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Vincoli parentali e divieti matrimoniali - Università di Palermo

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A. Cusmà Piccione, <strong>Vincoli</strong> <strong>parentali</strong> e <strong><strong>di</strong>vieti</strong> <strong>matrimoniali</strong> [p. 189-278]<br />

6. Il quadro emergente.<br />

Volendo raccogliere, ai fini del nostro tema, i frutti <strong>di</strong> questo<br />

lungo excursus, mi sembra <strong>di</strong> poter segnalare alcune acquisizioni, che è<br />

utile riassumere partitamente per ciascuna delle tre tipologie <strong>di</strong> <strong>di</strong>vieto<br />

che ci siamo qui proposti <strong>di</strong> esaminare.<br />

Se pren<strong>di</strong>amo le mosse dalla fattispecie che ha destato maggiore<br />

<strong>di</strong>scussione da parte della Chiesa – le nozze tra affini in linea<br />

collaterale – abbiamo visto come le fonti sembrino rimandare alla<br />

necessità <strong>di</strong> procedere ad una <strong>di</strong>stinzione, a seconda che ci si voglia<br />

riferire alla possibilità <strong>di</strong> prendere in matrimonio la moglie del fratello<br />

oppure la sorella della moglie: le due situazioni erano considerate<br />

<strong>di</strong>stintamente nei passi veterotestamentari ed in tal modo<br />

continuarono non <strong>di</strong> rado ad essere trattate anche nel <strong>di</strong>battito presso<br />

i Padri e nelle prescrizioni canoniche, salva comunque l’intenzione <strong>di</strong><br />

accomunarne la <strong>di</strong>sciplina repressiva, in risposta all’esistenza,<br />

testimoniata a più riprese, <strong>di</strong> una corrente, certamente minoritaria,<br />

contraria invece ad una loro reciproca reductio ad unum.<br />

La facoltà <strong>di</strong> sposare la moglie del fratello era oggetto <strong>di</strong> una<br />

<strong>di</strong>sciplina apparentemente contrastante: da un lato Lev. 18.16 ne<br />

proibiva l’evenienza, dall’altro Deut. 25.5-6 ne imponeva ad<strong>di</strong>rittura<br />

l’esercizio, per perpetuare il nome del fratello defunto ove questi fosse<br />

deceduto senza aver avuto figli; quest’ultimo caso dava corpo<br />

all’istituto del levirato, che presentava confini applicativi piuttosto<br />

precisi (premorienza senza prole del proprio fratello), ampiamente<br />

con<strong>di</strong>visi nell’ambito della cultura ebraica ma vieppiù sfumati nella<br />

nuova società cristiana. La questione che si poneva, pertanto, era se la<br />

deroga rappresentata dal levirato dovesse o meno considerarsi ancora<br />

vigente tra i cristiani e se, in caso <strong>di</strong> risposta positiva, essa potesse<br />

giustificare una qualche apertura alla restrizione <strong>di</strong> questo tipo <strong>di</strong><br />

nozze; i Patres occidentali risposero – come abbiamo visto guardando<br />

soprattutto alla posizione <strong>di</strong> Tertulliano – negativamente; ma ciò che<br />

più conta mettere in evidenza è che essi si muovevano (si ricor<strong>di</strong>no<br />

anche i passi agostiniani che abbiamo preso in considerazione)<br />

all’interno <strong>di</strong> un contesto eminentemente scritturistico, tentando<br />

me<strong>di</strong>azioni laboriose per conciliarne i <strong>di</strong>versi dettami, o tuttalpiù<br />

——————————<br />

permitido contraer tales uniones, incluso eclesiásticamente».<br />

AUPA 55/2012 245

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