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Vincoli parentali e divieti matrimoniali - Università di Palermo

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A. Cusmà Piccione, <strong>Vincoli</strong> <strong>parentali</strong> e <strong><strong>di</strong>vieti</strong> <strong>matrimoniali</strong> [p. 189-278]<br />

Quest’opinione si <strong>di</strong>mostra, però, scarsamente compatibile con<br />

l’assoluta povertà <strong>di</strong> prescrizioni conciliari o <strong>di</strong> testimonianze<br />

patristiche precedenti al periodo <strong>di</strong> emanazione della legge teodosiana:<br />

l’unico testo che ne accenni è – come abbiamo visto – la decretale Ad<br />

Gallos, da cui non si può inferire altro che l’illiceità <strong>di</strong> condurre in<br />

sposa la figlia dello zio materno (avunculus): una prescrizione, come è<br />

agevole comprendere, specifica (perché specifica doveva essere l’inquisitio<br />

posta dall’episcopato gallico) che mal si presta ex se a spiegare<br />

un così brusco revirement rispetto al passato. La riprova migliore viene<br />

dallo stesso Ambrogio, che, a supporto del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> contrarre<br />

matrimonio entro il quarto grado, non sapeva in<strong>di</strong>viduare alcuna<br />

regola canonica, o corrente dottrinale oppure ancora una tra<strong>di</strong>zione<br />

ecclesiastica consolidata, ma solo gli exempla biblici (interpretati<br />

peraltro forzatamente) ed in ultima analisi appunto la legge civile. Al<br />

più, si potrebbe pensare ad un orientamento contrario personale del<br />

vescovo milanese (reso visibile dal non celato plauso che sembra<br />

cogliersi tra le pieghe della lettera a Paterno <strong>di</strong>nanzi all’iniziativa<br />

teodosiana), che potrebbe essere stato trasfuso successivamente nella<br />

legislazione grazie all’ascendente che egli era in grado <strong>di</strong> esercitare<br />

sull’Imperatore. 225 Tuttavia, non si deve perdere <strong>di</strong> vista che, pur nella<br />

sua teorica plausibilità, anche questa ricostruzione rimane<br />

assolutamente congetturale, non <strong>di</strong>mostrata ed, allo stato delle nostre<br />

conoscenze, in<strong>di</strong>mostrabile. 226<br />

D’altro canto, non può essere sottovalutata la circostanza che<br />

analoga stigmatizzazione verso questo tipo <strong>di</strong> unioni Teodosio poteva<br />

riscontrare anche negli ambienti non cristiani. 227 In un’orazione<br />

——————————<br />

monogamiche, cit., 152; R. ASTOLFI, Il matrimonio, cit., 47; P. MARONE, Le nozze tra<br />

cognati, cit., 218 e nt. 40. S. RODA, Il matrimonio fra cugini germani, cit., 304 ss., in<strong>di</strong>vidua<br />

anche una precisa finalità antipagana: «impe<strong>di</strong>re il consolidamento dei legami fra le<br />

gran<strong>di</strong> famiglie della nobiltà pagana».<br />

225 Restano significative, a questo proposito, le pagine <strong>di</strong> B. BIONDI, L’influenza <strong>di</strong><br />

Sant’Ambrogio sulla legislazione religiosa del suo tempo, in Sant’Ambrogio nel XVI centenario<br />

dalla sua nascita, Milano 1940, 337 ss. [= Scritti giuri<strong>di</strong>ci, I, Milano 1965, 645 ss.].<br />

226 Così ritiene, adesso, anche R. ASTOLFI, Stu<strong>di</strong> sul matrimonio, cit., 120: «Il <strong>di</strong>vieto<br />

<strong>di</strong> matrimonio fra cugini imposto da Teodosio I trovò conforto nella dottrina cristiana<br />

più rigorosa ... Tuttavia sarebbe eccessivo ritenere che questa dottrina sia stata la causa determinante<br />

il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> Teodosio».<br />

227 In generale, per la comprensione della posizione degli scrittori pagani <strong>di</strong> fronte al<br />

fenomeno delle unioni incestuose, esaurienti testimonianze in P. MOREAU, Incestus, cit.,<br />

AUPA 55/2012 273

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