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Lo status familiae

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Non solo si estende il regime del peculium castrense agli<br />

acquisti derivanti dalla copertura di uffici e funzioni o dall’esercizio di<br />

attività particolari (come l’avvocatura), ma si limitano più in generale<br />

gli effetti acquisitivi della patria potestas (con riferimento in<br />

particolare) ai beni che pervengano al figlio per via materna. Riflesso<br />

macroscopico della nuova situazione è la presenza del padre nel primo<br />

grado dei successori ab intestato nella Nov. 118.<br />

Le relazioni agnatizie perdono di sostanziale significato.<br />

Prevale ormai il rilievo della parentela di sangue, sia in materia di<br />

doveri di solidarietà prossima (tutele, curatele, alimenti) sia in termini<br />

di doveri (riserve di quote ereditarie) e limiti che di diritti successori.<br />

15. La storia del regime familiare romano che abbiamo<br />

sommariamente ripercorso, appare – in conclusione – segnata dal<br />

passaggio da una considerazione della “familia” (in senso personale)<br />

come strumento rivolto a dare “identità giuridicamente distinta” ad<br />

una “specifica cerchia di persone” a fatto invece indicativo di “ogni<br />

cerchia di persone” legate tra loro da vincoli di discendenza<br />

giuridicamente rilevanti.<br />

<strong>Lo</strong> <strong>status</strong> hominis di chi discendeva da una particolare (perché<br />

circondata da una considerazione sociale di speciale rispetto) unione<br />

di un uomo e di una donna (matrimonio) si distingueva da quello di<br />

chi quella discendenza non poteva vantare.<br />

Unioni lecite, ma non fondate anche sulla liceità specifica<br />

espressa dal connubium determinavano parentela di sangue (non priva<br />

di varie conseguenze giuridiche), la quale era però trattata dal diritto<br />

diversamente dalla parentela “familiare” (la sola infatti a generare<br />

intensi vincoli – non solo, ma anche – di protezione e di solidarietà<br />

personale tra quanti ne erano coinvolti).<br />

Alla erosione delle antiche vedute hanno concorso fattori<br />

diversi.<br />

Innanzitutto il progressivo ed inesorabile attenuarsi (fino alla<br />

pratica scomparsa con la costituzione di Caracalla) del rilievo<br />

privilegiato che – nella condizione di appartenenza all’ordine<br />

giuridico comune – aveva la condizione cittadina rispetto a<br />

condizioni diverse, di rilievo anche ‘interno’ come quelle di latino o<br />

peregrino.<br />

In secondo luogo, fattori culturali che (diversi per origine,<br />

tempo di emersione e forza dirompente delle tradizioni) hanno spinto<br />

tuttavia in senso di fatto convergente nella direzione di una<br />

attenuazione delle differenze tra gli uomini che ne determinassero un<br />

distinto trattamento giuridico, fondato sulla loro diversa<br />

considerazione in ragione delle loro varie condizioni, quali<br />

determinate dalla natura (uomini, donne; anziani, giovani), dalla<br />

fortuna (ricchi, poveri) o da fattori ulteriori (di volta in volta<br />

storicamente emergenti come rilevanti: dalla risalente attenzione data<br />

alla condizione di libertà e alla classe sociale di appartenenza alle più<br />

tarde considerazioni persino dei mestieri praticati) e, in ragione delle<br />

quali, si riconoscevano distinti possibili ruoli non soltanto nell’ordine<br />

pubblico, ma anche in quello delle relazioni private.

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