressamente ed in sede<br />

istruttoria, ulteriore documentazione con l’espressa avvertimento che il mancato<br />

riscontro a riguardo dell’interessato avrebbe comportato l’archiviazione della<br />

pratica, senza ulteriore avviso.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez.II., 12 aprile <strong>2011</strong>, n. 574 - Pres. Mangialardi, Est. Serlenga -<br />

M.H., (avv. Nardella ), c. Ministero dell'Interno e Questura di <strong>Bari</strong> (Avvocatura<br />

distrettuale dello Stato di <strong>Bari</strong>).<br />

Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare extracomunitari) - Permesso di<br />

soggiorno - Diniego - Illegittimità.<br />

E' illegittimo il provvedimento con cui la Questura nega il rilascio del permesso di<br />

soggiorno, in forza di una erronea interpretazione logico-sistematica delle<br />

disposizioni vigenti in materia di immigrazione non potendosi ricondurre il reato ex<br />

art. 14, comma 5 ter, prima parte, del d.lgs 286/98 alle statuizioni degli artt. 380-381<br />

c.p.p., vieppiù, tali ultime norme, contemplano un elenco dettagliato di reati che, non<br />

rientranti nel suddetto art.14, risultano essere insuscettibili di estensione analogica in<br />

malam partem ai sensi dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 18 aprile <strong>2011</strong>, n. 608 - Pres. Mangialardi - Est. Serlenga -<br />

R.D.V, (avv. Di Ciommo) c. Comune di Foggia.<br />

Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) - Titolo per l’esercizio<br />

del giudizio di ottemperanza - Decreto ingiuntivo.<br />

Affinchè sussistano i presupposti dell’azione esecutiva, il ricorso in ottemperanza deve<br />

essere preceduto da un atto di messa in mora, deve essere altresì decorso il termine<br />

dilatorio di 120 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo divenuto titolo esecutivo<br />

per mancata opposizione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 18 aprile <strong>2011</strong>, n. 612 - Pres. Mangialardi - Est. Serlenga -<br />

G.S, (avv. Petrarota) c. Azienda sanitaria locale <strong>Bari</strong> (avv. Trotta).<br />

136


Giurisdizione - Giudice ordinario - Giurisdizione del GO per la tutela dei diritti<br />

soggettivi avverso la P. A.<br />

L’istanza di attivazione della procedura di stabilizzazione nelle mansioni di cui<br />

all’art.2 della l. r. P. n. 4/2010 non è basata sul corretto svolgimento di una<br />

procedura concorsuale bensì sulla corretta applicazione di una specifica norma di<br />

legge. Le controversie a tale procedura h<strong>anno</strong> quindi ad oggetto diritti soggettivi e la<br />

cognizione spetta, quindi, al GO, ai sensi dell’art.63 del d.lgs n. 165 del 2001.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 18 aprile <strong>2011</strong>, n.613 - Pres. Mangialardi - Est. Serlenga -<br />

S.P. e S.S. (avv. De Napoli) c. Ministero dell’Interno e Questura di <strong>Bari</strong> (Avvocatura<br />

distrettuale dello Stato di <strong>Bari</strong>).<br />

Sicurezza Pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) -<br />

Regolarizzazione - Art. 14, comma 5 ter, decreto legislativo 25 Luglio 1998, n. 286.<br />

L’aver subito una condanna per il reato di cui all’art.14, comma 5 ter, prima parte,<br />

del d.lgs. n.286/98 non osta alla regolarizzazione del lavoratore extracomunitario,<br />

tale reato non essendo richiamato, neanche per relationem, dall’art. 1 ter, comma 13,<br />

lett. c) del D.L. n.78/2009, oltre che per ragioni logico sistematiche e per il mutato<br />

contesto interpretativo intervenuto sulla fattispecie de qua.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 18 aprile <strong>2011</strong>, n. 616 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - L.S.<br />

(avv. Racanelli) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Gaetano).<br />

Giurisdizione - In materia di Pubblico Impiego - Collocamento a riposo di un<br />

dipendente della PA.<br />

Il provvedimento di collocamento a riposo va impugnato dinanzi al GO, atteso che<br />

l’art. 63 del d. lgs. n. 165/2001 rimette a tale autorità tutte le controversie relative al<br />

rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche quelle nelle<br />

quali si discuta della legittimità di atti amministrativi presupposti precisando che, in<br />

tal caso, il giudice ordinario possa disapplicarli, ove li ritenga illegittimi.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 19 aprile <strong>2011</strong>, n. 621 - Pres. Urbano - Est. Mangialardi -<br />

L.G.P. O., (avv. Floro) c. Ministero della difesa (Avvocatura di Stato), Inpdap (avv.ti<br />

Bove, Mattia).<br />

Corte dei conti - Giudizio in materia di pensioni.<br />

137


Ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. 1214/1934, la giurisdizione della Corte dei conti<br />

in tema di pensioni ha carattere esclusivo essendo affidata al criterio di collegamento<br />

costituito dalla materia; pertanto in essa ricadono tutte le controversie in cui il<br />

rapporto pensionistico costituisca l’elemento identificativo del petitum sostanziale,<br />

come quelle riguardanti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della<br />

pensione dei pubblici dipendenti.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 19 aprile <strong>2011</strong>, n.624 - Pres. Urbano - Est. Mangialardi -<br />

Tenuta del Gargano S.r.l. (avv. ti E. Follieri e I. Follieri) c. Provincia di Foggia.<br />

Silenzio - Silenzio inadempimento - Obbligo di provvedere della Pubblica<br />

Amministrazione - Art. 6 l. r. P. 12 aprile 2001.<br />

È illegittimo il silenzio serbato dalla Provincia in merito alla richiesta di avviare le<br />

procedura di VIA (valutazione impatto ambientale), essendo essa l’unico ente<br />

competente ad attivarla a seguito delle modifiche apportate dalla l. r. P. n. 17/07 alla<br />

precedente legge regionale sempre della <strong>Puglia</strong> n. 11/01.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 21 aprile <strong>2011</strong>, n. 633 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - L.G.P.<br />

e L. I. (avv.ti E. Follieri e I. Follieri) c. Comune di San Giovani Rotondo (avv.<br />

Lofoco).<br />

Principi dell’azione amministrativa - Onere di collaborazione dei privati - Art. 10<br />

l. 27 gennaio 1977, n. 10.<br />

Motivazione del provvedimento - Esclusione del dovere di motivazione.<br />

L’interpretazione per cui il riferimento dell’art. 10 della legge 10/77 sarebbe ai costi<br />

concreti e determinati caso per caso sulla scorta di specifica documentazione,<br />

necessita che i soggetti privati coinvolti nel procedimento assolvano l’onere di<br />

cooperazione in relazione alla esibizione della documentazione richiesta, posto che le<br />

regole che presiedono allo svolgimento del procedimento amministrativo, codificate<br />

dalla legge n. 241/90, costituiscono regole cogenti anche per i soggetti privati e non<br />

solo per l’Amministrazione, tenuti ad un onere di cooperazione nell’ottica della<br />

realizzazione dei principi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.<br />

E’ principio generale che l’attività amministrativa consistente in una mera operazione<br />

materiale di calcolo non richiede una specifica motivazione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez.II, aprile <strong>2011</strong> n. 635 - Pres. Urbano, Est. Serlenga - G.M. e<br />

G.C., (avv. Chiarelli ) c. Comune di Polignano a mare (avv. Flace).<br />

138


Edilizia e Urbanistica - Permesso di costruire - Fabbricato residenziale - Piano<br />

particolareggiato - Limiti.<br />

Legittimo risulta essere il diniego di permesso di costruire emesso dal Comune,<br />

relativo alla realizzazione di un fabbricato residenziale in zona identificata dallo<br />

strumento urbanistico vigente, allorquando, tale diniego sia dovuto, in via principale<br />

ad un' interferenza del progetto con un piano particolareggiato realizzato solo<br />

parzialmente e decaduto per decorrenza dei termini, nonchè per esistenza di un<br />

vincolo idrogeologico ovvero, per inosservanza delle condizioni tecnico-giuridiche,<br />

accertate dal consulente in sede di verificazione dello stato di edificazione, in<br />

particolare nell’accertamento di eventuali incompatibilità dello stesso con le strutture<br />

urbanistiche primarie e secondarie esistenti.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 26 aprile <strong>2011</strong> n. 645 - Pres. Pasca - Est. Cocomile - S.M.<br />

(avv. Defazio) c. Commissione Elettorale Circondariale Comune di Barletta, U.T.G -<br />

Prefettura di <strong>Bari</strong>.<br />

Motivazione del provvedimento - Per relationem - Ricusazione della candidatura<br />

a consigliere comunale.<br />

È legittimo l’atto con cui la Commissione Elettorale Comunale decide di ricusare la<br />

candidatura di una cittadino comunitario, qualora la motivazione addotta per la<br />

ricusazione consenta di comprendere quale sia la documentazione ritenuta non<br />

conforme alla normativa vigente di cui all’art. 5 d.lgs. 197/1996.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 27 aprile <strong>2011</strong>, n. 646 - Pres. Pasca - Est. Cocomile - P. D. S.<br />

(avv.ti Di Modugno, Torre) c. Sottocommissione Elett. Circ. Città di Barletta, U.T.G. -<br />

Prefettura di <strong>Bari</strong>, P.F., U.S., P.D.<br />

Autotutela - Elezioni amministrative - Provvedimento di ricusazione.<br />

E' qualificabile come atto in autotutela il ritiro del provvedimento di ricusazione del<br />

contrassegno di un partito politico, attesa la piena ammissibilità dell'autotutela in<br />

subiecta materia, l’ampia motivazione deducibile anche per relationem attraverso il<br />

richiamo ai verbali della Sottocommissione elettorale ed essendo l’interesse pubblico<br />

all’autoannullamento in re ipsa con l’esigenza di non ingenerare confusione<br />

nell’elettorato.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 28 aprile <strong>2011</strong>, n.647 - Pres. Urbano - Est. Ravasio - Z.F. e<br />

L.A. (avv. Deramo) c. Comune di Sammichele di <strong>Bari</strong>.<br />

139


Edilizia ed Urbanistica - Costruzione abusiva - Sanatoria di conformità -<br />

Presupposti.<br />

Edilizia ed Urbanistica - Costruzione abusiva - Demolizione - Ambito di<br />

applicazione - Finalità.<br />

L'art. 13 della l. 47/85 deve essere interpretato nel senso che ai fini dell'accoglimento<br />

della sanatoria c.d. di conformità di opere edilizie abusive è sufficiente che esse<br />

risultino conformi alla normativa urbanistica ed edilizia vigente al momento in cui il<br />

Comune si pronuncia sulla istanza di sanatoria, non dovendosi richiedere, invece, la<br />

conformità rispetto alle norme vigenti al momento della realizzazione delle stesse.<br />

Non va applicata la sanzione della demolizione, laddove un'opera edilizia inizialmente<br />

abusiva diventi poi lecita in ragione della sopravvenuta approvazione di differenti<br />

norme urbanistiche ed edilizie; in tal caso, infatti, la sanzione della demolizione, ove<br />

applicata, non assolverebbe più al compito di ripristinare le condizioni necessarie per<br />

il corretto sviluppo urbanistico ed edilizio della città, ma assumerebbe un connotato<br />

meramente punitivo, che in realtà non le è proprio e che si deve ritenere assorbito<br />

dalla sanzione pecuniaria che l'interessato deve corrispondere prima di ottenere il<br />

rilascio della sanatoria.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>. Sez.II, 28 aprile <strong>2011</strong>, n.648 - Pres. Urbano - Est.Ravasio - G.L. (avv.<br />

Cerisano) c. C.P.L.S.I.E.S. R.I F. (avv.ti Arena e D’Innella).<br />

Giurisdizione - In materia di espropriazione - Criteri di riparto - Presupposti.<br />

Processo Amministrativo - Azione di accertamento - Ammissibilità - Limiti.<br />

In caso di utilizzazione solo parziale del bene espropriato, la Pubblica<br />

Amministrazione deve comunque decidere, con provvedimento di natura discrezionale,<br />

se e come utilizzare i relitti, ed un diritto soggettivo alla restituzione di questi ultimi<br />

sorge solo dopo che l'Amministrazione li abbia dichiarati inservibili:<br />

correlativamente, solo in tale ipotesi la relativa controversia, avendo ad oggetto una<br />

posizione di diritto soggettivo, è devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario.<br />

Viceversa, prima che l’Amministrazione si pronunci in tal senso, la situazione<br />

soggettiva vantata dal privato che aspiri alla restituzione di relitti rimasti inutilizzati<br />

ha la consistenza di interesse legittimo, dipendendo la soddisfazione di tale<br />

aspirazione dall'esercizio di un potere discrezionale.<br />

Anche a seguito della entrata in vigore del nuovo c.p.a., non è ammissibile avanti al<br />

Giudice Amministrativo l'azione di mero accertamento a mezzo della quale si tenda ad<br />

accertare la sussistenza delle condizioni che consentono di riconoscere al privato il<br />

bene della vita cui aspira.<br />

140


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 28 aprile <strong>2011</strong>, n. 653 - Pres. Urbano - Est. Ravasio - C.P.,<br />

C.N., M.R., A.M.C., M.G. (avv. Schirone) c. Università degli Studi di Foggia<br />

(Avvocatura Distr.le dello Stato di <strong>Bari</strong>).<br />

Istruzione pubblica - Professori ed assistenti di Università - Ordinari ed associati<br />

- Silenzio rifiuto - Giurisdizione amministrativa.<br />

Istruzione pubblica - Professori ed assistenti di Università - Assunzioni - Limiti di<br />

spesa - Eccezioni.<br />

Sebbene il rapporto di lavoro dei professori universitari non sia stato privatizzato, e<br />

pertanto afferisca a materia sulla quale il Giudice amministrativo continua ad<br />

esercitare giurisdizione esclusiva, deve essere dichiarata l’inammissibilità della<br />

domanda avente ad oggetto il silenzio-rifiuto mantenuto dall’Università<br />

sull’assunzione dei vincitori di concorso pubblico per la copertura di posti di<br />

professore ordinario e associato, in quanto il silenzio-rifiuto può formarsi<br />

esclusivamente in ordine ad un’inerzia dell’Amministrazione su una domanda del<br />

privato intesa ad ottenere l’adozione di un provvedimento discrezionale e, quindi,<br />

necessariamente incidente su posizioni di interesse legittimo, e non già nell’ipotesi in<br />

cui venga chiesto il soddisfacimento di posizioni aventi natura sostanziale di diritti<br />

soggettivi.<br />

I limiti di spesa introdotti dall’art. 1, comma 3, D. L. n. 180/08 sono riferibili a tutte le<br />

tipologie di assunzione, non solo a quelle determinate dalla necessità di coprire<br />

vacanze conseguenti a cessazioni dal servizio, (c.d. turn-over), ma anche a quelle<br />

destinate a coprire posti di nuova istituzione (c.d. fuori turn-over). Il legislatore, stante<br />

la rigidità che caratterizza il succitato articolo, ha, pertanto, imposto una regola che<br />

non tollera eccezioni, fatte salve due sole tipologie di assunzioni: quelle dei<br />

ricercatori di cui alla L. 296/06, comma 648, che sono coperte con fondi ministeriali,<br />

e quelle delle persone appartenenti alle categorie protette, che sono in numero<br />

predeterminato e che l’Ateneo non può sopprimere, essendo sempre finanziate dal<br />

turn-over dei lavoratori appartenenti alla medesima categoria.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 28 aprile <strong>2011</strong>, n.654 - Pres. Urbano - Est. Ravasio -<br />

Comune di Barletta (avv. Palmiotti ) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Carletti).<br />

Ricorsi amministrativi - Ricorso gerarchico - Silenzio e significato del silenzio.<br />

Il silenzio sul ricorso gerarchico non dà luogo ad un provvedimento tacito di rigetto,<br />

bensì, semplicemente, ad una ipotesi di inerzia dell’Amministrazione: in detto contesto<br />

l’interessato ha la possibilità di scegliere se gravare immediatamente l’originario<br />

provvedimento negativo, se attendere la decisione sul ricorso gerarchico gravando poi<br />

141


questa ultima ove sfavorevole, se attivarsi in sede giurisdizionale e gerarchica,<br />

determinando la decisione sul ricorso gerarchico l’improcedibilità per sopravvenuto<br />

difetto di interesse, del ricorso giurisdizionale, o, se infine, attivare la procedura<br />

codificata del silenzio, onde ottenere un provvedimento espresso in risposta al ricorso<br />

gerarchico.<br />

142


IIIª SEZIONE<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 13 aprile <strong>2011</strong>, n. 578 – Pres. Morea – Est. Amovilli – A.V.<br />

(avv. Bagnoli) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Gentile) ed altri.<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Interesse a ricorrere –<br />

Sussistenza – In materia di pianificazione del servizio farmaceutico – Fattispecie.<br />

Farmacie – In genere – Decentramento – Criterio demografico o criterio basato<br />

sullo spostamento della popolazione da una zona all'altra del territorio comunale.<br />

Farmacie – In genere – Pianificazione territoriale del servizio farmaceutico –<br />

Limiti.<br />

Se è vero che gli atti di pianificazione del servizio farmaceutico sono diretti alla tutela<br />

dell'interesse pubblico ad una corretta distribuzione territoriale a salvaguardia delle<br />

esigenze della popolazione residente, è innegabile che tale interesse deve essere<br />

altresì contemperato con quello privato dei titolari degli esercizi farmaceutici<br />

confinanti a non vedere pregiudicate le proprie aspettative di mercato, il che denota la<br />

titolarità di una posizione differenziata e qualificata nei confronti dell'esercizio di tale<br />

potere.<br />

Dal combinato disposto dell'art. 5, commi 1 e 2, l. n. 362 del 1992 e dell'art. 1, l. r.<br />

<strong>Puglia</strong> n. 16 del 1996 emerge come il criterio normativo di riferimento, per il<br />

decentramento delle farmacie, sia quello demografico, in relazione al rapporto<br />

farmacie/abitanti, nonché lo spostamento della popolazione anche senza sostanziali<br />

variazioni del numero complessivo di abitanti, come in ipotesi di migrazione da una<br />

zona all'altra del territorio comunale.<br />

Il potere di pianificazione territoriale del servizio farmaceutico, indubbiamente<br />

discrezionale al pari di ogni atto di pianificazione del territorio, trova il proprio limite<br />

nel rispetto dei presupposti individuati dalla legge (nella fattispecie, con particolare<br />

riferimento all'art. 5, comma 2, l. n. 362 del 1991), della cui sussistenza<br />

l'Amministrazione deve dare conto nel corpo della motivazione della scelta effettuata,<br />

al fine di poter consentire il sindacato giurisdizionale in sede di giurisdizione generale<br />

di legittimità da parte del giudice amministrativo.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 13 aprile <strong>2011</strong>, n. 579 – Pres. Morea – Est. Amovilli – A.G.<br />

(avv. Valla) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Rosato), Asl <strong>Bari</strong> (avv. Trotta), Ordine dei<br />

Farmacisti della Provincia di <strong>Bari</strong> (n.c.), A.N. (n.c.).<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Interesse a ricorrere – In<br />

materia di pianificazione del servizio farmaceutico – Sussistenza.<br />

143


Farmacie – Pianta organica – Potere di pianificazione del servizio farmaceutico –<br />

Discrezionalità – Limiti – Presupposti – Onere di motivazione.<br />

È necessario contemperare, nell’ambito della pianificazione del servizio farmaceutico,<br />

l’interesse pubblico ad una corretta distribuzione territoriale, a salvaguardia delle<br />

popolazione residente, con l’interesse privato dei titolari degli esercizi farmaceutici<br />

confinanti a non veder pregiudicate le proprie aspettative di mercato, il che denota la<br />

titolarità di una posizione differenziata e qualificata nei confronti dell’esercizio del<br />

potere di pianificazione. (I giudici sulla base di tale principio h<strong>anno</strong> affermato che ove<br />

gli atti di pianificazione del servizio farmaceutico non istituiscano nuove sedi, bensì<br />

solamente individuino nuove zone, limitative delle zone in precedenza già assegnate e<br />

del relativo bacino d’utenza, tali determinazioni devono ritenersi idonee a ledere, in<br />

modo diretto, concreto ed attuale, l’interesse dedotto in giudizio).<br />

Nell’ambito della pianificazione del servizio farmaceutico l’Amministrazione deve<br />

fornire adeguate motivazioni, a seguito d’idonea attività istruttoria, circa i<br />

presupposti del decentramento delle farmacie (mutamento della distribuzione della<br />

popolazione, insorgenza di nuovi insediamenti abitativi) e circa l’interesse pubblico<br />

ad una diversa e migliore organizzazione dell’assistenza farmaceutica: quest’onere<br />

motivazionale è direttamente rintracciabile sia sul piano generale del procedimento<br />

amministrativo (art. 3 l. n. 241/1990) che sul piano particolare della legislazione<br />

regionale di settore (in particolare, l’art. 22, comma 7, l.r. <strong>Puglia</strong> n. 36/1984).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 13 aprile <strong>2011</strong>, n. 580 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

R.D.L. (avv. Livrieri) c. Politecnico di <strong>Bari</strong>, E.DI.S.U.(avv. Grisolia).<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Proposto avverso un<br />

provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale – Attuativa di una<br />

clausola del bando rimasta inoppugnata – Inammissibilità.<br />

Processo amministrativo – Ricorso Giurisdizionale – Indicazione dell'atto o<br />

provvedimento amministrativo impugnato – Clausola di stile secondo cui<br />

l'impugnazione concerne "ogni altro atto comunque presupposto conseguente o<br />

connesso a quello odiernamente impugnato" – Inidoneità ad individuare l'oggetto<br />

del giudizio.<br />

Il ricorrente che contesti la legittimità del provvedimento di esclusione da un concorso<br />

pubblico, sostenendo la sostanziale illogicità delle prescrizioni formali imposte dal<br />

bando, è tenuto ad impugnare, contestualmente al provvedimento de quo, la clausola<br />

del bando di gara contenente l’espressa ed inequivoca prescrizione formale, oggetto<br />

di specifica contestazione, a pena di inammissibilità del gravame proposto avverso il<br />

provvedimento di esclusione dal concorso stesso.<br />

144


La “clausola di stile” secondo cui l'impugnazione concerne "ogni altro atto comunque<br />

presupposto, conseguente o connesso a quello odiernamente impugnato" o<br />

equivalente, è per sua natura priva di attitudine a manifestare quale debba, secondo<br />

l'interessato, essere l'oggetto del giudizio e dell'annullamento da parte del giudice,<br />

perché solo una inequivoca indicazione consente al giudice di identificare l'oggetto<br />

della domanda e ai contraddittori di esercitare il loro diritto di difesa.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 13 aprile <strong>2011</strong>, n. 581 – Pres. Morea – Est. Amovilli – C.P.<br />

(avv. Valla) c. Comune di Bitonto (avv. Caputi Jambrenghi).<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Contributi ex art. 35 l. n. 47/1985 – Natura paritetica<br />

degli atti determinativi – Diritti soggettivi – Sussistenza.<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In materia edilizia –<br />

Contributi ex art. 35 l. n. 47/1985 – Ricorso avverso gli atti determinativi –<br />

Natura dell’azione.<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Contributi ex art. 35 l. n. 47/1985 – Decorrenza degli<br />

interessi legali.<br />

Gli atti con i quali il Sindaco quantifica l'entità dell'oblazione e del contributo<br />

commisurato agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione delle opere<br />

formanti oggetto di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 35 della l. n.<br />

47/1985 h<strong>anno</strong> natura paritetica, pertanto le controversie relative all' an e al quantum<br />

delle somme dovute a tali titoli riguardano diritti soggettivi in relazione ai quali<br />

l'amministrazione è sfornita di potestà autoritativa.<br />

Attesa la natura paritetica degli atti determinanti l’entità dell’oblazione e degli oneri<br />

concessori ai sensi dell’art. 35 della l. n. 47/1985, l’azione volta a contestare<br />

l’erroneità della quantificazione operata dall’Amministrazione secondo i criteri fissati<br />

in via normativa o regolamentare va qualificata come azione di accertamento,<br />

indipendentemente dalla rituale impugnazione degli atti “impositivi” emanati, i quali<br />

si risolvono in mere operazioni materiali o di calcolo.<br />

In tema di oneri concessori ex art. 35 della l. n. 47/1985, gli interessi legali sugli<br />

oneri stessi decorrono dal momento in cui la concessione in sanatoria è stata<br />

rilasciata, perché soltanto da tale momento – in cui il credito diviene liquido ed<br />

esigibile ex art. 1282 c.c. – può configurarsi un ritardo nel pagamento delle somme<br />

dovute.<br />

145


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 13 aprile <strong>2011</strong>, n. 582 – Pres. Morea – Est. Amovilli – M.D.<br />

ed altri (avv.ti Goffredo, Pellegrino) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv.ti Carletti, Francesconi),<br />

Agea (n.c.).<br />

Giurisdizione – In materia di determinazione delle quote latte e dei prelievi<br />

supplementari per consegne eccedenti le quote – Giurisdizione del giudice<br />

amministrativo – Sussistenza.<br />

Unione europea – Politica commerciale comune – Quote latte – QRI assegnato in<br />

Italia dal 1993 – Inattendibilità – In quanto determinato sulla base di<br />

autocertificazioni degli stessi produttori – Disapplicazione della normativa<br />

interna e applicazione di quella comunitaria – Obbligatorietà – Per<br />

l'Amministrazione Regionale.<br />

Non introducendo l'art. 1, comma 551, l. n. 311 del 2004 una giurisdizione di tipo<br />

esclusivo del giudice ordinario, restano devolute alla giurisdizione generale di<br />

legittimità del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto la<br />

contestazione dell'esercizio di un potere autoritativo quale quello di determinazione<br />

delle quote latte – nella fattispecie, del quantitativo individuale di riferimento da<br />

assegnare ai singoli allevatori – e dei prelievi supplementari per consegne eccedenti<br />

le quote, secondo il generale criterio di riparto fondato sulla natura delle posizioni<br />

sostanziali dedotte in giudizio, avente consistenza nella fattispecie di interesse<br />

legittimo.<br />

In tema di “quote latte”, il criterio del quantitativo individuale di riferimento (QRI)<br />

posto dalla l. n. 119 del 2003, essendo determinato sulla base di auto-certificazione,<br />

lede ingiustificatamente l’attività economica dei produttori, che risulta limitata senza<br />

alcuna necessità di riequilibrare il mercato della produzione del latte; da ciò l’obbligo<br />

per l’Amministrazione regionale di disapplicare la citata normativa interna e dare<br />

diretta applicazione ai Regolamenti comunitari in materia.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 13 aprile <strong>2011</strong>, n. 583 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

D.F.M. (avv. Maggi) c. Comune di <strong>Bari</strong> (avv. Valla).<br />

Espropriazione – Dichiarazione di pubblica utilità – Contenuto ed effetti dell’atto<br />

contenente la d.p.u. – Efficacia immediatamente lesiva – Impugnabilità nel<br />

termine decadenziale – Decorrente dalla notificazione o dalla piena conoscenza.<br />

Espropriazione – Dichiarazione di pubblica utilità – Contenuto ed effetti dell’atto<br />

contenente la d.p.u. – Presunzione di piena conoscenza dell’atto impugnato –<br />

Sussistenza.<br />

Espropriazione – Decreto di esproprio – Contenuto ed effetti – Natura – Atto non<br />

recettizio – Effetti derivanti della mancata comunicazione – Decadenza.<br />

146


Il provvedimento che, anche se implicitamente, dichiara la pubblica utilità di un'opera<br />

pubblica non è atto meramente preparatorio bensì determinazione dotata di effetti<br />

direttamente lesivi della sfera giuridica dei destinatari, con conseguente necessità di<br />

impugnazione immediata e autonoma nel termine decadenziale decorrente dalla<br />

notificazione, o comunque dalla piena conoscenza, non essendo pertanto possibile<br />

farne valere i vizi in via derivata all’esito finale del procedimento.<br />

E’ idonea ad integrare la presunzione della piena conoscenza della lesività dell’atto<br />

impugnato il provvedimento notificato di occupazione d’urgenza che indichi, seppur in<br />

sintesi, il contenuto più rilevante della dichiarazione di pubblica utilità, vale a dire<br />

l’identificazione dell’oggetto della dichiarazione (estremi catastali delle aree<br />

interessate), i proprietari catastali, i termini iniziali e finali dei lavori e del<br />

procedimento espropriativo e lo specifico effetto giuridico, rilevando, inoltre, ai fini<br />

della piena conoscenza, anche il lasso di tempo intercorrente tra l’approvazione della<br />

dichiarazione di pubblica utilità e la relativa, seppur indiretta, comunicazione.<br />

Il decreto di espropriazione per pubblica utilità non ha natura di atto recettizio: la<br />

mancata comunicazione personale dello stesso, quindi, sortirà effetti esclusivamente<br />

sul piano del decorso del termine di decadenza per l’esercizio dell’azione<br />

impugnatoria, anche alla luce del vigente testo unico, non rilevando la disciplina<br />

generale del procedimento e del provvedimento amministrativo in quando derogata<br />

dalla disciplina speciale del T.U. espropriazioni.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 13 aprile <strong>2011</strong>, n. 584 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

Comune di Trani (avv. Gagliardi La Gala) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Di Lecce),<br />

Commissari ad acta D.G. e D.M.D. (avv. Carrieri).<br />

Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) – Commissario ad acta –<br />

Compenso – Per l’espletamento di funzioni in materia urbanistica ed urbanistica<br />

– Criteri di calcolo.<br />

Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) – Commissario ad acta –<br />

Compenso – Per l’espletamento di funzioni in materia urbanistica ed urbanistica<br />

– Ritardo del Comune nella formazione del Piano regolatore generale – Non può<br />

farsi ricadere sul Commissario – Rifiuto comunale di corrispondere il compenso<br />

al Commissario – Illegittimità.<br />

Il criterio da utilizzare per il compenso "a discrezione" spettante al Commissario ad<br />

Acta nominato dalla Regione <strong>Puglia</strong> con delibera G.R. n. 1199/1999 va individuato<br />

esclusivamente negli specifici criteri all'uopo stabiliti dalla Regione per<br />

l'espletamento delle funzioni in materia urbanistica ed edilizia da parte dei predetti<br />

Commissari, da valutarsi secondo equità e congruità, e conseguente sindacabilità in<br />

sede di giurisdizione generale di legittimità secondo i consueti parametri di non<br />

manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento.<br />

147


Non può affermarsi la non debenza del compenso del commissario ad acta ove non si<br />

sia adempiuto alla attività, ad esso demandata ed espletata, a causa del perdurante<br />

ritardo dell’Amministrazione interessata nella formazione del Prg.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 13 aprile <strong>2011</strong>, n. 585 – Pres. Morea – Est. Amovilli – A.F.<br />

(avv. De Rosas) c. Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità <strong>Bari</strong> e Provincia<br />

(avv. Ferrarese), C.M. e altri.<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Legittimazione passiva – In<br />

materia di assegnazione di alloggi e.r.p. – Notificazione del ricorso al Comune –<br />

Necessità.<br />

In materia di impugnazione della graduatorie definitive per l’assegnazione di alloggi<br />

di edilizia residenziale pubblica, a norma dell’art. 41 c.p.a. non è sufficiente la sola<br />

notificazione del ricorso alla Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità,<br />

essendone l’attività direttamente imputabile al Comune, secondo il noto fenomeno<br />

della immedesimazione organica, con conseguente legittimazione passiva processuale<br />

ex art. 107, comma 2, d.lgs. 267/2000 in capo al Sindaco pro tempore del Comune in<br />

cui la Commissione risulta incardinata.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 13 aprile <strong>2011</strong>, n. 586 – Pres. Morea – Est. Giansante – R.C.<br />

(avv. Monteleone) c. Comune di San Marco in Lamis (avv. Scarano).<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Denuncia di inizio attività – Sospensione – Ricorso<br />

giurisdizionale –Notifica all’amministratore del condominio dell’immobile –<br />

Necessità – Se necessario il parere condominiale – Conseguenza –<br />

Inammissibilità.<br />

Il ricorso contro l’ordinanza con la quale il Comune dispone la sospensione<br />

dell’efficacia della Dia, se gli interventi relativi a quest’ultima necessitano di parere<br />

condominiale in quanto non di proprietà esclusiva del ricorrente, è inammissibile per<br />

mancata notifica all’amministratore del condominio dell’immobile concernente<br />

l’intervento oggetto della Dia.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 13 aprile <strong>2011</strong>, n. 588 – Pres. Morea – Est. Giansante – V.S.<br />

(avv. Bavaro) c. Comune di Ruvo di <strong>Puglia</strong> (avv. Chieffi), Regione <strong>Puglia</strong> (n.c.).<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Termine di proposizione del<br />

ricorso – Eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività – Prova della piena<br />

conoscenza dell’atto.<br />

148


Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Piani regolatori generali – Prevalenza delle prescrizioni<br />

normative su quelle cartografiche.<br />

Ai fini della declaratoria di tardività dell’impugnazione, la piena conoscenza degli atti<br />

impugnati da parte del ricorrente deve essere rigorosamente provata dalla parte che<br />

la eccepisce, producendo in giudizio almeno la comunicazione del provvedimento.<br />

Per poter valutare una domanda di permesso di costruire, in caso di contrasto tra le<br />

indicazioni grafiche del piano regolatore generale e le prescrizioni normative in esso<br />

contenute, prevalgono queste ultime, in quanto, le risultanze grafiche possono solo<br />

chiarire e completare quanto è normativamente stabilito nel testo, ma, non possono<br />

sovrapporsi o negare quanto da esso risulta.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 13 aprile <strong>2011</strong>, n. 589 – Pres. Morea – Est. Giansante – D.G.<br />

e altri (avv. Giangregorio) c. Comune di Putignano (n.c.), Regione <strong>Puglia</strong> (n.c.), Asl<br />

BA (n.c.), T.M. di P.N. & C. s.n.c. (avv. Tedone).<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Denuncia di inizio attività – Interventi di manutenzione<br />

straordinaria – Cambio di destinazione d’uso – Accertamento di conformità –<br />

Sanatoria – Legittimità – Non aggravio del procedimento.<br />

È legittimo l’operato del Comune che, a seguito di una prima Dia per interventi di<br />

manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001, consideri la<br />

successiva Dia presentata in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del medesimo decreto,<br />

qualora il cambio di destinazione d’uso sia conforme alla destinazione urbanistica ed<br />

edilizia vigente sia al momento del cambio che al momento della presentazione della<br />

denuncia di inizio attività, così evitando di incorrere in un inutile aggravio del<br />

procedimento vietato dall’art. 2 della l. n. 241/1990.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 14 aprile <strong>2011</strong>, n. 591 – Pres. Morea – Est. Pasca – S.A.R.A.<br />

s.r.l. (avv. Capuano, Amendola) c. Comune di Volturara Appula (avv. Follieri).<br />

Processo Amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Interesse a ricorrere –<br />

Sopravvenuta carenza di interesse – Per la sopravvenuta inefficacia del<br />

provvedimento di demolizione – A seguito di istanza di permesso edilizio in<br />

sanatoria.<br />

La proposizione da parte del ricorrente, nelle more del processo, di un’istanza di<br />

permesso edilizio in sanatoria, rende l’impugnato provvedimento di demolizione<br />

inefficace e il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che<br />

149


la presentazione di tale istanza dovrà essere definita dall’Amministrazione con un<br />

nuovo provvedimento formale.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 14 aprile <strong>2011</strong>, n. 596 – Pres. Morea – Est. Pasca – C.G.<br />

(avv.ti Di Mattia, Nardella) c. Comune di San Giovanni Rotondo, Commissione per la<br />

formazione graduatorie e mobilità Foggia (n.c.), S.N. (avv.ti Lampugnano,<br />

Placentino).<br />

Edilizia popolare ed economica – Assegnazione – In genere – Decadenza –<br />

Subentro del coniuge separato (c.d. voltura).<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Interesse a ricorrere –<br />

Decadenza assegnazione alloggio e.r.p. – Insussistenza.<br />

In caso di intervenuta decadenza dell’assegnazione di alloggio e.r.p. nei confronti del<br />

coniuge separato, sul presupposto della carenza del requisito dell’attualità<br />

dell’occupazione (in quanto costui, prima della presentazione della domanda di<br />

assegnazione, causa la separazione giudiziale, risultava essersi allontanato dalla casa<br />

coniugale), deve ritenersi maturato il diritto dell’altro coniuge alla prosecuzione<br />

dell’assegnazione (c.d. voltura) ex art. 15, comma 6, l.r. <strong>Puglia</strong> n. 54 del 1984, anche<br />

indipendentemente da una formale assegnazione dell’alloggio.<br />

L’intervenuta voltura del contratto locativo in favore del coniuge separato (ex art. 15<br />

l.r. <strong>Puglia</strong> n. 54/1984) e la stabilizzazione dell’occupazione dell’alloggio da parte del<br />

nucleo familiare, nonché la circostanza che il ricorrente occupi da tempo altro e<br />

diverso alloggio, f<strong>anno</strong> ritenere insussistente l’interesse ad ottenere l’annullamento<br />

del decreto sindacale con cui è stata dichiarata la decadenza dell’assegnazione<br />

dell’alloggio e.r.p., atteso che ciò non comporterebbe alcun concreto vantaggio per il<br />

ricorrente.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 14 aprile <strong>2011</strong>, n. 597 – Pres. Morea – Est. Pasca – Comune<br />

di Acquaviva delle Fonti (avv. Gagliardi La Gala) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv.ti Girone,<br />

Loffredo), Comune di Melendugno (n.c.), Comune di Martano (n.c.).<br />

Sovvenzioni, contributi, sussidi – Procedura di finanziamento per la realizzazione<br />

di asili nido – Natura – Procedura concorsuale.<br />

Sovvenzioni, contributi, sussidi – Procedura di finanziamento per la realizzazione<br />

di asili nido – Norme del bando che escludono i progetti privi delle diciture<br />

identificative sul plico di consegna – Legittimità.<br />

La procedura per l’erogazione di contributi, stanziati dalla Regione <strong>Puglia</strong>, finalizzati<br />

alla realizzazione di asili nido integra non già mera attività di verifica del possesso di<br />

150


equisiti progettuali richiesti, ma una vera e propria procedura concorsuale, sia pure<br />

bandita mediante avviso pubblico, atteso che il procedimento in questione risulta<br />

chiaramente volto a selezionare i progetti più idonei e qualificati e, pertanto,<br />

meritevoli dei predetti finanziamenti in termini comparativi e nei limiti della capienza<br />

degli stanziamenti finanziari stessi.<br />

In materia di erogazione di contributi finalizzati alla realizzazioni di asili nido, le<br />

clausole del bando che prevedono l’esclusione dei progetti privi del frontespizio e<br />

delle diciture identificative sul plico di consegna, devono ritenersi legittime e logiche,<br />

in quanto volte ad assicurare il rispetto dei principi di segretezza dell’offerta, nonché<br />

della correttezza e trasparenza del procedimento di gara.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 14 aprile <strong>2011</strong>, n. 598 – Pres. Morea – Est. Pasca – P.F.<br />

(avv. Bavaro) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato).<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Straordinario (Servizio) – Presupposti di<br />

retribuibilità – Autorizzazione formale della P.A. – Necessità – Autorizzazione<br />

implicita – Eccezione – Presupposti – Onere della prova.<br />

Nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, la retribuibilità del lavoro<br />

straordinario è ammessa solo in presenza di una precedente e formale autorizzazione<br />

della P.A. con la quale è possibile desumere le ragioni di pubblico interesse del<br />

ricorso alla prestazione lavorativa del dipendente oltre il normale orario di lavoro.<br />

Tuttavia, l’autorizzazione si intende implicitamente data laddove il dipendente risulti<br />

l’unico addetto al servizio e tale adempimento risulti indispensabile e non<br />

dilazionabile per l’efficienza e il buon andamento dell’attività dello stesso ente. In tali<br />

circostanze, è onere probatorio del dipendente dimostrare la sussistenza dei suddetti<br />

presupposti ai fini del riconoscimento del compenso per il lavoro straordinario<br />

prestato.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 28 aprile <strong>2011</strong>, n. 657 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

Azienda Ospedaliera P.F. di C. e R. “C.G.P.” (avv. Sticchi Damiani) c. Regione <strong>Puglia</strong><br />

(avv. Loffredo) e altri.<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Interesse a ricorrere –<br />

Natura strumentale – Lesione concreta e attuale della sfera giuridica –<br />

Fattispecie.<br />

Sanità pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – Assegnazione<br />

di congelatori alle strutture appartenenti alla rete trasfusionale regionale –<br />

Esclusione di Azienda Ospedaliera gestita da Ente ecclesiastico – Illegittimità.<br />

151


L’ente ricorrente prospetta una lesione concreta ed attuale della propria sfera<br />

giuridica anche quando dall’annullamento del provvedimento impugnato non si<br />

ottiene direttamente l’utilità finale bensì solo la possibilità di conseguirla mediante il<br />

doveroso riesercizio del potere, dal momento che l’interesse a ricorrere può avere<br />

consistenza anche solo strumentale al raggiungimento di tale utilità.<br />

Deve ritenersi illegittima la deliberazione della Giunta Regionale che ha escluso<br />

un’Azienda Ospedaliera gestita da un ente ecclesiastico dal novero delle strutture<br />

appartenenti alla rete trasfusionale regionale destinatarie dell’assegnazione dei<br />

congelatori shock-freezing, stabilendo contestualmente che debba provvedere in<br />

proprio all’acquisto di tali strumenti. Tale provvedimento viola, infatti, la normativa<br />

statale regionale in materia di equiparazione delle aziende ospedaliere gestite da enti<br />

ecclesiastici civilmente riconosciuti alle strutture pubbliche, in particolare, l’art. 23<br />

della l. n. 219/2005 e della l.r. <strong>Puglia</strong> n. 24/2006.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 28 aprile <strong>2011</strong>, n. 658 – Pres. Morea – Est. Amovilli – P.T.<br />

(avv. Bavaro) c. Asl <strong>Bari</strong> (avv.ti. Digirolamo, Trotta).<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Assunzioni – Stabilizzazione dei lavoratori<br />

assunti con contratto a tempo determinato – Situazione giuridica soggettiva –<br />

Qualificazione – Mera aspettativa – A fronte del potere discrezionale della P.A.<br />

A fronte della scelta di natura ampiamente discrezionale della P.A. di procedere alla<br />

copertura di posti in organico mediante lo strumento della stabilizzazione dei<br />

lavoratori assunti a tempi determinato – in luogo del pubblico concorso o di altre<br />

forme di reclutamento del personale – la posizione di cui è titolare il soggetto in<br />

possesso dei requisiti astrattamente previsti dalla legge per poter accedere alla<br />

stabilizzazione non è di diritto soggettivo né di interesse legittimo, bensì di mera<br />

aspettativa all’attivazione delle relative selezioni, attivazione che non rappresenta un<br />

obbligo per l’Amministrazione, ma una mera facoltà.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 28 aprile <strong>2011</strong>, n. 660 – Pres. Morea – Est. Amovilli – G.S.<br />

(avv.ti Didonna, Sarcina) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Del Giudice), Comune di Trinitapoli<br />

(avv. Matassa).<br />

Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso<br />

di costruire) – Sospensione – Violazione dei piani paesaggistici – Natura<br />

vincolata.<br />

Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso<br />

di costruire) – Variante – Titolo abilitativo – Necessità – Sospensione lavori –<br />

Natura vincolata.<br />

152


Motivazione del provvedimento – Atti vincolati – Sospensione del permesso di<br />

costruire – Per difformità dei lavori – Obbligatorietà – Difetto di motivazione –<br />

Insussistenza.<br />

Motivazione del provvedimento – Atti vincolati – Violazione del principio di<br />

proporzionalità – Inconfigurabilità.<br />

La comprovata difformità dei lavori effettuati su area ad elevato rischio sismico,<br />

rispetto a quanto assentito con il permesso di costruire, rende l’adozione del<br />

provvedimento di sospensione del tutto vincolata, senza possibilità di compiere alcuna<br />

diversa valutazione al riguardo, stante anche la rilevanza degli interessi pubblici<br />

sottesi.<br />

La mancata presentazione dell’istanza per ottenere il necessario titolo abilitativo, sia<br />

comunale che regionale, priva il ricorrente della possibilità di realizzare delle opere<br />

in variante e rende il provvedimento di sospensione dei lavori di natura vincolata.<br />

La natura vincolata del provvedimento di sospensione dei lavori per difformità dal<br />

permesso di costruire, rende non necessaria una motivazione particolarmente estesa,<br />

essendo sufficiente che l'amministrazione individui con chiarezza le ragioni giuridiche<br />

assunte a fondamento della decisione, anche con mero richiamo alle disposizioni di<br />

legge delle quali viene fatta applicazione.<br />

Non è configurabile la violazione del principio di proporzionalità in relazione ad<br />

attività vincolate sia nell’an che nel quomodo, non avendo l’Amministrazione alcun<br />

margine di scelta in ordine all’attenuazione del sacrificio imposto al privato per il<br />

conseguimento del fine pubblico perseguito.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 28 aprile <strong>2011</strong>, n. 661 – Pres. Morea – Est. Amovilli – G.S.<br />

(avv.ti Didonna, Sarcina) c. Comune di Trinitapoli (avv. Matassa).<br />

Ambiente – Rifiuti – Ordine di rimozione – Natura – Destinatari.<br />

Ambiente – Rifiuti – Ordine di rimozione – Motivazione.<br />

L’ordinanza con la quale il Comune intima la rimozione di rifiuti ed il ripristino dello<br />

stato dei luoghi è un provvedimento tipico c.d. necessitato, secondo cui l’obbligo di<br />

procedere alla rimozione dei rifiuti può gravare, in solido con il responsabile, anche a<br />

carico del proprietario del sito e del titolare dei diritti reali o personali di godimento<br />

relativi ad esso, ma solo se tale violazione sia anche loro imputabile a titolo di dolo o<br />

colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati,<br />

dai preposti al controllo.<br />

153


L’ordinanza di rimozione di rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi è illegittima se<br />

dal provvedimento non emergono le ragioni, da esternare con congrua motivazione, di<br />

eccezionalità ed attualità del pericolo per l’incolumità pubblica.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 28 aprile <strong>2011</strong>, n. 662 – Pres. Morea – Est. Amovilli – Case<br />

di Cura Riunite V.S. e N.S.F. s.r.l. (avv. Gentile) c. Asl Foggia (avv. Corrente).<br />

Sanità Pubblica – Servizio sanitario nazionale – Strutture private accreditate –<br />

Spesa sanitaria – Determinazione annuale tetti di spesa ex art. 25 l.r. <strong>Puglia</strong><br />

28/2000 – Dief – Deliberazioni difformi.<br />

L’art. 25 della l.r. n. 28/2000 stabilisce che i limiti di remunerazione per le prestazioni<br />

interessanti l’assistenza specialistica e ospedaliera erogati da soggetti privati<br />

provvisoriamente accreditati sono determinati annualmente dal documento di<br />

indirizzo economico funzionale (DIEF), non mutando le deliberazioni difformi,<br />

adottate dall’Asl e dalla Regione in sede negoziale, attributive di somme aggiuntive<br />

per il conseguimento di obiettivi specifici, il detto tetto di spesa così stabilito dalla<br />

Giunta Regionale.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 28 aprile <strong>2011</strong>, n. 663 – Pres. Morea – Est. Amovilli – F.L.,<br />

F.V. (avv.ti Lofoco, Tarantino) c. Comune di Cassano delle Murge.<br />

Strade – Privata o pubblica – Destinazione ad uso pubblico di una strada privata<br />

– Indici rivelatori – In generale.<br />

Strade – Privata o pubblica – Destinazione ad uso pubblico di una strada privata<br />

– Indici rivelatori – Transito pubblico – Assenza di impedimenti all’ingresso di<br />

terzi – Non sufficienza.<br />

Indici rivelatori della destinazione ad uso pubblico di una strada privata sono: a) il<br />

passaggio esercitato da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un<br />

gruppo territoriale uti cives e non uti singuli; b) la concreta idoneità della strada a<br />

soddisfare non solo il collegamento con la via pubblica, ma anche esigenze di<br />

generale interesse; c) un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso<br />

pubblico, che può identificarsi nella protrazione dell'uso stesso da tempo<br />

immemorabile, così come in altro titolo (dicatio ad patriam, usucapione, convenzione).<br />

La circostanza di fatto del transito pubblico costituisce un mero indice presuntivo ex<br />

art. 2729 c.c. che, anche in assenza di impedimenti all'ingresso di terzi, non è<br />

sufficiente a trasformare il fondo di proprietà privata in una parte del complesso<br />

sistema viario pubblico.<br />

154


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 28 aprile <strong>2011</strong>, n. 664 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

T.D.G. (avv. Conti) c. Comune di <strong>Bari</strong> (avv.ti Amoruso, Valla), Commissione<br />

Graduatoria e mobilità Provincia di bari e Provincia.<br />

Edilizia popolare ed economica – Assegnazione – In genere – Natura concorsuale<br />

– Impugnazione della graduatoria – Notificazione del ricorso ai controinteressati<br />

– Necessità – Difetto – Conseguenza – Inammissibilità del ricorso.<br />

Stante la pacifica natura concorsuale dei procedimenti di assegnazione in locazione di<br />

alloggi di edilizia residenziale pubblica, qualora il ricorrente, nel caso di<br />

impugnazione della relativa graduatoria, deduca censure che, se fondate,<br />

determinerebbero la modifica dell’ordine della graduatoria, il ricorso va notificato, a<br />

pena di inammissibilità ex art. 35 c.p.a. lett. b), a tutti coloro che, a seguito di tale<br />

modifica, conseguirebbero una collocazione deteriore (o ad almeno uno di essi, salva<br />

la successiva integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, a norma<br />

dell’art. 41, comma 2 c.p.a.).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 28 aprile <strong>2011</strong>, n. 665 – Pres. Morea – Est. Amovilli – C.C.<br />

(avv.ti Derobertis, De Trizio) c. Miur – Scuola secondaria I livello “G. P.” di Molfetta<br />

e altri (Avv. Stato), R.F (n.c.).<br />

Giurisdizione – Giudice amministrativo (giurisdizione di legittimità) – In materia<br />

di istruzione pubblica – Programmazione fondi strutturali P.O.N.-F.S.E. –<br />

Determinazioni del collegio dei Docenti – Approvazione del Piano Integrato<br />

annualità 2010/11 – Interesse legittimo – Sussiste.<br />

In materia di determinazioni del Collegio dei docenti in ordine all’approvazione del<br />

Piano Integrato annualità 2010/<strong>2011</strong>, relativo al Programma Operativo Nazionale<br />

“Competenze per lo sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo, sussiste la<br />

giurisdizione generale di legittimità del g.a., vertendo tale la controversia, secondo il<br />

noto criterio del petitum sostanziale, sulla contestazione del legittimo esercizio del<br />

potere autoritativo dell’autorità scolastica, e non già su questioni, di diritto<br />

soggettivo, attinenti al rapporto di lavoro privatizzato dei docenti scolastici.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 28 aprile <strong>2011</strong>, n. 666 – Pres. Morea – Est. Giansante – V.S.<br />

(avv. Mastroviti) c. Comune di Vieste (n.c.), M.T. (avv. Gambatesa).<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Impugnazione – Ricorso giurisdizionale – Termine<br />

decadenziale – Dies a quo – Cartello inizio lavori.<br />

155


È irricevibile il ricorso con il quale è stato impugnato un permesso di costruire, nel<br />

caso in cui il ricorso stesso sia stato notificato dopo il decorso del termine<br />

decadenziale di sessanta giorni dalla data di affissione del cartello di inizio dei lavori,<br />

ubicato in maniera ben visibile a chiunque ed a meno di un metro dal cancello di<br />

entrata dell'esercizio commerciale del ricorrente.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 28 aprile <strong>2011</strong>, n. 667 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

A.D.B. (avv. Profeta) c. Comune di Monopoli (avv. Nocera).<br />

Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso<br />

di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenza – Demolizione – Termine – Art.<br />

4, comma 3, l. n. 47 del 1985 – Natura ordinatoria – Conseguenza.<br />

Il termine di quarantacinque giorni dall'emissione dell'ordine di sospensione dei<br />

lavori, previsto dall'art. 4, comma 3, l. 28 febbraio 1985, n. 47 ed attualmente dall’art.<br />

27, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 per l'adozione dell'ordinanza di demolizione<br />

di una costruzione abusiva, ha natura ordinatoria con la conseguenza che il suo<br />

inutile decorso non priva il Comune del potere-dovere di agire mediante l'adozione di<br />

misure repressive ma segna solo il limite di efficacia del provvedimento di sospensione<br />

dei lavori.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 28 aprile <strong>2011</strong>, n. 669 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

P.D.B. (avv. Ingrosso) c. F.d.S.E., S.A. s.r.l. (avv. Riccardi), C.N.I.P.E.C. s.r.l. (avv.<br />

Gualtieri) e V.M. (avv. Ferrara).<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento<br />

di concorso – Termine per impugnare – Decorrenza.<br />

In linea generale, nei concorsi a posti di pubblico impiego, il termine per<br />

l’impugnazione degli atti decorre dalla data di conoscenza del relativo esito, che si fa<br />

coincidere col provvedimento di approvazione della graduatoria, in quanto solo da<br />

detto atto può scaturire la lesione della posizione degli interessati e la sua conoscenza<br />

reca in sé tutti gli elementi che consentono all’interessato di percepirne la portata<br />

lesiva. Siffatta regola generale subisce, tuttavia, un adattamento in tema di<br />

impugnativa dei giudizi negativi delle prove orali o pratiche, allorquando sia il bando<br />

che le presupposte fonti normative di rango primario o secondario (nel caso di specie,<br />

l’art. 6 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487), prevedano una forma di pubblicità<br />

obbligatoria che, oltre a garantire la par condicio fra candidati e la trasparenza<br />

dell’azione amministrativa, incida sulla decorrenza del termine perentorio per<br />

impugnare, davanti al giudice amministrativo, il giudizio negativo formulato dalla<br />

156


commissione esaminatrice. In tal caso, quindi, il termine di impugnazione decorre<br />

dalla data della seduta d’esame con affissione dei risultati.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 28 aprile <strong>2011</strong>, n. 670 – Pres. Morea – Est. Giansante – Soc.<br />

I.S.C. di R.F. s.n.c. (avv.ti Gagliardi La Gala, Rosania) c. Comune di Foggia (avv.ti<br />

Dragonetti, Barbato) ed altri.<br />

Processo amministrativo – Azione avverso il silenzio – Discrezionalità<br />

amministrativa – Poteri del giudice – Limiti.<br />

Nelle materie caratterizzate da discrezionalità amministrativa, la sentenza che<br />

conclude il giudizio avverso il silenzio serbato dalla P.A. su un’istanza del privato<br />

deve limitarsi ad accertare l'inadempimento all'obbligo di provvedere a causa<br />

dell'illegittimità del silenzio, individuando altresì un ulteriore termine nel quale la<br />

P.A. dovrà provvedere. (Nel caso di specie, il Collegio ha accolto il ricorso avverso il<br />

silenzio serbato dal Comune in ordine ad un’istanza di ritipizzazione urbanistica di<br />

un’area di proprietà del ricorrente).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 28 aprile <strong>2011</strong>, n. 673 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

A.D.G. e A.A. (avv. Calvani) c. Comune di Molfetta (n.c.).<br />

Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso<br />

di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Acquisizione del bene abusivo<br />

al patrimonio pubblico – Operabilità nei soli confronti del proprietario<br />

responsabile dell'abuso – Eccezione.<br />

L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area sulla quale insiste l’opera<br />

abusiva, costituendo un’autonoma sanzione conseguente all’inottemperanza all’ordine<br />

di demolizione, può essere disposta solo nei confronti del responsabile dell’abuso, ma<br />

non può operare nei confronti del proprietario dell’area laddove questi dimostri<br />

inequivocabilmente la sua completa estraneità rispetto al compimento dell’opera<br />

abusiva o che egli, essendone venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo,<br />

con gli strumenti offerti dall’ordinamento o abbia dato il consenso alla realizzazione<br />

dell’abuso.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 28 aprile <strong>2011</strong>, n. 674 – Pres. Morea – Est. Giansante – A.Z.<br />

(avv.ti Piccolo, D’Ambrosio) c. Comune di Andria (avv. De Candia).<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Impianti di distribuzione carburanti – Applicabilità<br />

157


dell’art. 1 d.lgs. n. 32/1998 – Silenzio assenso – Possibilità – Concessione edilizia<br />

successiva – Natura.<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Variante – Impianti di distribuzione carburanti –<br />

Silenzio assenso – Diniego di variante – Illegittimità.<br />

È applicabile al procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione<br />

di un impianto di distribuzione carburanti per autotrazione l’art. 1 del d.lgs. n.<br />

32/1998 a mente del quale, trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti, la<br />

domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego; pertanto,<br />

la successiva concessione edilizia, rilasciata dal Comune in seguito ad accertamento<br />

giudiziale del silenzio assenso, costituisce provvedimento espresso di carattere<br />

meramente ricognitivo.<br />

In tema di autorizzazione alla realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti<br />

per autotrazione, attesa la natura meramente ricognitiva della concessione edilizia<br />

intervenuta dopo il formarsi del silenzio assenso serbato dall’amministrazione, è<br />

illegittimo il diniego di variante in corso d'opera, richiesta successivamente<br />

dall’interessato, motivato sull’assunto del mancato rilascio ab origine di un permesso<br />

esplicito di costruire.<br />

158


<strong>TAR</strong> PUGLIA – BARI, MASSIME MAGGIO <strong>2011</strong><br />

Iª SEZIONE<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 3 Maggio <strong>2011</strong>, n. 678 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - R.<br />

S.p.A. (avv.ti Bazzani, Mastroviti e Recla) c. Azienda ospedaliero-universitaria<br />

Ospedali Riuniti di Foggia (avv.to Papa).<br />

Processo amministrativo - Ricorso giurisdizionale - Contenuto del ricorso -<br />

Sottoscrizione del ricorso - Invio con mezzi telematici.<br />

Processo amministrativo - Ricorso per motivi aggiunti - Termine per la<br />

proposizione.<br />

Contratti pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei<br />

settori ordinari - Gara d’appalto - Criteri di valutazione delle offerte.<br />

Contratti pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei<br />

settori ordinari - Gara d’appalto - Verbali.<br />

In caso di utilizzazione dei mezzi telematici per la trasmissione degli atti relativi ai<br />

procedimenti giurisdizionali, la leggibilità della sottoscrizione del mittente che la<br />

copia foto riprodotta di un atto del processo trasmesso a distanza deve riportare, è<br />

prevista non ai fini dell’esistenza o della validità dell’atto, ma della possibilità di<br />

considerare la copia ricevuta come conforme all’originale inviato per via telematica.<br />

La mancanza della sottoscrizione pertanto ha rilievo solo quando tale conformità<br />

venga espressamente posta in discussione.<br />

La tardività dei motivi aggiunti non comporta l’applicazione di una dimidiazione dei<br />

termini processuali, dal momento che prevale l’esigenza di tutelare il diritto di difesa<br />

così come così come costituzionalmente garantito.<br />

All’esito di una gara d’appalto non è possibile asserire la mancata esplicitazione delle<br />

valutazioni effettuate dalla sottocommissione tecnica e la conseguente impossibilità di<br />

muovere le necessarie contestazioni, quando dagli atti di gara si desumono<br />

chiaramente le ragioni della scelta a favore di una concorrente. Più precisamente la<br />

commissione giudicatrice, al fine di rendere noto l’iter logico seguito nell’attribuzione<br />

del punteggio, può esprimere giudizi tecnici sintetici che permettono di chiarire ed<br />

integrare le valenza del punteggio stesso, non essendo necessaria l’esposizione di<br />

diffuse esternazioni verbali.<br />

In una gara d’appalto le ragioni tecnico-valutative della scelta a favore di una<br />

concorrente effettuata dalla commissione giudicatrice possono essere esplicitate in un<br />

unico verbale, dal momento che non sussiste alcun principio che impone la<br />

contestualità delle motivazioni rispetto alle singole sedute della commissione stessa,<br />

159


ed essendo al contrario sufficiente una sola valutazione finale che sia in grado di<br />

chiarire i vari passaggi del processo valutativo.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez I, 6 Maggio <strong>2011</strong>, n. 683 - Pres. Allegretta - Est. Picone - D.<br />

S.a.s. (avv. Bello) c. Comune di Lucera (avv. Panizzolo).<br />

Contratti pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei<br />

settori ordinari - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento - Onere<br />

probatorio.<br />

Risarcimento del d<strong>anno</strong> - Risarcimento ai danni della P.A. in materia di contratti<br />

pubblici - Lucro cessante - Valutazione equitativa.<br />

Risarcimento del d<strong>anno</strong> - Risarcimento ai danni della P.A. in materia di contratti<br />

pubblici - D<strong>anno</strong> da perdita di qualificazione - Valutazione equitativa.<br />

Ai sensi dell’art. 41, primo comma, del d.lgs. n. 163 del 2006, la capacità economica e<br />

finanziaria può essere dimostrata dai concorrenti, oltre che mediante asseverazioni<br />

bancarie e bilanci d’impresa, attraverso una dichiarazione autocertificata<br />

concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture<br />

nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. Il terzo comma<br />

dell’art. 41 stabilisce, in ogni caso, che il concorrente che non sia in grado, per<br />

giustificati motivi (ivi compreso quello concernente l’inizio dell’attività da meno di tre<br />

anni), di presentare le referenze bancarie o contabili richieste, può provare la propria<br />

capacità economica e finanziaria aliunde mediante qualsiasi altro documento<br />

considerato idoneo dalla stazione appaltante.<br />

Si tratta di previsioni chiaramente ispirate al favor partecipationis, come tali non<br />

suscettibili di interpretazione restrittiva da parte della stazione appaltante, che è<br />

tenuta ad effettuare la verifica dei requisiti economico-finanziari senza aggravare<br />

l’onere probatorio a carico delle imprese offerenti e senza indulgere in formalismi<br />

ingiustificati.<br />

L’impresa che viene esclusa in una gara d’appalto illegittimamente aggiudicata,<br />

anche laddove non riesca a dimostrare che in caso di ammissione si sarebbe<br />

aggiudicato l’appalto, subisce comunque un d<strong>anno</strong>, in quanto perde la possibilità,<br />

giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, di<br />

concorrere al conseguimento dell’affare. In questi casi il lucro cessante può essere<br />

liquidato limitatamente alla cosiddetta perdita di chance, da misurarsi in via<br />

equitativa.<br />

L’esecuzione di un appalto pubblico, anche a prescindere dal lucro derivante dal<br />

corrispettivo pagato dalla stazione appaltante, può essere comunque fonte per<br />

l’impresa di un vantaggio economicamente valutabile, perché accresce la sua<br />

160


capacità di competere sul mercato e quindi la chance di aggiudicarsi ulteriori e futuri,<br />

l’esclusione illegittima da una gara d’appalto comporta pertanto un d<strong>anno</strong> da perdita<br />

di qualificazione che va equitativamente calcolato in proporzione della somma già<br />

liquidata a titolo di lucro cessante, secondo una percentuale destinata a variare in<br />

considerazione dell’importanza dell’appalto illegittimamente aggiudicato ad altra<br />

impresa.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 9 Maggio <strong>2011</strong>, n. 687 - Pres. Allegretta - Est. Picone - B.P.M.<br />

S.r.l. (avv.ti Lo Foco e Lanave) c. Autorità Portuale di <strong>Bari</strong> (avv. Mezzina).<br />

Contratti pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei<br />

settori ordinari - Annullamento in autotutela - Difetto di giurisdizione.<br />

Contratti pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei<br />

settori ordinari - Concessione di servizi - Annullamento in autotutela - Violazione<br />

del giudicato.<br />

Secondo la regola del petitum sostanziale, deve essere disattesa l’eccezione di difetto<br />

di giurisdizione nell’ipotesi in cui la P.A., a seguito di una pronuncia del giudice<br />

amministrativo, ridetermini unilateralmente in via di autotutela l’assetto economico<br />

dell’intero rapporto di concessione di beni e servizi, in quanto si verte in materia di<br />

tutela di interessi legittimi.<br />

E’ priva di giustificazione la pretesa della P.A. di dare attuazione al giudicato<br />

mediante la rideterminazione unilaterale ed immediata, con effetto retroattivo, del<br />

canone dovuto per la concessione di beni e servizi, assumendo quale parametro di<br />

calcolo propri atti regolamentari non congegnati ed approvati con riferimento alla<br />

posizione della società concessionaria ed agli equilibri tra costi e ricavi che detta<br />

società aveva raggiunto nel precedente periodo di fornitura.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 11 Maggio <strong>2011</strong>, n. 691 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile -<br />

T.S.A. (avv.ti Mariani e Omiccioli) c. A.M.T.A.B. S.p.A. (avv. Pappalepore).<br />

Contratti pubblici - bandi di gara - termine di impugnazione.<br />

Contratti pubblici - bandi di gara - impugnazione - requisiti dei partecipanti alle<br />

procedure di affidamento.<br />

Contratti pubblici - bandi di gara - esclusione dalla gara - legittimazione ad<br />

impugnare - interesse ad impugnare - insussistenza.<br />

L'eccessiva gravosità ovvero sproporzione dei requisiti soggettivi di ammissione e di<br />

partecipazione alla gara deve essere contestata, mediante l’impugnazione diretta del<br />

161


ando, entro il termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione nella Gazzetta<br />

Ufficiale del disciplinare di gara.<br />

Non può essere considerato manifestamente irragionevole un requisito di capacità<br />

tecnica e professionale, previsto dal bando di gara, che rientri tra quelli prescritti<br />

dalla legge stessa ai sensi dell’art. 42 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.<br />

Il ricorrente legittimamente escluso dalla gara è privo di legittimazione ed interesse a<br />

ricorrere quando contesti l'inadeguatezza del disciplinare di gara con riferimento alle<br />

condizioni indispensabili necessarie per l’effettuazione di una proposta tecnica e di<br />

una offerta economica.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 11 Maggio <strong>2011</strong>, n. 692 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile -<br />

L.D. S.p.A. (Avv.ti P. Piselli, Vagnucci, E.Piselli) c. Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.<br />

(Avv. Toma).<br />

Contratti pubblici - Procedura di affidamento - Esclusione dalla gara -<br />

Aggiudicazione - Controinteressati - Ricorso - Notificazione.<br />

Contratti pubblici - Procedura di affidamento - Requisiti dei partecipanti alle<br />

procedure di affidamento - Documenti - Potere di integrazione - Art. 46 d.lgs. 12<br />

aprile 2006, n. 163 - Presupposti.<br />

I partecipanti ad una procedura per l’affidamento di un contratto pubblico, in assenza<br />

di aggiudicazione, non rivestono la posizione di controinteressati nel giudizio per<br />

l’annullamento di un provvedimento di esclusione della gara stessa e, pertanto, non<br />

devono essere destinatari della notificazione del relativo ricorso introduttivo.<br />

In materia di procedure di affidamento di contratti pubblici, il potere-dovere della p.a.<br />

di chiedere ai concorrenti una integrazione documentale ai sensi dell’art. 46 d.lgs. 12<br />

aprile 2006, n. 163,può essere esercitato unicamente per colmare le carenze relative<br />

ai documenti necessari a dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione,e non,<br />

invece, per sopperire alle insufficienze del contenuto negoziale dell’offerta tecnica.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 11 Maggio <strong>2011</strong>, n. 693 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile - I.<br />

E. (avv. Notarnicola) c. Comune di Sannicandro (avv. Mastroviti) e Impresa Frisullo<br />

(avv. Tolomeo).<br />

Contratti pubblici - Requisiti di partecipazione - Vicende soggettive - Cessione di<br />

ramo d’azienda - Obbligo di comunicazione.<br />

Contratti pubblici - Procedura di affidamento - Offerta economica -<br />

Discrezionalità tecnica - Sindacato.<br />

162


Contratti pubblici - Bandi di gara - Oneri formali - Offerta economica -<br />

Allegazione del documento di identità.<br />

In tema di vicende soggettive del partecipante a d una procedura di affidamento non<br />

sussiste in capo al cessionario del ramo di azienda alcun obbligo di rendere le<br />

dichiarazioni relative al possesso dei requisiti prescritti da bando o legge da parte<br />

dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’impresa cedente.<br />

In sede di valutazione comparativa delle offerte presentate nell’ambito della<br />

procedura di affidamento le valutazioni tecniche, caratterizzate dalla complessità<br />

delle discipline specialistiche di riferimento e dalla opinabilità dell'esito della<br />

valutazione, afferendo al merito, sfuggono al sindacato intrinseco del giudice<br />

amministrativo, se non vengono in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei<br />

criteri valutativi o circa la loro applicazione.<br />

E' legittima, non risolvendosi in un mero formalismo, ma essendo volta a assicurare la<br />

paternità della dichiarazione, la previsione del bando che imponga, a pena di<br />

esclusione, all’operatore economico di allegare all’offerta economica una copia del<br />

documento di identità.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 13 Maggio <strong>2011</strong>, n. 719 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile -<br />

D.C.A., C.M. e C.C. (avv.ti Ragni e Muscatello) c. Provincia di <strong>Bari</strong> (avv.ti Minucci e<br />

Dipierro) e Consorzio per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese di<br />

<strong>Bari</strong> (avv.ti Paparella e Prisciantelli).<br />

Espropriazione - Occupazione d'urgenza - Decreto d'occupazione - Notifica<br />

irrituale - Incidenza sulla legittimità del decreto - Esclusione - Ragioni.<br />

Espropriazione - Occupazione d’urgenza - Decreto di occupazione -<br />

Comunicazione di avvio del procedimento - Non necessità.<br />

Espropriazione - Occupazione d’urgenza - Partecipazione al procedimento -<br />

Comunicazione irrituale - Raggiungimento dello scopo - Sufficienza.<br />

Espropriazione - Vincolo preordinato all’esproprio - Reiterazione -<br />

Provvedimenti sopravvenuti - Mancata impugnazione - Inammissibilità.<br />

Espropriazione - Vincolo preordinato all’esproprio - Derivanti da atti diversi dai<br />

piani urbanistici generali - Variante - Termini di efficacia – Decorrenza.<br />

Espropriazione - Vincolo preordinato all’esproprio - Reiterazione - Indennizzo -<br />

Provvedimenti successivi - Legittimità.<br />

Edilizia e urbanistica - Piani degli insediamenti produttivi - Poteri di<br />

pianificazione - Decadenza.<br />

163


Edilizia e urbanistica - Piani degli insediamenti produttivi - Variante - Termine<br />

per impugnare - Decorrenza.<br />

L’irritualità della notifica del decreto d’occupazione d’urgenza di un’area privata può<br />

incidere soltanto sulla decorrenza del termine per l’impugnazione del predetto<br />

provvedimento, ma non anche sulla sua legittimità, atteso che la notifica di esso è solo<br />

una forma qualificata di comunicazione.<br />

La partecipazione del privato al procedimento ablatorio deve essere assicurata con la<br />

comunicazione di avvio del procedimento sin dal primo atto dello stesso, e cioè da<br />

quello recante la dichiarazione di pubblica utilità, che presenta ampi momenti di<br />

scelte discrezionali, ma non ha ragion d’essere nell’ambito dell’occupazione<br />

d’urgenza, che è meramente attuativa dei provvedimenti presupposti.<br />

La comunicazione del decreto di occupazione d’urgenza, ancorché effettuata con<br />

modalità non corrispondenti a quelle di cui al c.p.c., si configura comunque idonea<br />

allo scopo ove i destinatari abbiano potuto assistere allo svolgimento delle operazioni<br />

di immissione in possesso.<br />

Ove con ulteriori provvedimenti, non fatti oggetto di impugnativa, l’Amministrazione<br />

abbia reiterato il vincolo preordinato all’esproprio, il ricorso proposto avverso<br />

soltanto i precedenti provvedimenti emanati al medesimo scopo, va dichiarato<br />

improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.<br />

In ipotesi di approvazione di una variante generale al piano regolatore consortile, il<br />

termine decennale di efficacia dei vincoli di destinazione preordinati<br />

all’espropriazione decorre dalla data di approvazione della variante e non da quella<br />

in cui risulta l’approvazione del piano originario.<br />

Ove l’Amministrazione abbia reiterato il vincolo preordinato all’esproprio, omettendo<br />

di prevedere l’indennizzo, detto difetto non incide sulla legittimità dei provvedimenti<br />

adottati, involgendo questioni di natura patrimoniale che presuppongono la<br />

conclusione del procedimento di pianificazione e sono devolute alla cognizione della<br />

giurisdizione ordinaria.<br />

Il decorso di dieci anni dall’approvazione di un piano regolatore consortile non<br />

comporta in alcun modo la decadenza dei poteri pianificatori del Consorzio essendo<br />

pertanto legittima la variante generale al piano approvata dall’ente dopo la scadenza<br />

di tale termine.<br />

Il termine per l’impugnativa di una variante al piano consortile, previsto a pena di<br />

inammissibilità, decorre dalla pubblicazione della delibera di approvazione sul<br />

Bollettino Ufficiale Regionale.<br />

164


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 13 Maggio <strong>2011</strong>, n. 720 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - P.S,<br />

L.L., D.B.G., Q.P. (avv. La Scala) c. Ministero dell'Economia e delle Finanze,<br />

Comando generale della Guardia di Finanza e Comando regionale <strong>Puglia</strong> della<br />

Guardia di Finanza.<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. - Servizi esterni - Indennità - Esclusione.<br />

Ai fini del riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 12 D.P.R. 147/1999, non<br />

ogni servizio svolto fisicamente al di fuori del proprio ufficio o unità di appartenenza,<br />

e di in particolare presso Amministrazioni ed enti diversi, assume carattere esterno,<br />

essendo tale solo quello che espone il soggetto al disagio climatico - meteorologico<br />

insito nell’attività c.d. “a cielo aperto”.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 13 Maggio <strong>2011</strong>, n. 721 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile -<br />

S.A. (avv. Guerrieri) c. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca<br />

(Avvocatura Distrettuale dello Stato di <strong>Bari</strong>).<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. - Rapporto di lavoro nell’ambito delle<br />

Università - Progressione in carriera - Riconoscimento dei titoli.<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. - Rapporto di lavoro nell’ambito delle<br />

Università - Nomina invalida - Progressione in carriera - Riconoscimento<br />

dell’attività effettivamente prestata.<br />

Non deve essere riconosciuta al personale docente universitario, ai fini della<br />

progressione in carriera, l'attività svolta in qualità di “professore a contratto”,<br />

stante il carattere tassativo dell’elencazione contenuta nell’art. 103 del D.P.R. n.<br />

382/1980. (Vedi in senso conforme Tar <strong>Puglia</strong> <strong>Bari</strong>, Sez. I, 29 marzo <strong>2011</strong>, n. 515).<br />

Deve essere riconosciuta rilevanza, ai fini della ricostruzione della carriera del<br />

personale docente universitario, al servizio effettivamente prestato alle dipendenze<br />

dell’amministrazione, sia pure in forza di un atto di nomina invalido.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 13 Maggio <strong>2011</strong>, n.723 - Pres. Allegretta - Est. Adamo -<br />

L.A.C.D.C. S.r.l. (avv.ti D'Ambrosio e Dalfino) c. Regione <strong>Puglia</strong> e Azienda U.S.L.<br />

Ba/4 (avv. Paparella).<br />

Sanità pubblica - Sistema accreditamento - Accreditamento provvisorio -<br />

Mutamento della titolarità - Ammissibilità.<br />

In tema di accreditamento sanitario è ammessa la modifica della titolarità della<br />

struttura accreditata posto che tale accreditamento, anche se temporaneo, non<br />

riguarda la persona e le qualità tecnico professionali del titolare ma si riferisce solo<br />

165


alla struttura in sé considerata e al rispetto da parte di questa degli standards<br />

necessari ad assicurare la qualità dei servizi erogati.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 13 Maggio <strong>2011</strong>, n. 724 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile - S.<br />

M., R.G., I.B., A.A., D.G.R. e D.R. (avv.ti Langiulli e Rizzitelli) c. Ministero della<br />

Giustizia e Casa circondariale di Trani (Avvocatura distrettuale dello Stato di <strong>Bari</strong>).<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. - Personale militare - Trasferimento - Per<br />

prevalente interesse pubblico - Qualificazione - Indennità.<br />

Il trasferimento del personale militare che risulti disposto per soddisfare un<br />

prevalente interesse pubblico alla funzionalità dell’ufficio, va assimilato,ai fini del<br />

riconoscimento delle indennità stabilite dalla legge n. 100/1987, al trasferimento<br />

d’autorità anche se consegue a domanda degli stessi dipendenti.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 13 Maggio <strong>2011</strong>, n. 725 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile -<br />

D.V. (Avv. Petrocelli) c. Università degli Studi di <strong>Bari</strong> (Avvocatura distrettuale dello<br />

Stato di <strong>Bari</strong>) e Azienda Ospedaliera “Ospedale Policlinico Consorziale” di <strong>Bari</strong>.<br />

Sanità pubblica - Università - Personale - Attività professionale extramuraria -<br />

Regime di impegno - Inquadramento.<br />

In tema di rapporti tra servizio sanitario ed Università, lo svolgimento di attività<br />

extramuraria da parte del medico universitario comporta automaticamente, ai sensi<br />

dell’art. 5 comma XII del d.lgs. n. 517/1999,l’opzione per il regime di impegno a<br />

tempo definito ex art. 11 del d. P.R. n. 382/1990.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 13 Maggio <strong>2011</strong>, n. 728 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - A.<br />

S.c.a.r.l. (avv.ti Pezzano e Macchia) c. A.S.L. Fg/2 (avv. Matassa).<br />

Contratti pubblici - Requisiti di partecipazione - art. 12 comma I d.lgs. n.<br />

157/1997 - Pendenze fiscali - Accertamento<br />

Contratti pubblici - Requisiti di partecipazione - art. 12 comma I d.lgs. n.<br />

157/1997 - Stato di insolvenza - Sottocapitalizzazione - Equiparazione -<br />

Esclusione<br />

In tema di requisiti soggettivi di partecipazione alle procedure di affidamento, il<br />

possesso del requisito di cui all’art. 12 comma I del d.lgs. n. 157/1997, in base al<br />

quale in concorrente deve essere" in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle<br />

imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana”, non può essere desunto da una<br />

166


semplice voce iscritta al bilancio, senza che l’eventuale situazione di inadempienza,<br />

valevole a fondare l’esclusione dell’operatore economico, risulti da un qualsiasi atto<br />

di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.<br />

In materia di cause di esclusione dalla procedura di affidamento di un contratto<br />

pubblico, nella locuzione "qualsiasi altra situazione equivalente secondo la<br />

legislazione dello Stato in cui sono stabiliti" di cui all’art. 12, comma I, lettera a), del<br />

d.lgs. 17 marzo 1995 n. 157 non rientra la mera sottocapitalizzazione, in quanto<br />

quest’ultima non coincide con il determinarsi dello stato di insolvenza.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 17 Maggio <strong>2011</strong>, n. 744, Pres. Allegretta - Est. Picone -<br />

B.P.M. S.r.l. (avv. Caputi Jambrenghi) c. Autorità Portuale di <strong>Bari</strong> (Avv. Mezzina).<br />

Contratti pubblici - Affidamento a società miste - Concessione di beni e servizi<br />

pubblici - Annullamento in autotutela.<br />

Contratti pubblici- Affidamento a società miste - Concessione di beni e servizi<br />

pubblici - Procedura ristretta - Abbreviazione dei termini - Ragioni di urgenza.<br />

L’ordine di rilascio pressoché immediato di beni e attività oggetto di una concessione<br />

non è imposto dal provvedimento di annullamento in autotutela della suddetta<br />

concessione di beni e servizi pubblici. La conservazione della gestione esistente nelle<br />

more del subentro dei nuovi soggetti è, infatti, compatibile con i tipici effetti<br />

dell’annullamento d’ufficio, tenuto conto che l’art. 21-nonies della legge n. 241 del<br />

1990 consente di adattare l’efficacia temporale dell’atto di autotutela alla concreta<br />

situazione di fatto.<br />

L’Amministrazione è tenuta a dare conto delle ragioni di urgenza che giustificano<br />

l’abbreviazione dei termini della procedura ristretta, trattandosi pur sempre<br />

dell’esercizio di una potestà discrezionale direttamente incidente sull’assetto di gara e<br />

potenzialmente pregiudizievole per la posizione delle imprese del settore interessate<br />

all’affidamento.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 17 Maggio <strong>2011</strong>, n. 745, Pres. Allegretta - Est. Picone - T.I.<br />

S.p.A. (avv.ti Covone, Belotti e Grelle) c. F.A.L. S.r.l. (avv. Didonna).<br />

Contratti pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei<br />

settori ordinari - Gara d’appalto - Comunicazioni - Invio con mezzi telematici.<br />

Contratti pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei<br />

settori ordinari - Gara d’appalto - Comunicazioni - Onere della prova.<br />

167


Processo amministrativo - Ricorso giurisdizionale - Impugnazione tardiva -<br />

Risarcimento del d<strong>anno</strong>.<br />

Nel caso d’impugnazione del provvedimento con cui si dispone l’aggiudicazione di<br />

una gara d’appalto, il termine decadenziale, in assenza di notificazione, decorre dalla<br />

comunicazione individuale del provvedimento all’interessato. Quando la lex<br />

specialis di gara lo prevede espressamente, tale comunicazione si considera realizzata<br />

anche attraverso la trasmissione dell’atto via fax.<br />

In una gara d’appalto quando le stazioni appaltanti inviano comunicazioni via telefax<br />

il rapporto di trasmissione fa presumere la prova dell’avvenuta ricezione e spetta<br />

dunque al destinatario la prova contraria concernente la mancata funzionalità<br />

dell’apparecchio.<br />

Nel processo amministrativo trova applicazione la regola della non risarcibilità dei<br />

danni evitabili con la tempestiva impugnazione del provvedimento lesivo. Di<br />

conseguenza la dichiarata irricevibilità dell’impugnativa comporta la reiezione della<br />

domanda di risarcimento del d<strong>anno</strong> per equivalente, in quanto il d<strong>anno</strong> lamentato<br />

dall’interessato va imputato innanzitutto alla mancata diligenza nell’attivare<br />

tempestivamente i mezzi offerti dal sistema per far valere la protezione di un<br />

determinato bene della vita.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 30 Maggio <strong>2011</strong>, n. 815 - Pres. Allegretta - Est.Adamo - W.T.<br />

S.p.A. (avv.ti Agostinacchio e Sartorio) c. Comune di Conversano (avv.ti. Loiacono,<br />

Renna e Tanza).<br />

Ambiente - Inquinamento elettromagnetico - Installazione di impianti - Limiti -<br />

Ratio.<br />

Ambiente - Inquinamento elettromagnetico - Installazione di impianti -<br />

Infrastrutture per le telecomunicazioni - Tutela della salute.<br />

Ambiente - Inquinamento elettromagnetico - Enti territoriali - Prescrizioni<br />

edilizio - urbanistiche - Limiti.<br />

La ratio della fissazione di limiti d'istallazione degli impianti elettromagnetici non<br />

consiste esclusivamente nella tutela della salute dai rischi dell'inquinamento<br />

elettromagnetico, bensì nella necessità di addivenire ad un equo contemperamento di<br />

due contrapposti interessi, la protezione della salute della popolazione dagli effetti<br />

negativi delle emissioni elettromagnetiche da un lato e, la realizzazione degli impianti<br />

e delle reti rispondenti a rilevanti interessi nazionali, dall’altro.<br />

Le discipline localizzative e territoriali di impianti elettromagnetici imposte a livello<br />

locale non possono giungere ad impedire o ad ostacolare ingiustificatamente<br />

168


l'insediamento di impianti e, pertanto, divieti che, in particolari condizioni di<br />

concentrazione urbanistica di luoghi specialmente protetti, addirittura rendano<br />

impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le<br />

telecomunicazioni, configurandosi come vere limitazioni, integrano prescrizioni non<br />

consentite.<br />

Agli enti territoriali non è consentito adottare disposizioni regolamentari che, sotto le<br />

mentite spoglie di prescrizioni edilizio - urbanistiche, siano finalizzate, in realtà, a<br />

limitare l'istallazione degli impianti elettromagnetici per esclusive ragioni di tutela<br />

della salute umana.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 30 Maggio <strong>2011</strong>, n. 819 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - C.S.<br />

S.r.l. (Avv. Lofoco) c. Comune; Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di<br />

lavori, servizi e forniture.<br />

Contratti pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei<br />

settori ordinari - Istruttoria procedimentale- Provvedimento di esclusione.<br />

In tema di gara d'appalto è annullabile il provvedimento con cui è disposta<br />

l'esclusione di un concorrente a seguito di un’istruttoria procedimentale non accorta,<br />

incompleta e non condotta in sostanziale ed autentico ossequio al principio del<br />

contraddittorio.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 30 Maggio <strong>2011</strong>, n. 820, Pres. Allegretta - Est. Adamo -<br />

A.T.I. C.I.G. (avv. Di Modugno) c. A. P. S.p.A. (avv.ti Nardelli e Di Corato).<br />

Contratti pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei<br />

settori ordinari - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento.<br />

Contratti pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei<br />

settori ordinari - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento - Reato<br />

- Causa di esclusione dalla procedura di affidamento.<br />

Deve considerarsi legittimo l’atto amministrativo che, analizzati i requisiti dei<br />

partecipanti, determini l’esclusione dalle procedure di gara purchè fondato su una<br />

pluralità di autonomi motivi fra cui ne esista almeno uno idoneo a sostenere l’atto<br />

stesso.<br />

E’ legittima causa di esclusione da una procedura di affidamento il reato di violazione<br />

di sigilli, dal momento che investe l’affidabilità del partecipante alla gara sotto<br />

l’aspetto della correttezza e della lealtà, poiché la fattispecie penale contempla un<br />

reato contro la P.A. a presidio dell’ordinamento a che i singoli osservino i segni<br />

esteriori del comando dell’autorità.<br />

169


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez I, 30 Maggio <strong>2011</strong>, n. 822 - Pres. Allegretta - Est. Adamo -<br />

C.R.I. S.r.l. (avv.ti Lioi e Samengo) c. Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di<br />

Foggia, Ministero dell'Interno (Avvocatura distrettuale dello Stato di <strong>Bari</strong>).<br />

Contratti pubblici - Aggiudicazione - Annullamento dell'aggiudicazione -<br />

Declaratoria di inefficacia del contratto - Azione costitutiva - Presupposti.<br />

Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) - Oggetto del giudizio -<br />

Natura cognitiva dell'azione avente ad oggetto il conseguimento<br />

dell'aggiudicazione e del contratto - Esclusione della proponibilità in sede di<br />

ottemperanza.<br />

L'orientamento secondo cui l'annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione<br />

comporta l'automatica caducazione del contratto, è stato superato alle disposizioni<br />

della direttiva comunitaria 2007/66/CE in materia di ricorso contro l'aggiudicazione<br />

degli appalti pubblici, come recepita dal decreto legislativo 20 marzo 2010 n. 53, in<br />

cui si prevede il potere del giudice amministrativo di privare il contratto pubblico di<br />

efficacia al concorrere di determinate circostanze e valutando gli interessi in gioco,<br />

primo fra tutti quello alla corretta e spedita esecuzione delle prestazioni contrattuali,<br />

sicchè l'azione volta alla declaratoria d’inefficacia del contratto non assume quindi<br />

carattere accertativo ma costitutivo.<br />

Qualora nel giudizio di cognizione la ricorrente non abbia formulato alcun’espressa<br />

domanda avente ad oggetto il conseguimento dell'aggiudicazione e del contratto,<br />

previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stipulato con la controinteressata,<br />

l’azione non può essere proposta in sede di ottemperanza e pertanto deve respingersi,<br />

non potendosi allargare, nel giudizio di esecuzione, il thema decidendum definito con<br />

la sentenza di primo grado che si è limitata ad annullare gli atti impugnati.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 30 Maggio <strong>2011</strong>, n. 824 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - A.R.<br />

(avv.Chiummarulo) c. Comune di Foggia.<br />

Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (Ottemperanza) - Procedimento nel<br />

giudizio di ottemperanza - Spese processuali - Atti di esecuzione forzata.<br />

In caso di accoglimento del ricorso per l’ottemperanza di sentenza emessa dal giudice<br />

ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, al proponente spetta<br />

esclusivamente il pagamento delle somme liquidate a titolo di capitale, interessi e<br />

spese processuali, non anche la restituzione di quanto esborsato, ivi compresi diritti e<br />

onorari, per il compimento degli atti di esecuzione forzata dinanzi all’altra autorità.<br />

170


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 30 Maggio <strong>2011</strong>, n. 825 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - N.P.<br />

S.r.l.(avv.ti Comandè e Pitruzzella) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv.ti Liberti e Colelli).<br />

Silenzio - Silenzio inadempimento - Obbligo di provvedere -Arresto del<br />

procedimento - Imputabilità all’istante.<br />

Non è configurabile un silenzio inadempimento dell’amministrazione ove l’iter<br />

procedimentale si sia interrotto per circostanze addebitabili esclusivamente all’istanti<br />

e, quindi, per comportamenti di questo rivelatisi inadeguati rispetto ai normali<br />

standards di correttezza e diligenza nei rapporti con la pubblica amministrazione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 30 Maggio <strong>2011</strong>, n. 835 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile - P.<br />

M. (avv. Porcaro) c. Comune di Roma (avv. Pasquali).<br />

Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (Ottemperanza) - Adempimento della<br />

PA al giudicato dell’AGO - Enti locali - Stato di dissesto - art. 248 comma II d.lgs.<br />

n. 267/2000 - Azione esecutiva - Inammissibilità.<br />

E’ esclusa, in applicazione dei principi di concorsualità e par condicio dei creditori,<br />

l’esperibilità, anche dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, nei<br />

confronti di ente locale dichiarato in stato di dissesto ex art. 248 comma II del d.lgs.<br />

n. 267/2000, di azioni esecutive “pure” del giudicato formatosi su pronuncia resa dal<br />

giudice ordinario.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 30 Maggio <strong>2011</strong>, n. 829 - Pres. Allegretta - Est. Adamo -<br />

B.D.I. S.p.A. (avv. Lorusso) c. Azienda sanitaria locale della Provincia di <strong>Bari</strong>.<br />

Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (Ottemperanza) - Adempimento della<br />

PA al giudicato dell’AGO - Titolo per l’esercizio del giudizio di ottemperanza:<br />

decreto ingiuntivo - Ammissibilità.<br />

Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una pubblica amministrazione, se<br />

divenuto esecutivo e definitivo, dato il suo relativo consolidamento, a norma degli<br />

articoli artt. 653 e ss. del c.p.c., è suscettibile di ottemperanza dinanzi al giudice<br />

amministrativo, come oggi espressamente riconosciuto dal comma II lett. c dell’art<br />

112 del Codice del Processo.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 31 Maggio <strong>2011</strong>, n. 838 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - P.G.<br />

(avv. D’Innella) c. Comune di Manfredonia<br />

171


Contratti pubblici - Offerta - Cauzione per mancata sottoscrizione aggiudicatario<br />

- Finalità.<br />

La cauzione provvisoria, prevista dall’art. 30 della l. 1994 n.109, che copre la<br />

mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'offerente risultato poi<br />

aggiudicatario, ha finalità non meramente “sanzonatoria” ma costituisce una<br />

garanzia della serietà e affidabilità dell'offerta consentendo alla stazione appaltante<br />

di nutrire un ragionevole affidamento sul fatto che l’intera attività amministrativa di<br />

scelta del contraente non sia stata spesa inutilmente e conduca alla effettiva<br />

stipulazione del contratto.<br />

172


IIª SEZIONE<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 13 maggio <strong>2011</strong>, n. 732 - Pres. Mangialardi, Est. Ravasio, -<br />

M.C. (avv. Mastropasqua) c. Azienda Sanitaria Locale <strong>Bari</strong> (avv. Trotta).<br />

Silenzio - Obbligo della P.A. di provvedere - Istanze non manifestamente<br />

infondate - Azione avverso il silenzio.<br />

La Pubblica Amministrazione non ha l’obbligo di evadere con provvedimento espresso<br />

le istanze dei privati che ritiene manifestamente infondate, volte, cioè, a far valere<br />

situazioni di vantaggio astrattamente inesistenti perchè non tutelate dall’ordinamento.<br />

Non ricorre palese infondatezza di una istanza, invece, quando il privato faccia valere<br />

situazioni di vantaggio che astrattamente l’ordinamento riconosce e che però<br />

richiedono di essere valutate caso per caso.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 13 maggio <strong>2011</strong>, n. 737 - Pres. Mangialardi, Est. Serlenga, -<br />

D. G. e S. R. (avv. De Simone) c. Comune di Rutigliano (avv. D’Innella).<br />

Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Regolamenti edilizi comunali -<br />

Altezza degli edifici - Disposizioni derogatorie - Ambito di applicazione.<br />

Le disposizioni derogatorie per le distanze a vantaggio degli edifici preesistenti si<br />

applicano - per espressa previsione delle norme stesse - soltanto in ipotesi di<br />

sopraelevazione (e quindi di ampliamento verticale) del piano terra esistente con un<br />

primo piano, limitatamente alla superficie già edificata al piano terra.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 13 maggio <strong>2011</strong> n. 738 - Pres. Mangialardi - Est. Serlenga -<br />

C.C. (avv. Ciaccia) c. Università degli Studi di <strong>Bari</strong> (avv.ti Antuofermo e Saracino) -<br />

controinteressato C.G. (avv.ti Gerbi e Macchione).<br />

Atto amministrativo - Confermativo.<br />

Ricorso giurisdizionale - Inammissibilità - Interesse a ricorrere.<br />

I caratteri di un atto meramente confermativo si individuano nell’assenza di nuova<br />

istruttoria e di riesame della questione.<br />

È inammissibile l’impugnazione di un atto meramente confermativo di altro su cui si<br />

sia formato il giudicato, non potendosi riconoscere in capo al ricorrente un interesse<br />

qualificato alla proposizione dell’azione.<br />

173


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 13 maggio <strong>2011</strong>, n. 740 - Pres. Mangialardi - Est. Serlenga -<br />

M.M., (avv. Lorusso) c. Ministero della giustizia, Commissione esami avvocato c/o<br />

Ministero della giustizia, Commissione esami avvocato c/o Corte d’appello di <strong>Bari</strong>,<br />

Commissione esami avvocato c/o Corte d’appello di Torino (Avvocatura di Stato).<br />

Concorsi - Abilitazione professionale - Sanatoria ex art. 4 comma 2 bis della L. n.<br />

168/2005.<br />

Ai sensi dell’art. 4 comma 2 bis della L. n. 168/2005 il superamento della prova orale,<br />

quand’anche l’ammissione alla stessa sia stata operata a seguito di provvedimento<br />

giurisdizionale, genericamente indicato e quindi anche soltanto cautelare, determina<br />

il conseguimento dell’abilitazione professionale. Non può essere assunta, inoltre, a<br />

presupposto di applicazione della disposizione medesima, la circostanza che siano<br />

state ripetute le prove o la valutazione delle stesse, essendo essa chiara nel porre in<br />

alternativa l’ammissione alle prove e la ripetizione della valutazione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 13 maggio <strong>2011</strong>, n. 741 - Pres. Mangialardi - Est. Serlenga -<br />

V.B., (avv. Colella) c. Ministero della giustizia, Commissione esami avvocato c/o<br />

Ministero della giustizia, Commissione esami avvocato c/o Corte d’appello di <strong>Bari</strong>,<br />

Commissione esami avvocato c/o Corte d’appello di Torino (Avvocatura di Stato).<br />

Processo amministrativo - Ricorso giurisdizionale - Sopravvenuta carenza di<br />

interesse - Accesso agli ordini professionali- Abilitazione alla professione forense.<br />

Ai sensi dell’art. 4 comma 2 bis della L. n. 168/2005, il superamento della prova<br />

orale, quand’anche l’ammissione alla stessa sia stata operata a seguito di<br />

provvedimento giurisdizionale, genericamente indicato e quindi anche soltanto<br />

cautelare, determina il conseguimento dell’abilitazione professionale. Come più volte<br />

chiarito dalla Corte costituzionale, la disposizione in esame è preordinata a tutelare<br />

interessi sostanziali peculiari sicché il superamento delle prove, anche a seguito di<br />

provvedimenti giurisdizionali, produce effetti irreversibili. Il ricorso deve quindi<br />

essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>. Sez.II, 23 maggio <strong>2011</strong>, n.753 - Pres. Urbano - Est.Ravasio - L.D.<br />

(avv.ti De Metrio, Fanizzi) c. C.S.I.S.R.I.B. (avv. Paparella), Regione <strong>Puglia</strong>.<br />

Notificazione - Atto di Pianificazione - Obbligo - Presupposti.<br />

Enti Pubblici - Forme associative - Consorzi - Poteri Commissari Straordinari -<br />

Mandato - Termine ordinatorio.<br />

I Piani Consortili, e le rispettive varianti attuative, costituiscono una specie<br />

particolare di atti di pianificazione, la quale ancora oggi deve ritenersi soggetta alla<br />

174


procedura delineata dall'art. 2 comma 11, 11 bis e 11 ter del D.L. 149/93, come<br />

introdotti dalla L. 237/93, la quale procedura non prevede forme di notificazione<br />

personale ai singoli proprietari interessati.<br />

I poteri dei Commissari straordinari dei Consorzi A.S.I., nominati a seguito dello<br />

scioglimento degli organi degli stessi disposta con L.R. 19/2001, sono stati prorogati<br />

con D.G.R. n. 547 del 14 maggio 2002, sino al riordino della materia o comunque<br />

sino all'intervento di una nuova disciplina, in concreto adottata con L.R. 2/2007. Il<br />

termine di sei mesi indicato dalla L.R. 19/01 a determinazione del mandato conferito<br />

ai commissari straordinari è meramente ordinatorio, e pertanto il suo decorso non<br />

comporta ipso facto la perdita di potere in capo ai commissari straordinari.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 23 maggio <strong>2011</strong>, n. 754 - Pres. Urbano - Est. Ravasio - V.F.<br />

(avv. Montaruli) c. Comune di Ruvo di <strong>Puglia</strong> (avv. Maione).<br />

Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio - Beni culturali - Dichiarazione<br />

dell’interesse culturale - Procedimento.<br />

Le piazze pubbliche, le vie, le strade e gli altri spazi urbani aperti, se appartenenti ad<br />

enti pubblici, rientrano tra i beni di cui all’art. 10, comma 1, D.Lgs. 42/04, e quindi<br />

sono beni culturali solo se ed in quanto abbiano un interesse storico, artistico,<br />

archeologico o etnoantropologico, verificato a mezzo del procedimento individuato ai<br />

sensi dell’art. 12, comma 2, e segg. del succitato decreto legislativo. Di conseguenza,<br />

la valenza culturale degli spazi indicati dall’art. 10, D.Lgs. 42/04 non è affatto<br />

implicita nella loro ubicazione in zona classificata dallo strumento urbanistico quale<br />

Nucleo Antico, piuttosto che quale Zona di interesse archeologico. Del resto, è di<br />

intuitiva comprensione che la valenza storica, artistica o archeologica di un bene<br />

immobile non può essere demandata all’estensore di uno strumento urbanistico, che<br />

non ha necessariamente competenze specifiche a tale scopo.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 23 maggio <strong>2011</strong>, n. 755 - Pres. Pasca - Est. Ravasio - G.F.<br />

(avv.ti Allamprese, Petruzzelli) c. Comune di Modugno (avv. Carlucci), A.M. (avv.<br />

Ruccia).<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. - Assunzioni - Enti locali.<br />

Non è precluso al Direttore Generale e/o Segretario Generale del Comune presiedere<br />

le varie commissioni giudicatrici indette per il reclutamento di distinte figure<br />

professionali non apicali o di figure afferenti più settori di attività.<br />

175


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 23 maggio <strong>2011</strong>, n. 756 - Pres. Pasca - Est. Pasca - G.D. (avv.<br />

Nasca) c. Conservatorio di Musica N. Piccinni di <strong>Bari</strong> (Avvocatura Distrettuale dello<br />

Stato Di <strong>Bari</strong>).<br />

Concorsi - Pronuncia di annullamento di graduatoria - Domanda risarcitoria dei<br />

danni causati da illegittimo collocamento in graduatoria - Giudice competente.<br />

Concorsi - Giudicato amministrativo di annullamento di graduatoria - Effetti.<br />

Il Giudice amministrativo ha giurisdizione in merito alla pretesa risarcitoria<br />

direttamente correlata alla pronuncia di annullamento di graduatoria di concorso, in<br />

quanto la prima (la pretesa) è direttamente consequenziale alla seconda (pronuncia di<br />

annullamento).<br />

Secondo i noti principi che regolano gli effetti del giudicato amministrativo di<br />

annullamento di una graduatoria di concorso, deve ritenersi che l’esecuzione di tale<br />

pronuncia comporti anzitutto l’obbligo dell’amministrazione di procedere, ancorché<br />

virtualmente, all’adempimento dell’obbligo pretermesso, ed alla conseguente<br />

valutazione dei titoli artistico-professionali dei candidati, ai fini di una corretta loro<br />

valutazione e della relativa attribuzione di punteggio. Tale attività costituisce<br />

presupposto indefettibile di una eventuale domanda risarcitoria dei danni causati ai<br />

candidati dalla colposa mancata assunzione in servizio per illegittimo collocamento in<br />

graduatoria.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 23 maggio <strong>2011</strong>, n. 763 - Pres. Pasca - Est. Serlenga - M.S.<br />

(avv. Marzocca) c. Questura di <strong>Bari</strong> e Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale<br />

dello Stato Di <strong>Bari</strong>).<br />

Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare extracomunitari) - Permesso di<br />

soggiorno - Regolarizzazione.<br />

In tema di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari condannati, il reato di<br />

violazione dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato previsto dall'art.<br />

14, comma 5 ter, del D.Lgs. n. 286 del 1998, punito con una pena edittale fino a<br />

quattro anni di reclusione e per il quale è previsto l’arresto obbligatorio non è più<br />

compatibile con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio di cui alla<br />

direttiva 2008/115/CE, direttiva che, sebbene non recepita, è di immediata<br />

applicazione. Pertanto, il suddetto reato di immigrazione clandestina, ormai abolito,<br />

non può più ritenersi ostativo ai fini della procedura di emersione dal lavoro<br />

irregolare dei cittadini extracomunitari.<br />

176


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 24 maggio <strong>2011</strong>, n. 769 - Pres. Pasca - Est. Amovilli - B.A.,<br />

(avv.ti Colucci, Mancaniello) c. Comune di Lucera, (avv. Maiellaro).<br />

Giurisdizione - Giudice ordinario - Giurisdizione del GO per la tutela dei diritti<br />

soggettivi avverso la P.A.<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. - Principi generali.<br />

La lesione del proprio diritto al mantenimento di specifiche mansioni inerenti i<br />

compiti di responsabile del procedimento e/o di singole funzioni dirigenziali<br />

precedentemente attribuite, quali l’espletamento di gara per l’ affidamento di un<br />

appalto di servizi, rientra nella giurisdizione del GO (D.Lgs. n. 165/2001, art. 63)<br />

costituendo violazione di un diritto soggettivo determinata non già da poteri<br />

autoritativi e da atti amministrativi di c.d. macro-organizzazione bensì dall’atto<br />

privatistico di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.<br />

L’attrazione degli atti di gestione del rapporto di lavoro pubblico al diritto privato<br />

non comporta (né deve comportare ai sensi degli artt. 24 e 113 Cost.) un decifit di<br />

tutela giurisdizionale, dal momento che ben può il lavoratore sottoporre al sindacato<br />

del GO, in funzione di Giudice del lavoro, l’esercizio dei poteri privati discrezionali<br />

del datore di lavoro sotto il profilo dell’osservanza delle regole di correttezza e buona<br />

fede, applicabili anche all’attività di diritto privato della P.A. alla stregua dei principi<br />

di imparzialità e buon andamento (Cassazione Sez. Lavoro 14 aprile 2008 n. 9814,<br />

Cassazione Sezioni Unite 23 gennaio 2004 n.1252), secondo il noto fenomeno di<br />

“osmosi” tra attività privatistica e pubblicistica.<br />

177


IIIª SEZIONE<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 11 maggio <strong>2011</strong>, n. 698 – Pres. Morea – Est. Pasca – A.R.B.<br />

in qualità di genitore del minore D.B. (avv. Derobertis) c. Ministero dell’Istruzione,<br />

dell’Università e della Ricerca, Liceo Scientifico Statale “S.S.” di Conversano e altro<br />

(Avv. Stato).<br />

Istruzione pubblica – In genere – Consigli di classe – Giudizio di non ammissione<br />

alla classe successiva – Motivazione stereotipa, priva di concreti riferimenti e di<br />

una valutazione complessiva dello studente – Illegittimità.<br />

Deve ritenersi illegittimo – per violazione dei criteri stabiliti dalla normativa in<br />

materia e, in particolare, dall’art. 4 del d.P.R. 122 del 2009 e dall’art. 8, comma 4,<br />

dell’O.M. n. 92 prot. n. 11075 del 5 novembre 2007 – il provvedimento con cui il<br />

consiglio di classe abbia deliberato la non ammissione alla classe successiva<br />

ricorrendo ad una formula di motivazione stereotipa, priva di concreti riferimenti e<br />

che difetti, peraltro, anche di una valutazione complessiva dello studente. (Nel caso di<br />

specie, il collegio ha osservato che tale valutazione non poteva che essere positiva, sia<br />

per la piena sufficienza conseguita in tutte le altre materie, sia per la proficua<br />

partecipazione alle attività di recupero nelle due materie in cui aveva riportato debiti<br />

formativi, sia per il fatto di aver riportato nella prima di queste ultime una lieve<br />

insufficienza (5), sia infine in considerazione dell’inspiegabile circostanza che il voto<br />

nella seconda materia (4,5) sia diventato in realtà un (4) per arrotondamento<br />

evidentemente negativo).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 11 maggio <strong>2011</strong>, n. 699 – Pres. Morea – Est. Amovilli – G.P.<br />

(avv. Mancini) c. Comune di Foggia (avv.ti Barbato, Dragonetti).<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In materia di assegnazione di<br />

alloggi e.r.p. – Interesse a ricorrere – Occultamento di circostanze – Insussistenza<br />

dell’interesse.<br />

È infondato il ricorso avverso la graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi<br />

di edilizia residenziale pubblica qualora risulti che il ricorrente abbia taciuto<br />

circostanze che, se note all’amministrazione, ne avrebbero determinato l’esclusione<br />

dall’assegnazione. (Nel caso di specie il ricorrente aveva taciuto la circostanza di<br />

avere nel frattempo occupato altro e diverso alloggio, ivi trasferendone la propria<br />

residenza anagrafica).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 11 maggio <strong>2011</strong>, n. 700 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

L.D.G. (avv. Conti) c. Comune di <strong>Bari</strong>, Commissione Graduatorie e Mobilità <strong>Bari</strong> e<br />

Provincia (avv.ti Amoruso, Valla).<br />

178


Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In materia di assegnazione di<br />

alloggi e.r.p. – Omessa notificazione al controinteressato – Inammissibilità del<br />

ricorso.<br />

È inammissibile il ricorso avverso la graduatoria definitiva di alloggi e.r.p. che non<br />

risulti notificato ad alcun controinteressato, atteso che la richiesta di modifica della<br />

posizione del ricorrente in graduatoria, per effetto del riconoscimento del maggior<br />

punteggio rivendicato, comporta lo scavalcamento di altri soggetti nell’ambito della<br />

graduatoria medesima, soggetti che rivestono la qualità di controinteressati.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 11 maggio <strong>2011</strong>, n. 701 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

P.V. (avv. Mastronardi) c. Comune di Monopoli (n.c.).<br />

Espropriazione – Decreto di esproprio – In genere – Termine di adozione –<br />

Perentorietà – Violazione – Comporta l'inefficacia della dichiarazione di pubblica<br />

utilità.<br />

Espropriazione – Occupazione illegittima – Effetti (anche per l'accessione<br />

invertita a seguito di occupazione c.d. "appropiativa" o " acquisitiva") –<br />

Rinuncia alla restituito in integrum – Effetto abdicativo – Esclusione –<br />

Trasferimento della proprietà mediante accordo transattivo – Necessità.<br />

Espropriazione – Occupazione illegittima – Effetti (anche per l'accessione<br />

invertita a seguito di occupazione c.d. "appropriativa" o " acquisitiva") – D<strong>anno</strong><br />

per mancata utilizzazione del bene – Con riguardo al periodo di illegittima<br />

occupazione e fino alla data di adozione dell'atto traslativo della proprietà –<br />

Spettanza – liquidazione – Criteri.<br />

Espropriazione – Occupazione illegittima – Effetti (anche per l'accessione<br />

invertita a seguito di occupazione c.d. "appropriativa" o " acquisitiva") – D<strong>anno</strong><br />

per mancata utilizzazione del bene – Calcolo – Assumendo come valore base il<br />

mancato reddito ritraibile per ciascun <strong>anno</strong> del periodo di occupazione illegittima<br />

e fino alla data dell'atto con il quale si realizza l'effetto traslativo della proprietà.<br />

Il termine di adozione del decreto di esproprio è perentorio e la mancata conclusione<br />

del procedimento entro tale termine finale comporta l'inefficacia della dichiarazione<br />

di pubblica utilità e quindi determina una fattispecie di cattivo uso del potere con la<br />

conseguente illegittimità del decreto di esproprio, nonché degli atti emanati nel corso<br />

della procedura, e in particolare anche del decreto di determinazione dell'indennità di<br />

esproprio.<br />

A seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 43 d.P.R. n. 327/2001 ad<br />

opera della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 293 del 2010, non può<br />

attribuirsi alla rinuncia alla restituito in integrum (avanzata prima della suddetta<br />

179


pronuncia) un effetto abdicativo della proprietà in favore dell’Amministrazione<br />

essendo tale conclusione in contrasto con l’esigenza di tutela della proprietà, la quale<br />

esige che l’effetto traslativo consegua a una volontà inequivoca del proprietario<br />

interessato. Ne consegue, pertanto, il dovere dell’Amministrazione di addivenire a un<br />

accordo transattivo con il ricorrente che determini il definitivo trasferimento della<br />

proprietà dell’immobile, unitamente all’altrettanto doveroso risarcimento del d<strong>anno</strong><br />

da occupazione illegittima.<br />

In caso di cessione della proprietà di un immobile, che abbia subito un’irreversibile<br />

trasformazione nel corso di una procedura espropriativa illegittima, il corrispettivo<br />

che le parti dovr<strong>anno</strong> concordare deve essere calcolato con riguardo al valore di<br />

mercato dell’immobile riferito, non alla data di trasformazione dello stesso e<br />

nemmeno a quella di proposizione del ricorso introduttivo, bensì, alla data di<br />

adozione dell’atto traslativo di proprietà ad opera delle stesse parti.<br />

Il d<strong>anno</strong> per mancata utilizzazione del bene dovrà essere calcolato assumendo come<br />

valore base il mancato reddito ritraibile per ciascun <strong>anno</strong> del periodo di occupazione<br />

illegittima (ossia, dalla scadenza termine di cui all’art. 13 d.P.R. n. 327/2001 fino al<br />

momento in cui si realizza l’effetto traslativo) considerando quale parametro il reddito<br />

ricavato nell’<strong>anno</strong> precedente l’occupazione d’urgenza; a tali somme andr<strong>anno</strong><br />

aggiunti la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo l’indice ISTAT e gli<br />

interessi legali sulle somme <strong>anno</strong> per <strong>anno</strong> rivalutate. Da tale somma<br />

complessivamente determinata dovrà poi essere detratta ogni altra somma che sia<br />

stata già corrisposta al ricorrente a titolo indennitario o risarcitorio.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 11 maggio <strong>2011</strong>, n. 703 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

R.L.T. (avv. Ruggiero) c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,<br />

Ufficio Scolastico Provinciale di <strong>Bari</strong> e altro (Avv. Stato).<br />

Giurisdizione – In materia di Pubblico impiego – Controversie in materia di<br />

graduatorie per il conferimento di supplenze – Giurisdizione del giudice<br />

ordinario – Sussistenza.<br />

Le “procedure concorsuali per l'assunzione” sono quelle che iniziano con<br />

l'emanazione di un bando e si caratterizzano per la valutazione comparativa dei<br />

candidati nonché per la compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione,<br />

individuando i vincitori, si pone come atto terminale del procedimento. Nel caso delle<br />

graduatorie per il conferimento di supplenze non essendo prevista alcuna attività<br />

discrezionale di valutazione dei titoli e dei requisiti da parte dell'Amministrazione, ma<br />

un mero riscontro dell'effettiva sussistenza degli stessi, non ricorrono i presupposti<br />

per l'individuazione di una procedura concorsuale; quindi, a fronte dei poteri di<br />

gestione degli elenchi da parte della Pubblica Amministrazione, tipici del datore di<br />

lavoro e non distinguibili, per natura, dagli analoghi poteri esercitabili da qualsiasi<br />

datore di lavoro privato, la posizione dell'interessato non può che configurarsi come<br />

180


una posizione di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario in vista della<br />

futura possibile stipula del contratto di lavoro, in applicazione dell'art. 63, comma 1,<br />

del citato d.lgs. n. 165 del 2001.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 11 maggio <strong>2011</strong>, n. 704 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

M.T. (avv. Godini) c. Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità <strong>Bari</strong> e<br />

Provincia (avv. Maida), V.C. e altri.<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In materia di assegnazione di<br />

alloggi e.r.p. – Interesse a ricorrere – Omessa dichiarazione delle condizioni di<br />

assegnazione – Insussistenza.<br />

È infondato il ricorso avverso la graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi<br />

di edilizia residenziale pubblica qualora non risulti che il ricorrente abbia dichiarato<br />

di trovarsi nelle condizioni per ottenere l’attribuzione del punteggio invocato. (Nel<br />

caso di specie, il ricorrente aveva omesso di dichiarare di dover lasciare l’abitazione<br />

a seguito di intimazione di sfratto per finita locazione).<br />

(Cfr., in senso conforme, Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, sent. 11 maggio <strong>2011</strong>, n. 705)<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 11 maggio <strong>2011</strong>, n. 705 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

M.C. (avv. Godini) c. Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità <strong>Bari</strong> e<br />

Provincia (avv. Ferrarese), V.C. e altri.<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In materia di assegnazione di<br />

alloggi e.r.p. – Interesse a ricorrere – Omessa dichiarazione delle condizioni di<br />

assegnazione – Insussistenza.<br />

Edilizia popolare ed economica – Edilizia sovvenzionata – E.r.p. – Assegnazione –<br />

In genere – Presupposti – Antigienicità dell’alloggio – Definizione.<br />

È infondato il ricorso avverso la graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi<br />

di edilizia residenziale pubblica qualora non risulti che il ricorrente abbia dichiarato<br />

di trovarsi nelle condizioni per ottenere l’attribuzione del punteggio invocato. (Nel<br />

caso di specie, il ricorrente aveva omesso di dichiarare di abitare in alloggio<br />

antigienico).<br />

In materia di assegnazione di abitazioni di edilizia popolare ed economica e dei<br />

relativi presupposti, l’alloggio antigienico è quello privo di servizi igienici o con<br />

servizi igienici all'esterno o privi di acqua potabile, o quello che, per la sua struttura e<br />

originaria destinazione, secondo la licenza comunale, non era destinato ad abitazione.<br />

181


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 maggio <strong>2011</strong>, n. 777 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –<br />

A.U. (avv. Giannini) c. Dipartimento per la formazione post laurea e gli esami di stato<br />

professionali, Università degli Studi di <strong>Bari</strong> (Avv. Stato).<br />

Istruzione pubblica – Esame di stato per l’abilitazione all’insegnamento –<br />

Esclusione – Comunicazione a mezzo fax – Legittimità.<br />

L’invio mediante fax della copia del verbale di esclusione dagli esami di stato per il<br />

conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento secondario al numero indicato dalla<br />

ricorrente soddisfa l’onere di comunicazione incombente sull’amministrazione, non<br />

essendo prevista in tal caso alcuna formalità particolare. Né rileva che il fax con il<br />

quale è stato inviato il numero al quale inoltrare le comunicazioni non fosse<br />

sottoscritto, non avendo la ricorrente, nel caso di specie, fornito alcun elemento in<br />

ordine alla sostanziale falsità o non veridicità di tale numero.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 maggio <strong>2011</strong>, n. 775 – Pres. Morea – Est. Petrucciani – Z.<br />

s.p.a. (avv. Medina) c. Comune di Noicattaro (avv. Gagliardi La Gala), Regione <strong>Puglia</strong><br />

(n.c.).<br />

Edilizia ed urbanistica – Standards urbanistici – D.m. 1444/68 – Soglia legale<br />

minima – Percentuale superiore – Possibilità – Obbligo di adeguata motivazione –<br />

Sussiste.<br />

Gli standards urbanistici posti dal d.m. 1444/68 costituiscono la soglia minima da<br />

rispettare, dovendo l’eventuale previsione di una percentuale superiore a quella<br />

prevista dalla legge essere adeguatamente motivata dall’amministrazione, a pena<br />

dell’illegittimità dell’atto adottato.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 maggio <strong>2011</strong>, n. 776 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –<br />

A.G.G. (avv.ti Jannarelli, Judice) c. Comune di Foggia (avv.ti Barbato, Dragonetti).<br />

Procedimento amministrativo – Riesame – Nuova istruttoria – Nuove<br />

determinazioni della P.A. – Atto amministrativo finale – Qualificazione – Atto<br />

confermativo – Esclusione – Ratio – Effetti – Ai fini dell’impugnazione.<br />

Non può essere qualificato come atto meramente confermativo delle precedenti<br />

determinazioni l’atto che contiene l’esplicitazione di una nuova istruttoria e della<br />

conseguente nuova presa di posizione dell’amministrazione sull’istanza del ricorrente,<br />

atta a determinare ex se una lesione dell’interesse del ricorrente successiva,<br />

autonoma e del tutto distinta rispetto alle precedenti; da tanto consegue che è<br />

tempestiva la proposizione dell’impugnazione dell’ultimo atto ove avvenuta nel<br />

termine decadenziale previsto dalla legge.<br />

182


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 maggio <strong>2011</strong>, n. 779 – Pres. Morea – Est. Petrucciani – S.<br />

s.r.l. (avv.ti Profeta e Stornelli) c. Comune di <strong>Bari</strong> (avv. Valla).<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Silenzio assenso – Presupposti – Integrazione<br />

documentale – Sussiste – Omessa integrazione – Omessa impugnativa della<br />

richiesta – Effetti – Esclusione del silenzio assenso.<br />

L'istituto del silenzio-assenso non può ritenersi formato allorquando, in merito<br />

all'istanza presentata, il richiedente non abbia mai integrato la documentazione<br />

prodotta né impugnato la richiesta di integrazione, avendo, invece, il Comune<br />

richiesto l'integrazione documentale prima dello spirare del termine per la formazione<br />

del silenzio.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 maggio <strong>2011</strong>, n. 780 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –<br />

A.R. e altri (avv. Del Re) c. Comune di Chieuti, Comune di Serracapriola (avv.<br />

Lombardi).<br />

Atto amministrativo – In genere – Omessa indicazione dell'autorità e del termine<br />

per ricorrere – Mera irregolarità.<br />

La violazione dell’art. 3 della l. 241 del 1990 per mancata indicazione dell’autorità<br />

cui ricorrere e dell’organo che ha la rappresentanza legale dell’ente in giudizio<br />

costituiscono mera irregolarità e non vizio di legittimità.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 maggio <strong>2011</strong>, n. 782 – Pres. Morea – Est. Pasca – A.F. e<br />

altri (avv. Poli) c. Azienda Ospedaliero-Universitaria "O.P.C." <strong>Bari</strong> (n.c.), Università<br />

degli Studi di <strong>Bari</strong> (avv.ti Carbonara, Prudente).<br />

Istruzione pubblica – Professori ed assistenti di Università – In genere – Attività<br />

assistenziale dei medici strutturati – È inscindibilmente correlata allo svolgimento<br />

dei compiti istituzionali connessi alla funzione docente.<br />

Risulta affetto da illegittimità il provvedimento con il quale il Direttore Sanitario di<br />

un’azienda ospedaliera destini docenti ricercatori universitari all’espletamento di<br />

attività assistenziali in settori non pertinenti con la particolare specifica disciplina di<br />

riferimento della docenza e a prescindere anche dal possesso o meno in capo a<br />

costoro del relativo titolo di specializzazione ovvero di specifica esperienza clinica.<br />

183


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 maggio <strong>2011</strong>, n. 783 – Pres. Morea – Est. Pasca – F.M.<br />

ed altri (avv.ti Augusto, Leogrande) c. Liceo Classico Statale "Socrate" di <strong>Bari</strong>, Miur,<br />

Usr e Usp (Avv. Stato).<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Notifica del ricorso effettuata<br />

presso la sede reale dell'autorità scolastica – Sanatoria – Per effetto della regolare<br />

costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.<br />

Istruzione Pubblica – Dotazione organica – Classi – Smembramento – Condizioni<br />

– Salvaguardia dell’offerta formativa – Necessità.<br />

La notifica del ricorso introduttivo effettuata presso la sede reale dell'Autorità<br />

Scolastica può considerarsi sanata per effetto della regolare costituzione in giudizio<br />

dell'Avvocatura dello Stato.<br />

In materia di dotazioni organiche scolastiche, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione<br />

abbia necessità di “smembrare” delle classi, essa deve tener conto dei Piani di Studio<br />

della scuola, senza vanificare l’attività di studio e di sperimentazione che invece è<br />

stata alla base della scelta di iscrizione e che ha costituito l’elemento di specialità<br />

determinante dell’Offerta Formativa, così da non violare il principio di affidamento.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 maggio <strong>2011</strong>, n. 785 – Pres. Morea – Est. Pasca –<br />

N.V.R.C. s.p.a. (avv. Lorusso) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali,<br />

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggio della <strong>Puglia</strong> (Avv. Stato).<br />

Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Bellezze naturali (Tutela delle) –<br />

Autorizzazione paesaggistica – Validità per la durata di cinque anni – Decorso<br />

del termine – Impedisce l'esecuzione dei lavori progettati – Se non a seguito di<br />

nuova valutazione – Fattispecie.<br />

Ai sensi dell'art. 146, comma 4, d.lgs. n. 42 del 2004, l'autorizzazione paesaggistica<br />

presenta una validità per la durata di cinque anni, termine decorso il quale non può<br />

procedersi all'esecuzione dei lavori progettati se non a seguito di nuova valutazione e<br />

di nuova autorizzazione. (Nel caso di specie non risultano eseguiti, né più eseguibili, i<br />

lavori a suo tempo autorizzati, sia per la decadenza del titolo edilizio, sia per la<br />

sopravvenuta inefficacia dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, con<br />

conseguente venir meno di qualsivoglia interesse del ricorrente all'annullamento degli<br />

atti impugnati).<br />

(Cfr., in senso conforme, Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 maggio <strong>2011</strong>, n. 784)<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 maggio <strong>2011</strong>, n. 786 – Pres. Morea – Est. Amovilli – V.S.<br />

(avv.ti Ragno, Brudaglio) c. Comune di Molfetta.<br />

184


Farmacie – Autorizzazione all’esercizio – Sospensione – Ai sensi dell’art. 123,<br />

commi 3 e 4, T.u.ll.ss. – Medicinali scaduti in appositi contenitori – Eccesso di<br />

potere – Difetto di istruttoria – Falsa presupposizione in fatto – Sussistono –<br />

Effetti – Illegittimità del provvedimento.<br />

È illegittimo per difetto di istruttoria, nonché per erronea e falsa presupposizione in<br />

fatto, il provvedimento di sospensione della licenza farmaceutica disposto ai sensi<br />

dell’art. 123, commi 3 e 4, T.u.ll.ss, allorché risulti la predisposizione di medicinali<br />

scaduti in appositi contenitori sigillati, recanti la dicitura “medicinali scaduti”, in<br />

maniera tale da rendere impossibile il verificarsi di errore o scambio di prodotti per<br />

la vendita anche per l’addetto di farmacia più sprovveduto.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 maggio <strong>2011</strong>, n. 788 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

F.M. (avv. Palieri) c. M.S. s.p.a., Comune di Gioia del Colle (avv.ti Matarrese, Bello),<br />

S.G.C. s.r.l. (avv. Notarnicola).<br />

Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Interventi di restauro e di risanamento<br />

conservativo – Violazione o elusione di sentenze – Non sussiste – Legittimità del<br />

provvedimento unico di autorizzazione – Presupposti.<br />

Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Interventi di restauro e di risanamento<br />

conservativo – Art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 – Definizione.<br />

Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Interventi di restauro e di risanamento<br />

conservativo – Autorizzazione unica – Procedimento semplificato ex art 4 d.P.R.<br />

n. 447/1998 – Presupposti.<br />

Il provvedimento di autorizzazione per il “recupero mediante risanamento<br />

conservativo” di un determinato bene, rilasciato dall’amministrazione competente<br />

nonostante la sussistenza di sentenza di annullamento del permesso di costruire,<br />

previamente rilasciato dalla medesima amministrazione e avente ad oggetto la<br />

realizzazione di opere di trasformazione dello stesso bene, non comporta elusione di<br />

sentenze, allorquando, il provvedimento da ultimo rilasciato, si fondi su un nuovo<br />

progetto, suscettibile di autonoma valutazione, nonché compatibile con la disciplina<br />

urbanistica vigente.<br />

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001, sono interventi di<br />

risanamento conservativo gli interventi rivolti all’adeguamento funzionale, al rispetto<br />

delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione<br />

incendi e, più in generale, all’ammodernamento di un organismo edilizio preesistente,<br />

sia sul piano tecnologico che funzionale, in modo da renderne possibile una<br />

utilizzazione adeguata al fabbisogno attuale, anche attraverso il ripristino<br />

dell’originaria destinazione.<br />

185


Ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.P.R. 447/1998, il rilascio dell’autorizzazione unica per<br />

il “recupero mediante risanamento conservativo”, non è subordinato all’acquisizione<br />

del permesso di costruire o all’espletamento della conferenza di servizi, ove sussista il<br />

parere di conformità tecnica rilasciato, nei termini di legge, dal competente Ufficio<br />

Tecnico Comunale.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 maggio <strong>2011</strong>, n. 796 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

M.P. (avv. Scarano) c. Comune di San Nicandro Garganico (avv. D’avolio) e altri.<br />

Processo amministrativo – Appello – Improcedibilità dell’appello – Per<br />

sopravvenuta carenza di interesse – Effetti – Consolidamento dell’annullamento<br />

dichiarato in prime cure – Sussiste.<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Termine – Piena conoscenza<br />

– Dell'atto lesivo – Si presume – In caso di preventiva richiesta di annullamento<br />

in autotutela all'Amministrazione.<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Termine – Piena conoscenza<br />

– Si concretizza con la cognizione degli elementi essenziali – Quali l'autorità<br />

emanante, l'oggetto, il contenuto dispositivo e il suo effetto lesivo.<br />

Ricorso giurisdizionale – Termine – In genere – Per l'impugnazione di un titolo<br />

edilizio – Decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori.<br />

La sentenza con cui il Consiglio di Stato dichiara l’improcedibilità dell’appello per<br />

sopravvenuta carenza di interesse produce come effetto il definitivo consolidamento<br />

dell’annullamento degli atti impugnati nel giudizio di primo grado, ferme restando le<br />

sanatorie intervenute, per effetto dei provvedimenti emanati dalla pubblica<br />

amministrazione interessata, prima del deposito della suddetta sentenza.<br />

In via di principio, la richiesta di annullamento in autotutela all'Amministrazione che<br />

ha emanato l'atto, successivamente gravato in sede giurisdizionale, presuppone<br />

ragionevolmente la conoscenza del contenuto essenziale dell'atto e del carattere lesivo<br />

in riferimento alla propria sfera giuridica, sì da farne desumere la piena conoscenza<br />

ai fini dell'individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine decadenziale.<br />

Infatti, al pari della richiesta di annullamento giurisdizionale, l'annullamento in<br />

autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies, l. n. 241 del 1990 e s.m. mira alla caducazione<br />

con effetto ex tunc di provvedimenti illegittimi ai sensi dell'art. 21 octies, comma 1, in<br />

quanto consapevolmente ritenuti dal soggetto istante lesivi della propria posizione<br />

sostanziale.<br />

Ai fini del giudizio di ricevibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 41 c.p.a., la piena<br />

conoscenza dell'atto censurato si concretizza con la cognizione degli elementi<br />

essenziali, quali l'autorità emanante, l'oggetto, il contenuto dispositivo ed il suo effetto<br />

186


lesivo, perché tali elementi sono sufficienti a rendere il legittimato all'impugnativa<br />

consapevole dell'incidenza negativa dell'atto nella sua sfera giuridica, senza che sia<br />

necessaria la compiuta conoscenza della motivazione e degli atti del procedimento,<br />

che può rilevare solo ai fini della proposizione dei motivi aggiunti.<br />

Il dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione di un titolo edilizio<br />

decorre dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dal momento in cui il<br />

controinteressato può percepire la lesività dell'opera realizzata.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 maggio <strong>2011</strong>, n. 798 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

A.H. s.r.l. (avv.ti Garofalo, Sticchi Damiani) c. Asl <strong>Bari</strong> (avv.ti Trotta, Volpe) e altri.<br />

Sanità pubblica – Servizio sanitario nazionale – Accreditamento – Poteri della<br />

P.A. – Discrezionalità – Posizione giuridica dell’Ente sanitario privato –<br />

Qualificazione – Interesse legittimo oppositivo – Sussiste.<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In materia di accreditamento<br />

al Servizio Sanitario Nazionale – Impugnazione dell’atto di programmazione –<br />

Necessità – Impugnazione del diniego di rideterminazione del tetto di spesa –<br />

Necessità – Conseguenze dell’omesso gravame – Inammissibilità del ricorso.<br />

Processo amministrativo – Azione di accertamento – Ammissibilità –<br />

Giurisdizione esclusiva – Presupposti – Sussistenza di una posizione di diritto<br />

soggettivo – Sanità Pubblica – Contratti per adesione stipulati tra P.A. e casa di<br />

cura privata – Posizione giuridica sottostante – Qualificazione – Diritto soggettivo<br />

– Esclusione.<br />

Processo amministrativo – Azione di accertamento – Limiti – Termine<br />

decadenziale – Sussiste.<br />

Sanità pubblica – Accreditamento – Rinegoziazione del contratto – Obbligo –<br />

Non sussiste – Tavolo tecnico – Natura – Istituto della rappresentanza colposa –<br />

Inapplicabilità.<br />

In materia di programmazione e razionalizzazione della spesa sanitaria, l’attività<br />

dell’amministrazione sanitaria nella conclusione di accordi contrattuali per l’acquisto<br />

delle prestazioni sanitarie oggetto dell’accreditamento è del tutto discrezionale e non<br />

incontra alcun vincolo, sia nell’an che nel quantum; data tale natura, la P.A. può<br />

unilateralmente ed autoritativamente fissare il tetto massimo di spesa inderogabile,<br />

tenuto conto dell’interesse pubblico tutelato, consistente nella razionalizzazione della<br />

spesa sanitaria, sicché la posizione giuridica di cui è titolare l’ente sanitario privato<br />

che agisce in giudizio per il riconoscimento delle prestazioni di ricovero erogate in<br />

regime di accreditamento istituzionale deve qualificarsi in termini di interesse<br />

legittimo oppositivo.<br />

187


In materia di programmazione della spesa sanitaria, deve dichiararsi irricevibile ed<br />

inammissibile il gravame, qualora il ricorrente abbia mancato di impugnare non<br />

solo, l’atto di programmazione originariamente lesivo ma anche, il diniego di<br />

rideterminazione del tetto di spesa; diversamente opinando, si consentirebbe la<br />

riapertura del termine per l’impugnativa sull’atto di programmazione originariamente<br />

lesivo, id est la rimessione del termine di decadenza.<br />

Nel giudizio amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, la domanda di<br />

accertamento è proponibile solo allorquando la posizione soggettiva dedotta in<br />

giudizio sia di diritto soggettivo; deve, dunque, dichiararsi irricevibile la domanda<br />

volta all’accertamento della nullità dei contratti per adesione stipulati tra<br />

amministrazione sanitaria e casa di cura privata volti alla determinazione delle<br />

prestazioni in regime di accreditamento, stante la natura di accordo pubblicistico ex<br />

art. 11 l. 241/90 e la conseguente posizione di interesse legittimo del privato<br />

ricorrente.<br />

Nel caso in cui il privato ricorrente deduca la nullità ex art. 1418, comma 1, c.c. per<br />

violazione di norme imperative dell’accordo ex art. 11 della l. n. 241/1990, i caratteri<br />

di tale azione devono essere contemperati con la regola generale del termine<br />

decadenziale per la tutela delle posizioni di interesse legittimo derivanti dall’accordo<br />

stesso, specie allorquando con tale azione si facciano valere non già vizi propri bensì<br />

vizi derivanti dalla determinazione preliminare di cui al comma 4 bis dell’art. 11, atto<br />

autoritativo da impugnarsi nel termine di decadenza.<br />

È infondata la pretesa nei confronti dell’amministrazione sanitaria di rinegoziare i<br />

contratti di accreditamento di strutture sanitarie private al sistema nazionale sanitario<br />

mediante accordo integrativo o sostitutivo, non ravvisandosi sul punto alcuna<br />

obbligazione a contrattare di fonte legale o convenzionale; infatti, da un lato,<br />

l’eventuale tavolo tecnico intrapreso ha soltanto un ruolo preparatorio di confronto<br />

tra le parti in vista della soluzione bonaria della possibile lite, senza alcun contenuto<br />

dispositivo delle reciproche posizioni sostanziali, dall’altro non può dirsi applicabile<br />

l’istituto, di creazione giurisprudenziale, della rappresentanza colposa, richiedente il<br />

presupposto dell’attività di disposizione da parte del falsus procurator del diritto del<br />

rappresentato.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 maggio <strong>2011</strong>, n. 799 – Pres. Morea – Est. Pasca –<br />

D.L.A., L.A. (avv. Petrarota) c. Comune di Bitonto (avv. Valla).<br />

Edilizia popolare ed economica – In genere – P.E.E.P. – Nelle zone di espansione<br />

dell’aggregato urbano – Variante del P.r.g. – Necessità – Esclusione.<br />

Edilizia popolare ed economica – In genere – Dimensionamento P.E.E.P. –<br />

Contenuto della deliberazione – Analisi del fabbisogno complessivo della<br />

188


popolazione comunale – Indicazione anche generica delle spese correnti –<br />

Legittimità.<br />

Processo amministrativo – Motivi di ricorso – Genericità delle censure –<br />

Inammissibilità.<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Termine – Dies a quo – Per<br />

gli atti di pianificazione territoriale – Dalla pubblicazione dell’avviso di deposito.<br />

Edilizia popolare ed economica – In genere – P.E.E.P. – Mancata notifica della<br />

delibera di approvazione del P.E.E.P. – Rilevanza – Sul piano della decorrenza<br />

del termine di impugnativa.<br />

Le aree da comprendere nei piani di zona sono di norma scelte nelle zone destinate ad<br />

edilizia residenziale con preferenze in quelle di espansione dell’aggregato urbano,<br />

così come disposto dall’art. 3 della legge 167/1962. Ne consegue che in tali casi<br />

l’adozione ed approvazione del P.E.E.P. non necessita di alcuna variante al P.r.g.<br />

Ai fini del dimensionamento del P.E.E.P., deve considerarsi legittima la deliberazione<br />

dell’amministrazione dalla quale emerga una concreta e adeguata analisi del<br />

fabbisogno complessivo della popolazione comunale e una indicazione, anche<br />

generica, delle spese correnti (ai fini dell’individuazione delle fonti di finanziamento<br />

per l’espropriazione delle aree interessate).<br />

Non sono ammissibili per genericità le censure prospettate in modo tale che il<br />

Collegio non sia in grado di comprendere quali siano i vizi dedotti per sostenere<br />

l’invalidità del provvedimento impugnato, nonché le norme od i principi di cui si<br />

lamenta la violazione.<br />

Per l’impugnazione degli atti di pianificazione territoriale, il dies a quo decorre dalla<br />

scadenza del termine di pubblicazione dell’avviso di deposito degli atti presso gli<br />

uffici comunali.<br />

La notifica individuale dell’atto di approvazione del P.E.E.P. incide solo sul piano<br />

della decorrenza del termine dell’impugnativa, non rilevando, invece, sotto il profilo<br />

della legittimità dell’atto stesso.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 maggio <strong>2011</strong>, n. 800 – Pres. Morea – Est. Pasca –<br />

D.L.A., L.A. (avv. Petrarota) c. Regione <strong>Puglia</strong>, Comune di Bitonto (avv. Valla).<br />

Edilizia e urbanistica – Piano Regolatore generale – Variante – Elementi<br />

necessari – Mancato richiamo alle prescrizioni previgenti – Conseguenze.<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Termine – Dies a quo – Atti<br />

di pianificazione territoriale – Pubblicazione dell’avviso di deposito.<br />

189


Edilizia economica e popolare – Piani di zona – In genere – Atto di approvazione<br />

del P.E.E.P. – Omessa notifica individuale – Vizio di illegittimità – Esclusione.<br />

In ipotesi di approvazione di variante generale al P.r.g., il mancato richiamo alle<br />

prescrizioni del precedente strumento attuativo comporta la perdurante efficacia delle<br />

prescrizioni contenute nel piano medesimo così da rendere manifestamente<br />

inammissibile il gravame, attesa l’inefficacia della variante impugnata sul P.E.E.P.<br />

già vigente.<br />

Per l’impugnazione degli atti di pianificazione territoriale, il dies a quo decorre dalla<br />

scadenza del termine di pubblicazione dell’avviso di deposito degli atti presso gli<br />

uffici comunali.<br />

La notifica individuale dell’atto di approvazione del P.E.E.P. incide solo sul piano<br />

della decorrenza del termine dell’impugnativa, non rilevando, invece, sotto il profilo<br />

della legittimità dell’atto stesso.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 maggio <strong>2011</strong>, n. 801 – Pres. Morea – Est. Pasca – D.L.A.<br />

(avv. Petrarota) c. Comune di Bitonto (avv. Valla), Dirigente dell’Ufficio Tecnico del<br />

Comune di Bitonto.<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Deroga – Presupposti.<br />

Motivazione del provvedimento – Motivazione plurima – Illegittimità di tutti i<br />

singoli ed autonomi punti – Necessità – Ai fini dell’annullamento del<br />

provvedimento amministrativo.<br />

Edilizia popolare ed economica – Piani di zona – In genere – P.E.E.P. – Nelle zone<br />

di espansione dell’aggregato urbano – Variante del P.r.g. – Necessità –<br />

Esclusione.<br />

Edilizia popolare ed economica – Piani di zona – In genere – Dimensionamento<br />

P.E.E.P. – Contenuto della deliberazione – Analisi del fabbisogno complessivo<br />

della popolazione comunale – Indicazione anche generica delle spese correnti –<br />

Legittimità.<br />

Processo amministrativo – Motivi di ricorso – Genericità delle censure –<br />

Inammissibilità.<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Termine – Dies a quo – Atti<br />

di pianificazione territoriale – Pubblicazione dell’avviso di deposito.<br />

Edilizia economica e popolare – Piani di zona – In genere – Atto di approvazione<br />

del P.E.E.P. – Omessa notifica individuale – Vizio di illegittimità – Esclusione.<br />

190


Ai fini dell’ammissibilità degli interventi edilizi in assenza dello strumento attuativo<br />

previsto dal Piano Regolatore generale (c.d. lotto intercluso), è necessario che: (a)<br />

l’area, seppure edificabile, non sia stata ancora edificata; (b) ricada in una zona<br />

integralmente interessata da costruzioni; (c) sia dotata di tutte le opere di<br />

urbanizzazione, primarie e secondarie, previste dagli strumenti urbanistici; (d) sia<br />

valorizzata da un provvedimento edilizio del tutto conforme al Piano Regolatore<br />

generale.<br />

In presenza di provvedimenti a motivazione plurima, soltanto l’accertata illegittimità<br />

di tutti i singoli ed autonomi punti in cui essa risulta articolata può comportare<br />

l’illegittimità ed il conseguente effetto demolitorio degli atti adottati<br />

dall’amministrazione.<br />

Le aree da comprendere nei piani di zona sono di norma scelte nelle zone destinate ad<br />

edilizia residenziale con preferenze in quelle di espansione dell’aggregato urbano,<br />

così come disposto dall’art. 3 della legge 167/1962. Ne consegue che in tali casi<br />

l’adozione ed approvazione del P.E.E.P. non necessita di alcuna variante al P.r.g.<br />

Ai fini del dimensionamento del P.E.E.P., deve considerarsi legittima la deliberazione<br />

dell’amministrazione dalla quale emerga una concreta e adeguata analisi del<br />

fabbisogno complessivo della popolazione comunale e una indicazione, anche<br />

generica, delle spese correnti (ai fini dell’individuazione delle fonti di finanziamento<br />

per l’espropriazione delle aree interessate).<br />

Non sono ammissibili per genericità le censure prospettate in modo tale che il<br />

Collegio non sia in grado di comprendere quali siano i vizi dedotti per sostenere<br />

l’invalidità del provvedimento impugnato, nonché le norme od i principi di cui si<br />

lamenta la violazione.<br />

Per l’impugnazione degli atti di pianificazione territoriale, il dies a quo decorre dalla<br />

scadenza del termine di pubblicazione dell’avviso di deposito degli atti presso gli<br />

uffici comunali.<br />

La notifica individuale dell’atto di approvazione del P.E.E.P. incide solo sul piano<br />

della decorrenza del termine dell’impugnativa, non rilevando, invece, sotto il profilo<br />

della legittimità dell’atto stesso.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 maggio <strong>2011</strong>, n. 802 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

L.M. (avv.ti Picca, Scagliola) c. Conservatorio di Musica “N.P.”, Ministero<br />

dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca (Avv. Stato), D.S. (avv.ti Bottaro,<br />

Friggione) e altri.<br />

Giurisdizione – In materia di pubblico impiego c.d. privatizzato – Giurisdizione<br />

del G.O. – Sussistenza.<br />

191


Il concorso finalizzato all'integrazione ed all'aggiornamento di una graduatoria<br />

permanente (nella specie, graduatoria definitiva d’Istituto adottata da un<br />

Conservatorio di musica) non è ascrivibile nel novero delle "procedure concorsuali<br />

per le assunzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" per le quali l'art. 63,<br />

comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 prevede la riserva in favore della giurisdizione<br />

amministrativa in quanto, da un lato, non si caratterizzerebbe per la spendita di<br />

discrezionalità tecnica e amministrativa, dall'altro, si tratterebbe di selezioni cui non<br />

consegue direttamente e di regola l'assunzione, come avviene, per converso, nelle<br />

procedure concorsuali in senso stretto, sicché in definitiva si tratterebbe di ipotesi in<br />

cui l'interessato fa valere il suo diritto al lavoro.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 maggio <strong>2011</strong>, n. 805 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

P.D. (avv. Masi) c. Comune di Rodi Garganico.<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Contenuto del ricorso –<br />

Indicazione dei motivi – Omessa graduazione – Ordine di disamina delle<br />

questioni – Discrezionalità dell’organo giudicante.<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – In sanatoria – Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d) del<br />

d.l. n. 269/2003 – Opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo –<br />

Condizioni.<br />

In difetto di graduazione dei motivi da parte del ricorrente, è rimesso alla<br />

discrezionalità dell’organo giudicante l’ordine con il quale procedere all’esame delle<br />

questioni sottoposte al suo esame; in particolare, nel processo amministrativo di tipo<br />

impugnatorio, il giudice deve procedere, nell’ordine logico, preliminarmente<br />

all’esame di quelle questioni o di quei motivi che, evidenziando in astratto una più<br />

radicale illegittimità del provvedimento impugnato, appaiono idonei a soddisfarne<br />

pienamente ed efficacemente l’interesse sostanziale dedotto in giudizio, per passare<br />

poi, soltanto in caso di rigetto di tali censure, all’esame degli altri motivi che, pur<br />

idonei a determinare l’annullamento dell’atto gravato, evidenziano profili meno<br />

radicali d’illegittimità.<br />

Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d) del d.l. n. 269/2003 sono sanabili le opere<br />

abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico,<br />

ambientale e paesistico) purché ricorrano congiuntamente determinate condizioni: a)<br />

che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo; b) che, pur<br />

realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni<br />

urbanistiche; c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di<br />

illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 del d.l. n. 269/2003 (restauro, risanamento<br />

conservativo e manutenzione straordinaria), senza aumento di superficie; d) che vi sia<br />

il previo parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.<br />

192


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 26 maggio <strong>2011</strong>, n. 809 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

A.T. (avv.ti Colonna, Paccione) c. Ministero dell’Interno, U.T.G., Prefettura di <strong>Bari</strong>,<br />

Questura di <strong>Bari</strong> (Avv. Stato).<br />

Circolazione stradale – Conducente di veicoli – Patente di abilitazione alla guida<br />

– Sospensione e revoca – Revoca – Solo per avvenuta sottoposizione a misura di<br />

prevenzione – Illegittimità.<br />

Dalla sentenza della Corte costituzionale n. 354 del 1998 – dichiarativa<br />

dell'illegittimità del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett.<br />

b), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) nella parte in cui<br />

prevedevano la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che erano stati<br />

sottoposti a misure di sicurezza personali – discende che il provvedimento di revoca<br />

della patente, ove motivato con il solo riferimento alla circostanza che il ricorrente<br />

era stato sottoposto alla misura di prevenzione, è da considerarsi illegittimamente<br />

adottato.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 26 maggio <strong>2011</strong>, n. 810 – Pres. Morea – Est. Giansante – D.<br />

s.r.l. (avv. Sticchi Damiani) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Torrente).<br />

Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Regolarizzazione e<br />

integrazione documentale – Differenze – Conseguenze.<br />

Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Titoli - Certificazione<br />

– Richiesta della P.A. – Art. 18 l. n. 241/1990 – Derogabilità – Possibilità –<br />

Condizioni – Prescrizione contenuta nel bando – Necessità.<br />

Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Art. 18 l. n. 241/1990<br />

– Applicabilità alle procedure concorsuali – Esclusione – Ratio.<br />

Atto amministrativo – Motivazione – Contenuto – Pluralità di ragioni<br />

giustificatrici – Ai fini della legittimità dell’atto – Fondatezza di un solo motivo –<br />

Sufficienza.<br />

Nelle procedure concorsuali il bilanciamento tra il dovere della P.A. di provvedere<br />

alla regolarizzazione della documentazione presentata dai candidati ed il principio<br />

della par condicio tra i partecipanti va ricercato nella distinzione del concetto di<br />

regolarizzazione da quello di integrazione: quest’ultima non è mai consentita,<br />

risolvendosi essa in un effettivo vulnus del principio di pari trattamento tra i<br />

concorrenti, mentre alla regolarizzazione documentale la P.A. è sempre tenuta in<br />

forza del principio generale ricavabile dall’art. 6, comma 1, lett. b) della l. n.<br />

241/1990.<br />

193


Nelle procedure selettive è consentito all’Amministrazione richiedere espressamente<br />

nel bando, in deroga al disposto dell’art. 18 della l. n. 241/1990, la produzione di<br />

valida certificazione in allegato alla domanda.<br />

La regola dell’acquisizione d’ufficio della documentazione in possesso della<br />

amministrazione procedente o di altre amministrazioni non trova, in mancanza di<br />

specifica disposizione del bando, applicazione nei procedimenti concorsuali, in quanto<br />

verrebbe in tal modo ad essere violato il termine di decadenza per la presentazione dei<br />

documenti richiesti.<br />

Nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia sorretto da più ragioni<br />

giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità dell’atto la<br />

fondatezza anche di una sola di esse.<br />

194


<strong>TAR</strong> PUGLIA – BARI, MASSIME GIUGNO <strong>2011</strong><br />

Iª SEZIONE<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 8 giugno <strong>2011</strong>, n. 842 - Pres. Allegretta - Est. Picone - I.A.<br />

S.r.l., (avv.ti Massa e Cantobelli) c. Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale<br />

Policlinico di <strong>Bari</strong> (avv. Pappalepore) e D. S.p.A. e I. e S. S.r.l. (avv. Agresti).<br />

Contratti pubblici - Procedura di affidamento - Requisiti di partecipazione -<br />

Dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione - Resa da alcuni soltanto<br />

dei più amministratori dell’A.T.I. - Sufficienza.<br />

Contratti pubblici - Procedura di affidamento - Impiego della modulistica<br />

predisposta dalla stazione appaltante - Esclusione - Principio del legittimo<br />

affidamento.<br />

Le dichiarazioni relative all’assenza di condanne penali, da parte degli<br />

amministratori e direttori tecnici, sono da questi rese non nel proprio interesse, bensì<br />

nell’interesse dell’impresa concorrente, sicché quest’ultima, in mancanza di esse e per<br />

evitare l’esclusione con cui è sanzionata tale mancanza (trattandosi di previsione<br />

d’ordine pubblico e imperativa), può rendere le dichiarazioni in loro vece, osservando<br />

le prescrizioni di cui all’art. 47, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 445 del 2000.<br />

Ove il concorrente abbia puntualmente seguito le indicazioni fornite dalla medesima<br />

stazione appaltante nella modulistica pubblicata insieme al bando, non può andare in<br />

d<strong>anno</strong> del medesimo, se detta modulistica si rivela in parte non esattamente conforme<br />

alle prescrizioni della lex specialis di gara, dovendo prevalere in tal caso, a fronte di<br />

un’obiettiva incertezza ingenerata dagli atti predisposti dalla stazione appaltante, il<br />

principio del favor partecipationis e quello di tutela del legittimo affidamento,<br />

principio - quest’ultimo - riconosciuto non dal solo ordinamento interno, bensì anche<br />

a livello comunitario.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 8 giugno <strong>2011</strong>, n. 843 - Pres. Allegretta - Est. Picone - F.<br />

S.r.l., (avv. De Marco) c. Ente Autonomo Fiera del Levante di <strong>Bari</strong> (avv.ti Colonna e<br />

Del Giudice) e S. S.r.l. (avv.ti Fabrizio Paoletti, Francesco Paoletti ed E. Paoletti).<br />

Contratti pubblici - Procedura di affidamento - Offerta anomala - Verifica -<br />

Modalità - Giustificazioni dell’offerente.<br />

Contratti pubblici - Procedura di affidamento - Offerta anomala - Verifica -<br />

Omissione.<br />

195


Al cospetto di un’offerta anomala, la stazione appaltante è tenuta ad esaminare<br />

analiticamente le giustificazioni fornite a proprio discarico dal proponente,<br />

accertando la plausibilità della stessa con riferimento ai singoli elementi costitutivi, al<br />

fine di accertare se i prezzi indicati trovino rispondenza nella realtà, sia di mercato<br />

che aziendale.<br />

La verifica puntuale dell’anomalia dell’offerta può essere legittimamente omessa<br />

soltanto laddove ci si trovi in presenza di anomalie così macroscopiche da renderla<br />

del tutto superflua, essendo evidente ictu oculi che essa è in perdita o comunque non<br />

ammissibile.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 8 giugno <strong>2011</strong>, n. 845 - Pres. Allegretta - Est. Picone -<br />

S.G.D.V. S.r.l. (Avv.ti Lagrotta e Loiodice) c. Azienda Ospedaliera Universitaria<br />

Consorziale Policlinico di <strong>Bari</strong> (Avv. Laforgia).<br />

Contratti pubblici - Procedura di affidamento - Requisiti di partecipazione - Art.<br />

38 comma I lett. g) - Debito tributario - Adempimento successivo - Irrilevanza.<br />

Contratti pubblici - Procedura di affidamento - Requisiti di partecipazione - Art.<br />

38 comma I lett. g) - Debito tributario - Gravità - Irrilevanza.<br />

In diretta applicazione dell’art. 38, primo comma - lett. g), del Codice sui contratti<br />

pubblici, alle imprese partecipanti alla selezione per l’aggiudicazione di una gara<br />

pubblica di appalto, è richiesta la correttezza contributiva e fiscale come requisito<br />

indispensabile non per la stipulazione del successivo contratto, bensì per l’ammissione<br />

alla stessa procedura di affidamento, con irrilevanza a tali fini di ogni adempimento<br />

della obbligazione successivo alla presentazione della domanda di partecipazione alla<br />

gara, anche se riconducibile al momento della scadenza del termine del pagamento.<br />

Non menzionando il requisito della “gravità” del debito tributario quale motivo di<br />

esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori<br />

pubblici, l’art. 38, primo comma - lett. g) esclude il potere dell’ Amministrazione di<br />

valutare l’entità dell’infrazione, ai fini della sussistenza del requisito di affidabilità<br />

delle imprese partecipanti, essendo di per sé sufficiente la sussistenza dell’infrazione<br />

ad impedire la partecipazione alla procedura.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 9 giugno <strong>2011</strong>, n. 858 - Pres. Allegretta - Est. Picone - F.L. e<br />

N.L. (avv. Sivilla) c. Comune di <strong>Bari</strong>.<br />

Contratti pubblici - Procedura di affidamento - Cause di esclusione - Tassatività.<br />

In materia di gare pubbliche aventi ad oggetto l’affidamento di servizi, le ipotesi di<br />

esclusione sono tassative e non possono essere interpretate in via estensiva o<br />

196


analogica, oltre il dettato testuale della legge, sia essa speciale (ossia il disciplinare<br />

del bando di gara) o generale.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 9 giugno <strong>2011</strong>, n. 859 - Pres. Allegretta - Est. Picone - T. S.r.l.<br />

(avv. Padrone) c. Comune di Mola di <strong>Bari</strong> (avv. Triggiani):<br />

Contratti pubblici - Procedura di affidamento - Requisiti di partecipazione -<br />

Discrezionalità - Limiti.<br />

La stazione appaltante è titolare di un potere ampiamente discrezionale nel fissare<br />

requisiti di partecipazione alla procedura anche più gravosi di quelli previsti dalla<br />

legge, purchè questi risultino giustificati dalle peculiari caratteristiche oggettive ed<br />

dall’importanza del servizio o lavoro da affidare e tale scelta non appaia, comunque,<br />

manifestamente illogica o irragionevole.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 10 giugno <strong>2011</strong>, n. 884 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile -<br />

L.L. S.p.A. (avv. Valla) c. A.P. S.p.A. (avv. Nardelli).<br />

Processo amministrativo - Ricorso giurisdizionale - Interesse a ricorrere -<br />

Raggruppamento temporaneo di imprese - Singolo partecipante - Sussistenza.<br />

Contratti pubblici - Procedura di affidamento - Requisiti di partecipazione - Art.<br />

38 D.Lgs. n. 163/2006 - Gravità dell’infrazione - Valutazione.<br />

Contratti pubblici - Procedura di affidamento - Requisiti di partecipazione - Art.<br />

38 D.Lgs. n.163/2006 - Interpretazione.<br />

Risarcimento del d<strong>anno</strong> - Elemento soggettivo - Accertamento - Colpa come<br />

illegittimità dell'atto - Presunzione.<br />

L’impresa partecipante ad un raggruppamento temporaneo è titolare di un interesse<br />

proprio alla impugnazione degli atti della procedura, ulteriore e diverso rispetto a<br />

quello del raggruppamento stesso.<br />

La gravità richiesta dall'art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 impone una<br />

concreta valutazione da parte dell’amministrazione rivolta alla verifica dell’effettiva<br />

incidenza della condanna penale sul vincolo fiduciario da instaurare; pertanto non è<br />

sufficiente un semplice richiamo al tipo di reato ed alla sua attinenza alla materia<br />

dell’appalto.<br />

197


L’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 è stato concepito in modo tale da contemplare che i<br />

soggetti partecipanti alla gara non devono aver commesso violazioni gravi e<br />

definitivamente accertate in materia contributiva (comma 1), mentre sono unicamente<br />

i soggetti affidatari coloro che devono possedere il requisito della regolarità<br />

contributiva ai sensi del comma 3.<br />

Ai fini dell’accertamento in sede giurisdizionale dell’elemento psicologico dell’illecito<br />

aquiliano ex art. 2043 c.c., la riscontrata illegittimità dell’azione amministrativa<br />

rappresenta indice della colpa o, a talune condizioni, del dolo dell’amministrazione<br />

convenuta, indice tanto più grave, preciso e concordante quanto più intensa appare<br />

essere stata, l’illegittimità in cui l’apparato amministrativo è incorso.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez I, 10 giugno <strong>2011</strong>, n. 885 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile - L.L.<br />

S.p.A (avv. Valla) c. A.P. S.p.A (avv. Nardelli).<br />

Processo amministrativo - Ricorso giurisdizionale - Legittimazione ad agire -<br />

Raggruppamento di imprese.<br />

Contratti Pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei<br />

settori ordinari - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento -<br />

Art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 - Sussistenza.<br />

Risarcimento del d<strong>anno</strong> - D<strong>anno</strong> da lesione di interessi pretensivi - Onere<br />

probatorio.<br />

Risarcimento del d<strong>anno</strong> - Colpa come illegittimità dell’atto - Prova liberatoria<br />

della P.A. - Errore scusabile.<br />

Risarcimento del d<strong>anno</strong> - D<strong>anno</strong> all’immagine - Effettivo pregiudizio subito -<br />

Liquidazione equitativa - Limiti.<br />

Ciascun membro di un’associazione temporanea di imprese, che abbia partecipato ad<br />

una gara di appalto, ha un interesse proprio all’impugnazione degli atti di gara,<br />

ultroneo e diverso rispetto a quello del raggruppamento di appartenenza, poiché il<br />

fenomeno del raggruppamento di imprese non dà luogo a un’entità giuridica<br />

autonoma che esclude la soggettività delle singole imprese che lo compongono.<br />

L’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 prevede che i soggetti partecipanti alla gara non<br />

devono aver commesso violazioni gravi e definitivamente accertate in materia<br />

contributiva (comma 1), mentre sono esclusivamente i soggetti affidatari coloro che<br />

devono possedere il requisito della regolarità contributiva ai sensi del comma 3. La<br />

gravità richiesta dall’art. 38, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 163/2006 impone una<br />

concreta valutazione da parte della Amministrazione rivolta alla verifica dell’effettiva<br />

198


incidenza della condanna penale sul vincolo fiduciario da instaurare; pertanto non è<br />

sufficiente un semplice richiamo al tipo di reato ed alla sua attinenza alla materia<br />

dell’appalto.<br />

In tema di illecito aquiliano della P.A., il risarcimento del d<strong>anno</strong> non è una<br />

conseguenza automatica e costante dell’annullamento giurisdizionale, richiedendo la<br />

positiva verifica, oltre che della lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata<br />

dall’ordinamento, della sussistenza della colpa o del dolo dell’Amministrazione e del<br />

nesso causale tra l’illecito e il d<strong>anno</strong> subito; in particolare il risarcimento del d<strong>anno</strong><br />

conseguente a lesione di interesse legittimo pretensivo è subordinato, pur in presenza<br />

di tutti i requisiti dell’illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento d<strong>anno</strong>so),<br />

alla dimostrazione, secondo un giudizio di prognosi formulato ex ante, che<br />

l’aspirazione al provvedimento fosse destinata nel caso di specie ad esito favorevole,<br />

quindi alla dimostrazione, ancorché fondata con il ricorso a presunzioni, della<br />

spettanza definitiva del bene collegato a tale interesse, ma siffatto giudizio prognostico<br />

non può essere consentito allorché detta spettanza sia caratterizzata da consistenti<br />

margini di aleatorietà.<br />

In presenza di un’attività illegittima posta in essere dall’Amministrazione e foriera di<br />

d<strong>anno</strong> per il privato, quest’ultimo non sarà onerato di un particolare sforzo<br />

probatorio in ordine alla sussistenza di una condotta colposa da parte<br />

dell’Amministrazione, ben potendosi limitare ad allegare la sola illegittimità del<br />

provvedimento quale elemento idoneo a fondare una presunzione semplice circa la<br />

colpa della P.A.<br />

In tali ipotesi, spetterà quindi all’Amministrazione fornire la prova liberatoria a<br />

contrario, dimostrando in concreto che si sia trattato di un errore scusabile,<br />

configurabile - ad es. - in caso di contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione della<br />

norma, di formulazioni polisense di disposizioni di recente emanazione, ovvero di<br />

rilevante complessità del fatto sotteso alla determinazione amministrativa.<br />

Una pretesa risarcitoria prospettata in termini di d<strong>anno</strong> all’immagine e alla<br />

reputazione esige un’allegazione di dati specifici da cui desumere il pregiudizio di<br />

carattere oggettivo subito e non può essere ritenuta sussistente in re ipsa nel<br />

comportamento contrario a norme del presunto autore dell’illecito, con l’automatico<br />

ricorso alla liquidazione equitativa<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 17 giugno <strong>2011</strong>, n. 917 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - T.B.<br />

(avv.ti Bevilacqua e Chiarelli) c. Ministero dell'Economia e delle Finanze e Comando<br />

Tenenza della Guardia di Finanza di Manfredonia (Avvocatura distrettuale dello Stato<br />

di <strong>Bari</strong>).<br />

199


Lavoro alle dipendenze della P.A. - Forze armate - Avanzamento di carriera -<br />

Sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo.<br />

I giudizi contenuti nella scheda valutativa dell'attività svolta dal militare in un<br />

determinato arco temporale esprimono apprezzamenti qualitativi sull'esercizio delle<br />

stesse e, toccando direttamente il merito dell'azione amministrativa, sono soggette al<br />

sindacato di legittimità del Giudice amministritativo solo entro i limiti ristretti della<br />

manifesta abnormità, della discriminatorietà o del travisamento dei presupposti di<br />

fatto.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 17 giugno <strong>2011</strong>, n. 919 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile - F. e<br />

S.A. S.r.l. (Avv.ti Maritati, Petrucci e Ancora) c. Regione <strong>Puglia</strong> (Avv. ti Francesconi<br />

e Volpe).<br />

Contratti Pubblici - Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei<br />

settori ordinari - Concessione di servizi - Revisione ed adeguamento prezzi.<br />

Deve essere respinta la domanda volta ad ottenere la rivalutazione del prezzo e di<br />

conseguenza ritenuto inesistente il relativo diritto all’adeguamento del corrispettivo,<br />

quando il giudizio ha ad oggetto un rapporto di natura concessoria, atteso che<br />

l’inserzione obbligatoria ed automatica della clausola di revisione periodica del<br />

prezzo è prevista esclusivamente per il contratto di appalto e non già per quello<br />

accessivo ad una concessione di pubblico servizio, per il quale al contrario vige il<br />

principio dell’invariabilità del canone concessorio.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 21 giugno <strong>2011</strong>, n. 921 - Pres. Allegretta - Est. Picone - C.R.<br />

(avv.ti Ponzone e Lo Russo ) c. Ministero dell'Economia e delle Finanze, non<br />

costituito.<br />

Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (Ottemperanza) - Decreto di condanna<br />

della Corte di appello - Natura.<br />

Deve essere accolta la domanda volta ad ottenere l’esecuzione di un decreto di<br />

condanna al pagamento di una somma di denaro emanato dalla Corte d’Appello, in<br />

quanto, avendo natura decisoria in materia di diritti soggettivi, tale provvedimento<br />

risulta idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, ai fini della ammissibilità<br />

del giudizio di ottemperanza.<br />

200


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 21 giugno <strong>2011</strong>, n. 928 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile -<br />

E.E.I. S.r.l. (avv. ti Bucello, Leone, Viola e Macchione) c. Comune di Conversano<br />

(avv. Sgobba), Regione <strong>Puglia</strong> e Provincia di <strong>Bari</strong>.<br />

Ambiente - Valutazione di impatto ambientale - Finalità - Discrezionalità<br />

amministrativa - Sindacato del giudice amministrativo - Limiti.<br />

La valutazione dell’impatto ambientale non costituisce un mero giudizio tecnico,<br />

suscettibile in quanto tale di verificazione sulla base di oggettivi criteri di<br />

misurazione, ma presenta profili particolarmente intensi di discrezionalità<br />

amministrativa sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo,<br />

apprezzamento che è sindacabile dal Giudice amministrativo soltanto in ipotesi di<br />

manifesta illogicità o travisamento dei fatti in cui è evidente lo sconfinamento del<br />

potere discrezionale riconosciuto all’amministrazione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez.I, 22 giugno <strong>2011</strong>, n. 948 - Pres.Allegretta - Est.Picone - C.G.I.<br />

S.p.A. (avv.ti Moliterni) c. Ministero dell'Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato<br />

di <strong>Bari</strong>).<br />

Contratti pubblici - Commissione di gara - Mancanza di chiarimenti richiesti -<br />

Leale collaborazione impresa appaltante.<br />

Il rifiuto da parte della società ricorrente di rendere i chiarimenti richiesti dalla<br />

commissione di gara, in ottemperanza all’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale<br />

Amministrativo Regionale, fa venir meno ogni ragione di doglianza circa la presunta<br />

violazione delle regole del contraddittorio e l’asserito difetto di motivazione e di<br />

istruttoria. Sussiste, infatti, a carico dell’impresa chiamata a rendere giustificazioni<br />

sull’anomalia dell’offerta, l’onere di collaborare lealmente alla verifica condotta<br />

dalla stazione appaltante, quando i primi chiarimenti non siano stati ritenuti<br />

soddisfacenti.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 22 giugno <strong>2011</strong>, n. 949 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - D.W.<br />

S.r.l. e M. S.r.l. (avv.ti Mescia) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Massa), Comune di Deliceto<br />

(avv. Pellegrino).<br />

Annullabilità del provvedimento - Potere del Giudice - Norma dichiarata<br />

incostituzionale - Presupposti.<br />

Possono essere dichiarati illegittimi gli atti amministrativi, il cui presupposto è<br />

costituito esclusivamente dall’applicazione di norme dichiarate incostituzionali. La<br />

dichiarazione di incostituzionalità della norma ha, infatti, valenza erga omnes e<br />

201


etroattiva, applicandosi non solo al giudizio nel corso del quale è stata sollevata la<br />

questione ma d’ufficio a tutti i giudizi non ancora definiti con sentenza passata in<br />

giudicato.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 22 giugno <strong>2011</strong>, n. 951 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile -<br />

A.C.O. - C.D.C. (avv.ti Giacomelli e Calè) c. Camera di Commercio, Industria,<br />

Artigianato e Agricoltura di Foggia (Avv. Prencipe).<br />

Accesso - Accesso nei confronti dei gestori dei servizi pubblici - Posizione<br />

soggettiva legittimante l’accesso - Presupposti.<br />

Il diritto di accesso non si configura mai come un’azione popolare, fatta eccezione per<br />

il settore dell’accesso ambientale, ma postula sempre un accertamento dell’esistenza<br />

di un interesse autonomo che sia diretto, concreto ed attuale. La titolarità, o la<br />

rappresentatività, degli interessi diffusi non giustifica, pertanto, un generalizzato e<br />

pluricomprensivo diritto alla conoscenza di tutti i documenti riferiti all’attività di un<br />

gestore del servizio e non collegati alla prestazione dei servizi all’utenza, ma solo al<br />

più limitato diritto alla conoscenza di atti, relativi a servizi rivolti ai consumatori, che<br />

incidono in via diretta e immediata, e non in via meramente ipotetica e riflessa, sugli<br />

interessi dei consumatori.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 22 giugno <strong>2011</strong>, n. 953 - Pres. Allegretta - Est. Adamo -<br />

G.D.B. (Avv. Lancieri) c. Comune di Polignano a Mare; Agenzia del demanio<br />

(Avvocatura Distrettuale dello Stato di <strong>Bari</strong>).<br />

Autotutela - Autotutela esecutiva - Sfratto in via amministrativa - Funzione.<br />

Lo sfratto in via amministrativa rappresenta un atto di esercizio di autotutela<br />

esecutiva e allo stato attuale costituisce esclusivamente una modalità attraverso la<br />

quale l'Amministrazione municipale si assicura la disponibilità del bene di sua<br />

esclusiva proprietà.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 23 giugno <strong>2011</strong>, n. 954 - Pres. Allegretta - Est. Picone - E.S.<br />

S.r.l. (avv. ti Battista e Rodio) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Loffredo).<br />

Esecuzioni delle decisioni giurisdizionali (Ottemperanza) - Procedimento nel<br />

giudizio di ottemperanza - Commissario ad acta - Insediamento - Possibile<br />

provvedimento tardivo della P.A.<br />

Ambiente - Valutazione di impatto ambientale - Oggetto - Limiti - Sviamento di<br />

potere.<br />

202


Ambiente - Valutazione di impatto ambientale - Finalità - Sindacabilità del<br />

Giudice Amministrativo.<br />

Annullabilità del provvedimento - Poteri del giudice - Norma regolamentare<br />

incostituzionale - Presupposto.<br />

La nomina ovvero l'avvenuto insediamento del commissario ad acta, nell'ambito del<br />

giudizio sulla violazione del termine per provvedere, non privano l'Amministrazione<br />

del potere di provvedere tardivamente in ordine all'istanza del ricorrente.<br />

In sede di valutazione di impatto ambientale dell'opera, sussiste sviamento di potere<br />

ove l'Amministrazione abbia illegittimamente incluso nel giudizio la verifica di<br />

questioni attinenti alla tutela di interessi pubblici differenti rispetto a quelli rimessi<br />

alla sua competenza in tale sede.<br />

La valutazione d’impatto ambientale non costituisce un mero giudizio tecnico,<br />

suscettibile in quanto tale di verificazione sulla base di oggettivi criteri di<br />

misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di<br />

discrezionalità amministrativa, sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici<br />

in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera,<br />

apprezzamento che è pienamente sindacabile dal giudice amministrativo in ipotesi di<br />

manifesta illogicità o al cospetto di un’istruttoria insufficiente e di una motivazione<br />

inadeguata, e sia perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale<br />

riconosciuto all’Amministrazione.<br />

E' illegittimo un provvedimento di diniego, laddove il presupposto della decisione<br />

negativa sia costituito solo dall'applicazione di norme regolamentari dichiarate<br />

incostituzionali.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez I, 27 giugno <strong>2011</strong>, n. 990 - Pres. Allegretta - Est. Picone -<br />

Comune di <strong>Bari</strong> (avv.ti Volpe, Verna) c. Ministero della Difesa, Stato Maggiore della<br />

Difesa - IV Reparto Logistica Infrastrutture e Agenzia del Demanio (Avvocatura<br />

Distrettuale dello Stato di <strong>Bari</strong>), Comitato Misto Paritetico Stato - Regione per la<br />

Regione <strong>Puglia</strong> (non costituito).<br />

Processo amministrativo - Memoria di replica in mancanza di precedenti scritti<br />

difensivi - Ammissibilità.<br />

Processo amministrativo - Termine di proposizione del ricorso - Decorrenza.<br />

Provvedimento amministrativo - Conoscibilità da parte di un'Amministrazione -<br />

Accertamento.<br />

203


Edilizia - Opere destinate alla difesa militare - Definizione - Deroga agli strumenti<br />

urbanistici.<br />

Edilizia - Opere di difesa militare - Riconducibilità alle stesse degli alloggi di<br />

servizio - presupposti.<br />

Edilizia - Alloggi militari - Estensione della deroga agli strumenti urbanistici -<br />

Requisiti.<br />

Edilizia - Opere di difesa militare - Opzione di riscatto in proprietà - Presupposti<br />

e condizioni.<br />

La memoria di replica, depositata nel termine di venti giorni liberi, è ammissibile<br />

sebbene le controparti non avessero precedentemente prodotto scritti difensivi, non<br />

potendosi ricavare alcuna preclusione in questo senso, né dal tenore dell' art. 73 del<br />

codice del processo amministrativo, né dall’interpretazione invalsa nel processo civile<br />

(ove la giurisprudenza è dell’avviso che la memoria di replica prevista dall’art. 190<br />

cod. proc. civ. deve essere presa in considerazione dal Giudice indipendentemente<br />

dalla circostanza che la controparte abbia o meno depositato una propria comparsa<br />

conclusionale)<br />

Al fine del decorso del termine per l’impugnazione del provvedimento, non basta la<br />

mera notizia della sua esistenza e del suo dispositivo sfavorevole, ma occorre la piena<br />

conoscenza del suo contenuto, da cui deriva la possibilità di percepire che il<br />

provvedimento è non solo sfavorevole, ma anche illegittimamente sfavorevole: il<br />

soggetto che ricorre deve cioè essere messo nelle condizioni di conoscere gli elementi<br />

essenziali del rapporto controverso, tali da consentirgli di poter valutare se vi siano<br />

atti illegittimi e, in difetto, deve ritenersi che egli abbia una mera facoltà, e non un<br />

onere, di impugnare subito l’atto riservandosi di proporre i motivi aggiunti, ben<br />

potendo in alternativa attendere di conoscere le motivazioni ovvero il contenuto<br />

integrale dell’atto e dei relativi allegati per poter valutare se impugnarlo o meno.<br />

La piena conoscenza di un provvedimento lesivo da parte di un’Amministrazione può<br />

essere desunta solo da atti o comportamenti univocamente ad essa riferibili, posti in<br />

essere dal legale rappresentante o da altro organo munito di poteri gestionali.<br />

La realizzazione di “opere militari destinate alla difesa nazionale”, ai sensi dell’art.<br />

2, decimo comma, del D.P.R. n. 170 del 2005 è prevista in deroga agli strumenti<br />

urbanistici vigenti, senza l’acquisizione dell’assenso del Comune e senza la previa<br />

intesa, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 383 del 1994, con la Regione. A tal proposito<br />

la giurisprudenza amministrativa e costituzionale ha rilevato che, mancando nel<br />

nostro ordinamento un’enunciazione in termini normativi e generali della nozione di<br />

“opera destinata alla difesa militare”, i criteri suscettibili di qualificare l’opera non<br />

possono fare riferimento al solo profilo soggettivo, ossia all’identità<br />

dell’Amministrazione interessata ai lavori, ma devono, in ogni caso, investire<br />

204


soprattutto le caratteristiche oggettive e funzionali dell’opera, la sua effettiva ed<br />

inequivoca destinazione alla difesa militare ed al chiaro nesso teleologico che a<br />

questa la ricolleghi; solo in questo modo la deroga alle competenze riconosciute alle<br />

Regioni ed agli enti locali, in materia di pianificazione urbanistica e governo del<br />

territorio, può essere giudicata costituzionalmente legittima.<br />

Ai sensi della normativa di settore, da ultimo art. 231, quarto comma, del D.Lgs. n. 66<br />

del 2010 (Codice dell’ordinamento militare) nonché in ossequio alla giurisprudenza<br />

costituzionale, sono da considerarsi a tutti gli effetti “infrastrutture militari” nonché<br />

“opere destinate alla difesa nazionale”i fabbricati adibiti ad ospitare gli alloggi di<br />

servizio poiché siffatta qualificazione meritano non soltanto le costruzioni<br />

direttamente necessarie alla difesa della Nazione in tempo di guerra, ma anche tutte<br />

quelle strumentalmente preordinate alle esigenze della sicurezza militare del paese e<br />

che siano a questo fine effettivamente utilizzate. Tali sono, tra l’altro, gli immobili ove<br />

vengono compiute le attività dirette alla soddisfazione delle suindicate esigenze e<br />

quindi con queste strettamente collegate, all’interno di basi, impianti, installazioni<br />

militari o posti al loro diretto e funzionale servizio; deve dunque trattarsi di strutture<br />

ricomprese nell’ambito spaziale delle opere militari ovvero legate ad esse da uno<br />

stretto rapporto di strumentalità, e perciò parti di un complesso sostanzialmente<br />

unitario, sì che non sarebbe logico e giuridicamente ammissibile un regime<br />

differenziato<br />

L’elemento distintivo fondamentale per la qualificazione dell’alloggio militare -e<br />

dunque per la realizzazione dello stesso in deroga alle competenze riconosciute alle<br />

Regioni ed agli enti locali, in materia di pianificazione urbanistica e governo del<br />

territorio- è quello individuabile nella finalità di far fronte, in concreto, alle esigenze<br />

abitative di categorie di personale istituzionalmente e di fatto soggette ad una<br />

maggiore mobilità rispetto ad altri dipendenti; al di là di siffatte ipotesi, gli immobili<br />

non assegnati in specifica connessione con concrete esigenze di servizio non possono<br />

essere qualificati come alloggi di servizio, ai fini dell’applicazione della relativa<br />

disciplina speciale, né è possibile collegare simile qualificazione semplicemente alla<br />

qualificazione del personale assegnatario, prescindendo dalla concreta<br />

funzionalizzazione dell’alloggio; inoltre, gli alloggi di servizio si caratterizzano per<br />

l’appartenenza allo Stato o ad enti pubblici, per essere normalmente oggetto di<br />

concessione o di locazione in favore del personale destinatario, nel limite di tempo in<br />

cui il personale stesso è in attività di servizio ovvero presta servizio nella sede in cui si<br />

trova l’alloggio assegnato.<br />

L’atto negoziale relativo alla realizzazione e alla cessione di alloggi militari ed i<br />

rispettivi allegati sono illegittimi qualora riservano alla futura volontà del Ministero<br />

la possibilità di assegnare una percentuale, non definita, degli alloggi realizzati dalla<br />

società con l’opzione di riscatto in proprietà, sulla base di quanto previsto dall’art. 2,<br />

comma 628 - lett. a) - n. 3), della legge n. 244 del 2007 poiché a nozione stessa di<br />

“alloggi con possibilità di acquisto mediante riscatto” presuppone che gli alloggi<br />

205


siano assegnati in concessione al personale militare per motivi di servizio, che gli<br />

assegnatari corrispondano, per tutta la durata della concessione, i canoni stabiliti e<br />

che, al termine della concessione (avente durata predeterminata) venga corrisposto il<br />

riscatto con il pagamento dell’importo residuo.<br />

206


IIª SEZIONE<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 10 giugno <strong>2011</strong>, n. 878- Pres. Pasca - Est. Serlenga – S. O.<br />

S.r.l. (avv. Di Gifico) c. Provincia di Barletta - Andria - Trani.<br />

Atto amministrativo – Discrezionale - Atto meramente soprassessorio.<br />

E' qualificabile come "meramente soprassessorio" il provvedimento con cui<br />

l'Amministrazione sospende ogni determinazione a tempo non determinato nè<br />

determinabile ovvero ancorato al verificarsi di condizioni future ed incerte: ne è un<br />

esempio l’atto con cui la PA si riserva di esaminare le istanze di voltura e di rinnovo<br />

dell’autorizzazione all’installazione dei cartelli pubblicitari solo successivamente alla<br />

definizione del censimento della cartellonistica esistente, atteso che tale attività di<br />

censimento, che può richiedere tempi di definizione non preventivabili, integra un<br />

presupposto di mero fatto solo in via eventuale prodromico di ulteriori provvedimenti<br />

amministrativi.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 10 giugno <strong>2011</strong>, n. 872- Pres. Pasca - Est. Serlenga - MG.M.<br />

(avv.ti D'Addabbo, Merico) c. Provincia di <strong>Bari</strong> (avv.Caramia).<br />

Giurisdizione - Giudice amministrativo (giurisdizione di legittimità) – In materia<br />

di Pubblico impiego.<br />

Dirigente - Dirigenti delle pp.aa. - Conferimento incarichi dirigenziali.<br />

La scelta di ricoprire posti vacanti mediante altre forme di reclutamento rispetto allo<br />

scorrimento della graduatoria è ampiamente discrezionale ed espressione di un potere<br />

di natura amministrativa, a fronte del quale si configurano situazioni di interesse<br />

legittimo.<br />

La preferenza accordata ai dirigenti tecnici in presenza di servizi “ontologicamente”<br />

amministrativi, non scaturendo evidentemente da una meditata ponderazione delle<br />

reali esigenze e necessità dell’Ente, si pone in contrasto con i principi di efficienza e<br />

buon andamento cui l’Amministrazione dovrebbe indirizzare la propria attività, sicché<br />

tale scelta è censurabile per illogicità, irrazionalità e sviamento del potere.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 9 giugno <strong>2011</strong>, n. 848 – Pres. Mangialardi – Est. Ravasio – Z.<br />

A. A. (avv. Goffredo) c. Prefettura di Foggia – S.U.I. Foggia ( Avvocatura Distr.le<br />

Stato di <strong>Bari</strong>).<br />

207


Sicurezza Pubblica – Stranieri (in particolare: extracomunitari) –<br />

Regolarizzazione – Art. 14, comma 5 ter, decreto legislativo 25 Luglio 1998, n.286.<br />

L’aver subito una condanna per il reato di cui all’art.14, comma 5 ter, prima parte,<br />

del d.lgs. n.286/98 non osta alla regolarizzazione del lavoratore extracomunitario,<br />

non essendo tale reato richiamato, neanche per relationem, dall’art.1 ter, comma 13<br />

lettera a) del D.L. n.78/2009, oltre che per il mutato contesto interpretativo<br />

intervenuto sulla fattispecie de qua.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 10 giugno <strong>2011</strong>, n.866 – Pres. Mangialardi – Est. Picone –<br />

Immobiliare Luna s.r.l. (avv.ti E. Follieri ed I. Follieri) c. Comune di Foggia (avv.<br />

Paparella).<br />

Annullabilità del provvedimento – Impossibilità o illiceità dell’oggetto.<br />

È illegittimo per impossibilità dell’oggetto l’ordine di osservanza di una convenzione<br />

impartito da un ente locale al privato che l’abbia col primo sottoscritta, se tale<br />

osservanza esige che soggetti terzi rispetto a loro compiano atti di natura negoziale,<br />

essendo tale prestazione inesigibile per il privato paciscente.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 24 giugno <strong>2011</strong>, n. 965 – Pres. Est. Pasca – N.N. e G.A.<br />

(avv.ti M. Vernola e N. Vernola) c. Comune di Monopoli (avv. Vozza).<br />

Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (oggi permesso<br />

di cotruire) - Costruzione abusiva – Mancata ottemperanza all’ordine di<br />

demolizione – Conseguenze.<br />

L’ordinanza di immissione nel possesso di opere abusive disposta per inottemperanza<br />

a precedente ordine di demolizione, costituisce atto dovuto e vincolato ex lege, dunque<br />

non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento. Trattasi, infatti, di<br />

provvedimento che ha natura dichiarativa e di atto di mero accertamento risultando<br />

compiutamente definiti dalla legge i presupposti e gli effetti; il che rende infondata sia<br />

la censura relativa all’omessa indicazione del responsabile del procedimento, posto<br />

che il contraddittorio e la partecipazione sono garantiti all’interno del procedimento<br />

repressivo degli abusi edilizi culminante nell’ordine di demolizione, sia quella relativa<br />

al difetto di motivazione in quanto tale atto, per legge, comporta l’acquisizione del<br />

bene e costituisce titolo per l’immissione in possesso finalizzata all’esecuzione<br />

d’ufficio del provvedimento di demolizione.<br />

208


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 9 giugno <strong>2011</strong>, n. 850 – Pres. Mangialardi – Est. Serlenga –<br />

G.P. (avv.ti Deramo e Fasanella) c. Soprintendenza per i beni architettonici e per il<br />

paesaggio per la <strong>Puglia</strong>, Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura di<br />

Stato), Comune di Rodi Garganico (n. c.).<br />

Comunicazione di avvio del procedimento – Autorizzazioni – Nulla osta<br />

paesaggistico - Esclusione.<br />

Comunicazione di avvio del procedimento – Preavviso di rigetto – Autorizzazioni<br />

- Nulla osta paesaggistico.<br />

Comunicazione di avvio del procedimento – Preavviso di rigetto - Autorizzazioni<br />

paesaggistiche.<br />

Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Autorizzazioni – Nulla osta<br />

paesaggistico – Controllo.<br />

Il d.m. 165/02, introducendo il comma 1 bis all’art. 4 del d.m. 495/94, ha<br />

specificamente escluso l’obbligo previsto dall’art. 7 della l. 241/90 per i procedimenti<br />

disciplinati dall’art. 151 del d.lgs. 490/99: la comunicazione di avvio del<br />

procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e di suo controllo non è,<br />

infatti, idonea ad apportare alcuna specifica utilità agli interessati in quanto<br />

destinatari di un provvedimento favorevole di nulla osta e può costituire, viceversa, un<br />

inutile aggravio procedimentale per il soggetto pubblico in contrasto con il principio<br />

di efficienza dell’azione amministrativa.<br />

L’art. 10 bis della l. 241/90 si applica anche alla fase del controllo ministeriale<br />

dell’autorizzazione paesaggistica, ciò sia per ragioni testuali che alla luce della ratio<br />

della disposizione e non vi ostandovi la limitazione contenuta nella stessa norma che<br />

circoscrive la sua applicabilità ai soli procedimenti ad istanza di parte, né la<br />

circostanza che il predetto controllo sia affidato ad una distinta autorità<br />

amministrativa, né la previsione di un termine per l’esercizio dei poteri di verifica,<br />

essendo, questa fase di verifica, un mero autonomo “segmento” dello stesso<br />

procedimento per l’esercizio di una competenza –quella della salvaguardia<br />

ambientale- che la legge rimette a due organi distinti secondo il principio della leale<br />

collaborazione.<br />

Quanto alla ratio perseguita dall’art. 10 bis della l. 241/90, è indubbio che in capo ai<br />

destinatari del nulla osta paesaggistico si radichi un interesse alla partecipazione<br />

allorché intervenga parere negativo dell’organo deputato al controllo in relazione al<br />

nulla osta stesso, in quanto solo in questa fase si concretizza l’opportunità di un<br />

intervento a tutela delle proprie ragioni, anche nell’ottica dell’instaurazione di un<br />

contraddittorio utile all’economia e all’economicità procedimentale.<br />

209


L’Autorità preposta al controllo del nulla osta paesaggistico, sebbene non vincolata in<br />

assoluto dal giudizio di merito espresso dall’organo di amministrazione attiva, non<br />

può sovrapporvi acriticamente la propria valutazione ma ha l’obbligo di esplicitare le<br />

ragioni che l’h<strong>anno</strong> condotta a disattendere la scelta effettuata in sede di rilascio del<br />

nulla osta stesso.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 10 giugno <strong>2011</strong>, n. 867- Pres. Pasca - Est. Serlenga – I. P.<br />

s.r.l. (avv.ti Monterisi E., Monterisi F.) c. Comune di Foggia (avv.ti Barbati<br />

Dragonetti).<br />

Autotutela – Annullamento d’ufficio – Nel settore dell’urbanistica.<br />

La revoca delle autorizzazioni per l’installazione di impianti pubblicitari da parte<br />

della P.A. per violazione dell’art. 23 decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, pur non<br />

essendo contemplato tra i motivi di revoca ex art. 25 del Piano Generale Impianti,<br />

rientra nel più generale potere dell’Amministrazione di annullare in autotutela un<br />

provvedimento già adottato, ove si avveda dell’originario contrasto con cogenti<br />

disposizioni di leggi, sempre che motivi con riferimento all’interesse pubblico alla<br />

rimozione dello stesso.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 9 giugno <strong>2011</strong>, n. 855- Pres. Pasca - Est. Serlenga – I.P. s.r.l.<br />

(avv.ti Monterisi E., Monterisi F.) c. Comune di Foggia (avv.ti Barbati, Dragonetti).<br />

Annullabilità del provvedimento – Difetto di motivazione – Non sussiste.<br />

Il diniego dell’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari pur non<br />

adeguatamente motivato non può essere annullato per violazione dell’art. 21 octies L.<br />

241/90 se è comprovata la non conformità degli impianti proposti alle disposizioni del<br />

C.D.S.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 9 giugno <strong>2011</strong>, n. 851 – Pres. Mangialardi – Est. Serlenga –<br />

E. Soc. Coop. (avv. Polignano) c. Regione <strong>Puglia</strong> , (avv. Loffredo).<br />

Atto amministrativo – Impugnabilità - Sussistenza.<br />

Regolamenti – Impugnazione - Tutela avanti al giudice amministrativo:<br />

impugnazione (ricorso giurisdizionale) e disapplicazione.<br />

La nota di comunicazione di non ammissibilità della domanda di accesso alle<br />

agevolazioni previste per la cooperazione e lo sviluppo regionale da un apposito<br />

bando, contenente l'indicazione di decorrenza del termine entro il quale il ricorso<br />

210


deve essere proposto, non ha natura di atto endoprocedimentale in quanto chiude il<br />

procedimento amministrativo. Tale atto è pertanto autonomamente impugnabile in<br />

sede giurisdizionale.<br />

In caso di asserito contrasto tra le disposizioni di un regolamento regionale e un<br />

bando emanato dallo stesso ente, occorre impugnare quest’ultimo atto, stante la sua<br />

natura provvedimentale e l’insuscettibilità ad essere disapplicato dal giudice<br />

amministrativo.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 24 maggio <strong>2011</strong>, n. 769 – Pres. Pasca – Est. Amovilli – B. A.,<br />

(avv.ti Colucci, Mancaniello) c. Comune di Lucera, (avv. Maiellaro).<br />

Giurisdizione – Giudice ordinario - Giurisdizione del GO per la tutela dei diritti<br />

soggettivi avverso la PA.<br />

Lavoro alle dipendenze della PA – Principi generali.<br />

La lesione del proprio diritto al mantenimento di specifiche mansioni inerenti i<br />

compiti di responsabile del procedimento e/o di singole funzioni dirigenziali<br />

precedentemente attribuite, quali l’espletamento di gara per l’ affidamento di un<br />

appalto di servizi, rientra nella giurisdizione del GO (d. lgs. n. 165/2001, art. 63)<br />

costituendo violazione di un diritto soggettivo determinata non già da poteri<br />

autoritativi e da atti amministrativi di c.d. macro-organizzazione bensì dall’atto<br />

privatistico di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.<br />

L’attrazione degli atti di gestione del rapporto di lavoro pubblico al diritto privato<br />

non comporta (né deve comportare ai sensi degli art 24 e 113 Cost.) un decifit di<br />

tutela giurisdizionale, dal momento che ben può il lavoratore sottoporre al sindacato<br />

del GO, in funzione di giudice del lavoro, l’esercizio dei poteri privati discrezionali<br />

del datore di lavoro sotto il profilo dell’osservanza delle regole di correttezza e buona<br />

fede, applicabili anche all’attività di diritto privato della PA alla stregua dei principi<br />

di imparzialità e buon andamento (Cassazione sez lavoro 14 aprile 2008 n 9814,<br />

Cassazione Sezioni Unite 23 gennaio 2004 n.1252),secondo il noto fenomeno di<br />

“osmosi” tra attività privatistica e pubblicistica.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 9 giugno <strong>2011</strong>, n. 847 – Pres. Mangialardi – Est. Ravasio –<br />

E.M., (avv. Ti Di Lorenzo, M. Di Lorenzo, Piccolo) c. Comune di Andria (avv.ti De<br />

Candia, Di <strong>Bari</strong>).<br />

Giurisdizione - Giudice ordinario - Giurisdizione del GO per la tutela dei diritti<br />

soggettivi avverso la PA.<br />

211


Edilizia e urbanistica - Piani regolatori particolareggiati.<br />

Laddove un atto amministrativo autorizzi la realizzazione di un edificio in violazione<br />

di diritti di natura civilistica, spetta al titolare di tali diritti la c.d. doppia tutela e cioè<br />

la possibilità di esperire sia l’azione avanti al Giudice amministrativo onde ottenere<br />

l’annullamento dell’atto amministrativo che autorizza la realizzazione della<br />

costruzione, sia l’azione possessoria o di reintegra, di natura civilistica, da esperire<br />

avanti all’ Autorità Giudiziaria Ordinaria allo scopo di ottenere il ripristino del<br />

diritto leso dalla nuova costruzione.<br />

Uno strumento urbanistico esecutivo non può consentire di effettuare interventi non<br />

assentibili in base allo strumento urbanistico generale, pertanto se un’area libera sia<br />

espressamente qualificata come edificabile dallo strumento urbanistico generale,essa<br />

potrà effettivamente essere utilizzata solo per realizzare nuove costruzioni, previa<br />

approvazione di un Piano Particolareggiato.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 26 giugno <strong>2011</strong>, n. 958 – Pres. Pasca– Est. Ravasio – A.C &<br />

c. s.r.l, ( avv. ti Bruno, Cerisano) c. Comune di Barletta (avv.ti Caruso, Palmiotti).<br />

Espropriazione – Decreto d’esproprio – Validità.<br />

Il decreto di esproprio deve ritenersi valido in quanto sia stato preceduto o<br />

accompagnato dalla determinazione provvisoria della indennità di esproprio, la quale<br />

ha la funzione di consentire al privato interessato di valutare l’opportunità di opporsi<br />

al procedimento espropriativo o di addivenire ad una determinazione amichevole<br />

della indennità stessa: ché se poi il privato valuta tale indennità non satisfattiva,<br />

allora potrà tutelarsi innanzi la Autorità Giudiziaria Ordinaria. Ai fini della validità<br />

di tale atto, pertanto, non occorre che l’indennità offerta sia quella effettivamente<br />

dovuta.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 10 giugno <strong>2011</strong> n. 877 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – E. M.<br />

(avv.ti De Feo) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Fornelli).<br />

Giurisdizione – In materia di Pubblico impiego.<br />

A prescindere dalla natura e dalla consistenza della posizione giuridica fatta valere in<br />

giudizio dal ricorrente, rileva il Collegio che - ai sensi del d. lgs. n. 80/98 e successive<br />

modificazioni e integrazioni - la materia del Pubblico impiego risulta attribuita alla<br />

giurisdizione esclusiva del Giudice Ordinario in via generale e residuale, risultando<br />

viceversa espressamente individuati gli ambiti di giurisdizione riservati al Giudice<br />

Amministrativo.<br />

212


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 24 giugno <strong>2011</strong>, n. 977 – Pres. Pasca – Est. Pasca – M. P.<br />

(avv. ti Calcagnile, De Franchi, Buscicchio) c. Provincia di <strong>Bari</strong> (avv. Nardelli).<br />

Giurisdizione – Giudice amministrativo (Giurisdizione esclusiva) – In materia di<br />

pubblico impiego – Nomina Direttore Generale di Amministrazione provinciale –<br />

Non sussiste.<br />

Il procedimento di nomina del Direttore Generale dell’Amministrazione provinciale<br />

non ha carattere concorsuale difettandone tutti gli indici sintomatici, non essendo<br />

prevista né una Commissione, né una graduatoria finale ed essendo la nomina<br />

altamente discrezionale e afferente ad una posizione altamente fiduciaria implicante<br />

stretta collaborazione con gli organi di governo della Provincia. Sussiste, pertanto, in<br />

relazione alle controversie a tale procedimento relative, la residuale e generale<br />

giurisdizione del GO.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 24 giugno <strong>2011</strong>, n. 983 – Pres. Pasca – Est. Pasca – S. B. , D.<br />

S., L. L. e altri (avv. Racanelli) c. Comune di <strong>Bari</strong> (avv. ti Basile e Lanza).<br />

Discrezionalità – Discrezionalità in materia urbanistica – Motivazione del<br />

provvedimento discrezionale.<br />

L’istituzione di zone ciclopedonali costituisce espressione di potere discrezionale<br />

dell’Amministrazione finalizzato alla tutela di interessi pubblici non necessariamente<br />

coincidenti con gli interessi economici degli esercenti attività commerciali (ad es.:<br />

incrementare la mobilità ciclo-pedonale e l’utilizzo di mezzi di trasporto collettivo),<br />

pertanto, si pone in contraddizione con tali finalità la scelta di localizzare al loro<br />

interno aree per la posa di bancarelle.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 24 giugno <strong>2011</strong>, n. 985 – Pres. Pasca – Est. Serlenga – S. A.<br />

A. S. (avv. Matera) c. Questura di Foggia - Ministero degli interni (avv. distrettuale<br />

dello Stato di <strong>Bari</strong>).<br />

Sicurezza Pubblica – Stranieri (in particolare: extracomunitari) –<br />

Regolarizzazione – Art. 14, comma 5 ter, decreto legislativo 25 Luglio 1998, n.286.<br />

L’aver subito una condanna per il reato di cui all’art.14, comma 5 ter, prima parte,<br />

del d.lgs. n.286/98 non osta alla regolarizzazione del lavoratore extracomunitario,<br />

non essendo tale reato richiamato, neanche per relationem, dall’art.1 ter, comma 13<br />

lettera a) del D.L. n.78/2009, oltre che per il mutato contesto interpretativo<br />

intervenuto sulla fattispecie de qua.<br />

213


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 26 giugno <strong>2011</strong>, n. 966 – Pres. Pasca – Est. Pasca – C. G. e<br />

N. R. (avv. ti M. Vernola e N. Vernola) c. Comune di Monopoli (avv. Vozza).<br />

Edilizia e urbanistica - Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi<br />

comunali - Ordine di demolizione.<br />

L’ordinanza con cui la PA accerta l’inottemperanza al provvedimento di demolizione,<br />

titolo idoneo per l’immissione nel possesso delle opere abusive, ha natura dichiarativa<br />

e di atto di mero accertamento ed è, dunque, inconfigurabile l’articolazione del sub<br />

procedimento partecipativo di cui alla l. 241/90, risultando compiutamente definiti<br />

dalla legge i presupposti e gli effetti.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 24 giugno <strong>2011</strong>, n. 967 – Pres. Pasca – Est. Pasca – G. A. e<br />

N. N. (avv. ti M. Vernola e N. Vernola) c. Comune di Monopoli (avv. Vozza).<br />

Edilizia e urbanistica – Vincolo di in edificabilità – L r. <strong>Puglia</strong> 31 maggio 1980, n.<br />

56.<br />

Il divieto di edificazione nella fascia di 300 m dal mare previsto dalla L r. <strong>Puglia</strong> 31<br />

maggio 1980, n. 56 vige nel territorio della regione senza che sia mai intervenuta<br />

soluzione alcuna di continuità, non potendo ritenersi implicitamente abrogato per<br />

effetto dell’ entrata in vigore della l. 431/85, non ricorrendo alcuna obiettiva e<br />

assoluta antinomia tra le due normative ed essendo stata più volte prorogata la sua<br />

efficacia temporale fino all’approvazione del PUTT come ad esempio dall’art. 12<br />

della L. r. 17/99 e fino al 31/12/99 e, quindi, dall’art. 43 L. r. 9/2000 e sino al<br />

31/12/2000.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 14 giugno <strong>2011</strong>, n.899 – Pres. Mangialardi – Est. Picone –<br />

S.A.V. (avv. D’Ambrosio, Mitoli) c. Comune di San Giovanni Rotondo (avv.<br />

Dimartino).<br />

Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso<br />

di costruire) – Contributi.<br />

Non può disconoscersi la potestà dell’Amministrazione di riesaminare<br />

autoritativamente le determinazioni già assunte in materia di oneri di urbanizzazione<br />

e costo di costruzione, poiché il procedimento per il rilascio della concessione edilizia<br />

ed il procedimento di imposizione degli oneri h<strong>anno</strong> natura distinta ed autonoma, con<br />

la conseguenza che il potere del Comune di determinare l’ammontare del contributo<br />

non solo può esplicarsi successivamente al momento del rilascio della concessione<br />

214


edilizia, ma, anche nell’ipotesi in cui tale determinazione sia già avvenuta, può<br />

sempre essere esercitato per la sua revisione in aumento.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 14 giugno <strong>2011</strong>, n. 898 - Pres. Mangialardi - Est. Picone –<br />

F.R. (avv. Follieri) c. Comune di San Giovanni Rotondo (avv. Fiorentino).<br />

Giurisdizione – Giudice amministrativo (giurisdizione di merito) – In materia di<br />

concessioni amministrative.<br />

Le controversie sorte nella fase di esecuzione della convenzione, susseguente al<br />

procedimento pubblicistico di selezione del concessionario, non attengono alla<br />

procedura di scelta del contraente né ad atti comunque posti in essere dall’ente<br />

nell’esercizio di poteri autoritativi, afferendo piuttosto agli aspetti patrimoniali dele<br />

rapporto paritetico tra Amministrazione ed affidatario, e come tale è estranea alla<br />

sfera di giurisdizione che residua al giudice amministrativo.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez.II, 10 giugno <strong>2011</strong>, n.890 – Pres. Pasca – Est. Serlenga – V.D.<br />

(avv. Paccione) c. Questura di <strong>Bari</strong> e Ministero dell’Interno (Avvocatura distrettuale<br />

dello Stato di <strong>Bari</strong>).<br />

Motivazione del provvedimento – Atti discrezionali - Ragionevolezza - Revoca del<br />

provvedimento.<br />

Atto amministrativo - Soggetto a controllo – Condizioni – Revoca del<br />

provvedimento.<br />

L’Amministrazione dell’Interno gode di un potere ampiamente discrezionale nella<br />

valutazione di qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di<br />

revoca di un’autorizzazione di polizia, pur dovendo esercitare il suo potere nel<br />

rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo<br />

motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi<br />

conto in motivazione dell’adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare le<br />

circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente sia ritenuto capace di<br />

abusi.<br />

L’esercente un’autorizzazione di pubblica sicurezza deve infatti essere persona esente<br />

da indizi negativi e di sicura affidabilità; nè le autorizzazioni già rilasciate possono<br />

comportare un affievolimento dell’attività di controllo sulla persistente sussistenza<br />

delle condizioni.<br />

Il manifestato dispregio per i precetti normativi si ripercuote negativamente sul<br />

requisito della buona condotta e spiega effetti pregiudizievoli sulla valutazione<br />

215


complessiva della personalità del soggetto in termini di probabilità di ulteriori abusi<br />

nell’uso della licenza.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 24 giugno <strong>2011</strong>, n. 960 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – I.B.<br />

(avv.ti Augusto, D’Addabbo) c. Provincia di Barletta Andria Trani (avv. Lofoco).<br />

Riserva di giurisdizione - Giudice amministrativo (Giurisdizione di merito) - In<br />

materia di Pubblico impiego – Procedure concorsuali.<br />

La riserva di giurisdizione a favore del Giudice Amministrativo nella materia del<br />

pubblico impiego é limitata alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione<br />

del rapporto di lavoro, fino al momento della approvazione definitiva, e non<br />

riguardano il successivo momento della nomina né quello della assunzione previo<br />

scorrimento della graduatoria.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 10 giugno <strong>2011</strong>, n. 875 - Pres. Pasca, Est. Serlenga - L.B.<br />

(avv. Lofoco) c. Azienda Locale Sanitaria <strong>Bari</strong> (avv. Trotta).<br />

Giurisdizione – Giurisdizione giudice amministrativo – Pubblico impiego –<br />

Cessazione degli effetti giuridici ed economici derivanti dal rapporto di lavoro –<br />

Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo – Non sussiste.<br />

In materia di cessazione degli effetti giuridici ed economici connessi ad un<br />

determinato rapporto di lavoro, è legittimo il provvedimento emesso dal Tribunale<br />

Amministrativo Regionale a mezzo del quale si dichiara il difetto di giurisdizione del<br />

giudice amministrativo, considerato che la giurisdizione, in materia di pubblico<br />

impiego, risulta essere circoscritta esclusivamente ai concorsi ed alla ambito<br />

disciplinare, viceversa, rientrano nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario<br />

ogni altra questione riconducibile al rapporto di lavoro in esamine.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 10 giugno <strong>2011</strong>, n. 880 - Pres., Est. Pasca – G.M. (avv.<br />

Mescia) c. Comune di Sant'Agata di <strong>Puglia</strong>.<br />

Giudizio di ottemperanza – Decreto ingiuntivo non opposto – Ammissibilità.<br />

Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una Pubblica Amministrazione (ovvero<br />

nei confronti di un soggetto privato tenuto al compimento di una attività implicante<br />

esercizio di pubbliche potestà) e divenuto esecutivo per mancata impugnazione nei<br />

termini di legge, ha valore di cosa giudicata, con conseguente ammissibilità, in caso<br />

d’inadempimento del debitore pubblico, del giudizio di ottemperanza.<br />

216


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 10 giugno <strong>2011</strong>, n. 868 - Pres. Pasca, Est. Serlenga – I. s.r.l.<br />

(avv.ti Monterisi), c. Comune di Foggia (avv.ti Barbato e Draghonetti).<br />

Pubblicità – Installazione di impianti pubblicitari – Inosservanza delle distanze<br />

sancite dall’art. 23 C.d.s. – Illegittimità.<br />

E’ legittimo il provvedimento di diniego reso dalla Pubblica amministrazione, a fronte<br />

di richieste di installazione di impianti pubblicitari collocati in prossimità di strade<br />

cittadine, allorché la suddetta installazione non sia conforme alle prescrizioni del<br />

C.d.S.(in particolare art. 23), nella parte in cui esso stabilisce le distanze da osservare<br />

nella loro collocazione rispetto ad eventuali strade di scorrimento.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 10 giugno <strong>2011</strong>, n. 892 – Pres. Pasca – Est. Serlenga – A. G.<br />

T. “C.V.O.” S.r.l. (avv.ti Vitone e Di Salvatore) c. Comune di Vieste (avv. Bocchino),<br />

Autorità di Bacino per la <strong>Puglia</strong>, Regione <strong>Puglia</strong>.<br />

Demanio e beni pubblici – Concessione di beni – Titolarità di interesse qualificato<br />

in capo al concessionario – Insussistenza.<br />

Non è portatore d’interesse differenziato ai fini della tutela giurisdizionale il<br />

concessionario di un’area demaniale finitima che impugni la concessione altrui,<br />

poiché tale impugnazione (volta a contrastare solo l’ inibizione della libera fruizione<br />

di una spiaggia adiacente) non potrebbe che essere diretta a finalità di contrasto della<br />

libera iniziativa privata, della concorrenza e della libertà di stabilimento in ambito<br />

comunitario, che il nostro ordinamento non tutela.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 10 giugno <strong>2011</strong>, n. 879 – Pres. Pasca – Est. Pasca – C.C.<br />

(avv. Gurrado) c. Questura di <strong>Bari</strong> e il Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale<br />

Stato di <strong>Bari</strong>)<br />

Immigrazione – Procedura di emersione – Limiti - Assimilabilità del reato di cui<br />

all’art. 14 co. 5 ter d.lgs. n. 286/98 ai reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. –<br />

Insussistenza.<br />

In materia di reati ostativi alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, sia<br />

un’interpretazione letterale che un’interpretazione logico-sistematica dell’art. 1 ter<br />

comma 13, lettera c) del D.L. n. 78/2009, portano ad escludere l’assimilabilità del<br />

reato di cui all’art. 14 comma 5 ter, prima parte, del d.lgs. n. 286/98 a quelli previsti<br />

dagli artt. 380 e 381 c.p.p.<br />

217


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 10 giugno <strong>2011</strong>, n. 891 - Pres. Urbano - Est. Ravasio - R. A.<br />

(avv. Benedetto) c. Provincia di <strong>Bari</strong> (avv. Rutigliano).<br />

Riesame - Domanda di iscrizione nell’elenco dei tecnici - Diniego di iscrizione<br />

nell’elenco dei tecnici.<br />

L’istanza di riesame non può che qualificarsi come una nuova istanza, a nulla<br />

rilevando che la stessa si riveli connessa in qualche modo all’istanza originaria.<br />

Sicché, legittimamente può trovare applicazione nell’espletamento del riesame<br />

l’eventuale normativa sopravvenuta, sebbene l’istanza originaria risulti antecedente<br />

all’entrata in vigore della nuova regolamentazione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 24 giugno <strong>2011</strong>, n. 959 - Pres. Urbano - Est. Ravasio - A. A.<br />

(avv.ti Follieri) c. Azienda Sanitaria Locale BAT (avv. Delle Donne).<br />

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso con riserva di posti -<br />

Graduatoria - Assunzione.<br />

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso con riserva di posti -<br />

Graduatoria - Ricorso - Giurisdizione ordinaria.<br />

Ove il candidato appartenente alla categoria protetta di cui all’art. 18 del D. Lgs. n.<br />

215/2001 risulti idoneo a seguito dell’espletamento di una procedura concorsuale,<br />

l’assunzione può aver luogo anche senza la preventiva modifica della graduatoria di<br />

merito, modifica che non avrebbe alcuna utilità in quanto ciò che viene considerato<br />

non è un titolo di preferenza, ma un diritto di precedenza.<br />

Non costituisce una semplice causa di preferenza, ma un vero e proprio diritto a<br />

riserva di posto, quello legislativamente previsto dall’art. 18 del D. Lgs. n. 215/2001<br />

in favore di coloro che volontariamente si siano sottoposti a ferma prefissata o di<br />

breve periodo in una delle tre Forze Armate. Pertanto, laddove un appartenente a<br />

siffatta categoria protetta risulti idoneo a seguito dell’espletamento di una procedura<br />

concorsuale, la graduatoria, quantunque approvata in via definitiva, non è di per sé<br />

idonea a far degradare il diritto soggettivo all’assunzione del candidato a rango di<br />

interesse legittimo. Sicché, l’eventuale ricorso avverso la delibera con cui viene<br />

approvata la graduatoria dovrà essere rimesso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, e<br />

non al Giudice Amministrativo.<br />

218


IIIª SEZIONE<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 15 giugno <strong>2011</strong>, n. 906 – Pres. Morea – Est. Amovilli – M.<br />

S.r.l. (avv.ti Astolfi, Petrosillo, Sorgato) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Scattaglia), Asl<br />

Taranto (avv. Corrente), Asl <strong>Bari</strong> (avv. Trotta), L.C. e altro (avv. Testini, Pinto).<br />

Sanità Pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – In genere –<br />

Trasferimento strutture sanitarie – Provvisorio – Istanza ex art. 29 l.r. <strong>Puglia</strong> n.<br />

8/2004 – Interpretazione.<br />

Sanità Pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – In genere –<br />

Trasferimento strutture sanitarie – Ex l.r. <strong>Puglia</strong> n. 8/2004 – Silenzio assenso –<br />

Insussistenza – Per mancata produzione di tutta la documentazione necessaria.<br />

Sanità Pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – In genere –<br />

Trasferimento strutture sanitarie – A seguito di fusione per incorporazione – Di<br />

cui all’art. 10 l. n. 8/2004 – Automatica “volturazione” delle autorizzazioni –<br />

Insussistenza – Valutazione dei requisiti strutturali della struttura privata<br />

“ospitante” – Necessità.<br />

Sanità Pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – In genere –<br />

Trasferimento strutture sanitarie – Autorizzazione – Necessità – Libertà del<br />

privato di modificare liberamente la sede del presidio – Insussistenza.<br />

Sanità Pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – In genere –<br />

Trasferimento strutture sanitarie – Ex l.r. <strong>Puglia</strong> n. 8/2004 – Istanza presentata<br />

prima dell’entrata in vigore della l.r. <strong>Puglia</strong> n. 10/2009 – Diniego – Basato<br />

unicamente sulla negativa verifica del nuovo fabbisogno distrettuale da parte<br />

dell’Amministrazione – Illegittimità.<br />

L’istanza che ha dato avvio al trasferimento temporaneo di strutture sanitarie ai sensi<br />

dell’art. 29 l.r. <strong>Puglia</strong> n. 8 del 2004, al di là del tenore letterale, deve ritenersi<br />

valevole anche come istanza di trasferimento definitivo disciplinato dal comma 4 bis<br />

della medesima norma laddove emerga, utilizzando i canoni ermeneutici di cui all’art.<br />

1362 c.c., che questa fosse in realtà finalizzata al trasferimento definitivo, anche per<br />

l’indeterminatezza della durata ivi prevista.<br />

In materia di trasferimento provvisorio di strutture sanitarie di cui alla l.r. <strong>Puglia</strong> n.<br />

8/2004, art. 29, comma 4, non deve ritenersi formato lo speciale silenzio con valore<br />

legale tipico di assenso ivi previsto – di evidente deroga al comma 4 dell’art. 20 l. n.<br />

241 del 1990 e s.m. che esclude l’istituto per i procedimenti riguardanti la salute<br />

pubblica – per la riscontrabile carenza delle autorizzazioni necessarie, richiedendosi<br />

per il perfezionamento della fattispecie di semplificazione quantomeno la produzione<br />

di tutta la documentazione necessaria idonea a consentire l’esercizio del potere di<br />

verifica dei requisiti indicati nell’istanza.<br />

219


In materia di trasferimento dell’autorizzazione in ipotesi di fusione per incorporazione<br />

tra società autorizzate in ambito regionale di cui all’art. 10 l.r. <strong>Puglia</strong> n. 8 del 2004,<br />

deve ritenersi inoperante l’automatica “volturazione” del titolo autorizzatorio<br />

sanitario, non potendosi qualificare la fattispecie come mera novazione soggettiva del<br />

rapporto tra Amministrazione e struttura privata, venendo in questione la necessità<br />

per l’Amministrazione di verificare il possesso di tutti i requisiti strutturali della<br />

struttura privata “ospitante”.<br />

Nell’ambito del rapporto di natura pur sempre concessoria tra Regione e strutture<br />

private accreditate con il Ssn, specifico rilievo assume il presidio presso il quale<br />

vengono erogate le prestazioni in favore dell’utenza, con la conseguenza che<br />

l’Amministrazione deve autorizzare il trasferimento del presidio stesso e il privato non<br />

può liberamente ed autonomamente modificare la sede del presidio, erogando le<br />

prestazioni sanitarie in un luogo diverso da quello indicato.<br />

L’art. 2 del r.r. <strong>Puglia</strong> n. 18/2009 fa espressamente salvi i trasferimenti di cui all’art.<br />

29, commi 4 e 4 bis, l.r. n. 8 del 2004 delle strutture sanitarie per i quali siano state<br />

avviate le procedure prima dell’entrata in vigore della l.r. <strong>Puglia</strong> n. 10/2009, ragione<br />

per cui ritenendo il trasferimento definitivo comunque avviato prima di tale data,<br />

risulta illegittimo il diniego opposto dalla regione nella parte in cui pone come unico<br />

ed assorbente motivo ostativo la negativa verifica del nuovo fabbisogno del distretto<br />

della struttura nella quale verr<strong>anno</strong> erogate le attività sanitarie, essendosi l’interesse<br />

pubblico all’equa programmazione dell’offerta sanitaria già effettuata sul territorio.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 15 giugno <strong>2011</strong>, n. 907 – Pres. Morea – Est. Amovilli – M.<br />

s.r.l. (avv.ti Chiaia Noya, Garofalo) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Di Lecce, Grimaldi), Asl<br />

<strong>Bari</strong> (avv. Trotta), Centro Studi Medici P.i. s.r.l.<br />

Sanità pubblica – In genere – Scelta di privilegiare le strutture di un determinato<br />

distretto – Comprime il c.d. diritto alla libera scelta del luogo di cura – Da<br />

esercitarsi nei confronti di tutte le strutture e i professionisti accreditati dal S.S.N.<br />

Sanità pubblica – In genere – Ripartizione di un fondo aziendale in sub fondi<br />

aventi come punti di riferimento il distretto – Toglie effetto al principio statale<br />

che esige la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno – Tenendo<br />

conto anche del criterio della soglia minima di efficienza.<br />

Sanità pubblica – Servizio Sanitario Nazionale – Accreditamento – Legame di<br />

presupposizione con il contratto – Nesso di necessaria consequenzialità –<br />

Insussistenza – Fattispecie.<br />

Sanità pubblica – Servizio Sanitario Nazionale – Verifica preliminare piena e<br />

completa dell'adeguatezza delle prestazioni sanitarie – Rilevabile dal protocollo<br />

220


edatto per ogni singola unità operativa di ciascuna struttura sanitaria – Ex art. 8<br />

quinquies comma 2, lett. c), d.lgs. n. 502 del 1992 – A garanzia della qualità delle<br />

strutture.<br />

La scelta di privilegiare le strutture di un determinato distretto comprime il c.d. diritto<br />

alla libera scelta del luogo di cura, che ex art. 6, comma 6, l. n. 724 del 1994 deve<br />

essere esercitato nei confronti di tutte le strutture e i professionisti accreditati dal<br />

S.S.N. e non limitato all'interno delle strutture localizzate nel distretto.<br />

La ripartizione di un fondo aziendale in sub fondi aventi come punti di riferimento il<br />

distretto, inteso come valutazione delle potenzialità di tutte le strutture pubbliche e<br />

private accreditate in quel territorio, toglie effetto al principio statale che esige la<br />

valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno tenendo conto anche del<br />

criterio della soglia minima di efficienza che deve essere conseguita da parte delle<br />

singole strutture sanitarie in modo da assicurare una efficace competizione tra<br />

strutture accreditate - principio statale nella specie violato.<br />

Le categorie giuridiche dell'accreditamento e del contratto sono collocate su piani<br />

diversi, legate da un nesso di presupposizione, nel senso che la prima precede sia<br />

logicamente che cronologicamente la seconda, non invece, da un nesso di necessaria<br />

consequenzialità, nel senso che alla prima debba fare seguito la seconda. Invero,<br />

l'accreditamento delle strutture è configurato come atto connotato da profili di<br />

discrezionalità amministrativa avente ad oggetto la verifica concernente la<br />

funzionalità degli stessi rispetto agli indirizzi di programmazione regionale ex art. 8<br />

quater, comma 1, d.lgs. n. 502 del 1992 senza costituire vincolo ad erogare le<br />

prestazioni a carico del S.S.N.; di contro, il contratto investe un numero determinato e<br />

limitato di strutture; esso ha lo scopo, da una parte, di contenere i livelli di spesa<br />

entro i margini di sicurezza concordati, dall'altra di assicurare efficacemente i livelli<br />

di assistenza con la possibilità di accrescere gli standards qualitativi (tale<br />

meccanismo disegnato dal legislatore è stato pienamente compromesso nella Regione<br />

<strong>Puglia</strong>, in quanto si è proceduto ad allargare il raggio della contrattualistica sia nel<br />

numero delle strutture che nel volume massimo delle prestazioni di ognuna di esse).<br />

Il contenuto essenziale del diritto alla salute sia nella dimensione legislativa - che<br />

costituisce principio fondamentale della legge statale, essendo la tutela della salute<br />

materia concorrente con vincolo regionale costituito dai principi fondamentali posti<br />

da norme statali - sia nella dimensione regolamentare, deve attestarsi e correlarsi a<br />

standards organizzativi, strutturali e tecnologici delle prestazioni, transitando<br />

dall'accertamento della appropriatezza clinica a quella organizzativa e temporale, in<br />

sede di corrispettivo preventivato (rectius in sede di formazione del contratto/accordo)<br />

da verifica a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente<br />

svolte. Infatti, l'art. 8 quinquies, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 502 del 1992, prevede il<br />

debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti<br />

e le procedure che dovr<strong>anno</strong> essere seguite per il controllo esterno dell'appropriatezza<br />

e della qualità dell'assistenza prestata e delle prestazioni rese secondo quanto previsto<br />

221


dall'art. 8 octies. Orbene, tali requisiti statali (in particolare, l'appropriatezza delle<br />

prestazioni e continuità assistenziale) comportano in sede di formazione contrattuale<br />

una verifica preliminare piena e completa dell'adeguatezza delle prestazioni sanitarie,<br />

rilevabile dal protocollo redatto per ogni singola unità operativa di ciascuna struttura<br />

sanitaria che costituisce il percorso diagnostico terapeutico del governo clinico<br />

dell'azienda; dal processo di formazione continua delle professionalità sanitarie.<br />

Senza la predetta verifica si attua un meccanismo che, da una parte, viola i principi<br />

stabiliti dalla legge dello Stato, dall'altra compromette il mercato sanitario perché<br />

non realizza quel dato comparativo necessario a selezionare le strutture di qualità.<br />

(Cfr., in senso conforme, Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, sent. nn. 908, 909, 910 del 15<br />

giugno <strong>2011</strong> e 916 del 16 giugno <strong>2011</strong>)<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 15 giugno <strong>2011</strong>, n. 912 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

P.M. (avv. Guantario) c. Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca,<br />

Istituto d’Arte “G.P.” (Avv. Stato), Istituto Statale d’Arte di Corato (n.c.), C.I. e R.P.<br />

(n.c.).<br />

Giurisdizione – In materia di Pubblico impiego – Controversie in materia di<br />

graduatorie per il conferimento di supplenze – Giurisdizione del giudice<br />

ordinario – Sussistenza.<br />

Nel caso di graduatorie per il conferimento di supplenze non essendo prevista alcuna<br />

attività discrezionale di valutazione dei titoli e dei requisiti da parte<br />

dell’Amministrazione, ma un mero riscontro dell’effettiva sussistenza degli stessi, non<br />

ricorrono i presupposti per l’individuazione di una procedura concorsuale; quindi, a<br />

fronte dei poteri di gestione degli elenchi da parte della P.A., tipici del datore di<br />

lavoro e non distinguibili, per natura, dagli analoghi poteri esercitabili da qualsiasi<br />

datore di lavoro privato, la posizione dell’interessato non può che configurarsi come<br />

una posizione di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario in vista della<br />

futura possibile stipula del contratto di lavoro, in applicazione dell’art. 63, comma 1,<br />

del d.lgs. n. 165 del 2001.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 15 giugno <strong>2011</strong>, n. 913 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

N.G. e altri (avv.ti Adami, Maggi) c. Ministero dell’Interno – Questura della Provincia<br />

di Foggia (Avv. Stato).<br />

Sicurezza Pubblica – Disposizioni relative all’ordine pubblico – Manifestazioni<br />

sportive – Divieto di accesso ex art. 6 della l. n. 401/89 – Ratio.<br />

222


Sicurezza Pubblica – Disposizioni relative all’ordine pubblico – Manifestazioni<br />

sportive – Divieto di accesso ex art. 6 della l. n. 401/89 – Giudizio di pericolosità –<br />

Non è necessariamente collegata alla colpevolezza per un reato.<br />

Il peculiare potere attribuito al Questore di inibire immediatamente l'accesso ai<br />

medesimi luoghi, nei confronti di chi sia risultato coinvolto in episodi in violenza in<br />

occasione o a causa di manifestazioni sportive si giustifica per l'esigenza di tutelare<br />

prontamente l'ordine pubblico, di garantire il regolare svolgimento delle<br />

manifestazioni sportive e di evitare che chi sia risultato coinvolto in un precedente<br />

episodio torni a frequentare i luoghi ove esse h<strong>anno</strong> luogo.<br />

Alla luce della ratio dell’art. 6, comma 1, l. n. 401 del 1989, la pericolosità richiesta<br />

da tale norma non è necessariamente collegata alla colpevolezza per un reato, ma si<br />

ricava da concrete ragioni idonee a sorreggere un giudizio prognostico di<br />

pericolosità. (Nel caso di specie i giudici h<strong>anno</strong> ritenuto le motivazioni rappresentate<br />

nel DASPO idonee a giustificare l’emissione di tale provvedimento. Risulta, infatti, a<br />

seguito degli accertamenti delle forze dell’ordine, che i ricorrenti non solo avrebbero<br />

violato l’ordinanza del Prefetto di Foggia che ordinava l’inibizione della trasferta dei<br />

tifosi in trasferta, nonché della vendita dei biglietti agli stessi, ma sarebbero stati<br />

altresì identificati a seguito di un tafferuglio nelle vie adiacenti il campo sportivo<br />

durante lo svolgimento della competizione sportiva).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 15 giugno <strong>2011</strong>, n. 914 – Pres. Morea – Est. Giansante – H.<br />

s.p.a. (avv. Sticchi Damiani) c. Comune di Lesina (avv. Pappalepore).<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Impugnabilità dell'atto – In<br />

genere – Atti degli enti locali – Regolamento comunale sull’inquinamento<br />

elettromagnetico – Impugnazione congiunta con gli atti applicativi – Necessità.<br />

Telecomunicazioni – Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) – Potestà<br />

pianificatoria comunale ex art. 8, comma 6, l. n. 36 del 2001 – Limitazioni alla<br />

localizzazione degli impianti di telefonia mobile per intere porzioni del territorio<br />

comunale – Illegittimità – In assenza di una plausibile ragione giustificativa.<br />

Telecomunicazioni – Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) – Potestà<br />

pianificatoria comunale ex art. 8, comma 6, l. n. 36 del 2001 – Individuazione dei<br />

siti idonei alla installazione degli impianti di telecomunicazione – Onere del<br />

comune.<br />

Telecomunicazioni – Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) – Potestà<br />

pianificatoria comunale ex art. 8, comma 6, l. n. 36 del 2001 – Installazione di reti<br />

pubbliche di telecomunicazione – Assimilabilità alle opere di urbanizzazione<br />

primaria – Conseguenza – Devono ritenersi normalmente e logicamente operabili<br />

in tutte le zone del territorio comunale.<br />

223


Il regolamento comunale sull’inquinamento elettromagnetico, trattandosi di un atto di<br />

carattere generale avente natura regolamentare, in conformità a quanto previsto<br />

dall’art. 8 della l. n. 36 del 2001, le relative disposizioni v<strong>anno</strong> impugnate unitamente<br />

agli atti applicativi, perché è solo con questi ultimi che la lesione presenta i caratteri<br />

dell’attualità e della concretezza.<br />

L'assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di<br />

comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art. 86, comma 3,<br />

d.lgs. n. 259 del 2003, comporta che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al<br />

servizio dell'insediamento abitativo, non da esso avulse con localizzazione lontana dai<br />

centri di utenza. Ne consegue che, la potestà assegnata alle amministrazioni comunali<br />

dall'art. 8, comma 6, l. n. 36 del 2001 può tradursi, ad esempio, nell'introduzione,<br />

sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio<br />

paesaggistico/ambientale o storico/artistico, ma non può trasformarsi in « limitazioni<br />

alla localizzazione » degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del<br />

territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa.<br />

Deve ritenersi onere del Comune attivarsi per individuare i siti idonei alla<br />

installazione degli impianti di telecomunicazione, tenendo anche presente che essi<br />

sono stati assimilati dalla legge alle opere di urbanizzazione primaria proprio per<br />

tutelare l’interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio.<br />

Dall’assimilazione degli interventi volti all’installazione delle infrastrutture delle reti<br />

pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, disposta dal<br />

legislatore, ne consegue che detti interventi si devono considerare come normalmente<br />

e logicamente operabili in tutte le zone del territorio comunale.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 15 giugno <strong>2011</strong>, n. 915 – Pres. Morea – Est. Giansante – H.<br />

s.p.a. (avv. Sticchi Damiani) c. Comune di Cerignola (avv. Paradiso).<br />

Telecomunicazioni – Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) –<br />

Installazione di impianti di telecomunicazione – Permesso di costruire – Non<br />

necessità – Autorizzazione di cui all’art. 87 d.lgs. n. 259/2003 – Sufficienza.<br />

Telecomunicazioni – Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) –<br />

Installazione di impianti di telecomunicazione – Autorizzazione – Istanza –<br />

L’Amministrazione non può esigere documentazione diversa da quella richiesta<br />

dall’art. 87, comma 3, d.lgs. n. 259/2003.<br />

Telecomunicazioni – Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) –<br />

Installazione di impianti di telecomunicazione – Autorizzazione – Termine per la<br />

formazione del silenzio assenso di cui all'art. 87, comma 9, d.lgs. n. 259/2003 –<br />

Decorrenza – Dalla presentazione della documentazione di cui all’art. 87, comma<br />

3, d.lgs. n. 259/2003.<br />

224


Telecomunicazioni – Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) –<br />

Installazioni di impianti di telecomunicazione – Parere dell'A.R.P.A. – Necessità –<br />

Sussiste solo ai fini della concreta attuazione dell'impianto.<br />

La realizzazione di impianti di telecomunicazione è subordinata soltanto<br />

all’autorizzazione prevista dall’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, che pone una<br />

normativa speciale ed esaustiva che include anche la valutazione della compatibilità<br />

edilizio-urbanistica dell’intervento, non occorrendo perciò il permesso di costruire di<br />

cui agli artt. 3 e 10 del d.P.R. n. 380 del 2001.<br />

Alla luce delle finalità acceleratorie e semplificatorie che presiedono il procedimento<br />

dettato dall’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 in materia di installazioni degli impianti<br />

di telecomunicazione, l’amministrazione non può esigere, nella sede della<br />

presentazione dell’istanza di autorizzazione e/o della denuncia di inizio attività,<br />

documentazione diversa da quella prevista dall’allegato 13 – modello B del d.lgs. n.<br />

259 del 2003, come richiesto dal comma 3 dello stesso art. 87.<br />

I documenti di cui all’allegato 13 – modello B del d.lgs. 259 del 2003, richiamato dal<br />

comma 3 dell’art. 87 sono riferiti alla fase del procedimento autorizzatorio e quindi<br />

anche ai fini del decorso dei termini per la formazione del silenzio assenso di cui al<br />

comma 9 del citato decreto.<br />

Il deposito del parere favorevole dell’A.R.P.A. di cui all’art. 87 del d.lgs. 259 del 2003<br />

non è prescritto per la formazione del titolo edilizio ovvero per l’inizio dei lavori, ma<br />

solo per l’attivazione dell’impianto.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 28 giugno <strong>2011</strong>, n. 995 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –<br />

R.F.G.M. (avv.ti A. e V. Mescia) c. U.T.G. – Prefettura di Foggia, Ministero<br />

dell'Interno, Ministero delle Infrastrutture (Avv. Stato), L.M. (n.c.).<br />

Edilizia popolare ed economica – Edilizia agevolata – Assegnazione – Disciplina<br />

dei rapporti tra proprietario e P.A.<br />

In materia di edilizia agevolata, il rapporto tra proprietario e pubblica<br />

amministrazione si configura sulla base della convenzione espressamente ed<br />

appositamente richiamata e integrante il contratto di acquisto, non essendo al<br />

medesimo applicabili successive convenzioni che non siano state né menzionate né<br />

richiamate dal titolo medesimo.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 28 giugno <strong>2011</strong>, n. 996 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –<br />

M.S. (avv. Corsini) c. Comune di Foggia (avv.ti Barbato, Dragonetti), Commissione<br />

Alloggi E.R.P. – Provincia di Foggia (n.c.).<br />

225


Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In materia di assegnazione di<br />

alloggi e.r.p. – Interesse a ricorrere – Omessa allegazione di documenti –<br />

Insussistenza.<br />

È infondato il ricorso avverso la graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi<br />

di edilizia residenziale pubblica qualora non risulti che il ricorrente abbia<br />

documentato il possesso delle condizioni per ottenere l’attribuzione del punteggio<br />

invocato. (Nel caso di specie, il ricorrente aveva omesso di allegare alla domanda il<br />

modello CUD attestante il reddito percepito, essendo altresì pacifica la produzione di<br />

una dichiarazione sostitutiva non sottoscritta e, quindi, non idonea all’attestazione del<br />

requisito).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 28 giugno <strong>2011</strong>, n. 997 – Pres. Morea – Est. Amovilli – N.I.<br />

(avv.ti Ingravalle, Arzano) c. Comune di Trani (avv. Gagliardi La Gala).<br />

Edilizia ed urbanistica – Vincoli – Vincoli espropriativi scaduti – Obbligo di<br />

ritipizzazione urbanistica – Sussiste – Posizione giuridica sottostante –<br />

Qualificazione – Affidamento legittimo – Sussiste.<br />

Edilizia ed urbanistica – Vincoli – Vincoli espropriativi scaduti – Ritipizzazione<br />

urbanistica – Motivazione – Contenuto.<br />

Nel procedimento di ritipizzazione di un’area in precedenza gravata da un vincolo<br />

espropriativo, il privato proprietario di tale area è titolare non di una mera<br />

aspettativa ma di un affidamento qualificato e meritevole di tutela, ingenerato dagli<br />

atti (convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra il comune e i<br />

proprietari delle aree, giudicati di annullamento di dinieghi di concessione edilizia o<br />

di silenzio-rifiuto su una domanda di concessione ovvero di modificazione in zona<br />

agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo<br />

non abusivo) nonché dai comportamenti adottati dal Comune circa la revisione della<br />

destinazione urbanistica di tale area.<br />

In materia di panificazione urbanistica, nel caso di sacrificio del legittimo affidamento<br />

del proprietario di un’area sottoposta a ritipizzazione circa la revisione di tale<br />

destinazione, grava in capo alla Pubblica Amministrazione procedente un obbligo di<br />

motivazione “rinforzata” che si sostanzia nell’enunciazione delle ragioni di pubblico<br />

interesse preminenti rispetto all’interesse privato, nonché delle prescrizioni legislative<br />

inderogabili.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 28 giugno <strong>2011</strong>, n. 998 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –<br />

A.S. (avv. Esposito) c. Comune di <strong>Bari</strong> – Commissione Formazione Graduatorie e<br />

Mobilità <strong>Bari</strong> e Provincia (n.c.), P.C. e E.C. (n.c.).<br />

226


Edilizia popolare ed economica – Edilizia sovvenzionata – Edilizia residenziale<br />

pubblica – Assegnazione – Presupposti – Documentazione – Integrazione nel<br />

procedimento di autotutela – Possibilità.<br />

È fondato il ricorso avverso la graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi di<br />

edilizia residenziale pubblica qualora risulti che il ricorrente abbia dimostrato,<br />

seppure in sede di procedimento di autotutela avviato ad istanza del medesimo, il<br />

possesso delle condizioni per ottenere l’attribuzione del punteggio invocato (Nel caso<br />

di specie, il ricorrente aveva regolarizzato la documentazione attestante l’avvenuta<br />

denuncia di contratto verbale di locazione all’Ufficio del Registro allegandola per la<br />

prima volta all’istanza di autotutela avverso la graduatoria definitiva che non<br />

confermava il punteggio aggiuntivo connesso al canone locativo).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 28 giugno <strong>2011</strong>, n. 999 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –<br />

Condominio il Melangolo (avv. Caso) c. Comune di Rodi Garganico (avv. Savino).<br />

Motivazione del provvedimento – Pluralità di motivi – Illegittimità di uno di essi<br />

– Annullamento del atto amministrativo – Esclusione – Se gli altri motivi sono<br />

sufficienti a giustificare la decisione adottata.<br />

Allorché un atto è fondato su una pluralità di motivi, l’eventuale illegittimità di uno o<br />

di alcuno di essi non è sufficiente a determinare l’annullamento quando gli altri siano<br />

sufficienti a giustificare la decisione amministrativa adottata.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 28 giugno <strong>2011</strong>, n. 1000 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –<br />

S. srl (avv.ti Cianciola, Cito) c. Comune di San Giovanni Rotondo (avv.ti Panza,<br />

Ricciardi).<br />

Motivazione del provvedimento – Per relationem – Istanze del ricorrente –<br />

Dinieghi della P.A. – Contenzioso in corso – Menzione – Sufficienza.<br />

Edilizia popolare ed economica – Edilizia convenzionata – Convenzione –<br />

Risoluzione – Motivi – Fissazione di prezzi diversi – Riferibilità al preliminare –<br />

Possibilità.<br />

La menzione nel provvedimento impugnato delle istanze del ricorrente e dei relativi<br />

dinieghi opposti dall’amministrazione, in uno alla circostanza della pendenza di<br />

ricorso avverso taluno dei detti dinieghi, costituiscono indicazioni più che adeguate a<br />

fornire supporto motivazionale al provvedimento impugnato poiché d<strong>anno</strong> atto che il<br />

contenzioso in essere è già oggetto di ampio contraddittorio tra le parti, onde nessun<br />

aspetto dello stesso può ritenersi ignoto ad alcuna di esse. (Nel caso di specie, il<br />

provvedimento impugnato richiamava puntualmente le richieste di concessione in<br />

227


sanatoria per abusi edilizi e di variante presentate dal ricorrente ed i relativi dinieghi<br />

di concessione. Per altro verso, era noto alle parti e, in particolare, al ricorrente il<br />

quale lo aveva proposto, la pendenza di un ricorso giurisdizionale avverso il diniego<br />

di variante).<br />

In tema di risoluzione dell’atto di cessione delle aree per la realizzazione di alloggi di<br />

edilizia convenzionata per via della fissazione di prezzi diversi da quelli stabiliti dalla<br />

convenzione, è rilevante il corrispettivo stabilito nel contratto preliminare di cessione<br />

dell’alloggio poiché la detta pattuizione, qualora stabilisca un prezzo superiore a<br />

quello dovuto, è già idonea a violare le condizioni richieste dalla convenzione e a<br />

costituire valido motivo di risoluzione della stessa.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 28 giugno <strong>2011</strong>, n. 1001 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –<br />

M.F.L. ed altri (avv. Balducci) c. Comune di Ruvo di <strong>Puglia</strong> (avv. Medina), Diocesi<br />

Mofetta – Ruvo di <strong>Puglia</strong> – Giovinazzo – Terlizzi (n.c.).<br />

Edilizia popolare ed economica – Edilizia convenzionata – Convenzione di<br />

lottizzazione – Opere – Opere di urbanizzazione secondaria – Chiese e altri edifici<br />

per servizi religiosi – Definizione.<br />

Tra le opere di urbanizzazione secondaria, realizzabili pertanto nelle aree cedute a<br />

seguito di convenzione di lottizzazione al Comune, devono essere <strong>anno</strong>verate le<br />

“chiese e altri edifici per servizi religiosi”, presentando peraltro, tale dizione, un<br />

contenuto non tassativo ma ampio, idoneo a ricomprendere non soltanto le chiese ma<br />

anche altre tipologie di edifici destinati allo svolgimento di funzioni religiose in senso<br />

lato. (Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto legittima la concessione del suolo da<br />

parte del Comune alla Diocesi per la realizzazione di un centro di spiritualità<br />

trattandosi di opera destinata ad incontri e ritiri religiosi).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 28 giugno <strong>2011</strong>, n. 1002 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –<br />

M.F. (avv.ti Clemente, Iacobellis) c. Ministero per i beni e le attività culturali,<br />

Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio della <strong>Puglia</strong> (Avv. Stato).<br />

Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Autorizzazioni – Nulla osta<br />

paesaggistico – Annullamento – Da parte della Sopraintendenza – Procedimento<br />

– Comunicazione di avvio – Non necessità.<br />

Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Autorizzazioni – Nulla osta<br />

paesaggistico – Annullamento – Da parte della Sopraintendenza – Procedimento<br />

– Termine di conclusione – Interruzione – Richiesta di integrazione documentale<br />

– Sussiste.<br />

228


Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Autorizzazioni – Nulla osta<br />

paesaggistico – Potere di annullamento della Sopraintendenza – Definizione e<br />

natura – Cogestione dei valori paesistici – Ambito.<br />

Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Autorizzazioni – Nulla osta<br />

paesaggistico – Potere di annullamento della Sopraintendenza – Presupposti.<br />

Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Autorizzazioni – Nulla osta<br />

paesaggistico – Annullamento – Da parte della Sopraintendenza – Procedimento<br />

– Principi.<br />

Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Autorizzazioni – Nulla osta<br />

paesaggistico – Del Comune – Natura – Effetti – Motivazione rafforzata –<br />

Necessità.<br />

La comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta per i procedimenti<br />

disciplinati dall’art. 151 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ovvero del<br />

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali,<br />

ossia per la sub-procedura di invio delle autorizzazioni paesaggistiche (c.d. nulla osta<br />

paesaggistici) rilasciate dal Comune alla competente Soprintendenza, con facoltà di<br />

annullamento delle medesime autorizzazioni, da parte del Ministero, entro sessanta<br />

giorni.<br />

In tema di procedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico rilasciato dal<br />

Comune, la richiesta di integrazione documentale indirizzata all’ente territoriale è<br />

idonea ad interrompere il termine di giorni sessanta previsto dalla legge per<br />

l’emissione del provvedimento della Soprintendenza.<br />

Il potere esercitato dall'Amministrazione statale sulla autorizzazione paesaggistica<br />

rilasciata dall'autorità regionale (o dalle autorità subdelegate) va definito in termini<br />

di "cogestione dei valori paesistici", nel senso che esso costituisce espressione di<br />

amministrazione attiva, nell'ambito di un unitario procedimento complesso nel quale<br />

la conclusione del procedimento è appannaggio esclusivo all'amministrazione<br />

regionale (o a quella delegata da quest'ultima) soltanto nella ipotesi di diniego di<br />

autorizzazione, mentre, al contrario, ove l'autorizzazione sia accordata, essa<br />

costituisce il presupposto formale la cui comunicazione al Ministero attiva il<br />

necessario riesame del contenuto dell'autorizzazione e dà avvio, dunque, ad un'altra<br />

fase necessaria e non autonoma, nella quale il Ministero può annullare entro il<br />

prescritto termine di sessanta giorni.<br />

L'Autorità statale può annullare l'autorizzazione paesistica (oltre che per il vizio di<br />

violazione di legge in senso stretto e per quello di incompetenza) anche quando risulti<br />

un suo profilo di eccesso di potere (per sviamento, insufficiente motivazione, difetto di<br />

istruttoria, illogicità manifesta); la medesima Autorità non può, viceversa, annullare<br />

l'autorizzazione paesistica sulla base di proprie considerazioni tecnico-discrezionali,<br />

contrarie a quelle effettuate dalla Regione o dall'Ente subdelegato.<br />

229


L'esame della domanda di autorizzazione paesaggistica da parte dell'Autorità statale<br />

deve essere coerente con il piano paesistico (ove sia stato emanato), si deve basare su<br />

un'idonea istruttoria e deve rendere un'adeguata motivazione (da cui devono risultare<br />

le ragioni poste a base della affermata prevalenza di un interesse diverso da quello<br />

tutelato in via primaria) e deve tenere conto del principio di leale cooperazione che in<br />

materia domina i rapporti tra il Ministero e le Regioni.<br />

Poiché il provvedimento autorizzatorio comunale è atto di gestione del vincolo e non<br />

modificativo di esso, la sua funzione è quella di verificare la compatibilità dell'opera<br />

con le esigenze di conservazione della bellezza naturale oggetto del vincolo, che ha<br />

assunto le caratteristiche ambientali come valori specifici della zona: con la<br />

conseguenza che esso deve essere congruamente motivato con l'indicazione della<br />

ricostruzione dell'itinerario logico seguito, in ordine alle ragioni di compatibilità<br />

effettive con gli specifici valori paesistici dei luoghi.<br />

(Cfr. in senso conforme, Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, sent. nn. 1003 e 1004 del 28 giugno<br />

<strong>2011</strong>)<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 28 giugno <strong>2011</strong>, n. 1005 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –<br />

D.G. (avv.ti Nasca, Saracino) c. Comune di Canosa di <strong>Puglia</strong> (avv. D’Ambra).<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Rilascio – Presupposti – Autorizzazione preventiva insita<br />

nel regolamento condominiale – Autorizzazione assembleare – Non necessità.<br />

Qualora il regolamento condominiale dello stabile in cui è inserito il terrazzo di<br />

proprietà del ricorrente espressamente consente la realizzazione di pergolati da parte<br />

dei condomini sulle parti di loro proprietà esclusiva il Comune non può<br />

legittimamente subordinare il permesso ad una autorizzazione condominiale che sia<br />

già insita nel regolamento vincolante nei confronti di tutti i condomini, né richiedere<br />

una successiva apposita autorizzazione assembleare.<br />

230


<strong>TAR</strong> PUGLIA – BARI, MASSIME LUGLIO <strong>2011</strong><br />

Iª SEZIONE<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez I, 5 luglio <strong>2011</strong> n 1009 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – D. snc<br />

(avv.ti Lofoco, Sgobba) c. Azienda Sanitaria provinciale di <strong>Bari</strong> (avv. Digirolamo)<br />

Contratti pubblici – Aggiudicazione provvisoria – Autotutela<br />

Contratti pubblici – Legittimazione processuale – Presupposti<br />

L’aggiudicazione provvisoria rimane pur sempre un atto infraprocedimentale, per cui,<br />

nella comparazione degli interessi da operare in caso di ritiro della stessa, già in<br />

astratto, quello del privato tende ad essere naturaliter recessivo<br />

La verifica circa la legittimazione processuale presuppone l’accertamento rigoroso<br />

del possesso da parte dell’impresa ricorrente dei requisiti soggettivi stabiliti per<br />

l’accesso alla commessa pubblica, sicché, ove questi manchino, dev’essere dichiarata<br />

l’inammissibilità del ricorso, anche con riguardo alla domanda risarcitoria,<br />

difettando quanto a quest’ultima la concreta possibilità di aspirare al bene della vita.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 5 luglio <strong>2011</strong>, n. 1014 - Pres. Allegretta – Est. Adamo – C. C.<br />

S. C. S.r.l. (avv.ti Clarizio e Molfetta) c. A. P. S.p.A. (avv. De Marco), F. S.p.A. (avv.<br />

Paparella), A. A. C.<br />

Contratti pubblici – Gara di appalto – Esclusione di un concorrente -<br />

Dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione – Valutazione di gravità.<br />

Nell’ipotesi in cui il bando di una gara di appalto non avesse imposto ai concorrenti<br />

di dichiarare qualsiasi precedente condanna penale, è priva di giustificazione<br />

l’esclusione, ex se, di un concorrente la cui dichiarazione abbia omesso di menzionare<br />

condanne penali non gravi o violazioni contributive non definitivamente accertate, in<br />

quanto l’incompletezza della dichiarazione potrà costituire causa di esclusione solo se<br />

è stata compiuta anche una logica valutazione, in concreto, della gravità dei reati<br />

commessi.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 5 luglio <strong>2011</strong>, n. 1017 - Pres. Allegretta – Est. Cocomile – S.<br />

S.p.A. (avv. Ponzo) c. Comune di Sammichele di <strong>Bari</strong> (avv. Balducci).<br />

Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei<br />

settori ordinari - Difetto di giurisdizione del G.A.<br />

231


Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario una controversia nella quale la<br />

ricorrente fa valere la sua pretesa a non subire riduzioni mensili del canone<br />

corrispostole a causa di un asserito inadempimento contrattuale, in quanto tale<br />

controversia concerne la fase esecutiva del rapporto contrattuale, nell’ambito della<br />

quale vengono in rilievo unicamente diritti soggettivi perfetti e non posizioni di<br />

interesse legittimo al corretto esercizio del potere amministrativo.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 6 Luglio <strong>2011</strong>, n. 1020 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – A.P.<br />

(avv. De Marco) c. F. s.p.a. (avv. Paparella).<br />

Contratti pubblici– Procedura di affidamento - Requisiti dei partecipanti alle<br />

procedure di affidamento – Art. 38 d.lgs. n. 163/2006 – Bando – Formulazione<br />

generica - Dichiarazione di insussistenza – Contenuto<br />

Contratti pubblici– Procedura di affidamento - Requisiti dei partecipanti alle<br />

procedure di affidamento – Art. 38 d.lgs. n. 163/2006 – Bando – Formulazione<br />

specifica - Dichiarazione di insussistenza – Contenuto – Omessa indicazione -<br />

Esclusione<br />

In tema di requisiti di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, se il bando<br />

richiede genericamente una dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di<br />

cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e tra queste, segnatamente, anche quelle la cui<br />

applicazione, come nel caso della “condanna per gravi reati incidenti sulla moralità<br />

professionale”, dipende da una apprezzamento opinabile, esso giustifica una<br />

valutazione compiuta dal ricorrente, sicchè questi non può essere escluso per il solo<br />

fatto della omissione formale , cioè di non aver indicato tutte le condanne o violazioni<br />

riportate, ma solo ove sia la stazione appaltante a ritenere che queste, una volta<br />

definitivamente accertate, valgano a integrare la causa di esclusione.<br />

Se il bando, invece, non si limita a chiedere una generica dichiarazione di<br />

insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, ma specifica che vadano<br />

dichiarate tutte le condanne penali o tutte le violazioni contributive, il concorrente è<br />

tenuto a presentare, a pena di esclusione per tale sola omissione formale, una<br />

dichiarazione puntuale e precisa, al fine di riservare alla stazione appaltante la<br />

valutazione di gravità o meno dell’illecito.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 8 Luglio <strong>2011</strong>, n. 1040 – Pres. Allegretta – Est. Picone – M. S.<br />

coop. (avv. Polignano) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Girone).<br />

232


Silenzio inadempiemento – Azione avverso il silenzio – Attività materiale -<br />

Inammissibilità<br />

Non è ammesso il ricorso avverso il silenzio ove volto a ottenere la condanna<br />

dell’amministrazione non al compimento di un provvedimento amministrativo ma di<br />

una attività puramente materiale, quale deve considerarsi il servizio di pubblicazione<br />

telematica degli atti regionali.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 8 luglio <strong>2011</strong>, n. 1043 – Pres. Allegretta – Est. Adamo –<br />

M. s.r.l. (avv.ti A. Mescia e G. Mescia) c. Regione <strong>Puglia</strong><br />

Silenzio – Silenzio inadempimento – Autorizzazione unica ambientale – art. 12<br />

d.lgs. n. 387/2003 – Valutazione di impatto ambientale - Termine per provvedere<br />

Il termine di conclusione del procedimento per il rilascio di una autorizzazione<br />

ambientale unica è, come inderogabilmente stabilito dall’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, di<br />

180 giorni, anche laddove quello previsto da espressa norma regionale per il<br />

connesso ed eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale risulti pari<br />

o superiore. [Vedi , in senso conforme, Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 10 marzo <strong>2011</strong>, n.<br />

364]<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 11 Luglio <strong>2011</strong>, n. 1061 – Pres. Allegretta – Est. Picone – L.<br />

M. (avv. Lorusso) c. Comune di Corato<br />

Accesso- In materia edilizia - Titoli abilitativi – Legittimazione – Proprietario del<br />

fondo confinante - Sussistenza<br />

In tema di accesso a titoli abilitativi edilizi, secondo i principi derivanti dagli artt. 22<br />

e ss. della L. 241/1990, il proprietario di un terreno confinante con l’area oggetto<br />

degli interventi , vantando un interesse diretto, attuale e concreto alla conoscenza di<br />

tali atti, ha il diritto di accedere ai corrispondenti documenti amministrativi, con la<br />

conseguenza che a giustificare il diniego di accesso agli stessi non è sufficiente la<br />

mera contrarietà all’ostensione del titolare del permesso.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I 27 Luglio <strong>2011</strong>, n. 1163 – Pres. Allegretta – Est. Picone – L.<br />

s.p.a. (avv.ti Chiaia Noya e Garofalo) c. Azienda Ospedaliero - Universitaria Ospedali<br />

Riuniti di Foggia (avv.ti Pappalepore e Mastropieri)<br />

Contratti pubblici- Procedura di affidamento– Cause di esclusione - art. 38<br />

comma I lett. f del d.lgs. 163/2006 – Inadempimento - Valutazione -<br />

Insindacabilità<br />

233


Contratti pubblici - Procedura di affidamento– Cause di esclusione – Tassatività<br />

Contratti pubblici- Procedura di affidamento– Cause di esclusione – art. 38<br />

comma I lett. h del d.lgs. 163/2006 – Prova – Annotazione da parte dell’autorità<br />

di vigilanza<br />

Contratti pubblici- Procedura di affidamento – Commissione – Valutazione<br />

comparativa – Discrezionalità tecnica – Sindacabilità - Limiti<br />

Accesso- Accesso agli atti di gara- Diniego – Aggiudicazione – Legittimità<br />

L’art. 38 comma I lett. f del d.lgs. n. 163 del 2006 (il c.d. “Codice dei contratti<br />

pubblici”)prevede una ipotesi di esclusione dalla procedura che non ha carattere<br />

sanzionatorio ma che è posta a presidio dell’elemento fiduciario destinato a connotare<br />

il futuro rapporto contrattuale, con la conseguenza che è la stazione appaltante a<br />

dover accertare discrezionalmente, senza alcun automatismo, la sussistenza e la<br />

gravità dell’errore imputabile all’impresa concorrente con una valutazione<br />

sull’affidabilità della stessa che assume connotati soggettivi e, come tale, non risulta<br />

sindacabile, in chiave sostitutiva, dal giudice amministrativo.<br />

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici , le ipotesi di esclusione<br />

previste dall’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 sono tassative e non possono essere<br />

interpretate in via estensiva o analogica con la conseguenza che, in difetto di una<br />

espressa previsione in tal senso, non si ha esclusione nel caso in cui la concorrente,<br />

cessionaria di un ramo di azienda, non abbia presentato dichiarazione in ordine alla<br />

posizione dell’impresa cedente .<br />

Ha valenza costitutiva, ai fini dell’accertamento della ricorrenza della causa di<br />

esclusione di cui all’art. 38 comma I lett. h del d.lgs. n.163/2006, la prova<br />

dell'avvenuta <strong>anno</strong>tazione da parte dell'Autorità di Vigilanza degli episodi relativi al<br />

rilascio di false dichiarazioni.<br />

Non è consentito al giudice amministrativo esercitare un sindacato di tipo intrinseco<br />

sul giudizio comparativo operato dalla commissione nelle gare d’appalto, in quanto<br />

questo è caratterizzato dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento<br />

e dalla opinabilità dell’esito della valutazione, a meno che non si tratti di specifiche<br />

contestazioni circa la plausibilità dei criteri valutativi o circa la loro manifesta<br />

violazione.<br />

L’eventuale illegittimo rifiuto all'accesso agli atti della gara e al contenuto dell'offerta<br />

tecnica del raggruppamento aggiudicatario, opposto dalla stazione appaltante, deve<br />

essere impugnato mediante lo speciale rito sull’accesso e non può determinare, di per<br />

sè, alcun vizio di legittimità riferito al provvedimento di aggiudicazione.<br />

234


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 27 Luglio <strong>2011</strong>, n. 1064 – Pres. Allegretta – Est. Picone – F. 2<br />

s.r.l. e F. s.r.l (avv.ti Picozza, Ferroni e Cerabino) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Loffredo)<br />

Annullabilità del provvedimento – Invalidità derivata – Dichiarazione di<br />

illegittimità costituzionale – L. reg. <strong>Puglia</strong> n. 40/2007 – Regolamento regionale<br />

<strong>Puglia</strong> n. 16/2006 - Conseguenze<br />

La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma, avendo efficacia erga<br />

omnes e retroattiva, si applica non solo al giudizio nel corso del quale è stata<br />

sollevata la questione, ma d’ufficio a tutti i giudizi non ancora definiti con sentenza<br />

passata in giudicato e comporta , in via derivata, l’illegittimità di tutti i provvedimenti<br />

e atti il cui unico presupposto è costituito da tale norma. (Fattispecie in materia di<br />

autorizzazione alla realizzazione di impianti eolici in cui si lamenta l’illegittimità<br />

derivata di delibere adottate in forza del regolamento regionale in materia n. 16 del<br />

2006, caducato a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 344/2010) [Si<br />

veda anche in senso conforme Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 5 Gennaio <strong>2011</strong>, n.2]<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 27 luglio <strong>2011</strong>, n. 1165 - Pres. Allegretta - Est. Picone - P. C.<br />

S.r.l. (avv. Lembo) c. Comune di Anzano di <strong>Puglia</strong> (avv. Amati) e F. D. C. S.r.l. (avv.<br />

Alterio)<br />

Contratti pubblici – Procedura di affidamento - Requisiti di partecipazione –<br />

Attestazione – In corso di validità - Sufficienza.<br />

Contratti pubblici – Procedura di affidamento – Svolgimento - Contributo<br />

all’Autorità di vigilanza - Codice identificativo di gara – Erroneità – Rettifica –<br />

Ammissibilità.<br />

Contratti pubblici –Procedura di affidamento – Svolgimento – Offerta - Progetto<br />

esecutivo – Variante – Esorbitante - Inammissibilità.<br />

Ove il bando richieda, a pena di esclusione, che sia allegata documentazione attestante il possesso di determinati requisiti è sufficiente che essa<br />

abbia una validità temporale che si protragga oltre il termine stabilito per la<br />

presentazione delle offerte e comunque fino al momento in cui la gara si conclude con<br />

l’aggiudicazione.<br />

La stazione appaltante deve consentire all’impresa concorrente, che abbia con<br />

certezza versato il contributo all’Autorità di vigilanza in relazione alla gara specifica,<br />

di regolarizzare o emendare eventuali imprecisioni nella trascrizione del C.I.G.<br />

(Codice Identificativo Gara) non potendo, pertanto, da queste discendere l’automatica<br />

esclusione dalla procedura.<br />

Ove l’offerta tecnica proposta dall’aggiudicatario rechi un’innovazione progettuale<br />

costituente una variante sostanziale rispetto al progetto esecutivo, esorbitante dai<br />

235


limiti di integrazione facultati dal bando gara, essa – oltre che integrare una proposta<br />

progettuale non ammessa dal bando stesso – nell’ipotesi in cui abbia determinato<br />

l’esito della gara, costituisce una violazione della par condicio tra gli offerenti tale da<br />

determinare l’annullamento dell’aggiudicazione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 27 luglio <strong>2011</strong>, n. 1166 - Pres. Allegretta - Est. Picone – S.<br />

S.r.l. (avv. Palieri) c. Comune di Gioia del Colle (avv.ti Matarrese e Notarnicola) ed E.<br />

2000 C. S.r.l. (avv. Tangari).<br />

Processo Amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Ricorso incidentale –<br />

Rapporti - Priorità nell’esame.<br />

Contratti pubblici – Associazione temporanea di imprese – Offerta –<br />

Sottoscrizione - Requisiti.<br />

Contratti pubblici – Associazione per cooptazione – Natura –Disciplina<br />

applicabile.<br />

Contratti pubblici – Associazione per cooptazione – Natura – Disciplina<br />

applicabile - Requisiti soggettivi di partecipazione.<br />

Il ricorso incidentale diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale,<br />

mediante la censura della sua ammissione alla procedura di gara deve essere sempre<br />

esaminato prioritariamente, anche se il ricorrente principale alleghi l’interesse<br />

strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura, ed indipendentemente dal<br />

numero dei partecipanti alla gara, dal tipo di censura prospettata dal ricorrente<br />

incidentale e dalle richieste formulate dall’Amministrazione resistente.<br />

L’offerta presentata da una associazione temporanea non ancora costituita è<br />

ammissibile, anche in assenza di una apposita previsione in tal senso del bando, solo<br />

se validamente sottoscritta da parte di tutti i soggetti che costituir<strong>anno</strong> il<br />

raggruppamento.<br />

L’associazione per cooptazione, finalizzata a consentire l’ingresso nel mercato degli<br />

appalti pubblici di soggetti di modeste dimensioni, costituisce pur sempre, dal punto di<br />

vista strutturale e formale, una peculiare figura di associazione temporanea di<br />

imprese, tanto vale anche ai fini dell’assolvimento degli oneri di compilazione<br />

dell’offerta imposti dal bando di gara.<br />

L’associazione per cooptazione, pur costituente eccezione alla disciplina dettata per le<br />

a.t.i. di tipo orizzontale e verticale relativamente al possesso dei cosiddetti requisisti<br />

speciali, non consente tuttavia di derogare né alla necessaria verifica in capo alla<br />

cooptata del possesso dei cosiddetti requisiti generali, di cui all’art. 38 del d. lgs. n.<br />

163 del 2006, né al presupposto che l’impresa cooptata sia comunque “qualificata”,<br />

ai sensi dell’art. 40 dello stesso Codice<br />

236


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 27 luglio <strong>2011</strong>, n. 1167 - Pres. Allegretta - Est. Picone - A. T.<br />

S. S.r.l. (avv.ti Di Gioia e Loiodice) c. Autorità Portuale di <strong>Bari</strong> (Avvocatura<br />

Distrettuale dello Stato di <strong>Bari</strong>) e M. P. Soc. coop.<br />

Autotutela – Revoca - Presupposti - Motivazione.<br />

Risarcimento del d<strong>anno</strong> – Responsabilità pre-contrattuale della P.A. – Revoca<br />

legittima – Configurabilità - Presupposti .<br />

Risarcimento del d<strong>anno</strong> – Responsabilità pre-contrattuale della P.A. –<br />

Quantificazione – Interesse negativo.<br />

Risarcimento del d<strong>anno</strong> – Responsabilità pre-contrattuale della P.A. –<br />

Quantificazione – Onere della prova.<br />

Risarcimento del d<strong>anno</strong> – Responsabilità pre-contrattuale della P.A. –<br />

Quantificazione –Danni risarcibili – Spese processuali – Esclusione.<br />

L’Amministrazione conserva il potere di revocare il bando ovvero l’aggiudicazione di<br />

un appalto, in ossequio al principio costituzionale di buon andamento e come stauito<br />

dall’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, per sopravvenute ragioni di<br />

interesse pubblico o per la sopravvenuta riconsiderazione di fatti e situazioni<br />

preesistenti, purché l’atto di autotutela sia adeguatamente motivato con richiamo ad<br />

un preciso e concreto interesse pubblico alla revoca d’ufficio.<br />

La responsabilità pre-contrattuale per la revoca della gara non ancora conclusa può<br />

sempre ritenersi configurabile, quando il fine pubblico venga attuato attraverso un<br />

comportamento obbiettivamente lesivo dei doveri di lealtà, cosicché anche dalla<br />

revoca legittima degli atti di gara può scaturire l’obbligo di risarcire il d<strong>anno</strong>, nel<br />

caso di affidamento suscitato nell’impresa.<br />

Per la commisurazione del d<strong>anno</strong> risarcibile, in ipotesi di responsabilità precontrattuale<br />

per la revoca della gara, deve aversi riguardo al solo interesse negativo,<br />

ossia alle spese effettivamente sostenute in vista della conclusione dell’affare (d<strong>anno</strong><br />

emergente) e alle occasioni contrattuali perse per aver confidato nell’impegno assunto<br />

(lucro cessante), mentre resta escluso il risarcimento dell’utile che si sarebbe<br />

conseguito con l’esecuzione del contratto.<br />

Il ricorrente che proponga una domanda risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale<br />

in capo all’Amministrazione per la revoca della gara dovrà dedurre<br />

specificamente in relazione alle voci di d<strong>anno</strong> subito, non potendo limitarsi alla<br />

formulazione di una generica domanda risarcitoria.<br />

Nella domanda risarcitoria per responsabilità pre-contrattuale per la revoca della<br />

gara, non possono reclamarsi a titolo di d<strong>anno</strong> emergente i costi sostenuti dal<br />

ricorrente per la difesa in giudizio, atteso che i medesimi possono trovare<br />

riconoscimento esclusivamente attraverso l’istituto della condanna alle spese.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 27 luglio <strong>2011</strong>, n. 1168 - Pres. Allegretta – Est. Picone – A.<br />

S.p.A. (avv.ti Miccolis, Lo Gullo, Ambrosetti, Caputi Iambrenghi) c. Procura della<br />

237


Repubblica presso il Tribunale di <strong>Bari</strong> (Avvocatura dello Stato), R.T. S.p.A. (avv.ti<br />

Casucci, Barberi, Mapelli).<br />

Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei<br />

settori speciali – Atipicità della procedura di gara.<br />

Contratti pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei<br />

settori speciali – Mancata indicazione nella lettera di invito dei criteri di<br />

valutazione delle offerte – Annullamento dell’aggiudicazione.<br />

La redazione della lettera d’invito alla partecipazione ad una procedura di<br />

affidamento di un appalto pubblico di servizio con una tecnica atipica e non consueta<br />

non costituisce vizio della procedura purché la stessa contenga tutti gli elementi<br />

costitutivi essenziali e tipici dell’atto indittivo di una vera e propria procedura<br />

competitiva.<br />

La mancata indicazione nella lettera di invito alla partecipazione ad una procedura di<br />

affidamento di un appalto pubblico di servizio dei criteri di valutazione delle offerte<br />

vizia l’intera procedura, in quanto gli stessi dovr<strong>anno</strong> necessariamente essere noti sin<br />

dall’inizio della procedura, in ossequio ai principi di uguaglianza di trattamento e di<br />

non discriminazione, dai quali deriva un obbligo di trasparenza finalizzato a<br />

scongiurare il pericolo che la commissione di gara possa orientare a proprio<br />

piacimento e a posteriori l’esito della gara dopo averne conosciuto i concorrenti.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 27 luglio <strong>2011</strong>, n. 1170 - Pres. Allegretta – Est. Picone – D. P.<br />

(avv.ti Costagliola, D’Alterio) c. Comune di Margherita di Savoia (avv. De Robertis),<br />

A. G. (avv.ti Barosio, Dell’Anna, Bonomo).<br />

Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei<br />

settori ordinari – Incompletezza incolpevole delle attestazioni.<br />

Contratti pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei<br />

settori ordinari – Obbligo di motivazione delle attestazioni “anomale”.<br />

La circostanza che il concorrente abbia puntualmente seguito le indicazioni fornite<br />

dalla stazione appaltante, nella modulistica pubblicata insieme al bando, non può<br />

andare a suo d<strong>anno</strong> nell’ipotesi in cui detta modulistica si riveli in parte non<br />

esattamente conforme alle prescrizioni della lex specialis di gara, dovendo prevalere<br />

in tal caso, a fronte di un’obiettiva incertezza ingenerata dagli atti predisposti dalla<br />

stazione appaltante, il principio del favor partecipationis e quello di tutela del<br />

legittimo affidamento.<br />

238


In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, l’obbligo del concorrente di motivare in<br />

modo completo ed approfondito sussiste solo nel caso in cui la stazione appaltante<br />

esprima un giudizio negativo, che faccia venir meno l’aggiudicazione, non<br />

richiedendosi, per contro, una motivazione analitica nel caso di esito positivo della<br />

verifica di anomalia ed essendo, in tal caso, consentita la motivazione per relationem<br />

con le giustificazioni presentate dal concorrente.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 27 luglio <strong>2011</strong>, n. 1171 - Pres. Allegretta – Est. Picone –<br />

Comune di Canosa (avv. Palmieri) c. Regione <strong>Puglia</strong> (non costituita), Azienda U.S.L.<br />

Ba/1 (avv. Mastroviti).<br />

Trasferimento di immobile con vincolo di destinazione – Difetto di giurisdizione<br />

del G.A.<br />

Non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo una controversia inerente<br />

la contestazione dell’inclusione nel patrimonio immobiliare dell’azienda sanitaria<br />

locale di un edificio del quale il ricorrente ne reclama la proprietà in quanto,<br />

riguardando diritti soggettivi, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi a riguardo.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez I, 24 luglio <strong>2011</strong> n 1174 – Pres. Allegretta – Est. Picone – R. c. c.<br />

arl (avv.ti Galli e Mastropierro) c. Comune di Gravina in <strong>Puglia</strong> (avv. Lorusso).<br />

Contratti pubblici – Giudizio sull'anomalia dell'offerta – Natura discrezionale<br />

(tecnica) – Oggetto – Motivazione.<br />

Contratti pubblici - Giurisdizione, norme processuali, tutela cautelare -<br />

Contestazione dell'attribuzione dei punteggi nel giudizio sull'anomalia<br />

dell'offerta – Inammissibilita'.<br />

Secondo un principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza in tema di<br />

anomalia dell’offerta negli appalti pubblici, il giudizio della stazione appaltante<br />

costituisce esplicazione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di illogicità<br />

manifesta o di erroneità fattuale. L’obbligo di motivare in modo completo ed<br />

approfondito sussiste solo nel caso in cui la stazione appaltante esprima un giudizio<br />

negativo, che faccia venir meno l’aggiudicazione, non richiedendosi, per contro, una<br />

motivazione analitica nel caso di esito positivo della verifica di anomalia, ed essendo<br />

in tal caso consentita la motivazione per relationem con le giustificazioni presentate<br />

dal concorrente. Inoltre, la verifica non deve assumere quale oggetto esclusivo la<br />

239


icerca di specifiche inesattezze dell’offerta economica o delle giustificazioni, ma deve<br />

tendere alla formulazione di un giudizio globale e sintetico sulla serietà ed affidabilità<br />

dell’offerta nel suo insieme.<br />

Sono inammissibili le doglianze, inserite per la prima volta nel corpo dell’unico<br />

motivo di ricorso avente ad oggetto precipuo la verifica dell’anomalia dell'offerta in<br />

gara pubblica, indirizzate, sostanzialmente, a contestare l’attribuzione dei punteggi<br />

all’offerta tecnica o addirittura la stessa ammissibilità della stessa: si tratta di motivi<br />

che parte ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente introdurre in occasione<br />

dell’impugnativa del primo provvedimento di aggiudicazione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez I, 27 luglio <strong>2011</strong> n 1176 – Pres. Allegretta – Est. Picone – F. srl<br />

(avv.ti Ficozza, Perroni, Cerabino) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Loffredo)<br />

Giudizio di incostituzionalita' norma presupposto – Illegittimita' derivata del<br />

provvedimento consequenziale – Annullabilita'- Assorbimento delle ulteriori<br />

censure.<br />

Risarcimento del d<strong>anno</strong> – Generica allegazione – Non assolvimento dell'onere<br />

probatorio in merito al d<strong>anno</strong> risarcibile - Rigetto<br />

Qualora sussista uno strettissimo rapporto tra i provvedimenti impugnati e le norme<br />

regionali dichiarate incostituzionali è indubbio che i provvedimenti siano da<br />

annullare, perché travolti dalla dichiarazione d’incostituzionalità della normativa<br />

posta a loro presupposto, con assorbimento di tutte le ulteriori censure dedotte.<br />

Restano salvi, per la ricorrente, gli effetti favorevoli e non contestati dei<br />

provvedimenti.<br />

Va respinta la domanda di risarcimento del d<strong>anno</strong>, soltanto genericamente enunciata,<br />

rispetto alla quale parte ricorrente non ha assolto all’onere probatorio che<br />

normalmente le spetta, sia per quanto attiene al pregiudizio patrimoniale direttamente<br />

riconducibile al provvedimento negativo, sia per quanto attiene al d<strong>anno</strong> da ritardo<br />

dell’azione amministrativa.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez I, 27 luglio <strong>2011</strong> n 1185 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile – G.<br />

(avv. Veneto) c. Azienda Sanitaria Locale della Provincia di <strong>Bari</strong>, già AUSL BA/5<br />

(avv. De Feo)<br />

Giurisdizione – Pubblico impiego privatizzato - Contestazione di un atto emanato<br />

in autotutela avente ad oggetto un precedente atto emanato in regime<br />

240


pubblicistico – Difetto di giurisdizione del g.a. - Pertinenza della giurisdizione<br />

civile.<br />

Il d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, art. 69, comma 7, che trasferisce al g.o. le controversie<br />

in materie di pubblico impiego privatizzato, fissa il discrimine temporale per il<br />

passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria, alla data del 30<br />

giugno 1998, con riferimento al momento storico dell’avverarsi dei fatti materiali e<br />

delle circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia,<br />

con la conseguenza che, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un<br />

atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all’epoca della sua<br />

emanazione; ciò anche allorché l’atto di gestione del rapporto di lavoro sia stato<br />

adottato in autotutela ed abbia inciso su precedenti atti amministrativi emessi nel<br />

regime pubblicistico previgente, non potendo tale eventualità conferire una<br />

connotazione pubblicistica e provvedimentale all’atto, tale da sottrarlo alla previsione<br />

generale della giurisdizione del g.o. (Cass. civ., Sez. Un., 24 dicembre 2009, n.<br />

27303). Pertanto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia<br />

nella quale il ricorrente (dipendente pubblico in regime “contrattualizzato”) contesta<br />

un atto emanato successivamente alla data del 30 giugno 1998, pur essendo stato il<br />

suddetto atto di gestione del rapporto di lavoro adottato in autotutela ed avendo inciso<br />

su un precedente atto amministrativo emanato sotto la vigenza del precedente regime<br />

pubblicistico.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 29 luglio <strong>2011</strong>, n. 1194 – Pres. Adamo – Est. Picone–<br />

C.B.M.C. s.r.l., (avv. ti Calcagnile- Piscopo) c. Comune di Altamura (avv. Bonelli)<br />

Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei<br />

settori ordinari- Anomalia dell'offerta- Giudizio comparativo- Sindacabilità del<br />

giudizio comparativo per illogicità manifesta o erroneità fattuale.<br />

Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei<br />

settori ordinari-Anomalia dell’offerta-Giudizio negativo- Obbligo di motivare.<br />

Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei<br />

settori ordinari-Verifica dell'anomalia dell'offerta.<br />

Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei<br />

settori ordinari-Conformità dei materiali alle norme tecniche- Controllo<br />

dell’amministrazione- Fase esecutiva dell’appalto.<br />

In tema di anomalia dell’offerta negli appalti pubblici, il giudizio della stazione<br />

appaltante costituisce esplicazione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso<br />

d’illogicità manifesta o di erroneità fattuale.<br />

241


In tema di anomalia dell’offerta negli appalti pubblici, la stazione appaltante ha<br />

l’obbligo di motivare in modo completo ed approfondito solo nel caso in cui esprima<br />

un giudizio negativo, che faccia venir meno l’aggiudicazione, non richiedendosi, per<br />

contro, una motivazione analitica nel caso di esito positivo della verifica di anomalia,<br />

ed essendo in tal caso consentita la motivazione per relationem con le giustificazioni<br />

all'uopo presentate dal concorrente.<br />

La stazione appaltante, in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta relativa ad appalti<br />

pubblici, deve tendere alla formulazione di un giudizio globale e sintetico sulla serietà<br />

ed affidabilità dell’offerta nel suo insieme .<br />

In materia di certificazione di qualità dei conglomerati bituminosi la conformità dei<br />

materiali alle norme tecniche attiene alla fase esecutiva dell’appalto, sulla quale<br />

l’Amministrazione committente è tenuta a vigilare non a priori, sindacando circa gli<br />

aspetti tecnici delle offerte pervenute, bensì nella fase di collaudo dell’opera<br />

attraverso l’ufficio di direzione dei lavori.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 29 luglio <strong>2011</strong>, n. 1195 – Pres. Adamo – Est. Picone– W. S.<br />

s.r.l., (avv.ti Malcangio e Stefanelli) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Persichella).<br />

Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei<br />

settori ordinari-Giudizio comparativo- Sindacabilità del giudice amministrativo:<br />

limiti.<br />

Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei<br />

settori ordinari- Partecipazione alla gara-Legittima esclusione dalla gara-Difetto<br />

di interesse- Carenza di legittimazione attiva.<br />

Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei<br />

settori ordinari-Ammissione dei concorrenti-Procedimento valutativo- Difetto di<br />

interesse- Carenza di legittimazione attiva.<br />

Il giudizio comparativo operato nelle gare d’appalto, caratterizzate dalla complessità<br />

delle discipline specialistiche di riferimento e dall’opinabilità dell’esito della<br />

valutazione, sfugge al sindacato intrinseco del giudice amministrativo, ove non<br />

vengano in rilievo specifiche contestazioni circa la plausibilità dei criteri valutativi o<br />

circa la loro manifesta violazione.<br />

In tema di appalto, la mera partecipazione alla gara non è sufficiente ad attribuire la<br />

legittimazione al ricorso in quanto la definitiva esclusione o l’accertamento<br />

dell’illegittimità della partecipazione alla gara impedisce di assegnare al concorrente<br />

la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della<br />

procedura selettiva.<br />

In tema di appalto vi è difetto d’interesse ad impugnare l’aggiudicazione non solo ove<br />

l’esclusione della società sia avvenuta nella fase iniziale di pre-qualifica ovvero di<br />

242


ammissione dei concorrenti (per difetto di un requisito o per erronea compilazione<br />

dell’offerta), ma anche ove sia maturata nel corso del procedimento valutativo.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 29 luglio <strong>2011</strong>, n. 1201– Pres. Adamo – Est.Cocomile– C.<br />

s.r.l.(avv. Di Pardo) c. Comune di Castelnuovo della Daunia (avv. Giordano).<br />

Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei<br />

settori ordinari –Inammissibilità delle varianti migliorative.<br />

Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei<br />

settori ordinari - Esclusione dalla gara- Rinnovazione della procedura di<br />

evidenza pubblica: difetto di interesse.<br />

In tema di appalto sono da considerarsi inammissibili le varianti migliorative che<br />

alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis di gara.<br />

In capo alla concorrente, legittimamente esclusa dalla gara di appalto, non sussiste un<br />

interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura di evidenza pubblica.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 29 luglio <strong>2011</strong>, n. 1203 – Pres. Adamo – Est. Cocomile –<br />

A.D.G. s.r.l. (avv. Paccione) c. Provincia di Barletta Andria Trani (avv. Didonna) e<br />

Provincia di <strong>Bari</strong> (avv. Profeta)<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Ricorso incidentale – Rito<br />

speciale degli appalti - Termine<br />

Nell’ambito del rito speciale degli appalti il ricorso incidentale, in mancanza di una<br />

espressa previsione in tal senso, non è assoggettato al termine breve di trenta giorni<br />

previsto, per il solo ricorso incidentale e per motivi aggiunti, dall’art. 120 comma V<br />

del Codice del Processo, restando ad esso applicabile il disposto dell’art. 119 comma<br />

II dello stesso Codice che esclude la dimidiazione dei termini processuali.<br />

243


IIª SEZIONE<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 14 luglio <strong>2011</strong>, n. 1090 – Pres. Pasca – Est. Giansante – R.<br />

M., A. D., B. M. V. (avv. ti Loiodice e Nasca) c. ASL Barletta, Andria, Trani (avv.<br />

Delle Donne).<br />

Processo amministrativo – Azione avverso il silenzio – Obbligo di provvedere –<br />

Non sussiste.<br />

Per ineludibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa,<br />

salvaguardate dalla medesima legge 7 agosto 1990, n. 241, nel presupposto di evitare<br />

inutili e antieconomiche attività procedimentali, la giurisprudenza amministrativa ha<br />

chiarito che l'obbligo della p.a. di concludere il procedimento con un provvedimento<br />

espresso non sussiste in alcuni casi specifici, quando, cioè, si è in presenza di reiterate<br />

richieste aventi il medesimo contenuto, qualora sia già stata adottata una formale<br />

risoluzione amministrativa inoppugnata e non siano sopravvenuti mutamenti della<br />

situazione di fatto o di diritto, in presenza di domande manifestamente assurde o<br />

totalmente infondate ossia al cospetto di pretese illegali.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 11 luglio <strong>2011</strong>, n. 1063 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – S. L. (<br />

avv. Simone) c. Comune di Gravina in <strong>Puglia</strong>.<br />

Edilizia ed urbanistica – Accertamento di conformità.<br />

Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire in sanatoria.<br />

Gli scostamenti dai parametri assentiti con un titolo edilizio non possono comportare<br />

una deroga ai parametri edilizi previsti dalla normativa urbanistica vigente.<br />

È illegittimo il permesso di costruire in sanatoria rilasciato in mancanza del<br />

necessario assenso di tutti i proprietari del complesso immobiliare a cui attiene la<br />

volumetria abusivamente realizzata.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 11 luglio <strong>2011</strong>, n. 1064 - Pres. Pasca – Est. Ravasio – A.L.<br />

(avv. Ingravalle) c. Ministero per i beni e le attività culturali e Soprintendenza per i<br />

beni architettonici e per il paesaggio per la <strong>Puglia</strong> (Avvocatura Distrettuale dello<br />

Stato), Comune di Bisceglie (avv. Dettole).<br />

Edilizia ed urbanistica – Vincoli di inedificabilità – Condono edilizio – Non<br />

sussiste.<br />

244


Edilizia ed urbanistica – Vincoli di inedificabilità – Piani paesaggistici<br />

(violazione) – Condono edilizio - Verifica di compatibilità tra opere edilizie e<br />

vincolo esistente.<br />

La condonabilità degli abusi edilizi commessi in zona vincolata è possibile laddove<br />

l’abuso sia conforme alla normativa urbanistica ed edilizia vigente e non venga in<br />

considerazione un vincolo di inedificabilità assoluto ovvero un bene dichiarato di<br />

interesse nazionale.<br />

La condonabilità degli abusi edilizi di tipologia 1,2 e 3 dell’allegato 1 al d. lgs. n.<br />

269/03 commessi in zona vincolata attiene ad una questione pregiudiziale di diritto,<br />

che impone alla Amministrazione di valutare se la pratica di condono edilizio debba, o<br />

meno, arrestarsi in ragione della realizzazione degli abusi medesimi. Ove tale arresto<br />

non si imponga, l’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, è comunque tenuta<br />

ad effettuare con valutazione di merito la verifica della compatibilità delle opere<br />

abusive da condonare con il vincolo esistente, esplicando altresì le ragioni di merito<br />

della positiva valutazione della ritenuta compatibilità.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 11 luglio <strong>2011</strong>, n. 1080 - Pres. Pasca - Est. Ravasio - Casa di<br />

Cura B. S. p. A. (avv.ti Ruocco, Paccione) c. Regione <strong>Puglia</strong>.<br />

Silenzio – Silenzio inadempimento – Accreditamento di assistenza oncologica<br />

domiciliare.<br />

La declaratoria di illegittimità del silenzio mantenuto dalla Regione finalizzata ad<br />

ottenere l’accreditamento dell’assistenza oncologica domiciliare pone l’obbligo per<br />

l’Ente di pronunciarsi solo sulla richiesta di accreditamento e non anche di adottare il<br />

setting relativo a tale forma assistenziale. In assenza, pertanto, di criteri generali<br />

disciplinanti l’attività in questione – di competenza della Regione stessa - è<br />

impossibile per l’Amministrazione approvare l’eventuale programma proposto dallo<br />

stesso ricorrente per l’espletamento di essa.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 11 luglio <strong>2011</strong>, n.1066 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – T. S. S.<br />

U. R. L., M. R. & C. S.n.c. e altri (avv.ti Mariano e Patarnello) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv.<br />

Amodeo).<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Legittimazione ad agire –<br />

Bandi di gara.<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Termini – Clausole<br />

immediatamente lesive.<br />

245


Coloro che non abbiano partecipato ad una gara non sono legittimati ad impugnare il<br />

relativo bando quando ogni domanda debba superare, sia pure ai fini della semplice<br />

ammissione alla procedura, una fase istruttoria tesa ad accertare la sussistenza dei<br />

requisiti eventualmente richiesti dal bando. In tali casi, infatti, la presentazione della<br />

domande di partecipazione non si risolverebbe in un inutile formalismo e la mancata<br />

partecipazione, pertanto, non è determinata dalle clausole gravate.<br />

La clausola idonea a precludere a priori la partecipazione alla procedura di gara<br />

tuttavia, proprio per tale ragione, deve essere impugnata immediatamente e, cioè,<br />

entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del bando, venendo in<br />

considerazione una clausola di immediata lesività.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 1 luglio <strong>2011</strong>, n.1008 – Pres. Mangialardi – Est. Serlenga –<br />

C. G. e altri (avv.ti Ferrigni e Paccione) c. Comune di <strong>Bari</strong> (avv. Matassa), Regione<br />

<strong>Puglia</strong>, Circoscrizione <strong>Bari</strong>-Poggiofranco, Istituto Autonomo Case Popolari di <strong>Bari</strong><br />

(avv. De Robertis), Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Prefettura di <strong>Bari</strong><br />

(Avvocatura Distrettuale dello Stato di <strong>Bari</strong>).<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Legittimazione ad agire –<br />

Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali.<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Ricorso per motivi aggiunti –<br />

Termini – Prova della tardività.<br />

Edilizia e urbanistica – Piani regolatori generali – Pubblicazione – Validità – Art.<br />

34 d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.<br />

Autotutela – Convalida.<br />

Annullabilità del provvedimento – Art. 21-octies l. 7 agosto 1990, n. 241 –<br />

Applicabilità agli atti discrezionali.<br />

Una volta acclarata la sussistenza della legittimazione in capo ai ricorrenti alla luce<br />

del criterio cd. della vicinitas, non si pone la necessità di alcun ulteriore accertamento<br />

in merito alla configurabilità di un interesse qualificato alla tutela giurisdizionale che<br />

deve, invero, ritenersi implicito nella condizione di proprietario di immobile posto in<br />

prossimità dell’area interessata dall’intervento edilizio oggetto di contestazione.<br />

La prova della tardività del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti grava<br />

su chi la eccepisce.<br />

La pubblicità della disciplina urbanistica assume valenza di mera pubblicità-notizia.<br />

L’art. 34 comma 4 del d. lgs. n. 267/2000, che regolamenta il particolare<br />

246


procedimento di approvazione degli accordi di programma, non reca –stando al dato<br />

testuale- elementi a supporto di una diversa conclusione. L’accordo quindi non incide<br />

sull’ordinario riparto di competenze e la pubblicazione del decreto presidenziale di<br />

approvazione che lo recepisce si rivela tutt’altro che decisiva agli effetti costitutivi<br />

della disciplina urbanistica.<br />

La conferma di precedenti determinazioni amministrative affette da invalidità (e in<br />

particolare la convalida che è oggi oggetto di esplicita regolamentazione normativa<br />

da parte dell’art.21 nonies, comma 2, della legge n. 241/90) presuppone l’esistenza di<br />

un atto efficace, essendo lo scopo proprio quello di “confermare” retroattivamente gli<br />

effetti di un atto viziato e quindi annullabile.<br />

La condizione espressamente posta all’operatività dell’art. 21 octies della sicura<br />

“insensibilità” del contenuto dispositivo del provvedimento agli adempimenti<br />

procedurali, consente di ammetterla anche al di fuori delle ipotesi specifiche di<br />

provvedimenti a carattere “vincolato”, sempre che – in concreto – non residuino<br />

margini di incertezza in ordine alle scelte che l’Amministrazione avrebbe potuto porre<br />

in essere. Indiscutibilmente la ratio della disposizione è quella della conservazione dei<br />

provvedimenti la cui legittimità ed ineluttabilità sul piano sostanziale appaia<br />

incontroversa.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 11 luglio <strong>2011</strong>, n. 1072 – Pres. Pasca, Est. Ravasio – P. T.<br />

(avv. ti Matera e Marinelli) c. Questura di <strong>Bari</strong> e Ministero dell'Interno (Avvocatura<br />

Distrettuale dello Stato di <strong>Bari</strong>).<br />

Unione europea – Libertà di circolazione delle persone, servizi e capitali – Diritto<br />

e libertà di stabilimento e di prestazione di servizi – Attività di raccolta delle<br />

scommesse sportive.<br />

L’art. 88 TULPS è incompatibile con i principi comunitari laddove esclude un<br />

soggetto dal rilascio della autorizzazione per il solo fatto che l’autorizzazione<br />

richiesta sia finalizzata all’attività di raccolta delle scommesse per conto di società<br />

quotate prive di concessione. Al di fuori di detti limiti sia il regime concessorio che<br />

quello autorizzatorio devono ritenersi legittimi ed operativi, così che il diniego di<br />

autorizzazione risulta legittimo ove giustificato da motivi diversi da quelli sopra<br />

indicati.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 14 luglio <strong>2011</strong>, n.1091- Pres., Est. Pasca – G. N., R.V., R.C.,<br />

T.C. e T.V., (avv. L. Roca) c. Comune di Mola di <strong>Bari</strong><br />

Giurisdizione amministrativa – Convenzioni di lottizzazione – Controversie<br />

funzionalmente connesse.<br />

247


Giurisdizione - Azioni possessorie o petitorie – Diritto di esclusione - Posizione<br />

domenicale – Tutela.<br />

Appartiene alla Giurisdizione del G. A. adito in sede esclusiva, la risoluzione di<br />

controversie insorte tra Comune ed acquirenti di un terreno oggetto di lottizzazione<br />

convenzionata - a fronte di un obbligo di cessione solo parziale previsto nella<br />

convenzione accessiva alla lottizzazione approvata - in seguito alla presunta<br />

occupazione da parte dell’Amministrazione dell’intera proprietà oggetto di<br />

convenzione. Ed invero, quand’anche l’area residua rivendicata risultasse estranea<br />

all’oggetto e all’ambito degli accordi convenzionali e, quindi, allo stesso finale<br />

provvedimento di approvazione della lottizzazione, l’evidente connessione funzionale<br />

con il contesto procedimentale finalizzato alla realizzazione dell’intervento<br />

realizzerebbe, per effetto di vis actrattiva, i presupposti per l’assoggettamento della<br />

controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo.<br />

Nel rivendicare la proprietà di una porzione di terreno nell’uso libero di taluni privati<br />

– uti res derelicta – resta aperta per i legittimi proprietari la possibilità di ottenere la<br />

tutela giurisdizionale in via petitoria o possessoria, ovvero la possibilità di realizzare<br />

semplicemente il proprio diritto di esclusione (ius escludendi alios).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 26 luglio <strong>2011</strong>, n. 1147, Pres., Est. Pasca – A.A. (avv.<br />

Matassa) c. Comune di <strong>Bari</strong> (avv. Lonero Baldassarra).<br />

Edilizia e urbanistica - Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi<br />

comunali – Condono edilizio.<br />

La legge n. 47/1985 esclude espressamente e direttamente, nell’art. 33, la possibilità<br />

di sanatoria per le opere realizzate in contrasto con i vincoli posti da leggi statali o<br />

regionali a tutela di interessi paesistici o ambientali, ovvero a difesa delle coste<br />

marine, lacuali e fluviali.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 14 luglio <strong>2011</strong>, n. 1095 – Pres., Est. Pasca – N.G. (avv.<br />

Sangiovanni) c. Ministero dell’Interno e U.T.G., Comune di Bisceglie.<br />

Silenzio rifiuto (inadempimento) – Azione di accertamento d’illegittimità –<br />

Fondatezza – Obbligo di provvedere per l’Amministrazione.<br />

In materia di fissazione del giuramento di rito per l’acquisizione della cittadinanza<br />

italiana, deve dichiararsi l’obbligo dell’Amministrazione di definire e concludere il<br />

procedimento attraverso l’adozione del provvedimento finale, consentendo il<br />

perfezionamento della fattispecie in senso favorevole alla parte istante , previa<br />

248


prestazione del giuramento, ovvero anche in senso negativo, ma in tal caso solo a<br />

seguito di una attività istruttoria volta all’accertamento d’ufficio della insussistenza o<br />

falsità delle prove fornite dall’istante medesima.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 14 luglio <strong>2011</strong>, n. 1093 - Pres., Est. Pasca – S. O. S.r.l. (avv.<br />

Di Gifico) c. Provincia di <strong>Bari</strong> (avv. Luisi).<br />

Circolazione stradale - Sicurezza Pubblica – Disposizioni relative all’ordine<br />

pubblico e all’incolumità pubblica – Segnaletica stradale – Presenza di insegne<br />

pubblicitarie.<br />

Non deve ritenersi illegittima la posizione di prescrizioni stradali e di segnaletica che<br />

non abbia tenuto in considerazione le distanze dagli impianti pubblicitari esistenti,<br />

attesa la netta prevalenza dell’interesse generale relativo ad un’ ottimale<br />

localizzazione della segnaletica stradale e l’assoluta priorità delle discrezionali<br />

valutazioni sottese alla modifica dell’assetto della viabilità, che risponde ad esigenze<br />

di interesse generale e di garanzia della sicurezza della circolazione e della<br />

incolumità delle persone, rispetto alla posizione di interesse del titolare dell’impianto,<br />

che risulta ampliamente recessiva e secondaria, stante l’obbligo espressamente<br />

previsto a carico dello stesso di provvedere all’adeguamento della conformità degli<br />

impianti ovvero alla loro rimozione in relazione alle mutate esigenze e alle<br />

trasformazioni della viabilità o della segnaletica.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, Sez. II, 26 Luglio <strong>2011</strong>, n. 1150 - Pres. Pasca, Est. Serlenga - C.I. s.a.s.<br />

(avv. Francesco Bruno) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura<br />

distrettuale dello Stato di <strong>Bari</strong>).<br />

Edilizia e Urbanistica – Nulla-osta paesaggistico ed autorizzazione per il<br />

completamento del manufatto abusivo – Provvedimento di annullamento del<br />

nulla-osta paesaggistico emesso dall’ente ministeriale – Illegittimità.<br />

Illegittimo è il provvedimento emesso dalla Sopraintendenza ad interim in ordine sia<br />

all’annullamento del nulla-osta paesaggistico rilasciato dal Comune per la sanatoria<br />

dell’immobile abusivo, sia alla relativa autorizzazione paesaggistica per il<br />

completamento del manufatto abusivo, allorquando il nulla-osta paesaggistico<br />

Comunale risulta essere fondato sul motivato parere della Commissione locale per il<br />

Paesaggio ed inoltre l’ente ministeriale abbia illegittimamente alienato una<br />

competenza non sua affermando l’inammissibilità delle istanze di condono.<br />

249


IIIª SEZIONE<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 9 luglio <strong>2011</strong>, n. 1049 – Pres. Morea – Est. Giansante – P.G.<br />

(avv.ti Castellaneta, Valla) c. Comune di Conversano (avv. Ingravalle).<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Impugnabilità dell’atto –<br />

Atto meramente conformativo – Inammissibilità – Conferma “propria” e<br />

“impropria” – Distinzione.<br />

L’atto meramente confermativo (c.d. “conferma impropria”) non è autonomamente<br />

impugnabile sia per carenza di interesse a ricorrere, sia per non eludere i termini di<br />

impugnazione dell’atto confermato, a differenza dell’atto di conferma propria che si<br />

configura quando l’atto è adottato a seguito di una rinnovata istruttoria e di una<br />

nuova valutazione degli interessi pubblici, cosicché lo stesso risulta adottato sulla<br />

base di un nuovo iter procedimentale.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 9 luglio <strong>2011</strong>, n. 1050 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

M.V. (avv. Cristalli) c. Comune di San Severo (avv. Carlino).<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In materia urbanistica ed<br />

edilizia – Inammissibilità – Per mancata impugnazione del provvedimento<br />

presupposto – Fattispecie.<br />

Deve dichiararsi l’inammissibilità dell’impugnazione del provvedimento di avvio del<br />

procedimento per demolizione di ufficio delle opere abusive per mancata<br />

impugnazione dell’atto presupposto, immediatamente lesivo, di ingiunzione di<br />

demolizione di tali opere.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 9 luglio <strong>2011</strong>, n. 1051 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

V.G.C. (avv. Labriola) c. Ministero dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico<br />

Regionale per la <strong>Puglia</strong> e altri (Avv. Stato).<br />

Giurisdizione – In materia di Pubblico Impiego – Controversia relativa<br />

all’annullamento del provvedimento di trattenimento in servizio oltre i limiti<br />

d’età di maestra di scuola elementare – Giurisdizione del giudice ordinario –<br />

Sussistenza.<br />

La controversia sorta a seguito dell’annullamento, da parte del dirigente scolastico,<br />

del provvedimento di trattenimento in servizio oltre il limite di età di una maestra di<br />

scuola elementare rientra nell’ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze della<br />

Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 che –<br />

ai sensi dell’art. 63, comma 1, del medesimo decreto legislativo – è devoluta al<br />

250


giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro; più specificamente trattasi di un<br />

atto di gestione assunto dal dirigente scolastico come datore di lavoro.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 9 luglio <strong>2011</strong>, n. 1052 – Pres. Morea – Est. Giansante – N.F.<br />

(avv.ti Lionetti, Di Paola) c. U.T.G. – Prefettura di Foggia (n.c.).<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Notifica del ricorso –<br />

Destinatari: Amministrazione statale – Difetto – Conseguenza – Inammissibilità.<br />

L’art. 11 del t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dalla l. 25 marzo 1958, n. 260,<br />

applicabile anche nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato ed ai Tar ai sensi del<br />

comma 3 dell’art. 10 l. 3 aprile 1979, n. 103, dispone che i ricorsi devono essere<br />

notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato<br />

nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa,<br />

nella persona del Ministro competente. Ne consegue, pertanto, l’inammissibilità del<br />

ricorso per mancata costituzione del contraddittorio qualora questo sia stato<br />

direttamente notificato al Prefetto e non anche all’Amministrazione la quale non si è<br />

costituita in giudizio con la conseguenza che non si è sanato il vizio della notifica.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 9 luglio <strong>2011</strong>, n. 1053 – Pres. Morea – Est. Giansante – G.C.<br />

(avv.ti Paccione, Delle Foglie) c. Comune di Acquaviva delle Fonti (avv. Spinelli).<br />

Atto amministrativo – Di organizzazione – Misto: di macro organizzazione e di<br />

micro organizzazione – Rilevanza nel giudizio amministrativo.<br />

Procedimento amministrativo – Partecipazione – Casi di esclusione – Art. 13 l. n.<br />

241/1990 – Atti amministrativi generali – Atti di macro organizzazione –<br />

Qualificazione – Sussiste.<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Gestione amministrativa (competenza) –<br />

Servizio di Polizia Municipale – Allocazione – Posizione di staff al Sindaco –<br />

Legittimità.<br />

Gli atti aventi natura mista di atti di macro organizzazione, in quanto ridefiniscono<br />

l’organizzazione e l’allocazione dei servizi, e di atti di micro organizzazione, in<br />

quanto definiscono le singole posizioni dirigenziali e designano i singoli dirigenti<br />

quali titolari delle posizioni dirigenziali dai medesimi atti individuate, vengono in<br />

rilievo nel giudizio amministrativo quali atti di macro organizzazione in quanto<br />

oggetto del giudizio è unicamente il riscontro della conformità a legge dell’assetto<br />

organizzativo dell’amministrazione; diversamente, qualora il thema decidendum<br />

riguardi la questione specifica di micro organizzazione, il Collegio deve dichiarare il<br />

proprio difetto di giurisdizione trattandosi di atti di gestione del datore di lavoro<br />

sottoposti alla giurisdizione del giudice ordinario.<br />

251


L’atto di macro organizzazione, in quanto atto generale, è espressamente sottratto alle<br />

norme sulla partecipazione, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 241 del 1990.<br />

L’allocazione del servizio di Polizia Municipale in posizione di staff al Sindaco non è<br />

in contrasto con l'art. 9 della legge n. 65 del 1986 che prevede la responsabilità del<br />

Comandante della Polizia Municipale verso il Sindaco, il quale a sua volta è l'organo<br />

titolare delle funzioni di polizia locale che competono al Comune; di contro, sono<br />

illegittimi i provvedimenti che pongono il Comandante della Polizia Municipale alle<br />

dipendenze di un funzionario del Comune in quanto ciò equivarrebbe a trasferire a<br />

quest'ultimo funzioni di governo che per legge competono al Sindaco.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 9 luglio <strong>2011</strong>, n. 1054 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

S.M.S.G. s.r.l. (avv.ti Bavaro, Bonasia) c. Comune di Giovinazzo, S.V.M.A. (avv.<br />

Pappalepore).<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Ricorso incidentale –<br />

Rapporto con il ricorso principale – Ordine di trattazione.<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Nuovo titolo abilitativo – Completamento di lavori già<br />

precedentemente autorizzati – Natura dichiarativa – Sussiste.<br />

Processo amministrativo – In genere – Prove – Ctu resa in distinto giudizio<br />

(civile) – Valenza probatoria – Natura di elemento indiziario – Sussiste.<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Risanamento e restauro di edifici storici – Qualificazione<br />

del fabbricato originario – Effetti – Esclusione della qualificazione di rudere –<br />

Presupposti.<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Ricorso incidentale –<br />

Improcedibilità per rigetto del ricorso principale – Ratio.<br />

In merito all’ordine di trattazione tra ricorso principale e ricorso incidentale, in<br />

assenza di una pertinente regola generale vincolante anche in seno al Codice del<br />

processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, a seconda dei casi,<br />

il giudice può esaminare prima quello decisivo per dirimere la lite, dipendendo la<br />

scelta dal concreto atteggiarsi dei motivi di ricorso e dell'interesse delle parti,<br />

secondo i criteri dell'effettività della tutela giurisdizionale e dell'economia<br />

processuale.<br />

In materia di permesso di costruire, il nuovo titolo abilitativo rilasciato<br />

dall’Amministrazione a completamento di lavori già precedentemente autorizzati e<br />

non terminati costituisce provvedimento avente valore dichiarativo, al rilascio del<br />

252


quale non osta la previsione di cui all’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001 qualora le opere<br />

rimaste inultimate siano conformi alla disciplina urbanistica.<br />

In materia di prove nel processo amministrativo, la Ctu depositata in sede del<br />

pendente giudizio civile avente ad oggetto questioni collegate può assurgere al più a<br />

mero elemento indiziario, liberamente valutabile dal Collegio ex art. 116 c.p.a.<br />

In materia di interventi di restauro e risanamento di edifici storici, deve essere esclusa<br />

la natura di rudere dell’originario fabbricato - circostanza da cui ne discenderebbe la<br />

natura di nuova costruzione incompatibile con il regime urbanistico-edilizio del centro<br />

storico – qualora lo stesso abbia conservato nel periodo antecedente l’intervento,<br />

secondo la documentazione esistente, le caratteristiche minime strutturali richieste per<br />

poter procedere ad un risanamento, vale a dire mura perimetrali, strutture orizzontali<br />

e copertura.<br />

In materia di rapporti tra ricorso principale e ricorso incidentale, il rigetto del primo<br />

determina l’improcedibilità per carenza di interesse del secondo, attesane la natura<br />

accessoria e condizionata che priva la parte controinteressata di ogni utilità alla<br />

decisione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 9 luglio <strong>2011</strong>, n. 1055 – Pres. Morea – Est. Amovilli – B.P.<br />

(avv. Calvani) c. Regione <strong>Puglia</strong>, Comune di Trinitapoli (avv. Matassa).<br />

Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Destinazione di zona – Zona<br />

agricola – Finalità – Salvaguardia da nuove edificazioni – Sussiste.<br />

Discrezionalità – Discrezionalità in materia urbanistica: scelte di pianificazione –<br />

Irragionevolezza – Zona interclusa da zone a diversa destinazione – Sussiste.<br />

Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Destinazione di zona – Zona<br />

agricola – Incompatibilità di zona – Con impianti di carburanti e attività<br />

connesse – Non sussiste.<br />

Discrezionalità – Discrezionalità in materia urbanistica: scelte di pianificazione –<br />

Censurabilità – Casi.<br />

In tema di pianificazione urbanistica, l'attribuzione di una destinazione agricola ad un<br />

determinato terreno è volta non tanto e non solo a garantire l’effettivo utilizzo a scopi<br />

agricoli, quanto piuttosto a preservarne le caratteristiche attuali di zona di<br />

salvaguardia da ogni possibile nuova edificazione, al di sotto dei limiti fissati<br />

specificamente dalla norma di piano regolatore, anche in funzione della valenza<br />

conservativa di valori naturalistici che ha tale tipo di destinazione di zona.<br />

In tema di pianificazione urbanistica, l’interclusione di un’area qualificata dal piano<br />

regolatore come zona agricola da zone interamente destinate ad impianti produttivi è<br />

253


condizione di per sé sufficiente a determinare l’irragionevolezza della scelta di<br />

tipizzazione effettuata dall’Amministrazione.<br />

In assenza di espresse e puntuali limitazioni stabilite dallo strumento urbanistico<br />

generale deve essere esclusa, in linea di principio, qualsiasi incompatibilità tra la<br />

destinazione agricola e la costruzione di impianti di carburanti e/o attività connesse.<br />

In tema di pianificazione urbanistica, le scelte dell’Amministrazione sono immuni da<br />

censure qualora il ricorrente non vanti una posizione differenziata derivante da<br />

precedenti convenzioni, giudicato di annullamento di dinieghi di permesso di<br />

costruire, superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 9 luglio <strong>2011</strong>, n. 1056 – Pres. Morea – Est. Amovilli – O.P.<br />

(avv. Basso) c. Comune di Polignano a Mare (avv. Pappalepore).<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Rilevanza in materia di autorizzazioni commerciali –<br />

Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande – Necessità - Ratio.<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – SCIA – Applicabilità all’attività di somministrazione di<br />

alimenti e bevande – Sussiste – Presupposti – Conformità urbanistico edilizia dei<br />

locali - Necessità.<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Volume edilizio – Nozione agli effetti dell’obbligo delle<br />

concessioni.<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Precarietà delle opere – Utilizzo stagionale delle opere –<br />

Coincidenza – Non sussiste.<br />

Demanio e beni pubblici – Demanio marittimo – Occupazione abusiva – Per<br />

l’esercizio di attività commerciale – Sanabilità – Esclusione – Motivi.<br />

L’accertamento della conformità alle prescrizioni in materia edilizia-urbanistica è<br />

condizione sia per il rilascio delle autorizzazioni commerciali per l'apertura di<br />

esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sia per la stessa<br />

valutazione della legittimità dell'attività assentita; ciò in quanto la normativa statale<br />

di riferimento richiede un coordinamento tra l’attività amministrativa di<br />

autorizzazione commerciale e quella di verifica della conformità urbanistico edilizia<br />

in sede di rilascio dei titoli abilitativi di cui al d.P.R. n. 380/2001, tale da imporre un<br />

vero e proprio “collegamento provvedimentale”, non potendosi peraltro autorizzare<br />

un’attività destinata ad essere repressa sul piano edilizio.<br />

254


È in linea di principio applicabile il nuovo istituto della SCIA all’apertura dell’attività<br />

di somministrazione di alimenti e bevande, trattandosi di attività non sottoposta ad<br />

alcun contingentamento o programmazione settoriale (fatta eccezione per le ipotesi<br />

contemplate dal comma terzo dell’art. 64 del d.lgs. n. 59/2010); ciò non di meno, la<br />

conformità urbanistico edilizia dei locali è comunque da ritenersi, secondo la<br />

disciplina di settore, presupposto di operatività od esistenza per la formazione dello<br />

stesso titolo abilitativo tacito.<br />

Deve ritenersi creato un nuovo volume a fini edilizi in presenza di una superficie<br />

chiusa su un minimo di tre lati.<br />

Deve ritenersi esclusa ogni coincidenza tra precarietà e utilizzo stagionale delle<br />

opere, allorché le ricorrenti esigenze stagionali vadano a trasformare in modo<br />

durevole l’area scoperta preesistente con conseguente impatto sul territorio.<br />

Non appare sanabile l’occupazione abusiva del demanio marittimo per la<br />

realizzazione di un’attività commerciale, non avendo pertanto il pagamento<br />

dell’indennità per l’occupazione alcun effetto, sia perché non contemplata dalla<br />

normativa di settore, sia perché dubbia sotto un duplice profilo sistematico: a) una<br />

sanatoria di occupazione sine titulo di beni demaniali eluderebbe i principi comunitari<br />

e di diritto interno sulla necessità di una procedura di evidenza pubblica aperta a tutti<br />

gli operatori economici interessati all’affidamento della concessione; b) a differenza<br />

della materia edilizia e paesaggistica, la disciplina delle concessioni di beni del<br />

demanio marittimo non contempla provvedimenti tipici con effetto sanante ex nunc,<br />

essendo pertanto l’occupante abusivo tenuto al rilascio del bene in modo da far<br />

cessare un illecito di carattere permanente.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 9 luglio <strong>2011</strong>, n. 1057 – Pres. Morea – Est. Amovilli – V.M.,<br />

A.M., D.M. (avv. Lovicario) c. Comune di Ruvo di <strong>Puglia</strong>, V.S. (avv. Bavaro).<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – In sanatoria – Istanza di condono ex l. n. 724/1994 -<br />

Legittimati.<br />

Legittimati all’istanza di condono edilizio ex l. n. 724/1994 sono, oltre coloro che<br />

h<strong>anno</strong> titolo a richiedere la concessione edilizia/permesso di costruire, anche il<br />

promissario acquirente o il conduttore del fabbricato e, più in generale, tutti coloro<br />

che vi abbiano interesse, senza il necessario consenso ed anche, al limite, contro la<br />

volontà del proprietario del bene.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 9 luglio <strong>2011</strong>, n. 1058 – Pres. Morea – Est. Giansante – G.A.<br />

e G.A.M. (avv. Stilla) c. Comune di San Marco in Lamis (avv. Donatacci).<br />

255


Espropriazione – Occupazione illegittima – Qualificazione – Illecito permanente –<br />

Sussiste – Effetti – Azione di restituzione – Termine prescrizionale quinquennale<br />

– Inapplicabilità.<br />

Espropriazione – Occupazione illegittima – Effetti – Obbligo di restituzione –<br />

Limite – Distruzione della res di pregiudizio all’economia nazionale (art. 2933,<br />

comma 2, c.c.) – Applicabilità – Casi di esclusione del limite – Opera incompleta,<br />

parzialmente occupativa e in stato di abbandono – Sussiste.<br />

Corte costituzionale – Dichiarazione di incostituzionalità – Art. 43 d.P.R. n.<br />

327/2001 – Effetti – Occupazione illegittima – Esclusione del diritto al<br />

risarcimento del d<strong>anno</strong> – Non sussiste.<br />

Espropriazione – Occupazione illegittima – Effetti – Diritto al risarcimento del<br />

d<strong>anno</strong> – Presupposto – Mancata utilizzazione dell’immobile – Sussiste – Dies a<br />

quo – Inizio dell’occupazione illegittima – Dies ad quem – Effettiva restituzione<br />

dell’immobile.<br />

Espropriazione – Occupazione illegittima – Risarcimento del d<strong>anno</strong> –<br />

Quantificazione – Criteri.<br />

La condotta dell’ente pubblico che occupa sine titulo il suolo privato è qualificabile<br />

come illecito permanente che non produce l’effetto acquisitivo della proprietà del<br />

bene a proprio favore ma, soltanto quello di sottrarre illegittimamente il possesso del<br />

bene al proprietario; pertanto, in qualunque momento, il proprietario “spogliato” può<br />

agire nei confronti dell'ente pubblico, senza dover sottostare al termine prescrizionale<br />

quinquennale decorrente dalla trasformazione irreversibile del bene.<br />

Il Giudice Amministrativo, prima di disporre la restituzione del bene previa riduzione<br />

in pristino, deve verificare la sussistenza o meno dei presupposti per l’eventuale<br />

applicazione del disposto di cui all’art. 2933, comma 2, c.c. - che prevede che “non<br />

può essere ordinata la distruzione della cosa e l’avente diritto può conseguire solo il<br />

risarcimento dei danni se la distruzione della cosa è di pregiudizio all’economia<br />

nazionale” - costituendo detta norma l’unico limite alla restituzione, che invero non<br />

ricorre qualora l’opera non solo non sia stata ultimata, ma sia stata solo in parte<br />

realizzata sull’area di proprietà del privato e versi in stato di abbandono.<br />

La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 293 dell’8 ottobre 2010, con la<br />

quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 del d.P.R. n. 327 del<br />

2001 che prevedeva la c.d. acquisizione sanante, non ha avuto l’effetto di eliminare il<br />

dovere di ristorare il proprietario del pregiudizio cagionato dall’occupazione sine<br />

titulo.<br />

Il risarcimento dei danni da occupazione illegittima è conseguente alla mancata<br />

utilizzazione dell’immobile per tutto il periodo di illegittimo spossessamento, con<br />

256


decorrenza dalla data di inizio della occupazione illegittima e fino al momento<br />

dell’effettiva restituzione.<br />

Per la determinazione del valore economico del mancato godimento dei fondi agricoli<br />

illegittimamente occupati dalla Pubblica Amministrazione, il d<strong>anno</strong> risarcibile deve<br />

essere commisurato al mancato reddito derivante dall’inutilizzo del suolo definito<br />

nello stato di cultura come riscontrato all’atto dell’immissione in possesso, in base al<br />

reddito medio annuo aggiornato; le somme così determinate a titolo risarcitorio<br />

devono essere rivalutate annualmente, trattandosi di un debito di valore da illecito<br />

extracontrattuale, e sulle somme così rivalutate devono essere calcolati per ciascun<br />

<strong>anno</strong> gli interessi legali fino al momento del saldo, infine dalle stesse devono essere<br />

detratte le somme comunque percepite a titolo indennitario o risarcitorio diverse da<br />

quelle relative al periodo di occupazione legittima.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 13 luglio <strong>2011</strong>, n. 1084 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

M.L.P. e altro (avv. Grasso) c. Comune di San severo (avv. Carlino).<br />

Edilizia ed urbanistica – Accertamento di conformità – Istanza – Anteriormente<br />

alla impugnazione dell’ordinanza di demolizione – Conseguenza –<br />

Inammissibilità del gravame – Per carenza di interesse.<br />

La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36<br />

d.P.R. n. 380/2001 (già art. 13 della l. n. 47 del 1985) anteriormente alla<br />

impugnazione dell’ordinanza di demolizione produce l’effetto di rendere<br />

inammissibile l’impugnazione stessa, per carenza di interesse. Il riesame<br />

dell’abusività dell’opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità,<br />

provocato dall’istanza di sanatoria, comporta infatti la necessaria emanazione da<br />

parte del Comune di un nuovo provvedimento (di accoglimento o di rigetto), che vale<br />

comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa.<br />

(Cfr., in senso conforme, Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, sent. n. 1085 del 13 luglio <strong>2011</strong>)<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 14 luglio <strong>2011</strong>, n. 1100 – Pres. Morea – Est. Amovilli – P.<br />

s.r.l. (avv.ti Manuti, Torre) c. Comune di Barletta (avv.ti Cuocci Martorano, Danzi)<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Cessazione della materia del<br />

contendere – In materia edilizia ed urbanistica – A seguito di rideterminazione<br />

degli oneri di urbanizzazione – Secondo i criteri conformativi contenuti nella<br />

sentenza di cui si chiede ottemperanza.<br />

L’intervenuta rideterminazione del calcolo degli oneri di urbanizzazione secondo i<br />

criteri conformativi contenuti nella sentenza di cui si chiede ottemperanza, determina<br />

257


allo stato la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata<br />

dall’odierna ricorrente nel presente giudizio, situazione che comporta la cessazione<br />

della materia del contendere ai sensi del vigente art. 34, comma 5, c.p.a.<br />

(Cfr., in senso conforme, Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, sentt. n. 1101 e 1102 del 14 luglio<br />

<strong>2011</strong>)<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 14 luglio <strong>2011</strong>, n. 1103 – Pres. Morea – Est. Amovilli – I.F.<br />

s.r.l. (avv. D’Aries) c. Comune di Lucera (n.c.).<br />

Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Vincoli urbanistici – Opere di<br />

viabilità – Carattere conformativo ed espropriativo – Distinzione.<br />

Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Vincoli urbanistici – Fasce di<br />

rispetto stradale – Natura conformativa – Conseguenza – Limitazioni a tempo<br />

indeterminato – Decadenza ex art. 9, comma 3, d.P.R. n. 327/2001 – Esclusione.<br />

I vincoli di inedificabilità imposti su determinante aree non presentano carattere<br />

espropriativo se l’indicazione delle opere di viabilità nello strumento urbanistico<br />

generale – pur comportando un vincolo di inedificabilità del territorio interessate, con<br />

le relative conseguenze nella scelta del criterio di determinazione dell’indennità di<br />

esproprio – non concreta un vincolo preordinato ad esproprio, a meno che tale<br />

destinazione non sia assimilabile all’indicazione delle reti stradali all’interno e a<br />

servizio delle singole zone (art. 13 l. 1150/1942) di regola rimesse allo strumento<br />

attuativo, in funzione non già di una generale destinazione di zona (viabilità pubblica)<br />

ma della localizzazione lenticolare di un opera pubblica, incidente su specifici beni.<br />

I vincoli di inedificabilità connessi alle fasce di rispetto stradale h<strong>anno</strong> in relazione al<br />

carattere di generalità e di tutela della sicurezza della circolazione stradale pacifico<br />

carattere conformativo. La natura di tali limitazioni non determina, pertanto, in capo<br />

all’Amministrazione comunale intimata alcun obbligo – ex art. 2 l. n. 241/1990 e s.m.<br />

– a provvedere a dettare una nuova disciplina urbanistica, trattandosi di limitazioni a<br />

tempo indeterminato non suscettibili di decadenza ai sensi del vigente art. 9, comma 3,<br />

d.P.R. n. 327 del 2001 (t.u. espropriazioni) con conseguente infondatezza dell’azione<br />

proposta.<br />

(Cfr., in senso conforme, Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, sent. n. 1104 del 14 luglio <strong>2011</strong>)<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 18 luglio <strong>2011</strong>, n. 1110 – Pres. Morea – Est. Amovilli – A.<br />

s.p.a. (avv.ti Dodaro, Lentini) c. Regione <strong>Puglia</strong>, Comune di Fasano, I.A. s.r.l. (avv.<br />

Corti).<br />

258


Commercio – Orari di vendita – Comuni ad economia prevalentemente turistica e<br />

città d’arte – Qualità di Comune turistico – Indivisibilità – Effetti – Inclusione<br />

parziale nell’elenco – Illegittimità.<br />

La qualità di Comune turistico, secondo il paradigma normativo regionale di<br />

riferimento, assume carattere indivisibile, pertanto è illegittima la inclusione soltanto<br />

parziale del Comune nell’elenco regionale delle località ad economia turistica e delle<br />

Città d’Arte di cui al regolamento della Regione <strong>Puglia</strong> 23 dicembre 2004 n. 11,<br />

potendo godere gli esercizi commerciali locali della deroga di cui all’art. 12, comma<br />

1, d.lgs. n. 114/1999 di libera determinazione degli orari di apertura e chiusura<br />

all’obbligo di chiusura domenicale e festiva.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 18 luglio <strong>2011</strong>, n. 1111 – Pres. Morea – Est. Amovilli – V.C.<br />

e P.F. (avv. Petrarota) c. Comune di Ruvo di <strong>Puglia</strong> (n.c.).<br />

Edilizia ed urbanistica – Pug – Area in zona di interesse archeologico –<br />

Ritipizzazione urbanistica – Obbligo del Comune di provvedere – Non sussiste –<br />

Istanza di ritipizzazione – Silenzio – Legittimità.<br />

L’inserimento di un’area in zona di interesse archeologico assume carattere<br />

conformativo della proprietà privata anche in presenza di vincoli di inedificabilità<br />

assoluta a tutela del patrimonio storico ed artistico con carattere generalizzato ed<br />

indifferenziato di intere categorie di beni, sicché l’Amministrazione comunale non è<br />

gravata da alcun obbligo - ex art. 2 l. n. 241/1990 e s.m. - a provvedere a dettare una<br />

nuova disciplina urbanistica, trattandosi di limitazioni a tempo indeterminato non<br />

suscettibili di decadenza ai sensi del vigente art. 9, comma 3, d.P.R. n. 327/2001 (Tu<br />

Espropriazioni).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 18 luglio <strong>2011</strong>, n. 1113 – Pres. Morea – Est. Amovilli – C.G.<br />

(avv. Converso) c. Questura di <strong>Bari</strong>, Ministero dell’Interno (Avv. Stato).<br />

Processo amministrativo – Istruttoria – Onere della prova – Controversia in<br />

materia di sicurezza pubblica – Mancata allegazione di elementi in merito al<br />

possesso dei requisiti per il rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo<br />

periodo e per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare – Conseguenza<br />

– Valutazione da parte del giudice – Impossibilità.<br />

Sicurezza pubblica – Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Permesso di<br />

soggiorno – Diniego di rinnovo – Motivato mediante il richiamo all'intervenuta<br />

sentenza di condanna per il reato indicato dall'art. 26, comma 7 bis, d.lgs. n.<br />

286/1998 – Atto dovuto per l'Amministrazione.<br />

259


Sicurezza pubblica – Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Permesso di<br />

soggiorno – Diniego di rinnovo – Mancata traduzione del provvedimento in una<br />

lingua conosciuta dallo straniero – Mera irregolarità.<br />

Gli artt. 63 e 64 c.p.a. – applicabili anche alle controversie pendenti – onera<br />

inequivocabilmente le parti del processo amministrativo di fornire gli elementi di<br />

prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle<br />

domande e delle eccezioni. Ne consegue che la mancata allegazione da parte del<br />

ricorrente di qualsivoglia elemento in merito al possesso dei requisiti prescritti per il<br />

rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, nonché per l’esercizio del<br />

diritto al ricongiungimento familiare, rientranti nella relativa esclusiva disponibilità,<br />

ne impedisce al Collegio ogni valutazione ai fini dell’esame dell’azione proposta.<br />

L'atto di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno deve ritenersi sufficientemente<br />

motivato mediante il richiamo all'intervenuta sentenza di condanna dell'istante per il<br />

reato indicato dall'art. 26, comma 7 bis, d.lgs. n. 286 del 1998, avendo detta<br />

pronuncia, una volta divenuta irrevocabile, valenza automaticamente ostativa al<br />

rilascio del titolo richiesto e configurando il diniego come un atto dovuto per<br />

l'Amministrazione, alla quale non residua alcun margine di discrezionalità sul punto,<br />

non essendo tenuta né alla valutazione della successiva integrazione sociale dello<br />

straniero né di eventuali altre circostanze.<br />

L'omessa traduzione del provvedimento in lingua italiana non incide sulla legittimità<br />

del diniego di rilascio del permesso di soggiorno, ma integra una mera irregolarità,<br />

idonea a porsi, in caso di effettiva non conoscenza della lingua italiana, come<br />

presupposto per il riconoscimento dell'errore scusabile in caso di presentazione del<br />

ricorso oltre il termine perentorio stabilito dalla legge, circostanza quest'ultima non<br />

sussistente nel caso concreto.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 18 luglio <strong>2011</strong>, n. 1114 – Pres. Morea – Est. Amovilli – B.R.<br />

(avv.ti Diciolla, Lacandela) c. Comune di Putignano (n.c.).<br />

Edilizia ed Urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Demolizione –<br />

Contrasto rispetto alle risultanze istruttorie – Puntuali riscontri istruttori –<br />

Necessità – Difetto – Conseguenza – Illegittimità.<br />

Edilizia ed Urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Variante – In corso d’opera – Che contiene la<br />

descrizione dei lavori aggiuntivi di cui l’Amministrazione contesti la conformità –<br />

Carattere pregiudiziale – Rispetto all’adozione di provvedimenti sanzionatori<br />

definitivi.<br />

260


Edilizia ed Urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Variante – Diniego – Motivazione – Valutazione di<br />

essenzialità ai sensi dell’art. 32 d.P.R. 280/2001 – Omissione – Conseguenza –<br />

Illegittimità.<br />

Atto amministrativo – In genere – Contraddittorio procedimentale –<br />

Inderogabilità – Anche per le attività di repressione dell’abusivismo edilizio –<br />

Natura vincolata – Irrilevanza.<br />

Se dall’ordinanza di demolizione emergono evidenti profili di contrasto rispetto alle<br />

risultanze istruttorie effettuate, l’Amministrazione deve, a fronte di tale divergenza,<br />

effettuare puntuali riscontri istruttori, propedeutici all’emanazione di un<br />

provvedimento di demolizione idoneo a produrre effetti irreversibili in d<strong>anno</strong> della<br />

ricorrente. (Nel caso di specie, infatti, mentre in sede del primo sopralluogo, la<br />

Polizia Municipale attestava che il manufatto realizzato risultava avere le<br />

caratteristiche plano volumetriche riportate nella planimetria di progetto allegata alla<br />

Dia, nella relazione tecnica si attestava invece il contrario. Per i Giudici, pertanto,<br />

risultano fondate le censure di eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di<br />

istruttoria, nonché violazione dell’art. 7 l. 241/1990 relative all’impugnato<br />

provvedimento di demolizione).<br />

Il riscontro della variante in corso d’opera di un titolo edilizio, allorquando – come<br />

nella fattispecie – contenga la descrizione dei lavori aggiuntivi di cui<br />

l’Amministrazione contesti la conformità, assume in via di principio carattere<br />

pregiudiziale rispetto all’adozione di provvedimenti sanzionatori definitivi risultando<br />

altrimenti vanificato l’eventuale provvedimento di accoglimento della variante.<br />

La motivazione di rigetto della variante in corso d’opera di un titolo edilizio, laddove<br />

si limita ad escludere che la “pratica di variante non riporta tutte le modifiche<br />

riscontrate nel sopralluogo”, ne omette, oltre che la doverosa individuazione, la<br />

valutazione della stessa essenzialità ai sensi dell’art. 32 d.P.R. 380/2001.<br />

Deve affermarsi l’inderogabilità del contraddittorio procedimentale, senza possibilità<br />

di invocare la “sanatoria” di cui all’art 21 octies l.241/90, anche in presenza di<br />

attività vincolata (quale è l’attività di repressione dell’abusivismo edilizio)<br />

allorquando vi sia obiettiva incertezza e/o contestazione in merito alla sussistenza dei<br />

presupposti fattuali della determinazione finale, non potendosi ritenere né ex ante né<br />

ex post inutile l’apporto partecipativo del soggetto direttamente interessato.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 22 luglio <strong>2011</strong>, n. 1117 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –<br />

D’A. E. (avv. Giancaspro) c. Comune di monopoli (avv. Dibello), c. C. s.r.l. (avv.<br />

Profeta)<br />

261


Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Contenuto del ricorso –<br />

Motivi – Genericità – Inammissibilità.<br />

Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Autorizzazione – Interesse<br />

all’impugnazione – Insussistenza – Vizi del provvedimento – Superamento.<br />

Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Vincolo paesaggistico – Nulla osta<br />

paesaggistico – Autorizzazione – Necessità – Non equipollenza – Efficacia del<br />

provvedimento.<br />

Edilizia e urbanistica – Vincolo paesaggistico – Norme tecniche di attuazione –<br />

Comune di Monopoli – Interpretazione – Limiti.<br />

Ambiente – Inquinamento – Inquinamento elettromagnetico – Interventi edilizi –<br />

Superamento limiti di inquinamento – Autorizzazione.<br />

Nel processo amministrativo non è ammissibile una censura generica che non<br />

richiami e illustri specificatamente i motivi dell’illegittimità dell’azione<br />

amministrativa e della legittimità della doglianza.<br />

In tema di permesso di costruire, non sussiste autonomo interesse all’impugnazione<br />

del permesso di costruire laddove sia stata ottenuta anche l’apposita autorizzazione<br />

dagli uffici comunali competenti: in tal caso, inoltre, ogni vizio del permesso sarebbe<br />

superato dalla sussistenza dell’autorizzazione in questione.<br />

In tema di interventi di natura edilizia, ove il sito oggetto della domanda di permesso<br />

di costruire sia sottoposto a vincolo paesaggistico in virtù del D.M. 1.8.85 (quindi<br />

ricadente nella tutela del d.lgs. 42/2004), è necessaria la specifica autorizzazione<br />

normativamente richieste, non essendo ad essa equipollente il nulla osta a soli fini<br />

paesaggistici rilasciato dal Sindaco: tuttavia, laddove l’autorizzazione paesaggisti<br />

venga confermata dal Dirigente competente e non venga annullata nel termine<br />

previsto da legge, questo provvedimento conserverà e spiegherà la sua efficacia a tutti<br />

gli effetti.<br />

In tema di aree vincolate, secondo l’art. 25 delle norme tecniche di attuazione del<br />

Comune di Monopoli, il divieto di costruzione diversa dai servizi igienico-sanitari<br />

nelle aree vincolate si applica esclusivamente in riferimento agli insediamenti<br />

residenziali e commerciali.<br />

In materia di edilizia e urbanistica, con riferimento al superamento dei limiti<br />

d’inquinamento (nel caso, elettromagnetico) deve aversi riguardo all’impatto che il<br />

singolo impianto produce sulla zona interessata: infatti, non sono invalidati gli atti di<br />

autorizzazione indirizzati a impianti che incidono sull’area – già inquinata – sotto le<br />

soglie prestabilite.<br />

262


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 22 luglio <strong>2011</strong>, n. 1123 – Pres. F.F. Pasca – Est. Amovilli –<br />

M.R.A. (avv. Misciagna) c. Comune di San Severo (avv.ti Carlino, Ceddia), Agenzia<br />

del Demanio (Avv. Stato).<br />

Demanio e beni pubblici – Autotutela – Ordinanza sindacale di rilascio ex art.<br />

823 c.c. – In pendenza di istanza di revoca della confisca ex art. 7, comma 2, l.<br />

1423/1956 – Conseguenza – Sospensione del potere dell’Autorità di procedere in<br />

via autoritativa – Inidoneità.<br />

Demanio e beni pubblici – Autotutela – Ordinanza sindacale di rilascio ex art.<br />

823 c.c. – Natura – Comunicazione di avvio del procedimento – Equipollenza.<br />

La pendenza dell’istanza di revoca ex art. 7, comma 2, l. 1423/1956 della confisca<br />

disposta con decreto del tribunale (e confermato, nel caso di specie, dalla Corte<br />

d’Appello) non risulta minimamente idonea a paralizzare o sospendere il potere<br />

dell’Autorità comunale di procedere in via autoritativa all’acquisizione (attraverso<br />

una ordinanza sindacale di rilascio ex art. 823 c.c.) del bene per cui è causa, allo<br />

stato pienamente appartenente al patrimonio indisponibile comunale, al fine di<br />

garantirne l’utilizzo da parte della collettività, conformemente al vincolo di<br />

destinazione impresso.<br />

L’ordinanza sindacale di rilascio di immobile, costituente espressione di autotutela<br />

demaniale ex art. 823 c.c., può qualificarsi come atto equipollente alla comunicazione<br />

di avvio del procedimento, in base al principio del “raggiungimento dello scopo”,<br />

essendo comunque l’avviso informativo aliunde percepto.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 22 luglio <strong>2011</strong>, n. 1127 – Pres. F.F. Amovilli – Est.<br />

Petrucciani – P.P. s.n.c. (avv. Rubino) c. Comune di Triggiano (avv. Denicolò).<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Inammissibilità del ricorso –<br />

Per difetto di rilevanza decisoria e autonoma lesività dell’atto impugnato – In<br />

materia di espropriazione – Fattispecie.<br />

È inammissibile il ricorso avverso un atto (nel caso di specie, l’offerta di indennità di<br />

espropriazione) che, con riferimento al contenuto contestato, ovvero la sottoposizione<br />

a procedimento di esproprio della particella interessata nella sua totalità, non assume<br />

alcuna rilevanza decisoria e quindi autonomamente lesiva, limitandosi a richiamare<br />

l’atto di approvazione del piano particolareggiato con annessa dichiarazione di<br />

pubblica utilità.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 22 luglio <strong>2011</strong>, n. 1128 – Pres. F.F. Amovilli – Est.<br />

Petrucciani – L.L. (avv. Profeta) c. Comune di Acquaviva delle Fonti (avv. Loiodice).<br />

263


Edilizia ed urbanistica – Violazioni di piani regolatori e di regolamenti edilizi<br />

comunali – Condono edilizio – Applicabilità del d.l. n. 269/03 alle costruzioni in<br />

ampliamento – Possibilità – Applicabilità del d.l. n. 269/03 alle nuove costruzioni<br />

non residenziali – Insussistenza – Disposizioni sui condoni – Natura eccezionale –<br />

Interpretazione estensiva – Impossibilità.<br />

In tema di condono edilizio, l’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003 ammette la<br />

sanatoria di tutte le costruzioni realizzate “in ampliamento”, senza distinzione tra<br />

residenziali e non, purché si rispettino i limiti volumetrici prescritti dalla suddetta<br />

norma. Diversamente per le nuove costruzioni la condonabilità è limitata<br />

esclusivamente alle opere con destinazione residenziale, non potendo estendere alle<br />

fattispecie abusive sanabili le nuove costruzioni a carattere non residenziale,<br />

considerata la natura eccezionale delle disposizioni sui condoni e conseguentemente<br />

l’impossibilità di un’interpretazione estensiva delle stesse.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 22 luglio <strong>2011</strong>, n. 1133 – Pres. Amovilli – Est. Petrucciani –<br />

L. s.r.l. (avv.ti Mescia, Mescia) c. Comune di Foggia (avv.ti Dragonetti, Puzio).<br />

Espropriazione per pubblica utilità – Vincolo preordinato all'esproprio – Natura<br />

giuridica – Limitazione dello ius aedificandi.<br />

Espropriazione per pubblica utilità – Vincolo preordinato all'esproprio –<br />

Decadenza – Dichiarazione di pubblica utilità – Necessità.<br />

Espropriazione per pubblica utilità – Vincolo preordinato all'esproprio –<br />

Decadenza – Obblighi del Comune – Nuova disciplina urbanistica – Necessità.<br />

In materia di espropriazione per pubblica utilità, h<strong>anno</strong> carattere indubbiamente<br />

espropriativo i vincoli che comportano una sostanziale limitazione dello ius<br />

aedificandi e che introducono, quindi, un regime urbanistico di stampo differenziato<br />

rispetto ai beni appartenenti alla stessa categoria.<br />

In tema di espropriazione per pubblica utilità, i vincoli preordinati all'esproprio<br />

decadono automaticamente laddove, nel termine quinquennale, l'autorità espropriante<br />

non prosegue, concludendo, l'iter espropriativo mediante l'approvazione di un atto che<br />

abbia valore di dichiarazione di pubblica utilità.<br />

La decadenza dei vincoli espropriativi comporta l'applicazione temporanea della<br />

disciplina delle c.d. zone bianche, che non esonera il Comune dall'obbligo di<br />

provvedere a dettare una nuova disciplina urbanistica, con l'approvazione di una<br />

variante specifica o generale: non assolve compiutamente detto obbligo il Comune che<br />

approvi un atto sostanzialmente ricognitivo della preesistente disciplina urbanistica.<br />

264


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 22 luglio <strong>2011</strong>, n. 1135 – Pres. F.F. Amovilli – Est.<br />

Petrucciani – S.M. s.r.l. (avv.ti Medina, Vitone, Di Salvatore) c. Comune di <strong>Bari</strong> (n.c.).<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Silenzio – Ex art. 20, t.u. edilizia – Qualificazione –<br />

Silenzio rifiuto.<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Silenzio – Ex art. 20, t.u. edilizia – Possibilità per il<br />

giudice di conoscere della fondatezza dell'istanza – Esclusione.<br />

Il silenzio serbato dal Comune con riguardo alla domanda di permesso di costruire<br />

presentata dal ricorrente deve qualificarsi come silenzio rifiuto riconducibile alla<br />

categoria generale di cui all’art. 2 della l. n. 241/1990. Dal tenore letterale dell’art.<br />

20, comma 9, d.P.R. n. 380/2001 si evince, infatti, l’obbligo dell’amministrazione di<br />

concludere il procedimento con un provvedimento espresso.<br />

L'illegittimo silenzio serbato dal comune sull'istanza di rilascio di permesso di<br />

costruire non consente al giudice di poter sindacare anche la fondatezza della<br />

predetta istanza, dovendosi, quindi, limitare ad ordinare all'amministrazione intimata<br />

l'adozione di un provvedimento espresso, indipendentemente dal suo contenuto<br />

dispositivo (di accoglimento o di diniego), trattandosi di accertamento della<br />

legittimità della pretesa ad ottenere il titolo abilitativo edilizio, che richiede una<br />

valutazione che va, in primis, rimessa alla competenza del Comune e che postula pure<br />

apprezzamenti di ordine tecnico.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 22 luglio <strong>2011</strong>, n. 1136 – Pres. F.F. Amovilli – Est.<br />

Petrucciani – F.D.C. e L.R. (avv. Giordano) c. Comune di Rodi Garganico (avv.<br />

Pappalettere).<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Inammissibilità – Per<br />

carenza di interesse – Tardiva impugnazione di precedente provvedimento<br />

confermativo – Sussiste.<br />

Notificazione – Notificazione del provvedimento amministrativo – Ordinanza di<br />

demolizione – Efficacia – Opera in comproprietà a più soggetti – Notificazione a<br />

tutti i comproprietari – Non necessità – Condizione.<br />

È inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione conseguente al<br />

provvedimento di diniego del permesso di costruire meramente confermativo di un<br />

precedente provvedimento tardivamente impugnato.<br />

L’omessa notifica dell’ordinanza di demolizione conseguente al diniego di permesso<br />

di costruire ad uno dei comproprietari del fabbricato non può ritenersi idonea ad<br />

265


inficiare la validità del provvedimento qualora l’altro comproprietario abbia<br />

sottoscritto in prima persona e da solo, qualificandosi proprietario dell’immobile, le<br />

istanze proposte all’amministrazione resistente e da questa respinte, di tal che risulta<br />

corretta la notifica soltanto a quest’ultimo dei provvedimenti di diniego e demolizione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 22 luglio <strong>2011</strong>, n. 1137 – Pres. F.F. Amovilli – Est.<br />

Petrucciani – S. s.r.l. (avv. Di Gifico) c. Comune di Corato (avv. Schittulli).<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Inammissibilità – Per<br />

carenza di interesse – Tardiva impugnazione di precedente provvedimento<br />

confermativo – Sussiste.<br />

Notificazione – Notificazione del provvedimento amministrativo – Ordinanza di<br />

demolizione – Efficacia – Opera in comproprietà a più soggetti – Notificazione a<br />

tutti i comproprietari – Non necessità – Condizione.<br />

È inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione conseguente al<br />

provvedimento di diniego del permesso di costruire meramente confermativo di un<br />

precedente provvedimento tardivamente impugnato.<br />

L’omessa notifica dell’ordinanza di demolizione conseguente al diniego di permesso<br />

di costruire ad uno dei comproprietari del fabbricato non può ritenersi idonea ad<br />

inficiare la validità del provvedimento qualora l’altro comproprietario abbia<br />

sottoscritto in prima persona e da solo, qualificandosi proprietario dell’immobile, le<br />

istanze proposte all’amministrazione resistente e da questa respinte, di tal che risulta<br />

corretta la notifica soltanto a quest’ultimo dei provvedimenti di diniego e demolizione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 22 luglio <strong>2011</strong>, n. 1138 – Pres. F.F. Amovilli – Est.<br />

Petrucciani – A.S. e altri (avv.ti Pappalepore, Genco) c. Comune di Triggiano (avv.<br />

Tatone).<br />

Giurisdizione – In materia di edilizia economica e popolare – Convenzione ex art.<br />

35, l. 865/71 – Controversia promossa dagli acquirenti degli alloggi nei confronti<br />

del Comune per la determinazione del corrispettivo dovuto – Giurisdizione del<br />

giudice ordinario – Sussiste.<br />

In materia di edilizia economica e popolare, quando si controverta di questioni<br />

attinenti la mera concreta determinazione della controprestazione pecuniaria dovuta<br />

sulla base dei criteri previsti dalla legge e dalla convenzione stipulata in base all’art.<br />

35, l. n. 865 del 1971, e non di profili attinenti alla legittimità o meno del<br />

provvedimento concessorio o del contenuto della convenzione, la giurisdizione spetta<br />

al giudice ordinario.<br />

266


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 22 luglio <strong>2011</strong>, n. 1139 – Pres. F.F. Amovilli – Est.<br />

Petrucciani – V. s.r.l. (avv. Profeta) c. Comune di <strong>Bari</strong> (avv. Farnelli).<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Oneri di urbanizzazione – Determinazione – Tariffe<br />

applicabili – Criteri – Momento dell’adozione del permesso – Data del diniego<br />

successivamente annullato – Sussistono.<br />

L’entità degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da versarsi in relazione<br />

al permesso di costruire, deve essere determinata in base alle tariffe vigenti al<br />

momento dell’adozione di quest’ultimo ovvero, nel caso di provvedimento favorevole<br />

emanato in ottemperanza al giudicato di annullamento dell’eventuale provvedimento<br />

negativo, alla data del diniego poi annullato.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 22 luglio <strong>2011</strong>, n. 1142 – Pres. F.F. Amovilli – Est.<br />

Petrucciani – P.M.L. (avv. Basso) c. Comune di Molfetta (n.c.), S.A., C.A.F., P.R.<br />

(n.c.).<br />

Motivazione del provvedimento – Difetto di motivazione – Mero richiamo alle<br />

Nta – Sussiste.<br />

È illegittimo l’ordine di ripristino motivato solo sulla “piena violazione delle Nta”<br />

senza alcun altra specificazione né indicazione precisa delle norme violate né alcun<br />

riferimento concreto alla fattispecie considerata, stante l’impossibilità, per il privato<br />

cittadino, di comprendere le effettive ragioni su cui si fonda il provvedimento.<br />

267


<strong>TAR</strong> PUGLIA – BARI, MASSIME AGOSTO <strong>2011</strong><br />

Iª SEZIONE<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 3 agosto <strong>2011</strong>, n. 1205 – Pres. Allegretta – Est. Picone – A.<br />

s.r.l.(Avv. Pellegrino) c. Regione <strong>Puglia</strong> (Avv. Liberti)<br />

Ambiente - Valutazione di impatto ambientale - Studio di impatto ambientale –<br />

Natura – Discrezionalità – Discrezionalità tecnica – Sindacato - Limiti<br />

Ambiente - Valutazione di impatto ambientale - Preavviso di rigetto – art. 10-bis<br />

L. 241/1990 – Necessità<br />

Ambiente - Valutazione di impatto ambientale – art. 16 comma VII l.reg. <strong>Puglia</strong><br />

n. 11/2001 – Disapplicazione - Silenzio assenso – Esclusione<br />

La valutazione d’impatto ambientale non costituisce un mero giudizio tecnico,<br />

suscettibile in quanto tale di verificazione sulla base di oggettivi criteri di<br />

misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di<br />

discrezionalità amministrativa, sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici<br />

in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera,<br />

apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di<br />

manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l’istruttoria sia mancata, o<br />

sia stata svolta in modo inadeguato, e sia perciò evidente lo sconfinamento del potere<br />

discrezionale riconosciuto all’Amministrazione.<br />

Il preavviso di rigetto non è obbligatorio nell’ambito della procedura di verifica di<br />

assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, non comportando l’esito positivo<br />

di tale verifica un vero e proprio rigetto dell’iniziativa progettuale, ma solo la<br />

necessità di un rinvio della stessa alla procedura ordinaria di v.i.a., ove potrà essere<br />

effettuata una più ampia istruttoria in ragione della rilevanza delle questioni sottese.<br />

E’ incompatibile con il diritto dell’Unione, e come tale deve esser disapplicato, il<br />

disposto dell’art. 16 comma VII della l. reg. <strong>Puglia</strong> n. 11/<strong>2011</strong>che prevede, al decorso<br />

di un breve termine di sessanta giorni, la formazione del silenzio-assenso sulla<br />

verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale in quanto tale<br />

meccanismo si pone in contrasto con i principi ricavabili dagli artt. 2, 3 ,4 . 5 e 6 della<br />

Direttiva 85/337 /CE che impongono l’esplicitazione delle ragioni di compatibilità<br />

ambientale dell’intervento, anche attraverso l’adozione di eventuali prescrizioni<br />

correttive, sulla base di un’analisi sintetico-comparativa.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 11 agosto <strong>2011</strong>, n. 1208 – Pres. ed Est. Adamo – B.A. (Avv.<br />

Tomasicchio) c. Regione <strong>Puglia</strong> e Comune di <strong>Bari</strong><br />

268


Edilizia ed urbanistica - Piani regolatori generali - Principio di sussidiarietà –<br />

Riparto di competenze – Regione – Comune - Variante regionale – Ammissibilità<br />

- Limiti<br />

In tema di riparto di competenze in materia urbanistica l'articolo 16 della legge<br />

regionale <strong>Puglia</strong> 31 maggio 1980, n. 56 deve essere letto in diretta connessione con<br />

l'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (“Legge urbanistica statale”), alla<br />

luce del principio costituzionale di sussidiarietà, oggi positivamente sancito dagli<br />

articoli 114 e 118 della Costituzione, come innovati dalla legge costituzionale 18<br />

ottobre 2001 n. 3, con la conseguenza che essendo tale seconda disposizione posta a<br />

presidio di interessi non essenzialmente locali, la Regione è abilitata ad apportare<br />

modifiche, anche rilevanti e sostanziali, al piano urbanistico, rimanendo però sempre<br />

normalmente riservate al Comune le scelte relative alla gestione e all’utilizzazione del<br />

territorio e quindi, innanzi tutto, alla sua zonizzazione. La Regione , pur potendo<br />

negare la propria approvazione, non può, pertanto, anche in ossequio ai principi di<br />

logicità e proporzionalità, rimettere radicalmente in discussione le scelte di<br />

pianificazione compiute dal Comune.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 11 Agosto <strong>2011</strong>, n. 1209 - Pres. Adamo - Est. Cocomile – V.<br />

A. S.r.l. , I.B.S. s.r.l. , I.V.S.M. di G. C. s.r.l. e V.G. s.r.l. (avv. Petito) c. A.S.L. di<br />

Foggia (avv. Follieri)<br />

Contratti pubblici – Procedura di affidamento – Svolgimento – Verifica delle<br />

offerte anomale – Esperto esterno - Ammissibilità<br />

La stazione appaltante può legittimamente rivolgersi ad un esperto esterno al fine di<br />

valutare l’anomalia dell’offerta<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 11 Agosto <strong>2011</strong>, n. 1213 - Pres. Adamo - Est. Cocomile – S.<br />

A. (avv. Candiano) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze<br />

Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (Ottemperanza) – Adempimento della<br />

PA al giudicato dell’’AGO – Titolo per l’esercizio del giudizio di ottemperanza –<br />

Decreto di condanna – Legge n. 89/2001 –Riparazione da irragionevole durata -<br />

Ammissibilità<br />

Il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/2001, in tema di<br />

indennizzo da irragionevole durata del processo,incidendo su diritti soggettivi, ha<br />

natura decisoria ed è quindi idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, ai<br />

fini della ammissibilità del giudizio di ottemperanza.<br />

269


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I 24 Agosto <strong>2011</strong>, n. 1227 – Pres. e Est. Adamo – M. L. e N. L.<br />

(avv.ti Dentamaro e Ingravalli) c. Comune di Bisceglie (avv.ti Bruno e Mastropasqua)<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Termine di proposizione –<br />

Decorrenza – Edilizia e Urbanistica – Piani regolatori generali – Pubblicazione<br />

del progetto – Scadenza termine pubblicazione<br />

Espropriazione – Decreto di esproprio – Occupazione d’urgenza – Indennità di<br />

espropriazione – Inesatta o mancata liquidazione – Legittimità - Rilevanza<br />

Espropriazione –Occupazione d’urgenza – Motivazione – art. 15 comma I bis<br />

della L.R. <strong>Puglia</strong> n. 3/05 – Opere di rilievo regionale<br />

Il dies a quo per l’impugnazione delle disposizioni contenute in strumenti urbanistici<br />

generali, anche qualora contengano vincoli preordinati all’esproprio, va individuato<br />

nella scadenza del termine di pubblicazione dell’avviso di deposito degli atti presso gli<br />

uffici comunali.<br />

La legittimità dei provvedimenti espropriativi e di occupazione di urgenza non è<br />

inficiata dalla inesatta o inesistente liquidazione della giusta indennità, essendo<br />

l’emanazione dei predetti atti ablatori completamente sganciata da quest’ultima<br />

potendosi ogni contestazione relativa alla corretta quantificazione essere proposta in<br />

sede di opposizione, sia amministrativa ex art 21 d.p.r. 327/2001 che giudiziale ex art<br />

54 d.p.r. 327/01.<br />

L'ordinanza di occupazione d'urgenza costituisce una fase puramente attuativa di<br />

quella riguardante la dichiarazione di pubblica utilità, essendo pertanto sufficiente<br />

che la sua motivazione si limiti a richiamare espressamente tale atto,senza che sia<br />

necessario che questa indichi in dettaglio le ragioni di indifferibilità e urgenza dei<br />

lavori. L’unica eccezione è data dalle procedure espropriative poste in essere dalla<br />

stessa autorità regionale o da soggetti da essa delegati per la realizzazione di opere di<br />

rilievo regionale, per le quali è applicabile il comma I bis dell’art. 15 della legge<br />

regionale <strong>Puglia</strong> n.3/2005 secondo cui è la Giunta regionale, con specifico onere<br />

motivazionale,, nell’ambito della propria attività di indirizzo, a dover stabilire” criteri<br />

idonei a definire la particolare natura delle opere e il carattere di particolare urgenza<br />

dei relativi lavori”.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I 24 Agosto <strong>2011</strong>, n. 1228 – Pres. e Est. Adamo – G. D. S. (avv.<br />

Cangelli) c. Comune di Rocchetta Sant’Antonio<br />

Espropriazione – Acquisizione sanante - Presupposti<br />

L’istituto dell’acquisizione sanante, espunto dal nostro ordinamento per effetto della<br />

pronuncia Corte Costituzionale n. 293/2010, non opera comunque, a prescindere<br />

dagli effetti della predetta sentenza, se nell’adozione del relativo provvedimento il<br />

Comune non abbia preso in debito conto la situazione reale e nel fare ciò non abbia<br />

270


valutato la possibilità, in applicazione dei principi di proporzionalità e sussidiarietà<br />

orizzontale, di adoperare strumenti di diritto comune, quale la costituzione di una<br />

servitù coattiva, in luogo di quelli autoritativi .<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 24 Agosto <strong>2011</strong>, n. 1229 – Pres. e Est. Adamo – I. V. M. B.<br />

(avv.ti Bavaro e Musco) c. Comune di Barletta, Ministero dell’Economia e delle<br />

Finanze e Agenzia delle entrate di Trani (Avvocatura distrettuale dello Stato di <strong>Bari</strong>)<br />

Contratti pubblici- Procedura di affidamento– Cause di esclusione - art. 38<br />

comma I lett. g del d.lgs. 163/2006 –Debito tributario – Regolarizzazione tardiva –<br />

Rilevanza<br />

La causa di esclusione prevista all’art. 38 lett. g. del d.lgs. n. 163/2006 non opera ove<br />

l’operatore economico abbia sanato, seppur tardivamente, la propria posizione nei<br />

confronti dell’erario, in quanto ciò vale,anche se in forza di una finzione giuridica,a<br />

ritenere questi, sin dal momento della partecipazione, in regola con i propri obblighi<br />

fiscali. [Si veda anche Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 8 Giugno <strong>2011</strong>, n. 845]<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I 24 Agosto <strong>2011</strong>, n. 1230 – Pres. e Est. Adamo – T. I. s.p.a.<br />

(avv.ti Cardanobile, Perfetti e Viglione) c. Comune di Foggia (avv.ti Barbato e<br />

Dragonetti)<br />

Giurisdizione – In materia di pubblici servizi e concessioni– art. 133 comma I lett.<br />

c CPA<br />

Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie<br />

relative ad ogni vicenda, ivi compresa la decadenza per effetto della cancellazione<br />

dall’albo dei soggetti abilitati , relativa ad un rapporto di concessione di pubblico<br />

servizio, con la sola esclusione di quelle riguardanti indennità, canoni ed altri<br />

corrispettivi.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 30 agosto <strong>2011</strong>, n. 1239 - Pres. Allegretta – Est. Cocomile – S.<br />

( avv. ti Di Gioia e Calvio ) c. Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (<br />

Avvocatura Distrettuale dello Stato di <strong>Bari</strong> )<br />

Giurisdizione – Giudice amministrativo – Unione Europea – Aiuti e sovvenzioni –<br />

Erogazione di contributi comunitari – Erogazioni finanziate dal Fondo Europeo<br />

Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA)<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Termini di proposizione del<br />

ricorso –Tardività – Onere probatorio<br />

271


Principi dell’azione amministrativa – Contraddittorio – Analisi di campioni – art.<br />

223 norme di coordinamento del C.p.p.<br />

In materia di sovvenzioni e contributi comunitari, la giurisdizione spetta, in<br />

applicazione del criterio ordinario di riparto, al giudice amministrativo quando la<br />

controversia riguarda una fase procedimentale antecedente rispetto al provvedimento<br />

attributivo degli stessi, in quanto, in tale frangente, il privato è titolare di una<br />

situazione soggettiva che ha la consistenza di semplice interesse legittimo.<br />

La dimostrazione della tardività del ricorso, e quindi della pregressa conoscenza da<br />

parte dell’impugnante del provvedimento gravato, in ossequio ai principi generali in<br />

tema di riparto dell’onere della prova, deve essere fornita dalla parte che eccepisce la<br />

stessa .<br />

In tema di atti ispettivi e analisi di campioni, l’azione amministrativa risulta viziata<br />

laddove venga negata la revisione delle analisi richiesta dall’interessato, ravvisandosi<br />

in tale atteggiamento una violazione del principio del contraddittorio e del diritto di<br />

difesa desumibile dall’art. 223 delle norme di coordinamento del codice di procedura<br />

penale.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 30 agosto <strong>2011</strong>, n. 1241 - Pres. Allegretta – Est. Cocomile – S.<br />

s.a.s. (avv. Tinelli) c. Comune di Locorotondo (avv. Calvani)<br />

Contratti pubblici – Procedura di affidamento – Svolgimento - Esclusione dalla<br />

gara – Impugnazione – Mera conferma - Inammissibilità<br />

Contratti pubblici – Aggiudicazione – Impugnazione – Controinteressato –<br />

Legittimamente escluso -Legittimazione ad impugnare – Non sussiste<br />

Nell’ambito delle procedure per l’affidamento di contratti pubblici, il provvedimento<br />

di esclusione di un concorrente non è suscettibile di essere impugnato laddove risulti<br />

meramente confermativo dell’esclusione già disposta da un precedente atto che, al<br />

contrario, non ha formato oggetto di tempestivo gravame.<br />

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, l’aggiudicazione in<br />

favore di un concorrente non può essere impugnata dal controinteressato<br />

legittimamente escluso dalla gara, non sussistendo in capo a quest’ultimo la<br />

legittimazione ad impugnare.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 30 agosto <strong>2011</strong>, n. 1244, Pres. Allegretta - Est. Cocomile – C.<br />

s.r.l. (avv.ti Russi e D’Amico) c. Comune di Vico del Gargano (avv. Irmici).<br />

272


Contratti pubblici- Procedura di affidamento – Commissione – Valutazione<br />

comparativa – Discrezionalità tecnica – Sindacabilità - Limiti<br />

Contratti pubblici- Procedura di affidamento– Cause di esclusione - art. 38<br />

comma I lett. c del d.lgs. 163/2006 – Presupposti – Rinvio a giudizio<br />

Contratti pubblici- Procedura di affidamento– Requisiti di partecipazione - art.<br />

38 del d.lgs. 163/2006 – Ambito di applicazione – Soggetti tenuti a rendere la<br />

dichiarazione – Procuratori speciali<br />

Le scelte operate dall’amministrazione nell’ambito di una procedura di affidamento,<br />

in in sede di valutazione dell’offerta tecnica, sono ampiamente discrezionali e, come<br />

tali, sono insindacabili in sede giurisdizionale ove non siano manifestamente<br />

irragionevoli, arbitrarie, contraddittorie o sproporzionate.<br />

La causa di esclusione prevista dall’art. 38 comma I, lett. c del d.lgs. n. 163/2006<br />

opera solo nell’ipotesi in cui il concorrente abbia riportato una condanna penale<br />

passata in giudicato, non essendo , viceversa, sufficiente a tal fine il semplice rinvio a<br />

giudizio.<br />

Sono tenuti a rendere le dichiarazioni in ordine ai requisiti di onorabilità prescritti<br />

dall’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 solo i soggetti titolari di poteri gestori generali e<br />

continuativi e non anche i c.d. procuratori speciali , cui sia stato conferito un potere di<br />

rappresentanza circoscritto al compimento di una singola operazione o di una<br />

determinata categoria di atti.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 30 agosto <strong>2011</strong>, n. 1247 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile –<br />

M. S. (avv. Venditti) c. Comune di Cerignola (avv.ti R. de’Robertis e F. de’Robertis)<br />

Enti pubblici – Organi di governo del comune - Consiglio comunale - Avviso di<br />

convocazione – Mancata ricezione – Deducibilità – Limiti<br />

La mancata ricezione tempestiva dell’avviso di convocazione del consiglio comunale<br />

non può essere denunciata dal consigliere comunale che abbia violato l’obbligo di<br />

diligente partecipazione ai lavori assembleari e alla vita dell’ente; tale obbligo infatti,<br />

ove rispettato, avrebbe comunque consentito la conoscenza della data della<br />

convocazione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 30 agosto <strong>2011</strong>, n. 1262, Pres. Allegretta - Est. Cocomile –<br />

B.A. (avv. ti Baldassarre, Miglietta e Villani) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Clarizio).<br />

273


Giurisdizione– Difetto di giurisdizione – In materia di Pubblico impiego – art. 63<br />

d.lgs. n. 165/2001 – Concorsi – Procedura selettiva - Nozione – Nomina Direttore<br />

A.S.L. -Natura non comparativa<br />

Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle controversie<br />

relative alla formazione dell’elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore<br />

generale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, trattandosi di<br />

procedure selettive a natura non comparativa destinate a non sfociare in una sceltagraduatoria.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 1 settembre <strong>2011</strong>, n. 1290, Pres. Allegretta - Est. Adamo –<br />

S.A.P. s.r.l. (avv. Petito) c. Comune di Roseto Valfortore (avv. Grasso).<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Ricorso incidentale – Ricorso<br />

principale – Rapporto – Ordine di esame<br />

Il gravame incidentale, stante il suo carattere paralizzante, deve essere sempre<br />

esaminato prioritariamente, anche nel caso in cui il ricorrente principale alleghi<br />

l’interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura, indipendentemente dal<br />

numero di partecipanti alla procedura selettiva, dal tipo di censura prospettata dal<br />

ricorrente incidentale e dalle richieste formulate dall’amministrazione resistente.<br />

L’esame prioritario del ricorso principale è ammesso, per ragioni di economia<br />

processuale,solo qualora sia evidente la sua infondatezza, inammissibilità,<br />

irrecevibilità o improcedibilità.<br />

274


IIª SEZIONE<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, sez. II, 19 agosto <strong>2011</strong>, n. 1220 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga –<br />

N. R. C. e V. V. (avv. ti D’Elia e Pugliese) c. Asl <strong>Bari</strong> (avv. Trotta).<br />

Giurisdizione – Giudice ordinario – Nomina dei componenti della commissione<br />

per l’accertamento delle invalidità civili – Soggetti esterni alla P.A. sanitaria –<br />

Sussiste.<br />

La nomina a componenti della commissione per l’accertamento delle invalidità civili<br />

di soggetti esterni all’Amministrazione sanitaria e non legati ad essa da rapporto di<br />

impiego dà origine ad un rapporto contrattuale di diritto privato, con conseguente<br />

cognizione delle relative controversie riservata al Giudice ordinario.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 19 agosto <strong>2011</strong>, n. 1221 – Pres. Guadagno – Est. Guadagno –<br />

C. C. S. M. s.p.a. (avv. Pellegrino) c. A. S. L. <strong>Bari</strong> (avv. Trotta).<br />

Processo amministrativo – Azione avverso il silenzio – Interesse ad agire – Difetto<br />

originario e sopravvenuto – Effetti processuali – Inammissibilità e<br />

improcedibilità.<br />

L'adozione di un qualsiasi provvedimento esplicito ma tardivo, in risposta all'istanza<br />

dell'interessato che intanto ha impugnato il silenzio serbato dalla P.A. oltre i termini<br />

previsti per legge, rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria<br />

dell'interesse ad agire, se il provvedimento interviene prima della proposizione dello<br />

stesso gravame, ovvero improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se il<br />

provvedimento interviene nel corso del giudizio instaurato.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 19 agosto <strong>2011</strong>, n. 1223 – Pres. Est. Guadagno – N. L. O. M.<br />

s.r.l. (avv. Lo Muzio) c. Comune di Foggia.<br />

Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) – Presupposti.<br />

L’inerzia serbata dall’amministrazione a fronte del provvedimento giurisdizionale<br />

oggetto del ricorso, protratta anche a seguito della diffida alla stessa notificata dalla<br />

parte ricorrente, e la definitività dallo stesso acquisita, non contestata dalla parte<br />

intimata, integrano i presupposti per l’adozione delle necessarie misure attuative del<br />

giudicato ineseguito.<br />

275


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 31 agosto <strong>2011</strong>, n. 1271 – Pres. Pasca – Est. Ravasio - A.<br />

s.n.c. (avv. ti Sportelli e Sgobba) c. Asl <strong>Bari</strong> (avv. Digirolamo), Ministero del lavoro e<br />

delle politiche sociali (Avv. Stato), Arpa - <strong>Puglia</strong> (avv. Marasco).<br />

Controlli – In materia sanitaria – Prodotti agricoli – Sigilli – Prodotti fitosanitari<br />

– In particolare: Boscalid – Utilizzabilità nel territorio italiano – Sussiste –<br />

Direttiva 91/414 CE – Interpretazione.<br />

Risarcimento del d<strong>anno</strong> – Responsabilità da atto amministrativo illegittimo –<br />

Qualificazione – Responsabilità extracontrattuale – Sussiste.<br />

Risarcimento del d<strong>anno</strong> – Prova del d<strong>anno</strong> – D<strong>anno</strong> all’immagine.<br />

Risarcimento del d<strong>anno</strong> – Responsabilità extracontrattuale da atto<br />

amministrativo illegittimo – Comportamento del creditore – Rilevanza – artt. 30<br />

s. Cpa – Fattispecie – Vincoli sanitari su prodotti agricoli destinati al consumo –<br />

In particolare: richiesta di distruzione del ricorrente – Nesso di causalità –<br />

Esclusione – Non sussiste.<br />

Risarcimento del d<strong>anno</strong> – Responsabilità extracontrattuale da atto<br />

amministrativo illegittimo – Requisito della colpa – Carenza di conoscenze –<br />

Sussiste.<br />

Risarcimento del d<strong>anno</strong> – Responsabilità extracontrattuale da atto<br />

amministrativo illegittimo – Fattispecie – D<strong>anno</strong> da vincoli sanitari<br />

illegittimamente apposti – Lucro cessante e d<strong>anno</strong> emergente – Quantificazione –<br />

Criteri – Voci.<br />

In materia di controlli sanitari su prodotti agricoli, la direttiva 91/414 CE, che ha<br />

disciplinato l'autorizzazione, l'immissione in commercio, l'utilizzazione ed il controllo<br />

nella Comunità di prodotti fitosanitari, cioè di prodotti destinati a proteggere vegetali<br />

e prodotti vegetali da organismi nocivi, a prevenirne gli effetti, a influire sui processi<br />

vegetali, a conservare gli stessi o ad eliminarne delle parti, ostacolandone<br />

l'accrescimento, deve ritenersi parzialmente auto-esecutiva. Infatti, ove pure si<br />

ritenesse che la direttiva 414/91 riconosca una discrezionalità degli Stati membri nel<br />

dichiarare utilizzabili, all’interno dei rispettivi territori, i prodotti inclusi nell’allegato<br />

I, nel caso del principio attivo denominato «boscalid» lo Stato italiano aveva già<br />

esercitato l’opzione favorevole a tale prodotto con decreto ministeriale 11 luglio 2006.<br />

Ne consegue l’illegittimità del verbale di apposizione dei sigilli a prodotti agricoli (nel<br />

caso di specie, un ingente quantitativo di uva da tavolo) per vincolo sanitario, fondato<br />

sull’assunta inutilizzabilità per mancanza di regolamentazione, all’interno del<br />

territorio italiano, del prodotto fitosanitario indicato.<br />

276


La responsabilità della Pubblica Amministrazione da atto amministrativo illegittimo<br />

va inquadrata, secondo costante insegnamento delle Sezioni Unite e del Consiglio di<br />

Stato, nell’ambito della responsabilità extracontrattuale.<br />

Al fine di ottenere il risarcimento del d<strong>anno</strong> all’immagine, occorre la prova di una<br />

seppur minima divulgazione della notizia lesiva dell’onore e della reputazione, non<br />

potendosi il pregiudizio ritenere sussistente in re ipsa.<br />

Il legislatore, agli artt. 30 e segg. del codice processuale amministrativo, ha mostrato<br />

di non condividere la tesi della pregiudizialità pura di stampo processuale al pari di<br />

quella della totale autonomìa dei due rimedi, approdando ad una soluzione che, non<br />

considerando l’omessa impugnazione quale sbarramento di rito, aprioristico ed<br />

astratto, valuta detta condotta come fatto concreto da apprezzare, nel quadro del<br />

comportamento complessivo delle parti, per escludere il risarcimento dei danni<br />

evitabili per effetto del ricorso per l’annullamento. E tanto sulla scorta di una<br />

soluzione che conduce al rigetto, e non alla declaratoria di inammissibilità, della<br />

domanda avente ad oggetto danni che l’impugnazione, se proposta nel termine di<br />

decadenza, avrebbe consentito di scongiurare. In tale prospettiva, nel caso di prodotti<br />

agricoli distrutti per effetto di un verbale di sigilli sanitari illegittimamente elevato, il<br />

fatto che la distruzione sia stata disposta dalle Autorità sanitarie su richiesta del<br />

ricorrente non fa venir meno il nesso di causalità tra la stessa ed i provvedimenti della<br />

P.A. successivamente annullati. A tale conclusione si perviene qualora la merce stessa<br />

non poteva essere commercializzata ed il prodotto neppure poteva essere conservato<br />

in cella frigorifero a tempo indeterminato a causa della sua deperibilità naturale.<br />

(Cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del <strong>2011</strong>).<br />

In tema di responsabilità da atto amministrativo illegittimo, sussiste l’elemento della<br />

colpa qualora venga in rilievo una sostanziale carenza di conoscenze, e quindi di<br />

competenze, a carico della P.A. che non è attribuibile al singolo agente che ha firmato<br />

gli atti impugnati, risiedendo il problema nella incapacità della P.A. di assicurare il<br />

corretto reclutamento del personale assunto, nonché il successivo aggiornamento<br />

professionale.<br />

In tema di risarcimento del d<strong>anno</strong> conseguente alla distruzione di merce deperibile<br />

per effetto di un illegittimo vincolo sanitario, la quantificazione del dovuto va<br />

effettuata facendo riferimento al prezzo usualmente praticato, in quel periodo di<br />

tempo, per la vendita sul mercato del prodotto di caratteristiche similari, con<br />

esclusione dal conteggio definitivo dell’importo dell’IVA, che costituisce una partita<br />

di giro e che comunque il ricorrente dovrebbe poi versare all’erario. A tale quantum<br />

si aggiungono le spese documentate, sostenute dal ricorrente per la distruzione e lo<br />

smaltimento del prodotto, ma non anche le spese del rapporto di prova della merce;<br />

ciò in quanto le Autorità sanitarie dispongono di un potere discrezionale nel disporre<br />

il campionamento e l’analisi su merce destinata al consumo umano. Inoltre la<br />

possibilità di essere sottoposti a tali accertamenti fa parte dell’alea di impresa e non é<br />

previsto che l’onere del costo relativo a tali accertamenti dipenda dall’esito degli<br />

stessi, sicché è corretto che il costo di accertamenti sanitari preliminari, disposti in<br />

via preventiva, gravi sul soggetto privato e non sull’ente pubblico che li dispone.<br />

277


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 31 agosto <strong>2011</strong>, n. 1272 – Pres. Pasca – Est. Giansante – P. S.<br />

M. A. (avv. Dodaro) c. Comune di Zapponeta (avv. Armiento).<br />

Giurisdizione – Criterio di riparto – In particolare: in materia di beni ritenuti<br />

sdemanializzati – Reivindicatio del privato.<br />

Il riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo è deciso in<br />

base al criterio del petitum sostanziale, qualificato dalla causa petendi ossia dalla<br />

natura della posizione soggettiva fatta valere in giudizio in relazione alla pretesa<br />

azionata. Ne discende la giurisdizione del G.O. nelle controversie nelle quali il<br />

ricorrente lamenti, esercitando de facto un’azione di reivindicatio, la proprietà<br />

esclusiva di un bene incluso dalla P.A. nell’elenco di quelli da sottoporre a procedura<br />

di sdemanializzazione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 31 agosto <strong>2011</strong>, n. 1273 – Pres. Pasca – Est. Giansante – V.<br />

M. s.r.l. (avv. d’Ambrosio) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali -<br />

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della <strong>Puglia</strong> (Avv. Stato),<br />

Comune di Fasano.<br />

Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Autorizzazioni – Art. 82 del d.P.R.<br />

n. 616/1977 – Art. 151 d. lgs. n. 490/1999 – Natura del termine - Termine<br />

perentorio – Sussiste.<br />

Il termine di 60 giorni di cui agli artt. 82, comma 9, del d.P.R. n. 616 del 1977 e 151<br />

del d.lgs. n. 490 del 1999, previsto per l’annullamento dell’autorizzazione<br />

paesaggistica rilasciata dalla Regione (o dal Comune da essa delegato) ai sensi<br />

dell’art. 7 della l. n. 1497 del 1939, è sicuramente perentorio, con la precisazione che<br />

lo stesso attiene al solo esercizio del potere di annullamento di tale provvedimento e<br />

non anche al momento della sua ricezione, in quanto, non costituendo un atto<br />

recettizio resta estranea alla previsione normativa l'ulteriore fase di sua<br />

comunicazione o notificazione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, sez. II, 31 agosto <strong>2011</strong>, n. 1274 – Pres. Pasca – Est. Giansante –<br />

M.T., T. (avv.ti Loiodice e Angarano) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv.ti Torrente e<br />

Francesconi), S.P.S.<br />

278


Sovvenzioni, contributi e sussidi – Sostegno all’avviamento imprenditoriale –<br />

Microimprese realizzate da soggetti svantaggiati - Regolamento regionale n.<br />

25/2008 – Interpretazione.<br />

Sanità pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari - Assistenza<br />

sociale non residenziale – Definizione.<br />

Il regolamento regionale n. 25 del 2008 intitolato «Sostegno allo Start up di<br />

microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati», pubblicato<br />

sul B.U.R.P. n. 77 del 28 maggio 2009, essendo stato adottato in conformità al<br />

Regolamento CE n. 800/2000 della Commissione del 6 agosto 2008, e, visti in<br />

particolare gli artt. 87, 88 e 89 del Trattato che istituisce la Comunità Europea,<br />

richiamati nel preambolo del regolamento stesso, che vietano gli aiuti di Stato, non<br />

può che essere di stretta interpretazione.<br />

Non può essere qualificata come «attività di assistenza sociale non residenziale»<br />

l’attività imprenditoriale che non preveda servizi sociali di consulenza, assistenza<br />

sociale e simili e, in particolare, visita ad anziani e adulti disabili, supporto alle<br />

attività quotidiane per anziani e adulti disabili, ma soltanto interventi di soccorso in<br />

caso di emergenza richiesta telefonicamente a mezzo dell’installazione di idonee<br />

apparecchiature consegnate agli utenti ed interventi attraverso un’auto medica.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, sez. II, 31 agosto <strong>2011</strong>, n. 1276 – Pres. Pasca – Est. Giansante –<br />

C.D.M., C.A., V.B. (avv. Gallo) c. Asl <strong>Bari</strong> (avv. Trotta), M.P. et altri.<br />

Giurisdizione – In materia di Pubblico Impiego – Selezione automatica del<br />

personale sulla base di criteri di legge o di Accordi collettivi – Assenza di<br />

Commissione di concorso – Assenza di prova selettiva – Giurisdizione del G.O. –<br />

Sussiste.<br />

Sussiste la giurisdizione del G.O. nelle controversie ove si discuta di procedimenti che<br />

non presentano gli elementi necessari del pubblico concorso finalizzato all’accesso al<br />

rapporto di impiego, trattandosi di selezione automatica del personale, per la quale<br />

non è prevista una commissione di concorso né una valutazione comparativa dei<br />

singoli candidati, e dunque la P.A. sia vincolata a criteri predeterminati per legge,<br />

senza poteri autoritativi e discrezionalità, operando la stessa con le capacità e i poteri<br />

del privato datore di lavoro (nel caso di specie il Collegio ha declinato la<br />

giurisdizione su di una controversia concernente l’impugnazione delle graduatorie,<br />

preordinate al conferimento di incarichi a tempo indeterminato nel servizio di<br />

emergenza sanitaria territoriale (118) dell’Asl Ba, sul rilievo che le stesse sono<br />

compilate, previa domanda dell’interessato, sulla scorta di criteri automatici e<br />

predeterminati da un Accordo collettivo nazionale, senza prevedere alcuna prova<br />

selettiva – neanche per titoli - né nomina di Commissione) (Con il principio di cui<br />

279


sopra, il Collegio aderisce all’orientamento espresso, ex multis, da Cass. Civ., Sez.<br />

Un., n. 22990 del 2004 e Cass. Civ., n. 8950 del 2007).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, sez. II, 31 agosto <strong>2011</strong>, n. 1278 – Pres. Pasca – Est. Giansante –<br />

S.L.D.L. (avv. Dodaro) c. Comune di <strong>Bari</strong> (avv. Lonero Baldassarra)<br />

Principi dell’azione amministrativa – Principi derivanti dall’ordinamento<br />

comunitario – Principio di legittimo affidamento – Fattispecie – Volturazione del<br />

passo carrabile.<br />

In presenza di una istanza per la volturazione dell’originaria intestazione del passo<br />

carrabile all’atto del decesso dell’intestataria, qualora la P.A. non adotti per un<br />

tempo apprezzabile (nel caso di specie, dieci anni) un provvedimento espresso e non<br />

abbia richiesto la restituzione del cartello, provvedendo invece ad inviare<br />

all’interessata i bollettini di pagamento Tosap, regolarmente pagati e riscossi, la<br />

volturazione richiesta deve ritenersi avvenuta per facta concludentia. Ledono,<br />

pertanto, il legittimo affidamento della ricorrente i successivi atti di revoca di<br />

concessione di suolo pubblico e contestuale eliminazione del passo carrabile esistente,<br />

adottati dalla P.A., con conseguente compromissione del buon andamento dell’azione<br />

amministrativa.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, sez. II, 31 agosto <strong>2011</strong>, n. 1279 – Pres. Pasca – Est. Serlenga – S.V.<br />

(avv.ti Gassa e Vernola) c. Comune di <strong>Bari</strong> (avv.ti Lonero Baldassarra e Valla)<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Inammissibilità – Per omessa<br />

impugnazione dell’atto presupposto a quello gravato – Sussiste.<br />

È inammissibile il ricorso diretto a censurare atti consequenziali per profili di<br />

illegittimità, in realtà, ascrivibili ad un atto presupposto divenuto definitivo per<br />

mancata impugnazione (nel caso di specie, il Collegio ha rigettato perché<br />

inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza di acquisizione delle particelle del<br />

proprietario ricorrente, ove era stato realizzato un manufatto abusivo, per non essere<br />

stato l’ordine di demolizione, al quale andavano ascritti i profili di illegittimità<br />

denunziati, mai gravato).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, sez. II, 31 agosto <strong>2011</strong>, n. 1280 – Pres. Est. Pasca – L.G. (avv.<br />

Lofoco) c. Azienda Usl Ba/2 (avv. Chiarito), Regione <strong>Puglia</strong><br />

280


Giurisdizione – In materia di Convenzioni con il S.S.N. – Cessazione del rapporto<br />

per raggiunti limiti di età del soggetto convenzionato – Giurisdizione del G.A. –<br />

Esclusione.<br />

Esulano dalla giurisdizione del G.A. le controversie relative alla cessazione<br />

dell’attività convenzionale (nel caso di specie, in regime di accreditamento<br />

provvisorio) con il S.S.N. per raggiunti limiti d’età dello specialista medico; in tali<br />

casi, trattandosi di un rapporto professionale in regime di convenzione, il<br />

provvedimento di cessazione impugnato costituisce espressione di attività paritetica,<br />

secondo le regole di diritto comune che disciplinano il rapporto.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, sez. II, 31 agosto <strong>2011</strong>, n. 1282 – Pres. Est. Pasca – S.R. (avv.ti<br />

Malandrino e Santovito) c. Isvap (Avv. Stato)<br />

Agente assicurativo – Giudizi e sanzioni disciplinari – Radiazione dall’Albo –<br />

Proporzionalità – Compensazione tra crediti dell’agente e debiti della Compagnia<br />

– Possibilità.<br />

In tema di sanzioni disciplinari avverso gli agenti di assicurazione, deve considerarsi<br />

sproporzionata la sanzione della radiazione dall’Albo Nazionale, irrogata, in luogo di<br />

una sanzione meno grave, sull’infondato presupposto dell’incameramento indebito dei<br />

premi da parte dell’agente, atteso che, una volta revocato a questi il mandato da parte<br />

della Compagnia assicurativa, nulla osta alla possibilità di compensazione tra i<br />

maggiori crediti dell’agente e i debiti della Compagnia recedente, secondo i principi<br />

generali.<br />

281


IIIª SEZIONE<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 31 agosto <strong>2011</strong>, n. 1284 – Pres. Est. Amovilli – S. s.r.l. (avv.<br />

Profeta) c. Comune di <strong>Bari</strong> (avv. Farnelli).<br />

Giurisdizione – In materia edilizia e urbanistica – Contributi – Azione di<br />

rimborso – Qualificazione – Azione di ripetizione di indebito – Configurabilità –<br />

Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Sussiste.<br />

Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso<br />

di costruire) – Contributi – Parcheggi obbligatori – Non assoggettabilità.<br />

Edilizia e Urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso<br />

di costruire) – Contributi – Restituzione di somme non dovute – Maggiorazione<br />

per interessi – Debenza – Rivalutazione monetaria – Non debenza – Ratio –<br />

Presunzione di buona fede dell'Amministrazione.<br />

In tema di determinazione e liquidazione dei contributi di urbanizzazione sussiste la<br />

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la quale non riguarda solo i casi in<br />

cui la domanda proposta dal concessionario è diretta a contestare la legittimità della<br />

pretesa avanzata dal comune, ma anche quelli in cui la domanda è diretta ad ottenere<br />

la ripetizione di quanto si assume indebitamente pagato.<br />

Ai sensi delle l. n. 10/1977 e n. 122/1989, in sede di rilascio della concessione edilizia,<br />

non sono assoggettabili al contributo commisurato al costo di costruzione e agli oneri<br />

di urbanizzazione i parcheggi c.d. obbligatori fissati dall'art. 41 sexies della l. n.<br />

1150/1942. Infatti, la l. n. 122/1989 (c.d. legge Tognoli), recante disposizioni in<br />

materia di parcheggi, dispone (art. 11 comma 1) che le opere e gli interventi da essa<br />

previsti "costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett.<br />

f), della l. 28 gennaio 1977 n. 10", e dunque non sono soggetti a contributo<br />

concessorio.<br />

Sulle somme indebitamente riscosse dal Comune spettano gli interessi legali dalla<br />

data della domanda (dovendosi presumere la buona fede dell'amministrazione<br />

percipiente) ma non la rivalutazione monetaria, trattandosi di pagamento di indebito<br />

oggettivo, il quale genera la sola obbligazione di restituzione con gli interessi a norma<br />

dell'art. 2033 c.c..<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 31 agosto <strong>2011</strong>, n. 1285 – Pres. Est. Amovilli – G.M.P et<br />

altri (avv.ti Bagnoli, Rosselli) c. Comune di Locorotondo (avv. Pasqualone).<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Improcedibilità – Carenza di<br />

interesse – Provvedimento sanzionatorio – Istanza successiva – Riesame ed<br />

assorbimento del provvedimento.<br />

282


È improcedibile per difetto di interesse l’impugnazione del provvedimento<br />

sanzionatorio con cui la P.A. ingiunge al privato la demolizione di un’opera edilizia<br />

ritenuta abusiva, qualora il privato ingiunto, successivamente a tale provvedimento,<br />

abbia presentato istanza di sanatoria per le suddette opere. Tale istanza,<br />

infatti, comporta l’obbligo di riesame dell'abusività dell'opera mediante l'emanazione<br />

di un nuovo provvedimento, di accoglimento o rigetto, che vale a superare il<br />

provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 31 agosto <strong>2011</strong>, n. 1286 – Pres. Est. Amovilli – F. s.p.a.<br />

(avv. Paccione) c. Asl Foggia (avv. Corrente ), Regione <strong>Puglia</strong> (avv.ti Biallo, Di<br />

Lecce).<br />

Sanità Pubblica – Unità o Aziende Sanitarie Locali (U.S.L. o A.S.L.) –<br />

Accreditamento Provvisorio – Tetti di spesa – Quantificazione – Fissazione tetto<br />

invalicabile – Ricorso – Inammissibilità – Difetto d'interesse.<br />

In materia di accreditamento provvisorio ex art 26 l. n. 833/1978, sussiste difetto di<br />

interesse al ricorso allorquando parte ricorrente confonde le prestazioni “extra tetto”<br />

(acquistate dall’Amministrazione sanitaria per sopperire ad esigenze contingenti e<br />

specifiche mediante specifici contratti) con la determinazione del budget spettante per<br />

le prestazioni di riabilitazione, che non può essere comprensivo delle prime, essendo<br />

invece stabilito in sede di DIEF ai sensi dell’art. 25 l.r. <strong>Puglia</strong> n. 28/2000.<br />

(Cfr. in senso conforme, Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, sentenza 31 agosto <strong>2011</strong>, n. 1287)<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 31 agosto <strong>2011</strong>, n. 1288 – Pres. Est. Amovilli – G.M.S. spa<br />

(avv. Racanelli) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Mastroviti), A.S srl e E.D. srl (avv.<br />

Abbatista).<br />

Processo amministrativo – Intervento nel giudizio – Intervento adesivo –<br />

Inammissibilità – Ragioni.<br />

Autotutela – Annullamento d’ufficio – Oggetto – Determinazione del commissario<br />

ad acta – Legittimità.<br />

Autotutela – Annullamento d’ufficio – Ragionevolezza del termine – Criteri di<br />

valutazione.<br />

Autotutela – Annullamento d’ufficio – Ragionevolezza del termine – Legittimo<br />

affidamento.<br />

Autotutela – Annullamento d’ufficio – Procedimento – Fissazione di un termine<br />

conclusivo da parte della P.A. – Natura – Irrilevanza giuridica.<br />

283


Sanità pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – Cliniche<br />

private – Rette di degenza – Determinazione e modifica – Competenza ex art. 79<br />

d.l. n. 112/08 – Deliberazione della Giunta regionale – Ammissibilità –<br />

Presupposti e limiti.<br />

Sanità pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – Cliniche<br />

private – Rette di degenza – Determinazione e modifica – Deliberazione della<br />

Giunta regionale – Natura – Rapporto con le norme in materia di finanza<br />

pubblica e copertura di spesa.<br />

L’intervento adesivo da parte di soggetti controinteressati non trova ingresso nel<br />

procedimento amministrativo e, pertanto, deve dichiararsi inammissibile, allorquando<br />

le ragioni da questi prospettate denotino la piena titolarità di legittimazione, nonché<br />

un interesse diretto ed attuale all’ottenimento di una pronuncia di annullamento del<br />

provvedimento impugnato, da tutelarsi esclusivamente mediante autonomo ricorso nei<br />

modi e termini di legge.<br />

È legittima l’attività di annullamento in autotutela deliberata dalla P.A., avente ad<br />

oggetto la determinazione adottata dal Commissario ad acta, nominato dal Tribunale<br />

in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, posto che, la configurabilità in<br />

astratto del suddetto potere discende dall’imputabilità dell’attività commissariale non<br />

all’organo giudiziale, ma alla Amministrazione stessa, stante la natura di Organo<br />

straordinario della P.A., a quello pacificamente riconosciuta.<br />

La ragionevolezza del termine entro cui può essere annullato d'ufficio un<br />

provvedimento amministrativo, per il suo contenuto indeterminato ed elastico, deve<br />

essere valutata in concreto, tenendo in debito conto il grado di complessità degli<br />

interessi coinvolti nella vicenda.<br />

Allorquando la scansione temporale dimostri che l’intervento in autotutela sia stato<br />

disposto dall’amministrazione in tempi ragionevoli, non è possibile configurare, in<br />

capo al ricorrente, alcun legittimo affidamento circa l’avvenuto consolidamento della<br />

propria situazione giuridica soggettiva.<br />

La fissazione da parte della Amministrazione, in sede di comunicazione dell’avvio del<br />

procedimento di autotutela, di un termine finale per la conclusione dello stesso, non<br />

presenta alcuna rilevanza giuridica, trattandosi di termine evidentemente privo di<br />

perentorietà e di qualsivoglia capacità invalidante.<br />

Sebbene ai sensi dell’art. 79 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, spetti al Ministero della<br />

Sanità il compito di adottare con proprie disposizioni regolamentari i nuovi criteri di<br />

computo delle rette di degenza relative alle cliniche private, una deliberazione in<br />

materia da parte della Giunta regionale è consentita, nei limiti in cui non si sostanzi<br />

in un nuovo atto di aggiornamento delle suddette tariffe, allorquando sia volta a<br />

rimuovere in autotutela un provvedimento precedentemente adottato, collegandosi ad<br />

284


esso senza soluzione di continuità, nel rispetto dei medesimi criteri, al fine di<br />

emendarne gli errori.<br />

Non comporta violazione del principio della copertura della spesa e delle norme in<br />

materia di finanza pubblica, la deliberazione adottata dalla Giunta regionale per la<br />

rideterminazione, a seguito di provvedimento in autotutela, delle rette di degenza,<br />

posto che, trattandosi di atto di natura generale-regolamentare, lo stesso non<br />

provvede alla concreta erogazione degli importi ivi stabiliti, rinviando per<br />

l’attuazione a successivi atti gestionali, in cui sar<strong>anno</strong> indicati, se necessario, i<br />

relativi impegni di spesa.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, sentenza 31 agosto <strong>2011</strong>, n. 1289 – Pres. Est. Amovilli –<br />

A.S. s.r.l. e E.D. s.r.l. (avv. Abbatista) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Mastroviti).<br />

Autotutela – Annullamento d’ufficio – Provvedimento – Avente ad oggetto le<br />

determinazioni del commissario ad acta – Natura.<br />

Autotutela – Annullamento d’ufficio – Oggetto - Determinazioni del commissario<br />

ad acta – Legittimità – Ratio – Effetti – Reclamo giudiziale in sede di<br />

ottemperanza – Inammissibilità.<br />

Autotutela – Annullamento d’ufficio – Ragionevolezza del termine – Criteri di<br />

valutazione.<br />

Autotutela – Annullamento d’ufficio – Procedimento – In materia di adeguamenti<br />

tariffari ex art. 26 l. n. 833/1978 – Comunicazione di avvio ex art. 7 l. n. 241/90 –<br />

Obbligatorietà – Esclusione – Ratio – Principio del contrarius actus.<br />

Autotutela – Annullamento d’ufficio – Provvedimento – Avente ad oggetto le<br />

determinazioni del commissario ad acta – Caratteri del provvedimento –<br />

Retroattività – Sussiste – Ratio.<br />

Sanità pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – Cliniche<br />

private – Rette di degenza – Determinazione e modifica – Competenza ex art. 79<br />

d.l. n. 112/08 – Deliberazione della Giunta regionale – Ammissibilità –<br />

Presupposti e limiti.<br />

Il provvedimento di annullamento in autotutela deliberato dalla Regione concernente<br />

la determinazione da parte del Commissario ad acta, nominato dal Tar in sostituzione<br />

dell’Amministrazione rimasta inerte, dell’aggiornamento delle rette di degenza per<br />

prestazioni di riabilitazione ex l. 23 dicembre 1978 n. 833 si appalesa quale atto di<br />

natura composita, di annullamento e contestuale riforma, giacché, oltre ad avere<br />

contenuto propriamente caducatorio, ridetermina a sua volta le rette, riesercitando il<br />

potere.<br />

285


La natura del Commissario ad acta quale organo straordinario dell’Amministrazione<br />

rimasta inerte è idonea a configurare in astratto il potere di autotutela con funzione di<br />

riesame, da parte della medesima Amministrazione, dei provvedimenti commissariali<br />

ritenuti viziati; ne consegue l’inammissibilità del reclamo, proposto dinanzi al Tar in<br />

sede di ottemperanza, volto alla declaratoria di nullità dell’operato del Commissario,<br />

non essendo l’attività di quest’ultimo imputabile all’organo giudiziale.<br />

La ragionevolezza del termine di cui all'art. 21 nonies, l. n. 241 del 1990 entro cui può<br />

essere annullato d'ufficio un provvedimento amministrativo, per il suo contenuto<br />

indeterminato ed elastico, deve essere valutata in concreto, tenendo in debito conto il<br />

grado di complessità degli interessi coinvolti nella vicenda.<br />

L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, previsto<br />

dall'art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, non è applicabile al procedimento volto<br />

all'adozione di provvedimenti di adeguamento tariffario, nella fattispecie di degenza<br />

per prestazioni di riabilitazione ex art 26 l. n. 833/1978, in quanto atto avente natura<br />

generale, al quale, per espressa disposizione contenuta nell'art. 13, l. n. 241 del 1990,<br />

non si applicano le disposizioni relative alla partecipazione al procedimento<br />

amministrativo, contenute nel capo III. Tale disciplina non muta in ipotesi di<br />

intervento in autotutela con funzione di riesame, in base al generale principio del<br />

contrarius actus, secondo cui l’attività di secondo grado deve essere esercitata con le<br />

medesime forme e modalità che h<strong>anno</strong> caratterizzato il potere di amministrazione<br />

attiva.<br />

È dotato di efficacia retroattiva il provvedimento tramite il quale l’Amministrazione<br />

regionale annulli la rideterminazione tariffaria delle rette di degenza relative alle<br />

cliniche private, operata dal Commissario ad acta nominato dal Tribunale, e ne<br />

riformi l’operazione di calcolo; detto carattere si giustifica non soltanto in base alla<br />

naturale retroattività propria dei provvedimenti di annullamento di secondo grado,<br />

ma anche in base alla considerazione che la rideterminazione effettuata si rivolge a<br />

disciplinare, seppur tardivamente, i medesimi rapporti regolati dal provvedimento<br />

commissariale caducato per effetto dell’autotutela, in quanto finalizzata alla<br />

ricostituzione delle medesime situazioni giuridiche, emendate dai vizi riscontrati.<br />

Fermo che l’art. 79 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, attribuisce al Ministero della<br />

Sanità il compito di adottare, con proprie disposizioni regolamentari, i criteri di<br />

computo delle rette di degenza relative alle cliniche private, deve ritenersi legittimo il<br />

provvedimento della Giunta regionale di aggiornamento delle tariffe diretto a<br />

rimuovere in autotutela un provvedimento precedentemente adottato, in ipotesi anche<br />

dal Commissario ad acta, al fine di emendarne gli errori e rettificarne l’applicazione<br />

dei criteri ministeriali stessi.<br />

286


<strong>TAR</strong> PUGLIA – BARI, MASSIME SETTEMBRE <strong>2011</strong><br />

Iª SEZIONE<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 6 settembre <strong>2011</strong>, n. 1294 - Pres. Allegretta – Est. Adamo –<br />

L.F.A. (avv. Amenduni ) c. I.S.V.A.P. (Avvocatura distrettuale dello Stato di <strong>Bari</strong>).<br />

Processo amministrativo – Competenza – Per materia – Regime transitorio –<br />

Legge n. 1034/1971 – Codice del Processo Amministrativo.<br />

Sanzioni amministrative – In materia assicurativa – ISVAP – Tutela<br />

giurisdizionale – Conciliazione - Incidenza.<br />

I ricorsi giurisdizionali proposti nella vigenza della legge n. 1034/1971 rimangono<br />

assoggettati alla relativa disciplina anche per quanto riguarda il regime della<br />

competenza (previsto dall’art. 31, primo comma).<br />

In tema di responsabilità disciplinare degli agenti assicurativi ,la conciliazione,<br />

intervenuta tra le parti dinanzi al giudice ordinario, data la sua natura negoziale, non<br />

può influire sulla verifica di legittimità dell’atto sanzionatorio successivamente<br />

irrogato dall’I.S.V.A.P. in quanto questo è volto a tutelare interessi generali e,<br />

segnatamente, quelli dell’equilibrato sviluppo del mercato e della sicurezza degli<br />

utenti e degli operatori economici nel delicato settore delle assicurazioni.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 6 settembre <strong>2011</strong>, n. 1295 - Pres. Allegretta – Est. Adamo –<br />

I.N.C. (avv. Nanula e Tempesta ) c. Comune di Torremaggiore (avv. Follieri).<br />

Contratti Pubblici – Procedura di affidamento – Offerta – Criteri di valutazione –<br />

Lex specialis – Integrazione - Inammissibilità.<br />

E’ illegittima, in applicazione dei principi di parità di trattamento, non<br />

discriminazione e trasparenza e alla luce del nuovo art. 83 del d.lgs. n. 163/2006,<br />

modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 11 settembre<br />

2008 n. 152, la fissazione da parte della commissione, in sede di valutazione delle<br />

offerte, di veri e propri sub-criteri, con attribuzione agli stessi di un analitico<br />

punteggio (e non già di meri criteri motivazionali di tipo esplicativo) in quanto ciò<br />

costituisce una integrazione della lex specialis capace di determinare a posteriori una<br />

diversa ponderazione degli elementi dell'offerta che, se conosciuta al momento della<br />

preparazione delle offerte, ne avrebbe potuto influenzare la preparazione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 15 settembre <strong>2011</strong>, n. 1332 - Pres. Allegretta – Est. Picone –<br />

C. (avv. A. Mescia e G. Mescia ) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Lancieri).<br />

287


Ambiente – Valutazione di impatto ambientale – Procedura di assoggettabilità –<br />

Preavviso di rigetto – art. 10 bis l. n.241/1990 – Applicabilità.<br />

Pur avendo l’atto conclusivo del sub-procedimento di screening natura lato sensu<br />

provvedimentale, non sussiste comunque in capo all’Amministrazione l’obbligo di<br />

dare all’istante, in caso di esito negativo della verifica di assoggettabilità alla v.i.a. ,<br />

comunicazione ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 , non comportando questo un<br />

vero e proprio rigetto dell’iniziativa progettuale, ma solo la necessità di un rinvio<br />

della stessa alla procedura ordinaria, ove potrà essere effettuata una più ampia<br />

istruttoria in ragione della rilevanza delle questioni sottese.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 15 settembre <strong>2011</strong>, n. 1333 - Pres. Allegretta – Est. Picone –<br />

C. (avv. Colapinto) c. Comune di <strong>Bari</strong> (avv.ti Capruzzi e Cioffi).<br />

Risarcimento del d<strong>anno</strong> – Rito accelerato - Termine di proposizione –<br />

Dimidiazione – Non si applica.<br />

Risarcimento del d<strong>anno</strong> – Prescrizione – Dies a quo.<br />

Non si applica all’azione risarcitoria proposta in via autonoma la dimidiazione dei<br />

termini processuali prevista dall’art. 119, secondo comma, C.P.A. per le impugnative<br />

riguardanti le procedure di affidamento dei servizi pubblici, sussistendo solo rispetto<br />

a queste le esigenze di contenimento dei tempi dell’azione giudiziaria.<br />

Il definitivo superamento della c.d.”pregiudizialità amministrativa” ha comportato<br />

come conseguenza la generale applicazione del principio, già affermato anteriormente<br />

all’entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo, per cui il dies a<br />

quo della prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del d<strong>anno</strong> coincide con<br />

la data del provvedimento lesivo, e non più con quella del passaggio in giudicato della<br />

sentenza che lo ha annullato.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 15 settembre <strong>2011</strong>, n. 1336 - Pres. Allegretta – Est. Picone –<br />

A. (avv. Colapinto) c. Comune di <strong>Bari</strong> (avv.ti Capruzzi e Cioffi).<br />

Ricorsi amministrativi – Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica –<br />

Trasposizione in sede giurisdizionale – In materia di procedure di affidamento<br />

dei pubblici servizi - Inammissibilità.<br />

L’art. 8, primo comma, lett. b), del d.lgs. n. 53 del 2010 (oggi trasfuso nell’art.120<br />

comma I del Codice del Processo Amministrativo) secondo cui gli atti delle procedure<br />

di affidamento dei pubblici servizi “sono impugnabili unicamente mediante ricorso al<br />

tribunale amministrativo regionale competente” deve essere interpretato nel senso di<br />

escludere, in tale materia, la proponibilità di ricorsi amministrativi, ivi compreso<br />

288


quello straordinario al Presidente della Repubblica, anche se successivamente<br />

trasposto in sede giurisdizionale.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 15 settembre <strong>2011</strong>, n. 1337 – Pres. Allegretta – Est. Adamo –<br />

G.O.F. (avv. Faconda) c. Comune di Molfetta (avv.ti Colella e Mongelli).<br />

Ambiente - Impianti eolici - Dichiarazione di incostituzionalità di una norma -<br />

Operatività.<br />

Ambiente – Impianti eolici – Sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità di<br />

una norma – Poteri del giudice.<br />

La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma ha efficacia erga omnes e<br />

retroattiva, perciò si applica non solo al giudizio nel corso del quale è stata sollevata<br />

la questione ma d’ufficio a tutti i giudizi non ancora definiti con sentenza passata in<br />

giudicato.<br />

Il giudice amministrativo può trarre d’ufficio, senza che all’uopo sia necessaria<br />

autonomo impulso di parte, tutte le conseguenze derivanti dalla declaratoria di<br />

incostituzionalità di una norma, anche se pronunciata in differente giudizio. Sussiste,<br />

infatti, uno strettissimo rapporto tra le posizioni soggettive fatte valere in giudizio e le<br />

norme di legge di volta in volta dichiarate incostituzionali. [Si veda , in senso<br />

conforme, Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 5 gennaio <strong>2011</strong>, n. 2]<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 15 settembre <strong>2011</strong>, n. 1338 – Pres. Allegretta – Est. Adamo –<br />

C.C.P.L. (avv.ti Matassa e Docimo) c. F.S.E. e S.A. S.r.l. (avv.ti Ancora e Schiano).<br />

Contratti pubblici – volgimento della procedura – Offerta - Giudizio<br />

sull'anomalia – Natura – Discrezionalità tecnica - Oggetto – Motivazione.<br />

Secondo un principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza in tema di<br />

anomalia dell’offerta negli appalti pubblici, caratterizzati dalla complessità della<br />

disciplina specialistica di riferimento e dall’opinabilità dell’esito delle valutazioni, il<br />

giudizio della stazione appaltante costituisce esplicazione di discrezionalità tecnica, e,<br />

in quanto tale, sfugge al sindacato intrinseco del giudice amministrativo, salvo non<br />

emergano specifiche e dirette contestazioni in merito alla legittimità dei criteri di<br />

valutazione o in merito alla loro palese violazione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 15 settembre <strong>2011</strong>, n. 1340 – Pres. Allegretta – Est. Adamo –<br />

G. I. E. R. 7 S.r.l. (avv.ti D’Ambrosio e Pastore) c. Provincia di Foggia (n. c.).<br />

Ambiente - Valutazione impatto ambientale (VIA) – Silenzio-rifiuto –<br />

Ammissibilità – artt. 31, 43 e 44 d. lgs. n. 152/2006.<br />

289


L’obbligo, per l’Amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini perentori<br />

sulle istanze di compatibilità ambientale costituisce principio fondamentale della<br />

materia non derogabile dalle Regioni e dagli enti delegati.[Si veda , in senso<br />

conforme, Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 10 febbraio <strong>2011</strong>, n. 244]<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 19 settembre <strong>2011</strong>, n. 1367 – Pres. Adamo – Est. Picone –<br />

D.W. s.r.l. e M. s.r.l. (avv. ti A. Mescia e G. Mescia ) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv.<br />

Dentamaro)<br />

Ambiente – Autorizzazione unica - Esecuzione delle decisioni giurisdizionali -<br />

Adempimento della PA al giudicato del GA – Silenzio assenso<br />

Silenzio assenso - Ambiente – Valutazione d’impatto ambientale – Procedura –<br />

Unione Europea – Violazione delle norme comunitarie<br />

Unione Europea – Rinvio pregiudiziale – Ambito di applicazione – Teoria<br />

dell’atto chiaro<br />

Ambiente - Valutazione di impatto ambientale – Procedura – Finalità – Preavviso<br />

di diniego<br />

Ambiente - Valutazione di impatto ambientale – Annullabilità del provvedimento<br />

– Corte Costituzionale - Giudizio di costituzionalità delle leggi<br />

La sentenza di accoglimento, pronunciata su ricorso avverso l’inerzia<br />

dell’Amministrazione, contenente ordine di dar corso alla procedura di rilascio<br />

dell’autorizzazione unica ambientale, trova corretta esecuzione ove l’Amministrazione<br />

annulli in autotutela il silenzio-assenso e ottemperi all’obbligo di provvedere, in senso<br />

favorevole o sfavorevole al ricorrente.<br />

La procedura di valutazione d’impatto ambientale, in rispetto degli artt. 2, 3, 4, 5 e 6<br />

della Direttiva 85/337 CE, deve concludersi con un provvedimento esplicito che<br />

chiarisca le ragioni di compatibilità o incompatibilità ambientale del progetto, di<br />

conseguenza la formazione del silenzio assenso dell’amministrazione non è<br />

ammissibile.<br />

Quando una norma comunitaria che s’intende applicare risulta chiara e<br />

comprensibile, tale da non lasciar spazio ad alcun ragionevole dubbio, non sussiste la<br />

necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.<br />

Nell’ambito della procedura di valutazione d’impatto ambientale, pur riconoscendosi<br />

la natura provvedimentale dell’atto conclusivo, non sussiste l’obbligo di preavviso di<br />

rigetto ex art. 10 bis della legge 241/1990, dal momento che tale provvedimento<br />

290


comporta solo la necessità di un rinvio della procedura, e non configura un rigetto<br />

dell’iniziativa progettuale.<br />

In tema di valutazione d’impatto ambientale, deve essere annullato il provvedimento<br />

conclusivo della procedura di screening ambientale che abbia come presupposto<br />

esclusivo l’applicazione di una norma dichiarata incostituzionale.<br />

Tar <strong>Puglia</strong> <strong>Bari</strong>, Sez. I, 19 settembre <strong>2011</strong>, n. 1369 – Pres. Adamo – Est. Picone – I.<br />

s.p.a. (avv. Cassar) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Liberti).<br />

Ambiente - Autorizzazione unica ambientale – Competenze dei comuni<br />

Ambiente – Valutazione d’impatto ambientale – Finalità<br />

Ambiente – Valutazione d’impatto ambientale - Giudizio di compatibilità<br />

ambientale – Annullabilità del provvedimento – Eccesso di potere<br />

In materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, la<br />

stipulazione di una convenzione onerosa tra un’impresa e il Comune non ha alcuna<br />

efficacia vincolante ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione<br />

dell’impianto sul proprio territorio, posto che non sussiste alcuna potestà in capo al<br />

Comune di selezionare l’impresa titolata alla realizzazione degli impianti<br />

Nel procedimento volto alla verifica della valutazione d’impatto ambientale,<br />

l’Amministrazione gode di un’amplissima discrezionalità che si esprime non solo<br />

tramite un giudizio tecnico, suscettibile in quanto tale di verificazione sulla base di<br />

oggettivi criteri di misurazione, ma anche attraverso l’apprezzamento degli interessi<br />

pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione<br />

dell’opera, apprezzamento sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi<br />

sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all’Amministrazione.<br />

In tema di valutazione d’impatto ambientale, sussiste uso sviato del potere da parte<br />

dell’amministrazione che ha illegittimamente giudicato incompatibile, dal punto di<br />

vista ambientale, la realizzazione di un progetto, sulla base di circostanze che<br />

avrebbero dovuto trovare attenzione in una fase procedimentale successiva e distinta,<br />

ossia nella conferenza di servizi preordinata al rilascio dell’autorizzazione unica.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 19 settembre <strong>2011</strong>, n. 1370- Pres. Adamo – Est. Picone – I. T.<br />

s.r.l.- I.T.S. s.r.l. (avv. De Gasperi) c. I.R.C.C.S. I. T. (avv. Caricato)<br />

Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei<br />

settori ordinari - Disciplinare di gara- Offerta: violazione di un onere formale-<br />

Par condicio- Esclusione dalla gara.<br />

291


Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei<br />

settori ordinari – Offerta: formalità e presentazione - Partecipazione alla gara.<br />

E' legittima e doverosa l'esclusione dell'impresa che abbia redatto l'offerta in modo<br />

difforme dal disciplinare di gara che, prescrivendo l'indicazione al ribasso<br />

percentuale in cifre e in lettere, sancisca espressamente l'esclusione in caso di<br />

violazione di tale onere formale, non essendo consentito alla commissione di gara di<br />

ammettere l'offerta difforme attraverso un'illegittima disapplicazione della lex<br />

specialis della procedura, con violazione della par condicio dei concorrenti.<br />

In tema di appalto, la circostanza che un concorrente, in sede di presentazione<br />

dell'offerta, abbia indicato soltanto in cifre e non anche in lettere la percentuale di<br />

ribasso, non può costituire motivo di esclusione dalla gara, laddove l'offerta<br />

economica contenga comunque la doppia indicazione, in cifre e in lettere, di tutti i<br />

singoli prezzi unitari, sì che non possa ingenerarsi alcuna incertezza sulla consistenza<br />

dell'offerta stessa.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 22 settembre <strong>2011</strong>, n. 1373- Pres. Allegretta – Est. Adamo –<br />

S.M.C s.r.l. (avv. Lorusso) c. Comune Ruvo di <strong>Puglia</strong> (avv. De Marzo)<br />

Contratti pubblici- Procedura di affidamento– Giurisdizione - Giurisdizione<br />

esclusiva del giudice amministrativo.<br />

Contratti pubblici- Procedura di affidamento - Garanzia dell'offerta- Cauzione<br />

provvisoria: natura e funzione.<br />

La procedura di affidamento di lavori pubblici, non ancora sfociata nel contratto, è<br />

sottoposta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.<br />

In tema di appalto, la cauzione provvisoria rappresenta garanzia di serietà e<br />

affidabilità dell'offerta che serve a dare alla stazione appaltante un ragionevole<br />

affidamento sul fatto che tutta l'attività amministrativa di scelta del contraente non sia<br />

spesa inutilmente e conduca alla stipulazione del contratto d'appalto.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 22/09/<strong>2011</strong>, n. 1374 – Pres. Allegretta – Est. Picone – L. s.p.a.<br />

e L. s.r.l. (avv. Valla) c. Istituto di Ricovero e Cura Giovanni Paolo II - Istituto<br />

Oncologico di <strong>Bari</strong> (avv. Notarnicola).<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Legittimazione ad agire –<br />

Concorrente escluso – Limiti.<br />

Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei<br />

settori ordinari – Criteri di selezione delle offerte – Tabelle FISE – Derogabilità.<br />

292


L’impresa legittimamente esclusa da una gara non ha titolo a contestare gli esiti e la<br />

regolarità delle successive fasi procedimentali.<br />

Le tabelle ministeriali FISE contengono, per alcune voci, dati non inderogabili, pur<br />

tuttavia è pacifico che ad esse sia assegnata la funzione di parametro legale (ai sensi<br />

dell’art. 86 del d. lgs. n. 163 del 2006). Ciò comporta che lo scostamento dalle voci di<br />

costo ivi indicate può esser accettato solo quando risulti puntualmente giustificato e<br />

corroborato da significativi ed univoci dati probatori (si veda, in senso conforme: Tar<br />

<strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 7 giugno 2010 n. 2257).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 22 settembre <strong>2011</strong>, n. 1375 – Pres. Allegretta – Est. Adamo –<br />

A. s. r. l., M. s. r. l., C. s. r. l. (avv. Volpe) c. Ministero delle Infrastrutture e dei<br />

Trasporti e Ministero della Giustizia, (avv. distrettuale dello Stato di <strong>Bari</strong>),<br />

Commissione di Manutenzione presso Corte di Appello di <strong>Bari</strong>, Ministero delle<br />

Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale OO.PP. per la <strong>Puglia</strong> e la<br />

Basilicata (n. c.).<br />

Comportamento della PA – Comportamento contrattuale e precontrattuale –<br />

Principio dispositivo.<br />

Processo amministrativo – Istruttoria – Limiti alla valutazione equitativa del<br />

d<strong>anno</strong>.<br />

Il criterio del 10% del prezzo base d’asta, ai sensi dell'articolo 345 l. n. 2248 del<br />

1865, All. F, poi ripreso dall'articolo 134 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.<br />

163, seppure in grado di fondare una presunzione su quello che normalmente è l'utile<br />

ritraibile dall'esecuzione di un appalto, non può essere oggetto di un'applicazione<br />

automatica e indifferenziata, non derogando la disposizione che ne facoltizza l’uso il<br />

principio dispositivo in materia di riparto degli oneri probatori sancito dall’art. 2697<br />

c.c., poi confermato nella specifica materia dei contratti pubblici dall’art. 124 del d.<br />

lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.d. codice del processo amministrativo).<br />

Il ricorso alla valutazione equitativa del d<strong>anno</strong> (in base al combinato disposto degli<br />

articoli 1226 e 2056 del codice civile) è confinato all'ipotesi d’impossibilità o di grave<br />

difficoltà di assolvere all'onere probatorio,venendo a costituire un apprezzamento il<br />

quale serve a colmare le lacune probatorie nella determinazione del preciso<br />

ammontare del d<strong>anno</strong> del quale almeno sia stata provata la sua sussistenza (si veda,<br />

in senso conforme, Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 12 gennaio <strong>2011</strong> n. 21).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 22 settembre <strong>2011</strong>, n. 1376 – Pres. Allegretta – Est. Picone –<br />

E. s. r. l. (avv. Paccione) c. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della <strong>Puglia</strong> e<br />

Basilicata (avv. Romano).<br />

293


Principi dell’azione amministrativa – Principi derivanti dall’ordinamento<br />

comunitario – Principio di legittimo affidamento – Interpretazione di clausole del<br />

bando di gara equivoche.<br />

Discrezionalità – Sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica –<br />

Valutazione delle offerte nelle gare d’appalto.<br />

Nelle ipotesi di equivocità delle prescrizioni del bando di gara, la tutela del legittimo<br />

affidamento impone che si dia alla lex specialis una lettura idonea a salvaguardare la<br />

posizione dei concorrenti in buona fede, dispensandoli dal dover ricostruire,<br />

attraverso indagini integrative, ulteriori ed inespressi significati della volontà della<br />

stazione appaltante, che vanifichino il principio di massima partecipazione e<br />

l’interesse pubblico all’individuazione della migliore offerta.<br />

Il giudizio comparativo operato nelle gare d’appalto, caratterizzate dalla complessità<br />

delle discipline specialistiche di riferimento e dall’opinabilità dell’esito della<br />

valutazione, sfugge al sindacato intrinseco del giudice amministrativo, se non vengono<br />

in rilievo specifiche contestazioni circa la plausibilità dei criteri valutativi o circa la<br />

loro manifesta violazione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 28 settembre <strong>2011</strong>, n. 1397 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile<br />

– A.T.I. P.L. s.a.s. - B.T.C. s.r.l. (avv. Petrarota) c. Comune di Trani (avv. Capurso).<br />

Contratti pubblici – Procedura di affidamento – Offerta – Contenuto - Oneri di<br />

sicurezza – Ribasso - Ammissibilità - Esclusione.<br />

Annullabilità del provvedimento – Omessa comunicazione dell’avvio del<br />

procedimento – art. 21 octies comma II l. n. 24/1990 – Esclusione dalla gara -<br />

Attività vincolata – Principio raggiungimento dello scopo – Applicabilità.<br />

In applicazione di un principio generale dell’ordinamento giuridico, gli oneri di<br />

sicurezza non sono soggetti a ribasso percentuale e dovendo essere corrisposti in<br />

misura invariabile non costituiscono un elemento economico da ricomprendere<br />

nell’offerta. E’ pertanto doverosa, oltre che legittima, l’esclusione dalla gara di un<br />

concorrente che abbia inserito tali oneri nella somma sulla quale operare il ribasso.<br />

L’art. 21 octies, comma II della legge n. 241/1990, espressione del principio del<br />

raggiungimento dello scopo, è applicabile all’ipotesi di omessa comunicazione ex art.<br />

7, l. n.241/1990 di avvio del procedimento di esclusione dalla gara, purchè risulti<br />

evidente, a fronte della violazione specifica e non ambigua della clausola del bando di<br />

gara, che la stazione appaltante sarebbe giunta alla stessa conclusione, avendo il<br />

potere esercitato natura vincolata.<br />

294


IIª SEZIONE<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 14 settembre <strong>2011</strong>, n. 1323 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio<br />

– D.P.S. et altri (avv. Vitone) c. Comune di <strong>Bari</strong> (avv. Farnelli)<br />

Processo amministrativo - Ricorso giurisdizionale – Improcedibilità – Per<br />

sopravvenuta carenza di interesse - Mancata impugnazione del provvedimento<br />

Il ricorso giurisdizionale con cui si fa valere l’illegittimità del diniego di rilascio di<br />

una concessione edilizia diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse<br />

nel caso in cui la pubblica amministrazione reiteri tale diniego, fondandolo su motivi<br />

nuovi ed ulteriori rispetto al precedente e il ricorrente ometta di impugnare il<br />

successivo provvedimento.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 14 settembre <strong>2011</strong>, n. 1325 – Pres. Guadagno - Est. Ravasio –<br />

A.R. (Avv.ti Calvani, Gentile) c. Comune di Bisceglie<br />

Comune – Organi di Governo – Competenze del sindaco – Sicurezza Urbana –<br />

Ordinanze extra ordinem – art 54 Tuel – Presupposti<br />

Comune - Sicurezza Urbana – Incolumità pubblica – Definizione<br />

Al sindaco, in qualità di ufficiale di Governo, è riconosciuta la possibilità di derogare<br />

all’ordinamento giuridico vigente a mezzo delle c.d. ordinanze contingibili ed urgenti,<br />

di cui all’art. 54 Tuel, solo a fronte della necessità di prevenire ed eliminare gravi<br />

pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e la sicurezza urbana. Pertanto tali<br />

ordinanze sono consentite solo laddove abbiano ad oggetto misure caratterizzate da<br />

provvisorietà, in quanto non destinate a dare un regolamento stabile, ciò sul<br />

presupposto che le suddette, proprio perché extra ordinem, non possono essere<br />

emanate per fronteggiare esigenze prevedibili e permanenti, ma solo in presenza di<br />

urgente necessità di provvedere in ordine a situazioni eccezionali di pericolo attuale e<br />

imprevedibile.<br />

Con l’espressione “incolumità pubblica” si indicano le situazioni in cui vi è una<br />

compromissione della normale e pacifica convivenza idonea a degenerare in veri e<br />

propri disordini ovvero tale da indurre la popolazione ad abbandonare il centro<br />

urbano, per mancanza di servizi o di sicurezza sociale.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 14 settembre <strong>2011</strong>, n. 1327 - Pres. Guadagno – Est. Ravasio<br />

– R.T., L.L. e M.A.P. (avv.ti Nicassio e Ronzini) c. Azienda Ospedaliero -<br />

Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia (avv. Mastropieri) e I.C., R.M.D.B., R.T.,<br />

M.R.C., C. S., N.S., C.P., M.R.M. e R.M.D.B. (avv. Fatigato).<br />

295


Giurisdizione – In materia di Pubblico Impiego - Controversia relativa ad atti<br />

amministrativi di macro-organizzazione - Giurisdizione del G.A. – Sussiste.<br />

Lavoro alle dipendenza della P.A. – Dotazioni organiche – Determinazione -<br />

Discrezionalità – Limiti – Posizioni soggettive già acquisite – Sussiste –<br />

Aspettative di carriera – Non sussiste.<br />

In materia di pubblico impiego, sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo in<br />

ordine alla domanda di annullamento di atti di “macro-organizzazione”: a mezzo di<br />

essi, infatti, la Pubblica Amministrazione non incide sui singoli rapporti individuali di<br />

lavoro, ma adotta un nuovo assetto organizzativo, disponendo una rideterminazione<br />

della sua dotazione organica.<br />

La determinazione delle dotazioni organiche è espressione della discrezionalità<br />

attribuita alla Pubblica Amministrazione nell’esercizio del potere di autoorganizzazione,<br />

potere il quale, se incontra dei limiti nelle posizioni soggettive già<br />

acquisite, non può invece essere condizionato da mere speranze o aspettative di fatto<br />

dei propri dipendenti in ordine alla progressione di carriera. Ne consegue che esso è<br />

sindacabile in sede giurisdizionale solo nei limiti del tradizionale sindacato di<br />

legittimità.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 14 settembre <strong>2011</strong>, n. 1328 - Pres. Guadagno – Est. Serlenga<br />

– C. D.D.R., RA., C.C. e R.C.(avv. Lobascio) c. Comune di Ruvo di <strong>Puglia</strong> ( avv.<br />

Milella) e F.P.<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Piante organiche – Progressione verticale -<br />

Procedura di selezione – Domanda di partecipazione – Presentazione – Modalità<br />

– A mezzo del servizio postale.<br />

Nell’ambito di una procedura di selezione interna finalizzata alla progressione<br />

verticale, la presentazione a mani di una domanda di partecipazione presenta le stesse<br />

garanzie della presentazione a mezzo del servizio postale, a meno che tale ultima<br />

modalità non sia prescritta dall’avviso di selezione - lex specialis della procedura<br />

selettiva - a pena di esclusione: solo in tal caso, infatti, si avrebbe la compressione in<br />

radice di qualsiasi discrezionalità dell’Amministrazione procedente.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 14 settembre <strong>2011</strong>, n. 1329 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga<br />

– V.C. (avv. Follieri) c. Comune di Foggia ( avv. De Vitto)<br />

Motivazione del provvedimento – Difetto di motivazione – Richiamo a pluralità di<br />

296


prescrizioni – Assenza di specificazione – Illogicità della motivazione – Sussiste –<br />

Emendabilità per integrazione – Esclusione<br />

Sussiste il vizio di carenza ed illogicità della motivazione nel caso in cui la norma<br />

richiamata dal provvedimento amministrativo contenga una pluralità di disposizioni e<br />

non sia dato cogliere con immediatezza quale delle molteplici prescrizioni sia stata<br />

violata nel caso concreto; tale vizio non è emendabile dalla P.A. con successive<br />

specificazioni di elementi di fatto e di diritto, configurandosi all’uopo<br />

un’inammissibile integrazione postuma della motivazione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 16 settembre <strong>2011</strong>, n. 1346 - Pres. Guadagno – Est. Serlenga<br />

– D.C. (avv. Paccione) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Stato).<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. - Alloggi di servizio - Condizioni di uso e<br />

concessione (art. 6 c.1 e art. 7 c. 1, L.497/78)<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. - Alloggi di servizio – Applicabilità a personale<br />

non dipendente del Ministero della Difesa (artt. 6 e 7, L. 497/78) - Esclusione<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. - Alloggi di servizio gratuito – Attribuzione –<br />

Condizioni<br />

Dal combinato disposto dell’art. 6, punto 1, e dell’art. 7, comma 1, della L. n. 497/78,<br />

risulta che l’alloggio di servizio può essere concesso dalla Pubblica Amministrazione,<br />

gratuitamente, a coloro cui sia affidata in modo continuativo la custodia dell’edificio<br />

o dell’impianto in cui ha sede l’alloggio stesso, nonché ai consegnatari di depositi e<br />

magazzini isolati; a titolo oneroso, a prescindere dalla qualifica di consegnatario.<br />

Gli articoli 6 e 7 della L. n. 497/78, facendo riferimento agli alloggi di servizio di cui<br />

all’art. 1 della medesima legge, e cioè agli alloggi che il Ministero della Difesa<br />

realizza o acquista al fine di metterli a disposizione dei propri dipendenti, non sono<br />

direttamente applicabili al personale dipendente da altri Ministeri<br />

La qualità di consegnatario non é di per sé sufficiente ai fini della attribuzione<br />

dell’alloggio di servizio gratuito, occorrendo a tal fine che il consegnatario alleghi e<br />

dimostri di avere in gestione, in via continuativa, un deposito o un magazzino<br />

“isolato”.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 16 settembre <strong>2011</strong>, n. 1347 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio<br />

– C.C. srl (avv. Didonna) c. Regione <strong>Puglia</strong> et altri (avv. Patroni Griffi)<br />

Processo amministrativo - Ricorso giurisdizionale – In materia di costruzione di<br />

residenze sanitarie – Ricorso avverso il parere di compatibilità regionale (L.r. n.<br />

4/2010) – Interesse ad agire – Sussistenza – Ratio<br />

297


Sanità pubblica - Ospedali, ambulatori, case di cura in genere - Residenze<br />

sanitarie assistenziali - Casa di cura e soggiorno - Qualificazione -<br />

Determinazione della finalità - Necessità<br />

È ammissibile il ricorso con cui si fa valere l’illegittimità del parere di compatibilità<br />

regionale per la costruzione di una residenza sanitaria assistita, nonostante sia stato<br />

presentato prima dell’entrata in vigore della l.r. n. 4/10. Infatti, la previsione del<br />

termine biennale di efficacia dei pareri di compatibilità, previsto dal comma 2/bis<br />

dell’art. 7 l.r. n. 8/04, così come modificato dalla l.r. n. 4/10, valevole dall’entrata in<br />

vigore della stessa, non determina l’intangibilità, fino al 2012, dei pareri rilasciati<br />

precedentemente alla sua entrata in vigore. Sicché sussiste l’interesse ad agire del<br />

ricorrente al fine di ottenere l’annullamento del parere illegittimo.<br />

Ai fini della qualificazione di una struttura assistenziale come R.S.A, è necessaria per<br />

il rilascio del parere di compatibilità regionale, la determinazione del tipo di finalità<br />

cui è preordinata una struttura assistenziale denominata “Casa di cura e soggiorno per<br />

anziani” è una mera quaestio facti. Infatti, tale denominazione se, da una parte, non<br />

rientra in alcune delle definizioni dell’art. 43 della l n. 19/2006 - che qualifica le<br />

strutture per anziani a seconda della finalità cui sono preordinate - ; dall’altro, nulla<br />

dice in ordine alla tipologia degli anziani ai quali essa si rivolge e, in particolare, non<br />

consente di inferire la sua destinazione ad anziani affetti da patologie cronicodegenerative<br />

e non autosufficienti, requisiti indispensabili per la classificazione della<br />

struttura come RSA.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 16 settembre <strong>2011</strong>, n. 1348 - Pres. Guadagno – Est. Ravasio<br />

– G.G. (avv.ti Di Benedetto e Dicuonzo) c. Azienda Ospedaliero-Universitaria<br />

Ospedali Riuniti di Foggia (avv.ti Pappalepore e Mastopieri) et altri<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Assunzioni - Procedure concorsuali –<br />

Rapporto tra gli atti della procedura - Atto di esclusione del candidato – Atto di<br />

approvazione della graduatoria finale – Definizione - Invalidità viziante - Sussiste<br />

Il rapporto che corre tra l’atto di esclusione da una procedura concorsuale e la<br />

approvazione della graduatoria finale non si pone in termini di invalidità caducante,<br />

ma di invalidità viziante, con la conseguenza che, in caso di controversia, oltre alla<br />

impugnazione dell’atto di esclusione dal concorso va impugnato anche il successivo<br />

provvedimento conclusivo dello stesso.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 16 settembre <strong>2011</strong>, n. 1349 - Pres. Guadagno – Est. Ravasio<br />

– V.L. (avv.ti Macchione e Piemontese) c. Conservatorio Statale di Musica "Umberto<br />

298


Giordano" di Foggia, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (Avv.<br />

Stato) e D. M. (avv. Marzocco).<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Assunzioni - Concorso pubblico – Omessa<br />

valutazione dei titoli – Revisione della graduatoria finale – Interesse.<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Assunzioni - Concorso pubblico – In materia<br />

di insegnamento di una disciplina musicale - Bando - Condizioni di<br />

partecipazione - Richiamo ad atti amministrativi - Circolare Ministeriale n. 2661<br />

dell’11 aprile 2007 – Mancato richiamo – Effetti – Traduzione e dichiarazioni in<br />

lingua italiana di titoli di studio esteri – Non necessità<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Assunzioni - Concorso pubblico – In materia<br />

di insegnamento di una disciplina musicale – Bando – Valutazione titoli -<br />

Richiamo alla Circolare Ministeriale n. 1672 del 7 ottobre 2002 - Titolo<br />

equipollente conseguito all’estero – Riconoscimento<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Assunzioni - Concorso pubblico – In materia<br />

di insegnamento di una disciplina musicale – Bando – Valutazione dei titoli -<br />

Richiamo alla Circolare Ministeriale n. 1672 del 7 ottobre 2002 - Dicitura “ogni<br />

altro diploma” – Interpretazione.<br />

Processo Amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Azione di d<strong>anno</strong> –<br />

Ripartizione dell’onere probatorio<br />

Persiste l’interesse del candidato, secondo classificato all’esito di una procedura<br />

selettiva indetta da un Conservatorio Statale relativamente all’insegnamento di una<br />

disciplina musicale, all’annullamento degli atti della procedura medesima, al fine di<br />

ottenere la revisione e la attualizzazione della graduatoria che non abbia tenuto conto<br />

del maggiore e rilevante punteggio cui il candidato avrebbe avuto diritto se solo fosse<br />

stato valutato un titolo di studio conseguito all’estero (con conseguente espletamento,<br />

in assenza di un titolo legittimo, del servizio messo a concorso da altro concorsista<br />

classificatosi al primo posto).<br />

Qualora un bando di concorso, costituente lex specialis di una procedura selettiva,<br />

relativo all’insegnamento di una disciplina musicale, non richiami in alcun punto la<br />

circolare ministeriale n. 2661 dell’11 aprile 2007, che é l’unica a stabilire<br />

specificamente che i titoli di studio esteri per essere valutati debbono essere corredati<br />

della traduzione in lingua italiana e della relativa dichiarazione di valore rilasciata<br />

dalle Autorità diplomatiche, né prescriva particolari adempimenti relativamente ai<br />

titoli conseguiti all’estero, il candidato, nella certificazione delle attestazioni dei titoli<br />

conseguiti all’estero, non è tenuto a sapere di dover provvedere a tali adempimenti.<br />

Nell’ambito di una procedura selettiva relativa all’insegnamento di una disciplina<br />

musicale indetta da un Conservatorio Statale, ove il bando richiami, al fine della<br />

valutazione dei titoli, la circolare ministeriale n. 1672 del 7 ottobre 2002 - a mente<br />

della quale viene attribuito un punteggio pari a 1.5 “per ogni altro diploma di<br />

Conservatorio, Istituto Musicale Pareggiato, di Accademia di Belle Arti Statali o<br />

Legalmente Riconosciute o di Istituto Superiore per le Industrie Artistiche” - ,<br />

l’attribuzione al candidato di un punteggio supplementare per un diploma conseguito<br />

all’estero non comporta una doppia valutazione ove un titolo equipollente sia stato già<br />

299


conseguito in Italia; l’esperienza maturata all’estero non può che contribuire a<br />

rendere più ricco e variegato il bagaglio culturale del candidato, in ragione del<br />

diverso contesto culturale e sociale in cui tale esperienza matura: ogni esperienza di<br />

apprendimento é, in campo musicale, unica, e come tale suscettibile di arricchire lo<br />

studente.<br />

Nell’ambito di una procedura selettiva relativa all’insegnamento di una disciplina<br />

musicale indetta da un Conservatorio Statale, il dato letterale della circolare n.1672<br />

del 7 ottobre 2002 assegna il punteggio supplementare di punti 1,5 ad “ogni altro<br />

diploma” conseguito dal candidato, senza limitare tale valutazione ai soli diplomi di<br />

livello o di natura diversi da quello che dà titolo a partecipare al concorso. Tale<br />

punteggio può quindi essere attribuito anche per i diplomi di primo livello - e non solo<br />

a quelli specialistici - ed anche a quelli conseguiti all’estero, e ciò per la ragione che<br />

il punteggio di che trattasi all’evidenza premia qualsiasi tipo di studi musicali che il<br />

candidato sia riuscito a portare a termine in più oltre a quello minimo necessario per<br />

partecipare alla procedura di selezione.<br />

Il candidato danneggiato da una procedura concorsuale irregolare non può ottenere<br />

la condanna della Pubblica Amministrazione al risarcimento dei danni, qualora non<br />

assolva all’onere probatorio sullo stesso incombente: nelle azioni di carattere<br />

civilistico la parte deve assolvere rigorosamente a tale onere probatorio e, pertanto,<br />

l’ordine di acquisizione può essere legittimamente disposto dal giudice solo ove la<br />

parte dimostri di essersi attivata e di non aver potuto acquisire la disponibilità dei<br />

documenti necessari a provare il suo diritto.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 16 settembre <strong>2011</strong>, n. 1350 – Pres. Guadagno - Est. Ravasio –<br />

C.S. (Avv. Testini) c. Questura di Foggia, Ministero dell’Interno (Avvocatura distr.le<br />

Stato di <strong>Bari</strong>)<br />

Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - Permesso di<br />

soggiorno - Rilascio o rinnovo - Preclusione - In presenza di una sentenza di<br />

condanna irrevocabile per uno dei reati considerati dall'art. 26 comma 7 bis, del<br />

d.lgs. n. 286/1998<br />

Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - Permesso di<br />

soggiorno - Rilascio o rinnovo - Preclusione – Attività di natura vincolata - In<br />

presenza di una sentenza di condanna irrevocabile per uno dei reati considerati<br />

dall'art. 26 comma 7 bis, del d.lgs. n. 286/1998 – art 21 octies l. n. 241/1990 -<br />

Annullamento per vizi procedimentali – Preclusione<br />

Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - Permesso di<br />

soggiorno - Rilascio o rinnovo - Preclusione – Attività di natura vincolata - In<br />

presenza di una sentenza di condanna irrevocabile per uno dei reati considerati<br />

dall'art. 26 comma 7 bis, del d.lgs. n. 286/1998 – Obbligo di comunicazione<br />

300


dell’avvio del procedimento ex art 7 l. n. 241/1990 – Non sussiste<br />

Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - Permesso di<br />

soggiorno - Rilascio o rinnovo – Attività discrezionale – In pendenza di un<br />

giudizio penale per l’accertamento di uno dei reati considerati dall'art. 26 comma<br />

7 bis, del d.lgs. n. 286/1998 – Effetti<br />

L'esistenza di una sentenza di condanna irrevocabile per uno dei reati considerati<br />

dall'art. 26, comma 7 bis, del d.lgs. n. 286/1998 vigente, assume portata preclusiva del<br />

rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero, a prescindere dagli<br />

effetti che, a detta condanna, siano ricollegabili nella prospettiva della responsabilità<br />

penale, e ciò in quanto la preclusione in esame rappresenta un effetto di natura<br />

amministrativa che la legge fa derivare dal mero fatto storico di aver riportato una<br />

condanna per determinati reati, quale indice presuntivo di pericolosità sociale o,<br />

quanto meno, di riprovevolezza (non meritevolezza ai fini della permanenza in Italia)<br />

del comportamento tenuto dallo straniero.<br />

Ove sia intervenuta una sentenza di condanna irrevocabile per uno dei reati<br />

considerati dall'art. 26 comma 7 bis, del d.lgs. n. 286/1998 vigente, è precluso il<br />

rilascio del permesso di soggiorno, ditalché, ai sensi dell’art 21 octies, comma 2, della<br />

l. n. 241/1990, non può nemmeno disporsi l’annullamento dello stesso, per meri vizi<br />

procedimentali, in quanto la determinazione non poteva essere diversa, perché le<br />

disposizioni normative applicabili sono di natura vincolata.<br />

L’esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna irrevocabile per uno dei reati<br />

considerati dall'art. 26 comma 7 bis, del d.lgs. n. 286/1998 vigente, preclude il rilascio<br />

del permesso di soggiorno e, trattandosi di attività di natura vincolata, non potrà<br />

disporsi l’annullamento per violazione dell’obbligo cui all’art. 7 della l. n. 241/1990,<br />

in quanto, le tutele previste dalla suddetta legge sono funzionali per una<br />

partecipazione non formale, ma attiva del privato al procedimento amministrativo,<br />

con un contributo in termini istruttori, astrattamente utile all’amministrazione per<br />

avere piena contezza dei presupposti di fatto, consentendoLe eventualmente di<br />

pervenire ad una diversa determinazione.<br />

La decisione in merito al rilascio del permesso di soggiorno costituisce attività<br />

discrezionale nelle ipotesi in cui non sia ancora intervenuta una sentenza irrevocabile<br />

di condanna, non costituendo quella un presupposto necessario, potendo la P.A.<br />

decidere anche sulla base di meri indizi, ditalchè, solo in tal caso possono trovare<br />

ingresso i vizi procedimentali eventualmente dedotti per l’annullamento del<br />

provvedimento stesso.<br />

(Conforme: Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, sentenza 16 settembre <strong>2011</strong>, n. 1351)<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 16 settembre <strong>2011</strong>, n. 1352 – Pres. Est. Guadagno – M.L.<br />

(Avv. Testini) c. Ministero dell’Interno e U.T.C. (Avvocatura distr.le Stato di <strong>Bari</strong>)<br />

301


Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) -<br />

Regolarizzazione ex art 1-ter della l. n. 102/2009 - Diniego - Per comprovato<br />

disinteresse del datore di lavoro - Legittimità - Effetti<br />

Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) -<br />

Regolarizzazione ex art 1-ter della l. n. 102/2009 – presupposti e ratio legis<br />

Il procedimento di emersione ex art. 1-ter della l. n. 102/2009 è rimesso all'iniziativa<br />

esclusiva del datore di lavoro, sicché, ove il predetto datore dimostri il suo disinteresse<br />

per il buon esito di tale procedimento - non potendo egli essere obbligato a stipulare<br />

un contratto di lavoro - la P.A. viene a trovarsi nell'impossibilità di concluderlo con un<br />

provvedimento finale favorevole all'emersione del lavoratore straniero, in quanto, il<br />

comma 2 dell'art. 1-ter citato, condiziona l'avvio del procedimento di emersione<br />

all'impulso del solo datore di lavoro, con l'esclusione di ogni potere di impulso in capo<br />

allo straniero lavoratore irregolare.<br />

La procedura per il rilascio di un provvedimento finale favorevole all'emersione del<br />

lavoratore straniero, non può essere finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno<br />

in attesa di occupazione, essendo la stipula del contratto di soggiorno, mero<br />

presupposto per il perfezionamento della pratica suddetta, in quanto la stessa non può<br />

che essere finalizzata alla prosecuzione del rapporto del lavoro irregolare della cui<br />

emersione si tratta, non essendo interesse dello Stato consentire, in massa, ad<br />

immigrati privi di attività lavorativa, la permanenza nel territorio.<br />

(Conformi: Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, sentenze 16 settembre <strong>2011</strong>, nn. 1353, 1354,<br />

1355, 1356, 1357, 1358 e 1359)<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 16 settembre <strong>2011</strong>, n. 1360 – Pres. Guadagno - Est. Serlenga<br />

– W.T. Spa (Avv.ti Agostinacchio, Sartorio) c. Comune di Valenzano (Avv. Totaro)<br />

Regolamenti – Regolamenti degli enti locali – Regolamento comunale derogato da<br />

sopravvenuta norma primaria – Disapplicazione dell’atto da parte del giudice –<br />

Necessità – Effetti sui provvedimenti applicativi – Motivazione del provvedimento<br />

- Difetto di motivazione – Sussiste<br />

Allorquando un regolamento comunale appaia in parte derogato da una sopravvenuta<br />

normativa di rango primario, il giudice, a prescindere dalle censure articolate dalle<br />

parti, è tenuto a disapplicarne la parte gravata, sicché, nell’ipotesi in cui la P.A.<br />

adottati un provvedimento in applicazione del vecchio regolamento comunale, la<br />

disapplicazione delle prescrizioni regolamentari travolge il provvedimento stesso,<br />

privandolo di presupposto per difetto assoluto di motivazione.<br />

(Conforme: Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, sentenza 16 settembre <strong>2011</strong>, n. 1361)<br />

302


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 16 settembre <strong>2011</strong>, n. 1362 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga<br />

– A. A. B e B. srl (avv.ti Ruffolo, Profeta, Lasala) c. Regione <strong>Puglia</strong>.<br />

Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Zone protezione speciale (Zps) –<br />

Aree umide – Definizione - Ratio<br />

E’ illegittima l’inclusione tra le ZPS (Zone Protezione Speciale) delle aree umide che<br />

sono tali non già in natura, ma solo in ragione dell’intervento dell’uomo; ciò in<br />

quanto il regime vincolistico conseguente all’inclusione si tradurrebbe<br />

nell’imposizione di una vera e propria obbligazione propter rem, non prevista<br />

legislativamente, di porre in essere l’attività necessaria a mantenere una situazione<br />

artificiale e a sopportarne i relativi ingenti costi, peraltro senza alcuna misura<br />

compensativa, con un vincolo di destinazione, prima assente, diretto ad ostacolare un<br />

diverso utilizzo della zona.<br />

(Conforme: Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, sentenza 16 settembre <strong>2011</strong>, n. 1363)<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 16 settembre <strong>2011</strong>, n. 1365 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio<br />

– P.B et altri (avv. Rodio) c. Comune di Bitritto et altri (avv. Lorusso)<br />

Giurisdizione - Competenza dei giudici speciali – Procedimento amministrativo<br />

per titolo edilizio - Parere autorità di bacino – Impugnazione del parere -<br />

Competenza del Tribunale delle acque pubbliche - Non sussiste – Ratio - Natura<br />

del parere - Atto interno al procedimento amministrativo – Effetti – Competenza<br />

del G.A.<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Costruzione: nozione agli effetti dell’obbligo delle<br />

concessioni - Intervento edilizio – Distinzione tra manutenzione straordinaria e<br />

ristrutturazione edilizia – Criteri – Effetti<br />

Edilizia ed urbanistica – Vincoli di inedificabilità - Zone soggette a vincolo<br />

idrogeologico – Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) – Inibizione<br />

delle ristrutturazioni edilizie – Ratio - Potere dell’Autorità di Bacino<br />

Provvedimento amministrativo – Contenuto - Mancata indicazione del termine e<br />

dell’autorità alla quale ricorrere – Illegittimità del provvedimento – Esclusione –<br />

Possibilità di rimessione in termini – Sussiste<br />

Nel caso in cui, nel corso di un procedimento amministrativo finalizzato al rilascio di<br />

un titolo edilizio, l’autorità preposta alla pianificazione e controllo delle zone soggette<br />

a vincolo idrogeologico rilasci un parere, tale atto è impugnabile dinanzi al giudice<br />

303


amministrativo e non al Tribunale delle Acque Pubbliche. Infatti, l’art. 143 comma 1<br />

lett. a) del R.D. 1775/33 devolve alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque<br />

pubbliche il sindacato sui provvedimenti definitivi adottati in materia di acque<br />

pubbliche, ma nel caso di specie viene in considerazione un parere che, per quanto<br />

vincolante, é interno ad un procedimento amministrativo.<br />

La qualificazione di un intervento edilizio come ristrutturazione edilizia o<br />

manutenzione straordinaria dipende da un elemento di natura meramente oggettiva<br />

che é costituito dalla tipologia delle opere per le quali si chiede il titolo edilizio. Nel<br />

caso di crollo spontaneo di due dei muri perimetrali, intervenuto in corso d’opera, le<br />

opere necessarie a ristabilire l’edificio nella sua sagoma e volumetria originaria<br />

v<strong>anno</strong> ormai al di là della manutenzione straordinaria. Questa si caratterizza non solo<br />

per il fatto che essa non implica mutamento dei volumi, delle superfici e delle<br />

destinazioni d’uso, ma altresì dal fatto che comporta, al massimo, la sostituzione di<br />

parti dell’ edificio originario, senza integrare, però, la demolizione e successiva<br />

ricostruzione del fabbricato, tipizzata, invece, dall’art. 3 comma 1 lett. d) del dpr n.<br />

380/2001 come ristrutturazione edilizia. Qualificato l’intervento come<br />

ristrutturazione, è necessaria la presentazione di una variante all’originario permesso<br />

di costruire.<br />

Il sistema previsto dalle norme del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (c.d<br />

P.A.I.) tende a contemperare l’esigenza di assicurare l’incolumità pubblica nelle zone<br />

classificate ad alta pericolosità idraulica con i diritti dei cittadini che in tali zone<br />

h<strong>anno</strong> già costruito. In virtù di tale ratio, il fatto che il P.A.I. non consenta, nelle zone<br />

ad alta pericolosità idraulica, gli interventi di ristrutturazione edilizia denuncia<br />

l’intento di salvaguardare l’abitabilità dei soli edifici che già esistevano nella<br />

consistenza che essi avevano al momento della approvazione del P.A.I.. L’alto rischio<br />

idraulico di tali zone giustifica, invece, l’interdizione a realizzare le ristrutturazioni<br />

edilizie. E’ quindi essenziale per il perseguimento delle finalità del P.A.I. che gli<br />

interventi edilizi siano correttamente qualificati, e ciò giustifica il potere dell’Autorità<br />

di Bacino di qualificare tali interventi e che un intervento edilizio possa divenire<br />

inammissibile in corso d’opera in conseguenza della necessità di realizzare lavori<br />

originariamente non previsti.<br />

La mancata indicazione, nel provvedimento amministrativo, del termine e dell’autorità<br />

alla quale ricorrere non inficia la legittimità dello stesso. Nel caso di impugnazione<br />

tardiva o innanzi ad una autorità non competente, l’omissione in esame giustifica, al<br />

più, la rimessione in termini dei ricorrenti: essa, invece, non integra un vizio proprio<br />

del provvedimento oggetto di gravame.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 29 settembre <strong>2011</strong>, n. 1406 – Pres. Pasca - Est. Ravasio – F.S.<br />

(Avv. D’Ambrosio) c. Comune di <strong>Bari</strong> (Avv. Cioffi), L.C. (Avv. Grimaldi)<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale - Interesse a ricorrere –<br />

Avverso provvedimenti autorizzatori di occupazione di suolo pubblico - Sussiste<br />

304


Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Avverso provvedimenti<br />

autorizzatori di occupazione di suolo pubblico - Termini - Decorrenza – Dies a<br />

quo – Piena ed effettiva conoscenza dell’atto - Necessità<br />

Edilizia e urbanistica – Occupazione di suolo pubblico – Procedimento di<br />

autorizzazione – Pareri - Parere obbligatorio delle circoscrizioni territorialmente<br />

competenti – Inderogabilità<br />

Edilizia e urbanistica – Occupazione di suolo pubblico – Provvedimento<br />

ampliativo dell’occupazione – Interclusione del passaggio ai pedoni - Violazione<br />

dell’art. 20 del Codice della strada - Sussiste<br />

Nell’ipotesi di provvedimenti amministrativi che autorizzano l’occupazione di suolo<br />

pubblico, sussiste l’interesse del ricorrente a chiederne l’annullamento, quando gli<br />

stessi interferiscono direttamente con la propria sfera giuridica.<br />

Il termine per l’impugnativa degli atti che autorizzano l’occupazione di suolo pubblico<br />

decorre, nei confronti di colui che ne riceve una lesione particolare, dal momento<br />

della piena ed effettiva conoscenza dell’atto, non potendosi ad essa equiparare la<br />

pubblicazione dell’atto all’albo pretorio.<br />

Nell’ipotesi in cui, ai fini dell’adozione di un provvedimento che autorizzi<br />

l’occupazione temporanea o permanente del suolo pubblico, sussista l’obbligo per<br />

l’autorità procedente, di assumere il parere obbligatorio delle Circoscrizioni<br />

territorialmente competenti, tale obbligo non può essere derogato sul semplice<br />

presupposto che la medesima Circoscrizione si fosse già pronunciata, positivamente,<br />

in tempi non risalenti, su un identico progetto di ampliamento.<br />

Il provvedimento con cui si autorizza un ampliamento dell’occupazione del suolo<br />

pubblico, viola l’art 20 del Codice della strada quando non venga assicurato uno<br />

spazio di almeno due metri, in adiacenza ai fabbricati, e dunque, all’interno del<br />

marciapiedi stesso, che consenta un libero passaggio per i pedoni, nella esigenza di<br />

evitare che quelli siano costretti a camminare in adiacenza alla carreggiata.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 29 settembre <strong>2011</strong>, n. 1407– Pres. Pasca - Est. Ravasio –<br />

L.M. & C. Snc (Avv.ti Antonucci, Piacquaddio) c. Ministero dello Sviluppo<br />

Ecomonico (Avvocatura Distrettuale dello Stato), C. Spa (Avv.ti Baldini, Ruggiero)<br />

Sovvenzioni, contributi, sussidi – Agevolazioni finanziarie alle imprese –<br />

Presupposti e funzione<br />

Sovvenzioni, contributi, sussidi – Agevolazioni finanziarie alle imprese –<br />

Presupposti – Onere della prova<br />

305


Sovvenzioni, contributi, sussidi – Agevolazioni finanziarie alle imprese – Revoca<br />

del finanziamento – Natura giuridica – Presupposti<br />

Sovvenzioni, contributi, sussidi – Agevolazioni finanziarie alle imprese – Revoca<br />

del finanziamento – Per fatto imputabile al destinatario del provvedimento –<br />

Legittimo affidamento – Non sussiste<br />

Premesso che gli aiuti di stato devono svolgere la funzione di incentivare una nuova<br />

produttività e di sollecitare nuovi investimenti, essi possono essere concessi solo alle<br />

imprese che non abbiano già avviato, in maniera autonoma ed indipendente, gli<br />

investimenti per i quali, poi, viene chiesta l’incentivazione pubblica, non potendo tali<br />

contributi essere utilizzati per compensare ex post scelte di investimento che<br />

l’imprenditore avrebbe comunque effettuato, perché in grado di sostenerne il relativo<br />

onere interamente con mezzi propri.<br />

Grava sul soggetto interessato all’ottenimento del finanziamento pubblico, l’onere di<br />

provare che lo stesso sia destinato alla realizzazione di nuovi investimenti e di nuova<br />

produttività, non potendo, tale finanziamento, concedersi al solo fine di consentire la<br />

realizzazione di un ampliamento dell’attività produttiva preesistente.<br />

Quando l’Amministrazione competente accerti che un provvedimento di ammissione<br />

ad un finanziamento pubblico sia stato concesso erroneamente, per fatto imputabile al<br />

destinatario dello stesso, è tenuta a revocarlo, pena l’esposizione ad un procedimento<br />

di infrazione per erogazione di aiuti di stato non ammissibili, in quanto, in tali ipotesi,<br />

la revoca costituisce un atto dovuto.<br />

Quando un provvedimento di ammissione ad un finanziamento pubblico venga<br />

successivamente revocato dall’Amministrazione procedente, perché concesso<br />

erroneamente, per fatto imputabile al destinatario dello stesso, in capo a quest’ultimo<br />

non può dirsi sorto alcun legittimo affidamento sull’intangibilità del provvedimento<br />

stesso, non sussistendo buona fede.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 29 settembre <strong>2011</strong>, n. 1416 – Pres. Pasca – Est. Ravasio -<br />

C.E.V.D.M (avv. Lorusso) c. Comune di Barletta et altri (avv.ti Cuocci Martorano,<br />

Palmiotti)<br />

Processo amministrativo - Ricorso giurisdizionale - Legittimazione ad agire –<br />

Interesse ad impugnare la concessione edilizia - Rapporto di vicinitas –<br />

Sufficienza – Ratio - Indice presuntivo<br />

Edilizia ed urbanistica - Piani regolatori generali – Norme tecniche di attuazione<br />

(Nta) – Natura – Atti a contenuto generale – Autonoma impugnazione –<br />

Esclusione - Impugnazione congiunta del provvedimento esecutivo – Necessità -<br />

Effetti sul decorso dei termini<br />

306


Edilizia ed urbanistica - Piani regolatori generali - Elaborati grafici - Natura<br />

integrativa - Prevalenza sulle norme di attuazione<br />

Edilizia ed urbanistica - Piani regolatori generali – Modifica – Procedimento di<br />

correzione materiale - Interpretazione della volontà della P.A. - Inammissibilità<br />

Edilizia ed urbanistica - Piano di lottizzazione - Convenzione di lottizzazione -<br />

Rapporto tra gli atti - Presupposizione necessaria – Sussiste – Effetti<br />

dell’illegittimità del piano – Inefficacia della convenzione<br />

È legittimato a impugnare una concessione edilizia il confinante dell’opera<br />

costruenda; la vicinitas, infatti, costituisce indice presuntivo dell’interesse a<br />

impugnare.<br />

Le Norme Tecniche di Attuazione di uno strumento urbanistico sono atti a contenuto<br />

generale, recanti prescrizioni a carattere normativo e programmatico, destinate a<br />

regolare la futura attività edilizia e, in quanto tali, non sono di per sé immediatamente<br />

lesive di posizioni giuridiche soggettive di singoli, per cui la loro impugnazione può<br />

avvenire soltanto unitamente all’impugnazione del provvedimento che ne costituisca la<br />

concreta applicazione e il termine per la proposizione del relativo ricorso decorre non<br />

dalla data di pubblicazione della norma di piano, bensì dalla piena conoscenza del<br />

provvedimento esecutivo.<br />

Le previsioni degli elaborati grafici del Piano Regolatore integrano ed h<strong>anno</strong> efficacia<br />

vincolante anche se le stesse non trovano riscontro nella normativa di piano; pertanto,<br />

per togliere validità ad un segno grafico inserito nella planimetria adottata ed<br />

approvata occorre fornire la prova positiva che esso è stato apposto erroneamente o,<br />

comunque, in contrasto con specifiche ed univoche indicazioni di piano.<br />

La modifica dello strumento urbanistico in sede di emenda di errore materiale può<br />

essere disposta solo ove tale attività non comporti un’attività interpretativa<br />

dell’effettiva volontà dell’ amministrazione.<br />

Tra il piano di lottizzazione e la convenzione di lottizzazione sussiste un rapporto di<br />

presupposizione necessaria, in virtù del quale l’adozione dell’uno costituisce l’unico<br />

presupposto per la stipula dell’altro; sicché, nel caso in cui il primo sia dichiarato<br />

illegittimo, il secondo è inidoneo a produrre effetti.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 29 settembre <strong>2011</strong>, n. 1417 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – A.<br />

& C. sas (avv. Di Cagno) c. Comune di <strong>Bari</strong> ( avv. Farnelli)<br />

Edilizia ed urbanistica - Violazione di piani regolatori e regolamenti edilizi<br />

comunali – Opere realizzate con licenza di costruzione in precario – Condono<br />

edilizio - Inammissibilità – Ratio - Assenza di abusività fino al termine di efficacia<br />

del titolo<br />

307


Edilizia ed urbanistica - Violazione di piani regolatori e regolamenti edilizi<br />

comunali – Opere realizzate con licenza di costruzione in precario – Condono<br />

edilizio – Inammissibilità – Effetti – Obbligo di provvedere sull’istanza di<br />

condono – Non sussiste – Esclusione del silenzio-assenso<br />

Edilizia ed urbanistica - Violazione di piani regolatori e regolamenti edilizi<br />

comunali – Opere realizzate con licenza di costruzione in precario – Condono<br />

edilizio – Inammissibilità - Comportamento del richiedente<br />

È inammissibile la domanda di condono edilizio avente ad oggetto opere realizzate in<br />

forza della licenza di costruzione in precario. Infatti, presupposto del condono è<br />

l’abusività dell’opera e tale presupposto sussiste, quanto alle opere realizzate in base<br />

ad una concessione precaria, solo dopo la scadenza del termine di efficacia del titolo<br />

edilizio precario o solo dopo la scadenza del termine comunque fissato dalla p.a per la<br />

rimozione delle opere.<br />

La domanda di condono avente ad oggetto un’opera precaria è inammissibile,<br />

mancando il carattere abusivo della stessa. Da ciò consegue che non può maturarsi<br />

sulla stessa alcun silenzio-assenso e che il Comune, in tal caso, non ha neppure<br />

l’obbligo di istruire la relativa pratica, una volta accertata la non abusività dell’opera<br />

oggetto di istanza di condono.<br />

Non può essere condonata un’opera precaria in quanto da una parte, l’interessato in<br />

qualsiasi momento può chiedere alla p.a, ove sussista la compatibilità con le norme<br />

urbanistiche vigenti, il rilascio di un titolo edilizio definitivo; dall’altra si deve<br />

considerare che in tal caso condonare significherebbe premiare un comportamento del<br />

privato che in certo senso é anche più “truffaldino” di quello del “normale abusivista<br />

edilizio”: questo almeno si prende la responsabilità di realizzare un’opera abusiva<br />

facendo tutto da solo, mentre colui che costruisce su titolo precario é qualcuno che<br />

prima induce l’Amministrazione a rilasciare un titolo edilizio, impegnandosi a<br />

rimuovere l’opera precaria a semplice richiesta, e poi, presentando la domanda di<br />

condono edilizio, dimostra di recedere da tale impegno.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 29 settembre <strong>2011</strong>, n. 1418 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – G.P<br />

et altri (avv. Ursini) c. Comune di <strong>Bari</strong> (avv. Valla)<br />

Edilizia ed urbanistica – Pug – Procedimento di ritipizzazione urbanistica –<br />

Obbligo della P.A. di provvedere – Sussiste – Istanza di ritipizzazione – Silenzioinadempimento<br />

- Illegittimità<br />

Il silenzio serbato dalla p.a su un’istanza di ritipizzazione di destinazione urbanistica<br />

non dà luogo ad un silenzio significativo bensì ad una mera inerzia, cioè ad un<br />

silenzio-rifiuto. In virtù di tale qualificazione, da una lato, la domanda spiegata dal<br />

privato deve qualificarsi come domanda di accertamento di silenzio-rifiuto e non come<br />

308


domanda di annullamento, dall’altro, sussiste l’obbligo della p.a di rispondere con<br />

provvedimento espresso a tale domanda.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 29 settembre <strong>2011</strong>, n. 1419 – Pres. Pasca - Est. Ravasio –<br />

Curatela del Fallimento A. srl (Avv. Dodaro) c. Comune di Bitonto (Avv. Valla)<br />

Processo amministrativo – Interruzione del giudizio – Eventi interruttivi - Morte<br />

di una parte – Riassunzione – Termine – Dies a quo<br />

Processo amministrativo – Fattispecie - Sopravvenuta dichiarazione di fallimento<br />

della parte ricorrente – Deposito della costituzione della curatela senza previa<br />

notifica – Irregolarità – Sanatoria<br />

Processo amministrativo – Istanza di fissazione dell’udienza di merito –<br />

Presupposti - Fattispecie - Sopravvenuta dichiarazione di fallimento della parte<br />

ricorrente – Costituzione della curatela – Ultrattività dell’originaria istanza di<br />

fissazione dell’udienza di merito – Sussiste<br />

Risarcimento del d<strong>anno</strong> – D<strong>anno</strong> da perdita di chance – D<strong>anno</strong> all’immagine -<br />

Onere della prova – Mezzi di prova<br />

Risarcimento del d<strong>anno</strong> – Onere della prova – Ratio – Pienezza del principio<br />

dispositivo<br />

Risarcimento del d<strong>anno</strong> – Onere della prova – Mancato assolvimento - Effetti<br />

Ove il processo venga interrotto per morte di una delle parti, il termine per riassumere<br />

il giudizio interrotto, decorre dal momento in cui colui cui spetta di riassumerlo,<br />

venga a conoscenza della dichiarazione di interruzione che il procuratore della parte<br />

“deceduta” effettua formalmente in udienza, o tramite atto ritualmente notificato al<br />

procuratore della controparte, pertanto, occorre tenere distinto il momento in cui si<br />

verifica l’evento interruttivo da quello in cui viene formalmente comunicato alle altre<br />

parti e acquisito agli atti del giudizio, in quanto, a tutela della parte deceduta, la<br />

causa interruttiva, benché operante di diritto, produce effetti sul processo solo a<br />

seguito della comunicazione ufficiale che di essa sia stata data alle parti ed al giudice.<br />

Nell’ipotesi in cui, nel corso del giudizio, sopravvenga la dichiarazione di fallimento<br />

della parte ricorrente, l’irregolarità insita nel fatto che la costituzione del curatore<br />

fallimentare sia avvenuta con atto depositato ma non anche notificato, risulta<br />

completamente sanata per aver l’atto stesso, raggiunto il suo scopo, ossia quello di<br />

dare nuovo impulso al procedimento salvaguardando il contraddittorio con la<br />

controparte.<br />

L’onere di depositare l’istanza di fissazione dell’udienza di discussione sussiste<br />

309


quando una precedente domanda non sia mai stata depositata ovvero quando, dopo il<br />

deposito, il ricorso sia stato chiamato in udienza ma poi rinviato a nuovo ruolo,<br />

pertanto, l’originaria domanda di fissazione dell’udienza, presentata dalla parte poi<br />

dichiarata fallita nel coro del giudizio, deve considerarsi ancora “attiva” allorché<br />

intervenga la costituzione in giudizio della curatela fallimentare.<br />

Nell’ipotesi in cui il ricorrente lamenti di essere stato costretto a rinunciare ad un<br />

programma di investimento, in conseguenza del comportamento tenuto dalla P.A., è<br />

tenuto a quantificare e provare, anche tramite perizia tecnica, il d<strong>anno</strong> effettivamente<br />

subito, ad allegare idonea documentazione attestante le spese sopportate, nonché, ove<br />

venga altresì richiesto un risarcimento per d<strong>anno</strong> all’immagine, quantomeno a<br />

dimostrare che la notizia disdicevole abbia avuto una, seppur minima, divulgazione.<br />

Le domande a carattere risarcitorio sono soggette all’onere probatorio pieno poiché il<br />

principio dispositivo temperato dal metodo acquisitivo, trova applicazione innanzi al<br />

Giudice Amministrativo solo allorché si tratti di istruire le azioni di annullamento, ma<br />

non anche quando vengano in considerazione azioni di natura prettamente civilistica,<br />

quali sono le azioni risarcitorie, ove al giudice è precluso di ricorrere a consulenze<br />

tecniche d’ufficio.<br />

In merito alle domande a carattere meramente risarcitorio sollevate dinanzi al G.A.,<br />

gravando in capo al ricorrente l’onere probatorio pieno, le eventuali carenze<br />

istruttorie incidono, non solo sulla determinazione del quantum ma anche dell’an del<br />

d<strong>anno</strong>, non essendo dimostrata neppure la sua esistenza ontologica, di conseguenza<br />

che, pure l’indagine relativa alla sussistenza dell’elemento della colpa in capo alla<br />

Amministrazione resistente diventa del tutto inutile, non sussistendo gli estremi per<br />

accogliere la domanda risarcitoria formulata.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 29 settembre <strong>2011</strong>, n. 1420 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – C.<br />

N. Coop. Edil. (avv. Palieri) c. Regione <strong>Puglia</strong><br />

Edilizia popolare ed economica - Edilizia agevolata – Assegnazione – Requisiti<br />

soggettivi – Presunzione di possesso ex lr n. 7/2002 – Natura assoluta- Esclusione<br />

della prova contraria<br />

L’art. 49 della lr n. 7/2002, in materia di edilizia agevolata, innesta una presunzione<br />

juris et de jure di possesso dei requisiti soggettivi nei confronti delle persone che siano<br />

nel possesso, da almeno dieci anni, di alloggi realizzati con contributi pubblici,<br />

sempreché la relativa costruzione risulti ultimata da almeno dieci anni; trattandosi di<br />

una presunzione assoluta, é sottratto all’amministrazione il potere di fornire la prova<br />

del fatto contrario.<br />

310


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 29 settembre <strong>2011</strong>, n. 1421 – Pres. Pasca – Est. Ravasio –<br />

S.M. srl (avv. Riccardi) c. Comune di <strong>Bari</strong> (avv.ti Baldi, Lonero Baldassarra).<br />

Espropriazione – Piano Insediamento Produttivo (Pip) - Piano particellare per<br />

l’esproprio – Impugnazione – Sopravvenuta decadenza del vincolo ablatorio –<br />

Improcedibilità dell’impugnazione<br />

In materia di espropriazione delle aree necessarie ad eseguire il PIP (Piano<br />

Insediamento Produttivo), deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuto<br />

difetto di interesse, il ricorso avverso il piano particellare per l’esproprio, qualora si<br />

sia verificata la decadenza del vincolo ablatorio; tanto poiché il piano particellare,<br />

ancorché non formalmente annullato, non sarebbe comunque sufficiente a sorreggere<br />

un’eventuale procedura espropriativa.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 29 settembre <strong>2011</strong>, n. 1422 – Pres. Pasca – Est. Ravasio –<br />

P.D et altri (avv. De Marco) c. Comune di Cellamare et altri (avv. Palumbo)<br />

Processo amministrativo - Ricorso giurisdizionale – Termini – Decorrenza -<br />

Conoscenza della lesività dell’atto<br />

Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso<br />

di costruire) – Costruzione attigua al confine – Legittimità - Valutazione –<br />

Parametri – Norme di diritto civile – Nta del Piano regolatore<br />

Il termine di impugnazione di un permesso di costruire inizia a decorrere dal momento<br />

in cui il ricorrente ha avuto piena conoscenza della lesività dell’atto impugnato; tale<br />

momento può divergere ed essere distante nel tempo dalla data di rilascio dello stesso<br />

e dalla data di inizio dei lavori.<br />

La legittimità di una costruzione attigua al confine su cui il vicino aveva già realizzato<br />

un’altra costruzione deve essere valutata alla stregua delle norme di diritto civile e<br />

delle norme di attuazione del piano regolatore, senza che abbia alcuna rilevanza il<br />

consenso del confinante; la concessione edilizia che acconsente alla realizzazione di<br />

tale opera, in deroga alle prescrizioni legali e regolamentari, deve dirsi illegittima.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 29 settembre <strong>2011</strong>, n. 1423 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – M.<br />

M. (avv.ti Casucci, Casamassima) c. Comune di Sannicandro di <strong>Bari</strong> et altri<br />

Ordinanze contingibili ed urgenti – In materia igienico-sanitaria – Presupposti –<br />

Prevenzione di pericoli alla incolumità pubblica – Destinatari dell’ordinanza -<br />

Definizione<br />

311


Il provvedimento con cui il Sindaco dispone la sistemazione igienico-sanitaria di<br />

un’area in cui sono custoditi animali abbandonati, è qualificabile come ordinanza<br />

contingibile ed urgente ex art. 54 Tuel, stante la necessità di prevenire un pericolo per<br />

l’incolumità pubblica. Il destinatario di tali ordinanze deve essere individuato in<br />

coloro i quali sono in grado di adempiere alle prescrizioni dell’ordinanza, siano essi<br />

proprietari o meri detentori dell’area anche se tali soggetti non coincidono con i<br />

responsabili del comportamento illecito.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 29 settembre <strong>2011</strong>, n. 1424 - Pres. Pasca – Est. Ravasio –<br />

L.T. (avv. Sancipriani) c. ASL <strong>Bari</strong> (avv. Trotta).<br />

Giurisdizione – In materia di Pubblico Impiego - Controversie relative alla<br />

proroga di contratti per incarichi dirigenziali a tempo determinato –<br />

Giurisdizione del G.O. – Sussiste - Ratio - Atto di gestione del rapporto<br />

individuale di lavoro.<br />

In applicazione dell’art. 63 del d. lgs. n. 165/2001, va affermata la giurisdizione del<br />

Giudice Ordinario, e non quella del Giudice Amministrativo, in ordine ad una<br />

controversia avente ad oggetto la deliberazione con cui una P.A. dispone la proroga<br />

della durata di contratti per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo<br />

determinato: la deliberazione, infatti, incide unicamente sulla fase esecutiva di singoli<br />

rapporti di lavoro, non venendo in considerazione, in tale ipotesi, un atto di macroorganizzazione<br />

né un atto finalizzato alla assunzione ed alla instaurazione di un nuovo<br />

rapporto di lavoro.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 29 settembre <strong>2011</strong>, n. 1426 - Pres. Pasca – Est. Ravasio –<br />

T.D. (avv. Veneto) c. IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II” (avv. De Feo).<br />

Giurisdizione – In materia di Pubblico Impiego - Concorso pubblico riservato -<br />

Controversia relative alla revoca del bando – Procedura selettiva di interesse di<br />

un solo candidato - Giurisdizione del G.A. – Sussiste - Ratio<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Assunzioni - Procedure concorsuali – Revoca<br />

del bando prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande –<br />

Ricorso giurisdizionale – Notificazione – Omessa notifica ai interessati –<br />

Inammissibilità del ricorso - Esclusione<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Assunzioni – Blocco del turn-over (l n.<br />

191/2009 e lr n. 12/2010) – Effetti - Procedure concorsuali riservate –<br />

312


Inammissibilità<br />

In materia di pubblici concorsi, nel caso in cui l'Amministrazione abbia revocato un<br />

bando di concorso riservato, la controversia avente ad oggetto l'accertamento della<br />

legittimità della revoca appartiene alla giurisdizione dell'Aga: sebbene il<br />

provvedimento di revoca possa aver riguardato una procedura concorsuale di<br />

interesse per un solo candidato dipendente, essendo la procedura selettiva<br />

teoricamente aperta ad altri dipendenti, essa non può essere configurata come atto di<br />

gestione di un singolo rapporto di lavoro.<br />

In materia di pubblici concorsi, nel caso in cui l'Amministrazione abbia revocato un<br />

bando di concorso prima della scadenza del termine per la presentazione delle<br />

domande di partecipazione, è ammissibile il ricorso avente ad oggetto l'accertamento<br />

della legittimità della revoca benché non notificato ad alcuno dei controinteressati,<br />

qualora, nel momento in cui sia intervenuta la revoca, il ricorrente non sia stato nelle<br />

condizioni di individuare i possibili contro interessati.<br />

Ove la normativa statale, per le Regioni in stato di squilibrio economico-finanziario,<br />

implichi il blocco automatico del turn-over - e cioè la impossibilità di sostituire il<br />

personale che cessa dal servizio con nuovo personale (comma 76 della l n. 191/2009)<br />

- ed ove, d’altro canto, la normativa regionale (lr <strong>Puglia</strong> n.12/2010) preveda il divieto,<br />

benché circoscritto nel tempo, per i direttori generali di ASL, Aziende ospedaliere<br />

universitarie, Istituti di ricovero a carattere scientifico pubblici, di procedere alla<br />

copertura di posti vacanti mediante conferimento di incarichi a tempo indeterminato o<br />

determinato, consentendo solo la mobilità tra ASL ed enti del Servizio sanitario<br />

regionale, un Istituto sanitario pubblico locale, quand’anche sia nelle condizione di<br />

poterlo fare, non può portare a termine una procedura concorsuale riservata sino a<br />

che permanga tale blocco di assunzioni.<br />

(Conforme: Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, sentenza 29 settembre <strong>2011</strong>, n.1427)<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 29 settembre <strong>2011</strong>, n. 1428 - Pres. Pasca – Est. Ravasio –<br />

C.D.M., C.A., V.B. e L.L. (avv. Gallo) c. Regione <strong>Puglia</strong>, ASL <strong>Bari</strong> (avv. Trotta) e<br />

M.P., I.R., N.G. (avv. ti Chiaia Noya e Garofalo)<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In materia di Pubblico<br />

Impiego – Procedura selettiva – Esclusione – Nomina nelle more del giudizio -<br />

Sopravvenuta carenza d'interesse a ricorrere - Sussiste.<br />

Con riferimento al ricorso, promosso da un dipendente pubblico con contratto a tempo<br />

determinato, avente ad oggetto la esclusione del dipendente dalla graduatoria<br />

compilata nell’ambito di una procedura selettiva tesa al conferimento di incarico a<br />

tempo indeterminato, la circostanza che il ricorrente, nelle more del giudizio, abbia<br />

continuato a lavorare, sia pure in forza di contratto a tempo determinato, e che<br />

successivamente, in ogni caso, abbia conseguito la reclamata nomina con contratto a<br />

313


tempo indeterminato, determina il venir meno di ogni interesse alla decisione sul<br />

merito del ricorso, anche a fini risarcitori.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 29 settembre <strong>2011</strong>, n. 1429 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – P.<br />

R. et altri. (avv.ti Daloiso e Matassa) c. Comune di Gioia del Colle et altri (avv.<br />

Matarrese)<br />

Motivazione del provvedimento – Difetto di motivazione – Rilevazione di motivi<br />

di diniego dell’istanza – Rilevazione in via esclusiva in sede giurisdizionale –<br />

Qualificazione - Integrazione postuma della motivazione - Inammissibilità<br />

Edilizia ed urbanistica - Violazione di piani regolatori e regolamenti edilizi<br />

comunali – Condono edilizio – Condizioni - Presentazione attestazioni di<br />

versamento – Non necessità – Ratio<br />

La rilevazione, da parte della p.a, in sede giurisdizionale anziché amministrativa, di<br />

inesattezze della domanda con cui il privato richiede il rilascio di un provvedimento<br />

amministrativo costituisce un’inammissibile tentativo di integrazione postuma della<br />

domanda.<br />

La mancata presentazione delle attestazioni dei versamenti successivi a quelli allegati<br />

alla domanda di condono non costituisce causa di rigetto della suddetta domanda in<br />

quanto, da un lato, non è rinvenibile alcuna disposizione che contenga una simile<br />

prescrizione, dall’altro, tenuto conto del principio di buon andamento, incombe sulla<br />

p.a l’onere di attivarsi per ottenere l’esibizione delle attestazioni in parola prima di<br />

determinarsi in via definitiva sull’istanza di condono.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 29 settembre <strong>2011</strong>, n. 1430 – Pres. Pasca - Est. Ravasio –<br />

V.D.L (Avv.ti Volpe, Poli, Vimborsati) c. Regione <strong>Puglia</strong> (Avv. Del Giudice)<br />

Giurisdizione – Giudice ordinario – Giurisdizione del G.O. per la tutela dei diritti<br />

soggettivi avverso la P.A. – In materia di sovvenzioni e contributi pubblici – Nella<br />

fase di erogazione o ritiro della sovvenzione - Sussiste<br />

In tema di sovvenzione e contributi pubblici, ove la controversia tra P.A. e destinatario<br />

del finanziamento sorga in relazione alla fase di erogazione o di ritiro della<br />

sovvenzione, sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario stesso,<br />

vengono in considerazione provvedimenti che, incidendo a valle di un precedente<br />

provvedimento attributivo del beneficio, interferiscono con la situazione di diritto<br />

soggettivo che esso aveva generato a favore del ricorrente, pertanto, la giurisdizione<br />

su tali provvedimenti spetta al G.O., in ossequio ai principi generali in materia di<br />

314


iparto di giurisdizione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 29 settembre <strong>2011</strong>, n. 1431 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – P.<br />

del S. di D’E. G.A. & C. snc (avv. Mastropasqua) c. Comune di Molfetta, Regione<br />

<strong>Puglia</strong> (Avv. Francesconi)<br />

Demanio e beni pubblici – Demanio marittimo – Concessioni – Rinnovo e<br />

ampliamento – Competenza ex art. 17 l.r. n. 17/2006 – Competenza dei Comuni -<br />

Sussiste<br />

In materia di concessioni per l’occupazione di aree demaniali marittime, è devoluta ai<br />

Comuni, anche nel regime transitorio delimitato temporalmente dall’entrata in vigore<br />

del Piano Regionale delle Coste, non solo la competenza al rinnovo di quelle già in<br />

essere, ma anche il rilascio di concessioni suppletive, che esse comportino o meno<br />

ampliamento dell’area oggetto di concessione ovvero opere idonee ad alterare il<br />

complesso. Tanto si evince dall’art. 17, comma 1, lett. f), l.r. n. 17/2006 il quale,<br />

rinviando genericamente alle “autorizzazioni ai sensi dell’art. 24 del regolamento per<br />

l’esecuzione del codice della navigazione”, non circoscrive l’esercizio di tale potere ai<br />

soli casi in cui la concessione suppletiva non comporti modificazione della estensione<br />

della zona demaniale e le opere non comportino alterazione sostanziale del<br />

complesso.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 29 settembre <strong>2011</strong>, n. 1432 – Pres. Pasca – Est. Ravasio –<br />

M.R. (avv. Foglia) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Sopraintendenza per i<br />

beni architettonici e per il Paesaggio (Avv. Stato)<br />

Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Autorizzazioni – Nulla osta<br />

paesaggistico – Rilasciato dal Comune – Annullamento ex art. 151 d lgs. n.<br />

490/1999 – Poteri della Sopraintendenza – Natura del controllo – Controllo di<br />

merito - Esclusione<br />

Il potere di annullamento ex art. 151 d lgs. n. 490/1999 delle autorizzazioni<br />

paesaggistiche rilasciate dalle Regioni o dagli enti da esse delegati, tra i quali i<br />

Comuni, attribuisce alla Soprintendenza il solo potere/dovere di effettuare un mero<br />

controllo di legittimità, non anche la possibilità di nuove valutazioni di merito da<br />

sostituirsi a quelle effettuate dall’ente titolare del relativo potere. Conseguenza ne è<br />

l’illegittimità dell’atto di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica comunale<br />

con il quale la Sopraintendenza si limiti a sovrapporre il proprio giudizio di merito<br />

sulla compatibilità delle opere che il ricorrente intenda effettuare con i valori<br />

315


paesaggistici tutelati, senza nulla eccepire in ordine alla legittimità<br />

dell’autorizzazione annullata.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 29 settembre <strong>2011</strong>, n. 1436 – Pres. Pasca - Est. Ravasio – G.<br />

D. E. (Avv. De Robertis) c. Ferrovie Sud Est e S. A. srl (Avv.ti Riccardi, Schiano)<br />

Giurisdizione – In materia di Pubblico Impiego – Trattamento economico –<br />

Indennità di contingenza – Determinazione dell’esatto importo – Difetto di<br />

giurisdizione del G.A. – Per preventivo giudicato del G.O. - Sussiste<br />

Nell’ipotesi in cui il G.A. e il G.O. si siano pronunziati sul medesimo oggetto (sull’an<br />

debeatur), in particolare, in merito al ricalcolo della retribuzione dovuta, in funzione<br />

della necessità di computare in ciascuno scatto di anzianità l’indennità di contingenza<br />

effettiva, sussiste un’innegabile duplicazione di giudicato, per cui, l’eventuale<br />

passaggio in giudicato della sentenza emessa dal G.O., con cui sia stato già accertato<br />

non solo l’an ma anche il quantum debeatur, preclude ogni ulteriore contestazione e<br />

accertamento dinanzi al G.A.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 29 settembre <strong>2011</strong>, n.1437 - Pres. Pasca – Est. Ravasio –<br />

T.A.M. (avv. Papa) c. Autorità di Bacino per la <strong>Puglia</strong> (Avv. Stato) e G.D.B. (avv. ti<br />

Tamassia e Violante).<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale - In materia di procedure<br />

concorsuali – Per il mero accertamento dei titoli posseduti - Interesse a ricorrere<br />

– Esclusione - Ratio<br />

Nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego,<br />

l’interesse del candidato all’esame dei motivi di ricorso non può reggersi solo sulla<br />

necessità di poter dimostrare in futuro, all’occasione di altre procedure concorsuali,<br />

la natura dei titoli posseduti; l’opzione contraria finirebbe per introdurre nel giudizio<br />

una azione di mero accertamento, avente ad oggetto la valutazione dei titoli del<br />

ricorrente, di per sé inammissibile per difetto di interesse ove sganciata da una<br />

procedura concorsuale in atto al momento del ricorso introduttivo del giudizio.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 29 settembre <strong>2011</strong>, n. 1438 - Pres. Pasca – Est. Ravasio –<br />

M.L. (avv. Poli) c. ASL <strong>Bari</strong> (avv. Trotta) e M. A., S.V., V.T., G. L.<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Assunzioni - Procedure concorsuali -<br />

316


Personale dirigenziale SSN – Valutazione titoli (art. 27, comma 7, drp n. 483/97) -<br />

Titolo di specializzazione ex d. lgs. n. 257/91 – Duplice valutazione - Necessità<br />

In tema di valutazione dei titoli in procedure concorsuali per la selezione di personale<br />

dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il comma 7 dell’art. 27 del drp n.<br />

483/1997 statuisce che la specializzazione conseguita ai sensi del d lgs. n. 257/91,<br />

quand’anche presa in considerazione quale requisito di ammissione, debba essere<br />

valutata due volte: mediante l’attribuzione del punteggio previsto dal comma 5 (per i<br />

titoli accademici e di studio in genere) e mediante l’attribuzione del punteggio previsto<br />

dal comma 7 (in quanto titolo di specializzazione conseguito ai sensi del D. L.vo<br />

257/91). Il punteggio di che trattasi non premia il fatto che il candidato abbia<br />

conseguito un titolo accademico, ma che l’abbia conseguito seguendo quel<br />

determinato cursus che rende il titolo conforme alle norme europee in materia di<br />

formazione specialistica a livello comunitario, e quindi spendibile anche al di fuori del<br />

territorio dello Stato.<br />

(Conforme: Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, sentenza 29 settembre <strong>2011</strong>, n. 1439)<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 29 settembre <strong>2011</strong>, n. 1441 – Pres. Guadagno - Est. Serlenga<br />

– Z.A. e I.G. (Avv. Cassetta) c. Comune di Bisceglie (Avv. Pignatelli)<br />

Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi - Opere pertinenziali - Qualificazione<br />

Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso<br />

di costruire) – Interventi edilizi - Opere pertinenziali – Assoggettamento alla<br />

disciplina urbanistica – Sussiste – Realizzazione non assentita – Effetti – Ordine<br />

di rimozione ex art. 27 del dPR n. 380/2001 – Necessità – Ratio - Attività vincolata<br />

La realizzazione di opere pertinenziali costituisce espressione di attività edilizia, come<br />

tale soggetta alla normativa vigente, non potendosi qualificare come attività di mera<br />

manutenzione ordinaria, restando altresì esclusa la qualificabilità come manutenzione<br />

straordinaria o restauro e risanamento conservativo, stante l’evidente alterazione di<br />

superfici e volumi di ingombro.<br />

Il regime autorizzatorio previsto per le opere pertinenziali presuppone la conformità<br />

delle stesse alla disciplina urbanistica vigente, pertanto, allorquando venga accertato<br />

che le stesse siano state realizzate in palese difformità dalle suddette prescrizioni, la<br />

sanzione della rimozione, cui all’art 27, comma 2, del Dpr n. 380/2001 costituisce<br />

espressione di attività vincolata in quanto volta al ripristino coattivo della legalità.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 29 settembre <strong>2011</strong>, n. 1442 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga<br />

– D.L. (avv. Spinazzola) c. Comune di san Ferdinando in <strong>Puglia</strong> (avv. Colopi)<br />

317


Edilizia ed urbanistica – Violazione di piani regolatori e regolamenti edilizi<br />

comunali – Ordine di rimozione – Natura – Attività Vincolata – Effetti sulla<br />

motivazione dell’atto – Ragioni dell’adozione dell’atto – Indicazione – Non<br />

necessità<br />

Edilizia ed urbanistica – Interventi edilizi – Su manufatti preesistenti – Profonda<br />

trasformazione dell’opera – Qualificazione – Ristrutturazione edilizia – Effetti –<br />

Concessione edilizia - Necessità<br />

L’atto con cui la p.a, in seguito alla rilevazione della violazione delle prescrizioni<br />

urbanistiche, intima al privato il ripristino dello stato dei luoghi è espressione di<br />

attività vincolata. Stante tale natura, l’atto non necessita dell’indicazione, in<br />

motivazione, delle ragioni che ne h<strong>anno</strong> determinato l’adozione, tenuto conto che tali<br />

ragioni risiedono anzitutto nella necessità di ripristino della legalità violata e del<br />

rispetto della normativa urbanistico-edilizia.<br />

Gli interventi edilizi su manufatti preesistenti che comportano una profonda<br />

trasformazione dello stesso sono qualificabili come interventi di ristrutturazione<br />

edilizia e non come opere di manutenzione di vecchie costruzioni esistenti, e sono<br />

dunque soggetti al previo rilascio del permesso di costruire.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 29 settembre <strong>2011</strong>, n. 1451– Pres. Guadagno – Est. Serlenga -<br />

R.L. (Avv. Gazidede) c. Prefettura di <strong>Bari</strong> e S.U.I. (Avvocatura distr.le Stato di <strong>Bari</strong>)<br />

Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) -<br />

Regolarizzazione ex art 1-ter della l. n. 102/2009 – Presupposti e ratio legis<br />

Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) -<br />

Regolarizzazione ex art 1-ter della l. n. 102/2009 – Diniego - Per rifiuto del datore<br />

di lavoro di proseguire il rapporto di lavoro - Legittimità - Effetti.<br />

Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) -<br />

Regolarizzazione ex art 1-ter della l. n. 102/2009 – Ricorso ex art. 700 c.pc. –<br />

Ordinanza del G.O. – Efficacia inter partes<br />

Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) -<br />

Regolarizzazione ex art 1-ter della l. n. 102/2009 – Ricorso ex art. 700 c.pc. –<br />

Ordinanza del G.O. – Sospensione dell’efficacia del provvedimento di<br />

archiviazione disposto dalla P.A. – Non vincolante nei confronti della P.A.<br />

La procedura per il rilascio di un provvedimento finale favorevole all'emersione del<br />

318


lavoratore straniero, non può essere finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno<br />

in attesa di occupazione, essendo la stipula del contratto di soggiorno, mero<br />

presupposto per il perfezionamento della pratica suddetta, in quanto la stessa è<br />

finalizzata solamente alla prosecuzione del rapporto del lavoro irregolare della cui<br />

emersione si tratta - ciò anche al fine di evitare l’emersione di rapporti irregolari<br />

fittizi - non essendo interesse dello Stato consentire, in massa, ad immigrati privi di<br />

attività lavorativa, la permanenza nel territorio.<br />

Anche quando dovesse ritenersi raggiunta la prova che la domanda di<br />

regolarizzazione inviata in via telematica sia effettivamente ascrivibile al datore di<br />

lavoro, ciò non impedirebbe a costui di rifiutare la prosecuzione del rapporto e la<br />

stipula del contratto di soggiorno, non potendo essere obbligato a proseguire il<br />

rapporto di lavoro, e quindi a stipulare quell’atto di natura negoziale che è il<br />

contratto di soggiorno, poiché, trattandosi di lavoro subordinato, il datore di lavoro<br />

gode di ampia discrezionalità nel disporre il licenziamento ad nutum.<br />

Allorquando il ricorrente, interessato al rilascio di un provvedimento finale favorevole<br />

all'emersione dal lavoro irregolare, stante la perdurante inerzia del datore di lavoro,<br />

ricorra dinanzi al Giudice del Lavoro ex art 700 c.p.c., l’ordinanza emessa dal G.O.,<br />

con cui venga ordinato al datore di lavoro di adoperarsi per la definizione del<br />

procedimento di regolarizzazione del rapporto di lavoro – previa sospensione<br />

dell’efficacia del provvedimento di archiviazione dell’istanza di emersione disposto<br />

dall’Amministrazione competente - attiene esclusivamente i rapporti tra le parti<br />

private, rispetto alle quali risulta del tutto estranea la Pubblica Amministrazione.<br />

L’ordinanza emessa dal G.O. ex art 700 c.p.c. con cui venga ordinata la sospensione<br />

dell’efficacia del provvedimento di archiviazione dell’istanza di emersione disposto<br />

dall’Amministrazione competente, non può in alcun modo vincolare<br />

l’Amministrazione, esorbitando dall’ambito dei poteri decisori del Giudice Ordinario<br />

dovendosi, pertanto, alla stessa disposizione attribuire mero valore di disapplicazione<br />

limitatamente ai rapporti tra le parti private.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 29 settembre <strong>2011</strong>, n. 1452 – Pres. Est. Guadagno – K.H.<br />

(Avv. Testini) c. Ministero dell’Interno e U.T.G. – Prefettura di Foggia (Avvocatura<br />

distr.le Stato di <strong>Bari</strong>)<br />

Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - Permesso di<br />

soggiorno - Per lavoro subordinato – Istanza di rinnovo - Diniego – Per<br />

inottemperanza al provvedimento di espulsione ex art. 13, comma 14, del d.lgs. n.<br />

286/1998 (misura di sicurezza) – Per false generalità - Legittimità<br />

È legittimo il decreto questorile recante diniego di rinnovo del permesso di soggiorno<br />

per lavoro subordinato, motivato in base al fatto che lo straniero interessato, sia stato<br />

già destinatario di un provvedimento di espulsione, comminatogli sotto false e diverse<br />

generalità, dal competente Prefetto, e rimasto poi ineseguito, per cui il medesimo,<br />

onde poter rientrare regolarmente in Italia prima del decorso del termine decennale di<br />

319


efficacia dell'espulsione (ex art. 13 comma 14 del d.lgs. n. 286/1998), avrebbe dovuto<br />

chiedere ed ottenere la speciale autorizzazione ministeriale ivi prevista.<br />

320


IIIª SEZIONE<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 13 settembre <strong>2011</strong>, n. 1297 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

Coop. per l'Assistenza psicosociale a r.l. (avv. Fanizzi) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv.<br />

Girone) e Ass. L. Onlus e altri (avv.ti Deramo, Tomasicchio).<br />

Contratti pubblici – Criteri di selezione delle offerte – Punteggio numerico –<br />

Parametri di ammissibilità – Motivazione del giudizio – Necessità.<br />

Contratti pubblici – Attribuzione di vantaggi economici – Criteri di selezione<br />

delle proposte – Principi – Predeterminazione dei criteri nell’avviso pubblico –<br />

Necessità.<br />

Contratti pubblici – Giudice amministrativo – Sindacato sulla discrezionalità<br />

tecnica – Limiti<br />

Contratti pubblici – Tutela giurisdizionale – Annullamento del provvedimento –<br />

Principio del necessario mutamento della commissione di valutazione – Non<br />

sussiste.<br />

Contratti pubblici – Mancata concessione del beneficio – Risarcimento del d<strong>anno</strong><br />

– Rinnovazione della procedura – Sufficienza.<br />

In materia di procedure selettive pubbliche, è consentito il ricorso, ai fini della<br />

valutazione delle offerte da parte di una commissione di gara, a punteggi in forma<br />

soltanto numerica quando i parametri di valutazione siano analitici e manifestino<br />

chiaramente l’iter logico seguito nella fase di valutazione: quindi, non a valutazione<br />

esclusivamente numerica non è consentita ove il giudizio della commissione non sia<br />

chiaramente delimitato e non consenta di ricostruire il percorso logico che ha<br />

condotto alla valutazione finale; in tal caso sarà necessaria l’indicazione delle ragioni<br />

del giudizio svolto almeno in riferimento al sintetico giudizio numerico espresso.<br />

La fase di valutazione che viene esperita ai fini dell’attribuzione di un vantaggio<br />

economico soggiace ai principi che regolano la fase di valutazione delle offerte nelle<br />

selezioni pubbliche, tanto anche in luce dei principi comunitari di trasparenza, non<br />

discriminazione e parità di trattamento, i quali sono direttamente applicabili -sebbene<br />

non espressamente sanciti in norme comunitarie o di diritto interno – e comportano la<br />

necessità che i criteri e le modalità di selezione e valutazione delle proposte o delle<br />

offerte siano predeterminati ed indicati nell’avviso pubblico e portati a conoscenza<br />

degli interessati mediante adeguate forme di pubblicità.<br />

Il sindacato del giudice amministrativo circa le valutazioni delle offerte e delle<br />

proposte in sede di selezioni pubbliche si limita alla discrezionalità tecnica<br />

dell’amministrazione, dovendosi, pertanto, limitare al rilievo di indici sintomatici del<br />

non corretto esercizio del potere sotto i profili del difetto di motivazione, dell’illogicità<br />

manifesta e dell’erroneità dei presupposti di fatto.<br />

321


A seguito dell’annullamento giurisdizionale di provvedimenti concernenti la<br />

valutazione di offerte o proposte progettuali in sede di selezione pubblica, non è<br />

rinvenibile nell’ordinamento il principio del necessario mutamento del titolare che ha<br />

adottato i provvedimenti annullati, salvo che non siano sollevate censure nei confronti<br />

della composizione dell’organo stesso.<br />

Il d<strong>anno</strong> derivante dalla mancata concessione di un beneficio a seguito di illegittima<br />

valutazione del progetto presentato all’amministrazione ha come forma di tutela<br />

appropriata la rinnovazione della valutazione del progetto stesso: questa consente,<br />

infatti, una tutela in forma reale della chance di successo, escludendosi l’opportunità<br />

del risarcimento di danni per equivalente e fermo restando la valutazione del d<strong>anno</strong><br />

emergente legato al ritardo della procedura e alle spese aggiuntive sofferte.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 13 settembre <strong>2011</strong>, n. 1303 – Pres. Morea – Est. Petrucciani<br />

– Segreteria Provinciale Cgil di Foggia (avv. Jannarelli) c. Comune di San Severo<br />

(avv.ti Carlino, Ceddia).<br />

Giurisdizione – Difetto di giurisdizione – In ordine alle controversie relative<br />

all’occupazione senza titolo di un bene del patrimonio disponibile.<br />

Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle controversie<br />

relative all’occupazione senza titolo di un bene del patrimonio disponibile del<br />

Comune.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 13 settembre <strong>2011</strong>, n. 1304 – Pres. Morea – Est. Petrucciani<br />

– S.M. (avv. Di Giorgio) c. Questura di Foggia, Ministero dell’interno (Avv. Stato).<br />

Armi e materie esplodenti – Licenza di porto d’armi – Diniego – Motivazione – In<br />

presenza di riabilitazione – Mancanza di motivazione in ordine alla sopravvenuta<br />

inaffidabilità – Illegittimità del diniego – Fattispecie.<br />

In presenza di provvedimento di riabilitazione ex art. 178 c.p., con conseguente<br />

estinzione degli effetti penali della condanna, è illegittimo l’atto di diniego del rilascio<br />

della licenza di porto di fucile che, a fronte di tali circostanze, non fornisca alcuna<br />

effettiva motivazione in ordine alla sopravvenuta inaffidabilità del ricorrente con<br />

riferimento all’uso delle armi, limitandosi a menzionare le precedenti condanne e ad<br />

affermare, senza il supporto di concrete circostanze di fatto, che il soggetto “è<br />

attualmente ritenuto carente del requisito di buona condotta”.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 13 settembre <strong>2011</strong>, n. 1305 – Pres. Morea – Est. Petrucciani<br />

– A.S. soc. coop. a r.l. (avv. Miccoli) c. Provincia di Foggia (n.c.).<br />

Espropriazione – Decreto di occupazione d’urgenza – Presupposti di legge –<br />

Difetto di produzione in giudizio – Illegittimità.<br />

322


In difetto di produzione in giudizio, da parte dell’Amministrazione, della<br />

dichiarazione di pubblica utilità, dell’apposizione del vincolo espropriativo e<br />

dell’approvazione del progetto delle opere, è considerato illegittimo l’impugnato<br />

decreto di occupazione d’urgenza.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 13 settembre <strong>2011</strong>, n. 1306 – Pres. Morea – Est. Petrucciani<br />

– A.P. (avv.ti E. e I. Follieri) c. U.T.G. – Prefettura di Foggia, Ministero dell’interno<br />

(Avv. Stato).<br />

Armi e materie esplodenti – Omessa custodia – Divieto di detenzione – Fondato<br />

su denuncia di furto – Illegittimità.<br />

Il divieto di detenzione delle armi per omessa custodia, che si fondi esclusivamente<br />

sulla denuncia di furto delle stesse, regolarmente detenute dal ricorrente, è illegittimo<br />

se non sussiste alcun riscontro fattuale della negligenza del soggetto nella detenzione<br />

delle armi, né alcun altro elemento che evidenzi il venir meno della sua affidabilità.<br />

(Nel caso di specie, la denuncia di furto sporta dal figlio del ricorrente evidenziava<br />

che le armi erano detenute correttamente in un armadietto blindato ed ancorato al<br />

muro).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 13 settembre <strong>2011</strong>, n. 1309 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

T.G., M.A.P. e A.P. (avv. Panizzolo) c. Asl <strong>Bari</strong> (avv. Digirolamo), Regione <strong>Puglia</strong><br />

(n.c.), Ministero della salute (n.c.).<br />

Sanità pubblica – Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) – Selezioni pubbliche –<br />

Ammissione – Requisiti – Previsione in specifiche norme di legge – Necessità.<br />

Sanità pubblica – Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) – Selezione per conferimento<br />

incarico a progetto – Requisiti – Specializzazione nella disciplina oggetto del<br />

concorso – Non necessita.<br />

In materia di selezioni pubbliche, vige il principio generale alla luce del quale i<br />

requisiti di ammissione, risolvendosi in oggettive limitazioni all’accesso, trovano la<br />

loro legittimazione in specifiche norme di legge, cui può derogarsi solo in presenza di<br />

specifiche situazioni giustificatrici fondate sulla necessità di garantire il buon<br />

andamento della p.a.<br />

L’art. 15 octies del d.lgs. n. 502/1992 è chiaro nel prevedere la possibilità da parte<br />

delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di stipulare contratti<br />

per l’attuazione di progetti finalizzati a tempo determinato con soggetti in possesso di<br />

diploma di laurea ovvero di diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di<br />

secondo grado o di titolo di abilitazione professionale nonché di abilitazione<br />

all’esercizio della professione, ove prevista. (Nel caso di specie, il Collegio ha<br />

annullato i provvedimenti impugnati nella parte in cui prevedevano la<br />

“specializzazione nella disciplina oggetto del concorso” quale ulteriore requisito per<br />

l’accesso alla selezione per il conferimento di incarichi a progetto, essendo tale titolo<br />

323


ichiesto, a norma dell’art. 15 del d.lgs n. 502/1992, unicamente per l’accesso alla<br />

dirigenza sanitaria).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 13 settembre <strong>2011</strong>, n. 1310 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

T.O. soc. coop. a r.l. (avv.ti Rossignoli, Pastore) c. Ministero dello sviluppo<br />

economico – Dipartimento per le Comunicazioni e altro (Avv. Stato), P.I.R. di<br />

P.F.&C. s.n.c. (avv. Nicastri).<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Controinteressati – Criteri di<br />

individuazione.<br />

Processo amministrativo – Intervento nel giudizio – Intervento ad opponendum –<br />

Posizione giuridica riconosciuta.<br />

Processo amministrativo – Intervento nel giudizio – Notificazione dell’atto di<br />

intervento – Notificazione presso la sede o la residenza anziché presso il domicilio<br />

eletto – Inammissibilità.<br />

Atto amministrativo – In genere – Omessa indicazione del termine e dell’autorità<br />

a cui ricorrere – Effetti – Illegittimità del provvedimento – Esclusione –<br />

Scusabilità del ricorso tardivo – Sussiste.<br />

Nel giudizio amministrativo, la nozione di controinteressato in senso tecnico dipende<br />

da due elementi essenziali: uno, di tipo formale, che concerne l’espressa menzione o<br />

l’immediata individuabilità del soggetto in questione nell’ambito del provvedimento<br />

impugnato o del relativo contesto di riferimento; l’altro, di tipo sostanziale, che<br />

consente di riconoscere in capo al soggetto medesimo un interesse giuridico<br />

qualificato al mantenimento degli effetti dell’atto in questione.<br />

Nel giudizio amministrativo, l’interventore ad opponendum, ancorché non<br />

controinteressato in senso formale, è legittimato ad intervenire quando risulti titolare<br />

di una propria ed autonoma posizione giuridica soggettiva e non di un semplice<br />

interesse di fatto. Pertanto, solo un interesse qualificato alla conservazione<br />

dell’assetto disegnato dal provvedimento impugnato, che sia di natura uguale e<br />

contraria a quello del ricorrente, consente di riconoscere in capo all’interventore ad<br />

opponendum detta qualificazione (si discorrerà, allora, di controinteressato in senso<br />

sostanziale).<br />

È inammissibile l’intervento notificato al ricorrente presso la sede o la residenza<br />

anziché presso il domicilio eletto per la causa, atteso che l’art. 22, comma 2, l. n.<br />

1034/1971, che prescrive tale modalità di notifica, ha carattere tassativo, essendo<br />

diretto a garantire l’esercizio di difesa delle parti del giudizio in relazione<br />

all’inesistenza di un termine di decadenza per l’atto di intervento stesso e con<br />

riguardo al termine di 20 giorni dal deposito dell’atto concesso alle predette<br />

controparti per la presentazione di controdeduzioni e documenti. Né può operare la<br />

sanatoria del raggiungimento dello scopo della notificazione ex art. 156 c.p.c., in<br />

quanto detta sanabilità può trovare applicazione solo per la costituzione in giudizio e<br />

non anche quando – come nel caso di specie – il giudizio è già instaurato.<br />

324


La mancata indicazione nel provvedimento amministrativo del termine e dell’autorità<br />

alla quale ricorrere rappresenta un’omissione che comporta non già l’illegittimità, ma<br />

solo la possibilità di riconoscere l’errore scusabile ai fini della tempestività del<br />

ricorso.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 13 settembre <strong>2011</strong>, n. 1311 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

Comune di Canosa di <strong>Puglia</strong> (avv. S. Palmieri) c. Diocesi di Andria (avv.ti G.<br />

Campanile, A. Guantario)<br />

Giurisdizione – In materia di Edilizia popolare ed economica – Accertamento<br />

della legittimità di clausole della convenzione – Giurisdizione del giudice<br />

amministrativo – Sussiste.<br />

Edilizia popolare ed economica – In genere – Principio dell’integrale copertura<br />

dei costi per l’acquisto delle aree – Acquisizione illegittima – Non sussiste.<br />

Edilizia popolare ed economica – Concessione – Gratuità – Se riguarda opere di<br />

urbanizzazione – Legittimità.<br />

In materia di convenzioni per l’edilizia economica e popolare, rientra nella<br />

giurisdizione del giudice amministrativo la controversia che involga l’accertamento<br />

della nullità o dell’inefficacia di clausole contenute nella convenzione stipulata.<br />

In materia di edilizia economica e popolare vige il principio dell’integrale copertura<br />

dei costi sostenuti dall’amministrazione per l’acquisto delle aree interessate dal<br />

piano: questo principio, però, viene meno nell’ipotesi in cui l’acquisizione delle aree<br />

avvenga non già mediante procedure espropriative di legge ma per il tramite di fatti<br />

civilisticamente illeciti, posto che il beneficiario della concessione è tenuto verso<br />

l’ente nei soli limiti impostigli dalla legge e dal corretto comportamento<br />

dell’amministrazione.<br />

In materia di edilizia economica e popolare, è legittima la previsione della gratuità<br />

del titolo concessorio che riguardi opere di urbanizzazione eseguite in attuazione di<br />

strumenti urbanisti solo nel caso in cui la costruzione interessata sia specificamente<br />

indicata come tale nello strumento urbanistico medesimo (nella specie è stata<br />

dichiarata la legittimità della clausola che prevede la gratuità dell’assegnazione, con<br />

diritto di superficie, di un suolo sito in zona “167” da utilizzare per la costruzione di<br />

una Chiesa parrocchiale già prevista nel piano di zona e che, come specificato nella<br />

convenzione, rientra tra le opere di urbanizzazione secondaria).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 13 settembre <strong>2011</strong>, n. 1312 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

M.H. (avv. Gazidede) c. Ministero dell’interno – Questura di <strong>Bari</strong> (Avv. Stato).<br />

Processo amministrativo – Istruttoria – Onere della prova – Controversia in<br />

materia di sicurezza pubblica – Mancata allegazione di elementi in merito al<br />

possesso dei requisiti per il rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo<br />

325


periodo e per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare – Conseguenza<br />

– Valutazione da parte del giudice – Impossibilità.<br />

Sicurezza pubblica – Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Permesso di<br />

soggiorno – Diniego di rinnovo – Motivato mediante il richiamo all'intervenuta<br />

sentenza di condanna per il reato indicato dall'art. 26, comma 7 bis, d.lgs. n<br />

286/1998 – Atto dovuto per l'Amministrazione.<br />

Sicurezza pubblica – Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Rinnovo del<br />

permesso di soggiorno – Condanna ostativa – Anche se pronunciata ai sensi<br />

dell’art. 444 cpp.<br />

Nel processo amministrativo gli artt. 63 e 64 c.p.a. – applicabili anche alle<br />

controversie pendenti – onerano le parti del processo amministrativo all’allegazione<br />

degli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a<br />

fondamento delle domande e delle eccezioni. Ne consegue che la mancata allegazione<br />

da parte del ricorrente di elementi in merito al possesso dei requisiti prescritti per il<br />

rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, nonché per l’esercizio del<br />

diritto al ricongiungimento familiare, rientranti nella relativa esclusiva disponibilità,<br />

ne impedisce al Collegio ogni valutazione ai fini dell’esame dell’azione proposta.<br />

L’atto di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno deve ritenersi sufficientemente<br />

motivato mediante il richiamo all’intervenuta sentenza di condanna dell’istante per il<br />

reato di cui all’art. 26, comma 7 bis, d.lgs. n. 286/1998, avendo detta pronuncia, una<br />

volta divenuta irrevocabile, valenza automaticamente ostativa al rilascio del titolo<br />

richiesto e configurando il diniego come atto dovuto per l’Amministrazione, alla quale<br />

non residua alcun margine di discrezionalità sul punto, non essendo tenuta né alla<br />

valutazione della successiva integrazione sociale dello straniero né di eventuali altre<br />

circostanze.<br />

Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno è ostativa l’intervenuta condanna del<br />

ricorrente, anche se pronunciata con sentenza ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento)<br />

che quindi è legittimamente equiparata alla condanna emessa a seguito di<br />

dibattimento.<br />

(Cfr., in senso conforme, Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, sez. III, 13 settembre <strong>2011</strong>, n. 1313).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 13 settembre <strong>2011</strong>, n. 1315 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

A.R.P.C. (avv. Falcone) c. Liceo Scientifico “G.C.R.” di San Severo, Ministero<br />

dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Avv. Stato).<br />

Istruzione pubblica – In genere – Consigli di classe – Giudizio di non ammissione<br />

agli esami di maturità – È espressione di discrezionalità tecnica – Sindacabilità in<br />

sede giurisdizionale di legittimità – Limiti.<br />

Istruzione pubblica – In genere – Consigli di classe – Giudizio di non ammissione<br />

agli esami di maturità – Eventuali carenze nella predisposizione degli strumenti<br />

di recupero – Irrilevanza.<br />

326


I giudizi di non ammissione agli esami di maturità o a classe superiore, in quanto<br />

espressione di discrezionalità tecnica, possono essere sindacati in sede di<br />

giurisdizione generale di legittimità, nel limite della conformità al parametro<br />

normativo ovvero ai criteri deliberati preventivamente dal collegio dei docenti,<br />

nonché della manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.<br />

In tema di giudizi di non ammissione agli esami di maturità, le eventuali carenze della<br />

scuola nel predisporre tutti gli strumenti idonei a consentire il recupero dell’alunno e<br />

il suo inserimento nell’attività di classe a livelli di preparazione pari o prossima a<br />

quella degli altri studenti della stessa classe non incidono sull’autonomia del giudizio<br />

di ammissione dell’alunno stesso, che deve essere effettuato sulla base della<br />

preparazione e della maturità comunque raggiunte dallo studente. (Nel caso di specie,<br />

il Collegio ha ritenuto legittimo il giudizio di non ammissione agli esami, osservando<br />

come effettivamente il ricorrente avesse riportato significative insufficienze in materie<br />

caratterizzanti l’indirizzo frequentato).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 13 settembre <strong>2011</strong>, n. 1317 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

P.M., C.R. (avv. Alterio) c. Comune di Foggia (n.c.), S.I.R. s.r.l. (n.c.).<br />

Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) – Giudicato<br />

amministrativo – Provvedimento sopravvenuto – Violazione o elusione del<br />

giudicato – Presupposti.<br />

Perché possa ravvisarsi il vizio di violazione o elusione del giudicato – che comporta<br />

la radicale nullità dei provvedimenti che ne sono affetti ed è deducibile direttamente in<br />

sede di ottemperanza, indipendentemente dalla loro impugnazione nel termine di<br />

decadenza – non è sufficiente che la nuova attività posta in essere<br />

dall’Amministrazione dopo la formazione del giudicato alteri l’assetto degli interessi<br />

definito dalla pronuncia passata in giudicato, essendo necessario che<br />

l’Amministrazione eserciti nuovamente la medesima potestà pubblica, già<br />

illegittimamente esercitata, in contrasto con il puntuale contenuto precettivo del<br />

giudicato amministrativo, oppure cerchi di realizzare il medesimo risultato con<br />

un’azione connotata da un manifesto sviamento di potere, mediante l’esercizio di una<br />

potestà pubblica formalmente diversa in palese carenza dei presupposti che lo<br />

giustificano; di conseguenza non è prospettabile tale vizio qualora l’Amministrazione<br />

incida sull’assetto degli interessi definiti dal giudicato esercitando, per un fine suo<br />

proprio, un potere diverso da quello già utilizzato ovvero utilizzando un nuovo istituto<br />

giuridico e al di fuori della figura del manifesto sviamento di potere. Fermo restando,<br />

in tal caso, l’eventuale azione impugnatoria per l’accertamento dei vizi di legittimità<br />

del nuovo provvedimento, da far valere nei modi, termini e garanzie proprie del<br />

giudizio ordinario di cognizione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 13 settembre <strong>2011</strong>, n. 1318 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

Cond. Via Moschetti n. 2 (avv. Leonardi) c. Comune di Sammichele di <strong>Bari</strong> (avv.<br />

Bagnoli), V.R. (n.c.).<br />

327


Atto amministrativo – Comuni e Province – Sindaco – Ordinanze contingibili e<br />

urgenti – Potere ex art. 54, comma 4, d. lgs n. 267/2000 – Esercizio – Presupposti.<br />

I presupposti per l’emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti sono da<br />

rinvenire, da un lato, nella necessità, intesa come situazione di fatto, che rende<br />

indispensabile derogare agli ordinari mezzi offerti dalla legislazione, tenuto conto<br />

delle presumibili serie probabilità di pericolo nei confronti dello specifico interesse<br />

pubblico da salvaguardare e, dall’altro, nell’urgenza, consistente nella materiale<br />

impossibilità di differire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole<br />

previsione di d<strong>anno</strong> a breve distanza di tempo.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 13 settembre <strong>2011</strong>, n. 1319 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

C.R. (avv. Rizzi) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Scattaglia), Ministero delle politiche agricole<br />

alimentari e forestali (n.c.), Comune di Locorotondo (n.c.).<br />

Ricorsi amministrativi – Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica –<br />

Trasferimento in sede giurisdizionale – Opposizione ex art 10, comma 1, d.P.R. n.<br />

1199/1971 – Tardiva – Conseguenze.<br />

In tema di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, qualora sia proposto<br />

tardivamente l’atto di opposizione ex art. 10, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971, cui<br />

consegue la trasposizione in sede giurisdizionale, il Tar nel dichiarare<br />

l’inammissibilità dell’atto di opposizione dispone contestualmente la restituzione del<br />

fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria (art. 48, comma 3,<br />

c.p.a.).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 13 settembre <strong>2011</strong>, n. 1320 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

T. s.p.a. (avv.ti F. e R.G. Rodio) c. Comune di <strong>Bari</strong> (avv.ti Lonero Baldassarra, Valla).<br />

Processo amministrativo – Azione avverso il silenzio – Sopravvenienza<br />

provvedimento espresso – Comporta estinzione per cessazione della materia del<br />

contendere.<br />

I ricorsi contra silentium si devono reputare estinti per cessazione della materia del<br />

contendere quando l’Amministrazione adotti un provvedimento che interrompa la sua<br />

inerzia e integri l’assolvimento dell’obbligo di concludere il procedimento, con<br />

definizione del procedimento attivato con l’istanza inevasa.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 13 settembre <strong>2011</strong>, n. 1321 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

A.C. (avv. Bavaro) c. Comune di Ruvo di <strong>Puglia</strong> (avv. Maione), C.B. (avv.ti Di Gioia,<br />

Testini), P.R. e altri (avv. Sorice).<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Ordinanza di<br />

acquisizione del bene abusivo al patrimonio pubblico – Caratteri.<br />

328


L'ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale dell’area sulla quale insiste<br />

l’opera abusiva, ha carattere del tutto vincolato e meramente dichiarativo del<br />

trasferimento della proprietà a titolo originario in favore del Comune, già ipso iure<br />

verificatosi per effetto della mancata esecuzione della precedente ordinanza di<br />

demolizione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 22 settembre <strong>2011</strong>, n. 1380 – Pres. Amovilli – Est. Giansante<br />

– A.M. (avv. Meale) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Balducci), Commissione Esaminatrice<br />

(n.c.), M.L. e altri (avv. Rodio), M.D.P. (avv. Persichella), R.C. e altri (avv. Cozzi),<br />

A.C. e N.C. (n.c.).<br />

Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Punteggio –<br />

Espressione della valutazione della Commissione – Legittimità – Soprattutto in<br />

caso di predeterminazione di puntuali criteri di valutazione.<br />

Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Commissioni<br />

esaminatrici e comitati di vigilanza – Scelta del contenuto delle prove d’esame – È<br />

frutto di un’ampia discrezionalità tecnica della Commissione – Sindacabilità in<br />

sede giurisdizionale di legittimità – Limiti.<br />

Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Impugnabilità degli<br />

atti – Verifica dell’interesse al ricorso – Non può prescindere dalla c.d. prova di<br />

resistenza – Fattispecie.<br />

È legittima l’attribuzione di un punteggio alfanumerico complessivo, specie qualora<br />

siano stati preliminarmente individuati puntuali criteri di valutazione, come nella<br />

fattispecie.<br />

La Commissione giudicatrice è dotata di ampia discrezionalità tecnica nella scelta del<br />

contenuto delle prove d’esame, non certo vincolata alla verifica di ogni singola<br />

materia prevista dal bando, sindacabile in sede di giurisdizione generale di legittimità<br />

limitatamente a ragioni di manifesta illogicità o incongruenza.<br />

Nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico o<br />

selezione pubblica non può prescindersi – ai fini della verifica dell’interesse al ricorso<br />

– dalla c.d. prova di resistenza, dovendo parte ricorrente provare (o comunque<br />

quantomeno fornire un principio di prova) che, in caso di accoglimento delle censure<br />

dedotte, avrebbe ottenuto un’utile posizione in graduatoria. Pertanto il ricorso è<br />

inammissibile allorquando – come nella fattispecie – il ricorrente si sia limitato<br />

genericamente a fare una comparazione tra gli elaborati.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 22 settembre <strong>2011</strong>, n. 1381 – Pres. e Est. Amovilli – S.G.<br />

s.r.l. (avv.ti Chiarelli, Rainone) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Pellegrino), Comune di Lecce<br />

(avv.ti Astuto, De Salvo).<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Impugnabilità dell’atto –<br />

Atti normativi e atti amministrativi generali – Unitamente all’impugnazione del<br />

329


provvedimento che ne costituisce concreta applicazione – Termine impugnatorio<br />

– Decorrenza dalla piena conoscenza del provvedimento esecutivo – Fattispecie.<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Acquiescenza – esecuzione<br />

dell’atto – Conseguenze – Non costituisce acquiescenza ove il comportamento era<br />

indotto dalla comminatoria di un’esecuzione coattiva.<br />

Idrocarburi – Distributori di carburanti – In genere – Regime di installazione ed<br />

esercizio di impianti di rifornimento carburanti ex d.lgs. n. 32/1998 – A seguito<br />

delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 346/1999 e dalla l. n. 496/1999 –<br />

Conseguenza – Non escludono le restrizioni dirette a tutelare preminenti interessi<br />

pubblici – Nonché le norme di indirizzo programmatico delle Regioni.<br />

Idrocarburi – Distributori di carburanti – Revoca ex art. 6 Reg. reg. <strong>Puglia</strong> n.<br />

2/2006 – Ha natura vincolata – Conseguenze in termini di onere motivazionale.<br />

Le prescrizioni di natura normativa (così come gli atti amministrativi generali) non<br />

sono di per sé, di norma, immediatamente lesive di posizioni giuridiche soggettive di<br />

singoli, onde la loro impugnazione può avvenire soltanto unitamente all’impugnazione<br />

del provvedimento che ne costituisca la concreta applicazione, con decorrenza del<br />

termine decadenziale dalla piena conoscenza di quest’ultimo (nel caso di specie si<br />

trattava di prescrizioni di natura normativa destinate a regolare la rete distributiva<br />

dei carburanti sulla rete stradale ordinaria).<br />

Per il verificarsi dell’acquiescenza ad un provvedimento amministrativo è necessario<br />

il compimento di atti o comportamenti univoci posti liberamente in essere dal<br />

destinatario dell'atto stesso, che esprimano la chiara volontà di accettarne gli effetti;<br />

va pertanto esclusa l’acquiescenza allorché a seguito della proposizione del ricorso<br />

giurisdizionale amministrativo, il ricorrente dia esecuzione al provvedimento<br />

impugnato perché indotto dalla comminatoria di un’esecuzione coattiva in d<strong>anno</strong>,<br />

residuando comunque un interesse, specie sotto il profilo risarcitorio o morale,<br />

all’esame nel merito del gravame.<br />

L’intervenuta “liberalizzazione” del settore della installazione ed esercizio di impianti<br />

di rifornimento carburanti ad opera del d.lgs. n. 32/1998, così come modificato dal<br />

d.lgs. n. 346/1999 e dalla l. n. 496/1999, che ha soppresso il precedente regime<br />

concessorio e introdotto una speciale disciplina di localizzazione urbanistica, non fa<br />

venir meno restrizioni dirette a tutelare preminenti interessi pubblici, quali la<br />

sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, le disposizioni per la tutela dei beni storici<br />

ed artistici, nonché le norme di indirizzo programmatico delle Regioni.<br />

La disciplina dettata dall’art. 6 (commi 2 e 6) del Reg. reg. <strong>Puglia</strong> n. 2/2006 configura<br />

fattispecie di revoca dell’autorizzazione per l’installazione degli impianti di natura<br />

vincolata, senza margini di ponderazione da parte del Comune in merito agli interessi<br />

dei titolari degli impianti autorizzati e/o alla sussistenza dell’attualità dell’interesse<br />

pubblico, dovendo in ipotesi di riscontro di una delle ipotesi di incompatibilità<br />

previste, senz’altro determinarsi alla revoca, avendo l’Amministrazione regionale<br />

tipizzato le sopravvenute ragioni legittimanti. Si è pertanto, eccezionalmente, al<br />

cospetto di un potere di autotutela in funzione di riesame (per ragioni di opportunità)<br />

330


del tutto vincolato, dovuto e privo degli spazi di discrezionalità tipici dell’attività di<br />

secondo grado, con ogni conseguenza anche in termini di onere motivazionale, nel<br />

senso che non occorre, in tal caso, alcuna particolare motivazione a sostegno del<br />

potere esercitato.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 22 settembre <strong>2011</strong>, n. 1382 – Pres. F.F. Amovilli – Est.<br />

Petrucciani – C. s.r.l. (avv. Di Gioia) c. Provincia di <strong>Bari</strong> (avv.ti Dipierro, Minucci),<br />

Regione <strong>Puglia</strong> (n.c.), Arpa (n.c.).<br />

Ambiente – Rifiuti – Finalità del d.lgs. n. 36/2003 – Chiusura della discarica –<br />

Oneri gravanti sul gestore.<br />

La disciplina introdotta dal d.lgs. n. 36/2003 non si limita a dettare le prescrizioni<br />

operative per la corretta gestione delle discariche, ma incide anche sugli adempimenti<br />

necessari successivamente alla chiusura delle stesse, imponendo al gestore particolari<br />

oneri a garanzia del ripristino ambientale dell’area interessata. (Nel caso di specie,<br />

secondo il Collegio, il fatto che l’approvazione del piano di adeguamento previsto<br />

dall’art. 17 d.lgs. n. 36/2003 sia intervenuta in prossimità della chiusura della<br />

discarica non comporta di per sé l’illegittimità del provvedimento di approvazione,<br />

dovendosi in ogni caso disciplinare e adeguare alla normativa sopravvenuta le<br />

modalità di chiusura e ripristino del sito).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, sez. III, 22 settembre <strong>2011</strong>, n. 1383 – Pres. F.F. Amovilli – Est.<br />

Giansante – L.A. (avv. Digirolamo) c. Comune di Triggiano (avv. Stracuzzi).<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Condono edilizio – Presupposti applicativi ex art. 26,<br />

comma 2, del d.P.R. n. 495/1992 – Distanze minime dal confine stradale – Area<br />

interessata.<br />

Processo amministrativo – Istruttoria – Consulenza tecnica – Finalità – Natura –<br />

Diniego di c.t.u. – Legittimità.<br />

Procedimento amministrativo – Preavviso di rigetto – Procedimenti di sanatoria e<br />

condono edilizio – Applicabilità – Provvedimento di diniego di condono edilizio –<br />

Potere vincolato – Conseguenze – Omessa comunicazione del preavviso di rigetto<br />

– Non inficia.<br />

Ai fini della condonabilità di un manufatto realizzato ad uso abitativo, in applicazione<br />

dell’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 495/1992 – che individua “le distanze dal confine<br />

stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a<br />

demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade”, al di “fuori dei<br />

centri abitati” – è prioritario stabilire che a trovarsi all’esterno del centro abitato sia<br />

l’area sulla quale insiste il manufatto e non la via dalla quale lo stesso si sarebbe<br />

dovuto distanziare conformemente alla norma suddetta.<br />

In considerazione delle finalità proprie della consulenza tecnica d’ufficio, consistenti<br />

nell’aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di<br />

331


questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo d’indagine non è un<br />

mezzo per valutare le prove fornite dalle parti bensì un autonomo mezzo di prova; di<br />

conseguenza la c.t.u. non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire<br />

le prove di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la<br />

parte tenda con essa a supplire alle deficienze delle proprie allegazioni od offerte di<br />

prova ovvero a compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi di fatto o<br />

circostanze non provati.<br />

L’istituto del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della l. n. 241/1990, stante la sua<br />

portata generale, trova applicazione anche nei procedimenti di sanatoria o di condono<br />

edilizio. Tuttavia il provvedimento di diniego di condono edilizio costituisce<br />

espressione di potere vincolato rispetto ai presupposti normativi richiesti e dei quali<br />

deve farsi applicazione; da tale vincolatezza deriva che l’omessa comunicazione del<br />

preavviso di rigetto non può inficiare il provvedimento impugnato, il cui contenuto<br />

dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, e ciò in<br />

applicazione dell’art. 21 octies, comma 2, primo periodo della l. n. 241/1990.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 22 settembre <strong>2011</strong>, n. 1385 – Pres. F.F. Amovilli – Est.<br />

Giansante – A.M.S. (avv.ti Palmiotto, Grassi) c. Comune di Ruvo di <strong>Puglia</strong> (avv.<br />

Maione), S.S. (n.c.).<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – In sanatoria – Se le opere comportano modifiche della<br />

destinazione d’uso – Conseguenza – Illegittimità.<br />

È illegittimo il permesso di costruire in sanatoria quando le opere abusivamente<br />

realizzate comportino una lapalissiana trasformazione urbanistica e, più nello<br />

specifico, modifiche della destinazione d’uso.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 22 settembre <strong>2011</strong>, n. 1388 – Pres. F.F. Amovilli – Est.<br />

Petrucciani – C.G., in proprio e quale procuratore di C.I., C.A. (avv. Valentini) c.<br />

Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza ai Beni Archeologici di<br />

Taranto, Dirigente Settore Musei, Beni Culturali Regione <strong>Puglia</strong> (Avv. Stato).<br />

Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Dichiarazione dell’interesse<br />

culturale – Illegittima – Solo ove si dimostri che nella zona vincolata non esiste<br />

alcun bene archeologico suscettibile di protezione.<br />

Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Espropriazione di beni culturali –<br />

Carattere unitario del complesso – Presupposto.<br />

Ove motivato con riferimento all’esistenza di un complesso archeologico, il decreto<br />

che dichiara i beni di interesse particolarmente importante può considerarsi<br />

illegittimo solo ove si dimostri che nella zona vincolata in realtà non esiste alcun bene<br />

archeologico suscettibile di protezione. Il giudice amministrativo, infatti, in tal caso<br />

332


non può penetrare la sfera di discrezionalità tecnica di pertinenza<br />

dell’amministrazione per il tramite di un sindacato sostitutivo eccedente anche i limiti<br />

del controllo intrinseco ormai reputato praticabile dalla giurisprudenza<br />

amministrativa in subiecta materia.<br />

Nel caso di aree archeologiche risulta determinante ai fini dell’apposizione del<br />

vincolo e della conseguente appartenenza allo Stato il carattere unitario del<br />

complesso, quale risulta dall’affioramento di resti murari e di materiale mobile,<br />

dall’omogeneità delle strutture, dalla dimensione e dalla continuità degli allineamenti<br />

murari tra i singoli settori scavati e visibili o ricoperti e parzialmente sommersi. Tale<br />

carattere unitario impedisce di operare la distinzione tra quanto è ancora sommerso e<br />

quanto è già affiorato, non potendosi scindere, evidentemente, le singole parti di un<br />

monumento o dei resti di un antico insediamento a seconda del grado di interramento<br />

delle stesse.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 22 settembre <strong>2011</strong>, n. 1389 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

Laboratorio di Analisi Cliniche Dott. S.C. (avv.ti E. e I. Follieri) c. Asl Foggia (avv.<br />

Corrente), Regione <strong>Puglia</strong> (avv.ti Di Lecce, Grimaldi), S.D.D. s.r.l. (n.c.).<br />

Sanità pubblica – In genere – Scelta di privilegiare le strutture di un determinato<br />

distretto – Comprime il c.d. diritto alla libera scelta del luogo di cura – Da<br />

esercitarsi nei confronti di tutte le strutture e i professionisti accreditati dal S.S.N.<br />

Sanità pubblica – In Genere – Ripartizione di un fondo aziendale in sub fondi<br />

aventi come punti di riferimento il distretto – Toglie effetto al principio statale<br />

che esige la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno – Tenendo<br />

conto anche del criterio della soglia minima di efficienza.<br />

Giurisdizione – Giudice amministrativo (giurisdizione di legittimità) – Dopo c.p.a.<br />

– Emanazione di pronunce di tipo dichiarativo e di condanna (adempimento) –<br />

Possibilità – Condizioni.<br />

La scelta di privilegiare le strutture di un determinato distretto comprime il c.d. diritto<br />

alla libera scelta del luogo di cura, che ex art. 6, comma 6, l. n. 724 del 1994 deve<br />

essere esercitato nei confronti di tutte le strutture e i professionisti accreditati dal<br />

S.S.N. e non limitato all’interno delle strutture localizzate nel distretto.<br />

La ripartizione di un fondo aziendale in sub fondi aventi come punti di riferimento il<br />

distretto, inteso come valutazione delle potenzialità di tutte le strutture pubbliche e<br />

private accreditate in quel territorio, toglie effetto al principio statale che esige la<br />

valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno tenendo conto anche del<br />

criterio della soglia minima di efficienza deve essere conseguita da parte delle singole<br />

strutture sanitarie in modo da assicurare una efficace competizione tra strutture<br />

accreditate.<br />

A seguito dell’entrata in vigore del c.p.a., deve ritenersi possibile per il giudice<br />

amministrativo, anche in sede di giurisdizione generale di legittimità, l’emanazione di<br />

333


pronunce di tipo dichiarativo e di condanna (adempimento) allorché non vi osti la<br />

sussistenza di profili di discrezionalità amministrativa o tecnica.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 29 settembre <strong>2011</strong>, n. 1408 – Pres. F.F. Pasca – Est.<br />

Giansante – A.M., A.D. e V.D. (avv.ti Parisi, Petruzzi) c. Comune di Mola di <strong>Bari</strong><br />

(avv. Profeta).<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Inammissibilità – In materia<br />

di edilizia ed urbanistica – Per tardiva impugnazione dell’atto presupposto –<br />

Fattispecie.<br />

In materia di edilizia ed urbanistica, il ricorso avverso l’ordinanza di ripristino dello<br />

stato dei luoghi e conseguente demolizione e rimozione delle opere abusive è<br />

inammissibile laddove sia stato tardivamente impugnato il suo atto presupposto, nella<br />

specie il diniego del permesso di costruire.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 29 settembre <strong>2011</strong>, n. 1410 – Pres. F.F. Pasca – Est.<br />

Amovilli – V.P. (avv. Bagnoli) c. Comune di Bisceglie (avv. Loiodice), Regione<br />

<strong>Puglia</strong> (avv. Bucci), V.P. e altri (n.c.), C.S.F. s.r.l. (avv.ti Mastropasqua, Ingravalle).<br />

Edilizia ed urbanistica – Piano per la riqualificazione delle periferie – In genere –<br />

Interesse al ricorso – Non sussiste – Quando la variante ha carattere migliorativo.<br />

In materia di edilizia ed urbanistica, il comprovato carattere migliorativo sotto il<br />

profilo economico della nuova destinazione urbanistica impressa al suolo di proprietà<br />

del ricorrente esclude l’interesse al ricorso, invocandosi piuttosto una reformatio in<br />

pejus delle aspettative al mantenimento delle destinazioni di zona, che non è ritenuta<br />

meritevole di tutela.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 29 settembre <strong>2011</strong>, n. 1411 – Pres. F.F. Pasca – Est.<br />

Amovilli – P.A., A.C. (avv. Lofoco) c. Comune di Gravina in <strong>Puglia</strong> (avv. Spano).<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Inammissibilità – Per<br />

carenza di interesse – Se avverso ordinanza di demolizione che si ponga quale<br />

atto meramente confermativo di precedente inoppugnato ordine demolitorio.<br />

È inammissibile per carenza di interesse il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione<br />

che si ponga quale atto meramente confermativo (poiché emanato senza alcun riesame<br />

o rivalutazione degli interessi coinvolti o degli elementi fattuali e giuridici<br />

presupposti) di precedente inoppugnato ordine demolitorio la cui pacifica<br />

inottemperanza da parte dei ricorrenti ha già comportato ope legis l’acquisto a titolo<br />

originario e gratuito della proprietà del manufatto e dell’area di sedime in favore del<br />

patrimonio comunale.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 29 settembre <strong>2011</strong>, n. 1412 – Pres. F.F. Pasca – Est.<br />

Amovilli – R.E. (avv. Deramo) c. Comune di Anzano di <strong>Puglia</strong> (avv. Amati).<br />

334


Processo amministrativo – Azione di accertamento e azione di adempimento – In<br />

tema di istanza di variante in corso d’opera – Ammissibilità – Limiti.<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Variante – In corso d’opera – Che contiene la<br />

descrizione dei lavori aggiuntivi di cui l’Amministrazione contesti la conformità –<br />

Carattere pregiudiziale – Rispetto all’adozione di provvedimenti sanzionatori<br />

definitivi.<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Variante – Variante realizzabile mediante Dia.<br />

A seguito dell’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, deve ritenersi<br />

possibile per il g.a., anche in sede di giurisdizione generale di legittimità,<br />

l’emanazione di pronunce di tipo dichiarativo e di condanna all’adempimento (c.d.<br />

condanna pubblicistica) allorché non vi osti la sussistenza di profili di discrezionalità<br />

amministrativa o tecnica. (Nel caso di specie, il Collegio sulla base del predetto<br />

principio, ha rigettato l’eccezione in rito sollevata dalla difesa comunale circa<br />

l’inammissibilità dell’azione di accertamento della fondatezza dell’istanza di variante<br />

in corso d’opera e conseguente condanna a provvedere).<br />

Il riscontro della variante in corso d’opera di un titolo edilizio, allorquando – come<br />

nella fattispecie – contenga la descrizione dei lavori aggiuntivi di cui<br />

l’Amministrazione contesti la conformità, assume in via di principio carattere<br />

pregiudiziale rispetto all’adozione di provvedimenti sanzionatori definitivi risultando<br />

altrimenti vanificato l’eventuale provvedimento di accoglimento della variante stessa.<br />

Ne consegue che, indipendentemente dalla fondatezza o meno dell’istanza di variante,<br />

è del tutto abnorme il modus procedendi seguito dall’Amministrazione che non<br />

provveda ad esaminare la variante per il solo motivo della pendenza del procedimento<br />

sanzionatorio edilizio.<br />

In tema di varianti a permesso di costruire realizzabili mediante Dia ex art. 22,<br />

comma 2, d.P.R. n. 380/2001, sono varianti in senso proprio quelle che si riferiscono<br />

a modifiche quantitative e qualitative di limitata consistenza e di scarso rilievo<br />

rispetto al progetto originario e si distinguono da quelle che, pur chiamate varianti<br />

nel linguaggio usuale del termine, tali non possono essere considerate perché<br />

richiedono la realizzazione di un quid novi (da valutarsi con riferimento alle evidenze<br />

progettuali quali, la superficie coperta, il perimetro, il numero dei piani, la<br />

volumetria, le distanze dalle proprietà vicine, nonché le caratteristiche funzionali e<br />

strutturali del fabbricato complessivamente inteso): in questa seconda categoria<br />

v<strong>anno</strong> ricondotte le varianti c.d. “improprie” o “essenziali”, che si configurano come<br />

nuove concessioni. (Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che la realizzazione di<br />

un vano interrato di modeste dimensioni destinato a cantina, alla luce della disciplina<br />

contenuta nelle N.t.a. del P.r.g. comunale, rappresenti variante non essenziale ai sensi<br />

dell’art. 22, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, con conseguente diritto per il ricorrente di<br />

realizzarlo mediante Dia in variante).<br />

335


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 29 settembre <strong>2011</strong>, n. 1413 – Pres. F.F. Pasca – Est.<br />

Amovilli – G.R., I.C., R.C. e M.D.F. (avv.ti De Trizio, Pappalepore) c. Comune di<br />

Bisceglie (avv. Ciccarelli), Regione <strong>Puglia</strong>, E.C. s.r.l., C. s.r.l. e E.d.L. s.r.l.<br />

Espropriazione – Dichiarazione di pubblica utilità – Termini – Proroga –<br />

Possibilità – A condizione che i termini non siano ancora scaduti.<br />

Espropriazione – Dichiarazione di pubblica utilità – Termini – Proroga – Obbligo<br />

di comunicare l’avvio del procedimento – Sussiste.<br />

Espropriazione – Dichiarazione di pubblica utilità – Termini – Proroga –<br />

Motivata in relazione all’esistenza di un contenzioso – Illegittimità – Ragioni.<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Domanda di restitutio in<br />

integrum – Avanzata con memoria non notificata – Fattispecie – Inammissibilità.<br />

Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione illegittima – Effetti – D<strong>anno</strong><br />

per mancata utilizzazione del bene – Criteri di calcolo – Criterio dell’interesse<br />

legale – Rivisitato alla luce dell’art. 34, comma 3, l. n. 111/<strong>2011</strong>.<br />

Il prolungamento dell’efficacia di un termine stabilito da un atto amministrativo,<br />

presuppone necessariamente che il termine da prorogare non sia ancora scaduto. Ciò<br />

vale anche nell’ambito del procedimento espropriativo quanto ai termini di efficacia<br />

della dichiarazione di pubblica utilità, laddove l’ultimo capoverso dell’art. 13, comma<br />

5, d.P.R. n. 327/2001 richiede coerentemente la necessità ai fini della proroga, della<br />

perdurante efficacia del termine di cui alla dichiarazione di pubblica utilità.<br />

La necessità del contradditorio in sede di d.p.u., deve essere affermata anche per il<br />

sub procedimento distinto e circoscritto alla sussistenza di “presupposti eccezionali”<br />

della proroga dei relativi termini, atto tipicamente discrezionale e capace di ledere in<br />

via autonoma la sfera giuridica del proprietario, quantomeno sotto il profilo del<br />

ritardo nell’emanazione del decreto di esproprio e, conseguentemente, nel pagamento<br />

della relativa indennità. Pertanto l’Amministrazione ha l’obbligo di comunicare<br />

l’avvio del sub procedimento volto alla proroga dei termini di efficacia della d.p.u.<br />

L’art. 13, comma 5, d.P.R. n. 327/2001 consente la proroga dei termini di efficacia<br />

della d.p.u. soltanto “per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni”.<br />

Trattandosi di un potere ritenuto eccezionale, la norma è interpretata in senso<br />

restrittivo, richiedendosi la sussistenza di ragioni del tutto indipendenti dalla volontà<br />

dell’Amministrazione sub specie di “impedimento obiettivo ed insuperabile”, non<br />

essendo all’uopo sufficiente l’impossibilità di concludere le procedure per l’esistenza<br />

di un contenzioso. (Nel caso di specie, il Collegio ha reputato inidonee le ragioni della<br />

proroga consistenti nella pendenza del contenzioso relativo alla disposta occupazione<br />

d’urgenza, procedimento speciale e del tutto autonomo rispetto all’ordinario modello<br />

procedimentale ablatorio).<br />

Una volta formulata con motivi aggiunti la domanda risarcitoria per equivalente, è<br />

inammissibile la domanda di restitutio in integrum avanzata con successive memorie<br />

non notificate in quanto, indipendentemente dalla sua qualificazione come<br />

risarcimento/reintegrazione in forma specifica oppure come forma di tutela dei diritti<br />

336


eali, costituisce mutamento della domanda (mutatio libelli) con necessità di piena<br />

tutela del contraddittorio, dovendola proporre o mediante nuovo atto di motivi<br />

aggiunti o comunque con memoria notificata.<br />

In tema di risarcimento del d<strong>anno</strong> per mancata utilizzazione del bene, il criterio<br />

dell’interesse legale per ciascun <strong>anno</strong> di occupazione illegittima calcolato sul valore<br />

venale, via via rivalutato dell’area, da ritenersi quale presumibile e normale indice di<br />

redditività dell’immobile, deve essere rivisitato alla luce dall’art. 34, comma 3, l. n.<br />

111/<strong>2011</strong>, espressamente applicabile anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore,<br />

secondo il quale “se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa<br />

entità del d<strong>anno</strong>, il d<strong>anno</strong> è determinato nell’interesse del cinque per cento annuo sul<br />

valore determinato ai sensi del presente comma”.<br />

337


<strong>TAR</strong> PUGLIA – BARI, MASSIME OTTOBRE <strong>2011</strong><br />

Iª SEZIONE<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 4 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1454 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile – A.<br />

s. c. (avv.ti Augusto e D’Addabbo) c. Comune di Acquaviva delle Fonti (avv.<br />

Leoncini).<br />

Contratti pubblici – Avvalimento – Artt. 39 e 49 d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163.<br />

Ai sensi dell’art. 49 d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, possono essere oggetto di<br />

avvalimento da parte dei concorrenti di una gara d’appalto solo i requisiti inerenti la<br />

capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa, non già i requisiti di<br />

idoneità professionale in quanto questi sono desumibili, ai sensi dell’art 39 comma III<br />

dello stesso decreto, dalla loro iscrizione camerale .<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 4 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1459 – Pres. Adamo – Est. Cocomile –<br />

V.A.M. (avv. Riccardi) c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –<br />

Ufficio scolastico Provinciale di <strong>Bari</strong>, I.N.P.D.A.P. - Direzione Provinciale di <strong>Bari</strong><br />

(n.c.)<br />

Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (Ottemperanza) - Trattamento<br />

pensionistico – Difetto di giurisdizione – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste –<br />

art. 10 l. n. 205/2000 – art. 112 comma II CPA - Giurisdizione della Corte dei<br />

Conti – Sussiste.<br />

Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo su un ricorso proposto per<br />

l’esecuzione di una sentenza resa da una sezione regionale della Corte dei Conti,<br />

posto che non può trovare applicazione l’art. 112, comma II del Codice del Processo<br />

Amministrativo prevalendo, a titolo di lex specialis, l’art. 10 della l. n. 205/2000<br />

secondo cui il rimedio dell’ottemperanza è ,per tali pronunce, esperibile dinanzi allo<br />

stesso giudice contabile.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 4 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1461 – Pres. Adamo – Est. Cocomile –<br />

G.C.P.R. s.r.l. (avv.ti D’Ambrosio e Pastore) c. Provincia di Foggia (n.c.).<br />

Ambiente – Impianti eolici – Valutazione di impatto ambientale – Procedimento<br />

amministrativo – Obbligo di conclusione del procedimento – Art. 16, l. reg. <strong>Puglia</strong><br />

12 aprile 2001, n. 11 – Silenzio inadempimento – Illegittimità.<br />

È illegittimo il silenzio serbato dalla Provincia sull’istanza per la verifica di<br />

assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale del progetto per la costruzione di<br />

338


un parco eolico dovendo il procedimento concludersi nel termine di sessanta giorni<br />

dalla presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 16 della legge Regione <strong>Puglia</strong> n.<br />

11/2001 (si veda, ex multis, Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 3 marzo <strong>2011</strong>, n. 363).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 6 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1473 – Pres. Adamo – Est. Adamo – G. G.<br />

A. (Avv. ti Basso e Nigro Imperiale) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze (n.<br />

c.).<br />

Esecuzioni delle decisioni giurisdizionali (Ottemperanza) – Adempimento della<br />

PA al giudicato dell’AGO – Titolo per l’esercizio del giudizio di ottemperanza:<br />

decreto di condanna ex art. 3 l. 24 marzo 2001, n. 80.<br />

Il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 l. 24 marzo 2001, n. 80, essendo<br />

reso in materia di diritti soggettivi, ha natura decisoria, ed è pertanto idoneo ad<br />

acquisire autorità di giudicato e a costituire titolo ai fini dell’ammissibilità del<br />

giudizio di ottemperanza (Si veda, in senso conforme, Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 11<br />

Agosto <strong>2011</strong>, n. 1213).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 11 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1505 – Pres. Allegretta – Est. Adamo –<br />

F.G.U. e altri (avv.ti De Grandis e Marzocco) c. Ufficio Scolastico Regionale per la<br />

<strong>Puglia</strong>, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico<br />

Provinciale di Foggia, Istituto "Staffa" di Trinitapoli (Fg) (Avvocatura distrettuale<br />

dello Stato di <strong>Bari</strong>).<br />

Giurisdizione – Lavoro alle dipendenze della P.A. – Riparto—Atti di macroorganizzazione<br />

– Istruzione pubblica - Giurisdizione del G.O. – Non sussiste–<br />

Giurisdizione G.A. – Sussiste.<br />

Non ogni azione a sostanziale tutela di diritti inerenti al rapporto di lavoro con<br />

l'amministrazione pubblica rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, spettando<br />

al giudice amministrativo la cognizione delle controversie in cui si censurino atti<br />

organizzativi dell’Amministrazione scolastica , direttamente rivolti a regolare lo<br />

svolgimento proprio dell’attività didattica, attraverso la formazione delle classi e la<br />

destinazione di insegnanti alle singole scuole.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 11 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1507 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – L.<br />

s.p.a. (avv. Bavaro) c. Comune di Lucera (avv. Mariani).<br />

Contratti pubblici – Procedura di affidamento – Requisiti di partecipazione –<br />

Documenti - D.I.A. – Incompletezza.<br />

339


Contratti pubblici – Procedura di affidamento – Requisiti di partecipazione –<br />

Documenti -Mancata presentazione D.I.A. – Art. 46, d.lgs. 12 aprile 2006 n.163 –<br />

Potere di integrazione - Non sussiste.<br />

Contratti pubblici - Procedura di affidamento – Condizioni di ammissibilità –<br />

Contributo all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e<br />

forniture – Obbligo di versamento – Campo soggettivo di applicazione – Servizio<br />

di mensa .<br />

Contratti pubblici - Procedura di affidamento – Condizioni di ammissibilità –<br />

Contributo all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e<br />

forniture – Versamento - Onere della prova.<br />

Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione ad una procedura<br />

di affidamento è da considerarsi “tamquam non esset” la D.I.A. cui non sia stata<br />

allegata tutta la documentazione richiesta o che non sai ben identificabile dovendo<br />

essa ricomprendere, a pena di esclusione, tutte le indicazioni sugli elementi essenziali,<br />

quali l’attività svolta e il riferimento all’unità operativa.<br />

La successiva produzione della D.I.A. non costituisce mera integrazione della<br />

documentazione incompleta e non è sanabile a posteriori quale irregolarità<br />

procedimentale non significativa pena la violazione della par condicio da parte della<br />

stazione appaltante.<br />

Fra i soggetti tenuti ,ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della l. n. 266/2005, a versare<br />

un contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,<br />

servizi e forniture, rientrano anche gli operatori economici che intendono partecipare<br />

a procedure per l’affidamento del servizio di mensa scolastica, essendo questo<br />

riconducibile ai “servizi di ristorazione” di cui al n. 17 dell'allegato II B (quale<br />

specificazione della categoria).<br />

Il pagamento del contributo in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti<br />

pubblici di lavori, servizi e forniture costituisce condizione di ammissibilità, a pena di<br />

esclusione, alla procedura, con la conseguenza che è lo stesso operatore, con onere<br />

della prova a suo carico, a dover dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta,<br />

di avere versato la somma dovuta.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 11 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1508 - Pres. Allegretta – Est. Adamo – M.<br />

V. B. (avv. Polignano) c. Agenzia del Territorio (Avvocatura dello Stato).<br />

Accesso – Accesso agli atti degli Enti locali – Ricorso per l’accesso - Illegittimità<br />

del diniego all’accesso.<br />

340


In tema di accesso, la P.A. che ha rigettato una precedente istanza, proposta<br />

nell’ambito di una causa dinanzi al Giudice Ordinario, non può rigettare quella<br />

successiva, di contenuto identico alla precedente ma riferita ad un ricorso dinanzi al<br />

Giudice Amministrativo,senza prenderla in esame ma limitandosi a qualificarla come<br />

meramente confermativa della stessa.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 19 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1552 - Pres. Allegretta – Est. Picone – A.<br />

s.r.l. (avv.ti A. G. Orofino, R. G. Orofino e Franchini) c. Comune di Apricena (avv.<br />

De Vitto).<br />

Contratti pubblici - Procedura di affidamento – Aggiudicazione - Revoca –<br />

Responsabilità precontrattuale della P.A.<br />

Contratti pubblici– Responsabilità precontrattuale della P.A. – Risarcimento del<br />

d<strong>anno</strong> – Ristoro dell’interesse negativo.<br />

Non costituisce ostacolo al riconoscimento della responsabilità precontrattuale della<br />

P.A. la mancata impugnazione del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione di<br />

una gara di appalto adottato in sede di autotutela, in quanto la sua eventuale<br />

legittimità non esclude che il comportamento dell’amministrazione possa comunque<br />

ritenersi in contrasto con i canoni di buona fede e correttezza. (Si veda, in senso<br />

conforme, Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 12 gennaio <strong>2011</strong>, n. 12)<br />

Ai fini della commisurazione del d<strong>anno</strong> risarcibile per responsabilità precontrattuale<br />

della P.A.,, deve aversi riguardo al solo interesse negativo, ossia alle spese<br />

effettivamente sostenute in vista della conclusione dell’affare (d<strong>anno</strong> emergente) ed<br />

alle occasioni contrattuali perse per aver confidato nell’impegno assunto (lucro<br />

cessante), mentre resta escluso il risarcimento dell’utile che si sarebbe conseguito con<br />

l’esecuzione del contratto. (Si veda, in senso conforme, Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 12<br />

gennaio <strong>2011</strong>, n. 12)<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 19 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1553 - Pres. Allegretta – Est. Picone – D.<br />

C. più altri (avv.ti Gagliardi, La Gala e Profeta) c. Presidenza del Consiglio dei<br />

Ministri e Ministero dell’Ambiente, Presidenza della Repubblica, Regione <strong>Puglia</strong><br />

(Avvocatura distrettuale dello Stato di <strong>Bari</strong>).<br />

Vincolo paesaggistico – Area naturale protetta – Perimetrazione - Discrezionalità<br />

amministrativa - Insindacabilità.<br />

Con riferimento all’istituzione di un parco nazionale, l’inclusione nel perimetro di<br />

aree adibite all’agricoltura o, in generale, diverse e più estese rispetto a quelle in cui<br />

sono state localizzate le specie faunistiche ovvero le risorse naturalistiche meritevoli<br />

di protezione costituisce una valutazione di merito della P.A., espressione di un potere<br />

341


istituzionale non sindacabile in sede giurisdizionale in assenza di violazioni di legge o<br />

di eccesso di potere.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 19 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1554 - Pres. Allegretta – Est. Picone – B.<br />

s.r.l. (avv.ti L. Quinto, P. Quinto) c. A.S.L. BAT (avv. Panizzolo).<br />

Contratti pubblici - Procedura di affidamento – Requisiti di partecipazione - art.<br />

38 D.lgs. 163/2006 – Raggruppamento temporaneo di imprese – Rappresentante -<br />

Dichiarazione – Requisiti – Principio del favor partcipationis<br />

Contratti pubblici - Procedura di affidamento – Requisiti di partecipazione –<br />

Attestazioni di sopralluogo.<br />

Contratti pubblici - Procedura di affidamento – Requisiti di partecipazione –<br />

Requisiti tecnici – Raggruppamento temporaneo di imprese – Verticale –<br />

Scorporo parti.<br />

In ossequio al principio generale del favor partecipationis, è legittimamente<br />

consentita la partecipazione ad una gara di appalto ad un raggruppamento di imprese<br />

il cui legale rappresentante dell’impresa capogruppo abbia sottoscritto, anche per<br />

conto degli amministratori delle società mandanti, la dichiarazione sulla insussistenza<br />

di precedenti penali a proprio carico, obbligatoria per tutti i membri del<br />

raggruppamento ai sensi dell’art. 38 D.lgs. 163/2006, a condizione che siano state<br />

osservate le prescrizioni di cui all’art. 47, co. 1 e 2, del D.P.R. n. 445 del 2000.<br />

Non può costituire causa di esclusione dalla partecipazione ad una gara di appalto il<br />

semplice fatto che l’attestazione di sopralluogo prodotta sia stata rilasciata da un<br />

medico dirigente diverso da quello nominativamente indicato nella tabella inclusa nel<br />

disciplinare di gara in quanto tale onere, secondo l’ordinario canone di<br />

ragionevolezza, determinerebbe l’esclusione soltanto per l’ipotesi in cui il concorrente<br />

avesse del tutto trascurato di effettuare il sopralluogo presso una delle strutture<br />

elencate e di allegarne l’attestazione.<br />

Con riferimento alla partecipazione ad una gara di appalto da parte di un<br />

raggruppamento di imprese la verifica del possesso dei requisiti tecnici richiesti dal<br />

disciplinare di gara dovrà essere operata, nei confronti delle a.t.i. verticali,<br />

esclusivamente con riguardo alle parti scorporabili del servizio che ciascuna si<br />

assume e, pertanto, la P.A. non potrà escludere il raggruppamento nell’ipotesi in cui,<br />

complessivamente, abbia dimostrato il raggiungimento delle soglie di qualificazione<br />

ed il possesso dei requisiti tecnici richiesti dal disciplinare di gara.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 19 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1560 - Pres. Allegretta – Est. Picone – L.<br />

F. (avv. Valla) c. Regione <strong>Puglia</strong>, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e<br />

Agricoltura di <strong>Bari</strong> (avv.ti Lofoco e Persichella).<br />

342


Enti pubblici – Atti di nomina – Raggruppamento di associazioni di categoria –<br />

Designazione congiunta – Obbligo di sottoscrizione.<br />

Con riferimento alla procedura di nomina dei consiglieri della Camera di Commercio,<br />

se si è costituito un raggruppamento di associazioni di categoria finalizzato a<br />

designare uno o più candidati comuni, la P.A. procedente non può prendere in<br />

considerazione la designazione nell’ipotesi in cui la stessa non sia stata sottoscritta da<br />

tutte le associazioni nel termine assegnato, in quanto alla partecipazione ad un<br />

raggruppamento consegue l’obbligo di sottoscrivere congiuntamente la designazione,<br />

pena il venir meno dell’accordo, senza che rilevi, a tal fine, il peso rappresentativo<br />

delle associazioni inottemperanti.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 19 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1561 - Pres. Allegretta – Est. Picone – S.<br />

s.r.l. (avv.ti Zoppolato, Napoli, Muscatello) c. Comune di Foggia (avv. De Vitto).<br />

Contratti pubblici – - Procedura di affidamento – Requisiti di partecipazione –<br />

art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 - Valutazione di affidabilità – Accertamento<br />

giudiziale – Non necessario.<br />

Nell’ambito di una procedura di affidamento di contratti pubblici, è legittima<br />

l’esclusione del concorrente che, in passato, abbia commesso grave negligenza o<br />

malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la<br />

gara, disposta a seguito di una valutazione di affidabilità operata in concreto dalla<br />

stessa Amministrazione su fatti e comportamenti imputabili all’impresa concorrente,<br />

sebbene non definitivamente accertati in sede giudiziale.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 20 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1569 - Pres. Allegretta – Est. Picone – M.<br />

G. (avv. Vetrò) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (n.c.), Regione <strong>Puglia</strong><br />

(avv. Francesconi), Autorità Portuale di <strong>Bari</strong> (avv. Mezzina), Comune di <strong>Bari</strong> (avv.<br />

Lanza), Comune di Barletta (avv.ti Palmiotti e Caruso), Comune di Monopoli (n.c.),<br />

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di <strong>Bari</strong> (n.c.), Provincia di<br />

<strong>Bari</strong> (n.c.), Provincia BAT (n.c.).<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Notifica del ricorso –<br />

Destinatari : Amministrazioni statali – Avvocatura Generale dello Stato -<br />

Inammissibilità.<br />

E’ inammissibile il ricorso di primo grado proposto avverso un atto adottato da<br />

un’Amministrazione statale che sia stato notificato presso l’Avvocatura Generale<br />

anziché presso l’Avvocatura Distrettuale, in quanto l’errore concerne non<br />

l’identificazione dell’organo amministrativo legittimato a stare in giudizio bensì<br />

l’individuazione dell’Avvocatura dello Stato competente a ricevere la notifica, fermo<br />

343


estando che una eventuale costituzione in giudizio dell’Amministrazione<br />

irritualmente intimata sanerebbe la nullità de qua.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 25 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1612 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile –<br />

C.V.(avv. Pellegrino) c. Politecnico di <strong>Bari</strong> (Avvocatura distrettuale dello Stato di<br />

<strong>Bari</strong>) e Facoltà di Architettura del Politecnico di <strong>Bari</strong>.<br />

Istruzione pubblica – Professori e assistenti Università – Ricercatori – Procedura<br />

comparativa – Commissione esaminatrice – Membri – Astensione – Ipotesi.<br />

Istruzione pubblica – Professori e assistenti Università – Ricercatori – Procedura<br />

comparativa – Rapporto di precedente collaborazione tra commissario e<br />

candidato – Natura.<br />

Istruzione pubblica – Professori e assistenti Università – Ricercatori – Procedura<br />

comparativa – Rapporto di precedente collaborazione tra commissario e<br />

candidato – Astensione – Legittimità.<br />

In una procedura comparativa per la copertura di un posto da ricercatore<br />

universitario, la presenza nella Commissione giudicatrice di un membro in rapporto<br />

di inimicizia con un candidato, non integra l’obbligo di astensione di cui agli artt. 51<br />

e 52 c.p.c. Infatti la presentazione di una denuncia nei confronti del soggetto de quo<br />

non è, da sola, idonea e sufficiente, a denotare la grave inimicizia di cui all’art.<br />

51,comma 1, n. 3, c.p.c. Tale principio è mutuato dalla giurisprudenza penale, la<br />

quale in ipotesi di ricusazione di un magistrato, ha chiarito che il sentimento di<br />

inimicizia per essere pregiudizievole deve essere reciproco e deve trarre origine da<br />

rapporti di carattere privato, estranei al processo, non potendosi desumere<br />

semplicemente dal trattamento riservato alla parte, anche se da questa ritenuto<br />

sintomo di mancanza di serenità.<br />

Per costante orientamento della giurisprudenza amministrativa nei concorsi<br />

universitari il consolidato rapporto di collaborazione tra un commissario e un<br />

candidato, non di natura economica o patrimoniale, ma di mera collaborazione<br />

accademica e scientifica, non richiede l’astensione del commissario medesimo. La non<br />

patrimonialità dell’interesse, infatti, non inficia il principio di imparzialità, tenuto<br />

conto della composizione collegiale della Commissione, nonché delle relative<br />

esperienze e competenze dei membri, che introducono un controllo intrinseco, idoneo<br />

a pervenire alla scelta dei più meritevoli.<br />

Nei concorsi universitari non può desumersi la natura economica del rapporto tra un<br />

commissario e un candidato, come tale idonea a legittimare l’astensione del<br />

commissario medesimo, dalla sola circostanza della pubblicazione congiunta di una o<br />

più opere, tenuto conto che la stessa, deve ormai ritenersi fisiologica nella comunità<br />

scientifica universitaria, sì da rendere difficile se non addirittura impossibile, la<br />

formazione di commissioni esaminatrici in cui tali collaborazioni non siano presenti.<br />

344


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 25 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1614 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile –<br />

S.G.(avv. Lofoco) c. Università degli Studi di <strong>Bari</strong> (Avv.ti prudente e Antuofermo) e<br />

Ospedale Consorziale Policlinico di <strong>Bari</strong>.<br />

Processo amministrativo – Azione avverso il silenzio – Poteri del giudice –<br />

Valutazione della fondatezza della pretesa – Limiti – Attività discrezionale -<br />

Istruzione pubblica – Professori e assistenti Università – Procedura comparativa<br />

– Nomina candidati idonei.<br />

In una procedura comparativa per la copertura di un posto di professore<br />

universitario, non è ammissibile ex art. 31 comma III del CPA, pur a fronte del<br />

silenzio illegittimamente serbato dall’amministrazione, la domanda volta a ottenere<br />

una pronuncia del giudice in ordine alla fondatezza della pretesa avanzata, in quanto<br />

residua in capo a questa un margine di discrezionalità nella individuazione dei<br />

candidati idonei.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 26 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1619 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – G.<br />

s.p.a. (avv. ti Perrone, Sandulli, E. Follieri e I. Follieri, Lofoco) c. Comune di Foggia<br />

(Avv. ti D’ambrosio e Barbato).<br />

Contratti pubblici – Bandi di gara – Clausole di immediata lesività –<br />

Impugnazione – Termini.<br />

Contratti pubblici – Bandi di gara – Interpretazione – Criteri - Fatturato globale.<br />

La clausola della lex specialis che senza dubbio impedisce, in modo chiaro ed<br />

immediatamente percepibile all’operatore economico, l'ammissione del concorrente<br />

alla selezione va impugnata nel termine decadenziale decorrente dalla data di<br />

pubblicazione del disciplinare di gara.<br />

La locuzione “fatturato globale” assume nel linguaggio comune e in quello giuridicocommerciale<br />

un significato privo di margini di ambiguità, esso indicando i ricavi e<br />

corrispondendo a voci da iscrivere nella contabilità dell'impresa (art. 2425, lett. A),<br />

nn. 1 e 5, c.c.) ovvero, in senso atecnico, all’assoggettabilità di tali entrate al regime<br />

fiscale e, in particolare, all'IVA (in quanto percepiti nell'esercizio di un'attività<br />

d'impresa, ex artt. 1, 3, 13 e 20 del d.p.r. n. 633/1972 e successive modificazioni). Il<br />

fatturato viene, quindi, sostanzialmente a coincidere con l’"ammontare complessivo<br />

dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali" di<br />

cui all'art. 13 d.p.r. n. 633/1972 ovvero “al volume d'affari del contribuente”<br />

risultante dalle operazioni registrate o soggette a registrazione con riferimento a un<br />

<strong>anno</strong> solare di cui all'art. 20 dello stesso regolamento.<br />

345


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 26 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1622 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – C.<br />

srl (avv. Ferrante) c. Asp Casa di Riposo R.SA. <strong>Bari</strong> (avv. Notaristefano).<br />

Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) – Adempimento al<br />

giudicato dell’AGO – Titolo per l’esercizio del giudizio di ottemperanza – Decreto<br />

ingiuntivo non opposto – Ammissibilità<br />

Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) - Adempimento al<br />

giudicato dell’AGO – Uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza –<br />

Facoltatività.<br />

È ammissibile l'azione di ottemperanza che trovi il suo titolo in un decreto ingiuntivo<br />

non opposto divenuto esecutivo e definitivo, dato il suo relativo consolidamento, a<br />

norma degli articoli artt. 653 e ss. del c.p.c. .<br />

L'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato di cui<br />

all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, è rimessa ad una libera scelta<br />

del creditore.<br />

346


IIª SEZIONE<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 12 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1511 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – G.G.<br />

(avv. Spagnoletti) c. Capo della Polizia, Ministero dell’Interno (Avv. Stato)<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Trasferimento della sede di servizio –<br />

Trasferimento ex art. 33 l. n. 104/1992 – Situazione giuridica soggettiva -<br />

Qualificazione<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Trasferimento della sede di servizio – Art. 33<br />

l. n. 104/1992 – Interpretazione<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Trasferimento della sede di servizio –<br />

Trasferimento ex art. 33 l. n. 104/1992 – Presupposti – Dimostrazione –<br />

Motivazione del provvedimento di diniego<br />

L’art. 33 della l. n. 104/1992 non istituisce un diritto del dipendente pubblico ad<br />

ottenere il trasferimento della sede di servizio in funzione di prestare assistenza ad un<br />

famigliare invalido, potendo la richiesta di trasferimento essere accolta solo,<br />

letteralmente, “ove possibile”.<br />

La disposizione di cui all’art. 33 della l. n. 104/1992 va interpretata nel senso che il<br />

trasferimento può essere negato solo se ricorrano determinate esigenze di<br />

organizzazione che spetta all’Amministrazione di indicare, non potendosi, per<br />

converso, gravare il dipendente della dimostrazione di trovarsi nell’impossibilità o<br />

nella estrema difficoltà - in considerazione della distanza esistente - , di portare<br />

assistenza al famigliare.<br />

A fronte ad istanze di trasferimento formulate ex art. 33 l. n. 104/1992,<br />

l’Amministrazione deve ricercare delle soluzioni, a prescindere dalla possibilità o<br />

meno, per il dipendente, di prestare l’assistenza al congiunto anche effettuando il<br />

servizio a distanza: ove tali soluzioni non siano trovate, l’Amministrazione potrà<br />

negare il trasferimento, ma dovrà dare conto nel provvedimento di diniego delle<br />

ragioni che impediscono di accogliere la domanda.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 12 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1512 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – Casa<br />

di cura Prof. B. spa (avv. Paccione) c. Asl Foggia (avv. Corrente)<br />

Accordi – Accordi in materia sanitaria – Accordo sull’erogazione e l’acquisto di<br />

prestazioni di day service (art. 8 quinquies l. n. 502/1992) – Natura giuridica –<br />

Concessione di pubblico servizio – Sussiste – Ratio<br />

347


Giurisdizione – Materie oggetto della giurisdizione esclusiva: criteri di riparto –<br />

Accordo sull’erogazione e l’acquisto di prestazioni di day service (art. 8 quinquies<br />

l. n. 502/1992) – Annullamento d’ufficio – Per motivi diversi dal mero<br />

inadempimento – Giurisdizione esclusiva del G.A. – Sussiste - Ratio<br />

Motivazione del provvedimento – Difetto di motivazione – Convenzione sanitaria<br />

per prestazioni in day service - Annullamento in autotutela – Annullamento ex<br />

tunc – Presupposti – Violazione di atto amministrativo sopravvenuto – Non<br />

sussiste<br />

L’accreditamento istituzionale contemplato dall’art. 8 bis della l. n. 502/1992<br />

attribuisce al soggetto accreditato la qualifica di gestore di pubblico servizio; in tale<br />

contesto, gli accordi stipulati ex art. 8 quinquies della medesima legge (accordi<br />

sull’erogazione e l’acquisto di prestazioni di day service) con l’Azienda Sanitaria<br />

Locale, al pari delle convenzioni stipulate nel sistema della l. n. 833/1978, mutuano la<br />

natura di contratti di diritto pubblico e sono perciò inquadrabili nello schema delle<br />

concessioni di pubblico servizio.<br />

Attesa la natura di contratto di diritto pubblico dell’accordo avente ad oggetto<br />

l’erogazione e l’acquisto di prestazioni di day service, l’atto con il quale la Asl risolva<br />

il detto accordo per motivi facenti capo al pubblico interesse, ma diversi dal mero<br />

inadempimento contrattuale generatosi in fase esecutiva, deve configurarsi quale<br />

manifestazione del potere di autotutela e, pertanto, è soggetto alla giurisdizione<br />

esclusiva del Giudice Amministrativo.<br />

È illegittimo per motivazione insufficiente il provvedimento di annullamento ex tunc<br />

della convenzione avente ad oggetto l’erogazione e l’acquisto di prestazioni sanitarie<br />

dell’attività ambulatoriale di day service, qualora sia fondato sulla violazione di un<br />

atto amministrativo che, soltanto in tempo successivo alla stipula della convenzione<br />

medesima, sia intervenuto ad imporre di adottare una tariffa piuttosto che un’altra.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 12 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1513 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – S.C.<br />

srl (avv. Profeta) c. Comune di Altamura (avv. Bonelli)<br />

Edilizia ed urbanistica – Vincoli di inedificabilità – Vincolo archeologico –<br />

Apposizione - Notifica del provvedimento – Destinatari – Trascrizione nei registri<br />

immobiliari - Effetti<br />

Edilizia ed urbanistica – Vincoli di inedificabilità – Vincolo archeologico –<br />

Qualificazione del vincolo – Parere preventivo della Sopraintendenza –<br />

Imposizione generica – Effetti – Inedificabilità relativa - Sussiste<br />

348


Strade – In genere – Strade vicinali – Qualificazione – Proprietà pubblica –<br />

Esclusione – Proprietà privata – Sussiste – Acquisizione per usucapione –<br />

Possibilità – Servitù di uso pubblico – Assoggettamento – Presunzione –<br />

Presupposti<br />

L’obbligo di notificare il provvedimento impositivo di un vincolo archeologico<br />

sussiste, a carico dell’Amministrazione, solo nei confronti di colui che risulti essere<br />

proprietario del bene al momento in cui il vincolo viene istituito, mentre la<br />

trascrizione dello stesso nei registri immobiliari costituisce una misura di pubblicità<br />

idonea a determinarne l’opponibilità nei confronti dei successivi aventi causa.<br />

In materia di vincoli archeologici, qualora l’Amministrazione ordini il divieto di<br />

costruzioni entro una determinata distanza dal limite esterno del complesso tutelato,<br />

aprendo tuttavia alla generica necessità di sottoporre a preventiva approvazione della<br />

Soprintendenza qualunque progetto di costruzione che possa alterare lo stato<br />

dell’immobile soggetto alle prescrizioni, si deve ritenere che il vincolo non comporti<br />

l’inedificabilità assoluta dell’area assoggettata ad esso, ma solo l’obbligo di chiedere<br />

il preventivo parere della Soprintendenza relativamente ad ogni costruzione da<br />

realizzarsi all’interno della fascia di rispetto.<br />

Le strade vicinali non sono di proprietà pubblica ma sono strade private soggette ad<br />

uso da parte di più proprietari e, quando colleghino tra loro strade pubbliche e siano<br />

inserite nello stradario comunale o provinciale, si presume siano soggette anche a<br />

servitù di uso pubblico; essendo il sedime di tali strade non demaniale, è quindi<br />

possibile che la relativa proprietà venga acquisita da terzi in forza di usucapione a<br />

nulla rilevando l’intestazione catastale.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 12 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1514 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio –<br />

N.B. (avv.ti Marinelli e Matera) c. Ministero dell’Interno, Questore di <strong>Bari</strong> (Avv.<br />

Stato)<br />

Lotto, lotterie e concorsi a premio – Scommesse – Regime amministrativo (art. 88<br />

Tulps) - Organizzazione e gestione – Concessione dei Monopoli di Stato –<br />

Necessità - Esercizi commerciali relativi – Autorizzazione del Questore –<br />

Necessità - Diniego – Presupposti – Ragioni di ordine pubblico – Sussiste -<br />

Raccolta delle scommesse per conto di società non titolari di concessione – Non<br />

sussiste<br />

Premesso che, ai sensi dell’art. 88 Tulps r.d. n. 773/1931, l’organizzazione e la<br />

gestione delle scommesse, nonché le attività commerciali ove esse si esercitano, sono<br />

soggette, rispettivamente, a concessione rilasciata dalla Amministrazione dei<br />

Monopoli di Stato e ad autorizzazione-licenza rilasciata dal Questore, è illegittimo il<br />

diniego di autorizzazione all’attività di scommesse, emesso da tale ultimo organo,<br />

349


qualora fondato non su ragioni di ordine pubblico ma sulla mera circostanza che il<br />

richiedente intenda effettuare l’attività di raccolta di dati e scommesse per conto di<br />

società terze non titolari di concessione in Italia.<br />

(Conformi: Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 12 ottobre <strong>2011</strong>, sentenze nn. 1515, 1516, 1517,<br />

1525, 1526)<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 13 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1534 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio –<br />

P.A. (avv.ti De Santis, Cardanobile) c. Asl Ba (avv. Trotta)<br />

Corte costituzionale – Dichiarazione di incostituzionalità – Art. 3, comma 40, l.r.<br />

n. 40/2007 – Effetti – Procedure di stabilizzazione della dirigenza medica –<br />

Procedura selettiva – Necessità – Diploma di specializzazione medica – Possesso -<br />

Necessità<br />

In materia di procedure di stabilizzazione della dirigenza medica indetta dalla ASL<br />

<strong>Bari</strong> ex art. 3, comma 40, l.r. n. 40/2007, occorre osservare che l’art. 1, comma 1,<br />

della l.r. n. 45/2008 – sul quale è intervenuta la sentenza n. 150/2010 della Corte<br />

Costituzionale - non era stato introdotto nel corpo della predetta disposizione al fine<br />

di esonerare gli aspiranti dirigenti nella disciplina della Medicina d’Accettazione ed<br />

Urgenza dall’onere di superare una pubblica selezione. Tale norma era stata<br />

interpretata dalla Regione <strong>Puglia</strong> nel senso che gli aspiranti dirigenti nella specialità<br />

della medicina d’urgenza erano esonerati, non dall’obbligo di partecipare ad una<br />

procedura selettiva, bensì dall’obbligo di essere in possesso del relativo diploma di<br />

specializzazione o di diploma in disciplina affine o equipollente. Di conseguenza,<br />

dichiarata la incostituzionalità dell’art. 1, comma 1, della l.r. n. 45/2008, l’unico<br />

effetto prodottosi, peraltro in modo retroattivo, è stato di espungere dall’ordinamento<br />

l’unica norma che di fatto aveva consentito alla Asl Ba di ammettere alla procedure<br />

selettive di stabilizzazione di che trattasi un certo numero di dirigenti medici<br />

“precari” privi di specializzazione nella specialità di medicina d’urgenza, o in<br />

specializzazione affine o equipollente.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 13 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1539 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio –<br />

F.B. (avv. Biasino) c. Ministero dell’Interno, Questore di <strong>Bari</strong> (Avv. Stato)<br />

Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - Permesso di<br />

soggiorno - Per lavoro subordinato – Istanza di rinnovo - Diniego – Per<br />

inottemperanza al provvedimento di espulsione ex art. 14, comma 5-ter, del d.lgs.<br />

n. 286/1998 (misura di sicurezza) – Per false generalità - Legittimità<br />

350


In materia di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, la<br />

condanna per il reato di violazione all’ordine di espulsione dal territorio nazionale<br />

previsto dall’art. 14, comma 5 ter, d.lgs. 286/98 costituisce circostanza non più<br />

ostativa al rilascio in quanto considerata dalla recente giurisprudenza dell’Adunanza<br />

Plenaria (decisioni n. 7 e 8/<strong>2011</strong>) non più compatibile con la disciplina comunitaria<br />

delle procedure di rimpatrio. Pur tuttavia, qualora il richiedente abbia violato<br />

l’ordine di espulsione fornendo false generalità, non trova applicazione la citata<br />

giurisprudenza, la quale concerne la distinta ipotesi di inottemperanza ai<br />

provvedimenti di espulsione senza che siano state fornite false generalità; pertanto<br />

deve considerarsi legittimo il decreto questorile di diniego di rinnovo.<br />

(Conformi: Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 13 ottobre <strong>2011</strong>, sentenze nn. 1536, 1537 e 1538)<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 13 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1541 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio –<br />

S.S. (avv. Testini) c. Utg – Prefettura di Foggia – Sportello Unico Immigrazione,<br />

Ministero dell’Interno (Avv. Stato)<br />

Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) -<br />

Regolarizzazione ex art 1-ter della l. n. 102/2009 - Diniego - Per comprovato<br />

disinteresse del datore di lavoro – In particolare – Mancata presentazione alla<br />

convocazione disposta dalla P.A. – Legittimità del diniego - Effetti<br />

Il procedimento di emersione ex art. 1-ter della l. n. 102/2009 è rimesso all'iniziativa<br />

esclusiva del datore di lavoro, sicché, ove il predetto datore dimostri il suo<br />

disinteresse per il buon esito di tale procedimento, la P.A. si viene a trovare<br />

nell'impossibilità di concluderlo con un provvedimento finale favorevole all'<br />

emersione del lavoratore straniero. Pertanto, è legittimo il diniego fondato sulla<br />

circostanza che il datore di lavoro non si è presentato alla convocazione disposta<br />

dall’interessata Amministrazione.<br />

(Conformi: Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 13 ottobre <strong>2011</strong>, sentenze nn. 1542 e 1543)<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 13 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1549 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – R.P.<br />

(avv. Ventura) c. Sopraintendenza per i Beni Archeologici – Taranto, Ministero per i<br />

Beni e le Attività culturali (Avv. Stato)<br />

Ricorsi amministrativi – Ricorso gerarchico – Ricorso ex art. 16 d. lgs. n. 42/2004<br />

– Decisione successiva alla proposizione del ricorso giurisdizionale – Illegittimità<br />

351


Ricorsi amministrativi – Ricorso gerarchico – Ricorso ex art. 16 d. lgs. n. 42/2004<br />

– Silenzio e significato del silenzio - Valenza sostanziale – Esclusione – Effetti –<br />

Impugnazione giurisdizionale del provvedimento originario – Ammissibilità –<br />

Improcedibilità del ricorso amministrativo – Sussiste<br />

Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Dichiarazione dell’interesse<br />

culturale – Dichiarazione ex d. lgs. n. 42/2004 – Procedimento – Termine di<br />

conclusione – Natura – Termine perentorio – Esclusione – Termine decadenziale -<br />

Esclusione<br />

È illegittimo il provvedimento con il quale il Ministero dei beni culturali decida il<br />

ricorso gerarchico ex art. 16 d. lgs. n. 42/2004, proposto avverso la dichiarazione di<br />

interesse archeologico di un bene di proprietà ad opera della Sopraintendenza,<br />

qualora adottato dopo che il ricorrente abbia spiegato il ricorso giurisdizionale<br />

tendente all’annullamento del provvedimento impugnato con il medesimo ricorso<br />

gerarchico.<br />

Il silenzio mantenuto dalla Amministrazione sul ricorso gerarchico proposto avverso<br />

la dichiarazione di interesse archeologico ex d. lgs. n. 42/2004, non ha valenza<br />

sostanziale e non costituisce di per sé un provvedimento di diniego; pertanto, alla<br />

scadenza del termine di novanta giorni attribuito alla Amministrazione per decidere,<br />

l’interessato ha sia la possibilità di impugnare il provvedimento originario nel termine<br />

decadenziale, sia di attendere la decisione della Amministrazione, la quale non perde<br />

il potere di provvedere per effetto del mero decorso del termine. Tuttavia, per il<br />

principio della prevalenza della funzione giurisdizionale su quella amministrativa, se<br />

l’interessato decide di optare per il ricorso giurisdizionale quello amministrativo<br />

diventa ipso facto improcedibile, e l’eventuale decisione tardiva non sarà più<br />

opponibile all’interessato.<br />

La violazione del termine per la dichiarazione di interesse culturale di un bene di<br />

proprietà privata ex d. lgs. n. 42/2004 non comporta illegittimità, non trattandosi né di<br />

termine perentorio né di termine di decadenza posto all’esercizio del potere.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 27 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1630 – Pres. Pasca – Est. Ravasio –<br />

G.P.Z. (avv.ti A e N. Calvani) c. Comune di Margherita di Savoia (avv. Schittulli)<br />

Provvedimento amministrativo – Autorizzazioni – Efficacia – Concessione<br />

demaniale – Atti collegati - Autorizzazione alla somministrazione di alimenti e<br />

bevande – Dichiarazione di decadenza dalla concessione – Annullamento d’ufficio<br />

della dichiarazione – Attività di somministrazione nel medio tempore –<br />

Legittimità<br />

352


Deve ritenersi autorizzata l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e<br />

bevande all’interno di uno stabilimento balneare che sia stata esercitata nel tempo<br />

intermedio tra la notifica del provvedimento dichiarativo della decadenza della<br />

concessione demaniale marittima, in forza della quale l’attività balneare è stata<br />

intrapresa, ed il provvedimento in autotutela emesso successivamente a caducazione<br />

del primo.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 27 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1631 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga –<br />

C.G. e D.B. (avv.ti Consiglio e Pappalepore) c. Comune di Foggia (avv. De Vitto)<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Improcedibilità – Per<br />

sopravvenuta carenza di interesse – Declaratoria di illegittimità degli atti<br />

impugnati – Ai fini dell’annullamento – Esclusione - Ai fini del risarcimento del<br />

d<strong>anno</strong> (art. 34, comma 3, Cpa) - Ammissibilità<br />

Non può configurarsi alcun interesse all’annullamento del diniego di permesso di<br />

costruire opposto dall’Amministrazione qualora, nel corso del giudizio, sia<br />

intervenuta l’approvazione di un nuovo strumento urbanistico generale che abbia<br />

sottratto alle aree oggetto di domanda ogni capacità edificatoria; ciò stante, può<br />

pervenirsi alla declaratoria di illegittimità del diniego impugnato, tuttavia ai soli fini<br />

dell’interesse al risarcimento ex art. 34, comma 3, c.p.a..<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 27 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1632 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga –<br />

W.T. spa (avv. Sartorio) c. Comune di Conversano (avv. Lofoco)<br />

Telecomunicazioni - Telefonia mobile - Stazione radio base per telefonia cellulare<br />

– Installazione o modifica di impianti già esistenti - Autorizzazione ex art. 87,<br />

d.lgs. n. 259/2003 – Formazione per silenzio-assenso – Possibilità – Effetti<br />

In materia di installazione di impianti radio telecomunicazioni per telefonia cellulare,<br />

devono considerarsi illegittime le ordinanze di demolizione e ripristino dello status<br />

quo ante, adottate sul presupposto dell’assenza di qualsivoglia titolo abilitativo,<br />

qualora detti provvedimenti sanzionatori intervengano dopo lo spirare del termine di<br />

cui all’art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259/2003. Tanto poiché, decorso il detto termine,<br />

l’attività intrapresa risulta assistita da un titolo autorizzatorio a tutti gli effetti,<br />

ancorché formatosi per silentium.<br />

353


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 27 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1633 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga –<br />

D.S. (avv.ti La Scala e Di Venere) c. Ministero della Difesa (Avv. Stato)<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Sospensione dal servizio – Personale militare<br />

- Sospensione precauzionale discrezionale ex art. 26, comma 2, d. lgs. n. 196/2005<br />

- Ratio<br />

Motivazione del provvedimento – Atti discrezionali – Sospensione precauzionale<br />

ex art. 26, comma 2, d. lgs. n. 196/2005 – Misure intempestive – Criteri di<br />

motivazione<br />

La sospensione precauzionale dal servizio a titolo discrezionale del personale militare<br />

di cui all’art. 26, comma 2, del d. lgs. n. 196/1995 si giustifica con la necessità di<br />

adottare misure urgenti nell’immediatezza del verificarsi dell’evento.<br />

In materia di sospensione dal servizio ex art. 26, comma 2, del d. lgs. n. 196/1995,<br />

sono ammissibili misure precauzionali intempestive, a condizione, tuttavia, che<br />

l’Amministrazione proceda ad un’accurata valutazione dei contrapposti interessi in<br />

gioco con particolare attenzione agli effetti pregiudizievoli, anche di profilo<br />

economico, che si riverberano sulla posizione del soggetto che ne viene colpito. Ne<br />

consegue che, qualora non vi sia traccia nella misura adottata di tale ponderazione, il<br />

provvedimento è affetto da vizio di carenza di motivazione e deve essere annullato.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 27 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1635 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga –<br />

N.A. (avv. Testini) c. Utg – Prefettura di Foggia – Sportello Unico Immigrazione,<br />

Ministero dell’Interno (Avv. Stato)<br />

Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) -<br />

Regolarizzazione ex art 1-ter della l. n. 102/2009 – Presupposti – Sottoscrizione<br />

del contratto di soggiorno – Necessità<br />

Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) -<br />

Regolarizzazione ex art 1-ter della l. n. 102/2009 – Presupposti - Adibizione a<br />

lavoro domestico – Reddito minimo imponibile del datore di lavoro – Necessità –<br />

Risultanza dalle dichiarazioni dei redditi - Necessità<br />

Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) -<br />

Regolarizzazione ex art 1-ter della l. n. 102/2009 – Presupposti - Adibizione ad<br />

attività di assistenza di familiari non autosufficienti – Reddito minimo imponibile<br />

del datore di lavoro - Necessità - Esclusione<br />

354


In materia di rilascio del permesso di soggiorno per la regolarizzazione ex lege n.<br />

102/2009, è inconfigurabile un diritto alla sanatoria indipendente dalla volontà del<br />

datore di lavoro; questi deve, ai fini del conseguimento dell’effetto utile, determinarsi<br />

alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, confermando la dichiarazione di intenti<br />

espressa con l’istanza di emersione (cfr. da ultimo questa Sezione n. 1355/<strong>2011</strong>).<br />

Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per l’assunzione di un lavoratore<br />

extracomunitario adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l’art. 1<br />

ter, comma 4, lett. d), della l. n. 102/2009 richiede espressamente, a pena di<br />

inammissibilità della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, il possesso da<br />

parte del datore di lavoro di un reddito minimo imponibile non inferiore €. 20.000,00<br />

o a €. 25.000,00 annui – rispettivamente - in caso di nucleo familiare composto da un<br />

solo soggetto percettore di reddito, ovvero composto da più soggetti conviventi<br />

percettori di reddito. È, pertanto, legittimo il rigetto della istanza, emesso dallo<br />

Sportello Unico Immigrazione, qualora il detto reddito imponibile minimo,<br />

autocertificato ai fini della sanatoria, non risulti da alcuna dichiarazione dei redditi in<br />

possesso della Agenzia delle Entrate.<br />

Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per l’assunzione di un lavoratore<br />

extracomunitario, la prescrizione del possesso da parte del datore di lavoro del<br />

reddito minimo di cui all’art. 1 ter, comma 4, lett. d), della l. n. 102/2009, non opera<br />

nel caso in cui il lavoratore extracomunitario sia adibito ad attività di assistenza per<br />

sé o componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitino<br />

l’autosufficienza, anche se non conviventi.<br />

(Conformi: Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 27 ottobre <strong>2011</strong>, sentenze nn. 1636, 1637, 1638,<br />

1639, 1640)<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 27 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1643 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio –<br />

C.D.G. (avv. De Giglio) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Triggiani) et altri<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Assunzioni – Procedure concorsuali –<br />

Valutazione titoli – Titoli ulteriori – Master in management pubblico<br />

In materia di selezione di personale per titoli ed esame presso l’area Politiche per la<br />

promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità - concorso D/L3.3/GM<br />

(D/linea 3.3/Gestione Monitoraggio) - , deve ritenersi pertinente il possesso, da parte<br />

del candidato, di un ulteriore master in "manegement pubblico”; alla relativa<br />

valutazione, pertanto, deve conseguire l’attribuzione di cinque punti, e non già<br />

quattro, secondo quanto prescritto dall’avviso pubblico di selezione.<br />

(Conforme: Tra <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, sentenza 27 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1644)<br />

355


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 27 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1645 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio –<br />

S.O. (avv. Deramo) c. Comune di Santeramo in Colle (avv. Zullino), A.F.<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Assunzioni – Procedure concorsuali – Limiti<br />

all’indizione del concorso pubblico – Trasformazione dei rapporti di lavoro già in<br />

essere - Sussiste<br />

La ratio legis dell’art. 3, comma 101, della l. n. 244/2007 – a mente del quale “in caso<br />

di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del<br />

rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto<br />

richiesta” - è preordinata, da un lato, al contenimento della spesa pubblica; sotto<br />

altro profilo, all’utilizzo razionale delle risorse umane già a disposizione della P.A..<br />

Ne consegue che l’Amministrazione, qualora abbia attivato le procedure per<br />

l’assunzione di una nuova unità, prima di procedere alla formale indizione del<br />

concorso pubblico, è tenuta a verificare la possibilità di trasformazione di rapporti di<br />

lavoro già in essere.<br />

356


IIIª SEZIONE<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 6 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1481 – Pres. F.F. Abbruzzese – Est.<br />

Petrucciani – M.C. e L.D.G. (avv. Boccardi) c. Comune di Molfetta (n.c.), N.M. e<br />

M.A.S. (n.c.).<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Istanza di sanatoria<br />

– Anteriormente alla impugnazione dell’ordinanza di demolizione – Conseguenza<br />

– Improcedibilità del gravame – Per sopravvenuta carenza di interesse.<br />

Deve essere dichiarato improcedibile il ricorso avverso l’ordine di demolizione<br />

allorquando risulti presentata una domanda di sanatoria in data precedente<br />

all’introduzione del ricorso stesso e successivamente alla data del provvedimento di<br />

ripristino, e ciò in quanto l’esercizio della facoltà di regolarizzare la propria<br />

posizione da parte del privato impedisce l’esercizio del potere repressivo<br />

dell’Amministrazione almeno fino a quando la stessa non si pronunci in senso<br />

negativo sulla istanza medesima, ed inoltre in quanto l’applicazione di detto principio<br />

determina, sotto l’aspetto processuale, la sopravvenuta carenza d’interesse<br />

all’annullamento dell’atto sanzionatorio in relazione al quale è stata prodotta la<br />

suddetta domanda di sanatoria e la traslazione e il differimento dell’interesse ad<br />

impugnare verso il futuro provvedimento che, eventualmente, respinga la domanda<br />

medesima disponendo nuovamente la demolizione dell’opera edilizia ritenuta abusiva.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 6 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1483 – Pres. F.F. Abruzzese – Est.<br />

Petrucciani – G.L. (avv. Riccardi) c. Comune di <strong>Bari</strong> e altri (n.c).<br />

Edilizia ed urbanistica – Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.) –<br />

Procedimento – Ordinanza di sospensione – Richiesta di prosecuzione dei lavori –<br />

Obbligo della p.a. di provvedere necessità – Ragioni.<br />

Nel procedimento iniziato in seguito alla presentazione di s.c.i.a, si configura silenzioinadempimento<br />

nel caso la p.a, dopo l’emanazione dell’ordinanza di sospensione dei<br />

lavori, manchi di rispondere alla successiva richiesta di prosecuzione degli stessi da<br />

parte del privato. Infatti, in tal caso, da una parte deve ritenersi pendente presso<br />

l’amministrazione il procedimento di verifica dell’ eseguibilità delle opere oggetto<br />

della segnalazione certificata di inizio attività, dall’altra deve tenersi conto della<br />

natura cautelare e provvisoria del provvedimento di sospensione dei lavori.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 6 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1484 – Pres. F.F. Abbruzzese – Est.<br />

Giansante – M.A.D. (avv.ti De Simone, Bonifiglio) c. Ministero dell’Istruzione,<br />

dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la <strong>Puglia</strong> (Avv.<br />

Stato), L.M. (n.c.).<br />

Giurisdizione – In materia di Pubblico Impiego – Controversie in tema di<br />

procedimento di mobilità volontaria interna – Giurisdizione del giudice ordinario<br />

– Sussistenza.<br />

357


Le procedure di mobilità volontaria interna, comportando una mera modificazione<br />

soggettiva del rapporto di lavoro e non già la costituzione di un nuovo rapporto<br />

mediante una procedura selettiva concorsuale, non rientrano nella residuale area di<br />

giurisdizione del giudice amministrativo di cui al comma 4, dell’art. 63 del d.lgs. n.<br />

165/2001, ma in quella di cui al primo comma del medesimo articolo che predica in<br />

generale la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto il<br />

lavoro pubblico privatizzato.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 6 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1485 – Pres. F.F. Abbruzzese – Est.<br />

Giansante – P.L. e R.F. in qualità di legali rappresentanti della H.C. s.p.a. nonché in<br />

proprio (avv. Lorusso) c. Comune di Modugno (avv. Loiodice), G.C. (avv. Mariani).<br />

Comunicazione di avvio del procedimento – Obbligo di comunicazione<br />

nell'edilizia – In caso di lottizzazione abusiva – Sussiste – Con riferimento<br />

all’ordine di sospensione delle attività edilizie e contestuale annullamento in<br />

autotutela del permesso di costruire e della Dia in variante.<br />

L’atto con il quale l’Amministrazione, ravvisando gli estremi della lottizzazione<br />

abusiva ex art. 30 d.P.R. n. 380/01, ordini la sospensione di ogni attività edilizia e<br />

contestualmente annulli in autotutela il permesso di costruire e la Dia in variante,<br />

produce effetti di evidente valenza sostanziale e provvedimentale e pertanto deve<br />

essere portato a conoscenza del destinatario nelle forme di cui all’art. 7 della l. n.<br />

241/1990.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 6 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1486 – Pres. F.F. Abbruzzese – Est.<br />

Giansante – A.L.B. (avv.ti Rotondi, Vernola) c. Ministero dell’istruzione,<br />

dell’università e della ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la <strong>Puglia</strong>, Ufficio<br />

Scolastico Provinciale di <strong>Bari</strong> (Avv. Stato).<br />

Giurisdizione – In materia di Istruzione pubblica – Personale docente (scuola<br />

primaria e secondaria) – Controversia relativa al diritto al trasferimento ex legge<br />

n. 104/1992 – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussiste.<br />

La controversia relativa al diritto al trasferimento ex legge n. 104/1992 rientra<br />

nell’ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione di<br />

cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 che – ai sensi dell’art. 63, comma 1,<br />

del medesimo decreto legislativo – è devoluta al giudice ordinario in funzione di<br />

giudice del lavoro; più specificamente, i provvedimenti concernenti gli esiti della<br />

domanda di trasferimento proposta dal ricorrente sono atti di gestione assunti dai<br />

dirigenti scolastici nella loro qualità di datori di lavoro.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 6 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1487 – Pres. F.F. Abruzzese – Est.<br />

Giansante – R.R. (avv. Di Gioia) c. Comune di Andria (avv. De Candia), C.T. (n.c).<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

358


permesso di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Acquisizione ai beni<br />

del Comune – Successivo permesso di costruire in sanatoria – Concedibilità –<br />

Condizioni.<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Improcedibilità –<br />

Sopravvenuta carenza di interesse – Costruzione abusiva – Rapporti tra<br />

provvedimento repressivo e domanda in sanatoria – Inconciliabilità.<br />

L’acquisizione gratuita ai beni del Comune di un manufatto abusivo determina una<br />

situazione inconciliabile con la sanatoria soltanto quando all’immissione nel possesso<br />

abbia fatto seguito o la demolizione dell’immobile abusivo ovvero la sua utilizzazione<br />

a fini pubblici. Dunque, il permesso in sanatoria può essere rilasciato, pur in presenza<br />

di un precedente provvedimento repressivo della p.a., nel caso in cui non risultino<br />

mutamenti in punto di fatto sull’immobile oggetto del predetto provvedimento.<br />

È improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso avverso il<br />

provvedimento di demolizione o acquisizione al patrimonio comunale di un manufatto<br />

abusivo nel caso in cui il ricorrente presenti istanza di permesso di costruire in<br />

sanatoria. Infatti, una volta presentata la predetta domanda di sanatoria, il<br />

provvedimento repressivo perde efficacia in quanto deve essere sostituito o dal<br />

permesso di costruire in sanatoria o da un nuovo procedimento sanzionatorio.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 6 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1488 – Pres. F.F. Amovilli – Est. Giansante<br />

– E.T. s.p.a (avv. De Luca) c. Comune di Noci (avv.ti L<strong>anno</strong>, Napoli).<br />

Telecomunicazioni – Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) – Stazione<br />

radio base per telefonia cellulare – Installazione o modifica di impianti già<br />

esistenti – Autorizzazione ex art. 87, d.lgs. n. 259/2003 – Parere favorevole<br />

dell’Arpa – Necessità – Permesso di costruire – Irrilevanza.<br />

Telecomunicazioni – Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) – Stazione<br />

radio base per telefonia cellulare – Installazione o modifica di impianti già<br />

esistenti – Autorizzazione ex art. 87, d.lgs. n. 259/2003 – Silenzio-assenso –<br />

Formazione – Termine – Decorrenza dalla presentazione della domanda<br />

Autotutela – Annullamento d’ufficio – Presupposti – Valutazione affidamento –<br />

Motivazione atto – Necessità<br />

La realizzazione di impianti di telecomunicazione è subordinata soltanto<br />

all'autorizzazione prevista dall'art. 87 del d.l.gs. n. 259 del 2003, che pone una<br />

normativa speciale ed esaustiva che include anche la valutazione della compatibilità<br />

edilizio-urbanistica dell'intervento, non occorrendo perciò il permesso di costruire di<br />

cui agli artt. 3 e 10 del d.P.R. n. 380 del 2001.<br />

In tema di autorizzazione per la costruzione di una stazione radio-base o relative alla<br />

modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, il termine per la<br />

formazione del silenzio-assenso di cui all'art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259 del 2003<br />

decorre dalla presentazione della domanda corredata dal progetto, non rilevando la<br />

359


data della ricezione da parte del Comune del parere dell'Arpa in quanto il deposito del<br />

parere preventivo favorevole dell'Arpa non è prescritto per la formazione del titolo<br />

edilizio ovvero per l'inizio dei lavori, ma solo per l'attivazione dell'impianto.<br />

L'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 ha codificato le seguenti condizioni per<br />

l'esercizio del potere di annullamento di ufficio da parte della p.a.: a) illegittimità<br />

dell'atto; b) sussistenza di ragioni di interesse pubblico; c) esercizio del potere entro<br />

un termine ragionevole; d) valutazione degli interessi dei destinatari e dei<br />

controinteressati rispetto all'atto da rimuovere. La p.a., nel provvedimento di<br />

annullamento, deve prendere in considerazione gli interessi dei destinatari e spiegare<br />

le ragioni della prevalenza dell’interesse pubblico. Qualora tale valutazione manchi, il<br />

provvedimento deve considerarsi illegittimo.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 6 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1489 – Pres. Amovilli – Est. Giansante –<br />

D.V.G. & C. s.a.s. (avv. Morollo) c Comune di Turi (avv. Bellacosa Morotti).<br />

Principi dell’azione amministrativa – Principio di efficienza e di buon andamento<br />

– Mancata collaborazione – Integra la violazione dei principi dell’azione<br />

amministrativa.<br />

Viola i principi generali in tema di procedimento amministrativo, in particolare i<br />

principi di efficienza e buon andamento dell’attività amministrativa, la mancata<br />

collaborazione dell’amministrazione pubblica che non inoltri le richieste degli istanti<br />

e non agisca in base alle prescrizioni normative.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 7 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1496 – Pres. Morea – Est. Amovilli – S.F.<br />

(avv. Caggiano) c. Comune di Cerignola (avv. Paradiso).<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Inammissibilità – Per difetto<br />

di interesse – In materia di espropriazione – Istanza di retrocessione parziale –<br />

Silenzio della P.A. – Incompatibilità con l’istituto dell’occupazione acquisitiva.<br />

È inammissibile per difetto di interesse il ricorso contro il silenzio serbato<br />

dall’Amministrazione sull’istanza finalizzata alla retrocessione parziale di bene<br />

espropriato allorquando – come nel caso di specie – il bene si è già trasferito al<br />

patrimonio dell’Amministrazione in virtù di occupazione acquisitiva. In tal caso,<br />

infatti, sussiste radicale incompatibilità tra l’istituto dell’occupazione acquisitiva,<br />

presupponente tra l’altro l’irreversibile trasformazione del fondo, e quello della<br />

retrocessione parziale, richiedente al contrario proprio la mancata esecuzione<br />

dell’opera oggetto della d.p.u. ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 327/2001.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 12 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1528 – Pres. F.F. Pasca – Est. Giansante<br />

– L.A. (avv. Esposito) c. Comune di <strong>Bari</strong>, Commissione Formazione Graduatorie e<br />

Mobilità <strong>Bari</strong> e Provincia (avv. Maida), F.M. (n.c.).<br />

360


Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In materia di assegnazione di<br />

alloggi e.r.p. – Interesse a ricorrere – Omessa allegazione di documenti –<br />

Insussistenza.<br />

È infondato il ricorso avverso la graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi<br />

di edilizia residenziale pubblica qualora non risulti che il ricorrente abbia<br />

documentato il possesso delle condizioni per ottenere l’attribuzione del punteggio<br />

invocato. (Nel caso di specie, ai fini dell’attribuzione del punteggio per gli alloggi<br />

sovraffollati, il ricorrente non aveva provato nelle forme di legge la stabile convivenza<br />

con i suoi genitori da almeno due anni dalla pubblicazione del bando di concorso,<br />

limitandosi a produrre uno stato di famiglia anziché un certificato storico).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 12 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1529 – Pres. Pasca – Est. Giansante –<br />

A.D.V. (avv. Esposito) c. Comune di <strong>Bari</strong> e altri (n.c.), Commissione Formazione<br />

Graduatorie e Mobilità <strong>Bari</strong> e Provincia (avv. Maida).<br />

Edilizia popolare ed economica – Assegnazioni – Requisiti oggettivi e soggettivi –<br />

Determinazione nucleo familiare – Nozione allargata – Prova – Allegazione stato<br />

di famiglia.<br />

In tema di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, per la<br />

determinazione dei componenti del nucleo familiare è necessario far riferimento<br />

all’art. 2 della L.reg. <strong>Puglia</strong> n. 54/1984. In particolare suddetto articolo offre una<br />

nozione allargata di nucleo familiare: non solo la famiglia costituita da coniugi e figli<br />

con loro conviventi, parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo, ma anche<br />

quella costituita da persone non legate da vincoli di parentela e affinità purché<br />

sussista il requisito della stabile convivenza. Il privato richiedente può dimostrare tale<br />

requisito attraverso l’allegazione alla domanda di partecipazione al bando per<br />

l’assegnazione degli alloggi popolari del suo stato di famiglia mediante idonea<br />

documentazione rilasciata dal Comune.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 12 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1530 – Pres. Pasca – Est. Giansante –<br />

M.R.A., D.A (avv. Ventura) c. Comune di Sannicandro (n.c.), A.M.C. (avv.<br />

Mastroviti).<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Interesse a ricorrere –<br />

Controinteressato – Criterio della vicinitas – Insufficienza – Prova – Lesione<br />

effettiva e documentata della proprietà.<br />

In tema di presupposti processuali delle domande di annullamento di titoli edilizi<br />

rilasciati a terzi, il criterio della vicinitas, seppur idoneo a supportare la<br />

legittimazione al ricorso, non esaurisce gli ulteriori profili dell’interesse concreto<br />

all’impugnazione, costituito dalla lesione effettiva e documentata delle facoltà<br />

dominicali del ricorrente.<br />

361


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 12 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1531 – Pres. Pasca – Est. Giansante –<br />

C.G. e altri (avv. D’Ambrosio) c. Comune di Locorotondo, I.A.C.P. della Provincia di<br />

<strong>Bari</strong>, Regione <strong>Puglia</strong>, A. Soc. Coop. (n.c.).<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Motivi di ricorso –<br />

Graduazione – Discrezionalità dell’organo giudicante – Ordine delle questioni.<br />

Atto amministrativo – In genere – Motivazione plurima – Autonomia –<br />

Legittimità dell’atto – Sussiste.<br />

Nel processo amministrativo, in difetto di graduazione dei motivi prospettati da parte<br />

del ricorrente, è rimesso alla discrezionalità dell’organo giudicante l’ordine con il<br />

quale esaminare le censure prospettate: in particolare, nel giudizio impugnatorio,<br />

dovrà procedersi preliminarmente alle questioni che evidenziano, in astratto, una più<br />

radicale illegittimità del provvedimento impugnato, per poi passare, solo in caso di<br />

rigetto di tali censure, all’esame degli altri motivi.<br />

Ove un provvedimento amministrativo sia sorretto da più motivazioni che siano tra<br />

loro autonome, è sufficiente per la legittimità dell’atto che anche solo una di esse<br />

risulti fondata.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 20 0ttobre <strong>2011</strong>, n. 1573 – Pres. Morea – Est. Amovilli – N.<br />

s.r.l. (avv. Bruno) c. Comune di Andria (avv. De Candia).<br />

Silenzio – Silenzio inadempimento – Obbligo di provvedere – Caratteristiche –<br />

Previsione di legge – Titolarità di un interesse differenziato e qualificato.<br />

Silenzio – Silenzio inadempimento – Obbligo di provvedere – Atti amministrativi<br />

di carattere generale e di pianificazione urbanistica – Ripianificazione<br />

urbanistica – Sussistenza dell’obbligo.<br />

Processo amministrativo – Azione avverso il silenzio – Poteri del giudice –<br />

Cognizione sulla fondatezza della pretesa azionata – Limiti.<br />

Nei giudizi instaurati per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto<br />

dell’amministrazione, costituisce presupposto per detto accertamento la sussistenza in<br />

capo all’amministrazione di un obbligo giuridico di provvedere sull’istanza del<br />

privato: detto obbligo non si rinviene solo ove sia espressamente stabilito dalla legge<br />

ma anche, in generale, quando l’interessato sia titolare di un interesse differenziato e<br />

qualificato ad un bene della vita, per il cui conseguimento è indispensabile<br />

l’intervento della pubblica amministrazione.<br />

L’obbligo di concludere il procedimento grava sull’amministrazione anche in<br />

riferimento agli atti amministrativi di carattere generale e di pianificazione<br />

urbanistica: integra, quindi, una fattispecie di silenzio rifiuto l’ipotesi in cui<br />

l’amministrazione non eserciti il potere di ripianificazione urbanistica, non essendo<br />

rilevante l’eventuale predisposizione di atti endoprocedimentali per eliminare lo stato<br />

di inerzia.<br />

(Cfr., in senso conforme, Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, sez. III, 7 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1497).<br />

362


In sede di rito speciale sul silenzio serbato dall’amministrazione, il giudice<br />

amministrativo può estendere la propria cognizione alla fondatezza della pretesa<br />

azionata solo ove sussistano determinati presupposti, quali la natura vincolata<br />

dell’attività amministrativa, la maturità della controversia sotto il profilo documentale<br />

e istruttorio e la manifesta fondatezza o infondatezza della pretesa azionata.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 20 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1574 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

Lab. Analisi Chimico Cliniche dott. S. V. (avv.ti E. e I. Follieri) c. A.S.L. Foggia (avv.<br />

Corrente), Regione <strong>Puglia</strong> (avv.ti Grimaldi, Di Lecce) e Studio Diagnostico D. s.r.l.<br />

Processo amministrativo – Sentenza del <strong>TAR</strong> – Pronuncia dichiarativa e di<br />

condanna – Ammissibilità – Ove non sussistano profili di discrezionalità.<br />

A seguito dell’entrato in vigore del Codice del processo amministrativo, il giudice<br />

amministrativo può, anche in sede di legittimità, emanare pronunce dichiarative e di<br />

condanna allorché non vi siano profili di discrezionalità amministrativa o tecnica che<br />

ostino a detta tipologia di sentenze.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 20 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1582 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

R.O. (avv. Gazidede) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato).<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Improcedibilità –<br />

Sopravvenuta carenza di interesse – Rapporto tra diniego permesso di soggiorno<br />

e diniego della protezione internazionale – Nesso di presupposizione –<br />

Sussistenza.<br />

Deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso con cui<br />

il cittadino straniero impugna il diniego di rilascio di permesso di soggiorno nel caso<br />

in cui lo stesso abbia precedentemente impugnato, con esito negativo, dinanzi al<br />

giudice ordinario il provvedimento di diniego della protezione internazionale adottato<br />

dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo. Tale atto, infatti, deve ritenersi<br />

presupposto per l’emanazione del permesso di soggiorno.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 21 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1589 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

S.P. (avv.ti I. e E. Follieri) c. Comune di San Severo (avv. Carlino), S.A.I.S. s.n.c.<br />

(avv. Jannarelli).<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Interesse a ricorrere – In<br />

caso di titoli edilizi rilasciati a terzi – Sussistenza – Intervento edilizio lesivo della<br />

sfera giuridica – Condizione.<br />

L’interesse a ricorrere avverso titoli edilizi rilasciati in favore di terzi è comprovato<br />

da un intervento edilizio su lotto confinante che, al di là del mero stabile collegamento<br />

con la zona interessata, sia idoneo ad incidere negativamente sulla sfera giuridica del<br />

ricorrente, essendosi verificata una violazione delle distanze minime imposte dagli<br />

strumenti urbanistici applicabili.<br />

363


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 21 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1591 – Pres. Morea – Est. Amovilli – I.<br />

soc. coop. a r.l. (avv. Profeta) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Torrente), Consiglio di Stato –<br />

Sez. V, C.C. e altri (n.c.).<br />

Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei<br />

settori ordinari – Avvisi, inviti, esclusione dalla gara – Cause di esclusione –<br />

Carenze di tipo documentale – Soccorso istruttorio – Rafforzato dal principio di<br />

tassatività delle cause di esclusione ex art. 46, comma 1 bis, d.lgs. n. 163/2006 –<br />

Estensione ai procedimenti preordinati alla concessione di finanziamenti pubblici<br />

– Conseguenze – Fattispecie.<br />

Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei<br />

settori ordinari – Criteri di selezione delle offerte – Attribuzione dei punteggi in<br />

forma soltanto numerica – Condizioni – Estensione ai procedimenti attributivi di<br />

vantaggi economici ai fini della valutazione delle domande progettuali.<br />

Sovvenzioni, contributi, sussidi – Procedimenti attributivi di vantaggi economici –<br />

Criteri di selezione delle proposte – Predeterminazione dei criteri nell’avviso<br />

pubblico – Necessità.<br />

In materia di procedimenti per l’aggiudicazione di contratti pubblici, l’istituto del c. d.<br />

soccorso istruttorio risulta rafforzato, come vero e proprio dovere<br />

dell’Amministrazione, dal principio di tassatività delle cause di esclusione dei<br />

concorrenti introdotto nel Codice dei contratti pubblici con l’obiettivo di evitare un<br />

autonomo potere di esclusione da parte delle singole stazioni appaltanti per carenze<br />

di tipo documentale/formale non previste dalla legge. Tali argomentazioni possono<br />

estendersi in linea di principio anche ai procedimenti preordinati alla concessione di<br />

finanziamenti pubblici, i quali pur non essendo disciplinati dal vigente Codice dei<br />

contratti pubblici, ne condividono il carattere tipicamente concorsuale e l’esigenza di<br />

attuare i principi comunitari di trasparenza, non discriminazione e parità di<br />

trattamento. Ne consegue che, l’esclusione dal finanziamento pubblico per violazione<br />

di prescrizioni di ordine documentale, in assenza di specifica clausola di esclusione<br />

inserita nella lex specialis (rappresentata dall’avviso pubblico per la concessione del<br />

contributo), deve tanto più considerarsi se non preclusa, quantomeno rigorosamente<br />

preceduta dall’invito alla regolarizzazione.<br />

Nei procedimenti di tipo concorsuale preordinati alla concessione di finanziamenti<br />

pubblici ed in particolare nella fase di valutazione delle domande progettuali da parte<br />

di una commissione, è consentita l’attribuzione dei punteggi in forma soltanto<br />

numerica quando il numero delle sottovoci, con i relativi punteggi, sia talmente<br />

analitica da rendere di per sé evidente l’iter logico seguito nel valutare i singoli<br />

progetti sotto il profilo tecnico in applicazione di puntuali criteri predeterminati,<br />

essendo altrimenti necessaria una puntuale motivazione del punteggio attribuito.<br />

Nei procedimenti attributivi di vantaggi economici, è necessaria ex art. 12 l. n. 241/90<br />

la predeterminazione in forma pubblica dei criteri e delle modalità a cui<br />

l’Amministrazione deve attenersi, che deve essere ragionevolmente contenuta<br />

364


nell’avviso pubblico, a pena di elusione dei principi di trasparenza ed imparzialità<br />

dell’azione amministrativa. Infatti i potenziali interessati debbono essere messi in<br />

condizione di conoscere, mediante adeguate forme di pubblicità, l’esistenza e la<br />

portata degli elementi di valutazione al momento della presentazione delle proposte<br />

progettuali, e non già in una fase successiva.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 21 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1594 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

G.D.P. (avv. Carella) c. Comune di <strong>Bari</strong> (avv.ti Valla, Amoruso), C.T. (n.c.).<br />

Edilizia popolare ed economica – Assegnazione – Locazione – Preferenze –<br />

Annullabilità del provvedimento – Legittimo esercizio del potere.<br />

Edilizia popolare ed economica – Assegnazione – Locazione – Preferenze –<br />

Annullabilità del provvedimento – Legittimo esercizio del potere – Art. 6, punto<br />

b4) della l.r. <strong>Puglia</strong> n. 54/1984.<br />

È legittimo il rifiuto dell’Amministrazione di attribuzione del punteggio per disabilità<br />

previsto dal bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale<br />

pubblica, in locazione semplice, qualora il concorrente abbia allegato alla domanda<br />

di partecipazione un provvedimento di riconoscimento dell’indennità di<br />

accompagnamento, nonostante il bando richiedesse specificatamente la produzione<br />

del Certificato Asl che attesta l’invalidità permanente al 100% e/o quella uguale ai<br />

due terzi.<br />

In materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in locazione<br />

semplice, è legittimo il rifiuto dell’Amministrazione di attribuzione del punteggio per<br />

alloggio sovraffollato, qualora a tale fine il bando di concorso, conformemente all’art.<br />

6, punto b4) della l.r. <strong>Puglia</strong> n. 54/1984, richieda la presenza di oltre due persone<br />

rispetto allo standard abitativo ed il nucleo familiare del concorrente risulti invece<br />

composto da sole due persone, restando irrilevante, in mancanza di tale requisito, la<br />

metratura dell’alloggio in cui queste risiedono.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 21 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1596 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

geom. G.B.<br />

Processo amministrativo – Istruttoria – Consulenza tecnica – Liquidazione<br />

compenso del consulente – Opposizione – Proposta con mera istanza al Presidente<br />

del Tar – Inammissibilità.<br />

È inammissibile l’opposizione avverso il provvedimento determinativo del compenso<br />

spettante al consulente tecnico d’ufficio qualora venga proposta con mera istanza al<br />

Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale e non con rituale azione<br />

giudiziaria.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 21 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1597 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

D.B. e altri (avv. Abbamonte) c. Comune di Ruvo di <strong>Puglia</strong> (avv. Chieffi).<br />

365


Esecuzione delle decisioni giurisdizionale (ottemperanza) – Termini –<br />

Dimidiazione – Eccezioni.<br />

Nel giudizio di ottemperanza in cui il privato chiede l’esecuzione della sentenza, i<br />

termini processuali sono dimezzati, tranne quelli per la notificazione del ricorso<br />

introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, come si evince dalla lettera<br />

dell’art. 87, comma 3, c.p.a.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 21 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1598 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –<br />

G.P.L.T. a r.l. (avv.ti D’Ambrosio, Dalfino) c. Comune di Rodi Garganico (avv.<br />

Pappalepore).<br />

Edilizia ed urbanistica – Piani di lottizzazione – Volumetria realizzabile –<br />

Trasferimento per asservimento di altro fondo – Conseguenza – Inedificabilità<br />

fondo asservito.<br />

Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – In genere – Dispone le<br />

conformazioni future delle sole aree libere – Fattispecie.<br />

Qualora un proprietario trasferisca ad altri la volumetria realizzabile sul proprio<br />

fondo, questo non può più essere considerato edificabile, proprio perché tale<br />

potenzialità è già stata utilizzata e trasferita al titolare del fondo in cui favore ha<br />

avuto luogo l’asservimento. L’inedificabilità di un’area asservita costituisce una<br />

qualità obiettiva del fondo, opponibile anche agli aventi causa di chi ha ceduto le<br />

potenzialità edificatorie.<br />

Le previsioni del piano regolatore servono a conformare l’edificazione futura e non<br />

anche le costruzioni esistenti al momento dell’entrata in vigore del piano o di una sua<br />

variante; proprio per tale sua caratteristica di strumento di pianificazione, il piano<br />

regolatore considera le sole aree libere, tali dovendosi ritenere quelle disponibili al<br />

momento della pianificazione, e ancor più precisamente quelle che non risultano già<br />

edificate (in quanto costituenti aree di sedime di fabbricati o utilizzate per opere di<br />

urbanizzazione), ovvero quelle che, nel rispetto degli standard urbanistici, risultano<br />

comunque già utilizzate per l’edificazione (in quanto asservite alla realizzazione di<br />

fabbricati, onde consentirne lo sviluppo volumetrico). Ne consegue che l’eventuale<br />

modificazione del piano regolatore, che prevede nuovi e più favorevoli indici di<br />

fabbricazione, non può che interessare, nell’ambito della zona del territorio<br />

interessata dallo strumento urbanistico, se non le sole aree libere con esclusione,<br />

quindi, di tutte le aree già utilizzate a scopo edificatorio, ancorché le stesse si<br />

presentino “fisicamente” libere da immobili.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 21 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1599 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –<br />

V.B. (avv.ti Di Paola, Lionetti) c. Comune di Trani (avv. Capurso).<br />

Processo amministrativo – Azione avverso il silenzio – Qualora non venga in<br />

rilievo l’esercizio di alcun pubblico potere – Inammissibilità.<br />

366


È inammissibile il ricorso avverso il silenzio qualora in riferimento all’istanza<br />

proposta dal ricorrente non venga in rilievo l’esercizio di alcun pubblico potere, ma vi<br />

sia, piuttosto, una contestazione circa la spettanza del diritto di proprietà, essendo la<br />

procedura del silenzio volta a impedire l’inerzia dell’Amministrazione nell’esercizio<br />

del potere pubblico.<br />

(Cfr., in senso conforme, Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 21 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1603).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 21 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1600 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –<br />

L.F. (avv.ti Rizzi, Centola) c. Comune di Monte Sant’Angelo (avv. Rinaldi).<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Demolizione –<br />

Motivazione – Indicazione specifica opere non autorizzate – Legittimità.<br />

È legittimo il provvedimento di demolizione di un manufatto abusivo costruito in<br />

difformità al permesso di costruire, qualora la p.a., nella motivazione dello stesso,<br />

individui con precisione le opere non autorizzate, qualificandole come variazioni<br />

essenziali del progetto originariamente assentito anziché come interventi di<br />

manutenzione straordinaria.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 21 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1602 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –<br />

G.P. (avv. Paccione) c. Comune di Acquaviva delle Fonti (n.c.).<br />

Edilizia ed urbanistica – Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) –<br />

Difetto di motivazione del provvedimento di diniego.<br />

In tema di edilizia ed urbanistica, la motivazione del provvedimento che nega<br />

l’autorizzazione ad eseguire le opere oggetto di S.C.I.A. è carente se da essa non è<br />

possibile desumere in che modo le opere da realizzare contrastino con la disciplina<br />

edilizia del Comune.<br />

367


<strong>TAR</strong> PUGLIA – BARI, MASSIME NOVEMBRE <strong>2011</strong><br />

Iª SEZIONE<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 03 novembre <strong>2011</strong>, n. 1666 - Pres. Allegretta – Est. Cocomile<br />

– B., D., G., L., M., S. (avv. Stefanelli) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze,<br />

Comando Generale della G.d.F., Comando G.d..F. di <strong>Bari</strong> (Avvocatura Distrettuale<br />

dello Stato di <strong>Bari</strong>).<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. - Personale militare - Trasferimento - Per<br />

prevalente interesse pubblico - Qualificazione – Indennità – L. n. 100/1987.<br />

Sussiste il diritto dl lavoratore all’indennità prevista dalla l. n. 100/1987, anche se il<br />

trasferimento è avvenuto su sua richiesta, a condizione però che ricorra un interesse<br />

pubblico prevalente sulle aspirazioni di questo, con la conseguenza che il gradimento<br />

di questi si configura quale mero assenso alla determinazione dell’amministrazione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 03 novembre <strong>2011</strong>, n. 1667 - Pres. Allegretta – Est. Cocomile<br />

– S. (avv. Cezza) c. Comune di Valenzano (avv. Lonero).<br />

Espropriazione - Indennità di espropriazione – Difetto di giurisdizione del giudice<br />

amministrativo.<br />

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al<br />

riconoscimento, ad un coltivatore diretto – comodatario, dell’indennità aggiuntiva di<br />

espropriazione di cui all’art. 42 d.p.r. n. 327 del 2001, in quanto essa ha ad oggetto<br />

una pretesa meramente indennitaria, nell’ambito della quale vengono in rilievo diritto<br />

soggettivi perfetti e non posizioni di interesse legittimo al corretto esercizio del potere<br />

amministrativo.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 03 novembre <strong>2011</strong>, n. 1668 - Pres. Allegretta – Est. Cocomile<br />

– A. D., R. C. (avv. Follieri) c. A.S.L. Foggia (avv. Bavaro).<br />

Contratti pubblici – Bando - art. 25 comma 1 l. r. <strong>Puglia</strong> n. 25 /2007 – Violazione -<br />

Nullità parziale.<br />

In tema di appalto di servizi, è nulla quella parte del bando che, disattendendo la<br />

prescrizione di cui all’art. 25, co. 1, della legge n. 25/2007 della Regione <strong>Puglia</strong>, non<br />

contempli i nominativi di alcuni lavoratori già utilizzati dalla precedente impresa<br />

affidataria dell’appalto, in quanto la disposizione de qua, evidentemente a carattere<br />

imperativo, ha la finalità di garantire la riassunzione, a tempo indeterminato, del<br />

368


personale già impiegato prima dell’indizione della gara nonché il mantenimento delle<br />

condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 3 novembre <strong>2011</strong>, n. 1671 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile –<br />

C. M. E. s.r.l. (avv.ti Medina, Vitone e Di Salvatore) c. Ministero dell’Ambiente e<br />

della Tutela del Territorio e del Mare ed Albo Nazione Gestori Ambientali – Sezione<br />

Regionale della <strong>Puglia</strong> (Avvocatura Distrettuale dello Stato di <strong>Bari</strong>).<br />

Ambiente – Rifiuti – Servizio di raccolta e trasporto – Mancanza requisiti –<br />

Sospensione dal servizio - Sanzioni – Regolarizzazione successiva - Irrilevanza.<br />

In tema di ambiente, in caso di sospensione dell'impresa erogatrice del servizio di<br />

raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, l’Amministrazione ha il potere di irrogare<br />

sanzioni anche se l’impresa ha presentato in una fase successiva domanda per il<br />

passaggio alla categoria superiore, in quanto la regolarizzazione per il futuro non<br />

vale ad elidere la violazione precedentemente commessa.<br />

Tar <strong>Puglia</strong> <strong>Bari</strong>, Sez. I, 3 novembre <strong>2011</strong>, n. 1672 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile –<br />

A. A. (avv. Pappalepore) c. Comune di Terlizzi.<br />

Contratti Pubblici – Procedura di affidamento - Svolgimento – Raggruppamento<br />

temporaneo di professionisti – Offerta economica – Sottoscrizione - Esclusione.<br />

Nell’ambito di una procedura per l’ affidamento di un incarico di progettazione,<br />

quando l’offerente è un raggruppamento temporaneo di professionisti, tutti i<br />

partecipanti allo stesso devono sottoscrivere, a pena di esclusione, l’offerta<br />

economica, specie se disposto espressamente nella lettera d’invito, trattandosi di un<br />

adempimento sostanziale volto ad assicurare la riferibilità e l’imputabilità dell’offerta<br />

al raggruppamento offerente.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 07 novembre <strong>2011</strong>, n. 1676 - Pres. Adamo – Est. Rovelli – A.<br />

D. c. Comando Regione Carabinieri <strong>Puglia</strong>, Ministero della Difesa (Avvocatura<br />

distrettuale dello Stato di <strong>Bari</strong>).<br />

Accesso – Accesso agli atti di un procedimento disciplinare – Diniego – Mancata<br />

tempestiva impugnazione - Reiterazione dell’istanza di accesso – Inammissibilità.<br />

In tema di accesso agli atti di un procedimento disciplinare, la mancata tempestiva<br />

impugnazione del provvedimento di diniego non consente la reiterazione dell’istanza e<br />

la conseguente impugnazione del successivo diniego, laddove questo abbia natura<br />

meramente confermativa del primo, in quanto l’interessato potrà reiterare l’istanza di<br />

accesso e pretendere riscontro in sede giurisdizionale esclusivamente in presenza di<br />

369


fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell’originaria istanza, oppure a<br />

fronte di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 07 novembre <strong>2011</strong>, n. 1686 - Pres. Allegretta – Est. Adamo –<br />

S. O. S.r.l. (avv. Di Gifico) c. Provincia di <strong>Bari</strong> (avv. Cianciola).<br />

Accesso – Accesso agli atti degli enti locali – Piano della segnaletica - Esclusione<br />

E’ illegittimo il diniego dell’Ente all’accesso al piano della segnaletica in quanto<br />

l’art. 24, primo comma, lettera c), della legge n. 241 del 1990 esclude il diritto di<br />

accesso non con riferimento agli atti normativi, amministrativi generali, di<br />

pianificazione e di programmazione, all’interno dei quali rientra a pieno titolo il<br />

piano della segnaletica, ma esclusivamente con riguardo a tutti gli atti<br />

infraprocedimentali diretti all’emanazione degli stessi.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 15 novembre <strong>2011</strong>, n. 1689 - Pres. Adamo – Est. Rovelli – N.<br />

C. (avv. Pascià e De Cata) c. Comune di Foggia.<br />

Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) - Adempimento della<br />

PA al giudicato dell'AGO - Titolo per l'esercizio del giudizio di ottemperanza:<br />

decreto ingiuntivo.<br />

Per il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo e definitivo a norma degli articoli artt.<br />

653 e ss. c.p.c., è ammessa l'azione di ottemperanza.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 15 novembre <strong>2011</strong>, n. 1707 - Pres. Allegretta – Est. Picone –<br />

G. S. e altri (avv. Toma) c. Comune di Altamura (avv. Genovese).<br />

Giurisdizione – Difetto di Giurisdizione – Giudice ordinario – Giurisdizione del<br />

G.O. per la tutela dei diritti soggettivi avverso la PA.<br />

Nelle assegnazioni in locazione con patto di futura vendita, l’assegnatario vanta,<br />

allorquando siano maturate le condizioni convenute, un diritto soggettivo perfetto al<br />

trasferimento a suo favore della proprietà dell’alloggio assegnato: ne consegue che,<br />

alla luce del criterio di riparto del petitum sostanziale, sono devolute alla<br />

giurisdizione ordinaria le controversie concernenti la suddetta cessione, anche in<br />

presenza di un provvedimento amministrativo preclusivo della stessa collegate.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 15 novembre <strong>2011</strong>, n. 1709 - Pres. Allegretta – Est. Picone –<br />

G. S. O. s.r.l. (avv. Di Natale) c. Regione <strong>Puglia</strong>.<br />

370


Contratti pubblici – Esecuzione dei lavori – Adeguamenti dei prezzi – art. 6 l. n.<br />

537/93 (mod. da l. n. 724/94) – Sostituzione automatica di clausole nulle.<br />

Contratti pubblici – Esecuzione dei lavori – Adeguamenti dei prezzi – art. 6 l. n.<br />

537/93 (mod. da l. n. 724/94) – Indice FOI – Ambito applicativo.<br />

Contratti pubblici – Esecuzione dei lavori – Adeguamenti dei prezzi – art. 6 l. n.<br />

537/93 (mod. da l. n. 724/94) – Ratio.<br />

L’art. 6 l. n. 537/93, come modificato dall’art. 44 l. n. 724/94, ha dettato una<br />

disciplina speciale in materia di «revisione prezzi», la quale ha natura imperativa e si<br />

impone nelle pattuizioni di cui è parte la PA, modificando ed integrando la volontà<br />

negoziale eventualmente contrastante, con la conseguenza che le clausole contrattuali<br />

difformi sono nulle per contrasto con norma imperativa.<br />

In caso di non applicazione ab initio della disciplina di cui all’art. 6 della legge n. 537<br />

del 1993, nella parte in cui prevede l’elaborazione da parte dell’ISTAT di particolari<br />

indici in base ai quali pervenire alla determinazione oggettiva del miglior prezzo<br />

contrattuale, la lacuna può e deve essere colmata mediante il ricorso all’indice FOI,<br />

che segna il limite massimo oltre il quale non può spingersi, di regola, la<br />

determinazione del compenso revisionale.<br />

L’istituto della «revisione prezzi» è preordinato, in via primaria, alla tutela<br />

dell’esigenza della PA di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca<br />

aumenti incontrollati nel corso del tempo e idonei a sconvolgere il quadro finanziario<br />

sulla cui base è avvenuta l’aggiudicazione. Solo in via mediata, invece, tale istituto<br />

tutela l’interesse dell’impresa a non subire alterazioni dell’equilibrio contrattuale,<br />

conseguenti a modifiche dei costi che si verifichino durante l’arco del rapporto.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 15 novembre <strong>2011</strong>, n. 1712 - Pres. Allegretta – Est. Picone –<br />

S. B. (avv. Labianca e Pappalepore) c. Ferrotramviaria s.p.a. .<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Aggiudicazione Provvisoria –<br />

Onere di impugnazione - Facoltatività .<br />

Contratti pubblici – Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento –<br />

Forma e contenuto delle offerte.<br />

L’onere di impugnazione, per l’impresa esclusa, sorge soltanto in relazione<br />

all’aggiudicazione definitiva, mentre l’atto di aggiudicazione provvisoria conserva<br />

valenza endoprocedimentale e la sua immediata impugnazione costituisce una mera<br />

facoltà.<br />

371


Le dichiarazioni relative all’assenza di condanne penali, in sede di offerta, sono rese<br />

non nell’interesse del solo soggetto dichiarante, bensì nell’interesse dell’impresa<br />

concorrente, sicché è ben possibile che l’amministratore che sottoscrive gli atti di<br />

gara renda le dichiarazioni anche in vece degli altri soggetti coinvolti, osservando le<br />

prescrizioni di cui all’art. 47, commi 1 e 2, del d.p.r. n. 445 del 2000 (in senso<br />

conforme: <strong>TAR</strong> <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, sez. I, 24 febbraio 2009 n. 399; Id., sez. I, 18 novembre<br />

2010 n. 3916).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 15 novembre <strong>2011</strong>, n. 1715 – Pres. Allegretta – Est. Picone –<br />

C.T.P.P. (avv. Carrieri) c. Provincia di <strong>Bari</strong> (avv.ti Nico e Toma).<br />

Silenzio - Silenzio inadempimento – Processo amministrativo - Azione avverso il<br />

silenzio – Adozione di un provvedimento in risposta - Improcedibilità - Carenza<br />

sopravvenuta di interesse.<br />

In tema di silenzio, il ricorso è improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse<br />

ove l'Amministrazione adotti un qualsivoglia provvedimento in risposta alla diffida,<br />

anche se non pienamente satisfattivo dell’interesse pretensivo fatto valere dal privato;<br />

ciò, infatti, fa venire meno i presupposti per la condanna dell’Amministrazione a<br />

provvedere sull’istanza.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 15 novembre <strong>2011</strong>, n. 1718 – Pres. Allegretta – Est. Picone –<br />

M.M.L.(avv. Lanzetta) c. C.B.C.(avv. Notarnicola), Regione <strong>Puglia</strong> (avv.ti Carletti e<br />

Francesconi).<br />

Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (Ottemperanza) – Ambito soggettivo –<br />

Pubblica amministrazione – Nozione – Interpretazione estensiva – Ente pubblico<br />

economico – Ente privato.<br />

La nozione di Pubblica Amministrazione di cui all’art. 112 c.p.a. ai fini<br />

dell’esperibilità del giudizio di ottemperanza deve essere intesa in modo estensivo in<br />

modo da ricomprendervi anche gli enti pubblici economici che svolgono attività<br />

d’impresa o anche la persona giuridica privata che svolga compiti privatistici.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 15 novembre <strong>2011</strong>, n. 1726 – Pres. Allegretta – Est. Picone –<br />

G.N.M. (avv.ti Caputi Iambrenghi e Morgese) c. Comune di Sannicandro di <strong>Bari</strong> (ing.<br />

Satalino).<br />

Accesso - Posizione soggettiva legittimante l’accesso – Indagine sulla fondatezza<br />

dell’azione - Inammissibilità.<br />

372


Accesso – Posizione soggettiva legittimante l’accesso - In materia edilizia –<br />

Proprietario fondo confinante - Sussiste.<br />

E’ illegittimo il diniego di estrarre copia e/o la limitazione dell’accesso alla sola<br />

visione degli atti - poiché spesso non sufficiente a consentire la tutela in sede<br />

giurisdizionale dei propri interessi - nelle ipotesi in cui il ricorrente abbia dimostrato<br />

il proprio interesse diretto, attuale e concreto alla conoscenza degli atti richiesti.<br />

Adempiuto, infatti, tale onere non può legittimamente sindacarsi la fondatezza ovvero<br />

la pertinenza delle azioni che l’interessato intenda intraprendere.<br />

In presenza di atti di assenso in materia edilizia il proprietario di un terreno<br />

confinante con l’area oggetto di interventi edilizi, ha il diritto di accedere ai<br />

documenti amministrativi che riguardano i riferiti interventi, al fine di conoscere gli<br />

estremi abilitativi per l’esecuzione delle opere.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 16 novembre <strong>2011</strong>, n. 1737 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile<br />

– A. S.S.C. r.l. , L. s.r.l., C.C.M. s.p.a., M. s.r.l.(avv. Flascassovitti) c. Ministero<br />

dell’Interno e Commissario Delegato per l’Emergenza Socio-Economico Ambientale<br />

per la Regione <strong>Puglia</strong> (Avvocatura Distrettuale dello Stato di <strong>Bari</strong>), Comune di<br />

Cavallino (avv. Sticchi Damiani), Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Nicolardi), Autorità per la<br />

Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani del Bacino LE/1.<br />

Risarcimento del d<strong>anno</strong> – Onere della prova – D<strong>anno</strong> – Riparto.<br />

In ossequio al disposto dell’art. 64 c.p.a. è il ricorrente, in tema di azione di<br />

responsabilità della p.a. da ritardo o da attività provvedimentale illegittima, che deve<br />

provare la sussistenza e l’ammontare dei danni dedotti in giudizio, alla stregua dei<br />

principi generali in subiecta materia. La naturale diseguaglianza delle parti<br />

caratterizzante il rapporto amministrativo di natura pubblicistica tra la parte privata<br />

e la p.a. porta a limitare l’onere della prova gravante sulla parte che agisce in<br />

giudizio; suddetta limitazione non sussiste, però, con riferimento all’an e al quantum<br />

del d<strong>anno</strong> azionato in via risarcitoria, inerendo, in questo caso, i fatti oggetto di prova<br />

alla sfera soggettiva della parte che si assume lesa, e trovandosi,normalmente, le<br />

relative fonti di prova nella sfera di disponibilità del soggetto leso.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 16 novembre <strong>2011</strong>, n. 1738 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile<br />

– P.C., D.M., F.S., L.S., B.C., T.D., M.F., G.N., C.G., P.S., A.E., M.N., M.P., C.M.,<br />

P.R., S.N., A.F., A.G.N., (avv.ti Panizzolo e Leo) c. Ministero dell’Economia e delle<br />

Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza.<br />

373


Atto amministrativo – Circolare – Rapporto con la legge – Deroga non prevista -<br />

Illegittimità.<br />

Atto amministrativo – Circolare – Principio di irretroattività – Applicabilità.<br />

Atto amministrativo – Circolare – Natura - Onere di impugnazione – Non<br />

sussiste.<br />

Atto amministrativo – Circolare – Illegittimità – Disapplicazione d’ufficio -<br />

Ammissibilità.<br />

Deve considerarsi arbitraria e, quindi illegittima, ogni limitazione effettuata da una<br />

circolare a una norma di legge che non preveda tale facoltà.<br />

Anche per le circolari amministrative vige il principio di irretroattività degli atti<br />

amministrativi come naturale conseguenza del principio di legalità volto a garantire<br />

la certezza delle situazioni giuridiche in atto.<br />

Le circolari amministrative, quali atti interni diretti ad organi ed uffici periferici non<br />

h<strong>anno</strong> valore normativo e provvedimentale per i soggetti estranei<br />

all’Amministrazione; di conseguenza, sui soggetti diretti destinatari degli atti<br />

applicativi delle stesse, non grava alcun onere di impugnativa, potendosi limitare a far<br />

valere l’illegittimità di tali atti in quanto scaturenti da una circolare a sua volta<br />

illegittima che avrebbe dovuto essere disapplicata.<br />

Il giudice amministrativo investito dell’impugnazione di atti applicativi di circolari<br />

illegittime può, anche d’ufficio, in mancanza di richiesta delle parti, disapplicare tale<br />

circolare contra legem, fornendo così la regola di giudizio necessaria per risolvere la<br />

questione controversa.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 23 novembre <strong>2011</strong>, n. 1784 - Pres. Adamo – Est. Picone – M.<br />

G. I. (avv. Bavaro) c. Comune di Ruvo (avv. Testini).<br />

Accesso – Posizione soggettiva legittimante l'accesso – Fondatezza dell’azione -<br />

Irrilevanza .<br />

Ai sensi dell’art. 24 l. n. 241/1990, la valutazione sulla fondatezza della richiesta di<br />

accesso deve avere ad oggetto unicamente la sussistenza, in astratto, di un interesse<br />

giuridicamente idoneo a fondare tale istanza, senza che possa legittimamente<br />

sindacarsi la fondatezza ovvero la pertinenza delle azioni che nel caso l’interessato<br />

intenda intraprendere, essendo sufficiente che l’istante fornisca elementi utili a<br />

dimostrare in maniera chiara e concreta la sussistenza di tale astratto interesse.<br />

374


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 23 novembre <strong>2011</strong>, n. 1789 - Pres. Adamo – Est. Picone –<br />

CPL C. Soc. Coop. (avv.ti Persichella e Penta) c. A. P. S.p.A. (avv. Sticchi Damiani).<br />

Contratti pubblici – Procedura di affidamento – Requisiti di partecipazione – art.<br />

38 d.lgs. n. 163 del 2006 - Gravità dell’infrazione - Valutazione.<br />

Nell’ipotesi in cui il bando di gara non si limiti a richiedere ai concorrenti una<br />

generica dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del<br />

d.lgs. n. 163 del 2006 ma specifichi che debbano essere dichiarate tutte le condanne<br />

penali, la P.A. può legittimamente escludere l’impresa che abbia omesso la<br />

dichiarazione di precedenti penali a proprio carico, qualunque sia la natura degli<br />

stessi, in quanto la ratio della disposizione de qua è quella di riservare alla stazione<br />

appaltante la valutazione della gravità dell’illecito (Si veda in proposito: Tar <strong>Puglia</strong>,<br />

<strong>Bari</strong>, Sez. I, 10 giugno <strong>2011</strong>, n. 884).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 30 novembre <strong>2011</strong>, n. 1808 - Pres. Allegretta – Est. Adamo –<br />

C.M. S.r.l., D. S. S. & C. S.n.c., R. N. (avv. Di Cagno) c. Comune di Lucera (avv.<br />

D’Antuono).<br />

Contratti pubblici – Procedura di affidamento – Requisiti di partecipazione -<br />

Certificazione di qualità – Genericità - Favor partecipationis - Irrilevanza.<br />

In ossequio al principio del favor partecipationis, non può costituire vizio<br />

dell’aggiudicazione l’asserita inefficacia della certificazione di qualità prodotta in<br />

gara dall’impresa perchè generica, ampia e comprensiva di tutto il processo<br />

produttivo aziendale, in quanto non è necessario che detto certificato menzioni<br />

espressamente le categorie delle lavorazioni oggetto della gara ma è sufficiente che<br />

sia riferito al sistema gestionale complessivo dell’azienda, dato che una tale<br />

certificazione, per sua intrinseca natura, comprende necessariamente tutti i processi<br />

di lavorazione che l’impresa esegue nell’espletamento della propria attività.<br />

375


IIª SEZIONE<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 3 novembre <strong>2011</strong>, n. 1673 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio –<br />

M.S. (avv. Sangiovanni) c. Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di <strong>Bari</strong> (Avv.<br />

Stato).<br />

Processo amministrativo – Azione avverso il silenzio – Termine per provvedere –<br />

Istanza di concessione della cittadinanza italiana (L. n. 91/1992) – Termine<br />

biennale – Sussiste - Mancata adozione del provvedimento espresso – Effetti –<br />

Condanna della Pa ex art. 117 Cpa – Fondatezza della pretesa - Sussistono<br />

Risarcimento del d<strong>anno</strong> – D<strong>anno</strong> da ritardo e da silenzio – Natura -<br />

Responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. – Sussiste – D<strong>anno</strong> in re ipsa –<br />

Esclusione - Onere della prova - Sussiste<br />

In tema di concessione della cittadinanza italiana ex lege n. 91/1992, Il Ministero<br />

dell’Interno perde il potere di opporre diniego allorché siano decorsi due anni dal<br />

deposito della istanza; tanto anche nell’ipotesi, prevista dall’art. 6 della medesima<br />

legge, di comprovati motivi di sicurezza. Ne consegue che, spirato inutilmente il detto<br />

termine e sussistendo il silenzio dell’Amministrazione, deve essere affermato non solo<br />

l’obbligo della Pa di provvedere ex art. 117 Cpa, ma anche la fondatezza della<br />

pretesa.<br />

Il fatto che l’art. 2 bis della l. n. 241/90 contempli il ritardo nella conclusione del<br />

procedimento amministrativo quale fonte di responsabilità per l’Amministrazione, non<br />

esime il danneggiato dal dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costituitivi della<br />

responsabilità ex art. 2043 c.c.: in particolare, il ritardo della azione amministrativa<br />

non dimostra, di per sé, l’esistenza ontologica di un d<strong>anno</strong> collegato ad esso ritardo<br />

né la colpa della Amministrazione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 15 novembre <strong>2011</strong>, n. 1730 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga<br />

– I. Spa e I. R. Spa (avv.ti Ferrari, Rodio) c. Comune di Trani (avv. Caponio), A. T.<br />

Spa e Amiu Trani<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Inammissibilità – Per<br />

carenza di carattere provvedimentale - Sussiste<br />

È inammissibile, per assenza ab origine di qualsiasi interesse all’impugnazione, il<br />

ricorso avverso l’atto amministrativo con il quale la P.A. si limiti a rilevare una serie<br />

di asserite mancanze da parte della società affidataria di un pubblico servizio, senza<br />

tuttavia adottare alcun provvedimento.<br />

376


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 15 novembre <strong>2011</strong>, n. 1731 – Pres. Guadagno - Est. Serlenga<br />

– V.M.G. (Avv. Vieste) c. Comune di Vieste<br />

Edilizia e urbanistica - Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi<br />

comunali – Diniego del condono edilizio e ordine di demolizione – Incompetenza<br />

dell’organo procedente – Annullamento del diniego – Esclusione ex art 21octies l.<br />

n. 241/1990<br />

Edilizia e urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi<br />

comunali – Condono edilizio – Istanza di sanatoria – Silenzio assenso –<br />

Formazione – Presupposti<br />

Sebbene le censure di incompetenza sollevate dal ricorrente nei confronti dell’organo<br />

procedente siano fondate, tuttavia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 octies, comma<br />

2, della l. n. 241/1990, le stesse non possono condurre all’annullamento degli atti<br />

gravati - nella specie: diniego di condono edilizio e ordine di demolizione – qualora<br />

l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso.<br />

La formazione del silenzio-assenso sull’istanza di sanatoria è subordinata alla<br />

completezza e alla fedeltà della domanda e, più in particolare, al pagamento<br />

dell’intera oblazione, non essendo sufficiente il versamento del solo acconto.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 15 novembre <strong>2011</strong>, n. 1732 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga<br />

– F.S. (avv. Gazidede) c. Ministero dell'Interno, Questura di <strong>Bari</strong> e U.T.G. - Prefettura<br />

di <strong>Bari</strong> - S.U.I. (Avv. Stato).<br />

Autotutela – Istanza del privato – Obbligo della Pa di pronunciarsi – In generale<br />

– Non sussiste – Eccezioni implicite – In materia di rilascio del permesso di<br />

soggiorno – Annullamento giudiziale dell’atto posto a base del diniego – Sussiste<br />

Sicurezza pubblica – Stranieri (in particolare: extracomunitari) - Permesso di<br />

soggiorno – Diniego – Revoca in autotutela – Effetti - Rilascio del permesso –<br />

Automatismo – Esclusione – Ripetizione del procedimento – Necessità – Silenzioinadempimento<br />

– Termini – Dies a quo – Inizio del nuovo procedimento - Sussiste<br />

In linea di principio, non sussiste l’obbligo per la Pa di pronunziarsi sulle istanze di<br />

provvedere in autotutela. Tuttavia, in materia di rilascio del permesso di soggiorno<br />

per motivi di lavoro e nel caso di istanza volta alla revoca del provvedimento di<br />

archiviazione dell’istanza di emersione precedentemente presentata, e rigettata sulla<br />

base di un decreto di espulsione a carico dell’interessato, tale obbligo discende dalla<br />

pronunzia giudiziale – nella specie del Giudice di Pace - che annulli il detto decreto.<br />

In materia di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, la revoca in<br />

autotutela del provvedimento di archiviazione dell’istanza di emersione non comporta<br />

automaticamente il riconoscimento del permesso; esso potrà essere rilasciato soltanto<br />

377


all’esito della ripetizione del procedimento e sempre che il datore di lavoro confermi<br />

la persistenza del suo interesse e, dunque, la volontà di stipulare il contratto. Ne<br />

consegue che, qualora non siano decorsi i termini di legge per la conclusione del<br />

nuovo procedimento, non può configurarsi una fattispecie di silenzio-inadempimento.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 15 novembre <strong>2011</strong>, n. 1734 - Pres. Guadagno – Est. Serlenga<br />

– A. et altri (avv. Ciocia) c. Asl <strong>Bari</strong> (avv. Trotta), Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Di Lecce)<br />

Giurisdizione - In materia di pubblico impiego – Stabilizzazione del personale<br />

sanitario - Riparto tra G.A. e G.O. – Discrimen – Approvazione della graduatoria<br />

– Sussiste – Effetti - Autotutela in fase di esecuzione del rapporto di lavoro –<br />

Risoluzione - Giurisdizione del G.O. - Sussiste<br />

Giurisdizione - In materia di pubblico impiego – Riparto tra G.A. e G.O. –<br />

Criteri – Petitum sostanziale e causa petendi – Individuazione - In caso di<br />

risoluzione del rapporto di lavoro<br />

In materia di pubblico impiego privatizzato, il G.A. deve dichiarare il difetto di<br />

giurisdizione e rimettere la causa dinanzi al G.O. allorquando vi sia stata<br />

approvazione della graduatoria e si sia proceduto, in attuazione di essa, alla stipula di<br />

un contratto di lavoro a tempo indeterminato che la P.A. abbia successivamente<br />

risolto, in quanto l'autotutela sia intervenuta nella fase di esecuzione del rapporto di<br />

lavoro, in ossequio al recente orientamento della Cassazione a Sezioni Unite (sent. n.<br />

4648 del 26.2.2010), che individua proprio nell'approvazione della graduatoria, il<br />

discrimen tra le due giurisdizioni.<br />

In materia di pubblico impiego privatizzato, per individuare la giurisdizione operante,<br />

occorre guardare al “petitum sostanziale” ed alla “causa petendi”, che, in caso di<br />

impugnativa degli atti approdati alla risoluzione di un contratto di lavoro stipulato<br />

all'esito di una procedura di stabilizzazione, si identificano, rispettivamente, nella<br />

domanda di conservazione degli effetti sostanziali del contratto stipulato e nel<br />

correlativo diritto.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 15 novembre <strong>2011</strong>, n. 1735 - Pres. Guadagno – Est. Serlenga<br />

– G. B. (avv. Papa) c. Comune di Molfetta, R.G. L. (avv. Mastropasqua)<br />

Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (Ottemperanza) – Ordine di esecuzione<br />

dell’ordinanza cautelare – Inesatta esecuzione – Rimedi – Giudizio di<br />

ottemperanza – Necessità – Conversione dell’azione (art. 32 Cpa) - Ricorso in via<br />

principale - Inammissibilità<br />

È inammissibile il ricorso in via principale avverso un provvedimento di<br />

riapprovazione di graduatoria adottato dall’Amministrazione comunale in esecuzione<br />

378


di una ordinanza cautelare pronunziata in un diverso giudizio tra le stesse parti, in<br />

quanto, l'inesatta esecuzione deve esser sollevata in sede di esecuzione ai sensi del<br />

combinato disposto degli artt. 59 e 114, comma 2, lett.b) e comma 6, c.p.a.,<br />

allorquando non sia possibile la conversione dell’azione ex art. 32, comma 2 stesso<br />

codice.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 18 novembre <strong>2011</strong>, n. 1748 – Pres. Guadagno - Est. Serlenga<br />

– D.M.A. L.M. (Avv. Del Mastro) c. Comune di San Marco in Lamis (Avv.<br />

Bevilacqua), C. srl e C. srl<br />

Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso<br />

di costruire) – A favore di unità immobiliare sita in complesso condominiale -<br />

Annullamento e ripristino dello stato dei luoghi – Per contrasto delle opere con le<br />

norme condominiali – Legittimità<br />

È legittima l’ordinanza con cui la P.A. disponga l’annullamento della concessione<br />

edilizia precedentemente rilasciata a vantaggio di una unità immobiliare appartenente<br />

ad un complesso condominiale, ingiungendo il ripristino dello stato dei luoghi,<br />

nell’ipotesi in cui, si venga a conoscenza del fatto che la realizzazione di tali opere,<br />

contrariamente a quanto previsto dalla normativa regolamentare vigente nel<br />

condominio di riferimento, precluda l’uso comune del bene latu sensu considerato,<br />

essendo ininfluente la sussistenza di una delibera condominiale approvata a<br />

maggioranza dei condomini.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 18 novembre <strong>2011</strong>, n. 1749 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga<br />

– A.S. (avv.ti Sbarra, Guarini) c. Cnr (Avv. Stato), G. B.<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Termini – Tardività –<br />

Procedure concorsuali – Ricorso avverso la graduatoria - Esclusione dalla prova<br />

orale – Mancata esclusione - Irricevibilità<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Inammissibilità – Procedure<br />

concorsuali – Mancata impugnazione del bando<br />

È irricevibile perché tardivo il ricorso avverso il provvedimento di approvazione di<br />

una graduatoria concorsuale, qualora il ricorrente non abbia previamente e<br />

tempestivamente impugnato il provvedimento di non ammissione alla prova orale: è<br />

già per mezzo di questo che la lesione dell’interesse del ricorrente si realizza in modo<br />

definitivo.<br />

È inammissibile il ricorso teso a contestare la legittimità del procedimento<br />

concorsuale nel quale, in ossequio a quanto previsto dal relativo avviso o bando di<br />

concorso, la Pubblica Amministrazione abbia proceduto ad una preliminare<br />

379


valutazione dei titoli finalizzata all’ammissione alla prova orale, qualora il bando non<br />

sia stato impugnato dal ricorrente.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 18 novembre <strong>2011</strong>, n. 1750 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga<br />

– S.S. (avv.ti Testini, Loiodice) c. Ministero dell’Interno, Ministero della Giustizia,<br />

Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Stato)<br />

Sovvenzioni, contributi, sussidi – Benefici per le vittime di terrorismo e di mafia<br />

(Legge n. 206/2004) – Riconoscimento – Determinazione della P.A. – Necessità –<br />

Natura giuridica del beneficio – Diritto soggettivo condizionato – Sussiste<br />

Sovvenzioni, contributi, sussidi – Benefici per le vittime di terrorismo e di mafia<br />

(Legge n. 206/2004) – Benefici dipendenti da causa di servizio – Differenze<br />

Sovvenzioni, contributi, sussidi – Benefici per le vittime di terrorismo e di mafia<br />

(Legge n. 206/2004) – Benefici dipendenti da causa di servizio – Differenze nei<br />

presupposti<br />

Sovvenzioni, contributi, sussidi – Benefici per le vittime di terrorismo e di mafia<br />

(Legge n. 206/2004) – Benefici dipendenti da causa di servizio – Differenze nel<br />

procedimento – Pareri – Competenza - Comitato di verifica per le cause di<br />

servizio - Esclusione<br />

In materia di riconoscimento dei benefici connessi alla qualifica di vittima del<br />

terrorismo o di mafia ex lege n. 206/04, la determinazione dell’Amministrazione<br />

sull’istanza di attribuzione degli ulteriori benefici conseguenti all’aggravamento<br />

dell’infermità ed alla relativa diminuzione della capacità lavorativa, si pone come<br />

provvedimento costitutivo del sorgere del diritto, trattandosi di diritto soggettivo<br />

condizionato.<br />

Ai sensi della normativa vigente e, in particolare della l. n. 302/90, del d.P.R. n.<br />

510/99 e della l. n. 206/04, i benefici economici connessi allo status di vittima del<br />

terrorismo o della mafia sono nettamente distinti dai benefici (pensione privilegiata,<br />

equo indennizzo) dipendenti da causa di servizio, risultando le due categorie differenti<br />

sotto il duplice profilo dei presupposti e del procedimento di riconoscimento.<br />

In materia di benefici economici connessi allo status di vittima del terrorismo o della<br />

mafia, il presupposto per il riconoscimento è costituito dall’accertato collegamento<br />

concausale dell’infermità accertata con una azione o episodio di matrice terroristica,<br />

non già con i contenuti e le modalità di prestazione dell’attività di servizio, che<br />

costituiscono invece i presupposti della diversa categoria dei benefici dipendenti da<br />

causa di servizio.<br />

In materia di benefici economici connessi allo status di vittima del terrorismo o della<br />

mafia, il procedimento di riconoscimento delineato, in particolare, dall’art. 5 del<br />

d.P.R. n. 510/99, indica la valutazione della CMO (Commissione Medico Ospedaliera)<br />

380


in composizione integrata come definitiva, essendo invece escluso il parere del<br />

Comitato di verifica per le cause di servizio in ordine alla sussistenza dei presupposti,<br />

anche in considerazione della specifica previsione di altro e diverso organo, quale è la<br />

Commissione consultiva presso il Ministero dell’Interno ex art. 11 d.P.R. citato. È,<br />

pertanto, illegittimo il rigetto dell’istanza di riconoscimento dei benefici vittima del<br />

terrorismo che sia fondato sul parere negativo espresso dall’incompetente Comitato di<br />

verifica delle cause di servizio.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 18 novembre <strong>2011</strong>, n. 1751 - Pres. Guadagno – Est. Pasca –<br />

V.T. (avv. Binetti) c. Comune di <strong>Bari</strong> (avv.ti Lanza e Basile).<br />

Commercio – Aree di vendita - Area mercatale di quartiere – Disciplina -<br />

Limitazioni e selezione delle attività di vendita - Legittimità<br />

L’intervenuta liberalizzazione dell’esercizio dell’attività commerciale e la bipartizione<br />

semplificata dei nuovi settori merceologici in “alimentari” e “non alimentari” ad<br />

opera del d. lgs. 31/03/98 n.114 (Decreto Bersani), costituiscono circostanze che nulla<br />

h<strong>anno</strong> a che vedere con l’esercizio dell’attività di vendita e con la assegnazione di un<br />

posto in un' area mercatale di quartiere, soggetta a speciale normativa. Le specifiche<br />

problematiche ed esigenze connesse all’assetto commerciale di un mercato rionale,<br />

infatti, giustificano l'adozione di limitazioni e selezioni delle attività di vendita ivi<br />

esercitate, finalizzate ad assicurare un corretto andamento dell’attività e a favorire un<br />

adeguato assortimento di prodotti nell’interesse anche dei consumatori,<br />

indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione commerciale in sé considerata.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 18 novembre <strong>2011</strong>, n. 1752 - Pres. Guadagno - Est. Pasca –<br />

V.P.(avv. Casareale) c. Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato - Ufficio<br />

Regionale per la <strong>Puglia</strong> e Ministero dell'Economia e delle Finanze (Avv. Stato).<br />

Commercio - Generi di monopolio – Art. 17 L. n. 1239/1957 - Rivendita ordinaria<br />

– Obblighi - Esposizione di apposita insegna – Sussiste<br />

Commercio - Generi di monopolio – Rivendita speciale – Istituzione –<br />

Presupposti<br />

Commercio - Generi di monopolio – Rivendita speciale – Ingresso sulla pubblica<br />

via – Divieto - Esposizione di insegna – Divieto – Eccezioni<br />

Commercio - Generi di monopolio – Rivendita speciale - Insegna – Visibilità<br />

dall'esterno - Divieto<br />

381


L’art. 17 della l. n. 1293/57 prevede che le rivendite ordinarie di generi di monopolio<br />

debbano esporre all’esterno del locale l’insegna prescritta dall’Amministrazione.<br />

Le rivendite speciali di generi di monopolio sono istituite, al di fuori della rete<br />

ordinaria e, quindi, senza neanche rispetto della distanza minima da altre rivendite,<br />

all’interno di determinate strutture o impianti e ricorrendone i presupposti, laddove il<br />

fabbisogno ne giustifichi l’istituzione e qualora le esigenze degli utenti non possano<br />

essere soddisfatte da rivendite ordinarie.<br />

Le rivendite speciali di generi di monopolio, risultando ubicate all’interno delle<br />

strutture presso cui sono istituite, non possono avere ingressi diretti ed autonomi sulla<br />

pubblica via, né possono esporre l’insegna regolamentare all’esterno della struttura<br />

medesima, salvo che si tratti di rivendite speciali istituite presso stazioni di servizio ed<br />

impianti di distribuzione carburanti.<br />

La rivendita speciale, nell’ambito della sua limitata e specifica destinazione, non può<br />

in alcun modo interferire con l’area di utenza delle rivendite ordinarie, con<br />

conseguente divieto di esposizione di insegna non soltanto se posta all’esterno della<br />

struttura o impianto presso il quale la rivendita speciale è istituita, ma anche se<br />

comunque visibile dall’esterno.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 18 novembre <strong>2011</strong>, n. 1753 - Pres. Guadagno - Est. Pasca –<br />

A.M. (avv. Profeta) c. Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (Avv. Stato)<br />

Silenzio – Azione avverso il silenzio – Presupposti dell’azione – Interesse -<br />

Commercio di generi di monopolio – Rivendita ordinaria – Istanza di concessione<br />

– Rivendita speciale – Istanza successiva – Incompatibilità – Difetto di interesse -<br />

Sussiste<br />

Silenzio – Azione avverso il silenzio – Presupposti dell’azione – Discrezionalità<br />

amministrativa – Assenza di margini residui - Necessità<br />

È improcedibile per difetto di interesse il ricorso per la declaratoria di illegittimità del<br />

silenzio-inadempimento, maturato su una istanza del privato rivolta all' AAMS e<br />

finalizzata al rilascio di una concessione per la rivendita ordinaria di generi di<br />

monopolio, qualora, nelle more, il privato abbia presentato una nuova istanza all'<br />

AAMS, questa volta per la rivendita speciale di generi di monopolio, supportata<br />

dall'attivazione di un impianto di distribuzione carburanti. In ragione della<br />

alternatività e non compatibilità delle due istanze tra loro, infatti, ciò implica<br />

necessariamente una sostanziale rinuncia alla prima istanza, con conseguente<br />

improcedibilità del ricorso presentato.<br />

Il giudice può accogliere il ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzioinadempimento<br />

quando risulta che non residuino ulteriori margini di esercizio della<br />

discrezionalità e non siano più necessari adempimenti istruttori da parte<br />

dell'amministrazione a fronte, da un lato, dell’esito dell’attività istruttoria già<br />

espletata e, dall’altro, dell’evidente fondatezza della pretesa azionata.<br />

382


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 18 novembre <strong>2011</strong>, n. 1754 - Pres. Guadagno - Est. Pasca –<br />

B. E. Srl (avv. Pasqualone) c. Provincia di Foggia.<br />

Principi dell'azione amministrativa – Principio dell’obbligatoria conclusione del<br />

procedimento amministrativo.<br />

È illegittimo e contravviene a tutti i principi e a tutte le norme in tema di azione<br />

amministrativa il comportamento serbato dall’Amministrazione sull’istanza del<br />

privato che, nonostante il buon esito dell’istruttoria e l’intervenuta acquisizione dei<br />

prescritti pareri (di segno favorevole), non finalizzi il procedimento attraverso<br />

l’adozione del provvedimento finale.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 18 novembre <strong>2011</strong>, n. 1755 – Pres. Guadagno - Est. Pasca –<br />

C. snc C.S.& F. (Avv.ti Cotugno, Profeta) c. Comune di Ruvo di <strong>Puglia</strong><br />

Edilizia e urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi<br />

comunali – Condono edilizio – Diniego – Assenza di difformità dal progetto –<br />

Illegittimità del diniego – Sussiste – Vizi - Eccesso di potere – Erronea<br />

presupposizione di fatto e di diritto<br />

Allorquando, nel corso del Giudizio, si evinca - contrariamente a quanto asserito<br />

dalla P.A. in motivazione al provvedimento di diniego di condono edilizio - che<br />

l’opera realizzata dal ricorrente non risulti difforme dal progetto precedentemente<br />

presentato e approvato dalla P.A., né dalle soglie limite previste dalla legge, e che, in<br />

concreto, non sussistono le circostanze ritenute ostative dalla P.A. stessa, il<br />

provvedimento di diniego sarà illegittimo per eccesso di potere, nonché per erronea<br />

presupposizione di fatto e di diritto.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 18 novembre <strong>2011</strong>, n. 1756 – Pres. Guadagno - Est. Serlenga<br />

– M.B. e D.E.L (Avv. Candiano) c. Comune di Putignano<br />

Edilizia e urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi<br />

comunali – Ordine di demolizione – Opera abusiva inscindibile da opere<br />

regolarmente assentite - Illegittimità – Sussiste - Eccesso di potere - Sussiste<br />

L’ordinanza avente ad oggetto l’ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusive è<br />

illegittima per eccesso di potere e per erronea presupposizione, allorquando risulti<br />

che il bene in questione non possa oggettivamente essere demolito senza pregiudizio<br />

delle restanti parti dell’immobile regolarmente assentite.<br />

383


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 18 novembre <strong>2011</strong>, n. 1757 – Pres. Guadagno - Est. Serlenga<br />

– R.A. R.V. R.R. eredi R.D. (Avv. Valla) c. Comune di <strong>Bari</strong> (Avv. Farnelli), C. srl, C.<br />

srl<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale - In materia edilizia (diniego di<br />

sanatoria) – Presupposti dell’azione – Annullamento d’ufficio del provvedimento<br />

impugnato nelle more del giudizio - Sopravvenuta carenza di interesse - Sussiste<br />

Ove nel corso del Giudizio, la P.A. dichiari di procedere in via di autotutela all’autoannullamento<br />

del provvedimento impugnato (diniego di sanatoria), disponendo l’avvio<br />

del successivo iter del procedimento di definizione dell’istanza di condono, non<br />

residua, in capo al ricorrente, nessun profilo di interesse in ordine alla decisione<br />

qualora egli stesso abbia dichiarato di non aver subìto pregiudizi dall’impugnato<br />

diniego, ritenendo soddisfatto l’interesse azionato con l’annullamento del<br />

provvedimento de quo.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 18 novembre <strong>2011</strong>, n. 1758 - Pres. Guadagno - Est. Pasca – J.<br />

S.r.l. (avv. Relleva) c. Co.Re.Com-Regione <strong>Puglia</strong>, Ministero dello Sviluppo<br />

Economico, Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Altamura), T. Srl et altri<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In materia di concorsi per<br />

contributi pubblici – Revoca della graduatoria su sentenza del Consiglio di Stato<br />

– Nuova graduatoria – Effetti della sentenza del Consiglio di Stato<br />

Sovvenzioni, contributi, sussidi – Contributi pubblici – Procedure concorsuali –<br />

Graduatoria – Illegittimità dei criteri presupposti accertata con sentenza del<br />

Consiglio di Stato – Revoca e nuova approvazione – Attività amministrativa –<br />

Natura – Autotutela – Sussiste<br />

Sovvenzioni, contributi, sussidi – Contributi pubblici - Bando di concorso –<br />

Requisiti di ammissione - Circolari ministeriali – Natura interpretativa non<br />

vincolante - Sussiste.<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In materia di contributi<br />

pubblici – Contributi alle emittenti televisive locali – Procedure concorsuali -<br />

Ricorso avverso la revoca della graduatoria - Presupposti dell’azione –<br />

Ricorrente destinatario di misura cautelare interdittiva dai contributi –<br />

Inammissibilità del ricorso - Sussiste<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In materia di contributi<br />

pubblici - Risarcimento del d<strong>anno</strong> – Danni non connessi all’erogazione del<br />

contributo – Valutabilità – Esclusione<br />

384


In materia di concorsi per l'attribuzione di contributi pubblici, nel caso in cui<br />

l'Amministrazione revochi la graduatoria concorsuale, a seguito di intervenuta<br />

sentenza del Consiglio di Stato in ordine alla illegittimità dei criteri adottati per la<br />

formazione della graduatoria medesima, e ne approvi una nuova, avendo riguardo ai<br />

nuovi criteri prescritti, è infondato il ricorso per l'annullamento della deliberazione di<br />

revoca; la sentenza del Consiglio di Stato, infatti, incidendo sulla graduatoria, ha<br />

natura necessariamente panprocessuale.<br />

In materia di concorsi per l’attribuzione di contributi pubblici, qualora intervenga<br />

una sentenza del Consiglio di Stato in ordine alla illegittimità dei criteri adottati per<br />

la formazione della graduatoria, l'Amministrazione può revocare in via di autotutela<br />

la graduatoria concorsuale ed approvarne una nuova avendo riguardo ai nuovi criteri<br />

prescritti, anche al fine di prevenire ulteriore certo contenzioso; tale provvedimento di<br />

revoca non costituisce attività di stretta esecuzione della sentenza del Consiglio di<br />

Stato bensì espressione di autotutela, sulla base di un nuovo orientamento<br />

amministrativo supportato dalla sentenza medesima.<br />

In materia di pubblici concorsi per l’attribuzione di contributi pubblici indetti con<br />

decreto ministeriale, le circolari ministeriali aventi ad oggetto i requisiti di<br />

ammissione in graduatoria previsti nel bando di concorso h<strong>anno</strong> natura meramente<br />

interpretativa e non vincolante.<br />

In materia di concorsi per l’attribuzione di un contributo pubblico alle emittenti<br />

televisive locali, in caso di controversia avente ad oggetto l'accertamento della<br />

legittimità della revoca della graduatoria concorsuale, la circostanza che il<br />

concorrente ricorrente sia il destinatario della misura cautelare interdittiva della<br />

esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi è idonea di per sé a<br />

determinare il difetto dei requisiti di ammissibilità del ricorso medesimo.<br />

In materia di concorsi per l’attribuzione di contributi pubblici, con riferimento al<br />

ricorso promosso da un concorrente al fine di ottenere l'annullamento della<br />

deliberazione di revoca della graduatoria concorsuale, non può trovare ingresso la<br />

valutazione di profili di interesse legati alla prospettazione di danni subiti diversi da<br />

quelli connessi all’erogazione del contributo, qualora risultino generici e indimostrati<br />

e, peraltro, non supportati da rituale contraddittorio.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 18 novembre <strong>2011</strong>, n. 1759 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga<br />

– Asl BA/2 (avv. Tomasicchio) c. Comune di Trani<br />

Provvedimento amministrativo – Ordinanze contingibili ed urgenti – Presupposti<br />

- Trasporto dei disabili<br />

Servizi pubblici – Trasporti – Trasporto dei disabili – Competenza ex l.r. <strong>Puglia</strong><br />

n. 21/00 – Enti locali territoriali – Competenza del Comune - Sussiste<br />

385


È illegittimità, per difetto dei presupposti di contingibilità e urgenza, l’ordinanza<br />

contingibile ed urgente con il quale il Sindaco ordini alla Asl di provvedere al<br />

trasporto dei soggetti portatori di handicap, da e per i siti riabilitativi, qualora la<br />

necessità del detto trasporto non costituisca evento o esigenza nuova eccezionale o<br />

imprevedibile, bensì una questione da tempo sottoposta all’esame dell’autorità<br />

comunale e alla quale la medesima avrebbe dovuto far fronte esclusivamente con i<br />

mezzi ordinari.<br />

Ai sensi della l.r. <strong>Puglia</strong> n. 21/00 (art. 8), attuativa della l. n. 59/97 e del d. lgs. n.<br />

112/98, il trasporto assistito dei soggetti portatori di handicap, sia in ambito<br />

scolastico che presso centri di riabilitazione pubblici, privati o privati accreditati, pur<br />

dipendendo funzionalmente dalle Aziende U.S.L. competenti per territorio, è posto a<br />

carico anche e soprattutto degli enti locali interessati che sono tenuti a concorrere al<br />

finanziamento del servizio medesimo, secondo intese da realizzarsi attraverso apposite<br />

conferenze di servizi.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 18 novembre <strong>2011</strong>, n. 1760 – Pres. Est. Guadagno - V.A.G.<br />

(avv.ti Gambatesa, Chionchio) c. Comune di Vieste<br />

Edilizia e urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi<br />

comunali – Condono edilizio - Istanza – Silenzio assenso – Formazione –<br />

Presupposti ulteriori – Completezza e fedeltà della documentazione – Necessità<br />

Edilizia e urbanistica - Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi<br />

comunali - Condono edilizio – Istanza – Rigetto per omessa integrazione<br />

documentale – Legittimità – Ratio - Dovere di collaborazione istruttorio ex art 6<br />

della l. n. 241/1990<br />

Atto amministrativo – In genere – Valutazione della legittimità del<br />

provvedimento - Principio del tempus regit actum – Operatività - Procedimento<br />

amministrativo diviso in più fasi – Convivenza di più normative - Possibilità<br />

Risulta inconfigurabile il perfezionamento del silenzio legale tipico con valore di<br />

assenso sull’istanza di condono edilizio qualora, sebbene decorso il termine per la<br />

relativa formazione, la documentazione allegata all’istanza risulti incompleta e<br />

infedele.<br />

L’omessa risposta da parte del privato alla richiesta di integrazione documentale<br />

della P.A., nell’ottica di un dovere di collaborazione istruttorio - espressione di un<br />

principio di carattere generale desumibile dall’art. 6, lett. b), l. n. 241/1990, il quale<br />

consente alla P.A. di chiedere al privato istante le integrazioni documentali necessarie<br />

ad un adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria - determina inevitabilmente la<br />

legittima reiezione dell’istanza.<br />

Il principio del tempus regit actum, secondo cui la legittimità di ogni provvedimento<br />

deve essere considerata con riferimento alla normativa vigente al momento della sua<br />

386


emanazione, comporta che nel medesimo procedimento possano convivere più<br />

normative, in relazione alle diverse fasi interne sub procedimentali.<br />

(Cfr. in senso conforme: Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, sez. II, sentenze 18 novembre <strong>2011</strong>, nn.<br />

1761, 1762, 1763, 1764 e 1765).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 18 novembre <strong>2011</strong>, n. 1766 – Pres. ed Est. Guadagno – A.B.<br />

(avv.ti Porcelluzzi e Belsanti) c. A.S.L. <strong>Bari</strong>.<br />

Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (Ottemperanza) – Adempimento della<br />

PA al giudicato dell’AGO – Presupposti<br />

L’inerzia serbata dall’amministrazione a fronte del provvedimento giurisdizionale,<br />

nella specie del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, e la definitività<br />

dallo stesso acquisita, non contestata dalla parte intimata, integrano i presupposti per<br />

l’adozione delle necessarie misure attuative del giudicato ineseguito.<br />

(Cfr. in senso conforme: Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, sez. II, sentenze 18 novembre <strong>2011</strong>, nn.<br />

1767 e 1768).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 18 novembre <strong>2011</strong>, n. 1769 – Pres. ed Est. Guadagno – A.U.<br />

(avv. Nicolò) c. Prefettura di <strong>Bari</strong> - S.U.I. e Ministero dell'Interno (Avvocatura<br />

Distrettuale dello Stato).<br />

Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) -<br />

Regolarizzazione ex art 1-ter della l. n. 102/2009 - Diniego - Per comprovato<br />

disinteresse del datore di lavoro – Legittimità<br />

Il procedimento di emersione ex art. 1-ter della L. n. 102/2009 è rimesso all'iniziativa<br />

esclusiva del datore di lavoro e quindi, se il predetto datore dimostri il suo<br />

disinteresse per il buon esito di tale procedimento, la P.A. si viene a trovare<br />

nell'impossibilità di concluderlo con un provvedimento finale favorevole all'<br />

emersione del lavoratore straniero. Tanto non costituisce violazione della circolare n.<br />

7950/2009, in quanto il comma 2 dell'art. 1-ter della L. n. 102/2009 condiziona l'avvio<br />

del procedimento di emersione all'impulso del solo datore di lavoro, con l'esclusione<br />

di ogni potere di impulso in capo allo straniero lavoratore irregolare.<br />

(Cfr. in senso conforme: Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, sez. II, sentenze 18 novembre <strong>2011</strong>, nn.<br />

1770, 1771 e 1773).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 18 novembre <strong>2011</strong>, n. 1772 – Pres. ed Est. Guadagno – F.R.<br />

(avv. Testini) c. Questura di Foggia - S.U.I. e il Ministero dell'Interno (Avvocatura<br />

Distrettuale dello Stato).<br />

387


Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) -<br />

Regolarizzazione ex art 1-ter della l. n. 102/2009 – Presupposti – Stipula del<br />

contratto di soggiorno – Sussiste - Diniego - Per comprovato disinteresse del<br />

datore di lavoro – Legittimità – Potere di impulso dello straniero – Esclusione<br />

Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) -<br />

Regolarizzazione ex art 1-ter della l. n. 102/2009 – Presupposti – Adibizione ad<br />

attività di lavoro domestico – Reddito minimo imponibile del datore di lavoto –<br />

Necessità - Adibizione ad attività di assistenza di familiari non autosufficienti –<br />

Reddito minimo imponibile del datore di lavoro - Necessità - Esclusione<br />

Il procedimento di emersione ex art. 1-ter della l. n. 102/2009 è rimesso all'iniziativa<br />

esclusiva del datore di lavoro, la cui mancata attivazione per la positiva definizione<br />

del procedimento, preclude alla P.A. l’adozione di un provvedimento finale favorevole<br />

all'emersione del lavoratore straniero. Ne consegue, pertanto, l'esclusione di ogni<br />

potere di impulso in capo allo straniero lavoratore irregolare e il perfezionamento<br />

della pratica consegue soltanto alla stipula del contratto di soggiorno, finalizzata alla<br />

prosecuzione del rapporto del lavoro irregolare della cui emersione si tratta.<br />

La mancata documentazione da parte del datore di lavoro, in violazione di espressa<br />

statuizione legislativa (cfr. art.1-ter, comma 4, lett. d) del d.l. n. 78/2009 (convertito<br />

con l. n. 102/2009), del possesso di un reddito imponibile minimo “risultante dalla<br />

dichiarazione dei redditi”, non inferiore € 20.000,00 o a € 25.000,00 annui –<br />

rispettivamente in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di<br />

reddito ovvero composto da più soggetti conviventi percettori di reddito- comporta il<br />

mancato accoglimento della dichiarazione di emersione, trattandosi dell’assunzione di<br />

un lavoratore adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, mentre<br />

invece non è prescritto un reddito minimo soltanto nel diverso caso di assunzione di<br />

lavoratori adibiti ad attività di assistenza per sé o componenti della famiglia affetti da<br />

patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza, anche se non conviventi (cfr.<br />

combinato disposto art.1-ter, comma 4, lett. d) e comma 1, lett. a) del d.l. n. 78/2009,<br />

convertito con l. n. 102/2009).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 18 novembre <strong>2011</strong>, n. 1775 - Pres. Guadagno – Est. Ravasio<br />

– B. Srl (avv. Cardanobile) c. Comune di <strong>Bari</strong> (avv. Lanza).<br />

Commercio – Autorizzazione amministrativa – Destinatario – Società – Decesso<br />

del rappresentante legale – Ininfluenza – Effetti - Voltura in favore degli eredi -<br />

Esclusione<br />

In caso di intervenuto decesso del legale rappresentante di una società,<br />

l'autorizzazione commerciale, rilasciata dalla Pubblica Amministrazione in favore<br />

della società medesima nella persona fisica del suo legale rappresentante (ormai<br />

deceduto), non deve essere volturata ai di lui eredi: essa, essendo stata rilasciata a<br />

388


favore di un soggetto giuridico (la società) che non si è estinto, non è mai venuta a<br />

scadenza.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 18 novembre <strong>2011</strong>, n. 1777 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio<br />

– Collegio Provinciale delle Ostetriche di <strong>Bari</strong> (avv. Balducci) c. Regione <strong>Puglia</strong>,<br />

Collegio Provinciale Ipasvi <strong>Bari</strong>.<br />

Silenzio – Silenzio inadempimento – Diffida ad adempiere - Obbligo di<br />

provvedimento espresso – Sussiste – Nota assessorato – Natura - Mera<br />

manifestazione di intenti<br />

Sussiste silenzio inadempimento allorquando la Pubblica Amministrazione risponda<br />

ad una diffida ad adempiere senza l’adozione di un provvedimento espresso<br />

adeguatamente motivato, bensì con una nota avente valore di mera manifestazione di<br />

intenti, la quale non costituisce idoneo riscontro (In applicazione del detto principio, il<br />

Collegio ha ordinato alla Regione <strong>Puglia</strong> di evadere la diffida indirizzatale dal Collegi<br />

Provinciali delle Ostetriche pugliesi con un provvedimento espresso, non ritenendo<br />

tale la nota dell’Assessorato del medesimo ente, avente invece valore di mera<br />

manifestazione di intenti).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 18 novembre <strong>2011</strong>, n. 1778 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio<br />

– F. E. R. e S. (avv.ti Massaro, De Margheriti, Rubino) c. Regione <strong>Puglia</strong>.<br />

Sanità pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari –<br />

Accreditamento istituzionale – Concessione - Natura discrezionale – Istanza –<br />

Obbligo di evadere in modo espresso la domanda – Sussiste<br />

Risarcimento del d<strong>anno</strong> – Azione ex art. 30, comma 2, Codice del Processo<br />

Amministrativo – Natura – Responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.) – Sussiste -<br />

Effetti<br />

La Regione ha l’obbligo di evadere in modo espresso la domanda di accreditamento<br />

per prestazioni ambulatoriali, pure costituendo la concessione dell’accreditamento il<br />

frutto di una manifestazione discrezionale.<br />

Ai sensi dell’art. 30 comma 2 c.p.a. il risarcimento del d<strong>anno</strong> da mancata attività<br />

amministrativa non è in re ipsa e non può essere quantificato a prescindere dall’entità<br />

del d<strong>anno</strong> effettivamente subìto; inoltre, essendo inquadrabile nella responsabilità ex<br />

art. 2043 c.c., impone l’onere per il danneggiato di dimostrare l’esistenza del d<strong>anno</strong>,<br />

il nesso di causalità e la colpa o il dolo della pubblica amministrazione.<br />

389


IIIª SEZIONE<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 10 novembre <strong>2011</strong>, n. 1692 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

S.C., R.C. (avv. Tomasicchio) c. Comune di Trani (avv. Capurso).<br />

Edilizia ed urbanistica – Vincoli di inedificabilità – Divieto di costruzione nella<br />

fascia costiera ex art. 51, punto f) della l. r. <strong>Puglia</strong> n. 56/1980 – Inedificabilità<br />

assoluta – Conseguenze – Vincolatività del provvedimento di rigetto dell’istanza<br />

di condono – Doverosità della conseguente attività di repressione dell’abuso.<br />

Il divieto di costruzione nella fascia di 300 metri dalla costa introdotto dalla l. r.<br />

<strong>Puglia</strong> n. 56 del 1980, ed operativo anche dopo l’entrata in vigore della l. n. 431 del<br />

1985, porta a ravvisare un caso d’inedificabilità assoluta che, tra l’altro, viene ad<br />

escludere qualsivoglia possibilità di condono, giusto l’art. 33, della l. n. 47 del 1985<br />

che contempla appunto i casi di inedificabilità assoluta. Ne consegue che, la<br />

sussistenza di tale vincolo assoluto rende del tutto vincolato il provvedimento di<br />

rigetto dell’istanza di condono edilizio e doverosa la conseguente attività di<br />

repressione dell’abuso su area vincolata.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 10 novembre <strong>2011</strong>, n. 1695 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

G.F. (avv.ti Scoca, Vetrò, Lofoco) c. Università degli Studi di <strong>Bari</strong> (avv.ti Prudente,<br />

Antuofermo), M.D. (avv. Pellegrino).<br />

Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Commissione –<br />

Valutazione complessiva – Sindacabilità – Limiti.<br />

Istruzione pubblica – Professori ed assistenti di Università – Ricercatori –<br />

Concorso – Titoli – Dottore di ricerca e assegnista – Valutazione – Obbligo.<br />

Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Commissione –<br />

Valutazione dei candidati – Espressa dai singoli commissari – Rifluisce nel<br />

giudizio collegiale – Contrasto del giudizio individuale con il giudizio collegiale –<br />

Irrilevanza.<br />

Nelle procedure concorsuali il giudizio della Commissione comporta una valutazione<br />

essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati ed attiene<br />

quindi alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile unicamente, sul piano della<br />

legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta<br />

disparità, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese<br />

eccesso di potere, senza che con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della<br />

valutazione.<br />

Nel concorso indetto per l’assegnazione di posti di ricercatore universitario il<br />

possesso del dottorato di ricerca e le attività svolte come assegnista, pur non<br />

garantendo di per sé un diritto di precedenza rispetto ai candidati sprovvisti di<br />

analoghi titoli, assumono, nelle procedure di valutazione dei candidati ricercatori<br />

universitari, una particolare pregnanza, che impone all’organo valutativo di prenderli<br />

espressamente in considerazione.<br />

390


Nelle procedure concorsuali i giudizi individuali dei commissari di concorso<br />

rifluiscono nel giudizio collegiale perdendo in esso la loro rilevanza, sicché ogni<br />

censura deve essere diretta verso il giudizio espresso in sede collegiale, non inficiabile<br />

per la contraddittorietà con i medesimi giudizi individuali, proprio perché, come nel<br />

caso di specie, essi costituiscono dei presupposti di partenza destinati ad evolvere<br />

nella discussione collegiale e ad essere superati dalla riflessione e dall’espressione di<br />

giudizio imputata in via definitiva all’organo nel suo insieme.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 10 novembre <strong>2011</strong>, n. 1696 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

M.M. (avv. De Cesare) c. Ministero della giustizia – Dipartimento Amministrazione<br />

Penitenziaria (Avv. Stato).<br />

Processo amministrativo – Azione di accertamento – Ricorso giurisdizionale –<br />

Inammissibilità – Per mancata impugnazione dell’atto autoritativo<br />

immediatamente ed autonomamente impugnabile – Fattispecie.<br />

È inammissibile il ricorso allorquando sia proposta azione di accertamento omettendo<br />

l’impugnazione dell’atto autoritativo, immediatamente ed autonomamente<br />

impugnabile, che non ha riconosciuto la posizione giuridica di cui il ricorrente chiede<br />

accertamento. (Nel caso di specie, il ricorrente senza impugnare il provvedimento di<br />

mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della sua patologia,<br />

aveva chiesto unicamente la relativa declaratoria).<br />

(Cfr., in senso conforme, Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, sent. nn. 1697 del 10 novembre<br />

<strong>2011</strong> e 1743, 1744 del 18 novembre <strong>2011</strong>)<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 10 novembre <strong>2011</strong>, n. 1698 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

A.M.M. e altri (avv.ti Gadaleta, De Gennaro) c. Asl <strong>Bari</strong> (avv.ti Digirolamo, Trotta),<br />

Provincia di <strong>Bari</strong> (n.c.).<br />

Giurisdizione – In materia di Pubblico impiego – Controversia concernente la<br />

gestione del rapporto di lavoro – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussiste.<br />

In materia di pubblico impiego, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in<br />

funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, in<br />

ordine alla domanda con causa petendi limitata alle ragioni giuridiche ed economiche<br />

derivanti da un contratto di lavoro stipulato con una Pubblica Amministrazione,<br />

giacché in tale ipotesi la controversia concerne la gestione di un rapporto di lavoro<br />

già instaurato, con conseguente inapplicabilità della clausola di riserva in favore del<br />

giudice amministrativo prevista dal comma 4 dell’art. 63 del citato decreto legislativo.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 10 novembre <strong>2011</strong>, n. 1699 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

S.D.F. (avv. De Rosa) c. Comune di Rodi Garganico (avv. Pappalepore).<br />

391


Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Dia in sanatoria –<br />

Anteriormente alla impugnazione dell’ordinanza di demolizione – Conseguenza –<br />

Improcedibilità del gravame – Per sopravvenuta carenza di interesse.<br />

Deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso<br />

avverso l’ordine di demolizione allorquando il ricorrente abbia presentato una<br />

denuncia di inizio attività in sanatoria in data precedente all’introduzione del ricorso<br />

stesso e successivamente alla data del provvedimento di ripristino, risultando traslato<br />

l’interesse del ricorrente stesso sulle nuove determinazioni che l’Amministrazione<br />

dovrà necessariamente adottare a seguito della Dia in sanatoria.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 10 novembre <strong>2011</strong>, n. 1700 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

L.P. (avv.ti Petrilli, Iliceto) c. Comune di Lucera (n.c.), F.L.A. (n.c.).<br />

Giurisdizione – In materia di Pubblico impiego – Controversia in tema di<br />

procedura di selezione per tirocinio formativo – Giurisdizione del giudice<br />

ordinario – Sussistenza.<br />

È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ex art. 63, comma 1, del d.lgs. n.<br />

165/2001, la controversia relativa ad una procedura di selezione che, concernendo un<br />

tirocinio formativo individuale presso un’azienda volto a consentire un contatto<br />

diretto tra il tirocinante e la realtà lavorativa, non dà luogo ad una procedura<br />

concorsuale finalizzata all’assunzione, con conseguente inapplicabilità della clausola<br />

di riserva in favore del giudice amministrativo prevista dal comma 4 dello stesso<br />

articolo.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 11 novembre <strong>2011</strong>, n. 1702 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

M.B. (avv. Dodaro) c. Usr – Ufficio Scolastico Regionale della <strong>Puglia</strong> (Avv. Stato),<br />

Usp – Ufficio Scolastico Provinciale di <strong>Bari</strong> (n.c.), G.M. (n.c.).<br />

Giurisdizione – In materia di Pubblico impiego – Controversie in tema di<br />

graduatorie permanenti ex art. 401 del d.lgs. n. 297/1994 – Giurisdizione del<br />

giudice ordinario – Sussiste.<br />

La controversia relativa alla “giusta posizione” del ricorrente nella graduatoria degli<br />

insegnanti prevista dall’art. 401 del d.lgs. 297/1994 rientra nella giurisdizione del<br />

giudice ordinario quale giudice del lavoro, vertendosi in tema di accertamento di<br />

diritti soggettivi di docenti già iscritti in graduatorie ed in assenza di una procedura<br />

concorsuale “in senso stretto”, cioè strumentale alla costituzione ex novo di un<br />

rapporto di pubblico impiego.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 18 novembre <strong>2011</strong>, n. 1745 – Pres. Morea – Est. Petrucciani<br />

– R.B. s.r.l. (avv. Lorusso) c. Comune di Alberobello (avv. Amati).<br />

392


Atto amministrativo – In generale – Reiterazione del diniego sulla medesima<br />

istanza – Annullamento – Consumazione del potere di provvedere in senso<br />

negativo – Obbligo di conformazione al giudicato – Sussiste.<br />

Ove siano stati annullati due provvedimenti di diniego a fronte della medesima<br />

istanza, con sentenze passate in giudicato, può dirsi consumato il potere di provvedere<br />

in senso negativo sull’istanza, imponendosi all’Amministrazione la conclusione del<br />

procedimento nel rispetto del giudicato, conformando ad esso l’esercizio del residuo<br />

potere amministrativo estrinsecantesi nella conclusione favorevole del procedimento e<br />

non nel mero avvio dello stesso.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 18 novembre <strong>2011</strong>, n. 1747 – Pres. Morea – Est. Petrucciani<br />

– M.C. s.r.l. (avv. Valla) c. Comune di <strong>Bari</strong> (avv. Farnelli), Banca Nazionale del<br />

Lavoro (n.c.).<br />

Giurisdizione – In materia urbanistica ed edilizia – Convenzioni di lottizzazione –<br />

Controversie in tema di risoluzione e/o di risarcimento del d<strong>anno</strong> – Giurisdizione<br />

del giudice amministrativo – Sussiste.<br />

Risarcimento del d<strong>anno</strong> – D<strong>anno</strong> da provvedimento illegittimo – Riconducibilità<br />

allo schema della responsabilità aquiliana – Onere della prova.<br />

Poiché la convenzione di lottizzazione rientra fra gli accordi procedimentali di cui<br />

all’art. 11, l. 7 agosto 1990 n. 241, è devoluta alla giurisdizione del giudice<br />

amministrativo la risoluzione della suddetta convenzione per inadempimento della<br />

Pubblica amministrazione, sia quella concernente la condanna di quest’ultima al<br />

risarcimento del d<strong>anno</strong>.<br />

Nel giudizio risarcitorio avente ad oggetto il d<strong>anno</strong> provocato da attività<br />

provvedimentale illegittima, la responsabilità della p.a. ha natura aquiliana.<br />

Ciononostante, l’onere probatorio del privato è limitato alla dimostrazione<br />

dell’illegittimità del provvedimento, quale elemento di prova che integra il principio<br />

dispositivo con onere acquisitivo, rimettendosi alla p.a. l’onere di provare di essere<br />

esente da responsabilità, in considerazione dell’assenza o dell’oscurità o della<br />

sovrabbondanza della normativa in materia, del repentino mutamento della stessa,<br />

dell’assenza di orientamenti giurisprudenziali univoci o della speciale complessità<br />

della questione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 novembre <strong>2011</strong>, n. 1796 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

Ente Ecclesiastico Ospedale “F. Miulli” (avv.ti Vimborsati, Nitti) c. Regione <strong>Puglia</strong><br />

(avv.ti Di Lecce, Grimaldi).<br />

Giurisdizione – In materia di sanità pubblica – Diritto al ripiano finanziario –<br />

Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Sussiste – Ratio.<br />

393


Sanità pubblica – Servizio Sanitario Nazionale – Pagamento corrispettivo<br />

prestazioni sanitarie – Transazione – Rimozione dell’atto negoziale in autotutela<br />

– Impossibilità – Per mancanza di poteri autoritativi.<br />

In materia di sanità pubblica, il “diritto al ripiano finanziario” spettante alle strutture<br />

private equiparate ha consistenza di vero e proprio diritto soggettivo. Esso è tutelato<br />

in sede di giurisdizione esclusiva del g.a. non già per il rilievo dell’esercizio di<br />

insussistenti poteri discrezionali nella determinazione dei corrispettivi per le<br />

prestazioni sanitarie, quanto per il collegamento della pretesa al ripiano finanziario<br />

al potere pubblico di controllo e vigilanza in senso lato della spesa sanitaria, a tutela<br />

di evidenti interessi generali.<br />

Una volta che l’Amministrazione nell’esercizio della propria autonomia negoziale<br />

pone in essere atti di transazione, soggetti alla normale disciplina civilistica, essi<br />

vengono sottratti ad ogni possibilità di successiva rimozione mediante provvedimenti<br />

amministrativi di autotutela, mancando il potere di incidere autoritativamente sugli<br />

effetti di un negozio privatistico.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 novembre <strong>2011</strong>, n. 1799 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

I.M. s.r.l. (avv. Follieri) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato),<br />

Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio per la <strong>Puglia</strong> (n.c.),<br />

Comune di Lucera (n.c.), Regione <strong>Puglia</strong> (n.c.).<br />

Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) – Giudicato<br />

amministrativo – Provvedimento sopravvenuto – Violazione o elusione del<br />

giudicato – Presupposti.<br />

Processo amministrativo – Azione di accertamento – Conversione dell’azione di<br />

accertamento della nullità ex art. 32, comma 2, c.p.a. – Potere-dovere del giudice<br />

– Nel caso in cui la mancata conversione sia idonea a determinare la decadenza<br />

dell’azione demolitoria.<br />

Perché possa ravvisarsi il vizio di violazione o elusione del giudicato – che comporta<br />

la radicale nullità dei provvedimenti che ne sono affetti ed è deducibile direttamente in<br />

sede di ottemperanza, indipendentemente dalla loro impugnazione nel termine di<br />

decadenza – non è sufficiente che la nuova attività posta in essere<br />

dall’Amministrazione dopo la formazione del giudicato alteri l’assetto degli interessi<br />

definito dalla pronuncia passata in giudicato, essendo necessario che<br />

l’Amministrazione eserciti nuovamente la medesima potestà pubblica, già<br />

illegittimamente esercitata, in contrasto con il puntuale contenuto precettivo del<br />

giudicato amministrativo, oppure cerchi di realizzare il medesimo risultato con<br />

un’azione connotata da un manifesto sviamento di potere, mediante l'esercizio di una<br />

potestà pubblica formalmente diversa in palese carenza dei presupposti che lo<br />

giustificano; di conseguenza non è prospettabile tale vizio qualora l’Amministrazione<br />

incida sull’assetto degli interessi definiti dal giudicato esercitando, per un fine suo<br />

proprio, un potere diverso da quello già utilizzato ovvero utilizzando un nuovo istituto<br />

giuridico e al di fuori della figura del manifesto sviamento di potere.<br />

394


La disposizione di cui all’art. 32, comma 2, c.p.a., laddove prevede che<br />

“sussistendone i presupposti il giudice può sempre disporre la conversione delle<br />

azioni”, va intesa non già come mera facoltà del giudice, bensì come potere del g.a.<br />

da esercitarsi doverosamente, per il principio di effettività della tutela giurisdizionale<br />

(art. 1 c.p.a.) oltre che di conservazione degli atti processuali, ogni qualvolta la<br />

mancata conversione dell’azione di accertamento della nullità di cui all’art 114,<br />

comma 4, lett. b) c.p.a. sia idonea a determinare la decadenza dell’azione demolitoria,<br />

con conseguente deficit di tutela.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 novembre <strong>2011</strong>, n. 1800 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

I.F. s.r.l. (avv. D’Aries) c. Comune di Lucera (n.c.).<br />

Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori comunali – Vincoli urbanistici – Vincoli<br />

che consentono l’iniziativa privata o promiscua pubblico–privata e vincoli<br />

riguardanti un’intera categoria di beni – Carattere conformativo – Non soggetti a<br />

decadenza e ad indennizzo.<br />

Non h<strong>anno</strong> natura espropriativa i vincoli che, pur importando una destinazione alla<br />

realizzazione di opere pubbliche anche di contenuto specifico, consentano l’iniziativa<br />

privata o promiscua pubblico–privata, quindi l’attuazione degli obiettivi di interesse<br />

generale anche per iniziativa del soggetto privato in libero regime di economia di<br />

mercato. Né h<strong>anno</strong> carattere espropriativo i vincoli contenuti nello strumento<br />

urbanistico generale riguardanti un’intera categoria di beni e non già incidenti su<br />

beni determinati in funzione di una localizzazione puntuale o “lenticolare” dell’opera<br />

pubblica. In tali casi, i vincoli h<strong>anno</strong> piuttosto carattere conformativo e non sono<br />

soggetti né ad indennizzo né a decadenza ex art. 9, comma 3, del d.P.R. n. 327/2001.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 novembre <strong>2011</strong>, n. 1801 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

N.P.P.P. (avv. Caggiano) c. Comune di Lucera (avv. Lepore).<br />

Edilizia e urbanistica – Piani regolatori generali – In genere – Vincoli strumentali<br />

– Decadenza quinquennale – Sussistenza.<br />

Processo amministrativo – Azione avverso il silenzio – Sindacabilità d’ufficio<br />

della fondatezza dell’istanza – Possibilità.<br />

Anche i vincoli c.d. strumentali – cioè che impongono temporanea inedificabilità fino<br />

all’entrata in vigore dei piani particolareggiati, per la cui redazione non sia fissato<br />

alcun termine finale certo – sono assoggettati al termine di efficacia del quinquennio,<br />

poiché al pari dei vincoli preordinati all’esproprio, comportano di fatto un sostanziale<br />

azzeramento dello ius aedificandi, fatta eccezione per la previsione da parte del PRG,<br />

in alternativa al piano particolareggiato, della possibilità di ricorso ad un piano di<br />

lottizzazione (o comunque a strumento attuativo) ad iniziativa privata.<br />

Nei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio–rifiuto,<br />

disciplinati dagli artt. 31 e 117 c.p.a., così come è possibile per il g.a., in caso di<br />

395


istanza di parte e di attività vincolata, estendere la cognizione sulla fondatezza della<br />

pretesa azionata, al fine di una sentenza di condanna nei confronti<br />

dell’Amministrazione alla emanazione del provvedimento direttamente satisfattivo,<br />

non è preclusa la possibilità di sindacare d’ufficio la fondatezza dell’istanza, onde<br />

pervenire ad una pronuncia in rito di inammissibilità per difetto di interesse.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 novembre <strong>2011</strong>, n. 1803 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

G.G. (avv. Spagnoletti) c. Ministero dell’interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza<br />

(Avv. Stato).<br />

Ricorso amministrativo – Ricorso gerarchico – Ricorso contro i provvedimenti di<br />

polizia – Rapporti informativi annuali ex art. 63 del d.P.R. n. 335/1982 – Termini<br />

per la presentazione – Natura perentoria.<br />

Processo amministrativo – Istruttoria – Onere della prova – A carico del<br />

ricorrente – Sussistenza del principio dispositivo con metodo acquisitivo –<br />

Allegazione elementi di prova – Necessità.<br />

Il termine di 30 giorni previsto dall’art. 63 del d.P.R. n. 335/1982 è perentorio,<br />

dovendosi tale norma interpretare alla luce dell’art. 2 del d.P.R. n. 1199/1971, norma<br />

di generale applicazione valevole per la proposizione dei ricorsi gerarchici.<br />

Il sistema probatorio nel processo amministrativo, soprattutto quando i mezzi di prova<br />

risultino nella disponibilità esclusiva dell’Amministrazione intimata in giudizio, è<br />

retto dal principio dispositivo con metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte<br />

del giudice. Sicché il ricorrente, in mancanza di una prova compiuta a fondamento<br />

delle sue pretese, deve avanzare almeno un principio di prova, perché il giudice possa<br />

esercitare i propri poteri istruttori. Tale disciplina in materia di onere della prova è<br />

stata confermata con l’art 64 c.p.a. che pone a carico del ricorrente l’onere di fornire<br />

gli elementi di prova che siano nella relativa disponibilità.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 novembre <strong>2011</strong>, n. 1804 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

R.U. (avv. Quagliarella) c. Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti di<br />

Foggia” (avv.ti Mastropieri, Majorano).<br />

Giurisdizione – In materia di Pubblico impiego – Controversie relative alla<br />

stabilizzazione di lavoratori precari – Giurisdizione del giudice amministrativo –<br />

Sussistenza – Presupposti.<br />

Spetta al g.a. la giurisdizione sulle controversie concernenti la stabilizzazione di<br />

lavoratori precari nell’ipotesi in cui sia stato previsto il bando e l’espletamento di una<br />

selezione destinata ad articolarsi in una valutazione dei titoli posseduti, in una prova<br />

attitudinale con attribuzione di punteggi e nella formazione della graduatoria finale di<br />

merito.<br />

396


Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 novembre <strong>2011</strong>, n. 1805 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

G.G. (avv. Gargaro) c. Ministero della difesa (Avv. Stato), Stato Maggiore Esercito<br />

Italiano (n.c.).<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Forze armate – Avanzamento di carriera –<br />

Giudizi analitici – Insindacabilità – Limiti – Conseguenze.<br />

Procedimento amministrativo – Termine per la conclusione del procedimento –<br />

Previsto dagli artt. 1032, comma 1, e 1046 lett. i) punto 2) del d.P.R. n. 90/2010 –<br />

Carattere ordinatorio – Motivi.<br />

I giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative sono espressione<br />

di discrezionalità tecnica, comportando una attenta valutazione delle capacità e delle<br />

attitudini proprie della vita militare, che come tali impingono direttamente nel merito<br />

dell’azione amministrativa e quindi sfuggono alle censure di legittimità, salvo che non<br />

siano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su un evidente travisamento di fatti<br />

che, peraltro, spetta al ricorrente dimostrare. Di conseguenza, proprio perché si tratta<br />

di valutazioni ampiamente discrezionali, fondate su apprezzamenti altamente sfumati<br />

di personalità dei graduati, tali giudizi non devono essere accompagnati da una<br />

motivazione particolarmente estesa e puntuale, essendo sufficiente che emerga in<br />

maniera chiaramente logica la giustificazione dell’eventuale giudizio negativo o non<br />

particolarmente favorevole, soprattutto se nel passato tale tipo di giudizio è già stato<br />

esternato.<br />

Il termine di sessanta giorni per l’esaurimento del procedimento diretto alla redazione<br />

delle note caratteristiche per il personale in servizio previsto dagli artt. 1032, comma<br />

1, e 1046 lett. i) punto 2) del d.P.R. n. 90/2010 ha natura meramente ordinatoria e non<br />

perentoria per due ordini di motivi. Anzitutto perché manca nella normativa di<br />

riferimento indicazione puntuale della perentorietà, non prevedendosi alcuna<br />

comminatoria della decadenza o illegittimità del potere esercitato, né potendola<br />

desumere dal contesto normativo di riferimento indipendentemente da una specifica<br />

qualificazione in tal senso. In secondo luogo perché sul piano sistematico, in via<br />

generale, il termine di conclusione del procedimento, anche se ad iniziativa d’ufficio,<br />

ha natura meramente ordinatoria od acceleratoria senza alcun effetto di decadenza, in<br />

ipotesi di inosservanza né invero di illegittimità del potere tardivamente esercitato,<br />

potendo sempre l’Amministrazione procedere alla definizione del procedimento<br />

mediante provvedimento finale e conclusivo, e fatta naturalmente salva la tutela<br />

giurisdizionale del silenzio–rifiuto per rimuovere lo stato di inerzia.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 novembre <strong>2011</strong>, n. 1806 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

F.D. (avv. Paccione) c. Comune di Canosa di <strong>Puglia</strong> (n.c.), Questura di <strong>Bari</strong> (Avv.<br />

Stato).<br />

Partecipazione al procedimento – Procedimenti sanzionatori – In materia di ritiro<br />

della licenza ex art. 10 della l. n. 575/1975 – Omessa comunicazione dell’avvio del<br />

procedimento – Irrilevanza della natura vincolata – Ragioni.<br />

397


In presenza di attività vincolata, allorquando vi sia obiettiva incertezza e /o<br />

contestazione in merito alla sussistenza dei presupposti, non può ritenersi né ex ante<br />

né ex post inutile l’apporto partecipativo del soggetto direttamente interessato. (Nel<br />

caso di specie, il Collegio ha annullato l’ordinanza di ritiro della licenza ex art. 10 l.<br />

n. 575/65 rilevando che, pur costituendo essa espressione di potere del tutto vincolato,<br />

l’omesso contraddittorio con il ricorrente sarebbe stato non inutile).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 novembre <strong>2011</strong>, n. 1807 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

M.D.B., V.L. s.r.l. (avv.ti Tomasicchio, Ronco) c. Comune di Molfetta (n.c.), Regione<br />

<strong>Puglia</strong> (n.c.).<br />

Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – In genere – Qualificazione<br />

come edificabile di un’area che precedentemente aveva già espresso totalmente la<br />

volumetria ad essa afferente – È consentita.<br />

Procedimento amministrativo – Preavviso di rigetto – Provvedimento finale –<br />

Confermativo dei motivi di cui al preavviso di diniego – Illegittimità.<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Diniego – Annullamento e contestuale accertamento<br />

definitivo fondatezza della pretesa a costruire – Possibilità.<br />

Nel rapporto tra piani urbanistici succedutisi nel tempo, un nuovo strumento generale<br />

è libero di attribuire capacità edificatoria ad un fondo che l’abbia in passato espressa<br />

anche interamente rientrando ciò nella ampia discrezionalità del pianificatore.<br />

È illegittimo ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/90 il provvedimento finale della<br />

p.a. che, dopo aver comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, a fronte<br />

delle motivate controdeduzioni, non provveda a confutarne la fondatezza ma confermi<br />

pedissequamente i motivi di cui al preavviso di diniego. L’applicazione dell’art. 10<br />

bis, infatti, postula un rafforzamento dell’onere motivazionale in sede di decisione<br />

finale, soprattutto quando si versa in una situazione di obiettiva incertezza e<br />

contestazione dei presupposti di fatto e di diritto, dovendo l’Amministrazione<br />

verificare la possibilità di accogliere l’istanza (anche proponendo modifiche e/o<br />

soluzioni progettuali alternative) essendo altrimenti completamente frustrate le tipiche<br />

finalità deflattive dell’istituto, che si risolverebbe in inutile aggravio procedimentale,<br />

con irragionevole interruzione dei termini di conclusione del procedimento.<br />

A fronte di un’attività vincolata quale il rilascio di titoli abilitativi edilizi, in quanto<br />

costituente mero risultato dell’attività di controllo circa la conformità alla normativa<br />

urbanistico-edilizia, è consentito al g.a., ai sensi del combinato disposto degli artt. 30,<br />

comma 1, e 34 lett. c) c.p.a., contestualmente all’annullamento e se richiesto dal<br />

ricorrente, l’accertamento definitivo della stessa fondatezza della pretesa a costruire,<br />

nel contesto di un giudizio oramai avente ad oggetto il “rapporto” sostanziale dedotto<br />

ovvero la fondatezza della pretesa azionata, con soddisfazione completa della<br />

posizione sostanziale di interesse legittimo e senza più il limite costituito dal<br />

398


iesercizio del potere a seguito dell’annullamento giurisdizionale, proprio di un<br />

giudizio vertente sulla legittimità (formale) degli atti impugnati.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 30 novembre <strong>2011</strong>, n. 1810 – Pres. Morea – Est. Petrucciani<br />

– A.N. (avv.ti Ingravalle, Nanna) c. Comune di Molfetta (avv. Tangari); Comune di<br />

Molfetta (avv. Tangari) c. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio<br />

per la <strong>Puglia</strong> (Avv. Stato), Ministero per i beni e le attività culturali (n.c.), A.N. (avv.ti<br />

Ingravalle, Nanna).<br />

Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Autorizzazioni – Nulla osta<br />

paesaggistico – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di<br />

costruire) – Rilascio – Coordinamento con il nulla osta paesaggistico – Necessità.<br />

Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Autorizzazioni – Nulla osta<br />

paesaggistico – Non trova limite nelle previsioni urbanistiche.<br />

A norma dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, l’autorizzazione paesaggistica costituisce<br />

atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire, che si sostanzia in un<br />

rapporto di presupposizione necessitato e strumentale tra valutazioni paesistiche e<br />

urbanistiche, vale a dire che questi due apprezzamenti si esprimono entrambi sullo<br />

stesso oggetto, l’uno, in termini di compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio<br />

proposto e, l’altro, in termini di sua conformità urbanistico–edilizia.<br />

L’esercizio della potestà autorizzatoria prevista dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 non<br />

trova un limite invalicabile nelle previsioni urbanistiche, posto che in tale maniera<br />

essa verrebbe ad essere finalizzata alla sola verifica dell’adozione in sede progettuale<br />

delle opportune accortezze e cautele, mentre nessun limite prestabilito può frapporsi<br />

all’esercizio della potestà in questione, che non sia correlato al rispetto dei principi di<br />

ragionevolezza, logicità e proporzionalità, che devono comunque governare ed<br />

indirizzare l’operato dell’amministrazione pubblica; inoltre, il fatto che siano stati<br />

rispettati standard, volumi, prescrizioni, tipologie edilizie e quant’altro non è<br />

elemento che può implicare, di per sé, l’illegittimità del diniego di autorizzazione,<br />

giacché, come detto, la potestà autorizzatoria non incontra limite assoluto nelle<br />

prescrizioni di carattere urbanistico ed edilizio, posta comunque la necessità di<br />

congrua ed ampia motivazione allorché le esigenze ambientali e paesaggistiche<br />

impongano di discostarsi dalle previsioni urbanistiche.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 30 novembre <strong>2011</strong>, n. 1813 – Pres. Morea – Est.<br />

Petrucciani– D.P. e altri (avv. Rella) c. Comune di Altamura (avv. Debernardis), G.P.<br />

(avv. Gagliardi La Gala).<br />

Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Improcedibilità –<br />

Sopravvenuta carenza di interesse – In materia di impugnazione di delibere del<br />

Consiglio Comunale – Superate da successive autonome determinazioni.<br />

399


Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori comunali – Variante – Formazione e<br />

approvazione – Proposta della Giunta su iniziativa del privato – Possibilità.<br />

È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso con cui il privato<br />

impugni una delibera del Consiglio Comunale qualora il suo contenuto sia superato<br />

da successive autonome determinazioni dell’organo che non necessitano del<br />

presupposto giuridico della precedente delibera.<br />

Nel caso di variante al piano regolatore comunale, è possibile che il privato presenti<br />

alla Giunta una proposta, non essendovi alcun ostacolo, normativo o di principio, che<br />

impedisca alla Giunta di far propria la proposta del privato ed inoltrarla al Consiglio<br />

Comunale per la delibera.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 30 novembre <strong>2011</strong>, n. 1814 – Pres. Morea – Est. Petrucciani<br />

– S.O. (avv. Muscatello) c. Comune di Binetto (avv. Lorusso), M.A. (n.c.), P.A. (n.c.).<br />

Edilizia ed urbanistica – Piano commerciale – Impugnazione – Ricorso<br />

giurisdizionale – Termine decadenziale – Dies a quo – Pubblicazione.<br />

Trattandosi di atto generale e di pianificazione, il termine per l’impugnazione del<br />

Piano commerciale su aree pubbliche decorre dalla pubblicazione dello stesso, senza<br />

che siano necessarie forme di comunicazione individuali.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 30 novembre <strong>2011</strong>, n. 1815 – Pres. Morea – Est.<br />

Petrucciani– S.E.I. s.r.l. (avv.ti E. e I. Follieri) c. Comune di Foggia (avv.ti Dragonetti,<br />

Puzio).<br />

Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Vincoli urbanistici – Vincoli<br />

espropriativi e vincoli conformativi – Differenza.<br />

Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Vincoli urbanistici – Vincoli<br />

che consentono l’iniziativa privata o promiscua pubblico–privata – Carattere<br />

conformativo – Non soggetti a decadenza.<br />

I vincoli di tipo espropriativo sono quelli che derivano dalla localizzazione nel<br />

territorio comunale di opere, strade e servizi, per i quali sono espressamente indicate<br />

le aree sulle quali essi dovr<strong>anno</strong> sorgere, con preclusione di ogni attività edificatoria<br />

privata, mentre v<strong>anno</strong> qualificati come conformativi quei vincoli che derivano dalla<br />

zonizzazione del territorio contenuta negli strumenti urbanistici che, nel dividere in<br />

zone il territorio dell’ente locale, definiscono in via generale ed astratta limiti e<br />

caratteri dell’edificabilità dei vari terreni e così conformano le varie proprietà che vi<br />

ricadono, limitando la fruibilità di esse nell’interesse pubblico.<br />

I vincoli che importano una destinazione, anche specifica, realizzabile ad iniziativa<br />

privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente interventi<br />

ad iniziativa pubblica e che quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e senza<br />

necessità di previa ablazione del bene, h<strong>anno</strong> natura meramente conformativa. Di<br />

400


conseguenza non opera la decadenza quinquennale e dunque non sussiste l’obbligo<br />

della p.a. di dettare una nuova disciplina urbanistica dell’area interessata.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 30 novembre <strong>2011</strong>, n. 1819 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

A.P. (avv.ti Camporeale, De Tullio) c. Ministero delle politiche agricole, alimentari e<br />

forestali – Corpo forestale dello Stato – Comando regionale della <strong>Puglia</strong> (Avv. Stato).<br />

Lavoro alle dipendenze della P.A. – Forze armate e Corpi di Polizia – Indennità<br />

perequativa ex art. 19 della l. n. 266/1999 – Finalità – Trattamento diversificato<br />

tra personale dirigente e personale direttivo – Incostituzionalità – Esclusione –<br />

Ragioni.<br />

In materia di indennità perequativa ex art. 19 della l. n. 266/1999, l’esplicita<br />

menzione dei “gradi” e delle “qualifiche”, contenuta nello stesso articolo, rivela<br />

l’intenzione del legislatore di circoscriverne il riconoscimento al personale che delle<br />

suddette qualifiche o gradi era titolare e per tale ragione disimpegnava funzioni di<br />

livello dirigenziale, in coerenza con le finalità dell’indennità, nuovo emolumento<br />

intrinsecamente correlato alla titolarità di funzioni dirigenziali, onde attenuare le<br />

divaricazioni di trattamento economico in seno alla dirigenza pubblica tra il<br />

personale contrattualizzato e non, garantendo comunque almeno un principio di<br />

adeguamento della remunerazione alle omogenee funzioni da loro svolte. Né le norme<br />

che h<strong>anno</strong> trattato in modo diversificato dirigenti e direttivi dei Corpi di Polizia e<br />

delle Forze armate (ai fini della voce retributiva in questione: indennità perequativa)<br />

possono ritenersi incostituzionali, poiché quelle del personale direttivo – sia pure<br />

munito di una certa anzianità di servizio – e del personale dirigente costituiscono<br />

senza dubbio, difatti, due categorie distinte, addette a funzioni tra loro differenziate e<br />

perciò agevolmente giustificanti un trattamento disomogeneo. (Nel caso di specie, il<br />

Collegio non ha riconosciuto il diritto alla liquidazione dell’indennità perequativa al<br />

ricorrente che rivestiva la qualifica di “vice questore aggiunto forestale del ruolo<br />

direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato”).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 30 novembre <strong>2011</strong>, n, 1821 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

E.D.L. (avv.ti Mascolo, Cataleta) c. Ministero dell’interno – U.T.G. – Prefettura di<br />

<strong>Bari</strong> (Avv. Stato).<br />

Sicurezza pubblica – Autorizzazioni di polizia – Attività di vendita di prodotti<br />

esplodenti – Licenza – Valutazione – Discrezionalità.<br />

Discrezionalità – Discrezionalità in materia di autorizzazioni di polizia –<br />

Motivazione del provvedimento discrezionale – Fattispecie.<br />

In materia di autorizzazioni di polizia e in materia di licenze per esercitare la vendita<br />

di prodotti esplodenti della IV e V categoria, l’autorità di pubblica sicurezza dispone,<br />

ai sensi degli artt. 10 e 11 del Tulps, di una lata discrezionalità nell’apprezzare se il<br />

richiedente sia meritevole del titolo, per le evidenti ricadute che tali atti abilitativi<br />

401


possono avere ai fini di una efficace protezione di due beni giuridici di primario<br />

interesse pubblico, quali l’ordine e la sicurezza pubblica.<br />

Nell’esercizio del potere di cui all’art. 10 del Tulps, l’autorità di pubblica sicurezza<br />

dispone di un ambito di apprezzamento di certo discrezionale dovendo identificare i<br />

fatti idonei a configurare l’abuso dell’autorizzazione, in quanto utilizzata in modo<br />

difforme dalla disciplina dell’attività, e dovendone valutare la rilevanza al fine del<br />

giudizio sulla permanenza dell’affidabilità del titolare dell’autorizzazione; per cui se,<br />

in questo quadro, la decisione di rinvio a giudizio non può non assumere valore<br />

rilevante, è anche necessario, però, che essa venga considerata alla luce della gravità<br />

dei fatti imputati, i quali, insieme con i comportamenti dell’interessato, d<strong>anno</strong> in<br />

concreto la misura della sua affidabilità.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 30 novembre <strong>2011</strong>, n. 1823 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

M.E.M. (avv. Meale) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Balducci), Commissione Esaminatrice<br />

(n.c.), M.L. e altri (avv. Rodio), M.D.P. (avv. Persichella), R.C. e altri (avv. Cozzi),<br />

A.C. e N.C. (n.c.).<br />

Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Punteggio –<br />

Espressione della valutazione della Commissione – Legittimità – Soprattutto in<br />

caso di predeterminazione di puntuali criteri di valutazione.<br />

Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Commissioni<br />

esaminatrici e comitati di vigilanza – Scelta del contenuto delle prove d’esame – È<br />

frutto di un’ampia discrezionalità tecnica della Commissione – Sindacabilità in<br />

sede giurisdizionale di legittimità – Limiti.<br />

Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Impugnabilità degli<br />

atti – Verifica dell’interesse al ricorso – Non può prescindere dalla c.d. prova di<br />

resistenza – Fattispecie.<br />

È legittima l’attribuzione di un punteggio alfanumerico complessivo, specie qualora<br />

siano stati preliminarmente individuati puntuali criteri di valutazione, come nella<br />

fattispecie.<br />

La Commissione giudicatrice è dotata di ampia discrezionalità tecnica nella scelta del<br />

contenuto delle prove d’esame, non certo vincolata alla verifica di ogni singola<br />

materia prevista dal bando, sindacabile in sede di giurisdizione generale di legittimità<br />

limitatamente a ragioni di manifesta illogicità o incongruenza.<br />

Nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico o<br />

selezione pubblica non può prescindersi – ai fini della verifica dell’interesse al ricorso<br />

– dalla c.d. prova di resistenza, dovendo parte ricorrente provare (o comunque<br />

quantomeno fornire un principio di prova) che, in caso di accoglimento delle censure<br />

dedotte, avrebbe ottenuto un’utile posizione in graduatoria. Pertanto il ricorso è<br />

inammissibile allorquando – come nella fattispecie – il ricorrente si sia limitato<br />

genericamente a fare una comparazione tra gli elaborati.<br />

402


(Cfr., in senso conforme, Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 22 settembre <strong>2011</strong>, n. 1380).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 30 novembre <strong>2011</strong>, n. 1827 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

G.M. (avv. Tridente) c. Comune di Molfetta (avv. Colella), M.A.I.Q. (avv.ti<br />

Notarnicola, Tangari).<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Impugnazione – Ricorso giurisdizionale – Termine<br />

decadenziale – Dies a quo – Piena conoscenza.<br />

È irricevibile per tardività il ricorso per l’annullamento di un permesso di costruire<br />

ove dalla ricostruzione storica dei fatti contenuta nel ricorso si evinca che parte<br />

ricorrente aveva avuto piena conoscenza dell’intervento di cui al permesso di<br />

costruire impugnato in data molto precedente rispetto alla data di formale accesso<br />

agli atti.<br />

403


<strong>TAR</strong> PUGLIA – BARI, MASSIME DICEMBRE <strong>2011</strong><br />

Iª SEZIONE<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez.I , 5 dicembre <strong>2011</strong>, n. 1842, Pres. Adamo - Est. Picone –<br />

G.C.G.R. s.a.s. (avv.ti Binetti, Scalera e Di Palo ) c. Comune di Celenza Valfortore<br />

(avv. Agnusdei).<br />

Contratti pubblici – Procedura di affidamento – Requisiti di partecipazione –<br />

Certificazione di qualità – Associazione temporanea di imprese - Esenzione.<br />

Contratti pubblici – Procedura di affidamento – Requisiti di partecipazione -<br />

Offerta - – Valutazione – Divieto di commistione - Applicazione.<br />

E’ illegittima l’esclusione dalla procedura di affidamento per difetto della<br />

certificazione di qualità di un raggruppamento orizzontale comprendente imprese<br />

qualificate per le classifiche I e II (per le quali non è obbligatorio il possesso di detti<br />

requisiti), che intenda assumere lavori per importi corrispondenti a classifiche<br />

superiori atteso che, altrimenti opinando, le imprese qualificate per le classifiche più<br />

basse non potrebbero mai associarsi per eseguire lavori di importo superiore alla II<br />

classifica.<br />

Il divieto di commistione tra requisiti soggettivi dell'offerente e profili oggettivi<br />

dell'offerta deve essere applicato in maniera non meccanicistica, temperandone la<br />

portata applicativa quante volte il singolo requisito di partecipazione, pur se<br />

coinvolgente le caratteristiche soggettive dell'offerente, sia nondimeno idoneo ad<br />

essere apprezzato quale garanzia della prestazione del servizio secondo le modalità<br />

prospettate nell'offerta, come elemento, cioè, incidente sulle modalità esecutive dello<br />

specifico servizio e quindi come parametro afferente alle caratteristiche oggettive<br />

dell'offerta.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 6 dicembre <strong>2011</strong>, n. 1845 - Pres. Allegretta – Est. Picone – L.<br />

M. (avv. ti Paparella e Prisciantella) c. Comune di Bisceglie (avv. Loiodice).<br />

Espropriazione - Piano di lottizzazione – Ad iniziativa privata – Piano attuativo -<br />

Esecuzione coattiva - Art. 27 comma V L. 166/2002 - Inapplicabilità.<br />

Espropriazione – Piano di lottizzazione – Art. 27 comma II L. r. 56/1980 –<br />

Esecuzione coattiva del piano attuativo – Illegittimità.<br />

Espropriazione – Piano di lottizzazione – Consorzio di proprietari – Principio di<br />

autosufficienza del comparto – L. 1150/1942 - D.M. 1444/1968 – Inderogabilità.<br />

404


In materia di piani di lottizzazione ad iniziativa privata non è applicabile la disciplina<br />

dei programmi di riabilitazione urbana di cui all’art. 27, co. 5, L. 166/2002, che<br />

sancisce la possibilità di attuare in via coattiva il relativo piano attuativo su istanza<br />

dei proprietari della maggioranza del valore catastale degli immobili riuniti in<br />

consorzio, in quanto priva di carattere generale e, quindi, non operante per tutti i tipi<br />

di strumenti urbanistici attuativi previsti dal nostro ordinamento.<br />

Ai sensi dell’art. 27, co. 2, L. r. 56/1980, la presenza di un’area edificata preclude alla<br />

maggioranza dei proprietari la facoltà di imporre coattivamente il piano di attuazione<br />

ai proprietari dissenzienti che non abbiano aderito alla proposta di lottizzazione in<br />

quanto la norma, avente carattere imperativo, presuppone che il piano di lottizzazione<br />

intervenga su beni effettivamente fungibili e non comporti modificazioni delle aree<br />

edificate esistenti di proprietà degli altri.<br />

In ossequio al principio di autosufficienza del comparto di lottizzazione ex L.<br />

1150/1942 e D.M. 1444/1968, non è ammissibile l’ingresso nel consorzio dei<br />

proprietari di terreni ricadenti in altra zona del piano regolatore, che in questo modo<br />

conseguirebbero la disponibilità di una certa percentuale della volumetria<br />

realizzabile, in quanto in tal modo si eluderebbero le norme in materia di zonizzazione<br />

senza la previa necessaria approvazione di una variante allo strumento urbanistico<br />

generale.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 6 dicembre <strong>2011</strong>, n. 1846 - Pres. Allegretta – Est. Adamo –<br />

N.c.d. S.r..l. (avv. ti A. Mescia, G. Mescia) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Bucci).<br />

Autorizzazione paesaggistica – Art. 146 D. Lgs. n. 42/2004 - Verifica dei requisiti<br />

– Discrezionalità tecnica - Sindacato<br />

Con riferimento alla procedura per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica<br />

per il progetto di ampliamento di un impianto di produzione di energia da fonte eolica,<br />

è illegittimo il diniego opposto dalla P.A. sulla base delle mere risultanze delle<br />

emergenze evidenziate nella cartografia allegata al PUTT/P in quanto il potere<br />

esercitato in sede di autorizzazione, in ossequio alla previsione ex art. 146 D. Lgs. n.<br />

42 del 2004, consiste nel verificare in concreto, attraverso un’attenta e ponderata<br />

valutazione tecnico-discrezionale, la compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato<br />

e l’intervento progettato.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 6 dicembre <strong>2011</strong>, n. 1847 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile –<br />

E. s.r.l. (avv. Antonucci) c. ASL di Foggia (Avv. Bavaro).<br />

Contratti pubblici – Bandi di gara – Modalità di presentazione delle offerte –<br />

Sottoscrizioni – Copia del documento di identità.<br />

405


La clausola del bando di gara che impone l’allegazione della copia fotostatica del<br />

documento d’identità all’offerta economica sottoscritta è ragionevole e legittima,<br />

assolvendo detta allegazione all’essenziale funzione di ricondurre<br />

incontrovertibilmente al suo autore l’autenticità dell’apposta sottoscrizione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 7 dicembre <strong>2011</strong>, n. 1871 – Pres. Adamo – Est. Picone – L. C.<br />

(avv. Fargion) c. Comune di Candela (Avv. Mescia).<br />

Corte Costituzionale – Giudizio di costituzionalità in via principale – Art. 1quater<br />

d.l. n. 105/2010 – Norma eccezionale.<br />

Corte Costituzionale – Giudizio di costituzionalità in via principale – Efficacia<br />

delle sentenze.<br />

La norma, di cui all’art. art. 1-quater del d.l. n. 105 del 2010, aggiunto dalla legge di<br />

conversione n. 129 del 2010, che deroga rispetto al principio generale di efficacia<br />

retroattiva ed erga omnes delle sentenze di incostituzionalità, ha carattere eccezionale<br />

e non può trovare applicazione estensiva, specialmente con riguardo alla perentorietà<br />

del termine ultimo di applicabilità, che non tollera improprie sospensioni o dilazioni<br />

in ragione della mera pendenza di impugnative giurisdizionali.<br />

La dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma ha efficacia erga omnes e<br />

retroattiva, generando l’obbligo di spiegarne gli effetti non solo nel giudizio nel corso<br />

del quale è stata sollevata la questione ovvero in tutti i giudizi non ancora definiti con<br />

sentenza passata in giudicato ma anche, sul piano sostanziale, in tutti rapporti non<br />

ancora esauriti (Fattispecie relativa all’applicabilità della’art. 27 l. r. n. 1/2008; in<br />

senso conforme, <strong>TAR</strong> <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, sez. I, 5 gennaio <strong>2011</strong>, n. 2).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 7 dicembre <strong>2011</strong>, n. 1872, Pres. Allegretta - Est. Adamo – M.<br />

s.r.l. (avv. Gagliardi La Gala) c. Comune di Terlizzi.<br />

Pubblica Amministrazione – Prefetto – Fissazione tariffe minime – Finalità.<br />

Contratti pubblici – Disciplinare di gara – Tariffe minime – Legalità.<br />

In materia di tariffe praticate dagli Istituti di Vigilanza, nessuna norma di carattere<br />

primario o secondario, autorizza i Prefetti a fissare tariffe minime inderogabili per i<br />

servizi di vigilanza. Le cosìddette tariffe di legalità sono infatti fissate dai Prefetti<br />

come parametro di congruità, rilevanti in sede di accertamento e di verifica nei<br />

confronti delle imprese del settore, in modo tale che suddette imprese non possano<br />

praticare prezzi più alti di quelli fissati, potendo, al contrario, stabilire prezzi inferiori<br />

406


a quelli minimi.<br />

Non può considerarsi contraria alla legge o illogica una previsione del disciplinare<br />

che imponga la produzione delle tariffe praticate da un Istituto di Vigilanza<br />

considerato che l'assenza di rilievi sulle tariffe praticate dallo stesso costituisce un<br />

rilevante elemento di valutazione non solo dell'attendibilità dell'offerta, ma anche<br />

della stessa affidabilità dell'impresa offerente.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. I, 7 dicembre <strong>2011</strong>, n. 1873, Pres. Allegretta - Est. Adamo – I.<br />

s.r.l. (avv. Tangari) c. Comune di Gioia del Colle ( avv.ti Buscicchio e Matarrese).<br />

Silenzio – Silenzio inadempimento – Atti interruttivi – Requisiti.<br />

In materia di silenzio della Pubblica Amministrazione, sebbene qualsivoglia attività<br />

sia idonea a interrompere l'inerzia della stessa, questa non deve avere una valenza<br />

meramente interna o presentarsi, per la sua indeterminatezza o i tempi in cui viene<br />

svolta, dilatoria o elusiva o, comunque, non utile al fine.<br />

407


IIª SEZIONE<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 1 dicembre <strong>2011</strong>, n. 1831 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio –<br />

M.N. (avv. Gazidede) c. Ministero dell'Interno, Questura di <strong>Bari</strong> (Avv. Stato)<br />

Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Permesso di<br />

soggiorno – Permesso “per motivi di sicurezza sociale” (art. 18 d. lgs. n. 286/98) –<br />

Permesso “per motivi di giustizia” (art. 11, comma 1, lett. c-bis, d.P.R. n. 394/99)<br />

– Differenze<br />

Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Permesso di<br />

soggiorno – Permesso “per motivi di sicurezza sociale” (art. 18 d. lgs. n. 286/98) –<br />

Istanza – Legittimazione – Legittimazione dell’extracomunitario interessato -<br />

Sussiste<br />

Il permesso di soggiorno “per motivi di sicurezza sociale”contemplato dall’art. 18 del<br />

d. lgs. n. 286/98 ha natura e presupposti profondamente diversi dal permesso di<br />

soggiorno “per motivi di giustizia” di cui all’art. 11, comma 1, lett. c-bis), del d.P.R.<br />

n. 394/99. Il primo trova la sua giustificazione nel fatto che, in relazione ad indagini<br />

penali per uno dei reati previsti dall’art. 380 c.p.p. o dall’art. 3 l. n. 75/58, un<br />

extracomunitario privo del permesso di soggiorno sia esposto a violenze o pressioni<br />

alle quali tenti di sottrarsi, venendo a trovarsi, per effetto di ciò, in situazione di<br />

pericolo per la sua incolumità: il permesso di soggiorno di che trattasi é rilasciato nel<br />

di lui interesse, per un periodo minimo di sei mesi, o per il maggior periodo<br />

necessario a garantire l’incolumità del soggetto. Il permesso di soggiorno “per motivi<br />

di giustizia” è, invece, funzionale a consentire di portare a termine, con l’ausilio della<br />

testimonianza del soggetto extracomunitario, una indagine penale relativa ad uno dei<br />

reati sopra menzionati: trattasi quindi di permesso di soggiorno rilasciato, per un<br />

periodo non superiore a tre mesi, su richiesta e nell’interesse della Procura della<br />

Repubblica che conduce le indagini.<br />

Atteso che il permesso di soggiorno “per motivi di sicurezza sociale”contemplato<br />

dall’art. 18 del d. lgs. n. 286/98 é finalizzato a consentire al soggetto di sottrarsi alle<br />

pressioni ed alle violenze alle quali si trovi esposto in relazione ai procedimenti penali<br />

indicati dalla medesima legge, l’art. 27 del d.P.R. n. 394/99, attuativo del detto art.<br />

18, deve essere inteso nel senso che sia legittimato a presentare la domanda di<br />

permesso di soggiorno di che trattasi anche il soggetto extracomunitario oggetto delle<br />

violenze o delle pressioni, nonostante la lettera della legge non lo contempli<br />

espressamente.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 1 dicembre <strong>2011</strong>, n. 1832 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio –<br />

S.G. (avv. Gazidede) c. Ministero dell'Interno, Questura di <strong>Bari</strong><br />

408


Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Permesso di<br />

soggiorno – Permesso “per protezione internazionale” – Rilascio – Presupposti<br />

Il fatto che il ricorrente abbia famiglia non costituisce elemento da solo sufficiente al<br />

rilascio del permesso di soggiorno “per protezione internazionale” (c.d. “asilo<br />

politico”).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 1 dicembre <strong>2011</strong>, n. 1834 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio –<br />

E.M.S. (avv. Guglielmini) c. Ministero dell'Interno, U.T.G. – Prefettura di Foggia<br />

(Avv. Stato)<br />

Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Permesso di<br />

soggiorno – Per regolarizzazione ex l. n. 102/2009 – Natura eccezionale –<br />

Sanatoria – Sussiste – Presupposti – Ricongiungimento familiare – Ragioni di tipo<br />

umanitario – Non sussistono<br />

Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Permesso di<br />

soggiorno – Per regolarizzazione ex l. n. 102/2009 – Presupposti – Interesse del<br />

datore di lavoro – Necessità – Rilascio in attesa di occupazione – Possibilità –<br />

Esclusione<br />

Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Permesso di<br />

soggiorno – Per regolarizzazione ex l. n. 102/2009 – Presupposti – Interesse del<br />

datore di lavoro – Assenza di interesse – Indici presuntivi<br />

Il permesso di soggiorno ai sensi della l. n. 102/09 costituisce una tipologìa<br />

determinata di permesso, rilasciato in via eccezionale ed in sanatoria, i cui<br />

presupposti non contemplano situazioni riconducibili ad esigenze di ricongiungimento<br />

familiare o, più in generale, a ragioni di tipo umanitario. L’eventuale valutazioni di<br />

ulteriori e diverse circostanze, come quella afferente la paternità di un bambino nato<br />

in territorio italiano, deve quindi essere fatta oggetto di un diverso tipo di permesso di<br />

soggiorno.<br />

La volontà di non voler proseguire nel rapporto di lavoro della parte datoriale<br />

costituisce elemento di per sé sufficiente al rigetto della domanda di regolarizzazione<br />

ex l. n. 102/09, la quale non contempla invero la possibilità di rilasciare permessi di<br />

soggiorno in attesa di occupazione.<br />

In materia di regolarizzazione ex l. n. 102/09, la volontà del datore di lavoro di non<br />

voler proseguire il rapporto può desumersi dalla mancata presentazione dello stesso<br />

in Prefettura per rendere i chiarimenti richiesti, giacché tale comportamento, lungi<br />

dall’essere manifestazione di mera trascuraggine, deve ascriversi – salvo prova del<br />

contrario - alla consapevolezza del datore di non poter mettere in dubbio la<br />

correttezza dei rilievi mossi dalla Prefettura: ciò che determina il rigetto della<br />

domanda di regolarizzazione, invero, non è il mero comportamento omissivo del<br />

409


datore di lavoro, consistente nel non presentarsi in Prefettura, bensì le circostanze<br />

(negative) di fatto che da tale comportamento traggono conferma. (In applicazione del<br />

detto principio, il Collegio ha dichiarato la legittimità del rigetto opposto<br />

dall’Amministrazione all’istanza di regolarizzazione per avere, il datore di lavoro del<br />

ricorrente, omesso di fornire adeguata dimostrazione della titolarità del reddito minimo<br />

richiesto dalla legge e della disponibilità di una situazione alloggiativa idonea)<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 1 dicembre <strong>2011</strong>, n. 1835 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio –<br />

C.B.M. (avv. Calvani) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Shiroka)<br />

Sanità pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari –<br />

Accreditamento istituzionale al S.S.N. – Accreditamento ex l.r. <strong>Puglia</strong> n. 4/2010 -<br />

Concessione – Presupposti – Requisiti di cui al regolamento regionale n. 3/2005 –<br />

Assenza – Effetti<br />

In tema di accreditamento istituzionale con il Servizio Sanitario Nazionale ex art. 12,<br />

comma 2, l.r. <strong>Puglia</strong> n. 4/2010, la mancanza da parte del soggetto richiedente dei<br />

requisiti strutturali e tecnologici di cui al regolamento regionale n. 3/2005 alla data<br />

del 31 dicembre 2010, impone, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e<br />

27, comma 2, l.r. <strong>Puglia</strong> n. 8/2004, la revoca dell’accreditamento “provvisorio”<br />

medio tempore concesso ai sensi della l.r. <strong>Puglia</strong> n. 10/2007; tale revoca costituisce<br />

un atto dovuto da parte dell’Amministrazione e non lascia spazio a diverse valutazioni<br />

o a diversi provvedimenti che tengano in conto l’attività di adeguamento posta in<br />

essere successivamente.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 1 dicembre <strong>2011</strong>, n. 1836 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga –<br />

R.A. (avv.ti Bianco e Vippolis) c. Comune di Ostuni (avv. Zaccaria)<br />

Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso<br />

di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Demolizione – Procedimento<br />

sanzionatorio – Sospensione ex art. 32 l. n. 326/03 (dichiarazione di interesse al<br />

condono) – Ambito temporale di applicazione<br />

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 32, commi 28 e 32, l. n. 326/03 e 38,<br />

comma 1, l. n. 47/85, ricorre l’obbligo di sospensione ex lege di tutti i procedimenti<br />

sanzionatori in materia edilizia in corso non solo fino alla data del 31.3.2004 (termine<br />

ultimo per presentare le istanze di condono), ma fino alla concreta definizione del<br />

relativo procedimento, definizione che costituirà il presupposto di rinnovate<br />

valutazioni in ordine alla eventuale ulteriore sanzionabilità dell’abuso, con adozione<br />

di nuovo provvedimento di demolizione. Pertanto, qualora per l’abuso edilizio oggetto<br />

del provvedimento di demolizione impugnato il ricorrente, successivamente alla<br />

410


notificazione del provvedimento, abbia presentato dichiarazione di interesse al<br />

condono ai sensi della citata l. n. 326/03, il ricorso deve essere dichiarato<br />

improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br />

(Cfr. in senso conforme: Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, sentenza 11 novembre 2008, n.<br />

1455; Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, sentenza 30 gennaio 2008, n. 94)<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 1 dicembre <strong>2011</strong>, n. 1837 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga –<br />

E.G.I. Spa (avv.ti Maldari, Grisostoli Travaglini, Rossini, Grosso e Astori) c.<br />

Ministero per i beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Comune di Barletta (avv.<br />

Palmiotti), P. Srl<br />

Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Vincoli – Tutela ex d. lgs. 490/1999<br />

- Dichiarazione di interesse particolarmente importante – Atti ostativi –<br />

Precedente attestazione di assenza di vincoli – Non sussiste<br />

In tema di dichiarazione di interesse particolarmente importante e di sottoposizione a<br />

tutela ex d. lgs. n. 490/1999, la nota con la quale la Soprintendenza abbia in<br />

precedenza attestato l’assenza di vincoli sull’immobile vale ad attestare l’assenza di<br />

interesse al momento in cui la nota è stata emessa, e non già l’assenza di qualsivoglia<br />

pregio storico-artistico, sicché alla stessa non può attribuirsi alcuna efficacia<br />

preclusiva di futuri accertamenti sull’immobile, tesi a verificarne il pregio e<br />

strumentali all’apposizione del vincolo.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. II, 1 dicembre <strong>2011</strong>, n. 1838 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga –<br />

I. srl (avv. Polignano) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Girone), Asl Ba (avv. Trotta), E.S.C.S.<br />

Silenzio – Azione avverso il silenzio – Presupposti – Atti interruttivi – Emersione<br />

in corso di causa – Effetti – Improcedibilità del ricorso - Sussiste<br />

È improcedibile il ricorso avverso il silenzio allorché emerga in corso di causa che il<br />

silenzio sia stato in realtà interrotto da determinazioni espresse dell’Amministrazione<br />

a carattere sostanzialmente negativo, sicché è avverso queste ultime che devono essere<br />

indirizzate eventuali censure.<br />

411


IIIª SEZIONE<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 7 dicembre <strong>2011</strong>, n. 1852 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

I.C. di I.V. & C. s.a.s., C. s.r.l. (avv. Deramo) c. Comune di Trani (n.c.).<br />

Edilizia ed urbanistica – Piani urbanistici generali – Sull’istanza di ritipizzazione<br />

a seguito di annullamento giurisdizionale del P.U.G.<br />

Sussiste l’obbligo di provvedere del Comune in ordine all’istanza di parte privata<br />

volta ad ottenere la ritipizzazione dell’area di sua proprietà quando questa sia<br />

rimasta priva di destinazione urbanistica a seguito dell’annullamento giurisdizionale<br />

della delibera del Consiglio comunale di approvazione del P.U.G.<br />

(Cfr., in senso conforme, Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 27 gennaio <strong>2011</strong>, n. 175)<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 7 dicembre <strong>2011</strong>, n. 1855 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –<br />

A.M.M. (avv.ti E. e I. Follieri) c. Comune di Manfredonia (n.c.).<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Istanza di sanatoria<br />

– Anteriormente alla impugnazione dell’ordinanza di demolizione – Conseguenza<br />

– Improcedibilità del gravame – Per sopravvenuta carenza di interesse.<br />

Deve essere dichiarato improcedibile il ricorso avverso l’ordine di demolizione<br />

allorquando risulti presentata una domanda di sanatoria in data precedente<br />

all’introduzione del ricorso stesso e successivamente alla data del provvedimento di<br />

ripristino, e ciò in quanto l’esercizio della facoltà di regolarizzare la propria<br />

posizione da parte del privato impedisce l’esercizio del potere repressivo<br />

dell’Amministrazione almeno fino a quando la stessa non si pronunci in senso<br />

negativo sulla istanza medesima, ed inoltre in quanto l’applicazione di detto principio<br />

determina, sotto l’aspetto processuale, la sopravvenuta carenza d’interesse<br />

all’annullamento dell’atto sanzionatorio in relazione al quale è stata prodotta la<br />

suddetta domanda di sanatoria e la traslazione e il differimento dell’interesse ad<br />

impugnare verso il futuro provvedimento che, eventualmente, respinga la domanda<br />

medesima disponendo nuovamente la demolizione dell’opera edilizia ritenuta abusiva.<br />

(Cfr., in senso conforme, Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 6 ottobre <strong>2011</strong>, n. 1481)<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 7 dicembre <strong>2011</strong>, n. 1856 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –<br />

Scuole "M." Foggia Soc. Coop. Cons. e altri (avv. Talamo) c. Comune di Foggia<br />

(avv.ti Barbato, Dragonetti)<br />

Servizi pubblici – Gestori di servizi pubblici – Scuola materna – Sistema<br />

dell’accreditamento nell’affidamento della gestione di un servizio pubblico –<br />

Procedura di affidamento – Bandi di gara – Elenchi ufficiali di fornitori o<br />

prestatori di servizi – Inammissibilità del ricorso – Per difetto di interesse<br />

concreto ed attuale.<br />

412


Servizi pubblici – Gestori di servizi pubblici – Scuola materna – Sistema<br />

dell’accreditamento nell’affidamento della gestione di un servizio pubblico –<br />

Determinazione delle tariffe di erogazione dei servizi pubblici – Art. 117 d.lgs.<br />

267/2000 – Art. 18 L.R. <strong>Puglia</strong> n. 19/2006 - Regolamento reg. <strong>Puglia</strong> n. 4/2007 –<br />

Inammissibilità del ricorso – Per difetto di interesse concreto ed attuale.<br />

In materia di affidamento della gestione del servizio di assegnazione di buoni per<br />

l'acquisto di servizi per l'infanzia, è inammissibile, per difetto di interesse concreto ed<br />

attuale, il ricorso diretto all’annullamento di un provvedimento comunale per<br />

illegittimità della scelta del meccanismo dell’accreditamento rispetto al diverso<br />

sistema della gara d’appalto, ove le società ricorrenti siano comprese nell’elenco<br />

delle strutture autorizzate ad erogare il detto servizio e, pertanto, non risulti<br />

pregiudicato in alcun modo l’interesse alla gestione del servizio affidato loro dal<br />

Comune.<br />

È inammissibile, per difetto di interesse concreto ed attuale, il ricorso volto a<br />

contestare l’utilizzazione del sistema dell’accreditamento nell’affidamento della<br />

gestione di un servizio pubblico da parte del Comune, senza che fossero state<br />

previamente poste in essere le condizioni dello stesso - tra cui la determinazione delle<br />

tariffe ai sensi dell’art. 117 d.lgs. 267/2000 da parte della Giunta Regionale, come<br />

previsto dall’art. 18 L.R. 19/2006 e dal Regolamento 4/2007 - ove le società ricorrenti<br />

siano state già ricomprese tra le strutture autorizzate all’erogazione del servizio.<br />

(Cfr., in senso conforme, Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 15 dicembre <strong>2011</strong>, n. 1881)<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 7 dicembre <strong>2011</strong>, n. 1861 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

Inps (avv.ti Monaco, Punzi) c. Comune di Foggia (n.c.).<br />

Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Vincoli urbanistici – Vincoli<br />

che consentono l’iniziativa privata o promiscua pubblico–privata – Carattere non<br />

espropriativo.<br />

Processo amministrativo – Istruttoria – Inottemperanza dell’Amministrazione<br />

intimata agli incombenti istruttori – Mancanza di elementi di segno contrario alla<br />

pretesa del ricorrente – Conseguenza.<br />

Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Vincoli urbanistici – Vincoli<br />

espropriativi – Scadenza termine quinquennale – Decadenza automatica –<br />

Applicazione temporanea disciplina delle c.d. zone bianche – Nuova<br />

pianificazione – Necessità.<br />

È da escludersi la natura espropriativa dei vincoli che pur importando una<br />

destinazione alla realizzazione di opere pubbliche anche di contenuto specifico<br />

consentano l’iniziativa privata o promiscua pubblico–privata, quindi l’attuazione<br />

degli obiettivi di interesse generale anche per iniziativa del soggetto privato in libero<br />

regime di economia di mercato.<br />

413


Ai sensi dell’art. 116 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, nonché<br />

dello stesso art. 64, comma 4, c.p.a., in caso di inottemperanza da parte<br />

dell’Amministrazione intimata agli incombenti istruttori ad essa assegnati dal giudice<br />

e in mancanza di elementi di segno obiettivamente contrario, deve ritenersi fondata la<br />

pretesa del ricorrente.<br />

La decadenza automatica dei vincoli preordinati all’esproprio, ove nel termine<br />

quinquennale l’autorità espropriante non inizi il procedimento espropriativo,<br />

comporta il venir meno della disciplina urbanistica concernente le aree interessate e<br />

l’applicazione temporanea della disciplina delle c.d. zone bianche. Tuttavia, il regime<br />

temporaneo suddetto non esime il Comune dall’obbligo di provvedere a dettare una<br />

nuova disciplina urbanistica, mediante una variante specifica oppure una variante<br />

generale.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 7 dicembre <strong>2011</strong>, n. 1862 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

A.D.V., M.C.B. (avv.ti Ruta, Romano) c. Comune di Casalnuovo Monterotaro (avv.<br />

Paccione).<br />

Nullità – Per mancanza di elementi essenziali – In ipotesi di difetto di causa – Non<br />

sussiste – Annullabilità – Eccesso di potere – Sussiste.<br />

Autotutela – Annullamento d’ufficio – Motivazione del provvedimento –<br />

Ponderazione comparativa tra interesse pubblico e privato – Necessità.<br />

Anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 21 septies della l. n. 241/1990 che pur<br />

codifica in senso innovativo l’istituto della nullità “strutturale” per difetto di elementi<br />

essenziali – pur senza individuarli – l’ipotetico difetto della causa, che sul piano<br />

civilistico è causa di nullità del negozio, costituisce una ordinaria ipotesi di<br />

annullabilità del provvedimento amministrativo quale tipico vizio di eccesso di potere,<br />

per evidente prevalenza dell’aspetto funzionale. Ragion per cui la nullità di cui all’art.<br />

21 septies per mancanza di elementi essenziali – essendo tutt’ora nel diritto<br />

amministrativo la nullità forma speciale di invalidità – può configurarsi in<br />

limitatissimi casi, quali ad esempio l’inesistenza dell’oggetto.<br />

L’annullamento d’ufficio di cui all’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 presuppone una<br />

congrua motivazione sull’interesse pubblico attuale e concreto posto a sostegno<br />

dell’esercizio discrezionale dei poteri di autotutela, con una adeguata ponderazione<br />

comparativa, che tenga anche conto dell’interesse dei destinatari dell’atto al<br />

mantenimento delle posizioni che su di esso si sono consolidate e del conseguente<br />

affidamento derivante dal comportamento seguito dall’Amministrazione.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 7 dicembre <strong>2011</strong>, n. 1863 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

M.P. (avv. Racanelli) c. Ministero lavoro e previdenza sociale, Direzione provinciale<br />

del lavoro di <strong>Bari</strong> (Avv. Stato).<br />

414


Sanzioni amministrative – Sanzione amministrativa in caso di violazione delle<br />

disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e<br />

sicurezza dei lavoratori – Art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 – Sospensione dell’attività<br />

imprenditoriale – Lavoratore irregolare – Natura subordinata del rapporto di<br />

lavoro – Irrilevanza.<br />

Sanzioni amministrative – Sanzione amministrativa in caso di violazione delle<br />

disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e<br />

sicurezza dei lavoratori – Art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 – Attività degli ispettori del<br />

lavoro – Natura vincolata.<br />

Per l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione dell’attività di<br />

impresa, di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, deve intendersi per lavoratore<br />

irregolare qualsiasi lavoratore “sconosciuto alla p.a.”. A tal fine non assume<br />

rilevanza l’ipotizzata inesistenza nella fattispecie di un rapporto di lavoro<br />

subordinato, mentre rileva l’accertamento da parte degli ispettori del lavoro dello<br />

svolgimento di tipici compiti lavorativi, impregiudicatane la tipologia subordinata,<br />

autonoma o parasubordinata, senza che il ricorrente abbia fornito elementi di prova<br />

idonei a ricondurre l’attività ad altro rapporto (affectio familiaris, societatis, ecc.) e a<br />

superarne la presunzione pur relativa di onerosità.<br />

In materia di contrasto del lavoro irregolare, in presenza dei presupposti fattuali dello<br />

svolgimento di tipici compiti lavorativi così come descritti nel verbale degli ispettori<br />

del lavoro, della cui veridicità non venga mossa alcuna rituale contestazione – nelle<br />

forme della querela di falso – l’attività del personale ispettivo risulta sostanzialmente<br />

vincolata ex art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 senza poter effettuare alcun apprezzamento<br />

di carattere discrezionale concernente l’eventuale sussistenza di pericoli per la<br />

sicurezza.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 7 dicembre <strong>2011</strong>, n. 1864 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

S.&V. s.r.l. (avv. Ferrara) c. Comune di Manfredonia (avv. Triggiani).<br />

Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) – Giudicato<br />

amministrativo – Provvedimento sopravvenuto – Violazione o elusione del<br />

giudicato – Presupposti.<br />

Perché possa ravvisarsi il vizio di violazione o elusione del giudicato – che comporta<br />

la radicale nullità dei provvedimenti che ne sono affetti ed è deducibile direttamente in<br />

sede di ottemperanza, indipendentemente dalla loro impugnazione nel termine di<br />

decadenza – non è sufficiente che la nuova attività posta in essere<br />

dall’Amministrazione dopo la formazione del giudicato alteri l’assetto degli interessi<br />

definito dalla pronuncia passata in giudicato, essendo necessario che<br />

l’Amministrazione eserciti nuovamente la medesima potestà pubblica, già<br />

illegittimamente esercitata, in contrasto con il puntuale contenuto precettivo del<br />

giudicato amministrativo, oppure cerchi di realizzare il medesimo risultato con<br />

un’azione connotata da un manifesto sviamento di potere, mediante l’esercizio di una<br />

potestà pubblica formalmente diversa in palese carenza dei presupposti che lo<br />

415


giustificano; di conseguenza non è prospettabile tale vizio qualora l’Amministrazione<br />

incida sull’assetto degli interessi definiti dal giudicato esercitando, per un fine suo<br />

proprio, un potere diverso da quello già utilizzato ovvero utilizzando un nuovo istituto<br />

giuridico e al di fuori della figura del manifesto sviamento di potere.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 15 dicembre <strong>2011</strong>, n. 1880 – Pres. Morea – Est. Petrucciani<br />

– G. s.p.a. (avv. Perta) c. Comune di Trani (avv. Capurso).<br />

Espropriazione – Vincolo preordinato all’esproprio – Decadenza – Ragioni –<br />

Comporta illegittimità provvedimento di inibizione e ordine di cessione gratuita.<br />

È illegittimo il provvedimento di inibizione della prosecuzione di opere, già assentite<br />

da un precedente provvedimento, e il successivo ordine di cessione gratuita di<br />

porzione del suolo, in quanto area sottoposta a vincolo espropriativo, qualora tale<br />

vincolo, previsto dal piano urbanistico generale, non sia stato reiterato nel<br />

quinquennio successivo né sia stata intrapresa alcuna attività volta alla realizzazione<br />

di opere di pubblica utilità (Nel caso di specie, il Tribunale ha annullato il divieto di<br />

ripresa dei lavori di realizzazione di una piscina e l’ordine di cessione del suolo,<br />

qualificato come pertinenza di una strada litoranea, in quanto il Comune aveva<br />

mancato di reiterare il vincolo previsto nel P.R.G. e non aveva mai intrapreso l’opera<br />

di allargamento della strada stessa).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 15 dicembre <strong>2011</strong>, n. 1884 – Pres. Morea – Est. Giansante –<br />

M.M.I. (avv. Matassa) c. Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per<br />

i beni architettonici e per il paesaggio delle Province di <strong>Bari</strong> e Foggia (Avv. Stato).<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – In sanatoria – Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d) del<br />

d.l. n. 269/2003 - Opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo –<br />

Condizioni.<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – In sanatoria – Principio dell’inscindibilità dell’opera<br />

edilizia caratterizzata da una struttura unitaria.<br />

Comunicazione dell’avvio del procedimento – Atti per i quali non è necessaria –<br />

Annullamento dell’autorizzazione paesaggistica comunale da parte della<br />

Soprintendenza.<br />

Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d) del d.l. n. 269/2003 sono sanabili le opere<br />

abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico,<br />

ambientale e paesistico) purché ricorrano congiuntamente determinate condizioni: a)<br />

che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo; b) che, pur<br />

realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni<br />

urbanistiche; c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di<br />

illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 del d.l. n. 269/2003 (restauro, risanamento<br />

416


conservativo e manutenzione straordinaria), senza aumento di superficie; d) che vi sia<br />

il previo parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.<br />

(Cfr., in senso conforme, Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 25 maggio <strong>2011</strong>, n. 805)<br />

Ai fini della concessione in sanatoria, l’opera edilizia abusiva va identificata con<br />

riferimento all’unitarietà dell’edificio realizzato, ove sia stato realizzato dal<br />

costruttore in esecuzione di un disegno unitario, restando irrilevante il suo preteso<br />

frazionamento in distinte porzioni, a meno che non risulti concretamente giustificato<br />

dall’effettiva autonomia della consistenza di ciascuna.<br />

È consentito alla Soprintendenza ex art. 159, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004<br />

(applicabile anche nel caso di rilascio di autorizzazione paesaggistica nell'ambito di<br />

un procedimento di condono) di omettere la comunicazione di avvio del procedimento<br />

relativo all’annullamento dell’autorizzazione comunale, posto che la comunicazione<br />

anche agli interessati, da parte dell’Amministrazione comunale, dell’invio alla<br />

Soprintendenza stessa dell’autorizzazione rilasciata, costituisce avviso di inizio del<br />

procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241 del 1990.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 15 dicembre <strong>2011</strong>, n. 1886 – Pres.Morea – Est. Giansante –<br />

S.D.C. (avv. Abbattista) c. Comune di Terlizzi (n.c.), Ministero per i beni e le attività<br />

culturali (Avv. Stato).<br />

Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Dichiarazione dell’interesse<br />

culturale – Procedimento – Beni soggetti a pubblicità immobiliare – Trascrizione<br />

della dichiarazione ex art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004 – Successiva alla<br />

trascrizione dell’atto d’acquisto da parte del successivo proprietario –<br />

Conseguenza – Inopponibilità del vincolo.<br />

Il vincolo posto su un immobile in seguito alla dichiarazione di interesse culturale,<br />

non può essere opposto al successivo proprietario che ha acquistato e trascritto l’atto<br />

di acquisto prima della trascrizione del vincolo stesso. (Nel caso di specie, il Collegio<br />

ha annullato la deliberazione comunale con cui veniva espressa la volontà di<br />

esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto dell’immobile dichiarato bene<br />

culturale, mancando il presupposto fondamentale dell’opponibilità del vincolo al<br />

proprietario).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 15 dicembre <strong>2011</strong>, n. 1887 – Pres. Morea – Est. Petrucciani<br />

– C. S.c. a r.l. (avv.ti Goffredo, Pellegrino) c. Regione <strong>Puglia</strong> (avv. Carletti), Agea<br />

(n.c.).<br />

Giurisdizione – In materia di determinazione delle quote latte e dei prelievi<br />

supplementari per consegne eccedenti le quote – Giurisdizione del giudice<br />

amministrativo – Sussistenza.<br />

Unione europea – Politica commerciale comune – Quote latte – QRI assegnato in<br />

Italia dal 1993 – Inattendibilità – In quanto determinato sulla base di<br />

417


autocertificazioni degli stessi produttori – Disapplicazione della normativa<br />

interna e applicazione di quella comunitaria – Obbligatorietà – Per<br />

l’Amministrazione regionale.<br />

Non introducendo l’art. 1, comma 551, l. n. 311 del 2004 una giurisdizione di tipo<br />

esclusivo del giudice ordinario, restano devolute alla giurisdizione generale di<br />

legittimità del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto la<br />

contestazione dell'esercizio di un potere autoritativo quale quello di determinazione<br />

delle quote latte – nella fattispecie, del quantitativo individuale di riferimento da<br />

assegnare ai singoli allevatori – e dei prelievi supplementari per consegne eccedenti<br />

le quote, secondo il generale criterio di riparto fondato sulla natura delle posizioni<br />

sostanziali dedotte in giudizio, avente consistenza nella fattispecie di interesse<br />

legittimo.<br />

In tema di “quote latte”, il criterio del quantitativo individuale di riferimento (QRI)<br />

posto dalla l. n. 119 del 2003, essendo determinato sulla base di auto-certificazione,<br />

lede ingiustificatamente l’attività economica dei produttori, che risulta limitata senza<br />

alcuna necessità di riequilibrare il mercato della produzione del latte; da ciò l’obbligo<br />

per l’Amministrazione regionale di disapplicare la citata normativa interna e dare<br />

diretta applicazione ai Regolamenti comunitari in materia.<br />

(Cfr., in senso conforme, Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 13 aprile <strong>2011</strong>, n. 582).<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 15 dicembre <strong>2011</strong>, n. 1889 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

L.C. e altri (avv.ti Romano, Zezza) c. Comune di Casalnuovo Monterotaro (avv.ti<br />

Salerno, Celozzi).<br />

Edilizia ed urbanistica – Interventi edilizi – Interventi di risanamento<br />

conservativo, interventi di ristrutturazione c.d. leggera e interventi di<br />

ristrutturazione c.d. pesante – Differenze – Individuazione.<br />

Edilizia ed urbanistica – Interventi edilizi – Miglioramento sismico ai sensi del<br />

d.m. 14 gennaio 2008 – Trasformazioni non compatibili con la disciplina<br />

urbanistica vigente – Esclusione.<br />

Comunicazione di avvio del procedimento – Preavviso di rigetto – Ex art. 10 bis<br />

della l. n. 241/90 – Violazione – In caso di attività vincolata – Valutazione in sede<br />

giurisdizionale della fondatezza della pretesa – Necessità – Anche alla luce del<br />

nuovo c.p.a.<br />

Nell’ambito degli interventi edilizi, quelli di risanamento conservativo presuppongono<br />

la conservazione della tipologia, forma e struttura e il mantenimento anche della<br />

sagoma preesistente, così come quelli di ristrutturazione c.d. leggera di cui all’art. 22,<br />

comma 1, t.u.edilizia che presuppongono l’invariabilità di sagoma, volume e<br />

destinazione d’uso. Qualora, invece, l’intervento edilizio porta alla realizzazione di un<br />

quid novi comportando modifiche della sagoma, esso va qualificato quale<br />

ristrutturazione c.d. pesante ex art. 10, comma 1, lett. c) del d.P.R. 380/2001, come<br />

418


tale subordinato a permesso di costruire e sanzionato in caso di abusività con la<br />

rimozione o la demolizione dell’opera.<br />

La necessità di effettuare lavori di riparazione con miglioramento sismico ai sensi<br />

delle vigenti N.t.c. (norme tecniche per le costruzioni) approvate con d.m. 14 gennaio<br />

2008, non autorizza di per sé la realizzazione di trasformazioni non compatibili con la<br />

disciplina urbanistica vigente, peraltro non strumentali né necessarie al fine di<br />

conseguire l’obiettivo di potenziamento della sicurezza dell’edificio.<br />

Il vizio di violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/90, in ipotesi di attività vincolata,<br />

al pari degli altri vizi di carattere formale assume in linea di principio carattere<br />

recessivo – anche ai fini dell’applicazione dell’art. 21 octies, comma 2, della l. n.<br />

241/90 – di fronte alla verifica in sede giurisdizionale dei presupposti che rendono<br />

fondata la pretesa sostanziale azionata, nell’ambito di un giudizio il cui oggetto è<br />

ormai trasformato a seguito dell’entrata in vigore del c.p.a., da verifica formale della<br />

legittimità del provvedimento impugnato nei limiti dei vizi dedotti e con salvezza del<br />

potere esercitato, in giudizio di accertamento della fondatezza del rapporto<br />

sostanziale sottostante azionato.<br />

Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, sez. III, 15 dicembre <strong>2011</strong>, n. 1890 – Pres. Morea – Est. Amovilli –<br />

P.G. (avv.ti G. e A. Mescia) c. Comune di Ascoli Satriano (avv. Follieri).<br />

Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora<br />

permesso di costruire) – Denuncia di inizio attività – Inutile decorso termine per<br />

inibizione previsto dall’art. 23 del d.P.R. n. 380/2001 – Poteri di annullamento e<br />

di revoca del titolo edilizio implicitamente formatosi – Sussistono.<br />

Autotutela – Annullamento d'ufficio – Motivazione – Ponderazione comparativa<br />

tra interesse pubblico e privato – Necessità.<br />

Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso<br />

di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Demolizione – Disposta dopo<br />

un notevole lasso di tempo – Contemperamento con l’affidamento medio tempore<br />

maturato – Necessità – Fattispecie.<br />

Nel caso di presentazione di una Dia (oggi Scia), il decorso del termine assegnato<br />

all’Amministrazione per l’adozione dei provvedimenti inibitori previsti dall’art. 23 del<br />

d.P.R. n. 380/2001 non comporta che l’attività del privato, se difforme dal paradigma<br />

normativo, possa considerarsi lecitamente effettuata, potendo il provvedimento<br />

implicitamente formatosi per effetto dell’inerzia dell’Amministrazione essere oggetto<br />

di interventi di annullamento d’ufficio o di revoca quali esplicazione sia dei poteri di<br />

vigilanza edilizia, sia – più in generale – di autotutela, che permangono in capo alla<br />

p.a. ed il cui esercizio va contemperato con il rispetto dei principi di lealtà e certezza<br />

dei rapporti giuridici.<br />

L’annullamento d’ufficio (di cui all’art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990) presuppone<br />

una congrua motivazione sull’interesse pubblico attuale e concreto posto a sostegno<br />

dell’esercizio discrezionale dei poteri di autotutela, con una adeguata ponderazione<br />

419


comparativa, che tenga anche conto dell’interesse dei destinatari dell’atto al<br />

mantenimento delle posizioni che su di esso si sono consolidate e del conseguente<br />

affidamento derivante dal comportamento seguito dall’Amministrazione.<br />

(Cfr., in senso conforme, Tar <strong>Puglia</strong>, <strong>Bari</strong>, Sez. III, 10 marzo <strong>2011</strong>, n. 434)<br />

In tema di abusivismo edilizio, se in generale la sanzione demolitoria o pecuniaria è<br />

collegata alla mera abusività dell’opera e non necessità di ulteriore motivazione,<br />

tuttavia allorquando sia trascorso un notevole lasso di tempo tra la commissione<br />

dell’abuso e la risposta sanzionatoria, non può non considerarsi l’affidamento medio<br />

tempore maturato, particolarmente qualificato laddove vi siano provvedimenti anche<br />

taciti con valore di assenso, o comunque si siano perfezionati gli effetti previsti dalla<br />

legge per l’esercizio legittimo di una determinata attività. (Nel caso di specie,<br />

l’ordinanza di demolizione era intervenuta dopo dieci anni dalla realizzazione<br />

mediante Dia delle opere controverse e presso le stesse era stato nel frattempo<br />

autorizzato l’esercizio di un’attività, pertanto il Collegio ha rilevato la sussistenza di<br />

un affidamento qualificato e meritevole di tutela con conseguente annullamento del<br />

provvedimento sanzionatorio).<br />

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