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Precari ieri e oggi, quale il domani - Regione Toscana

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za del <strong>quale</strong> l’imprenditore è obbligato ad impartire, nella sua<br />

impresa, all’apprendista assunto alle sue dipendenze, l’insegnamento<br />

necessario perché possa conseguire la capacità tecnica<br />

per diventare lavoratore qualificato, ut<strong>il</strong>izzandone l’opera nella<br />

medesima impresa”. In linea generale, al “vecchio” contratto di<br />

apprendistato si applicavano le norme applicab<strong>il</strong>i al rapporto<br />

di lavoro subordinato che non fossero esplicitamente derogate<br />

dalle leggi speciali.<br />

All’interno della riforma sono rinvenib<strong>il</strong>i tre tipologie di contratto<br />

di apprendistato alle quali corrispondono specifiche finalità e<br />

diversi limiti di età:<br />

1) contratto di apprendistato per l’espletamento del dirittodovere<br />

di istruzione e formazione (per giovani che abbiano<br />

compiuto 15 anni di età);<br />

) contratto di apprendistato professionalizzante con finalità di<br />

acquisizione di una specifica qualifica attraverso formazione<br />

sul lavoro e apprendimento tecnico-professionale (per soggetti<br />

di età compresa tra 18 e 9 anni);<br />

3) contratto di apprendistato mirato al conseguimento di un<br />

titolo di studio di livello secondario, ovvero di un titolo di<br />

studio universitario, ovvero di un percorso di alta formazione<br />

(per soggetti di età compresa tra 18 e 9 anni).<br />

Al di là del rinvio alle regioni per la regolamentazione pratico-operativa,<br />

si è comunque ritenuto che sotto un prof<strong>il</strong>o generale<br />

la definizione di apprendistato resta quella fissata dall’art.<br />

, comma 1, della Legge n. 5/1995. Infatti l’art. 85 del decreto<br />

legislativo abroga solo <strong>il</strong> comma dell’art. e l’art. 3 della Legge<br />

n. 5/1995. Per <strong>il</strong> resto, tutte le norme sull’apprendistato rimangono<br />

in vigore, come specifica l’ultimo comma dell’art. 47, quantomeno<br />

sino all’introduzione delle regolamentazioni regionali.<br />

8. Contratto di inserimento<br />

Il contratto di inserimento sostituisce integralmente <strong>il</strong> “vecchio”<br />

contratto di formazione e lavoro (Cfl), che era stato introdotto<br />

in Italia dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 863. La natura del<br />

c.f.l. era quella di un c.d. contratto a “causa mista”: comprensiva<br />

cioè di un periodo di lavoro e di un periodo di formazione<br />

e apprendimento. Si trattava di un contratto a tempo determinato<br />

<strong>il</strong> cui fine doveva essere quello di favorire l’inserimento al<br />

lavoro dei giovani. Le norme sul Cfl sono state successivamente<br />

modificate e integrate da una serie di interventi normativi: Leg-<br />

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