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Lo status familiae

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intercorrenti tra determinate personae in ragione di un vincolo<br />

“giuridico” (la nascita da un certo tipo di unione), che generava attese<br />

(che nessun altra relazione naturale permetteva di vantare e che,<br />

tuttavia, non erano assolute) su un insieme particolare – identificato<br />

anch’esso con criteri “giuridici” – di cose.<br />

Il che concorre a far considerare con diffidenza l’idea che la<br />

familia romana (in senso personale), come noi almeno la conosciamo,<br />

possa avere avuto origini pre-cittadine e che l’assetto interno delle<br />

relazioni che essa determinava possa avere avuto perciò<br />

giustificazione “politica”. La sua esistenza dipende da qualificazioni<br />

“giuridiche”, e dunque “derivate” dall’ordinamento che le giustifica.<br />

7. Al centro del regime “familiare” romano (fondamento e<br />

giustificazione di esso) fu il “matrimonium”.<br />

Del suo regime più antico non conosciamo, per la verità,<br />

molto. E tuttavia anche di esso alcuni elementi di caratterizzazione<br />

possono sicuramente cogliersi.<br />

Il primo è costituito dalla sua non uniforme disciplina (in<br />

relazione alle circostanze che gli davano esistenza).<br />

Requisito sicuramente essenziale, generale ed insuperabile era<br />

la “liceità” dell’unione. Tra personae tra le quali mancasse il<br />

connubium – per ragioni di carattere politico, di stato o anche naturale<br />

– non sorgeva matrimonium. Le loro unioni – quando non fossero<br />

anche nefariae, e dunque sotto ogni profilo irrilevanti, anzi perseguite<br />

– ricevevano una considerazione giuridica distinta. Non nascevano<br />

relazioni giuridiche dei figli con il padre ed esse non davano perciò<br />

origine ad alcun gruppo “familiare”. La filiazione che ne derivava<br />

creava soltanto una parentela naturale, che assumeva rilievo<br />

unicamente con riferimento alla discendenza materna.<br />

Fermo tutto questo, il matrimonium (come relazione<br />

“qualificata” tra persone tra le quali vi fosse anche conubium) poteva<br />

tuttavia configurarsi in modo vario (sia nei suoi presupposti<br />

costitutivi, sia negli effetti che ne scaturivano).<br />

Esso nasceva innanzitutto (come sottolinea per altro la<br />

tradizione), da nuptiae (cerimonie complesse – in cui confluivano<br />

elementi religiosi e sociali – che ne esplicitavano la volontà di<br />

costituirlo) nel corso delle quali fosse stata attuata una confarreatio.<br />

Di certo, questa – presupponendo la possibilità di una<br />

comunione di sacra tra i coniugi – comportava una preventiva<br />

approvazione dell’unione da parte del collegio pontificale,<br />

determinava la integrazione della donna, quale loco filiae del vir, nel<br />

gruppo agnatizio di lui, la interruzione della soggezione potestativa<br />

dei coniugi ai loro patres, l’acquisto, da parte dei loro filii della<br />

condizione giuridica di patrimi et matrimi (rilevante per il

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