Vincoli parentali e divieti matrimoniali - Università di Palermo
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A. Cusmà Piccione, <strong>Vincoli</strong> <strong>parentali</strong> e <strong><strong>di</strong>vieti</strong> <strong>matrimoniali</strong> [p. 189-278]<br />
generica influenza del pensiero cristiano sul legislatore; per avvalorare<br />
questa possibilità, bisogna prendere in considerazione soprattutto la<br />
<strong>di</strong>sciplina presente nelle norme conciliari, perché l’attenzione dei<br />
Padri su questo punto era (come abbiamo già avuto modo <strong>di</strong> osservare<br />
in precedenza) per lo più assorbita dall’esegesi dei testi sacri. 198 Il<br />
provve<strong>di</strong>mento legislativo del 355 era preceduto dal can. 61 del<br />
concilio spagnolo <strong>di</strong> Elvira e dal can. 2 <strong>di</strong> Neocesarea, che avevano ad<br />
oggetto proprio le due ipotesi considerate da C.Th. 3.12.2, cioè le<br />
nozze con la sorella della moglie defunta (can. 61) e quelle con la<br />
vedova del proprio fratello (can. 2). La norma deliberata ad Elvira<br />
aveva un’efficacia spaziale delimitata e non vincolava imme<strong>di</strong>atamente<br />
che i fedeli spagnoli; non è pertanto agevole immaginare che possa<br />
essere stata tenuta presente nella redazione della legge emanata a<br />
Milano. Peraltro, essa – sembrerebbe <strong>di</strong> poter <strong>di</strong>re – aveva poco da<br />
offrire alla cancelleria <strong>di</strong> Costanzo, perché si limitava a comminare al<br />
responsabile <strong>di</strong> tale condotta una scomunica temporanea (per un<br />
quinquennio), senza nulla aggiungere sulla sorte dell’unione una volta<br />
che questa fosse stata posta in essere, la quale, argomentando dalla<br />
durata temporanea della sanzione, poteva continuare a persistere<br />
anche dopo l’espiazione della penitenza. 199<br />
Il confronto con la <strong>di</strong>sposizione approvata nel sinodo orientale <strong>di</strong><br />
—————————<br />
198 Non <strong>di</strong>versamente dall’Ep. Ad Gallos che, pur essendo <strong>di</strong> appena qualche decennio<br />
successiva alla legge voluta da Costanzo, non faceva ricorso, per supportare l’esistenza<br />
della proibizione de qua, che ad argomentazioni tratte da una corretta esegesi dei testi<br />
sacri, senza minimamente accennare alla <strong>di</strong>scipina legislastiva da poco approvata; né,<br />
tanto meno, nello squarcio che abbiamo preso in esame si colgono accenni a precedenti<br />
<strong>di</strong>sposizioni o prese <strong>di</strong> posizione della Sede romana che, almeno in<strong>di</strong>rettamente, possano<br />
fornire supporto all’idea (rigettata su nel testo) secondo la quale papa Liberio avrebbe<br />
avuto un qualche ruolo nell’approvazione <strong>di</strong> C.Th. 3.12.2; d’altra parte, anche se si<br />
raffrontano il contenuto della decretale Ad Gallos e la <strong>di</strong>sciplina introdotta da Costanzo,<br />
non si ricavano segnali <strong>di</strong>versi: cfr., sul punto, G. COLANTUONO, Note sul canone 2, cit.,<br />
14.<br />
199 Di <strong>di</strong>verso avviso sembra invece essere P. MARONE, Le nozze tra cognati, cit., 218<br />
s., a giu<strong>di</strong>zio della quale si potrebbe sostenere che la normativa <strong>di</strong> Costanzo risultava in<br />
linea con la decretale papale e con il concilio <strong>di</strong> Elvira, per la ragione che nella prima si<br />
prendeva in considerazione solo la parte maschile così come avveniva in queste due fonti<br />
cristiane; tuttavia, questo rilievo non sembra essere affatto decisivo: l’impunità della<br />
donna – come abbiamo già ricordato (v. retro nt. 173) – caratterizzava in generale la normativa<br />
penale emanata dalla cancelleria <strong>di</strong> Costanzo, cosicché risulta oltremodo arduo<br />
immaginare <strong>di</strong> essere <strong>di</strong>nanzi ad un’analogia significativa.<br />
262 AUPA 55/2012