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Precari ieri e oggi, quale il domani - Regione Toscana

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ge n. 113/1986, Legge n. 407/1990, Legge n.169/1991, Legge n.<br />

451/1994; Legge n. 196/1997. Il limite di età, originariamente<br />

fissato a 9 anni e poi elevato a 3 , poteva poi essere aumentato<br />

a discrezione regionale. In via preliminare è <strong>il</strong> caso di precisare<br />

che <strong>il</strong> D.Lgs n. 76/ 003 non contiene alcuna previsione esplicita<br />

di abrogazione delle precedenti norme che disciplinavano <strong>il</strong> Cfl.<br />

È comunque possib<strong>il</strong>e dedurne un’abrogazione implicita, dalle<br />

disposizioni contenute nella seconda parte dell’art. 86 comma 9,<br />

dove si afferma che “la vigente disciplina in materia di contratti<br />

di formazione e lavoro trova applicazione esclusivamente nei<br />

confronti della Pubblica Amministrazione”. L’art. 54 del D.Lgs.<br />

n. 76/ 003 definisce <strong>il</strong> contratto di inserimento come “un contratto<br />

di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale<br />

di adattamento delle competenze professionali del lavoratore<br />

a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero<br />

<strong>il</strong> reinserimento nel mercato del lavoro” di una serie di soggetti<br />

specificamente individuati (art. 55). Con l’introduzione del contratto<br />

di inserimento si è inteso, quindi, priv<strong>il</strong>egiare l’elemento<br />

dell’inserimento occupazionale piuttosto che la finalità formativa.<br />

Infatti, i soggetti che potranno ricorrere a questa figura contrattuale<br />

non sono più soltanto i giovani (fino a un certo limite<br />

di età), ma tutti i soggetti elencati nell’art. 55 del decreto ovvero:<br />

a) persone di età compresa tra i 18 e i 9 anni; b) disoccupati<br />

di lunga durata da 9 fino a 3 anni; c) lavoratori con più di 50<br />

anni di età che siano privi di un posto di lavoro; d) lavoratori che<br />

desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano<br />

lavorato per almeno due anni; e) donne di qualsiasi età residenti<br />

in un’area geografica in cui <strong>il</strong> tasso di occupazione femmin<strong>il</strong>e<br />

sia inferiore almeno del 0% di quello masch<strong>il</strong>e o in cui <strong>il</strong> tasso<br />

di disoccupazione femmin<strong>il</strong>e superi del 10% quello masch<strong>il</strong>e f)<br />

persone riconosciute affette da grave handicap fisico, mentale o<br />

psichico.<br />

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