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Lo status familiae

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com’è noto, una parte soltanto della popolazione romana: quella<br />

patrizia) opera su un piano distinto . Il legame personale non dà luogo<br />

in questo caso ad un terzo tipo di relazione “familiare” (benché la<br />

familia in senso reale possa divenire, eventualmente, oggetto anche di<br />

loro pretese).<br />

Così come – insomma – esiste un diritto distinto sulla familia<br />

dei sui e degli adgnati, così le persone che quel diritto hanno<br />

costituiscono due insieme diversi, ciascuno dei quali definito dal tipo<br />

di attesa che ciascuno di coloro che ad esso appartengono può vantare<br />

sulla familia (in senso reale) medesima.<br />

Il significato personale di familia sembra insomma legato<br />

(anzi: sembra in verità da esso derivato) al tipo di relazione<br />

privilegiata che uno specifico insieme di personae ha con i beni che<br />

costituiscono la ricchezza di un pater. Immediata – tanto da<br />

giustificare successione necessaria e consorzio – la relazione dei<br />

discendenti. Solo prossima (e perciò rilevante in via escludente gli<br />

altri, ma non identica a quella dei sui) quella degli adgnati.<br />

Possiamo allora trarre qualche rapida conclusione.<br />

Tra le personae un particolare legame nasce dalla discendenza,<br />

qualificando la relazione giuridica che ne consegue. La parentela<br />

innanzitutto di sangue genera rapporti specifici, che distinguono le<br />

personae che ne sono coinvolte (facendone uno specifico insieme<br />

legato da una specifica solidarietà).<br />

E tuttavia: questo legame non nasce dal puro fatto naturale<br />

della discendenza.<br />

Esso – come sappiamo – coinvolge unicamente coloro che<br />

discendono da personae a loro volta legate da una particolare<br />

relazione “esclusiva” (non può riguardare che due sole persone),<br />

complessa nelle motivazioni e nelle finalità, connotata da specifici<br />

requisiti distintivi (e perciò considerata iustum matrimonium).<br />

Tale relazione – per assumere la conseguente qualificazione –<br />

deve essere stabile nelle intenzioni di coloro che vi danno vita e deve<br />

essere anche socialmente e religiosamente approvata. Deve riguardare<br />

perciò persone tra le quali è permessa dal diritto e deve essere<br />

obbiettivamente riconoscibile come dotata delle caratteristiche<br />

richieste.<br />

Solo quando la discendenza deriva da una tale unione, essa<br />

assume rilievo giuridico “familiare”. È disciplinata dal principio<br />

patrilineare, genera diritti e doveri che non nascono quando l’unione<br />

non ha quella specifica qualificazione.<br />

Questa dipendenza della filiazione – che determina legami non<br />

solo personali, ma anche patrimoniali con il padre – dal matrimonio<br />

(quale unione appunto stabile e giuridicamente qualificata di un uomo<br />

e di una donna) costituisce il quid proprium che la distingue da ogni<br />

altra discendenza naturale e le attribuisce un regime giuridico<br />

specifico. Ne fa ciò che dà vita a relazioni “familiari”.

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