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Lo status familiae

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possibilità di allontanarla da lui . Se se ne discosta, si espone a<br />

sanzioni, che vanno ben oltre il suo eventuale allontanamento (che è<br />

già comunque – per le limitate e “colpevoli” cause che lo giustificano<br />

– una sanzione). Chi avesse commesso adulterio o si fosse macchiata<br />

di altre colpe gravi (come l’ubriachezza e l’aborto) avrebbe rischiato<br />

la morte, che il marito avrebbe potuto irrogarle, anche se forse a<br />

seguito di un iudicium domesticum (al quale sarebbero stati chiamati a<br />

partecipare i parenti di lei).<br />

Per quanto riguarda i figli e gli altri discendenti (e le loro<br />

mogli), la dominanza paterna si esprime in primo luogo nella<br />

disciplina che egli detta per i loro comportamenti. Spetta a lui la<br />

educazione dei figli (dunque: l’istruirli, e il come, o il non istruirli),<br />

l’avviarli o meno ad una attività lavorativa (che egli sceglie per loro,<br />

talora anche collocandoli in causa mancipii di un altro pater), spetta a<br />

lui decidere del loro matrimonio (contraendo sponsali che li<br />

riguardano ed esprimendo il suo consenso alle nozze). Spetta al pater<br />

correggerne i comportamenti devianti, esercitando il diritto di punirli<br />

con sanzioni anche corporali, che possono giungere – nei casi più<br />

gravi – a comminarne la morte (ancora una volta, tuttavia, non senza<br />

un qualche controllo sociale: anche al riguardo la tradizione fa<br />

riferimento – oltre che al controllo pubblico “censorio” – al ruolo del<br />

consilium domesticum, dei prossimi vicini e comunque alla necessaria<br />

sussistenza di iustae causae). Dalle XII tavole, gli spetta anche la<br />

facoltà di trasferirli in causa mancipii – come noxae dediti – alla<br />

vittima di un loro comportamento delittuoso, di cui non voglia<br />

sopportare le conseguenze patrimoniali.<br />

Bisogna non dimenticare tuttavia che questa condizione di<br />

dipendenza non è assoluta. Per alcuni atti di speciale rilievo (come le<br />

nozze proprie e dei propri figli, l’eventuale adozione in nepotem ex<br />

certo filio che il pater intendesse fare, forse anche la dazione in<br />

adozione di figli e nipoti), i discendenti (ancorché in potestate e perciò<br />

tenuti ad obbedire) sono chiamati ad esprimere il loro essenziale<br />

consenso. E va ricordato inoltre che anche un alieni iuris può<br />

assumere la tutela o la cura di estranei.<br />

La dominanza paterna su figli e discendenti si esprime anche<br />

nel principio che li vuole esclusi dalla possibilità di considerare<br />

“proprio (suum in senso giuridico)” ogni loro acquisto. La familia<br />

(come insieme di ciò che costituisce la ricchezza del gruppo cui essa è<br />

destinata a dare sostegno economico) spetta – vivo patre –<br />

unicamente a lui, al quale solo è perciò anche possibile disporne. Il<br />

diritto su di essa dei figli (e della uxor, se in manu e perciò a loro,<br />

sotto questo profilo, certamente pienamente assimilata) nascerà solo<br />

dalla eventuale morte intestata del pater, che ne determinerà il<br />

consortium sulla medesima.<br />

La soggezione patrimoniale dei discendenti al pater non<br />

esclude tuttavia una loro possibilità di obbligarsi (anche se con un<br />

regime che non coinvolge – negli effetti – il pater).<br />

In conclusione: tra pater e membri della familia si instaurano<br />

rapporti nei quali la dominanza personale e patrimoniale del pater è

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