19.06.2013 Views

Lo status familiae

Lo status familiae

Lo status familiae

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

elazione di parentela ‘familiare’), intensità dei relativi vincoli,<br />

estensione della loro rilevanza, etc.<br />

Non ne verrà meno mai però il suo ruolo discriminante e<br />

qualificante, in ordine allo statuto giuridico (personale ed economico)<br />

dei figli. I nati da “matrimonio” (e quelli giuridicamente assimilati a<br />

questi) hanno ricevuto – per tutto il corso della esperienza romana –<br />

un trattamento distinto e migliore di quello riservato agli altri<br />

discendenti. E questo in nome di una costante attenzione rivolta dalla<br />

cultura romana alla preoccupazione di preservare, “esaltandone”<br />

l’utilità sociale, la specifica solidarietà indotta non tanto da una<br />

comunanza di vita, ma da una comunanza sviluppata in nome di valori<br />

religiosi, umani ed economici, considerati di tempo in tempo<br />

essenziali, come sottolineeranno, nelle loro definizioni, ancora i<br />

giuristi imperiali:<br />

D. 23.2.1 (Mod. 1 reg.): nuptiae sunt coniunctio maris et<br />

feminae et consortium omnis vitae, divini et humani iuris<br />

communicatio.<br />

Se guardiamo, d’altra parte, alle conseguenze legate – sul<br />

piano storico – alla organizzazione dei rapporti familiari concepita e<br />

attuata dai Romani, non sarà difficile osservare alcune cose, a<br />

cominciare dalle finalità molteplici e concorrenti presenti nella<br />

concezione romana del matrimonium.<br />

In quanto rigorosamente monogamico, esso giova innanzitutto<br />

ad assicurare alla donna un rango sociale che la eleva e la distingue.<br />

Anche quando essa non sia ammessa ai sacra del marito, né acquisti<br />

una condizione che generi verso di lui le stesse attese patrimoniali dei<br />

figli (non sia cioè anche convenuta in manum di lui), è lei la sola<br />

donna comunque i cui figli ricevono una considerazione “giuridica”<br />

che li lega anche al padre. Ed è a lei sola che “spettano” in casa gli<br />

onori che ne sottolineano il rango, che la distinguono da qualunque<br />

altra donna con la quale l’uomo abbia eventualmente rapporti: il loro<br />

venir meno indica una interruzione dell’unione (non tanto nel fatto<br />

della convivenza), quanto in quello della “qualità” di essa; se senza<br />

causa, essa è “illecita” e perciò “sanzionata”. Il diritto della donna<br />

non è per sempre (essendo il matrimonium – sia pure eccezionalmente<br />

– da sempre dissolubile). Ma finché il matrimonium esiste esso<br />

l’accompagna.<br />

E analoghe considerazioni valgono per i figli, ai quali la<br />

nascita da matrimonio assicura, come abbiamo già ricordato, una<br />

condizione privilegiata. In vita del padre: assistenza e protezione nella<br />

crescita. In morte di lui: successione nei beni.<br />

Ma la concezione praticata dai Romani delle relazioni<br />

“familiari” ha comportato anche la formazione e consolidazione nel<br />

tempo (e – con la romanizzazione dei territori conquistati – la<br />

diffusione anche nello spazio), di modelli culturali che hanno<br />

profondamente inciso sui costumi e le pratiche sociali.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!