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Lo status familiae

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Da questo punto di vista, va sottolineato anche un ulteriore<br />

fatto.<br />

Nessuna altra relazione umana genera – nel mondo romano –<br />

vincoli di solidarietà giuridicamente rilevanti.<br />

Non contano ragioni affettive. Parenti di sangue, nutrici,<br />

precettori, amici non hanno alcun “diritto”. Persino la uxor di un<br />

iustum matrimonium che non sia “in manu” – e dunque integrata nel<br />

gruppo “familiare” del marito – non avrà a lungo diritti successori (il<br />

relativo editto pretorio non sembra potersi fare risalire oltre il II secolo<br />

a.C., mentre l’esistenza di uxores non in manu è sicura già almeno<br />

dalle XII tavole). Verso costoro sono possibili solo benefici volontari<br />

(donazioni, lasciti ereditari). E lo stesso vale per le solidarietà che<br />

nascano da fatti politici, religiosi o culturali. Senza dire che anche<br />

coloro ai quali sono riconosciute “attese” lo sono sempre<br />

subordinatamente alla inesistenza di una diversa volontà<br />

testamentaria.<br />

Il solo vincolo non “familiare” che genera reciproche attese<br />

anche economiche è quello che deriva dal “patronato” (che lega il<br />

liberto al suo manumissor).<br />

La familia è stata dunque concepita dai Romani come uno<br />

strumento di inclusione/esclusione rivolto ad assicurare ad una cerchia<br />

definita di persone una condizione di speciale considerazione sotto il<br />

profilo dei vincoli di solidarietà personale ed economica che<br />

reciprocamente le coinvolgono.<br />

Il padre ha doveri solo verso i figli in potestate e deve<br />

assicurare il suo sostegno (come tutore o curatore) solo a coloro verso<br />

i quali lo lega l’appartenenza alla familia communi iure.<br />

I figli in potestate (ed essi soltanto) hanno doveri forti. Ma<br />

hanno anche (al contrario dei figli puramente naturali) protezione e<br />

sicurezza personali, diritto ad essere alimentati ed educati, e<br />

soprattutto una speciale considerazione ereditaria (non possono essere<br />

ignorati senza ragione; succedono ipso iure, in regime tra loro di<br />

consortium, e non sono esposti perciò al rischio di una eredità<br />

giacente).<br />

10. Il regime familiare che abbiamo descritto avrà uno<br />

sviluppo storico complesso, che ne toccherà nel tempo ogni aspetto,<br />

stemperandone molti rigori.<br />

E tuttavia su un punto la linea di continuità resterà fermissima.<br />

Dalle origini lontane fino a Giustiniano (che segnerà la rottura decisa<br />

con la tradizione), esso si caratterizzerà sempre per il fatto di avere<br />

esclusivo fondamento in un “matrimonium” (inteso come unione<br />

“qualificata”, che si distingue, giuridicamente, da altre analoghe).<br />

Anche di questo (intendo dire del matrimonium) cambieranno<br />

nel tempo molti aspetti specifici: fatti costitutivi ed estintivi, specifica<br />

disciplina delle relazioni che ne dipendono (tra coniugi, tra questi e i<br />

loro figli, tra tutti costoro e coloro con i quali vi è o vi è stata una

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