Lo status familiae
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intercorrenti tra determinate personae in ragione di un vincolo<br />
“giuridico” (la nascita da un certo tipo di unione), che generava attese<br />
(che nessun altra relazione naturale permetteva di vantare e che,<br />
tuttavia, non erano assolute) su un insieme particolare – identificato<br />
anch’esso con criteri “giuridici” – di cose.<br />
Il che concorre a far considerare con diffidenza l’idea che la<br />
familia romana (in senso personale), come noi almeno la conosciamo,<br />
possa avere avuto origini pre-cittadine e che l’assetto interno delle<br />
relazioni che essa determinava possa avere avuto perciò<br />
giustificazione “politica”. La sua esistenza dipende da qualificazioni<br />
“giuridiche”, e dunque “derivate” dall’ordinamento che le giustifica.<br />
7. Al centro del regime “familiare” romano (fondamento e<br />
giustificazione di esso) fu il “matrimonium”.<br />
Del suo regime più antico non conosciamo, per la verità,<br />
molto. E tuttavia anche di esso alcuni elementi di caratterizzazione<br />
possono sicuramente cogliersi.<br />
Il primo è costituito dalla sua non uniforme disciplina (in<br />
relazione alle circostanze che gli davano esistenza).<br />
Requisito sicuramente essenziale, generale ed insuperabile era<br />
la “liceità” dell’unione. Tra personae tra le quali mancasse il<br />
connubium – per ragioni di carattere politico, di stato o anche naturale<br />
– non sorgeva matrimonium. Le loro unioni – quando non fossero<br />
anche nefariae, e dunque sotto ogni profilo irrilevanti, anzi perseguite<br />
– ricevevano una considerazione giuridica distinta. Non nascevano<br />
relazioni giuridiche dei figli con il padre ed esse non davano perciò<br />
origine ad alcun gruppo “familiare”. La filiazione che ne derivava<br />
creava soltanto una parentela naturale, che assumeva rilievo<br />
unicamente con riferimento alla discendenza materna.<br />
Fermo tutto questo, il matrimonium (come relazione<br />
“qualificata” tra persone tra le quali vi fosse anche conubium) poteva<br />
tuttavia configurarsi in modo vario (sia nei suoi presupposti<br />
costitutivi, sia negli effetti che ne scaturivano).<br />
Esso nasceva innanzitutto (come sottolinea per altro la<br />
tradizione), da nuptiae (cerimonie complesse – in cui confluivano<br />
elementi religiosi e sociali – che ne esplicitavano la volontà di<br />
costituirlo) nel corso delle quali fosse stata attuata una confarreatio.<br />
Di certo, questa – presupponendo la possibilità di una<br />
comunione di sacra tra i coniugi – comportava una preventiva<br />
approvazione dell’unione da parte del collegio pontificale,<br />
determinava la integrazione della donna, quale loco filiae del vir, nel<br />
gruppo agnatizio di lui, la interruzione della soggezione potestativa<br />
dei coniugi ai loro patres, l’acquisto, da parte dei loro filii della<br />
condizione giuridica di patrimi et matrimi (rilevante per il