Precari ieri e oggi, quale il domani - Regione Toscana
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za del <strong>quale</strong> l’imprenditore è obbligato ad impartire, nella sua<br />
impresa, all’apprendista assunto alle sue dipendenze, l’insegnamento<br />
necessario perché possa conseguire la capacità tecnica<br />
per diventare lavoratore qualificato, ut<strong>il</strong>izzandone l’opera nella<br />
medesima impresa”. In linea generale, al “vecchio” contratto di<br />
apprendistato si applicavano le norme applicab<strong>il</strong>i al rapporto<br />
di lavoro subordinato che non fossero esplicitamente derogate<br />
dalle leggi speciali.<br />
All’interno della riforma sono rinvenib<strong>il</strong>i tre tipologie di contratto<br />
di apprendistato alle quali corrispondono specifiche finalità e<br />
diversi limiti di età:<br />
1) contratto di apprendistato per l’espletamento del dirittodovere<br />
di istruzione e formazione (per giovani che abbiano<br />
compiuto 15 anni di età);<br />
) contratto di apprendistato professionalizzante con finalità di<br />
acquisizione di una specifica qualifica attraverso formazione<br />
sul lavoro e apprendimento tecnico-professionale (per soggetti<br />
di età compresa tra 18 e 9 anni);<br />
3) contratto di apprendistato mirato al conseguimento di un<br />
titolo di studio di livello secondario, ovvero di un titolo di<br />
studio universitario, ovvero di un percorso di alta formazione<br />
(per soggetti di età compresa tra 18 e 9 anni).<br />
Al di là del rinvio alle regioni per la regolamentazione pratico-operativa,<br />
si è comunque ritenuto che sotto un prof<strong>il</strong>o generale<br />
la definizione di apprendistato resta quella fissata dall’art.<br />
, comma 1, della Legge n. 5/1995. Infatti l’art. 85 del decreto<br />
legislativo abroga solo <strong>il</strong> comma dell’art. e l’art. 3 della Legge<br />
n. 5/1995. Per <strong>il</strong> resto, tutte le norme sull’apprendistato rimangono<br />
in vigore, come specifica l’ultimo comma dell’art. 47, quantomeno<br />
sino all’introduzione delle regolamentazioni regionali.<br />
8. Contratto di inserimento<br />
Il contratto di inserimento sostituisce integralmente <strong>il</strong> “vecchio”<br />
contratto di formazione e lavoro (Cfl), che era stato introdotto<br />
in Italia dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 863. La natura del<br />
c.f.l. era quella di un c.d. contratto a “causa mista”: comprensiva<br />
cioè di un periodo di lavoro e di un periodo di formazione<br />
e apprendimento. Si trattava di un contratto a tempo determinato<br />
<strong>il</strong> cui fine doveva essere quello di favorire l’inserimento al<br />
lavoro dei giovani. Le norme sul Cfl sono state successivamente<br />
modificate e integrate da una serie di interventi normativi: Leg-<br />
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