Lo status familiae

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che certamente comprende ogni discendente diretto in potestate) e, in mancanza di lui, all’adgnatus proximus. Solo in mancanza anche di costui sarebbero stati chiamati in causa i gentiles. Tralasciando tutta una serie – non indifferente – di problemi di dettaglio (che vanno dai vincoli operanti per il pater in presenza di sui, al più preciso contenuto di familia, in relazione soprattutto al rapporto di essa con la pecunia, al meccanismo di acquisizione operante per i gentiles ), di certo accadeva però che i sui e gli adgnati non succedevano allo stesso modo. I sui succedevano infatti come heredes necessarii , gli adgnati come voluntarii. Per i sui operava il principio della successio in locum, per gli adgnati no . Tra i sui si instaurava il consortium, tra gli adgnati no. Per i sui valevano probabilmente regole particolari anche in materia di successione nei sacra, nel ius sepulchri , nel patronato . Dunque i due gruppi considerati (sui ed adgnati) avevano sulla familia un diritto diverso, definito in relazione alla loro diversa relazione personale con l’ereditando. Se ora torniamo allora al significato personale di familia, dovremo constatare che esso si presenta, come abbiamo già visto, articolato: D. 50.16.195.2 (Ulp. 46 ad ed.): Familiae appellatio refertur et ad corporis cuiusdam significationem, quod aut iure proprio ipsorum aut communi universae cognationis continetur. iure proprio familiam dicimus plures personas, quae sunt sub unius potestate aut natura aut iure subiectae, ut puta patrem familias, matrem familias, filium familias, filiam familias quique deinceps vicem eorum sequuntur, ut puta nepotes et neptes et deinceps. pater autem familias appellatur, qui in domo dominium habet, recteque hoc nomine appellatur, quamvis filium non habeat: non enim solam personam eius, sed et ius demonstramus: denique et pupillum patrem familias appellamus. et cum pater familias moritur, quotquot capita ei subiecta fuerint, singulas familias incipiunt habere: singuli enim patrum familiarum nomen subeunt. idemque eveniet et in eo qui emancipatus est: nam et hic sui iuris effectus propriam familiam habet. communi iure familiam dicimus omnium adgnatorum: nam etsi patre familias mortuo singuli singulas familias habent, tamen omnes, qui sub unius potestate fuerunt, recte eiusdem familiae appellabuntur, qui ex eadem domo et gente proditi sunt. Familia indica due diversi “insiemi di persone”. Il primo (familia proprio iure) si estende solo ai discendenti in potestate (dunque – guardando dal punto di vista ereditario – ai sui). Il secondo (familia communi iure) si estende invece a comprendere tutti coloro che furono, in vita di un determinato pater (o anche che – generati da loro – lo sarebbero stati, ove nati in vita di lui ), sottoposti di fatto alla sua potestas, ed è costituito perciò anche dagli adgnati, ai quali tuttavia esso si ferma. L’eventuale ulteriore legame tra persone definito dalla gentilitas (che – almeno giuridicamente – riguarda però,

com’è noto, una parte soltanto della popolazione romana: quella patrizia) opera su un piano distinto . Il legame personale non dà luogo in questo caso ad un terzo tipo di relazione “familiare” (benché la familia in senso reale possa divenire, eventualmente, oggetto anche di loro pretese). Così come – insomma – esiste un diritto distinto sulla familia dei sui e degli adgnati, così le persone che quel diritto hanno costituiscono due insieme diversi, ciascuno dei quali definito dal tipo di attesa che ciascuno di coloro che ad esso appartengono può vantare sulla familia (in senso reale) medesima. Il significato personale di familia sembra insomma legato (anzi: sembra in verità da esso derivato) al tipo di relazione privilegiata che uno specifico insieme di personae ha con i beni che costituiscono la ricchezza di un pater. Immediata – tanto da giustificare successione necessaria e consorzio – la relazione dei discendenti. Solo prossima (e perciò rilevante in via escludente gli altri, ma non identica a quella dei sui) quella degli adgnati. Possiamo allora trarre qualche rapida conclusione. Tra le personae un particolare legame nasce dalla discendenza, qualificando la relazione giuridica che ne consegue. La parentela innanzitutto di sangue genera rapporti specifici, che distinguono le personae che ne sono coinvolte (facendone uno specifico insieme legato da una specifica solidarietà). E tuttavia: questo legame non nasce dal puro fatto naturale della discendenza. Esso – come sappiamo – coinvolge unicamente coloro che discendono da personae a loro volta legate da una particolare relazione “esclusiva” (non può riguardare che due sole persone), complessa nelle motivazioni e nelle finalità, connotata da specifici requisiti distintivi (e perciò considerata iustum matrimonium). Tale relazione – per assumere la conseguente qualificazione – deve essere stabile nelle intenzioni di coloro che vi danno vita e deve essere anche socialmente e religiosamente approvata. Deve riguardare perciò persone tra le quali è permessa dal diritto e deve essere obbiettivamente riconoscibile come dotata delle caratteristiche richieste. Solo quando la discendenza deriva da una tale unione, essa assume rilievo giuridico “familiare”. È disciplinata dal principio patrilineare, genera diritti e doveri che non nascono quando l’unione non ha quella specifica qualificazione. Questa dipendenza della filiazione – che determina legami non solo personali, ma anche patrimoniali con il padre – dal matrimonio (quale unione appunto stabile e giuridicamente qualificata di un uomo e di una donna) costituisce il quid proprium che la distingue da ogni altra discendenza naturale e le attribuisce un regime giuridico specifico. Ne fa ciò che dà vita a relazioni “familiari”.

che certamente comprende ogni discendente diretto in potestate) e, in<br />

mancanza di lui, all’adgnatus proximus. Solo in mancanza anche di<br />

costui sarebbero stati chiamati in causa i gentiles.<br />

Tralasciando tutta una serie – non indifferente – di problemi di<br />

dettaglio (che vanno dai vincoli operanti per il pater in presenza di<br />

sui, al più preciso contenuto di familia, in relazione soprattutto al<br />

rapporto di essa con la pecunia, al meccanismo di acquisizione<br />

operante per i gentiles ), di certo accadeva però che i sui e gli adgnati<br />

non succedevano allo stesso modo.<br />

I sui succedevano infatti come heredes necessarii , gli adgnati<br />

come voluntarii. Per i sui operava il principio della successio in<br />

locum, per gli adgnati no . Tra i sui si instaurava il consortium, tra gli<br />

adgnati no. Per i sui valevano probabilmente regole particolari anche<br />

in materia di successione nei sacra, nel ius sepulchri , nel patronato .<br />

Dunque i due gruppi considerati (sui ed adgnati) avevano sulla familia<br />

un diritto diverso, definito in relazione alla loro diversa relazione<br />

personale con l’ereditando.<br />

Se ora torniamo allora al significato personale di familia,<br />

dovremo constatare che esso si presenta, come abbiamo già visto,<br />

articolato:<br />

D. 50.16.195.2 (Ulp. 46 ad ed.): Familiae appellatio refertur<br />

et ad corporis cuiusdam significationem, quod aut iure proprio<br />

ipsorum aut communi universae cognationis continetur. iure proprio<br />

familiam dicimus plures personas, quae sunt sub unius potestate aut<br />

natura aut iure subiectae, ut puta patrem familias, matrem familias,<br />

filium familias, filiam familias quique deinceps vicem eorum<br />

sequuntur, ut puta nepotes et neptes et deinceps. pater autem familias<br />

appellatur, qui in domo dominium habet, recteque hoc nomine<br />

appellatur, quamvis filium non habeat: non enim solam personam<br />

eius, sed et ius demonstramus: denique et pupillum patrem familias<br />

appellamus. et cum pater familias moritur, quotquot capita ei subiecta<br />

fuerint, singulas familias incipiunt habere: singuli enim patrum<br />

familiarum nomen subeunt. idemque eveniet et in eo qui emancipatus<br />

est: nam et hic sui iuris effectus propriam familiam habet. communi<br />

iure familiam dicimus omnium adgnatorum: nam etsi patre familias<br />

mortuo singuli singulas familias habent, tamen omnes, qui sub unius<br />

potestate fuerunt, recte eiusdem <strong>familiae</strong> appellabuntur, qui ex eadem<br />

domo et gente proditi sunt.<br />

Familia indica due diversi “insiemi di persone”. Il primo<br />

(familia proprio iure) si estende solo ai discendenti in potestate<br />

(dunque – guardando dal punto di vista ereditario – ai sui). Il secondo<br />

(familia communi iure) si estende invece a comprendere tutti coloro<br />

che furono, in vita di un determinato pater (o anche che – generati da<br />

loro – lo sarebbero stati, ove nati in vita di lui ), sottoposti di fatto alla<br />

sua potestas, ed è costituito perciò anche dagli adgnati, ai quali<br />

tuttavia esso si ferma. L’eventuale ulteriore legame tra persone<br />

definito dalla gentilitas (che – almeno giuridicamente – riguarda però,

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