Lo status familiae
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Da questo punto di vista, va sottolineato anche un ulteriore<br />
fatto.<br />
Nessuna altra relazione umana genera – nel mondo romano –<br />
vincoli di solidarietà giuridicamente rilevanti.<br />
Non contano ragioni affettive. Parenti di sangue, nutrici,<br />
precettori, amici non hanno alcun “diritto”. Persino la uxor di un<br />
iustum matrimonium che non sia “in manu” – e dunque integrata nel<br />
gruppo “familiare” del marito – non avrà a lungo diritti successori (il<br />
relativo editto pretorio non sembra potersi fare risalire oltre il II secolo<br />
a.C., mentre l’esistenza di uxores non in manu è sicura già almeno<br />
dalle XII tavole). Verso costoro sono possibili solo benefici volontari<br />
(donazioni, lasciti ereditari). E lo stesso vale per le solidarietà che<br />
nascano da fatti politici, religiosi o culturali. Senza dire che anche<br />
coloro ai quali sono riconosciute “attese” lo sono sempre<br />
subordinatamente alla inesistenza di una diversa volontà<br />
testamentaria.<br />
Il solo vincolo non “familiare” che genera reciproche attese<br />
anche economiche è quello che deriva dal “patronato” (che lega il<br />
liberto al suo manumissor).<br />
La familia è stata dunque concepita dai Romani come uno<br />
strumento di inclusione/esclusione rivolto ad assicurare ad una cerchia<br />
definita di persone una condizione di speciale considerazione sotto il<br />
profilo dei vincoli di solidarietà personale ed economica che<br />
reciprocamente le coinvolgono.<br />
Il padre ha doveri solo verso i figli in potestate e deve<br />
assicurare il suo sostegno (come tutore o curatore) solo a coloro verso<br />
i quali lo lega l’appartenenza alla familia communi iure.<br />
I figli in potestate (ed essi soltanto) hanno doveri forti. Ma<br />
hanno anche (al contrario dei figli puramente naturali) protezione e<br />
sicurezza personali, diritto ad essere alimentati ed educati, e<br />
soprattutto una speciale considerazione ereditaria (non possono essere<br />
ignorati senza ragione; succedono ipso iure, in regime tra loro di<br />
consortium, e non sono esposti perciò al rischio di una eredità<br />
giacente).<br />
10. Il regime familiare che abbiamo descritto avrà uno<br />
sviluppo storico complesso, che ne toccherà nel tempo ogni aspetto,<br />
stemperandone molti rigori.<br />
E tuttavia su un punto la linea di continuità resterà fermissima.<br />
Dalle origini lontane fino a Giustiniano (che segnerà la rottura decisa<br />
con la tradizione), esso si caratterizzerà sempre per il fatto di avere<br />
esclusivo fondamento in un “matrimonium” (inteso come unione<br />
“qualificata”, che si distingue, giuridicamente, da altre analoghe).<br />
Anche di questo (intendo dire del matrimonium) cambieranno<br />
nel tempo molti aspetti specifici: fatti costitutivi ed estintivi, specifica<br />
disciplina delle relazioni che ne dipendono (tra coniugi, tra questi e i<br />
loro figli, tra tutti costoro e coloro con i quali vi è o vi è stata una