Vincoli parentali e divieti matrimoniali - Università di Palermo
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A. Cusmà Piccione, <strong>Vincoli</strong> <strong>parentali</strong> e <strong><strong>di</strong>vieti</strong> <strong>matrimoniali</strong> [p. 189-278]<br />
latamente parenetico, realizzando niente più che una generica<br />
esortazione a non contrarre tali nozze (come in Tertulliano, dove la<br />
problematica si intrecciava peraltro con il tema dei plurimi<br />
matrimoni), mentre non prendevano alcuna posizione sulle<br />
conseguenze concrete della loro contrazione. La fissazione <strong>di</strong> misure<br />
precise si ebbe in Oriente. Nei primi decenni del IV secolo il concilio<br />
<strong>di</strong> Neocesarea, nel configurare una responsabilità in capo ad entrambi<br />
i coniugi, impose, come unica con<strong>di</strong>zione per la riappacificazione, lo<br />
scioglimento del matrimonio eventualmente posto in essere ed il<br />
raffronto con altre <strong>di</strong>sposizioni deliberate in quell’occasione mostra<br />
che nella visione dei vescovi conciliari questa fattispecie fosse<br />
considerata più duramente dell’aver contratto semplicemente nuove<br />
nozze; la stessa prescrizione della separazione dei coniugi si rinviene<br />
nella seconda metà del secolo (nel 375) nel can. 23 dell’Ep. 199 <strong>di</strong><br />
Basilio.<br />
La seconda delle due situazioni prima <strong>di</strong>stinte – le nozze con la<br />
sorella della moglie – viceversa non era interdetta nel Levitico, che si<br />
occupava solo <strong>di</strong> reprimere l’unione con due sorelle allorché la prima<br />
condotta in sposa fosse ancora in vita (Lev. 18.18); la restrizione della<br />
condanna a questa ipotesi soltanto aveva indotto un’interpretazione<br />
permissiva nei riguar<strong>di</strong> del matrimonio con la cognata in caso <strong>di</strong><br />
premorienza della moglie; <strong>di</strong> questa prassi più tollerante c’è traccia<br />
tanto in Occidente (con l’Ep. Ad Gallos episcopos, dove, per <strong>di</strong> più, è<br />
osteggiata altresì l’assimilazione <strong>di</strong> tale fattispecie a quella del levirato)<br />
che in Oriente (con l’Ep. 160 <strong>di</strong> Basilio, scritta proprio per contrastare<br />
la <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> tale corrente <strong>di</strong> pensiero); ed anche la specifica<br />
considerazione <strong>di</strong> questa ipotesi (sia pure al limitato effetto<br />
dell’inaccessibilità al clericato) da parte dei Canones Apostolorum,<br />
redatti verosimilmente sul finire del IV secolo, pare confermare che la<br />
questione doveva essere sorta soprattutto con riferimento a questo<br />
caso e non tanto per l’unione con due fratelli. 149 Dove invece le due<br />
partes Imperii mostravano <strong>di</strong> <strong>di</strong>vergere era nella previsione della<br />
sanzione: se in Oriente non v’era alternativa, per la riammissione al<br />
—————————<br />
149 Questo punto è ben evidenziato anche da J. VILELLA, Las <strong>di</strong>sposiciones pseudoiliberritanas,<br />
cit., 246: «... durante los últimos decenios del s. IV, el asunto del matrimonio<br />
con la hermana de la anterior esposa estaba adquiriendo una gran entidad en el<br />
campo de la <strong>di</strong>sciplina eclesíastica ...».<br />
246 AUPA 55/2012