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Vincoli parentali e divieti matrimoniali - Università di Palermo

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A. Cusmà Piccione, <strong>Vincoli</strong> <strong>parentali</strong> e <strong><strong>di</strong>vieti</strong> <strong>matrimoniali</strong> [p. 189-278]<br />

generica influenza del pensiero cristiano sul legislatore; per avvalorare<br />

questa possibilità, bisogna prendere in considerazione soprattutto la<br />

<strong>di</strong>sciplina presente nelle norme conciliari, perché l’attenzione dei<br />

Padri su questo punto era (come abbiamo già avuto modo <strong>di</strong> osservare<br />

in precedenza) per lo più assorbita dall’esegesi dei testi sacri. 198 Il<br />

provve<strong>di</strong>mento legislativo del 355 era preceduto dal can. 61 del<br />

concilio spagnolo <strong>di</strong> Elvira e dal can. 2 <strong>di</strong> Neocesarea, che avevano ad<br />

oggetto proprio le due ipotesi considerate da C.Th. 3.12.2, cioè le<br />

nozze con la sorella della moglie defunta (can. 61) e quelle con la<br />

vedova del proprio fratello (can. 2). La norma deliberata ad Elvira<br />

aveva un’efficacia spaziale delimitata e non vincolava imme<strong>di</strong>atamente<br />

che i fedeli spagnoli; non è pertanto agevole immaginare che possa<br />

essere stata tenuta presente nella redazione della legge emanata a<br />

Milano. Peraltro, essa – sembrerebbe <strong>di</strong> poter <strong>di</strong>re – aveva poco da<br />

offrire alla cancelleria <strong>di</strong> Costanzo, perché si limitava a comminare al<br />

responsabile <strong>di</strong> tale condotta una scomunica temporanea (per un<br />

quinquennio), senza nulla aggiungere sulla sorte dell’unione una volta<br />

che questa fosse stata posta in essere, la quale, argomentando dalla<br />

durata temporanea della sanzione, poteva continuare a persistere<br />

anche dopo l’espiazione della penitenza. 199<br />

Il confronto con la <strong>di</strong>sposizione approvata nel sinodo orientale <strong>di</strong><br />

—————————<br />

198 Non <strong>di</strong>versamente dall’Ep. Ad Gallos che, pur essendo <strong>di</strong> appena qualche decennio<br />

successiva alla legge voluta da Costanzo, non faceva ricorso, per supportare l’esistenza<br />

della proibizione de qua, che ad argomentazioni tratte da una corretta esegesi dei testi<br />

sacri, senza minimamente accennare alla <strong>di</strong>scipina legislastiva da poco approvata; né,<br />

tanto meno, nello squarcio che abbiamo preso in esame si colgono accenni a precedenti<br />

<strong>di</strong>sposizioni o prese <strong>di</strong> posizione della Sede romana che, almeno in<strong>di</strong>rettamente, possano<br />

fornire supporto all’idea (rigettata su nel testo) secondo la quale papa Liberio avrebbe<br />

avuto un qualche ruolo nell’approvazione <strong>di</strong> C.Th. 3.12.2; d’altra parte, anche se si<br />

raffrontano il contenuto della decretale Ad Gallos e la <strong>di</strong>sciplina introdotta da Costanzo,<br />

non si ricavano segnali <strong>di</strong>versi: cfr., sul punto, G. COLANTUONO, Note sul canone 2, cit.,<br />

14.<br />

199 Di <strong>di</strong>verso avviso sembra invece essere P. MARONE, Le nozze tra cognati, cit., 218<br />

s., a giu<strong>di</strong>zio della quale si potrebbe sostenere che la normativa <strong>di</strong> Costanzo risultava in<br />

linea con la decretale papale e con il concilio <strong>di</strong> Elvira, per la ragione che nella prima si<br />

prendeva in considerazione solo la parte maschile così come avveniva in queste due fonti<br />

cristiane; tuttavia, questo rilievo non sembra essere affatto decisivo: l’impunità della<br />

donna – come abbiamo già ricordato (v. retro nt. 173) – caratterizzava in generale la normativa<br />

penale emanata dalla cancelleria <strong>di</strong> Costanzo, cosicché risulta oltremodo arduo<br />

immaginare <strong>di</strong> essere <strong>di</strong>nanzi ad un’analogia significativa.<br />

262 AUPA 55/2012

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