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Il Quadro Normativo<br />

di Riferimento


Il Quadro Normativo<br />

di Riferimento<br />

CLUB ALPINO ITALIANO<br />

SEDE CENTRALE<br />

12/ 2008


Indice Generale<br />

A. LEGGI, ATTI E PARERI RELATIVI AL <strong>CAI</strong><br />

8 Decreto 17/9/1931<br />

RICONOSCIMENTO GIURIDICO DEL <strong>CAI</strong><br />

8 Legge 26/1/1963, n. 91 – G.U. n. 055 del 26/2/1963<br />

RIORDINAMENTO DEL CLUB ALPINO ITALIANO<br />

10 Legge 20/3/1975, n. 70 – G.U. n. 087 del 02/04/1975<br />

DISPOSIZIONI SUL RIORDINAMENTO DEGLI ENTI<br />

PUBBLICI E DEL RAPPORTO DI LAVORO<br />

DEL PERSONALE DIPENDENTE<br />

22 Parere Consiglio di Stato, n. 1169 del 1976<br />

NATURA GIURIDICA DELLE SEZIONI<br />

DEL CLUB ALPINO ITALIANO<br />

23 Legge 24/12/1985, n. 776 – G.U. n. 305 del 30/12/1985<br />

NUOVE DISPOSIZIONI SUL CLUB ALPINO ITALIANO<br />

24 Legge 2/1/1989, n. 6 – G.U. n. 9 del 12/1/1989<br />

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA<br />

29 Legge 11/8/1991, n. 266 – G.U. n. 196 del 22/8/1991<br />

LEGGE-QUADRO SUL VOLONTARIATO<br />

33 Decreto LGS 29/10/1999, n. 419 – G.U. n. 268 del 15/11/1999<br />

RIORDINAMENTO DEL SISTEMA DEGLI ENTI PUBBLICI<br />

NAZIONALI, A NORMA DEGLI ARTT. 11 E 14 DELLA<br />

LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59<br />

41 Legge 7/12/2000, n. 383 – G.U. n. 300 del 27/12/2000<br />

DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI<br />

DI PROMOZIONE SOCIALE<br />

48 Parere Esclusione Conti P.A. del Ministero del Tesoro<br />

Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale<br />

di Finanza, 13/4/2000<br />

48 Decreto Interministeriale 16/5/2001<br />

(Ministero Industria, Commercio e Artigianato – Ministero<br />

Attività Produttive – Direzione Generale per il Turismo)<br />

APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE<br />

DEL CLUB ALPINO ITALIANO<br />

48 Decreto Ministro Attività Produttive e M. Economia<br />

e Finanze 18/1/2005 – G.U. n. 44 del 23/2/2005<br />

APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE<br />

DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL <strong>CAI</strong><br />

(30/11/2003) CONCERNENTE MODIFICHE DI II LIVELLO<br />

AD ALCUNI ARTICOLI DELLO STATUTO<br />

48 D.P.R. 6/9/2005<br />

AUTORIZZAZIONE AD ASSUNZIONI DI PERSONALE<br />

NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI<br />

A NORMA DELL’ART. 1, COMMI 95, 96 E 97<br />

DELLA LEGGE 30/12/2004, N. 311<br />

52 D.P.R. 28/4/2006<br />

AUTORIZZAZIONE AD ASSUNZIONI DI PERSONALE<br />

NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI<br />

A NORMA DELL’ART. 1, COMMI 95, 96 E 97<br />

DELLA LEGGE 30/12/2004, N. 311<br />

59 Legge 24/7/2007, n. 119 – G.U. n. 181 del 6/8/2007<br />

CONTRIBUTO AL CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO<br />

ALPINO E SPELEOLOGICO DEL CLUB ALPINO ITALIANO<br />

59 APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE<br />

E DI CONTABILITÀ DEL <strong>CAI</strong> DA PARTE DEL<br />

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO<br />

E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO, 12/9/2007<br />

59 D.P.R. 29/11/2007<br />

AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE PERSONALE A TEMPO<br />

INDETERMINATO NELLE AMMINISTRAZIONI DELLO<br />

STATO, ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI E DI RICERCA,<br />

A NORMA DELL’ARTICOLO 1, COMMA 513<br />

DELLA L. 27/12/2006, N. 296.<br />

67 ART. 26 (TAGLIA ENTI)<br />

della legge di conversione 6/8/2008, n. 133<br />

G.U. 21/8/2008, n. 195 e<br />

COMMA 634 DELL’ART. 2 L. 244/2007.


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

72 STATUTO DEL <strong>CAI</strong> CON NOTE<br />

Adottato dall’Assemblea dei Delegati di Verona<br />

il 14 gennaio 2001 e 30 novembre 2003;<br />

revisionato dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo<br />

a Milano il 17 gennaio 2004<br />

48 Decreto Interministeriale 16/5/2001<br />

(Ministero Industria, Commercio e Artigianato – Ministero<br />

Attività Produttive – Direzione Generale per il Turismo)<br />

APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE<br />

DEL CLUB ALPINO ITALIANO<br />

48 Decreto Ministro Attività Produttive e M. Economia<br />

e Finanze 18/1/2005 – G.U. n. 44 del 23/2/2005<br />

APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE<br />

DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL <strong>CAI</strong><br />

(30/11/2003) CONCERNENTE MODIFICHE DI II LIVELLO<br />

AD ALCUNI ARTICOLI DELLO STATUTO<br />

87 REGOLAMENTO GENERALE DEL <strong>CAI</strong> CON NOTE<br />

Adottato dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo<br />

il 12/2/2005 e modificato il 23/7/2005, 19/11/2005 e 29/3/2008<br />

118 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO<br />

DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI<br />

Approvato dall’Assemblea dei Delegati il 22/5/2005<br />

120 REGOLAMENTO COMITATO CENTRALE<br />

DI INDIRIZZO E CONTROLLO<br />

Approvato il 10/11/2007<br />

123 REGOLAMENTO COMITATO DIRETTIVO CENTRALE<br />

Approvato il 12/2/2005<br />

125 REGOLAMENTO DISCIPLINARE<br />

Approvato dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo<br />

con Atto n. 31 del 16 giugno 2007<br />

135 REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE<br />

E CONTABILITÀ DEL <strong>CAI</strong><br />

Adottato dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo<br />

con atto n. 40 del 29/9/2006<br />

e integrato con atto n. 23 del 19 maggio 2007<br />

59 APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE<br />

E DI CONTABILITÀ DEL <strong>CAI</strong><br />

Da parte del Dipartimento per lo Sviluppo<br />

e la Competitività del Turismo, 12/9/2007<br />

145 REGOLAMENTO ORGANI TECNICI OPERATIVI<br />

CENTRALI E PERIFERICI<br />

Approvato il 29/9/2007,<br />

modificato il 10/11/2007 e il 29/3/2008<br />

152 ATTO COSTITUTIVO, STATUTO<br />

E REGOLAMENTO GENERALE DEL CORPO NAZIONALE<br />

SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO<br />

166 REGOLAMENTO GENERALE RIFUGI<br />

Approvato dal Consiglio Centrale il 4/4/1992 e il 16/5/1992<br />

e modificato il 1/3/1997<br />

171 REGOLAMENTO UNITÀ FORMATIVA DI BASE<br />

DELLE STRUTTURE DIDATTICHE <strong>CAI</strong><br />

Approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo<br />

il 17/6/2006


6 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO


A. LEGGI, ATTI E PARERI RELATIVI AL <strong>CAI</strong><br />

Leggi, atti e pareri<br />

relativi al <strong>CAI</strong><br />

7


8 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

Decreto 17 settembre 1931.<br />

Riconoscimento giuridico del <strong>CAI</strong>.<br />

Il Capo del Governo<br />

Primo Ministro Segretario di Stato<br />

e Ministro dell’Interno<br />

Ed il Ministro delle Finanze<br />

Vista l’istanza con la quale il Pesidente del <strong>Club</strong> <strong>Alpino</strong><br />

<strong>Italiano</strong> chiede che il <strong>Club</strong> <strong>Alpino</strong> predetto sia riconosciuto<br />

ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928<br />

– VI, n. 1310;<br />

Vista la legge predetta;<br />

sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;<br />

DECRETANO:<br />

È riconosciuta al <strong>Club</strong> <strong>Alpino</strong> <strong>Italiano</strong> la capacità d’acquistare,<br />

possedere ed amministrare beni, di ricevere<br />

lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in<br />

generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento<br />

dei propri fini.<br />

Gli atti e i contratti, stipulati dal <strong>Club</strong> <strong>Alpino</strong> predetto,<br />

sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati<br />

dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore, sono<br />

esenti da ogni specie di tasse sugli affari.<br />

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e<br />

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno.<br />

Roma, addì 17 settembre 1931, IX<br />

Il Capo del Governo<br />

Primo Ministro Segretario di Stato<br />

e Ministro dell’Interno<br />

f.to MUSSOLINI<br />

Il Ministro delle Finanze<br />

f.to MOSCONI<br />

L. 26 gennaio 1963, n. 91 (1) .<br />

Riordinamento del <strong>Club</strong> alpino italiano.<br />

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 febbraio 1963, n. 55.<br />

1. Il Centro alpinistico italiano riassume la denominazione<br />

di «<strong>Club</strong> alpino italiano».<br />

Esso è dotato di personalità giuridica ed è sottoposto alla<br />

vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo (2) .<br />

(2) Il D.M. 17 settembre 1931 attribuì al <strong>Club</strong> alpino italiano<br />

la personalità giuridica e la L. 17 maggio 1938, n.<br />

1072, ne modificò la denominazione in «Centro Alpinistico<br />

<strong>Italiano</strong>».<br />

2. Il <strong>Club</strong> alpino italiano provvede, a favore sia dei propri<br />

soci sia di altri, nell’ambito delle facoltà previste dallo<br />

statuto, e con le modalità ivi stabilite:<br />

a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione<br />

dei rifugi alpini e dei bivacchi d’alta quota di proprietà<br />

del <strong>Club</strong> alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone<br />

i criteri ed i mezzi;<br />

b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione<br />

di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;<br />

c) alla diffusione della frequentazione della montagna<br />

e all’organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche<br />

e speleologiche;<br />

d) all’organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento<br />

per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche,<br />

escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;<br />

e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento<br />

delle attività di cui alla lettera d);<br />

f) all’organizzazione ed alla gestione, per conto delle<br />

regioni, di corsi di preparazione professionale, ai sensi<br />

dell’articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per<br />

guida speleologica e di corsi di formazione professionale<br />

per esperti e rilevatori del servizio valanghe (3) ;<br />

g) all’organizzazione di idonee iniziative tecniche per<br />

la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell’esercizio<br />

delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche,<br />

per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e<br />

per il recupero dei caduti;<br />

h) alla promozione di attività scientifiche e didattiche<br />

per la conoscenza di ogni aspetto dell’ambiente montano;<br />

i) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione<br />

ed alla valorizzazione dell’ambiente montano<br />

nazionale (4) .<br />

(3) Lettera così sostituita dall’art. 26, L. 2 gennaio 1989,<br />

n. 6.<br />

(4) Così sostituito dall’art. 2, L. 24 dicembre 1985, n. 776.<br />

3. La Commissione provinciale, di cui all’articolo 236 del<br />

regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leg-


A. LEGGI, ATTI E PARERI RELATIVI AL <strong>CAI</strong><br />

gi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio<br />

1940, n. 635, è integrata da un esperto in materia alpinistica<br />

designato dal <strong>Club</strong> alpino italiano con voto deliberativo<br />

quando l’esperimento riguardi le guide alpine od i<br />

portatori alpini (5) .<br />

Oltre il possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 237 del regolamento<br />

indicato nel precedente comma, i candidati<br />

debbono documentare di aver frequentato con esito favorevole<br />

i relativi corsi del <strong>Club</strong> alpino italiano.<br />

(5) Vedi il D.Lgs.C.P.S. 1° aprile 1947, n. 218.<br />

4. Fanno parte di diritto del Consiglio centrale previsto<br />

dallo statuto del <strong>Club</strong> alpino italiano: un ufficiale superiore<br />

delle truppe alpine in servizio permanente effettivo,<br />

designato dal Ministro per la difesa e cinque funzionari<br />

aventi qualifica non inferiore a quella di direttore<br />

di sezione, designati rispettivamente dal Ministro per<br />

il turismo e lo spettacolo, dal Ministro per l’interno, dal<br />

Ministro per il tesoro, dal Ministro per la pubblica istruzione<br />

e dal Ministro per l’agricoltura e le foreste.<br />

Fanno parte di diritto del Collegio dei revisori del <strong>Club</strong><br />

alpino italiano due funzionari, designati, rispettivamente,<br />

dal Ministro per il turismo e lo spettacolo e dal Ministro<br />

per il tesoro, di qualifica non inferiore a quella di<br />

direttore di sezione.<br />

5. A decorrere dall’esercizio finanziario 1962-63, è autorizzata,<br />

a favore del <strong>Club</strong> alpino italiano, la concessione<br />

di un contributo di lire 80.000.000 da iscriversi nello<br />

stato di previsione del Ministero del turismo e dello<br />

spettacolo (6) .<br />

(6) Il contributo annuo è stato aumentato a lire<br />

160.000.000, a decorrere dal 1° gennaio 1971, con L. 8<br />

febbraio 1971, n. 79 (Gazz. Uff. 26 marzo 1971, n. 76); a<br />

lire 250.000.000, a decorrere dal 1° gennaio 1974, con<br />

L. 23 dicembre 1974, n. 704 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1975, n.<br />

5); a lire 500.000.000, a decorrere dall’anno finanziario<br />

1980, con L. 29 novembre 1980, n. 816 (Gazz. Uff. 10<br />

dicembre 1980, n. 337). Vedi, anche, l’art. 1, L. 24 dicembre<br />

1985, n. 776 e l’art. 2, L. 24 luglio 2007, n. 119.<br />

6. L’efficacia delle deliberazioni riguardanti l’utilizzazione<br />

del contributo di cui all’articolo precedente, alle<br />

quali non abbiano partecipato almeno tre dei membri<br />

di diritto indicati nel primo comma dell’art. 4 della presente<br />

legge, o per le quali la maggioranza dei dipendenti<br />

delle Amministrazioni dello Stato in detto articolo indicati,<br />

che hanno partecipato alle deliberazioni, abbia<br />

espresso voto contrario, è subordinata all’approvazione<br />

del Ministro per il turismo e lo spettacolo.<br />

7. Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, escluse<br />

le tasse postali, telegrafiche e telefoniche, il <strong>Club</strong> alpino<br />

italiano e le sue sezioni sono equiparati alle Amministrazioni<br />

dello Stato.<br />

L’equiparazione alle Amministrazioni dello Stato non<br />

comporta l’esonero dal pagamento delle imposte diret-<br />

te, né si estende al trattamento tributario del personale<br />

dipendente.<br />

8. Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può procedere<br />

allo scioglimento degli organi centrali del <strong>Club</strong> alpino<br />

italiano e nominare un commissario straordinario<br />

per accertare gravi deficienze amministrative o per altre<br />

irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento<br />

dell’Associazione.<br />

La ricostituzione degli Organi centrali è effettuata entro<br />

il termine di sei mesi, prorogabile, per una volta sola, di<br />

tre mesi.<br />

9. Resta salva, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti e<br />

delle relative norme di attuazione, la competenza attribuita<br />

alle Regioni a statuto speciale, rispetto ai compiti<br />

demandati al <strong>Club</strong> alpino italiano, di cui all’art. 2 della<br />

presente legge.<br />

10. Il <strong>Club</strong> alpino italiano provvederà, entro dodici mesi<br />

dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad<br />

apportare al proprio statuto le modifiche necessarie per<br />

uniformarlo alle disposizioni della legge medesima, da<br />

approvarsi, sentito il parere del Consiglio di Stato, con<br />

decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del<br />

Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il<br />

Ministro per il tesoro.<br />

11. Con regolamento organico, da deliberare dal Consiglio<br />

centrale del <strong>Club</strong> alpino italiano e da sottoporre all’approvazione<br />

del Ministro per il turismo e lo spettacolo<br />

di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti<br />

la dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento<br />

economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza<br />

di tutto il personale del <strong>Club</strong> stesso.<br />

12. Alla copertura dell’onere previsto dall’articolo 5 della<br />

presente legge sarà provveduto, per l’esercizio finanziario<br />

1962-63, mediante riduzione del fondo speciale<br />

iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro<br />

per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti<br />

legislativi in corso.<br />

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con<br />

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.<br />

9


10 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

L. 20 marzo 1975, n. 70 (1) .<br />

Disposizioni sul riordinamento<br />

degli enti pubblici e del rapporto di lavoro<br />

del personale dipendente (2) (3) (4) .<br />

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 aprile 1975, n. 87.<br />

(2) Con D.P.R. 25 giugno 1983, sono state approvate<br />

disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli<br />

enti pubblici di cui alla presente legge. Vedi, anche, sul<br />

riordinamento degli enti pubblici nazionali, il D.Lgs. 29<br />

ottobre 1999, n. 419 ed in particolare quanto disposto<br />

dall’art. 14 di quest’ultimo.<br />

(3) Modifiche ed integrazioni alla disciplina dell’ordinamento,<br />

dei connessi albi, ordini o collegi, nonché alla disciplina<br />

dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato<br />

e delle relative prove, della professione di cui al presente<br />

provvedimento, sono state apportate dal D.P.R. 5 giugno<br />

2001, n. 328.<br />

(4) Con riferimento al presente provvedimento sono<br />

state emanate le seguenti circolari:<br />

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti<br />

amministrazione pubblica): Circ. 10 maggio 1996, n.<br />

27;<br />

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ.<br />

22 agosto 1996, n. 171; Circ. 3 aprile 1998, n. 74; Circ. 8<br />

maggio 1998, n. 100;<br />

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre<br />

1996, n. 7;<br />

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ.<br />

30 marzo 1996, n. 40451; Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98;<br />

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 21 aprile 1998, n.<br />

149829-2-11-D;<br />

- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 13 giugno<br />

1996, n. 228; Circ. 25 giugno 1996, n. 294; Circ. 20 marzo<br />

1998, n. 137;<br />

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento<br />

per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 6<br />

marzo 1996, n. 80; Circ. 5 giugno 1997, n. 28755;<br />

- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 8 marzo 1996, n.<br />

23; Circ. 21 gennaio 1997, n. 5.<br />

1. Campo di applicazione.<br />

Lo stato giuridico e il trattamento economico d’attività e<br />

di fine servizio del personale dipendente dagli enti pubblici<br />

individuati ai sensi dei seguenti commi sono regolati<br />

in conformità della presente legge.<br />

Sono esclusi dall’applicazione della presente legge gli<br />

enti pubblici economici, gli enti locali e territoriali e<br />

loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e<br />

beneficenza, gli enti ospedalieri e gli enti ecclesiastici,<br />

le università e gli istituti di istruzione, gli istituti di<br />

educazione, le opere universitarie, le scuole di ostetricia<br />

autonome, gli osservatori astronomici e vulcanologici,<br />

gli istituti geologici, le deputazioni di storia patria<br />

e in genere le accademie e gli istituti culturali di cui al<br />

decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472, e successive<br />

modificazioni, salvo quelli compresi nella parte VII della<br />

tabella allegata alla presente legge, gli ordini e i collegi<br />

professionali, le camere di commercio e gli enti di<br />

patronato per l’assistenza dei lavoratori, la Cassa per il<br />

Mezzogiorno.<br />

La tabella allegata alla presente legge contiene l’elenco<br />

degli enti individuali e classificati, sulla base delle funzioni<br />

esercitate, in categorie omogenee, senza pregiudizio<br />

per le soppressioni o fusioni di enti che dovessero<br />

intervenire per effetto di successive leggi di riforma.<br />

2. Soppressione degli enti e loro liquidazione.<br />

Tutti gli enti pubblici, con esclusione di quelli indicati<br />

nel secondo e terzo comma dell’articolo 1, che siano<br />

costituiti ed ordinati da leggi o da atti aventi valore di<br />

legge, sono soppressi di diritto e conseguentemente cessano<br />

dalle loro funzioni alla scadenza del termine di 3<br />

anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,<br />

qualora entro il termine stesso non siano dichiarati necessari<br />

con i decreti di cui al successivo articolo 3.<br />

Nei riguardi degli altri enti pubblici, alla scadenza del<br />

triennio di cui al precedente comma, cessa qualsiasi<br />

contribuzione ordinaria e straordinaria a carico del bilancio<br />

dello Stato o di altro ente pubblico, nonché qualsiasi<br />

facoltà impositiva.<br />

Alla liquidazione degli enti soppressi per effetto del primo<br />

comma del presente articolo o mediante i provvedimenti<br />

di cui al successivo articolo 3 provvede l’ufficio di<br />

liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.<br />

Entro due anni dalla soppressione di ciascun ente il Ministero<br />

del tesoro riferisce al Parlamento sullo stato della<br />

liquidazione.<br />

I ruoli organici degli enti di cui al primo e al secondo<br />

comma sono bloccati fino alla emanazione dei decreti<br />

previsti all’articolo 3; sono altresì vietate assunzioni di<br />

personale anche a carattere straordinario o temporaneo,<br />

ed anche in adempimento di obblighi di legge; è infine<br />

fatto divieto di istituire nuovi uffici centrali o periferici.<br />

Al personale dipendente dagli enti soppressi o comunque<br />

messi in liquidazione o che vengono ristrutturati o fusi<br />

con i decreti di cui all’articolo 3, assunto anteriormente<br />

al 31 dicembre 1974 o a seguito di pubblici concorsi banditi<br />

prima del 31 dicembre 1974, in servizio al momento<br />

della soppressione, ristrutturazione o fusione, in ruolo<br />

o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a pieno<br />

orario, è garantita la conservazione dell’impiego, anche<br />

attraverso il trasferimento allo Stato o ad enti pubblici,<br />

esclusi quelli che svolgono esclusivamente o prevalentemente<br />

attività economica e quelli autonomi territoriali.<br />

Il trasferimento agli enti autonomi territoriali può essere<br />

disposto solo a richiesta degli enti stessi.<br />

Il trasferimento è effettuato con decreto del Presidente<br />

del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per<br />

il tesoro.<br />

Il personale di ruolo è trasferito con la qualifica corri-


A. LEGGI, ATTI E PARERI RELATIVI AL <strong>CAI</strong><br />

spondente a quella rivestita nell’ente di provenienza alla<br />

data di entrata in vigore della presente legge.<br />

Il personale non di ruolo con rapporto di lavoro a tempo<br />

determinato e a tempo indeterminato è collocato<br />

nella posizione di impiego non di ruolo corrispondente<br />

a quella posseduta nell’ente di provenienza alla data di<br />

entrata in vigore della presente legge.<br />

Il trasferimento del personale, è disposto tenendo conto,<br />

nell’ordine, dei seguenti criteri:<br />

1) esigenze delle amministrazioni dello Stato, degli<br />

enti pubblici della stessa categoria dell’ente soppresso e,<br />

in mancanza degli altri enti pubblici, i cui ruoli centrali o<br />

periferici, presentino le necessarie vacanze;<br />

2) anzianità di servizio e posizione personale dell’interessato,<br />

anche in relazione alla composizione del nucleo<br />

familiare.<br />

Il personale di ruolo residuo è collocato in appositi ruoli<br />

ad esaurimento, distinti per carriere, istituiti presso le<br />

amministrazioni di vigilanza dell’ente soppresso. Il personale<br />

collocato in detti ruoli è trasferito alle amministrazioni<br />

dello Stato e agli enti pubblici, quando si verifichino<br />

le esigenze e con le modalità e secondo i criteri<br />

indicati nei commi precedenti.<br />

Il personale di ruolo collocato nei ruoli ad esaurimento<br />

può essere comandato a prestare servizio presso altre<br />

amministrazioni dello Stato, ove sia richiesto da temporanee<br />

esigenze di servizio.<br />

Al personale trasferito, compreso quello collocato nei<br />

ruoli ad esaurimento, si applicano le norme sullo stato<br />

giuridico e il trattamento economico, di attività e di quiescenza,<br />

previsti per il personale dell’amministrazione od<br />

ente di destinazione. L’eventuale maggiore trattamento<br />

economico di carattere fisso e continuativo è conservato<br />

a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile<br />

con la progressione economica o di carriera.<br />

3. Conferma, ristrutturazione<br />

e soppressione degli enti pubblici.<br />

Il Governo della Repubblica entro tre anni dall’entrata<br />

in vigore della presente legge è delegato ad emanare<br />

decreti aventi valore di legge contenenti l’elenco degli<br />

enti ritenuti necessari ai fini dello sviluppo economico,<br />

civile, culturale e democratico del Paese che andranno a<br />

integrare la tabella allegata alla presente legge.<br />

Con gli stessi decreti è disposta la eventuale ristrutturazione<br />

degli enti medesimi o la fusione degli enti che<br />

abbiano identiche od analoghe competenze.<br />

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare decreti<br />

aventi valore di legge anche prima della scadenza<br />

del triennio di cui al precedente articolo 2, per la soppressione<br />

degli enti non ritenuti necessari.<br />

Ai fini della inclusione degli enti nell’elenco di quelli ritenuti<br />

necessari, ovvero per la valutazione dell’opportunità<br />

della loro soppressione, ristrutturazione o fusione,<br />

il Governo terrà conto dei seguenti criteri:<br />

1) della loro rilevanza ai fini dell’attuazione di una programmazione<br />

delle scelte produttive, della qualifi-<br />

11<br />

cazione dello studio e della ricerca scientifica, dello<br />

sviluppo culturale, dell’orientamento a favore dei<br />

consumi sociali;<br />

2) della economicità dei singoli enti nella attuazione dei<br />

loro fini istituzionali in relazione anche alle esigenze di<br />

una riqualificazione e selezione della spesa pubblica;<br />

3) della convenienza che i singoli enti, per la funzione<br />

istituzionale perseguita, continuino a rimanere distinti<br />

dall’amministrazione diretta dello Stato;<br />

4) della competenza delle regioni.<br />

Per l’emanazione dei decreti delegati si procederà, a mezzo<br />

di apposito comitato costituito presso la Presidenza<br />

del Consiglio e nominato dal Presidente del Consiglio<br />

dei Ministri, ad una indagine condotta sull’attività, sulla<br />

consistenza patrimoniale, sui bilanci e sulla produttività<br />

dei singoli enti. Ove sia necessario procedere alla elaborazione<br />

elettronica dei dati, il comitato è autorizzato ad<br />

avvalersi di istituti pubblici o di qualificate società, preferibilmente<br />

a partecipazione statale (5) .<br />

Gli enti pubblici, con esclusione di quelli indicati nel secondo<br />

e nel terzo comma dell’articolo 1, sono obbligati<br />

a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,<br />

entro i termini e con le modalità stabiliti con decreto<br />

del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato<br />

nella Gazzetta Ufficiale, tutte le informazioni sull’organizzazione,<br />

sull’attività e sulla situazione degli enti che<br />

siano indicate nel decreto stesso. L’inosservanza di tale<br />

obbligo determina la decadenza di diritto dall’ufficio o<br />

dall’impiego dei rappresentanti legali e dei direttori generali<br />

degli enti (6) .<br />

Gli enti stessi sono altresì obbligati a fornire al comitato,<br />

entro i termini e con le modalità dallo stesso stabiliti,<br />

tutte le informazioni che siano loro richieste ed a consentire<br />

l’esecuzione presso i loro uffici delle ispezioni<br />

disposte dal comitato stesso. Per l’inosservanza di tali<br />

obblighi, i rappresentanti legali degli enti ed funzionari<br />

responsabili sono puniti a norma dell’articolo 328 del<br />

codice penale.<br />

I decreti delegati, ciascuno dei quali può riguardare uno<br />

o più enti, sono emanati su proposta del Presidente del<br />

Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per<br />

il tesoro e con gli altri Ministri interessati, sentita una<br />

commissione parlamentare composta da undici senatori<br />

e da undici deputati, nominati, rispettivamente, dal<br />

Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente<br />

della Camera dei deputati.<br />

Ai fini del parere della commissione parlamentare, il Governo<br />

trasmette alla commissione stessa gli schemi dei<br />

decreti e, ove questi siano modificati, anche in accoglimento<br />

delle indicazioni della commissione, gli schemi<br />

definitivi dei decreti da sottoporre all’approvazione del<br />

Consiglio dei Ministri e mette a disposizione gli atti delle<br />

indagini compiute dal comitato.<br />

Si prescinde dal parere della commissione qualora non<br />

sia espresso nel termine di quarantacinque giorni dall’invio<br />

degli schemi di decreto.


12 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

(5) Vedi il D.P.C.M. 26 maggio 1975.<br />

(6) Vedi il D.P.C.M. 12 settembre 1975.<br />

4. Istituzione di nuovi enti.<br />

Salvo quanto previsto negli articoli 2 e 3, nessun nuovo<br />

ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non<br />

per legge.<br />

5. Assunzioni.<br />

Le assunzioni del personale dipendente dagli enti pubblici<br />

hanno luogo mediante pubblici concorsi, alla posizione<br />

iniziale di ciascuna qualifica di cui ai primi tre<br />

commi dell’articolo 16.<br />

Il numero dei posti da mettere a concorso viene determinato<br />

annualmente dai singoli enti, nell’ambito dei<br />

posti vacanti, in sede di approvazione del bilancio di<br />

previsione.<br />

Si applicano le norme di legge vigenti nella amministrazione<br />

dello Stato sui requisiti di assunzione, sulle assunzioni<br />

obbligatorie, sulle riserve di posti e sulle preferenze.<br />

I concorsi consistono in una valutazione comparativa,<br />

espressa con una graduatoria, della preparazione dimostrata<br />

dai candidati i quali superino le prove scritte,<br />

orali e pratiche indicate dal bando di concorso e sostenute<br />

immediatamente o al termine di apposito corso<br />

di formazione professionale cui sono ammessi coloro i<br />

quali, in possesso dei necessari titoli e requisiti, abbiano<br />

superato prove attitudinali per l’accertamento della loro<br />

idoneità.<br />

Per le qualifiche previste alle lettere c) e d) dell’articolo<br />

16, l’espletamento dei concorsi richiede il superamento<br />

di prove prevalentemente pratiche.<br />

I regolamenti degli enti specificano le norme sulla composizione<br />

e la nomina delle commissioni di esame e dei<br />

docenti dei corsi, sui criteri per l’ammissione ai medesimi,<br />

sulla formazione e utilizzazione delle graduatorie,<br />

sul periodo e la nomina in prova e su quella definitiva.<br />

Il direttore generale, purché in possesso di adeguati requisiti<br />

tecnico-professionali, è assunto anche tra i funzionari<br />

dell’ente con contratto a tempo determinato della<br />

durata massima di cinque anni, rinnovabile.<br />

6. Personale straordinario.<br />

Gli enti pubblici possono procedere, per esigenze di carattere<br />

eccezionale adeguatamente motivate, ad assunzioni<br />

temporanee di personale straordinario con l’osservanza<br />

delle seguenti condizioni e modalità:<br />

a) le assunzioni temporanee devono essere giustificate<br />

da esigenze indilazionabili e determinate nella durata;<br />

b) il personale straordinario non può essere tenuto<br />

in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo,<br />

complessivamente superiore a novanta giorni nell’anno<br />

solare, al compimento dei quali il rapporto è risolto di<br />

diritto;<br />

c) il personale cessato dal servizio non può essere<br />

nuovamente assunto alle dipendenze dello stesso ente<br />

se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento<br />

del periodo complessivo indicato nella precedente lettera<br />

b).<br />

Per l’assunzione di detto personale gli enti pubblici devono<br />

chiedere all’ufficio di collocamento competente per<br />

territorio, l’elenco dei disoccupati della specialità da assumere,<br />

per l’accertamento dei requisiti voluti, ed hanno la<br />

facoltà di sottoporre ad opportuni esperimenti il personale<br />

loro avviato per accertarne la capacità tecnica.<br />

Ogni altra assunzione o conferma in servizio disposta<br />

in deroga alle disposizioni di cui al presente ed al precedente<br />

articolo od all’articolo 36 è nulla di diritto, salvo la<br />

responsabilità personale di chi l’ha disposta.<br />

Gli incarichi professionali, che non danno luogo a rapporti<br />

di lavoro subordinato, sono esclusi dalla disciplina<br />

della presente legge.<br />

Non possono comunque essere attribuiti incarichi professionali<br />

ai dipendenti dell’amministrazione dello Stato,<br />

anche ad ordinamento autonomo, che si siano avvalsi<br />

delle norme sull’esodo volontario, di cui al decreto del<br />

Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed<br />

ai dirigenti di enti pubblici collocati a riposo.<br />

7. Trasferimenti.<br />

In caso di riduzioni di organici, il trasferimento d’ufficio<br />

del personale esuberante ad altro ente è disposto con<br />

decreto dei Ministri che esercitano la vigilanza, sentiti<br />

gli enti destinatari e le organizzazioni sindacali maggiormente<br />

rappresentative. Si applicano le norme di cui<br />

al precedente articolo 2.<br />

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano<br />

anche a favore degli enti di cui al secondo comma dell’articolo<br />

2 limitatamente alle riduzioni di personale conseguenti<br />

alla cessazione delle contribuzioni e delle facoltà<br />

impositive ivi previste.<br />

Con deliberazione degli enti interessati, può essere disposto<br />

il trasferimento, a domanda, del personale da un<br />

ente ad un altro.<br />

I trasferimenti di cui al precedente comma sono, in ogni<br />

caso, subordinati all’esistenza delle necessarie vacanze<br />

nel corrispondente ruolo dell’ente ricevente.<br />

Al personale trasferito vengono attribuiti la qualifica<br />

corrispondente a quella posseduta, l’anzianità di qualifica<br />

nella stessa già maturata, il posto di ruolo comportato<br />

da tale anzianità, nonché lo stipendio, per classe ed aumenti<br />

periodici, pari o, in mancanza di esatta corrispondenza,<br />

immediatamente superiore a quello goduto presso<br />

l’ente di provenienza. A parità di condizioni, il personale<br />

trasferito viene collocato in ruolo immediatamente<br />

dopo il corrispondente personale dell’ente ricevente.<br />

8. Doveri e responsabilità.<br />

Il personale degli enti è tenuto a prestare la propria<br />

opera con diligenza e zelo, a mantenere il segreto sulle<br />

notizie di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento<br />

del suo ufficio e la cui divulgazione possa arrecare danno<br />

all’ente o ai terzi, a prendere residenza nel luogo dove<br />

presta servizio (7) .


A. LEGGI, ATTI E PARERI RELATIVI AL <strong>CAI</strong><br />

I regolamenti dei singoli enti provvederanno a definire<br />

le specifiche responsabilità da affidare ai dipendenti in<br />

relazione alle funzioni esercitate, a disciplinare gli obblighi<br />

nascenti dai doveri di ufficio in conformità con le<br />

funzioni e la struttura organizzativa degli enti stessi.<br />

In materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi,<br />

nonché di responsabilità dei dipendenti per i danni arrecati<br />

all’amministrazione o ai terzi, si applicano le disposizioni<br />

stabilite per gli impiegati civili dello Stato.<br />

L’orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali ed è distribuito,<br />

sentite le rappresentanze sindacali, in modo<br />

da salvaguardare in ogni caso le esigenze di servizio e<br />

l’interesse degli utenti.<br />

Le prestazioni oltre l’orario normale sono consentite<br />

con provvedimento motivato in presenza di situazioni<br />

di carattere temporaneo e contingente, e non possono<br />

superare in ogni caso le 250 ore all’anno per ciascun dipendente<br />

(8) .<br />

Il compenso orario del lavoro straordinario è determinato<br />

maggiorando del 15 per cento il compenso orario<br />

ordinario, calcolato sulla base dell’orario di servizio riferito<br />

all’anno e dello stipendio annuo complessivo previsto<br />

per la qualifica o per la classe di appartenenza.<br />

Il riposo settimanale è disciplinato dalle disposizioni vigenti<br />

presso l’amministrazione dello Stato.<br />

(7) Per la disapplicazione delle norme contenute nel<br />

presente comma, nei confronti del personale non dirigenziale<br />

e dirigenziale delle Istituzioni ed enti di ricerca<br />

e nei confronti del personale non dirigenziale degli Enti<br />

pubblici non economici, vedi gli allegati A e B al D.Lgs.<br />

30 marzo 2001, n. 165.<br />

(8) Vedi, anche, l’art. 14-octies, D.L. 30 dicembre 1979,<br />

n. 663.<br />

9. Permessi, congedi e aspettative.<br />

Il personale degli enti ha diritto ogni anno a 30 giorni di<br />

ferie retribuite. Il personale assunto posteriormente al<br />

1° gennaio di ogni anno ha diritto ad un numero di giorni<br />

di ferie retribuite proporzionali al periodo di servizio<br />

che presterà nell’anno (9) .<br />

Il personale ha diritto, altresì, a permessi straordinari<br />

retribuiti per contrarre matrimonio, per la partecipazione<br />

a concorsi od esami scolastici e professionali, per<br />

malattie di breve durata secondo la disciplina contenuta<br />

negli accordi sindacali di cui al successivo articolo 28,<br />

ultimo comma, e a permessi non retribuiti per improrogabili<br />

ed eccezionali esigenze di ordine familiare. In<br />

ogni caso i permessi straordinari non possono superare<br />

i 30 giorni all’anno (10) .<br />

I congedi straordinari per gravidanza e puerperio e per<br />

richiamo alle armi, le aspettative per infermità, per<br />

servizio militare, per motivi di famiglia, personali o di<br />

studio e per l’assolvimento di funzioni pubbliche, sono<br />

disciplinati secondo le norme di legge vigenti per gli impiegati<br />

civili dello Stato (11) .<br />

(9) Per la disapplicazione delle norme contenute nel<br />

presente comma, nei confronti del personale non diri-<br />

13<br />

genziale e dirigenziale delle Istituzioni ed enti di ricerca<br />

e nei confronti del personale non dirigenziale degli Enti<br />

pubblici non economici, vedi gli allegati A e B al D.Lgs.<br />

30 marzo 2001, n. 165.<br />

(10) Per la disapplicazione delle norme contenute nel<br />

presente comma, nei confronti del personale non dirigenziale<br />

e dirigenziale degli Enti pubblici non economici,<br />

vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.<br />

165.<br />

(11) Per la disapplicazione delle norme contenute nel<br />

presente comma, nei confronti del personale non dirigenziale<br />

e dirigenziale delle Istituzioni ed enti di ricerca<br />

e nei confronti del personale non dirigenziale degli Enti<br />

pubblici non economici, vedi gli allegati A e B al D.Lgs.<br />

30 marzo 2001, n. 165.<br />

10. Libertà di opinione e diritti sindacali.<br />

Ai dipendenti degli enti pubblici si applicano - per quanto<br />

attiene alla disciplina dei diritti di libertà di opinione<br />

e di libertà e attività sindacale - le disposizioni previste<br />

dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 , e dalle eventuali<br />

successive modifiche, con le integrazioni e le norme di<br />

attuazione stabilite negli accordi sindacali di cui al successivo<br />

articolo 28, ultimo comma. Resta fermo quanto<br />

previsto dall’articolo 37 della citata legge 20 maggio<br />

1970, n. 300 .<br />

Il personale ha facoltà di delegare l’ente da cui dipende<br />

per il versamento di contributi sindacali alla federazione<br />

nazionale del sindacato di appartenenza.<br />

11. Provvedimenti disciplinari.<br />

Il dipendente che contravviene ai doveri del proprio ufficio<br />

è soggetto, in relazione alla gravità e alla reiterazione<br />

delle inosservanze e al danno cagionato all’ente o ai terzi<br />

ai provvedimenti disciplinari previsti per le stesse infrazioni<br />

commesse dai dipendenti civili dello Stato.<br />

Per la disciplina relativa alla contestazione delle infrazioni<br />

ai doveri di ufficio, alla nomina e ai compiti dell’istruttore<br />

e dei consulenti tecnici, al diritto di difesa e<br />

alle procedure davanti alle commissioni disciplinari, si<br />

applicano le norme vigenti per i dipendenti civili dello<br />

Stato adattate dai regolamenti alla struttura organizzativa<br />

dei singoli enti.<br />

Gli accordi sindacali di cui al successivo articolo 28, ultimo<br />

comma, potranno prevedere la disciplina relativa<br />

alla nomina e composizione delle commissioni disciplinari<br />

e alla scelta dei componenti delle commissioni stesse<br />

(12) .<br />

(12) Per la disapplicazione delle norme contenute nel<br />

presente comma, nei confronti del personale non dirigenziale<br />

e dirigenziale delle Istituzioni ed enti di ricerca<br />

e nei confronti del personale non dirigenziale degli Enti<br />

pubblici non economici, vedi gli allegati A e B al D.Lgs.<br />

30 marzo 2001, n. 165.<br />

12. Cessazione del rapporto.<br />

La cessazione del rapporto d’impiego, oltre che per de-


14 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

stituzione nelle ipotesi di infrazioni disciplinari richiamate<br />

nel precedente articolo 11, può avvenire:<br />

a) per dimissioni volontarie accettate;<br />

b) per decadenza dall’impiego quando il dipendente<br />

perda o si accerti che sin dall’inizio del rapporto non<br />

possedeva le condizioni essenziali per la sua assunzione<br />

ovvero non assuma o non riassuma servizio entro il termine<br />

prefissatogli;<br />

c) per dispensa dal servizio per motivi di salute quando<br />

il dipendente non sia in grado di riassumere il servizio<br />

dopo avere esaurito il periodo di aspettativa per<br />

malattia spettantegli;<br />

d) per collocamento a riposo dal primo giorno del<br />

mese successivo a quello del compimento del 65° anno<br />

di età.<br />

Sono estese ai dipendenti degli enti pubblici le disposizioni<br />

vigenti per gli impiegati civili dello Stato in materia<br />

di destituzione di diritto, nonché di sospensione cautelare,<br />

facoltativa ed obbligatoria dall’impiego (13) .<br />

(13) Per la disapplicazione delle norme contenute nel<br />

presente comma, nei confronti del personale non dirigenziale<br />

e dirigenziale delle Istituzioni ed enti di ricerca<br />

e nei confronti del personale non dirigenziale degli Enti<br />

pubblici non economici, vedi gli allegati A e B al D.Lgs.<br />

30 marzo 2001, n. 165.<br />

13. Indennità di anzianità.<br />

All’atto della cessazione dal servizio spetta al personale<br />

una indennità di anzianità, a totale carico dell’ente, pari<br />

a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in<br />

godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui<br />

esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato.<br />

Per servizio prestato ai fini del presente articolo si intende<br />

quello effettivamente prestato senza interruzione<br />

presso l’ente di appartenenza, nonché i periodi la cui<br />

valutazione ai fini stessi è ammessa esplicitamente dalle<br />

leggi vigenti, nonché i periodi di cui il regolamento del<br />

singolo ente ammetta il riscatto a carico totale del dipendente.<br />

La disposizione di cui al primo comma si applica anche<br />

al personale a contratto e, proporzionalmente alla durata<br />

del servizio, al personale straordinario di cui all’articolo<br />

6 (14) .<br />

(14) La Corte costituzionale, con sentenza 5-19 maggio<br />

1993, n. 243 (Gazz. Uff. 26 maggio 1993, n. 22 - Serie<br />

speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del<br />

combinato disposto dell’art. 1, terzo comma, lettere b)<br />

e c), della L. 27 maggio 1959, n. 324, con gli articoli 13 e<br />

26 della L. 20 marzo 1975, n. 70, nella parte in cui non<br />

prevedono, per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati,<br />

meccanismi legislativi di computo dell’indennità<br />

integrativa speciale secondo i princìpi ed i tempi indicati<br />

in motivazione.<br />

14. Trattamenti integrativi e sostitutivi di previdenza.<br />

Finché non sarà provveduto con apposito provvedimento<br />

di legge al riordinamento con criteri unitari del trat-<br />

tamento pensionistico del personale degli enti contemplati<br />

nella presente legge, il trattamento stesso è disciplinato<br />

dalla legge sull’assicurazione obbligatoria o dalle<br />

speciali disposizioni di legge che prevedono trattamenti<br />

pensionistici sostitutivi o che comportano l’esclusione o<br />

l’esonero dall’assicurazione stessa.<br />

[I fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti<br />

di taluni enti sono conservati limitatamente al personale<br />

in servizio o già cessato dal servizio alla data di entrata<br />

in vigore della presente legge.] (15)<br />

(15) Comma abrogato dall’art. 18, comma nono, D.Lgs.<br />

21 aprile 1993, n. 124.<br />

15. Ruoli.<br />

Il personale dipendente dagli enti pubblici di cui all’articolo<br />

1 della presente legge, viene inquadrato nei ruoli:<br />

a) amministrativo;<br />

b) tecnico;<br />

c) professionale.<br />

Appartengono al ruolo amministrativo i dipendenti che<br />

esplicano funzioni inerenti ai servizi organizzativi, patrimoniali<br />

e contabili.<br />

Appartengono al ruolo tecnico i dipendenti che esplicano<br />

funzioni inerenti ai servizi di ricerca, di assistenza,<br />

tecnica e sociale, meccanica e meccanografica, d’operatore<br />

tecnico e di operaio.<br />

I regolamenti degli enti, in relazione alle esigenze e alla<br />

natura di ciascun ente, possono prevedere l’unificazione<br />

dei ruoli amministrativi e tecnici.<br />

Appartengono al ruolo professionale i dipendenti i quali,<br />

nell’esercizio dell’attività svolta nell’ambito dei compiti<br />

istituzionali dell’ente cui appartengono, si assumono, a<br />

norma di legge, una personale responsabilità di natura<br />

professionale e per svolgere le loro mansioni devono essere<br />

iscritti in albi professionali. Dell’esercizio dei singoli<br />

mandati professionali i dipendenti appartenenti al<br />

ruolo professionale rispondono direttamente al legale<br />

rappresentante dell’ente.<br />

16. Qualifiche.<br />

Il ruolo amministrativo si articola nelle qualifiche funzionali:<br />

a) di collaboratore, in possesso di titolo di istruzione<br />

universitaria e di particolari attitudini professionali;<br />

b) di assistente, in possesso di titolo di istruzione media<br />

superiore e di buone attitudini professionali;<br />

c) di archivista dattilografo, in possesso di un titolo<br />

d’istruzione media inferiore e di capacità di ordine ed<br />

esecutiva;<br />

d) di commesso, in possesso di un titolo d’istruzione<br />

almeno elementare.<br />

Il ruolo tecnico si articola nelle qualifiche funzionali:<br />

a) di collaboratore tecnico, in possesso di un titolo<br />

d’istruzione universitaria in facoltà scientifiche e di particolari<br />

attitudini professionali;<br />

b) di assistente tecnico, in possesso di una specializzazione<br />

professionale e tecnica di grado superiore;


A. LEGGI, ATTI E PARERI RELATIVI AL <strong>CAI</strong><br />

c) di operatore tecnico, in possesso di una specializzazione<br />

professionale e tecnica di grado medio;<br />

d) di agente tecnico, in possesso di una qualificazione<br />

professionale tecnica inferiore.<br />

Il ruolo professionale si articola in due qualifiche funzionali.<br />

Alla prima appartengono gli iscritti in albi professionali<br />

per i quali è richiesto il titolo di laurea o equipollente;<br />

alla seconda appartengono gli iscritti in albi<br />

professionali per i quali è richiesto un titolo di studio o<br />

di abilitazione inferiore.<br />

Per l’accesso alle qualifiche di cui ai precedenti commi,<br />

oltre ai requisiti di cui al precedente articolo 5, terzo<br />

comma, è richiesto rispettivamente, a partire dalla qualifica<br />

a), il possesso del diploma di laurea, del diploma<br />

d’istruzione secondaria di secondo grado, del diploma<br />

d’istruzione secondaria di primo grado e della licenza<br />

elementare, nel tipo specifico ed unitamente agli eventuali<br />

titoli di specializzazione stabiliti per i vari ruoli. Per<br />

i ruoli tecnici sono ammessi i diplomi d’istruzione professionale<br />

di grado corrispondente rilasciati da istituti<br />

pubblici d’istruzione.<br />

Per le qualifiche di collaboratore e assistente dei ruoli<br />

amministrativo e tecnico, i regolamenti organici, ove<br />

siano previste funzioni di coordinamento, debbono<br />

prevedere un’ulteriore qualifica per funzioni di coordinamento<br />

di specifici settori di lavoro, da conferire ai dipendenti<br />

della stessa qualifica, secondo modalità dagli<br />

stessi previste. Ove siano previste funzioni di coordinamento<br />

debbono essere previsti dai regolamenti organici<br />

incarichi da conferire a dipendenti delle qualifiche funzionali<br />

del ruolo professionale.<br />

I concorsi di assunzione del personale sono banditi specificamente<br />

per ciascun ruolo e qualifica. I regolamenti<br />

degli enti stabiliscono la natura del titolo di studio richiesto<br />

e gli eventuali titoli di specializzazione.<br />

17. Classi di stipendio.<br />

Nell’ambito di ciascuna qualifica sono previste, oltre ai<br />

normali scatti di anzianità, una o più classi di stipendio<br />

che vengono raggiunte, in base all’anzianità effettiva di<br />

servizio, dai dipendenti che non abbiano subito alcuna<br />

delle sanzioni disciplinari di cui all’articolo 11.<br />

L’anticipata attribuzione di una classe di stipendio può<br />

essere conferita ai dipendenti i quali abbiano superato<br />

appositi concorsi o corsi interni di aggiornamento o<br />

specializzazione promossi dall’ente cui appartengono<br />

per un numero di posti in ogni caso non superiore al 15<br />

per cento dei posti in organico nella qualifica.<br />

Ai concorsi o corsi di cui al comma precedente possono<br />

partecipare i dipendenti i quali abbiano espletato almeno<br />

quattro anni di servizio senza avere subito alcuna<br />

delle sanzioni disciplinari di cui all’articolo 11. Non sono<br />

consentite anticipazioni di classi di stipendio per superamento<br />

di corso o concorso più di due volte nella stessa<br />

qualifica.<br />

L’anticipazione della classe di stipendio consente al dipendente<br />

il mantenimento del diritto alla progressione<br />

15<br />

economica per anzianità dal nuovo livello retributivo<br />

raggiunto.<br />

18. Dirigenza.<br />

La dotazione organica delle qualifiche dirigenziali non<br />

potrà superare il numero delle unità organiche in cui<br />

l’ente risulta ordinato, tenuto conto della corrispondenza<br />

tra il livello dirigenziale e l’importanza di ciascuna<br />

unità organica.<br />

La dirigenza può articolarsi in non più di tre livelli secondo<br />

l’organizzazione di ciascun ente.<br />

Il consiglio di amministrazione, sentita la commissione<br />

del personale, nomina i dirigenti tra i dipendenti appartenenti<br />

alla qualifica superiore dei ruoli amministrativo<br />

e tecnico con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica,<br />

i quali dimostrino specifiche attitudini e capacità<br />

per l’ufficio cui devono essere preposti. Ad esercitare<br />

funzioni di dirigenza possono essere incaricati dal consiglio<br />

di amministrazione anche i dipendenti appartenenti<br />

al ruolo professionale tutte le volte che, per particolari<br />

uffici, sia ritenuto opportuno utilizzare la loro<br />

competenza professionale (16) .<br />

(16) Vedi, anche, l’art. 2, L. 8 marzo 1985, n. 72.<br />

19. Nomina a dirigente.<br />

Ai fini della nomina prevista nel terzo comma dell’articolo<br />

precedente, il consiglio di amministrazione indice,<br />

in relazione alle vacanze dei posti nel primo livello dirigenziale,<br />

appositi concorsi secondo le norme stabilite<br />

dal regolamento organico dell’ente.<br />

20. Direttore generale.<br />

Con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto<br />

con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per<br />

il tesoro, sentite le federazioni sindacali di categoria<br />

maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sarà<br />

stabilito il trattamento economico onnicomprensivo dei<br />

direttori generali degli enti pubblici contemplati dalla<br />

presente legge secondo tre livelli retributivi determinati<br />

in relazione all’importanza degli enti stessi e corrispondenti<br />

al trattamento economico onnicomprensivo spettante<br />

rispettivamente al dirigente generale B, al dirigente<br />

generale C e al dirigente superiore delle amministrazioni<br />

dello Stato.<br />

Ai fini dell’applicazione del comma precedente, l’importanza<br />

degli enti sarà desunta dal concorso dei seguenti<br />

elementi:<br />

a) dimensione dell’organizzazione territoriale considerata<br />

unitariamente negli uffici periferici o negli enti<br />

federati, dalla natura dei compiti istituzionali svolti,<br />

nonché dal numero degli assistiti, nel caso degli enti di<br />

assistenza;<br />

b) numero dei dipendenti stabilmente e organicamente<br />

preposti ai servizi d’istituto;<br />

c) volume delle entrate e delle uscite finanziarie di carattere<br />

ordinario (17) .<br />

I direttori generali, ove particolari esigenze di servizio lo


16 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

richiedano, sono tenuti a protrarre le prestazioni giornaliere<br />

di servizio anche oltre l’orario ordinario, senza<br />

diritto al compenso per lavoro straordinario.<br />

Nella prima applicazione della presente legge, il provvedimento<br />

di cui al primo comma, è emanato entro un<br />

mese dall’entrata in vigore della legge stessa (18) .<br />

(17) Vedi, anche, il D.P.C.M. 4 giugno 2004 e il D.P.C.M.<br />

6 aprile 2006.<br />

(18) Vedi il D.P.C.M. 12 settembre 1975.<br />

21. Passaggio di qualifica.<br />

Salve le disposizioni di cui al quinto comma dell’articolo<br />

16, il passaggio di qualifica del personale è consentito,<br />

nei limiti e con le modalità di cui ai successivi commi,<br />

nell’ambito dei ruoli amministrativi e tecnici.<br />

A tal fine i bandi di concorso di cui all’articolo 5 riservano<br />

il 20 per cento dei posti messi a concorso al personale<br />

della qualifica immediatamente inferiore dello stesso<br />

ruolo che sia in possesso del titolo di studio e delle eventuali<br />

specializzazioni richieste dal bando.<br />

Si prescinde dal possesso dei predetti titoli di studio e<br />

delle eventuali specializzazioni richieste dal bando.<br />

Si prescinde dal possesso dei predetti titoli di studio e<br />

specializzazioni per i ruoli amministrativi, nei riguardi<br />

del personale che abbia prestato nella qualifica immediatamente<br />

inferiore almeno quattro anni di servizio e<br />

risulti in possesso di idonei requisiti in conformità dei<br />

regolamenti degli enti e non sia incorso in alcuna delle<br />

sanzioni disciplinari di cui all’articolo 11. Le norme di cui<br />

sopra si applicano anche ai ruoli tecnici limitatamente<br />

alle qualifiche per le quali non si richiede il diploma di<br />

laurea.<br />

I posti di cui al secondo comma che rimangono scoperti<br />

per mancanza di concorrenti o per inidoneità dei medesimi<br />

sono conferiti ai concorrenti esterni secondo l’ordine<br />

della graduatoria di merito risultante dal concorso.<br />

22. Passaggi di livello nella dirigenza.<br />

Il passaggio da un livello inferiore ad uno superiore nell’ambito<br />

della dirigenza è deciso dal consiglio d’amministrazione,<br />

sentita la commissione del personale, ogni<br />

volta che si verifichi una vacanza di posti, secondo i criteri<br />

stabiliti dai regolamenti organici degli enti e non<br />

può comunque avvenire in mancanza di una permanenza<br />

di almeno un triennio nel livello immediatamente inferiore.<br />

23. Commissione del personale.<br />

Presso ogni ente è costituita una commissione del personale<br />

presieduta dal presidente dell’ente, o, per sua<br />

delega, da un membro del consiglio di amministrazione<br />

e composta da dipendenti del l’ente per metà nominati<br />

dall’ente ivi compreso il direttore generale e per metà<br />

eletti da tutto il personale, secondo le norme previste<br />

dagli accordi sindacali di cui al successivo articolo 28,<br />

ultimo comma.<br />

La commissione del personale esprime pareri e formula<br />

proposte sulla formazione e modificazione dei regolamenti<br />

organici, sull’organizzazione amministrativa, sull’impiego<br />

del personale, sulla costituzione dei gruppi di<br />

lavoro, sul passaggio del personale da una funzione ad<br />

altra equivalente nell’ambito della medesima qualifica<br />

ed è sentita sui trasferimenti, sui provvedimenti di cessazione<br />

del servizio non conseguenti al raggiungimento<br />

del limite di età, sulle proposte di stanziamento di bilancio<br />

ed in genere su tutti i provvedimenti che riguardano<br />

il personale (19) .<br />

(19) Per la disapplicazione delle norme contenute nel<br />

presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale<br />

e dirigenziale degli Enti pubblici non economici<br />

e delle Istituzioni ed enti di ricerca, vedi gli allegati A e B<br />

al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.<br />

24. Gruppi di lavoro.<br />

Nell’ambito degli uffici centrali e periferici possono essere<br />

temporaneamente istituiti, sentita la commissione<br />

del personale, gruppi di lavoro cui vengono attribuiti la<br />

promozione e lo studio di progetti speciali o la trattazione<br />

di materie e di affari omogenei.<br />

Al gruppo di lavoro partecipano, senza diritto a particolari<br />

compensi, dipendenti appartenenti alla stessa qualifica<br />

o a diverse qualifiche e ruoli allo scopo d’integrare le<br />

differenti competenze professionali.<br />

I responsabili dei servizi e degli uffici sono riuniti periodicamente<br />

in una conferenza presieduta dal direttore<br />

generale, per esprimere pareri sull’azione amministrativa<br />

e formulare proposte sui provvedimenti da adottare<br />

per semplificare le procedure, per ridurre il costo dei<br />

servizi, per predisporre gli strumenti idonei ad acquisire<br />

il parere dei rappresentanti degli utenti dei servizi dell’ente.<br />

25. Adeguamento dei regolamenti organici degli enti.<br />

Ciascun ente, sentite le organizzazioni sindacali di categoria,<br />

dovrà provvedere con apposita delibera ad ordinare<br />

i propri servizi, ad adottare o modificare il regolamento<br />

organico del personale, in conformità della<br />

presente legge, entro sei mesi dall’approvazione degli<br />

accordi sindacali di cui all’articolo 28, ultimo comma.<br />

Tale delibera, soggetta ad approvazione secondo i criteri<br />

del successivo articolo 29, dovrà definire, tenuto conto<br />

delle caratteristiche ed esigenze di ciascun ente, la consistenza<br />

organica di ciascun ruolo e qualifica e, in base<br />

alle attribuzioni funzionali di ciascun ufficio, il numero<br />

dei dirigenti e degli addetti all’ufficio stesso.<br />

Scaduto infruttuosamente il termine di cui al primo<br />

comma, ai relativi adempimenti provvede il Presidente<br />

del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro vigilante<br />

e con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni<br />

sindacali di categoria.<br />

26. Disciplina del trattamento economico.<br />

Il trattamento economico di attività, ivi compresa la<br />

determinazione delle classi di stipendio e gli scatti di


A. LEGGI, ATTI E PARERI RELATIVI AL <strong>CAI</strong><br />

anzianità, la determinazione dello stato giuridico per<br />

la parte non prevista dalla presente legge e non demandata<br />

ai regolamenti organici degli enti, nonché la determinazione<br />

delle modalità di elezione delle commissioni<br />

del personale entro i limiti stabiliti dalla presente legge,<br />

sono regolati per la generalità dei dipendenti degli enti<br />

mediante decreto del Presidente della Repubblica emesso<br />

a seguito delle ipotesi d’accordo sindacale di cui al<br />

successivo articolo 28.<br />

Il trattamento economico è determinato nei limiti di cui<br />

al precedente articolo 20 e deve ispirarsi a norme di chiarezza<br />

in modo che ai dipendenti degli enti sia assicurata<br />

parità di trattamento economico e parità di qualifica indipendentemente<br />

dall’amministrazione di appartenenza<br />

ed in modo da essere finalizzato al perseguimento di una<br />

progressiva perequazione delle condizioni giuridiche ed<br />

economiche di tutti i dipendenti pubblici.<br />

Al personale contemplato dalla presente legge non possono<br />

essere attribuiti trattamenti economici accessori<br />

ovvero trattamenti integrativi relativi a singoli enti o di<br />

categorie di enti all’infuori delle quote di aggiunta di famiglia<br />

e dell’indennità integrativa speciale nella misura<br />

e con le forme vigenti per il personale civile dello Stato.<br />

Gli accordi sindacali prevederanno la misura percentuale<br />

della partecipazione degli appartenenti al ruolo professionale,<br />

per l’attività da essi svolta, alle competenze e<br />

agli onorari giudizialmente liquidati a favore dell’ente.<br />

Gli accordi di cui alla presente legge si rinnovano ogni<br />

tre anni (20) .<br />

(20) La Corte costituzionale, con sentenza 5-19 maggio<br />

1993, n. 243 (Gazz. Uff. 26 maggio 1993, n. 22 - Serie<br />

speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del<br />

combinato disposto dell’art. 1, terzo comma, lettere b)<br />

e c), della L. 27 maggio 1959, n. 324, con gli articoli 13 e<br />

26 della L. 20 marzo 1975, n. 70, nella parte in cui non<br />

prevedono, per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati,<br />

meccanismi legislativi di computo dell’indennità<br />

integrativa speciale secondo i princìpi ed i tempi indicati<br />

in motivazione.<br />

27. Delegazione degli enti.<br />

Per la definizione delle ipotesi di accordo sindacale di<br />

cui al successivo articolo è istituita una delegazione degli<br />

enti, di cui alla tabella allegata, composta da presidenti<br />

di ente ciascuno in rappresentanza degli enti appartenenti<br />

alla stessa categoria, secondo la classificazione<br />

risultante dall’articolo 20.<br />

Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, non<br />

oltre il novantesimo giorno precedente la scadenza del<br />

termine triennale, di cui all’ultimo comma dell’articolo<br />

precedente, a nominare, con proprio decreto, la delegazione<br />

degli enti su designazione dei presidenti degli enti<br />

rappresentati.<br />

Per la nomina della prima delegazione si prescinde dalla<br />

designazione. Il relativo decreto dovrà essere emanato<br />

entro 45 giorni dall’entrata in vigore dalla presente legge.<br />

La prima delegazione stabilirà le norme per la designa-<br />

17<br />

zione da parte di ciascun gruppo del presidente di ente<br />

cui è affidata la propria rappresentanza, nonché le disposizioni<br />

per il funzionamento della delegazione, per il suo<br />

rinnovo, per la sostituzione di ciascun componente.<br />

Ferma restando l’unicità della contrattazione nazionale,<br />

per l’esame preliminare delle situazioni particolari e<br />

specifiche di ciascuna categoria di enti, la delegazione<br />

può articolarsi in altrettante sottodelegazioni (21) .<br />

(21) Per la disapplicazione delle norme contenute nel<br />

presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale<br />

degli Enti pubblici non economici, vedi l’allegato<br />

A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.<br />

28. Accordi sindacali.<br />

Alle trattative fra la delegazione degli enti e le organizzazioni<br />

sindacali maggiormente rappresentative su base<br />

nazionale dei lavoratori dipendenti partecipano osservatori<br />

del Governo.<br />

L’ipotesi di accordo raggiunta è comunicata, entro 15<br />

giorni, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri<br />

per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro.<br />

Entro lo stesso termine le organizzazioni sindacali dissenzienti<br />

dall’ipotesi di accordo o non rappresentate<br />

nella delegazione delle organizzazioni sindacali di cui<br />

al primo comma, possono trasmettere al Presidente del<br />

Consiglio dei Ministri ed ai Ministri per il lavoro e la previdenza<br />

sociale e per il tesoro le loro osservazioni sulla<br />

materia dell’ipotesi di accordo sindacale.<br />

Entro i successivi trenta giorni il Consiglio dei Ministri<br />

approva la disciplina contenuta nell’ipotesi di accordo o<br />

nega l’approvazione.<br />

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta<br />

del Presidente del Consiglio dei Ministri, è emanata<br />

la disciplina contenuta nell’ipotesi di accordo, la quale<br />

entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione<br />

del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale e<br />

rimane in vigore fino alla data di pubblicazione del decreto<br />

che approva la nuova disciplina (22) .<br />

(22) Per la disapplicazione delle norme contenute nel<br />

presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale<br />

degli Enti pubblici non economici, vedi l’allegato<br />

A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.<br />

29. Controllo sulle delibere degli enti.<br />

Le delibere con cui gli enti adottano o modificano il regolamento<br />

organico, definiscono o modificano la consistenza<br />

organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti<br />

degli uffici e degli addetti agli uffici stessi, sono rimesse<br />

a mezzo di raccomandata per l’approvazione al Ministero<br />

cui compete la vigilanza sull’ente e al Ministero del tesoro.<br />

Alla stessa approvazione sono soggette le delibere con le<br />

quali si provvede ad aumentare o modificare gli stanziamenti<br />

relativi a spese generali e di personale in conformità<br />

degli accordi sindacali approvati dal Governo.<br />

Per le delibere di cui al primo comma dell’articolo 25 è<br />

richiesta, per la parte riguardante l’ordinamento dei ser-


18 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

vizi anche il concerto del Presidente del Consiglio dei<br />

Ministri. A tal fine le suddette delibere sono rimesse,<br />

ai sensi del comma precedente, anche al Presidente del<br />

Consiglio dei Ministri.<br />

Entro novanta giorni dalla data in cui la deliberazione<br />

risulta pervenuta, il Ministro cui compete la vigilanza,<br />

di concerto con il Ministro per il tesoro, l’approva o la<br />

restituisce all’ente con motivati rilievi per il riesame da<br />

parte dell’organo deliberante. Per i rilievi riguardanti<br />

vizi di legittimità devono essere espressamente indicate<br />

le norme che si ritengono violate anche con riferimento<br />

ai principi generali dell’ordinamento giuridico.<br />

I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente<br />

dell’organo interno di controllo dell’ente.<br />

Trascorso il termine di novanta giorni la delibera non<br />

restituita diventa esecutiva.<br />

Le delibere diventano comunque esecutive, qualora, nonostante<br />

i rilievi, siano motivatamente confermate con<br />

nuova deliberazione degli organi amministrativi dell’ente,<br />

sempreché i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità<br />

e alla consistenza degli organici.<br />

Nel caso di ripetute e gravi inosservanze da parte dell’ente<br />

delle disposizioni contenute nel presente articolo,<br />

il Ministero vigilante può procedere allo scioglimento<br />

del consiglio di amministrazione dell’ente stesso, se direttamente<br />

competente, o, in caso diverso, proporne lo<br />

scioglimento.<br />

30. Controllo sui bilanci di previsione.<br />

Gli enti disciplinati dalla presente legge sono tenuti ogni<br />

anno a compilare un bilancio di previsione ed un conto<br />

consuntivo, secondo norme uniformi di classificazione<br />

delle entrate e delle spese, da emanarsi con decreto del<br />

Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro<br />

per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,<br />

entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente<br />

legge (23) .<br />

Con lo stesso decreto sono approvate norme di amministrazioni<br />

e contabilità degli enti pubblici.<br />

Entro dieci giorni dalla delibera di approvazione ciascun<br />

ente provvede alla trasmissione al Ministero vigilante e<br />

al Ministero del tesoro del bilancio di previsione con allegata<br />

la pianta organica vigente comprendente la consistenza<br />

numerica del personale di ciascuna qualifica.<br />

Restano ferme le norme in vigore sull’approvazione dei<br />

bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli enti da<br />

parte dei Ministeri vigilanti.<br />

Ogni anno entro il 31 del mese di luglio, ciascun Ministero<br />

trasmette al Parlamento una relazione sull’attività<br />

svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli<br />

organici degli enti sottoposti alla sua vigilanza con allegati<br />

i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche<br />

e i conti consuntivi dell’esercizio precedente.<br />

Tutti gli enti disciplinati dalla presente legge sono sottoposti<br />

al controllo della Corte dei conti, secondo le norme<br />

contenute nella legge 21 marzo 1958, n. 259 .<br />

(23) Vedi il D.P.R. 24 gennaio 1978, n. 84.<br />

31. Diritti acquisiti.<br />

Il primo accordo sindacale concluso ai sensi della presente<br />

legge dovrà fare salvi gli eventuali trattamenti di<br />

miglior favore fruiti dal personale alla data di entrata in<br />

vigore della nuova disciplina.<br />

32. Disposizioni sui membri dei consigli di amministrazione.<br />

I membri dei consigli di amministrazione degli enti pubblici<br />

previsti nel; la presente legge durano in carica per il<br />

tempo previsto nelle leggi istitutive, nei regolamenti o negli<br />

statuti e possono essere confermati una sola volta (24) .<br />

I membri dei consigli di amministrazione possono essere<br />

revocati con le stesse modalità previste per la loro<br />

nomina.<br />

Le indennità di carica previste per gli amministratori<br />

sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica,<br />

su proposta del Ministro che esercita la vigilanza,<br />

d’intesa con il Ministro per il tesoro, previa deliberazione<br />

del Consiglio dei Ministri. Tale decreto è pubblicato<br />

nella Gazzetta Ufficiale.<br />

Dei consigli di amministrazione non possono far parte a<br />

nessun titolo, i magistrati ordinari e quelli amministrativi<br />

e contabili.<br />

(24) L’articolo unico, L. 8 luglio 1977, n. 406 (Gazz.<br />

Uff. 23 luglio 1977, n. 201) sostituito dall’articolo unico,<br />

L. 25 agosto 1982, n. 621 (Gazz. Uff. 31 agosto 1982, n.<br />

239), ha così disposto: «Art. unico. La disciplina stabilita<br />

all’art. 32, primo comma, L. 20 marzo 1975, n. 70,<br />

non opera nei confronti dei componenti dei consigli di<br />

amministrazione degli enti pubblici, per i quali le leggi<br />

istitutive, i regolamenti o gli statuti prevedano l’elezione<br />

degli amministratori da parte degli iscritti, soci od associati,<br />

tanto in forma diretta quanto attraverso elezione<br />

di secondo grado».<br />

33. Nomine governative.<br />

Quando la nomina dei presidenti e dei membri dei consigli<br />

di amministrazione degli enti pubblici previsti nella<br />

presente legge rientra nella competenza dei Ministri e<br />

del Consiglio dei Ministri, di essa deve essere data comunicazione<br />

ufficiale alle Camere contenente l’esposizione<br />

dei motivi che giustificano la scelta e una biografia delle<br />

persone proposte con l’indicazione degli altri incarichi<br />

che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.<br />

34. Pubblicazione delle delibere.<br />

Le deliberazioni dei consigli di amministrazione devono<br />

essere pubblicate, salvo che tale pubblicazione possa recare<br />

danno all’ente o ai terzi, a cura del direttore generale<br />

e del direttore della sede su apposito albo da istituire<br />

presso la sede centrale e le sedi periferiche degli enti per<br />

un periodo non inferiore a quindici giorni.<br />

35. Enti dipendenti dalle regioni.<br />

Fermi restando i poteri di costituzione, soppressione e


A. LEGGI, ATTI E PARERI RELATIVI AL <strong>CAI</strong><br />

fusione degli enti pubblici operanti nelle materie attribuite<br />

alla loro competenza secondo l’articolo 117 della<br />

Costituzione, le regioni, che non hanno nella materia<br />

competenza legislativa primaria, disciplinano con proprie<br />

leggi, nell’ambito dei principi fondamentali stabiliti<br />

dalla presente legge, lo stato giuridico, il trattamento<br />

economico e l’indennità di fine servizio del personale<br />

degli enti pubblici sottoposti al loro controllo o alla loro<br />

vigilanza.<br />

36. Personale a contratto degli enti di ricerca.<br />

Per particolari esigenze della ricerca scientifica, il Consiglio<br />

nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale<br />

per l’energia nucleare, l’Istituto nazionale di geofisica<br />

e l’Istituto nazionale di fisica nucleare hanno facoltà di<br />

assumere personale di ricerca avanzata anche di cittadinanza<br />

straniera, con contratto a termine di durata non<br />

superiore a cinque anni (25) .<br />

In relazione a singoli programmi di ricerca e per l’intera<br />

durata del programma è consentita, inoltre, l’assunzione<br />

a contratto anche di personale di ricerca e di personale<br />

tecnico altamente specializzato.<br />

Il personale a contratto in servizio presso gli enti predetti,<br />

alla data di entrata in vigore della presente legge,<br />

è inquadrato nei ruoli organici, purché in possesso alla<br />

data dell’inquadramento dei prescritti titoli e requisiti<br />

previo giudizio favorevole dell’organo preposto all’amministrazione<br />

del personale. Il servizio precedente è valutato<br />

ai fini degli aumenti periodici di stipendio.<br />

Il personale predetto che pur dichiarato meritevole non<br />

trovi sistemazione in ruolo per mancanza di posti è trattenuto<br />

in servizio a tempo indeterminato e con il trattamento<br />

previsto per la corrispondente qualifica di ruolo.<br />

Il servizio precedente è valutato ai fini degli aumenti periodici<br />

di stipendio.<br />

Sono abrogati l’articolo 17 del decreto legislativo luogotenenziale<br />

1° marzo 1945, n. 82 , e l’art. 14 della L. 15 dicembre<br />

1971, n. 1240 (26) .<br />

(25) Comma così sostituito dall’art. 34 bis, D.L. 18 settembre<br />

1976, n. 648.<br />

(26) Per la disapplicazione delle norme contenute nel<br />

presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale<br />

delle Istituzioni ed enti di ricerca, vedi l’allegato<br />

A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.<br />

37. Dotazioni organiche del CNR.<br />

Sono abrogate le vigenti disposizioni di legge che fissano<br />

i ruoli organici del personale del Consiglio nazionale<br />

delle ricerche.<br />

Alla determinazione di tali ruoli si provvede con il regolamento<br />

organico da emanare dal predetto ente ai sensi<br />

del precedente articolo 29.<br />

38. Ruoli e qualifiche.<br />

Per gli enti inclusi nella categoria della ricerca scientifica<br />

il ruolo tecnico e quello professionale possono essere<br />

unificati in un ruolo unico comprendente quattro qua-<br />

19<br />

lifiche funzionali corrispondenti ai titoli di studio e di<br />

specializzazione professionale.<br />

I ricercatori dipendenti dagli enti suddetti sono inquadrati,<br />

salvo che non sia diversamente disposto dalle leggi<br />

vigenti, nel ruolo professionale.<br />

39. Consultazione del personale.<br />

Negli enti inclusi nella categoria della ricerca scientifica,<br />

il consiglio di amministrazione o gli organi amministrativi<br />

competenti prima di deliberare sui programmi<br />

di attività e sugli indirizzi finanziari ed organizzativi per<br />

l’attuazione dei programmi medesimi, devono sentire il<br />

parere di una commissione, eletta dal personale addetto<br />

alla ricerca, secondo le norme fissate dai rispettivi regolamenti<br />

(27) .<br />

(27) Per la disapplicazione delle norme contenute nel<br />

presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale<br />

e dirigenziale delle Istituzioni ed enti di ricerca,<br />

vedi l’allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.<br />

40. Personale comandato.<br />

Il personale degli enti di cui all’articolo 36 può essere<br />

comandato, nell’interesse e nell’ambito dei compiti istituzionali<br />

dell’ente di appartenenza, a prestare servizio<br />

presso amministrazioni pubbliche, università italiane o<br />

straniere, centri, istituti o laboratori nazionali, internazionali<br />

o stranieri od altri organismi di ricerca, previo<br />

consenso o su richiesta di dette amministrazioni.<br />

Nel caso che il comando sia disposto su richiesta dell’amministrazione<br />

di destinazione il trattamento economico<br />

dovrà essere interamente a carico dell’ente medesimo.<br />

41. Abrogazione di norme incompatibili.<br />

Nei riguardi degli enti compresi nella tabella allegata,<br />

cessano di avere efficacia con la decorrenza di cui al successivo<br />

articolo 45 le seguenti disposizioni:<br />

articolo 2 del regio decreto-legge 13 novembre 1924,<br />

n. 1825 , convertito con legge 18 marzo 1926, n. 562;<br />

articolo 8 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n.<br />

1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, modificato<br />

dall’articolo 2 della legge 12 novembre 1964, n.<br />

1242, salvo per quanto riguarda l’iscrizione del personale<br />

alla cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti<br />

locali;<br />

articolo 14, commi quarto e quinto, del decreto legislativo<br />

luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 ;<br />

articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio<br />

dello Stato 5 agosto 1947, n. 778 (28) , convertito nella<br />

legge 20 ottobre 1951, n. 1349;<br />

articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 901 , per quanto<br />

in contrasto con la presente legge;<br />

articoli 2 e 3 della legge 29 maggio 1967, n. 337 ;<br />

legge 20 febbraio 1968, n. 100 ;<br />

legge 30 giugno 1971, n. 518 ;<br />

legge 15 novembre 1973, n. 732 ;<br />

articolo 26 della legge 18 dicembre 1973, numero<br />

836;


20 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

ogni altra norma che risulti incompatibile od in contrasto<br />

con le disposizioni contenute nella presente legge.<br />

Le norme sopra elencate cessano inoltre di avere efficacia<br />

nei riguardi degli enti confermati mediante i decreti<br />

di cui all’articolo 3 a decorrere dalla data di entrata in<br />

vigore del rispettivo decreto, e sono abrogate alla scadenza<br />

del triennio di cui al predetto articolo 3.<br />

(28) Recante norme per l’aggiornamento del trattamento<br />

economico dei dipendenti statali, degli enti locali e in<br />

genere di enti pubblici.<br />

42. Copertura finanziaria.<br />

Ai fini della concessione degli eventuali miglioramenti<br />

retributivi derivanti dall’applicazione del trattamento<br />

economico stabilito ai sensi del precedente articolo 26,<br />

gli enti interessati assumeranno o promuoveranno adeguate<br />

misure atte a realizzare la necessaria copertura<br />

finanziaria.<br />

43. Disposizione transitoria.<br />

Nei primi sette anni dall’entrata in vigore della presente<br />

legge i posti vacanti negli organici degli enti di cui all’ultimo<br />

comma dell’articolo 1 sono per la metà coperti<br />

esclusivamente con i trasferimenti previsti dal precedente<br />

articolo 2 e con concorsi riservati ai dipendenti<br />

non di ruolo eventualmente assunti dagli enti stessi anteriormente<br />

al 31 dicembre 1974.<br />

La disposizione del comma precedente non si applica<br />

per il personale di ricerca degli enti di ricerca e sperimentazione.<br />

44. Per provvedere alle spese per il funzionamento del<br />

comitato per l’indagine di cui al precedente articolo 3, è<br />

autorizzata la spesa di lire 20 milioni per ciascuno degli<br />

anni 1975, 1976 e 1977.<br />

All’onere relativo all’anno 1975 si provvede con corrispondente<br />

riduzione del capitolo 6856 dello stato di<br />

previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’anno<br />

medesimo.<br />

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con<br />

propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.<br />

45. Decorrenza.<br />

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a<br />

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.<br />

Il primo accordo sindacale concluso ai sensi della presente<br />

legge ha effetto dal 1° ottobre 1973.<br />

Per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore<br />

della presente legge e quella di approvazione dell’accordo<br />

sindacale, di cui al comma precedente, continuano<br />

ad applicarsi le norme regolamentari ed i trattamenti<br />

economici vigenti.<br />

Tabella (29)<br />

I. - ENTI CHE GESTISCONO FORME OBBLIGATORIE DI<br />

PREVIDENZA E ASSISTENZA<br />

Cassa nazionale del notariato.<br />

Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali<br />

(INADEL).<br />

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).<br />

Istituto nazionale assicurazione contro le malattie<br />

(INAM).<br />

Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni<br />

sul lavoro (INAIL).<br />

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti<br />

statali (ENPAS).<br />

Ente nazionale di previdenza dipendenti enti di diritto<br />

pubblico (ENPDEDP).<br />

Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercio<br />

(ENASARCO).<br />

Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) (30) .<br />

Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani<br />

(INPGI).<br />

Federazione nazionale casse mutue malattia per i coltivatori<br />

diretti e casse mutue provinciali.<br />

Federazione nazionale casse mutue di malattia per gli<br />

artigiani e casse mutue provinciali.<br />

Federazione nazionale casse mutue di malattia per gli<br />

esercenti attività commerciali e casse mutue provinciali.<br />

Istituto nazionale previdenza dirigenti aziende industriali<br />

(INPDAI).<br />

Ente nazionale previdenza ed assistenza farmacisti<br />

(ENPAF).<br />

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici<br />

(ENPAM).<br />

Ente nazionale previdenza ed assistenza per i lavoratori<br />

dello spettacolo (ENPALS).<br />

Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari<br />

(ENPAV).<br />

Ente nazionale previdenza ed assistenza per gli impiegati<br />

dell’agricoltura (ENPAIA).<br />

Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le<br />

ostetriche (ENPAO).<br />

Cassa marittima adriatica.<br />

Cassa marittima tirrena.<br />

Cassa marittima meridionale.<br />

Cassa nazionale previdenza ed assistenza ingegneri<br />

ed architetti.<br />

Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore<br />

dei geometri.<br />

Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore<br />

dei ragionieri.<br />

Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore<br />

degli avvocati.<br />

Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore<br />

dei dottori commercialisti.<br />

Opera previdenza assistenza ferrovieri dello Stato<br />

(OPAFS).<br />

Istituto postelegrafonici.<br />

Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani<br />

(ENAOLI).<br />

Opera nazionale pensionati d’Italia (ONPI).<br />

Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del la-


A. LEGGI, ATTI E PARERI RELATIVI AL <strong>CAI</strong><br />

voro (ANMIL).<br />

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti<br />

del lavoro.<br />

(29) Vedi, anche, il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, che ha<br />

inserito nella Tab. B l’INPDAP.<br />

(30) Con decorrenza 1° luglio 1995 il servizio per i contributi<br />

agricoli unificati (SCAU) è soppresso e le funzioni<br />

ed il personale sono trasferiti all’Istituto nazionale della<br />

previdenza sociale (INPS) e all’Istituto nazionale per gli<br />

infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze,<br />

per effetto dell’art. 19, L. 23 dicembre 1994, n.<br />

724.<br />

II. - ENTI DI ASSISTENZA GENERICA<br />

Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG).<br />

Unione italiana ciechi (UIC).<br />

Associazione nazionale vittime civili di guerra.<br />

Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti<br />

(ENS).<br />

Ente nazionale protezione animali (ENPA).<br />

Istituto nazionale «Giuseppe Kirner» per l’assistenza<br />

ai professori di scuola media.<br />

Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM).<br />

Associazione italiana della Croce Rossa (CRI).<br />

Opera nazionale maternità ed infanzia (ONMI).<br />

Lega italiana per la lotta contro i tumori.<br />

Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS).<br />

Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra<br />

(ANMIG).<br />

Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in<br />

guerra (ANFCDG).<br />

III. - ENTI DI PROMOZIONE ECONOMICA<br />

Ente nazionale cellulosa e carta.<br />

Istituto nazionale conserve alimentari.<br />

Ente nazionale per l’artigianato e le piccole industrie<br />

(ENAPI).<br />

Ente italiano della moda - Torino.<br />

Opera nazionale combattenti (ONC).<br />

Ente di assistenza utenti motori agricoli (UMA).<br />

Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).<br />

Ente nazionale italiano turismo (ENIT).<br />

IV. - ENTI PREPOSTI A SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE<br />

Consorzio dell’Adda (31) .<br />

Consorzio dell’Oglio (32) .<br />

Consorzio del Ticino (33) .<br />

Ente autonomo parco nazionale d’Abruzzo.<br />

Ente parco nazionale Gran Paradiso.<br />

Associazione nazionale per il controllo della combustione<br />

(ANCC).<br />

Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI).<br />

[Ente autonomo acquedotto Pugliese] (34) .<br />

Ente acquedotti siciliani.<br />

Registro aeronautico italiano.<br />

Automobil club d’Italia (ACI).<br />

Lega navale italiana.<br />

21<br />

Ente autonomo del Flumendosa.<br />

Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi (35) .<br />

Ente parco nazionale del Pollino (36) .<br />

Ente parco nazionale della Val Grande (37) .<br />

Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi (38) .<br />

Ente parco nazionale dei Monti Sibillini (39) .<br />

Ente parco nazionale della Maiella (40) .<br />

Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della<br />

Laga (41) .<br />

Ente parco nazionale del Vesuvio (42) .<br />

Ente parco nazionale del Gargano (43) .<br />

Ente parco nazionale dell’Arcipelago de La Maddalena<br />

(44) .<br />

Ente parco nazionale dell’Aspromonte (45) .<br />

Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano (46) .<br />

Ente parco nazionale dell’arcipelago Toscano (47) .<br />

Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) (48) .<br />

Ente parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu<br />

(49) .<br />

Ente parco nazionale delle Cinque Terre (50) .<br />

Ente parco nazionale della Sila (51) .<br />

Ente parco nazionale dell’Alta Murgia (52) .<br />

Ente parco nazionale del Circeo (53) .<br />

(31) Ente inserito con D.P.R. 1° aprile 1978, n. 532 (Gazz.<br />

Uff. 15 settembre 1978, n. 259).<br />

(32) Ente inserito con D.P.R. 1° aprile 1978, n. 532 (Gazz.<br />

Uff. 15 settembre 1978, n. 259).<br />

(33) Ente inserito con D.P.R. 1° aprile 1978, n. 532 (Gazz.<br />

Uff. 15 settembre 1978, n. 259).<br />

(34) Eliminato dall’art. 8, D.Lgs. 11 maggio 1999, n.<br />

141.<br />

(35) Ente inserito dall’art. 1, D.P.R. 12 luglio 1993.<br />

(36) Ente inserito dall’art. 1, D.P.R. 15 novembre 1993.<br />

(37) Ente inserito dall’art. 1, D.P.R. 23 novembre 1993.<br />

(38) Ente inserito dall’art. 1, D.P.R. 12 luglio 1993.<br />

(39) Ente inserito dall’art. 1, D.P.R. 6 agosto 1993.<br />

(40) Ente inserito dall’art. 1, D.P.R. 5 giugno 1995.<br />

(41) Ente inserito dall’art. 1, D.P.R. 5 giugno 1995.<br />

(42) Ente inserito dall’art. 1, D.P.R. 5 giugno 1995.<br />

(43) Ente inserito dall’art. 1, D.P.R. 5 giugno 1995.<br />

(44) Ente inserito dall’art. 1, D.P.R. 17 maggio 1996.<br />

(45) Ente inserito dall’art. 1, D.P.R. 14 gennaio 1994.<br />

(46) Ente inserito dall’art. 1, D.P.R. 5 giugno 1995.<br />

(47) Ente inserito dall’art. 1, D.P.R. 22 luglio 1996.<br />

(48) Aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250.<br />

(49) Ente inserito dall’art. 1, D.P.R. 30 marzo 1998.<br />

(50) Ente inserito dall’art. 1, D.P.R. 6 ottobre 1999.<br />

(51) Ente inserito dall’art. 1, D.P.R. 14 novembre 2002.<br />

(52) Ente inserito dall’art. 1, D.P.R. 10 marzo 2004.<br />

(53) Ente inserito dall’art. 1, D.P.R. 4 aprile 2005.<br />

V. - ENTI PREPOSTI AD ATTIVITÀ SPORTIVE,<br />

TURISTICHE E DEL TEMPO LIBERO<br />

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).<br />

Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL).<br />

Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).<br />

<strong>Club</strong> alpino italiano.


22 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

VI. - ENTI SCIENTIFICI DI RICERCA<br />

E SPERIMENTAZIONE (54)<br />

Istituto nazionale per lo studio della congiuntura<br />

(ISCO) (55) .<br />

Istituto di studi per la programmazione economica<br />

(ISPE) (56) .<br />

Istituto nazionale di geofisica.<br />

Istituto nazionale di fisica nucleare.<br />

Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris»<br />

Torino.<br />

Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura<br />

navale (vasca navale).<br />

Comitato nazionale per l’energia nucleare (CNEN).<br />

Istituto nazionale della nutrizione.<br />

Istituto nazionale economia agraria (INEA).<br />

Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).<br />

Istituto nazionale di ottica - Firenze.<br />

(54) L’art. 1, L. 5 maggio 1976, n. 257 ha aggiunto nella<br />

presente tabella l’Istituto nazionale di alta matematica<br />

«Francesco Severi». Successivamente la L. 20 novembre<br />

1982, n. 886, ha incluso nella tab. VI la Stazione zoologica<br />

«Antonio Dohrn».<br />

(55) Il D.P.R. 28 settembre 1998, n. 374, ha soppresso<br />

l’ISCO e l’ISPE istituendo, al loro posto, l’ISAE (Istituto<br />

di studi e analisi economica).<br />

(56) Il D.P.R. 28 settembre 1998, n. 374, ha soppresso<br />

l’ISCO e l’ISPE istituendo, al loro posto, l’ISAE (Istituto<br />

di studi e analisi economica).<br />

VII. - ENTI CULTURALI<br />

E DI PROMOZIONE ARTISTICA (57)<br />

Centro sperimentale di cinematografia.<br />

Ente teatrale italiano.<br />

Ente autonomo «Esposizione triennale internazionale<br />

delle arti decorative ed industriali moderne e dell’architettura<br />

moderna» in Milano.<br />

Ente autonomo esposizione quadriennale d’arte di<br />

Roma.<br />

Ente autonomo «La Biennale di Venezia».<br />

Ente per il museo nazionale della scienza e della tecnica<br />

«Leonardo da Vinci» in Milano.<br />

Accademia nazionale dei Lincei.<br />

Istituto italiano di medicina sociale.<br />

(57) L’art. 3, L. 25 novembre 1995, n. 505 ha aggiunto<br />

nella presente tabella l’Istituto italiano per l’Africa e<br />

l’Oriente (Is.I.A.O.).<br />

Parere del Consiglio di Stato 1169/1976 sulla natura<br />

giuridica delle Sezioni del <strong>Club</strong> alpino italiano<br />

Sezioni del <strong>Club</strong> alpino italiano<br />

Quesito concernente la natura giuridica<br />

Vista la relazione n. 2645/TS/3/NC in data 7 maggio<br />

1976, con la quale il Ministero del turismo e dello spettacolo<br />

– Direzione generale del turismo – chiede il parere<br />

sull’affare suindicato;<br />

Esaminato gli atti ed udito il relatore;<br />

Premesso:<br />

il Ministero riferente – premesso che il <strong>Club</strong> alpino italiano,<br />

fondato a Torino nel 1863, è stato riconosciuto<br />

con decreto del Capo del governo del 17 settembre 1931<br />

ed è stato riordinato con la legge 26 gennaio 1963, n. 91<br />

– pone il quesito relativo alla natura giuridica del club<br />

stesso e delle sezioni nelle quali esso si articola.<br />

Al riguardo, il Ministero ritiene che il <strong>Club</strong> abbia natura<br />

pubblicistica e che le sezioni siano da considerare alla<br />

stregua di autonome associazioni private.<br />

Considerato:<br />

Come è stato più volte ritenuto dal Consiglio di Stato,<br />

per determinare la natura pubblica o privata di un ente è<br />

necessario tener conto dell’origine, dell’organizzazione,<br />

dei fini dell’ente e del carattere più o meno penetrante<br />

dei controlli su di esso esercitati dallo Stato, avvertendo<br />

che non tanto la contemporanea sussistenza di tutti gli<br />

elementi pubblicistici o la loro assenza è necessaria perché<br />

si abbia rispettivamente un ente pubblico o privato,<br />

ma piuttosto la prevalenza degli uni o degli altri.<br />

Con riguardo al <strong>Club</strong> alpino italiano, va tenuta presente,<br />

particolarmente, la legge 26 gennaio 1963, n. 91, la quale<br />

ha precisato la natura di persona giuridica del C.A.I.<br />

sottoponendolo alla vigilanza del Ministero del turismo<br />

e dello spettacolo; ha immesso nel Consiglio centrale,<br />

statutariamente previsto, un ufficiale superiore delle<br />

truppe alpine e cinque funzionari dello Stato in rappresentanza<br />

dei Ministeri del turismo, interno, tesoro, pubblica<br />

istruzione ed agricoltura e foreste, e nel Collegio<br />

dei revisori due funzionari, designati, rispettivamente,<br />

dal Ministero del turismo e da quello del tesoro; ha equiparato<br />

il C.A.I. agli effetti tributari, alle amministrazioni<br />

dello Stato ed ha riconosciuto al Ministro del turismo un<br />

potere di controllo sia sugli atti che sugli organi, quest’ultimo<br />

esteso fino alla possibilità di scioglimento degli<br />

organi centrali con conseguente nomina di un Commissario<br />

straordinario, nel caso di accertate gravi deficienze<br />

amministrative o per irregolarità che compromettano<br />

il normale funzionamento dell’Associazione.<br />

Inoltre, lo statuto dell’ente deve essere approvato con<br />

decreto del Capo dello Stato su parere del Consiglio di<br />

Stato e su proposta del Ministro del turismo e di quello


A. LEGGI, ATTI E PARERI RELATIVI AL <strong>CAI</strong><br />

del tesoro e lo stato giuridico ed il trattamento economico<br />

del personale debbono essere stabiliti con regolamento<br />

organico deliberato dal Consiglio centrale del<br />

<strong>Club</strong> ed approvato con decreto del Ministro del turismo<br />

di concerto con quello del tesoro.<br />

Con la stessa legge è stato concesso al C.A.I. un contributo<br />

annuo di 80 milioni, elevato a lire 160 milioni con<br />

la legge 8 febbraio 1971, n. 79 ed a lire 250 milioni con la<br />

legge 23 dicembre 1974, n. 704 attualmente tale contributo<br />

annuo è di lire 2.000 milioni per effetto della legge<br />

24 dicembre 1985, n. 776.<br />

Alla stregua di tutti i predetti elementi, complessivamente<br />

considerati, non può non riconoscersi all’Ente in<br />

questione una notevole rilevanza pubblicistica e la caratteristica<br />

di strumentalità rispetto allo Stato, il quale se<br />

ne serve per il perseguimento di fini che indubbiamente<br />

rientrano tra quelli suoi propri; sicchè va senz’altro ammessa<br />

la natura pubblicistica del <strong>Club</strong> alpino italiano.<br />

Tale natura – derivante, come si è detto, dalle disposizione<br />

della legge n. 91/1963 – è stata, poi, espressamente<br />

riconosciuta dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, che,<br />

prendendo atto della situazione preesistente, ha incluso<br />

il C.A.I. fra gli enti pubblici preposti ad attività sportive,<br />

turistiche e del tempo libero.<br />

A diversa conclusione deve pervenirsi per quanto concerne<br />

le sezioni periferiche del C.A.I., le quali sono associazioni<br />

di alpinisti, che si costituiscono liberamente e si<br />

pongono entro l’ambito dell’organizzazione del C.A.I. al<br />

cui controllo, per espressa disposizione statutaria, sono<br />

assoggettate.<br />

Alle sezioni fanno, tuttavia, difetto, per l’assenza di ogni<br />

riferimento ad esse nella legge n. 91/1963, gli indici di<br />

pubblicità innanzi posti in luce con riguardo al C.A.I. e<br />

ciò, particolarmente, per quanto concerne i fini perseguiti,<br />

l’ingerenza statale nell’amministrazione e nel controllo,<br />

la corresponsione del contributo finanziario.<br />

Se a ciò si aggiunge che, alla stregua dello statuto, le sezioni<br />

godono di piena autonomia e libertà di iniziativa<br />

e di azione (ex art. 30, ora art. 12) e che le stesse hanno<br />

un proprio patrimonio autonomo e possono acquistare,<br />

possedere ed alienare (ex art. 15, ora art. 27), deve ammettersi<br />

il loro carattere privatistico, con la conseguente<br />

configurabilità sub specie di associazioni non riconosciute<br />

(ex art. 36 e ss. Cod. civ.) o, qualora ottengano il riconoscimento<br />

della personalità giuridica ai sensi dell’art. 12<br />

cod. civ., di persone giuridiche a base associativa.<br />

Va, in conclusione, ritenuto che, con riguardo al C.A.I.,<br />

si verifica il fenomeno, comune ad altri enti, secondo cui<br />

accanto all’Ente, avente natura pubblicistica, si pongono<br />

ulteriori articolazioni ed organismi, cui è applicabile la<br />

disciplina privatistica, sia sotto l’aspetto strutturale ed<br />

organizzativo, che sotto quello funzionale ed operativo.<br />

P.Q.M.<br />

Nelle esposte considerazioni è il parere del Consiglio di<br />

Stato.<br />

23<br />

L. 24 dicembre 1985, n. 776 (1) .<br />

Nuove disposizioni sul <strong>Club</strong> alpino italiano.<br />

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1985, n. 305.<br />

1. Il contributo annuo a favore del <strong>Club</strong> alpino italiano di<br />

cui alla legge 26 gennaio 1963, n. 91 , elevato, da ultimo,<br />

con la legge 29 novembre 1980, n. 816, è ulteriormente<br />

elevato, a partire dall’anno finanziario 1984, a lire 2.000<br />

milioni (2) .<br />

All’onere derivante dall’attuazione della presente legge,<br />

negli anni 1984, 1985, 1986 e 1987, pari a lire 1.500 milioni<br />

annui, si provvede, quanto all’esercizio finanziario<br />

1984, mediante riduzione di importo corrispondente<br />

dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato<br />

di previsione del Ministero del tesoro per il 1984, utilizzando<br />

parzialmente l’accantonamento «Indennità integrativa<br />

sulle pensioni dei residenti all’estero»; e quanto<br />

agli esercizi finanziari 1985, 1986 e 1987, mediante riduzione<br />

di pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini<br />

del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello<br />

stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985,<br />

all’uopo utilizzando lo specifico accantonamento.<br />

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con<br />

propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.<br />

(2) Per l’ulteriore incremento dell’importo vedi l’art. 2,<br />

L. 24 luglio 2007, n. 119.<br />

2. ... (3) .<br />

(3) Sostituisce l’art. 2, L. 26 gennaio 1963, n. 91.


24 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

L. 2 gennaio 1989, n. 6 (1) .<br />

Ordinamento della professione di guida alpina.<br />

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 gennaio 1989, n. 9.<br />

1. Oggetto della legge.<br />

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali<br />

per la legislazione regionale in materia di ordinamento<br />

della professione di guida alpina, anche ai sensi della<br />

legge 17 maggio 1983, n. 217.<br />

2. Oggetto della professione di guida alpina.<br />

1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in<br />

modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:<br />

a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su<br />

roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;<br />

b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche<br />

o in escursioni sciistiche:<br />

c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche<br />

con esclusione delle tecniche sciistiche su piste<br />

di discesa e di fondo.<br />

2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di<br />

cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà<br />

e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni<br />

sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e<br />

comunque laddove possa essere necessario l’uso di tecniche<br />

e di attrezzature alpinistiche, e riservato alle guide<br />

alpine abilitate all’esercizio professionale e iscritte nell’albo<br />

professionale delle guide alpine istituito dall’articolo<br />

4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 21.<br />

3. Le regioni provvederanno a individuare e a delimitare<br />

le aree sciistiche ove è consentita l’attività dei maestri di<br />

sci.<br />

3. Gradi della professione.<br />

1. La professione si articola in due gradi:<br />

a) aspirante guida;<br />

b) guida alpina-maestro di alpinismo.<br />

2. L’aspirante guida può svolgere le attività di cui all’articolo<br />

2 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno,<br />

come definite dalle leggi regionali con riguardo alle<br />

caratteristiche delle zone montuose; il divieto di cui sopra<br />

non sussiste se l’aspirante guida faccia parte di comitive<br />

condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo.<br />

3. L’aspirante guida può esercitare l’insegnamento sistematico<br />

delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche<br />

solo nell’ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.<br />

4. L’aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro<br />

di alpinismo entro il decimo anno successivo<br />

a quello in cui ha conseguito l’abilitazione tecnica<br />

all’esercizio della professione come aspirante guida. In<br />

mancanza, egli decade di diritto dall’iscrizione nell’albo<br />

professionale di cui all’articolo 4.<br />

4. Albo professionale delle guide alpine.<br />

1. L’esercizio stabile della professione di guida alpina,<br />

nei due gradi di aspirante guida e di guida alpina-maestro<br />

di alpinismo, è subordinato all’iscrizione in appositi<br />

albi professionali, articolati per regione e tenuti, sotto la<br />

vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale<br />

delle guide di cui all’articolo 13.<br />

2. L’iscrizione va fatta nell’albo della regione nel cui territorio<br />

si intende esercitare la professione. È ammessa,<br />

nel caso la guida alpina o l’aspirante guida intenda esercitare<br />

stabilmente la professione nel territorio di più regioni,<br />

l’iscrizione in più di un albo, sempreché sussistano<br />

i requisiti previsti dall’articolo 5.<br />

3. L’iscrizione all’albo professionale delle guide alpinemaestri<br />

di alpinismo o degli aspiranti guida di una regione<br />

abilita all’esercizio della professione in tutto il territorio<br />

nazionale.<br />

4. L’esercizio della professione da parte di guide e aspiranti<br />

guida o figure professionali corrispondenti, provenienti<br />

dall’estero con i loro clienti, in possesso di abilitazione<br />

tecnica secondo l’ordinamento del Paese di provenienza,<br />

purché non svolto in modo stabile nel territorio<br />

nazionale, non è subordinato all’iscrizione nell’albo.<br />

5. È considerato esercizio stabile della professione, ai<br />

fini di quanto previsto dai commi 2 e 4, l’attività svolta<br />

dalla guida alpina-maestro di alpinismo o dall’aspirante<br />

guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio<br />

della regione interessata, ovvero che in essa offra<br />

le proprie prestazioni ai clienti.<br />

5. Condizioni per l’iscrizione all’albo.<br />

1. Possono ottenere l’iscrizione negli albi delle guide alpine-maestri<br />

di alpinismo o degli aspiranti guida coloro<br />

che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica<br />

nonché dei seguenti requisiti:<br />

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente<br />

alla Comunità economica europea;<br />

b) età minima di 21 anni per le guide alpine-maestri di<br />

alpinismo, di 18 anni per gli aspiranti guida;<br />

c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato<br />

dalla unità sanitaria locale del comune di residenza;<br />

d) possesso del diploma di scuola media inferiore;<br />

e) non aver subito condanne penali che comportino<br />

l’interdizione dai pubblici uffici o per le quali non sia<br />

stata applicata la sospensione condizionale della pena,<br />

salvo avere ottenuto la riabilitazione;<br />

f) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune<br />

della regione.<br />

6. Trasferimento e aggregazione temporanea.<br />

1. È ammesso il trasferimento, a domanda, della guida<br />

alpina-maestro di alpinismo e dell’aspirante guida,<br />

iscritti nell’albo di una regione, all’albo corrispondente<br />

di un’altra regione.<br />

2. Il trasferimento è disposto dal collegio regionale competente<br />

per l’albo nel quale è richiesta l’iscrizione, a con-


A. LEGGI, ATTI E PARERI RELATIVI AL <strong>CAI</strong><br />

dizione che l’interessato abbia la propria residenza o il<br />

proprio domicilio o stabile dimora in un comune della<br />

regione medesima.<br />

3. La guida alpina-maestro di alpinismo che intenda svolgere<br />

per periodi determinati, della durata massima di sei<br />

mesi, l’attività di insegnamento in scuole di alpinismo o<br />

di sci-alpinismo in regioni diverse da quelle nei cui albi è<br />

iscritta può chiedere l’aggregazione temporanea ai relativi<br />

albi, conservando l’iscrizione negli albi delle regioni<br />

di appartenenza.<br />

4. L’aggregazione è disposta dal competente collegio regionale<br />

delle guide. L’aggregazione di cui al comma 3 non<br />

può essere disposta nei confronti di aspiranti guida.<br />

7. Abilitazione tecnica all’esercizio della professione<br />

di guida alpina.<br />

1. L’abilitazione tecnica all’esercizio della professione,<br />

come guida alpina-maestro di alpinismo o come aspirante<br />

guida, si consegue mediante la frequenza degli appositi<br />

corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi<br />

esami.<br />

2. I corsi sono organizzati su base regionale, sotto la vigilanza<br />

della regione, dal rispettivo collegio regionale<br />

delle guide (2) .<br />

3. Ciascun collegio regionale può altresì affidare l’organizzazione<br />

dei corsi al collegio nazionale delle guide, di<br />

cui all’articolo 15, ovvero al collegio regionale delle guide<br />

di un’altra regione (3) .<br />

4. Sono ammessi ai corsi regionali i residenti in un comune<br />

della rispettiva regione che abbiano l’età prescritta<br />

per l’iscrizione nel relativo albo e che, nel caso dei corsi<br />

per guide alpine-maestri di alpinismo, abbiano effettivamente<br />

esercitato la professione come aspiranti guida<br />

per almeno due anni.<br />

5. I corsi sono organizzati almeno ogni due anni.<br />

6. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal direttivo<br />

del collegio delle guide che ha organizzato il corso<br />

e sono composte di esperti delle materie insegnate nei<br />

corsi e di guide alpine-maestri di alpinismo in possesso<br />

del diploma di istruttore di cui al comma 8. Esse sono<br />

presiedute da una guida alpina-maestro di alpinismo<br />

designata dal collegio nazionale delle guide. Un componente<br />

è nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo<br />

nell’ambito di una tema di nomi designati dalla<br />

presidenza del <strong>Club</strong> alpino italiano (4) .<br />

7. I programmi dei corsi e i criteri per le prove di esame<br />

sono definiti dal direttivo del collegio nazionale delle<br />

guide e approvati dal Ministro del turismo e dello spettacolo<br />

(5) .<br />

8. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate<br />

esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo<br />

che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida<br />

alpina-maestro di alpinismo, rilasciato a seguito della<br />

frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale<br />

delle guide.<br />

9. Le spese relative all’organizzazione dei corsi di cui al<br />

presente articolo sono a carico delle rispettive regioni<br />

25<br />

nell’ambito dei programmi regionali relativi alla formazione<br />

professionale.<br />

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 3-6 luglio<br />

1989, n. 372 (Gazz. Uff. 12 luglio 1989, n. 28 - Serie speciale),<br />

ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.<br />

7, commi 2, 3, 6 e 7, e dell’art. 9, commi 1 e 2.<br />

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 3-6 luglio<br />

1989, n. 372 (Gazz. Uff. 12 luglio 1989, n. 28 - Serie speciale),<br />

ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.<br />

7, commi 2, 3, 6 e 7, e dell’art. 9, commi 1 e 2.<br />

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 3-6 luglio<br />

1989, n. 372 (Gazz. Uff. 12 luglio 1989, n. 28 - Serie speciale),<br />

ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.<br />

7, commi 2, 3, 6 e 7, e dell’art. 9, commi 1 e 2.<br />

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 3-6 luglio<br />

1989, n. 372 (Gazz. Uff. 12 luglio 1989, n. 28 - Serie speciale),<br />

ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.<br />

7, commi 2, 3, 6 e 7, e dell’art. 9, commi 1 e 2.<br />

8. Validità dell’iscrizione all’albo.<br />

1. La iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed è<br />

rinnovata previo accertamento della idoneità psico-fisica<br />

ai sensi della lettera c) dell’articolo 5.<br />

2. Il rinnovo è altresì subordinato all’adempimento degli<br />

obblighi di aggiornamento professionale di cui all’articolo<br />

9.<br />

9. Aggiornamento professionale.<br />

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti<br />

guida sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni,<br />

un apposito corso di aggiornamento organizzato dal collegio<br />

regionale delle guide della regione nel cui albo essi<br />

sono iscritti (6) .<br />

2. Contenuti e modalità dei corsi di aggiornamento sono<br />

stabiliti dal direttivo del collegio regionale delle guide (7) .<br />

3. Le guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano<br />

conseguito il diploma di istruttore di cui al comma 8 dell’articolo<br />

7, sono esonerate dall’obbligo di frequentare il<br />

corso di aggiornamento.<br />

4. L’aspirante guida che superi, nel periodo considerato,<br />

l’esame di abilitazione per guide alpine-maestri di alpinismo<br />

è esonerato dall’obbligo di frequentare il corso di<br />

aggiornamento.<br />

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 3-6 luglio<br />

1989, n. 372 (Gazz. Uff. 12 luglio 1989, n. 28 - Serie speciale),<br />

ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.<br />

7, commi 2, 3, 6 e 7, e dell’art. 9, commi 1 e 2.<br />

(7) La Corte costituzionale, con sentenza 3-6 luglio<br />

1989, n. 372 (Gazz. Uff. 12 luglio 1989, n. 28 - Serie speciale),<br />

ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.<br />

7, commi 2, 3, 6 e 7, e dell’art. 9, commi 1 e 2.<br />

10. Specializzazioni.<br />

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti<br />

guida possono conseguire, mediate frequenza di appositi<br />

corsi di formazione organizzati dal collegio nazionale<br />

delle guide e il superamento dei relativi esami, le


26 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

seguenti specializzazioni:<br />

a) arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio;<br />

b) speleologia;<br />

c) altre specializzazioni eventualmente definite dal<br />

direttivo del collegio nazionale delle guide.<br />

2. Contenuti e modalità dei corsi e degli esami sono stabiliti<br />

dal direttivo del collegio nazionale delle guide.<br />

3. La legge regionale, nel disciplinare la professione di<br />

guida speleologica, di cui al decimo comma dell’articolo<br />

11 della legge 17 maggio 1983, n. 217 , ammette all’esercizio<br />

di tale professione anche le guide alpine-maestri di<br />

alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano conseguito<br />

la specializzazione in speleologia e abbiano superato gli<br />

accertamenti di specifica idoneità professionale previsti<br />

dalla medesima legge regionale.<br />

11. Doveri della guida alpina.<br />

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti<br />

guida iscritti negli albi professionali sono tenuti ad esercitare<br />

la professione con dignità e correttezza, conformemente<br />

alle norme della deontologia professionale.<br />

2. Tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti<br />

guida iscritti negli albi sono tenuti, in caso di infortuni<br />

in montagna o comunque di pericolo per alpinisti,<br />

escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente<br />

o nell’ambito delle operazioni di soccorso,<br />

compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni<br />

di massima sicurezza per i propri clienti.<br />

3. L’esercizio della professione di guida alpina-maestro<br />

di alpinismo e di aspirante guida non è incompatibile<br />

con impieghi pubblici o privati, né con l’esercizio di altre<br />

attività di lavoro autonomo.<br />

12. Tariffe professionali.<br />

1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide<br />

alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, sono<br />

stabilite dalla competente autorità della regione, sentito<br />

il direttivo del collegio regionale delle guide, nel rispetto<br />

della tariffa minima giornaliera fissata dal collegio nazionale<br />

delle guide, ed approvata dal Ministro del turismo<br />

e dello spettacolo.<br />

13. Collegi regionali delle guide.<br />

1. In ogni regione è istituito, come organismo di autodisciplina<br />

e di autogoverno della professione, il collegio<br />

regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli<br />

aspiranti guida.<br />

2. Del collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpinemaestri<br />

di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli<br />

albi della regione, nonché le guide alpine-maestri di alpinismo<br />

e gli aspiranti guida che abbiano cessato l’attività<br />

per anzianità o per invalidità, residenti nella regione.<br />

3. L’assemblea del collegio è formata da tutti i membri<br />

del collegio medesimo.<br />

4. Il collegio regionale ha un direttivo formato nei modi<br />

stabiliti dalla legge regionale e composto da rappresentanti<br />

eletti da tutti i membri del collegio e scelti per al-<br />

meno tre quarti fra le guide alpine-maestri di alpinismo<br />

iscritte nel relativo albo.<br />

5. Il direttivo elegge il presidente del collegio regionale<br />

scegliendolo fra gli iscritti nell’albo delle guide alpinemaestri<br />

di alpinismo componenti il direttivo medesimo.<br />

6. L’assemblea si riunisce di diritto una volta l’anno in<br />

occasione dell’approvazione del bilancio, e tutte le volte<br />

che lo decida il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata<br />

almeno un terzo dei componenti.<br />

7. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente<br />

ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un<br />

quinto dei componenti.<br />

8. Il direttivo nomina, una commissione tecnica che sovrintende<br />

all’organizzazione dei corsi di cui agli articoli<br />

7 e 9.<br />

9. La vigilanza sul collegio regionale delle guide è esercitata<br />

dalla competente autorità della regione.<br />

14. Funzioni dei collegi regionali.<br />

1. Spetta all’assemblea del collegio regionale:<br />

a) eleggere il direttivo;<br />

b) approvare annualmente il bilancio del collegio predisposto<br />

dal direttivo;<br />

c) pronunziarsi su ogni questione di massima che le<br />

venga sottoposta dal direttivo o sulla quale una pronuncia<br />

dell’assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei<br />

componenti.<br />

2. Spetta al direttivo del collegio regionale:<br />

a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli<br />

albi professionali nonché l’iscrizione dei medesimi e<br />

il rinnovo della stessa;<br />

b) vigilare sull’osservanza, da parte dei componenti<br />

del collegio, delle regole della deontologia professionale,<br />

nonché applicare le sanzioni disciplinari previste<br />

dall’articolo 17;<br />

c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni<br />

rappresentative di altre categorie professionali<br />

nonché di guide alpine di altri Paesi;<br />

d) dare parere, ove richiesto, alla regione e alle autorità<br />

amministrative su tutte le questioni che coinvolgono<br />

l’ordinamento e la disciplina della professione, nonché<br />

l’attività delle guide;<br />

e) collaborare con le competenti autorità regionali e<br />

statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini<br />

del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari<br />

alpini, della costruzione e del mantenimento di<br />

rifugi e bivacchi, delle opere di disgaggio e in genere di<br />

tutto quanto riguarda la tutela dell’ambiente naturale<br />

montano e la promozione dell’alpinismo e del turismo<br />

montano;<br />

f) organizzare, avvalendosi della commissione tecnica,<br />

i corsi di cui agli articoli 7 e 9;<br />

g) contribuire alla diffusione della conoscenza e del<br />

rispetto dell’ambiente montano e della pratica dell’alpinismo;<br />

h) stabilire la misura dei contributi a carico degli<br />

iscritti;


A. LEGGI, ATTI E PARERI RELATIVI AL <strong>CAI</strong><br />

i) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla<br />

presente legge e dalle leggi regionali.<br />

15. Collegio nazionale delle guide.<br />

1. È istituito il collegio nazionale delle guide alpine-maestri<br />

di alpinismo e degli aspiranti guida, come organismo<br />

di coordinamento dei collegi regionali.<br />

2. Il collegio nazionale ha un direttivo formato dai presidenti<br />

di tutti i collegi regionali e degli analoghi organismi<br />

costituiti nelle regioni a statuto speciale e nelle<br />

province autonome dotate di competenza legislativa<br />

primaria in materia di ordinamento delle professioni alpine,<br />

nonché da un eguale numero di altri membri eletti<br />

direttamente da tutte le guide alpine-maestri di alpinismo<br />

e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali,<br />

scelti per almeno tre quarti fra gli iscritti negli albi delle<br />

guide alpine-maestri di alpinismo.<br />

3. A tal fine ogni elettore vota per un numero di candidati<br />

non superiore ai due terzi dei membri da eleggere. Sono<br />

eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di<br />

voti, salva la riserva di posti a favore delle guide alpinemaestri<br />

di alpinismo di cui al comma 2.<br />

4. Le elezioni sono indette ogni tre anni dal direttivo<br />

uscente al quale spetta altresì stabilire ogni norma necessaria<br />

per lo svolgimento delle elezioni medesime.<br />

5. Fanno parte di diritto del direttivo il presidente generale<br />

del <strong>Club</strong> alpino italiano e il presidente della commissione<br />

tecnica nazionale formata dai presidenti delle<br />

commissioni tecniche regionali istituite ai sensi del<br />

comma 8 dell’articolo 13.<br />

6. Il presidente della commissione tecnica nazionale è<br />

eletto dalla medesima nel proprio seno.<br />

7. Il direttivo elegge il proprio presidente, scegliendolo<br />

fra gli iscritti agli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo<br />

componenti il direttivo medesimo.<br />

8. La vigilanza sul collegio nazionale delle guide è esercitata<br />

dal Ministro del turismo e dello spettacolo.<br />

16. Funzioni del collegio nazionale.<br />

1. Spetta al collegio nazionale delle guide:<br />

a) elaborare le norme della deontologia professionale;<br />

b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari<br />

adottati dai collegi regionali;<br />

c) coordinare l’attività dei collegi regionali delle guide<br />

alpine;<br />

d) definire i programmi dei corsi ed i criteri per le<br />

prove di esame di cui al comma 7 dell’articolo 7;<br />

e) organizzare i corsi per l’abilitazione tecnica all’esercizio<br />

della professione nei casi di cui al comma 3<br />

dell’articolo 7;<br />

f) organizzare i corsi e gli esami per il conseguimento<br />

del diploma di istruttore per guide alpine-maestri di alpinismo<br />

di cui al comma 8 dell’articolo 7 e per il conseguimento<br />

delle specializzazioni di cui all’articolo 10;<br />

g) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni<br />

rappresentative di altre categorie professionali<br />

nonché di guide alpine di altri Paesi;<br />

27<br />

h) collaborare con le autorità statali e regionali sulle<br />

questioni riguardanti l’ordinamento della professione;<br />

i) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti<br />

agli albi professionali da devolvere a favore del collegio<br />

nazionale per le attività di sua competenza.<br />

17. Sanzioni disciplinari e ricorsi.<br />

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti<br />

guida iscritti negli albi professionali che si rendano colpevoli<br />

di violazione delle norme della deontologia professionale,<br />

ovvero delle norme di cui agli articoli 11 e 12,<br />

sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:<br />

a) ammonizione scritta;<br />

b) censura;<br />

c) sospensione dall’albo per un periodo da un mese a<br />

un anno;<br />

d) radiazione.<br />

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo<br />

del collegio regionale cui appartiene l’iscritto, a maggioranza<br />

assoluta dei componenti; contro di essi, entro<br />

trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo<br />

del collegio nazionale. La proposizione del ricorso<br />

sospende, fino alla decisione, l’esecutività del provvedimento.<br />

3. La decisione è adottata dal direttivo del collegio nazionale<br />

a maggioranza assoluta dei componenti.<br />

4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali, eccettuati<br />

quelli in materia disciplinare, e quelli adottati dal<br />

collegio nazionale, sono definitivi e sono impugnabili<br />

con ricorso al competente organo di giustizia amministrativa.<br />

18. Esercizio abusivo della professione.<br />

1. L’esercizio abusivo della professione di cui all’articolo<br />

2 è punito ai sensi dell’articolo 348 del codice penale.<br />

2. Chi, essendo iscritto in un albo esercita la professione<br />

stabilmente, ai sensi del comma 5 dell’articolo 4, in una<br />

regione diversa da quella nel cui albo è iscritto o temporaneamente<br />

aggregato ai sensi dell’articolo 6, è punito<br />

con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila<br />

a lire un milione.<br />

3. La sanzione è applicata dalla competente autorità della<br />

regione competente per territorio.<br />

19. Scuole di alpinismo.<br />

1. Possono essere istituite scuole di alpinismo o di sci-alpinismo<br />

per l’esercizio coordinato delle attività professionali<br />

di insegnamento di cui alla lettera c) del comma<br />

1 dell’articolo 2.<br />

2. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo devono essere<br />

autorizzate dalla regione competente per territorio<br />

e devono essere dirette da una guida alpina-maestro di<br />

alpinismo iscritta nell’albo della regione medesima.<br />

3. L’attività di insegnamento nelle scuole di alpinismo e<br />

di sci-alpinismo deve essere svolta da guide alpine-maestri<br />

di alpinismo o anche da aspiranti guida - purché il<br />

numero di questi non superi quello delle guide alpine-


28 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

maestri di alpinismo - iscritti nell’albo della regione<br />

competente per territorio o ad esso temporaneamente<br />

aggregati ai sensi dell’articolo 6.<br />

20. Scuole e istruttori del C.A.I.<br />

1. Il <strong>Club</strong> alpino italiano, ai sensi delle lettere d) ed e)<br />

dell’articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91 , come<br />

sostituito dall’articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n.<br />

776, conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di<br />

addestramento a carattere non professionale per le attività<br />

alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche,<br />

naturalistiche e per la formazione dei relativi<br />

istruttori.<br />

2. Gli istruttori del C.A.I. svolgono la loro opera a carattere<br />

non professionale e non possono ricevere retribuzioni.<br />

3. Le attività degli istruttori e delle scuole del C.A.I. sono<br />

disciplinate dai regolamenti del <strong>Club</strong> alpino italiano.<br />

4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge, le<br />

altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 1<br />

non possono essere denominate «scuole di alpinismo» o<br />

«di sci-alpinismo» e i relativi istruttori non possono ricevere<br />

compensi a nessun titolo.<br />

21. Accompagnatori di media montagna.<br />

1. Le regioni possono prevedere la formazione e l’abilitazione<br />

di accompagnatori di media montagna.<br />

2. L’accompagnatore di media montagna svolge in una<br />

zona o regione determinata le attività di accompagnamento<br />

di cui al comma 1 dell’articolo 2, con esclusione<br />

delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e<br />

di quelli che richiedono comunque, per la progressione,<br />

l’uso di corda, piccozza e ramponi, e illustra alle persone<br />

accompagnate le caratteristiche dell’ambiente montano<br />

percorso.<br />

3. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti<br />

guida possono svolgere le attività di cui al presente articolo.<br />

22. Elenco speciale degli accompagnatori<br />

di media montagna.<br />

1. Nelle regioni che prevedono la figura professionale<br />

dell’accompagnatore di media montagna, l’esercizio di<br />

tale attività è subordinato all’iscrizione in apposito elenco<br />

speciale alla cui tenuta provvede il collegio regionale<br />

delle guide.<br />

2. L’iscrizione abilita all’esercizio della professione limitatamente<br />

al territorio della regione.<br />

3. L’accompagnatore di media montagna può iscriversi<br />

negli elenchi di più regioni che prevedono tale figura, previo<br />

conseguimento della relativa abilitazione tecnica.<br />

4. L’iscrizione nell’elenco speciale è disposta nei confronti<br />

di coloro che siano in possesso della relativa abilitazione<br />

tecnica nonché dei requisiti di cui all’articolo 5.<br />

5. L’abilitazione tecnica si consegue mediante la frequenza<br />

di appositi corsi teorico-pratici organizzati,<br />

d’intesa con la regione, dai collegi regionali delle guide,<br />

e mediante il superamento dei relativi esami, volti ad accertare<br />

l’idoneità tecnica e la conoscenza delle zone in<br />

cui sarà esercitata l’attività (8) .<br />

6. Sono ammessi ai corsi coloro che abbiano l’età minima<br />

di 18 anni.<br />

7. Programmi e modalità per lo svolgimento dei corsi e<br />

degli esami sono stabiliti, d’intesa con la regione, dal<br />

collegio regionale delle guide (9) .<br />

8. Nelle regioni che prevedono la figura dell’accompagnatore<br />

di media montagna, gli iscritti nel relativo<br />

elenco speciale fanno parte del collegio regionale delle<br />

guide, partecipano, senza diritto di voto, all’assemblea<br />

del collegio regionale medesimo ed eleggono un proprio<br />

rappresentante che integra la composizione del direttivo<br />

del collegio regionale, nonché, per ogni regione, un proprio<br />

rappresentante che partecipa, senza diritto di voto,<br />

al direttivo del collegio nazionale. Parimenti partecipa,<br />

senza diritto di voto, al direttivo del collegio nazionale<br />

un rappresentante degli accompagnatori di media montagna<br />

o figure analoghe che siano previste da ciascuna<br />

delle regioni a statuto speciale e provincie autonome<br />

dotate di competenza legislativa primaria in materia di<br />

ordinamento delle professioni alpine.<br />

9. Si applicano agli accompagnatori di media montagna<br />

le disposizioni previste dai commi 1 e 3 dell’articolo 11,<br />

nonché dagli articoli 12 e 17, intendendosi sostituito<br />

l’elenco speciale all’albo professionale.<br />

(8) La Corte costituzionale, con sentenza 3-6 luglio<br />

1989, n. 372 (Gazz. Uff. 12 luglio 1989, n. 28 - Serie speciale),<br />

ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei<br />

commi quinto e settimo del presente art. 22.<br />

(9) La Corte costituzionale, con sentenza 3-6 luglio<br />

1989, n. 372 (Gazz. Uff. 12 luglio 1989, n. 28 - Serie speciale),<br />

ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei<br />

commi quinto e settimo del presente art. 22.<br />

23. Guide vulcanologiche.<br />

1. L’attività di accompagnamento, a titolo professionale,<br />

di persone in ascensioni o escursioni su vulcani è riservata<br />

esclusivamente alle guide alpine-maestri di alpinismo<br />

e agli aspiranti guida iscritti nei relativi albi, ai sensi<br />

del comma 1 dell’articolo 2, quando preveda percorsi in<br />

zone rocciose, ghiacciai, terreni innevati, o richieda comunque,<br />

per la progressione, l’uso di corda, piccozza e<br />

ramponi.<br />

2. In ogni altro caso detta attività può essere svolta dalle<br />

guide vulcanologiche formate o abilitate secondo le norme<br />

dettate dalle leggi regionali.<br />

24. Norme transitorie.<br />

1. In sede di prima applicazione della presente legge<br />

sono iscritti di diritto negli albi professionali, e fanno<br />

parte del collegio regionale delle guide, tutte le guide<br />

alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida autorizzati<br />

all’esercizio della professionale ai sensi delle leggi in<br />

vigore in ciascuna regione, nonché le guide alpine-maestri<br />

di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessa-


A. LEGGI, ATTI E PARERI RELATIVI AL <strong>CAI</strong><br />

to l’attività per anzianità o invalidità.<br />

2. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo<br />

3, gli aspiranti guida che si iscriveranno negli albi professionali<br />

a norma del comma 1 e che abbiano compiuto<br />

40 anni alla data di entrata in vigore della presente legge,<br />

possono restare iscritti anche se non conseguono il<br />

grado di guida alpina-maestro di alpinismo.<br />

3. Le elezioni del primo direttivo del collegio regionale<br />

sono indette dal presidente della regione; quelle del<br />

primo direttivo del collegio nazionale sono indette dal<br />

Ministro del turismo e dello spettacolo.<br />

25. Regioni a statuto speciale.<br />

1. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale<br />

minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni<br />

a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di<br />

competenza legislativa primaria in materia di ordinamento<br />

della professione di guida alpina, i programmi dei<br />

corsi e i criteri per le prove d’esame per l’abilitazione tecnica<br />

all’esercizio della professione di guida alpina-maestro<br />

di alpinismo o aspirante guida sono definiti dagli<br />

organi regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando<br />

come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai<br />

sensi del comma 7 dell’articolo 7 (10) .<br />

(10) Articolo cosí sostiutuito dall’art. 1 , comma 1, L. 24<br />

maggio 1989, n. 194 (Gazz. Uff. 29 maggio 1989, n. 123),<br />

entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione. Il<br />

comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, cosí disposto: «2.<br />

Le disposizioni di cui al comma precedente hanno efficacia<br />

dal giorno di entrata in vigore della legge 2 gennaio<br />

1989, n. 6».<br />

26. Modifica di norme.<br />

... (11) .<br />

(11) Sostituisce la lettera f) dell’art. 2, L. 26 gennaio<br />

1963, n. 91.<br />

L. 11 agosto 1991, n. 266 (1) .<br />

Legge-quadro sul volontariato (2) (3) .<br />

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1991, n. 196.<br />

29<br />

(2) Vedi, anche, l’art. 72, comma 17, L. 23 dicembre<br />

1998, n. 448.<br />

(3) Con riferimento al presente provvedimento sono<br />

state emanate le seguenti istruzioni:<br />

- Ministero degli affari esteri: Circ. 16 luglio 1997, n. 7;<br />

Circ. 19 maggio 1998, n. 127/E; Circ. 26 giugno 1998, n.<br />

168/E; Circ. 16 luglio 1998, n. 188/E;<br />

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 3<br />

maggio 1999, n. DAS/III3018/VOL;<br />

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 5 giugno<br />

2002, n. DPSP/566/VOL;<br />

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 21 novembre<br />

1997, n. 723;<br />

- Ministero delle finanze: Circ. 12 aprile 2000, n.<br />

13/29695; Circ. 30 novembre 2000, n. 217/E;<br />

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 25<br />

gennaio 1996, n. 15; Circ. 5 novembre 1996, n. 137; Circ.<br />

10 gennaio 2000, n. 2/2000;<br />

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 7 maggio<br />

1996, n. DAS/6174/1/VOL/154; Circ. 7 marzo 2000, n.<br />

DAS/III/1335/VOL;<br />

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento<br />

per gli Affari Sociali: Circ. 31 ottobre 1997, n. 2298;<br />

Circ. 3 maggio 1999, n. DAS/III/3018/VOL; Circ. 4 giugno<br />

2001, n. DAS/V/5945/VOL.<br />

1. Finalità e oggetto della legge.<br />

1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la<br />

funzione dell’attività di volontariato come espressione<br />

di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove<br />

lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce<br />

l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di<br />

carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato,<br />

dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di<br />

Bolzano e dagli enti locali.<br />

2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e<br />

le province autonome devono attenersi nel disciplinare<br />

i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni<br />

di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi<br />

le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi<br />

rapporti.<br />

2. Attività di volontariato.<br />

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato<br />

deve intendersi quella prestata in modo personale,<br />

spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il<br />

volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed<br />

esclusivamente per fini di solidarietà.<br />

2. L’attività del volontario non può essere retribuita in<br />

alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario


30 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione<br />

di appartenenza le spese effettivamente sostenute per<br />

l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti<br />

dalle organizzazioni stesse.<br />

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi<br />

forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e<br />

con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con<br />

l’organizzazione di cui fa parte.<br />

3. Organizzazioni di volontariato.<br />

1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo<br />

liberamente costituito al fine di svolgere l’attività<br />

di cui all’articolo 2, che si avvalga in modo determinante<br />

e prevalente delle prestazioni personali, volontarie<br />

e gratuite dei propri aderenti.<br />

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere<br />

la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento<br />

dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con<br />

lo scopo solidaristico.<br />

3. Negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello<br />

statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per<br />

le diverse forme giuridiche che l’organizzazione assume,<br />

devono essere espressamente previsti l’assenza di fini<br />

di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la<br />

gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle<br />

prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione<br />

e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti.<br />

Devono essere altresì stabiliti l’obbligo di formazione<br />

del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi<br />

o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione<br />

dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti.<br />

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere<br />

lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro<br />

autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare<br />

funzionamento oppure occorrenti a qualificare o<br />

specializzare l’attività da esse svolta.<br />

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato<br />

mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi<br />

previsti dalla legge, nell’ambito di strutture pubbliche o<br />

con queste convenzionate.<br />

4. Assicurazione degli aderenti<br />

ad organizzazioni di volontariato.<br />

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare<br />

i propri aderenti, che prestano attività di volontariato,<br />

contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento<br />

dell’attività stessa, nonché per la responsabilità<br />

civile verso i terzi.<br />

2. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio<br />

e dell’artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla<br />

data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati<br />

meccanismi assicurativi semplificati, con polizze<br />

anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi<br />

controlli.<br />

5. Risorse economiche.<br />

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse<br />

economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento<br />

della propria attività da:<br />

a) contributi degli aderenti;<br />

b) contributi di privati;<br />

c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche<br />

finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche<br />

e documentate attività o progetti;<br />

d) contributi di organismi internazionali;<br />

e) donazioni e lasciti testamentari;<br />

f) rimborsi derivanti da convenzioni;<br />

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive<br />

marginali.<br />

2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità<br />

giuridica, iscritte nei registri di cui all’articolo 6, possono<br />

acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti<br />

per lo svolgimento della propria attività. Possono<br />

inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile,<br />

accettare donazioni e, con beneficio d’inventario, lasciti<br />

testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite<br />

esclusivamente al conseguimento delle finalità previste<br />

dagli accordi, dall’atto costitutivo e dallo statuto.<br />

3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni.<br />

Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si<br />

applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.<br />

4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione<br />

delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente<br />

dalla loro forma giuridica, i beni che residuano<br />

dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad<br />

altre organizzazioni di volontariato operanti in identico<br />

o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello<br />

statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza,<br />

secondo le disposizioni del codice civile.<br />

6. Registri delle organizzazioni di volontariato<br />

istituiti dalle regioni e dalle province autonome.<br />

1. Le regioni e le province autonome disciplinano l’istituzione<br />

e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni<br />

di volontariato.<br />

2. L’iscrizione ai registri è condizione necessaria per<br />

accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le<br />

convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali,<br />

secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli<br />

7 e 8.<br />

3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni<br />

di volontariato che abbiano i requisiti di cui<br />

all’articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell’atto<br />

costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.<br />

4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri<br />

per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare<br />

il permanere dei requisiti e l’effettivo svolgimento<br />

dell’attività di volontariato da parte delle organizzazioni<br />

iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono<br />

la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.<br />

5. Contro il provvedimento di diniego dell’iscrizione o<br />

contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso,<br />

nel termine di trenta giorni dalla comunicazione,


A. LEGGI, ATTI E PARERI RELATIVI AL <strong>CAI</strong><br />

al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in<br />

camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza<br />

del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori<br />

delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione<br />

del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica<br />

della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con<br />

le medesime modalità e negli stessi termini.<br />

6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno<br />

copia aggiornata dei registri all’Osservatorio nazionale<br />

per il volontariato, previsto dall’articolo 12.<br />

7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla<br />

conservazione della documentazione relativa alle entrate<br />

di cui all’articolo 5, comma 1, con l’indicazione nominativa<br />

dei soggetti eroganti (4) .<br />

(4) Vedi, anche, l’art. 96, L. 21 novembre 2000, n. 342.<br />

7. Convenzioni.<br />

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali<br />

e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni<br />

con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno<br />

sei mesi nei registri di cui all’articolo 6 e che dimostrino<br />

attitudine e capacità operativa.<br />

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette<br />

a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere<br />

con continuità le attività oggetto della convenzione,<br />

nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.<br />

Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni<br />

e di controllo della loro qualità nonché le modalità<br />

di rimborso delle spese.<br />

3. La copertura assicurativa di cui all’articolo 4 è elemento<br />

essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a<br />

carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione<br />

medesima.<br />

8. Agevolazioni fiscali.<br />

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato<br />

di cui all’articolo 3, costituite esclusivamente per fini di<br />

solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro<br />

attività sono esenti dall’imposta di bollo e dall’imposta<br />

di registro.<br />

2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato<br />

di cui all’articolo 3, costituite esclusivamente per<br />

fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni,<br />

né prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore<br />

aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato<br />

sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni<br />

che perseguono esclusivamente i fini suindicati.<br />

3. ... (5) .<br />

4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive<br />

marginali non costituiscono redditi imponibili<br />

ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche<br />

(IRPEG) e dell’imposta locale sui redditi (ILOR), qualora<br />

sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali<br />

dell’organizzazione di volontariato. I criteri relativi<br />

al concetto di marginalità di cui al periodo precedente,<br />

sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto,<br />

di concerto con il Ministro per gli affari sociali (6) (7) .<br />

31<br />

(5) Aggiunge il comma 1-ter all’art. 17, L. 29 dicembre<br />

1990, n. 408.<br />

(6) Periodo così sostituito dall’art. 18, D.L. 29 aprile<br />

1994, n. 260. Con D.M. 25 maggio 1995, sono stati fissati<br />

i criteri per l’individuazione delle attività commerciali e<br />

produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato.<br />

(7) La Corte costituzionale, con ordinanza 2-4 maggio<br />

2005, n. 181 (Gazz. Uff. 11 maggio 2005, n. 19, 1ª Serie<br />

speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della<br />

questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 sollevata<br />

in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.<br />

9. Valutazione dell’imponibile.<br />

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri<br />

di cui all’articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all’articolo<br />

20, primo comma, del decreto del Presidente<br />

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , come sostituito<br />

dall’articolo 2 del decreto del Presidente della<br />

Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954 .<br />

10. Norme regionali e delle province autonome.<br />

1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare<br />

l’autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato<br />

e favorirne lo sviluppo.<br />

2. In particolare, disciplinano:<br />

a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni<br />

per lo svolgimento delle prestazioni che formano<br />

oggetto dell’attività di volontariato, all’interno delle<br />

strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le<br />

regioni e le province autonome;<br />

b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni<br />

iscritte nei registri di cui all’articolo 6 alla<br />

programmazione degli interventi nei settori in cui esse<br />

operano;<br />

c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità<br />

nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle<br />

convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;<br />

d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto<br />

previsto dall’articolo 6;<br />

e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno<br />

delle attività di volontariato;<br />

f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni<br />

iscritte nei registri di cui all’articolo 6 ai corsi<br />

di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale<br />

svolti o promossi dalle regioni, dalle province<br />

autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento<br />

delle organizzazioni stesse.<br />

11. Diritto all’informazione ed accesso<br />

ai documenti amministrativi.<br />

1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri<br />

di cui all’articolo 6, si applicano le disposizioni di cui<br />

al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 .<br />

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni<br />

giuridicamente rilevanti quelle attinenti al persegui-


32 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

mento degli scopi statutari delle organizzazioni.<br />

12. Osservatorio nazionale per il volontariato.<br />

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,<br />

su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito<br />

l’Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto<br />

dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e<br />

composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e<br />

delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei<br />

regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni<br />

sindacali maggiormente rappresentative.<br />

L’Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e<br />

dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale<br />

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti<br />

compiti:<br />

a) provvedere al censimento delle organizzazioni di<br />

volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività<br />

da esse svolte;<br />

b) promuovere ricerche e studi in Italia e all’estero;<br />

c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo<br />

sviluppo del volontariato;<br />

d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche<br />

in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni<br />

di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6<br />

per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l’applicazione<br />

di metodologie di intervento particolarmente<br />

avanzate (8) ;<br />

e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione<br />

e di banche-dati nei settori di competenza<br />

della presente legge;<br />

f) pubblicare un rapporto biennale sull’andamento<br />

del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative<br />

nazionali e regionali;<br />

g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni,<br />

iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione<br />

dei servizi;<br />

h) pubblicare un bollettino periodico di informazione<br />

e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione<br />

delle notizie attinenti l’attività di volontariato;<br />

i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza<br />

nazionale del volontariato, alla quale partecipano<br />

tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati<br />

(9) .<br />

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri<br />

- Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il<br />

volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i<br />

progetti di cui alla lettera d) del comma 1 (10) .<br />

(8) Vedi, anche, la Dir.Min. 1° agosto 2003, la Dir.Min. 3<br />

settembre 2004, la Dir.Min. 13 ottobre 2005, la Dir.Min.<br />

21 settembre 2006, la Dir.Min. 18 settembre 2007 e la<br />

Dir. Stato 29 luglio 2008.<br />

(9) L’art. 4, D.L. 27 maggio 1994, n. 318 (Gazz. Uff. 28<br />

maggio 1994, n. 123), convertito in legge, con modificazioni,<br />

dall’art. 1, comma 1, L. 27 luglio 1994, n. 465<br />

(Gazz. Uff. 27 luglio 1994, n. 174), ha autorizzato la spesa<br />

di lire 800 milioni annui, a decorrere dall’anno 1994, per<br />

il funzionamento dell’Osservatorio e per l’organizzazio-<br />

ne della Conferenza nazionale di cui al presente articolo.<br />

L’art. 1, comma 2, della legge di conversione sopracitata<br />

ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti<br />

adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti<br />

giuridici sorti sulla base del decreto-legge 26 marzo<br />

1994, n. 209, non convertito in legge. Vedi, anche, il<br />

D.P.R. 14 maggio 2007, n. 96.<br />

(10) L’art. 4, D.L. 27 maggio 1994, n. 318 (Gazz. Uff. 28<br />

maggio 1994, n. 123), convertito in legge, con modificazioni,<br />

con L. 27 luglio 1994, n. 465 (Gazz. Uff. 27 luglio<br />

1994, n. 174), ha autorizzato la spesa di lire 1.200 milioni<br />

per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 per la dotazione<br />

del Fondo di cui al presente articolo.<br />

13. Limiti di applicabilità.<br />

1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato<br />

non contemplate nella presente legge, con<br />

particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale<br />

allo sviluppo, di protezione civile e a quelle<br />

connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge<br />

15 dicembre 1972, n. 772 .<br />

14. Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria.<br />

1. Per il funzionamento dell’Osservatorio nazionale per<br />

il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma<br />

2 dell’articolo 12 e per l’organizzazione della Conferenza<br />

nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera<br />

i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa<br />

di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992<br />

e 1993.<br />

2. All’onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente<br />

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini<br />

del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello<br />

stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno<br />

finanziario 1991, all’uopo utilizzando parzialmente l’accantonamento:<br />

«Legge-quadro sulle organizzazioni di<br />

volontariato».<br />

3. Le minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi<br />

1 e 2 dell’articolo 8 sono valutate complessivamente in<br />

lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.<br />

Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello<br />

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale<br />

1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del<br />

Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1991, all’uopo<br />

utilizzando parzialmente l’accantonamento: «Leggequadro<br />

sulle organizzazioni di volontariato».<br />

15. Fondi speciali presso le regioni.<br />

1. Gli enti di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo<br />

20 novembre 1990, n. 356 , devono prevedere nei<br />

propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo<br />

dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento<br />

e dell’accantonamento di cui alla lettera d)<br />

del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla<br />

costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di<br />

istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio<br />

a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da


A. LEGGI, ATTI E PARERI RELATIVI AL <strong>CAI</strong><br />

queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne<br />

l’attività.<br />

2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto<br />

alle operazioni di ristrutturazione di cui all’articolo<br />

1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono<br />

destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del<br />

presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme<br />

destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità<br />

ai sensi dell’articolo 35, terzo comma, del regio decreto<br />

25 aprile 1929, n. 967 , e successive modificazioni.<br />

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi<br />

1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro,<br />

di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro<br />

tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge<br />

nella Gazzetta Ufficiale (11) .<br />

(11) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo<br />

vedi, ora, il D.M. 8 ottobre 1997.<br />

16. Norme transitorie e finali.<br />

1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale<br />

e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le<br />

regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per<br />

l’attuazione dei principi contenuti nella presente legge<br />

entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.<br />

17. Flessibilità nell’orario di lavoro.<br />

1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte<br />

nei registri di cui all’articolo 6, per poter espletare<br />

attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle<br />

forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni<br />

previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente<br />

con l’organizzazione aziendale.<br />

2. ... (12) .<br />

(12) Aggiunge un comma all’art. 3, L. 29 marzo 1983, n.<br />

93.<br />

33<br />

D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419 (1) .<br />

Riordinamento del sistema degli enti pubblici<br />

nazionali, a norma degli articoli 11 e 14<br />

della L. 15 marzo 1997, n. 59 (2) .<br />

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 novembre 1999, n. 268.<br />

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono<br />

state emanate le seguenti istruzioni:<br />

- Ministero dell’economia e delle finanze: Circ. 22 novembre<br />

2001, n. 42; Circ. 2 aprile 2003, n. 20.<br />

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;<br />

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al<br />

Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle<br />

regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica<br />

amministrazione e per la semplificazione amministrativa,<br />

ed in particolare l’articolo 11, comma 1, come modificato<br />

dall’articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127,<br />

dall’articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, nonché<br />

dall’articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e dall’articolo<br />

1 della legge 29 luglio 1999, n. 241;<br />

Visti l’articolo 11, comma 1, lettera b), e l’articolo 14 della<br />

legge 15 marzo 1997, n. 59;<br />

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,<br />

adottata nella riunione del 9 giugno 1999;<br />

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;<br />

Acquisito il parere della commissione parlamentare bicamerale<br />

di cui all’articolo 5 della legge 15 marzo 1997,<br />

n. 59;<br />

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata<br />

nella riunione del 27 ottobre 1999;<br />

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,<br />

di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della<br />

programmazione economica, per gli affari regionali, dei<br />

lavori pubblici, delle politiche agricole e forestali, per i<br />

beni e le attività culturali, dell’università e della ricerca<br />

scientifica e tecnologica, della sanità, delle finanze, del<br />

lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica;<br />

Emana il seguente decreto legislativo:<br />

1. Àmbito di applicazione.<br />

1. Ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), prima<br />

parte, e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive<br />

modificazioni e integrazioni, di seguito denominata<br />

«legge delega», il presente decreto si applica agli enti<br />

pubblici nazionali non svolgenti attività di previdenza.<br />

Esso non si applica, per contro, alle istituzioni di diritto<br />

privato e società per azioni, controllate direttamente o<br />

indirettamente dallo Stato, che operano, anche all’estero,<br />

nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema<br />

produttivo nazionale. Agli enti di ricerca di cui all’arti-


34 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

colo 18 della legge delega si applicano soltanto le disposizioni<br />

del presente decreto che agli enti stessi espressamente<br />

si riferiscono, nonché quelle compatibili con le<br />

disposizioni recate dal decreto legislativo 5 giugno 1998,<br />

n. 204, e dagli altri decreti legislativi emanati in attuazione<br />

della delega di cui al predetto articolo 18 della legge<br />

15 marzo 1997, n. 59.<br />

2. L’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12 e<br />

13 è facoltativa per le amministrazioni che esercitano la<br />

vigilanza sugli enti pubblici economici, gli enti parco di<br />

cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e gli enti pubblici<br />

nazionali la cui organizzazione sia stata disciplinata con<br />

decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega<br />

o con la legge 25 marzo 1997, n. 68, e la legge 3 aprile<br />

1997, n. 94.<br />

3. Restano ferme le disposizioni di legge in ordine ai poteri<br />

delle autorità di garanzia e di vigilanza.<br />

2. Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti.<br />

1. Relativamente agli enti pubblici di cui alla tabella A<br />

allegata al presente decreto, con le modalità di cui al<br />

comma 2, possono essere adottate, in esito ad istruttoria<br />

dei Ministeri competenti, comprensiva di consultazione<br />

degli enti stessi e di acquisizione di parere delle commissioni<br />

parlamentari competenti per materia, le seguenti<br />

misure di razionalizzazione:<br />

a) privatizzazione di enti, secondo le modalità di cui all’articolo<br />

3;<br />

b) trasformazione di enti in strutture scientifiche universitarie,<br />

alle condizioni e secondo le modalità di cui<br />

all’articolo 4;<br />

c) fusione o unificazione strutturale di enti appartenenti<br />

allo stesso settore di attività, in conformità ai criteri e<br />

secondo le modalità di cui all’articolo 5.<br />

2. L’individuazione degli enti oggetto delle misure di cui<br />

al comma 1 è effettuata con uno o più elenchi approvati,<br />

entro il 30 giugno 2001, con decreto del Presidente del<br />

Consiglio dei Ministri. La privatizzazione o la trasformazione<br />

degli enti decorre dal 1° gennaio 2002 (3) .<br />

(3) Per la proroga del termine vedi l’art. 9, D.L. 15 aprile<br />

2002, n. 63, l’art. 6, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, l’art. 17,<br />

D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, l’art. 15, D.L. 9 novembre<br />

2004, n. 266 e l’art. 3, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273. In<br />

attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi<br />

il D.P.C.M. 23 maggio 2001, il D.P.C.M. 9 aprile 2002 e il<br />

D.P.C.M. 3 maggio 2002. Con D.P.C.M. 24 maggio 2002<br />

(Gazz. Uff. 25 giugno 2002, n. 147) è stata disposta la privatizzazione<br />

dell’Istituto per la storia della musica. Con<br />

D.P.C.M. 24 maggio 2002 (Gazz. Uff. 25 giugno 2002, n.<br />

147) è stata disposta la privatizzazione dell’Istituto internazionale<br />

di studi giuridici. Con D.P.C.M. 24 maggio<br />

2002 (Gazz. Uff. 25 giugno 2002, n. 147) è stata disposta<br />

la privatizzazione del Centro studi alto medioevo<br />

di Spoleto. Con D.P.C.M. 14 marzo 2003 (Gazz. Uff. 10<br />

giugno 2003, n. 132) è stata disposta la trasformazione<br />

dell’Erbario tropicale di Firenze in struttura scientifica<br />

dell’Università di Firenze. Con D.P.C.M. 23 marzo<br />

2004 (Gazz. Uff. 21 aprile 2004, n. 93) è stata disposta<br />

la privatizzazione dell’Ente per le Ville Vesuviane. Con<br />

D.P.C.M. 8 ottobre 2004 (Gazz. Uff. 23 novembre 2004,<br />

n. 275) l’Istituto papirologico Girolamo Vitelli di Firenze<br />

è stato trasformato in struttura scientifica dell’Università<br />

degli studi di Firenze.<br />

3. Privatizzazione di enti.<br />

1. Gli enti privatizzati ai sensi dell’articolo 2, comma 1,<br />

lettera a), continuano a sussistere come enti privi di scopo<br />

di lucro e assumono la personalità giuridica di diritto<br />

privato ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice<br />

civile. Gli enti possono continuare a svolgere e gestire,<br />

sulla base di apposite concessioni o convenzioni con le<br />

autorità ministeriali competenti, i compiti e le funzioni<br />

pubbliche attribuiti ad essi dalla normativa vigente.<br />

Restano in vigore, per gli enti in tal modo abilitati, le<br />

disposizioni che impongono, a favore degli enti, forme<br />

di contribuzione obbligatoria e che riservano all’autorità<br />

pubblica le relative determinazioni. Le concessioni<br />

o convenzioni che affidano agli enti determinazioni in<br />

materia di tariffe o di corrispettivo dei servizi pubblici<br />

svolti ne subordinano comunque la operatività all’approvazione<br />

del Ministero competente.<br />

2. Il corrispettivo da stabilirsi o pattuirsi per le concessioni<br />

o convenzioni di cui al comma 1 non può, per nessun<br />

ente, comportare una spesa per lo Stato superiore<br />

a quella prevista per l’esercizio 2001 per contributi ordinari<br />

di funzionamento e per compensi analogamente<br />

stabiliti o pattuiti. Le concessioni o convenzioni devono<br />

prevedere, per l’esercizio 2002, una riduzione di tale<br />

spesa pari almeno al 10 per cento in termini reali.<br />

3. In fase di prima applicazione del presente decreto, le<br />

concessioni o convenzioni di cui al comma 1 hanno durata<br />

biennale. In sede di rinnovo, è concesso o convenzionalmente<br />

affidato l’esercizio delle sole attribuzioni che<br />

lo Stato non possa o non ritenga conveniente dismettere,<br />

ovvero svolgere direttamente.<br />

4. Gli amministratori degli enti di cui al comma 1 promuovono<br />

le necessarie modifiche statutarie nel rispetto<br />

della scadenza indicata dall’articolo 2, comma 2. Gli<br />

statuti prevedono la partecipazione all’organo collegiale<br />

di revisione di un rappresentante dell’amministrazione<br />

statale.<br />

5. Sulla gestione degli enti di diritto privato di cui al comma<br />

1, la Corte dei conti esercita il controllo successivo,<br />

ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio<br />

1994, n. 20, limitatamente all’esercizio di funzioni e servizi<br />

pubblici.<br />

6. Il patrimonio degli enti di diritto privato di cui al comma<br />

1 è costituito dal patrimonio dei corrispondenti enti<br />

pubblici. L’organo di revisione cura che l’inventario sia<br />

redatto da ciascun ente entro sessanta giorni dalla avvenuta<br />

trasformazione e che sia conferita distinta evidenziazione<br />

ai beni la cui gestione o conservazione costituiva<br />

lo scopo istituzionale dell’ente pubblico. In casi<br />

particolari, può essere chiesta al presidente del tribuna-


A. LEGGI, ATTI E PARERI RELATIVI AL <strong>CAI</strong><br />

le competente per territorio la designazione di uno o più<br />

esperti per la redazione della stima patrimoniale.<br />

7. I beni la cui gestione o conservazione costituiva lo scopo<br />

istituzionale dell’ente pubblico permangono destinati<br />

a tale finalità, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante<br />

sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni, e non<br />

possono essere alienati o gravati di alcun diritto se non in<br />

base a specifica ed espressa autorizzazione del Ministero<br />

vigilante, secondo la vigente normativa, da rilasciarsi<br />

in casi eccezionali. Gli atti adottati in mancanza di autorizzazione<br />

non possono essere trascritti e sono nulli di<br />

diritto, fatta salva ogni diversa forma di responsabilità<br />

prevista dalle vigenti disposizioni. Il regime di autorizzazione<br />

permane sino a che sussista l’esercizio delle funzioni<br />

o dei servizi pubblici in via di convenzione o di concessione.<br />

Allo scadere definitivo delle convenzioni o concessioni,<br />

il regime di autorizzazione è prorogato sino alla<br />

convenzionale determinazione della destinazione finale<br />

dei beni. Le limitazioni di cui al presente articolo devono,<br />

in ogni caso, risultare negli statuti degli enti di diritto<br />

privato derivanti dalla trasformazione e sono iscritte nel<br />

registro di cui all’articolo 33 del codice civile.<br />

8. Negli inventari patrimoniali degli enti di diritto privato<br />

derivanti dalla trasformazione sono distintamente<br />

elencati i beni che provengono dall’ente pubblico trasformato<br />

e quelli di successiva acquisizione.<br />

9. Agli enti di diritto privato di cui al comma 1 possono<br />

partecipare il Ministero per i beni e le attività culturali,<br />

ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre<br />

1998, n. 368, nonché le università e loro consorzi.<br />

4. Trasformazione di enti.<br />

1. Gli enti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), sono<br />

trasformati in strutture scientifiche dotate di autonomia<br />

amministrativa e contabile delle università del luogo ove<br />

gli enti stessi hanno sede, ovvero, nel caso di più istituzioni<br />

universitarie, di quella di più antica istituzione,<br />

ovvero, ancora, di consorzi universitari anche appositamente<br />

istituiti. La trasformazione opera a condizione<br />

che l’università o il consorzio, previamente interpellati<br />

dal Presidente del Consiglio dei Ministri, abbiano<br />

espresso il proprio assenso.<br />

2. Entro la data prevista dall’articolo 2, comma 2, una destinazione<br />

ad istituzioni universitarie diverse può essere<br />

individuata nell’ambito del procedimento di programmazione<br />

del sistema universitario.<br />

3. Le università e i consorzi succedono nei rapporti attivi<br />

e passivi e nella titolarità dei beni mobili e immobili delle<br />

strutture e delle attrezzature degli enti. Il patrimonio<br />

resta comunque vincolato al perseguimento delle finalità<br />

proprie degli enti medesimi.<br />

4. I compiti e l’organizzazione delle nuove strutture sono<br />

determinati dagli statuti degli atenei o dei consorzi.<br />

5. L’Istituto italiano di studi germanici può, in ogni caso,<br />

ricevere contributi dal Ministero dell’università e della<br />

ricerca scientifica e tecnologica, anche a valere sul fondo<br />

per il funzionamento ordinario delle università e dei<br />

35<br />

consorzi universitari, nonché sul fondo di cui all’articolo<br />

7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998,<br />

n. 204 (4) .<br />

(4) Con D.P.C.M. 14 marzo 2003 (Gazz. Uff. 10 giugno<br />

2003, n. 132) è stata disposta la trasformazione dell’Erbario<br />

tropicale di Firenze in struttura scientifica dell’Università<br />

di Firenze. Con D.P.C.M. 8 ottobre 2004 (Gazz.<br />

Uff. 23 novembre 2004, n. 275) l’Istituto papirologico Girolamo<br />

Vitelli di Firenze è stato trasformato in struttura<br />

scientifica dell’Università degli studi di Firenze.<br />

5. Fusione o unificazione strutturale di enti.<br />

1. La fusione, ovvero l’unificazione strutturale degli enti<br />

di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), è effettuata, con<br />

uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo<br />

17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel<br />

rispetto dei princìpi generali indicati dall’articolo 14,<br />

comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in coerenza,<br />

per quanto compatibili, con i criteri direttivi di cui<br />

all’articolo 13 del presente decreto (5) .<br />

2. I compiti istituzionali, l’organizzazione e il funzionamento<br />

della o delle strutture derivanti dalla fusione<br />

o unificazione, anche mediante inserimento in sistema<br />

strutturato a rete, degli istituti ed enti operanti nel campo<br />

della ricerca storica, sono determinati in conformità<br />

ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi (6) :<br />

a) attribuzione di funzioni di ricerca storica, con particolare<br />

riferimento alla storia d’Italia, e di compiti connessi<br />

relativi, tra l’altro, al coordinamento della ricerca,<br />

alla redazione di repertori, allo studio critico e alla pubblicazione<br />

delle fonti, all’osservatorio dell’insegnamento<br />

della storia, alla formazione in servizio degli insegnanti<br />

della scuola, all’organizzazione di incontri, convegni e<br />

settimane di studio;<br />

b) adozione, per quanto compatibili, delle disposizioni<br />

sull’organizzazione e funzionamento in vigore per gli<br />

enti di ricerca non strumentali di competenza del Ministero<br />

dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica,<br />

con facoltà di deroga alle norme dell’ordinamento<br />

contabile pubblico, nel rispetto dei relativi princìpi;<br />

c) organizzazione della rete scientifica, prevedendo servizi<br />

e strutture comuni, nonché attribuendo agli istituti<br />

e alle scuole annesse autonomia scientifica, finanziaria,<br />

organizzativa e contabile, con propri organi direttivi e di<br />

consulenza scientifica;<br />

d) adozione di disposizioni transitorie in analogia a<br />

quanto previsto per l’Istituto nazionale di astrofisica;<br />

e) finanziamento a carico del fondo di cui all’articolo<br />

7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.<br />

204, con trasferimento al fondo stesso dei contributi in<br />

atto fruiti.<br />

(5) Comma così modificato dall’art. 105, comma 2, L. 23<br />

dicembre 2000, n. 388. Vedi, anche, il D.P.R. 11 novembre<br />

2005, n. 255.<br />

(6) Alinea così modificato dall’art. 105, comma 3, L. 23<br />

dicembre 2000, n. 388.


36 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

6. Disposizioni relative a enti particolari.<br />

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente<br />

decreto l’Ente autonomo Volturno è soppresso e posto<br />

in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge<br />

4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni e<br />

integrazioni. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della<br />

programmazione economica provvede a trasferire alla<br />

regione Campania, a titolo gratuito e con effetto dal 1°<br />

gennaio 2000, le azioni della Società anonima per l’esercizio<br />

dei pubblici servizi (SEPSA) della quale l’Ente è unico<br />

azionista. È fatta salva la facoltà degli enti territoriali<br />

interessati di riordinare altrimenti l’ente stesso entro il<br />

termine fissato per la liquidazione, ovvero prevederne la<br />

trasformazione in struttura associativa, anche in forma<br />

societaria, eventualmente prevedendo, per il relativo<br />

personale, forme di continuità del rapporto di lavoro<br />

pubblico presso la regione Campania (7) .<br />

2. Le funzioni previste dall’articolo 7, comma 2, della legge<br />

11 febbraio 1992, n. 157, concernenti la vigilanza sull’Istituto<br />

nazionale per la fauna selvatica, e la definizione<br />

delle norme regolamentari sono esercitate d’intesa con<br />

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le<br />

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.<br />

Alla copertura delle spese di funzionamento dell’Istituto<br />

possono contribuire le regioni, sulla base di apposite<br />

convenzioni. Il presidente dell’Istituto presenta annualmente<br />

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla<br />

Conferenza una relazione sull’attività svolta (8) .<br />

3. L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) svolge, in collaborazione<br />

con la Scuola superiore della pubblica amministrazione<br />

e con istituzioni universitarie, attività di<br />

formazione e qualificazione professionale per gli addetti<br />

al sistema statistico nazionale, anche attraverso la costituzione<br />

di una struttura permanente. Le disposizioni di<br />

cui al comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 3<br />

febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano<br />

al personale dell’ISTAT con qualifica di dirigente<br />

di ricerca e dirigente tecnologo entro il limite del 5 per<br />

cento del relativo organico.<br />

4. Ai sensi degli articoli 9 e 100 del decreto legislativo<br />

31 marzo 1998, n. 112, l’Ente nazionale strade (ANAS) è<br />

riordinato sulla base dei princìpi e criteri di cui all’articolo<br />

13 del presente decreto, tenendo conto della sua natura<br />

di ente pubblico economico e di quanto stabilito dal<br />

decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 4, lettera<br />

b), della legge delega. L’Ente è autorizzato, a decorrere<br />

dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nel<br />

rispetto delle norme comunitarie, a costituire società<br />

miste con regioni, province e comuni per la progettazione,<br />

costruzione e manutenzione delle strade di rispettiva<br />

competenza, nonché ad esercitare le attività di progettazione,<br />

costruzione e manutenzione di strade anche per<br />

conto e nell’interesse di regioni, province e comuni.<br />

5. La Cassa per la formazione della proprietà contadina,<br />

istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è<br />

accorpata nell’Istituto per studi, ricerche e informazioni<br />

sul mercato agricolo (ISMEA), di cui al decreto del Presi-<br />

dente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278. L’Istituto<br />

subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, ivi<br />

inclusi i compiti di cui all’articolo 4, commi 3, 4 e 5, della<br />

legge 15 dicembre 1998, n. 441. L’ISMEA può costituire<br />

forme di garanzia creditizia e finanziaria per strumenti<br />

e/o servizi informativi, assicurativi e finanziari alle imprese<br />

agricole, volte a ridurre i rischi inerenti alle attività<br />

produttive e di mercato, a favorire il ricambio generazionale<br />

in agricoltura e a contribuire alla trasparenza<br />

e alla mobilità del mercato fondiario rurale sulla base di<br />

programmi con le regioni e ai sensi dei regolamenti comunitari.<br />

L’ISMEA, entro sei mesi dalla data di entrata<br />

in vigore del presente decreto, è riordinato anche sulla<br />

base dei principi di cui all’articolo 13 e, comunque, nel<br />

rispetto di quanto previsto, al comma 1 dell’articolo<br />

stesso, dalla lettera d). Al personale della Cassa per la<br />

formazione della proprietà contadina sono applicabili le<br />

forme di mobilità nel pubblico impiego (9) (10) .<br />

6. In sede di revisione statutaria ai sensi dell’articolo 13,<br />

sono riconosciute, nell’ambito dell’organizzazione del<br />

<strong>Club</strong> alpino italiano (<strong>CAI</strong>), forme accentuate di autonomia<br />

organizzativa e funzionale al Corpo nazionale del<br />

soccorso alpino.<br />

7. In deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1,<br />

del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, l’Agecontrol<br />

s.p.a. continua a svolgere i propri compiti sino al termine<br />

previsto dal regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio,<br />

come prorogato dal regolamento (CE) n. 150/99 del<br />

Consiglio, del 19 gennaio 1999 (11) .<br />

8. È estesa all’Agenzia spaziale italiana, con le modalità<br />

ed i limiti ivi previsti, l’autorizzazione concessa all’Istituto<br />

nazionale di fisica nucleare (INFN) e all’Ente per le<br />

nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA) dall’articolo<br />

5, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto<br />

1997; n. 266, relativamente alla stipulazione di contratti<br />

di formazione e lavoro.<br />

9. La CONSOB, senza oneri per la finanza pubblica e con<br />

corrispondente riduzione dell’aliquota prevista per il<br />

personale con contratto di lavoro subordinato a tempo<br />

determinato, può bandire concorsi interni, connotati<br />

da adeguate modalità selettive, per l’immissione in ruolo,<br />

in numero massimo di venti unità, di personale con<br />

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in<br />

servizio alla data del 1° luglio 1998.<br />

(7) Con D.M. 24 novembre 2000 (Gazz. Uff. 5 dicembre<br />

2000, n. 284) è stata disposta l’avocazione, al Ministero<br />

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,<br />

della gestione liquidatoria dell’Ente autonomo<br />

Volturno.<br />

(8) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 - 28 novembre<br />

2002, n. 498 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48,<br />

serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità<br />

della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6,<br />

commi 2, 5 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 70, 76,<br />

95, 117, 118 e 119 della Costituzione.<br />

(9) Vedi, anche, l’art. 4, comma 45, L. 24 dicembre<br />

2003, n. 350.


A. LEGGI, ATTI E PARERI RELATIVI AL <strong>CAI</strong><br />

(10) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 - 28 novembre<br />

2002, n. 498 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48,<br />

serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità<br />

della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6,<br />

commi 2, 5 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 70, 76,<br />

95, 117, 118 e 119 della Costituzione.<br />

(11) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 - 28 novembre<br />

2002, n. 498 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48,<br />

serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità<br />

della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6,<br />

commi 2, 5 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 70, 76,<br />

95, 117, 118 e 119 della Costituzione.<br />

7. Società italiana autori e editori.<br />

[1. La Società italiana autori ed editori, di seguito denominata<br />

SIAE, ente pubblico a base associativa, svolge le<br />

seguenti funzioni:<br />

a) esercita l’attività di intermediazione, comunque attuata<br />

sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento,<br />

mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione<br />

per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione,<br />

di recitazione, di radiodiffusione, ivi compresa<br />

la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione<br />

meccanica e cinematografica di opere tutelate;<br />

b) cura la tenuta dei registri di cui all’articolo 103 della<br />

legge 22 aprile 1941, n. 633;<br />

c) assicura la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera<br />

a), nell’ambito della società dell’informazione, nonché<br />

la protezione e lo sviluppo delle opere dell’ingegno.<br />

2. L’attività della SIAE, fatto salvo l’esercizio delle funzioni<br />

pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle<br />

norme di diritto privato.<br />

3. La SIAE esercita le altre funzioni attribuite dalla legge<br />

e può effettuare, altresì, la gestione di servizi di accertamento<br />

e riscossione di imposte, contributi e diritti,<br />

anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni,<br />

regioni, enti locali ed altri enti pubblici o privati.<br />

4. L’organizzazione ed il funzionamento della SIAE sono<br />

regolati dallo statuto adottato nel rispetto dei criteri di<br />

cui all’articolo 13, comma 1, entro 3 mesi dalla data di entrata<br />

in vigore del presente decreto. Non si applicano le<br />

disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 13. Lo statuto<br />

assicura una adeguata presenza di autori ed editori negli<br />

organi dell’Ente, una ripartizione dei proventi dell’esazione<br />

dei diritti d’autore tra gli aventi diritto, che tenga<br />

anche conto dell’effettivo contributo di ciascuno alla formazione<br />

dei proventi stessi, e l’applicazione di provvigioni<br />

sui diritti d’autore in coerenza con l’ordinamento<br />

vigente in sede europea.<br />

5. Lo statuto è adottato dall’Assemblea a maggioranza<br />

dei suoi componenti, su proposta del Consiglio di amministrazione,<br />

ed è approvato con decreto del Presidente<br />

del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per<br />

i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro<br />

dell’economia e delle finanze (12) .<br />

6. La SIAE assicura la distinzione tra la gestione relativa<br />

37<br />

alla tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi e la<br />

gestione relativa agli ulteriori servizi, nonché, a partire<br />

dall’esercizio successivo a quello della data di entrata in<br />

vigore del presente decreto, la separazione contabile tra<br />

le due distinte gestioni per ciascuna delle quali deve essere<br />

perseguito l’equilibrio finanziario.<br />

7. La gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto<br />

d’autore e dei diritti connessi si informa ai princìpi della<br />

massima trasparenza nella ripartizione dei proventi<br />

tra gli aventi diritto. I criteri di ripartizione dei proventi<br />

spettanti ai titolari dei diritti d’autore sono annualmente<br />

predeterminati dalla SIAE e sottoposti all’approvazione<br />

del Ministro vigilante (13) .<br />

8. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita congiuntamente<br />

con il Presidente del Consiglio dei Ministri<br />

la vigilanza sulla SIAE. L’attività di vigilanza è svolta sentito<br />

il Ministro delle finanze per le materie di sua specifica<br />

competenza. Sono soppressi l’articolo 182 della legge<br />

22 aprile 1941, n. 633, e l’articolo 57 del regolamento di<br />

attuazione della medesima legge, approvato con regio<br />

decreto 18 maggio 1942, n. 1369 (14) ] (15) .<br />

(12) Comma così modificato dall’art. 2, D.L. 26 aprile<br />

2005, n. 63.<br />

(13) Comma così sostituito dall’art. 40, D.Lgs. 9 aprile<br />

2003, n. 68.<br />

(14) Comma così modificato dall’art. 2, D.L. 26 aprile<br />

2005, n. 63.<br />

(15) Articolo abrogato dal comma 5 dell’art. 1, L. 9 gennaio<br />

2008, n. 2.<br />

8. Esposizione nazionale quadriennale d’arte di Roma.<br />

1. Entro il 31 dicembre 1999, l’ente Esposizione nazionale<br />

quadriennale d’arte di Roma è trasformato in Fondazione,<br />

ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 3.<br />

2. Si applicano le procedure previste dai commi 4 e 5 dell’articolo<br />

7, fatta eccezione per il concerto del Ministro<br />

delle finanze.<br />

9. Istituto superiore di sanità e Istituto superiore<br />

per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.<br />

1. L’Istituto superiore di sanità (ISS) e l’Istituto superiore<br />

per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)<br />

esercitano, nelle materie di competenza del Ministero<br />

della sanità, funzioni e compiti tecnico-scientifici e di<br />

coordinamento tecnico. In particolare, l’ISS svolge funzioni<br />

di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione<br />

per quanto concerne la salute pubblica; l’ISPE-<br />

SL è centro di riferimento nazionale di informazione,<br />

documentazione, ricerca, sperimentazione, controllo e<br />

formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza<br />

e benessere nei luoghi di lavoro (16) .<br />

2. L’ISS e l’ISPESL hanno autonomia scientifica, organizzativa,<br />

amministrativa e contabile e sono sottoposti alla<br />

vigilanza del Ministro della sanità. Essi costituiscono<br />

organi tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale,<br />

dei quali il Ministero, le regioni e, tramite queste, le<br />

aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avval-


38 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

gono nell’esercizio delle attribuzioni conferite loro dalla<br />

normativa vigente.<br />

3. Sono organi dei due Istituti il presidente, il consiglio<br />

di amministrazione, il direttore generale, il comitato<br />

scientifico e il collegio dei revisori. Alla organizzazione<br />

degli Istituti si provvede con i regolamenti di cui all’articolo<br />

13, che recano anche disposizioni di raccordo con la<br />

disciplina prevista dal decreto legislativo 5 giugno 1998,<br />

n. 204, e dalle altre disposizioni vigenti per gli enti di<br />

ricerca.<br />

4. Sono abrogati l’articolo 45, comma 4, ultimo periodo,<br />

e l’articolo 48 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.<br />

300.<br />

(16) Il regolamento di organizzazione dell’Istituto superiore<br />

di sanità è stato approvato con D.P.R. 20 gennaio<br />

2001, n. 70. Il regolamento di organizzazione dell’Istituto<br />

superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro<br />

è stato approvato con D.P.R. 4 dicembre 2002, n. 303.<br />

10. Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale<br />

dei lavoratori.<br />

1. L’Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale<br />

dei lavoratori (ISFOL) è ente di ricerca, dotato di indipendenza<br />

di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica,<br />

organizzativa, amministrativa e contabile, ed è<br />

sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della<br />

previdenza sociale.<br />

2. Lo statuto dell’ISFOL è approvato su proposta del Ministro<br />

vigilante e reca anche disposizioni di raccordo<br />

con la disciplina di cui al decreto legislativo 5 giugno<br />

1998, n. 204, e con la disciplina dettata da altre disposizioni<br />

vigenti per gli enti di ricerca (17) .<br />

(17) Con D.M. 27 aprile 2001 (Gazz. Uff. 16 maggio 2001,<br />

n. 112), è stata approvata la delibera recante il nuovo<br />

statuto dell’ISFOL. Successivamente il citato decreto<br />

è stato annullato dal D.M. 17 settembre 2001 (Gazz.<br />

Uff. 25 settembre 2001, n. 223) che ha disposto il commissariamento<br />

dell’Istituto fino al 31 gennaio 2002. Il<br />

commissariamento è stato poi prorogato fino alla data<br />

di insediamento degli organi di amministrazione, e comunque<br />

non oltre il 30 giugno 2002 dal D.M. 22 gennaio<br />

2002 (Gazz. Uff. 31 gennaio 2002, n. 26), non oltre il 31<br />

dicembre 2002 dal D.M. 5 giugno 2002 (Gazz. Uff. 11 giugno<br />

2002, n. 135), non oltre il 28 febbraio 2003 dal D.M.<br />

20 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305),<br />

non oltre il 30 giugno 2003 dal D.M. 28 febbraio 2003<br />

(Gazz. Uff. 19 marzo 2003, n. 65), non oltre il 31 ottobre<br />

2003 dal D.M. 30 giugno 2003 (Gazz. Uff. 5 luglio 2003,<br />

n. 154), non oltre il 31 dicembre 2003 dal D.M. 29 ottobre<br />

2003 (Gazz. Uff. 4 novembre 2003, n. 256), non oltre<br />

il 30 aprile 2004 dal D.M. 23 dicembre 2003 (Gazz. Uff.<br />

3 gennaio 2004, n. 2) e non oltre il 30 giugno 2004 dal<br />

D.M. 30 aprile 2004 (Gazz. Uff. 5 maggio 2004, n. 104)<br />

con il quale, tra l’altro, è stato nominato il commissario<br />

straordinario. Vedi, ora, il nuovo statuto dell’ISFOL approvato<br />

con D.P.C.M. 19 marzo 2003.<br />

11. Norme di carattere generale.<br />

1. Entro tre mesi dalla data di assunzione della personalità<br />

giuridica di diritto privato, il personale che intrattiene<br />

un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con gli enti<br />

privatizzati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a),<br />

può optare per la permanenza nel pubblico impiego, ad<br />

esso applicandosi, in tale caso, le ordinarie procedure di<br />

mobilità di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo<br />

3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Sino<br />

alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro<br />

della categoria, si applicano al personale degli enti stessi<br />

le norme relative al trattamento giuridico ed economico<br />

per esso vigenti.<br />

2. Le università e i consorzi di cui all’articolo 4 succedono<br />

agli enti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), anche<br />

per quanto attiene ai rapporti con il personale. Il personale<br />

stesso conserva la qualifica e l’anzianità maturata,<br />

secondo eventuali tabelle di comparazione, approvate<br />

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,<br />

di concerto con i Ministri dell’università e della ricerca<br />

scientifica e tecnologica e del tesoro, del bilancio e della<br />

programmazione economica. Al personale si applicano,<br />

sino al primo contratto collettivo, le norme sullo stato<br />

giuridico ed il trattamento economico per esso vigenti.<br />

3. I contributi ordinari e straordinari previsti nel bilancio<br />

preventivo dello Stato, approvato alla data di entrata<br />

in vigore dei provvedimenti di riordino a favore degli<br />

enti trasformati, riordinati o soppressi ai sensi degli<br />

articoli 4, 5, e 6, sono riassegnati alle Istituzioni destinatarie<br />

delle funzioni, fatte salve le economie di spesa<br />

connesse alla soppressione di organi.<br />

4. Le trasformazioni di cui all’articolo 4 non hanno effetto<br />

per le università in ordine a quanto previsto dall’articolo<br />

51, comma 1 e comma 4, primo periodo, della legge<br />

27 dicembre 1997, n. 449.<br />

5. Con decreto dei Ministri vigilanti possono essere nominati<br />

commissari straordinari al fine di assicurare la<br />

gestione degli enti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nelle<br />

more dei processi di privatizzazione, trasformazione,<br />

razionalizzazione o soppressione e fino alla costituzione<br />

degli organi ordinari. Fino alla nomina dei nuovi collegi<br />

dei revisori dei conti, restano applicabili le norme<br />

vigenti sulla composizione e sulla durata degli organi di<br />

revisione.<br />

6. Nelle ipotesi di cui all’articolo 3, la perdita della personalità<br />

di diritto pubblico ha effetti di notificazione agli<br />

enti privati degli eventuali vincoli di destinazione artistica<br />

sui beni compresi nel relativo patrimonio.<br />

12. Misure di razionalizzazione.<br />

1. Gli enti pubblici ai quali si applica il presente decreto<br />

predispongono, entro l’anno 2000 e, successivamente,<br />

con cadenza biennale, entro un termine da fissarsi con<br />

direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, un<br />

piano volto a razionalizzare la allocazione degli uffici<br />

in immobili acquisiti in proprietà o in locazione, anche<br />

attraverso l’utilizzo comune di immobili da parte di più


A. LEGGI, ATTI E PARERI RELATIVI AL <strong>CAI</strong><br />

enti, soprattutto per quanto attiene alle sedi periferiche,<br />

anche all’estero, nonché alla realizzazione di economie<br />

di spesa connesse alla acquisizione e gestione in comune,<br />

su base convenzionale, di servizi da parte di più enti,<br />

ovvero, nel caso di enti svolgenti compiti omogenei, attraverso<br />

anche la comune utilizzazione di organi e attività.<br />

2. Il piano di cui al comma 1 è trasmesso, entro trenta<br />

giorni, dal presidente dell’ente, previo parere del collegio<br />

dei revisori, all’amministrazione o istituzione vigilante<br />

ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della<br />

programmazione economica. Il Ministero stesso riferisce<br />

annualmente al Parlamento sulla attuazione del presente<br />

articolo, indicando, sulla base anche di una analisi<br />

comparativa delle risultanze dei piani e dei relativi dati<br />

di spesa negli ultimi bilanci consuntivi degli enti, criteri<br />

di razionalizzazione e contenimento delle spese di allocazione<br />

e per servizi suscettibili di conduzione comune.<br />

3. Tenuto conto dei piani di revisione degli enti e della<br />

apposita relazione di cui al comma 2:<br />

a) i Ministri vigilanti, di concerto con il Presidente del<br />

Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, del<br />

bilancio e della programmazione economica, impartiscono<br />

agli enti direttive, anche subordinando l’approvazione<br />

del bilancio preventivo o dei piani pluriennali<br />

degli enti alla realizzazione o alla programmazione delle<br />

riduzioni di spesa di cui al comma 1;<br />

b) i revisori dei conti vigilano sulla adozione delle misure<br />

indicate.<br />

4. Nei confronti degli enti di cui al comma 1 che non abbiano<br />

predisposto, nei termini stabiliti, il piano di revisione<br />

per l’utilizzo degli immobili, i Ministri vigilanti<br />

adottano, ovvero propongono al Ministro del tesoro,<br />

del bilancio e della programmazione economica una riduzione,<br />

sino al venti per cento, dei contributi ordinari<br />

previsti nel bilancio preventivo dello Stato.<br />

13. Revisione statutaria.<br />

1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza<br />

sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto<br />

promuovono, con le modalità stabilite per ogni ente dalle<br />

norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione<br />

adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici<br />

della materia:<br />

a) attribuzione di poteri di programmazione, indirizzo e<br />

relativo controllo strategico:<br />

1) al presidente dell’ente, nei casi in cui il carattere monocratico<br />

dell’organo è adeguato alla dimensione organizzativa<br />

e finanziaria o rispondente al prevalente carattere<br />

tecnico dell’attività svolta o giustificato dall’inerenza<br />

di quest’ultima a competenze conferite a regioni<br />

o enti locali;<br />

2) in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad un organo<br />

collegiale, denominato consiglio di amministrazione,<br />

presieduto dal presidente dell’ente e composto da un<br />

numero di membri variabile da due a otto, in relazione<br />

al rilievo ed alle dimensioni organizzative e finanziarie<br />

39<br />

dell’ente, fatta salva l’ipotesi della gratuità degli incarichi;<br />

b) previsione della nomina dei componenti del consiglio<br />

di amministrazione dell’ente, con decreto del Ministro<br />

vigilante, tra esperti di amministrazione o dei settori di<br />

attività dell’ente, con esclusione di rappresentanti del<br />

Ministero vigilante o di altre amministrazioni pubbliche,<br />

di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di<br />

altri enti esponenziali;<br />

c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo criteri<br />

idonei a garantire l’effettiva autonomia dell’ente, ferma<br />

restando l’attribuzione all’autorità di vigilanza del potere<br />

di approvazione dei bilanci e rendiconti, nonché, per<br />

gli enti finanziati in misura prevalente con trasferimenti<br />

a carico di bilanci pubblici, di approvazione dei programmi<br />

di attività;<br />

d) previsione, quando l’ente operi in materia inerente al<br />

sistema regionale o locale, di forme di intervento degli<br />

enti territorialmente interessati, o della Conferenza permanente<br />

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province<br />

autonome di Trento e di Bolzano, ovvero della Conferenza<br />

unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto<br />

1997, n. 281, tali comunque da assicurare una adeguata<br />

presenza, negli organi collegiali, di esperti designati dagli<br />

enti stessi e dalla Conferenza;<br />

e) eventuale attribuzione di compiti di definizione del<br />

quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero<br />

di funzioni consultive, a organi assembleari, composti<br />

da esperti designati da amministrazioni e organizzazioni<br />

direttamente interessate all’attività dell’ente, ovvero,<br />

per gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti<br />

in prevalenza da docenti o esperti del settore;<br />

f) determinazione del compenso eventualmente spettante<br />

ai componenti degli organi di amministrazione,<br />

ordinari o straordinari, con decreto del Ministro competente,<br />

di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio<br />

e della programmazione economica, sulla base di<br />

eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri;<br />

determinazione, con analogo decreto, di gettoni<br />

di presenza per i componenti dell’organo assembleare,<br />

salvo rimborso delle spese di missione;<br />

g) attribuzione al presidente dell’ente di poteri di rappresentanza<br />

esterna e, negli enti con organo di vertice<br />

collegiale, di poteri di convocazione del consiglio di amministrazione;<br />

previsione, per i soli enti di grande rilievo<br />

o di rilevante dimensione organizzativa o finanziaria<br />

e fatta salva l’ipotesi della gratuità degli incarichi, di un<br />

vice-presidente, designato tra i componenti del consiglio;<br />

previsione che il presidente possa restare in carica,<br />

di norma, il tempo corrispondente a non più di due<br />

mandati;<br />

h) previsione di un collegio dei revisori composto di tre<br />

membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo o<br />

dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in<br />

rappresentanza di autorità ministeriale e gli altri scelti<br />

tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone<br />

in possesso di specifica professionalità; previsione di un


40 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

membro supplente, ovvero due negli enti di notevole rilievo<br />

o dimensione organizzativa o finanziaria;<br />

i) esclusione del direttore generale dal novero degli organi<br />

dell’ente ed attribuzione allo stesso, nonché ad altri<br />

dirigenti dell’ente, di poteri coerenti al principio di distinzione<br />

tra attività di indirizzo e attività di gestione,<br />

di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive<br />

modificazioni; previsione della responsabilità<br />

dei predetti dirigenti per il conseguimento dei risultati<br />

previsti dal consiglio di amministrazione, o organo di<br />

vertice, con riferimento, ove possibile, all’assegnazione<br />

delle relative risorse finanziarie (budget di spesa) predeterminate<br />

nell’ambito del bilancio;<br />

l) istituzione, in aggiunta all’organo di revisione, di un<br />

sistema di controlli interni, coerente con i princìpi fissati<br />

dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;<br />

m) istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico,<br />

ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio<br />

1993, n. 29, e successive modificazioni;<br />

n) determinazione del numero massimo degli uffici dirigenziali<br />

e dei criteri generali di organizzazione dell’ente,<br />

in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia<br />

dell’azione amministrativa, rinviando la disciplina<br />

dei residui profili organizzativi, in funzione anche delle<br />

dimensioni dell’ente, a regolamenti interni, eventualmente<br />

soggetti all’approvazione dell’autorità di vigilanza,<br />

ovvero ad altri atti organizzativi;<br />

o) facoltà dell’ente di adottare regolamenti di contabilità<br />

ispirati a principi civilistici e recanti, ove necessario,<br />

deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni<br />

del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre<br />

1979, n. 696, e successive modificazioni; i predetti<br />

regolamenti sono soggetti all’approvazione dell’autorità<br />

di vigilanza, di concerto con il Ministro del tesoro, del<br />

bilancio e della programmazione economica;<br />

p) previsione della facoltà di attribuire, per motivate<br />

esigenze ed entro un limite numerico predeterminato,<br />

incarichi di collaborazione ad esperti delle materie di<br />

competenza istituzionale;<br />

q) previsione delle ipotesi di commissariamento dell’ente<br />

e dei poteri del commissario straordinario, nominato<br />

dall’autorità di vigilanza, ovvero, per gli enti di notevole<br />

rilievo o dimensione organizzativa e finanziaria, con<br />

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su<br />

proposta dell’autorità di vigilanza; previsione, per i soli<br />

enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria,<br />

della possibilità di nominare uno o più subcommissari;<br />

previsione di termini perentori di durata<br />

massima del commissariamento, a pena di scioglimento<br />

dell’ente.<br />

2. Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve le<br />

specifiche e motivate esigenze connesse alla natura ed<br />

all’attività di singoli enti, con particolare riferimento a<br />

quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione<br />

della prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti<br />

a trasferimenti a carico di bilanci pubblici, nonché le<br />

esigenze specifiche degli enti a struttura associativa, ai<br />

quali, in particolare, non si applicano i criteri di cui alle<br />

lettere a) ed e) del comma 1 ed ai quali i criteri di cui alla<br />

lettera b) del medesimo comma si applicano solo se coerenti<br />

con la natura e l’attività dei singoli enti e per motivate<br />

esigenze degli stessi.<br />

3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente ai<br />

quali la revisione statutaria non sia intervenuta alla data<br />

del 30 giugno 2001, si applicano, con effetto dal 1° gennaio<br />

2002, le seguenti disposizioni:<br />

a) i consigli di amministrazione sono sciolti, salvo che<br />

risultino composti in conformità ai criteri di cui al comma<br />

1, lettera a); il presidente dell’ente assume, sino a<br />

che il regolamento non è emanato e i nuovi organi non<br />

sono nominati, i poteri di amministrazione ordinaria e<br />

straordinaria, salva la possibilità dell’autorità di vigilanza<br />

di nominare un commissario straordinario;<br />

b) i collegi dei revisori, ove non conformi ai criteri di cui<br />

al comma 1, lettera h), sono sciolti e le relative competenze<br />

sono esercitate, sino alla nomina del nuovo collegio,<br />

dai soli rappresentanti del Ministero del tesoro, del<br />

bilancio e della programmazione economica e dell’autorità<br />

di vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso contrario,<br />

dal solo presidente del collegio.<br />

4. Negli enti di cui al presente articolo per i quali la revisione<br />

statutaria risulti intervenuta alla data del 30 giugno<br />

2001, il funzionamento degli organi preesistenti è<br />

prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione.<br />

14. Disposizioni finali.<br />

1. Le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e le<br />

altre disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano<br />

l’organizzazione e il funzionamento degli enti<br />

pubblici nazionali di cui al presente decreto continuano<br />

a trovare applicazione in quanto non siano derogate dalle<br />

norme statutarie di adeguamento alle disposizioni del<br />

presente decreto.<br />

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione<br />

economica è autorizzato ad apportare al bilancio<br />

dello Stato le variazioni consequenziali all’applicazione<br />

del presente decreto.<br />

Tabella A<br />

(prevista dall’art. 2, comma 1)<br />

Giunta centrale per gli studi storici (18)<br />

[Deputazioni e società di storia patria] (19)<br />

Istituto italiano di numismatica (20)<br />

Istituto storico italiano per il medio evo (21)<br />

Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea<br />

(22)<br />

Istituto italiano per la storia antica (23)<br />

Istituto per la storia del Risorgimento italiano (24)<br />

Ente per le ville vesuviane<br />

Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani»<br />

Ente «Casa di Oriani» (25)<br />

Centro nazionale di studi leopardiani (26)<br />

Istituto di studi filosofici «Enrico Castelli» (27)


A. LEGGI, ATTI E PARERI RELATIVI AL <strong>CAI</strong><br />

Istituto italiano per la storia della musica<br />

Istituto italiano di studi germanici (Roma)<br />

Istituto nazionale di studi verdiani (Parma) (28)<br />

Centro nazionale di studi manzoniani (Milano) (29)<br />

Ente «Casa Buonarroti» (Firenze) (30)<br />

Ente «Domus Galileana» (Pisa) (31)<br />

Istituto «Domus mazziniana» (Pisa) (32)<br />

Centro nazionale di studi alfieriani (Asti) (33)<br />

Istituto nazionale di studi sul rinascimento (Firenze) (34)<br />

Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione<br />

in Italia (Milano) (35)<br />

Istituto nazionale di archeologia e storia dell’arte<br />

(Roma) (36)<br />

Centro internazionale di studi di architettura «Andrea<br />

Palladio» (Vicenza) (37)<br />

Istituto internazionale di studi giuridici (Roma)<br />

Centro italiano di studi sull’alto medioevo (Roma)<br />

Erbario tropicale di Firenze (38)<br />

Ente nazionale della cinofilia italiana.<br />

(18) Vedi, anche, il D.P.C.M. 23 maggio 2001.<br />

(19) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse<br />

dall’art. 5, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250.<br />

(20) Vedi, anche, il D.P.C.M. 23 maggio 2001.<br />

(21) Vedi, anche, il D.P.C.M. 23 maggio 2001.<br />

(22) Vedi, anche, il D.P.C.M. 23 maggio 2001.<br />

(23) Vedi, anche, il D.P.C.M. 23 maggio 2001.<br />

(24) Vedi, anche, il D.P.C.M. 23 maggio 2001.<br />

(25) Vedi, anche, il D.P.C.M. 9 aprile 2002.<br />

(26) Vedi, anche, il D.P.C.M. 9 aprile 2002.<br />

(27) Vedi, anche, il D.P.C.M. 9 aprile 2002.<br />

(28) Vedi, anche, il D.P.C.M. 9 aprile 2002.<br />

(29) Vedi, anche, il D.P.C.M. 9 aprile 2002.<br />

(30) Vedi, anche, il D.P.C.M. 9 aprile 2002.<br />

(31) Vedi, anche, il D.P.C.M. 9 aprile 2002.<br />

(32) Vedi, anche, il D.P.C.M. 3 maggio 2002.<br />

(33) Vedi, anche, il D.P.C.M. 9 aprile 2002.<br />

(34) Vedi, anche, il D.P.C.M. 9 aprile 2002.<br />

(35) Vedi, anche, il D.P.C.M. 9 aprile 2002.<br />

(36) Vedi, anche, il D.P.C.M. 9 aprile 2002.<br />

(37) Vedi, anche, il D.P.C.M. 9 aprile 2002.<br />

(38) Con D.P.C.M. 14 marzo 2003 (Gazz. Uff. 10 giugno<br />

2003, n. 132) è stata disposta la trasformazione dell’Erbario<br />

tropicale di Firenze in struttura scientifica dell’Università<br />

di Firenze.<br />

41<br />

L. 7 dicembre 2000, n. 383 (1) .<br />

Disciplina delle associazioni di promozione sociale.<br />

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2000, n. 300.<br />

Capo I<br />

Disposizioni generali<br />

1. Finalità e oggetto della legge.<br />

1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell’associazionismo<br />

liberamente costituito e delle sue molteplici<br />

attività come espressione di partecipazione, solidarietà<br />

e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue<br />

articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua<br />

autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento<br />

di finalità di carattere sociale, civile, culturale<br />

e di ricerca etica e spirituale.<br />

2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo<br />

comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione,<br />

detta princìpi fondamentali e norme per la valorizzazione<br />

dell’associazionismo di promozione sociale e<br />

stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome<br />

devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni<br />

pubbliche e le associazioni di promozione sociale<br />

nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni<br />

statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.<br />

3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi<br />

di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare<br />

quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi<br />

di cui al presente articolo.<br />

2. Associazioni di promozione sociale.<br />

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale<br />

le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti,<br />

i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti<br />

al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore<br />

di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno<br />

rispetto della libertà e dignità degli associati.<br />

2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale,<br />

ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti<br />

politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei<br />

datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria<br />

e tutte le associazioni che hanno come finalità la<br />

tutela esclusiva di interessi economici degli associati.<br />

3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione<br />

sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate<br />

che dispongono limitazioni con riferimento alle<br />

condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi<br />

natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono<br />

il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della<br />

quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi<br />

forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o<br />

quote di natura patrimoniale.<br />

3. Atto costitutivo e statuto.<br />

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono


42 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata<br />

la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente<br />

previsti:<br />

a) la denominazione;<br />

b) l’oggetto sociale;<br />

c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;<br />

d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi<br />

delle attività non possono, in nessun caso, essere<br />

divisi fra gli associati, anche in forme indirette;<br />

e) l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione<br />

a favore di attività istituzionali statutariamente previste;<br />

f) le norme sull’ordinamento interno ispirato a princìpi<br />

di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli<br />

associati, con la previsione dell’elettività delle cariche<br />

associative. In relazione alla particolare natura di talune<br />

associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito<br />

l’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11, può consentire<br />

deroghe alla presente disposizione;<br />

g) i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati<br />

ed i loro diritti e obblighi;<br />

h) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari,<br />

nonché le modalità di approvazione degli stessi<br />

da parte degli organi statutari;<br />

i) le modalità di scioglimento dell’associazione;<br />

l) l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in<br />

caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la<br />

liquidazione, a fini di utilità sociale.<br />

4. Risorse economiche.<br />

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le<br />

risorse economiche per il loro funzionamento e per lo<br />

svolgimento delle loro attività da:<br />

a) quote e contributi degli associati;<br />

b) eredità, donazioni e legati;<br />

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali,<br />

di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno<br />

di specifici e documentati programmi realizzati<br />

nell’àmbito dei fini statutari;<br />

d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;<br />

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;<br />

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati<br />

e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche<br />

di natura commerciale, artigianale o agricola,<br />

svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate<br />

al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;<br />

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;<br />

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate<br />

al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni<br />

anche a premi;<br />

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo<br />

di promozione sociale.<br />

2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per<br />

almeno tre anni alla conservazione della documentazio-<br />

ne, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle<br />

risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d),<br />

e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera<br />

g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali<br />

se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni<br />

dal reddito imponibile di cui all’articolo 22.<br />

5. Donazioni ed eredità.<br />

1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità<br />

giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio<br />

di inventario, lasciti testamentari, con l’obbligo<br />

di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento<br />

delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo<br />

statuto.<br />

2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati<br />

alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi<br />

acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice<br />

civile.<br />

6. Rappresentanza.<br />

1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute<br />

sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai<br />

quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza<br />

legale.<br />

2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano<br />

l’associazione di promozione sociale i terzi<br />

creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio<br />

dell’associazione medesima e, solo in via sussidiaria,<br />

possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno<br />

agito in nome e per conto dell’associazione.<br />

Capo II<br />

Registri e osservatori dell’associazionismo<br />

Sezione I<br />

Registri nazionale, regionali e provinciali<br />

7. Registri.<br />

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento<br />

per gli affari sociali è istituito un registro nazionale<br />

al quale possono iscriversi, ai fini dell’applicazione<br />

della presente legge, le associazioni di promozione sociale<br />

a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui<br />

all’articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno.<br />

Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse<br />

finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento<br />

per gli affari sociali.<br />

2. Per associazioni di promozione sociale a carattere<br />

nazionale si intendono quelle che svolgono attività in<br />

almeno cinque regioni ed in almeno venti province del<br />

territorio nazionale.<br />

3. L’iscrizione nel registro nazionale delle associazioni<br />

a carattere nazionale comporta il diritto di automatica<br />

iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di<br />

organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo<br />

a tali soggetti i benefìci connessi alla iscrizione<br />

nei registri di cui al comma 4.<br />

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-


A. LEGGI, ATTI E PARERI RELATIVI AL <strong>CAI</strong><br />

zano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale<br />

e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni<br />

in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2,<br />

che svolgono attività, rispettivamente, in àmbito regionale<br />

o provinciale.<br />

8. Disciplina del procedimento per le iscrizion<br />

ai registri nazionale, regionali e provinciali.<br />

1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi<br />

giorni dalla data di entrata in vigore della presente<br />

legge, emana un apposito regolamento che disciplina<br />

il procedimento per l’emanazione dei provvedimenti di<br />

iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere<br />

nazionale nel registro nazionale di cui all’articolo<br />

7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto<br />

della legge 7 agosto 1990, n. 241 (2) .<br />

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano<br />

disciplinano con proprie leggi, entro centottanta<br />

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,<br />

l’istituzione dei registri di cui all’articolo 7, comma<br />

4, i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti<br />

di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che<br />

svolgono attività in àmbito regionale o provinciale nel<br />

registro regionale o provinciale nonché la periodica revisione<br />

dei registri regionali e provinciali, nel rispetto<br />

dei princìpi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e<br />

le province autonome trasmettono altresì annualmente<br />

copia aggiornata dei registri all’Osservatorio nazionale<br />

di cui all’articolo 11.<br />

3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali<br />

e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un<br />

termine per la conclusione del procedimento e possono<br />

stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato,<br />

l’iscrizione si intenda assentita.<br />

4. L’iscrizione nei registri è condizione necessaria per<br />

stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefìci previsti<br />

dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali<br />

di cui al comma 2.<br />

(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma<br />

vedi il D.M. 14 novembre 2001, n. 471.<br />

9. Atti soggetti ad iscrizione nei registri.<br />

1. Nei registri di cui all’articolo 7 devono risultare l’atto<br />

costitutivo, lo statuto, la sede dell’associazione e l’àmbito<br />

territoriale di attività.<br />

2. Nei registri devono essere iscritti altresì le modificazioni<br />

dell’atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento<br />

della sede, le deliberazioni di scioglimento.<br />

10. Ricorsi avverso i provvedimenti relativi<br />

alle iscrizioni e alle cancellazioni.<br />

1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso<br />

i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso<br />

in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a<br />

carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale,<br />

che decide previa acquisizione del parere vincolante<br />

dell’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11; nel caso<br />

43<br />

si tratti di associazioni che operano in àmbito regionale<br />

o nell’àmbito delle province autonome di Trento e di<br />

Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale,<br />

previa acquisizione del parere vincolante dell’osservatorio<br />

regionale previsto dall’articolo 14.<br />

2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso<br />

i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni<br />

caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo<br />

regionale competente, che decide, in camera<br />

di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza<br />

del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori<br />

delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione<br />

del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua<br />

notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse<br />

modalità entro sessanta giorni.<br />

Sezione II<br />

Osservatorio nazionale e osservatori regionali dell’associazionismo<br />

11. Istituzione e composizione<br />

dell’Osservatorio nazionale.<br />

1. In sede di prima attuazione della presente legge, con<br />

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta<br />

del Ministro per la solidarietà sociale, è istituito<br />

l’Osservatorio nazionale dell’associazionismo, di seguito<br />

denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro<br />

per la solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui<br />

10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale<br />

maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti<br />

estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni<br />

e 6 esperti.<br />

2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte<br />

nei registri ai rispettivi livelli.<br />

3. L’Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi<br />

componenti di espressione delle associazioni.<br />

4. L’Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l’anno,<br />

dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono<br />

essere nominati per più di due mandati.<br />

5. Per il funzionamento dell’Osservatorio è autorizzata<br />

la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire<br />

450 milioni annue a decorrere dal 2001.<br />

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente<br />

legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite<br />

le Commissioni parlamentari competenti, emana un<br />

regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei<br />

membri dell’Osservatorio nazionale da parte delle associazioni<br />

di promozione sociale iscritte nei registri nazionale<br />

e regionali.<br />

7. Alle attività di segreteria connesse al funzionamento<br />

dell’Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse finanziarie,<br />

umane e strumentali del Dipartimento per gli<br />

affari sociali (3) .<br />

(3) Vedi, anche, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 96.<br />

12. Funzionamento e attribuzioni.<br />

1. Pr lo svolgimento dei suoi compiti l’Osservatorio,<br />

che ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali,


44 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni<br />

dall’insediamento.<br />

2. Con regolamento, approvato con decreto del Presidente<br />

del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23<br />

agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di<br />

entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati<br />

le procedure per la gestione delle risorse assegnate all’Osservatorio<br />

e i rapporti tra l’Osservatorio e il Dipartimento<br />

per gli affari sociali.<br />

3. All’Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:<br />

a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri<br />

- Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta e<br />

nell’aggiornamento del registro nazionale;<br />

b) promozione di studi e ricerche sull’associazionismo<br />

in Italia e all’estero;<br />

c) pubblicazione di un rapporto biennale sull’andamento<br />

del fenomeno associativo e sullo stato di attuazione<br />

della normativa europea, nazionale e regionale<br />

sull’associazionismo;<br />

d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento<br />

per lo svolgimento delle attività associative<br />

nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati<br />

nei settori disciplinati dalla presente legge (4) ;<br />

e) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione<br />

e promozione di altre iniziative volte alla diffusione<br />

della conoscenza dell’associazionismo, al fine di<br />

valorizzarne il ruolo di promozione civile e sociale;<br />

f) approvazione di progetti sperimentali elaborati,<br />

anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni<br />

iscritte nei registri di cui all’articolo 7 per fare<br />

fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l’applicazione<br />

di metodologie di intervento particolarmente<br />

avanzate (5) ;<br />

g) promozione di scambi di conoscenze e forme di<br />

collaborazione fra le associazioni di promozione sociale<br />

italiane e fra queste e le associazioni straniere;<br />

h) organizzazione, con cadenza triennale, di una<br />

conferenza nazionale sull’associazionismo, alla quale<br />

partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate;<br />

i) esame dei messaggi di utilità sociale redatti dalle<br />

associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 7, loro<br />

determinazione e trasmissione alla Presidenza del Consiglio<br />

dei ministri.<br />

4. Per lo svolgimento dei propri compiti l’Osservatorio si<br />

avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione<br />

dal Dipartimento per gli affari sociali.<br />

5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo<br />

è autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni<br />

per il 2000 e di lire 1.490 milioni annue a decorrere dal<br />

2001.<br />

(4) Vedi, anche, la Dir.Min. 5 novembre 2002 per l’esercizio<br />

finanziario 2002, la Dir.Min. 1° agosto 2003 per<br />

l’esercizio finanziario 2003, la Dir.Min. 8 ottobre 2004<br />

per l’esercizio finanziario 2004, la Dir.Min. 13 ottobre<br />

2005 per l’esercizio finanziario 2005, la Dir.Min. 2 ago-<br />

sto 2006 per l’esercizio finanziario 2006, la Dir.Min. 23<br />

luglio 2007 per l’esercizio finanziario 2007 e la Dir.Stato<br />

29 luglio 2008 per l’esercizio finanziario 2008.<br />

(5) Vedi, anche, la Dir.Min. 5 novembre 2002 per l’esercizio<br />

finanziario 2002, la Dir.Min. 1° agosto 2003 per<br />

l’esercizio finanziario 2003, la Dir.Min. 8 ottobre 2004<br />

per l’esercizio finanziario 2004, la Dir.Min. 13 ottobre<br />

2005 per l’esercizio finanziario 2005, la Dir.Min. 2 agosto<br />

2006 per l’esercizio finanziario 2006, la Dir.Min. 23<br />

luglio 2007 per l’esercizio finanziario 2007 e la Dir.Stato<br />

29 luglio 2008 per l’esercizio finanziario 2008.<br />

13. Fondo per l’associazionismo.<br />

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri<br />

- Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l’associazionismo,<br />

finalizzato a sostenere finanziariamente<br />

le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del comma<br />

3 dell’articolo 12.<br />

2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa<br />

massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni<br />

per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal<br />

2002.<br />

14. Osservatori regionali.<br />

1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per l’associazionismo<br />

con funzioni e modalità di funzionamento<br />

da stabilire con la legge regionale di cui all’articolo 8,<br />

comma 2.<br />

2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo<br />

e dell’articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di<br />

lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a<br />

decorrere dal 2001.<br />

3. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede<br />

con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentita<br />

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le<br />

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.<br />

15. Collaborazione dell’ISTAT.<br />

1. L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a<br />

fornire all’Osservatorio adeguata assistenza per l’effettuazione<br />

di indagini statistiche a livello nazionale e regionale<br />

e a collaborare nelle medesime materie con gli<br />

osservatori regionali.<br />

2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo<br />

è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000<br />

e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001.<br />

16. Rapporti con l’Osservatorio nazionale per il volontariato.<br />

1. L’Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione<br />

con l’Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all’articolo<br />

12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie<br />

di comune interesse.<br />

2. L’Osservatorio e l’Osservatorio nazionale per il volontariato<br />

sono convocati in seduta congiunta almeno una<br />

volta all’anno, sotto la presidenza del Ministro per la solidarietà<br />

sociale o di un suo delegato.


A. LEGGI, ATTI E PARERI RELATIVI AL <strong>CAI</strong><br />

3. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo<br />

è autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni<br />

annue a decorrere dal 2000.<br />

17. Partecipazione alla composizione del CNEL.<br />

1. L’Osservatorio e l’Osservatorio nazionale per il volontariato<br />

designano dieci membri del Consiglio nazionale<br />

dell’economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone<br />

indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle<br />

organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.<br />

2. ... (6) .<br />

3. ... (7) .<br />

4. ... (8) .<br />

5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo<br />

è autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni<br />

per il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal<br />

2001.<br />

(6) Sostituisce l’alinea del comma 1, dell’art. 2, L. 30 dicembre<br />

1986, n. 936.<br />

(7) Aggiunge il numero I-bis) al comma 1 dell’art. 2, L. 30<br />

dicembre 1986, n. 936.<br />

(8) Aggiunge il comma 2-bis all’art. 4, L. 30 dicembre<br />

1986, n. 936.<br />

Capo III<br />

Prestazioni degli associati, disciplina fiscal<br />

e agevolazioni<br />

Sezione I<br />

Prestazioni degli associati<br />

18. Prestazioni degli associati.<br />

1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono<br />

prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria,<br />

libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento<br />

dei fini istituzionali.<br />

2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare<br />

necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi<br />

di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a<br />

propri associati.<br />

19. Flessibilità nell’orario di lavoro.<br />

1. Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche<br />

in base alle convenzioni di cui all’articolo 30, i lavoratori<br />

che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di<br />

cui all’articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme<br />

di flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste<br />

dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente<br />

con l’organizzazione aziendale.<br />

Sezione II<br />

Disciplina fiscale, diritti e altre agevolazioni<br />

20. Prestazioni in favore dei familiari degli associati.<br />

1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei<br />

confronti dei familiari conviventi degli associati sono<br />

equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.<br />

2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente ar-<br />

45<br />

ticolo è autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni<br />

per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400<br />

milioni a decorrere dal 2002.<br />

21. Imposta sugli intrattenimenti.<br />

1. In deroga alla disposizione di cui all’articolo 3, comma<br />

3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre<br />

1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo<br />

26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi<br />

corrisposti alle associazioni di promozione sociale non<br />

concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini<br />

dell’imposta sugli intrattenimenti.<br />

2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo<br />

è autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni<br />

per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.<br />

22. Erogazioni liberali.<br />

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con<br />

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre<br />

1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate<br />

le seguenti modificazioni:<br />

a) all’articolo 13-bis:<br />

1) ... (9) ;<br />

2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale,<br />

in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli<br />

oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: «Per<br />

gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis)»<br />

sono sostituite dalle seguenti: «Per gli oneri di cui alle<br />

lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)»;<br />

b) ... (10) ;<br />

c) all’articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni<br />

di imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali,<br />

le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), hbis),<br />

i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis» sono<br />

sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a),<br />

g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo<br />

13-bis»;<br />

d) all’articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni<br />

di imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali<br />

non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere<br />

a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo<br />

13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle<br />

lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1<br />

dell’articolo 13-bis»;<br />

e) all’articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni<br />

di imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali<br />

non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere<br />

a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13bis»<br />

sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle<br />

lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1<br />

dell’articolo 13-bis».<br />

2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente<br />

articolo è autorizzata la spesa massima di lire 71.500<br />

milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal<br />

2002.<br />

(9) Aggiunge la lettera i-quater) al comma 1 dell’art. 13bis,<br />

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.


46 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

(10) Aggiunge la lettera c-octies) al comma 2 dell’art. 65,<br />

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.<br />

23. Tributi locali.<br />

1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi<br />

di propria competenza per le associazioni di promozione<br />

sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto<br />

ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,<br />

e successive modificazioni.<br />

24. Accesso al credito agevolato e privilegi.<br />

1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle<br />

norme per le cooperative e i loro consorzi sono estese,<br />

senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni di<br />

promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato<br />

iscritte nei rispettivi registri che, nell’àmbito delle convenzioni<br />

di cui all’articolo 30, abbiano ottenuto l’approvazione<br />

di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse<br />

pubblico inerenti alle finalità istituzionali.<br />

2. I crediti delle associazioni di promozione sociale per i<br />

corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni<br />

hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai<br />

sensi dell’articolo 2751-bis del codice civile.<br />

3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell’ordine<br />

dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del<br />

secondo comma dell’articolo 2777 del codice civile.<br />

25. Messaggi di utilità sociale.<br />

1. Ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n.<br />

150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette<br />

alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo<br />

i messaggi di utilità sociale ricevuti dall’Osservatorio.<br />

2. All’articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975,<br />

n. 103, dopo le parole: «alle associazioni nazionali del<br />

movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,»<br />

sono inserite le seguenti: «alle associazioni di promozione<br />

sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,».<br />

26. Diritto all’informazione ed accesso<br />

ai documenti amministrativi.<br />

1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto<br />

il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui<br />

all’articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.<br />

241.<br />

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni<br />

giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento<br />

degli scopi statutari delle associazioni di promozione<br />

sociale.<br />

27. Tutela degli interessi sociali e collettivi.<br />

1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:<br />

a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire<br />

nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell’interesse<br />

dell’associazione;<br />

b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risar-<br />

cimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi<br />

collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall’associazione;<br />

c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa<br />

per l’annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi<br />

collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b).<br />

2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate<br />

altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai<br />

sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.<br />

28. Accesso al Fondo sociale europeo.<br />

1. Il Governo, d’intesa con le regioni e con le province autonome<br />

di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa<br />

per favorire l’accesso delle associazioni di promozione<br />

sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti<br />

del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati<br />

al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonché,<br />

in collaborazione con la Commissione delle Comunità<br />

europee, per facilitare l’accesso ai finanziamenti comunitari,<br />

inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati<br />

membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni<br />

globali.<br />

29. Norme regionali e delle province autonome.<br />

1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di<br />

Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono<br />

lo sviluppo dell’associazionismo di promozione<br />

sociale, salvaguardandone l’autonomia di organizzazione<br />

e di iniziativa.<br />

30. Convenzioni.<br />

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e<br />

di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici<br />

possono stipulare convenzioni con le associazioni di<br />

promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri<br />

di cui all’articolo 7, per lo svolgimento delle attività<br />

previste dallo statuto verso terzi.<br />

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette<br />

a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere<br />

con continuità le attività stabilite dalle convenzioni<br />

stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle<br />

prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le<br />

modalità di rimborso delle spese.<br />

3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono<br />

attività mediante convenzioni devono assicurare i propri<br />

aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni<br />

e le malattie connessi con lo svolgimento dell’attività<br />

stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.<br />

4. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di<br />

concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e<br />

dell’artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di<br />

entrata in vigore della presente legge, sono individuati<br />

meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche<br />

numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.<br />

5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento<br />

essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a


A. LEGGI, ATTI E PARERI RELATIVI AL <strong>CAI</strong><br />

carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione<br />

medesima.<br />

6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano<br />

alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente<br />

alla data di entrata in vigore della presente legge.<br />

31. Strutture e autorizzazioni temporanee<br />

per manifestazioni pubbliche.<br />

1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili<br />

e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali<br />

possono prevedere forme e modi per l’utilizzazione non<br />

onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e<br />

iniziative temporanee delle associazioni di promozione<br />

sociale e delle organizzazioni di volontariato previste<br />

dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei princìpi<br />

di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.<br />

2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione<br />

di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può<br />

concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione<br />

di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri<br />

di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto<br />

1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per<br />

il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni<br />

e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate<br />

alla condizione che l’addetto alla somministrazione sia<br />

iscritto al registro degli esercenti commerciali.<br />

3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate<br />

ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri<br />

associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a<br />

stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente.<br />

Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le<br />

proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione,<br />

con l’obbligo di specificare che esse sono riservate ai<br />

propri associati.<br />

32. Strutture per lo svolgimento delle attività sociali.<br />

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono<br />

concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro<br />

proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni<br />

di promozione sociale e alle organizzazioni di<br />

volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266,<br />

per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.<br />

2. ... (11) .<br />

3. All’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre<br />

1994, n. 724, dopo le parole: «senza fini di lucro,» sono<br />

inserite le seguenti: «nonché ad associazioni di promozione<br />

sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,».<br />

Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma<br />

è autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a<br />

decorrere dall’anno 2000.<br />

4. La sede delle associazioni di promozione sociale<br />

ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono<br />

compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee<br />

previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2<br />

aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del<br />

16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione<br />

urbanistica.<br />

47<br />

5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione,<br />

di recupero, di restauro, di adattamento, di<br />

adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria<br />

manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le<br />

finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative<br />

attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di promozione<br />

sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti<br />

delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni<br />

o agevolazioni previste per i privati, in particolare<br />

per quanto attiene all’accesso al credito agevolato.<br />

(11) Aggiunge la lettera b-bis) al comma 1 dell’art. 1, L. 11<br />

luglio 1986, n. 390.<br />

Capo IV<br />

Disposizioni finanziarie<br />

33. Copertura finanziaria.<br />

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge,<br />

valutato nella misura di lire 10.000 milioni per l’anno<br />

2000, di lire 98.962 milioni per l’anno 2001 e di lire<br />

73.962 milioni a decorrere dall’anno 2002, si provvede<br />

mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini<br />

del bilancio triennale 2000-2002, nell’àmbito dell’unità<br />

previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»<br />

dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del<br />

bilancio e della programmazione economica per l’anno<br />

finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando,<br />

quanto a lire 10.000 milioni per l’anno 2000, lire 90.762<br />

milioni per l’anno 2001 e lire 67.762 milioni a decorrere<br />

dall’anno 2002, l’accantonamento relativo al Ministero<br />

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,<br />

e quanto a lire 8.200 milioni per l’anno 2001 e lire<br />

6.200 milioni a decorrere dall’anno 2002, l’accantonamento<br />

relativo al Ministero dell’ambiente.<br />

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione<br />

economica è autorizzato ad apportare, con propri<br />

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


48 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

MINISTERO DEL TESORO<br />

Ragioneria generale dello Stato<br />

Ispettorato generale di Finanza<br />

Roma, 13 aprile 2000<br />

Comunicazione inviata al Ministero Industria,<br />

Commercio e Artigianato – Dipartimento del Turismo<br />

Corte dei Conti – Sezione Controllo Enti<br />

I.G.F. Servizi Ispettivi<br />

Prot. N. 0023791 – Riferimento nota 6/3/2000 (,) n.<br />

1392396/26/Bp (,) concernente richiesta definitivo parere<br />

bilancio previsione 2000 club alpino italiano (.)<br />

At riguardo (,) tenuto conto argomentazioni codesto dicastero<br />

et considerato che gran parte attività istituzionale<br />

ente est finanziata con entrate proprie et che ente<br />

medesimo non est incluso conti p.A. (,) Convienesi con<br />

codesto dicastero circa approvazione bilancio previsione<br />

2000 (.) Ragioniere generale stato.<br />

IL MINISTERO DELL’INDUSTRIA<br />

DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO<br />

Oggetto: Testo del sunto del decreto 16 maggio 2001.<br />

Approvazione delle modifiche dello statuto<br />

del <strong>Club</strong> <strong>Alpino</strong> <strong>Italiano</strong>.<br />

Con decreto del Ministro dell’Industria del Commercio<br />

e dell’Artigianato del 16.5.2001, di concerto con il Ministro<br />

del Tesoro del Bilancio e della Programmazione<br />

economica, sono state approvate le deliberazioni adottate<br />

dall’Assemblea dei Delegati del <strong>Club</strong> <strong>Alpino</strong> <strong>Italiano</strong><br />

nelle adunanze svoltesi l’8 ottobre 2000 e il 14 gennaio<br />

2001, concernenti modifiche ad alcuni articoli dello Statuto,<br />

secondo il testo allegato, fatta eccezione, con riferimento<br />

all’art. 37, lettera c), delle parole “e con esclusione<br />

dei rendiconti relativi all’utilizzo dei contributi ordinari<br />

e straordinari, deliberati a carico dei soci dalla Assemblea<br />

dei Delegati, con vincolo di destinazione e per finalità<br />

istituzionali”.<br />

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE<br />

Approvazione di modifiche di secondo livello ad alcuni<br />

articoli dello statuto del <strong>Club</strong> alpino italiano (GU n. 44<br />

del 23-2-2005)<br />

Con decreto interministeriale 18 gennaio 2005, di concerto<br />

con il Ministero dell’economia e delle finanze, vengono<br />

apportate modifiche di secondo livello ad alcuni<br />

articoli dello statuto del <strong>Club</strong> alpino italiano, con sede di<br />

Milano, così come deliberato dell’assemblea straordinaria<br />

nella seduta del 30 novembre 2003.<br />

D. P. R. 6 settembre 2005<br />

Autorizzazione ad assunzioni di personale<br />

nelle pubbliche amministrazioni,<br />

a norma dell’articolo 1, commi 95, 96 e 97<br />

della legge 30 dicembre 2004, n. 311.<br />

Pubblicata nella Gazz. Uff. n. 221 del 22 Settembre 2005<br />

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni<br />

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale<br />

dello Stato (legge finanziaria 2005);<br />

Visto l’art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,<br />

n. 311, che prevede come per il triennio 2005-2007 alle<br />

Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,<br />

ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia<br />

e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle agenzie, incluse<br />

le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del<br />

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive<br />

modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti<br />

di ricerca ed agli enti di cui all’art. 70, comma 4, del decreto<br />

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,<br />

sia fatto divieto di procedere ad assunzioni<br />

di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle<br />

assunzioni relative alle categorie protette;<br />

Visto l’art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004,<br />

n. 311, che stabilisce come, in deroga al divieto di cui al<br />

comma 95 del medesimo art. 1 della legge 30 dicembre<br />

2004, n. 311, per fronteggiare indifferibili esigenze di<br />

servizio di particolare rilevanza ed urgenza e previo effettivo<br />

svolgimento delle procedure di mobilita’, le Amministrazioni<br />

dello Stato anche ad ordinamento autonomo,<br />

le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti<br />

di ricerca e gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del decreto<br />

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,<br />

possano procedere alle assunzioni nel limite di<br />

un spesa pari a 40 milioni di euro per l’anno 2005 e a<br />

120 milioni di euro a regime, a carico dell’apposito fondo


A. LEGGI, ATTI E PARERI RELATIVI AL <strong>CAI</strong><br />

costituito nello stato di previsione della spesa del Ministero<br />

dell’economia e delle finanze;<br />

Visto l’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,<br />

ed in particolare, il comma 3-ter del medesimo art.;<br />

Visto l’art. 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004,<br />

n. 311, che prevede come le deroghe al divieto di procedere<br />

ad assunzioni di personale a tempo indeterminato<br />

siano autorizzate secondo la procedura di cui all’art. 39,<br />

comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sia<br />

prioritariamente considerata l’immissione in servizio<br />

degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa<br />

nazionale, di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e<br />

vigilanza antincendio, nonché del personale del settore<br />

della ricerca, del personale che presti attualmente o abbia<br />

prestato servizio per almeno due anni in posizione<br />

di comando o distacco presso l’Agenzia nazionale per la<br />

protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici ai sensi<br />

dell’art. 2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.<br />

180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto<br />

1998, n. 267, per la copertura delle vacanze organiche<br />

nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri<br />

C1 dell’Amministrazione giudiziaria, dei vincitori<br />

e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di<br />

quattrocentoquarantatre posti di ufficiale giudiziario C1,<br />

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n.<br />

98 del 13 dicembre 2002; del personale del Consiglio per<br />

la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dei candidati<br />

a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei<br />

al concorso a posti di consiglieri di Stato che abbiano<br />

conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per<br />

la nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore<br />

della legge, del personale necessario per assicurare<br />

il rispetto degli impegni internazionali e il controllo dei<br />

confini dello Stato e dei vincitori di concorsi banditi per<br />

le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina<br />

militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004;<br />

Visto il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito,<br />

con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89,<br />

che all’art. 1, nel modificare il comma 97 dell’art. 1 della<br />

legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha previsto, nell’ambito<br />

delle deroghe delle assunzioni di personale a tempo<br />

indeterminato, l’ulteriore priorità concernente l’immissione<br />

degli addetti a compiti di sicurezza e di difesa<br />

nazionale, di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e<br />

vigilanza antincendio;<br />

Considerate le richieste di assunzioni di personale a<br />

tempo indeterminato pervenute dalle Amministrazioni<br />

interessate, tutte presentate nel rispetto dei criteri e<br />

dei limiti previsti dall’art. 1, comma 96 e 97, della citata<br />

legge n. 311 del 2004; Considerato che dall’istruttoria<br />

prevista dall’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,<br />

e successive modificazioni, risulta che le richieste di assunzioni<br />

pervenute dalle Amministrazioni interessate<br />

49<br />

nel corso dell’anno 2005, comporterebbero una spesa<br />

annua lorda a regime non compatibile con le risorse finanziarie<br />

previste dal fondo di cui al citato art. 1, comma<br />

96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;<br />

Considerato che occorre tenere conto prioritariamente<br />

delle richieste delle Forze armate, dei Corpi di polizia<br />

e del Corpo dei vigili del fuoco riguardanti la sicurezza<br />

pubblica, la difesa nazionale, nonche’ di quelle espressamente<br />

elencate nel comma 97 della legge 30 dicembre<br />

2004, n. 311, come successivamente modificato;<br />

Visto l’art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,<br />

n. 311, che fa salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione<br />

delle Forze armate di cui alla legge 14<br />

novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio<br />

2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226;<br />

Considerato che le assunzioni del personale non direttivo<br />

delle Forze armate sono finanziate con i sopraindicati<br />

provvedimenti legislativi e, pertanto, gravano sul fondo<br />

di cui al comma 96 dell’art. 1 della citata legge n. 311 del<br />

2004 soltanto le assunzioni relative agli ufficiali per l’anno<br />

2005;<br />

Considerato che le assunzioni di personale richieste dal<br />

<strong>Club</strong> alpino italiano (C.A.I.) non debbono gravare sul<br />

fondo di cui al comma 96 del citato art. 1 della legge n.<br />

311 del 2004, in quanto detto Istituto non rientra nell’elenco<br />

degli enti facenti parte dell’aggregato Amministrazioni<br />

pubbliche definito secondo i criteri di contabilità<br />

nazionale (SEC 95);<br />

Viste le richieste pervenute dal Ministero della giustizia<br />

- Direzione degli archivi notarili e dal Ministero dell’istruzione,<br />

dell’università e della ricerca dirette ad ottenere,<br />

ai sensi della legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive<br />

modificazioni, e dell’art. 1, comma 96, della legge 30<br />

dicembre 2004, n. 311, l’autorizzazione ad assumere sei<br />

unità di personale provenienti dalle ex basi NATO corrispondente<br />

ad una spesa di euro 54.628,00, quale onere<br />

relativo all’anno 2005, e ad una spesa complessiva annua<br />

lorda pari ad euro 163.901,00 a decorrere dall’anno<br />

2006;<br />

Visto l’art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004,<br />

n. 311, che prevede che la rideterminazione delle dotazioni<br />

organiche delle Amministrazioni dello Stato, anche<br />

ad ordinamento autonomo, delle agenzie fiscali di<br />

cui agli articoli 62, 63 e 64, del decreto legislativo 30<br />

luglio 1999, n. 300, e degli enti pubblici non economici,<br />

degli enti di ricerca e degli enti di cui all’art. 70, comma<br />

4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla<br />

base dei principi e criteri di cui all’art. 1, comma 1, del<br />

predetto decreto legislativo e all’art. 34, comma 1, della<br />

legge 27 dicembre 2002, n. 289, mediante una riduzione<br />

non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva


50 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione,<br />

tenuto comunque conto del processo di<br />

innovazione tecnologica;<br />

Visto che il citato comma 93 dell’art. 1 della predetta legge<br />

n. 311 del 2004 stabilisce, altresi’, che per le Amministrazioni<br />

che non abbiano provveduto entro il 30 aprile<br />

2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti nel<br />

citato comma, la dotazione organica è fissata sulla base<br />

del personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica,<br />

alla data del 31 dicembre 2004. In ogni caso alle Amministrazioni<br />

e agli enti, finché non provvedano alla rideterminazione<br />

del proprio organico secondo le predette<br />

previsioni, si applica il divieto di cui all’art. 6, comma 6,<br />

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Ritenuto<br />

di assicurare il rispetto del limite di spesa derivante dal<br />

fondo di cui al citato art. 1, comma 97, della legge 30 dicembre<br />

2004, n. 311, e fermo restando quanto previsto<br />

dall’art. 1, comma 93, della citata legge n. 311 del 2004;<br />

Ritenuto di autorizzare in favore delle Amministrazioni<br />

richiedenti un numero di assunzioni di personale sulla<br />

base delle richieste strettamente indispensabili e prioritarie<br />

e subordinatamente alla verifica del rispetto delle<br />

previsioni di cui al citato art. 1, comma 93, della legge 30<br />

dicembre 2004, n. 311, in materia di rideterminazione<br />

delle dotazioni organiche, nonché di quelle che hanno<br />

espletato le procedure di mobilita’, anche con riferimento<br />

all’acquisizione di dipendenti provenienti dalla trasformazione<br />

di amministrazioni pubbliche e di dipendenti<br />

in situazione di eccedenza o disponibilità, ai sensi<br />

degli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo<br />

2001, n. 165, e successive modificazioni;<br />

Visto il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito,<br />

con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n.<br />

168, recante misure per la funzionalita’ della pubblica<br />

amministrazione, che all’art. 1-bis prevede che, per gli<br />

anni 2005 e 2006 e nel limite annuo massimo di spesa di<br />

500.000,00 euro, possono essere prorogati i contratti a<br />

tempo determinato relativamente alle assunzioni di personale<br />

autorizzate, ai sensi dell’art. 1-ter del decreto-legge<br />

3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni,<br />

dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, con decreto del Presidente<br />

della Repubblica 30 novembre 2004, pubblicato<br />

nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2005;<br />

Visto, inoltre, che al relativo onere derivante dal citato<br />

art. 1-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,<br />

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto<br />

2005, n. 168, si provvede mediante corrispondente riduzione<br />

di spesa, per gli anni 2005 e 2006, dell’autorizzazione<br />

di spesa di cui al comma 96, dell’art. 1 della<br />

legge 30 dicembre 2004, n. 311;<br />

Vista la richiesta dell’Universita’ degli studi di Palermo,<br />

pervenuta con nota n. 49894 del 1° agosto 2005, con<br />

la quale il medesimo Ateneo ha chiesto, ai sensi del ci-<br />

tato art. 1-bis del decreto-legge del 30 giugno 2005, n.<br />

115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto<br />

2005, n. 168, l’autorizzazione a prorogare per gli anni<br />

2005 e 2006 i contratti a tempo determinato di personale<br />

del medesimo Ateneo la cui assunzione è stata autorizzata<br />

con decreto del Presidente della Repubblica 30<br />

novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.<br />

18 del 24 gennaio 2005;<br />

Ritenuto, pertanto, di autorizzare, per l’anno 2005 e nel<br />

limite di spesa di euro 491.400,00 per ciascuno degli<br />

anni 2005 e 2006, l’Universita’ degli studi di Palermo a<br />

prorogare i contratti a tempo determinato gia’ autorizzati<br />

con il citato decreto del Presidente della Repubblica<br />

30 novembre 2004, relativi ad un contingente di personale<br />

corrispondente a novantasette unita’ di personale<br />

in attuazione dell’art. 1-bis del decreto-legge 30 giugno<br />

2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge<br />

17 agosto 2005, n. 168, recante misure per la funzionalita’<br />

della pubblica amministrazione;<br />

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile<br />

2005 che ha autorizzato, ai sensi dell’art. 1, commi 95,<br />

96 e 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’Istituto<br />

nazionale di statistica ad assumere, nell’anno 2005, un<br />

contingente di personale a tempo indeterminato pari a<br />

complessive centosettantaquattro unità, corrispondente<br />

ad una spesa di euro 1.999.486,00 quale onere relativo<br />

all’anno 2005 e ad una spesa complessiva annua lorda<br />

di euro 5.998.458,00 a decorrere dall’anno 2006, da far<br />

valere sul fondo di cui all’art. 1, comma 96, della legge 30<br />

dicembre 2004, n. 311;<br />

Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo<br />

dell’onere finanziario complessivo, si tiene conto del<br />

differenziale concernente la spesa annua lorda solo nel<br />

caso di assunzioni di personale già dipendente della medesima<br />

Amministrazione;<br />

Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare, in deroga al divieto<br />

di cui al comma 95 dell’art. 1 della citata legge n.<br />

311 del 2004, le Amministrazioni dello Stato anche ad<br />

ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non<br />

economici e gli enti di ricerca a procedere ad assunzioni<br />

di personale a tempo indeterminato, nel limite di un<br />

contingente di personale corrispondente ad una spesa<br />

annua lorda a regime pari a 120 milioni di euro da far<br />

valere sui fondo appositamente costituito nello stato<br />

di previsione della spesa del Ministero dell’economia e<br />

delle finanze, con uno stanziamento pari a 40 milioni di<br />

euro per l’anno 2005 e a 120 milioni di euro a decorrere<br />

dall’anno 2006;<br />

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata<br />

nella riunione del 3 agosto 2005;


A. LEGGI, ATTI E PARERI RELATIVI AL <strong>CAI</strong><br />

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e<br />

del Ministro dell’economia e delle finanze;<br />

Decreta:<br />

Art. 1.<br />

1. Ai sensi dell’art. 1, commi 95, 96 e 97, della legge 30 dicembre<br />

2004, n. 311, e fermo restando quanto previsto<br />

dall’art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n.<br />

311, le Amministrazioni, di cui alle tabelle 1 e 2 allegate<br />

al presente decreto, sono autorizzate ad assumere, nell’anno<br />

2005, un contingente di personale a tempo indeterminato<br />

pari a complessive 4.213 unita’, come risulta<br />

dalle citate tabelle 1 e 2, corrispondente ad una spesa di<br />

euro 30.216.348,00 quale onere relativo all’anno 2005<br />

e ad una spesa complessiva annua lorda pari ad euro<br />

113.462.227,00 a decorrere dall’anno 2006, da far valere<br />

sul fondo di cui all’art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre<br />

2004, n. 311.<br />

2. Alle Forze armate, ai Corpi di polizia ed al Corpo dei<br />

vigili del fuoco è assegnato, per l’anno 2005, un contingente<br />

di personale pari a 2.971 unita’, come risulta dalle<br />

tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto, corrispondente<br />

ad una spesa di euro 16.463.771,00 quale onere relativo<br />

all’anno 2005 e ad una spesa complessiva annua lorda<br />

pari ad euro 72.200.371,00 a decorrere dall’anno 2006.<br />

Per l’anno 2005 è posto a carico del fondo di cui all’art.<br />

1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la<br />

spesa di 6.750.000,00 euro relativa ai richiami in servizio<br />

autorizzati ai sensi della normativa vigente per le<br />

Forze armate.<br />

3. Nell’ambito del contingente di cui al comma 1 è autorizzata<br />

presso il Ministero della giustizia - Direzione degli<br />

archivi notarili e presso il Ministero dell’istruzione,<br />

dell’universita’ e della ricerca l’immissione di sei unità di<br />

personale provenienti dalle ex basi NATO corrispondente<br />

ad una spesa di euro 54.628,00 quale onere relativo<br />

all’anno 2005 e ad una spesa complessiva annua lorda<br />

pari ad euro 163.901,00 a decorrere dall’anno 2006.<br />

4. L’Agenzia delle dogane è autorizzata, ai sensi dell’art.<br />

1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad<br />

immettere nel proprio ruolo un segretario comunale<br />

corrispondente ad una spesa pari ad euro 23.331,00<br />

quale onere relativo all’anno 2005 e ad una spesa complessiva<br />

annua lorda pari ad euro 70.000 a decorrere<br />

dall’anno 2006, in esecuzione delle ordinanze del tribunale<br />

di Roma – Sezione lavoro, del 14 marzo 2005 e del<br />

14 giugno 2005.<br />

5. Nell’ambito del contingente di cui al comma 1 del presente<br />

decreto è autorizzata, ai sensi dell’art. 1, comma<br />

49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’immissione<br />

nei ruoli delle amministrazioni pubbliche individuate<br />

con successivo decreto del Ministro per la funzione pub-<br />

51<br />

blica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle<br />

finanze, di cinque unita’ di segretari comunali o provinciali<br />

corrispondente ad una spesa di euro 116.655,00<br />

euro quale onere relativo all’anno 2005 e ad una spesa<br />

complessiva annua lorda pari a euro 350.000,00 a decorrere<br />

dall’anno 2006, in esecuzione delle ordinanze<br />

del tribunale di Roma - Sezione lavoro, del 14 marzo<br />

2005 e del 14 giugno 2005.<br />

6. Nell’ambito del contingente di personale di cui al comma<br />

1, è autorizzata l’assunzione di otto unita’ di personale<br />

a tempo indeterminato presso il <strong>Club</strong> alpino italiano<br />

(C.A.I.) il cui onere finanziario è posto direttamente a<br />

carico dei bilanci autonomi del predetto Istituto.<br />

7. L’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari<br />

comunali e provinciali è autorizzata, ai sensi dell’art.<br />

1-quater del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito,<br />

con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004,<br />

n. 186, e dell’art. 1, commi 95, 96 e 99, della legge 30<br />

dicembre 2004, n. 311, a trattenere in servizio, fino al<br />

compimento del settantesimo anno di eta’, otto segretari<br />

comunali e provinciali a seguito di richiesta effettuate<br />

da determinate amministrazioni locali, per la sola durata<br />

del rapporto con le medesime amministrazioni e con<br />

oneri a carico dei rispettivi bilanci.<br />

8. Ai fini della determinazione e del calcolo dell’onere<br />

finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale<br />

concernente la spesa annua lorda esclusivamente nel<br />

caso di assunzioni di personale già dipendente della<br />

medesima amministrazione. Pertanto il relativo onere<br />

viene valutato in termine di differenziale di costo tra le<br />

qualifiche di provenienza e di destinazione nel solo caso<br />

di richieste di assunzione di personale gia’ dipendente<br />

della stessa amministrazione o ente.<br />

9. Ai sensi dell’art. 1-bis del decreto-legge 30 giugno<br />

2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17<br />

agosto 2005, n. 168, recante misure per la funzionalita’<br />

della pubblica amministrazione, l’Universita’ degli studi<br />

di Palermo è autorizzata, per gli anni 2005 e 2006, come<br />

risulta dalla tabella 2 allegata al presente decreto, a prorogare<br />

i contratti a tempo determinato concernenti novantasette<br />

unita’ di personale gia’ autorizzate con decreto<br />

del Presidente della Repubblica 30 novembre 2004,<br />

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio<br />

2005, corrispondente alla spesa di euro 491.400,00 per<br />

ciascuno degli anni 2005 e 2006.<br />

10. Le Amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute,<br />

entro e non oltre il 30 novembre 2005, a trasmettere per<br />

le necessarie verifiche alla Presidenza del Consiglio dei<br />

Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ufficio<br />

per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al<br />

Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento<br />

della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati con-


52 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

cernenti il numero dei dipendenti assunti e in corso di<br />

assunzione, distinti per profili professionali ed area di<br />

appartenenza, specificando se a tempo pieno o ridotto,<br />

indicando in tale caso la tipologia e la quota percentuale<br />

del part-time, nonché l’eventuale Amministrazione di<br />

provenienza, ivi inclusa la relativa qualifica funzionale<br />

o area professionale, la spesa per l’anno 2005, nonché<br />

quella annua lorda a regime effettivamente da sostenere.<br />

Al completamento delle procedure di assunzione va, altresi’,<br />

fornita dimostrazione da parte delle Amministrazioni<br />

interessate del rispetto dei limiti di spesa previsti<br />

dal presente decreto.<br />

11. Alla copertura dell’onere a carico delle Amministrazioni<br />

interessate si provvede mediante utilizzo delle<br />

risorse iscritte nell’UPB 4.1.5.4. Fondi da ripartire per<br />

oneri di personale - cap.3 032, dello stato di previsione<br />

del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno<br />

2006 e corrispondenti capitoli per esercizi successivi.<br />

Il presente decreto, previa registrazione da parte della<br />

Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />

della Repubblica italiana.<br />

Dato a Roma, addi’ 6 settembre 2005<br />

CIAMPI<br />

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri<br />

Baccini, Ministro per la funzione pubblica<br />

Siniscalco, Ministro dell’economia e delle finanze<br />

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2005 Ministeri<br />

istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,<br />

registro n. 11, foglio n. 166<br />

Gazzetta Ufficiale N. 117 del 22 Maggio 2006<br />

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />

28 aprile 2006<br />

Autorizzazione ad assumere personale<br />

nelle pubbliche amministrazioni nell’anno 2006,<br />

a norma dell’articolo 1, commi 95, 96 e 97<br />

della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell’articolo 1,<br />

comma 246 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.<br />

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni<br />

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale<br />

dello Stato (Legge finanziaria 2005);<br />

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni<br />

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale<br />

dello Stato (Legge finanziaria 2006) che conferma<br />

sostanzialmente, in materia di assunzioni di personale a<br />

tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato,<br />

enti pubblici non economici, agenzie ed enti di ricerca,<br />

anche per l’anno 2006, la disciplina prevista dall’art.<br />

1, commi 95, 96 e 97, della legge n. 311 del 2004, cosi’<br />

come richiamata dalla circolare di questo Dipartimento<br />

e del Ministero dell’economia e delle finanze n. 177-15<br />

dell’11 aprile 2005;<br />

Visto l’art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004,<br />

n. 311, che stabilisce come, in deroga al divieto di cui al<br />

comma 95 del medesimo art. 1 per fronteggiare indifferibili<br />

esigenze di servizio di particolare rilevanza ed<br />

urgenza e previo effettivo svolgimento delle procedure<br />

di mobilita’, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento<br />

autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non<br />

economici e gli enti di ricerca, nonché gli enti di cui<br />

all’art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo<br />

2001, n. 165, e successive modificazioni, possano procedere<br />

alle assunzioni nel limite di una spesa pari a 40<br />

milioni di euro per l’anno 2006 e a 120 milioni di euro a<br />

regime, a carico dell’apposito Fondo costituito nello stato<br />

di previsione della spesa del Ministero dell’economia<br />

e delle finanze;<br />

Visto l’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in<br />

particolare, il comma 3-ter del medesimo articolo;<br />

Visto l’art. 1, comma 246, della legge 23 dicembre 2005,<br />

n. 266, che prevede, per l’anno 2006, a valere sul Fondo<br />

di cui all’art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre<br />

2004, n. 311, l’assunzione di 2.500 unita’ di personale<br />

da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza<br />

pubblica, di cui 1.500 unita’ destinate alla Polizia<br />

di Stato, alla cui ripartizione si provvede su proposta del<br />

Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la<br />

funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle<br />

finanze;


A. LEGGI, ATTI E PARERI RELATIVI AL <strong>CAI</strong><br />

Visto l’art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272,<br />

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio<br />

2006, n. 49, che ha previsto, nell’ambito del contingente<br />

di cui al predetto art. 1, comma 246, della legge 23 dicembre<br />

2005, n. 266, l’autorizzazione all’assunzione, a<br />

decorrere dal 1° gennaio 2006, fino a 1.115 agenti ausiliari<br />

della Polizia di Stato. Tali assunzioni sono effettuate in<br />

deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 95, della legge<br />

n. 311 del 2004, entro il limite di spesa di 14.676.500<br />

euro per l’anno 2006 e di 34.676.500 euro a decorrere<br />

dall’anno 2007;<br />

Visto l’art. 11-quaterdecies, comma 7, del decreto-legge<br />

30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,<br />

dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che consente all’Ente<br />

parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise la stabilizzazione<br />

del personale a tempo determinato operante<br />

presso l’Ente da effettuare nei limiti di una spesa pari ad<br />

euro 2.500.000 a decorrere dall’anno 2006, a valere sul<br />

Fondo di cui all’art. 1, comma 96, della legge n. 311 del<br />

2004;<br />

Visto l’art. 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 49, concernente<br />

l’incremento di 50 unita’ per il Corpo nazionale<br />

dei vigili del fuoco, con una spesa pari a 1,835 milioni di<br />

euro per l’anno 2006 e a 1,7 milioni di euro a decorrere<br />

dall’anno 2007;<br />

Visto il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito,<br />

con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89,<br />

che all’art. 1, nel modificare il comma 97 dell’art. 1 della<br />

legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha previsto, nell’ambito<br />

delle deroghe delle assunzioni di personale a tempo<br />

indeterminato, l’ulteriore priorita’ concernente l’immissione<br />

degli addetti a compiti di sicurezza e di difesa<br />

nazionale, di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e<br />

vigilanza antincendio;<br />

Visto il parere n. 3556/2005 reso dal Consiglio di Stato<br />

- Commissione speciale pubblico impiego - in data 9 novembre<br />

2005, che ha, tra l’altro, assoggettato, in quanto<br />

nuove assunzioni, le progressioni verticali che comportano<br />

passaggi tra aree alla disciplina autorizzatoria prevista<br />

dall’art. 1, commi 95, 96 e 97, della legge n. 311 del<br />

2004;<br />

Considerate le richieste di assunzioni di personale a<br />

tempo indeterminato pervenute dalle amministrazioni<br />

interessate tutte presentate nel rispetto dei criteri e dei<br />

limiti previsti dall’art. 1, commi 96 e 97, della citata legge<br />

n. 311 del 2004;<br />

Considerato che dall’istruttoria prevista dall’art. 39 della<br />

legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,<br />

risulta che le richieste di assunzioni pervenute<br />

dalle amministrazioni interessate nel corso dell’anno<br />

53<br />

2006, comporterebbero una spesa annua lorda a regime<br />

non compatibile con le risorse finanziarie previste dal<br />

Fondo di cui al citato art. 1, comma 96, della legge 30<br />

dicembre 2004, n. 311;<br />

Visto l’art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre, n. 311,<br />

che fa salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione<br />

delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre<br />

2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n.<br />

215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226;<br />

Considerato che le assunzioni di personale richieste dal<br />

<strong>Club</strong> <strong>Alpino</strong> <strong>Italiano</strong> (C.A.I.) e dall’Automobil <strong>Club</strong> d’Italia<br />

(A.C.I.) non debbono gravare sul fondo di cui al comma<br />

96 del citato art. 1 della legge n. 311 del 2004, in quanto<br />

detti Istituti non rientrano nell’elenco degli enti facenti<br />

parte dell’aggregato amministrazioni pubbliche definito<br />

secondo i criteri di contabilita’ nazionale (SEC 95);<br />

Vista la richiesta dell’Agenzia autonoma per la gestione<br />

dell’albo dei segretari comunali e provinciali concernente<br />

il trattenimento in servizio di segretari comunali e<br />

provinciali, nonché l’assunzione di complessivi 107 segretari<br />

comunali per le esigenze delle autonomie locali;<br />

Considerato che all’atto dell’effettiva assunzione dei segretari<br />

comunali e provinciali gli oneri saranno posti a carico<br />

dell’ente territoriale con il quale verra’ ad instaurarsi<br />

il rapporto di servizio, nei limiti di spesa previsti all’art. 1,<br />

comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;<br />

Ritenuto di soddisfare la richiesta dell’Agenzia autonoma<br />

per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali<br />

al fine di assicurare la presenza dei predetti segretari<br />

comunali in tutti i comuni che si trovano ad operare in<br />

condizioni di estrema difficolta’, anche in considerazione<br />

che il numero dei segretari comunali in posizione di<br />

disponibilita’ si è notevolmente ridotta;<br />

Viste le richieste pervenute dal Ministero dell’economia<br />

e delle finanze e dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’<br />

e della ricerca, dirette ad ottenere, ai sensi della<br />

legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, e<br />

dell’art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n.<br />

311, l’autorizzazione ad assumere 6 unita’ di personale<br />

provenienti dalle ex basi Nato;<br />

Visto l’art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004,<br />

n. 311, che prevede la rideterminazione delle dotazioni<br />

organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad<br />

ordinamento autonomo, delle agenzie fiscali di cui agli<br />

articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999,<br />

n. 300, e degli enti pubblici non economici, degli enti di<br />

ricerca e degli enti di cui all’art. 70, comma 4, del decreto<br />

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei principi<br />

e criteri di cui all’art. 1, comma 1, del predetto decreto<br />

legislativo e all’art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre


54 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

2002, n. 289, mediante una riduzione non inferiore al<br />

5 per cento della spesa complessiva relativa al numero<br />

dei posti in organico risultanti per ciascuna amministrazione,<br />

tenuto, comunque, conto del processo di innovazione<br />

tecnologica e, quindi, di subordinare l’assunzione<br />

alla rideterminazione degli organici ai sensi della citata<br />

normativa;<br />

Ritenuto di autorizzare in favore delle amministrazioni<br />

richiedenti un numero di assunzioni di personale<br />

sulla base delle richieste strettamente indispensabili e<br />

prioritarie e subordinatamente alla verifica del rispetto<br />

delle previsioni di cui al citato art. 1, comma 93, della<br />

legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di rideterminazione<br />

delle dotazioni organiche, nonché di quelle<br />

che hanno espletato le procedure di mobilita’, anche con<br />

riferimento all’acquisizione di dipendenti provenienti<br />

dalla trasformazione di amministrazioni pubbliche e di<br />

dipendenti in situazione di’ eccedenza o disponibilita’, ai<br />

sensi degli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30<br />

marzo 2001, n. 165, come successivamente modificato<br />

ed integrato;<br />

Tenuto conto, in base alle limitate risorse finanziarie a<br />

disposizione, che la ripartizione delle somme destinate<br />

alle amministrazioni è avvenuta prendendo in considerazione<br />

le assunzioni gia’ autorizzate nell’anno precedente,<br />

l’espletamento delle procedure di mobilita’ e del<br />

tasso di cessazione registrato nelle amministrazioni;<br />

Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo<br />

dell’onere finanziario complessivo, si tiene conto del<br />

differenziale concernente la spesa annua lorda solo nel<br />

caso di assunzioni di personale gia’ dipendente della medesima<br />

amministrazione;<br />

Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare, in deroga al<br />

divieto di cui al comma 95, dell’art. 1 della citata legge<br />

n. 311 del 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad<br />

ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non<br />

economici e gli enti di ricerca a procedere ad assunzioni<br />

di personale a tempo indeterminato, nel limite di un<br />

contingente di personale corrispondente ad una spesa<br />

annua lorda a regime pari a 120 milioni di euro, da far<br />

valere sul Fondo appositamente costituito nello stato<br />

di previsione della spesa del Ministero dell’economia e<br />

delle finanze, con uno stanziamento pari a 40 milioni di<br />

euro per l’anno 2006 ed a 120 milioni di euro a decorrere<br />

dall’anno 2007;<br />

Ritenuto di assicurare il rispetto del limite di spesa derivante<br />

dal fondo di cui al citato art. 1, comma 7, della<br />

legge 30 dicembre 2004, n. 311 e fermo restando quanto<br />

previsto dall’art. 1, comma 93, della citata legge n. 311<br />

del 2004;<br />

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata<br />

nella riunione del 29 marzo 2006;<br />

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica,<br />

del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro<br />

dell’interno, limitatamente alle competenze di cui all’art.<br />

1, comma 246, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in<br />

materia di ordine e sicurezza pubblica;<br />

Decreta:<br />

Art.1.<br />

1. Ai sensi dell’art. 1, commi 95, 96 e 97 della legge 30<br />

dicembre 2004, n. 311, e dell’art. 1, comma 246, della<br />

legge 23 dicembre 2005, n. 266, le amministrazioni, di<br />

cui alle tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto, sono autorizzate<br />

ad assumere, nell’anno 2006, un contingente<br />

di personale a tempo indeterminato pari a complessive<br />

3.619 unita’, come risulta dalle citate tabelle 1 e 2, corrispondente<br />

ad una spesa di euro 33.613.488 quale onere<br />

relativo all’anno 2006 e ad una spesa complessiva annua<br />

lorda pari ad euro 115.794.854 a decorrere dall’anno<br />

2007, a valere sul Fondo di cui all’art. 1, comma 96, della<br />

legge 30 dicembre 2004, n. 311.<br />

2. Le assunzioni di personale di cui al comma 1 possono<br />

essere effettuate a decorrere dal 1° novembre 2006.<br />

3. Ai Corpi di polizia ed al Corpo dei vigili del fuoco è assegnato,<br />

per l’anno 2006, un contingente di personale<br />

pari a 2.568 unita’, come risulta dalle tabelle 1 e 2 allegate<br />

al presente decreto, corrispondente ad una spesa di euro<br />

26.277.426 quale onere relativo all’anno 2006 e ad una<br />

spesa complessiva annua lorda pari ad euro 89.105.674<br />

a decorrere dall’anno 2007. Per l’anno 2006 è posto a carico<br />

del fondo di cui all’art. 1, comma 96, della legge 30<br />

dicembre 2004, n. 311, la spesa di 473.000 euro relativa<br />

ai richiami in servizio autorizzati ai sensi della normativa<br />

vigente per le Forze armate.<br />

4. Nell’ambito del contingente di cui al comma 1, è autorizzata<br />

presso il Ministero dell’economia e delle finanze<br />

e il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca<br />

l’immissione di 6 unita’ di personale provenienti<br />

dalle ex basi Nato, corrispondenti ad una spesa di euro<br />

39.626 quale onere relativo all’anno 2006 e ad una spesa<br />

complessiva annua lorda pari ad euro 178.337 a decorrere<br />

dall’anno 2007.<br />

5. Nell’ambito del contingente di personale di cui al comma<br />

1, è autorizzata l’assunzione di una unita’ di personale<br />

a tempo indeterminato presso il <strong>Club</strong> <strong>Alpino</strong> <strong>Italiano</strong><br />

(C.A.I.) e il trattenimento in servizio fino al compimento<br />

del settantesimo anno di eta’ di tre unita’ di personale<br />

in favore dell’Automobil <strong>Club</strong> d’Italia (A.C.I.), il cui onere<br />

finanziario è posto direttamente a carico dei bilanci autonomi<br />

dei predetti Istituti.<br />

6. L’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari<br />

comunali e provinciali è autorizzata, ai sensi<br />

dell’art. 1-quater del decreto-legge 28 maggio 2004, n.


A. LEGGI, ATTI E PARERI RELATIVI AL <strong>CAI</strong><br />

136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio<br />

2004, n. 186, e dell’art. 1, commi 95, 96 e 99, della legge<br />

30 dicembre 2004, n. 311, ad assumere 107 segretari<br />

comunali ed a trattenere in servizio, fino al compimento<br />

del settantesimo anno di eta’, 17 unita’ di segretari comunali<br />

e provinciali a seguito di richieste effettuate da determinate<br />

amministrazioni locali, per la sola durata del<br />

rapporto con le medesime amministrazioni e con oneri<br />

a carico dei rispettivi bilanci.<br />

7. Ai fini della determinazione e del calcolo dell’onere<br />

finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale<br />

concernente la spesa annua lorda esclusivamente nel<br />

caso di assunzioni di personale gia’ dipendente della<br />

medesima amministrazione. Pertanto il relativo onere<br />

viene valutato in termini di differenziale di costo tra le<br />

qualifiche di provenienza e di destinazione nel solo caso<br />

di richieste di assunzione di personale gia’ dipendente<br />

della stessa amministrazione o ente.<br />

8. L’autorizzazione di cui al presente decreto relativa<br />

ad assunzioni di personale riferite allo scorrimento o<br />

all’utilizzo delle graduatorie da parte delle amministrazioni<br />

di cui al comma 1, è subordinata alla condizione<br />

dell’espletamento del procedimento di cui all’art. 34-bis<br />

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che<br />

l’assunzione avvenga per coprire posti di dipendenti vincitori<br />

che siano cessati dal servizio per qualsiasi causa.<br />

9. Le amministrazioni di cui al comma 1 che, per esigenze<br />

organizzative e gestionali sopravvenute, intendano<br />

assumere unita’ di personale appartenenti a categorie e<br />

professionalita’ diverse rispetto a quelle autorizzate con<br />

il presente decreto, ovvero utilizzare graduatorie concorsuali<br />

diverse rispetto a quelle considerate nel corso<br />

dell’istruttoria prevista dall’art. 39, comma 3-bis, della<br />

legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono autorizzate ad avviare<br />

le relative assunzioni, nel rispetto di quanto previsto<br />

dall’art. 1, commi 95, 96 e 97, della legge 30 dicembre<br />

2004, n. 311, e dall’art. 1, comma 246, della legge 23<br />

dicembre 2005, n. 266, e fermo restando il limite delle<br />

risorse finanziarie assegnate a ciascuna amministrazione<br />

dal presente decreto.<br />

10. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute,<br />

entro e non oltre il 31 dicembre 2006, a trasmettere per<br />

le necessarie verifiche alla Presidenza del Consiglio dei<br />

Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio<br />

per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al<br />

Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento<br />

della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti<br />

il numero dei dipendenti assunti e in corso di<br />

assunzione, distinti per profili professionali ed area di<br />

appartenenza, specificando se a tempo pieno o ridotto,<br />

indicando in tale caso la tipologia e la quota percentuale<br />

del part-time, nonché l’eventuale amministrazione di<br />

provenienza, ivi inclusa la relativa qualifica funzionale o<br />

55<br />

area professionale, la spesa per l’anno 2006, nonché la<br />

spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere.<br />

Al completamento delle procedure di assunzione va, altresi’,<br />

fornita dimostrazione da parte delle amministrazioni<br />

interessate del rispetto dei limiti di spesa previsti<br />

dal presente decreto.<br />

11. Alla copertura dell’onere a carico delle amministrazioni<br />

interessate si provvede mediante utilizzo delle<br />

risorse iscritte nell’UPB 4.1.5.4. Fondi da ripartire per<br />

oneri di personale - Cap. 3032, dello Stato di previsione<br />

del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno<br />

2006 e corrispondenti capitoli per esercizi successivi. Il<br />

presente decreto sara’ inviato alla Corte dei conti per la<br />

registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della<br />

Repubblica italiana.<br />

Dato a Roma, addi’ 28 aprile 2006<br />

CIAMPI<br />

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri<br />

Baccini, Ministro per la funzione pubblica<br />

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze<br />

Pisanu, Ministro dell’interno<br />

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2006 Ministeri<br />

istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,<br />

registro n. 5, foglio n. 215


56 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

Tabella 1<br />

ASSUNZIONI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ANNO 2006<br />

(Legge 23 dicembre 2005, n. 266)<br />

MINISTERI<br />

AUTORIZZAZIONI<br />

2006<br />

ONERI<br />

2006<br />

ONERI<br />

2007<br />

Affari esteri 21 194.075 873.426<br />

Ambiente e tutela del territorio 3 221.700 445.573<br />

Autorità Bacino Liri-Garigliano Volturno 9 38.085 171.398<br />

Avvocatura dello Stato 6 113.322 510.000<br />

Beni ed attività culturali 7 252.500 760.000<br />

Comunicazioni 5 50.337 226.540<br />

Consiglio di Stato 3 107.853 485.385<br />

Corte dei conti 8 182.966 823.431<br />

Difesa - Personale civile 30 212.752 957.480<br />

Economia e finanze 67 530.543 2.387.684<br />

Economia e finanze<br />

Monopoli di Stato<br />

8 151.096 680.000<br />

Giustizia - Organizzazione<br />

giudiziaria<br />

100 1.992.454 3.617.355<br />

Giustizia - Dipartimento<br />

dell’amministrazione penitenziaria (DAP)<br />

54 325.249 1.463.769<br />

lnfrastrutture e trasporti 81 100.447 452.056<br />

Interno 26 495.506 2.230.000<br />

Istruzione, università e ricerca 9 96.462 385.848<br />

Lavoro e politiche sociali 191 138.727 624.335<br />

Politiche agricole e forestali 37 67.593 304.198<br />

Politiche agricole e forestali (Ispettorato<br />

centrale repressione frodi)<br />

9 98.249 442.165<br />

Salute 33 477.856 2.150.566<br />

A. Totale Ministeri 707 5.847.773 19.991.209<br />

AGENZIE<br />

AUTORIZZAZIONI<br />

2006<br />

ONERI<br />

2006<br />

Agenzia autonoma per la gestione<br />

dell’albo dei segretari comunali e provinciali<br />

124 0 0<br />

B. Totale Agenzie 124 0 0<br />

ONERI<br />

2007


A. LEGGI, ATTI E PARERI RELATIVI AL <strong>CAI</strong><br />

SETTORE SICUREZZA<br />

AUTORIZZAZIONI<br />

2006<br />

ONERI<br />

2006<br />

ONERI<br />

2007<br />

Carabinieri 650 5.055.050 22.750.000<br />

Corpo forestale dello Stato 30 233.310 1.050.000<br />

Guardia di finanza 290 2.255.330 10.150.000<br />

Polizia di Stato 1.500 17.670.645 52.500.000<br />

Polizia penitenziaria 30 233.310 1.050.000<br />

Sub-totale - art. 1, legge n. 266/2005 2.500 25.447.645 87.500.000<br />

Vigili del fuoco 50 356.781 1.605.674<br />

Oneri richiami forze armate 18 473.000 0<br />

C. Totale Settore sicurezza 2.568 26.277.426 89.105.674<br />

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI<br />

AUTORIZZAZIONI<br />

2006<br />

ONERI<br />

2006<br />

<strong>CAI</strong> 1 0 0<br />

ACI 3 0 0<br />

ONERI<br />

2007<br />

ENAC 18 151.182 680.388<br />

INPDAP 21 127.980 575.967<br />

ICE 5 6.589 29.652<br />

Ente Parco Nazionale d’Abruzzo 2 947 4.262<br />

Ente Parco del Gran Sasso 2 13.910 62.603<br />

Agenzia Nazionale del Farmaco 2 37.774 170.000<br />

IPOST 4 26.352 118.596<br />

INAIL 14 85.320 383.978<br />

INPS 18 93.023 418.644<br />

IPSEMA 6 30.999 139.510<br />

D. Totale Enti pubblici non economici 96 574.076 2.583.600<br />

ENTI DI RICERCA<br />

AUTORIZZAZIONI<br />

2006<br />

ONERI<br />

2006<br />

ONERI<br />

2007<br />

Istituto Nazionale di Alta Matematica<br />

“Francesco Severi”<br />

1 17.332 78.000<br />

APAT 2 35.552 160.000<br />

Consorzio Area di Trieste 2 17.149 77.176<br />

57


58 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

ENTI DI RICERCA<br />

AUTORIZZAZIONI<br />

2006<br />

ONERI<br />

2006<br />

ONERI<br />

2007<br />

ASI 8 21.626 97.325<br />

CNR 25 233.212 1.049.560<br />

ENEA 19 75.151 338.214<br />

ICRAM 5 41.723 187.772<br />

ISPESL 11 113.506 510.829<br />

Istituto <strong>Italiano</strong> Medicina Sociale 2 26.191 117.872<br />

Istituto Nazionale Fisica Nucleare (INFN) 20 84.586 380.674<br />

Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) 3 25.522 114.862<br />

Istituto Nazionale di Geofisica<br />

e Vulcanologia (INGV)<br />

8 78.214 352.000<br />

Istituto Superiore Sanità 18 144.449 650.087<br />

E. Totale Enti di ricerca 124 914.213 4.114.371<br />

TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E) 3.619 33.613.488 115.794.854<br />

Tabella 2<br />

RIEPILOGO AUTORIZZAZIONI ASSUNZIONI ANNO 2006<br />

COMPARTO UNITÀ ONERI<br />

2006<br />

ONERI<br />

2007<br />

Ministeri 707 5.847.773 19.991.209<br />

Agenzie 124 0 0<br />

Settore sicurezza 2.568 26.277.426 89.105.674<br />

Enti pubblici non economici 96 574.076 2.583.600<br />

Enti di ricerca 124 914.213 4.114.371<br />

TOTALE 3.619 33.613.488 115.794.854<br />

Ente Parco Nazionale d’Abruzzo e Molise<br />

(legge n. 248/2005)<br />

77 2.500.000 2.500.000<br />

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco<br />

(decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272,<br />

convertito dalla legge n. 49/2006)<br />

50 1.835.000 1.700.000<br />

TOTALE GENERALE 3.746 37.948.488 119.994.854


A. LEGGI, ATTI E PARERI RELATIVI AL <strong>CAI</strong><br />

L. 24 luglio 2007, n. 119 (1) .<br />

Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e<br />

speleologico del <strong>Club</strong> alpino italiano.<br />

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 agosto 2007, n. 181.<br />

1. Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e<br />

speleologico del <strong>Club</strong> alpino italiano.<br />

1. È autorizzata, a decorrere dall’anno 2007, la spesa di<br />

500.000 euro in favore del Corpo nazionale del soccorso<br />

alpino e speleologico del <strong>Club</strong> alpino italiano, quale<br />

contributo straordinario per le finalità istituzionali del<br />

medesimo Corpo.<br />

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a<br />

500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2007, si provvede<br />

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento<br />

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009,<br />

nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente<br />

«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero<br />

dell’economia e delle finanze per l’anno 2007,<br />

allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento<br />

relativo al medesimo Ministero.<br />

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato<br />

ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni<br />

di bilancio.<br />

2. Contributo ordinario al <strong>Club</strong> alpino italiano.<br />

1. Il contributo annuo ordinario in favore del <strong>Club</strong> alpino<br />

italiano, di cui all’articolo 5 della legge 26 gennaio 1963,<br />

n. 91, come elevato, da ultimo, dall’articolo 1 della legge<br />

24 dicembre 1985, n. 776, è ulteriormente incrementato<br />

di 220.000 euro per l’anno 2007, di 60.000 euro per<br />

l’anno 2008 e di 220.000 euro annui a decorrere dall’anno<br />

2009.<br />

2. All’onere di cui al comma 1, pari a 220.000 euro per<br />

l’anno 2007, a 60.000 euro per l’anno 2008 e a 220.000<br />

euro annui a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante<br />

corrispondente riduzione dello stanziamento<br />

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito<br />

dell’unità previsionale di base di parte corrente<br />

«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero<br />

dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo<br />

parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al<br />

medesimo Ministero.<br />

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato<br />

ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni<br />

di bilancio.<br />

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br />

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO<br />

E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO<br />

Roma, 12 settembre 2007<br />

Oggetto: Approvazione Regolamento<br />

di amministrazione e di contabilità<br />

del <strong>Club</strong> <strong>Alpino</strong> <strong>Italiano</strong>.<br />

59<br />

Si fa riferimento alla deliberazione adottata dal Comitato<br />

Centrale di indirizzo e di controllo con atto n. 23 del 19<br />

maggio 2007, trasmessa allo scrivente Dipartimento con<br />

nota n. prot. 1032 del 31 maggio 2007, con la quale codesto<br />

Ente ha provveduto ad integrare, in accoglimento<br />

della richiesta avanzata da questa Amministrazione con<br />

nota prot. n. 1522261/07 <strong>CAI</strong>/REG del 28 marzo 2007, il<br />

testo del Regolamento di amministrazione e contabilità<br />

del <strong>Club</strong> <strong>Alpino</strong> <strong>Italiano</strong>, già approvato con atto del Comitato<br />

Centrale di indirizzo e di controllo n. 40 del 29<br />

settembre 2006, introducendo un nuovo secondo comma<br />

agli artt. 5 e 48 del Regolamento medesimo.<br />

Al riguardo, si comunica che, ai sensi dell’art. VIII.8 dello<br />

Statuto del <strong>Club</strong> <strong>Alpino</strong> <strong>Italiano</strong>, è approvato il testo<br />

del Regolamento di amministrazione e di contabilità<br />

così come emendato con l’introduzione dei nuovi secondi<br />

commi agli artt. 5 (Budget previsionale economico) e<br />

48 (Assunzioni di mutui) che contemplano la previsione<br />

di richiesa di parere al Collegio Nazionale dei Revisori<br />

dei conti sui relativi provvedimenti.<br />

IL CAPO DIPARTIMENTO<br />

(Ing. Angelo Balducci)<br />

D.P.R. 29 novembre 2007 (1) .<br />

Autorizzazione ad assumere personale a tempo<br />

indeterminato nelle Amministrazioni dello Stato,<br />

enti pubblici non economici e di ricerca,<br />

a norma dell’articolo 1, comma 513 della L. 27<br />

dicembre 2006, n. 296.<br />

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 gennaio 2008, n. 14.<br />

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />

Visto l’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e, in<br />

particolare, il comma 3-ter del medesimo articolo e successive<br />

modificazioni e integrazioni;<br />

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni<br />

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale<br />

dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare<br />

l’art. 1, comma 96, che stabilisce come, in deroga al di-


60 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

vieto di cui al comma 95 del medesimo art. 1, per fronteggiare<br />

indifferibili esigenze di servizio di particolare<br />

rilevanza ed urgenza e previo effettivo svolgimento delle<br />

procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato<br />

anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti<br />

pubblici non economici e gli enti di ricerca, nonchè gli<br />

enti di cui all’art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30<br />

marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono<br />

procedere alle assunzioni nel limite di una spesa pari a<br />

40 milioni di euro per l’anno 2007 e a 120 milioni di euro<br />

a regime, a carico dell’apposito fondo costituito nello<br />

stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia<br />

e delle finanze;<br />

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante disposizioni<br />

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale<br />

dello Stato (legge finanziaria 2006);<br />

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni<br />

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale<br />

dello Stato (legge finanziaria 2007), ed in particolare<br />

l’art. 1, comma 940 che prevede, al fine di garantire i livelli<br />

occupazionali nel Parco nazionale del Gran Sasso e<br />

dei Monti della Laga e del Parco nazionale della Maiella,<br />

l’erogazione a favore dell’ente Parco nazionale del Gran<br />

Sasso e dei Monti della Laga e dell’ente Parco nazionale<br />

della Maiella la somma di euro 2.000.000, a decorrere<br />

dall’anno 2007, per consentire la stabilizzazione del personale<br />

fuori ruolo operante presso tali enti, attraverso<br />

riduzione del fondo di cui al comma 96 dell’art. 1, della<br />

citata legge n. 311 del 2004;<br />

Visto, altresì, l’art. 1, comma 513, della legge 27 dicembre<br />

2006, n. 296, che dispone che per l’anno 2007, a valere<br />

sul fondo di cui al comma 96 dell’art. 1, della legge<br />

30 dicembre 2004, n. 311, appositamente incrementato,<br />

per gli anni 2007, 2008 e 2009, di 31,1 milioni di euro,<br />

che i Corpi di polizia sono autorizzati, entro il 30 marzo,<br />

ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo<br />

di personale non superiore a 2.000 unità. In questo<br />

contingente sono compresi 1.316 agenti della Polizia di<br />

Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi del decreto-legge<br />

27 settembre 2006, n. 260, convertito, con modificazioni,<br />

dalla legge 10 novembre 2006, n. 280, che<br />

sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1°<br />

gennaio 2007 con le modalità previste all’art. 1 del decreto-legge<br />

30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con<br />

modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49;<br />

Considerato che per il predetto contingente di 1.316<br />

agenti di Polizia di Stato è stato previsto un onere annuo<br />

pari a 40.927.600 a decorrere dall’anno 2007, che incide<br />

sul fondo di cui al citato art. 1, comma 96, della legge<br />

311 del 2004, così come incrementato dall’art. 1, comma<br />

513, della legge n. 296 del 2006, tenuto conto anche di<br />

quanto previsto dal menzionato art. 1, comma 940, della<br />

medesima legge n. 296 del 2006;<br />

Visto, inoltre, l’art. 1, comma 519, della richiamata legge<br />

27 dicembre 2006, n. 296, che destina una quota pari a<br />

8 milioni di euro per l’anno 2007 e a 24 milioni di euro<br />

a regime a decorrere dall’anno 2008, corrispondente al<br />

20 per cento del fondo di cui all’art. 1, comma 513, della<br />

medesima legge, ovvero del fondo di cui al ripetuto art.<br />

1, comma 96, della legge n. 311 del 2004, alla stabilizzazione<br />

a domanda del personale non dirigenziale in<br />

servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche<br />

non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù<br />

di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre<br />

2006 o che sia stato in servizio per almeno tre<br />

anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore<br />

alla data di entrata in vigore della medesima legge,<br />

che ne faccia istanza, purchè sia stato assunto mediante<br />

procedure selettive di natura concorsuale o previste da<br />

norme di legge;<br />

Considerato che alla ripartizione del fondo previsto dal<br />

citato art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006, si<br />

provvederà mediante l’emanazione di apposito separato<br />

provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 39, comma 3ter,<br />

della legge 27 dicembre 1997, n. 449;<br />

Tenuto conto che, ai sensi delle disposizioni normative<br />

sopra richiamate, il fondo disponibile per le assunzioni<br />

in deroga di cui all’art. 1, comma 96, della legge n. 311<br />

del 2004, corrisponde ad una spesa annua lorda pari a<br />

20.172.400 euro per l’anno 2007 e ad una spesa annua<br />

lorda pari a 84.172.400 euro a regime a decorrere dall’anno<br />

2008;<br />

Vista la Nota circolare Uppa n. 10/07 emanata dall’Ufficio<br />

per il personale delle pubbliche amministrazioni del<br />

Dipartimento della funzione pubblica e dal-l’Ispettorato<br />

per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi<br />

del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria<br />

generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle<br />

finanze, in materia di ripartizione del fondo relativo<br />

alle assunzioni ed alla stabilizzazione di personale nelle<br />

amministrazioni pubbliche per l’anno 2007, ai sensi del<br />

comma 96, dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n.<br />

311 (Finanziaria 2005) e dei commi 513, 519 e 940 dell’art.<br />

1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria<br />

2007).<br />

Viste le richieste di assunzione di personale a tempo<br />

indeterminato pervenute dalle Amministrazioni interessate<br />

ai sensi dell’art. 1, comma 96, della legge n. 311<br />

del 2006 e dell’art. 1, comma 513, della legge n. 296 del<br />

2006;<br />

Viste le richieste di assunzione di personale a tempo indeterminato<br />

pervenute dal <strong>Club</strong> <strong>Alpino</strong> <strong>Italiano</strong> (<strong>CAI</strong>),<br />

dall’Aeroclub Italia e dalla Scuola archeologica italiana<br />

di Atene;


A. LEGGI, ATTI E PARERI RELATIVI AL <strong>CAI</strong><br />

Considerato che l’onere finanziario per le assunzioni del<br />

predetto personale non grava sul fondo di cui al comma<br />

96, del citato art. 1 della legge n. 311 del 2004, in quanto<br />

dette amministrazioni non rientrano nell’elenco degli<br />

Enti facenti parte dell’aggregato amministrazioni pubbliche<br />

definito secondo i criteri di contabilità nazionale<br />

SEC 95;<br />

Vista la richiesta dell’Agenzia autonoma per la gestione<br />

dell’albo dei segretari comunali e provinciali concernente<br />

l’assunzione di n. 42 segretari comunali e provinciali<br />

da inserire in fascia C, n. 2 da inserire in fascia B, n. 1 da<br />

inserire in fascia A, nonchè una riammissione in servizio<br />

per le esigenze delle autonomie locali;<br />

Considerato che all’atto dell’effettiva assunzione dei segretari<br />

comunali e provinciali gli oneri saranno posti a<br />

carico dell’ente territoriale con il quale verrà ad instaurarsi<br />

il rapporto di servizio;<br />

Viste le richieste pervenute dal Ministero della giustizia<br />

- Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale<br />

e dei servizi, dal Ministero dell’interno - Dipartimento<br />

per le politiche del personale dell’amministrazione<br />

civile e per le risorse strumentali e finanziarie, dal Ministero<br />

della difesa - Direzione generale per il personale<br />

civile, e dalla Corte dei conti dirette ad ottenere, ai sensi<br />

della legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni,<br />

e dell’art. 1 comma 96 della legge 30 dicembre 2004,<br />

n. 311, l’autorizzazione ad assumere complessivamente<br />

n. 31 unità di personale proveniente dalle ex basi Nato;<br />

Visto l’art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre, n. 311,<br />

che fa salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione<br />

delle forze armate di cui alla legge 14 novembre<br />

2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215<br />

ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226;<br />

Visto l’art. 1, commi 408 e 410, della legge n. 296 del<br />

2006 che dispongono il divieto di assunzioni di personale,<br />

a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto,<br />

per le amministrazioni che non abbiano provveduto agli<br />

adempimenti disposti dall’art. 1, commi 404 e seguenti,<br />

della medesima legge n. 296 del 2006;<br />

Considerato che dall’istruttoria prevista dall’art. 39 della<br />

legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,<br />

risulta che le richieste di assunzioni pervenute<br />

dalle amministrazioni interessate nel corso dell’anno<br />

2007 comporterebbero una spesa annua lorda a regime<br />

non compatibile con le risorse finanziarie previste dal<br />

fondo di cui al citato art. 1, comma 96 della legge 30 dicembre<br />

2004, n. 311 e che, pertanto, non possono essere<br />

interamente accolte;<br />

Visto il comma 97, dell’art. 1, della legge 30 dicembre<br />

2004, n. 311, così come da ultimo integrato dall’art. 1,<br />

comma 540, della predetta legge n. 296 del 2006 che,<br />

61<br />

nell’ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione<br />

all’assunzione di cui al ripetuto art. 1, comma 96, della<br />

medesima legge n. 311 del 2004 prevede che è prioritariamente<br />

considerata l’immissione in servizio degli addetti<br />

a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale,<br />

di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza<br />

antincendio nonchè delle categorie di personale<br />

elencate dalla lettera a) alla lettera h-quinquies) dello<br />

stesso comma;<br />

Ritenuto di autorizzare in favore delle amministrazioni<br />

richiedenti un numero di assunzioni di personale che<br />

tenga, altresì, conto della priorità di assunzione dei vincitori<br />

di concorso, nonchè delle richieste strettamente<br />

indispensabili e prioritarie;<br />

Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo<br />

dell’onere finanziario complessivo, si tiene conto del<br />

differenziale concernente la spesa annua lorda solo nel<br />

caso di assunzioni di personale già dipendente della medesima<br />

amministrazione;<br />

Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare, in deroga al divieto<br />

di cui al comma 95, dell’art. 1, della citata legge<br />

n. 311 del 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad<br />

ordinamento autonomo, le Agenzie, gli enti pubblici non<br />

economici e gli enti di ricerca a procedere ad assunzioni<br />

di personale a tempo indeterminato, nel limite di un<br />

contingente di personale corrispondente ad una spesa<br />

annua lorda pari a 20.172.400 euro per l’anno 2007 e ad<br />

una spesa annua lorda pari a 84.172.400 euro a regime a<br />

decorrere dall’anno 2008;<br />

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata<br />

nella riunione del 16 novembre 2007;<br />

Su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni<br />

nella pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia<br />

e delle finanze;<br />

Decreta:<br />

1. 1. Ai sensi dell’art. 1, commi 95, 96 e 97, della legge<br />

30 dicembre 2004, n. 311 e dell’art. 1, comma 513, della<br />

legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni, di<br />

cui alla Tabella allegata al presente decreto, sono autorizzate<br />

ad assumere nell’anno 2007 un contingente di<br />

personale a tempo indeterminato pari a complessive n.<br />

4.497 unità, corrispondente ad una spesa complessiva<br />

pari a 9.422.903 euro per l’anno 2007 e ad una spesa<br />

complessiva annua lorda pari a 84.171.580 euro a decorrere<br />

dall’anno 2008, a valere sul fondo di cui all’art. 1,<br />

comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 come<br />

rideterminato ai sensi dell’art. 1, commi 940, 513 e 519<br />

della legge citata n. 296 del 2006, ripartito, per ciascuna<br />

amministrazione, secondo le indicazioni di cui alla medesima<br />

Tabella.


62 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

2. Le assunzioni di personale di cui al comma 1 possono<br />

essere effettuate con decorrenza non anteriore al 1°<br />

dicembre 2007. Sono fatte salve, nell’ambito delle risorse<br />

finanziarie assegnate, le assunzioni del personale dei<br />

Corpi di polizia già effettuate al fine di dare avvio ai corsi<br />

di allievi ufficiali e sottoufficiali. Per l’anno 2007 è posta<br />

a carico del fondo di cui all’art. 1, comma 96, della legge<br />

30 dicembre 2004, n. 311, la spesa di 409.710 euro<br />

relativi ai richiami in servizio autorizzati ai sensi della<br />

normativa vigente per le Forze armate e per l’Arma dei<br />

Carabinieri.<br />

3. Nell’ambito del contingente di personale di cui al comma<br />

1, è autorizzata l’assunzione di n. 5 unità di personale<br />

a tempo indeterminato presso il <strong>Club</strong> alpino italiano<br />

(<strong>CAI</strong>), di n. 1 unità di personale presso l’Aeroclub Italia<br />

e di n. 2 unità di personale presso la Scuola archeologica<br />

italiana di Atene, il cui onere finanziario è posto direttamente<br />

a carico dei bilanci autonomi dei predetti Istituti.<br />

4. L’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari<br />

comunali e provinciali è autorizzata, ai sensi dell’art.<br />

1, commi 95 e 96, della legge 30 dicembre 2004, n.<br />

311, ad assumere n. 42 segretari comunali e provinciali<br />

da inserire in fascia C, n. 2 da inserire in fascia B, n. 1 da<br />

inserire in fascia A, nonchè una riammissione in servizio<br />

per le esigenze delle autonomie locali.<br />

5. Nell’ambito del contingente di personale di cui al comma<br />

1 è, altresì, autorizzata presso il Ministero della giustizia<br />

- Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del<br />

personale e dei servizi, il Ministero dell’interno - Dipartimento<br />

per le politiche del personale dell’amministrazione<br />

civile e per le risorse strumentali e finanziarie, il<br />

Ministero della difesa - Direzione generale per il personale<br />

civile, e la Corte dei conti l’immissione di n. 31 unità<br />

di personale provenienti dalle ex basi Nato, corrispondenti<br />

ad una spesa di euro 81.948 quale onere relativo<br />

all’anno 2007 e ad una spesa complessiva annua lorda<br />

pari ad euro 983.378 a decorrere dall’anno 2008.<br />

6. Le amministrazioni che non hanno provveduto agli<br />

adempimenti disposti dall’art. 1, commi 404 e seguenti,<br />

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non possono<br />

procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo<br />

e con qualsiasi tipo di contratto.<br />

7. Ai fini della determinazione e del calcolo dell’onere<br />

finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale<br />

concernente la spesa annua lorda esclusivamente nel<br />

caso di assunzioni di personale già dipendente della<br />

medesima amministrazione. Pertanto il relativo onere<br />

viene valutato in termini di differenziale di costo tra le<br />

qualifiche di provenienza e di destinazione nel solo caso<br />

di richieste di assunzione di personale già dipendente<br />

della stessa amministrazione.<br />

8. L’autorizzazione di cui al presente decreto relativa<br />

ad assunzioni di personale riferite allo scorrimento o<br />

all’utilizzo delle graduatorie da parte delle amministrazioni<br />

di cui al comma 1, è subordinata, ove previsto, alla<br />

condizione dell’espletamento del procedimento di cui<br />

all’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.<br />

165.<br />

9. Alla copertura dell’onere a carico delle amministrazioni<br />

interessate si provvede mediante utilizzo delle risorse<br />

iscritte nell’UPB 4.1.5.4. Fondi da ripartire per oneri di<br />

personale - cap. 3032, dello Stato di previsione del Ministero<br />

dell’economia e delle finanze per l’anno 2007 e<br />

corrispondenti capitoli per esercizi successivi.<br />

10. Le amministrazioni di cui al comma 1 che intendano<br />

avviare assunzioni per unità di personale appartenenti a<br />

categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate<br />

con il presente decreto, fermo restando il limite<br />

delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna amministrazione,<br />

non possono procedere senza la preventiva<br />

autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio<br />

dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio<br />

per il personale delle pubbliche amministrazioni,<br />

e del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento<br />

della ragioneria generale dello Stato, IGOP. È ammessa<br />

un’unica richiesta di rimodulazione.<br />

11. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute,<br />

entro il 31 dicembre 2007 o comunque entro il completamento<br />

delle procedure di assunzione, a trasmettere<br />

per le necessarie verifiche alla Presidenza del Consiglio<br />

dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio<br />

per il personale delle pubbliche amministrazioni, e<br />

al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento<br />

della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti<br />

il numero dei dipendenti assunti e in corso di<br />

assunzione, distinti per profili professionali ed area di<br />

appartenenza, specificando se a tempo pieno o ridotto,<br />

indicando in tale caso la tipologia e la quota percentuale<br />

del part-time, nonchè l’eventuale amministrazione di<br />

provenienza, ivi inclusa la relativa qualifica funzionale o<br />

area professionale, la spesa per l’anno 2007, nonchè la<br />

spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere,<br />

fornendo, altresì, dimostrazione del rispetto dei limiti<br />

di spesa previsti dal presente decreto.<br />

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la<br />

registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della<br />

Repubblica italiana.


A. LEGGI, ATTI E PARERI RELATIVI AL <strong>CAI</strong><br />

Tabella<br />

Assunzioni P.A. anno 2007 - Legge 27 dicembre 2006, n. 296<br />

MINISTERI UNITÀ ONERI<br />

2007<br />

ONERI<br />

2008<br />

AFFARI ESTERI 217 501.197 6.014.360<br />

PCM 28 151.664 1.819.971<br />

GIUSTIZIA (dip. org. giud.) 274 809.682 9.716.183<br />

GIUSTIZIA (archivi notarili) 5 16.237 194.840<br />

GIUSTIZIA (giustizia minorile) 2 4.934 59.202<br />

GIUSTIZIA (amm.ne penitenziaria) 273 255.914 3.070.966<br />

SVILUPPO ECONOMICO 34 110.236 1.322.832<br />

ECONOMIA E FINANZE 458 397.041 4.764.491<br />

ECONOMIA E FINANZE<br />

(Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato)<br />

10 9.656 115.875<br />

DIFESA 108 342.926 4.115.112<br />

SOLIDARIETÀ SOCIALE 6 22.832 273.984<br />

BENI CULTURALI 16 69.333 832.000<br />

POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI<br />

(Dipartimento politiche sviluppo)<br />

53 50.657 607.889<br />

POLITICHE AGRICOLE<br />

(Ispettorato centrale controllo qualità prod. agroalimentari)<br />

12 34.832 417.989<br />

LAVORO e P.S. 4 13.171 158.051<br />

INTERNO (Dipartimento personale civile) 573 205.106 2.461.273<br />

INTERNO (Dipartimento dei vigili del fuoco,<br />

del soccorso pubblico e della difesa civile)<br />

98 258.541 3.102.486<br />

COMUNICAZIONI 3 22.500 270.000<br />

INFRASTRUTTURE 7 43.909 526.912<br />

SALUTE 21 101.566 1.218.795<br />

TOTALE MINISTERI 2.202 3.421.934 41.063.211<br />

ALTRE AMMINISTRAZIONI UNITÀ ONERI<br />

2007<br />

ONERI<br />

2008<br />

CONSIGLIO DI STATO 13 147.077 1.764.926<br />

CORTE DEI CONTI 20 126.815 1.521.781<br />

AVVOCATURA DELLO STATO 48 87.117 1.045.403<br />

CNEL 7 5.618 67.415<br />

TOTALE ALTRE AMMINISTRAZIONINI 88 366.627 4.399.525<br />

63


64 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

COMMISSARIATO GOVERNO PROV. BOLZANO<br />

UNITÀ ONERI<br />

2007<br />

ONERI<br />

2008<br />

COMMISSARIATO GOVERNO PROV. BOLZANO 53 116.238 1.394.859<br />

AUTORITÀ BACINO UNITÀ ONERI<br />

2007<br />

ONERI<br />

2008<br />

AUTORITÀ DI BACINO ADIGE 3 735 8.819<br />

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI<br />

LIRI, GARIGLIANO E VOLTURNO<br />

15 26.780 321.359<br />

TOTALE AUTORITÀ DI BACINO 18 27.515 330.178<br />

ENTI PUBBLICI NO ECONOMICI UNITÀ ONERI<br />

2007<br />

ONERI<br />

2008<br />

INPDAP 71 44.634 535.602<br />

INAIL 746 115.227 1.382.724<br />

IPOST 38 63.176 758.112<br />

ENAC 26 71.525 858.304<br />

AIFA (Agenzia italiana del farmaco) 3 8.570 102.834<br />

INPS 20 32.456 389.475<br />

IPSEMA(SETTORE MARITTIMO) 2 5.428 65.130<br />

UNIRE (gente e cavallli) 35 19.924 239.083<br />

IST. IT. AFRICA E ORIENTE 5 3.416 40.990<br />

ENIT 5 14.059 168.710<br />

ETI (ente italiano teatrale) 3 565 6.777<br />

LILT(lega italiana lotta tumori) 2 2.093 25.113<br />

ICE 4 3.720 44.636<br />

ENAM (assistenza magistrale) 4 1.273 15.276<br />

ENPALS (spettacolo) 2 15.000 180.000<br />

CRI 3 9.945 119.337<br />

CLUB ALPINO ITALIANO 5 - -<br />

AERO CLUB d’Italia 47 1 -<br />

SAIA (Scuola archeologica italiana Atene) 48 2 -<br />

TOTALE ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI 977 411.009 4.932.103


A. LEGGI, ATTI E PARERI RELATIVI AL <strong>CAI</strong><br />

AGENZIE UNITÀ ONERI<br />

2007<br />

ONERI<br />

2008<br />

ANSV (sicurezza volo) 1 3.712 44.544<br />

AGENZIA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI<br />

(personale amministrativo)<br />

11 13.420 161.042<br />

AGENZIA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI<br />

(segretari comunali e provinciali)<br />

46 - -<br />

SSPAL (scuola sup.locale) 11 2.385 28.625<br />

Agenzia delle Dogane 265 130.649 1.567.790<br />

ARAN 2 147 1.764<br />

AGENZIA DEL TERRITORIO 1 3.713 44.551<br />

TOTALE AGENZIE 337 154.026 1.848.316<br />

ENTI PARCO UNITÀ ONERI<br />

2007<br />

ONERI<br />

2008<br />

PARCO DOLOMITI BELLUNESI 1 2.511 30.132<br />

PARCO DEL POLLINO 2 4.862 58.344<br />

PARCO CILENTO E VALLO DI DIANO 10 2.182 26.180<br />

PARCO ABRUZZO, LAZIO E MOLISE 1 146 1.749<br />

PARCO GRAN PARADISO 3 7.034 84.411<br />

PARCO ARCIPELAGO TOSCANO 1 2.281 27.372<br />

TOTALE ENTI PARCO 18 19.016 228.188<br />

SICUREZZA UNITÀ ONERI<br />

2007<br />

ONERI<br />

2008<br />

CORPO FORESTALE 24 63.822 765.864<br />

GUARDIA DI FINANZA 220 1.440.451 8.642.708<br />

POLIZIA PENITENZIARA 60 157.680 1.892.160<br />

CARABINIERI 380 2.557.338 15.344.030<br />

VIGILI DEL FUOCO 52 149.309 1.791.712<br />

RICHIAMI FORZE ARMATE E ARMA CARABINIERI 13 409.710 -<br />

TOTALE SICUREZZA 749 4.778.311 28.436.474<br />

65


66 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

ENTI DI RICERCA UNITÀ ONERI<br />

2007<br />

ONERI<br />

2008<br />

CRA 14 29.164 349.972<br />

ICRAM 5 14.863 178.357<br />

INEA 6 14.183 170.190<br />

INFN 3 7.852 94.228<br />

OGS 4 10.216 122.593<br />

INSEAN 1 2.364 28.365<br />

APAT 1 6.204 74.444<br />

ASI 1 6.093 73.120<br />

ENEA 11 6.250 75.000<br />

ISPESL(SICUREZZA LAVORO) 9 31.038 372.457<br />

TOTALE ENTI DI RICERCA 55 128.227 1.538.726<br />

UNITÀ ONERI<br />

2007<br />

ONERI<br />

2008<br />

TOTALE GENERALE 4.497 9.422.903 84.171.580


A. LEGGI, ATTI E PARERI RELATIVI AL <strong>CAI</strong><br />

L. 6 agosto 2008, n. 133<br />

Conversione in legge, con modificazioni,<br />

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,<br />

recante disposizioni urgenti per lo sviluppo<br />

economico, la semplificazione, la competitività, la<br />

stabilizzazione della finanza pubblica<br />

e la perequazione tributaria<br />

Art. 26. Taglia-enti<br />

pubblicata nella Gazz. Uff. 21 agosto 2008<br />

Suppl. Ordinario n. 196, n. 195<br />

1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica<br />

inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini<br />

professionali e le loro federazioni, delle federazioni<br />

sportive e degli enti non inclusi nell’elenco ISTAT pubblicato<br />

in attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge<br />

30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione<br />

consiste nella conservazione e nella trasmissione della<br />

memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche<br />

con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva<br />

della Giornata della memoria e 30 marzo 2004, n.<br />

92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonche’ delle Autorità<br />

portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono<br />

soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in<br />

vigore della legge di conversione del presente decreto,<br />

ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri<br />

per la pubblica amministrazione e l’innovazione e<br />

per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il<br />

predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti<br />

pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del<br />

31 marzo 2009, non siano stati emanati i regolamenti<br />

di riordino ai sensi del comma 634 dell’articolo 2 della<br />

legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nei successivi novanta<br />

giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la<br />

pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione<br />

normativa gli enti che risultano soppressi ai<br />

sensi del presente comma.<br />

2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono<br />

attribuite all’amministrazione vigilante ovvero, nel caso<br />

di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare<br />

delle maggiori competenze nella materia che ne è<br />

oggetto. L’amministrazione così individuata succede a<br />

titolo universale all’ente soppresso, in ogni rapporto,<br />

anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie,<br />

strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a<br />

tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla<br />

soppressione dell’ente, non possono essere rinnovati o<br />

prorogati.<br />

3. Il comma 636 dell’articolo 2 e l’allegato A della legge<br />

24 dicembre 2007, n. 244, nonche’ i commi da 580 a 585<br />

dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono<br />

abrogati.<br />

67<br />

4. All’alinea del comma 634 del medesimo articolo 2 della<br />

predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti<br />

modificazioni:<br />

a) le parole «Ministro per le riforme e le innovazioni<br />

nella pubblica amministrazione» sono sostituite dalle<br />

seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e<br />

l’innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa»;<br />

b) le parole «amministrative pubbliche statali» sono<br />

sostituite dalle seguenti: «pubbliche statali o partecipate<br />

dallo Stato, anche in forma associativa»;<br />

c) le parole «termine di centottanta giorni dalla data<br />

di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite<br />

dalle seguenti: «31 dicembre 2008».<br />

5. All’articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007,<br />

n. 165, le parole «e con il Ministro dell’economia e delle<br />

finanze» sono sostituite dalle seguenti «, il Ministro dell’economia<br />

e delle finanze e il Ministro per la semplificazione<br />

normativa».<br />

6. L’Unità per il monitoraggio, istituita dall’articolo 1,<br />

comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’<br />

soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della<br />

legge di conversione del presente decreto e la relativa<br />

dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui,<br />

comprensiva delle risorse già stanziate, confluisce in<br />

apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri.<br />

7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio<br />

dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con<br />

le Regioni, sono determinate le finalità e le modalità di<br />

utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.<br />

L. 24 dicembre 2007, n. 244<br />

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale<br />

e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)<br />

Art. 2 Comma 634<br />

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007 -<br />

Supplemento ordinario n. 285, n. 300<br />

Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di<br />

ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle<br />

amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza<br />

e di migliorare la qualita` dei servizi, con uno o piu`<br />

regolamenti, da emanare entro il termine di centottanta<br />

giorni dalla data di entrata in vigore della presente<br />

legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23<br />

agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le riforme<br />

e le innovazioni nella pubblica amministrazione<br />

e del Ministro per l’attuazione del programma di Governo,<br />

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze<br />

e con il Ministro o i Ministri interessati, sentite<br />

le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione


68 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e<br />

messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali,<br />

nonche´ strutture amministrative pubbliche statali, nel<br />

rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:<br />

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque<br />

denominate che svolgono attivita` analoghe o<br />

complementari, con conseguente riduzione della spesa<br />

complessiva e corrispondente riduzione del contributo<br />

statale di funzionamento;<br />

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici<br />

che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse<br />

pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione<br />

e messa in liquidazione degli stessi secondo le<br />

modalita` previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,<br />

e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto<br />

dalla lettera e) del presente comma, nonche´ dall’articolo<br />

9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15<br />

aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla<br />

legge 15 giugno 2002, n. 112;<br />

c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti<br />

che svolgono attivita` in materie devolute alla competenza<br />

legislativa regionale ovvero attivita` relative a<br />

funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti<br />

locali;<br />

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo,<br />

di gestione e consultivi e riduzione del numero<br />

dei componenti degli organi collegiali almeno del 30<br />

per cento, con salvezza della funzionalita` dei predetti<br />

organi;<br />

e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione,<br />

lo Stato risponde delle passivita` nei limiti<br />

dell’attivo della singola liquidazione in conformita` alle<br />

norme sulla liquidazione coatta amministrativa;<br />

f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono<br />

il finanziamento, diretto o indiretto, a carico<br />

del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche,<br />

degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti<br />

in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato<br />

ai sensi della lettera b);<br />

g) trasferimento, all’amministrazione che riveste<br />

preminente competenza nella materia, delle funzioni di<br />

enti, organismi e strutture soppressi.


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

Statuto<br />

e Regolamenti<br />

del <strong>CAI</strong><br />

71


72 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

<strong>Club</strong> alpino italiano – Statuto 2003<br />

STATUTO del CLUB ALPINO ITALIANO<br />

Il presente testo è stato adottato dall’Assemblea dei delegati<br />

di Verona in data 14 gennaio 2001 e 30 novembre<br />

2003.<br />

Revisionato dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo<br />

il 17 gennaio 2004<br />

INDICE GENERALE<br />

PARTE PRIMA<br />

ASSOCIAZIONE – SOCI – STRUTTURA CENTRALE<br />

TITOLO I - COSTITUZIONE – FINALITÀ – SEDE<br />

ORDINAMENTO – PATRIMONIO<br />

TITOLO II DEI SOCI<br />

TITOLO III DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI (AD)<br />

TITOLO IV DEGLI ORGANI CENTRALI<br />

CAPO I – COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO<br />

E DI CONTROLLO (CC)<br />

CAPO II – COMITATO DIRETTIVO CENTRALE (CDC)<br />

– PRESIDENTE GENERALE (PG)<br />

CAPO III – ORGANI TECNICI CENTRALI<br />

E STRUTTURE OPERATIVE<br />

CAPO IV – COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI<br />

DEI CONTI<br />

CAPO V – COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI<br />

TITOLO V - DELL’ORGANIZZAZIONE CENTRALE<br />

DIREZIONE – AMMINISTRAZIONE<br />

CONTABILITÀ – BILANCI<br />

PARTE SECONDA<br />

STRUTTURE PERIFERICHE<br />

TITOLO VI DELLE SEZIONI<br />

TITOLO VII DEI RAGGRUPPAMENTI REGIONALI<br />

DI SEZIONI<br />

PARTE TERZA<br />

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI<br />

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI<br />

Abbreviazioni usate nello Statuto<br />

e nel Regolamento generale:<br />

AD = Assemblea dei Delegati;<br />

ARD = Assemblea Regionale dei Delegati<br />

CC = Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo (ex<br />

Consiglio Centrale)<br />

CDC = Comitato Direttivo Centrale (ex CdP = Comitato<br />

di Presidenza)<br />

CDR = Comitato Direttivo Regionale (ex Delegazione Regionale)<br />

GR = Gruppo Regionale (abbreviazione di Raggruppamento<br />

Regionale di Sezioni)<br />

PG = Presidente Generale;<br />

PR = Presidente Regionale<br />

PARTE PRIMA<br />

ASSOCIAZIONE – SOCI – STRUTTURA CENTRALE<br />

TITOLO I – COSTITUZIONE – FINALITÀ – SEDE<br />

ORDINAMENTO – PATRIMONIO<br />

(adottato a Verona il 14 gennaio 2001)<br />

Art. I.1 – Costituzione e finalità<br />

1. Il <strong>Club</strong> alpino italiano (C.A.I.), fondato in Torino nell’anno<br />

1863 per iniziativa di Quintino Sella, libera associazione<br />

nazionale, ha per iscopo l’alpinismo in ogni sua<br />

manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne,<br />

specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro<br />

ambiente naturale.<br />

Art. I.2 – Denominazione e stemma<br />

1. La denominazione e lo stemma appartengono al <strong>Club</strong><br />

alpino italiano per tradizione storica.<br />

Art. I.3 – Sede sociale e sede legale – Anno sociale<br />

1. La sede sociale, con gli archivi storici, la biblioteca nazionale<br />

e il museo nazionale della montagna, è a Torino.<br />

2. La sede legale è a Milano.<br />

3. L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.<br />

Art. I.4 – Ordinamento – Personalità giuridica<br />

1. Il <strong>Club</strong> alpino italiano è costituito dai soci riuniti liberamente<br />

in un numero indeterminato di sezioni, di cui<br />

al Titolo VI; coordinate in raggruppamenti regionali, secondo<br />

le norme previste al Titolo VII.<br />

2. Sono organi del <strong>Club</strong> alpino italiano:<br />

a) l’assemblea dei delegati (AD),<br />

b) il comitato centrale di indirizzo e di controllo (CC),<br />

c) il comitato direttivo centrale (CDC),<br />

d) il presidente generale (PG),<br />

e) il collegio nazionale dei revisori dei conti,<br />

f) il collegio nazionale dei probiviri.<br />

3. Gli uffici degli organi centrali, di cui al Titolo IV, della<br />

direzione, di cui al Titolo V, e gli uffici subordinati costituiscono<br />

la struttura centrale, ove è posta la sede legale


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

del <strong>Club</strong> alpino italiano; le sezioni e i loro raggruppamenti<br />

regionali costituiscono le sue strutture periferiche.<br />

4. Il <strong>Club</strong> alpino italiano è dotato di personalità giuridica<br />

di diritto pubblico, sancita dalla legge 26 gennaio 1963,<br />

n.91; tutte le sue strutture periferiche sono soggetti di<br />

diritto privato.<br />

5. Il <strong>Club</strong> alpino italiano adotta propri regolamenti per la<br />

organizzazione e per il funzionamento amministrativo<br />

della struttura centrale – anche in deroga alla legge 15<br />

marzo 1975, n.70 e alle altre disposizioni di legge e di regolamento<br />

in vigore per gli enti pubblici nazionali.<br />

Art. I.5 – Autonomia patrimoniale<br />

1. Il <strong>Club</strong> alpino italiano e le singole strutture periferiche<br />

hanno ciascuno una autonomia patrimoniale conforme<br />

al proprio ordinamento e possono acquistare, possedere<br />

e alienare beni e diritti.<br />

2. Per il raggiungimento delle finalità istituzionali il <strong>Club</strong><br />

alpino italiano e le sue strutture periferiche dispongono:<br />

a) delle quote associative, dei contributi ordinari e<br />

straordinari dei soci;<br />

b) dei contributi pubblici;<br />

c) dei contributi, lasciti e donazioni di soggetti privati;<br />

d) di ogni altro tipo di entrata, anche derivante da attività<br />

economiche, intraprese a sostegno e per il perseguimento<br />

delle finalità istituzionali.<br />

3. L’alienazione a soggetti estranei al <strong>Club</strong> alpino italiano<br />

di rifugi e altre opere alpine e la costituzione di vincoli<br />

reali sugli stessi, ove di proprietà delle strutture periferiche,<br />

debbono essere preventivamente approvati dal CC<br />

e, ove di proprietà del <strong>Club</strong> alpino italiano, dall’AD.<br />

TITOLO II – DEI SOCI<br />

(adottato a Verona il 30 novembre 2003)<br />

Art. II.1– Categorie di soci<br />

1. Sono previste le seguenti categorie di soci: onorari,<br />

benemeriti, ordinari, famigliari e giovani.<br />

2. Non è ammessa alcuna altra categoria di soci.<br />

Art. II.2 – Soci onorari 1<br />

1. Possono essere designati soci onorari le personalità<br />

che hanno acquisito alte benemerenze nel mondo alpinistico<br />

o nel <strong>Club</strong> alpino italiano.<br />

2. La nomina del socio onorario spetta alla AD, su proposta<br />

del CC.<br />

3. Il socio onorario ha i diritti del socio ordinario; il suo<br />

nome è inserito in apposito albo d’onore conservato<br />

presso la presidenza generale del <strong>Club</strong> alpino italiano.<br />

Art. II.3 – Soci benemeriti, ordinari,<br />

famigliari e giovani 2<br />

1. Sono soci benemeriti le persone giuridiche, che conseguono<br />

l’iscrizione ad una sezione e versano alla stessa un<br />

notevole contributo.<br />

73<br />

2. Sono soci ordinari le persone fisiche di età maggiore<br />

di anni diciotto.<br />

3. Sono soci famigliari i componenti del nucleo famigliare<br />

del socio ordinario, con esso conviventi, di età maggiore<br />

di anni diciotto.<br />

4. Sono soci giovani i minori di anni diciotto.<br />

5. È ammessa l’adesione al <strong>Club</strong> alpino italiano di cittadini<br />

stranieri.<br />

Art. II.4 – Diritti e doveri del socio 3<br />

1. I soci hanno i diritti e i doveri previsti dall’ordinamento<br />

della struttura centrale e delle strutture periferiche.<br />

2. Con l’adesione al <strong>Club</strong> alpino italiano il socio assume<br />

l’impegno di operare per il conseguimento delle finalità<br />

istituzionali; di ottemperare alle norme dello statuto,<br />

del regolamento generale, nonché dei regolamenti e delle<br />

disposizioni che, in conseguenza dei primi, gli organi<br />

del <strong>Club</strong> alpino italiano e delle strutture periferiche<br />

pertinenti sono legittimati ad adottare; di tenere comportamenti<br />

conformi ai principi informatori del <strong>Club</strong><br />

alpino italiano e alle regole di una corretta ed educata<br />

convivenza.<br />

3. L’impegno è assunto dal socio personalmente e – nell’esercizio<br />

delle funzioni di un organo della struttura centrale<br />

del <strong>Club</strong> alpino italiano o delle strutture periferiche,<br />

del quale il socio sia componente – collegialmente.<br />

4. I soci, purché maggiorenni, hanno il diritto di voto<br />

nelle assemblee della loro sezione ed il diritto di esercitarvi<br />

l’elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi<br />

nel <strong>Club</strong> alpino italiano, secondo l’ordinamento<br />

della struttura centrale e delle strutture periferiche.<br />

5. Ciascun socio corrisponde, alla sezione presso la quale<br />

intende iscriversi o rinnovare l’iscrizione, la quota di<br />

ammissione e la quota associativa annuale comprensiva<br />

dei contributi ordinari e straordinari, secondo le disposizioni<br />

dello statuto e del regolamento generale.<br />

6. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della<br />

struttura centrale e delle strutture periferiche anche nel<br />

caso di loro scioglimento e liquidazione.<br />

Art. II.5– Perdita della qualifica di socio<br />

1. La qualifica di socio si perde: per estinzione della persona<br />

giuridica che abbia conseguito iscrizione come<br />

socio benemerito o per morte del socio; per dimissioni,<br />

per morosità o per provvedimento disciplinare.<br />

Art. II.6 – Rinvio al regolamento generale 4<br />

1. Il regolamento generale dispone sulle modalità di adesione<br />

al <strong>Club</strong> alpino italiano delle persone fisiche e delle<br />

persone giuridiche e di perdita della qualifica di socio;<br />

sulle quote associative e sui contributi ordinari e straordinari;<br />

su eventuali agevolazioni ai soci più giovani e più<br />

anziani, ai nuclei famigliari numerosi; sul tesseramento;<br />

sui diritti e sui doveri dei soci; sulla possibilità di aggregazione<br />

a più sezioni.


74 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

TITOLO III – DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI (AD)<br />

(adottato a Verona il 14 gennaio 2001)<br />

Art. III.1 – Assemblea dei delegati – Delegati (modificato<br />

a Verona il 30 novembre 2003)<br />

1. L’AD è l’organo sovrano del <strong>Club</strong> alpino italiano; è composta<br />

dai delegati in rappresentanza delle sezioni e dei<br />

soci.<br />

2. Il presidente di ciascuna sezione è delegato di diritto<br />

della sezione che presiede; i soci di ciascuna sezione<br />

eleggono – ogni anno, nell’assemblea generale della sezione,<br />

fra i soci maggiorenni – un ulteriore delegato ogni<br />

cinquecento soci o frazione non inferiore a duecentocinquanta.<br />

3. Ciascun delegato, sia di diritto che eletto, può partecipare<br />

all’AD in rappresentanza e votare anche a nome<br />

di altri delegati della sezione a cui appartiene o di altre<br />

sezioni dello stesso raggruppamento regionale fino ad<br />

un massimo di tre; il regolamento generale ne stabilisce<br />

i limiti e le modalità 5 .<br />

Art. III.2 – Compiti dell’AD<br />

1. L’AD assolve le seguenti funzioni specifiche:<br />

a) adotta lo statuto;<br />

b) adotta i programmi di indirizzo del <strong>Club</strong> alpino italiano;<br />

c) delibera sulla relazione generale annuale del PG<br />

sullo stato del <strong>Club</strong> alpino italiano e su ogni altro argomento<br />

posto all’ordine del giorno;<br />

d) elegge il PG, i tre 6 vicepresidenti generali, i componenti<br />

del collegio nazionale dei revisori dei conti e del<br />

collegio nazionale dei probiviri;<br />

e) nomina i soci onorari;<br />

f) attribuisce i riconoscimenti del <strong>Club</strong> alpino italiano;<br />

g) delibera lo scioglimento del <strong>Club</strong> alpino italiano.<br />

2. Stabilisce annualmente per le diverse categorie di<br />

soci:<br />

a) la quota di ammissione;<br />

b) la quota associativa annuale minima e la parte di<br />

essa da corrispondere alla struttura centrale;<br />

c) i contributi ordinari da corrispondere integralmente<br />

alla struttura centrale;<br />

d) delibera sui contributi straordinari da porre a carico<br />

dei soci, con vincolo di destinazione e per finalità<br />

istituzionali.<br />

Art. III.3 – Modalità di funzionamento dell’AD<br />

1. L’assemblea ordinaria si svolge entro il termine perentorio<br />

del trentuno di maggio di ciascun anno, le assemblee<br />

straordinarie ogni volta che il CDC lo ritenga necessario<br />

o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CC,<br />

del collegio nazionale dei revisori dei conti, oppure da<br />

almeno un quinto dei delegati.<br />

TITOLO IV – DEGLI ORGANI CENTRALI<br />

(adottato a Verona il 14 gennaio 2001)<br />

CAPO I – COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO<br />

E DI CONTROLLO (CC)<br />

Art. IV.I.1 – Comitato centrale di indirizzo e di controllo<br />

(modificato a Verona il 30 novembre 2003)<br />

1. Il CC è composto da diciannove consiglieri. Esso viene<br />

rinnovato per un terzo ogni anno.<br />

2. A ciascuna area regionale o interregionale, di cui al Titolo<br />

VII, è attribuita una quota parte del numero totale<br />

di consiglieri, in proporzione al numero di soci appartenenti<br />

all’ area al 31 dicembre dell’anno sociale precedente<br />

le elezioni; i delegati di diritto ed elettivi delle sezioni<br />

di ciascuna area regionale o interregionale eleggono localmente<br />

con le modalità stabilite dal regolamento generale<br />

i consiglieri attribuiti 7 .<br />

3. Gli ex presidenti generali e il presidente del C.A.A.I.<br />

hanno facoltà di intervenire nelle riunioni del CC e di<br />

prendervi la parola.<br />

Art. IV.I.2 (ex 20/2001) – Compiti del CC (modificato a<br />

Verona il 30 novembre 2003)<br />

1. Il CC esercita funzioni di indirizzo politico-istituzionale<br />

e ne controlla i risultati; nel corso dell’esercizio<br />

valuta l’adeguatezza delle risorse assegnate e la rispondenza<br />

dei risultati della gestione rispetto ai programmi<br />

adottati dall’AD 8 ; attua i compiti delegatigli dall’AD; assolve<br />

le seguenti funzioni specifiche:<br />

a) approva i programmi del <strong>Club</strong> alpino italiano da<br />

sottoporre alle deliberazioni dell’AD;<br />

b) redige, collaziona e riordina le proposte di modifica<br />

dello statuto, preparate per iniziativa propria, del<br />

CDC o di almeno un quinto dei delegati; ne sottopone il<br />

testo alle deliberazioni dell’AD;<br />

c) adotta il regolamento generale per l’attuazione dello<br />

statuto; su proposta del CDC adotta il regolamento di<br />

organizzazione, il regolamento di amministrazione e<br />

di contabilità e ogni altro regolamento necessario per<br />

il funzionamento degli organi centrali o previsto dallo<br />

statuto;<br />

d) approva, anche nelle sue modifiche, l’ordinamento<br />

di ogni struttura periferica del <strong>Club</strong> alpino italiano;<br />

e) approva i bilanci d’esercizio di cui al Titolo V;<br />

f) su proposta del CDC, delibera in ordine alle adesioni,<br />

collaborazioni o convenzioni del <strong>Club</strong> alpino italiano<br />

con istituzioni di qualunque tipo, nazionali o internazionali,<br />

che abbiano finalità simili; nomina i propri rappresentanti;<br />

g) su proposta del CDC, delibera la costituzione e la<br />

partecipazione in società di capitali, per attività economiche<br />

a sostegno e per il perseguimento delle finalità<br />

istituzionali; designa i rappresentanti negli organi delle<br />

società;<br />

h) propone all’ AD: la nomina di soci onorari e l’attribuzione<br />

dei riconoscimenti del <strong>Club</strong> alpino italiano a


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

persone e ad enti altamente benemeriti dell’ alpinismo o<br />

del <strong>Club</strong> alpino italiano;<br />

i) su proposta del CDC, costituisce, conferma, unifica<br />

e sopprime - quali organi tecnici centrali - commissioni<br />

ed altri organismi destinati allo svolgimento di specifiche<br />

funzioni; ne elegge e dichiara decaduti i componenti;<br />

approva preventivamente i programmi annuali di attività;<br />

l) attribuisce incarichi ai propri componenti.<br />

2. I componenti del CC partecipano alle sedute dell’AD;<br />

possono prendervi la parola senza diritto di voto.<br />

Art. IV.I.3 – Modalità di funzionamento del CC<br />

1. Le sedute del CC si svolgono in via ordinaria almeno<br />

una volta ogni trimestre e in via straordinaria ogni volta<br />

che il CDC lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata<br />

richiesta da almeno un terzo dei componenti del CC o dal<br />

collegio nazionale dei revisori dei conti.<br />

CAPO II – COMITATO DIRETTIVO CENTRALE (CDC)<br />

– PRESIDENTE GENERALE (PG)<br />

Art. IV.II.1 – Presidenza – Comitato direttivo centrale<br />

(modificato a Verona il 30 novembre 2003)<br />

1. Il PG e i vicepresidenti generali costituiscono la presidenza.<br />

2. Il CDC è composto dalla presidenza e da altri tre componenti<br />

che – su proposta della presidenza, formulata<br />

in funzione delle competenze professionali e di quanto<br />

richiesto dallo svolgimento dei programmi adottati – il<br />

CC elegge nella prima seduta successiva alla elezione del<br />

PG.<br />

3. Il CDC viene rinnovato parzialmente ogni anno.<br />

4. In caso di impedimento, il PG è sostituito da uno dei<br />

vicepresidenti generali da lui designato o, in mancanza<br />

di designazione, dal vicepresidente più anziano per carica.<br />

Art. IV.II.2 (ex 23/2001) – Compiti del CDC e del PG<br />

(modificato a Verona il 30 novembre 2003)<br />

1. Il CDC attua i programmi adottati dall’AD e gli indirizzi<br />

deliberati dal CC; svolge funzioni di indirizzo politico<br />

amministrativo; a tal fine individua obiettivi e risorse;<br />

adotta gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;<br />

verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa<br />

e della gestione agli indirizzi impartiti; attua<br />

i compiti ad esso delegati dal CC; assolve le seguenti<br />

funzioni specifiche:<br />

a) imposta e tratta tutte le questioni attinenti alle finalità<br />

istituzionali; in particolare mantiene i rapporti<br />

con le amministrazioni centrali dello Stato, con ogni<br />

tipo di organismo o istituzione, nazionale o internazionale<br />

o estero;<br />

b) predispone i programmi del <strong>Club</strong> alpino italiano, li<br />

sottopone alla approvazione del CC e alle deliberazioni<br />

dell’AD;<br />

c) sottopone al CC i bilanci d’esercizio di cui al Titolo V;<br />

75<br />

d) nomina e revoca il direttore; indica le priorità ed<br />

impartisce le conseguenti direttive generali dell’azione<br />

amministrativa, della gestione, dei tempi da rispettare<br />

e dei risultati da conseguire, dei quali rimane unico responsabile<br />

il direttore; su proposta di questi determina<br />

la pianta organica e le sue variazioni; fatte salve le competenze<br />

del direttore, delibera sui contratti e gli altri atti<br />

che vincolano i bilanci oltre l’esercizio e sull’assunzione<br />

di finanziamenti a medio e lungo termine;<br />

e) attribuisce incarichi ai propri componenti e ai<br />

componenti del CC, compatibilmente con le funzioni generali<br />

e specifiche attribuite a questo organo, per ogni<br />

questione attinente alle finalità istituzionali; istituisce<br />

un sistema di controllo interno e uno di relazioni con<br />

l’esterno;<br />

f) affida – per motivate esigenze ed entro limiti numerici<br />

prestabiliti – incarichi di consulenza e di collaborazione<br />

ad esperti dei settori attinenti alle finalità<br />

istituzionali;<br />

g) delibera sull’edizione di pubblicazioni, anche periodiche,<br />

e ne nomina i responsabili;<br />

h) convoca l’AD e il comitato elettorale; nomina la<br />

commissione per la verifica dei poteri;<br />

i) convoca il congresso nazionale.<br />

2. Il CDC ha facoltà di portare in AD le deliberazioni non<br />

adottate dal CC.<br />

3. I componenti del CDC partecipano alle sedute dell’AD<br />

e del CC; possono prendervi la parola senza diritto di<br />

voto.<br />

4. Il PG è il legale rappresentante del <strong>Club</strong> alpino italiano;<br />

ha poteri di rappresentanza che può anche delegare;<br />

ha la firma sociale; assolve le seguenti funzioni specifiche:<br />

a) convoca e presiede le sedute del CDC e del CC;<br />

b) invita persone estranee alle sedute del CDC e del CC;<br />

c) adotta deliberazioni su questioni urgenti e indifferibili,<br />

che sottopone al CDC per la ratifica nella seduta<br />

immediatamente successiva;<br />

d) riferisce periodicamente al CC sui risultati della<br />

gestione rispetto ai piani e ai programmi operativi deliberati<br />

dall’ AD;<br />

e) presenta all’ AD la relazione generale annuale, accompagnata<br />

dallo stato patrimoniale del <strong>Club</strong> alpino italiano<br />

e dal conto economico dell’esercizio 9 .<br />

CAPO III – ORGANI TECNICI CENTRALI<br />

E STRUTTURE OPERATIVE<br />

(modificato a Verona il 30 novembre 2003)<br />

Art. IV.III.1 – Organi consultivi – Organi operativi<br />

– Strutture operative 10<br />

1. In assolvimento delle proprie funzioni specifiche, il CC<br />

può istituire:<br />

a) organi tecnici centrali consultivi;<br />

b) organi tecnici centrali operativi;<br />

c) strutture operative.<br />

Essi operano nell’ambito della struttura centrale allo


76 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

scopo di favorire o svolgere per obiettivi o con continuità<br />

specifiche finalità istituzionali; al CC competono la<br />

scelta, la nomina o l’elezione dei componenti e del presidente,<br />

le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di<br />

controllo.<br />

2. Gli organi operativi di cui alla lettera b) sono retti da<br />

un unico regolamento, le strutture di cui alla lettera c)<br />

sono rette ciascuna da un proprio ordinamento, soggetto<br />

ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte<br />

del CC, che può attribuire loro ampia autonomia organizzativa,<br />

funzionale e patrimoniale.<br />

3. In quest’ultimo caso le modalità di scelta, di nomina<br />

o di elezione dei componenti degli organi previsti sono<br />

stabilite dall’ordinamento stesso, anche in deroga al<br />

comma 1.<br />

CAPO IV – COLLEGIO NAZIONALE<br />

DEI REVISORI DEI CONTI<br />

Art. IV.IV.1 – Collegio nazionale dei revisori dei conti<br />

1. Il collegio nazionale dei revisori dei conti è composto<br />

da due componenti effettivi ed uno supplente e da un<br />

funzionario nominato dal ministero del tesoro.<br />

2. Il collegio elegge il presidente tra i propri componenti<br />

elettivi con il compito di convocare e presiedere le sedute<br />

del collegio.<br />

3. Il collegio esercita il controllo contabile e amministrativo<br />

della gestione finanziaria, economica e patrimoniale<br />

del <strong>Club</strong> alpino italiano, ne esamina i bilanci di esercizio;<br />

esprime pareri ogni volta che è richiesto, con relazioni<br />

scritte che trasmette al CC; assiste alle sedute dell’AD,<br />

del CDC e del CC.<br />

CAPO V – COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI<br />

(adottato a Verona il 30 novembre 2003)<br />

Art. IV.V.1 – Collegio nazionale dei probiviri 11<br />

1. La giustizia interna al <strong>Club</strong> alpino italiano è amministrata<br />

su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale<br />

o interregionale, il secondo a livello centrale; il collegio<br />

regionale dei probiviri è l’organo giudicante di primo<br />

grado, il collegio nazionale dei probiviri è l’organo giudicante<br />

di secondo grado del <strong>Club</strong> alpino italiano.<br />

2. Il collegio è composto da cinque componenti.<br />

3. Il collegio elegge il presidente e il vicepresidente tra i<br />

propri componenti; il presidente convoca e presiede le<br />

sedute del collegio.<br />

4. Il collegio giudica e decide sulle controversie di propria<br />

competenza – in conformità ai principi, alle procedure<br />

e nei termini stabiliti da specifico regolamento<br />

disciplinare; designa il collegio regionale dei probiviri<br />

competente a giudicare e decidere in primo grado sulle<br />

controversie tra soci, organi o strutture periferiche di<br />

diversi GR o tra struttura centrale e GR.<br />

5. Le decisioni del collegio dei probiviri sono inappellabili<br />

e vincolanti.<br />

TITOLO V – DELL’ORGANIZZAZIONE CENTRALE<br />

DIREZIONE – AMMINISTRAZIONE<br />

CONTABILITÀ – BILANCI<br />

Art. V.1– Organizzazione – Direttore – Amministrazione<br />

– Contabilità – Bilanci<br />

(modificato a Verona il 30 novembre 2003)<br />

1. Specifico regolamento di organizzazione stabilisce la<br />

consistenza numerica, i compiti, i poteri, i controlli e i<br />

criteri di valutazione relativi al direttore, ai dirigenti e<br />

agli addetti agli uffici della struttura centrale del <strong>Club</strong><br />

alpino italiano.<br />

2. Il direttore adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi;<br />

è responsabile della gestione finanziaria, tecnica<br />

e amministrativa, ha autonomi poteri di spesa, di<br />

organizzazione e di controllo del personale degli uffici<br />

della struttura centrale; è responsabile in via esclusiva<br />

della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;<br />

è soggetto ai controlli e ai criteri di valutazione previsti<br />

nel regolamento di organizzazione o deliberati per<br />

obiettivi specifici dal CC; partecipa alle sedute dell’AD,<br />

del CDC e del CC; cura la redazione dei relativi verbali;<br />

riferisce direttamente al presidente o a componente del<br />

CDC da lui delegato 12 .<br />

3. I bilanci d’esercizio del <strong>Club</strong> alpino italiano sono composti<br />

dallo stato patrimoniale, dal conto economico e<br />

dalla nota integrativa nel rispetto di quanto previsto dal<br />

decreto legislativo del 09 aprile 1991, n.127 e successive<br />

modificazioni.<br />

4. Specifico regolamento di amministrazione e di contabilità<br />

ispirato a principi civilistici e recante deroghe, anche<br />

in materia contrattuale, alle disposizioni di legge e<br />

di regolamento per gli enti pubblici nazionali, stabilisce<br />

le procedure che disciplinano il funzionamento amministrativo<br />

della struttura centrale del <strong>Club</strong> alpino italiano.<br />

PARTE SECONDA<br />

STRUTTURE PERIFERICHE<br />

TITOLO VI – DELLE SEZIONI<br />

(adottato a Verona il 30 novembre 2003)<br />

Art. VI.1 – Costituzione, finalità e ordinamento<br />

delle sezioni 13<br />

1. Le sezioni sono costituite per volontà di un gruppo<br />

di soci che intendono promuovere il coordinato conseguimento<br />

delle finalità istituzionali in una determinata<br />

zona di attività, impiegando le risorse a disposizione,<br />

con iniziative di interesse locale e generale, in ottemperanza<br />

degli impegni assunti con la loro adesione al <strong>Club</strong><br />

alpino italiano. La costituzione di una sezione è deliberata<br />

dal comitato direttivo regionale competente di cui<br />

al Titolo VII e approvata dal CC.<br />

2. Le sezioni sono dotate di proprio ordinamento che ne


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

assicura una conforme autonomia organizzativa, funzionale<br />

e patrimoniale. L’ordinamento prevede quali organi<br />

della sezione almeno i seguenti:<br />

a) l’assemblea dei soci;<br />

b) il consiglio direttivo;<br />

c) il presidente della sezione;<br />

d) il collegio dei revisori dei conti.<br />

3. Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti<br />

nei confronti dei soci della sezione.<br />

4. Dalla data di adozione del presente statuto, nel territorio<br />

di un comune può essere costituita una sola sezione.<br />

Nel territorio dei maggiori comuni nel quale sono già<br />

presenti una o più sezioni, una sottosezione può essere<br />

costituita in sezione. In questo caso la costituzione della<br />

sezione è deliberata dal CDC e approvata dal CC con le<br />

modalità e i limiti previsti dal regolamento generale.<br />

Art. VI.2 – Coordinamenti locali di sezioni 14<br />

1. Più sezioni possono liberamente coordinare le proprie<br />

attività, anche su base provinciale, per meglio realizzare<br />

le finalità istituzionali.<br />

Art. VI.3 – Costituzione, finalità e ordinamento<br />

delle sottosezioni 15<br />

1. Le sottosezioni sono costituite nell’ ambito di una sezione<br />

per volontà di un gruppo di soci della stessa per<br />

favorire la loro aggregazione e il conseguimento delle<br />

finalità istituzionali, quando la zona di attività della sezione<br />

occupa il territorio di più comuni o di grandi città.<br />

La costituzione di una o più sottosezioni è deliberata dal<br />

consiglio direttivo della sezione e approvata dal comitato<br />

direttivo regionale competente.<br />

2. La sottosezione fa parte integrante della sezione agli<br />

effetti del tesseramento e del computo del numero dei<br />

delegati elettivi alla AD. I soci della sottosezione hanno<br />

gli stessi diritti dei soci della sezione.<br />

3. L’ordinamento della sezione disciplina i rapporti tra<br />

sezione e sottosezione, la organizzazione della stessa,<br />

stabilisce il grado di autonomia anche patrimoniale concesso<br />

alla sottosezione e dispone sulle conseguenti responsabilità<br />

dei suoi organi.<br />

Art. VI.4 – Scioglimento delle sezioni<br />

e delle sottosezioni 16<br />

1. Lo scioglimento della sezione o della sottosezione può<br />

essere deliberato dall’assemblea dei soci o dall’organo<br />

che ne ha deliberato la costituzione. Lo scioglimento è<br />

approvato dallo stesso organo che ne ha approvata la costituzione.<br />

2. In caso di scioglimento la liquidazione deve farsi sotto<br />

il controllo degli organi centrali nel caso di una sezione e<br />

sotto il controllo degli organi del gruppo regionale competente<br />

nel caso di una sottosezione.<br />

Art. VI.5 – Rinvio al regolamento generale 17<br />

1. Il regolamento generale dispone sui limiti e sulle modalità<br />

relative alla costituzione e allo scioglimento delle<br />

77<br />

sezioni e delle sottosezioni; sulla loro denominazione e<br />

sulla definizione della zona di attività; sulla composizione,<br />

sulle funzioni specifiche e sulle modalità di funzionamento<br />

degli organi delle sezioni; sulla trasformazione<br />

delle sottosezioni in sezioni; sui rapporti tra sezione e<br />

sezione, tra sezione e gruppo regionale competente per<br />

territorio, tra sezione e struttura centrale e tra sezione e<br />

enti locali che hanno competenza amministrativa nella<br />

zona di attività della sezione. Per quanto non previsto<br />

dal regolamento generale dispongono l’ordinamento di<br />

ciascuna sezione e l’ordinamento del raggruppamento<br />

regionale competente di cui al Titolo VII.<br />

Art. VI.6 – Sezioni nazionali 18<br />

1. Per il raggiungimento delle finalità istituzionali, il<br />

CDC può proporre la costituzione di sezioni non aventi<br />

una determinata circoscrizione, denominate sezioni<br />

nazionali, strutturate in un numero indeterminato di<br />

raggruppamenti su base territoriale, rette da specifico<br />

ordinamento. La costituzione di una sezione nazionale<br />

è deliberata dal CC e approvata dalla AD nella prima seduta<br />

utile.<br />

2. Possono richiedere l’iscrizione alle sezioni nazionali i<br />

soci del <strong>Club</strong> alpino italiano che abbiano le caratteristiche<br />

previste negli ordinamenti relativi.<br />

3. I soci delle sezioni nazionali sono di diritto soci ordinari<br />

del <strong>Club</strong> alpino italiano. Tale diritto ha termine con<br />

la perdita della qualifica di socio di una sezione nazionale.<br />

Essi mantengono l’associazione alla sezione di origine.<br />

Il regolamento generale ne fissa le norme relative.<br />

4. I soci delle sezioni nazionali hanno facoltà di portare<br />

uno speciale distintivo, approvato d’intesa con il CC.<br />

5. Il <strong>Club</strong> alpino accademico italiano (C.A.A.l.) e l’ Associazione<br />

guide alpine italiane (A.G.A.I.) sono sezioni<br />

nazionali del <strong>Club</strong> alpino italiano.<br />

Art. VI.7– Sezioni particolari 19<br />

(modificato a Verona il 30 novembre 2003)<br />

1. Per il raggiungimento delle finalità istituzionali, il CDC<br />

può deliberare la costituzione, sia in Italia che all’estero,<br />

di sezioni non aventi una determinata circoscrizione,<br />

denominate sezioni particolari, rette da specifico ordinamento.<br />

Il CC ne approva la costituzione.<br />

Art. VI.8 – Altre sezioni<br />

1. La Società degli alpinisti tridentini (S.A.T.) fondata nel<br />

1872 ed entrata a far parte del <strong>Club</strong> alpino italiano nel<br />

1919, quale sua sezione, può mantenere la propria originale<br />

struttura interna ed essere organizzata e amministrata<br />

secondo il proprio ordinamento. Analogo ordinamento<br />

può essere adottato dalle sezioni della provincia<br />

di Bolzano.


78 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

TITOLO VII – DEI RAGGRUPPAMENTI<br />

REGIONALI DI SEZIONI 20<br />

(adottato a Verona il 30 novembre 2003)<br />

Art. VII.1 – Costituzione, finalità e ordinamento 21<br />

1. I soci e le sezioni appartenenti a una stessa regione o<br />

provincia autonoma costituiscono il raggruppamento<br />

regionale o provinciale del <strong>Club</strong> alpino italiano (GR).<br />

2. I GR operano per il coordinato conseguimento delle<br />

finalità istituzionali da parte delle sezioni nelle loro zone<br />

di attività e si rapportano con le regioni e province autonome<br />

nei settori nei quali esse hanno potere legislativo,<br />

in costante conformità ai programmi di indirizzo adottati<br />

dalla AD e alle deliberazioni degli organi del <strong>Club</strong><br />

alpino italiano.<br />

3. I GR sono dotati di proprio ordinamento che ne assicura<br />

una conforme autonomia organizzativa, funzionale<br />

e patrimoniale. L’ordinamento prevede quali organi di<br />

ciascun GR almeno i seguenti:<br />

a) l’assemblea regionale dei delegati (ARD);<br />

b) il comitato direttivo regionale (CDR);<br />

c) il presidente regionale (PR);<br />

d) il collegio regionale dei revisori dei conti;<br />

e) il collegio regionale dei probiviri.<br />

Nei casi in cui, per basso numero di sezioni o di soci o<br />

per altri motivi, non sono formati tutti gli organi di un<br />

GR, quelli mancanti – esclusi gli organi di cui alle lettere<br />

a), b) e c), ma inclusi gli organi tecnici di cui al successivo<br />

comma 8 – possono essere sostituiti da organi interregionali<br />

per accordo diretto dei GR interessati finitimi o,<br />

in difetto di accordo, con delibera del CDC – l’uno e l’altra<br />

soggetti ad approvazione da parte del CC.<br />

4. La ARD è l’organo sovrano del GR nell’espletamento<br />

delle funzioni ad esso attribuite. È composta dai medesimi<br />

delegati di diritto ed elettivi – di cui al Titolo III – in<br />

rappresentanza delle sezioni e dei soci della regione o<br />

provincia autonoma. Il funzionamento della ARD è retto<br />

dalle norme adottate per il funzionamento della AD in<br />

quanto applicabili. Le deliberazioni della ARD sono vincolanti<br />

nei confronti dei soci e delle sezioni del GR.<br />

5. Il CDR è l’organo di gestione del GR; rappresenta il<br />

<strong>Club</strong> alpino italiano e unitariamente le sezioni e i soci<br />

del GR presso gli organi della regione o provincia autonoma<br />

ed altri enti operanti su un territorio comune a<br />

più sezioni dello stesso GR; tutela gli interessi, singoli o<br />

collettivi, del <strong>Club</strong> alpino italiano, delle sezioni e dei soci<br />

del GR nei loro confronti; ha il potere di perfezionare accordi<br />

con gli organi di quegli enti, per conto delle sezioni<br />

rappresentate ma non può assumere impegni che coinvolgono<br />

le sezioni del GR se non per programmi annuali<br />

o pluriennali adottati dalla ARD, o stipulati su mandato<br />

della stessa ARD o delle sezioni direttamente interessate.<br />

Può assumere impegni che coinvolgono il <strong>Club</strong> alpino<br />

italiano ove a ciò delegato espressamente con delibera<br />

del CDC, al quale risponde del proprio operato.<br />

6. Il PR è il legale rappresentante del GR. I presidenti<br />

regionali costituiscono la conferenza nazionale dei PR.<br />

Essa ha funzioni consultive; è convocata – almeno una<br />

volta all’anno – e presieduta dal PG; ad essa partecipano<br />

i componenti del CDC e del CC.<br />

7. Il collegio regionale dei revisori dei conti e il collegio<br />

regionale dei probiviri hanno funzioni analoghe a quelle<br />

dei corrispondenti organi nazionali.<br />

8. Ciascun GR può costituire organi tecnici consultivi o<br />

operativi periferici, allo scopo di favorire o di svolgere<br />

per obiettivi o con continuità specifiche finalità istituzionali<br />

nel territorio di competenza del GR.<br />

9. Sono mantenute, con la denominazione di area regionale<br />

o interregionale, le maggiori entità territoriali, esistenti<br />

alla data di adozione del presente statuto, per la<br />

attribuzione proporzionale dei consiglieri centrali. L’AD<br />

può modificare il numero delle aree e dei GR attribuiti a<br />

ciascuna di esse.<br />

10. Fermo quanto disposto per la elezione dei componenti<br />

del CC, più GR operanti nella stessa area interregionale<br />

possono indire sedute congiunte delle rispettive<br />

ARD; possono deliberare l’adozione o il mantenimento<br />

di forme di coordinamento e di collaborazione comuni,<br />

per accordo diretto e in conformità ai propri ordinamenti<br />

o a specifici regolamenti.<br />

Art. VII.2 – Coordinamenti locali di sezioni 22<br />

1. I coordinamenti locali di sezioni di cui al Titolo VI<br />

hanno poteri di rappresentanza nei confronti degli enti<br />

locali ed altri, nella misura delegata dalle stesse sezioni<br />

e a condizione che i coordinamenti comprendano tutte<br />

le sezioni aventi zona di attività inclusa nella area nella<br />

quale quegli enti hanno competenza amministrativa, oppure<br />

che gli organi competenti del proprio raggruppamento<br />

regionale abbiano rilasciato una delega specifica.<br />

Art. VII.3 – Rinvio al regolamento generale 23<br />

1. Il regolamento generale dispone sulle condizioni per<br />

la costituzione anche parziale o la modifica di organi<br />

interregionali di più GR operanti in regioni finitime;<br />

sulla denominazione dei GR; sulla composizione, sulle<br />

funzioni specifiche e sulle modalità di costituzione e di<br />

funzionamento degli organi dei GR, inclusi gli organi<br />

tecnici consultivi e operativi; sulle condizioni di eleggibilità<br />

alle cariche negli stessi organi; sulle condizioni per<br />

la costituzione e la modifica del territorio delle singole<br />

aree regionali o interregionali previste per la attribuzione<br />

proporzionale dei consiglieri centrali; sulle funzioni<br />

della conferenza nazionale dei PR; sulle modalità<br />

di funzionamento transitorie degli organi preesistenti<br />

fino alla costituzione degli organi regionali previsti e<br />

alla successiva elezione dei loro componenti. Per quanto<br />

non previsto dal regolamento generale dispone l’ordinamento<br />

di ciascun GR.


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

PARTE TERZA<br />

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI<br />

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 24<br />

Art. VIII.1 – Cariche sociali 25 (adottato a Verona il 30<br />

novembre 2003)<br />

1. Le cariche negli organi della struttura centrale e delle<br />

strutture periferiche sono elettive e a titolo gratuito, salvo<br />

rimborso delle sole spese di missione. Le elezioni e le<br />

designazioni sono effettuate con voto libero e segreto.<br />

2. Possono essere candidati alle cariche di cui al comma<br />

precedente solo i soci maggiorenni, ordinari e famigliari,<br />

dopo almeno due anni compiuti dalla loro adesione<br />

al <strong>Club</strong> alpino italiano, in possesso delle competenze ed<br />

esperienze inerenti alla carica. Gli eletti durano in carica<br />

non più di tre anni. Essi sono rieleggibili una prima volta<br />

e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di<br />

interruzione. Quest’ultima disposizione può essere derogata<br />

dall’ordinamento delle sezioni per le cariche elettive<br />

nei propri organi, escluso il presidente sezionale.<br />

3. Sull’eventuale rinnovo degli organi della struttura<br />

centrale e delle strutture periferiche per una parte ogni<br />

anno dispongono i relativi ordinamenti.<br />

4. Il regolamento generale – salvi i criteri specifici di<br />

eleggibilità e di ineleggibilità dei soci alle cariche sociali<br />

– individua le situazioni di incompatibilità, con<br />

riferimento ai componenti degli organi di giudizio e di<br />

controllo e ai componenti degli organi della struttura<br />

centrale e delle strutture periferiche che esercitano specifici<br />

poteri di controllo nei confronti di organi di livello<br />

inferiore; nonché le cause di decadenza. Le cause di ineleggibilità<br />

sopravvenute dopo l’elezione comportano la<br />

decadenza automatica dalla carica ricoperta.<br />

Art. VIII.2 – Responsabilità personali e collegiali<br />

– Regolamento disciplinare 26<br />

(adottato a Verona il 30 novembre 2003)<br />

1. L’inosservanza da parte del socio degli impegni assunti<br />

con l’adesione al <strong>Club</strong> alpino italiano è in ogni caso<br />

perseguibile nelle sedi, nonché in conformità ai principi,<br />

alle procedure e nei termini stabiliti in specifico regolamento<br />

disciplinare.<br />

2. Il procedimento nei confronti del singolo non esclude<br />

eventuali azioni nei confronti dell’organo collegiale di<br />

cui il socio è componente, sempre in conformità al regolamento<br />

disciplinare.<br />

3. Il regolamento disciplinare stabilisce le procedure<br />

alle quali si attengono gli organi del <strong>Club</strong> alpino italiano<br />

e delle strutture periferiche e più in generale ciascuno<br />

dei soggetti che contendono in giudizio; fissa i termini<br />

entro i quali si possono presentare gli esposti o i ricorsi<br />

e gli organi giudicanti devono concludere i procedimenti;<br />

stabilisce le sanzioni, proporzionate alla gravità delle<br />

inosservanze, irrogabili ai soci o agli organi del <strong>Club</strong><br />

alpino italiano e delle strutture periferiche o alle stesse<br />

strutture periferiche.<br />

79<br />

4. Ogni controversia comunque connessa alle attività istituzionali<br />

che coinvolga soci, organi di strutture centrali<br />

e periferiche e le strutture stesse, a qualunque livello, è<br />

devoluta in via esclusiva agli organi di giudizio interni<br />

del <strong>Club</strong> alpino italiano. L’eventuale ricorso all’autorità<br />

giudiziaria ordinaria non può intervenire se non dopo<br />

l’esaurimento delle procedure interne, nel corso delle<br />

quali le parti sono tenute all’obbligo di riservatezza.<br />

Art. VIII.3 – Ordinamento delle strutture periferiche<br />

27 (adottato a Verona il 30 novembre 2003)<br />

1. L’ordinamento del <strong>Club</strong> alpino italiano prevale sugli<br />

ordinamenti delle strutture periferiche; le norme di questi<br />

ultimi – quando incompatibili con il primo – perdono<br />

immediatamente efficacia e le strutture periferiche adeguano<br />

il proprio ordinamento entro il termine perentorio<br />

di un anno dalla comunicazione di adozione delle<br />

modifiche dell’ordinamento del <strong>Club</strong> alpino italiano da<br />

parte del CDC.<br />

2. L’ordinamento delle strutture periferiche, anche nelle<br />

sue modifiche, non ha efficacia se non dopo approvazione<br />

da parte del CC.<br />

3. In qualunque caso di inerzia o di grave inosservanza<br />

accertata, l’organo di una sezione è supplito dal corrispondente<br />

organo del raggruppamento regionale competente<br />

e questo dal corrispondente organo della struttura<br />

centrale, d’ufficio o su istanza delle parti interessate.<br />

La ARD è supplita dal CC. Il regolamento disciplinare<br />

dispone sui casi di inerzia o di inosservanza ripetuta.<br />

Art. VIII.4 – Regolamento generale (adottato a Verona<br />

il 14 gennaio 2001)<br />

1. Il regolamento generale – individuando quando necessario<br />

gli organi del <strong>Club</strong> alpino italiano o le strutture<br />

periferiche competenti, le sedi e i termini – traduce in<br />

procedure i principi statutari, in particolare per quanto<br />

riguarda:<br />

a) finalità del <strong>Club</strong> alpino italiano; tipi e usi di stemmi<br />

e distintivi; pubblicazioni;<br />

b) iscrizione al <strong>Club</strong> alpino italiano nelle diverse categorie<br />

di soci; cessazione della qualità di socio; nomina<br />

dei soci onorari;<br />

c) diritti e obblighi dei soci; gratuità delle cariche elettive<br />

e degli incarichi su base volontaristica; criteri specifici<br />

di eleggibilità e di ineleggibilità alle cariche sociali e<br />

di incompatibilità tra cariche sociali; loro accertamento;<br />

quote annuali sociali, contributi ordinari e straordinari;<br />

tesseramento;<br />

d) costituzione e scioglimento delle sezioni e delle<br />

sottosezioni di soci, nel territorio nazionale e all’estero;<br />

delle sezioni nazionali e particolari; delle altre strutture<br />

periferiche; individuazione di compiti particolari da attribuire<br />

alle strutture periferiche e norme generali per il<br />

loro funzionamento;<br />

e) elezione dei delegati dei soci per l’AD, costituzione<br />

del comitato elettorale e della commissione per la verifica<br />

dei poteri;


80 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

f) elezione dei soci negli organi del <strong>Club</strong> alpino italiano;<br />

modalità di funzionamento di questi ultimi; composizione<br />

e modalità di funzionamento degli organi tecnici<br />

centrali e periferici;<br />

g) metodo di attribuzione del numero di consiglieri<br />

alle aree regionali o interregionali; rinnovazione parziale<br />

annuale degli organi – anche tecnici – delle strutture<br />

centrale e periferiche del <strong>Club</strong> alpino italiano;<br />

h) convocazione del congresso nazionale;<br />

i) violazioni, controversie, ricorsi, provvedimenti disciplinari;<br />

2. In tutti i casi contemplati nel comma 1, o quando il CC<br />

ne ravvisi la opportunità, il regolamento generale può<br />

rinviare a specifici regolamenti, purché nel regolamento<br />

generale siano individuati gli organi responsabili della<br />

redazione e della approvazione degli stessi.<br />

3. Il CC coordina le disposizioni del regolamento generale<br />

con le norme dello statuto, entro e non oltre sei mesi<br />

dalla adozione dello stesso da parte dell’AD.<br />

Art. VIII.5 – Modifiche dello statuto 28<br />

(modificato a Verona il 30 novembre 2003)<br />

1. Le modifiche dello statuto sono inoltrate in plico unico<br />

– nel testo integrale redatto dal CC – ai presidenti e a<br />

tutti i delegati presso le rispettive sezioni, almeno trenta<br />

giorni di calendario prima dell’AD; l’AD è validamente<br />

costituita quando sia stata verificata la presenza, anche<br />

per delega, della maggioranza dei delegati; le modifiche<br />

sono adottate se approvate con il voto favorevole di almeno<br />

due terzi dei votanti presenti in aula, di persona o<br />

per delega, al momento del voto; dal computo dei votanti<br />

sono esclusi gli astenuti.<br />

2. Dopo ogni modifica dello statuto adottata dalla AD,<br />

il CC cura la collazione dei testi; la uniformazione delle<br />

parti dello statuto non modificate alle modifiche adottate,<br />

in particolare per quanto riguarda i termini utilizzati,<br />

la denominazione di organi, strutture, uffici, il riordino<br />

della numerazione di parti, titoli e articoli, nonché il controllo<br />

dei riferimenti e dei rinvii esistenti. Gli interventi<br />

sopra elencati non costituiscono modifica dello Statuto.<br />

Art. VIII.6 – Interpretazione autentica dell’ordinamento<br />

del <strong>Club</strong> alpino italiano 29<br />

(adottato a Verona il 30 novembre 2003)<br />

1. L’interpretazione autentica di una norma degli ordinamenti<br />

delle strutture centrale e periferiche del <strong>Club</strong><br />

alpino italiano è sottoposta all’esame preliminare dell’organo<br />

che aveva redatto e approvato la norma e successivamente<br />

rimessa all’organo che l’aveva adottata,<br />

per la ratifica della interpretazione della norma stessa.<br />

2. L’interpretazione della norma ha carattere permanente<br />

ed efficacia retroattiva a partire dalla data di adozione<br />

dell’ultima modificazione della norma stessa.<br />

3. Il regolamento generale indica i soggetti legittimati e<br />

dispone sulle modalità di richiesta, di preparazione, di<br />

approvazione e di adozione della interpretazione autentica<br />

di una norma.<br />

Art. VIII.7 – Scioglimento del <strong>Club</strong> alpino italiano<br />

1. L’AD – con le modalità e maggioranze previste per le<br />

modifiche dello statuto – può deliberare lo scioglimento<br />

del <strong>Club</strong> alpino italiano e la nomina di un commissario<br />

ad hoc per la liquidazione e la devoluzione del patrimonio<br />

del <strong>Club</strong> alpino italiano a fini di pubblica utilità.<br />

Art. VIII.8 – Poteri di vigilanza 30 (modificato a Verona<br />

il 30 novembre 2003)<br />

1. Nell’ambito di una effettiva autonomia del <strong>Club</strong> alpino<br />

italiano, il ministero vigilante esercita i seguenti poteri:<br />

a) approvazione dello statuto e dello scioglimento del<br />

<strong>Club</strong> alpino italiano deliberato dalla AD;<br />

b) nomina di un commissario straordinario – anche nella<br />

persona del PG – con poteri di amministrazione ordinaria<br />

e straordinaria, nei casi e nei termini perentori<br />

previsti dalla legge 26 gennaio 1963, n.91, articolo 8;<br />

c) approvazione del regolamento di contabilità e dei<br />

bilanci d’esercizio annuali, limitatamente alla struttura<br />

centrale del <strong>Club</strong> alpino italiano.<br />

2. I poteri di vigilanza sono limitati al controllo di legittimità<br />

degli atti trasmessi e non interessano in alcun caso<br />

le scelte strategiche degli organi del <strong>Club</strong> alpino italiano.<br />

Le approvazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1<br />

sono dovute nel termine perentorio di sessanta giorni.<br />

In mancanza di comunicazione scritta e motivata entro<br />

tale termine, i documenti trasmessi si intendono approvati<br />

a tutti gli effetti.<br />

NOTE<br />

1 Nota all’articolo II.2 – Sostituisce l’articolo 6/1991<br />

che è abrogato. Si ritiene che nel <strong>Club</strong> alpino italiano i<br />

soci onorari debbano essere esclusivamente persone fisiche,<br />

con esclusione di enti, associazioni, fondazioni,<br />

istituzioni, ecc. (v. comma 1). Lessico: Benemerenza:<br />

«Merito più o meno universalmente riconosciuto o particolarmente<br />

sanzionato in un dato campo di attività»,<br />

Devoto-Oli, Dizionario della lingua italiana. Personalità:<br />

«Persona singolarmente autorevole in un ambito determinato<br />

di attività o di interessi», Devoto-Oli, Dizionario<br />

della lingua italiana.<br />

2 Nota all’articolo II.3 – Sostituisce l’articolo 7/1991 che<br />

è abrogato. Si ritiene che nel <strong>Club</strong> alpino italiano i soci<br />

benemeriti debbano essere esclusivamente persone giuridiche,<br />

intendendo con questo termine, contrapposto a<br />

persona fisica, ogni tipo di ente, associazione, fondazione,<br />

istituzione, ecc.. Le modalità con le quali le persone<br />

giuridiche conseguono l’iscrizione sono stabilite dal Regolamento<br />

generale. Non entrano a far parte del corpo<br />

sociale. Non hanno i diritti di tutti gli altri soci, quindi<br />

non possono partecipare alle assemblee e non possono<br />

esercitarvi l’elettorato attivo e passivo(v. comma 1).


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

3 Nota all’articolo II.4 – Sostituisce l’articolo 8/1991 e<br />

parte dell’articolo 9/1991 che sono abrogati per le parti<br />

interessate. Le norme attualmente in Regolamento generale,<br />

articolo 13/1991 ed articolo 15/1991, sono qui trasferite<br />

per l’importanza che esse rivestono nel rapporto<br />

socio – <strong>Club</strong> alpino italiano. È inserito il riferimento a<br />

«i regolamenti e le disposizioni che in conseguenza<br />

dei primi (Statuto e Regolamento generale) gli organi<br />

del <strong>Club</strong> alpino italiano e delle strutture periferiche<br />

pertinenti sono legittimati ad adottare», risultano<br />

pertanto incluse anche le deliberazioni assunte dalla<br />

AD e dagli altri organi nell’esercizio delle loro funzioni<br />

(v. comma 2). La inosservanza dell’impegno assunto dal<br />

socio con la sua adesione al <strong>Club</strong> alpino italiano determina<br />

una responsabilità personale del socio, che diviene<br />

collegiale nel caso che l’inosservanza si verifichi nelle<br />

funzioni di un organo collegiale di cui il socio sia componente<br />

(v. comma 3). Nell’articolo II.4 è assorbita anche<br />

la norma precedentemente in Statuto 1991, articolo 14,<br />

comma 6 (v. comma 6). Lessico: Ottemperare: «Comportarsi<br />

secondo una cosciente, spontanea e rispettosa<br />

adesione a quanto costituisce l’oggetto di un dovere o<br />

di un obbligo (o sentito come tale) o alle leggi», Devoto-<br />

Oli, Dizionario della lingua italiana. Pertinente: riferito<br />

alle strutture periferiche è usato con il significato «che<br />

riguarda direttamente il socio», cioè in questo caso ci<br />

si riferisce alla sezione alla quale è iscritto il socio e al<br />

raggruppamento regionale nel quale è collocata quella<br />

sezione (pertinenza per territorio). Sin.: «Competente».<br />

4 Nota all’articolo II.6 – Sostituisce parte degli articoli<br />

7/1991, 8/1991, 9/1991 e 10/1991 che sono abrogati per<br />

le parti interessate. Si stabilisce il principio per il quale,<br />

inalterate le categorie associative stabilite nel Titolo II<br />

– Dei soci, articolo II.1, comma 1, il CC può disporre<br />

nel Regolamento generale specifiche agevolazioni nei<br />

confronti di alcune fasce di soci. Il rinvio è determinato<br />

dalla necessità di procedere a uno studio approfondito<br />

dell’argomento, incluso l’impatto sui bilanci delle strutture<br />

periferiche e della struttura centrale, con verifiche<br />

anche periodiche. La regolamentazione della aggregazione<br />

a più sezioni è rinviata al Regolamento generale.<br />

5 Rispetto al testo adottato nel 2001, si sostituisce «convegno»<br />

con «raggruppamento regionale», sottin-teso<br />

di sezioni. Ciascun delegato potrà rappresentare in AD<br />

e votare anche per conto di altri delegati della sezione a<br />

cui appartiene o di altre sezioni della stessa regione. Si<br />

tolgono «altri» e «delegati» perché inutile ripetizione.<br />

6 Decisione del CC di Torino 24 ottobre 2003.<br />

7 Rispetto al testo adottato nel 2001, è conservata la<br />

norma attualmente in vigore per la elezione locale dei<br />

consiglieri centrali, secondo modalità stabilite nel Regolamento<br />

generale.<br />

81<br />

8 Rispetto al testo adottato nel 2001, si preferisce una<br />

formulazione che non dà luogo a incertezze interpretative.<br />

Tra i compiti del CC è anche la funzione di controllare<br />

la rispondenza dei risultati rispetto ai programmi<br />

adottati dall’AD.<br />

9 La relazione generale annuale del PG sullo stato del<br />

<strong>Club</strong> alpino italiano presentata all’AD, non può in nessun<br />

caso prescindere dal conto economico e dallo stato<br />

patrimoniale, poiché senza questi non sarebbe una relazione<br />

esaustiva.<br />

10 Nota all’articolo IV.III.1 – Sostituisce l’articolo<br />

24/2001 che è abrogato. Vedi Titolo IV – Degli organi<br />

centrali, articolo IV.I.2 – Compiti del CC, comma 1, lettera<br />

i). Gli organi tecnici centrali consultivi sono istituiti<br />

a supporto della attività del CDC e del CC, i componenti<br />

sono scelti dal CDC e/o dal CC secondo le specifiche esigenze,<br />

il CC provvede alla nomina dei componenti, tutte<br />

le indicazioni su composizione, compiti, durata, ecc.<br />

sono stabiliti nella delibera di costituzione. Degli attuali<br />

OTC potrebbe rientrare in questa categoria: la commissione<br />

legale centrale (v. comma 1, lettera a). Gli organi<br />

tecnici centrali operativi sono istituiti per finalità a medio<br />

e lungo termine, i componenti sono scelti in base alle<br />

competenze, anchesu segnalazione delle strutture periferiche,<br />

il CC provvede alla elezione dei componenti con<br />

le modalità di durata e di rinnovo previste per gli organi<br />

della struttura centrale, le modalità di funzionamento,<br />

di coordinamento e di controllo sono sancite da uno<br />

specifico regolamento comune a tutti questi organi (si<br />

tratta dell’attuale regolamento quadro degli organi tecnici<br />

centrali, opportunamente rielaborato). Degli attuali<br />

OTC potrebbe rientrare in questa categoria: la commissione<br />

centrale rifugi e opere alpine (v. comma 1, lettera<br />

b). Le strutture operative sono istituite per finalità a più<br />

lungo termine quando sembri opportuno concedere una<br />

ampia autonomia funzionale. È il caso dell’attuale Corpo<br />

nazionale di soccorso alpino e speleologico (massima autonomia),<br />

ma può essere il caso della neo costituita Libera<br />

università della montagna, della Biblioteca nazionale,<br />

della Cineteca e della relativa Commissione cinematografica<br />

centrale, del Servizio valanghe italiano, dell’Agenzia<br />

per l’ambiente e dell’Osservatorio tecnico per l’ambiente,<br />

della Commissione centrale per le pubblicazioni, ecc.<br />

Degli attuali OTC potrebbero indirettamente rientrare<br />

in questa categoria anche tutte le commissioni che svolgono<br />

prevalentemente attività didattiche e scientifiche e<br />

che potrebbero confluire nei «dipartimenti» della citata<br />

Libera università della montagna dai quali potrebbero<br />

essere attinte le esperienze necessarie per la formazione<br />

degli esperti di più alto livello: a titolo di esempio la Commissione<br />

centrale per i materiali e le tecniche, il Comitato<br />

scientifico centrale, il Gruppo di lavoro per l’insediamento<br />

umano nelle terre alte, la Commissione centrale<br />

medica, ecc. (v. comma 1, lettera c). Rimane l’obbligo, di


82 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

sottoporre al CC, per approvazione, l’ordinamento delle<br />

strutture operative e le sue successive modifiche, in conformità<br />

del Titolo IV – Degli organi centrali , articolo<br />

IV.I.2 – Compiti del CC, comma 1, lettera d). Se l’ordinamento<br />

ne riconosce ampia autonomia organizzativa,<br />

funzionale e patrimoniale, i loro bilanci d’ esercizio sono<br />

autonomi e separati dai bilanci del <strong>Club</strong> alpino italiano (v.<br />

comma 2 e comma 3).<br />

11 Nota all’articolo IV.V.1 – Sostituisce l’articolo 26/1991<br />

che è abrogato. Sono stabiliti con chiarezza due gradi di<br />

giudizio (v. comma 1). Si è accolto l’invito pervenuto da<br />

più parti di ridurre la durata del mandato del collegio<br />

nazionale dei probiviri da cinque a tre anni e di inserire<br />

la clausola limitativa del doppio mandato al fine<br />

di assicurare un auspicabile avvicendamento anche in<br />

questo organo della struttura centrale del <strong>Club</strong> alpino<br />

italiano. I componenti dell’organo sono scelti in base ai<br />

criteri stabiliti nel Titolo VIII – Disposizioni generali<br />

e finali, articolo VIII.1 – Cariche sociali, commi 2, 4 e<br />

sono eletti dalla AD secondo il Titolo III – Dell’assemblea<br />

dei delegati, articolo III.2 – Compiti dell’AD. Il testo<br />

dell’articolo (v. comma 4) è semplificato con il rinvio<br />

a specifico regolamento disciplinare di cui si dispone<br />

nel Titolo VIII – Disposizioni generali e finali, articolo<br />

VIII.2 – Responsabilità personali e collettive – Regolamento<br />

disciplinare. I concetti della inappellabilità<br />

e vincolatività delle decisioni del collegio sono riferiti all’ordinamento<br />

interno del <strong>Club</strong> alpino italiano, nel senso<br />

che qui ci limitiamo a stabilire che non c’è un’istanza superiore<br />

cui rivolgersi nell’ambito del sodalizio. Che poi<br />

qualcuno ritenga di poter adire l’autorità giudiziaria ... è<br />

materia a noi sottratta (v. comma 5).<br />

12 Rispetto al testo adottato nel 2001, si aggiunge la<br />

frase «o a componente del CDC da lui delegato» per<br />

consentire una migliore operatività del CDC.<br />

13 Nota all’articolo VI.1 – Sostituisce gli articoli 11/1991,<br />

12/1991, 13/1991 che sono abrogati. È stabilito con chiarezza<br />

il principio che le sezioni sono costituite esclusivamente<br />

per volontà di un gruppo di soci in ottemperanza<br />

ai principi stabiliti nel Titolo II – Dei soci, articolo II.4<br />

– Diritti e doveri del socio, commi 2 e 3. La costituzione<br />

di una sezione è deliberata dal comitato direttivo regionale<br />

competente di cui al Titolo VII e approvata dal<br />

CC (v. comma 1). L’autonomia delle sezioni è garantita a<br />

livello organizzativo, funzionale (libertà di iniziativa e di<br />

azione) e patrimoniale dal loro ordinamento. Per l’adeguamento<br />

dell’ ordinamento delle sezioni a eventuali<br />

modifiche dell’ ordinamento del <strong>Club</strong> alpino italiano (v.<br />

comma 2), si rinvia al Titolo VIII – Disposizioni generali<br />

e finali, articolo VIII.3 – Ordinamento delle strutture<br />

periferiche. È stabilito che le deliberazioni degli<br />

organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci<br />

della sezione (v. comma 3). Si consente la costituzione<br />

di più sezioni nelle aree delle città maggiori, sia pure in<br />

casi del tutto eccezionali, e solo per trasformazione di<br />

una sottosezione preesistente. Nel Regolamento generale<br />

troveranno posto le norme relative alle modalità e ai limiti<br />

per la trasformazione della sottosezione in sezione.<br />

Il CC è orientato a fissare i seguenti limiti: almeno cinque<br />

anni di operatività della sottosezione; almeno trecento<br />

cinquanta soci della sottosezione; almeno cento mila<br />

abitanti nel territorio del comune; impegno a stabilire<br />

quote associative concordate (v. comma 4).<br />

14 Nota all’articolo VI.2 – Sembra meglio collocare<br />

la norma relativa ai raggruppamenti locali di sezioni,<br />

precedentemente prevista in Statuto 2001, articolo 4,<br />

comma 1, ultimo periodo, che recita «Più sezioni possono<br />

riunirsi per specifiche attività istituzionali»,<br />

qui nel Titolo VI – Delle sezioni, articolo VI.2. Il testo<br />

suggerito oltre dare dignità normativa alle piccole federazioni<br />

di sezioni nate liberamente e talora anche temporaneamente<br />

per facilitare il miglior raggiungimento<br />

coordinato di obiettivi comuni nell’ambitoterritoriale<br />

di attività, evita ogni interferenza con i raggruppamenti<br />

previsti nel Titolo VII - Dei raggruppamenti regionali<br />

di sezioni, articolo VII.1. Si sottolinea: liberamente,<br />

cioè per libera volontà delle parti. Con patti liberamente<br />

sottoscritti dai soggetti interessati, quindi da non sottoporre<br />

ad approvazione di organi superiori. Per le finalità<br />

ritenute di interesse comune. Su territori che possono<br />

andare dal comune (caso di più sezioni sul territorio di<br />

un unico comune, anche al fine di facilitare i rapporti<br />

tra tali sezioni), alla comunità, alla provincia. Si ritiene<br />

che il coordinamento su base volontaria di più sezioni<br />

anche di diversi raggruppamenti regionali possa essere<br />

utile. Il coordinamento tra sezioni deve essere stabilito<br />

per norma statutaria, così come era già stato approvato<br />

(Statuto 2001, articolo 4). Lessico: Coordinamento: «Ordinamento<br />

elaborato per conseguire uno o più fini determinati»,<br />

Devoto-Oli, Dizionario della lingua italiana.<br />

15 Nota all’articolo VI.3 – Sostituisce l’articolo 15/1991<br />

che è abrogato. È stabilito con chiarezza il principio che<br />

le sottosezioni sono costituite esclusivamente per volontà<br />

di un gruppo di soci in ottemperanza ai principi stabiliti<br />

nel Titolo II – Dei soci, articolo II.4 – Diritti e doveri<br />

del socio, commi 2 e 3 e con delibera del consiglio<br />

direttivo della sezione (v. comma 1). La individuazione<br />

e la concessione di un determinato grado di autonomia<br />

anche patrimoniale alla sottosezione può contribuire ad<br />

attenuare o risolvere i problemi più gravi oggi esistenti,<br />

ma soprattutto ad evitare problemi futuri. In funzione<br />

del grado di autonomia concesso, i bilanci d’esercizio<br />

della sottosezione possono essere o consolidati in quelli<br />

della sezione o, nel caso di riconosciuta autonomia patrimoniale,<br />

completamente autonomi e separati dai bilanci<br />

della sezione. In quest’ultimo caso tutte le responsabilità<br />

gestionali incluse quelle civili e fiscali sono trasferite<br />

ai soci componenti degli organi della sottosezione (v.<br />

comma 3).


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

16 Nota all’articolo VI.4 – Sostituisce l’articolo 14/1991,<br />

comma 3 e comma 6, che sono abrogati. Si ricorda nel<br />

Titolo II – Dei soci, articolo II.4, comma 6: «I soci non<br />

hanno alcun diritto sul patrimonio della struttura<br />

centrale e delle strutture periferiche anche nel caso<br />

di loro scioglimento e liquidazione». Lo scioglimento<br />

di una sezione o di una sottosezione è deliberato dall’assemblea<br />

dei soci o, quando ne ricorrano gli estremi, per<br />

provvedimento disciplinare dell’organo che ne ha deliberato<br />

la costituzione.<br />

17 Nota all’articolo VI.5 – Sostituisce parte degli articoli<br />

9/1991, 11/1991 e 15/1991 che sono abrogati. Rimane<br />

delegato al Regolamento generale il compito di fissare il<br />

numero minimo di soci necessario perché sia possibile<br />

approvare la costituzione di una nuova sezione o di una<br />

nuova sottosezione. Per quanto non previsto dal regolamento<br />

generale dispongono l’ordinamento di ciascuna<br />

sezione e l’ordinamento del raggruppamento regionale<br />

competente di cui al Titolo VII.<br />

18 Nota all’articolo VI.6 – Dopo l’articolo VI.5 si inseriscono<br />

i nuovi articoli VI.6, VI.7 e VI.8 già articoli<br />

29/1991, 33/2001, 30/1991, 31/1991 e 32/1991 dello Statuto<br />

1991/2001, Titolo IX – Struttura particolare di alcune<br />

sezioni, che è abrogato. La costituzione di una sezione<br />

nazionale è deliberata dal CC e approvata dalla AD nella<br />

prima seduta utile. L’approvazione della AD è necessaria<br />

perché è stato mantenuto nello statuto l’elenco delle<br />

sezioni nazionali (v. comma 5). Nel caso di modifica del<br />

numero di sezioni nazionali si sarebbe di fronte ad una<br />

modifica sia pure indiretta dello Statuto. Il comitato centrale<br />

di indirizzo e di controllo non ha i poteri relativi,<br />

che sono propri della assemblea dei delegati.<br />

19 Rispetto al testo adottato nel 2001, è riproposto il<br />

testo presente nello Statuto 1991 con modifiche lessicali.<br />

Le modifiche apportate all’articolo VI.7 sono conseguenti<br />

all’adozione delle modifiche suggerite nel Titolo<br />

IV – Degli organi centrali, Capo III – Organi consultivi<br />

– Organi operativi – Strutture operative, articolo<br />

IV.III.1. Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico<br />

(CNSAS) è inquadrato tra le strutture operative del<br />

<strong>Club</strong> alpino italiano.<br />

20 Nota al Titolo VII – Sostituisce integralmente il precedente<br />

Statuto 1991, Titolo IV, articolo 16. Nell’ articolato<br />

sono definiti il raggruppamento regionale o provinciale<br />

e l’area regionale o interregionale; il primo<br />

come entità dotata di proprio ordinamento e di propri<br />

organi con ampi poteri delegati dalla struttura centrale,<br />

la seconda meramente come definizione geografica o<br />

macro-raggruppamento di più raggruppamenti regionali<br />

finitimi. Con la dizione raggruppamento regionale si<br />

intende indicare indifferentemente il gruppo territoriale<br />

delle sezioni di una regione o di una provincia autono-<br />

83<br />

ma. Di esso fanno parte obbligatoriamente tutti i soci e le<br />

sezioni di quella regione o provincia autonoma e ad esso<br />

sono delegate le funzioni più strettamente legate al territorio,<br />

conservando il CC la funzione di indirizzo, di coordinamento<br />

e di controllo. Il raggruppamento regionale<br />

è struttura periferica del <strong>Club</strong> alpino italiano (Titolo I,<br />

articolo I.4, comma 3), è soggetto di diritto privato (Titolo<br />

I, articolo I.4, comma 4), ha proprio ordinamento<br />

e autonomia patrimoniale e può disporre di entrate proprie<br />

per il raggiungimento delle finalità istituzionali (Titolo<br />

I, articolo I.5, commi 1 e 2). È sancito il principio<br />

che ciascun raggruppamentoregionale o provinciale<br />

ha un ruolo di indirizzo e di coordinamento delle sezioni<br />

che compongono il raggruppamento regionale stesso e<br />

quindi, sia pure implicitamente, ha un ruolo di controllo<br />

sull’operato delle sezioni. Tali poteri sono esercitati dagli<br />

organi previsti: Assemblea regionale dei delegati,<br />

Comitato direttivo regionale e Presidente regionale.<br />

Si rinvia al Regolamento generale per le funzioni specifiche<br />

e per le modalità di funzionamento degli organi<br />

dei GR. Il testo proposto comporta necessariamente<br />

alcuni ritocchi alle norme già adottate nel 2001. Ogni<br />

decentramento per essere efficace e non generare fenomeni<br />

centrifughi si deve accompagnare ad un corrispondente<br />

accentramento e rinforzo dei controlli,<br />

da effettuare periodicamente con visite ispettive per<br />

verificare la corretta operatività e gestione. Il risultato<br />

può essere raggiunto con la costituzione tra gli OTC di<br />

una struttura operativa di «auditing» di supporto al CC.<br />

Non è mantenuta la denominazione convegno anche se<br />

ad essa è associato correttamente il concetto di incontro,<br />

raduno o riunione di più persone che abbiano stabilito di<br />

intrattenersi su temi di comune interesse.<br />

21 Nota all’articolo VII.1 – Il «Raggruppamento regionale<br />

o provinciale» è l’insieme di soci e di sezioni<br />

appartenenti alla regione o alla provincia autonoma. I<br />

raggruppamenti regionali o provinciali rappresentano<br />

localmente la struttura centrale e trattano per conto<br />

della stessa con gli organi e gli uffici degli enti locali, sia<br />

pure con alcune limitazioni. L’inserimento nello Statuto<br />

del principio consente a strutture periferiche di diritto<br />

privato di operare stabilmente anche in rappresentanza<br />

della struttura centrale di diritto pubblico nei confronti<br />

di altre strutture di diritto pubblico (v. comma 1). Esso<br />

opera attraverso propri organi i cui componenti sono<br />

eletti dai soci o dai delegati regionali o provinciali (se<br />

provincia autonoma). Tra tali organi è previsto quello<br />

che che si è chiamato «Comitato direttivo regionale»<br />

e che assorbe, opportunamente ampliati, i compiti ora<br />

affidati alla «Delegazione regionale». Non esiste quindi<br />

alcuna corrispondenza tra il proposto «Raggruppamento<br />

regionale o provinciale» e l’attuale «Delegazione<br />

regionale», corrispondenza che esiste piuttosto tra<br />

quest’ultima e il «Comitato direttivo regionale». Per<br />

effetto dell’ ordinamento autonomo il raggruppamento<br />

regionale o provinciale ha propri organi: a) l’assemblea


84 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

regionale o provinciale dei delegati, b) il comitato direttivo<br />

regionale o provinciale, c) il presidente regionale<br />

o provinciale, d) il collegio regionale o provinciale dei<br />

revisori dei conti; e) il collegio regionale o provinciale<br />

dei probiviri, ciascuno con funzioni specifiche stabilite<br />

nel Regolamento generale. Si è adottato il termine «Comitato<br />

direttivo regionale» in sostituzione del termine<br />

«Delegazione regionale», per diversi motivi. Prima di<br />

tutto perché al termine Direttivo è più facile associare il<br />

concetto di funzionale condotta di una attività organizzata,<br />

cioè il concetto di potere esecutivo, e conseguentemente<br />

è più facile associare il concetto di organo legittimato<br />

a rappresentare il gruppo regionale nei rapporti<br />

con gli enti locali, nei quali il termine corrispondente<br />

è «giunta», e nei rapporti con altri enti. Secondo, perché<br />

al termine Delegazione è facile associare il concetto<br />

di gruppo di persone in missione di rappresentanza<br />

con poteri anche limitati, quindi il concetto limitativo<br />

di provvisorietà, certamente non utile nei rapporti con<br />

gli enti locali. Infine, perché avendo deciso di introdurre<br />

radicali mutamenti nella struttura periferica del <strong>Club</strong><br />

alpino italiano (soppressione del comitato di coordinamento<br />

come organo esecutivo e sua sostituzione con<br />

i proposti direttivi regionali) è bene cancellare ogni<br />

possibile causa di equivoco e d’incertezza tra nuovo e<br />

vecchio. Ogni regione deve avere una propria ARD, un<br />

proprio PR e un proprio CDR in quanto organi «politici»<br />

destinati a rapportarsi con gli uffici della regione. Il riferimento<br />

agli organi tecnici, completa il comma e semplifica<br />

il testo del successivo comma 10. Si può legittimamente<br />

ritenere che in talune realtà regionali con numero<br />

di soci o di sezioni ridotto sia obiettivamente difficile o<br />

impossibile costituire tutti gli organi elencati: in questo<br />

caso deve essere consentito di costituire organi comuni<br />

a più realtà regionali. È previsto che più regioni finitime<br />

possano avere organi in comune, pensiamo in particolare,<br />

al collegio regionale dei revisori dei conti e al collegio<br />

regionale dei probiviri, o per accordo diretto tra i raggruppamenti<br />

interessati o per delibera del CDC, in difetto<br />

di accordo o anche nei casi di inerzia accertata degli<br />

interessati. La dizione «non sono formati tutti gli organi»<br />

è volutamente di ampia interpretazione (v. comma<br />

3). È stabilita la composizione della ARD immaginata<br />

come parte della AD in quanto costituita dagli stessi<br />

delegati di diritto ed elettivi che rappresentano sezioni<br />

e soci all’assemblea (nazionale) dei delegati; si rinvia al<br />

Titolo VIII - Disposizioni generali e finali per le norme<br />

relative a eleggibilità e incompatibilità tra cariche. Per<br />

quanto detto anche tutte le modalità di funzionamento<br />

della AD devono essere comuni alle ARD, in particolare,<br />

per quanto riguarda ordine del giorno, convocazione,<br />

verifica dei poteri, rappresentanza (numero massimo<br />

di deleghe), elezione del presidente d’assemblea e degli<br />

scrutatori, modalità di funzionamento, votazioni, maggioranze,<br />

ecc. (v. comma 4). È istituita la conferenza<br />

dei presidenti regionali con funzioni consultive; non<br />

si tratta di un organo distinto con proprio ordinamento,<br />

ma di utile strumento di consultazione da parte del CDC<br />

alla presenza del CC. L’istituzione di questa conferenza,<br />

luogo ove possono essere espresse le esigenze della periferia<br />

e data informazione nel corso dell’esercizio della<br />

messa in atto da parte del CDC degli indirizzi adottati<br />

dall’AD ed alla quale devono essere sottoposte le proposte<br />

dimodifica dello statuto e del regolamento generale<br />

prima di essere portate agli organi competenti per la loro<br />

adozione, può anche essere utile a «garantire l’unità del<br />

<strong>Club</strong>, che è nazionale e non federativo», poiché «tanto<br />

più è ampio il decentramento, tanto più forti debbono<br />

essere i momenti di raccordo unitario delle strutture periferiche».<br />

Tali principi sono inseriti nel «Regolamento<br />

generale 2004» in base alla delega espressa nel successivo<br />

articolo VII.3 (v. comma 6). L’attuale situazione di<br />

incertezza nei rapporti tra OTC e OTP, può essere evitata<br />

solo se gli organi competenti del raggruppamento<br />

regionale sono responsabili della scelta e della nomina<br />

dei componenti di tutti gli organi tecnici periferici, delle<br />

priorità, delle finalità, dei costi dei singoli progetti e<br />

se, limitatamente agli organi tecnici operativi, le funzioni<br />

di indirizzo, coordinamento e controllo in campo<br />

esclusivamente tecnico (programmi generali, regole di<br />

comportamento, modalità di esecuzione, interventi correttivi)<br />

sono demandate agli omologhi organi tecnici<br />

centrali, in quanto istituzionalmente incaricati di tradurre<br />

gli indirizzi generali adottati dalla AD e dal CC. Il<br />

testo proposto tiene conto delle osservazioni pervenute<br />

da più parti. Tali principi sono inseriti nel «Regolamento<br />

generale 2004» in base alla delega espressa nel successivo<br />

articolo VII.3 (v. comma 8). È mantenuto, con la<br />

denominazione di area, il raggruppamento regionale o<br />

interregionale oggi detto convegno, non come struttura<br />

periferica dotata di propri organi e di propri spazi operativi,<br />

ma solo come area geografica per la attribuzione<br />

proporzionale dei consiglieri centrali, secondo le norme<br />

attuali: Statuto 2003, Titolo IV – Degli organi centrali,<br />

articolo IV.I.1, comma 2 (v. comma 9). È consentito<br />

che i raggruppamenti regionali delle sezioni presenti negli<br />

attuali convegni interregionali mantengano forme<br />

di coordinamento e di collaborazione concordate tra le<br />

parti, se ritenuto opportuno. Non sono comunque previsti<br />

organi operativi. Questa formulazione è sufficientemente<br />

generale per includere in ogni caso anche gli<br />

organi tecnici periferici (v. comma 10).<br />

22 Nota all’articolo VII.2 – La norma può sembrare severa<br />

e limitativa, ma si ritiene indispensabile prevedere<br />

un controllo contro possibili abusi da parte di coordinamenti<br />

locali di sezioni tendenti a scavalcare gli organi<br />

competenti dei raggruppamenti regionali o a ledere legittimi<br />

interessi di sezioni vicine. Può essere il caso della<br />

operatività di coordinamenti di più sezioni, ma non di<br />

tutte, della stessa provincia, della stessa comunità o dello<br />

stesso comune a danno delle escluse.<br />

23 Nota all’articolo VII.3 – Si rinvia al «Regolamento


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

generale 2004» per le norme relative alle funzioni specifiche<br />

e alle modalità di funzionamento comuni a tutti<br />

i raggruppamenti regionali, alle condizioni per la costituzione<br />

di organi comuni nei raggruppamenti interregionali,<br />

le condizioni per la costituzione e la modifica<br />

del territorio delle singole aree, alle funzioni specifiche<br />

della conferenza dei presidenti regionali. Tra queste<br />

ultime l’obbligatorietà di consultazione per le proposte<br />

di modifica dello Statuto da sottoporre all’AD e del regolamento<br />

generale da sottoporre al CC. Si rinvia al Regolamento<br />

generale 2004 per regolamentare l’inevitabile<br />

periodo transitorio compreso tra l’adozione dello Statuto<br />

2003 e del Regolamento generale 2004 e la costituzione<br />

degli organi regionali previsti nello Statuto 2003,<br />

Titolo VII – Dei raggruppamenti regionali di sezioni,<br />

articolo VII.1 e l’elezione dei componenti. Si rinvia all’ordinamento<br />

delle strutture periferiche per quanto non<br />

previsto nel Regolamento generale 2004.<br />

24 Si pensa che sia opportuno trasferire in questo titolo<br />

le norme relative a «Cariche sociali e gratuità delle<br />

stesse», «Responsabilità personali e collegiali – Regolamento<br />

disciplinare» e «Ordinamento delle strutture<br />

periferiche», da collocare prima dell’attuale Statuto<br />

2001, articolo 34 – Regolamento generale.<br />

25 Nota all’articolo VIII.1 – L’articolo attuale (ex<br />

28/1991, comma 1), è qui trasferito. È rafforzato il principio<br />

per il quale le cariche sociali sono elettive oltre che<br />

a titolo gratuito, con ciò riaffermando la contemporanea<br />

rinuncia alla «determinazione del compenso» e/o ai<br />

«gettoni di presenza per i componenti degli organi<br />

di amministrazione», previsti dal decreto legislativo<br />

n.419/1999, art. 13, comma 1, lettera f (v. comma 1). Si<br />

ricorre alla espressione «in possesso delle competenze<br />

ed esperienze inerenti alla carica» perché più rispondente<br />

alle effettive esigenze di rispetto, in taluni casi, di<br />

norme di legge e in altri casi di ovvi criteri di opportunità<br />

(si pensi agli organi tecnici e non solo a questi). Per<br />

talune cariche è opportuno prescrivere condizioni apparentemente<br />

limitative. Le dovute competenze e conseguenti<br />

esperienze sono fissate talune per legge (collegi<br />

dei revisori dei conti), altre sono richieste a garanzia di<br />

una preparazione tecnica specifica (collegi dei probiviri,<br />

organi tecnici), altre ancora a garanzia di una auspicabile<br />

maturità (età minima, età massima, esperienze precedenti<br />

all’interno del <strong>Club</strong> alpino italiano), altre infine a<br />

garanzia di una trasparenza di rapporto (dipendenti dell’associazione,<br />

soci che prestano la loro opera retribuita<br />

e continuativa a favore dell’associazione con contratti di<br />

tipo professionale in senso lato). Tutte condizioni verificabili<br />

facilmente con la lettura dei curricula sottoscritti<br />

dai candidati. Informazioni tutte controllabili, non sottoposte<br />

a valutazioni soggettive da parte di chicchessia<br />

(v. comma 2). Sono confermate ed estese ai componenti<br />

degli organi delle strutture periferiche le norme di durata<br />

e di rinnovamento già orastabilite per le cariche negli<br />

85<br />

organi del <strong>Club</strong> alpino italiano, negli organi dei convegni<br />

(Regolamento generale 1991, articolo 37, comma 1)<br />

e delle delegazioni (Regolamento generale 1991, articolo<br />

39, comma 2). La norma deve essere intesa nel senso<br />

che la durata in carica dei componenti degli organi della<br />

struttura centrale e delle strutture periferiche non può<br />

essere in alcun caso superiore a tre anni. L’ordinamento<br />

della struttura centrale o delle strutture periferiche può<br />

eventualmente fissare esplicitamente durate inferiori. È<br />

il caso dei delegati elettivi, che durano in carica un anno.<br />

È il caso dei presidenti di alcune sezioni, che durano in<br />

carica due anni, perché così stabilito nell’ordinamento<br />

della sezione (v. comma 2). È opportuno che le condizioni<br />

di eleggibilità, come quelle di ineleggibilità, di<br />

decadenza dalla carica e le successive condizioni di incompatibilità<br />

tra cariche sociali, siano tutte disposte nel<br />

Regolamento generale 2004; per talune cariche potrà<br />

essere opportuno fissare limiti diversi dalla maggiore<br />

età, ad esempio, limiti inferiori di età (30 - 35 anni per<br />

la carica di presidente) e limiti superiori (75 - 80 anni<br />

per le altre cariche negli organi del <strong>Club</strong> alpino italiano).<br />

Per quanto riguarda i criteri di eleggibilità, nel Regolamento<br />

generale 2004 sono previsti quelli riguardanti<br />

in particolare, ma non esclusivamente, i componenti del<br />

collegio dei revisori dei conti e del collegio nazionale dei<br />

probiviri, anche tenendo conto di quanto prescritto dal<br />

decreto legislativo n.419/1999, Art. 13, comma 1, lettera<br />

h) (v. comma 4). Esistono chiare incompatibilità tra cariche<br />

sociali: a) tra i componenti degli organi giudicanti<br />

(collegi dei probiviri, nazionale e regionali) e i componenti<br />

di tutti gli organi che possono essere sottoposti a<br />

giudizio; b) tra gli organi chiamati a compiti specifici di<br />

controllo (collegi dei revisori dei conti) e tutti gli organi<br />

oggetto di controllo contabile e amministrativo; c) tra i<br />

componenti del CC (organo di indirizzo e di controllo)<br />

e tutti gli altri organi centrali e periferici; d) tra i componenti<br />

degli organi dei raggruppamenti regionali di<br />

sezioni e i componenti degli organi delle sezioni; ecc. (v.<br />

comma 4).<br />

26 Nota all’articolo VIII.2 – L’articolo attuale (ex<br />

28/1991, comma 2), tratta di materia disciplinata dal codice<br />

civile, la Commissione legale ne consiglia lo stralcio.<br />

Si fa rinvio ad uno specifico regolamento disciplinare.<br />

Il socio è responsabile delle inosservanze proprie, sempre,<br />

ma anche di quelle collegiali, cioè nel compimento<br />

delle funzioni di organi collegiali, dei quali il socio sia<br />

componente, se non risulta con certezza il suo dissenso<br />

in sede di discussione e/o di votazione (v. comma 1).<br />

Si elencano i punti qualificanti del regolamento disciplinare<br />

preparato a cura del CDC e da sottoporre al CC<br />

per approvazione (v. comma 3). Tale regolamento deve<br />

includere i numerosi riferimenti attualmente esistenti<br />

nello Statuto 1991 e nel Regolamento generale 1991.<br />

Certamente: gli art. 14 (comma 2 – sezioni), 16 (comma<br />

4 – convegni), dello Statuto 1991; gli art. 13, 14 – soci,<br />

15 – soci, 19 (commi da 3 a 9 – radiazione del socio), 27


86 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

– sezioni, 28 (comma 5), 29, 30, 31 – controversie, 33<br />

(comma 2 – sottosezioni), 35 – territorio di un convegno<br />

(comma 6), 41 – convegni e delegazioni, 60 – organi<br />

tecnici centrali, del Regolamento generale 1991;<br />

s. e. o. che rimangono in vigore fino all’adozione del citato<br />

regolamento disciplinare. Lessico: Inosservanza:<br />

«Mancata ottemperanza nei confronti di quanto imposto<br />

o convenuto nell’ambito della legge o della tradizione»,<br />

Devoto-Oli, Dizionario della lingua italiana.<br />

27 Nota all’articolo VIII.3 – Sostituisce il comma 3 dell’articolo<br />

12/1991 dello Statuto che è abrogato, il comma<br />

3 degli articoli 26/1991 e 38/1991 del Regolamento generale<br />

che sono pure abrogati. L’inerzia o la grave inadempienza<br />

nell’adottare provvedimenti obbligatori o<br />

comunque previsti dall’ordinamento del <strong>Club</strong> alpino italiano<br />

e dall’ordinamento delle strutture periferiche sono<br />

inaccettabili. Quando gli organi di una struttura non deliberano<br />

nei termini previsti dall’ordinamento generale<br />

applicabile, subentrano i corrispondenti organi della<br />

struttura di livello superiore, d’ufficio o per istanza dei<br />

diretti interessati. Il Comitato direttivo centrale supplisce<br />

il Comitato direttivo regionale e delibera in sua vece,<br />

quest’ultimo supplisce il Consiglio direttivo sezionale.<br />

Si tratta di un principio di carattere generale. L’inerzia<br />

ripetuta è colpa grave e come tale deve essere perseguita<br />

(v. comma 3).<br />

28 Nota all’articolo VIII.5 – Al fine di non dover chiedere<br />

alla AD dopo ogni modifica di Statuto, l’adozione<br />

di una delega specifica al CC per tutte le operazioni di<br />

riordino, anche nella numerazione degli articoli e dei<br />

commi, dei rinvii e dei riferimenti presenti nel testo non<br />

sottoposto a modifiche, si è aggiunto uno specifico comma<br />

all’articolo (v. comma 2).<br />

29 Nota all’articolo VIII.6 – L’interpretazione autentica<br />

di una norma segue una prassi nella quale pare necessario<br />

individuare: a) un responsabile che segue lo sviluppo<br />

delle fasi previste, b) una commissione (l’organo o<br />

un gruppo ristretto di componenti dello stesso organo a<br />

suo tempo incaricato di elaborare e di approvare la norma,<br />

non necessariamente le stesse persone) che elabora<br />

l’interpretazione autentica sulla base di tutta la documentazione<br />

preparatoria esistente, incluso il dibattito<br />

nel corso della seduta nella quale la norma fu adottata,<br />

c) l’organo (che a suo tempo adottò la norma) al quale<br />

è sottoposta l’interpretazione autentica per la sua ratifica.<br />

L’ iter della interpretazione autentica non può mai<br />

concludersi con una proposta di modifica della norma<br />

stessa. L’interpretazione autentica deve accompagnare<br />

il testo dell’ordinamento alquale appartiene la norma;<br />

quindi all’interpretazione autentica deve essere data la<br />

stessa pubblicità data alla norma adottata (v. comma 1).<br />

L’interpretazione autentica di una norma ha carattere<br />

definitivo. Con ciò non è ammesso reiterare la richiesta<br />

di interpretazione, anche se da parte di soggetti diversi,<br />

salvo il caso che nel frattempo la norma sia stata modificata<br />

o integrata. La validità dell’interpretazione si estende<br />

dal momento in cui la norma fu adottata nel testo in<br />

vigore al momento della richiesta di interpretazione (retroattività<br />

della interpretazione) fino al momento in cui<br />

la norma sarà modificata o integrata secondo la procedura<br />

prevista dall’ordinamento (v. comma 2). Il Regolamento<br />

generale indica i soggetti legittimati a richiedere<br />

la interpretazione autentica di una norma e dispone sulla<br />

procedura da seguire (v. comma 3).<br />

30 Nota all’articolo VIII.8 – Si è eliminata la frase: «e<br />

con esclusione dei rendiconti relativi all’utilizzo dei<br />

contributi ordinari e straordinari, deliberati a carico<br />

dei soci dall’AD - con vincolo di destinazione e per finalità<br />

istituzionali» su richiesta dal Ministero vigilante,<br />

nella preoccupazione che una non serena interpretazione<br />

della norma, potesse portare a violare di fatto il<br />

principio della «unitarietà» del conto consuntivo della<br />

struttura centrale del <strong>Club</strong> alpino italiano. La materia in<br />

ogni caso è regolamentata con norme specifiche, incluse<br />

nel già ricordato «regolamento di amministrazione e<br />

di contabilità» (v. comma 1, lettera c).


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

REGOLAMENTO GENERALE<br />

DEL CLUB ALPINO ITALIANO<br />

Il presente testo è stato adottato dal Comitato Centrale<br />

di Indirizzo e Controllo in data 12 febbraio 2005, modificato<br />

in data 23 luglio 2005, 19 novembre 2005 e 29<br />

marzo 2008.<br />

INDICE GENERALE<br />

PARTE PRIMA<br />

ASSOCIAZIONE – SOCI – STRUTTURA CENTRALE<br />

TITOLO I - DELL’ASSOCIAZIONE<br />

CAPO I – FINALITÀ<br />

CAPO II – STEMMI E DISTINTIVI<br />

CAPO III – SEDE – PATRIMONIO IMMOBILIARE<br />

CAPO IV – PUBBLICAZIONI<br />

TITOLO II - DEI SOCI<br />

CAPO I – SOCI ONORARI<br />

CAPO II – SOCI BENEMERITI, ORDINARI,<br />

FAMIGLIARI E GIOVANI – AGGREGATI<br />

CAPO III – QUOTE ASSOCIATIVE<br />

CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI<br />

CAPO IV – DIRITTI DEI SOCI<br />

CAPO V – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO<br />

TITOLO III - DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI<br />

E DEL CONGRESSO NAZIONALE<br />

CAPO I – ASSEMBLEA DEI DELEGATI (AD)<br />

CAPO II – CONGRESSO NAZIONALE (CN)<br />

TITOLO IV - DEGLI ORGANI CENTRALI<br />

CAPO I – COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO<br />

E DI CONTROLLO (CC)<br />

CAPO II – COMITATO DIRETTIVO CENTRALE (CDC)<br />

CAPO III – ORGANI TECNICI CENTRALI<br />

E STRUTTURE OPERATIVE<br />

CAPO IV – COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI<br />

DEI CONTI<br />

CAPO V – COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI<br />

TITOLO V - DELL’ORGANIZZAZIONE CENTRALE<br />

DIREZIONE – AMMINISTRAZIONE<br />

CONTABILITÀ – BILANCI<br />

CAPO I – ORGANIZZAZIONE<br />

AMMINISTRAZIONE – CONTABILITÀ<br />

PARTE SECONDA<br />

STRUTTURE PERIFERICHE<br />

TITOLO VI - DELLE SEZIONI<br />

CAPO I – SEZIONI<br />

CAPO II – TESSERAMENTO<br />

CAPO III – SOTTOSEZIONI<br />

TITOLO VII - DEI RAGGRUPPAMENTI<br />

REGIONALI DI SEZIONI<br />

CAPO I – RAGGRUPPAMENTI REGIONALI<br />

CAPO II – AREE REGIONALI E INTERREGIONALI<br />

PARTE TERZA<br />

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI<br />

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI<br />

CAPO I – DEFINIZIONI<br />

CAPO II – CARICHE SOCIALI – INCARICHI<br />

CAPO III – STRUTTURE PERIFERICHE<br />

CAPO IV – REGOLAMENTO GENERALE<br />

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI NORME<br />

CAPO V – NORME TRANSITORIE<br />

87<br />

Abbreviazioni usate nello Statuto<br />

e nel Regolamento generale:<br />

AD = Assemblea dei Delegati;<br />

ARD = Assemblea Regionale dei Delegati<br />

CC = Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo (ex<br />

Consiglio Centrale)<br />

CDC = Comitato Direttivo Centrale (ex CdP = Comitato<br />

di Presidenza)<br />

CDR = Comitato Direttivo Regionale (ex Delegazione Regionale)<br />

GR = Gruppo Regionale (abbreviazione di Raggruppamento<br />

Regionale di Sezioni)<br />

PG = Presidente Generale;<br />

PR = Presidente Regionale<br />

PARTE PRIMA<br />

ASSOCIAZIONE – SOCI – STRUTTURA CENTRALE<br />

TITOLO I – DELL’ASSOCIAZIONE<br />

TITOLO I<br />

CAPO I – FINALITÀ<br />

Art. I.I.1 – Finalità 1<br />

1. Il <strong>Club</strong> alpino italiano per conseguire – ai sensi della<br />

legge 24 dicembre 1985, n. 776 – le finalità istituzionali,<br />

a favore sia dei propri soci, sia di altri, utenti tutti di un<br />

comune patrimonio culturale e sociale, in collaborazione<br />

con organismi dello stato e degli enti autonomi, con<br />

enti pubblici e privati e con fondazioni che si occupano


88 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

di problemi connessi con le aree montane, con istituti<br />

scientifici e universitari e con associazioni e organismi<br />

anche esteri aventi scopi analoghi o utili al conseguimento<br />

delle proprie finalità:<br />

a) tutela gli interessi generali dell’alpinismo; promuove<br />

la pratica delle attività istituzionali nelle aree montane<br />

nazionali, europee ed extraeuropee;<br />

b) promuove la formazione etico-culturale e l’educazione<br />

alla solidarietà, alla sicurezza, alla conoscenza e<br />

al rispetto dell’ambiente, specialmente dei giovani, mediante:<br />

1) la realizzazione e la gestione di strutture operative,<br />

destinate alla ricerca e alla didattica; 2) lo svolgimento<br />

di corsi tecnici di introduzione, di formazione e<br />

di perfezionamento; 3) la presenza di propri operatori<br />

nelle scuole di ogni ordine e grado; 4) ogni altro tipo di<br />

iniziativa utile;<br />

c) provvede a formare, perfezionare, aggiornare, organizzare<br />

e tutelare i propri operatori – accompagnatori,<br />

esperti, istruttori ed altri – necessari allo svolgimento<br />

delle iniziative di cui alla lettera b);<br />

d) facilita la diffusione della frequentazione della<br />

montagna e delle escursioni, anche in forma collettiva,<br />

costruendo e mantenendo in efficienza strutture ricettive<br />

e sentieri;<br />

e) assume iniziative tecniche per la prevenzione degli<br />

infortuni e per il soccorso dei pericolanti, nonché per la<br />

ricerca dei dispersi e per il recupero degli infortunati; a<br />

tale scopo organizza specifiche strutture operative per il<br />

soccorso alpino e speleologico e per il servizio valanghe;<br />

f) promuove la redazione, la pubblicazione e la diffusione<br />

di opere, quali guide e monografie, relazioni,<br />

memorie, carte tematiche, su qualsiasi tipo di supporto;<br />

favorisce gli studi scientifici, storici, economici, artistici<br />

e letterari, per la diffusione della conoscenza dell’ambiente<br />

montano nei suoi molteplici aspetti e del patrimonio<br />

culturale delle sue genti; pubblica un bollettino,<br />

una rivista ed altri eventuali periodici;<br />

g) cura l’ordinamento della propria biblioteca nazionale<br />

e la sua interconnessione in rete con le biblioteche<br />

sezionali; provvede a sostenere il centro italiano studio<br />

documentazione alpinismo extraeuropeo e il museo nazionale<br />

della montagna;<br />

h) promuove la fotografia e la cinematografia di montagna<br />

e cura la organizzazione della cineteca con particolare<br />

riguardo alla sezione storica;<br />

i) opera per la conservazione della cultura alpina e per<br />

la pratica di ogni attività connessa con la frequentazione<br />

e la conoscenza della montagna; assume e promuove iniziative<br />

atte a perseguire la difesa dell’ambiente montano<br />

e in genere delle terre alte, anche al fine di salvaguardare<br />

dalla antropizzazione le zone di particolare interesse alpinistico<br />

o naturalistico;<br />

l) favorisce la nascita e il funzionamento di organismi<br />

deputati a perseguire le proprie finalità istituzionali;<br />

m) assume ogni altro tipo di iniziativa atta al conseguimento<br />

delle finalità e al libero svolgimento delle attività<br />

istituzionali.<br />

TITOLO I<br />

CAPO II – STEMMI E DISTINTIVI<br />

Art. I.II.1 – Stemma del <strong>Club</strong> alpino italiano 2<br />

1. «Lo stemma del <strong>Club</strong> alpino italiano è costituito da<br />

uno scudo gotico antico d’azzurro alla stella a cinque<br />

raggi d’argento orlato dello stesso. Esso è accollato su<br />

una piccozza posta in banda, affiancato a destra da un<br />

binocolo e a sinistra da una corda riavvolta, ornato in<br />

capo da un cartiglio ondulato con le estremità bifide recante<br />

la scritta «CLUB ALPINO ITALIANO» e sorretto per<br />

lo stesso con gli artigli da un’aquila ad ali spiegate.»<br />

2. Lo stemma, depositato a norma di legge, è utilizzato<br />

liberamente all’interno del <strong>Club</strong> alpino italiano per le<br />

bandiere, i vessilli e i distintivi sociali.<br />

3. Il CC può deliberare l’adozione di soluzioni grafiche<br />

diverse dello stemma del <strong>Club</strong> alpino italiano e di logo<br />

destinati a pubblicazioni, stampati, modulistica e carta<br />

intestata ufficiali, nonché a tessuti, capi di abbigliamento,<br />

accessori, materiali tecnici e non tecnici.<br />

Art. I.II.2 – Distintivi<br />

1. I modelli dei distintivi sociali sono approvati dal CC.<br />

2. I soci iscritti ininterrottamente da venticinque, cinquanta,<br />

sessanta o settanta cinque anni ricevono in<br />

omaggio dalla propria sezione uno speciale distintivo<br />

riproducente lo stemma del <strong>Club</strong> alpino italiano.<br />

3. Tutti i distintivi sociali sono forniti alle sezioni esclusivamente<br />

dalla direzione, contro rimborso della spesa.<br />

Art. I.II.3 – Affiliazione ed uso dello stemma<br />

Il CC ha facoltà di autorizzare la affiliazione e l’uso dello<br />

stemma del <strong>Club</strong> alpino italiano a strutture ricettive private;<br />

in via eccezionale e ove ricorrano motivi di opportunità,<br />

l’uso dello stemma sociale a terzi.<br />

TITOLO I<br />

CAPO III – SEDE – PATRIMONIO IMMOBILIARE<br />

Art. I.III.1 – Sede sociale e sede legale – Sede centrale 3<br />

1. La sede sociale, il museo nazionale della montagna<br />

«Duca degli Abruzzi» e la relativa area documentazione<br />

con la biblioteca nazionale e il centro italiano studio documentazione<br />

alpinismo extraeuropeo del <strong>Club</strong> alpino<br />

italiano sono stabiliti in Torino (TO), attualmente in Via<br />

Generale Giardino, civico 39 – Monte dei Cappuccini. La<br />

sede legale, gli uffici degli organi centrali e la direzione<br />

del <strong>Club</strong> alpino italiano sono stabiliti in Milano (MI), attualmente<br />

in Via Errico Petrella, civico 19. Il luogo e la<br />

struttura stessa mantengono la denominazione storica<br />

di sede centrale.<br />

Art. I.III.2 – Strutture ricettive<br />

Regolamento generale rifugi 4<br />

1. I rifugi, i rifugi alpini, i punti di appoggio, i bivacchi<br />

fissi, i ricoveri di emergenza, le capanne sociali, costitui-


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

scono le strutture ricettive del <strong>Club</strong> alpino italiano che,<br />

indipendentemente dal titolare del diritto di proprietà,<br />

costituiscono ideale patrimonio dei soci, come tale soggetto<br />

ai vincoli stabiliti dallo Statuto.<br />

2. Il regolamento generale rifugi contiene norme di indirizzo<br />

politico-istituzionale, norme tecniche di costruzione,<br />

di manutenzione, di dismissione e di gestione,<br />

nonché norme di comportamento. È documento ufficiale<br />

del <strong>Club</strong> alpino italiano redatto a cura del CDC e adottato<br />

dal CC. In caso di inerzia accertata nella redazione<br />

e nelle successive modifiche, il CC subentra d’ufficio con<br />

funzioni di supplenza, anche affidando l’incarico a terzi.<br />

Il regolamento generale rifugi trova applicazione anche<br />

nei confronti dei non soci ospiti delle strutture ricettive<br />

del <strong>Club</strong> alpino italiano.<br />

TITOLO I<br />

CAPO IV – PUBBLICAZIONI<br />

Art. I.IV.1 – Pubblicazioni ufficiali 5<br />

1. Il CC nell’esercizio delle sue facoltà determina gli indirizzi<br />

generali nonché le caratteristiche grafiche de bollettino,<br />

degli altri periodici e delle collane di volumi editi<br />

dagli organi centrali.<br />

TITOLO II – DEI SOCI<br />

TITOLO II<br />

CAPO I – SOCI ONORARI<br />

Art. II.I.1 – Soci onorari<br />

1. Il candidato socio onorario, se cittadino italiano, deve<br />

avere acquisito alte benemerenze nella diffusione della<br />

conoscenza o nella frequentazione delle montagne o a<br />

favore del <strong>Club</strong> alpino italiano, l’avere cioè svolto una<br />

effettiva attività collaborativa, personale e disinteressata,<br />

nell’ambito della struttura centrale e di una o più<br />

strutture periferiche, e l’aver contribuito con esemplare<br />

efficacia alla conoscenza e alla condivisione delle finalità<br />

istituzionali del <strong>Club</strong> alpino italiano.<br />

2. Il candidato socio onorario, se cittadino straniero,<br />

deve avere acquisito alte benemerenze nella conoscenza<br />

e nella frequentazione delle montagne, così da costituire<br />

un esemplare punto di riferimento per quanti aderiscono<br />

alle finalità istituzionali del <strong>Club</strong> alpino italiano.<br />

3. La proposta di designazione a socio onorario deve<br />

essere presentata al CC per iscritto, da un terzo dei<br />

consiglieri centrali, accompagnata da una esauriente<br />

documentazione, e comunicata a tutti i consiglieri centrali<br />

almeno tre mesi prima della seduta in cui il CC sarà<br />

chiamato a decidere sull’accoglimento della candidatura<br />

e sulla conseguente proposta alla AD.<br />

4. Il CC vota la proposta a scheda segreta; essa è accolta<br />

se ottiene il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.<br />

TITOLO II<br />

CAPO II – SOCI BENEMERITI, ORDINARI,<br />

FAMIGLIARI E GIOVANI – AGGREGATI<br />

89<br />

Art. II.II.1 – Soci benemeriti – Albo d’onore<br />

1. Il socio benemerito (persona giuridica) viene iscritto<br />

in un albo speciale della sezione, previa delibera del consiglio<br />

direttivo; riceve un diploma, rilasciato dalla direzione,<br />

firmato dal presidente della sezione.<br />

2. Il socio della sezione (persona fisica) che abbia acquisito<br />

speciali meriti alpinistici o benemerenze nella attività<br />

sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in<br />

un albo d’onore della sezione stessa; riceve un diploma,<br />

rilasciato dalla direzione, firmato dal presidente della<br />

sezione e controfirmato dal PG.<br />

Art. II.II.2 – Soci ordinari, famigliari e giovani 6<br />

1. Chi intende aderire al <strong>Club</strong> alpino italiano deve presentare<br />

domanda al consiglio direttivo della sezione<br />

presso la quale desidera essere iscritto, completa dei<br />

propri dati anagrafici, su apposito modulo – controfirmato<br />

da almeno un socio presentatore iscritto alla sezione<br />

– e deve pagare la quota di ammissione e la quota<br />

associativa annuale prevista per la categoria a cui chiede<br />

di far parte. Se minore di età la domanda deve essere<br />

sottoscritta anche da chi esercita la potestà. Il consiglio<br />

direttivo della sezione alla quale è stata presentata la domanda<br />

decide sull’accettazione.<br />

2. L’adesione è rinnovata automaticamente gli anni successivi<br />

con il pagamento alla sezione della quota associativa<br />

annuale prevista per la categoria.<br />

3. Chi intende aderire o rinnovare l’ adesione come socio<br />

famigliare deve autocertificare il nominativo del socio<br />

ordinario – iscritto alla stessa sezione – al quale è legato<br />

da vincoli famigliari anche di fatto e con cui coabita.<br />

4. Nel corso dello stesso anno sociale il socio può essere<br />

iscritto presso una sola sezione.<br />

5. Il socio ammesso alle sezioni nazionali mantiene<br />

l’adesione al <strong>Club</strong> alpino italiano con i diritti e gli obblighi<br />

previsti per il socio ordinario; resta iscritto presso<br />

la sezione di origine e, in caso di scioglimento di questa<br />

ultima, può trasferirsi ad altra sezione.<br />

6. Il socio ordinario registrato al 4 ottobre 1981 con la<br />

qualifica di vitalizio mantiene l’adesione al <strong>Club</strong> alpino<br />

italiano con i diritti e gli obblighi previsti per il socio ordinario;<br />

resta iscritto presso la sezione di origine e, in<br />

caso di scioglimento di questa ultima, può trasferirsi ad<br />

altra sezione.<br />

7. Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione.<br />

Il trasferimento da una sezione ad un’altra deve<br />

essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza<br />

dalla sezione presso la quale il socio intende<br />

iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.<br />

8. La sezione, dopo la prima ammissione, ha l’obbligo di<br />

trasmettere alla direzione i dati anagrafici e i dati associativi<br />

del socio e le variazioni relative, entro quindici


90 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

giorni dalla loro conoscenza.<br />

Art. II.II.3 – Aggregati<br />

1. I soci ordinari, famigliari e giovani di ciascuna sezione<br />

(sezione di appartenenza) possono liberamente aggregarsi<br />

ad altra sezione (sezione di aggregazione), rimanendo<br />

però inclusi, a tutti gli effetti, tra i soci della sola<br />

sezione di appartenenza. Il consiglio direttivo della sezione<br />

alla quale è presentata la domanda decide sull’accettazione.<br />

2. Il socio deve corrispondere alla sezione di aggregazione<br />

una quota associativa sezionale, nella misura fissata<br />

dalla assemblea dei soci di questa sezione.<br />

3. Chi chiede l’ammissione in una sezione come aggregato<br />

deve indicare la sezione di appartenenza.<br />

TITOLO II<br />

CAPO III – QUOTE ASSOCIATIVE<br />

CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI<br />

Art. II.III.1 – Quote associative 7<br />

Tessera di riconoscimento<br />

1. Su proposta del CDC, il CC determina ciascun anno,<br />

in base ai programmi di attività annuali o pluriennali e<br />

in base alla variazione degli indici dei prezzi, la quota<br />

di ammissione minima, la quota associativa minima per<br />

ciascuna categoria e la parte di essa da corrispondere<br />

alla struttura centrale, per essere sottoposte alle delibere<br />

della AD.<br />

2. La quota di ammissione è dovuta alla sezione al momento<br />

della prima adesione al <strong>Club</strong> alpino italiano e dà<br />

diritto alla tessera di riconoscimento, al distintivo ed a<br />

una copia dello Statuto, del Regolamento generale e dell’ordinamento<br />

sezionale.<br />

3. La quota associativa annuale deve essere versata dal<br />

socio non oltre il 31 marzo, con conseguente convalida<br />

della tessera di riconoscimento per l’anno sociale in corso<br />

da parte della sezione di appartenenza.<br />

4. La tessera di riconoscimento per essere valida, deve<br />

contenere le generalità, l’indirizzo e la categoria di appartenenza<br />

del socio, le firme del presidente della sezione<br />

e del presidente generale, deve essere munita della<br />

fotografia e della firma del titolare, del timbro della sezione<br />

di appartenenza e della convalida per l’anno sociale<br />

in corso.<br />

5. L’aggregato riceve dalla sezione che ne accetta l’ammissione<br />

un apposito tesserino con spazio per le convalide<br />

annuali e per l’indicazione della sezione di appartenenza.<br />

6. Il materiale relativo al tesseramento è approvato dal<br />

CDC e fornito alle sezioni dalla direzione.<br />

Art. II.III.2 – Contributi ordinari e straordinari 8<br />

1. Su proposta del CDC, il CC determina ciascun anno,<br />

in base ai programmi di attività annuali o pluriennali e<br />

in base ai costi preventivati, l’ammontare dei contributi<br />

ordinari e straordinari e li sottopone alle deliberazioni<br />

della AD; i contributi sono indivisibili e devono essere<br />

pagati contemporaneamente alla quota associativa, di<br />

cui fanno parte integrante ad ogni effetto.<br />

2. I contributi ordinari sono la parte della quota associativa<br />

destinata alle coperture assicurative e alle pubblicazioni<br />

periodiche; i contributi straordinari sono la<br />

parte destinata a specifici programmi straordinari posti<br />

a carico dei soci; i contributi possono essere differenziati<br />

per categoria di soci.<br />

3. Il contributo ordinario per le coperture assicurative<br />

è obbligatorio per tutti i soci, con l’unica eccezione dei<br />

soci benemeriti.<br />

4. Il contributo ordinario per le coperture assicurative<br />

dei soci onorari è a carico della struttura centrale. Quello<br />

dei soci ordinari di diritto e dei soci ordinari vitalizi è<br />

addebitato alla rispettiva sezione di appartenenza, con<br />

diritto di recupero.<br />

5. Il contributo ordinario per le pubblicazioni periodiche<br />

è obbligatorio per i soci che hanno diritto a riceverle.<br />

Quello dei soci ordinari di diritto e dei soci ordinari vitalizi<br />

è addebitato alla rispettiva sezione di appartenenza,<br />

con diritto di recupero.<br />

TITOLO II<br />

CAPO IV – DIRITTI DEI SOCI<br />

Art. II.IV.1 – Diritti dei soci 9<br />

1. I soci ordinari, famigliari e giovani hanno diritto:<br />

a) ad usufruire delle strutture ricettive del <strong>Club</strong> alpino<br />

italiano con parità di trattamento rispetto ai soci della<br />

sezione che ne ha la detenzione o il possesso e alle condizioni<br />

preferenziali rispetto ai non soci eventualmente<br />

previste dal regolamento generale rifugi;<br />

b) ad usufruire delle strutture ricettive delle associazioni<br />

alpinistiche, italiane ed estere, con le quali è stabilito<br />

trattamento di reciprocità con il <strong>Club</strong> alpino italiano;<br />

c) ad avere libero ingresso nelle sedi delle sezioni e sottosezioni,<br />

ed a partecipare alle manifestazioni e attività<br />

da esse organizzate, a norma dei rispettivi ordinamenti;<br />

d) ad usufruire delle polizze assicurative, stipulate dal <strong>Club</strong><br />

alpino italiano ricorrendone le condizioni contrattuali;<br />

e) ad usufruire del materiale tecnico e documentario<br />

della struttura centrale e delle strutture periferiche, a<br />

norma dei rispettivi ordinamenti;<br />

f) ad essere ammessi alle scuole, ai corsi e alle manifestazioni<br />

didattiche e tecnicoculturali istituiti o organizzati<br />

dalla struttura centrale o dalle strutture periferiche,<br />

a norma dei rispettivi ordinamenti;<br />

g) a ricevere le pubblicazioni sociali spettanti alla<br />

categoria di appartenenza uscite dopo l’arrivo della comunicazione<br />

del nominativo del socio alla direzione e<br />

l’impostazione o la variazione della relativa registrazione<br />

anagrafica; i soci in regola con l’iscrizione ricevono<br />

anche le pubblicazioni sociali spettanti edite nei primi<br />

tre mesi dell’anno sociale seguente;<br />

h) a fregiarsi del distintivo sociale e, quando ciò sia<br />

stato autorizzato dal CC, a fregiare dello stemma sociale


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

le proprie pubblicazioni e le proprie opere dell’ingegno.<br />

2. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale<br />

ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché<br />

di fondi o riserve o quote del patrimonio della struttura<br />

centrale del <strong>Club</strong> alpino italiano e del patrimonio di<br />

ciascuna delle sue strutture periferiche.<br />

TITOLO II<br />

CAPO V – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO<br />

Art. II.V.1 – Dimissioni – Morosità<br />

Provvedimento disciplinare<br />

1. Il socio può dimettersi dal <strong>Club</strong> alpino italiano in qualsiasi<br />

momento; le dimissioni devono essere presentate<br />

per iscritto al consiglio direttivo della sezione, sono irrevocabili<br />

ed hanno effetto immediato, senza restituzione<br />

dei ratei della quota sociale versata.<br />

2. Il socio ordinario vitalizio che risulta irreperibile da<br />

oltre un quinquennio è considerato dimissionario a tutti<br />

gli effetti.<br />

3. Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria<br />

adesione versando la quota associativa annuale entro il<br />

31 marzo di ciascun anno sociale; l’ accertamento della<br />

morosità è di competenza del consiglio direttivo della sezione;<br />

non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo<br />

l’anzianità di adesione, se non previo pagamento<br />

alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative<br />

annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la<br />

morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.<br />

4. Il socio può perdere la qualifica anche per provvedimento<br />

disciplinare irrogato a termini del regolamento<br />

disciplinare.<br />

TITOLO III – DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI<br />

E DEL CONGRESSO NAZIONALE<br />

TITOLO III<br />

CAPO I – ASSEMBLEA DEI DELEGATI (AD)<br />

Art. III.I.1 – Delegati 10<br />

1. Il numero dei delegati elettivi, spettanti a ciascuna sezione,<br />

si determina in base al numero di soci risultanti<br />

al 31 dicembre dell’anno precedente e viene comunicato<br />

alle sezioni dalla direzione entro l’ultimo giorno di febbraio.<br />

La sezione e il primo scaglione di duecento quaranta<br />

nove soci sono rappresentati dal solo presidente<br />

(delegato di diritto); i soci della sezione con numero di<br />

soci compreso tra duecento cinquanta e settecento quaranta<br />

nove – estremi inclusi – eleggono un secondo delegato;<br />

i soci della sezione con numero di soci compreso<br />

tra settecento cinquanta e milleduecento quaranta nove<br />

eleggono un terzo delegato e un ulteriore delegato ogni<br />

successivo gruppo di cinquecento soci a partire da milleduecento<br />

cinquanta (delegati elettivi).<br />

2. I delegati elettivi sono eletti nelle assemblee generali<br />

dei soci di ciascuna sezione esclusivamente tra i soci or-<br />

91<br />

dinari e famigliari maggiorenni della sezione e delle sue<br />

sottosezioni, con le modalità previste dall’ordinamento<br />

sezionale.<br />

3. I nomi dei delegati di diritto e elettivi, con i loro dati<br />

associativi, devono essere comunicati dalle sezioni al direttore<br />

e al CDR interessato entro sette giorni dalla loro<br />

elezione.<br />

4. Nel caso di decadenza per qualsiasi motivo di un delegato<br />

elettivo, il consiglio direttivo della sezione proclama<br />

eletto il successivo nell’elenco dei votati alla stessa<br />

carica nella più recente assemblea generale della sezione<br />

o, in via subordinata, provvede alla sua sostituzione<br />

con propria deliberazione, da sottoporre a ratifica nella<br />

prima assemblea generale dei soci.<br />

Art. III.I.2 – Calendario degli adempimenti<br />

Convocazione della AD – Località – Data<br />

Ordine del giorno 11<br />

1. In previsione di una AD, il direttore prepara il calendario<br />

degli adempimenti.<br />

2. L’AD si svolge nella località e alla data stabilita dal<br />

CDC, ma non più di due volte consecutive nella medesima<br />

località.<br />

3. Il CDC delibera sugli argomenti da inserire nell’ordine<br />

del giorno; invita gli ex presidenti generali e quanti altri<br />

ritiene opportuno alle sedute delle AD.<br />

4. Il CC – anche su proposta di una ARD – o il collegio<br />

nazionale dei revisori dei conti possono deliberare la richiesta<br />

dell’inserimento di argomenti di interesse generale<br />

nell’ordine del giorno della AD ordinaria; la richiesta<br />

scritta, accompagnata da adeguata illustrazione e dalla<br />

indicazione del nominativo del relatore, deve pervenire<br />

al CDC entro il termine perentorio dell’ultimo giorno di<br />

febbraio, per la AD seguente.<br />

5. Il direttore provvede alla organizzazione della AD;<br />

inoltra la convocazione ai presidenti e a tutti i delegati<br />

elettivi presso le rispettive sezioni almeno quindici giorni<br />

di calendario prima della data fissata per la seduta;<br />

con la convocazione trasmette l’ordine del giorno – con<br />

indicazione della località, della data, dell’orario delle<br />

operazioni di verifica dei poteri, dell’ora di inizio della<br />

AD – e la documentazione relativa agli argomenti inseriti<br />

nell’ordine del giorno.<br />

6. La richiesta di convocazione di una AD straordinaria<br />

da parte degli aventi diritto deve essere sottoscritta<br />

dai singoli richiedenti e deve essere indirizzata al PG, al<br />

comitato elettorale e al collegio nazionale dei revisori<br />

dei conti, accompagnata da una proposta di ordine del<br />

giorno e da adeguata illustrazione. Dalla ricezione della<br />

richiesta, il CDC ha sessanta giorni per provvedere.<br />

7. In caso di inerzia accertata nel completamento degli<br />

adempimenti preliminari o nella convocazione della AD<br />

ordinaria e delle AD straordinarie – di cui al precedente<br />

comma – nonché nei casi previsti dal codice civile, il<br />

collegio nazionale dei revisori dei conti – nel più breve<br />

tempo possibile – provvede a tutti gli adempimenti necessari<br />

assumendo a tal fine i poteri attribuiti al CDC.


92 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

Art. III.I.3 – Comitato elettorale (CE)<br />

Costituzione e finalità 12<br />

1. Il CE è composto da un rappresentante effettivo, più<br />

un supplente, per ciascuna area regionale o interregionale.<br />

Ai suoi candidati si applicano, per analogia, le norme<br />

dell’articolo III.I.4 e dell’articolo III.I.7; in questi casi<br />

il direttore svolge i compiti che in tali articoli sono attribuiti<br />

al CE. I componenti del CE sono eletti dai delegati<br />

di ciascuna area regionale o interregionale nel corso della<br />

AD ordinaria. Risultano eletti i candidati che hanno<br />

ricevuto il numero maggiore di voti, fino a coprire le due<br />

posizioni previste per ciascuna area regionale o interregionale;<br />

il candidato che ha ricevuto il numero maggiore<br />

di voti è eletto rappresentante effettivo, il secondo è<br />

eletto supplente. I componenti del CE sono soggetti alle<br />

norme di elezione, di durata e di rinnovamento previste<br />

per i componenti del collegio nazionale dei revisori dei<br />

conti; il rappresentante supplente sostituisce a tutti gli<br />

effetti il rappresentante effettivo – per qualsiasi motivo<br />

assente o decaduto dal mandato – fino al suo rientro o<br />

fino alla sua sostituzione.<br />

2. Il CDC, nella sua prima seduta successiva alla AD ordinaria,<br />

proclama gli eletti e prende atto della composizione<br />

del CE; affida l’incarico annuale, non rinnovabile,<br />

di coordinare i lavori del CE ad un componente effettivo<br />

di questo ultimo, scelto alfabeticamente; il CDC convoca<br />

il CE ogni qual volta si renda necessario, secondo il calendario<br />

degli adempimenti; le sedute del CE sono valide<br />

quando è presente la maggioranza dei suoi componenti;<br />

è responsabilità del componente effettivo, impossibilitato<br />

a partecipare ad una seduta, farsi sostituire dal suo<br />

supplente; alle sedute del CE partecipa il direttore o un<br />

suo delegato con funzioni di segretario verbalizzante.<br />

3. Il CE è organo di garanzia del corretto svolgimento<br />

delle fasi elettorali per la elezione dei componenti<br />

degli organi della struttura centrale; risolve ogni questione<br />

relativa alle elezioni, ivi incluse le controversie<br />

tra candidati, dal momento della designazione a quello<br />

della proclamazione degli eletti; controlla le richieste di<br />

convocazione delle AD straordinarie. Le decisioni sono<br />

prese a maggioranza dei componenti del CE. I presenti<br />

sottoscrivono le decisioni e il verbale delle sedute; il direttore<br />

dà immediata comunicazione scritta agli interessati<br />

delle decisioni prese e rende pubblico il verbale con<br />

affissione all’albo.<br />

Art. III.I.4 – Presentazione e controllo<br />

delle candidature alle cariche sociali 13<br />

Controllo delle richieste di convocazione<br />

delle AD straordinarie<br />

1. In base al calendario degli adempimenti, il direttore<br />

trasmette agli organi interessati gli elenchi nominativi<br />

dei componenti di prossima scadenza del CE e degli organi<br />

del <strong>Club</strong> alpino italiano – di cui all’articolo I.4, comma<br />

secondo, lettere da b) a f), dello Statuto – indicando<br />

quanti rieleggibili e quanti non rieleggibili. Il direttore<br />

dà immediata comunicazione scritta agli interessati di<br />

ogni successiva variazione degli elenchi.<br />

2. Le proposte di candidatura sono libere. Sono avanzate<br />

dall’interessato o da altri, al CDR di uno o più raggruppamenti<br />

regionali di sezioni, con adeguato anticipo, per<br />

essere presentate alle rispettive ARD. Ciascuna ARD<br />

– anche in seduta congiunta con altre ARD della stessa<br />

area interregionale – è soggetto legittimato a designare<br />

i candidati alle cariche negli organi del <strong>Club</strong> alpino italiano,<br />

di cui al comma precedente. La designazione per<br />

essere valida deve ottenere il voto della maggioranza<br />

dei votanti dell’organo designante. Se ciò non si verifica,<br />

si procede immediatamente al ballottaggio tra i due<br />

candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.<br />

Il numero dei votanti è determinato secondo le indicazioni<br />

del successivo articolo III.I.7, comma settimo. La<br />

relativa comunicazione è inviata – a cura del presidente<br />

dell’assemblea – al direttore e in copia a tutti i CDR, per<br />

conoscenza, e al collegio nazionale dei revisori dei conti,<br />

per gli eventuali adempimenti previsti; deve pervenire al<br />

direttore entro e non oltre la fine dell’anno sociale per le<br />

designazioni alle cariche da porre in votazione nella AD<br />

successiva. In assenza di designazioni valide nei termini<br />

stabiliti, il CC può sostituirsi motivatamente alle ARD<br />

nei sessanta giorni successivi.<br />

3. Le designazioni sono accompagnate da una autocertificazione<br />

sottoscritta dall’interessato per attestare l’anzianità<br />

di adesione continuativa al <strong>Club</strong> alpino italiano,<br />

la disponibilità a ricoprire la carica elettiva per la quale<br />

è candidato, il possesso delle condizioni di idoneità stabilite<br />

al Titolo VIII, nonché la disponibilità ad optare<br />

per la carica elettiva in oggetto, al momento della proclamazione<br />

dei risultati, ella eventualità della esistenza<br />

di condizioni di incompatibilità; l’autocertificazione<br />

accompagnata da un sintetico curriculum. La mancata<br />

presentazione o l’incompletezza ella autocertificazione<br />

è condizione di ineleggibilità; la infedeltà accertata della<br />

autocertificazione è insanabile e determina l’insorgere<br />

della medesima condizione di ineleggibilità, con gli effetti<br />

previsti al Titolo VIII.<br />

4. Il CE raccoglie le designazioni valide e controlla le<br />

condizioni di eleggibilità e le eventuali incompatibilità<br />

in essere per ciascun candidato, sulla base della autocertificazione<br />

sottoscritta dall’interessato, secondo quanto<br />

stabilito nel Titolo VIII; ne dichiara la eleggibilità. Il direttore<br />

cura l’allestimento delle liste di candidati e delle<br />

schede di votazione, su ciascuna delle quali, oltre alla lista<br />

di candidati eleggibili – disposti in ordine alfabetico<br />

– prevede altri spazi bianchi in numero pari alle cariche<br />

sociali poste in votazione; a fianco del nome e cognome<br />

del candidato eleggibile indica la sezione di iscrizione e<br />

l’organo o gli organi designanti.<br />

5. Nessun’altra lista di candidati o scheda di votazione<br />

può essere presentata alla AD o distribuita ai delegati.<br />

6. Se le condizioni di eleggibilità non sono soddisfatte,<br />

il CE non inserisce i nominativi nelle liste di candidati<br />

e nelle schede di votazione e ne dà comunicazione agli


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

interessati. In caso di incompatibilità in essere al momento<br />

della verifica, il CE si limita a darne comunicazione<br />

agli interessati; il candidato, se eletto, deve esercitare<br />

il diritto di opzione secondo quanto stabilito nel Titolo<br />

VIII.<br />

7. Il CE esamina le richieste di convocazione delle AD<br />

straordinarie; ne controlla la regolarità formale e sostanziale;<br />

il direttore trasmette gli atti al CDC per le<br />

azioni successive.<br />

Art. III.I.5 – Commissione di verifica dei poteri<br />

1. Il CDC nomina, almeno quindici giorni prima della AD,<br />

la commissione di verifica dei poteri, della quale fanno<br />

parte: un componente del collegio dei revisori dei conti,<br />

incluso il revisore supplente, che la presiede, un consigliere<br />

centrale e un componente designato dal presidente<br />

della sezione ospitante l’AD; in caso di indisponibilità<br />

del componente del collegio dei revisori dei conti, questi<br />

sarà sostituito a tutti gli effetti da un secondo consigliere<br />

centrale. Non possono essere nominati membri della<br />

commissione quanti sono inseriti nelle liste dei candidati<br />

eleggibili, di cui all’articolo precedente.<br />

Art. III.I.6 – Registrazione delegati<br />

1. I delegati per partecipare alla AD devono registrarsi<br />

al tavolo della verifica dei poteri, ove ricevono le schede<br />

convalidate e il materiale necessario per partecipare alle<br />

votazioni e ai lavori della AD.<br />

2. Il presidente sezionale può essere rappresentato, oltre<br />

che da un vicepresidente o da un socio della sezione,<br />

purché da lui incaricato per iscritto, anche da un delegato<br />

di altra sezione dello stesso GR.<br />

3. I delegati, per esercitare il diritto di rappresentanza,<br />

devono consegnare ai tavoli della verifica dei poteri l’ autorizzazione<br />

scritta, firmata dal rappresentato e dal presidente<br />

della sezione che rilascia l’autorizzazione. Le autorizzazioni<br />

vidimate ai tavoli della verifica dei poteri, le<br />

schede e ogni altro materiale consegnato sono personali<br />

e non sono trasferibili in alcun caso ad altri delegati.<br />

Art. III.I.7 – Validità delle sedute e delle deliberazioni<br />

– Votazioni per la elezione alle cariche sociali<br />

Proclamazione degli eletti 14<br />

1. Le AD sono validamente costituite qualunque sia il<br />

numero complessivo di delegati – di persona o per rappresentanza<br />

– registrati ai tavoli della commissione per<br />

la verifica dei poteri, indipendentemente dal numero di<br />

sezioni presenti.<br />

2. L’AD straordinaria – convocata per adottare lo Statuto<br />

o per deliberare sullo scioglimento del <strong>Club</strong> alpino italiano<br />

– è validamente costituita a partire dal momento nel<br />

quale il numero complessivo dei delegati – di persona o<br />

per rappresentanza – registrati ai tavoli della commissione<br />

per la verifica dei poteri supera la metà del totale<br />

dei delegati, indipendentemente dal numero di sezioni<br />

presenti.<br />

3. Ogni AD validamente costituita, rimane tale a tutti gli<br />

93<br />

effetti finché il presidente della AD ne dichiara chiusi i<br />

lavori.<br />

4. La commissione per la verifica dei poteri alla chiusura<br />

dei lavori di registrazione dei delegati, comunica al<br />

presidente della AD – con verbale sottoscritto dai suoi<br />

componenti – il numero totale di sezioni convocate e registrate,<br />

il numero totale di delegati di diritto ed elettivi<br />

convocati e registrati, il numero totale di autorizzazioni<br />

di rappresentanza vidimate. Il presidente della AD ne dà<br />

comunicazione ufficiale. La comunicazione può essere<br />

sostituita a tutti gli effetti dalla presentazione in tempo<br />

reale dei dati numerici di cui sopra, progressivamente<br />

registrati ai tavoli della commissione per la verifica dei<br />

poteri.<br />

5. Le deliberazioni sono adottate se approvate con il voto<br />

favorevole della maggioranza dei votanti presenti in<br />

aula, di persona o per rappresentanza, al momento del<br />

voto; dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti; è<br />

fatta salva la maggioranza qualificata nei casi prescritti<br />

dallo Statuto.<br />

6. Il voto per la elezione alle cariche sociali è espresso da<br />

ciascun delegato:<br />

a) apponendo una croce a fianco del nominativo del<br />

candidato eleggibile, stampato sulla scheda ufficiale ricevuta<br />

al momento della verifica dei poteri;<br />

b) scrivendo, nello spazio bianco disponibile nella<br />

stessa scheda, il nominativo di altro socio non designato<br />

ufficialmente; il nominativo scritto deve individuare<br />

– senza possibilità di dubbio – il socio che il delegato intende<br />

eleggere.<br />

Il numero complessivo delle preferenze espresse e dei<br />

nominativi scritti sulla scheda ufficiale non può essere<br />

maggiore del numero totale delle cariche sociali poste in<br />

votazione con quella scheda, pena la nullità del voto.<br />

7. Gli scrutatori controllano le votazioni, effettuano gli<br />

scrutini e trasmettono l’elenco dei votati – in ordine decrescente<br />

di voti ricevuti – al presidente della assemblea.<br />

Il numero totale dei votanti è determinato dal totale<br />

delle schede valide; non vengono conteggiate le schede<br />

bianche e le schede nulle. Gli scrutatori evidenziano nell’elenco<br />

dei votati i soci che si trovano nella condizione<br />

di cui alla lettera b) del comma precedente.<br />

8. Risultano eletti i candidati che hanno ricevuto il numero<br />

maggiore di voti, fino a coprire tutte le posizioni<br />

previste; in caso di parità di voti ricevuti risulta eletto<br />

il candidato avente maggiore anzianità di adesione continuativa<br />

al <strong>Club</strong> alpino italiano, quale risulta dai documenti<br />

in possesso della direzione. Il presidente dell’assemblea<br />

comunica l’esito delle votazioni e al termine<br />

della AD dà lettura della composizione degli organi della<br />

struttura centrale del <strong>Club</strong> alpino italiano, così come determinata<br />

dai risultati delle votazioni.<br />

9. Entro quindici giorni di calendario dalla chiusura della<br />

AD, il CE proclama i risultati delle elezioni. Il direttore<br />

ne dà immediata comunicazione scritta agli interessati.<br />

Gli eletti entrano in carica all’atto della proclamazione<br />

della loro elezione.


94 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

10. Nel caso previsto alla lettera b ) del comma sesto,<br />

il CE effettua, prima della proclamazione dei risultati,<br />

i controlli previsti; se i controlli hanno esito positivo<br />

proclama eletto il candidato, in caso contrario proclama<br />

eletto il successivo nell’elenco dei votati; il direttore dà<br />

immediata comunicazione scritta delle decisioni agli interessati.<br />

11. Il precedente comma si applica anche al caso dei<br />

componenti del CC, che ai sensi dello Statuto sono eletti<br />

localmente da parte dei delegati dell’area interessata.<br />

Il CE effettua, prima della proclamazione dei risultati,<br />

i controlli previsti. Gli eletti entrano in carica all’atto<br />

della proclamazione della loro elezione da parte del CE,<br />

contestualmente agli eletti nella AD.<br />

Art. III.I.8 – Regolamento per il funzionamento<br />

della AD<br />

1. Specifico regolamento per il funzionamento delle AD<br />

ordinarie e straordinarie – redatto a cura del CC e adottato<br />

dalla AD – ne disciplina le modalità di funzionamento,<br />

in particolare stabilendo:<br />

a) nomina preliminare del presidente della AD e degli<br />

scrutatori;<br />

b) poteri del presidente di assemblea e degli scrutatori;<br />

c) modalità di svolgimento delle sedute, di intervento,<br />

di votazione e di verbalizzazione; pubblicità delle deliberazioni<br />

e dei verbali.<br />

2. Sono ammessi alla discussione e alle deliberazioni<br />

della AD solamente gli argomenti posti all’ordine del<br />

giorno, nell’ordine ivi stabilito, sulla base dei documenti<br />

trasmessi ai delegati con la convocazione.<br />

TITOLO III<br />

CAPO II – CONGRESSO NAZIONALE (CN)<br />

Art. III.II.1 – Organizzazione del CN<br />

1. Il congresso nazionale del sodalizio è dedicato al dibattito<br />

di temi di attualità attinenti alle finalità istituzionali:<br />

gli scopi e il tema del CN sono definiti dal PG di concerto<br />

con il CC, e vengono comunicati dal CC e al CDC.<br />

2. Il CN viene organizzato dalla sezione specificamente<br />

incaricata dal CDC; la data di svolgimento così come le<br />

direttive per la sua effettuazione sono definite dal CDC,<br />

che ne darà comunicazione al CC.<br />

3. Il programma di massima relativo all’organizzazione<br />

del CN deve essere comunicato dalla sezione incaricata<br />

al CDC per la relativa approvazione almeno quattro mesi<br />

prima dell’effettuazione della manifestazione, dopodiché<br />

il CDC provvede alla convocazione del CN; a cura del<br />

Direttore ne viene data comunicazione alle sezioni a ai<br />

soci.<br />

TITOLO IV – DEGLI ORGANI CENTRALI<br />

TITOLO IV<br />

CAPO I – COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO<br />

E DI CONTROLLO (CC)<br />

Art. IV.I.1 – Attribuzione dei consiglieri 15 – Elezione<br />

locale dei consiglieri<br />

1. Il CC, nella sua prima seduta successiva al 1° gennaio,<br />

determina per l’anno in corso, il numero dei consiglieri<br />

da assegnare a ciascuna area regionale o interregionale,<br />

in proporzione al numero complessivo di soci appartenenti<br />

alle sezioni della stessa area al 31 dicembre dell’anno<br />

precedente.<br />

2. La determinazione si effettua con il metodo proporzionale<br />

detto del divisore comune.<br />

3. Le ARD dei GR compresi nella stessa area interregionale<br />

sono libere di designare ed eleggere i consiglieri assegnati<br />

all’area interessata:<br />

a) in seduta congiunta, oppure<br />

b) in sedute convocate separatamente anche in date<br />

diverse.<br />

L’opzione a) deve essere esercitata entro il termine dell’anno<br />

sociale per l’anno successivo e si intende rinnovata<br />

tacitamente, fino a diversa decisione anche di una sola<br />

ARD della area interregionale interessata. Se anche una<br />

sola ARD opta, nei medesimi termini, per la soluzione b),<br />

le disposizioni previste al comma quinto per l’opzione b)<br />

si applicano automaticamente a tutte le altre ARD della<br />

stessa area interregionale, anche se convocate in seduta<br />

congiunta. Dell’adozione dell’opzione a) deve essere data<br />

comunicazione scritta al direttore entro sette giorni dalla<br />

ARD. Il direttore rende pubbliche tali decisioni.<br />

4. In ottemperanza alle disposizioni previste dallo Statuto<br />

per il funzionamento delle ARD, la presentazione delle<br />

candidature, l’allestimento delle schede di votazione<br />

e le votazioni per la elezione dei consiglieri seguono le<br />

modalità stabilite, nel Titolo III, per le elezioni effettuate<br />

nelle AD ordinarie, con gli adattamenti indispensabili.<br />

Anche le ARD, nelle quali è prevista l’elezione dei consiglieri<br />

assegnati, si svolgono entro il termine perentorio<br />

del quindici aprile e in ogni caso almeno trenta giorni di<br />

calendario prima della AD ordinaria.<br />

5. Chiuse le votazioni, nell’opzione a) del comma terzo,<br />

gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede, compilano<br />

l’elenco dei votati – in ordine decrescente di voti<br />

ricevuti – e sottoscrivono il relativo verbale, che consegnano<br />

al presidente della assemblea; quest’ultimo dà<br />

lettura dei risultati delle votazioni prima della chiusura<br />

della assemblea; nell’opzione b), gli scrutatori – preliminarmente<br />

nominati dalla assemblea, in numero non inferiore<br />

a tre – non procedono allo spoglio delle schede,<br />

ma effettuano esclusivamente il conteggio numerico delle<br />

stesse. L’opzione b) comporta l’adozione, da parte dei<br />

corresponsabili del corretto svolgimento delle votazioni,<br />

delle misure atte ad assicurare la segretezza del voto<br />

fino allo spoglio delle schede da parte del CE.


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

6. In entrambi i casi del comma precedente, le schede<br />

sono raccolte in plico unico a cura del presidente della<br />

assemblea, unitamente al verbale di scrutinio, sottoscritto<br />

dagli scrutatori, nel quale devono essere evidenziate<br />

le seguenti informazioni: la denominazione ufficiale<br />

del o dei GR le cui ARD hanno proceduto al voto, il<br />

giorno di svolgimento della assemblea, il numero totale<br />

di delegati di diritto ed elettivi convocati e registrati, il<br />

numero totale di autorizzazioni di rappresentanza vidimate<br />

a seguito della verifica dei poteri, il numero totale<br />

di schede raccolte e, nel solo caso di assemblea in seduta<br />

congiunta di tutte le ARD dell’area interregionale,<br />

l’elenco dei votati di cui al comma quinto. Sull’involucro<br />

è indicato con chiarezza il contenuto del plico. Il plico è<br />

sigillato nel corso della assemblea e inviato al direttore,<br />

con modalità che ne attestino la trasmissione e la ricezione,<br />

entro il terzo giorno successivo a quello di svolgimento<br />

della assemblea. La inosservanza della procedura<br />

comporta la nullità del voto.<br />

7. I plichi sono conservati a cura del direttore e da questa<br />

consegnati sigillati al CE che procede alla loro contestuale<br />

apertura, al controllo del contenuto (numero di<br />

schede trasmesso, numero di schede valide e numero di<br />

schede bianche o nulle) e, nel caso b) del comma terzo,<br />

procede allo spoglio delle schede.<br />

8. Entro quindici giorni di calendario dalla chiusura<br />

della AD, il CE – dopo aver effettuato i controlli previsti<br />

– proclama i risultati delle elezioni. Il direttore ne dà immediata<br />

comunicazione scritta agli interessati. Gli eletti<br />

entrano in carica all’atto della proclamazione della loro<br />

elezione.<br />

Art. IV.I.2 – Rinnovo dei consiglieri 16<br />

1. Il rinnovo parziale del CC prevista dallo Statuto si effettua<br />

rispettando il seguente ciclo triennale che prevale<br />

sulla durata del mandato: al termine del primo e del<br />

secondo anno si eleggono sei consiglieri; al termine del<br />

terzo, sette consiglieri.<br />

2. Nel caso di rinnovo totale del CC, la norma del comma<br />

precedente viene attuata mediante sorteggio effettuato<br />

nella prima seduta del CC successiva alla AD e alla proclamazione<br />

ufficiale degli eletti.<br />

3. Il consigliere, se rieletto, è in ogni caso soggetto alla<br />

norma di rotazione prevista dallo Statuto, dopo il periodo<br />

di seconda elezione.<br />

4. In caso di diminuzione del numero complessivo di<br />

consiglieri attribuiti a un’area regionale o interregionale,<br />

si opera come segue:<br />

a) se uno o più consiglieri dell’area regionale o interregionale<br />

interessata hanno completato il loro mandato,<br />

i delegati di quell’area non provvedono alla sostituzione<br />

del o dei consiglieri decaduti;<br />

b) se la condizione precedente non si verifica o non è<br />

sufficiente ad esaurire la diminuzione del numero di consiglieri<br />

attribuito, decadono uno o più consiglieri della<br />

stessa area, scelti a partire dai consiglieri con maggiore<br />

anzianità per carica; a parità di condizioni si procede se-<br />

95<br />

condo volontà degli interessati o mediante sorteggio;<br />

c) ai consiglieri eletti in sostituzione dei consiglieri<br />

decaduti si applicano le disposizioni generali del Titolo<br />

VIII.<br />

Art. IV.I.3 – Regolamento<br />

per il funzionamento del CC<br />

1. Specifico regolamento per il funzionamento del CC<br />

– redatto a cura del CC e adottato dallo stesso CC – ne<br />

disciplina le modalità di funzionamento, in particolare<br />

stabilendo:<br />

a) forme di pubblicità della convocazione;<br />

b) validità delle sedute;<br />

c) modalità di svolgimento delle sedute, di intervento,<br />

di votazione e di verbalizzazione; pubblicità delle deliberazioni<br />

e dei verbali;<br />

d) validità delle deliberazioni;<br />

e) attribuzione ai propri componenti delle funzioni di<br />

programmazione e di coordinamento delle attività del<br />

CC; loro poteri;<br />

f) modalità di scelta e di nomina dei componenti di<br />

commissioni consiliari e di relatori alle AD; loro poteri.<br />

TITOLO IV<br />

CAPO II – COMITATO DIRETTIVO CENTRALE (CDC)<br />

Art. IV.II.1 – Elezione dei componenti<br />

integranti il CDC 17<br />

1. La elezione dei tre componenti integranti il CDC avviene<br />

con le seguenti modalità: la presidenza designa i<br />

candidati; la designazione di ciascun candidato è accompagnata<br />

dalla autocertificazione prevista per i candidati<br />

alle cariche elettive in AD; il CC controlla preliminarmente<br />

le condizioni di eleggibilità e le eventuali incompatibilità<br />

in essere dei designati ed elegge i componenti<br />

integranti nella prima seduta successiva alla proclamazione<br />

ufficiale della elezione del PG, di cui assumono a<br />

tutti gli effetti l’anzianità di carica, anche nella ipotesi<br />

di elezione in altra seduta. Ad essi e alle votazioni per la<br />

loro elezione si applicano le disposizioni generali del Titolo<br />

VIII per la parte relativa alle cariche sociali, nonché<br />

ogni altra disposizione prevista per i componenti della<br />

presidenza, che non risultino in contrasto con le norme<br />

del presente articolo.<br />

Art. IV.II.2 – Rinnovo dei componenti del CDC 18<br />

1. Il rinnovo parziale dei componenti della presidenza<br />

previsto dallo Statuto si effettua rispettando il seguente<br />

ciclo triennale: al termine del primo e del secondo anno<br />

si elegge un vicepresidente; al termine del terzo, il presidente<br />

e un vicepresidente. I tre ulteriori componenti del<br />

CDC seguono il ciclo triennale del presidente, ciclo che<br />

prevale sulla durata del loro mandato; sono tutti rinnovabili<br />

immediatamente dopo il rinnovo del presidente.<br />

2. Nel caso di rinnovo totale del CDC, la norma del primo<br />

comma viene attuata mediante sorteggio effettuato nella<br />

prima seduta del CDC successiva alla AD e alla proclama-


96 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

zione ufficiale degli eletti.<br />

3. Il componente della presidenza, se rieletto, è in ogni<br />

caso soggetto alla norma della rotazione di cui alle norme<br />

statutarie, dopo il periodo di seconda elezione.<br />

Art. IV.II.3 – Regolamento per il<br />

funzionamento del CDC<br />

1. Specifico regolamento per il funzionamento del CDC<br />

– redatto a cura del CDC per iniziativa del CC, e adottato<br />

dallo stesso CC – ne disciplina le modalità di funzionamento,<br />

in particolare stabilendo:<br />

a) forme di pubblicità della convocazione;<br />

b) validità delle sedute;<br />

c) modalità di svolgimento delle sedute, di intervento,<br />

di votazione e di verbalizzazione; pubblicità delle deliberazioni<br />

e dei verbali;<br />

d) validità delle deliberazioni;<br />

e) modalità di selezione e designazione dei candidati<br />

all’elezione quali componenti integranti il CDC.<br />

2. In caso di inerzia accertata nella redazione e nelle successive<br />

modifiche del regolamento di cui al comma primo,<br />

il CC subentra d’ufficio con funzioni di supplenza,<br />

anche affidando l’incarico a terzi.<br />

TITOLO IV<br />

CAPO III – ORGANI TECNICI CENTRALI<br />

E STRUTTURE OPERATIVE<br />

Art. IV.III.1 – Organi tecnici centrali (OTC) consultivi 19<br />

1. Gli OTC consultivi sono composti da un massimo di<br />

cinque componenti. Essi sono scelti e nominati dal CC<br />

anche su proposta del CDC.<br />

2. I componenti degli OTC consultivi operano, singolarmente<br />

o collegialmente solo su richiesta del CDC o del<br />

CC e sulla base di un incarico fiduciario che può essere<br />

limitato nel tempo.<br />

3. La delibera di costituzione di un OTC consultivo deve<br />

contenere le finalità dell’organo, il numero e la nomina<br />

dei componenti e la durata dell’incarico.<br />

Art. IV.III.2 – Organi tecnici centrali (OTC) operativi<br />

1. Gli OTC operativi sono composti da un massimo di sette<br />

componenti, fatta eccezione per la Commissione nazionale<br />

alpinismo e sci alpinismo composta da un massimo<br />

di nove componenti. Essi sono eletti dal CC anche<br />

su proposta del CDC e sulla base di indicazioni o designazioni<br />

delle strutture periferiche e degli stessi organi<br />

tecnici operativi centrali e periferici.<br />

2. Un unico regolamento disciplina le modalità di costituzione<br />

e di funzionamento comuni a tutti gli OTC<br />

operativi. Il regolamento è redatto a cura del CDC per<br />

iniziativa del CC, e adottato dallo stesso CC. In caso di<br />

inerzia accertata il CC subentra d’ufficio con funzioni di<br />

supplenza, anche affidando l’incarico a terzi.<br />

3. Gli OTC operativi coordinano l’attività degli omologhi<br />

organi eventualmente costituiti a livello periferico,<br />

fornendo loro direttive nelle materie che il CC deliberi<br />

essere necessarie ad assicurare su tutto il territorio nazionale<br />

scelte operative omogenee.<br />

Art. IV.III.3 – Strutture operative – C.N.S.A.S. 20<br />

1. Specifico ordinamento dispone sulle finalità, sulla organizzazione,<br />

sulle modalità di funzionamento e sul grado<br />

di autonomia di ciascuna struttura operativa rispetto<br />

alla struttura centrale del <strong>Club</strong> alpino italiano. L’ordinamento<br />

delle strutture operative è redatto a cura del CDC<br />

per iniziativa del CC, e adottato dallo stesso CC. In caso<br />

di inerzia accertata, il CC subentra d’ufficio con funzioni<br />

di supplenza, anche affidando l’incarico a terzi.<br />

2. Il corpo nazionale soccorso alpino e speleologico<br />

(C.N.S.A.S.) – operante su tutto il territorio dello Stato,<br />

in coordinamento con il Servizio sanitario nazionale e<br />

il Servizio nazionale della protezione civile – è struttura<br />

operativa nazionale del <strong>Club</strong> alpino italiano dotata di caratteristiche<br />

peculiari, riconosciute da specifiche leggi<br />

dello Stato, di proprio specifico ordinamento e di ampia<br />

autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.<br />

TITOLO IV<br />

CAPO IV – COLLEGIO NAZIONALE<br />

DEI REVISORI DEI CONTI<br />

Art. IV.IV.1 – Revisore dei conti supplente<br />

1. Alla carica di revisore dei conti supplente viene eletto<br />

il primo degli esclusi tra i candidati alla carica di revisore<br />

dei conti effettivo.<br />

2. ll revisore dei conti supplente partecipa a tutte le riunioni<br />

collegiali e sostituisce a tutti gli effetti un revisore<br />

dei conti effettivo – per qualsiasi motivo assente o decaduto<br />

dal mandato – fino al suo rientro o fino alla sua<br />

sostituzione nella successiva AD.<br />

Art. IV.IV.2 – Funzionamento del collegio<br />

nazionale dei revisori dei conti<br />

1. Il collegio nazionale dei revisori dei conti può stabilire,<br />

ove lo ritenga necessario per una più proficua organizzazione<br />

della sua attività, forme di autodisciplina,<br />

con particolare riferimento a:<br />

a) forme di pubblicità della convocazione;<br />

b) modalità di svolgimento delle sedute e di intervento<br />

dei componenti.<br />

2. Il collegio si riunisce almeno una volta ogni trimestre.<br />

3. I revisori dei conti effettuano visite collegiali e individuali<br />

agli atti contabili e amministrativi della struttura<br />

centrale del <strong>Club</strong> alpino italiano, formalizzandole con<br />

appositi verbali inviati al CC e al PG e conservati agli<br />

atti.<br />

TITOLO IV<br />

CAPO V – COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI<br />

Art. IV.V.1 – Regolamento per il funzionamento<br />

del collegio nazionale dei probiviri<br />

1. Specifico regolamento per il funzionamento del colle-


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

gio nazionale dei probiviri – redatto a cura del collegio<br />

per iniziativa del CDC, e adottato dal CC – ne disciplina<br />

le modalità di funzionamento, in particolare stabilendo:<br />

a) forme di pubblicità della convocazione;<br />

b) validità delle sedute;<br />

c) modalità di svolgimento delle sedute, di intervento<br />

e di verbalizzazione; pubblicità delle decisioni e dei<br />

verbali;<br />

d) validità delle decisioni.<br />

2. Il collegio tiene i propri archivi presso la sede legale<br />

del <strong>Club</strong> alpino italiano e si riunisce anche altrove, secondo<br />

necessità.<br />

3. In caso di inerzia accertata nella redazione e nelle successive<br />

modifiche del regolamento di cui al comma primo,<br />

il CDC subentra d’ufficio con funzioni di supplenza,<br />

anche affidando l’incarico a terzi.<br />

TITOLO V – DELL’ORGANIZZAZIONE CENTRALE<br />

DIREZIONE – AMMINISTRAZIONE<br />

CONTABILITÀ – BILANCI<br />

TITOLO V<br />

CAPO I – ORGANIZZAZIONE<br />

AMMINISTRAZIONE – CONTABILITÀ<br />

Art. V.I.1 – Regolamento di organizzazione<br />

Regolamento di amministrazione e di contabilità<br />

1. Specifico regolamento di organizzazione – redatto,<br />

per iniziativa del CDC, a cura del direttore e adottato dal<br />

CC – disciplina tutti gli aspetti relativi alla organizzazione<br />

e alla gestione del personale della struttura centrale<br />

del <strong>Club</strong> alpino italiano.<br />

2. Specifico regolamento di amministrazione e di contabilità<br />

– redatto, per iniziativa del CDC, a cura del direttore<br />

e adottato dal CC – disciplina tutti gli aspetti relativi<br />

alla amministrazione, alla contabilità e ai bilanci della<br />

struttura centrale del <strong>Club</strong> alpino italiano.<br />

3. In caso di inerzia accertata nella redazione e nelle successive<br />

modifiche dei regolamenti di cui ai commi precedenti,<br />

il CDC subentra d’ufficio con funzioni di supplenza,<br />

anche affidando l’incarico a terzi.<br />

PARTE SECONDA<br />

STRUTTURE PERIFERICHE<br />

TITOLO VI – DELLE SEZIONI<br />

TITOLO VI<br />

CAPO I – SEZIONI<br />

Art. VI.I.1 – Costituzione delle sezioni 21<br />

1. La domanda di costituzione in sezione è presentata<br />

dall’organo direttivo di una sottosezione al CDR competente<br />

per territorio, entro il 31 maggio per l’anno sociale<br />

97<br />

successivo, corredata dalla seguente documentazione:<br />

a) un elenco di soci ordinari e famigliari della sottosezione,<br />

iscritti ed attivi da almeno due anni sociali completi,<br />

in numero non inferiore a centocinquanta con i<br />

loro dati associativi e le loro firme;<br />

b) una precisa indicazione della zona di attività, così<br />

come definita nel successivo articolo VI.I.2, comma secondo.<br />

La sottosezione deve essere attiva da almeno tre anni sociali<br />

completi. Il CDR, sentite la sezione di appartenenza della<br />

sottosezione e le sezioni più vicine, valuta e delibera sulla<br />

costituzione della nuova sezione, entro sessanta giorni.<br />

2. Se la sottosezione non è attiva da almeno tre anni sociali<br />

completi, o se si è in presenza di un numero complessivo<br />

di richiedenti, iscritti ed attivi da almeno due<br />

anni sociali completi, inferiore a centocinquanta, ma<br />

comunque non inferiore a cento, il CDR, sentite le sezioni<br />

più vicine, valuta le particolari condizioni (popolazione<br />

del territorio, distanza e numero delle sezioni<br />

già esistenti), considera ogni altro opportuno elemento<br />

di giudizio e trasmette la richiesta con proprio parere<br />

motivato al CDC, entro novanta giorni. Il CDC valuta e<br />

delibera sulla costituzione della nuova sezione, entro<br />

sessanta giorni.<br />

3. In via subordinata, se non esiste sottosezione in grado<br />

di presentare la domanda di costituzione in sezione, la<br />

richiesta può essere presentata direttamente dai promotori<br />

al CDR competente per territorio, corredata dalla<br />

seguente documentazione:<br />

a) un elenco di soci ordinari e famigliari promotori in<br />

numero non inferiore a centocinquanta con i loro dati<br />

associativi e le loro firme;<br />

b) una precisa indicazione della zona di attività, così<br />

come definita nel successivo articolo VI.I.2, comma secondo.<br />

I soci promotori devono essere iscritti ed attivi da almeno<br />

tre anni sociali completi. Il CDR, sentite le sezioni più<br />

vicine, valuta e trasmette la richiesta con proprio parere<br />

motivato al CDC, entro novanta giorni. Il CDC valuta<br />

e delibera sulla costituzione della nuova sezione, negli<br />

stessi termini.<br />

4. Qualora il CDR non valuti e deliberi nei termini fissati<br />

nei casi dei commi precedenti, vi provvede il CDC su<br />

istanza dei promotori, nel termine di novanta giorni.<br />

5. La domanda di costituzione in sezione – corredata<br />

dalla medesima documentazione prescritta nel comma<br />

primo – può essere presentata dall’organo direttivo di<br />

una sottosezione operante in un territorio comunale<br />

nel quale preesistono una o più sezioni al CDC. In questo<br />

caso la sottosezione deve essere attiva da almeno tre<br />

anni sociali completi ed avere almeno trecento cinquanta<br />

soci, sempre che la popolazione residente in quel comune,<br />

secondo i rilevamenti ufficiali dell’ultimo censimento<br />

nazionale, superi i cento mila abitanti e la nuova<br />

sezione si impegni ad operare nel territorio del comune<br />

in accordo con le sezioni preesistenti, in particolare per<br />

i rapporti con gli enti comunali e per la definizione delle


98 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

quote associative. Il CDC, sentiti il CDR competente per<br />

territorio, la sezione di appartenenza della sottosezione<br />

e le sezioni più vicine, valuta e delibera sulla costituzione<br />

della nuova sezione, entro novanta giorni.<br />

6. L’anzianità della sezione decorre dalla data della delibera<br />

di approvazione della sua costituzione da parte del<br />

CC. La nuova sezione è operativa dall’inizio dell’anno sociale<br />

immediatamente successivo alla data della delibera<br />

suddetta, sempre che entro il 31 marzo dello stesso anno<br />

sociale la sezione abbia versato alla direzione l’intero<br />

importo delle quote associative annuali comprensive dei<br />

contributi, per il numero complessivo dei soci ordinari<br />

e famigliari, di cui all’elenco allegato alla domanda di<br />

costituzione della sezione. La sezione e i suoi soci sono<br />

rappresentati alla AD sulla base del numero totale di soci<br />

iscritti alla data del 31 dicembre, cioè al termine del primo<br />

anno sociale di operatività della sezione, per l’anno<br />

sociale che segue.<br />

7. La mancata ottemperanza all’obbligo stabilito dal<br />

comma precedente è insanabile e determina la decadenza<br />

automatica della delibera di approvazione della costituzione<br />

della sezione con effetto immediato. In questo<br />

caso la domanda di costituzione in sezione può essere<br />

reiterata non prima che siano trascorsi sei mesi dalla<br />

data di decadenza della delibera.<br />

8. Le norme stabilite per la costituzione di nuove sezioni<br />

sono applicate anche nel caso di eventuale ricostituzione<br />

di sezioni, per le quali sia stato precedentemente deliberato<br />

lo scioglimento. La richiesta di ricostituzione non<br />

può essere presentata prima che siano trascorsi almeno<br />

due anni sociali completi dalla delibera di scioglimento.<br />

La sua valutazione è effettuata anche in base alle cause<br />

che determinarono lo scioglimento della sezione. Il CC<br />

approva le delibere di costituzione di nuove sezioni nel<br />

termine di sessanta giorni.<br />

Art. VI.I.2 – Denominazione<br />

Zona di attività delle sezioni 22<br />

1. La sezione assume obbligatoriamente la denominazione<br />

<strong>Club</strong> alpino italiano – Sezione di seguito da nome<br />

del comune o della località; rimangono in vigore le diverse<br />

denominazioni – incluse quelle delle sezioni presenti<br />

sul territorio di uno stesso comune – storicamente<br />

preesistenti alla data di adozione del presente ordinamento,<br />

secondo lo schema <strong>Club</strong> alpino italiano – Denominazione<br />

storica – Nome del comune o della località.<br />

La sezione può essere dedicata alla memoria di un suo<br />

socio; in questo caso nome e cognome del socio devono<br />

essere scritti tra virgolette (« ») dopo la denominazione<br />

ufficiale della sezione, di cui fanno parte integrante. La<br />

denominazione ufficiale deve essere composta tutta con<br />

lo stesso carattere (tipo e corpo) anche su più righe.<br />

2. Si definisce zona di attività della sezione il territorio<br />

sul quale essa svolge attività organizzata, stabile e continuativa,<br />

inclusa la gestione di strutture ricettive; la zona<br />

di attività di una sezione non può estendersi a comuni di<br />

altra provincia se in tale provincia esiste o è costituita al-<br />

tra sezione, salvo autorizzazione scritta dei CDR competenti<br />

per territorio. Nelle città più grandi la suddivisione<br />

delle zone di attività delle sezioni esistenti può fare riferimento<br />

al territorio delle circoscrizioni comunali.<br />

3. Eventuali controversie, sia in merito alla denominazione,<br />

sia in merito alla zona di attività di due sezioni limitrofe<br />

o poste nel territorio dello stesso comune, sono<br />

risolte con accordo diretto tra le parti o, in difetto di<br />

accordo, con delibera del CDR, nel termine di novanta<br />

giorni, su istanza degli interessati.<br />

Art. VI.I.3 – Assemblea dei soci della sezione<br />

1. L’assemblea dei soci è l’organo sovrano della sezione; è<br />

costituita da tutti i soci maggiorenni ad essa iscritti.<br />

2. Assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:<br />

a) adotta l’ordinamento e i programmi annuali e pluriennali<br />

della sezione;<br />

b) elegge i componenti degli organi della sezione e i<br />

delegati alla AD nel numero assegnato, tra i soci maggiorenni<br />

ordinari e famigliari della sezione, con le modalità<br />

stabilite dall’ordinamento della sezione, escluso il voto<br />

per corrispondenza;<br />

c) delibera le quote associative e i contributi a carico<br />

dei soci, per la parte destinata alla sezione ed eccedente<br />

le quote stabilite dall’assemblea dei delegati;<br />

d) approva l’operato del consiglio direttivo e i bilanci<br />

d’esercizio della sezione;<br />

e) delibera l’acquisto, l’alienazione e la costituzione di<br />

vincoli reali su beni immobili.<br />

3. L’assemblea ordinaria dei soci si svolge entro il termine<br />

perentorio del 31 marzo di ciascun anno; le assemblee<br />

straordinarie ogni qual volta il consiglio direttivo della<br />

sezione lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata<br />

richiesta da parte del CDC, del CDR, del collegio dei revisori<br />

dei conti della sezione, oppure dai soci maggiorenni<br />

della sezione, nel numero fissato dall’ordinamento della<br />

stessa.<br />

Art. VI.I.4 – Consiglio direttivo della sezione<br />

1. Il consiglio direttivo è l’organo di gestione della sezione;<br />

è composto da almeno quattro componenti, più<br />

il presidente.<br />

2. Assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:<br />

a) propone all’assemblea dei soci i programmi annuali<br />

e pluriennali della sezione; redige, collaziona e riordina<br />

le modifiche dell’ordinamento della sezione;<br />

b) pone in atto le deliberazioni della assemblea dei soci;<br />

c) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi<br />

secondo le direttive impartite dall’assemblea dei soci; è<br />

responsabile in via esclusiva della amministrazione, della<br />

gestione e dei relativi risultati; cura la redazione dei<br />

bilanci di esercizio della sezione;<br />

d) delibera la costituzione di nuove sottosezioni.<br />

Art. VI.I.5 – Presidente della sezione 23<br />

1. Il presidente della sezione è il legale rappresentante<br />

della stessa; ha poteri di rappresentanza che può dele-


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

gare; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni<br />

specifiche:<br />

a) convoca le sedute della assemblea dei soci; convoca<br />

e presiede le sedute del consiglio direttivo;<br />

b) presenta all’assemblea dei soci la relazione annuale<br />

accompagnata dal conto economico dell’esercizio e dallo<br />

stato patrimoniale della sezione;<br />

c) pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo.<br />

2. Il candidato alla carica di presidente della sezione al<br />

momento della elezione deve aver maturato esperienza<br />

almeno triennale negli organi centrali o negli organi<br />

delle strutture periferiche o deve avere anzianità di<br />

iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali<br />

completi.<br />

Art. VI.I.6 – Collegio dei revisori dei conti della sezione<br />

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da almeno<br />

tre componenti.<br />

2. Esercita il controllo contabile e amministrativo della<br />

gestione finanziaria, economica e patrimoniale della sezione;<br />

ne esamina i bilanci d’esercizio e riferisce all’assemblea<br />

dei soci.<br />

3. Il collegio dei revisori dei conti assiste alle sedute della<br />

assemblea dei soci e del consiglio direttivo della sezione.<br />

Art. VI.I.7 – Collegio dei probiviri della sezione<br />

1. Se l’ordinamento della sezione prevede la costituzione<br />

di un proprio collegio di probiviri, quest’ultimo non<br />

è organo giudicante ma svolge funzioni di conciliazione<br />

all’interno della sezione, anche non obbligatoria; qualora<br />

investito di tale funzione, i termini procedurali previsti<br />

dal regolamento disciplinare rimangono sospesi fino<br />

a che il collegio stesso non abbia comunicato alle parti<br />

il fallimento del tentativo di conciliazione o fino a che<br />

siano decorsi giorni sessanta da quello in cui al collegio<br />

sia pervenuta la richiesta di intervento.<br />

2. Nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione,<br />

il collegio trasmette d’ufficio gli atti relativi al collegio<br />

regionale o interregionale dei probiviri, competente per<br />

territorio, per i provvedimenti conseguenti, quale organo<br />

giudicante di primo grado.<br />

Art. VI.I.8 – Divieti e obblighi delle sezioni<br />

1. Alle sezioni è fatto divieto di costituire gruppi di non<br />

soci; di stabilire e mantenere, al di fuori della propria<br />

zona di attività, rapporti diretti con enti autonomi o altri<br />

che hanno competenza amministrativa su un territorio<br />

che comprende, anche in parte, la zona di attività di<br />

altra sezione, senza aver richiesto ai CDR interessati la<br />

preventiva autorizzazione, che si intende concessa salvo<br />

tempestivo diniego.<br />

2. Ogni sezione è obbligata:<br />

a) ad acquistare una copia di ogni nuovo volume pubblicato<br />

della collana «Guida Monti d’Italia» ogni duecento<br />

soci o frazione superiore a cento, secondo il numero<br />

complessivo degli iscritti al 31 dicembre dell’anno prece-<br />

99<br />

dente l’edizione;<br />

b) a presentare al CDR entro il 31 gennaio di ogni anno<br />

una relazione riassuntiva dell’attività svolta nell’anno<br />

precedente e a trasmettere al CDR entro il 30 aprile di<br />

ogni anno copia dello stato patrimoniale della sezione<br />

e del conto economico dell’esercizio, con indicazione<br />

dell’importo delle quote sociali, stabilite per le diverse<br />

categorie di soci;<br />

c) a trasmettere al direttore e al CDR entro trenta<br />

giorni dalle votazioni o dalla variazione l’elenco degli<br />

eletti negli organi della sezione e il recapito ufficiale;<br />

d) a trasmettere al direttore e al CDR copia dell’ordinamento<br />

sezionale e delle sue modifiche, entro trenta<br />

giorni dalla adozione da parte dell’assemblea dei soci.<br />

Art. VI.I.9 – Scioglimento delle sezioni<br />

1. L’assemblea dei soci della sezione ne può deliberare<br />

lo scioglimento, con le modalità previste dall’ordinamento<br />

della stessa. Il CDR delibera lo scioglimento della<br />

sezione nei casi previsti dal Regolamento generale e dal<br />

regolamento disciplinare. In caso di inerzia accertata, il<br />

CDC subentra d’ufficio con funzioni di supplenza e delibera,<br />

nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza<br />

dei fatti.<br />

2. In caso di scioglimento di una sezione la liquidazione<br />

deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori<br />

dei conti del <strong>Club</strong> alpino italiano.<br />

3. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione,<br />

sono assunte in consegna e amministrate per non<br />

più di tre anni dal CDR e dopo tale periodo restano acquisite<br />

al patrimonio del GR interessato.<br />

4. Lo scioglimento di una sezione comporta il contemporaneo<br />

scioglimento delle sue sottosezioni. Queste, ove<br />

si verifichino le condizioni previste all’ articolo VI.I.1,<br />

possono richiedere la trasformazione in sezione. I soci<br />

mantengono la loro adesione al <strong>Club</strong> alpino italiano e<br />

chiedono il trasferimento ad altra sezione a loro libera<br />

scelta.<br />

Art. VI.I.10 – Sezioni nazionali<br />

1. Le sezioni nazionali hanno la loro sede presso la struttura<br />

centrale del <strong>Club</strong> alpino italiano e non sono inquadrate<br />

in alcun raggruppamento regionale. Ad esse si<br />

applica il precedente articolo sui divieti e obblighi delle<br />

sezioni, sostituendo al comitato direttivo regionale il<br />

comitato direttivo centrale. Sono rappresentate in AD<br />

in conformità alle norme del Titolo III. Alle sezioni nazionali<br />

si applicano le norme regolamentari relative al<br />

tesseramento di cui al successivo Capo II.<br />

2. I soci delle sezioni nazionali, pur mantenendo l’iscrizione<br />

alla sezione del <strong>Club</strong> alpino italiano di origine, rimangono<br />

inclusi nel conteggio del numero dei soci della<br />

sola sezione nazionale di appartenenza.<br />

3. L’eventuale accettazione da parte delle sezioni nazionali<br />

dell’iscrizione di candidati che non siano già soci del<br />

<strong>Club</strong> alpino italiano è atto illecito e privo d’ogni effetto.<br />

4. I soci delle sezioni nazionali possono accedere alle ca-


100 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

riche sociali negli organi della sezione nazionale di appartenenza<br />

o della sezione di origine, secondo i rispettivi<br />

ordinamenti.<br />

5. L’assemblea dei soci della sezione nazionale ne può<br />

deliberare lo scioglimento, con le modalità previste dall’ordinamento<br />

della stessa. Il CC ne delibera lo scioglimento<br />

nei casi previsti dal Regolamento generale o dal<br />

regolamento disciplinare. La delibera è sottoposta alla<br />

approvazione della AD nei termini statutari.<br />

Art. VI.I.11 – Sezioni particolari 24<br />

1. Nella delibera di costituzione di una sezione particolare<br />

il CDC stabilisce il GR di attribuzione della medesima.<br />

Il consiglio direttivo della sezione fissa, secondo necessità,<br />

sedi e recapiti. Su richiesta motivata del consiglio<br />

direttivo della sezione particolare, il CDC può deliberare<br />

il trasferimento della sezione ad altro GR; anche questa<br />

delibera è soggetta ad approvazione da parte del CC.<br />

Fatte salve le diverse disposizioni della delibera di costituzione,<br />

alle sezioni particolari si applicano le norme<br />

regolamentari relative all’ordinamento delle sezioni del<br />

<strong>Club</strong> alpino italiano. Sono rappresentate in AD e nella<br />

ARD del proprio raggruppamento regionale in conformità<br />

alle norme del Titolo III.<br />

TITOLO VI<br />

CAPO II – TESSERAMENTO<br />

Art. VI.II.1 – Tesseramento 25<br />

1. Ogni anno la direzione trasmette, in conformità alle<br />

procedure adottate dal CDC, quanto necessario per il<br />

tesseramento di coloro che aderiscono al <strong>Club</strong> alpino<br />

italiano e dei soci che rinnovano l’adesione.<br />

2. La sezione convalida le adesioni dei soci ad avvenuto<br />

pagamento della quota associativa e dei contributi<br />

annuali ordinari e straordinari annuali previsti per ciascuna<br />

categoria; trasmette alla direzione gli elenchi nominativi<br />

dei soci e gli importi da versare alla struttura<br />

centrale nei termini deliberati dal CDC. I soci ordinari<br />

di diritto e i soci ordinari vitalizi sono esonerati dal pagamento<br />

della sola quota associativa minima stabilita<br />

dalla AD, ma non dal pagamento dei contributi ordinari<br />

e straordinari.<br />

3. La sezione trasmette gli elenchi dei propri soci ordinari<br />

vitalizi alla direzione, entro il 31 marzo.<br />

4. L’efficacia delle nuove adesioni e dei rinnovi decorre<br />

dal giorno successivo a quello di trasmissione o consegna<br />

alla direzione degli elenchi dei nominativi, comprovato<br />

mediante documento avente data certa.<br />

5. Le nuove adesioni e i rinnovi sono ricevuti dalle sezioni<br />

fino al 31 ottobre per l’anno sociale in corso.<br />

6. La direzione fissa le modalità e i termini per la restituzione<br />

di quanto trasmesso per il tesseramento e non<br />

utilizzato; ciò che non è restituito nei termini rimane<br />

addebitato.<br />

7. In base alle risultanze del tesseramento soci al 31 dicembre,<br />

la direzione, accertati eventuali casi di mora di<br />

una sezione negli adempimenti relativi al tesseramento<br />

o di riduzione del numero complessivo di soci a meno<br />

di settantacinque – in entrambi i casi per due anni sociali<br />

consecutivi – comunica l’accertamento alla sezione<br />

interessata, al CDR competente e al CDC, entro i trenta<br />

giorni successivi. Il CDR, sentita la sezione, delibera il<br />

suo scioglimento con libero trasferimento dei soci o, se<br />

valutata positivamente l’attività istituzionale svolta dalla<br />

sezione negli ultimi cinque anni e se sussistono le condizioni<br />

locali, la sua fusione con altra sezione dello stesso<br />

GR o la sua trasformazione in sottosezione di altra sezione<br />

dello stesso GR. In assenza di decisione, da adottare<br />

entro novanta giorni, il CDC supplisce d’ufficio il CDR,<br />

e delibera nel termine di trenta giorni dalla conoscenza<br />

dei fatti. La delibera è soggetta all’approvazione del CC.<br />

8. L’accertamento della situazione di mora della sezione<br />

determina automaticamente la sospensione della<br />

erogazione di qualunque tipo di contributo a carico del<br />

bilancio del <strong>Club</strong> alpino italiano o del bilancio del GR<br />

competente.<br />

TITOLO VI<br />

CAPO III – SOTTOSEZIONI<br />

Art. VI.III.1 – Costituzione delle sottosezioni<br />

1. La domanda di costituzione di una nuova sottosezione<br />

deve essere presentata da un comitato promotore al<br />

consiglio direttivo della sezione, corredata dai seguenti<br />

documenti:<br />

a) un elenco dei soci ordinari o famigliari della sezione<br />

che intendono costituire la sottosezione, in numero<br />

non inferiore a cinquanta, con i loro dati associativi e le<br />

loro firme;<br />

b) una precisa indicazione dell’ambito o del territorio<br />

sul quale la nuova sottosezione si propone di svolgere attività<br />

stabile e continuativa.<br />

Non può essere costituita una nuova sottosezione per divisione<br />

di sottosezione preesistente.<br />

2. Il consiglio direttivo della sezione delibera entro sessanta<br />

giorni dalla presentazione della domanda di costituzione<br />

ed entro i trenta successivi fa pervenire al CDR<br />

competente per territorio la delibera di costituzione, la<br />

precisa indicazione dell’ambito o del territorio sul quale<br />

la nuova sottosezione è autorizzata ad operare e il regolamento<br />

sezionale vigente, che deve prevedere una adeguata<br />

regolamentazione dei rapporti tra sezione e sottosezione,<br />

la composizione degli organi della sottosezione<br />

e il grado di autonomia concesso alla sottosezione.<br />

3. Il CDR, sentite le sezioni più vicine, approva la delibera<br />

nella prima seduta utile ed entro i trenta giorni successivi<br />

ne dà comunicazione al direttore. Qualora il consiglio<br />

direttivo della sezione non deliberi nei termini previsti,<br />

vi provvede il CDR, su istanza dei promotori, nel termine<br />

di novanta giorni. In questo caso la delibera è soggetta<br />

ad approvazione da parte del CC.<br />

4. La sottosezione dispone del grado di autonomia previsto<br />

dall’ordinamento della sezione ma in ogni caso non


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale. Ha<br />

un proprio ordinamento che non può essere in contrasto<br />

con quello della sezione e che è soggetto ad approvazione,<br />

anche nelle sue modifiche, da parte del consiglio direttivo<br />

della sezione.<br />

Art. VI.III.2 – Denominazione delle sottosezioni<br />

1. La sottosezione assume obbligatoriamente la denominazione<br />

<strong>Club</strong> alpino italiano – Denominazione della<br />

sezione – Sottosezione di seguito dal nome del comune o<br />

della località; rimangono in vigore le diverse denominazioni<br />

storicamente preesistenti alla data di adozione del<br />

presente ordinamento, secondo lo schema <strong>Club</strong> alpino<br />

italiano – Denominazione della sezione – seguito da Denominazione<br />

storica.<br />

Art. VI.III.3 – Scioglimento delle sottosezioni<br />

1. L’assemblea dei soci della sottosezione può deliberarne<br />

lo scioglimento, con le modalità previste dall’ordinamento<br />

della stessa. Il consiglio direttivo della sezione ne<br />

delibera lo scioglimento nei casi previsti dall’ordinamento<br />

della sezione, dal Regolamento generale e dal regolamento<br />

disciplinare. In caso di inerzia accertata, il CDR<br />

subentra d’ufficio con funzioni di supplenza e delibera<br />

nel termine di novanta giorni dalla conoscenza dei fatti.<br />

2. In caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione<br />

deve farsi sotto il controllo del collegio regionale<br />

o interregionale dei revisori dei conti competente per<br />

territorio.<br />

3. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione,<br />

restano immediatamente acquisite al patrimonio<br />

della sezione.<br />

4. I soci della sottosezione mantengono la loro iscrizione<br />

alla sezione, salvo chiedere il trasferimento ad altra<br />

sezione a loro libera scelta.<br />

TITOLO VII – DEI RAGGRUPPAMENTI<br />

REGIONALI DI SEZIONI<br />

TITOLO VII<br />

CAPO I – RAGGRUPPAMENTI REGIONALI<br />

Art. VII.I.1 – Raggruppamenti regionali<br />

o provinciali di sezioni 26<br />

1. Le sezioni fanno parte del raggruppamento regionale<br />

o provinciale competente per territorio (GR) dalla data<br />

di approvazione della loro costituzione da parte del CC e<br />

non possono sottrarsi agli obblighi che ne derivano.<br />

Art. VII.I.2 – Denominazione dei raggruppamenti<br />

regionali o provinciali di sezioni<br />

1. Il GR assume obbligatoriamente la denominazione<br />

<strong>Club</strong> alpino italiano seguito dal nome ufficiale della regione.<br />

Le denominazioni devono essere composte tutte<br />

con lo stesso carattere (tipo e corpo) anche su più righe.<br />

Gli altri organi del GR assumono denominazioni struttu-<br />

101<br />

rate in modo analogo. I raggruppamenti delle province<br />

autonome mantengono le denominazioni storicamente<br />

preesistenti alla data di adozione del presente ordinamento.<br />

Art. VII.I.3 – Assemblea regionale<br />

o provinciale dei delegati 27<br />

1. La ARD assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:<br />

a) adotta l’ordinamento e i programmi annuali e pluriennali<br />

del GR;<br />

b) elegge i componenti degli organi del GR, con le modalità<br />

stabilite dall’ordinamento del GR, escluso il voto<br />

per corrispondenza;<br />

c) designa i candidati alle cariche elettive negli organi<br />

del <strong>Club</strong> alpino italiano – esclusa l’AD – e nel CE; designa<br />

ed elegge i componenti del CC assegnati all’area, rispettivamente<br />

in ottemperanza alle norme di cui ai Titoli III<br />

e IV;<br />

d) su proposta del CDR, costituisce, conferma, unifica<br />

e sopprime – quali organi tecnici regionali operativi<br />

– commissioni ed altri organismi destinati allo svolgimento<br />

di specifiche attività istituzionali; ne approva<br />

preventivamente i programmi annuali di attività;<br />

e) su proposta del CDR, stabilisce annualmente il contributo<br />

ordinario da corrispondere da parte delle sezioni<br />

al proprio GR;<br />

f) approva l’operato del CDR e i bilanci d’esercizio del<br />

GR;<br />

g) delibera eventuali forme di coordinamento e di<br />

collaborazione stabili con altri GR della stessa area interregionale.<br />

2. La ARD si svolge entro il termine perentorio del quindici<br />

aprile di ciascun anno; le assemblee straordinarie<br />

ogni qual volta il CDR lo ritenga necessario o quando<br />

ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del collegio<br />

regionale dei revisori dei conti, oppure dei delegati del<br />

GR, nel numero fissato in conformità all’ordinamento<br />

del raggruppamento interessato.<br />

3. Il funzionamento della ARD è retto dalle norme previste<br />

al Titolo III, Capo I per la AD, in particolare per quanto<br />

riguarda la convocazione, la partecipazione e registrazione<br />

dei delegati, il diritto di rappresentanza, la validità<br />

delle sedute e delle deliberazioni, le votazioni per le cariche<br />

nei vari organi, il regolamento per il funzionamento<br />

della ARD, con gli adattamenti indispensabili.<br />

4. Allorché i delegati da convocare in ARD sono in numero<br />

complessivo inferiore a dieci l’ordinamento del GR<br />

può prevedere, esclusivamente per le elezioni di cui al<br />

comma primo, lettere b) e d) e per le funzioni di cui al<br />

comma primo, lettere e) ed f), il coinvolgimento delle<br />

assemblee sezionali dei soci, anche separate – con modalità<br />

conformi a quanto stabilito per il funzionamento<br />

della ARD e con gli adattamenti indispensabili – o soluzioni<br />

alternative che in ogni caso tengano conto della<br />

ripartizione numerica dei soci del GR, tra le diverse sezioni<br />

dello stesso raggruppamento regionale.


102 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

Art. VII.I.4 – Comitato direttivo regionale<br />

o provinciale 28<br />

1. Il CDR è composto da almeno tre componenti; il CDR<br />

può eleggere uno o più vicepresidenti e un segretario,<br />

quest’ultimo anche al di fuori dei suoi componenti.<br />

2. Il CDR assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:<br />

a) predispone i programmi annuali del GR e li sottopone<br />

alle deliberazioni della ARD; collabora con le sezioni<br />

di altri GR che hanno la detenzione o il possesso<br />

di strutture ricettive nella propria regione o provincia<br />

autonoma; svolge ogni azione necessaria o utile al raggiungimento<br />

delle finalità istituzionali del <strong>Club</strong> alpino<br />

italiano; fissa, secondo necessità, sedi e recapiti degli<br />

organi del GR;<br />

b) redige, collaziona e riordina le proposte di modifica<br />

dell’ordinamento del GR, preparate per iniziativa del CC,<br />

per iniziativa propria o di un quinto dei delegati del GR;<br />

c) pone in atto le deliberazioni della ARD;<br />

d) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, secondo<br />

le direttive impartite dalla ARD; è responsabile in<br />

via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei<br />

relativi risultati; cura la redazione dei bilanci di esercizio<br />

del GR;<br />

e) delibera la costituzione di nuove sezioni ed approva<br />

la costituzione di nuove sottosezioni nella propria regione<br />

o provincia autonoma;<br />

f) rilascia le autorizzazioni previste, coordina e controlla<br />

l’attività delle sezioni nel perseguimento delle finalità<br />

istituzionali; vigila che esse ottemperino alle norme<br />

statutarie e regolamentari comunicandone al CDC le<br />

eventuali inosservanze.<br />

3. Le sedute del CDR si svolgono in via ordinaria ogni<br />

qual volta il PR lo ritenga necessario o quando ne sia<br />

inoltrata richiesta da almeno un terzo dei componenti<br />

del CDR o dal collegio regionale dei revisori dei conti.<br />

4. I componenti del CDR partecipano alle sedute della<br />

ARD; possono prendervi la parola senza diritto di voto,<br />

anche se delegati elettivi della propria sezione.<br />

Art. VII.I.5 – Presidente regionale o provinciale 29<br />

1. Il PR è il legale rappresentante del GR; ha poteri di<br />

rappresentanza che può delegare; ha la firma sociale; assolve<br />

almeno le seguenti funzioni specifiche:<br />

a) convoca le sedute della ARD; convoca e presiede le<br />

sedute del CDR;<br />

b) presenta alla ARD la relazione generale annuale<br />

sullo stato del GR accompagnata dal conto economico<br />

dell’esercizio e dallo stato patrimoniale del raggruppamento<br />

regionale;<br />

c) partecipa alla conferenza nazionale dei PR;<br />

d) pone in atto le deliberazioni del CDR.<br />

2. In caso di impedimento il PR è sostituito da un vicepresidente<br />

o, in via subordinata, dal componente il CDR<br />

avente maggiore anzianità di adesione ininterrotta al<br />

<strong>Club</strong> alpino italiano.<br />

Art. VII.I.6 – Conferenza nazionale dei presidenti<br />

regionali e provinciali 30<br />

1. La conferenza nazionale dei PR è convocata periodicamente,<br />

per uno scambio di informazioni tra CC, CDC<br />

e GR e per impostare e coordinare azioni comuni tra i<br />

diversi GR e controllarne i risultati.<br />

2. Assolve le seguenti funzioni specifiche:<br />

a) esprime parere sui programmi di indirizzo del <strong>Club</strong><br />

alpino italiano;<br />

b) propone agli organi della struttura centrale la discussione<br />

di argomenti ritenuti necessari per un proficuo<br />

sviluppo delle attività istituzionali;<br />

c) esprime parere obbligatorio sulle linee generali<br />

delle proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento<br />

generale.<br />

Art. VII.I.7 – Collegio regionale o provinciale<br />

dei revisori dei conti<br />

1. Il collegio regionale o provinciale dei revisori dei conti<br />

di ciascun GR è composto almeno di tre componenti che<br />

si possono alternare alla presidenza dell’organo. Se è costituito<br />

un collegio interregionale, esso è composto da<br />

almeno un componente per ciascuna regione o provincia<br />

autonoma.<br />

2. Il collegio regionale o provinciale dei revisori dei conti<br />

o il componente regionale o provinciale assiste alle sedute<br />

della ARD e del CDR.<br />

Art. VII.I.8 – Collegio regionale o provinciale<br />

dei probiviri 31<br />

1. Il collegio regionale o provinciale dei probiviri di ciascun<br />

GR è composto almeno di tre componenti che si<br />

possono alternare alla presidenza dell’organo. Se è costituito<br />

un collegio interregionale, esso è composto da<br />

almeno un componente per ciascuna regione o provincia<br />

autonoma. 2. Il collegio giudica e decide sulle controversie<br />

interne al GR o deferite alla propria competenza – in<br />

conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti<br />

dal regolamento disciplinare.<br />

3. Le sue decisioni sono appellabili presso il collegio nazionale<br />

dei probiviri del <strong>Club</strong> alpino italiano.<br />

Art. VII.I.9 – Organi tecnici regionali<br />

o provinciali consultivi<br />

1. Gli organi tecnici regionali consultivi sono composti<br />

da un massimo di cinque componenti. Essi sono scelti e<br />

nominati dal CDR.<br />

2. I componenti degli organi consultivi operano, singolarmente<br />

o collegialmente solo su richiesta del CDR e<br />

sulla base di un incarico fiduciario che può essere limitato<br />

nel tempo e che può essere revocato.<br />

Art. VII.I.10 – Organi tecnici regionali<br />

o provinciali operativi<br />

1. L’ordinamento di ciascun GR stabilisce la composizione<br />

degli organi tecnici regionali operativi, le modalità<br />

della scelta, anche sulla base di indicazioni o designa-


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

zioni delle sezioni e degli stessi organi tecnici regionali<br />

operativi, e di elezione dei loro componenti. Nel caso di<br />

organi tecnici interregionali l’ordinamento dei GR interessati<br />

provvede a stabilire le norme relative.<br />

2. La ARD esercita funzioni di indirizzo politico-locale;<br />

le funzioni di coordinamento e controllo dei risultati<br />

conseguiti sono esercitate dal CDR, che ne riferisce alla<br />

ARD. Le funzioni d’indirizzo tecnico generale sono esercitate<br />

dagli OTC operativi omologhi; nel caso di loro inesistenza<br />

o inerzia accertata, il CDC subentra d’ufficio con<br />

funzioni di supplenza.<br />

Art. VII.I.11 – Altri organi regionali<br />

o provinciali e interregionali 32<br />

1. Le ARD possono costituire altri organi regionali o provinciali.<br />

2. Possono essere costituiti organi interregionali limitatamente<br />

ai collegi dei revisori dei conti, ai collegi dei<br />

probiviri, agli organi tecnici consultivi e agli organi tecnici<br />

operativi. Possono essere costituiti altri organi interregionali<br />

di coordinamento e di collaborazione.<br />

3. La costituzione di un organo interregionale o lo scioglimento<br />

di uno esistente è deliberata con il voto favorevole<br />

della maggioranza dei delegati di ciascuno dei<br />

GR interessati. Entro quindici giorni dalla adozione, il<br />

testo della delibera è inviato al CC che – verificatane la<br />

legittimità e la opportunità – approva la delibera nella<br />

prima seduta utile; il direttore ne dà comunicazione agli<br />

interessati entro quindici giorni. L’elezione dei componenti<br />

degli organi interregionali costituiti è effettuata<br />

dai delegati di tutti i GR interessati, convocati in seduta<br />

congiunta, a maggioranza dei presenti.<br />

4. In difetto dell’accordo di cui al comma precedente o<br />

più in generale nel caso di inerzia accertata della o delle<br />

ARD, il CDC subentra d’ufficio con funzioni di supplenza.<br />

Il CDC – direttamente o tramite commissario ad acta<br />

specificamente nominato tra i propri componenti – costituisce<br />

o scioglie, sentite le sezioni interessate, gli organi<br />

regionali o interregionali, nel termine di sessanta<br />

giorni dalla conoscenza dei fatti; il direttore ne dà comunicazione<br />

agli interessati entro quindici giorni.<br />

Art. VII.I.12 – Condizioni di eleggibilità<br />

alle cariche regionali o provinciali 33<br />

1. I candidati alle cariche negli organi dei GR oltre a soddisfare<br />

tutte le condizioni generali di cui ai Titoli VIII<br />

dello Statuto e del Regolamento generale devono essere<br />

soci di una delle sezioni costituenti il raggruppamento.<br />

Art. VII.I.13 – Partecipazione alle sedute<br />

degli organi regionali o provinciali degli eletti<br />

negli organi del <strong>Club</strong> alpino italiano<br />

1. I soci eletti nel CC, nel CDC e nel collegio dei revisori<br />

dei conti sono invitati alle sedute degli organi dei raggruppamenti<br />

regionali e interregionali nella cui area<br />

è collocata la sezione di appartenenza. Se ritenuto opportuno,<br />

possono essere invitati anche alle sedute delle<br />

103<br />

assemblee dei delegati di altri raggruppamenti regionali<br />

e interregionali.<br />

2. Gli ex presidenti generali sono invitati alle sedute delle<br />

assemblee dei delegati dei raggruppamenti regionali<br />

e interregionali nella cui area è collocata la sezione di<br />

appartenenza.<br />

3. I soggetti di cui ai due commi precedenti partecipano<br />

senza diritto di voto alle sedute alle quali sono invitati.<br />

Art. VII.I.14 – Partecipazione alle sedute delle ARD<br />

dei rappresentanti delle sezioni nazionali<br />

1. I rappresentanti dei gruppi del C.A.A.I. e dei comitati<br />

dell’ A.G.A.I. sono invitati alle sedute delle ARD del gruppo<br />

regionale nella cui regione sono collocati tali gruppi<br />

e comitati.<br />

2. I soggetti di cui al comma precedente partecipano alle<br />

ARD senza diritto di voto.<br />

Art. VII.I.15 – Divieti e obblighi dei raggruppamenti<br />

regionali o provinciali di sezioni<br />

1. Ai GR è fatto divieto di stabilire e mantenere rapporti<br />

diretti con enti locali o altri che hanno competenza amministrativa<br />

su un territorio che comprende, anche in<br />

parte, la zona di altro GR, senza preventivo accordo del<br />

GR interessato.<br />

2. Ogni GR è obbligato:<br />

a) a presentare al CDC entro il termine fissato dal<br />

calendario degli adempimenti per l’ AD una relazione<br />

riassuntiva dell’ attività svolta nell’anno precedente e a<br />

trasmettere copia dello stato patrimoniale del GR e del<br />

conto economico;<br />

b) a trasmettere al direttore e al CDC entro trenta<br />

giorni dalle votazioni o dalla variazione l’elenco degli<br />

eletti negli organi del GR e il recapito ufficiale;<br />

c) a trasmettere al comitato elettorale entro trenta<br />

giorni dalle votazioni l’elenco dei designati alle cariche<br />

negli organi del <strong>Club</strong> alpino italiano e a trasmettere al<br />

comitato elettorale le schede delle votazioni per la carica<br />

di componente del CC, in ottemperanza alle norme di cui<br />

al Titolo IV;<br />

d) a trasmettere al direttore e al CDC copia dell’ordinamento<br />

del GR e delle sue modifiche, entro trenta giorni<br />

dall’adozione da parte della ARD.<br />

TITOLO VII<br />

CAPO II – AREE REGIONALI E INTERREGIONALI<br />

Art. VII.II.1 – Aree regionali e interregionali 34<br />

1. Le aree regionali e interregionali esistenti alla data di<br />

adozione del Regolamento generale hanno le seguenti<br />

denominazioni:<br />

a) Regioni Liguria – Piemonte – Valle d’Aosta (LPV);<br />

b) Regione Lombardia (LOM);<br />

c) Regioni Veneto – Friuli Venezia Giulia (VFG);<br />

d) Regioni Toscana – Emilia-Romagna (TER);<br />

e) Regioni Centro – Meridionali – Insulari (CMI);<br />

f) Regione Trentino-Alto Adige (TAA).


104 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

2. Su proposta del CC, l’ AD può modificare il numero delle<br />

aree e rideterminare i GR finitimi in ciascuna compresi.<br />

Ciascuna area deve includere almeno una regione.<br />

3. La richiesta di individuazione di una nuova area o di<br />

modifica di quelle esistenti deve essere presentata al CC<br />

dai consigli direttivi di almeno due terzi delle sezioni e<br />

dei soci dell’area interessata entro il 31 ottobre per l’AD<br />

ordinaria immediatamente successiva e deve contemporaneamente<br />

soddisfare le seguenti condizioni generali,<br />

valide per ciascuna area:<br />

a) il numero di sezioni appartenenti a ciascuna area<br />

non deve essere inferiore a cinque;<br />

b) il numero dei soci iscritti alle sezioni di ciascuna<br />

area non deve risultare inferiore al due e mezzo per cento<br />

del numero complessivo dei soci del <strong>Club</strong> alpino italiano;<br />

c) il numero dei delegati di diritto ed elettivi delle sezioni<br />

e dei soci di ciascuna area non deve risultare inferiore<br />

al uno e mezzo per cento del numero complessivo<br />

dei delegati del <strong>Club</strong> alpino italiano.<br />

Le situazioni numeriche relative a sezioni, soci e delegati<br />

sono riferite al 31 dicembre immediatamente precedente<br />

la presentazione della richiesta; fanno testo i dati ufficiali<br />

a disposizione della direzione.<br />

4. Il CC, sentiti i CDR interessati, decide sulla presentazione<br />

della proposta alla AD e comunica la sua decisione<br />

a tutti i CDR e alle sezioni interessate.<br />

5. Le ARD dei GR operanti nel territorio di una area interregionale<br />

convocate in seduta congiunta ai sensi dello<br />

Statuto, sono convocate e presiedute a turno dal PR<br />

di uno dei raggruppamenti. L’assemblea così costituita<br />

mantiene la denominazione storica di convegno delle<br />

regioni.<br />

PARTE TERZA<br />

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI<br />

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI<br />

TITOLO VIII<br />

CAPO I – DEFINIZIONI<br />

Art.VIII.I.1 – Definizioni 35<br />

1. Nell’ordinamento del <strong>Club</strong> alpino italiano sono utilizzati<br />

vocaboli e locuzioni – qui elencati in ordine alfabetico<br />

– con significati specifici.<br />

· Carica sociale: una delle cariche elettive negli organi<br />

della struttura centrale, di cui ai Titoli III e IV, e negli organi<br />

delle strutture periferiche, di cui ai Titoli VI e VII<br />

dello Statuto e del Regolamento generale.<br />

· Idoneità: il possesso delle caratteristiche, dei requisiti<br />

di competenza e di esperienza nonché l’insussistenza di<br />

condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità – stabiliti<br />

dalla legge o dall’ordinamento del <strong>Club</strong> alpino italiano<br />

– richiesti al socio per accedere ad una particolare carica<br />

sociale o per ricevere un incarico.<br />

· Incarico: l’affidamento al socio di compiti specifici, anche<br />

speciali o di missione o di rappresentanza, all’interno<br />

del <strong>Club</strong> alpino italiano o nei confronti del suo esterno,<br />

con prestazioni personali volontarie e gratuite. Incarico<br />

professionale: l’affidamento a persona fisica o giuridica<br />

del compito di svolgere attività professionali specifiche,<br />

per conto e nell’interesse del <strong>Club</strong> alpino italiano, con<br />

conseguente rapporto contrattuale. Gli incarichi professionali<br />

sono soggetti alle norme del regolamento di<br />

organizzazione e del regolamento di amministrazione e<br />

di contabilità.<br />

· Inerzia accertata: qualunque caso di ritardo nell’adempiere<br />

funzioni dovute, anche per cause estranee alla volontà<br />

dei singoli, prolungato oltre i limiti di tempo stabiliti<br />

dall’ordinamento del <strong>Club</strong> alpino italiano o fissati<br />

dalla delibera di affidamento di un incarico da parte di<br />

qualsiasi soggetto o organo della struttura centrale o<br />

delle strutture periferiche. Per estensione, qualunque<br />

caso di incapacità a deliberare per mancato raggiungimento<br />

delle maggioranze stabilite.<br />

· Ordinamento: il complesso di norme che disciplinano<br />

il <strong>Club</strong> alpino italiano e ciascuna sua struttura, centrale<br />

o periferica. O. della struttura centrale: il complesso di<br />

norme specifiche che disciplinano la struttura centrale<br />

(nell’ordine gerarchico: statuto, regolamento generale,<br />

regolamento disciplinare, regolamento di organizzazione,<br />

regolamento di amministrazione e di contabilità,<br />

altri regolamenti specifici). O. delle sezioni, dei raggruppamenti<br />

regionali: il complesso di norme specifiche che<br />

disciplinano, rispettivamente, le sezioni e i raggruppamenti<br />

regionali; in entrambi i casi la norma di ordine<br />

gerarchico superiore è denominata statuto, nei casi previsti<br />

dalla legge.<br />

· Organo: ogni struttura organizzativa costituita da un<br />

socio o da più soci cui sono affidati, con mandato elettivo,<br />

compiti e funzioni specifici nell’ambito dell’organizzazione<br />

del <strong>Club</strong> alpino italiano: organo individuale,<br />

collegiale. Organi centrali: v. Statuto, Titolo IV. Organi<br />

del <strong>Club</strong> alpino italiano: v. Statuto, articolo I.4, comma<br />

secondo. Organi delle strutture periferiche: v. Statuto,<br />

articolo VI.1, comma secondo e Statuto, articolo VII.1,<br />

comma terzo. · Regolamento generale: il Regolamento<br />

generale del <strong>Club</strong> alpino italiano, quale risulta dopo le<br />

modifiche adottate dal CC a Milano in data 27 ottobre<br />

2001, 12 luglio 2003 e 12 febbraio 2005 e dopo l’adozione<br />

di eventuali modifiche successive.<br />

· Statuto: lo Statuto del <strong>Club</strong> alpino italiano, quale risulta<br />

dopo le modifiche adottate a Verona in data 8 ottobre<br />

2000, 14 gennaio 2001 e 30 novembre 2003 e dopo<br />

l’adozione di eventuali modifiche successive.<br />

· Struttura centrale: v. Statuto, articolo I.4, comma terzo<br />

e Statuto, da Titolo III a Titolo V.<br />

· Strutture periferiche: v. Statuto, articolo I.4, comma<br />

terzo e Statuto, Titolo VI e Titolo VII.


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

TITOLO VIII<br />

CAPO II – CARICHE SOCIALI – INCARICHI<br />

Art. VIII.II.1 – Cariche sociali e incarichi 36<br />

1. La designazione e la elezione dei candidati alle cariche<br />

sociali e l’affidamento di incarichi ai soci sono effettuati<br />

assumendo come unici criteri di selezione l’ idoneità e la<br />

disponibilità a operare con prestazioni personali volontarie<br />

e gratuite, svolte a favore del <strong>Club</strong> alpino italiano,<br />

dei suoi soci e di terzi, con professionalità, ad un buon<br />

livello di competenza e di efficienza.<br />

2. Il voto per la designazione e per l’elezione alle cariche<br />

sociali è libero, in quanto l’elettore ha il diritto di esprimere<br />

il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile,<br />

anche se non indicato ufficialmente come candidato<br />

alla carica, ed è segreto, in quanto l’elettore ha il diritto<br />

di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda<br />

segreta. È escluso pertanto dal procedimento di designazione<br />

o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa<br />

quella per acclamazione. Gli eletti alle cariche sociali<br />

esercitano le loro funzioni in piena libertà d’azione, di<br />

espressione e di voto, senza vincolo di mandato. I soggetti<br />

legittimati a deliberare l’attribuzione di incarichi,<br />

stabiliscono durata, compiti e obiettivi dei medesimi,<br />

fissano natura e periodicità dei rapporti informativi e<br />

ogni altra clausola atta a tutelare gli interessi generali<br />

e particolari del <strong>Club</strong> alpino italiano. Il limite statutario<br />

relativo alla rieleggibilità degli eletti alle cariche sociali<br />

deve essere inteso come riferito esclusivamente alla rielezione<br />

alla stessa carica sociale.<br />

3. La gratuità delle cariche sociali esclude esplicitamente<br />

l’attribuzione e l’erogazione al socio, al coniuge o convivente,<br />

ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi<br />

tipo di compenso, comunque configurato a partire dal<br />

momento della sua designazione ad una carica sociale,<br />

durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché<br />

per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo<br />

stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico,<br />

come sopra definito.<br />

Art. VIII.II.2 – Condizioni per l’eleggibilità<br />

alle cariche sociali e per l’attribuzione di incarichi 37<br />

1. Il candidato alla carica di presidente generale (PG) al<br />

momento della elezione deve avere maturato esperienza<br />

negli organi centrali o alla presidenza di un GR per un<br />

intero mandato e deve aver maturato esperienza pluriennale<br />

alla presidenza di una struttura periferica del<br />

<strong>Club</strong> alpino italiano; deve avere compiuto il trentesimo<br />

anno di età.<br />

2. Il candidato alla carica di componente del comitato<br />

direttivo centrale (CDC) o del comitato centrale di indirizzo<br />

e di controllo (CC) al momento della elezione deve<br />

avere maturato esperienza negli organi centrali o negli<br />

organi delle strutture periferiche del <strong>Club</strong> alpino italiano<br />

per un intero mandato o deve avere maturato esperienza<br />

pluriennale in incarichi quale rappresentante ufficiale<br />

del <strong>Club</strong> alpino italiano o personale del PG presso<br />

105<br />

organizzazioni nazionali o internazionali, oppure deve<br />

essere in possesso delle competenze ed esperienze di<br />

tipo organizzativo-gestionale inerenti alla carica; deve<br />

avere compiuto il venticinquesimo anno di età.<br />

3. Il candidato alla carica di revisore dei conti nel collegio<br />

nazionale, al momento della elezione deve essere iscritto<br />

al registro dei revisori contabili o essere in possesso<br />

di specifica esperienza professionale; non può intrattenere<br />

alcun rapporto professionale – anche occasionale<br />

e non retribuito – con il <strong>Club</strong> alpino italiano; deve avere<br />

compiuto il trentesimo anno di età.<br />

4. Il candidato alla carica di proboviro nel collegio nazionale,<br />

al momento della elezione deve essere magistrato<br />

o essere iscritto nell’albo degli avvocati, in entrambi i<br />

casi da almeno cinque anni; non può intrattenere alcun<br />

rapporto professionale – anche occasionale e non retribuito<br />

– con il <strong>Club</strong> alpino italiano; deve avere compiuto<br />

il trentesimo anno di età.<br />

5. Il candidato alla carica di componente del comitato<br />

elettorale (CE) al momento della elezione deve avere<br />

maturato esperienza negli organi centrali o negli organi<br />

delle strutture periferiche per un intero mandato, al fine<br />

di garantire una adeguata conoscenza dell’ordinamento<br />

del <strong>Club</strong> alpino italiano.<br />

6. Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili<br />

ad incarichi:<br />

a) quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il<br />

<strong>Club</strong> alpino italiano o quanti intrattengono un rapporto<br />

economico continuativo con le strutture centrale o periferiche;<br />

b) quanti si trovano in una qualsiasi situazione conflittuale<br />

tra i propri interessi e gli interessi generali e<br />

particolari del <strong>Club</strong> alpino italiano;<br />

c) quanti sono stati destinatari di sanzione disciplinare<br />

definitiva di sospensione, per un periodo non inferiore<br />

a tre mesi, o quanti sono destinatari di sanzione<br />

disciplinare di sospensione o di sanzione accessoria di<br />

inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali;<br />

d) quanti si trovano in una delle condizioni di impedimento<br />

previste dal regolamento disciplinare o quanti<br />

a qualunque titolo hanno lite pendente con il <strong>Club</strong> alpino<br />

italiano o con le strutture centrale o periferiche avanti<br />

alla magistratura ordinaria o amministrativa;<br />

e) quanti sono dichiarati ineleggibili o decaduti di diritto<br />

per passaggio in giudicato di una sentenza di condanna<br />

o sospesi di diritto per applicazione di una misura<br />

coercitiva;<br />

f) quanti al momento della elezione a componente di<br />

un organo centrale hanno superato il settantacinquesimo<br />

anno di età;<br />

g) quanti sono nominati a far parte della commissione<br />

di verifica dei poteri e quanti sono nominati scrutatori.<br />

7. Gli ordinamenti degli altri organi centrali e gli ordinamenti<br />

delle strutture periferiche dispongono sulle eventuali<br />

ulteriori condizioni di eleggibilità e di ineleggibilità<br />

da accertare per i candidati a cariche elettive nei relativi<br />

organi.


106 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

8. Prima della elezione, la inesistenza di una delle condizioni<br />

di idoneità previste, determina la ineleggibilità<br />

del candidato; dopo l’elezione, la perdita anche di una<br />

sola di tali condizioni o l’insorgere di una qualsiasi delle<br />

condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, è insanabile<br />

e comporta la decadenza dalla carica ricoperta.<br />

Il CC prende atto delle sopravvenute condizioni di ineleggibilità<br />

negli organi della struttura centrale nel termine<br />

di trenta giorni dalla conoscenza dei fatti e adotta<br />

le deliberazioni conseguenti che sono rese pubbliche<br />

mediante affissione all’albo e comunicate all’interessato.<br />

Gli stessi princìpi valgono per il caso di attribuzione di<br />

un incarico, come sopra definito. Gli ordinamenti delle<br />

strutture periferiche dispongono analogamente per<br />

la decadenza dalle cariche ricoperte negli organi delle<br />

stesse strutture.<br />

Art. VIII.II.3 – Incompatibilità tra cariche sociali 38<br />

1. Nessun socio può trovarsi contemporaneamente eletto<br />

a più di una carica sociale.<br />

2. Il disposto del comma 1 non si applica al socio eletto<br />

alla carica di:<br />

a) presidente sezionale, che è delegato di diritto alla<br />

AD e alla ARD in rappresentanza della propria sezione<br />

e del primo scaglione di soci, che può essere eletto alla<br />

carica di componente del comitato elettorale o degli organi<br />

tecnici centrali o periferici;<br />

b) componente del consiglio direttivo di una sezione,<br />

che può essere eletto alla carica di delegato alla AD e alla<br />

ARD in rappresentanza dei soci della propria sezione,<br />

oppure alla carica di componente del CC o del CDR, oppure<br />

alla carica di PR, oppure alla carica di componente<br />

del comitato elettorale o degli organi tecnici centrali o<br />

periferici o delle strutture operative centrali.<br />

c) componente del comitato dei revisori dei conti di<br />

una sezione, che può essere eletto alla carica di delegato<br />

alla AD e alla ARD in rappresentanza dei soci della propria<br />

sezione, oppure alla carica di componente del CC,<br />

oppure alla carica di componente del comitato elettorale<br />

o degli organi tecnici centrali o periferici o delle strutture<br />

operative centrali.<br />

3. All’insorgere di eventuale conflitto di interessi, il socio<br />

– eletto in uno degli organi di cui ai casi precedenti<br />

– non può partecipare alla discussione e alla relativa deliberazione,<br />

né può assumere incarichi di controllo o di<br />

ispezione nei confronti della sezione di appartenenza.<br />

4. Il socio che si trova in una delle condizioni di incompatibilità<br />

previste nei commi precedenti deve optare per<br />

una delle due cariche – entro il termine perentorio di<br />

quindici giorni dalla data di comunicazione della seconda<br />

elezione e in ogni caso prima di partecipare alle sedute<br />

degli organi nei quali risulta eletto – pena la decadenza<br />

d’ufficio dalla carica antecedente. Nel caso di rinuncia<br />

alla seconda carica è proclamato eletto a questa ultima il<br />

successivo nell’elenco dei votati.<br />

5. Il socio non può essere delegato di diritto o elettivo<br />

alla AD in più di una sezione; nel caso si verificasse tale<br />

condizione, il socio deve optare entro quindici giorni<br />

dall’insorgere della condizione e in ogni caso prima della<br />

AD; in difetto di opzione, il socio rimane delegato della<br />

prima sezione o, nel caso di contemporaneità, della sezione<br />

a cui il socio appartiene con maggiore anzianità.<br />

6. Gli ordinamenti delle singole strutture periferiche dispongono<br />

per ogni altra situazione di incompatibilità.<br />

Art. VIII.II.4 – Verifica delle condizioni<br />

di eleggibilità e di incompatibilità<br />

1. Le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità dei<br />

candidati alle cariche negli organi del <strong>Club</strong> alpino italiano<br />

– di cui all’articolo I.4, comma secondo, lettere da b)<br />

a f) dello Statuto – sono verificate dal CE di cui al Titolo<br />

III. Le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità dei<br />

candidati alle cariche negli organi tecnici centrali operativi,<br />

nelle strutture operative e nelle strutture periferiche<br />

sono verificate dai soggetti individuati dagli ordinamenti<br />

relativi.<br />

Art. VIII.II.5 – Decorrenza e durata delle cariche<br />

sociali – Decadenza per dimissioni e per Assenze 39<br />

1. Gli eletti alle cariche sociali assumono l’incarico all’atto<br />

della proclamazione della loro elezione da parte del CE,<br />

nei casi e nei modi previsti al Titolo III, o da parte del presidente<br />

dell’organo elettorale preposto, in ogni altro caso.<br />

La norma statutaria secondo la quale gli eletti durano in<br />

carica non più di tre anni, deve essere intesa nel senso che<br />

– ove ne sussistano le condizioni – l’incarico può durare<br />

meno di tre anni e che per nessun motivo l’incarico stesso<br />

può essere prorogato oltre i tre anni. Gli eletti alle cariche<br />

sociali, quando giunti al termine del loro mandato triennale,<br />

mantengono l’incarico a tutti gli effetti fino alla proclamazione<br />

della elezione dei loro sostituti.<br />

2. Le dimissioni dalla carica di componente degli organi<br />

centrali sono indirizzate al PG e al direttore e assunte<br />

immediatamente al protocollo nell’ordine temporale<br />

di presentazione. Esse non necessitano di presa d’atto,<br />

sono irrevocabili e immediatamente efficaci.<br />

3. Le assenze dalle sedute degli organi centrali devono<br />

essere giustificate in anticipo; in mancanza di comunicazione<br />

scritta pervenuta al direttore nelle quarantotto<br />

ore successive all’ inizio della seduta, le assenze sono<br />

considerate ingiustificate.<br />

4. Il componente di uno degli organi centrali che per tre<br />

volte consecutive sia risultato assente ingiustificato dalle<br />

sedute del proprio organo, decade dalla carica. Il CC<br />

prende atto della avvenuta decadenza e, secondo i casi,<br />

il direttore dà comunicazione dell’accaduto agli interessati<br />

per l’avvio della procedura di sostituzione.<br />

5. Gli ordinamenti delle strutture periferiche devono<br />

prevedere analoghe norme di decadenza per dimissioni<br />

o per assenze ingiustificate.<br />

6. La decadenza della maggioranza dei componenti di<br />

un organo ne determina lo scioglimento e la indizione<br />

di nuove votazioni per la elezione dei suoi componenti.<br />

I componenti decaduti per sospensione, per dimissioni


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

o per assenze ingiustificate non possono essere rieletti<br />

nelle elezioni sostitutive.<br />

Art. VIII.II.6 – Sostituzione di componenti di organi<br />

centrali e di organi delle strutture periferiche<br />

decaduti prima del termine del mandato<br />

1. La sostituzione del componente di un organo centrale,<br />

per qualsiasi motivo decaduto dal mandato, è effettuata<br />

alla prima AD ordinaria, successiva alla decadenza, sempre<br />

che la decadenza sia nota prima della convocazione<br />

della AD; in caso contrario la sostituzione avverrà alla<br />

successiva AD ordinaria. Nel caso del CC, la sostituzione<br />

del consigliere è effettuata alla prima assemblea regionale<br />

o interregionale dei delegati, successiva alla decadenza,<br />

sempre che la decadenza sia nota prima della<br />

convocazione della assemblea; in caso contrario la sostituzione<br />

avverrà alla successiva assemblea ordinaria. Nel<br />

caso di altri organi centrali e nel caso delle strutture periferiche,<br />

l’organo che ha eletto il componente, procede<br />

alla sua sostituzione nella prima seduta utile.<br />

2. Il nuovo eletto assume a tutti gli effetti l’anzianità del<br />

sostituito.<br />

Art. VIII.II.7 – Rimborso delle spese sostenute<br />

1. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti degli<br />

organi centrali, nell’espletamento delle funzioni relative<br />

alle cariche elettive, e dai soci ai quali è stato attribuito<br />

un incarico da parte degli organi del <strong>Club</strong> alpino italiano,<br />

è dovuto a tutti in uguale misura e con le modalità deliberate<br />

periodicamente dal CDC.<br />

2. Il rimborso delle spese sostenute è dovuto – nella misura<br />

e con le modalità di cui al comma precedente – anche<br />

a quanti intervengono alle sedute degli organi centrali<br />

e agli invitati alle AD.<br />

Art. VIII.II.8 – Cariche sociali ed incarichi<br />

Inerzia accertata 40<br />

1. In caso di inerzia accertata, l’organo che – in applicazione<br />

del principio statutario di sussidiarietà verticale<br />

– è previsto specificatamente o l’organo che ha affidato<br />

l’incarico, prima di intervenire in supplenza del soggetto<br />

inadempiente, provvede d’ufficio ad inviargli, nel più<br />

breve tempo possibile, formale diffida ad adempiere le<br />

funzioni dovute, fissando un termine ultimativo congruo,<br />

in nessun caso superiore a novanta giorni. Il superamento<br />

di questo secondo termine origina la condizione<br />

di inerzia accertata e ripetuta.<br />

TITOLO VIII<br />

CAPO III – STRUTTURE PERIFERICHE<br />

Art. VIII.III.1 – Ordinamento delle strutture<br />

periferiche 41<br />

1. L’ordinamento delle strutture periferiche deve essere<br />

predisposto dalle strutture interessate attenendosi alle<br />

direttive generali adottate dal CC.<br />

2. L’adeguamento dell’ordinamento delle strutture peri-<br />

107<br />

feriche alle modifiche dell’ordinamento della struttura<br />

centrale è atto dovuto. È adottato dal CDR per l’ordinamento<br />

del GR o dal consiglio direttivo sezionale per<br />

l’ordinamento della sezione con propria delibera, da<br />

portare rispettivamente ad approvazione della ARD o<br />

dell’assemblea dei soci nella prima seduta utile.<br />

Art. VIII.III.2 – Divieti e obblighi<br />

delle strutture periferiche<br />

1. Alla denominazione delle strutture periferiche non<br />

può essere aggiunto il nome di altri enti od organizzazioni<br />

né il riferimento a qualunque altro tipo di organizzazione<br />

esterna o estranea al <strong>Club</strong> alpino italiano. Le<br />

strutture periferiche devono esporre nella propria sede<br />

lo stemma del <strong>Club</strong> alpino italiano.<br />

2. L’uso dello stemma del <strong>Club</strong> alpino italiano da parte<br />

delle strutture periferiche, anche per iniziative locali che<br />

abbiano il loro patrocinio, è libero ma deve rispettare i<br />

modelli ufficialmente adottati e depositati, in conformità<br />

a quanto stabilito nel Titolo I, per quanto riguarda<br />

disegno, colori e proporzioni.<br />

3. Ogni struttura periferica è obbligata ad inviare, a titolo<br />

gratuito, alla biblioteca nazionale del <strong>Club</strong> alpino italiano<br />

almeno due copie di ogni pubblicazione di qualunque<br />

tipo e per qualunque motivo edita o patrocinata.<br />

Art. VIII.III.3 – Provvidenze a favore<br />

delle strutture periferiche<br />

1. Le iniziative di interesse generale intraprese dalle<br />

strutture periferiche possono ottenere contributi – secondo<br />

i casi – dal CDC sul bilancio del <strong>Club</strong> alpino italiano<br />

o dal CDR sul bilancio del raggruppamento regionale,<br />

previa approvazione dei relativi progetti finanziari<br />

o programmi organizzativi da parte dell’organo competente<br />

e, se relative a beni immobili, previo accertamento<br />

della regolarità del titolo di possesso e approvazione<br />

dell’opera, del progetto e del preventivo economico e finanziario<br />

da parte dell’organo centrale competente.<br />

TITOLO VIII<br />

CAPO IV – REGOLAMENTO GENERALE<br />

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI NORME<br />

Art. VIII.IV.1 – Forme di pubblicità delle modifiche<br />

del regolamento generale<br />

1. Il CDC comunica alla AD e a tutte le strutture periferiche<br />

il testo delle modifiche del Regolamento generale<br />

adottate dal CC, accompagnato da adeguata documentazione;<br />

la comunicazione alla AD è inserita nell’ordine<br />

del giorno della seduta utile immediatamente successiva<br />

e alle strutture periferiche è inoltrata entro trenta giorni<br />

di calendario dalla loro adozione.<br />

Art. VIII.IV.2 – Interpretazione autentica<br />

dell’ordinamento della struttura centrale del <strong>Club</strong><br />

alpino italiano e delle strutture periferiche 42<br />

1. Gli organi del <strong>Club</strong> alpino italiano e delle strutture pe-


108 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

riferiche regionali, esclusi rispettivamente il PG e i PR<br />

sono soggetti abilitati alla richiesta di interpretazione<br />

autentica di una norma dell’ordinamento della struttura<br />

centrale. La richiesta deve essere deliberata a maggioranza<br />

dei componenti degli organi richiedenti e deve<br />

essere presentata al direttore per iscritto con chiaro riferimento<br />

alla norma in oggetto e alle motivazioni che<br />

hanno determinato la richiesta.<br />

2. Il direttore istruisce la pratica. Se incompleta degli elementi<br />

necessari la restituisce al richiedente con richiesta<br />

di completamento, se completa la assegna all’organo<br />

che aveva preparato e approvato la norma, per l’esame<br />

preliminare della richiesta. Esso può elaborare collegialmente<br />

l’interpretazione autentica, oppure può nominare<br />

specifica commissione, composta anche da esperti<br />

esterni all’organo stesso, o ricorrere alla consulenza di<br />

organi tecnici centrali esistenti. Lo stesso organo delibera<br />

l’ interpretazione autentica della norma nella prima<br />

seduta utile e ne rimette il testo all’organo che aveva<br />

adottato la norma per la ratifica della interpretazione.<br />

3. L’interpretazione autentica è elaborata sulla base della<br />

documentazione preparatoria conservata, inclusi i dibattiti<br />

e le dichiarazioni registrati nel corso delle sedute<br />

degli organi che avevano approvata e/o adottata la norma.<br />

L’ interpretazione autentica non può mai concludersi<br />

con una proposta di modifica della norma stessa.<br />

4. Non sono ammesse ad esame ulteriori richieste di interpretazione<br />

della stessa norma, anche da parte di altri<br />

soggetti, salvo che siano intervenute nel frattempo modificazioni<br />

della norma stessa.<br />

5. L’interpretazione autentica deve accompagnare il testo<br />

ufficiale dell’ordinamento al quale appartiene la norma;<br />

all’interpretazione autentica è data la stessa pubblicità<br />

dovuta alla norma adottata.<br />

6. Gli ordinamenti delle strutture periferiche devono<br />

prevedere analoghe procedure di interpretazione autentica.<br />

Per gli ordinamenti soggetti ad approvazione da<br />

parte del CC, lo stesso CC deve approvare anche le interpretazioni<br />

autentiche nella prima seduta utile.<br />

TITOLO VIII<br />

CAPO V – NORME TRANSITORIE<br />

Art.VIII.V.1 – Scioglimento delle sezioni 43<br />

1. Agli effetti dell’eventuale scioglimento della sezione, il<br />

numero minimo complessivo di soci fissato nell’ordinamento<br />

del <strong>Club</strong> alpino italiano trova applicazione immediata<br />

per le sezioni costituite o ricostituite con delibera<br />

di approvazione del CC in data successiva all’entrata in<br />

vigore dello Statuto e del Regolamento generale.<br />

2. La direzione procede d’ufficio ad un riesame generale<br />

della situazione delle sezioni in base alle risultanze del<br />

tesseramento soci al 31 dicembre 2006. Eventuali casi di<br />

riduzione del numero complessivo di soci a meno di settantacinque<br />

– ripetuti per il secondo anno sociale consecutivo<br />

– sono comunicati alle sezioni interessate, ai CDR<br />

e al CDC, entro i trenta giorni successivi. Il CDC, sentiti i<br />

CDR competenti, delibera lo scioglimento della sezione<br />

o, se valutata positivamente l’attività istituzionale svolta<br />

dalla sezione negli ultimi cinque anni e se sussistono<br />

le condizioni locali, la sua fusione con altra sezione o la<br />

sua trasformazione in sottosezione di altra sezione dello<br />

stesso GR. La delibera è soggetta all’approvazione del<br />

CC. In entrambi i casi, i soci mantengono la loro adesione<br />

al <strong>Club</strong> alpino italiano e chiedono il trasferimento ad<br />

altra sezione a loro libera scelta.<br />

Art.VIII.V.2 – Regolamenti preesistenti 44<br />

1. Nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore dello<br />

Statuto del <strong>Club</strong> alpino italiano e l’adozione da parte del<br />

CC del Regolamento generale, del regolamento di organizzazione,<br />

del regolamento di amministrazione e di<br />

contabilità, del regolamento disciplinare e di ogni altro<br />

regolamento necessario per il funzionamento degli organi<br />

centrali o previsto dall’ordinamento della struttura<br />

centrale del <strong>Club</strong> alpino italiano, rimangono in vigore i<br />

regolamenti preesistenti – se non espressamente abrogati<br />

– limitatamente alle parti non incompatibili con i<br />

princìpi stabiliti dallo Statuto.<br />

2. Le norme regolamentari preesistenti all’adozione del<br />

Regolamento generale, relative alla idoneità a ricoprire<br />

le cariche sociali, rimangono in vigore – ad personam – a<br />

favore degli eletti in carica, fino al termine naturale del<br />

mandato in corso, purché non in contrasto con le disposizioni<br />

di legge o non espressamente abrogate.<br />

Art.VIII.V.3 – Raggruppamenti regionali<br />

o provinciali di sezioni 45<br />

1. Le sezioni – esistenti e operanti nel territorio di una<br />

regione o di una provincia autonoma alla data di adozione<br />

del Regolamento generale – e i soci ad esse iscritti<br />

fanno parte del GR relativo e non possono sottrarsi agli<br />

obblighi che ne derivano.<br />

2. La ARD del GR – convocata, non oltre sei mesi dalla<br />

entrata in vigore dello Statuto e del Regolamento generale,<br />

dal presidente del convegno competente in carica,<br />

che la presiede fino alla elezione del PR – delibera la costituzione<br />

degli organi previsti dallo Statuto e ne elegge<br />

i componenti nella prima seduta utile. La delibera di costituzione<br />

è adottata con il voto favorevole della maggioranza<br />

dei delegati del GR.<br />

3. Le ARD di due o più GR finitimi, quando lo ritengano<br />

opportuno o siano nella impossibilità di costituire tutti<br />

gli organi regionali previsti dallo Statuto, possono convenire<br />

di costituire uno o più organi interregionali. Le<br />

relative deliberazioni – che devono stabilire anche i criteri<br />

di attribuzione a ciascun GR di parte dei componenti<br />

degli organi comuni – sono adottate con il voto favorevole<br />

della maggioranza dei delegati di ciascuno dei GR,<br />

convocati in seduta congiunta.<br />

4. Nel caso precedente, entro trenta giorni dalla sua adozione,<br />

il testo della delibera è trasmesso al CC che – verificatane<br />

la legittimità e la opportunità – l’approva nella<br />

prima seduta utile successiva; il direttore ne dà comuni-


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

cazione agli interessati entro trenta giorni.<br />

5. Fino all’adozione da parte della ARD dell’ordinamento<br />

del GR – redatto a cura del CDR – trovano applicazione,<br />

in quanto applicabili, le norme dell’ordinamento della<br />

struttura centrale del <strong>Club</strong> alpino italiano, integrate dalle<br />

direttive generali adottate dal CC.<br />

Art.VIII.V.4 – Convegni regionali<br />

o interregionali – Delegazioni regionali 46<br />

1. Gli organi dei convegni regionali o interregionali e<br />

delle delegazioni regionali esistenti rimangono operanti<br />

nella loro composizione con funzioni di supplenza fino<br />

alla costituzione degli organi previsti dei GR e alla elezione<br />

dei relativi componenti; in ogni caso non oltre il 31<br />

dicembre 2006. I componenti degli organi dei convegni<br />

e delle delegazioni sono eleggibili negli organi regionali<br />

o interregionali.<br />

2. Nella prima seduta utile, convocata con le modalità<br />

stabilite nell’articolo precedente, la ARD può esprimere<br />

la propria volontà ad adottare o a mantenere in essere le<br />

forme di coordinamento e di collaborazione ritenute più<br />

opportune con altri GR della stessa area interregionale,<br />

anche ai fini dell’esercizio della opzione relativa alle modalità<br />

di elezione dei componenti del CC, di cui al Titolo<br />

IV. La relativa deliberazione è adottata con il voto favorevole<br />

della maggioranza dei delegati del GR interessato.<br />

Le relative deliberazioni finali sono adottate con il<br />

voto favorevole della maggioranza dei delegati di tutti i<br />

GR interessati, convocati in seduta congiunta.<br />

3. Nel periodo intercorrente tra l’adozione del Regolamento<br />

generale, la costituzione degli organi previsti<br />

dallo Statuto e l’adozione dell’ordinamento dei GR di<br />

ciascun convegno regionale o interregionale, rimangono<br />

in vigore le norme preesistenti, in analogia a quanto<br />

previsto per la struttura centrale del <strong>Club</strong> alpino italiano,<br />

purché non in contrasto con lo Statuto.<br />

4. Il mancato raggiungimento delle maggioranze qualificate<br />

prescritte nelle norme transitorie determina l’automatica<br />

applicazione delle disposizioni previste per i casi<br />

di inerzia accertata.<br />

NOTE<br />

1 Nota all’Art. I.I.1 (ex 1/1991) – Finalità. L’articolo è riscritto<br />

per tenere conto di alcune correzioni lessicali apportate<br />

dalla Commissione legale già nel 2000. L’ordine<br />

di elencazione delle proposizioni da a) a m) è stato variato<br />

per renderlo più aderente all’ordine logico presente<br />

nel primo articolo dello Statuto. L’ordine è condizionato<br />

dalla scelta delle priorità e dalle alternative che potranno<br />

essere proposte in futuro per l’ articolo I.1 dello Statuto.<br />

Esempi per la lettera b): 1. Centro di formazione Bruno<br />

Crepaz al Pordoi, Libera università della montagna, 3.<br />

Servizio scuola. Esempio per la lettera f): Associazione<br />

premio letterario Giuseppe Mazzotti. Esempio per la lettera<br />

h): Istituto Vittorio Sella di fotografia alpina, Film<br />

109<br />

Festival internazionale città di Trento. Esempio per la<br />

lettera i): Osservatorio tecnico per l’ambiente. Con antropizzazione<br />

si intende il: «Complesso degli interventi<br />

che l’uomo compie sull’ambiente naturale al fine di<br />

adattarlo ai propri bisogni.» Esempio per la lettera l):<br />

Fondazione per la montagna.<br />

2 Nota all’Art. I.II.1 (ex 2/1991) – Stemma del <strong>Club</strong> alpino<br />

italiano. È volutamente usato il linguaggio araldico.<br />

Si rammenta che le indicazioni destra e sinistra si riferiscono<br />

allo stemma e non all’osservatore.<br />

3 Nota all’Art. I.III.1 – Sede sociale e sede legale – Sede<br />

centrale. Il termine «direzione» è presente nello Statuto,<br />

ove si rinvia implicitamente al regolamento di organizzazione,<br />

per una sua definizione. La norma che impone<br />

la soppressione delle cariche elettive segretario generale<br />

e vicesegretario generale, previste nello Statuto 1991, e<br />

la ridefinizione delle mansioni del direttore, figura già<br />

esistente nell’ordinamento del <strong>Club</strong> alpino italiano,.<br />

è presente nel Decreto Legge 29 ottobre 1999, n. 419,<br />

emanato ai sensi della Legge delega 15 marzo 1997, n.<br />

59 (prima legge Bassanini): «Attribuzione dei poteri di<br />

gestione al direttore, escluso dal novero degli organi del<br />

<strong>Club</strong> alpino italiano e posto alle dirette dipendenze del<br />

presidente generale» (DL. 419/1999, articolo 13, comma<br />

1, lettere a) e i). Il mantenimento della denominazione<br />

storica «sede centrale» non contrasta con le disposizioni<br />

dello Statuto.<br />

4 Nota all’Art. I.III.2 (ex 21/1991) – Strutture ricettive<br />

– Regolamento generale rifugi, primo comma: L’essere<br />

le strutture ricettive ideale patrimonio dei soci giustifica<br />

l’esistenza di vincoli alla variazione di destinazione di<br />

esse, alla loro alienazione e alla loro dismissione.<br />

Nota al secondo comma: Nel RG è inserito uno specifico<br />

rinvio al regolamento generale rifugi, fissando l’organo<br />

responsabile della redazione e modifica e della adozione<br />

dello stesso. Ciò in applicazione della norma presente<br />

nello Statuto, articolo VIII.4 – Regolamento generale,<br />

comma secondo: «2. In tutti i casi contemplati nel comma<br />

1, o quando il CC ne ravvisi la opportunità, il regolamento<br />

generale può rinviare a specifici regolamenti, purché<br />

nel regolamento generale siano individuati gli organi<br />

responsabili della redazione e della approvazione degli<br />

stessi.» Si ricordi la preesistente norma: RG 1991, art. 21:<br />

«3. La costruzione di rifugi alpini e di bivacchi fissi, la ristrutturazione<br />

che comporti ampliamento della capacità<br />

ricettiva, l’acquisizione a qualunque titolo di immobili<br />

da destinare a rifugio alpino o bivacco-fisso nonché la<br />

loro gestione sono disciplinate dal regolamento generale<br />

rifugi del sodalizio approvato dal consiglio centrale.<br />

Le sezioni devono inoltre assicurarsi preventivamente il<br />

titolo occorrente per un periodo adeguato. Nel caso di<br />

acquisto le sezioni devono curare la regolarità del trasferimento.»<br />

Occorre che essa sia trasferita nel citato regolamento<br />

generale rifugi. Il regolamento generale rifu-


110 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

gi è redatto e modificato, per iniziativa del CC, a cura del<br />

CDC e adottato dal CC. Iniziativa è il «Compimento delle<br />

attività necessarie perché sorga un procedimento giudiziario,<br />

legislativo, amministrativo»: iniziativa legislativa.<br />

Chi è investito del potere di iniziativa deve fissare le<br />

linee generali del contenuto del provvedimento o delle<br />

sue successive modifiche e i termini per la sua redazione<br />

e deve esercitare gli opportuni controlli.<br />

5 Nota all’Art. I.IV.1 (ex 5/1991) – Pubblicazioni ufficiali.<br />

Riferimento: Statuto, articolo IV.II.2 – Compiti del comitato<br />

direttivo centrale e del presidente generale, lettera<br />

g): «g) delibera sull’edizione di pubblicazioni, anche periodiche,<br />

e ne nomina i responsabili;» Il CC nell’esercizio<br />

delle sue facoltà determina gli indirizzi generali, intendendo<br />

«i criteri informatori e direttivi» nonché le caratteristiche<br />

grafiche del bollettino, degli altri periodici e<br />

delle collane di volumi editi dagli organi centrali.<br />

6 Nota all’Art. II.II.2 (ex 8/1991, 9/1991, 11/1991, parte<br />

e 68/1991, parte) – Soci ordinari, famigliari e giovani,<br />

terzo comma: rispetto al testo del corrispondente articolo<br />

del regolamento 1991 si è eliminata l’ultima parte<br />

del comma: «e il relativo grado di parentela.» Si ribadisce<br />

che la condizione necessaria e sufficiente per essere<br />

iscritto quale socio famigliare è quella di convivere con<br />

un socio ordinario del <strong>Club</strong> alpino italiano, iscritto nella<br />

stessa sezione, ed avere la medesima residenza, intesa<br />

come luogo dove il socio ordinario e il socio famigliare<br />

vivono abitualmente. Si rammenti che lo Statuto stabilisce:<br />

«Sono soci famigliari i componenti del nucleo famigliare<br />

del socio ordinario, con esso conviventi, di età<br />

maggiore di anni diciotto.»<br />

Nota al quinto comma: ricordiamo che le sezioni nazionali<br />

previste nello Statuto rimangono esclusivamente le<br />

sezioni C.A.A.I. e A.G.A.I. e che, con l’ammissione, i soci<br />

del <strong>Club</strong> alpino italiano assumono la qualifica di socio<br />

ordinario di diritto. Riferimento: Statuto, articolo VI.6<br />

– Sezioni nazionali, terzo comma.<br />

7 Nota all’Art. II.III.1 (ex 10/1991, parte, 16/1991,<br />

18/1991) – Quote associative. Riferimenti: Statuto, articolo<br />

I.5 – Autonomia patrimoniale, secondo comma e<br />

articolo III.2 – Compiti della AD, secondo comma; Statuto,<br />

articolo II.6 – Rinvio al regolamento generale, primo<br />

comma: «1. Il regolamento generale dispone omissis<br />

sul tesseramento; sui diritti e doveri dei soci; omissis.»<br />

La norma ha un significato ben preciso. Il socio che non<br />

rinnova la propria adesione e non versa la quota associativa<br />

annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale, a<br />

partire da tale data non può attestare né la sua adesione<br />

al <strong>Club</strong> alpino italiano, né la sua iscrizione alla sezione<br />

di appartenenza. La sua tessera di riconoscimento non è<br />

valida perché priva della convalida per l’anno sociale in<br />

corso (riferimento: RG, articolo II.III.1, quarto comma).<br />

Il socio non gode dei diritti previsti per lui dall’ordinamento<br />

del <strong>Club</strong> alpino italiano. L’ accertamento della<br />

morosità del socio non è automatico, ma di competenza<br />

del consiglio direttivo della sezione (riferimento: RG,<br />

articolo II.V.1 – Dimissioni – Morosità – Provvedimento<br />

disciplinare, terzo comma). Dichiarare la morosità<br />

del socio attiene ad una scelta che il consiglio direttivo<br />

della sezione stessa compie liberamente, nel tentativo<br />

di recuperare l’adesione del socio entro la data ultima<br />

del 31 ottobre (riferimento: RG, articolo VI.II.1, quinto<br />

comma).<br />

8 Nota all’Art. II.III.2 (ex 17/1991) – Contributi ordinari<br />

e straordinari. Riferimento: Statuto, articolo I.5 – Autonomia<br />

patrimoniale, secondo comma e articolo III.2<br />

– Compiti della AD, secondo comma<br />

9 Nota all’Art. II.IV.1 (ex 12/1991) – Diritti dei soci, secondo<br />

comma. Riferimento: Statuto, articolo II.4 – Diritti<br />

e doveri dei soci, sesto comma.<br />

10 Nota all’Art. III.I.1 (ex 42/2001) – Delegati. Per quanto<br />

riguarda le incompatibilità tra la carica di delegato<br />

elettivo ed altre cariche sociali si rinvia al Titolo VIII.<br />

11 Nota all’Art. III.I.2 (ex 43/2001) – Calendario degli<br />

adempimenti – Convocazione della AD – Località – Data<br />

– Ordine del giorno. Anche se è pacifico che nell’anno sociale<br />

è indetta una ed una sola assemblea ordinaria oltre<br />

alla quale possono essere indette solamente assemblee<br />

straordinarie, è utile evidenziare ciò con l’uso del singolare.<br />

Riferimento: Statuto, Art. III.3 (ex 18/2001) – Modalità<br />

di funzionamento dell’ AD, comma unico: «L’assemblea<br />

ordinaria si svolge entro il termine perentorio<br />

del trentuno di maggio di ciascun anno, le assemblee<br />

straordinarie ogni volta che il CDC lo ritenga necessario<br />

o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CC, del<br />

collegio nazionale dei revisori dei conti, oppure da almeno<br />

un quinto dei delegati.»<br />

12 Nota all’Art. III.I.3 (ex 44/2001, parte) – Comitato<br />

elettorale (CE) – Costituzione e finalità, secondo comma.<br />

Al direttore o a un suo delegato è assegnato il compito<br />

di verbalizzare le riunioni del CE, ma non quello di presiedere<br />

le sedute del CE. Sembra opportuno assegnare<br />

ad uno dei componenti del CE il compito di coordinarne<br />

i lavori, fermo restando che il CDC convoca il CE quando<br />

necessario. La soluzione qui suggerita sembra migliore<br />

dell’alternativa di prevedere un presidente stabile del<br />

CE. I componenti del CE sono attualmente sei, la seduta è<br />

validamente costituita se sono presenti almeno quattro:<br />

effettivi o supplenti. Nota al terzo comma: Le decisioni<br />

sono prese a maggioranza dei componenti del CE, cioè<br />

con almeno quattro voti favorevoli su sei. Non può mai<br />

verificarsi la condizione di parità nelle votazioni. La pubblicità<br />

del verbale garantisce la possibilità di ricorso.<br />

13 Nota all’Art. III.I.4 (ex 44/2001, parte) – Presentazione<br />

e controllo delle candidature alle cariche sociali – Con-


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

trollo delle richieste di convocazione delle AD straordinarie,<br />

secondo comma. Le proposte di candidatura sono<br />

libere in applicazione del principio statutario per il quale<br />

ciascun socio ha il diritto di esercitare l’elettorato attivo e<br />

passivo e di assumere incarichi nelle strutture del <strong>Club</strong> alpino<br />

italiano. Lessico. Candidatura: «Proposta, presentazione<br />

di una persona, fatta da lei stessa o da altri, perché<br />

sia scelta a coprire una carica o un ufficio, spec. elettivi,<br />

sia pubblici che privati»: avanzare, sostenere, ritirare una<br />

candidatura. Analizziamo i tre momenti: (1) proposta di<br />

candidatura, non può che essere libera; (2) designazione<br />

ufficiale, con voto libero e segreto, equivale alle «primarie»;<br />

deve raccogliere la maggioranza dei votanti; ogni<br />

assemblea può esprimere una sola designazione valida<br />

per ciascuna carica sociale; se ciò non si verifica, bisogna<br />

procedere al ballottaggio tra le due candidature che<br />

hanno ricevuto il maggior numero di voti; (3) elezione in<br />

assemblea dei delegati su scheda che comprende tutte le<br />

designazioni valide provenienti dalle varie assemblee. La<br />

relativa comunicazione è inviata – a cura del presidente<br />

dell’assemblea – al direttore e in copia a tutti i CDR, per<br />

conoscenza, e al collegio nazionale dei revisori dei conti,<br />

per gli eventuali adempimenti previsti. Riferimento: RG,<br />

Art. III.I.2 (ex 43/2001) – Calendario degli adempimenti<br />

– Località – Data – Ordine del giorno – Convocazione,<br />

settimo comma.<br />

Nota al terzo comma: Le designazioni sono accompagnate<br />

da una autocertificazione. L’autocertificazione<br />

non può essere sostituita da un sintetico curriculum.<br />

Soprattutto per gli effetti disciplinari che una autocertificazione<br />

falsa può determinare. Riferimenti: RG, Titolo<br />

VIII, Capo II – Cariche sociali e incarichi, Art. VIII.II.2<br />

(ex 63.2/2001) – Condizioni per l’eleggibilità alle cariche<br />

sociali e per l’attribuzione di incarichi e Art. VIII.<br />

II.3 (ex 63.3/ 2001) – Incompatibilità tra cariche sociali.<br />

La mancata presentazione o la incompletezza della autocertificazione<br />

produce l’insorgere della condizione<br />

di ineleggibilità. Il socio non può essere candidato alla<br />

carica sociale e il comitato elettorale non può includerlo<br />

nella lista relativa (designazione non esistente). La<br />

presentazione di una autocertificazione infedele è ben<br />

più grave. Deve essere considerata insanabile, cioè non<br />

rimediabile in alcun modo e produce automaticamente<br />

la perdita della condizione di eleggibilità. Il riferimento<br />

al RG, Titolo VIII, Capo II, Art. VIII.II.2 (ex 63.2/2001)<br />

– Condizioni per l’eleggibilità alle cariche sociali e per<br />

l’attribuzione di incarichi, comma ottavo: « ... la perdita<br />

anche di una sola di tali condizioni o l’insorgere di una<br />

qualsiasi delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità,<br />

è insanabile e comporta la decadenza dalla<br />

carica ricoperta», stabilisce le conseguenze di una autocertificazione<br />

infedele. Essa comporta la nullità della<br />

elezione e la decadenza dalla carica elettiva ricoperta,<br />

indipendentemente da eventuali conseguenze disciplinari.<br />

È perseguibile d’ufficio. Ma questa è materia per il<br />

regolamento disciplinare.<br />

Nota al quarto comma: Il voto espresso dal delegato è<br />

111<br />

libero, quindi può essere dato anche a soci non compresi<br />

nella lista dei candidati «ufficiali» preparata dal CE.<br />

Questo è il motivo per il quale sulla scheda già oggi sono<br />

previsti tanti spazi bianchi quante sono le cariche sociali<br />

poste in votazione. In questo caso la verifica di cui al terzo<br />

comma può essere fatta solo ex post.<br />

Nota al sesto comma: Nel caso di ineleggibilità il CE non<br />

inserisce il candidato nelle liste e nelle schede. Ad esempio,<br />

la mancanza del titolo richiesto per essere componente<br />

del collegio dei revisori dei conti o del collegio dei<br />

probiviri non è sanabile in alcun modo e pertanto non<br />

ha significato alcuno inserire una candidatura che non<br />

soddisfi le condizioni richieste. Nel caso di incompatibilità<br />

non è richiesta la preventiva rimozione della incompatibilità,<br />

ma gli interessati devono esserne informati,<br />

in particolare il candidato affinché si predisponga alla<br />

rimozione della incompatibilità stessa nei termini previsti.<br />

14 Nota all’Art. III.I.7 (ex 44/2001 parte, ex 46.2/2001<br />

ed ex 47/2001 parte) – Validità delle sedute e delle deliberazioni<br />

– Votazioni per la elezione alle cariche sociali<br />

– Proclamazione degli eletti, quinto comma: Riferimento:<br />

Statuto, articolo VIII.5 – Modifiche dello Statuto,<br />

primo comma e articolo VIII.7 – Scioglimento del <strong>Club</strong><br />

alpino italiano, comma unico. L’esclusione degli astenuti<br />

dal numero dei votanti non deve meravigliare. Nel<br />

regolamento per i lavori della Camera dei deputati, vale<br />

il medesimo principio. La presentazione dei risultati di<br />

ciascuna votazione avviene su quadro luminoso ove vengono<br />

presentati i seguenti dati: Presenti ..., Votanti ...,<br />

Astenuti ..., Maggioranza ..., Hanno votato si ..., Hanno<br />

votato no .... La Camera approva/respinge. I votanti sono<br />

sempre la differenza tra presenti e astenuti. La Maggioranza<br />

è calcolata sempre sul totale dei votanti. Esempio:<br />

Presenti: 475, Votanti: 425, Astenuti: 50, Maggioranza:<br />

213. Hanno votato si: 225, Hanno votato no: 200, La Camera<br />

approva.<br />

Nota al decimo comma: Si tratta dei controlli stabiliti in<br />

RG, Art. III.I.4, comma quarto.<br />

Nota all’undicesimo comma: L’elezione locale avviene<br />

con le modalità previste nel successivo Titolo IV. I controlli<br />

previsti sono quelli stabiliti in RG, Art. III.I.4, comma<br />

quarto.<br />

15 Nota all’Art. IV.I.1 (ex 48/2001) – Attribuzione dei<br />

consiglieri, secondo comma. Si rammenti che il 30 maggio<br />

1982, in interpretazione autentica delle disposizioni<br />

dello Statuto 1991, articolo 20, comma terzo e del RG<br />

1991, articolo 48 (poi 50), comma secondo l’assemblea<br />

tenuta ad Ancona ratificò la deliberazione del CC del 30<br />

gennaio precedente, relativa all’adozione del metodo<br />

del matematico Hondt (detto del divisore comune) per<br />

la determinazione del numero dei consiglieri spettanti a<br />

ciascun convegno. Testo della deliberazione: «Per l’assegnazione<br />

del numero dei consiglieri a ciascun convegno<br />

si divide il numero dei soci del convegno successivamen-


112 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

te per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero di consiglieri<br />

da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti<br />

così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei<br />

consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria<br />

decrescente. Ciascun convegno avrà tanti rappresentanti<br />

quanti sono i quozienti ad esso appartenenti,<br />

compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle<br />

cifre intere e decimali, il posto è attribuito al convegno<br />

che raggruppa il maggior numero di soci e, a parità di<br />

tale numero, per sorteggio.»<br />

Nota al quinto comma: Si usa il termine assemblea perché<br />

il termine ARD è la sigla, usata per comodità, dell’organo<br />

denominato Assemblea regionale dei delegati, i cui<br />

componenti (delegati di diritto e delegati elettivi della<br />

regione) possono essere convocati in seduta congiunta<br />

con i componenti di altra o altre ARD. Gli scrutatori non<br />

procedono allo spoglio delle schede, operazione intesa<br />

come consistente nell’apertura e nella lettura delle schede<br />

e nel computo dei voti. L’opzione b) comporta l’adozione,<br />

da parte dei corresponsabili del corretto svolgimento<br />

delle votazioni, delle misure atte ad assicurare<br />

la segretezza del voto fino allo spoglio delle schede da<br />

parte del CE. A titolo di esempio, sono corresponsabili:<br />

la sezione organizzatrice della assemblea, quanti preparano<br />

le schede per le votazioni, la verifica dei poteri, gli<br />

scrutatori, ecc.<br />

Nota all’ottavo comma: Si tratta dei controlli stabiliti<br />

dall’articolo III.I.7, commi decimo e undicesimo.<br />

16 Nota all’Art. IV.I.2 (ex 48/2001) – Rinnovo dei consiglieri,<br />

secondo comma. È necessario anticipare al<br />

massimo la individuazione dei sei consiglieri destinati a<br />

scadere al temine del primo e del secondo anno, per consentire<br />

il rispetto delle scadenze relative alla presentazione<br />

delle candidature e alla designazione del candidati<br />

ufficiali da parte degli aventi diritto.<br />

17 Nota all’Art. IV.II.1 – Elezione dei componenti integranti<br />

il CDC: La designazione di ciascun candidato è<br />

accompagnata dalla autocertificazione prevista per i<br />

candidati alle cariche elettive in AD. Si tratta dell’autocertificazione<br />

stabilita dall’articolo III.I.4, terzo comma.<br />

Il CC controlla preliminarmente le condizioni di<br />

eleggibilità e le eventuali incompatibilità in essere dei<br />

designati ed elegge i componenti integranti nella prima<br />

seduta successiva alla proclamazione ufficiale della elezione<br />

del PG, di cui assumono a tutti gli effetti l’anzianità<br />

di carica, anche nella ipotesi di elezione in altra seduta.<br />

La norma dello Statuto è molto chiara. Riferimento: Statuto,<br />

articolo IV.II.1, secondo comma: «tre componenti<br />

che – su proposta della presidenza, formulata in funzione<br />

delle competenze professionali e di quanto richiesto<br />

dallo svolgimento dei programmi adottati – il CC elegge<br />

nella prima seduta successiva alla elezione del PG.» Essi<br />

quindi seguono il ciclo triennale del PG e del PG assumono<br />

l’anzianità di carica.<br />

18 Nota all’Art. IV.II.2 (ex 51/2001) – Rinnovo dei componenti<br />

del CDC, primo comma: L’interpretazione combinata<br />

di queste norme e delle norme citate nell’articolo<br />

precedente comporta le seguenti conseguenze. I componenti<br />

aggiuntivi del CDC sono eletti dal CC dopo la proclamazione<br />

dell’elezione del presidente. Ne assumono<br />

l’anzianità di carica, quindi durano in carica un triennio<br />

e al termine devono essere rieletti, immediatamente<br />

dopo la eventuale rielezione del presidente. Oltre alle<br />

disposizioni previste per i componenti della presidenza,<br />

seguono il ciclo triennale del presidente, ciclo che prevale<br />

sulla durata del mandato. Sono rieleggibili una sola<br />

volta (nella stessa carica) e una seconda dopo almeno un<br />

anno di interruzione. Quindi, in caso di sostituzione del<br />

presidente – per qualsiasi motivo decaduto dal mandato<br />

– devono essere rieletti. Il presidente nuovo eletto assume<br />

a tutti gli effetti l’anzianità del sostituito e conseguentemente<br />

i componenti aggiuntivi, se rieletti, subentrano<br />

a sé stessi e scadono al completamento del triennio, con<br />

il presidente. A patto che non si tratti di seconda rielezione,<br />

perché in questo caso non possono essere rieletti.<br />

Altri componenti aggiuntivi subentreranno a loro e ne<br />

assumeranno l’anzianità.<br />

Nota al secondo comma: È necessario anticipare al massimo<br />

la individuazione dei vicepresidenti generali destinati<br />

a scadere al termine del primo e del secondo anno,<br />

per consentire il rispetto delle scadenze relative alla<br />

presentazione delle candidature e alla designazione del<br />

candidati ufficiali da parte degli aventi diritto.<br />

19 Nota all’Art. IV.III.2 – Organi tecnici centrali (OTC)<br />

operativi, secondo comma: Il regolamento quadro degli<br />

OTC operativi deve includere, con gli opportuni adattamenti,<br />

gli attuali articoli da 56 a 60 del Regolamento<br />

generale 2001.<br />

Nota al terzo comma: Il problema dei rapporti tra OTC e<br />

OTP si pone solo per gli organi tecnici operativi. Potrebbe<br />

invero non essere sempre agevole distinguere direttive<br />

«politiche» da direttive «tecniche» . Di qui la scelta<br />

di rimettere al CC la individuazione di queste ultime (il<br />

mezzo può essere la deliberazione «caso per caso» o il<br />

regolamento di ciascun OTC operativo).<br />

20 Nota all’Art. IV.III.3 – Strutture operative – C.N.S.A.S.,<br />

secondo comma: Il corpo nazionale soccorso alpino e<br />

speleologico (C.N.S.A.S.) opera su tutto il territorio dello<br />

Stato ai sensi della legge 21 marzo 2001, n. 74. Istituite le<br />

strutture operative del <strong>Club</strong> alpino italiano, è conseguente<br />

la decisione di inquadrare tra queste, da subito, il corpo<br />

nazionale soccorso alpino e speleologico (C.N.S.A.S.) che<br />

ha il compito operativo, riconosciuto per legge, di provvedere<br />

all’organizzazione di idonee iniziative tecniche per<br />

il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero<br />

dei caduti nell’esercizio delle attività alpinistiche,<br />

escursionistiche e speleologiche.<br />

21 Nota all’Art. VI.I.1 (ex 20/1991, parte) – Costituzione


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

delle sezioni: Ciascuna sezione è struttura periferica del<br />

<strong>Club</strong> alpino italiano, costituita per volontà di un gruppo<br />

di soci che intendono promuovere il coordinato conseguimento<br />

delle finalità istituzionali in una determinata<br />

zona di attività, impiegando le risorse a disposizione,<br />

con iniziative di interesse locale e generale, in ottemperanza<br />

degli impegni assunti con la loro adesione al <strong>Club</strong><br />

alpino italiano (riferimento: Statuto, articolo VI.1, primo<br />

comma), di natura privatistica (riferimento: Statuto,<br />

articolo I.4, quarto comma), dotata obbligatoriamente<br />

di proprio ordinamento, con propri organi tra i quali<br />

sono obbligatoriamente previsti: l’assemblea dei soci; il<br />

consiglio direttivo; il presidente della sezione; il collegio<br />

dei revisori dei conti (riferimento: Statuto, articolo VI.1,<br />

secondo comma). Per le premesse, sancite dallo Statuto,<br />

ciascuna sezione non può in alcun caso avere finalità<br />

diverse, neppure parzialmente, dalle finalità del <strong>Club</strong><br />

alpino italiano. È un soggetto (associazione) ben definito<br />

nelle linee essenziali dal codice civile. Può essere<br />

associazione riconosciuta (art. 12 c.c. e artt. 14-35 c.c.),<br />

con autonomia patrimoniale perfetta e atto costitutivo e<br />

ordinamento (statuto) redatti in forma di atto pubblico,<br />

cioè alla presenza di un notaio. In questa ipotesi è richiesto<br />

un patrimonio iniziale adeguato alla realizzazione<br />

delle finalità. Può essere associazione non riconosciuta<br />

(artt. 36-42 c.c.), con autonomia patrimoniale imperfetta<br />

e atto costitutivo e ordinamento (regolamento) redatti<br />

in forma di scrittura privata (autenticata, registrata o<br />

semplice). Ottenere il riconoscimento della personalità<br />

giuridica attiene ad una scelta che l’associazione stessa<br />

compie. La eventuale registrazione dell’atto costitutivo,<br />

garantisce data certa all’atto medesimo ed evita abusi da<br />

parte di terzi.<br />

Nota al primo comma, lettera a): La domanda di costituzione<br />

in sezione è presentata dall’organo direttivo di una<br />

sottosezione attiva da almeno tre anni sociali completi.<br />

Si vuole evitare che durante il terzo anno di attività della<br />

sottosezione, un improvviso incremento del numero di<br />

soci possa essere considerato motivo valido per chiedere<br />

la trasformazione in sezione.<br />

Nota al secondo comma: A maggior ragione se la sottosezione<br />

non ha neppure tre anni completi di attività.<br />

Nota al quinto comma: In futuro si potrà valutare la opportunità<br />

di rendere obbligatoria, anziché facoltativa,<br />

la costituzione di un coordinamento comunale delle sezioni<br />

esistenti, come previsto dallo Statuto, articolo VI.2<br />

– Coordinamenti locali di sezioni.<br />

Nota al sesto comma: Si tratta di soci che al 31 dicembre<br />

dell’anno sociale precedente erano iscritti presso la<br />

sezione madre (dalla quale dipendeva la sottosezione)<br />

o presso altra sezione e che hanno contribuito a determinare<br />

il numero di delegati attribuiti a tali sezioni per<br />

l’anno sociale in corso. Il versamento al quale ci si riferisce<br />

comprova il trasferimento dei soci richiedenti alla<br />

nuova sezione; il trasferimento concorrerà a determinare<br />

il numero complessivo di soci della nuova sezione<br />

al 31 dicembre dell’anno sociale in corso, con effetti per<br />

113<br />

l’anno sociale successivo. La data di nascita di una nuova<br />

sezione coincide con la data della delibera di approvazione<br />

della sua costituzione da parte del CC. Il socio è<br />

libero di iscriversi presso una sezione qualsiasi (RG, articolo<br />

II.II.2 – Soci ordinari, famigliari e giovani, comma<br />

settimo) ed anche di farsi promotore della costituzione<br />

di una nuova sezione. Nel corso dello stesso anno sociale<br />

il socio può essere iscritto presso una sola sezione (RG,<br />

articolo II.II.2 – Soci ordinari, famigliari e giovani, comma<br />

quarto). Per trasferirsi da una sezione ad un’altra, il<br />

socio deve obbligatoriamente comunicare alla sezione<br />

di origine, entro la fine dell’anno sociale, la sezione alla<br />

quale intende iscriversi, con effetto dall’anno sociale<br />

successivo ai fini del tesseramento (RG, articolo II.II.2 –<br />

Soci ordinari, famigliari e giovani, comma settimo), ma<br />

anche ai fini della determinazione del numero di delegati<br />

della sezione di origine. Il numero dei delegati elettivi,<br />

spettanti a ciascuna sezione, si determina in base<br />

al tesseramento, cioè al numero di soci risultanti al 31<br />

dicembre dell’anno precedente, numero di delegati che<br />

viene comunicato alle sezioni dalla direzione entro l’ultimo<br />

giorno del mese di febbraio immediatamente successivo<br />

(RG, articolo III.I.1 – Delegati, comma primo).<br />

Dal combinato disposto delle norme precedenti deriva<br />

che per essere rappresentata in AD la nuova sezione e,<br />

con essa, i soci ad essa iscritti deve essere operativa da<br />

un intero anno sociale. Solo in base alla situazione del<br />

tesseramento al termine del primo anno sociale intero<br />

(31 dicembre) i soci della nuova sezione potranno eleggere<br />

i delegati nel numero loro spettante nel corso della<br />

assemblea generale dei soci della sezione (RG, articolo<br />

VI.I.3 – Assemblea dei soci della sezione, comma secondo),<br />

da tenersi entro il termine perentorio del 31 marzo<br />

di ciascun anno (RG, articolo VI.I.3 – Assemblea dei soci<br />

della sezione, comma terzo), per poter partecipare alla<br />

AD immediatamente successiva, da tenersi entro il termine<br />

perentorio del 31 maggio di ciascun anno.<br />

22 Nota all’Art. VI.I.2 (ex 20/1991, parte) – Denominazione<br />

– Zona di attività delle sezioni, primo comma: Con<br />

questa formulazione è possibile legalizzare la situazione<br />

esistente di fatto, anche quella non conforme all’ordinamento<br />

1991. Citiamo a titolo di esempio: <strong>Club</strong> alpino<br />

italiano – Sezione Ligure – Genova, <strong>Club</strong> alpino italiano<br />

– Sezione Valtellinese – Sondrio, <strong>Club</strong> alpino italiano<br />

– Società Alpina delle Giulie – Trieste, accanto<br />

alla situazione conforme all’ordinamento 1991, quale:<br />

<strong>Club</strong> alpino italiano – UGET – Torino, etc.<br />

Nota al secondo comma: Fermo restando il principio che<br />

qualsiasi socio e, conseguentemente, sezione, può esercitare<br />

attività almeno sul territorio della Repubblica, si<br />

ritiene importante definire una zona, che si configura<br />

come esclusiva, nel senso che due sezioni non dovrebbero<br />

avere zone di attività che si sovrappongono, soprattutto<br />

nei confronti degli enti locali. In realtà il principio<br />

può essere soddisfatto, a patto che in ciascun territorio<br />

comunale esista una ed una sola sezione oppure che una


114 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

sezione «copra» il territorio di uno o più comuni limitrofi,<br />

non pertinenti ad altre sezioni. Ma le eccezioni non<br />

mancano. Basta pensare ai comuni nel cui territorio esistono<br />

e coesistono più sezioni. Non si dimentichi infine<br />

che tale zona è dinamica, perché la sua estensione è influenzata<br />

dalla costituzione di nuove sezioni.<br />

23 Nota all’Art. VI.I.5 (ex 24/1991 e 26/1991) – Presidente<br />

della sezione: Si rammenti che, nel caso di associazioni<br />

(sezioni) non riconosciute e dotate di autonomia<br />

patrimoniale imperfetta, il presidente risponde personalmente<br />

con il proprio patrimonio delle obbligazioni<br />

assunte unitamente ai soci che le hanno contratte. Nel<br />

caso di associazioni riconosciute e dotate di autonomia<br />

patrimoniale perfetta, per le obbligazioni assunte dagli<br />

amministratori in nome e per conto dell’associazione<br />

risponde l’associazione esclusivamente con il proprio<br />

patrimonio. Si veda la nota all’Art. VI.I.1 (ex 20/1991,<br />

parte) – Costituzione delle sezioni.<br />

24 Nota all’Art. VI.I.11 (ex 69/1991) – Sezioni particolari:<br />

L’alternativa proposta è generale e completa. Applicabile<br />

alle sezioni Fiamme gialle di Predazzo, di Fiume<br />

e di Lima. Possono essere necessarie delibere ad hoc del<br />

CC, dopo l’approvazione del Regolamento generale. Alle<br />

sezioni particolari si applicano le norme previste per le<br />

sezioni «ordinarie», incluse quelle relative al tesseramento,<br />

alla costituzione di eventuali sottosezioni e al<br />

loro scioglimento.<br />

25 Nota all’Art. VI.II.1 (ex 28/1991, parte e 34/1991) –<br />

Tesseramento: In tutti i commi dell’articolo si è eliminato<br />

il vecchio e glorioso termine «bollino.» Il sempre più<br />

rapido modificarsi delle metodologie di comunicazione e<br />

conseguentemente delle procedure da impiegare, suggerisce<br />

di utilizzare terminologie più aperte ai mutamenti<br />

anche se inevitabilmente più vaghe. Il verbo «trasmettere»<br />

viene preferito ad altri per lasciare aperta la possibilità<br />

di utilizzare le vie telematiche, senza impedire l’uso<br />

delle poste. In ogni caso molto chiare le responsabilità:<br />

al CDC il compito di adottare le procedure, alla direzione<br />

(amministrazione) il compito di trasmettere alle sezioni<br />

quanto necessario per il tesseramento e per la convalida<br />

annuale della tessera sociale dei singoli soci.<br />

26 Nota all’Art. VII.I.1 – Raggruppamenti regionali o<br />

provinciali di sezioni: Il Titolo VII, Capo I, completamente<br />

riscritto, sostituisce il Titolo IV, Capo I del RG<br />

1991. Gli articoli regolamentano lo Statuto, Titolo VII,<br />

articolo VII.1 – Costituzione, finalità e ordinamento. Si<br />

tratta di norme comuni. Per quanto non previsto nel Regolamento<br />

generale, provvede l’ordinamento di ciascun<br />

raggruppamento regionale. Ciascun raggruppamento<br />

regionale è struttura periferica del <strong>Club</strong> alpino italiano<br />

che riunisce obbligatoriamente tutte le sezioni della regione<br />

o della provincia autonoma, costituita per disposizione<br />

dello Statuto, di natura privatistica (riferimento:<br />

Statuto, articolo I.4, quarto comma), dotata obbligatoriamente<br />

di proprio ordinamento, con propri organi<br />

(riferimento: Statuto, articolo VI.1, secondo comma).<br />

Valgono le stesse considerazioni svolte per le sezioni<br />

nella nota all’Art. VI.I.1 (ex 20/1991, parte) – Costituzione<br />

delle sezioni.<br />

Nota al primo comma: In applicazione dello Statuto,<br />

Titolo VII, articolo VII.1, comma primo. Le sezioni esistenti<br />

alla data di notifica dell’adozione del Regolamento<br />

generale entrano a far parte del gruppo regionale per<br />

effetto delle modifiche adottate nello Statuto, le sezioni<br />

costituite successivamente, con l’approvazione della<br />

loro costituzione da parte del CC.<br />

27 Nota all’Art. VII.I.3 – Assemblea regionale o provinciale<br />

dei delegati, secondo comma: Si immagina che<br />

la ARD si riunisca almeno una volta all’anno meglio se<br />

entro la fine di marzo e si auspica che le ARD dei GR<br />

dello stesso macro-raggruppamento si possano riunire<br />

congiuntamente (ad esempio, in autunno) per dibattere<br />

problemi di carattere generale, per concordare azioni<br />

coordinate o per discutere di candidature alle cariche<br />

elettive negli organi del <strong>Club</strong> alpino italiano e per procedere<br />

alle designazioni conseguenti. Deve essere fissato<br />

un termine perentorio entro il quale deve tenersi in via<br />

ordinaria l’assemblea regionale di primavera; esso deve<br />

essere compatibile con il termine ultimo fissato dallo<br />

Statuto per l’ AD (31 maggio) e il relativo calendario degli<br />

adempimenti.<br />

Nota al quarto comma: Devono rispettare la centralità<br />

del socio. Non possono essere adottate soluzioni diverse<br />

quale, ad esempio, quella di convocare i consigli direttivi<br />

delle sezioni appartenenti al GR.<br />

28 Nota all’Art. VII.I.4 – Comitato direttivo regionale<br />

o provinciale: Il raggruppamento regionale è struttura<br />

periferica del <strong>Club</strong> alpino italiano con proprio ordinamento,<br />

è soggetto di diritto privato, ha proprio patrimonio<br />

autonomo e dispone di entrate proprie per il raggiungimento<br />

delle finalità istituzionali. Deve avere una<br />

propria capacità di gestione, di amministrazione e di<br />

presentazione dei relativi risultati affidata ovviamente<br />

al CDR. Riferimenti: Statuto, articolo I.4 – Ordinamento<br />

– Personalità giuridica, comma terzo e comma quarto;<br />

articolo I.5 – Autonomia patrimoniale, comma secondo.<br />

Nota al secondo comma, lettera f): Il CDR mantiene i<br />

compiti di vigilanza e di valutazione, già previsti dal Regolamento<br />

generale 1991 per la delegazione regionale,<br />

ne deriva l’incompatibilità tra qualsiasi carica elettiva<br />

nelle sezioni (presidente, consigliere, ecc.) e la carica di<br />

componente del CDR, di presidente regionale, ecc.<br />

29 Nota all’Art. VII.I.5 – Presidente regionale o provinciale<br />

Le responsabilità del PR sono assimilabili alle responsabilità<br />

del presidente della sezione. Si veda la nota<br />

all’Art. VI.I.1 (ex 20/1991, parte) – Costituzione delle sezioni.<br />

Possono essere previste anche altre funzioni, de-


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

mandate all’ordinamento del GR.<br />

30 Nota all’Art. VII.I.6 – Conferenza nazionale dei presidenti<br />

regionali e provinciali: Si ritiene che l’incontro<br />

periodico delle delegazioni per gli scopi attualmente<br />

previsti dal RG 1991, articolo 40 possa essere sostituito<br />

dalla conferenza nazionale dei presidenti regionali,<br />

convocata e presieduta dal presidente generale. Riferimento:<br />

Statuto, articolo VII.1 – Costituzione e finalità,<br />

comma sesto.<br />

31 Nota all’Art. VII.I.8 – Collegio regionale o provinciale<br />

dei probiviri: Si tratta di un organo nuovo, necessario<br />

per costituire un organo indipendente di giudizio di<br />

primo grado che viene a sostituire il comitato di coordinamento,<br />

precedentemente chiamato a decidere sulle<br />

controversie deferite alla propria competenza. Possono<br />

essere costituiti collegi interregionali in regioni finitime,<br />

secondo le norme previste negli ordinamenti regionali,<br />

per accordo diretto delle sezioni interessate, fino a<br />

coprire l’intero territorio di un’area. Per semplificazione<br />

è possibile pensare a una presidenza a turno dei tre<br />

componenti. Riferimento: Statuto, articolo VII.1 – Costituzione<br />

e finalità, comma terzo.<br />

Nota al secondo comma: Il comma è riscritto sulla falsa<br />

riga dello Statuto 1991, articolo 26. La prevista adozione<br />

di un regolamento disciplinare può assicurare una uniformità<br />

di procedure presso tutti i gruppi regionali, ma<br />

non può assicurare una corrispondente uniformità di<br />

valutazioni e di decisioni. Per attenuare questo inconveniente<br />

è auspicabile che i gruppi regionali più piccoli per<br />

numero di sezioni e di soci si accordino tra di loro per<br />

la costituzione di un collegio interregionale dei probiviri<br />

comune.<br />

Nota al terzo comma: Il collegio regionale dei probiviri<br />

si configura come l’organo di giudizio di primo grado e<br />

il collegio nazionale dei probiviri del <strong>Club</strong> alpino italiano<br />

come l’organo indipendente di giudizio di secondo<br />

grado. Riferimento: Statuto, articolo IV.V.1 (ex 26/1991)<br />

– Collegio nazionale dei probiviri.<br />

32 Nota all’Art. VII.I.11 – Altri organi regionali o provinciali<br />

e interregionali, terzo comma: La costituzione di<br />

nuovi o la soppressione di eventuali organi interregionali<br />

esistenti è sempre possibile per accordo diretto tra<br />

le parti e con delibera della maggioranza qualificata dell’assemblea<br />

interregionale dei delegati. In questo caso<br />

la delibera è sottoposta ad approvazione del CC per un<br />

controllo di legittimità, cioè dichiarata rispondenza alle<br />

condizioni prescritte dalle norme applicabili.<br />

Nota al quarto comma: Nel caso di impossibilità o incapacità<br />

a procedere da parte delle assemblee regionali dei<br />

delegati, subentra il CDC con funzioni di supplenza. Il<br />

CDC può provvedere direttamente o mediante un commissario<br />

«ad acta.»<br />

33 Nota all’Art. VII.I.12 – Condizioni di eleggibilità alle<br />

115<br />

cariche regionali o provinciali: I candidati alle cariche<br />

negli organi regionali elencati devono ovviamente essere<br />

soci di una delle sezioni costituenti il gruppo.<br />

34 Nota all’Art. VII.II.1 (ex 35/1991) – Aree regionali e<br />

interregionali, terzo comma: È necessario evitare una<br />

possibile frantumazione in realtà troppo piccole. Considerando<br />

la situazione attuale i limiti proposti equivalgono<br />

a circa settemila cinquecento soci e sedici delegati.<br />

Nota al quinto comma: Si può ritenere che in talune realtà,<br />

anche per tradizione consolidata, si voglia mantenere<br />

in vita una assemblea dei delegati estesa a tutti i delegati<br />

delle regioni o province autonome finitime costituenti<br />

un’area come eventuale momento di incontro comune<br />

dei raggruppamenti regionali compresi nel territorio di<br />

quell’area; si suggerisce una soluzione semplice che può<br />

soddisfare l’esigenza ipotizzata.<br />

35 Nota all’Art. VIII.I.1 – Definizioni: Cariche elettive.<br />

Sono cariche elettive di cui al Titolo III: i delegati eletti<br />

in rappresentanza dei soci per scaglioni di cinquecento<br />

(Statuto, articolo III.1 – Assemblea dei delegati – Delegati).<br />

Sono cariche elettive di cui al Titolo IV: i componenti<br />

del comitato centrale di indirizzo e di controllo (Statuto,<br />

articolo IV.I.1 – Comitato centrale di indirizzo e di<br />

controllo); i componenti del comitato direttivo centrale<br />

(Statuto, articolo IV.II.1 – Comitato direttivo centrale, inclusi<br />

il presidente generale e i vicepresidenti generali); i<br />

componenti degli organi tecnici centrali e delle strutture<br />

operative, solo se eletti dal CC (Statuto, articolo IV.III.1<br />

– Organi consultivi – Organi operativi – Strutture operative);<br />

i componenti del collegio nazionale dei revisori dei<br />

conti (Statuto, articolo IV.IV.1 – Collegio nazionale dei revisori<br />

dei conti); i componenti del collegio nazionale dei<br />

probiviri (Statuto, articolo IV.V.1 – Collegio nazionale dei<br />

probiviri); e, per estensione, i componenti del comitato<br />

elettorale, effettivi e supplenti, eletti in rappresentanza<br />

delle aree regionali o interregionali nelle AD ordinarie<br />

(RG, articolo III.I.3 – Comitato elettorale – Costituzione<br />

e finalità). Sono cariche elettive di cui al Titolo VI: i<br />

componenti degli organi sezionali previsti dallo Statuto:<br />

consiglio direttivo, presidente della sezione, collegio dei<br />

revisori dei conti (Statuto, articolo VI.1 – Costituzione,<br />

finalità e ordinamento delle sezioni) e, per estensione,<br />

i componenti di eventuali altri organi previsti dall’ordinamento<br />

sezionale. Sono cariche elettive di cui al Titolo<br />

VII: i componenti degli organi specifici previsti dallo<br />

Statuto: comitato direttivo regionale, presidente regionale,<br />

collegio regionale dei revisori dei conti, collegio<br />

regionale dei probiviri; i componenti degli organi tecnici<br />

periferici, solo se eletti dalle ARD (Statuto, articolo<br />

VII.1- Costituzione, finalità e ordinamento).<br />

Idoneità: Riferimento: Statuto, articolo VIII.1 (ex<br />

28/1991) – Cariche sociali, secondo comma.<br />

36 Nota all’Art. VIII.II.1 – Cariche sociali e incarichi, secondo<br />

comma: Riferimenti: RG, articolo III.I.7 – Validità


116 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

delle sedute – Votazioni per la elezione delle cariche sociali<br />

– Proclamazione degli eletti, sesto comma; Statuto,<br />

articolo VIII.1 (ex 28/1991) – Cariche sociali, primo<br />

comma.<br />

37 Nota all’ articolo VIII.II.2 – I commi 1, 2, 3 e 4 vengono<br />

conservati nel testo adottato dal CC nella seduta del<br />

27.10.2001, salvo l’aggiunta dei limiti di età. Per talune<br />

cariche sembra legittimo accertare preventivamente il<br />

possesso di precedenti esperienze organizzative all’interno<br />

del <strong>Club</strong> alpino italiano o di specifica professionalità<br />

e fissare limiti diversi dalla maggiore età, ad esempio,<br />

limiti inferiori di età (30 anni per la carica di presidente)<br />

e limiti superiori (75 anni sempre per le cariche negli organi<br />

del <strong>Club</strong> alpino italiano). Da alcune parti è richiesto<br />

che il candidato alla carica di proboviro abbia anche<br />

una rilevante anzianità di iscrizione alla associazione e<br />

una buona conoscenza dell’ordinamento del <strong>Club</strong> alpino<br />

italiano (in particolare, ma non solo, dello Statuto e del<br />

RG). Il comma 5 è relativo al comitato elettorale. Il comma<br />

6 è modificato rispetto al testo adottato dal CC nella<br />

seduta del 27.10.2001, con l’aggiunta di una ulteriore limitazione,<br />

già presentata al CC, nel caso di liti pendenti<br />

con il <strong>Club</strong> alpino italiano. Infine una precisazione: in<br />

base allo Statuto, Titolo VIII, articolo VIII.1 – Cariche<br />

sociali, comma primo, con il termine «cariche sociali» si<br />

devono intendere «Le cariche elettive negli organi della<br />

struttura centrale e delle strutture periferiche.» Tutte,<br />

nessuna esclusa.<br />

Nota al comma sesto: Nel regolamento quadro degli organi<br />

tecnici centrali è stabilito: «può essere nominato<br />

membro di OTC solo colui che non abbia interessi collimanti<br />

o contrastanti con quelli dell’organo stesso e che<br />

non abbia rapporti economici continuativi con il sodalizio.<br />

I membri di OTC per i quali sorgano o vengano comunque<br />

accertati gli interessi o i rapporti di cui al primo<br />

comma, decadono e verranno sostituiti ai sensi del precedente<br />

articolo 7, ultimo comma.» Poiché si è allargato<br />

l’orizzonte degli organi interessati, con la previsione<br />

delle strutture operative, sembra opportuno trasferire la<br />

norma da particolare (limitata agli OTC) a generale inserendola<br />

nel Regolamento generale ed estendendola alle<br />

cariche sociali. La volontarietà e la gratuità del rapporto<br />

impongono, infine, l’inesistenza di qualsiasi situazione<br />

di conflitto reale tra gli interessi generali e particolari<br />

del <strong>Club</strong> alpino italiano e gli interessi personali del candidato<br />

alla carica o all’incarico. L’esistenza o l’insorgere<br />

di una di tali situazioni costituisce motivo di non idoneità<br />

del soggetto interessato, con le conseguenze previste<br />

nel comma ottavo. Ci siamo sempre ispirati a principi<br />

moralizzatori di tutela dell’immagine del <strong>Club</strong> alpino<br />

italiano, anche con una elevazione qualitativa attraverso<br />

una più accurata selezione dei candidati alle cariche<br />

direttive. Non sembra quindi corretto equiparare al<br />

socio incensurato quello che invece incensurato non è,<br />

perché sospeso da una carica sociale o radiato dal <strong>Club</strong><br />

alpino italiano. Rimane da decidere se sia opportuno<br />

consentire la eleggibilità ad un socio che abbia appena<br />

finito di scontare un periodo di sospensione non breve<br />

da una carica sociale o che in passato sia stato radiato, se<br />

riammesso. In quest’ultimo caso la soluzione più semplice<br />

sembra essere quella di escludere definitivamente la<br />

riammissione del socio radiato.<br />

Nota all’ottavo comma: Riferimento: Statuto, articolo<br />

VIII.1 – Cariche sociali, comma quarto: «Le cause di ineleggibilità<br />

sopravvenute dopo l’elezione comportano la<br />

decadenza automatica dalla carica ricoperta.»<br />

38 Nota all’articolo VIII.II.3 (ex 63.3/2001) – Incompatibilità<br />

tra cariche sociali: La norma di carattere generale<br />

individua le situazioni di incompatibilità e rinvia<br />

al Regolamento generale. Riferimento: Statuto, articolo<br />

VIII.1 – Cariche sociali, comma quarto ove è precisato:<br />

«con riferimento ai componenti degli organi di giudizio e<br />

di controllo e ai componenti degli organi della struttura<br />

centrale e delle strutture periferiche che esercitano specifici<br />

poteri di controllo nei confronti di organi di livello<br />

inferiore;» Le incompatibilità sono evidenti nei casi del<br />

CDC, del PG, dei collegi nazionali dei revisori dei conti e<br />

dei probiviri – Statuto, articolo I.4, comma secondo, lettere<br />

da c) a f) – per quanto riguarda la struttura centrale<br />

nei confronti di tutte le strutture periferiche. Altrettanto<br />

evidenti nei casi del CDR, del PR, dei collegi regionali dei<br />

revisori dei conti e dei probiviri – corrispondenti organi<br />

delle strutture periferiche regionali – nei confronti delle<br />

sezioni. Il comitato direttivo regionale mantiene infatti<br />

i compiti di vigilanza e di valutazione dell’operato delle<br />

sezioni della regione, vedi RG, articolo VII.I.4, comma<br />

terzo, lettera f): «f) coordina e controlla l’attività delle<br />

sezioni nel perseguimento delle finalità istituzionali; vigila<br />

che esse ottemperino alle norme statutarie e regolamentari<br />

comunicandone al CDC le eventuali inosservanze.»<br />

Ne deriva quindi l’assoluta incompatibilità tra<br />

qualsiasi carica elettiva nelle sezioni e la carica di componente<br />

del comitato direttivo regionale, di presidente<br />

regionale, del collegio regionale dei revisori dei conti e<br />

del collegio regionale dei probiviri. Si fa una sola eccezione:<br />

quella del socio eletto alla carica di componente<br />

del consiglio direttivo di una sezione che può essere<br />

eletto alla carica di delegato, in rappresentanza dei soci<br />

della propria sezione, oppure alla carica di componente<br />

del CC (comitato centrale di indirizzo e di controllo) oppure<br />

del CDR (comitato direttivo regionale), con alcune<br />

opportune limitazioni, nel caso di conflitto di interessi.<br />

Analoga eccezione quella del socio eletto alla carica di<br />

componente del collegio dei revisori dei conti di una sezione.<br />

39 Nota all’Art. VIII.II.5 – Decorrenza e durata delle cariche<br />

sociali – Decadenza per dimissioni e per assenze,<br />

secondo comma: Le dimissioni presentate da un componente<br />

di un organo della struttura centrale, inclusi gli<br />

organi tecnici centrali operativi e le strutture operative<br />

sono sicuramente l’epilogo logico di una decisione seria e


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

sofferta e si ritiene che la volontà dell’interessato debba<br />

in ogni caso essere rispettata. Non necessitano di presa<br />

d’atto da parte dell’organo interessato, quindi di discussione,<br />

sono irrevocabili e hanno effetto immediato.<br />

Nota al terzo comma: Anche le assenze dovute ad una<br />

prolungata infermità dovrebbero determinare la sostituzione<br />

del componente, pur con tutta la comprensione,<br />

la solidarietà e la condivisione dovute. Nessun organo<br />

può rimanere privo del contributo di un suo componente,<br />

soprattutto nel caso di organi con basso numero di<br />

componenti: possiamo pensare al collegio dei revisori<br />

dei conti, anche se esiste la figura del revisore supplente<br />

(uno), al collegio dei probiviri, allo stesso CDC (sette<br />

componenti).<br />

Nota al quinto comma: Gli organi tecnici centrali operativi<br />

e le strutture operative fanno parte degli organi<br />

centrali e per essi valgono integralmente le norme di cui<br />

ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo. L’ordinamento<br />

delle strutture periferiche deve prevedere norme<br />

analoghe a quelle qui stabilite per gli organi centrali, con<br />

gli opportuni adattamenti, per quanto riguarda dimissioni<br />

e assenteismo sistematico. Ci sembra opportuno<br />

che per tutti gli organi valgano gli stessi principi di carattere<br />

generale.<br />

40 Nota all’Art. VIII.II.8 – Cariche sociali ed incarichi<br />

– Inerzia accertata: Riferimenti: RG, articolo VIII.I.1<br />

– Definizioni; Statuto, articolo VIII.3 – Ordinamento<br />

delle strutture periferiche, comma terzo, «3. In qualunque<br />

caso di inerzia o di grave inosservanza accertata,<br />

l’organo di una sezione è supplito dal corrispondente organo<br />

del raggruppamento regionale competente e questo<br />

dal corrispondente organo della struttura centrale,<br />

d’ufficio o su istanza delle parti interessate. La ARD è<br />

supplita dal CC. Omissis.» L’inerzia ripetuta è perseguibile<br />

in base al regolamento disciplinare. Riferimento:<br />

Statuto, articolo VIII.3 – Ordinamento delle strutture<br />

periferiche, comma terzo, «3. Omissis. Il regolamento<br />

disciplinare dispone sui casi di inerzia o di inosservanza<br />

ripetuta.»<br />

41 Nota all’Art. VIII.III.1 – Ordinamento delle strutture<br />

periferiche, secondo comma: La materia è regolata dallo<br />

Statuto, articolo VIII.3 – Ordinamento delle strutture<br />

periferiche, commi primo e secondo. «1. L’ordinamento<br />

del <strong>Club</strong> alpino italiano prevale sugli ordinamenti delle<br />

strutture periferiche; le norme di questi ultimi – quando<br />

incompatibili con il primo – perdono immediatamente<br />

efficacia e le strutture periferiche adeguano il proprio<br />

ordinamento entro il termine perentorio di un anno dalla<br />

comunicazione di adozione delle modifiche dell’ordinamento<br />

del <strong>Club</strong> alpino italiano da parte del CDC. 2.<br />

L’ordinamento delle strutture periferiche, anche nelle<br />

sue modifiche, non ha efficacia se non dopo approvazione<br />

da parte del CC.» Data l’obbligatorietà della revisione,<br />

è possibile la modifica da parte degli organi di governo<br />

delle strutture periferiche, salvo approvazione da parte<br />

delle rispettive assemblee.<br />

117<br />

42 Nota all’Art. VIII.IV.2 – Interpretazione autentica<br />

dell’ordinamento della struttura centrale del <strong>Club</strong> alpino<br />

italiano e delle strutture periferiche, primo comma:<br />

Sono abilitati a chiedere l’interpretazione autentica di<br />

una norma dell’ordinamento della struttura centrale la<br />

AD, il CC, il CDC, i collegi nazionali dei revisori dei conti<br />

e dei probiviri, le ARD, il CDR, i collegi regionali dei revisori<br />

dei conti e dei probiviri.<br />

Nota al secondo comma: Alcuni esempi possono chiarire<br />

meglio. Nel caso di interpretazione dello Statuto, il direttore<br />

assegna la pratica al CC che approva l’interpretazione<br />

autentica della norma e ne rimette il testo alla<br />

AD immediatamente successiva per la ratifica della interpretazione.<br />

L’esperienza del passato conferma che la<br />

ratifica è votata a maggioranza dei votanti perché l’interpretazione<br />

non costituisce modifica della norma esistente.<br />

Nel caso del Regolamento generale, il direttore<br />

assegna la pratica al CC che approva e ratifica contemporaneamente<br />

l’interpretazione autentica della norma<br />

nella prima seduta utile. Per tutti gli altri regolamenti<br />

adottati dal CC, il direttore individua l’organo che ha<br />

preparato il testo della norma e il CC procede alla ratifica<br />

della interpretazione.<br />

43 Nota all’Art. VIII.V.1 (ex 71/2001) – Scioglimento delle<br />

sezioni: Riferimento: RG, articolo VI.II.1, comma settimo.<br />

44 Nota all’Art. VIII.V.2 (ex 72/2001) – Regolamenti preesistenti,<br />

comma primo: La norma temporanea chiarisce<br />

la ratio dello Statuto 2001, articolo 34, comma 3 che è qui<br />

trascritto: «Il CC coordina le disposizioni del Regolamento<br />

generale con le norme dello statuto, entro e non oltre<br />

sei mesi dalla adozione dello stesso da parte della AD.»;<br />

sei mesi che decorrono dall’adozione dello Statuto e delle<br />

sue modifiche da parte della AD; sei mesi che, grazie anche<br />

alle leggi «Bassanini», dovrebbero essere sufficienti<br />

per la relativa approvazione da parte del ministero vigilante;<br />

sei mesi che mettono in condizione il <strong>Club</strong> alpino<br />

italiano di avere contemporaneamente o quasi modifiche<br />

dello Statuto e conseguente coordinamento delle disposizioni<br />

del Regolamento generale. La norma temporanea<br />

stabilisce il principio che se non espressamente abrogate<br />

rimangono in vigore le norme regolamentari preesistenti,<br />

limitatamente alle parti non incompatibili con i princìpi<br />

stabiliti dallo Statuto ultimo adottato.<br />

Nota al secondo comma: La norma temporanea evita una<br />

possibile retroattività applicativa di nuove disposizioni<br />

relative alle cariche elettive nel <strong>Club</strong> alpino italiano.<br />

45 Nota all’Art. VIII.V.3 – Raggruppamenti regionali o<br />

provinciali di sezioni, primo comma: In applicazione<br />

dello Statuto, Titolo VII, articolo VII.1, comma primo.<br />

Il comma stabilisce il principio che le sezioni esistenti<br />

in una regione entrano automaticamente a far parte del<br />

relativo gruppo regionale e provvedono a costituire gli


118 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

organi previsti dallo Statuto con maggioranza qualificata<br />

e ad eleggerne i componenti. Fino a che non siano<br />

funzionanti gli organi nuovi previsti in ciascuna regione<br />

dell’area, rimangono in carica gli organi del convegno e<br />

della delegazione con compiti di supplenza. Vedi successivo<br />

articolo RG, articolo VIII.V.3.<br />

Nota al terzo comma: In applicazione dello Statuto, Titolo<br />

VII, articolo VII.1, comma terzo. Nella impossibilità di<br />

costituire tutti gli organi previsti dallo Statuto, le sezioni<br />

di due o più gruppi regionali finitimi possono accordarsi<br />

per avere alcuni organi in comune. La o le deliberazioni<br />

relative, adottate con maggioranza qualificata, devono<br />

essere sottoposte alla approvazione del CC. Dopo la approvazione<br />

le assemblee regionali dei delegati, in riunione<br />

congiunta, procedono alla elezione dei componenti<br />

degli organi comuni.<br />

46 Nota all’Art. VIII.V.4 – Convegni regionali o interregionali<br />

– Delegazioni regionali, primo comma: In regime<br />

di prorogatio. A titolo di esempio: il collegio dei revisori<br />

dei conti del Convegno LPV rimarrà operante fino alla costituzione<br />

dei collegi dei revisori dei conti delle regioni<br />

Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta e alla elezione dei loro<br />

componenti. Dopo di che decadrà automaticamente, in<br />

ogni caso il 31 dicembre dell’anno sociale successivo alla<br />

adozione del Regolamento generale. Lo scopo è quello di<br />

non creare vuoti di potere o interruzione dei rapporti in<br />

corso con gli enti territoriali della regione.<br />

Nota al secondo comma: Si tratta di organi di strutture<br />

periferiche attualmente non esistenti. Per questo motivo<br />

si rende necessaria la preventiva espressione da parte<br />

delle singole ARD della volontà (che non può essere data<br />

per scontata) di stabilire o di mantenere in vita le forme<br />

di coordinamento e di collaborazione ritenute opportune<br />

e la individuazione dei raggruppamenti regionali<br />

con i quali aprire una eventuale trattativa. Solo in un<br />

secondo tempo, in seduta congiunta, le ARD interessate<br />

provvederanno alle delibere relative. Questa norma<br />

temporanea non riguarda le aree mono-regionali. Ma<br />

diviene indispensabile per tutte le aree pluri-regionali.<br />

In particolare per l’attuale convegno CMI.<br />

Nota al terzo comma: Si tratta delle norme stabilite dall’articolo<br />

VIII.IV.1.<br />

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO<br />

DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI<br />

Il presente testo è stato approvato dall’Assemblea dei<br />

Delegati in data 22 maggio 2005.<br />

Art. 1 - Apertura - Elezione del presidente<br />

dell’assemblea e degli scrutatori -Partecipazione<br />

1. Il PG o, in sua assenza, il VPG più anziano per carica,<br />

dichiara aperta l’AD.<br />

2. L’AD procede preliminarmente, anche mediante acclamazione,<br />

alla elezione del presidente dell’assemblea<br />

e degli scrutatori, scelti in numero idoneo tra i soci della<br />

Sezione o delle Sezioni ospitanti.<br />

3. I componenti del CdC, del CC, dei Collegio nazionale<br />

dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri, nonché<br />

le persone invitate dal CdC hanno facoltà di intervenire<br />

alle sedute dell’AD e di prendervi la parola, ma non hanno<br />

diritto di voto.<br />

Art. 2 - Poteri del presidente dell’assemblea<br />

Procedure per il Verbale<br />

1. Il presidente dell’assemblea:<br />

a) è responsabile della interpretazione e della applicazione<br />

delle norme afferenti l’AD;<br />

b) dirige i lavori della seduta in conformità al presente<br />

regolamento e ne dichiara la chiusura;<br />

c) fissa i tempi destinati alla trattazione dei singoli<br />

punti all’ordine del giorno, incluso il tempo a disposizione<br />

dell’eventuale relatore, nonché quello delle pause<br />

e ripresa lavori;<br />

d) in casi di particolare rilevanza può assegnare ai<br />

singoli interventi un tempo superiore a quello ordinariamente<br />

previsto;<br />

e) in presenza di numerose richieste di intervento ha<br />

facoltà di ridurre il tempo ordinario assegnato a ciascuno,<br />

sino ad un minimo di tre minuti;<br />

f) in presenza di più richieste di intervento per dichiarazioni<br />

di voto assimilabili, riduce gli interventi ad<br />

uno a favore e ad uno contrario, con un tempo doppio;<br />

g) impedisce od interrompe interventi palesemente<br />

estranei all’argomento in discussione;<br />

h) comunica i risultati delle elezioni per le cariche negli<br />

organi del sodalizio e quelli delle votazioni espresse<br />

dalla AD.<br />

2. Prima della chiusura della seduta, il presidente dell’assemblea<br />

consente, ai delegati che ne abbiamo fatto preventiva<br />

richiesta, la illustrazione di argomenti attinenti<br />

alle finalità istituzionali o la comunicazione di avvenimenti<br />

o programmi di interesse generale. Su tali argomenti e<br />

comuni-cazioni interviene il solo delegato richiedente.<br />

3. Agli scrutatori competono il controllo delle votazioni<br />

e lo spoglio delle schede, con l’obbligo di diligenza e correttezza;<br />

agli stessi è riservata la valutazione circa la va-


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

lidità o l’interpretazione del voto espresso; all’esito della<br />

verifica di voti o dello spoglio delle schede redigono e<br />

sottoscrivono verbale con l’esito analitico della votazione<br />

e lo consegnano al presidente dell’assemblea.<br />

4. Il direttore partecipa alla AD, assiste gli organi assembleari<br />

e cura la compilazione del verbale, ferma la competenza<br />

notarile in caso di AD straordinaria.<br />

5. I verbali delle sedute riportano gli interventi in forma<br />

riassuntiva e le deliberazioni adottate.<br />

Copia del verbale viene affissa all’albo della struttura<br />

centrale per trenta giorni ed è a disposizione di chi ne<br />

faccia richiesta nei modi e per gli usi di legge. La registrazione<br />

del dibattito, su qualunque tipo di supporto,<br />

ha carattere riservato ed è conservata a cura del direttore;<br />

la sua consultazione o acquisizione può avvenire in<br />

conformità alle norme statuali vigenti in materia.<br />

Art. 3 - Modalità di svolgimento delle sedute<br />

Relazioni - Interventi dei delegati - Mozioni<br />

1. Il Presidente dell’assemblea indica il punto in trattazione,<br />

secondo l’ordine del giorno, passando la parola<br />

all’eventuale relatore, al quale comunica il tempo assegnato,<br />

e successivamente a coloro che hanno presentato<br />

richiesta di intervento.<br />

2. La richiesta di intervento avviene mediante presentazione<br />

al tavolo della presidenza, entro l’esaurimento<br />

della relazione del punto a cui si riferisce, di modulo<br />

contenente l’indicazione di nome, cognome, sezione di<br />

appartenenza e argomento.<br />

3. Il presidente dell’assemblea concede la parola in base<br />

all’ordine di presentazione delle richieste; la non presenza<br />

in sala al momento della chiamata equivale a rinuncia<br />

all’intervento.<br />

4. Chi interviene ha cinque minuti a disposizione per<br />

svolgere l’intervento, salva diversa indicazione del presidente<br />

dell’assemblea; in presenza di numerose richieste<br />

di intervento, il presidente dell’assemblea ha facoltà<br />

di ridurre il tempo ordi-nario assegnato, sino ad un minimo<br />

di tre minuti.<br />

5. Non è concesso al medesimo delegato, anche se portatore<br />

di più deleghe, intervenire più di una volta sullo<br />

stesso argomento all’ordine del giorno, o in replica ad<br />

altro intervento, se non per fatto personale, che è accertato<br />

dal presidente dell’assemblea.<br />

6. Al termine dell’eventuale relazione o all’esaurimento<br />

degli interventi, ciascun delegato può presentare, sul<br />

punto in trattazione, richiesta di chiarimento o eventuale<br />

mozione da sottoporre all’assemblea. Il relatore può<br />

rispondere direttamente in assemblea sulla base degli<br />

elementi disponibili oppure indicare i tempi e i modi<br />

previsti per la risposta.<br />

Il presidente dell’assemblea pone quindi in votazione le<br />

mozioni presentate, in ordine di presentazione, dopo<br />

aver dato lettura di ciascuna. Sulle mozioni sono ammesse<br />

solo sintetiche dichiarazioni di voto, con un tempo<br />

assegnato di due minuti: l’approvazione di una mozione<br />

esclude che si proceda al voto su quelle contrarie o simi-<br />

119<br />

lari. Il presidente dell’assemblea ha facoltà di invitare i<br />

presentatori delle mozioni a formulare un testo unico o<br />

due testi alternativi per le mozioni da votare.<br />

7. In assenza di mozioni ed esauriti gli interventi, il presidente<br />

dell’assemblea dichiara chiusa la discussione<br />

e ciascun delegato può chiedere di intervenire per una<br />

sintetica dichiarazione di voto con un tempo assegnato<br />

di due minuti a disposizione per illustrare il suo voto;<br />

in presenza di numerose richieste per dichiarazione di<br />

voto, il presidente dell’assemblea ha facoltà di consentire<br />

un solo intervento a favore ed uno contrario; in questo<br />

caso i due delegati designati avranno ciascuno quattro<br />

minuti a disposizione.<br />

8. Nel corso dell’assemblea straordinaria avente ad oggetto<br />

le modifiche statutarie non è ammessa la presentazione<br />

di emendamenti al testo proposto.<br />

Art. 4 - Votazioni e Scrutini<br />

1. Esaurite le dichiarazioni di voto, il presidente dell’assemblea<br />

dichiara aperte le votazioni, che avvengono con<br />

voto palese, per alzata di mano e indicazione del numero<br />

di voti a disposizione del delegato. Se riguardano persone<br />

devono essere effettuate esclusivamente con voto segreto<br />

utilizzando le schede predisposte<br />

del comitato elettorale e consegnate ai delegati al momento<br />

della loro registrazione.<br />

2. Il numero totale dei votanti è determinato dalla somma<br />

dei voti favorevoli e dei voti contrari, con esclusione<br />

del numero degli astenuti.<br />

3. La AD approva se - fatta salva la maggioranza qualificata<br />

nei casi espressamente previsti - il numero dei voti<br />

favorevoli supera il numero dei voti contrari.<br />

4. In caso di votazioni per la elezione di componenti degli<br />

organi del <strong>Club</strong> alpino italiano, risultano eletti i candidati<br />

che hanno ricevuto il numero maggiore di preferenze,<br />

fino a coprire tutte le posizioni previste; in caso<br />

di parità di voti ricevuti risulta eletto il candidato avente<br />

maggiore anzianità di adesione continuativa al <strong>CAI</strong>.<br />

5. Una volta che la AD ha deliberato su di un argomento,<br />

questo non può essere posto nuovamente<br />

in discussione nella stessa seduta.<br />

6. Il presidente dell’assemblea procede alla lettura dei<br />

risultati delle votazioni.<br />

Art. 5 - Modifiche del regolamento<br />

per il funzionamento dell’AD<br />

1. Il presente regolamento può essere modificato per iniziativa<br />

del CdC, del CC o di almeno un quinto dei delegati<br />

della AD.<br />

2. Per l’approvazione delle modifiche è richiesto il voto<br />

favorevole della maggioranza dei votanti.<br />

Art.6 - Disposizioni finali<br />

1. Il presente regolamento costituisce attuazione dell’art.<br />

III.I.8 “Regolamento per il funzionamento dell’AD”<br />

del Regolamento generale.


120 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO<br />

DEL COMITATO CENTRALE<br />

DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO<br />

Il presente Regolamento è stato approvato dal approvato<br />

dal CC in data 10 novembre 2007.<br />

TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO<br />

Art. 1<br />

1. Il presente regolamento attua le disposizioni dello statuto<br />

e del regolamento generale riportate nel Titolo IV<br />

– DEGLI ORGANI CENTRALI Capo I – COMITATO CEN-<br />

TRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO (CC).<br />

TITOLO II – SEDUTE DEL CC<br />

Art. 2 – Convocazione<br />

1. Il CC è convocato con lettera spedita almeno dieci<br />

giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, con messaggio<br />

di posta elettronica con conferma di ricezione<br />

e-mail o telegramma, inviato con un anticipo di almeno<br />

tre giorni; la convocazione è disposta dal PG o da chi lo<br />

sostituisce<br />

2. Il CC stabilisce annualmente il calendario delle sedute<br />

ordinarie e le località di convocazione, confermando in<br />

ogni sua seduta la data, la località e la presumibile durata<br />

della successiva<br />

3. La lettera di convocazione deve avere allegati l’ordine<br />

del giorno, predisposto dal Coordinatore del CC in accordo<br />

con il CDC, e bozza degli atti sui quali il CC è chiamato<br />

a deliberare. I documenti relativi ai bilanci, allo statuto<br />

e ai regolamenti del <strong>Club</strong> alpino italiano, da sottoporre<br />

all’approvazione del CC, sono inviati ai componenti del<br />

CC almeno dieci giorni prima della seduta nella quale<br />

sono discussi.<br />

4. La richiesta di convocazione in via straordinaria del<br />

CC, sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, o richiesta<br />

dal CDC ogni volta che lo ritenga necessario o dal<br />

Collegio nazionale dei revisori dei conti, così come prevista<br />

a norma dell’art. IV.I.3 dello Statuto, è indirizzata<br />

al PG e al Collegio dei Revisori dei Conti, tramite il Coordinatore<br />

del CC, e comprende l’indicazione specifica ed<br />

esauriente degli argomenti da inserire nel programma<br />

dei lavori.<br />

5. La richiesta di inserimento di argomenti all’ordine del<br />

giorno, sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri o<br />

da una Commissione, è indirizzata al PG tramite il Coordinatore<br />

del CC e comprende l’indicazione specifica ed<br />

esauriente degli argomenti da inserire nel programma<br />

dei lavori, entro il termine di 30 giorni antecedenti la<br />

data di riunione del CC.<br />

Art. 3 – Compiti del presidente – Validità delle sedute<br />

1. Il PG presiede le sedute del CC ed è responsabile della<br />

corretta interpretazione e della scrupolosa applicazione<br />

delle norme regolamentari applicabili ai lavori del CC. In<br />

caso di suo impedimento è sostituito da un Vice presidente<br />

generale.<br />

2. Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta<br />

del CC dopo aver verificato la presenza della maggioranza<br />

dei suoi componenti. Il Presidente nomina preliminarmente<br />

tre scrutatori tra i componenti del CC. Ogni<br />

seduta validamente costituita rimane tale a tutti gli effetti<br />

finché il Presidente ne dichiara chiusi i lavori.<br />

3. Il Presidente dirige i lavori della seduta; può, a suo insindacabile<br />

giudizio, fissare i tempi destinati allo svolgimento<br />

dei singoli punti all’ordine del giorno, incluso il<br />

tempo a disposizione del relatore; fissare i tempi delle<br />

interruzioni e della ripresa dei lavori e per la presentazione<br />

di mozioni, interpellanze o atti di indirizzo da parte<br />

dei consiglieri centrali.<br />

4. Prima della chiusura della seduta, il Presidente consente,<br />

ai consiglieri che ne abbiano fatta richiesta, l’illustrazione<br />

di argomenti attinenti alle finalità istituzionali<br />

o la comunicazione di avvenimenti di interesse generale.<br />

Su ciascuno di tali argomenti e comunicazioni interviene<br />

il solo richiedente.<br />

5. Mozioni, interpellanze e atti di indirizzo possono<br />

essere presentati dai consiglieri, singoli o in forma associata,<br />

al PG tramite il Coordinatore del CC; devono<br />

comprendere l’indicazione specifica ed esauriente degli<br />

argomenti da inserire nel programma dei lavori, entro il<br />

termine di 15 giorni antecedenti la data di riunione del<br />

CC.<br />

6. Il PG dà risposta, nella seduta immediatamente successiva,<br />

sugli argomenti di cui si è richiesto l’inserimento<br />

e sulla possibilità di contestuale assolvimento; nel<br />

caso di necessario rinvio ad altra seduta ne definisce le<br />

modalità e la data di trattazione.<br />

Art. 4 - Modalità di svolgimento delle sedute<br />

1. Gli argomenti sono illustrati dal relatore, discussi ed<br />

eventualmente deliberati nella successione con la quale<br />

sono stati inseriti nell’ordine del giorno allegato alla<br />

convocazione della seduta. Non possono essere posti in<br />

deliberazione argomenti per i quali la delibera non sia<br />

espressamente indicata nell’ordine del giorno. Il CC può<br />

decidere, anche su proposta del Presidente, la modifica<br />

dell’ordine di trattazione, quando si renda necessaria<br />

per giustificati motivi.<br />

2. Sugli argomenti illustrati ciascun consigliere può intervenire;<br />

il consigliere ha 5 minuti a disposizione per<br />

svolgere l’intervento; non è concesso prendere la parola<br />

più di una volta sullo stesso argomento o in replica ad<br />

altro intervento se non per fatto personale accertato dal<br />

Presidente. Il Presidente può disporre una seconda serie<br />

di interventi quando la complessità dell’argomento in<br />

discussione lo richieda.


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

3. Terminati gli interventi o allo scadere del tempo complessivo<br />

assegnato agli stessi, il Presidente dichiara<br />

chiusa la discussione.<br />

4. Ciascun consigliere può intervenire per dichiarazione<br />

di voto; in questo caso il consigliere ha due minuti a disposizione<br />

per illustrare il suo voto.<br />

Art. 5 - Votazioni – Compiti degli scrutatori<br />

Processo verbale<br />

1. Esaurite le dichiarazioni di voto, il Presidente dichiara<br />

aperte le votazioni. Esse sono effettuate con voto palese,<br />

per alzata di mano. Se riguardano persone fisiche devono<br />

essere effettuate esclusivamente con voto segreto,<br />

utilizzando le schede predisposte dal direttore. Gli scrutatori<br />

controllano la regolarità delle votazioni e procedono<br />

al conteggio dei voti. Dal numero dei votanti sono<br />

esclusi gli astenuti, come pure le schede bianche o nulle;<br />

il numero totale dei votanti è determinato dalla somma<br />

dei voti favorevoli e dei voti contrari.<br />

2. Le deliberazioni del CC sono valide se è presente la<br />

maggioranza dei componenti del CC e se vengono prese<br />

a maggioranza di voti, e se la somma dei favorevoli<br />

e dei contrari rappresenta almeno la maggioranza dei<br />

componenti. In caso di parità la delibera non è approvata.<br />

Le votazioni del CC per l’elezione di persone fisiche<br />

e le deliberazioni relative all’adozione dei regolamenti e<br />

del bilancio consuntivo sono valide se approvate con il<br />

voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.<br />

Il Presidente proclama l’esito della votazione<br />

3. Una volta che il CC ha deliberato su di un argomento,<br />

questo non può essere posto nuovamente in discussione<br />

nella stessa seduta.<br />

4. In caso di conflitto di interessi, il singolo consigliere<br />

non può partecipare alla discussione ed alla relativa deliberazione.<br />

5. Quanti prendono la parola nel dibattito possono richiedere<br />

al verbalizzante di riportare integralmente il<br />

proprio intervento nel verbale della seduta, in tal caso<br />

ne devono consegnare il testo scritto entro il termine<br />

della seduta.<br />

6. All’approvazione dei verbali, quanti sono intervenuti<br />

possono richiedere chiarimenti o rettifiche ma – in<br />

quest’ultimo caso – esclusivamente sulle parti relative<br />

ai propri interventi. Non sarà accolta in alcun caso la richiesta<br />

di allegare al verbale dichiarazioni o documenti<br />

non consegnati nel corso della seduta alla quale si riferiscono.<br />

7. I verbali delle sedute riportano le deliberazioni adottate<br />

e sono pubblicati in riassunto. Nel caso di voto palese<br />

nel verbale viene indicato esattamente e nominativamente<br />

il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta<br />

di deliberazione; nel caso di votazioni con schede<br />

viene indicato il numero dei voti validi ottenuto da ciascun<br />

candidato, inclusi i non eletti. Le deliberazioni assunte<br />

dal CC sono pubblicate, oltre che nell’Albo Pretorio<br />

dell’Ente, nell’area riservata del sito www.cai.it con il relativo<br />

verbale delle sedute; la registrazione del dibattito,<br />

121<br />

su qualunque tipo di supporto, ha carattere riservato ed<br />

è conservata a cura della direzione; la sua consultazione<br />

da parte di terzi deve essere autorizzata dal CC.<br />

Art. 6 - Partecipazione alle sedute<br />

1. Alle sedute del CC – oltre i componenti dello stesso<br />

– partecipano quanti hanno facoltà di intervenire e di assistere<br />

per disposizione dello Statuto, nonché le persone<br />

che il PG ha facoltà di invitare perché considerate utili<br />

alla discussione di specifici punti all’ordine del giorno.<br />

2. Quando sono discussi punti dell’ordine del giorno relativi<br />

a persona fisica o a rapporto o a delibera relativa ad<br />

argomento che i componenti del CC ritengono riservato,<br />

partecipano alla seduta esclusivamente i componenti del<br />

CC e quanti hanno facoltà di intervenire o di assistere<br />

per disposizione dello Statuto.<br />

Art. 7 – Rilevamento delle presenze<br />

Assenze ingiustificate<br />

1. La presenza dei componenti del CC è verificata mediante<br />

firma apposta dai presenti su elenco predisposto<br />

dalla segreteria generale; il verbale della seduta riporta<br />

la presenza di ciascuno e l’ora dell’eventuale abbandono,<br />

che l’interessato deve comunicare a chi presiede la seduta.<br />

2. L’assenza deve essere giustificata in anticipo; in mancanza<br />

di comunicazione alla direzione entro le 48 ore<br />

successive all’inizio della seduta, l’assenza è considerata<br />

ingiustificata. Alla terza assenza ingiustificata il consigliere<br />

decade automaticamente dalla carica e il direttore<br />

ne dà comunicazione agli organi competenti per la sua<br />

sostituzione.<br />

TITOLO III – FUNZIONI E INCARICHI<br />

DEI CONSIGLIERI<br />

Art. 8 – Attribuzione di incarichi ai componenti del CC<br />

1. Per migliorare l’efficienza, la capacità operativa ed il<br />

proprio funzionamento, il CC nomina un coordinatore<br />

ed un vice coordinatore, che può sostituirlo in caso di<br />

impedimento, scelti tra i componenti del CC ed eletti,<br />

con mandato annuale rinnovabile, nella prima seduta<br />

del CC immediatamente successiva alla AD, ed organizza<br />

i consiglieri nelle tre Commissioni permanenti.<br />

2. Il Coordinatore mantiene i rapporti con il PG, il CDC e<br />

il Direttore, raccoglie le richieste di argomenti da inserire<br />

nell’ordine del giorno delle sedute del CC, concordandone<br />

l’elencazione specifica, verifica la completezza<br />

dei relativi documenti e delle relazioni, inclusi obiettivi,<br />

strumenti e costi.<br />

3. Il CC istituisce, anche su proposta del PG, le commissioni<br />

consiliari, ne individua i componenti, ne attribuisce<br />

compiti e funzioni, designa i relatori alle AD, anche<br />

straordinarie, attribuisce ai propri componenti altri incarichi<br />

temporanei purché non in contrasto con le funzioni<br />

generali e specifiche attribuite all’organo da Statu-


122 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

to e regolamento generale.<br />

4. Le commissioni consiliari sono strumento di lavoro<br />

del CC, costituite in forma permanente ed in numero di<br />

tre, con i seguenti ambiti di competenza:<br />

– ASSETTO ISTITUZIONALE<br />

– OTC e STRUTTURE PERIFERICHE<br />

– POLITICHE SOCIALI ED AMBIENTALI<br />

5. Le Commissioni consiliari sono costituite da un massimo<br />

di sette componenti; ciascun consigliere può far<br />

parte di una sola di esse. Ciascuna commissione nomina<br />

il proprio relatore<br />

6. Le Commissioni hanno il compito di:<br />

- svolgere l’esame preliminare delle deliberazioni all’ordine<br />

del giorno attinenti il proprio ambito di competenza,<br />

portandole all’esame e all’approvazione del CC solo<br />

dopo averne valutato la congruenza e la compatibilità<br />

con gli indirizzi del sodalizio, esprimendo proposte di<br />

emendamento o di modifica del contenuto;<br />

- analizzare i temi e le problematiche emergenti dal corpo<br />

sociale,elaborando proposte di indirizzo della politica<br />

del <strong>Club</strong> alpino italiano, approfondendo i temi loro<br />

affidati dal PG tramite il coordinatore del CC o dal CC;<br />

- svolgere verifiche e ricognizioni su atti, azioni e procedure<br />

che possano risultare di particolare criticità per il<br />

Sodalizio.<br />

Qualora l’argomento lo richieda possono riunirsi anche<br />

in forma congiunta.<br />

7. Ciascun relatore provvede alla convocazione, anche a<br />

mezzo posta elettronica, della propria commissione; se<br />

opportuno può invitare anche uno o più componenti del<br />

CDC.<br />

Le commissioni, per l’esame degli argomenti di propria<br />

specifica competenza, si riuniscono abitualmente prima<br />

delle sedute del CC; per la trattazione di argomenti<br />

di particolare rilevanza e per specifici approfondimenti<br />

possono riunirsi anche in date diverse; in tal caso il relatore<br />

concorda con il PG e con il Coordinatore del CC<br />

specifici incontri.<br />

Per la validità della riunione deve essere presente la<br />

maggioranza dei componenti.<br />

È comunque sempre auspicabile l’utilizzo della posta elettronica<br />

per lo scambio di documenti e considerazioni.<br />

8. Oltre alle Commissioni permanenti, il CC, d’intesa col<br />

PG, può costituire dei gruppi di lavoro a tempo determinato<br />

per l’esame di uno specifico tema non contemplato<br />

nell’attività delle Commissioni.<br />

Art. 9. Diritto d’iniziativa<br />

1. Ciascun consigliere esercita il diritto di iniziativa e il<br />

ruolo di rappresentanza su ogni argomento che l’ordinamento<br />

del <strong>Club</strong> alpino italiano riserva alla competenza<br />

del CC.<br />

2. Il diritto di iniziativa è esercitato prima delle sedute<br />

del CC mediante la presentazione di interrogazioni, mozioni,<br />

ordini del giorno o atti di indirizzo, nonché, nel<br />

corso delle sedute del CC, con la presentazione di emendamenti<br />

sulle proposte già iscritte all’ordine del giorno.<br />

3. Il diritto d’iniziativa e il ruolo di rappresentanza vengono<br />

esercitati altresì mediante la partecipazione alle<br />

attività delle strutture periferiche e degli organi tecnici<br />

del <strong>Club</strong> alpino italiano. Su mandato del PG, il consigliere<br />

può esercitare il ruolo di rappresentanza in rapporti<br />

programmatici o gruppi di lavoro con enti o associazioni<br />

esterne, dandone idonea relazione.<br />

Art. 10. Diritto d’informazione e di accesso<br />

1. Il diritto di accesso si articola in diritto all’informazione,<br />

alla consultazione e al rilascio di copie di atti, ad<br />

esclusione di quelli riservati per legge o per delibera del<br />

CC. Il verbale delle sedute ed il testo delle deliberazioni<br />

sono pubblicati nell’area riservata del sito www.cai.<br />

it; sono inoltre a disposizione di chiunque ne faccia richiesta<br />

scritta e motivata, secondo le norme vigenti in<br />

materia.<br />

2. I consiglieri esercitano il diritto di informazione e di<br />

consultazione degli atti rivolgendosi direttamente o tramite<br />

il Coordinatore del CC, all’ufficio competente, che,<br />

salvo casi di accertata e motivata impossibilità, deve fornire<br />

le informazioni o consentire la consultazione degli<br />

atti.<br />

3. Fatti salvi casi specifici da individuare con il regolamento<br />

di organizzazione, i consiglieri hanno il diritto di<br />

ottenere informazione scritta o copia degli atti dall’ufficio<br />

competente o eventualmente dall’ufficio del PG, dal<br />

Direttore o dagli altri organi previsti dallo Statuto.<br />

4. Le copie degli atti o le informazioni richieste sull’attività<br />

in corso devono essere rilasciate nel termine di 15<br />

giorni dalla data della richiesta, salvo particolari necessità<br />

motivate dalla complessità della pratica. In questo<br />

caso la richiesta deve essere evasa entro e non oltre 30<br />

giorni.<br />

5. Tutte le copie di atti sono rilasciate con l’espressa indicazione<br />

che il loro uso è limitato all’esercizio dei diritti<br />

connessi alla carica ricoperta.<br />

6. Contestualmente alla pubblicazione all’albo Pretorio,<br />

i verbali di riunione del CDC, le deliberazioni del CDC ed<br />

i relativi allegati sono altresì pubblicati e resi disponibili<br />

nell’area riservata del sito www.cai.it.<br />

Art. 11 – Disposizioni finali<br />

1. L’adeguamento del presente regolamento alle modifiche<br />

dello Statuto e del Regolamento generale è atto<br />

dovuto, pertanto le relative modifiche devono essere<br />

operate a cura del Coordinatore del CC e comunicate ai<br />

componenti del CC nella prima seduta utile.<br />

Art. 12 – Disposizioni transitorie<br />

1. L’attuale gruppo di coordinamento rimane in carica<br />

fino alla prima seduta utile del CC dopo l’ AD del 2008.


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO<br />

DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE (CDC)<br />

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio<br />

Centrale del C.A.I. nella seduta tenutasi a Milano il 12<br />

febbraio 2005.<br />

TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO<br />

Art. I.1 – Regolamento per il funzionamento del CDC<br />

Il presente regolamento attua le disposizioni dello Statuto<br />

e del Regolamento Generale stabilite dal Titolo IV<br />

– Degli organi centrali.<br />

TITOLO II – COMPOSIZIONE DEL CDC<br />

E FUNZIONI DEI COMPONENTI<br />

Art. II.1 – Composizione del CDC<br />

1. Il CDC è costituito da sette componenti: PG, tre VPG e<br />

tre componenti integranti.<br />

Alle sedute del CDC partecipa il Direttore che cura la<br />

redazione dei verbali anche avvalendosi della collaborazione<br />

di un dipendente del proprio ufficio. In assenza<br />

del Direttore la redazione dei verbali viene curata da un<br />

componente del CDC.<br />

Art. II.2 – Componenti integranti il CDC<br />

1. Il PG, dopo l’elezione ed in occasione della prima seduta<br />

della presidenza, propone i tre componenti integranti<br />

il CDC. La presidenza controlla preliminarmente le condizioni<br />

di eleggibilità dei componenti proposti trasmettendone<br />

poi i nominativi al CC per l’elezione nella prima<br />

seduta successiva al ricevimento degli stessi.<br />

2. Il PG, in caso di dimissioni di uno o più componenti<br />

integranti, propone la sostituzione degli stessi con le<br />

modalità fissate dal precedente comma 1.<br />

3. I componenti integranti restano in carica per lo stesso<br />

periodo di mandato del PG.<br />

Art. II.3 – Attribuzione di deleghe ed incarichi<br />

ai componenti del CDC<br />

1. Il PG attribuisce ai componenti del CDC le deleghe<br />

operative che ritiene opportune. Su proposta del PG, il<br />

CDC attribuisce ai propri componenti incarichi temporanei<br />

purché non in contrasto con le funzioni attribuite<br />

all’organo da Statuto e Regolamento generale.<br />

TITOLO III – SEDUTE DEL CDC<br />

Art. III.1 – Convocazione<br />

1. La convocazione del CDC è disposta dal PG o da chi lo<br />

123<br />

sostituisce. Il CDC è convocato con lettera spedita almeno<br />

cinque giorni prima della seduta o, in caso di urgenza,<br />

via fax, con posta elettronica o telegramma spediti<br />

almeno tre giorni prima.<br />

2. Il CDC si riunisce, di norma, almeno una volta al mese<br />

per trattare le questioni poste all’ordine del giorno e<br />

stabilisce trimestralmente il calendario delle sedute ordinarie<br />

e le località di convocazione, confermando, al<br />

termine di in ogni sua seduta, la data e la località della<br />

successiva. Il PG dispone, secondo necessità, la convocazione<br />

di ulteriori sedute straordinarie, di propria<br />

iniziativa o su richiesta di almeno due VPG, nei termini<br />

fissati dal precedente comma 1.<br />

3. L’avviso di convocazione deve avere allegati, oltre l’ordine<br />

del giorno, il verbale della seduta precedente e la<br />

bozza degli atti deliberativi già disponibili. I documenti<br />

relativi ai bilanci, allo statuto ed ai regolamenti del <strong>Club</strong><br />

<strong>Alpino</strong> <strong>Italiano</strong>, da sottoporre alla successiva approvazione<br />

del CC, devono essere inviati ai componenti del<br />

CDC almeno quindici giorni prima della seduta nella<br />

quale saranno discussi.<br />

4. Il Coordinatore del CC è invitato alle sedute del CDC<br />

nelle quali si provvede alla compilazione dell’ordine del<br />

giorno della successiva seduta del CC con la facoltà di<br />

esprimere pareri sui punti da inserire nel medesimo ordine<br />

del giorno. La presenza del Coordinatore è limitata<br />

alla sola discussione di tale argomento.<br />

5. Il Coordinatore del CC, qualora ritenuto necessario<br />

dal PG, può partecipare, su invito dello stesso, alle altre<br />

sedute del CDC.<br />

Art. III.2 – Compiti del presidente<br />

Validità delle sedute<br />

1. Il PG presiede le sedute del CDC ed è responsabile<br />

della corretta interpretazione e della scrupolosa applicazione<br />

delle norme regolamentari applicabili ai lavori<br />

del CDC. In caso di impedimento o temporanea assenza<br />

del PG dalla seduta, egli è sostituito da un VPG da lui designato<br />

o, in mancanza di tale designazione, dal VPG più<br />

anziano per carica.<br />

2. Il presidente (1) dichiara validamente costituita la<br />

seduta del CDC dopo aver verificato la presenza della<br />

maggioranza dei propri componenti (2). Ogni seduta validamente<br />

costituita rimane tale a tutti gli effetti finché il<br />

presidente ne dichiara chiusi i lavori.<br />

3. Il presidente dirige i lavori della seduta. Può, a suo insindacabile<br />

giudizio, fissare i tempi destinati allo svolgimento<br />

dei singoli punti all’ordine del giorno, incluso<br />

il tempo a disposizione del relatore o destinato alle audizioni,<br />

nonché fissare i tempi delle interruzioni e della<br />

ripresa dei lavori.<br />

4. Prima della chiusura della seduta, il presidente consente,<br />

ai componenti che ne abbiano fatto richiesta,<br />

l’illustrazione di argomenti attinenti alle finalità istituzionali<br />

o la comunicazione di avvenimenti di interesse<br />

generale. Su ciascuno di tali argomenti e comunicazioni<br />

interviene il solo richiedente.


124 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

Art. III.3 – Rilevamento delle presenze<br />

Assenze ingiustificate<br />

1. La presenza dei componenti alla seduta del CDC è dimostrata<br />

mediante l’apposizione di firma su un elenco<br />

predisposto dalla direzione; il verbale della seduta riporta<br />

la presenza di ciascuno e l’ora dell’eventuale abbandono<br />

che gli interessati devono comunicare al presidente.<br />

2. Alla terza assenza ingiustificata il componente è soggetto<br />

ai provvedimenti previsti dal Regolamento generale.<br />

Art. III.4 – Modalità di svolgimento delle sedute<br />

1. Gli argomenti sono illustrati dal relatore, discussi ed<br />

eventualmente deliberati nella successione con la quale<br />

sono stati inseriti nell’ordine del giorno allegato alla<br />

convocazione della seduta. Non possono essere posti in<br />

deliberazione argomenti che non siano espressamente<br />

indicati nell’ordine del giorno. In caso di urgenza o indifferibilità,<br />

possono essere inseriti nell’ordine del giorno<br />

ulteriori argomenti da porre in deliberazione soltanto se<br />

tale decisione è assunta con il parere favorevole dei componenti<br />

del CDC. Il presidente può decidere, per giustificati<br />

motivi, la modifica dell’ordine di trattazione degli<br />

argomenti posti all’ordine del giorno.<br />

2. Sugli argomenti illustrati ciascun componente può<br />

chiedere di intervenire; terminati gli interventi, o scaduti<br />

i tempi destinati allo svolgimento degli stessi, il presidente<br />

dichiara chiusa la discussione.<br />

3. Ciascun componente può chiedere di mettere a verbale<br />

una dichiarazione di voto.<br />

Art. III.5 – Votazioni – Processo verbale<br />

1. Esaurite le dichiarazioni di voto, il presidente raccoglie<br />

le espressioni di voto. Esse sono effettuate in forma palese<br />

per alzata di mano. Se riguardano persone fisiche devono<br />

essere effettuate esclusivamente con voto segreto.<br />

2. Le deliberazioni del CDC sono valide se approvate con<br />

il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti<br />

(3). Il presidente proclama l’esito delle votazioni.<br />

3. Una volta che il CDC ha deliberato su di un argomento,<br />

questo non può essere posto nuovamente in discussione<br />

nella stessa seduta.<br />

4. In caso di conflitto di interessi, il singolo componente<br />

non può essere presente alla discussione ed alla relativa<br />

deliberazione.<br />

5. Quanti prendono la parola nel dibattito possono richiedere<br />

al verbalizzante (4) di riportare integralmente<br />

il proprio intervento nel verbale della seduta; in tal caso<br />

ne devono consegnare il testo scritto entro il termine<br />

della stessa. Non sarà accolta in alcun caso la richiesta di<br />

allegare al verbale dichiarazioni o documenti non consegnati<br />

nel corso della seduta alla quale si riferiscono.<br />

6. I verbali delle sedute riportano le deliberazioni adottate<br />

e sono pubblicati in riassunto. Nel verbale viene<br />

indicato esattamente e nominativamente il numero dei<br />

voti favorevoli e contrari alla proposta di deliberazione.<br />

Copia del verbale di ogni deliberazione è affissa all’albo<br />

pretorio dell’ente per quindici giorni e trasmessa al CC<br />

ed è a disposizione di chi ne faccia richiesta, per gli usi<br />

consentiti dalla legge. La registrazione del dibattito, su<br />

qualunque tipo di supporto, ha carattere riservato ed è<br />

conservata a cura della direzione; la sua consultazione<br />

da parte di terzi deve essere autorizzata dal CDC.<br />

7. A discrezione del PG, particolari argomenti posti all’ordine<br />

del giorno possono essere trattati e verbalizzati<br />

con la dovuta riservatezza.<br />

Art. III.6 – Partecipazione alle sedute<br />

1. Alle sedute del CDC – oltre ai componenti dello stesso<br />

– partecipano quanti hanno facoltà di intervenire o di assistere<br />

per disposizione dello Statuto, nonché le persone<br />

che il PG ha facoltà di invitare perché considerate utili<br />

alla discussione di specifici punti all’ordine del giorno.<br />

2. Quando sono discussi punti dell’ordine del giorno relativi<br />

a persone fisiche o a rapporto o a delibera relativa<br />

ad argomento che i componenti del CDC ritengono riservato,<br />

partecipano alla seduta esclusivamente i componenti<br />

del CDC e quanti hanno facoltà di intervenire o<br />

di assistere per disposizione dello Statuto.<br />

Art. III.7 – Provvedimenti d’urgenza<br />

1. Qualora si renda necessario adottare provvedimenti<br />

d’urgenza o concedere patrocini, il PG ne ha la facoltà,<br />

trasmettendo poi al CDC o al CC, a seconda delle competenze<br />

e con la dovuta sollecitudine, quanto deliberato<br />

per la ratifica nella prima seduta successiva.<br />

TITOLO IV – APPROVAZIONE E MODIFICHE<br />

DEL REGOLAMENTO<br />

Art. IV.1 – Approvazione del regolamento<br />

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l’approvazione<br />

del verbale della seduta del CC che lo ha posto<br />

all’ordine del giorno.<br />

Art. IV.2 – Modifiche del regolamento<br />

1. Il presente regolamento può essere modificato su proposta<br />

di almeno un terzo dei componenti del CDC o su<br />

richiesta di almeno un terzo dei componenti del CC. Le<br />

modifiche vengono adottate se deliberate dalla maggioranza<br />

dei componenti del CDC (5) ed approvate dal CC<br />

nella prima seduta successiva.<br />

Note esplicative<br />

(1) A partire da questo comma chi presiede le sedute del<br />

CDC viene indicato in modo più generico con il termine<br />

“presidente” in luogo del termine “PG”.<br />

(2) Essendo il CDC costituito da sette componenti, la<br />

maggioranza richiesta per dichiarare validamente costi-


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

tuita la seduta del CDC è pertanto di quattro su sette.<br />

(3) Essendo il CDC costituito da sette componenti, la<br />

maggioranza richiesta per dichiarare valide le deliberazioni<br />

del CDC è pertanto di quattro su sette.<br />

(4) Il verbalizzante delle sedute del CDC è il Direttore<br />

che si avvale anche della collaborazione di un dipendente<br />

del proprio ufficio. In assenza del Direttore la redazione<br />

dei verbali viene curata da un componente del CDC.<br />

(5) Essendo il CDC costituito da sette componenti, la<br />

maggioranza richiesta per approvare le modifiche del<br />

Regolamento per il funzionamento del CDC è pertanto<br />

di quattro su sette.<br />

REGOLAMENTO DISCIPLINARE<br />

125<br />

Il presente Regolamento è stato approvato dal Comitato<br />

centrale di indirizzo e di controllo con Atto n. 31 del 16<br />

giugno 2007.<br />

“Il regolamento disciplinare stabilisce le procedure alle<br />

quali si attengono gli organi del <strong>Club</strong> alpino italiano e<br />

delle strutture territoriali e più in generale ciascuno dei<br />

soggetti che contendono in giudizio; fissa i termini entro<br />

i quali si possono presentare gli esposti o i ricorsi e<br />

gli organi giudicanti devono concludere i procedimenti;<br />

stabilisce le sanzioni, proporzionate alla gravità delle<br />

inosservanze, irrogabili ai soci o agli organi del <strong>Club</strong><br />

alpino italiano e delle strutture periferiche o alle stesse<br />

strutture periferiche”<br />

(Statuto: art. VIII.2 c. 3)<br />

“Ogni controversia comunque connessa alle attività istituzionali<br />

che coinvolga soci, organi di strutture centrali<br />

e periferiche e le strutture stesse, a qualunque livello, è<br />

devoluta in via esclusiva agli organi di giudizio interni<br />

del <strong>Club</strong> alpino italiano. L’eventuale ricorso all’autorità<br />

giudiziaria ordinaria non può intervenire se non dopo<br />

l’esaurimento delle procedure interne, nel corso delle<br />

quali le parti sono tenute all’obbligo di riservatezza.”<br />

(Statuto: art. VIII.2, c. 4)<br />

TITOLO I: DEI PRINCIPI FONDAMENTALI<br />

CAPO I: DELLE NORME GENERALI<br />

1. Definizioni.<br />

Si riportano di seguito le definizioni più frequentemente<br />

usate nel presente regolamento, con il significato alle<br />

stesse attribuito:<br />

Atto: documento che traduce in forma scritta una manifestazione<br />

di volontà avente rilevanza giuridica ai fini<br />

della gestione del sodalizio a qualsiasi livello;<br />

Avocazione: potere riconosciuto ad un organo gerarchicamente<br />

superiore di sostituirsi ad un organo inferiore<br />

nella prosecuzione di un procedimento disciplinare;<br />

Comportamento: Insieme delle azioni ascrivibili ad un<br />

soggetto ed avente rilevanza ai fini del presente regolamento<br />

;<br />

Contestazione: atto con cui l’organo titolare del potere<br />

disciplinare comunica all’incolpato gli addebiti;<br />

Controricorso: atto con cui chi vi abbia interesse chiede<br />

al Collegio dei probiviri il rigetto di un ricorso e ne indica<br />

le motivazioni;<br />

Decisione: atto che conclude un procedimento avanti ai<br />

Collegi dei probiviri;<br />

Decreto: provvedimento del Presidente di un Collegio


126 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

dei probiviri, generalmente di contenuto ordinatorio e<br />

privo di motivazione;<br />

Esposto: atto con cui un socio porta a conoscenza di un organo<br />

che ritenga titolare di potere disciplinare atti o comportamenti<br />

che ritenga abbiano rilevanza disciplinare;<br />

Ordinanza: provvedimento di carattere ordinatorio succintamente<br />

motivato;<br />

Ottemperanza: obbligo di dare esecuzione alle decisioni<br />

dei Collegi dei probiviri;<br />

Potere disciplinare: potestà legittima di perseguire e sanzionare<br />

soci o organi ritenuti responsabili di violazioni a<br />

norme scritte o ai principi ispiratori del sodalizio;<br />

Provvedimento: atto di un organo istituzionale volto a<br />

risolvere determinati problemi coinvolgenti una pluralità<br />

di soci o un singolo socio;<br />

Provvedimento cautelare: provvedimento provvisorio<br />

con cui l’organo competente interviene per impedire<br />

il reiterarsi di violazioni e/o per consentire la gestione<br />

ordinaria di un organo per la durata del procedimento<br />

disciplinare;<br />

Provvedimento disciplinare: provvedimento sanzionatorio<br />

che conclude un procedimento disciplinare;<br />

Ravvedimento attivo: comportamento del socio responsabile<br />

di fatti a rilevanza disciplinare che spontaneamente<br />

si ravvede e si attiva per eliderne le conseguenze<br />

e/o ripararle;<br />

Ricorso: atto con cui un socio chiede al Collegio dei probiviri<br />

competente l’annullamento o la riforma di un atto<br />

o provvedimento che ritenga illegittimo o pregiudizievole<br />

nei suoi confronti oppure chiede al Collegio la convocazione<br />

delle parti in sede conciliativa;<br />

Udienza: riunione del Collegio dei probiviri;<br />

Verbale: sintetica attestazione obbligatoria di quanto<br />

avviene in udienza;<br />

Verbale di conciliazione: documento che sancisce un<br />

accordo intervenuto avanti a un Collegio dei probiviri.-<br />

2. Ambito di applicazione.<br />

1-Il presente regolamento trova applicazione:<br />

a) nelle procedure per la composizione delle controversie<br />

insorte tra soci, tra soci e organi della propria<br />

sezione, tra soci e organi di sezioni diverse da quella di<br />

appartenenza, tra soci e organi o strutture a livello super-sezionale,<br />

tra organi dello stesso GR, tra organi di<br />

diversi GR, tra organi di un GR e un organo tecnico centrale<br />

operativo o una struttura centrale operativa.b)<br />

nelle procedure per impugnazione di atti o provvedimenti<br />

adottati da sezioni, da organi dei GR, da organi<br />

tecnici centrali operativi o da strutture centrali operative.c)<br />

nei ricorsi in materia elettorale.d)<br />

in tutti i procedimenti per l’esercizio del potere<br />

disciplinare nei confronti di soci, di organi o strutture<br />

territoriali o centrali.-*<br />

e) nelle procedure per impugnazione di tutti i provvedimenti<br />

disciplinari.-**<br />

2-Il presente regolamento non è applicabile agli atti del-<br />

l’Assemblea dei delegati, a quelli del Comitato direttivo<br />

centrale diversi dai provvedimenti disciplinari e a quelli<br />

del Comitato centrale di indirizzo e di controllo.-<br />

*Nel testo del Regolamento disciplinare si è anticipata la<br />

modifica da periferico a territoriale, secondo le direttive<br />

dell’Assemblea dei delegati di Varese.-<br />

*Il Regolamento è applicabile sempre in materia elettorale,<br />

anche quando l’azione è esercitata dal CDC.-<br />

3. Organi competenti.-<br />

1-Competenti ad esaminare e decidere le procedure di<br />

cui all’articolo 2 sono i Collegi regionali o interregionali<br />

dei probiviri in primo grado e il Collegio nazionale dei<br />

probiviri in secondo grado.-<br />

4. Competenza territoriale.<br />

1-Il Collegio regionale dei probiviri è competente a conoscere:<br />

a) dei conflitti tra soci della stessa sezione o di sezioni<br />

dello stesso GR,<br />

b) dei conflitti tra soci e organi della sezione o di altra<br />

sezione dello stesso GR,<br />

c) delle impugnazioni di atti o provvedimenti emessi da<br />

organi di sezioni appartenenti al GR o da organi del GR,<br />

d) delle impugnazioni di provvedimenti disciplinari<br />

emessi dalle sezioni nazionali nei confronti di soci appartenenti<br />

ad una sezione ordinaria facente parte del<br />

GR,<br />

e) delle impugnazioni di atti o provvedimenti disciplinari<br />

emessi nei confronti di soci di una sezione del<br />

GR, anche se adottati dal CDC per competenza diretta o<br />

in supplenza di organi periferici nelle ipotesi di inerzia<br />

degli stessi,<br />

f) di ogni altro procedimento se designato a ciò dal<br />

Presidente del Collegio nazionale dei probiviri<br />

2-Il Collegio interregionale dei probiviri è competente a<br />

conoscere delle procedure di cui alle lettere a), b) e c) del<br />

presente articolo quando riguardano soci, atti o provvedimenti<br />

emessi da organi di sezioni o GR rientranti<br />

nell’insieme di GR che hanno espresso unitariamente<br />

il collegio interregionale, nonché negli altri casi in cui<br />

venga designato dal presidente del Collegio nazionale<br />

dei probiviri.-<br />

3-Delle impugnazioni riguardanti atti o provvedimenti<br />

relativi ad organi tecnici centrali operativi o a strutture<br />

centrali operative è competente a conoscere il Collegio<br />

regionale dei probiviri della regione Lombardia.-<br />

5. Conflitti di competenza.<br />

1-Sul conflitto di competenza tra più Collegi regionali<br />

dei probiviri decide entro trenta giorni il Presidente del<br />

Collegio nazionale dei probiviri su ricorso della parte<br />

più diligente o su segnalazione dei collegi regionali interessati.-<br />

2-I Collegi regionali dei probiviri avanti ai quali venga<br />

sollevato conflitto di competenza devono sospendere<br />

i procedimenti in attesa della pronuncia da parte del


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

Presidente del Collegio nazionale dei probiviri al quale<br />

segnaleranno l’eccepito conflitto.-<br />

6. Astensione e ricusazione.<br />

1-Ha l’obbligo di astenersi il componente del Collegio dei<br />

probiviri che:<br />

a) sia legato da concreti interessi, da vincoli di parentela<br />

o affinità entro il terzo grado con una delle parti o con<br />

uno dei componenti un organo che sia parte in causa;<br />

b) abbia dato consigli o pareri, anche informali, a una<br />

delle parti sui problemi oggetto di giudizio;<br />

c) sia iscritto alla sezione di appartenenza di una delle<br />

parti in causa;*<br />

d) appartenga al raggruppamento regionale, provinciale<br />

o interregionale i cui organi siano parte nella vertenza<br />

devoluta all’esame del collegio;**<br />

e) in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di<br />

convenienza o di opportunità.-<br />

2-Nei casi indicati nel presente articolo può essere ricusato<br />

il componente del Collegio dei probiviri che non<br />

abbia chiesto di astenersi.-<br />

3-Sulle dichiarazioni di astensione e sulle domande di<br />

ricusazione decide il Collegio nazionale dei probiviri<br />

entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione;<br />

se astensione e ricusazione riguardano un componente<br />

il Collegio nazionale dei probiviri, competente a decidere<br />

resta lo stesso Collegio, in assenza del componente<br />

interessato.-<br />

4-Qualora coesistano domande di astensione e di ricusazione<br />

riferite alla stessa persona e allo stesso procedimento,<br />

ha priorità la domanda di astensione.-<br />

5-Le domande di ricusazione non possono riguardare<br />

l’intero collegio o tutti i componenti in quanto tali ma<br />

solo le singole persone fisiche *****<br />

6-Se i componenti del Collegio regionale o interregionale<br />

dei probiviri sono ridotti a meno di tre, il collegio<br />

nazionale designa quale competente a conoscere la vertenza<br />

altro collegio regionale o interregionale, al quale<br />

trasmette l’intero fascicolo, dandone immediata comunicazione<br />

alle parti ***<br />

7-Se i componenti del Collegio nazionale dei probiviri<br />

sono ridotti a meno di tre, i componenti presenti fanno<br />

constare l’impossibilità a provvedere e ne danno comunicazione<br />

al PG e alle parti.-****<br />

8-I termini procedurali restano sospesi dalla presentazione<br />

della dichiarazione di astensione e della domanda<br />

di ricusazione fino a che viene comunicata la decisione<br />

del Collegio nazionale dei probiviri.-<br />

* Ne deriva l’opportunità che il Regolamento Generale<br />

preveda il divieto che in un Collegio dei probiviri possa<br />

esserci più di un componente proveniente dalla stessa<br />

struttura periferica.-<br />

** Ne deriva l’opportunità che rispetto all’attuale assetto<br />

del Collegio nazionale dei probiviri una riforma del Regolamento<br />

Generale introduca il divieto che del Collegio<br />

possa far parte più di un componente espresso dallo<br />

stesso Raggruppamento regionale; non pare sia il caso<br />

127<br />

di introdurre l’obbligo di astensione per il componente<br />

del Collegio nazionale quando il giudizio riguarda l’impugnazione<br />

di una decisione del Collegio dei probiviri<br />

del Raggruppamento regionale o interregionale di appartenenza.-<br />

*** Sarebbe auspicabile che i singoli ordinamenti regionali<br />

prevedessero per i Collegi dei probiviri l’elezione di<br />

almeno tre membri effettivi più due supplenti.-<br />

****Sarebbe auspicabile una riforma statutaria e regolamentare<br />

volta a introdurre l’elezione anche di due o tre<br />

componenti supplenti, che verrebbero convocati solo<br />

in caso di necessità, ciascuno dei quali potrebbe anche<br />

appartenere allo stesso raggruppamento regionale di<br />

provenienza di un componente effettivo.-<br />

*****Il principio è sancito da Cass. Civ. Sez. Unite<br />

26.01.2004 n. 6.-<br />

7. Difesa tecnica.<br />

1-Le parti possono farsi assistere da un difensore di fiducia”;<br />

le eventuali spese restano a carico di chi si avvale di<br />

detta assistenza.-<br />

La procura speciale al difensore deve avere forma scritta<br />

e deve essere depositata agli atti del procedimento.-<br />

8. Atti dei procedimenti e modalità<br />

delle comunicazioni.<br />

1-Ogni attività dei Collegi dei probiviri deve essere verbalizzata<br />

e conservata e fa prova dei suoi contenuti e<br />

della provenienza.-<br />

2-I provvedimenti ordinatori dei procedimenti prendono<br />

la denominazione di ordinanze.-<br />

3-Ogni altro provvedimento presidenziale privo di contenuto<br />

decisorio prende la denominazione di decreto.-<br />

4-Ordinanze e decreti sono revocabili fino a che non abbiano<br />

avuto esecuzione e possono essere modificati dal<br />

collegio a richiesta di parte da presentarsi entro dieci<br />

giorni dalla loro conoscenza.-<br />

5-Gli accordi che vengono raggiunti a seguito del tentativo<br />

di conciliazione prendono la denominazione di “verbale<br />

di conciliazione” e vengono sottoscritti dalle parti,<br />

dagli eventuali difensori e dai componenti il collegio.-<br />

6-Le decisioni emesse a seguito di discussione prendono<br />

la denominazione di “decisioni”.-<br />

7-Ogni comunicazione deve avvenire a mezzo raccomandata<br />

con avviso di ricevimento.- Il rifiuto di ricevere<br />

il plico equivale ad avvenuta ricezione.- Nel caso di<br />

mancato recapito del plico, la comunicazione si ha per<br />

avvenuta il decimo giorno successivo al deposito del plico<br />

presso l’ufficio postale 8-Su accordo scritto di tutte le<br />

parti le comunicazioni possono essere effettuate tramite<br />

posta elettronica.-<br />

9-Le udienze dei Collegi dei probiviri non sono pubbliche.<br />

10-Il Collegio nazionale, in collaborazione con i Collegi<br />

regionali, cura la redazione di un massimario delle decisioni<br />

che è di pubblica ragione in ambito <strong>CAI</strong>, omessa<br />

l’indicazione delle parti interessate.


128 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

9. Computo dei termini.<br />

1-Nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno<br />

iniziale.-<br />

2-Per il computo dei termini a mesi o ad anni si osserva<br />

il calendario comune.-<br />

3-I giorni festivi si computano nei termini, ma i termini<br />

che scadono in un giorno festivo sono prorogati di diritto<br />

al primo giorno successivo non festivo.-<br />

4-Ai fini del rispetto dei termini procedurali, nelle comunicazioni<br />

a mezzo posta vale per il mittente la data<br />

del timbro postale di partenza e per il destinatario la<br />

data di ricezione.-<br />

5-Limitatamente alle procedure avanti ai Collegi dei<br />

probiviri tutti i termini sono sospesi per l’intero mese di<br />

agosto di ogni anno.-*<br />

6-La sospensione dei termini non si applica ai procedimenti<br />

disciplinari nei quali non sia stata concessa la<br />

sospensiva dell’esecutorietà di un provvedimento disciplinare<br />

che abbia comminato una sanzione più grave<br />

dell’ammonizione.-**<br />

7-La sospensione non si applica inoltre nelle impugnazioni<br />

avverso provvedimenti cautelari, nei procedimenti<br />

in materia elettorale e in tutti i casi in cui vi è pericolo<br />

concreto che nel frattempo possano derivare pregiudizi<br />

di rilevante entità: sulla sussistenza concreta di tale ultimo<br />

presupposto decide insindacabilmente il presidente<br />

del Collegio competente a decidere nel merito.-**<br />

* Trattasi di sospensione in senso tecnico e non va intesa<br />

semplicemente come proroga di diritto dei termini in<br />

scadenza in tale periodo.-<br />

** In omaggio al principio della sospensione feriale dei<br />

termini procedurali non possono essere pregiudicati i<br />

diritti fondamentali dei soci o degli organi indagati.-<br />

10. Obbligatorietà della procedura interna.<br />

1-Ogni controversia comunque connessa alle attività istituzionali<br />

che insorga tra soci, organi di strutture centrali<br />

e periferiche e le strutture stesse non potrà essere sottoposta<br />

all’autorità giudiziaria né al parere o all’arbitrato di<br />

persone o enti estranei al sodalizio se prima non sarà stato<br />

adito l’organo competente secondo il presente regolamento<br />

e non si sarà esaurito l’iter della controversia.<br />

2-Durante l’iter della controversia è fatto divieto di rendere<br />

la stessa di pubblica ragione.-<br />

3-L’inosservanza alle prescrizioni del presente articolo<br />

costituisce comportamento contrario ai principi ispiratori<br />

dell’associazione, oltre che violazione di specifica<br />

norma statutaria.-<br />

4-Le prescrizioni del comma 1 del presente articolo non<br />

si applicano quando il previo ricorso alla giustizia interna<br />

possa pregiudicare o precludere una adeguata tutela<br />

giudiziaria secondo l’ordinamento statuale.-<br />

5-Nel caso di controversia all’interno di una sezione dotata<br />

di un proprio Collegio dei probiviri, si applicano le<br />

previsioni dell’art. VI.I.7 del Regolamento Generale, ma<br />

se il Collegio sezionale dei probiviri viene adito in via<br />

preventiva, nel caso di fallimento del tentativo di conci-<br />

liazione, deve rimettere gli atti al Consiglio Direttivo per<br />

le valutazioni di sua competenza*.-<br />

* Per la posizione e le funzioni dei Collegi sezionali dei<br />

probiviri v. Reg. Gen. art. VI.I.7.- Se adito in via preventiva,<br />

il Collegio sezionale dei probiviri non può trasmettere<br />

al Collegio regionale dei probiviri solo le richieste<br />

conciliative delle parti, in mancanza di un atto o provvedimento<br />

impugnato.-<br />

11. Richiesta di conciliazione.<br />

1-La richiesta di conciliazione avviene mediante ricorso<br />

al Collegio regionale dei probiviri da parte di chiunque<br />

vi abbia interesse.-<br />

2-Se la controversia riguarda soci e/o strutture appartenenti<br />

a GR diversi, la richiesta di conciliazione deve<br />

essere preceduta dall’istanza rivolta al Presidente del<br />

Collegio nazionale dei probiviri, che entro trenta giorni<br />

provvede a designare il Collegio regionale o interregionale<br />

competente; i termini restano sospesi dall’invio<br />

dell’istanza fino a che non perviene la risposta del presidente<br />

del Collegio nazionale.-<br />

3-Il Collegio esperisce il tentativo di conciliazione e, se<br />

riesce, fa sottoscrivere alle parti un verbale di conciliazione<br />

che ne sancisce i termini e i contenuti.-<br />

4-L’inosservanza agli obblighi assunti in sede di conciliazione<br />

costituisce comportamento contrario ai principi<br />

ispiratori del sodalizio.-<br />

5-Se il tentativo di conciliazione non riesce, il Collegio<br />

verbalizza sinteticamente gli estremi della controversia<br />

e dispone l’archiviazione del procedimento.-<br />

CAPO II: DEL POTERE DISCIPLINARE.<br />

12. Doveri dei soci.<br />

1-Ciascun socio sia singolarmente che come componente<br />

di organi collegiali, per effetto degli impegni assunti<br />

con l’adesione al <strong>Club</strong> alpino italiano, deve rispettare i<br />

principi enunciati dall’art.II.4 dello Statuto, e deve tenere<br />

comportamenti conformi ai principi di lealtà, correttezza<br />

e probità in ogni rapporto comunque riferibile<br />

all’attività sociale.-<br />

2-La violazione di tali principi legittima l’apertura di procedimento<br />

disciplinare nei confronti del trasgressore.-<br />

13. Provvedimenti disciplinari nei confronti<br />

di soci per responsabilità individuali-<br />

1-I provvedimenti disciplinari devono essere proporzionati<br />

alla gravità dei fatti contestati, alla effettiva responsabilità<br />

degli autori e alle conseguenze dannose che ne<br />

sono derivate o che avrebbero potuto derivare al sodalizio<br />

o a sue strutture, centrali o territoriali.-<br />

2-I provvedimenti applicabili sono:<br />

a) l’ammonizione, che consiste nella comunicazione<br />

di una nota di biasimo con diffida ad astenersi dal reiterare<br />

le violazioni;<br />

b) la sospensione dall’esercizio dei diritti spettanti al<br />

socio per un periodo non superiore a un anno, durante


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

il quale il socio deve adempiere a tutti i suoi obblighi e<br />

ha diritto solo alle coperture assicurative e a ricevere la<br />

stampa sociale;<br />

c) la radiazione, che comporta con effetto immediato<br />

la perdita dei diritti del socio e la decadenza da ogni<br />

incarico ricoperto nel <strong>Club</strong> alpino italiano.-<br />

3-Qualora il socio si sia reso responsabile di attestazioni<br />

infedeli e non veritiere relative alle condizioni personali<br />

e/o ai requisiti per la sua eleggibilità a cariche sociali,<br />

nei suoi confronti vengono irrogate le sanzioni di cui al<br />

comma precedente ed inoltre la sanzione disciplinare<br />

dell’interdizione a ricoprire cariche sociali per un periodo<br />

massimo di tre anni.-<br />

14. Provvedimenti disciplinari nei confronti<br />

di soci per responsabilità collegiali.<br />

1-In caso di provvedimenti disciplinari nei confronti di<br />

organi collegiali, ai soci che ne facevano parte possono<br />

essere irrogate le sanzioni di cui all’articolo precedente<br />

ed inoltre può essere loro inflitta la sanzione disciplinare<br />

dell’interdizione a ricoprire cariche sociali per un<br />

periodo massimo di tre anni.-<br />

2-È esente da sanzioni il componente che non abbia partecipato<br />

alle riunioni in cui sono stati adottati gli atti o<br />

provvedimenti che hanno dato origine alla sanzione disciplinare<br />

nei confronti dell’organo o che abbia espresso<br />

voto contrario.-<br />

15. Provvedimenti disciplinari nei confronti<br />

di organi collegiali.<br />

1-Nei confronti di organi periferici, di organi tecnici centrali<br />

operativi e di strutture operative in caso di violazioni<br />

di norme dello Statuto, del Regolamento generale e<br />

dei regolamenti speciali, o di inosservanza o violazione<br />

di atti o provvedimenti legittimamente emessi dai competenti<br />

organi del <strong>Club</strong> alpino italiano, nonché in caso di<br />

atti in contrasto con i principi informatori dell’associazione,<br />

può essere inflitto il provvedimento disciplinare<br />

dello scioglimento dell’organo ritenuto responsabile.-<br />

2-Lo scioglimento consegue obbligatoriamente nei casi<br />

di inerzia o di inosservanza ripetute di cui all’art. VIII.3<br />

c.3 ultima parte dello Statuto.-<br />

3-Competente ad emettere i provvedimenti disciplinari<br />

nei confronti delle sezioni o di organi delle sezioni è il<br />

CDR.<br />

4-Competente ad emettere i provvedimenti disciplinari<br />

nei confronti di organi dei raggruppamenti regionali o<br />

degli organi centrali è il CDC.-<br />

16. Provvedimenti disciplinari nei confronti<br />

di organi monocratici.<br />

1-Nei confronti dei soci chiamati a rispondere di violazioni<br />

commesse nella veste di titolari di organi monocratici<br />

sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 13 e può<br />

essere applicata la sanzione dell’interdizione di cui al<br />

comma 1 dell’art. 14; l’interdizione consegue obbligatoriamente<br />

nei casi di inerzia o inosservanza reiterate di<br />

cui all’art. VIII.3 c. 3 ultima parte dello Statuto.-<br />

129<br />

17. Provvedimenti disciplinari nei confronti<br />

delle sezioni.<br />

1-Nel caso di gravi irregolarità o di gravi turbative nel<br />

normale svolgimento dell’attività di una sezione, può essere<br />

deliberato lo scioglimento della sezione stessa se il<br />

solo scioglimento del consiglio direttivo appaia mezzo<br />

inidoneo allo scopo; in tal caso entro la fine dell’anno sociale<br />

ciascun socio deve scegliere la sezione nella quale<br />

intende proseguire il suo rapporto associativo.-<br />

18. Provvedimenti cautelari.<br />

1-In pendenza di procedimento disciplinare nei confronti<br />

di un organo, l’organo procedente può adottare i<br />

provvedimenti cautelari che riterrà idonei ad impedire<br />

il reiterarsi delle violazioni contestate e a consentire le<br />

funzioni vicarie dell’organo indagato.-<br />

2-A tale scopo può sospendere dalle funzioni singoli soci<br />

o l’intero organo indagato, nominando in tal caso un<br />

Commissario provvisorio per l’intera durata del procedimento.- <br />

3-Avverso il provvedimento di sospensione cautelare<br />

l’interessato può ricorrere al Collegio regionale dei probiviri<br />

secondo le regole generali, ma in tale procedura<br />

tutti i termini sono ridotti alla metà.-<br />

4-Il provvedimento di sospensione cautelare dall’incarico<br />

decade automaticamente nel caso di proscioglimento<br />

definitivo dell’indagato.-<br />

19. Ravvedimento attivo.*<br />

1-Costituisce attenuante generale il ravvedimento dell’indagato<br />

che si sia anche adoperato spontaneamente<br />

per elidere le conseguenze negative delle violazioni<br />

commesse e/o per ripararne gli effetti.-<br />

2-In presenza di ravvedimento attivo non possono essere<br />

adottati provvedimenti cautelari e i provvedimenti di<br />

condanna non sono immediatamente esecutivi.-<br />

* L’attenuante pare opportuna non tanto come premio<br />

per il socio che si ravvede spontaneamente quanto per<br />

un principio di autotutela del <strong>Club</strong> alpino italiano, che ha<br />

un concreto interesse a che ogni responsabile si ravveda<br />

e si attivi per elidere o ridurre le conseguenze negative<br />

del suo precedente comportamento.-<br />

20. Iniziativa per l’attivazione dell’azione<br />

disciplinare. – Prescrizione.<br />

1-L’apertura di un procedimento disciplinare avviene<br />

a seguito di esposto, ricorso o per iniziativa autonoma<br />

dell’organo titolare del potere disciplinare che comunque<br />

abbia avuto notizia di comportamenti sanzionabili<br />

disciplinarmente.-<br />

2-L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal<br />

giorno in cui è si è verificato il fatto sanzionabile.-<br />

3-Il termine di prescrizione non è soggetto né a sospensione<br />

né a interruzione.-


130 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

21. Titolari del potere disciplinare.<br />

1-La titolarità del potere disciplinare si determina sulla<br />

base dell’ambito di diffusione degli effetti delle violazioni<br />

da perseguire e quindi della delimitazione territoriale<br />

della zona su cui si sono ripercossi gli effetti negativi<br />

delle violazioni stesse.-<br />

2-Di conseguenza sono titolari del potere disciplinare:<br />

a) nei confronti del socio, il consiglio direttivo della<br />

sezione alla quale il socio apparteneva al momento della<br />

commissione del fatto disciplinarmente rilevante quando<br />

gli effetti negativi della commessa violazione sono<br />

rimasti circoscritti nell’ambito sezionale;<br />

b) nei confronti dei soci, delle sezioni o dei suoi organi<br />

il CDR quando gli effetti negativi della commessa violazione<br />

sono rimasti circoscritti nell’ambito regionale;<br />

c) nei confronti dei soci, delle sezioni e dei loro organi,<br />

degli organi regionali o interregionali, degli organi o strutture<br />

centrali il CDC quando gli effetti negativi della commessa<br />

violazione si sono estesi oltre i limiti regionali;<br />

d) il CDC per i provvedimenti di radiazione.-<br />

3-L’organo superiore che instaura un procedimento disciplinare<br />

deve immediatamente darne comunicazione<br />

agli organi territoriali che sarebbero stati legittimati a<br />

perseguire la medesima violazione nei confronti dei medesimi<br />

soggetti, i quali non possono da quel momento<br />

promuovere procedimento disciplinare per lo stesso fatto;<br />

se viceversa questi avessero già promosso il procedimento<br />

disciplinare, l’organo superiore, se non ritiene di<br />

archiviare l’azione intrapresa, può avocare a sé il diritto<br />

di proseguire l’azione disciplinare, dandone immediata<br />

comunicazione agli organi con competenza subalterna, i<br />

quali devono archiviare l’azione intrapresa trasmettendo<br />

all’organo procedente i risultati delle indagini eseguite.-<br />

4-L’organo superiore che infligga un provvedimento<br />

disciplinare deve darne immediata comunicazione alle<br />

sezioni di appartenenza dei singoli soci sanzionati.-<br />

5-Qualora sorga conflitto di competenza tra gli organi<br />

potenzialmente titolari del potere disciplinare, si applica<br />

l’art. 5 del presente regolamento.-<br />

6-Nei casi di accertata inerzia degli organi periferici, si<br />

applica il principio di sussidiarietà enunciato dall’art.<br />

VIII.3 c. 3 dello Statuto.-<br />

7-Per l’identificazione dell’inerzia accertata si rinvia all’art.<br />

VIII.I.1 del Regolamento generale; in particolare,<br />

ai fini del presente regolamento si ha inerzia accertata<br />

quando l’organo titolare del potere disciplinare non lo<br />

eserciti entro quarantacinque giorni dalla conoscenza di<br />

fatti a rilevanza disciplinare.-<br />

8-Quando i consigli direttivi sezionali o i CDR ritengono<br />

che i casi al loro esame possano comportare la sanzione<br />

della radiazione, ne riferiscono al CDC, al quale trasmettono<br />

i risultati delle indagini svolte; il CDC, se ritiene di<br />

non infliggere la sanzione della radiazione, restituisce<br />

gli atti al titolare del potere disciplinare - che potrà infliggere<br />

solo una sanzione diversa dalla radiazione anche<br />

integrando le indagini precedentemente svolte – oppure<br />

provvede direttamente.-<br />

9-Le dimissioni da socio del <strong>Club</strong> alpino italiano estinguono<br />

l’azione disciplinare nei suoi confronti solo se con<br />

la comunicazione delle dimissioni il socio si impegna a<br />

non richiedere l’iscrizione al <strong>Club</strong> alpino italiano per i<br />

successivi tre anni, non recuperabili ai fini dell’anzianità<br />

in caso di reiscrizione.-<br />

CAPO III: DELLE IMPUGNAZIONI<br />

22. Atti e provvedimenti impugnabili.<br />

1-Possono essere impugnati da chi vi abbia un concreto<br />

interesse atti e provvedimenti emessi in violazione delle<br />

norme e dei principi sanciti dall’ordinamento del <strong>Club</strong><br />

<strong>Alpino</strong> italiano o delle sue strutture territoriali, da organi<br />

delle sezioni, da organi dei raggruppamenti regionali,<br />

dagli organi tecnici centrali operativi e dalle strutture<br />

operative.-<br />

23. Impugnazioni in materia elettorale.<br />

1-I risultati delle elezioni a livello sezionale o di raggruppamenti<br />

regionali o interregionali possono essere impugnati<br />

avanti al Collegio regionale o interregionale dei<br />

probiviri per violazione di norme specifiche, per palese<br />

alterazione di dati, per errori materiali, per carenza dei<br />

requisiti di eleggibilità o per motivi di incompatibilità.-<br />

2-Per gli stessi motivi di cui al comma precedente, i risultati<br />

delle elezioni effettuate in assemblea dei delegati<br />

possono essere impugnati avanti al Collegio dei probiviri<br />

del raggruppamento regionale nel cui territorio si è<br />

tenuta l’assemblea dei delegati.-<br />

3-Qualora emerga che la carenza di requisiti di eleggibilità<br />

o i motivi di incompatibilità siano derivati da attestazioni<br />

infedeli dell’interessato, il collegio adito ne<br />

riferisce al CDC che individuerà il titolare del potere disciplinare<br />

per le conseguenti iniziative di competenza -<br />

TITOLO II: DELLE PROCEDURE<br />

CAPO I: DELL’ESERCIZIO DEL POTERE<br />

DISCIPLINARE<br />

24. Contestazione degli addebiti.<br />

1-Qualora non ritenga palesemente infondata la notizia<br />

comunque acquisita, entro il termine di trenta giorni<br />

l’organo titolare del potere disciplinare deve comunicare<br />

al socio indagato una circostanziata contestazione degli<br />

addebiti, con l’indicazione delle fonti di conoscenza e<br />

delle prove a suo carico, con l’invito a far pervenire entro<br />

il termine di trenta giorni controdeduzioni scritte; all’indagato<br />

deve essere dato avviso del suo diritto di proporre<br />

e produrre prove in sua difesa, di farsi assistere*<br />

da persona di sua fiducia e di chiedere di essere sentito<br />

personalmente.-<br />

2-Il primo termine non è vincolante nel caso in cui a determinare<br />

l’indagine sia una serie di comportamenti che<br />

acquistino rilevanza disciplinare solo per la loro ripetiti-


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

vità e se valutati nel loro insieme.-<br />

3-Entro trenta giorni dalla scadenza del secondo termine<br />

l’organo procedente decide se archiviare la pratica, dandone<br />

comunicazione a tutti gli interessati, o promuovere<br />

procedimento disciplinare.-<br />

* I regolamenti di disciplina per i dipendenti dello Stato<br />

prevedono l’avviso della facoltà di farsi assistere da un<br />

difensore.-<br />

25. Indagine istruttoria.<br />

1-Qualora non decida l’archiviazione, l’organo procedente<br />

dispone l’acquisizione delle prove che ritenga rilevanti,<br />

anche delegando per l’assunzione uno dei suoi<br />

componenti.-<br />

2-Deve in ogni caso essere sentito l’indagato che ne abbia<br />

fatto richiesta.-<br />

26. Provvedimento.<br />

1-Esaurita l’indagine istruttoria, l’organo procedente<br />

adotta il provvedimento, che può essere di proscioglimento<br />

o di condanna.-<br />

2-Il provvedimento disciplinare di condanna deve essere<br />

compiutamente motivato e deve essere comunicato al<br />

socio interessato, anche se presente alla pronuncia, con<br />

l’indicazione dei termini e delle modalità per l’impugnazione<br />

e dell’organo cui l’impugnazione va indirizzata.-<br />

3-Il procedimento disciplinare deve concludersi entro<br />

il termine di novanta giorni dalla sua apertura, termine<br />

che può essere prorogato con apposita delibera a centoventi<br />

giorni nei casi in cui si renda necessaria attività<br />

istruttoria di notevole complessità.-<br />

4-Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo<br />

e deve essere comunicato dall’organo procedente<br />

alla sezione di appartenenza del socio sanzionato.-<br />

27. Esercizio del potere disciplinare nei confronti<br />

di organi collegiali.<br />

1-Il CDR e il CDC, rispettando le rispettive competenze,<br />

procedono secondo le norme stabilite dagli articoli 24,<br />

25 e 26, ma le comunicazioni devono essere fatte anche<br />

ai singoli componenti dell’organo interessato.-<br />

2-Nel caso di accertata responsabilità e di scioglimento<br />

dell’organo collegiale, l’organo procedente deve contestualmente<br />

pronunciarsi sulla opportunità di promuovere<br />

procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti<br />

di cui all’art. 14 anche nei confronti dei singoli<br />

componenti responsabili.-<br />

3-Con il provvedimento di scioglimento l’organo procedente<br />

nomina un Commissario con il compito di provvedere<br />

all’ordinaria amministrazione e di attivarsi affinchè<br />

la ricostituzione dell’organo sciolto possa avvenire entro<br />

tre mesi dallo scioglimento.-<br />

4-Devono essere rispettati per la conclusione del procedimento<br />

i termini di cui all’articolo precedente.-<br />

CAPO II: DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO<br />

131<br />

28. Impugnazioni in generale.<br />

1-Le norme che seguono si applicano alle impugnazioni<br />

di provvedimenti disciplinari emessi nei confronti di<br />

iscritti a sezioni appartenenti al GR e di atti e provvedimenti<br />

emessi da sezioni o da organi del GR.-<br />

2-L’impugnazione da parte di organi collegiali deve essere<br />

deliberata dalla maggioranza dei componenti e copia<br />

della delibera deve essere allegata al ricorso a pena di<br />

inammissibilità.-<br />

3-Il provvedimento di scioglimento di una sezione può<br />

essere impugnato dal consiglio direttivo della stessa o<br />

dalla maggioranza dei soci.-<br />

29. Termini.<br />

1-Il termine per ricorrere ai Collegi regionali dei probiviri<br />

è di trenta giorni e decorre:<br />

a) dalla ricezione della comunicazione di un provvedimento<br />

disciplinare;<br />

b) dalla data dell’atto o provvedimento non disciplinare<br />

adottato alla presenza del ricorrente;<br />

c) dalla data della effettiva conoscenza da parte del ricorrente<br />

dell’atto o provvedimento impugnato;<br />

d) dalla data della proclamazione ufficiale dei risultati<br />

della votazione in materia elettorale.-<br />

2-Nell’ipotesi di cui alla lettera c) incombe al ricorrente<br />

l’onere di provare la tempestività del ricorso.-<br />

3-Sulla eventuale domanda di remissione in termini<br />

provvede il Collegio competente a conoscere dell’impugnazione.-<br />

4-Il procedimento avanti ai Collegi regionali dei probiviri<br />

deve concludersi entro il termine di novanta giorni<br />

dalla ricezione del ricorso, termine che l’organo competente<br />

può prorogare a centoventi giorni nel caso in cui<br />

ritenga necessaria attività istruttoria.-<br />

5-Tutti i termini previsti dal presente articolo sono ridotti<br />

alla metà in materia elettorale.-<br />

30. Ricorso.<br />

1-Il procedimento di impugnazione si apre con ricorso<br />

di chi vi abbia interesse.-<br />

2-Con uno stesso ricorso possono essere impugnati più<br />

atti connessi ma non più provvedimenti disciplinari.-<br />

3-È ammesso ricorso di più parti contro medesimi atti o<br />

provvedimenti.-<br />

4-Il ricorso, indirizzato al competente Collegio regionale<br />

dei probiviri, deve contenere a pena di inammissibilità:<br />

a) l’indicazione completa di chi ricorre e della sua posizione<br />

associativa,<br />

b) l’indicazione completa dell’atto o provvedimento<br />

impugnato e dell’organo che lo ha emesso,<br />

c) una sufficiente esposizione dei fatti e dei motivi del<br />

ricorso,<br />

d) la richiesta di annullamento o di modifica dell’atto<br />

o provvedimento impugnato,<br />

e) l’indicazione completa delle prove che vengono of-


132 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

ferte e l’allegazione dei documenti utili alla decisione,<br />

f) la sottoscrizione dei ricorrenti.-<br />

5-Se il ricorso riguarda un provvedimento disciplinare,<br />

ne deve essere allegata la copia comunicata al ricorrente<br />

con la prova della data di ricezione.-<br />

6-Il ricorso e gli eventuali allegati, esclusa la copia dell’atto<br />

o provvedimento impugnato, devono essere comunicati<br />

in copia dai ricorrenti all’organo che ha emesso il<br />

provvedimento impugnato o contro il quale il ricorso è<br />

rivolto, nonché a chi si trovi nelle condizioni di potere<br />

nel procedimento ricoprire il ruolo di parte.-<br />

7-La mancata comunicazione all’organo che ha emesso<br />

l’atto o provvedimento impugnato rende improcedibile<br />

il ricorso.-<br />

31. Declaratoria delle cause di inammissibilità<br />

o di improcedibilità.<br />

1-Ove siano subito ravvisabili cause di inammissibilità<br />

del ricorso o di improcedibilità dell’azione, il Presidente<br />

del collegio le dichiara, dispone l’archiviazione del ricorso<br />

e ne da comunicazione ai ricorrenti, che possono<br />

riproporre il ricorso se in termini.-<br />

32. Atti preliminari all’udienza di discussione.<br />

1-Il Presidente del Collegio entro quindici giorni dalla<br />

ricezione del ricorso, previa riunione dei ricorsi avverso<br />

lo stesso atto o provvedimento, nomina con decreto<br />

un relatore e convoca le parti per un’udienza da tenersi<br />

entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso.-<br />

2-Con lo stesso decreto il Presidente decide in via provvisoria<br />

sulla eventuale istanza di sospensione dell’esecutorietà<br />

dell’atto o provvedimento impugnato; l’eventuale<br />

diniego non pregiudica la possibilità che la sospensione<br />

venga disposta dal collegio all’udienza.- Il decreto che<br />

dispone sulla sospensione non è impugnabile.-<br />

3-Tra la comunicazione della convocazione e l’udienza<br />

deve intercorrere un termine libero non inferiore a<br />

trenta giorni.-<br />

33. Controricorso.*<br />

1-Entro trenta giorni dalla comunicazione del ricorso<br />

l’organo che ha emesso l’atto o provvedimento impugnato<br />

e le eventuali parti controinteressate possono depositare<br />

controricorso, comunicandolo immediatamente al<br />

ricorrente a pena di inammissibilità.-<br />

2-Entro lo stesso termine l’organo convenuto deve in<br />

ogni caso trasmettere in copia al collegio i documenti<br />

che siano stati utilizzati per la formazione dell’atto o<br />

provvedimento impugnato.-<br />

3-Qualora il ricorso venga dichiarato inammissibile o<br />

improcedibile, il controricorso si ha per non proposto.-<br />

* Appare preferibile la scelta del controricorso rispetto<br />

alla semplice o , la cui<br />

mancata conoscenza da parte del ricorrente rischierebbe<br />

di creare complicazioni procedurali e ritardi.-<br />

34. Udienza di discussione.<br />

Tentativo di conciliazione.-<br />

1-Il Collegio giudicante è costituito da almeno tre componenti.-*<br />

3-Le funzioni di segretario dell’udienza vengono svolte<br />

da persona a ciò designata dal Presidente del Collegio:<br />

essa provvede alla redazione del verbale e cura la conservazione<br />

in apposito archivio di tutti gli atti del procedimento.-<br />

4-All’udienza le parti sono tenute a comparire personalmente,<br />

e la mancata comparizione del ricorrente, non<br />

giustificata da gravi motivi, rende improcedibile il ricorso.-**<br />

Per gli organi collegiali è sufficiente la presenza<br />

del legale rappresentante o del suo presidente.-<br />

5-L’udienza di discussione può essere rinviata solo su accordo<br />

di tutte le parti o per documentato impedimento<br />

di una parte a comparire.-<br />

6-L’udienza inizia con l’esposizione dei fatti e delle<br />

ragioni in diritto da parte del relatore, dopo di che il<br />

Presidente esperisce obbligatoriamente il tentativo di<br />

conciliazione.-<br />

7-Ove la conciliazione non riesca, il Presidente dichiara<br />

aperta la discussione e concede la parola al ricorrente e<br />

al suo difensore e quindi agli eventuali controricorrenti<br />

e ai loro difensori.-<br />

*Spetta ai singoli ordinamenti regionali stabilire il numero<br />

dei componenti i Collegi dei probiviri, purchè non<br />

inferiore a tre; è tuttavia auspicabile che nei casi in cui<br />

siano previsti in numero di tre i probiviri effettivi, vengano<br />

anche previsti almeno due supplenti, regolamentando<br />

anche i casi e le modalità di intervento di questi<br />

ultimi.-<br />

** In alternativa la mancata comparizione potrà essere<br />

valutata discrezionalmente dal collegio.-<br />

35. Chiusura della discussione<br />

Eventuali integrazioni istruttorie.-<br />

1-Prima della chiusura della discussione le parti presenti<br />

hanno diritto di far verbalizzare brevi dichiarazioni.-<br />

2-Dichiarata chiusa la discussione, il Collegio decide in<br />

camera di consiglio.-<br />

3-Ove ritenuto indispensabile, il Collegio può ordinare<br />

l’assunzione di sommarie informazioni, la produzione,<br />

l’esibizione e l’acquisizione di documenti, prorogando al<br />

massimo di trenta giorni il termine per la decisione sul<br />

ricorso.-<br />

4-In via eccezionale, ove lo ritenga indispensabile, il Collegio<br />

può disporre una consulenza da espletarsi tramite<br />

gli organi tecnici del sodalizio, stabilendo quale delle<br />

parti debba antecipare in via provvisoria le eventuali<br />

spese.-<br />

5-In casi eccezionali, nei soli procedimenti di impugnazione<br />

di provvedimenti disciplinari, può essere ammessa<br />

la prova testimoniale.-<br />

6-In tutti i casi in cui si rendano necessarie integrazioni<br />

istruttorie, il Collegio ne dà immediata comunicazione<br />

alle parti, dispone una proroga massima di trenta giorni


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

del termine per la conclusione del procedimento e fissa<br />

la nuova udienza da tenersi nel rispetto di detti termini.<br />

36. Decisione.<br />

1-Fuori delle ipotesi di necessarie integrazioni istruttorie,<br />

il Collegio emette la sua decisione, pronunciandosi<br />

anche sull’addebito definitivo delle spese eventualmente<br />

occorse e sulla provvisoria esecutorietà della decisione.<br />

2-Ove non ci sia unanimità tra i componenti del Collegio,<br />

si procede per votazioni palesi, votando per primo<br />

il componente con minore anzianità di iscrizione al <strong>Club</strong><br />

alpino italiano e per ultimo il Presidente; tali operazioni<br />

devono restare assolutamente segrete, ma nel dispositivo<br />

della decisione, in mancanza di unanimità, dovrà<br />

darsi atto che la decisione è stata presa a maggioranza.-<br />

3-Il relatore, che non può essere il componente che abbia<br />

espresso voto contrario, redige il dispositivo e lo sottoscrive<br />

unitamente al Presidente, che ne dà immediata<br />

lettura alle parti.-<br />

3-Entro i quindici giorni successivi il relatore provvede<br />

a redigere la motivazione, che viene allegata al dispositivo.-<br />

4-Il testo integrale della decisione in materia disciplinare<br />

deve essere comunicato senza dilazione alle parti<br />

costituite.-<br />

5-Qualora il Collegio non emetta la decisione entro il<br />

termine ordinario di novanta giorni o entro il termine<br />

di centoventi giorni nel caso di proroga formalizzata, il<br />

ricorso si ritiene respinto e dalla scadenza del termine<br />

per la decisione decorre per il ricorrente il termine per<br />

l’impugnazione avanti al Collegio nazionale dei probiviri;<br />

contemporaneamente il ricorrente deve comunicare<br />

al CDC l’inerzia del Collegio giudicante, che non potrà<br />

più emettere la sua decisione.-<br />

CAPO III: DEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO<br />

37. Attivazione del procedimento di secondo grado.-<br />

1-Le decisioni dei Collegi regionali dei probiviri possono<br />

venire impugnate mediante ricorso al Collegio nazionale<br />

dei probiviri.-<br />

2-Legittimate a ricorrere sono le parti costituite nel giudizio<br />

di primo grado che ne siano rimaste soccombenti.*<br />

*Tale limitazione vuole stimolare la difesa nel primo<br />

grado del giudizio.-<br />

38. Ricorso in secondo grado.-<br />

1-Il ricorso in secondo grado deve contenere:<br />

a) le generalità e la posizione associativa del ricorrente,<br />

b) l’indicazione della decisione impugnata, che deve<br />

essere allegata in copia,<br />

c) l’esposizione delle ragioni a sostegno del ricorso,<br />

d) la sottoscrizione del ricorrente.-<br />

2-Al giudizio di secondo grado sono applicabili, in quanto<br />

compatibili, le norme e i termini procedurali relativi<br />

al giudizio di primo grado, ma non sono ammesse prove<br />

testimoniali o altre attività istruttorie.-<br />

133<br />

3-Il ricorrente deve dare immediato avviso del ricorso<br />

alla segreteria del Collegio dei probiviri che ha emesso<br />

la decisione impugnata al solo scopo di evitare che venga<br />

dichiarata o ritenuta definitiva la decisione di primo<br />

grado.-<br />

4-Nel giudizio di secondo grado possono costituirsi e<br />

intervenire all’udienza solo le parti che erano costituite<br />

in primo grado, e possono svolgere appello incidentale<br />

comunicandolo, a pena di inammissibilità, alle altre<br />

parti almeno trenta giorni prima dell’udienza di discussione.-<br />

5-Qualora il Collegio sia investito della decisione su nullità<br />

verificatesi nel giudizio di primo grado, se accerta<br />

l’esistenza di dette nullità e ritiene che le stesse abbiano<br />

inficiato la decisione di primo grado, dichiara la nullità<br />

della decisione stessa e giudica nel merito con i poteri<br />

del collegio di primo grado, anche in deroga alle esclusioni<br />

stabilite dal c. 2 del presente articolo.-*<br />

6-All’infuori del caso previsto dal comma 6 dell’art. 6,<br />

la mancata decisione del ricorso entro il termine di novanta<br />

giorni equivale ad una decisione di rigetto e legittima<br />

le parti a ricorrere alla giustizia statuale, dandone<br />

comunicazione al CDC.-<br />

*La decisione che viene emessa resta pur sempre una<br />

decisione di secondo grado.-<br />

39. Termini.<br />

1-Il termine per proporre impugnazione contro decisioni<br />

dei Collegi regionali è di sessanta giorni e decorre:<br />

a) per le decisioni in materia disciplinare dalla data di<br />

ricezione della relativa comunicazione,<br />

b) per le altre decisioni dal momento in cui il dispositivo<br />

viene letto alle parti in udienza.-<br />

2-Il termine è ridotto a quindici giorni in materia elettorale.- <br />

3-Sulla eventuale domanda di remissione in termini<br />

provvede il Collegio nazionale adito.-<br />

CAPO IV: DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE*<br />

*L’istituto non è esplicitamente previsto da Statuto e<br />

Reg.Gen., ma pare applicabile per interpretazione estensiva<br />

delle norme a tutela dei diritti del socio; è auspicabile<br />

una esplicita previsione da parte dello Statuto o del<br />

Regolamento generale.-<br />

40. Revisione in materia disciplinare.<br />

1-Chi abbia riportato una sanzione disciplinare definitiva<br />

può chiedere la revisione del procedimento se viene<br />

in possesso di nuove prove che, se conosciute dagli<br />

organi che si sono pronunciati per la sua colpevolezza,<br />

avrebbero potuto portare ad una decisione ad esso più<br />

favorevole.-<br />

2-Il ricorso va presentato al Collegio dei probiviri che per<br />

ultimo si è pronunciato nel procedimento disciplinare;<br />

nel caso di provvedimento mai impugnato, il ricorso va<br />

presentato al Collegio regionale competente e deve esse-


134 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

re corredato della completa elencazione di tutti i nuovi<br />

elementi di prova.-*<br />

3-Il termine per tale ricorso è di trenta giorni da quando le<br />

nuove prove sono venute a conoscenza dell’interessato.<br />

4-Al giudizio di revisione sono applicabili, in quanto<br />

compatibili, le norme procedurali per il giudizio di primo<br />

grado.-<br />

*Competenza all’organo che per ultimo si è pronunciato<br />

nel procedimento disciplinare, mentre pare inopportuno<br />

attribuirne la competenza all’organo che ha emesso il<br />

provvedimento disciplinare.-<br />

CAPO V: LITE TEMERARIA<br />

41. Lite temeraria.<br />

1-Se risulta che una parte abbia adito il Collegio dei probiviri<br />

o abbia resistito in giudizio con malafede o colpa<br />

grave, il Collegio giudicante ne dà atto nel dispositivo<br />

della decisione e ne riferisce al CDC, che individuerà il<br />

titolare del potere disciplinare per le conseguenti iniziative<br />

di competenza.*<br />

* La norma vuole essere un deterrente all’abuso del ricorso<br />

ai probiviri in conseguenza dell’ampliamento delle<br />

possibilità di impugnazione di atti e provvedimenti degli<br />

organi istituzionali; può trovare applicazione solo quando<br />

il Collegio giudicante abbia potuto accertare concretamente<br />

la mala fede o la colpa grave.-<br />

TITOLO III: DELL’ESECUZIONE<br />

CAPO I: DEL PROCEDIMENTO DI OTTEMPERANZA<br />

42. Esecuzione delle decisioni.<br />

1-Di ogni decisione definitiva il Collegio che l’ha pronunciata<br />

dà comunicazione all’organo che ha emesso l’atto<br />

o provvedimento impugnato affinchè dia esecuzione alla<br />

decisione.-<br />

2-Di ogni decisione in materia disciplinare che abbia<br />

comportato la radiazione o la sospensione dall’esercizio<br />

dei diritti del socio o l’interdizione a ricoprire cariche<br />

sociali, su segnalazione del Collegio che l’ha emessa,<br />

deve essere data notizia dall’organizzazione centrale ai<br />

soggetti e alle strutture interessati, inclusi il Comitato<br />

Elettorale centrale e gli eventuali comitati elettorali<br />

territoriali interessati, nel rispetto del documento programmatico<br />

e del regolamento <strong>CAI</strong> sulla tutela dei dati<br />

personali.-<br />

3-Le decisioni in materia disciplinare di cui al comma<br />

precedente costituiscono condizione per la non eleggibilità<br />

alle cariche sociali e per la non attribuzione di<br />

incarichi.-<br />

4-Di ogni decisione in materia elettorale il collegio che<br />

l’ha pronunciata deve dare immediata comunicazione<br />

al comitato elettorale competente e all’organo alla cui<br />

composizione era finalizzata la votazione i cui risultati<br />

sono stati impugnati.-<br />

43 . Inosservanza delle decisioni definitive<br />

adottate dai Collegi dei probiviri.-<br />

1-Qualora gli organi che hanno emesso un atto o provvedimento<br />

confermato o modificato dai Collegi dei probiviri<br />

rifiutino o non provvedano a dare esecuzione entro<br />

trenta giorni alle decisioni divenute definitive, la parte<br />

che vi abbia interesse ne dà comunicazione al PG, che attiva<br />

la procedura di ottemperanza ordinando all’organo<br />

inadempiente di dare esecuzione alla decisione entro il<br />

termine di trenta giorni.-<br />

2-La mancata ottemperanza costituisce comportamento<br />

contrario ai principi ispiratori dell’associazione e inosservanza<br />

a decisioni legittimamente emesse dagli organi<br />

istituzionali competenti.-<br />

TITOLO IV: NORME FINALI<br />

44. Norme finali e transitorie.<br />

1-Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo<br />

giorno successivo alla sua adozione da parte del CC.-<br />

2-Durante tale periodo di vacatio al regolamento verrà<br />

data pubblicità applicando per analogia il disposto dell’art.<br />

VIII.IV.1 del Regolamento Generale.-<br />

3-A sensi dell’art. VIII.V.2 c. 1 del Regolamento Generale<br />

l’entrata in vigore del presente regolamento determina<br />

la contestuale abrogazione di tutte le norme preesistenti<br />

in materia disciplinare.-<br />

4-Il presente regolamento non si applica ai procedimenti<br />

radicati prima della sua entrata in vigore; tuttavia può<br />

applicarsi a fatti precedenti a condizione che non siano<br />

già oggetto di procedimenti pendenti e che ne sussistano<br />

le condizioni di procedibilità.-<br />

INDICE ANALITICO PER ARTICOLI<br />

TITOLO I: DEI PRINCIPI GENERALI<br />

CAPO I. DELLE NORME GENERALI.<br />

1 - Definizioni<br />

2 - Ambito di applicazione<br />

3 - Organi competenti<br />

4 – Competenza territoriale<br />

5 – Conflitti di competenza<br />

6 – Astensione e ricusazione<br />

7 – Difesa tecnica<br />

8 – Atti dei procedimenti e modalità delle comunicazioni<br />

9 – Computo dei termini<br />

10 – Obbligatorietà della procedura interna<br />

11 – Richiesta di conciliazione<br />

CAPO II: DEL POTERE DISCIPLINARE.<br />

12 - Doveri dei soci<br />

13 – Provvedimenti disciplinari nei confronti di soci per<br />

responsabilità individuali<br />

14 - Provvedimenti disciplinari nei confronti di soci per


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

responsabilità collegiali<br />

15 - Provvedimenti disciplinari nei confronti di organi<br />

collegiali<br />

16 - Provvedimenti disciplinari nei confronti di organi<br />

monocratici<br />

17 – Provvedimenti disciplinari nei confronti delle sezioni<br />

18 – Provvedimenti cautelari<br />

19 – Ravvedimento attivo<br />

20 – Iniziativa per l’attivazione dell’azione disciplinare.-<br />

Prescrizione<br />

21 – Titolari del potere disciplinare<br />

CAPO III: DELLE IMPUGNAZIONI.<br />

22 – Atti e provvedimenti impugnabili<br />

23 – Impugnazioni in materia elettorale<br />

TITOLO II: DELLE PROCEDURE.<br />

CAPO I: DELL’ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE.<br />

24 – Contestazione degli addebiti<br />

25 – Indagine istruttoria<br />

26 – Provvedimento<br />

27 – Esercizio del potere disciplinare nei confronti di organi<br />

collegiali<br />

CAPO II: DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.<br />

28 – Impugnazioni in generale<br />

29 – Termini<br />

30 – Ricorso<br />

31 – Declaratoria delle cause di inammissibilità e di improcedibilità<br />

32 – Atti preliminari all’udienza di discussione<br />

33 – Controricorso<br />

34 - Udienza di discussione.- Tentativo di conciliazione<br />

35 – Chiusura della discussione.- Eventuali integrazioni<br />

istruttorie<br />

36 – Decisione<br />

CAPO III: DEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO.<br />

37 – Attivazione del procedimento di secondo grado<br />

38 – Ricorso in secondo grado<br />

39 – Termini<br />

CAPO IV: DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE.<br />

40 – Revisione in materia disciplinare<br />

CAPO V: LITE TEMERARIA.<br />

41 – Lite temeraria<br />

TITOLO III: DELL’ESECUZIONE.<br />

CAPO I: DEL PROCEDIMENTO DI OTTEMPERANZA.<br />

42 – Esecuzione delle decisioni<br />

43 – Inosservanza delle decisioni definitive adottate dai<br />

Collegi dei probiviri.-<br />

TITOLO IV: NORME FINALI<br />

44 – Norme finali e transitorie.<br />

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE<br />

E CONTABILITÀ<br />

135<br />

Il presente Regolamento è stato adottato dal Comitato<br />

Centrale di Indirizzo e Controllo in data 29 settembre<br />

2006 con atto n. 40 ed integrato con atto n. 23 del 19<br />

maggio 2007.<br />

INDICE<br />

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI<br />

Art. 1 – Principi generali<br />

Art. 2 – Principi contabili generali<br />

TITOLO II<br />

PROGRAMMAZIONE, GESTIONE<br />

ECONOMICO-FINANZIARIA E BILANCIO D’ESERCIZIO<br />

CAPO I – DOCUMENTI PREVISIONALI<br />

Art. 3 – I programmi di indirizzo<br />

Art. 4 – La relazione previsionale e programmatica<br />

Art. 5 – Budget previsionale economico<br />

Art. 6 – La relazione al budget previsionale economico<br />

Art. 7 – Il budget direzionale<br />

Art. 8 – La redazione del preventivo e del budget<br />

direzionale<br />

Art. 9 – La formazione del budget direzionale<br />

Art. 10 – I budget dei centri di responsabilità<br />

CAPO II – GESTIONE DEL BILANCIO<br />

Art. 11 – Aggiornamento del budget previsionale<br />

economico e del budget direzionale pag. 4<br />

Art. 12 – Gestione del budget direzionale e dei centri<br />

di responsabilità<br />

Art. 13 – La liquidazione<br />

Art. 14 – Ordinazione e pagamento delle spese<br />

Art. 15 – La riscossione delle entrate<br />

Art. 16 – Vigilanza sui flussi monetari<br />

CAPO III – RILEVAZIONE DEI RISULTATI<br />

DELLA GESTIONE<br />

Art. 17 – Esercizio finanziario e composizione<br />

del Bilancio d’esercizio<br />

Art. 18 – Principi di redazione del bilancio<br />

Art. 19 – Struttura del bilancio<br />

Art. 20 – Nota Integrativa<br />

Art. 21 – Relazione sulla gestione<br />

Art. 22 – Bilancio d’esercizio<br />

Art. 23 – Relazione del Collegio nazionale<br />

dei i Revisori dei Conti<br />

CAPO IV – SERVIZIO DI CASSA<br />

Art. 24 – L’affidamento del servizio di cassa


136 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

Art. 25 – La gestione della liquidità<br />

Art. 26 – Il servizio di cassa<br />

Art. 27 – Gestione del cassiere<br />

TITOLO III – GESTIONE PATRIMONIALE<br />

Art. 28 – La gestione patrimoniale<br />

Art. 29 – La programmazione dei lavori<br />

TITOLO IV – ATTIVITÀ NEGOZIALE<br />

Art. 30 – Procedure di individuazione dei fornitori<br />

Art. 31 – Forniture di beni e di servizi in economia<br />

Art. 32 – Scelta del contraente<br />

Art. 33 – L’ordinazione di beni e di servizi in economia<br />

Art. 34 – Disposizioni particolari per spese urgenti<br />

o di importo ridotto<br />

Art. 35 – Le operazioni di collaudo per le forniture<br />

di beni e di servizi<br />

Art. 36 – I lavori in economia<br />

Art. 37 – I lavori d’urgenza<br />

Art. 38 – La verifica dell’esecuzione dei lavori in economia<br />

Art. 39 – Condizioni e clausole contrattuali<br />

TITOLO V – PARTECIPAZIONI<br />

Art. 40 – Principi generali<br />

TITOLO VI – SCRITTURE CONTABILI<br />

E TRATTAMENTO TRIBUTARIO<br />

Art. 41 – Sistema di scritture<br />

Art. 42 – Contabilità<br />

Art. 43 – Trattamento tributario e fiscale<br />

TITOLO VII – SISTEMA DI CONTROLLO<br />

CAPO I – CONTROLLO INTERNO<br />

Art. 44 – Controlli amministrativi contabili<br />

CAPO II – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI<br />

Art. 45 – I compiti del Collegio Nazionale<br />

dei Revisori dei Conti<br />

CAPO III – CONTROLLO DI GESTIONE<br />

Art. 46 – Il servizio per il controllo strategico<br />

Art. 47 – Il nucleo di valutazione<br />

TITOLO VIII – ALTRE DISPOSIZIONI<br />

Art. 48 – Assunzione di mutui<br />

Art. 49 – Le spese di rappresentanza<br />

Art. 50 – Rimborso ai soci volontari<br />

Art. 51 – Anticipazioni di fondi<br />

Art. 52 – Concessione contributi<br />

TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI<br />

Art. 53 – Rinvio<br />

Art. 54 – I rapporti in corso<br />

Art. 55 – I tempi di applicazione<br />

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI<br />

Art. 1 - Principi generali<br />

1. Il presente regolamento disciplina l’attività amministrativo-contabile<br />

del <strong>Club</strong> <strong>Alpino</strong> <strong>Italiano</strong> secondo il<br />

principio di separazione tra direzione politica e controllo<br />

e attuazione della programmazione e gestione delle<br />

risorse come previsto dal D. Lgs. n. 165/2001.<br />

2. Il presente regolamento è redatto in conformità alla<br />

lettera e allo spirito dell’ordinamento del <strong>Club</strong> <strong>Alpino</strong><br />

<strong>Italiano</strong> ed in particolare secondo i principi di seguito<br />

richiamati :<br />

a) Statuto, articolo III.2, articolo IV.I.2, articolo IV.II.2<br />

ed articolo V.1, comma 2, che individuano rispettivamente<br />

i compiti dell’Assemblea dei Delegati, del Comitato<br />

centrale di indirizzo e di controllo (di seguito per<br />

brevità indicato CC), del Comitato direttivo centrale (di<br />

seguito per brevità indicato CDC) e del Direttore;<br />

b) Statuto, articolo I.4, comma 5: “Il <strong>Club</strong> <strong>Alpino</strong> <strong>Italiano</strong><br />

adotta propri regolamenti per la organizzazione e<br />

per il funzionamento organizzativo della struttura centrale<br />

– anche in deroga alla legge 15 Marzo 1975, n. 70 e<br />

alle altre disposizioni di legge e di regolamento in vigore<br />

per gli enti pubblici nazionali”;<br />

c) Statuto, articolo V.I, comma 3: “I bilanci d’esercizio<br />

del <strong>Club</strong> <strong>Alpino</strong> <strong>Italiano</strong> sono composti dallo stato patrimoniale,<br />

dal conto economico e dalla nota integrativa<br />

nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo<br />

del 09 Aprile 1991 n. 127 e successive modificazioni”;<br />

d) Statuto, articolo V.I, comma 4: “Specifico regolamento<br />

di amministrazione e di contabilità ispirato a<br />

principi civilistici e recante deroghe, anche in materia<br />

contrattuale, alle disposizioni di legge e di regolamento<br />

degli enti pubblici nazionali, stabilisce le procedure<br />

che disciplinano il funzionamento amministrativo della<br />

struttura centrale del <strong>Club</strong> <strong>Alpino</strong> <strong>Italiano</strong>”;<br />

e) Regolamento generale, articolo V.I.1, comma 2:<br />

“Specifico regolamento di amministrazione e di contabilità<br />

– redatto per iniziativa del CDC, a cura del direttore<br />

e adottato dal CC – disciplina tutti gli aspetti relativi<br />

alla amministrazione, alla contabilità e ai bilanci della<br />

struttura centrale del <strong>Club</strong> <strong>Alpino</strong> <strong>Italiano</strong>”.<br />

Art. 2 - Principi contabili generali<br />

1. La gestione del <strong>Club</strong> <strong>Alpino</strong> <strong>Italiano</strong> è informata ai<br />

principi generali della contabilità economica e patrimoniale<br />

e risponde ai requisiti della veridicità, universalità,<br />

continuità, prudenza, chiarezza e precisione.<br />

2. L’unità temporale della gestione inizia il 1° gennaio e<br />

termina il 31 dicembre.<br />

3. Il budget previsionale economico di cui all’articolo 4,<br />

è redatto sulla base della programmazione degli oneri e<br />

della prudenziale valutazione dei proventi e secondo il<br />

principio del pareggio.<br />

4. Il bilancio d’esercizio è costituito dal conto economico,<br />

dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa, ed


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

è redatto secondo il principio della competenza economica<br />

e in conformità ai principi contabili nazionali ed<br />

internazionali qualora applicabili.<br />

TITOLO II – PROGRAMMAZIONE, GESTIONE<br />

ECONOMICO FINANZIARIA E BILANCIO D’ESERCIZIO<br />

CAPO I – DOCUMENTI PREVISIONALI<br />

Art. 3 - I programmi di indirizzo<br />

1. L’assemblea dei delegati adotta i programmi di indirizzo<br />

del <strong>Club</strong> <strong>Alpino</strong> <strong>Italiano</strong>, approvati dal CC e presentati<br />

dal Presidente generale di norma per il periodo corrispondente<br />

alla durata del suo mandato, tenendo conto<br />

delle risorse necessarie e dei risultati che si intendono<br />

conseguire.<br />

Art. 4 - La relazione previsionale e programmatica<br />

1. La relazione previsionale e programmatica definisce e<br />

aggiorna annualmente i programmi di indirizzo di cui al<br />

precedente articolo 3 ed è proposta dal CDC e approvata<br />

dal CC entro il 31 ottobre. Essa ha carattere generale e<br />

illustra i programmi che si intendono attuare nell’anno<br />

di riferimento, in rapporto alle caratteristiche e ai possibili<br />

sviluppi dell’Ente specificando altresì le finalità che<br />

si intendono perseguire e le risorse a loro destinate.<br />

Art. 5 - Budget previsionale economico<br />

1. Il budget previsionale economico redatto in coerenza<br />

con la relazione previsionale e programmatica è predisposto<br />

dal Direttore e approvato dal CDC entro il 30<br />

novembre dell’anno precedente cui il bilancio stesso si<br />

riferisce .<br />

2. Per il provvedimento di approvazione del budget<br />

previsionale economico di cui al precedente comma 1<br />

è richiesto parere al Collegio Nazionale dei Revisori dei<br />

Conti.<br />

Art. 6 - La relazione al budget previsionale economico<br />

1. La relazione al preventivo fornisce informazioni sugli<br />

importi contenuti nelle voci di provento, di onere e<br />

di investimento e sui criteri di ripartizione delle somme<br />

alle funzioni istituzionali è predisposta dal Direttore e<br />

approvata dal CDC. Essa fornisce, altresì, indicazioni<br />

sulle assegnazioni delle risorse ai programmi individuati<br />

in sede di relazione previsionale e programmatica e in<br />

relazione agli specifici obiettivi di risultato che si intendono<br />

raggiungere.<br />

2. La relazione evidenzia le fonti di copertura del piano<br />

degli investimenti e l’eventuale assunzione dei mutui.<br />

Art. 7 - Il budget direzionale<br />

1. Il CDC entro il 15 dicembre approva il budget direzionale,<br />

definendo gli obiettivi che l’ente intende perseguire<br />

e l’indicazione del livello dei servizi, gli interventi, i<br />

137<br />

programmi ed i progetti finanziati nell’ambito del budget<br />

previsionale economico.<br />

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 il CDC, su indicazione<br />

del servizio per il controllo di gestione e del<br />

nucleo di valutazione, determina i parametri per la valutazione<br />

dei risultati da conseguire nello svolgimento<br />

dei progetti da realizzare in attuazione dei programmi<br />

prefissati nella relazione previsionale e programmatica<br />

e dei servizi o attività assegnati direttamente alla Direzione<br />

e/o ai centri di responsabilità.<br />

Art. 8 - La redazione del preventivo<br />

e del budget direzionale<br />

1. I proventi da imputare alle singole funzioni sono quelli<br />

direttamente riferibili all’espletamento delle attività e<br />

dei progetti a loro connessi.<br />

2. Gli oneri della gestione corrente da attribuire alle singole<br />

funzioni sono quelli direttamente riferibili all’espletamento<br />

delle attività e dei progetti a loro connessi e<br />

quelli comuni a più funzioni da ripartire sulla base di un<br />

indice che tenga conto del numero e del costo del personale<br />

assegnato a ciascuna funzione, dei relativi carichi<br />

di lavoro e di altri eventuali elementi individuati annualmente<br />

dal servizio per il controllo di gestione di cui al<br />

successivo articolo 46.<br />

3. Gli investimenti sono attribuiti alle singole funzioni<br />

se direttamente riferibili all’espletamento delle attività<br />

e dei progetti a loro connessi.<br />

Art. 9 - La formazione del budget direzionale<br />

1. La formazione del budget direzionale avviene sulla<br />

base dei seguenti principi:<br />

a) le previsioni di onere, di provento e di acquisto di<br />

beni di investimento per i progetti e le attività delle singole<br />

aree organizzative sono determinate in coerenza con<br />

quanto disposto nella relazione previsionale e programmatica<br />

e sulla base dei programmi operativi proposti dal<br />

Direttore anche su indicazione dei responsabili di area;<br />

b) i progetti di cui al punto precedente sono preceduti<br />

da una valutazione dell’impatto organizzativo, dei benefici<br />

attesi e tengono conto anche delle eventuali fonti di<br />

finanziamento esterne;<br />

c) la previsione delle singole voci di onere e di investimento<br />

è formulata in relazione alle previste esigenze<br />

funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili e<br />

non sul mero calcolo della spesa storica.<br />

Art. 10 - Il budget dei centri di responsabilità<br />

1. I centri di responsabilità sono istituiti dal CDC su proposta<br />

del Direttore con riferimento ad aree omogenee di<br />

attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano<br />

le competenze istituzionali dell’ente.<br />

2. Il Direttore, sulla base del budget direzionale, può assegnare<br />

a suoi delegati con formale provvedimento, la<br />

gestione delle risorse destinate ai centri di responsabilità.


138 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

3. I titolari dei centri di responsabilità sono responsabili<br />

della gestione e dei risultati derivanti dall’impiego delle<br />

risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.<br />

CAPO II – GESTIONE DEL BILANCIO<br />

Art. 11 - Aggiornamento del budget previsionale<br />

economico e del budget direzionale<br />

1. È facoltà del CDC l’aggiornamento del budget previsionale<br />

economico di cui all’articolo 5, tenuto conto di<br />

relazioni periodiche del Direttore sull’andamento del<br />

budget previsionale economico e sulla base del successivo<br />

comma 3.<br />

2. L’aggiornamento del budget direzionale, di cui all’articolo<br />

7, con variazioni che comportano maggiori oneri<br />

complessivi, è disposto dal CDC se è assicurata la copertura<br />

mediante la previsione di proventi di pari importo.<br />

Per le variazioni che non comportano maggiori oneri<br />

complessivi, l’aggiornamento è disposto con apposito<br />

provvedimento del Direttore.<br />

3. I titolari dei centri di responsabilità forniscono relazione<br />

trimestrale al Direttore sull’utilizzo del budget<br />

assegnato.<br />

4. Per il provvedimento di aggiornamento del preventivo<br />

di cui al precedente comma 1 è richiesto parere al<br />

Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.<br />

Art. 12 - Gestione del budget direzionale<br />

1. La gestione del budget direzionale è affidata al Direttore,<br />

nell’ambito delle competenze e delle deleghe ad<br />

esso attribuite.<br />

2. L’effettivo utilizzo delle somme di cui al comma 1, è<br />

disposto con determinazione dirigenziale.<br />

3. Il responsabile contabile amministrativo provvede<br />

direttamente a liquidare, secondo le modalità indicate<br />

nel successivo articolo 13, e, senza necessità di emanare<br />

specifici provvedimenti, i seguenti oneri:<br />

a) trattamento economico fondamentale ed accessorio<br />

del personale dipendente e relativi oneri riflessi;<br />

b) trattamento di fine rapporto del personale cessato<br />

dal servizio;<br />

c) emolumenti e rimborsi previsti per i componenti<br />

degli organi collegiali e per i componenti delle commissioni<br />

o comitati previsti dalla legge o dai regolamenti;<br />

d) canoni derivanti da contratti di utenza;<br />

e) quote associative, nei limiti di quanto indicato nel<br />

budget direzionale;<br />

f) quote di ammortamento e di preammortamento<br />

dei mutui e prestiti contratti;<br />

g) obblighi derivanti da contratti in essere di competenza<br />

dell’area contabile amministrativa o da disposizioni<br />

di legge o regolamentari.<br />

Art. 13 - La liquidazione<br />

1. La liquidazione delle somme utilizzate con i provvedimenti<br />

dirigenziali è effettuata nei limiti delle attribuzioni<br />

assegnate dal funzionario responsabile che ha dato<br />

esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla<br />

base della documentazione necessaria a comprovare il<br />

diritto del creditore, previo riscontro della regolarità<br />

della fornitura o della prestazione e della rispondenza<br />

delle stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini<br />

e alle condizioni pattuite.<br />

2. I documenti di liquidazione corredati dei giustificativi<br />

e dei riferimenti contabili sono trasmessi al responsabile<br />

contabile amministrativo che effettua i controlli e<br />

i riscontri contabili e fiscali delle somme e provvede ai<br />

conseguenti adempimenti.<br />

Art. 14 - Ordinazione e pagamento delle spese<br />

1. L’ordinazione della spesa consiste nella disposizione<br />

impartita all’istituto cassiere, mediante il mandato di<br />

pagamento anche ad evidenza informatica sottoscritto<br />

dal Direttore e dal responsabile contabile amministrativo.<br />

2. L’istituto cassiere effettua i pagamenti derivanti da<br />

obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni<br />

di pagamento, anche in assenza della preventiva<br />

emissione del relativo mandato di pagamento, che è comunque<br />

emesso entro i quindici giorni dalla comunicazione<br />

dell’operazione.<br />

3. I mandati di pagamento, che possono riguardare anche<br />

spese aventi oggetti diversi, contengono tutte le<br />

indicazioni utili all’identificazione del creditore ed alle<br />

modalità di estinzione del titolo nonché l’indicazione in<br />

cifre e in lettere dell’importo dovuto al creditore.<br />

4. Ai mandati di pagamento è allegata copia del documento<br />

che ha dato luogo alla liquidazione di cui al precedente<br />

articolo 13.<br />

5. I pagamenti di spese non possono essere disposti con<br />

i fondi dei conti correnti postali.<br />

6. I mandati di pagamento sono eseguiti mediante :<br />

a) bonifico bancario;<br />

b) assegno circolare non trasferibile;<br />

c) altra forma di pagamento preventivamente concordata<br />

ed accettata dall’Ente.<br />

7. La dichiarazione di accreditamento o di commutazione,<br />

che sostituisce la quietanza del creditore, risulta nel<br />

mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi<br />

relativi all’operazione e la sottoscrizione dell’istituto<br />

cassiere.<br />

8. Le spese derivanti dalle particolari modalità di estinzione<br />

previste dal presente articolo sono poste esclusivamente<br />

a carico del richiedente.<br />

9. I mandati di pagamento individuali inestinti e quelli<br />

collettivi rimasti interamente o parzialmente insoluti<br />

alla chiusura dell’esercizio sono restituiti dall’istituto<br />

cassiere all’ente per l’annullamento.<br />

10. È consentito, altresì, al Presidente generale e al Direttore,<br />

l’utilizzo delle carte di credito ai sensi della normativa<br />

vigente per le Pubbliche Amministrazioni per<br />

spese di rappresentanza e di missione quando non sia<br />

possibile usare preventivamente il mandato.


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

Art. 15 - La riscossione delle entrate<br />

1. Le entrate sono riscosse dall’istituto cassiere mediante<br />

reversali di incasso anche ad evidenza informatica.<br />

2. L’istituto cassiere non può ricusare l’esazione di somme<br />

che sono versate in favore dell’ente, pur mancando la<br />

preventiva emissione di reversali d’incasso, ma richiede<br />

subito la regolarizzazione contabile, cui l’ente ottempera.<br />

3. Le entrate introitate tramite il servizio dei conti correnti<br />

postali affluiscono all’istituto cassiere di cui al primo<br />

comma, con cadenza almeno quindicinale.<br />

4. Le reversali d’incasso possono essere emesse a regolarizzazione<br />

delle somme versate direttamente all’istituto<br />

cassiere anche cumulativamente e con cadenza mensile.<br />

5. Le reversali d’incasso sono sottoscritte dal Direttore<br />

e dal responsabile contabile amministrativo o rispettivi<br />

delegati.<br />

6. Le reversali d’incasso non riscosse entro il termine<br />

dell’esercizio sono restituite dall’istituto cassiere all’ente<br />

per l’annullamento.<br />

7. Le reversali contengono tutte le indicazioni utili all’individuazione<br />

delle singole somme pervenute all’istituto<br />

cassiere.<br />

Art. 16 - Vigilanza sui flussi monetari<br />

1. Il responsabile contabile amministrativo cura che la<br />

riscossione e il versamento delle entrate siano effettuati<br />

tempestivamente e integralmente e riferisce trimestralmente<br />

al Direttore sulla situazione di cassa motivando<br />

i significativi scostamenti rilevati nel trimestre su base<br />

annua per le singole voci del budget previsionale economico<br />

e con riferimento al grado di esigibilità dei crediti<br />

e dei debiti pregressi.<br />

2. Il CDC esamina periodiche relazioni, sottoscritte dal<br />

responsabile contabile amministrativo, concernenti<br />

l’acquisizione delle entrate dell’ente nonché i ritmi di accumulo<br />

e riscossione dei crediti.<br />

CAPO III – RILEVAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE<br />

Art. 17 - Esercizio finanziario e composizione<br />

del Bilancio d’esercizio<br />

1. L’esercizio finanziario del <strong>Club</strong> alpino italiano ha la durata<br />

di un anno e coincide con l’anno solare.<br />

2. Il bilancio d’esercizio ispirato a criteri civilistici è<br />

composto da:<br />

- Stato patrimoniale<br />

- Conto economico<br />

- Nota integrativa<br />

- Relazione sulla gestione<br />

- Relazione del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti<br />

3. Il bilancio deve fornire una rappresentazione veritiera<br />

e corretta sia della situazione patrimoniale e finanziaria<br />

dell’Ente sia del risultato economico dell’esercizio.<br />

Art. 18 - Principi di redazione del bilancio<br />

1. Ai fini della redazione del bilancio d’esercizio devono<br />

essere rispettati i seguenti principi:<br />

139<br />

a) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo<br />

prudenza e con la prospettiva della continuazione dell’attività;<br />

b) nel Conto economico bisogna esporre esclusivamente<br />

gli utili o le perdite effettivamente realizzati alla<br />

data di chiusura dell’esercizio;<br />

c) ai fini della determinazione del risultato dell’esercizio<br />

occorre tener conto dei proventi e degli oneri di<br />

competenza indipendentemente dalla data in cui gli<br />

stessi vengono incassati o pagati;<br />

d) in sede di elaborazione del Conto economico occorre<br />

tenere conto di tutti gli oneri di competenza dell’esercizio<br />

anche se la conoscenza della loro esistenza è<br />

avvenuta in un momento successivo alla data di chiusura<br />

dell’esercizio stesso;<br />

e) in sede di valutazione di una determinata voce di<br />

bilancio l’eventuale perdita derivante dalla valutazione di<br />

alcuni elementi non può essere compensata dall’eventuale<br />

utile derivante dall’applicazione del medesimo criterio<br />

agli altri elementi appartenenti alla medesima voce.<br />

f) i criteri di valutazione non possono essere modificati<br />

da un esercizio all’altro. In casi eccezionali è possibile<br />

derogare a tale principio. In tal caso è necessario evidenziare<br />

in Nota integrativa le motivazioni che hanno indotto<br />

alla effettuazione della deroga indicando altresì l’influenza<br />

che la stessa ha sulla situazione patrimoniale, su quella<br />

finanziaria e sul risultato economico dell’esercizio.<br />

Art. 19 - Struttura del bilancio<br />

1. Le poste contenute nello schema di bilancio previsto<br />

dal Codice Civile sono identificate in:<br />

a) categorie, precedute da lettere maiuscole;<br />

b) raggruppamenti, preceduti da numeri romani;<br />

c) voci, preceduti da numeri arabi;<br />

d) sottovoci, precedute da lettere minuscole.<br />

2. Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente<br />

suddivise a condizione che venga mantenuta la<br />

voce complessiva e il relativo importo. E’ inoltre consentito<br />

provvedere al loro raggruppamento, qualora il loro valore<br />

risulti irrilevante o qualora ciò favorisca la chiarezza<br />

espositiva del bilancio, a condizione che vengano specificate<br />

nella Nota integrativa le voci raggruppate.<br />

3. Adattamenti e aggiunte alle voci previste dallo schema<br />

di legge devono essere effettuati quando il loro contenuto<br />

non è omogeneo con quelle espressamente previste o<br />

quando lo richieda l’attività esercitata dall’impresa.<br />

4. Le voci patrimoniali devono essere esposte al netto<br />

delle poste rettificative. Ciò è attuabile sia iscrivendo il<br />

solo valore netto, sia attraverso l’esposizione, per ciascuna<br />

voce, dell’importo lordo, delle rettifiche e del valore<br />

netto.<br />

5. Per ciascuna voce occorre evidenziare il valore ad<br />

essa attribuito nel bilancio relativo all’esercizio precedente.<br />

Nel caso in cui i valori evidenziati non risultino<br />

comparabili occorrerà adattare le poste dell’esercizio<br />

precedente ed evidenziare nella Nota integrativa le motivazioni<br />

della non comparabilità dei dati, l’adattamento


140 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

o l’impossibilità dell’adattamento stesso.<br />

6. Sono vietati i compensi di partite.<br />

7. Se un elemento dell’attivo o del passivo ricade sotto<br />

più voci dello schema, occorre indicare in Nota integrativa,<br />

qualora ciò sia necessario ai fini di una migliore<br />

comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche<br />

ad altre voci rispetto a quella nella quale è indicato.<br />

Art. 20 - Nota Integrativa<br />

1. La Nota integrativa contiene informazioni obbligatorie<br />

previste dall’art. 2427 e dagli altri articoli del Codice<br />

Civile nonché le informazioni aggiuntive la cui esposizione<br />

è consigliata dai principi contabili.<br />

Art. 21 - Relazione sulla gestione<br />

1. La relazione sulla gestione contiene le informazioni<br />

obbligatorie previste dall’art. 2428 del Codice Civile<br />

nonché le informazioni aggiuntive la cui esposizione è<br />

consigliata dai principi contabili.<br />

Art. 22 - Bilancio d’esercizio<br />

1. I documenti che compongono il bilancio d’esercizio<br />

unitamente alla relazione annuale del Presidente generale<br />

vengono approvati dal CC e presentati all’Assemblea<br />

dei Delegati.<br />

Art. 23 - Relazione del Collegio nazionale<br />

dei Revisori dei Conti<br />

1. La relazione del Collegio Nazionale dei Revisori dei<br />

Conti contiene informazioni obbligatorie previste dalla<br />

Legge e informazioni aggiuntive ritenute utili.<br />

CAPO IV – SERVIZIO DI CASSA<br />

Art. 24 - L’affidamento del servizio di cassa<br />

1. Il servizio di cassa è affidato, mediante procedura di<br />

cui agli art. 30 e seguenti del presente Regolamento, ad<br />

imprese autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai<br />

sensi del Decreto Legislativo 1° Settembre 1993 n. 385.<br />

Art. 25 - La gestione della liquidità<br />

1. Le somme riscosse in contanti dal cassiere del <strong>Club</strong><br />

<strong>Alpino</strong> <strong>Italiano</strong> sono versate almeno ogni settimana all’istituto<br />

cassiere, mediante apposite distinte di versamento,<br />

firmate dall’impiegato addetto alla riscossione.<br />

Nel caso di sedi distaccate il versamento è effettuato anche<br />

presso altri istituti di credito o uffici postali sul conto<br />

corrente intestato al <strong>Club</strong> <strong>Alpino</strong> <strong>Italiano</strong>.<br />

Art. 26 - Il servizio di cassa interna<br />

1. Il Direttore può autorizzare l’istituzione di servizi di<br />

cassa interni per la struttura centrale e per particolari<br />

strutture operative.<br />

2. L’incarico di cassiere è conferito con determinazione<br />

del Direttore per una durata determinata e comunque non<br />

superiore a tre anni, ed è rinnovabile. Con tale atto può<br />

anche essere nominato un dipendente incaricato di sosti-<br />

tuire il cassiere in caso di assenza o di impedimento.<br />

3. Non è ammessa da parte del cassiere la facoltà di delega<br />

delle proprie funzioni rimanendo ferma in ogni caso<br />

la personale responsabilità del medesimo o del suo sostituto.<br />

Art. 27 - Gestione del cassiere<br />

1. Il cassiere è dotato all’inizio di ciascun anno finanziario,<br />

con determinazione del Direttore, di un fondo non<br />

superiore a 10.000 €, elevabile per particolari esigenze<br />

a 35.000 €, reintegrabile, durante l’esercizio, previa<br />

rendicontazione delle somme già spese.<br />

2. Con il fondo, il cassiere, previa autorizzazione del responsabile<br />

contabile amministrativo, provvede al pagamento<br />

di oneri per il funzionamento degli uffici, per riparazioni<br />

e manutenzioni di beni, per spese postali, per<br />

la gestione degli automezzi, per l’acquisto di giornali, di<br />

pubblicazioni periodiche, di medaglie e divise di servizio.<br />

3. Con il fondo si può inoltre far fronte a tutti quei lavori,<br />

provviste e forniture di beni e servizi urgenti il cui importo<br />

unitario non superi i 2.500 € IVA esclusa. Inoltre,<br />

sullo stesso fondo e nei limiti del medesimo, è possibile<br />

sostenere spese per motivi di rappresentanza ai sensi<br />

del successivo articolo 49 e di ogni altra comprovata e<br />

urgente necessità.<br />

4. Gravano sul fondo gli anticipi per missioni del personale<br />

dipendente, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.<br />

5. Tutte le operazioni di cassa sono annotate su un unico<br />

registro cronologico; il reintegro del fondo avviene<br />

mediante mandati ogni volta che si rende necessario,<br />

su distinta compilata dal cassiere, suddivisa per conti di<br />

oneri e corredata dai documenti giustificativi; sono ammessi<br />

gli scontrini fiscali.<br />

6. Mensilmente il rendiconto dei pagamenti effettuati a<br />

carico del fondo predisposto dal cassiere, è sottoposto al<br />

responsabile contabile amministrativo per la ratifica.<br />

7. Il responsabile contabile amministrativo effettua, almeno<br />

trimestralmente, la verifica della cassa e delle relative<br />

scritture, redigendo apposito verbale al Direttore.<br />

8. Il servizio di cassa interna provvede, inoltre, all’acquisto,<br />

alla conservazione e alla distribuzione dei valori<br />

bollati, detiene le somme ed i valori che pervengono al<br />

<strong>Club</strong> <strong>Alpino</strong> <strong>Italiano</strong> e ne effettua il versamento all’istituto<br />

cassiere.<br />

TITOLO III – GESTIONE PATRIMONIALE<br />

Art. 28 - La gestione patrimoniale<br />

1. Il patrimonio del <strong>Club</strong> <strong>Alpino</strong> <strong>Italiano</strong> si distingue in<br />

beni immobili e mobili secondo la descrizione del Codice<br />

civile e in beni materiali ed immateriali.<br />

2. Il patrimonio immobiliare costituito dagli immobili<br />

utilizzati per le attività della Sede Centrale e dai rifugi in<br />

alta quota, è gestito secondo principi di efficacia ed efficienza,<br />

attraverso la programmazione e la realizzazione


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

di tutte le attività necessarie a mantenere le strutture<br />

nelle condizioni ottimali di utilizzo e a valorizzarne il<br />

valore economico-patrimoniale.<br />

3. I beni immobili sono inventariati con le seguenti indicazioni:<br />

a) numero d’inventario;<br />

b) descrizione, ubicazione ed uso cui sono destinati;<br />

c) estremi catastali: partita catastale, classificazione,<br />

rendita catastale;<br />

d) titoli di acquisizione;<br />

e) valore iniziale e successive variazioni;<br />

f) servitù, pesi, oneri, di cui siano gravati;<br />

g) gli eventuali redditi.<br />

4. Gli altri beni materiali sono inventariati con le seguenti<br />

indicazioni:<br />

a) numero d’inventario;<br />

b) denominazione secondo la natura e la specie, quantità<br />

o numero;<br />

c) prezzo e data di acquisto, ditta fornitrice ed estremi<br />

della fattura di pagamento, ovvero valore;<br />

d) ubicazione.<br />

5. I beni immateriali sono inventariati in apposita sezione<br />

con le seguenti indicazioni:<br />

a) numero d’inventario;<br />

b) descrizione delle specifiche tecniche;<br />

c) prezzo e data di acquisto, ditta fornitrice ed estremi<br />

della fattura di pagamento, ovvero valore;<br />

Per i programmi e le licenze d’uso occorre indicare le attrezzature<br />

sulle quali gli stessi sono installati.<br />

I diritti e le posizioni giuridiche attive di contenuto patrimoniale<br />

spettanti a qualsiasi titolo sono inventariati<br />

in apposite sezioni.<br />

6. I beni di classificazione omogenea e di identico valore<br />

possono essere inventariati con un’unica annotazione.<br />

7. Il materiale bibliografico è contenuto in apposito registro<br />

a cura della Biblioteca Nazionale.<br />

8. Il materiale cinematografico è contenuto in apposito<br />

registro a cura della Cineteca Nazionale.<br />

9. Per ogni locale è individuato il personale a cui è affidata<br />

la custodia dei beni mobili con la consegna di apposita<br />

scheda riepilogativa, contenente a) l’indicazione del locale<br />

b) l’elenco dei beni con il relativo numero di inventario<br />

e aggiornata a seguito di ogni spostamento.<br />

Per i beni utilizzati dagli Organi Tecnici Centrali e dalle<br />

strutture operative l’affidatario dei beni è il rispettivo<br />

Presidente.<br />

10. Gli assegnatari dei beni hanno l’obbligo di informare<br />

tempestivamente il funzionario responsabile del patrimonio<br />

o suo sostituto di ogni scomparsa, distruzione o<br />

manomissione dei beni ad essi affidati.<br />

11. I beni sono valutati secondo le norme del Codice civile.<br />

Ogni cinque anni per i beni mobili e ogni dieci per<br />

gli immobili, l’ente provvede alla relativa ricognizione e<br />

valutazione ed al conseguente rinnovo degli inventari.<br />

12. In occasione della alienazione o permuta dei beni, la<br />

cancellazione dall’inventario dei medesimi è disposta dal<br />

CDC su proposta del funzionario responsabile. In caso<br />

141<br />

di mancata vendita, i beni possono essere ceduti gratuitamente<br />

ad enti di pubblica utilità, ovvero avviati alla distruzione<br />

se non riparabili o comunque non a norma.<br />

Art. 29 - La programmazione dei lavori<br />

1. La gestione del patrimonio immobiliare è improntata<br />

a criteri di programmazione dei lavori.<br />

2. Il CDC sulla base delle proposte presentate dal funzionario<br />

responsabile tecnico, esaminate le priorità, e valutate<br />

le disponibilità finanziarie per gli investimenti, delibera<br />

un piano triennale dei lavori concernente gli interventi di<br />

ristrutturazione, restauro e manutenzione degli immobili<br />

destinati a sedi, rifugi ed uffici dell’ente, e l’elenco dei lavori<br />

da realizzare nell’anno con l’individuazione degli interventi<br />

ed il costo previsto per le varie opere e separata<br />

evidenziazione dei costi di progettazione.<br />

TITOLO IV – ATTIVITÀ NEGOZIALE<br />

Art. 30 - Procedure di individuazione del fornitore<br />

1. L’affidamento e l’esecuzione di opere, lavori e servizi e<br />

forniture devono garantire la qualità delle prestazioni e<br />

svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,<br />

tempestività e correttezza; l’affidamento deve altresì<br />

rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento,<br />

non discriminazione degli offerenti.<br />

2. Le procedure di affidamento dei contratti hanno luogo<br />

nel rispetto degli atti di programmazione predisposti<br />

in base all’analisi dei bisogni degli uffici e degli Organi<br />

Tecnici Centrali nonché tenendo conto degli obiettivi<br />

strategici dell’ente.<br />

3. Prima dell’avvio delle procedure di selezione, il CDC<br />

individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri<br />

di selezione dei fornitori e delle offerte, secondo le indicazioni<br />

previste dalle normative vigenti.<br />

4. Gli acquisti, le forniture, i lavori, le locazioni ed i servizi<br />

in genere sono effettuati secondo le forme previste<br />

della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.<br />

5. Agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute,<br />

alle locazioni ed ai servizi in genere, si provvede mediante<br />

contratti di diritto privato.<br />

6. Le vendite e le permute di beni mobili sono stipulati<br />

mediante procedure in economia sino ad un valore di<br />

50.000 € IVA esclusa ; per importi superiori i contratti<br />

dovranno essere stipulati a seguito di asta pubblica.<br />

Art. 31 - Forniture di beni e di servizi in economia<br />

1. Entro i limiti di importo consentiti dalla normativa vigente,<br />

possono essere eseguite in economia le forniture<br />

di beni e servizi necessari al funzionamento del <strong>Club</strong> <strong>Alpino</strong><br />

<strong>Italiano</strong>, riguardanti:<br />

a) Beni<br />

- attrezzature, auto e motoveicoli, macchine, mobili<br />

ed arredi;<br />

- libri, riviste, giornali e abbonamenti a periodici fil-


142 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

mati e immagini;<br />

- medaglie, coppe ed altri oggetti per manifestazioni,<br />

convegni, congressi, conferenze, mostre ed altre manifestazioni<br />

di istituto;<br />

- distintivi e tessere sociali;<br />

- bandiere, scudetti gagliardetti e materiale promozionale;<br />

- cancelleria e materiale di consumo per il funzionamento<br />

delle attrezzature degli uffici;<br />

- programmi informatici;<br />

- materiale alpinistico.<br />

b) Servizi<br />

- noleggio di attrezzature, autoveicoli;<br />

- spazi pubblicitari a mezzo stampa e altre fonti di informazione;<br />

- manutenzione, riparazione di attrezzature, auto e<br />

motoveicoli, macchine, mobili e arredi;<br />

- pulizie, derattizzazioni e disinfestazioni, custodia e<br />

guardiania;<br />

- telefonia fissa, mobile e altre utenze;<br />

- spese connesse all’espletamento di corsi, concorsi,<br />

convegni, congressi, conferenze, mostre ed altre manifestazioni<br />

di istituto;<br />

- servizio buoni – pasto;<br />

- servizi fotografici e cinematografici;<br />

- elaborazione e caricamento dati ed altri servizi per il<br />

funzionamento degli uffici;<br />

- servizi assicurativi, bancari e informatici;<br />

- traduzioni e interpretariato;<br />

- servizi alberghieri e di ristorazione ;<br />

- facchinaggio, magazzinaggio e spedizioni;<br />

- stampa, legatoria, litografia, riproduzione video,<br />

grafica e informatica;<br />

- studi, ricerche e prestazioni professionali;<br />

- sponsorizzazioni.<br />

2. L’esecuzione di forniture di beni e servizi in economia è<br />

altresì consentita nei casi e nei modi previsti dalla legge.<br />

3. Per l’acquisizione in economia di beni e servizi, si<br />

procede alla richiesta di almeno cinque preventivi, se<br />

sussistono fornitori idonei, individuandoli sulla base di<br />

indagini di mercato o tramite elenchi fornitori appositamente<br />

predisposti e aggiornati.<br />

4. La lettera invito riporta: a) l’oggetto della prestazione<br />

o della fornitura b) le caratteristiche tecniche, la qualità,<br />

le modalità di esecuzione e le eventuali garanzie c) il<br />

corrispettivo e le modalità di pagamento d) la dichiarazione<br />

di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste<br />

e di uniformarsi alle vigenti disposizioni e) le modalità<br />

di presentazione dell’offerta.<br />

5. I preventivi contengono ogni indicazione circa l’esecuzione<br />

della prestazione, il prezzo unitario e complessivo,<br />

le modalità di pagamento e sono conservati agli atti.<br />

6. È consentito il ricorso a un solo preventivo nei casi<br />

di urgenza e di specialità della fornitura o del servizio,<br />

ovvero quando l’importo complessivo della spesa non<br />

supera i 20.000 € IVA esclusa .<br />

Art. 32 - Scelta del contraente<br />

1. L’apertura delle buste, l’esame delle offerte e la scelta<br />

del contraente vengono effettuati da una Commissione<br />

presieduta dal Direttore o da suo delegato e composta<br />

da altri due o quattro componenti opportunamente nominati.<br />

2. L’aggiudicazione viene disposta con provvedimento<br />

dirigenziale a cui farà seguito la stipulazione del contratto,<br />

da effettuarsi con scambio di corrispondenza, o<br />

quando ritenuto opportuno per l’importo del contratto<br />

o per le particolari condizioni di esecuzione dello stesso,<br />

da scrittura privata non autenticata.<br />

Art. 33 - L’ordinazione di beni<br />

e di servizi in economia<br />

1. Le ordinazioni delle forniture di beni e di servizi in<br />

economia sono disposte dal Direttore o dal funzionario<br />

responsabile con lettera d’ordine contenente la descrizione<br />

della fornitura del bene o del servizio da eseguire,<br />

la quantità, il prezzo e ogni altra modalità di esecuzione<br />

della fornitura, le modalità e i termini di pagamento, oltre<br />

alle penali in caso di inadempimento parziale o totale.<br />

Art. 34 - Disposizioni particolari per spese urgenti<br />

o di importo ridotto<br />

1. In caso di acquisizione di un bene o un servizio o l’esecuzione<br />

di un lavoro di importo inferiore a 500 € IVA<br />

esclusa, l’affidamento può avvenire attraverso richiesta<br />

di un solo preventivo e tramite l’invio diretto dell’ordine<br />

prescindendo dalla determinazione dirigenziale.<br />

Art. 35 - Le operazioni di collaudo per le forniture<br />

di beni e di servizi<br />

1. Le forniture di beni e di servizi sono soggette a collaudo<br />

eseguito dal funzionario responsabile, destinatario<br />

della fornitura o del servizio.<br />

2. Per le forniture di beni e di servizi di importo non superiore<br />

a 50.000 € IVA esclusa, relativi al funzionamento<br />

degli uffici, in luogo del collaudo è consentita l’attestazione<br />

di regolare esecuzione rilasciata sulla fattura o<br />

espressa con separata dichiarazione.<br />

3. Il collaudatore, sulla base delle prove e degli accertamenti<br />

effettuati, può accettare i prodotti o rifiutarli.<br />

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in<br />

qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche<br />

e ai campioni presentati.<br />

4. Possono essere dichiarati accettabili i prodotti che<br />

non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni<br />

tecniche o ai campioni presentati, ma che si ritiene possano<br />

essere posti nelle condizioni prescritte, con limitati<br />

interventi dell’impresa, salvo l’applicazione di eventuali<br />

penali per ritardata consegna.<br />

5. In via eccezionale, su motivata proposta del collaudatore,<br />

possono essere accettate, con adeguata riduzione<br />

di prezzo, forniture di beni non perfettamente conformi<br />

ai campioni o alle prescrizioni tecniche richiamate in<br />

contratto.


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

6. Le forniture rifiutate al collaudo sono ritirate e sostituite<br />

a cura e spese dell’impresa entro i termini fissati,<br />

decorrenti dalla data della lettera raccomandata di notifica<br />

del rifiuto, se l’impresa non ha presenziato al collaudo,<br />

ovvero dalla data del verbale dei collaudatori sottoscritto<br />

da suoi incaricati. Decorso inutilmente tale termine<br />

il <strong>Club</strong> <strong>Alpino</strong> <strong>Italiano</strong> ha facoltà di riconsegnare<br />

all’impresa i beni rifiutati, addebitando alla stessa tutte<br />

le spese di facchinaggio e spedizione.<br />

7. Il regolare collaudo non esonera l’impresa da responsabilità<br />

per eventuali difetti o imperfezioni che non sono<br />

emersi al momento del collaudo ma sono in seguito accertati.<br />

Art. 36 - I lavori in economia<br />

1. Entro i limiti di importo consentiti dalla normativa<br />

vigente, possono essere eseguiti in economia lavori riguardanti:<br />

a) la manutenzione nonché la riparazione, ed in genere<br />

il mantenimento in buono stato di conservazione e di<br />

funzionamento di beni immobili e dei relativi impianti<br />

tecnologici;<br />

b) interventi che non possono essere differiti dopo<br />

l’infruttuoso esperimento delle procedure di gare pubbliche;<br />

c) il completamento di lavori e di impianti a seguito<br />

della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore<br />

inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di<br />

completare i lavori;<br />

d) gli interventi non programmabili in materia di sicurezza.<br />

2. Per quando compatibili si applicano le disposizioni<br />

previste per gli acquisti in economia di bene e servizi.<br />

Art. 37 - I lavori d’urgenza<br />

1. In tutti i casi in cui l’esecuzione dei lavori in economia<br />

è determinata dalla necessità di provvedere d’urgenza,<br />

la stessa deve risultare da un’apposita relazione tecnica<br />

predisposta a cura del responsabile del procedimento,<br />

nella quale sono indicati i motivi dello stato d’urgenza,<br />

le cause che lo hanno provocato, i lavori necessari per<br />

rimuoverlo nonché il relativo onere.<br />

Art. 38 - La verifica dell’esecuzione<br />

dei lavori in economia<br />

1. I lavori sono soggetti a verifica mediante rilascio di<br />

certificato di regolare esecuzione da parte del direttore<br />

dei lavori stesso o, in mancanza, del funzionario tecnico<br />

dell’ente preventivamente designato.<br />

Art. 39 - Condizioni e clausole contrattuali<br />

1. Il contratto è stipulato in forma scritta, anche con<br />

scambio di corrispondenza quando non richiesto diversamente<br />

dalla normativa vigente, con sottoscrizione del<br />

Direttore.<br />

2. A garanzia dell’esecuzione dei contratti di importo superiore<br />

a 50.000 € IVA esclusa, possono essere richie-<br />

143<br />

ste ai soggetti contraenti idonee garanzie quali cauzioni<br />

e garanzie fideiussorie.<br />

3. Nei contratti non si può convenire l’esenzione da qualsiasi<br />

specie di imposta o tassa vigente all’epoca della loro<br />

stipulazione, né stipulare la corresponsione di interessi<br />

e di provvigioni a favore degli appaltatori o dei fornitori<br />

sulle somme che questi sono obbligati ad anticipare per<br />

l’esecuzione del contratto.<br />

4. I contratti stipulati con società commerciali contengono<br />

l’indicazione del rappresentante legale della società.<br />

TITOLO V – PARTECIPAZIONI<br />

Art. 40 - Principi generali<br />

1. Per il conseguimento dei fini istituzionali e per lo svolgimento<br />

di attività economiche a sostegno dell’attività<br />

svolta, il CC, su proposta del CDC, può deliberare la costituzione<br />

e la partecipazione in società di capitali designando<br />

i rappresentanti negli organi delle società.<br />

TITOLO VI – SCRITTURE CONTABILI<br />

E TRATTAMENTO TRIBUTARIO<br />

Art. 41 - Sistema di scritture<br />

1. L’ente adotta un sistema di rilevazione contabile che<br />

consenta un’analisi e il controllo dell’efficacia/efficienza<br />

della gestione.<br />

2. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti dall’art.<br />

2214 del Codice Civile l’ente deve tenere:<br />

a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea<br />

dei Delegati;<br />

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del CC;<br />

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del<br />

CDC;<br />

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio<br />

Nazionale dei Revisori dei Conti;<br />

e) il libro delle adunanze e delle decisioni del Collegio<br />

Nazionale dei Probiviri.<br />

3. I libri suddetti prima che siano messi in uso, devono essere<br />

numerati progressivamente in ogni pagina e bollati<br />

in ogni foglio a norma dell’art. 2215 del Codice Civile.<br />

Art. 42 - Contabilità<br />

1. La contabilità generale è tenuta secondo il metodo<br />

della partita doppia e completata con la contabilità analitica.<br />

Art. 43 - Trattamento tributario e fiscale<br />

1. La soggettività fiscale è determinata con riguardo all’attività<br />

commerciale svolta rispetto all’attività istituzionale.<br />

2. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa fiscale<br />

l’ente individuerà e distinguerà i proventi e gli oneri derivanti<br />

dall’attività commerciale da quelli derivanti dall’attività<br />

istituzionale.


144 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

TITOLO VII – SISTEMA DI CONTROLLO<br />

CAPO I – CONTROLLO INTERNO<br />

Art. 44 - Controlli amministrativi contabili<br />

1. Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile<br />

provvede il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.<br />

2. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile<br />

rispettano i principi generali della revisione aziendale<br />

asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti<br />

nel settore, tenuto conto delle indicazioni fornite nell’allegato<br />

17, punto 4), del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97.<br />

3. Il CDC, ove occorre, ricorre a soggetti esterni specializzati<br />

nella certificazione dei bilanci.<br />

CAPO II – COLLEGIO NAZIONALE<br />

DEI REVISORI DEI CONTI<br />

Art. 45 - I compiti del Collegio Nazionale<br />

dei Revisori dei Conti<br />

1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti svolge i<br />

compiti stabiliti dall’articolo IV.IV.1 dello Statuto dell’Ente<br />

nonché quanto previsto dalle norme vigenti.<br />

CAPO III – CONTROLLO DI GESTIONE<br />

Art. 46 - Il servizio per il controllo di gestione<br />

1. Il servizio per il controllo di gestione verifica periodicamente<br />

la realizzazione delle attività e dei progetti affidati<br />

ai titolari dei centri di responsabilità sulla base del<br />

sistema degli obiettivi annuali gestionali loro assegnati e<br />

degli indicatori di efficienza, di efficacia e di economicità<br />

dell’azione amministrativa prefissata.<br />

2. Il servizio di cui al precedente comma, è posto alle<br />

dirette dipendenze del Direttore, al quale riferisce nell’ambito<br />

delle sue competenze e supporta l’organo di cui<br />

all’articolo 47 nell’attività di valutazione dei dirigenti.<br />

3. Il servizio di cui al comma 1 definisce, nell’ambito<br />

della programmazione operativa, modalità e tempi del<br />

processo di pianificazione del <strong>Club</strong> <strong>Alpino</strong> <strong>Italiano</strong> collaborando,<br />

altresì, con i titolari dei centri di responsabilità<br />

nella predisposizione dei budget per le singole aree<br />

organizzative e, secondo la periodicità fissata dal regolamento<br />

per il funzionamento degli uffici e dei servizi,<br />

nell’analisi dei dati di verifica del budget direzionale.<br />

Art. 47 - Il nucleo di valutazione<br />

1. Il nucleo di valutazione svolge funzioni di supporto<br />

alla valutazione degli obiettivi assegnati al personale<br />

con qualifica dirigenziale, in coerenza con quanto stabilito<br />

al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro.<br />

Viene nominato dal CDC e risponde direttamente al<br />

Presidente generale.<br />

2. Per l’attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche<br />

i risultati del controllo di gestione.<br />

TITOLO VIII – ALTRE DISPOSIZIONI<br />

Art. 48 - Assunzione di mutui<br />

1. L’assunzione di mutui è disposta esclusivamente per le<br />

spese di investimento.<br />

2. Per il provvedimento di assunzione di mutui di cui al<br />

precedente omma 1 è richiesto parere al Collegio Nazionale<br />

dei Revisori dei Conti.<br />

Art. 49 - Le spese di rappresentanza<br />

1. Sono da considerarsi spese di rappresentanza quelle<br />

eseguite in correlazione alla concreta ed effettiva esigenza<br />

che ha l’ente, in rapporto ai propri fini istituzionali,<br />

di una adeguata proiezione all’esterno della propria immagine<br />

e di intrattenere relazioni con soggetti ad esso<br />

estranei.<br />

2. Esse sono finalizzate, nella vita di relazione dell’ente,<br />

a suscitare su di esso, sulla sua attività e i suoi scopi, l’interesse<br />

e l’attenzione sia di ambienti e di soggetti qualificati,<br />

sia dell’opinione pubblica in genere, allo scopo di<br />

ottenere gli innegabili vantaggi che una associazione a<br />

livello nazionale può conseguire dal fatto di essere conosciuta,<br />

apprezzata e seguita nella esplicitazione della sua<br />

azione istituzionale.<br />

3. In relazione a ciò, l’ente può assumere a carico del proprio<br />

bilancio oneri connessi a:<br />

a) colazioni e piccole consumazioni in occasione di<br />

incontri di lavoro del Presidente generale, o suoi delegati,<br />

oppure del Direttore, con personalità o autorità estranee<br />

all’ente o di riunioni prolungate, ad adeguati livelli di<br />

rappresentanza;<br />

b) consumazioni, colazioni di lavoro e spese di ospitalità<br />

in occasione di visite presso l’ente di autorità e componenti<br />

di missioni italiani o stranieri;<br />

c) erogazione di spese per omaggi floreali e necrologi<br />

che riguardino personalità esterne all’ente, componenti<br />

degli organi collegiali o i dipendenti;<br />

d) piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe,<br />

nonché oggetti simbolici o recanti il logo dell’ente, oggetti<br />

illustrativi dell’attività dell’ente e simili a soggetti<br />

qualificati nazionali, comunitari ed internazionali.<br />

4. Gli oneri di cui al comma 3 sono disposti con provvedimento<br />

del Direttore o suo delegato.<br />

Art. 50 - Rimborso spese ai soci volontari<br />

1. Ai soci volontari del <strong>Club</strong> <strong>Alpino</strong> <strong>Italiano</strong> che partecipano,<br />

a seguito di espressa convocazione, a riunioni degli<br />

organi centrali, in qualità di componenti degli stessi o<br />

di invitati, o a quelli cui vengono espressamente affidati<br />

dalla Presidenza incarichi istituzionali o di rappresentanza<br />

spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute.<br />

2. I rimborsi di cui al comma 1 sono disciplinati da apposito<br />

regolamento interno.


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

Art. 51 - Anticipazioni di fondi<br />

1. Il CDC stabilisce i criteri e le modalità di concessione di<br />

anticipazioni di fondi ai Presidenti degli Organi Tecnici<br />

Centrali, delle strutture operative e territoriali del <strong>Club</strong><br />

<strong>Alpino</strong> <strong>Italiano</strong> nell’ambito dei programmi annuali di attività<br />

preventivamente approvati dal CC e delle risorse<br />

ad essi assegnati con il budget previsionale economico.<br />

2. Le anticipazioni di fondi possono essere concesse anche<br />

ai Direttori dei Corsi nazionali promossi dalle Scuole<br />

centrali del <strong>Club</strong> <strong>Alpino</strong> <strong>Italiano</strong> per le necessità connesse<br />

allo svolgimento dei medesimi corsi di formazione.<br />

3. I destinatari delle anticipazioni di fondi di cui ai comma<br />

1 e 2 assumono la piena responsabilità dell’utilizzo<br />

delle somme ricevute per le attività di cui al comma 1 e<br />

provvedono alla rendicontazione delle spese fornendo<br />

idonei giustificativi.<br />

Art. 52 - Concessione di contributi<br />

1. È facoltà dell’Ente di concedere contributi, nel rispetto<br />

dell’art. 12, comma 2 della Legge 241/90 e successive integrazioni<br />

e modificazioni, in via ordinaria e straordinaria<br />

ad organismi territoriali del <strong>Club</strong> <strong>Alpino</strong> <strong>Italiano</strong>, ad<br />

Associazioni ed altri Enti nazionali ed internazionali.<br />

2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è disciplinata<br />

da apposito regolamento interno.<br />

TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI<br />

Art. 53 - Rinvio<br />

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente<br />

regolamento si applicano i principi del libro I, titolo<br />

II del Codice Civile.<br />

Art. 54 - I rapporti in corso<br />

1. I rapporti contrattuali già costituiti e le gare in corso di<br />

svolgimento restano regolati dalle norme vigenti all’atto<br />

della stipula dei contratti o dell’indizione delle gare.<br />

Art. 55 - I tempi di applicazione<br />

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno<br />

del mese successivo a quello della pubblicazione nella<br />

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del Decreto<br />

di approvazione da parte dell’autorità vigilante.<br />

REGOLAMENTO PER GLI ORGANI TECNICI<br />

OPERATIVI CENTRALI E PERIFERICI<br />

145<br />

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio<br />

Centrale del C.A.I. nella seduta del 29 settembre 2007<br />

e successivamente modificato dal Consiglio Centrale del<br />

C.A.I. nelle sedute del 10 novembre 2007 e del 29 marzo<br />

2008.<br />

Articolo 1<br />

Gli Organi Tecnici Operativi del <strong>Club</strong> <strong>Alpino</strong> <strong>Italiano</strong><br />

sono Centrali (OTCO) e Periferici (OTPO).<br />

TITOLO I - ORGANI TECNICI CENTRALI OPERATIVI:<br />

COSTITUZIONE, SCOPI, SUDDIVISIONE FUNZIONA-<br />

LE E SEDE<br />

Articolo 2<br />

1. Gli Organi Tecnici Centrali Operativi (OTCO), costituiti<br />

ai sensi dello Statuto e del Regolamento generale, operano<br />

nell’ambito della struttura centrale per la crescita<br />

e la promozione, anche culturale ed etica, del Sodalizio,<br />

svolgendo con continuità specifiche funzioni tecniche di<br />

proposta e di supporto all’attività degli Organi Centrali;<br />

attuano le funzioni di indirizzo stabilite dal Comitato<br />

Centrale di Indirizzo e di Controllo (CC); sviluppano progetti<br />

e promuovono iniziative nell’ambito dei programmi<br />

di attività approvati dal Comitato Centrale di Indirizzo e<br />

di Controllo (CC), sulla base di budget di spesa approvati<br />

dal Comitato Direttivo Centrale (CDC).<br />

2. Indicano gli orientamenti tecnici ed impartiscono le<br />

conseguenti direttive agli Organi Tecnici Periferici Operativi<br />

(OTPO), costituiti nell’ambito dei Raggruppamenti Regionali<br />

o Provinciali (GR) ed, attraverso quest’ultimi, agli<br />

organismi sezionali. Ne controllano l’attuazione, ferma<br />

restando l’autonomia politico-gestionale delle Sezioni.<br />

3. Organizzano, ove dotati di figure titolate o di propria<br />

Scuola Centrale, le modalità della formazione e dell’aggiornamento<br />

nel rispetto delle direttive UNI<strong>CAI</strong>.<br />

Articolo 3<br />

1. Gli OTCO sono funzionalmente, coma da allegato A,<br />

suddivisi nei due gruppi seguenti:<br />

a) OTCO che svolgono funzioni operative e didattiche<br />

sul territorio, attraverso propri titolati e scuole, con il<br />

compito di porre in atto specifici programmi di attività<br />

finalizzati alla frequentazione in sicurezza della montagna<br />

ed allo svolgimento dell’attività alpinistica in tutte<br />

le sue forme;<br />

b) OTCO che svolgono funzioni operative senza il ricorso<br />

a titolati e a scuole.


146 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

Articolo 4<br />

1. Gli OTCO hanno sede presso la Sede Centrale del Sodalizio;<br />

può essere fissato un recapito presso il presidente<br />

pro tempore dell’OTCO.<br />

2. Gli OTCO non possono costituire organi ed uffici stabili<br />

alle proprie dipendenze, né nominare od inviare rappresentanti<br />

ufficiali del Sodalizio presso organi od organizzazioni<br />

esterne, salvo espresso mandato del CDC.<br />

3. Gli OTCO non possono assumere autonomamente impegni<br />

vincolanti, di natura economico-patrimoniale, nel<br />

nome o per conto del <strong>Club</strong> <strong>Alpino</strong> <strong>Italiano</strong> (<strong>CAI</strong>).<br />

TITOLO II - ORGANI TECNICI CENTRALI OPERATIVI:<br />

COMPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE E DURATA<br />

Articolo 5<br />

1. Ciascun OTCO è costituito da un massimo di sette<br />

componenti, fatta eccezione per l’OTCO Commissione<br />

Nazionale Scuole Alpinismo, Sci Alpinismo e Arrampicata<br />

libera, costituito da un massimo di nove componenti.<br />

Qualora esistano corrispondenti organi periferici regionali<br />

o interregionali, i componenti dell’OTCO saranno<br />

scelti, se possibile, in modo che ciascuna area interregionale<br />

abbia almeno un proprio componente, al quale<br />

sarà affidato il compito di mantenere i collegamenti con<br />

i corrispondenti OTPO.<br />

Articolo 6<br />

1. Tutte le cariche sono gratuite e possono essere affidate<br />

solo a soci maggiorenni dopo almeno due anni compiuti<br />

dalla loro iscrizione al Sodalizio e purché in possesso<br />

delle competenze ed esperienze necessarie.<br />

2. Per gli OTCO dotati di figure titolate è previsto, quale<br />

requisito per la nomina, il possesso del titolo o della qualifica<br />

corrispondente, non soggetto a provvedimento di<br />

sospensione in atto. Tale requisito non è indispensabile<br />

per i componenti dell’OTCO Comitato scientifico centrale,<br />

a fronte di documentate competenze acquisite.<br />

3. I componenti degli OTCO prestano la loro opera a titolo<br />

volontario e non possono essere retribuiti; hanno<br />

diritto al rimborso delle spese documentate, sostenute<br />

nello svolgimento delle attività del proprio OTCO, nella<br />

misura e con le modalità deliberate dal CDC.<br />

Articolo 7<br />

1. Al rinnovo degli OTCO, con la nomina dei componenti,<br />

provvede il CC in apposita seduta convocata nel semestre<br />

successivo all’Assemblea dei Delegati (AD) che ha<br />

eletto il Presidente Generale (PG), sulla base di un documento<br />

programmatico presentato dalla presidenza ed<br />

approvato dal CC.<br />

Articolo 8<br />

1. I componenti degli OTCO vengono scelti per la disponibilità,<br />

la capacità e la competenza specifica nel campo<br />

in cui devono operare, cercando di favorire la presenza<br />

della componente femminile.<br />

2. I componenti degli OTCO di cui all’art. 3 comma 1 lett.<br />

a) vengono eletti dal CC, tenuto conto delle indicazioni<br />

provenienti dal CDC e dal Consigliere centrale referente<br />

e delle candidature provenienti dal Congresso nazionale<br />

dei relativi titolati, al quale dovranno essere indirizzate<br />

le eventuali proposte dei Congressi interregionali, dei<br />

GR e dei Presidenti di sezione.<br />

3. I componenti degli OTCO di cui all’art. 3 comma 1 lett.<br />

b) e quelli cui all’art. 3 comma 1 lett. a) che non effettuano<br />

il Congresso nazionale vengono eletti dal CC, tenuto<br />

conto delle indicazioni provenienti dal CDC, dal Consigliere<br />

centrale referente e dai GR, ai quali dovranno essere<br />

indirizzate le eventuali segnalazioni dei Presidenti<br />

di sezione.<br />

4. Le proposte di candidature da sottoporre al CC dovranno<br />

essere corredate da un esauriente curriculum<br />

che attesti l’idoneità a ricoprire la carica, le competenze<br />

specifiche, la capacità sul campo in cui operare, sottoscritto<br />

dal candidato e dal presidente della sezione di<br />

appartenenza; candidature prive di curriculum verranno<br />

escluse.<br />

5. I Presidenti degli OTCO vengono eletti dal CC, sulla<br />

base delle indicazioni dei suoi componenti e del Consigliere<br />

centrale referente, contemporaneamente all’elezione<br />

dell’OTCO o nella prima seduta utile successiva<br />

all’insediamento dello stesso; nel frattempo svolge le<br />

funzioni di Presidente dell’OTCO, per la sola gestione ordinaria,<br />

il componente con più anni di iscrizione al <strong>CAI</strong>.<br />

6. Il componente che per tre volte consecutive non sia<br />

intervenuto, salvo giustificato motivo, alle riunioni del<br />

proprio OTCO decade ed il CC provvede alla sua sostituzione;<br />

analogamente si procede nel caso di dimissione o<br />

di cessazione per qualsiasi altra causa. Il nuovo nominato<br />

assume l’anzianità del componente sostituito.<br />

7. Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione di<br />

componenti degli OTCO, per qualsiasi motivo decaduti<br />

o l’eventuale integrazione con nuovi componenti fino<br />

al raggiungimento del numero di componenti previsto<br />

dall’art. 5, si procede analogamente a quanto previsto al<br />

comma 2 per la sostituzione dei componenti degli OTCO<br />

di cui all’art. 3 comma 1) lett. a) e analogamente a quanto<br />

previsto dal comma 3 per la sostituzione dei componenti<br />

degli OTCO di cui all’art. 3 comma 1) lett. b) e lett. a)<br />

che non effettuano il Congresso nazionale dei titolati.<br />

Per l’elezione dei componenti degli OTCO di cui all’art.<br />

3 comma 1 lett. a), in mancanza di candidature provenienti<br />

dal Congresso nazionale dei titolati, il CC provvede<br />

all’elezione tenendo conto delle candidature proposte<br />

dall’OTCO interessato, ove già costituito, che sentirà<br />

previamente l’OTPO e il GR competenti per territorio o<br />

gli altri OTPO e GR qualora dall’OTPO e GR competenti<br />

per territorio non siano pervenute candidature.<br />

Articolo 9<br />

1. Avvenuta la nomina del Presidente, nella prima riu-


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

nione utile i componenti l’OTCO eleggono tra loro il Vicepresidente<br />

ed il Segretario; quest’ultimo, può essere<br />

scelto anche al di fuori dei componenti e, in tal caso, non<br />

ha diritto di voto.<br />

Può essere costituito un Comitato di presidenza, composto<br />

dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario<br />

(quest’ultimo solo se componente elettivo dell’OTCO),<br />

con il compito di operare nei casi d’urgenza; le eventuali<br />

decisioni sono soggette a ratifica da parte dell’OTCO nella<br />

riunione immediatamente successiva.<br />

Articolo 10<br />

1. I componenti degli OTCO durano in carica tre anni e<br />

possono essere riconfermati per un ulteriore triennio.<br />

2. Alla scadenza del mandato triennale i componenti rimangono<br />

in carica, nella pienezza dei poteri, fino all’insediamento<br />

dei componenti del nuovo OTCO.<br />

Articolo 11<br />

1. Non può essere nominato componente di OTCO chi<br />

abbia interessi economici connessi o si trovi in contrasto<br />

con gli interessi dell’OTCO stesso e chi intrattenga<br />

rapporti economici continuativi con il Sodalizio. Della<br />

insussistenza di tali impedimenti, ogni candidato, prima<br />

dell’effettiva nomina, deve rilasciare apposita dichiarazione<br />

scritta valida ai sensi di legge.<br />

2. Anche per i componenti degli OTCO deve intendersi<br />

operante quanto disposto dal Regolamento generale in<br />

materia di “Condizioni per l’eleggibilità alle cariche sociali”<br />

e “Incompatibilità tra cariche sociali”.<br />

3. Il componente di OTCO per il quali sorga o venga comunque<br />

accertata l’incompatibilità di cui al primo comma,<br />

decade con provvedimento deliberato dal CC, anche<br />

su segnalazione dell’OTCO stesso, e viene sostituito ai<br />

sensi e con le modalità di cui al precedente articolo 8<br />

comma 6.<br />

Articolo 12<br />

1. Il CDC e il CC nominano tra i rispettivi componenti il<br />

referente incaricato di seguire l’attività di ogni singolo<br />

OTCO; il referente incaricato viene invitato a partecipare<br />

alle riunioni e relaziona al rispettivo Organo sul funzionamento<br />

e sull’operato dell’OTCO.<br />

Articolo 13<br />

1. Il CC, ove ne ravvisi la necessità o l’opportunità, può<br />

dichiarare decaduti i componenti di un OTCO o disporne<br />

il commissariamento con effetto immediato, provvedendo<br />

contestualmente alla nomina di un commissario ad<br />

acta.<br />

Articolo 14<br />

1. Il CC, al fine di consentire agli OTCO di svolgere efficacemente<br />

la propria attività, prima dell’inizio dell’anno<br />

sociale, nel corso di una riunione da tenersi entro il mese<br />

di novembre dell’anno precedente, esamina e approva i<br />

programmi specifici di ciascuno, attribuisce le deleghe<br />

147<br />

operative necessarie alla loro realizzazione e fissa i limiti<br />

delle stesse.<br />

Articolo 15<br />

1. Gli OTCO dotati di figure operative ed eventualmente<br />

di Scuola Centrale devono coordinarsi nell’ambito di<br />

UNI<strong>CAI</strong>, affinché i programmi di formazione e di aggiornamento<br />

dei rispettivi titolati perseguano gli obiettivi<br />

della base culturale comune e della uniforme metodologia<br />

didattica.<br />

Articolo 16<br />

1. Gli OTCO devono sempre informare con sollecitudine<br />

il CDC su accadimenti, emergenze, eventi straordinari o<br />

altri fatti che rivestano carattere d’urgenza o rilevanza e<br />

siano di interesse del Sodalizio.<br />

2. Nel caso in cui gli OTCO ritenessero necessaria una<br />

presa di posizione ufficiale del <strong>CAI</strong> su specifici problemi<br />

istituzionali o gestionali, dovranno prospettarla per<br />

tempo al CDC o al CC a seconda delle rispettive competenze,<br />

presentando una essenziale documentazione e<br />

uno schema di intervento. Il CDC o il CC esaminata la<br />

proposta, assumerà la propria determinazione comunicandola<br />

all’OTCO richiedente.<br />

3. Nel caso in cui gli OTCO ravvisino nelle loro richieste<br />

di intervento gli estremi dell’assoluta urgenza, il PG,<br />

esaminata la questione e verificata la sussistenza dei requisiti<br />

di urgenza e indifferibilità, adotterà le opportune<br />

deliberazioni sottoponendole alle previste ratifiche.<br />

Articolo 17<br />

1. Gli OTCO – e gli OTPO che da essi dipendono – sono<br />

autorizzati a partecipare a comitati, congressi, seminari,<br />

tavole rotonde, dibattiti e ad altre manifestazioni,<br />

nell’ambito del programma approvato.<br />

TITOLO III - ORGANI TECNICI CENTRALI<br />

OPERATIVI: FUNZIONAMENTO<br />

Articolo 18<br />

1. Ciascun OTCO si riunisce su convocazione del suo Presidente<br />

o, in caso di impedimento, del suo Vicepresidente;<br />

si riunisce altresì su convocazione del PG. Copia della<br />

convocazione viene inoltrata al PG, al Direttore, nonché<br />

ai referenti del CDC e del CC.<br />

2. Di ciascuna riunione deve essere redatto apposito<br />

verbale, sottoposto all’approvazione dei componenti<br />

dell’OTCO nella riunione successiva. Copia dei verbali<br />

approvati viene trasmessa alla Direzione che provvede<br />

ad inoltrarla ai componenti del CDC e del CC.<br />

Articolo 19<br />

1. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza<br />

dei componenti dell’OTCO tra i quali il Presidente<br />

o almeno il Vicepresidente.<br />

2. I componenti degli OTCO non possono conferire dele-


148 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

ghe di rappresentanza.<br />

3. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei componenti.<br />

Articolo 20<br />

1. Se ritenuto opportuno, alle riunioni possono essere<br />

invitati i presidenti degli OTPO, o loro rappresentanti<br />

all’uopo delegati, nonché esperti esterni e componenti<br />

di altri OTCO, tutti senza diritto di voto.<br />

2. Nel caso in cui in un’area interregionale sussistano più<br />

OTPO i presidenti degli stessi si accorderanno per una<br />

funzione di rappresentanza unificata.<br />

Articolo 21<br />

1. I Presidenti degli OTCO sono affidatari dei beni patrimoniali<br />

in dotazione all’OTCO e ne assumono le conseguenti<br />

responsabilità.<br />

2. Gli affidatari dei beni hanno l’obbligo di informare<br />

tempestivamente il funzionario responsabile del patrimonio<br />

presso la Sede centrale di ogni smarrimento,<br />

distruzione, danneggiamento o sottrazione dei beni ad<br />

essi affidati.<br />

3. Le spese, erogazioni e contributi agli OTCO sono effettuate,<br />

con riferimento alle delibere assunte dal CC e dal<br />

CDC, nel rispetto del Regolamento di amministrazione e<br />

contabilità del <strong>CAI</strong>.<br />

4. Gli OTCO possono segnalare al CDC l’esigenza di richiedere<br />

collaborazioni o incarichi di natura tecnica a<br />

esperti o organizzazioni esterne, a titolo gratuito o con<br />

l’erogazione di somme per onorari, compensi, rimborso<br />

spese: in ogni caso la relativa delibera compete al CDC.<br />

Articolo 22<br />

1. Entro il 31 agosto di ogni anno il presidente di ogni<br />

OTCO presenta al CDC, tramite la Direzione, il programma<br />

delle attività per l’anno successivo corredato dal relativo<br />

preventivo di spesa.<br />

2. Al 31 gennaio di ogni anno il presidente di ogni OTCO<br />

presenta al CDC la relazione sull’attività svolta nell’anno<br />

precedente e sugli obbiettivi raggiunti.<br />

3. I programmi ed i budget previsionali di spesa, le relazioni,<br />

nonché gli inventari ed i relativi aggiornamenti<br />

dei beni loro affidati verranno redatti dagli OTCO nei<br />

modi e nei termini indicati dalla Direzione.<br />

4. Il CC esamina ed approva i programmi e gli indirizzi di<br />

spesa per le attività degli OTCO.<br />

5. Il CDC approva il budget di spesa degli OTCO.<br />

TITOLO IV - ORGANI TECNICI PERIFERICI<br />

OPERATIVI: ORGANIZZAZIONE<br />

Articolo 23<br />

1. Gli OTPO, costituiti ai sensi dello Statuto e del Regolamento<br />

generale, operano nell’ambito dei GR alle dipendenze<br />

del corrispondente OTCO di cui attuano le direttive<br />

e gli orientamenti tecnici. I CDR svolgono le funzioni<br />

di coordinamento dei programmi e di controllo dei ri-<br />

sultati raggiunti dagli OTPO.<br />

2. Essi possono ricevere fondi necessari per la loro attività<br />

direttamente dal rispettivo OTCO; alle spese di funzionamento<br />

provvedono il GR di appartenenza, o, nel<br />

caso di Organi tecnici interregionali, i vari GR. D’intesa<br />

con l’OTCO competente, il GR può assegnare un contributo<br />

per l’attività.<br />

3. I componenti degli OTPO vengono scelti per le loro<br />

competenze specifiche, la disponibilità e le capacità nel<br />

campo in cui devono operare cercando di favorire la presenza<br />

della componente femminile. Per gli OTPO dotati<br />

di figure titolate è previsto, quale requisito per la nomina,<br />

il possesso del titolo o della qualifica corrispondente,<br />

non soggetto a provvedimento di sospensione in atto.<br />

Tale requisito non è indispensabile per i componenti degli<br />

OTPO Comitato scientifico regionali e interregionali,<br />

a fronte di documentate competenze acquisite.<br />

4. I componenti degli OTPO, individuati in analogia agli<br />

OTCO di cui all’art. 3 comma 1 lett. a), vengono nominati<br />

dal CDR competente o eletti dalla ARD, tenuto conto<br />

delle indicazioni provenienti dal Congresso regionale o<br />

interregionale dei loro titolati al quale dovranno pervenire<br />

le eventuali candidature presentate dai Presidenti<br />

di sezione.<br />

5. I componenti degli OTPO, individuati in analogia agli<br />

OTCO di cui all’art. 3 comma 1 lett. b) e quelli di cui all’art.<br />

3 comma 1 lett. a) che non effettuano il Congresso<br />

regionale o interregionale vengono nominati dal CDR<br />

competente o eletti dalla ARD, tenuto conto delle indicazioni,<br />

peraltro non vincolanti, dei presidenti di Sezione<br />

e dell’OTPO in scadenza di mandato.<br />

6. Le proposte di candidatura da sottoporre al CDR o alla<br />

ARD dovranno essere corredate da un esauriente curriculum<br />

che attesti l’idoneità a ricoprire la carica, sottoscritto<br />

dal candidato e dal presidente della sezione di<br />

appartenenza; candidature prive di curriculum verranno<br />

escluse.<br />

7. Il numero dei componenti dell’OTPO viene deciso dal<br />

CDR competente sentito il parere dell’OTCO.<br />

8. Il componente che per tre volte consecutive non sia<br />

intervenuto, salvo giustificato motivo, alle riunioni del<br />

proprio OTPO decade e il CDR provvede alla sua sostituzione;<br />

analogamente si procede nel caso di cessazione<br />

per qualsiasi altra causa. I nuovi nominati assumono<br />

l’anzianità dei componenti sostituiti.<br />

Articolo 24<br />

1. Gli OTPO devono sottoporre i loro programmi annuali<br />

con il relativo preventivo di spesa agli OTCO entro il 30<br />

giugno di ogni anno, dandone contestuale comunicazione<br />

ai GR competenti.<br />

2. Gli OTCO, esaminati i programmi, alla luce dei programmi<br />

generali approvati dal CC, ne autorizzano l’esecuzione<br />

dandone contestuale comunicazione ai GR competenti.


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

Articolo 25<br />

1. È fatto divieto agli OTPO di prendere autonomamente<br />

iniziative che coinvolgano il Sodalizio a livello nazionale,<br />

regionale ed interregionale.<br />

2. Gli OTPO devono sottoporre le proprie proposte in<br />

merito al CDR competente che, esaminata la proposta,<br />

esprimerà la propria determinazione.<br />

3. Nei casi di urgenza tale determinazione compete al<br />

Presidente del GR, che la sottoporrà per la ratifica da<br />

parte del CDR nella prima seduta utile successiva.<br />

TITOLO V - ATTIVITÀ DIDATTICA<br />

Articolo 26<br />

1. Il <strong>Club</strong> <strong>Alpino</strong> <strong>Italiano</strong>, al fine di conseguire gli scopi<br />

istituzionali, provvede alla formazione e all’aggiornamento<br />

dei propri titolati (istruttori, accompagnatori,<br />

operatori) di primo livello (regionali) e di secondo livello<br />

(nazionali), ove previsti, mediante l’organizzazione e la<br />

gestione di proprie Scuole centrali, con le modalità e gli<br />

indirizzi stabiliti dai rispettivi OTCO e in base alle loro<br />

specifiche competenze tecniche.<br />

2. La Sede Centrale istituisce gli albi dei titolati e ne cura<br />

la conservazione e l’aggiornamento, con specifica annotazione<br />

delle qualifiche conseguite.<br />

3. Per quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento<br />

dei titolati degli OTCO privi di Scuola centrale, il regolamento<br />

di tali OTCO dovrà prevederne le modalità.<br />

Articolo 27<br />

1. Le Scuole centrali sono quelle elencate nell’allegato B;<br />

la relativa costituzione è deliberata dal CC che ne approva<br />

il regolamento.<br />

2. Le Scuole centrali hanno prioritariamente il compito<br />

di sviluppare, nel loro specifico ambito disciplinare, la<br />

ricerca, l’elaborazione e la codificazione delle metodologie<br />

di insegnamento e delle tecniche di esecuzione in<br />

sicurezza della loro relativa attività.<br />

3. Le Scuole centrali dipendono direttamente dai corrispondenti<br />

OTCO ed a questi rispondono del loro operato.<br />

L’OTCO stabilisce le competenze, i criteri di ingresso<br />

e di permanenza dei componenti delle Scuole centrali.<br />

4. I componenti delle Scuole centrali, ferme la gratuità,<br />

l’anzianità ed il possesso di titolo in atto, di cui all’art. 6<br />

commi 1 e 2 e l’assenza delle incompatibilità di cui all’art.<br />

11 commi 1 e 2, vengono eletti dal CC, all’interno di una<br />

rosa di candidati – titolati di secondo livello, ove presenti<br />

– proposta dall’OTCO e rimangono in carica fino alla<br />

scadenza dell’OTCO stesso.<br />

5. Il CC, anche su proposta dell’OTCO, può sciogliere, in<br />

caso di disfunzioni o divergenze operative rispetto agli<br />

indirizzi generali e dell’OTCO, la Scuola centrale e dichiararne<br />

decaduti i componenti.<br />

6. I componenti dell’OTCO non possono far parte della<br />

rispettiva Scuola centrale; i componenti di ogni Scuola<br />

centrale saranno scelti possibilmente in modo che<br />

ciascuna area interregionale abbia almeno un proprio<br />

149<br />

componente in seno alla Scuola stessa, con il compito di<br />

mantenere i collegamenti con le corrispondenti Scuole<br />

regionali o interregionali.<br />

Articolo 28<br />

1. Il numero dei componenti di ogni Scuola centrale viene<br />

definito dall’OTCO commisurandolo alle effettive esigenze<br />

operative.<br />

2. Ogni Scuola centrale nomina al proprio interno un<br />

Direttore ed eventualmente un Comitato Direttivo costituito<br />

dal Direttore stesso, dal Vicedirettore e dal Segretario.<br />

3. Alla scadenza del mandato i componenti della Scuola<br />

centrale sono rieleggibili.<br />

4. Il Direttore e i componenti del Comitato Direttivo non<br />

possono ricoprire tali incarichi per più di due trienni<br />

consecutivi.<br />

Articolo 29<br />

1. I titolati <strong>CAI</strong> sono inquadrati nelle seguenti categorie<br />

elencate nell’allegato C:<br />

- istruttori<br />

- accompagnatori<br />

- operatori<br />

2. Per ogni categoria di titolati possono esistere due livelli:<br />

– primo livello (regionale);<br />

– secondo livello (nazionale).<br />

3. Ogni OTCO può inoltre nominare titolati:<br />

– “emeriti”, soci <strong>CAI</strong> che hanno maturato una operatività<br />

diretta di almeno 10 anni consecutivi;<br />

- “onorari”, soci <strong>CAI</strong> che in un settore specifico, pur<br />

senza essere titolati, hanno svolto un significativo livello<br />

di attività od acquisito apprezzabili benemerenze a favore<br />

dell’OTCO.<br />

4. Ogni OTCO, relativamente ai corsi di formazione e aggiornamento<br />

di primo e di secondo livello, fissa i criteri<br />

di ammissione e le modalità di svolgimento e frequenza.<br />

Articolo 30<br />

1. Al positivo esito degli esami relativi ad ogni corso,<br />

segue l’attribuzione da parte del PG, su segnalazione<br />

dell’OTCO, della relativa qualifica cui segue l’iscrizione<br />

all’Albo istituito presso la Sede Centrale.<br />

2. Al titolato viene rilasciato un apposito libretto personale,<br />

unificato per tutti gli OTCO.<br />

3. L’iscrizione all’albo costituisce autorizzazione per lo<br />

svolgimento dell’attività.<br />

Articolo 31<br />

1. L’accesso ai corsi di formazione per titolati del <strong>CAI</strong> è<br />

subordinato al possesso dei seguenti requisiti, certificati<br />

da apposita dichiarazione valida ai sensi di legge:<br />

a) essere socio ordinario o familiare con almeno due<br />

anni compiuti di iscrizione al Sodalizio;<br />

b) avere compiuto il 21° anno di età, per i titolati di<br />

primo livello; il 23° per quelli di secondo livello, ove pre-


150 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

senti, salvo più restrittive disposizioni dei regolamenti<br />

dei singoli OTCO;<br />

c) essere in possesso del godimento dei diritti civili.<br />

2. Per accedere ai corsi di secondo livello è necessario:<br />

a) che l’aspirante abbia svolto almeno due anni di attività<br />

con la qualifica di titolato di primo livello;<br />

b) che abbia ottenuto l’attestato di idoneità tecnica<br />

e didattica, nelle rispettive discipline, conseguito dopo<br />

apposito esame sostenuto a conclusione dei corsi di qualificazione<br />

di primo livello;<br />

c) che abbia mantenuto le altre condizioni richieste<br />

al comma 1.<br />

Articolo 32<br />

1. La cessazione della qualifica di socio, derivante dalla<br />

mancata iscrizione, anche per un solo anno, al <strong>Club</strong> alpino<br />

italiano, comporta la decadenza del titolo.<br />

2.I titolati devono rinnovare l’iscrizione entro il 31 marzo<br />

di ogni anno. Decorso tale termine, cessa la copertura<br />

assicurativa e, di conseguenza, è inibita, fino al rinnovo<br />

dell’iscrizione e comunque non oltre il 31 ottobre, ogni<br />

attività operativa o didattica.<br />

3. La qualifica di titolato viene sospesa, ma non annullata,<br />

se l’interessato, nell’arco del periodo fissato dal regolamento<br />

del proprio OTCO, non ha partecipato senza<br />

giustificato motivo ad iniziative obbligatorie di aggiornamento,<br />

come pure se non ha documentato l’attività<br />

svolta o se documenta un’attività insufficiente.<br />

4. La sospensione è disposta con provvedimento del PG<br />

su proposta motivata dell’OTCO, per un massimo di tre<br />

anni, dopodichè subentra la decadenza definitiva. La sospensione<br />

è revocata con la ripresa dell’attività, previa<br />

frequentazione di un corso di aggiornamento e reintegrazione<br />

nell’albo dei titolati secondo le modalità stabilite<br />

dallo specifico regolamento dell’OTCO.<br />

5. I titolati di secondo livello, ove previsti, che perdano<br />

tale qualifica per mancanza di aggiornamento o indisponibilità<br />

ad operare a tale livello, mantengono, su propria<br />

richiesta, il livello di qualifica inferiore, rispettando le<br />

condizioni di operatività previste.<br />

Articolo 33<br />

1. I titolati <strong>CAI</strong> devono spendere la propria qualifica e<br />

prestare la loro attività solo nell’ambito delle Sezioni,<br />

delle Sottosezioni e delle Scuole del <strong>CAI</strong> e collaborare<br />

nell’ambito della sede centrale; eventuali attività e spendita<br />

di qualifica al di fuori del <strong>CAI</strong> devono essere espressamente<br />

autorizzate dal Presidente dell’organo tecnico<br />

di riferimento.<br />

2. I titolati del <strong>CAI</strong> devono prestare la propria opera a<br />

titolo gratuito e volontario e non possono essere retribuiti.<br />

Hanno peraltro diritto al rimborso delle spese<br />

documentate, sostenute nello svolgimento della propria<br />

attività, nella misura e secondo le norme previste dal Sodalizio.<br />

Articolo 34<br />

1. Oltre alle categorie di cui all’art. 29 è prevista, nell’ambito<br />

del <strong>Club</strong> alpino italiano, la figura dell’Istruttore, Accompagnatore<br />

od Operatore “Sezionale”, con dipendenza<br />

tecnica diretta dall’OTPO competente per territorio.<br />

2. Ogni OTCO, relativamente ai corsi di formazione e aggiornamento<br />

dei “Sezionali”, fissa i criteri di ammissione<br />

e le modalità di svolgimento e frequenza, demandandone<br />

agli OTPO l’attuazione.<br />

3. Anche per i “Sezionali” devono intendersi operativi i<br />

disposti degli art. 31, 32 e 33 con gli opportuni adattamenti.<br />

4. L’albo dei “Sezionali” viene istituito presso il GR di<br />

competenza ed è tenuto aggiornato a cura del relativo<br />

OTPO.<br />

5. La qualifica di ”Sezionale” viene rilasciata dal Presidente<br />

della Sezione di appartenenza a seguito del parere favorevole<br />

dell’OTPO e dell’eventuale Direttore della Scuola<br />

sezionale o del responsabile sezionale dell’attività.<br />

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE<br />

Articolo 35<br />

1. Il presente Regolamento è efficace nei confronti di tutti<br />

gli OTCO e OTPO del Sodalizio.<br />

2. Le sue norme possono essere modificate dal CC secondo<br />

le modalità previste dallo Statuto.<br />

3. Le norme contenute nei regolamenti dei singoli OTCO,<br />

che risultassero in contrasto con le disposizioni del presente<br />

Regolamento, si intenderanno prive di efficacia e<br />

si applicherà, in loro vece, quanto qui previsto, ove compatibile.<br />

Articolo 36<br />

1. Ciascun OTCO dotati di figure titolate dovrà, entro 6<br />

mesi dall’approvazione del presente regolamento, presentare<br />

al CC una proposta di adeguamento del proprio<br />

precedente regolamento.<br />

2. Ciascun OTCO non dotato di figure titolate potrà dotarsi<br />

di autonomo regolamento.<br />

3. Il CC, esaminata la proposta dell’OTCO, ne approva lo<br />

specifico regolamento che, da quel momento, acquista<br />

efficacia.<br />

4. L’OTCO può proporre al CC eventuali modifiche al regolamento.<br />

Tali modifiche diverranno efficaci solo dopo<br />

l’approvazione del CC.<br />

Articolo 37<br />

1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento tutti<br />

i componenti degli OTCO rimangono in carica, con pieni<br />

poteri, fino alla elezione del Presidente generale da parte<br />

dell’Assemblea dei delegati nel 2010, indipendentemente<br />

dalla data di nomina.<br />

2. Per assicurare la rotazione nel rinnovo degli OTCO,<br />

qualora non vi siano componenti che hanno già espletato<br />

il secondo mandato, un terzo dei componenti, escluso


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

il presidente, non potrà essere rinnovato e dovrà essere<br />

sostituito mediante sorteggio.<br />

3. L’incompatibilità di cui all’art. 27 comma 6 sarà operativa<br />

a partire dalle nomine degli OTCO del 2010.<br />

Allegato A) al REGOLAMENTO PER GLI ORGANI<br />

TECNICI OPERATIVI<br />

ELENCO OTCO alla data del 29 settembre 2007<br />

a) OTCO individuati all’art. 3 comma 1 lett. a):<br />

- Comitato scientifico centrale (CSC)<br />

- Commissione nazionale scuole di alpinismo, sci-alpinismo<br />

e arrampicata libera (CNSASA)<br />

- Commissione centrale alpinismo giovanile (CCAG)<br />

- Commissione centrale per la speleologia (CCS)<br />

- Commissione nazionale sci fondo escursionismo<br />

(CoNSFE)<br />

- Commissione centrale per l’escursionismo (CCE)<br />

- Commissione centrale per la tutela dell’ambiente<br />

montano (CCTAM)<br />

- Servizio valanghe italiano (SVI)<br />

b) OTCO individuati all’art. 3 comma 1 lett. B):<br />

- Commissione centrale biblioteca nazionale (CCBN)<br />

- Commissione centrale medica (CCM)<br />

- Commissione centrale per i materiali e le tecniche<br />

(CCMT)<br />

- Commissione centrale per le pubblicazioni (CCP)<br />

- Commissione centrale cinematografica (CCC)<br />

- Commissione centrale rifugi e opere alpine (CCR)<br />

Allegato B) al REGOLAMENTO PER GLI ORGANI<br />

TECNICI OPERATIVI<br />

ELENCO SCUOLE CENTRALI alla data<br />

del 29 marzo 2008<br />

- Scuola centrale di alpinismo e arrampicata libera<br />

- Scuola centrale di sci alpinismo<br />

- Scuola nazionale di speleologia<br />

- Scuola centrale del servizio valanghe italiano<br />

- Scuola centrale di sci fondo escursionismo<br />

- Scuola centrale di alpinismo giovanile<br />

- Scuola centrale di escursionismo<br />

Allegato C) ELENCO DEI TITOLATI alla data<br />

del 29 settembre 2007<br />

Istruttori nazionali di alpinismo<br />

Istruttori di alpinismo<br />

Istruttori nazionali di sci alpinismo<br />

Istruttori di sci alpinismo<br />

Istruttori nazionali di arrampicata libera<br />

Istruttori di arrampicata libera<br />

Istruttori nazionali di speleologia<br />

Istruttori di speleologia<br />

Istruttori nazionali di sci fondo escursionismo<br />

151<br />

Istruttori di sci fondo escursionismo<br />

Accompagnatori nazionali di alpinismo giovanile<br />

Accompagnatori di alpinismo giovanile<br />

Accompagnatori di escursionismo<br />

Esperti nazionali naturalistici del Comitato scientifico<br />

centrale<br />

Operatori naturalistici del Comitato scientifico centrale<br />

Osservatori glaciologici del Comitato scientifico centrale<br />

Esperti nazionali tutela ambiente montano<br />

Operatori tutela ambiente montano<br />

Esperti nazionali valanghe<br />

Tecnici del distacco artificiale<br />

Tecnici della neve<br />

Osservatori neve e valanghe


152 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

In carta libera ai sensi della Legge n° 266<br />

dell’11 agosto 1991<br />

N° 42660<br />

n°3471 di raccolta<br />

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE<br />

REPUBBLICA ITALIANA<br />

L’anno millenovecentonovantacinque il giorno diciotto<br />

del mese di gennaio<br />

18 gennaio 1995<br />

In Milano, nel mio studio in Largo Quinto Alpini n° 15.<br />

Avanti a me dottor Mirella Palombo Notaio in Milano,<br />

iscritto nel ruolo del Collegio Notarile del Distretto di<br />

Milano, senza l’assistenza di testimoni, rinunciandovi le<br />

Parti di comune accordo fra loro e con il mio consenso,<br />

sono comparsi:<br />

Macciò Sergio nato a Pola (Croazia) il 24 febbraio 1926,<br />

residente a Jesi (An), via Gramsci 11, pensionato, Codice<br />

Fiscale MCCSRG26B4G778Y;<br />

Marucco Mauro, nato a Torino (To) il 10 gennaio 1950,<br />

residente a Torino (To), via G.Servais n° 15, impiegato<br />

amministrativo, Codice Fiscale MRCMRA50A10L219K;<br />

Poli Armando nato a Vezza d’Oglio (Bs) il 11 settembre<br />

1941, residente a Sonico (Bs), via Vico n° 1, impiegato,<br />

Codice Fiscale PLORND41P11L816V;<br />

Lobbia Antonio nato ad Asmara (Etiopia) il 10 gennaio<br />

1951, residente ad Asiago (Vi), via Costa, ingegnere, Codice<br />

Fiscale LBBNTN51A10Z315E;<br />

Bianucci Gianpaolo nato a Livorno (Li) il 29 giugno 1947,<br />

residente a Santa Maria del Giudice (Lu), via dei Marinai<br />

n° 179/F, biologo, Codice Fiscale BNCGPL47H29E625Y;<br />

Vitalini Dante nato a Valfurva (So) il 28 novembre 1927,<br />

residente a Valfurva /So), via S.Gottardo n° 13, pensionato,<br />

Codice Fiscale VTLDNT27S28L576K;<br />

Cosson Lorenzino nato a Courmayeur (Ao) il 16 settembre<br />

1947, residente a Courmayeur (Ao), via Grandes Jorasses<br />

n° 14, guida alpina, Codice Fiscale CSSLNZ47P16D012G.<br />

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità<br />

personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere<br />

il presente atto con il quale dichiarano di costituire<br />

tra loro, come col presente atto costituiscono, una Associazione<br />

denominata:<br />

“CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEO-<br />

LOGICO detta brevemente C.N.S.A.S.”<br />

L’Associazione ha sede in Milano, attualmente in via E.<br />

Fonseca Pimentel n° 7.<br />

L’Associazione non ha scopo di lucro.<br />

Le finalità dell’Associazione sono:<br />

• contribuire alla vigilanza ed alla prevenzione degli<br />

infortuni nell’esercizio delle attività connesse all’ambiente<br />

montano e delle attività speleologiche;<br />

• soccorrere in tale ambito gli infortunati, i pericolan-<br />

ti ed i dispersi e recuperare i caduti anche in collaborazione<br />

con Organizzazioni esterne;<br />

• concorrere al soccorso in caso di calamità, anche in<br />

cooperazione con le strutture della Protezione Civile,<br />

nell’ambito delle proprie competenze istituzionali;<br />

La durata dell’Associazione è illimitata.<br />

L’Associazione è retta dallo Statuto e dal Regolamento<br />

Generale che firmati dai Comparenti e da me Notaio, qui<br />

si allegano rispettivamente sotto le lettere “A” e “B”, quali<br />

parti integranti e sostanziali del presente atto, previa<br />

lettura da me datane ai Comparenti.<br />

I Comparenti nella loro qualità di Soci nominano:<br />

a comporre il primo Consiglio che durerà in carica secondo<br />

quanto previsto dallo Statuto, i Signori:<br />

Macciò Sergio nato a Pola (Croazia) il 24 febbraio 1926,<br />

residente a Jesi (An), via Gramsci 11, pensionato, Codice<br />

Fiscale MCCSRG26B4G778Y;<br />

Marucco Mauro, nato a Torino (To) il 10 gennaio 1950,<br />

residente a Torino (To), via G.Servais n° 15, impiegato<br />

amministrativo, Codice Fiscale MRCMRA50A10L219K;<br />

Poli Armando nato a Vezza d’Oglio (Bs) il 11 settembre<br />

1941, residente a Sonico (Bs), via Vico n° 1, impeigato,<br />

Codice Fiscale PLORND41P11L816V;<br />

Lobbia Antonio nato ad Asmara (Etiopia) il 10 gennaio<br />

1951, residente ad Asiago (Vi), via Costa, ingegnere, Codice<br />

Fiscale LBBNTN51A10Z315E;<br />

Bianucci Gianpaolo nato a Livorno (Li) il 29 giugno 1947,<br />

residente a Santa Maria del Giudice (Lu), via dei Marinai<br />

n° 179/F, biologo, Codice Fiscale BNCGPL47H29E625Y;<br />

Vitalini Dante nato a Valfurva (So) il 28 novembre 1927,<br />

residente a Valfurva /So), via S.Gottardo n° 13, pensionato,<br />

Codice Fiscale VTLDNT27S28L576K;<br />

Cosson Lorenzino nato a Courmayeur (Ao) il 16 settembre<br />

1947, residente a Courmayeur (Ao), via Grandes Jorasses<br />

n° 14, guida alpina, Codice Fiscale CSSLNZ47P16D012G.<br />

Il Signor Poli Armando viene fin d’ora nominato Presidente<br />

del Consiglio dell’Associazione, mentre a ricoprire<br />

la carica di Vice Presidente vengono fin d’ora nominati i<br />

Signori Marucco Mauro e Gianpaolo Bianucci.<br />

A comporre il primo Collegio dei Revisori dei Conti secondo<br />

quanto previsto dallo Statuto, vengono fin d’ora<br />

nominati i Signori:<br />

Grassi Ugo nato a Torino il 6 settembre 1927, residente<br />

a Torino, in corso G.Sommeiller n° 26, Codice Fiscale<br />

GRSGUO27P06L219S;<br />

Bianchi Francesco nato a Ortonovo (Sp) il 4 ottobre 1931,<br />

residente a Carrara (Ms), via P.Tacca n° 32, Codice Fiscale<br />

BNCFNC31R04G143J;<br />

Di Domenicantonio Claudio nato a Roma il 30 novembre<br />

1932, residente a Roma, via Acherusio n° 16, Codice Fiscale<br />

DDMCLD32S30H501E;<br />

Il Signor Grassi Ugo viene fin d’ora nominato Presidente<br />

del Collegio dei Revisori dei Conti.<br />

A comporre il primo Collegio dei Probi Viri secondo<br />

quanto previsto dallo Statuto, vengono fin d’ora nominati<br />

i Signori:<br />

Garrone Giuseppe nato a Torino il 13 luglio 1954, resi-


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

dente a Coassolo (To), via Capoluogo n° 164, Codice Fiscale<br />

GRRGPP54L13L219B;<br />

Loner Arnaldo nato a Bolzano il 28 novembre 1934, residente<br />

a Bolzano, via G.Osvaldo n° 14/b/12, Codice Fiscale<br />

LNRRLD34S28A952U;<br />

Minciotti Giuseppe nato a Cividale del Friuli (Ud) il 6<br />

giugno 1956, residente a Verona, via Pietro Sgulmero n°<br />

33, Codice Fiscale MNCGPP56H06C758Y.<br />

Gli esercizi dell’Associazione chiuderanno il 31 dicembre<br />

di ogni anno.<br />

Il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 1995.<br />

La quota annuale dei Soci e degli altri Associati viene fissata<br />

in £. 1.000 (mille) per ciascuno degli Associati.<br />

Ai fini della registrazione di questo atto si dichiara che il<br />

valore degli apporti è di £. 7.000 (settemila).<br />

Tasse e spese di questo atto, annesse e dipendenti sono<br />

a carico dell’Associazione qui costituita, che richiede le<br />

agevolazioni fiscali di cui all’art. 8 della Legge n° 266<br />

dell’11 agosto 1991.<br />

Richiesto io Notaio ho pubblicato il presente atto mediante<br />

lettura da me datane ai Comparenti che approvandolo<br />

e confermandolo lo firmano con me Notaio in<br />

fine e a margine dell’altro foglio.<br />

Consta il presente atto di due fogli di carta scritti in parte<br />

a macchina ed in parte a mano da me Notaio e da persona<br />

di mia fiducia per cinque intere facciate e per buona<br />

parte della presente sesta.<br />

F.to: Sergio Macciò – Mauro Marucco – Armando Poli<br />

– Antonio Lobbia – Gianpaolo Bianucci – Dante Vitalini<br />

– Lorenzino Cosson – Mirella Palombo (L.S.)<br />

STATUTO DEL CORPO NAZIONALE<br />

SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO<br />

Struttura operativa nazionale del C.A.I.<br />

TITOLO 1 - COSTITUZIONE, SEDE E FINALITÀ<br />

Art. 1 Costituzione e Sede<br />

IL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEO-<br />

LOGICO (C.N.S.A.S.), struttura operativa del <strong>Club</strong> <strong>Alpino</strong><br />

<strong>Italiano</strong> (C.A.I.) dotata di ampia autonomia funzionale,<br />

organizzativa e patrimoniale, provvede, nell’ ambito<br />

delle competenze attribuite dalla Legge 26 gennaio 1963<br />

n. 91 e successive modificazioni, alla vigilanza e prevenzione<br />

degli infortuni nell’ esercizio delle attività alpinistiche<br />

escursionistiche e speleologiche, al soccorso degli<br />

infortunati o dei pericolanti e al recupero dei caduti.<br />

Il C.N.S.A.S. è servizio di pubblica utilità come indicato<br />

nella Legge 21 marzo 2001 n. 74 ed è struttura nazionale<br />

operativa del servizio nazionale della Protezione Civile<br />

di cui alla Legge 24 febbraio 1992 n. 225.<br />

Il C.N.S.A.S. è una libera associazione nazionale, apolitica,<br />

apartitica e senza fini di lucro. La Sede dell’Associazione<br />

è fissata presso la Sede Legale del <strong>Club</strong> <strong>Alpino</strong><br />

<strong>Italiano</strong> a Milano.<br />

153<br />

Art. 2 Finalità<br />

Le finalità del C.N.S.A.S. sono:<br />

- contribuire alla vigilanza ed alla prevenzione degli infortuni<br />

nell’esercizio delle attività connesse all’ambiente<br />

montano e delle attività speleologiche.<br />

- soccorrere in tale ambito gli infortunati, i pericolanti<br />

ed i dispersi e recuperare i caduti, anche in collaborazione<br />

con Organizzazioni esterne.<br />

- concorrere al soccorso in caso di calamità, anche in<br />

cooperazione con le strutture della Protezione Civile,<br />

nell’ambito delle proprie competenze istituzionali.<br />

Art. 3 Marchio<br />

Il C.N.S.A.S. adotta il marchio costituito dalla denominazione<br />

Corpo Nazionale Soccorso <strong>Alpino</strong> e Speleologico<br />

e dal simbolo grafico di cui all’allegato sub A al presente<br />

Statuto, la cui utilizzazione è disciplinata dal Regolamento<br />

del C.N.S.A.S. approvato dall’Assemblea Nazionale.<br />

Art. 4 Soci<br />

Sono Soci del C.N.S.A.S. tutti i Soci maggiorenni del<br />

C.A.I. che ne abbiano chiesto l’adesione e avendo superato<br />

le prove di selezione e di accertamento, abbiano<br />

ottenuto e mantengano, l’aggregazione quali Volontari<br />

presso una Stazione di soccorso secondo le norme del<br />

Regolamento del C.N.S.A.S.<br />

La qualità di Socio decade con la perdita della qualità<br />

di Socio del C.A.I., con la perdita dei requisiti certificati<br />

mediante le prove di cui sopra, per dimissioni, per inattività<br />

e per limiti di età o per radiazione.<br />

Art. 5 Soci Emeriti<br />

Il Presidente Nazionale del C.N.S.A.S. può nominare<br />

Soci Emeriti del C.N.S.A.S. su proposta del Responsabile<br />

regionale/provinciale, all’atto della loro cessazione dai<br />

ruoli, quei Volontari che si siano particolarmente distinti<br />

nell’espletamento del loro servizio.<br />

Art. 6 Organi Centrali<br />

Sono Organi Centrali del C.N.S.A.S. l’Assemblea Nazionale,<br />

il Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale, il<br />

Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probi<br />

Viri.<br />

Art. 7 Organizzazione Regionale o Provinciale<br />

L’Organizzazione del C.N.S.A.S. è articolata in Servizi<br />

Regionali o Provinciali di Soccorso <strong>Alpino</strong> e Speleologico<br />

(nel seguito di questo Statuto identificati per brevità<br />

come S.R. e S.P.) costituiti, ove necessari, uno per ciascuna<br />

Regione o Provincia Autonoma dello Stato italiano, su<br />

proposta del Consiglio Nazionale e dopo l’approvazione<br />

dell’Assemblea Nazionale.<br />

Art. 8 Coordinamento Speleologico<br />

Le attività del C.N.S.A.S. nell’ambito speleologico sono<br />

coordinate dal Comitato di Coordinamento Speleologico,


154 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

costituito dai Delegati delle Zone speleologiche di soccorso<br />

secondo quanto disposto dal Regolamento Generale.<br />

Art. 9 Personalità Giuridica<br />

Il C.N.S.A.S. e i suoi singoli S.R. e S.P. si possono dotare<br />

ciascuno di personalità giuridica di diritto privato.<br />

Art. 10 Patrimonio<br />

Il C.N.S.A.S. ed i singoli S.R. ed S.P. sono dotati ciascuno<br />

di un proprio patrimonio. Il patrimonio della Struttura<br />

Operativa è inalienabile, salvo sostituzione di cespiti e<br />

di beni da dismettere. L’eventuale alienazione di immobili<br />

deve essere approvata dall’Assemblea Nazionale del<br />

C.N.S.A.S. e ratificata dal Comitato Centrale di Indirizzo<br />

e di Controllo del <strong>Club</strong> <strong>Alpino</strong> <strong>Italiano</strong>.<br />

TITOLO 2 - ORGANIZZAZIONE PERIFERICA<br />

Art. 11 Zone di soccorso<br />

Il territorio di pertinenza di ciascun S.R. e S.P., è ricoperto<br />

da una o più Zone di soccorso, alpino e speleologico. Il<br />

numero ed i confini delle Zone di soccorso vengono delimitati<br />

dal Consiglio dei S.R. e S.P. e sono sottoposti all’approvazione<br />

dell’Assemblea Nazionale del C.N.S.A.S.<br />

Nelle Regioni e nelle Province Autonome la cui rilevanza<br />

ai fini del soccorso alpino o rispettivamente speleologico<br />

sia scarsamente significativa, può essere istituita un’unica<br />

Zona di soccorso sia alpino che speleologico.<br />

Art. 12 Stazioni di soccorso<br />

I Soci di ciascuna Zona sono inquadrati su base territoriale<br />

in Stazioni di Soccorso, rispettivamente alpine o<br />

speleologiche.<br />

L’Assemblea degli iscritti a ciascuna Stazione elegge ogni<br />

tre anni un Capostazione, preposto al regolare funzionamento<br />

del servizio sul territorio di sua competenza,<br />

nonché un Vice Capostazione.<br />

Art. 13 Consiglio di Zona<br />

Nelle Zone articolate in più di una Stazione di Soccorso<br />

si costituisce il Consiglio di Zona, composto dai Capostazione<br />

di quella Zona, nonché dal Delegato di Zona e<br />

dal Vice Delegato di Zona.<br />

Art. 14 Delegati di Zona<br />

Il Delegato di Zona ed il Vice Delegato di Zona vengono<br />

eletti ogni tre anni dal Consiglio di Zona ovvero, qualora<br />

questo non sia costituito, dall’Assemblea dei Soci della<br />

Stazione .<br />

Al Delegato di Zona spettano l’organizzazione generale<br />

dell’attività e l’amministrazione dei beni del Soccorso<br />

nella Zona di sua pertinenza.<br />

Art. 15 Consiglio del S.R. o S.P.<br />

Il Consiglio del S.R. o S.P., è costituito dal Presidente e<br />

dal Vice Presidente del S.R. o S.P., nonché dai Delegati di<br />

ciascuna Zona di soccorso istituita sul territorio di competenza.<br />

Nel caso di Regioni o Province autonome ricoperte da<br />

due sole Zone di soccorso, il Consiglio è integrato da<br />

un Rappresentante aggiuntivo, eletto dai due Delegati.<br />

Qualora non venga raggiunto l’accordo sulla nomina del<br />

Rappresentante aggiuntivo, lo stesso viene eletto dai Volontari<br />

del S.R. o S.P. riuniti in Assemblea, su convocazione<br />

del Delegato anziano.<br />

Il Consiglio del S.R. o S.P. ha il compito di coordinare<br />

tutte le attività del C.N.S.A.S. in ambito regionale o provinciale.<br />

Art. 16 Presidente del S.R. o S.P.,<br />

Vice Presidente del S.R. o S.P.<br />

Il Presidente e il Vice Presidente del S.R. o S.P. vengono<br />

eletti ogni tre anni dai Delegati di Zona tra i Soci del S.R.<br />

o S.P. Le elezioni si svolgono con le modalità di cui all’art.<br />

30 del Regolamento Generale.<br />

Nel caso di Regioni o Province autonome ricoperte da<br />

due sole Zone di soccorso, qualora non venga raggiunto<br />

l’accordo tra i due Delegati, il Presidente e il Vice Presidente<br />

vengono eletti dai Volontari del S.R. o S.P. riuniti<br />

in Assemblea, su convocazione del Delegato anziano.<br />

Nel caso di Regioni o Province autonome ricoperte da<br />

una sola Zona di soccorso, il Delegato di Zona ed il Vice<br />

Delegato di Zona assumono automaticamente le funzioni<br />

di Presidente e di Vice Presidente del S.R. o S.P.<br />

Il Presidente rappresenta il S.R. o S.P. ne cura l’ amministrazione<br />

e la gestione, personalmente o per delega.<br />

Art. 17 Revisori dei conti del S.R. o S.P.<br />

I Revisori dei Conti del S.R. o S.P., vengono nominati in<br />

numero di tre con incarico triennale dal Consiglio del<br />

S.R. o S.P., salvo diverse obbligazioni derivanti dalle legislazioni<br />

regionali; possono essere eletti Revisori dei<br />

Conti Soci del C.A.I. di provata esperienza.<br />

Art. 18 Autonomie del S.R. o S.P.<br />

Ciascun S.R. o S.P. partecipa alle attività del Gruppo Regionale<br />

del C.A.I. di appartenenza territoriale, ma è indipendente<br />

ed autonomo rispetto alle Sezioni del C.A.I.<br />

esistenti sul territorio, nonché al Gruppo Regionale del<br />

C.A.I., rispondendo del proprio operato unicamente agli<br />

Organi Centrali del C.N.S.A.S.<br />

Art. 19 Statuto e Regolamento del S.R. o S.P.<br />

Ciascun S.R. o S.P., deve dotarsi di un proprio Statuto<br />

e di un Regolamento, conformi alle Leggi vigenti nella<br />

Regione o Provincia Autonoma in cui opera, ma che non<br />

potranno essere in contrasto con le disposizioni del presente<br />

Statuto.Lo Statuto ed il Regolamento dovranno essere<br />

approvati dal Consiglio Nazionale del C.N.S.A.S.


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

TITOLO 3 - ORGANI CENTRALI<br />

Art. 20 Assemblea Nazionale<br />

L’Assemblea Nazionale del C.N.S.A.S. è l’organo deliberante<br />

dello stesso.<br />

Essa è costituita dai Rappresentanti dei vari S.R. o S.P.,<br />

come definiti dall’art. 21, da due Rappresentanti del<br />

Coordinamento Speleologico, designati ad assumere<br />

l’incarico di Vice Presidente Nazionale e di Consigliere<br />

Nazionale, e dai componenti del Consiglio Nazionale in<br />

carica.<br />

Inoltre fanno parte, a tutti gli effetti, dell’Assemblea<br />

Nazionale quattro componenti nominati con mandato<br />

triennale dal Comitato di Indirizzo e di Controllo del<br />

C.A.I. con l’attribuzione specifica di garantire la legittimità<br />

delle delibere riguardanti l’utilizzo del contributo<br />

finanziario del <strong>Club</strong> <strong>Alpino</strong> <strong>Italiano</strong>.<br />

Compiti dell’Assemblea Nazionale sono, in particolare,<br />

l’approvazione dello Statuto e del Regolamento Generale<br />

C.N.S.A.S. e loro eventuali modifiche, l’approvazione<br />

dei bilanci preventivo, con eventuali relative variazioni,<br />

e consuntivo, la programmazione e l’attuazione delle attività<br />

del C.N.S.A.S.<br />

Art. 21 Rappresentanti regionali<br />

La rappresentanza dei S.R. e S.P. nell’Assemblea Nazionale<br />

è affidata per ciascun S.R. o S.P. di diritto al suo Presidente.<br />

Il Consiglio di ciascun S.R. o S. P. nomina un Rappresentante<br />

aggiuntivo ogni 400 soci o frazione non inferiore a<br />

200 soci appartenenti a quel Servizio.<br />

I Rappresentanti aggiuntivi durano in carica 3 anni. Al<br />

termine del triennio le variazioni totali del numero di<br />

Soci di ciascun S.R. o S.P. non devono determinare modifiche<br />

nel numero dei Rappresentanti aggiuntivi spettanti.<br />

Variazioni diverse possono essere autorizzate<br />

dall’Assemblea Nazionale per particolari esigenze organizzative.<br />

Art. 22 Consiglio Nazionale del C.N.S.A.S.<br />

Il Consiglio Nazionale del C.N.S.A.S. è costituito dal Presidente<br />

Nazionale, dai Vice Presidenti Nazionali e da sei<br />

componenti, questi ultimi nominati dall’ Assemblea Nazionale<br />

nel proprio interno secondo quanto definito dal<br />

Regolamento Generale del C.N.S.A.S.<br />

Il Consiglio Nazionale del C.N.S.A.S. ha durata triennale<br />

ed ha il compito di attuare le linee programmatiche stabilite<br />

dall’Assemblea Nazionale e solo a questa risponde<br />

del proprio operato.<br />

Art. 23 Presidente Nazionale e Vice Presidenti Nazionali<br />

Il Presidente Nazionale ed i Vice Presidenti Nazionali del<br />

C.N.S.A.S. vengono eletti dall’Assemblea Nazionale con<br />

mandato triennale.<br />

Il Presidente Nazionale promuove e coordina l’attuazione<br />

delle linee programmatiche stabilite dall’Assemblea<br />

155<br />

Nazionale.<br />

I Vice Presidenti Nazionali coadiuvano il Presidente Nazionale<br />

e lo sostituiscono in caso di sua assenza o impedimento.<br />

Art. 24 Revisori dei conti del C.N.S.A.S.<br />

I Revisori dei conti del C.N.S.A.S. sono nominati dal Comitato<br />

di Indirizzo e di Controllo del C.A.I. in numero di<br />

tre più tre supplenti, con mandato triennale. Un Revisore<br />

titolare ed un supplente vengono proposti al Comitato<br />

di Indirizzo e di Controllo del C.A.I. dall’Assemblea Nazionale<br />

del C.N.S.A.S.<br />

Art. 25 Collegio dei Probi Viri<br />

Il Collegio dei Probi Viri è composto da tre Soci del<br />

C.A.I., anche non iscritti al C.N.S.A.S., nominati ogni tre<br />

anni dall’ Assemblea Nazionale del C.N.S.A.S. col compito<br />

di decidere sui ricorsi disciplinari e su qualunque<br />

controversia insorta all’interno del C.N.S.A.S. per l’applicazione<br />

e l’esecuzione delle norme statutarie e regolamentari.<br />

Contro le decisioni del Collegio dei Probi Viri del<br />

C.N.S.A.S. è ammesso ricorso secondo le modalità del<br />

Regolamento Generale e Disciplinare del C.A.I.<br />

L’Assemblea Nazionale può nominare un componente<br />

supplente ad hoc, qualora un Probo Viro sia costretto a<br />

rinunciare all’esame di un caso per indisponibilità o incompatibilità.<br />

Art. 26 Presidente onorario<br />

Per meriti eccezionali, l’Assemblea Nazionale può nominare<br />

un Presidente Nazionale onorario del C.N.S.A.S.<br />

TITOLO 4 – DISCIPLINA – APPROVAZIONE DELLO<br />

STATUTO – SCIOGLIMENTO<br />

Art. 27 Provvedimenti disciplinari<br />

Commissario straordinario<br />

I Soci del C.N.S.A.S. che si rendessero colpevoli di negligenze,<br />

mancanze o irregolarità nel servizio, o di comportamenti<br />

lesivi degli interessi o del buon nome del<br />

C.N.S.A.S. potranno, a seconda della gravitá dei casi, essere<br />

sanzionati da ammonizione, diffida, rimozione da<br />

eventuali incarichi, sospensione o radiazione dai ruoli,<br />

secondo quanto disposto dal Regolamento del C.N.S.A.S.<br />

In casi particolarmente gravi che coinvolgessero l’intera<br />

struttura organizzativa di un S.R. o S.P., o di una Zona, è<br />

facoltà del Consiglio Nazionale del C.N.S.A.S. di nominare<br />

un Commissario straordinario, attribuendogli i poteri<br />

opportuni, per un periodo non superiore a dodici mesi.<br />

Art. 28 Approvazione e modifiche dello Statuto<br />

Il presente Statuto e le sue eventuali modifiche dovranno<br />

essere approvate dall’Assemblea Nazionale del C.N.S.A.S.<br />

a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto


156 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

e ratificate dal Comitato di Indirizzo e di Controllo del<br />

C.A.I.<br />

Art. 29 Scioglimento del C.N.S.A.S.<br />

Il C.N.S.A.S. può essere sciolto per deliberazione del Comitato<br />

di Indirizzo e di Controllo del C.A.I. o per deliberazione<br />

dell’Assemblea Nazionale del C.N.S.A.S., assunta<br />

con l’osservanza delle norme previste dal proprio Regolamento<br />

e con la maggioranza dei tre quarti dei voti degli<br />

aventi diritto, sottoposta ad approvazione del Comitato<br />

di Indirizzo e di Controllo del C.A.I.<br />

Per i beni della Struttura Operativa si applicano le disposizioni<br />

dello Statuto e del Regolamento generale C.A.I.<br />

Art. 30 Norme di rinvio<br />

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, si rimanda<br />

allo Statuto e al Regolamento Generale del C.A.I.<br />

nonché alle delibere del Consiglio Centrale del C.A.I.<br />

03/02/90 e 26/10/91.<br />

L’Associazione rientra nella “Legge quadro sul volontariato”<br />

11 agosto 1991 n° 266 che qui si richiama con particolare<br />

riferimento all’art. 8 “agevolazioni fiscali”.<br />

NORMA TRANSITORIA<br />

All’atto dell’entrata in vigore del nuovo Statuto e del<br />

nuovo Regolamento, le strutture organizzative esistenti<br />

verranno convertite direttamente, in via provvisoria in<br />

quelle previste dal nuovo Statuto, mantenendo gli attuali<br />

Responsabili fino alla scadenza dei rispettivi mandati.<br />

Agli stessi sarà demandato il compito di attuare le nuove<br />

normative nel termine stabilito dalla norma transitoria<br />

prevista nel Regolamento Generale.<br />

• Approvato dall’Assemblea Nazionale del C.N.S.A.S.<br />

del 18/09/94<br />

• Modificato dall’Assemblea Nazionale del C.N.S.A.S.<br />

del 20/03/99<br />

• Modificato dall’Assemblea Nazionale del C.N.S.A.S.<br />

del 24/06/06<br />

• Approvato dal Comitato di Indirizzo e Controllo del<br />

C.A.I. del 15/07/06<br />

• Approvato dall’Assemblea Nazionale del C.N.S.A.S.<br />

del 16/12/06<br />

ALLEGATO SUB. A<br />

Sfondo giallo: pantone n° 123 C in separazione giallo<br />

100% Magenta 25%;<br />

Scritta esterna nera: CORPO NAZIONALE SOCCORSO<br />

ALPINO E SPELEOLOGICO con bandiera italiana (verde<br />

pantone 355 C, ciano 95% giallo 100%; bianco; rosso<br />

pantone n° 185 C in separazione Magenta 100% giallo<br />

100%;<br />

All’interno: Croce bianca con bordo rosso pantone n°<br />

185 C in separazione Magenta 100% giallo 100%;<br />

Al centro: scudetto di colore blu pantone reflex blu, ciano<br />

100% Magenta 100%; stella bianca; scritta CLUB<br />

ALPINO ITALIANO blu su sfondo bianco; dallo scudetto<br />

fuoriescono piccozza e cannocchiale sul lato sinistro,<br />

corda sul lato destro; al di sopra aquila stilizzata su sfondo<br />

bianco.<br />

Riproduzione in bianco e nero.


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

COMPOSIZIONE ASSEMBLEA<br />

Presidente + 1 ogni 400 iscritti con soglia a 200<br />

N. RAPPRESENTANTI IN ASSEMBLEA<br />

Servizio N. iscritti N. Attuale N. Aggiornato Variazione<br />

VAL D’AOSTA 729 2 3 +1<br />

PIEMONTE 1544 4 5 +1<br />

LOMBARDIA 1021 4 4 0<br />

TRENTINO 667 2 3 +1<br />

ALTO ADIGE 515 2 2 0<br />

VENETO 688 2 3 +1<br />

FRIULI 330 1 2 +1<br />

LIGURIA 193 1 1 0<br />

EMILIA 336 1 2 +1<br />

TOSCANA 245 1 2 +1<br />

MARCHE 131 1 1 0<br />

UMBRIA 54 1 1 0<br />

LAZIO 137 1 1 0<br />

CAMPANIA 37 0 1 +1<br />

ABRUZZO 132 1 1 0<br />

MOLISE 25 0 1 +1<br />

PUGLIA 39 1 1 0<br />

BASILICATA 33 0 1 +1<br />

CALABRIA 62 0 1 +1<br />

SICILIA 180 1 1 0<br />

SARDEGNA 104 1 1 0<br />

COORDINAMENTO SPELEO 5 2 -3<br />

<strong>CAI</strong> 4 4 0<br />

TOTALI 7202 36 44 +9<br />

157


158 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

REGOLAMENTO GENERALE DEL CORPO<br />

NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO<br />

TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE E FINALITÀ<br />

CAPO I - COSTITUZIONE E FINALITÀ<br />

Art. 1 Contenuto<br />

Il presente Regolamento detta le norme di attuazione<br />

dello Statuto del CORPO NAZIONALE SOCCORSO AL-<br />

PINO E SPELEOLOGICO (C.N.S.A.S.) struttura operativa<br />

del <strong>Club</strong> <strong>Alpino</strong> <strong>Italiano</strong> (C.A.I.),approvato dal Comitato<br />

Centrale di Indirizzo e di Controllo (C.C.) del C.A.I. in<br />

data 15 luglio 2006.<br />

Art. 2 Norme di riferimento<br />

Il presente Regolamento è redatto nel rispetto della vigente<br />

legislazione nazionale, dello Statuto e del regolamento<br />

generale del <strong>Club</strong> <strong>Alpino</strong> <strong>Italiano</strong> e dello Statuto<br />

del C.N.S.A.S.<br />

Art. 3 Marchio<br />

Il CNSAS adotta il marchio comune di cui all’allegato sub<br />

A dello Statuto del CNSAS.<br />

L’uso del marchio è obbligatorio per tutti gli organi centrali<br />

e periferici.<br />

Il Consiglio Nazionale esercita l’attività di vigilanza sull’uso<br />

del marchio; i singoli organi centrali e periferici del<br />

Corpo debbono comunicare al Consiglio Nazionale le<br />

forme ed i modi in cui intendono far uso del marchio.<br />

Art. 4 Uso non conforme del marchio<br />

L’adozione o l’uso del marchio in modo non conforme<br />

alle norme dello Statuto,del presente Regolamento, delle<br />

direttive del Consiglio Nazionale o che comunque sia<br />

in contrasto con gli interessi collettivi del CNSAS, determina<br />

i provvedimenti disciplinari di cui allo Statuto e al<br />

Regolamento.<br />

Art. 5 Il Patrimonio<br />

Il Patrimonio del CNSAS è costituito da tutti i beni mobili<br />

e immobili di proprietà del CNSAS anche se assegnati<br />

alle organizzazioni periferiche ovvero alle Scuole Nazionali<br />

del CNSAS.<br />

Il Consiglio Nazionale provvede alla redazione e all’aggiornamento<br />

annuale dell’inventario del Patrimonio del CN-<br />

SAS che deve essere sottoposto all’Assemblea Nazionale.<br />

Art. 6 Il fondo di solidarietà<br />

Nell’ambito del bilancio del CNSAS viene istituito un<br />

fondo di solidarietà vincolato, destinato a fare fronte a<br />

particolari esigenze di solidarietà verso soci, loro eredi<br />

o ad altre iniziative umanitarie.<br />

Qualsiasi prelievo dal fondo di solidarietà deve essere<br />

deliberato dall’Assemblea Nazionale.<br />

Il fondo di solidarietà è costituito mediante prelievo del<br />

2,5% del contributo ordinario del <strong>CAI</strong> ed è incrementato<br />

dal contributo dei Servizi Regionali o Provinciali in ragione<br />

di Euro 0,50 per ogni socio; la somma verrà prelevata<br />

dalle entrate dei Servizi regionali o provinciali e<br />

dovrà essere versata entro il 31 dicembre di ogni anno al<br />

Consiglio Nazionale.<br />

Il fondo potrà essere incrementato da eventuali contributi<br />

volontari erogati da privati o Enti.<br />

CAPO II - SOCI<br />

Art. 7 Requisiti d’ammissione<br />

Possono presentare richiesta di ammissione coloro che<br />

sono in possesso dei seguenti requisiti:<br />

a) siano iscritti al <strong>CAI</strong> ed in regola con la quota associativa;<br />

b) siano maggiorenni e non abbiano superato il 45°<br />

anno di età, tranne deroghe deliberate dal Consiglio Nazionale;<br />

c) certificato di sana e robusta costituzione;<br />

Art. 8 Richiesta di ammissione<br />

La richiesta di ammissione al CNSAS deve essere presentata<br />

al Capostazione competente per territorio che,<br />

controllata la regolarità formale della stessa, la trasmette<br />

al Consiglio di Zona, il quale, unitamente al parere sull’opportunità<br />

di ammettere il nuovo socio, trasmette la<br />

richiesta al Consiglio Regionale.<br />

Il Consiglio Regionale provvede alla formulazione dell’elenco<br />

degli aspiranti volontari per l’ammissione alle<br />

prove attitudinali.<br />

Il Consiglio Regionale può respingere la richiesta a proprio<br />

insindacabile giudizio comunicando la motivazione<br />

al Delegato di Zona, al Capostazione ed all’interessato.<br />

Art. 9 Ammissione<br />

Le prove di ammissione si svolgono, di norma, entro il<br />

mese di novembre.<br />

Al superamento delle prove, il Presidente Regionale<br />

provvede all’iscrizione del Socio a far data dal 1 gennaio<br />

successivo comunicando la stessa al Presidente Nazionale<br />

per l’inserimento negli appositi elenchi.<br />

Art. 10 Obblighi<br />

I Soci devono operare nello spirito e secondo le finalità<br />

stabilite dallo Statuto e dal Regolamento del <strong>CAI</strong> e del<br />

Corpo, devono svolgere la propria attività con spirito di<br />

collaborazione e nella consapevolezza che la loro funzione<br />

è elemento indispensabile per la sicurezza dei propri<br />

colleghi e degli infortunati che soccorrono.<br />

E’ dovere del Socio partecipare alle attività addestrative<br />

organizzate dalla Stazione o alle quali partecipa la Stazione,<br />

in particolare il Socio che non ricopre incarichi


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

dirigenziali deve partecipare ad almeno due esercitazioni<br />

annue ed a tutti i corsi di aggiornamento cui viene<br />

mandato; è suo dovere inoltre partecipare alle riunioni<br />

tecniche e formative periodiche della Stazione.<br />

È altresì dovere del Socio partecipare alle attività del<br />

Corpo svolgendo con diligenza tutte le mansioni previste<br />

dall’incarico ricoperto e dal livello tecnico conseguito<br />

in conformità a quanto previsto dallo specifico piano<br />

formativo della qualifica di appartenenza; controllare e<br />

mantenere in buono stato le attrezzature ed i materiali<br />

assegnati segnalando qualsiasi difetto al Capostazione.<br />

I Soci debbono astenersi dall’utilizzare la propria appartenenza<br />

al CNSAS per finalità che non siano specificatamente<br />

stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento<br />

e dovranno evitare qualsiasi forma di esibizione non<br />

consona alla tradizione del Corpo; in particolare non<br />

potranno essere svolte, al di fuori del CNSAS, attività<br />

formative o addestrative che abbiano attinenza con gli<br />

scopi istituzionali del Corpo, se non preventivamente<br />

autorizzate per iscritto dal Consiglio nazionale.<br />

I Soci potranno utilizzare i materiali ed i simboli del Corpo<br />

esclusivamente per ragioni di servizio.<br />

Art. 11 Diritti<br />

Tutti i Soci hanno diritto di voto nell’Assemblea della<br />

Stazione di appartenenza ed il diritto di esercitarvi<br />

l’elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi<br />

nel Corpo CNSAS secondo l’ordinamento degli organi<br />

centrali e dell’organizzazione periferica salvo ipotesi<br />

di incompatibilità.<br />

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa<br />

del CNSAS e di utilizzare, per ragioni di servizio, le<br />

attrezzature messe a disposizione.<br />

Tutti i Soci hanno diritto di essere puntualmente informati<br />

delle attività promosse dal CNSAS: a tal fine devono<br />

essere attivati idonei strumenti di informazione a livello<br />

periferico e centrale.<br />

Tutti i soci hanno diritto ad operare in condizioni di sicurezza.<br />

Hanno altresì diritto ad operare sotto la copertura di<br />

una idonea polizza assicurativa a copertura del rischio<br />

in attività, stipulata dal C.N.S.A.S.<br />

I Soci hanno diritto di ottenere il trasferimento ad altra<br />

organizzazione periferica, previo consenso dei Delegati<br />

delle due Zone.<br />

Art. 12 Perdita della qualità di Socio<br />

La qualità di Socio si perde per:<br />

a) cessata appartenenza al C.A.I.;<br />

b) dimissioni, da presentarsi per iscritto al Capostazione<br />

competente;<br />

c) raggiungimento del limite di età previsto nelle polizze<br />

assicurative;<br />

d) Inattività;<br />

e) Inidoneità;<br />

f) Radiazione.<br />

159<br />

Art. 13 Cessata appartenenza al <strong>CAI</strong>, dimissioni,<br />

raggiungimento limite d’età<br />

La perdita della qualità di Socio deve essere comunicata<br />

dal Capostazione competente al Delegato di Zona ed al<br />

Presidente Regionale, che ne darà a sua volta comunicazione<br />

al Presidente Nazionale per la cancellazione del<br />

nominativo del Socio dagli elenchi.<br />

Art. 14 Inattività<br />

La cessazione per inattività è dovuta a mancata ed ingiustificata<br />

partecipazione alle operazioni di soccorso,<br />

mancata ed ingiustificata partecipazione ai corsi di formazione<br />

ed alle esercitazioni obbligatorie.<br />

Il Capostazione, al verificarsi di questa condizione,invita,<br />

mediante lettera raccomandata A/R, il Socio a presentare<br />

entro 15 giorni dal ricevimento adeguate motivazioni<br />

scritte.<br />

In assenza di motivazioni o ritenendo le stesse insufficienti<br />

il Capostazione trasmette la richiesta di cancellazione<br />

dagli elenchi, debitamente motivata, al Consiglio<br />

di Zona che delibera in merito.<br />

Il Delegato di Zona invia copia del provvedimento al Presidente<br />

Regionale che a sua volta lo comunica al Presidente<br />

Nazionale.<br />

Art. 15 Inidoneità tecnica<br />

La qualità di Socio si perde altresì per inidoneità tecnica<br />

ovvero per perdita dei requisiti minimi per svolgere attività<br />

di soccorso.<br />

Il Capostazione rilevata l’inidoneità chiede al Delegato<br />

di Zona che venga disposta una verifica dalla competente<br />

Scuola Nazionale/Regionale dandone comunicazione<br />

al Socio.<br />

Qualora la Scuola Nazionale/Regionale accerti l’effettiva<br />

inidoneità ne da immediata comunicazione al Delegato<br />

di Zona e al Capostazione competente.<br />

Il Delegato di Zona informa il Presidente Regionale il<br />

quale da immediata comunicazione al Presidente Nazionale<br />

per la cancellazione dagli elenchi.<br />

Art. 16 Radiazione<br />

La perdita della qualità di Socio per radiazione avviene<br />

a seguito di provvedimento disciplinare ai sensi del successivo<br />

art. 49.<br />

Art. 17 Soci emeriti<br />

Il Presidente Nazionale può nominare, all’atto della loro<br />

cessazione dai ruoli, Soci emeriti del CNSAS quei Soci<br />

che si siano particolarmente distinti nell’espletamento<br />

del loro servizio, su segnalazione del Capostazione, del<br />

Delegato di Zona o del Presidente Regionale.


160 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE PERIFERICA<br />

CAPO I - COSTITUZIONE<br />

E ARTICOLAZIONE TERRITORIALE<br />

Art. 18 Organizzazione periferica<br />

L’organizzazione periferica su base territoriale è costituita<br />

dalle Stazioni di Soccorso riunite in Zone di Soccorso<br />

<strong>Alpino</strong> o Speleologico.<br />

Le Zone di Soccorso <strong>Alpino</strong> e Speleologico, appartenenti<br />

alla stessa Regione o Provincia autonoma, costituiscono<br />

i Servizi Regionali o Provinciali.<br />

Sono Organi del Servizio regionale (S.R.) o Provinciale<br />

(S.P.) il Presidente Regionale o Provinciale, il Consiglio<br />

Regionale o Provinciale, il Collegio dei revisori dei conti.<br />

Art. 19 Stazione di soccorso<br />

La Stazione di soccorso è l’entità operativa di base istituita<br />

dal Consiglio di Zona, sul proprio territorio di competenza,<br />

in base alle esigenze organizzative del soccorso.<br />

Art. 20 Assemblea di Stazione<br />

L’Assemblea di Stazione è formata da tutti i Soci in organico<br />

alla stazione.<br />

Si riunisce almeno due volte all’anno su convocazione<br />

del Capostazione.<br />

Elegge il Capostazione e il Vicecapostazione.<br />

Approva i rendiconti finanziari preventivi e consuntivi.<br />

Approva l’organico di Stazione e i programmi di attività.<br />

Art. 21 Capostazione e Vicecapostazione<br />

Il Capostazione e il Vicecapostazione vengono eletti dall’Assemblea<br />

di Stazione ogni tre anni tra i Soci operativi<br />

della stessa che abbiano anzianità di iscrizione al Corpo<br />

superiore a tre anni.<br />

In caso di anticipata cessazione dalla carica, per qualsiasi<br />

ragione, l’Assemblea di Stazione viene convocata entro<br />

15 giorni per procedere a nuova elezione.<br />

Il Capostazione e il Vicecapostazione eletti in sostituzione<br />

di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza<br />

del mandato originario di questi ultimi.<br />

Art. 22 Compiti del Capostazione<br />

e del Vicecapostazione<br />

Il Capostazione svolge tutte le funzioni necessarie per<br />

il regolare funzionamento del servizio di soccorso sul<br />

territorio di competenza della stazione. Contribuisce<br />

altresì al mantenimento di corretti rapporti con Enti ed<br />

Istituzioni sul territorio di competenza della Stazione.<br />

Rappresenta la Stazione all’interno del Consiglio di Zona<br />

del Servizio regionale o Provinciale.<br />

Il Vicecapostazione sostituisce il Capostazione in caso di<br />

sua assenza o impedimento senza necessità di delega e<br />

lo coadiuva nelle sue funzioni.<br />

Art. 23 Zona di soccorso<br />

La Zona di soccorso è un’aggregazione territoriale di<br />

Stazioni.<br />

Ciascun Servizio Regionale o Provinciale ricopre il proprio<br />

territorio di competenza con una o più Zone di soccorso<br />

alpino e speleologico il cui numero e i cui confini<br />

vengono determinati dal Consiglio del servizio Regionale<br />

o Provinciale.<br />

La delibera istitutiva della Zona è sottoposta all’approvazione<br />

dell’Assemblea nazionale.<br />

Art. 24 Consiglio di Zona<br />

Il Consiglio di Zona è costituito da tutti i Capistazione della<br />

Zona di pertinenza, dal Delegato e dal Vicedelegato.<br />

Il Consiglio di Zona è presieduto dal Delegato che ne<br />

cura la convocazione.<br />

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.<br />

Elegge il Delegato e il Vicedelegato.<br />

Fornisce gli indirizzi generali per l’organizzazione del<br />

soccorso nella Zona di pertinenza.<br />

Cura l’organizzazione degli eventi necessari per l’applicazione<br />

dei piani formativi. Approva i rendiconti finanziari<br />

preventivi e consuntivi.<br />

Definisce la corretta distribuzione sul territorio delle<br />

dotazioni di soccorso.<br />

Approva l’organico di Zona.<br />

Art. 25 Delegato e Vicedelegato<br />

Il Delegato e il Vicedelegato vengono eletti dal Consiglio<br />

di Zona ogni tre anni tra i Soci della Zona di soccorso<br />

che abbiano anzianità di iscrizione al Corpo superiore a<br />

tre anni.<br />

In caso di anticipata cessazione dalla carica, per qualsiasi<br />

ragione, il Consiglio di Zona viene convocato entro 30<br />

giorni per procedere a nuova elezione.<br />

Il Delegato e il Vicedelegato eletti in sostituzione di quelli<br />

cessati durano in carica sino alla scadenza del mandato<br />

originario di questi ultimi.<br />

Art. 26 Compiti del Delegato e del Vicedelegato<br />

Il Delegato coordina le attività delle Stazioni, sovrintende<br />

all’organizzazione generale del soccorso, amministra<br />

i beni.<br />

Assolve ogni altro compito attribuitogli dallo Statuto e<br />

dal Regolamento.<br />

Mantiene altresì corretti rapporti con Enti ed Istituzioni<br />

nell’ambito del territorio di pertinenza.<br />

Provvede ai contatti con gli organi di informazione e di<br />

stampa.<br />

Rappresenta le Stazioni di soccorso della Zona all’interno<br />

del Consiglio regionale o Provinciale.<br />

Il Vicedelegato sostituisce il Delegato in caso di sua assenza<br />

o impedimento senza necessità di delega e lo coadiuva<br />

nelle sue funzioni.<br />

CAPO II - ORGANI PERIFERICI<br />

Art. 27 Servizi Regionali o Provinciali<br />

Il Servizio regionale o Provinciale è l’articolazione pe-


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

riferica del CNSAS istituito in ogni regione o Provincia<br />

autonoma dall’Assemblea Nazionale e costituito in Associazione.<br />

Art. 28 Assemblea Regionale o Provinciale<br />

Qualora le esigenze organizzative lo rendano necessario<br />

il Servizio Regionale o Provinciale può dotarsi di un’Assemblea<br />

Regionale o Provinciale composta dal Consiglio<br />

Regionale dai Capistazione in rappresentanza dei soci<br />

delle proprie Stazioni.<br />

Le funzioni dell’Assemblea sono regolate dagli Statuti<br />

Regionali o Provinciali che comunque devono prevedere,<br />

quali attribuzioni minime, due convocazione all’anno,<br />

l’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi e la<br />

predisposizione di programmi generali di attività.<br />

Art. 29 Consiglio Regionale o Provinciale<br />

Il Consiglio Regionale o Provinciale è costituito dal Presidente<br />

e dal Vicepresidente Regionale o Provinciale<br />

nonché dai Delegati di Zona.<br />

Nel caso di Regioni o Province autonome ricoperte da<br />

due sole Zone di soccorso, fa parte del Consiglio il Rappresentante<br />

aggiuntivo di cui all’ Art. 15 dello Statuto<br />

CNSAS.<br />

Alle riunioni del Consiglio Regionale o Provinciale devono<br />

essere invitati i rappresentanti nell’ Assemblea Nazionale<br />

previsti dall’Art. 21 dello Statuto CNSAS.<br />

Il Consiglio Regionale o Provinciale è presieduto dal Presidente<br />

Regionale o Provinciale che ne cura la convocazione.<br />

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.<br />

Il Consiglio del S.R. o S.P. ha il compito di coordinare<br />

tutte le attività del C.N.S.A.S. in ambito regionale o provinciale.<br />

Predispone i bilanci preventivo e consuntivo per l’approvazione.<br />

Art. 30 Presidente regionale o Provinciale<br />

e Vicepresidente Regionale o Provinciale<br />

Il Presidente e il Vicepresidente Regionale o Provinciale<br />

vengono eletti come previsto dall’Art. 16 dello Statuto<br />

del CNSAS tra i Soci dello stesso Servizio Regionale o<br />

Provinciale che abbiano anzianità di iscrizione al Corpo<br />

superiore a tre anni.<br />

In caso di anticipata cessazione dalla carica, per qualsiasi<br />

ragione, si procede ad una nuova elezione secondo<br />

quanto previsto all’Art. 16 dello Statuto del CNSAS.<br />

Il Presidente e il Vicepresidente eletti in sostituzione<br />

di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del<br />

mandato originario di questi ultimi.<br />

Art. 31 Compiti del Presidente Regionale<br />

o Provinciale e Vicepresidente Regionale<br />

o Provinciale<br />

Il Presidente Regionale o Provinciale ha la rappresentanza<br />

legale del Servizio Regionale o Provinciale.<br />

E’ componente di diritto dell’Assemblea Nazionale.<br />

161<br />

Presiede il Consiglio Regionale o Provinciale.<br />

Cura i rapporti con gli Enti, Amministrazioni, Associazioni<br />

e Istituzioni.<br />

Promuove lo sviluppo delle attività e delle iniziative di<br />

interesse regionale e cura l’applicazione delle direttive e<br />

degli indirizzi del Consiglio Nazionale.<br />

Il VicePresidente Regionale o Provinciale sostituisce<br />

il Presidente Regionale o Provinciale in caso di sua assenza<br />

o impedimento senza necessità di delega e lo coadiuva<br />

nelle sue funzioni, ad esclusione dell’Assemblea<br />

nazionale.<br />

Art. 32 Collegio dei revisori dei conti<br />

del Servizio Regionale o Provinciale<br />

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti<br />

nominati dal Consiglio del Servizio Regionale<br />

o Provinciale salvo diverse obbligazioni derivanti dalle<br />

legislazioni regionali o provinciali. Possono essere nominati<br />

anche tra i soci del <strong>CAI</strong> di provata esperienza.<br />

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.<br />

I suoi poteri alla scadenza del mandato sono prorogati<br />

sino alla nomina del nuovo Collegio.<br />

La prima convocazione del Collegio è disposta dal Presidente<br />

Regionale o Provinciale.<br />

Nella prima riunione il Collegio nomina il suo Presidente<br />

che convoca e presiede le riunioni del Collegio.<br />

Il Collegio si riunisce almeno due volte l’anno prima dell’approvazione<br />

dei bilanci consuntivo e preventivo.<br />

In caso di anticipata cessazione dalla carica di uno o più<br />

componenti, il Consiglio regionale o Provinciale provvede<br />

tempestivamente alla reintegrazione del Collegio.<br />

I revisori eletti in sostituzione di quelli cessati durano<br />

in carica sino alla scadenza del mandato originario di<br />

questi ultimi.<br />

Art. 33 Organizzazione periferica<br />

Ciascun Servizio Regionale o Provinciale di cui l’Assemblea<br />

Nazionale delibera l’ istituzione si costituirà in Associazione.<br />

Lo Statuto delle singole Associazioni non può essere in<br />

contrasto con lo Statuto e il Regolamento Generale del<br />

CNSAS.<br />

Lo Statuto delle Associazioni deve essere approvato dal<br />

Consiglio Nazionale.<br />

Art.33 bis<br />

L’Assemblea nazionale del CNSAS a maggioranza assoluta<br />

dei componenti, su proposta del CN deliberata a<br />

maggioranza assoluta dei componenti, può autorizzare,<br />

per motivate esigenze, la deroga al requisito di anzianità<br />

previsto per l’eleggibilità delle cariche di cui agli artt. 25<br />

e 30 Regolamento CNSAS.*


162 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

TITOLO III - ORGANI CENTRALI<br />

CAPO I - L’ASSEMBLEA NAZIONALE<br />

Art. 34 Assemblea Nazionale<br />

L’Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno<br />

due volte all’anno ed in via straordinaria su iniziativa<br />

del Presidente Nazionale o quando ne facciano richiesta<br />

motivata la maggioranza dei componenti del Consiglio<br />

Nazionale o almeno un terzo dei componenti dell’Assemblea<br />

stessa.<br />

L’Assemblea Nazionale è convocata e presieduta dal Presidente<br />

Nazionale.<br />

La convocazione è disposta mediante lettera spedita via<br />

telefax, lettera raccomandata o telegramma o email certificata<br />

almeno quindici giorni prima della data fissata,<br />

contenente l’indicazione del giorno, dell’ ora, del luogo<br />

della riunione e degli argomenti all’ordine del giorno.<br />

In caso di convocazione richiesta dalla maggioranza dei<br />

componenti del Consiglio Nazionale o da un terzo dei<br />

componenti dell’Assemblea Nazionale, questa deve essere<br />

riunita entro trenta giorni dalla presentazione della<br />

richiesta.<br />

Le riunioni dell’Assemblea Nazionale in prima convocazione<br />

sono valide con la presenza di almeno la metà<br />

più uno dei componenti, in seconda convocazione con la<br />

presenza di almeno un terzo dei componenti.<br />

L’Assemblea Nazionale delibera a maggioranza dei presenti<br />

se non diversamente stabilito.<br />

In caso di modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale,<br />

l’Assemblea Nazionale è validamente costituita<br />

da almeno due terzi dei propri componenti che deliberano<br />

con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.<br />

Per ciascun componente è ammessa una sola delega<br />

esclusivamente ad altro componente.<br />

Il voto è palese, tranne per l’elezione del Presidente Nazionale,<br />

dei Vice Presidenti Nazionali e dei Componenti<br />

del Consiglio Nazionale.<br />

All’Assemblea Nazionale possono partecipare, su invito<br />

del Presidente Nazionale, senza diritto di voto, Soci che<br />

debbano relazionare su questioni specifiche.<br />

L’Assemblea Nazionale svolge le funzioni ad essa demandate<br />

dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento<br />

del Corpo.<br />

CAPO II - IL PRESIDENTE NAZIONALE<br />

E I VICE PRESIDENTI NAZIONALI<br />

Art. 35 Il Presidente Nazionale<br />

e i Vice Presidenti Nazionali<br />

Il Presidente Nazionale ed i Vice Presidenti Nazionali<br />

vengono eletti dall’Assemblea Nazionale tra i Soci del<br />

Corpo che abbiano anzianità di iscrizione superiore a<br />

cinque anni.<br />

Non possono essere eletti i Soci cui sia stato comminato<br />

anche una sola volta il provvedimento disciplinare di sospensione<br />

dal Corpo.<br />

Il Presidente Nazionale ed i Vice Presidenti Nazionali<br />

sono eletti, a scrutinio segreto, con votazioni separate,<br />

a maggioranza dei presenti. Nel caso nessuno ottenga la<br />

maggioranza o in caso di parità di voti si procede al ballottaggio<br />

tra i due candidati più votati.<br />

In caso di parità di voti tra più di due candidati si procede<br />

al ballottaggio tra i due più anziani di età. In caso di<br />

ulteriore parità è eletto il più anziano di età.<br />

Il Vice Presidente Nazionale designato dal Coordinamento<br />

speleologico, ove non raggiunga il quorum necessario,<br />

può essere sostituito dal Coordinamento medesimo.<br />

Il Presidente Nazionale ed i Vice Presidenti Nazionali<br />

durano in carica tre anni e sono rieleggibili.<br />

In caso di anticipata cessazione dalla carica, per qualsiasi<br />

ragione, l’Assemblea Nazionale viene convocata entro<br />

60 giorni per procedere a nuova elezione.<br />

Il Presidente Nazionale ed i Vice Presidenti Nazionali<br />

eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica<br />

sino alla scadenza del mandato originario di questi ultimi.<br />

Art. 36 Compiti del Presidente Nazionale<br />

e dei Vice Presidenti Nazionali<br />

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale del<br />

CNSAS. Allo stesso sono affidati i seguenti compiti:<br />

- convoca e presiede l’Assemblea Nazionale ed il Consiglio<br />

Nazionale e ne coordina i lavori;<br />

- dà esecuzione alle delibere dell’Assemblea Nazionale<br />

e del Consiglio Nazionale;<br />

- sovrintende all’organizzazione del Corpo ed al personale<br />

dipendente;<br />

- sovrintende alla Struttura Tecnica Nazionale;<br />

- cura i rapporti con la Protezione Civile nazionale;<br />

- nomina i Soci Emeriti.<br />

Svolge altresì ogni altra funzione o compito ad esso demandato<br />

per Legge, dallo Statuto o dal Regolamento del<br />

Corpo, dal Consiglio Nazionale o dall’Assemblea Nazionale.<br />

I Vice Presidenti Nazionali sostituiscono il Presidente<br />

Nazionale in caso di sua assenza o impedimento senza<br />

necessità di delega e lo coadiuvano nelle sue funzioni.<br />

La presidenza dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio<br />

Nazionale è affidata al Vice Presidente Nazionale più anziano<br />

per età.<br />

CAPO III - IL CONSIGLIO NAZIONALE<br />

Art. 37 Il Consiglio Nazionale<br />

I componenti del Consiglio Nazionale vengono eletti<br />

dall’Assemblea Nazionale tra i propri componenti con<br />

un’ anzianità di iscrizione al Corpo superiore ai cinque<br />

anni.<br />

Non possono essere eletti i Soci cui sia stato comminato,<br />

anche una sola volta, il provvedimento disciplinare di<br />

sospensione dal Corpo.<br />

I componenti del Consiglio Nazionale sono eletti, con<br />

voto segreto, mediante l’indicazione di non più di quat-


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

tro preferenze ad eccezione del consigliere designato<br />

dal coordinamento speleo che viene eletto a maggioranza<br />

semplice.<br />

Vengono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero<br />

di voti.<br />

In caso di parità si procede a norma dell’art. 35, 3° comma.<br />

Il Consigliere nazionale designato dal Coordinamento<br />

speleologico, ove non raggiunga il quorum necessario,<br />

dovrà essere sostituito dal Coordinamento medesimo.<br />

I componenti del Consiglio Nazionale durano in carica<br />

tre anni e sono rieleggibili.<br />

In caso di anticipata cessazione dalla carica, per qualsiasi<br />

ragione, l’Assemblea Nazionale, che deve essere convocata<br />

entro 60 giorni, provvede alla elezione del o dei<br />

nuovi Consiglieri.<br />

I Consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano<br />

in carica sino alla scadenza del mandato originario di<br />

questi ultimi.<br />

Art. 38 Funzionamento del Consiglio Nazionale<br />

Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del<br />

Presidente Nazionale almeno ogni due mesi ed ogni<br />

qualvolta questi lo ritenga necessario o ne facciano richiesta<br />

almeno cinque dei suoi componenti.<br />

La convocazione del Consiglio Nazionale è disposta mediante<br />

invio di avviso scritto, anche via fax, da riceversi<br />

almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione<br />

e indicante giorno, ora e luogo della riunione,<br />

nonché gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.<br />

Nel caso la convocazione sia richiesta da cinque componenti<br />

del Consiglio Nazionale, la riunione deve essere<br />

effettuata entro dieci giorni dalla presentazione della<br />

richiesta.<br />

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide alla presenza<br />

di almeno cinque componenti tra cui tre consiglieri.<br />

Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza dei presenti;<br />

delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti<br />

nelle decisioni riguardanti provvedimenti disciplinari.<br />

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.<br />

Art. 39 Compiti del Consiglio Nazionale<br />

Il Consiglio Nazionale è l’organo di governo del CNSAS.<br />

Esso attua le linee programmatiche deliberate dall’Assemblea<br />

Nazionale.<br />

In particolare al Consiglio Nazionale sono affidate le seguenti<br />

funzioni:<br />

a) predispone il bilancio preventivo e consuntivo;<br />

b) delibera su tutte le spese previste dal bilancio;<br />

c) formula le proposte da sottoporre all’Assemblea Nazionale;<br />

d) coordina le strutture Tecniche Nazionali e le Scuole<br />

Nazionali nell’ambito dei programmi di lavoro approvati<br />

dall’Assemblea Nazionale;<br />

e) ratifica le nomine dei responsabili tecnici nazionali<br />

che sono effettuate dall’Assemblea Nazionale;<br />

f) pianifica l’organizzazione nazionale del CNSAS quale<br />

163<br />

Organo Nazionale di Protezione Civile.<br />

Svolge altresì ogni altra funzione ad esso demandata<br />

dalla Legge, dallo Statuto o dal Regolamento del Corpo.<br />

CAPO IV - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI<br />

Art. 40 Il Collegio dei Revisori dei Conti<br />

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con le modalità<br />

di cui all’ Art. 24 dello Statuto CNSAS, dura in carica<br />

tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I suoi poteri<br />

alla scadenza del mandato sono prorogati sino alla<br />

nomina del nuovo Collegio.<br />

I componenti supplenti sostituiscono quelli effettivi in<br />

caso di impedimento per qualsiasi causa.<br />

La prima convocazione del Collegio è disposta dal Presidente<br />

Nazionale.<br />

Nella prima riunione il Collegio nomina il suo Presidente<br />

che convoca e presiede le riunioni del Collegio.<br />

Il Collegio si riunisce almeno quattro volte l’anno e comunque<br />

prima dell’approvazione dei bilanci consuntivo<br />

e preventivo.<br />

Art. 41 Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti<br />

Il Collegio vigila sulla regolarità della gestione contabile<br />

del Corpo.<br />

I componenti del Collegio possono, anche singolarmente,<br />

procedere a verifiche di cassa ed al controllo dei documenti<br />

contabili del Corpo.<br />

Il Collegio si riunisce almeno una volta a trimestre e predispone<br />

la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo<br />

da presentare all’Assemblea Nazionale.<br />

L’eventuale inattività del Collegio viene segnalata dal<br />

Presidente Nazionale al Presidente Generale del <strong>CAI</strong> e al<br />

Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo per l’adozione<br />

delle necessarie iniziative.<br />

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono<br />

partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale, cui devono<br />

essere invitati, senza diritto di voto.<br />

CAPO V - COLLEGIO DEI PROBIVIRI<br />

Art. 42 Il Collegio dei Probi Viri<br />

L’Assemblea Nazionale elegge i componenti del Collegio<br />

dei Probi Viri tra i soci <strong>CAI</strong> di provata rettitudine morale,<br />

con anzianità di iscrizione di almeno cinque anni e che<br />

non svolgano alcuna funzione direttiva o di consulenza<br />

nell’ambito del CNSAS.<br />

Il Collegio dei Probi Viri dura in carica tre anni ed i suoi<br />

componenti sono rieleggibili.<br />

Alla prima riunione il Collegio nomina il Presidente che<br />

convoca e presiede le riunioni.<br />

Art. 43 Compiti del Collegio dei Probi Viri<br />

Il Collegio dei Probi Viri è organo di giustizia interna del<br />

CNSAS in primo grado.<br />

Decide sulle controversie tra Soci, tra Organi del Corpo<br />

centrali e periferici e tra questi e i singoli Soci dopo aver


164 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

esperito il tentativo di composizione della vertenza.<br />

Decide altresì sui ricorsi presentati dai Soci contro provvedimenti<br />

disciplinari o di perdita della qualità di socio;<br />

assolve ogni altro compito ad esso affidato dallo Statuto<br />

e dal Regolamento del Corpo.<br />

Contro le decisioni del Collegio dei Probi Viri è ammesso<br />

ricorso al Collegio Nazionale dei Probi Viri del <strong>CAI</strong>, quale<br />

organo di giustizia interna di secondo grado, entro 60<br />

giorni dalla notificazione del provvedimento.<br />

Le decisoni del Collegio dei Probi viri del <strong>CAI</strong> sono inappellabili<br />

e vincolanti.<br />

L’eventuale ricorso all’Autorità giudiziaria ordinaria non<br />

può intervenire se non dopo l’esaurimento delle procedure<br />

interne nel corso delle quali le parti sono tenute<br />

alla riservatezza.<br />

CAPO VI - COMITATO DI COORDINAMENTO<br />

SPELEOLOGICO<br />

Art. 44 Il Comitato di Coordinamento Speleologico<br />

Il Comitato di Coordinamento speleologico, dotato di<br />

un proprio Regolamento approvato dall’Assemblea Nazionale,<br />

elegge tra i propri componenti un Responsabile<br />

Nazionale ed un Vice Responsabile Nazionale.<br />

Il Responsabile Nazionale ed il Vice Responsabile Nazionale<br />

durano in carica tre anni e sono rieleggibili.<br />

Art. 45 Compiti del Comitato<br />

di Coordinamento Speleologico<br />

Il Comitato di Coordinamento Speleologico sceglie tra<br />

i propri componenti i rappresentanti da designare rispettivamente<br />

alla carica di Vice Presidente Nazionale e<br />

di Consigliere Nazionale. Coordina la Scuola Nazionale<br />

tecnici di Soccorso Speleologico in deroga a quanto indicato<br />

all’art. 39 comma d.<br />

CAPO VII - LE SCUOLE NAZIONALI<br />

Art. 46 Le Scuole Nazionali<br />

Le Scuole Nazionali sono organi tecnici del CNSAS istituite<br />

dall’Assemblea Nazionale su proposta del Presidente<br />

Nazionale.<br />

Hanno compiti formativi e valutativi in merito a:<br />

- ricerca applicata nel campo del soccorso alpino e<br />

speleologico con particolare attenzione agli aspetti della<br />

medicalizzazione e dell’emergenza – urgenza sanitaria;<br />

- formazione e aggiornamento degli Istruttori Nazionali<br />

nelle diverse discipline;<br />

- consulenza agli organi nazionali e periferici;<br />

-partecipazione alle iniziative scientifiche anche a livello<br />

internazionale;<br />

- organizzazione di corsi di addestramento per i<br />

Soci;<br />

- ogni altro compito o funzione ad esse affidato dall’Assemblea<br />

Nazionale, dal Presidente Nazionale o dal<br />

Consiglio Nazionale.<br />

Predispongono, altresì, in concerto con il Consiglio Na-<br />

zionale, i Piani Formativi da sottoporre all’assemblea<br />

nazionale e ne curano l’applicazione.<br />

Ogni Scuola Nazionale è retta da apposito Regolamento<br />

approvato dall’Assemblea Nazionale.<br />

CAPO VIII - CONVENZIONI E BILANCIO<br />

Art. 47 Le Convenzioni<br />

Il CNSAS sottoscrive convenzioni con Enti e privati con<br />

la finalità di migliorare i servizi resi per il raggiungimento<br />

dei fini statutari del Corpo, anche a mezzo delle sue<br />

articolazioni regionali.<br />

Art. 48 Bilancio preventivo e consuntivo<br />

L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre<br />

di ogni anno.<br />

Le entrate sono costituite da:<br />

a) il contributo annuale del C.A.I.;<br />

b)i contributi ai sensi delle vigenti leggi;<br />

c) i contributi da Enti e da privati<br />

d) i lasciti e le donazioni;<br />

e) ogni altra entrata di legittima provenienza.<br />

Il bilancio preventivo annuale è predisposto dal Consiglio<br />

Nazionale e deve essere sottoposto all’Assemblea<br />

Nazionale corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori<br />

dei Conti, per l’approvazione entro il 15 Dicembre<br />

di ogni anno.<br />

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Nazionale<br />

e deve essere sottoposto all’Assemblea Nazionale,<br />

corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori<br />

dei Conti, per l’approvazione entro il 31 maggio di ogni<br />

anno.<br />

TITOLO IV - SANZIONI DISCIPLINARI,<br />

PROCEDIMENTO E RICORSI<br />

Art. 49 Sanzioni disciplinari<br />

Le sanzioni disciplinari a carico di soci che si siano resi<br />

responsabili di negligenze, mancanze o irregolarità nel<br />

servizio nonché che abbiano agito in violazione dei principi<br />

e delle finalità sanciti dallo Statuto del CNSAS e dai<br />

Regolamenti sono:<br />

- Ammonizione;<br />

- Diffida;<br />

- sospensione dall’appartenenza al Corpo per un periodo<br />

compreso da un mese a due anni<br />

- radiazione.<br />

L’ ammonizione è comminata per mancanze non gravi e<br />

consiste in un richiamo motivato inviato per iscritto al<br />

responsabile dell’infrazione.<br />

La diffida è comminata nel caso di infrazioni non gravi<br />

ripetute e consiste nell’avviso scritto e motivato al responsabile<br />

dell’infrazione e deve contenere la comunicazione<br />

che, al ripetersi della stessa, si provvederà alla<br />

sospensione.<br />

La sospensione dall’appartenenza al Corpo è commina-


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

ta per mancanze gravi e comporta, per il periodo per il<br />

quale è comminata, la sospensione dall’esercizio di tutte<br />

le facoltà connesse alla qualifica di socio; essa comporta<br />

inoltre la incapacità definitiva ad essere eletti a qualsiasi<br />

carica e ad assumere qualsiasi incarico per il Corpo.<br />

La radiazione dal Corpo è comminata per mancanze di<br />

eccezionale gravità o per ripetute mancanze gravi nonché<br />

nel caso un Socio abbia ricevuto corrispettivi in denaro<br />

da altre organizzazioni di soccorso pubbliche o private<br />

per attività attinenti al Soccorso <strong>Alpino</strong> svolte senza<br />

esserne preventivamente autorizzato dal Consiglio del<br />

SR o SP o dal diretto superiore previsto dai regolamenti<br />

delle Scuole Nazionali e comporta la perdita della qualità<br />

di Socio. I Soci radiati non possono essere riammessi<br />

a far parte del Corpo.<br />

Art. 50 Competenza e procedimento<br />

per le sanzioni disciplinari<br />

I provvedimenti disciplinari sono comminati a maggioranza<br />

assoluta dai componenti dell’Organo collegiale gerarchicamente<br />

superiore al responsabile dell’infrazione<br />

(Consiglio di Zona, Consiglio Regionale o Provinciale,<br />

Consiglio Nazionale).<br />

Essi possono essere comminati anche direttamente dal<br />

Consiglio Nazionale ovvero dal Consiglio Regionale o<br />

Provinciale, in casi di particolare gravità o qualora si<br />

verifichi un’inadempienza dell’organo competente e comunque<br />

ogni qualvolta l’infrazione interessi un ambito<br />

più vasto della singola Zona sentito il superiore gerarchico<br />

del responsabile dell’infrazione.<br />

L’adozione del provvedimento deve essere preceduta<br />

dalla contestazione scritta dell’addebito all’interessato<br />

con la prefissione di un termine non inferiore a quindici<br />

giorni entro il quale egli può presentare le proprie deduzioni,<br />

richiedendo anche di essere sentito in contraddittorio<br />

con colui che ha segnalato l’infrazione, da inviarsi<br />

con raccomandata A.R. allo stesso organo che ha effettuato<br />

la contestazione.<br />

Sentito l’interessato l’organo competente deve emettere<br />

il provvedimento motivato entro i successivi quindici<br />

giorni comunicando il provvedimento all’interessato<br />

entro lo stesso termine<br />

Art. 51 Ricorsi<br />

I provvedimenti disciplinari, o il provvedimento di rigetto,<br />

possono essere impugnati con ricorso al Collegio<br />

dei Probiviri del C.N.S.A.S entro il termine di sessanta<br />

giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del<br />

provvedimento.<br />

Il Collegio dei probiviri deve emettere il provvedimento<br />

entro centoventi giorni dal ricevimento del ricorso dandone<br />

comunicazione con raccomandata A.R. alle parti<br />

entro lo stesso termine.<br />

Il provvedimento del Collegio dei Probiviri del CNSAS è<br />

appellabile, entro sessanta giorni dalla comunicazione<br />

del provvedimento, con ricorso da presentarsi al Collegio<br />

Nazionale dei probiviri del <strong>CAI</strong> il quale deciderà en-<br />

165<br />

tro il termine di centoventi giorni secondo le normative<br />

previste dalla Statuto e dal regolamento generale e disciplinare<br />

del <strong>CAI</strong>.<br />

I ricorsi al Collegio dei Probiviri del CNSAS e al Collegio<br />

dei Probiviri del <strong>CAI</strong> non sospendono l’efficacia del<br />

provvedimento; la sospensione può essere concessa, su<br />

richiesta di parte, in caso di prevedibile esito favorevole<br />

del ricorso e quando dal provvedimento deriva al ricorrente<br />

un danno grave e irreparabile.<br />

TITOLO V - INCOMPATIBILITÀ,<br />

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, MODIFICHE<br />

Art. 52 Incompatibilità<br />

Sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva<br />

nell’ambito del CNSAS lo svolgimento delle seguenti<br />

funzioni:<br />

a) Presidente Nazionale;<br />

b) Responsabile Nazionale Speleologico con esclusione<br />

della carica di Vice Presidente;<br />

c) Componente del Collegio dei Revisori dei Conti;<br />

d) Componente del Consiglio dei Probi Viri;<br />

e) Direttore Scuole Nazionali C.N.S.A.S.;<br />

È altresì incompatibile la carica di Capostazione con<br />

quella di Delegato di Zona.<br />

Art. 53 Modifiche al Regolamento<br />

Ogni modifica al presente regolamento deve essere approvata<br />

dall’Assemblea del Corpo Nazionale del Soccorso<br />

<strong>Alpino</strong> e Speleologico a maggioranza assoluta e ratificata<br />

dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo<br />

del <strong>CAI</strong>.<br />

Art. 54 Disposizioni transitorie e finali<br />

Entro tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento<br />

le strutture centrali e periferiche dovranno adeguarsi<br />

alle nuove disposizioni.<br />

Le cariche in atto restano valide sino alla loro scadenza.<br />

Le designazioni di cui all’Art. 21 dello Statuto dovranno<br />

pervenire al Consiglio entro due mesi dalla entrata in vigore<br />

del presente Regolamento.<br />

Approvato dall’Assemblea del C.N.S.A.S. il 28 ottobre<br />

2006<br />

Modificato dall’Assemblea del C.N.S.A.S. del 6 ottobre<br />

2007<br />

ALLEGATO SUB A<br />

Sfondo giallo: pantone n° 123 C in separazione giallo<br />

100% Magenta 25%;<br />

Scritta esterna nera: CORPO NAZIONALE SOCCORSO<br />

ALPINO E SPELEOLOGICO con bandiera italiana (verde<br />

pantone 355 C, ciano 95% giallo 100%; bianco; rosso<br />

pantone n° 185 C in separazione Magenta 100% giallo<br />

100%;


166 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

All’interno: Croce bianca con bordo rosso pantone n°<br />

185 C in separazione Magenta 100% giallo 100%;<br />

Al centro: scudetto di colore blu pantone reflex blu, ciano<br />

100% Magenta 100%; stella bianca; scritta CLUB<br />

ALPINO ITALIANO blu su sfondo bianco; dallo scudetto<br />

fuoriescono piccozza e cannocchiale sul lato sinistro,<br />

corda sul lato destro; al di sopra aquila stilizzata su sfondo<br />

bianco.<br />

Riproduzione in bianco e nero.<br />

REGOLAMENTO GENERALE RIFUGI<br />

Il presente Regolamento generale rifugi è stato approvato<br />

dal Consiglio centrale del C.A.I. nelle riunioni del 4<br />

aprile e 16 maggio 1992.<br />

Le modifiche sono state approvate dal Consiglio centrale<br />

del C.A.I. nella riunione del 1° marzo 1997.<br />

TITOLO I<br />

Art. 1 - Finalità - Definizione - Identificazione<br />

Per conseguire i fondamentali e tradizionali scopi statutari,<br />

a sostegno del movimento alpinistico ed escursionistico<br />

ed anche per facilitare l’azione del Soccorso <strong>Alpino</strong>,<br />

nonché per adempiere ai compiti individuati dall’art.<br />

2 della legge 24 dicembre 1985 n. 776, il CLUB ALPINO<br />

ITALIANO provvede a costruire, adeguare e mantenere<br />

in efficienza le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità<br />

o riparo in zone isolate di montagna ad alpinisti ed<br />

escursionisti.<br />

Tali opere, indipendentemente dalla Sezione di appartenenza,<br />

costituiscono PATRIMONIO IDEALMENTE CO-<br />

MUNE di tutti i Soci del C.A.I.<br />

In relazione alle specifiche caratteristiche costruttive e<br />

funzionali connesse alla funzionalità alpinistica, come<br />

preventivamente individuate e riconosciute dalla Commissione<br />

Centrale Rifugi ed Opere Alpine, le strutture<br />

di proprietà del Sodalizio o delle singole Sezioni o dalle<br />

stesse gestite sono definite ed identificate come:<br />

a) RIFUGI - RIFUGI ALPINI: strutture ricettive sorte<br />

per rispondere alle esigenze di carattere alpinistico ed<br />

escursionistico gestite o custodite ed aperte al pubblico<br />

stagionalmente, convenientemente predisposte ed organizzate<br />

per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro,<br />

pernottamento e servizi connessi. Dotate di separati<br />

locali ad uso del Gestore/Custode e - di norma - di un<br />

locale invernale con accesso indipendente per il ricovero<br />

di fortuna ed attrezzate sufficientemente per il primo<br />

intervento di soccorso;<br />

b) PUNTI DI APPOGGIO: strutture fisse generalmente<br />

ricavate con corretti ma modesti interventi di restauro<br />

e recupero di esistenti edifici tipici dell’ambiente montano<br />

quali casere, baite, malghe non più utilizzate, purchè<br />

agibili, al fine di salvaguardare un aspetto del paesaggio<br />

tradizionale della montagna.<br />

Ubicate in posizione intermedia tra il fondo valle e i rifugi<br />

alpini, devono consentire il ricovero ad alpinisti ed<br />

escursionisti, con una attrezzatura semplice, ma indispensabile<br />

al pernottamento, con eventuale dotazione<br />

di materiale da cucina e di riscaldamento. Raggiungibili<br />

esclusivamente a piedi con sentieri o mulattiere, esclu-


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

dendo quindi strade rotabili o impianti di risalita, hanno<br />

la funzione di punti di appoggio e di transito lungo itinerari<br />

in media quota, alte vie, traversate. Le Sezioni proprietarie<br />

si devono interessare direttamente per la loro<br />

permanente apertura e per la perfetta manutenzione,<br />

nonché delle condizioni igieniche, di pulizia estesa agli<br />

spazi adiacenti al Punto di appoggio. Sono escluse funzioni<br />

di gestione per servizi di fornitura cibi e bevande;<br />

c) BIVACCHI FISSI: costruzioni, per lo più di tipo prefabbricato,<br />

monolocali di modeste dimensioni con capienza<br />

normalmente non superiore ai 15 posti, generalmente<br />

ubicati nelle zone più elevate delle catene montuose,<br />

frequentate per alpinismo classico, quali basi prossime<br />

agli attacchi delle vie di salita o lungo percorsi alpinistici<br />

di quota. Sono strutture incustodite e aperte in permanenza,<br />

attrezzate con quanto essenziale per il riparo di<br />

fortuna degli alpinisti;<br />

d) RICOVERI: sono strutture incustodite e aperte in pemanenza,<br />

senza alcuna attrezzatura. Utilizzate quale sosta<br />

di emergenza;<br />

e) CAPANNA SOCIALE: ricavata da immobile esistente,<br />

purchè agibile, con interventi di ristrutturazione. Disponibilità<br />

in via esclusiva da parte di una Sezione in qualità<br />

di proprietaria oppure a titolo di possesso o comunque<br />

con diritto d’uso. E’ dotata di attrezzatura semplice,<br />

conforme ai requisiti igienico-sanitari di base ed è tutelata<br />

l’esigenza della prevenzione incendi. E’ generalmente<br />

chiusa con le chiavi reperibili presso la Sezione. Viene<br />

considerata quale Sede sociale estiva di una Sezione e<br />

può essere utilizzata per soggiorni di soci o incontri intersezionali.<br />

Per la sua realizzazione non è previsto l’iter<br />

per i nuovi rifugi, con richiesta di deroga di cui al successivo<br />

art. 3, bensì è prevista la procedura semplificata<br />

di cui all’allegato 3 punto D del Regolamento Commissione<br />

centrale rifugi e opere alpine. Non è soggetta all’applicazione<br />

del Tariffario, poiché la gestione è limitata<br />

all’ambito associativo. Ha diritto di esporre lo stemma<br />

del <strong>Club</strong> alpino italiano all’esterno. E’ inserita in uno specifico<br />

elenco.<br />

Alle predette strutture, qualora di proprietà del Sodalizio<br />

o delle Sezioni, oppure da queste utilizzate a vario<br />

titolo (concessione, affittanza, affidamento, uso, ecc.), si<br />

applicano le norme del presente Regolamento.<br />

Art. 2 - Classificazione - Denominazione<br />

In relazione alla posizione topografica, finalità alpinistiche-escursionistiche,<br />

particolari condizioni d’ambiente<br />

- anche stagionali -, quota, difficoltà di accesso e conseguenti<br />

fattori economici di gestione, la Commissione<br />

Centrale Rifugi ed Opere Alpine conferisce alle strutture<br />

ricettive di cui all’art. 1/a distinte categorie. Tale classificazione<br />

viene determinata ad uso esclusivo interno del<br />

Sodalizio.<br />

Classificazione dei rifugi<br />

167<br />

1° GRUPPO - RIFUGI<br />

Categoria A: quelli raggiungibili con strada rotabile o<br />

comunque ubicati in prossimità di questa. Per i rifugi di<br />

categoria A è ammessa una differente classificazione per<br />

il periodo invernale qualora la situazione ambientale risulti<br />

condizionare le possibilità di rifornimento.<br />

Categoria B: quelli raggiungibili con mezzo meccanico<br />

di risalita in servizio pubblico (escluse le sciovie), o comunque<br />

ubicati in prossimità dello stesso.<br />

2° GRUPPO - RIFUGI ALPINI<br />

Categoria C - D - E: rispettivamente, in relazione alla situazione<br />

locale con particolare riferimento alla quota,<br />

alla durata e difficoltà di accesso, nonchè all’incidenza<br />

del sistema normalmente adottato per i rifornimenti.<br />

Per la categoria C è ammessa la divisione in sottocategorie.<br />

3° GRUPPO – PUNTI DI APPOGGIO – BIVACCHI FISSI<br />

– RICOVERI – CAPANNE SOCIALI<br />

Per le loro specifiche caratteristiche non comportano alcuna<br />

classificazione.<br />

Denominazione<br />

La denominazione viene proposta dalla Sezione ed approvata<br />

dalla Commissione centrale rifugi e opere alpine.<br />

L’eventuale intitolazione deve essere sempre preceduta<br />

dalla indicazione del toponimo locale.<br />

Art. 3 - Interventi - Ampliamenti<br />

Nuove strutture ricettive<br />

1 - È riservata assoluta priorità agli interventi sulle strutture<br />

esistenti volti all’adeguamento alle esigenze della<br />

sicurezza, alle norme igienico-sanitarie, alla sostituzione<br />

delle fonti energetiche inquinanti ed allo smaltimento<br />

dei rifiuti solidi e alla realizzazione di necessari locali<br />

invernali.<br />

2 - Non si può procedere all’ampliamento delle strutture<br />

ricettive descritte all’art. 1 ai punti a), b), c), d), e), alla<br />

costruzione di nuove strutture, nonchè all’acquisizione<br />

di immobili da destinare a rifugio, se non nei casi in cui<br />

possa essere dimostrata la necessità, nonchè la compatibilità<br />

con gli obiettivi del <strong>Club</strong> alpino italiano in materia<br />

di tutela dell’ambiente montano.<br />

3 - La richiesta di deroga è presentata da parte della Sezione<br />

al Consiglio centrale prima dell’assunzione di qualsiasi<br />

altra iniziativa. Il Consiglio centrale raccoglie, a mezzo<br />

dei Consiglieri incaricati dei collegamenti con le Commissioni<br />

centrali rifugi e opere alpine e tutela dell’ambiente<br />

montano, i pareri, obbligatori ma non vincolanti, di dette<br />

Commissioni, e quelli ulteriori eventualmente ritenuti<br />

utili per una più completa istruttoria. Sulla scorta di tali<br />

pareri il Consiglio centrale è tenuto a dare risposta entro<br />

novanta giorni dalla presentazione della richiesta, salvo<br />

interruzione del termine per la motivata richiesta di ele-


168 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

menti integrativi. La mancata risposta del Consiglio centrale<br />

entro il termine prescritto si deve comunque intendere<br />

come non concessione della deroga.<br />

4 - A seguito della concessione della deroga la Sezione è,<br />

in ogni caso, tenuta a richiedere l’approvazione del progetto<br />

esecutivo secondo la procedura predisposta dalla<br />

Commissione centrale rifugi e opere alpine ed approvata<br />

dal Consiglio centrale. La suindicata Commissione<br />

entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati<br />

approva il progetto, classifica l’opera ed approva la denominazione<br />

proposta; la mancata risposta entro il termine<br />

prescritto si intende come approvazione.<br />

Art. 4 - Custodia<br />

Tutti i rifugi si intendono normalmente custoditi durante<br />

i previsti periodi stagionali di apertura; negli altri<br />

periodi restano agibili e sempre aperti - ove esistono - i<br />

“locali invernali”, convenientemente dotati per un ricovero<br />

di emergenza.<br />

Per i rifugi che dovessero diventare incustoditi, le Sezioni<br />

competenti devono dare tempestiva notizia, diffusa a<br />

fondo valle ed anche tramite le pubblicazioni sociali ed<br />

altri mezzi ritenuti idonei.<br />

Le Sezioni provvederanno analogamente qualora un<br />

compendio, per qualsiasi causa, dovesse diventare inagibile.<br />

I ricoveri, i bivacchi ed i punti di appoggio in genere, si<br />

intendono sempre aperti ed atti a permettere, a chi vi<br />

trova riparo, il pernottamento di fortuna.<br />

Art. 5 - Emblemi<br />

All’esterno delle costruzioni riconosciute, di cui all’art.<br />

1, deve essere esposto lo stemma ufficiale del C.A.I.: altri<br />

eventuali simboli, emblemi, insegne e scritte, anche<br />

su cartoline, timbri, ecc., devono essere consoni all’ambiente<br />

alpinistico, compatibili con le norme statutarie<br />

del Sodalizio e comunque approvati preventivamente<br />

dalla Sezione.<br />

Art. 6 - Propaganda<br />

Le iniziative di propaganda a favore dei rifugi debbono<br />

essere improntate a carattere di massima serietà e di<br />

spirito alpinistico.<br />

Art. 7 - Assicurazione<br />

Le Sezioni devono provvedere ad assicurare i loro rifugi<br />

contro i rischi diversi e separatamente per la responsabilità<br />

civile verso terzi, per il rischio dell’incendio, per<br />

quanto attiene al fabbricato e l’arredo per congrui valori<br />

adeguati all’effettivo costo di ricostruzione, dei quali cureranno<br />

il costante adeguamento. Qualora i rifugi siano<br />

collegati alla rete telefonica nazionale, l’assicurazione<br />

dovrà essere specificatamente estesa anche alle apparecchiature<br />

di proprietà S.I.P., o altri tipi di impianto non di<br />

proprietà, per il valore che sarà indicato dalla Commissione<br />

Centrale Rifugi ed Opere Alpine, secondo i distinti<br />

tipi di collegamento.<br />

Gli estremi della polizza dovranno essere comunicati<br />

alla Sede Centrale tramite le Commissioni Zonali. Analogamente<br />

l’assicurazione dovrà essere estesa agli impianti<br />

o strutture di qualsiasi genere di proprietà di terzi.<br />

Art. 8 - Ispezioni<br />

Le Sezioni devono porre ogni cura ed ogni impegno affinché<br />

nei loro rifugi sia rispettato un elevato costume<br />

civile e siano osservati un perfetto ordine ed una accurata<br />

pulizia.<br />

A tal fine le Sezioni provvederanno a nominare per i<br />

loro rifugi uno o più Ispettori, assegnando agli stessi il<br />

compito di curare il rispetto dei regolamenti, l’eliminazione<br />

di abusi, mancanze, irregolarità o deficienze della<br />

gestione e di vigilanza sulla conservazione dell’immobile,<br />

sullo smaltimento dei rifiuti solidi e pulizia delle aree<br />

adiacenti.<br />

Gli Ispettori riferiranno al Consiglio Direttivo della Sezione<br />

in ordine ai provvedimenti assunti, nei limiti della<br />

delega loro conferita, o che ritengono debbano essere<br />

adottati.<br />

Ai componenti la Commissione Centrale Rifugi ed Opere<br />

Alpine è attribuita funzione di controllo generale sui<br />

rifugi del C.A.I.. Stessa funzione è attribuita, con i limiti<br />

territoriali di compenteza, ai componenti degli OTP Rifugi<br />

e Opere Alpine ed agli ispettori zonali.<br />

Art. 9 - Cassetta ed attrezzature di pronto soccorso<br />

- Piazzola elicotteri<br />

Le Sezioni devono dotare i loro rifugi di una cassetta di<br />

“Pronto Soccorso e Medicazione” costantemente aggiornata,<br />

nonché di una barella di soccorso e, in caso di<br />

apertura invernale, di pale e sonde da valanga. Ciò indipendentemente<br />

dalle specifiche attrezzature in dotazione<br />

del Corpo Nazionale Soccorso <strong>Alpino</strong> e Speleologico<br />

eventualmente affidate in custodia e per le quali, comunque,<br />

dovrà essere riservato adeguato spazio.<br />

I rifugi debbono disporre, nelle immediate vicinanze, di<br />

una piazzola - convenientemente sistemata ed opportunamente<br />

segnalata - idonea all’atterraggio di elicotteri<br />

in azione di soccorso.<br />

TITOLO II<br />

Art. 10 - Gestione o custodia dei rifugi<br />

Ottenuta l’autorizzazione amministrativa per l’apertura<br />

con relativa destinazione ad uso rifugio, la Sezione proprietaria<br />

od usuaria - perseguendo il compito istituzionale<br />

del C.A.I. - provvede al suo funzionamento direttamente,<br />

oppure mediante affidamento convenzionato in<br />

gestione o custodia.<br />

Sia l’affidamento che la nomina restano soggette alla approvazione<br />

della competente Autorità amministrativa<br />

locale. Nel caso di validità annuale, le Sezioni dovranno<br />

provvedere tempestivamente alla vidimazione di conferma.


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

Le Sezioni avranno cura di accertare preventivamente<br />

che le persone prescelte siano in possesso dei requisiti<br />

previsti dalle leggi e normative, anche locali, vigenti.<br />

Tutte le persone comunque addette alla gestione o alla<br />

custodia debbono essere munite di libretto sanitario annualmente<br />

confermato.<br />

Nel determinare discrezionalmente i criteri per l’affidamento<br />

in gestione od in custodia di un compendio, i<br />

Consigli Direttivi delle Sezioni terranno in particolare<br />

considerazione l’opportunità di avvalersi dell’opera di<br />

Guide Alpine locali o di persone o nuclei familiari residenti<br />

nell’area montana circostante, che abbiano conoscenza<br />

della zona ove sorge il rifugio, nonché delle vie<br />

di accesso allo stesso ed ai rifugi limitrofi e la capacità di<br />

prestare le necessarie provvidenze in caso di incidente o<br />

di pericolo ed i soccorsi sanitari di primo intervento.<br />

L’affidamento in gestione dei rifugi è regolato da apposita<br />

convenzione sottoscritta dal Presidente in rappresentanza<br />

della Sezione e dal Gestore a titolo strettamente<br />

personale (con esclusione per questi di qualsiasi forma di<br />

sostituzione, subentro, delegazione, cessione a terzi degli<br />

obblighi e diritti derivanti dalla convenzione stessa).<br />

Tale convenzione dovrà definire i patti di carattere economico<br />

ed i termini di validità del rapporto, nonché gli<br />

obblighi che vengono assunti dal Gestore ed in particolare<br />

quelli relativi ai seguenti punti:<br />

a. manutenzione ordinaria dell’immobile e delle attrezzature<br />

affidate in uso ed elencate in apposito inventario<br />

b. alla costante revisione dei mezzi antincendio in<br />

dotazione, del cui funzionamento ed efficienza resta responsabile<br />

c. mantenimento delle buone condizioni igienico-sanitarie<br />

del complesso, nonchè della pulizia degli spazi<br />

adiacenti allo stesso<br />

d. al trasporto a valle di tutti i rifiuti avvalendosi, di<br />

norma, degli stessi mezzi utilizzati per i rifornimenti<br />

e. costante controllo ed alla minuta manutenzione<br />

delle tratte prefissate dei sentieri di accesso al rifugio<br />

f. applicazione dei prezzi fissati rispettivamente dalla<br />

Commissione Centrale Rifugi e dalla Sezione, in forza di<br />

espressa convenzione da assumersi nell’ambito della liberalizzazione<br />

di cui alla Legge 25.08.1991 n. 284<br />

g. impegno ad osservare e far osservare il presente<br />

Regolamento Generale Rifugi del C.A.I. ed a gestire il rifugio<br />

con diligenza e cura<br />

h. osservanza delle particolari normative in materia<br />

emanate dalle Autorità locali competenti ed al rispetto<br />

della legislazione a carattere fiscale e di Pubblica Sicurezza,<br />

con particolare riferimento agli obblighi relativi alla<br />

registrazione e segnalazione degli ospiti pernottanti.<br />

i. invito a compilare la scheda contenente l’indicazione<br />

della meta all’atto della partenza a chi pernotta<br />

nel rifugio.<br />

Art. 11 - Apertura stagionale dei rifugi - Segnalazione<br />

In relazione all’andamento stagionale ed alla situazione<br />

169<br />

dei luoghi, d’intesa con il Gestore/Custode, la Sezione<br />

fissa il periodo di apertura stagionale del rifugio e provvede<br />

a darne notizia.<br />

Al fine di facilitare la individuazione del rifugio e quale<br />

dimostrazione della sua apertura, il Gestore/Custode ha<br />

l’obbligo di esporre dall’alba al tramonto la bandiera nazionale.<br />

Dal tramonto all’alba, oppure in caso di scarsa<br />

visibilità avrà cura di tenere accesa all’esterno una apposita<br />

luce od opportuni segnali acustici.<br />

Art. 12 - Prenotazione pernottamenti<br />

Le prenotazioni per i pernottamenti non possono complessivamente<br />

coprire l’intera capacità ricettiva del rifugio<br />

e possono considerarsi valide solo se accettate.<br />

Le prenotazioni accettate restano valide - salvo patto<br />

contrario - sino alle ore 18.00, dopodiché i posti saranno<br />

assegnati seguendo l’ordine di arrivo degli alpinisti/<br />

escursionisti.<br />

Resta salvo il diritto di precedenza per il pernottamento,<br />

a titolo gratuito, per gli infortunati e per i componenti<br />

delle squadre del Corpo Nazionale Soccorso <strong>Alpino</strong> e<br />

Speleologico in azione di soccorso.<br />

E’ data facoltà alle Sezioni di regolamentare contrattualmente<br />

e secondo esigenze locali, sia le modalità di prenotazione<br />

dei pernottamenti che le precedenze nell’assegnazione<br />

degli stessi (Soci C.A.I., equiparati, ecc.).<br />

Il Gestore/Custode deve adoperarsi, in ogni caso, per<br />

assicurare a tutti i presenti la possibilità di un pernottamento<br />

di fortuna od almeno il ricovero, facendo conto<br />

sul loro spirito di adattamento.<br />

Nei bivacchi e nei rifugi non custoditi per le loro specifiche<br />

ca- ratteristiche di strutture atte al pernottamento<br />

e riparo di emergenza è vietata una permanenza prolungata<br />

se non motivata da condizioni atmosferiche tali da<br />

impedire il prosieguo dell’ascensione o il ritorno a valle.<br />

Art. 13 - Riunioni - Pubblicità<br />

Le riunioni nei rifugi devono essere autorizzate dalle<br />

Sezioni di appartenenza: potranno essere consentite<br />

soltanto riunioni, convegni, ecc. di carattere alpinisticosociale.<br />

All’interno dei rifugi è assolutamente vietata la esposizione<br />

di cartelli pubblicitari, nonché di manifesti, giornali<br />

murali e simili, se non stampati a cura del C.A.I. e<br />

la vendita di oggetti non attinenti all’attività svolta dal<br />

Sodalizio.<br />

È permesso esporre soltanto quadri, sculture, fotografie,<br />

disegni, ecc. di interesse alpinistico.<br />

Art. 14 - Tariffario<br />

A ciascuna categoria di rifugi corrisponde un apposito<br />

“Tariffario stagionale”, comprendente quote fissate dalla<br />

Commissione Centrale Rifugi ed Opere Alpine e prezzi<br />

stabiliti dalle Sezioni di appartenenza dei rifugi.<br />

Il Tariffario C.A.I. (con l’indicazione del recapito della<br />

Sezione di appartenenza, dell’Ispettore del rifugio e del<br />

Gesto-re/Custode, e firmato dal Presidente della Sezio-


170 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

ne) deve essere obbligatoriamente affisso in ogni rifugio,<br />

in posizione di immediata, chiara visione e consultazione.<br />

Qualora imposta da normative locali, dovrà essere affissa<br />

anche la tabella dei prezzi, redatta su apposito modello<br />

fornito dall’Ente impositore.<br />

Durante il periodo di chiusura i Gestori/Custodi, con il<br />

consenso della Sezione, ma sotto la loro responsabilità,<br />

possono riaprire i rifugi a richiesta di singoli alpinisti o<br />

di gruppi di alpinisti; in tale caso saranno concordate tra<br />

le parti speciali condizioni di tariffa.<br />

TITOLO III<br />

Art. 15 - Comportamento nei rifugi<br />

Chi entra in un rifugio ricordi che è ospite del <strong>Club</strong> <strong>Alpino</strong><br />

<strong>Italiano</strong>: sappia dunque comportarsi come tale e regoli<br />

la sua condotta in modo da non recare disturbo agli<br />

altri. Non chieda più di quello che il rifugio (in quanto<br />

tale) e il Gestore/Custode possono offrire.<br />

Il Gestore/Custode ricordi che il rifugio del C.A.I. è la<br />

casa degli alpinisti: sappia dunque renderla ospitale ed<br />

accogliente, sia cordiale ed imparziale con tutti.<br />

Dalle ore 22 alle ore 6 il Gestore/Custode deve far osservare<br />

assoluto silenzio e farsi parte diligente per eliminare<br />

qualsiasi rumore e disturbo.<br />

Nei rifugi muniti di impianto di illuminazione dalle ore<br />

22 deve essere tenuto acceso solo il “notturno”.<br />

Dalla stessa ora il servizio è limitato alla sola ricezione<br />

degli ospiti, salvo grave e giustificata eccezione.<br />

L’ospite deve rispettare eventuali divieti (o limitazioni<br />

d’uso di locali od attrezzature) indicati da speciali avvisi<br />

esposti a cura della Sezione, d’intesa con il Gestore/Custode.<br />

Resta comunque vietato l’accesso ai locali di<br />

riposo calzando scarpe pesanti ed utilizzando sistemi di<br />

illuminazione e fornelli a fiamma libera. E’ inoltre vietato<br />

fumare nelle camere e nei locali adibiti alla consumazione<br />

dei pasti.<br />

Non si possono introdurre animali nei rifugi.<br />

All’interno del rifugio o sue dipendenze e nelle vicinanze<br />

non è permesso l’uso di apparecchi radiotelevisivi,<br />

giradischi, apparecchi di amplificazione ecc. Il Gestore/<br />

Custode può utilizzare apparecchi radiotelevisivi esclusivamente<br />

nei locali a lui riservati.<br />

Art. 16 - Trattamenti soci<br />

Nei limiti stabiliti dalla Commissione Centrale Rifugi ed<br />

Opere Alpine, i Soci del C.A.I. fruiscono di trattamento<br />

differenziato rispetto ai non Soci.<br />

La qualifica di Socio del C.A.I. deve essere provata mediante<br />

tempestiva esibizione della relativa tessera, debitamente<br />

munita di fotografia, in regola con il bollino dell’anno<br />

in corso o recante la stampigliatura “vitalizio”.<br />

I componenti le squadre del Corpo Nazionale Soccorso<br />

<strong>Alpino</strong> e Speleologico in azione, e gli appartenenti alle<br />

Forze Armate ed alle Forze dell’Ordine in servizio co-<br />

mandato in zona, sono equiparati ai Soci del C.A.I.<br />

Ai Soci dei Sodalizi aderenti all’U.I.A.A. va applicato il<br />

trattamento di reciprocità.<br />

I predetti Soci debbono esibire la tessera del <strong>Club</strong> di<br />

appartenenza, valida per l’anno in corso e regolarmente<br />

munita di fotografia.<br />

Art. 17 - Prezzi<br />

Nei rifugi del <strong>Club</strong> alpino non esiste obbligo di consumazione.<br />

I prezzi riportati nel Tariffario ufficiale esposto sono<br />

comprensivi di tutti i servizi e prestazioni, dell’I.V.A. e di<br />

qual- siasi altra imposta e tassa.<br />

I Gestori/Custodi non possono, per nessuna ragione,<br />

maggiorare i prezzi indicati nel Tariffario o richiedere<br />

contributi aggiuntivi per servizi e le prestazioni si intendono<br />

conformi alle particolari condizioni di luogo e di<br />

ambiente.<br />

Esclusivamente i non Soci che consumano, anche parzialmente,<br />

viveri propri, restano soggetti al pagamento<br />

di un corrispettivo, fissato dal Tariffario, per l’uso del<br />

posto a tavola all’interno del rifugio, quale contributo<br />

per il servizio di riassetto e smaltimento rifiuti.<br />

Il supplemento al prezzo del pernottamento per il riscaldamento<br />

dei locali di riposo durante la stagione estiva è<br />

dovuto ogni qualvolta, in relazione a particolari condizioni<br />

climatiche, il Gestore/Custode ritenga opportuno<br />

procedere alla accensione degli appositi sistemi di riscaldamento.<br />

In caso di apertura invernale il Tariffario fissa l’aumento<br />

percentuale da applicare ai prezzi esposti, quale corrispettivo<br />

per il servizio continuo di riscaldamento di tutti<br />

i locali del rifugio.<br />

Il Gestore/Custode deve provvedere al rilascio dello<br />

scontrino fiscale o della ricevuta fiscale, redatta a norma<br />

di legge, con la indicazione delle somministrazioni e dei<br />

servizi forniti.<br />

Qualora venga proposto reclamo alla Sezione proprietaria<br />

od usuaria, dovrà essere allegato il predetto documento.<br />

Art. 18 - Telefono<br />

Nei rifugi dotati di impianto telefonico pubblico, l’uso<br />

del telefono si intende limitato dalle ore 6 alle ore 22,<br />

salvo gravi e giustificate eccezioni. Hanno, in ogni caso,<br />

precedenza le comunicazioni richieste dal Corpo Nazionale<br />

Soccorso <strong>Alpino</strong> e Speleologico e quelle di servizio<br />

per il rifugio.<br />

Il Gestore/Custode è tenuto alla scrupolosa applicazione<br />

delle vigenti tariffe ufficiali e non può, per nessuna ragione,<br />

richiedere contributi aggiuntivi per detto servizio.<br />

Per i rifugi dotati di apparecchio telefonico di emergenza,<br />

durante il periodo di chiusura, il Gestore/Custode<br />

dovrà assicurare un costante controllo, nel rispetto delle<br />

prescrizioni SIP.


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

Art. 19 - Libro dei visitatori<br />

Chi entra in un rifugio è invitato a firmare il “libro dei<br />

visitatori”, indicando chiaramente la provenienza e la<br />

meta successiva; se compie ascensioni od escursioni impegnative<br />

è obbligato a darne previo e preciso avviso al<br />

Gestore/Custode mediante opportuna scheda.<br />

Tale comunicazione è indispensabile per eventuali azioni<br />

di ricerca o di soccorso.<br />

Art. 20 - Conservazione<br />

La conservazione delle strutture ricettive, del loro arredamento<br />

e delle attrezzature in dotazione, con speciale<br />

riguardo a quelle incustodite, è affidata al comportamento<br />

degli alpinisti, informato allo spirito del C.A.I. ed<br />

alle regole della civile e corretta convivenza.<br />

Chi ha utilizzato un locale invernale, un punto di appoggio,<br />

un ricovero od un bivacco, prima di allontanarsi,<br />

provveda al suo riassetto ed in particolare all’asporto dei<br />

rifiuti nonché ad assicurarsi sulla perfetta chiusura della<br />

struttura.<br />

Chi, anche involontariamente, abbia recato danno all’immobile,<br />

all’arredo od alle attrezzature, oltre che a<br />

prendere immediatamente tutti gli opportuni provvedimenti<br />

per impedirne l’aggravamento, è tenuto a darne<br />

pronto avviso al Gestore/Custode, all’Ispettore od alla<br />

Sezione di appartenenza, nonché a provvedere al risarcimento<br />

del danno.<br />

Art. 21 - Pubblicità del Regolamento<br />

Alle disposizioni del presente Regolamento ed in particolare<br />

agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 le Sezioni<br />

dovranno dare la massima evidenza con affissione<br />

all’interno dei rifugi, punti di appoggio e bivacchi.<br />

L’osservanza ed il rispetto del presente Regolamento<br />

sono affidati all’etica alpinistica ed agli ideali tradizionali<br />

del <strong>Club</strong> <strong>Alpino</strong> <strong>Italiano</strong>. Ogni violazione alle norme e<br />

procedure contenute nel presente documento sarà perseguito<br />

ai sensi dell’art. 27 del Regolamento generale del<br />

<strong>Club</strong> alpino italiano.<br />

REGOLAMENTO UNITÀ FORMATIVA DI BASE<br />

DELLE STRUTTURE DIDATTICHE <strong>CAI</strong><br />

171<br />

Il presente Regolamento è stato approvato dal Comitato<br />

centrale di indirizzo e di controllo nella riunione del 17<br />

giugno 2006.<br />

TITOLO I – COSTITUZIONE, AZIONI<br />

E ARTICOLAZIONE<br />

Art. 1 – Costituzione e scopo<br />

L’Unità formativa di base delle Strutture didattiche del<br />

<strong>Club</strong> alpino italiano, in sigla UNI<strong>CAI</strong>, è un gruppo di<br />

lavoro con carattere permanente e rinnovabile le cui finalità<br />

specifiche sono perseguite mediante un adeguato<br />

coordinamento degli Organi tecnici centrali (OTC) dotati<br />

di figure didattico/operative. UNI<strong>CAI</strong> favorisce la maturazione<br />

e la condivisione della comune identità dei titolati<br />

del <strong>Club</strong> alpino italiano e concorre alla definizione<br />

e realizzazione della loro base culturale comune. UniCai<br />

è costituita dal Comitato Tecnico Culturale e dal Coordinamento<br />

OTC.<br />

Art. 2 - Azioni<br />

Per il conseguimento degli scopi fissati, UNI<strong>CAI</strong>:<br />

1) adotta ogni iniziativa utile a perseguire e consolidare<br />

il senso di appartenenza all’associazione del titolato <strong>CAI</strong><br />

e a favorirne l’immagine;<br />

2) concorre alla definizione e alla costruzione della base<br />

culturale comune per i titolati <strong>CAI</strong> di tutte le discipline<br />

(conoscenze minime trasversali per il raggiungimento<br />

delle competenze minime specifiche) e della base culturale<br />

per ogni specifica attività (competenze minime di<br />

base) individuando e definendo i contenuti e le modalità<br />

didattiche;<br />

3) provvede all’elaborazione di strumenti didattici e gestionali<br />

nelle forme più opportune;<br />

4) si avvale della collaborazione attiva degli OTC dediti<br />

allo studio ed alla ricerca;<br />

5) provvede alla realizzazione di un sistema di verifiche<br />

e di parametri di valutazione da sviluppare come evoluzione<br />

applicativa della base culturale;<br />

6) cura la verifica periodica dei risultati nell’ambito dei<br />

percorsi formativi anche in termini di maturazione e<br />

condivisione dell’identità comune da parte del titolato<br />

<strong>CAI</strong>;<br />

7) provvede periodicamente alla revisione degli strumenti<br />

didattici e dei percorsi formativi, nonché alla individuazione<br />

e realizzazione di nuovi obiettivi didattici<br />

nell’ottica della formazione permanente;<br />

8) coordina sistematicamente la raccolta, la sintesi, la<br />

diffusione e lo scambio dei documenti culturali e tecnici<br />

prodotti nel sodalizio;


172 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<br />

9) favorisce lo scambio e la circolazione delle esperienze<br />

per mettere in comune il patrimonio di conoscenze<br />

e competenze maturato negli ambiti delle diverse commissioni<br />

tecniche;<br />

10) rende riconoscibile il lavoro prodotto per il raggiungimento<br />

dei fini istituzionali di UNI<strong>CAI</strong>.<br />

Le priorità iniziali di UNI<strong>CAI</strong> vengono specificamente<br />

delineate nel successivo Art. 9.<br />

Art. 3 – La struttura<br />

Il gruppo di lavoro UNI<strong>CAI</strong> è composto da:<br />

Comitato Tecnico Culturale. E’ il nucleo operativo con il<br />

compito di definire e perseguire gli obbiettivi del progetto.<br />

Esso attua il coordinamento dei Presidenti degli OTC<br />

attraverso la periodica convocazione al fine di favorire la<br />

cooperazione e l’interazione.<br />

Coordinamento OTC. Di natura paritetica è composto<br />

dai Presidenti degli OTC dotati di figure didattiche titolate<br />

(allegato n° 1), ha il compito di contribuire alla definizione<br />

del progetto attingendo al patrimonio di esperienza<br />

maturato all’interno delle rispettive Commissioni<br />

e relative Scuole centrali.<br />

Il Gruppo di lavoro UNI<strong>CAI</strong> opera e svolge le funzioni e le<br />

attività di cui al successivo Titolo III<br />

TITOLO II – COMITATO TECNICO CULTURALE<br />

Art. 4 – Composizione<br />

Il Comitato Tecnico Culturale (CTC) è composto da cinque<br />

persone:<br />

– un componente nominato all’interno del CDC;<br />

– un componente nominato all’interno del CC;<br />

– tre componenti di comprovata e specifica esperienza<br />

maturata nell’ambito degli OTC e nominati dal CC su<br />

di una rosa di candidati proposta dal CDC ed eventualmente<br />

integrata dallo stesso CC.<br />

I componenti nominati nell’ambito del CDC e del CC durano<br />

in carica un anno e possono essere riconfermati annualmente<br />

fino alla scadenza del loro mandato.<br />

I tre esperti durano in carica per tre anni e possono essere<br />

riconfermati per il triennio successivo. Essi sono<br />

rinnovati per un terzo ogni anno per assicurare la continuità<br />

del gruppo di lavoro. In caso di reintegro di un<br />

componente, il subentrante assume l’anzianità del sostituito.<br />

Il CC ha la facoltà, prima della naturale scadenza del<br />

mandato, di sostituire uno o più componenti il Comitato<br />

con provvedimento motivato.<br />

Non sono previste funzioni di delega.<br />

Il CTC elegge annualmente al proprio interno, fra i tre<br />

esperti, il Coordinatore.<br />

Il CTC individua un segretario, anche all’esterno del CTC<br />

stesso, con l’incarico di redigere i verbali e di collaborare<br />

al funzionamento del gruppo di lavoro con le mansioni<br />

tipiche di segreteria.<br />

Art. 5 – Funzionamento<br />

Il CTC si riunisce su convocazione del Coordinatore, e della<br />

convocazione viene data notizia alla Presidenza generale.<br />

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza<br />

dei componenti tra i quali il Coordinatore, o un suo<br />

delegato. Le decisioni vengono assunte con l’unanimità<br />

dei presenti aventi diritto al voto. Il segretario, sotto la responsabilità<br />

del Coordinatore, redige il verbale che viene<br />

sottoposto all’approvazione nella riunione successiva. Il<br />

verbale approvato viene inviato alla Presidenza generale<br />

ed ai componenti del Coordinamento OTC. Il CTC, e tanto<br />

meno UniCai, non potrà mai impegnare il Sodalizio e i<br />

suoi organi centrali nei riguardi di terzi.<br />

Art. 6 – Compiti del Coordinatore<br />

Il Coordinatore di UNI<strong>CAI</strong>:<br />

– convoca e presiede le riunioni del CTC;<br />

– convoca e presiede le riunioni di UNI<strong>CAI</strong> (CTC e<br />

Coordinamento OTC);<br />

– cura insieme ai componenti del CTC l’attuazione degli<br />

obiettivi;<br />

– rappresenta UNI<strong>CAI</strong> all’interno del sodalizio; diverse<br />

funzioni di rappresentanza connesse al proprio ruolo<br />

debbono essere esplicitamente delegate.<br />

In caso di impedimento, le funzioni del Coordinatore<br />

sono assunte da un suo delegato facente parte del CTC.<br />

Art. 7 – Compiti del CTC<br />

Il Comitato tecnico culturale svolge la funzione di propulsore<br />

del Coordinamento OTC, stimola la progettualità<br />

e la elaborazione, media esigenze e prospettive contrapposte,<br />

cura la sintesi e organizza gli obiettivi e le fasi<br />

di lavoro che UNI<strong>CAI</strong> si vorrà dare.<br />

In particolare il CTC cura, di concerto con gli OTC:<br />

– la pianificazione della base culturale e la conseguente<br />

metodologia applicativa;<br />

– il monitoraggio permanente dei processi di formazione,<br />

di verifica e di aggiornamento;<br />

– la predisposizione di strumenti didattici e gestionali<br />

relativi agli obiettivi specifici.<br />

Il CTC presenta annualmente al CC la relazione dell’attività<br />

svolta e la programmazione per l’anno successivo.<br />

TITOLO III – FUNZIONAMENTO<br />

E PROGRAMMAZIONE DI UNI<strong>CAI</strong><br />

Art. 8 – Funzionamento<br />

UNI<strong>CAI</strong> si riunisce su convocazione del Coordinatore,<br />

e della convocazione viene data notizia alla Presidenza<br />

generale. Di norma la convocazione di UNI<strong>CAI</strong> avviene<br />

secondo un calendario pianificato e concordato<br />

con ampio anticipo. Il presidente di OTC può delegare<br />

un sostituto tramite delega approvata dall’OTC stesso<br />

che stabilisca la durata temporale della delega. La convocazione<br />

può essere richiesta al CTC da almeno metà<br />

dei componenti di UNI<strong>CAI</strong>. Su invito del Coordinatore,


B. STATUTO E REGOLAMENTI DEL <strong>CAI</strong><br />

alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto,<br />

esperti su problemi specifici e, su indicazione del Presidente<br />

di OTC, il Direttore della relativa Scuola centrale.<br />

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza<br />

dei componenti del CTC tra i quali il coordinatore<br />

e con la maggioranza dei presidenti di OTC aventi diritto<br />

al voto. Le decisioni di UniCai vengono assunte con la<br />

maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto<br />

(metà più uno). Il segretario, sotto la responsabilità del<br />

Coordinatore, redige il verbale che viene sottoposto all’approvazione<br />

nella riunione successiva. Il verbale approvato<br />

viene inviato alla Presidenza generale.<br />

Art. 9 – Priorità degli obiettivi<br />

Nell’ambito delle azioni delineate dal precedente Art.<br />

2, le priorità iniziali di UNI<strong>CAI</strong> sono derivate dalle linee<br />

programmatiche approvate dal CC per la costituzione<br />

del gruppo di lavoro:<br />

1) predisposizione del regolamento di funzionamento;<br />

2) introduzione del coordinamento degli OTC come<br />

prassi e come metodologia di lavoro paritetica;<br />

3) pianificazione della base culturale;<br />

4) pianificazione delle metodologie applicative;<br />

5) introduzione del principio di monitoraggio permanente<br />

dei processi di formazione, di verifica e di aggiornamento;<br />

6) predisposizione di strumenti didattici e gestionali;<br />

7) studio di un sistema di riconoscibilità del lavoro di<br />

UNI<strong>CAI</strong>.<br />

Le priorità successive saranno individuate da UNI<strong>CAI</strong> e<br />

sottoposte al CDC e al CC per le dovute valutazioni tramite<br />

la relazione annuale.<br />

Art. 10 – Rimborsi spese<br />

Ai componenti di UNI<strong>CAI</strong> e a quanti saranno da essa<br />

coinvolti nelle realizzazione del progetto spetta il rimborso<br />

delle spese sostenute con le modalità previste dalle<br />

norme regolamentari. I rimborsi spese dei presidenti<br />

OTC, dei loro delegati e dei direttori di Scuola centrale,<br />

saranno a carico dei rispettivi budget di spesa.<br />

Art. 11 – Oneri finanziari<br />

Unitamente alla programmazione per l’anno successivo,<br />

il CTC presenta una coerente richiesta di budget,<br />

comprensiva delle spese di funzionamento, entro il 31<br />

agosto. Lo stanziamento sarà messo a disposizione del<br />

CTC che lo utilizzerà per il raggiungimento delle finalità<br />

istituzionali secondo la programmazione approvata<br />

nel rispetto delle norme del sodalizio, avvalendosi degli<br />

uffici amministrativi della Sede Centrale per la gestione<br />

contabile e amministrativa.<br />

TITOLO IV – NORME FINALI<br />

Art. 12 – Entrata in vigore e modifiche al regolamento<br />

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di ap-<br />

173<br />

provazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e<br />

di Controllo (CC). Proposte di modifica al presente regolamento<br />

possono essere avanzate al CC dal CTC, dal CDC<br />

e dallo stesso CC.<br />

UNITÀ FORMATIVA DI BASE<br />

DELLE STRUTTURE DIDATTICHE <strong>CAI</strong><br />

ALLEGATO N° 1 AL REGOLAMENTO<br />

OTC DOTATI DI STRUTTURE DIDATTICHE<br />

Alla data di adozione del Regolamento UNI<strong>CAI</strong> (2006),<br />

gli OTC dotati di strutture didattiche<br />

sono i seguenti:<br />

CNSASA Commissione nazionale Scuole alpinismo e<br />

scialpinismo<br />

CCE Commissione centrale Escursionismo<br />

CCAG Commissione centrale Alpinismo giovanile<br />

CONSFE Commissione nazionale Sci fondo escursionismo<br />

CNS Commissione nazionale Speleologia<br />

SVI Servizio Valanghe <strong>Italiano</strong><br />

CSC Comitato Scientifico centrale<br />

CCTAM Commissione centrale Tutela ambiente montano


Il Quadro Normativo<br />

di Riferimento<br />

<strong>Club</strong> <strong>Alpino</strong> <strong>Italiano</strong><br />

Sede Centrale<br />

Via Petrella, 19<br />

20124 Milano<br />

Tel. 02 2057231<br />

Fax 02 205723225<br />

A CURA DI<br />

Sede Centrale <strong>CAI</strong><br />

ART DIRECTION<br />

Cervelli In Azione<br />

DESIGN<br />

Francesco Ceccarelli<br />

IN COPERTINA<br />

Cima della Weissmies<br />

nel Vallese (Svizzera)<br />

FOTO DI<br />

Giovanni Contini<br />

www.cai.it


www.cai.it

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