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Geocentro Magazine - Fondazione Geometri

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82<br />

ANNO II | n. 7 | GENNAIO - FEBBRAIO 2010<br />

stesso mondo degli installatori. L’origine di queste<br />

discussioni derivava, a nostro parere, dalla ambigua<br />

formulazione che, in merito all’obbligo della progettazione,<br />

veniva data all’interno della Legge 46/1990.<br />

Le nuove disposizioni, pur non cambiando la sostanza di<br />

quanto era previsto all’interno dalla Legge 46/1990, ha<br />

comunque fatto chiarezza sul tema.<br />

L’art. 5 del DM 37/2008 afferma che per tutte le tipologie di<br />

impianto deve essere redatto uno specifico progetto.<br />

L’art. 5 inoltre afferma che per tutte le categorie di impianto,<br />

ad eccezione di quelli idrici e sanitari di qualsiasi natura<br />

e specie, in determinate situazioni è obbligatorio che la<br />

progettazione sia redatta da un professionista iscritto negli<br />

albi professionali.<br />

La firma di un tecnico abilitato sull’elaborato progettuale,<br />

viene obbligatoriamente richiesta solo quando l’impianto<br />

presenta particolari caratteristiche di complessità, che la<br />

norma individua in modo preciso e che sono schematizzate<br />

nella tabella 1.<br />

L’obbligo di progetto redatto da tecnico abilitato in passato<br />

veniva erroneamente confuso con l’obbligo di progetto in<br />

genere, pensando che, al di fuori delle situazioni richiamate<br />

dalla norma, il progetto non fosse necessario.<br />

Tabella 1<br />

CASISTICHE IN CUI SI RICHIEDE OBBLIGO DI PROGETTO<br />

REDATTO DA UN TECNICO ABILITATO<br />

(art. 5.2.a) Impianti elettrici di cui all’art. 1 comma 2 lettera a) del DM n.<br />

37/08 per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole<br />

unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze<br />

domestiche di singole unità abitative di superfi cie superiore a 400 mq.<br />

(art. 5.2.b) impianti elettrici realizzati con lampade fl uorescenti a catodo<br />

freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto<br />

redatto da parte di professionista abilitato e, in ogni caso, per impianti di<br />

potenza complessiva maggiore di 1.200 VA rese dagli alimentatori.<br />

(art. 5.2.c) Impianti di cui all’art. 1 comma 2) lettera a) del DM n. 37/08,<br />

relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario<br />

e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000<br />

V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate<br />

in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la<br />

superfi cie superi i 200 mq.<br />

(art. 5.2.d) Impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche<br />

solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifi ca del CEI, in caso<br />

di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione<br />

o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da<br />

scariche atmosferiche in edifi ci di volume superiore a 200 mc.<br />

(art. 5.2.e) Impianti di cui all’art. 1 comma 2) lettera b) del DM n. 37/08,<br />

relativi agli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti<br />

elettrici con obbligo di progettazione da parte di professionista abilitato.<br />

(art. 5.2.f) Impianti di riscaldamento di cui all’art. 1 comma 2) lettera c) del<br />

DM n. 37/08, dotati di canne fumarie collettive ramifi cate.<br />

(art. 5.2.f) Impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una<br />

potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora.<br />

(art. 5.2.g) Impianti di cui all’art. 1 comma 2 lettera e) del DM n. 37/08,<br />

relativi alla distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata<br />

termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramifi cate,<br />

o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo<br />

stoccaggio.<br />

(art. 5.2.h) Impianti di cui all’art. 1 comma 2 lettera g) del DM n. 37/08, se<br />

sono inseriti in una attività soggetta al rilascio del certifi cato di prevenzione<br />

incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4<br />

o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.<br />

La dichiarazione di conformità<br />

La dichiarazione di conformità dell’impianto, viene<br />

trattata all’interno dell’articolo 7 e trova illustrazione,<br />

tramite due particolari modelli (cui fare riferimento),<br />

riportati negli allegati I e II della norma.<br />

La novità che riguarda questo argomento è legata, oltre<br />

che alla sostituzione del precedente modello (recata dalla<br />

Legge 46/1990), alla predisposizione di un secondo<br />

modello presentato nell’allegato II.<br />

Il modello dell’allegato I è ad uso delle ditte installatrici<br />

propriamente dette e viene riportato nella figura 2,<br />

mentre l’allegato II riguarda ditte, non installatrici,<br />

quando eseguono lavori, ampliamenti e manutenzione.<br />

Per chiarire meglio il concetto, è necessario richiamare<br />

la definizione di Uffici tecnici interni dettata dall’art.<br />

2, comma 1 lettera c) che recita “uffici tecnici interni:<br />

strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte<br />

all’impiantistica, alla realizzazione degli impianti<br />

aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili<br />

posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti<br />

dall’articolo 4”.<br />

Gli uffici tecnici interni sono particolari strutture,<br />

normalmente presenti all’interno di grandi stabilimenti<br />

www.shutterstock.com/Thor Jorgen Udvang

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