19.06.2013 Views

Lo status familiae

Lo status familiae

Lo status familiae

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ivestimento di cariche sacerdotali). Meno certo invece il fatto che<br />

essa fosse possibile solo per gli appartenenti al patriziato.<br />

Ma il matrimonium poteva – già in antico – nascere anche da<br />

una convivenza attuata a seguito di nuptiae nelle quali – per volontà o<br />

necessità (assenza, ad esempio, del consenso pontificale) – non fosse<br />

intervenuta una confarreatio. <strong>Lo</strong> sottolinea la tradizione quando<br />

ricorda la possibilità (largamente predecemvirale) di una conventio in<br />

manum (dunque di un effetto civile) delle donne nuptae realizzata<br />

“usu”, per effetto dunque della semplice attuazione di una convivenza<br />

matrimoniale protratta per un tempo sufficiente a giustificare anche la<br />

attribuzione alla donna di quella speciale condizione giuridica,<br />

socialmente considerata quella più appropriata alla sua posizione di<br />

uxor romana.<br />

Dunque: sin da epoca molto risalente, le unioni “matrimoniali”<br />

potevano ricevere una disciplina non uniforme in relazione ai fatti che<br />

le costituivano. Nuptiae confarreatae e nuptiae “altre” producevano<br />

entrambe matrimonium. Ma quello che nasceva dalle prime aveva<br />

conseguenze giuridiche diverse da quello che nasceva dalle seconde.<br />

Entrambi – in quanto fondati su nuptiae lecite (perciò iustae)<br />

– davano origine ad una filiazione che definiva uno speciale rapporto<br />

tra il padre e i figli (questi erano sui, come tali in potestate) e dalla<br />

quale derivavano anche legami di solidarietà che avrebbero mantenuto<br />

– nei limiti definiti da quella che si dirà familia communi iure – il loro<br />

rilievo giuridico anche oltre la vita del padre.<br />

E tuttavia: in un caso (matrimonium da nuptiae confarreatae)<br />

effetti ulteriori sulla filiazione (patrimi et matrimi), effetti sulla donna<br />

(conventio in manum, comunione dei sacra, con i conseguenti doveri<br />

che ne venivano), effetti nei confronti dei gruppi di origine<br />

(liberazione dei coniugi dalla soggezione potestativa), vincoli anche<br />

certamente in ordine alla possibilità di scioglimento dell’unione,<br />

esclusa in linea di principio. Nell’altro (matrimonium da nuptiae non<br />

confarreatae), solo eventuale possibilità di conventio in manum della<br />

donna (forse anche con effetti non identici sul piano della interruzione<br />

della sua soggezione alla potestas paterna) e sicura più facile<br />

possibilità di scioglimento dell’unione (non avrebbe altrimenti senso<br />

la necessità per la conventio in manum della sua durata almeno<br />

annuale).<br />

Essenziale insomma da sempre il matrimonio (come unione<br />

qualificata da speciali presupposti) per la fondazione di un gruppo<br />

“familiare”, e tuttavia regime diverso di esso (in qualche misura<br />

influente sul conseguente regime familiare), in relazione ai fatti che ne<br />

fondano la sua costituzione.<br />

8. Vediamo di spostare allora ora l’attenzione sul regime<br />

familiare in sé.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!