19.06.2013 Views

Vincoli parentali e divieti matrimoniali - Università di Palermo

Vincoli parentali e divieti matrimoniali - Università di Palermo

Vincoli parentali e divieti matrimoniali - Università di Palermo

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

A. Cusmà Piccione, <strong>Vincoli</strong> <strong>parentali</strong> e <strong><strong>di</strong>vieti</strong> <strong>matrimoniali</strong> [p. 189-278]<br />

derivazione delle leggi imperiali dall’intellighenzia cristiana; sarebbe<br />

probabilmente troppo ricercarne sempre la loro contemporanea<br />

presenza, ma nel nostro caso, per quanto abbiamo messo fin qui in<br />

evidenza, parrebbe <strong>di</strong> potersi affermare che per alcune delle fattispecie<br />

che abbiamo analizzato non se ne rinviene ad<strong>di</strong>rittura nessuna e per le<br />

altre si può richiamare taluna soltanto <strong>di</strong> quelle con<strong>di</strong>zioni.<br />

Non ricorre l’identità delle soluzioni normative adottate. C.Th.<br />

3.12.1, con cui venne ripristinata l’illiceità delle nozze con la neptis ex<br />

fratre, sanzionava i contravventori assai più duramente (con la capitalis<br />

sententia) <strong>di</strong> quanto le prescrizioni canoniche prevedessero ad esempio<br />

per le altre unioni endogamiche, dove la penitenza era soltanto<br />

temporanea ed il peccato commesso pienamente re<strong>di</strong>mibile, anche se<br />

talvolta con<strong>di</strong>zionatamente allo scioglimento del vincolo coniugale<br />

stretto; per altro verso, C.Th. 3.12.2, relativa ai matrimoni tra affini,<br />

fronteggiava il problema con minore severità rispetto al legislatore<br />

conciliare, non richiedendo la separazione dei coniugi, limitandosi<br />

bensì a <strong>di</strong>sciplinare lo stato giuri<strong>di</strong>co della prole, così implicitamente<br />

ammettendo la continuazione della convivenza; assai poco è possibile<br />

<strong>di</strong>re sul contenuto della legge teodosiana che sancì ex novo l’invali<strong>di</strong>tà<br />

delle nozze inter consobrinos, se non che – stando ad Ambrogio –<br />

introdusse una ‘severissima poena’, obbligandoci così a sospendere il<br />

giu<strong>di</strong>zio.<br />

Non ricorre talora la precedenza della normativa della Chiesa<br />

rispetto a quella imperiale e, anche quando questa precedenza si<br />

ritrova, si può vedere che la parte più cospicua delle prescrizioni<br />

cristiane è comunque posteriore alla legislazione statale. Per quanto<br />

concerne il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> matrimonio con la neptis ex fratre (reintrodotto<br />

nel 342), le pochissime fonti cristiane che ne trattano ex professo (l’Ep.<br />

60 <strong>di</strong> Ambrogio, scritta attorno al 393, ed il can. 19 dei Canones<br />

Apostolorum la cui stesura rimonta, come data più recente, alla fine del<br />

IV sec.) sono tutte successive; se è vero che C.Th. 3.12.2 aveva come<br />

exempla precedenti (seppure <strong>di</strong> contenuto contrastante) i canoni del<br />

concilio <strong>di</strong> Elvira (can. 61) e <strong>di</strong> Neocesarea (can. 2), è altrettanto vero<br />

che la problematica rimase vivamente <strong>di</strong>battuta nella Chiesa per tutta<br />

la restante parte del IV secolo, tanto in Oriente (come testimonia<br />

Basilio) che in Occidente (come <strong>di</strong>mostrato dalla decretale Ad Gallos),<br />

a riprova che su <strong>di</strong> essa non aveva granché influito il provve<strong>di</strong>mento<br />

276 AUPA 55/2012

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!