19.06.2013 Views

Lo status familiae

Lo status familiae

Lo status familiae

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Novità intervengono in materia di seconde nozze e di<br />

disposizioni tendenti a favorire la trasformazione in matrimonio del<br />

concubinato.<br />

Dal primo punto di vista, va ricordato che le antiche<br />

disposizioni augustee (che le imponevano, con il disfavore che<br />

riservavano ai caelibes) cedono ora ad una legislazione – da<br />

Costantino a Giustiniano – orientata in direzione precisamente<br />

opposta. E che la bigamia (ancorché forse senza ancora una precisa<br />

terminologia tecnica che la riguardi) viene ora sanzionata anche come<br />

crimen.<br />

Dal secondo punto di vista, il concubinato è avversato sia sotto<br />

il profilo della legittimità delle liberalità in favore di concubine e figli<br />

nati da esso, sia sotto quello della sua compatibilità con la attualità di<br />

ulteriori relazioni stabili (matrimonio o altro concubinato).<br />

Per quanto riguarda le relazioni tra coniugi e quelle “familiari”,<br />

la loro distanza dal regime antico è marcata.<br />

Le relazioni tra i coniugi sono ormai improntate ad una parità<br />

formale. Uxor e vir – entrambi patrimonialmente indipendenti<br />

ciascuno dall’altro – hanno doveri reciproci di sostegno materiale,<br />

onore e reverenza e subiscono (ma non è una novità) reciproche<br />

limitazioni alle liti giudiziarie.<br />

Per quanto attiene ai vincoli “familiari”, essi tendono ormai a<br />

trovare il loro fondamento direttamente nella generazione.<br />

Significativa in proposito la assenza del coniuge nell’ordine<br />

successorio della Nov. 118 (anche se è opinione di molti che il<br />

coniuge superstite continuasse ad avere titolo ab intestato, in assenza<br />

di cognati). Disposizioni di favore riguardano tuttavia la vedova<br />

“povera” (anche se non le attribuiscono qualità di heres).<br />

Per quanto riguarda le relazioni tra genitori e figli, la patria<br />

potestas (che continua a qualificare la posizione dei figli nati da<br />

matrimonio o a questi equiparati, ora anche dalla legitimatio)<br />

comporta poteri disciplinari correttivi, ma non ha più l’intensità di una<br />

volta. La vitae necisque potestas, che Costantino nel 323 (CTh. 4.8.6)<br />

dichiarava ancora vigente (permissa est), diviene – nella versione<br />

giustinianea della costituzione (C. 8.47.10) – una facoltà che “olim<br />

erat permissa”. E, d’altra parte (C. 9.15.1, di Valentiniano e Valente),<br />

già almeno dal 365 (se non si vuole tenere conto di testi più risalenti,<br />

forse interpolati la repressione nei confronti del figlio in potestate che<br />

si fosse reso reus ‘enormis delicti’ veniva sottratta al pater e affidata<br />

agli organi pubblici.<br />

Le condizioni di povertà giustificano la ‘vendita’ dei figli, ma<br />

ne è ora vietata invece l’esposizione.<br />

La noxae deditio è esclusa (I. 4.8.7).<br />

Varie cause possono giustificare la sanzione della perdita della<br />

potestà paterna e altre (il loro assurgere ad alte cariche statali o<br />

ecclesiastiche) una emancipazione di diritto dei figli.<br />

Anche dal punto di vista patrimoniale, la situazione è nuova.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!